XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 20 ottobre 2021.
Amitrano, Ascani, Bergamini, Bianchi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fantinati, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Amitrano, Ascani, Bergamini, Bianchi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Menech, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Marco Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fantinati, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Mariani, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Roberto Rossini, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Versace, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 19 ottobre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
TONELLI: «Modifica all'articolo 55 del codice penale, in materia di esclusione della punibilità per eccesso nell'uso legittimo delle armi, commesso con colpa lieve» (3329);
LETTA: «Istituzione della fondazione “Istituto italiano di biotecnologie” (IIB)» (3330).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge BERTI ed altri: «Disposizioni in materia di conflitto di interessi dei titolari di cariche politiche beneficiari di erogazioni di Stati esteri» (2916) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Scutellà.
La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Disposizioni per il contrasto di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti che perseguono finalità antidemocratiche proprie delle ideologie totalitarie comuniste o di matrice religiosa islamica estremista» (3107) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caiata.
La proposta di legge TONELLI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici complementari e del trattamento di fine rapporto del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico» (3112) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cavandoli.
La proposta di legge D'ORSO ed altri: «Introduzione degli articoli 5-bis e 12-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria nonché di istanza di autotutela del contribuente» (3253) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ascari.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FASCINA: «Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del vincolo di mandato parlamentare» (3297);
S. 2060. – «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione “Chiesa d'Inghilterra”, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (approvato dal Senato) (3319) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.
II Commissione (Giustizia):
CASCIELLO: «Istituzione e disciplina del ruolo professionale degli avvocati che prestano servizio presso gli uffici legali delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici» (3294) Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV.
III Commissione (Affari esteri):
S. 1280. – «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018» (approvato dal Senato) (3322) Parere delle Commissioni I, V e IX;
S. 1378. – «Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018» (approvato dal Senato) (3323) Parere delle Commissioni I, V e VII;
S. 1922. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019» (approvato dal Senato) (3324) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1923. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018» (approvato dal Senato) (3325) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;
S. 2065. – Senatore FERRARA: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017» (approvata dal Senato) (3326) Parere delle Commissioni I, II, V e VII.
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno 2022 (Doc. XI, n. 4).
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 19 ottobre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo sulle attività e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2021) 633 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» (COM(2021) 574 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle prescrizioni per i dispositivi fabbricati internamente (COM(2021) 627 final);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l'Italia ad applicare all'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, un'aliquota d'imposta ridotta [a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE] (COM(2021) 630 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (COM(2021) 660 final).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta dell'8 settembre 2021, a pagina 3, seconda colonna, trentesima riga, deve leggersi: «Trattato sulla proibizione» e non: «Trattato per la proibizione», come stampato.
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 19 ottobre 2021, a pagina 4, prima colonna, ottava riga, deve leggersi: «di risarcimento, da parte dello Stato, del danno» e non: «di risarcimento del danno, da parte dello Stato,», come stampato.
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 19 ottobre 2021, a pagina 4, prima colonna, dodicesima riga, deve leggersi: «della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea» e non: «della Costituzione», come stampato.
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 19 ottobre 2021, a pagina 4, prima colonna, diciottesima riga, deve leggersi: «della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario» e non: «della Costituzione», come stampato.
DISEGNO DI LEGGE: S. 2371 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE, NONCHÉ ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3314)
A.C. 3314 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 3314 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
Sugli emendamenti 2.1 e 24.1, e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 23.01 e 23-bis.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 3314 – Parere del Comitato per la legislazione
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3314 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 29 articoli, per un totale di 125 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 33 articoli, per un totale di 145 commi; esso appare prevalentemente configurabile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità; da un lato, quella di introdurre disposizioni in materia di crisi d'impresa; dall'altro lato, quella di recare interventi in materia di giustizia;
il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dopo diciannove giorni, il 24 agosto; come in precedenti analoghe occasioni, il Comitato invita ad approfondire le conseguenze di questo eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;
sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 prevede che l'imprenditore, nel formulare il ricorso per l'accesso alle misure protettive e cautelari, presenti anche «una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata»; al riguardo andrebbe approfondita la possibilità di attribuire valore di autocertificazione a una dichiarazione che attesta non uno stato, una qualità personale o un fatto ma un evento incerto, vale a dire la possibilità di risanare l'impresa; i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 19 consente al Ministro dello sviluppo economico di nominare la società Fintecna SpA commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e nelle procedure liquidatorie accorpate di cui all'articolo 1, comma 498 della legge n. 296 del 2006; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si intenda nominare commissario straordinario una persona giuridica (vale a dire la società Fintecna Spa) ovvero un soggetto fisico da individuare tra gli amministratori della società Fintecna SpA; in proposito si ricorda che la disciplina in materia appare piuttosto orientata all'individuazione quali commissari di persone fisiche; anche laddove si consente – come all'articolo 1, comma 498, della legge n. 296 del 2006 – la nomina di «studi professionali associati» o «società di professionisti» si richiede comunque la designazione di una «persona fisica responsabile della procedura» ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; la clausola di invarianza di cui all'articolo 28 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 3 e 24; non viene invece fatta menzione dell'articolo 26-bis, introdotto al Senato, che reca un'autonoma copertura finanziaria;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
la lettera b) del comma 3-quinquies dell'articolo 19 prevede la possibilità di adottare decreti di natura non regolamentare, provvedimenti definiti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, «atti dall'indefinibile natura giuridica»;
il provvedimento, nel testo presentato al Senato, risulta corredato di analisi tecnico-normativa e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita al Capo I nonché di dichiarazione di esenzione dall'AIR ai sensi del regolamento in materia adottato con il DPCM n. 169 del 2017 con riferimento al Capo II;
ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, che debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
provveda la Commissione di merito, a sopprimere, all'articolo 19, comma 3-quinquies, lettera b) le parole: «di natura non regolamentare».
Il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo della formulazione del testo:
provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire la formulazione dell'articolo 7, comma 2, lettera e), dell'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter e dell'articolo 28.
Il Comitato raccomanda infine:
abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri «salvo intese» cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione.
A.C. 3314 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE
Articolo 1.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)
1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».
Articolo 2.
(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)
1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
Articolo 3.
(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)
1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un curriculum vitae oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Il curriculum vitae contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;
c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.
8. La commissione decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente.
10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 4.
(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)
1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.
2. L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.
4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.
5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.
7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.
8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
Articolo 5.
(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)
1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.
4. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.
8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.
Articolo 6.
(Misure protettive)
1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).
3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
Articolo 7.
(Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)
1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.
2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.
4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.
6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
Articolo 8.
(Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile)
1. Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Articolo 9.
(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)
1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.
2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.
Articolo 10.
(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)
1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:
a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.
2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.
3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Articolo 11.
(Conclusione delle trattative)
1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).
2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.
3. L'imprenditore può, in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;
b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;
c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Articolo 12.
(Conservazione degli effetti)
1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.
Articolo 13.
(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)
1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:
a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.
3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.
6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.
7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.
8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.
9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.
Articolo 14.
(Misure premiali)
1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 15.
(Segnalazione dell'organo di controllo)
1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.
Articolo 16.
(Compenso dell'esperto)
1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.
2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
3. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:
a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%;
b) se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;
c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%;
d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%.
4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b), tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.
5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a).
6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.
8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
9. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma del n. 1 dell'articolo 633 del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.
11. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.
Articolo 17.
(Imprese sotto soglia)
1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.
3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.
4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d);
c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.
5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.
6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.
Articolo 18.
(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)
1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.
Articolo 19.
(Disciplina della liquidazione del patrimonio)
1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.
3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.
Articolo 20.
(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione»;
b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.»;
c) all'articolo 182-bis, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.»;
d) all'articolo 182-quinquies:
1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.»;
2) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.»;
e) l'articolo 182-septies è sostituito dal seguente:
«Art. 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa). – La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
Ai fini di cui al primo comma occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.
In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.»;
f) dopo l'articolo 182-septies sono inseriti i seguenti:
«Art. 182-octies (Convenzione di moratoria). – La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
Ai fini di cui al primo comma occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;
d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
Art. 182-novies (Accordi di ristrutturazione agevolati). – La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:
a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b);
b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.
Art. 182-decies(Coobbligati e soci illimitatamente responsabili). – Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.
Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.»;
g) all'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
h) all'articolo 236, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 21.
(Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)
1. All'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Articolo 22.
(Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
Articolo 23.
(Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata)
1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.
2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Capo II
ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Articolo 24.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)
1. Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 20 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 25.
(Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)
1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 26.
(Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)
1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Articolo 27.
(Disposizione transitoria)
1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.
Articolo 28.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 29.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(articolo 24, comma 1)
Tabella B
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
|
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità:
|
1 |
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità:
|
1 |
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: |
|
Presidente aggiunto della Corte di cassazione |
1 |
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione |
1 |
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche |
1 |
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità |
65 |
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità |
440 |
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale:
|
1 |
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti
|
52 |
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti
|
53 |
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado |
314 |
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati |
9.641 |
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie |
200 |
N. Magistrati ordinari in tirocinio |
(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico) |
TOTALE |
10.771 |
A.C. 3314 - Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 389 del» sono inserite le seguenti: «codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative) – 1. All'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “dei bilanci relativi all'esercizio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dei bilanci relativi all'esercizio 2022”».
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto) – 1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è costituita la commissione;
c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5.
8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente.
10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 4:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «L'esperto» sono inserite le seguenti: «è terzo rispetto a tutte le parti e»;
al secondo periodo, dopo le parole: «revisore legale» sono aggiunte le seguenti: «, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale».
All'articolo 5:
al comma 3:
alla lettera d), dopo la parola: «insolvenza» sono aggiunte le seguenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis»;
alla lettera g), le parole: «certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi» e le parole: «, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva» sono soppresse;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «L'esperto, verificata» sono sostituite dalle seguenti: «L'esperto, verificati»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente»;
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «L'incarico può proseguire» sono inserite le seguenti: «per non oltre centottanta giorni»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
8-ter. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa».
All'articolo 6:
al comma 5, dopo la parola: «anteriori» sono aggiunte le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: «lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto»;
al comma 2, lettera f), le parole: «il nominativo» sono sostituite dalle seguenti: «l'accettazione»;
al comma 3, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, le parole: «sentite le parti e l'esperto» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti le parti e l'esperto».
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile) – 1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione».
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: «gruppo di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto»;
alla lettera d), dopo le parole: «di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile» sono inserite le seguenti: «, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera c), le parole: «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)»;
al comma 3:
alla lettera b), alle parole: «proporre la domanda di concordato semplificato» sono premesse le seguenti: «all'esito delle trattative,»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3».
All'articolo 14:
al comma 5, dopo le parole: «e 101, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al».
All'articolo 15:
al comma 2, le parole: «dell'esonero o dell'attenuazione» sono soppresse.
All'articolo 16:
al comma 1, lettera h), le parole: «euro 1.300.000.000,01» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.300.000.000,00»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo»;
al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e delle parti interessate» sono inserite le seguenti: «che partecipano alle trattative»;
al comma 4, le parole: «, tuttavia all'esperto» sono sostituite dalle seguenti: «; all'esperto comunque»;
al comma 5, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2» e le parole: «, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a)» sono soppresse;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «del n. 1 dell'articolo 633» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 633, primo comma, numero 1),» e le parole: «della provvisoria esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esecuzione provvisoria».
All'articolo 17:
al comma 2:
al primo periodo, alle parole: «d), e), f), g) e h)» sono premesse le seguenti: «a), c),»;
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La nomina dell'esperto avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza»;
al comma 3, le parole: «e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti» sono soppresse;
al comma 4, lettera b), le parole: «senza necessità di attestazione,» sono soppresse e le parole: «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)»;
al comma 6, le parole: «l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3»;
al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» sono inserite le seguenti: «3, commi 3 e 4,».
All'articolo 18:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4»;
al terzo periodo, dopo le parole: «e 35.1 del» sono inserite le seguenti: «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «e alla relazione finale» sono inserite le seguenti: «e al parere» e le parole: «fissa la data dell'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «fissa l'udienza»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni»;
al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» è inserita la seguente: «, 217-bis».
All'articolo 19:
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario.
3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter, la nomina a commissario della Fintecna S.p.A. comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società.
3-quinquies. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: “statali” sono inserite le seguenti: “, o comunque a partecipazione pubblica,”;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate”;
c) al quarto periodo, le parole: “spettante allo Stato” sono soppresse;
d) al nono periodo, le parole: “Ministero dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalla seguente: “cedente”;
e) all'ultimo periodo, le parole: “I proventi” sono sostituite dalle seguenti: “Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi”.
3-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100 è inserito il seguente:
“1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.A. o a società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente”».
All'articolo 20:
al comma 1:
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) l'articolo 182-septies è sostituito dal seguente:
“Art. 182-septies. – (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa) – La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
Ai fini di cui al primo comma occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75 per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali sono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.
In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), del presente articolo, che gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”»;
alla lettera h), le parole: «nel caso di omologa» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di omologazione».
All'articolo 23:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3».
Al capo I, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali) – 1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: “, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012” sono soppresse».
All'articolo 24:
al comma 2, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto».
Al capo II, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:
«Art. 26-bis. – (Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari) – 1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura.
2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione esaminatrice tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.
4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
5. Per il concorso di cui al comma 1, nonché per quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 91 del 19 novembre 2019, per l'espletamento della prova orale il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presente alla seduta, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, primo e terzo comma, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente”.
8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sostituito dal seguente:
“Art. 4. – (Presentazione della domanda) – 1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è inviata telematicamente, secondo modalità da determinare nel bando di concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1.
3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalità telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma”.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi alla gestione delle previste procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 5.962.281 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
«Articolo 28-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2 con le seguenti: 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1.1. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Caiata, Zucconi.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: maggio con la seguente: febbraio.
1.100. Colletti.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: maggio con la seguente: marzo.
1.101. Colletti.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2022.
1.102. Colletti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Elaborazione degli indici di crisi)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al primo periodo, dopo le parole: «classificazioni I.S.T.A.T.,» sono aggiunte le seguenti: «e di concerto con le relative associazioni di categoria,» e al secondo periodo, dopo le parole: «indici specifici» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con le relative associazioni di categoria,»
1.01. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Zucconi, Caiata.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Definizione di insolvenza incolpevole)
1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis.
1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.
2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori».
1.02. Varchi, Maschio, Vinci, Zucconi, De Toma, Caiata.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi – OCRI)
1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del presente decreto, per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.»
1.03. Varchi, Maschio, Vinci, Caiata, De Toma, Zucconi.
ART. 1-bis.
(Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: «almeno uno dei seguenti limiti» sono sostituite dalle seguenti: «due su tre dei seguenti limiti».
1-bis.1. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Zucconi, Caiata.
ART. 2.
(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.
2.1. Varchi, Maschio, Vinci, Zucconi, De Toma, Caiata.
ART. 3.
(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
3.100. Colletti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
3.101. Colletti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni all'albo dei dottori con le seguenti: dieci anni all'albo dei dottori.
3.102. Colletti.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'albo degli avvocati aggiungere le seguenti: nonché ragionieri e periti commerciali.
3.103. Colletti.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'albo degli avvocati aggiungere le seguenti: nonché ragionieri.
3.104. Colletti.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'albo degli avvocati aggiungere le seguenti: nonché periti commerciali.
3.105. Colletti.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.
3.2. Varchi, Maschio, Vinci, Caiata, De Toma, Zucconi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni all'albo dei consulenti con le seguenti: dieci anni all'albo dei consulenti.
3.106. Colletti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni all'albo dei consulenti con le seguenti: sei anni all'albo dei consulenti.
3.107. Colletti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
3.108. Colletti.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: svolto con le seguenti: una esperienza complessiva di almeno dieci anni in.
3.109. Colletti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere inseriti, altresì, coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali.
3.110. Colletti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere inseriti, altresì, i magistrati non in servizio, anche appartenenti agli organi di giurisdizione interna ad organi costituzionali.
3.111. Colletti.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144.
3.3. Varchi, Maschio, Vinci, Caiata, Zucconi, De Toma.
Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: dal prefetto del con le seguenti: di concerto dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni.
3.4. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Zucconi, Caiata.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: due giorni lavorativi con le seguenti: cinque giorni lavorativi.
3.112. Colletti.
Al comma 9, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: entro quarantotto ore.
3.113. Colletti.
Al comma 9, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: entro trentasei ore.
3.114. Colletti.
Al comma 9, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: entro ventiquattro ore.
3.115. Colletti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti)
1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato con cadenza annuale.
2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1:
a) persone iscritte da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di azienda;
b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;
c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno 5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;
d) persone che abbiamo maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;
e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2022, sono stabilite, in particolare:
a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;
b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo di cui al comma 1;
c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;
d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.
4. Con lo stesso decreto di cui al comma 3 è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo di cui al comma 1, per la nomina dei commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già emanate in materia.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensive.
7. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura.
3.01. Trano.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Incompatibilità per la nomina a commissario straordinario)
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva».
3.02. Colletti, Vianello.
ART. 4.
(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente tre.
4.100. Colletti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente cinque.
4.2. Colletti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: tre.
4.1. Colletti.
ART. 5.
(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente centoventi.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente centoventi.
5.100. Colletti.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente centonovanta.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente centonovanta.
5.101. Colletti.
ART. 16.
(Compenso dell'esperto)
Al comma 2, sostituire la parola: 400.000,00 con la seguente: 150.000,00.
16.1. Colletti.
Al comma 2, sostituire la parola: 400.000,00 con la seguente: 300.000,00.
16.2. Colletti.
ART. 19.
(Disciplina della liquidazione del patrimonio)
Sopprimere i commi da 3-bis a 3-sexies.
*19.5. Colletti.
Sopprimere i commi da 3-bis a 3-sexies.
*19.100. Zucconi, Foti, Caiata, De Toma.
Sopprimere il comma 3-bis.
Conseguentemente, al comma 3-quater, primo periodo, sostituire le parole: dai commi 3-bis e con le seguenti: dal comma.
19.1. Colletti.
Sopprimere il comma 3-ter.
Conseguentemente, al comma 3-quater, primo periodo, sostituire le parole: dai commi 3-bis e 3-ter con le seguenti: dal comma 3-bis.
19.2. Colletti.
Sopprimere il comma 3-quater.
19.3. Colletti.
Sopprimere il comma 3-quinquies.
19.4. Colletti.
Al comma 3-quinquies, sopprimere la lettera c).
19.6. Colletti.
Sopprimere il comma 3-sexies.
19.7. Colletti.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di sospensione degli effetti conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento)
1. Nelle more del superamento della crisi economico-finanziaria connessa all'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus SARS-COV-2, gli effetti personali e patrimoniali conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell'articolo 16 del Regio Decreto 19 marzo 1942, n. 267, restano sospesi fino al 31 dicembre 2022.
19.0100. Cirielli.
ART. 21.
(Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)
Sopprimerlo.
21.1. Colletti.
ART. 23.
(Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata)
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23.1.
(Norme interpretative in materia d'incentivi del Jobs Act, per la promozione di forme di lavoro stabile)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, commi da 178 a 181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
23.01. Varchi, Maschio, Vinci.
(Inammissibile)
ART. 23-bis.
(Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali)
Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:
Art. 23-ter.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la somministrazione» è aggiunta la seguente: «gratuita» e le parole: «a prezzi contenuti» sono soppresse;
b) al comma 1-ter le parole: «L'applicazione del prezzo calmierato» sono sostituite dalle seguenti: «La gratuità dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2»;
c) i commi da 2 a 4 sono sostituiti dal seguente:
«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».
23-bis.0100. Lollobrigida, Varchi, Maschio, Vinci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:
Art. 23-ter.
(Modifiche al decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono soppressi gli articoli da 9 a 9-octies.
23-bis.0101. Lollobrigida, Varchi, Maschio, Vinci.
(Inammissibile)
ART. 24.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 unità con le seguenti: 100 unità.
Conseguentemente, al comma 2,
al primo periodo, sostituire le parole: 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 con le seguenti: 3.522.900 per l'anno 2022, di euro 8.424.635 per l'anno 2023, di euro 9.213.635 per l'anno 2024, di euro 9.395.035 per l'anno 2025, di euro 11.737.975 per l'anno 2026, di euro 11.989.735 per l'anno 2027, di euro 12.205.530 per l'anno 2028, di euro 12.457.285 per l'anno 2029, di euro 12.673.080 per l'anno 2030 e di euro 12.924.840;
al secondo periodo, sostituire le parole: 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 con le seguenti: 3.522.900 per l'anno 2022 e per euro 12.924.840.
24.1. Colletti.
A.C. 3314 - Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale;
in particolare gli articoli da 2 a 19 disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza;
nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina recata dalle disposizioni sopra citate sono numerose le crisi di imprese aperte e che hanno portato alla richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali «a zero ore»;
la Distressed Companies Management di Napoli, con particolare riferimento all'unità produttiva di Brindisi dove sono impiegate 74 unità di personale, rappresenta una delle situazioni di crisi che rischia di produrre conseguenze estremamente negative in ambito sociale;
i lavoratori DCM sono stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 febbraio 2020. Da tale data hanno alternato l'accesso alla cigs prevista dalla legislazione ordinaria, alla cassa integrazione con causale-Covid;
ai sensi del decreto direttoriale n. 104839 il trattamento straordinario di integrazione salariale avrà termine il prossimo 26 aprile 2022,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare per i lavoratori DCM l'accesso agli ammortizzatori sociali oltre la scadenza attualmente prevista, anche individuando le eventuali risorse necessarie con la prossima legge di bilancio, al fine di scongiurare ricadute sociali estremamente gravi per quanto riguarda il territorio di Brindisi.
9/3314/1. D'Attis, Aresta.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa;
la nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano anziché dal Tribunale dove ha sede l'impresa, favorendo un mercato di nomine estremamente dannoso per le stesse imprese;
la nomina dell'esperto da parte della commissione regionale danneggia in particolare le imprese di minori dimensioni, così come previsto dall'articolo 17;
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), il tribunale può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, precludendo la competitività della stessa e favorendo la trattativa privata; l'articolo 12 comma 5 mette al riparo l'imprenditore che ha attivato le procedure di composizione negoziale nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto dalle conseguenze penali previste dagli articoli 216, terzo comma, e 217 della legge fallimentare;
l'automatismo della decadenza dal beneficio della rateizzazione, introdotto dall'articolo 14, rischia di pregiudicare una situazione già definita di obiettiva difficoltà e che non appare coerente rispetto agli analoghi strumenti di transazione introdotti in questi anni sul piano fiscale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi che possano ovviare alle criticità descritte in premessa, le quali possono pregiudicare le finalità perseguite dal decreto-legge stesso.
9/3314/2. Ferri.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure di allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha provveduto ad una prima individuazione di tali parametri, non ancora approvati dal Ministero dello sviluppo economico;
l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, il relativo grave impatto economico sta mettendo fortemente in discussione tale approccio; per tutti i settori produttivi, infatti, il perdurare della pandemia ha comportato scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle «procedure d'allerta», che costituiranno la vera novità della riforma;
occorre fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove «procedure d'allerta», ed occorre farlo prima che entrino in vigore;
è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le specifiche caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di know-how) delle imprese, giungendo alla definizione di indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo;
tale obiettivo è raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi,
impegna il Governo
a prevedere la partecipazione diretta delle associazioni di categoria ai fini dell'elaborazione degli indici di crisi, in accordo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
9/3314/3. Giovanni Russo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
in particolare, il decreto, oltre ad aver disposto un ulteriore differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi, ha anche introdotto due nuovi «strumenti», utili per affrontare una situazione patologica dell'attività d'impresa: la composizione negoziata della crisi (articolo 2) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articolo 18), la cui applicabilità da parte delle start up innovative, allo stato, pone alcune criticità, che si ritiene meriterebbero di essere affrontate;
per quanto riguarda la composizione negoziata della crisi, si tratta di un «percorso» attivabile volontariamente dagli imprenditori sia commerciali, sia agricoli che si trovino «in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario» e per i quali, da un lato, è probabile lo scivolamento in uno stato di crisi o d'insolvenza, ma, dall'altro, sono concrete le chance di risanamento;
il provvedimento in esame disciplina due forme di tale «percorso»: una «ordinaria», applicabile agli imprenditori commerciali e agricoli che superano le soglie di cui all'articolo 1, 2° comma, l. fall. (articolo 2) e una «semplificata» prevista invece a favore degli imprenditori commerciali e agricoli che si attestino al di sotto di dette soglie (articolo 17): a quale delle due forme possano fare ricorso le start up innovative non è ben chiaro: se solo a quella «semplificata», in quanto soggetti non fallibili, oppure anche a quella «ordinaria», laddove esse superino i limiti dimensionali;
anche l'applicabilità dell'ulteriore istituto del «concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio» alle start up innovative solleva qualche dubbio: si tratta di una procedura accessibile ad iniziativa del solo debitore, ma non in via autonoma, nel senso che vi si può ricorrere unicamente in collegamento con la composizione negoziata della crisi. Si tratta, in particolare, di un istituto che pare difficile non qualificare come una procedura concorsuale, pertanto, con riferimento alle start up innovative rischia di trovare un ostacolo applicativo nell'articolo 31, decreto-legge n. 179 del 2012,
impegna il Governo
ad emanare una circolare interpretativa per chiarire l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 18 del decreto-legge in esame alle start up innovative.
9/3314/4. Lucaselli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo in titolo disciplina alcune misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi. Nello specifico, si consente di ridurre alla misura legale gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata, inoltre si prevede di diminuire alla misura minima le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini;
al comma 4, in particolare, si riconosce la possibilità di dilazionare in un massimo di settantadue rate mensili i debiti tributari (imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA, imposta regionale sulle attività produttive) dell'imprenditore che aderisce alla composizione negoziata della crisi d'impresa, anche prima dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute, applicando regole parzialmente diverse dall'ordinaria disciplina della dilazione dei debiti iscritti a ruolo;
in tale contesto, è quindi emersa la necessità di agevolare e implementare le indispensabili forme di liquidità per le categorie di contribuenti quali imprese, lavoratori autonomi e professionisti al fine di consentire loro la continuità aziendale e professionale; nondimeno, utili a far fronte alle spese fisse di gestione dell'anno, ovvero mutui e anticipazioni contabili;
un ulteriore intervento rappresentativo di una maggiore liquidità per le imprese è la rateizzazione dei saldi e acconti d'imposta , attraverso il superamento, per le persone fisiche titolari di partite IVA, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, assoggetti a parametri ISA (ex studi settore) e in regime forfettario, dell'attuale sistema di saldo e acconto oggi concentrato in due soli momenti giugno/luglio e novembre, mantenendo il criterio attuale di calcolo per competenza o cassa, anche previsionale, nella determinazione della base imponibile;
peraltro, un tale intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come già emerso dal parere favorevole espresso da Eurostat, su istanza dell'ISTAT, in occasione dell'esame della Proposta di legge Gusmeroli ed altri: «Disposizioni in materia di termini e rateizzazione dei versamenti del saldo e degli acconti d'imposta nonché abolizione della ritenuta a titolo di acconto sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo» (A.C. 2925) presso la VI Commissione Finanze,
impegna il Governo
ad intervenire, nel primo provvedimento utile, ad una revisione del sistema dei saldi e acconti d'imposta prevedendo il versamento del saldo e primo acconto da luglio a dicembre e il secondo acconto di novembre da gennaio a giugno dell'anno successivo, secondo quanto esposto in premessa nell'ottica di fornire un concreto sostegno alle imprese ancor prima ad un paventato stato di crisi.
9/3314/5. Gusmeroli.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, al Capo II, disposizioni in materia di giustizia;
l'articolo 180, commi 3-4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), dettando la disciplina sanzionatoria relativa ai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno o di sbarco, ovvero relativa all'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta (di soggiorno o di sbarco) o contributo di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive, ha apportato significative innovazioni in materia;
in particolare, il legislatore ha proceduto non solo a ripensare la qualifica soggettiva del gestore della struttura ricettiva, da intendersi – secondo la sopramenzionata disposizione – quale «responsabile del pagamento dell'imposta», ma anche ad introdurre un inedito illecito amministrativo a titolo di sanzione per condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle attività ricettive;
a seguito dell'entrata in vigore della sopracitata normativa, sono state prospettate sul piano dottrinale e giurisprudenziale soluzioni interpretative estremamente diversificate, talvolta diametralmente opposte tra loro, con riferimento alla sussistenza di un'eventuale abolitio criminis delle condotte di omessa, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle attività ricettive, poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della normativa medesima;
si evidenzia che a favore dell'intervenuta abolitio criminis si è espresso il tribunale di Roma (si veda sentenza 2 novembre 2020, n. 1515), che – discostandosi espressamente dall'orientamento di legittimità espresso di recente dalla Corte di cassazione relativa alla questione (si veda Corte di cassazione, sezione VI, 28 settembre 2020, n. 30227), che, invece, aveva accolto la tesi negativa – interviene sulla specifica situazione di fatto del gestore della struttura ricettiva, fornendo un diverso inquadramento della condotta di omesso versamento delle somme dovute dai clienti per il soggiorno a titolo di imposta o di contributo e stabilendo che tale fatto non costituisce più reato ma illecito amministrativo («senza riserva di applicazione della legge penale»): in tal modo, il legislatore avrebbe compiuto una valutazione politica, dettata dalla volontà di prevedere una disciplina di minor rigore nei confronti dei soggetti esposti al rischio di sanzione penale in ragione del ruolo di agenti riscossori, senza alcuna contropartita; esigenza che si manifesta ancora più stringente alla luce dell'emergenza sanitaria che ha determinato un collasso della già gravissima situazione del settore alberghiero che perdura da anni;
per tali motivi, il tribunale di Roma ritiene che considerare la depenalizzazione operante solo per i comportamenti successivi all'entrata in vigore del citato articolo 180, commi 3-4, del decreto-legge n. 34 del 2020, comporterebbe un'inammissibile disparità di trattamento di situazioni identiche in violazione dell'articolo 8 della Costituzione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nel prossimo provvedimento utile, di prevedere – tenuto conto dell'attuale situazione di incertezza giuridica e applicativa – la sopramenzionata depenalizzazione anche per i comportamenti posti in essere antecedentemente all'entrata in vigore della normativa di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2020.
9/3314/6. Ziello.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,
premesso che:
l'atto oggetto di esame interviene nell'attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da SARS-CoV-2 con il preciso scopo di fornire alle imprese in difficoltà adeguati strumenti per prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi;
la situazione di crisi generale causata dalla emergenza sanitaria nel 2020 è stata attenuata grazie all'intervento e agli incentivi dello Stato. Questa situazione è pronta però a mutare, lasciando ampio spazio alle consuete regole del mercato e, per l'effetto, molte imprese non saranno in grado di garantire la propria continuità aziendale. È corretto, quindi, che il Parlamento individui nuovi e migliori strumenti per affrontare le future crisi;
ciò, però, identifica e regolamenta una fase patologica dell'imprenditoria, una condizione in cui si cerca di evitare o, nella peggiore delle ipotesi, traghettare in sicurezza situazioni di dissesto irreversibile. Questo percorso deve essere affiancato da operazioni che portino nuova linfa alla filiera produttiva del Paese, fornendo slanci ed incentivi all'impresa;
in questa ottica, il rilancio dell'economia italiana non può non tenere conto di una realtà ormai certa e consolidata come quella della imprenditoria femminile. Nel nostro Paese su circa 4,4 milioni di imprese attive, le microimprese con meno di 10 addetti sono quelle numericamente più importanti, rappresentando il 95,05 per cento del totale, contro un 0,09 per cento di grandi imprese. Relativamente a queste cifre l'imprenditoria femminile assume un peso specifico importante, posto che a fine 2019, le imprese femminili attive nel territorio sono state conteggiate in 1.340.000, il 22 per cento del totale. Un comparto economico in crescita, nel quale le donne si stanno ritagliando un posto (anche numericamente) sempre maggiore e in ruoli di responsabilità e potere;
nonostante questa massiccia presenza femminile nel sistema produttivo del Paese, la legislazione di riferimento è ancorata a parametri ormai datati, infatti, solo poco più di un'impresa su cinque può considerarsi impresa femminile;
la valenza non è meramente terminologica, ma di sostanza: questo deficit ha una conseguenza diretta sulle attività produttive in quanto molte di esse, pur essendo a principale conduzione femminile, si trovano nell'impossibilità di accedere a bonus, sgravi e incentivi riservati alle imprese femminili in quanto non formalmente rientranti in tale specifica nozione;
l'attuale disciplina in favore dell'imprenditoria femminile si fonda sulla legge 25 febbraio 1992. n. 215, poi recepita ed abrogata dagli articoli 52 e successivi del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198): la normativa, pur innovando in materia, introducendo nuovi criteri e princìpi per il sostegno delle donne nell'impresa. risulta evidentemente ormai obsoleta e vetusta. Infatti, si rifà ad una concezione del mercato completamente diversa da quella odierna, ad una visione del ruolo della donna nel mondo del lavoro e dell'impressa che non può dirsi né corretto né attualizzato, con la conseguente necessità di riformare e ammodernare il sistema a parametri più aderenti all'evoluzione avvenuta nella società negli ultimi 30 anni;
inoltre, non bisogna dimenticare che uno dei fronti fondamentali dei programmi di investimento del PNRR pensati per garantire la ripartenza italiana, è proprio quello dell'occupazione femminile: nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono previsti stanziamenti diretti e indiretti a sostegno dell'imprenditorialità femminile. Una leva finanziaria che permetterà di procedere nella direzione del riequilibrio della parità di genere, grazie ad un approccio trasversale al fenomeno;
oggi, ancor più di ieri, ed al fine di poter sfruttare il rilancio nell'economia e i diversi investimenti che deriveranno dal PNRR, risulta quanto mai necessario intervenire con azioni concrete a tutela e sostegno delle donne imprenditrici e dell'imprenditoria femminile,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nel prossimo provvedimento utile, di valorizzare adeguatamente il ruolo della donna nel mondo del lavoro, specialmente in quello dell'impresa, accelerando al contempo le procedure necessarie ad un riconoscimento formale dell'impresa femminile al fine di garantire a quest'ultime la possibilità di partecipare ed accedere alle diverse forme di tutela e incentivazione economico-fiscale che il Governo metterà in campo nel prossimo futuro, ciò mediante condotte volte a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile;
d) promuovere la presenza delle imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile, con specifica attenzione ai comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
e) promuovere il riconoscimento delle imprese, nel caso in cui vi sia una presenza di donne pari al 51 per cento, quali imprese femminili.
9/3314/7. Murelli.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,
premesso che:
la disposizione in esame si inserisce all'interno di un sistema di tutele che il Legislatore è chiamato a predisporre al fine di evitare l'aggravio di posizioni debitorie che possano comportare il venir meno dell'impresa causato da crisi sopravvenuta;
la norma ha l'evidente intento di tutelare il tessuto produttivo del Paese per evitare che la situazione conseguente alla pandemia COVID-19 si inasprisca, ma anche al fine di agevolare la ricrescita economica conseguente alla ripresa delle attività;
è evidente che in questa ottica una azione volta a sostenere le imprese che si trovino in condizioni di difficoltà economica prima di giungere allo stato di insolvenza è certamente positivo: lo Stato è però chiamato anche a strutturare norme che non si pongano in contrasto con le imprese e non costituiscano un ulteriore ostacolo, da aggiungere alle consuete dinamiche e fluttuazioni del libero mercato;
in siffatto quadro, è opportuno ricordare che la norma vigente in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali comporta la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui, mentre per importi inferiori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, fermo restando la non punibilità – né assoggettabilità alla sanzione amministrativa – del datore di lavoro qualora provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento;
risulta palese, pertanto, che una legislazione troppo sanzionatoria nei riguardi del datore di lavoro, specie se in buona fede, gravato da adempimenti burocratici ed oggettivamente impossibilitato a rispettare le scadenze di legge, non agevola la crescita, la fiducia nell'investimento, nell'innovazione e nell'occupazione;
l'attuale norma sanzionatoria risulta, quindi, assolutamente sproporzionata rispetto al contesto generale,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di intervenire, con provvedimenti di propria competenza, per rivedere la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, prevedendo una soglia più elevata di omesso versamento contributivo ai fini della applicazione della sanzione penale ovvero, in alternativa, l'estinzione del procedimento penale qualora entro la prima udienza di comparizione delle parti il datore di lavoro abbia provveduto al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali comprensivi di una sanzione aggiuntiva pari al 25 per cento dell'importo pagato tardivamente.
9/3314/8. Galli.
La Camera,
premesso che;
il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di regolamentare la materia della crisi di impresa con lo scopo di fornire alle attività produttive adeguati strumenti per affrontare i momenti di deficit e forte calo di fatturato;
appare chiaro che l'intervento dello Stato, come avvenuto nell'anno 2020, sia da considerarsi una eccezionalità non replicabile, specialmente fuori da situazioni di particolare gravità come accaduto in pendenza di pandemia da COVID-19;
le imprese sono chiamate ad affrontare nuovamente gli andamenti dei mercati, beneficiando del positivo momento dato dalla ripartenza post pandemia, l'impegno delle istituzioni deve essere quello di sostenere uno sviluppo economico paritario per tutte le imprese e cittadini ponendo l'accento su procedure legislative che possano prevenire ed affrontare nel modo migliore future crisi;
in siffatto quadro, particolare attenzione va rivolta a quei soggetti già in difficoltà ben prima della pandemia, come accade nei territori delle Regioni colpite dal sisma del 2016 che necessitano di un maggior sostegno per favorire l'attuale ripresa economica;
uno dei principali rischi è che, imprese e famiglie, a causa delle ulteriori perdite economiche del 2019/2020 oltre a quelle già subite, vengano colpite da azioni esecutive che coinvolgano anche le somme direttamente destinate alla ricostruzione. Per evitare ulteriori aggravi che rischiano di mettere in crisi la tenuta dell'intero sistema di ricostruzione, è fondamentale prevedere che: le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non siano soggetti ad azioni esecutive e/o qualsivoglia forma di sequestro e pignoramento;
le suddette erogazioni sono assoggettate a specifico vincolo di destinazione che ne impone l'utilizzo ai soli fini dell'attività, in funzione delle quali, dette somme sono corrisposte e nello specifico azioni relative alla ricostruzione, nonché interventi inerenti al ripristino, ristrutturazioni e ricostruzione pubblica o privata;
è evidente che, non prevedere forme di tutela a protezione delle suddette somme da possibili aggressioni di terzi soggetti, comporterebbe a carico delle aree terremotate un ulteriore e duro colpo che renderebbe impossibile la ripresa e il rilancio delle zone interessate,
impegna il Governo:
a prevedere che le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati per le attività di ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi, inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non siano soggetto a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati;
ad inserire nel primo provvedimento di natura economica la previsione per cui le risorse e i contributi di cui al primo periodo non siano da ricomprendersi nel fallimento e siano comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019. n. 14;
a pronunciarsi affinché le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applichino sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.
9/3314/9. Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
La Camera,
premesso che;
l'atto oggetto di esame si pone al centro di un settore imprenditoriale e produttivo altamente complesso, andando a disciplinare con maggior rigore la Fase patologica dell'attività imprenditoriale;
la crisi di impresa di cui alla legge in conversione interviene nel caso in cui un'impresa si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o econonmico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza;
la suddetta condizione di crisi generale causata dalla emergenza sanitaria nel 2020 è stata parzialmente attenuata grazie all'intervento e agli incentivi dello Stato. Grazie ai contributi alle imprese molte realtà produttive hanno potuto superare la fase di stagnazione e giungere fino alla attuale fase di ripresa e ricrescita;
non possiamo negare che, accanto alle molte aziende in crisi e alla necessità di sviluppare sistemi di sostegno alla crisi aziendale, si vadano ad affiancare attività produttive in crescita; molte di queste operano nel campo dell'edilizia. Imprese che sono state in grado di sfruttare sapientemente gli incentivi del Superbonus 110 per cento trasformandolo in un forte volano di crescita;
emerge che l'incentivo di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) risulta uno strumento importante per le imprese edili, che sta però rischiando di subire un arresto ingiustificato nella città di Brescia;
questo territorio si trova al centro di un incredibile paradosso, ha un sistema di riscaldamento troppo «green» per poter accedere agli incentivi del Superbonus 110 per cento;
Brescia è servita da un sistema di teleriscaldamento e proprietari e inquilini di edifici allacciati, si sono visti gli immobili balzare in classe energetica A3 o A4, pur trattandosi di strutture vetuste e fortemente energivore;
il sistema di teleriscaldamento, come noto, si basa su un coefficiente di conversione (fattore, che misura quanta energia non rinnovabile viene utilizzata per scaldare un'abitazione, uno dei fattori che determina la classe energetica degli edifici Ape) pari ad 1,5. Il dato è stato ulteriormente ridotto dal momento che A2A ha dichiarato nel 2019 il fattore di conversione più basso d'Italia 0,24 contro l'1,5 della norma nazionale;
ciò ha dato origine a classificazioni energetiche completamente differenti per alloggi uguali ma collegati a reti di teleriscaldamento diverse. In pratica, in diversi casi, la certificazione energetica non corrisponde agli effettivi consumi, ma è più ancorarla ad un dato virtuale;
una discrepanza che rende impossibile per i Bresciani accedere all'incentivo del Superbonus, studiato proprio al fine di migliorare l'efficienza energetica degli immobili prevedendo il miglioramento di due classi energetiche a seguito dell'intervento;
ne consegue un blocco di investimenti nel settore dell'edilizia per svariati milioni di euro. Interruzione di lavori e omessa attivazione di commesse future che si unisce alla già grave crisi del settore causata dall'aumento delle materie prime;
è evidente che risulti necessario un intervento dello Stato volto a mitigare e superare questa situazione che costituisce un unicum nazionale; ciò anche e soprattutto al fine di scongiurare future e possibili crisi aziendali che la norma in esame si pone di affrontare e regolamentare;
è certo che sia fondamentale strutturare dei sistemi che vadano a fare chiarezza nel mondo della crisi di impresa, ma ancor più necessario è far sì che le aziende non vadano in crisi portando invece crescita e sviluppo nel Paese;
appare chiaro che, in un territorio con classi energetiche così alte, risulti impossibile accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio),
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, nel prossimo provvedimento utile, di intervenire adeguatamente per evitare un blocco economico localizzato alla sola città di Brescia che pesa su proprietari e imprese, a causa di rimodulazione dei fattori di conversione dal 30 giugno 2021 e una irreale percezione dell'efficienza energetica di un immobile, attivandosi affinché si possano prevenire future e possibili crisi di impresa, a considerare l'ipotesi di una revisione del metodo di calcolo della certificazione energetica che porti a considerare da un lato l'effettivo costo di gestione per il cittadino e dall'altro le emissioni di CO2 e in particolare;
in caso di fornitura energetica da teleriscaldamento, per i soli fini della redazione dell'APE Convenzionale (quindi utilizzato solo per il Superbonus 110 per cento) e per tutta la durata periodo di applicazione del Superbonus 110 per cento per gli edifici già allacciati alle reti di teleriscaldamento, si utilizzi sull'intero territorio nazionale il fattore di conversione in energia primaria riportato nella sopraccitata Tabella 1 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale Requisiti Minimi:
fP.nren = 1.5 – fP.ren = 0;
fP.tot = 1.5.
9/3314/10. Bordonali, Micheli, Donina, Formentini, Eva Lorenzoni, Raffaele Volpi, Bazoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, è volto a sostenere le aziende, al fine di sostenere il comparto, anche attraverso un incremento dei posti di lavoro, in un momento complesso, quale quello attuale;
il provvedimento, in particolare, trae la sua genesi, dalla necessità d'intervenire nell'attuale contesto socioeconomico, per contrastare gli effetti che la crisi pandemica ha prodotto nelle imprese a causa del sovraindebitamento – nonché in tema d'insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative – al fine di individuare misure idonee ad incentivare l'emersione, nell'attuale periodo di emergenza, sotto il profilo produttivo e occupazionale;
a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura, il provvedimento risulta composto da 29 articoli, ripartiti in tre Capì; Il Capo I (articoli 1-23-bis) reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale; il Capo II (articoli 24-26-bis) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia; il Capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finanziarie;
all'interno di tale impianto normativo, si ravvisa in ogni caso la necessità di affiancare, alle numerose disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, interventi di natura fiscale e contributiva, in grado di sostenere il sistema delle imprese, molte delle quali, pesantemente indebitate, a causa dalla pandemia da Covid-19;
accordare alle aziende responsabili in solido con il datore di lavoro, per le omissioni contributive da questi realizzate, di effettuare il versamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi o premi, senza la corresponsione delle sanzioni e delle somme aggiuntive ad essi relativi, costituisce in relazione alla situazione economica tuttora grave e complessa, una misura necessaria e indispensabile, al fine di agevolare le migliaia di imprenditori, che versano in una situazione economico-finanziaria ancora critica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nella prossima Legge di Bilancio per il 2022, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio, un intervento normativo volto a consentire il versamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi o premi nel confronti degli enti previdenziali pubblici senza la corresponsione delle sanzioni e delle somme aggiuntive o in unica soluzione entro il 31 luglio 2022, oppure attraverso il pagamento con un numero massimo pari a diciotto rate consecutive.
9/3314/11. Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
lo stop imposto dalla pandemia ad una serie di attività, quali lo svolgimento delle procedure concorsuali che caratterizzano il funzionamento della macchina pubblica, ha imposto un recupero delle assunzioni in tempi brevi, accelerando le stesse procedure e il relativo stanziamento dei fondi con il PNR;
pertanto si è ravvisata la condivisibile opportunità di velocizzare tutti i concorsi pubblici, puntando sulla digitalizzazione e sulla tecnologia nell'espletamento delle prove, a maggior ragione con riferimento agli Uffici giudiziari che già prima della pandemia versavano in situazioni di sofferenza per carenza di organico;
è altresì condivisibile implementare l'organico della Magistratura, anche e soprattutto allo scopo di smaltire l'arretrato, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dall'ordinamento eurounitario, e dalle norme che disciplinano il conferimento dei fondi del Recovery Plan;
in tale contesto suscita diverse perplessità la scelta di ridurre la durata delle prove scritte del concorso in Magistratura a sole cinque ore, in luogo delle otto sinora concesse ai candidati. Difatti, la durata della prova scritta è un aspetto che incide profondamente sul criterio e sull'obiettivo della selezione in quanto la sua riduzione andrà inevitabilmente ad incidere sulla conformazione dell'elaborato, e genererà conseguenze sulle opportunità per la Commissione esaminatrice di comprendere il reale livello di preparazione del candidato. E infatti, l'assetto della prova strutturato sulle otto ore è ampiamente sperimentato, e nel tempo si è rivelato idoneo a testare sia la preparazione che la capacità di approfondimento, di elaborazione e soprattutto di riflessione dei candidati. Peraltro, per opinione comune si tratta di una prova logorante, che valorizza una buona tenuta nervosa e la capacità di concentrarsi sotto stress che nello svolgimento della futura carriera di magistrati è fondamentale;
emerge, allora, che la prova d'esame sinora conosciuta verifica ed assegna rilievo significativo alla capacità di ragionamento ed approfondimento speculativo del candidato almeno nella stessa misura della già acquisita competenza tecnico-giuridica. Difatti, sul presupposto di una valida preparazione giuridica è stato sinora possibile «costruire» un buon elaborato anche su un argomento non direttamente oggetto di uno studio recente, il che ha senz'altro contribuito a selezionare magistrati non solo preparati, ma anche capaci di elaborare autonomamente una questione giuridica complessa utilizzando le fonti normative e i principi generali del diritto;
inoltre, la riduzione della durata della prova a sole cinque ore, in luogo delle otto ore tradizionalmente previste, insieme alla previsione di far redigere ai candidati un elaborato «sintetico», rischiano di abbassare significativamente la valenza selettiva delle prove, portando a privilegiare una tecnica di elaborazione nozionistica e poco argomentata, sacrificando la possibilità per il candidato di sviluppare appieno lo schema del proprio lavoro, di dimostrare la propria capacità di ragionamento e di valutazione critica degli istituti, cosa fondamentale per la funzione futura. Con l'ulteriore conseguenza di enfatizzare il ruolo già discusso e palesemente inflazionato delle «scuole» di preparazione;
tra gli ulteriori rischi che la nuova modalità concorsuale reca, vi è il rischio di esclusione dei disabili con difficoltà motorie, che a causa delle patologie hanno difficoltà a scrivere velocemente e hanno necessità delle 8 ore, aumentate per loro a nove. Con le modalità ridotte oggetto della proposta si escludono costoro o quanto meno non si permette loro di competere ad armi pari, in palese violazione dall'articolo 3 della Costituzione che non è assolutamente sacrificabile per esigenze di semplificazione amministrativa;
giova, inoltre, ricordare che concorsi di analoga difficoltà (vedi Procuratore dello Stato, Avvocatura generale dello Stato, Corte dei conti, Tar, concorso di Prefettura) hanno mantenuto, anche in questi mesi, le canoniche 8 ore (elevatili a 9 per i candidati con disabilità),
impegna il Governo
in riferimento a quanto previsto dall'articolo 26-bis del provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari, a valutare l'opportunità di riportare alle otto ore canoniche la tempistica prevista per le prove scritte inerenti al relativo concorso.
9/3314/12. Corneli.
La Camera,
premesso che:
la Direttiva (UE) 2019/1023 intende garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata»;
il provvedimento in esame, oltre ad aver prorogato l'entrata in vigore del sistema di allerta previsto dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, contempla la nascita di un percorso alternativo di risanamento, nonché della composizione negoziata della crisi, destinato a tutte le tipologie di aziende. La nuova procedura, del tutto volontaria e stragiudiziale, vede come protagonisti sia l'imprenditore, cui spetta ogni decisione relativa all'accesso alla procedura e la gestione ordinaria dell'azienda durante il percorso di risanamento, sia la figura attiva dell'esperto indipendente. A favore dell'imprenditore che volontariamente sceglie di adire alla procedura, la norma pone incentivi fiscali e misure protettive del patrimonio aziendale e personale;
la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico proprie delle aree interne del nostro Paese, tra cui si ricomprendono, a titolo esemplificativo, l'area interna del Calatino che ricomprende i comuni di: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative volte a garantire le agevolazioni previste per le aree interne e a favore delle imprese che intendano accedere alla composizione negoziata della crisi.
9/3314/13. Rizzo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
la crisi dell'impresa e la sua soluzione richiede una tale rigidità dei processi di trasparenza e professionalità da non consentire il consolidamento di posizioni di potere, garantendo perciò la massima opportunità di incarichi a professionisti che ne abbiano requisiti oltre che meriti e ciò, al fine di evitare che la nomina dell'esperto iscritto alla piattaforma telematica possa essere destinata magari solo a professionisti del mondo accademico e/o appartenenti a importanti studi professionali: il criterio, darà spazio anche a giovani professionisti che abbiano già maturato una discreta esperienza oppure a professionisti competenti ma meno noti;
detta misura è necessaria per praticare una reale «concorrenza professionale» assicurando una partecipazione alla nomina de quo ad un'ampia platea di professionisti iscritti alla piattaforma, telematica. L'introduzione di detta norma non può che aumentare i requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto volti ad una composizione negoziata utile alla soluzione della «crisi d'impresa», consentendo una pronta attuazione delle misure di supporto alle imprese volta, proprio a contenere e superare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica;
ciò, sarà possibile solo regolando la crisi dell'impresa attraverso misure protettive e cautelari, ergo attraverso un giusto accordo con i suoi creditori che possa per il futuro scongiurare una dichiarazione di fallimento a fronte di nuove iniziative industriali che dovranno rilanciare l'impresa;
oggi, più che mai l'impresa ha bisogno di fiducia e rilancio, attraverso nuovi strumenti di tutela che possano fronteggiare adeguatamente la crisi e consentire all'imprenditore nuove strategie di sviluppo che dovranno innanzitutto cogliere l'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come nuova chance economico-finanziaria oltre che di innovazione e ricerca,
impegna il Governo
a considerare nell'ambito della istituzione della piattaforma telematica nazionale la possibilità che la nomina dell'esperto, fermo restando l'adeguata competenza tecnico-professionale e la sussistenza dei requisiti previsti osservi il principio della rotazione evitando plurimi incarichi ad uno stesso soggetto e, considerata già la possibilità prevista per lo stesso di poter assumere contemporaneamente anche due incarichi.
9/3314/14. Caiata.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata e detta le norme volte alla individuazione dell'esperto che viene incaricato di trovare uno sbocco alla situazione di squilibrio;
in particolare, si prevede la formazione di un elenco di esperti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel quale possono essere inseriti soggetti con determinati requisiti,
impegna il Governo
ad estendere, di seguito agli esiti del monitoraggio da eseguire dopo dodici mesi dalla data di operatività della piattaforma, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nel distretto di ciascuna Corte d'Appello con Tribunale Sez. Imprese la formazione dell'elenco di esperti, il luogo in cui la domanda di iscrizione nell'elenco deve essere presentata e il sito in cui la commissione che nomina l'esperto deve avvenire.
9/3314/15. Bazoli, Berlinghieri, Bordonali.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
il decreto legislativo n. 14 del 2019 ha introdotto il nuovo concetto di «insolvenza», e riscrive la responsabilità degli amministratori, stabilita nel codice civile, nell'ambito delle nuove procedure concorsuali;
riteniamo sia necessario pervenire ad una definizione normativa dello stato di crisi, distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori;
si propone, quindi, in presenza di insolvenza incolpevole del debitore, dovuta ad una congiuntura economica negativa, l'esclusione dalla responsabilità degli amministratori, che si affiancherebbe alle «segnalazioni d'allerta» ed agli ulteriori istituti stabiliti dal «Codice della crisi d'impresa», che consentono l'accordo con i creditori in via stragiudiziale;
in particolare, i criteri utili ad individuare la situazione oggettiva di difficoltà economica, potrebbero essere definiti mediante decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto, in ogni caso, dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori,
impegna il Governo
in presenza di insolvenza incolpevole del debitore dovuta ad una congiuntura economica negativa, l'esclusione dalla responsabilità degli amministratori, tenendo conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta precedentemente.
9/3314/16. Maschio, Varchi, Bond.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
in particolare, l'articolo 2 del provvedimento introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza; si tratta di una procedura stragiudiziale, che interviene prima che si verifichi lo stato di insolvenza, a cui partecipa un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate;
nella «composizione negoziata della crisi», uno strumento esclusivamente di tipo volontario ed extragiudiziale, nel quale si demanda a un solo esperto la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell'attività d'impresa;
tale meccanismo sostituisce, ma solo temporaneamente, gli Organismi di composizione della crisi (OCRI), e consentirà una migliore interazione dell'esperto con i professionisti «di parte» a supporto dell'impresa nelle trattative con i creditori e, in genere, nel processo di ristrutturazione aziendale;
al riguardo, si ritiene, però, indispensabile che all'esperto nominato dalla Commissione sia affiancato un soggetto con conoscenza specifica del settore economico in cui opera l'impresa, proveniente, per esempio, dalle associazioni di categoria attive in sede locale, a fine di ottimizzare l'accordo con i creditori e di salvaguardare le attività specifiche del comparto produttivo, in un'ottica di continuità aziendale;
in tal modo, così come è previsto negli OCRI, dove c'è un coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria nella nomina del «componente amico», appare opportuno che, anche in questa nuova modalità di gestione della crisi d'impresa, l'esperto indipendente sia coadiuvato da un soggetto che abbia una profonda conoscenza del settore specifico in cui opera l'impresa;
sul tema, si sottolinea che tale figura aggiuntiva rispetto all'esperto indipendente non appesantisce la gestione della «composizione negoziata della crisi» ma anzi ne aumenta l'efficacia e le possibilità di successo, tenuto conto dell'estrema diversificazione delle attività delle imprese operanti sul territorio (con i connessi aspetti di redazione dei bilanci e di gestione degli ordini, anche a causa della possibile presenza di clienti pubblici);
in conformità con la disciplina degli OCRI, appare opportuna anche la costituzione di appositi elenchi dei tecnici di settore provenienti dalle associazioni di categoria interessate, presso le singole camere di commercio territorialmente competenti,
impegna il Governo
ad adottare specifiche disposizioni volte a consentire, a scelta dell'imprenditore, l'affiancamento dell'esperto indipendente da parte di un soggetto conoscitore del settore economico in cui opera l'impresa, proveniente dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello locale.
9/3314/17. Varchi, Maschio.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di carattere normativo in merito alla disciplina prevista dall'articolo 130-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento al gratuito patrocinio – 3-02549
PARISSE e D'ETTORE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 130-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è stato introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 113 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica, che ha modificato il testo unico decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia;
di protezione internazionale e immigrazione, di sicurezza pubblica nel nuovo articolo 130-bis del sopra menzionato decreto non c'è traccia, ma si prevede che, come già disposto per il processo penale dall'articolo 106 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, anche nei procedimenti di impugnazione civili l'inammissibilità della domanda comporterà per il difensore patrocinante l'esclusione dalla liquidazione del compenso per l'attività prestata;
l'espresso riferimento ai casi di inammissibilità e il ricorso generico al termine «impugnazione» generano questioni interpretative spesso contrarie alla lettera della norma;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 16 del 2018, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del nuovo articolo 130-bis con riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dichiarandolo necessario al fine di individuare un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e la necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, si riferiva all'impugnazione nel secondo grado di giudizio;
molti tribunali amministrativi invece, quali i tribunali amministrativi regionali del Molise e da ultimo di Salerno, che hanno respinto il ricorso in primo grado impedendo l'esercizio del diritto al patrocinio gratuito, hanno interpretato il concetto di impugnazione come riferito all'atto amministrativo e non alla sentenza di primo grado, respingendo altresì la richiesta dei difensori di liquidazione delle spese per gratuito patrocinio;
qualora si riferisse erroneamente l'impugnativa all'atto iniziale di un procedimento giudiziario, l'eventuale pronuncia di inammissibilità scoraggerebbe qualunque difensore abilitato a prestare assistenza gratuita ai non abbienti, creando un problema sociale di enorme rilievo;
il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è finalizzato ad assicurare ai soggetti non abbienti gli stessi diritti rispetto a chi ha gli strumenti economici per poter pagare un legale, mentre se non riconosciuto nel primo grado di giudizio comporterebbe una disparità di trattamento;
l'impugnativa di cui all'articolo 130-bis deve necessariamente essere riferita al secondo grado di giudizio avendo riguardo al processo civile, tributario e amministrativo non all'atto processuale –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di fare chiarezza a livello normativo, secondo la lettera della norma citata, per garantire l'esercizio del diritto costituzionale al gratuito patrocinio.
(3-02549)
Iniziative volte ad adeguare gli organici degli uffici di esecuzione penale esterna – 3-02550
BAZOLI, BORDO, MICELI, MORANI, VAZIO, VERINI, ZAN, BERLINGHIERI, LORENZIN, FIANO, GIORGIS e CARNEVALI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con la riforma del processo penale alla legge 27 settembre 2021, n. 134, si è ottenuto un ampliamento dell'accesso alle misure alternative alla detenzione; l'istituto della messa alla prova è stato esteso anche a reati con pena edittale fino a sei anni e anche altre misure alternative alla detenzione saranno direttamente comminate dal giudice della cognizione;
si tratta di misure di civiltà che si inseriscono con decisione nel percorso da tempo intrapreso di sviluppo e di incremento delle opportunità di accesso alle varie forme di probation giudiziale necessarie affinché la dimensione trattamentale realizzi pienamente la funzione rieducativa della pena e si arrivi ad abbattere la recidiva;
nella legge di bilancio per il 2021 sono state stanziate significative risorse per l'assunzione di personale amministrativo, di personale specificamente dedicato al trattamento e di personale degli uffici dell'esecuzione penale esterna, anche ampliando le piante organiche;
ad oggi però gli uffici di esecuzione esterna si trovano in difficoltà perché ancora significativamente sotto organico;
in considerazione di quanto esposto appare dunque urgente adeguare e potenziare gli organici degli uffici di esecuzione penale esterna, nonché implementare le professionalità anche in ossequio degli standard europei di probation –:
quali iniziative intenda adottare, anche alla luce delle criticità espresse, al fine di verificare la reale necessità di incremento degli organici degli uffici di esecuzione penale esterna e quale sia, inoltre, lo stato di avanzamento delle procedure di selezione già avviate, al fine di consentire un sempre migliore funzionamento del sistema delle pene che si basi anche sulle misure alternative alla detenzione.
(3-02550)
Tempi di adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria – 3-02551
DORI, CONTE e DE LORENZO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale;
il piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta un fondamentale strumento di natura organizzativa della pubblica amministrazione, indispensabile per la programmazione triennale delle assunzioni;
il 12 giugno 2019 il Ministero della giustizia ha emanato il piano triennale dei fabbisogni di personale relativo all'organizzazione giudiziaria per il periodo 2019-2021;
lo scopo primario è quello di occupare i posti vacanti negli uffici giudiziari italiani e collocare nuovo personale;
nel 2020 il Ministero della giustizia ha avviato la procedura di reclutamento delle risorse indicate mediante l'indizione di alcuni bandi per l'assunzione di personale amministrativo con varie qualifiche;
malgrado l'espletamento di alcune procedure selettive, a oggi le dotazioni organiche del personale addetto alle cancellerie e alle segreterie degli uffici giudiziari, già esse stesse da revisionare perché sottonumerate, risultano ancora insufficienti. Allo stato attuale, rispetto alle piante organiche, risultano scoperti numerosi posti;
i motivi stanno nella mancata effettiva assegnazione dei candidati vincitori presso le sedi di competenza e nella sospensione dello scorrimento delle graduatorie per l'immissione in servizio, ciò anche tenuto conto dei numerosi pensionamenti intervenuti;
la situazione coinvolge un considerevole numero di persone pronte a prendere immediato servizio, ma che invece risultano in attesa di collocazione o di riqualificazione professionale;
per la sola posizione di direttore amministrativo è stato pubblicato un interpello interno di assestamento nel cui bando si evidenziano le relative ingenti scoperture di organico del personale non risolte dal concorso espletato;
il 14 e 15 ottobre 2021 le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil del pubblico impiego hanno dato vita a due giorni di mobilitazione, a Roma, Milano e Napoli, per segnalare all'opinione pubblica le gravi carenze del sistema giustizia, in particolare, hanno ribadito la necessità di «nuove assunzioni per colmare le carenze personale» e «di stabilizzare gli assunti a tempo determinato». Una mobilitazione che intendono proseguire;
allo stato, il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 non risulta ancora emanato –:
con quale tempistica sia prevista l'adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria, con le conseguenti determinazioni relativamente alle immissioni dei vincitori di concorsi, allo scorrimento delle graduatorie, alla riqualificazione del personale in servizio e alla mobilità interna.
(3-02551)
Dati relativi alle valutazioni di professionalità dei magistrati a partire dal 2017 – 3-02552
COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio, a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità;
la valutazione di professionalità riguarda: indipendenza, imparzialità ed equilibrio; capacità; laboriosità; diligenza; impegno;
il Ministero della giustizia dà conto, nel bollettino ufficiale quindicinale, di ogni positivo superamento delle valutazioni di professionalità dei magistrati ai fini della variazione del trattamento economico spettante;
l'effettivo ed efficace funzionamento delle valutazioni di professionalità dei magistrati rappresenta un tassello fondamentale per restituire efficienza all'amministrazione della giustizia e credibilità all'ordinamento giudiziario e per garantire che ad essere valorizzati siano i più meritevoli, anziché, come appare all'interrogante, i più organici alle correnti –:
quanti siano, in numero assoluto e in percentuale sul totale, i casi di valutazione di professionalità dei magistrati positiva, non positiva e negativa dal 2017 ad oggi.
(3-02552)
Iniziative volte alla proroga per il 2022 delle disposizioni che hanno riconosciuto in via sperimentale l'erogazione a favore delle persone con disabilità fisiche di ausili e componenti protesici, anche in vista di un adeguamento dei livelli essenziali di assistenza – 3-02553
VERSACE, NOVELLI e BAGNASCO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto decreto rilancio), ha previsto in via sperimentale per il solo anno 2020 uno stanziamento nei limiti di spesa di 5 milioni di euro, al fine di consentire al servizio sanitario nazionale di poter erogare a persone con disabilità fisiche ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata;
detta importante norma è finalizzata a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali;
il medesimo articolo 104, comma 3-bis, ha quindi previsto l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto a definire i tetti di spesa per ogni singola regione che accede al fondo sanitario nazionale, nonché i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale;
dopo circa un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, la suddetta disposizione di legge è rimasta lettera morta e il citato decreto del Ministro della salute non è mai stato emanato;
riguardo al medesimo decreto ministeriale, si ricorda che in risposta all'interrogazione 5-06308, a prima firma dell'onorevole Versace, il 24 giugno 2021 il Sottosegretario di Stato aveva dichiarato che «il Ministero della salute ha predisposto uno schema di decreto attuativo, con cui è stata individuata la platea dei possibili beneficiari ed un elenco dei dispositivi da fornire per lo svolgimento delle diverse tipologie di attività sportive ed amatoriali. Lo schema di decreto è in fase di perfezionamento»;
è importante che lo stanziamento sperimentale previsto dal «decreto rilancio» venga confermato anche almeno per il 2022 e, conseguentemente, che venga emanato il decreto ministeriale per definire le modalità di utilizzo delle risorse e per selezionare le tipologie di disabilità fisica e le attività sportive amatoriali che danno diritto all'erogazione dei componenti protesici –:
se non ritenga, per quanto di competenza, di adottare iniziative per prevedere già nella prossima legge di bilancio maggiori risorse e una proroga almeno per il 2022 della sperimentazione di cui in premessa, anche al fine di valutare gli effetti applicativi della norma e gli effettivi oneri, in previsione di un auspicato successivo inserimento dei suddetti componenti protesici nei livelli essenziali di assistenza.
(3-02553)
Iniziative di competenza per riconoscere la fibromialgia quale malattia invalidante e per garantire un trattamento dei pazienti appropriato e omogeneo sul territorio nazionale – 3-02554
NOJA, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO, VITIELLO e ANNIBALI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la fibromialgia è una patologia reumatica extra-articolare caratterizzata non solo da dolore muscolo-scheletrico diffuso, ma anche da profondo affaticamento e da numerose altre manifestazioni cliniche a carico di diversi organi e apparati, con ripercussioni negative sul lavoro, sulla vita familiare e sui rapporti sociali;
in Italia ha un'incidenza fra il 2 e il 4 per cento della popolazione e colpisce principalmente le donne in età fertile e lavorativa;
l'Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto nel 1992 l'esistenza di questa sindrome e il Parlamento europeo ha approvato nel 2008 una dichiarazione che, partendo dalla considerazione che la fibromialgia non risulta ancora inserita nel registro ufficiale delle malattie nell'Unione europea, invita la Commissione europea e il Consiglio a mettere a punto una strategia comunitaria in modo da riconoscere questa sindrome come una malattia ed incoraggiare gli Stati membri a migliorare l'accesso alla diagnosi e ai trattamenti; l'Italia non figura tra i Paesi europei che hanno aderito a tale indicazione;
pur essendo assente nel nomenclatore del Ministero della salute, la fibromialgia è prevista come diagnosi nei tabulati di dimissione ospedaliera e il riconoscimento di tale patologia risulta disomogeneo sul territorio nazionale. Solo per fare alcuni esempi, le province autonome di Trento e Bolzano l'hanno riconosciuta permettendo ai malati di godere di una relativa esenzione dalle spese sanitarie ed avere maggior riconoscimento in sede di determinazione di invalidità civile; la regione Veneto l'ha riconosciuta nel nuovo piano socio- sanitario regionale come malattia ad elevato impatto sociale e sanitario; la regione Emilia-Romagna ha emanato linee di indirizzo per «Diagnosi e trattamento della fibromialgia» e la regione Sardegna ha approvato una legge regionale per garantire diagnosi e cure ai pazienti, istituendo anche il registro regionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali e disponendo l'individuazione, tra i presidi sanitari già esistenti di reumatologia o immunologia, almeno due centri di riferimento regionali pubblici, mentre la regione Toscana ha approvato la costituzione di un tavolo tecnico di confronto;
risulta dunque mancare ancora un quadro di riferimento nazionale, con conseguente disparità di trattamento dei pazienti affetti da fibromialgia a seconda del territorio di residenza –:
quali iniziative di competenza intenda adottare per riconoscere la fibromialgia quale malattia invalidante per consentire, tra l'altro, l'applicazione dell'esenzione dalla spesa sanitaria per le persone che ne siano affette e permettere alle regioni di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci.
(3-02554)
Chiarimenti in merito all'operato del Ministro della salute a seguito delle segnalazioni di non conformità di mascherine chirurgiche acquistate in Cina, alla luce di una recente inchiesta giudiziaria che vede coinvolto l'ex Commissario straordinario Domenico Arcuri – 3-02555
MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
nella giornata del 18 ottobre 2021, appena dopo la chiusura dei seggi elettorali, è rimbalzata su tutti i quotidiani la notizia che vede coinvolto l'ex Commissario straordinario all'emergenza COVID-19, Domenico Arcuri, indagato dalla procura di Roma per peculato e abuso d'ufficio;
le indagini della procura gravitano attorno agli affidamenti disposti dall'ex Commissario a favore di tre consorzi cinesi, per l'acquisto di 801 milioni di mascherine, dal valore complessivo di 1,25 miliardi di euro;
le analisi di laboratorio condotte dagli inquirenti hanno certificato che la gran parte dei dispositivi in questione non soddisfa i requisiti di efficacia protettiva richiesti dalla normativa vigente, risultando in diversi casi addirittura «pericoloso» o «molto pericoloso» per la salute degli utilizzatori;
sulla base degli accertamenti disposti, la procura ha ordinato il sequestro delle mascherine in oggetto; perlomeno di quelle giacenti, visto che molte di esse risultano già distribuite, nelle fasi più critiche dell'emergenza, anche per rifornire ospedali e strutture impegnate nella lotta al COVID;
gli affidamenti ai consorzi cinesi sarebbero stati agevolati dall'intermediazione di imprese italiane che, a fronte di tale attività, avrebbero percepito commissioni per oltre 77 milioni di euro, dando vita a un «sodalizio» senza scrupoli, intento a «speculare sull'epidemia» e a «condizionare le scelte della pubblica amministrazione»;
in tempi non sospetti, il gruppo Lega aveva denunciato le gravi responsabilità imputabili all'allora Commissario Arcuri nella gestione – tra l'altro – delle procedure di approvvigionamento dei beni essenziali al contenimento dell'emergenza;
in particolare, con interrogazione n. 4-09030, tuttora priva di risposta, si dava conto del sequestro, da parte della procura di Gorizia, di centinaia di milioni di mascherine riconducibili alle maxi commesse qui in discussione, richiedendosi al Ministro interrogato di fornire chiarimenti in merito alle analisi su di esse effettuate, alle iniziative intraprese nei riguardi dei produttori/certificatori e anche al possibile nesso tra l'utilizzo di tali dispositivi e la diffusione dei contagi presso gli ospedali e le residenze sanitarie assistenziali destinatari delle forniture;
analoghi quesiti venivano posti nell'interrogazione n. 4-09015, sempre a firma di deputati della Lega, anch'essa priva di risposta –:
se e per quali ragioni non abbia dato seguito alle segnalazioni, alle notizie stampa e alle interrogazioni parlamentari sulla non conformità delle mascherine acquistate dall'ex Commissario Arcuri dalla Cina, ad avviso degli interroganti ignorandole completamente e omettendo di adottare iniziative di competenza per la tutela della salute pubblica.
(3-02555)
Chiarimenti in merito all'ipotesi di effettuare richiami per il vaccino anti COVID-19 con riguardo alla popolazione con sistema immunitario non compromesso – 3-02556
IANARO, D'ARRANDO, FEDERICO, MAMMÌ, MISITI, NAPPI, PENNA, RUGGIERO, SPORTIELLO e VILLANI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
con la raccomandazione 553891/2021 del 4 ottobre l'Ema ha autorizzato la somministrazione di una dose aggiuntiva dei vaccini anti-COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) a persone con un sistema immunitario gravemente indebolito;
la decisione è stata adottata sulla base di alcuni studi che hanno dimostrato che una dose aggiuntiva di questi vaccini, somministrata almeno a 28 giorni dalla seconda dose, aumenti la capacità di produrre anticorpi contro il virus. Nonostante non esistano evidenze dirette del fatto che la capacità di produrre anticorpi nei pazienti immunodepressi li abbia protetti contro il COVID-19, le previsioni dello studio sono che la dose aggiuntiva aumenti la loro protezione contro il virus;
la raccomandazione di Ema rispecchia quanto già intrapreso dall'Italia che, a partire dal 20 settembre 2021, sta vaccinando anziani e pazienti immunodepressi;
nella stessa comunicazione, basandosi su un singolo studio israeliano pubblicato sulla rivista Nejmin, Ema si è espressa anche sulle dosi di richiamo per le persone con sistema immunitario normale e soltanto su dati relativi a Comirnaty che mostrerebbero un aumento dei livelli anticorpali dopo una dose di richiamo 6 mesi dopo la seconda dose, in persone tra i 18 e i 55 anni;
in quest'ultimo caso, Ema non detta una linea univoca per i Paesi membri, lasciando ai Governi nazionali la prerogativa di agire in maniera autonoma;
prima di Ema, l'agenzia statunitense Fda ha invece negato l'autorizzazione alla terza dose di vaccino anti-COVID-19, riservandola per il momento soltanto a immunodepressi e fragili per età e professione e rimanendo ancora in fase di valutazione sulla reale efficacia della terza dose per tutta la popolazione, sulla quale si esprimerà soltanto a conclusione di ulteriori ricerche;
con il comunicato n. 66 dell'8 ottobre 2021 e alla luce delle ultime deliberazioni di Ema, il Ministero della salute ha dato il via libera alla terza dose di richiamo (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione –:
se, in mancanza di evidenze scientifiche univoche, non ritenga opportuno fornire chiarimenti relativi alla necessità di effettuare richiami per il vaccino anti COVID-19 alla popolazione con sistema immunitario non compromesso.
(3-02556)
Iniziative di competenza volte a garantire la gratuità dei test antigenici rapidi in favore dei lavoratori non vaccinati e per estendere la validità delle relative certificazioni verdi ad almeno 72 ore – 3-02557
LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
dal 15 ottobre 2021, con le modifiche apportate dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, alle norme che disciplinano l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, è in vigore l'obbligo per i lavoratori di esibire il green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro;
ad oggi i lavoratori non vaccinati in Italia sono compresi tra tre milioni e mezzo e quattro milioni di persone;
le disposizioni del citato decreto-legge prevedono che i lavoratori privi della certificazione verde COVID-19 siano considerati assenti ingiustificati «senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro», ma che «per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati»;
appare evidente dalla lettura delle norme che ad avviso degli interroganti è stato, di fatto, introdotto l'obbligo per i lavoratori di sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19 per poter ottenere la certificazione verde;
l'unica alternativa per i lavoratori non vaccinati che intendono continuare a recarsi al lavoro è rappresentata dall'effettuazione – a giorni alterni – di un test molecolare antigenico, con i disagi conseguenti, testimoniati dalle immagini delle lunghissime file davanti alle farmacie dal giorno in cui è scattato l'obbligo, e un considerevole esborso economico;
il regolamento europeo n. 935/2021, che definisce il quadro giuridico per il rilascio, la verifica e l'accettazione del certificato verde, al punto 36, affermata la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate», precisa che «il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»;
contrariamente a quanto previsto dal regolamento, a parere degli interroganti l'obbligo di esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro sembra configurare una discriminazione tra lavoratori, posto che, ai fini dell'ottenimento del green pass, la vaccinazione è strumento sia più agevole, perché il relativo certificato verde ha la durata di dodici mesi, sia gratuito –:
se non ritenga di adottare iniziative di competenza volte a garantire la gratuità dei test antigenici rapidi in favore dei lavoratori non vaccinati, nel rispetto delle norme europee sulla non discriminazione delle persone non vaccinate e tutelando il loro diritto al lavoro, e per estendere la validità delle relative certificazioni verdi ad almeno 72 ore.
(3-02557)
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 21 E 22 OTTOBRE 2021
Risoluzioni
La Camera,
in occasione della riunione del Consiglio europeo del 21-22 ottobre 2021 in cui i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri affronteranno le questioni relative ai seguenti temi: il coordinamento UE nel contrasto al COVID-19; i progressi in materia di «Digitale»; il tema dei prezzi dell'energia; il tema «migrazioni»; le relazioni esterne;
premesso che:
i Capi di Stato e di Governo faranno nuovamente il punto sulla situazione epidemiologica e vaccinale, per continuare a lavorare per l'obiettivo di un ritiro progressivo delle restrizioni, alla luce dei progressi registrati;
il Consiglio europeo valuterà i progressi compiuti dall'Agenda digitale europea, inclusa la sicurezza cibernetica, nonché sull'importanza della connettività digitale e dei partenariati globali;
i Capi di Stato e di Governo discuteranno dei recenti picchi nei prezzi dell'energia, per un esame delle misure da adottare a livello nazionale ed europeo al fine di affrontare le ripercussioni di tale aumento dei prezzi;
il Consiglio europeo ritornerà sul tema delle «migrazioni», e in particolare sui seguiti delle decisioni di giugno relative alla dimensione esterna del fenomeno migratorio;
in materia di relazioni esterne, i lavori saranno dedicati alla preparazione dei vertici ASEM – Asia-Europe Meeting (25-26 novembre 2021) e del Partenariato Orientale (15 dicembre 2021). Vi sarà poi un aggiornamento sulla preparazione degli incontri COP26 sui cambiamenti climatici di Glasgow e COP15 sulla diversità biologica di Kunming;
il Consiglio europeo proseguirà il confronto in materia di coordinamento in risposta alla pandemia COVID-19. In questo contesto, verranno evidenziati i positivi risultati raggiunti attraverso la strategia UE per i vaccini COVID-19 e il Certificato Covid Digitale Europeo;
il Certificato Covid Digitale Europeo ha facilitato gli scambi e la libera circolazione nel territorio dell'Unione europea, inclusa la ripresa dei flussi turistici durante la pandemia. Si proseguirà il coordinamento in materia di decisioni di equivalenza sul riconoscimento dei certificati prodotti da Stati terzi;
la diplomazia vaccinale dell'Unione europea ha permesso di adottare diversi strumenti di solidarietà europea. Resta fondamentale il sostegno al dispositivo COVAX per garantire un accesso equo e giusto a vaccini sicuri ed efficaci, ma è necessario lavorare affinché si arrivi a livello globale a una deroga temporanea delle normative internazionali relative alla proprietà intellettuale, per rafforzare la risposta alla pandemia nelle aree del mondo più deboli e in difficoltà;
nell'ambito delle priorità di lavoro del suo Programma per il 2021, e in quanto parte integrante fondamentale di un'Unione europea della salute, la Commissione europea ha annunciato, in particolare, la creazione entro la fine del 2022 di uno spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), il cui obiettivo è quello di promuovere lo scambio dei dati sanitari e sostenere la ricerca su nuove strategie di prevenzione, nonché su terapie, medicinali, dispositivi medici e risultati, al fine di migliorare l'assistenza sanitaria, la ricerca e l'elaborazione delle politiche a vantaggio dei pazienti; favorire un migliore accesso ai dati sanitari e il loro scambio appare essenziale per garantire un'assistenza sanitaria che sia più accessibile, più disponibile e alla portata di tutti. L'innovazione in ambito sanitario e assistenziale verrà stimolata, con un conseguente miglioramento delle terapie e dei risultati, e saranno promosse soluzioni innovative che fanno uso delle tecnologie digitali, tra cui l'intelligenza artificiale;
la Commissione europea, in questi due anni, ha coordinato la risposta comune alla pandemia anche attraverso il potenziamento della produzione di vaccini anti COVID-19 nell'Unione europea, eliminando le strozzature nelle catene di approvvigionamento. È emersa la necessità di garantire, per il futuro, il tempestivo adattamento e l'ampliamento di una filiera, come quella della produzione di vaccini, altamente frammentata e complessa. Occorre, pertanto, accelerare gli sforzi comuni per costruire una filiera che non sia vulnerabile rispetto agli shock e alle decisioni che vengono dall'esterno;
allo stesso tempo, nell'ambito della strategia dell'Unione europea sugli strumenti terapeutici contro il virus SARS-CoV2, occorre proseguire ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di terapie adeguate nella risposta alla pandemia COVID-19;
in questa prospettiva, l'appuntamento di novembre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una Convenzione Quadro in materia di preparazione e risposta alla Pandemia, sarà un ulteriore passo in avanti per una risposta coesa e pronta a tutela della salute;
una rapida risposta internazionale per rafforzare la resilienza globale alle crisi sanitarie del futuro e l'obiettivo di una trasformazione digitale aperta, sicura e stabile risultano essere pienamente in linea con gli aspetti prioritari della Presidenza italiana del G20, il cui Vertice dei Capi di Stato e di Governo si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre del 2021;
la connettività digitale ormai svolge una funzione decisiva nella società e rappresenta un fattore essenziale per colmare i divari economici, sociali e territoriali: la transizione digitale è stata indicata come un pilastro portante dei lavori della Commissione europea;
le proposte si inseriscono in una strategia digitale univoca tesa a stabilire regole chiare, obiettive, proporzionate ed eque per i mercati e i servizi digitali, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la concorrenza nel rispetto delle garanzie di libertà di espressione, libertà di impresa, diritto alla non-discriminazione;
con la Comunicazione della Commissione europea «Bussola Digitale per il 2030»: la via europea per la «Decade digitale» presentata il 9 marzo 2021, la Commissione europea risponde anche alla richiesta del Consiglio europeo dell'ottobre 2020, di una coerente «bussola digitale per l'Unione europea», che orienti e favorisca l'attuazione della Strategia digitale del febbraio 2020;
la «Bussola» stabilisce obiettivi chiari e ambiziosi al 2030: connettività di reti ultraveloci per tutti e copertura 5G di tutte le aree popolate; diffusione delle competenze digitali di base all'80 per cento dei cittadini e al 90 per cento delle piccole e medie imprese; utilizzo del «cloud» e dei «big data» per il 75 per cento delle imprese; 90 per cento dei cittadini con identità digitale; 100 per cento dei servizi pubblici essenziali online; 20 milioni di specialisti in ICT, promuovendo la parità di genere;
l'obiettivo resta la piena realizzazione del «decennio digitale» per far sì che tutti i cittadini e tutte le imprese possano beneficiare delle opportunità che il digitale ha da offrire, come sottolineato dalla Presidente della Commissione europea;
occorre promuovere e contribuire attraverso una tabella di marcia certa per definire: un quadro normativo uniforme per l'intelligenza artificiale; una cornice normativa armonizzata e un approccio coordinato sull'identità digitale; una roadmap ambiziosa per recuperare autonomia e leadership tecnologica nel settore dei semiconduttori irrobustendo l'ecosistema europeo in tutte le fasi: dalla ricerca alla progettazione/design delle architetture, dalla produzione al packaging;
al riguardo sarà fondamentale la nuova legge europea sui semiconduttori preannunciata dalla Presidente della Commissione europea lo scorso settembre ed attesa per il 2022. Altrettanto importante sarà la quantificazione dei costi addizionali derivanti dall'attuazione degli ambiziosi obiettivi delineati nella «Bussola Digitale» e nel «Digital Policy Programme 2030», anche dal punto di vista delle risorse pubbliche aggiuntive necessarie a farvi fronte: una recente analisi della Commissione UE quantifica l'attuale investment gap in Euro 125 miliardi annuali (di cui 42 miliardi per le reti di telecomunicazione, 17 miliardi per i semiconduttori, 11 miliardi per il cloud). È a tal fine importante individuare strumenti permanenti di bilancio che vadano oltre l'orizzonte di Next Generation EU;
in quest'ottica, per il modello europeo di connettività basato sui valori, la fiducia, la trasparenza e la responsabilità dell'Unione europea, la sicurezza cibernetica è una componente necessaria;
lo scopo è quello di realizzare uno spazio cibernetico aperto, libero, stabile, accessibile, pacifico, e sicuro. In questa ottica sarà essenziale: proseguire nell'adeguamento della normativa europea volta ad aumentare la resilienza degli Stati membri; il completamento del quadro di gestione delle crisi in materia di sicurezza cibernetica; lo sviluppo ulteriore degli strumenti che possano garantire un'efficace risposta ad azioni malevole a livello UE; nonché la revisione del quadro politico di difesa cibernetica dell'Unione europea. A tali fini, potrà essere esplorato il potenziale per un maggiore coordinamento ed eventuale, graduale integrazione in questo settore – nel pieno rispetto delle prerogative nazionali;
il Governo italiano sta lavorando assieme agli Stati Membri UE e alle Istituzioni europee per una soluzione condivisa in materia di prezzi dell'energia. Un primo scambio di vedute ha avuto luogo tra i Ministri dell'Economia e delle Finanze il 4 e 5 ottobre 2021 e al Consiglio Ambiente del 6 ottobre e il 13 ottobre la Commissione europea ha adottato una comunicazione sui prezzi dell'energia, con un pacchetto di misure a breve e a medio termine in risposta alla situazione eccezionale e alle sue ripercussioni. Nella comunicazione si chiarisce come la transizione all'energia pulita sia il modo migliore per scongiurare altri shock in futuro e dev'essere accelerata. L'Unione europea intende continuare con sempre più fermezza a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratterizzato da una grossa quota di rinnovabili. Gli investimenti nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica non solo ridurranno la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, ma si tradurranno anche in prezzi dell'energia all'ingrosso più convenienti e resilienti di fronte a limitazioni dell'offerta a livello mondiale;
in questo quadro, la Commissaria all'Energia Kadri Simson ha annunciato la prossima presentazione, entro fine anno, da parte della Commissione europea, di una proposta di riforma del mercato del gas e della revisione delle questioni inerenti le scorte e la sicurezza delle forniture. L'Unione europea è altresì mobilitata per la realizzazione del green deal e il negoziato sul pacchetto legislativo «fit for 55» che modificherà rilevanti aspetti dell'economia europea. La mitigazione dei costi dell'energia è un elemento di stabilità internazionale e di garanzia per una transizione climatica sostenibile ed equa. Nel quadro della più ampia azione tesa alla definizione di una autonomia strategica europea anche sul fronte di clima ed energia, si mira alla creazione di un sistema energetico efficiente e al progressivo superamento della dipendenza dalle fonti fossili, mediante il ricorso ad una quota sempre più crescente di energie rinnovabili. È un tema centrale anche un meccanismo strutturale finanziato con risorse UE che rafforzi gli investimenti in efficienza energetica e adeguamento antisismico e che consenta di garantire una maggiore equità e perequazione territoriale anche in termini di riduzione dei consumi energetici, e quindi della spesa ad essi correlata;
nel quadro delle riflessioni sulla revisione della governance economica europea, è importante la prossima riflessione sullo scorporo degli investimenti pubblici destinati alle energie rinnovabili dal computo dei parametri utili al pareggio di bilancio e del rapporto deficit/pil, per rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione europea più competitivi, sicuri, omogenei e sostenibili;
è questione importante anche la riduzione delle dipendenze strategiche a senso unico nei confronti di fornitori extra-UE, attraverso misure finalizzate a migliorare la capacità di stoccaggio dell'energia all'interno dell'Unione;
la priorità, nel breve periodo, deve essere data a misure e aiuti mirati, in grado di mitigare rapidamente l'impatto dell'aumento dei prezzi per i consumatori vulnerabili e ad aziende o industrie, in particolare le piccole e medie imprese;
la stessa comunicazione della Commissione sottolinea come, nel medio-lungo periodo, la transizione verso l'energia pulita sia la migliore assicurazione contro gli shock dei prezzi in futuro, vagliando anche possibili misure volte a conseguire una riserva strategica per far fronte alle future fluttuazioni di prezzi e adottando un approccio più incisivo, organico e sostenibile volto a rafforzare l'indipendenza energetica dell'Europa e a rendere il sistema energetico più resiliente e flessibile e per una transizione energetica equa e sostenibile con riguardo agli obiettivi climatici prefissati;
i Capi di Stato e di Governo faranno un primo approfondimento sull'attuazione delle Conclusioni del 24-25 giugno 2021 sulla dimensione esterna in materia di «migrazioni». In particolare, il Consiglio europeo di giugno scorso ha sancito importanti passi da compiere per la realizzazione di una efficace «azione europea in tema migratorio», tra cui: i) l'urgenza di un avanzamento in un'azione europea coordinata sul tema, anche in connessione con la tendenza all'aumento dei flussi nel Mediterraneo Centrale; ii) la necessità di incardinare definitivamente, concretamente e in maniera coordinata il tema migratorio nell'azione esterna dell'Unione; iii) un forte impulso a Commissione e SEAE a tradurre la natura consensuale della discussione in mirati partenariati strategici, dotati in tempi rapidi di un chiaro cronoprogramma e adeguata base finanziaria, con Paesi e regioni prioritari per il controllo dei flussi e in concreta e coordinata collaborazione con le Agenzie dell'ONU; iv) fare il migliore uso possibile di almeno il 10 per cento dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDCI) per finanziare attività legate al controllo delle migrazioni, riferendo al Consiglio entro il prossimo novembre;
i prossimi 25 e 26 novembre si terrà, in formato virtuale, il 13° Asia-Europe Meeting ASEM. Organizzato dalla Presidenza di turno della Cambogia, l'evento sarà dedicato al tema «Strengthening Multilateralism for Shared Growth», ispirato dall'obiettivo di raggiungere la prosperità dei continenti coinvolti attraverso una partnership multilaterale che si focalizzi su un'idea di crescita globale sostenibile e condivisa, in contrapposizione alle crescenti correnti unilaterali e protezioniste;
la pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova la resilienza delle società, delle economie e delle catene di approvvigionamento. Ora l'Unione europea e la regione indo-pacifica devono collaborare per promuovere una ripresa socioeconomica inclusiva e sostenibile;
l'obiettivo principale del Vertice sarà quello di rafforzare il dialogo politico tra l'Asia e l'Europa, consolidare la cooperazione economica e la connettività nel pieno rispetto dei valori comuni UE. Da parte europea, l'evento fornirà l'occasione per richiamare il proprio convinto sostegno alla Strategia europea per la cooperazione nella regione indo-pacifica, evocata dalla Presidente della Commissione europea in occasione del discorso sullo «Stato dell'Unione» di settembre;
il 15 dicembre si terrà il Vertice del Partenariato Orientale in cui verrà discusso il documento di lavoro congiunto definito nel luglio 2021 dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la politica della Sicurezza orientato ad individuare i nuovi obiettivi del partenariato post-2020 nell'ambito dei cinque obiettivi strategici a lungo termine individuati lo scorso anno: economie resilienti, sostenibili e integrate; istituzioni responsabili, Stato di diritto e sicurezza; resilienza ambientale e ai cambiamenti climatici; trasformazione digitale; società eque e inclusive; la proposta sarà supportata da un piano di investimento di 2,3 miliardi di euro, prospettivamente in grado di stimolare ulteriori investimenti pubblici e privati per ulteriori 17 miliardi;
l'individuazione di nuovi obiettivi per il 2025 includerà: supporto alle PMI, rafforzamento dell'infrastruttura stradale, contrasto alle minacce ibride e cyber, lotta alla corruzione, miglioramento dell'accesso a servizi idrici sicuri, espansione dell'accessibilità di internet ad alta velocità per i cittadini, supporto all'indipendenza dei media, incremento della mobilità di studenti e ricercatori, ripresa socio-economica a seguito della pandemia e rafforzamento della resilienza a lungo termine delle società;
la 26a Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici (COP26) e la 15a Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15), si terranno rispettivamente a Glasgow, nel Regno Unito, e a Kunming, in Cina;
Italia e Regno Unito hanno organizzato in partenariato la COP26 ed i relativi eventi preparatori e collaterali: a Milano la Pre-CoP, (30 settembre-2 ottobre), preceduta dall'evento «Youth4Climate: driving ambition», (28-30 settembre). Inoltre, lo scorso 8 e 9 ottobre si è svolto a Roma l'incontro parlamentare preparatorio della COP26 organizzato e presieduto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, con la partecipazione di oltre 70 delegazioni di tutto il mondo. Alla fine dell'incontro è stata definita una dichiarazione finale che sarà poi approvata, con eventuali emendamenti, dalla riunione parlamentare che si svolgerà a Glasgow in occasione della COP26;
il 6 ottobre scorso il Consiglio dell'Unione europea si è riunito in un incontro preparatorio alla COP26. In tale sede si è riconosciuto che, nonostante il cambiamento climatico irreversibile causato dalle attività umane rappresenti una minaccia all'esistenza dell'umanità e della biodiversità, le iniziative per combatterlo rimangono insufficienti. Il Consiglio ha espresso forte preoccupazione in relazione alla portata dei contributi nazionali (Nationally Determined Contributions – NDCs) e delle traiettorie di emissione di gas serra (GHG), ritenute ancora lontane dagli obiettivi desiderabili per il raggiungimento delle soglie di cui all'Accordo di Parigi;
il Consiglio ha inoltre riaffermato la determinazione ad agire verso il completamento del Katowice Rulebook (iniziato a discutere dal 2019), a concludere regole dettagliate per permettere agli Stati di adottare misure orientate all'effettivo raggiungimento della neutralità climatica, a finalizzare accordi nell'ambito dell'Enhanced transparency framework (ETF);
la COP 15 di Kunming è strettamente correlata alla COP26. Entrambe le conferenze contribuiranno ad aumentare il livello di ambizione degli Stati in ambito climatico e ai fini dello sviluppo del Quadro Globale sulla Biodiversità post-2020,
impegna, quindi, il Governo:
1) a confermare l'obiettivo del graduale ritiro delle misure restrittive alla libera circolazione nell'Unione europea alla luce della situazione epidemiologica, contrastando, al contempo, l'impatto della crisi a livello sociale e sul mercato del lavoro, e promuovere rapide e condivise decisioni in merito all'autorizzazione e al riconoscimento dei vaccini e di equivalenza dei certificati vaccinali, anche al fine di agevolare la circolazione delle persone e le attività lavorative;
2) a sostenere la finalizzazione del pacchetto legislativo relativo all'Unione europea per la Salute, adottando tutte le opportune iniziative, volte a favorire e ad accelerare la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari, sfruttando appieno le potenzialità della sanità digitale per offrire un'assistenza sanitaria di qualità e ridurre le disuguaglianze;
3) a sostenere la nuova Autorità Europea per la preparazione e la risposta all'emergenza sanitaria (HERA) istituita a settembre quale strumento di mobilitazione rapida a gravi minacce per la salute, come è stato la pandemia COVID-19, e ad individuare e promuovere sinergie con gli operatori italiani, supportando un confronto europeo sulla validità dei test sierologici ai fini del rilascio del Certificato COVID Digitale, soprattutto riguardo alla attestazione di guarigione dei pazienti asintomatici;
4) a ribadire il sostegno alla diplomazia vaccinale, accelerando assieme all'Unione europea la condivisione dei vaccini per i Paesi bisognosi, adoperandosi in tutte le sedi europee e multilaterali affinché si giunga a una deroga temporanea per i vaccini anti-COVID 19 al regime ordinario dell'accordo TRIPS sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, prevedendo anche il trasferimento del know-how necessario, con l'obiettivo di fornire una risposta robusta e rapida alla pandemia a livello globale, nonché a contribuire allo sviluppo delle capacità produttive locali in linea con la dichiarazione di Roma del Vertice mondiale sulla salute;
5) in vista della prossima e controllata riapertura delle frontiere, ad analizzare le tipologie di vaccini che possono essere riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione europea dalle Autorità europee e quindi validi ai fini del Green Pass in quanto autorizzati dalle Autorità sanitarie di altri Stati, UE e non;
6) a finalizzare il completamento del mercato interno digitale, unitamente allo sviluppo degli investimenti necessari per dotare l'Unione europea delle capacità e delle infrastrutture digitali strategiche, anche attraverso l'introduzione di strumenti e meccanismi permanenti che li sostengano nel lungo periodo;
7) a sostenere come obiettivo politico nazionale e unionale la riduzione del gap infrastrutturale, la crescita, l'inclusione sociale e i divari territoriali tra aree metropolitane e aree interne; a promuovere lo sviluppo di una maggiore cultura digitale al fine di contribuire alla realizzazione di uno spazio digitale aperto, libero e sicuro per tutti, con particolare attenzione ai minori;
8) ad avviare una politica precisa sul Cloud Computing e supercalcolo di matrice europea, prevedendo inoltre maggiori risorse nelle tecnologie quantistiche; assicurare la diffusione delle competenze digitali e l'utilizzo dei servizi in cloud, il potenziamento dei servizi pubblici essenziali erogati online, il collegamento di famiglie e imprese italiane con reti a banda ultra-larga, anche per il tramite di una interoperabilità dei servizi a livello europeo;
9) a sviluppare la proposta sui semiconduttori con l'obiettivo di mettere insieme capacità di ricerca, progettazione e sperimentazione e produzione europei per creare ecosistema europeo di semiconduttori all'avanguardia, avanzando la proposta di un piano per la produzione dei chip di ultima generazione all'interno del territorio italiano tramite un'alleanza industriale con i più importanti chipmaker;
10) a contribuire proficuamente e senza indugio ad una cornice normativa certa in tema di mercati e servizi digitali, nonché di governo dei dati, rafforzando la sovranità digitale europea e la resilienza con politiche digitali inclusive e sostenibili;
11) a favorire ogni utile avanzamento per definire una regolazione europea sull'intelligenza e l'identità digitale, attenta alle implicazioni etiche e incentrata sulla sicurezza dei dati personali;
12) a prevedere investimenti sull'Intelligenza Artificiale nei settori della manifattura, sicurezza, nuovi prodotti tecnologici (droni, «smart city», nuova mobilità urbana);
13) a sostenere ed implementare la nuova strategia europea in materia di connettività globale;
14) a prevedere un piano europeo per l'estensione e la copertura in fibra ottica di tutte le aree oggi non soggette a obblighi di copertura;
15) a sviluppare il tema del digitale continuando a perseguire contestualmente gli obiettivi della strategia UE per la sicurezza cibernetica, anche al fine di contribuire allo sviluppo di capacità industriali e di difesa realistiche e credibili, nel rispetto delle prerogative nazionali;
16) a perseguire l'obiettivo di un rafforzamento del quadro giuridico per la sicurezza delle reti e delle infrastrutture critiche, anche considerando l'opportunità di una maggiore cooperazione e condivisione di informazioni come modus operandi necessario per conseguire una maggiore resilienza e quindi una più efficace capacità dell'Unione di risposta alle minacce crescenti nonché di trazione internazionale nella regolamentazione;
17) a fronte del preoccupante aumento dei prezzi dell'energia elettrica in tutta l'Unione europea, a perseguire ogni sforzo dell'Unione europea a favore di una risposta condivisa da parte dell'Unione, che contempli la mitigazione dei costi dell'energia quale elemento di stabilità internazionale e di garanzia per una transizione climatica sostenibile ed equa, nel quadro della più ampia azione tesa alla definizione di una autonomia strategica dell'Unione europea;
18) a scongiurare altri shock dei prezzi in futuro, valutando misure finalizzate a migliorare la capacità di stoccaggio dell'energia all'interno dell'Unione, anche attraverso la creazione di una centrale di stoccaggio comune;
19) a realizzare ogni utile progresso per arrivare ad una gestione strutturale europea del fenomeno migratorio, superando l'evidente stallo negoziale e politico relativo alla gestione dei flussi migratori e sul Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo; a tal fine, a delineare una politica migratoria comune dell'Unione europea – che sia parte integrante della sua azione esterna, dando effettiva attuazione ai principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità degli Stati membri, anche sul piano finanziario come previsto dall'articolo 80 TFUE basata sulla solidarietà tra Stati Membri – e che sia dotata degli adeguati strumenti finanziari per contrastare le rotte dell'immigrazione irregolare in particolar modo nel Mar Mediterraneo, prevedendo strumenti efficaci a favorire l'effettiva cooperazione dei Paesi di origine e transito;
20) ad incardinare concretamente e in maniera coordinata il tema migratorio nell'azione esterna dell'Unione, attraverso meccanismi che rendano concreta la partecipazione alla gestione dei flussi migratori da parte di tutti i Paesi dell'Unione, ribadendo il dovere di accoglienza e protezione degli esseri umani quale cardine dell'appartenenza all'Unione europea;
21) in base alle conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021, a prevedere la realizzazione urgente di Piani d'azione europei coordinati, a partire dagli otto Paesi oggetto delle prossime conclusioni, adeguatamente finanziati, rivolti ad affrontare concretamente le cause profonde delle migrazioni – incluse le crisi politiche, economiche, alimentari e sanitarie – soprattutto attraverso la collaborazione con i Paesi di origine e transito e con le organizzazioni maggiormente coinvolte quali OIM e UNHCR. Particolare attenzione e impegno nella gestione del flusso migratorio proveniente dall'Afghanistan, in virtù delle peculiarità e del carattere di emergenza che lo caratterizza;
22) ad invitare la Commissione europea a riferire in ogni Consiglio europeo circa lo stato di attuazione politica e finanziaria dei Piani d'Azione e della gestione dei flussi migratori; nell'immediato, a sostenere con forza iniziative diplomatiche al fine di supportare la stabilità della Tunisia, Paese dal quale proviene la maggior parte della quota dei migranti sbarcati sul nostro territorio, e alle prese con una gravissima crisi politica ed economica;
23) a riaffermare, in occasione del prossimo Vertice ASEM, l'impegno ad un approccio multilaterale alle prossime sfide comuni, anche nel senso di una più proficua cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, in linea con la posizione dell'Italia in qualità di Presidente di turno del G20 e co-Presidente della COP26; a sostenere l'avvio del nuovo perimetro di proiezione dell'Unione europea all'Indo-Pacifico anche grazie all'individuazione di nuovi modelli di partenariato; a collaborare coi Paesi dell'area Indo-pacifica per promuovere, in questo periodo post-pandemico, una ripresa socioeconomica inclusiva e legata ai valori e principi dell'Unione europea;
24) a partecipare attivamente alla discussione e definitiva individuazione dei nuovi obiettivi del Partenariato Orientale fino al 2025, continuando a sostenere i 5 obiettivi strategici di lungo termine e vigilando affinché le nuove priorità assicurino concreti benefici alle società ed ai cittadini di tutti i Paesi partner;
25) a contribuire, anche grazie al ruolo di co-partner dell'Italia, al successo della COP26 quale tappa fondamentale per l'effettiva e completa implementazione dell'Accordo di Parigi, dando seguito alle indicazioni contenute nella Dichiarazione approvata all'incontro parlamentare preparatorio della COP26 svoltosi a Roma, anche sottolineando la centralità del ruolo dei Parlamenti nazionali nella definizione e della attuazione delle strategie in materia di cambiamenti climatici e la necessità di assicurare un maggiore e necessario impegno dei principali attori internazionali rimarcando l'impegno e l'auspicio di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile;
26) a stimolare i contatti multilaterali nell'ambito della COP26 affinché la ripresa globale dalla crisi sanitaria sia sostenibile e inclusiva, con particolare attenzione alla possibilità di offrire supporto ai Paesi in via di sviluppo i quali, in conseguenza della pandemia, potrebbero disporre di risorse ancor più limitate per contrastare gli effetti dell'emergenza climatica;
27) a contribuire, nell'ambito dei lavori della COP15, alle progettualità finanziate dal neo-istituito Fondo per la biodiversità di Kunming rivolto al sostegno della protezione della biodiversità nei Paesi in via di sviluppo, portando avanti, nel corso della Conferenza, una forte posizione nazionale orientata ad impegnarsi concretamente in iniziative volte ad invertire il declino della biodiversità e a destinare maggiori fondi alla tutela della natura ed al suo recupero.
(6-00197) «Davide Crippa, Molinari, Serracchiani, Barelli, Colaninno, Marin, Fornaro, Lupi, Emanuela Rossini, Magi».
La Camera,
in occasione della riunione del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles il 21 e 22 ottobre 2021 udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio,
premesso che:
il primo punto dell'ordine del giorno concerne la situazione epidemiologica e vaccinale, la valutazione sugli insegnamenti tratti riguardo alle strategie di vaccinazione, e gli sforzi di coordinamento in risposta alla pandemia di COVID-19, affrontando la questione della solidarietà internazionale e della necessità di garantire l'accesso vaccinale per tutti;
anche se la campagna di vaccinazione in corso in tutti gli Stati europei sta producendo gli effetti sperati, abbattendo in modo significativo i contagi e i ricoveri ospedalieri, la situazione resta ancora grave, e rimane fondamentale rafforzare la preparazione e la cooperazione tra gli Stati membri, accelerando gli sforzi di vaccinazione e promuovendo la solidarietà europea;
con il miglioramento della situazione sanitaria generale, tutti gli Stati membri hanno iniziato a revocare alcune delle misure applicate a livello nazionale o regionale, tra le quali rientrano l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere e il pieno ripristino della libera circolazione delle persone che era stata limitata a causa della pandemia;
è stato introdotto, dal 1° luglio 2021, il certificato COVID digitale UE con l'obiettivo di agevolare la libera circolazione delle persone in condizioni di sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e rilanciare il settore del turismo, senza necessità di sottoporsi a quarantene;
in occasione del Consiglio europeo straordinario degli scorsi 24 e 25 maggio, i leader dell'Unione hanno ribadito la necessità di una risposta al COVID-19 su scala mondiale, e chiesto che fossero intensificati i lavori per garantire un accesso equo ai vaccini anti COVID-19, confermando la determinazione della UE e dei suoi Stati membri ad accelerare la condivisione dei vaccini per sostenere i paesi bisognosi, con l'obiettivo di donare almeno cento milioni di dosi entro la fine dell'anno, e a contribuire allo sviluppo delle capacità produttive locali;
al secondo punto dell'ordine del giorno vi è la transizione digitale, per cui i Capi di Stato europei esamineranno lo stato di avanzamento dell'agenda digitale, l'importanza della connettività digitale e dei partenariati globali;
la tecnologia digitale deve svolgere un ruolo fondamentale nella trasformazione dell'economia e della società europee per raggiungere l'obiettivo, concordato dai leader dell'Unione europea, della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, garantendo i valori dell'Unione europea, i diritti fondamentali e la sicurezza dei cittadini;
il terzo punto dell'ordine del giorno prevede la discussione sull'aumento dei prezzi dell'energia, valutando quali misure adottare a livello nazionale ed europeo per affrontare le ripercussioni di tale aumento dei prezzi;
il quarto punto dell'ordine del giorno riguarda la situazione migratoria e lo stato di attuazione delle conclusioni del giugno 2021;
le conclusioni richiamate prevedevano una vigilanza costante dei flussi irregolari e azioni urgenti sulle rotte che destano maggiori preoccupazioni e, al fine di scongiurare la perdita di vite umane e ridurre la pressione alle frontiere europee l'intensificazione, quale parte integrante dell'azione esterna dell'Unione europea, di partenariati e della cooperazione reciprocamente vantaggiosi con i paesi di origine e di transito;
le conclusioni di giugno prevedevano che «l'approccio sarà pragmatico, flessibile e su misura, utilizzerà in modo coordinato, come Team Europa, tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili dell'UE e degli Stati membri e sarà messo in atto in stretta cooperazione con l'UNHCR e l'OIM. Dovrebbe riguardare tutte le rotte e basarsi su un approccio che prenda in considerazione l'intero tragitto, affrontando le cause profonde, sostenendo i rifugiati e gli sfollati nella regione, sviluppando capacità di gestione della migrazione, eradicando il traffico e la tratta di migranti, rafforzando i controlli alle frontiere, cooperando in merito a ricerca e soccorso, affrontando la migrazione legale nel rispetto delle competenze nazionali e garantendo il ritorno e la riammissione», a tal fine invitando «la Commissione e l'alto rappresentante, in stretta cooperazione con gli Stati membri, a rafforzare immediatamente le azioni concrete condotte con i paesi di origine e di transito prioritari nonché il sostegno tangibile nei loro confronti; a presentare, nell'autunno 2021, piani d'azione per i paesi di origine e di transito prioritari indicando obiettivi chiari, ulteriori misure di sostegno e tempistiche concrete; a utilizzare nel miglior modo possibile almeno il 10 per cento della dotazione finanziaria dell'NDICI, nonché finanziamenti a titolo di altri strumenti pertinenti, per le azioni connesse alla migrazione, e a comunicare al Consiglio le sue intenzioni al riguardo entro novembre»;
il cruscotto statistico del Ministero dell'interno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 ottobre 2021, ha registrato 49.235 migranti sbarcati, praticamente il doppio rispetto ai 25.920 riferiti allo stesso periodo del 2020 e sestuplicati rispetto agli 8.463 del 2019;
il tema del rafforzamento dei confini esterni dell'Unione europea è stato oggetto delle discussioni svoltesi tra i Ministri dell'interno dei 27 Stati membri nel vertice dell'8 ottobre scorso in Lussemburgo;
i Ministri dell'Interno di dodici Stati membri della UE hanno inviato una lettera alla Commissione europea con la richiesta di finanziare la costruzione di muri e barriere lungo i confini esterni dell'UE, al fine di prevenire e bloccare l'ingresso di migranti irregolari;
lo stesso commissario Ylva Johansson ha riconosciuto la necessità di potenziare i sistemi di protezione dei confini esterni dell'UE e il diritto degli Stati membri di costruire eventuali recinzioni e strutture di protezione, benché senza ricorrere a fondi comunitari; i flussi migratori insistono non solo sulla rotta mediterranea ma anche su quella balcanica, con numeri in costante crescita, creando difficoltà di gestione dei sistemi di accoglienza e di asilo;
per la Commissione europea combattere il traffico di migranti «è un obiettivo strategico fondamentale del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo e della strategia dell'Ue per l'Unione della sicurezza», anche attraverso l'adozione di misure per contrastare i governi che supportano l'immigrazione irregolare, «usando tutti gli strumenti operativi, giuridici, diplomatici e finanziari» a disposizione, «anche adottando misure sui visti, gli scambi commerciali, gli aiuti allo sviluppo, l'assistenza finanziaria»;
al quinto punto all'ordine del giorno è prevista una discussione strategica sulla politica commerciale dell'UE;
l'Unione intende garantire che i prodotti importati siano venduti a un prezzo giusto ed equo nel mercato comune, indipendentemente dalla loro provenienza; la regolamentazione degli scambi commerciali sotto forma di strumenti di difesa commerciale serve a proteggere i produttori dell'UE dai danni e a contrastare la concorrenza sleale di imprese straniere determinata da fenomeni come il dumping e le sovvenzioni,
impegna il Governo:
1) in tema di lotta alla pandemia da Covid 19,
a) ad adoperarsi affinché, in ambito europeo, siano adottate misure uniformi e protocolli comuni tra gli Stati membri per la gestione delle pandemie e azioni uniformi sull'acquisizione dei vaccini, sulla validazione e sulla distribuzione degli stessi, sulle strutture di vaccinovigilanza con standard omogenei di rilevazione, registrazione e comunicazione degli eventi avversi;
b) a sostenere la necessità di garantire l'uniformità sulle azioni di tracciamento e sequenziamento delle varianti;
2) con riferimento alla transizione digitale,
a) a sostenere la necessità di proteggere e rafforzare la sovranità e la leadership digitali dell'UE nelle catene del valore digitali internazionali strategiche in quanto elementi chiave per garantire l'autonomia strategica nel settore digitale, attraverso la possibilità di operare scelte tecnologiche autonome e sviluppare soluzioni digitali europee;
b) a sostenere una strategia in materia di dati che porti ad una vera e competitiva economia dei dati europea, garantendo al contempo i valori europei e un elevato livello di sicurezza, protezione dei dati e privacy;
3) con riferimento all'aumento dei prezzi dell'energia,
a) a sostenere:
1) il principio della neutralità tecnologica, cioè la possibilità di un mix autentico tra diverse fonti energetiche, che ha sempre consentito al sistema di reagire con flessibilità alle emergenze;
2) lo sviluppo di una apposita filiera industriale europea che riduca la dipendenza tecnologica dall'estero;
3) l'autonomia dell'Europa nella produzione di fonti energetiche rinnovabili, garantendo, al contempo, la competitività del sistema produttivo nell'economia globale;
4) in tema di migrazione,
a) a chiedere con forza di dare concretezza alle indicazioni presenti nel Patto sulla migrazione e l'asilo, assecondando la richiesta di maggiore sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea, fermamente raccomandato e continuamente disatteso;
b) a sottoscrivere la richiesta avanzata dai governi di Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia per il supporto economico comunitario nella difesa dei confini e nella costruzione di barriere fisiche preventive;
c) a sostenere la necessità di escludere ogni tipo di accordo commerciale e di cooperazione con quegli Stati che non si impegnano nel contrastare l'immigrazione irregolare, nel rispetto dei Trattati europei ed internazionali;
d) a coinvolgere l'intera Unione europea nell'interdizione delle partenze dei migranti dalle coste africane, in collaborazione con le autorità degli Stati della sponda sud del Mediterraneo, anche al fine di creare degli hotspot nel territorio degli stessi per identificare i migranti e individuare prima della partenza coloro che, a vario titolo, possano aver diritto a una qualunque forma di protezione internazionale;
e) a sostenere la predisposizione di un presidio navale al largo delle coste africane, finanziato dal bilancio dell'Unione europea, coadiuvato da un sistema di pattugliamento aereo dedicato all'intercettazione degli allontanamenti illegali, il cui obiettivo sia quello di contrastare le partenze di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, in stretta collaborazione con le autorità dei paesi terzi interessati;
f) a promuovere un ampliamento del mandato della missione militare EUNAVFOR MED IRINI, affinché venga ad essa assegnato il compito di evitare nuove partenze di migranti illegali, attraverso lo smantellamento del modello di business criminale dei trafficanti di esseri umani;
g) a promuovere la creazione di centri controllati nel territorio dei principali Paesi di origine e di transito dei migranti, nei quali poter esaminare le domande di protezione internazionale, con l'obiettivo di distinguere gli autentici rifugiati dai migranti irregolari prima che essi possano affidarsi alle mani dei trafficanti di vite per raggiungere, via mare, il territorio dell'Unione europea;
h) a garantire che l'Unione europea gestisca direttamente eventuali risorse economiche da destinare a Paesi terzi africani disposti a collaborare nella gestione del fenomeno migratorio, nella prospettiva di scongiurare possibili tensioni di natura diplomatica tra le parti interessate;
i) ad impegnarsi in ambito europeo all'effettivo rispetto della direttiva sui rimpatri e degli accordi di riammissione stipulati anche a livello comunitario sostenendo una loro implementazione, nonché ad ottenere le adeguate risorse finanziarie onde procedere ai respingimenti e rimpatri degli immigrati irregolari;
l) a sostenere, in ambito europeo, la opportunità di subordinare ogni forma di cooperazione internazionale, di sostegno diretto e indiretto, di accordo internazionale alla sottoscrizione di impegni relativi alle condizioni di rimpatrio nei Paesi di origine degli immigrati irregolari;
m) ad attivarsi affinché sia dato seguito a quanto proposto dalla Commissione Europea, e in particolare a:
1) quanto stabilito nella dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione del 3 febbraio 2017, in cui è espressamente prevista la cooperazione con la Libia, altri Paesi situati lungo la rotta e i pertinenti partner internazionali volta allo smantellamento del modello di attività dei trafficanti di uomini, anche mediante progetti di cooperazione che rafforzino la capacità di controllo delle frontiere degli Stati di partenza;
2) quanto stabilito nel Consiglio europeo del giugno 2018, con particolare riferimento all'opportunità di istituire centri negli Stati membri per distinguere migranti irregolari dagli aventi diritto alla protezione internazionale;
3) quanto già previsto nel mandato istitutivo della Missione EUNAVFOR MED Operation Sophia, in particolare all'articolo 1, là dove si richiede che l'operazione provveda allo smantellamento del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale, adottando misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; nonché quanto previsto nell'articolo 2 del mandato, là dove si richiede che la missione proceda a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, in particolare UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti; ed inoltre che, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, proceda a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso; e, infine, che conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotti tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche mettendoli fuori uso o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso;
4) quanto previsto dal nuovo patto sulla migrazione e sull'asilo del settembre 2020, in particolare là dove si prevede una gestione solida ed equa delle frontiere esterne, che comprenda: accertamenti dell'identità, sanitari e di sicurezza; norme eque ed efficaci in materia di asilo, snellimento delle procedure in materia di asilo e di rimpatrio; una politica di rimpatrio efficace e un approccio coordinato a livello dell'UE in materia di rimpatri;
5) con riferimento alla politica commerciale dell'UE,
a) ad attivarsi in sede europea per il superamento definitivo di politiche di austerità che nei prossimi anni rappresenterebbero un freno alla ripartenza e a spingere verso politiche di sostegno dei settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
b) ad attivarsi, altresì, in sede europea per la definizione di un quadro normativo condiviso soprattutto dalle potenze extraeuropee per una produzione virtuosa e rispettosa dell'ambiente, anche attraverso misure che disincentivino l'acquisto e l'utilizzo di materiale inquinante applicando tasse o dazi in entrata all'interno dei confini europei, promuovendo l'introduzione di dazi su prodotti esteri che non rispecchiano gli standard salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale vigenti in ambito europeo, per evitare un pericoloso dumping sociale e contrastare fenomeni di concorrenza sleale, cosiddetti dazi di civiltà;
c) a sostenere la necessità di subordinare ogni tipo di accordo commerciale con Stati terzi alla verifica che questi non violino la tutela dei diritti umani, delle donne e degli omosessuali e rispettino la libertà di culto.
(6-00198) «Lollobrigida, Meloni, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».