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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 3 novembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 3 novembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Traversi, Vignaroli, Vinci, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Traversi, Vignaroli, Vinci, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 novembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:

   ASCARI e NAPPI: «Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente» (3345);

   ASCARI: «Modifica all'articolo 512-bis del codice penale, in materia di trasferimento fraudolento di valori» (3346).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 2 novembre 2021 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le disabilità:

    «Delega al Governo in materia di disabilità» (3347).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):

  MATURI ed altri: «Misure per il contenimento del randagismo felino, istituzione dell'anagrafe felina e altre disposizioni in materia di gestione delle colonie feline e di benessere degli animali» (3210) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (COM(2021) 423 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021) 656 final);

   proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2021/003 IT/Porto Canale (COM(2021) 935 final);

   proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2021/002 IT/Air Italy (COM(2021) 936 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2381 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2021, N. 120, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3341)

A.C. 3341 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3341 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 1-bis.10, 2.1 e 2.2 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3341 – Parere del Comitato
per la legislazione

PARERE DEL COMITATO
PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3341 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il provvedimento, originariamente composto da 9 articoli, per un totale di 28 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 14 articoli, per un totale di 42 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla ratio unitaria dell'introduzione di misure per il contrasto degli incendi boschivi; a questa finalità sono peraltro ricondotti nel preambolo anche gli interventi di rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile; si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con tale ratio unitaria delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4-quater (misure per la semplificazione per il potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici; andrebbe in particolare chiarito, ai fini dell'approfondimento richiesto, se tale potenziamento sia finalizzato al contrasto degli incendi o possa anche prescindere da tale finalità) e 4-quinquies (proroga del termine per la concessione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio); all'articolo 1-ter (proroga della validità della graduatoria di uno specifico concorso pubblico per vigili del fuoco); all'articolo 7, comma 3-bis (inclusione dei materiali vulcanici tra quelli non compresi nelle attività di gestione dei rifiuti);

   con riferimento al rispetto del requisito dall'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 42 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, viene prevista l'adozione di 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di 5 provvedimenti di altra natura; in due casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze;

    sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

     si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo che prevede la possibilità per il Piano nazionale di prevenzione degli incendi boschivi di introdurre un sistema di incentivi premiali in presenza di una diminuzione significativa delle aree percorse dagli incendi; in particolare, andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio il concetto di «diminuzione significativa»;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimento con riferimento al sistema delle fonti; in particolare, il comma 4-quater dell'articolo 1 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica possano essere adottate misure di semplificazione per il potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici; al riguardo, si rileva che, qualora si intenda che tali misure di semplificazione possano essere introdotte anche con riferimento a discipline di rango legislativo appare prefigurarsi un modello di delegificazione non conforme a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; il comma 3 dell'articolo 3 prevede che con legge regionale siano disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la congruità dell'individuazione, da parte della legge statale dello specifico strumento normativo (cioè la legge regionale) con la quale la regione è chiamata ad intervenire;

     il provvedimento, nel testo presentalo al Senato, risulta corredato di analisi tecnico-normativa e della dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento in materia adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2017;

     formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

    sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

     valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4-quater e dell'articolo 3, comma 3.

A.C. 3341 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

  1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:

   a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;

   b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;

   c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;

   d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva.

  2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attività. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.
  4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 2.
(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

  1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
  2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.
  3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 3.
(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

  1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale, sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10.
  2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.
  3. Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.
  4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.
  5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.
(Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi)

  1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro formale adozione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, può elaborare raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.
  2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All'istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.
  4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

Articolo 5.
(Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

  1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni»;

    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.»;

   b) all'articolo 3, comma 3:

    1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate con il fuoco prescritto;»;

    2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale»;

    3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche di incendi di interfaccia urbano-rurale»;

   c) all'articolo 4:

    1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.»;

   d) all'articolo 7:

    1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;

    2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;

   e) all'articolo 10:

    1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;

    2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio.»;

    3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.»;

    4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.».

  2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
  4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

   a) all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»;

   b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

   «Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.
   Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
   Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;

   c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti:

   «Art. 423-ter (Pene accessorie). – Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
   La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.
   Art. 423-quater (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
   Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
   I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.
   La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».

Articolo 7.
(Altre misure urgenti di protezione civile)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'istituto. Per lo svolgimento di tali attività con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
  2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-quinquies le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;

   b) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: «1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

  3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2023». All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 8.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 9.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3341 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo le parole: «dall'articolo 15 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;

    alla lettera b), le parole: «fissa, rotante o» sono sostituite con le seguenti: «fissa e rotante e del connesso impiego di mezzi aerei»;

    dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l'adeguato funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle attività di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

    alla lettera c), le parole: «di mezzi terrestri,» sono sostituite dalle seguenti: «delle flotte aeree delle regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,» e dopo le parole: «delle Regioni» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

    alla lettera d), le parole: «alla lotta attiva» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività contro gli incendi boschivi, comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole da: «Ministeri dell'interno» fino a: «per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» sono inserite le seguenti: «, in qualità di esperti, ai quali non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati,», dopo le parole: «articolo 21 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «alle predette attività» sono aggiunte le seguenti: «, delle associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, degli enti no profit impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «per il sud» sono sostituite dalle seguenti: «per il Sud» e dopo le parole: «della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti «dell'università e della ricerca,»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «Alla realizzazione del Piano» è inserita la seguente: «nazionale»;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle risorse stanziate il Piano nazionale può prevedere altresì la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi»;

   al comma 4:

    le parole: «del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «di un primo Piano nazionale previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 10 ottobre 2021»;

    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  «4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'interno allo scopo di potenziare la capacità di risposta operativa nelle attività aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale, sono emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La direttiva tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della lettera b-bis) del comma 1, anche in relazione alle procedure autorizzative.
  4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.
  4-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, anche derogatorie ove applicabili, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonché impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua.
  4-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente.

  Art. 1-ter. – (Misure per le assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Ministero dell'interno n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2022».

  All'articolo 3:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «Gli elenchi» sono sostituite dalle seguenti: «Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi»;

    al secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale» e le parole: «termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2»;

   al comma 4, dopo le parole: «Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «il monitoraggio del rispetto degli adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «il monitoraggio degli adempimenti» e dopo le parole: «poteri sostitutivi di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «formale adozione» sono sostituite dalla seguente: «approvazione», le parole: «per essere esaminate dal» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della loro lettura sinottica da parte del», le parole: «può elaborare raccomandazioni finalizzate al» sono sostituite dalle seguenti: «si esprime in forma non vincolante ai fini del» e dopo le parole: «conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «ferma restando la competenza delle regioni per l'approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «Strategia per lo sviluppo delle aree interne» sono sostituite dalle seguenti: «strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)», le parole: «pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro» e le parole: «Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni»;

    al secondo periodo, le parole: «dai Piani regionali di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni» e dopo le parole: «, quali vasche di rifornimento idrico» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «l'approvazione del progetto definitivo» sono inserite le seguenti: «, corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi,»;

    al quarto periodo, le parole: «della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)» sono sostituite dalle seguenti: «della SNAI»;

    al quinto periodo, la parola: «partecipa» è sostituita dalla seguente: «partecipano», dopo le parole: «articolo 8, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al», le parole: «il Ministero per le politiche agricole» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle politiche agricole» e dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «, il Ministero della transizione ecologica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

   al comma 4, le parole: «finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 2), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

  «1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta»;

    alla lettera b):

     al numero 1), capoverso c-bis), le parole: «con il fuoco prescritto» sono sostituite dalle seguenti: «con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis»;

     al numero 2), dopo le parole: «e gli inadempimenti agli obblighi”,» sono inserite le seguenti: «la parola: “determinanti” è sostituita dalle seguenti: “, che possono determinare”» e le parole: «nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»;

     al numero 3), le parole: «anche di incendi di interfaccia urbano-rurale» sono sostituite dalle seguenti: «anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»;

    alla lettera c):

     al numero 2), capoverso 2-bis, dopo le parole: «interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», le parole: «definite con apposite linee-guida definite» sono sostituite dalle seguenti: «definite con apposite linee-guida predisposte» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

  «2-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

   “2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
   2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico”»;

    alla lettera d), numero 2), le parole: «sono autorizzate a stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,»;

    alla lettera e):

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

  «2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche”»;

     dopo il numero 2) è inserito il seguente:

  «2-bis) al comma 3, le parole: “lire 60.000”, “lire 120.000”, “lire 400.000” e “lire 800.000” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “euro 45”, “euro 90”, “euro 300” e “euro 600”»;

    al numero 4), le parole: «il cui inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'inottemperanza ai quali»;

     dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

  «4-bis) al comma 6, le parole: “lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 5.000 e non superiore a euro 50.000”»;

   al comma 2, le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;

   alla rubrica, dopo le parole: «della lotta attiva» sono inserite le seguenti: «contro gli incendi boschivi» e le parole: «dei dispositivi sanzionatori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'apparato sanzionatorio».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

   «a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola: “Chiunque” sono inserite le seguenti: “, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,”;

   a-ter) all'articolo 423-bis, terzo comma, le parole: “su aree protette” sono sostituite dalle seguenti: “su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento”»;

    alla lettera b), il primo capoverso è soppresso e, al secondo capoverso, le parole: «Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma,» sono soppresse;

    alla lettera c), capoverso Art. 423-quater, secondo comma, le parole: «di cui all'articolo» sono soppresse;

    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole: “industriali o cantieri,” sono inserite le seguenti: “su aziende agricole,”».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» e le parole: «dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento di tali attività» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 3:

    dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701»;

    al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 701» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: “meteorici” sono inserite le seguenti: “o vulcanici”».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali) – 1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.

  Art. 7-ter. – (Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate) – 1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge, le regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.

  2. Al fine di individuare i siti più idonei, le regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a disposizione di questi ultimi.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente decreto» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero della transizione ecologica» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «ivi compreso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assumendo quale ambito prioritario d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

  «Art. 8-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio)

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali.
1.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Dipartimento della protezione civile, aggiungere le seguenti: delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,.
1.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

  4-sexies. Le regioni, nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti, dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria.
1.2. Sarli.

ART. 1-bis.
(Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  Al comma 1, dopo le parole: incendi boschivi aggiungere le seguenti: e all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 231.649 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-bis.10. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

ART. 1-ter.
(Misure per le assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1-ter.1. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, allo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nei limiti dei posti disponibili.
  1-ter. L'assenza ingiustificata del candidato alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o la mancata partecipazione per due volte alle medesime prove per motivi sanitari certificati comportano l'esclusione del candidato dalla graduatoria; l'assenza giustificata del candidato alle prove per motivi sanitari certificati comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico.
  1-quater. Al fine di velocizzare le procedure di reclutamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale volontario di cui al comma 1-bis, idoneo anche alla procedura di cui al comma 1, è chiamato alla visita di idoneità sanitaria senza la necessità di ripetere la prova di idoneità professionale.
1-ter.2. Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Foti, Ferro.

ART. 2.
(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Il personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. In particolare:

   a) il personale appartenente al ruolo degli operatori riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria;

   b) il personale appartenente ai ruoli degli assistenti e degli ispettori riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».

  3-ter. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, è aggiunto il seguente:

   «Art. 212-bis. – 1. Il personale appartenente ai ruoli di cui agli articoli 153, 162, 171, 178, e 188, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».
2.1. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente:

   «Art. 212-bis. – 1. La nomina a primo dirigente logistico gestionale, informatico e della comunicazione di cui all'articolo 142, comma 4 avviene, anche in fase di prima applicazione, secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 160, 169 e 148 del decreto legislativo n. 217 del 2005.».

  3-ter. L'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è abrogato.
2.2. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Ripristino del Corpo forestale dello Stato)

  1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ricostituito il Corpo forestale dello Stato.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità attuative per la ricostituzione del medesimo Corpo forestale dello Stato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di trasferimento al Corpo forestale dello Stato delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite ai corpi ed enti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 luglio 2017.
  4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 11.
  5. Il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo le medesime qualifiche e sede di servizio. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la propria permanenza nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
2.01. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

ART. 3.
(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata pubblicazione degli aggiornamenti senza motivata giustificazione, l'ente locale competente procede nei confronti dei dirigenti responsabili alla riduzione della loro retribuzione di risultato in una percentuale compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento in funzione della gravità del ritardo o della mancata pubblicazione.
3.3. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. In caso di mancata approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Comune inadempiente si applica una sanzione pari a 100 mila euro. I proventi delle sanzioni sono destinati alla copertura degli oneri degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2.
3.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I comuni che, sebbene diffidati dagli organi statali o regionali competenti, continuino a non rispettare le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e non garantiscono la conformità del loro operato alla legge n. 353 del 2000, sono esclusi dalla possibilità di ricevere finanziamenti eurounitari.
3.2. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

ART. 4.
(Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi)

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delle aree periurbane, aggiungere le seguenti: e potenziamento della viabilità forestale.
4.2. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per un ammontare non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2.
4.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

  Al comma 4, premettere le parole: I piani regionali di cui al comma 1 e.
4.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I Piani operativi nazionali di cui al comma 4 rafforzano la capacità operativa nelle attività di lotta agli incendi, includendo l'utilizzo di mezzi e attrezzature finalizzate al soccorso degli animali coinvolti negli incendi boschivi.
4.1. Sarli.

ART. 5.
(Misure per il rafforzamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dell'apparato sanzionatorio e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.
5.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.
5.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Sono inoltre vietati, per tre anni, il pascolo e la caccia nelle aree non boscate percorse dal fuoco».
5.2. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «È inoltre vietato, per tre anni, il pascolo nelle aree non boscate percorse dal fuoco».
5.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

ART. 6.
(Modifiche al codice penale)

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) L'articolo 423-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 423-bis. – Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
   Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
   In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 25 mila a euro 125 mila per ogni ettaro di terreno incendiato.
   Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui al comma precedente, su richiesta del Pubblico Ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni, nel massimo della multa applicabile.
   A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al comma 3, il giudice dispone la confisca dei beni per l'equivalente valore.
   Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
   Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a-bis), a-ter) e b).
6.6. Lombardo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) L'articolo 423 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 423. – Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 20 mila a euro 100 mila per ogni ettaro di terreno incendiato.
   Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui al comma 1, su richiesta del Pubblico Ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni, nel massimo della multa applicabile.
   A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al comma 1, il giudice dispone la confisca dei beni per l'equivalente valore.
   Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.».
6.5. Lombardo.

  Al comma 1), dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

   a-bis.1) all'articolo 423-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile.».
6.1. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 423-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «Dalla condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, consegue inoltre di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza nonché di qualunque strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo fiscale erogato in favore del condannato, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
6.2. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

  Al comma 1), lettera c), capoverso Art. 423-quater, primo comma, sostituire le parole: primo comma con le seguenti: primo e secondo comma.
6.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 423-quinquies.
(Interdizione dai pubblici uffici)

  Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, la condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche per incarichi di durata temporanea, e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni.».
6.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Ferro.

ART. 8.
(Clausola di salvaguardia)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le aree vincolate in quanto di interesse archeologico o paesaggistico.
8.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

A.C. 3341 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il presente decreto-legge reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi – dietro sollecitazione della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi;

    le disposizioni muovono lungo alcune direttrici, quali l'articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento; prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo;

    l'articolo 1-ter, introdotto in fase di discussione in Commissione al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018;

    il concorso era stato bandito con il decreto dipartimentale 18 ottobre 2016, n. 676, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 15 novembre 2016;

    si ricorda che le disposizioni di carattere generale concernenti l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco mediante concorso pubblico sono dettate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»);

    al fine di ridurre i tempi di espletamento degli aspiranti idonei presenti nella graduatoria del suddetto concorso, anche in considerazione dell'elevato numero ancora da inviare a prova attitudinale, sarebbe urgente avviare le procedure per la prova di idoneità fisico – attitudinale e convocare tutti gli idonei che risultano in posizione utile nella medesima graduatoria;

    si evidenzia, infatti, che il medesimo percorso è stato effettuato dagli idonei del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriali n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4a serie speciale n. 90, del 15 novembre 2016, dove tutti gli idonei collocati utilmente in graduatoria hanno sostenuto le prove fisiche attitudinali, ultimando, in data prossima all'assunzione, esclusivamente la visita medica di idoneità;

    alcuni idonei inseriti nella graduatoria finale riserva 25 per cento del concorso pubblico a 250 posti di cui sopra, risultano collocati anche tra gli aspiranti idonei nella procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura dei posti prevista nei limiti dell'articolo 1, commi 287/289 e 295 della legge n. 205 del 2017 pertanto hanno già sostenuto la prova fisica attitudinale;

    le spese per sostenere le prove fisiche sono già in bilancio, nel capitolo di spesa dedicato alle procedure concorsuali previste per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

impegna il Governo

al fine di ridurre i tempi di espletamento delle procedure relative agli idonei del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 295 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – ad avviare le procedure per la prova di idoneità fisico – attitudinale e convocare tutti gli idonei che risultano in posizione utile nella medesima graduatoria;
9/3341/1. Prestipino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, testualmente recita: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2.»;

    le procedure di approvazione del predetto Piano – pur risultando quest'ultimo fondamentale nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – non prevedono allo stato alcun coinvolgimento del Parlamento, neppure per il tramite delle Commissioni parlamentari competenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di illustrare alle Commissioni parlamentari competenti il Piano di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 120 del 2021, e ciò prima della sua formale approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
9/3341/2. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», detta la disciplina per l'utilizzo, nel Comitato tecnico ivi previsto, di esperti di elevata professionalità che presteranno la loro opera a titolo gratuito;

    questa attività collaborativa, a costo zero per l'Amministrazione, va aperta a tutti i soggetti che abbiano competenze tecnico-scientifiche adeguate ai temi della previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, nonché per la successiva fase della ricostituzione dell'ecosistema distrutto;

    le associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero della transizione ecologica ex articolo 13, legge n. 349 del 1986, rappresentano enti del terzo settore fortemente qualificati in questi settori;

    tuttavia, l'articolo 1, comma 2, del decreto in esame non ne prevede il coinvolgimento collaborativo,

impegna il Governo

a emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché sia consentito anche alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero della transizione ecologica di poter esprimere esperti che a titolo gratuito collaborino con il Comitato tecnico nella attività connessa alla previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, nonché per la successiva ricostituzione degli ecosistemi distrutti.
9/3341/3. Leda Volpi, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» si prefigge lo scopo di aumentare la capacità di intervento nel campo della previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

    il Corpo forestale dello Stato ha sempre rappresentato una eccellenza italiana nel campo della lotta agli incendi boschivi;

    purtroppo il Corpo è stato sciolto nel 2016, dissipando un grande patrimonio di competenze e capacità operative nel campo della lotta agli incendi boschivi;

    si rende necessario, pertanto, la sua ricostituzione,

impegna il Governo

a emanare un provvedimento, anche in via d'urgenza, che ricostituisca il Corpo forestale dello Stato.
9/3341/4. Spessotto, Leda Volpi, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ha lo scopo di aumentare la capacità di intervento nel campo della previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

    assume importanza centrale nella trasparenza dell'agire degli enti locali la elaborazione e l'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, senza il quale non si possono applicare le sanzioni previste dalla legge n. 353 del 2000;

    tuttavia molti enti locali ad oggi non hanno ancora approvato, a più di vent'anni dalla prescrizione del relativo obbligo, il catasto delle aree percorse dal fuoco;

    la normativa attuale non prevede alcuna sanzione diretta nel caso di questa omissione,

impegna il Governo

a emanare un provvedimento, anche in via d'urgenza, che sanzioni economicamente gli enti locali inadempienti all'obbligo di approvazione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco.
9/3341/5. Forciniti, Leda Volpi, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ha lo scopo di aumentare la capacità di intervento nel campo della previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

    assume importanza centrale, nella lotta agli incendi boschivi, la elaborazione e l'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, senza il quale non si possono applicare le sanzioni previste dalla legge n. 353 del 2000;

    tuttavia molti enti locali ad oggi non hanno ancora approvato, a più di vent'anni dalla prescrizione del relativo obbligo, il catasto delle aree percorse dal fuoco, ma continuano a fruire di finanziamenti statali ed europei;

    la normativa attuale non prevede alcuna sanzione diretta nel caso di questa omissione,

impegna il Governo

a emanare un provvedimento, anche in via d'urgenza, che sanzioni gli enti locali inadempienti all'obbligo di approvazione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, impedendo loro di accedere ai finanziamenti eurounitari, fino a quando non avranno assolto al loro obbligo.
9/3341/6. Vallascas, Leda Volpi, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ha lo scopo di aumentare la capacità di intervento nel campo della previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

    assume importanza centrale, nella lotta agli incendi boschivi, la elaborazione e 1 aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, senza il quale non si possono applicare le sanzioni previste dalla legge n. 353 del 2000;

    tuttavia molti enti locali ad oggi non hanno ancora approvato, a più di vent'anni dalla prescrizione del relativo obbligo, il catasto delle aree percorse dal fuoco;

    tali omissioni sono spesso da attribuire ai dirigenti responsabili che non adottano i relativi provvedimenti amministrativi, senza che ciò influisca sulla propria indennità di risultato;

    l'inerzia dei dirigenti pubblici, in altri settori, invece, è sanzionata con una diminuzione della loro retribuzione di risultato in una percentuale compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento in funzione della gravità del ritardo o della mancata pubblicazione (es. articolo 27, comma 5, decreto legislativo n. 123 del 2011),

impegna il Governo

a emanare un provvedimento, anche in via d'urgenza, che preveda la sanzionabilità dei dirigenti degli enti locali responsabili della mancata approvazione o aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, con una diminuzione della loro retribuzione di risultato, in funzione della gravità del ritardo o della mancata pubblicazione del catasto suddetto.
9/3341/7. Colletti, Leda Volpi, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ha lo scopo di aumentare la capacità di intervento nel campo della previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

    il divieto di pascolo nelle aree percorse dal fuoco, come sanzione deterrente nei confronti degli incendi dovuti ad allargare le aree da dedicare alla pastorizia, è previsto dalla legge n. 353 del 2000 e dal decreto in esame soltanto per le aree boscate incendiate;

    si rende invece fondamentale frenare le attività dolose di incendio delle aree non boscate ma coperte da arbusteti poiché anche quelle sono oggetto di incendi dolosi per allargare abusivamente le attività di pascolo,

impegna il Governo

a emanare un provvedimento, anche in via d'urgenza, che preveda la sanzione del divieto di pascolo per almeno due anni sulle aree non boscate oggetto di incendio.
9/3341/8. Costanzo, Leda Volpi, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ha lo scopo di aumentare la capacità di intervento nel campo della previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

    il divieto di pascolo c di caccia nelle aree percorse dal fuoco, come sanzione deterrente nei confronti degli incendi dovuti ad allargare le aree da dedicare alla pastorizia e all'attività venatoria, è previsto dalla legge n. 353 del 2000 c dal decreto in esame ma soltanto per le aree boscate incendiate;

    si rende, invece, fondamentale frenare le attività dolose di incendio delle aree non boscate ma coperte da arbusteti poiché anche quelle sono oggetto di incendi dolosi per allargare abusivamente le attività di pascolo e di caccia,

impegna il Governo

a emanare un provvedimento, anche in via d'urgenza, che preveda la sanzione del divieto di pascolo e di caccia per almeno due anni sulle aree non boscate oggetto di incendio.
9/3341/9. Giuliodori, Leda Volpi, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ha lo scopo di aumentare la capacità di intervento nel campo della previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, prevedendo forme aggiuntive di finanziamenti, fra i quali anche la possibilità di utilizzare i fondi del PNRR;

    l'articolo 8 del decreto in esame, come modificato dal Senato della Repubblica, considera prioritarie, nella destinazione di ulteriori fondi PNRR, alcune aree, come quelle comprese nella Rete Natura 2000, per finanziare azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compresi gli interventi di ripristino ambientale;

    fra queste aree non sono ricomprese tuttavia anche le aree vincolate ai fini archeologici o paesaggistici,

impegna il Governo

a emanare un provvedimento, anche in via d'urgenza, che preveda come prioritarie, nella destinazione di ulteriori fondi PNRR, anche le aree comprese nei perimetri di aree vincolate ai fini archeologici o paesaggistici, per finanziare azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compresi gli interventi di ripristino ambientale.
9/3341/10. Trano, Leda Volpi, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Maniero, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che,

    l'articolo 9 della Costituzione sancisce che la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della nazione;

    l'articolo 1 del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, enuncia che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future;

    fino al 13 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2016, in Italia erano attribuite al Corpo forestale dello Stato le funzioni forestali concernenti le attività connesse alla conduzione, tutela, studio e valorizzazione del patrimonio forestale statale con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, agli adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'Uncem di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché le attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, oltre il reclutamento, la formazione e la gestione del personale addetto all'attuazione delle suddette attività, l'approvvigionamento e l'amministrazione delle risorse strumentali, la divulgazione delle attività forestali istituzionali e l'educazione ambientale;

    dette funzioni attualmente vengono gestite, secondo competenze e ruoli, per gran dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dall'Arma dei Carabinieri e da altre amministrazioni pubbliche;

    i territori tramite le regioni (con la partecipazione anche delle province e dei comuni) in questo campo assumono un ruolo fondamentale in quanto svolgono funzioni di gestione diretta del patrimonio forestale, svolgono poi funzioni di studio, tutela, controllo e valorizzazione nonché di presidio e di salvaguardia delle aree montane interne, di vicinanza e servizio alle relative popolazioni, di valorizzazione delle risorse ambientali, agroalimantari, zootecniche e biotiche della montagna;

    i territori delle regioni e delle province autonome si sono già dotati di servizi e corpi territoriali per le funzioni di gestione diretta, di studio, tutela, controllo e valorizzazione del patrimonio forestale nonché di presidio e di salvaguardia delle aree montane interne;

    anche le province, tramite in particolare le Polizie Provinciali, hanno contribuito e contribuiscono alla gestione e al controllo del territorio in ambiente montano e rurale, mettendo a disposizione grandi professionalità e competenze sviluppate in anni di attività operativa;

    il riordino delle province effettuato con la legge n. 56 del 2014 e le successive leggi regionali non hanno chiarito in maniera efficace le competenze in questo campo creando situazioni assolutamente disomogenee nel territorio nazionale;

    altri Stati europei riconoscono alle foreste ed al paesaggio principi costituzionali equivalenti a quelli della Repubblica Italiana e ne disciplinano l'esercizio e l'esplicazione tramite organismi civili pubblici o con funzione pubblica. In particolare in Francia, la tutela delle foreste pubbliche è affidata ad «un ente pubblico nazionale a carattere industriale e commerciale», denominato Office national des forèts (ONF). Esso, istituito nel 1964, organizza le sue attività nel quadro di un contratto pluriannuale di obiettivi e di prestazioni stipulato con lo Stato. Gli obiettivi generali di tale contratto, nonché le missioni e l'organizzazione dell'ONF sono stabiliti nel Code forestier (Livre II, Titre II, articoli L221-1 – L224-2). Presso l'ONF operano gli agents techniques forestiers, chiamati anche generalmente gardes forestiers. Gli agenti forestali dell'ONF sono suddivisi in diversi corpi. Ogni corpo è regolato da uno Statuto specifico. In particolare, il decreto n. 2013-1173 del 17 dicembre 2013 reca lo Statuto particolare dei «corpi dei tecnici superiori forestali» dell'ONF, che hanno importanti incarichi di gestione. I tecnici superiori forestali (techniciens superieurs forestiers) svolgono le seguenti funzioni: contribuiscono alla realizzazione delle missioni di protezione, conservazione e sorveglianza delle foreste e degli ambienti naturali, nel quadro delle missioni di interesse generale affidate all'ONF. In tale ambito, hanno l'incarico di constatare le infrazioni commesse a danno delle foreste; partecipano alla realizzazione dei compiti di gestione e sfruttamento delle foreste e degli ambienti naturali associati; possono svolgere missioni particolari di formazione professionale, ricerca e accoglienza del pubblico nelle foreste e negli ambienti naturali associati. A tali agenti è generalmente assegnata la gestione di una specifica circoscrizione territoriale forestale, denominata triage, che in media è pari a circa 1.000 ettari. Gli agenti sono reclutati, nominati e gestiti dal direttore generale dell'ONF. Il loro Statuto prevede che indossino un'uniforme regolamentare. Per svolgere la funzione di «constatazione delle infrazioni forestali» nelle foreste pubbliche, i «tecnici superiori forestali» devono ricevere uno specifico incarico in tal senso dal direttore generale dell'ONF e devono prestare un giuramento presso il Tribunale di primo grado in materia civile territorialmente competente. Accanto ai tecnici superiori forestali e ad altri agenti dell'ONF, anche specifici «agenti dei servizi dello Stato incaricati delle foreste» e altri agenti pubblici possono essere abilitati alla funzione di «constatazione delle infrazioni forestali»;

    in Spagna, l'articolo 6, lettera q), della Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes definisce come agente forestale (agente forestal) il dipendente con funzione di agente appartenente alla pubblica amministrazione che, in accordo con la propria normativa e indipendentemente dalla denominazione specifica del corpo, ha, tra le altre funzioni, quelle di polizia e di custodia dei beni giuridici di natura forestale e di polizia giudiziaria in senso generale ai sensi dell'articolo 283 della Ley de Enjuiciamento Criminal (codice di procedura penale), che, al punto 6, elenca tra gli appartenenti alla polizia giudiziaria anche le guardie di montagna, campi e colture. La Ley 21/2015, de 20 de julio, di riforma della normativa del 2003, ha tuttavia stabilito che l'attività dell'agente forestale è complementare alle funzioni svolte dai magistrati, dai tribunali e dal pubblico ministero e si coordina altresì con l'attività dei Corpi e delle Forze di Sicurezza, nel rispetto ovviamente dei poteri loro attribuiti dalla relativa legislazione organica. I dipendenti che svolgono funzioni di polizia amministrativa forestale hanno lo status di «agenti dell'autorità» (agentes de la autoridad) ed i fatti constatati e formalizzati dagli stessi nei relativi atti di ispezione e denuncia hanno presunzione di certezza, senza pregiudizio delle prove in difesa dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti. Nell'esercizio, invece, delle loro più strette competenze, gli agenti forestali prestano in qualsiasi momento aiuto e collaborazione ai Corpi e alle Forze di Sicurezza, in conformità con la legge che disciplina questi ultimi. Alla normativa statale si accompagna una dettagliata disciplina delle varie Comunità autonome in materia. Talvolta la stessa definizione degli agenti può variare a seconda delle Comunità e in alcune di esse gli agenti forestali non sono organizzati in un vero e proprio Corpo;

    il Legislatore attuale ha promosso ed avviato un iter legislativo (C. n. 1057, C. n. 1610, C. n. 1670), che si prefigge di riorganizzare le funzioni di servizio forestale;

    il Governo è in questo momento impegnato in una riforma complessiva del testo unico degli enti locali;

    la montagna italiana e le sue foreste hanno bisogno di potenziare le funzioni, di studio, analisi, prevenzione, controllo tecnico del territorio e monitoraggio nelle aree forestali e montane, mettendo insieme tutte le articolazioni dello Stato;

    sarebbe auspicabile che tutte le articolazioni della nostra Repubblica, dallo Stato centrale fino agli enti territoriali partecipasse alla costruzione del riordino delle materie e dei servizi forestali ed ambientali al fine di consentire allo Stato, alle regioni ed agli enti locali di possedere un patrimonio forestale, montano ed ecologico sempre più vivo e gestito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di costruire insieme al Parlamento e in sinergia con tutte le articolazioni dello Stato un progetto di legge in materia di servizi forestali e di polizia forestale ed ambientale che renda costante ed evidente il rapporto virtuoso fra tutte le articolazioni della nostra Repubblica, considerando in questo senso anche gli enti territoriali (in particolare regioni e province) e il servizio di prossimità che possono svolgere.
9/3341/11. De Menech, Pezzopane, Maurizio Cattoi, Cecconi, Bond.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile A.C. 3341, è emerso con forza che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una dell'emergenza ambientali più gravi che minaccia la vita delle persone, degli animali e della vegetazione di vaste aree del nostro Paese;

    in presenza d'incendi boschivi l'attività venatoria per alcune specie può rappresentare un ulteriore motivo di aggravamento delle condizioni demografiche delle popolazioni animali nelle aree interessate dai roghi;

    gli incendi, oltre a causare la morte degli animali selvatici, desertificano i terreni bruciati, che non forniranno più alcun cibo né rifugio per gli animali selvatici sopravvissuti ai roghi;

    il numero e l'estensione degli incendi di questi ultimi mesi sta provocando notevoli danni, diretti e indiretti, alla fauna selvatica e agli habitat naturali con un numero imprecisabile di animali morti e vaste aree distrutte dal fuoco,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità d'intraprendere provvedimenti per la sospensione dell'attività venatoria per un anno per le aree territoriali interessate da incendi, che hanno danneggiato la riproduzione delle popolazioni di fauna selvatica stanziale o nidificante, potenzialmente interessate dal prelievo venatorio;

   a valutare l'opportunità d'intervenire presso le amministrazioni competenti dei territori interessati dagli incendi affinché attivino specifiche iniziative di tutela della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio con misure di limitazione della caccia;

   a valutare l'opportunità di prevedere nei Piani operativi nazionali, di cui all'articolo 4 comma 4 del decreto in esame, di includere l'utilizzo di personale specializzato equipaggiato con mezzi e attrezzature finalizzate al soccorso degli animali coinvolti negli incendi boschivi.
9/3341/12. Sarli, Siragusa, Suriano.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    il provvedimento in esame costituisce la risposta, in termini normativi, all'ondata di incendi boschivi che hanno investito la nazione a partire dalla fine del mese di luglio 2021, consumando decine di migliaia di ettari di terreni e pregiudicando la tenuta economica di numerose attività agricole sul territorio nazionale;

    il testo in esame risponde alle esigenze di promozione degli investimenti per la messa in sicurezza del territorio e le attività di prevenzione contro gli incendi boschivi, operando anche sull'organico dei vigili del fuoco ed introducendo misure per rafforzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

    il verificarsi di catastrofi naturali e di eventi incendiari, anche dolosi, richiedono una presenza ed una operatività straordinarie da parte dei sindaci, in particolar modo nei piccoli comuni, dove non è raro che un Sindaco si renda ininterrottamente operativo per fornire adeguato supporto alle attività di soccorso, ma anche ai cittadini stessi;

    nell'ambito della gestione delle crisi incendiarie e di catastrofi naturali, la possibilità di impiegare immediatamente del personale preparato per la gestione delle operazioni di primo soccorso e messa in sicurezza del territorio costituiscono elementi prioritari,

impegna il Governo:

   a disporre, nell'ambito dei provvedimenti di emanazione successiva al testo in esame:

   a) la possibilità per i sindaci di poter beneficiare di permessi retribuiti di tipo straordinario al verificarsi di eventi catastrofici quali quelli delineati in premessa, al fine di poter fornire una migliore assistenza sul territorio;

   b) la possibilità di precettare ed impiegare in forma temporanea ed emergenziale per le attività di messa in sicurezza del territorio individui con valida esperienza in corpi di soccorso e protezione civile attualmente non in servizio ed in ogni caso idonei per lo svolgimento delle attività stesse.
9/3341/13. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    l'emanazione del provvedimento in oggetto risponde ad un eccezionale ed inedita ondata di incendi boschivi su tutto il territorio nazionale a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021, distruggendo decine di migliaia di ettari di superfici, provocando la perdita di vite umane e compromettendo la tenuta del patrimonio ambientale nazionale;

    il testo in esame risponde alle esigenze di promozione degli investimenti per la messa in sicurezza del territorio e le attività di prevenzione contro gli incendi boschivi;

    tra le altre, il testo in esame mira altresì ad accelerare l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ed a rafforzare, nonché prevedere e prevenire gli incendi boschivi;

    gli incendi boschivi pregiudicano la funzione protettiva del patrimonio forestale nazionale, distruggendo gli habitat e danneggiando la fauna nazionale;

    la superficie forestale, in Italia, negli ultimi cinquant'anni ha vissuto una crescita tale da ricoprire il 38 per cento del territorio nazionale, richiedendo apposite misure di censimento e monitoraggio;

    come indicato dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi: «idonei interventi colturali volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti forestali» sono azioni efficaci ai fini della prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi, se inquadrati in un'ottica di sistema quale quanto vuole predisporre il testo in esame;

    misure di questo tipo richiedono in ogni caso una contezza del patrimonio forestale nazionale, potenzialmente fuori controllo e definito da censimenti scarsamente aggiornati e con una qualità dei dati scarsa rispetto alla moderna qualità dei mezzi tecnologici a disposizione;

    la tutela del patrimonio forestale nazionale risponde non solo alla Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 di cui alla Comunicazione COM/2020/380 final, ma anche alle basilari esigenze di tutela del patrimonio faunistico ed ambientale, nonché del mondo agricolo e rurale;

    la tecnologia di telerilevamento LIDaR (Light Detection and Ranging) permette di effettuare rilievi di aree vaste in alta qualità, consentendo l'elaborazione di rilievi tridimensionali ed un livello di dettaglio tale da poter parametrare i singoli arbusti, se necessario, con dati immediatamente operativi;

    l'attuale livello tecnologico consente di stimare in modo accurato la biomassa forestale nei contesti più disparati, i volumi legnosi della foresta, nonché conseguire un rilevamento che vada oltre le chiome degli alberi raggiungendo il suolo, agevolando non solo le pratiche di silvicoltura ed agricoltura, ma anche le pratiche di gestione del patrimonio boschivo e forestale;

    l'impiego di tale tecnologia, ad oggi, ha trovato applicazione in modo dispersivo in alcune Regioni italiane, senza tuttavia una cabina di regia unitaria;

    a seguito di varie interlocuzioni con il Parlamento in fase di redazione del Piano, la tutela del patrimonio boschivo e forestale rientra tra gli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

impegna il Governo:

   a disporre, nell'ambito dell'attuazione delle progettualità di cui al PNRR e nell'ambito dei provvedimenti attuativi del testo in esame:

    a) Misure di promozione e diffusione della tecnologia LIDaR per il censimento del patrimonio boschivo e forestale nazionale mediante raccolta dati tridimensionale e volumetrica, nonché di rilievi e stime delle provvigioni legnose ed altri attributi dendrometrici ai fini di inventariazione;

    b) Una apposita piattaforma di raccolta, collezione e diffusione dei dati volumetrici raccolti, garantendo in ogni caso la pubblicazione e raccolta dei dati presso una banca dati nazionale open source con modalità di categorizzazione del patrimonio forestale per stato di salute degli arbusti, aree a maggiore rischio di incendio;

    c) La creazione di apposite cartografie tridimensionali del patrimonio boschivo e forestale nazionale mediante l'utilizzo dei dati ottenuti con telerilevamento LIDaR, in particolar modo mediante l'elaborazione di modelli digitali di elevazione (DEM), modelli digitali del terreno (DMT) e modelli digitali di superficie (DSM).
9/3341/14. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese e impone l'adozione di nuove strategie volte alla tutela del patrimonio naturale e della biodiversità;

    l'articolo 4 del provvedimento in esame, modificato in sede referente, reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante interventi orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat;

   considerato che:

    la preservazione e la cura dei boschi e gli interventi di recupero del patrimonio forestale devono misurarsi con la gestione sostenibile del patrimonio naturale nazionale e con una efficace gestione del post-incendio basata su una corretta valutazione delle dinamiche naturali degli ecosistemi;

    tale approccio impone un'attenta analisi multidisciplinare sul funzionamento degli ecosistemi naturali in generale e forestali in particolare, attraverso il contributo di specialisti e ricercatori di ambito biologico ed ecologico, e l'adozione di misure adeguate destinate alla cura e al recupero delle funzionalità degli habitat e degli ecosistemi naturali danneggiati, che tengano conto delle dinamiche e dei processi delle popolazioni vegetali e animali, preservandone la biodiversità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un successivo provvedimento normativo, la possibilità di integrare la vigente normativa di settore al fine di acquisire le competenze professionali di botanici, ecologi, biogeografi e zoologi nell'ambito dei processi di pianificazione, gestione e attuazione degli interventi volti alla prevenzione, al recupero e al ripristino degli ecosistemi naturali danneggiati dagli incendi boschivi.
9/3341/15. Deiana.


   La Camera,

   premesso che:

    il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese e impone l'adozione di nuove strategie volte alla tutela del patrimonio naturale e della biodiversità;

    l'articolo 4 del provvedimento in esame, modificato in sede referente, reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante interventi orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat;

   considerato che:

    la preservazione e la cura dei boschi e gli interventi di recupero del patrimonio forestale devono misurarsi con la gestione sostenibile del patrimonio naturale nazionale e con una efficace gestione del post-incendio basata su una corretta valutazione delle dinamiche naturali degli ecosistemi;

    tale approccio impone un'attenta analisi multidisciplinare sul funzionamento degli ecosistemi naturali in generale e forestali in particolare, attraverso il contributo di specialisti e ricercatori di ambito biologico ed ecologico, e l'adozione di misure adeguate destinate alla cura e al recupero delle funzionalità degli habitat e degli ecosistemi naturali danneggiati, che tengano conto delle dinamiche e dei processi delle popolazioni vegetali e animali, preservandone la biodiversità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di integrare la vigente normativa di settore al fine di acquisire le competenze professionali di botanici, ecologi, biogeografi e zoologi nell'ambito dei processi di pianificazione, gestione e attuazione degli interventi volti alla prevenzione, al recupero e al ripristino degli ecosistemi naturali danneggiati dagli incendi boschivi.
9/3341/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Deiana.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi, prevede misure urgenti in materia di protezione civile e contiene una serie di disposizioni relative ad attività di prevenzione, monitoraggio e contrasto antincendio, anche a seguito degli incendi boschivi che si sono verificati negli ultimi mesi;

    l'articolo 1, reca misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio e l'articolo 4 prevede misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;

    a tal proposito giova ricordare che la presenza di una flora sana e robusta, contribuisce al mantenimento del patrimonio forestale in buona salute, e quindi meno vulnerabile ad incendi o comunque alla loro prolificazione, oltre a contribuire fattivamente a contrastare il dissesto idrogeologico di cui tanto soffre il nostro Paese;

    una pratica tanto diffusa quanto pericolosa per il patrimonio arboreo è quello della capitozzatura, vale a dire una potatura indiscriminata, selvaggia e non corretta del verde che compromette gli arbusti fino alla loro inesorabile morte;

    in tal modo, oltre a ridurre sensibilmente le aree verdi, si lasciano dietro di sé alberi morti e secchi, molto più vulnerabili al divampare e propagare di incendi;

    nonostante, da un punto di vista tecnico, siano evidenti i danni che provoca alle piante, questa tecnica viene ancora adoperata anche dalle pubbliche amministrazione per la gestione del verde pubblico;

    il decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde», con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) vieta la capitozzatura e la cimatura eccessiva degli alberi, tuttavia, tali disposizioni vengono sostanzialmente disattese in quanto non sono previste sanzioni per i trasgressori;

    senza la pratica della capitozzatura, ci sarebbe un patrimonio arboreo più sano e florido, in grado di meglio resistere agli incendi, o quantomeno, non contribuire al loro divampare, favorendo inoltre il controllo del dissesto idrogeologico,

impegna il Governo

al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi, ad adottare idonei provvedimenti normativi finalizzati a porre fine alla pratica della capitozzatura, provvedendo a definire sanzioni certe e organi deputati al controllo e al monitoraggio.
9/3341/16. Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, del provvedimento in esame reca modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353;

    in particolare, il comma 1, lettera c), modifica il comma 1, dell'articolo 4, della legge 21 novembre 2000, n. 353, che disciplina gli ambiti dell'attività di previsione del rischio di incendi boschivi;

    nella lotta attiva contro gli incendi boschivi le azioni di prevenzione rivestono un'importanza strategica;

    l'affidamento a soggetti del terzo settore di porzioni di terreno di cui essere responsabili è una soluzione che consente di rafforzare l'impegno nella prevenzione e nello spegnimento tempestivo degli incendi boschivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di consentire alle regioni, nell'ambito dell'attività di prevenzione, di concedere contributi anche a soggetti del Terzo Settore regolarmente iscritti all'Elenco nazionale del Volontariato di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
9/3341/17. Marzana.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    l'articolo 1 prevede misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio;

    l'articolo 4 reca misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi prevedendo, al comma 4, che i Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali, tengano conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

    il territorio compreso tra la provincia di Napoli e l'area sud-occidentale della provincia di Caserta, definito con l'appellativo «Terra dei fuochi», risulta purtroppo, nonostante i numerosi provvedimenti adottati a livello nazionale, interessato dal fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, associato, spesso, alla combustione degli stessi sprigionando fumi e sostanze inquinanti che possono riversarsi sui terreni agricoli;

    in data 8 giugno 2021 è stato inaugurato, a Giugliano, un distaccamento dei Vigili del fuoco, presidio strategico nella cosiddetta «Terra dei fuochi» per il contrasto ai roghi di rifiuti, che testimonia la presenza forte dello Stato per una più efficace lotta alle attività criminali;

   considerato che:

    risulta necessario rafforzare le misure di contrasto al fenomeno dei roghi dei rifiuti abbandonati in modo particolare in quei territori caratterizzati dalla diffusa presenza di questo fenomeno anche attraverso l'impiego dei più moderni dispositivi tecnologici quali droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, lo stanziamento di adeguate risorse al fine di dotare le Forze armate e le forze dell'ordine impiegate nel contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar.
9/3341/18. Micillo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel bacino del Mediterraneo si sono registrati gravissimi incendi. Solo in Italia sono andati in fumo migliaia di ettari di territorio, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Calabria all'Abruzzo, dalla Campania alla Puglia e al Lazio, causando ingenti danni economici, minacce per l'incolumità delle persone e degli animali e danni ambientali che si rimargineranno non prima di qualche decennio;

    i roghi recenti nel Parco Nazionale dell'Abruzzo sono un drammatico esempio della vulnerabilità dei nostri territori, del nostro patrimonio naturalistico, del paesaggio e della biodiversità;

    pertanto, si ravvisa la condivisibile opportunità di introdurre un nuovo strumento di programmazione statale ai fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

    a tal fine, tra l'altro, è previsto lo stanziamento di 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi;

    appare condivisibile, anche il rafforzamento della tutela penale;

    tuttavia la legge di conversione in discussione presenta lacune per quanto riguarda la tutela della fauna e della biodiversità. Difatti oltre 15 milioni sono gli animali morti fino adesso. Inoltre, è documentato che buona parte degli animali superstiti trova riparo nei territori limitrofi a quelli interessati dall'evento incendiario;

    pertanto si ravvede l'opportunità di sospendere la caccia, per una sola stagione venatoria, nei comuni in cui si verificano incendi di rilievo tale da determinare la dichiarazione dello stato di calamità a livello regionale;

    la sospensione della caccia è indispensabile per consentire agli animali costretti a fuggire dalle fiamme di trovare protezione, riprodursi ed evitare di trovarsi nuovamente sottoposti a pressione venatoria, col fine di consentire loro di ricostituire la naturale biodiversità;

    infine, dal punto di vista delle risorse economiche occorre un intervento economico già a partire dalla nuova legge di bilancio, a favore dei territori più colpiti dagli incendi della scorsa estate come il Parco Nazionale dell'Abruzzo e la riserva della pineta Dannunziana in provincia di Pescara, per la messa in campo di interventi di ripristino ambientale,

impegna il Governo:

   ad intervenire con la massima urgenza, attraverso le iniziative di competenza, affinché si adottino tutte le misure necessarie per la tutela della fauna selvatica e la biodiversità, in particolare al fine di vietare l'attività venatoria nei territori colpiti dagli incendi e dalla siccità;

   ad autorizzare il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa all'acquisizione di mezzi operativi funzionali al trasporto ed al soccorso degli animali coinvolti negli incendi boschivi;

   a stanziare un intervento economico a favore dei territori più colpiti dagli incendi della scorsa estate, per la messa in campo di interventi di ripristino ambientale.
9/3341/19. Corneli, Sarli.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il testo del provvedimento in oggetto recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    l'articolo 2 stanzia 40 milioni per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

    in particolare, le risorse sono finalizzate all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi e sono ripartite in favore del Ministero dell'interno per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;

    nella Regione Siciliana è attivo il Corpo Forestale regionale (CFRS), struttura operativa di riferimento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi che si occupa della protezione dell'ambiente naturale attraverso la conoscenza, la sorveglianza, il controllo, la difesa e la valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, delle aree protette;

    solo il personale del Corpo Forestale può ricoprire la qualifica di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS), il quale, durante un incendio boschivo, dirige tutte le operazioni di spegnimento avvalendosi delle forze a terra e dei mezzi aerei;

    come noto, in questa estate 2021, le fiamme di incendi di grandi proporzioni hanno divampato in tutta Italia, distruggendo migliaia di ettari di patrimonio boschivo;

    le regioni più colpite dagli incendi boschivi sono state la Sicilia con 25.071 ettari distrutti dal fuoco, con roghi in quasi tutte le province, e la Sardegna con oltre 20 mila ettari;

    secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), un quinto del territorio nazionale è a rischio desertificazione: la Sicilia è la regione più colpita (42,9 per cento della superficie regionale), seguita da Molise, Basilicata (24,4 per cento) e dalla Sardegna (19,1 per cento),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare dei fondi per il rafforzamento della capacità operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anche in favore dei corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale le quali sono state colpite in modo particolare dagli incendi boschivi e risultano essere quelle maggiormente in sofferenza sia rispetto alla prevenzione sia rispetto all'impiego di mezzi per il contrasto agli incendi.
9/3341/20. Alaimo, Elisa Tripodi, Maurizio Cattoi, De Carlo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, adottato a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi;

    in particolare, le disposizioni del presente intervento normativo sono volte a rinforzare le misure in materia di previsione, prevenzione, lotta attiva e mitigazione dei rischi contro gli incendi boschivi;

    il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, la revisione e l'integrazione delle prescrizioni in materia di obblighi, divieti e sanzioni;

    in particolare, l'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi, al fine di rafforzare la lotta attiva agli incendi boschivi;

    nello specifico, il comma 1, alla lettera e), punti 1-4, modifica l'articolo 10, che stabilisce i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste con riferimento alle zone boscate ed ai pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco:

    a tal proposito, l'articolo 10 vieta, tra l'altro, per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;

    il provvedimento de quo, tuttavia, non chiarisce che tra le attività vietate nel suddetto arco temporale è compresa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche;

    tale precisazione appare quantomai opportuna, in considerazione del fatto che lo scopo precipuo di tale vincolo temporale è proprio quello di permettere alla zona boschiva colpita dall'incendio di riacquistare le caratteristiche antecedenti l'incendio stesso;

    al riguardo, si ricorda che le disposizioni che con il provvedimento in esame si vogliono rafforzare sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare, anche prevedendo normativamente le opportune misure atte ad impedirla, che sulle zone boscate e sui pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per dieci anni anche l'installazione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche, fatti salvi i casi in cui sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
9/3341/21. Perantoni.


   La Camera,

   premesso che,

    il testo in esame è volto a prevenire e contrastare gli incendi boschivi che da anni distruggono il nostro Paese e sono, come tristemente noto per la maggior parte di natura dolosa. È evidente che gli strumenti sino ad oggi adottati non siano stati sufficienti ad eliminare o quantomeno arginare il problema;

    il provvedimento in esame, all'articolo 1 introduce un nuovo strumento di programmazione statale, il Piano nazionale di coordinamento, che ha lo scopo di operare un aggiornamento tecnologico e accrescere la capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi;

    in particolare, in attuazione del Piano, il Dipartimento della Protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione: a) delle tecnologie da utilizzare per la prevenzione; b) alle esigenze di potenziamento dei mezzi aerei; c) alle esigenze di potenziamento dei mezzi terrestri; d) alle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva;

    su quest'ultimo punto è bene tuttavia valutare anche le esigenze di potenziamento, nei territori considerati ad alto rischio ed individuati dal Piano Regionale di cui all'articolo 3 comma 3 lettera c) della legge 21 novembre 2000 n. 353, del personale addetto alla lotta attiva anche attraverso l'utilizzo di squadre di «primo intervento» formate da personale volontario adeguatamente formato e di certificata idoneità fisica, appartenente alla stessa Protezione civile, al corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo forestale dello Stato;

    detto intervento permetterebbe di arginare e contenere l'esenzione degli incendi, evitando che il focolaio si estenda e prenda vigore, in attesa dell'intervento dei Vigili del fuoco, della Protezione civile o del Corpo forestale dello stato che seppur prontamente allertati, per limiti territoriali e spaziali non riescono ad intervenire con immediatezza,

impegna il Governo

a valutare di inserire nel Piano Nazionale di Coordinamento anche la creazione e localizzazione nei territori individuati dai Piani Regionali ad «alto rischio» e nelle zone loro limitrofe e confinanti, di squadre di «primo intervento» composte da volontari di Protezione civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Carabinieri forestali al fine di fornire un primo e pronto intervento contenitivo dei focolai.
9/3341/22. Penna.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi – dietro sollecitazione della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi;

    l'articolo 1 contiene Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio;

    all'articolo 2, al fine di operare un rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione;

   considerato che:

    si rende necessario fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale nel territorio della Regione siciliana, contrastando in maniera efficace i fenomeni dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, degli sversamenti illeciti e della combustione illecita dei rifiuti;

    la regione Sicilia si ritrova in un perenne stato di emergenza nel settore dei rifiuti; i fenomeni dello sversamento illecito di rifiuti e dei roghi, che hanno origine da un diffuso malcostume e da interessi economici, deve essere necessariamente affrontato attraverso attività e operazioni concertate sia di prevenzione che di contrasto volte a reprimere delitti di criminalità organizzata e ambientale, migliorando e rendendo più efficiente il sistema di controllo del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere la possibilità per i Prefetti delle province siciliane di avvalersi del personale militare delle Forze armate e del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri al fine di compiere un controllo diffuso su tutto il territorio, finalizzato al contrasto dei roghi di rifiuti, anche attraverso l'impiego di sistemi di videosorveglianza urbana e di aeromobili a pilotaggio remoto
9/3341/23. Licatini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attenzione alla biodiversità e il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici mediante l'attività di forestazione e di conservazione dei boschi, è uno degli obiettivi che si deve raggiungere nel più breve tempo possibile;

    nel nostro Paese esistono realtà no profit, cui è possibile donare terreni già boscati o che possono essere destinati a tale finalità e la cui cura ultradecennale è fondamentale proprio per la conservazione della biodiversità e il contrasto ai cambiamenti climatici;

    molti enti pubblici, locali e regionali, tra cui anche comuni, loro associazioni, ed enti parco, intendono contribuire ad ampliare le superfici destinate alla forestazione;

    molti terreni agricoli sono incolti e adatti a tale scopo perché già contigui ad aree boscate, oppure perché di scarso interesse agricolo o ancora perché rientrano nel perimetro di aree protette, di interesse o di pregio naturalistico e spesso su di essi è già presente un vincolo paesaggistico per tale ragione;

    la donazione di detti terreni da parte di privati cittadini, che non hanno più interesse all'uso agricolo, consiste in un atto notarile;

    il costo dell'atto di donazione è dato dalla parcella del notaio, dovuta per legge il cui importo minimo è almeno 1.000 euro, cui si sommano altri oneri e ulteriori tasse, con un ammontare totale di almeno circa 2.000 euro;

    tale costo risulta spesso esageratamente sproporzionato in comparazione con il prezzo di aggiudicazione in asta con riferimento ad un ettaro;

    il risultato di quanto descritto è che spesso questo genere di donazioni non avviene proprio a causa dell'impossibilità da parte sia del donatore sia dell'ente ricevente, di coprire i costi succitati, rinunciando quindi ad una opportunità di ampliare la superficie naturalizzata e ripristinata come bosco,

impegna il Governo

ad esonerare almeno dagli oneri notarili connessi alla cessione o donazione per i terreni, nei confronti della pubblica amministrazione, enti parco pubblici o privati, al fine di incentivare l'aumento di superficie dedicata allo stoccaggio e all'assorbimento di gas climalteranti da parte di detti terreni destinati o destinabili a riforestazione e alla loro conservazione, in particolare nelle aree percorse da incendi.
9/3341/24. De Lorenzis.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, all'articolo 2 definisce l'incendio boschivo come «un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi»;

    tuttavia, divieti, prescrizioni e sanzioni di cui all'articolo 10 comma 1 della stessa legge restano limitati alle sole zone boscate e pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, lasciando fuori dalla tutela e dall'inserimento nell'apposito catasto di cui al comma 2 i terreni coltivati o incolti e, di fatto, i proprietari e le aziende agricole che potrebbero trovarsi vittime di azioni speculative a loro danno;

    molti comuni hanno inoltre difficoltà ad aggiornare annualmente il catasto incendi, poiché non è sempre semplice risalire agli effettivi proprietari dei terreni e molti comuni lamentano carenze sia dal punto di vista del personale che delle risorse economiche a disposizione,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative al fine di:

   ad allargare ai terreni coltivati o incolti, rientranti nella definizione di cui all'articolo 2 della legge 12 novembre 2000, n. 353 divieti, prescrizioni e sanzioni, di cui all'articolo 10 della stessa legge, in modo da disincentivare eventuali azioni speculative a danno dei proprietari;

   a prevedere la possibilità, per i proprietari di terreni coltivati o incolti, di richiedere direttamente all'amministrazione comunale l'inserimento nel catasto incendi del proprio terreno che sia stato percorso dal fuoco, al fine di velocizzare le procedure e rendere effettiva la tutela prevista dalla legge;
9/3341/25. Ficara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    nello specifico l'articolo 1, comma 3, stabilisce che; «nell'ambito delle risorse stanziate il Piano nazionale può prevedere altresì la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi»;

    tale disposizione serve a instaurare i presupposti per l'incentivazione di una cultura della legalità e della consapevolezza ambientale;

    potrebbe essere utile, in quest'ottica, prevedere un sistema di incentivi premiali per tutti quei comuni, anche non ricadenti nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale, in quanto la diffusione della cultura della legalità e la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali prescinde dall'inserimento del territorio nel piano regionale, e ritenendo che tutti i comuni debbano essere incentivati a porre in essere le condizioni per prevenire gli incendi boschivi e i conseguenti fenomeni di erosione e dissesto idrogeologici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con successivi interventi normativi, di prevedere nell'ambito delle risorse stanziate con il Piano nazionale un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito territoriale comunale nel quale siano presenti aree boschive, qualora nei territori sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi e/o nel caso in cui un ente preservi il proprio territorio dagli incendi boschivi.
9/3341/26. Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    nello specifico l'articolo 1, comma 3, stabilisce che; «nell'ambito delle risorse stanziate il Piano nazionale può prevedere altresì la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi»;

    tale disposizione serve a instaurare i presupposti per l'incentivazione di una cultura della legalità e della consapevolezza ambientale;

    potrebbe essere utile, in quest'ottica, prevedere un sistema di incentivi premiali per tutti quei comuni, anche non ricadenti nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale, in quanto la diffusione della cultura della legalità e la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali prescinde dall'inserimento del territorio nel piano regionale, e ritenendo che tutti i comuni debbano essere incentivati a porre in essere le condizioni per prevenire gli incendi boschivi e i conseguenti fenomeni di erosione e dissesto idrogeologici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle risorse stanziate con il Piano nazionale un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito territoriale comunale nel quale siano presenti aree boschive, qualora nei territori sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi e/o nel caso in cui un ente preservi il proprio territorio dagli incendi boschivi.
9/3341/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, soprattutto a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate scorsa, flagellata da estesi e ripetuti incendi;

    fino al 13 settembre 2016 – data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2016 – nel nostro Paese, al Corpo forestale dello Stato, erano attribuite le funzioni forestali concernenti le attività connesse alla conduzione, tutela, studio e valorizzazione del patrimonio forestale statale, con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali – anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale – al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, agli adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'Uncem, di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché le attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, oltre il reclutamento, la formazione e la gestione del personale addetto all'attuazione delle suddette attività, l'approvvigionamento e l'amministrazione delle risorse strumentali, la divulgazione delle attività forestali istituzionali e l'educazione ambientale;

    tali funzioni attualmente vengono gestite, secondo competenze e ruoli, per gran parte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, in via residuale, dall'Arma dei Carabinieri, nonché da altre amministrazioni pubbliche;

    il decreto-legge n. 124 del 2015 ha infatti disposto il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con l'eventuale assorbimento del medesimo Corpo in altra Forza di polizia fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse. In fase di attuazione si è purtroppo proceduto ad uno smembramento delle predette risorse, con ripercussione diretta sull'efficienza della capacità di contrasto aereo e terrestre agli incendi boschivi;

    l'unitarietà delle funzioni svolte una volta dal Corpo forestale dello Stato – essenziali per una gestione funzionalmente coerente della tutela ambientale e soprattutto della gestione delle emergenze – in particolare, contro gli incendi boschivi, è stata perduta con lo spezzettamento delle singole competenze, creando le premesse per un arretramento della capacità di risposte del sistema antincendio e delle sinergie esistenti tra Stato e regioni;

    per il pianeta è un momento di grande incertezza e di forti cambiamenti che destano crescente preoccupazione; la tutela della biodiversità, peraltro, è stata messa al primo posto nelle politiche comunitarie, come anche da ultimo ribadito sia durante il «G20 ambiente di Napoli», in data 22 luglio 2021, sia durante il G20, tenutosi a Roma nei giorni scorsi, individuando nella piantumazione di miliardi di alberi una possibile soluzione allo stoccaggio del Carbonio atmosferico anche nel nostro Paese;

    con l'avvenuta disgregazione dello stesso Corpo sono emerse criticità che hanno evidenziato un pregiudizio, dunque, sia rispetto alla tutela dei beni forestali e paesaggistici dello Stato, sia rispetto alla permanenza delle popolazioni montane nei territori interni, come anche rispetto alla effettiva capacità del Paese di provvedere con competenza e coordinazione alle politiche contro il riscaldamento globale in ambito forestale;

    in Parlamento è in corso l'esame di tre proposte di legge tese a riorganizzare, con efficacia ed economicità, quelle funzioni di servizio forestale già funzionanti, ma che ora non funzionano più, in tal senso venendo incontro all'esigenza del Paese di possedere in campo ambientale e forestale servizi di prevenzione e di cultura, di sostegno amministrativo e di controllo di sicurezza agli organi dello Stato e alle Comunità, soprattutto quelle montane, delle aree interne e naturali, che rappresentano ben oltre il 40 per cento della Nazione;

    la «militarizzazione» dei servizi forestali non appare, infatti, compatibile con le funzioni di studio, analisi, presidio, prevenzione, controllo tecnico del territorio e monitoraggio costante e continuativo delle aree forestali e montane che, invece, si ritiene possano essere assicurate solo con organismi ad ordinamento civile, anche per gli aspetti di intervento emergenziale e di protezione civile;

    l'approvazione di una nuova legge sui servizi forestali consentirebbe alla nostra Repubblica di vedere effettivamente esercitati unitariamente e coerentemente i principi costituzionali della tutela delle foreste e del paesaggio, permettendo, altresì, allo Stato di non dovere ricorrere a misure di rimedio, assai onerose, che le emergenze in campo ambientale-forestale faranno diventare sempre più ineluttabili e frequenti, nonché di disporre di un organo specialistico di riferimento per l'attuazione delle politiche della Strategia Forestale Nazionale;

    sarebbe auspicabile che il Governo sostenesse, con particolare determinazione, le proposte di legge già in discussione sul tema in Parlamento, al fine di accelerare l'approvazione definitiva di norme ormai improcrastinabili in tema di riordino delle materie e dei servizi forestali, consentendo, altresì, allo Stato, alle regioni e agli enti locali di disporre di un patrimonio forestale, montano ed ecologico vivo e prosperoso, senza dover subire catastrofi quali gli incendi boschivi che, per la mancanza di servizi in campo, di studi, di prevenzione, di controllo e corretto contrasto alle emergenze, risultano sempre di più difficile gestione,

impegna il Governo

a sostenere in Parlamento le proposte di legge in materia di servizi forestali e di polizia forestale ed ambientale al fine di accelerarne l'approvazione definitiva, in tal modo dotando il nostro Ordinamento di un organismo forestale, ad ordinamento civile, in grado di poter gestire complessivamente ed unitariamente le criticità evidenziate in premessa, non più procrastinabili.
9/3341/27. Maurizio Cattoi, Terzoni, De Carlo, Elisa Tripodi, Dieni, Giordano, Corneli, Alaimo, Paolo Russo, Tasso, Benedetti.


   La Camera,

   premesso che,

    l'articolo 9 della Costituzione sancisce che la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della nazione;

    l'articolo 1 del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, enuncia che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future;

    fino al 13 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2016, in Italia erano attribuite al Corpo forestale dello Stato le funzioni forestali concernenti le attività connesse alla conduzione, tutela, studio e valorizzazione del patrimonio forestale statale con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, agli adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'Uncem di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché le attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, oltre il reclutamento, la formazione e la gestione del personale addetto all'attuazione delle suddette attività, l'approvvigionamento e l'amministrazione delle risorse strumentali, la divulgazione delle attività forestali istituzionali e l'educazione ambientale;

    dette funzioni attualmente vengono gestite, secondo competenze e ruoli, per gran dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dall'Arma dei Carabinieri e da altre amministrazioni pubbliche;

    i territori tramite le regioni (con la partecipazione anche delle province e dei comuni) in questo campo assumono un ruolo fondamentale in quanto svolgono funzioni di gestione diretta del patrimonio forestale, svolgono poi funzioni di studio, tutela, controllo e valorizzazione nonché di presidio e di salvaguardia delle aree montane interne, di vicinanza e servizio alle relative popolazioni, di valorizzazione delle risorse ambientali, agroalimantari, zootecniche e biotiche della montagna;

    i territori delle regioni e delle province autonome si sono già dotati di servizi e corpi territoriali per le funzioni di gestione diretta, di studio, tutela, controllo e valorizzazione del patrimonio forestale nonché di presidio e di salvaguardia delle aree montane interne;

    anche le province, tramite in particolare le Polizie Provinciali, hanno contribuito e contribuiscono alla gestione e al controllo del territorio in ambiente montano e rurale, mettendo a disposizione grandi professionalità e competenze sviluppate in anni di attività operativa;

    il riordino delle province effettuato con la legge n. 56 del 2014 e le successive leggi regionali non hanno chiarito in maniera efficace le competenze in questo campo creando situazioni assolutamente disomogenee nel territorio nazionale;

    altri Stati europei riconoscono alle foreste ed al paesaggio principi costituzionali equivalenti a quelli della Repubblica Italiana e ne disciplinano l'esercizio e l'esplicazione tramite organismi civili pubblici o con funzione pubblica. In particolare in Francia, la tutela delle foreste pubbliche è affidata ad «un ente pubblico nazionale a carattere industriale e commerciale», denominato Office national des forèts (ONF). Esso, istituito nel 1964, organizza le sue attività nel quadro di un contratto pluriannuale di obiettivi e di prestazioni stipulato con lo Stato. Gli obiettivi generali di tale contratto, nonché le missioni e l'organizzazione dell'ONF sono stabiliti nel Code forestier (Livre II, Titre II, articoli L221-1 – L224-2). Presso l'ONF operano gli agents techniques forestiers, chiamati anche generalmente gardes forestiers. Gli agenti forestali dell'ONF sono suddivisi in diversi corpi. Ogni corpo è regolato da uno Statuto specifico. In particolare, il decreto n. 2013-1173 del 17 dicembre 2013 reca lo Statuto particolare dei «corpi dei tecnici superiori forestali» dell'ONF, che hanno importanti incarichi di gestione. I tecnici superiori forestali (techniciens superieurs forestiers) svolgono le seguenti funzioni: contribuiscono alla realizzazione delle missioni di protezione, conservazione e sorveglianza delle foreste e degli ambienti naturali, nel quadro delle missioni di interesse generale affidate all'ONF. In tale ambito, hanno l'incarico di constatare le infrazioni commesse a danno delle foreste; partecipano alla realizzazione dei compiti di gestione e sfruttamento delle foreste e degli ambienti naturali associati; possono svolgere missioni particolari di formazione professionale, ricerca e accoglienza del pubblico nelle foreste e negli ambienti naturali associati. A tali agenti è generalmente assegnata la gestione di una specifica circoscrizione territoriale forestale, denominata triage, che in media è pari a circa 1.000 ettari. Gli agenti sono reclutati, nominati e gestiti dal direttore generale dell'ONF. Il loro Statuto prevede che indossino un'uniforme regolamentare. Per svolgere la funzione di «constatazione delle infrazioni forestali» nelle foreste pubbliche, i «tecnici superiori forestali» devono ricevere uno specifico incarico in tal senso dal direttore generale dell'ONF e devono prestare un giuramento presso il Tribunale di primo grado in materia civile territorialmente competente. Accanto ai tecnici superiori forestali e ad altri agenti dell'ONF, anche specifici «agenti dei servizi dello Stato incaricati delle foreste» e altri agenti pubblici possono essere abilitati alla funzione di «constatazione delle infrazioni forestali»;

    in Spagna, l'articolo 6, lettera q), della Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes definisce come agente forestale (agente forestal) il dipendente con funzione di agente appartenente alla pubblica amministrazione che, in accordo con la propria normativa e indipendentemente dalla denominazione specifica del corpo, ha, tra le altre funzioni, quelle di polizia e di custodia dei beni giuridici di natura forestale e di polizia giudiziaria in senso generale ai sensi dell'articolo 283 della Ley de Enjuiciamento Criminal (codice di procedura penale), che, al punto 6, elenca tra gli appartenenti alla polizia giudiziaria anche le guardie di montagna, campi e colture. La Ley 21/2015, de 20 de julio, di riforma della normativa del 2003, ha tuttavia stabilito che l'attività dell'agente forestale è complementare alle funzioni svolte dai magistrati, dai tribunali e dal pubblico ministero e si coordina altresì con l'attività dei Corpi e delle Forze di Sicurezza, nel rispetto ovviamente dei poteri loro attribuiti dalla relativa legislazione organica. I dipendenti che svolgono funzioni di polizia amministrativa forestale hanno lo status di «agenti dell'autorità» (agentes de la autoridad) ed i fatti constatati e formalizzati dagli stessi nei relativi atti di ispezione e denuncia hanno presunzione di certezza, senza pregiudizio delle prove in difesa dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti. Nell'esercizio, invece, delle loro più strette competenze, gli agenti forestali prestano in qualsiasi momento aiuto e collaborazione ai Corpi e alle Forze di Sicurezza, in conformità con la legge che disciplina questi ultimi. Alla normativa statale si accompagna una dettagliata disciplina delle varie Comunità autonome in materia. Talvolta la stessa definizione degli agenti può variare a seconda delle Comunità e in alcune di esse gli agenti forestali non sono organizzati in un vero e proprio Corpo;

    il Legislatore attuale ha promosso ed avviato un iter legislativo (C. n. 1057, C. n. 1610, C. n. 1670), che si prefigge di riorganizzare le funzioni di servizio forestale;

    il Governo è in questo momento impegnato in una riforma complessiva del testo unico degli enti locali;

    la montagna italiana e le sue foreste hanno bisogno di potenziare le funzioni, di studio, analisi, prevenzione, controllo tecnico del territorio e monitoraggio nelle aree forestali e montane, mettendo insieme tutte le articolazioni dello Stato;

    sarebbe auspicabile che tutte le articolazioni della nostra Repubblica, dallo Stato centrale fino agli enti territoriali partecipasse alla costruzione del riordino delle materie e dei servizi forestali ed ambientali al fine di consentire allo Stato, alle regioni ed agli enti locali di possedere un patrimonio forestale, montano ed ecologico sempre più vivo e gestito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di costruire insieme al Parlamento e in sinergia con tutte le articolazioni dello Stato un progetto di legge in materia di servizi forestali e di polizia forestale ed ambientale che renda costante ed evidente il rapporto virtuoso fra tutte le articolazioni della nostra Repubblica, considerando in questo senso anche gli enti territoriali (in particolare regioni e province) e il servizio di prossimità che possono svolgere.
9/3341/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Maurizio Cattoi, Terzoni, De Carlo, Elisa Tripodi, Dieni, Giordano, Corneli, Alaimo, Paolo Russo, Tasso, Benedetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    a fronte dello stato d'emergenza, dichiarato lo scorso 26 agosto per le quattro regioni maggiormente colpite da incendi (Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia), si è reso necessario rafforzare le azioni di prevenzione e migliorare la capacità di lotta attiva ai roghi, ridisegnando la governance della prevenzione incendi e allocando risorse finanziare per potenziare la capacità operativa delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi, con specifiche previsioni a favore delle infrastrutture di isole minori e aree interne;

    particolarmente devastanti sono stati gli incendi che hanno distrutto la meravigliosa pineta del Siano, uno dei polmoni verdi della città di Catanzaro, e il Parco nazionale dell'Aspromonte con i suoi 1.955 metri, un vero tesoro ambientale, oggi ridotto a un tappeto di cenere;

    a Siano sono stati accertati tre inneschi diversi in tre punti differenti, confermando l'ipotesi di un incendio doloso che ha compromesso circa dieci ettari di vegetazione; mentre undici giorni di roghi hanno provocato quattro vittime e la distruzione di aree vegetate per una superficie stimata di circa 5.500 ettari, radendo al suolo la pineta dei «giganti di Acatti», con danni che richiederanno decenni, forse secoli, per essere riparati;

    mentre si continua ad indagare sulle cause e su eventuali responsabilità, bisogna pensare al post: serve una intensa attività di bonifica per tagliare gli alberi ed effettuare una nuova piantumazione,

impegna il Governo:

   a stanziare, anche in occasione della prossima legge di bilancio, adeguate risorse economiche per il rimboschimento della pineta di Siano e del Parco nazionale dell'Aspromonte;

   a definire un Piano di ricostruzione e aiuti economici per le aziende agricole e gli allevamenti che hanno subito danni a causa degli incendi.
9/3341/28. Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    a fronte dello stato d'emergenza, dichiarato lo scorso 26 agosto per le quattro regioni maggiormente colpite da incendi (Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia), si è reso necessario rafforzare le azioni di prevenzione e migliorare la capacità di lotta attiva ai roghi, ridisegnando la governance della prevenzione incendi e allocando risorse finanziare per potenziare la capacità operativa delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi, con specifiche previsioni a favore delle infrastrutture di isole minori e aree interne;

    particolarmente devastanti sono stati gli incendi che hanno distrutto la meravigliosa pineta del Siano, uno dei polmoni verdi della città di Catanzaro, e il Parco nazionale dell'Aspromonte con i suoi 1.955 metri, un vero tesoro ambientale, oggi ridotto a un tappeto di cenere;

    a Siano sono stati accertati tre inneschi diversi in tre punti differenti, confermando l'ipotesi di un incendio doloso che ha compromesso circa dieci ettari di vegetazione; mentre undici giorni di roghi hanno provocato quattro vittime e la distruzione di aree vegetate per una superficie stimata di circa 5.500 ettari, radendo al suolo la pineta dei «giganti di Acatti», con danni che richiederanno decenni, forse secoli, per essere riparati;

    mentre si continua ad indagare sulle cause e su eventuali responsabilità, bisogna pensare al post: serve una intensa attività di bonifica per tagliare gli alberi ed effettuare una nuova piantumazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse economiche per il rimboschimento della pineta di Siano e del Parco nazionale dell'Aspromonte;

   a definire un Piano di ricostruzione e aiuti economici per le aziende agricole e gli allevamenti che hanno subito danni a causa degli incendi.
9/3341/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    a fronte dello stato d'emergenza, dichiarato lo scorso 26 agosto per le quattro regioni maggiormente colpite da incendi (Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia), si è deciso di rafforzare le azioni di prevenzione e migliorare la capacità operativa delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi;

    a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (noto anche come «riforma Madia») è stato soppresso il Corpo forestale dello Stato;

    tale scelta, insieme all'improficua frammentazione tra Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché la militarizzazione coatta dei forestali, non ha determinato alcun risultato positivo in termini qualitativi del servizio necessario per la tutela dell'ambiente, ma, anzi, i costi di gestione delle emergenze sono aumentati a dismisura: il presunto risparmio di 100 milioni di euro in tre anni, a fronte di un costo di circa 1 milione di euro derivanti dall'attribuzione delle funzioni forestali ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri, si è tradotto già nell'estate 2017 in incendi che hanno causato danni per 2 miliardi di euro, non essendo stato possibile agire né con forze altamente specializzate né con mezzi destinati agli interventi di emergenza. Parte dei velivoli del Corpo forestale dello Stato erano infatti stati dismessi o accantonati, imponendo così alle regioni di ricorrere a società private dorate di Canadair e di elicotteri;

    a seguito della riforma, il Corpo forestale dello Stato ha subito un drammatico smembramento nonché la scomparsa dei lavoratori specializzati; dal 1° gennaio 2017 lo Stato italiano si è privato della possibilità di attuare un efficace controllo dei boschi, delle foreste e dei parchi naturali nazionali, affidando tale compito a una forza armata, l'Arma dei carabinieri, che ha altre preziosissime peculiarità specifiche;

    l'Italia è l'unica nazione a essersi privata di un Corpo specifico per il settore forestale rinunciando così alla prevenzione, all'educazione ambientale e alla sicurezza, scegliendo di ignorare che l'attuazione di politiche di prevenzione ha un costo decisamente minore rispetto a qualsiasi tipo di intervento in condizioni di emergenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di superare le disposizioni del decreto legislativo n. 177 del 2016 e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 adottando ulteriori iniziative normative volte a ricostituire il personale e le funzioni originarie del Corpo forestale dello Stato, in un unico corpo dello Stato.
9/3341/29. Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio;

    che tra le misure previste figurano le seguenti: che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del ministri provvede alla ricognizione e valutazione degli Incendi boschivi; sia approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione; siano emanati Indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperficie allo scopo di potenziare la capacità di risposta operativa nelle attività aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale;

    è altissima incidenza, pari al 95 per cento, degli incendi colposi e dolosi sul totale, degli incendi, appare necessario procedere anche al potenziamento detrazione di intelligence finalizzata ad individuare e contrastare il business degli incendi e le eventuali speculazioni edilizie sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare le modalità per potenziare, nell'ambito del contrasto agli incendi boschivi, anche le attività di intelligence al fine di contrastare il business degli incendi che hanno spesso evidenti connessioni con la criminalità organizzata, interessata a speculazioni edilizie e cementificazione del territorio.
9/3341/30. Fornaro, Timbro, Sarli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio;

    che tra le misure previste figurano le seguenti: che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del ministri provvede alla ricognizione e valutazione degli Incendi boschivi; sia approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione; siano emanati Indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperficie allo scopo di potenziare la capacità di risposta operativa nelle attività aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale;

    è altissima incidenza, pari al 95 per cento, degli incendi colposi e dolosi sul totale, degli incendi, appare necessario procedere anche al potenziamento detrazione di intelligence finalizzata ad individuare e contrastare il business degli incendi e le eventuali speculazioni edilizie sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare le modalità per potenziare tutte le attività al fine di contrastare gli incendi boschivi.
9/3341/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Fornaro, Timbro, Sarli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 reca misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;

    il comma 1 dell'articolo 4 dispone che le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai fini della loro lettura sinottica da parte del Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, si esprime in forma non vincolante;

    il comma 1-bis dispone che ai fini delle successive revisioni annuali del piani regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2;

    il comma 2 dispone che nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette;

    il comma 2 prevede, altresì, che gli interventi di cui al citato comma siano realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi;

    il comma 3 dispone che tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 4, siano ricompresi anche i comuni localizzati nelle Isole minori;

    il comma 4 prevede che i Piani operativi nazionali finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar. È da segnalare come in tali attività siano coinvolti non solo i soggetti citati ma anche gli enti gestori delle aree naturali protette,

impegna il Governo:

   ad effettuare il monitoraggio e la verifica, che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 4 le regioni adeguino i propri piani sulla base dei pareri del Comitato tecnico di cui all'articolo 1 comma 2, al fine dell'efficace ed omogenea applicazione sul territorio nazionale degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, nonché dal Piano nazionale di cui al citato articolo;

   a verificare che gli interventi disposti dal comma 2 dell'articolo 4, siano finalizzati a dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali e informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo anche attraverso azioni che siano finalizzate al ripristino della funzionalità ecologica degli ecosistemi forestali;

   a prevedere che tra i beneficiari delle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 4 siano previsti anche gli enti gestori delle aree naturali protette;

   a prevedere che nella definizione dei Piani operativi nazionali finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali, che prevedano la dotazione di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar, siano dotati di tali strumenti anche gli enti gestori delle aree naturali protette
9/3341/31. Timbro.


   La Camera,

   premesso che:

    la tempesta Vaia ha provocato lo schianto di interi boschi, prevalentemente di abete rosso, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano per più di 40.000 ettari. Si tratta dei boschi più produttivi d'Italia, tra i più ricchi di biodiversità ed in grado di proteggere dai rischi di dissesto idrogeologico numerosi Comuni e frazioni di montagna. Il danno ecologico, economico e sociale è enorme. Molte migliaia di alberi sono tuttora a terra, nonostante lo sforzo compiuto per l'esbosco, perché ubicati in luoghi irraggiungibili o dove tali attività sono impossibili da assicurare in sicurezza;

    come ampiamente documentato in letteratura, anche per effetto delle alte temperature estive registrate nel 2019, 2020, 2021, e come verificato anche grazie alte misure di monitoraggio messe in atto dalla Direzione generale economia montana e foreste con le Regioni e le Province interessate grazie ai fondi del Fondo foreste 2019 appositamente stanziate, un insetto noto per accrescersi ai danni degli abeti rossi morti o morenti (ips typographus, detto comunemente bostrico) è passato nell'estate del 2021 da una fase endemica ad una fase epidemica, essendosi riprodotto in gran numero negli alberi morti rimasti a terra ed andando ora a colonizzare gli abeti rimasti vivi in piedi, anche a notevole distanza dalle aree schiantate. Gli abeti rossi attaccati dall'insetto arrossano, seccano e muoiono rapidamente, provocando l'aggravamento della situazione già resa devastante dai danni da vento dell'autunno 2018;

    si ritiene quindi di estrema rilevanza ed urgenza intervenire al fine di ridurre la presenza di materiale legnoso, a terra o in piedi, possibile innesco per incendi boschivi, risultante da eventi calamitosi o infestazioni fitosanitarie, per le quali si rendono necessarie (oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19) anche urgenti azioni di contrasto di carattere selvicolturale; a tale fine andranno individuate le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni, inclusi i territori alpini colpiti dalla tempesta Vaia;

    i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dalle infestazioni fitosanitarie come quella citata da Bostrico, devono infatti poter procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti delle piante colpite, sempre concordando le modalità con la Regione competente per territorio attraverso le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, L'urgenza di questo tipo di interventi, come per tutti gli episodi calamitosi che richiedono azioni tempestive, deve poter essere disciplinata anche in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale, con il controllo delle Regioni e province autonome;

    allo stesso modo, le Regioni coinvolte devono essere sostenute con strumenti normativi e tecnici per il taglio delle piante attaccate, anche al fine del riconoscimento della provenienza dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza; inoltre, le Regioni devono poter provvedere agli interventi necessari anche in luogo dei proprietari in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti;

    infine, per assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori, alle Regioni dovranno essere dati strumenti e supporto per effettuare la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, anche in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, proprio data l'urgenza di intervento,

impegna il Governo

ad effettuare tempestivamente un primo intervento normativo che consenta, ove possibile, di intervenire prima del giugno 2022 per evitare nuovi attacchi estivi estesi e virulenti, con azioni consistenti principalmente in attività selvicolturali, come descritte da appositi documenti tecnici regionali e provinciali e difficili da attuare se non assistite da norme derogatorie ed acceleratorie, per scongiurare il pericolo, molto concreto che il bostrico causi danni ai boschi più gravi di quelli già arrecati dalla tempesta Vaia, di cui sono conseguenza diretta.
9/3341/32. Loss, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Viviani, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Paolin.


   La Camera,

   premesso che:

    la tempesta Vaia ha provocato lo schianto di interi boschi, prevalentemente di abete rosso, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano per più di 40.000 ettari. Si tratta dei boschi più produttivi d'Italia, tra i più ricchi di biodiversità ed in grado di proteggere dai rischi di dissesto idrogeologico numerosi Comuni e frazioni di montagna. Il danno ecologico, economico e sociale è enorme. Molte migliaia di alberi sono tuttora a terra, nonostante lo sforzo compiuto per l'esbosco, perché ubicati in luoghi irraggiungibili o dove tali attività sono impossibili da assicurare in sicurezza;

    come ampiamente documentato in letteratura, anche per effetto delle alte temperature estive registrate nel 2019, 2020, 2021, e come verificato anche grazie alte misure di monitoraggio messe in atto dalla Direzione generale economia montana e foreste con le Regioni e le Province interessate grazie ai fondi del Fondo foreste 2019 appositamente stanziate, un insetto noto per accrescersi ai danni degli abeti rossi morti o morenti (ips typographus, detto comunemente bostrico) è passato nell'estate del 2021 da una fase endemica ad una fase epidemica, essendosi riprodotto in gran numero negli alberi morti rimasti a terra ed andando ora a colonizzare gli abeti rimasti vivi in piedi, anche a notevole distanza dalle aree schiantate. Gli abeti rossi attaccati dall'insetto arrossano, seccano e muoiono rapidamente, provocando l'aggravamento della situazione già resa devastante dai danni da vento dell'autunno 2018;

    si ritiene quindi di estrema rilevanza ed urgenza intervenire al fine di ridurre la presenza di materiale legnoso, a terra o in piedi, possibile innesco per incendi boschivi, risultante da eventi calamitosi o infestazioni fitosanitarie, per le quali si rendono necessarie (oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19) anche urgenti azioni di contrasto di carattere selvicolturale; a tale fine andranno individuate le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni, inclusi i territori alpini colpiti dalla tempesta Vaia;

    i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dalle infestazioni fitosanitarie come quella citata da Bostrico, devono infatti poter procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti delle piante colpite, sempre concordando le modalità con la Regione competente per territorio attraverso le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, L'urgenza di questo tipo di interventi, come per tutti gli episodi calamitosi che richiedono azioni tempestive, deve poter essere disciplinata anche in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale, con il controllo delle Regioni e province autonome;

    allo stesso modo, le Regioni coinvolte devono essere sostenute con strumenti normativi e tecnici per il taglio delle piante attaccate, anche al fine del riconoscimento della provenienza dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza; inoltre, le Regioni devono poter provvedere agli interventi necessari anche in luogo dei proprietari in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti;

    infine, per assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori, alle Regioni dovranno essere dati strumenti e supporto per effettuare la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, anche in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, proprio data l'urgenza di intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per evitare nuovi attacchi estivi estesi e virulenti, con azioni consistenti principalmente in attività selvicolturali, come descritte da appositi documenti tecnici regionali e provinciali e difficili da attuare se non assistite da norme derogatorie ed acceleratorie, per scongiurare il pericolo, molto concreto che il bostrico causi danni ai boschi più gravi di quelli già arrecati dalla tempesta Vaia, di cui sono conseguenza diretta.
9/3341/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Loss, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Viviani, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Paolin.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge n. 120 del 2021 reca misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, integrando il quadro normativo tracciato con la legge n. 353 del 2000 e tenendo ferme le competenze delle regioni previste dalla medesima legge;

    nell'ambito dell'audizione della Conferenza delle Regioni, svoltasi il 5 ottobre 2021 in occasione dell'esame del decreto-legge al Senato, è emersa la proposta di ricostituzione del Fondo previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 353 del 2000, che risulta non più finanziato dal 2010;

    si è appreso che da quella data lo Stato non ha più trasferito risorse alle regioni e province autonome per le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi;

    il decreto-legge prevede risorse immediatamente operative per le strutture operative statali che concorrono alle attività contro gli incendi boschivi e rimanda alla ricognizione del Dipartimento della protezione civile la verifica delle necessità economiche dello Stato e delle regioni;

    il ripristino del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2 della legge quadro sugli incendi boschivi, n. 353 del 2000, permetterebbe alle regioni di potenziare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ivi compresa la realizzazione delle opere di salvaguardia e ripristino delle aree percorse dal fuoco;

    l'emergenza che abbiamo vissuto l'estate scorsa ha evidenziato l'urgenza di risorse congrue da destinare alla lotta agli incendi boschivi da parte degli Enti territoriali competenti;

    le Regioni hanno elaborato una tabella che prevede da oggi al 2023 un fabbisogno di 298 milioni di Euro per il potenziamento del sistema regionale, compresa l'attività di ricognizione riferita ai mezzi antincendio boschivo e le flotte aeree regionali, ivi incluse le infrastrutture di apposite basi regionali per elicotteri,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito della legge di bilancio per il 2022, dirette a sostenere la spesa evidenziata dalle Regioni e province autonome fino al 2023 per il potenziamento del sistema regionale della protezione civile, attraverso la ricostituzione e finanziamento del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 21 novembre 2000, ovvero attraverso il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 120 del 2021.
9/3341/33. Colmellere, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Paolin.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge n. 120 del 2021 reca misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, integrando il quadro normativo tracciato con la legge n. 353 del 2000 e tenendo ferme le competenze delle regioni previste dalla medesima legge;

    nell'ambito dell'audizione della Conferenza delle Regioni, svoltasi il 5 ottobre 2021 in occasione dell'esame del decreto-legge al Senato, è emersa la proposta di ricostituzione del Fondo previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 353 del 2000, che risulta non più finanziato dal 2010;

    si è appreso che da quella data lo Stato non ha più trasferito risorse alle regioni e province autonome per le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi;

    il decreto-legge prevede risorse immediatamente operative per le strutture operative statali che concorrono alle attività contro gli incendi boschivi e rimanda alla ricognizione del Dipartimento della protezione civile la verifica delle necessità economiche dello Stato e delle regioni;

    il ripristino del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2 della legge quadro sugli incendi boschivi, n. 353 del 2000, permetterebbe alle regioni di potenziare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ivi compresa la realizzazione delle opere di salvaguardia e ripristino delle aree percorse dal fuoco;

    l'emergenza che abbiamo vissuto l'estate scorsa ha evidenziato l'urgenza di risorse congrue da destinare alla lotta agli incendi boschivi da parte degli Enti territoriali competenti;

    le Regioni hanno elaborato una tabella che prevede da oggi al 2023 un fabbisogno di 298 milioni di Euro per il potenziamento del sistema regionale, compresa l'attività di ricognizione riferita ai mezzi antincendio boschivo e le flotte aeree regionali, ivi incluse le infrastrutture di apposite basi regionali per elicotteri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, al primo provvedimento utile, le opportune iniziative dirette a sostenere la spesa evidenziata dalle Regioni e province autonome fino al 2023 per il potenziamento del sistema regionale della protezione civile, attraverso la ricostituzione e finanziamento del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 21 novembre 2000, ovvero attraverso il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 120 del 2021.
9/3341/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Colmellere, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Paolin.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge assegna una particolare attenzione alla necessità di potenziamento e dell'incremento dell'operatività e funzionalità del Corpo nazionale del Vigili del fuoco;

    l'articolo 1 del decreto-legge, ai fini del rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, prevede che il Dipartimento della protezione civile provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per i vari soggetti attivi, tra cui anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;

    gli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge, inseriti dal Senato, hanno lo scopo di garantire un urgente incremento dell'operatività e funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso l'estensione fino a fine 2022 della validità della graduatoria del concorso pubblico approvato nel 2018 e la riduzione della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto;

    l'articolo 2 del decreto-legge assegna al Ministero dell'interno 33,3 milioni di euro per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in particolare per l'acquisizione di mezzi operativi terrestri e aerei e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione;

    nei giorni scorsi, i Comuni facenti parte della Valpolicella, nel Territorio Nord-Ovest di Verona, quali Fumane, Negrar, Marano, San Pietro in Cariano e Sant'Ambrogio, oltre che Pescantina, Pastrengo e Valdadige si sono riuniti con i rappresentanti della Regione Veneto e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché di altri rappresentanti politico-istituzionali veronesi, per discutere sulla necessità di un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco nel proprio territorio;

    nella riunione è emerso come la Valpolicella ha un territorio esteso, con la presenza di un ospedale, di insediamenti industriali sensibili e di un notevole flusso turistico: tutte peculiarità che rendono utile un nuovo distaccamento, strategico per garantire la riduzione dei tempi di intervento in caso di necessità e implementare la capacità operativa del comando a livello provinciale; infatti, ogni minuto in meno richiesto per intervenire equivale alla possibilità di tutelare al meglio la vita dei cittadini e l'integrità dei beni;

    alcuni giorni fa anche il Coordinamento Vigili del Fuoco di Verona del sindacato Fp Cgil aveva diffuso una lettera aperta proprio per chiedere più sedi e personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito dei provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 120 del 2021 e dei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, affinché sia prevista un'implementazione della capacità operativa e delle risorse umane del comando provinciale di Verona del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche attraverso la localizzazione in Valpolicella di un nuovo distaccamento, considerato strategico per colmare il vuoto attuale e garantire la riduzione dei tempi di intervento in caso di necessità in tale zona.
9/3341/34. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge assegna una particolare attenzione alla necessità di potenziamento e dell'incremento dell'operatività e funzionalità del Corpo nazionale del Vigili del fuoco;

    l'articolo 1 del decreto-legge, ai fini del rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, prevede che il Dipartimento della protezione civile provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per i vari soggetti attivi, tra cui anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;

    gli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge, inseriti dal Senato, hanno lo scopo di garantire un urgente incremento dell'operatività e funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso l'estensione fino a fine 2022 della validità della graduatoria del concorso pubblico approvato nel 2018 e la riduzione della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto;

    l'articolo 2 del decreto-legge assegna al Ministero dell'interno 33,3 milioni di euro per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in particolare per l'acquisizione di mezzi operativi terrestri e aerei e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione;

    nei giorni scorsi, i Comuni facenti parte della Valpolicella, nel Territorio Nord-Ovest di Verona, quali Fumane, Negrar, Marano, San Pietro in Cariano e Sant'Ambrogio, oltre che Pescantina, Pastrengo e Valdadige si sono riuniti con i rappresentanti della Regione Veneto e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché di altri rappresentanti politico-istituzionali veronesi, per discutere sulla necessità di un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco nel proprio territorio;

    nella riunione è emerso come la Valpolicella ha un territorio esteso, con la presenza di un ospedale, di insediamenti industriali sensibili e di un notevole flusso turistico: tutte peculiarità che rendono utile un nuovo distaccamento, strategico per garantire la riduzione dei tempi di intervento in caso di necessità e implementare la capacità operativa del comando a livello provinciale; infatti, ogni minuto in meno richiesto per intervenire equivale alla possibilità di tutelare al meglio la vita dei cittadini e l'integrità dei beni;

    alcuni giorni fa anche il Coordinamento Vigili del Fuoco di Verona del sindacato Fp Cgil aveva diffuso una lettera aperta proprio per chiedere più sedi e personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista un'implementazione della capacità operativa e delle risorse umane del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
9/3341/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    con determinazione n. 839 del 14 maggio 2015 la regione Autonoma della Sardegna ha adottato il registro regionale degli ordigni incendiari, al fine di potenziare le qualità delle indagini sui reati degli incendi boschivi e standardizzare le indagini sulle cause;

    il registro è stato realizzato e aggiornato dai nuclei investigativi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della regione Sardegna e rappresenta un importante contributo al fine di conoscere e valutare gli strumenti dei piromani;

    in Italia, purtroppo, in particolare nel sud Italia e nelle Isole, la piaga degli incendi colpisce puntualmente ogni estate, con gravi e dolorose perdite di vite umane, danni materiali alle attività e la distruzione del nostro patrimonio floreale e faunistico;

    la regione Sardegna è stata capofila del progetto europeo di cooperazione transfrontaliera denominato «MedStar» e che ha visto la partecipazione di Liguria, Toscana, Corsica, delle regioni francesi delle Alpi Marittime e Provenza-Alpi-Costa Azzurra. L'obiettivo del progetto è la creazione di una rete transfrontaliera per confrontare strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea;

    per gestire un problema che per sua natura dovrebbe essere affrontato con modalità unitarie, non separando la prevenzione dalla lotta, monitoraggio e repressione, sono coinvolti la Presidenza del Consiglio dei ministri, da cui dipende la Protezione Civile, 3 Ministeri, 19 regioni e 2 province Autonome, La necessità di una unitarietà d'azione è un problema noto a livello internazionale con il concetto di «integrated forest fire management»;

    con decreto legislativo 177 del 2016 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato», è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale (le specifiche funzioni sono state attribuite all'Arma dei Carabinieri dall'articolo 7):

    il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale riunisce sotto un unico comando tutti i reparti forestali con competenze presidiarie e prive di una particolare connotazione specialistica. Retto da Generale di Brigata del Ruolo Forestale, ha alle dipendenze un NIAB (Nucleo Informativo Antincendio Boschivo) e i 14 Comandi regione Carabinieri Forestale (1). In questi ultimi sono inquadrati 83 Gruppi Carabinieri Forestali, da cui dipendono le quasi 800 Stazioni Carabinieri Forestali (che costituiscono unità periferica di riferimento nell'Arma per il settore Forestale) e 5 Centri Anticrimine Natura (PA-CT-AG-CA-UD);

    sarebbe auspicabile un coordinamento tra i vari corpi forestali e di vigilanza ambientale delle regioni autonome e le forze di polizia quali i Carabinieri Forestali o i vigili del fuoco per potenziare la qualità delle indagini sui reati legati agli incendi boschivi e la prevenzione ad essi;

    il registro regionale sardo degli ordigni incendiari, unico nel suo genere e apprezzato a livello nazionale e internazionale, realizzato e aggiornato dal Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, potrebbe essere adottato a livello nazionale e diventare patrimonio comune,

impegna il Governo

ad ogni opportuna iniziativa al fine di potenziare le qualità delle indagini sui reati degli incendi boschivi e standardizzare le indagini sulle cause, iniziando dall'adozione del registro regionale sardo degli ordigni incendiari.
9/3341/35. Deidda, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il clima è un argomento d) enorme attualità al centro dei dibattiti in questi giorni sia a Roma durante il G20 che a Glasgow con (a Cop 26, Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamenti climatici;

    in tale contesto ci accingiamo a votare una legge per il contrasto degli incendi boschivi che, con il surriscaldamento globale, hanno dimostrato tutta la loro terribile forza devastatrice anche in Italia questa estate;

    dall'inizio dell'anno a oggi in Italia sono andati in fumo ben oltre 158 mila ettari di boschi, un'area grande quanto le città di Venezia, Genova, Torino, l'Aquila e Napoli messe insieme, e che porta il 2021 ad essere l'anno peggiore per gli Incendi nel nostro Paese. Nel 2018 erano bruciati 14 mila ettari, 37 mila nel 2019 e 53 mila nel 2020;

    per non parlare della situazione verificatasi nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna dove intere comunità sono state costrette a sfollare dalle proprie abitazioni per evitare il peggio, con un danno incalcolabile per agricoltori e allevatori;

    un quinto del territorio nazionale è a rischio desertificazione e il cambiamento climatico, con siccità prolungate alternate a intense precipitazioni e aumento repentino delle temperature, sta divorando il territorio, innescando processi ambientali ai quali dobbiamo con forza opporci;

    secondo l'ultimo Rapporto sullo Stato dei Servizi Climatici [2020], gli incendi, insieme a siccità, temperature estreme, alluvioni, frane e tempeste, rappresentano cause principali dei disastri ambientali e delle conseguenze che ne derivano in termini di perdite di vite umane ed economiche. Un dato in costante crescita negli ultimi decenni;

    il cambiamento climatico ha aumentato le possibilità di «temperature estreme per gli incendi» di almeno il 30 per cento. Gli scienziati stimano che se le temperature globali dovessero aumentare di 2° C le condizioni meteorologiche di incendio sperimentate nell'estate 2019-20 «sarebbero almeno quattro volte più comuni come risultato del cambiamento climatico causato dall'uomo»;

    tra gli obbiettivi di COP26, oltre quello di assicurare la neutralità climatica entro il 2050 e puntare al non superamento di 1,5 gradi del clima, con riduzioni di emissioni ambiziose dei singoli Paesi al 2030, allineate col target di net-zero al 2050, è necessario proteggere le comunità e gli habitat naturali e puntare sulla collaborazione tra governi e mondo del business e la società civile per accelerare le azioni per il clima;

    anche l'Alta corte tedesca lo scorso 29 aprile, ha affermato che «alle generazioni presenti non dovrebbe essere consentito di consumare gran parte del budget di CO2 con un onere di riduzione relativamente lieve, se ciò lascia alle generazioni successive un onere di riduzione radicale»;

    il quadro da noi non è tuttavia confortante: secondo lo studio «European Governance of the energy transition», presentato lo scorso 4 settembre dalla Fondazione Enel e European House-Ambrosetti, il target europeo di riduzione del 55 per cento dei gas serra al 2030 in Italia verrebbe raggiunto soltanto nel 2059, con un ritardo di 29 anni e quello per le energie rinnovabili nel 2054, con 24 anni di ritardo;

    il nostro obbiettivo è la prevenzione mediante la cura del territorio; selvicoltura preventiva, con diminuzione e interruzione del combustibile presente in bosco, accessi sicuri per i mezzi di controllo e intervento, punti di sicurezza per le popolazioni, eliminazione delle situazioni di degrado, di cui tutti devono farsi carico;

    è fondamentale un'approfondita conoscenza dello stato e delle dinamiche meteo, geografiche e di uso del suolo, dislocazione efficiente dell'avvistamento e del supporto agli interventi;

    è necessario disporre di carte di vulnerabilità e dei combustibili sempre aggiornate e migliorare la modellistica previsionale a terra come in atmosfera costruendo serie storiche con dati certi e robusti, e intanto mantenere il presidio sul territorio, eliminando l'asfissiante burocrazia, che scoraggia chi vive nel (e del) mondo rurale;

    necessaria e prioritaria è un'educazione per ogni fascia d'età, formazione, coinvolgimento responsabile delle comunità, per evitare che la «distrazione» diventi «disastrosa», per sbarrare il passo all'incuria che sempre più domina i nostri paesaggi e alta criminalità più o meno organizzata, al teppismo, alla vendetta e alla devianza sociale che si maschera da psicopatologia incendiaria;

    la prevenzione deve agire infine sulle cause remote, impedendo a qualsiasi scintilla di generare un fuoco pericolosamente intenso, o alle fiamme di propagarsi su ampie superfici specie nelle zone di interfaccia urbano-rurale;

    è importante intensificare la lotta senza quartiere alle nostre emissioni, arrivare al più presto alla neutralità carbonica e riassorbire, anche grazie alte formazioni forestali, parte della CO2 in eccesso che è la causa del clima impazzito mettendo anche in atto strategie di adattamento, perché gli effetti dei cambiamenti climatici continueranno a intensificarsi, indipendentemente dalle nostre azioni;

    i boschi, che occupano ormai il 40 per cento del territorio devono essere salvaguardati mediante piani forestali per attuare tagli boschivi con strumenti di pianificazione per dare operatività e dando luogo a consorzi di gestione di boschi pubblici e privati,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

   a) adottare iniziative dirette a dare priorità alla materia forestale su tutto il territorio del nostro Paese investendo in piani forestali ben definiti;

   b) adottare nuove strategie contro l'abbandono e la desertificazione dei territori e dei boschi al fine della prevenzione degli incendi;

   c) mettere in sicurezza il nostro territorio per la prevenzione incendi predisponendo risorse finanziarie per potenziare la capacità operativa delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi, con specifiche previsioni a favore delle infrastrutture delle aree interne;

   d) garantire l'impiego dello stanziamento di 40 milioni, previsto dal provvedimento in esame, per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi e per la realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi;

   e) prevedere investimenti veri, ricerca, semplificazione di procedure e competenze, a vantaggio delle generazioni che verranno.
9/3341/36. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    il provvedimento, tra le altre misure, introduce una specifica aggravante penale volta a colpire interessi degli autori degli illeciti, ad incentivare la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte alla riparazione del danno causato intervenendo sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-bis del codice penale;

    si prevede, in caso di condanna di coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dell'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato;

    gli interventi normativi repressivi così come la legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21 novembre 2000, hanno l'obiettivo di controllare e contrastare la minaccia degli incendi boschivi attraverso l'attuazione di un sistema correlato e sinergico. Il sistema sanzionatorio rappresenta una ulteriore azione di rafforzamento per la difesa dei boschi dagli incendi;

    è di tutta evidenza la necessità di escludere i condannati colpevoli dei sopraddetti avvenimenti criminali da eventuali benefici e incentivi fiscali, revocando se ritenuto opportuno i benefici erogati in loro favore,

impegna il Governo

a valutate la possibilità di prevedere per i piromani l'interdizione da qualsiasi beneficio statale anche in termini di bonus o beneficio fiscale e, qualora lo percepisca, la revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza.
9/3341/37. Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

    il provvedimento in esame è la risposta legislativa agli incendi boschivi che hanno colpito il nostro Paese a partire dalla fine del mese di luglio 2021, consumando migliaia di ettari di terreni e pregiudicando la tenuta economica di numerose attività agricole su tutto il territorio nazionale;

    le misure previste dal provvedimento, destinate a costituire un deterrente per la commissione del reato, possono tradursi però in pesanti limitazioni per l'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie che, del tutto estraneo all'evento, si trova anche nell'impossibilità di poter esercitare liberamente la sua attività sulla superficie boschiva incendiata, reinvestendo capitali e risorse,

impegna il Governo

a escludere dai divieti disposti dall'intero articolo 10 comma 1 legge n. 353 del 2000, come modificato dal decreto all'esame, l'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie, una volta che ne sia stata acclarata da parte degli organi competenti la sua totale estraneità all'evento.
9/3341/38. Butti.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a consolidare l'attuale tendenza positiva dell'esportazione di prodotti made in Italy nel mondo, anche con riferimento alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del disegno di legge di bilancio per il 2022 – 3-02580

   DI STASIO, BERTI, BUFFAGNI, DEL GROSSO, EMILIOZZI, FANTINATI, GRANDE, MARINO, OLGIATI e SPADONI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il valore doganale delle esportazioni di beni dell'Italia, nel 2020, è stato di 433 miliardi di euro, ovvero il 29,3 per cento del prodotto interno lordo del Paese. La quota di mercato dell'Italia sulle esportazioni mondiali di beni nel 2020 è rimasta stabile rispetto al 2019, ossia pari a 2,85 per cento;

   durante la pandemia, quindi – anche in confronto con gli altri Paesi – il contributo dell'export al prodotto interno lordo dell'Italia è decresciuto meno di quello delle altre componenti: consumi e investimenti. Fra i Paesi del G8 l'Italia è stata seconda per minor flessione dell'export e ha performato molto meglio di Francia, Regno Unito e Stati Uniti;

   l'Italia, già nei primi sei mesi del 2021, ha registrato una forte ripresa del proprio export, non solo rispetto al 2020, ma anche con riferimento al 2019 che era stato l'anno record delle esportazioni italiane di beni;

   nel 2019 (anno pre-pandemia), infatti, nei primi sei mesi erano stati registrati circa 240 miliardi di euro di export di made in Italy nel mondo. Quel dato rappresentava già un record storico per il nostro Paese ma, quest'anno, sono state registrate transazioni per 250 miliardi di euro;

   tutto ciò è stato possibile grazie alla grande capacità di reazione del sistema produttivo italiano, coadiuvato dal «Patto per l'export» che ha permesso di catalizzare una significativa dotazione di risorse, pari a 5,4 miliardi di euro dall'inizio del 2020, a favore delle imprese italiane per aiutarle ad esportare;

   oggi, dopo le incertezze determinate dal periodo pandemico, le prospettive di ripresa del commercio mondiale appaiono solide e, ad opinione degli interroganti, il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane può rappresentare un volano fondamentale per far crescere ancora di più l'economia italiana –:

   quali iniziative siano state programmate dal Ministro interrogato, in particolare con riferimento alla dote di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza attribuite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed a quelle attribuite al sostegno dell'export nella legge di bilancio per il 2022, per mantenere l'attuale trend positivo di esportazione di made in Italy nel mondo.
(3-02580)


Iniziative normative volte a escludere il riconoscimento della cosiddetta alienazione parentale nei procedimenti di affido di minori e misure per la tutela delle donne e dei minori coinvolti in episodi di violenza domestica – 3-02581

   MURONI, FIORAMONTI, FUSACCHIA, CECCONI e LOMBARDO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'alienazione parentale viene definita in tanti modi – madre adesiva, madre assorbente, madre simbiotica, madre malevola – e, nonostante, va ribadito, non sia ritenuta scientificamente valida, questa teoria è usata nelle separazioni e in giudizio dagli uomini accusati di maltrattamenti per combattere la compagna e ottenere l'affido;

   troppo spesso, a parere degli interroganti, i giudici, per valutare la capacità genitoriale di entrambi gli adulti, si affidano alle consulenze tecniche d'ufficio, senza ascoltare i testimoni e prima di tutto la mamma e i bambini. Le consulenze tecniche d'ufficio sono pareri di psicologi e neuropsichiatri infantili a cui i tribunali ricorrono sempre più spesso. E così la valutazione psicologica del consulente tecnico diventa il solo modo per accertare i fatti. Questi esperti, sulla base del principio della bigenitorialità e della madre «alienante», finiscono per essere determinanti nell'allontanamento dei bambini che spesso vengono trasferiti in case famiglia dove rimarranno per mesi o anni;

   sulle circa 100.000 separazioni avviate ogni anno in Italia, 20.000 sono giudiziali, ma tra queste non si conosce il numero dei casi caratterizzati da violenza perché il rilievo non è stato mai effettuato. Le donne non vengono credute né ascoltate e la violenza viene derubricata, cioè ridotta a semplice conflittualità di coppia;

   nell'ambito della riforma del processo civile, il cui iter è in corso, è stata approvata una norma che va nella direzione auspicata, in quanto stabilisce che, con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio, il consulente «si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica», escludendo quindi il ricorso al costrutto della sindrome da alienazione parentale. Va peraltro considerato che dovranno poi essere emanati entro un anno i decreti attuativi e, a parere degli interroganti, si tratta comunque di un tempo lunghissimo per affermare definitivamente il principio che un uomo violento non può essere un buon padre –:

   quali iniziative normative intenda adottare affinché sia immediatamente escluso il riconoscimento dell'alienazione parentale o conflitto di lealtà o sindrome della «madre malevola» e vengano previste misure pienamente idonee a tutelare donne e minori coinvolti in episodi di violenza domestica, nonché a rendere effettiva l'applicazione del «codice rosso» da parte innanzitutto delle procure, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti penali che riguardano la violenza sul coniuge e sui minori, i cui riflessi sui procedimenti civili sono decisivi.
(3-02581)


Iniziative di competenza, anche di natura normativa, volte a escludere, nell'ambito dei provvedimenti di affido di minori, l'utilizzo della cosiddetta alienazione parentale ovvero di altre patologie cliniche non riconosciute dalla comunità scientifica – 3-02582

   GIANNONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'alienazione parentale, già nota come sindrome da alienazione parentale (Pas) è nata quale disturbo psichiatrico, non riconosciuto dalla comunità scientifica, ma sempre più utilizzato in sede giudiziale – nelle consulenze tecniche d'ufficio – quale causa, talvolta l'unica, per allontanare i minori dalle madri: queste sono definite alienanti, simbiotiche, malevole, manipolatrici;

   la sindrome da alienazione parentale è dinamica psicologica disfunzionale, ideata nel 1985 dal medico statunitense Richard Gardner, di controverso fondamento scientifico, cui le consulenze tecniche d'ufficio hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l'effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell'ambito delle patologie cliniche;

   fin dal 2013 le consulenze tecniche d'ufficio è stata definita dalla Corte di cassazione come una costruzione psico-forense in virtù della quale un genitore strumentalizza la relazione con il minore a danno dell'altro;

   sovente, il concetto di sindrome da alienazione parentale, seppure diversamente definito, emerge proprio nei casi di abusi o maltrattamenti in famiglia, sull'assunto che i minori – testimoni per eccellenza dei reati endofamiliari – siano manipolati dalla madre denunciante;

   con reiterati e successivi arresti, la Corte di cassazione ha ribadito l'obbligo del giudice di non limitarsi a recepire le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio che abbiano accertato la sindrome da alienazione parentale, in quanto patologia non validata scientificamente, ma di valutare l'espressione delle oggettive capacità genitoriali (si confronti in tal senso, Corte di cassazione civile n. 13274 del 2019 e n. 13217 del 2021);

   anche la giurisprudenza di merito (corte di appello di Roma, decreto n. 2 del 3 gennaio 2020) si è allineata sulle posizioni del giudice della nomofilachia, ribadendo la necessità per i giudici di confrontare e valutare le diagnosi di sindrome da alienazione parentale, sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero tramite esperti, anche tramite la comparazione statistica di casi clinici, al fine di verificare il fondamento – sul piano scientifico – di consulenze tecniche d'ufficio le cui risultanze non siano riconosciute dalla comunità accademica internazionale, escludendone l'utilizzo in materia di affidamento di minori –:

   quale sia la posizione del Ministro interrogato circa quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza, anche di natura normativa, intenda intraprendere volte a escludere l'utilizzo della teoria dell'alienazione parentale ovvero di altre patologie cliniche non riconosciute dalla comunità scientifica in materia di provvedimenti di affido di minori.
(3-02582)


Chiarimenti in merito alle modalità di promozione della piattaforma digitale ItsArt e ai criteri di selezione del partner privato della medesima iniziativa – 3-02583

   MOLINARI, BELOTTI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il 31 maggio 2021 ha debuttato ItsArt, piattaforma digitale promossa dal Ministero della cultura e realizzata da Cassa depositi e prestiti, con l'obiettivo di proporre la cultura italiana dentro e fuori i confini nazionali, mettendo a disposizione gratuitamente e a pagamento contenuti di arte, musica, storia, danza e teatro;

   il lancio non è stato supportato da un'adeguata promozione e anche oggi, in mancanza di un'adeguata campagna pubblicitaria, l'iniziativa è pressoché sconosciuta al grande pubblico;

   in 5 mesi la piattaforma ha registrato un limitato numero di utenti (ultimo dato disponibile è di 50.000 a settembre 2021, con una limitata crescita rispetto ai 35.000 di giugno 2021): dunque, si sta rivelando un fiasco clamoroso, mentre non sono disponibili dati sugli acquisti effettuati dagli utenti;

   il finanziamento dell'operazione ammonta ad una cifra di 30 milioni di euro, di cui 10 da parte del Ministero della cultura e altri 10 da Cassa depositi e prestiti, cui si sommano i contributi dei privati, in particolare Chili Tv che detiene il 49 per cento della piattaforma;

   il coinvolgimento di Chili Tv può sembrare uno strano caso di salvataggio aziendale. Selezionata – come si legge sul sito itsart.tv – «per il suo know how industriale e tecnologico», Chili, con un totale di 6 milioni di euro che sono stati dati sotto forma di infrastruttura tecnologica e know-how, affianca il socio di maggioranza Cassa depositi e prestiti (che detiene il 51 per cento), che invece ha versato 6,25 milioni di euro (di cui 5,7 come sovrapprezzo e 510 mila a titolo di capitale). Nessun versamento «cash», dunque, per Chili, che negli ultimi anni ha registrato importanti perdite. Secondo quanto riportato da L'Espresso, il valore di 6 milioni di euro dell'infrastruttura tecnologica e know-how fornito sarebbe stato stabilito da una perizia presentata dalla società stessa e svolta da «una società romana, di non gigantesche dimensioni, che avrebbe dichiarato ricavi per 71.000 euro nel 2019 e 38.000 nel 2018»;

   ad avviso degli interroganti il contributo versato dal Ministero della cultura sarebbe risultato molto più utile in un'ottica di redistribuzione lungo tutta la filiera della cultura, fortemente colpita dalle restrizioni imposte dal lockdown durante la pandemia e ancora oggi in forte difficoltà –:

   quali criteri siano stati utilizzati per selezionare il partner privato dell'iniziativa e in che modo sia stata strutturata la campagna promozionale di ItsArt, al fine di garantire gli obiettivi prefissati dal Ministero della cultura in termini di utenti iscritti e di contenuti acquistati dal pubblico.
(3-02583)


Intendimenti del Governo in ordine all'ipotesi di rendere strutturale il cosiddetto «bonus cultura» per i diciottenni e misure volte a contrastarne un utilizzo improprio – 3-02584

   TOCCAFONDI, ANZALDI, NOBILI, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   sono recenti le notizie che «18 app» stia per diventare una misura strutturale: dal 2022 tutti i ragazzi e le ragazze che diventeranno maggiorenni avranno diritto al «bonus cultura» da utilizzare per l'acquisto di libri, ma anche di spettacoli teatrali, concerti, corsi di lingua. La novità del finanziamento permanente sarebbe in arrivo con la prossima legge di bilancio su cui il Governo ha avviato i lavori con l'approvazione del disegno di legge nel Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2021;

   un modello che è divenuto esempio anche in altri Paesi europei: dopo la Francia, anche la Spagna ha deciso di avviare il «bonus cultura» per sostenere i consumi culturali dei giovani, seguendo così l'esperienza dell'Italia;

   uno strumento utile per i ragazzi e le famiglie, soprattutto nel momento attuale alla ripresa delle attività culturali che ha visto alleggerire le misure anti COVID con la riapertura dei musei, spettacoli dal vivo e teatro;

   attualmente possono beneficiare del «bonus cultura», un importo pari a 500 euro, fino alla scadenza 28 febbraio 2022 tutti i nati e le nate nel 2002, mentre chi ha compiuto 18 anni nel corso del 2021 attende ancora istruzioni. In entrambi i casi la card di 18app spetta a tutti, a prescindere dal limite di reddito;

   introdotta nel 2016 dal Governo Renzi, la «app 18» funziona come dimostrano i dati delle prime edizioni. La percentuale è andata, infatti, aumentando di anno in anno: alla prima edizione i ragazzi partecipanti sono stati 356.273, nella seconda 416.799 e nella terza 429.739 su una platea complessiva di circa 500 mila potenziali fruitori. I ragazzi e le ragazze hanno compreso l'utilità dello strumento e non a caso oltre il 70 per cento viene speso per l'acquisto di libri e ben 430 mila neo 18enni, ovvero l'85 per cento, nel 2019 hanno attivato lo strumento e lo hanno utilizzato nei 6.400 esercizi convenzionati;

   da notizie di stampa si apprende che purtroppo si sarebbero registrati dei casi di utilizzo fraudolento del bonus da parte di alcuni esercizi commerciali, che, dietro parziale pagamento della card ai ragazzi e alle ragazze, richiederebbero poi l'intero ammontare di rimborso –:

   se sia vero che la app 18 stia per divenire misura strutturale con il prossimo disegno di legge di bilancio, a quanto ammontino le risorse previste e quali misure intenda adottare per contrastare l'eventuale utilizzo improprio del bonus in oggetto.
(3-02584)


Iniziative di competenza in merito al messaggio dell'Inps n. 3495 del 2021 relativo al requisito dell'inattività lavorativa ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità – 3-02585

   GRIBAUDO, VISCOMI, MURA, CARLA CANTONE, LACARRA, LEPRI, BERLINGHIERI, LORENZIN, FIANO e CARNEVALI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Inps con il messaggio n. 3495 ha comunicato che l'assegno mensile di invalidità, di cui all'articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà liquidato soltanto per i soggetti beneficiari per i quali risulti l'inattività lavorativa;

   tale determinazione discenderebbe dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale secondo l'Inps «con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell'inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio»;

   tale giustificazione fa venire meno la percepibilità del sussidio a prescindere dalla misura del reddito ricavato, che fino ad oggi veniva concesso ai beneficiari con invalidità civile ricompresa fra il 74 e il 99 per cento e con un limite di reddito annuo di 4.931,29 euro, che in una precedente interpretazione dell'istituto veniva considerato un reddito derivato da attività lavorativa non rilevante;

   l'Inps applicherebbe così alla lettera l'articolo 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971, il quale recita: «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'Inps, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12»;

   a parere degli interroganti, privare di tale assegno una platea di cittadini con invalidità rilevante, che con sforzo e dedizione si impegnano per svolgere un'attività lavorativa anche residuale al fine di una piena partecipazione alla società, come richiamato dal dettato costituzionale agli articoli 3 e 4, rappresenta un grave passo indietro del Paese nella tutela dei diritti dei più deboli e nell'incentivare l'integrazione di chi versa in condizioni di disabilità –:

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per rendere nuovamente idonei all'assegno di invalidità civile i cittadini esclusi sulla base del citato messaggio n. 3495 del 2021.
(3-02585)


Intendimenti del Governo in ordine all'adozione di provvedimenti urgenti volti a contrastare le delocalizzazioni di attività produttive – 3-02586

   FORNARO e DE LORENZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nei mesi scorsi varie imprese hanno comunicato il licenziamento ai lavoratori di numerosi stabilimenti, annunciando altresì la cessazione delle attività dei siti di produzione, tra gli altri: la Whirlpool di Napoli, la Gianetti ruote di Monza e Brianza, la Acc Wanbao di Belluno, la Elica di Fabriano, la Riello di Pescara e la Gkn di Firenze;

   questi casi hanno richiamato l'attenzione non solo per le modalità con le quali sono state effettuate, lesive della stessa dignità dei lavoratori – invio di email e/o sms senza alcuna preventiva comunicazione e confronto con le organizzazioni sindacali e i lavoratori interessati – ma anche per essere rappresentative di politiche aziendali dirette alla delocalizzazione delle attività;

   il Governo tramite i dicasteri interessati ha avviato tavoli di confronto diretti alla ricerca di soluzioni che salvaguardino l'occupazione e la presenza in Italia di queste attività produttive, in molti di questi casi non colpite da crisi e andamenti sfavorevoli sul mercato interno e globale;

   il Governo e i dicasteri interessati hanno inoltre annunciato la volontà di promuovere anche iniziative di natura normativa dirette a contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni;

   nelle scorse settimane gli organi di stampa e i media hanno riportato varie proposte in corso di esame da parte del Governo;

   pur nella consapevolezza che per un efficace contrasto alle delocalizzazioni siano necessarie politiche ed intese congiunte tra i Paesi aderenti all'Unione europea, dirette a tutelare i mercati nazionali e europei dalla sleale concorrenza di Paesi esteri basata sul dumping salariale e fiscale, così come appare necessario contrastare tali fenomeni anche all'interno dell'Unione europea, anche al fine di garantire la dignità del lavoro e del suo equo riconoscimento economico come valore fondante di ogni società, gli interroganti ritengono necessario un intervento legislativo nazionale diretto comunque a contrastare il fenomeno della delocalizzazione;

   essendo cessato dal 1° novembre 2021 il cosiddetto blocco dei licenziamenti, che era stato previsto a seguito delle conseguenze economiche della crisi determinata dall'emergenza sanitaria peraltro ancora in corso, appare ancor più necessario, tra l'altro, dotarsi con urgenza di strumenti anche normativi diretti a prevenire e contrastare possibili crisi aziendali conseguenti a scelte imprenditoriali di delocalizzazione di attività presenti nel nostro Paese –:

   se il Ministro interrogato confermi la volontà del Governo di assumere con urgenza provvedimenti anche di natura normativa diretti a contrastare le delocalizzazioni di attività produttive presenti nel nostro Paese e, nel caso, quali siano i possibili contenuti degli stessi.
(3-02586)


Iniziative normative per la razionalizzazione e la revisione della disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di evitare abusi e garantire la piena inclusione lavorativa – 3-02587

   DE GIROLAMO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il reddito di cittadinanza – affiancato dal reddito di emergenza – è stato uno strumento fondamentale durante la pandemia per aiutare milioni di persone in condizioni di grave difficoltà;

   occorre rafforzare questo strumento: secondo il rapporto Caritas presentato a luglio 2021, il 56 per cento dei poveri in Italia non fruisce del reddito di cittadinanza, mentre un terzo dei beneficiari non è povero;

   l'indagine della Corte dei conti sul «Funzionamento dei centri per l'impiego nell'ottica dello sviluppo del mercato del lavoro», presentata a settembre 2021 e basata sui dati disponibili a ottobre 2020, segnala che sono 352 mila i percettori di reddito di cittadinanza che hanno trovato un'occupazione, a fronte di 1,3 milioni di beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro con un centro per l'impiego; tra questi, coloro che hanno avuto almeno un rapporto di lavoro successivo alla domanda di reddito di cittadinanza sono pari a 352.068, mentre 193 mila soggetti conservano tuttora il posto di lavoro;

   il 65 per cento dei soggetti ha firmato un contratto a tempo determinato, ma quasi il 70 per cento di questi contratti ha una durata inferiore a sei mesi; solo il 15,4 per cento ha un contratto a tempo indeterminato e il 4,1 per cento un contratto di apprendistato; dall'analisi dei dati risulta evidente la quasi totale assenza di condizioni di occupabilità soprattutto nelle regioni meridionali;

   la magistratura contabile ha rilevato, tra le principali criticità, la presenza di eterogenei assetti organizzativi, con approcci, metodologie e sistemi informativi diversificati e sovente non dialoganti tra di loro; ha auspicato misure, interventi e regole di applicazione chiare con adeguati margini di flessibilità nel rispetto delle specificità territoriali e, soprattutto, dei diversi profili di cittadini che hanno diritto ad accedere a tale misura; per garantire servizi omogenei su tutto il territorio nazionale e una maggiore rispondenza dell'operatività dei centri per l'impiego alle esigenze regionali, ha ritenuto, altresì, essenziale, un'azione di coordinamento a livello centrale;

   considerato che, su 3.027.851 beneficiari del reddito di cittadinanza, a 123.697 è stato revocato l'assegno a causa di dichiarazioni false, appare altresì necessario prevedere adeguate misure sanzionatorie –:

   quali iniziative normative intenda assumere per definire un'adeguata razionalizzazione e revisione della disciplina di questo fondamentale strumento di lotta alla povertà, anche al fine di evitare abusi e garantire la piena inclusione lavorativa, favorendo l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari.
(3-02587)


Intendimenti del Governo in ordine al sistema pensionistico – 3-02588

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il sistema pensionistico italiano è stato duramente scosso dall'introduzione della cosiddetta «legge Fornero», varata dal Governo Monti, anche alla luce delle sollecitazioni della Banca centrale europea, il cui Governatore era allora l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, che con una lettera, firmata insieme al Presidente Jean Claude Trichet, aveva chiesto al Governo italiano una riforma delle pensioni;

   con la legge di bilancio per il 2022 si continua a perseverare ad avviso degli interroganti in iniziative previdenziali inadeguate, come appare dal testo varato dal Consiglio dei ministri;

   nonostante il Governo abbia dichiarato la necessità di indirizzare le proprie politiche a supporto dei giovani, che non riescono ad accumulare un dignitoso ammontare di contributi previdenziali, sono assenti misure concrete che confermino tale intenzione. Al riguardo, sarebbe stato doveroso, ad esempio, prevedere l'istituzione di un fondo con una dotazione da destinare alle pensioni delle nuove generazioni;

   a sostegno delle donne la proroga di «opzione donna», come forma di pensione anticipata, viene disposta aggravando il requisito anagrafico, che viene innalzato di due anni rispetto al regime preesistente. Questa scelta è incomprensibile, considerando che questo regime richiede già una penalizzazione sull'assegno previdenziale che viene calcolato interamente con il sistema contributivo;

   ed ancora, il Governo ha deciso di non procedere alla proroga di «quota 100», che viene sostituita solo per il 2022 con «quota 102», i cui requisiti sono: 64 anni di età e 38 di anzianità contributiva. Invece, quale finestra di uscita anticipata sarebbe stato più giusto introdurre la cosiddetta «quota 41», che riconosce ad una platea più ampia il diritto alla pensione con 41 anni di contributi a prescindere da ulteriori requisiti;

   il Presidente Draghi, nel commentare questa decisione ha dichiarato che dopo «quota 102» «serve assicurare un graduale passaggio alla normalità». Sembra, dunque, escludere che vi saranno dopo il 2022 ulteriori iniziative per assicurare la possibilità di vedersi riconoscere un trattamento previdenziale anticipato prima del raggiungimento dei 67 anni, ossia l'età ordinaria di pensionamento prevista dalla «legge Fornero». È, dunque, necessario individuare con chiarezza se questa sia la linea politica di questo Governo su un tema centrale come quello delle pensioni, che coinvolge tanti lavoratori e lavoratrici –:

   quali siano gli intendimenti del Governo in merito all'annunciato ritorno alla normalità successivo alla fase di transizione prevista con «quota 102» e se si preveda un definitivo ritorno generalizzato all'applicazione delle disposizioni contenute nella «legge Fornero» in materia di pensioni.
(3-02588)