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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 novembre 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00538

Mozione n. 1-00538 – Iniziative in materia di incentivi volti a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
MoVimento 5 Stelle 48 minuti
Lega – Salvini premier 43 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 31 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 20 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 23 minuti
  L'Alternativa c'è 9 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 9 novembre 2021.

  Ascani, Barelli, Battelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Galizia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maraia, Marattin, Mazzetti, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Patassini, Pella, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 novembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BERTI ed altri: «Modifica all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori» (3355);

   BARELLI e VALENTINI: «Disposizioni in materia di svolgimento di raduni a carattere musicale in spazi non attrezzati ovvero non destinati al pubblico spettacolo» (3356);

   PEREGO DI CREMNAGO ed altri: «Misure per la prevenzione dell'estremismo violento o terroristico e della radicalizzazione di matrice jihadista» (3357);

   CALABRIA e MARROCCO: «Modifiche all'articolo 633 del codice penale, in materia di occupazione abusiva di immobili» (3358).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge D'ORSO ed altri: «Disposizioni per sostenere l'accesso alla locazione di immobili abitativi e il pagamento dei canoni nei casi di morosità incolpevole» (3128) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Penna.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  S. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160. – D'INIZIATIVA SENATORE PERILLI; SENATORE BONINO; SENATORI NUGNES ed altri; SENATORE GALLONE; SENATORI DE PETRIS e NUGNES; SENATORE L'ABBATE; SENATORI RICCARDI ed altri; SENATORI FERRAZZI ed altri: «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera) (3156-B);

  S. 865. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità» (approvata, in prima deliberazione, dal Senato) (3353) Parere della V Commissione.

   IX Commissione (Trasporti):

  FICARA ed altri: «Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione, lavoro marittimo e disciplina delle Autorità di sistema portuale» (3239) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, in data 9 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla XII Commissione (Affari sociali) nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 209 del 6 ottobre-5 novembre 2021 (Doc. VII, n. 750),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 24 del 2020;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna n. 24 del 2020.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 210 del 23 settembre-5 novembre 2021 (Doc. VII, n. 751),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal citato articolo 25-undecies del decreto-legge n. 119 del 2018, sollevata, in riferimento alla «normativa comunitaria relativa al divieto di "aiuti di Stato"», dall'Arbitro unico di Roma;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25-undecies del decreto-legge n. 119 del 2018, come convertito, e dell'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge n. 448 del 1998, come modificato dal citato articolo 25-undecies del decreto-legge n. 119 del 2018, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dall'Arbitro unico di Roma:

  sentenza n. 211 del 7 ottobre-5 novembre 2021 (Doc. VII, n. 752),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 481).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Lega navale italiana, riferita all'anno 2020, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno, riferita all'anno 2020, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, riferita all'anno 2020, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa di previdenza delle Forze armate, riferita all'anno 2020, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 novembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») in merito all'adozione di una decisione volta a modificare l'allegato del protocollo relativo alla prevenzione e all'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili o all'incenerimento in mare («protocollo Scarichi») (COM(2021) 666 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») in merito all'adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II e IV del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (il «protocollo LBS») (COM(2021) 667 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») in merito all'adozione di una decisione volta a modificare gli allegati del protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (il «protocollo offshore») (COM(2021) 668 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») in merito all'adozione di una decisione volta a designare il Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo («MED SOx ECA») a norma dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL») (COM(2021) 669 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva sui servizi postali (direttiva 97/67/CE modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE) (COM(2021) 674 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione e sull'attuazione del regolamento (UE) 2018/644 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2021) 675 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – COSME – Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese 2014-2020 – Relazione di monitoraggio 2016 (COM(2021) 682 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna – EGF/2021/004 ES/Aragón automotive (COM(2021) 683 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – COSME – Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese 2014-2020 – Relazione di monitoraggio 2017 (COM(2021) 684 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – COSME – Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese 2014-2020 – Relazione di monitoraggio 2018 (COM(2021) 685 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia in relazione alla serie di terremoti verificatisi a partire dal 28 dicembre 2020 (COM(2021) 963 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 3 novembre 2021, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021, causa C-668/19, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – Direttiva 91/271/CEE – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Assenza di reti fognarie per le acque urbane in taluni agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane in taluni agglomerati – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti – Aree sensibili – Trattamento più spinto delle acque reflue (Doc. XIX, n. 136) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi Spa contro Rete ferroviaria italiana Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Articolo 267 del TFUE – Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale (Doc. XIX, n. 137) – alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2021, Cause riunite C-915/19, C-916/19 e C-917/19, Eco Fox Srl e altri contro Fallimento Mythen Spa e altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. Aiuti di Stato – Mercato del biodiesel – Regime di aiuti che istituisce quote di biodiesel esenti dal pagamento dell'accisa – Modifica del regime di aiuti autorizzato – Modifica dei criteri di assegnazione delle quote – Obbligo di previa notifica alla Commissione europea – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettera c) – Nozione di «nuovi aiuti» – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di «modifica di un aiuto esistente» (Doc. XIX, n. 138) – alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2021, causa C-462/20, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) e altri contro Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e Ministero dell'economia e delle finanze. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Milano. Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Direttiva 2009/50/CE – Diritti dei cittadini di paesi terzi titolari della carta blu europea – Articolo 14 – Direttiva 2011/95/UE – Diritti dei beneficiari di protezione internazionale – Articolo 29 – Parità di trattamento – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Articolo 3 – Prestazioni familiari – Assistenza sociale – Protezione sociale – Accesso a beni e servizi – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi dal beneficio di una «carta della famiglia» (Doc. XIX, n. 139) – alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta dell'8 novembre 2021, a pagina 3, prima colonna, trentacinquesima riga, la parola: «delegazione» deve intendersi soppressa.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza per potenziare le piattaforme digitali utilizzate dai tribunali del Veneto, alla luce delle criticità riscontrate nell'ambito del procedimento penale relativo a Veneto Banca – 3-02466

A)

   ZANETTIN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la stampa locale sta dando ampio risalto alla notizia delle gravi difficoltà che sta registrando la procura della Repubblica di Treviso nel caricare nel server il fascicolo del processo penale per il crac di Veneto Banca;

   da tre mesi gli uffici del tribunale stanno, invano, cercando di trasferirlo sulla piattaforma digitalizzata al fine di procedere alle successive notifiche in via telematica alle parti e ai difensori. Il server di Padova, a cui si appoggiano tutte le procure venete, non riesce tuttavia a sostenere il fascicolo, perché troppo pesante;

   il procuratore capo facente funzioni, dottor Massimo De Bortoli, ha spiegato di aver chiesto anche assistenza al centro informatico Cisia di Bologna, «senza ricevere risposta»;

   da tempo sono state segnalate, anche nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, le difficoltà della procura di Treviso nel gestire il complesso e delicato procedimento penale, che rischia la prescrizione, addirittura prima del rinvio a giudizio degli indagati;

   l'episodio qui segnalato costituisce l'ennesimo intoppo di un calvario giudiziario, di cui sono vittima tanti risparmiatori veneti –:

   quali iniziative urgenti di competenza intenda il Ministro interrogato porre in essere per potenziare il server utilizzato dai tribunali veneti e consentire così che questo importante procedimento penale possa proseguire regolarmente il suo corso.
(3-02466)


Iniziative per estendere ai parenti di secondo grado in linea collaterale i benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime di reati intenzionali violenti e per gli orfani a seguito di crimini domestici – 3-02595

B)

   SURIANO, MARTINCIGLIO e ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e successive modificazioni, ha introdotto il fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti e gli importi degli indennizzi sono fissati da decreto interministeriale del 22 novembre 2019;

   la legge 11 gennaio 2018, n. 4, e successive modificazioni, introduce nell'ordinamento il patrocinio a spese dello Stato per consentire la tutela e il risarcimento degli orfani per crimini domestici, nella fattispecie ai figli maggiorenni o minorenni che siano rimasti orfani di un genitore a seguito di un omicidio commesso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato, o legato da un'unione civile, anche se cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;

   tra le altre disposizioni previste dalla legge n. 4 del 2018, vi sono quelle che prevedono ulteriori strumenti a carico dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in favore dei figli delle vittime, quali assistenza gratuita di tipo medico-psicologico con esenzione della relativa spesa sanitaria e farmaceutica, servizi di consulenza e misure volte a garantire il diritto allo studio e l'avviamento al lavoro;

   con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71, sono stati finalmente stanziati dal Governo 14,5 milioni di euro per il 2020 e 12 milioni di euro all'anno dal 2021 al 2024, al fine di dare attuazione alla legge n. 4 del 2018, dando sollievo e sostegno economico e morale a tutti gli orfani da crimini domestici;

   esistono, però, episodi di cui bisogna tenere conto, come la triste vicenda accaduta alla famiglia di Giovanna Zizzo, una madre che nell'agosto 2014 ha perso la propria figlia dodicenne, vittima del raptus di follia dell'ex marito che l'ha uccisa prima di tentare il suicidio. Anche la sorella Marica, oggi maggiorenne, venne accoltellata, ma riuscì a salvarsi;

   a seguito di tale vicenda lo Stato ha concesso l'indennizzo alla madre nel quadro della legge n. 122 del 2016, ma non ha potuto estendere alcun beneficio alla sorella della vittima per risarcire i danni psicologici e per avviare un percorso di assistenza negli studi e nell'accesso al mondo del lavoro;

   costituisce un paradosso il fatto che se la vittima non è il genitore, ma altro parente come fratello o sorella, non si applicano i risarcimenti e i benefici previsti dalla legge n. 4 del 2018 –:

   se si intendano adottare iniziative per estendere i benefici previsti dalla legge n. 122 del 2016 e dalla legge n. 4 del 2018 anche ai parenti di secondo grado in linea collaterale.
(3-02595)


Orientamenti in ordine all'adozione di un sistema di politiche attive per il sostegno dell'occupazione e iniziative per ridurre le asimmetrie del mercato del lavoro determinate dalla pandemia – 3-02596

C)

   AMITRANO, DEL SESTO, MARTINCIGLIO e GRIPPA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il lockdown e le attinenti misure restrittive hanno colpito diversi settori produttivi e le relative posizioni professionali, sia in ambito del lavoro subordinato sia nell'ambito del lavoro autonomo, che hanno avuto come esito l'amplificazione delle disuguaglianze che hanno colpito, in modo particolare, le donne, i giovani e i lavoratori autonomi;

   a causa del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sta registrando un ulteriore peggioramento anche delle stime in ambito occupazionale;

   dai dati Istat emerge che a fine 2020 è stato registrato un calo delle imprese femminili di quasi 4 mila attività rispetto al 2019; tale perdita è ascrivibile al Centro-Nord, ma con una forte crescita costante nel Mezzogiorno;

   le imprese guidate da donne sono un milione e 336 mila e i dati di fine 2020 mostrano che la gestione dell'emergenza sanitaria ha prodotto una battuta d'arresto, soprattutto sulle giovani donne imprenditrici; il commercio collegato al turismo è tra i comparti che più di ogni altro ha subito la crisi pandemica e le grandi città a vocazione culturale e artistica, come Napoli, Roma, Palermo, Firenze e Venezia, sono in particolare sofferenza se si considera che queste città sono quelle che hanno subito di più la crisi economica e che resteranno più indietro, fino a quando non tornerà il normale flusso dei turisti stranieri, il che, nello scenario migliore, richiederà dei tempi più lunghi;

   le necessarie proroghe della chiusura delle attività e le restrizioni inerenti alla mobilità, al fine di contenere il contagio del virus, hanno modificato gli equilibri tra le diverse forme distributive, in quanto la crescita dell'e-commerce sta viaggiando a ritmi esponenziali, guadagnando più di 6 punti percentuali rispetto al 2019, con trasferimento di volumi che, da solo, mette a rischio di chiusura oltre 15 mila imprese e interessa 40 mila occupati;

   il permanere delle chiusure, indipendentemente dal colore della regione, delinea i contorni di una crisi sempre più pesante dal punto di vista occupazionale e sul tessuto economico; la pandemia ha avuto un effetto selettivo, colpendo alcuni settori e lasciando completamente indenni altri, con ricadute differenziate sul lavoro e conseguentemente sui redditi, causando altresì un effetto moltiplicativo sulle tradizionali segmentazioni del mercato del lavoro attraverso l'accentuazione di quelle esistenti e la creazione di nuove; va considerato, inoltre, che l'Italia è il Paese con il più elevato tasso di disoccupazione di lunga durata (57 per cento dei disoccupati, contro il 42 per cento della media europea);

   il perdurare dell'emergenza pandemica prorogata fino al 31 luglio 2021 ha determinato nel corso di un anno una sorta di trasmissione intergenerazionale della disuguaglianza, poiché sul mercato del lavoro si sono accentuati ulteriormente gli effetti negativi che sono stati fortemente asimmetrici, nonostante le importanti misure di tutela e salvaguardia dei lavoratori, messe in campo dal Governo nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021, al fine di evitare la chiusura di numerose attività commerciali, piccole e medie imprese e, quindi, la dispersione di competenze e la perdita di lavoro con la conseguente emersione di nuove fragilità –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare un sistema di politiche attive a supporto dell'occupazione e iniziative volte a ridurre il divario che la pandemia ha causato in termini di tutela del lavoro tra le diverse tipologie di impiego, tenendo conto dell'ampiezza dei lavoratori coinvolti, al fine di avviare un rafforzamento delle misure sistemiche di sostegno alla formazione professionale per il reinserimento nel mercato del lavoro, anche a vantaggio di lavoratrici e lavoratori autonomi.
(3-02596)


Iniziative per sostenere la filiera agroalimentare, con particolare riferimento alla volatilità delle quotazioni cerealicole – 3-02594

D)

   INCERTI, CENNI, CRITELLI, AVOSSA, CAPPELLANI e FRAILIS. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   i pesanti rincari di molte materie prime alimentari e, su tutte, del grano proseguono senza sosta. I prezzi attuali si confermano molto elevati, vicini ai 500 euro per tonnellata (+ 60 per cento rispetto al 2020), raggiungendo quasi i livelli record dei primi mesi del 2008. Nel mercato del grano duro persistono degli elementi di tensione sia a livello nazionale che internazionale, primo tra tutti la possibile riduzione di oltre tre milioni di tonnellate per il raccolto di Canada e Stati Uniti, duramente colpiti dalla siccità estiva. Forti rincari anche per gli sfarinati di grano duro: il prezzo all'ingrosso della semola è cresciuto ad agosto 2021 di quasi il 30 per cento (+ 60 per cento rispetto al 2020);

   come emerso a margine dell'Open forum del G20 sull'agricoltura sostenibile, risultano molteplici le cause che stanno mettendo sotto pressione il mercato del grano duro: i cambiamenti climatici e le inondazioni che hanno ridotto i raccolti, i rincari dell'energia, le difficoltà nei trasporti e la speculazione finanziaria, la pandemia che ha spinto interi Stati a ricostituire e ampliare le proprie riserve per timore di nuovi blocchi commerciali mondiali;

   alcuni analisti e operatori del settore prevedono aumenti significativi entro dicembre 2021 sui prezzi dei beni al dettaglio, come il pane e la pasta;

   questo scenario richiede, per un Paese trasformatore ma largamente deficitario di materia prima come l'Italia, massima attenzione anche in vista delle imminenti scelte sul piano strategico nazionale e per l'attuazione della nuova riforma della politica agricola comune appena varata da Bruxelles –:

   quali iniziative intenda assumere il Governo in merito alle criticità evidenziate in premessa e quali iniziative intenda porre in essere per sostenere l'industria della trasformazione e l'intera filiera agroalimentare, al fine di contrastare la volatilità delle quotazioni cerealicole.
(3-02594)


Iniziative per rafforzare le politiche di coesione a favore delle regioni rientranti nella categoria in «transizione» di cui alla nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027 – 3-02231

E)

   TERZONI, CIPRINI, MAURIZIO CATTOI, GALLINELLA e PARISSE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per il sud e la coesione territoriale, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la prossima programmazione dei contributi economici europei 2021-2027 è di fondamentale importanza per il rilancio dell'economia del Paese e, in particolare, delle regioni che stanno soffrendo maggiormente non solo gli effetti della pandemia, ma pregresse condizioni di vulnerabilità del sistema economico, connesse all'età della popolazione, al tipo di industria e servizi che lo connotava, all'impatto di gravi emergenze naturali e altro;

   il tessuto sociale ed economico delle regioni Marche e Umbria non solo ha subito le ripercussioni del sisma, ma si è dimostrato particolarmente fragile sia per ragioni demografiche e geografiche, sia per la composizione delle imprese, molte delle quali di piccole e medie dimensioni; queste ultime sono state particolarmente toccate dalle crisi finanziarie tra il 2008 e il 2011 e dalle politiche di cosiddetto dumping sociale, con dismissioni per delocalizzare in altri Stati, ma anche in altre regioni italiane;

   non a caso gli indicatori delle due regioni sono in peggioramento, tanto che il prodotto interno lordo pro capite è molto inferiore alla media delle regioni europee;

   la nuova programmazione pluriennale dei fondi strutturali ha stabilito i nuovi criteri per la suddivisione delle regioni europee nelle tre categorie: in buono stato economico, in transizione e in stato economico negativo. Dalle notizie apprese e in attesa delle decisioni finali dell'Europa, le regioni Marche e Umbria, a causa degli indicatori in peggioramento, secondo i nuovi criteri, ricadono nella categoria «in transizione». A questa categoria corrisponde tutta una serie di facilitazioni per l'accesso ai fondi comunitari, che però, senza una simmetrica e sinergica azione del Governo, con politiche adeguate che possono essere decise a scala nazionale, rischiano di non riuscire a rilanciare le economie delle due regioni;

   lo Stato italiano ha sviluppato una politica di coesione volta a garantire il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, con l'obiettivo di ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni ed uguagliare le opportunità socio-economiche dei cittadini. In Italia, la politica di coesione è finanziata da risorse aggiuntive, comunitarie e nazionali, provenienti rispettivamente dal bilancio europeo (fondi strutturali e di investimento europeo – Sie – con obbligo di addizionalità) e nazionale (cofinanziamento nazionale ai fondi comunitari, fondo per lo sviluppo e la coesione e risorse del piano d'azione per la coesione);

   tra le regioni che usufruiscono di particolari benefici economici e finanziari, nonché sociali e lavorativi, e che rientrano nella politica di coesione, sono inserite le regioni del Sud del Paese, corrispondenti alle regioni italiane «in transizione» (Abruzzo, Molise, Sardegna) e regioni «meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) –:

   quali iniziative, anche normative, il Governo intenda porre in campo dal punto di vista fiscale, economico, sociale e in termini di investimenti diretti, per i cittadini, le aziende ed il territorio, per assicurare alle regioni che stanno entrando nella categoria europea di «transizione», come descritto in premessa, politiche nazionali coerenti con quanto deciso a scala europea, sulla base di indicatori oggettivi e per rispettare il principio della politica di coesione volta a ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni ed eguagliare le opportunità socio-economiche;

   se intendano, in considerazione del trend degli indicatori in costante peggioramento, adottare iniziative per estendere i benefici fiscali ed economici destinati alle regioni del Sud del Paese alle nuove regioni «in transizione» elencate in premessa, vista la presenza di altre regioni «in transizione» che già ne beneficiano, così da rendere omogenee le misure economiche e fiscali tra le regioni italiane senza discriminazione.
(3-02231)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2021, N. 132, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI DIFESA, NONCHÉ PROROGHE IN TEMA DI REFERENDUM, ASSEGNO TEMPORANEO E IRAP (A.C. 3298-A)

A.C. 3298-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3298-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)

  1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.»;

   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
   3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.».

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di difesa)

  1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti: «in servizio permanente»;

   b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4,».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di referendum)

  1. Per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)

  1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)

  1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

Articolo 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3298-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 3, le parole: «ai fini della prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accertamento dei fatti» e le parole: «presso il fornitore con decreto motivato del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,»;

    alla lettera b):

     al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;

     dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente:

    «3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.
  1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: “indica le ragioni” sono sostituite dalle seguenti: “indica le specifiche ragioni”».

  All'articolo 2:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 2233-quater del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  “3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni”».

  All'articolo 6:

   i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

   «1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

A.C. 3298-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Colletti, Forciniti.

  Sostituire i commi 1 e 1-bis con i seguenti:

  1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 15 della Costituzione, i dati relativi al traffico telefonico, telematico e alle chiamate senza risposta possono essere acquisiti, entro il termine di conservazione imposto dalla legge, nei procedimenti relativi ai reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi».

  2. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre:

    1) le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti;

    2) le intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale quando si procede per i delitti cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale;

    3) l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale.

   Il pubblico ministero richiede al tribunale del capoluogo di Corte d'appello in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale quando si procede per delitti diversi da quelli di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.»

   b) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «dispone l'intercettazione» sono inserite le seguenti: «o l'acquisizione dei dati» e al terzo periodo, dopo le parole «e i risultati di essa» sono inserite le seguenti: «o i dati acquisiti».

  3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo».
1.55. Costa.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. I dati relativi al traffico telefonico, telematico e alle chiamate senza risposta possono essere acquisiti, entro il termine di conservazione imposto dalla legge, nei procedimenti relativi ai reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi».

  2. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale».

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dispone l'intercettazione» sono inserite le seguenti: «o l'acquisizione dei dati»

   c) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «e i risultati di essa» sono inserite le seguenti: «o i dati acquisiti».

  3. Il comma 3 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente: «3. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo».
1.2. Costa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole da: reati fino a: per l'accertamento dei fatti con la seguente: reato.

  Conseguentemente,

   alla medesima lettera, medesimo capoverso, sopprimere le parole: giudice con decreto motivato, su richiesta del.

   alla lettera b), sopprimere i capoversi 3-bis e 3-quater.
1.50. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole da: reati fino a: gravi con la seguente: reato.
1.5. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: giudice con decreto motivato, su richiesta del.

  Conseguentemente alla lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.
1.14. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi 3-bis e 3-quater.
1.51. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ricorrono ragioni di urgenza e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al medesimo periodo, sopprimere le parole: , e comunque non oltre quarantotto ore;

   al secondo periodo, sopprimere le parole: , nelle quarantotto ore successive;

   sopprimere il terzo periodo.
1.52. Colletti, Forciniti.

  Sostituire il comma 1-ter con il seguente:

  1-ter. Al comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto».
1.56. Costa.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Prisco, Montaruli.

  Sopprimerlo.
*3.2. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per la raccolta delle firme rimane fissato al 30 settembre 2021.
3.10. Montaruli, Prisco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di giustizia)

  1. Sono prorogate al 31 dicembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti soppressi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della Giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
3.03. Colletti, Forciniti.

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, è soppressa la lettera b)

   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore» sono sostituite dalle seguenti: «in base al reddito familiare».
4.1. Bellucci, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
4.3. Bellucci, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è attivato un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda.».
4.5. Bellucci, Prisco, Montaruli.