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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 10 novembre 2021

TESTO AGGIORNATO AL 15 NOVEMBRE 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 10 novembre 2021.

  Ascani, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maraia, Marattin, Mazzetti, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Patassini, Pella, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Valente, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mammì, Mandelli, Maraia, Marattin, Mazzetti, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Patassini, Pella, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Valente, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 novembre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   PAOLINI e BORDONALI: «Introduzione dell'articolo 624-ter del codice penale, in materia di tutela della inviolabilità del domicilio da occupazione arbitrarie, nonché disposizioni concernenti la reintegrazione del proprietario o detentore legittimo nel possesso» (3359).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge PAOLIN ed altri: «Introduzione dell'articolo 633-bis del codice penale, in materia di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati» (3165) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Bordonali.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 9 novembre 2021 la deputata Casa ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

   CASA ed altri: «Disposizioni per il contrasto della dispersione scolastica mediante la formazione del personale docente per lo sviluppo delle competenze trasversali» (2787).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

  SERRACCHIANI e MURA: «Modifiche al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza» (3295) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII, VIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

  Con lettera pervenuta in data 9 novembre 2021, il deputato Giovanni Donzelli ha rappresentato alla Presidenza – allegando la documentazione al riguardo – che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso l'autorità giudiziaria di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 10 novembre 2021 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal Tribunale ordinario di Roma – Sezione del giudice per le indagini preliminari, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) nei confronti della deputata Giorgia Meloni affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale di Roma sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 26).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio, l'assistenza finanziaria e le passività potenziali – Situazione al 31 dicembre 2020 (COM(2021) 676 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 9 novembre 2021, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione sull'applicazione nel 2020 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2021) 459 final/2), che sostituisce il documento COM(2021) 459 final, già assegnato, in data 11 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Presentazione dell'HERA, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, il prossimo passo verso il completamento dell'Unione europea della salute (COM(2021) 576 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (COM(2021) 577 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2021) 661 final).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 27 ottobre 2021, integrata da successiva documentazione pervenuta in data 5 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2020-2022 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2020, 2021 e 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (322).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 novembre 2021.

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 4 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento «Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione» (323).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 novembre 2021.

  Il Ministro della cultura, con lettera pervenuta in data 8 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021, 2022 e 2023 (324).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 novembre 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (325).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti), nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 10 dicembre 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (326).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 10 dicembre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2021, N. 132, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI DIFESA, NONCHÉ PROROGHE IN TEMA DI REFERENDUM, ASSEGNO TEMPORANEO E IRAP (A.C. 3298-A)

A.C. 3298-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   tenuto conto che:

    l'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2021 proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021;

    il predetto articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2021 differisce inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

    la legge n. 352 del 1970 prevede che alla richiesta di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi;

    la legge dispone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48 ore stabilendo espressamente che «I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta»;

    l'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, e rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza;

    l'elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti per la consegna dei suddetti certificati e per l'intero procedimento referendario ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto proposte referendarie;

    l'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021 ha disposto il temporaneo rafforzamento di personale dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali;

    evidenziata l'esigenza di assicurare un'interpretazione delle predette disposizioni di legge nella direzione del più rigoroso favore per i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto le proposte referendarie, in modo che il mancato rispetto dei termini per la consegna dei certificati non costituisca motivo di non conformità alla legge potendo eventualmente rientrare nelle previsioni dell'articolo 32, comma terzo, della legge n. 352 del 1970 che consente di sanare eventuali irregolarità delle singole richieste, ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel tempo più breve possibile assicurando, in ogni caso, che – ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione – il mancato completamento nei termini da parte dei comuni dei relativi adempimenti non costituisca motivo di non conformità alla legge, non essendo tale ritardo imputabile ai sottoscrittori verso i quali si impone un rigoroso favore in sede applicativa.
9/3298-A/1. Ceccanti, Baldino, Ferraresi, Fornaro, Magi, Ciampi, Corneli, Sarli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, una proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021;

    la proroga è volta ad agevolare la raccolta di firme per il quesito referendario riferito al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che propone, tra le altre cose, di depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi sostanza psicotropa per uso personale e di eliminare, con alcune eccezioni, la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla Cannabis;

    secondo il National Institute on Drug Abuse (NIDA) americano, una persona su tre di quelle che fanno uso di cannabis, presenta una qualche forma di «disturbo da uso di marijuana»; la fascia più colpita è quella degli adolescenti che corrono un rischio da 4 a 7 volte maggiore rispetto agli adulti, di sviluppare disturbi e dipendenza dalla cannabis; secondo lo stesso studio l'uso di questa sostanza altera la capacità di giudizio, alcune capacità importanti per la guida e rischia di favorire la comparsa di patologie psichiatriche;

    un eventuale successo del referendum richiederà di far fronte ad alcune criticità in particolare sotto il profilo della tutela della salute;

    ad oggi uno degli obiettivi chiave della politica sociale del nostro Paese è quello di prevenire il consumo di stupefacenti e di sensibilizzare sugli effetti negativi che questi possono avere per gli individui e, quindi, per la società nel suo complesso;

    sarebbe importante che il Governo, dopo aver inserito l'articolo con cui si permette di prorogare la raccolta firme sul referendum per la cannabis, dia allo stesso tempo un segnale per ribadire la propria linea di contrarietà nei confronti dell'uso di sostanze psicotrope e di farlo con riferimento ai luoghi istituzionali dove si formula e si individua lo stesso indirizzo politico dello Stato,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di competenza, il confronto con le sedi istituzionali degli organi di cui all'articolo 55, comma 1 della Costituzione affinché adottino misure atte a garantire ed eseguire test antidroga gratuiti per accedere agli uffici delle sedi stesse.
9/3298-A/2. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione del 30 settembre 2021, n. 132, reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap;

    all'articolo 3, introduce la proroga di un mese per la raccolta delle sottoscrizioni referendarie, e conseguentemente il termine per il deposito delle sottoscrizioni dei sostenitori del quesito presso la Corte di cassazione, differendolo al 31 ottobre, così come proroga di un mese anche gli altri termini previsti dall'articolo 32 e dal successivo articolo 33, commi primo e quarto, della legge n. 352 del 1970, per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

    il referendum sulla cannabis rappresenta un primo importante e fondamentale momento di dibattito e di svolta per il nostro Paese non solo perché già da tempo la Magistratura e gli Organi Antimafia chiedono di decriminalizzare la coltivazione della una pianta, ma anche perché riguarda un vero e proprio settore economico che, alla luce del fallimento del proibizionismo, apporterebbe alle casse dello Stato Italiano dieci miliardi di euro all'anno tra nuovo gettito fiscale e risparmi in materia di giustizia;

    la legalizzazione della cannabis, perfino con la regolamentazione del suo libero mercato, è già realtà in molti Stati nel mondo tra cui Stati Uniti, Canada e Lussemburgo solo per citarne alcuni,

impegna il Governo

a promuovere l'istituzione di una commissione d'inchiesta che analizzi tutti gli effetti ed i benefici economici e sociali ottenuti dagli Stati che hanno già provveduto alla regolamentazione della cannabis.
9/3298-A/3. Sodano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice;

    i trojan sono strumenti investigativi molto utilizzati, ma dagli alti rischi e se non soggetti a filtri e limiti adeguati, soprattutto nel piano di utilizzo operativo internazionale contro le azioni criminose e terroristiche, potendo, quindi, rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale;

    in particolare, si segnala la minaccia cibernetica sempre crescente verso i soggetti esterni all'organizzazione giudiziaria chiamati alla gestione e archiviazione totale o parziale, diretta o indiretta delle informazioni captate per mezzo di trojan;

    Appare necessario e urgente una revisione del codice penale volta all'introduzione di sanzioni specifiche sui reati legati alla sicurezza cibernetica e al cybercrime;

    In particolare, appare evidente la necessità di una norma che vieti il pagamento dei riscatti derivanti dal «sequestro dei dati», ovvero da attività estorsive svolte attraverso o in conseguenza di attacchi informatici, come già da tempo accade in Italia e non solo nel caso dei sequestri di persona,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad aumentare gli stanziamenti previsti per la sicurezza cibernetica in ambito giudiziario, coinvolgendo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla revisione del codice penale, introducendo una norma che vieti il pagamento dei riscatti derivanti dal «sequestro dei dati», ovvero da attività estorsive svolte attraverso o in conseguenza di attacchi informatici.
9/3298-A/4. Mollicone, Butti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice;

    i trojan sono strumenti investigativi molto utilizzati, ma dagli alti rischi e se non soggetti a filtri e limiti adeguati, soprattutto nel piano di utilizzo operativo internazionale contro le azioni criminose e terroristiche, potendo, quindi, rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale;

    in particolare, si segnala la minaccia cibernetica sempre crescente verso i soggetti esterni all'organizzazione giudiziaria chiamati alla gestione e archiviazione totale o parziale, diretta o indiretta delle informazioni captate per mezzo di trojan,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad aumentare gli stanziamenti previsti per la sicurezza cibernetica in ambito giudiziario, sentita l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
9/3298-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Butti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il captatore informatico (cosiddetto «trojan») è un sistema dissimulato, inoculato da remoto, che permette l'intercettazione in chiaro dei contenuti audio video e dei dati scambiati, consente l'intercettazione tra presenti e raccoglie da remoto le posizioni assunte dall'apparato sul territorio;

    l'articolo 267 del codice di procedura penale disciplina l'uso del captatore informatico come mezzo di ricerca della prova per effettuare intercettazioni tra presenti, ma esso può svolgere funzioni ancora più penetranti, quale la perquisizione o l'acquisizione da remoto occulta;

    attualmente il controllo giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per autorizzare o prorogare l'autorizzazione all'inserimento del captatore si risolve troppo spesso in un assenso meccanico, accompagnato da una motivazione «di stile»;

    vista l'invasività nella vita privata dell'individuo di tale mezzo di ricerca della prova – molto maggiore di quella derivante dall'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico regolata dall'articolo 1 del presente decreto –, occorre un'analisi attenta e ponderata nella valutazione dei presupposti autorizzativi, che può essere meglio garantita da un organo giurisdizionale collegiale;

    questa soluzione fu già adottata nella XVI legislatura, durante il Governo Berlusconi III, nel disegno di legge governativo recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415), che – con una norma approvata in due letture da Camera e Senato – attribuiva in ogni caso al tribunale in composizione collegiale la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti;

    come fu affermato allora in sede di discussione parlamentare, «la fumosità naturale all'inizio dell'indagine e la mancanza del contraddittorio legittimano la maggiore garanzia (derivante dalla collegialità) per invadere il terreno della riservatezza»,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a rafforzare il controllo giurisdizionale sull'impiego dei trojan, anche prevedendo che l'autorizzazione a disporre l'intercettazione mediante inserimento di captatore informatico sia disposta dal tribunale in composizione collegiale.
9/3298-A/5. Costa, Vitiello, Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 1 interviene in merito all'acquisizione di dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    il cosiddetto fenomeno dei «rave-party» illegali ha iniziato, ormai da tempo, a destare particolare attenzione, tale da suscitare un elevato allarme sociale e gravissimi rischi per l'ordine pubblico, alla luce dei numerosi fenomeni criminosi che si consumano nell'ambito di queste manifestazioni;

    infatti, come riportano gli episodi di cronaca più recenti, sempre più spesso per le caratteristiche proprie di questi raduni, in particolare per l'elevato numero di partecipanti, in violazione anche delle norme per il contenimento della diffusione del Covid, e lo spavaldo consumo di superalcolici e di sostanze stupefacenti, è gravemente compromessa la sicurezza dei soggetti partecipanti e di quanti vivono ovvero lavorano nei pressi dei luoghi ove tali eventi si svolgono, subendo, sempre più spesso, notevoli disagi di ogni tipo, unitamente a gravi episodi di spaccio, danneggiamento, occupazione abusiva di terreni ed edifici, violenza di ogni genere, oltre al mancato rispetto delle più elementari norme di igiene pubblica e l'impatto devastante che, talvolta, si ripercuote sull'ambiente circostante;

    si aggiunga che, molto spesso, gli organi preposti al controllo e alla repressione di tali fenomeni, proprio per l'elevato numero di partecipanti, non optano per un intervento immediato con un rapido sgombero dell'area interessata, ma prediligono un normale e naturale deflusso dei partecipanti comportando, inevitabilmente, un prolungamento sine die dei raduni illegali che, in alcuni casi, sono arrivati a durare sino ad un'intera settimana (come accaduto a Viterbo negli scorsi mesi), con bilanci particolarmente critici;

    l'attuale assetto normativo, definito di favore dagli stessi organizzatori se comparato alle norme applicate negli Paesi europei, stimola e agevola sempre più ad organizzare tali eventi nella nostra penisola, con migliaia di partecipanti che arrivano da ogni parte dell'Europa;

    gli eventi in parola vengono tecnicamente organizzati tramite l'utilizzo di social network nonché applicazioni e piattaforme di comunicazione privata, che non lasciano tracce, arrivando a coinvolgere un bacino d'utenza in forte crescita ed in tempi rapidissimi, similmente ad una reazione a catena e con l'utilizzo di espressioni codificate;

    gli esperti interrogati sul tema denunciano un mancato adeguamento normativo alle necessità di prevenzione di tali raduni anche in termini di strumenti adeguati per l'intercettazione di chat temporanee a fronte dei reati che si consumano nell'abito di tali eventi;

    invero piattaforme, gratuite e facilmente scaricabili, con la tecnologia che le contraddistingue, funzioni di messaggi a scomparsa e chat criptate end to end, rendono possibile che un messaggio inviato sparisca da tutti i dispositivi dopo un brevissimo lasso di tempo, tale da non consentire neppure ai programmatori di accedere ai contenuti inviati, consentendo agli organizzatori di tali eventi (e a tutti i partecipanti) di agire indisturbati, garantendo loro ampie tutele anche in ipotesi di azioni criminose,

impegna il Governo,

ad attivarsi affinché si adottino tutti gli strumenti possibili per contrastare il ricorrere a tecnologie sempre più specializzate da parte di organizzazioni finalizzate alla realizzazione di rave party oltre che al compimento di reati.
9/3298-A/6. Lollobrigida, Montaruli, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile quindi la necessità di adottare iniziative specifiche, particolari e trasversali che potrebbero di fatto sostenere la ripresa, soprattutto economica, per la competitività del sistema-Paese;

    nel perseguimento di queste finalità anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto la prerogativa ai decreti legge di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»;

    tra le misure straordinarie per contrastare gli effetti negativi della pandemia, si evidenzia quella relativa alla proroga del blocco degli sfratti; in particolare, l'estensione della sospensione dell'esecuzione degli stessi ad uso abitativo e non abitativo ha portato a quasi due anni di interruzione sul godimento di beni che i giudici avevano ordinato di restituire ai proprietari, spesso dopo anni di morosità;

    il procrastinarsi della misura sospensiva, inoltre, non ha fatto altro che aumentare il debito da morosità ed allontanare la possibilità che i locatori possano recuperare quanto di loro spettanza ed ottenere dal conduttore il risarcimento dei danni arrecati dall'indebita occupazione dell'immobile;

    non già la Corte costituzionale aveva ribadito il principio secondo il quale, la procedura esecutiva attivata «da parte del singolo soggetto provvisto di titolo esecutivo giurisdizionale, non può essere paralizzata indefinitamente con una serie di pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollerabilità» (Corte cost. n. 310/2003; n. 62/04 e n. 155/04);

    inoltre, nell'attesa che vengano sbloccate tutte le convalide che comprendano canoni di morosità registrati tra il 28 febbraio 20 al 30 settembre 2020, nonché lo sblocco al 31 dicembre 2021 delle convalide che comprendano canoni di morosità tra il 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021, resta tuttora incerta e difficile la situazione gravante sui legittimi proprietari,

impegna il Governo

in considerazione soprattutto della compresenza di elementi che ritardano le esecuzioni giudiziarie per il periodo successivo allo sblocco degli sfratti ai sensi della vigente normativa, a riconoscere nel prossimo provvedimento utile, specifici contributi di ristoro ai legittimi proprietari interessati dalla sospensione del rilascio per morosità, nonché a velocizzare le procedure esecutive già decretate.
9/3298-A/7. Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile quindi la necessità di adottare iniziative specifiche, particolari e trasversali che potrebbero di fatto sostenere la ripresa, soprattutto economica, per la competitività del sistema-Paese;

    nel perseguimento di queste finalità anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto la prerogativa ai decreti legge di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»;

    tra le misure straordinarie per contrastare gli effetti negativi della pandemia, si evidenzia quella relativa alla proroga del blocco degli sfratti; in particolare, l'estensione della sospensione dell'esecuzione degli stessi ad uso abitativo e non abitativo ha portato a quasi due anni di interruzione sul godimento di beni che i giudici avevano ordinato di restituire ai proprietari, spesso dopo anni di morosità;

    il procrastinarsi della misura sospensiva, inoltre, non ha fatto altro che aumentare il debito da morosità ed allontanare la possibilità che i locatori possano recuperare quanto di loro spettanza ed ottenere dal conduttore il risarcimento dei danni arrecati dall'indebita occupazione dell'immobile;

    non già la Corte costituzionale aveva ribadito il principio secondo il quale, la procedura esecutiva attivata «da parte del singolo soggetto provvisto di titolo esecutivo giurisdizionale, non può essere paralizzata indefinitamente con una serie di pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollerabilità» (Corte cost. n. 310/2003; n. 62/04 e n. 155/04);

    inoltre, nell'attesa che vengano sbloccate tutte le convalide che comprendano canoni di morosità registrati tra il 28 febbraio 20 al 30 settembre 2020, nonché lo sblocco al 31 dicembre 2021 delle convalide che comprendano canoni di morosità tra il 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021, resta tuttora incerta e difficile la situazione gravante sui legittimi proprietari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in considerazione soprattutto della compresenza di elementi che ritardano le esecuzioni giudiziarie per il periodo successivo allo sblocco degli sfratti ai sensi della vigente normativa, di riconoscere nel prossimo provvedimento utile, specifici contributi di ristoro ai legittimi proprietari interessati dalla sospensione del rilascio per morosità, nonché a velocizzare le procedure esecutive già decretate, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.
9/3298-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

    riconoscendo l'attuale quadro emergenziale del Paese, il decreto-legge n. 132 del 2021 proroga, tra le altre, il versamento dell'IRAP;

    lo stato di emergenza, con precedenti interventi normativi del Governo, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 e, secondo quanto emerso a mezzo stampa, è destinato ad una ulteriore proroga nel primo trimestre del 2022;

    nonostante la proroga dello stato di emergenza e di alcune misure emergenziali, stanti le conclamate difficoltà economiche affrontate da imprese e lavoratori autonomi, anche in ragione dei crescenti costi dell'energia, poco è stato fatto per alleggerire i costi della crisi, in quanto i differimenti dei pagamenti delle cartelle esattoriali, dei cosiddetti «Saldo e stralcio» nonché «rottamazione-ter» arrivano al massimo al 30 novembre 2021;

    tali atti di differimento sono sempre pervenuti a poco distacco temporale l'uno dall'altro, senza alcun ragionamento sistemico, con il risultato che le proroghe disposte hanno reso per autonomi, imprese, ma anche professionisti, molto complessa l'organizzazione delle varie scadenze fiscali;

    con la ripresa della notifica delle cartelle esattoriali e dei vari pagamenti pendenti è seguita anche la ripresa dei pignoramenti, alla quale, di converso, è seguita una inspiegabile proroga del blocco degli sfratti al 31 dicembre 2021, in modo generalizzato tale da, a fronte di varie situazioni di effettiva difficoltà vissute dagli inquilini, comunque nel rispetto della buona fede tra locatore e locatario, tutelare le numerosissime situazioni di illegalità derivanti da occupazioni abusive e da situazioni in ogni caso estranee all'emergenza sanitaria, con morosità dei canoni di locazione ben antecedenti alla pandemia;

    tale blocco, ormai in corso da quasi 600 giorni, è arrivato a costituire un vero e proprio danno al principio della proprietà privata ed a tutti gli sforzi nonché operosità che hanno portato alla costruzione dei patrimoni immobiliari dei cittadini, spesso destinati a fornire forme di reddito proprio per far fronte a periodi emergenziali quale quello attualmente in corso;

    è quanto più opportuno che il regime di proroga diffusa di cui all'atto in oggetto tenga di conto dei mutamenti continui della crisi e delle sue ripercussioni su cittadini e imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre una proroga sistemica di cartelle esattoriali, saldo e stralcio, rottamazione-ter e relativi pignoramenti almeno al 2022, disponendo al contempo misure fortemente compensative per i proprietari immobiliari colpiti dal blocco degli sfratti nonché idonei provvedimenti per individuare situazioni di occupazione indebita e morosità estranee alla ratio di quanto esposto in premessa, ai fini di disporne quanto prima le operazioni di sfratto.
9/3298-A/8. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

    riconoscendo l'attuale quadro emergenziale del Paese, il decreto-legge n. 132 del 2021 proroga, tra le altre, il versamento dell'IRAP;

    lo stato di emergenza, con precedenti interventi normativi del Governo, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 e, secondo quanto emerso a mezzo stampa, è destinato ad una ulteriore proroga nel primo trimestre del 2022;

    nonostante la proroga dello stato di emergenza e di alcune misure emergenziali, stanti le conclamate difficoltà economiche affrontate da imprese e lavoratori autonomi, anche in ragione dei crescenti costi dell'energia, poco è stato fatto per alleggerire i costi della crisi, in quanto i differimenti dei pagamenti delle cartelle esattoriali, dei cosiddetti «Saldo e stralcio» nonché «rottamazione-ter» arrivano al massimo al 30 novembre 2021;

    tali atti di differimento sono sempre pervenuti a poco distacco temporale l'uno dall'altro, senza alcun ragionamento sistemico, con il risultato che le proroghe disposte hanno reso per autonomi, imprese, ma anche professionisti, molto complessa l'organizzazione delle varie scadenze fiscali;

    con la ripresa della notifica delle cartelle esattoriali e dei vari pagamenti pendenti è seguita anche la ripresa dei pignoramenti, alla quale, di converso, è seguita una inspiegabile proroga del blocco degli sfratti al 31 dicembre 2021, in modo generalizzato tale da, a fronte di varie situazioni di effettiva difficoltà vissute dagli inquilini, comunque nel rispetto della buona fede tra locatore e locatario, tutelare le numerosissime situazioni di illegalità derivanti da occupazioni abusive e da situazioni in ogni caso estranee all'emergenza sanitaria, con morosità dei canoni di locazione ben antecedenti alla pandemia;

    tale blocco, ormai in corso da quasi 600 giorni, è arrivato a costituire un vero e proprio danno al principio della proprietà privata ed a tutti gli sforzi nonché operosità che hanno portato alla costruzione dei patrimoni immobiliari dei cittadini, spesso destinati a fornire forme di reddito proprio per far fronte a periodi emergenziali quale quello attualmente in corso;

    è quanto più opportuno che il regime di proroga diffusa di cui all'atto in oggetto tenga di conto dei mutamenti continui della crisi e delle sue ripercussioni su cittadini e imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre una proroga sistemica di cartelle esattoriali, saldo e stralcio, rottamazione-ter e relativi pignoramenti al 2022, disponendo al contempo misure fortemente compensative per i proprietari immobiliari colpiti dal blocco degli sfratti nonché idonei provvedimenti per individuare situazioni di occupazione indebita e morosità estranee alla ratio di quanto esposto in premessa, ai fini di disporne quanto prima le operazioni di sfratto, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.
9/3298-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

    nelle proprie premesse, il decreto-legge n. 132 del 2021 riconosce la straordinarietà ed urgenza di prorogare vari termini, tra cui quello del versamento dell'IRAP, riconoscendo la particolare urgenza dell'attuale contesto pandemico ed emergenziale;

    la varietà delle disposizioni di cui all'atto in oggetto ne denotano l'appartenenza alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», elaborata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 244/2016, categoria indicata per annoverare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

    sulla scorta di questi elementi è ragionevole e legittimo affermare che è dovere ed interesse del Governo tutelare la tenuta del Paese, ed in modo particolare nell'attuale fase di difficoltà economica attraversata da tutte le principali economie mondiali;

    l'incremento dei costi delle materie prime e delle utenze energetiche hanno incrementato a dismisura i costi operativi a carico delle imprese, sia dal punto di vista dell'approvvigionamento dei materiali da lavorare che da quello dei costi per la lavorazione dei materiali stessi;

    tra le realtà economiche più colpite figura la produzione di vetro di Murano, eccellenza della Laguna veneziana nota in tutto il mondo da oltre mille anni, con tecniche di produzione ormai patrimonio storico del Veneto e dell'Italia;

    senza interventi da parte del Governo, otto fornaci hanno già chiuso e tutte le altri sono destinate a chiudere a breve, in quanto i costi dell'energia sono oltre che triplicati, con bollette che da 40.000 euro arrivano a raggiungere picchi di 175.000 euro;

    il prezzo del gas, infatti, è cresciuto del 400 per cento rispetto a gennaio 2021, con quotazioni che sono passate da 19 centesimi al metro cubo, a 28 centesimi al metro cubo ad agosto a 93 centesimi al metro cubo a fine ottobre 2021;

    l'assenza di interventi straordinari rischia di compromettere e cancellare dalla storia una eccellenza come quella della produzione del vetro dalla storia di questo Paese, con conseguente perdita di posti di lavoro e pratiche industriali di eccellenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, anche nell'ambito di interventi normativi urgenti successivi a quello in oggetto, misure straordinarie per tutelare il comparto e la produzione del vetro di Murano, anche mitigando il costo delle utenze energetiche legate al gas ad uso industriale per almeno un anno.
9/3298-A/9. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

    nelle proprie premesse, il decreto-legge n. 132 del 2021 riconosce la straordinarietà ed urgenza di prorogare vari termini, tra cui quello del versamento dell'IRAP, riconoscendo la particolare urgenza dell'attuale contesto pandemico ed emergenziale;

    la varietà delle disposizioni di cui all'atto in oggetto ne denotano l'appartenenza alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», elaborata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 244/2016, categoria indicata per annoverare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

    sulla scorta di questi elementi è ragionevole e legittimo affermare che è dovere ed interesse del Governo tutelare la tenuta del Paese, ed in modo particolare nell'attuale fase di difficoltà economica attraversata da tutte le principali economie mondiali;

    l'incremento dei costi delle materie prime e delle utenze energetiche hanno incrementato a dismisura i costi operativi a carico delle imprese, sia dal punto di vista dell'approvvigionamento dei materiali da lavorare che da quello dei costi per la lavorazione dei materiali stessi;

    tra le realtà economiche più colpite figura la produzione di vetro di Murano, eccellenza della Laguna veneziana nota in tutto il mondo da oltre mille anni, con tecniche di produzione ormai patrimonio storico del Veneto e dell'Italia;

    senza interventi da parte del Governo, otto fornaci hanno già chiuso e tutte le altri sono destinate a chiudere a breve, in quanto i costi dell'energia sono oltre che triplicati, con bollette che da 40.000 euro arrivano a raggiungere picchi di 175.000 euro;

    il prezzo del gas, infatti, è cresciuto del 400 per cento rispetto a gennaio 2021, con quotazioni che sono passate da 19 centesimi al metro cubo, a 28 centesimi al metro cubo ad agosto a 93 centesimi al metro cubo a fine ottobre 2021;

    l'assenza di interventi straordinari rischia di compromettere e cancellare dalla storia una eccellenza come quella della produzione del vetro dalla storia di questo Paese, con conseguente perdita di posti di lavoro e pratiche industriali di eccellenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, anche nell'ambito di interventi normativi urgenti successivi a quello in oggetto, misure per tutelare il comparto e la produzione del vetro di Murano, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.
9/3298-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il testo del provvedimento in oggetto recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

    l'articolo 3 prevede la proroga di termini in materia di referendum di un mese e, analogamente vengono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

    le disposizioni per la sicurezza delle trascorse consultazioni elettorali amministrative, hanno rischiato di bloccare il referendum sulla cannabis, a causa di rallentamenti degli uffici amministrativi di diversi comuni per il rilascio dei certificati elettorali;

    nel preambolo del provvedimento in esame, viene ritenuta «la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per il deposito delle richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021, per la concomitanza con le elezioni amministrative (del 3 e 4 ottobre 2021) e il conseguente rischio che i promotori non possano depositare le richieste di referendum entro la data prevista del 30 settembre 2021, a causa del ritardo degli apparati amministrativi di numerosi Comuni nel rilascio dei prescritti certificati elettorali»;

    in analogia con quanto disposto dal decreto-legge n. 77 del 2021, anche per le richieste successive al 15 giugno vengono quindi differiti di un mese i seguenti termini:

     rilevazione, con ordinanza dell'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Cassazione, delle eventuali irregolarità delle singole richieste, dal 31 ottobre al 30 novembre, e assegnazione del termine per la sanatoria di esse, dal 20 novembre al 20 dicembre (articolo 32, comma 3, legge n. 352 del 1970);

     decisione definitiva, con ordinanza dell'ufficio centrale, sulla legittimità delle richieste presentate, dal 15 dicembre al 15 gennaio (articolo 32, comma 7, legge n. 352 del 1970);

     fissazione da parte della Corte costituzionale della data di deliberazione in camera di consiglio della ammissibilità della richiesta di referendum dal 20 gennaio al 20 febbraio (articolo 33, comma 1, legge n. 352 del 1970);

     pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla ammissibilità del referendum entro il 10 marzo anziché entro il 10 febbraio (articolo 33, comma 4, legge n. 352 del 1970);

    rimane invariata la finestra temporale (15 aprile-15 giugno) entro la quale deve essere fissata la data del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, non appena ricevuta comunicazione da parte della Corte costituzionale;

    restano altresì confermati i termini previsti dalla disciplina della propaganda elettorale attraverso i mezzi di comunicazione di massa in occasione dei referendum, regolata dalla legge n. 28 del 2000 ex articolo 4, che fissa l'inizio dell'arco temporale di regolamentazione della propaganda alla data di convocazione dei referendum,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, una volta dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, di attivare idonea e capillare pubblicità ed informazione attraverso tutte le modalità ritenute adeguate per diffondere l'iniziativa referendaria sulla cannabis in modo uniforme e diffuso su tutto il territorio nazionale e comunque utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione utili per consentire la corretta conoscibilità del quesito referendario per tutti i cittadini.
9/3298-A/10. Baldino, Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, reca misure urgenti, dal contenuto eterogeneo, in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

    in materia di giustizia, uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;

    tra le attività finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti, un ruolo significativo è ricoperto dal teatro in carcere, sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile, con scopi e metodologie molto diversi tra loro: tale finalità, peraltro, è stata riconosciuta anche dal Ministero della Giustizia, che ha definito il teatro in carcere come «una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscianti», dal momento che «l'esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione»;

    è ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

    lo scorso 9 marzo è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge C. 2933, a prima firma Bruno, recante disposizioni volte alla promozione e al sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

    inoltre, accogliendo l'ordine del giorno 9/2945-A/26, il Governo si è impegnato a favorire, anche da remoto, lo svolgimento di attività educative e creative a favore di detenuti e di internati, qualora a causa dell'emergenza epidemiologica non sia consentito svolgere nelle strutture detentive tali attività, a salvaguardia della salute psicofisica delle stesse persone detenute e per offrire loro nuove e concrete opportunità di inclusione attiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere e sostenere, attraverso adeguate e durature forme di finanziamento, le attività teatrali negli istituti penitenziari, come strumento per il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, attraverso lo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, anche all'esterno degli istituti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.
9/3298-A/11. Bruno, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dei decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso: un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1 del provvedimento in esame recante disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale, ai fini di un ulteriore ampliamento dei reati per i quali sia possibile l'acquisizione dei dati di traffico telefonico ed informatico, nonché di intervenire a livello normativo affinché i dati acquisiti nei casi di urgenza, disciplinati dal comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del decreto-legge citato in premessa, possano essere utilizzati, anche in assenza della convalida del giudice nelle successive 48 ore, quando il ritardo della convalida non dipenda da cause imputabili all'ufficio del pubblico ministero, né da ragioni ostative, ma esclusivamente dalle difficoltà degli uffici del GIP per eccessivi carichi di richieste.
9/3298-A/12. Sarti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, tra le differenti misure contiene anche la proroga di termini in materia di referendum;

    il procedimento di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione dei referendum di cui agli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione e per la proposta di progetti di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 71 della Costituzione dovrebbero essere adeguati alla mole di lavoro che gli uffici elettorali comunali affrontano;

    la legge n. 352 del 1970 che reca norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo dispone che «alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta»;

    sarebbe opportuno modificare il termine entro cui i sindaci debbono rilasciare i certificati che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni medesimi, dal momento che tale termine, non risulta congruo rispetto alla mole di lavoro che gli uffici elettorali comunali si trovano ad affrontare, in via generale, in tali occasioni;

    inoltre, le modalità di raccolta delle firme e gli adempimenti successivi sono stati modificati da recenti disposizioni legislative e risultano fortemente innovativi rispetto alla prassi tradizionale. Inoltre molte amministrazioni comunali non hanno ancora digitalizzato tutti i processi, per cui le operazioni di verifica risultano ancora più difficoltose e lente,

impegna il Governo

a modificare in tempi congrui il termine entro cui i sindaci debbono rilasciare i certificati che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni medesimi.
9/3298-A/13. Prisco, Montaruli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, tra le differenti misure contiene anche la proroga di termini in materia di referendum;

    il procedimento di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione dei referendum di cui agli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione e per la proposta di progetti di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 71 della Costituzione dovrebbero essere adeguati alla mole di lavoro che gli uffici elettorali comunali affrontano;

    la legge n. 352 del 1970 che reca norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo dispone che «alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta»;

    sarebbe opportuno modificare il termine entro cui i sindaci debbono rilasciare i certificati che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni medesimi, dal momento che tale termine, non risulta congruo rispetto alla mole di lavoro che gli uffici elettorali comunali si trovano ad affrontare, in via generale, in tali occasioni;

    inoltre, le modalità di raccolta delle firme e gli adempimenti successivi sono stati modificati da recenti disposizioni legislative e risultano fortemente innovativi rispetto alla prassi tradizionale. Inoltre molte amministrazioni comunali non hanno ancora digitalizzato tutti i processi, per cui le operazioni di verifica risultano ancora più difficoltose e lente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare in tempi congrui il termine entro cui i sindaci debbono rilasciare i certificati che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni medesimi.
9/3298-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Prisco, Montaruli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    con la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, viene introdotta nell'articolo 3 una modifica alla disciplina dei referendum regolamentata dalla legge n. 352 del 1970 recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», sostituendo, esclusivamente con riferimento alle richieste di referendum annunciate nella Gazzetta Ufficiale, dopo il 15 giugno 2021 ed entro l'entrata in vigore del presente decreto-legge, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 , differendoli di un mese;

    tale proroga appare perfettamente sovrapponibile ai tempi di presentazione del cosiddetto «Referendum Cannabis» che propone di modificare il testo unico sulle droghe, in vigore dal 1990, al fine di depenalizzare la condotta di coltivazione per uso personale eliminando tutte le pene detentive ed eliminando il ritiro della patente per uso personale di sostanze stupefacenti;

    una simile iniziativa non ha nulla in comune con la difesa di diritti, ma anzi appare un chiaro tentativo di legalizzazione delle droghe in generale, a discapito anche degli altrui diritti, specialmente nella parte in cui si propone di eliminare il ritiro della patente per uso personale di sostanze stupefacenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a sci anni, per chiunque, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope.
9/3298-A/14. Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso: un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare lo strumento del captatore informatico (trojan) per i reati sessuali, nonché nei confronti di donne e minori, semplificando i requisiti procedurali per la sua attivazione e utilizzo.
9/3298-A/15. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso: un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare lo strumento del captatore informatico (trojan) per i reati ambientali, semplificando i requisiti procedurali per la sua attivazione e utilizzo.
9/3298-A/16. Ferraresi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso; un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare lo strumento del captatore informatico (trojan) per i reati in materia di stupefacenti, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, semplificando i requisiti procedurali per la sua attivazione e utilizzo.
9/3298-A/17. Saitta.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante «misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» introduce modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare viene prevista l'acquisizione dei dati telefonici nel caso in cui si tratti di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni nonché per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

    tale previsione, nel circoscrivere la possibilità di acquisire dati solo per i reati che ricadono sotto una certa cornice edittale – tre anni — esclude una serie di fattispecie delittuose che diventerebbe impossibile perseguire, con conseguenti riflessi negativi sulle risultanze delle indagini e sul prosieguo dei processi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di introdurre, con il primo provvedimento utile, un correttivo alla materia indicando una diversa cornice edittale.
9/3298-A/18. Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante «misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» introduce modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare viene prevista l'acquisizione dei dati telefonici nel caso in cui si tratti di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni nonché per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

    tale previsione, nel circoscrivere la possibilità di acquisire dati solo per i reati che ricadono sotto una certa cornice edittale – tre anni – esclude una serie di fattispecie delittuose che diventerebbe impossibile perseguire, con conseguenti riflessi negativi sulle risultanze delle indagini e sul prosieguo dei processi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di introdurre, con il primo provvedimento utile, un correttivo alla materia eliminando il limite edittale.
9/3298-A/19. Vallascas, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante «misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» introduce modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare viene prevista l'acquisizione dei dati telefonici nel caso in cui si tratti di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni nonché per i reati di minaccia c di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono a condizione che le condotte di minaccia, molestia o disturbo siano gravi;

    subordinare la possibilità di acquisire dati solo per i reati di minaccia, molestia o disturbo al concetto di gravità paventa il concreto rischio che condotte come quella prevista dall'articolo 612-bis del c.p. – c.d. stalking – non vengano ritenute meritevoli di maggiore tutela derivante dall'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico perché discrezionalmente ritenute non gravi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di introdurre, con il primo provvedimento utile, un correttivo alla materia eliminando il requisito della gravità.
9/3298-A/20. Corda, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante «misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» introduce modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare viene prevista l'acquisizione dei dati telefonici nel caso in cui si tratti di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni nonché per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono a condizione che le condotte di minaccia, molestia o disturbo siano gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti;

    subordinare la possibilità di acquisire dati al concetto di rilevanza appare una scelta che non tiene conto delle peculiarità e delle specificità del singolo fatto di reato, il che comprometterebbe la ricerca di prove che, nelle fasi successive, potrebbero dimostrarsi determinati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di introdurre, con il primo provvedimento utile, un correttivo alla materia eliminando la valutazione della rilevanza dei fatti.
9/3298-A/21. Cabras, Colletti, Forciniti, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante «misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» introduce modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare viene subordinata l'acquisizione dei dati telefonici al decreto di autorizzazione del Giudice, su richiesta del pubblico ministero ovvero delle altre parti coinvolte-interessate alla fase investigativa;

    tale procedura autorizzativa da parte del Giudice è una condizione perigliosa per le indagini stesse in quanto potrebbe derivarne un ritardo tale da vanificare quanto compiuto dal pubblico ministero oltre a ingessare ulteriormente l'ufficio del giudice per le indagini preliminari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di introdurre con il primo provvedimento utile un correttivo alla materia, eliminando il decreto autorizzativo del giudice, in armonia con la funzione che assolve il pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento quale dominus della fase investigativa.
9/3298-A/22. Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante «misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP» introduce tanto modifiche in ordine alla materia di giustizia quanto in materia di proroghe;

    stante le finalità perseguite dal provvedimento, si ravvisa l'opportunità di disporre una proroga delle piante organiche del personale amministrativo dei soppressi tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti; circoscrizioni particolarmente importanti e per il carico giurisdizionale della regione,

impegna il Governo

a introdurre, con il primo provvedimento utile, la proroga delle stesse sino al 2024 nonché a riaprire una pianta organica flessibile di tale personale.
9/3298-A/23. Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia, Martino, Vacca, Grippa, Tondo, Rotondi, Frate, Pezzopane, Bubisutti, Bruno Bossio, Zennaro, Del Grosso, Torto, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lollobrigida, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Meloni, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    con la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, viene introdotta nell'articolo 4 una proroga di un termine in materia di assegno temporaneo per figli minori;

    nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, ha istituito l'assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni per il nucleo familiare, disponendone l'erogazione a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021;

    in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 79 del 2021 disciplina le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo per i figli minori, prevedendo che lo stesso è corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda, salvo che per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, per le quali sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

    il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, oggetto di conversione, proroga il predetto termine dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021;

    tenuto conto della temporaneità di tale misura e dell'urgenza dell'entrata a regime dell'assegno unico, Fratelli d'Italia ha presentato una serie di interrogazioni per avere chiarezza sui tempi di entrata a regime della misura, interrogazioni alle quali non abbiamo mai avuto alcuna risposta;

    ci si chiede se l'assegno unico entrerà a regime a marzo 2022 e se quindi l'assegno ponte, introdotto nello scorso giugno, sarà prorogato per altri tre mesi rispetto alla scadenza fissata del 31 dicembre 2021;

    ci si chiede, inoltre, se riconducendo tutte le altre misure di sostegno nell'assegno unico questo alla fine possa penalizzare alcune famiglie e in particolare quelle numerose;

    le famiglie sono il nucleo fondamentale sul quale si è riversata la crisi economica e vanno aiutate e sostenute con tempestività, senza ulteriori rinvii e promesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abbreviare i tempi per l'effettiva entrata a regime dell'assegno unico, valutando inoltre di intervenire aumentando i relativi stanziamenti a sostegno delle famiglie, tenendo conto della numerosità dei loro componenti, laddove risultasse che tali stanziamenti non fossero adeguati, senza ulteriori indugi.
9/3298-A/24. Albano, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia c di difesa c disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato con modificazioni in sede referente il 4 novembre 2021;

    in particolare, l'articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domandi, relative all'assegno temporanei) per i figli minori, assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021;

    il termine oggetto di proroga, di soli trenta giorni rispetto a quello originario, appare davvero irrilevante e non se ne comprende l'urgenza, posto che Va misura di sostegno trova applicazione, seppure in via transitoria, fino alla fine dell'anno;

    l'assegno unico e un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare quella femminile; una misura, quindi, di fondamentale importanza per tutte le famiglie, in particolar modo in questo periodo di crisi a causa dell'emergenza Covid, ragione per la quale si ritiene fondamentale concedere tutto il tempo possibile alle famiglie per presentare la relativa domanda,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione della domanda relativa all'assegno temporaneo ai fini del riconoscimento delle mensilità arretrate.
9/3298-A/25. Bellucci, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e di difesa e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato con modificazioni in sede referente il 4 novembre 2021;

    l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (cosiddetto trojan), precedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere «specifiche»;

    è di pochi giorni fa una relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione: alla luce dei dati della relazione al Copasir sull'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti nell'anno 2020 (131 atti esaminati, 100 registrati, per lo più provenienti dal ministero della Difesa), il Comitato ha ritenuto necessario segnalare al Parlamento «l'incompletezza delle informazioni rese da talune Amministrazioni ed Enti che denotano un quadro contrassegnato da lacune e carenze»;

    in particolare, viene sottolineato che, «a fronte della presumibile ponderosa attività delle Procure anche in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti, per il ministero della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti (compresi 4 giacenti) di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano»: un dato che stride con la ponderosa attività delle Procure in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti,

impegna il Governo

a rafforzare, attraverso ulteriori iniziative normative, il ruolo del Copasir trasformando quello che è un onere informativo in una attività consultiva.
9/3298-A/26. Ferro, Varchi, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    per captatore informatico (cosiddetto Trojan) si intende un programma informatico fondato sull'invio, da remoto, di un virus capace di installarsi autonomamente su qualsiasi apparecchio, smartphone, tablet, computer, smart tv che consente la captazione del traffico dati, l'attivazione del microfono e della web camera, l'accesso al contenuto dell'hard disk;

    si tratta di un mezzo di ricerca della prova estremamente pregiudizievole e invasivo, per l'utilizzo del quale il codice di rito prevede un particolare onere motivazionale in relazione alle ragioni, ai luoghi e al tempo di utilizzo;

    in virtù della sopra citata pregnanza risulta evidente la necessità di novellare la disciplina descritta dall'articolo 267 del codice di procedura penale. In particolare, sarebbe opportuno indicare nel decreto che autorizza le intercettazioni non solo le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, ma, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, anche l'elenco puntuale delle circostanze temporali nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione del captatore;

    emerge, inoltre, l'esigenza di prevedere l'ascolto contestuale delle registrazioni, sospendendole nell'ipotesi in cui si rischia di acquisire captazioni di attività estremamente private e, che risultino totalmente irrilevanti ai fini delle indagini e che non presentino alcuna rilevanza penale;

    è, infatti, evidente il danno prodotto alla privacy e alla dignità delle persone intercettate qualora le captazioni siano espletate al di fuori del canovaccio disegnato dal codice di rito e, al contempo, senza alcuna verifica contestuale della loro invasività;

    sarebbe opportuno riservare la competenza sull'ammissibilità di tale mezzo di ricerca della prova al Tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, in quanto la collegialità rappresenterebbe uno strumento di grande efficacia sul piano dell'effettività delle garanzie per l'individuo, compensando la mancanza del contraddittorio, e che consentirebbe un controllo più approfondito e ponderato in tale delicata fase;

    l'individuazione del tribunale collegiale nel capoluogo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento consente di ovviare a quei razionali motivi di tipo ordinamentale, soprattutto per i tribunali di piccole e/o di medie dimensioni, che implicano ipotesi di incompatibilità e, di conseguenza, possibili stalli giurisdizionali. Tuttavia, qualora si ritenesse di evitare la parcellizzazione del fascicolo del pubblico ministero, nonostante la tipica giurisdizione ad acta del giudice per le indagini preliminari non impedisca – quando inevitabile, in ragione, ad esempio, della lungaggine delle indagini che non sempre garantisce il rispetto dei criteri tabellari volti, in ciascun ufficio, a limitare la suindicata parcellizzazione – l'individuazione di diversi g.i.p. nel medesimo procedimento penale, come peraltro già capita nella quotidianità giudiziaria, deve ritenersi compatibile con l'attuale sistema processuale la soluzione alternativa che introduce nella fase delle indagini preliminari la possibilità di affidare le decisioni sull'autorizzazione all'uso del captatore informatico al giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale;

    una valutazione collegiale consentirà – in tale delicatissima fase del procedimento – di ridurre al minimo gli errori di attribuzione di significato dimostrativo agli indizi di reato affinché emerga la gravità richiesta dal codice nonché a quegli elementi che faranno ritenere assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, in modo da dare concretezza al maggior onere motivazionale richiesto per il giudice che dovrà, da oggi, indicare le «specifiche» – e non più generiche – ragioni «che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini»,

impegna il Governo

a valutare tutte le opportune iniziative legislative al fine di prevedere una disciplina puntale dell'utilizzo del captatore informatico, che tenga conto delle esigenze di riservatezza, anche prevedendo che l'ascolto sia contestuale alla captazione, che sia indicato l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione del captatore, che siano precisati in modo altrettanto puntuale i tempi della registrazione e che l'autorizzazione a disporre le intercettazioni in questione sia disposta dal tribunale in composizione collegiale, individuato nel capoluogo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
9/3298-A/27. Vitiello, Costa, Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    con il provvedimento in esame, in particolare all'articolo 2, si modica l'ordinamento militare, in particolare l'articolo 2233-quater;

    il decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il codice dell'ordinamento militare, in particolare agli articoli 1013 e 1014, misure per il ricollocamento nel mercato del lavoro delle eccedenze delle Forze Arma;

    a tal fine è stato creato il portale «Sild» per porre nelle migliori condizioni i volontari congedati o in servizio per la ricerca attiva di occupazione nel mondo del lavoro;

    con risoluzione n. 8-00011 approvata dalla competente IV Commissione della Camera dei deputati il 16 gennaio 2019;

    a consentire, previa valutazione delle eventuali implicazioni a legislazione vigente, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa);

    nella scorsa legislatura era stata approvata analoga risoluzione, il 17 maggio 2016, a favorire percorsi di riconoscimento a guardia giurata per il personale che abbia prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, come volontario di truppa delle FFAA o della PS, tra cui ricordiamo gli ex carabinieri ausiliari;

    è chiara la volontà politica unanime di riconoscere concretamente il servizio svolto da migliaia di uomini quali volontari nell'Arma dei Carabinieri nella figura dell'ausiliario;

    i carabinieri ausiliari negli anni, hanno, invece, ricoperto un fondamentale compito di supporto ai suindicati comandi locali, consentendo all'Arma dei carabinieri di assicurare un eccellente servizio in favore della popolazione;

    nella sopracitata risoluzione il Governo ha chiarito, con riferimento al possesso del requisito minimo professionale nei confronti dei volontari di truppa dell'Arma dei carabinieri, congedati senza demerito che abbiano prestato servizio per almeno un anno, che il riconoscimento di detto requisito risulta già assorbito dall'articolo 138, comma 2, del Regio decreto 773 del 18 giugno 1931, che lo riconosce in via generale per i volontari di truppa delle Forze armate che abbiano prestato servizio per almeno un anno senza demerito, e che pertanto, ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata si renderà necessario acquisire il requisito minimo di formazione individuato dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal citato articolo 138, comma 2, ad oggi in corso di elaborazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, attraverso la modifica degli articoli 1013 e 1014 dell'ordinamento militare, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa).
9/3298-A/28. Deidda, Galantino, Ferro, Giovanni Russo, Caretta, Ciaburro, Rizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in usarne introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e di difesa e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato con modificazioni in sede referente il 4 novembre 2021;

    l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice clic autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (cosiddetto trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere «specifiche»;

    è di pochi giorni fa una relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione; alla luce dei dati della relazione al Copasir sull'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti nell'anno 2020 (131 atti esaminati, 100 registrati, per lo più provenienti dal ministero della Difesa), il Comitato ha ritenuto necessario segnalare al Parlamento «l'incompletezza delle informazioni rese da talune Amministrazioni ed Enti che denotano un quadro contrassegnato da lacune e carenze»;

    in particolare, viene sottolineato che, «a fronte della presumibile ponderosa attività delle Procure anche in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti, per il ministero della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti (compresi 4 giacenti) di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano»: un dato che stride con la ponderosa attinta delle Procure in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti;

    le Procure della Repubblica, di fatto, sfuggirebbero al controllo preventivo di legittimità di contratti che il codice del contratti pubblici ha demandato alla Corte dei conti; una zona grigia di atti che le Amministrazioni o gli Enti non inviano alla Sezione in nessuna fase del controllo o ritirano se oggetto di osservazioni,

impegna il Governo

a garantire un potenziamento dell'apparato sanzionatorio della Sezione centrale della Corte dei conti, con particolare riferimento ai contratti di noleggio dei sistemi di intercettazione.
9/3298-A/29. Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e di difesa e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato con modificazioni in sede referente il 4 novembre 2021;

    l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematici) a lini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice, un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (cosiddetto trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere «specifiche»;

    è di pochi giorni fa una relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica sul contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione: alla luce dei dati della relazione al Copasir sull'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti nell'anno 2020 (131 atti esaminati, 100 registrati, per lo più provenienti dal ministero della Difesa), il Comitato ha ritenuto necessario segnalare al Parlamento «l'incompletezza delle informazioni rese da talune Amministrazioni ed End che denotano un quadro contrassegnato da lacune e carenze»;

    in particolare, viene sottolineato che, «a fronte della presumibile ponderosa attività delle Procure anche in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti, per il ministero della Giustizia sono start registrati solo 6 atti (compresi 4 giacenti) di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano»: un dato che stride, con la ponderosa attività delle Procure in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano fra i maggiori utilizzatori di tali strumenti;

    le Procure della Repubblica, di fatto, sfuggirebbero al controllo preventivo di legittimità di contratti;

    il codice dei contratti pubblici ha demandato alla Corte dei conti le attività di controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati e un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione,

impegna il Governo

ad approvare correttivi alla normativa vigente in materia di attività negoziali che non pervengono alla Sezione centrale della Corte dei conti e che rendano l'operato della Sezione maggiormente incisivo e finalizzato a una corretta gestione della spesa e comunque mai disgiunto dalla salvaguardia della sicurezza nazionale.
9/3298-A/30. Varchi, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e di difesa e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato con modificazioni in sede referente il 4 novembre 2021;

    l'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

    il Quadro temporaneo, come modificato a più riprese, ha legittimato, in via temporanea, alcune tipologie di aiuti di stato e precisamente: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, pagamenti anticipati, prestiti, garanzie e partecipazioni; garanzie di stato; prestiti pubblici agevolati alle imprese; garanzie per le banche; assicurazioni al credito all'esportazione a breve termine; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per investimenti in infrastrutture di prova e upscaling; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per la produzione di prodotti connessi al COVID-19; differimento di imposte e contributi previdenziali; sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti che altrimenti dovrebbero essere licenziati;

    proprio a causa dell'errata applicazione della predetta normativa sugli aiuti di Stato, in particolare per i gruppi societari, che molte imprese si sono trovate spiazzate: per la verifica del limite degli aiuti di stato previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, pari a 1.800.000 euro, infatti, si tiene conto non della singola impresa ma del concerto di singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche;

    tale definizione, pertanto, ha portato molti grossi gruppi societari a trovarsi di colpo fuori dal perimetro applicativo dell'agevolazione per superamento dei limiti UE; di conseguenza, avendo, erroneamente, fruito dell'esonero del versamento dell'IRAP, sono tenute a regolarizzare l'omesso versamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, ai fini della determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», la singola impresa.
9/3298-A/31. Frassinetti, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e di difesa e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato con modificazioni in sede referente il 4 novembre 2021;

    l'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

    il Quadro temporaneo, come modificato a più riprese, ha legittimato, in via temporanea, alcune tipologie di aiuti di stato e precisamente: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, pagamenti anticipati, prestiti, garanzie e partecipazioni; garanzie di stato; prestiti pubblici agevolati alle imprese; garanzie per le banche; assicurazioni al credito all'esportazione a breve termine; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per investimenti in infrastrutture di prova e upscaling; sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per la produzione di prodotti connessi al COVID-19; differimento di imposte e contributi previdenziali; sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti che altrimenti dovrebbero essere licenziati;

    proprio a causa dell'errata applicazione della predetta normativa sugli aiuti di Stato, in particolare per i gruppi societari, che molte imprese si sono trovate spiazzate: per la verifica del limite degli aiuti di stato previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, pari a 1.800.000 euro, infatti, si tiene conto non della singola impresa ma del concerto di singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche;

    tale definizione, pertanto, ha portato molti grossi gruppi societari a trovarsi di colpo fuori dal perimetro applicativo dell'agevolazione per superamento dei limiti UE; di conseguenza, avendo, erroneamente, fruito dell'esonero del versamento dell'IRAP, sono tenute a regolarizzare l'omesso versamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, ai fini della determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», la singola impresa, in un quadro di compatibilità comunitaria e fermi restando i vincoli di finanza pubblica.
9/3298-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Frassinetti, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e di difesa e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato con modificazioni in sede referente il 4 novembre 2021;

    l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere «specifiche»;

    in tema di misure urgenti in materia di giustizia, una riflessione è necessaria anche in materia di efficientamento della giustizia, che non passa solo attraverso l'adeguamento del nostro sistema nazionale al modello europeo, né solo attraverso le riforme di rito, ma deve passare necessariamente attraverso l'efficienza dei processi gestionali, il rafforzamento della pianta organica di magistrati e personale di cancelleria, il miglioramento del sistema di trasferimento dei magistrati e la completa informatizzazione dei procedimenti,

impegna il Governo

a stanziare, anche in occasione della prossima legge di bilancio, adeguate risorse economiche per intervenire sugli organici dei tribunali e sulla tempestiva informatizzazione dei procedimenti, al fine di ottemperare al piano di efficientamento della giustizia chiesto dal PNRR.
9/3298-A/32. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e di difesa e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato con modificazioni in sede referente il 4 novembre 2021;

    l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere «specifiche»;

    in tema di misure urgenti in materia di giustizia, una riflessione è necessaria anche in materia di efficientamento della giustizia, che non passa solo attraverso l'adeguamento del nostro sistema nazionale al modello europeo, né solo attraverso le riforme di rito, ma deve passare necessariamente attraverso l'efficienza dei processi gestionali, il rafforzamento della pianta organica di magistrati e personale di cancelleria, il miglioramento del sistema di trasferimento dei magistrati e la completa informatizzazione dei procedimenti,

impegna il Governo

a stanziare, anche in occasione della prossima legge di bilancio, adeguate risorse economiche per intervenire sugli organici dei tribunali e sulla tempestiva informatizzazione dei procedimenti, al fine di ottemperare al piano di efficientamento della giustizia chiesto dal PNRR, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.
9/3298-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e di difesa e deposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato con modificazioni in sede referente il 4 novembre 2021;

    l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere «specifiche»;

    è di pochi giorni fa una relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione: alla luce dei dati della relazione al Copasir sull'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti nell'anno 2020 (131 atti esaminati, 100 registrati, per lo più provenienti dal ministero della Difesa), il Comitato ha ritenuto necessario segnalare al Parlamento «l'incompletezza delle informazioni rese da talune informazioni rese da talune Amministrazioni ed enti che denotano un quadro contrassegnato da lacune e carenze»;

    l'indagine del Copasir ha riguardato anche la lettera di messa in mora inviata dalla Commissione europea all'Italia a giugno, legata al fatto che la normativa nazionale sulle spese di giustizia esclude dall'ambito di applicazione della direttiva il noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche nelle indagini penali, rilevando come «l'esclusione di tali transazioni» impedisca alle società di noleggio «di esercitare i diritti previsti dalla direttiva stessa»;

    secondo quanto dichiarato dallo stesso Ministro Cartabia, «armonizzare le tariffe è un elemento problematico nell'interlocuzione con le Procure» per via di un «tariffario proposto» che «è stato considerato troppo rigido e pone problemi nei casi in cui fissa tariffe di molto inferiori alla media»,

impegna il Governo

ad assumere iniziative di competenza per armonizzare le tariffe delle Procure in materia di spese di giustizia.
9/3298-A/33. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché di proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

    in particolar modo, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    il captatore informatico (c.d. «trojan») il cui uso è disciplinato dall'articolo 267 del codice di procedura penale come mezzo di ricerca della prova per effettuare intercettazioni tra presenti, è un sistema dissimulato, inoculato da remoto, che permette 1' intercettazione in chiaro dei contenuti audio video e dei dati scambiati, consente l'intercettazione tra presenti e raccoglie da remoto le posizioni assunte dall'apparato sul territorio; in effetti esso può svolgere funzioni ancora più penetranti, quale la perquisizione o l'acquisizione da remoto occulta;

    attualmente il controllo giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per autorizzare o prorogare l'autorizzazione all'inserimento del captatore si risolve troppo spesso in un assenso meccanico, accompagnato da una motivazione formale di mera prassi;

    tale mezzo di ricognizione della prova, vista la maggiore invasività nella vita privata dell'individuo di quella derivante dall'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico regolata dall'articolo 1 del presente decreto, necessita di un'analisi attenta, approfondita e ponderata nella valutazione dei presupposti autorizzativi, che può essere meglio garantita da un organo giurisdizionale collegiale;

    questo tipo di salvaguardia fu già adottata in passato attribuendo in ogni caso al tribunale in composizione collegiale la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti;

    anche dai lavori parlamentari e convegnistici è più volte emerso come la indeterminatezza che connota l'inizio delle indagini e la mancanza del contraddittorio in merito legittimano la maggiore garanzia (derivante dalla collegialità) per invadere il terreno della riservatezza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a implementare e rafforzare il controllo giurisdizionale e le necessarie verifiche sull'impiego dei trojan, anche prevedendo che l'autorizzazione a disporre l'intercettazione mediante inserimento di tale captatore informatico sia disposta dal tribunale in composizione collegiale.
9/3298-A/34. Zucconi, De Toma, Basini, Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

    in particolare, interviene sull'articolo 132, comma 3, del Codice della privacy per limitare e sottoporre a specifiche condizioni l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico nelle indagini penali, al fine di tutelare la privacy della persona coinvolta, poiché le informazioni in questione rivelano aspetti della vita privata. Dunque, restringendo l'accesso a tali dati si intende garantire un miglior bilanciamento tra due valori: tutela della privacy e le finalità di giustizia;

    tuttavia, è evidente che, nonostante l'introduzione di norme volte a garantire un corretto trattamento dei dati nei procedimenti penali per tutelare i diritti della persona alla privacy, alla riservatezza, all'immagine, tali finalità vengono metodicamente disattese dalla rivelazione di verbali e/o atti di indagine delle Procure ai referenti dei mezzi di informazione, che li rendono pubblici – con linguaggio spesso palesemente colpevolista – devastando la vita della persona a cui si riferiscono;

    tra l'altro, in molti casi, si tratta di procedimenti che si chiudono con l'archiviazione o una sentenza di assoluzione quando la persona coinvolta, pur ritrovandosi libera da ogni accusa, è stata ormai irrimediabilmente danneggiata;

    tale situazione è determinata da una moltitudine di criticità del nostro sistema. Pertanto, in primo luogo, dovrebbe essere escluso l'inserimento nei fascicoli dei procedimenti di atti e/o informazioni, che non rilevano ai fini delle indagini o, quanto meno, dovrebbe esserne specificamente vietata la diffusione pubblica;

    al riguardo, andrebbe altresì riformato l'articolo 114 c.p.p., allo scopo di rendere più restrittiva la pubblicazione di atti di un procedimento, anche eliminando la prevista eccezione, di cui al comma 2, al divieto di pubblicazione degli atti fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare,

impegna il Governo

ad assumere urgenti iniziative che tutelino i cittadini oggetto di indagini e/o sottoposti a giudizio limitando drasticamente la pubblicazione di atti e contenuti dei procedimenti, con espresso divieto della pubblicazione di atti e contenuti inerenti a fatti che non sono oggetto di indagine o che non rilevano ai fini del procedimento, la cui diffusione determina danni alla privacy e alla riservatezza della persona coinvolta, ciò anche allo scopo di garantire un miglior bilanciamento tra la tutela dei diritti della persona e le esigenze di pubblica informazione.
9/3298-A/35. Rizzetto, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in discussione ha tra le varie finalità, quella di prorogare i termini di presentazione della domanda per l'assegno temporaneo per figli a carico, indicando la data del 31 ottobre quale data ultima di presentazione per domande per le quali viene riconosciuta la corrispondenza degli arretrati dal mese di luglio 2021, data di entrata in vigore della legge n. 112 del 30 luglio 2021, che ha istituito l'assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni per il nucleo familiare, disponendone l'erogazione a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021;

    visto che la stessa si rivolge in particolare alle famiglie che non hanno diritto agli assegni nucleo familiare;

   considerato che le famiglie italiane tutte, si sono trovate a dover affrontare la più grande crisi socio-economica dei nostri tempi;

    tenuto conto che lo Stato ha il dovere di sostenere la genitorialità di tutte le famiglie nessuna esclusa;

    atteso che l'unico deterrente alla percezione del suddetto termine debbano essere i requisiti previsti dalla legge;

    l'istituto della proroga non può essere considerato come una concessione ma un mero diritto in quanto funzionale proprio all'attuazione del Piano Nazionale Ripresa Resilienza oltre che alla rispondenza delle politiche Family Act. Insomma, un sostegno concreto alla genitorialità ed in aperto contrasto alla denatalità: e ciò, perché spesso si è costretti a scegliere il lavoro, in particolare la donna, che deve conciliarlo con la vita familiare e la quotidianità. La Famiglia in quanto tale deve riacquisire il ruolo di «dominus» del sistema Vita, poiché centrale per la collettività ed in simbiosi con le attività produttive, dunque il sistema impresa dovrà adeguarsi a nuove formule di gestione che si concilino non solo con la ripresa economica del Paese ma anche con la Famiglia, patrimonio quest'ultimo di valori e tradizioni. Il Paese Italia, non può permettersi che i trasferimenti finanziari si dirigano verso altri obiettivi che non privilegino la Famiglia, atteso che la nostra nazione da alcuni anni è ultima in Unione europea per numero di nuovi nati rispetto ai residenti, in particolare 7,30 numero di nati ogni 1.000 residenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di considerare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che il rimborso degli arretrati da luglio 2021 venga riconosciuto a tutti i richiedenti aventi diritto, senza tenere conto del termine di presentazione della domanda.
9/3298-A/36. Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

    all'articolo 4, si dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori – assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021;

    il termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell'assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda la disciplina sull'assegno;

    le incombenze burocratiche relative alla presentazione delle domande per l'assegno temporaneo sono tante e non sempre di facile interpretazione per i genitori; per questo, sarebbe auspicabile istituire un ufficio di supporto ai genitori di figli minori, al fine di dare sia delucidazioni sui requisiti richiesti per beneficiare dell'assegno sia ausilio per il deposito della domanda,

impegna il Governo

a istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo e alle modalità di presentazione della relativa domanda.
9/3298-A/37. Trancassini, Bellucci, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP;

    all'articolo 4, si dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori – assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021;

    il termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell'assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda la disciplina sull'assegno;

    le incombenze burocratiche relative alla presentazione delle domande per l'assegno temporaneo sono tante e non sempre di facile interpretazione per i genitori; per questo, sarebbe auspicabile istituire un ufficio di supporto ai genitori di figli minori, al fine di dare sia delucidazioni sui requisiti richiesti per beneficiare dell'assegno sia ausilio per il deposito della domanda,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo e alle modalità di presentazione della relativa domanda, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.
9/3298-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Trancassini, Bellucci, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione consta di 7 articoli. In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice, sanzionando con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge ed introducendo una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l'accertamento dei gravi o specifici reati;

    il comma 3-bis modifica il contenuto dell'articolo 267 del codice di procedura penale concernente il decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (cosiddetto trojan), prevedendo che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere «specifiche»;

    l'utilizzo dei trojan, captatori informatici in grado di prelevare dai telefoni l'intera vita tecnologica dei possessori è un tema investito dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha dato origine alla modifica dell'articolo 132 del codice della privacy: la Corte ha, infatti, affermato il principio che l'accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati);

    la compressione della tutela della riservatezza, sulla base dei principi CEDU, è recessiva soltanto rispetto all'esigenza di tutela di gravi minacce alla sicurezza pubblica e previo controllo di un organo terzo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui al citato comma 3-bis dell'articolo 1 con apposito monitoraggio, nonché a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative tese a rivalutare la disciplina in questione nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali ed europei.
9/3298-A/38. Siracusano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione consta di 7 articoli. In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice, sanzionando con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge ed introducendo una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l'accertamento dei gravi o specifici reati;

    il comma 3-bis modifica il contenuto dell'articolo 267 del codice di procedura penale concernente il decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (cosiddetto trojan), prevedendo che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere «specifiche»;

    l'utilizzo dei trojan, captatori informatici in grado di prelevare dai telefoni l'intera vita tecnologica dei possessori è un tema investito dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha dato origine alla modifica dell'articolo 132 del codice della privacy: la Corte ha, infatti, affermato il principio che l'accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati);

    la compressione della tutela della riservatezza, sulla base dei principi CEDU, è recessiva soltanto rispetto all'esigenza di tutela di gravi minacce alla sicurezza pubblica e previo controllo di un organo terzo,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte a verificare le concrete modalità di impiego dello strumento del captatore informatico nella pratica giudiziaria in modo da consentire la valutazione di modifiche normative eventualmente necessarie.
9/3298-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Siracusano.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap, è emersa la necessità ed urgenza di intervenire con misure specifiche per il Mezzogiorno;

    l'articolo 5 del presente decreto proroga al 30 novembre 2021 i termini in materia di versamenti IRAP per alleggerire l'impatto che la pandemia ha avuto sulle imprese italiane;

    da uno studio, realizzato per Orbita da «Sec Newgate Italia», emerge che il 61 per cento degli imprenditori intervistati non è interessato a investire nel Mezzogiorno ritenendo scarsamente interessante questo mercato (per il 41 per cento di loro) e inefficiente il sistema Paese in quest'area (24 per cento). In generale, a detta degli intervistati, alcune condizioni favorirebbero gli investimenti al Sud: di certo vantaggi fiscali (indicati dal 61 per cento del campione), una burocrazia più snella (51 per cento), migliori infrastrutture (39 per cento) e un più agevole accesso al credito (14 per cento),

impegna il Governo

a valutare un intervento diretto a riconoscere una «No-tax area per il Mezzogiorno» prevedendo un'esenzione integrale, per l'anno 2022, dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a tutte le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che non risultino quotate in mercati regolamentati e che non trasferiscano il domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate.
9/3298-A/39. Villarosa.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap, è emersa la necessità ed urgenza di intervenire con misure specifiche per il Mezzogiorno;

    l'articolo 5 del presente decreto proroga al 30 novembre 2021 i termini in materia di versamenti IRAP per alleggerire l'impatto che la pandemia ha avuto sulle imprese italiane;

    da uno studio, realizzato per Orbita da «Sec Newgate Italia», emerge che il 61 per cento degli imprenditori intervistati non è interessato a investire nel Mezzogiorno ritenendo scarsamente interessante questo mercato (per il 41 per cento di loro) e inefficiente il sistema Paese in quest'area (24 per cento). In generale, a detta degli intervistati, alcune condizioni favorirebbero gli investimenti al Sud: di certo vantaggi fiscali (indicati dal 61 per cento del campione), una burocrazia più snella (51 per cento), migliori infrastrutture (39 per cento) e un più agevole accesso al credito (14 per cento),

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, un intervento diretto a riconoscere una «No-tax area per il Mezzogiorno» prevedendo un'esenzione integrale, per l'anno 2022, dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a tutte le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che non risultino quotate in mercati regolamentati e che non trasferiscano il domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate.
9/3298-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Villarosa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, tra le differenti misure contiene anche la proroga di termini in materia di referendum;

    nello specifico viene prorogato il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Inoltre, vengono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

    la legge n. 352 del 1970 che reca norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo dispone che «alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

    è di tutta evidenza, emersa anche in periodo pandemico della necessità di dover modificare la raccolta dei certificati legati all'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni, dal momento che tale termine, non risulta congruo rispetto alla mole di lavoro che gli uffici elettorali comunali si trovano ad affrontare, in via generale, in diverse occasioni,

impegna il Governo

a interpretare la proroga dei termini esclusivamente per l'acquisizione dei certificati relativi alle firme già raccolte prima della scadenza del termine ordinario.
9/3298-A/40. Montaruli, Lollobrigida, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    le responsabilità esercitate dal comandante preposto alla guida del Comando Operativo di Vertice Interforze si sono fortemente dilatate, al punto che attualmente questi risponde dell'attività di non meno di 18 mila effettivi impegnati in operazioni interne ed esterne al territorio nazionale, che corrispondono alla mobilitazione di 60 mila tra uomini e donne nel ciclo annuale, considerando le turnazioni periodiche;

    al Comandante di Vertice Operativo Interforze è già conferita la cosiddetta quarta stella funzionale;

    analogamente, l'autorità militare di vertice interforze ha registrato la costante espansione dei propri compiti di direzione ed orientamento nell'ambito della Difesa, oltre che dell'essenziale funzione di alto consigliere del Governo per la politica militare e di Difesa;

    il Capo di Stato Maggiore della Difesa necessita di una collaborazione diretta dotata della necessaria autorevolezza anche formale;

    assiste il Capo di Stato Maggiore della Difesa il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, che si occupa di policy e la cui attività potrebbe trarre gran giovamento dal riconoscimento in suo favore della cosiddetta quarta stella, o simbolo equivalente, già attribuita ai suoi omologhi britannico e francese,

impegna il Governo

ad adoprarsi affinché alla prima occasione utile agli incarichi di Comandante Operativo di Vertice Interforze e Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa sia riconosciuto il conferimento pieno della quarta stella o simbolo equivalente.
9/3298-A/41. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    con sentenza 2 marzo 2021 – causa C-746/18 la Corte di giustizia dell'Unione europea che, in tema di acquisizione dei tabulati telefonici e di individuazione dell'organo competente ad autorizzare tali operazioni, ha stabilito un duplice principio; che, da una parte, l'accesso, per fini penali, a un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica; e che, dall'altro, l'accesso può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati);

    alla luce delle risultanze emerse dalla sentenza e, in particolare, del primo principio enunciato dalla Corte di giustizia, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno adoperarsi per modificare la normativa sul tema che, invece, consentiva l'accesso ai dati di traffico a fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato;

    le maggiori garanzie che sono state previste per l'utilizzo dei dati dei tabulati telefonici non sono state integralmente estese anche per l'utilizzo del captatore informatico (cosiddetto trojan);

    durante il dibattito in Commissione, come riconosciuto da molte forze politiche, si è raggiunto un compromesso non del tutto soddisfacente, mancando di intervenire in senso più puntuale su tale fattispecie;

    la Ministra Cartabia ha assunto l'impegno a intervenire successivamente per porre rimedio a queste criticità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare ulteriormente la disciplina secondo quanto previsto dalla Corte della giustizia di cui in premessa, in modo da offrire maggiori tutele per la privacy dei cittadini, considerata la particolare incisività dello strumento.
9/3298-A/42. Turri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone una modifica all'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice;

    sono richiesti, dal decreto-legge all'esame dell'Aula, presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    relativamente alla fase processuale delle indagini, il provvedimento tuttavia non si occupa della presunzione di innocenza che è invece stata oggetto d'esame in commissione giustizia con lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alla direttiva 2016/343, atto del Governo n. 285;

    tale schema di decreto legislativo, che ha ottenuto il parere favorevole della commissione giustizia, riguarda il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, ma ha sollevato alcune perplessità in merito alla previsione di un articolo aggiuntivo al codice di procedura penale, il 115-bis, che dispone che «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili»;

    non vi è stato tuttavia un completo adeguamento alla sopra citata direttiva comunitaria europea 2016/343, che invece prevede, per la persona sottoposta a indagini, l'applicazione di «misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, per un più conforme adeguamento anche alla direttiva comunitaria sopra citata e per garantire una maggiore sicurezza anche delle indagini, misure di coercizione fisica per gli imputati o indagati, nel rispetto del principio costituzionalmente garantito della presunzione di innocenza, al fine di impedire che entrino in contatto con terzi.
9/3298-A/43. D'Ettore.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap, è emersa la necessità ed urgenza di intervenire sulla protezione dei dati personali;

    l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto reca «Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale»;

    l'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in oggetto apporta modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    l'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge in oggetto determina che l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale presso il fornitore può avvenire «con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private», per «reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni»;

    il limite di pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni appare eccessivamente ridotto, includendo reati la cui gravità non necessita del ricorso all'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare il limite di pena di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame intervenendo sull'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, innalzando il limite di pena da tre a cinque anni.
9/3298-A/44. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'assegno unico intende favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile;

    l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori;

    l'impennata dei prezzi dei beni di prima necessità nonché delle bollette di gas e luce e del costo dei carburanti rappresenta una minaccia al potere d'acquisto dei cittadini con il rischio di pregiudicare notevolmente la qualità della vita dei nuclei familiari a più basso reddito;

    in data 8 novembre 2021 l'Ufficio Studi di Confcommercio ha previsto un incremento dell'inflazione tale da registrare un +3,2 per cento a novembre 2021 e 4 per cento nel periodo natalizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di commisurare – nei futuri provvedimenti – l'importo dell'assegno unico universale al tasso di inflazione in modo tale da non depotenziare l'efficacia della misura ai fini del sostegno economico del nucleo familiare.
9/3298-A/45. Mantovani, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 si occupa di norme in materia di giustizia limitatamente al contenuto della Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza della Grande sezione, 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, H.K., essendo stata la stessa investita di una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione in materia di conservazione dei dati connessi alle comunicazioni elettroniche e di acquisizione nel processo;

    appare tuttavia importante rilevare – anche in ragione di reiterati fatto che, soprattutto negli ultimi mesi, si sono fatti sempre più frequenti – l'assunzione da parte del Governo di un provvedimento d'urgenza in materia di occupazione arbitraria di uno o più immobili – in particolare quando esso è destinato ad unità abitativa e l'occupazione si sia concretizzata in un'azione di forza volta alla spoliazione del bene al suo legittimo proprietario – rappresenta una grave violazione dei princìpi dettati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 14 agosto 1955, n. 848, in materia di tutela del diritto di proprietà;

    le pene attualmente previste dall'articolo 633 del codice penale non fungono da effettivo deterrente atteso che consentono al soggetto agente, in caso di condanna, di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena o, anche qualora la pena irrogata sia superiore a due anni, di poter in ogni caso accedere ad ulteriori benefìci che, di fatto, escludono l'esecuzione della pena. Inoltre, in caso di flagranza di reato, non è consentito l'arresto né l'adozione di misure cautelari, salvo per le ipotesi aggravate previste dallo stesso articolo 633 del codice penale, quando l'invasione arbitraria è commessa da più di cinque persone o da persona palesemente armata, per le quali è consentito l'arresto facoltativo;

    a tacere delle difficoltà che si riscontrano nel dare concreta attuazione a quanto disposto dalla normativa prevista dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, tant'è che appare magistrale la sentenza della Corte di cassazione, III sezione civile, del 4 ottobre 2018, n. 24198, che ha stabilito il rapporto fra discrezionalità amministrativa ed esecuzione di un provvedimento esecutivo,

impegna il Governo

anche per le ragioni di cui in premessa, a volere assumere con l'urgenza che il caso conclama le iniziative legislative più opportune a tutela del diritto di proprietà che, nella situazione di cui in premessa, appare fortemente compromesso.
9/3298-A/46. Foti, Lollobrigida, Ferro, Zucconi, Galantino, Caretta, Ciaburro.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte ad evitare l'adozione del sistema di etichettatura Nutri-score, al fine di tutelare i consumatori e i prodotti made in Italy – 3-02600

   FORNARO e TIMBRO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   nel maggio 2020, la Commissione europea ha annunciato, come parte integrante della strategia Farm to Fork, l'adozione entro la fine del 2022 di un'etichettatura fronte-pacco armonizzata e obbligatoria per aiutare i consumatori a fare scelte alimentari salutari; si tratta del sistema a semaforo chiamato Nutri-score;

   il sistema è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori universitari francesi denominato Eren (Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle) e si basa sulle tabelle nutrizionali della Food Standards Agency del Regno Unito, da cui le etichette a «traffic lights» adottate in Gran Bretagna sin dal 2014;

   il Nutri-Score è pensato per semplificare l'identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare attraverso l'utilizzo di due scale correlate: una cromatica divisa in 5 gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica di cinque lettere dalla A alla E;

   attraverso l'uso dei colori rossi, giallo e verde si allerta il consumatore sulla quantità di grassi, zucchero e sale in un determinato prodotto;

   l'etichetta a semaforo è fortemente penalizzante per l'Italia perché colpisce le migliori eccellenze del made in Italy come i formaggi, i prosciutti, i salumi, i vini e addirittura gli oli extravergine di oliva, considerati dai nutrizionisti parte di una dieta equilibrata;

   il paradosso è di promuovere cibi per la cui preparazione vengono utilizzati edulcoranti e di sfavorire i migliori prodotti della nostra produzione agricola e gastronomica;

   le diverse associazioni dei produttori agricoli italiani hanno ripetutamente segnalato il pericolo per la nostra economia agricolo e per la tutela dei consumatori che deriverebbe dall'introduzione di questo sistema e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione delle sue comunicazioni sul vertice europea del 20 ottobre 2021, ha ribadito che: «Il Governo è totalmente consapevole della gravità che l'introduzione del Nutri-score può costituire per la nostra filiera produttiva agroalimentare e pienamente impegnato nella sua tutela»;

   critiche al sistema Nutri-score sono state avanzate anche da altri Paesi dell'area mediterranea come Francia, Spagna e Grecia;

   l'Italia in alternativa propone il Nutrinform battery, un'etichettatura che ha l'obiettivo di fornire ai consumatori informazioni chiare e immediate sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto; infatti contiene l'indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale per singola porzione, in rapporto al fabbisogno giornaliero raccomandato al consumatore –:

   quali urgenti iniziative di competenza stia intraprendendo il Governo per evitare l'adozione del sistema Nutri-score, che arrecherebbe danni alla nostra produzione agroalimentare e scarse, se non fuorvianti, informazioni ai consumatori sugli alimenti.
(3-02600)


Iniziative di competenza per la realizzazione del piano di intervento «Italia a 1 Giga», anche tramite misure correttive del sistema di incentivi previsto a tal fine – 3-02601

   BRUNO BOSSIO, GARIGLIO, CANTINI, CASU, DEL BASSO DE CARO, PIZZETTI, ANDREA ROMANO, MORASSUT, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   pur se da più parti si esprime preoccupazione circa la possibilità di rispettare la scadenza del 2026 per il piano «Italia a 1 Giga», si è fiduciosi che il Ministro interrogato abbia svolto ogni approfondimento per la fattibilità nei tempi previsti;

   tuttavia, si osserva, la carenza di personale esperto a vari livelli per rispettare una pianificazione stringente per l'impiego dei fondi stanziati dalla Commissione europea;

   le semplificazioni normative introdotte in materia di posa della fibra ottica non assicurano che, sulla base di norme pregresse e pienamente operative, enti pubblici e soggetti privati possano rispettare i tempi delle esecuzioni delle opere;

   bisogna evitare l'insorgere di problemi, emersi nell'esperienza in corso, per la copertura delle aree bianche lanciata dal Governo a partire dal 2016, in particolare il rischio di incompletezza della rete che nominalmente è di tipo FTTB/H mentre Open Fiber dichiara che l'infrastruttura viene attestata a circa 20 metri in linea d'aria dagli edifici;

   occorre garantire nei bandi un sistema di incentivi che consenta di minimizzare il rischio di duplicazione inefficiente delle infrastrutture; a tal fine, andrebbe incentivata la costituzione di progetti di co-investimento capaci di coniugare unicità delle infrastrutture e concorrenza tra reti ivi ospitate;

   sempre nei bandi, al fine di impedire forme di selezione inefficiente, andrebbe evitata l'introduzione di cap sul numero di lotti cui partecipare, atteso che si tratta comunque di un settore regolamentato e sul quale ex-post può sempre attivarsi l'Antitrust;

   nella mappatura 2021, Infratel esplicita che per connessione FTTH si intende «l'architettura con la fibra che termina presso un punto di terminazione ottico interno all'unità immobiliare». Si presume che questa definizione venga riportata nei bandi pubblici futuri e si chiede al Ministro interrogato di farsi parte attiva nella correzione, a saldi immutati, della situazione relativa ai bandi in essere nelle aree bianche, poiché la definizione è già presente nei documenti tecnici delle gare;

   infine, in riferimento allo stato del piano voucher, si chiede al Governo di esaminare l'accesso alla misura come supporto alla domanda per la realizzazione della fibra verticale negli edifici, allargando la platea dei soggetti autorizzati a formulare la richiesta, includendo i condomini, nel rispetto delle condizioni previste per poter accedere all'agevolazione –:

   quali iniziative il Governo intenda attuare al fine di realizzare, entro i termini previsti, il piano «Italia a 1 Giga», anche prevedendo specifiche correzioni per l'accesso alle misure.
(3-02601)


Intendimenti in merito alla definizione di una strategia nazionale per la pianificazione e la gestione delle giacenze di anticorpi monoclonali anti-Sars-CoV-2 – 3-02602

   BOLOGNA e BALDINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in Italia, dopo un'iniziale inerzia circa l'utilizzo di nuove terapie per il trattamento di Covid-19, è stata autorizzata la somministrazione di anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2, con decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021;

   l'Aifa ha definito modalità e condizioni per il loro impiego con successivi atti: determina del 9 marzo 2021, del 6 maggio 2021 e del 4 agosto 2021;

   l'Aifa e l'Ema, successivamente, hanno dato parere positivo a un anticorpo non disponibile in precedenza, il sotrovimab, aggiungendolo, a partire dal 7 agosto 2021, ai tre già autorizzati – bamlanivimab, bamlanivimab/etesevimab, casirivimab/imdevimab – descrivendo per ciascuno le specifiche terapeutiche;

   gli anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 disponibili, pur essendo differenti tra loro, hanno la capacità di neutralizzare le principali varianti circolanti e consentono, se usati tempestivamente, di interrompere la progressione da infezione a malattia in soggetti a rischio, con benefici in termini di mortalità, necessità di ricovero, guarigione virologica, riduzione dei casi complicati;

   tali farmaci potenzialmente salvavita hanno, tuttavia, un costo elevato e richiedono indicazioni terapeutiche precise e criteri stringenti: devono essere somministrati per via endovenosa nelle prime fasi della malattia e utilizzati in pazienti a rischio di sviluppare una forma grave, in particolare per pazienti ad alto rischio e anziani, limitando la replicazione del virus e agendo in direzione di una sorta di immunizzazione passiva;

   secondo l'ultimo report di Aifa, oltre 12.000 pazienti hanno ricevuto uno dei tre monoclonali disponibili;

   da quanto risulta all'interrogante, tra marzo e maggio 2021 sono state acquistate circa 80 mila dosi di anticorpi monoclonali, in diversi lotti e, in considerazione della loro imminente scadenza, dicembre 2021, la gran parte di queste dosi inutilizzate rischia di deteriorarsi nei frigo delle farmacie ospedaliere;

   le regioni hanno poco utilizzato i monoclonali, con trattamenti molto differenziati: in alcune regioni le scorte sono esaurite in breve tempo, mentre in altre non è mai partito alcun trattamento –:

   se intenda definire con urgenza una strategia nazionale, per pianificare e gestire le attività di trattamento secondo le necessità, d'intesa con le regioni, al fine di utilizzare le giacenze di monoclonali, ottimizzandone l'uso terapeutico secondo criteri stabiliti, considerandone anche il ruolo terapeutico in soggetti non-responsivi al vaccino, scongiurando il rischio imminente di un inutile spreco di dosi, particolarmente costose per il Servizio sanitario nazionale.
(3-02602)


Chiarimenti in ordine ai criteri alla base della estensione della durata della certificazione verde Covid-19 da nove a dodici mesi – 3-02603

   COLLETTI, LEDA VOLPI, FORCINITI, CABRAS, CORDA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, TRANO, MANIERO, TESTAMENTO, SPESSOTTO, GIULIODORI, VALLASCAS, COSTANZO e SAPIA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la trasmissione Report, nelle puntate del 25 ottobre e del 1° novembre 2021, ha fatto emergere dubbi circa la politica vaccinale, in particolare sull'attendibilità e l'esistenza di studi e dati posti alla base di direttive e pareri impartiti dal Comitato tecnico-scientifico, dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità;

   il 3 settembre 2021 Moderna presentava richiesta alla Food and Drug Administration e alla European Medicines Agency di somministrare il booster dimezzato, 50 milligrammi invece di 100 milligrammi;

   il 9 settembre 2021 l'Aifa acconsentiva alla somministrazione della terza dose di due vaccini mRNA a soggetti immunodepressi e agli over-ottanta;

   il 27 settembre 2021 il Ministero della salute avviava la terza dose per gli over-ottanta, indicando di somministrare Pfizer e Moderna; quest'ultimo in quantità di 100 milligrammi, nonostante la richiesta di Moderna, così a migliaia di anziani è stata somministrata una dose intera di booster del vaccino;

   il 4 ottobre 2021, l'European Medicines Agency approvava il solo booster Pfizer e l'8 ottobre 2021 il Ministero della salute estendeva il booster agli over-sessanta, specificando di utilizzare solo Pfizer;

   in data 25 ottobre, l'European Medicines Agency autorizzava l'utilizzo della mezza dose del vaccino Moderna;

   il Comitato tecnico-scientifico, in data 27 agosto avallava la richiesta del Ministero della salute dell'estensione del green pass da 9 a 12 mesi, decisione singolare, dato quanto rilevato in Israele in merito alla perdita di efficacia, in pochi mesi, del vaccino Pfizer-BioNTech;

   l'Istituto superiore di sanità ha iniziato a febbraio del 2021 uno studio, non ancora pubblico, su 2.500 persone sul decadimento anticorpale, studio che sarebbe dovuto iniziare a dicembre 2020;

   in ogni caso, ad oggi, non vi sono studi compiuti dall'Istituto superiore di sanità aventi ad oggetto l'efficacia dei vaccini in ordine al contagio; si tratta, a parere degli interroganti, di un'omissione esemplificativa del disinteresse del Governo nella ricerca di fondamenta scientifiche in materia;

   al pari, il Comitato tecnico-scientifico si è limitato a estendere il green pass a dodici mesi, basando l'estensione non su valenze scientifiche bensì su concetti obiettabili stante la durata di soli sei mesi della protezione al contagio –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza del criterio scientifico che ha portato il Comitato tecnico-scientifico a prorogare il green pass da 9 a 12 mesi, considerata la mancanza di studi italiani sulla durata di copertura del vaccino nonché le evidenze scientifiche straniere che ne dimostrano la limitata durata.
(3-02603)


Iniziative volte a equiparare la posizione dei soggetti vaccinati e di quelli guariti, in particolare sotto il profilo della durata delle certificazioni verdi Covid-19 e degli ingressi in Italia dall'estero – 3-02604

   MOLINARI, BOLDI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con circolare in data 21 luglio 2021 il Ministero della salute ha aggiornato le indicazioni concernenti la vaccinazione dei soggetti guariti dal Covid-19, ritenendo per questi possibile «la somministrazione di un'unica dose di vaccino (...), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa (infezione) e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;

   sulla base della predetta circolare e del sottostante parere del Comitato tecnico-scientifico, si confidava in un'estensione del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, in maniera tale da allineare la loro durata (semestrale) alla finestra temporale (annuale) individuata dal Ministero ai fini della vaccinazione con dose singola;

   il Governo ha confermato la necessità di adottare iniziative in questo senso, accogliendo due ordini del giorno all'uopo presentati da deputati del gruppo Lega Salvini Presidente (n. 9/3223-A/067 e n. 9/3264-A/087);

   a distanza ormai di diversi mesi dalla circolare sopracitata e dall'accoglimento dei predetti ordini del giorno, tuttavia, il periodo di validità delle certificazioni rilasciate ai soggetti guariti è rimasto, inspiegabilmente, invariato;

   per effetto delle attuali previsioni, che appaiono agli interroganti incongrue e non coordinate, moltissime persone guarite subiscono gli effetti di un «paradosso giudico e immunologico», com'è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione un periodo di dodici mesi per vaccinarsi con dose singola, ma nel frattempo rimangono prive della certificazione e vengono pertanto escluse dalla vita sociale e lavorativa, a meno di non volersi sottoporre, inutilmente e con spese a carico, a un tampone ogni 48 ore, con conseguente, evitabile, sovraccarico anche della rete di farmacie e laboratori;

   il quadro sopra delineato, oltre che, a giudizio degli interroganti, contraddittorio e pregiudizievole per moltissimi cittadini, non appare giustificato da un punto di vista tecnico-scientifico, tenuto conto dei recenti studi e delle indagini che confermano, per i soggetti guariti, un livello di copertura dalle reinfezioni analogo, se non addirittura superiore, a quello dei vaccinati;

   ad aggravare la situazione si è aggiunta, da ultimo, l'ordinanza del Ministero della salute 22 ottobre 2021, il cui articolo 4, concernente gli ingressi in Italia dai Paesi dell'elenco D, sottopone a un diverso regime giuridico gli spostamenti dei soggetti vaccinati e guariti, prevedendo limitazioni assai più stringenti per questi ultimi (isolamento fiduciario), rispetto a quelle applicabili ai primi –:

   se e quali iniziative intenda adottare al fine di parificare la posizione dei soggetti vaccinati e guariti, in particolare sotto il profilo della durata delle certificazioni verdi Covid-19 e degli ingressi in Italia dall'estero.
(3-02604)


Intendimenti del Governo in ordine alle categorie per cui prevedere la somministrazione in via prioritaria della terza dose del vaccino anti Covid-19 – 3-02605

   NOJA, OCCHIONERO, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO e VITIELLO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   i dati degli ultimi giorni dimostrano come stia risalendo il tasso di positività che nella giornata di lunedì 8 novembre 2021 ha toccato 1,7 per cento;

   in questo contesto l'Italia continua a distinguersi dal resto dei Paesi europei, merito di una campagna vaccinale che ha raggiunto gran parte della popolazione;

   nonostante questo, la ripresa delle scuole, l'allentamento delle misure di prevenzione dopo mesi di isolamento e restrizioni, nonché l'avvicinarsi delle vacanze natalizie e feste in famiglia impongono di accelerare la somministrazione della cosiddetta terza dose. Il commissario straordinario Figliuolo ha reso nota la volontà di allargarne la somministrazione, già in corso per i più anziani, ad altre fasce di età e, a breve, dovrebbe cominciare la vaccinazione per i bambini tra i 5 e i 12 anni;

   le raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione del 10 marzo 2021, di aggiornamento delle categorie di popolazione da vaccinare in via prioritaria, stabilivano una precedenza per i soggetti fragili e i loro prestatori di cura: genitori di minori vulnerabili; familiari conviventi di persone immunodepresse; caregivers di persone con disabilità grave;

   oltre alle categorie sopracitate, anche gli insegnanti – molti dei quali sono esposti a contatto quotidiano con la popolazione under 12 che non ha ancora avuto accesso alla vaccinazione – sono stati vaccinati in via prioritaria e dunque per loro dovrebbe a breve scadere il termine dei sei mesi dalla conclusione del primo ciclo vaccinale;

   recentemente, con circolari del 27 settembre e dell'8 ottobre 2021, il Ministero della salute ha stabilito che si raccomanda la somministrazione della «terza dose», tra le altre categorie, alle persone maggiorenni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti e alle persone particolarmente esposte, quali esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;

   la ratio con cui vengono stabilite tali priorità vaccinali sembra essere quella di ampliare il più possibile la protezione dei soggetti vulnerabili alle conseguenze del Covid-19, aumentando anche l'immunizzazione dei soggetti che operano in situazione di loro prossimità o che si trovano in situazioni di maggiore esposizione –:

   quali iniziative intenda assumere in relazione alle priorità dei soggetti ai quali somministrare la terza dose, anche ampliando il criterio legato all'età anagrafica, con particolare riferimento ai familiari conviventi e ai caregiver delle persone più vulnerabili, nonché alle fasce di popolazione, quali per esempio gli insegnanti, raggiunte dal primo ciclo vaccinale ormai da diversi mesi e particolarmente esposte al rischio di contagio in ragione dell'attività lavorativa svolta.
(3-02605)


Iniziative volte alla tempestiva rilevazione degli effetti sulla certificazione verde Covid-19 dell'accertata positività al Sars-CoV-2 – 3-02606

   PROVENZA, FEDERICO, IANARO, LOREFICE, MAMMÌ, MISITI, NAPPI, PENNA, RUGGIERO, SPORTIELLO, VILLANI e D'ARRANDO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto green pass), rilasciata sulla base della certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, ha una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dal professionista sanitario che effettua la vaccinazione;

   contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria o il professionista sanitario, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile il cosiddetto «green pass» nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;

   la certificazione verde Covid-19 cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

   l'interessato, come previsto dalla normativa vigente, ha altresì diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde Covid-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione;

   secondo quanto emerso nel corso di una nota trasmissione televisiva, sembra che siano numerose le persone che, pur risultando poi contagiate dal virus già da molto tempo, hanno ancora il green pass valido rilasciato per avvenuta vaccinazione, con la conseguente possibilità di accedere nei luoghi lavorativi o di socialità;

   le strutture sanitarie, interrogate a riguardo, hanno rappresentato che il problema risiede nella coesistenza di due piattaforme tecnologiche diverse: la piattaforma del tracciamento e della rilevazione dei contagi e quella della certificazione verde;

   tra i diversi chiarimenti forniti dal Governo, nell'ambito delle faq presenti sul sito istituzionale all'uopo predisposto si evince che una certificazione può essere non valida per due motivi: certificazione scaduta o certificazione non autentica;

   non è dunque contemplata la non validità della certificazione verde Covid-19 qualora, nel periodo di vigenza della stessa, regolarmente rilasciata, l'interessato risulti poi contagiato dal virus –:

   quali iniziative intenda intraprendere al fine di rilevare tempestivamente la non validità della certificazione verde Covid-19 qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia stato identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
(3-02606)


Intendimenti in ordine all'opportunità di riconsiderare la soppressione dei punti di primo intervento nel quadro della revisione della programmazione della rete ospedaliera – 3-02607

   NOVELLI e BAGNASCO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» rappresenta il più importante riferimento programmatorio delle regioni nella definizione della propria rete ospedaliera;

   negli ultimi giorni, alcuni organi di stampa, in particolare il sito internet quotidianosanita.it, hanno pubblicato la bozza di aggiornamento del citato decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70;

   la bozza, nel suo impianto generale, sembra andare in continuità col vigente decreto;

   anche relativamente alla rete dell'emergenza-urgenza, l'impianto generale del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, viene sostanzialmente mantenuto, ma con una rilevante novità, la scomparsa dei punti di primo intervento;

   i punti di primo intervento sono attualmente dedicati alla visita e al trattamento delle patologie urgenti a bassa gravità. Per i casi più gravi sono attrezzati con dotazioni tecnologiche atte alla stabilizzazione e al trasporto dei pazienti presso il pronto soccorso;

   con la chiusura di molti presidi ospedalieri di piccole dimensioni e dei relativi pronto soccorso, i punti di primo intervento, spesso istituiti proprio nelle strutture resesi disponibili con lo spostamento dei servizi ospedalieri, hanno rappresentato e rappresentano tutt'oggi un importante presidio per i cittadini residenti in aree periferiche dei vari territori regionali;

   l'assenza dei punti di primo intervento dalla bozza di revisione del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, preoccupa, perché potrebbe comportare un'ulteriore riduzione, oltre a quella già verificatasi negli ultimi anni, dei servizi offerti alle comunità residenti in aree extra-urbane –:

   se corrisponda al vero che con la revisione del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, saranno soppressi i punti di primo intervento e come si intenda continuare a garantire un'assistenza adeguata per le patologie urgenti a bassa gravità nei territori più periferici.
(3-02607)


Chiarimenti sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento al piano pandemico nazionale – 3-02608

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in una recente intervista al Corriere della Sera, Ranieri Guerra, ex direttore generale dell'ufficio di prevenzione del Ministero della salute ed ex direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha ribadito la validità del Piano pandemico nazionale, affermando che «Chi sostiene che l'Italia ha affrontato il Covid senza un piano mente. All'inizio del 2020 un piano c'era, era pienamente valido e conteneva azioni di preparazione e contenimento sempre efficaci, universali»;

   tali dichiarazioni si scontrano con quanto sempre affermato dal Ministro interrogato, che anche durante un suo intervento in Senato nel mese di aprile 2021 ha motivato la sua decisione di non attivare il piano allo scoppio della pandemia affermando che «è del tutto evidente che il Piano pandemico antinfluenzale del 2006 non era sufficiente, né lo erano le successive raccomandazioni emanate dall'OMS (...) non ci si è limitati alla burocratica attuazione di un piano pandemico antinfluenzale non sufficiente a rispondere a un virus completamente nuovo»;

   la questione del Piano pandemico è da sempre al centro di accese polemiche, posto che la sua mancata attivazione ha fatto sì che l'Italia perdesse giorni e settimane preziosi nella prima risposta al virus, con il conseguente drammatico aggravamento del bilancio dei contagi e delle vittime;

   anche rispetto all'aggiornamento del Piano, Guerra ha rilasciato delle dichiarazioni molto precise che destano ancora più perplessità rispetto alla sua mancata attivazione, o, almeno, aggiornamento: «Prima di andarmene nel 2017 avevo lasciato consegne precise e un piano pronto per essere attivato in caso di emergenza (...) Nel 2016 il Piano pandemico era stato riletto e giudicato ancora adeguato»;

   attualmente è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia, il cui testo è stato stravolto durante l'esame in Commissione al fine di limitare l'attività d'inchiesta al solo periodo precedente alla dichiarazione dello stato di emergenza e all'attività dei soli «Stati di origine dell'infezione e colpiti per primi dall'infezione stessa», escludendo, quindi, dal perimetro d'indagine le misure adottate in Italia, e rendendo la Commissione, ad avviso degli interroganti, assolutamente insufficiente –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere per fare finalmente piena luce sulla gestione dell'emergenza pandemica in Italia, sulle decisioni assunte e sulle procedure seguite, nel rispetto di tutte le vittime e dei loro familiari.
(3-02608)