XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 16 novembre 2021.
Amitrano, Ascani, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Buompane, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giordano, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Valente, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 15 novembre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
ASCARI e VILLANI: «Delega al Governo per la disciplina dell'assicurazione degli edifici contro i danni derivanti da calamità naturali» (3368).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge TERMINI ed altri: «Disciplina della gravidanza solidale e altruistica» (3016) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Elisa Tripodi.
La proposta di legge ASCARI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari» (3100) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate D'Orso e Elisa Tripodi.
La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola» (3137) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Furgiuele.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali)
RAVETTO ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, in materia di protezione delle vittime di atti persecutori» (3313) Parere delle Commissioni II e V;
IEZZI ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari, di disciplina dei casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario, nonché di divieti di espulsione e respingimento» (3317) Parere delle Commissioni V, VII, XI, XII e XIV.
II Commissione (Giustizia)
CIRIELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale in materia di risarcimento, da parte dello Stato, del danno derivante da reato» (3320) Parere delle Commissioni I e V;
TONELLI ed altri: «Modifica all'articolo 55 del codice penale, in materia di esclusione della punibilità per eccesso nell'uso legittimo delle armi, commesso con colpa lieve» (3329) Parere della I Commissione.
VI Commissione (Finanze)
ZANICHELLI: «Disposizioni in materia di trattamento tributario delle operazioni in valute virtuali nonché disciplina degli obblighi antiriciclaggio» (3131) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.
X Commissione (Attività produttive)
BERTI e DE CARLO: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, concernente l'estensione dell'ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione denominata “Resto al Sud” ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa» (3216) Parere delle Commissioni I, V, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
D'ORSO ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione dei centri commerciali naturali» (3251) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
EHM ed altri: «Disposizioni per sostenere i livelli occupazionali e produttivi e per contrastare la pratica della delocalizzazione delle attività produttive» (3306) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro)
BARZOTTI e ASCARI: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle condotte vessatorie a carico dei lavoratori e delle disfunzioni organizzative ansiogene nei luoghi di lavoro» (3328) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali)
S. 2326. – Senatori PIARULLI ed altri: «Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”» (approvata dal Senato) (3367) Parere delle Commissioni I e V.
Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)
GALLINELLA ed altri: «Introduzione del titolo II-bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di intragenesi o cisgenesi (editing genomico) a fini sperimentali e scientifici» (3310) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Adesione di deputati ad una proposta
di modificazione al Regolamento.
La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 25: «Articoli 109, 109- bis e 109-ter: Modifica della disciplina in materia di petizioni», presentata dalla deputata Madia ed altri (annunziata nella seduta del 29 ottobre 2021), è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CECCANTI.
Trasmissione dal Ministero dell'interno.
Il Ministero dell'interno ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 19 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 4 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 8 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 11 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 11-17 ottobre 2021, nonché il verbale della seduta del 22 ottobre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.
Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Il Ministro della salute, con lettera in data 12 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 18-24 ottobre 2021, nonché il verbale della seduta del 29 ottobre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.
Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Il Ministro della salute, con lettera in data 12 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 25-31 ottobre 2021, nonché il verbale della seduta del 5 novembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.
Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Il Ministro della salute, con lettera in data 12 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 22 e 28 ottobre 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di performance collegati, aggiornata al 31 marzo 2021 (Doc. CCLIX, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2020 (Doc. LII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 novembre 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0702/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di decreto ministeriale recante approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 novembre 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0711/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di direttiva del Ministro dello sviluppo economico recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali.
Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Comando generale
della guardia di finanza.
Il Comando generale della guardia di finanza ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzate, in data 8 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 15 novembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione 2021 sulla politica di allargamento dell'Unione europea (COM(2021 644 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 644 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione di nomine ministeriali.
Il Ministero dell'istruzione, con lettera in data 11 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina della dottoressa Antonella Mastrogiovanni a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 2394 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3363)
A.C. 3363 – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, misure finalizzate all'esibizione della certificazione verde COVID-19, cosiddetto Green pass;
volendo tacere circa l'uso convulso della decretazione d'urgenza, non si può glissare sul contenuto delle disposizioni governative le quale, senza troppi eufemismi, presentano forti criticità e si pongono in violazione di principii quali quello di proporzionalità e adeguatezza;
come è noto la certificazione verde COVID-19 è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 9 al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e, ai fini dell'ottenimento, prevede tre procedure – alternative tra loro – che si pongono quali condizione ai fini degli spostamenti, dell'attività lavorativa e del quotidiano vivere (ossia avvenuta guarigione, avvenuta vaccinazione e, in ultimo, i certificati attestanti l'esito negativo di un tampone molecolare o antigenico);
per quanto attiene all'esibizione del Green pass nei luoghi di lavoro, il decreto-legge, importa un regime di controlli anche alternativi alla scansione del QR code mediante applicazione C-19, e prevede inoltre sanzioni in caso di inottemperanza;
l'utilizzo dell'applicazione C-19 presenta forti criticità in quanto al momento dell'acquisizione del QR code, il soggetto preposto potrebbe captare i dati mediante screenshot e lettura con app estere che accedono a tutto il dataset del QR code e per la necessaria connessione alla rete internet per la verifica dell'autenticità del codice con conseguente scambio dati da un server da remoto e che implementa una banca dati di cui non si conosce la collocazione geografica. Questa pratica è in palese violazione con l'ultimo capoverso dell'articolo 10.3 del Regolamento 953 del 2021, dove è previsto che: «... i dati personali consultati a norma del presente paragrafo non sono conservati...»;
la verifica dell'autenticità dei certificati verdi, senza richiedere l'accesso da remoto ad un server, è espressamente prevista dall'articolo 3, comma 2, del predetto Regolamento, che così dispone: «...tali certificati sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità...», pertanto l'autenticità del certificato è insita nel codice QR code e non necessita di essere verificata online interrogando un database da remoto. In tal caso occorrerebbe la prestazione del consenso al dataset da parte dell'interessato;
con una nota pubblicata sul suo sito istituzionale sull'uso del Green pass europeo, la Commissione europea ha affermato come gli Stati membri possano utilizzare il certificato digitale COVID dell'Unione europea per scopi nazionali – diversi da quelli del Regolamento UE 953 del 2021 – a condizione che forniscano una base giuridica nel diritto nazionale e fermo restando che quest'ultimo rispetti il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principii di effettività, necessità e proporzionalità;
la citata nota della Commissione europea si sofferma anche sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, esplicitando come la normativa nazionale non possa estendere il diritto di richiedere l'esibizione della certificazione COVID a soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 10.3 del Regolamento 953 del 2021: i soggetti autorizzati in ambito «domestico» ai controlli in materia sanitaria, sono, ad esempio, i NAS dei Carabinieri e non di certo i soggetti privati quali i datori di lavoro. Si afferma, sempre nella nota, che la normativa interna deve essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, e non esclusivamente al GDPR, pertanto l'articolo 10.3 del Regolamento 953 del 2021, va senz'altro ricompreso tra le norme poste a presidio della privacy, il cui rispetto, come chiarito dalla Commissione, è condizione necessaria per consentire usi «domestici» dei certificati COVID;
il decreto-legge n. 127 del 2021 obbliga il datore di lavoro nel predisporre l'informativa sul trattamento dei dati, in base all'articolo 13 del Regolamento 679 del 2016. L'informativa dovrà essere resa fruibile all'interessato per la presa visione di ciò che verrà trasmesso come dati, ossia: le generalità del lavoratore, la validità, l'integrità e l'autenticità del Green pass o di una certificazione equivalente, ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione;
il datore di lavoro, inoltre, dovrà provvedere alla nomina degli incaricati alle verifiche del Green pass quali soggetti incaricati allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all'esercizio del compito assegnato, in base all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196 del 2003 e fornendo loro le istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli. Si aggiunge a ciò la nomina di un soggetto esterno, che verrà nominato soggetto esterno, nel caso in cui il controllo sia effettuato da una società esterna cui sia stato appaltato il servizio di custodia e vigilanza. Il controllo riguarderà anche i fornitori esterni dell'azienda i cui dati verranno inseriti nel Registro dei trattamenti;
il decreto-legge n. 127 del 2021 obbligherà il datore di lavoro ad aggiornare il Registro dei trattamenti con riferimento alla conservazione del Green pass e dei dati in esso contenuti. Il provvedimento prevede la possibilità di consegnare il Green pass al datore di lavoro, esentandolo dai controlli, il che si pone in netto contrasto con quanto sin ora espresso dal Garante della privacy (Provvedimento n. 363 dell'11 ottobre 2021), in cui si afferma che il controllo dei Green pass non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure;
la pratica di stilare elenchi, pone dei forti dubbi rispetto alle persone indicate che vengono sottoposte a verifica perché non è lecito conservare il QR code delle certificazioni verdi, né estrarre lo stesso in qualsiasi altro modo, trattenere copie cartacee dei Green pass, screen-shot e/o fotografie del certificato verde. Questa modalità di verifica del Green pass definita dal Governo «semplificata», si pone in totale incompatibilità con la normativa sulla privacy; in verità viene imposta una regola di condotta nel nostro sistema giuridico che è la cristallizzazione della violazione della condotta stessa. Si sta creando un'aporia giuridica;
altro profilo di criticità, già evidenziato in sede di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, è quello inerente la piattaforma software per il controllo dei certificati COVID in uso presso le scuole, dove l'utilizzo dei codici fiscali per verificare il possesso di un certificato valido, ha consentito ai dirigenti scolastici di desumere implicitamente informazioni che il Regolamento 953 del 2021 impedisce di condividere, in particolare quelle inerenti lo stato di vaccinazione; analogo rischio si pone con l'estensione di tali modalità di controllo in tutti gli ambiti lavorativi, anche perché la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro codice fiscale, ed è, pertanto verosimile che tale processo finisca per raccogliere e conservare dati sensibili la cui tutela è ampiamente garantita dal diritto comunitario che, nel caso della gestione politico-sanitaria della pandemia, si è totalmente disapplicato e violato;
recenti fonti giornalistiche hanno riportato la notizia secondo cui è stato costituito presso SOGEI un vero e proprio archivio dei dati relativi alle vaccinazioni, alle guarigioni e all'esito dei test, non può non destare forte preoccupazione l'archiviazione dei predetti dati, dato che la normativa europea autorizza esclusivamente le applicazioni operanti in modalità di sola lettura del QR code;
la Direzione giustizia della Commissione Europea, afferma che l'uso domestico dei certificati COVID è consentito esclusivamente se conforme alle norme a presidio della protezione dei dati personali e, qualora si sia verificata una violazione di quest'ultime, o alla violazione non sia più possibile porre rimedio com'è accaduto per i dirigenti scolastici ormai a conoscenza di dati sullo stato di vaccinazione dei dipendenti, l'acquisizione dei medesimi dati dev'essere immediatamente interrotta. Facendo ciò si impedisce che possano proseguire in ambito lavorativo verifiche in palese violazione di norme di rango giuridico superiori qual è, nel caso specifico, il Regolamento 953 del 2021;
giova, altresì, evidenziare come già in sede di esame del provvedimento al Senato della Repubblica, il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali – Dottor Pasquale Stanzione – abbia inviato una nota al Presidente della Camera e ai Sigg.ri Ministri Speranza e D'Incà (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9717878) evidenziando criticità in ordine alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, ma anche per i magistrati, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato;
in particolare, l'esenzione dai controlli, in costanza di validità della certificazione verde, paventerebbe il rischio concreto di elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del Green pass, non consentendo di rilevate l'eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all'intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (articolo 5, par. 1, lett. d) Reg. Ue 2016/679);
inoltre, aggiunge il Garante, la prevista legittimazione della conservazione di copia delle certificazioni verdi contrasta con il considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, per l'utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che «Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento»;
tale divieto è funzionale tanto a garantire la riservatezza dei dati sulla condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione), ma anche in ordine alle scelte compiute in ordine alla profilassi vaccinale;
il Governo deliberatamente sta violando i principii costituzionali, del diritto comunitario e per fase discendente del diritto alla privacy;
la circostanza in base alla quale i datori di lavoro pubblico e privato possono organizzare — discrezionalmente — le modalità operative di verifica della certificazione anche delegando l'incombenza a soggetti diversi, oltre a rappresentare un'arbitraria e disomogenea modalità di accertamento dipendente dalla metodologia scelta dal datore, crea una disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale ex articolo 3, comma 2, Costituzione, nella misura in cui è previsto il controllo «a campione»;
un controllo che collide con lo scopo sanitario di prevenzione della diffusione del contagio, posto alla base del decreto-legge, nonché con il criterio dell'efficacia ben potendo il lavoratore sprovvisto di Green pass, nella certezza di non essere passibile di controllo all'ingresso, decidere di accettare il rischio della sanzione e svolgete comunque le proprie mansioni all'interno degli uffici con compromissione della sicurezza di altri soggetti anche se vaccinati visto comunque potrebbero essere contagiati (o contagiare). Conseguentemente, il rischio di contagio sarà sempre maggiore come da principio enunciato dal Consiglio d'Europa, paragrafo 8, risoluzione n. 2383 del 2021, secondo cui il soggetto vaccinato – in quanto potenzialmente infettivo – non può essere esente dall'onere di esibire un recente test di negatività al virus SARS-CoV-2;
con riferimento alla sanzione prevista nei confronti di chi dichiara di non essere in possesso della certificandone ovvero ne risulta privo al momento di accesso al luogo di lavoro, il soggetto sarà considerato assente ingiustificato e privato della retribuzione, compenso o emolumento comunque denominato fino a quando non regolarizzerà la propria posizione rispetto al Green pass;
tale circostanza si pone in termini di illegittimità per violazione degli articoli 4 e 36 della Costituzione: viene fortemente compromesso il diritto al lavoro e il connesso diritto alla retribuzione la quale non sarà più proporzionata e sufficiente «alla quantità e qualità del lavoro» bensì all'esibizione o meno della certificazione;
non solo, così facendo si subordina lo svolgimento dell'attività lavorativa a un qualcosa che esula dalla stessa, strictu sensu, ossia a un atto sanitario non obbligatorio, in palese violazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione in cui è cristallizzato il diritto di ciascun individuo ad autodeterminarsi nella scelta di sottoporsi o meno a un trattamento sanitario;
e questo non solo, evidentemente, in riferimento alla vaccinazione ma anche con riguardo ai test molecolari e antigenici rapidi, che, per le modalità di esecuzione si configurano come accertamenti sanitari la cui eventuale imposizione obbligatoria è soggetta alla riserva di legge prescritta per i trattamenti sanitari i quali «possono essere legittimamente richiesti solo in necessitata correlazione con l'esigenza di tutelare la salute dei terzi e della collettività in generale» (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 218 del 1994);
in mancanza di un obbligo giuridico all'esecuzione dei trattamenti è del tutto irragionevole prevedere una norma che prescriva la volontaria sottoposizione a trattamenti sanitari come condizione per l'esercizio di un'attività necessaria come quella lavorativa alla vita dell'individuo e dell'organizzazione della società;
a ciò si aggiunga che tali misure non si preoccupano di compiere una differenziazione in base al rischio specifico di contagio parametrato al tipo e alle condizioni di attività lavorativa svolta;
si ritiene oltremodo sproporzionato equiparare lavoratori che svolgono attività all'aperto o in strutture particolarmente spaziose all'interno delle quali è previsto un distanziamento ai fini dell'organizzazione o ancora la votano senza contatti con il pubblico con chi è esposto a un rischio di contatto maggiore;
ancora, deve evidenziarsi l'ormai noto atteggiamento ambiguo del Governo in ordine alla campagna vaccinale. Se da una parte si parla di adesione libera, volontaria e non vincolante, stante l'assenza di qualsivoglia obbligo giuridico rispetto ad alcuno degli atti necessari finalizzati all'ottenimento della certificazione verde COVID-19, dall'altra vengono imposti obblighi e sanzioni. Allarmate è, altresì, la previsione della facoltà in capo ai datori di lavoro di promuovere «campagne di informazione e sensibilizzazione e sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione». In modo subdolo, il Governo, chiede ai datori di inculcare ai propri dipendenti incontrovertibili considerazioni circa i vaccini, come se i dubbi sulla efficacia e sulla durata della copertura degli stessi, al netto di mancanza di evidenze scientifiche e studi empirici da parte degli Istituti a ciò preposti, potessero essere superati da una campagna pubblicitaria e dall'estensione della validità del Green pass;
proprio in ordine alla questione delle validità, quanto previsto dal decreto-legge è marcatamente illogico nella misura in cui da un lato la validità della copertura vaccinale, secondo l'attuale letteratura medico — scientifica, ha durata sei mesi e dall'altro si estende la validità del Green pass a dodici mesi. Peraltro non è chiara la connessione esistente tra il possedere la certificazione verde COVID-19 e il soddisfacimento dell'obiettivo perseguito dal decreto-legge di favorire la maggiore «efficacia delle misure di contenimento al virus SARS-CoV-2», visto che la prima attiene ad una situazione soggettiva e la seconda riguarda la collettività;
se è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, non ci sono altri termini per qualificare questo disegno di legge – socialmente ed economicamente discriminatorio – se non viziato sotto il profilo della legittimità costituzionale,
delibera:
di non procede all'esame del disegno di legge n. 3363.
N. 1. Cabras, Corda, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi, Benedetti, Cunial, Ehm, Menga, Raduzzi, Romaniello, Sarli, Sodano, Suriano, Massimo Enrico Baroni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, e introduce, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;
il provvedimento è stato esaminato in prima lettura dal Senato che ne ha concluso l'esame approvandolo con modificazioni aggiuntive;
le norme introdotte inseriscono, tra gli altri, un articolo 9-quinquies ed un articolo 9-septies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – disponendo, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro – in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto – sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;
disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, inoltre, una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali e, nell'ambito del settore pubblico, alcune norme specifiche sono poste dalla novella per gli uffici giudiziari;
il provvedimento viene approvato dal Senato passando dagli originari 11 articoli a 17 articoli per un totale di 22 commi che rispondono alla necessità dell'introduzione di misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche, sociali e culturali attraverso l'uso della certificazione verde COVID-19, ma non all'immediatezza dell'applicazione che ne giustifichi l'urgenza necessaria richiesta per i decreti legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;
siamo infatti di fronte ad un provvedimento composto da 22 commi di cui 4 prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi, nello specifico 1 DPCM e 3 circolari del Ministero della salute;
dalla disamina del contenuto del testo è evidente si tratti non solo dell'ennesimo ricorso ad un provvedimento d'urgenza che dispone misure che, se ritenute realmente tali, avrebbero potuto essere contenute in altri recenti decreti, ma risultano ancora una volta limitative delle libertà personali oltre che lesive del principio di uguaglianza tra i cittadini, sancendo una effettiva discriminante tra chi è titolare del certificato verde e chi non lo è;
inoltre, appare irrituale e comunque contrastante con l'asserita urgenza il fatto che il decreto-legge in oggetto prevede che le disposizioni in esso contenute entrino in vigore a partire dal 15 ottobre, cioè quasi un mese dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri;
a tal proposito l'articolo 77 della Costituzione prevede che «in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge». La richiamata urgenza del dettato costituzionale non può essere applicata in questa occasione, in quanto le misure sono entrate in vigore quasi un mese dopo il varo del decreto;
occorre evidenziare che siamo in una situazione paradossale in cui da una parte tutte o quasi le attività riprendono con forme di limitazioni ormai blande in merito agli spostamenti, perché le conseguenze del virus, oggi, risultano contenute attraverso i vaccini e l'applicazione di opportuni protocolli, dall'altra si richiede l'obbligo del green pass per poter accedere sul posto di lavoro;
è di tutta evidenza che mancano i presupposti per comprimere i diritti che la Costituzione definisce fondamentali, come il diritto al lavoro che verrebbe negato al lavoratore non in possesso del certificato;
anche a livello europeo il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, e che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione, cosa che invece con il decreto in esame si crea per coloro che non sono vaccinati;
il citato regolamento evidenzia inoltre l'utilizzo del certificato UE per scopi «domestici» (ovvero diversi da quelli previsti dal Regolamento): gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità;
a tal proposito si evidenzia che il decreto da convertire risulta obiettivamente carente per quanto concerne i principi di proporzionalità ed efficacia; la misura – che nasce a protezione dei lavoratori ed a prevenzione della diffusione del contagio – non opera difatti una differenziazione in base al rischio specifico di contagio a cui ciascun lavoratore è soggetto, e per conseguenza non appare proporzionata una disposizione che ponga sullo stesso piano e soggetti a stesso rischio, lavoratori i cui compiti implichino inevitabilmente contatti stretti con altre persone e quelli che lavorano ad esempio in uffici senza contatti con il pubblico;
siamo al cospetto inoltre, di una misura non efficace dal momento che consentire la possibilità di controllo a campione ne fa venire meno lo scopo sanitario, non soddisfa il criterio dell'efficacia, e se si aggiunge che tra i lavoratori in possesso del certificato Covid vi sono soggetti vaccinati non testati nelle ultime 48 ore, il rischio contagio tende ancor più ad aumentare,
inoltre, la Commissione europea, in una nota relativa al sopracitato regolamento, si sofferma poi sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, esplicitando come la normativa nazionale non possa estendere il diritto di richiedere l'esibizione della certificazione Covid a soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 10.3 del Regolamento UE 953 del 2021 (soggetti autorizzati in ambito «domestico» ai controlli, in materia sanitaria, sono, ad esempio, i reparti NAS dei Carabinieri e non certo i soggetti privati quali i datori di lavoro); nella citata nota è scritto che la normativa interna deve essere «conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati», e non esclusivamente al GDPR; pertanto l'articolo 10.3 del Regolamento UE 953 del 2021, quale disposizione del diritto unionale in materia di protezione dei dati personali, va senz'altro ricompreso tra le norme poste a presidio della privacy, il cui rispetto – come chiarito dalla Commissione – è condizione necessaria per consentire usi «domestici» dei certificati Covid;
è evidente che le disposizioni urgenti inserite in merito alla necessità di esibire la certificazione verde sui luoghi di lavoro introducano misure che rientrano nella enorme e confusa mole di norme contenute in provvedimenti da cui è derivata una esondazione di poteri a danno dei diritti e delle libertà, prima fra tutte la libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione;
sulla base delle considerazioni esposte appare dunque evidente innanzitutto come le diverse misure disposte dal provvedimento in esame si pongano in contrasto sia con la tutela delle libertà personali, sia con l'attribuzione del potere legislativo sanciti e garantiti dalla Costituzione;
il ricorso sistematico alla decretazione di urgenza è una consuetudine parlamentare ormai consolidatasi e reiteratamente censurata dalla Corte Costituzionale che si colloca in contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa,
delibera:
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3363.
N. 2. Lollobrigida, Foti, Bellucci, Gemmato, Montaruli.
A.C. 3363 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE.
A.C. 3363 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:
«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Articolo 2.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.
5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».
Articolo 3.
(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».
Articolo 4.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.
1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.».
2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.
9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Articolo 5.
(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute,»;
b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».
Articolo 6.
(Misure urgenti per lo sport)
1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Articolo 7.
(Contact center Green pass)
1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole «La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute»;
2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno 2021, n. 87», sono aggiunte le seguenti: «, quale servizio supplementare rispetto a quello di contact center reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere»;
b) al secondo periodo, le parole «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 8.
(Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)
1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
Articolo 9.
(Disposizioni di coordinamento)
1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».
Articolo 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 11.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 3363 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso Art. 9-quinquies:
al comma 1, le parole: «Commissione nazionale per la società e la borsa» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per le società e la borsa»;
al comma 3, le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino»;
al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «verifica del rispetto»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «tali controlli» sono sostituite dalle seguenti: «i controlli»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4»;
al quarto periodo, dopo le parole: «Per le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro»;
al comma 7, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
al comma 8, le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500»;
al comma 13, le parole: «al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 9-sexies:
al comma 1, la parola: «militari,» è sostituita dalle seguenti: «militari nonché»;
al comma 2, le parole: «alla carenza» sono sostituite dalle seguenti: «al mancato possesso» e le parole: «e non sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, le parole: «commi 1 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 6», le parole: «commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai giudici popolari»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «I responsabili» sono sostituite dalle seguenti: «Il responsabile» e le parole: «sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuto»;
al secondo periodo, le parole: «comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso Art. 9-septies:
al comma 2, dopo la parola: «formazione» sono inserite le seguenti: «, anche in qualità di discenti,»;
al comma 3, le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino»;
al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «verifica del rispetto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni»;
al comma 5, le parole: «al comma 1, definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 definiscono», le parole: «tali controlli» sono sostituite dalle seguenti: «i controlli» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro»;
al comma 6, dopo le parole: «Per i giorni di assenza ingiustificata» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
al comma 7, le parole: «, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso»;
al comma 8, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
al comma 9, le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. – (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) – 1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:
“Art 9-novies. – (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) – 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro”.
Art. 3-ter. – (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale) – 1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.
Art. 3-quater. – (Misure urgenti in materia di personale sanitario) – 1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «prezzo calmierato,» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo calmierato» e le parole: «da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale»;
al comma 2:
al capoverso 9-quater, le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,» e le parole: «di contenimento» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per il contenimento»;
al capoverso 9-quinquies, le parole: «del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater» sono sostituite dalle seguenti: «del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater»;
al comma 3, le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro) – 1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
All'articolo 5:
al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), capoverso c-bis), dopo la parola: «guarigione» sono inserite le seguenti: «da COVID-19»;
alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: «alla lettera c-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera c-bis)».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute», le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19,» e le parole: «al “Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale” di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
All'articolo 7:
al comma 2, le parole: «pari a 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 3 milioni di euro»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti) – 1. Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01.
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, gli articoli da 9 a 9-quater e l'articolo 9-octies sono soppressi.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.
01.01. Meloni, Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.
Sopprimerlo.
*1.1. Sodano.
Sopprimerlo.
*1.15. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sostituire le parole: prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 con le seguenti: coartare la volontà di coloro che, volontariamente, non vogliono sottoporsi a vaccinazione.
1.101. Trano, Corda.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere il comma 1.
1.16. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere il comma 2.
1.17. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.2. Sodano.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere il comma 4.
1.18. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, sopprimere il sesto e il settimo periodo.
1.104. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere il comma 6.
1.19. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
1.106. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere il comma 7.
1.20. Costanzo, Sapia.
ART. 2.
Sopprimerlo.
*2.1. Sodano.
Sopprimerlo.
*2.2. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», sopprimere il comma 2.
2.3. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2.100. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», sopprimere il comma 3.
2.4. Costanzo, Sapia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Esenzione dall'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, alle donne in stato di gravidanza e allattamento)
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono esentate dall'obbligo di cui al comma 1 le donne in stato di gravidanza e allattamento».
2.0100. Cirielli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa.
2.03. Meloni, Gemmato, Bellucci.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi da parte dei minori di anni 18)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» sono sostituite con le seguenti: «ai minori di anni 18».
2.04. Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.
ART. 3.
Sopprimerlo.
*3.1. Sodano.
Sopprimerlo.
*3.12. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 1.
3.13. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 2.
3.14. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 7.
3.15. Costanzo, Sapia.
Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 8.
3.16. Costanzo, Sapia.
ART. 3-bis.
Sopprimerlo.
3-bis.1. Costanzo, Sapia.
ART. 4.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: , secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 con le seguenti: gratuitamente e con rimborso previsto a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
4.100. Trano, Corda.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziate per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.
4.1. Meloni, Gemmato, Bellucci.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)
1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 2,50 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. Sodano.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
«c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.».
4.02. Gemmato, Bellucci.
ART. 5.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «esclusi per età dalla campagna vaccinale» sono inserite le seguenti: «, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante sospetta pericardite o disturbi dell'apparato cardiovascolare, ovvero a coloro che, a seguito di effettuazione di un test sierologico, sia accertata la presenza di anticorpi IgG in quantità uguale o superiore al valore stabilito con circolare del Ministero della salute».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:«Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19».
5.1. Sodano.