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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 30 novembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 30 novembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Barelli, Battelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cantini, Carfagna, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colmellere, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Angelis, De Carlo, De Filippo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fantinati, Fassino, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giannone, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Mandelli, Mantovani, Marattin, Melilli, Menga, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Osnato, Pagani, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rizzo Nervo, Rosato, Emanuela Rossini, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Siani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Soverini, Speranza, Tabacci, Tasso, Tondo, Elisa Tripodi, Vignaroli, Vinci, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cantini, Carfagna, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colmellere, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Angelis, De Carlo, De Filippo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fantinati, Fassino, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giannone, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Mandelli, Marattin, Melilli, Menga, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Osnato, Pagani, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rizzo Nervo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Siani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Soverini, Speranza, Tabacci, Tasso, Tondo, Elisa Tripodi, Vignaroli, Vinci, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 novembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CIABURRO ed altri: «Delega al Governo per il riordino, la semplificazione e l'armonizzazione della normativa in materia di transumanza, alpeggi e pascoli» (3383);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FLATI: «Disposizioni in materia di devoluzione allo Stato della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente alle scelte non espresse dai contribuenti» (3384);

   TROIANO: «Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di coordinamento delle attività di prevenzione e di indagine sui fenomeni di riciclaggio» (3385);

   CARETTA e CIABURRO: «Disposizioni di semplificazione della disciplina del contratto di appalto in agricoltura» (3386).

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Serritella:

   GABRIELE LORENZONI ed altri: «Disposizioni per la sicurezza sismica degli edifici scolastici nelle zone d'Italia a rischio sismico medio-elevato e per garantire la prosecuzione dell'attività didattica nel corso degli interventi di adeguamento degli immobili» (2665);

   FLATI ed altri: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo» (2818);

   TERMINI ed altri: «Disciplina della gravidanza solidale e altruistica» (3016);

   AMITRANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (3080);

   ASCARI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari» (3100);

   BUOMPANE ed altri: «Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo» (3149);

   IANARO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del melanoma cutaneo» (3167);

   ASCARI ed altri: «Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale dei detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354» (3187);

   ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio» (3200);

   SCUTELLÀ ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo e indennità di maternità e di congedo parentale, nonché agevolazione contributiva per l'assunzione di donne che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità» (3291);

   LICATINI ed altri: «Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di realizzazione e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione europea e altre disposizioni per l'esecuzione dei relativi interventi» (3334);

   ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente» (3345);

   ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 512-bis del codice penale, in materia di trasferimento fraudolento di valori» (3346);

   D'ARRANDO ed altri: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni vigenti in materia di disabilità» (3361).

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali)

  BERTI ed altri: «Modifica all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori» (3355) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII e IX.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 492).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa, con lettere del 25 e del 29 novembre 2021, ha trasmesso le note relative all'attuazione data rispettivamente, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Giovanni RUSSO ed altri n. 9/3259/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 settembre 2021, concernente lo stanziamento di adeguate risorse a favore delle Forze armate, per il pagamento degli straordinari e per l'assunzione di nuovo personale, e alla risoluzione conclusiva Roberto ROSSINI ed altri n. 8/00056, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 4 dicembre 2019, sulle iniziative volte ad assicurare supporto psicologico al personale militare.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento
.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2021, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 18 novembre 2021, sul disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di disabilità» (atto Camera n. 3347).

  Questo parere è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» (COM(2021) 574 final).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea
.

  La Commissione europea, in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito (COM(2021) 745 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 22 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cicerale (Salerno) e Valtopina (Perugia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina
.

  Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 25 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (102).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte al potenziamento degli organici della procura generale e della corte di appello di Bologna, anche al fine di garantire lo svolgimento entro i termini del processo per la strage del 2 agosto 1980 – 3-02650

A) Interrogazione

   DE MARIA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   le nuove evidenze processuali stanno avvicinando il pieno accertamento della verità sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna;

   va assicurato il diritto alla giustizia per le vittime e i familiari delle vittime di quel tragico atto di terrorismo neofascista, il più grave nella storia dell'Italia repubblicana;

   le istituzioni democratiche hanno il dovere di operare perché sia fatta piena luce sugli anni tragici della «strategia della tensione»;

   il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto ha rivolto pubblicamente un appello per rafforzare gli organici della corte d'appello di Bologna, sottolineando, in particolare, l'esigenza con riguardo alla magistratura inquirente, per permettere alla procura generale di portare a termine i processi in corso –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere in merito.
(3-02650)


Iniziative di competenza volte al potenziamento dell'organico presso il tribunale di Monza – 3-02651; 3-02652; 3-02653

B) Interrogazioni

   FRAGOMELI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo le statistiche del Ministero della giustizia, il tribunale di Monza, in Lombardia, si colloca al 6° posto, su 140 tribunali totali, per bacino di utenza e per affari trattati, ma solo al 21° posto come organico di magistrati; a fronte di una tale carenza del personale giudicante, quella del personale amministrativo assume connotati e conseguenze ancora più preoccupanti, dal momento che, a fronte di un organico di 152 unità, solo 86 sono effettivamente operative e, di queste, 10 sono in condizioni di fragilità, con previsione di lavoro agile 5 giorni su cinque;

   a seguito di pensionamenti, applicazioni temporanee presso altri tribunali e mancate conferme di applicazione presso il tribunale di Monza, entro la fine del 2021, tali numeri andranno a ridursi ulteriormente e in maniera drastica;

   tale situazione, è evidente, rallenta drammaticamente l'attività ordinaria e rende di fatto impossibile assicurare una «risposta» ragionevolmente accettabile, in termini di tempo, ai cittadini ed alle aziende che si rivolgono al tribunale di Monza; ciò rappresenta, pertanto, non solo una lesione del diritto degli avvocati a svolgere dignitosamente e proficuamente la loro professione, ma ancor più e prima una gravissima compromissione di quell'inviolabile protezione giuridica che la Costituzione riserva ad ogni cittadino;

   a titolo esemplificativo, attualmente, occorrono almeno 8 mesi per poter prenotare la prima udienza in un procedimento di sfratto e altrettanti per poter prenotare l'udienza di un procedimento di pignoramento presso terzi; gli avvocati sono, di fatto, nell'impossibilità di accedere alle cancellerie per svolgere le attività necessarie alla tutela degli interessi dei clienti; i tempi per il rilascio di copie autentiche e/o di copie esecutive di decreti o sentenze, per l'accettazione degli atti e per la pubblicazione di provvedimenti emessi dal giudice, sono estremamente dilatati; le richieste via pec non ancora visionate o inevase sono al momento centinaia e, sino a poco tempo fa, era necessario attendere tre mesi per ottenere l'autorizzazione alla cremazione di una salma;

   è evidente come condizioni di lavoro del genere risulterebbero inaccettabili ovunque e per qualunque organismo giurisdizionale e, a maggior ragione, per il sesto tribunale d'Italia, a servizio di un territorio, non solo tra i più popolosi d'Italia, ma tra i più strategici ed essenziali per il tessuto economico nazionale ed europeo;

   le innumerevoli istanze inviate, nel corso degli anni e per i canali ufficiali, da parte dell'ordine degli avvocati di Monza a tutte le istituzioni apicali sono rimaste, purtroppo, prive, sino ad oggi, di qualsivoglia concreto riscontro –:

   se il Ministro interrogato non intenda valutare l'opportunità di mettere in atto iniziative di competenza tali da porre finalmente termine alla non più tollerabile cronica mancanza di personale del tribunale di Monza e ripristinare, in tal modo, i diritti di tutti quei cittadini che, rivolgendosi attualmente a tale tribunale, godono loro malgrado di una tutela monca e tardiva.
(3-02651)


   CAPITANIO, CAVANDOLI, CENTEMERO, ANDREA CRIPPA, GRIMOLDI e CECCHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'ordine professionale degli avvocati di Monza, in una lettera pubblicata sulle pagine di MbNews e de Il Corriere della Sera del 21 giugno 2021 ai più alti vertici istituzionali, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Ministra della giustizia, ha denunciato la grave situazione del tribunale di Monza, sesto per importanza tra quelli nazionali e a servizio di un territorio non solo tra i più popolosi, ma tra i più strategici ed essenziali per il tessuto economico italiano ed europeo;

   nella lettera si legge «il grido di allarme, ma anche e soprattutto il monito, rivolto ai cittadini tutti, affinché siano consapevoli che i loro diritti al riconoscimento avanti al tribunale di Monza varranno meno e godranno di una tutela monca e tardiva. Si esprime pertanto l'ennesima e non più procrastinabile richiesta di aiuto e sollecito intervento, posto che le innumerevoli analoghe istanze inviate, per i canali ufficiali, a tutte le istituzioni apicali sono rimaste, purtroppo, prive, sino ad oggi, di qualsivoglia concreto riscontro»;

   secondo le statistiche del Ministero della giustizia, il tribunale di Monza si colloca al 6° posto, su 140, per bacino di utenza e per affari trattati, ma solo al 21° posto come organico di magistrati. A fronte di una tale carenza del personale giudicante, resa ancor più evidente dalla recente diaspora nel settore penale, quella del personale amministrativo assume connotati e conseguenze ben più gravi, posto che, a fronte di un organico di 152 unità, solo 86 sono effettivamente operative e, di queste, 10 in condizioni di fragilità, con previsione di lavoro agile 5 giorni su cinque. Con l'ulteriore prospettiva che, a seguito di pensionamenti, applicazioni temporanee presso altri tribunali, mancate conferme di applicazioni presso il tribunale di Monza, entro la fine del 2021 tali numeri andranno ulteriormente a ridursi in maniera drastica;

   questa situazione, ripetutamente segnalata da parte del presidente del tribunale e dal consiglio dell'ordine degli avvocati, rende di fatto impossibile, per tutti quanti operano nel campo della giustizia, assicurare una «risposta» ragionevolmente accettabile, in termini di tempo, ai cittadini ed alle aziende che si rivolgono a tale tribunale;

   dai dati citati nella lettera risulta che occorrono almeno 8 mesi per poter prenotare la prima udienza in un procedimento di sfratto e altrettanti per poter prenotare l'udienza di un procedimento di pignoramento presso terzi; gli avvocati sono, di fatto, nell'impossibilità di accedere alle cancellerie per svolgere le attività necessarie alla tutela degli interessi dei clienti; tempi estremamente dilatati per il rilascio di copie autentiche e/o di copie esecutive di decreti o sentenze, per l'accettazione degli atti e per la pubblicazione di provvedimenti emessi dal giudice; centinaia di richieste via pec non aperte o inevase;

   con riferimento al funzionamento della volontaria giurisdizione, su cui grava la tutela dei diritti delle persone più fragili, si rileva che, nonostante i lodevoli sforzi profusi dai giudici onorari, sino a poco tempo fa era necessario attendere tre mesi per ottenere l'autorizzazione alla cremazione di una salma; circostanza che ha indotto il consiglio dell'ordine a farsi carico del costo di una risorsa, da distaccare presso la suddetta cancelleria; occorre specificare che sulla situazione che si descrive l'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 ha certamente inciso, ma non può essere considerata la causa determinante –:

   quali urgenti iniziative di competenza si intendano adottare per risolvere le gravissime criticità esposte nelle premesse che rappresentano una gravissima compromissione di quell'inviolabile protezione giuridica che la Costituzione riserva ad ogni cittadino.
(3-02652)


   FRASSINETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo le statistiche del Ministero della giustizia, il tribunale di Monza si colloca al 6° posto, su 140, per bacino di utenza e per affari trattati, ma solo al 21° posto come organico di magistrati;

   permane una situazione di carenza del personale giudicante, resa ancor più evidente dalla recente diaspora nel settore penale, e del personale amministrativo, per il quale, a fronte di un organico di 152 unità, solo 86 unità sono effettivamente operative e di queste 10 sono in condizioni di fragilità, con previsione di lavoro agile 5 giorni su cinque;

   a fine 2021 tali numeri andranno ulteriormente a ridursi in maniera drastica a seguito di pensionamenti, applicazioni temporanee presso altri tribunali, mancate conferme di applicazioni presso il tribunale di Monza;

   questa situazione è stata ripetutamente segnalata da parte sia del presidente del tribunale sia dal consiglio dell'ordine e che la stessa rende di fatto impossibile, per tutti quanti operano nel campo della giustizia, assicurare una «risposta» ragionevolmente accettabile, in termini di tempo, ai cittadini ed alle aziende che si rivolgono al tribunale di Monza;

   occorrono almeno 8 mesi per poter prenotare la prima udienza in un procedimento di sfratto e altrettanti per poter prenotare l'udienza di un procedimento di pignoramento presso terzi;

   gli avvocati sono, di fatto, nell'impossibilità di accedere alle cancellerie per svolgere le attività necessarie alla tutela degli interessi dei clienti; restano tempi estremamente dilatati per il rilascio di copie autentiche e/o di copie esecutive di decreti o sentenze, per l'accettazione degli atti e per la pubblicazione di provvedimenti emessi dal giudice; giacciono centinaia di richieste via pec non aperte o inevase;

   anche il funzionamento della volontaria giurisdizione, su cui grava la tutela dei diritti delle persone più fragili, nonostante i lodevoli sforzi profusi dai giudici onorari, ha sensibili ritardi: tre mesi di attesa per ottenere l'autorizzazione alla cremazione di una salma; circostanza che ha indotto il consiglio dell'ordine di Monza a farsi carico del costo di una risorsa, da distaccare presso la suddetta cancelleria;

   l'attuale situazione non rappresenta solo una lesione del diritto degli avvocati a svolgere dignitosamente e proficuamente la loro professione, ma ancor più e prima una gravissima compromissione di quell'inviolabile protezione giuridica che la Costituzione riserva ad ogni cittadino –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per far fronte a questa situazione e, nello specifico, quali siano le tempistiche per l'impiego delle risorse del Recovery Fund e per le iniziative di riforma procedurale finalizzate a ridurre i tempi della giustizia e se si stimi un impatto risolutivo per il tribunale di Monza.
(3-02653)


Iniziative per il rifinanziamento dell'incentivo per l'acquisto delle vetture «Euro 6» – 3-02206

C) Interrogazione

   PORCHIETTO, BARELLI, SQUERI, POLIDORI, GIACOMETTO e MAZZETTI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   con la legge di bilancio per il 2021 sono stati stanziati 250 milioni di euro per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia di emissioni 61-135 g/km CO2, in sostanza per i veicoli «euro 6». La norma prevede un contributo statale di 1.500 euro per acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021, a fronte della rottamazione di un veicolo ante 2011 e di uno sconto del venditore di 2.000 euro;

   tali somme si aggiungono alla quota parte destinata ai veicoli con emissioni superiori a 61 g/km CO2 del fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui si prevede, in assenza di rottamazione, un contributo ridotto;

   da notizie riferite dalla stampa si apprende che le risorse destinate a questa fascia di veicoli sono già in via di esaurimento;

   il fondo in questione era stato pensato per sostenere la domanda nel primo semestre 2021 ed evitare un nuovo crollo delle immatricolazioni dopo quello accaduto nel 2020;

   tuttavia, adesso che sembrano esauriti gli incentivi per le autovetture più richieste dal mercato, si teme una nuova contrazione delle immatricolazioni, con effetti fortemente negativi sul quadro economico generale del 2021;

   a marzo 2021 le immatricolazioni sono state 169.684 unità, 24.600 in meno rispetto a marzo 2019 (-12,7 per cento). Il primo trimestre del 2021 si archivia con 446.978 auto immatricolate, in calo del 16,9 per cento rispetto a gennaio-marzo 2019;

   gli incentivi hanno fino ad oggi permesso di velocizzare il ritmo di sostituzione delle vetture obsolete, evitando l'immissione di decine di migliaia di tonnellate di anidride carbonica e, nel contempo, velocizzando la transizione verso le nuove motorizzazioni a bassissimo impatto;

   in mancanza di interventi immediati di rifinanziamento, il mercato dell'auto e il suo indotto sono destinati a collassare e ad influire pesantemente sull'obiettivo di ottenere nel 2021 la prevista crescita del prodotto interno lordo del 4 per cento, dopo il crollo dell'8,9 per cento del 2020 –:

   di quali ulteriori informazioni disponga il Governo e se non ritenga opportuno, qualora il dato illustrato sia corretto, adottare iniziative per il rifinanziamento dell'incentivo di cui in premessa, anche a fronte dell'evidenza che la diffusione di auto al 100 per cento elettriche ed ibride ricaricabili, oggi a una quota di poco inferiore al 9 per cento, è rallentata dalla carenza di infrastrutture di ricarica, la cui realizzazione è legata alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi ben al di là dell'orizzonte annuale.
(3-02206)


Iniziative volte a sostenere il settore del turismo – 3-02171

D) Interrogazione

   MANZO. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   la pandemia da CoV-Sars-2 ha dimezzato il turismo italiano, settore ormai al collasso;

   dai dati Enit il 2020 è emerso un calo di 57 milioni di visitatori: la fotografia della crisi è un bilancio da profondo rosso che vede i visitatori totali internazionali e nazionali dimezzati rispetto al 2019; inoltre, i pernottamenti turistici totali sono diminuiti di circa 186 milioni e la spesa di 71 miliardi di euro;

   drammatico il calo di affari pari al 97 per cento per agenzie di viaggi, tour operator, crociere: non c'è area che sia stata risparmiata dall'effetto Coronavirus ed i fatturati di migliaia di aziende sono stati azzerati o quasi;

   vieppiù che con gli impianti sciistici chiusi neanche le località di montagna sono state risparmiate dalla valanga della pandemia;

   purtroppo il turismo, che in tempi «normali» contribuisce al 13 per cento del prodotto interno lordo nazionale, è chiaramente uno dei settori più penalizzati, con conseguenze serie sulle imprese del settore e del suo indotto;

   gli impatti sono maggiori per gli arrivi internazionali che per i viaggi nazionali; i visitatori internazionali pernottanti sono scesi del 64 per cento (pari a 40 milioni di visitatori) nel 2020 e i domestici del 31 per cento (16 milioni) rispetto al 2019;

   anche le stime per il 2021 non sono incoraggianti, come affermato dal presidente della Federazione aderente a Confcommercio, che ipotizza almeno un primo semestre di contrazione assoluta;

   il virus è destinato a lasciare un segno profondo sulle abitudini dei viaggiatori: il primo a ripartire sarà il turismo interno, mentre per tornare ai livelli pre-COVID di visitatori internazionali pernottanti serviranno più di tre anni;

   il settore, non fatturando niente, si sta spegnendo e sta morendo;

   a picco anche le terme, come affermato da Massimo Caputi, presidente di Federterme, che implora, oltre agli aiuti in fase emergenziale, misure per favorire il rilancio della domanda interna e di un progetto di sviluppo del turismo sanitario in Italia, di cui il termalismo può rappresentare uno dei segmenti fondamentali;

   la metà dei turisti in Italia è straniero; il crollo del mercato internazionale, provocato dall'emergenza sanitaria, si è abbattuto, dunque, sul turismo italiano come un devastante tsunami;

   si stima che per la ripresa ci vorrà almeno un triennio;

   pertanto è assolutamente necessario sostenere tempestivamente le aziende con incentivi;

   Assoturismo Confesercenti chiede di puntare sulla programmazione e sugli investimenti mirati del Recovery plan –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali misure intenda adottare per supportare con concreti incentivi un comparto importantissimo per l'economia del nostro Paese attualmente al collasso.
(3-02171)


Iniziative di competenza volte a tutelare l'Associazione italiana alberghi della gioventù – 2-01285; 3-02654

E) Interpellanza e interrogazione

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, per sapere – premesso che:

   l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (Aig), istituita nel 1945 e riconosciuta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari esteri, viene dichiarata ente assistenziale a carattere nazionale, senza finalità di lucro, con decreto del Ministro dell'interno del 6 novembre 1959;

   successivamente con il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è stata riconosciuta definitivamente come ente culturale; inoltre, l'associazione è inclusa tra le «organizzazioni non governative» segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale;

   dal 1° luglio 2019 l'Associazione italiana alberghi per la gioventù si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal tribunale fallimentare di Roma che, in data 26 giugno 2019, ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata, con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante la maggioranza dei suoi creditori si fosse pronunciata in favore dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù e della sua solvibilità, nonché della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;

   anche l'Agenzia delle entrate e l'Inps hanno espresso il proprio assenso all'omologazione del piano, in virtù dell'elevata patrimonializzazione dell'ente, nell'interesse sociale e della salvaguardia del livello occupazionale. Il valore ex articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 del patrimonio immobiliare dell'ente ammonta a euro 21.941.662,36 e la stessa associazione recentemente è stata oggetto di lasciti testamentari. La procedura fallimentare sta determinando il graduale licenziamento del personale diretto e indiretto, più di 200 persone con relative famiglie, oltre alle pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante brand nazionale ed internazionale;

   l'ente si è opposto alla procedura fallimentare, depositando reclamo presso la Corte di cassazione e, ad oggi, è in attesa della fissazione dell'udienza: dopo 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù rischia la definitiva chiusura;

   in fase di conversione del decreto-legge «salva imprese», fu approvata all'unanimità nelle Commissioni riunite X e XI del Senato della Repubblica, su conforme parere espresso dal Governo, una norma che introduceva misure urgenti a salvaguardia del valore e delle funzioni dell'ente: tale norma fu stralciata dal maxi-emendamento con l'impegno del Governo di ripresentarla in successivo provvedimento;

   con l'ordine del giorno n. 9/2305/99, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare le misure necessarie per la salvaguardia delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù: la Sottosegretaria per i beni e le attività culturali e per il turismo del precedente Governo, rispondendo agli atti di sindacato ispettivo, ha ricordato che durante la conversione in Senato del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», venne approvato e poi stralciato l'emendamento 15.0.13 soppressivo dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, per costituire l'ente pubblico non economico denominato Ente italiano alberghi per la gioventù (Eig), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   la suddetta Sottosegretaria per i beni e le attività culturali e per il turismo pro tempore ha ribadito che: «Il Governo, oggi come un anno fa, è disponibile a valutare positivamente un'analoga proposta normativa per affrontare e risolvere l'attuale situazione dell'Associazione italiana alberghi della gioventù e salvaguardare le attività e le funzioni che questa svolge»; tutte le forze politiche, alla Camera e al Senato, a più riprese, hanno presentato analogo emendamento che non ha, tuttavia, mai trovato spazio in decreti-legge emergenziali;

   la situazione è stata ulteriormente aggravata dall'emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia da COVID-19: da informazioni apprese dagli organi di stampa si è appreso che, nonostante la situazione economica in cui versa il Paese, la curatela ha già avviato le procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare; a causa della gravissima crisi economica che ha investito l'Italia nell'ultimo biennio sarà necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e, in particolare, per le categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito –:

   quali chiarimenti il Governo, per quanto di competenza, intenda fornire sui fatti esporti in premessa e, al contempo, quali iniziative urgenti intenda avviare a tutela dell'Associazione italiana alberghi della gioventù, del suo marchio storico e di tutti quei servizi di utilità sociale, nonché per salvaguardare le funzioni e i relativi posti di lavoro, conservandone il patrimonio immobiliare.
(2-01285) «Lombardo, Cecconi, Fusacchia, Fioramonti, Muroni».


   FREGOLENT. — Al Ministro del turismo, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le politiche giovanili. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (Aig), ente storico e patrimonio del Paese, è stata istituita nel 1945 con la diretta partecipazione dei rappresentanti di Ministeri e Governo, con decreto di Alcide De Gasperi;

   l'associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1948, nonché riconosciuta quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno del 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000 40; infine, con il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, è stata riconosciuta definitivamente ente culturale;

   inoltre, è inclusa tra le organizzazioni non governative segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale;

   l'Italia, anche grazie all'Associazione italiana alberghi per la gioventù, è da sempre Paese membro qualificato della International youth hostel federation, di cui fanno parte 80 nazioni;

   dal 1° luglio 2019 l'Associazione italiana alberghi per la gioventù si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal tribunale fallimentare di Roma;

   il 26 giugno 2019 il tribunale fallimentare di Roma ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità, avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano dalla maggioranza dei creditori pronunciatisi a favore dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù e della sua solvibilità, oltre che a favore della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;

   a quanto consta all'interrogante l'ente si è opposto alla procedura fallimentare e, ad oggi, si è in attesa di una risolutiva e definitiva via d'uscita;

   dopo quasi 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù rischia quindi la definitiva chiusura;

   si aggiunga, peraltro, che la procedura fallimentare potrebbe determinare il licenziamento del personale diretto e indiretto, oltre 200 persone con relative famiglie. Occorre, inoltre, evidenziare le pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante brand nazionale ed internazionale –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano, per quanto di competenza, i suoi orientamenti in merito;

   se non ritenga opportuno adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e le funzioni di un ente la cui rete di strutture, distribuzione e radicamento in ogni regione italiana svolge un prezioso ruolo sociale ed educativo, oltre ad essere opportunità di conoscenza del nostro Paese, garantendone anche crescita e coesione sociale.
(3-02654)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2409 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2021, N. 139, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE, NONCHÉ PER L'ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3374)

A.C. 3374 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3374 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.»;

    3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

    4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.»;

   b) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole «spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,» sono inserite le seguenti: «nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,»;

   c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

   «Art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). – 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Articolo 4.
(Riorganizzazione del Ministero della salute)

  1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15.».
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

  1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.
  3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.
  4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.
  5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.
  2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
  3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.
  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI DI CARATTERE ECONOMICO IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE, NONCHÉ PER LA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA

Articolo 7.
(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

  1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Articolo 8.
(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

  1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La casa di culturaNarodni Dom di Trieste – rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già “Trgovski dom”, di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica–Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, giàNarodni Dom” di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla Fondazione – Fundacjia Narodni Dom”, costituita dall'Unione culturale economica slovena – Slovenska Kulturno – Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene – Svet Slovenskih Organizacij.
   1-ter. L'immobile denominato “ex Ospedale militare”, sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
   1-quater. L'edificio denominato “Gregoretti 2”, sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
   1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.»;

   c) il comma 2 è abrogato.

  2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato «ex Ospedale militare» è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Al fine di consentire alla «Fondazione – Fundacjia Narodni Dom» la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già «Narodni Dom» di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 2-ter:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.»;

    2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;

    3) al comma 3, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessarie ai sensi del comma 1-bis»;

   b) l'articolo 2-quinquesdecies è abrogato;

   c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;

   d) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;

   e) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

   «Art. 144-bis (Revenge porn). – 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.
   2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
   3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.»;

   f) all'articolo 166 comma 1, primo periodo, le parole «2-quinquiesdecies» sono soppresse;

   g) all'articolo 167, al comma 2 le parole «ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;

  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.
  3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3374 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), capoverso 1, al terzo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto» e, al sesto periodo, le parole: «articolo 80 del Regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»;

     al numero 2), capoverso 1-bis, al terzo periodo, le parole: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso» sono sostituite dalle seguenti: «al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e, al quarto periodo, le parole: «ricircolo dell'aria,» sono sostituite dalle seguenti: «ricircolo dell'aria oppure di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2,»;

     al numero 3), capoverso 2, al primo periodo, dopo le parole: «ovvero da organismi sportivi internazionali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e, al terzo periodo, le parole: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso» sono sostituite dalle seguenti: «al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis – (Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori) – 1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: “danza e circo contemporaneo” sono inserite le seguenti: “, nonché le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari”».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 5-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente) – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

  Nel capo I, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Interventi connessi con l'emergenza sanitaria) – 1. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  2. In considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali da svolgere il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo, e 74, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale per il contrasto del COVID-19, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «, finanziariamente equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario»;

   al comma 2, le parole: «incluso il segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «incluso quello del segretario generale».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale) – 1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19».

  All'articolo 5:

   al comma 2, le parole: «numero massimo di 360 unità, di cui 80» sono sostituite dalle seguenti: «numero massimo di 100 unità, di cui 40» e le parole: «e 280 con mansioni esecutive» sono sostituite dalle seguenti: «e 60 con mansioni esecutive»;

   al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015,» e, al secondo periodo, le parole: «amministrazioni pubbliche di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche di provenienza» e le parole: «amministrazione di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione di provenienza»;

   al comma 6, le parole: «euro 990.731» sono sostituite dalle seguenti: «euro 409.648».

  All'articolo 6:

   al comma 2, primo periodo, le parole: «si forniscono le indicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «sono fornite le indicazioni»;

   al comma 5, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti»;

   al comma 2, le parole: «derivanti dal comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dal comma 1 si provvede» e le parole: «all'attivazione, la locazione e la gestione» sono sostituite dalle seguenti: «all'attivazione, alla locazione e alla gestione».

  All'articolo 8:

   al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «in uso gratuito e perpetuo» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «dall'anno 2023 all'anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031» e, al secondo periodo, le parole: «previsti dal presente comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal presente comma si provvede» e le parole: «del programma “Fondi di riserva speciale”» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”»;

   al comma 3, le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

  «Art. 9. – (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali) – 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-ter:

    1) al comma 1, le parole: “esclusivamente” e: “, nei casi previsti dalla legge,” sono soppresse e dopo le parole: “di regolamento” sono aggiunte le seguenti: “o da atti amministrativi generali”;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   “1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento”;

    3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: “ai sensi del comma 1” sono aggiunte le seguenti: “o se necessaria ai sensi del comma 1-bis” e il secondo periodo è soppresso;

    4) al comma 3, dopo le parole: “ai sensi del comma 1” sono aggiunte le seguenti: “o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione”;

   b) all'articolo 2-sexies:

    1) al comma 1, le parole: “, nei casi previsti dalla legge,” sono soppresse e dopo le parole: “di regolamento” sono inserite le seguenti: “o da atti amministrativi generali”;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   “1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità”;

   c) l'articolo 2-quinquiesdecies è abrogato;

   d) all'articolo 58:

    1) al comma 1, dopo le parole: “o regolamento” sono inserite le seguenti: “o previste da atti amministrativi generali”;

    2) al comma 2, le parole: “ad espresse” sono sostituite dalla seguente: “a” e dopo le parole: “di legge” sono inserite le seguenti: “o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,”;

   e) all'articolo 132, comma 5, le parole: “secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento di carattere generale”;

   f) all'articolo 137, comma 2, lettera a), le parole: “e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies” sono soppresse;

   g) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

  “Art. 144-bis. – (Revenge porn)1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

  2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

  4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

  5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

  6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.

  7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita”;

   h) all'articolo 153, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: “Al presidente” sono inserite le seguenti: “e ai componenti” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali”;

   i) all'articolo 154, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  “5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sottordinate.

  5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:

   a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

   b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari”;

   l) all'articolo 156:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità”;

    2) al comma 3, lettera d), le parole: “l'80 per cento del trattamento” sono sostituite dalle seguenti: “il trattamento”;

    3) al comma 4, le parole: “venti unità” sono sostituite dalle seguenti: “trenta unità”;

    4) al comma 5, le parole: “venti unità” sono sostituite dalle seguenti: “trenta unità”;

   m) all'articolo 166:

    1) al comma 1, primo periodo, la parola: “2-quinquiesdecies” è soppressa;

    2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento”;

    3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o dell'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione”;

   n) all'articolo 167, comma 2, le parole: “ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies” sono soppresse;

   o) all'articolo 170, comma 1, le parole: “essendovi tenuto, non osserva” sono sostituite dalle seguenti: “non osservando”, dopo le parole: “legge 25 ottobre 2017, n. 163” sono inserite le seguenti: “, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento” e dopo le parole: “è punito” sono inserite le seguenti: “, a querela della persona offesa,”.

  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

  3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: “, nei casi previsti dalla legge,” sono soppresse e dopo le parole: “di regolamento” sono inserite le seguenti: “o su atti amministrativi generali”;

    2) al comma 2, le parole: “del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “, rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno”;

   b) all'articolo 45, comma 1, le parole: “essendovi tenuto, non osserva” sono sostituite dalle seguenti: “non osservando”, dopo le parole: “articolo 1, comma 2,” sono inserite le seguenti: “arreca un concreto nocumento a uno o più interessati” e dopo le parole: “è punito” sono inserite le seguenti: “, a querela della persona offesa,”.

  4. All'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero della salute è autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalità tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile”;

   b) al comma 2, le parole: “Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare,”;

   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  “2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitatamente alla costruzione di modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili”.

  5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1 e 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato e i suoi interessi sono previsti da uno o più regolamenti.

  6. In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-bis, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, è adempiuto nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

  8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: “mediante operatore con l'impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,”;

   b) all'articolo 1, comma 5, le parole: “mediante operatore con l'impiego del telefono” sono soppresse;

   c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: “o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche” sono inserite le seguenti: “con o senza l'intervento di un operatore umano”;

   d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “attività di call center” sono inserite le seguenti: “, per chiamate con o senza operatore,”.

  9. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

  10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 9 e che sono conformi alla normativa vigente.

  11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 9, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.

  12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018.

  13. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) e l), è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per l'anno 2022, euro 11.140.661 per l'anno 2023, euro 11.458.255 per l'anno 2024, euro 11.785.121 per l'anno 2025, euro 12.121.527 per l'anno 2026, euro 12.467.754 per l'anno 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  14. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro aggiungere le seguenti: e nel rispetto degli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa.
1.101. Giannone.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e l'accesso fino alla fine del periodo.
1.8. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 con le seguenti: tampone negativo effettuato nelle ultime 24 ore.

  Conseguentemente, al medesimo numero, medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 con le seguenti: un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle ultime 24 ore.
1.1. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 con le seguenti: un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

  Conseguentemente, al medesimo numero, medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con le seguenti: un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle ultime 48 ore.
1.13. Giannone.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: l'accesso fino a: comma 2, e.
1.9. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
1.10. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con le seguenti: tampone negativo effettuato nelle ultime 24 ore.
1.2. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con le seguenti: un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle ultime 48 ore.
1.14. Giannone.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento con le seguenti: è consentita la capienza al 100 per cento.
1.7. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: al 50 per cento all'aperto con le seguenti: all'80 per cento all'aperto.
1.6. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: al 50 per cento all'aperto con le seguenti: al 75 per cento all'aperto.
1.100. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: l'accesso fino a: comma 2, e.
1.11. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con le seguenti: tampone negativo effettuato nelle ultime 24 ore.
1.3. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con le seguenti: un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle ultime 48 ore.
1.15. Giannone.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

   3-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. A partire dal 1° dicembre 2021, sull'intero territorio nazionale cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.»
1.105. Giuliodori.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

   3-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sull'intero territorio nazionale cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.»
1.5. Giuliodori.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 3, lettera c), sopprimere le parole: e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
1.12. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 3, lettera c), sostituire le parole: una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con le seguenti: tampone negativo effettuato nelle ultime 24 ore.
1.4. Colletti, Sapia.

ART. 1-bis

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Rilascio Green Pass).

  1. Il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è esteso anche ai soggetti che hanno contratto il virus in maniera asintomatica e che presentano un test sierologico attestante la presenza di un numero di anticorpi tale da rientrare nei range di riferimento post guarigione da Sars-Cov-2.
1-bis.0100. Colletti, Sapia.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Rafforzamento del sistema di screening).

  1. Ai soggetti ai quali è stata somministrata la prima dose di vaccino e che sono in attesa di completare il ciclo vaccinale, anche per l'ottenimento del green pass, è prevista la gratuità del tampone antigenico rapido e, all'occorrenza, di quello molecolare.
1-bis.0101. Colletti, Sapia.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «o comunque tali da evitare assembramenti di persone» sono aggiunte le seguenti: «fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa»
2.100. Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere il contagio da COVID-19, le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applicano anche per l'accesso ai luoghi di culto.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di culto.
2.1. Colletti, Sapia.

ART. 2-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con le seguenti: un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle ultime 48 ore.
2-bis.3. Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione e il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
2-bis.1. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle aziende di trasporto, le Regioni provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.
2-bis.2. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

  1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale saranno limitate esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.
2-bis.01. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi regolari di linea)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti ai servizi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, comma 1, lettera d) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito con capienza pari a quella massima di riempimento.
2-bis.02. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Ulteriori misure per gli ospiti delle strutture residenziali).

  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine le parole: «e che, in ogni caso, siano sottoposte a tampone rapido antigenico o molecolare prima dell'uscita e al rientro nella struttura».
2-bis.0100. Colletti, Sapia.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.3. Giannone.
*3.1. Colletti, Sapia.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies, è inserito il seguente:

Art. 9-octies.
(Attività di screening).

  1. Ai lavoratori del settore pubblico e privato, esentati dalla somministrazione del vaccino o che per scelta non intendano sottoporsi allo stesso, è prevista la gratuità dei tamponi antigenici o molecolari senza oneri a carico del datore di lavoro.
3.104. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-quinquies, il comma 6 è soppresso;

   b) all'articolo 9-septies, il comma 6 è soppresso.
3.101. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-quinquies, comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

   b) all'articolo 9-septies, comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
3.102. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-octies, aggiungere, in fine, le parole: comunque non superiore a cinque giorni, ferma restando la facoltà del lavoratore di anticiparle ulteriormente.
3.2. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-octies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. In ogni caso è fatto divieto al datore di lavoro di stilare elenchi, conservare i Qr Code delle certificazioni verdi, di estrarre dati sensibili, di trattenere copie cartacee delle certificazioni ovvero di produrre screenshot e/o fotografie delle stesse.
3.100. Colletti, Sapia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

  1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, il lavoratore o chiunque sia tenuto ad esibire il possesso della medesima certificazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3.02. Giovanni Russo, Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Monitoraggio e valutazione delle disposizioni)

  1. Il Ministro della Salute, al termine della cessazione dello stato di emergenza e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio 2022, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione, valuta i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, dandone comunicazione al Parlamento.
3.01. Giovanni Russo, Gemmato, Bellucci.

ART. 3-bis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. All'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al comma 1, le parole: «15 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3-bis.100. Caretta, Ciaburro.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Colletti, Sapia.

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
4-bis.1. Colletti, Sapia.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter.
(Campagna screening Nazionale)

  1. Al fine di contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2, è promossa una campagna di screening a livello nazionale mediante test antigenici rapidi e/o molecolari a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
4-bis.0100. Colletti, Sapia.

ART. 5.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è soppresso.
5.1. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta».
5.2. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

ART. 6.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: una delle certificazioni fino alla fine del periodo con le seguenti: tampone antigenico rapido o molecolare effettuato nelle ultime 24 ore.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: delle certificazioni con le seguenti: dell'esito del tampone di cui al primo periodo.
6.1. Colletti, Sapia.

  Al comma 4, sostituire le parole: le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, con le seguenti: la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e i criteri per la valutazione dei candidati secondo parametri di oggettività,
6.2. Varchi, Maschio.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità di omogeneità e coerenza, con il decreto di cui al presente comma sono predisposti tre quesiti scelti da un elenco di 100, predisposti da ciascuna sottocommissione, per ciascuna materia di prova orale.
6.3. Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Colletti, Sapia.

ART. 9.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9.11. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera d), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o previste da atti amministrativi generali.
9.1. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
9.104. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
9.105. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
9.14. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
9.100. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
9.5. Giuliodori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e), la lettera f), alla lettera m), sopprimere il numero 1), la lettera n).
9.6. Giuliodori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
9.16. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 144-bis, numero 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
9.106. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 144-bis, numero 6, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
9.107. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) dopo l'articolo 144-bis è inserito il seguente:

Art. 144-ter.

  1. Su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del processo.
  2. Ove il direttore o il responsabile, a seguito di richiesta dell'interessato, ometta di pubblicare la sentenza di assoluzione o di proscioglimento o non lo faccia secondo le modalità definite dal comma 1, lo stesso può segnalare l'inadempienza al Garante il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi dell'articolo 144 del presente codice.
9.101. Costa.

  Al comma 1, lettera i), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: espressamente le modalità fino a: o la distruzione con le seguenti: , anche in via generale, le modalità di trattamento.
9.7. Giuliodori.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere il capoverso 5-ter.
9.4. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera i), capoverso 5-ter, alinea, sopprimere le parole; e comunque nei casi di adozione dei decreti-legge.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
9.8. Giuliodori.

  Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: e dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,».
9.9. Giuliodori.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
9.108. Colletti, Sapia.

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
9.3. Colletti, Sapia.

  Sopprimere il comma 7.
9.10. Giuliodori.

  Al comma 7, dopo le parole: resi nel termine, sopprimere la parola: non.
9.2. Colletti, Sapia.

  Al comma 7, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
9.109. Colletti, Sapia.

  Al comma 9, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
9.110. Colletti, Sapia.