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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 1 dicembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 1° dicembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Angelis, De Filippo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Mandelli, Maraia, Marattin, Marin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Osnato, Pagani, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Pollastrini, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Siani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Soverini, Speranza, Tabacci, Tasso, Tondo, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Angelis, De Filippo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Mandelli, Maraia, Marattin, Marin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Osnato, Pagani, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Pollastrini, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Siani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Soverini, Speranza, Tabacci, Tasso, Tondo, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 novembre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   BALDELLI: «Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali» (3387).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  MAGI: «Disposizioni in materia di porto d'armi e di acquisto e detenzione di armi e munizioni» (3369) Parere delle Commissioni II, V, VII, XII, XIII e XIV.

Modifica dell'assegnazione di proposta di legge a Commissione in sede referente.

  La seguente proposta di legge – già assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali) – è assegnata, in sede referente, alla XII Commissione (Affari sociali), che ne ha fatto richiesta al fine di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, con il disegno di legge n. 3347:

   NOVELLI e BAGNASCO: «Istituzione dell'Autorità garante delle persone fragili» (3108) – Parere delle Commissioni I, III, V, VII e XI.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VIII Commissione (Ambiente):

  MAZZETTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del ciclo dei rifiuti prodotti dalle concerie del Valdarno e sulle attività illecite ad essa connesse» (Doc XXII, n. 59) – Parere delle Commissioni I, II e V.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, con lettera in data 1° dicembre 2021, ha inviato – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della delibera 30 aprile 2019, – la relazione conclusiva dei lavori approvata nella seduta del 1° dicembre 2021.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc XXII-bis, n. 1).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla X Commissione (Attività produttive), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 223 del 6 ottobre-30 novembre 2021 (Doc. VII, n. 760),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge della regione Puglia 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), come modificato e integrato dall'articolo 12 della legge della regione Puglia 7 maggio 2008, n. 5, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)», sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 novembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (COM(2021) 729 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 729 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2021) 736 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

  La Corte dei conti europea, in data 30 novembre 2021, ha comunicato la pubblicazione della relazione annuale specifica su eventuali passività potenziali relative all'esercizio finanziario 2020 derivanti dallo svolgimento, da parte del Comitato di risoluzione unico, del Consiglio o della Commissione, dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014, corredata delle risposte del Comitato di risoluzione unico, della Commissione e del Consiglio.

  Questo documento è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

   all'ingegnere Fabio Riva, l'incarico ad interim di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia;

  alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

   all'ingegnere Umberto Volpe, l'incarico di direttore della Direzione generale territoriale del Sud, nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale (334).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 gennaio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2021.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali (335).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 gennaio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2021.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) e della sua evoluzione in Defence Cloud(336).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 gennaio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2021.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, concernente l'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 millimetri dell'Esercito italiano (337).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 gennaio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2021.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI) (338).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 gennaio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono stati pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2409 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 OTTOBRE 2021, N. 139, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE, NONCHÉ PER L'ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3374)

A.C. 3374 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, definito «decreto capienze» reca misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali al fine di proseguire la politica di una graduale e continua riapertura di tutte le attività economiche, sociali, sportive, e culturali;

    anche alla luce dei nuovi provvedimenti che saranno attuati per arginare la quarta ondata Covid e, in particolare, l'uso del green pass anche per i mezzi di trasporto locale e di media percorrenza, è necessario rivedere la normativa relativa alla capienza degli autobus adibiti a servizi regolari di linea;

    in considerazione del fatto che, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato approvato l'articolo 2-bis che consente negli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di poter viaggiare con il massimo di riempimento purché gli utenti siano muniti di green pass,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, quanto prima, che anche a bordo degli autobus adibiti a servizio di trasporto di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico sia possibile, ferme restando tutte le misure di contrasto al Covid, compreso l'utilizzo del green pass, la possibilità di viaggiare con la capienza massima di riempimento.
9/3374/1. De Filippo.


   La Camera,

   premesso che:

    durante l'esame in prima lettura presso l'Assemblea del Senato sono state approvate una serie di proposte identiche che hanno introdotto l'articolo 2-bis rubricato «Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente» nel disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali», cosiddetto Decreto Capienze;

    visto che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, tali disposizioni garantiranno che l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,e che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento;

   considerato il raggiungimento già da tempo della massima capienza per tutti gli altri mezzi di trasporto a lunga percorrenza come treni e aerei, mentre per il trasporto pubblico locale non è nemmeno richiesta la certificazione verde;

   considerato anche che le caratteristiche tecniche dei mezzi di linea interregionali oggi circolanti nel nostro Paese forniscono elevate garanzie in fatto di salvaguardia sanitaria, per esempio, per il ricambio dell'aria al loro interno;

   considerato inoltre la presenza di una seria vigilanza da parte dei conducenti all'ingresso dell'autobus e a bordo di questo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, utilizzando il primo provvedimento utile, di consentire il ritorno alla massima capienza anche ai servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, consentendo l'accesso solo ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid.
9/3374/2. Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge nel preambolo prevede misure relative all'introduzione di disposizioni di semplificazione in materia di trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 9 reca disposizioni di trattamento dei dati personali da parte del Ministero della salute per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione;

    la pandemia di COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero, in questi due anni ha indotto il governo ad attuare politiche drastiche di contenimento del virus e di conseguenti limitazioni delle libertà personali;

    le politiche attuate dal governo, specialmente le ultime relative alla disciplina della certificazione verde, sono durissime, sproporzionate e impopolari e hanno provocato disagi e critiche, con la conseguente compromissione del clima di solidarietà e collaborazione, nonché la stessa Fiducia che i cittadini hanno riposto nei confronti del Governo e nella sua azione di contrasto all'epidemia;

    vista la complessità e la delicatezza della situazione economica e sociale che stiamo vivendo non è più rinviabile una disciplina precisa quanto alle modalità di raccolta e diffusione dei dati sul COVID-19 per renderli completi, totalmente pubblici ed accessibili a tutti, favorendo un meccanismo di monitoraggio più trasparente, pieno ed efficace della diffusione del virus;

    le decisioni di politica sanitaria sulla pandemia si basano su parametri epidemiologici che prendono in considerazione i dati sulla diffusione dei contagi, sull'occupazione dei posti letti di malati di COVID-19 e sul numero di persone controllate con test rapidi o molecolari;

    in numerosi casi le decisioni del Governo sul contenimento dei contagi sono state anticipate da consultazioni con il Comitato Tecnico Scientifico, organismo creato in data 5 febbraio 2020 con competenze di consulenza in materia sanitaria;

    il sistema di sorveglianza sanitaria sul COVID-19 è stato creato in seguito all'ordinanza del 27 febbraio 2020 n. 640 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile, che ha individuato nell'istituto superiore di sanità (ISS) l'istituzione deputata all'effettuazione della sorveglianza epidemiologica e nell'istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani l'ente incaricato della sorveglianza clinica;

    permangono criticità nel suddetto sistema sulla trasparenza e la fruibilità dei dati, con i conseguenti problemi di riproducibilità dei risultati da parte di altri membri della comunità scientifica e di verificabilità da parte del popolo e degli altri decisori pubblici della correttezza delle decisioni;

    vi è un chiaro interesse della società civile sul tema, testimoniato dalla larga adesione che ha avuto in questi mesi la campagna «Dati Bene Comune» per la trasparenza dei dati, lanciata il 6 novembre 2020, con una petizione che ha raccolto l'adesione di 253 associazioni e oltre 53.000 firme,

impegna il Governo:

   a sviluppare un database uniforme a carattere nazionale con i dati sull'epidemia, in particolare quelli relativi ai positivi, alla loro sintomatologia, all'occupazione di posti letto in terapia intensiva, sub-intensiva, e sulla campagna vaccinale, in particolare i dati sulla prenotazione e somministrazione dei vaccini COVID-19;

   a fornire i suddetti dati in forma puntuale, disaggregata, separati per i fattori di età, luogo, sesso, machine readable e pubblicarli secondo un formato e una licenza in linea con quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico», e in ogni caso in formato aperto (open data), liberamente scaricabili dai cittadini;

   a emanare un atto normativo per obbligare ogni amministrazione centrale o regionale ad individuare una figura responsabile dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati;

   a pubblicare immediatamente i verbali del Comitato Tecnico Scientifico sul sito Dipartimento della Protezione Civile, senza attendere gli attuali quarantacinque giorni tra la riunione e la pubblicazione.
9/3374/3. Giuliodori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali», presenta norme per garantire svolgimento di eventi pubblici anche con oltre 5 mila spettatori;

    tra gli eventi conosciuti a livello nazionale ed internazionale che la pandemia ha interrotto sia nel corso del 2020 che nel corso del 2021, vi è il Palio di Siena che si svolge tradizionalmente il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno;

    ad oggi l'incerta evoluzione della pandemia non può purtroppo garantire il corretto svolgimento del Palio nel 2022;

    il Palio di Siena, con il passare dei secoli, ha ottenuto una sempre maggiore visibilità e un sempre più marcato prestigio nel panorama internazionale. Secondo indagini e studi settoriali è emerso che il Palio, con la sua assoluta originalità, si pone come terza forza della struttura potenziale sociale ed economica del sistema culturale italiano, dopo due eventi che hanno luogo a Venezia: il Carnevale e la Mostra del cinema;

    per la sua storia, ma ancor più per la sua vitalità nel presente, tale festa possiede inoltre un valore culturale e storico universale: le origini medievali e rinascimentali del Palio di Siena sono infatti testimoniate da carte d'archivio, cronache, dipinti celebrativi. Ben nota è la complessità delle componenti sociali e degli apporti culturali che lo hanno animato alle sue origini e poi nel corso del tempo;

    la solida continuità e l'autentica partecipazione popolare che l'ha sempre accompagnato hanno fatto in modo che, dagli anni '30 del secolo scorso, il Palio di Siena sia stato utilizzato come modello per riscoprire usi e tradizioni locali in molteplici zone d'Italia;

    altri elementi grazie ai quali la festa senese rappresenta, nel panorama mondiale, una delle più antiche, autentiche e partecipate manifestazioni popolari che si svolgono con modalità nella loro essenza immutate sono le contrade e il comune di Siena:

     senza le contrade che competono in Piazza del campo, il Palio non sarebbe esistito né esisterebbe. Oltre a rappresentare le arterie del cuore, unico, che è appunto il Palio, esse svolgono una funzione essenziale nella vita sociale e culturale della città;

     il comune di Siena è l'ente organizzatore del Palio fin dal 1659 ed ha costantemente svolto quest'opera attraverso i suoi più alti uffici di governo;

    sia le contrade che il Comune hanno rimarcato, in numerose occasioni, l'importanza del palio quale motore sociale ma anche economico della comunità e la necessità di individuare, nel pieno rispetto delle norme anticovid contingenti, un protocollo che possa permettere lo svolgimento dei Palio nel corso del 2022, appare quindi urgente il perseguimento di una strategia comune, che veda coinvolto lo Stato, il Comune di Siena e le contrade, finalizzata a garantire lo svolgimento del Palio di Siena nel corso del 2021, e che individui tollerabili e condivise restrizioni, compatibili con gli aspetti storici e sociali dell'evento,

impegna il Governo

a definire, nell'ambito delle proprie competenze, coinvolgendo pienamente il Comune di Siena e le contrade, un protocollo di sicurezza che possa permettere, compatibilmente con l'evoluzione della pandemia, lo svolgimento del Palio nel corso dell'anno 2022.
9/3374/4. Sani, Cenni.


   La Camera,

   premesso che;

    durante l'esame in Senato sono state approvate una serie di proposte identiche che hanno introdotto – nel provvedimento in esame – l'articolo 2-bis rubricato «Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente»;

    visto che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, tali disposizioni garantiranno che l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento;

   considerato anche che le caratteristiche tecniche dei mezzi di linea interregionali oggi circolanti nel nostro Paese forniscono elevate garanzie in fatto di salvaguardia sanitaria, per esempio, per il ricambio dell'aria al loro interno;

   considerato inoltre la presenza di una seria vigilanza da parte dei conducenti all'ingresso dell'autobus e a bordo di questo anche attraverso la presenza di gel igienizzanti in prossimità delle entrate nonché di misurazione della temperatura prima di salire a bordo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento normativo utile, di consentire il ritorno alla massima capienza anche ai servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.
9/3374/5. Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula interviene, tra i vari ambiti, sulla disciplina in materia di impiego obbligatorio e verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

    nella seduta del 9 giugno 2021, con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/Q3045-A/094. firmato congiuntamente dai gruppi parlamentari che sostengono la maggioranza, il Governo ha assunto l'impegno a considerare la possibilità di inserire tra le fattispecie per il rilascio delle predette certificazioni verdi «anche l'effettuazione del test sierologico con risultato idoneo ad attestare l'avvenuto guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute»;

    nelle premesse al predetto ordine del giorno, anch'esse accolte, è stata riconosciuta la «fonte affidabile» di informazioni che possono essere ottenute attraverso l'effettuazione dei predetti test sierologici, evidenziandosi come gli stessi rappresentino uno «strumento essenziale» per analizzare il livello di immunità della popolazione;

    i dati sulla risposta anticorpale che vengono forniti dai test sierologici acquisiscono un'importanza ancora maggiore nell'attuale fase della campagna di vaccinazione anti COVID-19, nella quale la stragrande maggioranza della popolazione ha già completato il ciclo vaccinale (85 per cento della platea over 12) e ci si appresta alla somministrazione della terza dose su larga scala;

    ad avviso dei firmatari, ma con il conforto anche di autorevoli infettivologi ed esperti, l'implementazione dei test sierologici in questa fase consentirebbe di valutare con maggiore accuratezza i tempi ideali di somministrazione della terza dose e anche fa durata da attribuire – scientificamente e non casualmente – alle certificazioni verdi COVID-19;

    del resto, gli studi sulla base dei quali sono state autorizzate la somministrazione della terza dose e la vaccinazione dei bambini nella fascia di età 5-11 anni si basano proprio sulla misurazione degli anticorpi indotti dai vaccini, ritenuti un chiaro correlato di protezione in lavori scientifici accreditati;

    non si comprende, dunque, la ragione per la quale la risposta immunitaria assuma un'importanza decisiva nei procedimenti regolatori che precedono il rilascio delle autorizzazioni dei vaccini e non venga, invece, presa in considerazione nei (collegati) processi decisionali che dovrebbero orientare le strategie vaccinali e di contenimento della pandemia;

    allo stato attuale, nonostante quanto sopra e nonostante siano decorsi circa sei mesi dall'approvazione del predetto ordine del giorno, il Ministero della salute non ha attribuito alcuna rilevanza ai test sierologici e, anzi, ne ha rinnegato pubblicamente l'utilità, affermando immotivatamente nella circolare prot. n. 35309 del 4 agosto 2021 che: «l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale»,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per includere i test sierologici tra gli esami utili ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, dell'estensione della relativa durata e della valutazione delle tempistiche di somministrazione della terza dose dei vaccini anti COVID-19.
9/3374/6. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula interviene, tra i vari ambiti, sulla disciplina in materia di impiego obbligatorio e verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

    nella seduta del 9 giugno 2021, con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/Q3045-A/094. firmato congiuntamente dai gruppi parlamentari che sostengono la maggioranza, il Governo ha assunto l'impegno a considerare la possibilità di inserire tra le fattispecie per il rilascio delle predette certificazioni verdi «anche l'effettuazione del test sierologico con risultato idoneo ad attestare l'avvenuto guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute»;

    nelle premesse al predetto ordine del giorno, anch'esse accolte, è stata riconosciuta la «fonte affidabile» di informazioni che possono essere ottenute attraverso l'effettuazione dei predetti test sierologici, evidenziandosi come gli stessi rappresentino uno «strumento essenziale» per analizzare il livello di immunità della popolazione;

    i dati sulla risposta anticorpale che vengono forniti dai test sierologici acquisiscono un'importanza ancora maggiore nell'attuale fase della campagna di vaccinazione anti COVID-19, nella quale la stragrande maggioranza della popolazione ha già completato il ciclo vaccinale (85 per cento della platea over 12) e ci si appresta alla somministrazione della terza dose su larga scala;

    ad avviso dei firmatari, ma con il conforto anche di autorevoli infettivologi ed esperti, l'implementazione dei test sierologici in questa fase consentirebbe di valutare con maggiore accuratezza i tempi ideali di somministrazione della terza dose e anche fa durata da attribuire – scientificamente e non casualmente – alle certificazioni verdi COVID-19;

    del resto, gli studi sulla base dei quali sono state autorizzate la somministrazione della terza dose e la vaccinazione dei bambini nella fascia di età 5-11 anni si basano proprio sulla misurazione degli anticorpi indotti dai vaccini, ritenuti un chiaro correlato di protezione in lavori scientifici accreditati;

    non si comprende, dunque, la ragione per la quale la risposta immunitaria assuma un'importanza decisiva nei procedimenti regolatori che precedono il rilascio delle autorizzazioni dei vaccini e non venga, invece, presa in considerazione nei (collegati) processi decisionali che dovrebbero orientare le strategie vaccinali e di contenimento della pandemia;

    allo stato attuale, nonostante quanto sopra e nonostante siano decorsi circa sei mesi dall'approvazione del predetto ordine del giorno, il Ministero della salute non ha attribuito alcuna rilevanza ai test sierologici e, anzi, ne ha rinnegato pubblicamente l'utilità, affermando immotivatamente nella circolare prot. n. 35309 del 4 agosto 2021 che: «l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale»,

impegna il Governo

a pubblicare sul sito del Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2021, una relazione tecnica predisposta dagli organi tecnico-scientifici del Ministero con la quale si spiegano, sulla base delle evidenze delle ultime ricerche scientifiche, le ragioni per le quali è possibile o meno prevedere l'estensione o l'esenzione dall'uso delle certificazioni verdi COVID-19 da utilizzare in ambito nazionale per i soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi neutralizzanti anti SARS-CoV-2 in quantità uguale o superiore ad un valore stabilito dal Ministero della salute.
9/3374/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, contiene, tra le differenti materie trattate disposizioni per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni in relazione alla pandemia oltreché risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    valutato che la variante Omicron che arriva dal Sudafrica sta provocando un'allerta mondiale seppure fino ad oggi pare non abbia causato gravi sintomi,

    considerato che si ritiene di grande importanza proseguire la campagna vaccinale e che i non vaccinati, che continuano a essere una percentuale significativa sul suolo nazionale tale da non permettere il raggiungimento della cosiddetta «immunità di gregge», non si vaccinano per paura e per aver ricevuto informazioni fuorvianti e non collegate alla propria situazione sanitaria personale;

    considerata altresì la necessità di rimanere uniti nella lotta al virus, e di non inasprire le tensioni sociali già esistenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di creare, in tutta Italia, una rete di punti informativi, correlati ai punti vaccinali e/o alle strutture sanitarie, con medici disponibili nelle piazze e nei luoghi di aggregazione, per fare corretta informazione sanitaria sulla necessità del vaccino, incontrando i cittadini per strada, parlando con loro, con l'intento di disinnescare paura e diffidenza nei confronti della campagna vaccinale, continuando a insistere comunque sull'importanza dell'uso dei presìdi sanitari di base, mascherine, igiene delle mani, distanziamento.
9/3374/7. Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    appreso che nell'ultima circolare dei ministeri della Salute e dell'istruzione si prevede espressamente che «qualora le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è autorizzato, in via eccezionale e urgente, a ricorrere alla didattica a distanza per l'intero gruppo»;

    la Dad durerebbe 10 giorni, come previsto per tutti i contatti stretti e, di fatto, a meno di un mese dall'applicazione del nuovo protocollo, verrebbero reintrodotte le regole precedenti causando nelle famiglie forti preoccupazioni e disagi; la decisione è stata presa considerato il forte incremento dei casi di Coronavirus proprio nella fascia 12-19 anni;

    valutato che tra le varie misure strategiche per la prevenzione delle infezioni da COVID-19 all'interno delle scuole relativamente alla trasmissione per via droplets/aerea, era già stata data l'indicazione di assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, con periodici e frequenti ricambi d'aria come parte strategica degli interventi di prevenzione e controllo della riduzione del rischio di trasmissione di COVID-19,

impegna il Governo

a valutare la fattibilità di predisporre l'installazione di sistemi di rilevazione di CO2 in tutte le classi in Italia unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed aerazione meccanica, al fine di garantire una significativa riduzione del rischio di contagio e del ritorno in Dad.
9/3374/8. Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    appreso che nell'ultima circolare dei ministeri della Salute e dell'istruzione si prevede espressamente che «qualora le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è autorizzato, in via eccezionale e urgente, a ricorrere alla didattica a distanza per l'intero gruppo»;

    la Dad durerebbe 10 giorni, come previsto per tutti i contatti stretti e, di fatto, a meno di un mese dall'applicazione del nuovo protocollo, verrebbero reintrodotte le regole precedenti causando nelle famiglie forti preoccupazioni e disagi; la decisione è stata presa considerato il forte incremento dei casi di Coronavirus proprio nella fascia 12-19 anni;

    valutato che tra le varie misure strategiche per la prevenzione delle infezioni da COVID-19 all'interno delle scuole relativamente alla trasmissione per via droplets/aerea, era già stata data l'indicazione di assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, con periodici e frequenti ricambi d'aria come parte strategica degli interventi di prevenzione e controllo della riduzione del rischio di trasmissione di COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di installare, nei limiti delle risorse disponibili, sistemi di rilevazione di CO2 in tutte le classi in Italia unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed aerazione meccanica, al fine di garantire una significativa riduzione del rischio di contagio e del ritorno in Dad.
9/3374/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito di ripetuti provvedimenti del Governo poi convertiti in Legge, i cittadini italiani sono a tutt'oggi sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

    dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 lo svolgimento di quasi tutte le attività ludiche è sottoposto al possesso di certificato verde «rinforzato»;

    molti minori durante le festività natalizie saranno chiamati a svolgere recite o a partecipare ad eventi ove è previsto per gli adulti il possesso di certificato verde «rinforzato»;

    la legge di conversione prevede infatti che: «Art. 1-bis(Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori)1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: “danza e circo contemporaneo” sono inserite le seguenti: “, nonché le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari”»;

    l'inserimento delle manifestazioni carnevalesche fa palesemente pensare che tale obbligo sarà prolungato almeno sino a febbraio;

    non è corretto limitare i bambini peraltro non soggetti all'obbligo di certificato verde; che tali bambini necessitano di un accompagnatore;

    sufficienti garanzie circa la mancata proliferazione del virus, se non superiori, sono offerte anche dal possesso del certificato verde da test rapido;

    sono oltre 7 milioni i cittadini italiani, tra i quali i genitori di molti bambini, che non sono in possesso di certificato verde «rinforzato»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire ai soggetti titolari della responsabilità genitoriale di accedere a tutte le attività in qualità di accompagnatori di minori degli anni 14, con il solo possesso di certificato verde rilasciato a seguito di tampone.
9/3374/9. Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, agli articoli 1, 2 e 2-bis, discipline relative alle modalità di accesso alle attività culturali, sportive e ricreative durante l'emergenza sanitaria;

    già con l'ordine del giorno 9/2500-AR/39 il Governo si impegnava alla costituzione di un tavolo di consultazione sulla cultura in crisi, che ha dato luogo a numerosi incontri e con ordine del giorno Ordine del Giorno 9/03045-A/031 si impegnava alla progressiva riapertura a capienza massima;

    la costituzione del tavolo sulla cultura presso il Ministero della Cultura in crisi – con quasi 200 associazioni di categoria fra i settori dello spettacolo dal vivo, della danza, della musica, del live, dei concerti e via dicendo – non ha visto, però, la sua operatività resa realmente efficace data l'eterogeneità delle richieste dei vari settori;

    sarebbe auspicabile, quindi, la sua convocazione tramite criteri di categoria così da poter concertare flussi di lavoro diretti all'elaborazione di politiche pubbliche «sartoriali» sulle singole esigenze;

    l'articolo 9, significativamente modificato nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

    le modifiche introdotte si rifanno, fondamentalmente, alla legge federale sulla protezione dei dati del 30 giugno 2017 adottata dal Parlamento tedesco;

    va sottolineato che il personale complessivo dei 16 Garanti federali tedeschi è di 800 persone con un costo pari a 100 milioni l'anno;

    in Italia la protezione dei dati personali è svolta da un unico Garante che può contare solo su 162 risorse umane, con un costo di 30 milioni di euro l'anno. L'Italia è ancora fanalino di coda in Europa per livello di digitalizzazione ma gli investimenti devono andare di pari passo con la tutela dei diritti dei cittadini,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a riformare il tavolo di consultazione citato in premessa così da convocarlo secondo criteri di categoria e di settore, al fine di ricavare elementi e studi per un piano complessivo di incentivi e ristori per la cultura;

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire sulla piattaforma del Ministero dell'istruzione i massimi livelli di garanzia della privacy e ad adottare qualsiasi iniziativa volta alla tutela dei dati personali del personale della scuola;

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'aumento delle risorse di personale e di fondi per il Garante per la protezione dei dati personali, anche iniziando un percorso di riforma per affrontare le sfide del digitale, così da garantire la tutela della sovranità digitale.
9/3374/10. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, agli articoli 1, 2 e 2-bis, discipline relative alle modalità di accesso alle attività culturali, sportive e ricreative durante l'emergenza sanitaria;

    già con l'ordine del giorno 9/2500-AR/39 il Governo si impegnava alla costituzione di un tavolo di consultazione sulla cultura in crisi, che ha dato luogo a numerosi incontri e con ordine del giorno Ordine del Giorno 9/03045-A/031 si impegnava alla progressiva riapertura a capienza massima;

    la costituzione del tavolo sulla cultura presso il Ministero della Cultura in crisi – con quasi 200 associazioni di categoria fra i settori dello spettacolo dal vivo, della danza, della musica, del live, dei concerti e via dicendo – non ha visto, però, la sua operatività resa realmente efficace data l'eterogeneità delle richieste dei vari settori;

    sarebbe auspicabile, quindi, la sua convocazione tramite criteri di categoria così da poter concertare flussi di lavoro diretti all'elaborazione di politiche pubbliche «sartoriali» sulle singole esigenze;

    l'articolo 9, significativamente modificato nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

    le modifiche introdotte si rifanno, fondamentalmente, alla legge federale sulla protezione dei dati del 30 giugno 2017 adottata dal Parlamento tedesco;

    va sottolineato che il personale complessivo dei 16 Garanti federali tedeschi è di 800 persone con un costo pari a 100 milioni l'anno;

    in Italia la protezione dei dati personali è svolta da un unico Garante che può contare solo su 162 risorse umane, con un costo di 30 milioni di euro l'anno. L'Italia è ancora fanalino di coda in Europa per livello di digitalizzazione ma gli investimenti devono andare di pari passo con la tutela dei diritti dei cittadini,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a riformare il tavolo di consultazione citato in premessa così da convocarlo secondo criteri di categoria e di settore, al fine di ricavare elementi e studi per un piano complessivo di incentivi e ristori per la cultura;

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire sulla piattaforma del Ministero dell'istruzione i massimi livelli di garanzia della privacy e della tutela dei dati personali del personale scolastico.
9/3374/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 «Decreto Capienze» in fase di conversione interviene sulla protezione dei dati personali con alcune semplificazioni relative all'applicazione e alla tempistica dei pareri del Garante e al trattamento dei dati personali da parte della pubblica amministrazione;

    la conversione in legge del «Decreto Capienze» deve essere l'occasione per costituire finalmente una banca dati unitaria e integrata della pubblica amministrazione italiana attraverso la quale erogare ai cittadini e alle imprese servizi online efficienti;

    il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e le successive modifiche e integrazioni promuovono l'integrazione e l'interoperabilità tra i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto di fruirne in maniera semplice;

    la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione del 22 dicembre 2011 ha introdotto il principio secondo il quale la pubblica amministrazione non può richiedere al cittadino informazioni già in possesso di un'altra pubblica amministrazione;

    il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2020-2022 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) introduce nei principi guida il cosiddetto «once only» secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;

    l'applicazione del principio «once only» è fondamentale anche per contrastare la burocrazia e introdurre la semplificazione necessaria anche rispetto all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disciplinare e di integrare le piattaforme nazionali per l'erogazione di servizi pubblici online ai cittadini e alle imprese secondo principi di semplificazione, interoperabilità e nel rispetto del principio «once only», utilizzando in particolare l'applicazione «Io» come unico punto di accesso digitale per i servizi pubblici locali e nazionali.
9/3374/11. Capitanio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene con diverse misure finalizzate a contenere la pandemia da Sars-Cov-2, e gestire la ripresa in piena sicurezza delle attività produttive, rivendendo la capienza per gli spettacoli sportivi aperti al pubblico, per le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, eccetera;

    l'economia della montagna è stata particolarmente colpita dalla pandemia da SARS-CoV-2. Un primo shock ha bruscamente interrotto le settimane bianche a partire da febbraio 2020 e si è protratto per gli italiani sino ad estate inoltrata. Di fatto è completamente saltata la stagione invernale 2020/2021; i dati ufficiali rilevano che il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di presenze turistiche, equivalente ad un calo medio del 52,3 per cento rispetto all'anno precedente;

    secondo i dati della Confesercenti, le previsioni per il trimestre in corso (ottobre 2021-dicembre 2021) certificano una situazione di incertezza in cui operano le imprese del settore: solo il 18,4 per cento del campione ha segnalato un trend di aumento dei flussi;

    dopo le perdite subite dal sistema turistico montano negli ultimi 20 mesi (-93 per cento se inteso a livello aggregato, e -98 per cento se si valuta il solo settore funiviario), molte aziende del settore sono in evidente difficoltà, e alte sono le aspettative riposte nell'avvio della stagione sciistica 2021/2022;

    seppure assistiamo in queste settimane a una recrudescenza della diffusione dei contagi, l'andamento positivo della campagna vaccinale e l'introduzione della certificazione verde, consentono di gestire eventuali focolai locali con un approccio diverso dal passato e lasciano sperare in una positiva ripresa della stagione sciistica invernale;

    il 22 settembre scorso, le principali organizzazioni della montagna – Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (Anef), Federfuni, Amsi e Colnaz – hanno firmato un protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici per gli sciatori non agonisti e amatoriali; il protocollo individua le misure di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2 per la ripresa delle attività all'interno di stazioni, aree e comprensori montani in vista della stagione 2021/2022, per garantire sia la sicurezza dei lavoratori, sia quella degli utenti. Un accordo fondamentale volto a consentire ad un settore strategico come quello della montagna di riprendere in piena sicurezza l'attività. Tale protocollo altro non è che una proposta delle imprese del settore sciistico che chiaramente deve essere valutato dal Governo e dal Comitato tecnico scientifico (CTS),

impegna il Governo

a emanare con urgenza specifiche linee guida volte a dissipare ogni dubbio e garantire la ripresa in piena sicurezza per gli utenti e i lavoratori, delle attività all'interno di stazioni, aree e comprensori sciistici per la stagione invernale 2021/2022.
9/3374/12. Porchietto, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene con diverse misure finalizzate a contenere la pandemia da Sars-Cov-2, e gestire la ripresa in piena sicurezza delle attività produttive, rivendendo la capienza per gli spettacoli sportivi aperti al pubblico, per le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, eccetera;

    l'economia della montagna è stata particolarmente colpita dalla pandemia da SARS-CoV-2. Un primo shock ha bruscamente interrotto le settimane bianche a partire da febbraio 2020 e si è protratto per gli italiani sino ad estate inoltrata. Di fatto è completamente saltata la stagione invernale 2020/2021; i dati ufficiali rilevano che il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di presenze turistiche, equivalente ad un calo medio del 52,3 per cento rispetto all'anno precedente;

    secondo i dati della Confesercenti, le previsioni per il trimestre in corso (ottobre 2021-dicembre 2021) certificano una situazione di incertezza in cui operano le imprese del settore: solo il 18,4 per cento del campione ha segnalato un trend di aumento dei flussi;

    dopo le perdite subite dal sistema turistico montano negli ultimi 20 mesi (-93 per cento se inteso a livello aggregato, e -98 per cento se si valuta il solo settore funiviario), molte aziende del settore sono in evidente difficoltà, e alte sono le aspettative riposte nell'avvio della stagione sciistica 2021/2022;

    seppure assistiamo in queste settimane a una recrudescenza della diffusione dei contagi, l'andamento positivo della campagna vaccinale e l'introduzione della certificazione verde, consentono di gestire eventuali focolai locali con un approccio diverso dal passato e lasciano sperare in una positiva ripresa della stagione sciistica invernale;

    il 22 settembre scorso, le principali organizzazioni della montagna – Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (Anef), Federfuni, Amsi e Colnaz – hanno firmato un protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici per gli sciatori non agonisti e amatoriali; il protocollo individua le misure di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2 per la ripresa delle attività all'interno di stazioni, aree e comprensori montani in vista della stagione 2021/2022, per garantire sia la sicurezza dei lavoratori, sia quella degli utenti. Un accordo fondamentale volto a consentire ad un settore strategico come quello della montagna di riprendere in piena sicurezza l'attività. Tale protocollo altro non è che una proposta delle imprese del settore sciistico che chiaramente deve essere valutato dal Governo e dal Comitato tecnico scientifico (CTS),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare con urgenza specifiche linee guida volte a dissipare ogni dubbio e garantire la ripresa in piena sicurezza per gli utenti e i lavoratori, delle attività all'interno di stazioni, aree e comprensori sciistici per la stagione invernale 2021/2022.
9/3374/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Porchietto, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene disposizioni in ambito sanitario nonché misure volte a consentire la riapertura in sicurezza e con piena capienza di molte attività culturali e sociali; già con il decreto-legge n. 52 del 2021, il cosiddetto «decreto riaperture», si era intervenuti con importanti norme finalizzate alla ripresa delle attività produttive e sociali;

    il suddetto decreto-legge n. 52 del 2021, all'articolo 2-bis, comma 2, prevede che «agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura»;

    la cronaca riporta non pochi episodi di malati di Alzheimer e altre demenze per i quali non è momentaneamente necessario «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» – come recita l'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – ma che, in caso di permanenza in Pronto Soccorso, tendono ad allontanarsi e a smarrirsi in preda a confusione e senso di disorientamento;

    il cosiddetto wandering è un comportamento molto frequente tra i malati di Alzheimer ed altre demenze e gli spazi del Pronto Soccorso, specialmente quelli spesso vasti e sovraffollati delle grandi città, rischiano di favorire il loro senso di disorientamento provocato dai deficit cognitivi; l'assenza di un accompagnatore in caso di permanenza in un reparto di PS può aumentare il rischio di allontanamento e scomparsa di un malato di Alzheimer o di altre demenze, seppur con sintomi ancora lievi o moderati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a definire inequivocabilmente che l'accesso nei reparti di degenza e di Pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, sia consentito anche agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati.
9/3374/13. Spena, Bagnasco, Versace, Novelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene disposizioni in ambito sanitario nonché misure volte a consentire la riapertura in sicurezza e con piena capienza di molte attività culturali e sociali; già con il decreto-legge n. 52 del 2021, il cosiddetto «decreto riaperture», si era intervenuti con importanti norme finalizzate alla ripresa delle attività produttive e sociali;

    il suddetto decreto-legge n. 52 del 2021, all'articolo 2-bis, comma 2, prevede che «agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura»;

    la cronaca riporta non pochi episodi di malati di Alzheimer e altre demenze per i quali non è momentaneamente necessario «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» – come recita l'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – ma che, in caso di permanenza in Pronto Soccorso, tendono ad allontanarsi e a smarrirsi in preda a confusione e senso di disorientamento;

    il cosiddetto wandering è un comportamento molto frequente tra i malati di Alzheimer ed altre demenze e gli spazi del Pronto Soccorso, specialmente quelli spesso vasti e sovraffollati delle grandi città, rischiano di favorire il loro senso di disorientamento provocato dai deficit cognitivi; l'assenza di un accompagnatore in caso di permanenza in un reparto di PS può aumentare il rischio di allontanamento e scomparsa di un malato di Alzheimer o di altre demenze, seppur con sintomi ancora lievi o moderati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a definire inequivocabilmente che l'accesso nei reparti di degenza e di Pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, sia consentito anche agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati.
9/3374/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Spena, Bagnasco, Versace, Novelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame consente la capienza del 100 per cento di quella massima autorizzata per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto. Nelle strutture museali è stata anche eliminata la distanza interpersonale di un metro;

    stante l'attuale situazione e la normativa vigente, differentemente declinata, sull'obbligo del possesso del Green Pass, si ritiene necessaria una maggiore uniformità per quanto riguarda la capienza consentita nei diversi luoghi e mezzi di trasporto;

    in sede di conversione del presente decreto, nel corso dell'esame al Senato, è stato approvato un emendamento all'articolo 2 che prevede che, per l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento,

impegna il Governo

a consentire, in condizioni di utilizzo esclusivo del servizio di trasporto da parte di utenza munita di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e fermo restando il rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento del contagio da COVID-19, il riempimento al 100 per cento della capienza di tutti gli autobus impiegati in servizi regolari di linea per i quali è previsto l'obbligo di prenotare e di viaggiare esclusivamente seduti.
9/3374/14. Tateo, Gemmato.


   La Camera,

   in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria in modo da tale da rendere sempre meno presente il rischio di trasmissione «airbone» (aerea) di virus in generale (SARS-CoV-2 compreso) negli ambienti chiusi;

    ciò descrive, nonostante le alte percentuali di cittadini vaccinati in Italia almeno con la seconda dose e fermo restando i buoni risultati che sta facendo registrare la somministrazione delle terza dose di richiamo nel ciclo vaccinale, quanto sia ancora probabile il rischio di trasmissione del visur in tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico ove è prevista la presenza di persone per diverse ore, anche allorquando vengono rispettate le misure di distanziamento e utilizzando i dispositivi di protezione individuali e a maggior ragione se, per evidenti ragioni, come in locali a dove è possibile la consumazione dei pasti al tavolo al chiuso questi non vengono rispettate;

    soltanto gli impianti HVAC di ultima generazione sono in grado di garantire un funzionamento senza ricircolo d'aria. Diverse tecnologie attualmente in uso civile provengono da un impiego in ambito militare;

    numerose sarebbero le realtà imprenditoriali che non sono dotate di questi impianti innovati per la purificazione dell'aria indoor e che devono provvedere ad adeguarli per poter svolgere la propria attività alle quali andrebbero ad aggiungersene altre con importanti flussi di utenza e di permanenza al suo interno come gli Istituti scolastici;

    la pandemia, con la sua drammaticità, sta costituendo un evento singolare da tenere sempre in considerazione in tutta la quotidianità ed in particolare nello svolgimento della didattica in presenza;

    in ambito di edilizia scolastica, l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha stabilito che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica,

impegna il Governo:

   a valutare un programma di studi di approfondimento, nell'ambito delle competenze del Ministero della salute, della difesa e dello sviluppo economico, per individuare e incentivare lo sviluppo sistemi di purificazioni dell'aria in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus ed in particolare del Sars-Cov2 e le sue eventuali mutazioni con lo scopo di:

    a) mettere in sicurezza dal punto di vista igenico-sanitaria i locali dove viene svolta attività didattica in presenza;

    b) di avere una stima dei costi eventualmente da sopportare per la definizione di protocolli per la sicurezza dell'aria negli istituti di formazione di ogni ordine e grado nonché il reperimento delle risorse finanziarie per loro applicazione.
9/3374/15. Grippa.


   La Camera,

   in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria in modo da tale da rendere sempre meno presente il rischio di trasmissione «airbone» (aerea) di virus in generale (SARS-CoV-2 compreso) negli ambienti chiusi;

    ciò descrive, nonostante le alte percentuali di cittadini vaccinati in Italia almeno con la seconda dose e fermo restando i buoni risultati che sta facendo registrare la somministrazione delle terza dose di richiamo nel ciclo vaccinale, quanto sia ancora probabile il rischio di trasmissione del visur in tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico ove è prevista la presenza di persone per diverse ore, anche allorquando vengono rispettate le misure di distanziamento e utilizzando i dispositivi di protezione individuali e a maggior ragione se, per evidenti ragioni, come in locali a dove è possibile la consumazione dei pasti al tavolo al chiuso questi non vengono rispettate;

    soltanto gli impianti HVAC di ultima generazione sono in grado di garantire un funzionamento senza ricircolo d'aria. Diverse tecnologie attualmente in uso civile provengono da un impiego in ambito militare;

    numerose sarebbero le realtà imprenditoriali che non sono dotate di questi impianti innovati per la purificazione dell'aria indoor e che devono provvedere ad adeguarli per poter svolgere la propria attività alle quali andrebbero ad aggiungersene altre con importanti flussi di utenza e di permanenza al suo interno come gli Istituti scolastici;

    la pandemia, con la sua drammaticità, sta costituendo un evento singolare da tenere sempre in considerazione in tutta la quotidianità ed in particolare nello svolgimento della didattica in presenza;

    in ambito di edilizia scolastica, l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha stabilito che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di avviare un programma di studi di approfondimento, nell'ambito delle competenze del Ministero della salute, della difesa e dello sviluppo economico, per individuare e incentivare lo sviluppo sistemi di purificazioni dell'aria in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus ed in particolare del Sars-Cov2 e le sue eventuali mutazioni con lo scopo di:

    a) mettere in sicurezza dal punto di vista igenico-sanitaria i locali dove viene svolta attività didattica in presenza;

    b) di avere una stima dei costi eventualmente da sopportare per la definizione di protocolli per la sicurezza dell'aria negli istituti di formazione di ogni ordine e grado nonché il reperimento delle risorse finanziarie per loro applicazione.
9/3374/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippa.


   La Camera,

   premesso che:

    con disposizioni in vigore dall'11 ottobre 2021, l'articolo 1 del provvedimento in esame novella, il decreto-legge n. 52 del 2021, disciplinando lo svolgimento, nelle zone sia bianche che gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, consentendo, solo nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso e che a determinate condizioni, inoltre all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4, si prevede altresì che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei princìpi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria oppure, secondo una specificazione introdotta nel corso dell'esame in Senato, di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo;

    il settore del commercio al dettaglio resta ancora sottoposto alle limitazioni previste con le linee guida vigenti, le quali prevedono in base all'allegato 11, del decreto del Presidente del Consiglio ministri del 2 marzo 2021, lo standard di capienza e di affollamento previsto sia alla lettera b) dove troviamo che «per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori» che alla lettera c) che prevede lo standard di capienza «per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita»;

    molti esercizi commerciali e in particolar modo per quelli concernenti il commercio al dettaglio, sono costretti alla chiusura poiché lo standard massimo di distanziamento e capienza risulta limitativo per lo svolgimento delle proprie attività considerando altresì che molti esercenti hanno locali che risultano essere pari o inferiori a 40 mq e tale standard appare un'eccessiva limitazione per un settore che ha già sofferto enormi difficoltà economiche caratterizzato dall'emergenza pandemica, considerando altresì che le conseguenze delle chiusure delle piccole attività commerciali generano ricadute non solo per il titolare dell'esercizio commerciale, ma anche per i dipendenti e per l'intero indotto dei vari settori di appartenenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ulteriori misure normative ad hoc volte ad una revisione e aggiornamento relativo al parametro contenuto nell'allegato 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ossia delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, al fine di prevedere un progressivo ampliamento delle capienze da parte delle piccole attività commerciali fino a 40 mq impossibilitati ad adeguare gli spazi secondo i parametri attuali che limitano il non esercizio della loro attività d'impresa.
9/3374/16. Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2-bis, del provvedimento in esame, prevede disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

    l'articolo 4, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (cosiddetto decreto Super Green pass), disciplina l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, anche per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;

    stando ai soli dati di inizio settimana, in data 29 novembre, nel bollettino di Ministero della salute e Protezione Civile, i contagi Covid risultano diminuiti ma, come ogni lunedì, per l'effetto weekend diminuiscono nettamente anche i tamponi processati, tant'è che il tasso di positività sfiora il 3 per cento. Sono invece aumentati, i decessi e si registra un nuovo marcato balzo di ricoveri ordinari, cresciuti di 171 unità tra domenica 28 e lunedì 29 novembre. In aumento anche i pazienti nelle terapie intensive;

    sul fronte ospedaliero sono importanti anche i dati Agenas, soprattutto in ottica zona gialla: il Friuli Venezia Giulia è già in giallo e l'Alto Adige, che ha superato la soglia dei ricoveri (saliti al 18 per cento) e balla sul filo del limite per le terapie intensive (10 per cento), potrebbe colorarsi dalla prossima settimana. Restrizioni saranno imposte anche in zona bianca per il periodo delle feste e molti sindaci chiedono l'imposizione delle mascherine all'aperto per il periodo natalizio;

    si registra una allerta per la cosiddetta variante Omicron: la nuova mutazione, emersa in Sudafrica, è già stata rintracciata in diversi Paesi europei (in Italia sono 4 le persone risultate positive all'Omicron). L'Organizzazione mondiale della Sanità in una nota ha definito «molto elevato» il rischio globale complessivo relativo alla nuova variante, nonostante «ad oggi non sono stati segnalati decessi»;

    ciò descrive, nonostante le alte percentuali di cittadini vaccinati in Italia almeno con la seconda dose e fermo restando i buoni risultati che sta facendo registrare la somministrazione delle terza dose di richiamo nel ciclo vaccinale, quanto sia ancora probabile il rischio di trasmissione del virus in tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico ove è prevista la presenza di persone per diverse ore, anche allorquando vengono rispettate le misure di distanziamento e utilizzando i dispositivi di protezione individuali,

impegna il Governo

ferma restando la garanzia di un servizio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali, a valutare l'opportunità di attivarsi, nel rispetto delle competenze costituzionali che sulla materia hanno i diversi soggetti coinvolti, affinché nella modulazione della capienza massima consentita nei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale si tenga conto dei dati di monitoraggio raccolti dalle aziende di trasporto e dalle singole Regioni, nonché delle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
9/3374/17. Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, subordinandolo al possesso della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green pass);

    a partire dallo scorso 6 agosto il Green pass viene rilasciato a coloro che sono guariti dal COVID-19, alle persone vaccinate (quindici giorni dopo la prima dose) e a coloro il cui tampone molecolare o antigenico abbia avuto esito negativo;

    in seguito al peggioramento della situazione sanitaria a decorre dal 15 ottobre 2021 il green pass è stato reso obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato;

    in tale contesto si è registrata un'impennata di richieste per effettuare tamponi, in particolare quelli antigenici che possono essere eseguiti anche nelle farmacie e attraverso i quali è possibile, altresì, accertare l'avvenuto contagio o meno (quindi il tracciamento dei contatti di un soggetto positivo) e la fine della quarantena;

    nei piccoli comuni come nelle grandi città le farmacie si sono trovate ad affrontare una mole importante di lavoro difficilmente gestibile tenuto conto della necessità di adottare precauzioni particolari per l'effettuazione dei tamponi;

    è sotto gli occhi di tutti in questo periodo la grande difficoltà che in ogni Regione i cittadini stanno incontrando per poter eseguire un test rapido antigenico in quanto i luoghi ove eseguirli ed il personale addetto sono insufficienti;

    non tutte le farmacie effettuano i test e può accadere che in alcuni Comuni, anche oltre i cinquemila abitanti ci sia una sola farmacia che esegue i tamponi con inevitabili lunghe file e persone che non riescono ad accedere al servizio;

    da più parti del Paese, come nella provincia di Oristano, e in più occasioni i farmacisti titolari di parafarmacie hanno rivendicato il diritto all'effettuazione dei tamponi antigenici, rilevando come riservare alla sole farmacie l'esecuzione del tampone crei inutili disagi sulla popolazione oltre a configurarsi come una forma di negazione del diritto all'esercizio della professione;

    il Movimento nazionale liberi farmacisti si è più volte appellato al governo chiedendo di dare una soluzione definitiva alla questione, anche attraverso la stipula di appositi Protocolli o convenzioni, strumento peraltro già adottato nel recente passato: con la legge di Bilancio 2020, infatti, le parafarmacie avevano ottenuto di poter avviare Convenzioni con le Regioni per l'effettuazione di tamponi antigenici, un modello virtuoso la cui operatività era stata presto interrotta dai ricorsi amministrativi intrapresi da Federfarma;

    nelle more dei tempi dei ricorsi e della burocrazia questa situazione sta pregiudicando l'operatività delle parafarmacie che potrebbero contribuire invece a rendere un servizio fondamentale nell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando;

    i professionisti del settore hanno chiesto che sia loro permesso di contribuire alla ripresa e al ripristino della normalità superando differenziazioni inique ed insensate, consentendo l'effettuazione dei tamponi anche in parafarmacia, innanzitutto a vantaggio dei cittadini, rilevando come i farmacisti di parafarmacia si sono prestati, sin dagli albori dell'emergenza COVID-19, a lavorare per vincere la sfida della pandemia;

    le parafarmacie sono strutture regolarmente autorizzate alla vendita di farmaci di classe C, strumenti medicali, presidi di medicazione e in esse operano professionisti che hanno le medesime caratteristiche professionali di coloro che operano nelle farmacie,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di intraprendere tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate ad estendere ai farmacisti titolari di parafarmacie la possibilità di effettuare all'interno delle parafarmacie, con i medesimi protocolli di sicurezza adottati nelle farmacie, i tamponi rapidi antigenici e di rilasciare il relativo green pass.
9/3374/18. Scanu.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    l'istituzione del green pass ha lo scopo di certificare o lo stato di vaccinazione del soggetto o l'essersi sottoposto a tampone antigenico o molecolare che certifichi lo stato di non infezione da COVID-19;

    ad oggi, per la partecipazione alle funzioni religiose o alle processioni, non è previsto il possesso del green pass, ma si applicano le prescrizioni relative al distanziamento nei banchi, alle mascherine obbligatorie e all'igienizzazione delle mani. Sono vietati, invece, i gesti liturgici quali vettori di contagio, dallo scambio della pace alla benedizione con l'acqua santa;

    appare incomprensibile, nonché pericoloso per il rischio di cluster diffusivi del virus, la mancata obbligatorietà del green pass per le attività pastorali illustrate;

    è del tutto evidente che vi sia una discriminazione netta nei confronti di chi sia stato obbligato ad avere green pass, pena l'esclusione dalle attività sociali, didattiche ed economico-lavorative, contro coloro a cui non è richiesto il green pass per partecipare alle attività pastorali. Il quadro descritto si pone in netto contrasto con le politiche del Governo in merito alla gestione sulla diffusione del virus,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza, nel rispetto dei protocolli con le confessioni religiose, affinché sia introdotto l'obbligo, al fine del contenimento del contagio da COVID-19, che le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, siano previste anche per l'accesso ai luoghi di culto, per la partecipazione alle funzioni religiose, alle processioni se le stesse non consentono di mantenere il prescritto distanziamento.
9/3374/19. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, definisce e stabilisce le modalità di ottenimento delle certificazioni verdi;

    l'articolo 1, decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, attiene le disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche. L'articolo recita che: «... in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 ...»;

    il possesso del certificato verde non attesta che il titolare di tale certificato non possa essere esente da un'infezione da Covid e, quindi, un possibile propagatore di infezione se non si accerta, con apposito tampone molecolare e antigenico rapido almeno 24 ore prima dell'evento cui si intende partecipare, di non essere affetto dal virus. Tale circostanza consentirebbe di avere un dato sanitario reale sullo stato di infezione o no dal virus dei soggetti che si sottopongono e che partecipano all'evento,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre l'obbligo di sottoporsi a tampone antigenico rapido e/o molecolare 24 ore prima di partecipate agli eventi di cui l'articolo 1 del provvedimento in esame.
9/3374/20. Maniero, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha introdotto la certificazione verde COVID-19, green pass, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2 o guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2;

    il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attinta sociali ed economiche, all'articolo 3 prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo e definendo i luoghi per i quali è richiesto il green pass per lo svolgimento della propria vita socio-economica e, con l'articolo 4, ha apportato modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 52/2021 specificatamente la lettera e) recita che: «...la certificazione verde COVID-19 (...) è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da Sars-Cov-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione...»;

    la disposizione succitata non tiene affatto conto di una situazione che non è del tutto insolita o atipica, nel momento in cui non si fa alcun riferimento a quelle situazioni di contagio avvenute in maniera asintomatica;

    nello specifico chi ha contratto il virus in maniera asintomatica e avendolo scoperto perché si è sottoposto, per sua scelta, ad un tampone sierologico comprovante la presenza di una base anticorpale tale che la somministrazione del vaccino si sconsiglia, se non dopo un abbassamento della quantità degli anticorpi secondo le anamnesi mediche. Tali soggetti non hanno diritto al green pass a causa della mancanza del test iniziale che certifichi l'infezione dal virus;

    i predetti soggetti si trovano in un limbo sanitario dove non possono sottoporsi alla vaccinazione perché ciò comporterebbe uno stress immunitario di cui non si dispone di una sufficiente letteratura scientifica, da conoscerne gli effetti conseguenti,

impegna il Governo

a riconoscere ai soggetti illustrati in premessa il diritto al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte, a seguito della presentazione del risultato di un tampone sierologico che attesti la presenza di anticorpi in base ai range di riferimento post guarigione da Sars-CoV-2.
9/3374/21. Corda, Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 ha introdotto il green pass, che certifica lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2 o guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2;

    il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, all'articolo 3 prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo e definendo i luoghi per i quali è richiesto il green pass per lo svolgimento della propria vita socio-economica e, con l'articolo 4, ha apportato modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 52/2021 specificatamente la lettera e) recita che: «...la certificazione verde COVID-19 (...) è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da Sars-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione...»;

    la disposizione succitata presenta una discrasia se non una vera e propria illogicità normativa nel momento in cui non disciplina quell'interregno intercorrente (15 giorni) tra la prima dose ricevuta, senza aver contratto un'infezione precedente, e la somministrazione della seconda dose indispensabile al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte;

    questa situazione obbliga i soggetti ricadenti in anzidetta fattispecie, a dover ricorrere a tamponi antigenici o molecolari che dimostrino di non essere infetti dal virus per lo svolgimento della propria vita socio-economica, in sostanza si concretizza non solo un elemento discriminatorio, ma anche un danno economico che i singoli soggetti devono affrontare con le economie a loro disposizione. Situazione non del tutto improbabile è che tra quei soggetti ci siano situazioni reddituali monoreddito o appena al di sopra della soglia del vivere con dignità,

impegna il Governo

a disporre la gratuità dei tamponi a quei soggetti rientranti nella fattispecie illustrata in premessa.
9/3374/22. Raduzzi, Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 ha introdotto il green pass, che certifica lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2 o guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2;

    il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, all'articolo 3 prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo e definendo i luoghi per i quali è richiesto il green pass per lo svolgimento della propria vita socio-economica e, con l'articolo 4, ha apportato modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 52/2021 specificatamente la lettera e) recita che: «...la certificazione verde COVID-19 (...) è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da Sars-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione...»;

    la disposizione succitata presenta una discrasia se non una vera e propria illogicità normativa nel momento in cui non disciplina quell'interregno intercorrente (15 giorni) tra la prima dose ricevuta, senza aver contratto un'infezione precedente, e la somministrazione della seconda dose indispensabile al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte;

    questa situazione obbliga i soggetti ricadenti in anzidetta fattispecie, a dover ricorrere a tamponi antigenici o molecolari che dimostrino di non essere infetti dal virus per lo svolgimento della propria vita socio-economica, in sostanza si concretizza non solo un elemento discriminatorio, ma anche un danno economico che i singoli soggetti devono affrontare con le economie a loro disposizione. Situazione non del tutto improbabile è che tra quei soggetti ci siano situazioni reddituali monoreddito o appena al di sopra della soglia del vivere con dignità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre la gratuità dei tamponi a quei soggetti rientranti nella fattispecie illustrata in premessa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/3374/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Raduzzi, Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni c in materia di protezione dei dati personali;

    l'articolo 3, del provvedimento in esame, attiene le disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato;

    dal 15 ottobre 2021 è obbligatorio possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro: saranno circa 14,6 milioni i dipendenti di aziende private, 3,2 milioni i dipendenti pubblici e 4,9 milioni i lavoratori autonomi;

    il decreto-legge n. 127 del 2021 obbliga il datore di lavoro nel predisporre l'informativa sul trattamento dei dati in base all'articolo 13 del Regolamento n. 679 del 2016. L'informativa dovrà essere resa fruibile all'interessato per la presa visione di ciò che verrà trasmesso come dati, ossia: le generalità del lavoratore, la validità, l'integrità c l'autenticità del green pass o di una certificazione equivalente, ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti Covid riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione;

    il datore di lavoro, inoltre, dovrà provvedere alla nomina degli incaricati alle verifiche del green pass quali soggetti incaricati allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all'esercizio del compito assegnato, in base all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196 del 2003 e fornendo loro le istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli. Si aggiunge a ciò la nomina di un soggetto esterno, che verrà nominato soggetto esterno, nel caso in cui il controllo sia effettuato da una società esterna cui sia stato appaltato il servizio di custodia c vigilanza. Il controllo riguarderà anche i fornitori esterni dell'azienda i cui dati verranno inseriti nel Registro dei trattamenti;

    il decreto-legge n. 127 del 2021 obbligherà il datore di lavoro ad aggiornare il Registro dei trattamenti con riferimento alla conservazione del green pass e dei dati in esso contenuti. Il provvedimento prevede la possibilità di consegnare il green pass al datore di lavoro, esentandolo dai controlli, il che si pone in netto contrasto con quanto sin ora espresso dal Garante della privacy col Provvedimento n. 363 dell'11 ottobre 2021;

    nel Provvedimento, il Garante ha precisato che l'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione;

    la pratica di stilare elenchi, pone dei forti dubbi rispetto alle persone che vengono sottoposte a verifica perché non è lecito conservare il QR code delle certificazioni verdi, ne estrarre lo stesso in qualsiasi altro modo, trattenere copie cartacee dei green pass, screen-shot e/o fotografie del certificato verde;

    questa modalità di verifica del green pass, definita dal Governo «semplificata», si pone in totale incompatibilità con la normativa sulla privacy, in verità viene imposta una regola di condotta nel nostro ordinamento giuridico che è la cristallizzazione della violazione della condotta stessa. Si sta creando in concreto un'aporia giuridica,

impegna il Governo

a provvedere in fase di applicazione del provvedimento in esame, ad emanare decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e/o Circolata ministeriali che impediscano di stilare elenchi, di conservare i QR code delle certificazioni verdi, di estrarre dallo stesso in qualsiasi modo dati sensibili, di trattenere copie cartacce dei green pass, di produrre screen-shot e/o fotografie del certificato verde, perché ciò si pone in netto contrasto con la normativa sulla privacy.
9/3374/23. Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attinta culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    dal 15 ottobre 2021 è obbligatorio possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro: saranno circa 14,6 milioni i dipendenti di aziende private, 3,2 milioni i dipendenti pubblici e 4,9 milioni i lavoratori autonomi;

    l'articolo 3, del provvedimento in esame, attiene le disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato;

    i commi 6 degli articoli 9-quinquies, «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico», e 9-septies, «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei settore privato», del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dispongono che: «... i lavoratori (...) nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato...»,

impegna il Governo

ad emanare con appositi provvedimenti d'urgenza, misure che prevedano la non applicazione di quanto previsto dai commi 6 degli articoli 9-quinquies e 9-septies, al fine di tutelare il diritto alla retribuzione del lavoratore sprovvisto di green pass.
9/3374/24. Trano, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    le certificazioni verdi COVID-19 attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero della salute) o di un test antigenico rapido con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2);

    la certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido con esito negativo ha una validità, rispettivamente, di settantadue e di quarantotto ore dall'esecuzione del test;

    il lavoratore non esente, che è sprovvisto di green pass valido al momento dell'accesso al luogo di lavoro, e considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Il lavoratore per i giorni di assenza ingiustificata perde dunque non solo la retribuzione ma anche tutti gli altri compensi o emolumenti ad essa connessi, come indennità di mansione, premi di produttività e buoni pasto;

    nell'ipotesi in cui il lavoratore decida di eseguire i tamponi periodici, sosterrebbe un costo non indifferente e che, nel caso di attività lavorativa che preveda 5 o 6 giornate a settimana, la cifra di circa 180-200 euro al mese;

    per un'attività di screening, di maggiore efficacia rispetto alla diffusione del virus, è necessario che i lavoratori del settore pubblico e privato, esentati dalla somministrazione del vaccino o che per scelta non intendano sottoporsi allo stesso, venga prevista la possibilità della gratuità dei tamponi antigenici o molecolari senza oneri a carico del datore di lavoro,

impegna il Governo

a prevedere la totale gratuità dei tamponi per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato, che si trovino nella condizione di essere esentati dalla somministrazione del vaccino o che per scelta non intendano sottoporsi alla vaccinazione.
9/3374/25. Costanzo, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    l'essersi sottoposto a vaccinazione non esenta dal rischio di un'infezione a se stessi e di poterla trasmettere ad altri soggetti con cui si entra in contatto;

    è indispensabile avviare una campagna di screening a livello nazionale mediante test antigenici rapidi e/o molecolari a carico del Servizio sanitario nazionale, di modo tale che si possa avere la reale contezza del livello di contagio nel Paese e del numero di persone colpite dal virus. Ciò consentirebbe di avere una fotografia del reale e non dati privi di aderenza alla realtà dei luoghi e al livello di infezione,

impegna il Governo

a porre in essere le opportune iniziative, affinché si avvii una campagna di screening a livello nazionale mediante test antigenici rapidi e/o molecolari a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
9/3374/26. Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 2-quater, prevede «Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali». L'articolo recita che: «...alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residence sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socio-assistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9...»;

    la norma è silente nella previsione di sottoporre gli ospiti delle strutture elencate, sia in uscita e sia in entrata, a tampone rapido antigenico o molecolare. Tale previsione consentirebbe di evitare focolai infettivi/diffusivi di COVID-19 nelle predette strutture data la cagionevolezza degli ospiti,

impegna il Governo

a introdurre per gli ospiti descritti dall'articolo 2-quater, sia in uscita e sia in entrata, tamponi rapidi antigenici e molecolari a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
9/3374/27. Sapia, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali – «Decreto Capienze»;

    l'articolo 170 del decreto legislativo 196/2003, aggiornato al decreto legislativo 101/2018, «Inosservanti dei provvedimenti del Garante», dispone che: «...chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni...»;

    l'articolo 9 del «Decreto Capienze» attiene le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

    nell'iter di conversione del provvedimento al Senato, è stata introdotta la lettera o) all'articolo 9 del decreto-legge la quale modifica l'articolo 170 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

    come detto, l'inosservanza dei provvedimenti del Garante della privacy è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. Con la modifica del Senato, affinché operi tale punibilità con la reclusione, devono concretizzarsi due condizioni: vi deve essere un «concreto nocumento» a uno o più soggetti interessati al trattamento e/o la querela della persona offesa;

    fino ad oggi, l'azione penale veniva avviata d'ufficio, impedendo e/o limitando i casi di inottemperanza. La modifica introdotta rende la contestazione della violazione alquanto inapplicabile perché il più delle volte gli interessati sono del tutto ignari del trattamento illecito dei dati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere la lettera o) come introdotta dal Senato, consentendo una reale tutela del diritto alla privacy, senza che la stessa sia subordinata alle condizioni di punibilità quali il concreto nocumento e/o la querela della persona offesa in caso di inosservanza dei provvedimenti del Garante.
9/3374/28. Colletti, Forciniti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    l'articolo 1 attiene «Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche». Al numero 2), capoverso 1-bis, al quarto periodo, si legge che: «... Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività (sale da ballo, discoteche e locali assimilati) deve essere garantita la presenta di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria oppure di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2»;

    nulla è previsto circa l'utilizzo dei suddetti sistemi di filtrazione ad elevata efficienza, mediante sistemi ingegnerizzati di ventilazione nei luoghi aperti al pubblico come: sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali, musei, istituti e luoghi di cultura e luoghi aperti al pubblico per lo svolgimento di competizioni sportive a livello agonistico e amatoriale;

    detta previsione non è stata inserita anche all'articolo 2-bis, «Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducenti», nonché nelle università, nelle scuole o in qualunque posto di lavoro sia pubblico che privato;

    come ben noto, il virus si trasmette per via aerea negli ambienti chiusi e la ventilazione degli ambienti può mitigare il rischio di infezione. L'OMS ha ammesso che le modalità di contagio dominante non è legata ai droplets emessi da chi tossisce o starnutisce, ma è la trasmissione aerea il vettore, tanto che oramai anche a livello scientifico, si ritiene che il rischio di infezione può essere ridotto anche da interventi di tipo ingegneristico con meccanismi che purificano l'aria;

    l'Istituto superiore di sanità, nel rapporto del 18 aprile 2021 consigliava «... azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente per continuare a limitare ogni forma di diffusione del virus SARS-CoV-2 e delle sue varianti, che devono far parte di una strategia integrata di prevenzione e mitigazione del rischio (non singole azioni a sé stanti) per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro, all'interno di edifici (...), garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aree dove sono presenti persone e nelle postazioni di lavoro, con l'obiettivo generale di migliorare con continuità l'apporto di aria primaria esterna e favorite l'apertura di finestre e balconi. Il principio generale è quello di apportare, il più possibile aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aree di lavoro, aria “fresca più pulita” e, contemporaneamente, diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe), ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria, e, conseguentemente, del rischio di esposizione per il personale e gli utenti/pubblico nell'edificio. In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'accumulo e l'esposizione a inquinanti che possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori egli utenti/fruitori...»;

    all'articolo 3-bis, «Interventi connessi con l'emergenza sanitaria», si prevede che: «... le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021, possano essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, fino al termine dello stato di emergenza (...), per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario...»;

    tale copertura finanziaria consentirebbe di implementare i sistemi di aerazione descritti in premessa per quei luoghi per cui non è stata prevista l'adozione,

impegna il Governo

ad estendere l'obbligo previsto dall'articolo 1, numero 2), capoverso 1-bis, a tutti i locali aperti al pubblico descritti in premessa, agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente di cui all'articolo 2-bis, nonché a tutte le università e strutture scolastiche e luoghi di lavoro pubblici e privati sprovvisti di un sistema ingegnerizzato di aerazione.
9/3374/29. Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che;

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali indica le prescrizioni alle quali ottemperare fino alla vigenza dello stato di emergenza;

    con diverse proroghe susseguitesi nel tempo, lo stato di emergenza è stato previsto sino al 31 dicembre 2021, come stabilito durante il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

    dalla dichiarazione dello stato di emergenza deriva l'obbligo del green pass e la giustificazione e il mantenimento degli organismi emergenziali come la struttura commissariale straordinaria per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e il Comitato tecnico-scientifico;

    la dichiarazione dello stato di emergenza, è disciplinata dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (cosiddetto Codice della Protezione Civile) e, un'eventuale proroga dello stato di emergenza, oltre il 31 gennaio 2022, violerebbe quanto disposto dal citato decreto legislativo il quale all'articolo 24, comma 3, stabilisce che «La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

    il prolungato stato di emergenza sta causando molteplici limitazioni alla vita sociale ed economica del Paese, anche con una grave e inaccettabile compressione dei diritti fondamentali dei cittadini, considerevoli danni al tessuto sociale e suscitando forti dubbi sulla legittimità degli atti assunti dal Governo in assenza dell'approvazione da parte del Parlamento,

impegna il Governo

a non prorogare lo stato di emergenza oltre la scadenza del 31 dicembre 2021 con lo scopo di sanare un'evidente discriminazione nei confronti di coloro cui è richiesto l'obbligo del green pass per lo svolgimento delle attività sociali, didattiche e lavorative.
9/3374/30. Vallascas, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    nel contesto di una situazione sanitaria in continua evoluzione e a seguito del perdurare della situazione di emergenza e della presenza in Europa delle nuove varianti è indispensabile dare nuovo e più energico impulso all'accelerazione della campagna vaccinale, soprattutto in relazione alle terze dosi;

    il provvedimento in esame prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, in relazione alle limitazioni tese a scongiurare la maggior diffusione dei contagi da COVID-19;

    il fine precipuo della campagna vaccinale è proprio quello di includere tutte le componenti della popolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica;

    con l'ordinanza n. 7/2021 del Commissario straordinario Gen.C.A. Figliuolo sono stati inclusi nella campagna vaccinale nazionale, fra gli altri, i cittadini italiani iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia, demandando alle regioni l'attuazione di tale inclusione;

    nella seconda metà del mese di novembre, in Italia è partita la campagna per la somministrazione della terza dose booster del vaccino anticovid-19;

    ad oggi, tuttavia, in molte regioni italiane, i cittadini AIRE che si trovano temporaneamente sul territorio nazionale, trovano gravi difficoltà nel prenotare e vedersi somministrata la terza dose di vaccino;

    l'approssimarsi del periodo delle Feste Natalizie, che coinciderà con il ritorno in Italia di molti cittadini italiani residenti all'estero, dovrebbe trovare preparate le strutture sanitarie che dovrebbero agevolare la somministrazione delle terze dosi anche ai cittadini AIRE temporaneamente nel Paese;

    considerando che l'accesso ai luoghi di cui al presente provvedimento potrebbe essere subordinato, in futuro, all'effettuazione di una terza dose di vaccino,

impegna il Governo

a garantire, agendo sulle Regioni, la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid-19 anche agli italiani iscritti AIRE, così da non pregiudicare tale categoria di cittadini e garantire la maggior copertura possibile della popolazione, scongiurando, in tal modo la ulteriore diffusione di varianti.
9/3374/31. Ungaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il vaccino contro il coronavirus è stato esteso da fine maggio alla fascia 12-15 anni;

    nei vari Paesi esistono differenze nella gestione della campagna vaccinale anti-Covid, in riferimento ai minori e alla fascia d'età 12-17 anni;

    anche per quanto riguarda l'Europa, mentre l'Ema ha autorizzato alcuni del vaccini anche per la fascia 12-17 anni, ciascun Stato dell'Ue ha poi dato indicazioni attraverso l'intervento dell'Agenzia dei farmaci nazionale, con quasi tutti i Paesi che hanno aperto la campagna vaccinale anche agli over 12;

    alcuni Paesi, come Danimarca e Svezia non hanno ancora autorizzato la somministrazione alla fascia di età 12-17 anni e solo recentemente la Germania ha aperto a tutti i soggetti dai 12 anni in su, dopo aver previsto inizialmente la vaccinazione solo ai giovani a più elevato rischio di contrarre il Covid;

    in Gran Bretagna il farmaco anti-coronavirus è consigliato a tutta la popolazione dal 16 anni in su con i vaccini di Pfizer e Moderna disponibili per i minorenni;

    considerando solo i ragazzi tra 12 e 15 anni, il governo britannico ha indicato la vaccinazione solo per i soggetti fragili o per coloro che vivono a contatto con persone ad elevato rischio di Covid, come i malati di Hiv, i trapiantati o i pazienti oncologici, mentre gli under 15 considerati vaccinabili dalle autorità sanitarie locali sono, invece, coloro che soffrono di disturbi al sistema nervoso, affetti da sindrome di Down o disturbi dell'apprendimento, in quanto considerati fattori di rischio;

    a fronte di tale articolata e complessa situazione, sarebbe opportuno fornire tutela ai cittadini italiani residenti all'estero, i quali, rientrando in Italia con ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni da Stati nei quali non è consentita la vaccinazione sui minori, avrebbero difficoltà a procurare per loro la certificazione verde;

    con l'entrata in vigore della nuova certificazione verde rafforzata, il prossimo 6 dicembre, la situazione per i cittadini AIRE che rientrassero in Italia da quel Paesi, sarebbe ancor più problematica, in quanto anche l'utilizzo del tamponi non garantirà piena libertà di movimento,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la disapplicazione della certificazione verde in capo ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni appartenenti a famiglie AIRE residenti in quel Paesi nei quali non è per loro consentita la vaccinazione Anticovid-19 e per il periodo strettamente necessario all'inoculamento del siero.
9/3374/32. Marco Di Maio, Ungaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il vaccino contro il coronavirus è stato esteso da fine maggio alla fascia 12-15 anni;

    nei vari Paesi esistono differenze nella gestione della campagna vaccinale anti-Covid, in riferimento ai minori e alla fascia d'età 12-17 anni;

    anche per quanto riguarda l'Europa, mentre l'Ema ha autorizzato alcuni del vaccini anche per la fascia 12-17 anni, ciascun Stato dell'Ue ha poi dato indicazioni attraverso l'intervento dell'Agenzia dei farmaci nazionale, con quasi tutti i Paesi che hanno aperto la campagna vaccinale anche agli over 12;

    alcuni Paesi, come Danimarca e Svezia non hanno ancora autorizzato la somministrazione alla fascia di età 12-17 anni e solo recentemente la Germania ha aperto a tutti i soggetti dai 12 anni in su, dopo aver previsto inizialmente la vaccinazione solo ai giovani a più elevato rischio di contrarre il Covid;

    in Gran Bretagna il farmaco anti-coronavirus è consigliato a tutta la popolazione dal 16 anni in su con i vaccini di Pfizer e Moderna disponibili per i minorenni;

    considerando solo i ragazzi tra 12 e 15 anni, il governo britannico ha indicato la vaccinazione solo per i soggetti fragili o per coloro che vivono a contatto con persone ad elevato rischio di Covid, come i malati di Hiv, i trapiantati o i pazienti oncologici, mentre gli under 15 considerati vaccinabili dalle autorità sanitarie locali sono, invece, coloro che soffrono di disturbi al sistema nervoso, affetti da sindrome di Down o disturbi dell'apprendimento, in quanto considerati fattori di rischio;

    a fronte di tale articolata e complessa situazione, sarebbe opportuno fornire tutela ai cittadini italiani residenti all'estero, i quali, rientrando in Italia con ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni da Stati nei quali non è consentita la vaccinazione sui minori, avrebbero difficoltà a procurare per loro la certificazione verde;

    con l'entrata in vigore della nuova certificazione verde rafforzata, il prossimo 6 dicembre, la situazione per i cittadini AIRE che rientrassero in Italia da quel Paesi, sarebbe ancor più problematica, in quanto anche l'utilizzo del tamponi non garantirà piena libertà di movimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la disapplicazione della certificazione verde in capo ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni appartenenti a famiglie AIRE residenti in quel Paesi nei quali non è per loro consentita la vaccinazione Anticovid-19 e per il periodo strettamente necessario all'inoculamento del siero.
9/3374/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Marco Di Maio, Ungaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame fra le altre cose contiene disposizioni volte a garantire la ripartenza di alcuni settori che hanno sofferto la pandemia e tra le categorie più colpite dalla crisi c'è sicuramente il mondo del fitness, delle palestre e scuole di danza che rischiano di dover chiudere definitivamente i battenti;

    tutto il comparto seguendo scrupolosamente i protocolli anti-Covid ha dovuto sostenere spese considerevoli per adeguare gli impianti di aerazione, acquisto di scorte di igienizzanti, nebulizzatori, termoscanner, oltre alla necessità di rinnovare l'attrezzatura a disposizione della clientela: alcuni gestori hanno dovuto ricomprare gli attrezzi perché le sanificazioni, giuste e necessarie, purtroppo ne hanno comportato il logoramento e la corrosione;

    i ristori hanno coperto solo un 30-40 per cento delle spese sostenute, purtroppo molti gestori hanno visto disperdere il lavoro costruito negli anni e soprattutto eroso quei pochi fondi che avevano messo da parte per poterli investire stagione dopo stagione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, un fondo straordinario destinato a coprire le maggiori spese di sanificazione per sostenere le categorie imprenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso e aperti al pubblico ove svolgono la loro attività, con adeguati impianti di purificazione in grado di abbattere sensibilmente l'inquinamento dell'aria interno.
9/3374/33. Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame fra le altre cose contiene disposizioni volte a garantire la ripartenza di alcuni settori che hanno sofferto la pandemia e tra le categorie più colpite dalla crisi c'è sicuramente il mondo del fitness, delle palestre e scuole di danza che rischiano di dover chiudere definitivamente i battenti;

    tutto il comparto seguendo scrupolosamente i protocolli anti-Covid ha dovuto sostenere spese considerevoli per adeguare gli impianti di aerazione, acquisto di scorte di igienizzanti, nebulizzatori, termoscanner, oltre alla necessità di rinnovare l'attrezzatura a disposizione della clientela: alcuni gestori hanno dovuto ricomprare gli attrezzi perché le sanificazioni, giuste e necessarie, purtroppo ne hanno comportato il logoramento e la corrosione;

    i ristori hanno coperto solo un 30-40 per cento delle spese sostenute, purtroppo molti gestori hanno visto disperdere il lavoro costruito negli anni e soprattutto eroso quei pochi fondi che avevano messo da parte per poterli investire stagione dopo stagione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, un fondo straordinario destinato a coprire le maggiori spese di sanificazione per sostenere le categorie imprenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso e aperti al pubblico ove svolgono la loro attività, con adeguati impianti di purificazione in grado di abbattere sensibilmente l'inquinamento dell'aria interno.
9/3374/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono contenute numerose norme volte a regolare l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'efficacia delle disposizioni della disciplina emergenziale in ambito penitenziario è cessata il 31 luglio scorso;

    nelle carceri italiane il tasso di sovraffollamento continua a essere preoccupante, così come il rischio di contagio tra i detenuti e gli agenti;

    come segnalato dal Garante nazionale dei detenuti il 29 ottobre scorso, infatti, aumenta ormai con costanza il numero dei detenuti, giunti a 54.240, con 310 nuove presenze soltanto negli ultimi 28 giorni; un dato in controtendenza rispetto alla riduzione che si era avuta nel 2020, anche a seguito dell'emergenza sanitaria;

    l'aumento riguarda anche le persone ristrette per pene inflitte (non residue) molto brevi, inferiori a 3 anni; oggi sono detenute in carcere per scontare una pena inferiore a un anno ben 1211 persone, altre 5967 per una pena da uno a tre anni;

    parallelamente aumentano i contagi, sia tra detenuti che tra il personale della polizia penitenziaria, e il numero di istituti in quarantena; secondo i dati del monitoraggio del ministero della Giustizia diffusi il 30 novembre, attualmente i positivi sono 162 tra i detenuti e 171 tra gli agenti;

    sono sempre di più i casi in cui ad essere messi in quarantena sono interi istituti penitenziari, con conseguenze sul diritto dei detenuti a ricevere le visite dei propri familiari e a svolgere volte al reinserimento lavorativo e sociale,

impegna il Governo:

   ad avvalersi dei servizi di prevenzione delle Asl al fine di verificare che siano rispettate negli istituti penitenziari le condizioni volte a prevenire i contagi, e in particolare il distanziamento tra i detenuti all'interno delle celle;

   ad adottare tutte le misure necessarie a rientrare nel rispetto della capienza regolamentare, a partire dagli istituti nei quali sono in atto focolai di contagio, valutando a tal fine la possibilità di adottare misure di ristoro quali l'aumento dei giorni di liberazione anticipata e di applicazione delle misure alternative.
9/3374/34. Magi, Fratoianni, Romaniello, Tripiedi, Sarli, Ruffino, Gagliardi, D'Ettore.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono contenute numerose norme volte a regolare l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'efficacia delle disposizioni della disciplina emergenziale in ambito penitenziario è cessata il 31 luglio scorso;

    nelle carceri italiane il tasso di sovraffollamento continua a essere preoccupante, così come il rischio di contagio tra i detenuti e gli agenti;

    come segnalato dal Garante nazionale dei detenuti il 29 ottobre scorso, infatti, aumenta ormai con costanza il numero dei detenuti, giunti a 54.240, con 310 nuove presenze soltanto negli ultimi 28 giorni; un dato in controtendenza rispetto alla riduzione che si era avuta nel 2020, anche a seguito dell'emergenza sanitaria;

    l'aumento riguarda anche le persone ristrette per pene inflitte (non residue) molto brevi, inferiori a 3 anni; oggi sono detenute in carcere per scontare una pena inferiore a un anno ben 1211 persone, altre 5967 per una pena da uno a tre anni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avvalersi dei servizi di prevenzione delle Asl al fine di coadiuvare il rispetto negli istituti penitenziari delle condizioni volte a prevenire i contagi, in considerazione del distanziamento dei detenuti all'interno delle celle, e così adottare tutte le misure necessarie per ridurre il sovraffollamento.
9/3374/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Magi, Fratoianni, Romaniello, Tripiedi, Sarli, Ruffino, Gagliardi, D'Ettore.


   La Camera,

   premesso che:

    la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio e articolato sistema di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;

    il settore rappresenta una vera e propria eccellenza del Made in Italy, che genera un fatturato di 10,5 miliardi di euro e impiega più di 36.000 addetti, per la maggioranza donne, che diventano 400.000 considerando l'intera filiera;

    le esportazioni registrano un valore superiore ai 4 miliardi di euro. L'Italia vanta, inoltre, una indiscussa leadership tecnologica e produttiva ed è il più grande produttore conto terzi di cosmetici per il trucco a livello internazionale: il 67 per cento del make-up consumato in Europa è prodotto da imprese italiane, a livello mondiale il dato tocca il 55 per cento;

    parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di euro e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi;

   preso atto che;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 aveva rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e di estetica, revisionando la qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori in zona rossa, imponendone la chiusura senza apparenti motivazioni scientifiche;

    tale nodo normativo è rimasto irrisolto dalla scorsa primavera e gli effetti di questa decisione sono stati finora attenuati soltanto grazie al rallentamento della recrudescenza pandemica durante l'estate e nella prima parte dell'autunno che avevano allontanato il pericolo di nuove «zone rosse»;

   considerato inoltre che:

    l'alto livello di sicurezza e di rispetto di elevati standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid comportano che i centri estetici e saloni di acconciatura possano essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza meritevoli di poter operare in modo continuativo anche in «zona rossa»;

    negli scorsi mesi la condizione di chiusura forzata in zona rossa ha favorito il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato;

    la chiusura dei saloni di acconciatura e dei centri estetici in contesto di massima emergenza risulta quanto mai immotivato anche considerando il fatto che oggi – a differenza della scorsa primavera – il nostro Paese ha raggiunto un'alta percentuale di popolazione vaccinata e il meccanismo del Green Pass che, insieme ai protocolli di sicurezza vigente garantirebbero a questi esercizi di operare in assoluta sicurezza,

impegna il Governo

a riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, permettendo di operare anche nei contesti di massima urgenza, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia.
9/3374/35. Nobili, Marco Di Maio.


   La Camera,

   premesso che:

    la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio e articolato sistema di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;

    il settore rappresenta una vera e propria eccellenza del Made in Italy, che genera un fatturato di 10,5 miliardi di euro e impiega più di 36.000 addetti, per la maggioranza donne, che diventano 400.000 considerando l'intera filiera;

    le esportazioni registrano un valore superiore ai 4 miliardi di euro. L'Italia vanta, inoltre, una indiscussa leadership tecnologica e produttiva ed è il più grande produttore conto terzi di cosmetici per il trucco a livello internazionale: il 67 per cento del make-up consumato in Europa è prodotto da imprese italiane, a livello mondiale il dato tocca il 55 per cento;

    parrucchieri ed estetisti rappresentano la seconda categoria artigianale del Paese (dati Unioncamere), subito dopo il settore edile. L'attività dei saloni di estetica e acconciatura genera un volume di affari che supera i 6 miliardi di euro e impiega oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi;

   preso atto che;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 aveva rivisto in chiave negativa l'approccio normativo riguardo ai saloni di acconciatura e di estetica, revisionando la qualifica di servizio essenziale garantita precedentemente almeno agli acconciatori in zona rossa, imponendone la chiusura senza apparenti motivazioni scientifiche;

    tale nodo normativo è rimasto irrisolto dalla scorsa primavera e gli effetti di questa decisione sono stati finora attenuati soltanto grazie al rallentamento della recrudescenza pandemica durante l'estate e nella prima parte dell'autunno che avevano allontanato il pericolo di nuove «zone rosse»;

   considerato inoltre che:

    l'alto livello di sicurezza e di rispetto di elevati standard igienico sanitari e di prevenzione Anti-Covid comportano che i centri estetici e saloni di acconciatura possano essere considerati a tutti gli effetti presidi di sicurezza meritevoli di poter operare in modo continuativo anche in «zona rossa»;

    negli scorsi mesi la condizione di chiusura forzata in zona rossa ha favorito il proliferare del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché un rilevante danno erariale per le casse dello Stato;

    la chiusura dei saloni di acconciatura e dei centri estetici in contesto di massima emergenza risulta quanto mai immotivato anche considerando il fatto che oggi – a differenza della scorsa primavera – il nostro Paese ha raggiunto un'alta percentuale di popolazione vaccinata e il meccanismo del Green Pass che, insieme ai protocolli di sicurezza vigente garantirebbero a questi esercizi di operare in assoluta sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere il settore della cura della persona come servizio essenziale, permettendo di operare anche nei contesti di massima urgenza, considerando altresì l'importanza dell'igiene e del benessere del corpo in un periodo di pandemia.
9/3374/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Nobili, Marco Di Maio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame incide profondamente sulle attribuzioni del Garante della privacy;

    negli ultimi anni, il trattamento di dati giudiziari nel contesto dell'informazione è uno dei temi sui quali maggiormente si è concentrato l'impegno dell'Autorità, in ragione della particolare delicatezza dei dati in questione e del fatto che in tale ambito, come affermato dallo stesso Garante Privacy nella sua Relazione 2020, «siano state frequentemente riscontrate condotte palesemente illecite o verosimilmente tali»;

    in considerazione del significativo impatto che la divulgazione di dati riguardanti le vicende giudiziarie di una persona può avere sulla sua identità personale e sociale, risulta importante garantire che l'aggiornamento delle notizie veicolate all'opinione pubblica sia effettuato con modalità appropriate, come stabilito dalla stessa Autorità tra gli altri con il provvedimento 9 aprile 2020, n. 71;

    del resto la Corte di cassazione fin dal 2012, con la nota sentenza n. 5525, ha affermato che «le notizie di cronaca giudiziaria non possono prescindere dall'essere aggiornate rispetto alla successiva evoluzione altrimenti la notizia, originariamente compieta e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera»,

impegna il Governo

a potenziare le attribuzioni del Garante della Privacy affinché possa provvedere ai sensi dell'articolo 144 del codice privacy ove, a seguito di richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online non dia pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento, ovvero non lo faccia con le stesse modalità e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del processo.
9/3374/36. Costa, D'Ettore, Caiata, Dall'Osso.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare, l'articolo 1 consente, solo nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde e nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria;

    seppur positiva la notizia della parziale riapertura, nonostante l'obbligo della certificazione verde, quello delle discoteche rimane uno dei settori più colpiti dalle misure di contenimento dei contagi e dopo due anni di chiusura forzata la decisione assunta relativamente all'aumento delle capienze tra il 50 per cento e il 75 per cento appaiono insufficienti e non oggettivamente motivate;

    paradossalmente in Italia abbiamo il numero di vaccinati più alto d'Europa, con l'83,24 per cento di persone almeno parzialmente protette dal Coronavirus e il 77,99 per cento che hanno concluso il ciclo vaccinale, ma le misure più restrittive;

    secondo la denuncia di Siae, «un intero comparto, quello dell'industria della cultura, dello spettacolo e dell'intrattenimento rischia di essere cancellato, soprattutto con riferimento a quei settori (musica, concerti, discoteche e locali da ballo) che non vivono di contributi pubblici. Ormai è un rischio reale e vicino e per capirlo basterebbe un po' di buonsenso»,

impegna il Governo

ad allentare le misure restrittive previste per le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati al fine di garantire la piena operatività delle stesse, soprattutto in considerazione dell'obbligo previsto di accesso esclusivamente a soggetti muniti di certificazione verde.
9/3374/37. Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare, l'articolo 6, oltre a prorogare anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato relativo alla sessione dello scorso anno, che prevedono, in sostanza, la sostituzione delle prove scritte con una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla canonica prova orale, introduce l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove;

    nel momento in cui si discute del provvedimento in esame, non sono state ancora ultimate le prove relative alla sessione 2020 e, di conseguenza, non sono ancora disponibili statistiche attendibili dalle quali poter ricavare conclusioni definitive, in ordine, ad esempio, alle percentuali di ammessi rispetto alle annate precedenti; è un dato di fatto la disparità di trattamento tra i candidati dell'esame 2020, che potranno accedere ai locali senza green pass, a differenza dei colleghi della sessione 2021 per i quali è previsto l'obbligo del certificato;

    è necessario tornare presto alla somministrazione ai candidati di prove scritte, richiedendo l'esercizio della professione di avvocato l'acquisizione di una particolare cura del linguaggio e di una nitida tecnica argomentativa nella redazione degli atti processuali (e non solo) che può essere correttamente valutata solo per iscritto e non essendo giustificate disparità di trattamento, sotto questo specifico punto di vista, con le altre professioni legali (magistrati, notai);

    è evidente che il rafforzamento della tutela dei diritti passi anche e soprattutto per la selezione di una classe forense credibile da realizzarsi attraverso prove che riflettano più fedelmente le attività che i candidati andranno a svolgere una volta conseguita l'abilitazione,

impegna il Governo

a circoscrivere la disciplina prevista dall'articolo 6 del provvedimento in esame alla sola sessione 2021 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocati, essendoci bisogno di avvocati sempre più qualificati a tutela dei diritti del cittadino.
9/3374/38. Varchi, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare, l'articolo 1 disciplina lo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto e la partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi; consentendo, solo nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso, mentre nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita e pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata;

    nessuna previsione specifica è stata dettata per il comparto relativo allo svolgimento delle fiere, dei convegni e dei congressi che, pertanto, rimane ancora sottoposto alle limitazioni previste dalle linee guida vigenti, le quali prevedono una capienza per eventi al chiuso al 50 per cento della capienza massima;

    il permanere di tali limitazioni per un settore che ha già sofferto enormi difficoltà negli ultimi due anni appare eccessivo e impiegabile e rischiano di condannare il settore e tutto l'indotto a ricadute economiche devastanti;

    fiere e centri congressi sono un traino per l'economia nazionale e per lo sviluppo del turismo, anche estero,

impegna il Governo

ad emanare congrui aggiornamenti dei protocolli e delle linee guida per la ripresa delle attività delle fiere, dei convegni e dei congressi, al fine di prevedere la riapertura massima possibile in presenza, in linea con quanto previsto dal provvedimento in esame.
9/3374/39. Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare, l'articolo 9 novella il cosiddetto Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003), prevedendo che il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e – nei casi previsti dalla legge – nel regolamento, anche in un atto amministrativo generale e che tale ampliamento della base giuridica valga anche per il trattamento dei dati particolari (sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici) disciplinato dall'articolo 2-sexies del Codice e per il trattamento dei dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, disciplinato dall'articolo 58 del Codice, consentendo il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, da parte di una serie di soggetti pubblici, anche per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri attribuiti ai suddetti soggetti pubblici;

    in ottica di semplificazione, l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede un meccanismo per cui il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica sarà sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti;

    nella sostanza, da oggi gli enti pubblici come definiti dal Decreto potranno passarsi dati personali senza che una legge ne configuri il perimetro, sarà sufficiente che sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; mentre, prima, per legittimare la comunicazione di dati personali comuni, non sensibili o giudiziari, tra soggetti pubblici (e assimilati) serviva una norma di legge o di regolamento previsto da legge, o in alternativa un'istanza al Garante con 45 giorni di tempo per ottenere un rigetto o per maturare il silenzio-assenso;

    al di là dei possibili profili di incostituzionalità della norma, in aperta violazione della norma di livello europeo, si tratta di un tema molto serio per i gravissimi danni alla gestione della privacy dei cittadini; potremmo perfino tornare alla pubblicazione sul web dei redditi degli italiani, a certe condizioni,

impegna il Governo

a circoscrivere solo a specifici e individuati casi la possibilità di ammettere la comunicazione di dati tra soggetti pubblici senza previa autorizzazione del Garante e senza ulteriori basi normative di legge o di regolamento.
9/3374/40. Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare, l'articolo 1 disciplina lo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto e la partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi; mentre il successivo articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre;

    l'incertezza giuridica, legata alle continue e sempre diverse misure di contenimento dei contagi, rischia di gettare nello sconforto cittadini e, soprattutto, piccole e medie imprese, costrette ad adattarsi a sempre nuove disposizioni di legge che, spesso, richiedono anche sforzi economici che incidono pesantemente sulle casse delle attività, già pesantemente colpite;

    le evidenze scientifiche confermano che negli ambienti al chiuso la maggior parte dei contagi Covid avvengono per effetto aerosol; ciò significa che un'adeguata purificazione dell'aria può ridurre sensibilmente la possibilità d'infezione dai virus, tra cui il Sars-Cov-2, nonché l'incidenza di malattie respiratorie, cardiovascolari, ictus, allergie, eccetera;

    altri Paesi europei, come la Germania, stanno investendo in queste tecnologie per ridurre la diffusione dei contagi e tenete aperte scuole, le attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e dello sport;

    lo stesso Parlamento europeo in una Risoluzione adottata nel marzo 2021, così come nell'ambito del Zero Pollution Action Plan del maggio 2021, ha sottolineato che, soprattutto a seguito della pandemia, è necessario tenere in debita considerazione gli effetti sulla salute causati dall'inquinamento atmosferico negli spazi interni, esortando la Commissione europea ad analizzare in maniera accurata le conseguenze dell'inquinamento dell'aria che respiriamo negli spazi chiusi ed a valutare adeguati percorsi legislativi entro il 2023;

    la politica nazionale, da ormai due anni, sta perseguendo l'unica strada di misure restrittive, anche delle libertà personali, quale risposta alla necessità di contenimento dei contagi, senza agire su altri fronti, come, appunto, la previsione di investimenti in materia di ammodernamento dei sistemi di aerazione dei locali,

impegna il Governo:

   ad avviare uno studio, nell'ambito delle competenze del Ministero della salute, per individuare i sistemi di purificazione dell'aria in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov-2, al fine di:

    mettere in sicurezza i locali pubblici, con particolare riguardo agli ospedali, RSA e scuole,

    stanziare, in un'ottica di contenimento dei contagi e prevenzione sanitaria, adeguate risorse economiche per sostenere le attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso aperti al pubblico ove svolgono la loro attività con idonei impianti di purificazione dell'aria in grado di abbattere sensibilmente l'inquinamento interno.
9/3374/41. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare, l'articolo 1 disciplina lo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto e la partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi; mentre il successivo articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre;

    l'incertezza giuridica, legata alle continue e sempre diverse misure di contenimento dei contagi, rischia di gettare nello sconforto cittadini e, soprattutto, piccole e medie imprese, costrette ad adattarsi a sempre nuove disposizioni di legge che, spesso, richiedono anche sforzi economici che incidono pesantemente sulle casse delle attività, già pesantemente colpite;

    le evidenze scientifiche confermano che negli ambienti al chiuso la maggior parte dei contagi Covid avvengono per effetto aerosol; ciò significa che un'adeguata purificazione dell'aria può ridurre sensibilmente la possibilità d'infezione dai virus, tra cui il Sars-Cov-2, nonché l'incidenza di malattie respiratorie, cardiovascolari, ictus, allergie, eccetera;

    altri Paesi europei, come la Germania, stanno investendo in queste tecnologie per ridurre la diffusione dei contagi e tenete aperte scuole, le attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e dello sport;

    lo stesso Parlamento europeo in una Risoluzione adottata nel marzo 2021, così come nell'ambito del Zero Pollution Action Plan del maggio 2021, ha sottolineato che, soprattutto a seguito della pandemia, è necessario tenere in debita considerazione gli effetti sulla salute causati dall'inquinamento atmosferico negli spazi interni, esortando la Commissione europea ad analizzare in maniera accurata le conseguenze dell'inquinamento dell'aria che respiriamo negli spazi chiusi ed a valutare adeguati percorsi legislativi entro il 2023;

    la politica nazionale, da ormai due anni, sta perseguendo l'unica strada di misure restrittive, anche delle libertà personali, quale risposta alla necessità di contenimento dei contagi, senza agire su altri fronti, come, appunto, la previsione di investimenti in materia di ammodernamento dei sistemi di aerazione dei locali,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di avviare uno studio, nell'ambito delle competenze del Ministero della salute, per individuare i sistemi di purificazione dell'aria in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov-2, al fine, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di:

    mettere in sicurezza i locali pubblici, con particolare riguardo agli ospedali, RSA e scuole,

    stanziare, in un'ottica di contenimento dei contagi e prevenzione sanitaria, adeguate risorse economiche per sostenere le attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso aperti al pubblico ove svolgono la loro attività con idonei impianti di purificazione dell'aria in grado di abbattere sensibilmente l'inquinamento interno.
9/3374/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca, tra le altre, disposizioni in materia di contenimento della pandemia da COVID-19, modificando la stringente normativa riguardante l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative;

    a parere dei firmatari del presente atto, le politiche di contenimento della pandemia dovrebbero porre la dovuta attenzione, prima ancora che alla condotta dei cittadini italiani, alle minacce che rischiano di vanificare i sacrifici da questi fatti negli ultimi due anni, con grande senso di responsabilità; minacce alle quali si è aggiunta, da ultimo, in ordine di tempo, la variante B.1.1.529, nota anche come «omicron»;

    la nuova variante del virus COVID-19 preoccupa per la virulenza e per la velocità di trasmissione: in Sudafrica, dove sembra essere nata, si è passati dai 106 casi giornalieri di inizio mese alle diverse migliaia registrati in questi in giorni;

    è ormai accertato che la prima persona contagiata dalla variante abbia viaggiato in Egitto passando per la Turchia e che la mutazione si sia già ampiamente diffusa in Africa;

    negli ultimi giorni, il Ministro della salute ha disposto la chiusura delle rotte aree da sette Paesi africani, riconoscendo il rischio di propagazione della nuova variante e la necessità di adottare misure per contenerlo;

    le notizie stampa e gli stessi dati del Ministero dell'interno, tuttavia, certificano come, nonostante la situazione di emergenza sanitaria e la stagione invernale alle porte, il numero degli sbarchi via mare non solo non accenni a diminuire, ma sia cresciuto vertiginosamente: nel solo anno 2021, in piena emergenza pandemica, l'Italia ha continuato ad accogliere decine di migliaia di persone (63.000 da inizio gennaio, 9.500 solo a novembre) che, al momento del loro ingresso e, verosimilmente, anche nei mesi precedenti, non hanno rispettato alcuna misura anticontagio, come invece richiesto ai residenti in territorio europeo. Le ultime centinaia di migranti sono sbarcate in un porto italiano solamente pochi giorni fa, ad allarme variante già conclamato, da una nave tedesca transitata per acque libiche e maltesi,

impegna il Governo

ad adottare una linea di massima intransigenza nel contrasto all'immigrazione irregolare e nell'implementazione di tutte le misure sanitarie utili e necessarie ad arginare il rischio di propagazione in Italia della variante omicron.
9/3374/42. Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca, tra le altre, disposizioni in materia di contenimento della pandemia da COVID-19, modificando la stringente normativa riguardante l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative;

    a parere dei firmatari del presente atto, le politiche di contenimento della pandemia dovrebbero porre la dovuta attenzione, prima ancora che alla condotta dei cittadini italiani, alle minacce che rischiano di vanificare i sacrifici da questi fatti negli ultimi due anni, con grande senso di responsabilità; minacce alle quali si è aggiunta, da ultimo, in ordine di tempo, la variante B.1.1.529, nota anche come «omicron»;

    la nuova variante del virus COVID-19 preoccupa per la virulenza e per la velocità di trasmissione: in Sudafrica, dove sembra essere nata, si è passati dai 106 casi giornalieri di inizio mese alle diverse migliaia registrati in questi in giorni;

    è ormai accertato che la prima persona contagiata dalla variante abbia viaggiato in Egitto passando per la Turchia e che la mutazione si sia già ampiamente diffusa in Africa;

    negli ultimi giorni, il Ministro della salute ha disposto la chiusura delle rotte aree da sette Paesi africani, riconoscendo il rischio di propagazione della nuova variante e la necessità di adottare misure per contenerlo;

    le notizie stampa e gli stessi dati del Ministero dell'interno, tuttavia, certificano come, nonostante la situazione di emergenza sanitaria e la stagione invernale alle porte, il numero degli sbarchi via mare non solo non accenni a diminuire, ma sia cresciuto vertiginosamente: nel solo anno 2021, in piena emergenza pandemica, l'Italia ha continuato ad accogliere decine di migliaia di persone (63.000 da inizio gennaio, 9.500 solo a novembre) che, al momento del loro ingresso e, verosimilmente, anche nei mesi precedenti, non hanno rispettato alcuna misura anticontagio, come invece richiesto ai residenti in territorio europeo. Le ultime centinaia di migranti sono sbarcate in un porto italiano solamente pochi giorni fa, ad allarme variante già conclamato, da una nave tedesca transitata per acque libiche e maltesi,

impegna il Governo

a proseguire nel contrasto all'immigrazione irregolare nel rispetto dell'ordinamento internazionale, europeo e nazionale e nell'implementazione di tutte le misure sanitarie utili e necessarie ad arginare il rischio di propagazione in Italia della variante omicron.
9/3374/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    predetto testo, così come modificato in sede parlamentare, prevede un regime di semplificazione del trattamento dei dati personali dei cittadini tramite una riduzione delle prerogative di tutela in capo alla Autorità Garante della Privacy;

    nella fattispecie, è stato alterato il modo in cui la condizione di liceità dell'interesse pubblico si applica al trattamento di dati da parte della Pubblica amministrazione, permettendo il trattamento di dati comuni ed alcuni dati sensibili senza la necessità di fare riferimento a particolari disposizioni di legge;

    al netto delle modifiche intercorse nel testo in esame, si riscontra l'intenzione di creare un doppio binario per la gestione dei dati personali, creando un regime differenziato tra Pubblica amministrazione ed altri soggetti dell'ordinamento, quasi in modo contraddittorio rispetto al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679), cosiddetto GDPR, il quale ha invece assoggettato agli stessi principi chiunque trattasse i dati delle persone;

    la creazione di un regime semplificato nella gestione dei dati, per quanto condivisibile nell'intenzione di velocizzare la macchina amministrativa, costituisce una deroga a principi di tutela della riservatezza non comprensibili e di natura totalmente estranea alla ratio del provvedimento in esame, che arriva a portare dentro di sé disposizioni del tutto slegate dalla necessità ed urgenza di consentire la progressiva ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative,

impegna il Governo

a garantire la tutela della privacy dei cittadini alla luce delle modifiche normative di cui al testo in esame, ed in particolar modo in riferimento alla comunicazione e diffusione dei dati raccolti dalla Pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.
9/3374/43. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    il predetto decreto-legge n. 139 del 2021 disciplina l'allentamento del regime di contenimento disposto per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative in ragione del migliore andamento della campagna vaccinale italiana a contrasto della pandemia da COVID-19 e della progressiva diffusione ed estensione applicativa della certificazione verde, cosiddetto Green Pass a tutte le fattispecie di accesso alle predette attività;

    nell'ambito delle misure di contenimento disposte dal Governo contestualmente alla stagione turistica invernale 2020/2021 gli impianti di risalita e tutte le attività turistiche invernali sono state sottoposte a chiusura, con enormi e gravi ripercussioni economiche su tutto il comparto ed il relativo indotto, le cui ripercussioni hanno messo in profonda difficoltà cittadini ed imprese, con conseguenze ancora fortemente recalcitranti all'indomani dell'apertura della stagione invernale 2021/2022;

    secondo il protocollo di riapertura delle aree sciistiche e per l'utilizzo degli impianti di risalita è stata stabilita una capienza delle seggiovie al 100 per cento, ma limitata all'80 per cento se utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, nonché l'obbligo di possesso di regolare Green Pass per l'accesso agli impianti;

   considerato che l'equipaggiamento utilizzato per le attività sciistiche, composto da guanti, passamontagna, visiere ed altri equipaggiamenti analoghi, già garantisce di per sé una protezione estremamente ampia, non si ravvisano ragioni per differenziare la percentuale di capienza degli impianti di risalita in base alla presenza o meno di strutture paravento,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dei provvedimenti attuativi conseguenti al testo in esame, l'adozione di una capienza al 100 per cento per gli impianti di risalita, comunque denominati senza sottoporre il comparto ad ulteriori restrizioni.
9/3374/44. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative;

    all'articolo 1 del decreto in esame sono state apportate modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, obbligando i cittadini italiani a presentare la certificazione verde COVID-19 per avere l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto;

    in caso di mancato rispetto delle norme sulle «capienze» prevede che dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni affinché in zona bianca, gialla e rossa, lo sbarco nei porti sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, affinché lo sbarco sia omogeneo e non discriminatorio per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto per i quali la certificazione verde è obbligatoria.
9/3374/45. Silvestroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 8, prevede misure volte alla tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale, nello specifico con riferimento alla tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;

    la minoranza linguistica albanese di lingua arbëreshë risulta essere tra le lingue riconosciute in Italia dalla legge n. 482/1999;

    la minoranza arbëreshë risulta essere una delle minoranze maggiormente radicate sul territorio nazionale, infatti, ad oggi si contano comunità albanesi distribuite in molte regioni del sud quali Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, per una popolazione complessiva di oltre 100 mila abitanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, quanto prima e attraverso strumento normativo idoneo, la tutela della minoranza linguistica albanese arbëreshë presente sul territorio nazionale, eventualmente anche attraverso misure dello stesso tenore di quelle previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame.
9/3374/46. Rospi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca in esame misure a favore dei cittadini afghani che hanno collaborato con il contingente italiano;

    questi hanno già patito il disastroso ritiro dal teatro operativo delle forze internazionali e l'incolumità loro e dei loro cari è stata duramente messa a repentaglio;

    con i loro servigi, i collaboratori afghani hanno meritato un nuovo inizio in pace e in prosperità e l'Italia ha il dovere di aiutare queste persone a realizzare i propri sogni di una vita normale,

impegna il Governo

ad adattare specifici piani di inserimento sociale in Italia dei collaboratori afghani e dei loro parenti, anche attraverso percorsi individuali di educazione professionale e di inserimento lavorativo.
9/3374/47. Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca in esame misure a favore dei cittadini afghani che hanno collaborato con il contingente italiano;

    questi hanno già patito il disastroso ritiro dal teatro operativo delle forze internazionali e l'incolumità loro e dei loro cari è stata duramente messa a repentaglio;

    con i loro servigi, i collaboratori afghani hanno meritato un nuovo inizio in pace e in prosperità e l'Italia ha il dovere di aiutare queste persone a realizzare i propri sogni di una vita normale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adattare specifici piani di inserimento sociale in Italia dei collaboratori afghani e dei loro parenti, anche attraverso percorsi individuali di educazione professionale e di inserimento lavorativo.
9/3374/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Delmastro Delle Vedove.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti a sostegno delle vetrerie di Murano in relazione all'aumento del costo del gas – 3-02656

   PELLICANI, BENAMATI, BONOMO, GAVINO MANCA, NARDI, SOVERINI, ZARDINI, BERLINGHIERI, LORENZIN, FIANO e DE MENECH. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'attività delle vetrerie di Murano era in lenta ripresa, dopo mesi difficili di crisi e cassa integrazione, aggravati dalla pandemia, ma l'aumento dei costi del gas sta rimettendo tutto in discussione, mettendo letteralmente in ginocchio le aziende. Si tratta di aumenti insostenibili del 400/500 per cento;

   in tal modo le vetrerie di Murano, con alle spalle una storia millenaria, rischiano il fallimento. Sono «ostaggio» delle bollette del gas, alle quali presto non riusciranno più a fare fronte;

   le cifre illustrate dai rappresentanti del settore parlano da sole: 7,5/8 milioni di euro è la spesa annuale che saranno chiamate a far fronte le 64 aziende attive nell'isola per alimentare le fornaci con il gas. A fronte di una spesa di circa 3 milioni di euro, sostenuta nelle annualità precedenti alla pandemia;

   complessivamente sono 650 gli addetti diretti delle vetrerie e per molte aziende le bollette potrebbero arrivare anche a 60 mila euro al mese;

   in base alle statistiche elaborate da Gme (Gestore mercati energetici), il gas metano è passato da 0,23 euro al metro cubo del settembre 2019 agli 0,85 euro di ottobre 2021, fino addirittura ai 0,98 euro di questi giorni. Si tratta di un aumento quasi quotidiano e in costante crescita, che costringe gli artigiani a lavorare in perdita sulle commesse e in alcuni casi a spegnere i forni, che per funzionare devono rimanere accesi 24 ore su 24;

   il pericolo che si sta correndo è quello di vanificare gli sforzi di rilancio dell'economia veneziana e in particolare di una produzione unica, che rappresenta un fiore all'occhiello del made in Italy;

   la regione del Veneto ha previsto un contributo di 3 milioni di euro a sostegno del distretto del vetro di Murano, che consentirà alle aziende di sopravvivere fino alla primavera 2022;

   oggi, quello che chiedono i vetrai di Murano e le associazioni sono interventi a sostegno della bolletta energetica e misure strutturali per abbattere gli oneri di sistema e per evitare la scomparsa del settore –:

   alla luce dei fatti esposti in premessa, quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere a sostegno delle vetrerie di Murano, realtà storiche con una produzione unica al mondo, che rappresentano un'eccellenza del Paese e ora rischiano la chiusura.
(3-02656)


Iniziative di competenza volte a promuovere una diffusione uniforme sul territorio nazionale degli strumenti di polizza assicurativa a copertura delle perdite di produzione agricola causate da eventi atmosferici avversi – 3-02657

   PIGNATONE, GAGNARLI, BILOTTI, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, GALLINELLA, L'ABBATE, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARZANA e PARENTELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   come evidenziato dall'analisi dei dati della World meteorological organization, una delle conseguenze dei cambiamenti climatici è l'aumento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni meteorologici avversi, con ripercussioni devastanti per il settore agricolo;

   le analisi evidenziano come il 2020 (temperatura media +1,2 gradi centrigradi) si inserisca a pieno titolo nel contesto del global warming; analizzando i dati riferiti al solo territorio nazionale si può affermare che anche l'Italia sia stata interessata da un innalzamento della temperatura; in base agli studi del Cnr-Isac è emersa un'anomalia di +1,04 gradi centrigradi rispetto al trentennio di riferimento; si tratta del secondo anno più caldo per il nostro Paese dal 1800, preceduto solo dal 2018;

   nonostante dal 1980 a oggi la temperatura in Italia sia in costante ascesa, il numero di aziende agricole assicurate appare in marginale flessione;

   in particolare, secondo il rapporto Ismea sulla gestione del rischio in agricoltura, sebbene nel 2020 siano aumentate le risorse per la gestione del rischio, le variazioni operate dalle regioni sono prevalentemente in diminuzione, poi compensate dagli incrementi di spesa di due sole regioni, Emilia-Romagna e Sicilia;

   relativamente alle quote di mercato territoriali, le elaborazioni Ismea confermano il primato delle regioni settentrionali, che per valori assicurati concentrano il 79,5 per cento del totale nazionale, 0,6 in meno rispetto all'anno precedente;

   la graduatoria regionale vede in testa il Veneto (20 per cento), seguito da Emilia-Romagna (17,3 per cento), Lombardia (15 per cento), Trentino-Alto Adige (11,4 per cento) e Piemonte (11 per cento); le prime quattro regioni concentrano il 60 per cento del mercato;

   al Sud il primato resta alla Puglia (5 per cento), seguita a distanza da Sicilia, Abruzzo e Campania, che insieme cumulano il 3,5 per cento;

   inoltre si evidenzia che in molte regioni del Nord il peso della superficie assicurata regionale su quella assicurata totale sia molto più elevato del rapporto superficie agricola utilizzata regionale e superficie agricola utilizzata nazionale, a testimonianza del fatto che lo strumento assicurativo riveste un ruolo relativamente più significativo in queste aree, al contrario di quanto emerge in buona parte del Sud e del Centro Italia –:

   se non ritenga opportuno adottare, per quanto di competenza, iniziative volte a promuovere una diffusione uniforme sul territorio nazionale degli strumenti di polizza assicurativa a copertura delle perdite di produzione causate da eventi atmosferici avversi nel settore agricolo, anche considerando l'importanza sempre maggiore di strategie di prevenzione dei rischi, sia climatici sia economico-finanziari, da cui in larga parte dipende la crescita stessa del sistema Paese.
(3-02657)


Iniziative volte a prevedere adeguate misure a sostegno degli allevatori in relazione ai danni causati dalla diffusione del virus dell'aviaria negli allevamenti ovicoli – 3-02658

   CAON, BOND, SANDRA SAVINO, ANNA LISA BARONI, SPENA, PAOLO RUSSO e NEVI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   in Italia sono presenti focolai di aviaria, dalla bassa padovana al veronese, nel bresciano, nel Lazio, con casi anche in Sicilia;

   soprattutto in Veneto sono stati coinvolti numerosi allevamenti di tacchini, i primi animali ad essere stati infettati, ma il virus circola anche negli allevamenti di ovaiole e di broiler;

   secondo i dati dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, il centro di referenza nazionale, nella prima settimana di novembre 2021, gli episodi sono aumentati anche in altre regioni;

   il virus è stato rinvenuto in alcuni uccelli migratori i quali hanno la capacità di diffondere anche a lunga distanza il virus, in questo caso del ceppo H5N1, fra quelli ad alta virulenza. Per questo motivo si ritiene sia stato riscontrato il virus in numerose regioni;

   in Veneto la situazione è particolarmente delicata. Il presidente della regione, per contenere il contagio, ha disposto misure restrittive, prevedendo un'ampia zona di protezione ove vige l'obbligo di tenere il pollame e i volatili in strutture chiuse o in un luogo in cui non possono venire in contatto con volatili di altre aziende. Le carcasse degli animali morti vanno distrutte immediatamente e i veicoli vanno sottoposti a disinfezione. Non sono ammessi l'ingresso e l'uscita di volatili in cattività e dei mammiferi domestici, tranne quelli che hanno accesso esclusivamente agli spazi riservati all'abitazione umana. Sono vietati lo spargimento della pollina e l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili. Non è possibile movimentare volatili, uova o carcasse tra le aziende, così come il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi. Sono infine vietate le fiere e le esposizioni di pollame e altri volatili. Misure sostanzialmente analoghe sono previste per la zona di sorveglianza –:

   se il Governo intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per prevedere adeguati sostegni nei confronti degli allevatori, i quali, oltre ai danni diretti, come gli abbattimenti, ne subiscono di indiretti per effetto dell'adozione delle misure di biosicurezza che determinano perdite economiche ingenti a causa di mancati o ritardati accasamenti, costi per pulizie, disinfezioni e distruzione della pollina, destinazione alternativa delle uova, distruzione delle uova da cova e mancata produzione nelle aree di depopolamento.
(3-02658)


Iniziative di competenza in merito alla dismissione della centrale Enel di La Spezia, nel quadro di politiche di sviluppo delle energie rinnovabili – 3-02659

   FORNARO, PASTORINO e TIMBRO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   è in atto l'iter per la procedura di valutazione di impatto ambientale sulla richiesta di Enel di sostituire nella centrale di La Spezia un'unità di produzione elettrica a carbone con una turbogas da 800 megawatt;

   la centrale è stata costruita negli anni '60 con quattro unità a carbone. Attualmente è in esercizio una sola a carbone;

   l'Enel ha presentato il 19 marzo 2020 un'istanza di valutazione di impatto ambientale ed è stata espletata la fase della consultazione pubblica, conclusasi il 14 luglio 2020;

   presso la Camera dei deputati il 10 dicembre 2019 è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che chiede l'impegno del Governo stesso a garantire il rispetto del termine relativo allo stop all'utilizzo del carbone quale fonte di approvvigionamento energetico per la centrale di La Spezia, previsto per gennaio 2021 dismettendo per quella data la centrale, evitando anche la riconversione a gas;

   la costruzione di questa unità a gas è in evidente contraddizione con la necessità di accelerare il passaggio alle energie rinnovabili e l'abbandono di quelle derivanti da fonti fossili;

   diverse associazioni hanno dato vita alla «Rete per la rinascita dell'area Enel», chiedendo l'archiviazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'avvio di una discussione sul futuro dell'area interessata, con una lettera inviata al Ministero della transizione ecologica il 6 novembre 2021;

   il comune di Arcola ha inviato, sempre al Ministero della transizione ecologica, il 23 febbraio 2021, una richiesta di sospensiva della procedura di valutazione di impatto ambientale;

   le istituzioni territoriali hanno ribadito la contrarietà alla riconversione a gas, con prese di posizione unanimi dei consigli comunali di La Spezia e di Arcola e del consiglio regionale della Liguria;

   oltre sessant'anni della presenza di una centrale termoelettrica all'interno del perimetro urbano ha prodotto effetti testimoniati dal parere espresso dall'Istituto superiore di sanità;

   è ormai una diffusa considerazione che l'apporto fornito dalla centrale di La Spezia non è più necessario nel quadro nazionale di produzione elettrica;

   andrebbero valutati e perseguiti progetti alternativi, basati sulla sostenibilità ambientale, sul rispetto della salute della popolazione, sull'occupazione e sullo sviluppo economico e in linea con i nuovi indirizzi delle politiche dell'Unione europea –:

   se non ritenga, tenuto conto anche delle prese di posizione contrarie delle istituzioni locali e regionali e dell'ordine del giorno accolto alla Camera dei deputati il 10 dicembre 2019, di adottare iniziative di competenza per avviare una fase nuova, cercando per l'area interessata una soluzione diversa in linea con il superamento delle fonti fossili.
(3-02659)


Iniziative in relazione agli effetti causati dalla diffusione del lupo, in vista del contenimento dei danni riportati dagli allevatori e di un rinnovato equilibrio ambientale – 3-02660

   RUFFINO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   da tempo sulle montagne italiane gli allevatori denunciano la presenza di numerosi branchi di lupi che hanno predato centinaia di capi di bestiame; i danni sono ingenti; oltre ai capi uccisi o abbattuti per le ferite riportate, si aggiungono le spese veterinarie per i capi feriti, i costi di rimozione e smaltimento delle carcasse e le perdite subite dalla produzione, per la riduzione della produzione di latte, ma anche per lo stress degli animali che subiscono gli assalti che, se gravidi, abortiscono;

   altrettanto gravi – e meno noti – sono i danni indiretti all'ambiente e all'ecosistema: l'allevamento allo stato brado è un'attività agricola che tutela e valorizza la biodiversità; non è possibile recintare i pascoli che si estendono su un territorio molto vasto; molti allevatori hanno rinunciato ad andare in alpeggio per i troppi capi predati: questo fa emergere, di conseguenza, il problema dell'abbandono degli alpeggi e del bosco che avanza, un problema mai affrontato con interventi adeguati; la presenza di un elevato numero di lupi e di altra fauna selvatica rischia di determinare uno stravolgimento degli habitat naturali e l'abbandono delle aree interne e montane, con inevitabili conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio e quindi sull'equilibrio climatico e sulla collettività; per proteggere gli animali, i pastori sono costretti a dormire con le greggi; una vita – e un lavoro – di grandi sacrifici che porta al progressivo abbandono degli alpeggi, dell'allevamento allo stato brado e quindi anche alla perdita del presidio del territorio garantito da coloro che dalla difesa dell'integrità dell'ambiente e dall'equilibrio dell'ecosistema traggono la propria ragione di vita e la principale fonte di reddito –:

   quali urgenti iniziative intenda assumere per ristabilire un rapporto equilibrato e sostenibile tra animali selvatici come i lupi, le comunità locali e gli allevatori, con metodi ecologici, nel pieno rispetto dell'equilibrio ambientale, anche mediante l'aggiornamento del piano di conservazione e gestione del lupo, di competenza del Ministero della transizione ecologica.
(3-02660)


Misure per incrementare le somministrazioni della terza dose dei vaccini anti- COVID e iniziative in relazione alla diffusione della variante cosiddetta omicron – 3-02661

   NOJA, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO, VITIELLO e ANZALDI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   di fronte all'espandersi della variante cosiddetta omicron, i Ministri della salute del G7 hanno recentemente dichiarato «(...) la comunità internazionale si trova a dover valutare la minaccia di una variante altamente trasmissibile che richiede un'azione urgente»;

   la questione dell'accesso alla terza dose per i Paesi europei, nonché della realizzazione di una campagna vaccinale capillare per i Paesi del continente africano e per alcuni Paesi asiatici, è divenuta di importanza vitale;

   l'Italia, anche rispetto ad altri Paesi europei, si trova avvantaggiata da una campagna vaccinale che ha raggiunto gran parte della popolazione ed ha avviato la somministrazione della terza dose, prima con particolare riferimento alla popolazione fragile, poi per fasce di età. Al momento la somministrazione del booster, in alcune regioni, è stata allargata a tutti i cittadini e, dopo l'autorizzazione di Ema, si è in attesa della decisione dell'Agenzia italiana del farmaco sulla somministrazione della prima dose ai bambini di 5-12 anni;

   le case farmaceutiche si sono dichiarate pronte ad aggiornare i vaccini contro omicron se risultasse necessario;

   nelle prossime due settimane, 1-12 dicembre 2021, il generale Figliuolo ha intenzione di procedere a circa 400 mila inoculazioni al giorno, che al momento appare essere un obiettivo ancora distante: il giorno di picco delle dosi booster è stato venerdì 26 novembre 2021 con 347.424 inoculazioni;

   il Governo si è dato nuovi e più stringenti obiettivi, ma alcune regioni faticano a ripristinare la rete vaccinale dopo averla parzialmente smontata, motivo per cui alcune di esse stanno procedendo con maggiore lentezza: le più in ritardo sono Sicilia, Calabria e Friuli Venezia Giulia, che hanno coperto solo un terzo dei destinatari. Vanno meglio Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte;

   la questione dell'omogeneità delle somministrazioni a livello nazionale diviene sempre più stringente, anche in vista delle festività che porteranno inevitabilmente ad un maggiore trasferimento della popolazione da una regione all'altra –:

   quali siano i programmi del Governo per raggiungere in breve tempo la maggior parte della popolazione con la dose booster e quali iniziative intenda adottare per fare fronte al rischio del dilagare della cosiddetta variante omicron nel nostro Paese.
(3-02661)


Iniziative di competenza volte ad assicurare un'univoca applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, in materia di condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio assistito – 3-02662

   MAGI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   Mario, malato tetraplegico da 10 anni a causa di un incidente, nell'agosto 2020 ha chiesto all'azienda sanitaria locale che fossero verificate le sue condizioni di salute per poter accedere legalmente in Italia ad un farmaco letale per porre fine alle sue sofferenze, in applicazione della sentenza di incostituzionalità della Corte costituzionale n. 242 del 2019 che indica le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio assistito;

   a ottobre 2020 gli viene comunicato un diniego senza che vengano attivate le procedure indicate dalla predetta sentenza;

   con i legali dell'associazione Luca Coscioni, Mario presenta un ricorso d'urgenza al tribunale di Ancona che a marzo 2021 conferma il diniego; a seguito del reclamo, a giugno 2021 viene depositata una nuova ordinanza che ordina ad Asur Marche, previa acquisizione del parere del comitato etico competente, di accertare: a) se il reclamante sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; b) se sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; c) se le modalità, la metodica e il farmaco prescelti siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile (rispetto all'alternativa del rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa e ad ogni altra soluzione in concreto praticabile);

   Mario ha finalmente ottenuto il parere positivo del comitato etico che conferma la sussistenza di tutti i requisiti individuati dalla Corte costituzionale; restano da definire il farmaco più idoneo e le modalità di assunzione, aspetti che l'Asur Marche avrebbe dovuto accertare a seguito dell'ordinanza del tribunale di Ancona; la regione ha invece comunicato che deve essere nuovamente il tribunale a decidere;

   in risposta a una lettera scritta da Mario ad agosto 2021, il Ministro interrogato ha affermato che l'attesa e l'auspicio di una legge non possano esimere dal prendere atto che la sentenza della Corte costituzionale non può essere ignorata, motivo per il quale il Ministero della salute ha avviato un confronto con le regioni e province autonome per superare i problemi che rischiano di ostacolare l'attuazione della sentenza, riconoscendo il dovere di garantire l'uniformità dei diritti costituzionali su tutto il territorio nazionale –:

   al fine di non negare l'esercizio di tali diritti e nell'attesa degli esiti di tale confronto, se non ritenga necessario adottare con urgenza ogni atto di competenza idoneo a fornire indicazioni chiare e univoche alle aziende sanitarie locali sulla procedura di applicazione del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale.
(3-02662)


Iniziative di competenza volte a implementare misure di controllo sanitario ai confini con la Slovenia e l'Austria, a tutela della salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia – 3-02663

   MOLINARI, BUBISUTTI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nella regione Friuli Venezia Giulia si registra, ormai da diverse settimane, una significativa ripresa della circolazione del virus che ha determinato l'innalzamento degli indicatori di monitoraggio e, da ultimo, con ordinanza in data 26 novembre 2021, il passaggio della regione in zona gialla;

   le ragioni alla base di questa nuova fase di recrudescenza dei contagi, più marcata rispetto a quella che si osserva nelle altre regioni italiane, hanno natura prettamente geografica e sono da ricondurre alla mancata, tempestiva, implementazione dei controlli al confine a est con la Slovenia e a nord con l'Austria;

   di questo avviso è anche l'associazione medici e dirigenti sanitari Annao Assomed Friuli Venezia Giulia, secondo cui il virus è entrato per «contiguità geografica» con i Paesi direttamente confinanti: l'Austria, dove il contagio sta dilagando ed è stato varato un lockdown delle attività economiche, e soprattutto la Slovenia, dove la campagna di vaccinazione procede a rilento, un tampone su due è positivo e si registra una saturazione pressoché totale delle terapie intensive;

   è stata denunciata anche la disparità e la mancanza di solidarietà nei riguardi del Friuli Venezia Giulia, visto che solo un anno fa, a parti invertite, la Slovenia aveva totalmente chiuso i varchi, posizionando delle barriere in corrispondenza di essi che impedivano fisicamente il passaggio ai cittadini italiani in Slovenia e viceversa;

   il presidente della regione Friuli Venezia Giulia ha immediatamente lanciato un appello al Governo, invocando l'implementazione delle necessarie misure di controllo ai confini, con gli strumenti giuridici e di sorveglianza sanitaria attualmente a disposizione, a partire dalla verifica del cosiddetto green pass che dovrebbe costituire un requisito indispensabile per l'ingresso nel Paese;

   è di tutta evidenza la necessità di dare ascolto alle richieste che provengono dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia, quotidianamente in prima linea nella lotta contro il COVID-19, assicurando un intervento concertato e tempestivo che possa proteggere la popolazione friulana e scongiurare l'applicazione di nuove restrizioni alle attività locali –:

   se e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, a tutela della salute pubblica, per arginare l'ingresso del virus dagli Stati direttamente confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia.
(3-02663)


Iniziative di competenza in ordine alla carenza di organico di medici e infermieri presso i punti di pronto soccorso – 3- 02664

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   a fronte di circa venti milioni di accessi all'anno, i punti di pronto soccorso su tutto il territorio nazionale versano in una situazione drammatica a causa della carenza di medici;

   la Società italiana della medicina di emergenza-urgenza negli scorsi giorni ha organizzato una protesta per tornare a evidenziare il fatto che «la perdita di professionisti ha ormai raggiunto i massimi livelli storici e oggi si è molto vicini a compromettere, in maniera decisiva, la qualità dell'assistenza offerta, peggiorando il livello di rischio clinico per la salute dei cittadini. Nella realtà dei fatti possiamo affermare che siamo di fronte alla concreta possibilità di un fallimento che si ripercuote su tutto il sistema sanitario nazionale»;

   la carenza di medici è un problema che in Italia va avanti almeno dal 2019, anno in cui uscirono dal servizio sanitario nazionale oltre cinquemila medici per pensionamenti e più di tremila andarono a lavorare nel settore privato, e la ricerca del superamento dell'imbuto formativo ha causato una minore attrattività delle borse nella specialità emergenza-urgenza;

   secondo i dati più aggiornati ad oggi nei punti di pronto soccorso mancano circa quattromila medici, che rappresentano circa il 30 per cento della struttura organica necessaria per farli funzionare adeguatamente, e diecimila infermieri;

   oltre ai pensionamenti la medicina d'urgenza sembra essere in crisi per il mancato cambio generazionale: i concorsi vanno deserti in tutte le regioni italiane e nell'anno accademico 2021/2022 circa la metà delle borse di studio della specialità di emergenza-urgenza non sono state assegnate per disinteresse dei neolaureati, un dato confermato anche dalla Società italiana della medicina di emergenza-urgenza, che ha rilevato come «la scarsa attrattiva che la disciplina ha sui giovani laureati è stata evidenziata da una scuola di specialità che registra abbandoni, di anno in anno superiori, e borse di studio non assegnate»;

   la crisi dei punti di pronto soccorso non solo segna il calo della qualità dell'assistenza medica nelle situazioni di emergenza, ma si intreccia con altre due gravi criticità che oggi gravano sul servizio sanitario nazionale: la crisi strutturale della medicina del territorio, per la quale il pronto soccorso si trova spesso a sopperire alle carenze dell'assistenza territoriale, e l'abbandono della medicina di prevenzione;

   molte aziende sanitarie per colmare i vuoti si stanno rivolgendo alle cooperative, trovandosi costrette ad accettare costi molto più elevati di quelli che dovrebbero affrontare con l'organico completo –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere per risolvere le criticità di cui in premessa, garantendo a tutti i cittadini l'accesso alle cure di emergenza e la qualità nell'assistenza.
(3-02664)