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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 dicembre 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2670-B

Ddl n. 2670-B – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 16 minuti 37 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 54 minuti 3 ore e 18 minuti
MoVimento 5 Stelle 48 minuti 33 minuti
Lega – Salvini premier 45 minuti 29 minuti
Partito Democratico 40 minuti 23 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 39 minuti 21 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti 36 minuti
Italia Viva 33 minuti 14 minuti
Coraggio Italia 32 minuti 13 minuti
Liberi e Uguali 31 minuti 12 minuti
Misto: 34 minuti 17 minuti
  Alternativa 14 minuti 6 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 6 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 5 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 4 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 2 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 dicembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Battelli, Billi, Bonafede, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Corneli, Covolo, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Filippo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, La Marca, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Mollicone, Molteni, Morelli, Moretto, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Panizzut, Parolo, Perantoni, Perego Di Cremnago, Pollastrini, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tasso, Ungaro, Vacca, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 dicembre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   CAVANDOLI: «Modifica all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti l'iscrizione dei provvedimenti relativi all'affidamento di minori nei registri dello stato civile e l'inserimento dei dati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente» (3408).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari» (3100) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Provenza.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari europei, con lettera in data 9 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. CCXVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 25 novembre 2021, ai fini della ripartizione, per l'esercizio finanziario 2021, del fondo ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1262, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per
le pari opportunità e la famiglia.

  Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera in data 2 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, la relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché sull'attività svolta dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, riferita all'anno 2020 (Doc. CXXX, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 7 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva, riferita all'anno 2018 (Doc. CXXXIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 dicembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Migliori condizioni di lavoro per un'Europa sociale più forte: sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro del lavoro (COM(2021) 761 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo internazionale sulla preparazione e la risposta alle pandemie e la negoziazione di modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005) (COM(2021) 766 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 766 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP (COM(2021) 783 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 783 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione sulla valutazione ex post del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) 2014-2020 (COM(2021) 788 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca nei Paesi dell'Unione europea (COM(2021) 789 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 dicembre 2021, ha trasmesso la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Ottava sezione) dell'11 novembre 2021, causa C-315/20, Regione Veneto contro Plan Eco Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Ambiente – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 3, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 1, lettera i) – Direttiva 2008/98/CE – Gestione dei rifiuti – Articolo 16 – Princìpi di autosufficienza e di prossimità – Decisione 2000/532/CE – Catalogo europeo dei rifiuti (CER) – Rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura (Doc. XIX, n. 140).

Comunicazione dell'avvio
di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 9 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di procedure d'infrazione, notificate in data 2 dicembre 2021, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/2180, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità della legislazione nazionale alla direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo – alla II Commissione (Giustizia);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/2223, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo previsti dalla direttiva 2014/89/UE – alla VIII Commissione (Ambiente);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2021/2243, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione ai Trattati bilaterali di investimento (TBI) firmati dalla Repubblica italiana con Stati membri dell'Unione europea (Bulgaria, Malta e Slovenia) – alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle modifiche all'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, operate dall'articolo 65, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

  La Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 7 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2021, relativo alla contabilità speciale n. 6059, concernente le attività connesse ai primi interventi di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma, Piacenza, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 468 del 2017 e n. 497 del 2018.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Stefano Mantella, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direzione dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, nell'ambito del Ministero del turismo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della cultura, con lettera pervenuta in data 6 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023 (339).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 13 gennaio 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2426 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3395)

A.C. 3395 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   l'articolo 3-bis del provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni sull'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo nonché identifica i casi di diretta impugnazione del ruolo stesso e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata;

   la novella, modificando l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introduce la non impugnabilità da parte del contribuente dell'estratto di ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata, con l'eccezione di specifici casi; in particolare, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, può essere impugnata soltanto nei casi in cui il contribuente sia in grado di dimostrare che dalla iscrizione al ruolo possa derivargli un concreto pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, ovvero per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione;

   verosimilmente, la portata applicativa della presente disposizione porterà all'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti a mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione;

   all'uopo, si ricorda, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 31 maggio 2018 che, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, aveva correttamente precisato «La pur marcata peculiarità dei crediti tributari, che può sì giovarsi di una disciplina di favore per l'amministrazione fiscale, come ritenuto da questa Corte e che è a fondamento della speciale procedura di riscossione coattiva tributaria rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata, non è però tale da giustificare che, nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario, non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori»;

   ne conviene, il concreto paradosso operativo di limitare al massimo il diritto di difesa dei contribuenti; invero, una applicazione a regime della disposizione confliggerebbe frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'articolo 24 Cost., ovvero nei confronti della pubblica amministrazione da l'articolo 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della novella introdotta con l'articolo 3-bis del presente provvedimento e, qualora riscontrati effetti distorsivi, ad intervenire, nel primo provvedimento utile, ad una revisione applicativa della disciplina suesposta, bilanciando il principio di parità di azione e difesa tra fisco e contribuente, anche al fine di non snaturare gli effetti della giurisprudenza (Cassazione Sezioni Unite n. 19074/2015), che consente al contribuente che non abbia ricevuto la notifica della cartella di pagamento di tutelarsi anche quando ne venga a conoscenza presso gli uffici della riscossione.
9/3395/1. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.


   La Camera,

   l'articolo in titolo interviene su la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; in particolare, i commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies definiscono il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA per le associazioni del Terzo settore;

   l'intervento di modifica – necessario al fine di chiudere la procedura di infrazione europea n. 2008/2010 per cui l'Italia era stata sanzionata a causa dell'esclusione dal campo di applicazione di alcune attività, ovvero in violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 9 della direttiva IVA (la direttiva 2006/112/Ce) – determinerebbe il paradosso applicativo di ricomprendere specifiche operazioni svolte dalle associazioni di volontariato, enti con finalità assistenziali e, più in generale, operanti nel Terzo settore, come prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa;

   inoltre, il passaggio dall'attuale normativa di esclusione al regime di esenzione comporterà che i corrispettivi percepiti dai soci saranno considerati operazioni commerciali, con inevitabili conseguenze operative, contabili – oltreché costose – adempienze formali, tra cui: apertura della posizione IVA (partita IVA), Liquidazione periodica IVA, Dichiarazione IVA annuale, fatturazione e registrazione delle operazioni;

   pur comprendendo lo spirito da cui scaturisce l'intervento normativo, ovvero la necessità di ottemperare alla risoluzione della procedura di infrazione in corso, non si può non considerare l'esigenza di un congruo tempo di adeguamento alla nuova disciplina dell'IVA per le organizzazioni del Terzo settore;

   occorre, pertanto, approfondire e verificare adeguatamente sia a livello nazionale che comunitario, quali siano gli effettivi limiti di una compiuta armonizzazione fiscale, ma soprattutto riconoscere appieno la meritoria azione di quegli Enti che, senza scopo di lucro, perseguono l'interesse generale, il tutto al fine di garantire alle medesime organizzazioni un quadro stabile e ragionato sul piano tributario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicabili delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche in considerazione della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la proroga dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2024 della disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del presente provvedimento con riferimento alle organizzazioni no profit ed alle associazioni del Terzo settore.
9/3395/2. Cavandoli, Cantalamessa, Boldi, Centemero, De Martini, Covolo, Foscolo, Gerardi, Lazzarini, Gusmeroli, Panizzut, Alessandro Pagano, Paolin, Ribolla, Sutto, Zennaro, Tiramani, Zanella, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.


   La Camera,

   premesso che:

    per il prossimo mese di gennaio 2022 è certo il rincaro delle bollette di luce e gas, in ragione dell'aggiornamento da parte di ARERA delle condizioni tariffarie delle forniture di luce e gas per i clienti in tutela e per i clienti nel mercato libero;

    l'entità del rincaro verrà ufficializzata soltanto sul finire di questo mese di dicembre 2021;

    il rincaro delle bollette di luce e gas non è purtroppo cosa nuova, ma segue un trend iniziato da mesi (a luglio +9.9 per cento per la luce e +15.3 per cento per il gas, mentre ad inizio ottobre +29.8 per cento per la luce e +14.4 per cento del gas);

    le misure volte a contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 hanno colpito sostanzialmente tutti i settori, ma soprattutto il Servizio sanitario ed all'interno di questo, in particolar modo, le residenze sanitarie assistenziali;

    in ragione del dilagare della pandemia le residenze sanitarie assistenziali sono state soggette ad un'esponenziale aumento dei propri costi di gestione;

   considerato che:

    ogni aumento connesso direttamente e indirettamente sui costi di gestione si ripercuote sulle rette degli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali;

    le rette sono pagate dalle famiglie degli utenti ovvero dagli stessi ospiti, i quali non hanno fonti di reddito ulteriore rispetto alla pensione e dunque hanno un limite strutturale a colmare l'eventuale aumento delle rette;

    il COVID-19 ha evidenziato come la popolazione italiana sia composta prevalentemente di anziani;

    l'evoluzione demografica della popolazione italiana dimostra come vi sia un innalzamento dell'età media della popolazione;

    il numero di persone non autosufficienti da assistere aumenta costantemente;

    le risorse destinate dalla nuova legge di Bilancio alle residenze sanitarie assistenziali risultano essere insufficienti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza, anche di natura agevolativa, specificatamente sui servizi resi dalle residenze sanitarie assistenziali, sì da evitare che il rincaro delle bollette di luce e gas possa determinare un aumento delle rette e compromettere le tradizionali funzioni di supporto al sistema sanitario pubblico, di fondamentale importanza per la ripartenza e per la funzione sociale che esse svolgono per il nostro Paese.
9/3395/3. Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    la pandemia COVID-19 ha ulteriormente fatto emergere la necessità di introdurre un nuovo ed efficace sistema di welfare per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;

    tale percorso non è più rinviabile se si vogliono adeguare le esigenze di questi lavoratori ai cambiamenti del mercato del lavoro, che si sono manifestati negli ultimi anni e che richiedono il riconoscimento di maggiori garanzie;

    al riguardo, per far fronte alle gravi difficoltà determinate dall'emergenza pandemica, sono state stanziate importanti risorse finanziarie a sostegno dei lavoratori subordinati e di quelli autonomi. Tuttavia, se per i primi si è potuto ricorrere a istituti già esistenti, come la cassa integrazione in deroga, per i lavoratori autonomi, l'assenza di specifici ammortizzatori a loro salvaguardia, ha reso necessario introdurre delle prestazioni emergenziali (ad esempio contributo a fondo perduto);

    è doveroso dunque riparare alla mancanza di ammortizzatori sociali adeguati e prevedere un innovativo sistema di welfare anche per i lavoratori autonomi, in considerazione delle condizioni e dei bisogni di questa categoria che sono profondamente diversi da quelli del personale dipendente e che, pertanto, richiedono prestazioni ad hoc;

    del pari, si ritiene necessario porre in essere provvedimenti, affinché siano assicurate ai lavoratori autonomi maggiori tutele economiche e contrattuali;

    tali iniziative devono essere poste in essere alla luce delle specifiche peculiarità del lavoro autonomo e, quindi, anche tenendo conto dell'eterogeneità dei molteplici profili lavorativi che fanno parte della categoria in questione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché vengano impegnate congrue risorse finanziarie da destinare in uno specifico Fondo, per l'introduzione di un nuovo ed efficace sistema di welfare, a tutela dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, nonché ad assumere provvedimenti che attribuiscano a tali lavoratori le dovute garanzie economiche e contrattuali.
9/3395/4. Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 15 dell'articolo 11, nel testo riformulato dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 una norma transitoria in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, tale novella rischia di mettere nuovamente in discussione le oltre 100 mila persone assunte in somministrazione a tempo determinato;

    tale rischio, in vero, era stato scongiurato con la legge di conversione del cosiddetto «decreto agosto 2020» che, nel medesimo caso, introduceva il limite del 31 dicembre 2021; a fronte dell'allarme sollevato sia da Assolavoro che dalle organizzazioni sindacali di settore, che misero in campo una serie di iniziative culminate nella mobilitazione del 23 settembre scorso, in quella sede – si rammenta – venne un emendamento che eliminava, correttamente, ogni vincolo temporale;

    solo al fine di esplicitare la questione tecnica sottostante, si ricorda che il tutto nasce dalla confusione tra il contratto di lavoro tra Agenzia e lavoratore assunto a tempo indeterminato e quello che lega l'Agenzia all'azienda committente; in seguito all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto «decreto Dignità», il Ministero del lavoro, con circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, chiarì opportunamente che, in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati da parte delle Agenzie per il lavoro, i limiti individuati dal decreto (durata, causale, e altro) non trovassero applicazione;

    la previsione di un vincolo temporale di efficacia al 31 dicembre 2021, ora prorogato al 30 settembre 2022 dalla novella di cui al citato comma 15, riporta inevitabilmente la problematica alla confusione iniziale, con la conseguenza di un inevitabile turn over che, nei fatti, non reca beneficio ad alcuno e ponendo a rischio una vastissima platea di lavoratori assunti a tempo indeterminato quantificabile in 100.000 unità;

    i settori che rischiano di essere maggiormente colpiti da una riduzione dei livelli occupazionali dei lavoratori così assunti saranno tutte le attività manifatturiere,

impegna il Governo

ad aprire un tavolo ministeriale con le parti interessate per il superamento del limite temporale di cui in premessa e di tutti gli ostacoli normativi alla continuità occupazionale dei lavoratori somministrati.
9/3395/5. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.


   La Camera,

   premesso che;

    la crisi pandemica ha messo a dura prova l'intero settore dello spettacolo negli anni che ci siamo lasciati alle spalle;

    la domanda di cultura è in netto calo, a causa della contrazione del potere d'acquisto e della generale diffidenza alle occasioni di socialità;

    l'articolo 6 del presente provvedimento sostituisce la disciplina del patent box;

    come ha indicato Alberto Improda, esperto della materia del patent box, in un'intervista rilasciata al CRIET – «il Patent Box premia le Imprese migliori, quelle che in forza della propria Innovazione riescono a realizzare utili, a creare occupazione, a produrre ricchezza. L'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021 spazza via una simile realtà, compiendo una vera e propria inversione di rotta. A prescindere da dettagli e tecnicismi, e sorvolando anche sulla minore consistenza dei vantaggi concessi, il dato di fondo è che con la nuova disciplina cambia radicalmente il punto di vista sull'Innovazione: il focus passa dagli Utili ai Costi»;

    il Patent Box ha rappresentato Io strumento ideale per dare supporto a questo tipo di aziende, che investono certamente in ricerca e sviluppo, ma soprattutto hanno la capacità di sfruttare il proprio know-how per creare ricchezza: quasi un Premio al Merito;

    la cancellazione di fatto della misura per lo sfruttamento di beni derivanti da proprietà intellettuale danneggia la possibilità di pianificazione delle aziende e allontana gli investimenti esteri;

    con la norma richiamata viene snaturato uno stimolo all'innovazione, trasformando un meccanismo che detassa il reddito d'impresa in uno strumento che premia l'attività di ricerca e sviluppo in relazione agli stessi intangibles, con una «super-deduzione», cioè con una maggiorazione del 90 per cento dei relativi costi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, nel primo provvedimento utile, al fine di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche e in alternativa alle stesse;

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, nel primo provvedimento utile, al fine di introdurre, nel regime fiscale, l'abbassamento dell'IVA sui prodotti culturali al 4 per cento;

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, nel primo settore normativo utile, al fine di garantire la disciplina del patent box salvaguardando gli effetti pro-competitivi dell'esistente normativa, garantendo l'alternatività tra le due discipline ora in vigore, chiarendo come non vi possa essere il cumulo delle agevolazioni sui medesimi beni intangibili valorizzati.
9/3395/6. Mollicone, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    l'articolo 1 prevede misure relative all'esenzione di imposta; considerato che:

    con la conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante, tra l'altro, proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap, è stata affermata la necessità ed urgenza di interventi con misure specifiche per il Mezzogiorno, anche con la proroga dei termini per i versamenti Irap;

    numerosi studi di istituti indipendenti, certificano che un numero considerevole di imprese non ritiene conveniente investire nel Mezzogiorno per la debolezza infrastrutturale dello stesso e che l'unica leva di sviluppo per favorire investimenti al Sud è rappresentata da un favorevole sistema fiscale,

impegna il Governo

a valutare, nei prossimi provvedimenti normativi, l'opportunità di promuovere una No-Tax area nelle regioni del Mezzogiorno della durata di almeno cinque anni, prevedendo esenzioni integrali dall'imposta sul reddito delle società (Ires) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per tutte le imprese operanti e per quelle che intenderanno trasferirsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a condizione che non trasferiscano le proprie attività e il proprio domicilio fiscale, dalle regioni indicate almeno per un periodo di dieci anni.
9/3395/7. D'Ippolito.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    l'articolo 7 rifinanzia, con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi cosiddetto ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali e usati. Inoltre, il comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto al Senato, prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministero dello sviluppo economico. A tale scopo le relative risorse sono trasferite allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   considerato che:

    in particolare, il comma 1 dell'articolo 7 rifinanzia per 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni istituito dal comma 1041 della legge di bilancio 2019. Viene stabilita la seguente destinazione di tali fondi: a) 65 milioni di euro per rifinanziare il cosiddetto ecobonus per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni tra 0 e 60 grammi di CO2/Km); b) 20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge di bilancio 2021; c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di CO2/Km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2021; d) 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021. Inoltre, il comma 2-bis, dispone che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provveda alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis) della legge di bilancio 2019 (contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli) secondo le modalità stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 74-bis del decreto-legge n. 104 del 2020. Tuttavia, allo stato attuale, sussiste una importante lacuna nell'ambito delle politiche per il trasporto pubblico: in primo luogo non viene debitamente considerato l'impatto ambientale legato al trasferimento dei mezzi dai luoghi di produzione a quelli di utilizzo non viene debitamente considerato. In maniera analoga, nel corso delle selezioni dei mezzi, non assume rilevanza un criterio di riconversione ecologica delle aziende che producono i mezzi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei prossimi provvedimenti normativi, nell'ambito delle politiche per il trasporto pubblico locale, l'introduzione di criteri di valutazione che tengano conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del principio dell'impronta ecologica.
9/3395/8. Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    con il provvedimento in esame il Governo è intervenuto su una serie di materie che riguardano il mondo del lavoro. In particolare, il decreto contiene specifiche norme che riguardano proroghe di integrazione salariale;

    l'articolo 11, commi da 1 a 12, prevede, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze;

    il turismo organizzato soffre ancora in modo particolare delle continue fibrillazioni legate allo spostamento dei viaggiatori a causa della continua recrudescenza del COVID-19; ciò non permette di pianificare progetti per il futuro, con grave incidenza sui redditi di tali aziende;

    il 15 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge su temi fiscali e del lavoro rifinanziando i trattamenti di integrazione salariale, concedendo così altre 13 settimane di cassa integrazione alle aziende che hanno subito una riduzione o uno stop delle proprie attività a causa del COVID-19, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

    le ulteriori 13 settimane di cassa integrazione concesse dall'esecutivo devono essere utilizzate nella finestra compresa tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, ovvero proprio nel momento in cui il turismo organizzato sta faticosamente tentando di salvare l'alta stagione invernale alla luce di quanto consentito dalle ultime disposizioni di legge;

    le associazioni di categoria in una nota stampa del 2 dicembre hanno sottolineato come ben diverso sarà lo scenario che si presenterà dopo l'epifania, con un fisiologico e inevitabile calo del fattività che come ogni anno accompagnerà il settore più o meno fino alla primavera e con le ultime informazioni sulle varianti Covid che hanno rialimentato la paura di viaggiare provocando le cancellazioni dei pochi viaggi organizzati;

    in data 9 dicembre il ministro del turismo ha dichiarato all'ANSA che assicurerà il massimo impegno del governo per accogliere determinate istanze della categoria, a partire dalla proroga della CIG,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio ad adottare nei prossimi provvedimenti utili, misure urgenti, anche di natura fiscale, per sostenere il comparto del turismo organizzato, dopo la fine del periodo natalizio.
9/3395/9. Masi.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio 2021, grazie ad un emendamento presentato dagli scriventi, ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i «lavoratori impatriati», la possibilità di fruire dell'allungamento temporale per cinque periodi d'imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10 per cento o al 5 per cento – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione. La misura non si applica agli sportivi professionisti;

    per dare maggiore organicità e completezza al suddetto quadro normativo, appare necessario, oggi più che mai, porsi l'obiettivo di intervenire nuovamente sulla materia, estendendo anche ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020, l'applicazione delle misure di incentivo previste dal cosiddetto decreto crescita del 2019 (articolo 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»), volte a favorire il radicamento permanente e la natalità e a trattenere nel nostro Paese il capitale umano con caratteristiche di eccellenza;

    l'intervento favorirebbe lo sviluppo ed il potenziamento del sistema dell'università e della ricerca, rispondendo al contempo all'esigenza quanto mai attuale nell'ambito del quadro dettato dall'emergenza epidemiologica, del Recovery Fund e del nuovo Piano nazionale della ricerca, di assicurare all'Italia docenti e ricercatori al fine di poter competere a livello globale nella ricerca e rafforzare l'attrattività del sistema della formazione superiore italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti di finanza pubblica, un intervento volto ad estendere anche ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020, l'applicazione delle misure di incentivo previste dall'articolo 5 del c.d. decreto crescita del 2019.
9/3395/10. Giarrizzo, Alaimo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n. 633 e le sue successive modifiche e integrazioni prevedono una aliquota agevolata per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;

    la legge 9 gennaio 1989, n. 13 così come modificata e integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 – recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», interviene nel tessuto normativo preposto ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità motoria;

    la legge n. 13 del 1989 opera nel solco di altri interventi normativi, primo fra tutti quello di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (e il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 contenente il regolamento di attuazione ex articolo 27 della predetta legge n. 118 del 1971) che affrontava il problema del superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e nel settore dei trasporti pubblici;

    a queste si aggiungono le circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 425 del 20 gennaio 1967 e, segnatamente, la n. 4809 del 19 giugno 1968, che possono essere considerati i primi approcci istituzionali al problema del superamento delle barriere architettoniche;

    allo stato attuale, la concessione del contributo per i benefici fiscali per l'abbattimento delle barriere architettoniche è subordinato alla necessaria e antecedente realizzazione degli interventi, come specificato dal menzionato comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 13 del 1989 («il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta») e dal punto 4.11 della circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 («l'entità del contributo concedibile va determinata [...] sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate»);

    l'erogazione del contributo e dei benefici fiscali è effettuata solo in seguito all'espletamento di un complesso iter amministrativo che, considerata la farraginosità delle procedure e il gran numero di enti nazionali, regionali e locali coinvolti, genera regolarmente lunghi ritardi;

    tali circostanze sono sufficienti a rendere il contributo e i benefici fiscali concessi ai sensi della legge n. 13 del 1989 per l'abbattimento delle barriere architettoniche una misura elitaria, accessibile solo per coloro i quali sono in grado di anticipare ingenti somme per la realizzazione delle opere ed attendere i tempi della pubblica amministrazione;

    la conferma della portata «elitaria» dell'intervento è data dalla stessa circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989, la quale, al punto 4.5, legittima gli interessati a «realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo»;

    diverse società, aventi per oggetto sociale la progettazione, costruzione e montaggio di montacarichi, servoscala, ascensori e piattaforme elevatrici, anche finalizzate a consentire il superamento di barriere architettoniche, hanno presentato istanza di interpello all'Agenzia dell'entrate per ottenere chiarimenti in merito alle condizioni e modalità di applicazione dell'Iva agevolata al 4 per cento;

    le competenti direzioni regionali hanno affermato che l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento è subordinata all'effettiva rispondenza degli ascensori e degli altri elementi installati alle peculiarità tecniche imposte dall'articolo 8.1.13 del decreto ministeriale n. 236 del 1989, sebbene l'articolo 7 del suddetto decreto ministeriale lasci aperta la possibilità di derogare ai requisiti minimi dimensionali, di portata e di sicurezza di cui all'articolo 8 quando gli oggettivi impedimenti dell'ambiente costruito non consentano di rispettare gli indicati requisiti dimensionali;

    la possibilità di una deroga ha indotto molti operatori del settore ad adottare una tesi estensiva dell'agevolazione in commento, risultata, tuttavia, contraria alla interpretazione restrittiva sostenuta dall'Agenzia delle entrate nella risposta resa all'interpello del 13 gennaio 2020, n. 3, in cui la stessa sostiene che l'aliquota agevolata del 4 per cento è applicabile solo a fronte di interventi conformi alle peculiarità tecniche fissate nel decreto ministeriale n. 236 del 1989 in quanto «il legislatore ha inteso oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente»;

    nella risposta l'Agenzia delle entrate ha concluso affermando che «si ritiene che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche possa beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del decreto ministeriale n. 236 del 1989»;

    dal campo di applicazione del decreto ministeriale n. 236 del 1989 restano, tuttavia, esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento della abilità degli edifici alle persone con disabilità;

    in materia è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, e le sue successive modifiche e integrazioni, che in particolare agli articoli 119 e 121 ha introdotto il cosiddetto «Ecobonus 110 per cento» che vede quali interventi trainati l'eliminazione delle barriere architettoniche;

    l'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti costituzionalmente sanciti dalla Carta per le persone affette da disabilità o difficoltà motoria al fine di assicurargli una dignitosa qualità della vita e al fine di eliminare ogni barriera che limita di fatto la libertà e la piena realizzazione personale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili e i vincoli di bilancio, di intraprendere futuri interventi legislativi volti a consentire:

   l'utilizzo dei benefici fiscali e nello specifico sconto in fattura e cessione del credito previsti dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 anche per l'anno 2022 per tutti gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, anche al di fuori della fattispecie regolata dall'articolo 119 del citato decreto-legge, mantenendo l'aliquota agevolata prevista dall'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n. 633;

   l'estensione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972 n. 633 per tutti gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche anche nei casi in cui non vengano rispettati i requisiti previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e dal decreto ministeriale n. 236 del 1989.
9/3395/11. Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene una pluralità di norme, al fine di sostenere il sistema-Paese, dagli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica;

    il provvedimento in particolare, dispone al Capo I, una serie di interventi fiscali, con l'intento di sostenere le famiglie e le imprese, attraverso misure agevolative fiscali, in grado di fronteggiare la crisi socioeconomica e produttiva nazionale;

    nell'ambito delle misure fiscali vigenti, si segnala che l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (rubricato «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo») consente, a partire dal 1° gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo per carichi affidati all'Agente della riscossione;

    la disposizione suesposta, stabilisce l'introduzione di una certificazione del credito emessa mediante apposita piattaforma elettronica; la compensazione, e quindi anche l'estinzione del debito a ruolo, opera subordinatamente alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione; la stessa norma, inoltre, stabilisce le modalità operative con cui l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze recuperano le somme compensate, e il minor gettito, dalle amministrazioni pubbliche; al riguardo, si segnala che al 31 dicembre 2018, secondo stime della Banca d'Italia, i debiti commerciali della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese e professionisti ammontavano a circa 53 miliardi di euro;

    a tal fine, la Corte di Giustizia Europea con sentenza relativa al procedimento C 122/18 del 28 gennaio 2020, ha condannato l'Italia, in quanto «non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni»;

    contestualmente appare ragionevole presumere che in assenza di incassi, i cui ricavi sono generati dal sostenimento di spese prima e gravati di imposte dopo l'emissione della fattura, la illiquidità generata alle imprese dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni determina alle stesse maggior oneri soprattutto finanziari devoluti gratuitamente a soggetti finanziari che non operano nell'interesse pubblico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare nei successivi provvedimenti normativi, al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 28 gennaio 2020, eliminando i costi derivanti dal peso della burocrazia o dal costo finanziario per alternativo fabbisogno di liquidità delle imprese creditrici, ed infine in relazione all'attuale emergenza sanitaria ed economica connessa alla pandemia relativa al COVID-19, a valutare altresì, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i vincoli di bilancio e le disposizioni comunitarie, la compensazione dei crediti commerciali certificati vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione con debiti tributari e previdenziali, (attualmente ammessa dall'ordinamento esclusivamente a seguito dell'esecuzione di specifiche attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria o degli altri enti creditori) estendendola alla fase di autoliquidazione dei tributi e contributi;

   a valutare infine, ulteriori iniziative per il potenziamento e l'introduzione di strumenti informatici quale una piattaforma telematica ad hoc per l'attuazione tout court delle compensazioni in premessa, attraverso l'accesso diretto a banche dati crittografate e mutabili condivise tra debitori e creditori (anche mediante modalità d'accesso come lo SPID tali che ne sia garantita l'autenticità dei contenuti ed in sostituzione delle farraginose certificazioni) che consenta ad ognuna delle parti l'iscrizione e l'azzeramento immediato, lasciando invariati i saldi, dei debiti tributari e contributivi e dei crediti commerciali dei contribuenti per mezzo dell'istantaneo e automatico incrocio dei dati, così da ottenere contestualmente una riduzione dei tempi burocratici per le verifiche con annullamento dei rischi di false e/o errate certificazioni nonché dei termini di pagamento tali che siano rispettate le scadenze stabilite dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 scongiurando ulteriori oneri da possibili nuove condanne della Corte di Giustizia Europea.
9/3395/12. Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12-bis del decreto-legge in esame contiene disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico;

    l'articolo 7-bis prevede disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e gli articoli Ilei 1-ter contengono disposizioni in materia di sostegno al reddito e di Fondo per le nuove competenze;

    la significativa riduzione dell'attività lavorativa determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato una riduzione e una carenza del personale e lavoratori impegnati in diversi settori, tra cui quello degli impianti termici ed elettrici a fronte dell'aumento di domanda nel settore edile;

    che la recente ripresa economica in tutti i settori ed in particolare modo nel settore dell'edilizia, determinata anche dai bonus statali tra cui il bonus per il cosiddetto 110 per cento, ha visto accrescere anche la domanda di personale qualificato e di imprese abilitate alla professione di installazione impianti;

    che l'attuale sistema di abilitazione professionale prevede tempi lunghi per l'ingresso nel mondo del lavoro di personale con i necessari requisiti tecnico professionali e per il conseguimento della qualifica per svolgere il ruolo di responsabile tecnico d'impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, in via temporanea e sperimentale per l'anno 2022, una semplificazione dei requisiti tecnico professionali necessari per svolgere il ruolo di responsabile tecnico d'impresa e per il conseguimento dell'abilitazione di impresa di installazione di impianti, prevedendo un meccanismo di accesso alla predetta qualifica che valorizzi l'esperienza professionale anche attraverso l'espletamento di un esame teorico pratico in luogo della presentazione della documentazione che attesti l'attività lavorativa svolta.
9/3395/13. Davide Aiello.


   La Camera,

   premesso che;

    l'articolo 5, commi da 15-bis a 15-quater interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di prestazioni, escluse dal testo vigente dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, effettuate in conformità alle finalità istituzionali (da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni;

    agli effetti delle disposizioni sull'esercizio di imprese di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono comprese anche le cessioni di pubblicazioni beni e servizi effettuate durante manifestazioni propagandistiche, dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali, escluse dal testo vigente dell'articolo 4, comma 5, del succitato decreto del Presidente della Repubblica;

    le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991, ovvero per le mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, rientrano nella fattispecie di «esercizio commerciale», anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari;

    contestualmente, alle sopracitate associazioni con finalità istituzionali si applica l'esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Operazioni esenti dall'imposta) a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA, alle seguenti condizionalità:

     1) prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     2) prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     3) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

     4) somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991, strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività. Le disposizioni si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017:

      a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

      b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

      c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

      d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile;

      e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;

    le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria;

    il comma 15-ter del decreto-legge in esame precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno; non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui al l'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014);

    si tratta del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge di stabilità 2015, la cui adozione comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini IVA quanto ai fini delle imposte dirette: coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l'IVA sugli acquisti. Non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA. Non devono comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l'obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute;

    al riguardo, si segnala che il passaggio da un regime di esclusione IVA ad un regime di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci, nonostante sembri una piccola variazione, neutra economicamente, comporta i costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici;

    in sede di audizione al Senato, il Forum del Terzo settore ha evidenziato il delicato passaggio di entrata in vigore del Registro Unico del Terzo settore, con tutte le problematiche conseguenti; l'introduzione di questo ulteriore adempimento è peraltro disallineato con la normativa oggi in vigore e produrrà disorientamento e sfiducia negli enti, del Terzo settore, con maggiori ripercussioni su quelli più piccoli,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicabili delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio e le risorse disponibili, nel corso della presente legislatura, un intervento normativo ad hoc, volto a riconsiderare sia l'introduzione della misura fiscale che prevede l'obbligatorietà del regime IVA per le associazioni appartenenti al Terzo Settore, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, nonché l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore, il cui adempimento peraltro disallineato con la normativa in vigore, rischia di produrre un forte disorientamento e sfiducia negli enti, soprattutto per quelli più piccoli.
9/3395/14. Invidia, Segneri.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame, volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene significativi interventi, finalizzati a sostenere il tessuto socioeconomico dagli effetti determinati dalla pandemia diffusa sul territorio nazionale, da circa due anni;

    il provvedimento d'urgenza in particolare, affronta con il Capo I, una serie di misure sul piano fiscale e degli incentivi, fra le quali: una proroga del termine per il versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione, l'estensione del termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, portandolo per le cartelle esattoriali di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, da sessanta a centottanta giorni, unitamente ad ulteriori interventi, finalizzati a sostenere i contribuenti e stimolare la ripresa dei consumi e la domanda interna;

    in tale ambito, per favorire tale processo economico e innalzare al contempo, i livelli di diffusione della digitalizzazione dei sistemi di pagamento elettronici a sostegno dell'economia reale, si ravvisa la necessità di affiancare alle misure contenute all'interno del suesposto decreto-legge, interventi anche su base volontaria, quali rimborsi diretti in denaro delle spese effettivamente sostenute dai contribuenti, (tramite strumenti di pagamento elettronici) attraverso sgravi fiscali, in grado di generare maggiore interesse (considerato che gli stessi contribuenti beneficerebbero della rapidità del rimborso, della diretta apprezzabilità monetaria e della semplificazione amministrativa), senza tuttavia incidere eccessivamente sulle finanze pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dei prossimi provvedimenti compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e la disciplina di bilancio, un intervento volto a incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, attraverso l'istituzione di un sistema fiscale opzionale, affinché i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, possano opzionare, in alternativa alle deduzioni dalla base imponibile e alle detrazioni dall'imposta lorda, un rimborso diretto in denaro, nella misura del 12 per cento, della spesa effettivamente sostenuta tramite strumenti di pagamento elettronici.
9/3395/15. Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, con le varie misure in esso contenute, si prefigge diverse finalità tra cui quelle a tutela del lavoro e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro e in relazione all'emergenza sanitaria in corso;

   considerato che:

    il capo III intitolato «Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» comprende gli articoli 13 e 13-bis: il primo interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione; il secondo, reca specifiche disposizioni in materia di sicurezza delle istituzioni scolastiche;

    il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro opera come responsabile delle attività di prevenzione, dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici, nonché nei settori della sanità e dell'ambiente;

    il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, disciplina tale figura e ne descrive il relativo profilo professionale stabilendo, all'articolo 1,che il tecnico della prevenzione è l'operatore sanitario responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro e di igiene di sanità pubblica;

    in questo particolare momento storico, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, abbiamo compreso l'importanza della prevenzione e dell'esigenza di lavorare in condizioni di sicurezza, di igiene ambientale e di protezione individuale, per il bene della nostra salute e di coloro che ci circondano;

    nelle strutture pubbliche, anche non sanitarie, con un numero rilevante di dipendenti e aperte al pubblico e nelle quali, considerate l'entità delle attività e dei servizi, nonché la complessità dell'organizzazione, si presume che siano presenti una grande varietà di rischi da fronteggiare e un gran numero di adempimenti da soddisfare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti normativi volti a prevedere di inserire nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio, inquadrandolo nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
9/3395/16. Licatini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere il sistema socioeconomico e del lavoro, con alcune misure degli incentivi agli investimenti privati, al fine di fronteggiare i gravissimi effetti determinati dalla pandemia, che ha messo a dura prova la tenuta sanitaria del Paese;

    il provvedimento, nel complesso, affronta numerose criticità, introducendo misure di proroga e rafforzamento degli strumenti a sostegno dell'economia, adottati durante la pandemia, così come quelle a sostegno degli investimenti;

    nel corso dell'esame al Senato, a seguito di un emendamento approvato nelle Commissioni riunite in sede referente, è stato introdotto un articolo aggiuntivo che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo, nonché circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata;

    l'articolo 3-bis in particolare, modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di formazione e contenuto dei ruoli, introducendo un nuovo comma 4-bis che dispone, al primo periodo, che l'estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall'ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento), che non costituisce un atto di riscossione e che non contiene alcuna pretesa esattiva, né impositiva, non è impugnabile;

    tale disposizione, appare tuttavia in netto contrasto con quanto sancito dalla Corte di cassazione – ordinanza n. 7228 del 13 marzo 2020, che ha stabilito la sussistenza della legittimazione del contribuente, riconosciuta dalla ormai consolidata giurisprudenza, di impugnare la cartella di pagamento non notificata, indipendentemente dalla notifica di un atto successivo;

    al riguardo, non si ravvisa tra l'altro, la necessità d'introdurre la disposizione suesposta, che appare peraltro non tutelare adeguatamente, le disposizioni previste dallo statuto dei diritti del contribuente, considerato che rischia di penalizzare in modo palese gli stessi contribuenti, i quali a causa di una evidente incapacità inefficienza dell'amministrazione fiscale, (non sempre diligente nel compito di consegnare le cartelle ai legittimi destinatari) risulterebbero vessati da una pretestuosità di numerosi azioni facenti leva proprio all'incapacità dell'ente riscossore, di custodire le ricevute di notifica e pertanto fornire la prova del corretto adempimento di tale onere;

    gli effetti derivanti dall'introduzione del suesposto articolo 3-bis, rischiano inoltre di determinare ulteriori difficoltà per i contribuenti, sia in relazione all'attuale situazione di crisi economica e finanziaria connessa agli effetti della pandemia, che intasare ulteriormente le controversie tributarie (oltre che inasprire il rapporto tra il fisco e il contribuente, che permane sempre faticoso e scarsamente trasparente);

    i limiti all'impugnabilità del ruolo introdotti dall'articolo richiamato, giudicati irrazionali nei confronti dei diritti dei contribuenti nell'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento, che impediranno a gran parte di essi di contestare tali atti, notificati in maniera non conforme al dettato normativo, (con evidente pregiudizio del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva, di cui all'articolo 53 della Costituzione) rischiano di costituire una grave violazione ed una compromissione del diritto di difesa del debitore, imponendo conseguentemente al legislatore, rapide misure d'intervento volte a riconsiderare la disposizione in precedenza richiamata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere nel prossimo provvedimento legislativo, l'introduzione di una disposizione ad hoc, volta a sopprimere l'articolo 3-bis del decreto-legge in esame, o quanto meno a riconsiderare i criteri suscettibili di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, significando con estrema chiarezza che in assenza di preventiva notifica della cartella esattoriale è possibile l'impugnabilità dell'estratto di ruolo come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite sentenza 19704/2015.
9/3395/17. Troiano.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il provvedimento in oggetto recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    il Capo II del provvedimento in esame contiene una serie di misure urgenti in materia di lavoro;

    l'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Scuole dei mestieri» finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti;

    il suddetto fondo è destinato all'istituzione da parte delle Regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio;

    lo scopo che si vuole raggiungere è quello di connettere più efficacemente scuola e lavoro creando un collegamento diretto tra domanda e offerta di lavoro a livello territoriale;

   considerato che:

    le Scuole dei mestieri saranno utilizzate in particolare per creare delle figure professionali specializzate ricercate dalle imprese e dal mondo dell'artigianato al fine di favorire l'immissione sul mercato del lavoro di giovani Neet, ossia coloro che non studiano e che non si dedicano ad alcun tipo di formazione, pur non lavorando;

    nel nostro paese sono circa 2 milioni i ragazzi che si trovano in questa condizione e, dunque, urge dare risposte celeri per fornire ai giovani concrete opportunità sul fronte dell'istruzione, del lavoro, dell'innovazione e delle chances di raggiungere l'indipendenza economica e familiare;

    la norma istitutiva del fondo «Scuole dei mestieri» prevede una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro solo per l'anno 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'adozione dei successivi provvedimenti legislativi, rassegnazione di nuove risorse in favore del Fondo «Scuole dei mestieri» al fine di consentire il rafforzamento e l'efficacia degli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'istituzione del suddetto fondo e, altresì, favorire i percorsi formativi delle giovani generazioni, creando figure professionali richieste dalle imprese.
9/3395/18. Alaimo, Giarrizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, con alcune misure sugli incentivi agli investimenti privati, al fine di fronteggiare le gravissime conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica;

    il provvedimento in particolare, dispone fra l'altro, attraverso il Capo I recante misure urgenti in materia fiscale, disposizioni di proroga dei termini per gli adempimenti fiscali e di rateizzazione di somme iscritte a ruolo, unitamente a procedure di riversamento spontaneo di importi indebitamente compensati in tema di credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e un nuovo regime fiscale opzionale relativo ai costi di ricerca e sviluppo, che sostituisce il previgente patent box;

    nell'ambito del quadro normativo fiscale vigente, l'articolo 28-quater, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, riconosce agli operatori economici che vantino crediti (per servizi prestati) nei confronti degli enti pubblici non economici indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il diritto di ottenere la compensazione degli stessi con propri debiti tributari iscritti a ruolo;

    al riguardo, si segnala come gli ATO, confermato anche dalla giurisprudenza oramai consolidata, siano riconducibili all'interno della sfera delle pubbliche amministrazioni, di cui al predetto decreto legislativo, considerato che esprimono compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema vanno ricondotte in assenza di previsione contraria;

    a tal fine, si evidenziano le sentenze della Corte Costituzionale n. 226/2012 e le numerose delibere dei giudici amministrativi: C.d.S., sentenza n. 5379/2010; TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 1767/2015; TAR Sicilia, Catania, Sentenza n. 2393/2014, i cui pronunciamenti, sono tutti volti a riconoscere agli ATO la natura di enti locali ascrivibili al novero degli enti pubblici di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa pertanto la necessità di intervenire nel corso della presente legislatura, attraverso l'introduzione di una norma ad hoc, volta a stabilire l'inclusione degli ATO, nell'ambito delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo in precedenza richiamato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle prossime iniziative normative, un intervento volto a consentire l'inclusione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) nel novero degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche al fine di consentire ai suddetti soggetti l'applicazione delle norme in materia di compensazione.
9/3395/19. Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, prevede all'articolo 5 il passaggio, per le associazioni del terzo settore, da un regime di esclusione IVA a uno di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti nei confronti dei propri soci, le cessioni di pubblicazioni, la somministrazione di alimenti e bevande. Tale norma ha l'effetto di ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse;

    per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, è prevista l'applicazione del regime forfettario, di cui ai commi da 54 e seguenti della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), limitatamente alla parte relativa all'IVA;

    tali disposizioni penalizzano le attività del cosiddetto Terzo Settore, che dovranno munirsi di partita IVA e adottare un sistema di rendicontazione a partire dal 1° gennaio prossimo, sostenendo i nuovi costi della tenuta della contabilità nonché ulteriori oneri e ulteriori adempimenti burocratici, senza peraltro evidenti vantaggi per l'erario;

    l'introduzione di tale modifica si è resa necessaria a seguito di una procedura d'infrazione europea del 2010 attivata a causa di un non corretto recepimento della direttiva comunitaria sull'IVA del 2006;

    occorre considerare al riguardo, l'esigenza di fornire alle organizzazioni del Terzo Settore condizioni stabilì di sostegno, per promuoverne le loro attività, consentirne il futuro e valorizzarne il ruolo, considerato che si evidenziano che tutte le iniziative di solidarietà necessitano di essere incentivate anche attraverso la semplificazione del regime contabile e delle agevolazioni fiscali;

    le associazioni del Terzo Settore, di volontariato e senza scopo di lucro, non possono infatti essere parificate ad attività commerciali, in quanto se così fosse rischierebbero di non riconoscerne la specificità che trova sede nei principi di solidarietà e sussidiarietà costituenti l'architrave della Carta costituzionale:

    il principio costituzionale di sussidiarietà, implica infatti la necessità di semplificare il regime operativo degli enti di volontariato, e di tutte le associazioni che svolgono un ruolo importantissimo nell'aiuto e nel sostegno di chi si trova in difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, misure compensative o di sostegno, sia mediante erogazione di contributi che in termini di semplificazione, in favore del cosiddetto Terzo Settore rispetto ai nuovi obblighi introdotti con il provvedimento in discussione.
9/3395/20. Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    nello specifico, tra le differenti materie trattate, il provvedimento prevede una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati;

    per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022;

    a tal proposito è necessario prendere atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che, soprattutto nei primi anni di vigenza della misura agevolativa, hanno caratterizzato la disciplina. Infatti, l'estremo tecnicismo della materia ha richiesto l'emanazione di ripetuti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico che, in alcuni casi, sono intervenuti in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese;

    e auspicabile per tanto ricorrere ad una disciplina non solo più semplificata e chiara, ma in grado di includere, ai fini dell'incentivo previsto, tutte le imprese che hanno effettivamente sostenuto costi e investito in innovazione;

    si tratterebbe di consentire alle imprese che, in tutto o in parte, hanno effettivamente sostenuto costi e investito in innovazione attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini dell'incentivo, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai periodi di imposta precedenti, hanno applicato in modo non corretto la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, di procedere al riversamento del 50 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione senza applicazione di sanzioni e interessi,

impegna il Governo

a consentire, nei provvedimenti di prossima emanazione, alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del eredito d'imposta concesso a fronte dello svolgimento, anche in parte, di attività di ricerca e sviluppo, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale attraverso il riversamento di parte del credito indebitamente utilizzato in compensazione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
9/3395/21. Butti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    all'articolo 5, in particolare, sono contenute numerose disposizioni urgenti in materia fiscale: dalle risorse destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa e attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi alla sostituzione della disciplina sul patent box, per arrivare al Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni;

    riteniamo che in un momento di crisi così profonda per tutte le attività produttive, sia necessario individuare metodi sempre più utili di ausilio;

    il settore ricettivo italiano chiuderà il 2021 con una perdita di quasi 10 miliardi di euro. Con un calo di oltre il 36 per cento rispetto al 2019. Nei due anni dell'esplosione del virus, gli albergatori, ad esempio, hanno perso 24 miliardi di euro di guadagni; i dati sono stati diffusi dal Centro Studi di Federalberghi nel preconsuntivo diffuso in occasione delle stime sulle prossime festività natalizie. La situazione di difficoltà è generalizzata. La scorsa stagione invernale è stata completamente azzerata, meeting e congressi sono ancora soggetti a limitazioni. Nonostante i segnali positivi che si sono registrati durante la seconda parte dell'estate, soprattutto nelle località di vacanza (che si rivolgono principalmente alla domanda italiana), continua a prevalere una situazione di seria difficoltà per le imprese alberghiere e della ristorazione; ricordiamo che sono ancora molte migliaia i Bonus Vacanze da spendere e in scadenza a dicembre (misura alquanto deficitaria quella prevista dal decreto Rilancio dell'aprile 2020);

    le imprese turistico-ricettive e della ristorazione, inoltre, che sono state tra quelle maggiormente colpite dalla pandemia, devono sostenere costi ingenti per la gestione della componente immobiliare, costi che hanno continuato a gravare sui bilanci anche durante i periodi in cui i ricavi sono stati azzerati;

    per attenuare il peso di tali oneri, sarebbe necessario prorogare l'esenzione dal pagamento dell'IMU ed estendere il credito d'imposta per la locazione degli immobili destinati all'attività d'impresa,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, misure atte ad attenuare gli oneri dei costi fissi delle imprese turistico-ricettive e della ristorazione, prorogando fino al primo semestre 2023 esonero della seconda rata IMU e credito d'imposta affitti e introducendo ulteriori misure che possano dare sollievo alle imprese stesse.
9/3395/22. Trancassini, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    all'articolo 5, in particolare, sono contenute numerose disposizioni urgenti in materia fiscale: dalle risorse destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa e attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi alla sostituzione della disciplina sul patent box, per arrivare al Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni;

    riteniamo che in un momento di crisi così profonda per tutte le attività produttive, sia necessario individuare metodi sempre più utili di ausilio;

    registriamo, infatti, il disagio di alcune particolari categorie di imprenditori agrari che non sono riusciti ad usufruire del contributo perequativo previsto dal decreto Sostegni, perché le imprese agricole non sempre sono in grado di determinare il peggioramento del risultato economico d'esercizio tra il 2020 e il 2019; com'è noto, il solo riferimento al risultato reddituale indicato nella dichiarazione dei redditi renderebbe di fatto non fruibile la misura per le imprese agricole che dichiarano il reddito agrario che, per definizione, è un reddito medio ordinario,

impegna il Governo

a prevedere in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, al fine di rendere il cosiddetto contributo perequativo previsto dal decreto sostegni concretamente applicabile alle imprese agricole titolari di reddito agrario, l'aggiunta al Testo unico delle imposte sui redditi di una specifica che faccia riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA.
9/3395/23. Osnato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 5, comma 13, interviene con riferimento ad alcune misure agevolative varate nell'ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», adottato dalla Commissione europea, al fine di sostenere, tra le altre, le imprese start-up;

    tale intervento si inserisce in una strategia volta «a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative», creando le condizioni affinché le start-up innovative e, in seguito, anche le PMI innovative, possano ricevere sostegno strutturale e continuativo allo sviluppo;

    in tale strategia rientra anche la possibilità, prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in favore dei contribuenti che investano «nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative» di poter detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche il 19 per cento della somma investita;

    i decreti attuativi della norma prevedono che, qualora il credito d'imposta sia «di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare», e, analogamente, per le società si fa riferimento all'eventuale incapienza del reddito e si stabilisce pari criterio di deduzione nel tempo;

    è un dato di fatto che la crisi economica scatenata dalla pandemia da COVID-19 ha drasticamente ridotto, almeno per gli anni 2020 e 2021 e sicuramente 2022, la capacità reddituale sia delle persone fisiche che delle aziende: è quindi presumibile che molti cittadini e aziende che, per ridotta capacità reddituale, non avevano un reddito «capiente» negli anni antecedenti al 2020, cioè non erano riusciti ad usufruire delle citate detrazioni per il loro intero negli anni precedenti la crisi, a maggior ragione avranno avuto un reddito «incapiente» nel 2020 e 2021;

    questi soggetti – secondo la vigente normativa – andrebbero a subire un ingiusto danno in quanto si troverebbero privati di quei benefici su cui avevano fatto affidamento e che, molto probabilmente, avevano rappresentato il vero e principale propulsore dell'investimento in oggetto,

impegna il Governo

a disporre, con successivi provvedimenti, la cancellazione del limite temporale per portare in detrazione le somme investite nelle start-up innovative, al fine di garantire a tutti i contribuenti di poterne fruire pienamente.
9/3395/24. Bignami, Albano, Osnato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce nuove disposizioni in merito alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo;

    le misure introdotte ledono in maniera sproporzionata il diritto alla difesa del cittadino-contribuente e non tengono conto del bilanciamento tra i contrapposti interessi;

    da oggi, al contribuente che lamenta la mancata oppure errata notifica pregressa di una cartella di pagamento, viene di fatto impedito di rivolgersi al giudice tributario per l'impugnazione dei ruoli di cui è venuto a conoscenza a seguito della richiesta di un estratto di ruolo e che presume essere viziati da difetto di notifica, salvo in tre precisi casi: quello in cui il debitore dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, nel caso della riscossione di pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione, e nel caso della perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.;

    la disposizione mal si concilia con il diritto fondamentale alla difesa e con i bisogni di tutela del contribuente, meritoriamente fissati nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 19704/2015, con la quale è stata ritenuta ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, e recentemente confermati anche dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 27860 del 12 ottobre 2021;

    i cittadini, piuttosto, andrebbero maggiormente tutelati da fenomeni come quello delle «cartelle pazze» che ogni anno vengono contestate e spesso annullate per irregolarità, soprattutto in questa fase di emergenza pandemica,

impegna il Governo

ad adottare uno o più provvedimenti successivi per garantire l'effettività del diritto alla difesa dei cittadini-contribuenti, assicurando nuovi mezzi di tutela in caso di mancata oppure errata notifica pregressa di una cartella di pagamento che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.
9/3395/25. Delmastro Delle Vedove, Albano, Bignami, Osnato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene disposizioni in materia di rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza;

    a tale misura, per il solo anno 2021, sono state conferite risorse aggiuntive per 1,2 miliardi di euro;

    non passa giorno che le cronache quotidiane restituiscono episodi di truffe ai danni del bilancio dello Stato a causa dei «furbetti del Reddito di Cittadinanza»;

    tra gli episodi più frequenti risultano casi di percettori che svolgono lavoro in nero, persone che percepiscono redditi al di sopra del limite di legge, titolari di conti correnti sopra un certo tetto, nuclei familiari il cui reddito complessivo è largamente superiore a quello denunciato, titolari di redditizie attività economiche, possessori di seconde case, auto di lusso, moto oltre una certa cilindrata e persino di imbarcazioni di diporto;

    non mancano inoltre stranieri che dichiarano di essere residenti in Italia da oltre dieci anni o persone che omettono di segnalare condanne incompatibili con il sussidio;

    appare evidente come le truffe più comuni siano collegate al sistema delle autocertificazioni dei requisiti amministrativi e, pertanto, occorre intervenire su quello specifico punto per limitare i casi di possibile frode;

    giova ricordare che i dati di molti dei requisiti autodichiarati sono già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni ma che non vengono scambiati per mancanza di convezioni tra le stesse o per mancanza di interoperabilità dei sistemi informativi;

    nell'attesa di adottare specifiche azioni di ammodernamento informatico della Pubblica amministrazione, anche grazie ai fondi del PNRR, occorre adottare appositi provvedimenti per derogare temporaneamente all'uso delle autocertificazioni per la concessione del Reddito di Cittadinanza, subordinando la concessione dello stesso alla verifica puntuale di tutti i requisiti,

impegna il Governo:

   ad adottare gli opportuni correttivi normativi affinché venga temporaneamente sospesa la possibilità di procedere mediante autodichiarazione dei requisiti nelle procedure di concessione del Reddito di Cittadinanza;

   ad adottare opportuni piani di interoperabilità tra le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per lo scambio immediato delle informazioni necessarie alla verifica automatica del possesso dei requisiti per la concessione del Reddito di Cittadinanza.
9/3395/26. Donzelli, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 5 dispone una proroga di dodici mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti, nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri;

    con la sentenza dello scorso 9 novembre il Consiglio di Stato è intervenuto in merito alla controversa questione delle concessioni demaniali marittime, rispetto al quale sinora l'Italia ha disposto numerosi rinvii dell'applicazione della normativa europea di cui alla cosiddetta direttiva Bolkestein, recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e volta a promuovere la «parità di professionisti e imprese nell'accesso ai mercati dell'Unione europea», che impongono l'obbligo agli Stati membri di mettere a gara a livello europeo, al momento della loro scadenza, tra le altre, le concessioni demaniali marittime;

    con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ha stabilito che la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, inclusa la moratoria pandemica disposta dal decreto rilancio, collide con l'articolo 49 del TFUE e con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, e che, di conseguenza, tali norme non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;

    la sentenza ha quindi disposto che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Unione europea;

    la sentenza, ancora una volta, non ha tenuto in considerazione le ragioni che vorrebbero tali concessioni non rientranti nel campo di applicazione della direttiva Bolkestein, e rispetto alle quali, altre Nazioni europee come la Spagna e il Portogallo hanno disposto proroghe lunghissime senza incorrere in alcuna sanzione da parte della Commissione europea;

    il turismo balneare italiano rappresenta un unicum nel panorama europeo e mondiale, soprattutto grazie agli investimenti sostenuti negli anni dai concessionari, e la decisione del Consiglio di Stato rischia di danneggiare in modo gravissimo migliaia di imprese che su tutto il territorio nazionale gestiscono da sempre stabilimenti balneari, porti turistici, alberghi e altri pubblici esercizi, che si troverebbero di fatto espropriate e che non riusciranno verosimilmente a fronteggiare gli appetiti di grandi investitori stranieri, con il conseguente devastante esito in termini di impatto sociale che ne deriverebbe,

impegna il Governo

ad assumere urgenti e immediati provvedimenti, anche di carattere legislativo, per salvaguardare le imprese di cui in premessa.
9/3395/27. Lollobrigida, Meloni, Foti, Ferro, Galantino, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 5, commi da 15-bis a 15-quater, introdotto in sede di esame al Senato, impone alle associazioni, dal 1° gennaio 2022, di essere assoggettate al regime IVA, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, prevedendo il passaggio da un regime di esclusione IVA, ad un regime di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci: apparentemente una piccola variazione, neutra economicamente, ma che invece comporta i costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici;

    proprio alla vigilia della Giornata internazionale del volontariato, nonostante i ringraziamenti delle più alte istituzioni italiane, che hanno espresso pubblicamente ammirazione e gratitudine per i lavoratori e volontari del Terzo Settore, è stata introdotta l'imposizione dell'Iva per il Terzo settore;

    il rischio era stato scongiurato l'anno scorso, quando l'articolo 108 della legge di bilancio aveva aggiunto anche associazioni religiose, culturali, sportive, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica alla lista di chi deve pagare l'imposta, sulla base della necessità di rispondere a una procedura d'infrazione europea del 2010, arrivata perché l'Italia non aveva recepito in modo corretto la direttiva comunitaria sull'Iva del 2006;

    esattamente come un anno fa, il decreto fiscale approvato al Senato prevede il passaggio, per le associazioni del terzo settore, da un regime di esclusione IVA a uno di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci. Le realtà del volontariato risultano perciò penalizzate, perché dovranno entrare in un sistema di rendicontazione a partire dal 1° gennaio 2022, pur non svolgendo attività commerciali, obbligati a sostenere costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, senza peraltro evidenti vantaggi per l'erario;

    preoccupazione per tale scelta è stata espressa dallo stesso Ministro per le disabilità, che ha ricordato come sia necessario fornire alle organizzazioni del Terzo Settore condizioni stabili e di sostegno, anche fiscale, per promuoverne l'attività, consentirne il futuro e valorizzarne il ruolo, invece «di gravare pesantemente su tante realtà che operano con professionalità, dedizione, cura e a stretto contatto col pubblico e con le persone con disabilità. Spero quindi che ci possano essere ripensamenti in sede di conversione del decreto»;

    già oggi il Terzo settore sta affrontando il delicato passaggio di entrata in vigore del Registro Unico, con tutte le problematiche conseguenti e l'introduzione di questo ulteriore adempimento, peraltro disallineato con la normativa oggi in vigore, produrrà disorientamento e sfiducia negli enti, soprattutto quelli più piccoli;

    non possiamo immaginare di gravare ulteriormente sulle associazioni e di mettere a rischio la loro sopravvivenza: il terzo settore va sostenuto, non colpito,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 15-bis a 15-quater del decreto-legge in esame, le associazioni ed enti del Terzo Settore, tenendo conto dell'esigenza di fornire alle organizzazioni del Terzo Settore un quadro stabile e ragionato sul piano tributario.
9/3395/28. Meloni, Bellucci, Prisco, Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni in materia economica e fiscale dettate dagli effetti economici prodotti dall'emergenza da COVID-19;

    l'emergenza sanitaria in parola ha determinato, per la quasi totalità dei professionisti e, più in generale, dei lavoratori autonomi, una riduzione del volume d'affari e un conseguente calo significativo del fatturato;

    l'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, stabilisce che al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

    il comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, stabilisce che le disposizioni in parola si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modificazioni»;

    l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 18 ottobre 2021, ha confermato che l'efficacia della definizione agevolata in commento è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e che, pertanto, i contribuenti che intendano accettare la proposta di definizione agevolata debbano presentare un'autodichiarazione che attesti il non superamento dei tetti dei massimali degli aiuti Covid previsti in sede comunitaria entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento;

    la formulazione del testo dell'autodichiarazione richiesta non è stata al momento resa nota,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di eliminare la presentazione dell'autodichiarazione di cui alle premesse per usufruire della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
9/3395/29. Rotelli, Albano, Osnato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    nello specifico, tra le differenti materie trattate, il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione;

    l'ambiente scolastico rappresenta uno degli ambienti maggiormente esposti al rischio contagio e rappresenta un luogo dove, rimanendo gli adolescenti e il personale docente e non a contatto diverse ore continuativamente al giorno, la diffusione del virus potrebbe essere esponenziale in ambienti non adeguatamente sanificati;

    inoltre, è necessario garantire a tutti, famiglie, studenti docenti e indotto nelle scuole, lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022, attraverso l'adeguata pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, anche avvalendosi dei fondi a disposizione e in parte non utilizzati;

    l'articolo 13-bis del provvedimento in esame reca disposizioni per la sicurezza delle sedi delle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

ad utilizzare i fondi rimanenti e le imprese che si sono aggiudicate i lavori previsti dal Bando interministeriale «Scuole belle» per la sanificazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.
9/3395/30. Montaruli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di formazione e contenuto dei ruoli. Introducendo un nuovo comma 4-bis che dispone l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo nonché circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata;

   considerato che:

    la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19704/2015, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartello e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario;

    con ordinanza n. 27860 del 12 ottobre 2021, la Corte di cassazione, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha sottolineato che, benché l'estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario;

    la disposizione introdotta determina uno sbilanciamento eccessivo nel rapporto tra contribuente e Pubblica amministrazione limitando la possibilità per il contribuente di adire il giudice tributario nonché di far valere il proprio diritto di difesa,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative legislative volte all'abrogazione della norma in esame.
9/3395/31. Corda, Giuliodori, Cabras, Colletti, Costanzo, Maniero, Trano, Leda Volpi, Spessotto, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    la recente normativa in materia di riscossione, in particolare con riferimento al procedimento di formazione dei ruolo e di riscossione delle somme iscritte a ruolo, determina un significativo squilibrio nel rapporto di forza tra contribuente debitore e amministrazione finanziaria;

    la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 537-540, ha introdotto modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione che vanno ad incidere sulle modalità, sulle fasi e sui termini della procedura ponendo il contribuente in una posizione di svantaggio nei confronti degli enti e società incaricate per la riscossione dei tributi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare le disposizioni suddette innalzando il termine entro il quale il debitore può presentare la propria documentazione per la sospensione della riscossione ed ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruoto, reintroducendo la lettera f) soppressa dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ed equiparando le posizioni del contribuente e degli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi in modo da garantire maggiori tutele per i contribuenti nel corso del procedimento di formazione del ruolo e di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9/3395/32. Trano, Corda, Giuliodori, Cabras, Colletti, Costanzo, Maniero, Leda Volpi, Spessotto, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, come modificato dalla legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, ha previsto una temporanea esenzione dal rispetto di talune norme sull'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19 nei riguardi dei soggetti «in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021»;

    l'articolo 14, comma 6, del decreto-legge all'esame dell'Aula è intervenuto sulla predetta disposizione normativa, prevedendo, in particolare: (i) l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dell'esenzione, la quale ricomprende adesso anche le disposizioni sul possesso obbligatorio del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro; (ii) l'estensione del periodo di validità temporale dell'esenzione medesima, prolungata dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;

    con riguardo a tale estensione temporale, tuttavia, si segnala una sopravvenienza che potrebbe dar luogo a dubbi e criticità in fase applicativa per tutti i soggetti che sino ad ora hanno beneficiato dell'esenzione in esame (trattasi, in particolare, di coloro che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino Sputnik V da parte delle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino);

    successivamente all'emanazione del decreto-legge all'esame dell'Aula, infatti, è stata adottata la circolare del Ministero della salute 4 novembre 2021, protocollo n. 50269, ai sensi della quale i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il booster (...) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo relativo al suddetto vaccino non autorizzato;

    a fronte di quanto precede, non è chiaro se l'esenzione dal rispetto delle disposizioni sul possesso obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19, prevista per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, continui a valere sino al 31 dicembre 2021, ovvero debba ritenersi esaurita in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza del Ministero della salute sopra citata;

    a parere degli interroganti, la prima linea interpretativa sarebbe senz'altro da preferire rispetto alla seconda, anche al fine di garantire ai soggetti interessati il tempo necessario per pianificare e accedere concretamente alla nuova somministrazione,

impegna il Governo

a chiarire tramite circolare o altro atto di carattere interpretativo che l'esenzione prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, in favore dei soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino continua ad applicarsi sino al 31 dicembre 2021, anche in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza del Ministero della salute citata in premessa.
9/3395/33. Billi, Gusmeroli, Morrone, Raffaelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento all'esame interviene sul trattamento di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili, prevedendo l'applicazione – a determinate condizioni – per il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili dei trattamenti di malattia inerenti al ricovero ospedaliero;

    il ricorso allo smart working, quale misura per contenere i rischi di diffusione del contagio del virus, ha rappresentato per alcune categorie di soggetti più fragili, quali i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, la possibilità di continuare la propria prestazione lavorativa senza il rischio di compromettere la propria salute o quella dei familiari in condizioni più vulnerabili,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di ricorrere al lavoro agile per i lavoratori e le lavoratrici fragili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, nonché per i lavoratori e le lavoratrici immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse.
9/3395/34. Murelli, Covolo.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 14-quinquies dell'articolo 5, inserito al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi;

    il comma 5-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che: «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.1 relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro 1130 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    la nuova disposizione, introdotta in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, costituisce una sostanziale detassazione degli impianti in questione e comporta una significativa perdita di gettito per i Comuni, con evidenti disparità rispetto ad impianti siti su aree private;

    l'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, ha la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, a garanzia di parità di trattamento nelle diverse Regioni, Province o Comuni;

    a tal proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015, ha stabilito che una legge regionale che imponga il pagamento di oneri non previsti dalla legge statale viola l'articolo 117 della Costituzione, in quanto si pone in contrasto con l'articolo 93 del decreto legislativo n. 253 del 2003, espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione». È importante però sottolineare – per il tema che qui interessa – che la Corte costituzionale, nel ribadire il divieto di imporre oneri non previsti dalla legge statale, non mette in discussione il rapporto di tipo privatistico tra Comune e gestori, quando l'area di installazione dell'impianto appartenga al patrimonio disponibile dell'ente. In questo caso, quindi, il canone di locazione è dovuto e non si applicano le ordinarie regole del Canone unico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare le modifiche necessarie al regime del Canone unico patrimoniale, prevedendo che gli enti determinino le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale.
9/3395/35. Capitanio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto reca un complesso di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    la situazione attuale è caratterizzata da un imponente aumento del costo dell'energia elettrica e gli impianti di produzione di energia green presenti in Italia saranno indotti ad aumentare la propria produzione per garantire il fabbisogno energetico nazionale;

    nei territori nei quali insistono numerosi impianti di produzione di energia elettrica, di qualsiasi natura, le popolazioni subiscono disagi che dovrebbero essere riconosciuti e bilanciati. Si fa ad esempio il caso dell'intera provincia di Belluno, dove la necessità nazionali di produzione di energia sottrae alla popolazione residente acqua che potrebbe essere destinata ad altri ed alternativi scopi, e per questo motivo sono presenti numerosissimi impianti idroelettrici lungo i corsi d'acqua e in particolare lungo il bacino Piave, coprendo pressoché integralmente il territorio provinciale i cui bacini sono tra quelli maggiormente artificializzati d'Europa,

impegna il Governo

a prevedere delle forme di compensazioni dei disagi subiti dalle popolazioni in zone ad alta concentrazione di impianti di energia green, come idroelettrico, bioenergie, eolico, geotermico, eventualmente da attuarsi prevedendo una riduzione delle aliquote IVA applicate in bolletta sia per l'uso domestico che per ogni altro uso.
9/3395/36. Bond.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 146 del 2021 incrementa di 187 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo previsto dalla legge di bilancio 2021 per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

    infatti, il comma 700 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha autorizzato, per tali territori alluvionati, una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata;

    la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori del Piemonte e della Liguria colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 ed ha stanziato le risorse occorrenti per i primi interventi urgenti in emergenza, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

    con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 novembre 2020 i Presidenti delle due regioni sono stati nominali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza;

    in seguito alla ricognizione dei danni, sono stati elaborati i piani per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti nonché le stime delle risorse occorrenti per le opere pubbliche e per il ristoro dei danni ai privati;

    in Liguria ed in particolare in provincia di Imperia il violento nubifragio ha creato ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture a beni pubblici e privati, alle imprese. Tuttavia, i fondi fino ad oggi erogati dallo Stato a copertura dei lavori in somma urgenza svolti dai comuni sono risultati assolutamente inadeguati, mentre sono stati inesistenti le risorse per il ristoro dei danni subiti da soggetti privati e imprese, rispetto alle quantificazioni economiche documentate dagli enti territoriali preposti;

    addirittura, alcuni comuni della Liguria non hanno ancora ricevuto i fondi per gli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi calamitosi del 23 e 24 novembre 2019, che hanno devastato vaste aree della Liguria e del Piemonte,

impegna il Governo

nell'ambito della ripartizione delle risorse stanziate dall'articolo 17, comma 2 del decreto-legge n. 146 del 2021, a provvedere allo stanziamento delle risorse occorrenti per gli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo, per i danni di imprese e privati e per i fabbisogni della ricostruzione pubblica e privata dei numerosi comuni della Liguria colpiti dagli eccezionali fenomeni alluvionali del 2019 e 2020.
9/3395/37. Di Muro, Rixi.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni in materia di pagamenti fiscali contenute nel decreto-legge in esame prevedono: 1) l'estensione del termine per l'adempimento dei ruoli, che viene esteso, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, da 60 a 180 giorni, 2) la proroga fino ai 16 gennaio 2022 del termine per pagare gli avvisi bonari, la cui riscossione è stata sospesa per la pandemia; 3) la rimessione in termini, scadenti ultimativamente (tolleranza compresa) il 14 dicembre 2021 (rispetto al 5 dicembre precedentemente previsto) in favore dei contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – cosiddetti Rottamazione-ter e saldo e stralcio;

    il mancato pagamento entro il 14 dicembre del totale delle rate degli istituti di definizione agevolata farà scattare le conseguenze previste in caso di decadenza dai piani. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento nei termini fissati delle rate, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Inoltre, non vi è la possibilità di richiedere la rateizzazione del debito residuo;

    la proroga al 2022 delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale in materia di dilazione si impone anche in considerazione del fatto che, poiché la totalità delle nuove cartelle sarà pagata l'anno prossimo, i debitori non potranno in concreto beneficiare delle opportunità che sono consentite, allo stato, fino al 31 dicembre 2021. Infatti, a partire dalle istanze presentate l'anno prossimo, la condizione di decadenza dal piano di rientro torna a essere di 5 rate non pagate, in luogo delle attuali 10 (13 per le sole dilazioni in essere all'8 marzo 2020), e il limite di debito oltre il quale il contribuente deve dimostrare io stato di difficoltà diventa di 60.000 euro, in luogo degli attuali 100.000 euro;

    il Governo si è altresì impegnato a valutare l'opportunità di una nuova disciplina della riscossione dei debiti iscritti a ruolo (rottamazione quater), anche attraverso meccanismi deflativi dei contenzioso tributario e di definizione delle liti pendenti;

    le prospettive ancora incerte in termini di diffusione dei virus nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con la possibilità di nuove misure restrittive e il cambio di colore di alcune regioni, richiedono scelte mirate e condivise in favore dei settori produttivi e delle fasce occupazionali che maggiormente hanno risentito della crisi pandemica, con la prospettiva di favorire i successivi investimenti, liberando il potenziale economico italiano,

impegna il Governo:

  ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

    dilazionare ulteriormente, nel corso del 2022, le scadenze previste per il 14 dicembre 2021 relative agli istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – cosiddetti Rottamazione-ter e saldo e stralcio;

    prorogare oltre il 31 dicembre 2021 la legislazione emergenziale in materia di dilazione, in particolare aumentando il numero delle rate non pagate che determinano la condizione di decadenza dal piano di rientro e innalzando la soglia di debito oltre il quale il contribuente deve dimostrare lo stato di difficoltà;

    prorogare anche per i ruoli consegnati dei primi mesi del 2022 la disposizione che estende il termine per l'adempimento a 180 giorni;

  a valutare la possibilità di prevedere una nuova definizione agevolata, in attesa dell'approvazione della riforma fiscale.
9/3395/38. Martino, Barelli, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, D'Attis, Anna Lisa Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; in particolare, i commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies definiscono il passaggio dai regime di esclusione a quello di esenzione IVA per le associazioni del Terzo settore;

    sulla base della nuova disciplina saranno considerate in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

     a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici;

     b) le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;

     c) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, dalle associazioni di promozione sociale (si tratta dispacci annessi ai circoli di enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno);

    inoltre, si prevede di far rientrare nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, rese da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni politiche, sindacali e di categoria;

    l'intervento di modifica – necessario al fine di chiudere la procedura di infrazione europea n. 2008/2010 per cui l'Italia era stata sanzionata a causa dell'esclusione dal campo di applicazione di alcune attività, ovvero in violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 9 della direttiva IVA (la direttiva 2006/112/Ce) – determinerebbe il paradosso applicativo di ricomprendere specifiche operazioni svolte dalle associazioni di volontariato, enti con finalità assistenziali e, più in generale, operanti nel Terzo settore, come prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa;

    pur comprendendo lo spirito da cui scaturisce l'intervento normativo, ovvero la necessità di ottemperare alla risoluzione della procedura di infrazione in corso, non si possono non considerare le diverse erano le criticità che ne derivano;

    un primo aspetto è quello di natura culturale: le attività coinvolte in questo intervento legislativo sono quelle tra soci che mutualmente condividono beni e servizi, in un modello più simile a quello dell'autoconsumo che a quello dello scambio, che è invece è tipico dei mondo imprenditoriale;

    l'attuale previsione, infatti, attrarrà attività attualmente non rilevanti ai fini IVA nella sfera dell'esenzione, con un conseguente aggravio di adempimenti e complicazioni: infatti, il passaggio dall'attuale normativa di esclusione al regime di esenzione comporterà che i corrispettivi percepiti dai soci saranno considerati operazioni commerciali, con inevitabili conseguenze operative, contabili – oltreché costose – adempienze formali, tra cui: apertura della posizione IVA (partita IVA), liquidazione periodica IVA, dichiarazione IVA annuale, fatturazione e registrazione delle operazioni;

    occorre, pertanto, approfondire e verificare adeguatamente sia a livello nazionale che comunitario, quali siano gli effettivi limiti di una compiuta armonizzazione fiscale, ma soprattutto riconoscere appieno la meritoria azione di quegli Enti che senza scopo di lucro, perseguono l'interesse generale, il tutto al fine di garantire alle medesime organizzazioni un quadro stabile e ragionato sul piano tributario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche in relazione della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'esclusione della disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del presente provvedimento con riferimento alle organizzazioni no profit ed alle associazioni del Terzo settore.
9/3395/39. Zanettin, Barelli, Versace, Bagnasco, Aprea, Bond, Palmieri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 48-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 39 settembre 1973, n. 602, dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

    con l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, inoltre, la pubblica amministrazione è diventata soggetto attivo nella segnalazione dei mancati pagamenti di imposte da parte delle società, con il rischio di generare un fenomeno di «arrotolamento», secondo cui una società che non incassa il credito ad essa spettante da parte della pubblica amministrazione potrebbe non avere la liquidità sufficiente per pagare le imposte e sarà segnalata all'organismo di composizione della crisi d'impresa quale soggetto potenzialmente in crisi e «fallibile»;

    i soli tempi di verifica connessi all'applicazione del citato articolo 48-bis comportano l'allungamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. L'obbligo della P.A. di effettuare tali pagamenti entro il termine di trenta giorni, (sessanta giorni per le autorità sanitarie regionali) è tra le riforme abilitanti del PNRR da raggiungere nel quarto trimestre 2023 (riforma 1.11),

    l'articolo 153 del decreto-legge n. 34 del 2020 aveva disposto, in forza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle verifiche ex articolo 48-bis, per tutto il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

    l'articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. decreto Sostegni, aveva prorogato al 30 aprile 2021 l'operatività del citato articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, poi prorogata al 31 agosto 2021 dal decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021;

    l'articolo 3 dei decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209 prevede che l'articolo 48-bis del Dpr 602 del 1973 non si applichi alle sole erogazioni di contributi a fondo perduto da parte dell'Agenzia delle entrate, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni volte a prevedere la non applicazione del Citato articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, fino al 30 giugno 2022, secondo le modalità previste dall'articolo 153 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di favorire la liquidità delle imprese durante il periodo emergenziale e post emergenziale.
9/3395/40. Tartaglione, Porchietto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del decreto-legge rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro, la dotazione del Fondo per la concessione sia dei contributi c.d. ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati;

    l'industria dell'automotive è uno dei fiori all'occhiello italiani e rappresenta una importante quota del nostro PIL. Il comparto auto, nel 2019, ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del PIL con 5.700 imprese e 250 mila occupati, il 7 per cento dell'intera forza lavoro dell'industria manifatturiera italiana. Con l'indotto, il settore dà lavoro a circa un milione di persone;

    nonostante la sua importanza strategica, il comparto auto sta vivendo un momento di profonda crisi, un processo deficitario già in atto da anni, reso più rapido e impattante dall'avvento della pandemia;

    nel Question Time del 24 novembre 2021 presso la Camera dei Deputati, il Ministro dello sviluppo economico ha preannunciato la disponibilità a inserire in legge di bilancio la misura di rifinanziamento per il 2022 della misura automotive, ma tenendo conto delle ultime evoluzioni del mercato;

    a fine novembre 2021, le immatricolazioni 2021 totali in Italia sono state 104.478, con una diminuzione del 24,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, quando le unità immatricolate erano 138.612 e una flessione del 30,8 per cento sul 2019, epoca pre-Covid. A ottobre 2021 in Europa sono state immatricolate 798.693 vetture con una perdita del 29,3 per cento sul 2020;

    è necessario accompagnare il settore verso le profonde ristrutturazioni che lo attendono, sia in termine di progressivo sviluppo dei veicoli elettrici, sia per quel che riguarda l'evoluzione della componentistica, con la necessità di riconvertire le produzioni e riqualificare i lavoratori;

    in seno al PNRR sono inserite due misure finalizzate ad incentivare, tramite lo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo, la capacità delle filiere produttive più innovative, ivi compresa quella dell'automotive,

impegna il Governo:

   ad individuare, eventualmente anche in sede di legge bilancio, ulteriori risorse per sostenere le vendite del comparto automobilistico nel 2022;

   a prevedere l'istituzione di un fondo pluriennale per la riconversione dell'industria automotive, destinato ad accompagnare l'aggiornamento tecnologico e la riconversione delle imprese e la professionalizzazione dei lavoratori e degli operatori del comparto automobilistico nazionale.
9/3395/41. Porchietto.


   La Camera,

   premesso che:

    le recenti vicende di cronaca hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica il fenomeno delle occupazioni abusive di abitazioni private. Pur essendo più ridotto rispetto a quello degli alloggi popolari sottratti a chi ne ha diritto, il numero di case private occupate a soggetti privati non è affatto residuale in Italia;

    i numerosi proprietari finiti in quest'incubo, una volta recuperato dopo non poche difficoltà il proprio immobile, si trovano costretti a dover fare la conta dei danni e dei furti di cui si rendono responsabili gli occupanti abusivi e che si aggiungono alle spese legali da sostenere per i procedimenti penali e civili;

    a tutto ciò si aggiunge la consapevolezza che qualsiasi procedimento nei confronti dell'occupante, anche a seguito di sentenza che lo riconosce colpevole del reato addebitato, nella quasi totalità dei casi non porta ad un risarcimento dal momento che si tratta di soggetti nullatenenti, senza patrimoni su cui rivalersi,

impegna il Governo

a prevedere, eventualmente anche nell'ambito della Manovra economica per l'anno 2022, la possibilità di istituire un Fondo ad hoc mediante il quale indennizzare quei proprietari di immobili che hanno visto occupata e danneggiata la propria abitazione e che hanno subito un danno non legato solo al mancato godimento del bene, ma anche alla perdita della possibilità di risiedervi e ai danni materiali e immateriali che ne sono derivati.
9/3395/42. Spena.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 146/2021 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela dei lavoro e per esigenze indifferibili» prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga da parte del MIMS secondo modalità stabilite con decreto del MIMS di concerto col MISE;

    si evidenzia che il comma 27 dell'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 126/2020 ha modificato articolo 1 comma 1 n. 21 dei decreto del Presidente della Repubblica 435/1991, prevedendo la possibilità di installare motorizzazioni ibride-elettriche a bordo delle imbarcazioni adibite a trasporto passeggeri, iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti delle Capitanerie di Porto del Territorio Italiano;

    le disposizioni che stanziano contributi per la conversione delle motorizzazioni per il trasporto pubblico locale, non sono ugualmente previste per il trasporto pubblico non di linea, in particolare per il settore natanti;

    sarebbe opportuno prevedere l'inserimento di una norma che concede la possibilità di finanziare anche la sola sostituzione dell'apparato motore oltre a stabilire la possibilità dell'acquisto dell'imbarcazione a nuovo, differenziando, rispetto al terrestre, quello che è scafo da quello che è macchina;

    tale proposta è ragionevole in quanto l'imbarcazione a differenza di un'autovettura, non si può produrre in serie e i tempi di conversione delle imbarcazioni, nel momento in cui terminassero tutte le prove e i collaudi passerebbero un periodo tra 3 e 5 anni ed ha effetti anche sulla riduzione dell'impatto ambientale perché il riciclo e lo smaltimento dell'imbarcazione è lunga e complessa;

    inoltre risponde alla necessità sempre maggiore per gli operatori di settore di operare all'interno di lagune, laghi e fiumi nel rispetto dell'ambiente. I cardini della progettazione sono i concetti di sicurezza ed affidabilità per arrivare a fornire un'imbarcazione dai ridotti livelli di emissioni di inquinanti, bassa rumorosità e possibilità di navigare in zone a traffico limitato;

    in questa ottica e nella oramai improrogabile attuazione di piani di riduzione delle emissioni non solo per i mezzi navali destinati al trasporto pubblico di linea e non di linea, ma anche per il trasporto merci in conto proprio, è impensabile che non vi sia nell'arco dei prossimi mesi una richiesta di propulsioni e sistemi di motorizzazione ibride da installare su costruzioni esistenti e nuove costruzioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di riconoscere degli incentivi per la sostituzione da motore endotermico ad elettrico per le imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea.
9/3395/43. De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    a norma dell'articolo 13-ter del vigente decreto-legge n. 179/2012, lo Stato riconosce l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una «Carta dei diritti», nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura;

    purtroppo il divario digitale, specialmente nelle aree interne è oggi ancora assai presente. In alcuni comuni vi è un unico operatore telefonico mobile ad offrire servizi di telefonia cellulare;

    se un operatore smette di funzionare può isolare letteralmente alcune zone, dove peraltro chi si trovasse a svolgere smartwork, a causa dei disservizi nelle telecomunicazioni, si troverebbe a non poter svolgere il proprio lavoro;

    nel caso di disservizi legati ad un solo operatore ci si può trovare per giorni senza poter chiamar e i di emergenza 118 e 112, in caso di bisogno del Soccorso Alpino o di una più semplice ambulanza, anche per un banale soccorso stradale;

    l'UNCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, ha un elenco con 1.220 località italiane dove telefonare, mandare un messaggio SMS, navigare in Internet con il proprio smartphone è impossibile o quasi;

    anche per fare fronte alle misure di distanziamento sociale ed alle conseguenti possibilità di adottare le forme del lavoro agile e dell'istruzione a distanza, è inderogabile avere l'accesso garantito alla rete internet e lo Stato dovrebbe rimuovere gli ostacoli che lo pregiudicano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative pertinenti affinché in tutti i comuni italiani sia garantita la piena ed efficace continuità dei servizi di telecomunicazioni e della telefonia mobile anche per mezzo di più operatori.
9/3395/44. Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha previsto, all'articolo 2 che «con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta» giorni;

    pertanto, per le cartelle notificate allo scadere del periodo di congelamento, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, sono previsti trenta giorni in più per il pagamento. Il termine è stato infatti allungato da 150 a 180 giorni (sei mesi), ben più lungo dell'ordinario, visto che in tempi normali, le cartelle devono essere saldate entro 60 giorni, dopodiché parte l'iter per la riscossione ed iniziano a maturare gli interessi;

    questa misura non è assolutamente sufficiente;

    a fronte della valanga di cartelle in arrivo nei primi mesi del 2022, è urgente trovare una soluzione concreta dove, invece, a pagare per queste decisioni ondivaghe e incoerenti sono ancora imprenditori e partite IVA, per la stragrande maggioranza costituita da ditte individuali e società di persone. E le ditte individuali sono spesso ex dipendenti che hanno perso il lavoro e che oggi, in ragione della pressione fiscale e contributiva a loro carico, riescono a malapena a raggiungere un guadagno ben inferiore a quello del dipendente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare modalità di dilazione di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 che permettano a cittadini ed imprese di non trovarsi nuovamente in difficoltà, ovvero a valutare una congrua ed ulteriore dilazione dei tempi di pagamento delle cartelle esattoriali che saranno notificate a partire dal 1° gennaio 2022.
9/3395/45. Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    il turismo, contribuendo nel periodo pre-Covid per oltre il 13 per cento al PIL nazionale, rappresenta da sempre un elemento strategico dell'economia italiana;

    l'impatto di questa pandemia, e il relativo blocco delle attività su tutto il territorio nazionale, sta avendo effetti drammatici sull'economia e particolari ripercussioni negative per il settore turistico;

    l'emergenza determinata dal coronavirus ha prodotto conseguenze negative nel comparto turistico anche da un punto di vista lavorativo determinando la perdita di migliaia di posti di lavoro: sono infatti a rischio circa 13 mila imprese e oltre 80 mila lavoratori, come denunciato recentemente dalle principali associazioni di categoria;

    il settore del turismo organizzato e delle agenzie di viaggio è praticamente in lockdown da circa due anni;

    i numeri raccontano di una situazione disastrosa: a fronte di circa 20 miliardi persi in quasi 24 mesi, il governo ha stanziato risorse non congrue per il settore: 650 milioni di euro, di cui 128 ancora da distribuire;

    queste risorse non saranno in grado di aiutare le aziende con personale in cassa integrazione e, soprattutto, non saranno in grado di coprire il costo del lavoro,

impegna il Governo

ad introdurre, attraverso idonee iniziative normative, uno sgravio fiscale per le aziende del comparto turistico, compresi i pubblici esercizi, che nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 assumano personale con contratti di lavoro per un periodo di tempo almeno pari o superiore a quattro mesi.
9/3395/46. Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 3395, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» è emersa la necessità di rivedere alcune disposizioni in materia fiscale in maniera particolare per i soggetti fragili come i disabili;

    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, seppur contiene misure diversificate in materia fiscale e di disabilità non affronta ancora con decisione il tema della mobilità delle persone disabili;

    l'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per acquisto e manutenzione auto destinata ad uso esclusivo per disabili nel limite di spesa di 18.075,99;

    tale importo si può dividere in quattro rate uguali;

    la detrazione IRPEF può essere richiesta direttamente dal disabile o dal familiare di cui quest'ultimo è fiscalmente a carico;

    è evidente come non tutti gli aventi diritto abbiano un reddito tale che permetta loro di usufruire di tale agevolazione;

    pertanto, sarebbe proficuo un intervento che preveda un'agevolazione di tipo fiscale che, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, offra la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento che preveda per i disabili, in caso di acquisto di auto e mezzi di locomozione in genere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione del 19 per cento della spesa sostenuta, la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
9/3395/47. Aprile.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    i due anni di decorrenza della crisi pandemica hanno visto diffondersi un clima di forte crisi ed incertezza per le aziende ed il tessuto economico del Paese, che hanno portato ad una generale contrazione dei fatturati delle aziende a fronte di costi fissi sostanzialmente inalterati o addirittura aggravati;

    l'effetto combinato di pandemia e crollo dei consumi ha portato, secondo uno studio della CGIA di Mestre, alla chiusura di oltre 327.000 partite IVA e ad una riduzione generica dello stock di occupati di 314.000 unità rispetto al dato pre-pandemia;

    secondo le elaborazioni CGIA, effettuate su dati ISTAT, le fasce di età più colpite dalla chiusura delle partite IVA ed alla perdita di posti di lavoro sono le fasce 15-34 anni e 35-49 anni;

    ad aver sofferto maggiormente il costo della crisi restano tuttavia le città d'arte, e con esse i loro tessuti economici ed imprenditoriali ad ogni livello, dagli autonomi alle piccole aziende;

    nei casi di Firenze e Venezia il giro d'affari delle attività commerciali ed artigianali dipende al 60-70 per cento dagli acquisti dei turisti stranieri, soprattutto di provenienza esterna all'Unione europea che, nel 2020 e nel 2021, sono mancati completamente;

    l'attuale scenario di recupero economico è tendenzialmente ascrivibile ad un rimbalzo fisiologico rispetto all'anno 2020 e non ad una spontanea ripresa dei ritmi pre-crisi;

    essendo lo stato di emergenza stato prorogato sino al 31 dicembre 2021, con la potenziale possibilità di una ulteriore proroga nell'anno 2022, non è comprensibile come la situazione di impellente ed indifferibile emergenza non stia venendo annoverata anche per i comparti economici,

impegna il Governo

a valutare, nell'attuazione degli atti successivi al testo in esame, nonché nell'ambito della approvanda legge di bilancio, l'adozione di disposizioni volte a fornire la facoltà di computare integralmente le perdite fino a un milione di euro, per ciascuno dei due periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021, in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta in corso dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, nonché di valutare l'emanazione di misure di sgravio fiscale tali da consentire la compensazione, anche parziale, delle perdite intercorse per piccole e medie imprese e lavoratori autonomi a causa della crisi pandemica, anche nell'anno 2022.
9/3395/48. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    la crisi pandemica da COVID-19 e le relative misure di contenimento hanno fortemente eroso il potere d'acquisto dei cittadini nonché la capacità economica delle aziende e dei lavoratori autonomi, comportando pesanti ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale;

    sulla scorta di quanto sopra e sulla base di dati ISTAT, dal mese di febbraio 2020 (proclamazione stato di emergenza) al mese di settembre 2021, è stata registrata la perdita di oltre 325.000 lavoratori autonomi, con una riduzione generalizzata dei posti di lavoro che ha colpito in particolar modo le fasce di età sino ai 45 anni;

    l'erosione del potere d'acquisto dei cittadini e la crisi dei consumi hanno di fatto comportato sia ad una riduzione o perdita secca dei ricavi per i cittadini e le imprese, sia ad una riduzione delle entrate erariali;

    i danni comportati da chiusure e misure di contenimento hanno portato ad una perdita di circa l'8,8 per cento del prodotto interno lordo nazionale, per una perdita di oltre 150 miliardi di euro;

    la crisi da COVID-19 ha comportato anche un incremento dei cittadini in situazione di povertà, con oltre due milioni di famiglie ed oltre 5,6 milioni di persone in una situazione di povertà assoluta ed oltre 2,6 milioni di famiglie in povertà relativa;

    la continua proroga dello stato di emergenza, dal mese di febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 e, presumibilmente, al 31 marzo 2022, ha visto il susseguirsi delle misure emergenziali per poter continuare a contenere e controllare gli spostamenti e le attività dei cittadini anche mediante il cosiddetto Green Pass, ma non ha visto l'assunzione di misure economiche straordinarie e dilatorie che riconoscessero il danno del tutto inedito procurato dall'emergenza pandemica nei confronti dei cittadini;

    per quanto riguarda cartelle esattoriali e rateizzazioni a vario titolo come rottamazione-ter e saldo e stralcio, queste sono state oggetto di brevi proroghe, peraltro annunciate con scarsi periodi di preavviso, impedendo ai cittadini di poter programmare la propria gestione patrimoniale;

    predette proroghe non hanno visto, a fronte di una continua estensione dello stato di emergenza, una relativa dilazione al 2022;

    la ratio del provvedimento era di permettere ai cittadini che non fossero più in regola con i pagamenti verso l'Erario per via delle sopravvenute difficoltà dovute al COVID-19 di poter godere di un periodo di comporto aggiuntivo per poter regolarizzare le proprie posizioni;

    è tuttavia presumibile che, stante la forte erosione economica subita da cittadini ed imprese nel corso del 2020 e, anche se in misura più ridotta, nel 2021, tali danni abbiano lasciato un segno su lavoratori autonomi ed imprese da cui non si sono ancora ripresi, così come anche l'economia italiana non ha effettivamente ripreso i ritmi ed i livelli pre-crisi;

    secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel 2022 il livello del PIL dell'Italia tornerà ai livelli del 2019 (con 1733 miliardi di euro) e nel 2025 tornerà ai livelli del 2007 (1795 miliardi di euro circa);

    tali stime, tuttavia, considerano meramente un ritorno ai valori aritmetici dei periodi di tempo considerati, ovvero il 2019 ed il 2007, ma non considerano che, in realtà, il periodo di tempo intercorso tra la manifestazione della crisi ed il recupero dagli effetti della stessa, per entità e dimensione, costituisce una potenziale crescita persa, al punto che, in ogni caso, l'economia nazionale non è ai livelli dei principali player europei come Francia e Germania;

    analogamente non è comprensibile come, cittadini, partite IVA e piccole e medie imprese possano aver recuperato i livelli pre-crisi in modo tale non solo da poter pagare i contributi e le scadenze in essere sino al 2020, ma anche contributi e scadenze intercorrenti tra 2020 e 2022;

    a questi elementi di crisi occorre aggiungere il fatto che nel caso di pagamenti verso privati per forniture ed altri generi di costi non sono state previste sospensioni di nessun tipo, richiedendo alle attività la corresponsione – a buon diritto – di prestazioni economiche che non potevano permettersi, anche in ragione della sopravvenuta crisi pandemica;

    gli scarsi indennizzi disposti dal Governo nazionale dall'inizio della crisi pandemica, anche in virtù della loro tardività, sono stati utilizzati principalmente per far fronte alle spese di sussistenza e di prima necessità, relative al pagamento di alimenti ed utenze energetiche e per contenere l'erosione del potere d'acquisto;

    considerando la recente impennata dei costi fissi dovuta alla spirale inflattoria che ha colpito materie prime ed energia, i costi a carico dei cittadini, già messi in difficoltà dall'erosione del potere economico, sono incrementati a fronte di una sostanziale riduzione delle entrate;

    la scarsità dei citati indennizzi, dunque, ha impedito a tutte le attività economiche, ed in modo particolare ai lavoratori autonomi, di poter far fronte a tutti i loro obblighi di pagamento, portandoli a doversi barcamenare tra i pagamenti nei confronti delle banche, in assenza dei quali vi è sempre il rischio di venire segnalati come cattivi pagatori e vedersi negati tutta una serie di servizi economici essenziali, ed i pagamenti nei confronti dello Stato per quanto riguarda imposte ed obblighi analoghi;

    in ragione dell'unicità della crisi, a fronte di aspettative ragionevolmente atteso, non è stato disposto alcun regime particolare per la gestione di cartelle esattoriali ed altre scadenze fiscali,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:

   prorogare, anche nell'ambito delle misure economiche di prossima emanazione, le scadenze per i pagamenti di cartelle esattoriali e relative rateizzazioni, comunque denominate, abbinando la scadenza della proroga al termine dello stato di emergenza;

   prevedere, nell'ambito delle misure economiche e normative di prossima emanazione, anche in virtù della legge di bilancio e di una eventuale decretazione di proroga normativa d'urgenza (cosiddetto Milleproroghe) una ulteriore proroga degli oneri derivanti dal pagamento di cartelle esattoriali e relative rateizzazioni, comunque denominate, prevedendo in ogni caso una ulteriore dilazione temporale tra gli oneri relativi a posizioni ascritte prima del 2019 e relativi a posizioni derivanti dagli anni 2020 e 2021, valutando, in relazione a quest'ultime, anche una riduzione degli importi dovuti.
9/3395/49. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    i piccoli comuni montani e le isole minori costituiscono una specificità del nostro Paese e ne caratterizzano l'identità storica, culturale, sociale e amministrativa; tuttavia, tra i grandi agglomerati urbani e le citate piccole realtà sussistono ancora forti elementi di discriminazione, tali da ostacolarne, in modo assolutamente decisivo, lo sviluppo;

    le suindicate realtà vivono da sempre una situazione di grave svantaggio competitivo anche rispetto alla medesima Regione nella quale insistono i rispettivi territori, a causa) sia del costo della vita, gravato dai prezzi maggiorati dei beni; sia da servizi situati a distanze importanti e spesso difficilmente accessibili;

   considerato che:

    la suindicata condizione sta diventando sempre più insostenibile sia per gli abitanti che per le attività produttive che operano nei medesimi territori, anche in ragione dell'ulteriore peggioramento delle condizioni economiche determinato altresì dalle misure emergenziali assunte per il contrasto al COVID-19, le quali hanno certamente determinato ulteriori ricadute negative sulla già fragile economia locale;

    l'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificata da una serie di successivi interventi normativi, ha istituito e disciplinato le zone franche urbane, prevedendo una serie di benefici fiscali – applicabili per una durata determinata, in favore delle piccole e micro-imprese produttive e commerciali – tra i quali, i seguenti: a) l'esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta, e parziale per i successivi periodi fino al nono; b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta; c) l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, entro determinati limiti e condizioni, parimenti totale per i primi cinque anni di attività, e parziale per i successivi periodi fino al nono;

   atteso che:

    in ragione delle caratteristiche naturali delle isole minori e dei piccoli comuni montani, l'applicazione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane appare l'unica strada percorribile per rilanciare l'economia del territorio e promuoverne un equilibrato sviluppo, senza che ciò possa essere considerato un privilegio ma l'unico rimedio per compensare le difficoltà di territori dove i costi di produzione sono molto più alti che nel resto del paese, a causa dell'assenza di infrastrutture adeguate e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia;

   ritenuto che:

    risulta, dunque, quanto mai necessario un intervento normativo per l'istituzione, in tali territori, di una zona franca produttiva, giustificata dall'isolamento dei comuni interessati, che necessitano di specifiche strategie mirate allo sviluppo e all'occupazione: intervento che consentirebbe, fra l'altro, di usufruire di agevolazioni fiscali anche sui servizi turistici, aumentando la competitività delle attività economiche dei territori in esame, favorendo anche l'attrazione di importanti investimenti nel territorio;

    appare pertanto indispensabile arrestare il processo di progressiva erosione di tali piccole comunità, sempre più spesso ormai abitate nei soli mesi estivi, impedendo, conseguentemente, la dispersione delle antiche tradizioni, a causa di un processo migratorio pressoché costante verso i grandi agglomerati urbani,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa urgente e speciale che preveda misura straordinarie, anche di carattere fiscale, in favore dei piccoli Comuni montani e delle isole minori, se del caso mediante l'estensione alle suindicate realtà delle citate zone franche urbane, al fine di invertire il processo di progressiva erosione delle medesime, piccole comunità, impedendo, altresì, la dispersione delle antiche tradizioni, a causa di un processo migratorio pressoché costante verso i grandi agglomerati urbani.
9/3395/50. Deidda, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure a sostegno del trasporto aereo prevedendo, altresì, un finanziamento di 212,2 milioni di euro per il 2022 in favore del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

    il servizio di charter e aerotaxi è un servizio di trasporto a domanda dell'utente, con voli non di linea;

    tale servizio si è rivelato fondamentale nelle fasi più acute della pandemia, in quanto ha consentito a professionisti, lavoratori e privati con particolari esigenze (e.g. anche di tipo assistenziale o di trasporto sanitario) di effettuare spostamenti altrimenti totalmente preclusi;

    l'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito un'imposta erariale a carico dell'utente all'effettuazione di ciascuna tratta, la quale è versata dal vettore in misura pari a euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri, a euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri;

    nel solo primo semestre 2020, si sono registrati 15.829 voli, con una diminuzione degli stessi sul 2019 pari al 56,6 per cento;

    un simile crollo del traffico aereo non di linea è imputabile non solo alla crisi innescata dalla pandemia, ma anche dall'imposizione della predetta imposta, che si traduce fatalmente in una barriera di ingresso al mercato per gli operatori non di linea e un maxi-esborso per il passeggero;

    l'effetto principale di tale imposta, pertanto, è quello di disincentivare lo sviluppo del settore dell'aviazione commerciale nel nostro Paese, nonostante, la fase storica precedente allo scoppio della pandemia dimostrasse una forte crescita del settore in tutte le principali economie mondiali;

    diverse compagnie aeree che prestano tali servizi, peraltro, hanno spostato la propria sede legale all'estero proprio per sfuggire a tale imposizione fiscale, col risultato di realizzare una dannosissima delocalizzazione del settore a danno di investimenti e posti di lavoro, pur operando quotidianamente all'interno del territorio nazionale;

    a circostanza appare tanto più grave se si considera che, in termini assoluti, il gettito realizzato per il mezzo di tale imposta comporta entrate fiscali di esigua entità e la sua previsione si dimostra evidentemente disallineata rispetto ai regimi fiscali degli altri Paesi europei, che infatti non la prevedono,

impegna il Governo

a valutare l'adozione delle necessarie iniziative, anche legislative, al fine di favorire la crescita del settore dell'aviazione commerciale anche prevedendo la soppressione dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri o, in subordine, a trasformare in tassa solo di approdo e che venga riscossa nell'immediato dallo stesso gestore aeroportuale.
9/3395/51. Anzaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    nello specifico, l'articolo 13 reca disposizioni urgenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e garantire il rispetto delle norme di prevenzione;

    il settore scolastico rappresenta uno dei settori maggiormente esposti al rischio contagio, con conseguenze negative in relazione alle misure urgenti di contenimento della pandemia;

    il personale scolastico si sottopone quotidianamente al rischio di contrarre il COVID-19, quindi a minacce per la salute non indifferenti;

    quello del docente è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni, la frequenza di episodi febbrili nella popolazione scolastica nel periodo autunnale e invernale è presumibilmente molto elevata, quindi in questo contesto l'utilizzo dei test antigenici rapidi può assicurare una diagnosi accelerata di casi di COVID-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da SARS-CoV2, individuarne rapidamente i casi, isolarli e rintracciarne i contatti, facilitando così la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi e con un risparmio notevole di risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare per tutto il personale scolastico che svolge l'attività lavorativa in presenza, l'effettuazione periodica di tamponi antigenici rapidi, al fine di garantire i necessari protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/3395/52. Bucalo, Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 1, modificato al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetto Rottamazione-ter e saldo e stralcio); per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021. Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione; l'articolo 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, secondo una modifica introdotta al Senato, da 60 a 180 giorni; mentre l'articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020;

    pur accogliendo con favore le disposizioni di proroga, la riunificazione del versamento integrale delle rate da corrispondere nell'anno 2020 c quelle scadute nel 2021 ai fini delle definizioni agevolate nell'unica imminente scadenza del 9 dicembre 2021 appare assolutamente incongruente e insostenibile da parte del contribuente, dovendosi prevedere almeno una rimodulazione in più scadenze del pagamento delle rate scadute ai fini della remissione in termini;

    al di là delle cartelle esattoriali, peraltro, si dovrebbero anche prendere in considerazione le rateizzazioni delle imposte che i contribuenti versano a seguito di irregolarità formali o di rateizzazioni di accertamenti non ancora divenuti cartelle, altrimenti fra qualche tempo ci troveremo con nuove iscrizioni al ruolo e altre analoghe problematiche;

    se da un lato viene posta la giusta attenzione per i contribuenti in difficoltà economica e intestatari di cartelle esattoriali per imposte, tasse o contributi non pagati, nulla invece viene fatto per i contribuenti che abbiano ricevuto, ad esempio, comunicazioni di irregolarità (cosiddetti avvisi bonari), il cui mancato pagamento le trasformerebbe nella notifica di ulteriori cartelle che andrebbero ad alimentare il «mare magnum» di ruoli non riscossi, aggravando una situazione già di per sé drammatica;

    e ancora, pur avendo evitato la decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, malgrado l'estensione da 10 a 18 del numero di rate il cui omesso versamento determina la decadenza dal beneficio di rateazione in esame, la disposizione impone, comunque, un pagamento cumulato, entro il nuovo termine di scadenza del 31 ottobre 2021, di difficile esecuzione, anche in considerazione della complessità dei versamenti richiesti entro il corrente periodo d'imposta;

    appare necessario, anche per superare interventi frazionati, mirati a prorogare specifiche scadenze di versamento o consentire remissione in termini di piani di dilazione decaduti, avviare una più complessa azione di ricognizione e definizione del debito fiscale, complessivamente cumulato, ancorché in parte assorbito all'interno di procedure di definizione agevolata o altre forme di rateizzazione in corso, al fine di consentire una nuova procedura di rateizzazione sostenibile e inclusiva in favore degli operatori economici che continuano a soffrire gli effetti della crisi,

impegna il Governo:

   nelle more di una più complessa azione di ricognizione e definizione del debito fiscale, complessivamente cumulato, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere in modo strutturale una rateizzazione ultrannuale del pagamento delle rate scadute ai fini della remissione in termini, estendendo le disposizioni di favore anche:

    a) alle imposte che i contribuenti versano a seguito di irregolarità formali o di rateizzazioni di accertamenti non ancora divenuti cartelle;

    b) ai contribuenti che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (cosiddetti avvisi bonari);

   ad estendere il termine per il pagamento delle cartelle di pagamento alle cartelle notificate fino al 31 dicembre 2022;

   ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame, con particolare riguardo alla remissione in termini, anche ai contribuenti che non abbiano onorato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione.
9/3395/53. Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    la grave emergenza pandemica ha reso ancora più evidente le difficoltà lavorative esistenti per le donne in particolare quando si tratta di conciliare lavoro e genitorialità;

    nonostante gli impegni assunti negli ultimi anni la nostra Nazione si è contraddistinta per la compresenza di due primati negati relativi al tasso di natalità e al tasso di disoccupazione;

    dal primo resoconto della natalità del corrente anno reso disponibile dall'ISTAT, per il mese di gennaio si rileva la caduta della frequenza di nascite al di sotto della soglia simbolica delle 1.000 unità giornaliere: in dettaglio la media è di 992 nati al giorno, a fronte delle 1.159 di gennaio 2020;

    l'ISTAT, inoltre, secondo una valutazione prognostica, stima che dal confronto con le 404 mila nascite riportate nel bilancio demografico del 2020, nel corrente anno si registrerà un ulteriore calo complessivo della natalità compreso tra il 3 e il 5 per cento;

    i dati riportati testimoniano l'andamento decrescente del tasso di natalità degli ultimi anni quale conseguenza che certamente deriva dal connubio di diversi fattori quali la disoccupazione, la precarietà lavorativa e il timore dei giovani per un futuro incerto e instabile, ma anche e non meno importanti le condizioni del lavoro femminile;

    a ben vedere, tale ultimo fattore si intreccia senza alcun dubbio con la scelta di molte donne di dover rinunciare alla maternità per evidenti questioni legate alla propria condizione lavorativa e occupazionale;

    è noto, infatti, che sebbene gli innumerevoli sforzi legislativi volti a assicurare e tutelare l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, gli stessi siano risultati insoddisfacenti attese le estreme difficoltà per le donne di riuscire – pur volendo – a conciliare l'occupazione lavorativa con la legittima aspettative di diventare madre;

    tali fattori endemici hanno assunto una maggiore amplificazione nel periodo pandemico che ha maggiormente impattato sull'occupazione femminile, oltre che – in generale – sulla precarietà e le aspettative familiari e lavorative per il futuro dei giovani;

    orbene, a fronte di un serio ed evidente problema della nostra Nazione relativo al calo delle nascite e alle estreme difficoltà per le donne di conciliare vita familiare con l'occupazione lavorativa, sarebbe auspicabile potenziare i supporti assistenziali ed economici in favore delle donne lavoratrice al fine di favorire la loro aspettativa di maternità senza dover necessariamente dover rinunciare al proprio lavoro;

    sul punto, sebbene sia stato già accolto un precedente ordine del giorno n. 9/02561-A/004, non è stata assunta formalmente alcuna misura da parte dell'attuale maggioranza al fine di garantire alle donne di conciliare in modo più efficace lo status di madre e di lavoratrice,

impegna il Governo

a prevedere interventi normativi volti a modificare la vigente disciplina del congedo di maternità obbligatorio e del congedo parentale di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in particolare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, prevedendo l'estensione del congedo di maternità obbligatorio a 15 mesi con indennità di retribuzione pari al 100 per cento e del congedo parentale a 12 mesi con indennità di retribuzione pari al 70 per cento.
9/3395/54. Cirielli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 6-bis, di modifica dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, integra la predetta norma anche con il comma 4-quater che così recita:

     «4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire entro quale limite può essere comunque ritenuto idoneo l'eventuale risultato operativo negativo, in uno dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, delle società di cui alla precitata norma.
9/3395/55. Foti, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 13 interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attinta di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Sono, infatti previste disposizioni che ampliano le competenze dell'ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

    ogni volta che una persona s'infortuna o, peggio, perde la vita, è una emergenza e se nel 2021 si continuano a registrare questi eventi, al di là degli andamenti statistici, evidentemente ci sono aspetti ancora da approfondire e risolvere;

    se l'unica tutela che si può concepire quando abbiamo a che fare con la salute è il miglioramento della prevenzione, l'intervento normativo approvato va nella direzione opposta, perché tende a rafforzare il ruolo dell'ispettorato del lavoro (INL) e ad appesantire l'apparato sanzionatorio a carico delle imprese, privilegiando, quindi, l'aspetto del controllo e della sanzione, certamente necessari, senza però introdurre elementi di natura prevenzionale;

    la stessa Corte costituzionale e la giurisprudenza ordinaria hanno espresso il principio secondo il quale, nella materia della salute e sicurezza sul lavoro, «l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente rispetto alla concreta applicazione della sanzione penale» (Corte costituzionale, sentenza 19/1998, ord. 338/2002, ord. 205/1999; Cass., 36405/2019, 3671/2018,1037/2000);

    viene ridisegnato il sistema della vigilanza, sia attraverso l'equiparazione della competenza delle ASL a quella delle ASL, sia attribuendo all'INL e alle ASL la promozione e il coordinamento dell'attività di vigilanza dei vari organismi al livello provinciale; una modifica di notevole impatto, in quanto modifica la tradizionale impostazione che, dalla riforma sanitaria del 1978, assegnava il compito predominante alle ASL, che comporta alcune perplessità sia in ordine alla formazione del personale ispettivo dell'INL su temi delicati e peculiari come quelli afferenti agli aspetti tecnico-scientifici della materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, finora appannaggio del personale delle ASL, sia in ordine alla efficacia della previsione in tema di coordinamento, che non ha finora mai trovato adeguata ed efficace attuazione;

    con le modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, poi, si aggrava notevolmente il regime sanzionatorio intervenendo sulla misura della sospensione dell'attività dell'impresa e sugli strumenti interdittivi, ma tra le gravi violazioni rilevanti ai fini della sospensione dell'attività individuate nell'Allegato I al provvedimento, accanto alla descrizione generica delle violazioni, non vengono puntualmente indicate le norme violate, così ledendo il diritto di difesa,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza per garantire un intervento sostanziale in tema di coordinamento e indirizzo, anche interpretativo e organizzativo, tra le viarie autorità di vigilanza;

   ad indicare puntualmente nell'Allegato I la norma violata laddove preveda, in particolare, obblighi sanzionati penalmente;

   a rivedere profondamente il sistema formativo nella materia della sicurezza sul lavoro, preferendo forme e modalità di conoscenza e gestione dei rischi e dei comportamenti in prossimità dell'attività lavorativa, con interventi mirati, funzionali al rischio specifico e sistematici;

   a dare concreta attuazione alle previsioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che attribuiscono precise competenze di supporto in favore delle aziende a tutte le autorità competenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/3395/56. Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia economica e fiscale;

    l'articolo 55-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 reca disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera;

    in particolare, il comma 1 – integrando l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 – dispone che la ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Avs), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, venga applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (Lpp). Tra le somme sono, altresì, ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualsiasi forma);

    con risposta ai due rispettivi interpelli n. 904-255/2019 e n. 286/2019, l'amministrazione finanziaria ricorda come la normativa tributaria italiana preveda che costituiscono redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» (articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR) e, pertanto, anche le prestazioni professionali ricevute, derivanti dalla costituzione di una forma previdenziale obbligatoria (Lpp), vengono qualificate come pensioni. Le medesime, infatti, rientrano a tutti gli effetti nella categoria fiscale dei redditi di lavoro dipendente come in precedenza indicato a nulla rilevando la diversa modalità di erogazione (in forma capitale ovvero in forma di rendita);

    pertanto, alle somme corrisposte in Italia o in Svizzera (Stato in white list) da enti pensionistici svizzeri trova piena applicazione il sopramenzionato articolo 76, comma 1-bis, legge n. 413 del 1991, che ha, di fatto, uniformato il trattamento fiscale afferente alle somme corrisposte quale «secondo pilastro» o prepensionamento al trattamento fiscale originariamente previsto per le rendite Avs;

    tuttavia, con successiva risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020, l'Agenzia delle entrate ha ribaltato il proprio orientamento interpretativo, ritenendo che, siccome le rendite Avs vengono canalizzate in Italia attraverso determinati istituti di credito, mentre le prestazioni Lpp sono «direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia», risulta così giustificata la possibilità di applicare un trattamento fiscale differenziato qualora sono erogati su conti detenuti in Svizzera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere, nel prossimo provvedimento utile, il contrasto interpretativo esposto in premessa, nonché a prevedere che le rendite Avs (1° «pilastro») e le pensioni (2° «pilastro» o prepensionamenti), in qualunque forma erogate siano assoggettate alla sopracitata ritenuta unica del 5 per cento anche nei casi in cui l'accredito avvenga su conto corrente svizzero.
9/3395/57. Snider.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    in particolare l'articolo 7 rifinanzia, con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi cosiddetto «ecobonus», per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati; il comma 1 dell'articolo 7 finanzia per ulteriori 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo istituito dal comma 1041 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), ridenominato, secondo una modifica approvata al Senato, come «Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni»;

    i veicoli aventi classi di emissione alla massima tecnologia euro VI risultano quelli classificato M2 i quali hanno una capienza fino a 16 posti e un costo tra le 60/70 mila euro e che i veicoli M3 hanno una capienza da 16 a 83 posti e un costo da 70 mila a 500 mila euro dai quali si deduce che il costo medio è di circa 250/270 mila euro;

    attualmente risultano in circolazione circa 25.150 mezzi che effettuano trasporto turistico di persone mediante autobus. Di questi solo 10.300 pari al 41 per cento risultano avere classi di emissioni euro V (circa 5.000) ed euro VI (circa 5.300) e che i restanti 14.850 veicoli pari al 59 per cento sono di classe inferiore, ovvero Euro 4 n. 2.150, Euro 3 n. 4.800, Euro 2 n. 4.200, Euro 1 n. 1.000, Euro 0 n. 2.700 i quali hanno la maggiore necessità di essere rottamati in favore di veicoli a più alta tecnologia,

impegna il Governo

a rilanciare il settore e l'ammodernamento tecnologico dei veicoli delle imprese esercenti il trasporto turistico di persone mediante autobus utilizzati in un'ottica sempre più green, come già è stato consentito ai mezzi del trasporto pubblico locale e del trasporto merci, prevedendo un credito d'imposta pari almeno al 25 per cento per la radiazione per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro IV», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI».
9/3395/58. Silvestroni, Rotelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    a quasi due anni dall'inizio della pandemia, i titolari di partita IVA, per lo più professionisti o giovani imprenditori al di sotto dei 35 anni, hanno subito le maggiori perdite economiche per effetto del calo di fatturato;

    i titolari di partita IVA cosiddetta forfettaria sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato adatto ai professionisti e alle ditte individuali che non superano il limite di ricavi e compensi pari a 65.000 euro l'anno;

    oltre a beneficiare dell'applicazione di un'unica imposta sostitutiva con aliquota pari al 15 per cento sul reddito imponibile, durante i primi cinque anni di attività possono usufruire di un'ulteriore agevolazione ovvero versare soltanto il 5 per cento sul reddito imponibile;

    questi mesi di restrizioni dovute al COVID-19 tra crisi economica, perdite di fatturato, sussidi una tantum, saranno considerati annualità fiscali nel calcolo complessivo delle 5 annualità agevolate, impedendo così a molte start-up, avviate qualche mese prima dell'arrivo della pandemia, di usufruire della tassazione agevolata proprio in prossimità della ripresa economica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere la fruibilità del regime di tassazione agevolato, con aliquota al 5 per cento, per i titolari di partita IVA forfettaria a 7 anni dall'inizio dell'attività, in ragione del calo di fatturato e delle perdite economiche verificatesi nell'ultimo anno e mezzo di restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19.
9/3395/59. Sodano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 3-bis, sulla base di una proposta messa a punto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, ha sancito l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo e circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata;

    disattendendo i principi giurisprudenziali, verrà esclusa la possibilità per il contribuente, il quale lamenti l'omessa o l'invalida notifica pregressa di una cartella di pagamento o la sopravvenuta prescrizione del debito iscritto a ruolo, di adire il giudice tributario per l'impugnazione dei ruoli dei quali sia venuto a conoscenza, limitando tale facoltà a casi sporadici ove il cittadino abbia già in essere con la Pubblica Amministrazione dei rapporti che potrebbero essere pregiudicati dall'iscrizione a ruolo dei carichi debitori;

    si tratta di una modifica in conflitto con l'orientamento della Cassazione (Sez. Unite 19704/2015; Cass. 3990/20, 14192/21 e 28137/21), che ha chiarito che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (Codice dei processo tributario) non è tassativa e va interpretata in senso estensivo, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica amministrazione (articoli 24, 53 e 97);

    secondo la stessa Corte, infatti, il contribuente non può essere privato della facoltà di impugnare ogni atto che, con l'esplicitazione delle ragioni concrete, reca una ben individuata pretesa tributaria; è il caso del ruolo o della cartella di pagamento, della cui esistenza il contribuente può venire a conoscenza richiedendo l'estratto di ruolo;

    l'obiettivo dichiarato è quello di tagliare fuori questo tipo di controversie che intaserebbero Commissioni tributarie Giudice di pace e, in generale, la magistratura ordinaria e a cui il contribuente vi farebbe spesso ricorso in modo «pretestuoso», al solo scopo di sfruttare i diffusi problemi legati alle notifiche delle cartelle: nel solo 2020, infatti, sui complessivi 135 mila ricorsi contro la riscossione, ben 55 mila risultano innescati dagli estratti di ruolo; un 40,6 per cento che, secondo le rielaborazioni, potrebbe essere in parte sfoltito;

    l'analisi dei dati, però, non è completa e diventa, invece, essa stessa pretestuosa, se non si valuta in quale percentuale i ricorsi proposti dal contribuente vengono accolti dalle autorità giudiziarie;

    tale novella impedirà, di fatto, al contribuente di ricorrere da subito al giudice per evitare il rischio di pignoramenti, magari ingiusti, rendendolo «debitore a vita» di pretese probabilmente non dovute, così da compromettere la tranquillità familiare e le scelte economiche del contribuente medio a causa dell'ingente peso della spada di Damocle del Fisco, pronta a colpire in qualsiasi momento, anche a distanza di anni;

    tale misura persegue finalità deflattiva del contenzioso tributario, senza tener conto del bilanciamento dei contrapposti interessi, nonché dell'esigenza di assicurare il diritto di difesa dei contribuenti;

    in uno stato di diritto come l'Italia non dovrebbe essere consentito impedire o limitare il diritto di difesa del contribuente per ragioni che riguardano inefficienze del Fisco,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza al fine di ripensare le disposizioni in materia di inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo di cui all'articolo 3-bis del provvedimento in esame.
9/3395/60. Varchi, Ferro, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 16-septies reca misure relative all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e al Servizio sanitario della Regione Calabria:

    pur accogliendo favorevolmente le misure che permetteranno al presidente/commissario di gestire il comparto con alcuni pesi in meno e con qualche supporto in più, preoccupazione destano le disposizioni in materia di mobilità passiva e delle procedure esecutive;

    nella definizione del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, infatti, sarà escluso il computo delle somme dovute dalla Regione Calabria in base al saldo della mobilità sanitaria interregionale, ovvero circa 321) milioni all'anno di spese per l'emigrazione sanitaria, che saranno recuperare dalle Regioni e Province autonome in un arco quinquennale a partire dal 2026;

    tale disposizione si concretizza, di fatto, nella negazione del diritto del cittadino ad ottenere cure mediche, a carico del proprio sistema sanitario, anche in un luogo diverso da quello di residenza, penalizzando, ovviamente, le cure mediche per i non abbienti;

    i cittadini calabresi che non possono sostenere i costi legati alla propria malattia, rischieranno, quindi, di non potersi più curare fuori regione solo perché incapaci di far fronte a tutte le spese necessarie;

    altra novità è l'esclusione, fino al 31 dicembre 2023, della possibilità di azioni esecutive nei confronti delle Aziende sanitarie calabresi: il blocco dei pignoramenti nei confronti di Asp e Ao, secondo esperti giuristi, «non sarebbe solo anticostituzionale (già pende questione analoga presso la Corte Costituzionale), ma sarebbe un disastro economico per moltissime imprese e soggetti privati che a diverso titolo vantano già da anni crediti ingenti dalle strutture sanitarie calabresi»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare i necessari correttivi alle disposizioni di cui all'articolo 16-septies del decreto-legge in esame, con riguardo alle misure introdotte in materia di mobilità passiva c di blocco dei pignoramenti nei confronti delle Asp e Ao.
9/3395/61. Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in materia fiscale, una misura che non può attendere il 2022, con effetti finanziari dal 2023 come prevede fattuale contesto normativo, è la piena deducibilità fiscale dell'IMU sugli immobili strumentali, prevedendola anche ai fini IRAP;

    si tratta di un delicato tema oggetto di numerosi interventi normativi che hanno rimodulato di volta in volta la percentuale di deducibilità;

    la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020 ha sostenuto che l'IMU sugli immobili strumentali è «un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d'impresa il criterio di tassazione al netto». È questo il passaggio della motivazione della sentenza, con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale «per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza (articoli 3 e 53 della Costituzione)», l'indedudbilità, dall'imponibile delle imposte dirette sui redditi d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. In particolare, la Corte ha stabilito che l'originaria linearità del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, di cui l'IMU costituiva un tassello essenziale, è stata travolta dai successivi interventi normativi per effetto di un'evoluzione poco lineare e sistematica;

    l'IMU è stata, infatti, radicalmente trasformata, divenendo, tra l'altro, un tributo particolarmente gravoso e critico per le imprese;

    la Corte ha rilevato, altresì, che il «legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l'aliquota dell'imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti»;

    in considerazione della eccezionale situazione di emergenza che prosegue da ormai due anni, con le gravi difficoltà economiche delle attività d'impresa e professionali, appare di fondamentale importanza rivedere l'attuale normativa e rendere non solo deducibile l'IMU degli immobili strumentali già dall'anno 2021 ma di considerarla deducibile anche ai fini IRAP,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'entrata in vigore già dall'anno 2021 delle disposizioni in materia di integrale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9/3395/62. Prisco.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 9 reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 29,3 mln di euro per il 2021, la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica ed educativa in presenza, dell'infezione da COVID-19 o della quarantena del figlio convivente minore di anni 14 (o a prescindere dall'età qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata) disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

    la situazione delineata è assimilabile per molti aspetti al «congedo per malattia del figlio» di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), in particolare all'articolo 47, comma 1 e 2, laddove dispone che «Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni»;

    la fascia di età presa in considerazione, quella fra i tre e gli otto anni, rientra nelle cosiddette «ere della prima e seconda infanzia» dell'essere umano, ossia quando il piccolo è ancora completamente dipendente dai genitori, specie in situazioni avverse come la malattia o la quarantena;

    in considerazione della precaria, e certamente non comune, situazione in cui versano le famiglie italiane, anche a causa della grave crisi socio-economica innescata dal perdurare dell'emergenza pandemica, non appare legittimo e, sicuramente, opportuno introdurre misure che, se da un lato mirano a supportare la gestione famigliare in caso di quarantena dei figli minori, dall'altro scaricano il peso economico delle scelte proprio sui genitori, penalizzati con la perdita del 50 per cento e dell'indennità spettante, anche nelle ipotesi di minori di otto anni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre, nelle ipotesi di congedo straordinario per i genitori cui all'articolo 9 del decreto-legge in esame, una retribuzione differenziata sulla base dell'età del figlio minore a carico, riconoscendo per i periodi di astensione fruiti un'indennità pari al 80 per cento della retribuzione stessa per i genitori di minori fino a 8 anni e del 50 per cento nelle ipotesi di figli minori a carico di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.
9/3395/63. Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, prevede una molteplicità di misure volte a rafforzare gli strumenti a supporto dell'economia, anche in considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza da COVID-19;

    in particolare, il provvedimento prevede al Capo II varie misure in materia di lavoro e del sostegno sociale, che si accompagnano ad interventi di agevolazione fiscale, per fronteggiare una situazione economica e occupazionale che stenta ancora a risollevarsi;

    nell'ambito delle misure previste in favore dell'economia ambientale e della mobilità sostenibile, il provvedimento, tra le altre cose, ha la necessità di essere integrato con interventi di natura fiscale a sostegno delle imprese e dei centri di ricerca coinvolti nella filiera dell'idrogeno verde che rappresenta l'espressione di un segmento di mercato economico straordinario, in rapido ampliamento e con un grandissimo potenziale di sviluppo anche in termini occupazionali per il prossimo futuro;

    a tal fine, all'interno delle misure agevolative previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, rivolte alla politica energetica alternativa e pulita, si ravvisa la necessità di integrare, agli interventi legati alla quarta rivoluzione industriale (in grado di favorire gli investimenti e l'innovazione per la competitività delle imprese nazionali) misure fiscali connesse ai costi sostenuti dalle imprese che operano nel settore energetico per la produzione della tecnologia ad idrogeno, per la formazione professionale di alto livello dei propri lavoratori,

impegna il Governo

a prevedere nel corso della legislatura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, interventi, ai fini delle imposte sui redditi, volti a introdurre misure di agevolazione fiscale per le imprese – con domicilio fiscale in Italia e indipendentemente dalla forma giuridica e dalla dimensione – impegnate nel settore della produzione di tecnologie ad idrogeno, che sostengono spese per la formazione professionale dei lavoratori, attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, al fine di contenere l'incidenza sui costi aziendali degli oneri relativi al dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione.
9/3395/64. Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    il comma 8-septies dell'articolo 16, inserito dal Senato, istituisce un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, per l'anno 2021, ai fini del riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021, mentre il successivo comma 8-novies prevede che Regioni e Province autonome trasmettano una relazione al Ministero della salute entro il 23 dicembre 2021 sulle prestazioni assistenziali per far fronte al COVID-19. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome possono rendere disponibili (e pertanto risulta consentito loro) per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento;

    come denunciato dai presidenti di Regione, numerose sono le criticità per i bilanci regionali derivanti dalla messa in campo di misure eccezionali di contrasto all'emergenza COVID-19: per fronteggiare la pandemia le Regioni hanno, infatti, stimato un esborso totale di 8,078 miliardi di euro (per un costo medio pro capite a livello nazionale di 135,45 euro) ed hanno ricevuto un rimborso con risorse nazionali pari a 3,3 miliardi di euro;

    in particolare, le Regioni hanno sostenuto spese straordinarie a carico dell'esercizio 2020 che solo parzialmente sono state coperte dalle risorse stanziate dai Decreti emergenziali, dai rimborsi previsti dal Commissario Straordinario o dalle risorse derivanti dall'utilizzo di Fondi europei e del cosiddetto Payback farmaceutico 2018; inoltre, i risparmi derivanti dall'interruzione di gran parte delle attività sanitarie programmate (prestazioni ed interventi non urgenti etc.) durante la prima ondata pandemica sono stati impiegati per la copertura delle spese di gestione dell'emergenza;

    anche nel 2021 le Regioni hanno dovuto sostenere delle spese eccezionali sia per la campagna vaccinale che per la ripartenza delle attività sanitarie programmabili ed il recupero dell'arretrato; di contro, le risorse nazionali erogate rispetto al 2020 sono diminuite di 2,2 miliardi di euro;

    in mancanza del necessario supporto finanziario a favore delle Regioni, il sistema sanitario pubblico, che è stato in grado di raggiungere degli ottimi risultati anche in un frangente di massima criticità, si troverà in una difficile situazione finanziaria i cui effetti determineranno un'inevitabile riduzione del volume e della qualità dei servizi sanitari,

impegna il Governo:

   a incrementare gli stanziamenti economici a favore delle Regioni al fine di arrivare ad un livello di finanziamento 2021 proporzionato rispetto al volume dei costi sostenuti;

   ad assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, che consentano il completo superamento delle perimetrazioni attuali e l'utilizzo flessibile delle risorse emergenziali;

   a prevedere che le spese straordinarie sostenute per la gestione di un'emergenza sanitaria «straordinaria» non siano finanziate a valere sulle risorse ordinarie, ma attraverso risorse appositamente stanziate;

   ad istituire un tavolo politico-istituzionale, con la partecipazione delle Regioni, per affrontare concretamente il tema dello sgravio dei bilanci regionali dai costi di gestione della pandemia.
9/3395/65. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 12-ter reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) in materia di assegni assistenziali di invalidità civile, chiarendo che il requisito dell'inattività lavorativa, stabilito dalla normativa relativa al trattamento in questione, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito individuale previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo (limite pari nel 2021 a 4.931,29 euro);

    l'intervento si è reso necessario per superare la circolare INPS n. 3495, che, recependo restrittivamente alcune pronunce della Corte di Cassazione, aveva disposto che l'inattività lavorativa deve essere totale ai fini del riconoscimento del trattamento in esame;

    l'assegno assistenziale in esame è riconosciuto, per i soggetti maggiorenni che non abbiano il requisito anagrafico per l'assegno sociale, in presenza di una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 per cento e il 99 per cento e la misura dell'assegno mensile è pari a 287,09 euro;

    occorrono misure volte a favorire gli inserimenti nel mondo del lavoro che spesso avvengono attraverso lavori a tempo determinato e a bassa retribuzione, part-time o anche in forma di tirocinio e che, se assistiti anche dall'assegno mensile di invalidità possono facilitare un percorso verso l'autosufficienza; in caso contrario, tutte queste situazioni rischiano invece di essere penalizzate da limiti reddituali troppo bassi previsti oggi dalla normativa vigente, pari a 4.900 euro annui circa;

    è molto difficile sostenere che con un reddito annuo lordo inferiore a 4.900 e un assegno mensile di 287 euro si possa parlare di autosufficienza;

    appare necessario innalzare tale limite fino ad equipararlo al 50 per cento di quello richiesto per l'accesso alla «pensione di invalidità» (che oggi è pari a circa 16.000 euro annui), portandolo quindi dagli attuali 4.900 euro a circa 8.000 euro annui;

    così operando, si raggiungerebbe un limite di reddito molto vicino a quello utilizzato per definire lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge n. 4 del 2019, con un risultato di equità e di armonizzazione delle normative; ma, aspetto più importante, favorirebbe «ogni» inserimento lavorativo, anche parziale o temporaneo, di «ogni» persona disabile, quale tappa di un percorso di reale autonomia,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad equiparare i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della medesima legge.
9/3395/66. Bellucci, Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 10 prevede in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 63,5 milioni per il 2022 per i mesi oggetto della proroga;

    il successivo articolo 11, al comma 1, ha introdotto un ulteriore periodo con un limite di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 rivolto ai datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelli che ricorrono alla CIGD;

    per richiedere il nuovo periodo di mutamenti, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 8, comma 2, del cosiddetto «decreto Sostegni» e l'accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato; chi non avrà ottenuto l'autorizzazione di tutte e 28 le settimane non potrà quindi accedere al nuovo periodo di trattamento emergenziale;

    l'INPS, con la circolare n. 183 del 10 ottobre 2021, in tema di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria, ha precisato che con riferimento al monitoraggio della spesa, ai fini del rispetto del limite previsto di 63,5 milioni per il 2022, si terrà conto sia delle integrazioni salariali e della relativa contribuzione figurativa, sia degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), ove spettanti;

    a nessuno livello istituzionale e aziendale può considerarsi archiviata la partita occupazionale e professionale di tutte le lavoratrici e lavoratori Alitalia, posto che ancora tanti sono i nodi aperti e le criticità da affrontare;

    basti pensare che le nuove offerte di lavoro rivolte al personale «ex Alitalia» sono, per parte del personale, di gran misura inferiore al precedente trattamento economico e questo comporterà che chi lavorerà accettando il nuovo impiego sarà costretto a subire un trattamento economico inferiore rispetto a chi, invece, rimarrà a casa;

    non è ammissibile permettere che tante professionalità formatesi in un settore così strategico vengano espulse dal mercato senza appello o alternative chiare,

impegna il Governo

ad istituire un tavolo politico-istituzionale per sostenere la prosecuzione degli ammortizzatori sociali oltre il 31 dicembre 2022, quantomeno fino al 2025 per accompagnare il piano industriale di Ita, e per avviare una riflessione globale sul futuro dei lavoratori e delle lavoratrici Alitalia.
9/3395/67. Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1998, n. 511, ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle accise, di euro 9,30 per mille chilowattora in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese; le province potevano incrementare la misura dell'addizionale fino a euro 11,40 per mille chilowattora;

    nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ritenendo che l'addizionale provinciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1998, n. 511 fosse in contrasto con la direttiva 2008/118/CE che stabilisce il regime generale, e le regole per la detenzione e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, e che dovesse essere pertanto disapplicata; la Direttiva 2008/118/CE, all'articolo 1, paragrafo 2 esclude infatti la possibilità per gli Stati membri di introdurre imposte indirette sulla produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie;

    il Governo italiano con successivi interventi (decreto legislativo n. 23 del 2011, decreto legislativo n. 68 del 2011, decreto-legge n. 16 del 2012) ha abrogato la normativa in questione per le regioni a statuto ordinario prima e per quelle a statuto speciale poi, determinando de facto la chiusura della procedura d'infrazione; nel periodo successivo, alcuni contribuenti hanno presentato istanze di rimborso dell'imposta versata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

    ad esito di contenziosi avviati in materia con recenti sentenze (Cassazione Civile n. 15198 del 4 giugno 2019 e Cassazione Civile n. 27099 del 23 ottobre 2019) la Corte di Cassazione ha dichiarato l'incompatibilità ab origine dell'addizionale provinciale per contrasto con la direttiva 2008/118/CE – come si deduce anche dall'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della Unione europea – sancendo per altro verso il diritto generale di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate anche prima dell'abrogazione dell'imposta; il consumatore, pertanto, secondo il dettato della Corte di Cassazione, per ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente versata dovrà esperire nei confronti del cedente (il fornitore) un'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile – con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore – può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria;

    la Corte di Giustizia CE-UE, nella sentenza 26 aprile 2017, n. C-564/15 (Farkas) sottolinea che, secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro, in virtù del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai soggetti dell'ordinamento dal diritto dell'Unione; in particolare se il rimborso dell'imposta risulta impossibile o eccessivamente difficile; gli stati membri devono dunque prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire di recuperare l'imposta, in modo da rispettare il principio di effettività,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche con opportuni interventi normativi, che l'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica versata a norma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 sia rimborsata ai soggetti sostituti d'imposta dai contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d'imposta 2010 e 2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione, a seguito di richiesta di rimborso;

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche con opportuni interventi normativi, che i contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d'imposta 2010-2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione, che rimborsino od abbiano rimborsato l'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica versata a norma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, nei periodi d'imposta 2019-2020-2021, possano portare in deduzione i rispettivi versamenti.
9/3395/68. Baratto.


   La Camera,

   premesso che:

    il 31 agosto 2021 è terminato il periodo di sospensione dell'attività di riscossione previsto dal cosiddetto decreto Sostegni-bis; a partire dal 1° settembre 2021, l'Agente della riscossione ha ripreso, pertanto, l'attività di notifica di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento e le ordinarie procedure di riscossione;

    in considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 2 del decreto in esame, modificato dal Senato, prevede il prolungamento da 60 a 180 giorni del termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021; pertanto, fino allo scadere del termine di 180 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora; prima di tale scadenza, inoltre, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo;

    nella formulazione della norma – così come modificata dal Senato – manca qualsiasi riferimento all'attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'INPS, mediante notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; pertanto tali avvisi di addebito non rientrano nell'ambito della proroga prevista dall'articolo 2; ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, relativi alle somme, a qualunque titolo dovute all'INPS, resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso,

impegna il Governo

in considerazione dell'ulteriore proroga dello stato di emergenza, a valutare l'opportunità, anche con disposizioni normative, di rendere applicabili le disposizioni dell'articolo 2 del decreto in esame anche agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nonché agli avvisi di addebito notificati dall'INPS, ovvero alle entrate tributarie e non tributarie e agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
9/3395/69. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il 40 per cento delle famiglie italiane ha un cane o un gatto e deve sostenere le spese veterinarie per gli animali da compagnia il cui onere incide sensibilmente sul bilancio familiare;

    è improcrastinabile alleggerire il pesante carico fiscale che rende più onerosi i beni e i servizi destinati alla salute e al benessere delle popolazioni animali del nostro Paese alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica nazionale, delle strategie della Commissione europea e delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE);

    nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie per animali da compagnia continuano ad essere collocate nello scaglione IVA più elevato, pari al 22 per cento, come i beni e servizi di lusso e quelli non essenziali;

    in Italia, ci sono 60 milioni di animali da compagnia: su base ISTAT, il rapporto tra gli animali da compagnia e la popolazione italiana è di 1 a 1; un cittadino per ogni animale da compagnia; 1,5 famiglie italiane su 3;

    l'impoverimento economico determinato dall'emergenza COVID-19 renderà ancora più gravoso sopportare il peso della cura degli animali da parte dei cittadini, con inevitabili conseguenze sulla salute e il benessere animale;

    il settore della salute e del benessere animale è considerato un servizio di pubblica utilità che fornisce beni essenziali; per tale ragione le attività di questo settore non sono state sospese durante il lock-down,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre le aliquote IVA applicate al settore della salute e del benessere animale, prevedendo, in particolare, l'inserimento delle prestazioni veterinarie per animali da compagnia nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento.
9/3395/70. Vietina.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    in tali ambiti, appare opportuno prevedere misure di natura fiscale volte ad incentivare la natalità e sostenere la genitorialità, in armonia con i provvedimenti sull'assegno unico e universale e con il cosiddetto family act;

    l'allarme relativo alle «culle vuote» è sempre più minaccioso, come confermano i dati dell'Istituto nazionale di statistica, complici anche le ripercussioni determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere agevolazioni affinché ai datori di lavoro privati che elargiscono una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato sia riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro stessi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3.000 euro su base annua per dipendente.
9/3395/71. Covolo.


   La Camera,

   premesso che:

    la ripresa economica nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 continua a presentare forti criticità, tra le misure di beneficio fiscale emanate dal legislatore nel 2017 per aiutare le imprese ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, ne venne emanata una, ad esempio, riguardante il credito d'imposta per investimenti, (articolo 18-quater del decreto-legge n. 8/2017, poi modificato dalla legge di bilancio per il 2020).

    il 9 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, ha confermato ufficialmente che la misura sopracitata era fruibile solo per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020. Mentre per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, Abruzzo incluso, il termine risultava essere stato prorogato al 31 dicembre 2021.

    la sopraggiunta crisi sanitaria generata da COVID-19 iniziata nel 2020, sovrapposta ai danni di diversa natura generati dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, ha, nei fatti, ulteriormente aggravato, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo facenti parte del cosiddetto cratere sismico, una situazione economica e sociale già, di fatto, critica e complessa;

    a tale situazione si vanno ad aggiungere, inoltre, ulteriori criticità legate alle contiguità territoriali, come ad esempio ed in particolare il caso delle provincie di Ascoli Piceno (Regione Marche) e di Teramo (Regione Abruzzo), che pur presentando le medesime criticità di natura economica e sociale usufruiscono però di differenti benefici fiscali a causa della diversa ubicazione regionale;

    a seguito di numerosi atti emendativi il Parlamento con la legge di conversione del decreto «Sostegni bis» ha prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta anche per le imprese che intendono investire nelle aree del cratere sismico del centro Italia;

    tale proroga però, trattandosi di aiuto di Stato, diviene operativa solo attraverso l'autorizzazione in proroga da parte dell'Unione europea, condizione essenziale per poter fruire della misura;

    ad oggi risulta non essere stata emanata alcuna autorizzazione di deroga da parte della Commissione Europea e numerose sono le imprese ubicate nel cratere sismico del centro Italia che hanno già acquistato mezzi e attrezzature convinti dell'efficacia immediata della misura legislativa ed altre rimangono in attesa della deroga europea,

impegna il Governo:

   ad attivarsi urgentemente, in tutte le sedi opportune, affinché venga emanata l'autorizzazione in proroga da parte dell'Unione europea e che venga richiesta alla stessa Commissione anche la possibilità di estendere tale misura fino al dicembre 2022;

   in caso di assenza di autorizzazione Europea alla deroga e viste le criticità sopradescritte, a valutare la possibilità di prevedere benefici fiscali alternativi al fine di poter risolvere la criticità sopra descritta e dare un supporto economico reale alle imprese ubicate nel cratere sismico del centro Italia.
9/3395/72. Rachele Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020;

    per tali piani si prevedono: una decadenza «lunghissima» dal beneficio della dilazione, che si verifica in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive; la possibilità per i debitori incorsi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all'inizio del periodo di sospensione della riscossione, di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani; la possibilità che il versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali avvenga entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021;

    le difficoltà economiche che hanno colpito imprese e cittadini a causa della pandemia da COVID-19 non sono ancora risolte e non appare comprensibile la distinzione effettuata dalle disposizioni in commento tra piani di rateizzazione avviati prima o successivamente alla data dell'8 marzo 2020, le quali, anzi, violano un principio di uguaglianza precisato dallo statuto del contribuente,

impegna il Governo

a disporre, con successivi provvedimenti, l'estensione delle disposizioni di cui in premessa anche ai piani di dilazione avviati successivamente alla data dell'8 marzo 2020.
9/3395/73. Galantino, Bignami, Albano, Osnato.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito della normativa emessa a tutela dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è stata prevista, per i contribuenti la sospensione dei termini di versamento dei tributi e degli adempimenti e, per gli Enti impositori, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività;

    i contribuenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, che hanno colpito duramente il Centro Italia, hanno riscontrato molte difficoltà nelle procedure di adesione alle definizioni agevolate di cui al combinato disposto del decreto ministeriale lo settembre 2016 e l'articolo 48, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 (con le modifiche in seguito apportate dal decreto-legge n. 8 del 2017, e dal decreto-legge n. 50 del 2017, nonché dalla legge n. 145 del 2018), a causa del mancato raccordo tra le norme citate, soprattutto con riferimento alla sospensione dei termini dei versamenti tributari;

    nei periodi oggetto di sospensione l'Agenzia delle Entrate, in base alle norme agevolative che si sono succedute dal 2016 ad oggi, non può notificare atti impositivi ai contribuenti, né ha l'obbligo di affidare o consegnare carichi all'Agente della Riscossione. Quest'ultima disposizione, nonostante la finalità di favore per le zone colpite dal sisma, non consente ai contribuenti di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal lo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta rottamazione-ter, ex articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, né alla definizione agevolata cosiddetta «a saldo e stralcio» per i contribuenti che versano in gravi e comprovate difficoltà finanziarie ex articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;

    il decreto-legge n. 119 del 2018 ha, invece, previsto norme ad hoc per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 che hanno già presentato la prima definizione agevolata (decreto-legge n. 193 del 2016) o la seconda definizione agevolata (decreto-legge n. 148 del 2017), con richiesta accolta, per i quali l'importo da versare sarà automaticamente ripartito in 10 rate consecutive di pari importo spalmate su cinque anni. I contribuenti non dovranno effettuare nessun adempimento, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà ad inviare, entro il 30 giugno 2019, una nuova comunicazione, con gli importi da pagare con allegati i bollettini precompilati; da quanto sopra illustrato emerge che mentre il Legislatore ha tenuto ben presente i termini di scadenza per i versamenti dei residenti nel cosiddetto «cratere», non ha tenuto conto che per effetto delle richiamate sospensioni dei termini delle attività gli Enti impositori non hanno proceduto all'iscrizione a ruolo e all'affidamento di carichi erariali nel corso dell'anno 2017 e presumibilmente anche negli ultimi mesi del 2016, precludendo, nei fatti, la possibilità ai soggetti colpiti dagli eventi sismici di poter beneficiare, per i citati periodi, degli effetti delle ultime norme agevolative, la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e 2017;

    dal 1° gennaio 2020 sono ripresi nei territori colpiti dal Sisma del Centro Italia i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali;

    visto ancora il perdurante stato di crisi sociale ed economica dei territori suddetti e lo stato di emergenza in essere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie per correggere le incongruenze e il mancato raccordo tra le norme in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi e degli adempimenti delle procedure di definizione agevolata di cui in premessa e per le cartelle esattoriali arrivate nel corso del 2021, riferite agli anni della sospensione sisma sopra indicata, prevedere una scadenza di pagamento più lunga rispetto ai termini ordinari, per le attività economiche ed i privati localizzati nei territori colpiti dal Sisma del Centro Italia.
9/3395/74. Patassini, Marchetti, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi pandemica ha messo a dura prova l'intero settore della cultura; la domanda di cultura è in netto calo, a causa della contrazione del potere d'acquisto e della generale diffidenza alle occasioni di socialità;

    i luoghi della cultura, le imprese che li gestiscono non riescono a far fronte alle spese fisse che il mantenimento dell'attività richiede; per questo sarebbe giusto prevedere degli sgravi fiscali che possano offrire un valido ausilio,

impegna il Governo

a estendere il credito d'imposta per le locazioni introdotto dal Cura Italia alle imprese teatrali e culturali.
9/3395/75. Frassinetti, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia economica e fiscale, nonché disposizioni finanziare volte ad agevolare il rilancio e la ripresa economica del Paese;

    l'Agenzia delle entrate ha emanato nei mesi scorsi una risoluzione attraverso la quale ha evidenziato come alcune misure e alcuni bonus previsti dal PNRR non siano cumulabili con il credito di imposta del 50 per cento (40 per cento a partire dal 2022), previsto per investimenti in beni materiali e immateriali rispondenti ai requisiti «4.0», cioè a elevata componente tecnologica e digitale;

    questa misura in passato è sempre stata cumulabile con altri incentivi quali ad esempio la legge Sabatini o il credito di imposta per investimenti al sud, l'unico limite è sempre stato il divieto del superamento del 100 per cento del costo;

    il divieto di doppio finanziamento, già previsto nell'ambito della normale programmazione di bilancio della Ue, finalizzata ad impedire che uno stesso costo ricevesse benefici da diversi strumenti o programmi dell'Unione, è stato, inoltre, inserito anche nelle norme UE (articolo 9 del regolamento 241/2021) che disciplinano il PNRR;

    il Ministero dell'economia e delle finanze, sul tema ha emanato una circolare attraverso la quale ha esteso il divieto di doppio finanziamento, oltre che agli strumenti della UE, anche le risorse ordinarie del bilancio statale. Di conseguenza, il divieto di doppio finanziamento per lo stesso costo non riguarda solo strumenti e programmi dell'Unione, ma si estende a incentivi finanziati con risorse del bilancio statale. Pertanto qualsiasi iniziativa finanziaria dal PNRR sarà caratterizzata dall'assoluto divieto di cumulo con qualsiasi altro tipo di agevolazione;

    molti imprenditori avevano già pianificato o eseguito investimenti facendo affidamento sull'agevolazione 4.0, cumulata con la legge Sabatini o il credito di imposta per gli investimenti al Sud o altri aiuti regionali come il regime «ombrello» del decreto «Rilancio» del 2020, si troveranno così costretti a scegliere tra una sola agevolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento normativo utile, la possibilità di eliminare il divieto di cumulo dei bonus previsti dal PNRR con il credito di imposta previsto per investimenti in beni materiali e immateriali rispondenti ai requisiti 4.0, così come previsto nella citata Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 emanata dal Mef.
9/3395/76. Rospi.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di contabilità e finanza pubblica, 31 dicembre 2009, n. 196 recita al comma 2 «Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;

    i soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche devono rispettare le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti;

    nel corso dell'ultimo decennio, tutti i Governi in carica hanno emanato norme sempre più stringenti in materia di società a capitale pubblico, al fine di razionalizzarle, accorparle per ridurre inutili costi a carico del Bilancio dello Stato, non ultima la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'articolo 1 comma 734 stabilisce: «Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi»;

    il Ministero dell'economia e delle finanze detiene contemporaneamente il 100 per cento di AMCO – Asset Management Company S.p.A., società leader nel comparto degli UTP (inadempienze probabili) in Italia ed il 68,25 per cento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – MPS;

    in data 25 novembre 2020 è stato stipulato l'atto di scissione per il trasferimento da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. («MPS») ad AMCO di un compendio comprensivo, tra altri, di crediti deteriorati (unitamente al relativi accessori, rapporti giuridici e strumenti finanziari) classificati da MPS come unilkely to pay e come sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successive modificazioni;

    le previsioni sul recupero dei crediti acquisiti da MPS non si sono rivelate veritiere e sono prevedibili ulteriori svalutazioni del portafoglio come ammesso dalla AMCO nella Relazione Semestrale di giugno 2021 (pag. 35): «Non è da escludersi che ad esito di tali analisi si renda necessario un impatto valutativo negativo sui files del portafoglio ex MPS il cui impatto, dato il peso che il medesimo ha sul totale crediti di AMCO, potrà essere significativo»;

   considerato che:

    il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dal Senato prevede quanto segue: «Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, Investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

    Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. MPS costituisce il quarto gruppo bancario Italiano ed il suo salvataggio ha già comportato ingenti oneri a carico del Bilancio dello Stato sia per l'acquisizione delle quote di maggioranza che per la rilevazione della «bad bank» attraverso la AMCO,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevederne l'abrogazione;

   a fornire, nelle opportune sedi parlamentari, al più presto, chiarimenti sulla missione che intende attribuire all'AMCO spa, anche alla luce del non brillanti risultati di bilancio conseguiti dalla società ed alle gravi conseguenza di ulteriori svalutazioni del portafoglio clienti;

   ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire il rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa in materia di partecipate pubbliche.
9/3395/77. Raduzzi, Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 3395, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» è emersa la necessità di rivedere alcune disposizioni in materia fiscale per le associazioni operanti nel cosiddetto terzo settore;

    in sede di conversione del decreto-legge fiscale al Senato è stato approvato un emendamento che impone alle associazioni, dal 1° gennaio 2022, di essere assoggettate al regime IVA, pur non svolgendo alcuna attività commerciale;

    il provvedimento prevede il passaggio da un regime di esclusione IVA, ad un regime di esenzione per

    i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nel confronti dei propri soci. Sembra una piccola variazione, neutra economicamente, ma che invece comporta i costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici;

    già oggi il Terzo settore sta affrontando il delicato passaggio di entrata in vigore del Registro Unico del Terzo settore, con tutte le problematiche conseguenti. L'introduzione di questo ulteriore adempimento è peraltro disallineato con la normativa oggi in vigore e produrrà disorientamento e sfiducia negli enti, soprattutto quelli più piccoli;

    «se l'annuncio della riforma del terzo settore è stato salutato con soddisfazione per l'attesa semplificazione, provvedimenti come questo producono grande delusione. Esattamente un anno fa ci siamo battuti perché nella formulazione della legge di bilancio era stato inserito questo stesso provvedimento, poi fortunatamente espunto, Oggi, dopo un anno, ci troviamo di nuovo al punto di partenza» ha dichiarato Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare nel primo provvedimento utile la soppressione dei commi da 15-bis a 15-quater dell'articolo 5, affinché non si aggravi ulteriormente l'operato delle associazioni operanti nel terzo settore, associazioni che andrebbero sostenute per il foro pregevole impegno e non colpite con norme capziose.
9/3395/78. Muroni, Cecconi, Fioramonti, Fusacchia, Lombardo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 34/2020, all'articolo 183, comma 8-bis, ha previsto che il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito, per il 2023, in via straordinaria, e in deroga rispetto alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area più colpita dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

    l'articolo 16-octies del provvedimento in esame reca norme finalizzate ad assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei già menzionati territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 98/2011;

    l'assegnazione del titolo di Capitale della cultura rappresenta per le due province un'occasione utile alla valorizzazione della rete istituzionale, economica, sociale e infrastrutturale dei territori coinvolti;

    le due province possono vantare un patrimonio storico-artistico e naturalistico diffuso su tutto il territorio come nel caso della Stele ladini, l'ultimo capolavoro di Canova recentemente restaurata e collocata nell'accademia Tadini di Lovere per quanto riguarda la bergamasca, o il Vittoriale degli Italiani voluto da Gabriele D'Annunzio e situato a Gardone Riviera in provincia di Brescia;

    l'istituzione della Capitale della cultura è un'occasione importante per rendere quanto più diffuse sul territorio le ricadute positive dell'evento attraverso la pubblicizzazione e la valorizzazione del patrimonio culturale,

impegna il Governo

a incentivare, di concerto con gli enti territoriali, percorsi culturali che integrino all'interno dell'offerta di «Bergamo e Brescia Capitali della cultura» la promozione del territorio limitrofo ai due capoluoghi al fine di valorizzare al massimo l'immenso patrimonio culturale presente e diffondere le ricadute positive dell'evento su entrambe le province anche attraverso il potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico locale al fine di rendere quanto più accessibile per i turisti il raggiungimento delle aree interne interessate.
9/3395/79. Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    in luogo di esame in prima lettura al Senato del provvedimento in oggetto è stato approvato un emendamento che impone alle associazioni, dal 1° gennaio 2022, di essere assoggettate al regime IVA, pur non svolgendo alcuna attività commerciale;

    la norma prevede il passaggio da un regime di esclusione IVA, ad un regime di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci. Tale variazione, apparentemente neutra economicamente, comporta invece costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, molto rilevanti per enti non a scopo di lucro;

   considerato che:

    le citate disposizioni entreranno in vigore a partire già dal 1° gennaio 2022, senza prevedere un periodo transitorio, necessario agli enti per poter provvedere ai nuovi adempimenti;

    il Terzo settore in questo periodo si sta conformando, non senza difficoltà, alla disciplina appena entrata in vigore del Registro Unico del Terzo settore e questo ulteriore adempimento, peraltro non coordinato con la predetta disciplina, potrebbe produrre disorientamento e sfiducia negli enti più piccoli, portandoli a mettere fine alla loro attività;

    il Terzo settore si è dimostrato un modello di presidio e sviluppo sociale vincente, anche nel drammatico periodo di pandemia in cui molte attività sono state bloccate. Infatti il mondo dell'associazionismo è riuscito, spesso in maniera più creativa ed innovativa a rimanere vicino alle persone, nonostante le limitazioni imposte. Nel Rapporto «Il Terzo settore e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile» (2017/2021), un documento che indaga l'impegno dei propri associati nel perseguimento e nella promozione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, si evidenziano i risultati ottenuti di promozione e mantenimento della socialità nel nostro Paese, integrati dallo svolgimento di altri preziosi servizi di interesse generale, con importanti ricadute occupazionali e di creazione di fiducia e capitale sociale, indispensabili per lo sviluppo sostenibile della società,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure di attenuamento della disciplina burocratica, legata al nuovo regime di esenzione dell'IVA, al fine di evitare ulteriori aggravi economici per gli Enti del terzo settore, in particolare le realtà più piccole, nonché a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sancire una proroga all'entrata in vigore della norma in premessa, di almeno un anno, per adottare eventuali correttivi e consentire un graduale adeguamento delle associazioni alle nuove prescrizioni.
9/3395/80. D'Uva.