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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 11 gennaio 2022

TESTO AGGIORNATO AL 4 FEBBRAIO 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'11 gennaio 2022.

  Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Bruno Bossio, Butti, Cadeddu, Luciano Cantone, Carabetta, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cataldi, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Comaroli, Cominardi, Corda, Davide Crippa, D'Arrando, D'Eramo, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Deiana, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Federico, Ferri, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Lorenzo Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacometti, Giacomoni, Giannone, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maniero, Marattin, Marin, Mauri, Melilli, Molinari, Molteni, Mor, Morelli, Mulè, Mura, Murelli, Nardi, Nesci, Olgiati, Orlando, Alessandro Pagano, Ubaldo Pagano, Paita, Parolo, Pastorino, Paternoster, Perantoni, Piccoli Nardelli, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Emanuela Rossini, Rotta, Ruocco, Paolo Russo, Sasso, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Sportiello, Tabacci, Tasso, Tucci, Tuzi, Varrica, Versace, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanella, Zanettin, Zanichelli, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 gennaio 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   RIZZO NERVO ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora» (3435).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIACHETTI: «Disposizioni in materia di liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354» (2650) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Magi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  LICATINI ed altri: «Modifica all'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni amministrative accessorie per l'abbandono di rifiuti da veicoli» (3371) Parere delle Commissioni I, V, VIII e IX.

   III Commissione (Affari esteri):

  Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (3423) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):

  FUSACCHIA ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'introduzione del congedo di paternità e del congedo genitoriale obbligatori» (3364) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, approvato in data 20 dicembre 2021.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 260 del 23 novembre-28 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 788),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 101 del 2018, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, sezione seconda civile:

   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 261 del 24 novembre-28 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 789),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), nella parte in cui prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta:

   alla VIII Commissione (Ambiente);

  sentenza n. 262 dell'11 novembre-30 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 790),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, commi 1 – limitatamente al termine come riferito alle disposizioni dei commi 6 e 9 –, 6 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022);

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge della provincia di Trento n. 3 del 2020, promossa, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione e agli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VII Commissione (Cultura), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 1 dell'11 novembre 2021-4 gennaio 2022 (Doc. VII, n. 791),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro:

   alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 30 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 21/2021 del 1°-27 dicembre 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Interventi per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 31 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 22/2021 del 2-29 dicembre 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Gli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2020 e le misure conseguenziali adottate dalle Amministrazioni».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 4 gennaio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 23/2021 del 3-30 dicembre 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione riguardante «Il Fondo per il gioco d'azzardo patologico».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 gennaio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 509).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 15 settembre 2021.

  Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 22-28 novembre 2021, nonché il verbale della seduta del 3 dicembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 29 novembre-5 dicembre 2021, nonché il verbale della seduta del 10 dicembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 6-12 dicembre 2021, nonché il verbale della seduta del 17 dicembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettere in data 24 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 30 novembre 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione dell'evento internazionale denominato «Rome MED 2021 – Mediterranean Dialogues», l'ordinanza 3 dicembre 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella provincia autonoma di Bolzano, l'ordinanza 10 dicembre 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Calabria e Friuli Venezia Giulia, l'ordinanza 14 dicembre 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e l'ordinanza 17 dicembre 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio di previsione degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2022.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2021/0630/I, relativa alle linee guida sull'infrastruttura tecnologica della piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul programma per l'occupazione e l'innovazione sociale 2014-2020 – valutazione finale.

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo
.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 22 al 25 novembre 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 1022) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (Doc. XII, n. 1023) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (Doc. XII, n. 1024) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (Doc. XII, n. 1025) – alla II Commissione (Giustizia);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del quadro finanziario per il periodo 2021-2027 (Doc. XII, n. 1026) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (Doc. XII, n. 1027) – alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Doc. XII, n. 1028) – alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione sulla politica dell'Unione europea in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire (Doc. XII, n. 1029) – alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (Doc. XII, n. 1030) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 – Sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia (Doc. XII, n. 1031) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 – Dosi di vaccino aggiuntive per i paesi a reddito basso e medio basso, rafforzamento dell'UCPM e altri adeguamenti delle spese e delle entrate (Doc. XII, n. 1032) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla politica e la legislazione in materia di migrazione legale (Doc. XII, n. 1033) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione sull'introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa (Doc. XII, n. 1034) – alla XI Commissione (Lavoro);

  Risoluzione sui negoziati multilaterali in vista della dodicesima conferenza ministeriale dell'OMC a Ginevra, dal 30 novembre al 3 dicembre 2021 (Doc. XII, n. 1035) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione delle Filippine alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 1036) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Giamaica alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 1037) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bolivia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 1038) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Pakistan alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 1039) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati Membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Tunisia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Doc. XII, n. 1040) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla sicurezza dei parcheggi per automezzi pesanti nell'Unione europea (Doc. XII, n. 1041) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione sulle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese militari e di sicurezza private, in particolare il gruppo Wagner (Doc. XII, n. 1042) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (COM(2021) 570 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 10 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione europea), è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea, decorre dal 10 gennaio 2022.

  La proposta di raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa di polizia (COM(2021) 780 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 10 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per ciascuna di tali proposte, dal 10 gennaio 2022.

  La Commissione europea, in data 10 gennaio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (COM(2022) 3 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 27 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Fallo (Chieti).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Carlo Comporti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (103).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo
.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l'Aeronautica militare (340).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 21 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4°/5° generazione (341).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale (342).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità (343).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 21 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM) (344).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale (345).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (346).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare (347).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 gennaio 2022.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Fame nel mondo» (348), «Calamità naturali» (349), «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (350) e «Conservazione dei beni culturali» (351).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 31 gennaio 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI CARABETTA, CAPITANIO, BRUNO BOSSIO, PALMIERI, NOBILI, STUMPO, ANGIOLA, RIPANI, COLUCCI, FUSACCHIA E MORASSUT N. 1-00424 (ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE), GIARRIZZO ED ALTRI N. 1-00424 (NUOVA FORMULAZIONE), LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00466 (SECONDA ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE), CAPITANIO ED ALTRI N. 1-00467, BRUNO BOSSIO ED ALTRI N. 1-00468, GIULIODORI ED ALTRI N. 1-00479 (NUOVA FORMULAZIONE) E GIULIODORI ED ALTRI N. 1-00479 IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI EFFICIENTI E SICURE PER LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZO DEI DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), definisce il cloud come «un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite internet, di un insieme di risorse di calcolo (ad esempio reti, server, storage, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente erogate come un servizio. Questo modello consente di semplificare drasticamente la gestione dei sistemi informativi, trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in base al consumo di risorse»;

    il mercato del cloud è in forte crescita, in parte anche in virtù della spinta venuta, nel 2020, dalla situazione di emergenza scaturita dalla pandemia da COVID-19, che ha richiesto ad aziende e collettività di riorganizzare in modalità agile attività e processi. Alla fine del 2020, il 59 per cento delle imprese italiane faceva uso di servizi di cloud computing;

    la trasformazione digitale è uno dei driver strategici per lo sviluppo delle moderne economie ed è pertanto essenziale investire nell'evoluzione dei servizi in ottica cloud e di data management;

    per concretizzare l'evoluzione digitale delle attività e dei servizi della pubblica amministrazione italiana, è necessario definire un modello operativo di riferimento che assicuri rapidamente l'efficientamento e messa in sicurezza dei data center della pubblica amministrazione, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di dati della pubblica amministrazione, la razionalizzazione di costi per lo sviluppo e manutenzione dei sistemi Ict delle pubbliche amministrazioni;

    secondo il censimento dei data center nazionali curato da AgId; la stragrande maggioranza dei Centri elaborazione dati (Ced) della pubblica amministrazione non forniscono idonee garanzie di sicurezza, efficienza ed affidabilità;

    l'Italia ha avviato un processo di trasformazione e innovazione dei servizi della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, anche alla luce delle recenti modifiche al codice dell'amministrazione digitale (Cad) operate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto disposizioni dirette a promuovere la realizzazione di un cloud nazionale;

    in particolare, l'articolo 35 stabilisce che, al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (Ced) destinata a tutte le pubbliche amministrazioni;

    nell'ambito della missione 1 componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» del Piano Nazionale di ripresa e resilienza del 12 gennaio 2021 sono descritti interventi finalizzati a favorire l'adozione e lo sviluppo delle tecnologie cloud nel settore pubblico e, al contempo, a rimuovere gli ostacoli all'utilizzo del cloud da parte della pubblica amministrazione;

    in questo ambito, si prevede lo sviluppo di un cloud nazionale e la effettiva interoperabilità delle banche dati delle pubbliche amministrazioni. L'investimento mira a favorire l'adozione dei servizi cloud secondo quanto previsto nella strategia cloud first del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione attraverso lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei data center di Tipo B della pubblica amministrazione centrale e il rafforzamento in chiave green dei data center di tipo A candidabili a Polo strategico sanitario nazionale in base al censimento AgId. Si prevede inoltre la realizzazione di un cloud enablement program per favorire l'aggregazione e la migrazione delle pubbliche amministrazioni centrali e locali verso soluzioni cloud e fornire alle stesse pubbliche amministrazioni procedure, metodologie e strumenti di supporto utili a questa transizione;

    secondo dati del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il 60 per cento del mercato italiano del cloud è fornito da operatori non europei;

    attualmente, il mercato mondiale dei principali fornitori di infrastrutture cloud è dominato da cinque gruppi societari, quattro dei quali (Amazon, Microsoft, Google, IBM) hanno la sede principale negli Stati Uniti, il quinto, Alibaba, in Cina;

    il potenziamento del cloud computing occupa quindi il ruolo di tematica strategica per l'immediato futuro. L'obiettivo è quello di realizzare un affrancamento dalle soluzioni che oggi poggiano quasi integralmente su infrastrutture messe a disposizione da fornitori internazionali;

    in un'epoca di costante dematerializzazione dei beni e dei servizi, i dati rivestono un valore fondamentale per individui ed imprese, un valore che può essere economico o semplicemente intrinseco, sia che siano personali o non personali (ad esempio: quelli aziendali);

    occorre considerare la nazionalità del cloud provider, poiché questa può comportare la giurisdizione di Paesi terzi e non europei che possono ritenersi autorizzati ad intervenire sulle proprie aziende, anche con riferimento a dati di cittadini europei da esse custoditi in server localizzati in Europa; pertanto, la collocazione fisica dei server non attenua le cogenze derivanti dalla nazionalità del cloud provider. La fattispecie maggiormente diffusa, quella cioè del cloud provider di nazionalità statunitense, richiede di valutare l'applicabilità della legislazione americana, ed in particolare del cosiddetto «Cloud Act» e del «Foreign Intelligence Surveillance Act». Con altre nazionalità e con Paesi la cui normativa appare molto distante da quella europea, ad esempio la Cina, come altri Paesi dell'Asia, il caso appare ancora più complesso e delicato, per cui la raggiungibilità dei dati affidati in cloud deve essere attentamente valutata;

    la preliminare valutazione della normativa e della giurisdizione applicabili costituisce dunque un passaggio necessario ed irrinunciabile, accanto alle considerazioni economiche e tecnologiche. Le incertezze e i rischi risultanti da tale valutazione possono peraltro essere compensati dalla predisposizione di modelli contrattuali e politiche che disciplinino in anticipo ed in dettaglio il comportamento che il cloud provider deve tenere nel caso di provvedimenti di autorità di Paesi terzi, con riferimento all'accessibilità ed alla conservazione dei dati;

    la strategia per la riorganizzazione delle infrastrutture digitali del Dipartimento per la trasformazione digitale, in accordo con la strategia europea, rappresenta il fondamento per razionalizzare le risorse, rendere più moderni i servizi pubblici e mettere in sicurezza i dati;

    la strategia opera una distinzione fondamentale tra: infrastrutture che gestiscono servizi strategici, ovvero un ridotto numero di asset tecnologici (server, connettività, reti, e altro) che abilitano funzioni essenziali del Paese, come ad esempio la mobilità, l'energia, le telecomunicazioni; tutte le altre infrastrutture gestite dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali che gestiscono la stragrande maggioranza dei servizi, erogati al cittadino o interni agli enti che permettono il funzionamento di servizi comuni;

    il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, adottato nell'ambito della «strategia per la crescita digitale del Paese», ha previsto una strategia per l'adozione del cloud computing nella pubblica amministrazione che si articola attraverso tre elementi principali:

     il principio cloud first secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono, in via prioritaria, adottare il paradigma cloud (in particolare i servizi SaaS) prima di qualsiasi altra opzione tecnologica tradizionale, normalmente basata su housing o hosting;

     il modello cloud della pubblica amministrazione, cioè il modello strategico che si compone di infrastrutture e servizi qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) sulla base di un insieme di requisiti volti a garantire elevati standard di qualità e sicurezza per la pubblica amministrazione. In fruizione di questo modello è stata creata un'apposita piattaforma, il Cloud Marketplace dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che consente di visualizzare la scheda di ogni servizio mettendo in evidenza le caratteristiche, il costo e i livelli di servizio dichiarati dal fornitore. Le pubbliche amministrazioni possono così confrontare servizi analoghi e decidere, in base alle loro esigenze, le soluzioni più adatte;

     il programma di abilitazione al cloud (cloud enablement program) vale a dire l'insieme di attività, risorse, metodologie da mettere in campo per rendere le pubbliche amministrazioni capaci di migrare e mantenere in efficienza i propri servizi informatici (infrastrutture e applicazioni) all'interno del modello cloud della pubblica amministrazione;

    a decorrere dal 1° aprile 2019, le amministrazioni pubbliche possono acquisire esclusivamente servizi IaaS PaaS e SaaS qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e pubblicati nel catalogo dei servizi cloud per la pubblica amministrazione qualificati;

    grazie al censimento dei centri di elaborazione dati, trentacinque sono stati individuati come eleggibili a poli strategici nazionali; sarebbe quindi sufficiente federarli e convogliare gli investimenti sull'interoperabilità per ottenere i migliori risultati e salvaguardare gli investimenti che i territori hanno fatto sulle proprie società in house;

    è ormai indifferibile la necessità di provvedere alla creazione di una piattaforma nazionale di cloud storaging, nella quale far confluire tutti i dati e le informazioni disponibili e quotidianamente impiegati dalle amministrazioni pubbliche;

    come affermato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale nel corso di un'audizione davanti alla Commissione trasporti della Camera, l'obiettivo del Governo è di assicurare che le amministrazioni vengano aiutate a migrare in cloud diversi a seconda del diverso livello di sensibilità dei dati dei quali dispongono e questo implicherà classificare innanzitutto le tipologie di dati in strategici, critici e ordinari, per garantire scelte che tutelino in maniera appropriata cittadini e amministrazioni, come già fatto da molti altri Paesi. In tal senso, per i dati più sensibili si intende creare un Polo strategico nazionale, localizzato sul suolo italiano e con garanzie di vigilanza e giurisdizionali elevate. Il Polo strategico permetterà di razionalizzare e consolidare molti di quei centri che ad oggi non riescono a garantire standard di sicurezza adeguati, mentre per le tipologie di dati e applicazioni meno sensibili si prevede la possibilità per le amministrazioni di usufruire di efficienti cloud messi a disposizione da operatori di mercato, pubblici o privati;

    in data 7 settembre 2021 il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ha pubblicato la policy Cloud Italia esprimendo requisiti per la realizzazione del Polo strategico nazionale;

    tra il settembre 2021 e il dicembre 2021 sono stati presentati tre progetti in risposta all'annuncio del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

    in data 27 dicembre 2021 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha annunciato l'avvio della gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale a seguito della selezione del progetto di riferimento, elaborato dal raggruppamento Tim, CDP, Leonardo e Sogei. Secondo quanto riportato dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la progettualità in questione risulta soddisfare in particolare i requisiti di completezza dei servizi cloud e di sicurezza dei dati, «strategici» e «critici» della pubblica amministrazione integrandosi con servizi di assistenza alla migrazione delle pubbliche amministrazioni e di formazione del personale della pubblica amministrazione;

    il progetto sarà messo a gara entro le prime settimane del 2022 attraverso un apposito bando curato dalla società Difesa Servizi, in house del Ministero della difesa,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedano a far pervenire alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sull'espletamento delle procedure relative al Polo strategico nazionale, al fine di assicurare trasparenza in ordine all'autonomia tecnologica del Polo strategico nazionale stesso e con particolare riferimento all'eventuale coinvolgimento anche indiretto di operatori extraeuropei;

2) ad adottare iniziative per assicurare che il Polo strategico nazionale sia sottoposto a vigilanza pubblica, in particolare sotto il controllo della Agenzia per la cybersicurezza nazionale per quanto concerne le modalità di trattamento e localizzazione dei dati strategici e la gestione di chiavi e strumenti di crittografia per dati della Pubblica amministrazione, nell'ambito delle competenze già previste dall'ordinamento vigente, e che comunque i concessionari dello stesso siano per tutta la durata della concessione conformi ai requisiti definiti dall'esercizio del cosiddetto golden power governativo;

3) a prevedere un'opportuna campagna di informazione pubblica sulle scelte effettuate e gli obiettivi perseguiti rispetto alla strategia per il Cloud nella pubblica amministrazione e al Polo strategico nazionale;

4) ad adottare iniziative per supportare, in particolare, i comuni sotto i 5000 abitanti nel passaggio al cloud, favorendo azioni di formazione del personale della Pubblica amministrazione, valutando l'opportunità di erogare contributi per l'adeguamento dei software e restituendo entro 6 mesi un monitoraggio della situazione negli enti locali;

5) ad adottare ogni opportuna iniziativa per rafforzare il ruolo dell'Italia sul fronte dell'intelligenza artificiale e dei servizi applicativi basati su cloud per quanto riguarda l'offerta formativa delle università italiane, le attività di ricerca e quelle di «technology transfer», anche in sinergia con attori privati;

6) ad adottare ogni opportuna iniziativa per promuovere attività di formazione, ricerca e sviluppo nelle scuole, nelle università, negli Its e nei centri di ricerca italiani relativamente alle nuove tecnologie – integrando o modificando se necessario anche i curricula scolastici e universitari – e sostenerne le applicazioni rispetto alla produzione industriale, alla pubblica amministrazione e ai servizi civili in imprese consolidate e start up innovative, al fine di creare nuovi posti di lavoro e accrescere il patrimonio di proprietà intellettuale nazionale;

7) ad assicurare che la migrazione nel cloud delle piattaforme della pubblica amministrazione centrale e locale sia accompagnata da una convergenza dei sistemi informativi, tenuto conto anche del principio del «mobile first» espresso nel Piano triennale per l'informatica dell'Agenzia per l'Italia Digitale e di app IO, che nelle recentissime norme (decreto-legge n. 76 del 2020 «Semplificazione e innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) è indicata come unico punto di accesso telematico ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della pubblica amministrazione con i cittadini.
(1-00424) (Ulteriore nuova formulazione) «Carabetta, Capitanio, Bruno Bossio, Palmieri, Nobili, Stumpo, Angiola, Ripani, Colucci, Fusacchia, Morassut».


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia – allineata con il resto dei Paesi europei – ha avviato già da tempo un processo di trasformazione e innovazione dei servizi della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, spesso però fornite da operatori terzi i quali, mettendo a disposizione le loro infrastrutture, diventano indirettamente detentori di dati e informazioni di esclusivo appannaggio delle amministrazioni interessate;

    la costruzione di un e-government «autosufficiente», che veda quale obiettivo principale l'accelerazione dei processi di informatizzazione della pubblica amministrazione, in linea con i principi previsti dall'Agenda digitale sia europea che italiana, dalle Comunicazioni della Commissione europea del 26 settembre 2003 e del 19 aprile 2016, nonché dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022, anche mediante la definizione di un sistema pubblico autonomo nello sviluppo e nell'impiego di tecnologie emergenti, rappresenta un passo fondamentale nella creazione di un più efficiente apparato amministrativo, volto a meglio coniugare l'acquisizione di nuove competenze digitali, con la messa a punto di processi di rafforzamento ed efficientamento dell'azione amministrativa;

    in tale contesto, uno degli aspetti più complessi della trasformazione digitale della pubblica amministrazione è dato certamente dalla gestione della vasta e articolata mole di dati che le pubbliche amministrazioni raccolgono e detengono, troppo spesso non ancora in formato digitale;

    questa può essere definita come un vero e proprio «patrimonio informativo pubblico», composto da diverse tipologie di informazioni che necessitano di essere collocate all'interno di una strategia complessiva mirata alla loro condivisione, valorizzazione e diffusione tra le amministrazioni pubbliche, siano esse centrali o periferiche;

    per realizzare i suddetti obiettivi è necessario che si ceda il passo nella pubblica amministrazione al progresso delle Information and communication technologies (Ict), mediante un approccio istituzionale connotato da modalità di gestione più flessibili ed efficaci rispetto al passato;

    il ricorso alle Ict nel settore pubblico può infatti agevolare e rendere più efficiente l'attività della pubblica amministrazione e l'interscambio di dati tra le sue articolazioni. Difatti, la diffusa mancanza di interoperabilità tra le varie banche dati della pubblica amministrazione, da intendersi come la capacità delle singole componenti del sistema pubblica amministrazione di fare rete tra loro e dialogare in forma automatica, scambiando informazioni e condividendo risorse, provoca un rallentamento notevole nella messa in atto dell'azione amministrativa, nonché un aggravio inutile dei costi che gravano sul bilancio pubblico, arrivando cioè a determinare inefficacia e inefficienza della stessa;

    allo scopo di evitare il protrarsi di questa situazione, è necessaria la creazione di un sistema di infrastrutture di in cloud computing per la raccolta e gestione centralizzata dei dati delle pubbliche amministrazioni, che consenta, mediante l'implementazione delle più moderne tecnologie nel settore pubblico – nel rispetto dei principi della trasparenza, efficienza e tutela dei dati personali, così come richiamati dalla normativa europea e nazionale –, di raccogliere, archiviare, elaborare e trasmettere i dati in possesso delle amministrazioni attraverso un cambio di paradigma basato sullo sviluppo di innovative procedure che le tecnologie digitali consentono;

    il cloud computing, infatti, rappresenta il prerequisito per l'erogazione e la fruizione efficiente di processi e attività come l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati, mediante la presenza di servizi diversificati e integrati tra loro, quali i cosiddetti IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Service as a Service), ove la disponibilità dei dati è fornita on demand attraverso la rete telematica internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili;

    sul mercato, esistono numerosi operatori che già permettono ad amministrazioni e aziende, a costi contenuti, di accedere a simili infrastrutture It, prescindendo dal possesso delle strutture a cui vengono materialmente trasferiti i dati. Ciononostante, non può tralasciarsi la necessità, per la pubblica amministrazione, sia di acquisire maggiori competenze in termini di capacità di gestione diretta di siffatte infrastrutture, che di relazione con i principali player attivi nell'offerta di tale categoria tecnologica. Tali circostanze, inoltre, si sommano a dubbi legati alla sicurezza, alla compliance, alla localizzazione e alla proprietà dei dati, oltre a non lasciare indenne l'amministrazione che si volesse avvalere di tali servizi da eventuali ulteriori rischi quali il «vendor lock-in» – ossia la creazione di un rapporto di dipendenza col fornitore del servizio – o il pericolo che fornitori e/o operatori terzi acquisiscano e usino impropriamente dati pubblici. Infine, a fronte dei citati rischi, perdura l'assenza di una reale garanzia in termini di incremento dell'affidabilità dei sistemi, qualità dei servizi erogati e risparmio di spesa;

    pertanto, solo mediante la creazione di un sistema infrastrutturale cloud di proprietà totalmente pubblica, la cui gestione venga affidata ad un ente pubblico dedicato e/o ad un'azienda pubblica dotata di personale altamente qualificato, sarà possibile far sì che le amministrazioni pubbliche non siano costrette ad avvalersi di fornitori privati per la fruizione di servizi di cloud storaging. Ciò, inoltre, permetterà di innescare sinergie virtuose capaci di coniugare, al contempo, una maggiore efficienza dell'azione pubblica con elevati standard di sicurezza e protezione, così come richiesti dal regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679;

    il «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021» ha previsto il censimento del patrimonio Ict delle pubbliche amministrazioni e la procedura di qualificazione dei poli strategici nazionali (Psn). Secondo la circolare n. 1 del 14 giugno 2019 dell'Agenzia per l'Italia digitale per polo strategico nazionale si intende un soggetto titolare dell'insieme di infrastrutture It (centralizzate o distribuite), ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, eletto a polo strategico nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e qualificato da Agid ad entrare ad altre amministrazioni, in maniera continuativa e sistematica, servizi infrastrutturali on-demand, servizi di disaster recovery e business continuity, servizi di gestione della sicurezza It ed assistenza ai fruitori dei servizi erogati. Sulla base dei risultati ottenuti a seguito del censimento dei data center italiani, è emerso che su 1.252 data center censiti, appartenenti a pubbliche amministrazioni centrali e locali, ad aziende sanitarie locali e a università sono solo 35 le strutture candidabili a polo strategico nazionale, 27 sono i data center classificati nel gruppo A ovvero con carenze strutturali o organizzative considerate minori e i restanti 1.190 sono stati classificati nel gruppo B, ossia come infrastrutture che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo o non garantiscono la continuità dei servizi o non rispettano i requisiti per essere classificati nelle due precedenti categorie;

    il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto disposizioni dirette a promuovere la realizzazione di un cloud nazionale. In particolare, l'articolo 35 stabilisce che, al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei centri per l'elaborazione delle informazioni (Ced) destinata a tutte le pubbliche amministrazioni;

    con riferimento al rafforzamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Recovery Plan propone l'obiettivo di razionalizzare e consolidare le infrastrutture digitali esistenti della pubblica amministrazione, promuovendo la diffusione del cloud computing e rafforzando la cybersicurezza, con particolare attenzione all'armonizzazione e all'interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati. Nello specifico al fine di dotare la pubblica amministrazione di infrastrutture affidabili e di accompagnare le amministrazioni centrali verso una nuova logica di conservazione e utilizzo dei dati e di fornitura di servizi, si prevede l'attuazione di un sistema cloud efficiente e sicuro. L'obiettivo dell'investimento è, dunque, lo sviluppo sul territorio nazionale di un'infrastruttura affidabile, sicura, efficiente sotto il profilo energetico ed economicamente sostenibile per ospitare i sistemi e i dati della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

1) compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adoperarsi affinché venga creato un sistema di raccolta, conservazione e scambio dei dati della pubblica amministrazione, in precedenza classificati meticolosamente in base alla rilevanza e al livello di sicurezza, mediante lo sviluppo di infrastrutture e sistemi di cloud computing di unica proprietà dello Stato, valutando di affidarne la gestione ad un ente pubblico e/o ad un'azienda pubblica, che ne garantisca la sicurezza, la consistenza, l'affidabilità e l'efficienza.
(1-00424) (Nuova formulazione) «Giarrizzo, Elisa Tripodi, Alaimo, Luciano Cantone, Casa, Scerra, Sodano, Sut, Scanu, D'Orso, Saitta, Rizzo, Penna, Berti, Aresta, Brescia, Maurizio Cattoi, Masi, Alemanno».


   La Camera,

   premesso che:

    la sovranità digitale è uno dei temi chiave per affrontare le sfide della contemporaneità ed assicurare tutela e protezione ai dati dei cittadini; ne è testimonianza l'insistenza con cui la Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen indica nella sovranità digitale dell'Unione europea uno dei cardini per la difesa della competizione e degli interessi dei consumatori;

    ovunque si è affermata una compiuta consapevolezza sul ruolo e sul valore dei dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni e sulle ragioni per le quali un loro uso improprio può determinare perdita di autonomia, sorveglianza, se non addirittura dominio da parte di interessi economici multinazionali o comunque stranieri;

    l'Europa, in considerazione dell'assenza di grandi operatori di cloud continentali, ha adottato politiche di sviluppo e di rafforzamento del cloud europeo, puntando sulla valorizzazione delle aziende del vecchio Continente;

    le legislazioni di alcuni Paesi extraeuropei prevedono l'obbligo per le loro società nazionali operanti nel mondo di garantire l'accesso alle proprie autorità nazionali per ragioni di sicurezza o di interesse nazionale, come nel caso del «Cloud Act» approvato dal Congresso americano nel febbraio 2018, nonché del Fisa Section 702 per quanto riguarda le attività di intelligence;

    in considerazione di tali legislazioni, alcuni Paesi hanno immediatamente aggiornato le proprie normative sul cloud, come ha fatto la Francia a partire dal maggio 2018, a tutela dell'interesse nazionale; in particolare, la Francia sta attualmente rivedendo i requisiti minimi di sicurezza giuridica richiesti per i cloud provider della pubblica amministrazione francese;

    l'Italia è in ritardo decisionale rispetto agli altri Paesi europei e ad altri Paesi avanzati esterni all'Unione europea; alcune amministrazioni e alcuni enti si sono dotati di infrastrutture cloud nazionali dedicate alla raccolta, custodia e trattamento dei dati in assenza di un piano nazionale;

    la Costituzione stabilisce, all'articolo 117, secondo comma, lettera r), che è attribuita allo Stato legislazione esclusiva sul «(...) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (...)», e indica pertanto il contesto di obbligo normativo per la realizzazione del cloud nazionale per le pubbliche amministrazioni nelle mani dello Stato anche al fine di tutelare e proteggere i dati dei cittadini;

    i dati disponibili richiamano un'intensificazione degli attacchi informatici sia in termini qualitativi che quantitativi, complice il contesto della pandemia che ha spinto organizzazioni e professionisti a un rapido ricorso alla digitalizzazione;

    nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), assumono rilevanza strategica gli investimenti e le riforme programmate per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, risultano stanziati 900 milioni di euro a supporto della realizzazione dell'infrastruttura cloud e 1 miliardo di euro per la migrazione dei dati dai data center obsoleti alle nuove strutture;

    il meccanismo di gara messo in campo dal Governo per la realizzazione del Polo strategico nazionale (Psn) seguirà lo schema del partenariato pubblico-privato, attraverso il coinvolgimento di società private di cui saranno in una prima fase valutate comparativamente le proposte, individuando il progetto maggiormente rispondente alle esigenze definite dal Governo, e in una seconda fase di messa a bando della proposta che verrà ritenuta più in linea con le esigenze nazionali;

    stando a quanto annunciato dal Governo, entro i primi giorni del 2022 il Governo intende pubblicare il bando di gara per l'assegnazione del Polo strategico nazionale (Psn) ed entro la fine del 2022 prevede il collaudo dell'infrastruttura, con l'obiettivo di arrivare tra la fine del 2022 e il 2025 al completamento della migrazione dei dati delle pubbliche amministrazioni;

    risulta che uno dei componenti della cordata, e cioè Tim, operi nel settore cloud in partnership e con la tecnologia fornita da Google Inc, operatore soggetto alla normativa extraterritoriale Usa del Cloud Act sopra richiamata;

    alla luce dell'estrema rilevanza per la tutela della sovranità nazionale, Fratelli d'Italia sta seguendo con estrema attenzione gli sviluppi della costruzione dell'assetto della futura infrastruttura cloud delle pubbliche amministrazioni nazionali;

    la procedura per la realizzazione del Polo strategico nazionale già in corso presenta diverse criticità, a partire da:

     a) la modalità con cui si è costruita la cordata principale (Cassa depositi e prestiti, Sogei, Leonardo e Tim), consentendo a Cassa depositi e prestiti di comportarsi come un soggetto di mercato alla ricerca dei propri partner, mentre le partnership pubblico-privato prevedono la presentazione di proposte progettuali da parte di sole imprese private, cui si potranno affiancare – solo in un secondo momento – i soggetti pubblici che per la loro natura dovranno essere equidistanti dai soggetti di mercato. Al contrario, da quanto si è letto con insistenza sulla stampa, addirittura è stato chiesto a soggetti pubblici (Poligrafico e Zecca dello Stato, Inps, Inail) di farsi da parte per non indebolire la cordata partecipata da Cassa depositi e prestiti;

     b) la presenza, in una delle cordate, di Sogei, società in house del Ministero dell'economia e delle finanze, che era già Polo strategico nazionale ai sensi dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e lo è stato fino a poche settimane fa ovvero fino all'approvazione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (cosiddetto decreto-legge Pnrr), con il quale il Governo, all'articolo 7, comma 3, ha revocato tale status di Polo strategico nazionale alla stessa Sogei. Quasi contemporaneamente Sogei diventa parte attiva in un'aggregazione che concorre all'assegnazione di ingenti investimenti pubblici per la realizzazione, guarda a caso, del Polo strategico nazionale;

     c) con tale intervento il Governo intenderebbe far venir meno, da un punto di vista meramente formale, lo status di Polo strategico nazionale di Sogei, per consentirgli di partecipare all'aggregazione di imprese pubblico-privato di cui sopra; ma l'aver cancellato con un colpo di spugna quello status di Sogei quale Polo strategico nazionale pone la stessa Sogei nella condizione di non poter operare in questo momento (e con essa tutte le altre agenzie del gruppo, dalle Dogane alle Entrate e Riscossioni) perché privo di quello status di Polo strategico nazionale necessario per poter gestire con ruolo tutti i dati strategici degli italiani che Sogei tratta e custodisce;

    risulta analogamente anomala la presenza nell'ambito del primo raggruppamento per il Polo strategico nazionale, come si è visto, anche di un altro soggetto pubblico quale Cassa depositi e prestiti, che come noto detiene una partecipazione nella stessa Tim, avendone acquistato, con il risparmio postale degli italiani, una quota azionaria, risultando così esposta oggi ad un'importante minusvalenza e facendo sorgere il dubbio che l'assegnazione della commessa relativa al cloud possa essere usata come pretesto per fare lievitare il titolo di Tim (come è peraltro accaduto più volte con il silenzio della Consob);

    la presenza di Tim in una cordata precostituita con forte partecipazione istituzionale come quella che è stata prefigurata, sembra giustificata come partecipazione industriale determinata dalle competenze di quell'azienda in ambito cloud, mentre è a tutti noto che le competenze di Tim nel cloud sono frutto di un accordo strategico tra Tim stessa e Google, che è divenuta quindi la factory cloud di Tim; questo vuol dire che in caso di assegnazione impropria ad una siffatta cordata, i dati degli italiani sarebbero presi in custodia da Google, una società americana esposta a tutti i rischi del «Cloud Act», la legge approvata dal Congresso americano e già citata come uno dei fattori di maggior rischio per la sovranità digitale del Paese;

    notizie di stampa riportano inoltre che la procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo sul progetto del Polo strategico nazionale, a seguito di presunte pressioni sul Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti dell'Istituto Poligrafico al fine di scoraggiare la partecipazione di altri soggetti pubblici al bando per la realizzazione dell'infrastruttura cloud nazionale;

    la strategia cloud nazionale, presentata nel settembre 2021, per garantire la sicurezza giuridica dei dati strategici della pubblica amministrazione, fa perno su una coppia di strumenti, definiti rispettivamente come «doppia chiave crittografica» e «licenza esclusiva di tecnologia»;

    autorevoli esperti hanno sollevato dubbi sugli effetti di tali soluzioni e non esiste attualmente un benchmark internazionale per verificarne l'efficacia pratica come strumenti di difesa adeguati contro le normative extraterritoriali di Paesi terzi all'Unione europea che, come nel caso del «Cloud Act», consentono ad amministrazioni di altri Paesi extraeuropei di impossessarsi dei nostri dati nazionali,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative volte ad assicurare la chiarezza delle regole, la parità delle condizioni competitive per il mercato e la massima trasparenza nella gestione della procedura di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale;

2) a chiarire in che modo intenda affrontare il nodo del «Cloud Act» americano e tutti i suoi effetti negativi, per assicurare riservatezza e sicurezza ai dati dei cittadini italiani custoditi presso la pubblica amministrazione;

3) a sospendere le procedure in corso fino al momento in cui saranno chiarite le criticità esistenti e corrette le attuali anomalie della procedura di gara, a partire dalla correzione del ruolo di Sogei, escludendone la partecipazione in qualità di soggetto partecipante a uno dei raggruppamenti in gara e affidando alla società un ruolo esecutivo, successivo all'aggiudicazione della gara, a fianco del raggruppamento che risulterà vincitore;

4) a chiarire cosa intenda fare delle esperienze cloud che l'Italia ha già maturato a livello nazionale e locale per la gestione interna delle infrastrutture dati con particolare riferimento alle aziende italiane di cloud, alle società in house regionali, che custodiscono tutti i dati sanitari dei cittadini italiani, alle università che svolgono intensa attività di ricerca per sviluppare nuove soluzioni in ambito cloud computing ed edge computing;

5) a fornire chiarimenti in merito al ruolo affidato alla società Difesa servizi spa, società in house del Ministero della difesa, precisando se questa avrà un ruolo effettivo nella fase di predisposizione e aggiudicazione del bando o se invece avrà una funzione meramente notarile e, infine, come potrà eventualmente svolgere il ruolo assegnatole, considerando che potrebbe trovarsi nella posizione di conflitto di interessi di chi sceglie un assegnatario di un servizio per il quale potrebbe successivamente rivestire il ruolo di cliente;

6) a fornire, nelle competenti sedi parlamentari, ogni utile elemento su queste tematiche prima di procedere con la pubblicazione del bando e proseguire le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale.
(1-00466) (Seconda ulteriore nuova formulazione) «Lollobrigida, Meloni, Butti, Mollicone, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, De Toma, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».


   La Camera,

   premesso che:

    l'Agenzia per l'Italia digitale definisce il cloud come «un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite internet, di un insieme di risorse di calcolo (ad esempio reti, server, storage, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente erogate come un servizio. Questo modello consente di semplificare drasticamente la gestione dei sistemi informativi, trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in base al consumo di risorse»;

    in Italia i servizi cloud si sono diffusi in tempi abbastanza recenti. La diffusione, all'inizio, è stata condizionata da vari fattori, quali, ad esempio, la dimensione delle aziende e le loro caratteristiche di crescita, la necessità o meno di disporre di dati distribuiti sul territorio, nonché la disponibilità di capacità informatiche interne. Il mercato è però ora in forte crescita, in parte anche in virtù della formidabile spinta venuta, nel 2020, dalla situazione di emergenza scaturita dalla pandemia da COVID-19, che ha richiesto ad aziende e collettività di riorganizzare in modalità «agile» attività e processi. Alla fine del 2020, il 59 per cento delle imprese italiane faceva uso di servizi di cloud computing;

    secondo le stime dell'osservatorio cloud del Politecnico di Milano, nel 2020 il mercato cloud italiano ha raggiunto i 3,34 miliardi di euro, in crescita del 21 per cento rispetto al consuntivo del 2019, pari a 2,77 miliardi di euro. In termini di spesa assoluta i primi tre settori merceologici per rilevanza sono il manifatturiero (24 per cento), il settore bancario (21 per cento) ed il telco/media (15 per cento);

    secondo dati del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il 60 per cento del mercato italiano del cloud è fornito da operatori non europei;

    attualmente, il mercato mondiale dei principali fornitori di infrastrutture cloud è dominato da cinque gruppi societari, quattro dei quali (Amazon, Microsoft, Google, Ibm) hanno la sede principale negli Stati Uniti, il quinto, Alibaba, in Cina;

    la spesa aziendale per le infrastrutture cloud sta crescendo rapidamente e gli esperti si attendono che supererà quella per le infrastrutture di information technology tradizionali entro il 2022;

    il potenziamento del cloud computing occupa quindi il ruolo di tematica strategica per l'immediato futuro. L'obiettivo è quello di realizzare un affrancamento dalle soluzioni che oggi poggiano quasi integralmente su infrastrutture messe a disposizione da fornitori internazionali;

    in un'epoca di costante dematerializzazione dei beni e dei servizi, i dati rivestono un valore fondamentale per individui ed imprese, un valore che può essere economico o semplicemente intrinseco, sia che siano personali o non personali (ad esempio: quelli aziendali);

    affidare questi dati ad un cloud provider significa affidare il proprio universo, sia personale che professionale, ad un soggetto terzo;

    occorre anche considerare la nazionalità del cloud provider, poiché questa può comportare la giurisdizione di Paesi terzi e non europei che possono ritenersi autorizzati ad intervenire sulle proprie aziende, anche con riferimento a dati di cittadini europei da esse custoditi in server localizzati in Europa; pertanto, la collocazione fisica dei server non attenua le cogenze derivanti dalla nazionalità del cloud provider. La fattispecie maggiormente diffusa, quella cioè del cloud provider di nazionalità statunitense, richiede di valutare l'applicabilità della legislazione americana e, in particolare, il cosiddetto «Cloud Act», che può variare a seconda degli accordi assunti con i vari Stati europei. Con altre nazionalità e con Paesi la cui normativa appare molto distante da quella europea, ad esempio la Cina, come altri Paesi dell'Asia, il caso appare ancora più complesso e delicato, per cui la raggiungibilità dei dati affidati in cloud deve essere attentamente valutata;

    la preliminare valutazione della normativa e della giurisdizione applicabili costituisce dunque un passaggio necessario ed irrinunciabile, accanto alle considerazioni economiche e tecnologiche. Le incertezze e i rischi risultanti da tale valutazione possono peraltro essere compensati dalla predisposizione di modelli contrattuali e politiche che disciplinino in anticipo ed in dettaglio il comportamento che il cloud provider deve tenere nel caso di provvedimenti di autorità di Paesi terzi, con riferimento all'accessibilità e alla conservazione dei dati;

    la strategia per la riorganizzazione delle infrastrutture digitali del Dipartimento per la trasformazione digitale, in accordo con la strategia europea, rappresenta il fondamento per razionalizzare le risorse, rendere più moderni i servizi pubblici e mettere in sicurezza i dati;

    la strategia opera una distinzione fondamentale tra: infrastrutture che gestiscono servizi strategici, ovvero un ridotto numero di asset tecnologici (server, connettività, reti e altro) che abilitano funzioni essenziali del Paese, come ad esempio la mobilità, l'energia, le telecomunicazioni; tutte le altre infrastrutture gestite dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali che gestiscono la stragrande maggioranza dei servizi, erogati al cittadino o interni agli enti che permettono il funzionamento di servizi comuni;

    il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, adottato nell'ambito della «strategia per la crescita digitale del Paese», ha previsto una strategia per l'adozione del cloud computing nella pubblica amministrazione che si articola attraverso tre elementi principali:

     a) il principio cloud first secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono, in via prioritaria, adottare il paradigma cloud (in particolare i servizi SaaS) prima di qualsiasi altra opzione tecnologica tradizionale, normalmente basata su housing o hosting;

     b) il modello cloud della pubblica amministrazione, cioè il modello strategico che si compone di infrastrutture e servizi qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale sulla base di un insieme di requisiti volti a garantire elevati standard di qualità e sicurezza per la pubblica amministrazione. In funzione di questo modello è stata creata un'apposita piattaforma, il Cloud marketplace dell'Agenzia per l'Italia digitale, che consente di visualizzare la scheda di ogni servizio mettendo in evidenza le caratteristiche, il costo e i livelli di servizio dichiarati dal fornitore. Le pubbliche amministrazioni possono così confrontare servizi analoghi e decidere, in base alle loro esigenze, le soluzioni più adatte;

    il programma di abilitazione al cloud (cloud enablement program), vale a dire l'insieme di attività, risorse, metodologie da mettere in campo per rendere le pubbliche amministrazioni capaci di migrare e mantenere in efficienza i propri servizi informatici (infrastrutture e applicazioni) all'interno del modello cloud della pubblica amministrazione;

    a decorrere dal 1° aprile 2019, le amministrazioni pubbliche possono acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale e pubblicati nel catalogo dei servizi cloud per la pubblica amministrazione qualificati;

    grazie al censimento dei centri di elaborazione dati, trentacinque sono stati individuati come eleggibili a poli strategici nazionali; sarebbe quindi sufficiente federarli e convogliare gli investimenti sull'interoperabilità per ottenere i migliori risultati e salvaguardare gli investimenti che i territori hanno fatto sulle proprie società in house;

    è ormai indifferibile la necessità di provvedere alla creazione di una piattaforma nazionale di cloud storaging, nella quale far confluire tutti i dati e le informazioni disponibili e quotidianamente impiegati dalle amministrazioni pubbliche;

    il fine è duplice: da una parte, evitare che le medesime amministrazioni si rivolgano a fornitori privati di servizi di cloud storaging, evitando così il rischio che gli stessi soggetti privati possano detenere ed eventualmente utilizzare per fini diversi una grande mole di dati (sensibili e no) e, dall'altra, garantire la massima interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche nell'accesso e nell'impiego dei dati riconducibili ai cittadini italiani per fini espressamente connessi alle loro attività istituzionali,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta all'istituzione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati disponibili in remoto a utenti predeterminati e riconoscibili attraverso specifiche caratteristiche, quale una piattaforma basata su più server reali tra loro collegati in cluster, fisicamente collocati presso uno o più data center;

2) ad assumere iniziative di carattere normativo volte ad ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni includendovi: il controllo del corretto funzionamento del sistema cloud e la legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti ad essa titolati; la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche; la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dai privati cittadini e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo del sistema cloud;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa per rafforzare il ruolo dell'Italia sul fronte dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'offerta formativa delle università italiane e le attività di ricerca, anche in sinergia con attori privati;

4) ad adottare ogni opportuna iniziativa per promuovere attività di formazione, ricerca e sviluppo nelle scuole, nelle università e nei centri di ricerca italiani relativamente a tali tecnologie e a sostenerne le applicazioni rispetto alla produzione industriale e ai servizi civili in imprese consolidate e start up innovative per creare nuovi posti di lavoro per le nuove generazioni.
(1-00467) «Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan».


   La Camera,

   premesso che:

    la trasformazione digitale è uno dei driver strategici per lo sviluppo delle moderne economie ed è pertanto essenziale investire nell'evoluzione dei servizi in ottica cloud e di data management;

    per concretizzare l'evoluzione digitale delle attività e dei servizi della pubblica amministrazione italiana è necessario definire un modello operativo di riferimento che assicuri rapidamente l'efficientamento e la messa in sicurezza dei data center della pubblica amministrazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di dati della pubblica amministrazione, la razionalizzazione di costi per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi Ict delle pubbliche amministrazioni;

    secondo il censimento dei data center nazionali curato dall'Agenzia per l'Italia digitale, la stragrande maggioranza dei centri elaborazione dati della pubblica amministrazione non forniscono idonee garanzie di sicurezza, efficienza ed affidabilità;

    l'Italia ha avviato un processo di trasformazione e innovazione dei servizi della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, anche alla luce delle recenti modifiche al codice dell'amministrazione digitale operate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto disposizioni dirette a promuovere la realizzazione di un cloud nazionale;

    in particolare, l'articolo 35 stabilisce che, al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni destinata a tutte le pubbliche amministrazioni;

    nell'ambito della missione 1, componente 1, «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 12 gennaio 2021 sono descritti interventi finalizzati a favorire l'adozione e lo sviluppo delle tecnologie cloud nel settore pubblico e, al contempo, a rimuovere gli ostacoli all'utilizzo del cloud da parte della pubblica amministrazione;

    in questo ambito, si prevede lo sviluppo di un cloud nazionale e l'effettiva interoperabilità delle banche dati delle pubbliche amministrazioni, in parallelo e in sinergia con il progetto europeo Gaia-X, dove l'Italia intende avere un ruolo di primo piano. L'investimento mira a favorire l'adozione dei servizi cloud secondo quanto previsto nella strategia cloud first del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, attraverso lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei data center di tipo B della pubblica amministrazione centrale e il rafforzamento in chiave green dei data center di tipo A candidabili a poli strategici nazionali in base al censimento dell'Agenzia per l'Italia digitale. Si prevede inoltre la realizzazione di un cloud enablement program per favorire l'aggregazione e la migrazione delle pubbliche amministrazioni centrali e locali verso soluzioni cloud e fornire alle stesse pubbliche amministrazioni procedure, metodologie e strumenti di supporto utili a questa transizione;

    come affermato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale nel corso di un'audizione davanti alla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, l'obiettivo del Governo è di assicurare che le amministrazioni vengano aiutate a migrare in cloud diversi a seconda del diverso livello di sensibilità dei dati dei quali dispongono e questo implicherà classificare innanzitutto le tipologie di dati in ultrasensibili, sensibili e ordinari, per garantire scelte che tutelino in maniera appropriata cittadini e amministrazioni, come già fatto da molti altri Paesi. In tal senso, per i dati più sensibili si intende creare un polo strategico nazionale a controllo pubblico, localizzato sul suolo italiano e con garanzie, anche giurisdizionali, elevate. Il polo strategico permetterà di razionalizzare e consolidare molti di quei centri che ad oggi non riescono a garantire standard di sicurezza adeguati, mentre per le tipologie di dati e applicazioni meno sensibili si prevede la possibilità per le amministrazioni di usufruire di efficienti cloud messi a disposizione da operatori di mercato,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per definire e attuare un modello di infrastrutture digitali di cloud per le pubbliche amministrazioni centrali e locali basato sulla complementarietà, in funzione della tipologia di dati e della loro rilevanza, tra un sistema di fornitori di servizi di mercato qualificati certificati e un polo strategico nazionale a controllo pubblico;

2) ad adoperarsi affinché la gestione del polo strategico nazionale sia affidata a uno o più soggetti pubblici che ne garantiscano la sicurezza, la consistenza, l'affidabilità e l'efficienza e, in tal modo, a favorire l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni fruitrici dei servizi del suddetto polo strategico nazionale.
(1-00468) «Bruno Bossio, Serracchiani, Gariglio, Cantini, Delrio, Del Basso De Caro, De Luca, Madia, Morassut, Pizzetti, Andrea Romano».


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema delle infrastrutture digitali è un fattore importante per lo sviluppo economico di tutti i territori di un Paese, per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e un elemento critico per la tutela dell'interesse nazionale e la sovranità digitale, essendo essenziale evitare che i dati relativi ai cittadini, alle imprese, all'apparato statale di un Paese finiscano nelle mani di Paesi terzi;

    il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ha stabilito i principi e le finalità che lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le società pubbliche e i gestori di servizi pubblici devono perseguire nel percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, per assicurare ai cittadini «la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale» (articolo 2);

    a tale scopo è stato istituito un ente ad hoc, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che «promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese» (articolo 14-bis), utilizzando un documento di indirizzo strategico, redatto in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale, chiamato «Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione»;

    i principi guida del Piano triennale 2020-2022 riconoscono che il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile, stabilendo la priorità per le pubbliche amministrazioni di usare la forma digitale per svolgere le proprie funzioni;

    al fine di raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione del lavoro dell'apparato amministrativo, è necessario far svolgere l'attività amministrativa secondo il principio del cloud first, ossia privilegiare il paradigma cloud prima di qualsiasi altra offerta tecnologica;

    al fine di predisporre tale infrastruttura, il Governo si è dotato della Strategia Cloud Italia, un piano per la migrazione al cloud computing che si fonda su tre pilastri strategici: la classificazione dei dati e dei servizi per ordinare la priorità della migrazione nel cloud, la qualificazione dei servizi utilizzabili dalla PA e la creazione di un'infrastruttura nazionale per l'erogazione dei servizi chiamata Polo strategico nazionale (PSN);

    attualmente il processo di trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione vede ancora l'utilizzo di tecnologie e infrastrutture digitali fornite da operatori terzi, che sono detentori di dati e informazioni trattati dalle pubbliche amministrazioni;

    la creazione del Polo strategico nazionale va nella direzione di internalizzare i servizi nell'alveo della pubblica amministrazione affinché lo Stato sia dotato di un'infrastruttura digitale pubblica, unico modo per eliminare i rischi in termini di sicurezza, affidabilità, autonomia e proprietà dei dati; anche per dare effettività agli articoli 13-bis («al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, [le pubbliche amministrazioni] progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali») e 14 (volto a promuovere «l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica») del Codice dell'Amministrazione Digitale;

    altresì, è fondamentale che il cloud pubblico fornisca un'adeguata sicurezza al patrimonio informativo nazionale, dato che, come segnala la «Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza» del 2020, l'83 per cento delle pubbliche amministrazioni italiane sono state vittime di attacchi cibernetici - nel rapporto si segnala che gli attacchi a fini di spionaggio, nonostante rappresentino soltanto circa il 3 per cento delle azioni ostili, sono i più insidiosi, motivo per cui è importante strutturare un sistema cloud capace di resistere alle infiltrazioni esterne, per meglio tutelare la sovranità della Repubblica;

    in particolare, i problemi di sicurezza nazionale aumentano laddove si utilizzano piattaforme informatiche di proprietà statunitense (esempio Microsoft, Google, Amazon, ecc.), in quanto il Cloud Act, una legge varata dagli USA nel 2018, permette alle autorità, forze dell'ordine, servizi di intelligence statunitensi di acquisire dati informatici dai servizi di cloud computing a prescindere dal luogo di conservazione dei dati, se le società che forniscono il cloud sono sotto la giurisdizione USA oppure hanno una filiale negli Stati Uniti o vi operano;

    la creazione del Polo Strategico Razionale intende risolvere anche il problema di affidabilità dei data center della pubblica amministrazione, articolandosi in almeno 4 centri di elaborazione dati distribuiti in due regioni, dato che, da quanto risulta dal censimento del patrimonio ICT 2018-2019, il 95 per cento dei centri elaborazione dati (CED) dell'amministrazione italiana sono carenti dei requisiti minimi di sicurezza, affidabilità, capacità elaborativa ed efficienza;

    ulteriore problematica delle banche dati delle pubbliche amministrazioni è la loro frammentarietà e non comunicabilità, rendendo difficoltosa l'attuazione del principio once only. A tale proposito il cosiddetto decreto semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ha modificato il CAD, prevedendo di realizzare la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) per rendere possibile «l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici» (articolo 34);

    è fondamentale che la realizzazione dell'infrastruttura digitale sia guidata dalla volontà di migliorare la tutela dei dati personali alla luce dei principi cardine del GDPR: liceità e correttezza del trattamento, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza del dato;

    in particolare, la tutela della riservatezza deve valere nel processo di interoperabilità dei database, essendo necessario operare nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, come ribadito dall'articolo 50, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale;

    altresì, la pubblica amministrazione italiana sconta l'elevata età media che, nel 2021, si attesta a 50 anni e la scarsa formazione interna verso l'alfabetizzazione digitale (secondo la ricerca 2021 del ForumPA, soltanto il 5 per cento dei funzionari pubblici nel 2019 ha svolto formazione nel settore delle competenze digitali);

    i dati sopracitati mettono in luce la necessità di intervenire sul miglioramento delle competenze professionali del personale della pubblica amministrazione al fine di permettere un uso ottimale degli strumenti informatici che si intendono adottare,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi per lo sviluppo di un cloud completamente pubblico, che preveda la proprietà degli impianti e gestione degli stessi in mano a soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica, per la conservazione di tutti i dati, sensibili e non, trattati dalle pubbliche amministrazioni;

2) a promuovere la massima fruibilità e condivisione del dato tra le varie pubbliche amministrazioni nell'ottica di erogare i migliori servizi al cittadino, sempre nel rispetto della trasparenza e della privacy e basati sul principio di accessibilità e semplificazione burocratica;

3) ad investire nella formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e ad assumere personale con competenze specifiche in ambito digitale.
(1-00479) (Nuova formulazione) «Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Costanzo».


   La Camera

impegna il Governo:

1) a promuovere la massima fruibilità e condivisione del dato tra le varie pubbliche amministrazioni nell'ottica di erogare i migliori servizi al cittadino, sempre nel rispetto della trasparenza e della privacy e basati sul principio di accessibilità e semplificazione burocratica;

2) ad investire nella formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e ad assumere personale con competenze specifiche in ambito digitale.
(1-00479) (Nuova formulazione – testo modificato nel corso della seduta) «Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Costanzo».


   La Camera,

   premesso che:

    il codice dell'amministrazione digitale (Cad), istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ha stabilito i principi e le finalità che lo Stato, le regioni, gli enti locali, le società pubbliche e i gestori di servizi pubblici devono perseguire nel percorso di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, per assicurare ai cittadini «la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale» (articolo 2);

    a tale scopo è stato istituito un ente ad hoc, l'AgID, che «promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese» (articolo 14-bis);

    il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione è il documento di indirizzo strategico, redatto da AgID in collaborazione con il dipartimento per la trasformazione digitale, per guidare la transizione digitale del Paese, finalizzata a favorire lo sviluppo di una società digitale attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

    i principi guida del Piano triennale 2020-2022 stabiliscono che il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile; le pubbliche amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali;

    l'infrastruttura digitale rappresenta un bene strategico per il Paese e necessita di un serio processo di implementazione e rafforzamento nell'ottica di costruire una rete unica, gestita e controllata totalmente dallo Stato;

    attualmente il processo di trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione vede ancora l'utilizzo di tecnologie e infrastrutture digitali fornite da operatori terzi, che sono detentori di dati e informazioni di esclusiva proprietà delle pubbliche amministrazioni. È necessario dunque che lo Stato costruisca e gestisca direttamente la propria infrastruttura digitale pubblica, unico modo per eliminare i rischi in termini di sicurezza, affidabilità, autonomia e proprietà dei dati. Al riguardo, il Cad sancisce che «al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, [...] progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali» (articolo 13-bis) e prevede «l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica» (articolo 14);

    nella transizione digitale della pubblica amministrazione, l'aspetto forse più delicato e complesso è la gestione e condivisione dei dati. In questo contesto, le information communication technology possono svolgere un ruolo importante, snellendo le procedure e aiutando lo scambio di dati. Il problema è cruciale, perché la mancata interconnessione tra le diverse banche dati della pubblica amministrazione rende più lento e farraginoso l'iter burocratico delle pratiche amministrative, senza considerare il costo economico delle inefficienze e i disagi per i cittadini che devono presentare più volte documenti già consegnati ad una pubblica amministrazione;

    il Cad parla di database «di interesse nazionale» (articolo 60), cioè «l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni», che deve possedere «le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità»;

    l'obiettivo del Piano triennale 2020-2022 è favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le pubbliche amministrazioni e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese, aumentare la qualità dei dati e dei metadati e aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati;

    l'importanza strategica del patrimonio informativo pubblico era già stata ribadita nell'articolo 50-quater, che ne prevede la promozione e la valorizzazione, sempre nell'ottica della disponibilità e accessibilità ma anche della massima protezione e sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni (articolo 51);

    per accelerare questo processo, è fondamentale avere un sistema di infrastrutture cloud computing al fine di una raccolta, elaborazione e gestione centralizzata dei dati e di una efficiente trasmissione e fruizione dei dati. Soltanto un sistema di infrastrutture cloud pubblico, a gestione totalmente pubblica e con personale qualificato, può emancipare il Paese dalla dipendenza nei confronti degli operatori di mercato e garantire la sicurezza e tutela dei dati personali dei cittadini, come previsto dal regolamento (UE) 679/2016 per la protezione dei dati;

    i principi guida del Piano triennale 2020-2022 stabiliscono che le pubbliche amministrazioni adottano primariamente il paradigma cloud per i loro servizi (cloud first) e devono prediligere l'utilizzo di software con codice sorgente aperto; nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente (open source);

    un altro aspetto cruciale è la competenza digitale del personale della pubblica amministrazione. Per il colmare il gap digitale, l'articolo 13 del Cad prevede la formazione informatica dei dipendenti pubblici, stabilendo che le pubbliche amministrazioni attuino «politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione [...] per la transizione alla modalità operativa digitale»;

    il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha apportato modifiche al Cad, stabilendo la realizzazione di un cloud pubblico nazionale. Nello specifico il Titolo III reca misure per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale: l'articolo 31 prevede di «semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali»; l'articolo 34 prevede la realizzare della piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd) per rendere possibile «l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici»; l'articolo 35 prevede che «al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni [...] garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali», il Governo promuove «lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED)»,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi per lo sviluppo di un cloud completamente pubblico, che preveda la proprietà degli impianti e la gestione degli stessi in mano a soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica;

2) a promuovere la massima fruibilità e condivisione del dato tra le varie pubbliche amministrazioni nell'ottica di erogare i migliori servizi al cittadino, sempre nel rispetto della trasparenza e della privacy e sulla base del principio di accessibilità e semplificazione burocratica;

3) ad investire nella formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e ad assumere personale con competenze specifiche in ambito digitale.
(1-00479) «Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Costanzo».


PROPOSTA DI LEGGE: LUPI ED ALTRI: INTRODUZIONE DELLO SVILUPPO DI COMPETENZE NON COGNITIVE NEI PERCORSI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI, NONCHÉ NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (A.C. 2372-A)

A.C. 2372-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2372-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: Piano straordinario di azioni formative aggiungere la seguente: di durata triennale;

   all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: mediante le con le seguenti: a valere sulle;

   all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è costituito aggiungere le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione;

    al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il quale non è previsto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento;

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  «6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

   dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

  «Art. 4-bis. — (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 3.8. in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

TESTO AGGIORNATO AL 13 GENNAIO 2022

A.C. 2372-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  1. Al fine di promuovere la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
  2. Al termine della sperimentazione di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 1, che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

A.C. 2372-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
  2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  3. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  Al comma 1, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , con proprio decreto,.
2.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: Piano straordinario di azioni formative aggiungere la seguente: di durata triennale.
2.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: docenti delle scuole di ogni ordine e grado con le seguenti: soli docenti delle scuole di ogni ordine e grado che sono state autorizzate alla sperimentazione.
2.9. Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole: mediante le con le seguenti: a valere sulle.
2.301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 2372-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità e i requisiti per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, alla sperimentazione, sulla base dei progetti presentati dalle medesime, nonché le procedure di valutazione dei progetti stessi.
  3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

   a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;

   b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione;

   c) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta sia alla dispersione implicita, improntate alle migliori pratiche anche derivanti da progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive;

   d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

  4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale territorialmente competente. Il Ministero dell'istruzione si avvale della collaborazione dell'INDIRE e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nelle procedure di valutazione dei progetti.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione di cui al comma 1. Del Comitato tecnico-scientifico fanno parte rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola.
  6. Nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
  7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.
  8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  Al comma 1, dopo le parole: per un triennio aggiungere le seguenti: , nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
3.200. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito della sperimentazione di cui al comma 1, gli istituti scolastici collaborano con le famiglie degli alunni e studenti.
3.50. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: di sperimentazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con lo specifico fine di contrastare sia la dispersione esplicita sia la dispersione implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) o progetti di partenariato con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato.
3.201.(Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è costituito aggiungere le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione;

   al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il quale non è previsto l'esonero o il semi-esonero dall'insegnamento;

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 8, sostituire le parole da: le istituzioni scolastiche fino alla fine del comma, con le seguenti: è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un apposito fondo finalizzato all'introduzione del nuovo metodo didattico, con dotazione di un milione di euro per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ammesse, singolarmente o in rete, alla sperimentazione, al fine di individuare figure professionali che possano supportare al meglio le misure da realizzare, anche in relazione ad attività di orientamento e inclusione.
3.8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano.

  Al comma 8, sostituire le parole da: le istituzioni scolastiche fino alla fine del comma, con le seguenti: nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 350.000 euro annui a decorrere dal 2022 è destinata alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
3.1. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Piccoli Nardelli, Casa, Carbonaro.

(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  9. Al fine di incentivare lo sviluppo delle competenze non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche possono prevedere, all'interno del loro Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof), percorsi che promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti.
3.7. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano.

A.C. 2372-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale)

  1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento di una sperimentazione, avente le medesime finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento di una sperimentazione, avente le medesime finalità di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4.0300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 2372-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca l'introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

    le competenze non cognitive portano allo sviluppo delle cosiddette competenze trasversali, note anche come Soft Skills le quali rappresentano una risorsa fondamentale per l'accesso al mercato del lavoro;

    si intendono con competenze non cognitive tutte le qualità umane non legate alla cognizione, ma comunque fondamentali da acquisire nell'età dello sviluppo;

    queste competenze sono state anzitutto riconosciute nel mondo anglosassone con il termine «noncognitive skills» per riconoscere tutta una serie di caratteristiche umane trasversali come coscienziosità, apertura mentale, autodeterminazione, mentalità dinamica e resilienza;

    le competenze non cognitive sono risorse psico-sociali che permettono di sviluppare approcci funzionali e positivi ad ogni ambito di vita;

    tali competenze possono essere divise in tre macro-componenti, la cui prima sono i tratti di personalità, carattere o temperamento;

    con competenze non cognitive si intende anche un capitale psicologico, un'altra risorsa di tipo psicosociale caratterizzata da quattro componenti: speranza, autoefficacia, resilienza ed ottimismo, le quali portano il bambino ad una migliore capacità di pianificazione ed anticipazione del futuro, mostrandosi inoltre cruciali per il potenziamento dei tratti dalla personalità;

    l'ultimo macro-componente delle competenze non cognitive è costituito dagli elementi motivazionali, la capacità di sapersi motivare sulle sfide della quotidianità, come il piacere della scoperta e dell'apprendimento o la soddisfazione nell'aver portato a termine un buon lavoro;

    il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze non cognitive permette un coscienzioso sviluppo delle competenze trasversali, le quali necessitano tuttavia di una continuità tra le attività svolte nell'ambito scolastico e le attività svolte nell'ambito post-scolastico;

    in tal senso è fondamentale la creazione di un raccordo tra attività scolastiche e post-scolastiche in ottica di continuità,

impegna il Governo

a prevedere, contestualmente alle misure sperimentali di cui al testo in oggetto, modalità di raccordo tra attività scolastica e post scolastica e la creazione di un quadro di continuità per lo sviluppo delle competenze non cognitive.
9/2372-A/1. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca l'introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

    le competenze non cognitive portano allo sviluppo delle cosiddette competenze trasversali, note anche come Soft Skills le quali rappresentano una risorsa fondamentale per l'accesso al mercato del lavoro;

    si intendono con competenze non cognitive tutte le qualità umane non legate alla cognizione, ma comunque fondamentali da acquisire nell'età dello sviluppo;

    queste competenze sono state anzitutto riconosciute nel mondo anglosassone con il termine «noncognitive skills» per riconoscere tutta una serie di caratteristiche umane trasversali come coscienziosità, apertura mentale, autodeterminazione, mentalità dinamica e resilienza;

    le competenze non cognitive sono risorse psico-sociali che permettono di sviluppare approcci funzionali e positivi ad ogni ambito di vita;

    tali competenze possono essere divise in tre macro-componenti, la cui prima sono i tratti di personalità, carattere o temperamento;

    con competenze non cognitive si intende anche un capitale psicologico, un'altra risorsa di tipo psicosociale caratterizzata da quattro componenti: speranza, autoefficacia, resilienza ed ottimismo, le quali portano il bambino ad una migliore capacità di pianificazione ed anticipazione del futuro, mostrandosi inoltre cruciali per il potenziamento dei tratti dalla personalità;

    l'ultimo macro-componente delle competenze non cognitive è costituito dagli elementi motivazionali, la capacità di sapersi motivare sulle sfide della quotidianità, come il piacere della scoperta e dell'apprendimento o la soddisfazione nell'aver portato a termine un buon lavoro;

    il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze non cognitive permette un coscienzioso sviluppo delle competenze trasversali, le quali necessitano tuttavia di una continuità tra le attività svolte nell'ambito scolastico e le attività svolte nell'ambito post-scolastico;

    in tal senso è fondamentale la creazione di un raccordo tra attività scolastiche e post-scolastiche in ottica di continuità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, contestualmente alle misure sperimentali di cui al testo in oggetto, modalità di raccordo tra attività scolastica e post scolastica e la creazione di un quadro di continuità per lo sviluppo delle competenze non cognitive.
9/2372-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca l'introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

    le competenze non cognitive sono abilità non direttamente legate al processamento delle informazioni, ma strettamente legate agli ambiti emotivi, psicosociali ed a caratteristiche di personalità;

    sono esempio di competenze non cognitive la motivazione, la coscienziosità, la proattività e la stabilità emotiva, le quali portano al successivo sviluppo delle cosiddette Competenze trasversali, note anche come Soft Skills;

    il premio Nobel per l'economia nell'anno 2000, James Heckman ha comprovato in varie sedi l'importanza e la decisività delle competenze non cognitive come l'affidabilità, capacità di lavorare in gruppo, ma anche la perseveranza e l'impegno nel processo di apprendimento e nel lavoro;

    la dinamicità tipica dell'età dello sviluppo rende la fase prescolare e di prima scolarizzazione particolarmente importanti per lo sviluppo delle competenze non cognitive;

    la piena maturità degli studenti è raggiunta anche incoraggiando e stimolando queste competenze;

    le evidenze empiriche confermano che, nei casi delle sperimentazioni in atto nelle scuole italiane in materia di formazione delle competenze non cognitive, si registra una sostanziale riduzione dell'abbandono scolastico e della formazione della coorte di NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non si stanno formando in alcun modo);

    la formazione degli studenti e dei giovani, in particolar modo in fase prescolare e di prima scolarizzazione è parzialmente influenzata anche dai percorsi di formazione, educazione e sensibilizzazione svolte in ambito familiare, rendendo la famiglia a pieno titolo un attore di primaria importanza nello sviluppo delle competenze non cognitive,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei percorsi di formazione e delle iniziative sperimentali di cui al testo in oggetto, modalità di coinvolgimento e di collaborazione con le famiglie degli studenti per una migliore formazione e sviluppo delle competenze non cognitive.
9/2372-A/2. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che;

    l'apprendimento, secondo la teoria costruttivista, è un processo attivo in cui la persona costruisce la sua conoscenza estraendo significati, dalle interazioni con il mondo circostante. Fin da bambini infatti «impariamo facendo»: osserviamo gli oggetti, li manipoliamo e li sperimentiamo con tutti nostri sensi – tatto, olfatto, visione, udito e gusto. Attraverso le azioni che compiamo su di essi ne interiorizziamo alcune proprietà e ne comprendiamo la natura e l'utilizzo;

    sin dalle prime fasi del ciclo di vita, dunque, il bambino apprende grazie al processo di interazione ed estrazione dei significati con gli oggetti che lo circondano, creandosi dei modelli mentali per comprendere la realtà. Questo stesso processo tuttavia non è solo limitato all'infanzia, ma perdura lungo tutto il corso della vita. Infatti, quando incontriamo qualcosa di nuovo, semplicemente aggiorniamo i modelli mentali che ci siamo costruiti rispetto al mondo e a come funziona, aggiungendo informazioni a un modello pre-esistente o creandone uno nuovo. L'apprendimento è quindi un processo dinamico in cui la persona è protagonista e partecipante attivo del processo di apprendimento;

    il termine realtà virtuale denota una simulazione digitale che pone l'utente al centro in un mondo digitale, spesso altamente interattivo e dinamico. A differenza delle simulazioni digitali tradizionali in cui il mondo virtuale viene osservato da un punto di vista esterno, attraverso uno schermo, con cui si può interagire solo usando un controller (joystick, mouse o tastiera), la VR crea l'illusione di essersi direttamente trasportati nel mondo virtuale e di poter interagire con esso e farne esperienza immediata usando i propri sensi;

    la VR è parte di una famiglia di tecnologie, dette immersive, che giocano esattamente con il senso di presenza fra mondo reale e virtuale;

    nel 1938 John Dewvey parlò dell'apprendimento esperienziale criticando l'organizzazione e i metodi scolastici del suo tempo, sostenendo che non i contenuti ma la qualità dell'esperienza deve essere al centro del processo formativo nonché i suoi aspetti sociali ed interattivi. Oggi sappiamo che l'apprendimento per azione è quello che porta al maggiore grado di ritenzione ed elaborazione profonda del materiale, ma anche quello più difficile da implementare in un setting scolastico tradizionale. Le tecnologie immersive di oggi, come la VR, offrono una soluzione. Esse facilitano la costruzione di ambienti formativi complessi e interattivi in cui gli studenti possano non solo elaborare le conoscenze in modo attivo, ma anche arrivare a condividere punti di vista diversi;

    i giovani odierni vivono in un mondo quanto reale tanto digitale, in cui i momenti della vita quotidiana vengono registrati, alterati e comunicati in modi sempre più variegati, attraverso un layer di reti sociali e applicazioni digitali che ne modificano spesso il senso e il vissuto. La possibilità di fare esperienza della realtà in modi nuovi, più ricchi e più dinamici sta cambiando anche il modo in cui i giovani apprendono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, in via sperimentale, le tecnologie immersive e di realtà virtuale nell'ambito dei percorsi formativi di ogni ordine e grado.
9/2372-A/3. Mollicone.