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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 17 gennaio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 gennaio 2022.

  Alaimo, Amitrano, Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Luciano Cantone, Carfagna, Casa, Castelli, Cataldi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Deiana, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Lorenzo Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacometti, Giacomoni, Giannone, Giarrizzo, Giorgetti, Golinelli, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maniero, Marattin, Marin, Migliore, Molinari, Molteni, Mor, Morelli, Mulè, Mura, Murelli, Nardi, Nesci, Orlando, Alessandro Pagano, Ubaldo Pagano, Paita, Parolo, Pastorino, Paternoster, Perantoni, Piastra, Rampelli, Rizzo, Rosato, Emanuela Rossini, Rotta, Ruocco, Sasso, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Sportiello, Tabacci, Tasso, Tateo, Tucci, Varrica, Versace, Vignaroli, Leda Volpi, Zanettin, Zanichelli, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Alaimo, Amitrano, Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Luciano Cantone, Carfagna, Casa, Castelli, Cataldi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Deiana, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Lorenzo Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacometti, Giacomoni, Giannone, Giarrizzo, Giorgetti, Golinelli, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maniero, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Mor, Morelli, Mulè, Mura, Murelli, Nardi, Nesci, Orlando, Alessandro Pagano, Ubaldo Pagano, Paita, Parolo, Pastorino, Paternoster, Perantoni, Piastra, Rampelli, Rizzo, Rosato, Emanuela Rossini, Rotta, Ruocco, Sasso, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Sportiello, Tabacci, Tasso, Tateo, Tucci, Varrica, Versace, Vignaroli, Leda Volpi, Zanettin, Zanichelli, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 gennaio 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   CARABETTA: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per favorire l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri il cui reddito prevalente derivi da attività estere» (3445).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   III Commissione (Affari esteri):

  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021» (3418) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 gennaio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 510).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 14 gennaio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (COM(2021) 734 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 734 final - Annexes 1 to 4) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 360 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM(2021) 756 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 gennaio 2022;

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (COM(2021) 759 final) e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (COM(2021) 760 final), corredate dai relativi allegati (COM(2021) 759 final - Annexes 1 to 2) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 393 final), che sono assegnate in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Queste proposte sono altresì assegnate alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per ciascuna delle proposte, dal 17 gennaio 2022;

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per allinearla alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali (COM(2021) 767 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità (COM(2021) 770 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 770 final - Annex 1 e COM(2021) 770 final - Annex 2), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del dominio di primo livello .eu da aprile 2019 ad aprile 2021 (COM(2022)1 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America (COM(2022) 9 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento per la sostenibilità ambientale (COM(2022) 11 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);

   La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021) 706 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 12 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 gennaio 2022;

   La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (COM(2021) 757 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 10 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 gennaio 2022.

Trasmissione dalla
Fondazione Italia sociale

  Il Presidente della Fondazione Italia sociale, con lettera in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 6 giugno 2016, n. 106, la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Italia sociale, riferita all'anno 2021, corredata dal bilancio previsionale per l'anno 2022 (Doc. CCXLI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Atto di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2463 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172, RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3442)

A.C. 3442 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», estende l'obbligo di vaccinazione (comprensivo della terza dose) contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori, introduce disposizioni relative alle modalità di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e alle conseguenze per il caso di inadempimento, e reca alcune innovazioni alla disciplina dei cosiddetti certificati verdi;

    in merito ai certificati, in particolare, è prevista la riduzione della validità da dodici a nove mesi, un ampliamento del novero delle attività e dei mezzi di trasporto per accedere ai quali siano richieste le certificazioni verdi, e, infine, una differenziazione degli effetti delle medesime, a seconda che i certificati conseguano ad avvenuta vaccinazione o guarigione, ovvero a test;

    è opportuno evidenziare che questo decreto giunge all'esame della Camera dopo essere già stato superato nelle sue previsioni da altri provvedimenti, evidenziando la confusione normativa data dalla rapida successione di provvedimenti adottati dal Governo nell'abuso della decretazione d'urgenza, e che fanno sì che, come in questo caso, sempre più spesso il Parlamento si trovi a ratificare norme già superate da atti successivi;

    in questo senso si intende evidenziare come il ricorso sistematico alla decretazione di urgenza si configuri come una compromissione delle prerogative parlamentari nell'esercizio delle funzioni legislative, oltre che come una distorsione degli equilibri correlati al legittimo e corretto confronto istituzionale tra Governo e Parlamento;

    il provvedimento in esame, inoltre, rivedendo ambiti e modalità di impiego dei certificati verdi, interviene, ancora una volta, a danno della tutela delle libertà personali e del principio di uguaglianza tra i cittadini, sancendo una effettiva discriminante tra chi è titolare del certificato verde e chi non lo è, nonché del diritto al lavoro, principio fondante del nostro ordinamento;

    a livello europeo il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, ha stabilito espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, e che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione, cosa che invece con il decreto in esame si crea per coloro che non sono vaccinati;

    il regolamento, inoltre, in merito all'utilizzo dei certificati per scopi «domestici», specifica che gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale e che tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità;

    occorre rilevare come, con riferimento al citato regolamento, la Commissione europea abbia ritenuto necessario evidenziare gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, esplicitando come la relativa normativa nazionale debba essere «conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati»;

    il decreto-legge in esame, inoltre, risulta obiettivamente carente per quanto concerne i principi di proporzionalità ed efficacia, posto che, pur nascendo con l'intento di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e la prevenzione in tutti i contesti della vita collettiva della diffusione del contagio, lo stesso non contempla soluzioni reali al rischio specifico di contagio a cui ciascun lavoratore è soggetto, la cui tutela sembra essere affidata alla sola estensione dell'obbligo vaccinale per specifiche categorie;

    occorre evidenziare, infine, come il provvedimento in esame rappresenti l'ennesima violazione dei principi di leale collaborazione tra poteri e tra organi dello Stato, sia a causa della impossibilità per questo ramo del Parlamento di esaminarne il testo, sia per il preannunciato ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo, due fattori che hanno impedito il confronto dialettico, nonostante, come rilevato dalla Corte costituzionale, i principi costituzionali di esercizio della funzione legislativa «sono volti a consentire a tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di minoranza, e ai singoli parlamentari che le compongono, di collaborare cognita causa alla formazione del testo, specie nella fase in commissione, attraverso la discussione, la proposta di testi alternativi e di emendamenti»;

    nella medesima sentenza, la Corte ha altresì rilevato che «occorre arginare gli usi che conducono a un progressivo scostamento dai principi costituzionali, per prevenire una graduale ma inesorabile violazione delle forme dell'esercizio del potere legislativo, il cui rispetto appare essenziale affinché la legge parlamentare non smarrisca il ruolo di momento di conciliazione, in forma pubblica e democratica, dei diversi principi e interessi in gioco»;

    sulla base delle considerazioni esposte appare evidente innanzitutto come le diverse misure disposte dal provvedimento in esame si pongano in contrasto sia con la tutela delle libertà personali, sia con l'attribuzione del potere legislativo sanciti e garantiti dalla Costituzione;

    il ricorso sistematico alla decretazione di urgenza è una consuetudine parlamentare ormai consolidatasi e reiteratamente censurata dalla Corte Costituzionale che si colloca in contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3442.
N. 1. Lollobrigida, Foti, Bellucci, Gemmato, Ferro, Galantino, Zucconi.

   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», estendendo gli obblighi vaccinali e introducendo anche il cosiddetto «super green pass» o «green pass rafforzato», che modifica il decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021;

    tale decreto-legge, che nasce dalla dichiarata necessità del Governo di fronteggiare l'emergenza sanitaria, contenendo l'aumento dei contagi attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, tra l'altro include, a far data dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario anti COVID-19 (cosiddetta dose booster) per alcune categorie di lavoratori e operatori delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, ed estende l'obbligo vaccinale di cui sopra anche a ulteriori categorie di lavoratori del personale scolastico, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

    la vaccinazione in tutti questi casi costituirebbe, quindi, requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, pertanto, l'eventuale inadempimento determinerebbe l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla possibilità di percepire la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominati, processo sanzionatorio che risulterebbe, oltre che evidentemente ingiusto, in contrasto con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza nel rapporto tra sanzione comminata e violazione dell'obbligo previsto;

    i rischi segnalati per i lavoratori di sospensione e/o demansionamento configurano un'evidente lesione del diritto al lavoro, principio fondativo della nostra Repubblica democratica, sancito dal primo articolo della Costituzione, e ripreso all'articolo 4, che ne garantisce l'effettività e l'impegno nel promuoverlo, evidenziandone il carattere di «scelta» individuale: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.»;

    il decreto interviene, inoltre, modificando il decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, estendendo l'obbligo di green pass ad ulteriori settori quali alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale, nonché stabilendo che la durata delle certificazioni verdi COVID-19, a partire dal 15 dicembre 2021, passa da dodici a nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della dose di richiamo;

    viene modificato, altresì, l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, prevedendo che il cosiddetto green pass «rafforzato» potrà essere rilasciato solo in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione da COVID-19, mentre il green pass «base», continuerà ad essere rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore);

    il provvedimento prevede, pertanto, che l'accesso a determinati servizi, attività e spostamenti siano possibilità riservate esclusivamente ai possessori di una certificazione verde COVID-19, attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid (cosiddetto green pass rafforzato) mentre chi possiede un green pass rilasciato semplicemente a seguito di tampone, quindi, non potrà accedere a quelle attività e servizi;

    tutto ciò comporterà ingiustificate e insostenibili discriminazioni e disuguaglianze, gravemente lesive anche del principio dell'uguaglianza sostanziale, sancito all'articolo 3 della Costituzione; a tal proposito, risulta particolarmente eloquente il caso dei trasporti e del diritto alla mobilità, dove la modifica normativa andrà a ledere concretamente il diritto dei cittadini italiani, limitandone le possibilità di spostamento sia rispetto agli stranieri, sia all'interno dello stesso territorio italiano, dove alcune regioni, come la Sicilia, la Sardegna nonché le isole minori, risulteranno particolarmente penalizzate rispetto ad altre anche a causa di evidenti questioni logistiche e strutturali;

    con il cosiddetto super green pass si rischia così di introdurre effetti paragonabili ad una sorta di intollerabile «obbligo surrettizio generalizzato», in evidente contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, perché viene meno l'opzione, che invece resterebbe con il green pass, di fare i tamponi rispettando la scelta di non vaccinarsi, secondo una logica che ha ben poco di giuridico ma sta piuttosto finendo per assumere la conformazione di una logica di natura «ricattatoria» che condiziona, limita e subordina diritti, servizi e attività;

    il decreto in esame, in particolare per gli aspetti emersi riguardanti l'introduzione e la disciplina del cosiddetto super green pass, si pone in evidente contrasto con numerosi articoli della Costituzione (articoli 1, 2, 3, 4, 16, 32) posti in particolare a tutela del diritto al lavoro, alla salute e alla libertà di circolazione, costituendo un grave vulnus rispetto al diritto all'autodeterminazione delle scelte individuali in campo lavorativo, sanitario e sociale. A tale situazione, si aggiunge la violazione dei princìpi della libera concorrenza e del libero mercato delle libere professioni, sanciti dalla normativa e dalla giurisprudenza di matrice comunitaria;

    nel nostro ordinamento il possesso di tale «documento», e tutto ciò che sta conseguendo dalla sua natura certificatoria e dai suoi profili discriminatori, sta ormai stravolgendo il principio della tutela della dignità umana, sancito all'articolo 2 della Costituzione, dove si stabilisce che i diritti fondamentali devono essere garantiti a ciascuno «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» e il principio dell'uguaglianza sostanziale, articolo 3 della Costituzione, comma 2, «dignità umana» e «uguaglianza sostanziale» che costituiscono proprio i fondamenti giuridici e valoriali dei diritti sociali dei cittadini, che sono riconosciuti come tali per il legame indissolubile con la collettività ma anche perché richiedono un intervento statale per renderli effettivi;

    i principi sanciti nella Costituzione sono riconosciuti e ribaditi a più riprese dalla Corte costituzionale, in un arco di tempo considerevole, partendo dalla sentenza n. 258/1994 per poi approdare, da ultimo, alla sentenza n. 5/2018, che ha consolidato, in maniera granitica, il principio di «tollerabilità» e «temporaneità» del sacrificio richiesto al singolo in ambito di tutela del diritto all'autodeterminazione delle scelte sanitarie;

    la sentenza della Corte costituzionale n. 5/2018, parla a tal proposito di conseguenze «tollerabili», e considerato il «rischio effetto avverso» del vaccino, la libertà di scelta e di autodeterminazione dell'individuo non può essere sacrificata sull'altare di un presunto e non dimostrato preminente interesse collettivo, al contrario, tali principi e valori vanno sempre necessariamente bilanciati con il diritto alla salute del singolo individuo, peraltro la decisione della Corte riguardava vaccini scientificamente sperimentati da lungo tempo, che avevano avuto un'autorizzazione al commercio di tipo standard e non una «autorizzazione condizionata» con procedure dettate dall'emergenza, come avvenuto ab origine nel caso dei vaccini da COVID-19;

    la copertura giuridica e valoriale dell'articolo 32 della Costituzione ammette l'imposizione di un «sacrificio» al singolo ma solo a fronte di un beneficio collettivo certo e anche a condizione che tale sacrificio sia certamente vantaggioso, in termini di salute, anche per il singolo stesso (così la sentenza della Corte Costituzionale n. 307/90, richiamata anche dalla recente sentenza Corte Costituzionale n. 5/2018), requisito che non può dirsi soddisfatto laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale, come nel caso del COVID-19;

    a tal proposito è utile e necessario richiamare, ad ulteriore supporto e conferma di quanto già affermato, la sentenza n. 118/1996 della Corte costituzionale che, in riferimento a un danno alla salute conseguente alla vaccinazione antipolio, ha stabilito che: «... in nome del dovere di solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario (o, come in caso della vaccinazione antipoliomelitica che si pratica nei primi mesi di vita, chi esercita la potestà di genitore o la tutela) sia privato della facoltà di decidere liberamente. Ma nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri...»;

    nella sentenza n. 258/1994, la Corte Costituzionale ha stabilito che le leggi che prevedono obblighi vaccinali sono compatibili con l'articolo 32 della Costituzione a condizione che contemperino la tutela della salute collettiva e il diritto individuale alla salute, tuttavia, ciò non può autorizzare l'integrale conversione del diritto individuale in soggezione, in nome dell'interesse generale, a prescindere dall'esistenza di efficaci modelli alternativi di tutela. Il diritto dell'individuo alla salute non può considerarsi in ogni caso «cedevole» nei confronti del dovere dello Stato e dei provvedimenti adottati a tutela dell'interesse della collettività, né potrebbe ritenersi che qualsiasi trattamento coattivo sia giustificato, solo perché esso consente migliori contributi dell'individuo al benessere sociale. Il diritto alla salute avrebbe carattere primario e assoluto (è citata la sentenza n. 88 del 1979) e il principio costituzionale del rispetto della persona umana, fondato sull'articolo 2 della Costituzione, da leggere in combinato disposto con l'articolo 32 della Costituzione, pone in primo piano il problema del «consenso», la cui necessità può essere bilanciata solo per dimostrate e imprescindibili esigenze di tutela di valori con pari dignità costituzionale. In ogni caso, anche con riguardo agli obblighi vaccinali, occorrerebbe bilanciare e ponderare la tutela della salute collettiva con l'autodeterminazione individuale, invece, il «consenso informato», previsto e richiesto per il vaccino, risulta solo sulla carta una dichiarazione «completamente spontanea», in violazione dell'articolo 32, comma 2, della nostra Carta costituzionale: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;

    urge ormai la necessità di tornare a una «normalità costituzionale» che garantisca lo Stato di diritto in quanto un'emergenza, se si protrae per oltre due anni, non può più essere considerata tale, rappresentando un tempo troppo lungo per sospendere i diritti dei cittadini e perpetuare discriminazioni e disuguaglianze:

     studi autorevoli a livello internazionale (tra gli altri in Danimarca) dimostrano, inoltre, che la reiterazione continua del vaccino potrebbe addirittura indebolire il sistema immunitario, inoltre, vanno considerati gli esiti fatali e gli effetti nocivi che già si sono verificati purtroppo in termini di decessi e reazioni avverse;

     risulta ormai dimostrata dai dati e dagli studi scientifici, anche internazionali, l'inefficacia e inadeguatezza della vaccinazione nell'evitare i contagi o quanto meno nel contenerli, al contrario di quanto propagandato, in maniera avventata e spregiudicata, durante tutta la prima fase della campagna vaccinale;

     tenuto conto, peraltro, del carattere «ultrasperimentale» dei vaccini da COVID-19, nonché dell'assenza di certezze scientifiche a tal proposito sulle vaccinazioni in atto, le uniche certezze al momento sono piuttosto che i vaccinati possono contagiarsi e contagiare, alla stregua dei non vaccinati, i vantaggi dai vaccini potrebbe semmai riguardare la sfera dei benefici individuali, quindi non quelli collettivi, del singolo soggetto nel decorso della malattia, al netto dei rischi rappresentati dai cosiddetti «effetti avversi» dei vaccini;

     la necessità dell'utilizzo reiterato della legislazione d'urgenza confligge, evidentemente, con la realtà emersa da diversi autorevoli studi scientifici, come ad esempio quello della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) e dalle stesse evidenze scientifiche: nel primo caso è stato constatato, con dati fattuali che «... il 34 per cento dei pazienti positivi ricoverati non è malato di COVID-19: non è in ospedale per sindromi respiratorie o polmonari e non ha sviluppato la malattia da Covid ma richiede assistenza sanitaria per altre patologie e al momento del tampone pre-ricovero risulta positivo al SARS-CoV-2...», come confermato anche da autorevoli esperti in materia di malattie infettive, allorquando affermano che i decessi calcolati per COVID-19 sono «assolutamente falsati» perché «il paziente entra in ospedale per tutt'altro, ma è positivo e muore, viene automaticamente registrato sul modulo come decesso Covid». Altro elemento da considerare è che circa il 40 per cento dei tamponi antigenici rapidi darebbe un dato falsato, sia per i positivi e sia per i negativi, pertanto, l'unico tampone scientificamente attendibile che può essere preso validamente in considerazione, è quello «molecolare», in grado di certificare con precisione il contagio e, di conseguenza, i numeri dei contagiati nelle diverse aree del Paese, orientando le politiche sanitarie da adottare a tutti i livelli territoriali. A sconfessare la presunta efficacia dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione è lo stesso «bugiardino» di importanti casi farmaceutiche che informa l'utilizzatore che il «prodotto è finalizzato a prevenire la malattia», cosa ben diversa dal prevenire l'infezione, condizione scientificamente ad oggi irrealizzabile;

    questa situazione assurda e fuori controllo alimenta il sospetto che lo Stato non arrivi al punto di introdurre l'obbligo sic et simpliciter della vaccinazione solo perché così dovrebbe assumersene tutte le responsabilità sul piano non soltanto politico ma anche giuridico ed economico, considerate le richieste di risarcimento danni che «pioverebbero» copiose, inevitabilmente, e di fronte alle quali non potrebbe sottrarsi, riguardando un obbligo da esso stesso stabilito, senza l'introduzione di tale obbligo, infatti, non risulta affatto scontata la corresponsione di un indennizzo a fronte di un eventuale danno da vaccino anti-Covid, ai sensi della legge 210 del 1992, sia per la carente disponibilità della letteratura medico-scientifica per sostenere il nesso di causalità tra vaccino e effetti avversi di medio-lungo periodo e sia perché è sempre stato necessario un intervento puntuale della Corte costituzionale per estendere la vigenza della legge succitata, di volta in volta, anche alle vaccinazioni non obbligatorie ma solo raccomandate;

    il dibattito sulla costituzionalità dell'obbligo vaccinale è stato sempre alimentato dall'evidente impatto sui fondamentali principi costituzionali, sia afferenti al diritto alla salute in senso stretto, sia alle libertà individuali, la Corte Costituzionale ne ha sempre garantito il rispetto nel corretto bilanciamento reciproco;

    il Governo non ha evidentemente considerato in modo adeguato le forti criticità relative all'introduzione del cosiddetto super green pass, forti critiche in senso contrario sono emerse anche dalle autorevoli opinioni di medici e scienziati, espresse anche nel dibattito pubblico, a supporto della tesi che individua nelle norme succitate gravi profili di incostituzionalità, in particolare sui punti evidenziati in premessa;

    alle obiezioni nel merito della incostituzionalità di tale provvedimento si aggiunge l'aggravante, sul piano procedurale e metodologico, che ha visto il Governo sottrarre un tema così importante e controverso ad un dibattito aperto e trasparente e ad un contraddittorio pieno, elementi fondamentali e imprescindibili che dovrebbero sempre caratterizzare la normale dialettica parlamentare e democratica, scelta sicuramente ancora più censurabile su una decisione che implica valutazioni di politica sanitaria nazionale, con evidenti e inevitabili ricadute sull'esercizio di diritti fondamentali, che richiederebbe il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, senza adagiarsi sulla mera logica emergenziale del decreto-legge, riducendo, ancora una volta, questo Parlamento a un simulacro di democrazia, e calpestando così, in particolare, i diritti delle minoranze, strutturalmente e politicamente escluse dalle scelte governative calate dall'alto;

    risulta elevato anche il rischio dei rilievi che potrebbe sollevare l'Unione Europea rispetto a tale riforma, come facilmente desumibile in base ai principi già enunciati dalla Corte di Giustizia, in quanto tale provvedimento viola, inoltre, una serie di diritti codificati a livello europeo, come gli articoli 6, 21, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), sollevando anche forti dubbi sul rispetto effettivo della risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 2021 che, stante l'attuale non obbligatorietà del vaccino e la contestuale necessità di rispettare il pieno esercizio della libertà di autodeterminazione degli individui, nel richiamare implicitamente gli articoli 8 e 9 della CEDU e l'articolo 5 della Convenzione di Oviedo del 1996 sui diritti dell'uomo e la biomedicina, ha affermato la necessità di assicurare che nessuno venga discriminato per non essersi fatto vaccinare;

    il decreto-legge viola, altresì, il Considerando 36 del Regolamento UE n. 953/2021, disciplinante il cosiddetto green pass europeo, secondo cui il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, «non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto». Inoltre, lo stesso Regolamento non può essere interpretato come se istituisse un diritto o un obbligo ad essere vaccinati, infatti, la ratio del green pass europeo è proprio quella di armonizzazione la libertà di circolazione, coerentemente con i valori fondanti l'Unione, limitandosi a descrivere una situazione individuale di fatto, per non fornire ai Paesi membri la possibilità di imporre ulteriori aggravi di accesso e di circolazione ai detentori del green pass, perché nulla dice sulla maggiore o minore contagiosità di chi lo detiene, pertanto, deve risultare uno strumento di natura meramente informativa e certificatoria, non deve arrivare a produrre effetti plurimi di discriminazione e di trattamento differenziato, per svolgere determinate attività e per poter accedere ad una serie di luoghi, che contribuiscono al benessere psico-fisico ed alla tutela della dignità umana;

    va tenuto in conto, come ulteriore elemento di analisi, il fatto che, secondo la normativa europea, il possibile rilascio dell'autorizzazione è legato all'assenza di «valide cure alternative», elemento insussistente nella fattispecie in esame, in quanto, la stessa Agenzia Italiana del Farmaco riconosce ormai ufficialmente l'esistenza di valide cure per il COVID-19, quanto meno nei casi di malattia lieve e moderata, che al momento risultano la stragrande maggioranza, rispetto alle ultime pur contagiose varianti;

    la stessa giurisprudenza in materia ritiene proporzionale, ragionevole e corretto il «bilanciamento» in questione, tra libertà individuali e principio solidaristico, se il pericolo per la salute collettiva «non deve essere evitabile con misure alternative all'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio», pertanto, deve sempre prevalere un «criterio prudenziale» nel rapporto tra scienza e diritto, culminante nelle scelte del legislatore;

    risulta evidente il forte contrasto con il nostro assetto costituzionale, fondato sul diritto al lavoro e sulla tutela delle libertà di scelta nell'ambito sanitario, di un decreto-legge che prefigura l'introduzione di un vero e proprio strumento di «ricatto» all'interno del nostro ordinamento giuridico che limita i diritti costituzionalmente riconosciuti, sia quelli individuali di libertà che quelli sociali, condizionando e limitando la libertà di scelta a livello lavorativo, sanitario e sociale, e l'accesso a luoghi, attività e servizi essenziali, condizionando il pieno sviluppo della personalità e calpestando la tutela della dignità umana,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3442.
N. 2. Forciniti, Sapia, Cabras, Colletti, Corda, Costanzo, Giuliodori, Maniero, Raduzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Vianello, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Menga, Sodano, Sarli, Romaniello, Suriano.

A.C. 3442 – Parere del la V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3442 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO
PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3442 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli, per un totale di 15 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 12 articoli, per un totale di 19 commi; sulla base del preambolo esso appare riconducibile a due distinte finalità: l'adozione di ulteriori misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, da un lato; la proroga della disciplina vigente in materia di sorveglianza radiometrica dei prodotti metallici, dall'altro lato;

   con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei quindici commi del provvedimento, quattro richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; è prevista in particolare l'adozione di un DPCM, un decreto ministeriale e due atti di altra natura;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulta novellata ovvero modificata implicitamente dai decreti-legge n. 221, n. 228 e n. 229 del 2021 e n. 1 del 2022, tutti ancora in corso di conversione (rispettivamente AS. 2488 AC 3431 AS 2489 AC 3434); in particolare, l'articolo 2 è stato modificato esplicitamente dall'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2022, l'articolo 3, comma 1, è stato modificato esplicitamente dall'articolo 3 del decreto-legge n. 221 del 2021; l'articolo 5, comma 1 – che introduce il comma 2-bis nell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 – è stato novellato esplicitamente dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 229 del 2021; l'articolo 6, comma 1, è stato modificato implicitamente dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 221 del 2021 e novellato esplicitamente dall'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 229 del 2021; l'articolo 9, a seguito di una modifica introdotta al Senato, interviene su una materia (l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici) oggetto di ulteriore intervento da parte dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 228 del 2021; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha raccomandato al Governo «di evitare in futuro la modifica esplicita [...] di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari» (si veda ad esempio il parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019 sul disegno di legge C 2284 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019); si tratta di una raccomandazione che il Comitato non può che ribadire;

   ciò premesso, ragioni di coerenza sistematica e il principio di successione delle leggi nel tempo, inducono a ritenere che, anche successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le modifiche operate al testo originario dello stesso dai successivi decreti-legge rimarranno valide, nella misura in cui per le disposizioni sopra richiamate non sono intervenute modifiche parlamentari; un dubbio si potrebbe quindi porre per il solo articolo 9, in quanto la data del 31 dicembre 2021 individuata dal testo originario come termine fino al quale, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dall'articolo 9, troverà applicazione la disciplina in materia di sorveglianza radiometrica dei prodotti metallici anteriore a quella del decreto legislativo, è stata sostituita, nel corso dell'esame parlamentare, con quella del 31 marzo 2022; tale nuovo termine risulterà vigente alla data di entrata in vigore legge di conversione e quindi successivamente alla data di entrata in vigore, lo scorso 31 dicembre, dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 228 del 2021 («DL proroga termini») che ha previsto, con modifica implicita, che il termine di cui al citato articolo 72, comma 4, sia prorogato di ulteriori sessanta giorni; potrebbe pertanto porsi il dubbio se questa proroga di sessanta giorni si applichi alla data del 31 dicembre 2021, per poi essere superata dalla nuova scadenza del 31 marzo 2022, o a quella del 31 marzo 2022;

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 9, comma 1;

  il Comitato raccomanda infine:

   abbia cura il Governo di evitare in futuro la modifica esplicita di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, o altre forme di «intreccio» tra più decreti-legge non ancora convertiti, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.

A.C. 3442 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
OBBLIGHI VACCINALI

Articolo 1.
(Obblighi vaccinali)

  1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

   «Art. 3-ter(Adempimento dell'obbligo vaccinale). – 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.»;

   b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

   «Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario).1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
   2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
   3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
   4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
   5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.
   6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
   7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
   8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
   9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»;

   c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole da «con decreto del Presidente del Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»;

    4) al comma 5 le parole «L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata».

Articolo 2.
(Estensione dell'obbligo vaccinale)

  1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

   «Art. 4-ter(Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). – 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

   a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

   b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

   c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;

   d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

   2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
   3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
   4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
   5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
   6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.».

Capo II
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Articolo 3.
(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) alla lettera a), le parole «al termine del prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;

    2) alla lettera c-bis), le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;

   b) al comma 3:

    1) al primo periodo, le parole «dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» e le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «predetto ciclo»;

    2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;

    3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione da SARS-CoV-2» sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute,»;

   c) al comma 4-bis le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo» e le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Articolo 4.
(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

   b) all'articolo 9-bis, comma 1:

    1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;

    2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) alberghi e altre strutture ricettive»;

    3) alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle attività al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità»;

   c) all'articolo 9-quater:

    1) al comma 1:

     1.1 alla lettera b) le parole «ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti» sono soppresse;

     1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» sono inserite le seguenti: «interregionale,»;

     1.3 alla lettera e) le parole «ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale» sono soppresse;

     1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di viaggio.» sono sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»;

     1.5 dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

   «e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.»;

    2) al comma 2, le parole «esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;

    3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Articolo 5.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione
o di avvenuta guarigione)

  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2-bis»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»;

   c) al comma 3, primo periodo, le parole «esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;

   d) al comma 4, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis» e le parole «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2-bis».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.

Articolo 6.
(Disposizioni transitorie)

  1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.
  2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

Capo III
CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

Articolo 7.
(Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell'ambito territoriale di competenza.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8.
(Campagne di informazione)

  1. Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

Articolo 9.
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

  1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3442 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:

    dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza»;

   al comma 2, le parole: «dal medico di medicina generale» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore» e le parole: «obbligo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis»;

   al comma 3:

    al secondo periodo, le parole: «entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito», le parole: «o comunque l'insussistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo»;

    al terzo periodo, le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «alle Federazioni nazionali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista,» e dopo le parole: «datore di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «, ove noto»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «13 settembre 1946, n. 233» sono aggiunte le seguenti: «, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»;

    al terzo periodo, le parole: «dell'Ordine territoriale competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ordine professionale territorialmente competente» e le parole: «ha natura dichiarativa, non disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «ha natura dichiarativa e non disciplinare»;

   al comma 5, le parole: «all'Ordine territoriale competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ordine professionale territorialmente competente»;

   al comma 6, le parole: «Per i professionisti sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercenti le professioni sanitarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

  All'articolo 2:

   al comma 1, capoverso Art. 4-ter:

    al comma 1:

     all'alinea, le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

     alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;

    al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione»;

    al comma 3, al primo periodo, le parole: «l'adempimento del predetto obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

    al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: «, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario» e, al terzo periodo, le parole: «previa verifica del sistema informativo NoIPA» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA»;

    alla rubrica, le parole: «organismi della legge n. 124 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124».

  Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni) – 1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
  2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato».

  All'articolo 3:

   al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), le parole: «o della somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o a seguito della somministrazione».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    alla lettera c):

     al numero 1.1, le parole: «ad esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione»;

     al numero 1.2, le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

     al numero 1.3, le parole: «ad esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «, ad esclusione»;

    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) all'articolo 9-septies, comma 1, dopo le parole: “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,”».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «salvo quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo quanto previsto»;

    alla lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, le parole: «delle mense e catering continuativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle mense e del catering continuativo».

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «in possesso delle certificazioni verdi» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di una delle certificazioni verdi» e le parole: «del decreto-legge n. 52 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

   al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,».

  All'articolo 7:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» e, al secondo periodo, le parole: «relazione settimanale dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «relazione settimanale sui controlli».

  All'articolo 8:

   al comma 1, dopo le parole: «All'attuazione del presente articolo» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

  «Art. 9. – (Misure urgenti in materia di sorveglianza radiometrica) – 1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: “30 novembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI RIFERITI
ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
Dis.1.100. Giannone.

EMENDAMENTI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Obblighi vaccinali)

  Sopprimerlo.
1.115. Giannone.

  Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il capoverso «Art. 3-ter», aggiungere il seguente:

   «Art. 3-quater(Esenzione obbligo vaccinale per i soggetti dichiarati guariti) – 1. Sono esentati dalla somministrazione della vaccinazione e ottengono il rilascio della certificazione verde COVID-19 i soggetti che risultino avere positività anticorpale, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico. La positività anticorpale è rilevata tramite test sierologico quantitativo corrispondente agli standard dell'OMS, con marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio così come identificato dalla circolare n. 9774 del 20 marzo 2020. La certificazione verde ha validità di almeno dodici mesi per i soggetti con guarigione clinica e di tre mesi per i soggetti con positività anticorpale a seguito di infezione asintomatica. Questi ultimi dovranno rinnovare la certificazione verde ogni tre mesi, previa conferma della positività anticorpale al test sierologico quantitativo che avrà un prezzo calmierato.»
1.100. Leda Volpi, Sapia, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, sostituire le parole: con circolare del Ministero della salute con le seguenti: per legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con circolare del Ministero della salute con le seguenti: per legge.
1.1. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È a carico del Servizio Sanitario Nazionale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2.
1.101. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: specifiche condizioni cliniche documentate, inserire le seguenti: incluse importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino, .
1.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1.102. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.
1.3. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.
1.4. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1), lettera c), sopprimere il numero 1).
1.103. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

ART. 2.
(Estensione dell'obbligo vaccinale)

  Sopprimerlo.
*2.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Sopprimerlo.
*2.115. Giannone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, alinea, dopo le parole: anche le seguenti categorie aggiungere le seguenti: per le quali è a carico del Servizio Sanitario Nazionale la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2.
2.100. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).
2.3. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera b).
2.4. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera d).
2.5. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, primo periodo, dopo le parole: per lo svolgimento inserire le seguenti: in presenza.
2.6. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: obbligo vaccinale inserire le seguenti: per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia.
2.7. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: obbligo vaccinale inserire le seguenti: per il personale in servizio effettivo.
2.8. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci giorni.
2.101. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.
2.9. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
2.102. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: immediatamente e comunque non oltre tre con le seguenti: entro e non oltre sei.
2.103. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: tre giorni con le seguenti: sei giorni.
2.104. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.
2.10. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.
2.11. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, sopprimere il sesto periodo.
2.105. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.
2.12. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2.1. Suriano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese non prorogabile.
2.13. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi non prorogabili.
2.14. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi non prorogabili.
2.15. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi non prorogabili.
2.16. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi non prorogabili.
2.17. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.
2.18. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa per coloro che hanno presentato la richiesta di vaccinazione e/o l'effettuazione della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato della certificazione verde rilasciata a seguito di tampone antigenico e/o molecolare negativo. I tamponi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2.106. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, secondo periodo, dopo le parole: attività lavorativa inserire le seguenti: in presenza.
2.19. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione.
2.20. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.
2.21. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
2.22. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ridotto a una somma da euro 300 a euro 600 nel caso di prima violazione.
2.23. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Incentivi alla vaccinazione)

  1. Le regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i medici di medicina generale, finalizzati a:

   a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;

   b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;

   c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;

   d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del medico di medicina generale.

  Conseguentemente, al Capo I, premettere le parole: Incentivi alla vaccinazione e .
2.01. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

  1. L'assenza dal lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale del comparto Funzioni centrali, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
2.02. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 2-bis.
(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

  Sopprimerlo.
2-bis.100. Giannone.

ART. 3.
(Durata delle certificazioni verdi)

  Sopprimerlo.
3.110. Giannone.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 per gli asintomatici, previa consegna al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, del risultato del test sierologico da cui si evince un titolo anticorpale in grado di proteggere il soggetto precedentemente infettato;»

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4:

    1) al primo periodo dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «e lettera b-bis),»,

    2) al primo periodo le parole: «ha una validità di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «hanno una validità di nove mesi»;

    3) al primo periodo dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «e b-bis)»;

    4) al secondo periodo dopo la parola: «semestrale» è soppressa;

    5) all'ultimo periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c) al comma 10, ultimo periodo, dopo la parola: «b)» sono aggiunte le seguenti: «, b-bis)».
3.100. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2.1) dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

   «c-ter) avvenuta somministrazione della prima dose del vaccino anti-SARS-CoV-2 unitamente all'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.».
3.1. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
3.101. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
3.102. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
3.103. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
3.2. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
3.3. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera».
3.4. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 4.
(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

  Sopprimerlo.
*4.1. Sodano.

  Sopprimerlo.
*4.115. Giannone.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2-quater, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, in ogni caso, siano sottoposte a tampone antigenico o molecolare prima dell'uscita e al rientro nella struttura»
4.110. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 9:

    1) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute;»;

    2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4.1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione.».
4.2. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente:

   «6-quater. Ai soggetti ai quali è stata somministrata la prima dose di vaccino e che sono in attesa di completare il ciclo vaccinale, anche per l'ottenimento del green pass, è prevista la gratuità del tampone antigenico rapido e, all'occorrenza, di quello molecolare.».
4.111. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

   «11-bis Il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, di cui al presente articolo è esteso anche per i soggetti che hanno contratto il virus in maniera asintomatica e che presentano un test sierologico attestante la presenza di un titolo anticorpale tale da rientrare nei range di riferimento post guarigione da SARS-CoV-2».
4.108. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*4.3. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*4.102. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
4.103. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sopprimere le parole: , con l'esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.
4.104. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché a coloro che lavorano esclusivamente in remoto o all'aperto».
4.4. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), al numero 1.1 premettere il seguente:

  01.1 alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti con la Sardegna, la Sicilia e le isole minori».
4.109. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.1.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai mezzi di trasporto impiegati per i collegamenti di continuità territoriale per la Sardegna e la Sicilia e delle isole minori.»
4.100. Cabras, Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.1.
4.101. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il numero 1.1 aggiungere il seguente:

  1.1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti con la Sardegna, la Sicilia e le isole minori».
4.120. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.2.
4.105. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.3.
4.106. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.5.
4.107. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.5, capoverso lettera «e-ter)», aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di navi e traghetti in ambito regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime.
4.5. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

   c-ter) dopo l'articolo 9-septies, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-septies.1.
(Attività di screening)

  1. Ai lavoratori del settore pubblico e privato, esentati dalla somministrazione del vaccino o che per scelta non intendano sottoporsi allo stesso, è prevista la gratuità dei tamponi antigenici o molecolari senza oneri a carico del datore di lavoro».
4.112. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

   c-ter) dopo l'articolo 9-septies, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-septies.1.
(Campagna screening Nazionale)

  1. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, è promossa una campagna di screening a livello nazionale mediante test antigenici rapidi e/o molecolari a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».
4.113. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

   c-ter) all'articolo 9-octies, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «2. In ogni caso è fatto divieto al datore di lavoro di stilare elenchi, conservare i Qr-Code delle certificazioni verdi, di estrarre dati sensibili, di trattenere copie cartacee delle certificazioni ovvero di produrre screenschot e/o fotografie delle stesse.».
4.114. Sapia, Leda Volpi, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello.

ART. 5.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione e di avvenuta guarigione)

  Sopprimerlo.
*5.100. Sarli, Suriano.

  Sopprimerlo.
*5.110. Giannone.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
5.1. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021 recante «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro».
5.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5.3. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di farmacovigilanza attiva dei vaccini anti COVID-19)

  1. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione col Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli eventi avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione, via smartphone e tramite app dedicata. Il programma di sorveglianza attiva prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata con questionari a scelta multipla somministrati tramite messaggi di testo ed e-mail con frequenza giornaliera per la prima settimana dopo ogni somministrazione vaccinale e poi a cadenza prestabilita per un periodo di almeno dodici mesi. Nel caso in cui si verificassero eventi avversi nel vaccinato, questi verranno registrati in un apposito database. I dati vengono raccolti in forma anonima per tutelare la privacy e vengono registrati, come previsto dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di eventi avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale.

Art. 5-ter.
(Coordinamento regionale del programma di sorveglianza attiva)

  1. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal Ministero della Salute e da AIFA e coinvolge le Regioni attraverso il supporto dei Centri Regionali di Farmacovigilanza. Questi ultimi individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da seguire clinicamente e nel tempo, al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli eventi avversi da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza in specifici sottogruppi di popolazione, per fasce di età e per patologie pregresse, in atto e/o croniche.
5.0100. Leda Volpi, Sapia, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Spessotto, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Vianello

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Effettuazione di test antigienici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

  1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione della SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

  1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del Fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.02. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 6.
(Disposizioni transitorie)

  Sopprimerlo.
*6.1. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Sopprimerlo.
*6.100. Sarli, Suriano.

  Sopprimerlo.
*6.105. Giannone.

ART. 7.
(Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  Sopprimerlo.
7.100. Giannone.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'attuazione dei compiti normalmente svolti da tali soggetti.
7.1. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
7.2. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: settimanale fino alla fine del periodo con le seguenti: mensile dell'attività svolta a tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente in tale ambito.
7.3. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: settimanale con la seguente: mensile.
7.4. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

ART. 8.
(Campagne di informazione)

  Sopprimerlo.
8.100. Giannone.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle suddette campagne non possono essere fornite notizie false e non è consentito l'uso di immagini di bambini.
8.1. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A supporto di tali campagne, al fine di dissipare eventuali dubbi, entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi al di sotto e al di sopra dei 40 anni.
8.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 9.
(Misure urgenti in materia di sorveglianza radiometrica)

  Sopprimerlo.
9.100. Giannone.

ART. 9-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  Sopprimerlo.
9-bis.100. Giannone.