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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 17 febbraio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 febbraio 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Biancofiore, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Foti, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galantino, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Gusmeroli, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Spessotto, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Biancofiore, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Foti, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galantino, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Gusmeroli, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Spessotto, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

  INVIDIA ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e alla distribuzione degli utili dell'impresa» (3420) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):

  INVIDIA: «Disciplina del tirocinio formativo curriculare» (3419) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Fastweb Spa concernente l'acquisto di licenze necessarie per l'aggiornamento di un sistema di monitoraggio passivo fornito dal vendor extraeuropeo Anritsu (Giappone), al fine di supportare i nuovi protocolli previsti dalla segnalazione della rete 5G (NSA e SA) (procedimento n. 435/2021).

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sport.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sport, con lettera in data 11 febbraio 2022, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico, della concessione di un assegno straordinario vitalizio, con l'indicazione del relativo importo, in favore di Bruno Arcari.

  Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 3 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 30 dell'11 gennaio – 3 febbraio 2022 (Doc. VII, n. 816),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della medesima legge.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 31 dell'11 gennaio – 3 febbraio 2022 (Doc. VII, n. 817),

   con la quale:

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2020, e dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonché dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 14, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata, in riferimento agli articoli 32, 76, 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, 117, terzo comma, 120 nonché all'articolo 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, «e/o» all'articolo 168 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della decisione 1183/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE, e con gli articoli 12 e 43 del Regolamento sanitario internazionale, adottato dalla cinquantottesima Assemblea mondiale della sanità del 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007 – dal Giudice di pace di Lanciano;

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 1 a 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), dell'articolo 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), dell'articolo 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

    degli articoli 42, comma 2, e 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertiti, sollevate, con riferimento agli articoli 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione agli articoli 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli articoli 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30 – dal Giudice di pace di Lanciano;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 42, comma 2, 83 e 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito, nonché degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 28 del 2020, come convertito, e dell'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, con riferimento agli articoli 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 47 CDFUE, dal Giudice di pace di Lanciano:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 33 del 12 gennaio – 15 febbraio 2022 (Doc. VII, n. 818),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Messina:

   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 34 dell'11 gennaio – 17 febbraio 2022 (Doc. VII, n. 819),

   con la quale:

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), sollevate, in riferimento agli articoli 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo n. 147 del 2017, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Bergamo, sezione lavoro:

   alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 2 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 15 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze, riferita all'anno 2020 (Doc. LXII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 febbraio 2022, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il seguito del documento finale della III Commissione (Affari esteri) della Camera (atto Camera Doc. XVIII, n. 34) in merito alla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III - Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione europea (JOIN(2020) 17 final).

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV (Politiche dell'Unione europea):

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) (COM(2021) 732 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) (COM(2021) 733 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Trasmissione dal Comitato per la
sicurezza delle operazioni a mare.

  Il Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, con lettera in data 12 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita all'anno 2020 (Doc. CCXLVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 febbraio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) (COM(2021) 804 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 804 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna i documenti proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) (SWD(2021) 456 final), che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Allegato alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (da COM(2021) 812 final – Annex 3 part 1/14 a COM(2021) 812 final – Annex 3 part 14/14), che è assegnato in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (SWD(2021) 471 final), che è assegnato in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(2022) 51 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione, nel secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio, riguardo all'adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione (COM(2022) 62 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   La proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (COM(2021) 565 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 11 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 febbraio 2022;

   La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM(2021) 803 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 16 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 febbraio 2022;

   La proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione (COM(2021) 823 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 11 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 febbraio 2022;

   La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell'asilo (COM(2021) 890 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 9 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 febbraio 2022;

   La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (COM(2021) 891 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 11 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 febbraio 2022;

   La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea (COM(2022) 32 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 11 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 febbraio 2022;

   La proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2022) 39 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 11 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 febbraio 2022;

   La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Unione europea) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (COM(2022) 50 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 14 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 febbraio 2022;

   La Commissione europea, in data 16 febbraio 2022, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Una strategia dell'Unione europea in materia di normazione – Definire norme globali a sostegno di un mercato unico dell'Unione europea resiliente, verde e digitale (COM(2022) 31 final/2), che sostituisce il COM(2022) 31 final, già assegnato, in data 11 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 6 dicembre 2021, il testo delle seguenti raccomandazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea stessa nel corso della riunione della Commissione permanente, svoltasi a Roma il 25 e il 26 novembre 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Raccomandazione n. 2216 – Interesse superiore del minore e politiche per assicurare l'equilibrio tra la vita privata e la vita professionale (Doc. XII-bis, n. 308) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

   Raccomandazione n. 2217 – L'impatto della pandemia di COVID-19 su istruzione e cultura (Doc. XII-bis, n. 309) - alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione n. 2405 – La revisione del Codice di condotta per i membri dell'Assemblea parlamentare: introduzione del divieto esplicito di sessismo, molestie sessuali, violenza sessuale e comportamento sessualmente inappropriato (Doc. XII-bis, n. 310) - alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2406 – La lotta alla corruzione – Princìpi generali di responsabilità politica (Doc. XII-bis, n. 311) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

   Risoluzione n. 2407 – Il LXX anniversario delle Convenzioni di Ginevra: il contributo del Consiglio d'Europa all'aumento della sinergia tra il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani (Doc. XII-bis, n. 312) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2408 – Il LXX anniversario della Convenzione del 1951 sui rifugiati: il Consiglio d'Europa e la protezione internazionale dei rifugiati (Doc. XII-bis, n. 313) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2409 – La ricollocazione volontaria dei migranti che necessitano di protezione umanitaria e il reinsediamento volontario dei rifugiati (Doc. XII-bis, n. 314) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2410 – Interesse superiore del minore e politiche per assicurare l'equilibrio tra la vita privata e la vita professionale (Doc. XII-bis, n. 315) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2411 – L'impatto della pandemia di COVID-19 su istruzione e cultura (Doc. XII-bis, n. 316) – alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione n. 2412 – Dimensione di genere ed effetti della pornografia sui diritti umani (Doc. XII-bis, n. 317) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2413 – La discriminazione nei confronti dei Rom e dei Camminanti in ambito abitativo (Doc. XII-bis, n. 318) – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione dell'avvio di
procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 14 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di procedure d'infrazione, notificate in data 28 gennaio 2022, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2022/0103, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1832 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico – alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2022/0104, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1833 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico – alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2022/0105, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1834 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici – alla XII Commissione (Affari sociali);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2022/0106, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – alla II Commissione (Giustizia);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2022/0107, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori – alla X Commissione (Attività produttive);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2022/0108, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/367 che modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale – alla VIII Commissione (Ambiente);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2022/0109, avviata per mancato recepimento della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 – alla VI Commissione (Finanze);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2022/0110, avviata per mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1226 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato II della direttiva 2002/49/CE per quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore – alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2488 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221, RECANTE PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE E ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3467)

Ordini del giorno – A.C. 3467

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame diminuisce la validità delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in seguito a vaccinazione anti SARS-CoV-2 da nove a sei mesi;

   tenuto conto che:

    il 21 dicembre 2021 la Commissione Europea ha adottato norme relative al certificato COVID digitale dell'UE, al fine di uniformare le regole sui certificati a livello europeo;

    sul sito della Commissione Europea si legge che «il certificato COVID digitale dell'UE è accettato in tutti gli Stati membri dell'UE. Contribuisce a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato»;

   tenuto conto che:

    il Consiglio d'Europa (CdE), è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa, fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra, conta oggi 47 stati membri e la sua sede istituzionale è a Strasburgo, in Francia, nel Palazzo d'Europa;

    l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa si è espressa a gennaio 2021 sui vaccini Covid e in particolare in merito ai certificati di vaccinazione affermando che quest'ultimi non possono essere utilizzati come passaporti perché sarebbe contrario alla scienza in assenza di dati sulla loro efficacia nel ridurre la contagiosità e la durata dell'immunità acquisita,

impegna il Governo

ad adottare, in coordinamento con la Unione Europea, specifiche misure per l'abrogazione delle certificazioni verdi COVID-19, a partire dalla fine dello stato di emergenza, pur tenendo conto delle opportune misure sanitarie di prevenzione necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.
9/3467/1. Sarli, Ehm, Suriano, Termini, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame diminuisce la validità delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in seguito a vaccinazione anti SARS-CoV-2 da nove a sei mesi;

   tenuto conto che:

    il 21 dicembre 2021 la Commissione Europea ha adottato norme relative al certificato COVID digitale dell'UE, al fine di uniformare le regole sui certificati a livello europeo;

    sul sito della Commissione Europea si legge che «il certificato COVID digitale dell'UE è accettato in tutti gli Stati membri dell'UE. Contribuisce a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato»;

   tenuto conto che:

    il Consiglio d'Europa (CdE), è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa, fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra, conta oggi 47 stati membri e la sua sede istituzionale è a Strasburgo, in Francia, nel Palazzo d'Europa;

    l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa si è espressa a gennaio 2021 sui vaccini Covid e in particolare in merito ai certificati di vaccinazione affermando che quest'ultimi non possono essere utilizzati come passaporti perché sarebbe contrario alla scienza in assenza di dati sulla loro efficacia nel ridurre la contagiosità e la durata dell'immunità acquisita,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, in coordinamento con la Unione Europea, specifiche misure per l'abrogazione delle certificazioni verdi COVID-19, a partire dalla fine dello stato di emergenza, pur tenendo conto delle opportune misure sanitarie di prevenzione necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.
9/3467/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Sarli, Ehm, Suriano, Termini, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente decreto-legge reca disposizioni necessarie a fronteggiare con immediatezza l'evolversi della situazione epidemiologica, nell'attuale contesto di rischio al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pericolo per la collettività;

    l'articolo 1 del suesposto decreto-legge impone dunque la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente, con la proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo 2022, in considerazione anche del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

    l'articolo 5 del suddetto decreto-legge interviene sull'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) individuando le attività ed i luoghi dove è necessario l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test cosiddetto green pass base sino al 31 marzo 2022;

    l'articolo 5-bis del suddetto decreto-legge stabilisce che dopo il suesposto articolo 9-bis si aggiunga l'articolo 9-bis.1 individuando le attività ed i luoghi dove è necessario l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione cosiddetto green pass rafforzato sino al 31 marzo 2022;

    l'utilizzo di tali certificazioni è stato sostenuto e promosso dal Governo con l'obiettivo primario di ridurre i contagi, favorendo anche la vaccinazione;

    il nostro Paese e l'intera popolazione ha risposto in modo più che solerte e civile a tale appello arrivando ad un tasso percentuale di vaccinati over 12 – con ciclo completo – pari all'88,63 per cento; il tasso percentuale di vaccinati over 12 con almeno una dose di vaccino è pari al 91,09 per cento; tale percentuale aumenta al 93,59 per cento se ad essa si aggiunge il totale dei guariti da massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione (pari a 1.378.000 persone over 12). Infine, sono 36.255.285 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster) pari all'85,27 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale – fonte https[:]//www[.]governo[.]it/it/cscovid19/report-vaccini/;

    il numero dei contagi sta sempre più riducendosi. Nella giornata di ieri, il bollettino reso noto dal Ministero della Salute ha registrato 28.630 contagi nelle ultime 24 ore;

    i dati attuali dimostrano che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare la limitazione dei diritti costituzionali come la libertà di movimento sul territorio nazionale (articolo 16) con l'impiego del green pass rafforzato su mezzi pubblici locali; il diritto al lavoro (articolo 4) e alla retribuzione (articolo 36) con l'introduzione dell'obbligo al green pass rafforzato per gli over 50 (come stabilito dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1);

    gli stessi dati dimostrano inoltre che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare quelle limitazioni che riguardano i nostri giovani ragazzi minorenni, seppur più grandi di 12 anni, che non sono vaccinati e per questo impossibilitati a svolgere quelle attività fondamentali alla loro crescita psico-fisica, come lo sport o tutte quelle che favoriscono un'autentica socializzazione tra loro;

    l'anomalia della situazione italiana è stata inoltre già stigmatizzata da Amnesty International che lo scorso 14 gennaio ha sollecitato il governo a riconsiderare attentamente se prorogare le restrizioni oltre il 31 marzo 2022, in quanto «tutte le suddette misure di carattere emergenziale devono rispondere ai principi di necessità temporaneità e proporzionalità e non discriminazione»;

    al contrario, tale discriminazione si è verificata tra cittadini vaccinati e non vaccinati pur in possesso di un tampone che comprovi la negatività al COVID-19 e quindi nessun pericolo sociale;

    in tutti gli altri Stati europei si sta progressivamente passando ad una fase di endemizzazione del COVID-19, accettando di convivere con lo stesso in una situazione diversa e «normalizzata»,

impegna il Governo:

   al fine di evitare che l'Italia possa subire ulteriori danni sociali ed economici rispetto agli altri Stati membri:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ridurre da subito e progressivamente, entro il 31 marzo 2022, le restrizioni e l'utilizzo del green pass;

   ad eliminare totalmente l'impiego del green pass – semplice e rafforzato – dopo il 31 marzo 2022, data in cui è prevista la fine dello stato di emergenza.
9/3467/2. Dieni, Bella, Bruno, Corneli, Di Lauro, Emiliozzi, Iorio, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Segneri, Serritella, Terzoni, Zolezzi, Faro, Papiro, Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente decreto-legge reca disposizioni necessarie a fronteggiare con immediatezza l'evolversi della situazione epidemiologica, nell'attuale contesto di rischio al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pericolo per la collettività;

    l'articolo 1 del suesposto decreto-legge impone dunque la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente, con la proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo 2022, in considerazione anche del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

    l'articolo 5 del suddetto decreto-legge interviene sull'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) individuando le attività ed i luoghi dove è necessario l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test cosiddetto green pass base sino al 31 marzo 2022;

    l'articolo 5-bis del suddetto decreto-legge stabilisce che dopo il suesposto articolo 9-bis si aggiunga l'articolo 9-bis.1 individuando le attività ed i luoghi dove è necessario l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione cosiddetto green pass rafforzato sino al 31 marzo 2022;

    l'utilizzo di tali certificazioni è stato sostenuto e promosso dal Governo con l'obiettivo primario di ridurre i contagi, favorendo anche la vaccinazione;

    il nostro Paese e l'intera popolazione ha risposto in modo più che solerte e civile a tale appello arrivando ad un tasso percentuale di vaccinati over 12 – con ciclo completo – pari all'88,63 per cento; il tasso percentuale di vaccinati over 12 con almeno una dose di vaccino è pari al 91,09 per cento; tale percentuale aumenta al 93,59 per cento se ad essa si aggiunge il totale dei guariti da massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione (pari a 1.378.000 persone over 12). Infine, sono 36.255.285 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster) pari all'85,27 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale – fonte https[:]//www[.]governo[.]it/it/cscovid19/report-vaccini/;

    il numero dei contagi sta sempre più riducendosi. Nella giornata di ieri, il bollettino reso noto dal Ministero della Salute ha registrato 28.630 contagi nelle ultime 24 ore;

    i dati attuali dimostrano che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare la limitazione dei diritti costituzionali come la libertà di movimento sul territorio nazionale (articolo 16) con l'impiego del green pass rafforzato su mezzi pubblici locali; il diritto al lavoro (articolo 4) e alla retribuzione (articolo 36) con l'introduzione dell'obbligo al green pass rafforzato per gli over 50 (come stabilito dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1);

    gli stessi dati dimostrano inoltre che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare quelle limitazioni che riguardano i nostri giovani ragazzi minorenni, seppur più grandi di 12 anni, che non sono vaccinati e per questo impossibilitati a svolgere quelle attività fondamentali alla loro crescita psico-fisica, come lo sport o tutte quelle che favoriscono un'autentica socializzazione tra loro;

    l'anomalia della situazione italiana è stata inoltre già stigmatizzata da Amnesty International che lo scorso 14 gennaio ha sollecitato il governo a riconsiderare attentamente se prorogare le restrizioni oltre il 31 marzo 2022, in quanto «tutte le suddette misure di carattere emergenziale devono rispondere ai principi di necessità temporaneità e proporzionalità e non discriminazione»;

    al contrario, tale discriminazione si è verificata tra cittadini vaccinati e non vaccinati pur in possesso di un tampone che comprovi la negatività al COVID-19 e quindi nessun pericolo sociale;

    in tutti gli altri Stati europei si sta progressivamente passando ad una fase di endemizzazione del COVID-19, accettando di convivere con lo stesso in una situazione diversa e «normalizzata»,

impegna il Governo:

   al fine di evitare che l'Italia possa subire ulteriori danni sociali ed economici rispetto agli altri Stati membri:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, ulteriori iniziative normative volte a ridurre da subito e progressivamente, entro il 31 marzo 2022, le restrizioni e l'utilizzo del green pass;

   a valutare la possibilità di eliminare totalmente, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, l'impiego del green pass – semplice e rafforzato – dopo il 31 marzo 2022, data in cui è prevista la fine dello stato di emergenza.
9/3467/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Dieni, Bella, Bruno, Corneli, Di Lauro, Emiliozzi, Iorio, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Segneri, Serritella, Terzoni, Zolezzi, Faro, Papiro, Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    con circolare del 27 settembre 2021 il Ministero della salute ha dato avvio alla somministrazione di dosi «booster» di vaccino anti SARS-CoV-2, come richiamo dopo almeno sei mesi dal completamento di un ciclo vaccinale primario, secondo una programmazione di somministrazione della terza dose che segue quella adottata per le prime due dosi;

    sono numericamente e qualitativamente elevatissime le evidenze scientifiche relative all'immunità protettiva dopo la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2;

    tra le fattispecie che possono determinare la generazione di una certificazione verde COVID-19, o di una certificazione parallela alla stessa, valida all'interno dei confini nazionali, non rientra il possesso di un elevato titolo anticorpale;

    non intendendo porre in discussione gli effetti positivi della vaccinazione anti COVID-19, ma considerando l'ampia letteratura scientifica relativa al tema dell'immunizzazione conseguente la guarigione dall'infezione, si ritiene opportuno programmare la somministrazione della terza dose, così come le precedenti, in osservazione del livello anticorpale del singolo soggetto e della sua condizione di «guarito» da precedente infezione;

    mai come oggi è necessario evitare che possa sussistere il dubbio che la vaccinazione sia il fine e non il mezzo della campagna avviata dal Governo, poiché il fine deve essere l'immunizzazione, comunque raggiunta;

    differenziare gli obblighi su diverse categorie è necessario per garantire che la vaccinazione serva come elemento, tra gli altri elementi di comprovata efficacia, finalizzato a raggiungere l'immunità e non a garantire profitti o ad altri scopi;

    in un articolo intitolato «Immunità protettiva dopo la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2», pubblicato dalla nota rivista scientifica «The Lancet-Infectious Diseases», è stato rilevato che «durante il periodo di trasmissione caratterizzato dalla variante Delta, il rischio di reinfezione da Sars-CoV-2 è diminuito dell'80,5-100 per cento tra coloro che avevano in precedenza contratto l'infezione». Inoltre, secondo l'indagine di laboratorio citata, su 9.119 persone con precedente COVID-19 solo lo 0,7 per cento si è reinfettato;

    un'altra analisi condotta presso la Cleveland Clinic di Cleveland (USA) è emerso che i soggetti mai infettati dal virus avevano un tasso di incidenza di COVID-19 di 4,3 ogni 100 persone, invece l'incidenza dei soggetti precedentemente infettati era pari a 0 ogni 100 persone; nello stesso articolo, sono riportate le risultanze di uno studio condotto in Austria secondo il quale «la frequenza dei ricoveri ospedalieri per reinfezione era di 5 su 14.840 persone (0,03 per cento) e la frequenza dei decessi per reinfezione era di 1 su 14.840 persone (0,01 per cento)»;

    sempre sulle pagine del «The Lancet-Infectious Diseases», lo scorso 29 ottobre sono stati pubblicati i risultati di uno studio di coorte, prospettico e longitudinale, dal titolo «Trasmissione comunitaria e cinetica della carica virale della variante Delta del SARS-CoV-2 in individui vaccinati e non vaccinati nel Regno Unito», nel quale si legge che «la suscettibilità all'infezione aumenta con il tempo appena 2-3 mesi dopo la vaccinazione, coerentemente con la diminuzione dell'immunità protettiva», e che «gli individui completamente vaccinati con infezioni post-vaccino hanno un picco della carica virale simile ai casi non vaccinati e possono trasmettere efficacemente l'infezione»;

    ad ulteriore riprova di quanto riportato, si cita il noto studio condotto da Sivan Gazit e colleghi dal titolo «Immunità naturale di infezione SARS-CoV-2 e immunità indotta dal vaccino a confronto; nuove infezioni contro infezioni su soggetti già vaccinati», nelle conclusioni del quale si legge «questo studio ha dimostrato che l'immunità naturale offre una protezione di maggiore durata e più efficace contro l'infezione, la malattia sintomatica e l'ospedalizzazione causata dalla variante Delta di SARS-CoV-2, rispetto all'immunità indotta da due dosi di vaccino BNT162b2»;

    se l'immunità indotta dall'infezione e successiva guarigione è consistentemente più duratura di quella sviluppata dopo la somministrazione del vaccino, non si comprende come possano giustificarsi i criteri di rilascio della certificazione verde avente validità di soli sei mesi per i guariti, che dovranno comunque sottoporsi a vaccinazione in seguito, senza ulteriori valutazioni, né quelli ingiustificatamente più ampi per i vaccinati;

    secondo alcuni studi scientifici (Acharya et al.; Riemersma et al.) la popolazione vaccinata sta mostrando cariche virali molto alte, simili a quelle della popolazione non vaccinata, e si sta riscontrando che gli individui vaccinali possono trasmettere il virus allo stesso modo dei non vaccinati;

    secondo molti esperti di settore, sarebbe opportuno valutare una preesistente immunità prima di ogni vaccinazione, attraverso un accurato e affidabile esame anticorpale (o T cell immunity test) o sulla base di una documentata precedente infezione;

    una prova di immunità che consenta di esercitare i diritti e le libertà fondamentali, al pari di quella che segue la vaccinazione, contribuirebbe a ridurre le reazioni sociali generate dall'obbligo vaccinale (surrettizio o diretto), nonché i disordini dovuti alla perdita di diritti sociali, ed altre possibilità di condurre una vita libera e accettabile;

    le divisioni che si stanno strutturando all'interno della nostra società tra la popolazione vaccinata e quella non vaccinata, tra stereotipi, pregiudizi, discriminazioni (generali da un'azione inadeguata del Governo) non è sostenibile né dal punto di vista sociale, né da quello politico, né da quello sanitario, né da quello scientifico;

    si ritiene assolutamente antiscientifico e, ci spingiamo a dire, antisociale che non si siano tenuti in debito conto i dati relativi alla popolazione guarita, in mancanza dei quali tutte le statistiche e le informazioni che si sarebbero ottenute clusterizzando i guariti non saranno disponibili, poiché confluite, per la maggior parte, in quelle dei vaccinati. Questo, oltre a rafforzare ingiustificatamente le statistiche dei vaccinati, rende impossibile rappresentare un dato reale;

    la negligenza e la miopia di questo governo, oltre ad aver creato spaccature e blocchi sociali contrapposti nel Paese, stereotipi, pregiudizi e vere discriminazioni, ha impedito di fare ricerca sul citato cluster dei guariti, estremamente importante;

    per supportare quanto presentato nelle precedenti premesse e negli impegni qui sottoposti al Governo, si riportano 146 articoli scientifici di alta qualità, aggiornati e completi sull'immunità naturale messa a confronto con quella indotta da vaccino, a testimonianza del fatto che la scienza sta sostenendo quanto l'immunità naturale offra una protezione maggiore e di maggiore durata contro l'infezione, la malattia sintomatica e l'ospedalizzazione causata dal virus Sars-CoV-2, rispetto all'immunità indotta dalla vaccinazione;

    l'articolo dal titolo «Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals», (Shrestha, 2021) il cui scopo è quello di individuare la necessità di vaccinare gli individui precedentemente contagiati dal virus SARS-CoV-2, riporta che è improbabile che questi ultimi possano trarre beneficio dalla vaccinazione e che per altro quest'ultima deve rimanere una priorità per coloro che non hanno contratto il virus;

    l'articolo dal titolo «Highly functional virus-specific cellular Immune response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection» (Le Bert, 2021), giunge alla conclusione che gli individui asintomatici non sono caratterizzati da una debole immunità antivirale, bensì hanno una risposta immunitaria altamente funzionale;

    l'articolo dal titolo «Large-scale study of antibody titerdecay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection» (Israel, 2021) il cui obiettivo è quello di determinare la cinetica degli anticorpi IgG SARS-CoV-2 dopo la somministrazione di due dosi di vaccino BNT162b2 o a seguito dell'infezione da Sars-CoV-2 in individui non vaccinali, dimostra che gli individui che hanno ricevuto il vaccino mRNA Pfizer- BioNTech hanno una cinetica dei livelli di anticorpi diversa rispetto ai pazienti che erano stati infettati dal virus Sars-CoV-2, con livelli iniziali più elevati ma una diminuzione esponenziale molto più rapida nel primo gruppo;

    nell'articolo dal titolo «SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria» (Pilz, 2021) – il cui obiettivo è valutare l'efficacia e la durata dell'immunità alla malattia COVID-19 negli individui precedentemente contagiati dal virus SARS-CoV-2 e quindi a valutare il rischio di reinfezioni nella popolazione austriaca – è stato osservato un tasso di reinfezione relativamente basso di SARS-CoV-2 in Austria. La protezione contro SARS-CoV-2 dopo l'infezione naturale è paragonabile alle più alte stime disponibili sull'efficacia del vaccino;

    l'articolo dal titolo «Good news; Mild COVID-19 induces lasting antibody protection» (Bhandari, 2021) giunge alla conclusione che mesi dopo il recupero da casi lievi di COVID-19, gli individui possiedono ancora cellule immunitarie nell'organismo che producono anticorpi contro il virus che causa COVID-19. Secondo lo studio dei ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis, tali cellule potrebbero persistere per tutta la vita, producendo anticorpi senza limiti di tempo. I risultati, pubblicati il 24 maggio sulla rivista Nature, suggeriscono che i casi lievi di COVID-19 comportano nelle persone infettate Una protezione anticorpale duratura e che ripetuti attacchi di malattia siano rari;

    l'articolo dal titolo «Persistence of neutralizing antibodies a year after SARS-CoV-2 infection in humans» (Haveri, 2021), ha valutato la persistenza degli anticorpi sierici dopo l'infezione da WT Sars-CoV-2 a 8 e 13 mesi dopo la diagnosi in 367 individui ed ha riscontrato che NAb contro il virus WT persisteva nell'89 per cento e S-IgG nel 97 per cento dei soggetti per almeno 13 mesi dopo l'infezione;

    l'articolo dal titolo «Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel» (Goldberg, 2021 ) volto a valutare l'efficacia della protezione sia successiva all'infezione, sia successiva alla vaccinazione, ha dimostrato che la vaccinazione è stata altamente efficace con un'efficacia complessiva stimata per l'infezione documentata del 92,8 per cento e che, allo stesso modo, il livello complessivo stimato di protezione dalla precedente infezione da Sars-CoV-2 per l'infezione documentata è del 94,8 per cento, mettendo quindi in dubbio la necessità di vaccinare gli individui precedentemente infetti;

    l'articolo dal titolo «Having SARS-CoV-2 once confers much greater immunity than a vaccine — but vaccination remains vital» (Wadman, 2021), riporta dati secondo i quali le persone che hanno contratto un'infezione da Sars-CoV-2 hanno meno probabilità di contrarre la variante Delta, sviluppare sintomi ed essere ricoverate in ospedale rispetto alle persone vaccinate;

    l'articolo dal titolo «Functional SARS-CoV-2-Specific Immune Memory Persists after Mild COVID-19» (Rodda, 2021) riporta che gli individui guariti hanno sviluppato anticorpi immunoglobuline (IgG) specifici per Sars-CoV-2, plasma neutralizzante e cellule di memoria B e T di memoria che sono persistite per almeno 3 mesi. I dati rivelano, inoltre, che le cellule B di memoria IgG specifiche per Sars-CoV-2 sono aumentate nel tempo. Inoltre, i linfociti di memoria specifici per Sars-CoV-2 hanno mostrato caratteristiche associate a una potente funzione antivirale: i linfociti T di memoria hanno secreto citochine e si sono espansi al re-incontro dell'antigene, mentre i linfociti B di memoria hanno espresso recettori in grado di neutralizzare il virus quando espressi come anticorpi monoclonali. Pertanto, si è giunti alla conclusione che il COVID-19 lieve elicila i linfociti che persistono e mostrano segni distintivi funzionali dell'immunità antivirale;

    l'articolo dal titolo «SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans» (Turner, 2021 ) mostra come una lieve infezione da Sars-CoV-2 induca una solida memoria immunitaria umorale antigene-specifica e di lunga durata negli esseri umani, e forniscono prove evidenti che l'infezione da Sars-CoV-2 negli esseri umani stabilisce in modo consistente i due pilastri della memoria immunitaria umorale: plasmacellule del midollo osseo a vita lunga (BMPG) e cellule B della memoria;

    l'articolo dal titolo «SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for al least seven months with 95 per cento efficacy» (Abu-Raddad, 2021) riporta un'analisi a seguito della quale si è giunti alla conclusione che l'infezione naturale sembra suscitare una forte proiezione contro la reinfezione con un'efficacia del 95 per cento circa per almeno sette mesi;

    l'articolo dal titolo «Lasting immunity found after recovery from COVID-19» (NIH, 2021) riporla l'esistenza di risposte immunitarie durature nella maggior parte delle persone oggetto dello studio. Gli anticorpi contro la proteina spike di Sars-CoV-2, che il virus usa per replicarsi all'interno delle cellule, sono stati trovati nel 98 per cento dei partecipanti un mese dopo l'insorgenza dei sintomi. Come visto in studi precedenti, il numero di anticorpi variava ampiamente tra gli individui. Ma, cosa promettente, i loro livelli sono rimasti stabili nel tempo, diminuendo solo modestamente da 6 a 8 mesi dopo l'infezione. Le cellule B specifiche del virus sono aumentate nel tempo. Le persone avevano più cellule B della memoria sei mesi dopo l'insorgenza dei sintomi rispetto a un mese dopo. Anche i livelli di cellule T per il virus sono rimasti elevati dopo l'infezione. Sei mesi dopo l'insorgenza dei sintomi, il 92 per cento dei partecipanti aveva linfociti T CD4+ che riconoscevano il virus. Il 95 per cento delle persone aveva almeno 3 componenti del sistema immunitario su 5 in grado di riconoscere Sars-CoV-2 fino a 8 mesi dopo l'infezione;

    l'articolo dal titolo «COVID-19 natural immunity» (WHO, 2021) espone che le attuali evidenze scientifiche indicano che la maggior parte degli individui sviluppa forti risposte immunitarie protettive a seguito di un'infezione naturale con Sars-CoV-2. Entro 4 settimane dall'infezione, il 90-99 per cento degli individui infettati dal virus Sars-CoV-2 sviluppa anticorpi neutralizzanti rilevabili. I dati scientifici disponibili suggeriscono che nella maggior parte delle persone le risposte immunitarie rimangono consistenti e protettive contro la reinfezione per almeno 6-8 mesi dopo l'infezione (il follow-up più lungo con forti prove scientifiche è attualmente di circa 8 mesi);

    l'articolo dal titolo «Why COVID-19 Vaccines Should Not Be Required for all Americans» (Makary, 2021) spiega perché la richiesta di vaccino in persone che beneficiano dell'immunità naturale non abbia supporto scientifico. Sebbene la vaccinazione di queste persone possa essere avere un suo perimetro di utilità, sostenere dogmaticamente che «devono» essere vaccinate non è sostenuto da dati in grado di dimostrare risultati clinici. I dati sono addirittura contrari: uno studio della Cleveland Clinic ha rilevato che vaccinare le persone con immunità naturale non aumentava il loro livello di protezione;

    per brevità, ovvero per non discutere tutti gli studi rilevanti sul tema, riportiamo di seguito la lista dei 150 articoli consultati e che conducono agli impegni di questo Odg:

     1) Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals, Shrestha, 2021;

     2) SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected Controls, Le Bert, 2020;

     3) Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, Gazit, 2021;

     4) Highly functional virus-specific cellular immune response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection, Le Bert, 2021;

     5) Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2, infection, Israel, 2021;

     6) SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria, Pilz, 2021;

     7) mRNA vaccine-induced SARS-CoV-2-specific T cells recognize B.1.1.7 and B. 1.351 variants but differ in longevity and homing properties depending on prior infection status, Neidleman, 2021;

     8) Good news: Mild COVID-19 induces lasting antibody protection, Bhandari, 2021;

     9) Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months, Wajnberg, 2021;

     10) Evolution of Antibody Immunity to SARS-CoV-2, Gaebler, 2020;

     11) Persistence of neutralizing antibodies a year after SARS-CoV-2 infection in humans, Haveri, 2021;

     12) Quantifying the risk of SARS-CoV-2 reinfection over time, Murchu, 2021;

     13) Natural immunity to covid is powerful. Policymakers seem afraid to say so, Makary, 2021 The Western Journal-Makary;

     14) SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity, Nielsen, 2021;

     15) Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel, Goldberg, 2021;

     16) Incidence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 infection among previously infected or vaccinated employees, Kojima, 2021;

     17) Having SARS-CoV-2 once confers much greater immunity than a vaccine – but vaccination remains vital, Wadman, 2021;

     18) One-year sustained cellular and humoral immunities of COVID-19 convalescents, Zhang, 2021;

     19) Functional SARS-CoV-2-Specific Immune Memory Persists after Mild COVID-19, Rodda, 2021;

     20) Discrete Immune Response Signature to SARS-CoV-2 mRNA Vaccination Versus Infection, Ivanova, 2021;

     21) SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Turner, 2021;

     22) SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN), Jane Hall, 2021;

     23) Pandemie peak SARS-CoV-2 infection and seroconversion rates in London frontline health-care workers, Houlihan, 2020;

     24) Antibodies to SARS-CoV-2 are associated with protection against reinfection, Lumley, 2021;

     25) Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells, Cohen, 2021;

     26) Single cell profiling of T and B cell repertoires following SARS-CoV-2 mRNA vaccine, Sureshchandra, 2021;

     27) SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy, Abu-Raddad, 2021;

     28) Orthogonal SARS-CoV-2 Serological Assays Enable Surveillance of Low- Prevalence Communities and Reveal Durable Humoral Immunity, Ripperger, 2020;

     29) Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population, Wei, 2021;

     30) Researchers find long-lived immunity to 1918 pandemic virus, CIDRAP, 2008 and the actual 2008 NATURE journal publication by Yu;

     31) Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated against 19A, 20B, 201/501 Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2, Gonzalez, 2021;

     32) Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naïve and COVID-19 recovered individuals, Camara, 2021;

     33) Op-Ed: Quit Ignoring Natural COVID Immunity, KJausner, 2021;

     34) Association of SARS-CoV-2 Seropositive Antibody Test With Risk of Future Infection, Harvey, 2021;

     35) SARS-CoV-2 seropositivity and subsequent infection risk in healthy young adults: a prospective cohort study. Letizia, 2021;

     36) Associations of Vaccination and of Prior Infection With Positive POR Test Resuits for SARS-CoV-2 in Airline Passengers Arriving in Qatar, Bertollini, 2021;

     37) Natural immunity against COVID-19 significantly reduces the risk of reinfection: findings from a cohort of sero-survey participants, Mishra, 2021;

     38) Lasting immunity found after recovery from COVID-19, NIH, 2021;

     39) SARS-CoV-2 Natural Antibody Response Persists for at Least 12 Months in a Nationwide Study From the Faroe Islands, Petersen, 2021;

     40) SARS-CoV-2-specific T cell memory is sustained in COVID-19 convalescent patients for 10 months with successful development of stem cell-like memory T cells, Jung, 2021;

     41) Immune Memory in Mild COVID-19 Patients and Unexposed Donors Reveals Persistent T Cell Responses After SARS-CoV-2 Infection, Ansari, 2021;

     42) COVID-19 natural immunity, WHO, 2021;

     43) Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA Vaccination, Cho, 2021;

     44) Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland, Gudbjartsson, 2020;

     45) Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection, Dan, 2021;

     46) The prevalence of adaptive immunity to COVID-19 and reinfection after recovery – a comprehensive systematic review and meta-analysis of 12 Oil 447 individuals, Chivese, 2021;

     47) Reinfection Rates among Patients who Previously Tested Positive for COVID-19; a Retrospective Cohort Study, Sheehan, 2021;

     48) Assessment of SARS-CoV-2 Reinfection 1 Year After Primary Infection in a Population in Lombardy, Italy, Vitale, 2020;

     49) Prior SARS-CoV-2 infection is associated with protection against symptomatic reinfection, Hanrath, 2021;

     50) Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals, Grifoni, 2020;

     51) NIH Director's Blog: Immune T Cells May Offer Lasting Protection Against COVID-19, Collins, 2021;

     52) Ultrapotent antibodies against diverse and highly transmissible SARS-CoV-2 variants, Wang, 2021;

     53) Why COVID-19 Vaccines Should Not Be Required for All Americans, Makary, 2021;

     54) Protracted yet coordinated differentiation of long-lived SARS-CoV-2-specific CD8+ T cells during COVID-19 convalescence. Ma, 2021;

     55) Decrease in Measles Virus-Specific CD4 T Cell Memory in Vaccinated Subjects, Naniche, 2004;

     56) Remembrance of Things Past: Long-Term B Cell Memory After Infection and Vaccination, Palm, 2019;

     57) SARS-CoV-2 specific memory B-cells from individuals with diverse disease severities recognize SARS-CoV-2 variants of concern, Lyski, 2021;

     58) Exposure to SARS-CoV-2 generates T-cell memory in the absence of a detectable viral infection, Wang, 2021;

     59) CD8+ T-Cell Responses in COVID-19 Convalescent Individuals Target Conserved Epitopes From Multiple Prominent SARS-CoV-2 Circulating Variants, Redd, 2021 and Lee, 2021;

     60) Exposure to common cold coronaviruses can teach the immune system to recognize SARS-CoV-2, La Jolla, Crotty and Sette, 2020;

     61) Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans, Mateus, 2020;

     62) Longitudinal observation of antibody responses for 14 months after SARS-CoV-2 infection, Dehgani-Mobaraki, 2021;

     63) Humoral and circulating follicular helper T cell responses in recovered patients with COVID-19, Juno, 2020;

     64) Convergent antibody responses to SARS-CoV-2 in convalescent individuals, Robbiani, 2020;

     65) Rapid generation of durable B cell memory to SARS-CoV-2 spike and nucleocapsid proteins in COVID-19 and convalescence, Hartley, 2020;

     66) Had COVID? You'll probably make antibodies for a lifetime, Callaway, 2021;

     67) A majority of uninfected adults show preexisting antibody reactivity against SARS-CoV-2, Majdoubi, 2021;

     68) SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors and patients with COVID-19, Braun, 2020 Presence of SARS-CoV-2-reactive T cells in COVID-19 patients and healthy donors, Braun, 2020;

     69) Naturally enhanced neutralizing breadth against SARS-CoV-2 one year after infection, Wang, 2021;

     70) One Year after Mild COVID-19: The Majority of Patients Maintain Specific Immunity, But One in Four Still Sufferfrom Long-Term Symptoms, Rank, 2021;

     71) IDS A, 2021;

     72) Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study, Holm Hansen, 2021;

     73) Antigen-Specific Adaptive Immunity to SARS-CoV-2 in Acute COVID-19 and Associations with Age and Disease Severity, Moderbaoher, 2020;

     74) Detection of SARS-CoV-2-Specific Humoral and Cellular Immunity in COVID-19 Convalescent Individuals, Ni, 2020;

     75) Robust SARS-CoV-2-specific T-cell immunity is maintained at 6 months following primary infection, Zuo, 2020;

     76) Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4* and CDS* T cell reactivity in COVID-19 exposed donors and vaccinees, Tarke, 2021;

     77) A 1 to 1000 SARS-CoV-2 reinfection proportion in members of a large healthcare provider in Israel: a preliminary report, Perez, 2021;

     78) Persistence and decay of human antibody responses to the receptor binding domain of SARS-CoV-2 spike protein in COVID-19 patients, lyer, 2020;

     79) A population-based analysis of the longevity of SARS-CoV-2 antibody seropositivity in the United States, Alfego, 2021;

     80) What are the roles of antibodies versus a durable, high-quality T-cell response in protective immunity against SARS-CoV-2? Hellerstein, 2020;

     81) Broad and strong memory CD4* and CDS8* T cells induced by SARS-CoV-2 in UK convalescen COVID-19 patients, Peng, 2020;

     82) Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19, Sekine, 2020;

     83) Potent SARS-CoV-2-Specific T Cell Immunity and Low Anaphylatoxin Levels Correlate With Mild Disease Progression in COVID-19 Patients, Lafron, 2021;

     84) SARS-CoV-2 T-cell epitopes define heterologous and COVID-19 induced T-cell recognition, Nelde, 2020;

     85) Karl Friston: up to 80% not even susceptible to COVID-19, Sayers, 2020;

     86) CD8* T cells specific for an immunodominant SARS-CoV-2 nucleocapsid epitope cross-react with selective seasonal coronaviruses, Lineburg, 2021;

     87) SARS-CoV-2 genome-wide mapping of CD8 T cell recognition reveals strong immunodominance and substantial CD8 T cell activation in COVID-19 patients, Saini, 2020;

     88) Equivalency of Protection from Natural Immunity in COVID-19 Recovered Versus Fully Vaccinated Persons: A Systematic Review and Pooled Analysis, Shenai, 2021;

     89) ChAdOxlnCoV-19 effectiveness during an unprecedented surge in SARS-CoV-2 infections, Satwik, 2021;

     90) SARS-CoV-2 specific T cells and antibodies in COVID-19 protection: a prospective study, Molodtsov, 2021;

     91) Anti-SARS-CoV-2 Receptor Binding Domain Antibody Evolution after mRNA Vaccination, Cho, 2021;

     92) Seven-month kinetics of SARS-CoV-2 antibodies and role of pre-existing antibodies to human coronaviruses, Ortega, 2021;

     93) Immunodominant T-cell epitopes from the SARS-CoV-2 spike antigen reveal robust preexisting T-cell immunity in unexposed individuals, Mahajan, 2021;

     94) Neutralizing Antibody Responses to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Coronavirus Disease 2019 in Patients and Convalescent Patients, Wang, 2020;

     95) Not just antibodies: B cells and T cells mediate immunity to COVID-19, Cox, 2020;

     96) T cell immunity to SARS-CoV-2 following natural infection and vaccination, DiPiazza, 2020;

     97) Durable SARS-CoV-2 B cell immunity after mild or severe disease, Ogega, 2021;

     98) Memory T cell responses targeting the SARS coronavirus persist up to 11 years post-infection, Ng, 2016;

     99) Adaptive immunity to SARS-CoV-2 and COVID-19, Sette, 2021;

     100) Early induction of functional SARS-CoV-2-specific T cells associates with rapid viral clearance and mild disease in COVID-19 patients. Tan, 2021;

     101) SARS-CoV-2-specific CD8°T cell responses in convalescent COVID-19 individuals, Kared, 2021;

     102) S Protein-Reactive IgG and Memory B Cell Production after Human SARS-CoV-2 Infection Includes Broad Reactivity to the S2 Subunit, Nguyen-Contant, 2021;

     103) Persistence of Antibody and Cellular Immune Responses in Coronavirus Disease 2019 Patients Over Nine Months After Infection, Yao, 2021;

     104) Naturally Acquired SARS-CoV-2 Immunity Persists for Up to 11 Months Following Infection, De Giorgi, 2021;

     105) Decreasing Seroprevalence of Measles Antibodies after Vaccination – Possible Gap in Measles Protection in Aduits in the Czech Republic, Smetana, 2017;

     106) Broadly cross-reactive antibodies dominate the human B cell response against 2009 pandemie HINI influenza virus infection, Wrammert, 2011;

     107) Reinfection With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS- CoV-2) in Patients Undergoing Serial Laboratory Testing, Qureshi, 2021;

     108) Distinct antibody and memory B cell responses in SARS-CoV-2 naïve and recovered individuals following mRNA vaccination, Goel, 2021;

     109) COVID-19: Do many people have pre-existing immunity? Doshi, 2020;

     110) Pre-existing and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans, Ng, 2020;

     111) Phenotype of SARS-CoV-2-specific T-cells in COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome, Weiskopf, 2020;

     112) Pre-existing immunity to SARS-CoV-2: the knowns and unknowns. Sette, 2020;

     113) Pre-existing immunity against swine-origin MINI influenza viruses in the general human population, Greenbaum, 2009;

     114) Cellular immune correlates of protection against symptomatic pandemie influenza, Sridhar, 2013;

     115) Preexisting influenza-specific GD4+ T cells correlate with disease protection against influenza challenge in humans, Wilkinson, 2012;

     116) Serum cross-reactive antibody response to a novel influenza A (MINI) virus after vaccination with seasonal influenza vaccine, CDC, MMWR, 2009;

     117) No one is naive: the significance of heterologous T-cell immunity, Weish, 2002;

     118) Intrafamilial Exposure to SARS-CoV-2 Induces Cellular Immune Response without Seroconversion, Gallais, 2020;

     119) Protective immunity after recovery from SARS-CoV-2 infection, Kojima, 2021;

     120) This «super antibody» for COVID fights off multiple coronaviruses, Kwon, 2021;

     121) SARS-CoV-2 infection induces sustained humoral immune responses in convalescent patients following symptomatic COVID-19, Wu, 2020;

     122) Evidence for sustained mucosal and systemic antibody responses to SARS-CoV-2 antigens in COVID-19 patients, Isho, 2020;

     123) The T-cell response to SARS-CoV-2: kinetic and quantitative aspects and the case for their protective role, Bertoletti, 2021;

     124) The longitudinal kinetics of antibodies in COVID-19 recovered patients over 14 months, Eyran, 2020;

     125) Continued Effectiveness of COVID-19 Vaccination among Urban Healthcare Workers during Delta Variant Predominance, Lan, 2021;

     126) Immunity to COVID-19 in India through vaccination and natural infection, Sarraf, 2021;

     127) Asymptomatic or mild symptomatic SARS-CoV-2 infection elicits durable neutralizing antibody responses in children and adolescents, Garrido, 2021;

     128) T cell response to SARS-CoV-2 infection in humans: A systematic review, Shrotri, 2021;

     129) Severity of SARS-CoV-2 Reinfections as Compared with Primary Infections, Abu-Raddad, 2021;

     130) Assessment of the Risk of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Reinfection in an Intense Re-exposure Setting, Abu-Raddad, 2021;

     131) Increased risk of infection with SARS-CoV-2 Beta, Gamma, and Delta variant compared to Alpha variant in vaccinated individuals, Andeweg, 2021;

     132) Prior COVID-19 protects against reinfection, even in the absence of detectable antibodies, Breathnach, 2021;

     133) Natural infection vs vaccination: Which gives more protection?, Rosenberg, 2021;

     134) Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B. 1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study, Singanayagam, 2021;

     135) Antibodies elicited by mRNA-1273 vaccination bind more broadly to the receptor binding domain than do those from SARS-CoV-2 infection, Greaney, 2021;

     136) Antigen-Specific Adaptive Immunity to SARS-CoV-2 in Acute COVID-19 and Associations with Age and Disease Severity, Moderbacker, 2020;

     137) Protection and warning of natural and hybrid COVID-19 immunity, Goldberg, 2021;

     138) A Systematic Review of the Protective Effect of Prior SARS-CoV-2 Infection on Repeat Infection, Kojima, 202;

     139) High-affinity memory B cells induced by SARS-CoV-2 infection produce more plasmablasts and atypical memory B cells than those primed by mRNA vaccines, Pape, 2021;

     140) Differential antibody dynamics to SARS-CoV-2 infection and vaccination, Chen, 2021;

     141) Children develop robust and sustained cross-reactive spike-specific immune responses to SARS-CoV-2 infection, Dowell, 2022;

     142) Severity of SARS-CoV-2 Reinfections as Compared with Primary Infections, Abu-Raddad, 2021;

     143) SARS-CoV-2 spike T cell responses induced upon vaccination or infection remain robust against Omicron, Keeton, 2021;

     144) Pre-existing immunity against swine-origin HINI influenza viruses in the general human population, Greenbaum, 2009;

     145) Protection afforded by prior infection against SARS-CoV-2 reinfection with the Omicron, variant, Altarawneh, 2021;

     146) Long-Term Persistence of IgG Antibodies in recovered COVID-19 individuals at 18 months and the impact of two-dose BNT162b2 (Pfizer-BioNtech)mRNA vaccination on the antibody response, Dehgani-Mobaraki, 2021;

     147) Long term course of humoral and cellular immune responses in outpatients after SARS-CoV-2 infection, Schiffner, 2021;

     148) Cross-reactive memory T cells associate with protection against SARS-CoV-2 infection in COVID-19 contacts, Kundu, 2022;

     149) COVID-19 cases and hospitalizations by COVID-19 vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis, California and New York, 2022;

     150) Prevalence and Durability of SARS-CoV-2 Antibodies Among, Unvaccinated US Adults by History of COVID-19, Alejo, 2022;

    sulla base di tali premesse, corroborate dalla copiosa letteratura scientifica internazionale citata,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte:

    a garantire, a partire dal prossimo provvedimento utile, ad ogni cittadino che possa attestare di essere guarito da infezione SARS-Cov-2, le medesime libertà concesse ai possessori di Green Pass rafforzato in presenza di studi epidemiologici e clinici comprovanti una memoria immunitaria esistente;

    a superare immediatamente ogni provvedimento che produca o alimenti qualunque forma di pregiudizio o discriminazione all'interno della popolazione.
9/3467/3. Romaniello, Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca disposizioni sulla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in ordine all'esecuzione dei test antigenici a prezzi calmierati e gratuitamente. Nulla invece si prevede per sostenere gli onerosi costi che devono sopportare i cittadini per sottoporsi ai test molecolari;

    eppure è noto che il test di screening più attendibile è quello molecolare, poiché i tamponi antigenici hanno una sensibilità inferiore e possono dare degli esiti errati, in particolare falsi negativi. Ciò soprattutto rispetto alla variante Omicron, che attualmente è quella più diffusa;

    i cittadini spesso sono costretti a rivolgersi a laboratori privati per sottoporsi ai test molecolari, ma tali tamponi continuano ad avere dei costi eccessivi pur essendoci dei provvedimenti a livello regionale per porre dei limiti. Al riguardo, il costo medio si aggira intorno ai 70 euro e in alcune regioni può arrivare addirittura a 140 euro;

    si tratta di somme inaccettabili che non è ragionevole far sostenere soprattutto alle famiglie, nel cui ambito spesso tutti i conviventi devono, contemporaneamente, sottoporsi a tampone molecolare per accertare o meno la positività al Covid,

impegna il Governo

ad adottare misure di sostegno rispetto ai costi dei tamponi molecolari, anche valutando di riconoscere una detrazione integrale delle spese sostenute per tali test, in sede di dichiarazione dei redditi, considerando che restano uno dei maggiori strumenti disponibili per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 e dunque per il contrasto alla pandemia.
9/3467/4. Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca disposizioni sulla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in ordine all'esecuzione dei test antigenici a prezzi calmierati e gratuitamente. Nulla invece si prevede per sostenere gli onerosi costi che devono sopportare i cittadini per sottoporsi ai test molecolari;

    eppure è noto che il test di screening più attendibile è quello molecolare, poiché i tamponi antigenici hanno una sensibilità inferiore e possono dare degli esiti errati, in particolare falsi negativi. Ciò soprattutto rispetto alla variante Omicron, che attualmente è quella più diffusa;

    i cittadini spesso sono costretti a rivolgersi a laboratori privati per sottoporsi ai test molecolari, ma tali tamponi continuano ad avere dei costi eccessivi pur essendoci dei provvedimenti a livello regionale per porre dei limiti. Al riguardo, il costo medio si aggira intorno ai 70 euro e in alcune regioni può arrivare addirittura a 140 euro;

    si tratta di somme inaccettabili che non è ragionevole far sostenere soprattutto alle famiglie, nel cui ambito spesso tutti i conviventi devono, contemporaneamente, sottoporsi a tampone molecolare per accertare o meno la positività al Covid,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare misure di sostegno rispetto ai costi dei tamponi molecolari, anche valutando l'opportunità di riconoscere una detrazione integrale delle spese sostenute per tali test, in sede di dichiarazione dei redditi, considerando che restano uno dei maggiori strumenti disponibili per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 e dunque per il contrasto alla pandemia.
9/3467/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'aumento dei contagi di COVID-19, a causa della variante Omicron, sono aumentate le necessità da parte delle persone di sottoporsi a un tampone oro-rinofaringeo per uscire sia dalla quarantena che dall'isolamento;

    i test per la diagnosi del COVID-19 sono necessari sia a migliaia di persone che ogni giorno presentano i sintomi propri del contagio, ma anche per i contatti stretti, per chi necessita di accertare la propria guarigione o del Green Pass;

    il tampone rapido «fai da te» per la diagnosi del COVID-19 è un test di tipo antigenico, il cui esito consente di verificare in autonomia, a casa, se si è entrati in contatto con SARS-Cov-2;

    il mercato dei tamponi rapidi è ricchissimo di possibilità e sono circa un centinaio quelli autorizzati, quindi validi per il Green Pass, venduti dai distributori farmaceutici a un prezzo compreso tra i 2,5 euro e i 3 euro;

    il tampone antigenico eseguito in farmacia comporta dei costi ulteriori, quali guanti, camici, personale addetto all'esecuzione e il cui prezzo è definito in base al protocollo siglato dal commissario straordinario Figliuolo con le farmacie (15 euro per i maggiorenni e i minori di 12 anni, 8 euro per la fascia 12-18 anni), mentre, tali oneri non sussistono per i tamponi «fai da te»;

    nelle fasi più acute della pandemia, a fronte dell'enorme richiesta di tamponi per verificare il contagio e, altresì, in mancanza di una previsione normativa che ne definisca un prezzo calmierato come avvenuto per i test antigenici effettuati in farmacia e per le mascherine FFP2, i prezzi dei tamponi «fai da te» sono cresciuti sensibilmente;

    considerando che, soprattutto in caso di contatti stretti, sarà l'intero nucleo familiare a dover effettuare il test antigenico, è di tutta evidenza come questo rappresenti una spesa eccessivamente onerosa per le famiglie italiane;

    incentivare il contenimento della circolazione del virus deve essere una priorità ai fini della lotta alla pandemia, in particolare in questa fase storica, in cui la maggior parte dei soggetti contraggono il virus in maniera asintomatica o paucisintomatica che non ne consente la percezione o la rilevazione se non effettuando un tampone oro-rinofaringeo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di incentivare il contenimento della diffusione del virus e siglare gli opportuni protocolli per definire un prezzo calmierato per i tamponi «fai da te» così come è avvenuto per i test effettuati in farmacia e per le mascherine FFP2.
9/3467/5. Baldini, Ferri, Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'aumento dei contagi di COVID-19, a causa della variante Omicron, sono aumentate le necessità da parte delle persone di sottoporsi a un tampone oro-rinofaringeo per uscire sia dalla quarantena che dall'isolamento;

    i test per la diagnosi del COVID-19 sono necessari sia a migliaia di persone che ogni giorno presentano i sintomi propri del contagio, ma anche per i contatti stretti, per chi necessita di accertare la propria guarigione o del Green Pass;

    il tampone rapido «fai da te» per la diagnosi del COVID-19 è un test di tipo antigenico, il cui esito consente di verificare in autonomia, a casa, se si è entrati in contatto con SARS-Cov-2;

    il mercato dei tamponi rapidi è ricchissimo di possibilità e sono circa un centinaio quelli autorizzati, quindi validi per il Green Pass, venduti dai distributori farmaceutici a un prezzo compreso tra i 2,5 euro e i 3 euro;

    il tampone antigenico eseguito in farmacia comporta dei costi ulteriori, quali guanti, camici, personale addetto all'esecuzione e il cui prezzo è definito in base al protocollo siglato dal commissario straordinario Figliuolo con le farmacie (15 euro per i maggiorenni e i minori di 12 anni, 8 euro per la fascia 12-18 anni), mentre, tali oneri non sussistono per i tamponi «fai da te»;

    nelle fasi più acute della pandemia, a fronte dell'enorme richiesta di tamponi per verificare il contagio e, altresì, in mancanza di una previsione normativa che ne definisca un prezzo calmierato come avvenuto per i test antigenici effettuati in farmacia e per le mascherine FFP2, i prezzi dei tamponi «fai da te» sono cresciuti sensibilmente;

    considerando che, soprattutto in caso di contatti stretti, sarà l'intero nucleo familiare a dover effettuare il test antigenico, è di tutta evidenza come questo rappresenti una spesa eccessivamente onerosa per le famiglie italiane;

    incentivare il contenimento della circolazione del virus deve essere una priorità ai fini della lotta alla pandemia, in particolare in questa fase storica, in cui la maggior parte dei soggetti contraggono il virus in maniera asintomatica o paucisintomatica che non ne consente la percezione o la rilevazione se non effettuando un tampone oro-rinofaringeo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di incentivare il contenimento della diffusione del virus e siglare gli opportuni protocolli per definire un prezzo calmierato per i tamponi «fai da te» così come è avvenuto per i test effettuati in farmacia e per le mascherine FFP2.
9/3467/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldini, Ferri, Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'evoluzione della pandemia ha comportato la necessità di immaginare sistemi di circolazione e monitoraggio al fine di consentire le attività quotidiane nella massima sicurezza;

    il cosiddetto Green Pass è, oggi, obbligatorio praticamente per qualsiasi attività, tra cui l'accesso ai luoghi di lavoro e trasporto pubblico;

    l'elevato numero di dati, anche a causa della differenziazione regionale, comporta fisiologici problemi di interazione tra i sistemi dei laboratori privati, delle ASL e del Ministero della salute;

    numerosi sono i casi di soggetti ai quali, a seguito di contagio, è stata sospesa la validità del Green Pass e, una volta guariti, hanno riscontrato difficoltà per ottenere nuovamente la riattivazione dello stesso;

    tale situazione di disagio assume caratteri particolarmente gravi nelle ipotesi in cui, in caso di guarigione non comunicata alle autorità competenti, permane l'obbligo di somministrazione della terza dose ai fini del completamento del ciclo vaccinale e, quindi, del riconoscimento del cosiddetto Green Pass rafforzato,

impegna il Governo

a valutare le necessarie iniziative, anche legislative, al fine di istituire un help-desk a cui i cittadini in condizioni di difficoltà possano rivolgersi, in caso di problemi, quali ad esempio quelli di mancata comunicazione tra i sistemi informatici dei vari enti coinvolti nella procedura connessa al tracciamento dati necessaria alla gestione dei Green Pass e gli altri evidenziati in premessa.
9/3467/6. Ferri, Baldini, Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'evoluzione della pandemia ha comportato la necessità di immaginare sistemi di circolazione e monitoraggio al fine di consentire le attività quotidiane nella massima sicurezza;

    il cosiddetto Green Pass è, oggi, obbligatorio praticamente per qualsiasi attività, tra cui l'accesso ai luoghi di lavoro e trasporto pubblico;

    l'elevato numero di dati, anche a causa della differenziazione regionale, comporta fisiologici problemi di interazione tra i sistemi dei laboratori privati, delle ASL e del Ministero della salute;

    numerosi sono i casi di soggetti ai quali, a seguito di contagio, è stata sospesa la validità del Green Pass e, una volta guariti, hanno riscontrato difficoltà per ottenere nuovamente la riattivazione dello stesso;

    tale situazione di disagio assume caratteri particolarmente gravi nelle ipotesi in cui, in caso di guarigione non comunicata alle autorità competenti, permane l'obbligo di somministrazione della terza dose ai fini del completamento del ciclo vaccinale e, quindi, del riconoscimento del cosiddetto Green Pass rafforzato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare le necessarie iniziative, anche legislative, al fine di istituire un help-desk a cui i cittadini in condizioni di difficoltà possano rivolgersi, in caso di problemi, quali ad esempio quelli di mancata comunicazione tra i sistemi informatici dei vari enti coinvolti nella procedura connessa al tracciamento dati necessaria alla gestione dei Green Pass e gli altri evidenziati in premessa.
9/3467/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferri, Baldini, Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022, e ridisciplinato gli ambiti di applicazione per il cosiddetto green pass base e il cosiddetto green pass rafforzato;

    ad oggi esistono ancora quattro fasce di rischio, zona bianca, gialla, arancione e rossa, e, in base a un sistema introdotto nel mese di novembre 2020, per passare da una zona all'altra si considerano tre parametri: l'incidenza dei nuovi contagi su centomila abitanti, l'occupazione delle terapie intensive e l'occupazione in area medica;

    i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid, che risultano positivi ai test per il virus Sars-CoV-2 ma asintomatici vengono di fatto conteggiati come «caso» Covid, mentre sarebbe più corretto classificare quali casi Covid solo i sintomatici nel conteggio dei positivi ricoverati, escludendo chi si trova in ospedale per altri motivi;

    molte regioni nelle ultime settimane sono state spostate dalla fascia bianca a gialla e dalla gialla alla fascia arancione, tuttavia tali spostamenti sono determinati da parametri misurati su tre indicatori non aggiornati, e continuano a imporre restrizioni e misure di contenimento che risultano totalmente inadeguate in questa fase della pandemia e che creano confusione nella sovrapposizione con la normativa relativa alla possibilità di circolare dei cittadini vaccinati, oltre a risultare dannose e discriminatorie per l'economia dei territori;

    l'alta percentuale di vaccinati permette una rimodulazione delle regole che possano prevedere un più ampio margine di mobilità e di esercizio delle attività economiche,

impegna il Governo

a sancire nei prossimi provvedimenti utili una norma per adeguare le misure di contenimento COVID-19 con particolare riferimento al totale superamento delle fasce a colori delle regioni, ossia delle quattro zone – bianca, gialla, arancione e rossa – e delle restrizioni nei diversi territori in base alla gravità della situazione epidemiologica, rivedendo gli indicatori.
9/3467/7. Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022, e ridisciplinato gli ambiti di applicazione per il cosiddetto green pass base e il cosiddetto green pass rafforzato;

    ad oggi esistono ancora quattro fasce di rischio, zona bianca, gialla, arancione e rossa, e, in base a un sistema introdotto nel mese di novembre 2020, per passare da una zona all'altra si considerano tre parametri: l'incidenza dei nuovi contagi su centomila abitanti, l'occupazione delle terapie intensive e l'occupazione in area medica;

    i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid, che risultano positivi ai test per il virus Sars-CoV-2 ma asintomatici vengono di fatto conteggiati come «caso» Covid, mentre sarebbe più corretto classificare quali casi Covid solo i sintomatici nel conteggio dei positivi ricoverati, escludendo chi si trova in ospedale per altri motivi;

    molte regioni nelle ultime settimane sono state spostate dalla fascia bianca a gialla e dalla gialla alla fascia arancione, tuttavia tali spostamenti sono determinati da parametri misurati su tre indicatori non aggiornati, e continuano a imporre restrizioni e misure di contenimento che risultano totalmente inadeguate in questa fase della pandemia e che creano confusione nella sovrapposizione con la normativa relativa alla possibilità di circolare dei cittadini vaccinati, oltre a risultare dannose e discriminatorie per l'economia dei territori;

    l'alta percentuale di vaccinati permette una rimodulazione delle regole che possano prevedere un più ampio margine di mobilità e di esercizio delle attività economiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con l'andamento della curva epidemiologica, di sancire nei prossimi provvedimenti utili una norma per adeguare le misure di contenimento COVID-19 con particolare riferimento al totale superamento delle fasce a colori delle regioni, ossia delle quattro zone – bianca, gialla, arancione e rossa – e delle restrizioni nei diversi territori in base alla gravità della situazione epidemiologica, rivedendo gli indicatori.
9/3467/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    la campagna vaccinale in Italia prosegue in maniera forte e decisa grazie anche e soprattutto al grande lavoro degli operatori sanitari e dei tanti volontari impegnati;

    tantissimi italiani hanno effettuato la prima, la seconda e la terza dose e i numeri dimostrano il gran senso di responsabilità da parte dei cittadini;

    l'Italia non può permettersi che la pandemia gravi ancora sul tessuto economico con aperture contingentate, lockdown, quarantene preventive e obbligatorie dei dipendenti, chiusure dei mercati, delle attività d'intrattenimento e delle fiere internazionali. Tutto ciò sta producendo alle imprese difficoltà nella gestione patrimoniale-finanziaria con entrate insufficienti e per contro maggiori costi, compresi anche quelli urgenti per adeguarsi alle nuove normative anti-Covid;

    il provvedimento in esame, approvato in Consiglio dei ministri nel periodo di picco massimo dei contagi a dicembre, è intervenuto con forti misure restrittive che da un lato concorrono al contenimento dell'epidemia Covid ma dall'altro hanno colpito di nuovo duramente il nostro sistema economico compromesso anche dal forte aumento dell'inflazione;

    i dati epidemiologici relativi ai contagi, ai decessi e ai posti occupati in terapia intensiva mostrano un netto miglioramento rispetto al mese di dicembre e gennaio, facendo di fatto prevedere che il picco della quarta ondata sia stato superato;

    è fondamentale, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, che il Governo agisca con misure elastiche le quali, pur basate sulla prudenza, abbiano la capacità di consentire un rapido ritorno alla normalità soprattutto economica del Paese,

impegna il Governo

sulla base dell'andamento migliorativo del quadro epidemiologico, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame, al fine di considerare la possibilità di allentare progressivamente le misure restrittive di contenimento del COVID-19, a partire dal superamento dell'obbligo del green pass per l'accesso ad alcuni servizi e alle attività economiche.
9/3467/8. Rachele Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca in esame disposizioni urgenti per la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 5-bis del suddetto provvedimento, oggetto di conversione, prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 marzo 2022 (così come previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto in oggetto;

    l'introduzione di questa norma è solo l'ennesimo tentativo fallimentare dell'attuale e precedente Governo di poter ridurre la catena di contagio, ricevendo in cambio solo danni per chi opera nel mondo del turismo e dei pubblici esercizi, i quali nel corso dei mesi hanno dovuto combattere non solo contro le difficoltà economiche generate dal coronavirus, ma anche da norme adottate dal Governo e che risultano essere scientificamente non risolutive,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di garantire, mediante il prossimo provvedimento utile, l'eliminazione dell'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso e l'utilizzo di alcuni servizi e attività, quali i pubblici esercizi, come i bar e i ristoranti.
9/3467/9. Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca in esame disposizioni urgenti per la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 5-bis del suddetto provvedimento, oggetto di conversione, prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 marzo 2022 (così come previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto in oggetto;

    l'introduzione di questa norma è solo l'ennesimo tentativo fallimentare dell'attuale e precedente Governo di poter ridurre la catena di contagio, ricevendo in cambio solo danni per chi opera nel mondo del turismo e dei pubblici esercizi, i quali nel corso dei mesi hanno dovuto combattere non solo contro le difficoltà economiche generate dal coronavirus, ma anche da norme adottate dal Governo e che risultano essere scientificamente non risolutive,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare la possibilità di garantire, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, mediante il prossimo provvedimento utile, l'eliminazione dell'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso e l'utilizzo di alcuni servizi e attività, quali i pubblici esercizi, come i bar e i ristoranti.
9/3467/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito di ripetuti provvedimenti del Governo poi convertiti in legge i cittadini italiani sono a tutt'oggi sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

    dal 15 ottobre 2021 lo svolgimento della quasi totalità delle attività lavorative è sottoposto al possesso di certificato verde;

    tra le modalità per l'ottenimento della certificazione verde semplice vi è il tampone rapido nasale;

    oltre 5 milioni di cittadini italiani devono ricorrere al tampone nasale per recarsi al lavoro, per accompagnare i famigliari presso i presidi sanitari, per utilizzare i treni ad alta velocità o più semplicemente per conservare la propria vita sociale recandosi al ristorante, sedersi in un bar o al cinema, etc.;

    dal 15 febbraio 2022 vi è l'obbligo di vaccinazione per i cittadini ultra cinquantenni, negando loro di svolgere attività lavorativa di qualsiasi tipo in assenza di vaccinazione o di guarigione nei 6 mesi precedenti;

    la data di termine dello stato d'emergenza è attualmente fissato per il 31 marzo 2022;

    il resto del Mondo in questo momento sta riducendo o revocando tutte le restrizioni;

    continue voci di stampa continuano a minare la programmazione della vita lavorativa e sociale degli italiani insinuando dubbi circa la reale durata delle restrizioni;

    esponenti della maggioranza hanno dichiarato la volontà di far cessare lo stato di emergenza, superare i divieti, gli obblighi, le restrizioni, il green pass e il super green pass entro il 31 marzo 2022;

    non si comprende come tali azioni non si possano intraprendere in Italia vista la percentuale dei vaccinati prossima al 90 per cento, non avrebbe infatti senso essere noi italiani quelli con più restrizioni;

    serve fare immediata chiarezza sulla data di termine delle misure,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di eliminare e non prorogare oltre il 31 marzo 2022 divieti, obblighi, restrizioni, green pass e super green pass.
9/3467/10. Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito di ripetuti provvedimenti del Governo poi convertiti in legge i cittadini italiani sono a tutt'oggi sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

    dal 15 ottobre 2021 lo svolgimento della quasi totalità delle attività lavorative è sottoposto al possesso di certificato verde;

    tra le modalità per l'ottenimento della certificazione verde semplice vi è il tampone rapido nasale;

    oltre 5 milioni di cittadini italiani devono ricorrere al tampone nasale per recarsi al lavoro, per accompagnare i famigliari presso i presidi sanitari, per utilizzare i treni ad alta velocità o più semplicemente per conservare la propria vita sociale recandosi al ristorante, sedersi in un bar o al cinema, etc.;

    dal 15 febbraio 2022 vi è l'obbligo di vaccinazione per i cittadini ultra cinquantenni, negando loro di svolgere attività lavorativa di qualsiasi tipo in assenza di vaccinazione o di guarigione nei 6 mesi precedenti;

    la data di termine dello stato d'emergenza è attualmente fissato per il 31 marzo 2022;

    il resto del Mondo in questo momento sta riducendo o revocando tutte le restrizioni;

    continue voci di stampa continuano a minare la programmazione della vita lavorativa e sociale degli italiani insinuando dubbi circa la reale durata delle restrizioni;

    esponenti della maggioranza hanno dichiarato la volontà di far cessare lo stato di emergenza, superare i divieti, gli obblighi, le restrizioni, il green pass e il super green pass entro il 31 marzo 2022;

    non si comprende come tali azioni non si possano intraprendere in Italia vista la percentuale dei vaccinati prossima al 90 per cento, non avrebbe infatti senso essere noi italiani quelli con più restrizioni;

    serve fare immediata chiarezza sulla data di termine delle misure,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare la possibilità di eliminare e non prorogare oltre il 31 marzo 2022, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, divieti, obblighi, restrizioni, green pass e super green pass.
9/3467/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

    in particolare, l'articolo 5-quater introduce due misure di contrasto della diffusione del virus sui mezzi di trasporto: il cosiddetto green pass rafforzato e l'obbligo di indossare la mascherina FFP2;

    con ordinanza ministeriale è stata introdotta una deroga al Super Green pass per gli alunni di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, consentendo loro l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo anche in assenza di certificato verde rafforzato, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato;

    gli studenti non vaccinati potranno, quindi, prendere i mezzi dedicati al trasporto scolastico ma non potranno recarsi in classe con metro o bus;

    una legislazione esasperata in materia di sempre nuove e diverse misure di contrasto alla diffusione dei contagi rischia di tradursi nell'impossibilità per una fascia di studenti di raggiungere il proprio istituto scolastico, precludendogli la fruizione del diritto allo studio,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative anche normative volte a esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di garantire una piena ed effettiva tutela del diritto all'istruzione.
9/3467/11. Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

    in particolare, l'articolo 5-quater introduce due misure di contrasto della diffusione del virus sui mezzi di trasporto: il cosiddetto green pass rafforzato e l'obbligo di indossare la mascherina FFP2;

    con ordinanza ministeriale è stata introdotta una deroga al Super Green pass per gli alunni di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, consentendo loro l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo anche in assenza di certificato verde rafforzato, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato;

    gli studenti non vaccinati potranno, quindi, prendere i mezzi dedicati al trasporto scolastico ma non potranno recarsi in classe con metro o bus;

    una legislazione esasperata in materia di sempre nuove e diverse misure di contrasto alla diffusione dei contagi rischia di tradursi nell'impossibilità per una fascia di studenti di raggiungere il proprio istituto scolastico, precludendogli la fruizione del diritto allo studio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, gradualmente ulteriori iniziative anche normative volte a esentare, compatibilmente con l'andamento della curva epidemiologica, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di garantire una piena ed effettiva tutela del diritto all'istruzione.
9/3467/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca in esame disposizioni urgenti per la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e all'articolo 1, posticipa al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale;

    il 30 gennaio 2020 l'O.M.S. dichiarava «l'emergenza sanitaria globale», e il giorno successivo il governo italiano interveniva a dichiarare lo stato di emergenza nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

    l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 ha determinato una serie di interventi normativi, attraverso numerosi decreti-legge e DPCM attuativi, che hanno imposto misure sempre più drastiche, incidenti anche sulle libertà dei cittadini e sui diritti costituzionali che hanno pesantemente impattato sulla vita economica e sociale di tutti gli italiani;

    il Governo nelle ultime dieci settimane ha varato 5 decreti volti al contenimento dell'epidemia, introducendo l'estensione dell'obbligo di vaccinazione ad alcune categorie del pubblico impiego, la tipologia del green pass rafforzato che si ottiene solamente in seguito a vaccinazione o guarigione, necessario per accedere a talune attività o servizi, nonché l'utilizzo sempre più ampio delle certificazioni verdi COVID-19 nelle zone gialle o arancioni e la riduzione a nove mesi della validità del certificato verde da vaccinazione in contrasto con la durata della validità dello stesso per qualsiasi altra nazione europea;

    tali decreti hanno prodotto un impoverimento democratico e Parlamentare, generando di fatto un vero e proprio diritto dell'emergenza, dal momento che le misure adottate al fine di contenere il contagio, risultano delle vere e proprie misure in deroga al diritto vigente, e finanche alle disposizioni di rango costituzionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, anche sul piano del rispetto delle norme costituzionali coinvolte, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a revocare ogni tipo di documento autorizzativo, quale il lasciapassare verde, denominato «green pass», per l'esercizio delle libertà Costituzionali, civili ed economiche.
9/3467/12. Silvestroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, diverse disposizioni regolano l'impiego e la validità della certificazione verde COVID-19;

    numerosi sono gli utenti ai quali, a causa di problemi di natura tecnica sul sistema dell'Anagrafe nazionale vaccini (Avn) o, in generale, burocratici, non è stata garantita la tempestiva generazione dell'authcode necessario per il rilascio della certificazione verde;

    ulteriori criticità sono state registrate nelle ipotesi di sospensione della certificazione in caso di contagio e sulla sua riattivazione, nonostante il tampone negativo di uscita dall'isolamento, con cittadini rimasti per giorni o addirittura settimane senza Green Pass valido;

    problemi tecnici possono certamente esserci, ma tali criticità per i cittadini si traducono, di fatto, nella negazione di accesso ai luoghi di lavoro, così come ad attività e servizi essenziali con un aspetto, meno importante, ma non per questo meno problematico, legato alle difficili trafile burocratiche per riattivare il certificato verde,

impegna il Governo:

   a istituire un centro unico di intervento per la tempestiva risoluzione delle problematiche inerenti il rilascio della certificazione verde COVID-19 agli aventi diritto;

   a garantire l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il possesso del cosiddetto green pass rafforzato ai cittadini che ne abbiano diritto e ne siano, anche solo temporaneamente, sprovvisti per problemi burocratici.
9/3467/13. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, diverse disposizioni regolano l'impiego e la validità della certificazione verde COVID-19;

    numerosi sono gli utenti ai quali, a causa di problemi di natura tecnica sul sistema dell'Anagrafe nazionale vaccini (Avn) o, in generale, burocratici, non è stata garantita la tempestiva generazione dell'authcode necessario per il rilascio della certificazione verde;

    ulteriori criticità sono state registrate nelle ipotesi di sospensione della certificazione in caso di contagio e sulla sua riattivazione, nonostante il tampone negativo di uscita dall'isolamento, con cittadini rimasti per giorni o addirittura settimane senza Green Pass valido;

    problemi tecnici possono certamente esserci, ma tali criticità per i cittadini si traducono, di fatto, nella negazione di accesso ai luoghi di lavoro, così come ad attività e servizi essenziali con un aspetto, meno importante, ma non per questo meno problematico, legato alle difficili trafile burocratiche per riattivare il certificato verde,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di istituire un centro unico di intervento per la tempestiva risoluzione delle problematiche inerenti il rilascio della certificazione verde COVID-19 agli aventi diritto;

   a garantire l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il possesso del cosiddetto green pass rafforzato ai cittadini che ne abbiano diritto e ne siano, anche solo temporaneamente, sprovvisti per problemi burocratici.
9/3467/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca all'articolo 6, tra le altre, disposizioni in materia di eventi di massa;

    nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, sono state apportate tante e tali modifiche dettate da un diverso andamento della curva epidemiologica, nel senso di un suo progressivo e costante miglioramento;

    in ragione dell'andamento della curva epidemiologica, tutte le attività economiche sono ormai destinate alla piena ripresa e, laddove sono previsti limiti alla capienza, come nel caso degli eventi di massa, si va verso una riduzione ovvero cancellazione dei limiti stessi;

    tra i settori economici maggiormente colpiti dalle misure restrittive è ricompreso quello degli stadi e dei palazzetti dello sport, con evidenti ricadute sull'intero sistema, non soltanto dal punto di vista delle società sportive coinvolte quanto, più in generale, dal punto di vista dell'indotto complessivo, avendo cioè riguardo a tutte quelle ulteriori e non meno importanti attività che sono strettamente legate alle restrizioni della capienza delle strutture prima menzionate;

    lo stesso Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha di recente affermato che «tornare al 75 per cento della capienza degli impianti è già un passo in avanti, ma non soddisfa. Mi auguro che già a fine mese, vista l'involuzione della pandemia, si possa passare al 100 per cento»,

impegna il Governo

a ripristinare, attraverso ulteriori iniziative normative, la capienza degli stadi e dei palazzetti dello sport al 100 per cento, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dei segnali complessivi di evidente regressione della pandemia.
9/3467/14. Rotelli, Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca all'articolo 6, tra le altre, disposizioni in materia di eventi di massa;

    nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, sono state apportate tante e tali modifiche dettate da un diverso andamento della curva epidemiologica, nel senso di un suo progressivo e costante miglioramento;

    in ragione dell'andamento della curva epidemiologica, tutte le attività economiche sono ormai destinate alla piena ripresa e, laddove sono previsti limiti alla capienza, come nel caso degli eventi di massa, si va verso una riduzione ovvero cancellazione dei limiti stessi;

    tra i settori economici maggiormente colpiti dalle misure restrittive è ricompreso quello degli stadi e dei palazzetti dello sport, con evidenti ricadute sull'intero sistema, non soltanto dal punto di vista delle società sportive coinvolte quanto, più in generale, dal punto di vista dell'indotto complessivo, avendo cioè riguardo a tutte quelle ulteriori e non meno importanti attività che sono strettamente legate alle restrizioni della capienza delle strutture prima menzionate;

    lo stesso Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha di recente affermato che «tornare al 75 per cento della capienza degli impianti è già un passo in avanti, ma non soddisfa. Mi auguro che già a fine mese, vista l'involuzione della pandemia, si possa passare al 100 per cento»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ripristinare, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, attraverso ulteriori iniziative normative, la capienza degli stadi e dei palazzetti dello sport al 100 per cento, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dei segnali complessivi di evidente regressione della pandemia.
9/3467/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Rotelli, Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il 31 marzo, scade lo stato di emergenza;

    mancando i presupposti dell'attuazione dello stato di emergenza viene meno altresì la necessità di molti provvedimenti adottati durante tale periodo;

    tra questi il green pass ha già dimostrato di essere fallimentare come dimostrano i dati di morti e contagi più alti rispetto a quelle nazioni che non l'hanno adottato quantomeno nelle forme così restrittive previste in Italia;

    il green pass illimitato altro non è una istituzionalizzazione di un provvedimento che, considerati i diritti in gioco compressi, non può che essere provvisorio;

    in ogni caso come peraltro ha dichiarato il Ministro Speranza la curva dei contagi sta scendendo,

impegna il Governo

a valutare egli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame al fine di provvedere alla revoca del green pass e del green pass rafforzato entro o alla data di scadenza dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022.
9/3467/15. Montaruli.


   La Camera,

   premesso che:

    i guariti da Sars-CoV-2 acquisiscono una persistente e robusta immunità naturale che in caso di re-infezione consente un decorso lieve, o comunque non grave e con una bassa carica virale;

    Le evidenze scientifiche dimostrano che nei guariti è rilevabile una immunità cellulare di memoria persistente, sicuramente rilevabile a distanza di anni. L'immunità acquisita con l'infezione da Sars-Cov-2 permane stabilmente nel tempo. Il soggetto guarito, quindi, potrebbe anche contrarre nuovamente l'infezione ma il suo sistema immunitario è già pronto a combattere rapidamente contro il virus e ad annientarlo;

    per i guariti il rilevamento dei titoli anticorpali non è assolutamente esaustivo dell'immunità poiché i livelli di anticorpi neutralizzanti circolanti cominciano fisiologicamente a degradare già dopo il ventesimo giorno dall'infezione e nel contempo si assiste ad un aumento dei livelli di cellule B e T di memoria in grado di evocare risposte specifiche non solo nei confronti della proteina S, ma anche di altre proteine strutturali virali. Contrariamente agli anticorpi, le cellule B e T di memoria permangono stabilmente e, oltre a provvedere ad eliminazione diretta delle cellule infettate dal virus, sono in grado di provocare ex-novo boost anticorpali dopo ogni riesposizione e addirittura sempre più efficaci nel riconoscimento del virus anche nelle sue varianti;

    i clinical trials condotti dalle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini, non contemplavano specifiche somministrazioni di dosi adiuvanti ai guariti: non esistono a tutt'oggi dati sperimentali valida ti in merito e non si possono escludere effetti avversi diretti o indiretti, immediati o a medio e lungo termine né è dimostrato un reale incremento di efficacia contro l'infezione;

    recenti evidenze dimostrano che una precedente infezione da Sars-CoV-2 risulta essere associata a un significativo aumento del rischio di qualsiasi effetto collaterale della vaccinazione;

    il soggetto guarito, sottoposto a vaccinazione, a fronte di un beneficio pressoché nullo, affronta unicamente i rischi derivanti da potenziali effetti avversi anche correlati al suo stato;

    tale aspetto ha rilevanza sia sotto un evidente motivazione di tutela della salute pubblica, sia per le conseguenze penali e civili derivanti da danni subiti o subendi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a garantire che i soggetti che dimostrino l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 siano esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi, anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2 tramite test sui linfociti B a carico dello Stato.
9/3467/16. Mollicone, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    i guariti da Sars-CoV-2 acquisiscono una persistente e robusta immunità naturale che in caso di re-infezione consente un decorso lieve, o comunque non grave e con una bassa carica virale;

    Le evidenze scientifiche dimostrano che nei guariti è rilevabile una immunità cellulare di memoria persistente, sicuramente rilevabile a distanza di anni. L'immunità acquisita con l'infezione da Sars-Cov-2 permane stabilmente nel tempo. Il soggetto guarito, quindi, potrebbe anche contrarre nuovamente l'infezione ma il suo sistema immunitario è già pronto a combattere rapidamente contro il virus e ad annientarlo;

    per i guariti il rilevamento dei titoli anticorpali non è assolutamente esaustivo dell'immunità poiché i livelli di anticorpi neutralizzanti circolanti cominciano fisiologicamente a degradare già dopo il ventesimo giorno dall'infezione e nel contempo si assiste ad un aumento dei livelli di cellule B e T di memoria in grado di evocare risposte specifiche non solo nei confronti della proteina S, ma anche di altre proteine strutturali virali. Contrariamente agli anticorpi, le cellule B e T di memoria permangono stabilmente e, oltre a provvedere ad eliminazione diretta delle cellule infettate dal virus, sono in grado di provocare ex-novo boost anticorpali dopo ogni riesposizione e addirittura sempre più efficaci nel riconoscimento del virus anche nelle sue varianti;

    i clinical trials condotti dalle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini, non contemplavano specifiche somministrazioni di dosi adiuvanti ai guariti: non esistono a tutt'oggi dati sperimentali valida ti in merito e non si possono escludere effetti avversi diretti o indiretti, immediati o a medio e lungo termine né è dimostrato un reale incremento di efficacia contro l'infezione;

    recenti evidenze dimostrano che una precedente infezione da Sars-CoV-2 risulta essere associata a un significativo aumento del rischio di qualsiasi effetto collaterale della vaccinazione;

    il soggetto guarito, sottoposto a vaccinazione, a fronte di un beneficio pressoché nullo, affronta unicamente i rischi derivanti da potenziali effetti avversi anche correlati al suo stato;

    tale aspetto ha rilevanza sia sotto un evidente motivazione di tutela della salute pubblica, sia per le conseguenze penali e civili derivanti da danni subiti o subendi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a garantire che i soggetti che dimostrino l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 siano esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi, anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2 tramite test sui linfociti B a carico dello Stato.
9/3467/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, l'articolo 6 ha vietato dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge, e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implichino assembramenti in spazi all'aperto, costringendo quindi locali da ballo e discoteche ad annullare improvvisamente tutte le serate e gli eventi programmati a ridosso delle festività natalizie;

    pochi giorni fa, l'11 febbraio, si è potuto tornare a ballare, ma più che festeggiare si contano i danni subiti, anche perché la riapertura sarà graduale: la capienza consentita in questa fase iniziale è ancora al 50 per cento nelle sale interne, 75 per cento negli spazi esterni, a cui si aggiungono le norme sanitarie già previste nella ripartenza autunnale, dal possesso del Green pass all'entrata, all'obbligo delle mascherine per spostarsi nelle diverse aree del locale;

    secondo i numeri delle associazioni di categoria (dati Silb-Fipe, associazione italiana delle imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo) le discoteche e i locali che promuovono attività da sala da ballo nel 2021 erano circa tremila, mentre un anno fa erano tremilacinquecento: cinquecento strutture chiuse, con relative perdite al seguito, e solo nell'ultima annata;

    solo negli ultimi due mesi le perdite stimate sono state di 200 milioni di euro, una voragine che si allarga a 4 miliardi di euro dallo scoppio della pandemia, con il personale, 100 mila lavoratori, che da due anni vive nell'incertezza del futuro;

    un altro allarme per il settore in questa fase delicatissima è legato al rischio, alto e concreto, di infiltrazioni malavitose, come denunciato dal presidente della federazione che riunisce i gestori di discoteche, Maurizio Pesca: «I locali in difficoltà sono un'ottima occasione per riciclare il denaro sporco. Le autorità competenti sanno molto bene quali sono i rischi che stiamo correndo e abbiamo più volte sottolineato la necessità di aumentare i controlli»;

    questi settori stanno continuando a subire gravi danni nonostante l'andamento della campagna vaccinale, le certificazioni rafforzate e i protocolli di sicurezza sanitaria che hanno orientato le graduali riaperture di altre attività,

impegna il Governo:

   a garantire adeguate forme di ristoro per i lavoratori del comparto eventi, spettacolo dal vivo e viaggiante, delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, e delle relative filiere;

   a potenziare i controlli per scongiurare il rischio che le imprese del comparto diventino facile bersaglio della criminalità.
9/3467/17. Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, l'articolo 6 ha vietato dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge, e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implichino assembramenti in spazi all'aperto, costringendo quindi locali da ballo e discoteche ad annullare improvvisamente tutte le serate e gli eventi programmati a ridosso delle festività natalizie;

    pochi giorni fa, l'11 febbraio, si è potuto tornare a ballare, ma più che festeggiare si contano i danni subiti, anche perché la riapertura sarà graduale: la capienza consentita in questa fase iniziale è ancora al 50 per cento nelle sale interne, 75 per cento negli spazi esterni, a cui si aggiungono le norme sanitarie già previste nella ripartenza autunnale, dal possesso del Green pass all'entrata, all'obbligo delle mascherine per spostarsi nelle diverse aree del locale;

    secondo i numeri delle associazioni di categoria (dati Silb-Fipe, associazione italiana delle imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo) le discoteche e i locali che promuovono attività da sala da ballo nel 2021 erano circa tremila, mentre un anno fa erano tremilacinquecento: cinquecento strutture chiuse, con relative perdite al seguito, e solo nell'ultima annata;

    solo negli ultimi due mesi le perdite stimate sono state di 200 milioni di euro, una voragine che si allarga a 4 miliardi di euro dallo scoppio della pandemia, con il personale, 100 mila lavoratori, che da due anni vive nell'incertezza del futuro;

    un altro allarme per il settore in questa fase delicatissima è legato al rischio, alto e concreto, di infiltrazioni malavitose, come denunciato dal presidente della federazione che riunisce i gestori di discoteche, Maurizio Pesca: «I locali in difficoltà sono un'ottima occasione per riciclare il denaro sporco. Le autorità competenti sanno molto bene quali sono i rischi che stiamo correndo e abbiamo più volte sottolineato la necessità di aumentare i controlli»;

    questi settori stanno continuando a subire gravi danni nonostante l'andamento della campagna vaccinale, le certificazioni rafforzate e i protocolli di sicurezza sanitaria che hanno orientato le graduali riaperture di altre attività,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di garantire adeguate forme di ristoro per i lavoratori del comparto eventi, spettacolo dal vivo e viaggiante, delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, e delle relative filiere;

   a potenziare, ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, i controlli per scongiurare il rischio che le imprese del comparto diventino facile bersaglio della criminalità.
9/3467/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022;

    la proroga dello stato d'emergenza e l'estensione dell'utilizzo delle certificazioni verdi anche per attività svolte all'aperto ha irrigidito la domanda di servizi creando una notevole incertezza per gli operatori del settore sciistico;

    Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF), in audizione alla Commissione bilancio del Senato della Repubblica ha portato all'attenzione del Governo l'enorme difficoltà che stanno sperimentando gli impianti sciistici e di risalita;

    secondo quanto sostenuto da ANEF, i ristori precedentemente erogati dai governi che si sono succeduti in questo biennio hanno permesso di fare fronte alla spesa corrente ma non si sono rivelati sufficienti a compensare le perdite subite da marzo 2020;

    gli operatori del settore soffrono ancora per le limitazioni legate alla gestione dell'emergenza pandemica, come la riduzione dell'afflusso di turisti stranieri e le numerose disdette a causa delle quarantene che hanno coinvolto interi gruppi;

    alle conseguenze connesse alla pandemia si stanno sommando le ricadute del rincaro dell'energia i cui costi elevati incidono fortemente su tutte quelle attività il cui consumo di energia è una voce fissa a prescindere dall'afflusso di turisti e quindi di ricavi che essi generano;

    la fine dello stato di emergenza giunge praticamente a ridosso della fase discendente della stagione sciistica,

impegna il Governo

a prevedere, nei futuri provvedimenti dedicati alla gestione delle ricadute economiche e sociali della pandemia, interventi economici a sostegno degli operatori degli impianti sciistici e di risalita al fine di garantire la loro sopravvivenza e la tutela dell'occupazione.
9/3467/18. Mantovani, Lollobrigida.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022;

    la proroga dello stato d'emergenza e l'estensione dell'utilizzo delle certificazioni verdi anche per attività svolte all'aperto ha irrigidito la domanda di servizi creando una notevole incertezza per gli operatori del settore sciistico;

    Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF), in audizione alla Commissione bilancio del Senato della Repubblica ha portato all'attenzione del Governo l'enorme difficoltà che stanno sperimentando gli impianti sciistici e di risalita;

    secondo quanto sostenuto da ANEF, i ristori precedentemente erogati dai governi che si sono succeduti in questo biennio hanno permesso di fare fronte alla spesa corrente ma non si sono rivelati sufficienti a compensare le perdite subite da marzo 2020;

    gli operatori del settore soffrono ancora per le limitazioni legate alla gestione dell'emergenza pandemica, come la riduzione dell'afflusso di turisti stranieri e le numerose disdette a causa delle quarantene che hanno coinvolto interi gruppi;

    alle conseguenze connesse alla pandemia si stanno sommando le ricadute del rincaro dell'energia i cui costi elevati incidono fortemente su tutte quelle attività il cui consumo di energia è una voce fissa a prescindere dall'afflusso di turisti e quindi di ricavi che essi generano;

    la fine dello stato di emergenza giunge praticamente a ridosso della fase discendente della stagione sciistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere, nei futuri provvedimenti dedicati alla gestione delle ricadute economiche e sociali della pandemia, interventi economici a sostegno degli operatori degli impianti sciistici e di risalita al fine di garantire la loro sopravvivenza e la tutela dell'occupazione.
9/3467/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Mantovani, Lollobrigida.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, l'articolo 4 reca disposizioni in ordine all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prevedendo l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, nonché per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto; mentre l'articolo 5-quater, impone l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto;

    le mascherine Ffp2 sono dei dispositivi di protezione individuale certificati ai sensi di uno standard europeo – l'EN 149:2019 + A1:2009 – concepito per i lavoratori, dunque per adulti con specifiche capacità respiratorie;

    non esistono, di fatto, delle vere e proprie Ffp2 omologate per bambini e quelle vendute come «pediatriche» sono solo modelli in taglia ridotta per chi ha un viso più piccolo;

    il Comitato tecnico scientifico, con il verbale numero 10 del 21 aprile 2021, ha espresso parere contrario sull'ipotesi di prescrivere l'uso, da parte degli studenti, dei dispositivi Ffp2, non essendo consigliabile l'uso continuato di tali dispositivi per lungo tempo;

    alcuni ricercatori lo scorso giugno hanno pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics uno studio che metteva in evidenza gli effetti negativi dell'uso delle mascherine per i bambini in considerazione degli alti livelli di anidride carbonica trattenuta dai dispositivi, sostenendo che simili quantità di questo gas espongano i bambini al rischio di ipercapnia: aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, spasmi muscolari, mal di testa, stato confusionale, dispnea, letargia e disorientamento, fino alla perdita di coscienza. L'articolo ha fatto molto discutere, e diversi esponenti della comunità scientifica hanno sollevato forti critiche nei confronti del metodo utilizzato per la ricerca, e a seguito di tali osservazioni il lavoro è stato ritirato. Seppur lo studio ha evidenziato delle carenze dal punto di vista del metodo, il problema in ordine ai rischi per la popolazione pediatrica non è del tutto superato;

    rimane, certamente, il problema in ordine alla definizione di uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine pensate per proteggere le persone dal SARS-Cov-2 che tenga anche conto della diversa età degli utilizzatori,

impegna il Governo

ad escludere l'obbligo di impiego delle mascherine FFP2 per i bambini tra i 6 e i 14 anni, nelle more di uno specifico studio sugli effetti dell'utilizzo di tali mascherine sulla popolazione pediatrica, al fine accertate che non abbiano impatti negativi, anche in considerazione del loro attuale utilizzo prolungato.
9/3467/19. Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, l'articolo 4 reca disposizioni in ordine all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prevedendo l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, nonché per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto; mentre l'articolo 5-quater, impone l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto;

    le mascherine Ffp2 sono dei dispositivi di protezione individuale certificati ai sensi di uno standard europeo – l'EN 149:2019 + A1:2009 – concepito per i lavoratori, dunque per adulti con specifiche capacità respiratorie;

    non esistono, di fatto, delle vere e proprie Ffp2 omologate per bambini e quelle vendute come «pediatriche» sono solo modelli in taglia ridotta per chi ha un viso più piccolo;

    il Comitato tecnico scientifico, con il verbale numero 10 del 21 aprile 2021, ha espresso parere contrario sull'ipotesi di prescrivere l'uso, da parte degli studenti, dei dispositivi Ffp2, non essendo consigliabile l'uso continuato di tali dispositivi per lungo tempo;

    alcuni ricercatori lo scorso giugno hanno pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics uno studio che metteva in evidenza gli effetti negativi dell'uso delle mascherine per i bambini in considerazione degli alti livelli di anidride carbonica trattenuta dai dispositivi, sostenendo che simili quantità di questo gas espongano i bambini al rischio di ipercapnia: aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, spasmi muscolari, mal di testa, stato confusionale, dispnea, letargia e disorientamento, fino alla perdita di coscienza. L'articolo ha fatto molto discutere, e diversi esponenti della comunità scientifica hanno sollevato forti critiche nei confronti del metodo utilizzato per la ricerca, e a seguito di tali osservazioni il lavoro è stato ritirato. Seppur lo studio ha evidenziato delle carenze dal punto di vista del metodo, il problema in ordine ai rischi per la popolazione pediatrica non è del tutto superato;

    rimane, certamente, il problema in ordine alla definizione di uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine pensate per proteggere le persone dal SARS-Cov-2 che tenga anche conto della diversa età degli utilizzatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere l'obbligo di impiego delle mascherine FFP2 per i bambini tra i 6 e i 14 anni, nelle more di uno specifico studio sugli effetti dell'utilizzo di tali mascherine sulla popolazione pediatrica, al fine accertate che non abbiano impatti negativi, anche in considerazione del loro attuale utilizzo prolungato.
9/3467/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga dello stato di emergenza nazionale nonché ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 tra le quali la somministrazione di vaccini;

    è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Vaccines» l'articolo scientifico dal titolo: «Simultaneous CD8 + T-Cell Immune Response against SARS-Cov-2 S, M, and N Induced by Endogenously Engineered Extracellular Vesicles in Both Spleen and Lungs», e da pochissimi giorni sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Viruses» l'articolo scientifico dal titolo «Strong SARS-CoV-2 N-specific CD8+ T immunity induced by engineered extracellular vesicles associates with protection from lethal infection in mice»;

    gli autori fanno parte del Centro Nazionale per la Salute Globale presso l'istituto Superiore di Sanità;

    negli articoli pare si descrivano esperimenti condotti su modelli animali che hanno dimostrato la immunogenicità e protezione da parte di un vaccino originale anti-SARS-CoV-2 basato su una tecnologia innovativa creata e sviluppata presso il predetto Centro all'ISS;

    detto vaccino sembrerebbe basarsi su un principio diverso ed originale rispetto agli altri in uso o correntemente allo studio, ovverosia l'attivazione dell'immunità indotta dai linfociti CD8 T;

    in base a dati consolidati di letteratura, il disegno di tale vaccino avrebbe la potenzialità di bloccare qualsiasi variante del virus SARS-CoV-2 che si possa generare nel tempo; questo perché il vaccino ISS si basa sull'immunità cellulare CD8 T verso la proteina N del virus che risulta essere priva di mutazioni nelle varianti SARS-CoV-2 finora emerse;

    in base a dati consolidati di letteratura l'immunità generata da questo vaccino potrebbe perdurare fino a 17 anni dall'ultimo inoculo;

    detto vaccino si baserebbe sull'inoculo di semplici e corte molecole di DNA il cui costo industriale sembrerebbe essere molto contenuto e pare possa essere conservato a temperatura ambiente per un tempo indefinito;

    l'efficacia di questo vaccino, in fase preclinica, è testimoniata anche dal comunicato stampa ufficiale n. 13 pubblicato dall'istituto Superiore di Sanità il 13 febbraio 2022 nel quale, tra l'altro, così si afferma: «I risultati di uno studio preclinico condotto in modelli animali di topo indicano il potenziale profilattico di una nuova piattaforma vaccinale sviluppata da ricercatori ISS contro il SARS-CoV-2. Lo studio.... ha dimostrato che questo nuovo approccio innovativo genera una risposta immunitaria efficace e duratura in topi infettati con SARS-CoV-2 () il metodo si basa su una nuova strategia che ha selezionato come bersaglio la proteina N (..) il metodo (..) genera inoltre una memoria immunitaria a livello polmonare che potrebbe essere garanzia di un effetto protettivo duraturo nel tempo (..) il nuovo meccanismo è basato sulla ingegnerizzazione delle nanovescicole naturalmente rilasciate dalle cellule muscolari e potrebbe superare i limiti degli attuali vaccini sul decadimento degli anticorpi e la perdita di efficacia contro le varianti emergenti (..) la tecnica messa a punto in ISS è in grado di generare una memoria immunitaria a livello delle vie respiratorie, condizione essenziale per un effetto duraturo di qualsiasi strategia vaccinale contro patogeni respiratori»;

    è interesse della comunità ottenere nuove, sicure ed efficaci vie alternative per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e delle connesse forme gravi della malattia COVID-19;

    come verificabile nei database di EPO e MISE, ISS sembrerebbe essere titolare di brevetti connessi alla tecnologia alla base di questa innovativa strategia vaccinale;

    data la natura e la gravità della malattia COVID-19, è tuttora necessario combattere la diffusione virale attraverso cambiamenti comportamentali, interventi di natura sociale e medica; tra questi ultimi, grandi sforzi sono stati prodotti per la produzione di vaccini da somministrare su larga scala; tutte le attuali strategie vaccinali sono state mirate all'induzione di anticorpi neutralizzanti contro la proteina spike del virus attraverso diverse tecnologie basate su RNA messaggero, vettori adenovirali, proteine ricombinanti e particelle virali inattivate;

    oltre la sicurezza, due ulteriori aspetti devono essere considerati nella valutazione complessiva degli attuali vaccini: efficacia e durata della risposta immunitaria. I correlati immunologia di protezione contro l'infezione da SARS-CoV-2 (ovverosia, quali dei parametri immunologia correlano con la protezione dall'infezione) sono ancora sconosciuti; d'altra parte, i tempi molto ristretti di osservazione non hanno consentito una valutazione affidabile circa la durata della risposta immunitaria indotta dagli attuali vaccini anti-SARS-CoV-2;

    inoltre, nuove varianti di virus stanno emergendo in tutto il mondo: i vaccini attuali sono basati sulla sequenza della proteina S del virus isolato all'inizio dell'epidemia a Wuhan, ma i risultati di diversi studi recenti hanno concluso che gli attuali vaccini neutralizzano male le ultime varianti emergenti (ad es. Omicron); anche a causa della vaccinazione di massa in atto, la rapida comparsa di mutazioni non è sorprendente;

    pertanto, la riprogettazione degli attuali vaccini sulla base di nuove sequenze può comportare un elemento di pressione selettiva con generazione di sempre nuove varianti in grado di eludere gli anticorpi vaccinali;

    al contrario, una strategia per un vaccino universale che includa un componente che induca un'immunità efficace delle cellule T CD8, come quello sviluppato dall'ISS, potrebbe rompere un tale potenzialmente pericoloso circolo vizioso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere interventi normativi volti allo stanziamento di adeguate risorse finalizzate alla ricerca e allo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2,3 e 4 e alla conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'istituto Superiore di Sanità.
9/3467/20. Gemmato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, i commi 1, 2, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 modificano alcune norme relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, con riferimento ai quali e prorogato fino al 31 marzo 2022 il regime transitorio sul lavoro agile;

    nulla, invece, è stato fatto, e non se ne comprende la ratio, per prorogare in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato il regime di equiparazione della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia;

    nonostante la recrudescenza dei contagi a cui abbiamo assistito nel mese di gennaio; nonostante, ancora oggi, molte siano le assenze nei posti di lavoro per i contagi da COVID-19 e, soprattutto, nonostante la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, tali lavoratori dal 1° gennaio di quest'anno non possono più usufruire della malattia;

    lo scorso 31 dicembre è, infatti, cessata la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia), ai sensi del quale «il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto»;

    per i colleghi lavoratori pubblici, invece, è ancora in vigore l'articolo 87 comma 1 del medesimo decreto, per cui «il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, [...] dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto»,

impegna il Governo

a garantire, attraverso ulteriori iniziative normative, la proroga fino al termine dello stato di emergenza dell'equiparazione dei periodi di quarantena allo stato di malattia per i lavoratori del settore privato.
9/3467/21. Ferro, Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, i commi 1, 2, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 modificano alcune norme relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, con riferimento ai quali e prorogato fino al 31 marzo 2022 il regime transitorio sul lavoro agile;

    nulla, invece, è stato fatto, e non se ne comprende la ratio, per prorogare in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato il regime di equiparazione della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia;

    nonostante la recrudescenza dei contagi a cui abbiamo assistito nel mese di gennaio; nonostante, ancora oggi, molte siano le assenze nei posti di lavoro per i contagi da COVID-19 e, soprattutto, nonostante la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, tali lavoratori dal 1° gennaio di quest'anno non possono più usufruire della malattia;

    lo scorso 31 dicembre è, infatti, cessata la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia), ai sensi del quale «il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto»;

    per i colleghi lavoratori pubblici, invece, è ancora in vigore l'articolo 87 comma 1 del medesimo decreto, per cui «il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, [...] dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di garantire, attraverso ulteriori iniziative normative, la proroga fino al termine dello stato di emergenza dell'equiparazione dei periodi di quarantena allo stato di malattia per i lavoratori del settore privato.
9/3467/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferro, Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    stando alla lettera di questo provvedimento, che all'articolo 5-bis disciplina l'impiego del cosiddetto green pass rafforzato, quest'ultimo è indispensabile anche ai fini dell'accesso a «sagre e fiere, convegni e congressi»;

    nel caso però di Mercati Settimanali Scoperti in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione;

    l'applicazione a sagre e fiere delle medesime modalità di controllo e prevenzione già adottati per lo svolgimento dei mercati settimanali coperti, permetterebbe di aiutare un settore fortemente in difficoltà a seguito delle restrizioni durante i periodi di lockdown negli ultimi due anni e che ancora in molti casi portano alcune amministrazioni locali ad annullare date utili allo svolgimento di fiere e sagre anche ben oltre il termine ultimo dell'emergenza pandemica,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a estendere a fiere e sagre le medesime modalità di controllo e prevenzione già adottate per lo svolgimento dei mercati settimanali coperti, in considerazione del bassissimo impatto che tali eventi hanno sulla diffusione del virus e sulla possibilità di contagio.
9/3467/22. Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    stando alla lettera di questo provvedimento, che all'articolo 5-bis disciplina l'impiego del cosiddetto green pass rafforzato, quest'ultimo è indispensabile anche ai fini dell'accesso a «sagre e fiere, convegni e congressi»;

    nel caso però di Mercati Settimanali Scoperti in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione;

    l'applicazione a sagre e fiere delle medesime modalità di controllo e prevenzione già adottati per lo svolgimento dei mercati settimanali coperti, permetterebbe di aiutare un settore fortemente in difficoltà a seguito delle restrizioni durante i periodi di lockdown negli ultimi due anni e che ancora in molti casi portano alcune amministrazioni locali ad annullare date utili allo svolgimento di fiere e sagre anche ben oltre il termine ultimo dell'emergenza pandemica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a estendere a fiere e sagre le medesime modalità di controllo e prevenzione già adottate per lo svolgimento dei mercati settimanali coperti, in considerazione del bassissimo impatto che tali eventi hanno sulla diffusione del virus e sulla possibilità di contagio.
9/3467/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    per molte categorie di lavoratori, oggetto di visita medica di idoneità all'impiego molto specifica, come per i Piloti ed i Controllori di Volo, la mancanza di assunzione di responsabilità mette a rischio, in caso di eventi avversi, il loro impiego in linea operativa, configurando un'immediata perdita economica;

    queste categorie di lavoratori hanno, peraltro, molto spesso un'assicurazione professionale che li risarcisce in caso di perdita di idoneità;

    in caso di eventi avversi o patologie registrate in seguito all'inoculazione del vaccino, l'assicurazione possa non risarcire il lavoratore in quanto sottopostosi volontariamente, senza alcuna assunzione di responsabilità;

    atteso che la vaccinazione contro il COVID-19, fino ad oggi, non ha confermato l'immunità nella trasmissione del virus e il Green Pass rinforzato non ha scaturito gli effetti sperati nella riduzione dei contagi e nel contrasto al virus stesso;

    l'eventuale obbligo vaccinale è previsto, come per tutti i vaccini sino ad oggi obbligatori, nella Legge n. 119 del 31 luglio 2017,

impegna il Governo

a rivedere, al termine dello stato di emergenza, lo strumento del Green pass rinforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro e consentire la piena e libera fruizione dei beni e dei servizi di pubblica utilità.
9/3467/23. De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    per molte categorie di lavoratori, oggetto di visita medica di idoneità all'impiego molto specifica, come per i Piloti ed i Controllori di Volo, la mancanza di assunzione di responsabilità mette a rischio, in caso di eventi avversi, il loro impiego in linea operativa, configurando un'immediata perdita economica;

    queste categorie di lavoratori hanno, peraltro, molto spesso un'assicurazione professionale che li risarcisce in caso di perdita di idoneità;

    in caso di eventi avversi o patologie registrate in seguito all'inoculazione del vaccino, l'assicurazione possa non risarcire il lavoratore in quanto sottopostosi volontariamente, senza alcuna assunzione di responsabilità;

    atteso che la vaccinazione contro il COVID-19, fino ad oggi, non ha confermato l'immunità nella trasmissione del virus e il Green Pass rinforzato non ha scaturito gli effetti sperati nella riduzione dei contagi e nel contrasto al virus stesso;

    l'eventuale obbligo vaccinale è previsto, come per tutti i vaccini sino ad oggi obbligatori, nella Legge n. 119 del 31 luglio 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, di rivedere, al termine dello stato di emergenza, lo strumento del Green pass rinforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro e consentire la piena e libera fruizione dei beni e dei servizi di pubblica utilità.
9/3467/23. (Testo modificato nel corso della seduta)De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    a distanza di oltre due anni dall'insorgenza dell'emergenza epidemiologica, l'attuale esecutivo, senza distinzione alcuna dai precedenti Governi, continua a procedere con la decretazione d'urgenza, imponendo sempre maggiori limitazioni ai cittadini in ordine alle libertà individuali costituzionalmente garantite;

    nell'attuale contesto in cui ciò che poteva essere emergenza è divenuto ormai da mesi una situazione di quasi normalità, nei cittadini – dapprima colpiti da profondi dolori e gravi perdite – cominciano ad emergere sentimenti di rabbia e sfiducia nella guida della Nazione a causa delle continue misure assunte in spregio a quei diritti che ognuno riteneva essere inviolabili e al riparo da ogni interferenza;

    ad onor del vero, nel tempo si è assistito alla chiusura delle attività commerciali e di produzione, all'arresto delle attività scolastiche, alle limitazioni degli spostamenti, alla richiesta di certificazioni verdi COVID-19 da guarigione, vaccinazione o tampone, all'imposizione dell'obbligo vaccinale non più previsto solo per gli operatori sanitari ma esteso anche ad altri settori, fino ad arrivare all'imposizione generalizzata dell'obbligo di vaccinazione per tutti coloro che abbiano compiuto i cinquanta anni di età e alla richiesta delle certificazioni verdi «rafforzate» (da guarigione o vaccinazione) per l'accesso ai servizi pubblici, finanche al lavoro;

    a fronte delle forti, per molti anche ingiustificate, misure di prevenzione e contenimento che il Governo ha imposto e continua ad imporre ai cittadini senza esitazione, non sembrano esserci, tuttavia, altrettante misure per contrastare i continui flussi dell'immigrazione clandestina, consentendo a migliaia di immigrati di sbarcare sulle coste dell'Italia, di sottrarsi ai centri di prima accoglienza e circolare liberamente sul territorio nazionale, attuando assembramenti, non disponendo delle misure di protezione individuale e violando, più in generale, le norme nazionali anche penali;

    molti stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale rifiutano altresì di sottoporsi al vaccino per evitare che tale misura sanitaria che dovrebbe servire per proteggerli dal virus, sia utilizzata dalle Autorità italiane come espediente per procedere ai rimpatri;

    in ragione delle limitazioni imposte ai cittadini in ordine alle proprie libertà e diritti, si pensi al diritto al lavoro senza condizionamenti e al diritto di percepire la pensione dopo anni di sacrifici personali senza essere obbligati ad un tampone o vaccino, appare opportuno prevedere per gli stranieri titolari dello status di rifugiato, della protezione umanitaria, sussidiaria o speciale, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, cosiddetto «green pass rafforzato», per accedere ai sussidi economici che la legge ricollega alle suddette titolarità;

    occorre evidenziare che siffatta previsione, laddove accolta, consentirà di diminuire il contagio all'interno dei centri di accoglienza in cui si trovano persone rifugiate, richiedenti asilo politico e migranti irregolari, contribuendo altresì a concorrere alla finalità dichiarata dal Governo per giustificare gli obblighi imposti, vale a dire quella di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che i titolari dello status di rifugiato, di protezione umanitaria, sussidiaria o speciale possano accedere ai benefici economici loro concessi solo se in possesso una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato.
9/3467/24. Cirielli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni;

    anche per l'anno scolastico 2021/22 il governo ha stanziato delle risorse per implementare l'organico a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria, infatti l'articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto «ulteriori incarichi» di supplenza temporanea sia di docenti che di personale ATA con scadenza al 30 dicembre 2021;

    nella legge di bilancio per il 2022 sono state inserite le risorse necessarie per prorogare fino al 31 marzo 2022 i contratti dei docenti e del personale ATA;

    la mancanza di questo personale che ha contribuito in maniera fondamentale a rendere possibile la ripresa della didattica in presenza, porterà sicuramente alla paralisi dell'attività didattica, amministrativa e comprometterà seriamente la sicurezza nelle scuole,

impegna il Governo

a prevedere la proroga dei contratti relativi al personale docente e ATA, fino a giugno 2022.
9/3467/25. Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame recala conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il testo in esame, tra le altre, estende lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, e con esso l'intero impianto delle misure di contenimento della pandemia COVID-19, incluso l'utilizzo del certificato verde o Green Pass;

    nel corso della conversione del testo in esame sono state estese le fattispecie applicative sia del Green Pass cosiddetto Base, che del Green Pass cosiddetto Rafforzato, andando ad erodere ulteriormente il perimetro di libertà individuale dei cittadini;

    il combinato disposto tra il testo in esame e il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, obbliga di fatto i cittadini a disporre di certificazione Green Pass per potersi recare presso gli uffici postali, istituti finanziari e uffici della pubblica amministrazione;

    ne consegue che senza possesso di regolare Green Pass non è pienamente possibile disporre dei propri beni in quanto è ristretto l'accesso presso gli istituti finanziari come anche le banche e non è altresì possibile disporre in modo totale della propria previdenza sociale, anche solo previa il mero ritiro della pensione;

    come noto, le persone anziane sono tra quelle maggiormente colpite dal divario digitale, con la conseguenza che devono ricorrere a soluzioni di vita analogiche nonostante la disponibilità di alternative digitali, come anche nel caso del prelievo della pensione;

    si tratta in ogni caso di servizi essenziali ai sensi della normativa COVID-19 durante il cosiddetto lockdown intercorso tra marzo e maggio 2020, che inspiegabilmente sono stati sottoposti a restrizioni in un quadro pandemico più incoraggiante,

impegna il Governo

a garantire in ogni caso l'accesso ai servizi postali, agli istituti finanziari ed agli uffici della pubblica amministrazione senza possesso di Green Pass, in particolare per tutte le fattispecie applicative che riguardano la gestione del proprio patrimonio, dei propri beni, della propria previdenza sociale e in ogni caso in linea con il perimetro delle attività essenziali permesse nell'ambito delle restrizioni disposte nel periodo di restrizione intercorso tra marzo e maggio 2020.
9/3467/26. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame recala conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il testo in esame, tra le altre, estende lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, e con esso l'intero impianto delle misure di contenimento della pandemia COVID-19, incluso l'utilizzo del certificato verde o Green Pass;

    nel corso della conversione del testo in esame sono state estese le fattispecie applicative sia del Green Pass cosiddetto Base, che del Green Pass cosiddetto Rafforzato, andando ad erodere ulteriormente il perimetro di libertà individuale dei cittadini;

    il combinato disposto tra il testo in esame e il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, obbliga di fatto i cittadini a disporre di certificazione Green Pass per potersi recare presso gli uffici postali, istituti finanziari e uffici della pubblica amministrazione;

    ne consegue che senza possesso di regolare Green Pass non è pienamente possibile disporre dei propri beni in quanto è ristretto l'accesso presso gli istituti finanziari come anche le banche e non è altresì possibile disporre in modo totale della propria previdenza sociale, anche solo previa il mero ritiro della pensione;

    come noto, le persone anziane sono tra quelle maggiormente colpite dal divario digitale, con la conseguenza che devono ricorrere a soluzioni di vita analogiche nonostante la disponibilità di alternative digitali, come anche nel caso del prelievo della pensione;

    si tratta in ogni caso di servizi essenziali ai sensi della normativa COVID-19 durante il cosiddetto lockdown intercorso tra marzo e maggio 2020, che inspiegabilmente sono stati sottoposti a restrizioni in un quadro pandemico più incoraggiante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire in ogni caso, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, l'accesso ai servizi postali, agli istituti finanziari ed agli uffici della pubblica amministrazione senza possesso di Green Pass, in particolare per tutte le fattispecie applicative che riguardano la gestione del proprio patrimonio, dei propri beni, della propria previdenza sociale e in ogni caso in linea con il perimetro delle attività essenziali permesse nell'ambito delle restrizioni disposte nel periodo di restrizione intercorso tra marzo e maggio 2020.
9/3467/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, l'articolo 4, comma 2, ha disposto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, tra gli altri, per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto;

    tali misure si aggiungono al divieto in tali luoghi di consumo di cibi e bevande al chiuso; all'obbligo del possesso del cosiddetto Green Pass rafforzato, ottenuto se si è completato il ciclo vaccinale o si è guariti dal COVID, e al ritorno alla capienza al 50 per cento per gli impianti all'aperto e al 35 per cento per gli impianti al chiuso;

    e ancora, l'Assemblea di Lega, in accoglimento di una specifica richiesta del Governo, ha deciso altresì di limitare a 5 mila il numero di spettatori sugli spalti per le giornate del 16 e 23 gennaio e per le sfide di Coppa Italia, in programma dal 18 al 20 gennaio, con la chiusura dei settori ospiti per evitare trasferimenti di tifosi da una città all'altra;

    eloquenti le parole del direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti: «La riduzione a 5000 spettatori negli stadi, senza valutarne la capienza, è stato un errore, difficile da digerire per chi si è vaccinato e si è fatto un abbonamento per seguire la sua squadra del cuore. Si colpisce come sempre il calcio senza una logica, gli stadi sono luoghi sicuri se si applicano le solite regole, mi sembra un atteggiamento cervellotico in questa fase della pandemia»;

    la restrizione degli accessi agli impianti sportivi avrà un riflesso negativo evidentissimo: le società sportive, che da due anni vivono una condizione di difficoltà finanziaria gravissima per gli effetti negativi causati dalla pandemia, rischiano il tracollo, perché da un lato vedranno ridursi gli incassi da botteghino e dall'altro gli sponsor sottoscriveranno contratti in numero inferiore e con importi ridotti, mentre i club vedranno aumentare le spese per le misure di contenimento dei contagi;

    anche in considerazione della disparità di trattamento subita negli ultimi anni rispetto ad altri settori, aiutati con ristori e contributi pubblici, solo la presenza dei tifosi allo stadio può aiutare a garantire l'equilibrio finanziario delle società sportive, specie nei campionati minori, che non godono nemmeno degli introiti provenienti dai diritti televisivi,

impegna il Governo:

   a garantire, attraverso ulteriori iniziative normative, la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all'aperto e al chiuso, anche in considerazione del quadro epidemiologico attuale;

   ad assumere iniziative di competenza per introdurre agevolazioni fiscali sul servizio di bigliettazione degli stadi.
9/3467/27. Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, l'articolo 4, comma 2, ha disposto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, tra gli altri, per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto;

    tali misure si aggiungono al divieto in tali luoghi di consumo di cibi e bevande al chiuso; all'obbligo del possesso del cosiddetto Green Pass rafforzato, ottenuto se si è completato il ciclo vaccinale o si è guariti dal COVID, e al ritorno alla capienza al 50 per cento per gli impianti all'aperto e al 35 per cento per gli impianti al chiuso;

    e ancora, l'Assemblea di Lega, in accoglimento di una specifica richiesta del Governo, ha deciso altresì di limitare a 5 mila il numero di spettatori sugli spalti per le giornate del 16 e 23 gennaio e per le sfide di Coppa Italia, in programma dal 18 al 20 gennaio, con la chiusura dei settori ospiti per evitare trasferimenti di tifosi da una città all'altra;

    eloquenti le parole del direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti: «La riduzione a 5000 spettatori negli stadi, senza valutarne la capienza, è stato un errore, difficile da digerire per chi si è vaccinato e si è fatto un abbonamento per seguire la sua squadra del cuore. Si colpisce come sempre il calcio senza una logica, gli stadi sono luoghi sicuri se si applicano le solite regole, mi sembra un atteggiamento cervellotico in questa fase della pandemia»;

    la restrizione degli accessi agli impianti sportivi avrà un riflesso negativo evidentissimo: le società sportive, che da due anni vivono una condizione di difficoltà finanziaria gravissima per gli effetti negativi causati dalla pandemia, rischiano il tracollo, perché da un lato vedranno ridursi gli incassi da botteghino e dall'altro gli sponsor sottoscriveranno contratti in numero inferiore e con importi ridotti, mentre i club vedranno aumentare le spese per le misure di contenimento dei contagi;

    anche in considerazione della disparità di trattamento subita negli ultimi anni rispetto ad altri settori, aiutati con ristori e contributi pubblici, solo la presenza dei tifosi allo stadio può aiutare a garantire l'equilibrio finanziario delle società sportive, specie nei campionati minori, che non godono nemmeno degli introiti provenienti dai diritti televisivi,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di garantire, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, attraverso ulteriori iniziative normative, la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all'aperto e al chiuso, anche in considerazione del quadro epidemiologico attuale;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di assumere iniziative di competenza per introdurre agevolazioni fiscali sul servizio di bigliettazione degli stadi.
9/3467/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il testo in esame, tra le altre, estende lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, e con esso l'intero impianto delle misure di contenimento della pandemia COVID-19, incluso l'utilizzo del certificato verde o Green Pass;

    nel corso della conversione del testo in esame sono state estese le fattispecie applicative sia del Green Pass cosiddetto Base, che del Green Pass cosiddetto Rafforzato, andando ad erodere ulteriormente il perimetro di libertà individuale dei cittadini;

    in data 22 dicembre 2021 l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha approvato il vaccino Nuvaxovid (NOVAVAX) per l'uso in Italia, seguendo l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) pervenuta il 20 dicembre 2021;

    l'Amministratore delegato di Novavax ha dichiarato, in data 10 gennaio 2022, che le prime dosi di Nuvaxovid erano già state inviate in Europa, con i primi arrivi in Italia attesi per il 15 febbraio 2022;

    come confermato da fonti stampa, e come confermato dalla Commissione europea, l'aspettativa è che le prime dosi pervengano in Europa a partire dal 21 febbraio;

    considerando che da un lato l'introduzione di questo vaccino, come evidenziato anche dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, costituisce un nuovo presidio per la campagna vaccinale, e tenuto di conto del perimetro delle misure di contenimento adottate in Italia, e al momento impossibile per i cittadini non vaccinati usufruire di questo nuovo presidio contro il COVID-19 in tempistiche idonee ad evitare il regime sanzionatorio introdotto dal Governo, sia per quanto riguarda l'obbligo di Green Pass cosiddetto Rafforzato sul posto di lavoro per i cittadini di età pari o superiore a 50 anni, sia per quanto riguarda la possibilità di accesso ai mezzi pubblici;

    in questo senso l'attuale impianto normativo acquisisce dimensioni sanzionatorie e punitive nei confronti dei cittadini, ai quali non è permessa una effettiva possibilità di scelta, a fronte di un quadro di totale incertezza anche in merito alle forniture di vaccino Nuvaxovid,

impegna il Governo

a garantire la somministrazione e la libera scelta del vaccino Nuvaxovid entro il termine del mese di febbraio 2022 e in ogni caso a partire dal 21 febbraio 2022, come annunciato dalla Commissione europea, prevedendo meccanismi che garantiscano in ogni caso la libertà di spostamento e la possibilità di lavoro per i cittadini tenuti ad esibire Green Pass cosiddetto rafforzato che intendono sottoporsi alla somministrazione del vaccino Nuvaxovid stesso.
9/3467/28. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il testo in esame, tra le altre, estende lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, e con esso l'intero impianto delle misure di contenimento della pandemia COVID-19, incluso l'utilizzo del certificato verde o Green Pass;

    nel corso della conversione del testo in esame sono state estese le fattispecie applicative sia del Green Pass cosiddetto Base, che del Green Pass cosiddetto Rafforzato, andando ad erodere ulteriormente il perimetro di libertà individuale dei cittadini;

    in data 22 dicembre 2021 l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha approvato il vaccino Nuvaxovid (NOVAVAX) per l'uso in Italia, seguendo l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) pervenuta il 20 dicembre 2021;

    l'Amministratore delegato di Novavax ha dichiarato, in data 10 gennaio 2022, che le prime dosi di Nuvaxovid erano già state inviate in Europa, con i primi arrivi in Italia attesi per il 15 febbraio 2022;

    come confermato da fonti stampa, e come confermato dalla Commissione europea, l'aspettativa è che le prime dosi pervengano in Europa a partire dal 21 febbraio;

    considerando che da un lato l'introduzione di questo vaccino, come evidenziato anche dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, costituisce un nuovo presidio per la campagna vaccinale, e tenuto di conto del perimetro delle misure di contenimento adottate in Italia, e al momento impossibile per i cittadini non vaccinati usufruire di questo nuovo presidio contro il COVID-19 in tempistiche idonee ad evitare il regime sanzionatorio introdotto dal Governo, sia per quanto riguarda l'obbligo di Green Pass cosiddetto Rafforzato sul posto di lavoro per i cittadini di età pari o superiore a 50 anni, sia per quanto riguarda la possibilità di accesso ai mezzi pubblici;

    in questo senso l'attuale impianto normativo acquisisce dimensioni sanzionatorie e punitive nei confronti dei cittadini, ai quali non è permessa una effettiva possibilità di scelta, a fronte di un quadro di totale incertezza anche in merito alle forniture di vaccino Nuvaxovid,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire la somministrazione e la libera scelta del vaccino Nuvaxovid entro il termine del mese di febbraio 2022 e in ogni caso a partire dal 21 febbraio 2022, come annunciato dalla Commissione europea, prevedendo meccanismi che garantiscano in ogni caso la libertà di spostamento e la possibilità di lavoro per i cittadini tenuti ad esibire Green Pass cosiddetto rafforzato che intendono sottoporsi alla somministrazione del vaccino Nuvaxovid stesso.
9/3467/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, gli articoli 13 e 13-bis introducono, seppure tardivamente, nuove disposizioni per la prevenzione dei contagi in ambito scolastico, prevedendo, rispettivamente, il supporto del Ministero della Difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 e l'autorizzazione di spesa per l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti scolastici, richiesta che Fratelli d'Italia aveva formulato al Governo da oltre un anno;

    poco o nulla, però, è stato fatto in questi due anni per sostenere la popolazione studentesca, i nostri giovani, nonostante i gravi ed evidenti impatti emotivi che la pandemia e, soprattutto, le misure di contenimento dei contagi hanno determinato in quella che può definirsi una visione politica miope e, certamente, poco lungimirante rispetto a quelli che saranno gli effetti a lungo termine del COVID-19;

    un'ondata di mobilitazione nazionale di studenti sta interessando le scuole di tutta Italia, da nord a Sud, per sensibilizzare il governo rispetto alla necessità di «maggiori risorse alla scuola, un ripensamento del sistema dell'alternanza scuola-lavoro e più fondi per l'assistenza psicologica nelle scuole»;

    la denuncia di una studentessa del liceo classico «Carducci» di Milano spiega, forse meglio di qualunque iniziativa politica, quello che sta succedendo: «Abbiamo fatto un sondaggio nella nostra scuola e abbiamo visto che tante persone soffrono di attacchi di ansia o panico per le interrogazioni o le verifiche, ma dopo la Dad siamo cambiati. Abbiamo avuto dei buchi nell'insegnamento e dei buchi umani essendo stati chiusi per due anni»;

    usando le parole di David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, «La scuola non è solo luogo di trasmissione dei contenuti ma è in realtà molto di più, uno spazio di crescita psicologica. La scuola è la principale agenzia che la società possiede per sostenere e promuovere la crescita umana e psicologica dei ragazzi ed è evidente che per raggiungere questo obiettivo la scuola deve avere strumenti adeguati»;

    nella maggior parte dei Paesi europei (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Svezia, Slovacchia), lo psicologo scolastico è presente nelle scuole pubbliche per legge e dipende dal Ministero competente o dagli enti locali; nelle nostre scuole, invece, lo psicologo esiste solo quando ha con la scuola un rapporto di lavoro autonomo e temporaneo;

    Fratelli d'Italia chiede da tempo e in tutte le sedi opportune l'introduzione dello Psicologo Scolastico in modo stabile, inserito nella pianta organica della scuola come avviene in molte altre Nazioni, quale risposta concreta, continuativa e stabile per aiutare gli studenti, le famiglie e gli insegnanti, per promuovere il benessere, prevenire la dispersione scolastica e combattere ogni fenomeno di devianza;

    le istituzioni continuano a trascurare un problema che è diventato sociale, prestando il fianco all'idea, sbagliata, che, ancora oggi, la sofferenza psicologica è considerata una debolezza e sottovalutando il ruolo di prevenzione, ascolto e promozione delle risorse psicologiche di ognuno di noi,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse economiche al fine di garantire l'istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica, inteso come presenza stabile, specifica, di supporto alla scuola e alla sua popolazione.
9/3467/29. Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, gli articoli 13 e 13-bis introducono, seppure tardivamente, nuove disposizioni per la prevenzione dei contagi in ambito scolastico, prevedendo, rispettivamente, il supporto del Ministero della Difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 e l'autorizzazione di spesa per l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti scolastici, richiesta che Fratelli d'Italia aveva formulato al Governo da oltre un anno;

    poco o nulla, però, è stato fatto in questi due anni per sostenere la popolazione studentesca, i nostri giovani, nonostante i gravi ed evidenti impatti emotivi che la pandemia e, soprattutto, le misure di contenimento dei contagi hanno determinato in quella che può definirsi una visione politica miope e, certamente, poco lungimirante rispetto a quelli che saranno gli effetti a lungo termine del COVID-19;

    un'ondata di mobilitazione nazionale di studenti sta interessando le scuole di tutta Italia, da nord a Sud, per sensibilizzare il governo rispetto alla necessità di «maggiori risorse alla scuola, un ripensamento del sistema dell'alternanza scuola-lavoro e più fondi per l'assistenza psicologica nelle scuole»;

    la denuncia di una studentessa del liceo classico «Carducci» di Milano spiega, forse meglio di qualunque iniziativa politica, quello che sta succedendo: «Abbiamo fatto un sondaggio nella nostra scuola e abbiamo visto che tante persone soffrono di attacchi di ansia o panico per le interrogazioni o le verifiche, ma dopo la Dad siamo cambiati. Abbiamo avuto dei buchi nell'insegnamento e dei buchi umani essendo stati chiusi per due anni»;

    usando le parole di David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, «La scuola non è solo luogo di trasmissione dei contenuti ma è in realtà molto di più, uno spazio di crescita psicologica. La scuola è la principale agenzia che la società possiede per sostenere e promuovere la crescita umana e psicologica dei ragazzi ed è evidente che per raggiungere questo obiettivo la scuola deve avere strumenti adeguati»;

    nella maggior parte dei Paesi europei (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Svezia, Slovacchia), lo psicologo scolastico è presente nelle scuole pubbliche per legge e dipende dal Ministero competente o dagli enti locali; nelle nostre scuole, invece, lo psicologo esiste solo quando ha con la scuola un rapporto di lavoro autonomo e temporaneo;

    Fratelli d'Italia chiede da tempo e in tutte le sedi opportune l'introduzione dello Psicologo Scolastico in modo stabile, inserito nella pianta organica della scuola come avviene in molte altre Nazioni, quale risposta concreta, continuativa e stabile per aiutare gli studenti, le famiglie e gli insegnanti, per promuovere il benessere, prevenire la dispersione scolastica e combattere ogni fenomeno di devianza;

    le istituzioni continuano a trascurare un problema che è diventato sociale, prestando il fianco all'idea, sbagliata, che, ancora oggi, la sofferenza psicologica è considerata una debolezza e sottovalutando il ruolo di prevenzione, ascolto e promozione delle risorse psicologiche di ognuno di noi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di stanziare adeguate risorse economiche al fine di implementare l'assistenza e il supporto psicologico alla scuola e alla sua popolazione.
9/3467/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3) prevede l'impiego delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale, al fine di verificare il possesso delle certificazioni verdi obbligatorie (note come Green Pass e super Green Pass);

    la disposizione in esame è stata oggetto di istruzioni operativa impartite con Circolare del Ministero dell'interno prot. n. 82362 del 2 dicembre 2021 ove si attribuisce alla Polizia di Stato ed all'Arma dei Carabinieri il dovere di espletare i controlli in menzione prioritariamente nel settore del trasporto pubblico locale (linee di superficie e metropolitane), riservando alla Polizia Locale i controlli nel settore degli esercizi pubblici e della ristorazione;

    il sistema sopra descritto presenta il difetto di sottrarre le forze dall'ordine dall'espletamento di compiti istituzionali più importanti, quali la prevenzione e la repressione dei reati che risultano difficili a causa del forte incremento della criminalità a cui si contrappone una situazione di sempre maggiore difficoltà in cui versa il comparto sicurezza;

    a tale scopo, si rammenta la manifestazione organizzata dal C.O.I.S.P. (Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) davanti alla Prefettura di Taranto il 29 ottobre 2019 (cfr. La Gazzetta del Mezzogiorno-Taranto Città del 30 settembre 2019), al fine di protestare contro l'esiguità dei fonti stanziati, il blocco del turn-over causa di carenze d'organico, la mancanza di un equipaggiamento adeguato che dovrebbe prevedere almeno le pistole elettriche, i giubbotti sottocamicia antiproiettile e antilama e protezioni appropriate per i servizi di ordine pubblico, durante i quali sono più frequenti incidenti e colluttazioni;

    non risulta che tali problemi siano stati ancora risolti dal Governo che, invece di adottare i provvedimenti necessari ad emendare le criticità sopra elencate, profonde tutti i suoi sforzi nell'adozione di misure di controllo (discutibili dal punto di vista costituzionale) che producono come unici effetti quelli di vessare inutilmente i cittadini e di distogliere le forze dell'ordine (molto svantaggiate dal punto di vista organico e organizzativo) da incombenze più importanti e urgenti di quella di verifica del possesso delle summenzionate certificazioni verdi;

    in conclusione, appare imprescindibile che si debba addivenire all'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, al fine di liberare le forze dell'ordine da tale compito di «piccola burocrazia» che non presenta alcuna utilità (visti anche i dubbi sull'efficacia preventiva del Green Pass in tutte le sue fantasiose declinazioni) e che svilisce la professionalità di polizia e carabinieri, favorendo altresì la diffusione del crimine;

    va da sé che non si debba perdere l'occasione di procedere a quanto sopra indicato in sede di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (A.C. 3467) che (nella formulazione attuale) presenta l'indubbio demerito di avere ignorato il congegno normativo che ha assegnato alle forze dell'ordine l'assurdo e ingrato compito di controllori del COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché si addivenga all'immediata cessazione dell'impiego delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale nell'attività di verifica del possesso d parte delle persone delle certificazioni verdi obbligatorie (note come Green Pass e super Green Pass).
9/3467/30. Vianello.


   La Camera,

   premesso che:

    numerose sono state le lettere aperte inviate al Governo e ai Ministeri competenti da alcune associazioni scolastiche (in particolare la Rete Nazionale Scuola in presenza) per descrivere la drammatica situazione scolastica dopo due anni di continue restrizioni e spesso immotivate chiusure;

    è noto a tutti che la scuola sia uno degli ambienti pubblici maggiormente controllati, nel quale vigono protocolli di prevenzione estremamente rigidi ma funzionali, quali l'utilizzo delle mascherine, il distanziamento e l'igienizzazione;

    a ciò va aggiunto che la quasi totalità del personale scolastico, molti preadolescenti e ragazzi hanno dato un ampio contributo alla campagna vaccinale nel nostro Paese; in alcune Regioni la percentuale di minori vaccinati nella fascia 12/19 anni supera quasi il 90 per cento; attualmente i ragazzi che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anticovid si attesta intorno al 75 per cento, superando addirittura la fascia dei giovani trentenni;

    per molto tempo, prima del sopraggiunto subemendamento n. 20100, anche con il decreto-legge n. 1 del 2022, il Governo ha continuato a mantenere invariate le restrizioni in essere attuate prima che ci fossero i vaccini;

    è ormai evidente che la variante Omicron, seppur molto contagiosa, sia molto meno grave clinicamente e meno letale delle precedenti varianti del virus COVID-19, tant'è che oramai la si paragona ad un virus influenzale soprattutto per le fasce d'età che interessano la popolazione scolastica;

    i dati e le esperienze registrati sul campo, hanno dimostrato che nelle aule il contagio si propaga assai difficilmente e bisogna prendere atto del fatto che la precedente moltiplicazione dei tamponi, così come era stata prevista nel testo in esame, non era una scelta sensata né tantomeno sostenibile;

    sin dall'inizio della pandemia, quasi tutti i Paesi europei hanno optato per quarantene decisamente più brevi e hanno ridotto il ricorso ai tamponi solo per gli studenti sintomatici, prevedendo solo per questi ultimi la didattica a distanza e una quarantena obbligatoria minima;

    l'Agenzia per la sanità pubblica della Svezia addirittura non raccomanda la vaccinazione contro la COVID-19 per i bambini di età 5-11 anni senza patologie croniche, perché questi presentano un rischio molto più basso di contrarre una forma grave di Sars-Cov-2 rispetto agli adulti. In generale, più piccoli sono i bambini, minore è il rischio, mentre è ormai documentato il rischio di eventi avversi gravi come miocarditi e pericarditi negli adolescenti e nei giovani adulti, specie maschi;

    la scuola in presenza «ad intermittenza» ha prodotto e produce forte incertezza e instabilità soprattutto perché il mondo scolastico è vittima delle più svariate interpretazioni da parte delle singole Regioni del decreto in esame;

    costringere soggetti perfettamente sani a settimane intere di quarantene non ha più alcuna ragion d'esistere;

    sono molte le voci di pediatri e neuropsichiatri che hanno denunciato i gravi danni che la didattica a distanza comporta e si ricorda che in una pronuncia del Consiglio di Stato del primo aprile 2021 si afferma che: «... non appare una razionale motivazione la priorità assegnata alla precauzione sanitaria a fronte della grave compressione del diritto all'istruzione, anch'esso costituzionalmente tutelato...»;

    nelle precedenti settimane i protocolli attuati per il controllo dei casi di positività al COVID all'interno degli Istituti scolastici sono stati insostenibili, non solo per gli uffici scolastici ma, altresì, per le ASL territoriali e per la rete dei pediatri e dei medici di base;

    a tal proposito, finalmente, il Consiglio dei ministri, dapprima con il decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 e poi con il sub emendamento n. 2.0100 al presente atto, ha eliminato la previsione dell'obbligo di sottoporre a continui test molecolari e antigenici tutti gli alunni asintomatici che nella loro classe abbiano dei compagni positivi. Ma tutto ciò non è ancora sufficiente, perché è stata prevista una misura ben peggiore, ossia la discriminazione tra alunni vaccinati e non vaccinati;

    seppur vero che gli studi sull'efficacia del vaccino hanno definitivamente dimostrato il beneficio dei vaccini COVID-19 nel ridurre la sintomatologia individuale e la gravità della malattia, con conseguente riduzione dei ricoveri in ospedale e in unità di terapia intensiva, tuttavia l'impatto della vaccinazione sulla trasmissibilità della SARS-CoV-2 mostrano una efficacia decisamente inferiore, specialmente con la variante Omicron;

    uno studio prospettico di coorte nel Regno Unito di Anika Singanayagam e colleghi, riguardante la trasmissione comunitaria della SARS-CoV-2 tra individui non vaccinati e vaccinati, ha mostrato che l'impatto della vaccinazione sulla trasmissione comunitaria delle varianti circolanti di SARS-CoV-2 non sembra essere significativamente diverso dall'impatto tra le persone non vaccinate;

    in una lettera aperta del garante dei minori di Trento, dottor Fabio Biasi, inviata al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Commissario del Governo e all'Autorità garante per l'infanzia, sono state prese di mira le cosiddette misure di contenimento della pandemia per quanto riguarda trasporti scolastici, accesso alle attività sportive e ricreative, mense, regole di accesso alle scuole di ogni ordine e grado e quarantene differenziate a seconda dello stato vaccinale degli studenti;

    in tale missiva si sottolinea come sia doveroso da parte di un Garante dei diritti dei minori dare voce a quelle che sono le espressioni di grave disagio e legittima protesta a causa delle ulteriori e gravi limitazioni dei diritti fondamentali della persona, nello specifico si legge che: «i provvedimenti introdotti dall'esecutivo centrale, purtroppo con il generale sostegno delle autonomie locali, comportano in un continuo crescendo, gravi, violente e ingiustificate limitazioni ai diritti fondamentali di tantissimi ragazzi. (...) Il tutto viene scientemente alimentato da una perdurante e martellante narrazione mediatica tesa a indicare i bambini quali diffusori della malattia con conseguente loro colpevolizzazione. Ricordo che le persone non sono numeri anonimi e freddi da inserire in tabelle per far fronte a compiti decisionali. (...) Il solo pensiero di condizionare il diritto allo studio al possesso di un lasciapassare da dover esibire sui mezzi pubblici, per accedere alle attività sportive e culturali costituisce non solo una gravissima ferita allo spirito della carta costituzionale ma anche un insulto all'intelligenza della generalità dei consociati Queste nome, espressione di un potere esecutivo che pretende di disporre autoritativamente delle vite delle persone fino nei minimi dettagli, hanno comportato un generale clima di smarrimento e una pericolosa frattura nelle relazioni tra i cittadini, minando severamente le basi costituzionali per la promozione della pacifica convivenza civile...»;

    anche il dottor Agostino Miozzo, ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, in un'intervista rilasciata a «La Stampa» il 7 febbraio 2022 ha stigmatizzato la discriminazione a scuola tra vaccinati e non vaccinati,

impegna il Governo:

   a consentire a tutta la popolazione scolastica di ogni ordine e grado, compreso il corpo docente e non, la frequenza dell'attività scolastica in presenza prescindendo dalla vaccinazione anti-covid;

   ad eliminare per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, ove vi siano più di cinque casi di positività, l'obbligo di effettuazione di test antigenico o molecolare e di quarantena su tutta la classe o sezione, ma che questi vengano previsti solo per gli alunni sintomatici e previa valutazione e richiesta del pediatra o medico di medicina generale;

   a rimuovere la discriminazione tra alunni vaccinati e non vaccinati nella gestione della quarantena e della didattica in presenza.
9/3467/31. Leda Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    a seguito della predetta deliberazione, sono stati adottati numerosi provvedimenti normativi d'urgenza per fronteggiare le conseguenze della diffusione della COVID-19 e, lo stato di emergenza è stato di volta in volta prorogato, come da ultimo ha stabilito il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, recante, appunto, la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il predetto decreto-legge ha fissato la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022,

impegna il Governo

a non prorogare lo stato di emergenza allo scadere del 31 marzo 2022 e ad adottare misure alternative al fine di eliminare le limitazioni oggi previste per la popolazione non vaccinata.
9/3467/32. Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    in data 12 ottobre 2021, l'Agenzia italiana del farmaco ha diffuso il nono rapporto, ad oggi l'ultimo, sulla sorveglianza dei vaccini COVID-19;

    le pubblicazioni avvenivano a cadenza mensile e, la stessa Agenzia, le riteneva utili al fine di assicurare «sufficienti dati per garantire la robustezza delle analisi, della comparazione e delle valutazioni». Le pubblicazioni dei report successivi a quello di ottobre sarà su base non più mensile, bensì trimestrale, perché l'Agenzia stessa ha affermato che «... considerata la stabilità dell'andamento delle segnalazioni per i diversi vaccini, il rapporto di sorveglianza sarà pubblicato con cadenza trimestrale...»;

    considerando la trimestralità come tempo intercorrente, il decimo rapporto doveva essere pubblicato il 12 gennaio ultimo scorso;

    la stessa Agenzia afferma che: «... nessun prodotto medicinale può mai essere considerato esente da rischi...» ed ancora: «... verificare che i benefici di un vaccino siano superiori ai rischi e ridurre questi al minimo è responsabilità delle Autorità sanitarie che regolano l'immissione in commercio dei prodotti medicinali...»;

    dal proprio sito internet l'AIFA informa che «... tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse raccolte nella Rete nazionale di farmacovigilanza sono regolarmente inviate a Euoravigilance...» le quali vengono poi trasmesse al database di Vigibase dell'OMS;

    ad una lettura dei dati, le segnalazioni presenti sulla banca dati europea risultavano più alte rispetto alle cifre rilasciate da AIFA lo scorso ottobre. In dettaglio, si rileva un incremento di segnalazioni per tutti i vaccini somministrati in Italia, ossia: Pfizer +11.262 segnalazioni, Moderna/Spikevax +6.128, Janssen +236 e Vaxevria/AstraZeneca +138;

    al fine di poter visionare i dati sulla farmacovigilanza, è necessario accedere al sistema RAM dove sono riportate le reazioni avverse ai vaccini. I dati aggiornati al 26 gennaio 2022, riporta le segnalazioni divise per singolo vaccino, mese di rilevazione, gravità della reazione, sesso, fascia d'età, descrizione dell'apparato interessato e per singola reazione avversa;

    alla data del 26 gennaio 2022, all'AIFA sono giunte 24.077 segnalazioni in più rispetto all'ultimo rapporto, il 64 per cento delle quali per il Comirnaty (Pfizer/Biontech) e il 30 per cento relativamente allo Spikevax (Moderna). Negli ultimi due mesi le segnalazioni relative allo Spikevax sono in forte crescita, arrivando a dicembre quasi a raggiungere il Comirnaty (2775 del primo contro 3.132 del secondo);

    secondo i dati presenti sul sistema RAM, quasi una reazione su sei (16.7 per cento) viene classificata come «grave», rispetto ai precedenti dati era una reazione su quattordici (7,3 per cento). Le segnalazioni riguardano: miocardite (412 casi), pericardite (629), embolia polmonare (557), trombosi (349), trombocitopenia (407) e paralisi di Bell (239). Per quanto riguarda le segnalazioni con esito fatale sono 100 casi di morte improvvisa e 44 casi di morte;

    ad oggi l'AIFA aggiorna solo i grafici sulla farmacovigilanza i quali non forniscono una visione d'insieme, al contrario di ciò che avviene in altri Paesi europei dove tali dati, sulle reazioni avverse, vengono aggiornati costantemente fornendo una giusta chiave interpretativa che consente di porre in essere le adeguate politiche sanitarie di contrasto alla pandemia,

impegna il Governo

a rendere pubblici i dati sulle reazioni avverse dei vaccini in maniera più completa e trasparente e ad aggiornare costantemente i dati, al fine di fornire elementi utili e importanti per indirizzare le opportune iniziative legislative e le appropriate azioni di politica sanitaria.
9/3467/33. Forciniti.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 4-ter del provvedimento prevede il contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l'istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali;

    in data 4 gennaio 2022, la struttura commissariale, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha sottoscritto un accordo con FederFarma, AssoFarm è FarmacieUnite, per la vendita a prezzo calmierato delle mascherine di tipo FFP2 ad un prezzo di 75 centesimi. Le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria;

    tale cifra sarà garantita fino al 31 marzo 2022;

    non tutte le farmacie avranno l'obbligo di vendere le mascherine a 75 centesimi, tant'è che l'adesione è su base volontaria e verrà pubblicato un elenco contenente tutte le farmacie aderenti al protocollo d'intesa;

    l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 ha lo scopo di ridurre il livello di infezione e di trasmissione del contagio, infatti i luoghi dove si rende obbligatorio l'utilizzo sono:

     a) all'aperto e anche in zona bianca;

     b) in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto;

     c) su tutti i mezzi di trasporto, e dunque bus, metro, tram, treni e qualunque altro mezzo;

     d) per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID e che, sulla base della nuova normativa in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto al regime di autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo;

    nonostante il prezzo di 75 centesimi di euro, per le famiglie meno abbienti ciò costituisce un ulteriore aggravio di costo per il bilancio famigliare a fronte del fatto che le mascherine FFP2 devono essere sostituite ogni sei/otto ore,

impegna il Governo

ad acquistare tramite la centrale acquisti Consip le quantità necessarie di mascherine di tipo FFP2, al fine di poterle distribuire gratuitamente per quelle fasce della popolazione meno abbienti.
9/3467/34. Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    i test antigenici rapidi rilevano la presenza di proteine virali (antigeni) e diversi sono i tipi disponibili: quelli di prima generazione sono a immunocromatografia, quelli di seconda a immunofluorescenza;

    i test di ultima generazione, fatti sempre attraverso tampone naso faringeo, si differenziano per la metodica analitica: ovvero l'immunofluorescenza con lettura in microfluidica. Sono in genere disponibili in strutture sanitarie o laboratori di analisi e hanno tempi più lunghi;

    quelli di terza generazione sono caratterizzati da sensibilità e specificità elevate ma comunque non sono sovrapponibili al tampone molecolare, che resta l'esame di riferimento per la ricerca del SARS-CoV-2;

    i test antigenici rapidi fatti in farmacia hanno dimostrato la minore sensibilità alla variante Omicron. Quasi uno su due è infatti un falso negativo, stando a quanto affermato da Guido Rasi, consulente del commissario per l'emergenza COVID e direttore scientifico di Consulcesi: «... con la variante Omicron destinata a diventare predominante i tamponi antigenici rapidi rischiano di diventare inutili. La nuova versione del virus SarS-CoV-2 sembra in grado di sfuggire con maggior frequenza ai test diagnostici oggi più utilizzati...»;

    a causa dell'aumento dei contagi COVID registrati durante la quarta ondata, è cresciuta la richiesta di tamponi per attestare o scongiurare la positività al virus. In particolare, ciò che scandalizza è il vertiginoso incremento dei costi dei tamponi molecolari;

    diversamente dai test antigenici rapidi, il cui prezzo calmierato è di 15 euro. Il costo dei test molecolari varia di città in città, ma anche in base alle proprie esigenze. In media in Italia il costo di un tampone molecolare parte dai 50 euro per arrivare anche al doppio. Infatti se si necessita di un risultato in un lasso di tempo di 12-24 ore, il prezzo può anche raddoppiare;

    in Danimarca, Svezia e Olanda, i tamponi molecolari sono gratuiti,

impegna il Governo:

   a provvedere in tempi rapidissimi all'introduzione di un prezzo limite fissato per legge per i tamponi antigenici, sia che si tratti di prima, di seconda e/o di terza generazione, il cui costo non sia superiore ai 5 euro a test;

   a fronte della minore sensibilità alla variante Omicron dei test antigenici, ad introdurre per i tamponi molecolari un prezzo limite che non superi i 10 euro di costo indipendentemente dalla necessità del richiedente (12-24 ore).
9/3467/35. Maniero.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    in data 4 gennaio la struttura commissariale, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha sottoscritto un accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, per la vendita a prezzo calmierato delle mascherine di tipo FFP2 ad un prezzo di 75 centesimi. Le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria;

    tale cifra sarà garantita fino al 31 marzo 2022;

    non tutte le farmacie avranno l'obbligo di vendere le mascherine a 75 centesimi, tant'è che l'adesione è su base volontaria e verrà pubblicato un elenco contenente tutte le farmacie aderenti al protocollo d'intesa;

    l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 ha lo scopo di ridurre il livello di infezione e di trasmissione del contagio, infatti i luoghi dove si rende obbligatorio l'utilizzo sono:

     a) all'aperto e anche in zona bianca;

     b) in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto;

     c) su tutti i mezzi di trasporto, e dunque bus, metro, tram, treni e qualunque altro mezzo;

     d) per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID e che, sulla base della nuova normativa in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto al regime di autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo;

    la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le mascherine ad un prezzo calmierato, non dà la garanzia né che ci siano le quantità necessarie per far fronte all'obbligo normativo e né tantomeno che vi sarà un'adesione massiccia a livello nazionale, situazione questa che, ad oggi, non si è concretizzata al punto che la vendita delle mascherine di tipo FFP2, ad un prezzo calmierato, non ha trovato alcuna diffusione capillare sul tutto il territorio nazionale. A tale riguardo è fondamentale garantire la disponibilità e il prezzo calmierato di predette mascherine specialmente per i piccoli comuni, per le isole minori e per le aree interne e montane del Paese;

    al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, è fondamentale che il prezzo dei predetti dispositivi sia fissato per legge a 50 centesimi di euro e, le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, dovranno essere soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria che disincentivi la vendita ad un prezzo superiore a quello imposto per legge,

impegna il Governo

ad introdurre una specifica misura normativa che imponga, per legge, il prezzo delle mascherine di tipo FFP2 a 50 centesimi di euro.
9/3467/36. Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    la normativa vigente prevede l'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro;

    a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021;

    in assenza della predetta certificazione non viene riconosciuto al lavoratore alcun compenso e/o emolumento,

impegna il Governo

a eliminare la previsione normativa con cui viene negato al lavoratore sprovvisto di green pass il compenso e/o l'emolumento spettante per la prestazione lavorativa svolta.
9/3467/37. Costanzo, Segneri.


   La Camera,

   premesso che:

    le certificazioni verdi COVID-19 attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute) o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2);

    la certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido con esito negativo ha una validità, rispettivamente, di settantadue o di quarantotto ore dall'esecuzione del test;

    il lavoratore non esente, che è sprovvisto di green pass valido al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. Il lavoratore per i giorni di assenza ingiustificata perde dunque non solo la retribuzione ma anche tutti gli altri compensi e/o emolumenti ad essa connessi, come indennità di mansione, premi di produttività e buoni pasto;

    tra le condizioni tuttora indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provino una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche rispetto a chi ha effettuato le due o tre dosi di vaccino;

    il solo titolo anticorpale IgG antiCovid-19, seppur protettivo, non è considerato un requisito per ottenere il green pass e non è motivo valido di esenzione dalla vaccinazione per le categorie lavorative per le quali è richiesta l'obbligatorietà;

    il sistema normativo attuale riconosce il green pass solo a coloro i quali sono guariti e a cui è stata dunque rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;

    non vengono presi in considerazione, ai fini del rilascio della certificazione verde, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico e non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati,

impegna il Governo:

   a introdurre il rilascio del green pass per quei soggetti che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, abbiano effettuato un test sierologico che dimostri la presenza di una carica anticorpale al virus e per i quali la lettura dell'anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino;

   a comunicare alle strutture ospedaliere e agli hub preposti alle vaccinazioni, il range di riferimento della carica anticorpale che dia l'esenzione alla vaccinazione per quei soggetti che presentino tali coefficienti di riferimento medico-scientifici.
9/3467/38. Spessotto.


   La Camera,

   premesso che:

    la certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido, con esito negativo, ha una validità rispettivamente di settantadue e di quarantotto ore dall'esecuzione;

    i test salivari molecolari cercano il materiale genetico del virus nella saliva e danno il risultato in circa 8 ore, con un costo medio di 50 euro e sono validi per ottenere la certificazione verde;

    i test salivari molecolari con metodo «pooling» e analisi in laboratorio, sono invece test che analizzano simultaneamente più campioni (in media 5), abbattendo in questo modo tempo e costi, con un costo medio di 10 euro a parità di tempo d'attesa;

    i test salivari molecolari con il metodo «pooling» e analisi da remoto, riescono a ridurre a circa due ore anche i tempi per il risultato, con un costo medio di 7 euro. Sul luogo del prelievo, i campioni di saliva vengono introdotti in un dispositivo collegato con un laboratorio di riferimento e certificato. Sensibilità e specificità sono superiori al 99 per cento, ma non sono diffusi in quanto non sono stati trasferiti i protocolli di messa a punto per lo screening su saliva per i laboratori pubblici e privati;

    il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano, lo scorso 15 novembre ha dichiarato all'Ansa che: «...non si è più parlato di test salivari probabilmente perché sono mancate indicazioni chiare su chi avrebbe dovuto sostenere la spesa. Di per sé la saliva è una buona matrice biologica per lo screening ma non per la diagnostica. Ai fini della richiesta del green pass sarebbe possibile sostituire il test antigenico rapido con un particolare tipo di test salvare molecolare, denominato “pooling”, ossia un test che analizza contemporaneamente più campioni e che segnala, in ciascun gruppo esaminato, l'eventuale presenta di casi positivi per un ulteriore verifica...»,

impegna il Governo

a introdurre i test salivari molecolari con metodo «pooling» e le analisi in laboratorio o da remoto quale alternativa agli antigenici rapidi.
9/3467/39. Corda.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    dall'inizio della pandemia da COVID-19 le cure mancate a causa della conseguente emergenza condizionano la vita degli ospedali;

    il 31 gennaio è scaduto il termine, fissato dalla legge di bilancio, entro cui le Regioni dovevano presentare ai ministeri della Salute e dell'Economia i loro Piani per la rimodulazione delle liste d'attesa, vale a dire i programmi per spendere i complessivi 500 milioni di euro stanziati, per la seconda volta, per il recupero delle prestazioni non erogate a causa della pandemia;

    dalla fine del 2021 è ricominciata la sospensione degli interventi chirurgici programmati, compresi quelli oncologici, in una misura che la Società italiana di chirurgia valuta tra il 50 e l'80 per cento, con tanto di circolare ministeriale (del 18 dicembre 2021) che consentiva di rinviare le prestazioni definite non urgenti richiamando quella del marzo 2020, quando ancora nemmeno si capiva cosa fosse il COVID-19;

    le visite e gli screening oncologici rinviati porteranno a scoprire malattie e tumori in fase più avanzata, con tutto ciò che questo comporta in termini di vite umane e di costi;

    nella regione Lazio, stando ad un'inchiesta giornalistica i tempi di attesa per alcune visite specialistiche possono arrivare fino a 8-12 mesi, quelli per gli interventi non urgenti a sei mesi;

    in maniera generalizzata, in Italia persiste il problema dell'indisponibilità degli anestesisti, costretti a gestire l'eccezionale carico delle terapie intensive dovuto al Covid;

    secondo il giornale «Il Fatto Quotidiano», si potrebbe consentire alle Regioni di aumentare la quota utilizzabile attraverso convenzioni con le strutture private, sia pure con un rigido controllo sugli standard qualitativi oltre al monitoraggio già previsto per gli ospedali pubblici, secondo le linee guida che una commissione ministeriale sta elaborando e dovranno essere approvate in Conferenza Stato-Regioni;

    ad ora, la legge prevede la possibilità di spendere in convenzione con i privati 150 dei 500 milioni che fanno parte della dotazione aggiuntiva di due miliardi di euro disposta per la Sanità;

    nell'anno 2021, alle regioni sono arrivati altri 600 milioni per il COVID-19, più altri 400 con l'ultimo decreto cosiddetto «Sostegni», per un totale di un miliardo di euro, a fronte di una richiesta pari al doppio del predetto importo;

    i dati del 2021 non sono ancora completi, ma con riguardo al 2020, in comparazione con le prestazioni del 2019, stando al 4° Report di Salutequità che ha rielaborato i dati della Corte dei conti, sono saltati oltre 1,3 milioni di ricoveri (il 17 per cento di quelli del 2019), circa metà medici e metà chirurgici, compresi oltre 500 mila urgenti, con diminuzione del 20 per cento degli impianti di defibrillatori e pacemaker e degli interventi cardiochirurgici maggiori;

    arrivano a meno 13 per cento i ricoveri per la chirurgia oncologica, meno 15 e 10 per cento rispettivamente per i ricoveri di radioterapia e chemioterapia, meno 30 per cento per i tumori della mammella, meno 20 per cento per i tumori di polmone, pancreas e apparato gastrointestinale, meno 8 per cento per i trapianti d'organo, meno 50 per cento per i ricoveri pediatrici;

    nella fattispecie, stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano dello scorso 23 gennaio, si tratta di prestazioni non erogate nell'anno 2020, per un valore complessivo di quasi 6 miliardi di euro, dei quali i 500 milioni stanziati che, pur nell'ipotesi che le Regioni riescano a spenderli efficacemente, coprono solo una parte delle mancate cure;

    per la prima metà del 2021 un rapporto di CittadinanzAttiva, presentato a dicembre sulla base dei dati di Agenas, stima un calo complessivo delle prestazioni sanitarie nell'ordine del 17 per cento rispetto al 2018 e al 2019, contro il meno 50 per cento del 2020;

    in sostanza si sono accumulati ulteriori ritardi ai quali, negli ultimi mesi, anche in considerazione della diffusione della cosiddetta variante Omicron del nuovo Coronavirus, con oltre 100 mila contagi giornalieri a partire dal gennaio 2022, se ne sono aggiunti altri;

    l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ha determinato un incremento delle spese dello Stato e, stando alle dichiarazioni degli esperti, un complessivo aumento della copertura vaccinale che, considerati anche i numerosi guariti, dovrebbe indurre il Governo a perseguire politiche differenti, se non opposte, in ordine alle limitazioni finora poste e ai contestuali obblighi vaccinali,

impegna il Governo

a individuare e disporre, già dai prossimi provvedimenti, le coperture finanziarie per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate a causa dell'ospedalizzazione per COVID-19, tanto per l'anno 2020 che per il periodo successivo.
9/3467/40. Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il Governo sta continuando a puntare tutta la strategia di contenimento della pandemia sui vaccini, sulle restrizioni e sugli obblighi, tuttavia, nonostante il Paese abbia vaccinato l'84,2 per cento della popolazione con una dose, il 77,3 per cento con due dosi e il 55,3 per cento con tre dosi, fino a pochi giorni fa contava una media settimanale di 180,000 casi giornalieri. Tale numero costituisce il record assoluto da inizio pandemia, quando i vaccini contro il COVID-19 non esistevano;

    alla luce dei dati citati è discutibile parlare di grande successo dei vaccini, come strumento per affrontare la pandemia;

    è opportuno ricordare che, in base alla definizione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per meritarsi il diritto di chiamarsi vaccini, queste inoculazioni dovrebbero prevenire la malattia infettiva. Di conseguenza, la logica suggerisce che l'aumento della percentuale delle vaccinazioni dovrebbe corrispondere ad una diminuzione dei casi totali;

    uno studio dell'università di Harvard, pubblicato sull'European Journal of Epidemiology, effettuato analizzando dati provenienti da 68 stati e 2.947 contee degli USA, riporta che l'incremento dei casi di COVID-19 non è correlato alla percentuale di vaccinazione. Inoltre, riporta che quattro dei cinque Paesi con la più alta percentuale di vaccinazione del pianeta, compresa tra 84,3 per cento e 99,9 per cento, venivano identificati (al momento della pubblicazione) come Paesi ad alto rischio di contagio dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC);

    uno studio effettuato nel Regno Unito su casi di variante Delta, pubblicato sulla rivista The Lancet Infections Deseases, riporta che i soggetti completamente vaccinati hanno una carica virale paragonabile a quella dei non vaccinati e possono trasmettere efficacemente il virus all'interno degli ambienti domestici, anche a contatti completamente vaccinati;

    un recente studio danese (in fase di preprint) ha addirittura riportato un'efficacia negativa della vaccinazione, dettagliando che i soggetti inoculati con il vaccino BNT162b2 di Pfizer e mRNA-1273 di Moderna avrebbero rispettivamente il 16,5 per cento e il 39,3 per cento di probabilità in più di contrarre la variante Omicron tre mesi dopo la vaccinazione;

    in un articolo di corrispondenza alla rivista The Lancet, il professore tedesco Günter Kampf lancia un appello agli alti ufficiali amministrativi, facendo notare che la frase «pandemia dei non vaccinati» non è giustificata dai dati e che quindi non sussiste alcun motivo per discriminare chi non si vaccina. Analogamente, in un articolo di corrispondenza alla rivista su The Lancet Infections Diseases, lo specialista di malattie infettive, il professore Carlos Franco-Paredes, spiega che, nonostante la vaccinazione riduca le probabilità di insorgenza di sintomi gravi e di ricovero in terapia intensiva, non sembra ridurre la trasmissibilità e di conseguenza le politiche riguardanti l'obbligatorietà della vaccinazione andrebbero riviste;

    un gruppo di 40 psicologi, guidati dal dottor Gary Sidley, ha recentemente scritto alla commissione per la pubblica amministrazione e gli affari costituzionali del governo inglese, chiedendo l'apertura di un'inchiesta sulle pratiche di allarmismo, definite «irresponsabili e immorali», che sono state applicate durante la pandemia e che hanno avuto un grosso impatto psicologico sui cittadini;

    non è inverosimile che dopo due anni di obblighi, di restrizioni e di allarmismo mediatico, molte persone si sono talmente aggrappate psicologicamente all'unica «ancora di salvezza» che gli è stata presentata, che si rifiutano subconsciamente di porsi il benché minimo dubbio sulla sua efficacia, arrivando addirittura a considerare una minaccia qualsiasi opinione contraria, per quanto affidabile;

    Albert Bourla, amministratore delegato della Pfizer, durante un'intervista su Yahoo Finance del 10 gennaio 2022, ha pronunciato pubblicamente le testuali parole, riferendosi alla protezione offerta dai vaccini contro la variante Omicron: «sappiamo che le due dosi del vaccino offrono una protezione molto limitata, se la offrono»;

    a seguito di un'inchiesta federale nell'ambito di un Freedom of Information Act (FOIA), la Food and Drug Administration (FDA) ha richiesto prima 55 e poi 75 anni di embargo per rilasciare tutta la documentazione fornita dalla Pfizer per l'ottenimento dell'autorizzazione per uso d'emergenza del vaccino. La FDA ha chiesto tempo fino al 2096 per rilasciare dati che ha visionato e autorizzato in appena 108 giorni. La richiesta ha provocato le proteste anche di parte della comunità scientifica, come riporta un editoriale del prestigioso British Medical Journal,

impegna il Governo

a rivedere drasticamente la politica sanitaria adottata sinora, al fine di allentare le restrizioni e rivedere tutta la normativa di riferimento sulla gestione della pandemia.
9/3467/41. Cabras.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    la normativa finora adottata, nulla prevede per la concessione della certificazione verde per coloro i quali hanno già un'elevata protezione anticorpale a seguito di guarigione clinica o di infezione asintomatica. Ciò comporterebbe un alleggerimento degli hub vaccinali dando più possibilità a chi non ha protezione anticorpale di intervenire tempestivamente all'inoculazione del vaccino;

    alcuni esperti hanno spiegato che: «...uno dei pochi casi in cui ha senso fare il test sierologico è per chi ha fatto la doppia dose di vaccino anti Covid e poi ha avuto il virus...». Il motivo è duplice: da un lato perché, se si ha un surplus di anticorpi si può evitare di fare subito il vaccino; viceversa, se si fa parte della percentuale di soggetti che non sviluppano anticorpi, può essere comunque fondamentale fare quanto prima il vaccino nella speranza di avere una protezione anche minima, specie se si è fragili o immunodepressi;

    è opportuno sottolineare come gli studi su terza dose e richiami si fanno misurando gli anticorpi, che sono un chiaro correlato di protezione in vari lavori scientifici accreditatissimi e va osservato, purtroppo, come il Servizio sanitario nazionale non permetta ai cittadini di andare a misurare il livello di anticorpi gratuitamente;

    a novembre 2021 il Consiglio federale svizzero è stato un apri pista in tal senso. Difatti ha deciso l'introduzione di un certificato COVID la cui durata, per le persone dichiarate guarite clinicamente, potrà essere prorogata a 12 mesi mentre per le persone con un anticorpale positivo attuale (test sierologico) potranno ricevere un certificato verde valido per 90 giorni;

    l'obiettivo del Consiglio federale è stato quello di semplificare l'accesso al certificato da utilizzare, in particolare per le persone guarite. Dati scientifici attuali mostrano che le persone già infettate dal SARS-CoV-2 sono abbastanza protette dalle forme gravi della malattia e dalle ospedalizzazioni. La durata di validità dei certificati di guarigione può quindi essere prorogata a 12 mesi, mentre coloro i quali abbiano contratto la malattia in forma asintomatica potranno rinnovare la propria certificazione ogni tre mesi a seguito di test anticorpale (test sierologico) positivo recente che corrisponda agli standard dell'OMS, marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio certificato. Allo scadere di questi tre mesi la persona interessata potrà sottoporsi nuovamente a un test anticorpale. Se il risultato sarà ancora positivo, potrà essere emesso un nuovo certificato,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

    concedere la certificazione verde a tutti coloro i quali siano già immuni poiché aventi protezione anticorpale dovuta a pregressa infezione da SARS-CoV-2, anche contratta in modo asintomatico e abbiano un certificato di avvenuta guarigione;

    far sì che tali certificati verdi siano rilasciati a seguito di test anticorpale positivo corrispondente agli standard dell'OMS, con la marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio certificato;

    far sì che la durata di validità dei certificati di guarigione venga prorogata a 12 mesi per i dichiarati guariti clinicamente, mentre la durata di validità del certificato per i guariti asintomatici venga limitata a 90 giorni allo scadere dei quali, la persona interessata dovrà sottoporsi nuovamente a un test anticorpale e qualora il risultato fosse ancora positivo sarà emesso un nuovo certificato verde;

    porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale il test sierologico per il rilascio del conseguente green pass.
9/3467/42. Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    rispetto alla normativa finora adottata per la gestione della pandemia, nulla o poco è previsto circa il monitoraggio post-marketing dei vaccini COVID-19 ed il reperimento in maniera tempestiva di informazioni utili alla pronta identificazione di sospette reazioni avverse, condizione questa che impone l'opportunità di coinvolgere le professionalità del mondo sanitario;

    il programma di sorveglianza attiva è stato pianificato ed incoraggiato da EMA (Agenzia Europea del Farmaco) nel documento intitolato «Pharmacovigilance Plan of the EU Regulatory Network for COVID-19 Vaccines» – EMA/333964/2020;

    è bene ricordare che vi era già un previgente documento «Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)» – EMA/827661/2011 Rev 1* – nel quale si richiamano in modo inequivocabile le responsabilità delle Agenzie regolatorie dei singoli Stati membri dell'Unione europea;

    l'istituzione di un programma di sorveglianza attiva via smartphone e tramite app dedicata, nonché col coinvolgimento dei Centri di Farmacovigilanza Regionali, permetterebbe di monitorare la salute di chi riceve il vaccino e, allo stesso tempo, permetterebbe di raccogliere dati utili per migliorare e verificare l'andamento della pandemia, dei suoi effetti e delle soluzioni proposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'Agenzia Europea del Farmaco;

    la farmacovigilanza passiva, attualmente in atto in Italia, è una metodologia che sottostima notevolmente la frequenza degli eventuali eventi avversi e lo stesso presidente dell'AIFA durante le recenti audizioni in Senato, ha sottolineato come l'attuale sistema di raccolta dati sia carente e che «sulla farmacovigilanza c'è molto da fare»;

    è doveroso, pertanto, avviare un programma di farmacovigilanza attiva sui vaccini antiCovid-19, con il duplice vantaggio di fornite dati più accurati sugli eventi avversi, utili per orientare le scelte di politica sanitaria, e anche di aumentare la sensazione di fiducia della popolazione nella campagna vaccinale, contrastando l'esitazione vaccinale,

impegna il Governo:

   a istituire un programma di sorveglianza attiva, via smartphone e tramite app dedicata, al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli eventi avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione;

   affinché tale programma di sorveglianza attiva, preveda che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata con questionari a scelta multipla somministrati tramite messaggi di testo ed e-mail con frequenza giornaliera per la prima settimana dopo ogni somministrazione vaccinale e, successivamente, a cadenza prestabilita per un periodo di almeno 12 mesi;

   a raccogliere i dati sugli eventi avversi nel vaccinato in un apposito database, in forma anonima così come previsto dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di eventi avversi alla vaccinazione, utile per fornite elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale;

   a coinvolgere il Ministero della salute, l'AIFA e le Regioni attraverso il supporto dei Centri regionali di Farmacovigilanza, di modo tale che si possano raccogliere campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da seguite clinicamente e nel tempo, al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli eventi avversi da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza in specifici sottogruppi di popolazione, per fasce di età e per patologie pregresse, in atto e/o croniche.
9/3467/43. Giuliodori.


   La Camera,

   premesso che:

    è di fondamentale importanza, nell'ambito dell'attività di contrasto e di rilevamento del livello dei contagi sul territorio nazionale, consentire agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, la possibilità di effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

impegna il Governo

ad adottare le opportune previsioni normative al fine di dare seguito a quanto illustrato in premessa.
9/3467/44. Testamento.


   La Camera,

   premesso che:

    il TAR del Lazio, con decreto n. 726 pubblicato il 2 febbraio 2022, ha accolto l'istanza cautelare avanzata da un dipendente pubblico, sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per violazione degli obblighi in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde, in applicazione dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 172 del 2021;

    secondo la sentenza, «in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile»;

    poiché tuttavia vengono sollevate anche questioni relativi a profili di illegittimità costituzionale delle norme che impongono la certificazione vaccinale ad alcune categorie di lavoratori pubblici, è stata fissata udienza per la trattazione collegiale, che deve ancora svolgersi;

    alle stesse conclusioni il Tar del Lazio è giunto con il decreto n. 919 pubblicato il 14 febbraio 2022, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti nei confronti di più di 20 militari non in regola con l'obbligo vaccinale e disponendone il reintegro in servizio;

    anche il Tar della Lombardia, secondo quanto riportato da un articolo del quotidiano «La Verità» del 15 febbraio 2022, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 172 del 2021, che determina, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, anche qualora si tratti di lavoro a distanza, come nel caso in esame, per cui è stato impedito ad una psicologa di proseguire le sedute terapeutiche anche in via telematica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, alla luce dei decreti cautelari emanati, di disporre in tempi rapidi un decreto per reintegrare i lavoratori del pubblico e del privato sospesi per effetti della legislazione anti-Covid vigente, onde evitare le eventuali future restituzioni degli arretrati retributivi, possibili risarcimenti dei danni subiti e di conseguenza ulteriori aggravi per la finanza pubblica.
9/3467/45. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Martinciglio, Bruno, Bella, Di Lauro, Emiliozzi, Segneri, Zolezzi, Serritella, Faro, Iorio, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula, emanato in un momento di picco massimo dei contagi, ha previsto l'irrigidimento delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19 e delle disposizioni in materia di impiego obbligatorio del cosiddetto green pass base e rafforzato;

    ormai da diverse settimane a questa parte, i dati relativi ai contagi, ai decessi e ai posti letto occupati in terapia intensiva confermano il calo netto della curva epidemiologica, in Italia così come anche negli altri Stati europei. Il picco della quarta ondata, sul presupposto del quale sono state adottate le misure restrittive all'esame dell'Aula, è ormai alle spalle e non vi sono fattori che lascino presagire un colpo di coda dello stesso, almeno da qui ai prossimi mesi;

    gli stessi bollettini Covid attestano che le persone guarite dall'infezione da SARS-CoV-2 sono almeno dieci milioni a decorrere dall'inizio della pandemia. E sottolineiamo «almeno» trattandosi di un dato evidentemente sottostimato che non comprende le moltissime infezioni asintomatiche, mai rilevate dai sistemi di tracciamento. Più di dieci milioni di italiani hanno, quindi, sviluppato un'immunità naturale altamente protettiva dalla reinfezione, in molti casi riferita alla variante attualmente in circolazione e rafforzata anche dalla somministrazione di una o più dosi di vaccino;

    quanto poi al tasso di vaccinazione, con oltre 132 milioni di dosi somministrate, le persone che si sono sottoposte al ciclo completo sono oltre 47 milioni, pari a circa l'89 per cento della popolazione over 12;

    i dati sopracitati giustificano pienamente un alleggerimento delle misure di contenimento attualmente in vigore, a partire proprio dalle disposizioni sull'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19, in linea con quanto hanno fatto o si apprestano a fare la maggior parte degli Stati membri, tra cui la Svezia, la Danimarca, la Spagna e la Francia;

    un intervento in questo senso consentirebbe anche di evitare che si continuino a produrre gli ingenti pregiudizi di carattere economico che sono inevitabilmente connessi alle restrizioni in questione e che colpiscono in maniera particolare (ma non solo) il settore turistico, della ristorazione e del commercio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare urgenti iniziative di carattere normativo finalizzate ad allentare le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 attualmente in vigore e ad abrogare, entro e non oltre il 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni sull'impiego obbligatorio del cosiddetto green pass base e rafforzato.
9/3467/46. Vanessa Cattoi, Panizzut, Binelli, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Loss, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula, emanato in un momento di picco massimo dei contagi, ha previsto l'irrigidimento delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19 e delle disposizioni in materia di impiego obbligatorio del cosiddetto green pass base e rafforzato;

    ormai da diverse settimane a questa parte, i dati relativi ai contagi, ai decessi e ai posti letto occupati in terapia intensiva confermano il calo netto della curva epidemiologica, in Italia così come anche negli altri Stati europei. Il picco della quarta ondata, sul presupposto del quale sono state adottate le misure restrittive all'esame dell'Aula, è ormai alle spalle e non vi sono fattori che lascino presagire un colpo di coda dello stesso, almeno da qui ai prossimi mesi;

    gli stessi bollettini Covid attestano che le persone guarite dall'infezione da SARS-CoV-2 sono almeno dieci milioni a decorrere dall'inizio della pandemia. E sottolineiamo «almeno» trattandosi di un dato evidentemente sottostimato che non comprende le moltissime infezioni asintomatiche, mai rilevate dai sistemi di tracciamento. Più di dieci milioni di italiani hanno, quindi, sviluppato un'immunità naturale altamente protettiva dalla reinfezione, in molti casi riferita alla variante attualmente in circolazione e rafforzata anche dalla somministrazione di una o più dosi di vaccino;

    quanto poi al tasso di vaccinazione, con oltre 132 milioni di dosi somministrate, le persone che si sono sottoposte al ciclo completo sono oltre 47 milioni, pari a circa l'89 per cento della popolazione over 12;

    i dati sopracitati giustificano pienamente un alleggerimento delle misure di contenimento attualmente in vigore, a partire proprio dalle disposizioni sull'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19, in linea con quanto hanno fatto o si apprestano a fare la maggior parte degli Stati membri, tra cui la Svezia, la Danimarca, la Spagna e la Francia;

    un intervento in questo senso consentirebbe anche di evitare che si continuino a produrre gli ingenti pregiudizi di carattere economico che sono inevitabilmente connessi alle restrizioni in questione e che colpiscono in maniera particolare (ma non solo) il settore turistico, della ristorazione e del commercio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, al fine di adottare urgenti iniziative di carattere normativo finalizzate ad allentare le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 attualmente in vigore e ad abrogare, entro e non oltre il 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni sull'impiego obbligatorio del cosiddetto green pass base e rafforzato.
9/3467/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Vanessa Cattoi, Panizzut, Binelli, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Loss, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni del decreto-legge n. 229 del 2021, confluite nell'ambito del provvedimento all'esame dell'Aula, hanno abrogato, a decorrere dal 10 gennaio 2022, le disposizioni sull'impiego obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie chiuse (confronta in particolare l'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 229 del 2021);

    in seguito a tale modifica normativa – che non è chiaro se sia stata consapevole o semplicemente frutto della stratificazione dei decreti varati dal Governo – il Ministro della salute ha adottato un'ordinanza in data 7 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», con la quale ha di fatto reintrodotto l'obbligo sopra menzionato, prima ancora che lo stesso venisse a scadere per effetto delle modifiche previste dal decreto-legge n. 229 del 2021;

    letteralmente, per effetto della suddetta ordinanza del Ministero della salute, «l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici»;

    la misura sopra citata risulta fortemente penalizzante per il comparto sciistico, considerata l'obiettiva difficoltà, in molti casi, di reperire mascherine di tipo FFP2 nelle zone di montagna e la non conoscenza delle norme nazionali da parte dei turisti stranieri;

    inoltre, alla luce dei recenti dati epidemiologici, che confermano il netto calo della curva pandemica, la suddetta restrizione non appare supportata da impellenti ragioni di carattere scientifico e/o sanitario,

impegna il Governo

ad abrogare l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, superando le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale richiamata in premessa.
9/3467/47. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni del decreto-legge n. 229 del 2021, confluite nell'ambito del provvedimento all'esame dell'Aula, hanno abrogato, a decorrere dal 10 gennaio 2022, le disposizioni sull'impiego obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie chiuse (confronta in particolare l'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 229 del 2021);

    in seguito a tale modifica normativa – che non è chiaro se sia stata consapevole o semplicemente frutto della stratificazione dei decreti varati dal Governo – il Ministro della salute ha adottato un'ordinanza in data 7 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», con la quale ha di fatto reintrodotto l'obbligo sopra menzionato, prima ancora che lo stesso venisse a scadere per effetto delle modifiche previste dal decreto-legge n. 229 del 2021;

    letteralmente, per effetto della suddetta ordinanza del Ministero della salute, «l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici»;

    la misura sopra citata risulta fortemente penalizzante per il comparto sciistico, considerata l'obiettiva difficoltà, in molti casi, di reperire mascherine di tipo FFP2 nelle zone di montagna e la non conoscenza delle norme nazionali da parte dei turisti stranieri;

    inoltre, alla luce dei recenti dati epidemiologici, che confermano il netto calo della curva pandemica, la suddetta restrizione non appare supportata da impellenti ragioni di carattere scientifico e/o sanitario,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di abrogare, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, superando le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale richiamata in premessa.
9/3467/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula interviene in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    in tale ambito, a fronte dell'ormai persistente calo della curva epidemiologica, appaiono indispensabili interventi correttivi volti ad agevolare la ripartenza delle attività economiche a pieno regime;

    in particolare, si ritiene opportuna la modifica delle vigenti linee guida per la ripresa delle attività economiche, adottate con ordinanza del Ministero della salute in data 2 dicembre 2021, nella parte in cui impongono l'indicazione della «capienza massima consentita degli spazi» da parte dei negozi e delle altre attività commerciali al dettaglio;

    tale prescrizione si ritiene infatti eccessiva alla luce dei recenti, incoraggianti, dati epidemiologici e anche a fronte dell'introduzione dell'obbligo della certificazione verde rafforzata per l'accesso a diverse tipologie di esercizi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volte ad abrogare la prescrizione delle linee guida di cui in premessa che impone l'indicazione della «capienza massima consentita degli spazi» da parte dei negozi e delle altre attività/esercizi commerciali al dettaglio.
9/3467/48. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula interviene in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    in tale ambito, a fronte dell'ormai persistente calo della curva epidemiologica, appaiono indispensabili interventi correttivi volti ad agevolare la ripartenza delle attività economiche a pieno regime;

    in particolare, si ritiene opportuna la modifica delle vigenti linee guida per la ripresa delle attività economiche, adottate con ordinanza del Ministero della salute in data 2 dicembre 2021, nella parte in cui impongono l'indicazione della «capienza massima consentita degli spazi» da parte dei negozi e delle altre attività commerciali al dettaglio;

    tale prescrizione si ritiene infatti eccessiva alla luce dei recenti, incoraggianti, dati epidemiologici e anche a fronte dell'introduzione dell'obbligo della certificazione verde rafforzata per l'accesso a diverse tipologie di esercizi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volte ad abrogare la prescrizione delle linee guida di cui in premessa che impone l'indicazione della «capienza massima consentita degli spazi» da parte dei negozi e delle altre attività/esercizi commerciali al dettaglio.
9/3467/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 del decreto-legge di cui si discute la conversione reca disposizioni in materia di congedi straordinari per i genitori lavoratori;

    le misure di sostegno alle famiglie e alla genitorialità, sulle quali interviene, per il residuo periodo emergenziale, la disposizione sopra citata, sono state recentemente interessate da un'operazione di riordino ad opera del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante «istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico», adottato in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46;

    con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, attualmente prevista per il 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale si sostituirà ai benefici previsti dalla normativa vigente per i genitori lavoratori, tra i quali le detrazioni per i figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

    la transizione verso questo nuovo strumento, sostenuto da tutti i gruppi parlamentari per favorire la natalità, la genitorialità e l'occupazione, rischia di determinare un cortocircuito normativo in danno degli impiegati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale residenti all'estero (Maeci);

    con il passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni, mal coordinate tra loro in parte qua, i predetti lavoratori rischiano infatti di perdere sia le predette agevolazioni in fase di abrogazione definitiva – che gli stessi percepiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 – sia l'assegno unico e universale, essendo l'erogazione di quest'ultimo vincolata, in base agli stessi requisiti stabiliti dalla legge delega, al parametro della residenza sul territorio italiano e della cittadinanza;

    allo scopo di colmare il predetto vuoto normativo, la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha inserito un'apposita osservazione nel parere reso sullo schema del decreto legislativo sopra richiamato;

    a quanto si apprende, la stessa Farnesina è preoccupata dagli eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in questa situazione, giacché gli impiegati si vedono ledere diritti acquisiti, nel contratto di lavoro che hanno firmato;

    le detrazioni per carichi di famiglia rappresentano una misura importante per le famiglie degli impiegati del Maeci, e ciò sia da un punto di vista prettamente economico, impattando sensibilmente sullo stipendio netto, sia sotto il profilo della realizzazione degli obiettivi di sostegno della genitorialità che la legge delega si propone di conseguire,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte a salvaguardare la posizione degli impiegati del Maeci residenti all'estero e il diritto alla percezione da parte degli stessi delle agevolazioni per i figli a carico.
9/3467/49. Giaccone, Billi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca, tra le altre, disposizioni in materia di impiego, durata e rilascio delle certificazioni verdi COVID-19;

    con riguardo a tali aspetti, va segnalata una situazione di obiettiva incertezza che interessa in maniera particolare i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino;

    con circolare del Ministero della salute prot. n. 50269 del 4 novembre 2021, infatti, è stato stabilito che: «i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (...) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 giorni) dal completamento del ciclo primario», ulteriormente precisandosi che: «il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

    le indicazioni fornite dalla circolare sopra citata necessitano di essere aggiornate alla luce delle nuove disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2022, attualmente in fase di conversione, che ha introdotto il cosiddetto green pass illimitato – tra gli altri – per i soggetti vaccinati con tre dosi;

    allo stato attuale, infatti, non è chiaro se i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA abbiano diritto, all'atto della somministrazione della dose di richiamo con vaccino a m-RNA, al rilascio del green pass a validità illimitata, alla pari degli altri soggetti vaccinati con tre dosi, ovvero se il loro certificato abbia una validità standard limitata a sei mesi;

    il mancato coordinamento tra le norme e le circolari sopra richiamate è fonte di gravi pregiudizi per i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA che si sono sottoposti, all'incirca sei mesi fa, alla somministrazione della dose di richiamo con vaccino m-RNA. In caso di mancato accoglimento dell'interpretazione più favorevole, infatti, i soggetti in questione rischiano di rimanere in una sorta di vicolo cieco, con il green pass scaduto e l'impossibilità di sottoporsi a una ennesima dose (la quarta) che attualmente non risulta raccomandata,

impegna il Governo

a chiarire, anche attraverso ulteriori iniziative di carattere normativo e/o interpretativo, che la certificazione verde COVID-19 avente durata illimitata è rilasciata, in aggiunta alle fattispecie attualmente previste, anche ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) che hanno ricevuto una dose di richiamo con un vaccino approvato dalla predetta Agenzia, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla circolare del Ministero della salute.
9/3467/50. Billi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca, tra le altre, disposizioni in materia di impiego, durata e rilascio delle certificazioni verdi COVID-19;

    con riguardo a tali aspetti, va segnalata una situazione di obiettiva incertezza che interessa in maniera particolare i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino;

    con circolare del Ministero della salute prot. n. 50269 del 4 novembre 2021, infatti, è stato stabilito che: «i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (...) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 giorni) dal completamento del ciclo primario», ulteriormente precisandosi che: «il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

    le indicazioni fornite dalla circolare sopra citata necessitano di essere aggiornate alla luce delle nuove disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2022, attualmente in fase di conversione, che ha introdotto il cosiddetto green pass illimitato – tra gli altri – per i soggetti vaccinati con tre dosi;

    allo stato attuale, infatti, non è chiaro se i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA abbiano diritto, all'atto della somministrazione della dose di richiamo con vaccino a m-RNA, al rilascio del green pass a validità illimitata, alla pari degli altri soggetti vaccinati con tre dosi, ovvero se il loro certificato abbia una validità standard limitata a sei mesi;

    il mancato coordinamento tra le norme e le circolari sopra richiamate è fonte di gravi pregiudizi per i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA che si sono sottoposti, all'incirca sei mesi fa, alla somministrazione della dose di richiamo con vaccino m-RNA. In caso di mancato accoglimento dell'interpretazione più favorevole, infatti, i soggetti in questione rischiano di rimanere in una sorta di vicolo cieco, con il green pass scaduto e l'impossibilità di sottoporsi a una ennesima dose (la quarta) che attualmente non risulta raccomandata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di chiarire, nel rispetto dell'evoluzione delle evidenze scientifiche, anche attraverso ulteriori iniziative di carattere normativo e/o interpretativo, che la certificazione verde COVID-19 avente durata illimitata è rilasciata, in aggiunta alle fattispecie attualmente previste, anche ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) che hanno ricevuto una dose di richiamo con un vaccino approvato dalla predetta Agenzia, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla circolare del Ministero della salute.
9/3467/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Billi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8, nella riformulazione approvata nel corso dell'esame al Senato, reca due autorizzazioni di spesa relative alle attività della Piattaforma nazionale DGC (digital green certificate) per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 e per l'accesso da parte dell'interessato alla certificazione medesima;

    in Italia ci sono migliaia di cittadini, tra i quali molti anziani, che hanno diritto ad avere un certificato di esenzione vaccinale per motivi di salute (malattie acute severe, situazioni in cui è preferibile posticipare la vaccinazione perché è già stato contratto il COVID-19, pazienti che hanno ricevuto terapia con anticorpi monoclonali entro un determinato periodo, soggetti in quarantena per contatto stretto e soggetti con sintomi sospetti di COVID-19);

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022 ha stabilito le modalità con cui ottenere il certificato digitale di esenzione da vaccino COVID-19;

    all'articolo 3 del suesposto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si dispone che il medico emetta la certificazione di esenzione dalla vaccinazione COVID-19 rilasciando all'assistito un'attestazione esclusivamente digitale identificata con un codice univoco (CUEV) e provvedendo all'inserimento delle informazioni nella piattaforma nazionale DCG (quella per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19);

    i cittadini che sono già in possesso di una certificazione cartacea, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta il 7 febbraio 2022, possono chiedere al proprio medico la conversione digitale del certificato recandosi fisicamente presso il suo ambulatorio, diversamente, trascorsi questi 20 giorni, la certificazione cartacea non sarà più valida e occorrerà richiederne un'altra;

    questa procedura è estremamente burocratica e onerosa per i cittadini costretti e fare da tramite tra la pubblica amministrazione e il sistema sanitario nazionale e, inoltre, potrebbe non essere in linea con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e la legge 12 novembre 2011, n. 183 che, sulla base del principio della «decertificazione», stabilisce come le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possano richiedere informazioni già in possesso di un'altra amministrazione;

    sono stati rilevati moltissimi casi di medici non ancora consapevoli di questa nuova procedura e quindi impreparati a supportare i propri assistiti per la digitalizzazione del certificato di esenzione vaccinale,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente affinché la conversione in digitale di un certificato di esenzione vaccinale cartaceo, per tutti i cittadini che ne sono attualmente in possesso, avvenga d'ufficio con la trasmissione automatica del certificato digitale via sms o mail oppure nelle consuete modalità messe a disposizione da appIO, eliminando quindi la necessità di una presenza fisica del cittadino presso gli uffici del sistema sanitario nazionale e, contestualmente, ad avviare una intensa campagna informativa e formativa verso i cittadini e i medici di base.
9/3467/51. Capitanio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8, nella riformulazione approvata nel corso dell'esame al Senato, reca due autorizzazioni di spesa relative alle attività della Piattaforma nazionale DGC (digital green certificate) per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 e per l'accesso da parte dell'interessato alla certificazione medesima;

    in Italia ci sono migliaia di cittadini, tra i quali molti anziani, che hanno diritto ad avere un certificato di esenzione vaccinale per motivi di salute (malattie acute severe, situazioni in cui è preferibile posticipare la vaccinazione perché è già stato contratto il COVID-19, pazienti che hanno ricevuto terapia con anticorpi monoclonali entro un determinato periodo, soggetti in quarantena per contatto stretto e soggetti con sintomi sospetti di COVID-19);

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022 ha stabilito le modalità con cui ottenere il certificato digitale di esenzione da vaccino COVID-19;

    all'articolo 3 del suesposto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si dispone che il medico emetta la certificazione di esenzione dalla vaccinazione COVID-19 rilasciando all'assistito un'attestazione esclusivamente digitale identificata con un codice univoco (CUEV) e provvedendo all'inserimento delle informazioni nella piattaforma nazionale DCG (quella per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19);

    i cittadini che sono già in possesso di una certificazione cartacea, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta il 7 febbraio 2022, possono chiedere al proprio medico la conversione digitale del certificato recandosi fisicamente presso il suo ambulatorio, diversamente, trascorsi questi 20 giorni, la certificazione cartacea non sarà più valida e occorrerà richiederne un'altra;

    questa procedura è estremamente burocratica e onerosa per i cittadini costretti e fare da tramite tra la pubblica amministrazione e il sistema sanitario nazionale e, inoltre, potrebbe non essere in linea con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e la legge 12 novembre 2011, n. 183 che, sulla base del principio della «decertificazione», stabilisce come le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possano richiedere informazioni già in possesso di un'altra amministrazione;

    sono stati rilevati moltissimi casi di medici non ancora consapevoli di questa nuova procedura e quindi impreparati a supportare i propri assistiti per la digitalizzazione del certificato di esenzione vaccinale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire urgentemente affinché la conversione in digitale di un certificato di esenzione vaccinale cartaceo, per tutti i cittadini che ne sono attualmente in possesso, avvenga d'ufficio con la trasmissione automatica del certificato digitale via sms o mail oppure nelle consuete modalità messe a disposizione da appIO, eliminando quindi la necessità di una presenza fisica del cittadino presso gli uffici del sistema sanitario nazionale e, contestualmente, ad avviare una intensa campagna informativa e formativa verso i cittadini e i medici di base.
9/3467/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Capitanio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;

    le misure previste dal Governo sono finalizzate ad aumentare l'agibilità in sicurezza delle aule scolastiche, attraverso la sanificazione degli ambienti e il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado;

    tali iniziative, insieme alle altre assunte negli ultimi mesi, stanno ottenendo risultati molto positivi e, nelle ultime settimane, la curva epidemiologica risulta in costante discesa e tutti i parametri indicano un deciso miglioramento della situazione pandemica;

    con dati analoghi, alcuni paesi europei stanno rivedendo e allentando le prescrizioni fino ad ora in vigore, anche in ambito scolastico, prevedendo, ad esempio, di eliminare parzialmente per gli studenti l'obbligo di indossare le mascherine – ovvero esclusivamente durante le lezioni in classe, e solo se seduti al banco – mantenendolo per i soli professori, e di ripristinare le attività e le manifestazioni scolastiche di gruppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative per permettere, in tempi brevi, un alleggerimento delle disposizioni attualmente in vigore in ambito scolastico, analogamente a quanto sta avvenendo in altri paesi europei, consentendo così agli studenti il graduale recupero delle normali interazioni e delle forme di socialità di cui sono stati così a lungo privati.
9/3467/52. Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;

    le misure previste dal Governo sono finalizzate ad aumentare l'agibilità in sicurezza delle aule scolastiche, attraverso la sanificazione degli ambienti e il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado;

    tali iniziative, insieme alle altre assunte negli ultimi mesi, stanno ottenendo risultati molto positivi e, nelle ultime settimane, la curva epidemiologica risulta in costante discesa e tutti i parametri indicano un deciso miglioramento della situazione pandemica;

    con dati analoghi, alcuni paesi europei stanno rivedendo e allentando le prescrizioni fino ad ora in vigore, anche in ambito scolastico, prevedendo, ad esempio, di eliminare parzialmente per gli studenti l'obbligo di indossare le mascherine – ovvero esclusivamente durante le lezioni in classe, e solo se seduti al banco – mantenendolo per i soli professori, e di ripristinare le attività e le manifestazioni scolastiche di gruppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative per permettere, ove ne ricorrano le condizioni in base all'andamento della curva epidemiologica, un alleggerimento delle disposizioni attualmente in vigore in ambito scolastico, analogamente a quanto sta avvenendo in altri Paesi europei, consentendo così agli studenti il graduale recupero delle normali interazioni e delle forme di socialità di cui sono stati così a lungo privati.
9/3467/52. (Testo modificato nel corso della seduta)Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge in esame, recante «dispositivi di protezione delle vie respiratorie», prevede l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, nonché per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

    le mascherine di tipo FFP2 sono dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) certificati ai sensi di uno standard europeo – l'EN 149:2019 + Al:2009 – concepito dichiaratamente per i lavoratori e, quindi, per adulti con specifiche capacità respiratorie;

    non esistono, invece, delle vere e proprie «FFP2 per bambini» ma solo modelli in taglia small per chi ha un viso più piccolo;

    nello scorso mese di giugno, alcuni ricercatori hanno pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics uno studio che ha messo in evidenza gli effetti negativi derivanti dall'uso delle mascherine per i bambini, in considerazione degli alti livelli di anidride carbonica trattenuta dai dispositivi. Gli autori hanno sostenuto che simili quantità di anidride carbonica, in soggetti non adulti, espongano al rischio di ipercapnia, comportando un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, spasmi, muscolari, mal di testa, stato confusionale, dispnea, letargia e disorientamento, fino alla perdita di coscienza;

    l'articolo sopra citato ha fatto molto discutere ed è stato ritirato in seguito alle critiche sollevate nei confronti di esso da esponenti della comunità scientifica che hanno contestato il metodo utilizzato per la ricerca;

    sebbene lo studio abbia evidenziato delle carenze dal punto di vista metodologico, i rischi derivanti dall'utilizzo obbligatorio delle mascherine di tipo FFP2 per la popolazione pediatrica non possono attualmente essere esclusi;

    ne costituisce la migliore riprova l'opinione resa al riguardo dal Comitato tecnico scientifico (Cts), il quale, nel corso della riunione del 21 aprile 2021, ha espresso, letteralmente, «parere contrario, sull'ipotesi di prescrivere l'uso, da parte degli studenti, dei dispositivi FFP2, non essendo consigliabile l'uso continuato di tali dispositivi per lungo tempo» (confronta il verbale n. 21, relativo alla predetta seduta del Cts),

impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere normativo e/o interpretativo volte ad escludere, con effetto immediato, l'applicabilità dell'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 nei riguardi della popolazione pediatrica, ad eccezione dell'ambito medico o ospedaliero.
9/3467/53. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge in esame, recante «dispositivi di protezione delle vie respiratorie», prevede l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, nonché per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

    le mascherine di tipo FFP2 sono dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) certificati ai sensi di uno standard europeo – l'EN 149:2019 + Al:2009 – concepito dichiaratamente per i lavoratori e, quindi, per adulti con specifiche capacità respiratorie;

    non esistono, invece, delle vere e proprie «FFP2 per bambini» ma solo modelli in taglia small per chi ha un viso più piccolo;

    nello scorso mese di giugno, alcuni ricercatori hanno pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics uno studio che ha messo in evidenza gli effetti negativi derivanti dall'uso delle mascherine per i bambini, in considerazione degli alti livelli di anidride carbonica trattenuta dai dispositivi. Gli autori hanno sostenuto che simili quantità di anidride carbonica, in soggetti non adulti, espongano al rischio di ipercapnia, comportando un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, spasmi, muscolari, mal di testa, stato confusionale, dispnea, letargia e disorientamento, fino alla perdita di coscienza;

    l'articolo sopra citato ha fatto molto discutere ed è stato ritirato in seguito alle critiche sollevate nei confronti di esso da esponenti della comunità scientifica che hanno contestato il metodo utilizzato per la ricerca;

    sebbene lo studio abbia evidenziato delle carenze dal punto di vista metodologico, i rischi derivanti dall'utilizzo obbligatorio delle mascherine di tipo FFP2 per la popolazione pediatrica non possono attualmente essere esclusi;

    ne costituisce la migliore riprova l'opinione resa al riguardo dal Comitato tecnico scientifico (Cts), il quale, nel corso della riunione del 21 aprile 2021, ha espresso, letteralmente, «parere contrario, sull'ipotesi di prescrivere l'uso, da parte degli studenti, dei dispositivi FFP2, non essendo consigliabile l'uso continuato di tali dispositivi per lungo tempo» (confronta il verbale n. 21, relativo alla predetta seduta del Cts),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo e/o interpretativo volte ad escludere, con effetto immediato, l'applicabilità dell'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 nei riguardi della popolazione pediatrica, ad eccezione dell'ambito medico o ospedaliero.
9/3467/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 reca proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, In sede di conversione al Senato sono intervenute, tra le altre, importanti novità in tema di strutture sanitarie, trasporti, ambito scolastico ed impiego delle certificazioni verdi;

    è da notare come la normativa emergenziale che si sta formando in ordine alla situazione pandemica, continua a sviluppare delle criticità in ordine alle limitazioni della libertà di circolazione delle persone, spesso non ponderata alle particolari esigenze di categorie di cittadini;

    si segnala tra le tante il rafforzamento legislativo delle misure di prevenzione per l'utilizzo dei mezzi di trasporto con l'introduzione di una generale stretta che ha lasciato fruibili tali servizi solo ai possessori di certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione. A seguito di questo disposto normativo si è dovuti ricorrere, ad esempio, a deroghe specifiche per gli spostamenti da e per le isole, altrimenti impossibili ai non possessori di green pass cosiddetto «rafforzato» in specie rilevando le problematiche afferenti agli spostamenti per motivi scolastici;

    questo problema ha reso necessario un duplice intervento;

    il primo, quello di cui all'Ordinanza del Ministero della salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2022 per cui si consente l'uso del trasporto pubblico «da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52» ed inoltre «agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229»;

    il secondo, quello di cui all'odierno decreto in conversione, che intervenendo sul tema del trasporto pubblico stabilisce fino al 31 marzo 2022 l'obbligo di green pass rafforzato per l'accesso ai diversi mezzi di trasporto ma, all'articolo 5-quater comma 1, lettera 2-ter, stabilisce la comprensibile e dovuta deroga per cui, a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto per spostamenti da e per le isole sarà possibile per la generalità in possesso di una certificazione verde Covid cosiddetta «base»;

    tuttavia, tra gli studenti, chi non si è ancora vaccinato o non ha un green pass da guarigione può si prendere lo scuolabus, ma non può recarsi a scuola con i mezzi pubblici;

    il Governo, nelle FAQ presenti sul sito ufficiale, specifica che il trasporto scolastico esclusivamente dedicato è possibile fruirne anche senza green pass. Infatti, solo il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina del green pass, e sarà quindi accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni con il solo obbligo di indossare una mascherina FFP2. Ciò premesso,

impegna il Governo

al fine di limitare i disagi negli spostamenti da e per le sedi scolastiche ed universitarie, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a estendere l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici agli studenti in possesso di green pass da test, cosiddetto green pass base.
9/3467/54. Potenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 reca proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, In sede di conversione al Senato sono intervenute, tra le altre, importanti novità in tema di strutture sanitarie, trasporti, ambito scolastico ed impiego delle certificazioni verdi;

    è da notare come la normativa emergenziale che si sta formando in ordine alla situazione pandemica, continua a sviluppare delle criticità in ordine alle limitazioni della libertà di circolazione delle persone, spesso non ponderata alle particolari esigenze di categorie di cittadini;

    si segnala tra le tante il rafforzamento legislativo delle misure di prevenzione per l'utilizzo dei mezzi di trasporto con l'introduzione di una generale stretta che ha lasciato fruibili tali servizi solo ai possessori di certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione. A seguito di questo disposto normativo si è dovuti ricorrere, ad esempio, a deroghe specifiche per gli spostamenti da e per le isole, altrimenti impossibili ai non possessori di green pass cosiddetto «rafforzato» in specie rilevando le problematiche afferenti agli spostamenti per motivi scolastici;

    questo problema ha reso necessario un duplice intervento;

    il primo, quello di cui all'Ordinanza del Ministero della salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2022 per cui si consente l'uso del trasporto pubblico «da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52» ed inoltre «agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229»;

    il secondo, quello di cui all'odierno decreto in conversione, che intervenendo sul tema del trasporto pubblico stabilisce fino al 31 marzo 2022 l'obbligo di green pass rafforzato per l'accesso ai diversi mezzi di trasporto ma, all'articolo 5-quater comma 1, lettera 2-ter, stabilisce la comprensibile e dovuta deroga per cui, a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto per spostamenti da e per le isole sarà possibile per la generalità in possesso di una certificazione verde Covid cosiddetta «base»;

    tuttavia, tra gli studenti, chi non si è ancora vaccinato o non ha un green pass da guarigione può si prendere lo scuolabus, ma non può recarsi a scuola con i mezzi pubblici;

    il Governo, nelle FAQ presenti sul sito ufficiale, specifica che il trasporto scolastico esclusivamente dedicato è possibile fruirne anche senza green pass. Infatti, solo il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina del green pass, e sarà quindi accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni con il solo obbligo di indossare una mascherina FFP2. Ciò premesso,

impegna il Governo

al fine di limitare i disagi negli spostamenti da e per le sedi scolastiche ed universitarie, a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto della curva epidemiologica, ulteriori iniziative, anche normative, volte a estendere l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici agli studenti in possesso di green pass da test, cosiddetto green pass base.
9/3467/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Potenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione n. 221 del 2021, approvato già in prima lettura dal Senato, proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo ed introduce ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

    il comma 2, in particolare, dispone l'abrogazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza;

    nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, sono state apportate delle disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 221 del 2021, finalizzate a trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto in abrogazione;

    il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 dispone, a decorrere dal 10 gennaio 2022, che l'accesso e la fruizione di determinati servizi ed attività come alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto eccetera..., sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto Super green pass, ovvero di certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, o l'avvenuta guarigione dal virus;

    il super green pass va abolito perché è una misura vuota, esclusivamente politica, che non ha contribuito a frenare la circolazione del virus, anzi ha pesantemente minato ed indebolito la nostra economia, affossando il turismo, le attività produttive, ed introducendo un vero e proprio obbligo vaccinale;

    ad oggi le evidenze scientifiche dimostrano che il numero dei positivi vaccinati è superiore del numero dei positivi non vaccinati, e che con il calo del numero dei ricoveri nelle terapie intensive e dei decessi è oramai chiaro l'inizio della cosiddetta fase endemica e di vera e propria convivenza con il virus,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a decretare la fine anticipata dello stato di emergenza nazionale e a eliminare tutti i provvedimenti e le misure restrittive conseguenti, in particolare l'obbligo di esibizione del super green pass per l'accesso e la fruizione di servizi ed attività.
9/3467/55. Sodano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, proroga lo stato di emergenza nazionale e reca ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il provvedimento, a seguito dell'esame del Senato, risulta incrementato per un totale di 33 articoli e 64 commi;

    il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 15 febbraio 2022, ha evidenziato diversi profili problematici del provvedimento;

    in primo luogo, il provvedimento modifica una disposizione del decreto-legge n. 172 del 2021 ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del provvedimento in esame in contrasto con la raccomandazione espressa in più occasione dal Comitato e da ultimo nella seduta del 17 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3442 di conversione del decreto-legge n. 172 di evitare la modifica di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge ovvero altre forme di intreccio tra più decreti-legge non ancora convertiti;

    in secondo luogo, nel provvedimento risulta confluito il decreto-legge n. 221 del 2021, anche in questo caso in contraddizione con ripetute raccomandazioni del Comitato, nonché con la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021;

    infine, e si tratta probabilmente dell'aspetto più rilevante, con riferimento alla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, il Comitato ha sottolineato l'esigenza di non dilatare oltre il ricorso allo stato di emergenza previsto dal codice della protezione civile (articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018), richiamando i precedenti pareri del Comitato che hanno criticato l'estensione ex lege oltre il limite biennale di altri stati di emergenza dichiarati per eventi sismici ed altre calamità, anche «in considerazione dei significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile»; il Comitato ha quindi raccomandato al Governo di «avviare una riflessione», in vista della scadenza del 31 marzo, sulle modalità di definizione di una legislazione «a regime» in grado di affrontare per il futuro i casi di malattia da COVID-19,

impegna il Governo

nel tenere conto del parere del Comitato per legislazione, a definire per tempo, e comunque in vista della scadenza del 31 marzo, in dialogo con il Parlamento, una legislazione ordinaria che possa disciplinare ogni evento connesso alle patologie derivanti da COVID-19 al precipuo fine di evitare ulteriori proroghe della durata dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19.
9/3467/56. Butti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, proroga lo stato di emergenza nazionale e reca ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il provvedimento, a seguito dell'esame del Senato, risulta incrementato per un totale di 33 articoli e 64 commi;

    il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 15 febbraio 2022, ha evidenziato diversi profili problematici del provvedimento;

    in primo luogo, il provvedimento modifica una disposizione del decreto-legge n. 172 del 2021 ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del provvedimento in esame in contrasto con la raccomandazione espressa in più occasione dal Comitato e da ultimo nella seduta del 17 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3442 di conversione del decreto-legge n. 172 di evitare la modifica di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge ovvero altre forme di intreccio tra più decreti-legge non ancora convertiti;

    in secondo luogo, nel provvedimento risulta confluito il decreto-legge n. 221 del 2021, anche in questo caso in contraddizione con ripetute raccomandazioni del Comitato, nonché con la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021;

    infine, e si tratta probabilmente dell'aspetto più rilevante, con riferimento alla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, il Comitato ha sottolineato l'esigenza di non dilatare oltre il ricorso allo stato di emergenza previsto dal codice della protezione civile (articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018), richiamando i precedenti pareri del Comitato che hanno criticato l'estensione ex lege oltre il limite biennale di altri stati di emergenza dichiarati per eventi sismici ed altre calamità, anche «in considerazione dei significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile»; il Comitato ha quindi raccomandato al Governo di «avviare una riflessione», in vista della scadenza del 31 marzo, sulle modalità di definizione di una legislazione «a regime» in grado di affrontare per il futuro i casi di malattia da COVID-19,

impegna il Governo

nel tenere conto del parere del Comitato per legislazione, a valutare la possibilità di definire per tempo, e comunque in vista della scadenza del 31 marzo, in dialogo con il Parlamento, una legislazione ordinaria che possa disciplinare ogni evento connesso alle patologie derivanti da COVID-19 al precipuo fine di evitare ulteriori proroghe della durata dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19.
9/3467/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Butti.


   La Camera,

   premesso che:

    con diversi provvedimenti normativi, fin dal marzo 2020, il Governo ha indetto alcune procedure straordinarie per l'arruolamento, a tempo determinato, nelle Forze Armate, di personale medico e infermieristico al fine di meglio adempiere ai compiti assegnati per il contenimento dell'emergenza sanitaria, tuttora in atto;

    le Forze Armate hanno messo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale un cospicuo numero di medici e infermieri militari, normalmente impiegati per il sostegno sanitario del personale della Difesa, a supporto degli operatori civili attivi nelle zone più colpite dall'emergenza sanitaria: in particolare, il sistema difesa ha destinato al Servizio Sanitario Nazionale, nel periodo di massima emergenza, oltre 350 operatori sanitari, tra medici e infermieri, cui devono aggiungersi altri 139 medici e 271 infermieri impiegati nelle strutture sanitarie militari parimenti messe a disposizione per l'emergenza;

    le ottime capacità logistiche e professionali degli operatori delle Forze Armate sono state ampiamente riconosciute da tutti gli altri attori intervenuti nella gestione della pandemia e che le stesse capacità stanno risultando decisive per il buon andamento della campagna vaccinale, oltre che, nel recente passato, per la campagna di screening e l'accoglienza e cura dei cittadini contagiati;

    a fronte di ciò, appare opportuno evitare la dispersione del patrimonio professionale sanitario in esame, i cui contratti, allo stato, da quel che risulta, scadranno il prossimo 31 marzo, al fine di confermarne l'impiego nella campagna vaccinale in atto, nonché per ripristinare la complessiva attività del comparto della sanità militare e delle sue strutture, anche in favore dei cittadini affetti da altre patologie, oggi trascurate in ragione dell'emergenza sanitaria;

    al fine di perseguire i suindicati obiettivi, appare necessario procedere, considerata l'assenza di medici e infermieri, in particolare in Sardegna, previo protocollo d'intesa con la stessa Regione, nonché con le altre interessate, alla conferma del citato personale, se del caso, a mezzo di apposita selezione anche prevedendo lo scorporo del comparto della sanità militare dai limiti di cui alla legge n. 244 del 2012: ciò anche perché il medesimo comparto riveste un'importanza fondamentale e diretta anche in favore della cittadinanza e, d'intesa con le Regioni, può dare un contributo decisivo all'abbattimento delle liste d'attesa, o supplire alla perdurante assenza di medici di base, come troppo spesso si riscontra in alcuni comuni della Sardegna,

impegna il Governo

a prevedere la conferma dei contratti in scadenza del personale sanitario militare in esame, al fine di salvaguardare le professionalità acquisite nel corso dell'emergenza, se del caso, mediante la stipula di specifici protocolli d'intesa con le Regioni, al fine di una più ampia, stabile e proficua collaborazione con la sanità pubblica, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 13 del provvedimento in esame.
9/3467/57. Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    con diversi provvedimenti normativi, fin dal marzo 2020, il Governo ha indetto alcune procedure straordinarie per l'arruolamento, a tempo determinato, nelle Forze Armate, di personale medico e infermieristico al fine di meglio adempiere ai compiti assegnati per il contenimento dell'emergenza sanitaria, tuttora in atto;

    le Forze Armate hanno messo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale un cospicuo numero di medici e infermieri militari, normalmente impiegati per il sostegno sanitario del personale della Difesa, a supporto degli operatori civili attivi nelle zone più colpite dall'emergenza sanitaria: in particolare, il sistema difesa ha destinato al Servizio Sanitario Nazionale, nel periodo di massima emergenza, oltre 350 operatori sanitari, tra medici e infermieri, cui devono aggiungersi altri 139 medici e 271 infermieri impiegati nelle strutture sanitarie militari parimenti messe a disposizione per l'emergenza;

    le ottime capacità logistiche e professionali degli operatori delle Forze Armate sono state ampiamente riconosciute da tutti gli altri attori intervenuti nella gestione della pandemia e che le stesse capacità stanno risultando decisive per il buon andamento della campagna vaccinale, oltre che, nel recente passato, per la campagna di screening e l'accoglienza e cura dei cittadini contagiati;

    a fronte di ciò, appare opportuno evitare la dispersione del patrimonio professionale sanitario in esame, i cui contratti, allo stato, da quel che risulta, scadranno il prossimo 31 marzo, al fine di confermarne l'impiego nella campagna vaccinale in atto, nonché per ripristinare la complessiva attività del comparto della sanità militare e delle sue strutture, anche in favore dei cittadini affetti da altre patologie, oggi trascurate in ragione dell'emergenza sanitaria;

    al fine di perseguire i suindicati obiettivi, appare necessario procedere, considerata l'assenza di medici e infermieri, in particolare in Sardegna, previo protocollo d'intesa con la stessa Regione, nonché con le altre interessate, alla conferma del citato personale, se del caso, a mezzo di apposita selezione anche prevedendo lo scorporo del comparto della sanità militare dai limiti di cui alla legge n. 244 del 2012: ciò anche perché il medesimo comparto riveste un'importanza fondamentale e diretta anche in favore della cittadinanza e, d'intesa con le Regioni, può dare un contributo decisivo all'abbattimento delle liste d'attesa, o supplire alla perdurante assenza di medici di base, come troppo spesso si riscontra in alcuni comuni della Sardegna,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa al fine di confermare le professionalità acquisite nel corso dell'emergenza nell'ambito della sanità militare, con la proroga negli attuali contratti, nonché mediante la stipula i specifici accordi con le regioni, al fine di una più ampia, stabile e proficua collaborazione con la sanità pubblica.
9/3467/57. (Testo modificato nel corso della seduta)Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure ingenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    nulla è stato fatto per riconoscere un dovuto ristoro alle famiglie dei sanitari morti per Covid, posto che, al momento, gli indennizzi sono garantiti dall'Inail solo ai medici dipendenti del Sistema sanitario nazionale, mentre tutti gli altri professionisti, guardie mediche, medici di famiglia, dentisti e specialisti, ambulatoriali e pensionati, riceveranno solo piccoli rimborsi tramite assicurazioni private, qualora sottoscritte;

    gran parte dei professionisti caduti a causa del virus, soprattutto nella prima fase della pandemia, era medico di base o comunque non dipendente del Sistema sanitario nazionale e le loro famiglie non sono indennizzabili da parte dell'Inail, in virtù di un regime assicurativo diverso, a differenza delle famiglie dei medici dipendenti dal Ssn che porrebbero ricevere un ristoro Inail, sia pure a fronte di procedure complesse;

    dure le parole di Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici di Bergamo, che si dice «esterrefatto»: «Sembrava una cosa normale, per chi muore sul lavoro. Perché queste morti le equiparerei ai morti di guerra. E invece...»;

    in tutta Italia il Covid ha consegnato da inizio pandemia i nomi di 369 camici bianchi vittime del virus; 31 i medici morti a causa dell'infezione in provincia di Bergamo, compresi 10 medici di base; a Duno, un borgo in provincia di Varese, al Tempio Votivo dei Medici d'Italia oltre 350 nomi sono incisi sulla stele in pietra per ricordare il sacrificio di coloro che hanno perso la vita nella lotta contro la pandemia da COVID-19;

    medici che si sono impegnati e hanno sacrificato la loro vita, in un momento storico in cui i livelli di sicurezza non erano adeguatamente elevati, in cui mancavano i dispositivi di protezione individuale; famiglie che, in molti casi, sono anche rimaste prive dell'unica fonte di sostentamento e alle quali sono negati gli indennizzi Inail e alle quali anche le istituzioni hanno voltato le spalle: una beffa per chi negli ultimi due anni è stato definito «eroe» e che oggi è stato di fatto, «dimenticato»,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di riconoscere un equo indennizzo ai famigliari dei sanitari non in regime di rapporto di lavoro dipendente, inclusi gli specialisti ambulatoriali e i professionisti pensionati tornati in servizio volontariamente, che, in conseguenza dell'attività prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, siano deceduti a seguito di infezione da SARS-CoV-2.
9/3467/58. Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure ingenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    nulla è stato fatto per riconoscere un dovuto ristoro alle famiglie dei sanitari morti per Covid, posto che, al momento, gli indennizzi sono garantiti dall'Inail solo ai medici dipendenti del Sistema sanitario nazionale, mentre tutti gli altri professionisti, guardie mediche, medici di famiglia, dentisti e specialisti, ambulatoriali e pensionati, riceveranno solo piccoli rimborsi tramite assicurazioni private, qualora sottoscritte;

    gran parte dei professionisti caduti a causa del virus, soprattutto nella prima fase della pandemia, era medico di base o comunque non dipendente del Sistema sanitario nazionale e le loro famiglie non sono indennizzabili da parte dell'Inail, in virtù di un regime assicurativo diverso, a differenza delle famiglie dei medici dipendenti dal Ssn che porrebbero ricevere un ristoro Inail, sia pure a fronte di procedure complesse;

    dure le parole di Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici di Bergamo, che si dice «esterrefatto»: «Sembrava una cosa normale, per chi muore sul lavoro. Perché queste morti le equiparerei ai morti di guerra. E invece...»;

    in tutta Italia il Covid ha consegnato da inizio pandemia i nomi di 369 camici bianchi vittime del virus; 31 i medici morti a causa dell'infezione in provincia di Bergamo, compresi 10 medici di base; a Duno, un borgo in provincia di Varese, al Tempio Votivo dei Medici d'Italia oltre 350 nomi sono incisi sulla stele in pietra per ricordare il sacrificio di coloro che hanno perso la vita nella lotta contro la pandemia da COVID-19;

    medici che si sono impegnati e hanno sacrificato la loro vita, in un momento storico in cui i livelli di sicurezza non erano adeguatamente elevati, in cui mancavano i dispositivi di protezione individuale; famiglie che, in molti casi, sono anche rimaste prive dell'unica fonte di sostentamento e alle quali sono negati gli indennizzi Inail e alle quali anche le istituzioni hanno voltato le spalle: una beffa per chi negli ultimi due anni è stato definito «eroe» e che oggi è stato di fatto, «dimenticato»,

impegna il Governo

ad assumere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa di competenza al fine di riconoscere un equo indennizzo ai famigliari dei sanitari non in regime di rapporto di lavoro dipendente, inclusi gli specialisti ambulatoriali e i professionisti pensionati tornati in servizio volontariamente, che, in conseguenza dell'attività prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, siano deceduti a seguito di infezione da SARS-CoV-2.
9/3467/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 17, commi 3 e 4 proroga al 31 marzo 2022 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e per i lavoratori autonomi di poter fruire, alternativamente tra i due genitori, di congedi parentali per i figli minori di 14 anni;

    considerata la necessità di una normalizzazione delle attività quotidiane nell'ottica del superamento dello stato d'emergenza, è necessaria l'adozione di misure a sostegno delle famiglie che non siano limitate al termine indicato dal Governo;

    superare l'emergenza vuol dire anche mantenere le scuole aperte e garantire una continuità alla socialità dei nostri ragazzi, che più di tutti hanno sofferto le restrizioni e le chiusure legate alla pandemia,

impegna il Governo

a prorogare la normativa relativa ai congedi parentali per Covid fino alla conclusione dell'anno scolastico, svincolando tali misure dalla sussistenza dello stato di emergenza al fine di venire maggiormente incontro alle necessità delle famiglie italiane.
9/3467/59. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, l'articolo 5 opera il riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l'accesso a determinati servizi e attività essenziali al possesso di un certificato verde COVID-19 di base o al cosiddetto certificato rafforzato, derivante cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione;

    l'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale ai cittadini in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino;

    l'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dispone, infatti, che ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali;

    numerose altre persone, provenienti anche da altre aree geografiche, hanno completato il ciclo vaccinale nel proprio Paese di origine con vaccini non riconosciuti dall'Italia; così come sarebbero circa 100 mila i lavoratori in Italia vaccinati con Sputnik cui non viene rilasciato il Green Pass, poiché l'Agenzia europea del farmaco (Ema), al momento, non ha autorizzato nessuno dei due sieri;

    secondo l'elaborazione dei dati Istat di Coldiretti, solo i turisti russi sono passati da 221 mila ad appena 29 mila tra il 2019 e il 2020, con un crollo dell'86 per cento di arrivi e, ovviamente, pesanti effetti sull'economia e sull'occupazione,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere vaccini, come Sputnik, ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19.
9/3467/60. Prisco, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, l'articolo 5 opera il riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l'accesso a determinati servizi e attività essenziali al possesso di un certificato verde COVID-19 di base o al cosiddetto certificato rafforzato, derivante cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione;

    l'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale ai cittadini in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino;

    l'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dispone, infatti, che ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali;

    numerose altre persone, provenienti anche da altre aree geografiche, hanno completato il ciclo vaccinale nel proprio Paese di origine con vaccini non riconosciuti dall'Italia; così come sarebbero circa 100 mila i lavoratori in Italia vaccinati con Sputnik cui non viene rilasciato il Green Pass, poiché l'Agenzia europea del farmaco (Ema), al momento, non ha autorizzato nessuno dei due sieri;

    secondo l'elaborazione dei dati Istat di Coldiretti, solo i turisti russi sono passati da 221 mila ad appena 29 mila tra il 2019 e il 2020, con un crollo dell'86 per cento di arrivi e, ovviamente, pesanti effetti sull'economia e sull'occupazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere, previa valutazione degli organismi tecnico-scientifici competenti a livello nazionale e comunitario, ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere vaccini, come Sputnik, ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19.
9/3467/60. (Testo modificato nel corso della seduta)Prisco, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca all'articolo 11 disposizioni relative a controlli per gli ingressi sul territorio nazionale;

    viene introdotta la possibilità di effettuare controlli a campione mediante tampone e, in caso di positività, pone a carico del viaggiatore l'onere dell'isolamento fiduciario;

    il settore turistico è stato già oltremodo colpito dalle disposizioni del Governo relative alle restrizioni per l'ingresso in Italia dall'estero e, in particolare, a seguito della suddivisione delle nazioni in elenchi con diversi livelli di restrizioni di cui all'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle conseguenze relative al mancato allineamento della normativa italiana a quella internazionale relative all'accesso delle attività legate al settore turistico;

    l'introduzione di un ulteriore onere a carico del turista riduce ulteriormente la possibilità di una consistente ripresa del settore, a tutto vantaggio dei competitor internazionali, una sorta di «gold plating» che contribuisce a rallentare la ripresa economica della Nazione;

    infatti, in un articolo del 31 gennaio 2022, il giornalista Oliver Smith spiegava sul «The Telegraph» i motivi per cui ai cittadini britannici conviene visitare la Scandinavia invece di passare le vacanze in Spagna, Francia e Italia proprio per le differenze sostanziali in termini di restrizioni per i turisti;

    poiché anche dalla ripresa del turismo passa il consolidamento dell'economia nazionale;

    considerata la necessità di una normalizzazione delle attività quotidiane nell'ottica del superamento dello stato di emergenza,

impegna il Governo

ad adottare apposite iniziative per superare l'attuale sistema di suddivisione delle Nazioni in liste con diversi livelli di restrizione ai fini degli spostamenti da e per l'estero attraverso l'introduzione generalizzata di corridoi turistici COVID-free e dei voli COVID-tested con ogni Nazione.
9/3467/61. Donzelli, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca all'articolo 11 disposizioni relative a controlli per gli ingressi sul territorio nazionale;

    viene introdotta la possibilità di effettuare controlli a campione mediante tampone e, in caso di positività, pone a carico del viaggiatore l'onere dell'isolamento fiduciario;

    il settore turistico è stato già oltremodo colpito dalle disposizioni del Governo relative alle restrizioni per l'ingresso in Italia dall'estero e, in particolare, a seguito della suddivisione delle nazioni in elenchi con diversi livelli di restrizioni di cui all'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle conseguenze relative al mancato allineamento della normativa italiana a quella internazionale relative all'accesso delle attività legate al settore turistico;

    l'introduzione di un ulteriore onere a carico del turista riduce ulteriormente la possibilità di una consistente ripresa del settore, a tutto vantaggio dei competitor internazionali, una sorta di «gold plating» che contribuisce a rallentare la ripresa economica della Nazione;

    infatti, in un articolo del 31 gennaio 2022, il giornalista Oliver Smith spiegava sul «The Telegraph» i motivi per cui ai cittadini britannici conviene visitare la Scandinavia invece di passare le vacanze in Spagna, Francia e Italia proprio per le differenze sostanziali in termini di restrizioni per i turisti;

    poiché anche dalla ripresa del turismo passa il consolidamento dell'economia nazionale;

    considerata la necessità di una normalizzazione delle attività quotidiane nell'ottica del superamento dello stato di emergenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, apposite iniziative per superare l'attuale sistema di suddivisione delle Nazioni in liste con diversi livelli di restrizione ai fini degli spostamenti da e per l'estero attraverso l'introduzione generalizzata di corridoi turistici COVID-free e dei voli COVID-tested con ogni Nazione.
9/3467/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Donzelli, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», nel prolungare ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, in considerazione del rischio sanitario epidemiologico da COVID-19, prevede un rafforzamento delle misure per contrastare i possibili contagi virali, tra cui: estensione al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso – e l'esibizione su richiesta – del certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    nello specifico il provvedimento dispone dunque, modifiche alla disciplina dei certificati verdi COVID-19, di base (o green pass base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (o green pass rafforzato); articolandone la necessaria esibizione per l'accesso a strutture e luoghi pubblici;

    sono ancora previste disposizioni puntuali e restrittive, in merito all'esibizione e all'obbligo di controllo per i datori di lavoro e per i soggetti deputati al controllo per l'accesso alle strutture in particolare in tema di super green pass, ovvero la certificazione che indica l'avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione da COVID;

    sono sempre numerose le notizie inerenti il possesso e l'uso di certificati verdi falsi o irregolari; le conseguenze di questa pratica non possono essere imputate al datore di lavoro, che è sì responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro, ma non può essere gravato anche di responsabilità su un'attività illegale di un'altra persona,

impegna il Governo

a disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, l'esenzione di responsabilità civile e penale per datori di lavoro nonché soggetti deputati al controllo delle certificazioni verdi COVID-19, che avendo la mansione di controllare il Green pass nonostante l'ausilio di apparecchi digitali non si avvedono della falsità.
9/3467/62. Trancassini, Bellucci, Gemmato, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», nel prolungare ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, in considerazione del rischio sanitario epidemiologico da COVID-19, prevede un rafforzamento delle misure per contrastare i possibili contagi virali, tra cui: estensione al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso – e l'esibizione su richiesta – del certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    nello specifico il provvedimento dispone dunque, modifiche alla disciplina dei certificati verdi COVID-19, di base (o green pass base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (o green pass rafforzato); articolandone la necessaria esibizione per l'accesso a strutture e luoghi pubblici;

    sono ancora previste disposizioni puntuali e restrittive, in merito all'esibizione e all'obbligo di controllo per i datori di lavoro e per i soggetti deputati al controllo per l'accesso alle strutture in particolare in tema di super green pass, ovvero la certificazione che indica l'avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione da COVID;

    sono sempre numerose le notizie inerenti il possesso e l'uso di certificati verdi falsi o irregolari; le conseguenze di questa pratica non possono essere imputate al datore di lavoro, che è sì responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro, ma non può essere gravato anche di responsabilità su un'attività illegale di un'altra persona,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, l'esenzione di responsabilità civile e penale per datori di lavoro nonché soggetti deputati al controllo delle certificazioni verdi COVID-19, che avendo la mansione di controllare il Green pass nonostante l'ausilio di apparecchi digitali non si avvedono della falsità.
9/3467/62. (Testo modificato nel corso della seduta)Trancassini, Bellucci, Gemmato, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021 finalizzato a fronteggiare l'aumento dei contagi dovuto alla variante Omicron, dispone la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022, e introduce ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    tra le disposizioni contenute nel provvedimento vi sono norme volte a contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio in determinate occasioni e per tutto il periodo emergenziale;

    il protocollo d'intesa firmato lo scorso 4 gennaio dal commissario straordinario Figliuolo, dal ministro della Salute Speranza e da Federfarma stabilisce che il prezzo finale di vendita, alle scuole, delle mascherine FFP2 non sia superiore a euro 0,75 per ciascun pezzo. Il protocollo si rifà all'articolo 3 del decreto-legge n. 229 del 2021 in base al quale il commissario monitora il relativo andamento dei prezzi e relaziona al Governo;

    con riguardo al costo delle mascherine, nei giorni scorsi è intervenuto anche il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che, condividendo la necessità di calmierare il costo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ha segnalato che il prezzo massimo fissato dal protocollo è ben superiore a quello praticato dal mercato libero, oltre che a quello reperibile sul MEPA. Se il fondo di 45,22 milioni di euro previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2022 fosse gestito al meglio, anziché essere vincolato al protocollo, si potrebbero realizzare economie utilizzabili, ad esempio, anche per l'acquisto di dispositivi migliorativi della qualità dell'aria,

impegna il Governo

a prevedere che il fondo di cui in premessa sia liberato dal vincolo di destinazione, così da essere autonomamente gestibile al meglio dalle istituzioni scolastiche nel rispetto del principio di buon andamento e nell'interesse della comunità scolastica e di tutta la collettività, anche al fine di poter utilizzare le relative economie per l'acquisto e l'installazione di dispositivi migliorativi della qualità dell'aria.
9/3467/63. Novelli, Versace.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021 finalizzato a fronteggiare l'aumento dei contagi dovuto alla variante Omicron, dispone la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022, e introduce ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    tra le disposizioni contenute nel provvedimento vi sono norme volte a contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio in determinate occasioni e per tutto il periodo emergenziale;

    il protocollo d'intesa firmato lo scorso 4 gennaio dal commissario straordinario Figliuolo, dal ministro della Salute Speranza e da Federfarma stabilisce che il prezzo finale di vendita, alle scuole, delle mascherine FFP2 non sia superiore a euro 0,75 per ciascun pezzo. Il protocollo si rifà all'articolo 3 del decreto-legge n. 229 del 2021 in base al quale il commissario monitora il relativo andamento dei prezzi e relaziona al Governo;

    con riguardo al costo delle mascherine, nei giorni scorsi è intervenuto anche il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che, condividendo la necessità di calmierare il costo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ha segnalato che il prezzo massimo fissato dal protocollo è ben superiore a quello praticato dal mercato libero, oltre che a quello reperibile sul MEPA. Se il fondo di 45,22 milioni di euro previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2022 fosse gestito al meglio, anziché essere vincolato al protocollo, si potrebbero realizzare economie utilizzabili, ad esempio, anche per l'acquisto di dispositivi migliorativi della qualità dell'aria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che il fondo di cui in premessa sia liberato dal vincolo di destinazione, così da essere autonomamente gestibile al meglio dalle istituzioni scolastiche nel rispetto del principio di buon andamento e nell'interesse della comunità scolastica e di tutta la collettività, anche al fine di poter utilizzare le relative economie per l'acquisto e l'installazione di dispositivi migliorativi della qualità dell'aria.
9/3467/63. (Testo modificato nel corso della seduta)Novelli, Versace.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia sono stati finora autorizzati dall'AIFA due antivirali orali per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che presentano un elevato rischio di sviluppare una forma severa di COVID-19: Paxlovid (PF-07321332/ritonavir) dell'Azienda Pfizer Europe MA EEIG e Lagevrio (molnupiravir) dell'Azienda Merck Sharp & Dohme;

    nel caso di Paxlovid (PF-07321332/ritonavir) l'Italia ha recepito l'autorizzazione dell'EMA con la determina n. 15 del 31 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022, classificando il medicinale ai fini del rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale in «C non negoziata [C(nn)]» e attribuendo il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri individuati dalle regioni (RNRL);

    Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di COVID-19 ed entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi;

    per quanto concerne Lagevrio (molnupiravir), che non ha ancora ricevuto l'approvazione dell'EMA, in Italia ne è stata temporaneamente autorizzata la distribuzione con Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 13 dicembre 2021. Successivamente, con la determina n. 1644 del 28 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021, l'AIFA, su parere della Commissione Tecnico Scientifica, ha definito le modalità e le condizioni di impiego del medicinale antivirale per uso orale molnupiravir;

    l'utilizzo di questo medicinale è previsto entro i 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi ed è rivolto a trattare adulti con COVID-19 che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di sviluppare malattia grave;

    secondo l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 26 novembre 2021, il Ministero della salute ha autorizzato la temporanea distribuzione dei farmaci antivirali molnupiravir e paxlovid delegando il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo modalità e procedure dallo stesso definite; al momento, la distribuzione avviene su base regionale secondo quantitativi specificamente individuati e in strutture ospedaliere a ciò deputate dalle rispettive Regioni di appartenenza e la dispensazione è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale,

    l'uso da parte dei pazienti dei suddetti medicinali antivirali è gestito in maniera particolarmente farraginosa: i medici di medicina generale e le Usca, individuano e segnalano i pazienti che ne hanno necessità. La segnalazione è fatta allo specialista ospedaliero infettivologo o pneumologo che, a sua volta, fa la prescrizione in modo che il paziente possa ritirare il farmaco dalla farmacia ospedaliera della struttura che è centro di riferimento individuato dalla Regione;

   considerato che:

    tale iter così complesso rischia di far slittare i tempi eccessivamente;

    i farmaci antivirali, infatti, vanno somministrati a pazienti con malattia lieve-moderata, con specifici fattori di rischio per lo sviluppo di COVID-19 severo, entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi; sarebbe opportuno semplificare le procedure di approvvigionamento dei medicinali antivirali che non necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero,

impegna il Governo

in concerto con l'AIFA e le Regioni e le Province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valutare l'opportunità di modificare il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali specifici per il trattamento di pazienti con COVID-19, consentendo la prescrizione da parte dei Medici di Medicina Generale e la dispensazione da parte delle farmacie di comunità con modalità previste da specifici accordi tra Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle associazioni maggiormente rappresentative.
9/3467/64. Mandelli.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito delle disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato, il green pass rafforzato è richiesto fino al 15 giugno 2022 come condizione per l'accesso al luogo di lavoro, per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni, e fino al 31 marzo 2022 per l'accesso ai mezzi di trasporto, ai servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, agli alberghi e altre strutture ricettive, ai musei e altri istituti e luoghi della cultura, e altro;

    nello studio di Abu-Raddad et al. pubblicato su NEJM nel settembre 2021, i dati della reinfezione da SARS-CoV2 su 353.326 persone mostrano la reinfezione in 1.300 persone (0,36 per cento); di queste solo quattro hanno richiesto l'ospedalizzazione ma nessun paziente è stato ricoverato in terapia intensiva o è deceduto (in altri termini solo un paziente su 100 mila guariti è stato ricoverato a seguito di reinfezione da SARS-CoV2);

    nello studio di Alejo et al., Department of Surgery, Johns Hopkins University School of Medicine, Ballimore, Maryland pubblicato su JAMA il 3 febbraio 2022, condotto su 1580 pazienti, viene riportato che il 99 per cento delle persone infettate in precedenza aveva anticorpi contro il SARS-CoV2 anche a distanza di venti mesi dalla negativizzazione;

    lo studio di Pantazatos e Seligmann mostra che il rapporto rischio-beneficio della vaccinazione di persone guarite dal SARS-CoV2 è sfavorevole;

    sono 12.134 milioni i casi di SARS-CoV2 diagnosticati in Italia al 14 febbraio 2022 e probabilmente le persone immunizzate sono almeno tre volte tanto, considerato che nel settembre 2021 si stimava al 40 per cento il numero delle persone immunizzate naturalmente,

impegna il Governo

a disporre, per le persone guarite da infezione documentata da SARS-CoV2 e per le persone che possano dimostrare un'immunità anche solo di memoria linfocitaria dal medesimo agente patogeno, la revoca delle misure che prevedono la necessità di dosi vaccinali obbligatorie a fini lavorativi e per tutte le finalità, anche sociali o ricreative, per le quali è richiesto il cosiddetto «Supergreen-pass» o «Green-pass rafforzato».
9/3467/65. Zolezzi, Terzoni, Martinciglio, Bruno, Bella, Gabriele Lorenzoni, Di Lauro, Emiliozzi, Segneri, Papiro, Iorio, Dieni, Faro, Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito delle disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato, il green pass rafforzato è richiesto fino al 15 giugno 2022 come condizione per l'accesso al luogo di lavoro, per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni, e fino al 31 marzo 2022 per l'accesso ai mezzi di trasporto, ai servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, agli alberghi e altre strutture ricettive, ai musei e altri istituti e luoghi della cultura, e altro;

    nello studio di Abu-Raddad et al. pubblicato su NEJM nel settembre 2021, i dati della reinfezione da SARS-CoV2 su 353.326 persone mostrano la reinfezione in 1.300 persone (0,36 per cento); di queste solo quattro hanno richiesto l'ospedalizzazione ma nessun paziente è stato ricoverato in terapia intensiva o è deceduto (in altri termini solo un paziente su 100 mila guariti è stato ricoverato a seguito di reinfezione da SARS-CoV2);

    nello studio di Alejo et al., Department of Surgery, Johns Hopkins University School of Medicine, Ballimore, Maryland pubblicato su JAMA il 3 febbraio 2022, condotto su 1580 pazienti, viene riportato che il 99 per cento delle persone infettate in precedenza aveva anticorpi contro il SARS-CoV2 anche a distanza di venti mesi dalla negativizzazione;

    lo studio di Pantazatos e Seligmann mostra che il rapporto rischio-beneficio della vaccinazione di persone guarite dal SARS-CoV2 è sfavorevole;

    sono 12.134 milioni i casi di SARS-CoV2 diagnosticati in Italia al 14 febbraio 2022 e probabilmente le persone immunizzate sono almeno tre volte tanto, considerato che nel settembre 2021 si stimava al 40 per cento il numero delle persone immunizzate naturalmente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, per le persone guarite da infezione documentata da SARS-CoV2 e per le persone che possano dimostrare un'immunità anche solo di memoria linfocitaria dal medesimo agente patogeno, la revoca delle misure che prevedono la necessità di dosi vaccinali obbligatorie a fini lavorativi e per tutte le finalità, anche sociali o ricreative, per le quali è richiesto il cosiddetto «Supergreen-pass» o «Green-pass rafforzato».
9/3467/65. (Testo modificato nel corso della seduta)Zolezzi, Terzoni, Martinciglio, Bruno, Bella, Gabriele Lorenzoni, Di Lauro, Emiliozzi, Segneri, Papiro, Iorio, Dieni, Faro, Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

    la lettura combinata del provvedimento in esame e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a memoria del quale si assegna alle regioni dell'Italia meridionale una quota pari al 40 per cento delle risorse territorializzabili, nello specifico 82 miliardi di euro;

    la ripresa economica del Paese, potrà essere più efficacemente raggiunta, attraverso il superamento delle differenze tra nord e sud, attraverso il miglioramento della connettività nelle zone rurali e nelle aree interne; attraverso una migliore gestione dei rifiuti, attraverso il rafforzamento delle infrastrutture, a partire dall'alta velocità ferroviaria; si deve migliorare la presenza di asili nido e scuole per l'infanzia, potenziare e ammodernare l'edilizia scolastica, contrastare l'abbandono scolastico e la povertà educativa; abbattere il divario di connettività e digitalizzazione nelle aree marginali, riformare e potenziare le infrastrutture delle ZES; superare i divari tra i diversi sistemi sanitari regionali;

    le misure dovranno attenuare i divari storici tra il Centro-Nord e il Sud nelle infrastrutture fisiche e digitali, nell'ecologia e nei servizi pubblici quali l'istruzione, la sanità e la Pubblica Amministrazione;

    la realizzazione delle riforme e delle misure previste dalla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, avranno impatti rilevanti sul PIL del Mezzogiorno che crescerà nel quinquennio 2021 –2026 del 24 per cento circa rispetto al valore assoluto del 2020;

    l'ormai cronica carenza di organico negli enti locali, con uffici sguarniti di personale e numerosi dipendenti costretti a svolgere più mansioni anche non previste nel proprio contratto, potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi e dei progetti, nonché rispondere efficacemente al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID;

    questa situazione è presente in particolar modo nelle amministrazioni comunali e regionali del Sud, dove gli enti si trovino in assoluta carenza di organico di figure professionali, cosiddetti «infungibili», indispensabili per l'attuazione non solo degli obiettivi previsti dal Recovery Fund ma anche per assolvere ai servizi pubblici essenziali verso i cittadini secondo adeguati livelli quantitativi e qualitativi, la cui mancanza rischia di bloccare il corretto funzionamento della macchina amministrativa,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche normative, volte a potenziare le risorse umane in forza agli enti locali e alle regioni del Mezzogiorno sia attraverso l'indizione di procedure concorsuali che attraverso il supporto diretto da parte delle amministrazioni centrali al fine di sopperire alla carenza di personale tecnico e qualificato necessario per realizzare efficacemente tutti gli obiettivi e per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19.
9/3467/66. Alaimo, Giarrizzo, Ficara, Baldino, D'Orso, Martinciglio, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

    la lettura combinata del provvedimento in esame e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a memoria del quale si assegna alle regioni dell'Italia meridionale una quota pari al 40 per cento delle risorse territorializzabili, nello specifico 82 miliardi di euro;

    la ripresa economica del Paese, potrà essere più efficacemente raggiunta, attraverso il superamento delle differenze tra nord e sud, attraverso il miglioramento della connettività nelle zone rurali e nelle aree interne; attraverso una migliore gestione dei rifiuti, attraverso il rafforzamento delle infrastrutture, a partire dall'alta velocità ferroviaria; si deve migliorare la presenza di asili nido e scuole per l'infanzia, potenziare e ammodernare l'edilizia scolastica, contrastare l'abbandono scolastico e la povertà educativa; abbattere il divario di connettività e digitalizzazione nelle aree marginali, riformare e potenziare le infrastrutture delle ZES; superare i divari tra i diversi sistemi sanitari regionali;

    le misure dovranno attenuare i divari storici tra il Centro-Nord e il Sud nelle infrastrutture fisiche e digitali, nell'ecologia e nei servizi pubblici quali l'istruzione, la sanità e la Pubblica Amministrazione;

    la realizzazione delle riforme e delle misure previste dalla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, avranno impatti rilevanti sul PIL del Mezzogiorno che crescerà nel quinquennio 2021 –2026 del 24 per cento circa rispetto al valore assoluto del 2020;

    l'ormai cronica carenza di organico negli enti locali, con uffici sguarniti di personale e numerosi dipendenti costretti a svolgere più mansioni anche non previste nel proprio contratto, potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi e dei progetti, nonché rispondere efficacemente al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID;

    questa situazione è presente in particolar modo nelle amministrazioni comunali e regionali del Sud, dove gli enti si trovino in assoluta carenza di organico di figure professionali, cosiddetti «infungibili», indispensabili per l'attuazione non solo degli obiettivi previsti dal Recovery Fund ma anche per assolvere ai servizi pubblici essenziali verso i cittadini secondo adeguati livelli quantitativi e qualitativi, la cui mancanza rischia di bloccare il corretto funzionamento della macchina amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di assumere iniziative, anche normative, volte a potenziare le risorse umane in forza agli enti locali e alle regioni del Mezzogiorno sia attraverso l'indizione di procedure concorsuali che attraverso il supporto diretto da parte delle amministrazioni centrali al fine di sopperire alla carenza di personale tecnico e qualificato necessario per realizzare efficacemente tutti gli obiettivi e per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19.
9/3467/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Alaimo, Giarrizzo, Ficara, Baldino, D'Orso, Martinciglio, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione n. 221 del 2021, già approvato in prima lettura dal Senato, reca la proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il comma 2 dispone l'abrogazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza;

    nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, sono state apportate delle disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 221 del 2021, finalizzate a trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto in abrogazione;

    il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 dispone, a decorrere dal IO gennaio 2022, che l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi e attività come alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti del cd. Super green pass, ovvero di certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, o l'avvenuta guarigione dal virus;

    come più volte ricordato dalla comunità scientifica, solo lo 0,1 per cento dei casi totali di contagio è riconducibile ad ambienti cd. «outdoor», e che la trasmissione del virus all'aperto incide in maniera poco rilevante sull'andamento della curva pandemica;

    l'Università di Canterbury, ad esempio, a seguito di uno studio condotto su 7.500 casi di contagio tra Cina e Giappone prima del lockdown, ha concluso che la trasmissione all'aperto è così limitata da essere statisticamente insignificante perché il virus si dissolve in maniera molto rapida, riducendo drasticamente il rischio di contagio;

    allo stato attuale, anche per partecipare a feste e/o eventi – comunque denominati – all'aperto conseguenti, o non conseguenti, a cerimonie civili o religiose è necessario che gli ospiti siano tutti muniti di certificato verde rinforzato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire la partecipazione a feste e/o eventi all'aperto comunque denominati conseguenti, o non conseguenti, a cerimonie civili o religiose con il certificato verde cosiddetto green pass base e con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
9/3467/67. Iorio, Terzoni, Bruno, Segneri, Zolezzi, Papiro, Martinciglio, Dieni, Faro, Emiliozzi, Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione n. 221 del 2021, già approvato in prima lettura dal Senato, reca la proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il comma 2 dispone l'abrogazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza;

    nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, sono state apportate delle disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 221 del 2021, finalizzate a trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto in abrogazione;

    il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 dispone, a decorrere dal IO gennaio 2022, che l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi e attività come alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti del cd. Super green pass, ovvero di certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, o l'avvenuta guarigione dal virus;

    come più volte ricordato dalla comunità scientifica, solo lo 0,1 per cento dei casi totali di contagio è riconducibile ad ambienti cd. «outdoor», e che la trasmissione del virus all'aperto incide in maniera poco rilevante sull'andamento della curva pandemica;

    l'Università di Canterbury, ad esempio, a seguito di uno studio condotto su 7.500 casi di contagio tra Cina e Giappone prima del lockdown, ha concluso che la trasmissione all'aperto è così limitata da essere statisticamente insignificante perché il virus si dissolve in maniera molto rapida, riducendo drasticamente il rischio di contagio;

    allo stato attuale, anche per partecipare a feste e/o eventi – comunque denominati – all'aperto conseguenti, o non conseguenti, a cerimonie civili o religiose è necessario che gli ospiti siano tutti muniti di certificato verde rinforzato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire la partecipazione a feste e/o eventi all'aperto comunque denominati conseguenti, o non conseguenti, a cerimonie civili o religiose con il certificato verde cosiddetto green pass base e con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
9/3467/67. (Testo modificato nel corso della seduta)Iorio, Terzoni, Bruno, Segneri, Zolezzi, Papiro, Martinciglio, Dieni, Faro, Emiliozzi, Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento d'urgenza all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento, prevede la proroga dello stato di emergenza e altre misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, finalizzate a integrare il quadro delle vigenti disposizioni di contenimento alla diffusione del predetto virus, attraverso adeguate misure di prevenzione e di contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

    il testo in particolare stabilisce all'articolo 5-bis, (inserito nel corso dell'esame al Senato) un riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l'accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) di base oppure, (in altri casi) al possesso di un omologo certificato rafforzato generato, esclusivamente da vaccinazione (contro il COVID-19) o da guarigione (dal medesimo COVID-19);

    il comma 1, del suesposto articolo aggiuntivo, dispone più specificatamente l'elenco degli ambiti ed attività, in cui l'accesso è subordinato al possesso del certificato verde COVID-19, cosiddetto green pass «rafforzato» fra i quali alla lettera b) che contempla, gli alberghi e altre strutture ricettive, nonché i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; al riguardo, si ravvisa come la predetta disposizione, appare rivelarsi in dissonanza con le disposizioni in materia attualmente in vigore, che dal 1° febbraio 2022, eliminano l'obbligo del cosiddetto «super green pass» per entrare in Italia dai Paesi Ue e diverse altre nazionalità, ma che tuttavia mantengono l'obbligatorietà per soggiornare negli alberghi nazionali e per avere accesso a quasi tutti i servizi legati alla filiera turistica (come ad esempio: ristoranti, musei e altri luoghi a vocazione turistica);

    gli effetti negativi e penalizzanti derivanti da tale disallineamento normativo, rischiano pertanto di accrescere ulteriormente la crisi economica ed occupazionale del comparto turistico e dell'intero indotto, favorendo peraltro l'economia sommersa considerato che, ove non s'introducessero urgenti modifiche in tal senso, le strutture ricettive che operano in Italia fuori dalle regole, (la cosiddetta «shadow economy» composta da migliaia di alloggi «fantasma» che esercitano attività ricettiva eludendo sostanzialmente l'osservanza delle discipline normative) avrebbero evidenti possibilità di crescita e di guadagni generati dall'esercizio di un'attività turistica evidentemente abusiva e pertanto irregolare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento legislativo, l'introduzione di una norma ad hoc, volta a consentire l'ingresso negli alberghi e altre strutture ricettive presenti nel nostro Paese, anche con il certificato verde cosiddetto green pass base e con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, allineando pertanto, come esposto in premessa, tale disposizione con la disciplina normativa attualmente in vigore, che dallo scorso 1° febbraio elimina l'obbligo del cosiddetto super green pass per entrare in Italia dai Paesi Ue, ed evitare al contempo di favorire l'economia turistica di altri Paesi europei.
9/3467/68. Martinciglio, Faro, Iorio, Emiliozzi, Serritella, Terzoni, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    in particolare, il provvedimento prevede l'obbligo di accesso con il cosiddetto «Super Green Pass» fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, per l'accesso a servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso;

    il green pass rafforzato sta letteralmente affossando le attività commerciali, i settori alberghiero, turistico e della ristorazione;

    le limitazioni per combattere la pandemia hanno portato al crollo di attività in bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi, cosa che ha travolto conseguentemente interi settori dell'agroalimentare fiore all'occhiello del Made in Italy;

    la Coldiretti, stima in 5 miliardi di euro l'ammontare di cibi e vini invenduti, con un trend in peggioramento;

    i bar lamentano anche difficoltà aggiuntive rispetto ai ristoranti poiché essendo una consumazione breve è molto difficile eseguire i controlli;

    il comparto dei pubblici esercizi, nel pieno dell'incertezza legata a questa nuova ondata di Omicron, torna a chiedere sostegni;

    sia per i timori sanitari, sia per le difficoltà organizzative, le perdite del settore vanno oltre le previsioni più pessimistiche, anche per le chiusure degli esercizi toccati a vario titolo nei loro organici dai contagi o dalle quarantene;

    al fine di poter consentire il rilancio del settore sarebbe opportuno individuare misure che consentano a tutti i cittadini di consumare cibi e bevande all'esterno nel rispetto delle norme di contenimento alla diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di consentire, con successivi interventi, anche normativi, a tutti i cittadini di consumare cibi e bevande all'esterno mediante esibizione della certificazione verde base e nel rispetto delle norme di contenimento alla diffusione del virus COVID-19;

   a valutare la possibilità di prevedere sgravi fiscali strutturali per sostenere chi si è prodigato continuando a garantire i servizi essenziali per il periodo di emergenza sanitaria.
9/3467/69. Papiro, Terzoni, Martinciglio, Bruno, Bella, Gabriele Lorenzoni, Di Lauro, Emiliozzi, Segneri, Zolezzi, Faro, Iorio, Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    in particolare, il provvedimento prevede l'obbligo di accesso con il cosiddetto «Super Green Pass» fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, per l'accesso a servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso;

    il green pass rafforzato sta letteralmente affossando le attività commerciali, i settori alberghiero, turistico e della ristorazione;

    le limitazioni per combattere la pandemia hanno portato al crollo di attività in bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi, cosa che ha travolto conseguentemente interi settori dell'agroalimentare fiore all'occhiello del Made in Italy;

    la Coldiretti, stima in 5 miliardi di euro l'ammontare di cibi e vini invenduti, con un trend in peggioramento;

    i bar lamentano anche difficoltà aggiuntive rispetto ai ristoranti poiché essendo una consumazione breve è molto difficile eseguire i controlli;

    il comparto dei pubblici esercizi, nel pieno dell'incertezza legata a questa nuova ondata di Omicron, torna a chiedere sostegni;

    sia per i timori sanitari, sia per le difficoltà organizzative, le perdite del settore vanno oltre le previsioni più pessimistiche, anche per le chiusure degli esercizi toccati a vario titolo nei loro organici dai contagi o dalle quarantene;

    al fine di poter consentire il rilancio del settore sarebbe opportuno individuare misure che consentano a tutti i cittadini di consumare cibi e bevande all'esterno nel rispetto delle norme di contenimento alla diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di consentire, con successivi interventi, anche normativi, a tutti i cittadini di consumare cibi e bevande all'esterno mediante esibizione della certificazione verde base e nel rispetto delle norme di contenimento alla diffusione del virus COVID-19;

   a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sgravi fiscali strutturali per sostenere chi si è prodigato continuando a garantire i servizi essenziali per il periodo di emergenza sanitaria.
9/3467/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Papiro, Terzoni, Martinciglio, Bruno, Bella, Gabriele Lorenzoni, Di Lauro, Emiliozzi, Segneri, Zolezzi, Faro, Iorio, Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021) ai commi 409-411 ha previsto la definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, con uno stanziamento pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021;

    ai commi 414 e 415 invece ha previsto la definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, di un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute in favore dei dipendenti degli enti ed aziende del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie, di ostetrica e di assistente sociale, ovvero appartenenti alla categoria degli operatori socio-sanitari, pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021;

    tuttavia, tali indennità non sono ancora state corrisposte ai soggetti beneficiari a causa del protrarsi dei tempi di definizione della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 del comparto sanità, di cui è ipotizzabile una possibile definizione conclusiva verso la metà del corrente anno;

   considerato che:

    l'articolo 4-bis del provvedimento all'esame, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone in materia di personale sanitario e consente fino al 31 dicembre 2022 l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, in tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall'emergenza COVID-19 (precedentemente esclusivamente in quelle impegnate nell'emergenza da COVID-19);

    appare dunque necessario e urgente valorizzare lo straordinario impegno profuso dagli operatori sanitari, tenendo conto dello sforzo maggiore compiuto dagli infermieri nella presente pandemia di COVID-19, ove hanno ampiamente mostrato di essere un pilastro fondamentale del sistema sanitario;

   considerato che:

    l'erogazione delle su indicate risorse, già stanziate nella Legge di bilancio 2021, potrebbe rappresentare un segnale di attenzione, da parte delle Istituzioni, verso questa categoria che, con gli stipendi tra i più bassi d'Europa, garantisce il diritto alla salute a tutta la popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, l'erogazione transitoria delle indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nelle more della definizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità.
9/3467/70. Mammì, D'Arrando.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021) ai commi 409-411 ha previsto la definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, con uno stanziamento pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021;

    ai commi 414 e 415 invece ha previsto la definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, di un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute in favore dei dipendenti degli enti ed aziende del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie, di ostetrica e di assistente sociale, ovvero appartenenti alla categoria degli operatori socio-sanitari, pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021;

    tuttavia, tali indennità non sono ancora state corrisposte ai soggetti beneficiari a causa del protrarsi dei tempi di definizione della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 del comparto sanità, di cui è ipotizzabile una possibile definizione conclusiva verso la metà del corrente anno;

   considerato che:

    l'articolo 4-bis del provvedimento all'esame, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone in materia di personale sanitario e consente fino al 31 dicembre 2022 l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, in tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall'emergenza COVID-19 (precedentemente esclusivamente in quelle impegnate nell'emergenza da COVID-19);

    appare dunque necessario e urgente valorizzare lo straordinario impegno profuso dagli operatori sanitari, tenendo conto dello sforzo maggiore compiuto dagli infermieri nella presente pandemia di COVID-19, ove hanno ampiamente mostrato di essere un pilastro fondamentale del sistema sanitario;

   considerato che:

    l'erogazione delle su indicate risorse, già stanziate nella Legge di bilancio 2021, potrebbe rappresentare un segnale di attenzione, da parte delle Istituzioni, verso questa categoria che, con gli stipendi tra i più bassi d'Europa, garantisce il diritto alla salute a tutta la popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, nel primo provvedimento utile, l'erogazione transitoria delle indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nelle more della definizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità.
9/3467/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Mammì, D'Arrando.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione n. 221 del 2021, approvato in prima lettura dal Senato, proroga lo stato di emergenza nazionale ed introduce ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

    a decorrere dallo scorso 10 gennaio 2022, per effetto del decreto-legge n. 229 del 2021, sono entrate in vigore ulteriori misure più stringenti per favorire la riapertura, l'accesso e la fruizione di determinati servizi ed attività come alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi anche all'aperto, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, consentiti esclusivamente a soggetti muniti del cosiddetto Super green pass, ovvero di certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, o l'avvenuta guarigione dal virus;

    il comparto delle fiere e dei mercati ha subito una forte contrazione per effetto delle chiusure legate alle misure restrittive adottate negli ultimi due anni, ed il calo di fatturato ad oggi è stimato al 70 per cento per tutto l'anno 2020 e al 95 per cento già nel primo trimestre del 2021;

    l'estensione del certificato rinforzato anche per gli eventi, le fiere e le sagre all'aperto, specie ove non vi sia somministrazione di cibo o bevande, di fatto risulta spropositato considerato che la natura dei luoghi, solitamente ampi spazi con specifici varchi di accesso come piazze o pubbliche vie, consentono di mantenere il distanziamento interpersonale ed evitare la formazione di assembramenti;

    si tratta di un settore che va garantito e protetto, in ragione dell'enorme apporto produttivo per l'economia del nostro Paese, e per incrementare la competitività del made in Italy, delle nostre esportazioni e dell'indotto delle nostre città legato al turismo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di prevedere, nel corso dei prossimi provvedimenti, un intervento normativo volto a consentire l'accesso a sagre, fiere e mercati settimanali, convegni e congressi, specie se all'aperto, mediante esibizione di green pass base, ovvero di certificazione verde COVID-19 ottenuta per effetto del risultato negativo di un tampone molecolare o di un test antigenico rapido, e con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
9/3467/71. Grimaldi, Iorio, Martinciglio, Emiliozzi, Terzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 9 del provvedimento in questione proroga al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per l'intervento viene estesa al 2022 l'autorizzazione di spesa già disposta per l'anno 2021;

   considerato che:

    in seguito alla necessità di effettuare un quantitativo maggiore di test, il decreto-legge n. 105 del 2021, all'articolo 5, ha introdotto un prezzo calmierato per i test antigenici rapidi eseguiti in farmacia e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. A tal fine sono stati definiti protocolli con le farmacie e le altre strutture sanitarie. In particolare, il decreto-legge n. 105, all'articolo 5, ha impegnato le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ad effettuare test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro, prevedendo al contempo una tariffa scontata pari ad 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni (7 euro di contribuzione pubblica). Successivamente, l'articolo 4 del decreto-legge n. 127 del 2021 (modificando l'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021), oltre a prorogare la misura relativa al prezzo calmierato dei tamponi al 31 dicembre 2021, ha autorizzato, sulla base di idonea certificazione medica, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19 (con 15 euro di contribuzione pubblica). Tuttavia, parallelamente al fatto che continuano ad essere in vigore molteplici disposizioni che disciplinano il tracciamento dei casi di contagio, i costi per i cittadini continuano ad essere piuttosto elevati,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati ad attribuire in capo al Commissario straordinario all'emergenza COVID il potere di definire protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, finalizzati alla somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzi ulteriormente ridotti per tutti i soggetti richiedenti, con lo scopo di evitare oneri economici nei confronti di tutti i cittadini che debbono o intendono monitorare il proprio stato di salute in relazione al contesto pandemico.
9/3467/72. Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 9 del provvedimento in questione proroga al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per l'intervento viene estesa al 2022 l'autorizzazione di spesa già disposta per l'anno 2021;

   considerato che:

    in seguito alla necessità di effettuare un quantitativo maggiore di test, il decreto-legge n. 105 del 2021, all'articolo 5, ha introdotto un prezzo calmierato per i test antigenici rapidi eseguiti in farmacia e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. A tal fine sono stati definiti protocolli con le farmacie e le altre strutture sanitarie. In particolare, il decreto-legge n. 105, all'articolo 5, ha impegnato le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ad effettuare test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro, prevedendo al contempo una tariffa scontata pari ad 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni (7 euro di contribuzione pubblica). Successivamente, l'articolo 4 del decreto-legge n. 127 del 2021 (modificando l'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021), oltre a prorogare la misura relativa al prezzo calmierato dei tamponi al 31 dicembre 2021, ha autorizzato, sulla base di idonea certificazione medica, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19 (con 15 euro di contribuzione pubblica). Tuttavia, parallelamente al fatto che continuano ad essere in vigore molteplici disposizioni che disciplinano il tracciamento dei casi di contagio, i costi per i cittadini continuano ad essere piuttosto elevati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare provvedimenti finalizzati ad attribuire in capo al Commissario straordinario all'emergenza COVID il potere di definire protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, finalizzati alla somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzi ulteriormente ridotti per tutti i soggetti richiedenti, con lo scopo di evitare oneri economici nei confronti di tutti i cittadini che debbono o intendono monitorare il proprio stato di salute in relazione al contesto pandemico.
9/3467/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, con le varie misure in esso contenute, prevede degli strumenti al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e ridurre il rischio di contagi nel territorio;

    l'articolo 4-ter recante «Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali» al comma 2 prevede l'emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, al fine di istituire presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali;

    il tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'istituto superiore di sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

    in questo particolare momento storico, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, abbiamo compreso l'importanza della prevenzione e dell'esigenza di lavorare in condizioni di sicurezza, di igiene ambientale e di protezione individuale, per il bene della nostra salute e di coloro che ci circondano;

    assume rilevanza, in tale contesto, la figura del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, il quale opera come responsabile delle attività di prevenzione, dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici, nonché nei settori della sanità e dell'ambiente;

    il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, disciplina tale figura e ne descrive il relativo profilo professionale stabilendo, all'articolo 1, che il tecnico della prevenzione è l'operatore sanitario responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro e di igiene di sanità pubblica;

    la laurea in tecniche della prevenzione è, peraltro, abilitante al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP), professionista esperto sulla sicurezza sul lavoro che offre una formazione specializzata all'interno di aziende, enti pubblici e altre realtà, preposto ad indicare, a seguito dell'individuazione dei fattori di rischio e della loro valutazione, le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire la figura del tecnico della prevenzione nella composizione del Tavolo tecnico, di cui all'articolo 4-ter descritto in premessa, considerato che questa figura è fondamentale per prevenire situazioni di rischio e mantenere alta la sicurezza nei luoghi in cui sono espletate le attività quotidiane, andando oltre lo svolgimento di meri controlli.
9/3467/73. Licatini, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, con le varie misure in esso contenute, prevede degli strumenti al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e ridurre il rischio di contagi nel territorio;

    l'articolo 4-ter recante «Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali» al comma 2 prevede l'emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, al fine di istituire presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali;

    il tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'istituto superiore di sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

    in questo particolare momento storico, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, abbiamo compreso l'importanza della prevenzione e dell'esigenza di lavorare in condizioni di sicurezza, di igiene ambientale e di protezione individuale, per il bene della nostra salute e di coloro che ci circondano;

    assume rilevanza, in tale contesto, la figura del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, il quale opera come responsabile delle attività di prevenzione, dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici, nonché nei settori della sanità e dell'ambiente;

    il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, disciplina tale figura e ne descrive il relativo profilo professionale stabilendo, all'articolo 1, che il tecnico della prevenzione è l'operatore sanitario responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro e di igiene di sanità pubblica;

    la laurea in tecniche della prevenzione è, peraltro, abilitante al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP), professionista esperto sulla sicurezza sul lavoro che offre una formazione specializzata all'interno di aziende, enti pubblici e altre realtà, preposto ad indicare, a seguito dell'individuazione dei fattori di rischio e della loro valutazione, le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, la figura del tecnico della prevenzione nella composizione del Tavolo tecnico, di cui all'articolo 4-ter descritto in premessa, considerato che questa figura è fondamentale per prevenire situazioni di rischio e mantenere alta la sicurezza nei luoghi in cui sono espletate le attività quotidiane, andando oltre lo svolgimento di meri controlli.
9/3467/73. (Testo modificato nel corso della seduta)Licatini, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'entrata in vigore del decreto-legge n. 229 del 2022 ha introdotto ulteriori novità in tema di certificazione verde COVID-19;

    dalla data odierna, diventa obbligatorio il Supergreen pass (ossia il green pass rafforzato per vaccinazione o guarigione da COVID), per i lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, l'obbligo è in vigore fino al 15 giugno 2022;

    l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati è stato introdotto dal decreto-legge n. 127 del 2021, convertito nella legge n. 165 del 2021, ed è in vigore dal 15 ottobre 2021;

    il green pass base si ottiene con vaccinazione, guarigione da Covid o tampone negativo;

    il green pass dei lavoratori deve essere controllato, anche se è stato consegnato al datore di lavoro, per verificare «la perdurante validità della certificazione»;

    l'INPS con messaggio 4529/2021, ha specificato anche che:

     il controllo del green pass standard esclude i lavoratori non presenti in azienda;

     la verifica del supergreen pass, cioè dell'avvenuta vaccinazione può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro;

    l'ultimo provvedimento legislativo, in ordine di tempo il decreto-legge n. 5 del 2022 introduce la validità illimitata per il green pass rafforzato (ovvero il green pass con tre dosi di vaccino o da guarigione);

    l'introduzione del Green pass nel nostro ordinamento giuridico, si snoda attraverso il rapporto tra ordinamento europeo ed ordinamento interno, coinvolgendo una pluralità di istituti e principi che sono alla base della nostra forma di Stato;

    l'istituto del Green pass merita particolare attenzione, in quanto si articola tra garanzia delle libertà fondamentali e doveri di solidarietà economica e sociale, con immediate ricadute sul principio di eguaglianza. Diversi articoli della nostra Costituzione sono coinvolti dall'entrata in vigore del Green pass, infatti, oltre agli articoli 2 e 3 della Costituzione, esso, da una prima lettura, ha un impatto diretto sugli articoli 11, 13, 16, 24, 32, 77, 117 della Costituzione;

    il bilanciamento tra la salute e le altre libertà costituzionali è già stato, normativamente, posto dal Costituente stesso, all'articolo 32;

    i lavoratori privati sprovvisti di qualunque tipo di Green pass sono «considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione» cosicché, recita l'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge n. 52 del 2021 come modificato dal decreto-legge n. 127 del 2021, «per i giorni di assenza ingiustificata (...) non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» (la stessa norma vige anche per i dipendenti pubblici non soggetti a obbligo vaccinale ex articolo 9-quinquies). È chiaro che si tratta di una nuova fattispecie di assenza ingiustificata ex lege non disciplinata da alcun CCLN che incide significativamente sulla vita dei lavoratori: sulla busta paga mensile, cui saranno sottratti i giorni di assenza, ma anche su tutte le indennità legate alle mansioni del lavoratore (i.e. indennità di cassa, di rischio o di lavoro disagiato), sui buoni pasto, sui premi di produttività, sulla tredicesima, sul trattamento di fine rapporto, sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali;

    con riferimento ai lavoratori che non sono assoggettati all'obbligo vaccinale, il fatto di aver previsto la possibilità di effettuare continui e costosi tamponi, in alternativa al vaccino (o alla guarigione), non rappresenta un punto di equilibrio, e quindi un giusto bilanciamento dei diritti in gioco, cioè la salute, da una parte, e la riunione, la libera iniziativa economica privata, e – dopo il decreto-legge n. 111 del 2021, cit. – l'istruzione, il lavoro, eccetera, dall'altra, perché i tamponi, diversamente dalla vaccinazione, devono essere effettuati continuamente, potendo addirittura recare un danno alla salute stessa, mentre il vaccino è, notoriamente, una misura una tantum, che può al più prevedere dei richiami;

    il bene salute può, quindi, permettere (articolo 32, comma 2, della Costituzione) l'imposizione di trattamenti sanitari mirati, ma non giustifica la compressione delle libertà costituzionali, oltre i limiti previsti dalla Costituzione stessa;

    secondo alcuni giuristi «I succitati provvedimenti legislativi sembrerebbero conferire al Green pass natura di norma cogente a effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato, sia sotto il profilo generale, possibile violazione dell'ordinamento giuridico europeo, poiché mentre in ambito europeo il Green pass ha valenza informativa, assume viceversa nel nostro ordinamento valenza obbligatoria e prescrittiva, sia per una presunta violazione del dato costituzionale, laddove, s'introducono forme di discriminazione e di trattamento differenziato nei confronti dei soggetti non titolari del Green pass»;

    la proporzione dei mezzi rispetto ai fini è una condizione che va perseguita anche nelle situazioni di emergenza che mettono alla prova la tenuta della democrazia. Si dovrà certo tenere conto, della straordinarietà delle circostanze e della necessità di misure eccezionali, che però dovranno sempre risultare proporzionate al pur particolare contesto sul quale si troveranno a incidere (come ha ribadito anche la Corte costituzionale a proposito dell'emergenza da Covid, nella recente sentenza n. 198 del 2021). Razionalità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità sono, dunque, canoni imprescindibili per tutti i processi decisionali democratici;

   considerato che:

    lo stato d'emergenza terminerà il 31 marzo 2022;

    il monitoraggio Cimbe rileva, nella settimana 26 gennaio-1° febbraio, una discesa dei nuovi casi Covid che si attestano a poco più di 900 mila. In calo anche i casi attualmente positivi (2.476.514 contro 2.689.262), le persone in isolamento domiciliare (2.455.092 contro 2.667.534) e le terapie intensive (1.549 contro 1.691) sostanzialmente stabili i ricoveri con sintomi (19.873 contro 20.037);

    la Fondazione Cimbe sostiene che il green pass «è oggi poco efficace nell'arginare la diffusione del virus: la vaccinazione riduce il rischio di contagiarsi e di contagiare, ma l'efficacia declina dopo circa 90 giorni e con la variante Omicron è circa la metà della Delta; secondo le attuali evidenze scientifiche non sarebbe possibile definire una scadenza per il super green pass condizionata dall'efficacia del booster ma, in quanto strumento che limita le libertà personali, la certificazione verde non può avere durata illimitata. Ovvero, qualunque decisione politica dovrà essere rivalutata nel tempo in base all'emergere di nuove evidenze, ma bisogna comunque fissare una precisa scadenza»;

    i documenti ad oggi disponibili, diffusi dalle stesse aziende farmaceutiche, nonché dai principali enti sanitari nazionali ed internazionali, sanciscono il rischio (sia pure in misura ridotta) di trasmissione del virus anche da parte dei soggetti vaccinati. Fatto attestato anche dal mantenimento praticamente inalterato delle misure di prevenzione del contagio già previste prima della vaccinazione (come il distanziamento fisico e l'uso delle mascherine). Se ne induce il conseguente potenziale rischio di contagio sui luoghi di lavoro e in luoghi pubblici dove il lasciapassare verde da vaccino, sarebbe considerato garanzia di immunità da contagio,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso in premessa, tenuto conto dell'andamento dei contagi e della situazione epidemiologica, a prevedere nel prossimo provvedimento utile, a carattere normativo, la disapplicazione, per i lavoratori, del Super Green Pass.
9/3467/74. Segneri, Invidia, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Bella, Zolezzi, Dieni, Bruno, Di Lauro, Emiliozzi, Serritella, Iorio, Papiro, Faro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'entrata in vigore del decreto-legge n. 229 del 2022 ha introdotto ulteriori novità in tema di certificazione verde COVID-19;

    dalla data odierna, diventa obbligatorio il Supergreen pass (ossia il green pass rafforzato per vaccinazione o guarigione da COVID), per i lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, l'obbligo è in vigore fino al 15 giugno 2022;

    l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati è stato introdotto dal decreto-legge n. 127 del 2021, convertito nella legge n. 165 del 2021, ed è in vigore dal 15 ottobre 2021;

    il green pass base si ottiene con vaccinazione, guarigione da Covid o tampone negativo;

    il green pass dei lavoratori deve essere controllato, anche se è stato consegnato al datore di lavoro, per verificare «la perdurante validità della certificazione»;

    l'INPS con messaggio 4529/2021, ha specificato anche che:

     il controllo del green pass standard esclude i lavoratori non presenti in azienda;

     la verifica del supergreen pass, cioè dell'avvenuta vaccinazione può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro;

    l'ultimo provvedimento legislativo, in ordine di tempo il decreto-legge n. 5 del 2022 introduce la validità illimitata per il green pass rafforzato (ovvero il green pass con tre dosi di vaccino o da guarigione);

    l'introduzione del Green pass nel nostro ordinamento giuridico, si snoda attraverso il rapporto tra ordinamento europeo ed ordinamento interno, coinvolgendo una pluralità di istituti e principi che sono alla base della nostra forma di Stato;

    l'istituto del Green pass merita particolare attenzione, in quanto si articola tra garanzia delle libertà fondamentali e doveri di solidarietà economica e sociale, con immediate ricadute sul principio di eguaglianza. Diversi articoli della nostra Costituzione sono coinvolti dall'entrata in vigore del Green pass, infatti, oltre agli articoli 2 e 3 della Costituzione, esso, da una prima lettura, ha un impatto diretto sugli articoli 11, 13, 16, 24, 32, 77, 117 della Costituzione;

    il bilanciamento tra la salute e le altre libertà costituzionali è già stato, normativamente, posto dal Costituente stesso, all'articolo 32;

    i lavoratori privati sprovvisti di qualunque tipo di Green pass sono «considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione» cosicché, recita l'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge n. 52 del 2021 come modificato dal decreto-legge n. 127 del 2021, «per i giorni di assenza ingiustificata (...) non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» (la stessa norma vige anche per i dipendenti pubblici non soggetti a obbligo vaccinale ex articolo 9-quinquies). È chiaro che si tratta di una nuova fattispecie di assenza ingiustificata ex lege non disciplinata da alcun CCLN che incide significativamente sulla vita dei lavoratori: sulla busta paga mensile, cui saranno sottratti i giorni di assenza, ma anche su tutte le indennità legate alle mansioni del lavoratore (i.e. indennità di cassa, di rischio o di lavoro disagiato), sui buoni pasto, sui premi di produttività, sulla tredicesima, sul trattamento di fine rapporto, sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali;

    con riferimento ai lavoratori che non sono assoggettati all'obbligo vaccinale, il fatto di aver previsto la possibilità di effettuare continui e costosi tamponi, in alternativa al vaccino (o alla guarigione), non rappresenta un punto di equilibrio, e quindi un giusto bilanciamento dei diritti in gioco, cioè la salute, da una parte, e la riunione, la libera iniziativa economica privata, e – dopo il decreto-legge n. 111 del 2021, cit. – l'istruzione, il lavoro, eccetera, dall'altra, perché i tamponi, diversamente dalla vaccinazione, devono essere effettuati continuamente, potendo addirittura recare un danno alla salute stessa, mentre il vaccino è, notoriamente, una misura una tantum, che può al più prevedere dei richiami;

    il bene salute può, quindi, permettere (articolo 32, comma 2, della Costituzione) l'imposizione di trattamenti sanitari mirati, ma non giustifica la compressione delle libertà costituzionali, oltre i limiti previsti dalla Costituzione stessa;

    secondo alcuni giuristi «I succitati provvedimenti legislativi sembrerebbero conferire al Green pass natura di norma cogente a effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato, sia sotto il profilo generale, possibile violazione dell'ordinamento giuridico europeo, poiché mentre in ambito europeo il Green pass ha valenza informativa, assume viceversa nel nostro ordinamento valenza obbligatoria e prescrittiva, sia per una presunta violazione del dato costituzionale, laddove, s'introducono forme di discriminazione e di trattamento differenziato nei confronti dei soggetti non titolari del Green pass»;

    la proporzione dei mezzi rispetto ai fini è una condizione che va perseguita anche nelle situazioni di emergenza che mettono alla prova la tenuta della democrazia. Si dovrà certo tenere conto, della straordinarietà delle circostanze e della necessità di misure eccezionali, che però dovranno sempre risultare proporzionate al pur particolare contesto sul quale si troveranno a incidere (come ha ribadito anche la Corte costituzionale a proposito dell'emergenza da Covid, nella recente sentenza n. 198 del 2021). Razionalità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità sono, dunque, canoni imprescindibili per tutti i processi decisionali democratici;

   considerato che:

    lo stato d'emergenza terminerà il 31 marzo 2022;

    il monitoraggio Cimbe rileva, nella settimana 26 gennaio-1° febbraio, una discesa dei nuovi casi Covid che si attestano a poco più di 900 mila. In calo anche i casi attualmente positivi (2.476.514 contro 2.689.262), le persone in isolamento domiciliare (2.455.092 contro 2.667.534) e le terapie intensive (1.549 contro 1.691) sostanzialmente stabili i ricoveri con sintomi (19.873 contro 20.037);

    la Fondazione Cimbe sostiene che il green pass «è oggi poco efficace nell'arginare la diffusione del virus: la vaccinazione riduce il rischio di contagiarsi e di contagiare, ma l'efficacia declina dopo circa 90 giorni e con la variante Omicron è circa la metà della Delta; secondo le attuali evidenze scientifiche non sarebbe possibile definire una scadenza per il super green pass condizionata dall'efficacia del booster ma, in quanto strumento che limita le libertà personali, la certificazione verde non può avere durata illimitata. Ovvero, qualunque decisione politica dovrà essere rivalutata nel tempo in base all'emergere di nuove evidenze, ma bisogna comunque fissare una precisa scadenza»;

    i documenti ad oggi disponibili, diffusi dalle stesse aziende farmaceutiche, nonché dai principali enti sanitari nazionali ed internazionali, sanciscono il rischio (sia pure in misura ridotta) di trasmissione del virus anche da parte dei soggetti vaccinati. Fatto attestato anche dal mantenimento praticamente inalterato delle misure di prevenzione del contagio già previste prima della vaccinazione (come il distanziamento fisico e l'uso delle mascherine). Se ne induce il conseguente potenziale rischio di contagio sui luoghi di lavoro e in luoghi pubblici dove il lasciapassare verde da vaccino, sarebbe considerato garanzia di immunità da contagio,

impegna il Governo

tenuto conto della curva epidemiologica, a valutare l'opportunità di un progressivo allentamento delle misure relative all'uso delle certificazione verde nei luoghi di lavoro.
9/3467/74. (Testo modificato nel corso della seduta)Segneri, Invidia, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Bella, Zolezzi, Dieni, Bruno, Di Lauro, Emiliozzi, Serritella, Iorio, Papiro, Faro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca disposizioni necessarie a fronteggiare con immediatezza l'evolversi della situazione epidemiologica, nell'attuale contesto di rischio, al fine di contrastare adeguatamente possibili situazioni di pericolo per la collettività;

    l'articolo 1 del suddetto decreto-legge prevede dunque la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente, con la proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo 2022, in considerazione anche del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

    gli articoli 5 e 5-bis operano il riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l'accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde COVID-19 di base, oppure, in altri casi, al possesso di un omologo certificato rafforzato, ossia generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione dal COVID-19, con esclusione dei certificati generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido;

    nel nostro Paese la popolazione ha risposto in modo più che solerte e civile all'appello alla vaccinazione, arrivando, per persone con età maggiore di 12 anni, ad un tasso percentuale di vaccinati – con ciclo completo – pari all'88,63 per cento. Il tasso percentuale di vaccinati con almeno una dose di vaccino è pari al 91,09 per cento e tale percentuale aumenta al 93,59 per cento se ad essa si aggiunge il totale dei guariti da non più di 6 mesi senza alcuna somministrazione (pari a 1.378.000 persone). Inoltre, sono 36.255.285 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster) pari a 85,27 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale;

    negli ultimi giorni il numero dei contagi sta sempre più riducendosi; nella giornata di ieri, il bollettino reso noto dal Ministero della salute ha registrato 28.630 contagi nelle ultime 24 ore;

    i dati attuali dimostrano che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare la limitazione di diritti costituzionali quali la libertà di movimento sul territorio nazionale, che viene ad essere condizionato al possesso del green pass rafforzato su mezzi pubblici locali, il diritto al lavoro e alla retribuzione, limitato dall'introduzione dell'obbligo di Greenpass rafforzato per gli over 50 (ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1);

    gli stessi dati dimostrano inoltre che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare quelle limitazioni che riguardano i nostri giovani ragazzi, seppur più grandi di 12 anni, ai quali, se non vaccinati, viene negato il benessere fisico e psicologico che si promuove anche attraverso l'attività sportiva e artistica, e l'accesso ai luoghi della cultura o a quelle attività che favoriscono un'autentica socializzazione;

    si è, al contrario, determinata una discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati pur in possesso di un tampone che comprovi la negatività al COVID-19 e dunque l'assenza di un effettivo pericolo per la collettività,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di:

    adottare apposite misure che consentano di avviare, fin da subito, la revoca dell'obbligo di utilizzo del Greenpass, sia esso il cosiddetto Greenpass base o rafforzato, per tutte le attività sportive, ricreative, scolastiche, educative e culturali, al chiuso o all'aperto, rivolte ai ragazzi minorenni con età superiore agli anni 12;

    adottare apposite misure che consentano, fin da subito, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico con green pass base e con il solo obbligo di indossare la mascherina FFP2, per tutti gli studenti di ogni ordine e grado in tutto il territorio nazionale;

    adottare apposite misure che consentano di avviare, fin da subito, la revoca dell'obbligo di utilizzo del Greenpass, sia esso il cosiddetto Greenpass base o rafforzato, per tutte le attività che si svolgono all'aperto, siano esse sportive (agonistiche e non), ricettive (inclusi i servizi di ristorazione), culturali, sanitarie (inclusi i centri termali), ricreative (inclusi i parchi tematici e di divertimento), per tutte le fasce di età.
9/3467/75. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Bella, Zolezzi, Dieni, Bruno, Segneri, Di Lauro, Emiliozzi, Serritella, Faro, Iorio, Papiro, Roberto Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca disposizioni necessarie a fronteggiare con immediatezza l'evolversi della situazione epidemiologica, nell'attuale contesto di rischio, al fine di contrastare adeguatamente possibili situazioni di pericolo per la collettività;

    l'articolo 1 del suddetto decreto-legge prevede dunque la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente, con la proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo 2022, in considerazione anche del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

    gli articoli 5 e 5-bis operano il riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l'accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde COVID-19 di base, oppure, in altri casi, al possesso di un omologo certificato rafforzato, ossia generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione dal COVID-19, con esclusione dei certificati generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido;

    nel nostro Paese la popolazione ha risposto in modo più che solerte e civile all'appello alla vaccinazione, arrivando, per persone con età maggiore di 12 anni, ad un tasso percentuale di vaccinati – con ciclo completo – pari all'88,63 per cento. Il tasso percentuale di vaccinati con almeno una dose di vaccino è pari al 91,09 per cento e tale percentuale aumenta al 93,59 per cento se ad essa si aggiunge il totale dei guariti da non più di 6 mesi senza alcuna somministrazione (pari a 1.378.000 persone). Inoltre, sono 36.255.285 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster) pari a 85,27 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale;

    negli ultimi giorni il numero dei contagi sta sempre più riducendosi; nella giornata di ieri, il bollettino reso noto dal Ministero della salute ha registrato 28.630 contagi nelle ultime 24 ore;

    i dati attuali dimostrano che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare la limitazione di diritti costituzionali quali la libertà di movimento sul territorio nazionale, che viene ad essere condizionato al possesso del green pass rafforzato su mezzi pubblici locali, il diritto al lavoro e alla retribuzione, limitato dall'introduzione dell'obbligo di Greenpass rafforzato per gli over 50 (ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1);

    gli stessi dati dimostrano inoltre che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare quelle limitazioni che riguardano i nostri giovani ragazzi, seppur più grandi di 12 anni, ai quali, se non vaccinati, viene negato il benessere fisico e psicologico che si promuove anche attraverso l'attività sportiva e artistica, e l'accesso ai luoghi della cultura o a quelle attività che favoriscono un'autentica socializzazione;

    si è, al contrario, determinata una discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati pur in possesso di un tampone che comprovi la negatività al COVID-19 e dunque l'assenza di un effettivo pericolo per la collettività,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di verificare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di:

    adottare apposite misure che consentano di avviare, in base all'andamento della curva epidemiologica, la revoca dell'obbligo di utilizzo del Greenpass, sia esso il cosiddetto Greenpass base o rafforzato, per tutte le attività sportive, ricreative, scolastiche, educative e culturali, al chiuso o all'aperto, rivolte ai ragazzi minorenni con età superiore agli anni 12;

    adottare apposite misure che consentano, in base all'andamento della curva epidemiologica, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico con green pass base e con il solo obbligo di indossare la mascherina FFP2, per tutti gli studenti di ogni ordine e grado in tutto il territorio nazionale;

    adottare apposite misure che consentano di avviare, in base all'andamento della curva epidemiologica, la revoca dell'obbligo di utilizzo del Greenpass, sia esso il cosiddetto Greenpass base o rafforzato, per tutte le attività che si svolgono all'aperto, siano esse sportive (agonistiche e non), ricettive (inclusi i servizi di ristorazione), culturali, sanitarie (inclusi i centri termali), ricreative (inclusi i parchi tematici e di divertimento), per tutte le fasce di età.
9/3467/75. (Testo modificato nel corso della seduta)Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Bella, Zolezzi, Dieni, Bruno, Segneri, Di Lauro, Emiliozzi, Serritella, Faro, Iorio, Papiro, Roberto Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    con le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ad una serie di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

    il cosiddetto green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l'accesso ai servizi di ristorazione; l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l'ingresso alle sagre e fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto;

   considerato che:

    il trend della curva epidemica da COVID-19 appare essere in una fase di lento ma progressivo miglioramento, a tal punto che si sta discutendo dell'aumento della capienza delle attività nonché dell'allentamento delle misure restrittive;

    occorre garantire nuovamente l'accesso ai predetti servizi e attività anche mediante il cosiddetto green pass base, soprattutto se svolti all'aperto o in condizioni che garantiscono l'azzeramento del pericolo di contagio,

impegna il Governo:

   a valutare, sulla base del trend della curva epidemica, e con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, l'accesso mediante il cosiddetto green pass base alle seguenti attività e servizi: servizi di ristorazione svolti al tavolo, all'aperto; alberghi e altre strutture ricettive, nonché i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi; partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; accesso ai mezzi di trasporto eventualmente prima della cessazione dello stato di emergenza;

   a valutare la possibilità dell'abolizione delle cosiddette certificazioni verdi COVID-19, eventualmente con la cessazione dello stato di emergenza, tenendo conto dell'avanzamento del piano vaccinale e del miglioramento dei dati riguardanti la curva epidemica.
9/3467/76. Bella, Terzoni, Martinciglio, Bruno, Serritella, Gabriele Lorenzoni, Di Lauro, Emiliozzi, Segneri, Zolezzi, Iorio, Faro, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    con le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ad una serie di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

    il cosiddetto green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l'accesso ai servizi di ristorazione; l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l'ingresso alle sagre e fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto;

   considerato che:

    il trend della curva epidemica da COVID-19 appare essere in una fase di lento ma progressivo miglioramento, a tal punto che si sta discutendo dell'aumento della capienza delle attività nonché dell'allentamento delle misure restrittive;

    occorre garantire nuovamente l'accesso ai predetti servizi e attività anche mediante il cosiddetto green pass base, soprattutto se svolti all'aperto o in condizioni che garantiscono l'azzeramento del pericolo di contagio,

impegna il Governo:

   nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica:

    a valutare l'opportunità, sulla base del trend della curva epidemica, e con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, dell'accesso mediante il cosiddetto green pass base alle seguenti attività e servizi: servizi di ristorazione svolti al tavolo, all'aperto; alberghi e altre strutture ricettive, nonché i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi; partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; accesso ai mezzi di trasporto eventualmente prima della cessazione dello stato di emergenza;

   a valutare l'opportunità dell'abolizione delle cosiddette certificazioni verdi COVID-19, eventualmente con la cessazione dello stato di emergenza, tenendo conto dell'avanzamento del piano vaccinale e del miglioramento dei dati riguardanti la curva epidemica.
9/3467/76. (Testo modificato nel corso della seduta)Bella, Terzoni, Martinciglio, Bruno, Serritella, Gabriele Lorenzoni, Di Lauro, Emiliozzi, Segneri, Zolezzi, Iorio, Faro, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge al nostro esame, di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021, approvato in prima lettura al Senato con numerose modificazioni, prevede la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 marzo 2022, e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    in considerazione della elevata capacità di contagio della variante Omicron, molto diffusa in paesi dai quali provengono intensi flussi turistici, il 14 dicembre il ministro della Salute ha emanato un'ordinanza che ha imposto restrizioni ai viaggi, anche per i passeggeri in arrivo dall'Unione europea; in particolare questa ordinanza prevedeva che anche i turisti europei dovessero presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido entro le 24 ore, insieme a green pass da vaccinazione o guarigione e passenger locator form; i passeggeri in arrivo nel nostro paese, non in possesso di green pass valido da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, avevano l'obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni; con lo stesso provvedimento venivano inoltre prorogate le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei;

    questo provvedimento prevedeva disposizioni di tutela della sicurezza sanitaria del nostro paese ben più severe degli altri paesi europei: il regolamento introdotto dalla Commissione Ue sul Green Pass dispone infatti che i cittadini europei siano autorizzati a viaggiare in tutta l'Unione senza restrizioni nel caso in cui siano vaccinati, oppure siano in possesso di un risultato negativo a un tampone o di un certificato che ne attesti l'avvenuta guarigione da Covid, fermo restando il diritto dei singoli stati di introdurre requisiti aggiuntivi al Green Pass;

    le restrizioni in vigore ha colpito duramente il settore del turismo: il provvedimento del Ministro della salute è infatti stato varato pochi giorni prima delle festività e dopo un periodo di crisi prolungato per le restrizioni – determinate dalla pandemia – alla circolazione e all'accesso alle attrazioni turistiche e culturali: la pandemia da COVID-19 ha infatti imposto una gravissima e brusca frenata al turismo e all'indotto collegato dopo anni di crescita costante, più che dimezzando il volume di attività; secondo i dati Istat nel 2020 si è registrato un netto calo dei flussi turistici rispetto al 2019, con punte del 74,6 per cento, in particolare per i turisti stranieri; nel 2021 c'è stata una ripresa del settore ma con dati ben distanti rispetto a quelli registrati nel 2019;

    il turismo è una risorsa straordinaria per il nostro Paese: secondo l'istituto nazionale di statistica, oltre il 25 per cento della perdita complessiva di valore aggiunto dell'economia nazionale è imputabile alla crisi del turismo indotta dalla pandemia; in particolare il settore alberghiero e tutto il comparto turistico-ricettivo è tuttora in grave difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare le restrizioni all'ingresso nel nostro Paese al fine di favorire una rapida ripresa del settore del turismo e dell'indotto collegato.
9/3467/77. Gagliardi, Serritella, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge al nostro esame, di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021, approvato in prima lettura al Senato con numerose modificazioni, prevede la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 marzo 2022, e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    in considerazione della elevata capacità di contagio della variante Omicron, molto diffusa in paesi dai quali provengono intensi flussi turistici, il 14 dicembre il ministro della Salute ha emanato un'ordinanza che ha imposto restrizioni ai viaggi, anche per i passeggeri in arrivo dall'Unione europea; in particolare questa ordinanza prevedeva che anche i turisti europei dovessero presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido entro le 24 ore, insieme a green pass da vaccinazione o guarigione e passenger locator form; i passeggeri in arrivo nel nostro paese, non in possesso di green pass valido da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, avevano l'obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni; con lo stesso provvedimento venivano inoltre prorogate le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei;

    questo provvedimento prevedeva disposizioni di tutela della sicurezza sanitaria del nostro paese ben più severe degli altri paesi europei: il regolamento introdotto dalla Commissione Ue sul Green Pass dispone infatti che i cittadini europei siano autorizzati a viaggiare in tutta l'Unione senza restrizioni nel caso in cui siano vaccinati, oppure siano in possesso di un risultato negativo a un tampone o di un certificato che ne attesti l'avvenuta guarigione da Covid, fermo restando il diritto dei singoli stati di introdurre requisiti aggiuntivi al Green Pass;

    le restrizioni in vigore ha colpito duramente il settore del turismo: il provvedimento del Ministro della salute è infatti stato varato pochi giorni prima delle festività e dopo un periodo di crisi prolungato per le restrizioni – determinate dalla pandemia – alla circolazione e all'accesso alle attrazioni turistiche e culturali: la pandemia da COVID-19 ha infatti imposto una gravissima e brusca frenata al turismo e all'indotto collegato dopo anni di crescita costante, più che dimezzando il volume di attività; secondo i dati Istat nel 2020 si è registrato un netto calo dei flussi turistici rispetto al 2019, con punte del 74,6 per cento, in particolare per i turisti stranieri; nel 2021 c'è stata una ripresa del settore ma con dati ben distanti rispetto a quelli registrati nel 2019;

    il turismo è una risorsa straordinaria per il nostro Paese: secondo l'istituto nazionale di statistica, oltre il 25 per cento della perdita complessiva di valore aggiunto dell'economia nazionale è imputabile alla crisi del turismo indotta dalla pandemia; in particolare il settore alberghiero e tutto il comparto turistico-ricettivo è tuttora in grave difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'andamento della curva epidemiologica, di modificare le restrizioni all'ingresso nel nostro Paese al fine di favorire una rapida ripresa del settore del turismo e dell'indotto collegato.
9/3467/77. (Testo modificato nel corso della seduta)Gagliardi, Serritella, Papiro.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2022, N. 5, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO (A.C. 3457)

A.C. 3457 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», prevedendo nuove regole relative all'emergenza sanitaria, tra l'altro, in materia di scuola, di limitazioni ai soggetti vaccinati e di circolazione degli stranieri in Italia;

    tale decreto-legge introduce, all'articolo 3, mediante modificazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, contenente «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», nuove misure idonee a disciplinare l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati, al fine dichiarato di «coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia»;

    tale intervento governativo, tuttavia, modificando le regole per la circolazione degli stranieri in arrivo nel nostro Paese, in particolare al fine di incentivare la ripresa dell'attività turistica, ha finito così per discriminare, «in maniera eticamente e scientificamente ingiustificata e ingiustificabile», i cittadini e i turisti italiani rispetto a quelli stranieri; infatti, mentre agli italiani sarà richiesto il possesso del cd. Super Green Pass per accedere alle strutture ricettive e ad altri luoghi, eventi, attività o servizi come ristoranti o trasporti pubblici, agli stranieri, al contrario, sarà sufficiente effettuare un tampone (molecolare o antigenico), come previsto per il Green pass base, anche nel caso in cui la loro vaccinazione o guarigione sia avvenuta da oltre 6 mesi (termine oltre il quale in Italia, a differenza che all'Estero, il cd. Super Green Pass «scade»);

    gli stranieri vaccinati e guariti da meno di sei mesi, quindi, potranno alloggiare con il Green Pass Base in hotel o andare al ristorante o accedere a tutte quelle attività per le quali è previsto per gli italiani il Green Pass Rafforzato (che all'estero non esiste); chi invece ha un certificato di guarigione o vaccinale da più di sei mesi (compresi quelli ottenuti con vaccini non autorizzati dall'Italia) potrà semplicemente mostrare l'esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se molecolare;

    la vaccinazione costituirebbe così, ancora una volta, «requisito essenziale» per l'effettivo esercizio di diritti costituzionalmente garantiti nonché un fattore discriminatorio tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri, in evidente contrasto con una serie di articoli fondamentali della nostra Costituzione: l'articolo 2 a tutela della dignità umana; l'articolo 3 che sancisce al primo comma il principio dell'uguaglianza formale e al secondo quello dell'uguaglianza sostanziale; l'articolo 16 sulla libertà di circolazione; l'articolo 32 sulla tutela del diritto alla salute; tutto ciò causerebbe anche un grave vulnus al principio della libertà di autodeterminazione;

    da tale decreto, infatti, emerge un duplice profilo discriminatorio, con le conseguenti ricadute in termini di evidenti rischi di «incostituzionalità»: da un lato tra cittadini italiani, persistendo la famigerata differenziazione fondata sul «folle» e ingiusto meccanismo del Super Green Pass, dall'altro lato tra cittadini italiani e stranieri che potranno usufruire di una «corsia preferenziale» per accedere a tutte quelle attività e servizi preclusi o limitati, invece, a molti cittadini italiani che hanno effettuato scelte diverse in tal senso;

    da tale provvedimento emerge, pertanto, un duplice profilo di incostituzionalità anche a livello strutturale: nella parte in cui prevede un'evidente e ingiustificata differenziazione tra cittadini italiani e stranieri nella circolazione in qualsiasi parte del territorio nazionale, e nella parte in cui non prevede, anche per i cittadini italiani non in possesso del cd. Super Green Pass, la possibilità di accedere a determinate attività, luoghi, eventi o servizi;

    questo Governo, in continuità con i provvedimenti precedenti (sempre emanati con lo stesso strumento della decretazione d'urgenza), dopo aver limitato, compromesso o in alcuni casi addirittura calpestato alcuni diritti fondamentali e sociali dei cittadini (sanità, lavoro, voto, mobilità, circolazione) ha ora perpetrato un'altra discriminazione, altrettanto grave e intollerabile, sul tema della libertà degli spostamenti e, conseguentemente, anche sul turismo, inteso sia come materia che come interesse protetto e valore costituzionalmente riconosciuto, sotto il duplice aspetto della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico (articolo 9 della Costituzione), interesse imprenditoriale (articolo 41 della Costituzione), interesse dei cittadini che lo praticano, come libertà individuale e bisogno sociale, in grado di incidere favorevolmente anche sulla tutela del benessere psico-fisico (articolo 32 della Costituzione) e sul diritto all'istruzione (articolo 33 e 34 della Costituzione);

    tale decreto, che nasce anche dall'invocata esigenza di tutelare il turismo, valore riconosciuto a livello costituzionale, anche se non espressamente, in diversi articoli, tuttavia, finisce per «dimenticarsi» che lo stesso principio dovrebbe essere garantito anche a tutti i cittadini italiani non possessori della famigerata «certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione» (cd. Super Green Pass o Green Pass rafforzato;)

    questo stesso Governo si è già reso «protagonista» di numerosi precedenti provvedimenti, gravemente lesivi del diritto alla libera circolazione e alla mobilità, con pesanti limitazioni di accesso ai trasporti e ai mezzi pubblici, che già si erano consumate anche con la recente introduzione del cd. Super Green Pass, limitando già allora la possibilità di spostamento dei cittadini italiani sia rispetto agli stranieri, sia all'interno dello stesso territorio italiano, dove alcune regioni come la Sicilia e la Sardegna, nonché le isole minori, sono risultate particolarmente penalizzate rispetto ad altre per evidenti motivazioni strutturali e logistiche;

    tale decreto-legge si porrebbe, altresì, in evidente violazione dei canoni di «ragionevolezza e proporzionalità», sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, intervenute a più riprese in maniera costante e uniforme, nel «bilanciamento» tra principi e diritti meritevoli di giusto riconoscimento e adeguata tutela;

    appare davvero incoerente e strumentale l'attuale appello ai princìpi comunitari in materia, allorquando si invoca solo adesso la necessità di armonizzare e uniformare la normativa al cosiddetto green pass europeo, al fine di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, ma in realtà non di tutti, come ampiamente dimostrato;

    risulta di palmare evidenza che la tanto «sbandierata» necessità di «allineamento al green pass europeo», scaturisce in realtà da pressioni politiche, generate da pur comprensibili istanze di operatori del settore turistico, albergatori, ristoratori, agenzie di viaggi; tuttavia, tale decreto finisce così per costituire proprio la «rappresentazione plastica» del prevalere delle logiche economiche di mercato sui diritti fondamentali: infatti, ogni qualvolta tali esigenze e interessi lo impongono, conseguentemente, allora anche le regole, persino in materia di sanità, vengono adeguate o interpretate con maggiore elasticità e molto meno rigore;

    l'attuale situazione di «emergenza sanitaria», posta ormai a presunto fondamento giuridico e valoriale di ogni intervento di decretazione d'urgenza, e che ha consentito e avallato un'interpretazione e applicazione a «geometrie variabili» della nostra Costituzione, ora deve terminare per tornare così a dirigersi nuovamente verso una «normalità costituzionale», infatti, tale perdurante dichiarazione di «stato di emergenza» ha visto sospendere o cancellare diritti e norme che vanno riconsiderati in un'ottica costituzionalmente orientata;

    tale decreto, così come strutturato, si pone in aperta e grave violazione dei princìpi costituzionali citati in premessa, finendo per contraddire palesemente la sua stessa ratio, sia per quanto riguarda in generale la tutela dei diritti fondamentali e sociali, sia in particolare relativamente al diritto alla mobilità e al turismo, determinando un vero e proprio inaccettabile «privilegio» concesso in favore degli stranieri e di alcuni cittadini italiani, con l'aggravante dell'esclusione di altri cittadini già fortemente penalizzati in tal senso,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3457.
N. 1. Colletti, Forciniti, Cabras, Corda, Costanzo, Giuliodori, Maniero, Raduzzi, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Vianello, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Piera Aiello, Benedetti, Ehm, Menga, Sarli, Suriano, Giannone.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, reca misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo;

    si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza varato dal Governo che dispone interventi inerenti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 relative alla somministrazione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19;

    nello specifico il testo, confluito con emendamento del Governo, nel decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, dispone, tra le altre misure: interventi riguardanti il coordinamento con le regole di altri Stati per la circolazione in sicurezza in Italia; misure di accesso nelle zone rosse a vari ambiti ed attività; spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato ed infine la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

    il provvedimento, che detta modifiche a norme varate solo il mese scorso dal Governo, continua a disporre misure confuse e limitative dei diritti fondamentali dei cittadini, ma soprattutto discriminatorie non solo tra cittadini stessi, ma anche all'interno del sistema scolastico, rischiando di creare una differenziazione tra chi è vaccinato e chi no, tra i possessori del Green pass base e quelli del Green pass cosiddetto rafforzato;

    nello specifico, si tratta per lo più di disposizioni ordinamentali, che avrebbero potuto essere trattate in modo univoco e non attraverso modificazioni ravvicinate e sovrapposte di norme; è il caso della disposizione, solo recentemente emanata e già modificata, che estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia, oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo;

    il testo in esame reca, inoltre, disposizioni di accesso nelle zone rosse a vari ambiti ed attività, estendendo, a determinate condizioni, l'accesso che sarebbe altrimenti precluso nell'ambito della disciplina transitoria valida fino al termine dello stato di emergenza. Nello specifico, per poter accedere a determinate attività i soggetti devono rientrare in una delle seguenti condizioni: essere in possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) cosiddetto rafforzato; avere un'età anagrafica inferiore a dodici anni; presentare una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione suddetta;

    inoltre, ancora una volta si agisce su disposizioni che ineriscono il sistema educativo e scolastico, intervenendo sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, modificando la disciplina, recentemente regolamentata che prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività;

    dalla disamina del provvedimento emergono discriminazioni e diseguaglianze che inevitabilmente verranno a crearsi non solo tra cittadini nella gestione dell'emergenza e nell'accesso alle attività consentite, ma anche all'interno del sistema scolastico tra chi è vaccinato e chi no; è il caso dell'ipotesi della didattica digitale integrata il cui ricorso, nelle modalità applicative a seconda dei casi, per gli studenti non vaccinati, risulta nei fatti discriminatoria e inaccettabile;

    è evidente la confusione normativa data dalla rapida successione di provvedimenti adottati dal Governo nell'abuso della decretazione d'urgenza, e che fanno sì che, come in questo caso, sempre più spesso il Parlamento si trovi a ratificare norme contenute in atti recentemente emanati, creando un groviglio di disposizioni difficilmente interpretabili per i cittadini;

    in questo senso si intende evidenziare come il ricorso sistematico alla decretazione di urgenza si configuri come una compromissione delle prerogative parlamentari nell'esercizio delle funzioni legislative, oltre che come una distorsione degli equilibri correlati al legittimo e corretto confronto istituzionale tra Governo e Parlamento;

    il provvedimento in esame, inoltre, rivedendo ambiti e modalità di impiego dei certificati verdi, interviene, ancora una volta, a danno della tutela delle libertà personali e del principio di uguaglianza tra i cittadini, sancendo una effettiva discriminante non solo tra chi è titolare del certificato verde e chi non lo è, ma anche tra gli stessi possessori della certificazione verde, rafforzato o no, ledendo i princìpi fondanti del nostro ordinamento;

    a livello europeo il regolamento (CE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del Green pass, ha stabilito espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, e che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione, cosa che invece con il decreto in esame si crea per coloro che non sono vaccinati, tra cittadini e anche all'interno del sistema scolastico, che queste discriminazioni dovrebbe combatterle;

    il decreto-legge in esame risulta obiettivamente carente per quanto concerne i princìpi di proporzionalità ed efficacia, posto che, pur nascendo con l'intento di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, non contempla soluzioni reali al rischio specifico di contagio a cui studenti e personale scolastico sono soggetti, la cui tutela sembra essere affidata alla sola riduzione alla didattica digitale integrata a seconda dei casi riscontrati;

    sulla base delle considerazioni esposte appare evidente innanzitutto come le diverse misure disposte dal provvedimento in esame si pongano in contrasto sia con la tutela delle libertà personali, sia con l'attribuzione del potere legislativo sanciti e garantiti dalla Costituzione;

    il ricorso sistematico alla decretazione di urgenza è una consuetudine ormai consolidatasi e reiteratamente censurata dalla Corte Costituzionale che si colloca in contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3457.
N. 2. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi, Bucalo, Frassinetti.

MOZIONI PRESTIGIACOMO, FREGOLENT, GALLI, RUFFINO, FEDERICO, PEZZOPANE, TIMBRO, FOTI ED ALTRI N. 1-00588 E VIANELLO ED ALTRI N. 1-00591 CONCERNENTI L'IMPATTO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA SUL SETTORE DELL'INDUSTRIA PESANTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE DELLA RAFFINAZIONE, PETROLCHIMICO E BIORAFFINAZIONE

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    i cambiamenti climatici, anche quale causa e moltiplicatore di altri rischi ed emergenze ambientali e sociali, rappresentano una sfida decisiva e ineludibile per tutti i Paesi e per l'umanità. È peraltro ormai condivisa la necessità che, accanto agli ambiziosi ma necessari obiettivi di contrasto al global warming, si debbano inevitabilmente affiancare iniziative volte, comunque, a sostenere quei territori e quei comparti produttivi che più di altri hanno oggettive difficoltà alla riconversione e al loro drastico adattamento produttivo in questa fase di transizione verde;

    proprio con questa consapevolezza, nell'ambito dello stesso Green Deal europeo, l'Unione europea si è attivata per fornire un sostegno finanziario e assistenza a favore dei soggetti più colpiti dal passaggio all'economia verde. Si tratta del cosiddetto «meccanismo per una transizione giusta» che contribuirà a mobilitare risorse per il periodo 2021-2027 nelle regioni più penalizzate;

    a tal fine, è stato istituito un «Fondo per una transizione giusta» che dovrebbe aiutare i Paesi dell'Unione europea a far fronte all'impatto sociale ed economico della transizione verso la neutralità climatica. Il pacchetto di investimenti comprende 7,5 miliardi di euro dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e 10 miliardi di euro supplementari dallo strumento europeo per la ripresa;

    la sostenibilità ambientale è ormai un'esigenza ineludibile da tutti riconosciuta, ma la sostenibilità ambientale deve essere perseguita parallelamente con la sostenibilità economica e occupazionale. È quindi necessario prevedere, sia in ambito nazionale che europeo, lo stanziamento di specifiche ulteriori risorse finanziarie volte a sostenere la transizione verde, in particolar modo per quei settori che hanno estrema difficoltà ad abbattere le emissioni di anidride carbonica, al fine di aiutarli nella realizzazione di progetti di decarbonizzazione e per cercare di contenere gli inevitabili elevati costi economici e sociali conseguenti al loro difficile adattamento alla transizione energetica. Senza questo supporto, molte imprese rischieranno di finire fuori mercato;

    tra i numerosi settori produttivi fondamentali per l'economia del nostro Paese, che più difficilmente riescono ad adeguarsi alla transizione energetica, vi sono, per fare un solo esempio tra i tanti, i grandi impianti industriali e i poli per la raffinazione del petrolio presenti sul territorio nazionale. Nella sola Sicilia detti poli assorbono quasi il 46 per cento della capacità di raffinazione del Paese;

    in questo ambito si ricorda che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), all'articolo 1, comma 159, ha introdotto un'importante norma volta a favorire gli investimenti nelle regioni del Meridione da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione e bioraffinazione;

    in dettaglio, il citato articolo 1, comma 159, ha previsto che: «Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto»;

    la suddetta importante disposizione di legge, a un anno dalla sua approvazione, è praticamente rimasta lettera morta;

    in questa prima fase le energie da fonti rinnovabili non sono in grado di sopperire alle necessità di tutta una serie di industrie (raffinazione, cemento, acciaio, chimica e altro) e di mezzi di trasporto (aerei, navi, treni). Sono settori estremamente difficili da elettrificare e quindi da decarbonizzare. Ridurre il loro impatto climatico è però una priorità, se il mondo vorrà rispettare gli impegni di contenimento del riscaldamento globale, visto che emettono un'alta quantità di gas serra;

    seppur insufficiente, ma che va comunque nella giusta direzione, si evidenzia che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) prevede uno stanziamento di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per sostenere le imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate,

impegna il Governo:

1) a dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 159 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha introdotto un'importante norma volta a favorire gli investimenti nelle regioni del Meridione da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione e bioraffinazione, al fine di perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, estendendo dette previsioni anche ad altre aree territoriali interessate dalle medesime problematiche, attivando le opportune risorse già individuate dalla citata norma;

2) ad avviare le opportune iniziative, anche nell'ambito dell'Unione europea, per l'istituzione di un fondo per la decarbonizzazione, finalizzato a uno specifico sostegno per quei settori produttivi che, per le specifiche caratteristiche produttive, hanno oggettive evidenti difficoltà ad abbattere le emissioni di anidride carbonica e a riconvertirsi, con conseguenze negative in termini economici e occupazionali, con particolare riguardo ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e dei settori maggiormente energivori;

3) ad adottare iniziative per prevedere che le risorse del suddetto fondo per la decarbonizzazione siano cumulabili con le risorse nazionali ed europee, volte a sostenere e agevolare le imprese nella ristrutturazione produttiva e per la riconversione ai fini della transizione energetica;

4) ad adottare iniziative presso le competenti sedi europee per valutare l'utilizzabilità di quota delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per interventi legati alla fase di transizione ecologica volti a supportare, anche economicamente e per un periodo temporalmente limitato, progetti di riconversione attualmente esclusi dalla possibilità di utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che siano in ogni caso in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione nei tempi stabiliti, al fine di consentire la riconversione del settore a partire dagli asset esistenti verso la produzione di carburanti avanzati e innovativi ecologici ed a basso contenuto di carbonio, che prevedano anche l'utilizzo di materie prime biologiche e di rifiuti non altrimenti recuperabili o riciclabili nel rispetto del principio Dnsh e del criterio Iluc salvaguardando, al contempo, i livelli occupazionali esistenti;

5) ad adottare iniziative per prevedere i necessari strumenti incentivanti volti a stimolare l'utilizzo di carburanti avanzati e innovativi ecologici ed a basso contenuto di carbonio nel trasporto pesante, marittimo e dell'aviazione, al fine di incrementare la relativa domanda e rendere economicamente vantaggiosa la riconversione del settore petrolchimico;

6) ad avviare un serio e costante confronto con il mondo imprenditoriale, le parti sociali e quei settori produttivi maggiormente colpiti dagli oneri della transizione verde, al fine di individuare le più opportune strategie e iniziative volte a sostenerle nel percorso di decarbonizzazione, favorendo altresì il cambiamento professionale e tecnologico attraverso la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori;

7) a garantire che la Presidenza del Consiglio dei ministri assuma il coordinamento dei Ministeri interessati, anche attraverso l'apertura di un tavolo permanente per l'individuazione delle più efficaci iniziative normative e strategie degli interventi volti a sostenere, in particolare, quei comparti e settori produttivi maggiormente in difficoltà nella progressiva decarbonizzazione in conseguenza delle loro caratteristiche produttive, quali il settore petrolchimico e della bioraffinazione;

8) ad avviare tutte le iniziative nell'ambito dell'Unione europea, volte ad implementare le risorse del «Fondo per una transizione giusta» per sostenere i territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica, anche al fine di ricomprendere ulteriori territori italiani in aggiunta a quelli già individuati dai piani territoriali per una transizione giusta.
(1-00588) «Prestigiacomo, Fregolent, Galli, Ruffino, Federico, Pezzopane, Timbro, Foti, Maraia, Sut, Barelli, Braga, Buratti, D'Attis, Bagnasco, Brambilla, Calabria, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Lorenzin, Mazzetti, Morassut, Morgoni, Nevi, Pellicani, Pittalis, Polidori, Rotondi, Rotta, Saccani Jotti, Spena, Squeri, Maria Tripodi, Marrocco, Moretto, Gagliardi, Binelli, Lucchini, Andreuzza, Patassini, Benvenuto, Ficara, Scerra, Bucalo, Butti, Ferro, Rachele Silvestri, Varchi».


   La Camera,

   premesso che:

    i cambiamenti climatici, anche quale causa e moltiplicatore di altri rischi ed emergenze ambientali e sociali, rappresentano una sfida decisiva e ineludibile per tutti i Paesi e per l'umanità. È peraltro ormai condivisa la necessità che, accanto agli ambiziosi ma necessari obiettivi di contrasto al global warming, si debbano inevitabilmente affiancare iniziative volte, comunque, a sostenere quei territori e quei comparti produttivi che più di altri hanno oggettive difficoltà alla riconversione e al loro drastico adattamento produttivo in questa fase di transizione verde;

    proprio con questa consapevolezza, nell'ambito dello stesso Green Deal europeo, l'Unione europea si è attivata per fornire un sostegno finanziario e assistenza a favore dei soggetti più colpiti dal passaggio all'economia verde. Si tratta del cosiddetto «meccanismo per una transizione giusta» che contribuirà a mobilitare risorse per il periodo 2021-2027 nelle regioni più penalizzate;

    a tal fine, è stato istituito un «Fondo per una transizione giusta» che dovrebbe aiutare i Paesi dell'Unione europea a far fronte all'impatto sociale ed economico della transizione verso la neutralità climatica. Il pacchetto di investimenti comprende 7,5 miliardi di euro dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e 10 miliardi di euro supplementari dallo strumento europeo per la ripresa;

    la sostenibilità ambientale è ormai un'esigenza ineludibile da tutti riconosciuta, ma la sostenibilità ambientale deve essere perseguita parallelamente con la sostenibilità economica e occupazionale. È quindi necessario prevedere, sia in ambito nazionale che europeo, lo stanziamento di specifiche ulteriori risorse finanziarie volte a sostenere la transizione verde, in particolar modo per quei settori che hanno estrema difficoltà ad abbattere le emissioni di anidride carbonica, al fine di aiutarli nella realizzazione di progetti di decarbonizzazione e per cercare di contenere gli inevitabili elevati costi economici e sociali conseguenti al loro difficile adattamento alla transizione energetica. Senza questo supporto, molte imprese rischieranno di finire fuori mercato;

    tra i numerosi settori produttivi fondamentali per l'economia del nostro Paese, che più difficilmente riescono ad adeguarsi alla transizione energetica, vi sono, per fare un solo esempio tra i tanti, i grandi impianti industriali e i poli per la raffinazione del petrolio presenti sul territorio nazionale. Nella sola Sicilia detti poli assorbono quasi il 46 per cento della capacità di raffinazione del Paese;

    in questo ambito si ricorda che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), all'articolo 1, comma 159, ha introdotto un'importante norma volta a favorire gli investimenti nelle regioni del Meridione da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione e bioraffinazione;

    in dettaglio, il citato articolo 1, comma 159, ha previsto che: «Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto»;

    la suddetta importante disposizione di legge, a un anno dalla sua approvazione, è praticamente rimasta lettera morta;

    in questa prima fase le energie da fonti rinnovabili non sono in grado di sopperire alle necessità di tutta una serie di industrie (raffinazione, cemento, acciaio, chimica e altro) e di mezzi di trasporto (aerei, navi, treni). Sono settori estremamente difficili da elettrificare e quindi da decarbonizzare. Ridurre il loro impatto climatico è però una priorità, se il mondo vorrà rispettare gli impegni di contenimento del riscaldamento globale, visto che emettono un'alta quantità di gas serra;

    seppur insufficiente, ma che va comunque nella giusta direzione, si evidenzia che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) prevede uno stanziamento di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per sostenere le imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate,

impegna il Governo:

1) a dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 159 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha introdotto un'importante norma volta a favorire gli investimenti nelle regioni del Meridione da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione e bioraffinazione, al fine di perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, estendendo dette previsioni anche ad altre aree territoriali interessate dalle medesime problematiche, attivando le opportune risorse già individuate dalla citata norma;

2) ad avviare le opportune iniziative, anche nell'ambito dell'Unione europea, per l'istituzione di un fondo per la decarbonizzazione, finalizzato a uno specifico sostegno per quei settori produttivi che, per le specifiche caratteristiche produttive, hanno oggettive evidenti difficoltà ad abbattere le emissioni di anidride carbonica e a riconvertirsi, con conseguenze negative in termini economici e occupazionali, con particolare riguardo ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e dei settori maggiormente energivori;

3) ad adottare iniziative per prevedere che le risorse del suddetto fondo per la decarbonizzazione siano cumulabili con le risorse nazionali ed europee, volte a sostenere e agevolare le imprese nella ristrutturazione produttiva e per la riconversione ai fini della transizione energetica;

4) ad adottare iniziative presso le competenti sedi europee per supportare, anche economicamente e per un periodo temporalmente limitato, progetti di riconversione attualmente esclusi dalla possibilità di utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di consentire la riconversione del settore a partire dagli asset esistenti verso la produzione di carburanti avanzati e innovativi ecologici ed a basso contenuto di carbonio, che prevedano anche l'utilizzo di materie prime biologiche e di rifiuti non altrimenti recuperabili o riciclabili nel rispetto del principio Dnsh e del criterio Iluc salvaguardando, al contempo, i livelli occupazionali esistenti;

5) ad adottare iniziative per prevedere i necessari strumenti incentivanti volti a stimolare l'utilizzo di carburanti avanzati e innovativi ecologici ed a basso contenuto di carbonio nel trasporto pesante, marittimo e dell'aviazione, al fine di incrementare la relativa domanda e rendere economicamente vantaggiosa la riconversione del settore petrolchimico;

6) ad avviare un serio e costante confronto con il mondo imprenditoriale, le parti sociali e quei settori produttivi maggiormente colpiti dagli oneri della transizione verde, al fine di individuare le più opportune strategie e iniziative volte a sostenerle nel percorso di decarbonizzazione, favorendo altresì il cambiamento professionale e tecnologico attraverso la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori;

7) a garantire che la Presidenza del Consiglio dei ministri assuma il coordinamento dei Ministeri interessati, anche attraverso l'apertura di un tavolo permanente per l'individuazione delle più efficaci iniziative normative e strategie degli interventi volti a sostenere, in particolare, quei comparti e settori produttivi maggiormente in difficoltà nella progressiva decarbonizzazione in conseguenza delle loro caratteristiche produttive, quali il settore petrolchimico e della bioraffinazione;

8) ad avviare tutte le iniziative nell'ambito dell'Unione europea, volte ad implementare le risorse del «Fondo per una transizione giusta» per sostenere i territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica, anche al fine di ricomprendere ulteriori territori italiani in aggiunta a quelli già individuati dai piani territoriali per una transizione giusta.
(1-00588) (Testo modificato del corso della seduta) «Prestigiacomo, Fregolent, Galli, Ruffino, Federico, Pezzopane, Timbro, Foti, Maraia, Sut, Barelli, Braga, Buratti, D'Attis, Bagnasco, Brambilla, Calabria, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Lorenzin, Mazzetti, Morassut, Morgoni, Nevi, Pellicani, Pittalis, Polidori, Rotondi, Rotta, Saccani Jotti, Spena, Squeri, Maria Tripodi, Marrocco, Moretto, Gagliardi, Binelli, Lucchini, Andreuzza, Patassini, Benvenuto, Ficara, Scerra, Bucalo, Butti, Ferro, Rachele Silvestri, Varchi».


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce una procedura per la stipulazione di un accordo tra lo Stato con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle suddette imprese finanziate con le risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto;

    tale provvedimento, di fatto, costituisce un sussidio ambientale dannoso (Sad) con il quale si finanziano imprese private appartenenti ai settori della raffinazione con denari dei cittadini che pagano attraverso le accise e l'Iva;

    l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) stabilisce la lotta al cambiamento climatico quale obiettivo dichiarato della politica ambientale dell'Unione europea. Si prevede che, qualora non vengano adottate ulteriori misure volte a ridurre le emissioni, nel corso di questo secolo la temperatura globale media possa subire un aumento compreso tra 1,1 e 6,4 °C. Attività umane quali l'utilizzo di combustibili fossili, la deforestazione e l'agricoltura producono emissioni di biossido di carbonio (C02), metano (CH4), protossido di azoto (N20) e fluorocarburi. Tali gas a effetto serra catturano il calore che viene irradiato dalla superficie terrestre e ne impediscono la dispersione nello spazio, provocando il riscaldamento globale;

    il riscaldamento globale ha provocato e provocherà fenomeni meteorologici estremi più frequenti (quali inondazioni, siccità, piogge intense e ondate di calore), incendi boschivi, scarsità delle risorse idriche, scomparsa del ghiacciai e innalzamento del livello del mare, mutamento dei modelli di distribuzione o persino estinzione di fauna e fiora, malattie delle piante e parassiti, scarsità di alimenti e acqua potabile, nonché migrazione di persone in fuga da tali pericoli. La scienza dimostra che il rischio di un cambiamento irreversibile e catastrofico aumenterebbe in modo rilevante qualora il riscaldamento globale superasse i 2 °C – o anche solo l'1,5 °C – rispetto ai valori preindustriali;

    il Green deal europeo, il programma europeo per una nuova crescita sostenibile dell'Unione europea, finalizzato a rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, vuole dare impulso alla transizione ecologica in un'ottica di sostenibilità con un ambiente sano e una popolazione che possa aspirare, senza discriminazioni, a più che soddisfacenti condizioni di vita. Tutti i 27 Stati membri hanno assunto l'impegno di fare dell'Unione europea il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050;

    l'Unione europea ha approvato, nel dicembre 2020, un obiettivo riveduto di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. In particolare, per conseguire tale ambizioso obiettivo, la Commissione europea ha preso in considerazione le azioni necessarie in tutti i settori, compresi un aumento dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili, e il 14 luglio 2021 ha presentato ai membri della Commissione Ambiente del Parlamento europeo il pacchetto di proposte legislative denominato «Fit for 55 per cent», contenente 12 iniziative, sia di modifica di legislazioni esistenti sia di nuove proposte, tese a mettere in atto e realizzare tale maggiore livello di ambizione. Per raggiungere questo traguardo si sono impegnati a ridurre le emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e l'apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72 per cento al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100 per cento del mix energetico primario complessivo. In Italia ciò si traduce con un raddoppio nel 2030 dell'attuale quota del 38 per cento di produzione da Fer installando circa 65 Gigawatt di nuova potenza rinnovabile;

    in questo modo si creeranno nuove opportunità per l'innovazione, gli investimenti e l'occupazione, ma anche per ridurre le emissioni, creare posti di lavoro e favorire la sostenibilità economica, affrontare il problema della povertà energetica, ridurre la dipendenza energetica dall'esterno, migliorare la salute e il benessere. Al tempo stesso, la trasformazione garantirà opportunità per tutti, in quanto sosterrà i cittadini vulnerabili affrontando le disuguaglianze e la povertà energetica e rafforzerà la competitività delle imprese europee;

    il metano ha un impatto sul riscaldamento globale maggiore rispetto a quello dell'anidride carbonica con un potenziale climalterante tra le 20 e le 30 volte superiore. In uno scenario business as usual le emissioni annuali di metano sono destinate ad aumentare fino al 2040. È pertanto necessario invertire la rotta con politiche decise diminuendo ogni anno le emissioni di circa 180 milioni di tonnellate tanto da risparmiare un aumento della temperatura globale di 0,3 °C al 2045. In termini di costi sanitari e sociali, equivarrebbe a prevenire nel mondo 260.000 morti premature, 775.000 visite in ospedale per asma, 73 miliardi di ore di lavoro risparmiate da ondate di calore estremo, salvare 25 milioni di tonnellate di coltivazioni altrimenti andate perdute ogni anno;

    le aziende partecipate dallo Stato Eni e Snam hanno il loro core business negli idrocarburi e pertanto, per definizione, ogni progresso di decarbonizzazione completa entrerebbe in contrasto con la mission delle due partecipate. Modificare la loro mission, adeguandola alla completa decarbonizzazione dei processi energetici, rappresenta l'unica soluzione per permettere prosperità alle suddette aziende di Stato;

    la narrazione condotta dal Governo italiano che ha portato alla costruzione del gasdotto Tap veniva motivata dalla necessità di ulteriore approvvigionamento di gas dall'estero per abbassare le bollette elettriche dei cittadini. Oggi invece il Ministro della transizione ecologica afferma che al fine di diminuire il costo delle bollette elettriche dei cittadini si dovrebbe diminuire l'approvvigionamento di gas importato dall'estero e aumentare la produzione nazionale. Tutto ciò oltre a rappresentare una evidente contraddizione non è corroborato da alcun dato scientifico dato per assodato che un eventuale incremento della produzione domestica italiana verrebbe scambiato a mercato secondo il livello di prezzo a cui si attesta in quel momento il mercato del gas italiano, ossia Psv ed inoltre l'ambito di riferimento di tale dinamica non è solo il mercato italiano, ma quello europeo nel suo complesso, essendo i mercati di gas all'ingrosso strettamente interconnessi sia come scambi di volumi che come logiche di formazione del prezzo, per cui qualsiasi volume in tal senso dev'essere misurato su scala europea. Pertanto se ne deduce che un aumento di estrazione di idrocarburi in Italia di circa 4 miliardi di metri cubi annui rispetto l'attuale fabbisogno europeo di circa 400 miliardi di metri cubi annui, avrebbe un effetto ininfluente sul costo delle bollette elettriche dei cittadini;

    i risultati dei programmi di finanziamento Eepr e Ner 300 a sostegno delle tecnologie di cattura e stoccaggio di carbonio nel giacimenti fossili in via di esaurimento (Ccs) sono stati «bloccati» dalla Corte dei conti europea al punto che i progetti finanziati sono stati cancellati o conclusi senza essere entrati in funzione oppure senza che abbiano dimostrato vantaggi significativi. Inoltre, al momento non si conoscono i prevedibili rischi legati a tale tecnologia, gli impatti ambientali e i costi di manutenzione. È ormai accertato che i progetti di Ccs sono utili soltanto alle multinazionali degli idrocarburi al fine di esaurire i giacimenti;

    l'industria è una componente fondamentale dell'economia europea. Secondo Eurostat nel 2018, rappresentava il 17,6 per cento del prodotto interno lordo (Pil) e impiegava direttamente 36 milioni di persone. Allo stesso tempo, l'industria è responsabile di oltre la metà delle emissioni totali di alcuni principali inquinanti atmosferici e del gas a effetto serra, nonché di altri importanti impatti ambientali, tra cui il rilascio di inquinanti nell'acqua e nel suolo, la produzione di rifiuti e il consumo energetico. L'inquinamento industriale in Europa sta diminuendo grazie a una combinazione di normative e sviluppi nelle iniziative manifatturiere e ambientali. Tuttavia, l'industria continua a inquinare e la transizione verso la neutralità climatica in questo settore è una sfida ambiziosa. L'inquinamento atmosferico è spesso associato alla combustione di fonti fossili. Ciò vale ovviamente per le centrali elettriche ma anche per molte altre attività industriali che possono disporre in loco di produzione di energia elettrica o termica, come la produzione di ferro e acciaio o la produzione di cemento. Dalla produzione di acciaio primario da ciclo integrato vengono prodotte anche emissioni di inquinanti cancerogeni e genotossici come le diossine e il benz(a)pirene;

    in Italia ai 2020 sono stati prodotti 20,9 milioni di tonnellate di acciaio nei 39 siti di produzione dislocati in tutto il Paese di cui 37 siti da forni elettrici che rappresentano l'83,5 per cento della produzione nazionale e 2 siti da altoforno che rappresentano il 16,5 per cento della produzione nazionale. Relativamente ai 2 siti di produzione di acciaio da altoforno, mentre la produzione di Piombino è ferma per inadempienze del gestore, a Taranto la produzione non si è mai fermata. Taranto e Piombino sono gli ultimi due siti rimasti in Italia di produzione di acciaio da altoforno, poiché per risolvere le criticità ambientali e sanitarie da ciclo integrato da altoforno, nel 1999 per Genova e nel 2021 per Trieste, sono stati realizzati degli accordi di programma al fine di chiudere gli impianti più inquinanti che sono nelle «aree a caldo» dei siderurgici, rinforzare le «aree a freddo», sostenere il reddito dei lavoratori formandoli per altre occupazioni;

    inspiegabilmente a Taranto non è stato deciso lo stesso destino di Genova e Trieste nonostante nel capoluogo Jonico gli effetti della produzione di acciaio su ambiente e salute siano notevolmente più impattanti. Infatti, a Taranto l'area a caldo è sottoposta dal 2012 a sequestro giudiziario senza facoltà d'uso della magistratura con l'accusa di aver «creato eventi di malattia e morte nella popolazione» e il relativo processo è in fase di svolgimento; tuttavia, con oltre 13 decreti-legge è stata creata una legislazione speciale per la continuità produttiva del siderurgico di Taranto stabilendo tra l'altro nel 2012, subito dopo il sequestro giudiziario, la continuità produttiva anche in caso di sequestro senza facoltà d'uso. A causa della produzione di acciaio dell'ex Ilva di Taranto l'Italia è stata condannata nel 2019 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dal 2013 è soggetta a procedura d'infrazione per la mancata realizzazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Il termine temporale di realizzazione dell'Aia è stato di volta in volta prorogato nel tempo e dal 2015 è scivolato ad agosto 2023. I dati sanitari e ambientali continuano a rappresentare una realtà drammatica. Dagli annunci del Governo si evincerebbe un ulteriore piano industriale – al momento – non pubblico che teoricamente decarbonizzerebbe l'ex Ilva non prima del 2030 al costo stimabile, ma presumibilmente molto più alto, di 6 miliardi di euro. Tale opzione non permetterà di bonificare l'intera area inquinata in quanto molte aree che necessitano di bonifica sono occupate da impianti esistenti o di prossima costruzione;

    sia la produzione di acciaio da forno elettrico che quella da altoforno creano fenomeni emissivi inquinanti. Notoriamente l'acciaio prodotto da altoforno è qualitativamente migliore rispetto a quello prodotto da forno elettrico ma al contempo crea effetti maggiormente inquinanti. Tuttavia, l'utilizzo di Dri – un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico ottenuto a partire da pellet (palline) di minerale ferroso trattate per mezzo di monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H2) – nei forni elettrici migliorerebbe la qualità dell'acciaio che potrebbe essere qualitativamente paragonabile a quello da altoforno e al contempo si stimano impatti emissivi più tenui, anche se non esistono studi che corroborano questa tesi redatti dal Ministero della transizione ecologica e da quello della salute. La realizzazione di grandi impianti da Dri in Europa non è economicamente sostenibile da parte di privati se non con costi totalmente a carico della collettività; oltre il 70 per cento delle emissioni del settore dei trasporti in Europa si devono ai trasporti su strada. Gli inquinanti atmosferici, come il particolato (PM) e il biossido di azoto (N02), danneggiano la salute umana e l'ambiente. Sebbene l'inquinamento atmosferico provocato dai trasporti sia diminuito nell'ultimo decennio grazie all'introduzione di norme di qualità per i carburanti, alle norme europee sulle emissioni dei veicoli e all'uso di tecnologie più pulite, le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono ancora troppo elevate. L'inquinamento acustico rappresenta un altro importante problema di salute ambientale legato ai trasporti. Il traffico stradale costituisce la fonte di rumore più diffusa, con più di 100 milioni di persone colpite da livelli nocivi nei Paesi membri dell'Aea. Inoltre, le infrastrutture di trasporto hanno un grave impatto sul paesaggio, perché dividono le aree naturali in piccoli appezzamenti con gravi conseguenze per gli animali e le piante. L'utilizzo di veicoli elettrici per la mobilità urbana ed extraurbana al posto di quelli endotermici ridurrebbe sia le emissioni inquinanti sia l'impatto acustico della circolazione stradale, inoltre diminuirebbe la domanda di fonti fossili come petrolio e gas;

    modificare i modelli di consumo del materiali e gestire correttamente i rifiuti non solo permette di risparmiare denaro e aumentare l'occupazione, ma è anche importante per migliorare le prestazioni ambientali e ridurre il cambiamento climatico, preservando inoltre le materie prime. A tal fine, devono essere necessariamente perseguiti gli obiettivi stabiliti in senso gerarchico dall'articolo 4 della direttiva 98/2008 incentivando la riduzione a monte della produzione dei rifiuti e la preparazione al riutilizzo, in seconda istanza il riciclo del materiali e soltanto in modo residuale – e quindi non dovrebbero essere incentivati – il recupero e il recupero energetico. L'incenerimento dei rifiuti è un trattamento che, a seconda dell'efficienza energetica, si colloca tra la pratica residuale del recupero energetico e lo smaltimento al pari di una discarica e pertanto non deve essere promosso. In quanto è una pratica in contrasto con il principio europeo di «non arrecare un danno significativo)»;

    le città contribuiscono fortemente al cambiamento climatico in quanto circa il 75 per cento degli europei vive in aree urbane. Le aree urbane sono responsabili del 60-80 per cento del consumo di energia a livello mondiale e più o meno della stessa percentuale di emissioni di C02, dunque è logico che abbiano un'impronta di carbonio voluminosa. Edifici ed elettrodomestici più efficienti possono far risparmiare ingenti quantità di energia, emissioni e denaro. Una porzione considerevole dell'energia utilizzata dalle famiglie europee serve per riscaldare le abitazioni pertanto la riqualificazione energetica deve essere pianificata e sostenuta con adeguati incentivi fruibili nel tempo dalla totalità delle famiglie;

    il regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Il «regolamento tassonomia dell'Unione europea») è entrato in vigore il 12 luglio 2020. A norma di tale regolamento il Parlamento europeo e il Consiglio hanno conferito alla Commissione europea il mandato di fornire, mediante atti delegati, i criteri di vaglio tecnico per determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi ambientali. Tali criteri aiuteranno le imprese, gli investitori e i partecipanti ai mercati finanziari a stabilire adeguatamente quali attività possono essere considerate ecosostenibili. La Commissione europea ha inserito a condizioni molto rigide il nucleare e il gas tra le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, nonostante non avessero le condizioni per rientrarvi. L'Italia, attraverso i Ministri che partecipano al Cite, senza coinvolgere il Parlamento ha espresso una posizione favorevole a tale proposta, nonostante la produzione di energia nucleare sia stata oggetto di ben due referendum abrogativi del 1987 e del 2011 che hanno decretato (con forza di legge rinforzata) la fine della produzione e dello sfruttamento dell'energia nucleare nel Paese, chiedendo addirittura di aumentare i limiti di emissione di gas rispetto quanto proposto dalla Commissione;

    in data 9 gennaio 2022 il Commissario europeo al mercato interno Thierry Breton ha affermato che «le centrali nucleari europee di nuova generazione richiederanno all'Unione europea un investimento di 500 miliardi di euro, da qui al 2050», aggiungendo che «solo gli impianti nucleari già in funzione necessitano di 50 miliardi di euro di investimenti fino al 2030». Tali dichiarazioni rendono chiara l'idea dello spropositato e insostenibile esborso economico a carico dei cittadini europei di politiche energetiche che confermino e/o rilancino la produzione di energia da nucleare nel continente;

    inoltre, in Italia, come nel resto del mondo, perdura il problema del decommissioning, in quanto dopo 34 anni dallo spegnimento dei reattori italiani il problema dei rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali nucleari e dagli altri siti nucleari ad esse correlate non sono stati ancora risolti e attualmente i rifiuti radioattivi sono in parte all'estero per essere riprocessati per poi tornare in Italia e in parte sono dislocati in 19 siti temporanei sul territorio nazionale, così sono scaricati sulle bollette dei cittadini. Se per i rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività si è in fase di individuazione di un deposito nazionale dove stoccarli definitivamente e che dovrebbe essere pronto non prima del 2029, il problema rimane irrisolto per i rifiuti a media e soprattutto per quelli ad alta attività per i quali al mondo non si è ancora riusciti a trovare metodi e/o siti dove smaltirli definitivamente. Tantomeno i roboanti annunci sul rilancio del nucleare di IV generazione ma anche sulla fusione nucleare non si sono ancora concretizzati e i tempi di realizzazione da oltre 10 anni vengono di volta in volta spostati avanti e al momento le stime molto approssimative indicano la realizzazione nei prossimi decenni, sicuramente troppo avanti nel tempo per rispettare gli impegni presi per contrastare i cambiamenti climatici. Occorre aggiungere che, nonostante i costi della ricerca in tali settori siano quadruplicati rispetto alle stime iniziali, al momento non si conoscono gli impatti ambientali e gli effetti sulla salute per cui è impossibile definire come «sicure e sostenibili» queste produzioni energetiche;

    in merito ai costi per la produzione di energia elettrica, secondo lo studio «World Nuclear Industry Status Report 2020» (Wnisr) – un rapporto annuale prodotto da un gruppo di esperti internazionali indipendenti – produrre 1 chilowattora (kWh) di elettricità con il fotovoltaico nel 2020 è costato in media nel mondo 3,7 centesimi di dollaro, con l'eolico 4,0 centesimi di dollaro, con il gas è costato 5,9 centesimi di dollaro, con il carbone 11,2 centesimi di dollaro e con il nucleare 16,3 centesimi di dollaro. È quindi ovvio che continuare a puntare sulle fonti fossili così come sul nucleare abbia un costo economico maggiore scaricato sulla cittadinanza rispetto al puntare sulle fonti rinnovabili;

    inoltre, è proprio per alleggerire il peso dei costi del consumo dell'energia elettrica gravante attualmente sulle famiglie e sulle attività produttive che si deve rivedere la problematica dell'incremento delle bollette, fino ad oggi arginata dal Governo attraverso stanziamenti insufficienti ed inoltre finanziati dai proventi delle aste per la C02 (sistema ETS), che invece dovrebbero essere investiti per la decarbonizzazione, la sostenibilità ambientale, la mobilità sostenibile, la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e dell'economia circolare e la protezione delle aree protette;

    a tale scopo, si evidenzia che una delle cause del vertiginoso aumento delle bollette (che si sta verificando negli ultimi tempi) dipende dalla modalità di funzionamento della Borsa dell'energia (in Italia nota con l'acronimo I.P.E.X.-Italian Power Exchange) che consiste in uno specifico mercato telematico deputato a favorire l'incontro tra l'offerta dei produttori e la domanda dei fornitori (quindi ad agevolare la conclusione delle transazioni tra i vari operatori del settore);

    la Borsa dell'energia è strettamente connessa al «System Marginal Price» che fissa il prezzo degli incrementi delle bollette sulla base del prezzo del gas, il cui aumento comporta (pertanto) la lievitazione del prezzo dell'energia elettrica;

    si tratta, quindi, di un binomio molto negativo che ha permesso e sta permettendo a grandi società di settore (come E.N.I., A2A, Erg, Edison e altri) di beneficiare di enormi profitti a danno dei consumatori finali (costretti a sopportare ingenti oneri in bolletta), senza tralasciare che il sistema in commento consente veri e propri cartelli lesivi della concorrenza e dei diritti dei cittadini;

    pertanto, è chiara l'iniquità della soluzione prescelta che potrebbe essere emendata, neutralizzando il carico degli incrementi delle bollette attraverso l'imposizione di specifici prelievi fiscali sui profitti derivanti dal sistema del prezzo marginale (liberando in tal modo la fiscalità generale), al fine di usare il relativo gettito per rimborsare le famiglie italiane e le piccole e micro imprese oltre che tassare gli extra profitti delle grandi aziende che estraggono, raffinano e distribuiscono idrocarburi; inoltre, sussiste l'evidente necessità di riformare il meccanismo di determinazione del prezzo dell'energia elettrica, separando quest'ultimo dall'andamento del costo del gas; per velocizzare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili la direttiva dell'Unione europea n. 2018/2001 (cosiddetta RED II) prescrive che gli Stati membri pianifichino le aree idonee alla loro installazione, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» all'ambiente. Il Governo ha parzialmente dato attuazione alla direttiva RED II con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, senza ancora, tuttavia, individuare, tramite il Ministero per la transizione ecologica, le suddette aree idonee e non idonee, nonostante abbia già ricevuto, in data 26 luglio 2021, una lettera di messa in mora da parte della Commissione europea, determinando in tal modo il concreto rischio di sospensione dell'erogazione delle prossime tranche di finanziamenti europei del Recovery Plan, necessari per realizzare la transizione ecologica;

    parimenti il Governo ha dato attuazione solo parzialmente, tramite il decreto legislativo n. 201 del 2016, alla direttiva dell'Unione europea n. 2014/89 sulla pianificazione dello spazio marittimo, anche ai fini della individuazione delle aree più idonee all'installazione degli impianti eolici off shore, come precisato nella comunicazione della Commissione europea n. 741 del 19 novembre 2020. Nonostante le linee guida approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017, ad oggi ancora nessun piano di gestione dello spazio marittimo è stato approvato dal Comitato tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, rendendo concreto il pericolo di una procedura di infrazione e non fornendo un quadro chiaro sugli interventi ammissibili agli imprenditori del settore eolico, alla cittadinanza e agli enti pubblici coinvolti nelle procedure autorizzative;

    la valorizzazione di fonti energetiche, come il nucleare ed il gas, costituisce il fondamento della tesi ritardista che propugna la necessità di rallentare la transizione ecologica, al fine di spalmare nel tempo gli enormi costi ad essa connessi. Sennonché è convinzione molto radicata e difficilmente contestabile che la transizione ecologica non debba essere rallentata ma al contrario accelerata con politiche di stimolo degli investimenti di lungo periodo necessari ad aumentare l'offerta di energia pulita e il nucleare come anche il gas non sono, quindi, la soluzione al problema della crisi energetica, per cui sarebbe necessario che la Commissione europea e i Governi nazionali cogliessero l'opportunità (se non la necessità) di rivolgere i propri sforzi e la propria attenzione verso l'accelerazione di una transizione ecologica fondata sullo sfruttamento delle energie veramente pulite;

    il 3° Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli identifica sussidi ambientalmente favorevoli (Saf) stimati per il 2018 in 15,3 miliardi di euro e sussidi ambientalmente dannosi (Sad) stimati in 19.7, quelli di incerta classificazione in 8,6 miliardi di euro. Fra i dannosi, i sussidi alle fonti fossili sono stimati in 17,7 miliardi di euro. La Strategia dell'Unione europea per l'integrazione del sistema energetico COM(2020)299 persegue l'obiettivo di guidare gli Stati membri nella graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili,

impegna il Governo:

1) a stabilire una pianificazione con tempi certi e stringenti per garantire il phase-out dalle fonti fossili, salvaguardando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico mediante un importante ricorso alle fonti di energia rinnovabile, adeguati stoccaggi di energia e mirati investimenti per migliorare la stabilità della rete elettrica nazionale;

2) ad adottare iniziative per pianificare la riconversione del «core business» delle società partecipate Eni e Snam, al fine di renderle libere dagli idrocarburi e compatibili con una decarbonizzazione totale e quindi garantire ad esse un futuro anche oltre il phase-out dalle fonti fossili;

3) ad adottare iniziative per diminuire gradualmente in Italia l'estrazione di idrocarburi in mare e in terra ed inoltre vietare il rilascio di nuovi permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

4) ad adottare iniziative volte ad accompagnare la riconversione dell'industria oil & gas, pianificando in tempi certi una graduale dismissione e una riconversione ove possibile e facendo sì che siano assicurati da parte del mercato, in virtù del principio europeo «chi inquina paga», investimenti privati in nuove tecnologie, la sostituzione e la dismissione degli impianti obsoleti esistenti, e ad incoraggiare l'automazione, la digitalizzazione e l'elettrificazione diffusa della filiera di produzione energetica, nonché l'utilizzo di sistemi per il rilevamento accurato e l'individuazione puntuale delle perdite di metano;

5) ad adottare iniziative per disincentivare la realizzazione dei progetti di Ccs in quanto non garantiscono alcun ritorno economico, ambientale e sociale per il Paese;

6) ad esprimere pubblicamente e in sede europea il netto dissenso nei confronti dell'inserimento del gas naturale e del nucleare nella tassonomia verde;

7) a promuovere, in un prossimo provvedimento, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in quanto recante un sussidio ambientale dannoso (Sad) che finanzia imprese della raffinazione con risorse economiche delle accise e dell'Iva pagata dai cittadini italiani;

8) ad adottare iniziative per incentivare e semplificare la riduzione a monte della produzione dei rifiuti e la preparazione al riutilizzo, e in via subordinata, il riciclo dei materiali, posto che il recupero e il recupero energetico non devono ottenere né semplificazioni normative né incentivi diretti e indiretti, in quanto sono operazioni residuali e quindi da scoraggiare, della gerarchia quadro dei rifiuti stabilita dalla direttiva 98/2008;

9) ad adottare iniziative tese a sterilizzare gli incrementi delle bollette domestiche e delle piccole e medie imprese, attraverso l'imposizione di specifici prelievi fiscali a carico degli operatori del settore elettrico e delle industrie dell'estrazione e della raffinazione di idrocarburi che abbiano beneficiato di maggiori profitti derivanti dall'incremento del costo dei gas, della benzina e del diesel, al fine di usare il relativo gettito per calmierare i costi delle bollette per i cittadini e le piccole e micro imprese;

10) ad adottare iniziative per riformare il meccanismo di determinazione del prezzo dell'energia elettrica, sganciando quest'ultimo dall'andamento del costo del gas;

11) a velocizzare la pubblicazione delle linee guida per l'individuazione delle aree idonee e non idonee per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la redazione dei piani di gestione degli spazi marittimi;

12) ad adottare iniziative per condizionare la concessione dei finanziamenti pubblici per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, alla loro collocazione sulle aree e sugli spazi marittimi pianificati come idonei dal Ministero competente e dalle regioni;

13) a promuovere l'eolico off shore e l'agrovoltaico nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e senza arrecare danno alla fauna, alla flora e alte colture caratteristiche;

14) a promuovere, con un Piano nazionale dell'acciaio, una visione moderna, competitiva, innovativa e sostenibile della produzione italiana dell'acciaio, migliorando la qualità dell'acciaio prodotto nei forni elettrici attualmente esistenti, previa valutazione sulla sostenibilità economica e ambientale, tramite l'utilizzo di Dri e di idrogeno verde e a concludere entro il 2022 accordi di programma con gli enti locali in analogia al «modello Genova», con la chiusura delle «aree a caldo» dei cicli integrati dell'acciaio primario, a cominciare dal polo di Taranto, adottando iniziative affinché gli accordi di programma prevedano la formazione lavorativa e il reimpiego degli eventuali lavoratori in esubero garantendo i livelli reddituali;

15) ad adottare iniziative per ripristinare gli incentivi per i veicoli elettrici fino al 2035 prevedendone una graduale riduzione a partire dal 2030 e contestualmente modernizzare in tempi certi la rete stradale di competenza di Anas e la rete autostradale italiana in «Smart Road» con punti di ricarica elettrica «Fast Charge» almeno ogni 50 chilometri;

16) ad adottare iniziative per incentivare la riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica e privata rinnovando la misura del «bonus 110 per cento» fino al 2030;

17) ad adottare iniziative per pianificare in tempi certi la dismissione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad) prevedendo altresì entro il 2023 che gli stessi Sad siano esclusi dalle bollette elettriche del cittadini;

18) a pianificare ed adottare iniziative volte alla formazione occupazionale dei lavoratori attualmente impiegati nei settori «Hard to abate», e «oil & gas», garantendone i livelli reddituali e riconvertendo tali posizioni lavorative nei settori delle energie rinnovabili, nella riqualificazione energetica degli edifici, nelle bonifiche ambientali, nella protezione e tutela ambientale, nella digitalizzazione dei servizi e dei processi, nell'economia circolare;

19) a porre in essere ogni iniziativa affinché i Piani territoriali per una «transizione giusta» siano diretti prevalentemente ad agevolare le famiglie, le piccole e medie imprese e gli enti territoriali attualmente svantaggiati e arretrati rispetto alla transizione ecologica, agevolando le opportunità di lavoro in nuovi settori e in quelli in fase di transizione, investendo nella lotta alla povertà energetica, facilitando l'accesso all'energia rinnovabile, sicura e a prezzi equi, sostenendo la transizione delle piccole e medie imprese verso tecnologie a zero o a bassissime emissioni di biossido di carbonio (C02), metano (CH4), protossido di azoto (N20) e, fluorocarburi e, in fine, incentivando la decarbonizzazione dei settori dell'agricoltura e della pesca sostenibile con adeguate risorse in sostituzione dei relativi Sad.
(1-00591) «Vianello, Vallascas, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Costanzo, Spessotto, Giuliodori, Testamento, Trano, Maniero, Leda Volpi, Raduzzi, Sapia».


MOZIONI MELONI ED ALTRI N. 1-00581 (NUOVA FORMULAZIONE), MELONI ED ALTRI N. 1-00581, VALLASCAS ED ALTRI N. 1-00590 (NUOVA FORMULAZIONE), VALLASCAS ED ALTRI N. 1-00590 E ALEMANNO, DE LUCA, FASSINA, MORETTO, ANDREUZZA, SQUERI, SCHULLIAN ED ALTRI N. 1-00592 CONCERNENTI INIZIATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA COSIDDETTA DIRETTIVA BOLKESTEIN

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    la materia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, originariamente regolata esclusivamente dal codice della navigazione, è stata oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali soprattutto in seguito all'approvazione, nel dicembre del 2006 da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, della direttiva 2006/123/CE, volta alla creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

    tali interventi si sono intrecciati – e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta – con la normativa, la giurisprudenza e le procedure di contenzioso registrate in sede europea, relative essenzialmente ai profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, previsti dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e alla liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente, ovvero il cosiddetto diritto di insistenza, previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione, poi abrogato nel 2009;

    la direttiva 2006/123/CE, nota come direttiva Bolkestein, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ma soltanto in seguito alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 e alla lettera di messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010 della Commissione europea, lo Stato italiano è intervenuto sulla materia delle concessioni demaniali marittime proprio per quanto riguarda il diritto di insistenza e la durata e la procedura di rinnovo delle concessioni, abrogando il diritto di prelazione ex articolo 37 del codice della navigazione prima e il regime di rinnovo automatico previsto dalla cosiddetta legge Baldini poi;

    il recepimento della direttiva Bolkestein da parte dell'Italia si è da subito presentato come molto complesso, perché il sistema consolidato, su cui gli imprenditori del settore avevano fatto affidamento, si basava su questi due elementi fondamentali: la durata base di sei anni delle concessioni, con proroghe automatiche consecutive, e il diritto di insistenza, ovvero, a parità di condizioni, la preferenza riconosciuta al concessionario uscente in caso di nuovo affidamento;

    per questo motivo l'Italia ha adottato un nuovo assetto normativo solo a seguito dell'avvio delle iniziative europee di cui sopra, senza affrontare, tuttavia, il riordino complessivo della materia: il Governo pro tempore ha adottato una serie di provvedimenti di proroga: con l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha prorogato la durata delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 sino al 31 dicembre 2015, e, successivamente, con l'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha prorogato le stesse sino al 31 dicembre 2020;

    in seguito, la legge di bilancio per il 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto, per le concessioni demaniali in essere alla sua approvazione, una proroga di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, quindi fino al 31 dicembre 2033, e l'esclusione del commercio al dettaglio su aree pubbliche dal perimetro di applicazione della direttiva, nel tentativo di sostenere anche il comparto del commercio ambulante, egualmente danneggiato dalle nuove norme europee;

    la norma – pur prorogando, nella sostanza, la durata delle concessioni in essere – non utilizzava in alcuna sua parte il termine «proroga», limitandosi ad individuare una nuova durata delle concessioni stesse, ed emergeva dal contenuto programmatico della stessa come tale proroga transitoria sarebbe stata l'ultima, in quanto prodromica al riassetto definitivo della materia;

    detto periodo transitorio si prospettava necessario per individuare le modalità idonee ad accogliere gli indirizzi comunitari nel rispetto delle esigenze e delle singole specificità e peculiarità interne, provvedendo «ad una ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo», nonché all'individuazione di criteri per una gestione delle imprese operanti sul demanio marittimo valorizzandone la più proficua utilizzazione, ma allo stesso tempo tutelando gli investimenti già effettuati dai concessionari, in buona fede, in ragione del legittimo affidamento degli stessi sul rinnovo della concessione e delle tempistiche di ammortamento connesse, elaborando procedure di gara che tenessero conto di questi tipi di affidamenti e adottando processi idonei ad evitare il degrado o l'abbassamento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti e degli investimenti privati;

    sulla base della certezza fornita dalla nuova normativa, molti imprenditori del settore hanno acquistato le subconcessioni e fatto notevoli investimenti;

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto rilancio, corroborando la normativa nazionale, e in particolare la legge n. 145 del 2018, ha previsto una sospensione dei procedimenti amministrativi volti alla nuova assegnazione delle concessioni demaniali marittime o alla riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali, impedendo l'avvio delle aste prima del 1° gennaio 2034;

    tuttavia, in sede di applicazione, la legge n. 145 del 2018 è stata messa in discussione sia da alcune amministrazioni comunali sia da alcune sentenze, che ritenendola contrastante con la direttiva comunitaria, la hanno disapplicata, facendo rivivere la scadenza al 2020;

    soprattutto i comuni sono intervenuti in modo non univoco, alcuni concedendo la proroga fino al 31 dicembre 2033, altri disapplicando la norma nazionale e quindi non riconoscendo la proroga, in casi sporadici addirittura avviando le gare, altri ancora con proroghe limitate nel tempo in attesa del riordino della materia, altri, infine, hanno lasciato inevase le istanze dei concessionari;

    in data 3 dicembre 2020 la Commissione europea ha indirizzato al Governo la lettera di costituzione in mora 2020/4118 7826 final, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito al rilascio di autorizzazioni relative all'uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi;

    nella lettera la Commissione europea ha ribadito che «Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni, il cui numero è limitato per via della scarsità delle risorse naturali (ad esempio le spiagge), siano rilasciate per un periodo limitato e mediante una procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi», e ha affermato che «il quadro giuridico nazionale che prevede la reiterata proroga della durata delle concessioni balneari compromette gravemente la certezza del diritto a danno di tutti gli operatori in Italia, compresi gli attuali concessionari, che non possono contare sulla validità delle loro concessioni esistenti. A causa dell'illegalità del quadro normativo italiano, le concessioni prorogate dalla legislazione italiana sono impugnabili e soggette ad annullamento da parte dei tribunali italiani. Le autorità locali hanno il dovere di rifiutarsi di rinnovare le concessioni in linea con l'obbligo, che incombe a tutte le autorità nazionali, di adoperarsi al massimo per dare attuazione al diritto dell'UE e conformarsi alle sentenze della CGUE. Questa situazione di incertezza giuridica e rischio di contenzioso, che è stata protratta per molto tempo dalle autorità italiane, costituisce una minaccia reale per gli attuali concessionari nello svolgimento delle loro attività e ha gravi implicazioni, portando ad un aumento del contenzioso e del malcontento nelle comunità locali. La reiterata proroga della durata delle concessioni balneari prevista dalla legislazione italiana scoraggia inoltre gli investimenti in un settore chiave per l'economia italiana»;

    nel quadro sin qui delineato si inseriscono le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, con le quali il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha stabilito che la disciplina nazionale che prevede le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, inclusa la moratoria pandemica disposta dal decreto rilancio, «sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione»;

    le sentenze hanno quindi disposto che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continueranno ad essere valide solo fino al 31 dicembre 2023, «fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Unione europea»;

    inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che «ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla Pubblica amministrazione (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari»;

    e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento;

    le sentenze, ancora una volta, pur asserendo che la ragione della proroga al 2023 concessa dal supremo organo della giustizia amministrativa risieda nella finalità di «evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste», non hanno tenuto in considerazione le ragioni che vorrebbero tali concessioni non rientranti nel campo di applicazione della direttiva Bolkestein, e rispetto alle quali, altre Nazioni europee come la Spagna e il Portogallo hanno disposto proroghe lunghissime senza incorrere in alcuna sanzione da parte della Commissione europea;

    condizione imprescindibile di applicabilità della direttiva Bolkestein è prevista nel suo articolo 12 che stabilisce: «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento [...]»; la scarsità di risorsa non è mai stata verificata, ma il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha previsto, all'articolo 2, una delega al Governo per provvedere alla mappatura dei beni pubblici e dei relativi rapporti concessori;

    il turismo balneare italiano rappresenta un unicum nel panorama europeo e mondiale, soprattutto grazie agli investimenti sostenuti negli anni dai concessionari e la decisione del Consiglio di Stato rischia di danneggiare in modo gravissimo migliaia di imprese che su tutto il territorio nazionale gestiscono da sempre stabilimenti balneari, porti turistici, alberghi e altri pubblici esercizi, che si troverebbero di fatto espropriate e che non riusciranno verosimilmente a fronteggiare gli appetiti di grandi investitori stranieri, con il conseguente devastante esito in termini di impatto sociale che ne deriverebbe;

    un intervento di taglio lineare di questa portata non può che comportare il rischio di fallimento per quelle migliaia di imprenditori che hanno creduto in una norma dello Stato, nonché il rischio connesso e conseguente di abbandono e degrado del patrimonio più prezioso che si ha, le nostre coste;

    altra categoria messa in grande difficoltà dalle previsioni della direttiva Bolkestein, in forza di un'interpretazione estensiva del citato articolo 12 della direttiva, è quella relativa le concessioni per l'esercizio delle attività di commercio ambulante su aree pubbliche;

    l'Italia è l'unico Stato membro dell'Unione europea ad aver applicato la direttiva Bolkestein al commercio ambulante oltre alla Spagna, la quale ha tuttavia istituito un regime transitorio a tutela delle imprese già presenti della durata di settantacinque anni;

    lo stesso Parlamento europeo, con la risoluzione n. 2010/2109 (INI), ha preso atto della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti in relazione all'ipotesi che la direttiva Bolkestein possa essere applicata negli Stati membri estendendo il concetto di «risorsa naturale» anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l'occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;

    in merito, è di recente intervenuto il tribunale amministrativo del Lazio, che, con la sentenza n. 539 del 2022, pubblicata il 18 gennaio 2022, ha respinto il ricorso presentato dagli operatori del commercio ambulante di Roma contro la decisione dell'ex sindaco di mettere a gara le licenze scadute di occupazione del suolo pubblico con attività commerciale, nonostante una norma nazionale a fronte dell'emergenza pandemica avesse prorogato le licenze fino al 2032, differendo a quella data anche l'applicazione della direttiva europea al settore;

    nello stabilire che la direttiva Bolkestein vale anche per le concessioni dei mercati ambulanti, che vanno riassegnate tramite gare pubbliche, il Tar si è richiamato ai principi stabiliti dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, relativa proprio alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative e si è espresso, quindi, in senso contrario anche alla legge n. 145 del 2018 che, oltre ad aver disposto la proroga al 2033 delle concessioni di spiaggia poi annullata dal Consiglio di Stato, aveva anche del tutto escluso le concessioni degli ambulanti dall'applicazione della direttiva europea Bolkestein sulla liberalizzazione dei servizi;

    secondo il tribunale amministrativo laziale, che ha respinto il ricorso della titolare di una concessione per il commercio sulle aree pubbliche, «è indiscutibile che i posteggi per l'esercizio del commercio nel Comune di Roma Capitale siano un bene limitato, considerato anche il ristretto carattere territoriale del Comune concedente, l'attuale assenza di concorrenzialità del settore e l'elevata attrattività che rivestono per gli operatori di tali attività, specie nel contesto caratterizzato da profili di unicità e assoluta particolarità quale è quello di Roma»;

    anche la professione di guida turistica, una delle più antiche professioni riconosciute in Italia, con il recepimento della direttiva «servizi» 2006/123/CE è stata erroneamente considerata un servizio a libera prestazione su tutto il territorio nazionale;

    nel considerando 33 della direttiva, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei «tour guides», che sono quelli offerti dagli «accompagnatori turistici», addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come «guide turistiche», e ciò ha creato confusione tra due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica;

    la guida turistica, intesa come «persona che guida i visitatori nella loro lingua ed interpreta il patrimonio culturale e naturale di un'area per la quale si possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certificata dall'autorità preposta», esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali;

    nel considerando 31 della direttiva servizi, è chiaramente affermato che la direttiva 2006/123/CE riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali e per quanto concerne la libera prestazione di servizi quanto stabilito nella direttiva 2005/36/CE resta impregiudicato;

    nella stessa relazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 92/51/CEE conformemente all'articolo 18 della direttiva 92/51/CEE, si sostiene la delimitazione dei campi di attività delle due professioni: accompagnatori e guide turistiche, al fine di non creare confusione nell'esercizio di tali professioni in regime di libera circolazione;

    la direttiva europea, nell'ottica di favorire la libera circolazione delle guide turistiche, ha di fatto consentito a soggetti che esercitano l'attività in altri Stati membri di operare in Italia senza una specifica abilitazione, quest'ultima non prevista in molti Paesi dell'Unione europea, con una conseguente dequalificazione della professione, che ha poi contribuito alla nascita di fenomeni di abusivismo nel settore;

    la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione delle specificità territoriali ed in base al decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide sono gli unici professionisti specializzati per illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorando la sua divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi in sede europea al fine di sostenere l'inapplicabilità della direttiva 2006/123 al settore delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico-ricreative, poiché trattasi di concessioni di beni e non di servizi, rilevando altresì che ex articolo 195 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di turismo, l'Unione europea può limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento e richiedendo un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea;

2) ad assumere altresì, nel più breve tempo possibile, le necessarie iniziative normative finalizzate alla tutela degli operatori del comparto;

3) ad individuare tutte le opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte a disporre l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della cosiddetta direttiva servizi delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico-ricreative;

4) nelle more, ad assumere tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo e nella forma più urgente possibile, per garantire la pedissequa e automatica applicazione, in tutti i comuni italiani, della proroga di cui all'articolo 1, commi 682, 683 e 684 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

5) ad adottare ogni iniziativa di competenza, a fronte delle richiamate sentenze n. 17 e n. 18 del 2021 del Consiglio di Stato, anche mediante la costituzione in tutti i giudizi pendenti presso la Corte costituzionale, compresi quelli di impugnazione, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore il quale non può essere altrimenti garantito da continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze per gli operatori nonché per gli enti territoriali;

6) ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti, contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di iniziative normative volte a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal codice della navigazione;

7) ad adottare iniziative volte a tutelare il comparto del commercio su aree pubbliche, garantendo il legittimo affidamento dei suoi operatori, nel rispetto delle disposizioni in materia di cui alla legge 30 dicembre 2018, e delle successive linee guida del Ministero che hanno definito i criteri per il rinnovo «condizionato» e non automatico delle concessioni, in conformità, dunque, con la normativa europea, salvaguardando le procedure già avviate nei comuni d'Italia che hanno ottemperato al rinnovo delle concessioni secondo le condizioni e i requisiti richiesti dalle suddette linee guida ministeriali recepite a livello regionale, garantendo a tal fine i principi di pubblicità e trasparenza e salvaguardando i livelli occupazionali di questa categoria del commercio su strada, già messa a dura prova dalla pandemia;

8) ad assumere ogni iniziativa di competenza per escludere le guide turistiche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, a salvaguardia dell'interesse prevalente alla tutela del patrimonio artistico-culturale della Nazione e delle competenze professionali che vi operano.
(1-00581) (Nuova formulazione) «Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi, De Toma, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci».


   La Camera,

impegna il Governo

ad assumere altresì, nel più breve tempo possibile, le necessarie iniziative normative finalizzate alla tutela degli operatori del comparto.
(1-00581) (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi, De Toma, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci».


   La Camera,

   premesso che:

    la materia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, originariamente regolata esclusivamente dal codice della navigazione, è stata oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali soprattutto in seguito all'approvazione, nel dicembre del 2006 da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, della direttiva 2006/123/CE, volta alla creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

    tali interventi si sono intrecciati – e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta – con la normativa, la giurisprudenza e le procedure di contenzioso registrate in sede europea, relative essenzialmente ai profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, previsti dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e alla liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente, ovvero il cosiddetto diritto di insistenza, previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione, poi abrogato nel 2009;

    la direttiva 2006/123/CE, nota come direttiva Bolkestein, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ma soltanto in seguito alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 e alla lettera di messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010 della Commissione europea, lo Stato italiano è intervenuto sulla materia delle concessioni demaniali marittime proprio per quanto riguarda il diritto di insistenza e la durata e la procedura di rinnovo delle concessioni, abrogando il diritto di prelazione ex articolo 37 del codice della navigazione prima e il regime di rinnovo automatico previsto dalla cosiddetta legge Baldini poi;

    il recepimento della direttiva Bolkestein da parte dell'Italia si è da subito presentato come molto complesso, perché il sistema consolidato, su cui gli imprenditori del settore avevano fatto affidamento, si basava su questi due elementi fondamentali: la durata base di sei anni delle concessioni, con proroghe automatiche consecutive, e il diritto di insistenza, ovvero, a parità di condizioni, la preferenza riconosciuta al concessionario uscente in caso di nuovo affidamento;

    per questo motivo l'Italia ha adottato un nuovo assetto normativo solo a seguito dell'avvio delle iniziative europee di cui sopra, senza affrontare, tuttavia, il riordino complessivo della materia: il Governo pro tempore ha adottato una serie di provvedimenti di proroga: con l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha prorogato la durata delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 sino al 31 dicembre 2015, e, successivamente, con l'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha prorogato le stesse sino al 31 dicembre 2020;

    in seguito, la legge di bilancio per il 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto, per le concessioni demaniali in essere alla sua approvazione, una proroga di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, quindi fino al 31 dicembre 2033, e l'esclusione del commercio al dettaglio su aree pubbliche dal perimetro di applicazione della direttiva, nel tentativo di sostenere anche il comparto del commercio ambulante, egualmente danneggiato dalle nuove norme europee;

    la norma – pur prorogando, nella sostanza, la durata delle concessioni in essere – non utilizzava in alcuna sua parte il termine «proroga», limitandosi ad individuare una nuova durata delle concessioni stesse, ed emergeva dal contenuto programmatico della stessa come tale proroga transitoria sarebbe stata l'ultima, in quanto prodromica al riassetto definitivo della materia;

    detto periodo transitorio si prospettava necessario per individuare le modalità idonee ad accogliere gli indirizzi comunitari nel rispetto delle esigenze e delle singole specificità e peculiarità interne, provvedendo «ad una ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo», nonché all'individuazione di criteri per una gestione delle imprese operanti sul demanio marittimo valorizzandone la più proficua utilizzazione, ma allo stesso tempo tutelando gli investimenti già effettuati dai concessionari, in buona fede, in ragione del legittimo affidamento degli stessi sul rinnovo della concessione e delle tempistiche di ammortamento connesse, elaborando procedure di gara che tenessero conto di questi tipi di affidamenti e adottando processi idonei ad evitare il degrado o l'abbassamento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti e degli investimenti privati;

    sulla base della certezza fornita dalla nuova normativa, molti imprenditori del settore hanno acquistato le subconcessioni e fatto notevoli investimenti;

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto rilancio, corroborando la normativa nazionale, e in particolare la legge n. 145 del 2018, ha previsto una sospensione dei procedimenti amministrativi volti alla nuova assegnazione delle concessioni demaniali marittime o alla riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali, impedendo l'avvio delle aste prima del 1° gennaio 2034;

    tuttavia, in sede di applicazione, la legge n. 145 del 2018 è stata messa in discussione sia da alcune amministrazioni comunali sia da alcune sentenze, che ritenendola contrastante con la direttiva comunitaria, la hanno disapplicata, facendo rivivere la scadenza al 2020;

    soprattutto i comuni sono intervenuti in modo non univoco, alcuni concedendo la proroga fino al 31 dicembre 2033, altri disapplicando la norma nazionale e quindi non riconoscendo la proroga, in casi sporadici addirittura avviando le gare, altri ancora con proroghe limitate nel tempo in attesa del riordino della materia, altri, infine, hanno lasciato inevase le istanze dei concessionari;

    in data 3 dicembre 2020 la Commissione europea ha indirizzato al Governo la lettera di costituzione in mora 2020/4118 7826 final, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito al rilascio di autorizzazioni relative all'uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi;

    nella lettera la Commissione europea ha ribadito che «Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni, il cui numero è limitato per via della scarsità delle risorse naturali (ad esempio le spiagge), siano rilasciate per un periodo limitato e mediante una procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi», e ha affermato che «il quadro giuridico nazionale che prevede la reiterata proroga della durata delle concessioni balneari compromette gravemente la certezza del diritto a danno di tutti gli operatori in Italia, compresi gli attuali concessionari, che non possono contare sulla validità delle loro concessioni esistenti. A causa dell'illegalità del quadro normativo italiano, le concessioni prorogate dalla legislazione italiana sono impugnabili e soggette ad annullamento da parte dei tribunali italiani. Le autorità locali hanno il dovere di rifiutarsi di rinnovare le concessioni in linea con l'obbligo, che incombe a tutte le autorità nazionali, di adoperarsi al massimo per dare attuazione al diritto dell'UE e conformarsi alle sentenze della CGUE. Questa situazione di incertezza giuridica e rischio di contenzioso, che è stata protratta per molto tempo dalle autorità italiane, costituisce una minaccia reale per gli attuali concessionari nello svolgimento delle loro attività e ha gravi implicazioni, portando ad un aumento del contenzioso e del malcontento nelle comunità locali. La reiterata proroga della durata delle concessioni balneari prevista dalla legislazione italiana scoraggia inoltre gli investimenti in un settore chiave per l'economia italiana»;

    nel quadro sin qui delineato si inseriscono le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, con le quali il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha stabilito che la disciplina nazionale che prevede le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, inclusa la moratoria pandemica disposta dal decreto rilancio, «sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione»;

    le sentenze hanno quindi disposto che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continueranno ad essere valide solo fino al 31 dicembre 2023, «fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.»;

    inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che «ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari»;

    e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento;

    le sentenze, ancora una volta, pur asserendo che la ragione della proroga al 2023 concessa dal supremo organo della giustizia amministrativa risieda nella finalità di «evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste», non hanno tenuto in considerazione le ragioni che vorrebbero tali concessioni non rientranti nel campo di applicazione della direttiva Bolkestein, e rispetto alle quali, altre Nazioni europee come la Spagna e il Portogallo hanno disposto proroghe lunghissime senza incorrere in alcuna sanzione da parte della Commissione europea;

    condizione imprescindibile di applicabilità della direttiva Bolkestein è prevista nel suo articolo 12 che stabilisce: «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento [...]»; la scarsità di risorsa non è mai stata verificata, ma il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha previsto, all'articolo 2, una delega al Governo per provvedere alla mappatura dei beni pubblici e dei relativi rapporti concessori;

    il turismo balneare italiano rappresenta un unicum nel panorama europeo e mondiale, soprattutto grazie agli investimenti sostenuti negli anni dai concessionari e la decisione del Consiglio di Stato rischia di danneggiare in modo gravissimo migliaia di imprese che su tutto il territorio nazionale gestiscono da sempre stabilimenti balneari, porti turistici, alberghi e altri pubblici esercizi, che si troverebbero di fatto espropriate e che non riusciranno verosimilmente a fronteggiare gli appetiti di grandi investitori stranieri, con il conseguente devastante esito in termini di impatto sociale che ne deriverebbe;

    un intervento di taglio lineare di questa portata non può che comportare il rischio di fallimento per quelle migliaia di imprenditori che hanno creduto in una norma dello Stato, nonché il rischio connesso e conseguente di abbandono e degrado del patrimonio più prezioso che si ha, le nostre coste;

    altra categoria messa in grande difficoltà dalle previsioni della direttiva Bolkestein, in forza di un'interpretazione estensiva del citato articolo 12 della direttiva, è quella relativa le concessioni per l'esercizio delle attività di commercio ambulante su aree pubbliche;

    l'Italia è l'unico Stato membro dell'Unione europea ad aver applicato la direttiva Bolkestein al commercio ambulante oltre alla Spagna, la quale ha tuttavia istituito un regime transitorio a tutela delle imprese già presenti della durata di settantacinque anni;

    lo stesso Parlamento europeo, con la risoluzione n. 2010/2109 (INI), ha preso atto della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti in relazione all'ipotesi che la direttiva Bolkestein possa essere applicata negli Stati membri estendendo il concetto di «risorsa naturale» anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l'occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;

    in merito, è di recente intervenuto il tribunale amministrativo del Lazio, che, con la sentenza n. 539 del 2022, pubblicata il 18 gennaio 2022, ha respinto il ricorso presentato dagli operatori del commercio ambulante di Roma contro la decisione dell'ex sindaco di mettere a gara le licenze scadute di occupazione del suolo pubblico con attività commerciale, nonostante una norma nazionale a fronte dell'emergenza pandemica avesse prorogato le licenze fino al 2032, differendo a quella data anche l'applicazione della direttiva europea al settore;

    nello stabilire che la direttiva Bolkestein vale anche per le concessioni dei mercati ambulanti, che vanno riassegnate tramite gare pubbliche, il Tar si è richiamato ai principi stabiliti dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, relativa proprio alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative e si è espresso, quindi, in senso contrario anche alla legge n. 145 del 2018 che, oltre ad aver disposto la proroga al 2033 delle concessioni di spiaggia poi annullata dal Consiglio di Stato, aveva anche del tutto escluso le concessioni degli ambulanti dall'applicazione della direttiva europea Bolkestein sulla liberalizzazione dei servizi;

    secondo il tribunale amministrativo laziale, che ha respinto il ricorso della titolare di una concessione per il commercio sulle aree pubbliche, «è indiscutibile che i posteggi per l'esercizio del commercio nel Comune di Roma Capitale siano un bene limitato, considerato anche il ristretto carattere territoriale del Comune concedente, l'attuale assenza di concorrenzialità del settore e l'elevata attrattività che rivestono per gli operatori di tali attività, specie nel contesto caratterizzato da profili di unicità e assoluta particolarità quale è quello di Roma»;

    anche la professione di guida turistica, una delle più antiche professioni riconosciute in Italia, con il recepimento della direttiva «servizi» 2006/123/CE è stata erroneamente considerata un servizio a libera prestazione su tutto il territorio nazionale;

    nel considerando 33 della direttiva, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei «tour guides», che sono quelli offerti dagli «accompagnatori turistici», addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come «guide turistiche», e ciò ha creato confusione tra due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica;

    la guida turistica, intesa come «persona che guida i visitatori nella loro lingua ed interpreta il patrimonio culturale e naturale di un'area per la quale si possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certificata dall'autorità preposta», esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali;

    nel considerando 31 della direttiva servizi, è chiaramente affermato che la direttiva 2006/123/CE riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali e per quanto concerne la libera prestazione di servizi quanto stabilito nella direttiva 2005/36/CE resta impregiudicato;

    nella stessa relazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 92/51/CEE conformemente all'articolo 18 della direttiva 92/51/CEE, si sostiene la delimitazione dei campi di attività delle due professioni: accompagnatori e guide turistiche, al fine di non creare confusione nell'esercizio di tali professioni in regime di libera circolazione;

    la direttiva europea, nell'ottica di favorire la libera circolazione delle guide turistiche, ha di fatto consentito a soggetti che esercitano l'attività in altri Stati membri di operare in Italia senza una specifica abilitazione, quest'ultima non prevista in molti Paesi dell'Unione europea, con una conseguente dequalificazione della professione, che ha poi contribuito alla nascita di fenomeni di abusivismo nel settore;

    la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione delle specificità territoriali ed in base al decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide sono gli unici professionisti specializzati per illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorando la sua divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi in sede europea al fine di sostenere l'inapplicabilità della direttiva 2006/123 al settore delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico-ricreative, poiché trattasi di concessioni di beni e non di servizi, rilevando altresì che ex articolo 195 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di turismo, l'Unione europea può limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento e richiedendo un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea;

2) ad individuare tutte le opportune soluzioni, anche di carattere normativo, volte a disporre l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della cosiddetta direttiva servizi delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico-ricreative;

3) nelle more, ad assumere tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo e nella forma più urgente possibile, per garantire la pedissequa e automatica applicazione, in tutti i comuni italiani, della proroga di cui all'articolo 1, commi 682, 683 e 684 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

4) ad adottare ogni iniziativa di competenza, a fronte delle richiamate sentenze n. 17 e n. 18 del 2021 del Consiglio di Stato, anche mediante la costituzione in tutti i giudizi pendenti presso la Corte costituzionale, compresi quelli di impugnazione, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore il quale non può essere altrimenti garantito da continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze per gli operatori nonché per gli enti territoriali;

5) ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti, contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di iniziative normative volte a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal codice della navigazione;

6) ad adottare iniziative volte a tutelare il comparto del commercio su aree pubbliche, garantendo il legittimo affidamento dei suoi operatori, nel rispetto delle disposizioni in materia di cui alla legge 30 dicembre 2018, e delle successive linee guida del Ministero che hanno definito i criteri per il rinnovo «condizionato» e non automatico delle concessioni, in conformità, dunque, con la normativa europea, salvaguardando le procedure già avviate nei comuni d'Italia che hanno ottemperato al rinnovo delle concessioni secondo le condizioni e i requisiti richiesti dalle suddette linee guida ministeriali recepite a livello regionale, garantendo a tal fine i principi di pubblicità e trasparenza e salvaguardando i livelli occupazionali di questa categoria del commercio su strada, già messa a dura prova dalla pandemia;

7) ad assumere ogni iniziativa di competenza per escludere le guide turistiche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, a salvaguardia dell'interesse prevalente alla tutela del patrimonio artistico-culturale della Nazione e delle competenze professionali che vi operano.
(1-00581) «Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi, De Toma, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci».


   La Camera,

   premesso che:

    le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, con le quali il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle questioni della proroga delle concessioni balneari per finalità turistico-ricreative – rimesse all'Adunanza plenaria con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 24 maggio 2021 n. 160 – hanno riproposto con urgenza la questione irrisolta del recepimento nel nostro Paese della direttiva europea 2006/123/CE, meglio nota come «Direttiva Bolkestein»;

    le sentenze ribadiscono «il principio secondo cui il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere. Tale incompatibilità sussiste sia rispetto all'articolo 49 TFUE, sia rispetto all'articolo 12 della cosiddetta direttiva servizi»;

    sono pertanto considerate prive di efficacia le proroghe statuite dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (proroga di 15 anni), nonché quelle intervenute con la moratoria introdotta, in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'articolo 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    in base alle sentenze, i titoli di concessione non sarebbero stati più validi da subito, ma il Consiglio di Stato ha considerato accettabile salvaguardarne l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 «al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea»;

    ne consegue che dal 1° gennaio 2024 tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un soggetto subentrante nella concessione, e questo anche qualora il legislatore intervenisse con un'ulteriore proroga in quanto tale norma dovrebbe essere disapplicata perché, come detto, in contrasto con il diritto comunitario;

    le citate sentenze intervengono nel lungo e complesso iter di recepimento della direttiva «Bolkestein», caratterizzato da molti ritardi, da tentativi vani di armonizzare la direttiva al contesto italiano, per garantire soprattutto operatori e investimenti italiani, infine, dal regime delle proroghe;

    è il caso di segnalare le diverse sollecitazioni e contestazioni mosse dalla Commissione europea in merito alle modalità di recepimento della direttiva, in particolare, la procedura di infrazione n. 2008/4908, la lettera di costituzione in mora del 2 febbraio 2009 D/00491, la lettera di messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE 2010/2734 del 5 maggio 2010;

    quanto esposto è una dimostrazione del percorso accidentato avuto dall'iter di recepimento che, lungi dal giungere a una definitiva conclusione, ha ulteriormente ritardato una regolamentazione della materia inerente alle concessioni balneari e dello stesso uso dell'ambiente costiero per finalità turistico-ricreative, nel rispetto della fruizione pubblica del mare;

    l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011, infatti, prevede «il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione» e la legge n. 296 del 2006 stabilisce «l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione»;

    il ritardo nella regolamentazione del settore ha contribuito anche a peggiorare molti parametri relativi al rapporto con l'ambiente, quali la libera e gratuita fruibilità delle spiagge da parte dei cittadini, la tutela dell'ambiente costiero e il contrasto al fenomeno di erosione delle coste, il peso eccessivo determinato da uno sfruttamento intensivo di ecosistemi fragili;

    secondo il rapporto «Spiagge 2021» di Legambiente, che riporta i dati dell'ultimo monitoraggio del Sistema informativo del demanio marittimo (S.i.d.), sono 61.426 le concessioni sul demanio costiero, mentre erano 52.619 nel 2018; di queste 12.166 le concessioni per stabilimenti balneari a fronte delle 10.812 rilevate nel 2018, con un incremento del 12,5 per cento in tre anni. Si stima «che meno di metà delle spiagge del Paese sia liberamente accessibile e fruibile per fare un bagno»;

    questa situazione si è sviluppata in modo discontinuo sul territorio italiano, con la conseguenza che si riscontrano località più attente al patrimonio ambientale ed altre meno, come in alcune regioni del Paese nelle quali gli stabilimenti occupano quasi il 70 per cento delle spiagge;

    a questo si aggiunge l'assenza di indicatori nazionali in merito all'occupazione massima delle spiagge in concessione e al rispetto del libero accesso alle spiagge da parte dei cittadini;

    a causa dei ritardi nella regolamentazione della materia, nel corso degli anni si è consolidata la posizione di molti operatori del settore con la nascita di veri e propri monopoli attorno alla gestione dell'ambiente costiero e con tratti di spiaggi a tutti gli effetti «privatizzati» e sottratti alla pubblica e gratuita fruizione: circostanza inaccettabile, non solo sotto il profilo del libero e gratuito accesso alle spiagge, ma anche a tutela del libero mercato, della libera concorrenza e di eguali opportunità di accesso degli imprenditori al settore;

    la riforma della materia si rende necessaria anche in considerazione dell'esiguità del gettito erariale che genera a fronte di un elevato volume di fatturato prodotto e, tra le altre cose, a fronte di uno sfruttamento in molti casi eccessivo della risorsa ambientale;

    a questo proposito, è il caso di ricordare che a dicembre del 2021, la Corte dei conti, in un rapporto sul settore, ha rilevato che, a fronte di un giro d'affari stimato in 15 miliardi l'anno, i 12.166 concessionari hanno prodotto nel periodo 2016-2020 un gettito medio annuo complessivo di circa 100 milioni di euro;

    la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che, nel 2019, 21.581 concessioni demaniali marittime (con qualunque finalità) versavano un canone inferiore a 2500 euro;

    è il caso di osservare che, in assenza di una regolamentazione della materia, le sentenze del Consiglio di Stato pongono in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di disapplicare la norma nazionale in contrasto con la direttiva, chiedendo loro di svolgere un compito proprio del legislatore;

    nel contempo, l'esecuzione della direttiva, senza che sia intervenuta un'attività di armonizzazione della stessa alle peculiarità italiane, rischia di pesare enormemente sul comparto economico dei balneari, con ripercussioni negative sotto il profilo economico e sociale,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per definire rapidamente un processo di regolamentazione della materia inerente alle concessioni balneari con finalità turistico-ricreative e alla revisione dei loro canoni, coniugando in modo efficace il diritto alla fruizione dei beni comuni con le esigenze degli imprenditori del settore;

2) ad adottare iniziative per prevedere, nel processo di regolamentazione della materia, la obbligatoria partecipazione delle associazioni imprenditoriali di settore e degli enti del terzo settore interessati;

3) ad adottare iniziative per prescrivere, tra i criteri premiali delle future gare per la concessione del demanio in questione, l'utilizzo di materiali ecosostenibili e della raccolta differenziata spinta, nonché l'inserimento di attività di sensibilizzazione alla riduzione dell'inquinamento da rifiuti nell'ambiente costiero e nel mare;

4) ad adottare iniziative per introdurre misure atte a evitare che si creino situazioni di monopolio attorno alla gestione delle concessioni balneari, limitando a non più di due il numero dei titoli concessori che complessivamente possono essere rilasciati a un unico soggetto nel territorio italiano;

5) a promuovere l'applicazione di quanto disposto dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per quanto attiene al libero e gratuito accesso alle spiagge, anche con un'adeguata attività di informazione presso le concessioni e i lidi balneari attraverso segnaletica e cartellonistica informativa sui diritti di accesso e obblighi in capo ai concessionari;

6) ad adottare, nelle more della entrata in vigore della nuova disciplina, ogni iniziativa urgente, anche di carattere normativo, per garantire una uniformità di interpretazione e di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella proroga delle concessioni in questione e nella indizione delle nuove gare;

7) a concludere un accordo tra Stato, regioni e Anci al fine di definire le linee guida dei bandi sulla base delle specifiche esigenze territoriali e, all'esito di tale accordo, ad adottare iniziative per definire una legge quadro che preveda che le gare di assegnazione degli spazi del demanio marittimo vengano bandite solo a seguito di apposita approvazione del piano (comunale o regionale) di utilizzo dei litorali nell'ambito del quale vengano specificate:

   a) le percentuali di spiaggia da destinare a concessione e quelle a spiaggia libera;

   b) le tipologie dei servizi richiesti per ogni zona o spiaggia (tutela ambientale, balneazione, diporto, vela, sport sulla sabbia, portatori di handicap, pesca ed altro);

   c) la previsione dei punteggi premiali per tutti i soggetti che si impegneranno – a pena di decadenza – a svolgere il servizio individuato nel piano di utilizzo del litorale per tutta la durata della concessione;

   d) le modalità di pagamento di un indennizzo a favore del soggetto «uscente» e non vincitore di bando, per tutti gli investimenti realizzati in conformità alla normativa urbanistica e delle previsioni della precedente concessione, non ancora ammortizzati alla data di riconsegna dello spazio demaniale;

8) in un'ottica di omogeneità interpretativa e regolamentare, ad adottare iniziative per escludere dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini siti sulla costa e sui porti se tutelati o valorizzati da leggi regionali, positivizzando l'applicazione del regime derogatorio previsto dal considerando n. 40 della suddetta direttiva alle strutture innanzi dette, stante la sussistenza di ragioni d'interesse generale e necessità, a tutela, salvaguardia e conservazione delle stesse, attesi l'esiguo numero e la riconosciuta espressione di valori sociali e culturali di un territorio.
(1-00590) (Nuova formulazione) «Vallascas, Vianello, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Costanzo, Spessotto, Giuliodori, Sapia, Sarli».


   La Camera,

   premesso che:

    le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, con le quali il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle questioni della proroga delle concessioni balneari per finalità turistico-ricreative – rimesse all'Adunanza plenaria con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 24 maggio 2021 n. 160 – hanno riproposto con urgenza la questione irrisolta del recepimento nel nostro Paese della direttiva europea 2006/123/CE, meglio nota come «Direttiva Bolkestein»;

    le sentenze ribadiscono «il principio secondo cui il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere. Tale incompatibilità sussiste sia rispetto all'articolo 49 TFUE, sia rispetto all'articolo 12 della cosiddetta direttiva servizi»;

    sono pertanto considerate prive di efficacia le proroghe statuite dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (proroga di 15 anni), nonché quelle intervenute con la moratoria introdotta, in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'articolo 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    in base alle sentenze, i titoli di concessione non sarebbero stati più validi da subito, ma il Consiglio di Stato ha considerato accettabile salvaguardarne l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 «al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea»;

    ne consegue che dal 1° gennaio 2024 tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un soggetto subentrante nella concessione, e questo anche qualora il legislatore intervenisse con un'ulteriore proroga in quanto tale norma dovrebbe essere disapplicata perché, come detto, in contrasto con il diritto comunitario;

    le citate sentenze intervengono nel lungo e complesso iter di recepimento della direttiva «Bolkestein», caratterizzato da molti ritardi, da tentativi vani di armonizzare la direttiva al contesto italiano, per garantire soprattutto operatori e investimenti italiani, infine, dal regime delle proroghe;

    è il caso di segnalare le diverse sollecitazioni e contestazioni mosse dalla Commissione europea in merito alle modalità di recepimento della direttiva, in particolare, la procedura di infrazione n. 2008/4908, la lettera di costituzione in mora del 2 febbraio 2009 D/00491, la lettera di messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE 2010/2734 del 5 maggio 2010;

    quanto esposto è una dimostrazione del percorso accidentato avuto dall'iter di recepimento che, lungi dal giungere a una definitiva conclusione, ha ulteriormente ritardato una regolamentazione della materia inerente alle concessioni balneari e dello stesso uso dell'ambiente costiero per finalità turistico-ricreative, nel rispetto della fruizione pubblica del mare;

    l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011, infatti, prevede «il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione» e la legge n. 296 del 2006 stabilisce «l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione»;

    il ritardo nella regolamentazione del settore ha contribuito anche a peggiorare molti parametri relativi al rapporto con l'ambiente, quali la libera e gratuita fruibilità delle spiagge da parte dei cittadini, la tutela dell'ambiente costiero e il contrasto al fenomeno di erosione delle coste, il peso eccessivo determinato da uno sfruttamento intensivo di ecosistemi fragili;

    secondo il rapporto «Spiagge 2021» di Legambiente, che riporta i dati dell'ultimo monitoraggio del Sistema informativo del demanio marittimo (S.i.d.), sono 61.426 le concessioni sul demanio costiero, mentre erano 52.619 nel 2018; di queste 12.166 le concessioni per stabilimenti balneari a fronte delle 10.812 rilevate nel 2018, con un incremento del 12,5 per cento in tre anni. Si stima «che meno di metà delle spiagge del Paese sia liberamente accessibile e fruibile per fare un bagno»;

    questa situazione si è sviluppata in modo discontinuo sul territorio italiano, con la conseguenza che si riscontrano località più attente al patrimonio ambientale ed altre meno, come in alcune regioni del Paese nelle quali gli stabilimenti occupano quasi il 70 per cento delle spiagge;

    a questo si aggiunge l'assenza di indicatori nazionali in merito all'occupazione massima delle spiagge in concessione e al rispetto del libero accesso alle spiagge da parte dei cittadini;

    a causa dei ritardi nella regolamentazione della materia, nel corso degli anni si è consolidata la posizione di molti operatori del settore con la nascita di veri e propri monopoli attorno alla gestione dell'ambiente costiero e con tratti di spiaggi a tutti gli effetti «privatizzati» e sottratti alla pubblica e gratuita fruizione: circostanza inaccettabile, non solo sotto il profilo del libero e gratuito accesso alle spiagge, ma anche a tutela del libero mercato, della libera concorrenza e di eguali opportunità di accesso degli imprenditori al settore;

    la riforma della materia si rende necessaria anche in considerazione dell'esiguità del gettito erariale che genera a fronte di un elevato volume di fatturato prodotto e, tra le altre cose, a fronte di uno sfruttamento in molti casi eccessivo della risorsa ambientale;

    a questo proposito, è il caso di ricordare che a dicembre del 2021, la Corte dei conti, in un rapporto sul settore, ha rilevato che, a fronte di un giro d'affari stimato in 15 miliardi l'anno, i 12.166 concessionari hanno prodotto nel periodo 2016-2020 un gettito medio annuo complessivo di circa 100 milioni di euro;

    la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che, nel 2019, 21.581 concessioni demaniali marittime (con qualunque finalità) versavano un canone inferiore a 2500 euro;

    è il caso di osservare che, in assenza di una regolamentazione della materia, le sentenze del Consiglio di Stato pongono in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di disapplicare la norma nazionale in contrasto con la direttiva, chiedendo loro di svolgere un compito proprio del legislatore;

    nel contempo, l'esecuzione della direttiva, senza che sia intervenuta un'attività di armonizzazione della stessa alle peculiarità italiane, rischia di pesare enormemente sul comparto economico dei balneari, con ripercussioni negative sotto il profilo economico e sociale,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per definire rapidamente un processo di regolamentazione della materia inerente alle concessioni balneari con finalità turistico-ricreative e alla revisione dei loro canoni, coniugando in modo efficace il diritto alla fruizione dei beni comuni con le esigenze degli imprenditori del settore;

2) ad adottare iniziative per prevedere, nel processo di regolamentazione della materia, la partecipazione delle associazioni imprenditoriali di settore e degli enti del terzo settore interessati;

3) ad adottare iniziative per prescrivere, tra i criteri premiali delle future gare per la concessione del demanio in questione, l'utilizzo di materiali ecosostenibili e della raccolta differenziata spinta, nonché l'inserimento di attività di sensibilizzazione alla riduzione dell'inquinamento da rifiuti nell'ambiente costiero e nel mare;

4) a promuovere l'applicazione di quanto disposto dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per quanto attiene al libero e gratuito accesso alle spiagge, anche con un'adeguata attività di informazione presso le concessioni e i lidi balneari attraverso segnaletica e cartellonistica informativa sui diritti di accesso e obblighi in capo ai concessionari;

5) ad adottare, nelle more della entrata in vigore della nuova disciplina, ogni iniziativa urgente, anche di carattere normativo, per garantire una uniformità di interpretazione e di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella proroga delle concessioni in questione e nella indizione delle nuove gare.
(1-00590) (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Vallascas, Vianello, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Costanzo, Spessotto, Giuliodori, Sapia, Sarli».


   La Camera,

   premesso che:

    le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, con le quali il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle questioni della proroga delle concessioni balneari per finalità turistico-ricreative – rimesse all'Adunanza plenaria con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 24 maggio 2021 n. 160 – hanno riproposto con urgenza la questione irrisolta del recepimento nel nostro Paese della direttiva europea 2006/123/CE, meglio nota come «Direttiva Bolkestein»;

    le sentenze ribadiscono «il principio secondo cui il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere. Tale incompatibilità sussiste sia rispetto all'articolo 49 TFUE, sia rispetto all'articolo 12 della cosiddetta direttiva servizi»;

    sono pertanto considerate prive di efficacia le proroghe statuite dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (proroga di 15 anni), nonché quelle intervenute con la moratoria introdotta, in correlazione con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    in base alle sentenze, i titoli di concessione non sarebbero stati più validi da subito, ma il Consiglio di Stato ha considerato accettabile salvaguardarne l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 «al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea»;

    ne consegue che dal 1° gennaio 2024 tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un soggetto subentrante nella concessione, e questo anche qualora il legislatore intervenisse con un'ulteriore proroga in quanto tale norma dovrebbe essere disapplicata perché, come detto, in contrasto con il diritto comunitario;

    le citate sentenze intervengono nel lungo e complesso iter di recepimento della direttiva «Bolkestein», caratterizzato da molti ritardi, da tentativi vani di armonizzare la direttiva al contesto italiano, per garantire soprattutto operatori e investimenti italiani, infine, dal regime delle proroghe;

    è il caso di segnalare le diverse sollecitazioni e contestazioni mosse dalla Commissione europea in merito alle modalità di recepimento della direttiva, in particolare, la procedura di infrazione n. 2008/4908, la lettera di costituzione in mora del 2 febbraio 2009 D/00491, la lettera di messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE 2010/2734 del 5 maggio 2010;

    quanto esposto è una dimostrazione del percorso accidentato avuto dall'iter di recepimento che, lungi dal giungere a una definitiva conclusione, ha ulteriormente ritardato una regolamentazione della materia inerente alle concessioni balneari e dello stesso uso dell'ambiente costiero per finalità turistico-ricreative, nel rispetto della fruizione pubblica del mare;

    l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011, infatti, prevede «il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione» e la legge n. 296 del 2006 stabilisce «l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione»;

    il ritardo nella regolamentazione del settore ha contribuito anche a peggiorare molti parametri relativi al rapporto con l'ambiente, quali la libera e gratuita fruibilità delle spiagge da parte dei cittadini, la tutela dell'ambiente costiero e il contrasto al fenomeno di erosione delle coste, il peso eccessivo determinato da uno sfruttamento intensivo di ecosistemi fragili;

    secondo il rapporto «Spiagge 2021» di Legambiente, che riporta i dati dell'ultimo monitoraggio del Sistema informativo del demanio marittimo (S.i.d.), sono 61.426 le concessioni sul demanio costiero, mentre erano 52.619 nel 2018; di queste 12.166 le concessioni per stabilimenti balneari a fronte delle 10.812 rilevate nel 2018, con un incremento del 12,5 per cento in tre anni. Si stima «che meno di metà delle spiagge del Paese sia liberamente accessibile e fruibile per fare un bagno»;

    questa situazione si è sviluppata in modo discontinuo sul territorio italiano, con la conseguenza che si riscontrano località più attente al patrimonio ambientale ed altre meno, come in alcune regioni del Paese nelle quali gli stabilimenti occupano quasi il 70 per cento delle spiagge;

    a questo si aggiunge l'assenza di indicatori nazionali in merito all'occupazione massima delle spiagge in concessione e al rispetto del libero accesso alle spiagge da parte dei cittadini;

    a causa dei ritardi nella regolamentazione della materia, nel corso degli anni si è consolidata la posizione di molti operatori del settore con la nascita di veri e propri monopoli attorno alla gestione dell'ambiente costiero e con tratti di spiaggia a tutti gli effetti «privatizzati» e sottratti alla pubblica e gratuita fruizione: circostanza inaccettabile, non solo sotto il profilo del libero e gratuito accesso alle spiagge, ma anche a tutela del libero mercato, della libera concorrenza e di eguali opportunità di accesso degli imprenditori al settore;

    la riforma della materia si rende necessaria anche in considerazione dell'esiguità del gettito erariale che genera a fronte di un elevato volume di fatturato prodotto e, tra le altre cose, a fronte di uno sfruttamento in molti casi eccessivo della risorsa ambientale;

    a questo proposito, è il caso di ricordare che a dicembre del 2021, la Corte dei conti, in un rapporto sul settore, ha rilevato che, a fronte di un giro d'affari stimato in 15 miliardi l'anno, i 12.166 concessionari hanno prodotto nel periodo 2016-2020 un gettito medio annuo complessivo di circa 100 milioni di euro;

    la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che, nel 2019, 21.581 concessioni demaniali marittime (con qualunque finalità) versavano un canone inferiore a 2500 euro;

    è il caso di osservare che, in assenza di una regolamentazione della materia, le sentenze del Consiglio di Stato pongono in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di disapplicare la norma nazionale in contrasto con la direttiva, chiedendo loro di svolgere un compito proprio del legislatore;

    nel contempo, l'esecuzione della direttiva, senza che sia intervenuta un'attività di armonizzazione della stessa alle peculiarità italiane, rischia di pesare enormemente sul comparto economico dei balneari, con ripercussioni negative sotto il profilo economico e sociale,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per definire rapidamente un processo di regolamentazione della materia inerente alle concessioni balneari con finalità turistico-ricreative e alla revisione dei loro canoni, coniugando in modo efficace il diritto alla fruizione dei beni comuni con le esigenze degli imprenditori del settore;

2) ad adottare iniziative per prevedere, nel processo di regolamentazione della materia, la obbligatoria partecipazione delle associazioni imprenditoriali di settore e degli enti del terzo settore interessati;

3) ad adottare iniziative per prescrivere, tra i criteri premiali delle future gare per la concessione del demanio in questione, l'utilizzo di materiali ecosostenibili e della raccolta differenziata spinta, nonché l'inserimento di attività di sensibilizzazione alla riduzione dell'inquinamento da rifiuti nell'ambiente costiero e nel mare;

4) ad adottare iniziative per introdurre misure atte a evitare che si creino situazioni di monopolio attorno alla gestione delle concessioni balneari, limitando a non più di due il numero dei titoli concessori che complessivamente possono essere rilasciati a un unico soggetto nel territorio italiano;

5) a promuovere l'applicazione di quanto disposto dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per quanto attiene al libero e gratuito accesso alle spiagge, anche con un'adeguata attività di informazione presso le concessioni e i lidi balneari attraverso segnaletica e cartellonistica informativa sui diritti di accesso e obblighi in capo ai concessionari;

6) ad adottare, nelle more della entrata in vigore della nuova disciplina, ogni iniziativa urgente, anche di carattere normativo, per garantire una uniformità di interpretazione e di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella proroga delle concessioni in questione e nella indizione delle nuove gare;

7) a concludere un accordo tra Stato, regioni e Anci al fine di definire le linee guida dei bandi sulla base delle specifiche esigenze territoriali e, all'esito di tale accordo, ad adottare iniziative per definire una legge quadro che preveda che le gare di assegnazione degli spazi del demanio marittimo vengano bandite solo a seguito di apposita approvazione del piano (comunale o regionale) di utilizzo dei litorali nell'ambito del quale vengano specificate:

  a) le percentuali di spiaggia da destinare a concessione e quelle a spiaggia libera;

  b) le tipologie dei servizi richiesti per ogni zona o spiaggia (tutela ambientale, balneazione, diporto, vela, sport sulla sabbia, portatori di handicap, pesca ed altro);

  c) la previsione dei punteggi premiali per tutti i soggetti che si impegneranno – a pena di decadenza – a svolgere il servizio individuato nel piano di utilizzo del litorale per tutta la durata della concessione;

  d) le modalità di pagamento di un indennizzo a favore del soggetto «uscente» e non vincitore di bando, per tutti gli investimenti realizzati in conformità alla normativa urbanistica e delle previsioni della precedente concessione, non ancora ammortizzati alla data di riconsegna dello spazio demaniale.
(1-00590) «Vallascas, Vianello, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Costanzo, Spessotto, Giuliodori, Sapia».


   La Camera,

   premesso che:

    la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nota come direttiva «Bolkestein» o «direttiva Servizi», recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, istituisce un quadro giuridico generale per un'ampia varietà di servizi nel mercato interno, con l'obiettivo di assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri;

    tra le categorie, con e senza fine di lucro, interessate dall'applicazione della direttiva in Italia, rientra quella delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, la cui disciplina risulta essere molto complessa, anche a causa della stratificazione di norme generali, settoriali e transitorie che hanno disposto la proroga ex lege della durata delle concessioni, e delle procedure di contenzioso aperte in sede europea, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, oltre al cosiddetto diritto di insistenza;

    in particolare, l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE prevede che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata – senza possibilità di prevedere un rinnovo automatico – e che si debba applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza;

    nelle more della realizzazione di un generale riordino del settore, si è intervenuti nel nostro ordinamento a più riprese, nel corso del tempo, sulla disciplina delle concessioni, disponendo di fatto la proroga, in via automatica, delle concessioni già in essere: in particolare, l'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto in sede di conversione dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, ha prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative esistenti all'entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2015. L'ultima proroga risale all'approvazione della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 che ha previsto, tra le altre misure, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato a stabilire i termini e le modalità per la revisione del sistema e, contestualmente ha prorogato ulteriormente di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, le concessioni demaniali in essere;

    tale quadro di frammentarietà della normativa e delle competenze amministrative, in concorso con altri fattori di criticità gestionale, ha creato una situazione di incertezza inerente alla gestione dei beni del demanio marittimo turistico-ricreativo, ponendosi in contrasto con la direttiva «Bolkestein»;

    l'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo si ripercuote negativamente anche sullo svolgimento delle collegate attività da parte dei comuni e della pubblica amministrazione, determinando l'urgenza, soprattutto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2021, di un intervento di riordino della materia;

    con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha infatti sancito che il diritto europeo unitario, sulla base dell'articolo 12 della direttiva 2006/123, nonché dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di una procedura di selezione dei potenziali candidati;

    risulta attualmente aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione 2020/4118 per non corretta applicazione della direttiva servizi, 2006/123/CE, attualmente allo stadio di messa in mora;

    in data 9 novembre 2021 il Consiglio di Stato ha emanato due sentenze, la n. 17 e la n. 18, aventi come oggetto la validità delle norme attualmente in vigore in merito all'affidamento delle concessioni demaniali marittime, in cui ha sottolineato come la perdurante assenza di un'organica disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime genera una situazione di grave contrarietà con le regole a tutela della concorrenza imposte dal diritto dell'Unione europea, perché consente proroghe automatiche e generalizzate delle attuali concessioni, così impedendo a chiunque voglia entrare nel settore di farlo;

    il Consiglio di Stato, nello stabilire che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continueranno ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, ha ribadito l'importanza e il valore della concorrenza in materia di concessioni demaniali marittime sottolineando che «è estremamente prezioso per garantire ai cittadini una gestione del patrimonio nazionale costiero e una correlata offerta di servizi pubblici più efficiente e di migliore qualità e sicurezza, potendo contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il Paese necessita»;

    il Sistema informativo del demanio marittimo (Sid), realizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili, in ottemperanza della legge 11 febbraio 1991, n. 44, costituisce la base informativa di riferimento e lo strumento di interscambio dei dati relativi alla gestione del demanio marittimo nazionale tra pubbliche amministrazioni e i soggetti privati;

    le criticità nel pieno funzionamento del Sid – riscontrate anche dalla Corte dei conti – risentono di una mappatura incompleta del demanio marittimo, nonché del mancato inserimento e relativo aggiornamento dei canoni di concessione dovuti ed incassati da parte delle amministrazioni interessate, senza che sia assicurata la coerenza dei dati inseriti con quanto presente agli atti delle amministrazioni pubbliche coinvolte;

    si rileva dunque la necessità di continuare ad acquisire dati aggiornati in merito alle caratteristiche e in particolare ai canoni corrisposti per le concessioni demaniali a fini turistici e ricreativi attualmente in essere, al fine di procedere ad una indispensabile, e non più rinviabile, riforma della materia che, nel pieno rispetto del diritto comunitario, apra alla concorrenza, riuscendo al contempo a tutelare chi in questi anni ha lavorato nel settore in modo onesto, valorizzando il bene pubblico e creando posti di lavoro,

impegna il Governo:

1) a continuare a sostenere le necessarie iniziative normative volte al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative sociali e sportive, al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del suddetto demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuoverne, in coerenza con i principi e con la normativa europea, una maggiore concorrenzialità, tenendo in adeguata considerazione le peculiarità del settore e il patrimonio ambientale;

2) ad assumere altresì, nel più breve tempo possibile, le necessarie iniziative normative finalizzate alla tutela degli operatori del comparto.
(1-00592) «Alemanno, De Luca, Fassina, Moretto, Andreuzza, Squeri, Schullian, Viviani, Battelli, Berti, Battilocchio, Colaninno».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; ZAN ED ALTRI; CECCONI E MAGI; ROSTAN ED ALTRI; SARLI ED ALTRI; ALESSANDRO PAGANO ED ALTRI; SPORTIELLO ED ALTRI; TRIZZINO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA (A.C. 2-1418-1586-1655-1875-1888-2982-3101-A)

A.C. 2-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Finalità)

  Sopprimerlo.
*1.17. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Sopprimerlo.
*1.116. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: della persona affetta fino a: clinica irreversibile.
1.25. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole da: irreversibile e con prognosi infausta fino a: dalla presente legge con le seguenti: in fase avanzata, con decorso mortale irreversibile e con prognosi infausta, di richiedere assistenza a seguito della scelta di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita per avere rinunciato o rifiutato trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219,.
1.113. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: irreversibile e con prognosi infausta fino a: clinica irreversibile con le seguenti: o condizione clinica irreversibile e con prognosi infausta a breve termine.
1.121. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: patologia irreversibile aggiungere le seguenti: in stato avanzato.
1.111. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e con prognosi infausta.
1.30. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con prognosi infausta fino a: irreversibile con le seguenti: in fase avanzata e con prognosi infausta prossima alla morte.
1.115. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi infausta con le seguenti: in stato avanzato e con prognosi infausta prossima alla morte.
1.110. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi infausta con le seguenti: dolorosa cronica divenuta da moderata a severa.
1.27. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.

  Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Tale persona deve altresì essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile.
1.26. Magi, Sarli.

  Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.
1.100. Cecconi, Magi.

  Al comma 1, dopo la parola: infausta aggiungere le seguenti: prossima alla morte.
1.112. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la parola: infausta aggiungere le seguenti: a breve termine.
1.123. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o da una condizione clinica irreversibile.
*1.114. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o da una condizione clinica irreversibile.
*1.122. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o da una condizione clinica irreversibile.
*1.124. Bologna, Parisse.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita,.
1.33. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire la parola: autonomamente con le seguenti: autodeterminandosi in piena autonomia.

  Conseguentemente, dopo la parola: presupposti aggiungere le seguenti: , requisiti e forma.
1.104. Annibali, Noja.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e con le seguenti: a qualunque forma di accanimento terapeutico.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1.29. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e nel rispetto fino alla fine del comma.
1.117. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: della Costituzione.
1.118. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e.
1.119. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: , della Convenzione europea fino alla fine del comma, con le seguenti: e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
1.120. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.
1.28. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.6. Parisse, Bologna.

  Sopprimerlo.
*1.13. Lupi.

  Sopprimerlo.
*1.31. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire la parola: facoltà con le seguenti: remota possibilità
1.12. Lupi.

  Al comma 1, dopo la parola: patologia aggiungere le seguenti: gravissima e

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e con prognosi infausta
1.10. Lupi.

  Al comma 1, dopo la parola: patologia aggiungere le seguenti: gravissima e
1.11. Lupi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con prognosi infausta fino a: irreversibile con le seguenti: o condizione clinica irreversibile e con prognosi infausta a breve termine.
1.125. Parisse, Bologna.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con prognosi infausta fino a: irreversibile con le seguenti: in fase avanzata e con prognosi infausta o una condizione clinica irreversibile in fase avanzata e a prognosi infausta.
1.127. Bologna, Parisse.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con prognosi infausta fino a: irreversibile con le seguenti: in fase avanzata e con prognosi infausta.
1.128. Bologna, Parisse.

  Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.
*1.101. Trizzino.

  Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.
*1.102. Suriano, Sarli, Termini, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Siragusa, Fratoianni, Giannone.

  Al comma 1,dopo le parole: o da una condizione clinica irreversibile aggiungere le seguenti: e con prognosi infausta a breve termine.
1.126. Parisse, Bologna.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e autonomamente

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1:

   sopprimere la parola: autonomo;

   sostituire le parole: propria vita con le seguenti: vita della persona affetta da patologia irreversibile;

   all'articolo 8, comma 1, alla parola: 580 premettere le seguenti: 575, 579,
1.15. Magi, Sarli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e autonomamente.
1.32. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.