Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 febbraio 2022

TESTO AGGIORNATO AL 25 FEBBRAIO 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 22 febbraio 2022.

  Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Comaroli, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Dal Moro, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Sarno, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gariglio, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Micheli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Novelli, Orlando, Orsini, Pagani, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Spessotto, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Comaroli, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Dal Moro, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Sarno, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gariglio, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Micheli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Novelli, Orlando, Orsini, Pagani, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Spessotto, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 febbraio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   RACITI: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica mediante sistema proporzionale con capilista bloccati e con l'espressione della doppia preferenza di genere» (3476);

   VITIELLO: «Agevolazioni in favore delle rivendite di generi di monopolio situate in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» (3477);

   LUCASELLI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (3478).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro)

  TUZI ed altri: «Disciplina del tirocinio curricolare nell'ambito dei corsi di studio» (3396) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunicazione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 febbraio 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che sono state autorizzate, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, varianti non onerose del progetto «Sviluppo della filiera cunicola e dell'agroecologia familiare – iniziativa di lotta contro l'insicurezza alimentare e l'esodo rurale in Burkina Faso» della organizzazione non lucrativa di utilità sociale TAMAT.

  Questo decreto è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di una sentenza
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla XII Commissione (Affari sociali), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 36 dell'11 gennaio-18 febbraio 2022 (Doc. VII, n. 820),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, e dell'allegato Piano socio sanitario 2019-2023 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2018, n. 48 (Piano socio sanitario 2019-2023), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo della Costituzione, del Tribunale regionale amministrativo per il Veneto.

Trasmissione dal Ministro
dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione sulle attività del sistema camerale, riferita agli anni 2019 e 2020 (Doc. CXX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla valutazione della necessità di norme specifiche relative ai periodi di guida e di riposo per i conducenti che effettuano trasporti occasionali di passeggeri con autobus.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 e 21 febbraio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942 (COM(2021) 805 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 805 final – Annexes 1 to 8) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 460 final) che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Un approccio dell'Unione europea alla gestione del traffico spaziale – Un contributo dell'Unione europea per far fronte a una sfida globale (JOIN(2022) 4 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI (A.C. 3431-A/R)

A.C. 3431-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'Arma conta, oggi, 108.453 carabinieri, a fronte di un organico previsto di 119.788 militari, con una carenza di oltre 11.000 unità, pari a circa il 9,5 per cento della forza;

    nel 2023 le carenze di organico saranno ancora pari a 5.300 unità e nel 2025 ci sarà un picco di congedi pari a 5.200 unità, che si aggiungeranno ai posti già vacanti;

    tale saldo negativo pesa molto sulla struttura organizzativa condizionando, in particolar modo, l'operatività delle unità minori: le Stazioni e le Tenenze Carabinieri, che rappresentano il reticolo di prossimità del sistema della pubblica sicurezza nazionale;

    il collocamento in ausiliaria, disciplinato dall'articolo 886 del Codice dell'ordinamento militare, consiste nella possibilità, al raggiungimento dell'età pensionabile o dei quaranta anni di anzianità contributiva, di essere congedati dal servizio attivo, con disponibilità per eventuale richiamo in servizio per un periodo massimo di cinque anni;

    il collocamento sopra citato è un periodo transitorio durante il quale il militare, in occasione della cessazione del rapporto permanente dal servizio attivo, in alternativa al congedo in riserva, può essere richiamato dal ministero di appartenenza, in caso di bisogno per attività lavorativa nella provincia di residenza;

    ai sensi dell'articolo 986 del Codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, rubricato «Tipologia dei richiami in servizio», il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata e previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento;

    a fronte delle enormi esigenze da fronteggiare e delle scarse risorse a disposizione, sarebbe opportuno procedere, anche per il 2022, al richiamo in servizio del personale attualmente collocato in ausiliaria, già richiamato e in servizio alla data del 31 dicembre 2021, a domanda e senza assegni, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nella medesima sede e con il medesimo incarico e funzioni assegnati alla predetta data,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative, anche legislative, al fine di implementare l'organico dell'Arma dei Carabinieri, attualmente in forte difficoltà, prevedendo, anche per il 2022, il richiamo in servizio del personale attualmente collocato in ausiliaria.
9/3431-AR/1. Baldini, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Arma conta, oggi, 108.453 carabinieri, a fronte di un organico previsto di 119.788 militari, con una carenza di oltre 11.000 unità, pari a circa il 9,5 per cento della forza;

    nel 2023 le carenze di organico saranno ancora pari a 5.300 unità e nel 2025 ci sarà un picco di congedi pari a 5.200 unità, che si aggiungeranno ai posti già vacanti;

    tale saldo negativo pesa molto sulla struttura organizzativa condizionando, in particolar modo, l'operatività delle unità minori: le Stazioni e le Tenenze Carabinieri, che rappresentano il reticolo di prossimità del sistema della pubblica sicurezza nazionale;

    il collocamento in ausiliaria, disciplinato dall'articolo 886 del Codice dell'ordinamento militare, consiste nella possibilità, al raggiungimento dell'età pensionabile o dei quaranta anni di anzianità contributiva, di essere congedati dal servizio attivo, con disponibilità per eventuale richiamo in servizio per un periodo massimo di cinque anni;

    il collocamento sopra citato è un periodo transitorio durante il quale il militare, in occasione della cessazione del rapporto permanente dal servizio attivo, in alternativa al congedo in riserva, può essere richiamato dal ministero di appartenenza, in caso di bisogno per attività lavorativa nella provincia di residenza;

    ai sensi dell'articolo 986 del Codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, rubricato «Tipologia dei richiami in servizio», il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata e previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento;

    a fronte delle enormi esigenze da fronteggiare e delle scarse risorse a disposizione, sarebbe opportuno procedere, anche per il 2022, al richiamo in servizio del personale attualmente collocato in ausiliaria, già richiamato e in servizio alla data del 31 dicembre 2021, a domanda e senza assegni, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nella medesima sede e con il medesimo incarico e funzioni assegnati alla predetta data,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di implementare l'organico dell'Arma dei Carabinieri, attualmente in forte difficoltà, prevedendo, anche per il 2022, il richiamo in servizio del personale attualmente collocato in ausiliaria.
9/3431-AR/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldini, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», è emersa la necessità, a causa del perdurare dell'emergenza da COVID-19, di prorogare alcuni termini legislativi;

    dal 1° al 24 Febbraio le organizzazioni sindacali del pubblico impiego saranno impegnate nella raccolta delle firme per la presentazione delle liste ai fini della partecipazione alle elezioni delle Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU);

    le date di svolgimento delle operazioni preliminari sono state fissate nel Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni sottoscritto il 7.12.2021 e derivano dalla necessità di procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali entro il termine del 15 aprile 2022 fissato dall'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

    le date delle consultazioni elettorali sono previste dal medesimo Protocollo dal 5 a 7 aprile p.v.. Tale periodo – che ricade in piena emergenza sanitaria – rende di fatto impossibile procedere allo svolgimento degli adempimenti cui sono tenute le organizzazioni sindacali, stante l'impossibilità di accedere negli edifici ove hanno sede le pubbliche amministrazioni;

    la situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che quasi la metà del personale amministrativo lavora in smart-working e non è quindi fisicamente presente nelle sedi di lavoro; nel settore della sanità, che partecipa alle consultazioni con il personale non dirigenziale infermieristico-paramedico e amministrativo, gli spostamenti all'interno delle strutture da parte di esterni ed interni sono preclusi; nel mondo della scuola i docenti spesso sono costretti a lavorare in didattica a distanza per effetto delle chiusure disposte dagli enti locali. A tutto ciò va aggiunto il problema delle quarantene che limitano ulteriormente le presenze fisiche dei lavoratori sui luoghi di lavoro,

impegna il Governo

affinché si proceda al differimento di un anno del termine del 15 aprile 2022 fissato dall'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, spostandolo al 15 aprile 2023.
9/3431-AR/2. Lombardo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel maggio del 2017, il Ministero dell'interno ha indetto diversi concorsi allo scopo di reclutare un numero complessivo di 1.148 allievi agenti della polizia di Stato;

    tra questi concorsi, vi era quello, per esame, a 893 posti, successivamente elevati a 1.182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, che allora prevedevano età non superiore a 30 anni e titolo di scuola media inferiore;

    successivamente, con il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stata autorizzata l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta del citato concorso del maggio 2017;

    detta autorizzazione, tuttavia, limitava le assunzioni ai soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, intervenuto però successivamente al bando di concorso;

    venivano pertanto chiamati a svolgere le successive prove concorsuali esclusivamente i candidati di età non superiore a 26 anni e in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, alla suddetta data, con grave discriminazione di coloro che pur avendo originariamente i requisiti per partecipare al bando e pur avendo superato la prova preselettiva, non erano risultati idonei per punteggio;

    l'esclusione di candidati che soddisfacevano i requisiti richiesti dal bando originario, ma che non hanno potuto completare la procedura concorsuale in virtù dei nuovi requisiti intervenuti successivamente alla pubblicazione del bando, applicati retroattivamente, risulta ingiustamente discriminatoria;

    il principio costituzionale del pubblico concorso richiesto per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni dovrebbe imporre al legislatore e ai responsabili delle procedure concorsuali di attenersi ai principi di imparzialità, correttezza e non discriminazione, anche al fine di tutelare l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione;

    il perdurare degli effetti della pandemia ha determinato un'accresciuta richiesta di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione e di controllo del territorio,

impegna il Governo

in vista delle assunzioni straordinarie del personale della Polizia di Stato previste per l'anno 2022, a reperire quanto prima le risorse necessarie per garantire il prosieguo delle prove attitudinali e psicofisiche degli allievi agenti parzialmente idonei, per esame, a 893 posti, aperto ai cittadini italiani, inserito nel bando di reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2017 e per concludere la procedura assunzionale aperta nel 2017.
9/3431-AR/3. Enrico Borghi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel maggio del 2017, il Ministero dell'interno ha indetto diversi concorsi allo scopo di reclutare un numero complessivo di 1.148 allievi agenti della polizia di Stato;

    tra questi concorsi, vi era quello, per esame, a 893 posti, successivamente elevati a 1.182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, che allora prevedevano età non superiore a 30 anni e titolo di scuola media inferiore;

    successivamente, con il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stata autorizzata l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta del citato concorso del maggio 2017;

    detta autorizzazione, tuttavia, limitava le assunzioni ai soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, intervenuto però successivamente al bando di concorso;

    venivano pertanto chiamati a svolgere le successive prove concorsuali esclusivamente i candidati di età non superiore a 26 anni e in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, alla suddetta data, con grave discriminazione di coloro che pur avendo originariamente i requisiti per partecipare al bando e pur avendo superato la prova preselettiva, non erano risultati idonei per punteggio;

    l'esclusione di candidati che soddisfacevano i requisiti richiesti dal bando originario, ma che non hanno potuto completare la procedura concorsuale in virtù dei nuovi requisiti intervenuti successivamente alla pubblicazione del bando, applicati retroattivamente, risulta ingiustamente discriminatoria;

    il principio costituzionale del pubblico concorso richiesto per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni dovrebbe imporre al legislatore e ai responsabili delle procedure concorsuali di attenersi ai principi di imparzialità, correttezza e non discriminazione, anche al fine di tutelare l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione;

    il perdurare degli effetti della pandemia ha determinato un'accresciuta richiesta di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione e di controllo del territorio,

impegna il Governo

in vista delle assunzioni straordinarie del personale della Polizia di Stato previste per l'anno 2022, a valutare la possibilità di reperire quanto prima le risorse necessarie per garantire il prosieguo delle prove attitudinali e psicofisiche degli allievi agenti parzialmente idonei, per esame, a 893 posti, aperto ai cittadini italiani, inserito nel bando di reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2017 e per concludere la procedura assunzionale aperta nel 2017.
9/3431-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Enrico Borghi.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di sanità ai fini del contrasto all'emergenza pandemica;

    in considerazione dell'approssimarsi delle celebrazioni del Giubileo dell'anno 2025, la legge di bilancio per il 2022 ha adottato misure per assicurare gli interventi funzionali all'evento, tramite costituzione di uno specifico Fondo e la nomina di un commissario straordinario agli interventi;

    il Fatebenefratelli-San Giovanni Calibita è uno dei due soli ospedali di Roma rimasti operativi nella zona centrale della città, e, anche per questa sua posizione strategica, deve considerarsi una struttura fondamentale. Opera su molte specializzazioni della medicina, ma è soprattutto noto per la ginecologia- ostetricia: i numeri ufficiali indicano 3.500 nascite all'anno (qualche anno fa superavano le 5 mila), e circa 600 ricoveri in terapia intensiva neonatale;

    l'Ospedale è stato fondato dai seguaci di san Giovanni di Dio nel 1583 e rimodernato, da ultimo, tra il 1930 ed il 1934. È in corso una profonda opera di ristrutturazione sia finanziaria, sia strutturale, voluto espressamente dalla Santa Sede;

    è opportuno assicurare l'intervento dello Stato, limitatamente al risanamento della struttura, al fine di assicurare alla città, anche con riferimento ai flussi di pellegrinaggio che si svilupperanno con l'evento Giubilare, una struttura ospedaliera moderna e adeguata alle normative ambientali e di sicurezza, quale presidio sanitario di assoluta prossimità in grado di erogare prestazioni di eccellenza e interventi sanitari di urgenza, in un'area, qual è quella del centro di Roma, densamente popolata, affollata di turisti e con rilevanti problemi di mobilità,

impegna il Governo

ad adottare misure per l'adeguamento strutturale dell'Ospedale Fatebenefratelli-San Giovanni Calibita, in considerazione della opportunità, sia per il contrasto all'emergenza COVID, sia in vista delle celebrazioni del Giubileo 2025, di disporre di una struttura ospedaliera moderna ed efficiente nel centro di Roma.
9/3431-AR/4. Marrocco.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di sanità ai fini del contrasto all'emergenza pandemica;

    in considerazione dell'approssimarsi delle celebrazioni del Giubileo dell'anno 2025, la legge di bilancio per il 2022 ha adottato misure per assicurare gli interventi funzionali all'evento, tramite costituzione di uno specifico Fondo e la nomina di un commissario straordinario agli interventi;

    il Fatebenefratelli-San Giovanni Calibita è uno dei due soli ospedali di Roma rimasti operativi nella zona centrale della città, e, anche per questa sua posizione strategica, deve considerarsi una struttura fondamentale. Opera su molte specializzazioni della medicina, ma è soprattutto noto per la ginecologia- ostetricia: i numeri ufficiali indicano 3.500 nascite all'anno (qualche anno fa superavano le 5 mila), e circa 600 ricoveri in terapia intensiva neonatale;

    l'Ospedale è stato fondato dai seguaci di san Giovanni di Dio nel 1583 e rimodernato, da ultimo, tra il 1930 ed il 1934. È in corso una profonda opera di ristrutturazione sia finanziaria, sia strutturale, voluto espressamente dalla Santa Sede;

    è opportuno assicurare l'intervento dello Stato, limitatamente al risanamento della struttura, al fine di assicurare alla città, anche con riferimento ai flussi di pellegrinaggio che si svilupperanno con l'evento Giubilare, una struttura ospedaliera moderna e adeguata alle normative ambientali e di sicurezza, quale presidio sanitario di assoluta prossimità in grado di erogare prestazioni di eccellenza e interventi sanitari di urgenza, in un'area, qual è quella del centro di Roma, densamente popolata, affollata di turisti e con rilevanti problemi di mobilità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto dei profili di competenza della regione e dei vincoli di bilancio, di adottare misure per l'adeguamento strutturale dell'Ospedale Fatebenefratelli-San Giovanni Calibita, in considerazione della opportunità, sia per il contrasto all'emergenza COVID, sia in vista delle celebrazioni del Giubileo 2025, di disporre di una struttura ospedaliera moderna ed efficiente nel centro di Roma.
9/3431-AR/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Marrocco.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento reca disposizioni urgenti per la proroga di termini in materia economica e finanziaria;

   considerato che:

    la normativa nazionale dispone che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli (articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281; decreto-legge n. 953 del 1982, articolo 5; comma 32; articolo 7 legge n. 99 del 2009);

   tenuto conto che:

    durante il corposo ciclo di audizioni la Conferenza delle regioni ha rimarcato nella memoria lasciata agli atti delle Commissioni riunite la priorità di puntellare i termini di pagamento, l'identificazione del soggetto tenuto al pagamento e il periodo di immatricolazione al fine di offrire una serie di guadagni in termini di certezza nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, di chiarezza nei profili di riparto territoriale del gettito, nonché finalizzata a mitigare taluni profili critici sotto il profilo gestionale che talvolta ricadono anche sul contribuente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel primo provvedimento utile, che siano tenuti a pagare la tassa automobilistica alla regione in cui hanno la residenza coloro che, al primo giorno utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
9/3431-AR/5. Moretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 6 dell'articolo 4, mediante una modifica testuale all'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, prorogava dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, la sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali;

    in fase di discussione in commissione di merito tale sospensione, risulta ulteriormente prorogata fino al 1° giugno 2025;

    il 4 dicembre 2013 il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto del Governo n. 50);

    l'intervento regolatorio, come la stessa direttiva, ha inteso garantire un più alto livello di tutela grazie alla fissazione di requisiti e condizioni puntuali per lo svolgimento delle attività di allevamento, fornitura e utilizzazione degli animali, con l'ottica di ridurne progressivamente l'utilizzo fino ad arrivare alla completa sostituzione degli animali con pratiche e metodi alternativi;

    l'attuale proroga, dopo otto anni dall'approvazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non permetterà di applicare l'autorizzazione da parte del Ministero della salute, ad annullare le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti, ossia i trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse e i progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso che prevedono l'impiego di animali;

    questa proroga prorogherà solo la sofferenza di decine di migliaia di animali per test che ormai sopravvivono in costante regime di prorogatio, mentre a morire definitivamente sarà l'esiguo ma importante finanziamento una tantum di 4 milioni di euro ai metodi sostitutivi di ricerca, voluto dal Ministro della salute Speranza, che sta ottenendo risultati positivi nei vari luoghi deputati alla ricerca;

    sarebbe stato necessario un intervento di incremento delle risorse a sostegno della ricerca con pratiche e metodi alternativi;

    negli altri Paesi europei e negli USA, i test senza animali rappresentano una concreta realtà che ha permesso già in alcuni settori di abbandonare l'orribile pratica della vivisezione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – di reperire risorse aggiuntive necessarie a garantire un più alto livello di tutela con l'ottica di arrivare nel più breve tempo possibile alla completa sostituzione degli animali con pratiche e metodi alternativi, come richiesto dalla direttiva 2010/63/UE e da tempo praticato nei maggiori Paesi europei e negli Usa.
9/3431-AR/6. Prestipino, Ciampi, Frailis.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una pluralità di interventi di urgenza, prorogando delle disposizioni normative già fissate e al fine di assicurare il proseguimento delle attività in diversi settori che ancora subiscono i ritardi dovuti alla crisi pandemica, nello specifico si dispone la proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità disponibili;

    da quanto emerge dall'analisi dei dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a gennaio sono state immatricolate 107.814 autovetture a fronte di 134.198 immatricolazioni dello stesso mese dell'anno precedente, con una diminuzione di quasi il 20 per cento (19,7 per cento);

    l'industria automobilistica è un settore che dà lavoro, tra diretti e indotto, a circa un milione di persone, ma allo stato attuale, come evidenziato dai dati, attraversa la crisi strutturale, data dall'assenza di piani industriali e dal ritardo negli investimenti;

    il tema della transizione di tutto il processo collegato all'auto, con il cambio dei motori, la digitalizzazione, la connettività rappresenta una rivoluzione nei processi che riorganizzerà il settore nel giro di pochi anni;

    servono le risorse per poter garantire gli impegni assunti dal comitato interministeriale per la transizione ecologica, recependo una delle indicazioni contenute nel pacchetto per il clima della Commissione europea e che prevedono che entro 14 anni dovrà concludersi l'eliminazione progressiva della vendita di auto nuove con motore a combustione interna;

    l'obiettivo è quello di ridurre i gas nocivi del 55 per cento entro il 2030 e per garantire ciò già dal 2030 i nuovi veicoli dovranno emettere il 55 per cento in meno rispetto ai dati del 2021. Ne consegue la necessità di rinnovare il sistema degli incentivi, attraverso i quali i consumatori sono messi nelle condizioni di poter acquistare auto nuove;

    a tal proposito sarebbe opportuno prorogare per l'anno 2022 la misura del contributo all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, meglio conosciuto come «ecobonus auto»;

    ciò consentirebbe di rendere utilizzabili le risorse del cosiddetto Fondo ecobonus che dovrebbero tornare disponibili a seguito della mancata finalizzazione della procedura di prenotazione di alcune richieste di incentivo, in modo tale da permettere a nuovi utenti di poter usufruire di importanti agevolazioni all'acquisto di veicoli maggiormente sostenibili,

impegna il Governo

a prorogare per l'anno 2022 la misura del contributo all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, cosiddetto ecobonus, al fine di consentire anche a nuovi potenziali utenti di fruire delle agevolazioni specificatamente volte ad incentivare l'acquisto di veicoli maggiormente sostenibili.
9/3431-AR/7. Butti, Foti, Trancassini, Mollicone, Montaruli, Rachele Silvestri, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico;

    la Corte di Giustizia nella causa C-289/2019 Yt e Gilda-Unams c/ il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha statuito che la clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
9/3431-AR/8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e, in particolare, all'articolo 1 dispone la proroga di numerosi termini di legge che afferiscono ai servizi della pubblica amministrazione;

    il 1° gennaio 2022, a seguito della Determinazione dirigenziale n. 371 datata 18 maggio 2021, disposta dall'Agenzia per l'Italia Digitale, è scattato l'obbligo dell'utilizzo esclusivo ed obbligatorio delle nuove linee guida sui sistemi di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nate con l'obiettivo di semplificarne la gestione complessiva, aggregando in un complesso regolamentare unitario le disposizioni, sinora dettate e contenute in diversi decreti presidenziali, aumentando il numero e la tipologia dei «metadati» utilizzati per indicizzare, identificare e ricercare i documenti inviati in un sistema di conservazione;

    i destinatari delle linee guida sono, non solo, le pubbliche amministrazioni, gli enti gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, ma anche tutti i soggetti privati, imprese e professionisti e ovviamente i loro fornitori di servizi informatici Proprio il tema dei cosiddetti «metadati» ha sollevato l'attenzione degli operatori perché l'adeguamento alla nuova struttura delle linee guida comporta interventi importanti sulle procedure attualmente in uso;

    la complessità delle attività per procedere ad una più completa e adeguata pianificazione degli interventi di natura contrattuale, organizzativa e procedurale necessari ha richiesto, nei mesi scorsi, l'istituzione di un tavolo interistituzionale per affrontare le difficoltà poste dagli operatori di mercato nell'applicare le nuove linee guida;

    la complessità e la numerosità dei sistemi gestionali e dei processi documentali, gestiti dal mercato privato delle imprese e dei software gestionali, di fatto, rendono, in particolare per le PMI, impossibile, se non con costi insostenibili, intervenire direttamente nella produzione dei documenti per aggiungere gli ulteriori elementi previsti dai «metadati» – il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 prevedeva l'obbligatorietà di soli cinque «metadati» mentre nelle nuove linee guida ne sono previsti diciotto «metadati», di cui quattordici sono obbligatori – attività che, con appositi accordi tra le parti, potrebbe invece essere facilmente svolta da altri soggetti (provider e conservatori);

    una ulteriore riflessione andrebbe fatta, inoltre, sul valore dell'attività di «metadatazione» in ambito privato e sui vantaggi che ne derivano considerato che, la conservazione digitale dei documenti ai fini fiscali e civilistici avviene oramai da molti anni e senza particolari difficoltà, sia in termini di lettura che di interoperabilità tra i vari sistemi;

    appare pertanto evidente e necessaria concedere tema proroga agli operatori per completare l'adattamento alle nuove regole,

impegna il Governo

a disporre, con successivi provvedimenti, una proroga di almeno ventiquattro mesi in favore delle società che operano nel settore privato delle imprese e del mondo dei professionisti, sugli obblighi di adeguamento dei sistemi gestionali alle nuove regole tecniche.
9/3431-AR/9. Bignami, Osnato, Trancassini, Lucaselli, Foti, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e, in particolare, reca numerose disposizioni di proroga relative a interventi a sostegno delle imprese, attraverso, ad esempio, modifiche alla disciplina sull'operatività del Fondo di garanzia PMI nell'anno 2022;

    in materia di sostegni alle imprese, il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha introdotto un nuovo strumento, la cosiddetta composizione negoziata della crisi, per affiancare l'imprenditore la cui impresa si trovi in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma di cui risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento;

    lo strumento prevede anche la possibilità di trasferire l'azienda (o un ramo di essa) senza gli effetti di cui all'articolo 2560, comma secondo, del Codice civile, con l'evidente conseguenza di sollevare l'acquirente dell'azienda dalla responsabilità, che normalmente avrebbe, solidalmente con l'alienante, per i debiti aziendali pregressi che risultino dai libri contabili obbligatori;

    in ambito tributario, tuttavia, l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, esclude, al comma 5-bis, la solidarietà del cessionario solamente «quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio», senza alcun riferimento alla composizione negoziata della crisi;

    ne discende all'evidenza che la previsione di deroga di cui all'articolo 2560 c.c. – benché contenuta all'articolo 10, comma primo, lettera d), della composizione negoziata della crisi – non abbia effetto sui debiti tributari, dal momento che la deroga non è stata prevista nel predetto articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, e che l'Agenzia della Riscossione nella composizione negoziata della crisi non può considerarsi parte invitata al tavolo delle trattative, dal momento che la stessa – se richiesto – può solo concedere la dilazione di pagamento,

impegna il Governo

a prevedere, con successivi provvedimenti, che la procedura di composizione negoziata della crisi possa produrre i propri effetti anche sui debiti tributari.
9/3431-AR/10. Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una pluralità di interventi di urgenza, eterogenei tra loro, accomunati dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge e introducendo, nello specifico, nuovi termini anche in materia fiscale e finanziaria;

    a tal proposito è opportuno evidenziare che su 1,2 milioni di contribuenti che avevano aderito alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio all'inizio della pandemia nel 2020 solo il 57 per cento, ovvero 718 mila, sono riusciti a far fronte alle scadenze previste;

    conseguentemente il 43 per cento, cioè 532 mila contribuenti, sono decaduti dalle sanatorie sopra dette e si trovano nella condizione di dover versare non più in forma rateale ma integralmente gli importi del debito residuo con l'aggiunta di sanzioni ed interessi;

    tale situazione produce un ammontare complessivo di 2,45 miliardi di euro che lo Stato non riscuoterà mediante i rateizzi precedentemente in essere, bensì attivandosi attraverso la riscossione ordinaria e coattiva, con evidenti esiti incerti;

    la richiesta di tali importi in modo integrale rischia di tramutarsi in una vera e propria emergenza sociale, inserendosi in un quadro di già chiara crisi di liquidità per cittadini ed imprese, acuita dall'aumento dei costi delle materie prime ed energia e dalla ripresa delle notifiche degli accertamenti per il 2015;

    che pare necessaria e quanto mai urgente una nuova forma di dilazione che permetta a cittadini ed imprese di non trovarsi nuovamente in difficoltà, ed alla finanza pubblica di percorrere forme di riscossione conciliative;

   pertanto,

impegna il Governo

ad individuare modalità di ristrutturazione del debito fiscale e contributivo complessivo, per tutti i contribuenti che per le obiettive difficoltà dovute alla crisi economica non hanno potuto effettuare i relativi versamenti dovuti (derivanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, da piani di dilazione, rottamazione-ter, saldo e stralcio, ritenute alla fonte e imposta sul valore aggiunto nonché i versamenti relativi ad importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, avvisi di accertamento e cartelle di pagamento e, comunque, in tutti i casi di omessi versamenti di importi esposti in dichiarazione) in essere al 31 dicembre 2021, accordando la possibilità di effettuare ex novo i versamenti a partire dal mese di giugno 2022, in non meno di settantadue rate mensili e senza applicazione di sanzioni, interessi e ulteriori oneri accessori.
9/3431-AR/11. Meloni, Lollobrigida, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci e Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una pluralità di interventi di urgenza, eterogenei tra loro, accomunati dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge e introducendo, nello specifico, nuovi termini anche in materia fiscale e finanziaria;

    a tal proposito è opportuno evidenziare che su 1,2 milioni di contribuenti che avevano aderito alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio all'inizio della pandemia nel 2020 solo il 57 per cento, ovvero 718 mila, sono riusciti a far fronte alle scadenze previste;

    conseguentemente il 43 per cento, cioè 532 mila contribuenti, sono decaduti dalle sanatorie sopra dette e si trovano nella condizione di dover versare non più in forma rateale ma integralmente gli importi del debito residuo con l'aggiunta di sanzioni ed interessi;

    tale situazione produce un ammontare complessivo di 2,45 miliardi di euro che lo Stato non riscuoterà mediante i rateizzi precedentemente in essere, bensì attivandosi attraverso la riscossione ordinaria e coattiva, con evidenti esiti incerti;

    la richiesta di tali importi in modo integrale rischia di tramutarsi in una vera e propria emergenza sociale, inserendosi in un quadro di già chiara crisi di liquidità per cittadini ed imprese, acuita dall'aumento dei costi delle materie prime ed energia e dalla ripresa delle notifiche degli accertamenti per il 2015;

    che pare necessaria e quanto mai urgente una nuova forma di dilazione che permetta a cittadini ed imprese di non trovarsi nuovamente in difficoltà, ed alla finanza pubblica di percorrere forme di riscossione conciliative;

   pertanto,

impegna il Governo

a valutare di individuare modalità di ristrutturazione del debito fiscale e contributivo complessivo, per tutti i contribuenti che per le obiettive difficoltà dovute alla crisi economica non hanno potuto effettuare i relativi versamenti dovuti (derivanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, da piani di dilazione, rottamazione-ter, saldo e stralcio, ritenute alla fonte e imposta sul valore aggiunto nonché i versamenti relativi ad importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, avvisi di accertamento e cartelle di pagamento e, comunque, in tutti i casi di omessi versamenti di importi esposti in dichiarazione) in essere al 31 dicembre 2021, accordando la possibilità di effettuare ex novo i versamenti a partire dal mese di giugno 2022, in non meno di settantadue rate mensili e senza applicazione di sanzioni, interessi e ulteriori oneri accessori.
9/3431-AR/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Meloni, Lollobrigida, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci e Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    nello specifico contiene misure volte a favorire la liquidità delle imprese appaltatrici, prorogando al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'articolo 207, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato articolo 35, comma 18, che fissa l'importo massimo dell'anticipazione al 20 per cento);

    misure volte a sostenere sotto ogni profilo l'imprenditoria nazionale in generale risultano necessarie oggi più che mai;

    dopo che per effetto delle restrizioni del Governo per contenere la pandemia le casse delle piccole e medie imprese sono state prosciugate, adesso un'ulteriore stangata alla loro ripartenza economica proviene dall'incremento dei costi delle forniture energetiche;

    nel tentativo di contrastare il drammatico fenomeno del caro bollette che colpisce famiglie e imprese, il Governo ha approntato solo soluzioni «tampone», stanziando tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 circa 11 miliardi e prevedendo di approvare un nuovo decreto-legge, finalizzato tuttavia ad aiutare le categorie considerate più in difficoltà: famiglie a basso reddito e piccole imprese o imprese in settore particolarmente danneggiati;

    tuttavia, per aiutare le imprese nazionali ad uscire dallo stato di recrudescenza economica nel quale versano a causa degli strascichi lasciati dall'emergenza sanitaria, queste misure sono insufficienti;

    affinché le piccole e medie imprese possano ripartire davvero, occorre operare contemporaneamente su due piani: quello delle misure di accompagnamento, che nel breve periodo fungono da molla indispensabile per intensificare il tasso di crescita, e quello delle misure strutturali;

    sul piano delle misure di accompagnamento si rendono necessari il sostegno alla liquidità, l'agevolazione dell'accesso al credito, il posticipo dei pagamenti al tempo in cui le casse delle imprese saranno state nuovamente rimpinguate;

    per sostenere nel tempo questa ripresa pericolosamente minacciata dal rincaro delle forniture energetiche, invece, bisogna agire sul fronte strutturale per alleggerire in modo stabile le bollette,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese in generale, agevolando l'accesso al credito e posticipando i pagamenti a tempi maggiormente funzionali alla ripresa economica;

   a predisporre una strategia volta a contrastare l'aumento del prezzo delle forniture energetiche in modo stabile;

   ad adottare le opportune iniziative normative per sgravare le famiglie e le imprese dagli oneri derivanti dal rincaro delle bollette.
9/3431-AR/12. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Albano, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    nello specifico contiene misure volte a favorire la liquidità delle imprese appaltatrici, prorogando al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'articolo 207, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato articolo 35, comma 18, che fissa l'importo massimo dell'anticipazione al 20 per cento);

    misure volte a sostenere sotto ogni profilo l'imprenditoria nazionale in generale risultano necessarie oggi più che mai;

    dopo che per effetto delle restrizioni del Governo per contenere la pandemia le casse delle piccole e medie imprese sono state prosciugate, adesso un'ulteriore stangata alla loro ripartenza economica proviene dall'incremento dei costi delle forniture energetiche;

    nel tentativo di contrastare il drammatico fenomeno del caro bollette che colpisce famiglie e imprese, il Governo ha approntato solo soluzioni «tampone», stanziando tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 circa 11 miliardi e prevedendo di approvare un nuovo decreto-legge, finalizzato tuttavia ad aiutare le categorie considerate più in difficoltà: famiglie a basso reddito e piccole imprese o imprese in settore particolarmente danneggiati;

    tuttavia, per aiutare le imprese nazionali ad uscire dallo stato di recrudescenza economica nel quale versano a causa degli strascichi lasciati dall'emergenza sanitaria, queste misure sono insufficienti;

    affinché le piccole e medie imprese possano ripartire davvero, occorre operare contemporaneamente su due piani: quello delle misure di accompagnamento, che nel breve periodo fungono da molla indispensabile per intensificare il tasso di crescita, e quello delle misure strutturali;

    sul piano delle misure di accompagnamento si rendono necessari il sostegno alla liquidità, l'agevolazione dell'accesso al credito, il posticipo dei pagamenti al tempo in cui le casse delle imprese saranno state nuovamente rimpinguate;

    per sostenere nel tempo questa ripresa pericolosamente minacciata dal rincaro delle forniture energetiche, invece, bisogna agire sul fronte strutturale per alleggerire in modo stabile le bollette,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    adottare le opportune iniziative normative per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese in generale, agevolando l'accesso al credito e posticipando i pagamenti a tempi maggiormente funzionali alla ripresa economica;

    predisporre una strategia volta a contrastare l'aumento del prezzo delle forniture energetiche in modo stabile;

    adottare le opportune iniziative normative per sgravare le famiglie e le imprese dagli oneri derivanti dal rincaro delle bollette.
9/3431-AR/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Albano, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca all'articolo 10 proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili;

    l'articolo 9 del decreto 15 novembre 2021, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti», detta disposizioni in materia di dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati, stabilendo che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di revisione dei veicoli pesanti, i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, debbano avere, tra le altre cose, una superficie totale, ivi compresi quelli per uso ufficio, destinati alle prove di revisione non inferiore a 600 metri quadrati;

    il decreto 15 novembre 2021, inoltre, detta tutta una serie di requisiti economici ed organizzativi, oltre che dimensionali come già accennato, gravosi per tutti gli operatori che vorranno presentare specifica richiesta di autorizzazione;

    la possibilità di ottenere siffatta autorizzazione deve intendersi come alternativa agli uffici e sedi delle Motorizzazioni, dove è possibile procedere alla revisione dei veicoli pesanti;

    è di tutta evidenza che il rispetto dei requisiti previsti dal decreto del 15 novembre 2021 comporterebbe l'impossibilità oggettiva per la quasi totalità degli operatori al momento presenti sul mercato di ottenere l'autorizzazione in commento;

    così procedendo si arrecherebbe un danno economico a tutti i soggetti, diversi dalla Motorizzazione, che finora si trovano nelle condizioni di poter operare nell'ambito dell'attività di revisione dei veicoli;

    una proroga della piena entrata in vigore delle nuove disposizioni consentirebbe sia agli operatori esterni agli uffici e sedi della Motorizzazione di continuare nelle rispettive attività, sia alla Motorizzazione stessa di evitare una naturale e conseguente saturazione delle sedi a ciò preposte,

impegna il Governo

a prorogare al 1° gennaio 2024 il termine entro il quale gli operatori sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto 15 novembre 2021, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti».
9/3431-AR/13. Rotelli, Trancassini, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, dispone, tra le differenti misure trattate anche interventi in materia di assunzioni, concorsi e incarichi individuali e nello specifico dispone in termini di assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni previste per le pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;

    l'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento Militare prevedeva, per l'attribuzione dei gradi di vertice, che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo;

    inoltre, il medesimo articolo 1094 consentiva al personale di vertice suindicato al termine del mandato, qualora ...non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, di essere collocato, a domanda, in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio...;

   considerato che:

    il comma 20, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha modificato il citato art. 1094, consentendo al citato personale, per l'ipotesi in cui non abbia raggiunto, al termine del mandato, il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza, di permanere comunque nell'incarico, seppure al massimo per l'ulteriore periodo di un anno;

   ritenuto che:

    sebbene, com'è noto, le nomine dei vertici delle Forze Armate siano caratterizzate, almeno fino a questo momento, da un'assoluta discrezionalità in capo al Governo, la citata proroga, che interviene anche nel corso del mandato, costituisce un'eccezione particolare, il cui riconoscimento in capo al beneficiario meriterebbe, già di per sé, l'acquisizione di un preventivo parere, anche se non vincolante, ad opera delle competenti Commissioni di Camera e Senato,

impegna il Governo

al fine di garantire il necessario coinvolgimento del Parlamento, ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa volta a prevedere, in particolare, che le proroghe di cui in premessa avvengano previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
9/3431-AR/14. Deidda, Giovanni Russo, Galantino, Ferro, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, dispone la proroga di termini in una pluralità di settori;

    nello specifico sono disposte proroghe, a favore delle imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, che consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo, delle domande di concessioni di occupazione di suolo pubblico e che escludono le autorizzazioni per la posa di strutture amovibili in spazi aperti e i termini per la loro rimozione;

    la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone all'articolo 181, comma 4-bis, che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate – sono rinnovate per la durata di dodici anni e l'articolo 181, comma 4-ter prevede che le regioni abbiano la facoltà di disporre che i comuni possano assegnare concessioni agli operatori che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione e non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione;

    tale rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020 e con modalità stabilite dalle regioni, prevedendo l'assegnazione al titolare dell'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;

    le regioni, preso atto delle linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020, hanno approvato le modalità operative per il rinnovo sino al 31 dicembre 2032 delle concessioni per il posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei loro territori in scadenza entro il 31 luglio 2020;

    nonostante la Commissione europea non abbia avviato alcuna procedura di infrazione al diritto comunitario in relazione alle disposizioni nazionali di rinnovo le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel 2020 il comune di Roma ha richiesto alla Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con la richiesta di esprimersi circa possibili alterazioni della concorrenza causata dalle norme e dagli atti suesposti;

    nel rendere il parere, l'Autorità ha ritenuto che il comune dovesse ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme nazionali in materia di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per contrarietà con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza ed in particolare del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi o Bolkestein);

    con nota del 17 febbraio 2021, il Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale ha invitato i competenti uffici comunali a disapplicare la normativa statale relativa al rinnovo delle concessioni su aree pubbliche sino al 2032 ed a revocare in autotutela le avviate procedure di rinnovo delle concessioni;

    l'Assemblea capitolina con una mozione approvata all'unanimità il 12 marzo 2021, considerata la natura non vincolante del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, impegnava la Giunta e la Sindaca ad applicare le disposizioni di legge nazionali e regionali relative al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

    il TAR del Lazio con sentenze n. 530/537/539 del 2022, traslando le motivazioni delle sentenze n. 17 e n. 18 del 2021 dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato relative alle concessioni degli stabilimenti balneari, ha rigettato i ricorsi avverso la citata nota del Gabinetto del Sindaco di Roma e i conseguenti atti che disponevano la disapplicazione la normativa statale relativa al rinnovo delle concessioni su aree pubbliche;

    i Giudici amministrativi pur riconoscendo che l'Unione Europea non ha mai avviato alcuna procedura d'infrazione in danno dell'Italia per l'esclusione del commercio su aree pubbliche dalla applicazione della cosiddetta Direttiva Servizi o Bolkestein, hanno ritenuto tale disciplina applicabile a questo settore, traslando le motivazioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale, però, si riferiva alle concessioni degli stabilimenti balneari, per le quali al contrario pende nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea;

    il TAR del Lazio, inoltre, pur ritenendo applicabili le Direttive comunitarie senza distinzione della loro natura di «self-executing» o di «no self-executing», ha comunque ritenuto, in apparente contraddizione con tale interpretazione, di dover modulare gli effetti della sua pronuncia precisando che le concessioni a cui si riferiscono gli atti impugnati, ovvero le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del comune di Roma, mantengono efficacia fino al 31 dicembre 2023;

    alla luce degli atti posti in essere da comune di Roma e dalle pronunce del TAR del Lazio, appare necessario, al fine di evitare incertezze in tutte le regioni e comuni italiani con disastrose conseguenze sul settore del commercio ambulante che coinvolge decine di migliaia di operatori già provati dalle conseguenze economiche della emergenza sanitaria, confermare e garantire l'applicazione della normativa nazionale alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, evitando, tra l'altro, la confusione con altre tipologie concessione oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione Europea,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto ed iniziativa necessari a garantire l'applicazione in tutte le regioni e comuni italiani della normativa nazionale sulle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, secondo quanto disposto dall'articolo 181, comma 4-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dal decreto del 25 novembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico.
9/3431-AR/15. De Toma, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi, Mollicone, Trancassini, Caiata, Albano, Prisco.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 11, una serie di disposizioni contro il caro energetico a favore delle imprese manifatturiere;

    a causa del rincaro generalizzato dei costi dell'energia, numerose imprese rischiano di chiudere i battenti per sempre o potrebbero decidere di delocalizzare la produzione verso nazioni dove il prezzo dell'energia è più basso. Entrambe le opzioni avrebbero conseguenze nefaste in termini occupazionali e ai fini della ripresa economica;

    al contrario, la crisi pandemica ha mostrato come sia diventato un imperativo categorico la creazione delle condizioni economico-politiche che consentano il ritorno in Patria delle nostre imprese che hanno delocalizzato tutta o parte della produzione in uno Stato estero;

    al fine di consolidare l'importantissima e necessaria fase di espansione economica, occorre mettere al sicuro la produzione nazionale dagli shock esterni che si ripercuotono sulla catena di approvvigionamento, sia dei semilavorati e che delle materie prime necessarie alla produzione nazionale;

    il COVID-19, infatti, ha interrotto lunghi tratti di catene di fornitura «a basso costo» da oriente verso occidente;

    è ormai diventato un interesse strategico nazionale la difesa della continuità produttiva, obiettivo che passa dalla progressiva riduzione dei differenziali con l'estremo oriente, e segnatamente con la Cina, sotto i vari profili del costo del lavoro, del costo di trasporto, del costo di approvvigionamento energetico, ma anche attraverso lo sviluppo di reti logistiche veloci per la distribuzione dei prodotti e la diffusione di catene di produzione snelle;

    giova ricordare che la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), in un suo documento, ha sancito che il reshoring, ossia il trasferimento delle attività produttive nel paese di origine, costituisce lo scenario oggi più percorribile per le imprese dei paesi occidentali, in quanto il progresso tecnologico permetterebbe loro di raggiungere livelli di produttività sempre più elevati e consentirebbe la possibilità di sfruttare i vantaggi in chiave di marketing come, ad esempio, il ricorso al marchio Made In Italy;

    con il reshoring, inoltre, si creerebbero nuovi posti di lavoro, anche in settori a bassa specializzazione, che favoriscono la progressiva riduzione della disoccupazione e della conseguente erogazione di misure assistenziali come il Reddito di Cittadinanza, nonché l'aumento dei consumi interni e del PIL, con conseguente consolidamento della ripresa economica e la massimizzazione degli effetti benefici della massiccia dose di liquidità da iniettare nell'economia tramite le risorse del PNRR;

    data l'impossibilità di fatto di emendare la legge di Bilancio, occorre impegnare il Governo su questo importantissimo tema strategico, fondamentale per il futuro dell'Italia,

impegna il Governo

ad adottare successivi provvedimenti normativi finalizzati a creare le condizioni politiche ed economiche per un grande piano di ricollocazione delle imprese italiane che hanno delocalizzato tutta o parte della produzione in uno Stato estero.
9/3431-AR/16. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Trancassini, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 11, comma 5-sexies, introduce disposizioni in materia di consumo di fonti rinnovabili nei trasporti;

    il provvedimento, inoltre, reca disposizioni in materia di contrasto alla xylella fastidiosa;

    la Direttiva (UE) 2018/2001 dispone che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'unione sia almeno pari al 32 per cento e la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14 per cento del consumo finale in tale settore;

    poiché la produzione olivicola in Italia, soprattutto in Toscana e nel Salento, è in estrema difficoltà, occorre coniugare le opportunità date dal PNRR con le necessità della transizione ecologica e della ripresa economica;

    a fronte della perdita di quote di mercato da parte dell'Italia, nazioni come la Tunisia scalano le vette della produzione mondiale di olio. Dopo la campagna olivicola del 2020, è diventata di fatto il secondo produttore di olio da olive al mondo dopo la Spagna, con ben 365 mila tonnellate di olio d'oliva esportate in 54 paesi;

    come evidenziano i dati di Ismea Mercati, il prezzo medio all'origine delle produzioni italiane è indicativamente il doppio rispetto a quello dell'olio spagnolo, greco e tunisino e negli ultimi anni è risultata piuttosto comune la miscelazione con oli di costo più basso, provenienti da Paesi extraeuropei come Tunisia o Marocco;

    il settimo programma quadro dell'Unione europea ha finanziato la ricerca mirata a trovare dei modi innovativi di usare i rifiuti come una fonte di energia. Il progetto FFW (Liquid and gas Fischer-Tropsch fuel production from olive industry waste: Fuel from waste), coordinato dal Consiglio Nazionale delle ricerche, ha collaudato tecnologie innovative per ottenere un uso efficiente ma anche redditizio dei residui dell'industria olearia come materia prima per produrre gas naturale sintetico e biocarburanti liquidi;

    partendo da una miscela di materiali ricavati dagli scarti della produzione e lavorazione di olio d'oliva, la biomassa è stata pretrattata e trasformata in gas sintetico mediante gassificazione. Il risultante gas naturale è stato poi trasformato in biocarburanti liquidi;

    attraverso opportuni investimenti e un chiaro piano nazionale di rilancio di un comparto così duramente colpito, il biodiesel potrebbe essere utilizzato su larga scala per alimentare automobili e camion, riducendo notevolmente l'impatto ambientale del trasporto merci e persone su strada, mentre il gas naturale potrebbe essere usato per il riscaldamento;

    inoltre, il riciclo dei residui della produzione, al posto dello smaltimento in discarica, crea un'economia virtuosa in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti,

impegna il Governo

ad adottare appositi provvedimenti normativi, delineando un percorso chiaro e a tappe, che parta dalla ripiantumazione delle zone colpite da xylella fastidiosa al fine di creare un comparto nazionale per la produzione su larga scala di biocarburante dai rifiuti agricoli.
9/3431-AR/17. Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in diversi ambiti, prorogando delle disposizioni normative già fissate e al fine di assicurare il proseguimento delle attività in diversi settori che ancora subiscono gli effetti della crisi pandemica, anche in materia di cultura e spettacolo;

    l'indagine dell'Osservatorio di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, in collaborazione con Swg, sui consumi culturali degli italiani nel 2020 ha rilevato come con il COVID-19 essi si siano dimezzati (-47 per cento) passando da 13 euro di spesa media mensile per famiglia di dicembre 2019 a circa 60 euro a dicembre 2020 (sono stati per oltre 53 euro al mese);

    -90 per cento gli spettatori, per cinema, concerti, teatro e forti riduzioni di spesa, con punte di oltre il 70 per cento, da parte dei consumatori tra dicembre 2019 e settembre 2020;

    in Italia, con un calo medio dell'occupazione del 2,9 per cento nell'intero settore dei servizi, il settore culturale ha perso il 10,5 per cento delle posizioni lavorative. Le ore lavorate sono diminuite del 14,9 per cento contro un –8,9 per cento nei servizi. Si tratta del peggior calo registrato, dietro a quello del settore turistico,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, nel primo provvedimento utile, volte a prorogare il credito d'imposta riconosciuto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda per il 2022 per i soggetti esercenti attività' d'impresa, arte o professione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
9/3431-AR/18. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in diversi ambiti, prorogando delle disposizioni normative già fissate e al fine di assicurare il proseguimento delle attività in diversi settori che ancora subiscono gli effetti della crisi pandemica, anche in materia di cultura e spettacolo;

    l'indagine dell'Osservatorio di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, in collaborazione con Swg, sui consumi culturali degli italiani nel 2020 ha rilevato come con il COVID-19 essi si siano dimezzati (-47 per cento) passando da 13 euro di spesa media mensile per famiglia di dicembre 2019 a circa 60 euro a dicembre 2020 (sono stati per oltre 53 euro al mese);

    -90 per cento gli spettatori, per cinema, concerti, teatro e forti riduzioni di spesa, con punte di oltre il 70 per cento, da parte dei consumatori tra dicembre 2019 e settembre 2020;

    in Italia, con un calo medio dell'occupazione del 2,9 per cento nell'intero settore dei servizi, il settore culturale ha perso il 10,5 per cento delle posizioni lavorative. Le ore lavorate sono diminuite del 14,9 per cento contro un –8,9 per cento nei servizi. Si tratta del peggior calo registrato, dietro a quello del settore turistico,

impegna il Governo

a valutare di prorogare il credito d'imposta riconosciuto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda per il 2022 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
9/3431-AR/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in una pluralità di materie mediante disposizioni urgenti in tema di termini legislativi;

    famiglie e lavoratori italiani sono pesantemente danneggiati dall'aumento del costo dell'energia che non inciderà soltanto sulle bollette di elettricità e gas, ma anche su una serie di beni primari, che vanno dalla sanità alla spesa alimentare;

    secondo l'ultima stima dell'Istat l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 3,7 per cento dal novembre 2020 al novembre 2021, e l'inflazione è strettamente connessa al rincaro dei costi dell'energia;

    le nuove tariffe e la crescita dei costi dell'energia porteranno a un aggravio di spesa per una famiglia- tipo di circa 2300 euro nel periodo che va dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022, vale a dire più di 800 euro sulla bolletta elettrica e più di 1500 euro per la bolletta del gas;

    i rincari sopra citati aumentano i costi di produzione per imprese e attività commerciali che di conseguenza vengono scaricati alzando i prezzi al dettaglio dei beni;

    Assoutenti parla di aumenti nell'ordine di 1.480 euro a famiglia per il 2022 e la CGIA di Mestre ha stimato che soltanto nei primi sei mesi del 2022 si potrebbero perdere circa 500.000 posti di lavoro;

    l'economia nazionale rischia di entrare in una profonda crisi, causata oltre che dalle limitazioni e costrizioni dei provvedimenti legati alla pandemia anche dai rincari dei beni così elevati, e la combinazione dei due fattori potrebbe provocare la contrazione della possibilità di spesa degli italiani, nonostante le rosee previsioni sulla crescita economica da parte del Governo;

    il «Decreto Fiscale» (decreto-legge n. 146 del 2021), convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», stabilisce che per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica e che pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l'ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180;

    la proroga riguarda le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 ed è contenuta tra le novità che hanno ottenuto il via libera il 15 dicembre con la conversione in legge del decreto n. 146 del 2021;

    in un quadro economico allarmante per famiglie e imprese nel 2022 è necessario prorogare la misura prevista dall'articolo 2 della legge di conversione del decreto Fiscale n. 146 del 2021, anche per le cartelle notificate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e fissare il termine per pagamento a 365 giorni dalla notifica, al fine di prevenire ulteriori situazioni di indigenza economica delle famiglie italiane e tutelare le attività economiche alle prese con gli aumenti del costo dell'energia,

impegna il Governo

a fissare a 365 giorni il termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e prevedere che solo dopo il 365° giorno dalla notifica, l'Agente della riscossione potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
9/3431-AR/19. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Prisco, Ferro, Zucconi, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e, in particolare, vengono disposte proroghe e disposizioni normative in materia fiscale e finanziaria;

    nello specifico, con una modifica approvata nelle Commissioni di merito in sede referente, è disposto che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023;

    la modifica introdotta rappresenta sicuramente uno sviluppo, rispetto alla norma originariamente prevista, e il risultato rappresenta sicuramente una conseguenza della lunga battaglia ideologica che da anni sostiene Fratelli d'Italia, tuttavia riteniamo rappresenti solo un punto di partenza;

    è dimostrato, infatti, l'assenza di correlazione tra l'utilizzo del denaro contante e la lotta all'evasione fiscale e che non ha alcun senso avere in Italia un limite al contante quando in gran parte d'Europa non c'è un limite di tetto massimo;

    si è al cospetto di un inutile fardello che pesa sull'economia, sulle imprese e sulle famiglie italiane, già piegate dalla pandemia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad abolire la soglia per l'utilizzo del denaro contante, misura che si è dimostrata non efficace a combattere l'evasione fiscale ma utile solo a garantire il trasferimento di risorse dall'economia reale al sistema finanziario.
9/3431-AR/20. Trancassini, Prisco, Osnato, Ferro, Galantino, Zucconi, Montaruli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune misure organizzative relative a diverse amministrazioni;

    l'articolo 16 proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia di alcune disposizioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali, con particolare riguardo alle norme relative al deposito telematico degli atti e alla partecipazione al processo e decisione in camera di consiglio da remoto;

    il provvedimento estende, quindi, ben oltre la fine dello stato d'emergenza (fissata al 31 marzo prossimo) il ricorso alle camere di consiglio da remoto nel processo penale: potranno essere adottate per l'intero 2022, con buona pace della collegialità;

    la stessa Unione Camere penali ha lanciato l'allarme, denunciando «l'evidente ennesimo attacco alle garanzie ed alle prerogative difensive, questa volta perpetrato strumentalizzando la pandemia per individuare un termine di proroga privo di qualsiasi collegamento con l'emergenza sanitaria»;

    le istituzioni europee chiedono all'Italia di limitare i tempi per la celebrazione dei processi, non certo le garanzie; smaterializzare la camera di consiglio non serve a rendere più rapido il processo, semplicemente a renderlo meno equo;

    la preoccupazione dell'Ucpi è condivisa anche dall'avvocato Giovanna Ollà, coordinatrice della Commissione diritto penale del Cnf; «Premetto che gli avvocati penalisti non sottovalutano affatto il rischio legato all'innalzamento dei contagi da COVID-19. Tuttavia, quello che però è oggettivamente strano è che mentre lo stato d'emergenza viene prorogato fino al 31 marzo 2022, e già qualcuno ha sollevato dubbi sulla legittimità di questa ennesima proroga, per il sistema giustizia viene usato un doppio binario che oltrepassa di gran lunga lo stesso stato d'emergenza. In una camera di consiglio da remoto», ricorda la consigliera, «la collegialità è limitata, affievolita: durante una crisi pandemica possiamo accettare questa modalità, ma non può divenire la regola generale. Noi, come Consiglio nazionale forense, abbiamo sempre evidenziato il rischio di stabilizzazione di provvedimenti emergenziali»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a fissare la proroga della decisione in camera di consiglio da remoto (articolo 16) al 31 marzo 2022, collegandola alla fine dello stato di emergenza, a garanzia dei principi cardine della collegialità e del giusto processo.
9/3431-AR/21. Maschio, Varchi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune misure organizzative relative a diverse amministrazioni;

    in particolare, numerosi articoli intervengono in materia di assunzioni e concorsi, anche per il comparto difesa e sicurezza, ma nulla è stato previsto in materia di scorrimento delle graduatorie degli allievi agenti della polizia penitenziaria, nonostante le annose criticità in cui versano gli istituti penitenziari italiani, tra le quali si annoverano, in primis, l'allarmante carenza degli organici, che accomuna tutti i nostri istituti e che, da tempo, compromette la corretta gestione dell'amministrazione penitenziaria;

    è evidente la necessità di cambiare il sistema penitenziario, garantendo maggiori assunzioni nel Corpo, al fine di incrementare l'efficienza, di ripristinare la piena funzionalità e di garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari;

    se da un lato, l'espletamento di nuove procedure concorsuali, oltre a un non irrilevante aspetto economico, comporterebbe il decorso di un lungo lasso temporale, nelle more del quale la carenza di organico si ripercuoterebbe negativamente sull'operatività degli agenti in servizio; dall'altro, l'istituto dello scorrimento delle graduatorie risponde ad evidenti esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica;

    di fronte alla possibilità di potenziare gli organici della polizia penitenziaria, premiando, peraltro, i sacrifici di tanti nostri giovani risultati idonei a dure prove selettive, la scelta attuata è andata in tutt'altra direzione, con la proroga al 31 dicembre 2022, ben oltre la fine dello stato di emergenza, delle disposizioni speciali in materia di presupposti e durata di licenze, permessi premio e detenzione domiciliare;

    di fronte alla possibilità di stabilizzazione di professionisti e incremento dell'efficienza carceraria, si è scelto di svuotare le carceri,

impegna il Governo:

   a procedere alle assunzioni straordinarie previste nel corpo della polizia penitenziaria, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di allievi agenti della Polizia Penitenziaria già espletati;

   a fissare al 31 marzo 2022 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
9/3431-AR/22. Varchi, Maschio, Prisco, Ferro, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune misure organizzative relative a diverse amministrazioni;

    in particolare, l'articolo 23 novella l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale;

    mentre l'Italia era alle prese con un'altra ondata di contagi a causa di nuove e sconosciute varianti del virus, le istituzioni hanno dispiegato la propria strategia di contrasto alla pandemia con il coinvolgimento degli Organi dello Stato deputati ad assicurare la sicurezza nazionale;

    date le capacità professionali e logistiche è stata certamente una scelta strategica quella di schierare il nostro apparato di sicurezza nazionale per combattere attivamente la guerra contro il virus e sostenere gli sforzi dei cittadini stremati da oltre un anno di restrizioni e da una crisi socioeconomica senza precedenti;

    ci sono molti esempi nella storia del nostro Paese che hanno visto il contributo e l'assistenza diretta delle nostre Forze Armate nella gestione e nel sostegno alla popolazione nei casi di disastri sia artificiali che naturali, dai terremoti, alle inondazioni, alle emergenze che negli anni hanno visto le nostre donne e uomini in divisa impegnati con dedizione ad assicurare soccorso ed il ripristino di condizioni di normalità a sostegno della popolazione in momenti di crisi;

    i medici della difesa lavorano quotidianamente all'interno del sistema sanitario civile e attivarli in maniera sinergica accanto al personale medico del sistema sanitario nazionale ha certamente aiutato a diminuire la pressione sugli operatori sanitari civili: medici, infermieri, biologi che hanno risposto alle necessità della campagna vaccinale;

    confermare il personale sanitario delle Forze Armate, non solo rappresenterebbe un dovuto ringraziamento delle istituzioni per il prezioso lavoro svolto, ma sarebbe l'occasione giusta per potenziare e supportare il Sistema Sanitario Nazionale anche nel medio-lungo periodo,

impegna il Governo

a prorogare sino al 2022 i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge e degli articoli 19 e 21, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e, in generale, al fine di supportare il Sistema sanitario nazionale.
9/3431-AR/23. Giovanni Russo, Bond, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza, anche in materia fiscale e finanziaria, e alcune misure organizzative relative a diverse amministrazioni;

    al fine di far fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione dell'incentivo del cosiddetto Superbonus 110 per cento per intendenti di efficienza energetica o intendenti antisismici, è stata consentita ai comuni l'assunzione di personale a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno non rinnovabile, da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti (articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020 n. 178);

    se da un lato, i termini per l'accesso ai citati incentivi sono stati prorogati al 2023 con l'ultima legge di Bilancio, non altrettanto è stato previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato per il potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle istanze legate al Superbonus 110, con la conseguenza, prevedibile, che allo scadere dei contratti in essere le UO dei comuni che si occupano della gestione delle pratiche dell'agevolazione fiscale si troveranno in grave difficoltà per l'espletamento delle istruttorie tecnico-amministrative e di conseguenza per il rilascio dei titoli abilitativi;

    un ulteriore rischio correlato è la possibilità che i comuni possano essere chiamati in causa per il mancato accesso ai benefici fiscali con pretese risarcitorie non determinabili ex ante ma, data la natura delle attività, presumibilmente ingenti;

    alla luce di tali brevi considerazioni, appare evidente la necessità di preservare gli effetti dei contratti di lavoro, a tempo parziale e determinato, già in essere, con salvaguardia delle professionalità acquisite e prosecuzione dell'attività amministrativa senza soluzione di continuità, in sintonia con la proroga dei benefici fiscali erogati dal Governo,

impegna il Governo

a consentire ai comuni di rinnovare, anche a valere su risorse proprie, i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per tutta la durata degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3431-AR/24. Prisco, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune misure organizzative relative a diverse amministrazioni;

    in particolare, l'articolo 1, comma 12, lettera b), proroga all'anno 2022 il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato preposto al rafforzamento della capacità organizzativa delle pubbliche amministrazioni, in vista dell'attuazione del PNRR;

    il PNRR non è soltanto un programma di investimento tradizionale ma è pensato come un vero e proprio progetto trasformativo, nel quale gli stanziamenti di risorse sono accompagnati da un corposo pacchetto di riforme, da ultimare entro il 2026, necessarie per superare le storiche barriere che hanno frenato lo sviluppo degli investimenti pubblici e privati negli scorsi decenni e le debolezze strutturali che hanno per lungo tempo rallentato la crescita e determinato livelli occupazionali insoddisfacenti, soprattutto per i giovani e le donne;

    al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, appare evidente la necessità di una proroga degli incarichi attualmente in essere presso le Strutture di supporto fino al 31 dicembre 2026,' in linea con altre proroghe di strutture che si occupano di PNRR;

    si tratta di una misura necessaria per garantire continuità alle attività già avviate e in svolgimento, evitando in tal modo possibili ritardi, frammentazioni e dispersioni di competenze e know-how applicati ai rilevanti temi del PNRR e ai connessi impegni assunti dall'Italia in ordine alla realizzazione degli interventi nel rispetto della stringente tempistica prevista,

impegna il Governo

a prorogare fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR.
9/3431-AR/25. Ferro, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza, anche in materia fiscale e finanziaria, e alcune misure organizzative relative a diverse amministrazioni;

    con la riforma delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stata introdotta la tassazione sulle plusvalenze possedute da persone fisiche non imprenditori;

    già allora si pose un problema di rilevanza costituzionale decisivo, con particolare riguardo all'irretroattività di tale forma di tassazione, come sarebbe avvenuto per la parte di plusvalenza già maturata a tale data; analogo problema si poneva per gli immobili posseduti da privati che fino a tale data erano esenti;

    per gli immobili il problema era di più facile soluzione, con l'introduzione di una esenzione totale, ma limitata alla prima casa, e di una tassazione limitata alla vendita entro il quinquennio dall'acquisto, ma per il futuro e con una presunzione ex lege che l'operazione avesse sin dall'origine o, comunque, realizzasse un intento speculativo;

    analoga soluzione, però, non poteva adottarsi per le quote di partecipazione, per loro natura destinate a periodi di possesso più lunghi, con conseguente vanificazione del gettito nei primi anni post 1986 e con il rischio elevato, in assenza di limitazione temporale, di incostituzionalità della norma, venendo ad essere tassato in misura sempre più rilevante, per effetto della svalutazione monetaria, il patrimonio e non il reddito;

    per evitare tale censura che avrebbe, peraltro, compromesso il gettito, si preferì, come sappiamo, prevedere la redazione di una perizia valutativa alla data del 1° gennaio 2002 con tassazione moderata: 2 per cento (aumentata nelle successive proroghe sino all'11 per cento) per le partecipazioni non qualificate e 4 per cento per le partecipazioni qualificate (distinzione poi eliminata), di tutto il valore della partecipazione ceduta (articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);

    tale soluzione legittima, in quanto facoltativa, faceva altresì salvi sia gli aspetti di carattere costituzionale, che di convenienza economica;

    nella convinzione dell'opportunità di rendere la disposizione in materia di rivalutazione delle quote strutturale, se ne rende necessaria una proroga, sia quale atto di giustizia fiscale che salvaguarderebbe un gettito fiscale che andrebbe altrimenti perso, sia quale strumento per prevenire eccezioni di incostituzionalità,

impegna il Governo

a prorogare al 2022 le disposizioni in materia di rivalutazione delle quote ed. azioni non negoziate in mercati regolamentati, e possedute da persone fisiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
9/3431-AR/26. Lucaselli, Trancassini, Ferro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

    in materia di sport, in particolare, l'articolo 14 incrementa il Fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base previsto dalla legge di bilancio per il 2021;

    l'articolo 1, comma 923 della legge di Bilancio 2022 è intervenuta in favore dei soggetti operanti nel settore dello sport disponendo la sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi e, in alcuni casi anche degli adempimenti, per i primi quattro mesi dell'anno 2022;

    un periodo di incertezze e di crisi che si protrae da due anni, un «ultimo miglio» che ciclicamente sembra avvicinarsi e poi allontanarsi, molte decisioni che non prendono in considerazione le esigenze dello sport, hanno segnato una grave crisi di liquidità anche per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;

    il comparto dello Sport ha subito un durissimo colpo in questi anni di pandemia, pagando, più di altri, le drastiche restrizioni che si sono rese necessarie per salvaguardare la salute pubblica e, nonostante ciò, l'associazionismo sportivo, che in Italia rappresenta il 33 per cento di tutte le istituzioni non profit, ha continuato a garantire attività motoria e sportiva nel rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza e ha partecipato attivamente alla rete di protezione sociale che il mondo del terzo settore ha messo a disposizione, nel rapporto con le istituzioni locali, per garantire interventi a sostegno delle famiglie in tutto il periodo dell'emergenza;

    da ultimo, l'aumento spropositato del costo dell'energia sta mettendo letteralmente in ginocchio questa grande infrastruttura sociale ed ha già fatto registrare chiusure di tante realtà associative locali che non hanno retto all'impatto della crisi, con conseguente allentamento dei sistemi di coesione sociale nelle nostre comunità: a rischio, pertanto, oltre ai gestori degli impianti sportivi, c'è un'intera filiera dell'economia sociale del nostro Paese che comprende le tantissime piccole e grandi esperienze societarie e associative che fanno dello sport e dell'attività fisica uno strumento per la costruzione di una società resiliente e sostenibile, considerando il più ampio processo di ripresa economica e sociale al quale siamo tutti chiamati a partecipare;

    è proprio questa l'occasione per impegnare adeguate risorse finanziarie e provvedimenti immediati, che possano dare ossigeno ad un settore fondamentale del nostro tessuto socio-economico,

impegna il Governo

a sospendere fino al 31 dicembre 2022 i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
9/3431-AR/27. Caiata, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    il predetto decreto-legge disciplina la proroga e la definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché l'adozione di misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazioni tecnologica;

    specificamente, il provvedimento in esame, all'articolo 3-quater, dispone la proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021, ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali;

    tale proroga dei termini per il credito d'imposta, dovrebbe essere ragionevolmente estesa sui beni strumentali, in relazione agli investimenti avviati e realizzati, nell'aree sisma d'Italia;

    l'esigenza nasce dalla chiara volontà di tutelare quei territori del paese connotati da specificità geologiche, i quali sono per natura esposti a maggiori rischi ed incertezze. Inoltre, l'azione volta a sostenere le aree sismiche si è dimostrata sovente fallace e non priva di lacune, certamente non in grado di accogliere le numerose istanze provenienti dalla popolazione;

    pertanto, in considerazione delle valutazioni sin qui svolte, non è certo tollerabile l'esclusione e la marginalizzazione delle suddette aree sismiche, specialmente in una fase di transizione, caratterizzata da potenziali investimenti a lungo termine, ai fini dello sviluppo e della rigenerazione dell'intero territorio nazionale. Esclusione che potrebbe comportare una crisi socio-economica difficilmente reversibile, se non attraverso una mirata azione di sostegno,

impegna il Governo

a fornire adeguata assistenza alle aree colpite dal sisma del centro Italia, disponendo ulteriori e adeguate misure di sostegno, anche nella forma del credito d'imposta sui beni strumentali.
9/3431-AR/28. Rachele Silvestri, Albano, Prisco, Trancassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo oggi in discussione prevede svariate misure per i settori d'importanza strategica nazionale quali l'industria, la sanità e l'edilizia;

    in particolare sull'argomento dell'edilizia è previsto che in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applichino anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021;

    poiché si ritiene di vitale importanza che vengano messe in atto misure che aiutino il settore edilizio, è necessario che si intervenga anche sul meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale previsto all'articolo 121, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) e più in particolare sulla cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari;

    per la suddetta cessione del credito era stato stabilito che alla data del 7 febbraio 2022 i crediti precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative potevano costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti;

    a tale periodo transitorio, alla luce delle difficoltà operative per l'aggiornamento della piattaforma di cessione del credito, l'Agenzia delle entrate, con un provvedimento del direttore, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha prorogato il termine del 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 e che ora il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio;

    con dette misure restrittive sono arrivate a toccare il motore pulsante della ripresa economica in edilizia, e cioè la cessione del credito. Grazie a quest'ultima tutto il comparto edile era grato al Governo per la possibilità di progettare e finalmente avviare interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico e del decoro estetico, con numeri senza precedenti. Un processo complesso ma contestualmente selettivo, che ha consentito una differenziazione tra professionisti e opportunisti, tra imprese e cordate. Un'occasione a dir poco unica per il patrimonio immobiliare italiano;

    tuttavia le restrizioni alla cessione del credito comporteranno incertezze nei rimborsi di quest'ultimo, in particolare dei piccoli istituti di credito, storicamente i più vicini alle medie imprese. I cantieri in corso rischiano di non essere completati, quelli contrattualizzati di non partire, le progettazioni di non essere pagate;

    si fa presente che gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico possono essere cantierizzati solo dopo mesi di studi, progetti, calcoli, incontri e sopralluoghi. Senza contare che, nella maggior parte dei casi, questi lavori professionali si reggono su contratti «success fee»;

    a ciò si aggiunga che tale argomento è di vitale importanza per svariati motivi che vanno dall'efficientamento energetico, alla tutela ambientale e alla ripresa economica delle piccole e medie imprese. Eppure nulla si prevede circa i termini di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    le principali associazioni del mondo dell'edilizia e dei consumatori – AIPE –Associazione Italiana Polistirene Espanso, ANIT- Associazione Nazionale per l'isolamento Termico e acustico, ANPE – Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido, Assovemici, AssoESCo, CNA Costruzioni, Conflavoro PMI, PINCO con le sue Associazioni federate interessate al tema, Kyoto Club, Rete delle Professioni Tecniche, Rete IRENE, Renovate Italy, Legacoop Produzione e Servizi, e Altroconsumo – si sono appellate al Governo per chiedere una proroga del Superbonus 110 per cento almeno fino alla fine del 2023;

    difatti è appalesato e si ritiene che le scadenze troppo vicine facciano temere nuove criticità in un settore strategico, che ha patito anni di crisi gravissima. Senza dimenticare che l'emergenza legata alla carenza di materie prime e rialzo dei prezzi sta rallentando l'avvio dei cantieri e allungando i tempi di consegna delle forniture;

    poiché più volte le ridette associazioni di categoria, con svariati appelli pubblici, hanno sottolineato che «oggi la scarsità di materiali comporta l'attesa di minimo 4 mesi per la fornitura di prodotti e sistemi nonché dei ponteggi e delle opere accessorie. Non va dimenticato che gli interventi potenzialmente coperti dal Superbonus sono sostanziali e richiedono anche tempi mediamente lunghi di progettazione e fattibilità, senza contare che le opere di riqualificazione energetica di involucro vengono normalmente eseguite in periodi non troppo freddi, quindi su 12 mesi ne restano 8». (Tra tutti si vedano i seguenti link: https://www.infobuild.it/2021/07/superbonus-sconto-fattura-appello-associazioni-proroga/ : https://icometprogetti.com/superbonus-110-le-associazioni-chiedono-la-proroga/);

   tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

   a provvedere con interventi normativi, anche d'urgenza, al ripristino della possibilità di cessione multipla del credito per tutte le banche e i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia nonché i termini per la concessione del Superbonus 110 per cento al comma 28 lettera e) della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 che modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   nello specifico a prevedere per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

   ad eliminare la condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

   a prevedere la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3431-AR/29. Leda Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e che tale provvedimento concerne anche la proroga dei termini in materia di salute;

    è emersa l'esigenza, a tal proposito, di prevedere un'ulteriore proroga circa la data di entrata in vigore delle modifiche in tema di riorganizzazione delle strutture ospedaliere previste dal cosiddetto decreto Lorenzin per gli ospedali «minori»;

    l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, attualmente prevede la non applicazione del suddetto decreto per le strutture site a 30 chilometri dai comuni all'interno del cosiddetto «cratere sismico» del Centro Italia, quali l'Ospedale di Penne e Popoli ma anche altri ospedali delle regioni Marche, Umbria e Lazio, sino al 30 aprile 2022;

    prorogare ulteriormente la deroga, consentirebbe alla regione Abruzzo di attivarsi, concretamente, per poter sanare e garantire il servizio sanitario in favore dei cittadini interessati da quell'area;

    anche in costanza delle difficoltà emerse in seno alla gestione epidemiologia, è necessario garantire la continuità degli ospedali del cratere sismico o a esso contigui, come quello di Penne, una struttura fondamentale per il territorio, dalla conformazione geografica in re ipsa composita aggravata dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a modificare l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo la non applicazione fino al 31-dicembre 2025, delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.
9/3431-AR/30. Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    diversi incendi hanno interessato edifici adibiti a civile abitazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo si possono ricordare il rogo del grattacielo di via Antonini a Milano ovvero del palazzo di via Ascoli Satriano, nella periferia romana del Quarticciolo o ancora il palazzo in via Elio Vittorini in zona Eur;

    in molti casi, i fabbricati hanno riportato delle compromissioni tali da essere stati dichiarati inagibili, con logica conseguenza di importanti disagi in capo ai proprietari e, dunque, si ritiene imprescindibile prevedere un sostegno economico per gli stessi,

impegna il Governo

a prevedere, per l'anno 2022, un contributo ai proprietari delle unità immobiliari interessate da eventi incendiari, di natura non dolosa o colposa, pari a euro 50 mila per ciascuno, attraverso l'istituzione di un Fondo, presso il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9/3431-AR/31. Spessotto, Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    il testo in esame, tra le altre, in corso di conversione è stato integrato con disposizioni parzialmente e potenzialmente estranee alle mere proroghe di termini legislativi, prestandosi a divenire un cosiddetto «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», così come indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 224 del 2016 per annoverare tutti quei provvedimenti che presentino disposizioni eterogenee in natura, ma omogenee nello scopo;

    il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, cosiddetto «Decreto Liquidità», in risposta alla rapida erosione dello stock di capitale in possesso di cittadini e imprese a seguito dei maggiori costi derivanti dal diffondersi della pandemia da COVID-19 ed a causa delle misure di contenimento adottate dal Governo, ha disposto misure finalizzate ad agevolare l'accesso al credito nonché misure recanti moratorie dei finanziamenti bancari;

    tra gli strumenti disposti dal citato decreto-legge n. 23 del 2020, figura la possibilità di accedere a mutui con garanzia statale, in modo analogo a quanto disposto in altri omologhi Paesi membri dell'Unione europea come Germania o Francia, seppure con le dovute differenze;

    nel caso francese lo strumento del prestito a garanzia statale (Prêt garanti par l'État – PGE), ha visto il coinvolgimento di istituti di credito privati e banche di investimento nazionali per iniettare liquidità in svariati settori economici, con particolare riguardo per le attività turistiche;

    nel caso italiano lo strumento del prestito a garanzia statale, a sostegno di imprese e lavoratori autonomi è stato scarsamente migliorato;

    considerando i continui rincari che hanno afflitto materie prime, energia ed i relativi rincari a danno del potere d'acquisto dei cittadini, le misure emergenziali adottate dal Governo non riescono ad arginare e contenere il fenomeno, ma ne costituiscono un continuo inseguimento incapace di addivenire ad una soluzione concreta;

    nelle more di una risoluzione della crisi inflattiva che ha colpito l'Europa e che, come confermato dalla Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha un carattere permanente almeno nell'anno 2022, occorrono strumenti tali per aiutare cittadini ed imprese a resistere alla continua erosione della ricchezza dei cittadini;

    i cosiddetti accordi di Basilea, linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche, hanno previsto una serie di misure di contenimento del rischio per gli istituti bancari tali da ridurre in modo drastico, rispetto alla previgenza degli stessi, la capacità di prestare denaro a cittadini ed imprese, sterilizzando in buona parte l'accesso al credito in condizioni economiche non ottimali;

    in assenza di ulteriori misure che permettano alle imprese di accedere al credito in modo agevole e flessibile, con grande difficoltà queste saranno in grado di ripagare, in particolar modo dato l'attuale scenario economico, le rate relative ai propri prestiti bancari,

impegna il Governo

a potenziare lo strumento dei prestiti a garanzia statale disposti dal citato decreto-legge n. 23 del 2020, anche mediante un rinnovo delle garanzie statali ed un prolungamento delle durate dei prestiti regolarmente previste dal citato decreto-legge, se necessario mediante le opportune contrattazioni presso i competenti tavoli istituzionali di ambito europeo.
9/3431-AR/32. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    lo strumento del Superbonus 110 per cento, istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto Decreto Rilancio, ha ottenuto un riscontro positivo presso il mondo dell'edilizia, mostrandosi come un utile vettore per la ripartenza di un comparto di grande valore per il Paese, nonostante le storture applicative cui è stato sottoposto insieme agli altri incentivi straordinari per l'edilizia, dovuti ad una assenza a priori di misure di controllo e di maglie strette per l'accesso alla misura;

    il comparto dell'edilizia e la tenuta dell'incentivo sono stati accentuati dal rincaro delle materie prime causato anche dalle fluttuazioni del mercato cinese che, per sua natura, ha inevitabili e considerevoli ripercussioni a cascata sui mercati internazionali;

    tale rincaro delle materie prime ha comportato un rallentamento generale dei lavori nei vari cantieri, pregiudicando la possibilità di effettivo accesso all'incentivo così come previsto dalle nuove tempistiche e proroghe disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosiddetto legge di Bilancio 2022;

    la legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosiddetto legge di Bilancio 2021, tra le altre aveva disposto misure di assunzione straordinaria di personale per i comuni finalizzata a gestire le pratiche legate al Superbonus 110 per cento, che costituiscono in ogni caso un pesante onere gestionale per molti Comuni italiani, in particolar modo quelli di più piccole dimensioni che, in quanto tali, dispongono di minori risorse umane per espletare le proprie attività ed erogare servizi;

    nonostante la citata legge n. 178 del 2020 prevedesse la pubblicazione, a gennaio 2021, delle disposizioni attuative tali per poter accedere alle summenzionate assunzioni straordinarie, tale normativa non è mai stata emanata, bloccando e sterilizzando l'intero strumento normativo per oltre un anno;

    nel contesto delle aree interne, montane e rurali, soggetto ad una pesante e profonda sperequazione rispetto al resto del territorio nazionale, il Superbonus 110 per cento trova un ulteriore ostacolo di ambito applicativo, costituito dalle rigide condizioni climatiche e meteorologiche presenti sul territorio;

    in tal senso si rappresenta come, nelle aree montane, non sia possibile mantenere i cantieri edili in attività per i medesimi periodi di tempo valenti nel resto dei territori della penisola, al punto che, tra gelate ed altre intemperie, è da considerarsi ottimale un periodo di operabilità di 6 mesi, contro i 10-12 che si hanno mediamente a disposizione nelle altre aree del Paese;

    considerando tali difficoltà, e la mancata possibilità di accesso a misure di sostegno per le amministrazioni, nonché le ulteriori restrizioni in materia di cessione del credito maturato dagli incentivi edilizi stessi – seppur queste allo stato dell'arte in corso di ulteriore rimodulazione – la tenuta della misura ed il dispiegarsi dei suoi benefici, con riferimento particolare a queste aree, appare quanto mai incerto,

impegna il Governo a:

   prorogare la scadenza del Superbonus 110 per cento nelle aree montane almeno al 31 dicembre 2023, in considerazione delle difficoltà delineate in premessa, anche valutando una maggiore integrazione delle risorse e la Governance di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

   emanare con urgenza le disposizioni attuative in materia di assunzione di personale per la gestione del Superbonus 110 per cento da parte dei comuni così come disposta dalla citata legge n. 178 del 2020;

   emanare disposizioni in materia di preziari per i lavori da Superbonus 110 per cento tali da riflettere l'effettivo andamento del mercato, dell'inflazione, dei costi delle materie prime e degli altri oneri annessi alla misura.
9/3431-AR/33. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una pluralità di interventi di urgenza, prorogando delle disposizioni normative già fissate e al fine di assicurare il proseguimento delle attività in diversi settori che ancora subiscono i ritardi dovuti alla crisi pandemica;

   considerato che con la legge di bilancio le sospensioni e le agevolazioni sulle bollette di acqua, luce e gas per le aree del sisma sono state prorogate per tutto il 2022;

    A.r.e.r.a. ha comunicato tardivamente in data 4 febbraio:

     prorogate a tutto il 2022 le misure di agevolazione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Fono (Ischia), negli anni 2016 e 2017. Il legislatore, con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022), è nuovamente intervenuto a tutela delle popolazioni colpite prorogando fino al 31 dicembre 2022:

      le esenzioni previste a favore delle utenze e forniture site nelle «zone rosse», istituite mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data del 25 luglio 2018 (articolo 1, comma 452);

      le agevolazioni previste a favore dei titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato (articolo 1, comma 453);

      i venditori di energia e i gestori idrici dovranno continuare a riconoscere in bolletta, nell'ambito del normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni per i clienti e gli utenti che ne avevano già beneficiato nel corso del 2021;

      a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi sismici, è stato previsto, inoltre, l'adeguamento dei meccanismi di compensazione dei minori ricavi conseguenti al riconoscimento della proroga delle agevolazioni per l'anno 2022;

      di fatto con la Delibera n. 34 del 2022 l'ARERA ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni dei comuni interessati dal sisma Italia Centrale (allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016). Se hai una fornitura localizzata in una «zona rossa» sospensioni si applicano automaticamente;

   valutato che molte case sono dichiarate inagibili nonostante si trovino in aree non presenti nella cosiddetta «zona rossa» e i proprietari si sono visti addebitare cifre anche molto elevate per degli immobili di fatto non abitati;

   considerato che questo non fa altro che aggravare ulteriormente le situazioni di forte difficoltà già determinate dalla pandemia e che nei territori interessati la ricostruzione degli immobili è ancora ben lontana dalla fase di conclusione in quanto migliaia di questi sono ancora inagibili a danno degli abitanti delle zone terremotate,

impegna il Governo

a intraprendere urgenti iniziative per prorogare la sospensione delle bollette per tutti gli immobili considerati inagibili anche se esterni alla «zona rossa», per evitare che i cittadini colpiti dal sisma debbano far fronte ad una ulteriore difficoltà in termini economici e sociali.
9/3431-AR/34. Albano, Trancassini, Rachele Silvestri, Prisco, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    il predetto decreto-legge disciplina la proroga e la definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché l'adozione di misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazioni tecnologica;

    nello specifico, il provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 3, dispone la proroga di termini, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive delle amministrazioni pubbliche, stabiliti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituendo le parole «2020 e 2021», dalle seguenti «2020, 2021 e 2022», estendendo la misura che congela l'aggiornamento del canone alla variazione degli indici Istat;

    sarebbe opportuno e ragionevole non limitare la misura alle sole amministrazioni pubbliche, estendendo, tra i destinatari degli effetti favorevoli derivanti dalla riduzione dei costi per le locazioni, anche le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10 o, comunque, prevedere forme di sostegno anche a tali imprese;

    in particolare, discoteche, sale da ballo e simili, sono considerate le attività maggiormente penalizzate, anche nella fase più recente, dalle misure restrittive adottate dal Governo, al fine di contenere l'aumento della curva epidemiologica. Una penalizzazione addirittura superiore alle attività che tradizionalmente vengono indicate come quelle che hanno subito le conseguenze più sfavorevoli dalla pandemia, cioè le attività ricreative e di ristorazione, le quali in quest'ultimo periodo, hanno potuto proseguire, seppure in forma ridotta e limitata, ad esercitare le relative attività;

    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si è protratta ormai così a lungo da modificare i costumi e le abitudini di vita, in particolare della fascia d'età più giovane della popolazione, creando una situazione di crisi per le imprese che operano nel settore difficilmente reversibile, se non attraverso una mirata azione di sostegno,

impegna il Governo

a fornire adeguata assistenza economica al settore delle discoteche, sale da ballo e simili, disponendo in favore di quest'ultimo misure di sostegno, anche nella forma del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, in linea con le previsioni vigenti in gran parte degli Stati europei.
9/3431-AR/35. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Ferro, Mollicone, Deidda, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Il riparto delle risorse è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, entro il 28 febbraio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, e in proporzione alle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021;

    si tratta di un intervento fondamentale per garantire in territoriali particolarmente fragili e caratterizzati da un'estrema difficoltà e da un elevato costo nella prestazione del pubblico servizio, il mantenimento delle condizioni di igiene pubblica;

    nella maggior parte di questi territori, i comuni procedono direttamente all'acquisto dell'acqua in via sostitutiva per la mancata attivazione dell'Autorità d'Ambito delegata dalla legge nella gestione del servizio idrico integrato, risultando questa attività ancora più onerosa in presenza di dissalatori e in assenza di fonti idriche;

    sarebbe quindi necessario non solo rendere strutturale la norma ma anche prevedere la copertura dei costi distribuzione e depurazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento più esteso sul tema dell'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, consolidando lo stanziamento nel tempo, aumentandone l'ammontare per includere le fattispecie per le quali non è attualmente previsto il riparto.
9/3431-AR/36. Navarra, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in una pluralità di materie mediante disposizioni urgenti in tema di termini legislativi;

    le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni aderiscono al regime fiscale forfettario disciplinato dalla legge n. 190 del 2014, legge di Bilancio 2015, commi da 54 a 89 e successivamente modificato dalla legge di Bilancio 2019;

    secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle dichiarazioni fiscali del 2020, che si riferiscono proprio ai redditi del 2019, il numero di soggetti con una partita Iva che aderiscono al regime forfettario ha raggiunto quota un milione e 566 mila, circa l'80 per cento più dell'anno precedente;

    l'emergenza pandemica ha colpito in modo severo i lavoratori autonomi: secondo i dati pubblicati dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nel terzo trimestre 2021, l'occupazione autonoma ha registrato un calo di 350 mila occupati rispetto allo stesso periodo del 2019;

    secondo l'indagine condotta ad aprile 2021 da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e SWG, due autonomi su tre hanno dichiarato che la pandemia ha avuto un impatto negativo (51,8 per cento) o molto negativo (14,9 per cento) sul loro lavoro e il 53,5 per cento ha affermato di aver registrato una riduzione del reddito;

    nella seduta del 13 dicembre il Consiglio UE ha avallato la proposta di decisione formulata dall'Italia alla Commissione UE, attraverso la quale il nostro Stato risulta legittimato a prolungare l'obbligo di fatturazione elettronica, ampliando l'adempimento anche ai contribuenti in regime forfetario;

    l'estensione della fatturazione elettronica rientra in un'ottica di contrasto all'evasione così come previsto dal PNRR che vedrà la sua concretizzazione nella futura riforma fiscale,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del provvedimento di estensione della fatturazione elettronica alle Partite Iva che aderiscono al regime forfettario, l'esenzione – mediante la conversione in credito d'imposta – degli oneri relativi all'acquisto di software o servizi gestionali dedicati alla produzione e archiviazione della fattura elettronica, per tutte le aziende nate nel triennio 2019-2022.
9/3431-AR/37. Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    tra il 2009 e il 2018 gli investimenti pubblici rilevati dai Conti pubblici territoriali (CPT) si sono ridotti di oltre 17 miliardi;

    la riduzione della spesa per investimenti si è concentrata soprattutto sulle amministrazioni territoriali: dei 17 miliardi di spesa persi, circa 13 miliardi hanno riguardato le amministrazioni locali;

    l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha assegnato alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033);

   considerato che:

    l'articolo 111, comma 2-octies, in combinato con il successivo comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 aveva previsto che le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, avrebbero dovuto essere riacquisite al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro;

    dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in occasione del parere al disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», era emersa la possibilità di sospendere per l'esercizio del 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, commi 2-octies e 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previa compensazione delle somme che già avrebbero dovuto essere corrisposte alle regioni in virtù dell'articolo 1, comma 134, legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    anche in sede di esame in Commissione in sede referente del disegno di legge, è stata riconosciuta detta possibilità, vincolando le somme per l'esercizio del 2022 ad investimenti territoriali, in ottemperanza alle modalità previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con assegnazione delle risorse per almeno il 70 per cento ai comuni del proprio territorio;

    non vi sarebbero comunque stati oneri per la finanza pubblica, in quanto, a compensazione della minore entrata dello Stato, avrebbe dovuto essere corrispondentemente ridotto il contributo per l'anno 2022 spettante alle regioni a statuto ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    la riduzione del contributo per ciascuna regione sarebbe stata perfettamente simmetrica alla quota parte dei 50 milioni che ognuna avrebbe dovuto riversare allo Stato secondo la legislazione vigente, essendo le percentuali di riparto della quota annuale di riversamento di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le medesime utilizzate nella tabella per la ripartizione del contributo agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    il suddetto metodo di copertura finanziaria era stato peraltro già validato, previe valutazioni favorevoli della Ragioneria Generale dello Stato, in occasione dell'approvazione da parte del Parlamento dell'articolo 39, commi 14-quater-14-novies del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 inerente le regolazioni finanziarie fra Stato e regioni sulla tassa automobilistica,

impegna il Governo

ad intervenire già dal prossimo provvedimento utile sul tema, essendo possibile compensare le somme da riversare nel bilancio dello Stato, mediante corrispondente riduzione dell'ammontare dei contributi che devono annualmente essere corrisposti alle regioni, onde evitare inutili duplicazioni.
9/3431-AR/38. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    tra il 2009 e il 2018 gli investimenti pubblici rilevati dai Conti pubblici territoriali (CPT) si sono ridotti di oltre 17 miliardi;

    la riduzione della spesa per investimenti si è concentrata soprattutto sulle amministrazioni territoriali: dei 17 miliardi di spesa persi, circa 13 miliardi hanno riguardato le amministrazioni locali;

    l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha assegnato alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033);

   considerato che:

    l'articolo 111, comma 2-octies, in combinato con il successivo comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 aveva previsto che le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, avrebbero dovuto essere riacquisite al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro;

    dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in occasione del parere al disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», era emersa la possibilità di sospendere per l'esercizio del 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, commi 2-octies e 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previa compensazione delle somme che già avrebbero dovuto essere corrisposte alle regioni in virtù dell'articolo 1, comma 134, legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    anche in sede di esame in Commissione in sede referente del disegno di legge, è stata riconosciuta detta possibilità, vincolando le somme per l'esercizio del 2022 ad investimenti territoriali, in ottemperanza alle modalità previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con assegnazione delle risorse per almeno il 70 per cento ai comuni del proprio territorio;

    non vi sarebbero comunque stati oneri per la finanza pubblica, in quanto, a compensazione della minore entrata dello Stato, avrebbe dovuto essere corrispondentemente ridotto il contributo per l'anno 2022 spettante alle regioni a statuto ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    la riduzione del contributo per ciascuna regione sarebbe stata perfettamente simmetrica alla quota parte dei 50 milioni che ognuna avrebbe dovuto riversare allo Stato secondo la legislazione vigente, essendo le percentuali di riparto della quota annuale di riversamento di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le medesime utilizzate nella tabella per la ripartizione del contributo agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    il suddetto metodo di copertura finanziaria era stato peraltro già validato, previe valutazioni favorevoli della Ragioneria Generale dello Stato, in occasione dell'approvazione da parte del Parlamento dell'articolo 39, commi 14-quater-14-novies del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 inerente le regolazioni finanziarie fra Stato e regioni sulla tassa automobilistica,

impegna il Governo

a valutare di intervenire già dal prossimo provvedimento utile sul tema, essendo possibile compensare le somme da riversare nel bilancio dello Stato, mediante corrispondente riduzione dell'ammontare dei contributi che devono annualmente essere corrisposti alle regioni, onde evitare inutili duplicazioni.
9/3431-AR/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi prevedendo specifiche proroghe e differimenti degli stessi in diversi ambiti di interesse;

    l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro aumentando, dunque, la soglia minima dei canoni demaniali marittimi da 362,90 euro a 2.500 euro;

    sono molte le piccole categorie colpite da questa variazione ed è importante specificare che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (come per colonie, associazioni e altro). Inoltre, spesso sono le amministrazioni comunali ad essere titolari di concessioni per l'utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli e altro), in tali casi è il comune che, oltre ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni ma sostiene le spese relative al canone aumentato esponenzialmente;

    la sopra citata norma riferita alla soglia minima dei canoni demaniali marittimi è stata modificata con l'approvazione di un emendamento al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'emendamento ha aperto ad una distinzione delle finalità e previsto che per l'anno 2021 e con riferimento a determinate attività, specificate nel testo e senza fini di lucro, l'importo annuo del canone demaniale non possa essere inferiore a euro 500, disposizione che sarebbe auspicabile e ragionevole consolidare per gli anni a seguire,

impegna il Governo

a intervenire affinché la rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi già prevista per l'anno 2021 sia prorogata al 2022, cosicché anche per l'anno corrente l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non possa essere inferiore a euro 500.
9/3431-AR/39. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi prevedendo specifiche proroghe e differimenti degli stessi in diversi ambiti di interesse;

    l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro aumentando, dunque, la soglia minima dei canoni demaniali marittimi da 362,90 euro a 2.500 euro;

    sono molte le piccole categorie colpite da questa variazione ed è importante specificare che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (come per colonie, associazioni e altro). Inoltre, spesso sono le amministrazioni comunali ad essere titolari di concessioni per l'utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli e altro), in tali casi è il comune che, oltre ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni ma sostiene le spese relative al canone aumentato esponenzialmente;

    la sopra citata norma riferita alla soglia minima dei canoni demaniali marittimi è stata modificata con l'approvazione di un emendamento al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'emendamento ha aperto ad una distinzione delle finalità e previsto che per l'anno 2021 e con riferimento a determinate attività, specificate nel testo e senza fini di lucro, l'importo annuo del canone demaniale non possa essere inferiore a euro 500, disposizione che sarebbe auspicabile e ragionevole consolidare per gli anni a seguire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di confermare il canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali ai sensi dell'articolo 100, del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 73 del 2021.
9/3431-AR/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    con decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), si introdussero, tra le altre, disposizioni volte a vietare la sperimentazione animale per la ricerca – di base e applicata – sugli xenotrapianti, oltre che sulle sostanze d'abuso;

    il legislatore intervenne altresì, però, nel rimandare continuamente l'entrata in vigore della norma attraverso successivi interventi emendativi, il penultimo dei quali avvenne in occasione dell'approvazione della legge 23 dicembre 2021, n. 238: con l'articolo 33, comma 5, venne fissata la data del 30 giugno 2022;

    con la presente legge di conversione, infine, otto anni dopo il già menzionato decreto legislativo n. 26 del 2014, il termine in questione è stato quindi ulteriormente prorogato al 1° luglio 2025. È da annotare come quest'ultima, triennale dilazione – che rimanderà di ben undici anni complessivi l'entrata in vigore della norma – sia stata approvata nonostante il parere contrario del Governo;

    oltre a differire la sospensione dei divieti menzionati, la proroga rimanda anche l'applicazione di un'altra condizione: quella per la quale un animale già usato in una o più procedure possa subirne di nuove solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio» (articolo 16, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 26 del 2014);

   considerato che:

    come rilevato nella relazione tecnica al testo del decreto-legge n. 183 del 2020, il quale conteneva una delle citate precedenti proroghe, nel settore degli xenotrapianti «non si registrano nuove domande»;

    nella relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, presentata dal Ministro della salute alle Camere il 28 luglio 2020, al capitolo inerente i modelli sperimentali in vivo si afferma che «le informazioni sull'impiego di animali in procedure sperimentali per lo studio di sostanze d'abuso sono state acquisite da venti enti, di ricerca. Tali informazioni riguardano circa 60 progetti di ricerca autorizzati, corrispondenti a circa l'80 per cento del totale dei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso»; tali progetti «rappresentano circa lo 0,70 per cento del totale dei progetti autorizzati nel periodo 2014-2020». Meno dell'1 per cento;

    sempre nella medesima relazione, al paragrafo 2.2 vengono elencate le tipologie di sostanze utilizzate: tranquillizzanti minori o ansiolitici: attività sedativa, anticonvulsivante e miorilassante (ad esempio benzodiazepine); tranquillizzanti maggiori o neurolettici: attività sedativa e antipsicotica (ad esempio fenotiazine); stimolanti dell'umore o antidepressivi (ad esempio gli inibitori delle mono-ammino-ossidasi (I-MAO) e gli antidepressivi triciclici o eterociclici); stimolanti della vigilanza (ad es. le anfetamine MDMA e i suoi derivati amfetaminici (DOB, parametossiamfetamina); deprimenti: oppiacei, etanolo; stimolanti: cocaina, anfetaminici; allucinogeni: LSD, mescalina, psilodbina, DMT, fenciclidina (PCP); dissociativi: ketamina; nicotina; THC e cannabinoidi (Δ9 tetraidrocannabinolo);

   considerato inoltre che:

    la Commissione UE ha avviato una procedura di infrazione (n. 2016/2013) nei confronti dell'Italia relativa al non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

    nel parete motivato inviato il 15 febbraio 2017, composto da oltre ottanta pagine, si contesta che «la legislazione italiana sembra essere ancora non conforme con tutte le disposizioni della direttiva», sollevando oltre 50 punti, che riguardano 29 articoli e due allegati;

    è quindi bene evidenziare che la procedura di infrazione non riguarda il divieto di sperimentazione animale sulle sostanze d'abuso e gli xenotrapiariti ma, più in generale, diversi aspetti del decreto legislativo n. 26 del 2014; e che le continue proroghe disposte dal legislatore non trovano supporto nella motivazione di voler risolvere la procedura di infrazione, come anche evidenziato proprio nel parere motivato inviato dalla Commissione;

    inoltre, tra gli articoli segnalati nel parere motivato ce ne sono alcuni che assicurerebbero una maggior tutela agli animali rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 26 del 2014; a mero titolo di esempio si citano:

     mancata conformità della legislazione nazionale con l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva: «la Commissione ritiene» che la normativa italiana «potrebbe anche fissare un livello di benessere animale inferiore a quello garantito dalla direttiva» (punto 29);

     mancata conformità della legislazione nazionale con l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva: la normativa italiana esclude «l'obbligo di riduzione in tutti i settori di utilizzo degli animali»; e quindi le attuali disposizioni non garantiscono adeguatamente «l'obbligo generale relativo alla riduzione del numero di animati utilizzati per le procedure» (punto 58);

     mancata conformità della legislazione nazionale con l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva: «la Commissione ritiene che le disposizioni richiamate dalle autorità italiane non garantiscano adeguatamente il rispetto dell'obbligo generale di perfezionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva» («Gli stati membri assicurano il perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato per gli animali») (punto 65);

    si rileva infine che la procedura di infrazione è ferma allo stato parere motivato articolo 258 TFUE dal 2017,

impegna il Governo:

   a predisporre, nel primo provvedimento utile, il finanziamento previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 26 del 2014, incrementando la percentuale destinata per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi per il triennio 2023-2025;

   ad intraprendere le opportune iniziative legislative per escludere dalla proroga in oggetto:

    a) l'autorizzazione di nuove procedure relative a xenotrapianti;

    b) l'applicazione della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «bevi» o «non risveglio»;

    c) l'autorizzazione di nuove procedure che prevedano la sperimentazione animale di sostanze quali stimolanti (cocaina, anfetaminici), allucinogeni (LSD, mescalina, psilocibina, DMT, fenciclidina (PCP)), nicotina, etanolo;
9/3431-AR/40. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Sarli, Flati, Testamento, Biancofiore, Brambilla, Sandra Savino, Rizzetto, Bellucci, Prisco, Frassinetti, Trano, Paxia, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    con decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), si introdussero, tra le altre, disposizioni volte a vietare la sperimentazione animale per la ricerca – di base e applicata – sugli xenotrapianti, oltre che sulle sostanze d'abuso;

    il legislatore intervenne altresì, però, nel rimandare continuamente l'entrata in vigore della norma attraverso successivi interventi emendativi, il penultimo dei quali avvenne in occasione dell'approvazione della legge 23 dicembre 2021, n. 238: con l'articolo 33, comma 5, venne fissata la data del 30 giugno 2022;

    con la presente legge di conversione, infine, otto anni dopo il già menzionato decreto legislativo n. 26 del 2014, il termine in questione è stato quindi ulteriormente prorogato al 1° luglio 2025. È da annotare come quest'ultima, triennale dilazione – che rimanderà di ben undici anni complessivi l'entrata in vigore della norma – sia stata approvata nonostante il parere contrario del Governo;

    oltre a differire la sospensione dei divieti menzionati, la proroga rimanda anche l'applicazione di un'altra condizione: quella per la quale un animale già usato in una o più procedure possa subirne di nuove solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio» (articolo 16, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 26 del 2014);

   considerato che:

    come rilevato nella relazione tecnica al testo del decreto-legge n. 183 del 2020, il quale conteneva una delle citate precedenti proroghe, nel settore degli xenotrapianti «non si registrano nuove domande»;

    nella relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, presentata dal Ministro della salute alle Camere il 28 luglio 2020, al capitolo inerente i modelli sperimentali in vivo si afferma che «le informazioni sull'impiego di animali in procedure sperimentali per lo studio di sostanze d'abuso sono state acquisite da venti enti, di ricerca. Tali informazioni riguardano circa 60 progetti di ricerca autorizzati, corrispondenti a circa l'80 per cento del totale dei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso»; tali progetti «rappresentano circa lo 0,70 per cento del totale dei progetti autorizzati nel periodo 2014-2020». Meno dell'1 per cento;

    sempre nella medesima relazione, al paragrafo 2.2 vengono elencate le tipologie di sostanze utilizzate: tranquillizzanti minori o ansiolitici: attività sedativa, anticonvulsivante e miorilassante (ad esempio benzodiazepine); tranquillizzanti maggiori o neurolettici: attività sedativa e antipsicotica (ad esempio fenotiazine); stimolanti dell'umore o antidepressivi (ad esempio gli inibitori delle mono-ammino-ossidasi (I-MAO) e gli antidepressivi triciclici o eterociclici); stimolanti della vigilanza (ad es. le anfetamine MDMA e i suoi derivati amfetaminici (DOB, parametossiamfetamina); deprimenti: oppiacei, etanolo; stimolanti: cocaina, anfetaminici; allucinogeni: LSD, mescalina, psilodbina, DMT, fenciclidina (PCP); dissociativi: ketamina; nicotina; THC e cannabinoidi (Δ9 tetraidrocannabinolo);

   considerato inoltre che:

    la Commissione UE ha avviato una procedura di infrazione (n. 2016/2013) nei confronti dell'Italia relativa al non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

    nel parete motivato inviato il 15 febbraio 2017, composto da oltre ottanta pagine, si contesta che «la legislazione italiana sembra essere ancora non conforme con tutte le disposizioni della direttiva», sollevando oltre 50 punti, che riguardano 29 articoli e due allegati;

    è quindi bene evidenziare che la procedura di infrazione non riguarda il divieto di sperimentazione animale sulle sostanze d'abuso e gli xenotrapiariti ma, più in generale, diversi aspetti del decreto legislativo n. 26 del 2014; e che le continue proroghe disposte dal legislatore non trovano supporto nella motivazione di voler risolvere la procedura di infrazione, come anche evidenziato proprio nel parere motivato inviato dalla Commissione;

    inoltre, tra gli articoli segnalati nel parere motivato ce ne sono alcuni che assicurerebbero una maggior tutela agli animali rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 26 del 2014; a mero titolo di esempio si citano:

     mancata conformità della legislazione nazionale con l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva: «la Commissione ritiene» che la normativa italiana «potrebbe anche fissare un livello di benessere animale inferiore a quello garantito dalla direttiva» (punto 29);

     mancata conformità della legislazione nazionale con l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva: la normativa italiana esclude «l'obbligo di riduzione in tutti i settori di utilizzo degli animali»; e quindi le attuali disposizioni non garantiscono adeguatamente «l'obbligo generale relativo alla riduzione del numero di animati utilizzati per le procedure» (punto 58);

     mancata conformità della legislazione nazionale con l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva: «la Commissione ritiene che le disposizioni richiamate dalle autorità italiane non garantiscano adeguatamente il rispetto dell'obbligo generale di perfezionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva» («Gli stati membri assicurano il perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato per gli animali») (punto 65);

    si rileva infine che la procedura di infrazione è ferma allo stato parere motivato articolo 258 TFUE dal 2017,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di predisporre, nel primo provvedimento utile, il finanziamento previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 26 del 2014, incrementando la percentuale destinata per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi per il triennio 2023-2025;

   a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di intraprendere le opportune iniziative legislative per escludere dalla proroga in oggetto:

    a) l'autorizzazione di nuove procedure relative a xenotrapianti;

    b) l'applicazione della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «bevi» o «non risveglio»;

    c) l'autorizzazione di nuove procedure che prevedano la sperimentazione animale di sostanze quali stimolanti (cocaina, anfetaminici), allucinogeni (LSD, mescalina, psilocibina, DMT, fenciclidina (PCP)), nicotina, etanolo;
9/3431-AR/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Sarli, Flati, Testamento, Biancofiore, Brambilla, Sandra Savino, Rizzetto, Bellucci, Prisco, Frassinetti, Trano, Paxia, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 3431, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    l'articolo 4 del richiamato provvedimento, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-CoV2, che ha aggravato la carenza di medici di medicina generale sul territorio nazionale, prevede la proroga dei termini in materia di salute;

    ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute del 28 agosto 2014, la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, prevedendo altresì che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;

    con i decreti firmati in data 14 gennaio e 6 agosto 2019, limitatamente al corso di formazione, specifica in medicina generale relativo al triennio 2018-2021, l'allora Ministro della salute prorogava il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei al fine di consentire la copertura di tutti i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, riducendo in tal modo il rischio di lasciare vuoti centinaia di posti di formazione;

    tuttavia, l'impossibilità per tutti i medici subentrati di conseguire il diploma di formazione specifica in medicina generale entro la data del 15 settembre 2022 preclude loro la presentazione della domanda per l'inclusione con riserva nelle graduatorie uniche regionali di medicina generale e di pediatria valevoli per l'anno 2023, vanificando in tal modo gli sforzi compiuti per migliorare il sistema di formazione post laurea;

    sulla base di tali premesse,

impegna il Governo

ad intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, per garantire a tutti i medici corsisti del corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021, la possibilità di iscrizione con riserva nelle graduatorie uniche regionali di medicina generale e pediatria valevoli per l'anno 2023 entro il termine del 15 marzo 2022, a condizione di conseguire il diploma di formazione specifica in medicina generale entro il 31 dicembre 2022, assicurando in tal modo agli stessi un eguale trattamento in ossequio a quanto sancito dalla Carta Costituzionale.
9/3431-AR/41. Menga.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 3431, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    l'articolo 4 del richiamato provvedimento, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-CoV2, che ha aggravato la carenza di medici di medicina generale sul territorio nazionale, prevede la proroga dei termini in materia di salute;

    ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute del 28 agosto 2014, la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, prevedendo altresì che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;

    con i decreti firmati in data 14 gennaio e 6 agosto 2019, limitatamente al corso di formazione, specifica in medicina generale relativo al triennio 2018-2021, l'allora Ministro della salute prorogava il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei al fine di consentire la copertura di tutti i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, riducendo in tal modo il rischio di lasciare vuoti centinaia di posti di formazione;

    tuttavia, l'impossibilità per tutti i medici subentrati di conseguire il diploma di formazione specifica in medicina generale entro la data del 15 settembre 2022 preclude loro la presentazione della domanda per l'inclusione con riserva nelle graduatorie uniche regionali di medicina generale e di pediatria valevoli per l'anno 2023, vanificando in tal modo gli sforzi compiuti per migliorare il sistema di formazione post laurea;

    sulla base di tali premesse,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto dei profili di competenza delle regioni, di intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, per garantire a tutti i medici corsisti del corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021, la possibilità di iscrizione con riserva nelle graduatorie uniche regionali di medicina generale e pediatria valevoli per l'anno 2023 entro il termine del 15 marzo 2022, a condizione di conseguire il diploma di formazione specifica in medicina generale entro il 31 dicembre 2022, assicurando in tal modo agli stessi un eguale trattamento in ossequio a quanto sancito dalla Carta Costituzionale.
9/3431-AR/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Menga.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del testo in oggetto, definisce la proroga di termini in materia di salute;

    l'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», dispone che il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'Insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio;

    il comma 2 definisce che le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria»;

    mentre il comma 3 articola le cure domiciliari in diversi livelli, in relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale:

     a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensità assistenziale» (CIA (2)) inferiore a 0,14;

     b) cure domiciliari integrate (ADI) di I livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale e interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'articolo 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;

     c) cure domiciliari integrate (ADI) di II livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale e interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'articolo 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;

     d) cure domiciliari integrate (ADI) di III livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'articolo 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale e interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care-giver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;

    l'ADI o assistenza domiciliare integrata è un servizio generalmente distribuito su tutto il territorio, nato per garantire assistenza sanitaria e sociale a tutta quella popolazione di cittadini che ne può beneficiare: anziani o malati di tutte le età e condizioni, inseriti in contesti famigliari adeguati a perseguire presso il proprio domicilio le cure che necessitano;

    l'obiettivo dell'assistenza domiciliare integrata è duplice: la prima è quella di garantire cure socio-sanitarie umanizzate, il paziente non è costretto ad abbandonare il proprio ambiente e la propria cerchia famigliare, e secondariamente anche sollevare l'ospedale dal ricovero quando l'assistenza può essere gestita senza ripercussioni sulla qualità delle cure (e con maggiore soddisfazione dal paziente) direttamente presso il domicilio del cittadino;

    l'ADI, a differenza di altre tipologie di servizi sanitari, non esistono standard nazionali di riferimento sulla copertura attesa dalle regioni, sulla intensità delle cure e sui livelli qualitativi del servizio dell'assistenza domiciliare integrata. In occasione delle verifiche LEA, le regioni sono valutate attraverso un indicatore che fotografa la percentuale di anziani trattati in ADI e in assenza di standard normativi nazionali, il confronto e la valutazione dell'adeguatezza del servizio delle regioni avviene sulla base di standard statistici;

    da un rapporto stilato da Italia Longeva del 2017, emergerebbe che le regioni che storicamente partivano con forti ritardi (ad esempio si posizionavano nel 2014 al di sotto del 2 per cento) hanno tendenzialmente realizzato un miglioramento (le asticelle sono rappresentative dei progressi). Nel 2016 restavano al di sotto di quella che il Ministero della salute considera la soglia di normalità (1,88 per cento) soltanto Valle d'Aosta, Lazio e Calabria. Anche le regioni con valori di partenza medio alti (>2,5 per cento) hanno generalmente proseguito, anche negli ultimi anni, il rafforzamento della propria ADI (ad esempio l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Abruzzo);

    con riferimento alle singole regioni, le realtà dove l'assistenza particolarmente intensiva ha maggior rilievo risulterebbe la Campania, la Sicilia, la Puglia e il Molise, mentre all'opposto, si caratterizzano per una forte incidenza degli interventi di intensità medio-bassa il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e la Calabria;

    l'articolo 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, definisce che il sistema di autorizzazione e accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per l'erogazione delle cure domiciliari e i requisiti sono stati stabiliti tramite Intesa Stato-regioni del 4 agosto 2021;

    l'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dell'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, definisce l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a definire in modo uniforme, in tutte le regioni, l'attuazione del sistema di autorizzazione e accreditamento delle cure domiciliari al fine di garantire entro il 31 dicembre 2023 l'uniforme erogazione delle cure domiciliari su tutto il territorio nazionale.
9/3431-AR/42. Trizzino, Martinciglio, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del testo in oggetto, definisce la proroga di termini in materia di salute;

    l'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», dispone che il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'Insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio;

    il comma 2 definisce che le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria»;

    mentre il comma 3 articola le cure domiciliari in diversi livelli, in relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale:

     a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensità assistenziale» (CIA (2)) inferiore a 0,14;

     b) cure domiciliari integrate (ADI) di I livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale e interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'articolo 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;

     c) cure domiciliari integrate (ADI) di II livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale e interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'articolo 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;

     d) cure domiciliari integrate (ADI) di III livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'articolo 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale e interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care-giver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;

    l'ADI o assistenza domiciliare integrata è un servizio generalmente distribuito su tutto il territorio, nato per garantire assistenza sanitaria e sociale a tutta quella popolazione di cittadini che ne può beneficiare: anziani o malati di tutte le età e condizioni, inseriti in contesti famigliari adeguati a perseguire presso il proprio domicilio le cure che necessitano;

    l'obiettivo dell'assistenza domiciliare integrata è duplice: la prima è quella di garantire cure socio-sanitarie umanizzate, il paziente non è costretto ad abbandonare il proprio ambiente e la propria cerchia famigliare, e secondariamente anche sollevare l'ospedale dal ricovero quando l'assistenza può essere gestita senza ripercussioni sulla qualità delle cure (e con maggiore soddisfazione dal paziente) direttamente presso il domicilio del cittadino;

    l'ADI, a differenza di altre tipologie di servizi sanitari, non esistono standard nazionali di riferimento sulla copertura attesa dalle regioni, sulla intensità delle cure e sui livelli qualitativi del servizio dell'assistenza domiciliare integrata. In occasione delle verifiche LEA, le regioni sono valutate attraverso un indicatore che fotografa la percentuale di anziani trattati in ADI e in assenza di standard normativi nazionali, il confronto e la valutazione dell'adeguatezza del servizio delle regioni avviene sulla base di standard statistici;

    da un rapporto stilato da Italia Longeva del 2017, emergerebbe che le regioni che storicamente partivano con forti ritardi (ad esempio si posizionavano nel 2014 al di sotto del 2 per cento) hanno tendenzialmente realizzato un miglioramento (le asticelle sono rappresentative dei progressi). Nel 2016 restavano al di sotto di quella che il Ministero della salute considera la soglia di normalità (1,88 per cento) soltanto Valle d'Aosta, Lazio e Calabria. Anche le regioni con valori di partenza medio alti (>2,5 per cento) hanno generalmente proseguito, anche negli ultimi anni, il rafforzamento della propria ADI (ad esempio l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Abruzzo);

    con riferimento alle singole regioni, le realtà dove l'assistenza particolarmente intensiva ha maggior rilievo risulterebbe la Campania, la Sicilia, la Puglia e il Molise, mentre all'opposto, si caratterizzano per una forte incidenza degli interventi di intensità medio-bassa il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e la Calabria;

    l'articolo 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, definisce che il sistema di autorizzazione e accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per l'erogazione delle cure domiciliari e i requisiti sono stati stabiliti tramite Intesa Stato-regioni del 4 agosto 2021;

    l'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dell'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, definisce l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle competenze regionali in materia, di assumere iniziative volte a definire in modo uniforme, in tutte le regioni, l'attuazione del sistema di autorizzazione e accreditamento delle cure domiciliari al fine di garantire entro il 31 dicembre 2023 l'uniforme erogazione delle cure domiciliari su tutto il territorio nazionale.
9/3431-AR/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Trizzino, Martinciglio, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 (Codice della Strada) prevede che l'ente proprietario della strada possa affidare in concessione la realizzazione, manutenzione e gestione dei tratti autostradali comprese le sue pertinenze;

    la Convenzione Unica del 12 ottobre 2007 affida ad Autostrade per l'Italia Spa (Aspi) la realizzazione, manutenzione e gestione del tratto autostradale e, all'articolo 33, riconosce la possibilità per la concessionaria Autostrade di affidare in sub concessione lavori, servizi e forniture lungo il tratto autostradale, ivi comprese le sue pertinenze, le quali, in base al predetto articolo 24, comma 1 del Codice della Strada, ne costituiscono frazione;

    su queste premesse normative si inserisce la concessione tra Aspi e Unipark, finalizzata alla gestione, previa realizzazione, dell'area di servizio (denominata Villa Costanza) lungo il tratto autostradale «Autostrada A1» collocata tra le uscite di Firenze Scandicci e Firenze Impruneta;

    si tratta della realizzazione, gestione e manutenzione di un'area di servizio (di cui al predetto articolo 24, comma 1 del Codice della Strada) ricomprendente un'area di parcheggio e un'area ristoro. La durata della concessione decorre dal 12 maggio 2017 e scade il 31 dicembre 2025;

    la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19 ha imposto l'adozione di necessari e prolungati provvedimenti di contingentamento, tali da provocare una drastica diminuzione degli spostamenti e della circolazione di mezzi e persone su tutto il territorio nazionale. Tale situazione ha causato una pesantissima riduzione dell'utenza presso la citata area di servizio. Le limitazioni alla circolazione a causa della pandemia e i loro effetti si riversano inevitabilmente sulla gestione di tutte le aree di servizio;

    l'articolo 2 comma 2 del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021, in tema di disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche, ha prorogato di due anni la durata delle convenzioni autostradali;

    la disposizione normativa, così come formulata, ammetterebbe al beneficio della proroga le aree di rifornimento carburante e quelle relative ai punti di ristoro. Entrambe le tipologie vedono certamente ricomprese anche le aree di parcheggio e sosta contigue ed accessorie a tali attività. Un'interpretazione estensiva di tale disposizione, consentirebbe, verosimilmente, di ricomprendere in questa fattispecie anche l'area di servizio «Villa Costanza», trattandosi anch'essa di un'area destinata a parcheggio e punto di ristoro;

    non sembra esser questa però, tuttavia, l'interpretazione condivisa dall'amministrazione centrale e da Autostrade per l'Italia Spa. Mentre nelle pertinenze destinate ai servizi di distribuzione di carburante ed ai servizi di ristoro le aree di parcheggio hanno natura accessoria e strumentale rispetto a tali attività imprenditoriali, nel caso di Villa Costanza la gestione del parcheggio (a pagamento) è invece oggetto di un'attività autonoma e distinta da quella di ristoro ed assume conseguentemente rilievo centrale nel rapporto concessorio;

    Villa Costanza è stata realizzata sulla base di un accordo tra Autostrade e il comune di Scandicci, al fine di permettere al solo flusso autostradale (per lo più pendolare e turistico) di accedere all'ampia area di parcheggio a pagamento posta nella pertinenza di servizio. Ciò premesso, si può ben comprendere come un parcheggio con simili caratteristiche sia stato pesantemente investito dalla riduzione del traffico autostradale. Paradossalmente, mentre i distributori di carburante e le aree di sosta e ristoro poste lungo il tratto autostradale godono di un flusso minimo di traffico veicolare anche in periodi di estremo contingentamento, l'area di un parcheggio scambiatore destinata ad accogliere il traffico pendolare e turistico ha maggiormente risentito degli effetti delle restrizioni COVID-19 e delle sue limitazioni. L'attività di smart working, la chiusura delle Università e il blocco dei trasporti (ivi compresi i voli turistici) ha comportato in buona sostanza l'azzeramento del flusso all'interno dell'area di servizio in esame;

    appare quindi irragionevole che il beneficio della proroga del rapporto concessorio non possa estendersi anche a tale attività;

    nel provvedimento in esame sono presenti norme, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    è quindi necessario, in relazione a quanto espresso in premessa, intervenire con una norma primaria per consentire anche a strutture come quella di «Villa Costanza» di beneficiare della proroga del suddetto rapporto concessorio presente nel citato articolo 2 comma 2 del decreto-legge numero 121 del 10 settembre 2021,

impegna il Governo

a modificare, nel prossimo provvedimento utile e in relazione a quanto espresso in premessa, l'articolo 2 comma 2 del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021, inserendo tra i beneficiari della proroga dei due anni prevista dalla normativa vigente, anche le concessioni relative «ai servizi di parcheggio a pagamento».
9/3431-AR/43. Sani, Faro, Emiliozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 14, comma 4, del provvedimento in esame si dispone un incremento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base;

    a tal proposito si ritiene necessario occuparsi di un annoso problema che sta segnando il proseguo delle attività dei gruppi sportivi militari;

    i gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare vantano una gloriosa tradizione e un albo d'onore di tutto rispetto nelle discipline olimpiche;

    la loro peculiarità è di assicurare al personale militare, a quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in possesso della qualifica di atleta di rilevanza nazionale, la possibilità di sviluppare una carriera agonistica;

    una simile cultura dello sport legata alle istituzioni militari del Paese oltre ad onorare l'Italia nelle principali competizioni sportive nazionali e internazionali, avvicina i giovani e la popolazione tutta a queste istituzioni;

    per la formazione degli atleti vengono impiegate notevoli risorse economiche, tecniche e logistiche;

    da alcuni anni si verifica nello sport militare e nell'attività dei Gruppi Sportivi Militari di Stato uno spiacevole fenomeno ovvero il passaggio di atleti da un'Amministrazione all'altra, previo congedo di Un atleta dall'arma di prima appartenenza;

    tale fenomeno da un lato vanifica il lavoro svolto dall'amministrazione che ha curato la crescita professionale degli atleti perché evidentemente si disperde un patrimonio di esperienza e dall'altro provoca una ricaduta negativa sull'immagine del Corpo di prima appartenenza;

    la motivazione di tale comportamento è da ritrovarsi essenzialmente nella ricerca di trattamenti economici più favorevoli nonché e di obblighi e disciplina meno stringenti e, non ultimo, da offerte più allettanti da parte di sponsor;

    casi eclatanti sono stati quello del saltatore Gianmarco Tamberi e del mezzofondista Yemen Grippa, passati il primo dalle Fiamme Gialle alla Polizia di Stato, mentre il secondo dalla Polizia alle Fiamme Azzurre, arruolamento, fra l'altro, ancora sub Sudice;

    tali condotte eludono le norme previste dal legislatore ovvero concorsi speciali per l'accesso degli atleti, ai quali è offerta l'opportunità di dedicarsi esclusivamente alle attività agonistiche e arrecano danno al sistema dello sport italiano;

    oggi, tristemente, parrebbe che l'accesso alla carriera sportiva militare sia utilizzato per pure mire opportunistiche, così mettendo in seria crisi la gestione del personale dell'intero sistema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare le norme vigenti in materia di accesso ai Gruppi Sportivi Militari, limitando l'accesso attraverso Concorsi Speciali ad un'unica opportunità, ferma restando la possibilità per gli stessi atleti che lasciano una amministrazione di accedere ad un'altra con concorsi ordinari.
9/3431-AR/44. Mariani.


   La Camera,

   premesso che:

    valutato positivamente l'intervento recato dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del provvedimento, recante un contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19; in particolare, il comma 4 autorizza l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da COVID-19;

    evidenziata in tale norma l'esclusione della Polizia Locale, sebbene le lavoratrici e i lavoratori ad essa appartenente e deceduti in conseguenza dell'attività di servizio di contenimento, contrasto e gestione della pandemia meritano identico trattamento e ugual diritto;

    ricordato che la lista caduti COVID-19 appartenente alla Polizia Locale regista 31 decessi;

    preso atto che nel cosiddetto «decreto bollette» appena approvato in Consiglio dei ministri è stata previsto, per volontà del gruppo Lega Salvini Premier, dopo la bocciatura al Senato del proprio subemendamento (n. 2.1000/171), finalizzato a prevedere un ristoro dei medici deceduti a causa dell'infezione da Sars-Cov2, un Fondo per gli indennizzi alle famiglie dei medici e dei sanitari deceduti per il Covid;

    considerato, pertanto, il predetto decreto il primo veicolo utile ove intervenire per sanare un'ingiustizia nei riguardi dei morti della Polizia Locale,

impegna il Governo

ad estendere l'ambito applicativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, citato in premessa, ai 31 decessi appartenenti alla Polizia Locale.
9/3431-AR/45. Bordonali, Iezzi, Invernizzi.


   La Camera,

   premesso che:

    valutato positivamente l'intervento recato dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del provvedimento, recante un contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19; in particolare, il comma 4 autorizza l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da COVID-19;

    evidenziata in tale norma l'esclusione della Polizia Locale, sebbene le lavoratrici e i lavoratori ad essa appartenente e deceduti in conseguenza dell'attività di servizio di contenimento, contrasto e gestione della pandemia meritano identico trattamento e ugual diritto;

    ricordato che la lista caduti COVID-19 appartenente alla Polizia Locale regista 31 decessi;

    preso atto che nel cosiddetto «decreto bollette» appena approvato in Consiglio dei ministri è stata previsto, per volontà del gruppo Lega Salvini Premier, dopo la bocciatura al Senato del proprio subemendamento (n. 2.1000/171), finalizzato a prevedere un ristoro dei medici deceduti a causa dell'infezione da Sars-Cov2, un Fondo per gli indennizzi alle famiglie dei medici e dei sanitari deceduti per il Covid;

    considerato, pertanto, il predetto decreto il primo veicolo utile ove intervenire per sanare un'ingiustizia nei riguardi dei morti della Polizia Locale,

impegna il Governo

a valutare di estendere l'ambito applicativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, citato in premessa, ai 31 decessi appartenenti alla Polizia Locale.
9/3431-AR/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Bordonali, Iezzi, Invernizzi.


   La Camera,

   premesso che:

    nonostante nel dibattito pubblico sia ormai ampiamente condiviso il superamento della fase acuta della pandemia, almeno per l'anno in corso, le conseguenze dannose del COVID sono tutt'ora presenti e continuano a colpire in maniera decisa il settore fieristico che dal 2020 ad oggi ha subito costanti rallentamenti;

    pur essendo il dato sanitario confortante, in tutta Italia si concretizza sempre di più il rischio di cancellazioni e rinvii di fiere ed eventi pubblici;

    gli organizzatori e gli operatori del settore, in maniera molto responsabile, stanno cominciando a posticipare eventi già in programma nei mesi di gennaio – febbraio per calendarizzarli nei successivi mesi di marzo – aprile – maggio; ciò, in quanto, molti degli espositori non avrebbero potuto partecipare, attesa la complessità della situazione, i forti contagi e le numerose quarantene preventive, mettendo a rischio investimenti e capitali;

    anche il 2022 si preannuncia un anno difficile nel mondo fieristico che vedrà un primo semestre in forte perdita rispetto ai dati degli anni pre-covid;

    è necessario, in questo quadro, un fattivo intervento dello Stato poiché gli eventi e le fiere si svolgono in grande sicurezza e sin da subito il comparto ha recepito e applicato le normative di contenimento del virus nel rispetto dei relativi protocolli, compresa l'applicazione del cosiddetto super green pass; va, però, segnalato che il mondo delle fiere ha anche un forte profilo internazionale con turisti e competitor stranieri soggetti ad una regolamentazione covid molto diversa da quella nazionale. L'effetto seguente è che molti partner e turisti non partecipano agli eventi fieristici nazionali con forte dispersione di capitale e crescita;

    si ritiene, pertanto, possa risultare un concreto ausilio prorogare i termini per il credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali e manifestazioni commerciali, introdotto con il Decreto Crescita articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, agli anni 2022 e 2023. Predisporre l'incentivo garantirebbe al settore fieristico, in caso di necessità, una possibilità di intervento e sostegno da parte dello Stato più rapido e incisivo, senza dover attendere le lungaggini burocratiche e l'iter parlamentare necessario alla redazione di un credito d'imposta in concomitanza della crisi economica,

impegna il Governo:

   a prevedere, in un prossimo provvedimento di urgenza utile, la proroga dei termini per il credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali e che, nel limite delle risorse già stanziate dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12-ter, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applichi anche agli anni 2022 e 2023. Le spese sostenute saranno oggetto del credito di imposta di cui dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per gli anni 2022-2023:

    a) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

    b) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;

    c) Pulizia;

    d) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;

    e) Stoccaggio prodotti e materiali;

    f) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;

    g) Hostess e interpreti;

    h) Servizi di ristorazione

    i) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.
9/3431-AR/46. Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    nonostante nel dibattito pubblico sia ormai ampiamente condiviso il superamento della fase acuta della pandemia, almeno per l'anno in corso, le conseguenze dannose del COVID sono tutt'ora presenti e continuano a colpire in maniera decisa il settore fieristico che dal 2020 ad oggi ha subito costanti rallentamenti;

    pur essendo il dato sanitario confortante, in tutta Italia si concretizza sempre di più il rischio di cancellazioni e rinvii di fiere ed eventi pubblici;

    gli organizzatori e gli operatori del settore, in maniera molto responsabile, stanno cominciando a posticipare eventi già in programma nei mesi di gennaio – febbraio per calendarizzarli nei successivi mesi di marzo – aprile – maggio; ciò, in quanto, molti degli espositori non avrebbero potuto partecipare, attesa la complessità della situazione, i forti contagi e le numerose quarantene preventive, mettendo a rischio investimenti e capitali;

    anche il 2022 si preannuncia un anno difficile nel mondo fieristico che vedrà un primo semestre in forte perdita rispetto ai dati degli anni pre-covid;

    è necessario, in questo quadro, un fattivo intervento dello Stato poiché gli eventi e le fiere si svolgono in grande sicurezza e sin da subito il comparto ha recepito e applicato le normative di contenimento del virus nel rispetto dei relativi protocolli, compresa l'applicazione del cosiddetto super green pass; va, però, segnalato che il mondo delle fiere ha anche un forte profilo internazionale con turisti e competitor stranieri soggetti ad una regolamentazione covid molto diversa da quella nazionale. L'effetto seguente è che molti partner e turisti non partecipano agli eventi fieristici nazionali con forte dispersione di capitale e crescita;

    si ritiene, pertanto, possa risultare un concreto ausilio prorogare i termini per il credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali e manifestazioni commerciali, introdotto con il Decreto Crescita articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, agli anni 2022 e 2023. Predisporre l'incentivo garantirebbe al settore fieristico, in caso di necessità, una possibilità di intervento e sostegno da parte dello Stato più rapido e incisivo, senza dover attendere le lungaggini burocratiche e l'iter parlamentare necessario alla redazione di un credito d'imposta in concomitanza della crisi economica,

impegna il Governo:

   a valutare di prevedere, in un prossimo provvedimento di urgenza utile, la proroga dei termini per il credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali e che, nel limite delle risorse già stanziate dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12-ter, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applichi anche agli anni 2022 e 2023. Le spese sostenute saranno oggetto del credito di imposta di cui dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per gli anni 2022-2023:

    a) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

    b) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;

    c) Pulizia;

    d) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;

    e) Stoccaggio prodotti e materiali;

    f) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;

    g) Hostess e interpreti;

    h) Servizi di ristorazione

    i) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.
9/3431-AR/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame è prevista la proroga delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica;

    con riferimento al tema ed in considerazione del fatto che l'efficientamento dell'edilizia scolastica sull'intero territorio nazionale rappresenta uno dei punti fondamentali del PNRR, si nota che gli avvisi pubblici con cui sono state messe a disposizione ingenti risorse presentano alcune incongruenze che rischiano di minare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

    nello specifico, l'articolo 1 del decreto del Ministero dell'istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 prevede che siano ammessi a beneficiare dei fondi a disposizione per la costruzione di scuole nuove unicamente quegli edifici scolastici che attestino la demolizione dell'edificio esistente e la sostituzione dello stesso con quello nuovo;

    appare evidente che tale previsione penalizzi le tante scuole allocate in edifici di particolare pregio architettonico che non sono più adatti ad ospitare gli alunni, che spesso presentano aree inagibili e non possono subire gli interventi di adeguamento necessari;

    questi edifici certamente non possono e non devono essere demoliti ma è evidente che debbano trovare un diverso utilizzo mentre la scuola dovrebbe essere trasferita in una scuola nuova, sicura ed efficiente che insista sulla medesima area;

    dunque, la costruzione della nuova scuola, in questi casi, non può che rispondere appieno ai criteri di liceità individuati dal Ministero dell'istruzione per la selezione degli interventi da finanziare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, con riferimento agli edifici scolastici sottoposti a vincolo paesaggistico, gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 non di sostituzione (demolizione e ricostruzione) ma di abbandono e nuova costruzione nella medesima area.
9/3431-AR/47. Patelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone, all'articolo 4, «Proroga di termini in materia di salute»;

    il 20-30 per cento dei pazienti con epatite cronica C sviluppa, nell'arco di dieci-venti anni, cirrosi e, in circa l'1-4 per cento, successivo epatocarcinoma e che nel nostro Paese la quota «sommersa» di pazienti con infezione da HCV è ancora elevata;

    l'Italia è da anni impegnata nella lotta all'Epatite C per raggiungere l'obiettivo target dell'OMS di eliminazione del virus HCV entro il 2030 e che il Tavolo tecnico competente del Ministero della salute sta lavorando all'aggiornamento del PNEV (Piano Nazionale per la prevenzione delle Epatiti virali da virus B e C) con un Piano di previsione al 2025;

    la campagna di screening gratuita per l'Epatite C, finanziata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, poggiava sul biennio 2020-21, prorogata con intesa Stato-regioni al 31 dicembre 2022, ha subito ritardi strutturali causati dall'emergenza pandemica nell'organizzazione e gestione, sia a livello centrale che locale;

   considerato che:

    a causa di tali ritardi strutturali, ad oggi solamente poche regioni hanno potuto effettivamente dare il via libera alle ASL per partire con le attività di screening gratuito sulla popolazione generale;

    da un'esperienza pilota di screening avviata in 5 Hub vaccinali della regione Lombardia, a seguito di una percentuale di adesione allo screening del 78,4 per cento (6129/7219), è stato riscontrato un tasso di positività all'HCV RNA dello 0,1 per cento (7/7219). Benché siano dati di una sola regione, è verosimile che a livello nazionale ci sia una prevalenza inferiore nella fascia di età identificata come oggetto di screening, cioè i nati tra il 1969 e il 1989, rispetto a fasce di età di popolazione più anziana, come alcuni recenti studi suggeriscono,

impegna il Governo:

   a prorogare la durata della campagna di screening al 31 dicembre 2023;

   ad ampliare la fascia di popolazione oggetto di screening anche ai nati dal 1943 al 1968, garantendo uno screening più ampio possibile, al fine di identificare il reale sommerso della patologia in tale fascia anagrafica, per avviare celermente alla cura i pazienti risultati positivi e continuare a perseguire l'obiettivo target OMS di eliminazione del virus HCV nel nostro Paese, entro il 2030.
9/3431-AR/48. Rostan.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone, all'articolo 4, «Proroga di termini in materia di salute»;

    il 20-30 per cento dei pazienti con epatite cronica C sviluppa, nell'arco di dieci-venti anni, cirrosi e, in circa l'1-4 per cento, successivo epatocarcinoma e che nel nostro Paese la quota «sommersa» di pazienti con infezione da HCV è ancora elevata;

    l'Italia è da anni impegnata nella lotta all'Epatite C per raggiungere l'obiettivo target dell'OMS di eliminazione del virus HCV entro il 2030 e che il Tavolo tecnico competente del Ministero della salute sta lavorando all'aggiornamento del PNEV (Piano Nazionale per la prevenzione delle Epatiti virali da virus B e C) con un Piano di previsione al 2025;

    la campagna di screening gratuita per l'Epatite C, finanziata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, poggiava sul biennio 2020-21, prorogata con intesa Stato-regioni al 31 dicembre 2022, ha subito ritardi strutturali causati dall'emergenza pandemica nell'organizzazione e gestione, sia a livello centrale che locale;

   considerato che:

    a causa di tali ritardi strutturali, ad oggi solamente poche regioni hanno potuto effettivamente dare il via libera alle ASL per partire con le attività di screening gratuito sulla popolazione generale;

    da un'esperienza pilota di screening avviata in 5 Hub vaccinali della regione Lombardia, a seguito di una percentuale di adesione allo screening del 78,4 per cento (6129/7219), è stato riscontrato un tasso di positività all'HCV RNA dello 0,1 per cento (7/7219). Benché siano dati di una sola regione, è verosimile che a livello nazionale ci sia una prevalenza inferiore nella fascia di età identificata come oggetto di screening, cioè i nati tra il 1969 e il 1989, rispetto a fasce di età di popolazione più anziana, come alcuni recenti studi suggeriscono,

impegna il Governo:

   a valutare di prorogare la durata della campagna di screening al 31 dicembre 2023;

   a valutare di ampliare la fascia di popolazione oggetto di screening anche ai nati dal 1943 al 1968, garantendo uno screening più ampio possibile, al fine di identificare il reale sommerso della patologia in tale fascia anagrafica, per avviare celermente alla cura i pazienti risultati positivi e continuare a perseguire l'obiettivo target OMS di eliminazione del virus HCV nel nostro Paese, entro il 2030.
9/3431-AR/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Rostan.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 5-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che: «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.1 relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    la nuova disposizione, introdotta in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, costituisce una sostanziale detassazione degli impianti in questione e comporta una significativa perdita di gettito per i comuni, con evidenti disparità rispetto ad impianti siti su aree private, come rilevato anche in una nota circolare ufficiale di ANCI;

    l'Associazione nazionale dei comuni ha rilevato che la norma presenta inoltre elevati profili di criticità, che investono sia aspetti economici – determinati dalla previsione di un canone fisso di 800 euro, non modificabile dall'ente, che prescinde dalla superficie realmente occupata dall'impianto – sia aspetti amministrativi, che riguardano la necessaria perimetrazione della nuova previsione alle reti e infrastrutture che insistono solo sul patrimonio indisponibile dei comuni, oltre che ulteriori criticità applicative che riguardano la decorrenza delle prescrizioni in essa contenute;

    l'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, ha la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, a garanzia di parità di trattamento nelle diverse regioni, province o comuni;

    a tal proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015, ha stabilito che una legge regionale che imponga il pagamento di oneri non previsti dalla legge statale viola l'articolo 117 della Costituzione, in quanto si pone in contrasto con l'articolo 93 del decreto legislativo n. 253 del 2003, espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione». È importante però sottolineare – per il tema che qui interessa – che la Corte costituzionale, nel ribadire il divieto di imporre oneri non previsti dalla legge statale, non mette in discussione il rapporto di tipo privatistico tra comune e gestori, quando l'area di installazione dell'impianto appartenga al patrimonio disponibile dell'ente. In questo caso, quindi, il canone di locazione è dovuto e non si applicano le ordinarie regole del canone unico,

impegna il Governo

a istituire un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o in alternativa presso il Ministero dello sviluppo economico, per la rideterminazione del canone unico patrimoniale prevedendo che gli enti possano determinare le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto anche della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale.
9/3431-AR/49. Capitanio.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 5-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che: «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.1 relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    la nuova disposizione, introdotta in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, costituisce una sostanziale detassazione degli impianti in questione e comporta una significativa perdita di gettito per i comuni, con evidenti disparità rispetto ad impianti siti su aree private, come rilevato anche in una nota circolare ufficiale di ANCI;

    l'Associazione nazionale dei comuni ha rilevato che la norma presenta inoltre elevati profili di criticità, che investono sia aspetti economici – determinati dalla previsione di un canone fisso di 800 euro, non modificabile dall'ente, che prescinde dalla superficie realmente occupata dall'impianto – sia aspetti amministrativi, che riguardano la necessaria perimetrazione della nuova previsione alle reti e infrastrutture che insistono solo sul patrimonio indisponibile dei comuni, oltre che ulteriori criticità applicative che riguardano la decorrenza delle prescrizioni in essa contenute;

    l'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, ha la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, a garanzia di parità di trattamento nelle diverse regioni, province o comuni;

    a tal proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015, ha stabilito che una legge regionale che imponga il pagamento di oneri non previsti dalla legge statale viola l'articolo 117 della Costituzione, in quanto si pone in contrasto con l'articolo 93 del decreto legislativo n. 253 del 2003, espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione». È importante però sottolineare – per il tema che qui interessa – che la Corte costituzionale, nel ribadire il divieto di imporre oneri non previsti dalla legge statale, non mette in discussione il rapporto di tipo privatistico tra comune e gestori, quando l'area di installazione dell'impianto appartenga al patrimonio disponibile dell'ente. In questo caso, quindi, il canone di locazione è dovuto e non si applicano le ordinarie regole del canone unico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico, per la rideterminazione del canone unico patrimoniale prevedendo che gli enti possano determinare le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto anche della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale.
9/3431-AR/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Capitanio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca in esame disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    l'idroelettrico è la fonte di energia rinnovabile utilizzata da più tempo in Italia;

    per molti anni l'Italia è stata l'avanguardia mondiale nello sviluppo di sistemi idraulici capaci di ricavare energia pulita e ancora oggi è leader nell'industria manifatturiera dell'idroelettrico. Ad oggi sono 4.401 gli impianti presenti sul territorio italiano per una potenza complessiva installata di poco meno di 20 Gigawatt e una producibilità media annua di circa 50 Terawattora, generando oltre 15 mila posti di lavoro. Circa l'84 per cento della capacità totale idroelettrica installata è riferita a impianti con una potenza uguale o superiore a 10 MW, mentre i piccoli impianti (<1 MW) rappresentano solamente il 4 per cento del totale;

    nell'anno 2020 il parco idroelettrico italiano ha prodotto 48 TWh di energia, che rappresenta il 18 per cento della generazione nazionale di elettricità, e oltre il 40 per cento della produzione rinnovabile, contribuendo in maniera fondamentale al buon posizionamento dell'Italia rispetto ai target climatici europei. Si tratta di una risorsa pregiata in grado di fornire servizi essenziali alla stabilità della rete oltre che una importante produzione;

    è inoltre una risorsa essenziale del sistema Paese per la caratteristica di facilitatore degli usi plurimi della risorsa acqua;

    in Italia le concessioni statali idroelettriche sono ad oggi incredibilmente «a scadenza» o addirittura già scadute;

    il ruolo strategico dell'idroelettrico per il settore energetico, oltre ad essere stato evidenziato dal PNIEC, che ne ha sottolineato il contributo centrale per il raggiungimento dei target energetici al 2030, è stato recentemente confermato dal Copasir. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, infatti, presentando nel mese di gennaio scorso la «Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica», ha definito il settore idroelettrico «uno degli ambiti nei quali il nostro Paese presenta un notevole vantaggio competitivo». Il Comitato ha inoltre criticato il disegno di legga sulla concorrenza, attualmente in discussione in Parlamento, per aver aperto le gare per le concessioni idroelettriche a «operatori esteri ma in un regime di non reciprocità poiché gli altri Paesi europei applicano un regime protezionistico in questo ambito»;

    in alcuni Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, infatti, i diritti di utilizzo della risorsa idroelettrica non hanno scadenza (ad esempio Svezia, Norvegia e Regno Unito);

    sempre secondo il Copasir, l'attuale disciplina legislativa italiana nel settore idroelettrico metterebbe a rischio il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale, consentendo la partecipazione alle nuove gare di società estere con un conseguente indebolimento della posizione competitiva del sistema industriale italiano;

    la disciplina delle concessioni idroelettriche è stata più volte rivista negli ultimi 20 anni. Il quadro di incertezza che caratterizza attualmente il settore rischia di incidere fortemente non solo sulla sicurezza delle infrastrutture e sull'autonomia energetica nazionale, ma anche sulle sue prospettive, impedendo l'avvio di investimenti sui territori, e l'ammodernamento degli impianti;

    le istituzioni dovrebbero avere come obiettivo primario quello di difendere la strategicità di questo settore da potenze straniere e di creare le condizioni affinché gli operatori privati possano effettuare ingenti investimenti sugli impianti con ricadute in termini di sicurezza, efficienza ed indotto;

    è inaccettabile che l'Italia sia in Europa (come dimostra l'articolo 5 del disegno di legge Concorrenza, oggetto di discussione al Senato), l'unica Nazione che non ha intenzione di tutelare la propria industria idroelettrica, oltretutto dopo l'archiviazione nel settembre 2021 – da parte della Commissione Europea – delle procedure d'infrazione sulla concorrenza nelle concessioni idroelettriche nei confronti dell'Italia e altri Paesi (Austria, Polonia, Svezia, Germania e Regno Unito), facendo così cadere i temi sollevati due anni prima da una lettera di costituzione in mora inviata all'Italia proprio perché riteneva che le autorità italiane non avessero organizzato procedure di selezione trasparenti e imparziali per l'attribuzione delle autorizzazioni idroelettriche scadute;

    anche il pacchetto europeo del «Fit for 55» prevede che gli Stati membri possano perseguire gli obiettivi di tutela e sviluppo del settore idroelettrico in quanto strategico per la transizione e l'indipendenza energetica,

impegna il Governo:

   a garantire l'esclusione dalla partecipazione, previa modifica della disciplina delle gare per l'assegnazione di concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, delle imprese e dei gruppi che abbiano la loro sede in Paesi che non prevedono – o che se anche prevedono non applicano – analogo regime di gara per l'assegnazione di concessioni sui propri impianti idroelettrici o che possono utilizzare, al fine della partecipazione alla gara, proventi di aiuti di Stato comunque percepiti;

   a riconoscere ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, il diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, qualora tali concessionari diano vita con oneri a proprio carico ad un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la maggiore efficienza dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale.
9/3431-AR/50. Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, che: All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011. n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, che All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»:

    l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014. n. 114, stabilisce che «le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

    in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 è stata unanimemente ribadita la preoccupazione per la carenza di personale e la cronica insufficienza delle piante organiche degli uffici, che compromettono l'efficienza dell'intero sistema Giustizia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a consentire lo scorrimento delle graduatorie relative al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per i profili di direttore e di cancelliere esperto, al fine di immettere in servizio le risorse umane necessarie a coprire tutti i posti vacanti nelle piante organiche degli uffici giudiziari interessati dalla procedura concorsuale.
9/3431-AR/51. Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, che: All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011. n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, che All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»:

    l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014. n. 114, stabilisce che «le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

    in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 è stata unanimemente ribadita la preoccupazione per la carenza di personale e la cronica insufficienza delle piante organiche degli uffici, che compromettono l'efficienza dell'intero sistema Giustizia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a consentire lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per i profili di direttore e di cancelliere esperto, al fine di immettere in servizio le risorse umane necessarie a coprire tutti i posti vacanti nelle piante organiche degli uffici giudiziari interessati dalla procedura concorsuale.
9/3431-AR/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone, all'articolo 4, comma 6, l'ulteriore proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2025 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso);

    i metodi sostitutivi all'uso degli animali nella sperimentazione, sono in sintonia con la richiesta crescente che arriva da cittadini e da parte del mondo della ricerca sia in Italia che in molti paesi europei;

    molte associazioni scientifiche nazionali e internazionali sostengono la necessità di promuovere lo sviluppo e l'applicazione integrata dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM) basati sulla biologia umana (Human based), non solo per problemi etici, ma, soprattutto, perché gli approcci tradizionali, basati sul modello animale, richiedono tempi lunghi, costi elevati, e sono scarsamente predittivi per l'uomo, vista la specie specificità di reazione a farmaci e sostanze chimiche;

    considerando, inoltre, che i divieti in questione riguardano esclusivamente la ricerca di base per sostanze d'abuso è xenotrapianti e che non viene attualmente neanche messa in discussione la ricerca per l'autorizzazione e l'immissione in commercio di farmaci e vaccini, sarebbe opportuno, anziché continuare a prorogare gli effetti di una norma emanata dal parlamento nel 2014 e che doveva entrare in vigore nel 2017, investire seriamente nella formazione dei nuovi giovani ricercatori sui NAM, e finanziare adeguatamente enti pubblici di ricerca che lavorano ai nuovi approcci metodologici,

impegna il Governo:

   considerati gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative legislative per ridurre la proroga dell'entrata in vigore dei divieti di utilizzo degli animali nell'ambito della ricerca di base, almeno limitatamente allo studio di sostanze stimolanti, allucinogeni, etanolo, nicotina e sugli xenotrapianti;

   a valutare l'opportunità di destinare, nel primo provvedimento utile, nuove risorse per lo sviluppo dei NAM, ossia per i nuovi approcci metodologici nella ricerca senza l'uso degli animali, e per favorire la formazione universitaria e specialistica in questo ambito della ricerca;

   a valutare l'opportunità di mettere in atto iniziative per individuare laboratori pubblici, istituti universitari, centri di ricerca sanitaria che presentino progetti e studi nell'ambito dei metodi sostitutivi al modello animale, con l'applicazione integrata dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM);

   a valutare la creazione di strutture adeguate per fornire supporto pratico ai giovani ricercatori che utilizzano i NAM.
9/3431-AR/52. Sarli, Termini, Ehm, Suriano, Benedetti, Siragusa, Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, interviene su una pluralità di settori ivi compresa la materia fiscale e finanziaria;

    durante l'esame in sede referente presso la I Commissione (Affari Costituzionali) e la V Commissione (Bilancio) è stato presentato l'emendamento – classificato con il numero 3.447 – volto a prevedere la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni a società non quotate;

    tale emendamento non è stato approvato durante la discussione del provvedimento presso le Commissioni riunite I e V;

    al riguardo si evidenzia che la suddetta proroga, esattamente per venti anni, è stata sempre prevista dalla legge finanziaria 2002 e da ultimo, dalla legge di bilancio 2021 e che in relazione all'ultima proroga – sancita con la citata manovra 2021 – erano state stimate entrate pari a 206 milioni di euro per l'anno 2021 e a 113 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2022 e per l'anno 2023;

    grazie a tale disposizione le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potevano fare riferimento, ai fini del calcolo dei redditi diversi, al valore fiscalmente riconosciuto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e dei titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, come rideterminato mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 11 per cento sul valore periziato;

    per quanto riguarda la disciplina sulle partecipazioni, l'articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge di bilancio per il 2021, aveva previsto la possibilità di rivalutare le partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, ed i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021;

    si evidenzia che tale agevolazione può interessare partecipazioni, qualificate o non qualificate, e terreni, edificabili o con destinazione agricola, già rivalutati in base alle precedenti disposizioni. In tal caso, l'imposta sostitutiva già versata, in occasione delle precedenti rivalutazioni, può essere chiesta a rimborso, In particolare: 1) i soggetti che hanno già effettuato una precedente rivalutazione possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva versata in precedenza; 2) i soggetti che non fruiscono della detrazione possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata precedentemente. La rivalutazione prorogata prevede il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota pari all'11 per cento, sia per le partecipazioni qualificate o non qualificate che per i terreni;

    per quanto risulta al firmatario del presente atto di indirizzo la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni a società non quotate potrebbe prevista da uno dei decreti legge approvati dall'ultimo Consiglio dei ministri ma non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto descritto in premessa reintroducendo la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni a società non quotate.
9/3431-AR/53. Giacomoni.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge numero 221 del 24 dicembre 2021 è stato prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza COVID-19 e che questa proroga è accompagnata a misure restrittive per la circolazione delle persone e del turismo;

    il settore degli esercizi commerciali e turistici è stato penalizzato durante la pandemia;

    esistono concrete possibilità di fallimento di molti esercizi commerciali, turistici e di ristorazione connessa alla ripresa degli sfratti per morosità incolpevole e al pagamento mutui;

    sono numerose le eccellenze del made in Italy a rischio in una filiera virtuosa e integrata fra commercio, ristorazione, settore ricettivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare il blocco degli sfratti per la morosità incolpevole degli esercizi commerciali, ricettivi e di ristorazione, di prorogare la scadenza dei pagamenti dei tributi per i medesimi settori, di prevedere in subordine misure economiche ed eventualmente fiscali adeguate di ristoro e accompagnamento alla ripresa a pieno ritmo delle attività.
9/3431-AR/54. Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

    in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera a), numero 2, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021) la possibilità di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, la lettera a), n. 2, modifica il comma 7 dell'articolo 259 che, per come novellato, prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021, termine previsto dal testo previgente) le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020 e, secondo la novella, per l'anno 2021, dalle seguenti disposizioni articolo 1, comma 287, lettera c), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.112 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale), di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della Guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    nulla è stato previsto, invece, in favore degli idonei non vincitori di concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti;

    inoltre, il decreto in oggetto ha prolungato le assunzioni delle vecchie leggi di bilancio e autorizzato le assunzioni fino al 31 marzo 2022. In considerazione dell'approvazione del decreto-legge n. 34 del 2020 (Rilancio), con il quale è stata autorizzata l'assunzione di 650 agenti di Polizia Penitenziaria attraverso lo scorrimento, della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per 754 agenti, poi elevato a 934, dell'aliquota «b» (civili), l'Amministrazione Penitenziaria sta attivando le procedure per calendarizzare le visite mediche per gli idonei interessati da tale scorrimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.
9/3431-AR/55. Morrone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

    le tre Sezioni distaccate dei Tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto, Livorno rispettivamente, presso le isole di Lipari, Ischia e Portoferraio, sono attualmente in regime di proroga, con di prossima scadenza al 31 dicembre 2021. Le tre sedi giudiziarie sono state oggetto dapprima della generalizzata soppressione operata decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 e, successivamente, del loro temporaneo ripristino, sulla scorta di vibranti proteste di quelle comunità. Si tratta infatti di servizi essenziali per garantire un effettivo accesso alla giustizia ad intere comunità locali, residenti nelle isole minori;

    fino ad oggi le gravi conseguenze derivanti dalla soppressione delle sedi giudiziarie sono state evitate. Infatti, con tre diversi provvedimenti normativi si è dapprima legiferato il ripristino delle funzionalità giudiziarie dei Tribunali interessati fino al 31 dicembre 2016 (articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 14 del 2014) quindi, una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2018 (con decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21) infine, il rinvio alla data di prossima scadenza, col decreto-legge n. 91 del 2018, milleproroghe 2018;

    la continua serie di proroghe così operate accrescono tuttavia le difficoltà operative per la non agevole azione da parte dei Presidenti dei Tribunali a poter distaccare o reintegrare personale con una piena funzionalità. Inoltre, la impossibilità di munire le sedi di idonei strumenti di lavoro o destinare alle predette sedi previsioni di spesa sulle infrastrutture;

    nel rapporto tra numero di abitanti delle isole interessate ed il carico delle pendenze giudiziarie, sono da rilevare tra gli affari generati da questi territori quelli che per varie ragioni sono trattati presso le sedi principali dei rispettivi Tribunali. Per esempio alcuni sono quelli per cui il Presidente del Tribunale, ha facoltà di legge di poter disporre la trattazione di udienze o di blocchi di procedimenti presso le sedi principali dei rispettivi Tribunali. Ed inoltre, vi sono da considerare i procedimenti monitori e i conseguenziali giudizi cognitivi di opposizione, i cautelari e i possessori ante causam, oltre che i procedimenti di esecuzione mobiliare e le relative cause di opposizione, nonché quelle di volontaria giurisdizione;

    per tutte e tre le sedi insulari si evidenziano poi gli effetti delle rispettive situazioni geografiche sulle esigenze di economicità, di certezza della pena e di celere definizione delle pendenze. Tra tutte, la inopportunità che le parti ed i testimoni, spesso organi di polizia, debbano impegnare intere giornate per raggiungere la sede dei Tribunali presso la terraferma o non possano farlo. Come noto, i collegamenti marittimi sono spesso, impediti o rallentati a causa delle avverse condizioni meteo. Tali accadimenti determinano ritardi e/o la impossibilità di vedere celebrate le udienze, con le ovvie ricadute che questi imprevisti possono determinare, in specie nella materia penale. Inoltre, il numero dei trasporti invernali disponibili è spesso insufficiente a garantire collegamenti con la terraferma;

    è consigliabile scongiurare definitivamente, attraverso la loro stabilizzazione, la chiusura delle dette sedi distaccate, ricordando come, in maniera del tutto inoppugnabile, la trattazione di prossimità degli affari giudiziari sia maggiormente rapida, così come dimostrano i tempi di definizione delle controversie nei Tribunali più piccoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti anche di deroga ritenuti idonei per il mantenimento permanente delle attuali Sezioni distaccate dei Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Napoli e Livorno, presenti, rispettivamente, nelle isole di Lipari, Ischia ed Isola d'Elba.
9/3431-AR/56. Potenti, Ferri, Vitiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Allegato 2 della Determina AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, definisce la costituzione del Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) per la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) – T (Territorio), sottolineando che «il PH-T non scaturisce prioritariamente dalla necessità di un contenimento della spesa, ma dall'esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai processi di trasformazione in Sanità, senza destrutturare l'attuale sistema distributivo intermedio e finale»;

    la Determina identifica inoltre i criteri per la definizione della lista dei farmaci inclusi nel PH-T, ossia «quelli della diagnostica differenziale, della criticità terapeutica, del controllo periodico da parte della struttura specialistica», evidenziando che «coerentemente con i principi e con la logica suesposte, la lista dei farmaci inclusi nel PH-T deve essere sottoposta a revisione periodica per garantirne l'aggiornamento quando vengono a mancare le motivazioni di inclusione del farmaco nel PH-T»;

    la legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) conferma la disposizione che il PHT debba essere aggiornato con cadenza annuale dall'Alfa, destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, alla distribuzione in regime convenzionale, attraverso le farmacie aperte al pubblico (articolo 1, comma 426);

    il Tar Lazio, con la sentenza n. 1973 del 2020, ha statuito che «sono incompatibili con il sistema di DPC – e devono conseguentemente essere tenuti fuori (o periodicamente rimossi) dal PHT ed affidati al circuito di distribuzione ordinaria che passa attraverso la rete capillare delle farmacie territoriali, i medicinali per i quali le citate esigenze di controllo periodico da parte della struttura e del medico specialista non sussistono (oppure vengono a cessare) e possono essere conseguentemente affidati alla gestione ordinaria da parte del Medico di Medicina Generale»,

impegna il Governo:

   a valutare l'immediato aggiornamento del PHT, escludendo le classi di farmaci per cui siano venute a mancare le motivazioni di inclusione nel PHT;

   a valutare iniziative di aggiornamento della legge n. 405 del 2001 volte a uniformare a livello nazionale le politiche distributive dei farmaci, in contemporanea alla revisione della remunerazione della filiera distributiva dei farmaci, al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali di accesso alle terapie a favore di pazienti e cittadini.
9/3431-AR/57. Sorte.


   La Camera,

   premesso che:

    su di un ricorso presentato da otto allevatori contro Agea in merito al calcolo del prelievo supplementare a carico di tali produttori per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari che va dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che «i criteri per la restituzione delle multe latte pagate in eccesso stabiliti dalla normativa nazionale del 2003 violavano le norme europee del tempo», dando di fatto ragione agli allevatori;

    la normativa nazionale individuava infatti nei produttori in regola con i versamenti delle multe una categoria prioritaria per la restituzione del prelievo riscosso in eccesso. Questi criteri aggiuntivi, ha chiarito la Corte di Giustizia, non erano in linea con le norme europee del tempo. Soltanto con un regolamento Ue entrato in vigore dopo il 2006, è stata introdotta la possibilità per gli Stati membri di aggiungere criteri supplementari, previa consultazione della Commissione. E quindi, a partire da quel momento, i criteri adottati dalle autorità italiane sono stati in linea con le disposizioni europee;

    questa sentenza fa seguito alle sentenze del medesimo tenore arrivate a giugno e a settembre 2019;

    le multe ancora non corrisposte vanno da un massimo di 4 milioni a un minimo di 50 mila euro, con una media di 250/300 mila euro a carico di ciascuna attività zootecnica;

    sono diverse migliaia gli allevatori italiani, che, oltre a essere stretti nella morsa tra i continui rincari dei costi di produzione e i prezzi del latte alla stalla non remunerativi, combattono da oltre vent'anni con le multe per le quote di produzione del latte assegnate al nostro Paese dall'Unione europea e che a diverso titolo stanno subendo le ripercussioni di una vicenda che ha portato al fallimento moltissime aziende italiane, anche alla luce dei pignoramenti ed atti esecutivi nonché del congelamento dei conti delle aziende mantenuti da alcuni istituti di credito anche in presenza dei provvedimenti di sblocco notificati dall'agenzia di riscossione, e che stanno pregiudicando l'esistenza dell'intero settore zootecnico nazionale,

impegna il Governo:

   a prevedere misure volte al sostegno al comparto lattiero caseario attraverso la compensazione degli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote-latte, in modo da permettere alle aziende del settore di poter accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi, adottati a livello nazionale, regionale o territoriale e contestuale sospensione, tenendo in considerazione le diverse sentenze giudiziarie al riguardo, di tutte le procedure in essere di recupero dei crediti;

   ad attivarsi nell'immediato per definire e concordare una soluzione con l'Unione europea che possa mettere fine a una situazione che ha penalizzato duramente da anni moltissimi produttori del nostro Paese, visto che tutte le annate oggetto di prelievi supplementari sono state, di fatto, dichiarate nulle.
9/3431-AR/58. Gastaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    su di un ricorso presentato da otto allevatori contro Agea in merito al calcolo del prelievo supplementare a carico di tali produttori per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari che va dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che «i criteri per la restituzione delle multe latte pagate in eccesso stabiliti dalla normativa nazionale del 2003 violavano le norme europee del tempo», dando di fatto ragione agli allevatori;

    la normativa nazionale individuava infatti nei produttori in regola con i versamenti delle multe una categoria prioritaria per la restituzione del prelievo riscosso in eccesso. Questi criteri aggiuntivi, ha chiarito la Corte di Giustizia, non erano in linea con le norme europee del tempo. Soltanto con un regolamento Ue entrato in vigore dopo il 2006, è stata introdotta la possibilità per gli Stati membri di aggiungere criteri supplementari, previa consultazione della Commissione. E quindi, a partire da quel momento, i criteri adottati dalle autorità italiane sono stati in linea con le disposizioni europee;

    questa sentenza fa seguito alle sentenze del medesimo tenore arrivate a giugno e a settembre 2019;

    le multe ancora non corrisposte vanno da un massimo di 4 milioni a un minimo di 50 mila euro, con una media di 250/300 mila euro a carico di ciascuna attività zootecnica;

    sono diverse migliaia gli allevatori italiani, che, oltre a essere stretti nella morsa tra i continui rincari dei costi di produzione e i prezzi del latte alla stalla non remunerativi, combattono da oltre vent'anni con le multe per le quote di produzione del latte assegnate al nostro Paese dall'Unione europea e che a diverso titolo stanno subendo le ripercussioni di una vicenda che ha portato al fallimento moltissime aziende italiane, anche alla luce dei pignoramenti ed atti esecutivi nonché del congelamento dei conti delle aziende mantenuti da alcuni istituti di credito anche in presenza dei provvedimenti di sblocco notificati dall'agenzia di riscossione, e che stanno pregiudicando l'esistenza dell'intero settore zootecnico nazionale,

impegna il Governo:

   a valutare di prevedere misure volte al sostegno al comparto lattiero caseario attraverso la compensazione degli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote-latte, in modo da permettere alle aziende del settore di poter accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi, adottati a livello nazionale, regionale o territoriale e contestuale sospensione, tenendo in considerazione le diverse sentenze giudiziarie al riguardo, di tutte le procedure in essere di recupero dei crediti;

   a valutare di definire e concordare una soluzione con l'Unione europea che possa mettere fine a una situazione che ha penalizzato duramente da anni moltissimi produttori del nostro Paese, visto che tutte le annate oggetto di prelievi supplementari sono state, di fatto, dichiarate nulle.
9/3431-AR/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Gastaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500;

    dal 1° gennaio 2021, quindi, la norma sopracitata si applica anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, settori questi già fortemente colpiti dalla emergenza epidemiologica e per i quali un incremento così significato dei costi concessori sta determinando conseguenze gravissime in termini economici ed occupazionali;

    il 2022 si è aperto con l'ennesima ingiustificata stangata per i settori della pesca e acquacoltura, che continuano a subire l'incremento dei costi concessori del demanio marittimo. Ad oggi, qualunque sia l'utilizzo delle aree interessate, l'importo minimo annuo del canone delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, è di 2.698,75 euro (contro i 370 euro massimi precedenti). È una situazione insostenibile per le nostre imprese di pesca e acquacoltura che stanno assistendo ad un aumento ingiustificato del canone demaniale con un balzo da un minimo forfettario di euro 369 a quasi euro 2.700;

    il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, prevede che per il 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non deve essere inferiore a 500 euro;

    sarebbe stato quanto mai opportuno prevedere in questo decreto sia una proroga della rideterminazione del canone previsto per il 2021 per le suddette categorie, nonché una rimodulazione dei canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura dato che per queste lo spazio non è fonte di reddito perché questo non proviene dalla concessione ma dalla propria attività, la concessione è il mezzo per poter lavorare, inoltre, le cifre pagate non sono commisurate agli spazi di concessione e non tengono conto che alcune Cooperative di pescatori, che occupano solo pochi metri quadri e si trovano a pagare cifre spropositate,

impegna il Governo

a prevedere una rimodulazione dei canoni demaniali sia per le attività previste dal comma 4 del decreto-legge n. 104 del 2020 ovvero sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti nonché per le attività di pesca ed acquacoltura, in quanto è opportuno che sia ristabilita una tassazione equa e proporzionale, in quanto la disposizione del decreto-legge n. 104 del 2020, attualmente in vigore, ha rilevanti ricadute economiche sul settore e l'aumento ingiustificato stride con gli interventi messi in atto per la ripartenza.
9/3431-AR/59. Viviani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500;

    dal 1° gennaio 2021, quindi, la norma sopracitata si applica anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, settori questi già fortemente colpiti dalla emergenza epidemiologica e per i quali un incremento così significato dei costi concessori sta determinando conseguenze gravissime in termini economici ed occupazionali;

    il 2022 si è aperto con l'ennesima ingiustificata stangata per i settori della pesca e acquacoltura, che continuano a subire l'incremento dei costi concessori del demanio marittimo. Ad oggi, qualunque sia l'utilizzo delle aree interessate, l'importo minimo annuo del canone delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, è di 2.698,75 euro (contro i 370 euro massimi precedenti). È una situazione insostenibile per le nostre imprese di pesca e acquacoltura che stanno assistendo ad un aumento ingiustificato del canone demaniale con un balzo da un minimo forfettario di euro 369 a quasi euro 2.700;

    il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, prevede che per il 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non deve essere inferiore a 500 euro;

    sarebbe stato quanto mai opportuno prevedere in questo decreto sia una proroga della rideterminazione del canone previsto per il 2021 per le suddette categorie, nonché una rimodulazione dei canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura dato che per queste lo spazio non è fonte di reddito perché questo non proviene dalla concessione ma dalla propria attività, la concessione è il mezzo per poter lavorare, inoltre, le cifre pagate non sono commisurate agli spazi di concessione e non tengono conto che alcune Cooperative di pescatori, che occupano solo pochi metri quadri e si trovano a pagare cifre spropositate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di rimodulare i canoni demaniali dovuti quali corrispettivi dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, nonché per le attività di pesca e acquacoltura.
9/3431-AR/59. (Testo modificato nel corso della seduta)Viviani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca numerose proroghe di termini normativi, ripartiti per competenza ministeriale, insieme a disposizioni che non recano proroghe di termini, ma interventi a regime;

    alcune disposizioni intervengono prorogando la durata dei mandati di cariche dell'amministrazione civile e militare;

    il terzo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, prevede che gli incarichi consolari onorari cessino al compimento del settantesimo anno di età;

    da quando fu introdotta tale disposizione, cinquantacinque anni fa, da un lato, l'aspettativa di vita si è modificata innalzandosi sensibilmente e, dall'altro, più complesse sono divenute le necessità di supporto alla nostra rete consolare;

    l'esperienza acquisita negli anni nella gestione della nostra rete consolare onoraria nel mondo, nonché le istanze provenienti sia dagli uffici consolari di carriera, dai quali gli uffici di seconda categoria dipendono, sia dagli stessi funzionari onorari, suggeriscono di prevedere l'innalzamento del limite di età per lo svolgimento della funzione di console onorario italiano nei Paesi esteri, consentendo, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per lo Stato, di disporre più a lungo di funzionari onorari che hanno maturato nel settore consolare notevoli esperienze e che frequentemente godono di una preziosa rete di contatti in loco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare opportune modifiche all'articolo 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 al fine di prevedere un'opzione di deroga al termine di cessazione dell'incarico di console onorario per raggiunti limiti di età, per un ulteriore quinquennio, in favore delle sedi di dipendenza dell'ufficio onorario, da richiedere all'amministrazione una volta acquisito il consenso del funzionario onorario interessato.
9/3431-AR/60. Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'efficacia, l'appropriatezza e la sicurezza non solo delle prestazioni, ma anche degli ambienti, sono elementi essenziali per la qualità delle cure che devono essere soggetti a monitoraggio adeguato e costante;

    il diffondersi negli ultimi anni della pandemia da SARS-CoV-2, ha riportato in primo piano il tema dell'igiene degli spazi e dei luoghi pubblici quale primo e fondamentale baluardo di prevenzione e contrasto alla diffusione di agenti patogeni e virali;

    numerosi studi, recepiti in raccomandazioni dall'istituto Superiore di Sanità, hanno dimostrato come gli interventi di pulizia ambientale e disinfezione, riducendo la contaminazione delle superfici, possono prevenire la trasmissione di agenti patogeni, abbattendo i casi di endemia ospedaliera e le infezioni correlate all'assistenza e alla degenza;

    nonostante consolidate evidenze sperimentali e le raccomandazioni contenute in linee guida nazionali e internazionali circa la disinfezione degli ambienti e le modalità di utilizzo dei prodotti sanificanti, in passato, anche nelle strutture sanitarie, non sono mancati episodi deprecabili di scarsa attenzione all'igiene dei luoghi;

    la quasi totalità dei servizi di pulizia nelle strutture sanitarie e sociosanitarie viene affidata dalle pubbliche amministrazioni attraverso procedure di gara ad operatori specializzati esterni alla stessa; gli articoli 102 e 111 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), impongono la verifica di conformità, anche attraverso procedimenti digitali e informatizzati, dei servizi prestati da operatori esterni, affidati con gare di appalto, rinviando ad un apposito Regolamento unico di esecuzione le specifiche disposizioni attuative;

    il Regolamento unico di esecuzione di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto legislativo non è ancora stato adottato;

    è prassi diffusa che le verifiche di conformità vengano svolte dagli stessi appaltatori o dalle stazioni appaltanti che non sono però in grado di garantire un controllo completo, continuo e costante del servizio erogato;

    a prescindere da emergenze di carattere sanitario è necessario effettuare controlli con sempre maggiore frequenza e severità affinché sia garantita l'effettiva qualità ed efficacia del servizio prestato contrastando pratiche intollerabili finalizzate al risparmio a discapito della salute dei pazienti;

    la corretta gestione, verifica, controllo e monitoraggio, in tempo reale, dei servizi di pulizia e disinfezione in ambito sanitario contribuisce efficacemente alla riduzione del «rischio clinico»; la delicatezza e la rilevanza del servizio di pulizia delle strutture sanitarie imporrebbe che le verifiche di conformità venissero effettuate da soggetti specializzati e terzi rispetto alle parti del rapporto d'appalto in modo da garantire un controllo indipendente e imparziale a salvaguardia dell'interesse pubblico;

    l'imparzialità dei controlli, verifiche e monitoraggi informatizzati dei servizi appaltati possa essere meglio garantita attraverso l'utilizzo di una piattaforma la cui proprietà non sia riconducibile al soggetto appaltatore;

    il PNRR ha posto tra i propri obbiettivi principali il tema della digitalizzazione della Pubblica amministrazione;

    attualmente esistono nuove tecniche digitali innovative in grado di garantire controlli effettivi, informatizzati e affidabili su tutto il servizio prestato dagli enti appaltatori e che sono già state sperimentate con successo in alcune realtà presenti sul territorio nazionale;

    l'utilizzo di strumenti informatici realizzati da parte di enti terzi e residenti su cloud nazionale, consentendo la verifica in tempo reale della esecuzione dei servizi principali, dei servizi accessori e delle attività di verifica richieste dal capitolato di gara e imposte dalla certificazione volontaria dei fornitori dei servizi;

    il ricorso a piattaforme informatica garantisce il rispetto della più recente normativa cogente e volontaria oltre alla possibilità di restare aggiornati con le più recenti disposizioni legislative,

impegna il Governo:

   a adottare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire che l'intera attività di verifica di conformità di qualità dei servizi di pulizia e disinfezione prestati nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, a seguito di affidamento esterno, sia realizzata attraverso strumenti informatici residenti su cloud nazionale, realizzati e di proprietà di enti diversi rispetto alle parti (appaltante e appaltatore) in modo da assicurare indipendenza e imparzialità dello strumento informatico, per attuare un sistema adeguato di verifica di conformità continuativo dei servizi esternalizzati;

   a ricomprendere i costi delle suddette attività di verifica nei costi di appalto non soggetti a ribasso sulla base della valutazione della stazione appaltante, tenuto conto della quantificazione del monte ore delle verifiche previste per l'appalto, del numero dei soggetti impiegati nelle verifiche e dei costi dell'hardware e del software.
9/3431-AR/61.Bagnasco.


   La Camera,

   premesso che:

    l'efficacia, l'appropriatezza e la sicurezza non solo delle prestazioni, ma anche degli ambienti, sono elementi essenziali per la qualità delle cure che devono essere soggetti a monitoraggio adeguato e costante;

    il diffondersi negli ultimi anni della pandemia da SARS-CoV-2, ha riportato in primo piano il tema dell'igiene degli spazi e dei luoghi pubblici quale primo e fondamentale baluardo di prevenzione e contrasto alla diffusione di agenti patogeni e virali;

    numerosi studi, recepiti in raccomandazioni dall'istituto Superiore di Sanità, hanno dimostrato come gli interventi di pulizia ambientale e disinfezione, riducendo la contaminazione delle superfici, possono prevenire la trasmissione di agenti patogeni, abbattendo i casi di endemia ospedaliera e le infezioni correlate all'assistenza e alla degenza;

    nonostante consolidate evidenze sperimentali e le raccomandazioni contenute in linee guida nazionali e internazionali circa la disinfezione degli ambienti e le modalità di utilizzo dei prodotti sanificanti, in passato, anche nelle strutture sanitarie, non sono mancati episodi deprecabili di scarsa attenzione all'igiene dei luoghi;

    la quasi totalità dei servizi di pulizia nelle strutture sanitarie e sociosanitarie viene affidata dalle pubbliche amministrazioni attraverso procedure di gara ad operatori specializzati esterni alla stessa; gli articoli 102 e 111 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), impongono la verifica di conformità, anche attraverso procedimenti digitali e informatizzati, dei servizi prestati da operatori esterni, affidati con gare di appalto, rinviando ad un apposito Regolamento unico di esecuzione le specifiche disposizioni attuative;

    il Regolamento unico di esecuzione di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto legislativo non è ancora stato adottato;

    è prassi diffusa che le verifiche di conformità vengano svolte dagli stessi appaltatori o dalle stazioni appaltanti che non sono però in grado di garantire un controllo completo, continuo e costante del servizio erogato;

    a prescindere da emergenze di carattere sanitario è necessario effettuare controlli con sempre maggiore frequenza e severità affinché sia garantita l'effettiva qualità ed efficacia del servizio prestato contrastando pratiche intollerabili finalizzate al risparmio a discapito della salute dei pazienti;

    la corretta gestione, verifica, controllo e monitoraggio, in tempo reale, dei servizi di pulizia e disinfezione in ambito sanitario contribuisce efficacemente alla riduzione del «rischio clinico»; la delicatezza e la rilevanza del servizio di pulizia delle strutture sanitarie imporrebbe che le verifiche di conformità venissero effettuate da soggetti specializzati e terzi rispetto alle parti del rapporto d'appalto in modo da garantire un controllo indipendente e imparziale a salvaguardia dell'interesse pubblico;

    l'imparzialità dei controlli, verifiche e monitoraggi informatizzati dei servizi appaltati possa essere meglio garantita attraverso l'utilizzo di una piattaforma la cui proprietà non sia riconducibile al soggetto appaltatore;

    il PNRR ha posto tra i propri obbiettivi principali il tema della digitalizzazione della Pubblica amministrazione;

    attualmente esistono nuove tecniche digitali innovative in grado di garantire controlli effettivi, informatizzati e affidabili su tutto il servizio prestato dagli enti appaltatori e che sono già state sperimentate con successo in alcune realtà presenti sul territorio nazionale;

    l'utilizzo di strumenti informatici realizzati da parte di enti terzi e residenti su cloud nazionale, consentendo la verifica in tempo reale della esecuzione dei servizi principali, dei servizi accessori e delle attività di verifica richieste dal capitolato di gara e imposte dalla certificazione volontaria dei fornitori dei servizi;

    il ricorso a piattaforme informatica garantisce il rispetto della più recente normativa cogente e volontaria oltre alla possibilità di restare aggiornati con le più recenti disposizioni legislative,

impegna il Governo:

   a valutare di adottare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire che l'intera attività di verifica di conformità di qualità dei servizi di pulizia e disinfezione prestati nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, a seguito di affidamento esterno, sia realizzata attraverso strumenti informatici residenti su cloud nazionale, realizzati e di proprietà di enti diversi rispetto alle parti (appaltante e appaltatore) in modo da assicurare indipendenza e imparzialità dello strumento informatico, per attuare un sistema adeguato di verifica di conformità continuativo dei servizi esternalizzati;

   a valutare di ricomprendere i costi delle suddette attività di verifica nei costi di appalto non soggetti a ribasso sulla base della valutazione della stazione appaltante, tenuto conto della quantificazione del monte ore delle verifiche previste per l'appalto, del numero dei soggetti impiegati nelle verifiche e dei costi dell'hardware e del software.
9/3431-AR/61.(Testo modificato nel corso della seduta)Bagnasco.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, nella sua versione iniziale prevedeva un cambio della destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria dalla bonifica dei territori a interventi per favorire la decarbonizzazione e l'elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Nel corso dell'esame nelle Commissioni referenti, detta previsione è stata fortunatamente soppressa;

    con riguardo all'Ilva di Taranto e al relativo territorio, si segnala che attualmente tra le attività di bonifica, recupero, risanamento e riqualificazione del territorio dell'ex Ilva e del comune di Taranto, sono ricomprese anche quelle delle «Aree Escluse», ossia le aree rimaste in capo ad Ilva in amministrazione straordinaria;

    tra le 15 aree cosiddette «Aree Escluse», vi è anche la Cava L'Amastuola, individuata nell'ambito di quelle ad alta priorità, priva di vincoli e idonea per investimenti di riconversione nel breve termine; per la medesima cava di calcare «L'Amastuola», un'area di circa 130 ettari (di cui circa 60 destinati a cava), è previsto un cambio di destinazione d'uso e di recupero finale. A tal fine sono previsti dei progetti per l'utilizzo dell'area;

    nell'ambito dei progetti di recupero finale della cava, l'architetto Massimiliano Fuksas ha da tempo redatto un progetto base, dando la sua disponibilità alla realizzazione di un progetto esecutivo di recupero. Si evidenzia che detto progetto di recupero è già all'attenzione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);

    un ulteriore progetto ricompreso all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto (CIS), è quello della realizzazione della Forestazione Urbana del quartiere Tamburi a Taranto, per la realizzazione di una delle principali opere di risanamento ambientale programmate per il medesimo quartiere, gravemente penalizzato dal punto di vista sanitario e ambientale dalla presenza vicina dello stabilimento siderurgico ex Uva;

    il suddetto progetto si inserisce in un più ampio piano di interventi che mirano alla riqualificazione urbana del quartiere Tamburi, contribuendo primariamente al risanamento e alla riattivazione di quest'area. All'interno di essa si prevede la realizzazione di una «foresta urbana» di ampie dimensioni, che permetterà la phytoremediation, una tecnologia naturale di bonifica sia dell'aria, sia dell'acqua, sia dei suoli, nonché la realizzazione di parco pubblico attrezzato a servizio dei cittadini,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative di competenza, anche prevedendo lo stanziamento di opportune risorse, al fine di provvedere alla realizzazione del progetto di recupero finale della cava L'Amastuola, anche in considerazione che già da tempo esiste un progetto base e la disponibilità di tradurlo in progetto esecutivo di recupero, come esposto in premessa;

   ad avviare fin da subito tutte le iniziative, di concerto con gli enti territoriali interessati, al fine di riuscire ad individuare un soggetto, anche pubblico, che possa acquistare le aree di proprietà di Uva in amministrazione straordinaria, e che realizzi e porti a termine il progetto per la realizzazione della Forestazione Urbana del quartiere Tamburi di Taranto;

   a prevedere la nomina di un nuovo commissario per le bonifiche attualmente in capo al Prefetto di Taranto.
9/3431-AR/62.Labriola.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, nella sua versione iniziale prevedeva un cambio della destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria dalla bonifica dei territori a interventi per favorire la decarbonizzazione e l'elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Nel corso dell'esame nelle Commissioni referenti, detta previsione è stata fortunatamente soppressa;

    con riguardo all'Ilva di Taranto e al relativo territorio, si segnala che attualmente tra le attività di bonifica, recupero, risanamento e riqualificazione del territorio dell'ex Ilva e del comune di Taranto, sono ricomprese anche quelle delle «Aree Escluse», ossia le aree rimaste in capo ad Ilva in amministrazione straordinaria;

    tra le 15 aree cosiddette «Aree Escluse», vi è anche la Cava L'Amastuola, individuata nell'ambito di quelle ad alta priorità, priva di vincoli e idonea per investimenti di riconversione nel breve termine; per la medesima cava di calcare «L'Amastuola», un'area di circa 130 ettari (di cui circa 60 destinati a cava), è previsto un cambio di destinazione d'uso e di recupero finale. A tal fine sono previsti dei progetti per l'utilizzo dell'area;

    nell'ambito dei progetti di recupero finale della cava, l'architetto Massimiliano Fuksas ha da tempo redatto un progetto base, dando la sua disponibilità alla realizzazione di un progetto esecutivo di recupero. Si evidenzia che detto progetto di recupero è già all'attenzione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);

    un ulteriore progetto ricompreso all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto (CIS), è quello della realizzazione della Forestazione Urbana del quartiere Tamburi a Taranto, per la realizzazione di una delle principali opere di risanamento ambientale programmate per il medesimo quartiere, gravemente penalizzato dal punto di vista sanitario e ambientale dalla presenza vicina dello stabilimento siderurgico ex Uva;

    il suddetto progetto si inserisce in un più ampio piano di interventi che mirano alla riqualificazione urbana del quartiere Tamburi, contribuendo primariamente al risanamento e alla riattivazione di quest'area. All'interno di essa si prevede la realizzazione di una «foresta urbana» di ampie dimensioni, che permetterà la phytoremediation, una tecnologia naturale di bonifica sia dell'aria, sia dell'acqua, sia dei suoli, nonché la realizzazione di parco pubblico attrezzato a servizio dei cittadini,

impegna il Governo:

   a valutare di adottare le iniziative di competenza, anche prevedendo lo stanziamento di opportune risorse, al fine di provvedere alla realizzazione del progetto di recupero finale della cava L'Amastuola, anche in considerazione che già da tempo esiste un progetto base e la disponibilità di tradurlo in progetto esecutivo di recupero, come esposto in premessa;

   a valutare di avviare fin da subito tutte le iniziative, di concerto con gli enti territoriali interessati, al fine di riuscire ad individuare un soggetto, anche pubblico, che possa acquistare le aree di proprietà di Uva in amministrazione straordinaria, e che realizzi e porti a termine il progetto per la realizzazione della Forestazione Urbana del quartiere Tamburi di Taranto.
9/3431-AR/62.(Testo modificato nel corso della seduta)Labriola.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    per quanto concerne gli ammortizzatori sociali adottati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, come noto, sono state introdotte disposizioni speciali – quali procedure semplificate, deroghe ai limiti di durata ed esenzioni, anche parziali, dal pagamento delle addizionali contributive – per i trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

    la cassa, integrazione è stata quindi uno strumento fondamentale per quei lavoratori, che, in mancanza, sarebbero rimasti esclusi da interventi economici di sostegno, poiché non previsti contrattualmente;

    ad esclusione di alcuni specifici settori, gli interventi legati alla cassa integrazione Covid sono scaduti il 31 dicembre 2021, nonostante lo stato di emergenza sia stato prorogato sino al 31 marzo 2022;

    si ritiene necessario introdurre un'ulteriore proroga di tale ammortizzatore sociale con causale Covid, estesa anche ad alcuni mesi successivi alla fine dello stato di emergenza poiché resta essenziale per sostenere lavoratori e imprese ancora in difficoltà,

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti per prorogare la cassa integrazione Covid anche valutando la possibilità di prolungare tale ammortizzatore almeno sino al 15 luglio 2022 e dunque oltre la fine dello stato di emergenza, allo scopo di salvaguardare il lavoro.
9/3431-AR/63.Rizzetto, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    in tema di politiche sociali il decreto-legge interviene in vari settori: in particolare l'articolo 15 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2022 la facoltà di utilizzare, entro il limite di 15 milioni di euro, le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni;

    il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza, istituito dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, è destinato alle cosiddette Città Riservatarie, sostanzialmente le 15 città più grandi o più problematiche in materia di infanzia ossia Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari;

    il suddetto Fondo è finalizzato a realizzare interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia è dell'adolescenza;

    il Fondo, tradizionalmente pari a 44 milioni di euro dalla costituzione fino al 2010, ha visto una forte decurtazione negli ultimi anni;

    uno strumento prezioso come il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza che per anni ha dato dignità, benessere e inclusione a centinaia di migliaia di bambini e di ragazzi in tutta Italia è stato negli ultimi anni marginalizzato e progressivamente ridotto;

    l'allocazione di adeguate risorse all'infanzia e all'adolescenza riveste un'importanza enorme nel garantire ai bambini e agli adolescenti l'effettiva attuazione di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse del Fondo nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza destinate alle cosiddette Città Riservatarie al fine di rafforzare e sostenere la realizzazione di specifici interventi per tutelare e promuovere diritti, benessere e sviluppo dei bambini e dei ragazzi.
9/3431-AR/64.Alaimo, Giarrizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto che reca disposizione urgenti in materia di termini legislativi;

    nel provvedimento in esame, all'articolo 3 vengono prorogati una serie di termini in materia economica e finanziaria;

    la situazione pandemica generata dalla diffusione del SARS-CoV-2 ha impattato pesantemente sul comparto turistico: sin dal primo trimestre del 2020, tanto a livello mondiale che nei paesi UE, le restrizioni di viaggio e le altre limitazioni hanno determinato un'intensa flessione dei flussi turistici;

    secondo le stime contenute nel Conto Satellite del turismo, il valore aggiunto turistico è stato pari nel 2017 a 93 miliardi di euro, con un peso del 6 per cento sul valore aggiunto totale dell'Italia. Le imprese della filiera turistica erano più di un milione, per il 90 per cento microimprese (1-4 addetti). Ad esse corrispondevano più di 4 milioni di posizioni lavorative (in buona parte a tempo parziale), ovvero il 15 per cento del totale dell'intera economia;

    negli ultimi anni, il turismo nel nostro Paese è stato caratterizzato da una espansione forte e continua. Nel 2019 aveva raggiunto un record assoluto: 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, con una crescita, rispettivamente, del +2,6 per cento e dell'+1,8 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2020, a seguito della pandemia da COVID-19, il settore ha subito un profondo shock;

    la crisi economica derivante dal dilagare della pandemia ha, pertanto, colpito un settore nevralgico dell'economia italiana, che nel decennio precedente si era progressivamente rafforzato, riflettendosi negativamente tanto sulle condizioni occupazionali che sul fatturato del settore, più marcati rispetto agli altri comparti;

    i dati forniti dalla Confcommercio, delineano una situazione piuttosto preoccupante: si apprende, infatti, che nel solo primo anno di pandemia il turismo in Italia ha perso, in base ai dati di ISTAT, per quanto concerne gli arrivi nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto al 2019,48,3 milioni di stranieri su 60 e 29 milioni di Italiani su 59,2;

    in termini di presenze, il dato è ulteriormente negativo, le notti trascorse dai turisti a destinazione, si sono ridotte di 154,8 milioni su 203,8 per gli stranieri e di 77,8 milioni su 197,3 per gli italiani. La flessione in negativo ha interessato del 5,8 per cento il contributo all'economia nazionale per la sola parte generata dal turismo, con una riduzione del valore della produzione turistica del 58 per cento e il dato più preoccupante è quello della caduta degli indicatori del segmento turismo montano quantificabile nella misura del 70 per cento;

    si è trattato di una perdita colossale di risorse e ricchezza che non ha gravato solo sulle aree montane, ma sull'intero sistema economico del nostro Paese, per il quale il turismo genera nel complesso, tra componenti dirette, indirette e indotte, poco meno del 14 per cento del Prodotto interno lordo. Con specifico riguardo, poi, al fatturato e alla redditività delle imprese operanti nel settore, i dati disponibili a livello nazionale evidenziano, nel 2020, che il fatturato delle società di capitali operanti nei comparti dell'alloggio, della ristorazione e dell'intrattenimento si sarebbe contratto del 40 per cento, circa quattro volte la riduzione registrata per la media delle imprese;

    come noto, anche il turismo organizzato ha sofferto e soffre ancora in modo particolare delle continue fibrillazioni legate allo spostamento dei viaggiatori a causa della continua recrudescenza del COVID-19; ciò non permette di pianificare progetti per il futuro, con grave incidenza sui redditi di tali aziende;

    i numeri forniti non consentono una ripresa immediata e non potranno neppure essere riassorbiti nei primi mesi del 2022, sé non si programmano interventi poderosi, utilizzando al meglio i provvedimenti di investimento e le riforme messi in campo dall'Europa e dal Governo nazionale per risolvere problematiche aperte da anni e, soprattutto, riposizionare il «prodotto turistico Italia» in un nuovo contesto competitivo, contraddistinto da una domanda nazionale ed estera profondamente modificata dal COVID-19 ma che contemporaneamente può fornire una importante risposta;

    stante l'enorme vastità e diversità di caratteristiche dell'offerta turistica nel nostro Paese e l'esistenza di due stagionalità quadrimestrali – dicembre-marzo e giugno-settembre – sia pure dovendosi tenere conto di ragguardevoli distinguo tra area ed area – consentono di sostenere iniziative mirate ad una distribuzione più ottimale dei flussi nel tempo, ammodernando l'offerta ricettiva e di tutto l'insieme dei servizi turistici e complementari che intorno ad essa ruotano, anche in logica di migliore complementarietà;

    il settore del turismo si trova ad affrontare un'altra brutta battuta di arresto, che non solo determinerà un mancato guadagno, ma in taluni casi, anche un danno emergente a lungo termine, se non si interviene con provvedimenti tempestivi e mirati;

    valutando la situazione e dall'analisi degli strumenti disponibili, non si può non prendere atto, del fatto che il turismo nella sua globalità, a partire da quello montano, è stato uno dei primi settori a risentire pesantemente delle conseguenze della crisi pandemica, non fosse altro perché il concetto su cui basa la sua economia è letteralmente antitetico a quello di «contingentamento degli spostamenti», o peggio ancora, di «lockdown»; ma sarà anche uno degli ultimi ad uscirne, se è addirittura il Documento di Economia e Finanza, anche nell'ultima Nota di aggiornamento, ad affermare che «gli afflussi turistici recupererebbero nel 2022, per poi tornare ai livelli pre-crisi nel 2023»;

    si rende pertanto necessario aumentare nel 2022 l'efficacia delle misure di supporto alle attività economiche messe in campo durante la pandemia: dai crediti d'imposta, a partire da quelli sui canoni di locazione commerciale, ai contributi diretti sulla riduzione di volumi d'affari rispetto al 2019, agli interventi sul costo del lavoro e di rafforzamento degli ammortizzatori sociali in modalità COVID, a quelli per migliorare in modo adeguato e strutturale il livello di accessibilità al credito, alla riduzione della pressione fiscale, prestiti a ventiquattro mesi senza interessi. Si tratta anche di attivare misure mirate e specifiche per rendere vantaggiosa l'attività di investimento nelle aree montane, superando gli attuali divari rispetto ad altri territori ed incentivando la riqualificazione dei contesti imprenditoriali che costituiscono componente essenziale dei sistemi turistici locali e dell'attrattività dei territori;

    proprio per sostenere una ripresa tangibile per l'intero comparto montano, la sospensione del pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in favore di tutti gli operatori economici del settore turistico montano, che dimostrino una perdita di esercizio riferita all'anno 2021, rispetto all'anno 2019 almeno pari al 50 per cento del fatturato, potrebbe rappresentare un piccolo seppur significativo segnale di supporto economico al settore;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, parrebbe un valido e concreto strumento per far fronte all'onere derivante dall'impegno richiesto,

impegna il Governo

ad adottare, con interventi tempestivi, tutte le iniziative necessarie, idonee ed adeguate a sostenere le imprese del comparto turistico delle regioni montane che hanno riportato un calo considerevole del fatturato negli ultimi mesi, anche determinato dalle limitazioni imposte a causa della pandemia, finalizzate ad aumentare e rendere sistematico il sostegno al settore, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, al fine di garantire al settore del turismo montano una ripresa costante e duratura, nonché ad adottare appositi strumenti economici favorendo una fiscalità di vantaggio per sostenere gli investimenti nelle aree montane al fine, di contrastare lo spopolamento e la desertificazione antropica delle citate aree.
9/3431-AR/65.Elisa Tripodi, Sut, Masi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto che reca disposizione urgenti in materia di termini legislativi;

    nel provvedimento in esame, all'articolo 3 vengono prorogati una serie di termini in materia economica e finanziaria;

    la situazione pandemica generata dalla diffusione del SARS-CoV-2 ha impattato pesantemente sul comparto turistico: sin dal primo trimestre del 2020, tanto a livello mondiale che nei paesi UE, le restrizioni di viaggio e le altre limitazioni hanno determinato un'intensa flessione dei flussi turistici;

    secondo le stime contenute nel Conto Satellite del turismo, il valore aggiunto turistico è stato pari nel 2017 a 93 miliardi di euro, con un peso del 6 per cento sul valore aggiunto totale dell'Italia. Le imprese della filiera turistica erano più di un milione, per il 90 per cento microimprese (1-4 addetti). Ad esse corrispondevano più di 4 milioni di posizioni lavorative (in buona parte a tempo parziale), ovvero il 15 per cento del totale dell'intera economia;

    negli ultimi anni, il turismo nel nostro Paese è stato caratterizzato da una espansione forte e continua. Nel 2019 aveva raggiunto un record assoluto: 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, con una crescita, rispettivamente, del +2,6 per cento e dell'+1,8 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2020, a seguito della pandemia da COVID-19, il settore ha subito un profondo shock;

    la crisi economica derivante dal dilagare della pandemia ha, pertanto, colpito un settore nevralgico dell'economia italiana, che nel decennio precedente si era progressivamente rafforzato, riflettendosi negativamente tanto sulle condizioni occupazionali che sul fatturato del settore, più marcati rispetto agli altri comparti;

    i dati forniti dalla Confcommercio, delineano una situazione piuttosto preoccupante: si apprende, infatti, che nel solo primo anno di pandemia il turismo in Italia ha perso, in base ai dati di ISTAT, per quanto concerne gli arrivi nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto al 2019,48,3 milioni di stranieri su 60 e 29 milioni di Italiani su 59,2;

    in termini di presenze, il dato è ulteriormente negativo, le notti trascorse dai turisti a destinazione, si sono ridotte di 154,8 milioni su 203,8 per gli stranieri e di 77,8 milioni su 197,3 per gli italiani. La flessione in negativo ha interessato del 5,8 per cento il contributo all'economia nazionale per la sola parte generata dal turismo, con una riduzione del valore della produzione turistica del 58 per cento e il dato più preoccupante è quello della caduta degli indicatori del segmento turismo montano quantificabile nella misura del 70 per cento;

    si è trattato di una perdita colossale di risorse e ricchezza che non ha gravato solo sulle aree montane, ma sull'intero sistema economico del nostro Paese, per il quale il turismo genera nel complesso, tra componenti dirette, indirette e indotte, poco meno del 14 per cento del Prodotto interno lordo. Con specifico riguardo, poi, al fatturato e alla redditività delle imprese operanti nel settore, i dati disponibili a livello nazionale evidenziano, nel 2020, che il fatturato delle società di capitali operanti nei comparti dell'alloggio, della ristorazione e dell'intrattenimento si sarebbe contratto del 40 per cento, circa quattro volte la riduzione registrata per la media delle imprese;

    come noto, anche il turismo organizzato ha sofferto e soffre ancora in modo particolare delle continue fibrillazioni legate allo spostamento dei viaggiatori a causa della continua recrudescenza del COVID-19; ciò non permette di pianificare progetti per il futuro, con grave incidenza sui redditi di tali aziende;

    i numeri forniti non consentono una ripresa immediata e non potranno neppure essere riassorbiti nei primi mesi del 2022, sé non si programmano interventi poderosi, utilizzando al meglio i provvedimenti di investimento e le riforme messi in campo dall'Europa e dal Governo nazionale per risolvere problematiche aperte da anni e, soprattutto, riposizionare il «prodotto turistico Italia» in un nuovo contesto competitivo, contraddistinto da una domanda nazionale ed estera profondamente modificata dal COVID-19 ma che contemporaneamente può fornire una importante risposta;

    stante l'enorme vastità e diversità di caratteristiche dell'offerta turistica nel nostro Paese e l'esistenza di due stagionalità quadrimestrali – dicembre-marzo e giugno-settembre – sia pure dovendosi tenere conto di ragguardevoli distinguo tra area ed area – consentono di sostenere iniziative mirate ad una distribuzione più ottimale dei flussi nel tempo, ammodernando l'offerta ricettiva e di tutto l'insieme dei servizi turistici e complementari che intorno ad essa ruotano, anche in logica di migliore complementarietà;

    il settore del turismo si trova ad affrontare un'altra brutta battuta di arresto, che non solo determinerà un mancato guadagno, ma in taluni casi, anche un danno emergente a lungo termine, se non si interviene con provvedimenti tempestivi e mirati;

    valutando la situazione e dall'analisi degli strumenti disponibili, non si può non prendere atto, del fatto che il turismo nella sua globalità, a partire da quello montano, è stato uno dei primi settori a risentire pesantemente delle conseguenze della crisi pandemica, non fosse altro perché il concetto su cui basa la sua economia è letteralmente antitetico a quello di «contingentamento degli spostamenti», o peggio ancora, di «lockdown»; ma sarà anche uno degli ultimi ad uscirne, se è addirittura il Documento di Economia e Finanza, anche nell'ultima Nota di aggiornamento, ad affermare che «gli afflussi turistici recupererebbero nel 2022, per poi tornare ai livelli pre-crisi nel 2023»;

    si rende pertanto necessario aumentare nel 2022 l'efficacia delle misure di supporto alle attività economiche messe in campo durante la pandemia: dai crediti d'imposta, a partire da quelli sui canoni di locazione commerciale, ai contributi diretti sulla riduzione di volumi d'affari rispetto al 2019, agli interventi sul costo del lavoro e di rafforzamento degli ammortizzatori sociali in modalità COVID, a quelli per migliorare in modo adeguato e strutturale il livello di accessibilità al credito, alla riduzione della pressione fiscale, prestiti a ventiquattro mesi senza interessi. Si tratta anche di attivare misure mirate e specifiche per rendere vantaggiosa l'attività di investimento nelle aree montane, superando gli attuali divari rispetto ad altri territori ed incentivando la riqualificazione dei contesti imprenditoriali che costituiscono componente essenziale dei sistemi turistici locali e dell'attrattività dei territori;

    proprio per sostenere una ripresa tangibile per l'intero comparto montano, la sospensione del pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in favore di tutti gli operatori economici del settore turistico montano, che dimostrino una perdita di esercizio riferita all'anno 2021, rispetto all'anno 2019 almeno pari al 50 per cento del fatturato, potrebbe rappresentare un piccolo seppur significativo segnale di supporto economico al settore;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, parrebbe un valido e concreto strumento per far fronte all'onere derivante dall'impegno richiesto,

impegna il Governo

a valutare di adottare, con interventi tempestivi, tutte le iniziative necessarie, idonee ed adeguate a sostenere le imprese del comparto turistico delle regioni montane che hanno riportato un calo considerevole del fatturato negli ultimi mesi, anche determinato dalle limitazioni imposte a causa della pandemia, finalizzate ad aumentare e rendere sistematico il sostegno al settore, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, al fine di garantire al settore del turismo montano una ripresa costante e duratura, nonché a valutare di adottare appositi strumenti economici favorendo una fiscalità di vantaggio per sostenere gli investimenti nelle aree montane al fine, di contrastare lo spopolamento e la desertificazione antropica delle citate aree.
9/3431-AR/65.(Testo modificato nel corso della seduta)Elisa Tripodi, Sut, Masi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame dispone la proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    in particolare, al comma 4, si interviene su specifici termini afferenti alla liquidità delle imprese appaltatrici: viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui devono essere state avviate le procedure di gara, in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento;

    stando alla relazione illustrativa del provvedimento in titolo, con riferimento al succitato comma «la proroga al 31 dicembre 2022 risulta necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese, favorendone gli investimenti anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime»;

    nella medesima prospettiva di tutela di quanto auspicato dal suindicato passaggio della relazione illustrativa si colloca l'urgenza di provvedere alla proroga della moratoria, di cui originariamente all'articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020 (legge n. 27/2020, cosiddetto «Cura Italia ») sui finanziamenti in essere fino al 30 giugno 2022, che rappresenterebbe una conditio indispensabile per ridare ossigeno al tessuto imprenditoriale nazionale;

    infatti, si evidenzia che in data 31 dicembre 2022, termine in cui scadeva la proroga della moratoria disposta in ultimo dal decreto-legge cosiddetto Sostegni-bis, la sospensione risultava attiva su un ammontare di 36 miliardi di euro ed è verosimile che – dato il permanere di uno scenario di contingenza critica per le PMI italiane esposte ai disagi più deleteri delle misure di contenimento da COVID-19, in ragione anche della recrudescenza epidemiologica registratasi nell'ultimo bimestre – molte imprese con il venir meno della sospensione, non siano riuscite a corrispondere le quote del debito residuo di prestiti e mutui;

    siffatto scenario solleva l'urgenza di rinnovare l'intervento a tutela della liquidità delle imprese italiane, segnatamente in una fase tanto delicata che corrisponde con una stagione di ripartenza: per tale ragione sarebbe auspicabile, nella fase attuale, disporre la proroga della moratoria con un allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 5 anni, che consenta alle imprese di poter ripagare il debito connesso ai prestiti in tempi più consoni alla reale rilancio economico del Paese;

    già nell'ambito dell'esame del cosiddetto decreto sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, con l'ordine del giorno 9/3099/115 proposto dal sottoscritto, il Governo si è impegnato a prorogare la moratoria di cui in premessa, nonché a valutare l'opportunità di prevedere «nel contempo un allungamento del piano di ammortamento che consenta alle imprese di poter ripagare il debito connesso ai prestiti in tempi maggiormente funzionali alle esigenze di riavvio e di reale ripresa economica»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire urgenti e specifiche misure a tutela della liquidità delle PMI, valutando anche l'ipotesi di proroga semestrale della moratoria di cui in premessa con annesso allungamento del periodo di ammortamento, al fine di ridare ossigeno alle aziende messe in ginocchio dall'attuale scenario emergenziale.
9/3431-AR/66. Di Sarno, Barbuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni volte alla proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, ivi comprese le proroghe inerenti l'amministrazione della Difesa;

    l'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, aggiungendo il comma 2-bis che autorizza la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020;

    la misura succitata è stata ulteriormente finanziata anche per l'anno 2021, con una modifica introdotta dall'articolo 1, comma 134, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 60;

   considerato che:

    sarebbe opportuno prorogare la misura descritta in premessa, in quanto l'assenza di risorse da destinare al finanziamento della performance organizzativa dei dipendenti civili, comporterebbe il rischio di ricadute sulla funzionalità delle attività e pregiudicherebbe il salario del personale citato;

    la componente civile della Difesa costituisce una realtà imprescindibile dello strumento militare garantendo la funzionalità di tutte le strutture organizzative del dicastero, ed assicurando il necessario supporto per lo svolgimento delle diverse missioni assegnate alle Forze Armate, comprese quelle assolte nell'attuale situazione di emergenza pandemica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a individuare idonee risorse economiche da destinare al fondo per l'incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa, di cui all'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, al fine di supportare e garantire la funzionalità delle attività del personale civile.
9/3431-AR/67.Rizzo, Aresta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni volte alla proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, incluse proroghe riguardanti l'amministrazione della Difesa;

    nell'Atto di indirizzo per l'avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l'E.F 2019 e la programmazione pluriennale 2020-2021, il Ministro della difesa, alla priorità politica 3, punti 9), 16) e 24) intende; rimodulare i fondi destinati alla legge n. 86 del 2001 in merito alle indennità di trasferimento, inserendo una indennità di posizione geografica; ampliare la disponibilità di alloggi di servizio per il personale in servizio della Difesa con famiglia, anche continuando con la sperimentazione di nuove modalità di gestione, ampliando anche le categorie di alloggi di servizio gratuiti per l'incarico (ASGI); avviare un programma di informatizzazione dei dati relativi a tutti gli alloggi in uso alla Difesa, utilizzando il programma GEPADD2 già in uso alle Forze armate; prevedere un programma gestionale delle proprietà private per i proprietari che intendano rendere disponibile la propria unità alloggiativa ai fini della Difesa; continuare a sostenere il benessere del personale militare e civile del Dicastero, con programmi volti alla costruzione o all'acquisto di alloggi a riscatto, nonché all'individuazione di aree da destinare all'edilizia cooperativa;

    la IV Commissione Difesa della Camera dei deputati ha approvato il 29 gennaio 2020 la risoluzione n. 8-00062, in materia di alloggi di servizio;

    la causa tipica dell'assegnazione dell'alloggio di servizio non è quella di soddisfare un'esigenza abitativa del singolo dipendente, bensì quella di assicurare la piena efficienza nella prestazione del pubblico servizio attraverso un'idonea collocazione funzionale del militare concessionario;

    ai sensi dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa»;

    l'ultimo piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione alla difesa è stato predisposto con il decreto del Ministro della difesa del 24 luglio 2015,

impegna il Governo

a presentare, entro il mese di marzo, alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il decreto di cui all'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, tenendo conto degli impegni assunti con la risoluzione in commissione n. 8-00062.
9/3431-AR/68.Frusone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni volte alla proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, incluse proroghe riguardanti l'amministrazione della Difesa;

    nell'Atto di indirizzo per l'avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l'E.F 2019 e la programmazione pluriennale 2020-2021, il Ministro della difesa, alla priorità politica 3, punti 9), 16) e 24) intende; rimodulare i fondi destinati alla legge n. 86 del 2001 in merito alle indennità di trasferimento, inserendo una indennità di posizione geografica; ampliare la disponibilità di alloggi di servizio per il personale in servizio della Difesa con famiglia, anche continuando con la sperimentazione di nuove modalità di gestione, ampliando anche le categorie di alloggi di servizio gratuiti per l'incarico (ASGI); avviare un programma di informatizzazione dei dati relativi a tutti gli alloggi in uso alla Difesa, utilizzando il programma GEPADD2 già in uso alle Forze armate; prevedere un programma gestionale delle proprietà private per i proprietari che intendano rendere disponibile la propria unità alloggiativa ai fini della Difesa; continuare a sostenere il benessere del personale militare e civile del Dicastero, con programmi volti alla costruzione o all'acquisto di alloggi a riscatto, nonché all'individuazione di aree da destinare all'edilizia cooperativa;

    la IV Commissione Difesa della Camera dei deputati ha approvato il 29 gennaio 2020 la risoluzione n. 8-00062, in materia di alloggi di servizio;

    la causa tipica dell'assegnazione dell'alloggio di servizio non è quella di soddisfare un'esigenza abitativa del singolo dipendente, bensì quella di assicurare la piena efficienza nella prestazione del pubblico servizio attraverso un'idonea collocazione funzionale del militare concessionario;

    ai sensi dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa»;

    l'ultimo piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione alla difesa è stato predisposto con il decreto del Ministro della difesa del 24 luglio 2015,

impegna il Governo

a valutare di presentare, entro il mese di marzo, alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il decreto di cui all'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, tenendo conto degli impegni assunti con la risoluzione in commissione n. 8-00062.
9/3431-AR/68.(Testo modificato nel corso della seduta)Frusone.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene una pluralità di misure in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi, che intervengono fra l'altro anche in ambito fiscale e finanziario;

    al riguardo, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazione, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, aveva previsto lo slittamento al 9 dicembre 2021 del versamento delle rate della cosiddetta «rottamazione-ter» e saldo e stralcio, le cui scadenze erano originariamente il 30 novembre 2021;

    l'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, successivamente convertito in legge, ha previsto la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata per tutti coloro che non hanno effettuato i versamenti relativi al pagamento delle rate del 2020 e parte di quelle del 2021;

    la suesposta disposizione, effettuando una modifica dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito infatti che: «Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021»;

    la suesposta proroga, tuttavia, non si è dimostrata sufficiente a colmare le esigenze dei contribuenti che non sono riusciti a far fronte al pagamento in un'unica soluzione di tutte le rate scadute per la rimessione in termini, trattandosi di importi elevati e complessi da sostenere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nell'ambito dei prossimi provvedimenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, l'introduzione di un intervento normativo ad hoc, finalizzato a concedere un termine temporale più ampio, per il pagamento delle rate nelle definizioni agevolate previste dalla rottamazione ter e saldo e stralcio.
9/3431-AR/69.Licatini, Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea è riconducibile ad una finalità unitaria d'intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi e contiene una pluralità di disposizioni che intervengono in diversi ambiti, fra i quali anche di competenza del lavoro e di assunzione di personale;

    al riguardo, l'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 prevede la concessione d'incentivi in favore dei datori di lavoro privati, che consistono nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) nel caso in cui il datore di lavoro, (avendo comunicato le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale) assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;

    alla luce dei dati recentemente analizzati dal comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza, è emerso, invero, come la scelta di riconoscere gli incentivi solo in caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, impedisca di estendere l'incentivo anche ai casi in cui i datori di lavoro, decidano di assumere a tempo indeterminato, (ma con orario di lavoro a tempo parziale) ovvero di assumere con contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi, con l'effetto quindi di escludere dall'area di operatività della norma, quel novero di soggetti occupabili in settori produttivi in cui l'occupazione è per lo più a tempo parziale;

    in questo senso, la vigente disciplina ha evidenziato in particolare, una criticità originariamente non prevista dal legislatore, nell'ambito della specifica disciplina sul reddito di cittadinanza, in seno alla quale la definizione di «offerta di lavoro congrua» alla base del meccanismo di condizionalità, prevede che l'offerta debba ritenersi congrua ove i rapporti di lavoro risultino a tempo determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi (questi ultimi sono invece esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 8), ma anche rispetto a quanto previsto da analoghe disposizioni previste nel nostro ordinamento, in materia di incentivi contributivi in favore di datori di lavoro che assumano a tempo determinato;

    a tal fine, si evidenzia come i soggetti appartenenti alle categorie caratterizzate da una marcata fragilità occupazionale, siano riconducibili alle norme sull'incentivo per l'assunzione di soggetti di «età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre dodici mesi, per la cui assunzione è riconosciuta la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di dodici mesi»;

    in relazione alle suesposte criticità si ravvisa pertanto l'urgenza è la necessità di introdurre misure correttive, volte a sanare l'applicazione delle disposizioni indicate nell'articolo 8 in precedenza riportato, al fine di garantire una migliore applicazione degli incentivi per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, iniziative normative volte a risolvere le criticità riportate in premessa, estendendo gli incentivi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, anche alle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale, nonché di assunzione a tempo determinato.
9/3431-AR/70.Cancelleri, Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    i continui interventi normativi intervenuti, negli ultimi anni, nel settore dei tabacchi da fumo senza combustione e delle sigarette elettroniche non hanno portato ad un riequilibrio della tassazione nel settore dei tabacchi, ma al contrario hanno destabilizzato l'intero mercato;

    da ultimo, mentre il legislatore continua a rinviare degli avanzamenti normativi per il riconoscimento della cannabis terapeutica, con la riformulazione degli emendamenti identici Bitonci 3.054 e Buratti 3.103, al comma 2, del testo di cui ai citati emendamenti come riformulati, si legalizza la possibilità di commercializzare in Italia bustine a base di nicotina – che rappresenteranno uno dei punti di forza nella produzione che la multinazionale British American Tobacco conta di mettere in campo a Trieste (con una posizione di monopolio sul mercato per questo prodotto innovativo e su cui ancora mancano evenienze scientifica circa l'impatto sulla salute);

    al comma 1, dello stesso testo di cui ai citati emendamenti come riformulati, si approva una revisione dell'accisa che torna indietro rispetto alla scelta di riequilibrare il sistema fiscale del settore tabacchi effettuata nel corso dei lavori sulla legge di bilancio 2021 grazie ad un emendamento a prima firma della sottoscritta: si reintroduce, infatti, un maggiore sconto fiscale sui prodotti da tabacco riscaldato – su cui sta facendo chiarezza anche la magistratura (cfr. operazione Cassandra, che ha tra l'altro portato all'arresto di Leo Checcaglini, all'epoca dei fatti Direttore Affari Istituzionali Philip Morris Italia, si legge negli atti della Procura della Repubblica di Roma che vi sarebbe stato «uno stabile asservimento della funzione pubblica a Philip Morris Italia a discapito degli altri produttori concorrenti»);

   considerato che:

    le sigarette tradizionali rappresentano il principale prodotto del mercato con circa l'85 per cento dei volumi venduti e il 92 per cento dell'intero gettito fiscale, come evidenziato nella relazione tecnica della legge di bilancio 2020;

    l'attuale sistema di tassazione delle sigarette si è dimostrato inadeguato a garantire le entrate attese dallo Stato; l'entità degli introiti, infatti, tiene solamente a fronte di aumenti repentini delle accise, che però, in considerazione del forte legame della componente ad valorem dell'accisa, rendono complicato programmare gli investimenti per gli operatori e assicurare entrate certe per lo Stato;

    una riforma della tassazione dei tabacchi tradizionali basata su aumenti programmati dell'accisa specifica (meno legata alle fluttuazioni di prezzo e all'instabilità del mercato) può assicurare allo Stato un gettito programmabile e certo e un sistema fiscale più semplice ed efficace;

    l'utilizzo dell'accisa specifica come strumento per aumentare la fiscalità sulle sigarette è adoperato nella gran parte degli Stati dell'Unione europea: il peso della specifica è, infatti, superiore al 40 per cento della tassazione totale delle sigarette in ben 18 Paesi europei;

    per raggiungere gli obiettivi di un incremento importante della specifica e un gettito stabile e programmabile nel tempo, occorrerebbero una semplificazione della normativa relativa alla struttura di tassazione delle sigarette, un adeguamento dell'onere fiscale minimo (OFM) e l'introduzione di un calendario fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, un intervento organico volto a ripensare il sistema fiscale nel settore dei tabacchi, attraverso una semplificazione della normativa relativa alla struttura di tassazione delle sigarette, un adeguamento dell'onere fiscale minimo (OFM) e l'introduzione di un calendario fiscale, suscettibili di garantire programmabilità degli interventi per gli operatori economici, gettito fiscale certo per l'Erario e un sostenibile equilibrio del peso fiscale dei diversi prodotti che compongono l'ormai innovato mercato dei prodotti del tabacco in termini di contribuzione in IVA e accise.
9/3431-AR/71.Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    Consip (acronimo di Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) è la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana e il suo azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è una società in-house. Per legge è previsto che operi nell'esclusivo interesse dello Stato. Essa viene creata nel 1997 per gestire i servizi informatici dell'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La Convenzione può essere considerata lo strumento principe tra tutti quelli a disposizione di Consip, dopo essere stata istituita dall'articolo n. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge Finanziaria 2000) e ripresa e modificata da decine di leggi di Stabilità e norme di contenimento della spesa. Tutte le Amministrazioni, grandi o piccole, obbligate o meno ad aderire alle convenzioni, possono accedere al medesimo listino inerente i beni/servizi negoziati. Proprio per questo motivo Consip inserisce nel capitolato di gara quei beni/servizi che possono soddisfare le esigenze di una ampia gamma, in termini di tipologia e dimensioni, di Amministrazioni: i cosiddetti beni/servizi standardizzabili;

   considerato che:

    occorre recepire le numerose richieste, provenienti da tutto il territorio nazionale, mosse dall'esigenza di rispondere in maniera efficace alle nuove esigenze sorte con la pandemia. Nello specifico, vi è la necessità di prorogare il termine per l'acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché per l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. Infatti, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale devono poter disporre di misure agevolanti nel corso di un arco temporale prolungato, così da ridurre tempi e costi delle procedure e garantire in maniera ancora maggiore la salute e la sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti al fine di porre in essere ogni misura utile per contenere la diffusione del virus COVID-19 sui mezzi del trasporto pubblico locale e velocizzare le relative procedure amministrative, in modo tale da potenziare il servizio pubblico locale e regionale ed incentivare le imprese nel settore del trasporto pubblico, prorogando il termine attualmente previsto al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 per l'acquisizione dei mezzi per il trasporto pubblico locale attraverso la piattaforma Consip Autobus 3 del 2 agosto 2018.
9/3431-AR/72.Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    Consip (acronimo di Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) è la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana e il suo azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è una società in-house. Per legge è previsto che operi nell'esclusivo interesse dello Stato. Essa viene creata nel 1997 per gestire i servizi informatici dell'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La Convenzione può essere considerata lo strumento principe tra tutti quelli a disposizione di Consip, dopo essere stata istituita dall'articolo n. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge Finanziaria 2000) e ripresa e modificata da decine di leggi di Stabilità e norme di contenimento della spesa. Tutte le Amministrazioni, grandi o piccole, obbligate o meno ad aderire alle convenzioni, possono accedere al medesimo listino inerente i beni/servizi negoziati. Proprio per questo motivo Consip inserisce nel capitolato di gara quei beni/servizi che possono soddisfare le esigenze di una ampia gamma, in termini di tipologia e dimensioni, di Amministrazioni: i cosiddetti beni/servizi standardizzabili;

   considerato che:

    occorre recepire le numerose richieste, provenienti da tutto il territorio nazionale, mosse dall'esigenza di rispondere in maniera efficace alle nuove esigenze sorte con la pandemia. Nello specifico, vi è la necessità di prorogare il termine per l'acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché per l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. Infatti, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale devono poter disporre di misure agevolanti nel corso di un arco temporale prolungato, così da ridurre tempi e costi delle procedure e garantire in maniera ancora maggiore la salute e la sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare di adottare idonei provvedimenti al fine di porre in essere ogni misura utile per contenere la diffusione del virus COVID-19 sui mezzi del trasporto pubblico locale e velocizzare le relative procedure amministrative, in modo tale da potenziare il servizio pubblico locale e regionale ed incentivare le imprese nel settore del trasporto pubblico, prorogando il termine attualmente previsto al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 per l'acquisizione dei mezzi per il trasporto pubblico locale attraverso la piattaforma Consip Autobus 3 del 2 agosto 2018.
9/3431-AR/72.(Testo modificato nel corso della seduta)Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    l'articolo 11 del provvedimento in oggetto prevede la proroga di termini legislativi in materia di transizione ecologica, introducendo peraltro disposizioni che intervengono in materia di imballaggi;

    l'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede misure, al momento inattuate, per sostenere gli impianti di riciclo dei rifiuti, istituendo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

    con riferimento agli impianti di riciclo dei rifiuti, gli Eddy Current Separatore (ECS) sono sistemi che utilizzano un potente campo magnetico per separare i metalli non ferrosi da un flusso di rifiuti o di minerali in entrata, favorendo il recupero il materiale piccolo e leggero del sottovaglio;

    la diffusione dei sistemi ECS potrebbe assicurare un contributo al miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti di imballaggi piccoli e leggeri in alluminio e altri materiali attualmente dispersi nel sottovaglio,

impegna il Governo:

   ad adottare adeguati strumenti normativi finalizzati a dare concreta e tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contestualmente prevedendo che nella definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del fondo siano considerati gli impianti che utilizzano la tecnologia Eddy Current Separators (ECS) di cui in premessa;

   a garantire l'accesso alle risorse stanziate in attuazione della misura sopra citata anche agli impianti Eddy Current Separators (ECS) che utilizzano tecnologie in grado di recuperare il materiale piccolo e leggero del sottovaglio.
9/3431-AR/73.Deiana.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    l'articolo 11 del provvedimento in oggetto prevede la proroga di termini legislativi in materia di transizione ecologica, introducendo peraltro disposizioni che intervengono in materia di imballaggi;

    l'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede misure per sostenere gli impianti di riciclo dei rifiuti, istituendo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

    con riferimento agli impianti di riciclo dei rifiuti, gli Eddy Current Separatore (ECS) sono sistemi che utilizzano un potente campo magnetico per separare i metalli non ferrosi da un flusso di rifiuti o di minerali in entrata, favorendo il recupero il materiale piccolo e leggero del sottovaglio;

    la diffusione dei sistemi ECS potrebbe assicurare un contributo al miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti di imballaggi piccoli e leggeri in alluminio e altri materiali attualmente dispersi nel sottovaglio,

impegna il Governo:

   a valutare, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che nella definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del fondo siano considerati anche gli impianti che utilizzano la tecnologia Eddy Current Separators (ECS);

   a garantire l'accesso alle risorse stanziate in attuazione della misura sopra citata anche agli impianti Eddy Current Separators (ECS) che utilizzano tecnologie in grado di recuperare il materiale piccolo e leggero del sottovaglio.
9/3431-AR/73.(Testo modificato nel corso della seduta)Deiana.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    in particolare, l'articolo 11 contiene disposizioni relative alla proroga di termini in materia di transizione ecologica;

    a maggio 2021, in risposta all'interrogazione n. 5-05994, con la quale la sottoscritta chiedeva al Ministro per la transizione ecologica dati aggiornati e informazioni in merito alla ricognizione effettuata dagli enti di governo dell'ambito sui comuni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, veniva riferita la presenza di numerose istruttorie ancora in corso ai fini dell'accertamento delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma per numerosi comuni (in particolare, 35 procedure relative all'ATO di Brescia, 26 relative all'ATO Sardegna, 47 per Palermo, 2 relative a Catania e 16 ad Agrigento);

    in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato introdotto un comma aggiuntivo al citato articolo n. 147 nel quale si prevede che «Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito (Egato) non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis» (comma 2-ter);

    considerate le tempistiche eccessivamente stringenti previste dalla richiamata disposizione, in sede di esame del presente provvedimento, con proprio emendamento (em. 11.52), la sottoscritta proponeva la proroga dei termini indicati al fine di favorire la concreta attuazione del provvedimento;

    nel corso dell'esame del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 è stato approvato l'Ordine del giorno 9/03354-A/122 che impegna il Governo a valutare l'opportunità di fornire, anche avvalendosi delle società in house dello Stato, il necessario supporto agli Egato affinché siano in grado di evadere le richieste dei comuni che abbiano presentato le istanze di esclusione dalla gestione unica ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nelle procedure di affidamento della gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dagli articoli 149-bis e 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dalla medesima disposizione,

impegna il Governo

a riferire alle competenti Commissioni di Camera e Senato in merito allo stato di avanzamento delle procedure previste dall'articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro il termine di cui al primo periodo del medesimo comma 2-ter, nonché a valutare, all'esito della predetta ricognizione, l'opportunità di rimodulare i termini previsti dalla citata disposizione, al fine di consentire la conclusione della procedure per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma medio tempore avviate.
9/3431-AR/74.Daga.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    in particolare, l'articolo 11 contiene disposizioni relative alla proroga di termini in materia di transizione ecologica;

    a maggio 2021, in risposta all'interrogazione n. 5-05994, con la quale la sottoscritta chiedeva al Ministro per la transizione ecologica dati aggiornati e informazioni in merito alla ricognizione effettuata dagli enti di governo dell'ambito sui comuni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, veniva riferita la presenza di numerose istruttorie ancora in corso ai fini dell'accertamento delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma per numerosi comuni (in particolare, 35 procedure relative all'ATO di Brescia, 26 relative all'ATO Sardegna, 47 per Palermo, 2 relative a Catania e 16 ad Agrigento);

    in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato introdotto un comma aggiuntivo al citato articolo n. 147 nel quale si prevede che «Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito (Egato) non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis» (comma 2-ter);

    considerate le tempistiche eccessivamente stringenti previste dalla richiamata disposizione, in sede di esame del presente provvedimento, con proprio emendamento (em. 11.52), la sottoscritta proponeva la proroga dei termini indicati al fine di favorire la concreta attuazione del provvedimento;

    nel corso dell'esame del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 è stato approvato l'Ordine del giorno 9/03354-A/122 che impegna il Governo a valutare l'opportunità di fornire, anche avvalendosi delle società in house dello Stato, il necessario supporto agli Egato affinché siano in grado di evadere le richieste dei comuni che abbiano presentato le istanze di esclusione dalla gestione unica ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nelle procedure di affidamento della gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dagli articoli 149-bis e 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dalla medesima disposizione,

impegna il Governo

a riferire alle competenti Commissioni di Camera e Senato in merito allo stato di avanzamento delle procedure previste dall'articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro il termine di cui al primo periodo del medesimo comma 2-ter.
9/3431-AR/74.(Testo modificato nel corso della seduta)Daga.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    nel corso dell'esame in sede referente nelle Commissioni riunite I e V sono state introdotte disposizioni in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare (decreto-legge n. 59 del 2021) al PNRR, e ulteriori disposizioni in materia di gestione commissariale per il sisma di Ischia 2017;

    i comuni del cratere del Centro Italia vivono da anni una grave fase emergenziale conseguente agli eventi sismici del 2016-2017 a cui si è aggiunta l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse misure di contenimento dei contagi e di gestione della pandemia che hanno avuto, e continuano ad avere, pesanti ricadute sulle attività concernenti la ricostruzione pubblica e privata e sull'economia di questi territori, in difficile e lenta ripresa anche a causa delle gravi contingenze economiche che colpiscono l'intero Paese;

    lo stato di difficoltà e di emergenza che grava sui comuni interessati dagli eventi sismici del 2016-2017, a tutti i livelli, sociale, economico e ambientale, rende necessaria l'adozione di urgenti misure che garantiscono la prosecuzione e il completamento del processo di ricostruzione e il ritorno al regime ordinario, misure che non sono state affrontate con il provvedimento in esame;

    rimangono aperte questioni problematiche, molto sentite nei territori, che richiedono misure urgenti al fine di consentire a famiglie, imprese ed enti locali di programmate i propri interventi in tempi ragionevoli, in modo da non inficiare e vanificare gli sforzi e i sacrifici finora sostenuti;

    in particolare, si rende necessario garantire la ulteriore proroga di tre anni della sospensione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e Ministero dell'economia e delle finanze dai comuni del cratere, anche al fine di consentire ai medesimi enti di disporre di una maggiore liquidità per realizzare attività necessarie a seguito del sisma, nonché la proroga del rimborso della tassa sui rifiuti (TARI) al fine di consentire al Commissario per la ricostruzione di far fronte, anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di TARI e, contestualmente, assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

    inoltre, per dare continuità al processo di ricostruzione privata per le famiglie e le imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016-2017, è necessario prevedere la proroga dei termini ultimi di disponibilità dell'autorizzazione di spesa destinata a dare copertura al rimborso dei finanziamenti agevolati concessi ai soggetti beneficiari, mediante il meccanismo del credito di imposta, prevedendo che venga rimodulata e resa costante per tutto il periodo dal 2024 al 2048, in modo da massimizzarne l'efficacia a beneficio dei destinatari,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, idonee iniziative normative volte a prorogare le misure di natura economica di cui in premessa, riguardanti i territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 2016-2017, al fine di consentire la prosecuzione e il completamento del processo di ricostruzione post sisma e garantire adeguato sostegno ai comuni, alle famiglie e alle imprese in grave difficoltà economica, sociale e ambientale.
9/3431-AR/75. Terzoni, Emiliozzi, Ciprini, Roberto Rossini, Cataldi, Maurizio Cattoi, Gallinella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    nel corso dell'esame in sede referente nelle Commissioni riunite I e V sono state introdotte disposizioni in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare (decreto-legge n. 59 del 2021) al PNRR, e ulteriori disposizioni in materia di gestione commissariale per il sisma di Ischia 2017;

    i comuni del cratere del Centro Italia vivono da anni una grave fase emergenziale conseguente agli eventi sismici del 2016-2017 a cui si è aggiunta l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse misure di contenimento dei contagi e di gestione della pandemia che hanno avuto, e continuano ad avere, pesanti ricadute sulle attività concernenti la ricostruzione pubblica e privata e sull'economia di questi territori, in difficile e lenta ripresa anche a causa delle gravi contingenze economiche che colpiscono l'intero Paese;

    lo stato di difficoltà e di emergenza che grava sui comuni interessati dagli eventi sismici del 2016-2017, a tutti i livelli, sociale, economico e ambientale, rende necessaria l'adozione di urgenti misure che garantiscono la prosecuzione e il completamento del processo di ricostruzione e il ritorno al regime ordinario, misure che non sono state affrontate con il provvedimento in esame;

    rimangono aperte questioni problematiche, molto sentite nei territori, che richiedono misure urgenti al fine di consentire a famiglie, imprese ed enti locali di programmate i propri interventi in tempi ragionevoli, in modo da non inficiare e vanificare gli sforzi e i sacrifici finora sostenuti;

    in particolare, si rende necessario garantire la ulteriore proroga di tre anni della sospensione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e Ministero dell'economia e delle finanze dai comuni del cratere, anche al fine di consentire ai medesimi enti di disporre di una maggiore liquidità per realizzare attività necessarie a seguito del sisma, nonché la proroga del rimborso della tassa sui rifiuti (TARI) al fine di consentire al Commissario per la ricostruzione di far fronte, anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di TARI e, contestualmente, assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

    inoltre, per dare continuità al processo di ricostruzione privata per le famiglie e le imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016-2017, è necessario prevedere la proroga dei termini ultimi di disponibilità dell'autorizzazione di spesa destinata a dare copertura al rimborso dei finanziamenti agevolati concessi ai soggetti beneficiari, mediante il meccanismo del credito di imposta, prevedendo che venga rimodulata e resa costante per tutto il periodo dal 2024 al 2048, in modo da massimizzarne l'efficacia a beneficio dei destinatari,

impegna il Governo

a valutare di adottare, nel prossimo provvedimento utile, idonee iniziative normative volte a prorogare le misure di natura economica di cui in premessa, riguardanti i territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 2016-2017, al fine di consentire la prosecuzione e il completamento del processo di ricostruzione post sisma e garantire adeguato sostegno ai comuni, alle famiglie e alle imprese in grave difficoltà economica, sociale e ambientale.
9/3431-AR/75. (Testo modificato nel corso della seduta)Terzoni, Emiliozzi, Ciprini, Roberto Rossini, Cataldi, Maurizio Cattoi, Gallinella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    nel corso dell'esame in sede referente nelle commissioni riunite I e V sono state introdotte disposizioni in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare (decreto-legge n. 59 del 2021) al PNRR, e ulteriori disposizioni in materia di gestione commissariale per il sisma di Ischia 2017;

    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto pesanti ricadute sul processo di ricostruzione in atto nei territori dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012, rallentando il passaggio alla gestione ordinaria e rendendo necessario prorogare fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza, unitamente a talune disposizioni connesse necessarie a garantire l'operatività dei Commissari e degli enti coinvolti nella ricostruzione;

    in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, nonché dell'impatto che le misure di contenimento dei contagi e di gestione della pandemia hanno e continuano ad avere sulle attività concernenti la ricostruzione post sisma 2012, si rende necessario adottare misure che diano continuità al lungo e difficile processo di ricostruzione, in coerenza con la proroga della durata dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre 2022;

    in particolare, per garantire la prosecuzione e il completamento del processo di ricostruzione e consentire il ritorno al regime ordinario, si rende necessario prorogare le seguenti misure:

    la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. agli enti locali colpiti dal sisma del 2012, al fine di consentire ai medesimi enti di disporre di una maggiore liquidità per realizzare attività necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione, pur se complementari;

    le esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili e la sospensione dei mutui dei privati sulla medesima categoria di immobili;

    la proroga al 2023 dell'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali, duramente danneggiate dagli effetti dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, idonee iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2022, in coerenza con la già intervenuta proroga dello stato di emergenza, le misure di natura economica di cui in premessa, riguardanti i territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dagli eventi sismici del 2012, al fine di consentire la prosecuzione e il completamento del processo di ricostruzione.
9/3431-AR/76. Ferraresi, Ascari, Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    nel corso dell'esame in sede referente nelle commissioni riunite I e V sono state introdotte disposizioni in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare (decreto-legge n. 59 del 2021) al PNRR, e ulteriori disposizioni in materia di gestione commissariale per il sisma di Ischia 2017;

    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto pesanti ricadute sul processo di ricostruzione in atto nei territori dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012, rallentando il passaggio alla gestione ordinaria e rendendo necessario prorogare fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza, unitamente a talune disposizioni connesse necessarie a garantire l'operatività dei Commissari e degli enti coinvolti nella ricostruzione;

    in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, nonché dell'impatto che le misure di contenimento dei contagi e di gestione della pandemia hanno e continuano ad avere sulle attività concernenti la ricostruzione post sisma 2012, si rende necessario adottare misure che diano continuità al lungo e difficile processo di ricostruzione, in coerenza con la proroga della durata dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre 2022;

    in particolare, per garantire la prosecuzione e il completamento del processo di ricostruzione e consentire il ritorno al regime ordinario, si rende necessario prorogare le seguenti misure:

    la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. agli enti locali colpiti dal sisma del 2012, al fine di consentire ai medesimi enti di disporre di una maggiore liquidità per realizzare attività necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione, pur se complementari;

    le esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili e la sospensione dei mutui dei privati sulla medesima categoria di immobili;

    la proroga al 2023 dell'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali, duramente danneggiate dagli effetti dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare di adottare, nel prossimo provvedimento utile, idonee iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2022, in coerenza con la già intervenuta proroga dello stato di emergenza, le misure di natura economica di cui in premessa, riguardanti i territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dagli eventi sismici del 2012, al fine di consentire la prosecuzione e il completamento del processo di ricostruzione.
9/3431-AR/76. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferraresi, Ascari, Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    per anni, negli Uffici Giudiziari, si è sopperito alle carenze di organico tramite la categoria dei tirocinanti della Giustizia, che hanno finito con lo svolgere un vero e proprio lavoro di supporto fondamentale alle attività giudiziarie grazie alle competenze specifiche acquisite, percependo una esigua indennità non superiore a 500 euro erogata, a seconda se fossero tirocinanti regionali o nazionali, dalle regioni o dalle Corti d'Appello;

    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, infine, nell'alveo di un programma di misure straordinarie per abbattere i tempi processuali e assicurare l'avvio della digitalizzazione, l'esperienza maturata dai tirocinanti è stata riconosciuta come titolo valutabile per partecipare ad un piano assunzionale del Ministero della giustizia che prevedeva un contingente massimo di 1.000 unità lavorative di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, per una durata di ventiquattro mesi;

    le assunzioni venivano avviate dopo l'espletamento della procedura concorsuale, di cui al Bando dell'Amministrazione Giudiziaria pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020, e la formazione della relativa graduatoria;

    con la legge 30 dicembre 2020, il Ministero della giustizia, nell'alveo di un programma finalizzato ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, è stato altresì autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II, posizione economica F1, con un contratto a tempo determinato non superiore a dodici mesi mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge;

    la disposizione di cui al comma 925 della suddetta legge prevedeva lo scaglionamento di tali assunzioni a decorrere dal 1° giugno 2021, dal 1° novembre 2021 e dal 1° gennaio 2022;

    allo stato, nel PNRR sono programmate assunzioni a tempo determinato per almeno trentasei mesi, prorogabili fino a 5 anni, nonché 3.000 assunzioni per operatore data entry, le cui funzioni specifiche già rientrano nel profilo professionale di Operatore giudiziario svolto da sempre, anche durante i tirocini e, quindi, da oltre dieci anni, dagli attuali contrattualizzati a tempo determinato in virtù delle disposizioni summenzionate;

    appare, pertanto, conforme ad esigenze di giustizia prorogare i contratti a tempo determinato di cui alla legge n. 77 del 2020 e alla legge n. 178 del 2020 e offrire le medesime opportunità a tutti, evitando discriminazioni proprio nei confronti di coloro che hanno prestato la loro opera per anni, sopperendo alle carenze di organico con encomiabile professionalità, attestata peraltro dai dirigenti degli Uffici Giudiziari che ne chiedono reiteratamente la conferma nelle mansioni tuttora svolte,

impegna il Governo

al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, far fronte alle gravi scoperture di organico ed anche per valorizzare il contributo sinora offerto e l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, a valutare l'opportunità di prorogare fino a trentasei mesi i contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori giudiziari assunti per ventiquattro mesi, in virtù della legge n. 77 del 2020, nonché degli operatori giudiziari assunti per dodici mesi, in virtù della legge n. 178 del 2020.
9/3431-AR/77. Barbuto, Grippa, Di Sarno.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    in particolare, l'articolo 13 del provvedimento reca la proroga di termini in materia di gestioni commissariali;

   considerato che:

    al fine di consentire il completamento dell'iter di realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, per il quale l'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha previsto, al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione, per la durata di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito;

    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2020, il Prefetto di Siracusa è stato nominato Commissario Straordinario, prorogato per un ulteriore anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021;

    considerata la complessità dell'incarico e l'iter per la realizzazione del suddetto complesso ospedaliero (in data 31 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto n. 14 ad oggetto «Presa d'atto dell'idoneità del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Fase 1A per la richiesta di approvazione in variante dello strumento urbanistico vigente relativamente alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Siracusa»), si rende necessaria un'ulteriore proroga della gestione commissariale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso prossimi provvedimenti a carattere normativo, di prorogare di ulteriori due anni la gestione commissariale del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.
9/3431-AR/78. Ficara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese ferroviarie per i trasporti merci;

    gli incentivi previsti sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

    le disposizioni suddette hanno avuto un effetto positivo sul mercato del trasporto ferroviario delle merci e, di conseguenza, sulla competitività e sostenibilità del sistema produttivo nazionale;

    la misura, infatti, opera una particolare attenzione ai servizi di trasporto ferroviario delle merci relativi alle aree dell'Italia che, per la loro collocazione geografica, sopportano maggiori costi per accesso alla rete ferroviaria europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, di prorogare gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9/3431-AR/79. Serritella, Scagliusi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, durante l'esame in sede referente all'articolo 10, comma 1, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti per la revisione dei veicoli a motore, al fine di ridurre i relativi tempi di attesa, previsti per l'ottenimento dei documenti di circolazione, con benefici diretti ed immediati per l'utenza, nonché migliorare l'operatività degli Uffici Motorizzazione Civile;

    è stata, inoltre, introdotta un'ulteriore misura volta a prorogare al 31 dicembre 2022, le disposizioni introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge n. 183 del 2020 che consentono agli esaminatori in quiescenza della motorizzazione civile di svolgere compiti attinenti agli esami per il conseguimento della patente di guida;

    la carenza di organico della Motorizzazione civile, in particolare del personale abilitato allo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali ha causato non pochi problemi riguardo alla lungaggine dei tempi previsti per il conseguimento sia delle patenti che delle abilitazioni professionali;

    al fine di mediare a tale situazione, il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156, ha modificato l'articolo 122 del codice della strada, estendendo la validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida da sei a dodici mesi a partire dal 10 novembre 2021;

    per effetto della norma legata allo stato di emergenza che ha esteso fino al 20 giugno 2022, la validità dei fogli rosa a tutti i candidati che hanno l'autorizzazione in scadenza entro il 31 marzo 2022, si determina una situazione penalizzante per alcuni utenti. Risultano esclusi dalla proroga coloro che hanno un foglio rosa emesso dal 1° ottobre al 9 novembre 2021 e di conseguenza dispongono di una validità di solo sei mesi rischiando di non poter effettuare gli esami entro i tempi di validità del foglio rosa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con futuri provvedimenti normativi, di permettere ai candidati in possesso del foglio rosa emesso dal 1° ottobre al 9 novembre 2021 di usufruire del prolungamento della validità a dodici mesi come previsto per gli altri utenti.
9/3431-AR/80. Grippa, Scagliusi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    in particolare, l'articolo 6 del citato decreto reca la proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di stato. L'articolo 15, inoltre, reca la proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa;

    negli ultimi anni, in particolare nel corso dell'emergenza sanitaria, la didattica mista e a distanza (DaD) universitaria, la didattica in differita e l'implementazione della didattica digitale integrata (DDI), hanno aiutato moltissime categorie di studenti, garantendo così il loro diritto allo studio: studenti che per motivi di salute sono impossibilitati o trovano estremamente gravoso frequentare in presenza;

    lavoratori che per motivi economici non possono frequentare le lezioni e che per questo non devono essere penalizzati; ragazzi che scelgono università a centinaia di chilometri di distanza ma anche studenti «adulti» che hanno lavoro, famiglia, e per ovvi motivi non possono frequentare o trasferirsi in una città universitaria;

    più in generale, il modo di vivere l'università è cambiato radicalmente grazie alla diffusione dei vari metodi di «smart studying», ovvero delle modalità di apprendimento che consentono di imparare non più, o non solo, nei luoghi e attraverso i metodi tradizionali, bensì da dove si preferisce e attraverso tutti quegli strumenti tecnologici utili per la formazione, anche a distanza, e per garantire la piena inclusione e il diritto allo studio di tutte le categorie fragili o svantaggiate;

    a beneficiare di questi nuovi strumenti e modalità di apprendimento in università, invero, sono soprattutto coloro che senza questa opportunità non potrebbero fare quello che fanno ora: studiare, laurearsi, realizzare i propri progetti. Studenti lavoratori, persone con disabilità, genitori e caregiver sono solo alcune delle categorie di persone per cui in università può garantire un diritto allo studio fino ad ora difficile da ottenere,

impegna il Governo

nell'adozione dei successivi provvedimenti legislativi, a valutare l'opportunità di introdurre misure volte a promuovere ulteriormente la prosecuzione e l'implementazione in tutti gli atenei dello «smart studying» quale prezioso strumento integrativo e complementare alla didattica tradizionale, sulla scorta di quanto già sperimentato durante il periodo di emergenza sanitaria.
9/3431-AR/81.Giarrizzo, Alaimo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 ha determinato il prolungamento della gestione della comunicazione semplificata per lo smart working di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020);

    il suddetto prolungamento consente, fino al 31 marzo 2022, sia ai dipendenti pubblici, sia a quelli privati, di ricorrere al lavoro in modalità smart working, derogando ad accordi sindacali o individuali col datore di lavoro;

    la normativa emergenziale stabilisce una disciplina diversa di favore rispetto a quella ordinaria, ovvero:

     a) l'azienda può adibire i lavoratori allo smart working anche in assenza degli accordi previsti per legge;

     b) l'azienda deve utilizzare la procedura semplificata predisposta dal Ministero del Lavoro per inviare i nominativi dei dipendenti in smart working, ossia senza inoltrare l'accordo tra le parti;

    in assenza di «condizioni straordinarie» tale regime di lavoro in modalità smart working è praticabile con un accordo individuale tra lavoratore e impresa;

   considerato che:

    il Protocollo nazionale dello smart working definisce alcuni punti saldi che, oltre a costruire la base per la contrattazione collettiva, rappresenta un punto di partenza per interventi normativi;

    in questo ramo del Parlamento è attualmente in fase di discussione in comitato ristretto della Commissione XI l'elaborazione di un Testo unificato per la modifica e l'integrazione delle norme contenute nella legge n. 81 del 2017,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso in premessa, a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti utili, il prolungamento dello smart working semplificato, oltre il periodo dello stato d'emergenza, vigente fino al 31 marzo 2022.
9/3431-AR/82.Pallini, Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative in una pluralità di settori, interventi che trovano, tuttavia, uno stretto legame nella comune finalità di prorogare o differire termini previsti da norme vigenti considerato anche il perdurare della situazione di difficoltà economico-sociale causata dall'emergenza COVID-19, con conseguente sensibile calo dei consumi ed importanti ripercussioni per molte imprese gli effetti della crisi pandemica si riflette maggiormente sulle piccole e medie imprese in termini di sostenibilità nel breve periodo;

    in materia di aiuti alle imprese, l'articolo 20 del provvedimento, interviene sulla cornice normativa entro la quale- previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Com. C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.), cosiddetto, Temporary Framework;

   considerato che:

    nel provvedimento in esame, sono contenute proroghe rilevanti per affrontare il difficile momento legato alla pandemia e che impattano anche sul sistema delle imprese, come la proroga di tutte le disposizioni per l'approvazione dei bilanci ed il funzionamento degli organi delle società di capitali ma in particolar modo all'articolo 20 del decreto in esame viene prorogato il regime-quadro degli aiuti di stato, il cosiddetto Temporary Framework, programma adottato dall'Unione Europea per permettere agli Stati la flessibilità delle norme sugli aiuti di stato per affrontare l'emergenza pandemica e con il quale gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare aiuti al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria, si tratta di uno strumento importante ed efficace per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia e che ha consentito alle imprese di avere liquidità in un momento così delicato, un intervento fondamentale soprattutto per le piccole e medie imprese che non sono ancora pronte a sostenere l'impatto del ritorno alla normalità, seppur progressivo, e devono ancora consolidare la loro ripresa, in un momento in cui tra l'altro si trovano a dover fronteggiare anche il caro energia nonché l'aumento di alcune materie prime;

    la Commissione europea, in data 18 novembre 2021 ha prorogato al 30 giugno 2022 le misure del Temporary Framework, di conseguenza, i benefici in esso previste, potranno trovare applicazione fino al mese di competenza, ossia giugno 2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un attento monitoraggio dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle implicazioni da essa indotte a livello micro e macroeconomico, con l'obiettivo di adeguare costantemente gli interventi di politica economica per assicurare un appropriato livello di sostegno alla liquidità delle imprese prevedendo altresì, qualora si manifestasse il perdurare dell'emergenza pandemica e dello stato di crisi economica in cui versano soprattutto le piccole e medie imprese, l'opportunità di aprire un ulteriore confronto con la Commissione europea sull'applicabilità del Temporary framework al fine di prevedere una eventuale proroga per il mantenimento dei regimi emergenziali di garanzia.
9/3431-AR/83.Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    i lavoratori del territorio di Termini Imerese che hanno beneficiato dal 14 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 dell'indennità prevista dall'articolo 1, commi 251-bis e 251-ter, della legge n. 145 del 2018, si trovano, nel 2022, privi di misure di sostegno al reddito, non potendo accedere alla mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che presuppone la continuità dei trattamenti;

    nelle aree di crisi industriale complessa, così come definite dal decreto-legge n. 83 del 2012, dove le conseguenze della pandemia intervengono come elemento di ulteriore aggravamento, il ricorso agli ammortizzatori sociali continua a rappresentare una delle misure fondamentali per arginare l'impatto della perdita di occupazione, ancor più in considerazione delle difficoltà, per molti lavoratori, di trovare un nuovo sbocco professionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa del territorio di Termini Imerese, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, per l'anno 2022.
9/3431-AR/84.Davide Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    migliaia di lavoratori fragili, in assenza di mansioni espletabili in smart working sono stati collocati in malattia ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020;

    tale normativa prevede il diritto dei lavoratori fragili di assentarsi dal lavoro equiparando tale assenza al ricovero ospedaliero e quindi assoggettandola alla disciplina prevista per la malattia;

    quest'ultima prevede un'assenza dal luogo di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni, al termine del quale decade il diritto alla retribuzione;

    spesso si verifica che i datori di lavoro non si assumano la responsabilità di fare rientrare i lavoratori fragili nel loro luogo di lavoro nonostante la loro completa immunizzazione vaccinale;

    qualora si assoggettasse la suddetta assenza non già al ricovero ospedaliero, ma all'infortunio sul lavoro, non si dovrebbero applicare i limiti temporali, vigenti fino alla fine del 31 marzo 2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assoggettare la fattispecie de qua alla disciplina infortunistica, in modo tale da farla transitare tra le competenze dell'INAIL che, tramite i propri medici legali, avrebbe l'autorità di effettuare dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori fragili, prevedendone il rientro in presenza nel luogo di lavoro.
9/3431-AR/85.Invidia.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    i consorzi per l'internazionalizzazione, costituiti fin dagli anni settanta del secolo scorso, per rispondere all'esigenza di aggregare imprese di piccole dimensioni, produttrici di eccellenze del made in Italy ed orientate ad inserirsi sui mercati esteri, stanno attraversando una fase di grande criticità;

    vari interventi legislativi hanno accompagnato, nel corso degli anni, l'azione dei consorzi, assicurando ad essi un valido sostegno che ha consentito a molte micro e piccole imprese di inserirsi e consolidarsi, grazie all'azione dei consorzi di appartenenza, sui mercati internazionali;

    con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, all'articolo 14, comma 4-bis, è stata autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 è 2022 «a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»;

    ad oggi i citati fondi non sono stati utilizzati;

    sarebbe urgente e non più procrastinabile promuovere l'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare ai consorzi di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a) e di 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
9/3431-AR/86.Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca disposizione per la proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili;

    l'articolo 12 reca disposizioni per la proroga di termini in materia di turismo;

   considerato che:

    a decorrere dal 1° gennaio 2022 con l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 è stato previsto per i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, l'obbligo di munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (Artva), pala e sonda di neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe;

    la nuova normativa, dunque, estende l'obbligatorietà di adottare i suddetti dispositivi di segnalazione e ricerca anche ai soggetti che praticano attività escursionistiche in ambienti innevati, praticate con le racchette da neve (ciaspole);

    l'estensione agli escursionisti (anche «ciaspolatori») dell'obbligo di dotarsi degli stessi dispositivi di sicurezza tipici di chi pratica scialpinismo e sci fuoripista rappresenta senz'altro un intervento importante e apprezzabile poiché finalizzato a garantire la sicurezza e la tempestività dei soccorsi nei casi di incidente e localizzare tempestivamente la persona;

    tuttavia l'entrata in vigore della norma sta creando nel mondo degli escursionisti alcune incertezze poiché il riferimento normativo al mero «rischi di valanghe» previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2021 – suscettibile di far scattare l'obbligo della dotazione di sicurezza – non specifica quali siano le caratteristiche precise che debbano avere gli ambienti innevati e quale sia il livello di «rischio di valanghe» richiesto affinché l'escursionista debba dotarsi o meno dell'attrezzatura di autosoccorso;

    secondo quanto rappresentato dal Club Alpino Italiano (https://www.mountlive.com/sport-invernali- da-oggi-scattano-le-nuove-regole-il-cai-chiede-lumi-al-govemo/ del 1° gennaio 2022), la nuova norma, che fa riferimento al mero «rischio valanghe» ai fini dell'obbligo dell'adozione delle prescritte dotazioni di sicurezza non consente di cogliere l'esatta portata dell'obbligo introdotto e gli ambiti in cui potrà trovare, o meno, applicazione;

    al fine di fornire corrette indicazioni ed evitare l'insorgere di potenziali contenziosi anche con le Forze dell'ordine preposte alla relativa vigilanza, specie in caso di applicazioni restrittive, appare opportuno un intervento chiarificatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, – nelle more di un intervento volto a chiarire l'interpretazione della norma di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 in ordine alla portata di «rischi di valanghe» idonea a far scattare l'obbligo dei prescritti dispositivi di segnalazione – di sospendere temporaneamente e differire l'efficacia della suddetta norma e degli obblighi ivi previsti a carico dei soggetti Che svolgono attività escursionistiche in particolari ambienti innevati anche mediante racchette da neve.
9/3431-AR/87.Ciprini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede disposizioni in materia di salute e di personale sanitario;

    il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni concerne i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

    in particolare, l'articolo 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014 stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa ci posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce altresì che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;

    il decreto 14 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2019 all'articolo 1, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2018/2021, ha stabilito che la graduatoria dei candidati idonei potesse essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e che i giorni di corso persi dovessero essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e 36 mesi;

    per contrastare l'attuale e futura carenza di medici di medicina generale si è reso necessario garantire, per il corso di formazione citato, la copertura di tutti i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza da parte di corsisti e che pertanto occorre prevedere una proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto 14 gennaio 2019;

    dunque, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018/2021 il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei, già prorogato con il decreto del 14 gennaio 2019, è stato ulteriormente prorogato fino al 15 novembre 2019 per consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi con la conseguenza che i giorni di corso persi sarebbero dovuti essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;

    successivamente, grazie al decreto firmato ad Agosto 2019 dall'allora Ministro della salute, che ha acconsentito alla proroga per la validità delle graduatorie del concorso 2018-2021, permettendone lo scorrimento fino al 15 Novembre 2019, è stato ridotto il rischio di lasciare vuoti centinaia di posti di formazione in un momento particolarmente delicato per la medicina del territorio;

    tuttavia per tutti i medici subentrati non è stata prevista la possibilità di iscrizione in Graduatoria Unica Regionale di Medicina Generale valevole per l'anno 2023 poiché il conseguimento del titolo di fatto avverrebbe poco dopo rispetto alla data di scadenza attualmente prevista per il 15 Settembre che ad oggi dunque rappresenta uno sbarramento,

impegna il Governo

a porre in essere ogni azione opportuna finalizzata a posticipare, al 31 dicembre 2022, anche attraverso un rinvio alla contrattazione collettiva nazionale, il termine per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale di medicina generale valevole per l'anno 2023 e attualmente previsto per il 15 settembre 2022, affinché risulti garantito a tutti i corsisti dello stesso triennio l'iscrizione nella graduatoria regionale, al fine di scongiurare discrepanze e garantire eguale diritto d'accesso a tutti i corsisti del citato triennio e, soprattutto, per contrastare l'attuale e futura carenza di medici di medicina generale.
9/3431-AR/88.Nappi, Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede disposizioni in materia di salute e di personale sanitario;

    il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni concerne i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

    in particolare, l'articolo 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014 stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa ci posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce altresì che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;

    il decreto 14 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2019 all'articolo 1, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2018/2021, ha stabilito che la graduatoria dei candidati idonei potesse essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e che i giorni di corso persi dovessero essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e 36 mesi;

    per contrastare l'attuale e futura carenza di medici di medicina generale si è reso necessario garantire, per il corso di formazione citato, la copertura di tutti i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza da parte di corsisti e che pertanto occorre prevedere una proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto 14 gennaio 2019;

    dunque, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018/2021 il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei, già prorogato con il decreto del 14 gennaio 2019, è stato ulteriormente prorogato fino al 15 novembre 2019 per consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi con la conseguenza che i giorni di corso persi sarebbero dovuti essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;

    successivamente, grazie al decreto firmato ad Agosto 2019 dall'allora Ministro della salute, che ha acconsentito alla proroga per la validità delle graduatorie del concorso 2018-2021, permettendone lo scorrimento fino al 15 Novembre 2019, è stato ridotto il rischio di lasciare vuoti centinaia di posti di formazione in un momento particolarmente delicato per la medicina del territorio;

    tuttavia per tutti i medici subentrati non è stata prevista la possibilità di iscrizione in Graduatoria Unica Regionale di Medicina Generale valevole per l'anno 2023 poiché il conseguimento del titolo di fatto avverrebbe poco dopo rispetto alla data di scadenza attualmente prevista per il 15 Settembre che ad oggi dunque rappresenta uno sbarramento,

impegna il Governo

a valutare di porre in essere ogni azione opportuna finalizzata a posticipare, al 31 dicembre 2022, anche attraverso un rinvio alla contrattazione collettiva nazionale, il termine per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale di medicina generale valevole per l'anno 2023 e attualmente previsto per il 15 settembre 2022, affinché risulti garantito a tutti i corsisti dello stesso triennio l'iscrizione nella graduatoria regionale, al fine di scongiurare discrepanze e garantire eguale diritto d'accesso a tutti i corsisti del citato triennio e, soprattutto, per contrastare l'attuale e futura carenza di medici di medicina generale.
9/3431-AR/88.(Testo modificato nel corso della seduta)Nappi, Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    sin dall'insorgenza dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2, è emersa l'esigenza di incrementare le risorse di personale oltre che nel comparto sanitario anche nei comparti difesa, sicurezza e soccorso e soccorso pubblico e in tanti altri della pubblica amministrazione al fine di garantire una corretta, adeguata ed efficace copertura delle misure di prevenzione e contenimento;

    il provvedimento in esame al fine di realizzare le assunzioni che negli anni sono state autorizzate prevede il differimento del termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione, prevedendo anche la proroga dei termini di validità delle graduatorie espletate sin dall'anno 2012 per il personale scolastico, educativo e ausiliario;

    medesima previsione non viene disposta per le graduatorie approvate nei concorsi dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico con la conseguenza che per procedere ad assunzioni aggiuntive si farà riferimento a nuove procedure concorsuali;

    è noto che i suddetti comparti soffrono da anni di una grave carenza di organico e di mezzi indispensabili per poter adempiere efficacemente alle funzioni di difesa e sicurezza del territorio e l'emergenza epidemiologica ancora in atto impone di dover superare siffatte problematiche procedendo in tempi rapidi a nuove assunzione tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, rivolti sia al personale civile che ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4);

    tale decisione consentirebbe di conciliare l'interesse delle amministrazioni ad incrementare il relativo organico con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, attribuendo altresì la giusta rilevanza anche all'interesse di tanti giovani partecipanti ai concorsi, risultati idonei, ad essere assunti;

    occorre tenere presente che tra i candidati idonei in attesa di assunzioni tramite scorrimento delle graduatorie vi sono molti volontari in ferma prefissata che durante il loro percorso lavorativo al servizio della Nazione, hanno già maturato le dovute conoscenze e competenze utili per il ruolo richiesto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga dei termini di validità delle graduatorie dei concorsi espletati nei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico sino al 31 dicembre 2022 per le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 e sino al 31 dicembre 2023 per quelle approvate negli anni 2028 e 2019 al fine di attingere rapidamente personale qualificato.
9/3431-AR/89.Cirielli.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede disposizioni in materia di salute e di personale sanitario;

    in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, tenuto conto delle varie disposizioni di legge emanate nel frattempo dal Governo per contenere la pandemia, tutti i concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'area medica e sanitaria, hanno inevitabilmente subito rallentamenti nel loro svolgimento;

    sotto il profilo del personale sanitario e degli operatori socio sanitari, l'emergenza coronavirus, ha messo in evidenza gli aspetti problematici che attengono a questo settore, mettendo in luce una situazione di assoluta carenza del personale medico e degli operatori socio sanitari già esistente da diversi anni;

    in base alla normativa vigente, articolo 35 comma 5-ter del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 che disciplina le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data della loro approvazione;

    in assenza di ulteriori proroghe di tale termine, le graduatorie approvate dopo il 2020 non saranno più in vigore e gran parte del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari sarà escluso dalla possibilità di essere assunto;

    con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 269, è stata modificata la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La suddetta norma estende per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-21, applicando, per ogni regione, un incremento rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa; tale incremento è pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, l'aliquota annua di incremento può essere elevata da 10 a 15 punti in base ad una specifica procedura;

    a fronte di questa gravissima situazione che determinerà una drastica riduzione del personale socio sanitario che si ritroverà costretto a fronteggiare una situazione epidemiologica non ancora risolta, si ritiene necessario che il Governo intervenga al fine prorogare le scadenze delle graduatorie previste per il 2022 del personale medico e sanitario,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nei prossimi provvedimenti legislativi, la proroga delle scadenze delle graduatorie previste per il 2022 del personale medico e sanitario al fine di raggiungere gli obiettivi che le regioni hanno dichiarato nel fabbisogno del personale.
9/3431-AR/90. Ruggiero.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede diffuse disposizioni in materia di salute;

    la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), all'articolo 1, comma 400, ha istituito due Fondi, con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi oncologici e innovativi non oncologici;

    la previsione di fondi dedicati al finanziamento dei Farmaci innovativi e innovativi oncologici ha garantito un ampio e tempestivo accesso da parte dei pazienti italiani a cure altamente innovative assicurando, al contempo, la sostenibilità della spesa sanitaria;

    sulla base dei dati del Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale pubblicati dall'AIFA, i due Fondi hanno dimostrato andamenti di spesa molto diversi con un rischio di sforamento del Fondo per i Farmaci Innovativi Oncologici a fronte di un mancato pieno utilizzo del Fondo per i Farmaci Innovativi non Oncologici;

    al fine di efficientare la spesa ed assicurare che le risorse stanziate per agevolare l'accesso dei pazienti all'innovazione farmaceutica venissero integralmente utilizzate per tale finalità, con una modifica apportata in sede di conversione in legge del decreto 25 maggio 2021, n. 73, così detto «decreto Sostegni-bis», convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, è stata disposta l'unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi;

    come ripetutamente denunciato dagli operatori del settore sanitario, clinici, oncologi, chirurghi e dalle associazioni di pazienti, la pandemia e il perdurare dell'emergenza sanitaria hanno avuto, e continuano ad avere, conseguenze drammatiche sull'erogazione delle prestazioni sanitarie non collegate alla COVID-19 e, in particolare, sulle prestazioni oncologiche;

    come denunciato da AIOM, Associazione Italiana Oncologia Medica, a causa dell'emergenza pandemica si è assistito ad un blocco degli screening oncologici con oltre 2 milioni di screening in meno nei primi 9 mesi del 2020 e un consistente ritardo di visite ed esami diagnostici. Dato confermato anche dall'ultimo rapporto sulla ripartenza degli screening (maggio 2021), elaborato dall'Osservatorio Nazionale Screening, dal quale emerge come nei primi mesi del 2021 non vi sia stato un completo recupero degli screening mancati determinando, quindi, un ritardo diagnostico delle lesioni tumorali oggetto di screening;

    per rispondere alle criticità connesse all'emergenza, il Legislatore, nel corso del 2021, oltre ad aver stanziato fondi ad hoc per il recupero delle liste d'attesa, è intervenuto per garantire un più ampio ed efficiente accesso ai farmaci innovativi inseriti nell'apposito Fondo di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, unificato con decreto 25 maggio 2021, n. 73, in particolare incrementandone la dotazione finanziaria con la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234);

    ad oggi, secondo la normativa vigente (articolo 1, comma 403, legge n. 232 del 2016), il requisito dell'innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi. Decorso tale termine, il farmaco non ha più accesso alle risorse vincolate di cui al Fondo per i farmaci innovativi e va ad insistere sulla spesa farmaceutica per acquisti diretti con conseguenti implicazioni dal punto di vista della sostenibilità economica del sistema;

    l'emergenza pandemica da COVID-19 ha messo in luce le criticità legate alla durata temporanea del requisito dell'innovatività, che rischia infatti di creare ulteriori disparità di accesso alle cure proprio in questa fase di ripresa e recupero delle prestazioni sanitarie lasciate indietro;

    la possibilità di beneficiare di una maggiore durata della permanenza nel Fondo per quei farmaci aventi in corso di validità il riconoscimento del requisito di innovatività piena, o il cui riconoscimento è in corso nel perdurare dell'emergenza sanitaria, consentirebbe di allineare la domanda di terapie innovative all'incremento di diagnosi conseguenti al recupero delle liste di attesa fornendo una risposta ai conseguenti incrementi di bisogni terapeutici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile e al fine di garantire una risposta agli incrementi di bisogni terapeutici dovuti alle riduzioni delle attività diagnostiche registrate a causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la possibilità, in via sperimentale per il biennio 2022-2023, di estendere fino ad un massimo di 60 mesi il termine di citi al comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche su istanza delle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data del 1° gennaio 2022 o in fase di riconoscimento nel biennio 2022-2023, previa valutazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.
9/3431-AR/91. Ianaro.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede disposizioni in materia di salute e di personale sanitario;

    con riferimento alla proroga della normativa transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione in medicina generale, in considerazione dell'attuale carenza di medici che va anche considerata in merito al permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non può non comprendere l'attività di Emergenza Territoriale («Servizio 118») svolta sul territorio nazionale da medici dipendenti e convenzionati;

    i primi sono stati inquadrati nel ruolo sanitario in conformità al decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 e dal decreto legislativo n. 229 del 1999 che riconoscono rispettivamente ai medici di Guardia Medica e Convenzionati di Emergenza Territoriale, quale requisito indispensabile per l'accesso al rapporto di pubblico impiego, una anzianità di servizio di almeno cinque anni;

    in virtù di tali decreti l'assunzione nel servizio di Emergenza Territoriale di medici dipendenti è avvenuta esclusivamente ad opera di medici in possesso della specializzazione in Medicina di Emergenza ed Urgenza, che, all'atto della pubblicazione dei concorsi emanati dalle Aziende, hanno preferito optare per il servizio di Pronto Soccorso anziché di quello di Emergenza Territoriale;

    i succitati decreti prevedevano altresì che le procedure fossero adottate dalle regioni su istanza del medico e giudizio di idoneità, disciplinato da un Regolamento, così come successivamente emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 12 dicembre 1997;

    vieppiù che il Servizio 118 è in gran parte svolto da Medici Convenzionati di Medicina Generale, che, soprattutto in questa fase di grave pandemia, e anche a seguito della decurtazione dello stipendio della indennità regionale, stanno abbandonando il servizio per transitare in altri settori meglio remunerati e meno rischiosi;

   considerato che:

    il disegno di legge in oggetto prevede diffuse disposizioni contenenti proroghe in materia di salute, in gran parte determinate dal perdurare dell'emergenza pandemica;

    all'uopo, proprio in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, appare indispensabile che le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per l'anno 2022 e 2023, fossero autorizzate ad inquadrare, a richiesta, nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale;

    sarebbe altresì opportuno che i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato fossero ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

   ritenuto che:

    ciò consentirebbe alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria e della non trascurabile fase post emergenziale, di inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di emergenza territoriale su domanda e all'esito di apposita procedura concorsuale, a determinate condizioni oltre a consentire ai medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato di essere ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza;

    nulla è stato disposto a favore del passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di Emergenza Territoriale, necessario al fine di scongiurare il rischio che i medici convenzionati del servizio 118 transitino in altri servizi;

    nulla inoltre è stato assicurato ai nuovi medici, propensi ad accettare l'incarico in ET in qualità di convenzionati, di poter poi essere inquadrati nel ruolo sanitario dopo cinque anni di attività svolta in regime di convenzione,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le azioni nel prossimo provvedimento utile, al fine di autorizzare, nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per l'anno 2022 e 2023, ad inquadrare in ruolo anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale;

   a valutare l'opportunità di consentire, ai medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato, l'ammissione in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999.
9/3431-AR/92. Villani.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede disposizioni in materia di salute e di personale sanitario;

    con riferimento alla proroga della normativa transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione in medicina generale, in considerazione dell'attuale carenza di medici che va anche considerata in merito al permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non può non comprendere l'attività di Emergenza Territoriale («Servizio 118») svolta sul territorio nazionale da medici dipendenti e convenzionati;

    i primi sono stati inquadrati nel ruolo sanitario in conformità al decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 e dal decreto legislativo n. 229 del 1999 che riconoscono rispettivamente ai medici di Guardia Medica e Convenzionati di Emergenza Territoriale, quale requisito indispensabile per l'accesso al rapporto di pubblico impiego, una anzianità di servizio di almeno cinque anni;

    in virtù di tali decreti l'assunzione nel servizio di Emergenza Territoriale di medici dipendenti è avvenuta esclusivamente ad opera di medici in possesso della specializzazione in Medicina di Emergenza ed Urgenza, che, all'atto della pubblicazione dei concorsi emanati dalle Aziende, hanno preferito optare per il servizio di Pronto Soccorso anziché di quello di Emergenza Territoriale;

    i succitati decreti prevedevano altresì che le procedure fossero adottate dalle regioni su istanza del medico e giudizio di idoneità, disciplinato da un Regolamento, così come successivamente emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 12 dicembre 1997;

    vieppiù che il Servizio 118 è in gran parte svolto da Medici Convenzionati di Medicina Generale, che, soprattutto in questa fase di grave pandemia, e anche a seguito della decurtazione dello stipendio della indennità regionale, stanno abbandonando il servizio per transitare in altri settori meglio remunerati e meno rischiosi;

   considerato che:

    il disegno di legge in oggetto prevede diffuse disposizioni contenenti proroghe in materia di salute, in gran parte determinate dal perdurare dell'emergenza pandemica;

    all'uopo, proprio in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, appare indispensabile che le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per l'anno 2022 e 2023, fossero autorizzate ad inquadrare, a richiesta, nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale;

    sarebbe altresì opportuno che i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato fossero ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

   ritenuto che:

    ciò consentirebbe alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria e della non trascurabile fase post emergenziale, di inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di emergenza territoriale su domanda e all'esito di apposita procedura concorsuale, a determinate condizioni oltre a consentire ai medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato di essere ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza;

    nulla è stato disposto a favore del passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di Emergenza Territoriale, necessario al fine di scongiurare il rischio che i medici convenzionati del servizio 118 transitino in altri servizi;

    nulla inoltre è stato assicurato ai nuovi medici, propensi ad accettare l'incarico in ET in qualità di convenzionati, di poter poi essere inquadrati nel ruolo sanitario dopo cinque anni di attività svolta in regime di convenzione,

impegna il Governo:

   a valutare di adottare tutte le azioni nel prossimo provvedimento utile, al fine di autorizzare, nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per l'anno 2022 e 2023, ad inquadrare in ruolo anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale;

   a valutare l'opportunità di consentire, ai medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato, l'ammissione in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999.
9/3431-AR/92. (Testo modificato nel corso della seduta)Villani.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in oggetto è stato inserito l'articolo 1-bis recante disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapeutica);

    più in particolare, al fine di potenziare i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d'età della popolazione è migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2, e per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, e in particolare per il raggiungimento di tre obiettivi: rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza; potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali; potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo;

    per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali;

    inoltre, in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, le regioni erogano, fino all'esaurimento delle risorse pari ad ulteriori 10 milioni di euro, un contributo dell'importo massimo di 600 euro a persona, parametrato in base all'Isee comunque non superiore a 50.000,00 euro, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti;

    le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono demandati ad un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento all'esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

   considerato che:

    la tutela del «disturbo mentale» richiede un'assistenza complessa cui concorrono prevalentemente strutture complesse del Servizio sanitario nazionale nonché diversi specialisti (ad esempio neuropsichiatra) le cui prestazioni non possono essere erogate con voucher o contributi; diversamente, il disagio psicologico richiede prevalentemente un'assistenza di tipo sociosanitaria e nell'ambito dei servizi e presidi territoriali di assistenza psicologica;

    è necessario assicurare l'appropriatezza dell'intervento assistenziale che s'intende erogare attraverso il cosiddetto bonus psicologico attraverso idonea prescrizione di un professionista del Servizio sanitario nazionale ovvero attraverso forme di collaborazione tra medici di base e psicologi affinché la presa in carico sia comunque guidata dal medico di famiglia che conosce i propri pazienti ed è quindi in grado di considerare quali siano i soggetti che necessitano dell'assistenza psicologica,

impegna il Governo:

   a potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra psicologi ovvero psicoterapeuti e i medici di assistenza primaria al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica;

   a prevedere che per accedere al cosiddetto bonus psicologico sia necessaria la prescrizione del medico di base e possibilmente la diagnosi del professionista competente del Servizio sanitario nazionale per ragioni imprescindibili, già sopra richiamate, che attengono all'appropriatezza dell'intervento assistenziale e delle risorse pubbliche impiegate.
9/3431-AR/93. D'Arrando, Martinciglio.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in oggetto è stato inserito l'articolo 1-bis recante disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapeutica);

    più in particolare, al fine di potenziare i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d'età della popolazione è migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2, e per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, e in particolare per il raggiungimento di tre obiettivi: rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza; potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali; potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo;

    per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali;

    inoltre, in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, le regioni erogano, fino all'esaurimento delle risorse pari ad ulteriori 10 milioni di euro, un contributo dell'importo massimo di 600 euro a persona, parametrato in base all'Isee comunque non superiore a 50.000,00 euro, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti;

    le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono demandati ad un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento all'esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

   considerato che:

    la tutela del «disturbo mentale» richiede un'assistenza complessa cui concorrono prevalentemente strutture complesse del Servizio sanitario nazionale nonché diversi specialisti (ad esempio neuropsichiatra) le cui prestazioni non possono essere erogate con voucher o contributi; diversamente, il disagio psicologico richiede prevalentemente un'assistenza di tipo sociosanitaria e nell'ambito dei servizi e presidi territoriali di assistenza psicologica;

    è necessario assicurare l'appropriatezza dell'intervento assistenziale che s'intende erogare attraverso il cosiddetto bonus psicologico attraverso idonea prescrizione di un professionista del Servizio sanitario nazionale ovvero attraverso forme di collaborazione tra medici di base e psicologi affinché la presa in carico sia comunque guidata dal medico di famiglia che conosce i propri pazienti ed è quindi in grado di considerare quali siano i soggetti che necessitano dell'assistenza psicologica,

impegna il Governo:

   a valutare di potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra psicologi ovvero psicoterapeuti e i medici di assistenza primaria al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica;

   a valutare di prevedere che per accedere al cosiddetto bonus psicologico sia necessaria la prescrizione del medico di base e possibilmente la diagnosi del professionista competente del Servizio sanitario nazionale per ragioni imprescindibili, già sopra richiamate, che attengono all'appropriatezza dell'intervento assistenziale e delle risorse pubbliche impiegate.
9/3431-AR/93. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Arrando, Martinciglio.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,

   premesso che:

    durante l'esame nelle Commissioni riunite I e V del provvedimento in oggetto, è stato aggiunto all'articolo 4 il comma 3-bis, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,concernenti l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare nel territorio nazionale una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea;

   considerato che:

    la procedura semplificata per l'assunzione di medici e personale socio sanitari è circoscritta alle sole strutture sanitarie, mentre al fine di rendere ancor più efficace il contributo dei suddetti operatori sanitari nell'attuale scenario pandemico, sarebbe auspicabile che la medesima procedura fosse estesa anche alle strutture residenziali e ai servizi domiciliari;

    le procedure di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, soprattutto per i cittadini appartenenti a paesi esterni all'Unione europea, sono alquanto complesse e richiedono tempi di lavorazione assai lunghi, che mal si conciliano con le eccezionali circostanze legate all'emergenza sanitaria del COVID-19, che richiedono un rapido incremento del personale sanitario,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare delle iniziative per consentire agli operatori sanitari e agli operatori sociosanitari, che abbiano conseguito il proprio titolo di studio all'estero, l'esercizio temporaneo delle proprie qualifiche professionali sanitarie anche presso le strutture residenziali e nei servizi di assistenza domiciliare;

   a valutare l'opportunità di dispensare gli operatori sanitari e socio-sanitari che abbiano conseguito la qualifica professionale all'estero, dall'obbligo della produzione della copia conforme all'originale del titolo di studio e riconoscere l'idoneità della copia semplice del titolo di studio acquisito presso il proprio paese di provenienza, ai fini del diritto all'esercizio della propria professione.
9/3431-AR/94. Mammì.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento in oggetto prevede che entro il prossimo 30 aprile saranno emanati i decreti attuativi per l'istituzione del sistema di monitoraggio del settore cerealicolo, definendo le modalità di applicazione della norma sul registro telematico di carico e scarico del settore di cui ai commi da 139 a 143 della legge n. 178 del 2020;

    tale sistema permetterà di conoscere l'andamento del mercato cerealicolo, tutelando le produzioni nazionali, interessando tutte le imprese che rientrano nella produzione e nell'approvvigionamento di cereali e farine, comprese quelle di prima trasformazione limitatamente alle operazioni di carico;

    a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi starà poi all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA attuare il sistema di monitoraggio, rendendolo concretamente operativo, così come già avviene per il monitoraggio del latte, dell'olio, del vino;

    l'intervento di Agea appare quindi fondamentale per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a prevedere che AGEA proceda entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti, all'elaborazione delle istruzioni operative per l'attuazione del sistema di monitoraggio cerealicolo, così da fornire finalmente al settore uno strumento ormai imprescindibile per la tutela del mercato nazionale di cereali e farine.
9/3431-AR/95. Cillis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Allegato 2 della Determina AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, definisce la costituzione del Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) per la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) – T (Territorio), sottolineando che «il PH-T non scaturisce prioritariamente dalla necessità di un contenimento della spesa, ma dall'esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai processi di trasformazione in Sanità, senza destrutturare l'attuale sistema distributivo intermedio e finale»;

    la Determina identifica inoltre i criteri per la definizione della lista dei farmaci inclusi nel PH-T, ossia «quelli della diagnostica differenziale, della criticità terapeutica, del controllo periodico da parte della struttura specialistica», evidenziando che «coerentemente con i principi e con la logica suesposte, la lista dei farmaci inclusi nel PH-T deve essere sottoposta a revisione periodica per garantirne l'aggiornamento quando vengono a mancare le motivazioni di inclusione del farmaco nel PH-T»;

    la legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013) conferma la disposizione che il PHT debba essere aggiornato con cadenza annuale dall'Aifa, destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, alla distribuzione in regime convenzionale, attraverso le farmacie aperte al pubblico (articolo 1, comma 426);

    il Tar Lazio, con la sentenza n. 1973/2020, ha statuito che «sono incompatibili con il sistema di DPC-e devono conseguentemente essere tenuti fuori (o periodicamente rimossi) dal PHT ed affidati al circuito di distribuzione ordinaria che passa attraverso la rete capillare delle farmacie territoriali, i medicinali per i quali le citate esigenze di controllo periodico da parte della struttura e del medico specialista non sussistono (oppure vengono a cessare) e possono essere conseguentemente affidati alla gestione ordinaria da parte del Medico di Medicina Generale»,

impegna il Governo:

   a valutare l'immediato aggiornamento del PHT, escludendo le classi di farmaci per cui siano venute a mancare le motivazioni di inclusione nel PHT;

   a valutare iniziative di aggiornamento della legge n. 405/2001 volte a uniformare a livello nazionale le politiche distributive dei farmaci, in contemporanea alla revisione della remunerazione della filiera distributiva dei farmaci, al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali di accesso alle terapie a favore di pazienti e cittadini.
9/3431-AR/96. Benigni.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    l'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha innalzato all'80 per cento, fino al 30 giugno 2022, la garanzia concessa dal «Fondo Prima Casa» per i finanziamenti ai giovani fino a 36 anni di età e con ISEE non superiore a 40 mila euro, per l'acquisto della prima casa nel caso in cui il mutuo superi 80 per cento del prezzo dell'immobile;

    la norma è senza dubbio uno strumento necessario perché permette ai giovani di accedere ai mutui per l'acquisto dell'abitazione e necessita, pertanto, di un ampliamento del periodo di applicazione,

impegna il Governo

a prorogare fino al 31 dicembre 2023, rispetto alla scadenza del 30 giugno 2022, la garanzia concessa dal «Fondo Prima Casa», al fine di produrre degli effetti significativi che, allo scadere della garanzia, verrebbero contratti in considerazione della brevità temporale della misura.
9/3431-AR/97. Corda.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    il comma 6 dell'articolo 4, modificato durante l'esame referente, dispone l'ulteriore proroga al 1° luglio 2025 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso);

    la predetta disposizione stabilisce, inoltre, il monitoraggio sull'effettiva disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione che venga effettuato a cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno;

    il testo iniziale del provvedimento prevedeva una proroga di sei mesi;

    è oramai risaputo che sono disponibili nuove conoscenze scientifiche con riguardo ai fattori che influenzano il benessere degli animali nonché alla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere la norma del comma 6, dell'articolo 4, perché in contrasto logico-giuridico con l'introduzione in Costituzione dei diritti degli animali, oltre a non rappresentare culturalmente la sensibilità della stragrande maggioranza degli italiani.
9/3431-AR/98. Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    l'ACE (aiuto alla crescita economica) è un'agevolazione introdotta nel 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. L'agevolazione è stata soppressa con la legge di bilancio 2019 e reintrodotta con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 287, legge n. 160 del 2019) con decorrenza 2019 e potenziata per il 2021. Sono interessate dall'agevolazione fiscale le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria;

    dato il perdurare della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto «Sostegni-bis» (articolo n. 19, commi da 2 a 7, del decreto-legge n. 73 del 2021), al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, a fronte di un deterioramento del patrimonio conseguente alle difficoltà economiche dovute alla crisi pandemica in corso, ha introdotto un rafforzamento dell'ACE per l'anno d'imposta 2021;

    viene anche prevista la possibilità di usufruire dell'incentivo anticipatamente sotto forma di credito d'imposta, alternativamente all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto;

    è necessario estendere tale misura a tutto il 2022, al fine di consentire una ragionata pianificazione degli investimenti,

impegna il Governo

a estendere la misura agevolativa dell'ACE al periodo d'imposta per tutto il 2022.
9/3431-AR/99. Giuliodori.


   La Camera,

   premesso che:

    è in atto una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e dei tabacchi da inalazione senza combustione, proseguita anche con il provvedimento sottoposto al nostro esame, il quale modifica le aliquote dell'imposta di consumo;

    si consideri che la produzione del tabacco in Italia è secolare e rappresenta un'eccellenza nazionale, in particolare per i territori dove la sua coltura è storica. La tabacchicoltura è infatti un ennesimo fiore all'occhiello dell'agricoltura italiana, una realtà della tradizione e del patrimonio agricolo made in Italy nonché un punto di riferimento assoluto, sia in termini di qualità della materia prima che di competitività, per l'intera filiera agricola italiana;

    la sua produzione è naturalmente una realtà importante per l'economia agricola poiché garantisce stabilità, investimenti, occupazione;

    è importante poi ricordare che il tabacco attualmente è prodotto per essere destinato a numerosi ed importanti utilizzi un tempo esclusi, come l'impiego in medicina, nella cosmesi, nel biocarburante, come piante ornamentale, nell'industria della carta, nel settore del tessuti e in ambito della chimica in agricoltura;

    appare quindi naturale garantire adeguate garanzie adottando misure idonee che possano dare certezze produttive di sostenibilità economica, ambientale ed occupazionale all'intero comparto,

impegna il Governo

a emanare atti normativi miranti alla revisione in materia di imposta di consumo, al fine di garantire alla eccellente filiera dal tabacco made in Italy il supporto normativo necessario alla prosecuzione delle attività mediante la revisione migliorativa delle imposte stesse.
9/3431-AR/100. Nevi.


   La Camera,

   premesso che:

    è in atto una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e dei tabacchi da inalazione senza combustione, proseguita anche con il provvedimento sottoposto al nostro esame, il quale modifica le aliquote dell'imposta di consumo;

    si consideri che la produzione del tabacco in Italia è secolare e rappresenta un'eccellenza nazionale, in particolare per i territori dove la sua coltura è storica. La tabacchicoltura è infatti un ennesimo fiore all'occhiello dell'agricoltura italiana, una realtà della tradizione e del patrimonio agricolo made in Italy nonché un punto di riferimento assoluto, sia in termini di qualità della materia prima che di competitività, per l'intera filiera agricola italiana;

    la sua produzione è naturalmente una realtà importante per l'economia agricola poiché garantisce stabilità, investimenti, occupazione;

    è importante poi ricordare che il tabacco attualmente è prodotto per essere destinato a numerosi ed importanti utilizzi un tempo esclusi, come l'impiego in medicina, nella cosmesi, nel biocarburante, come piante ornamentale, nell'industria della carta, nel settore del tessuti e in ambito della chimica in agricoltura;

    appare quindi naturale garantire adeguate garanzie adottando misure idonee che possano dare certezze produttive di sostenibilità economica, ambientale ed occupazionale all'intero comparto,

impegna il Governo

a valutare di emanare atti normativi miranti alla revisione in materia di imposta di consumo, al fine di garantire alla eccellente filiera dal tabacco made in Italy il supporto normativo necessario alla prosecuzione delle attività mediante la revisione migliorativa delle imposte stesse.
9/3431-AR/100. (Testo modificato nel corso della seduta)Nevi.


   La Camera,

   premesso che:

    dopo il successo degli atleti azzurri alle olimpiadi invernali di Pechino, a cui va il nostro plauso e ringraziamento, l'Italia deve ora pianificare al meglio lo svolgimento delle prossime olimpiadi invernali, che si svolgeranno nel 2026 a Milano e Cortina;

    l'organizzazione appare in ritardo e sarebbe necessario adottare opportuni atti normativi al fine di rendere disponibili finanziamenti da destinare allo scopo, soprattutto contributi alle federazioni per pianificare al meglio, nei prossimi quattro anni, la preparazione degli atleti che vi parteciperanno, nonché quelli per la realizzazione delle le strutture sportive e le infrastrutture necessarie sui territori che ospiteranno i giochi olimpici stessi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure perché vengano destinati fondi adeguati per la migliore realizzazione dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.
9/3431-AR/101. Bond.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    il 31 dicembre 2021 è scaduto il termine entro il quale ci si poteva avvalere delle moratorie assistite da garanzia pubblica. Risulterebbero ancora in essere sospensioni nei confronti delle imprese per 36 miliardi di euro, di cm 32 miliardi garantiti in base alle previsioni del decreto «Cura Italia» del 2020 a fronte di circa 400 mila richieste;

    secondo i dati del Centro studi di Unimpresa, sono 694.894 le imprese che, a partire dal 2020, avevano sospeso le late di prestiti bancari per un importo complessivo di 27,1 miliardi;

    le norme sui prestiti bancari, tra moratorie e garanzie pubbliche, valgono 247,6 miliardi di euro. L'aggravarsi della pandemia e della drammatica crisi energetica, l'aumento delle materie prime, congiuntamente all'aumento generalizzato dei prezzi e dell'inflazione, si stanno rivelando delle: micce esplosive che acuiranno, ancor di più, la crisi economica e, conseguentemente, vi saranno problemi per le aziende che dovranno rimborsare i prestiti erogati dagli istituti di credito;

    a giugno scade inoltre la norma sulle garanzie pubbliche per i nuovi finanziamenti: finora, col paracadute dello Stato, sono stati erogati prestiti garantiti a 2,5 milioni di soletti per un importo complessivo di 220,5 miliardi: di questi 22,9 miliardi, erogati a 1,1 milioni di soletti (piccole imprese e partite Iva) con operazioni fino a 30.000 euro, mentre i restanti 197,5 miliardi si riferiscono a crediti di importo superiore, erogati a 1,4 milioni di soletti prevalentemente medie imprese). Complessivamente, le norme sui prestiti bancari valgono, come detto, 247,6 miliardi di euro, dei quali poco più di 27 miliardi relativi alle moratorie accordata a 694.894 imprese,

impegna il Governo

a prorogare le moratorie assistite da garanzia pubblica fino a dicembre 2022.
9/3431-AR/102. Costanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame all'articolo 16 proroga al 31 dicembre 2022, quindi oltre il termine dello stato di emergenza fissato al 31 marzo 2022, l'efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei processi civili e penali, con l'eccezione – grazie alla riformulazione di un emendamento a mia firma che legava l'efficacia di tali disposizioni al termine dello stato di emergenza – dell'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alla partecipazione a distanza alle udienze delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate;

    per quanto riguarda nello specifico il processo penale, le disposizioni oggetto di proroga prevedono la trattazione in camera di consiglio da remoto dei procedimenti penali, in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale; la possibilità di assumere da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio; il procedimento semplificato nel giudizio penale di appello e nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali; la possibilità che la decisione sia presa sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, a distanza e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti;

    nella relazione illustrativa al decreto-legge si sostiene che «la proroga delle predette misure – che si sono rivelate assolutamente efficaci per consentire una più rapida trattazione dei processi civili e penali, nel pieno rispetto delle necessarie garanzie procedimentali – si rende necessaria in relazione all'attuazione degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato assunti dall'Italia in sede di PNRR, e idealmente dovrebbe saldarsi alle nuove misure allo studio del Governo in sede di recepimento delle deleghe per la riforma del processo civile e penale»;

    al contrario, le disposizioni attinenti alla possibilità di svolgimento delle camere di consiglio «da remoto», cioè senza la contestuale presenza del giudice nella sede giudiziaria, trovano il proprio fondamento nella sola emergenza sanitaria e non sono oggetto di alcuna previsione da parte della legge delega n. 134 del 2021: ciò perché è inimmaginabile che possa essere stabilito, in via ordinaria, che i giudici non si riuniscano fisicamente nella medesima sede,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 7, 8, quarto periodo e 9 e di cui all'articolo 23-bis, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cessino la loro efficacia il 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza.
9/3431-AR/103. Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene diverse disposizioni in materia di giustizia, alcune delle quali, come si legge nella relazione illustrative, rese necessarie in relazione all'attuazione degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato assunti dall'Italia in sede di PNRR;

    in tale contesto, assume una notevole rilevanza l'Ufficio del processo, le cui assunzioni sono regolate dagli articoli da 11 a 17 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; successivamente, l'articolo n. 31 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha previsto che «al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», che i professionisti assunti a tempo determinato non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; tantissimi avvocati, proprio sulla base di tale previsione normativa hanno scelto di partecipare a questo concorso;

    in base alla nuova norma che sarebbe contenuta nel decreto «taglia-bollette» appena approvato dal governo – peraltro dopo che già alcuni addetti, come i vincitori in Corte di Cassazione, hanno già firmato l'immissione in possesso – l'assunzione presso l'Ufficio del processo configurerebbe causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporterebbe la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica;

    tale norma sta creando tangibili timori e incertezze tra gli avvocati vincitori del concorso, non solo sulla possibilità al termine dei 2 anni e 7 mesi del rapporto con l'ufficio del processo di poter riavviare il percorso professionale, ma anche relativamente all'ipotesi, per coloro che hanno già compiuto i 40 anni, della perdita del diritto a poter usufruire di prestazioni previdenziali quali le pensioni di invalidità, reversibilità e inabilità in ragione alla sospensione;

    il Consiglio Nazionale Forense in una delibera aveva aperto alla sola incompatibilità territoriale o di distretto, così come accade per i Giudici onorari di pace, nel rispetto delle regole deontologiche legate al conflitto d'interessi;

    con questa scelta il Governo invece opterebbe per un'incompatibilità totale che peraltro, stante le numerose incertezze sulla continuità professionale e previdenziale, rischia di produrre numerose rinunce da parte degli avvocati, con la conseguenza che molti posti vacanti non verrebbero coperti,

impegna il Governo

ad effettuare ogni opportuno approfondimento sulla norma in via di emanazione in materia di incompatibilità tra l'assunzione presso l'Ufficio del processo e la professione forense, al fine di evitare effetti distorsivi sulla carriera e sulle prospettive, anche previdenziali, dei giovani avvocati che saranno immessi in tali uffici.
9/3431-AR/104. Angiola, Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    occorre sostenere gli enti locali del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017, che ora si trovano io una situazione di doppia emergenza in seguito all'accavallarsi l'emergenza pandemica dal COVID-19 all'emergenza terremoto;

    il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede, relativamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) e MEF ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge nonché alle province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

    si ritiene necessario differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza dei mutui degli enti locali dell'Italia Centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017, anche per gli esercizi del triennio 2022- 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità previste dal citato articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016, al fine di liberare risorse, consentendo il raggiungimento degli equilibri di bilancio di parte corrente di tali comuni per il triennio 2022-2024 e supportando concretamente il rilancio delle economie locali;

    per le medesime finalità e anche per assicurare ai Comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017 ulteriore continuità nel garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, occorre autorizzare il Commissario per la ricostruzione di poter far fronte, anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

    in questo modo, gli enti locali potranno destinare i risparmi che si generano al sostegno delle popolazioni colpite dal sisma e al superamento dell'emergenza sismica, implementando la spesa corrente necessaria per le maggiori spese sostenute per sedi sostitutive delle funzioni pubbliche, come scuole, locali sociali, impianti sportivi e altro, altrimenti non sostenibili, ed, inoltre, recuperare immobili e infrastrutture indispensabili, danneggiate dal sisma e ancora non inserite nella ricostruzione pubblica, come cimiteri, scuole, case di riposo, edifici destinati ad attività culturali, impianti sportivi e altro,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per;

    a) differire ulteriormente, anche per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza, degli enti locali interessati dal Sisma Centro Italia 2016-2017, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio di parte corrente per il triennio 2022, 2023 e 2024 e supportare concretamente il rilancio delle economie locali;

    b) prorogare all'anno 20221'autorizzazione al Commissario per la ricostruzione per concedere, ai comuni ricompresi nel cratere sismico del Centro Italia, compensazioni per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI), integrando opportunamente la contabilità speciale del Commissario.
9/3431-AR/105. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    occorre sostenere gli enti locali del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017, che ora si trovano io una situazione di doppia emergenza in seguito all'accavallarsi l'emergenza pandemica dal COVID-19 all'emergenza terremoto;

    il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede, relativamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) e MEF ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge nonché alle province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

    si ritiene necessario differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza dei mutui degli enti locali dell'Italia Centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017, anche per gli esercizi del triennio 2022- 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità previste dal citato articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016, al fine di liberare risorse, consentendo il raggiungimento degli equilibri di bilancio di parte corrente di tali comuni per il triennio 2022-2024 e supportando concretamente il rilancio delle economie locali;

    per le medesime finalità e anche per assicurare ai Comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017 ulteriore continuità nel garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, occorre autorizzare il Commissario per la ricostruzione di poter far fronte, anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

    in questo modo, gli enti locali potranno destinare i risparmi che si generano al sostegno delle popolazioni colpite dal sisma e al superamento dell'emergenza sismica, implementando la spesa corrente necessaria per le maggiori spese sostenute per sedi sostitutive delle funzioni pubbliche, come scuole, locali sociali, impianti sportivi e altro, altrimenti non sostenibili, ed, inoltre, recuperare immobili e infrastrutture indispensabili, danneggiate dal sisma e ancora non inserite nella ricostruzione pubblica, come cimiteri, scuole, case di riposo, edifici destinati ad attività culturali, impianti sportivi e altro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per;

    a) differire ulteriormente, anche per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza, degli enti locali interessati dal Sisma Centro Italia 2016-2017, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio di parte corrente per il triennio 2022, 2023 e 2024 e supportare concretamente il rilancio delle economie locali;

    b) prorogare all'anno 20221'autorizzazione al Commissario per la ricostruzione per concedere, ai comuni ricompresi nel cratere sismico del Centro Italia, compensazioni per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI), integrando opportunamente la contabilità speciale del Commissario.
9/3431-AR/105. (Testo modificato nel corso della seduta)Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica di allora e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, aveva previsto, per gli anni 2012-2014, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applicasse al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;

    la sospensione del detto aggiornamento è stato esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ad opera, rispettivamente, dei decreti legge nn. 192/2014, 210/2015, 244/2016, 205/2017, 145/2018, 162/2019 e 183/2020;

    l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, proroga, il predetto blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione dell'indice ISTAT anche per l'anno 2022;

    detta previsione normativa risulta fortemente vessatoria per i proprietari privati che si trovano costretti a subire, nell'ambito di un rapporto contrattuale in corso che dovrebbe avere natura privatistica e rispondere alle ordinarie regole della locazione, un'imposizione derogatoria rispetto al regime pattuito nonché rispetto alle norme civilistiche. I contratti di locazione, nei quali le pubbliche amministrazioni rivestono il ruolo di conduttore, non dovrebbero, infatti, essere soggetti a differenze di alcun genere rispetto ai contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulati da altri soggetti privati;

    la norma in questione si palesa come l'ennesima violazione dei principi della libera contrattazione, oltre ledere gli ordinari principi di correttezza e trasparenza che dovrebbero sempre caratterizzare i rapporti tra Stato e cittadino,

impegna il Governo

a volere considerare la proroga di cui in premessa come definitiva quanto alla vigenza degli effetti e, conseguentemente, ritornare a far data dal 1° gennaio 2023 al regime previgente al decreto-legge n. 95 del 2012 e alle modifiche in seguito succedutesi.
9/3431-AR/106.Foti, Butti, Rachele Silvestri, Ferro, Galantino, Zucconi, Osnato, Mantovani, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 449 e 450 recano interventi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici che nel 2016 e 2017 hanno interessato vaste zone dell'Italia centrale; a più di 5 anni da tali eventi, la ricostruzione presenta ancora criticità e l'economia dell'intera area stenta a ripartire;

    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma, che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'emergenza pandemica dal COVID-19 e, in particolare per far rimuovere l'economia, occorre sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici;

    l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso ai comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, fino al 31 dicembre 2021, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;

    occorre prorogare al 31 dicembre 2022 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017; la limitata efficacia della misura risulta nei fatti superata dal permanere e della gravità di una situazione di forte criticità economica e sociale, che ha comportato anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, come disposta dal disegno di legge Bilancio 2022;

    peraltro, le risorse stanziate per il 2021 non sono state utilizzate e non risulta ancora operativa la norma relativa all'anno 2021 e, pertanto, risulta sufficiente lo stanziamento di risorse economiche già esistente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per prorogare al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, allineandolo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno, allo scopo di trattenere l'imprenditoria locale nonostante il contesto di elevatissima incertezza e difficoltà dovuta alla situazione di doppia emergenza, causata dai ritardi della ricostruzione e dalla crisi pandemica da COVID-19.
9/3431-AR/107. D'Eramo, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 449 e 450 recano interventi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici che nel 2016 e 2017 hanno interessato vaste zone dell'Italia centrale; a più di 5 anni da tali eventi, la ricostruzione presenta ancora criticità e l'economia dell'intera area stenta a ripartire;

    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma, che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'emergenza pandemica dal COVID-19 e, in particolare per far rimuovere l'economia, occorre sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici;

    l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso ai comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, fino al 31 dicembre 2021, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;

    occorre prorogare al 31 dicembre 2022 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017; la limitata efficacia della misura risulta nei fatti superata dal permanere e della gravità di una situazione di forte criticità economica e sociale, che ha comportato anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, come disposta dal disegno di legge Bilancio 2022;

    peraltro, le risorse stanziate per il 2021 non sono state utilizzate e non risulta ancora operativa la norma relativa all'anno 2021 e, pertanto, risulta sufficiente lo stanziamento di risorse economiche già esistente,

impegna il Governo

a valutare di adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per prorogare al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, allineandolo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno, allo scopo di trattenere l'imprenditoria locale nonostante il contesto di elevatissima incertezza e difficoltà dovuta alla situazione di doppia emergenza, causata dai ritardi della ricostruzione e dalla crisi pandemica da COVID-19.
9/3431-AR/107. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Eramo, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    occorre prorogare almeno fino al 31 dicembre 2022 il termine per l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle abitazioni delle famiglie che occupano l'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle, attraverso la sospensione dell'ordinanza del TAR e del procedimento penale in corso per la violazione del vincolo demaniale;

    infatti, in piena emergenza da COVID-19, il TAR del Veneto ha respinto il ricorso promosso da tre famiglie interessate contro le ordinanze di demolizione emanati a suo tempo dal Comune di Caorle;

    si tratta dei cosiddetti casoni di Falconera realizzati all'inizio del novecento quando un consistente nucleo di pescatori di Caorle si è insediato in tale località, realizzando alcune capanne e altre rudimentali abitazioni (cosiddetti «casoni»); con il passare degli anni lo stato dei luoghi è stato modificato per effetto del progressivo ritiro del mare e ha lasciato emergere un tratto di spiaggia sempre più ampio; contestualmente gli insediamenti abitativi hanno assunto maggiore consistenza (fino agli inizi degli anni settanta) e sono stati destinati, oltre che alla pesca, anche ad attività complementari al turismo, stante la vocazione turistica delle località di Caorle;

    successivamente, il comune ha dovuto provvedere a dotare la zona di una strada di accesso e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria; tuttavia, tali case si trovano ora in suolo che risulta ancora demaniale e, per costruire gli edifici, non erano stati richiesti a suo tempo licenze o permessi alle autorità competenti;

    le ordinanze di demolizione colpiscono famiglie composte da persone anziane o altre con figli piccoli ed è evidente il rilievo sociale della situazione che rappresenta una vera disgrazia per i nuclei familiari coinvolti, in un periodo segnato ancora dall'emergenza sanitaria;

    per una simile situazione, ma con diverse peculiarità, nell'area demaniale di Chioggia, è stata emanata la legge 28 febbraio 2020, n. 17, recante «Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia» (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 17 marzo 2020);

    anche per i casoni di Falconera è stata presentata una proposta di legge (Fogliani A.C. 2205) recante «Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle», assegnata alla VI Commissione Finanze;

    occorre sospendere immediatamente l'ordinanza del TAR del Veneto e anche il procedimento penale in corso per la violazione del vincolo demaniale, per poter dare al Parlamento il tempo necessario per risolvere la questione,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo per prorogare almeno fino al 31 dicembre 2022 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni dei vincoli demaniali relativi all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle, per poter dare al Parlamento il tempo necessario per risolvere una questione di evidente rilievo sociale, come esposta nelle premesse, ovvero per poter concludere la sdemanializzazione attraverso la procedura ex articolo 35 del codice navale, già pendente.
9/3431-AR/108. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    occorre prorogare almeno fino al 31 dicembre 2022 il termine per l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle abitazioni delle famiglie che occupano l'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle, attraverso la sospensione dell'ordinanza del TAR e del procedimento penale in corso per la violazione del vincolo demaniale;

    infatti, in piena emergenza da COVID-19, il TAR del Veneto ha respinto il ricorso promosso da tre famiglie interessate contro le ordinanze di demolizione emanati a suo tempo dal Comune di Caorle;

    si tratta dei cosiddetti casoni di Falconera realizzati all'inizio del novecento quando un consistente nucleo di pescatori di Caorle si è insediato in tale località, realizzando alcune capanne e altre rudimentali abitazioni (cosiddetti «casoni»); con il passare degli anni lo stato dei luoghi è stato modificato per effetto del progressivo ritiro del mare e ha lasciato emergere un tratto di spiaggia sempre più ampio; contestualmente gli insediamenti abitativi hanno assunto maggiore consistenza (fino agli inizi degli anni settanta) e sono stati destinati, oltre che alla pesca, anche ad attività complementari al turismo, stante la vocazione turistica delle località di Caorle;

    successivamente, il comune ha dovuto provvedere a dotare la zona di una strada di accesso e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria; tuttavia, tali case si trovano ora in suolo che risulta ancora demaniale e, per costruire gli edifici, non erano stati richiesti a suo tempo licenze o permessi alle autorità competenti;

    le ordinanze di demolizione colpiscono famiglie composte da persone anziane o altre con figli piccoli ed è evidente il rilievo sociale della situazione che rappresenta una vera disgrazia per i nuclei familiari coinvolti, in un periodo segnato ancora dall'emergenza sanitaria;

    per una simile situazione, ma con diverse peculiarità, nell'area demaniale di Chioggia, è stata emanata la legge 28 febbraio 2020, n. 17, recante «Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia» (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 17 marzo 2020);

    anche per i casoni di Falconera è stata presentata una proposta di legge (Fogliani A.C. 2205) recante «Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle», assegnata alla VI Commissione Finanze;

    occorre sospendere immediatamente l'ordinanza del TAR del Veneto e anche il procedimento penale in corso per la violazione del vincolo demaniale, per poter dare al Parlamento il tempo necessario per risolvere la questione,

impegna il Governo

a valutare di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo per prorogare almeno fino al 31 dicembre 2022 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni dei vincoli demaniali relativi all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle, per poter dare al Parlamento il tempo necessario per risolvere una questione di evidente rilievo sociale, come esposta nelle premesse, ovvero per poter concludere la sdemanializzazione attraverso la procedura ex articolo 35 del codice navale, già pendente.
9/3431-AR/108. (Testo modificato nel corso della seduta)Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    la possibilità di rivalutare terreni è partecipazioni societarie con applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria sulla plusvalenza alla legge di Bilancio 2002 (legge 448 del 2001) e, considerati gli introiti immediati che ne scaturivano per il fisco, era stata sempre prorogata dalle manovre successive;

    ha, infatti, trovato nel tempo ripetute riaperture dei termini, da ultimo con la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020 articolo 1, commi 1122-1123) per terreni e partecipazioni detenuti alla data del 1° gennaio 2021;

    peraltro, in relazione all'ultima proroga – sancita con la manovra 2021 – era stato stimato un gettito positivo per l'Erario, pari a 206 milioni per il 2021 e a 113 milioni per il 2022 e 2023;

    tale misura viene sempre accolta molto positivamente dai contribuenti, in quanto permette a tutti i soggetti che hanno in previsione per l'esercizio in corso la vendita di terreni o di partecipazioni in società non quotate da cui trarranno delle plusvalenze imponibili, di ottenere un notevole risparmio fiscale, potendo assoggettare la plusvalenza ad una imposta sostitutiva in luogo dell'ordinaria (dell'11 per cento nel corso dell'anno, in luogo del 26 per cento dell'imposta ordinaria in caso di cessione o successione nelle quote);

    la rivalutazione della quote e finalizzata a «sterilizzare» la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione delle stesse, altrimenti tassabili ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, la normativa consente, infatti, di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata;

   considerato che

    in definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse. La finanziaria consente, quindi, di corrispondere un'imposta, sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario alquanto ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe «sopportare» in ipotesi ordinaria (26 per cento), ma permette allo stesso tempo di avere un'entrata anticipata per l'erario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di provvedere nel prossimo provvedimento utile a ripristinare la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni societarie con applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria sulla plusvalenza.
9/3431-AR/109. Mandelli, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    l'articolo 1 del provvedimento reca numerose disposizioni in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla proroga dei termini di validità di graduatorie concorsuali;

    il rafforzamento degli organici della polizia locale sia per il perseguimento delle attività inerenti la sicurezza urbana, sia per i controlli commessi con svolgimento delle funzioni inerenti la piena – attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta un'esigenza molto sentita da numerosi enti locali ed in particolare dal Comune di Torino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento normativo, la proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale della polizia locale, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e con scadenza fissata entro il 30 marzo 2022, con particolare riferimento a quella relativa al Comune di Torino.
9/3431-AR/110. Giacometto.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento, all'articolo 18, reca disposizioni attinenti la fase preparatoria alle consultazioni elettorali. In particolare, con l'approvazione presso le commissioni referenti dell'emendamento 18.031, si è estesa anche alle consultazioni che si svolgeranno nel 2022 la disposizione (articolo 3-bis legge n. 58 del 2021) che prevede l'apertura straordinaria degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso i tribunali aventi sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello, nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo entro il quale i partiti e i movimenti politici sono tenuti a pubblicare le liste e le candidature sui propri siti internet, in ottemperanza alle vigenti norme sulla trasparenza (articolo 1, comma 14 legge n. 3 del 2019);

    l'apertura straordinaria degli uffici dei casellari giudiziali in occasione degli adempimenti pre-elettorali va nella giusta direzione, auspicata in sinergia con il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'interno, di semplificare lo svolgimento delle procedure burocratiche per i partiti, per i movimenti politici, per i loro candidati e per i funzionari amministrativi che devono applicare regole di carattere tecnico e operativo non di sempre agevole fruizione. Al fine di non vanificare questo passo, pertanto, è auspicabile che i dicasteri competenti forniscano tutti i necessari chiarimenti e tutte le informazioni aggiornate e utili al personale addetto agli uffici dei casellari e dell'economato presso ogni procura, per il corretto adempimento delle norme sulla trasparenza;

    come già è accaduto in occasione delle scorse elezioni amministrative 2021, è altrettanto auspicabile che, anche per le elezioni che si svolgeranno quest'anno, il Ministero della giustizia confermi la possibilità, per i rappresentanti legali dei partiti o per i loro delegati, di effettuare presso i casellari le richieste cumulative di documenti senza ulteriori compilazioni di moduli, inviando semplicemente la richiesta tramite mail e provvedendo al ritiro personalmente, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy;

    ed è altresì auspicabile, al fine di permettere al rappresentante legale del partito o del movimento politico, o di un suo delegato, di essere autorizzato alla richiesta e al ritiro del certificato penale ex articolo 24 del codice penale, e che ci sia assicurato il massimo coordinamento tra il ministero dell'interno ed il Ministero della giustizia, per assicurare la corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 14 della legge n. 3 del 2019, come modificato dal decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

impegna il Governo

a garantire, così come avvenuto in occasione delle precedenti competizioni elettorali, la massima collaborazione tra gli uffici competenti e gli attori coinvolti nelle procedure preparatorie alle prossime tornate elettorali, in particolare assicurando che sia data tempestiva e capillare diffusione di tutte le informazioni, uniformi ed aggiornate, tra uffici centrali e periferici, circa la corretta applicazione della normativa per richiedere e ritirare i certificati penali ex articolo 24 del codice penale, garantendo, altresì, la corretta applicazione della massima semplificazione delle procedure relative alla legge sulla trasparenza (legge n. 3 del 2019 e modifiche) anche in merito all'uniformità di informazione, di istruzioni e di modulistica con l'opportuno raccordo con gli altri dicasteri coinvolti, nonché a confermare la possibilità da parte dei partiti e dei movimenti politici di richiedere cumulativamente i certificati per i candidati delle proprie liste.
9/3431-AR/111. Gregorio Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale normativa IVA prevede un'aliquota del 22 per cento sulla compravendita di prodotti per la ricerca biomedica, anche in relazione agli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi, pubblici da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;

    l'emergenza pandemica ha fatto emergere in modo dirompente il ruolo della ricerca biomedica nel garantire la sostenibilità dello sviluppo sociale ed economico mondiale è la conseguente necessità di potenziare le risorse umane, infrastrutturali ed economiche dell'intero settore sanitario;

    tra i maggiori Paesi europei, l'Italia è l'unico Stato che prevede il pagamento integrale IVA sull'acquisto di reagenti e attrezzature necessarie per scopi di ricerca biomedica. L'imposta sul valore aggiunto non si applica infatti su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia, in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali, in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata, mentre in Svizzera l'imposta è pari a solo il 7 per cento;

   considerato che:

    l'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis reca – in via sperimentale e per il solo 2021 – un credito di imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute dagli enti di ricerca non-profit per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca biomedica;

    il comma 3 dell'articolo 31-bis prevede l'obbligo per il Ministero della salute di emanare il decreto attuativo della misura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis. Tale termine è scaduto il 24 settembre 2021,

impegna il Governo:

   ad emanare con tempestività il decreto attuativo dell'articolo 31-bis del cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis necessario per individuare le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito;

   a prorogare il credito di imposta anche per l'anno fiscale 2022.
9/3431-AR/112. Paolo Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale normativa IVA prevede un'aliquota del 22 per cento sulla compravendita di prodotti per la ricerca biomedica, anche in relazione agli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi, pubblici da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;

    l'emergenza pandemica ha fatto emergere in modo dirompente il ruolo della ricerca biomedica nel garantire la sostenibilità dello sviluppo sociale ed economico mondiale è la conseguente necessità di potenziare le risorse umane, infrastrutturali ed economiche dell'intero settore sanitario;

    tra i maggiori Paesi europei, l'Italia è l'unico Stato che prevede il pagamento integrale IVA sull'acquisto di reagenti e attrezzature necessarie per scopi di ricerca biomedica. L'imposta sul valore aggiunto non si applica infatti su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia, in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali, in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata, mentre in Svizzera l'imposta è pari a solo il 7 per cento;

   considerato che:

    l'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis reca – in via sperimentale e per il solo 2021 – un credito di imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute dagli enti di ricerca non-profit per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca biomedica;

    il comma 3 dell'articolo 31-bis prevede l'obbligo per il Ministero della salute di emanare il decreto attuativo della misura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis. Tale termine è scaduto il 24 settembre 2021,

impegna il Governo:

   ad emanare con tempestività il decreto attuativo dell'articolo 31-bis del cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis necessario per individuare le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito;

   a valutare di prorogare il credito di imposta anche per l'anno fiscale 2022.
9/3431-AR/112. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il canone unico di cui all'articolo 1, commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è entrato in vigore nel 2021 e ciò ha dato luogo, in molti comuni, a ritardi nell'approvazione dei regolamenti e delle tariffe e, di conseguenza, ha causato ritardi nei pagamenti;

    i contribuenti con mezzi pubblicitari autorizzati in comuni diversi dalla propria sede, hanno conosciuto le tariffe con ritardo da parte dei soggetti deputati alla riscossione, il che ha determinato relative difficoltà ad adempiere;

    tali condizioni, unitamente al succedersi di provvedimenti restrittivi della mobilità, alla oggettiva difficoltà di organizzare il lavoro e all'assenza di strumenti idonei al pagamento massivo dei canoni hanno creato dei seri problemi alle imprese che intendevano corrispondere (e in taluni casi hanno corrisposto) i tributi e i canoni;

    queste imprese, pur avendo adempiuto ai pagamenti, si sono viste recapitare avvisi di accertamento esecutivi, con la richiesta delle sanzioni per tardivi pagamenti e per interessi legali da parte dei concessionari per la riscossione di questi canoni e tributi locali;

    sarebbe opportuno, quindi, uniformare la situazione rispetto a quanto già fatto con altre categorie colpite dagli effetti della pandemia, e rendere più equo il rapporto tra ente impositore e contribuente ed evitare che gli oneri derivanti da tardivi pagamenti 0 dagli interessi legali incidano significativamente sull'attività delle imprese,

impegna il Governo

a valutare di adottare le necessarie iniziative, anche legislative, al fine di incentivare il pagamento spontaneo dei tributi locali per gli anni 2020 e 2021 e di consentire alle categorie, in particolare alle esposizioni pubblicitarie, che non hanno goduto delle esenzioni per le occupazioni di suolo previste nei vari provvedimenti sostegni, una esenzione per il corrente anno 2022.
9/3431-AR/113. Di Maio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'introduzione del Superbonus 110 per cento è motivo trainante del rilancio del settore edile in Italia;

    l'attuale norma prevede una serie di scadenze, diversificate in base al soggetto proprietario dell'immobile, e per tale ragione crea difficoltà di comprensione e possibili errori nei soggetti richiedenti;

    la scadenza per il Superbonus 2022, prevista inizialmente per tutti al 30 giugno 2022 è stata modificata dalla legge di bilancio 2022 inserendo varie eccezioni temporali che ne hanno reso più complesso il rispetto;

    l'articolo 119, comma 9 del decreto Rilancio prevede che possano accedere al bonus 110 per cento condomini ed edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

    in base alla natura del soggetto beneficiario il legislatore ha previsto termini diversi sia per la fine lavori, sia in alcuni casi per lo stato di avanzamento degli stessi;

    una delle condizioni che crea maggiore allarme tra le associazioni di categoria è quella introdotta per i proprietari, persone fisiche, proprietari di una unità unifamiliare, ove è stata prevista una proroga al 31 dicembre 2022 ma a patto che al 30 giugno 2022 sia completato il 30 per cento dell'intervento;

    tale ultima condizione, imposta in un momento nel quale proprio la forte richiesta di interventi edili è frutto della normativa in oggetto, potrà portare in numerosi casi a non consentire l'effettuazione del 30 per cento dei lavori alla data del 30 giugno 2022, quindi all'avveramento della condizione, questo non per volontà o per colpa del beneficiario ma come effetto dell'elevato numero di lavori richiesti e da effettuare in questi mesi;

   per tali ragioni,

impegna il Governo

a rimuovere il termine del 30 giugno 2022 previsto dalla normativa sul Superbonus 110 per cento per raggiungere lo stato di avanzamento lavori del 30 per cento da parte delle persone fisiche su edifici unifamiliari lasciando unicamente il termine finale del 31 dicembre 2022.
9/3431-AR/114. Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    in particolare, l'articolo 2-ter, grazie anche all'intervento emendativo del Gruppo Lega – Salvini premier, prevede la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022;

    nonostante la proroga dei termini disposta con la novella su menzionata, sono diverse le categorie di contribuenti quali imprese, lavoratori autonomi e commercianti che manifestano la necessità di liquidità a sostegno di un'economia già fortemente provata dalla crisi pandemica da COVID-19;

    in tale contesto, si pone quindi l'esigenza di prevedere ulteriori e specifici interventi di carattere fiscale a sostegno dei contribuenti anche al fine di consentire loro una continuità aziendale e professionale;

    nondimeno, tutti i provvedimenti di differimento che si sono susseguiti negli ultimi due anni sono sempre pervenuti a poco distacco temporale l'uno dall'altro, senza alcuna prospettiva sistemica, con il risultato che le proroghe disposte hanno reso l'organizzazione delle varie scadenze fiscali per i contribuenti molto complessa e frammentata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che i termini dei versamenti della rottamazione-ter e dal saldo e stralcio previsti dal decreto-legge n. 119 del 2018 e successive modificazioni, con scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, vengano riscadenziate e decorrano, con la stessa cadenza trimestrale e con il nuovo termine, dal 28 febbraio 2022 al 30 novembre 2023. Inoltre, che rate non scadute al 31 dicembre 2021 decorrano con le stesse cadenze trimestrali dal 28 febbraio 2024 sino ad estinzione.
9/3431-AR/115. Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, definisce specifiche misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

    in particolare, sono contemplate anche misure di compensazione dei danni a beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati;

    indubbiamente la ricostruzione post-sima presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta, pertanto occorre sostenere la popolazione interessata a maggior ragione ora che si trova in una situazione di doppia emergenza a seguito dell'emergenza pandemica dal COVID-19;

    nel cratere del centro Italia del sisma 2016 sono da ricostruire ancora migliaia di edifici: questa è una grande occasione per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ricomporre la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite; nondimeno, la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari;

    l'IVA sulle attività produttive, ed in modo particolare su quelle turistiche (alberghi) relativa alle spese di ripristino o ricostruzione integrale degli immobili ha un duplice problema:

     a) di cassa, perché l'IVA non rientra nel contributo di ricostruzione e deve essere anticipata dall'impresa, che al momento non lavora e non ha disponibilità;

     b) di capienza fiscale, perché sono importi elevati che non si riescono a recuperare sia in compensazione con altre imposte che a rimborso;

    verosimilmente, la soluzione potrebbe essere rappresentata dall'opzione che l'IVA sia anticipata dal commissario alla ricostruzione con la contabilità speciale e poi recuperata negli anni, anche attraverso i crediti Iva maturati; invero, se non si riuscisse a trovare una soluzione, molti alberghi non sarebbero ricostruiti in quattro regioni,

impegna il Governo

se, in considerazione del protrarsi degli interventi di ricostruzione, non convenga sulla necessità di adottare nel corso del presente anno iniziative normative fiscali ad hoc al fine di prevedere un rimborso ovvero anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma.
9/3431-AR/116. Bellachioma, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, definisce specifiche misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

    in particolare, sono contemplate anche misure di compensazione dei danni a beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati;

    indubbiamente la ricostruzione post-sima presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta, pertanto occorre sostenere la popolazione interessata a maggior ragione ora che si trova in una situazione di doppia emergenza a seguito dell'emergenza pandemica dal COVID-19;

    nel cratere del centro Italia del sisma 2016 sono da ricostruire ancora migliaia di edifici: questa è una grande occasione per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ricomporre la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite; nondimeno, la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari;

    l'IVA sulle attività produttive, ed in modo particolare su quelle turistiche (alberghi) relativa alle spese di ripristino o ricostruzione integrale degli immobili ha un duplice problema:

     a) di cassa, perché l'IVA non rientra nel contributo di ricostruzione e deve essere anticipata dall'impresa, che al momento non lavora e non ha disponibilità;

     b) di capienza fiscale, perché sono importi elevati che non si riescono a recuperare sia in compensazione con altre imposte che a rimborso;

    verosimilmente, la soluzione potrebbe essere rappresentata dall'opzione che l'IVA sia anticipata dal commissario alla ricostruzione con la contabilità speciale e poi recuperata negli anni, anche attraverso i crediti Iva maturati; invero, se non si riuscisse a trovare una soluzione, molti alberghi non sarebbero ricostruiti in quattro regioni,

impegna il Governo

se, in considerazione del protrarsi degli interventi di ricostruzione, non convenga sulla necessità di adottare nel corso del presente anno iniziative normative fiscali ad hoc al fine di valutare di prevedere un rimborso ovvero anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma.
9/3431-AR/116. (Testo modificato nel corso della seduta)Bellachioma, Patassini.


   La Camera,

   considerato che:

    i commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, per i quali si sia verificato un peggioramento del risultato economico di esercizio nel 2020, rispetto al 2019;

    il contributo spetta a condizione che l'istanza sia trasmessa entro il 31 dicembre 2021 e solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è stata presentata entro il 10 settembre 2021;

    di fatto si è limitata la possibilità di accedere al beneficio solo alle aziende che chiudono l'esercizio al 31 dicembre e non permettendolo a chi chiude l'esercizio al 30 giugno o altra mensilità, infrannuale;

    con l'articolo 4-bis comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato previsto lo slittamento di termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP delle persone fisiche e giuridiche, disponendo che le persone fisiche e le società possano presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta e che i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche possano presentare la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riaprire i termini di accesso al beneficio di cui i commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi nelle mensilità infrannuali, qualora rispettino i termini di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 34 del 2019.
9/3431-AR/117. Anna Lisa Baroni, D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia di giustizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge;

   considerato che l'articolo 43 dalla legge 31 dicembre 2021, n. 247, norma i corsi di formazione alla professione di avvocato;

    ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, disciplina i corsi con regolamento;

    sulla base di detta disposizione il Ministro della giustizia ha emanato il decreto 9 febbraio 2018, n. 17 (entrato in vigore il 31 marzo 2018), recante la «disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato», il quale all'articolo 10, comma 1, prevedeva inizialmente applicazione del regolamento e, pertanto, dell'obbligo di partecipazione ai corsi ai praticanti iscritti dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale;

    successivamente, il decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, ha modificato il succitato articolo 10, comma 1, prevedendo l'obbligatorietà dei corsi per i tirocinanti iscritti dopo due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17;

    infine, il decreto del Ministro della giustizia 9 giugno 2020, n. 80, ha modificato ulteriormente la disposizione, prevedendo l'obbligatorietà dei corsi per i tirocinanti iscritti dopo un quadriennio dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 17 del 2018 ovverosia dopo la data del 31 marzo 2022;

    al momento dell'adozione del decreto ministeriale n. 17 del 2018 non era prevedibile la situazione emergenziale ingenerata dalla crisi pandemica e, pertanto, non era stata operata alcuna valutazione circa le peculiari modalità di svolgimento dei corsi che le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2021, n. 247, avrebbero dovuto attivare, nonché le misure che avrebbero dovuto adottare per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei docenti e dei discenti;

    in diversi contesti i corsi organizzati dalle scuole forensi sono stati elaborati e approvati da parte dei rispettivi consigli dell'ordine secondo modalità che non tenevano conto della condizione emergenziale che oggi si sta affrontando, che comporta, a esempio, l'esigenza di pass sanitari da parte di docenti e discenti, didattica a distanza e prove periodiche effettuate a distanza;

    infine, con riferimento alle sessioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni forensi che saranno indette in futuro, l'attuale incertezza circa le modalità di svolgimento dell'esame che saranno adottate (con particolare riguardo a questioni come lo svolgimento della prova in forma scritta o come la possibilità di utilizzare i codici commentati da parte dei candidati) non consente alle scuole forensi di impostare i corsi e l'insegnamento nel modo più idoneo,

impegna il Governo

a prorogare di un ulteriore anno i termini per l'applicazione ai tirocinanti del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, in modo da garantire l'adeguato funzionamento delle scuole forensi obbligatorie.
9/3431-AR/118. Tombolato, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia di giustizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge;

   considerato che l'articolo 43 dalla legge 31 dicembre 2021, n. 247, norma i corsi di formazione alla professione di avvocato;

    ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, disciplina i corsi con regolamento;

    sulla base di detta disposizione il Ministro della giustizia ha emanato il decreto 9 febbraio 2018, n. 17 (entrato in vigore il 31 marzo 2018), recante la «disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato», il quale all'articolo 10, comma 1, prevedeva inizialmente applicazione del regolamento e, pertanto, dell'obbligo di partecipazione ai corsi ai praticanti iscritti dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale;

    successivamente, il decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, ha modificato il succitato articolo 10, comma 1, prevedendo l'obbligatorietà dei corsi per i tirocinanti iscritti dopo due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17;

    infine, il decreto del Ministro della giustizia 9 giugno 2020, n. 80, ha modificato ulteriormente la disposizione, prevedendo l'obbligatorietà dei corsi per i tirocinanti iscritti dopo un quadriennio dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 17 del 2018 ovverosia dopo la data del 31 marzo 2022;

    al momento dell'adozione del decreto ministeriale n. 17 del 2018 non era prevedibile la situazione emergenziale ingenerata dalla crisi pandemica e, pertanto, non era stata operata alcuna valutazione circa le peculiari modalità di svolgimento dei corsi che le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2021, n. 247, avrebbero dovuto attivare, nonché le misure che avrebbero dovuto adottare per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei docenti e dei discenti;

    in diversi contesti i corsi organizzati dalle scuole forensi sono stati elaborati e approvati da parte dei rispettivi consigli dell'ordine secondo modalità che non tenevano conto della condizione emergenziale che oggi si sta affrontando, che comporta, a esempio, l'esigenza di pass sanitari da parte di docenti e discenti, didattica a distanza e prove periodiche effettuate a distanza;

    infine, con riferimento alle sessioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni forensi che saranno indette in futuro, l'attuale incertezza circa le modalità di svolgimento dell'esame che saranno adottate (con particolare riguardo a questioni come lo svolgimento della prova in forma scritta o come la possibilità di utilizzare i codici commentati da parte dei candidati) non consente alle scuole forensi di impostare i corsi e l'insegnamento nel modo più idoneo,

impegna il Governo

a valutare di prorogare di un ulteriore anno i termini per l'applicazione ai tirocinanti del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, in modo da garantire l'adeguato funzionamento delle scuole forensi obbligatorie.
9/3431-AR/118. (Testo modificato nel corso della seduta)Tombolato, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Allegato 2 della Determina AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento Ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, definisce la costituzione del Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) per la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) – T (Territorio), sottolineando che «il PH-T non scaturisce prioritariamente dalla necessità di un contenimento della spesa, ma dall'esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai processi di trasformazione in Sanità, senza destrutturare l'attuale sistema distributivo intermedio e finale»;

    la Determina identifica inoltre i criteri per la definizione della lista dei farmaci inclusi nel PH-T, ossia «quelli della diagnostica differenziale, della criticità terapeutica, del controllo periodico da parte della struttura specialistica», evidenziando che «coerentemente con i principi e con la logica suesposte, la lista dei farmaci inclusi nel PH-T deve essere sottoposta a revisione periodica per garantirne l'aggiornamento quando vengono a mancare le motivazioni di inclusione del farmaco nel PH-T»;

    La legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) conferma la disposizione che il PHT debba essere aggiornato con cadenza annuale dall'Aifa, destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, alla distribuzione in regime convenzionale, attraverso le farmacie aperte al pubblico (articolo 1, comma 426);

    il Tar Lazio, con la sentenza n. 1973 del 2020, ha statuito che «sono incompatibili con il sistema di DPC – e devono conseguentemente essere tenuti fuori (o periodicamente rimossi) dal PHT ed affidati al circuito di distribuzione ordinaria che passa attraverso la rete capillare delle farmacie territoriali, i medicinali per i quali le citate esigenze di controllo periodico da parte della struttura e del medico specialista non sussistono (oppure vengono a cessare) e possono essere conseguentemente affidati alla gestione ordinaria da parte del Medico di Medicina Generale»,

impegna il Governo:

   a valutare l'immediato aggiornamento del PHT, escludendo le classi di farmaci per cui siano venute a mancare le motivazioni di inclusione nel PHT;

   a valutare iniziative di aggiornamento della legge n. 405 del 2001 volte a uniformare a livello nazionale le politiche distributive dei farmaci, in contemporanea alla revisione della remunerazione della filiera distributiva dei farmaci, al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali di accesso alle terapie a favore di pazienti e cittadini.
9/3431-AR/119. Rizzo Nervo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni di carattere urgente relative alla proroga di termini legislativi; l'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;

    la successiva legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, è poi intervenuta nuovamente sulle società a partecipazione pubblica e l'articolo 1, comma 723, in particolare, ha disapplicato, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;

    in seguito, l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge di 23 luglio 2021, n. 106, ha aggiunto all'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016) un nuovo comma 5-ter, che prevede una proroga anche per l'anno 2022 della norma sopramenzionata che ha disapplicato fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, nonché del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione, ma soltanto nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

    si evidenzia, dunque, l'importanza per l'amministrazione pubblica di poter continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati;

    la sopramenzionata tematica è già stata più volte sollevata dal Gruppo Lega nel corso di precedenti lavori parlamentari: si ricordi, da ultimo, la presentazione dell'ordine del giorno n. 9/3424/154 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cosiddetta «legge di bilancio 2022»), accolto con parere favorevole,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un'ulteriore proroga del termine di cui in premessa al 31 dicembre 2022, entro cui le società partecipate in utile dovranno sottostare, anch'esse, all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche, al fine di consentire a tali società la possibilità di proseguire gli investimenti con un termine più lungo, quanto meno pluriennale.
9/3431-AR/120. Ribolla, Fogliani.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca – specificamente all'articolo 3, comma 5 – disposizioni di carattere economico relativamente a risorse destinate ai comuni;

    l'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

    il Fondo sopramenzionato è ripartito tra i comuni, per metà in proporzione alla popolazione residente e, per la restante metà, sulla base dei valori reddituali comunali rispetto alla media nazionale, per un contributo minimo spettante a ciascun ente non inferiore a 600 euro;

    si evidenzia l'importanza – tenuto conto della contingente fase di crisi economica e sanitaria che ha colpito soprattutto i territori locali – non soltanto di quanto previsto a normativa vigente in relazione alla possibilità di utilizzare nell'anno 2022 le risorse del Fondo assegnate negli anni 2020 e 2021 per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, bensì anche di assicurare la flessibilità finanziaria delle risorse assegnate ai comuni, e non utilizzate, per le esigenze connesse al medesimo contesto emergenziale, con specifico riferimento alle misure di solidarietà alimentare, al fine di sostenere ulteriori iniziative di carattere sociale rivolte ai soggetti che hanno maggiormente patito gli effetti della pandemia e, al contempo, semplificare la gestione dei bilanci degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire ai comuni di impiegare le risorse del fondo di solidarietà alimentare, assegnate e non utilizzate, anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale.
9/3431-AR/121. Belotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca – con particolare riferimento all'articolo 3, comma 5 – disposizioni di carattere economico relativamente a risorse destinate agli enti locali;

    l'articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021 (cosiddetto «Decreto Sostegni bis») ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

    in particolare, al comma 3, viene prevista la facoltà, per i comuni, di concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 59033 del 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

    tuttavia, il successivo comma 5 dispone che le risorse assegnate ai sensi del comma 2 ma non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 – come certificate nell'ambito della procedura telematica prevista dal comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – sono recuperate, nell'anno 2022, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

    in considerazione della contingente fase di crisi economica e sanitaria che ha colpito soprattutto i territori locali, rilevata l'importanza non soltanto di quanto previsto dall'attuale normativa in merito alla possibilità di utilizzare nell'anno 2022 le risorse del Fondo assegnate negli anni 2020 e 2021 per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risulta altresì necessario superare il sopramenzionato vincolo normativo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, assicurando ai comuni una maggiore flessibilità nella gestione finanziaria delle risorse disponibili anche con riferimento alla Tari, con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale locale a carico dei cittadini, salvaguardando, al contempo, gli equilibri di finanza pubblica dei comuni medesimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specificamente la possibilità per i comuni di utilizzare per la concessione di riduzioni della Tari le risorse non utilizzate nell'anno 2021 per la medesima finalità.
9/3431-AR/122. Vanessa Cattoi, Ribolla.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame consente la proroga fino al 31 dicembre 2022, prevista dall'articolo 9 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale in subordine al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto;

    per gli incarichi concernenti l'emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il possesso del prescritto attestato di idoneità;

    la deroga in esame, sotto il profilo della disciplina europea, costituisce una facoltà dello Stato membro (con riferimento agli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale), ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;

    se tale proroga è sicuramente positiva e si è resa necessaria in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione è altresì necessario ampliare il numero degli assistiti, oggi fermo a 500 fino al massimo di incremento del 30 per cento, stabilito con ACN, per ciascun iscritto al corso di formazione di medicina generale che concorre a tali incarichi,

impegna il Governo

ad ampliare, in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale e dello scarso apprezzamento dell'attuale previsione nonché nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, sia un'ulteriore proroga per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, iscritti ad un corso di formazione specifica per i medici di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale sia di ampliare il numero massimo di assisti per ciascun medico se coadiuvati da un tutor, cioè da un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
9/3431-AR/123. Carnevali.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate importanti modifiche favore dei territori del centro Italia colpiti dal sisma;

    partendo dal settore giustizia, molto significativa risulta la proroga delle attività dei tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano al 31 dicembre 2023, per i quali si auspica la salvaguardia in futuro in vista della riforma della geografia giudiziaria (articolo 8, commi 4-bis e 4-ter);

    sono state introdotte inoltre alcune disposizioni (articolo 13-ter) volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare (decreto-legge n. 59 del 2021) al PNRR, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia). Si ricorda che il fondo complementare ha assicurato 1 miliardo e 780 milioni per il rilancio socioeconomico dei crateri sismici 2009 e 2016/17 e tale nuova misura è importante per fornire alla struttura commissariale il supporto tecnico per l'implementazione dei relativi bandi;

    risultano tuttavia altrettanto fondamentali ulteriori misure per il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dal sisma del centro Italia e per una messa in sicurezza antisismica degli immobili in tutto il Paese;

    si tratta di misure che fino ad ora hanno dato buoni risultati e che sarebbe importante mantenere in vigore per consentire quel sostegno necessario per una ripresa duratura;

    si tratta del credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici fino al 31 dicembre 2022; del rimborso TARI ai comuni del cratere del Centro Italia; dell'estensione della durata dei finanziamenti CDP per la ricostruzione privata; delle misure sul diritto allo studio per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 previste dal decreto n. 189 del 2016, della proroga del sisma bonus fino al 31 dicembre 2023 per tutti gli immobili e, in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della durata del Superbonus nei territori del cratere sismico del Centro Italia, dell'estensione ai comuni fuori cratere, interessati dagli eventi sismici, della disciplina relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, ai fini dell'accelerazione e semplificazione dell'attività di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, per i quali vi sia il nesso di causalità con i danni causati dai sismi verificatisi in Centro Italia nel 2016 e 2017,

impegna il Governo:

   a rinnovare la misura del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;

   al fine di assicurare ai Comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017 ulteriore continuità nel garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far fronte anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

   ad estendere la durata dei finanziamenti CDP per la ricostruzione privata;

   a prevedere l'applicazione delle misure sul diritto allo studio previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

   al fine di non paralizzare la messa in sicurezza del patrimonio abitativo italiano, a prevedere l'estensione della misura del cosiddetto «sisma bonus» al 31 dicembre 2023 per evitare un disallineamento temporale con gli altri incentivi per l'edilizia;

   a prevedere, in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della durata del Superbonus nei territori del cratere sismico del Centro Italia, l'estensione ai comuni fuori cratere, interessati dagli eventi sismici, della disciplina relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, ai fini dell'accelerazione e semplificazione dell'attività di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, per i quali vi sia il nesso di causalità con i danni causati dai sismi verificatisi in Centro Italia nel 2016 e 2017.
9/3431-AR/124. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Nardi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate importanti modifiche favore dei territori del centro Italia colpiti dal sisma;

    partendo dal settore giustizia, molto significativa risulta la proroga delle attività dei tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano al 31 dicembre 2023, per i quali si auspica la salvaguardia in futuro in vista della riforma della geografia giudiziaria (articolo 8, commi 4-bis e 4-ter);

    sono state introdotte inoltre alcune disposizioni (articolo 13-ter) volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare (decreto-legge n. 59 del 2021) al PNRR, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia). Si ricorda che il fondo complementare ha assicurato 1 miliardo e 780 milioni per il rilancio socioeconomico dei crateri sismici 2009 e 2016/17 e tale nuova misura è importante per fornire alla struttura commissariale il supporto tecnico per l'implementazione dei relativi bandi;

    risultano tuttavia altrettanto fondamentali ulteriori misure per il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dal sisma del centro Italia e per una messa in sicurezza antisismica degli immobili in tutto il Paese;

    si tratta di misure che fino ad ora hanno dato buoni risultati e che sarebbe importante mantenere in vigore per consentire quel sostegno necessario per una ripresa duratura;

    si tratta del credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici fino al 31 dicembre 2022; del rimborso TARI ai comuni del cratere del Centro Italia; dell'estensione della durata dei finanziamenti CDP per la ricostruzione privata; delle misure sul diritto allo studio per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 previste dal decreto n. 189 del 2016, della proroga del sisma bonus fino al 31 dicembre 2023 per tutti gli immobili e, in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della durata del Superbonus nei territori del cratere sismico del Centro Italia, dell'estensione ai comuni fuori cratere, interessati dagli eventi sismici, della disciplina relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, ai fini dell'accelerazione e semplificazione dell'attività di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, per i quali vi sia il nesso di causalità con i danni causati dai sismi verificatisi in Centro Italia nel 2016 e 2017,

impegna il Governo:

   a valutare di rinnovare la misura del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;

   al fine di assicurare ai Comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017 ulteriore continuità nel garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a valutare di far fronte anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

   a valutare di estendere la durata dei finanziamenti CDP per la ricostruzione privata;

   a valutare di prevedere l'applicazione delle misure sul diritto allo studio previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

   al fine di non paralizzare la messa in sicurezza del patrimonio abitativo italiano, a valutare di prevedere l'estensione della misura del cosiddetto «sisma bonus» al 31 dicembre 2023 per evitare un disallineamento temporale con gli altri incentivi per l'edilizia;

   a valutare di prevedere, in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della durata del Superbonus nei territori del cratere sismico del Centro Italia, l'estensione ai comuni fuori cratere, interessati dagli eventi sismici, della disciplina relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, ai fini dell'accelerazione e semplificazione dell'attività di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, per i quali vi sia il nesso di causalità con i danni causati dai sismi verificatisi in Centro Italia nel 2016 e 2017.
9/3431-AR/124. (Testo modificato nel corso della seduta)Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Nardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza, anche in materia fiscale e finanziaria, e alcune misure organizzative relative a diverse amministrazioni;

    per scongiurare l'allarme insolvenza delle imprese, il cosiddetto Decreto Sostegni-bis ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria sui prestiti bancari e contratti di leasing per micro, piccole e medie imprese; mentre il decreto Liquidità ha introdotto misure urgenti per favorire l'accesso al credito alle imprese e ha ampliato le possibilità di utilizzo delle garanzie concesse dallo Stato come la Garanzia SACE S.p.A.;

    in Italia 695 mila imprese, dal 17 marzo 2020 ad oggi, hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 27 miliardi di euro; imprese che sono dovute ricorrere a finanziamenti per sopravvivere, prestiti necessari per poter far fronte agli impegni assunti e adesso rischiano di essere chiamate a restituire soldi che, nella maggior parte dei casi, non hanno, avendo bilanci in rosso;

    pensiamo a uno dei settori maggiormente travolti dall'emergenza pandemica, il turismo, unitamente a tutto il relativo indotto, che non è mai veramente ripartito: ogni giorno, centinaia di voli aerei e viaggi in treno vengono cancellati; sono ancora milioni i turisti che mancano all'appello e imprese come alberghi, B&B, parchi termali e a tema, e conseguentemente una quantità enorme di professionisti, sono in ginocchio;

    secondo uno studio di Cerved, nel 2020 i ricavi delle imprese italiane sono crollati del 10,7 per cento, contro la crescita del 3 per cento che avevano ottenuto nel 2019, ultimo anno di un trend positivo iniziato nel 2013; il 2021 è stato positivo per la gran parte delle aziende italiane e lo stesso è atteso per il 2022, ma secondo gli esperti alla fine del prossimo esercizio il fatturato sarà ancora inferiore rispetto a quello del 2019. In particolare, dal rapporto Cerved emerge che i debiti finanziari delle imprese, che nel 2019 erano mediamente pari a 5,7 volte il margine operativo lordo, sono saliti a un picco di 8 volte; un livello elevato, destinato ad aumentare sensibilmente entro il 2022;

    come noto, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022, un periodo che le imprese dovranno sfruttare per prepararsi al ritorno alla normalità, creando le condizioni per mantenere aperto il rapporto con il canale bancario;

    in tale contesto, è fondamentale che lo Stato intervenga per salvare il tessuto produttivo italiano, favorendo i meccanismi di riabilitazione per le aziende che provano a risollevarsi dalla dura crisi pandemica;

    è necessario riconfermare tempestivamente nella loro interezza tutte le misure di sostegno alle imprese, con particolare riguardo ai finanziamenti garantiti e alla possibilità di offrire la garanzia pubblica sulle operazioni di ristrutturazione di finanziamenti già erogati innanzitutto per le piccole e medie imprese;

    dobbiamo continuare ad accompagnare le imprese per evitare un peggioramento della situazione economica e per fare in modo che non vadano persi gli effetti delle misure di sostegno adottate in questi anni,

impegna il Governo:

   a prorogare per tutto il 2022 le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e degli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

   a escludere la permanenza dell'iscrizione alla centrale rischi per le aziende che hanno intrapreso un percorso di risanamento, rimuovendo un ostacolo oggettivo di accesso al credito.
9/3431-AR/125. Rampelli, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una pluralità di interventi di urgenza, prorogando delle disposizioni normative già fissate e al fine di assicurare il proseguimento delle attività in diversi settori che ancora subiscono i ritardi dovuti alla crisi pandemica;

    nello specifico vengono trattati temi in materia di scuola, università e alta formazione;

   considerato che la sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno accademico 2020-2021 è stata prorogata dal 31 marzo al 15 giugno 2022 e, di conseguenza, sono state prorogate tutte le altre scadenze didattiche o amministrative – funzionali allo svolgimento delle sessioni di laurea;

    verificato che ogni università in modo autonomo può prevedere sessioni d'esame straordinarie, in cui svolgere gli esami di profitto creando di fatto disparità enormi e che sarebbe invece opportuno assicurare le stesse opportunità a favore di tutti gli studenti laureandi,

impegna il Governo

a disporre con immediatezza una norma che preveda oltre alla proroga dell'anno accademico aggiunta anche di una sessione d'esame straordinaria per i laureandi ed infine a predisporre la proroga delle scadenze didattiche e amministrative per tutti gli studenti anche non laureandi.
9/3431-AR/126. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trizzino, Ferro, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame prevede disposizioni in materia di termini legislativi;

    la pandemia di COVID-19 non ha esaurito i propri effetti e necessita ancora di limitazioni e restrizioni per prevenire i rischi di contagio;

    i partiti e i gruppi politici costituiscono un elemento fondamentale della democrazia rappresentativa e devono essere tutelati alla luce delle condizioni particolari conseguenti alla situazione epidemiologica che il Paese si è trovato ad affrontare;

    è necessario garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici per tutti i cittadini, anche in preparazione delle prossime consultazioni elettorali,

impegna il Governo

a garantire ogni forma di collaborazione per permettere di prorogare alle prime elezioni le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52 per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o in una componente del gruppo misto in almeno una delle due Camere.
9/3431-AR/127. Lupi, Colucci, Tondo.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 3431 «Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», sono state affrontate numerose problematiche relative a scadenze già fissate da precedenti provvedimenti normativi;

    in questi ultimi due anni di emergenza da COVID-19 diversi settori produttivi, in maniera particolare quelli legati al turismo e agli sport invernali, hanno dovuto affrontare una grave crisi economica a causa del lockdown e delle misure relative al green pass;

    il decreto legislativo 28 marzo 2021, n. 40 «Norme per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali», all'articolo 5 comma 4, dispone che «Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri»;

    l'articolo 40, rubricato «Adeguamento alle disposizioni della legge», del citato decreto legislativo, prevede che: «I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto»;

    le piste dovranno quindi rispettare i nuovi standard alla data del 3 aprile 2023, ma i lavori di adeguamento, che in moltissimi casi richiedono interventi lunghi e costosi, dovranno di fatto essere effettuati entro novembre 2022, cioè entro l'inizio della stagione invernale;

    oggi, imporre l'adeguamento delle strutture degli sport invernali alle nuove disposizioni normative – sei metri di larghezza delle piste da slittino –, dopo due anni di quasi chiusura totale, vuol dire mettere in ginocchio molte imprese del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di prorogare almeno al 31 dicembre 2023 l'adeguamento delle piste di slittino ai nuovi standard previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2021, n. 40.
9/3431-AR/128. Plangger.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una pluralità di interventi di urgenza, che perseguono la finalità di prorogare termini già fissati per legge, nello specifico sono introdotte misure in ambito sanitario e volte a garantire una risposta adeguata in termini di sicurezza e tutela della salute soprattutto in questo periodo di elevato rischio;

    dal report «I Numeri del Cancro in Italia 2020» della Fondazione AIOM è possibile evincere che il tumore del polmone è uno dei tumori più frequenti e a maggiore mortalità in Italia. Secondo il report, nel corso dell'anno scorso sono stati stimati trentaquattromila decessi a causa di questa neoplasia di cui un terzo dei pazienti a cui è diagnosticato sopravvive meno di due anni dalla diagnosi. Solo il 15 per cento degli uomini e il 19 per cento delle donne sopravvive a cinque anni dalla diagnosi;

    diversi studi hanno evidenziato una riduzione della mortalità nei pazienti sottoposti a screening polmonare con TC a basso dosaggio di radiazioni (LDCT, low dose computed tomography) rispetto al gruppo di controllo, mostrando dunque come una diagnosi precoce sia fondamentale per ridurre il tasso di mortalità intervenendo in uno stadio ancora iniziale del tumore. Infatti, i risultati a lungo termine di tre studi randomizzati condotti negli USA, in Europa e in Italia (NLST, NELSON, MILD), hanno dimostrato che lo screening con CT del torace a basse dosi può ottenere una riduzione della mortalità per cancro polmonare compresa tra il 20 per cento e il 39 per cento. Un programma di diagnosi precoce potrà aumentare la percentuale di pazienti con tumore polmonare candidabili a resezione chirurgica in stadio iniziale, dal 25 per cento attuale (senza screening) al 50-60 per cento;

    pertanto, la Rete Italiana di Screening Polmonare (RISP) ha come obiettivo strategico quello di implementare su tutto il territorio nazionale un programma di screening del tumore polmonare con LDCT, attraverso una rete di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare, allo scopo di ottenere una significativa riduzione della mortalità per cancro polmonare nei forti fumatori, attraverso lo screening dei tumori polmonari con CT torace;

    il programma RISP contribuirà a ridurre del 40-50 per cento la mortalità per tumore polmonare, e potenzialmente anche per altre patologie causate dal fumo, mettendo a punto un sistema di diagnosi precoce che utilizza la LDCT torace con periodicità variabile, sulla base del rischio individuale di ogni soggetto;

    il progetto RISP integrerà l'intervento di diagnosi precoce con un programma di cessazione dalla dipendenza da tabacco, soprattutto per i soggetti a maggiore rischio;

    la previsione normativa di cui all'articolo 34, comma 10-sexies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, autorizza la spesa di 1 milione di euro annui, per gli anni 2021 e 2022, per il potenziamento sul territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) al fine di realizzare programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone,

impegna il Governo

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, le risorse necessarie e adeguate per ampliare la platea di volontari ed eventualmente per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana Screening Polmonare.
9/3431-AR/129. Gemmato, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Ferro, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che,

    gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono enti di diritto pubblico o privato riconosciuti dal Ministero della salute, a rilevanza nazionale, che gestiscono servizi sanitari e svolgono attività di ricerca prevalentemente clinica finalizzata a trovare sbocchi in applicazioni terapeutiche;

    in quanto enti di rilevanza nazionale sono legittimati a ricevere risorse pubbliche – nazionali o di derivazione europea – relativamente alla loro attività di ricerca ai sensi anche di quanto disposto al comma 524, dell'articolo 1, della legge 145 del 2018;

    la legge 30 dicembre 2018 (Bilancio 2019) e il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, hanno previsto un finanziamento, rispettivamente per il 2019 e per il 2020, di 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura, di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare;

    tali finanziamenti sono stati disposti «Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete»-

    in Italia nel 2002 è stata fondata, dal Ministero della salute, l'Alleanza Contro il Cancro (ACC), la più grande rete di ricerca oncologica finalizzata al trasferimento dell'innovazione scientifico-tecnologica e organizzativa alla quale, attualmente, aderiscono tra gli altri 28 IRCCS e la cui azione si esplica principalmente in tre aree di interesse: ricerca di base e clinica oncologica, diagnosi e terapia dei tumori e istruzione e informazione in oncologia;

    l'utilizzo delle terapie CAR-T (Chimeric Antigens Receptors Cells-T) rappresenta una strategia innovativa che ha permesso il raggiungimento di risultati di considerevole valore nella lotta contro il cancro;

    la «Rete cardiologica» del Ministero della salute consente di mettere in comune le risorse presenti negli IRCCS che ne fanno parte in termini di competenze scientifiche, cliniche, sperimentali e biotecnologiche e di tecnologie per ottimizzare l'impiego delle risorse per rafforzare la posizione italiana in Europa in termini di ricerca e cura in ambito cardiovascolare;

    le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia e, in un quadro demografico che evidenzia l'invecchiamento della popolazione e la crescente adozione di stili di vita non sani, è necessario sostenere i progetti di ricerca in ambito cardiovascolare,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga dei finanziamenti di cui in premessa a favore degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati nei progetti di ricerca volti, rispettivamente, al potenziamento della prevenzione primaria cardiovascolare e allo sviluppo delle tecnologie antitumorali CAR-T.
9/3431-AR/130. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.


   La Camera,

   premesso che,

    gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono enti di diritto pubblico o privato riconosciuti dal Ministero della salute, a rilevanza nazionale, che gestiscono servizi sanitari e svolgono attività di ricerca prevalentemente clinica finalizzata a trovare sbocchi in applicazioni terapeutiche;

    in quanto enti di rilevanza nazionale sono legittimati a ricevere risorse pubbliche – nazionali o di derivazione europea – relativamente alla loro attività di ricerca ai sensi anche di quanto disposto al comma 524, dell'articolo 1, della legge 145 del 2018;

    la legge 30 dicembre 2018 (Bilancio 2019) e il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, hanno previsto un finanziamento, rispettivamente per il 2019 e per il 2020, di 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura, di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare;

    tali finanziamenti sono stati disposti «Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete»-

    in Italia nel 2002 è stata fondata, dal Ministero della salute, l'Alleanza Contro il Cancro (ACC), la più grande rete di ricerca oncologica finalizzata al trasferimento dell'innovazione scientifico-tecnologica e organizzativa alla quale, attualmente, aderiscono tra gli altri 28 IRCCS e la cui azione si esplica principalmente in tre aree di interesse: ricerca di base e clinica oncologica, diagnosi e terapia dei tumori e istruzione e informazione in oncologia;

    l'utilizzo delle terapie CAR-T (Chimeric Antigens Receptors Cells-T) rappresenta una strategia innovativa che ha permesso il raggiungimento di risultati di considerevole valore nella lotta contro il cancro;

    la «Rete cardiologica» del Ministero della salute consente di mettere in comune le risorse presenti negli IRCCS che ne fanno parte in termini di competenze scientifiche, cliniche, sperimentali e biotecnologiche e di tecnologie per ottimizzare l'impiego delle risorse per rafforzare la posizione italiana in Europa in termini di ricerca e cura in ambito cardiovascolare;

    le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia e, in un quadro demografico che evidenzia l'invecchiamento della popolazione e la crescente adozione di stili di vita non sani, è necessario sostenere i progetti di ricerca in ambito cardiovascolare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto di una recente iniziativa normativa volta ad aggiornare il regime degli IRCCS, di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga dei finanziamenti di cui in premessa a favore degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati nei progetti di ricerca volti, rispettivamente, al potenziamento della prevenzione primaria cardiovascolare e allo sviluppo delle tecnologie antitumorali CAR-T.
9/3431-AR/130. (Testo modificato nel corso della seduta)Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune misure organizzative relative a diverse amministrazioni;

    in particolare, l'articolo 9, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutue; soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore;

    al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi, appunto, in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 13-quaterdecies del cosiddetto Decreto Ristori ha istituito un Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe;

    tra emergenza sanitaria, crisi economica e riforma del Terzo settore, il 2021 è stato un anno particolarmente intenso per il non profit italiano: chiamate, come sempre, a riorganizzarsi per rispondere ai bisogni emergenti delle comunità, le oltre 360.000 organizzazioni (ultimo aggiornamento del censimento permanente delle istituzioni non profit dell'Istat) che operano ogni giorno per il bene comune, hanno vissuto 12 mesi particolarmente impegnativi anche per l'attuazione della nuova normativa che li coinvolge;

    in questa emergenza pandemica, che ha travolto la nostra quotidianità, due dimensioni hanno attratto la quasi totalità delle attenzioni da parte dei soggetti pubblici istituzionali: la dimensione sanitaria e quella economico-finanziaria, dimensioni di centrale rilevanza, ma non le sole a dover essere prese in considerazione;

    l'impatto che l'esplodere della pandemia da COVID-19 ha avuto nel territorio italiano è stato, infatti, deflagrante, non solo in termini sanitari ed economici ma anche di ricadute sociali: l'emergenza sanitaria sta generando varie altre emergenze, prima fra tutte quella dell'accentuarsi delle disuguaglianze, economiche, ma anche educative o assistenziali;

    in tale contesto, e sotto gli occhi di tutti il contributo che le organizzazioni del Terzo settore stanno offrendo, con migliaia di realtà in prima linea per fronteggiare l'emergenza sanitaria e sociale; il mondo del volontariato, ha costruito microceti e azioni territoriali per evitare che le persone più fragili e provate si trovassero isolate; le cooperative sociali hanno attrezzato strutture di accoglienza per persone in quarantena, giocando una partita decisiva per la tenuta del sistema sociale, ma anche per il proprio futuro;

    il Terzo settore va da subito investito di una funzione strategica di tenuta e ricostruzione, ma per fare questo dovrebbe trovare un giusto riconoscimento nella legislazione e nei provvedimenti emergenziali, per aiutare le organizzazioni esistenti ad uscire dalla situazione critica in cui versa e, in contemporanea, per supportarle nella loro missione;

    sostenere l'attività degli enti del Terzo Settore significa sostenere il nostro capitale sociale e il nostro domani,

impegna il Governo

a prorogare al 2022, rifinanziandolo, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 13-quaterdecies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
9/3431-AR/131. Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    le misure di sostegno previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come in ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 «Sostegni-bis» sono volte al sostegno delle attività imprenditoriali, in particolare le PMI danneggiate dall'epidemia COVID-19, estendendo la moratoria sui prestiti accordati, limitatamente alla quota capitale;

    tali misure si confermano vieppiù necessarie in ragioni degli ulteriori costi che le imprese devono sostenere a causa, in particolare, dei rincari dell'energia e dei ritardi negli approvvigionamenti delle materie prime che frenano la ripresa;

    la mancata proroga (oltre il 31 dicembre 2021) delle misure di sospensione delle rate (quanto alla quota capitale) non favorisce la ripartenza economica delle PMI;

    tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, nel primo provvedimento utile, le suddette misure per consentire a degli attori fondamentali del tessuto economico italiano quali le PMI di continuare a fruire di tali agevolazioni.
9/3431-AR/132. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    le misure di sostegno previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come in ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 «Sostegni-bis» sono volte al sostegno delle attività imprenditoriali, in particolare le PMI danneggiate dall'epidemia COVID-19, estendendo la moratoria sui prestiti accordati, limitatamente alla quota capitale;

    tali misure si confermano vieppiù necessarie in ragioni degli ulteriori costi che le imprese devono sostenere a causa, in particolare, dei rincari dell'energia e dei ritardi negli approvvigionamenti delle materie prime che frenano la ripresa;

    la mancata proroga (oltre il 31 dicembre 2021) delle misure di sospensione delle rate (quanto alla quota capitale) non favorisce la ripartenza economica delle PMI;

    tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare di prorogare, nel primo provvedimento utile, le suddette misure per consentire a degli attori fondamentali del tessuto economico italiano quali le PMI di continuare a fruire di tali agevolazioni.
9/3431-AR/132. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge all'esame dell'Aula prevede disposizioni e proroghe di termini legislativi in materia di salute, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    le disposizioni dettate dal decreto-legge in questo ambito non prendono in considerazione un tema assolutamente urgente e improcrastinabile, oggetto anche di una mozione in Consiglio regionale del Veneto (Mozione n. 204 del 24 novembre 2021), relativo alla necessità di avviare l'erogazione dell'indennità di specificità per gli infermieri, ormai bloccata da oltre un anno;

    com'è noto, infatti, l'articolo 1, comma 409, della legge n. 178 del 2020 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2021, il riconoscimento di un'indennità di specificità infermieristica per gli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, quale parte del relativo trattamento economico fondamentale;

    il successivo comma 410 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha previsto che «le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 409 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale», legando così l'erogazione dell'indennità al rinnovo dei CCNL Comparto Sanità;

    il suddetto rinnovo contrattuale, tuttavia, è caratterizzato da importanti e complesse richieste legate, tra l'altro, alla riorganizzazione del sistema di classificazione del personale e all'estensione delle maglie del vincolo di esclusività e lavoro usurante che ad oggi non sono state ancora prese in considerazione in sede di trattativa;

    in mancanza di un intervento normativo, dunque, i tempi necessariamente lunghi (si suppone addirittura per la primavera del 2022) per addivenire alla chiusura del nuovo CCNL del Comparto impediranno agli infermieri di ottenere nel 2021 il riconoscimento in busta paga dell'indennità di specificità infermieristica;

    diversamente dal Comparto, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità previsti in favore della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, con rapporto di lavoro esclusivo (determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità 2016-2018 del 19 dicembre 2019), sono stati incrementati del 27 per cento e già erogati direttamente e mensilmente da gennaio 2021; ciò ha creato uno sbilanciamento tra gli operatori che operano fianco a fianco, a volte anche nelle stesse aziende sanitarie pubbliche;

    a quasi due anni dall'inizio della pandemia, si continua a chiedere agli infermieri senza soluzione di continuità, di sopperire alle carenze d'organico, di espletare turni straordinari per il recupero delle prestazioni e per coprire l'assenza del personale non vaccinato;

    peraltro, le risorse stanziate, cioè 335 milioni di euro, sono spalmate sulle posizioni degli infermieri dipendenti delle sole Aziende del SSN (circa 232.000/250.000 da fonti ministeriali) e non già anche sui dipendenti della Sanità privata (100.000 sempre secondo fonti ministeriali), di quella militare e dei liberi professionisti (quasi 80.000 fonte Fnopi 2019),

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative affinché l'indennità di specificità per gli infermieri venga erogata al più presto, svincolandola dall'approvazione del GCNL Comparto sanità.
9/3431-AR/133. Covolo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione del 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e in materia di assunzioni, concorsi e incarichi individuali interviene, prorogando al 31 dicembre 2022 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato;

    il 10 settembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un concorso pubblico, per esame e titoli per il reclutamento di 976 (732 uomini e 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in servizio e in congedo;

    con decreto-legge del 31 dicembre 2020 fu incrementato il numero dei posti messi a bando di 20 unità, così da diventare 996 posti così suddivisi: 747 Uomini e 251 Donne;

    ad oggi gli idonei non vincitori del concorso n. 976/996 A.A della Polizia Penitenziaria contestano che nonostante il superamento di tutte le fasi concorsuali: – Quiz – Prove fisiche – Accertamenti psicofisici ed attitudinali e il raggiungimento dell'idoneità finale, una volta decretata la graduatoria finale di merito in data 24/12/2021 (Art. 1, lettera A e B) siano risultati IDONEI NON VINCITORI;

    stando a quanto dichiarato dalle varie note sindacali e dallo stesso Ministro della giustizia, la Dottoressa Cartabia, risulta che il Corpo della Polizia Penitenziaria sia in forte carenza di personale ormai da anni, difatti e stato evidenziato un ammanco di oltre 5000 unità, alla quale andrà a sommarsi un ampio numero di pensionamenti negli anni a venire, arrivando così in base ai dati forniti dai vari sindacati ad una carenza totale di oltre 1000 unità;

    stando al «Rapporto sull'attuazione della legislazione di riforma dell'organizzazione della polizia penitenziaria nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» per il periodo 2016- 2018, approvato dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 3/2021/G, la Corte dei conti conferma la riduzione della dotazione per gli Agenti;

    a ciò aggiungasi la situazione epidemiologica che non fa altro che aggravare le condizioni di lavoro all'interno degli istituti penitenziari, dimezzando ancor di più la categoria degli agenti, con carenze di organico e turni massacranti;

    gli idonei sopracitati non possono partecipare al corso di formazione, con inizio 10 Gennaio 2022, poiché in eccesso rispetto al numero di 747 Uomini e 251 Donne previsto dal bando,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di coadiuvare gli idonei non vincitori del concorso n. 976/996 A.A della Polizia Penitenziaria e di attivare un piano di assunzioni straordinarie attraverso le risorse già stanziate ed esauribili.
9/3431-AR/134. Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento presentato alla Camera dei deputati la proroga di termini previsti da disposizioni legislative in una pluralità di settori;

    fra le molteplici disposizioni, introdotte nel corso dell'esame nelle Commissioni I e V, vi è la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori nel caso di domanda incompleta ovvero senza finalizzarla (articolo 3-octies);

    è necessario, tuttavia, che entro il medesimo termine, possano integrare le proprie domande anche coloro che, avendole presentate, le hanno viste rigettate;

    la legge di bilancio per l'anno 2022 aveva già previsto una proroga al 15 marzo 2022 atta a consentire ai risparmiatori che non avevano completato o finalizzato la propria istanza, di integrarla entro il previgente termine del 18 giugno 2020, la relativa integrazione;

    la norma introdotta consente la proroga per le sole nuove domande di accesso al FIR, ma esclude quanti, pur essendo in possesso dei requisiti, non hanno provveduto a inserire i propri dati sul portale Consap;

    in proposito si deve rilevare come la Commissione tecnica del FIR ha messo le linee guida per l'accesso dopo diversi mesi dalla data di apertura dei termini – 22 agosto 2019 – per la proposizione delle domande al fondo introducendo elementi non conoscibili all'atto della presentazione;

    il successivo 13 gennaio 2022 la Commissione ha fornito ulteriori indicazioni, precisando che il periodo rilevante ai fini delle violazioni massive per ciascuna banca escludeva i periodi antecedenti accertati in sede di giudizio penale o amministrativo;

    in conseguenza di ciò, molti risparmiatori che avevano presentato tempestivamente domanda di accesso al FIR, in luogo del pagamento, hanno ricevuto da Consap la richiesta di integrazioni documentali;

    ciò è accaduto anche nel periodo fra dicembre 2021 e gennaio 2022, costringendo i risparmiatori a fornire la documentazione richiesta da Consap, caricarla entro 60 giorni, con le relative deduzioni;

    è necessario, dunque, consentire ai risparmiatori che hanno presentato tempestiva istanza di indennizzo al FIR e I hanno vista rigettata o per errori incolpevoli o vizi meramente formali, oppure dovuti a interpretazioni dubbie su elementi fondanti il diritto al ristoro,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative legislative atte a consentire ai risparmiatori che hanno presentato tempestiva domanda di ristoro al FIR, di poter integrare le proprie domande, estendendo anche a questi ultimi il relativo termine.
9/3431-AR/135. Zanettin.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento presentato alla Camera dei deputati la proroga di termini previsti da disposizioni legislative in una pluralità di settori;

    fra le molteplici disposizioni, introdotte nel corso dell'esame nelle Commissioni I e V, vi è la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori nel caso di domanda incompleta ovvero senza finalizzarla (articolo 3-octies);

    è necessario, tuttavia, che entro il medesimo termine, possano integrare le proprie domande anche coloro che, avendole presentate, le hanno viste rigettate;

    la legge di bilancio per l'anno 2022 aveva già previsto una proroga al 15 marzo 2022 atta a consentire ai risparmiatori che non avevano completato o finalizzato la propria istanza, di integrarla entro il previgente termine del 18 giugno 2020, la relativa integrazione;

    la norma introdotta consente la proroga per le sole nuove domande di accesso al FIR, ma esclude quanti, pur essendo in possesso dei requisiti, non hanno provveduto a inserire i propri dati sul portale Consap;

    in proposito si deve rilevare come la Commissione tecnica del FIR ha messo le linee guida per l'accesso dopo diversi mesi dalla data di apertura dei termini – 22 agosto 2019 – per la proposizione delle domande al fondo introducendo elementi non conoscibili all'atto della presentazione;

    il successivo 13 gennaio 2022 la Commissione ha fornito ulteriori indicazioni, precisando che il periodo rilevante ai fini delle violazioni massive per ciascuna banca escludeva i periodi antecedenti accertati in sede di giudizio penale o amministrativo;

    in conseguenza di ciò, molti risparmiatori che avevano presentato tempestivamente domanda di accesso al FIR, in luogo del pagamento, hanno ricevuto da Consap la richiesta di integrazioni documentali;

    ciò è accaduto anche nel periodo fra dicembre 2021 e gennaio 2022, costringendo i risparmiatori a fornire la documentazione richiesta da Consap, caricarla entro 60 giorni, con le relative deduzioni;

    è necessario, dunque, consentire ai risparmiatori che hanno presentato tempestiva istanza di indennizzo al FIR e I hanno vista rigettata o per errori incolpevoli o vizi meramente formali, oppure dovuti a interpretazioni dubbie su elementi fondanti il diritto al ristoro,

impegna il Governo

a valutare di adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative legislative atte a consentire ai risparmiatori che hanno presentato tempestiva domanda di ristoro al FIR, di poter integrare le proprie domande, estendendo anche a questi ultimi il relativo termine.
9/3431-AR/135. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanettin.


   La Camera,

   premesso che:

    la grave carenza di semiconduttori, fondamentali per la realizzazione di circuiti elettronici, sta colpendo in modo particolare la produzione nel settore automotive che non riesce a stare al passo con la domanda, comportando un evidente rischio di paralisi del mercato, anche per l'industria italiana;

    alla luce delle problematiche che stanno investendo la filiera automobilistica è necessario prorogare i termini per l'acquisto, con la prenotazione degli incentivi, delle autovetture di mobilità sostenibile, ossia consentire la conclusione della procedura di conferma della prenotazione dei contributi sull'apposita piattaforma informatica, esplicitamente indicati dall'articolo 8, comma 2, del così detto decreto-legge «Trasporti-bis»;

    si rende necessaria l'estensione da 180 a 360 giorni del termine di scadenza di conferma della prenotazione degli incentivi ecobonus nell'apposita piattaforma informatica, in modo tale da consentire ai produttori di auto di concludere per tempo la produzione dei veicoli, considerando i ritardi dettati dai problemi di approvvigionamento,

impegna il Governo

a prorogare fino a dicembre 2022 i termini per l'acquisto, con la prenotazione degli incentivi, delle autovetture di mobilità sostenibile.
9/3431-AR/136. Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene in materia di assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni;

    è fondamentale, specialmente in questo momento di uscita dall'emergenza epidemiologica, garantire la piena operatività di tutte le amministrazioni e, in particolare, degli enti locali che sono chiamati a fornire ai cittadini, sia di ordine sociale che economico;

    la carenza cronica di segretari comunali, sommata al perdurare del blocco delle assunzioni di queste figure, rende più difficile la gestione ordinaria e straordinaria per gli enti locali;

    sarebbe importante dare la possibilità di poter assumere i segretari comunali in pensione, per un tempo determinato e a titolo gratuito, soprattutto ai piccoli comuni che non hanno figure adeguate fra i dipendenti pubblici in carico, da nominare come vicesegretario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle Regioni, di concedere agli Amministratori locali, anche limitatamente al biennio 2022-2023, di richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato.
9/3431-AR/137. Micheli, Vanessa Cattoi, Fogliani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi;

    in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene in materia di assunzioni nel comparto sicurezza difesa e il comma 8 del medesimo articolo riguarda lo svolgimento di procedure concorsuali e assunzioni straordinarie di personale delle forze di Polizia;

    nulla è stato previsto, invece, in favore dei candidati allievi della Polizia di Stato del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017;

    secondo le organizzazioni di settore, considerato il protrarsi delle difficoltà nella realizzazione dei piani assunzionali e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche – anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025 – appare urgente autorizzare un'ulteriore di assunzione di almeno 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    alle predette assunzioni si dovrebbe provvedere in primo luogo attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad autorizzare un'ulteriore assunzione di allievi agenti di Polizia di Stato e, a tal fine, a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017 per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato.
9/3431-AR/138. Tonelli, Iezzi.


   La Camera,

   premesso che,

    nel maggio del 2017, il Ministero dell'interno ha indetto diversi concorsi allo scopo di reclutare un numero complessivo di 1.148 allievi agenti della polizia di Stato;

    tra questi concorsi, vi era quello, per esame, a 893 posti, successivamente elevati a 1.182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, che allora prevedevano età non superiore a 30 anni e titolo di scuola media inferiore;

    successivamente, con il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stata autorizzata l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta del citato concorso del maggio 2017;

    detta autorizzazione, tuttavia, limitava le assunzioni ai soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, intervenuto però successivamente al bando di concorso;

    venivano pertanto chiamati a svolgere le successive prove concorsuali esclusivamente i candidati di età non superiore a 26 anni e in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, alla suddetta data, con grave discriminazione di coloro che pur avendo originariamente i requisiti per partecipare al bando e pur avendo superato la prova preselettiva, non erano risultati idonei per punteggio;

    l'esclusione di candidati che soddisfacevano i requisiti richiesti dal bando originario, ma che non hanno potuto completare la procedura concorsuale in virtù dei nuovi requisiti intervenuti successivamente alla pubblicazione del bando, applicati retroattivamente, risulta ingiustamente discriminatoria;

    il principio costituzionale del pubblico concorso richiesto per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni dovrebbe imporre al legislatore e ai responsabili delle procedure concorsuali di attenersi ai principi di imparzialità, correttezza e non discriminazione, anche al fine di tutelare l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione;

    il perdurare degli effetti della pandemia ha determinato un'accresciuta richiesta di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione e di controllo del territorio,

impegna il Governo

in vista delle assunzioni straordinarie del personale della Polizia di Stato previste per l'anno 2022, a valutare la possibilità di reperire quanto prima le risorse necessarie per garantire il prosieguo delle prove attitudinali e psicofisiche degli allievi agenti parzialmente idonei, per esame, a 893 posti, aperto ai cittadini italiani, inserito nel bando di reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2017 e per concludere la procedura assunzionale aperta nel 2017.
9/3431-AR/138. (Testo modificato nel corso della seduta)Tonelli, Iezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, all'articolo 4, prevede proroghe di termini in materia di Sistema Sanitario Nazionale anche correlate alla pandemia da COVID-19, al fine di garantire la funzionalità delle strutture del servizio stesso;

    il decreto-legge in esame manca di prendere in considerazione gli adempimenti necessari ai fini dell'adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli incendi, individuati dai decreti del Ministero dell'interno 18 settembre 2002 e 19 marzo 2015;

    l'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dell'interno 20 febbraio 2020 ha stabilito, inoltre, che per le strutture sanitarie di cui è prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata già stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, i termini di cui al comma 1 del citato decreto si intendono prorogati sino al termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche;

    a quanto consta, numerose strutture sanitarie, anche in conseguenza della pandemia da COVID-19, si trovano in una situazione di obiettiva difficoltà nel rispettare le scadenze previste dai decreti in questione, secondo la programmazione ivi definita, mancando – a quanto si apprende dalle segnalazioni – il tempo materiale necessario per la realizzazione dei progetti, degli appalti e dei lavori di adeguamento necessari;

    le menzionate scadenze potrebbero incidere negativamente sulla funzionalità di alcuni importanti plessi, pregiudicandone l'operatività in un momento estremamente delicato e il loro mancato rispetto potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni e, in caso di incidenti, responsabilità sul piano penale a carico dei vertici aziendali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accordare una ulteriore proroga onde evitare che la responsabilità, anche penale, per mancata osservanza delle citate disposizioni ricada sui Direttori Sanitari o sugli Amministratori Delegati di strutture sanitarie.
9/3431-AR/139. Cavandoli.


   La Camera,

   considerato che:

    con il provvedimento in esame è stata prevista la possibilità di rateizzazione fino al 30 aprile 2022 per i decaduti da piani di dilazione prima del periodo di sospensione causa COVID, cioè prima dell'8 marzo 2020. La possibilità è concessa senza saldare le somme non versate, ai fini dell'accesso a una nuova rateizzazione delle cartelle;

    da più forze politiche era stata avanzata la richiesta di prorogare le scadenze delle procedure di definizione fiscale relative alla «Rottamazione-ter e saldo e stralcio»;

    alla data del 1° gennaio 2022, dopo la scadenza per saldare le rate del 2020 e del 2021, il 43 per cento del totale dei contribuenti con piani di pagamento in essere ha perso i benefici della definizione agevolata. Si tratta di 532 mila soggetti che non avendo onorato la scadenza del 14 dicembre per corrispondere nei termini le rate arretrate, hanno preso i benefici previsti dagli istituti e risultano quindi immediatamente aggredibili dal fisco non essendo possibile rateizzare il debito residuo per espressa previsione normativa;

    la decadenza impatta anche sui conti fatti dall'Erario in merito al gettito derivante dalla pace fiscale: per il 2022 e il 2023 circa 2,45 miliardi di euro non verranno riscossi, fermo restando il riavvio delle azioni di recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

    il perdurare imprevisto della crisi dovuta al COVID-19 richiede un ulteriore intervento in favore dei contribuenti da essa danneggiati, che non sono stati in grado di onorare i piani di rateizzazione e le proroghe,

impegna il Governo

a prorogare nel 2022 i termini relativi alle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la disapplicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine.
9/3431-AR/140. D'Attis.


   La Camera,

   considerato che:

    con il provvedimento in esame è stata prevista la possibilità di rateizzazione fino al 30 aprile 2022 per i decaduti da piani di dilazione prima del periodo di sospensione causa COVID, cioè prima dell'8 marzo 2020. La possibilità è concessa senza saldare le somme non versate, ai fini dell'accesso a una nuova rateizzazione delle cartelle;

    da più forze politiche era stata avanzata la richiesta di prorogare le scadenze delle procedure di definizione fiscale relative alla «Rottamazione-ter e saldo e stralcio»;

    alla data del 1° gennaio 2022, dopo la scadenza per saldare le rate del 2020 e del 2021, il 43 per cento del totale dei contribuenti con piani di pagamento in essere ha perso i benefici della definizione agevolata. Si tratta di 532 mila soggetti che non avendo onorato la scadenza del 14 dicembre per corrispondere nei termini le rate arretrate, hanno preso i benefici previsti dagli istituti e risultano quindi immediatamente aggredibili dal fisco non essendo possibile rateizzare il debito residuo per espressa previsione normativa;

    la decadenza impatta anche sui conti fatti dall'Erario in merito al gettito derivante dalla pace fiscale: per il 2022 e il 2023 circa 2,45 miliardi di euro non verranno riscossi, fermo restando il riavvio delle azioni di recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

    il perdurare imprevisto della crisi dovuta al COVID-19 richiede un ulteriore intervento in favore dei contribuenti da essa danneggiati, che non sono stati in grado di onorare i piani di rateizzazione e le proroghe,

impegna il Governo

a valutare di prorogare nel 2022 i termini relativi alle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la disapplicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine.
9/3431-AR/140. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, si ritiene pertanto necessario ricordare che il nuovo trattato internazionale sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), secondo le disposizioni dello stesso trattato, doveva essere ratificato entro il 31 dicembre 2021;

    la riforma del MES prevede svariati peggioramenti di uno strumento che si è già rivelato totalmente inadeguato a gesti e le crisi finanziarie dei paesi aderenti. In particolare, il nuovo testo rafforza i poteri del MES, ed in particolare il ruolo del suo Managing Director, a discapito di quelli attualmente in capo alla Commissione Europea per quanto riguarda la valutazione della concessione dei sostegno finanziario allo Stato membro in difficoltà. La stessa riforma, prevedendo l'introduzione di criteri più stringenti e più specificatamente legati al patto di stabilità per accedere al canale di liquidità precauzionale, contribuisce ad incrementare la disparità tra gli stati e a riaffermare quei parametri economici che secondo il Governo dovrebbero essere rivisti. Infine, il medesimo testo prevede l'introduzione automatica, quindi non legata all'attivazione di alcuna linea di credito, delle clausole CACs single limb nei titoli di Stato, che contribuirebbero ad una più rapida e probabile ristrutturazione del debito pubblico, con una perdita secca del valore dei titoli di Stato. L'introduzione delle suddette clausole potrebbe innescare una spirale negativa sul mercato, accelerando quella già in essere, portando a conseguenze drammatiche sul risparmio di cittadini, imprese ed istituti finanziari;

    il Ministro delle finanze irlandese Paschal Donohoe in qualità di Presidente dell'Eurogruppo, ha già chiesto al Ministro Franco spiegazioni ufficiali circa la mancata ratifica dell'Italia del nuovo trattato internazionale del Meccanismo Europeo di Stabilità ed ha ribadito le aspettative di una celere ratifica nella dichiarazione seguita alla riunione dell'eurogruppo del 27 gennaio. Secondo fonti giornalistiche, dalle istituzioni europee verranno richieste nuove spiegazioni sulla mancata ratifica del nuovo trattato del MES al Presidente del Consiglio Mario Draghi durante il prossimo vertice europeo in programma per il prossimo 10 marzo 2022. Queste pressioni non fanno altro che rimarcare la pericolosità per il nostro paese di una ratifica del nuovo trattato MES;

    in seguito alle premesse ed alle considerazioni esposte, al fine di prorogare la ratifica del trattato MES,

impegna il Governo

a non emanare alcun disegno di legge di ratifica del nuovo trattato internazionale sul Meccanismo Europeo di Stabilità.
9/3431-AR/141. Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    nel disegno di legge in esame è previsto l'abbassamento della misura dell'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nel periodo che va da aprile a dicembre 2022 e istituendo un'imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina, con contestuale disciplina del regime di circolazione e vendita di tali prodotti (articolo 3-novies);

    in particolare la norma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022 (nella disciplina vigente l'imposta è pari al venti per cento e al quindici per cento per tutto il 2022);

    la copertura finanziaria è evidentemente insufficiente a compensare il costo dell'abbassamento della misura dell'imposta dei suddetti prodotti di consumo e che quindi occorre individuare altri prodotti, sempre da inalazione, su cui applicare l'imposta;

    i prodotti da canapa non drogante possono essere oggetto di imposta, attraverso una modifica normativa che regolamenti la vendita e la produzione delle infiorescenze fresche o essiccate e dei prodotti liquidi, prevedendo l'imposizione su questi prodotti di una accisa calcolata, ad esempio, con aliquota di base pari al 23,5 per cento da applicarsi al prezzo di vendita al pubblico del prodotto, il tutto sotto il controllo dell'ADM,

impegna il Governo

a porre in essere ogni provvedimento, anche a carattere normativo e di urgenza, per regolamentare il settore della filiera della canapa non drogante e, conseguentemente, a prevedere la introduzione di forme di tassazione dei prodotti derivati, anche secondo il principio di similitudine con la normativa vigente per i tabacchi, controllata da ADM, in modo tale da regolamentare fiscalmente il mercato vietando la vendita ai minori di 18 anni e a persone con fragilità.
9/3431-AR/142. Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, come modificato durante l'esame in sede referente, interviene per prorogare misure ritenute urgenti in numerosi settori, tra cui rilevano quelle in materia di assunzioni e concorsi, agricoltura, ambiente e territorio, cultura, spettacolo, difesa, economia e finanza, elezioni, energia, enti territoriali, giustizia, informazione e comunicazioni, lavoro e previdenza, politiche sociali, pubblica amministrazione, sanità, scuola, università, alta formazione e ricerca, sicurezza, sport, sviluppo economico e turismo, trasporti;

    per quanto riguarda gli interventi in materia sanitaria, le disposizioni introdotte nel presente provvedimento sono numerose e importanti e, con particolare riferimento al trattamento delle malattie oncologiche, che hanno subìto preoccupanti battute di arresto anche a causa dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, rileva la disposizione che incrementa le risorse, per il 2022, della dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica (articolo 4, comma 8-duodecies);

    tra le malattie oncologiche, per le quali è necessario implementare i programmi di screening, rileva quello del tumore polmonare. Il report «I Numeri del Cancro in Italia 2020» della Fondazione AIOM indica che il tumore – del polmone è tra quelli più frequenti e con i tassi più alti di mortalità nel nostro Paese. Nel corso dell'anno scorso, sono stati stimati trentaquattromila decessi a causa di questa neoplasia e un terzo dei pazienti a cui è diagnosticato sopravvive meno di due anni dalla diagnosi: soltanto il 15 per cento degli uomini e il 19 per cento delle donne sopravvive a cinque anni dalla diagnosi;

    diversi studi hanno evidenziato una riduzione della mortalità nei pazienti sottoposti a screening polmonare con TC a basso dosaggio di radiazioni (LDCT, low dose computed tomography) rispetto al gruppo di controllo, mostrando, dunque, come una diagnosi precoce sia fondamentale per ridurre il tasso di mortalità, intervenendo in uno stadio ancora iniziale del tumore;

    i risultati a lungo termine di tre studi randomizzati condotti negli USA, in Europa e in Italia (NLST, NELSON, MILD), hanno dimostrato che lo screening con CT del torace a basse dosi può ottenere una riduzione della mortalità per cancro polmonare compresa tra il 20 per cento e il 39 per cento. Un programma di diagnosi precoce potrà aumentare la percentuale di pazienti con tumore polmonare candidabili a resezione chirurgica in stadio iniziale, dal 25 per cento attuale (senza screening) al 50-60 per cento;

    per tali ragioni è fondamentale potenziate l'implementazione, su tutto il territorio nazionale, di un programma di screening del tumore polmonare con LDCT, attraverso una rete di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare, allo scopo di ottener una significativa riduzione della mortalità per cancro polmonare nei forti fumatori, attraverso lo screening dei tumori polmonari con CT torace;

    il programma della Rete Italiana di Screening Polmonare – RISP – si prefigge l'obiettivo di contribuire a ridurre del 40-50 per cento la mortalità per tumore polmonare e, potenzialmente, anche quella dovuta ad altre patologie causate dal fumo, mettendo a punto un sistema di diagnosi precoce che utilizza la LDCT torace con periodicità variabile, sulla base del rischio individuale di ogni soggetto. Questa strategia personalizzata consentirà un uso ottimale delle risorse strumentali e umane e una riduzione significativa dei costi;

    l'obiettivo è quello di raggiungere una platea più ampia di persone coinvolte nel progetto e arrivare al reclutamento di almeno 10.000 soggetti, per il quale è necessario lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie anche per il 2023, rispetto a quelle già autorizzate per i soli due anni del 2021 e 2022, di cui all'art. 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, per il potenziamento sul territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, mediante successivi provvedimenti, per prorogare e rifinanziare l'autorizzazione di spesa (prevista dall'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7) anche per il 2023, al fine di ampliare la platea di volontari, di potenziare i programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore al polmone, di incrementare il numero dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare, e garantire una più ampia copertura su tutto il territorio nazionale.
9/3431-AR/143. Bologna.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, come modificato durante l'esame in sede referente, interviene per prorogare misure ritenute urgenti in numerosi settori, tra cui rilevano quelle in materia di assunzioni e concorsi, agricoltura, ambiente e territorio, cultura, spettacolo, difesa, economia e finanza, elezioni, energia, enti territoriali, giustizia, informazione e comunicazioni, lavoro e previdenza, politiche sociali, pubblica amministrazione, sanità, scuola, università, alta formazione e ricerca, sicurezza, sport, sviluppo economico e turismo, trasporti;

    per quanto riguarda gli interventi in materia di lavoro e previdenza, con particolare riferimento alle misure di tutela dei lavoratori a causa, rileva la disposizione introdotta nel presente provvedimento che prevede l'eliminazione della soglia dei 15 dipendenti che obbligava i fondi bilaterali alla determinazione di un'aliquota contributiva non inferiore a quella del Fondo di Integrazione salariale – FIS (articolo 9, comma 5);

    in materia di ammortizzatori sociali la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha introdotto numerose novità, in favore di un processo di universalizzazione delle tutele, con estensione della platea dei beneficiari, volto a includere nel sostegno al reddito tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, riconoscendo a tutti, in aggiunta alla CIG, la possibilità di beneficiare di trattamenti di integrazione salariale (FIS) anche ai lavoratori di imprese di piccole dimensioni (da 1 a 15 dipendenti), con un incremento del quantum dell'assegno;

    tuttavia, rimane incerta l'effettiva operatività della riforma degli ammortizzatori sociali, anche per i tempi di attuazione delle nuove procedure tecniche e circolari applicative, sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dell'Inps, con il rischio che molti lavoratori e imprese rimangano ancora scoperti dalle tutele, soprattutto in considerazione del termine del finanziamento al 31 dicembre 2021, degli ammortizzatori sociali emergenziali e della cassa straordinaria con causale COVID-19;

    il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, così detto sostegni-ter, in corso di conversione al Senato, prevede talune misure aggiuntive di sostegno per le attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra cui l'esonero dal pagamento dei contributi addizionali in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione dei COVID-19;

    le misure approntate non risultano, tuttavia, pienamente adeguate ad affrontare l'impatto significativo e le sofferenze di imprese e lavoratori, per il permanere della pandemia e gli effetti della nuova ondata di contagi che ha prodotto, negli ultimi mesi, restrizioni di fatto e contrazione di numerose attività economiche, con particolare riferimento alle imprese del comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, molte delle quali sono state costrette a ridurre l'organico o a chiudere con licenziamenti di centinaia di lavoratori, tra cui molte donne e con età avanzata (come avvenuto con le recenti chiusure e licenziamenti di prestigiosi e storici hotel nella capitale);

    secondo i dati recenti di Confesercenti, in mancanza di interventi supplementari sono a rischio circa 200.000 posti di lavoro nel solo comparto turistico, e numerose aziende e piccole e medie imprese saranno messe a dura prova per la recente ondata di contagi, per l'aumento dell'inflazione e per l'aumento esorbitante delle bollette energetiche;

    è necessario, pertanto, intervenire per dare continuità alla cassa integrazione, quantomeno per i settori maggiormente colpiti dalla nuova ondata pandemica, per salvaguardare i lavoratori e le attività di piccole imprese artigiane e di quelle del comparto turistico-alberghiero, soprattutto nelle città d'arte, comprendente agenzie di viaggio, tour operator, alberghi, case vacanze, strutture ricettive, agriturismo, stabilimenti termali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, mediante successivi provvedimenti legislativi, al fine di prorogare le previsioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga, con riferimento ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, avendo particolare riguardo alla salvaguardia dei lavoratori di tutto il comparto turistico-alberghiero, in maggiore sofferenza per gli impatti negativi a causa della pandemia.
9/3431-AR/144. Vietina, Mugnai.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, come modificato durante l'esame in sede referente, interviene per prorogare misure ritenute urgenti in numerosi settori, tra cui rilevano quelle in materia di assunzioni e concorsi, agricoltura, ambiente e territorio, cultura, spettacolo, difesa, economia e finanza, elezioni, energia, enti territoriali, giustizia, informazione e comunicazioni, lavoro e previdenza, politiche sociali, pubblica amministrazione, sanità, scuola, università, alta formazione e ricerca, sicurezza, sport, sviluppo economico e turismo, trasporti;

    tra le numerose disposizioni di proroga di termini legislativi, relativamente agli impatti sulle persone più vulnerabili e maggiormente esposte alle conseguenze della pandemia, sia di carattere sanitario che di carattere economico-sociale, sarebbe stato necessario prendere in considerazione anche la proroga del così detto buono viaggio, per l'utilizzo di taxi e servizi NCC, pari al 50 per cento della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio, in favore delle persone a mobilità ridotta e con patologie accertate, o più esposte agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle s;

    la previsione del suddetto buono viaggio, istituito con apposito fondo (di cui all'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) è stata prorogata al 31 dicembre 2021, con l'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito in legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (decreto così detto Milleproroghe 2021), prevedendo che le risorse appostate nel suddetto fondo siano trasferite, secondo criteri già stabiliti da apposito decreto ministeriale già emanato, per essere assegnate ai comuni capoluoghi di provincia o di città metropolitane, alle regioni e province autonome;

    il buono viaggio si è rilevato molto utile per la mobilità delle persone fragili, per poter effettuare spostamenti necessari alle cure e visite mediche da effettuare in sicurezza, soprattutto in considerazione del perdurare della situazione epidemiologica, conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e della necessità di venire incontro alle esigenze di maggiore tutela di coloro che versano in condizioni fragilità accertate, sia dal punto di vista della salute che dal punto di vista economico e sociale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, un'ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2022, o quantomeno fino al 31 marzo 2022, per l'erogazione del così detto «buono viaggio», per l'utilizzo di taxi e servizi NCC in favore di persone a mobilità ridotta e con patologie accertate, ovvero più esposte agli effetti economici dal COVID-19 o in stato di bisogno anche economico, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia, al fine di permettere ai soggetti maggiormente vulnerabili di poter effettuare in piena sicurezza gli spostamenti per cure e visite mediche.
9/3431-AR/145. Mugnai, Bologna.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, come modificato durante l'esame in sede referente, interviene per prorogare misure ritenute urgenti in numerosi settori, tra cui rilevano quelle in materia di assunzioni e concorsi, agricoltura, ambiente e territorio, cultura, spettacolo, difesa, economia e finanza, elezioni, energia, enti territoriali, giustizia, informazione e comunicazioni, lavoro e previdenza, politiche sociali, pubblica amministrazione, sanità, scuola, università, alta formazione e ricerca, sicurezza, sport, sviluppo economico e turismo, trasporti;

    tra le numerose disposizioni di proroga di termini legislativi, relativamente agli impatti sulle persone più vulnerabili e maggiormente esposte alle conseguenze della pandemia, sia di carattere sanitario che di carattere economico-sociale, sarebbe stato necessario prendere in considerazione anche la proroga del così detto buono viaggio, per l'utilizzo di taxi e servizi NCC, pari al 50 per cento della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio, in favore delle persone a mobilità ridotta e con patologie accertate, o più esposte agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle s;

    la previsione del suddetto buono viaggio, istituito con apposito fondo (di cui all'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) è stata prorogata al 31 dicembre 2021, con l'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito in legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (decreto così detto Milleproroghe 2021), prevedendo che le risorse appostate nel suddetto fondo siano trasferite, secondo criteri già stabiliti da apposito decreto ministeriale già emanato, per essere assegnate ai comuni capoluoghi di provincia o di città metropolitane, alle regioni e province autonome;

    il buono viaggio si è rilevato molto utile per la mobilità delle persone fragili, per poter effettuare spostamenti necessari alle cure e visite mediche da effettuare in sicurezza, soprattutto in considerazione del perdurare della situazione epidemiologica, conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e della necessità di venire incontro alle esigenze di maggiore tutela di coloro che versano in condizioni fragilità accertate, sia dal punto di vista della salute che dal punto di vista economico e sociale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, un'ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2022, o quantomeno fino al 31 marzo 2022, per l'erogazione del così detto «buono viaggio» di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/3431-AR/145. (Testo modificato nel corso della seduta)Mugnai, Bologna.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Allegato 2 della Determina AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, definisce la costituzione del Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) per la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) – T (Territorio), sottolineando che «il PH-T non scaturisce prioritariamente dalla necessità di un contenimento della spesa, ma dall'esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai processi di trasformazione in Sanità, senza destrutturare l'attuale sistema distributivo intermedio e finale»;

    la determina identifica inoltre i criteri per la definizione della lista dei farmaci inclusi nel PH-T, ossia «quelli della diagnostica differenziale, della criticità terapeutica, del controllo periodico da parte della struttura specialistica», evidenziando che «coerentemente con i principi e con la logica suesposte, la lista dei farmaci inclusi nel PH-T deve essere sottoposta a revisione periodica per garantirne l'aggiornamento quando vengono a mancare le motivazioni di inclusione del farmaco nel PH-T»;

    la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) conferma la disposizione che il PHT debba essere aggiornato con cadenza annuale dall'Aifa, destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, alla distribuzione in regime convenzionale, attraverso le farmacie aperte al pubblico (articolo 1, comma 426);

    il Tar Lazio, con la sentenza n. 1973 del 2020, ha statuito che «sono incompatibili con il sistema di DPC – e devono conseguentemente essere tenuti fuori (o periodicamente rimossi) dal PHT ed affidati al circuito di distribuzione ordinaria che passa attraverso la rete capillare delle farmacie territoriali, i medicinali per i quali le citate esigenze di controllo periodico da parte della struttura e del medico specialista non sussistono (oppure vengono a cessare) e possono essere conseguentemente affidati alla gestione ordinaria da parte del Medico di Medicina Generale»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di pervenire a un tempestivo aggiornamento del prontuario, della distribuzione diretta (PHT), escludendo le classi di farmaci per cui siano venute a mancare le motivazioni di inclusione nel PHT, nonché a valutare le iniziative di aggiornamento della legge n. 405 del 2001 volte a uniformare a livello nazionale le politiche distributive dei farmaci, in contemporanea alla revisione della remunerazione della filiera distributiva dei farmaci, al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali di accesso alle terapie a favore di pazienti e cittadini.
9/3431-AR/146. Rizzone, Bologna.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede disposizioni dirette ad incrementare l'efficienza della giustizia;

    il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), insieme al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148;

    la riforma del 2012 ha avuto come conseguenza fondamentale la soppressione di 31 sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica e di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale, sia nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e della stabilizzazione finanziaria, sia di una migliore organizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

    la riforma della geografia giudiziaria ha però comportato gravi disagi per i territori che hanno perduto l'ufficio giudiziario di riferimento accorpato e ciò ha costretto la popolazione residente, per poter tutelare i propri diritti, a spostarsi per raggiungere l'ufficio giudiziario provinciale accorpante;

    per quanto riguarda il distretto di Firenze, che coincide con la regione Toscana, fatta eccezione per Massa, la riforma ha creato particolari problemi per la soppressione della sezione distaccata di Empoli del tribunale di Firenze. Infatti il territorio di riferimento, cioè l'Empolese – Val d'Elsa, ha una popolazione residente di circa 175.000 abitanti e vi sono insediate numerose e rilevanti attività produttive, tanto che negli anni scorsi si è costituita l'unione degli undici comuni con funzioni amministrative decentrate prima dalla provincia e adesso dalla città metropolitana di Firenze;

    anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, dovrebbero essere ricostituiti i circondari dei 31 tribunali soppressi ma anche, a certe condizioni, istituti, sempre con il contributo economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresse con la riforma del 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, misure dirette a ricostituire le sedi dei tribunali soppressi e ad istituire nuovi tribunali ordinari a fronte delle esigenze delle regioni e della loro disponibilità a contribuire.
9/3431-AR/147. D'Ettore, Mugnai.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 23 del 2020, cosiddetto decreto «Liquidità» con gli articoli 1 e 13 ha previsto un'importante forma di sostegno alle imprese in difficoltà finanziarie a causa della pandemia, disponendo la concessione di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, incentrato sul Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e sulla garanzia erogata mediante SACE S.p.A. per imprese medio grandi o per imprese che non abbiano più accesso al Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese;

    nonostante l'evoluzione positiva dell'emergenza sanitaria, grazie alla profilassi vaccinale, gli effetti della pandemia continuano ad incidere negativamente sulla stabilità finanziaria dell'intero sistema economico: molte imprese non sono tuttora in grado di rispettare gli impegni finanziari assunti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, per garantire la liquidità necessaria alle imprese che partecipano alle gare o che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di prevedere che SACE possa controgarantire il rischio di prima o seconda perdita su portafogli di finanziamenti erogati o su garanzie fornite o su crediti presenti o futuri derivanti da garanzie sotto qualsiasi forma;

   a valutare l'opportunità che tale garanzia sia concessa in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione che realizzino operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i crediti e le garanzie, in modo che la trasformazione della garanzia/controgaranzia sul singolo nome in una garanzia/controgaranzia sul rischio di prima o seconda perdita su portafogli di finanziamenti erogati o su garanzie fornite o su crediti presenti o futuri derivanti da garanzie sotto qualsiasi forma, consenta di dare impulso ad un effetto moltiplicativo delle risorse di SACE a favore delle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
9/3431-AR/148. Baratto, D'Ettore.


   La Camera,

   premesso che:

    nella legge di Bilancio 2022 non è stato previsto alcun tipo di incentivo per l'acquisto di auto elettriche, ibride, plug-in ed Euro 6 di nuova generazione; gli unici aiuti previsti nella legge di Bilancio 2022 sono quelli relativi alle concessionarie e una proroga dei termini per usufruire dell'incentivo al retrofit elettrico per l'installazione di un motore elettrico al posto di uno termico;

    la legge di Bilancio 2022 ha inoltre prorogato fino al 2024 il bonus per l'acquisto e l'installazione di colonnine e infrastrutture di ricarica per auto elettriche con un incentivo pari al 40 per cento delle spese sostenute,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere proroga del contributo previsto dalla legge di Bilancio 2021 per acquisti, anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 alimentati ad energia elettrica in misura pari ad almeno il 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente;

   a valutare l'opportunità di prevedere che l'incentivo all'acquisto di veicoli ecologici abbia un ambito di applicazione molto più ampio di quello disposto con la legge di Bilancio 2021; in particolare, a valutare l'opportunità di disporre che tale beneficio si applichi non solo agli acquisti di veicoli aumentati esclusivamente ad energia elettrica, ma anche a veicoli ibridi e che non sia prevista alcuna restrizione sulla tipologia di acquirenti.
9/3431-AR/149. Gagliardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 18 del 2020, cosiddetto «Cura Italia», con l'articolo 56 ha concesso, per l'emergenza COVID, una moratoria ex lege sui finanziamenti contratti alle micro piccole e medie imprese in temporanea carenza di liquidità; questa moratoria è stata più volte prorogata, da ultimo con il decreto Sostegni-ter, che all'articolo 16 ha previsto la proroga della moratoria sino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale; da notare che nel corso della moratoria, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia, il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non potrà essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso;

    altre importanti disposizioni per fronteggiare l'emergenza e garantire liquidità alle imprese sono state previste con il decreto 23 del 2020, che ha concesso garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, mediante il Fondo centrale di garanzia alle piccole e medie imprese e tramite SACE S.p.A. per imprese medio grandi o per imprese che non abbiano più accesso al Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese;

    secondo dati forniti da Banca d'Italia, tra aprile 2020 e giugno 2021 circa il 60 per cento delle imprese italiane ha beneficiato della moratoria o di una garanzia pubblica su finanziamenti bancari;

    la task force per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per l'emergenza COVID-19, nel mese di gennaio 2022 ha reso noto che sono ancora attive moratorie su prestiti per circa 44 miliardi; il valore delle richieste al Fondo di Garanzia delle piccole e medie imprese ha raggiunto oltre 221 miliardi, mentre sono 32,3 miliardi di euro i prestiti garantiti da SACE; per le piccole e medie imprese, al 31 dicembre 2021 erano ancora attive sospensioni ai sensi dell'articolo 56 del decreto-legge Cura Italia per circa 33 miliardi; il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale segnalano che sono 2.580.848 le richieste pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo 17 marzo 2020-11 gennaio 2022 per garanzie su finanziamenti da parte di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 221 miliardi; risultano pari a 22,3 miliardi i volumi complessivi dei prestiti garantiti in procedura semplificata;

    la legge di bilancio 2022, in un'ottica di phase out graduale dalle misure di sostegno alle imprese, ha previsto che la garanzia del Fondo Centrale delle piccole e medie imprese venga concessa a titolo gratuito fino al 31 marzo 2022; dal 1° aprile 2022 le garanzie verranno concesse previo pagamento di una commissione con oneri aggiuntivi per le imprese beneficiarie; la deadline del 31 marzo 2022, appare, inoltre, non coerente con la scadenza del Temporary Framework prevista per il 30 giugno 2022; analoghe disposizioni sono previste per le garanzie rilasciate da SACE a favore delle Mid Cap: a queste infatti si applicano le medesime condizioni straordinarie previste per le piccole e medie imprese dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020;

    la legge di bilancio 2022 ha inoltre previsto che dal 1° luglio 2022 cesserà di applicarsi la disciplina straordinaria disposta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 relativamente alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo; si prevede peraltro che nel periodo che va da 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, trovino ancora applicazione alcune misure straordinarie di sostegno alle imprese, in modo da favorire una fuoriuscita progressiva dal sostegno finanziario; tra queste misure si prevede ad esempio che resti fermo a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito per singola impresa, nonché la possibilità di ammettere alla garanzia del Fondo i soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo (soggetti deboli); per quanto riguarda le percentuali di copertura, si prevede che le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari delle fasce 1 e 2 (considerate meno «deboli») siano garantite nella misura massima del 60 per cento; nulla viene però specificato riguardo agli altri soggetti beneficiari e alle altre operazioni finanziarie;

   considerato che:

    il protrarsi degli effetti dell'emergenza sanitaria continua ad incidere negativamente sulla stabilità finanziaria dell'intero sistema economico; ancora molte imprese non sono nelle condizioni di rispettare gli impegni finanziari assunti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere che la garanzia del Fondo Centrale delle piccole e medie imprese sia concessa a titolo gratuito quantomeno sino alla fine del 2022;

   a valutare l'opportunità di chiarire, anche con opportuni interventi normativi, che le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5, considerate più deboli, saranno garantite dal Fondo centrale di garanzia nella misura dell'80 per cento fino al 31 dicembre 2022;

   a valutare l'opportunità di ammettere alla garanzia del fondo, fino al 31 dicembre 2022, i finanziamenti concessi a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno un quarto dell'importo del debito in essere relativo al finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   a valutare l'opportunità di reintrodurre le misure sul cumulo delle garanzie già disposte con il decreto n. 23 del 2020, cosiddetto «Liquidità» e di confermare l'esonero dalle Commissioni in caso di mancato perfezionamento dell'operazione di garanzia.
9/3431-AR/150. Ruffino, D'Ettore.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 3431 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è emersa la necessità di rivedere alcune disposizioni in materia fiscale»;

    ed invero, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, sebbene contenga misure diversificate in materia fiscale, non affronta una problematica che interessa una moltitudine di contribuenti che svolgono attività professionali;

    il comma 8 dell'articolo 1 della legge 234 del 30.12.2021 ha, infatti, previsto che: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 dei 1997»;

    con specifico riguardo alla figura dei professionisti, tale previsione mette fine ad una querelle che ha dato origine a numerosi contenziosi;

    la poca chiarezza normativa in merito all'effettiva debenza dell'imposta regionale da parte di tale fascia di contribuenti, è stata, Infatti, oggetto di approfondito esame giurisprudenziale e concordi statuizioni delle Commissioni Tributarie hanno sancito la non debenza dell'IRAP da parte di coloro che svolgono la propria attività in assenza di un'autonoma organizzazione (requisito che per la Suprema Corte «... ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui». Sentenze Cass. Sez. Unite n. 12109, 12110, 12111 del 28 maggio 2009);

    con tali statuizioni, a coloro che hanno tempestivamente adito l'autorità Giudiziaria, è stato, quindi, riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle somme versate a titolo di IRAP;

    è evidente come la previsione del richiamato comma 8 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021, con cui si è stabilito che solo a partire dal corrente anno i professionisti non saranno più soggetti al versamento dell'IRAP, senza tener conto della situazione pregressa, abbia creato una inaccettabile disparità di trattamento;

    ed invero, lo stesso professionista che dal 2022 potrà pacificamente ritenersi esentato dal versamento dell'IRAP, dovrà continuare a coltivare inutili e costosi ricorsi tributari per vedersi riconoscere tale diritto anche per gli anni precedenti;

    pertanto, sarebbe proficuo un intervento che preveda che, per le persone fisiche esercenti attività professionali, in assenza di autonoma organizzazione, la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 abbia effetto retroattivo, fatte salve le prescrizioni già maturate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento che preveda che, per le persone fisiche esercenti attività professionali, in assenza di autonoma organizzazione, la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021, abbia effetto retroattivo, fatte salve le prescrizioni già maturate.
9/3431-AR/151. Aprile.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19 del presente decreto-legge disciplina le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali per le elezioni suppletive della Camera dei deputati;

    nell'anno 2022 si terrà anche un'importante tornata elettorale delle amministrative; sebbene al momento non sia stata ufficializzata la data, sembrerebbe che si debba tenere tra fine aprile e inizio giugno 2022;

    pochi giorni fa, e precisamente il 15 febbraio scorso, la Corte costituzionale ha ammesso cinque quesiti referendari in tema di giustizia che dovrebbero essere votati in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno 2022;

    la coincidenza del periodo in cui dovranno essere tenute le consultazioni elettorali e referendarie dovrebbe portare il Governo ad optare per un ragionevole accorpamento delle rispettive date, in modo tale da facilitare la partecipazione popolare e, al contempo, semplificare le procedure e contenere i costi; si valuta che un «election day» per entrambe le consultazioni permetterebbe di risparmiare circa 200 milioni di euro di spese organizzative,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione richiamata in premessa al fine di prevedere che le elezioni amministrative 2022 e i referendum sulla giustizia si svolgano in una unica tornata.
9/3431-AR/152. Iezzi, Trizzino.


   La Camera,

   premesso che:

    è stato istituito un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, nel primo provvedimento utile, specifiche risorse al fine di consentire l'assorbimento da parte del Comune di Matera del personale a tempo determinato utilizzato per il programma «Matera 2019», anche per il tramite di propri enti e società partecipate.
9/3431-AR/153. Liuzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    è stato istituito un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, nel primo provvedimento utile, specifiche risorse al fine di consentire l'assorbimento mediante procedura selettiva da parte del Comune di Matera del personale a tempo determinato utilizzato per il programma «Matera 2019», anche per il tramite di propri enti e società partecipate.
9/3431-AR/153. (Testo modificato nel corso della seduta)Liuzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione del 30 dicembre 2021, n. 228, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    durante i lavori in commissione Bilancio, tra le norme sulla tassazione delle sigarette elettroniche, è stato presentata ed approvata una proposta che riduce l'imposta di consumo sui liquidi da inalazione ma che al contempo introduce sul mercato e regolamenta un nuovo prodotto: lo snus,

    lo snus, meglio definito come tabacco da succhiare, è una forma di tabacco orale diffuso in Svezia e in Norvegia e confezionato in piccoli sacchetti che vengono inseriti tra la gengiva e la guancia;

    nel decreto «Milleproroghe» si regolamenta quindi, senza i necessari approfondimenti sul piano della salute, un prodotto contenente la nicotina, sostanza presente nelle foglie di tabacco, causa degli effetti psicoattivi e di una grave forma di dipendenza che stimola il rilascio di dopamina e di altri neurotrasmettitori dai molteplici effetti fisici e psicologici;

    secondo le aspettative del Ministero dell'economia, la tassa sui sacchetti di nicotina garantirà all'erario un introito di 1 milione di euro e sempre secondo gli stessi funzionari, l'abbassamento dell'imposta di consumo sui liquidi toglierà all'erario circa 7 milioni di euro, calcolati prendendo come riferimento i volumi di vendita del 2021 (146 milioni di millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a 34 milioni di millilitri per i prodotti non contenenti nicotina);

    è opportuno dotare il nostro Paese di un quadro normativo di riferimento per la produzione e la vendita di derivati della cannabis per sottrarre un enorme business alle mafie,

impegna il Governo

a dotare il nostro Paese di uno specifico quadro normativo per la produzione e la vendita della cannabis, così come già presente negli Stati Uniti d'America, per generare un indotto per il Paese stimato in 10 miliardi di euro all'anno.
9/3431-AR/154. Sodano, Fratoianni, Colletti, Sarli.