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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 24 febbraio 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME:
PDL N. 1951-3106-3184-3315 E COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA CRISI TRA RUSSIA E UCRAINA

Pdl n. 1951-3106-3184-3315 – Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4 -bis della legge sull'ordinamento penitenziario

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 19 minuti
Gruppi 5 ore e 51 minuti
MoVimento 5 Stelle 50 minuti
Lega – Salvini premier 48 minuti
Partito Democratico 43 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 41 minuti
Fratelli d'Italia 35 minuti
Italia Viva 34 minuti
Coraggio Italia 33 minuti
Liberi e Uguali 31 minuti
Misto: 36 minuti
  Alternativa 11 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 6 minuti
  Centro Democratico 4 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 4 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti
  Manifesta potere al popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla crisi tra Russia e Ucraina

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 10 minuti.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti 5 minuti
Gruppi 1 ora e 51 minuti
(discussione)
1 ora e 39 minuti
(dichiarazioni di voto)
MoVimento 5 Stelle 18 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 17 minuti 10 minuti
Partito Democratico 13 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 12 minuti 10 minuti
Fratelli d'Italia 9 minuti 10 minuti
Italia Viva 8 minuti 10 minuti
Coraggio Italia 8 minuti 10 minuti
Liberi e Uguali 7 minuti 10 minuti
Misto: 19 minuti 19 minuti
  Alternativa 4 minuti 4 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti 2 minuti
  Europa Verde –Verdi Europei 2 minuti 2 minuti
  Manifesta potere al popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

TESTO AGGIORNATO AL 2 MARZO 2022

Missioni valevoli, nella seduta
del 24 febbraio 2022.

  Ascani, Baldelli, Barelli, Bazzaro, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cabras, Caretta, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Dal Moro, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Sarno, Di Stefano, Dieni, Ermellino, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Galizia, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gariglio, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Micheli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Novelli, Orlando, Orsini, Pagani, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Spessotto, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Baldelli, Barelli, Bazzaro, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cabras, Caretta, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Dal Moro, De Maria, Del Barba, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Sarno, Di Stefano, Dieni, Ermellino, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gariglio, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Micheli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Novelli, Orlando, Orsini, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Spessotto, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 febbraio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   POLIDORI: «Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere» (3483);

   SGARBI: «Istituzione del Ministero della bellezza» (3484);

   SIANI ed altri: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'infanzia e l'adolescenza» (3485);

   MATURI: «Divieto dell'uso della catena per gli animali di affezione» (3486).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia)

  FERRARESI ed altri: «Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette» (3430) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIII e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):

  CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: «Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (3433) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  SIANI ed altri: «Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di assistenza dei minori affetti dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV) o dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e delle loro famiglie» (3464) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 23 febbraio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 57a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COM(2022) 59 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 59 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione semestrale sull'esecuzione delle operazioni di finanziamento di NextGenerationEU a norma dell'articolo 12 della decisione di esecuzione C(2021) 2502 della Commissione – giugno-dicembre 2021 (COM(2022) 43 final);

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(2022) 51 final);

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Unione europea) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (COM(2022) 55 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

   alla dottoressa Patrizia Nardi, l'incarico di direttore della Direzione della comunicazione istituzionale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

   alla dottoressa Paola Noce, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'istruzione:

   al dottor Fabrizio Manca, l'incarico di direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

   alla dottoressa Maria Assunta Palermo, l'incarico di direttore della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

   al dottor Filippo Serra, l'incarico di direttore della Direzione generale per il personale scolastico, nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 23 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la richiesta di parere parlamentare sugli schemi di decreto ministeriale recanti:

   rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Lazio (358);

   rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Puglia (359).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 16 marzo 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19, IN PARTICOLARE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE (A.C. 3434-A)

A.C. 3434-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce che al decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 venga inserito l'articolo 4-quater che prevede l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni;

    lo stesso articolo 1 stabilisce che al decreto-legge suesposto venga inserito anche l'articolo 4-quinquies. Questo prevede per gli ultra cinquantenni, cui si applica l'obbligo vaccinale, che l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, sia subordinato al possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 sino al 15 giugno 2022;

    l'articolo 4-quinquies comma 4 prevede che gli stessi lavoratori ultra cinquantenni e con obbligo di vaccinazione, qualora non fossero in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultassero privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;

    questa ulteriore violazione del diritto costituzionale al lavoro (articolo 1 e 4) e alla retribuzione (articolo 36) è solo l'ultima misura che va sommarsi a quanto stabilito dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 che ha esteso a tutti i lavoratori pubblici, sino al 31 dicembre 2021 (31 marzo 2022 con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221) l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c-bis) del decreto decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

    il presente decreto in discussione generale nell'articolo 3 ha esteso l'obbligo del possesso ed esibizione a campione, della certificazione verde COVID-19 base, anche per accedere agli uffici postali, banche ed attività commerciali fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie;

    ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;

    può capitare che il dispositivo cellulare risulti scarico; contestualmente non si abbia a disposizione il cartaceo, oppure per cavilli burocratici la suddetta certificazione non risulti valida. Dati questi scenari, gli interessati sottoposti a verifica si troverebbero nella stessa condizione di chi non ha rispettato alcuno degli obblighi previsti per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 base o rafforzata;

    qualsiasi violazione degli obblighi sovraesposti non può essere motivo per venire meno al rispetto dei diritti costituzionali, come quelli precedentemente indicati, ma al massimo può essere punita con una sanzione amministrativa;

    la scelta di adottare queste misure ha generato un clima di sospetto e di contrapposizione tra i cittadini, i cittadini e le forze dell'ordine, i lavoratori e i loro datori di lavoro tenuti al controllo delle certificazioni verdi COVID-19,

impegna il Governo:

   a riconoscere agli interessati, che posseggono la certificazione verde COVID-19 (green pass base o rafforzato), ma che si trovano nella condizione di non poterla esibire sui posti di lavoro, di dimostrare il suddetto possesso delle certificazioni anche mediante autocertificazione simile all'autodichiarazione per viaggiare prevista ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

   a prevedere un «periodo di tolleranza», di durata conforme al tipo di certificazione che si possiede, nel corso del quale gli interessati abbiano modo di dimostrare la loro regolare posizione consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (articolo 495 del codice penale).
9/3434-A/1. Dieni, Bella, Bruno, Corneli, Di Lauro, Emiliozzi, Faro, Invidia, Iorio, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Martinciglio, Segneri, Serritella, Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce che al decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 venga inserito l'articolo 4-quater che prevede l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni;

    lo stesso articolo 1 stabilisce che al decreto-legge suesposto venga inserito anche l'articolo 4-quinquies. Questo prevede per gli ultra cinquantenni, cui si applica l'obbligo vaccinale, che l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, sia subordinato al possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 sino al 15 giugno 2022;

    l'articolo 4-quinquies comma 4 prevede che gli stessi lavoratori ultra cinquantenni e con obbligo di vaccinazione, qualora non fossero in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultassero privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;

    questa ulteriore violazione del diritto costituzionale al lavoro (articolo 1 e 4) e alla retribuzione (articolo 36) è solo l'ultima misura che va sommarsi a quanto stabilito dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 che ha esteso a tutti i lavoratori pubblici, sino al 31 dicembre 2021 (31 marzo 2022 con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221) l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c-bis) del decreto decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

    il presente decreto in discussione generale nell'articolo 3 ha esteso l'obbligo del possesso ed esibizione a campione, della certificazione verde COVID-19 base, anche per accedere agli uffici postali, banche ed attività commerciali fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie;

    ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;

    può capitare che il dispositivo cellulare risulti scarico; contestualmente non si abbia a disposizione il cartaceo, oppure per cavilli burocratici la suddetta certificazione non risulti valida. Dati questi scenari, gli interessati sottoposti a verifica si troverebbero nella stessa condizione di chi non ha rispettato alcuno degli obblighi previsti per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 base o rafforzata;

    qualsiasi violazione degli obblighi sovraesposti non può essere motivo per venire meno al rispetto dei diritti costituzionali, come quelli precedentemente indicati, ma al massimo può essere punita con una sanzione amministrativa;

    la scelta di adottare queste misure ha generato un clima di sospetto e di contrapposizione tra i cittadini, i cittadini e le forze dell'ordine, i lavoratori e i loro datori di lavoro tenuti al controllo delle certificazioni verdi COVID-19,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di:

    riconoscere agli interessati, che posseggono la certificazione verde COVID-19 (green pass base o rafforzato), ma che si trovano nella condizione di non poterla esibire sui posti di lavoro, di dimostrare il suddetto possesso delle certificazioni anche mediante autocertificazione simile all'autodichiarazione per viaggiare prevista ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

    prevedere un «periodo di tolleranza», di durata conforme al tipo di certificazione che si possiede, nel corso del quale gli interessati abbiano modo di dimostrare la loro regolare posizione consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (articolo 495 del codice penale).
9/3434-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Dieni, Bella, Bruno, Corneli, Di Lauro, Emiliozzi, Faro, Invidia, Iorio, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Martinciglio, Segneri, Serritella, Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Tale disposizione, in vigore dall'8 gennaio al 15 giugno 2022, si applica, ad esclusione di coloro per i quali è già previsto l'obbligo per ragioni lavorative (sanitari, personale della scuola e altre categorie lavorative), ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

   tenuto conto:

    che in Italia l'andamento della pandemia è in netta regressione e, in particolare, gli indicatori dal fronte ospedaliero segnalano una nuova diminuzione dei posti letto occupati sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva,

impegna il Governo:

   a valutare l'adozione di specifiche misure per l'abrogazione delle certificazioni verdi COVID-19, a partire dalla fine dello stato di emergenza, pur mantenendo le opportune e necessarie misure sanitarie di prevenzione a tutela della salute pubblica, proporzionate ai nuovi scenari pandemici;

   a valutare l'adozione di specifiche misure per porre termine all'obbligo vaccinale, prevedendo la vaccinazione solo su base volontaria per i soggetti fragili.
9/3434-A/2. Sarli, Ehm, Suriano, Benedetti, Sapia, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    in considerazione del protrarsi della situazione epidemiologica, il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione della prestazione lavorativa in modalità agile – di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – è stato più volte prolungato, mediante i numerosi decreti legge intervenuti con misure di contenimento degli effetti della pandemia, fino al recente aggiornamento che ne ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221), coincidente con la fine dello stato di emergenza nazionale;

    lo smart working ha rappresentato un utile strumento durante il periodo del lockdown e in conseguenza delle restrizioni di talune attività, e con la ripresa dei contagi per il determinarsi della variante Omicron, è rimasta una opzione valida, anche se da rimodulare nel prossimo futuro, per il particolare apprezzamento da parte dei lavoratori e delle imprese, nonché dei dipendenti della pubblica amministrazione;

    la normativa e le regole attuali permettono un margine di flessibilità per organizzare lo smart working nel lavoro pubblico e privato, e, tuttavia, sarebbe opportuno che per tutti i lavoratori fosse previsto il ricorso a modalità di lavoro agile, anche con una formula di giorni di lavoro in presenza e di altri in remoto, in modo programmato e stabile, anche oltre il periodo emergenziale;

    lo smart working appare ormai destinato a restare, comportando anche una profonda ristrutturazione dei processi produttivi alimentata dalle nuove tecnologie informatiche e digitali;

    è accolto con favore da molte imprese, soprattutto da quelle medio-grandi, non solo per domare la curva dei contagi e tutelare la salute dei lavoratori (un lavoratore a casa ha meno probabilità di ammalarsi e può lavorare anche se in quarantena per essere entrato in contatto con un positivo) ma anche per i risultati che tale scelta comporta in favore di una diversa qualità della vita e per gli effetti positivi sulla produttività e sulla diminuzione dei costi fissi per le aziende;

    secondo l'indagine del Centro Studi Confindustria, il 34,2 per cento delle aziende vuole mantenerlo anche dopo il COVID; nel 2020 in media due imprese associate su tre ne hanno fatto ricorso, coinvolgendo quasi il 40 per cento dei dipendenti;

    inoltre, dallo studio realizzato dall'INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) che ha intervistato 45 mila lavoratori tra marzo e luglio 2021, emerge che il 46 per cento dei lavoratori vorrebbe continuare a svolgere la propria attività in modo agile almeno un giorno, e quasi 1 su 4 tre o più giorni a settimana, insieme ad una valutazione dello smart working positiva (55 per cento); anche se si rilevano alcune criticità: per il 64 per cento genera isolamento, mentre il 60 per cento segnala problemi per l'aumento dei costi delle utenze domestiche;

    dalla medesima indagine emerge che, qualora il lavoro agile entrasse a regime, 1 occupato su 3 si sposterebbe in un piccolo centro, mentre 4 su 10 si trasferirebbero in luoghi a contatto con la natura; pur di lavorare da remoto, 1 lavoratore su 5 accetterebbe una eventuale penalizzazione nella retribuzione;

    il potenziamento del lavoro agile deve, pertanto, prevedere alcuni cambiamenti: la necessità di fornire attrezzature adeguate per il lavoro a distanza, riorganizzare gli spazi negli uffici, investire per dare ai dipendenti le competenze tecniche digitali e trasversali, favorire un'adeguata work-life balance, anche in favore delle donne, stabilire i giorni il lavoro in presenza ove richiesto;

    il «Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile» del 7 dicembre scorso (sottoscritto con le Parti sociali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) ha fornito opportune linee guida, stabilendo che l'adesione all'istituto del lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso; l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire non può portare al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né risulta rilevante sul piano disciplinare; nell'accordo è specificata la durata, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i tempi di riposo, la formazione, i diritti, tra cui anche quello alla disconnessione, con un'adeguata redistribuzione in favore dei lavoratori, che hanno partecipato a all'aumento di competitività dell'azienda;

    tuttavia, lasciando alla contrattazione tra le parti la risoluzione di alcuni importanti profili, il ricorso allo smart working, con la sua concreta ed efficace regolamentazione, non è ancora soddisfacente e non abbastanza diffuso e potenziato;

    in un mondo «post-pandemico», molti governi in Europa stanno progettando diverse ipotesi in favore di una stabilizzazione del lavoro agile: in Germania il massiccio ricorso al lavoro da casa ha Contribuito a rallentare la curva dei contagi; in Portogallo è stato ripristinato l'obbligo dello smart working, nonostante un tasso di vaccinazione altissimo; la Francia, al fine di limitare flussi di persone in strada negli stessi orari e avere mezzi pubblici meno affollati, ha introdotto un obbligo di legge per il lavoro agile, almeno per 1-2 giorni ogni settimana, con la previsione di sanzioni per le aziende che non lo garantiscono;

    nel presente provvedimento, durante l'esame in sede referente in commissione, è stata inserita una previsione atta a garantire il lavoro agile per i genitori che hanno un figlio in condizioni di disabilità o con bisogni educativi speciali, un segnale molto importante per la costruzione di un welfare familiare inclusivo,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di far entrare a regime il ricorso al lavoro in modalità agile, nell'ambito di una strategia post pandemica, prevedendo forme obbligatorie per legge, anche su richiesta del lavoratore sia nel pubblico che nel privato, atte a favorire un'adeguata work-life balance, nel rispetto dei diritti e delle garanzie per i lavoratori, contenuti nel Protocollo del 7 dicembre 2021, anche mediante misure incentivanti e premianti, in particolare per le realtà con maggiori difficoltà tecnologiche, funzionali e organizzative al fine di estendere l'applicazione dello smart working e le sue potenzialità nell'ambito della transizione digitale.
9/3434-A/3. Bologna.


   La Camera,

   premesso che:

    in considerazione del protrarsi della situazione epidemiologica, il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione della prestazione lavorativa in modalità agile – di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – è stato più volte prolungato, mediante i numerosi decreti legge intervenuti con misure di contenimento degli effetti della pandemia, fino al recente aggiornamento che ne ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221), coincidente con la fine dello stato di emergenza nazionale;

    lo smart working ha rappresentato un utile strumento durante il periodo del lockdown e in conseguenza delle restrizioni di talune attività, e con la ripresa dei contagi per il determinarsi della variante Omicron, è rimasta una opzione valida, anche se da rimodulare nel prossimo futuro, per il particolare apprezzamento da parte dei lavoratori e delle imprese, nonché dei dipendenti della pubblica amministrazione;

    la normativa e le regole attuali permettono un margine di flessibilità per organizzare lo smart working nel lavoro pubblico e privato, e, tuttavia, sarebbe opportuno che per tutti i lavoratori fosse previsto il ricorso a modalità di lavoro agile, anche con una formula di giorni di lavoro in presenza e di altri in remoto, in modo programmato e stabile, anche oltre il periodo emergenziale;

    lo smart working appare ormai destinato a restare, comportando anche una profonda ristrutturazione dei processi produttivi alimentata dalle nuove tecnologie informatiche e digitali;

    è accolto con favore da molte imprese, soprattutto da quelle medio-grandi, non solo per domare la curva dei contagi e tutelare la salute dei lavoratori (un lavoratore a casa ha meno probabilità di ammalarsi e può lavorare anche se in quarantena per essere entrato in contatto con un positivo) ma anche per i risultati che tale scelta comporta in favore di una diversa qualità della vita e per gli effetti positivi sulla produttività e sulla diminuzione dei costi fissi per le aziende;

    secondo l'indagine del Centro Studi Confindustria, il 34,2 per cento delle aziende vuole mantenerlo anche dopo il COVID; nel 2020 in media due imprese associate su tre ne hanno fatto ricorso, coinvolgendo quasi il 40 per cento dei dipendenti;

    inoltre, dallo studio realizzato dall'INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) che ha intervistato 45 mila lavoratori tra marzo e luglio 2021, emerge che il 46 per cento dei lavoratori vorrebbe continuare a svolgere la propria attività in modo agile almeno un giorno, e quasi 1 su 4 tre o più giorni a settimana, insieme ad una valutazione dello smart working positiva (55 per cento); anche se si rilevano alcune criticità: per il 64 per cento genera isolamento, mentre il 60 per cento segnala problemi per l'aumento dei costi delle utenze domestiche;

    dalla medesima indagine emerge che, qualora il lavoro agile entrasse a regime, 1 occupato su 3 si sposterebbe in un piccolo centro, mentre 4 su 10 si trasferirebbero in luoghi a contatto con la natura; pur di lavorare da remoto, 1 lavoratore su 5 accetterebbe una eventuale penalizzazione nella retribuzione;

    il potenziamento del lavoro agile deve, pertanto, prevedere alcuni cambiamenti: la necessità di fornire attrezzature adeguate per il lavoro a distanza, riorganizzare gli spazi negli uffici, investire per dare ai dipendenti le competenze tecniche digitali e trasversali, favorire un'adeguata work-life balance, anche in favore delle donne, stabilire i giorni il lavoro in presenza ove richiesto;

    il «Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile» del 7 dicembre scorso (sottoscritto con le Parti sociali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) ha fornito opportune linee guida, stabilendo che l'adesione all'istituto del lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso; l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire non può portare al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né risulta rilevante sul piano disciplinare; nell'accordo è specificata la durata, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i tempi di riposo, la formazione, i diritti, tra cui anche quello alla disconnessione, con un'adeguata redistribuzione in favore dei lavoratori, che hanno partecipato a all'aumento di competitività dell'azienda;

    tuttavia, lasciando alla contrattazione tra le parti la risoluzione di alcuni importanti profili, il ricorso allo smart working, con la sua concreta ed efficace regolamentazione, non è ancora soddisfacente e non abbastanza diffuso e potenziato;

    in un mondo «post-pandemico», molti governi in Europa stanno progettando diverse ipotesi in favore di una stabilizzazione del lavoro agile: in Germania il massiccio ricorso al lavoro da casa ha Contribuito a rallentare la curva dei contagi; in Portogallo è stato ripristinato l'obbligo dello smart working, nonostante un tasso di vaccinazione altissimo; la Francia, al fine di limitare flussi di persone in strada negli stessi orari e avere mezzi pubblici meno affollati, ha introdotto un obbligo di legge per il lavoro agile, almeno per 1-2 giorni ogni settimana, con la previsione di sanzioni per le aziende che non lo garantiscono;

    nel presente provvedimento, durante l'esame in sede referente in commissione, è stata inserita una previsione atta a garantire il lavoro agile per i genitori che hanno un figlio in condizioni di disabilità o con bisogni educativi speciali, un segnale molto importante per la costruzione di un welfare familiare inclusivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per il settore privato, di estendere a regime il ricorso al lavoro in modalità agile, nell'ambito di una strategia post pandemica, anche su richiesta del lavoratore per favorire un'adeguata work-life balance, nel rispetto dei diritti e delle garanzie per i lavoratori, contenuti nel Protocollo del 7 dicembre 2021, anche mediante misure incentivanti e premianti, in particolare per le realtà con maggiori difficoltà tecnologiche, funzionali e organizzative al fine di estendere l'applicazione dello smart working e le sue potenzialità nell'ambito della transizione digitale.
9/3434-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Bologna.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi socio-economica legata alla pandemia ed alle misure di contenimento necessarie per contenere la diffusione dei contagi e per la tutela della salute dei cittadini ha avuto inevitabilmente gravi ripercussioni non soltanto sul sistema sanitario ma anche sul tessuto economico-produttivo e sul sistema della coesione sociale;

    dall'inizio della pandemia sono trascorsi esattamente due anni, durante i quali molte attività hanno sofferto prolungati periodi di chiusura;

    gli impianti sportivi e le piscine, in particolare, hanno subito conseguenze gravi dalla sospensione delle attività;

    si tratta di uno dei settori più penalizzati; i gestori degli impianti, hanno dovuto comunque sobbarcarsi i costi fissi e di manutenzione degli impianti, anche se chiusi, e nel contempo sostenere investimenti in vista delle riaperture per adottare tutti i protocolli e i presidi di sicurezza prescritti dal CTS;

    la situazione già difficile è resa ancora più grave dai rincari dell'energia elettrica che stanno determinando pesanti incrementi nelle bollette, particolarmente elevate nel caso delle piscine; questi ulteriori oneri si aggiungono ad una situazione finanziaria già complessa, sulla quale pesano i mesi di chiusura forzata durante i quali molto spesso i gestori degli impianti sono stati costretti a contrarre debiti per evitare la chiusura definitiva delle strutture,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, alla luce di quanto descritto in premessa, di prevedere misure di carattere economico-finanziario a sostegno dei gestori delle piscine permettendo la ripartenza di un settore fondamentale per la salute pubblica e l'economia nazionale, ma anche importante luogo di aggregazione sociale;

   a valutare, altresì, l'opportunità di individuare misure per gli enti locali per consentire alle piscine comunali di sostenere i costi della riapertura e della gestione degli impianti.
9/3434-A/4. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    con decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3 sono state introdotte misure di contenimento della «quarta ondata» della pandemia da COVID-19, distinguendole in quattro ambiti: le misure dell'obbligo vaccinale e terza dose, l'estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie e il green pass «rafforzato»;

    successivamente l'obbligo del Certificato Verde anti Covid è stato esteso, con il decreto n. 229 del 30 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 fino al termine dello stato d'emergenza (31 marzo 2022), per l'accesso ad alberghi e altre strutture recettive, convegni e congressi, oltre che ad una serie di servizi come impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere;

    inoltre, se prima era possibile accedere sui mezzi di trasporto con il green pass base, dal 10 gennaio è stato previsto l'obbligo di quello rafforzato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale quali, treni dell'Alta velocità, aerei, navi;

    senza mettere in dubbio l'efficacia di tali norme che hanno contribuito in maniera sinergica a favorire un calo evidente dei contagi e degli effetti negativi;

    a fronte di un abbassamento della curva epidemiologica molte autorità sanitarie degli Stati europei ed extra europei hanno già optato per piani di alleggerimento del peso delle restrizioni sulla vita sociale ed economica;

    in Francia si prevede per la metà di marzo di alleggerire il green pass conservando l'obbligo nei luoghi molto a rischio, come ad esempio le discoteche;

    in Germania dal 20 marzo tutte le misure protettive più stringenti saranno cancellate e nel Regno Unito il Covid sarà da trattare nel futuro come una endemia e non una pandemia;

    lo stesso provvedimento oggi in discussione all'articolo 1, pur ridefinendo i termini temporali di validità delle Certificazioni Verdi, non va a stabilire un orizzonte temporale delle stesse in termini di requisito;

    l'articolo 3, pur definendo alcuni criteri di coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia del visitatore straniero, non coordina però le norme sulla validità del green pass rafforzato alle normative dei Paesi stranieri e in particolare europei;

    questa normazione non omogenea sta determinando per il nostro Paese una serie di problemi soprattutto dal punto di vista del settore turismo;

    servirebbe un allineamento europeo sul green pass e trovare soluzioni più snelle e più elastiche garantendo a tutti la sicurezza tenendo in considerazione il settore del turismo in vista della stagione primaverile, al fine di non perdere competitività economica anche nei confronti degli altri Paesi europei, evitando di creare barriere normative insormontabili per gli utenti;

    qualora la curva dei contagi mostri significativi miglioramenti, sentito il comitato tecnico-scientifico, valutati tutti i parametri significativi con dati scientifici alla mano, considerato l'alto senso di responsabilità e di consapevolezza dimostrato dagli italiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre le restrizioni necessarie all'azione di contrasto del virus SARS-CoV-2.
9/3434-A/5. Scanu.


   La Camera,

   premesso che:

    nel nostro Paese la popolazione ha risposto in modo più che solerte e civile all'appello alla vaccinazione, arrivando, per persone con età maggiore di 12 anni, ad un tasso percentuale di vaccinati – con ciclo completo – pari all'89,03 per cento. Il tasso percentuale di vaccinati con almeno una dose di vaccino è pari al 91,18 per cento e tale percentuale aumenta al 93,92 per cento se ad essa si aggiunge il totale dei guariti da non più di 6 mesi senza alcuna somministrazione. Inoltre, sono 36.992.247 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster) pari a 84,69 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale;

    negli ultimi giorni il numero dei contagi sta sempre più riducendosi; nella giornata di ieri, il bollettino reso noto dal Ministero della salute ha registrato 24.408 contagi nelle ultime 24 ore con un tasso di occupazione delle terapie intensive sceso al 10 per cento;

    i dati attuali dimostrano che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare la limitazione di diritti costituzionali quali la libertà di movimento sul territorio nazionale, che viene ad essere condizionato al possesso del green pass rafforzato su mezzi pubblici locali, il diritto al lavoro e alla retribuzione, limitato dall'introduzione dell'obbligo di green pass rafforzato per gli over 50 (ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1);

    gli stessi dati dimostrano inoltre che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare quelle limitazioni che riguardano i nostri giovani ragazzi, seppur più grandi di 12 anni, ai quali, se non vaccinati, viene negato il benessere fisico e psicologico che si promuove anche attraverso l'attività sportiva e artistica, e l'accesso ai luoghi della cultura o a quelle attività che favoriscono un'autentica socializzazione;

    si è, al contrario, determinata una discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati pur in possesso di un tampone che comprovi la negatività al COVID-19 e dunque l'assenza di un effettivo pericolo per la collettività,

impegna il Governo:

   ad adottare apposite misure che consentano di avviare, fin da subito ed in modo graduale al fine di eliminare l'utilizzo delle certificazioni verdi, la revoca dell'obbligo di utilizzo del green pass, sia esso il cosiddetto green pass base o rafforzato, per tutte le attività sportive, ricreative, scolastiche, educative e culturali, al chiuso o all'aperto, rivolte ai ragazzi minorenni con età superiore agli anni 12;

   ad adottare apposite misure che consentano di avviare, fin da subito ed in modo graduale al fine di eliminare l'utilizzo del suddetto strumento entro la fine dello stato di emergenza, la revoca dell'obbligo di utilizzo del green pass, sia esso il cosiddetto green pass base o rafforzato, per tutte le attività che si svolgono all'aperto, siano esse sportive (agonistiche e non), ricettive (inclusi i servizi di ristorazione), culturali, sanitarie (inclusi i centri termali), ricreative (inclusi i parchi tematici e di divertimento), per tutte le fasce di età;

   valutati gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, ad adottare, attraverso ulteriori iniziative normative, apposite misure che consentano di avviare, fin da subito ed in modo graduale al fine di eliminare l'utilizzo del suddetto strumento, la revoca dell'obbligo di utilizzo del green pass, sia esso il cosiddetto green pass base o rafforzato, per le attività commerciali di vendita al dettaglio nonché per le attività ricettive/alberghiere ovvero per tutte le attività che prevedono il pernottamento di clienti siano essi italiani che stranieri.
9/3434-A/6. Terzoni, Papiro, Serritella, Iorio, Bella, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Faro, Bruno, Martinciglio, Corneli, Segneri, Invidia, Emiliozzi, Dieni, Di Lauro, Cominardi, Ferraresi, Ciprini, Flati.


   La Camera,

   premesso che:

    nel nostro Paese la popolazione ha risposto in modo più che solerte e civile all'appello alla vaccinazione, arrivando, per persone con età maggiore di 12 anni, ad un tasso percentuale di vaccinati – con ciclo completo – pari all'89,03 per cento. Il tasso percentuale di vaccinati con almeno una dose di vaccino è pari al 91,18 per cento e tale percentuale aumenta al 93,92 per cento se ad essa si aggiunge il totale dei guariti da non più di 6 mesi senza alcuna somministrazione. Inoltre, sono 36.992.247 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster) pari a 84,69 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale;

    negli ultimi giorni il numero dei contagi sta sempre più riducendosi; nella giornata di ieri, il bollettino reso noto dal Ministero della salute ha registrato 24.408 contagi nelle ultime 24 ore con un tasso di occupazione delle terapie intensive sceso al 10 per cento;

    i dati attuali dimostrano che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare la limitazione di diritti costituzionali quali la libertà di movimento sul territorio nazionale, che viene ad essere condizionato al possesso del green pass rafforzato su mezzi pubblici locali, il diritto al lavoro e alla retribuzione, limitato dall'introduzione dell'obbligo di green pass rafforzato per gli over 50 (ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1);

    gli stessi dati dimostrano inoltre che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare quelle limitazioni che riguardano i nostri giovani ragazzi, seppur più grandi di 12 anni, ai quali, se non vaccinati, viene negato il benessere fisico e psicologico che si promuove anche attraverso l'attività sportiva e artistica, e l'accesso ai luoghi della cultura o a quelle attività che favoriscono un'autentica socializzazione;

    si è, al contrario, determinata una discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati pur in possesso di un tampone che comprovi la negatività al COVID-19 e dunque l'assenza di un effettivo pericolo per la collettività,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento, sulla base dell'andamento epidemiologico, delle diverse limitazioni imposte per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 ivi comprese le certificazioni verdi.
9/3434-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Terzoni, Papiro, Serritella, Iorio, Bella, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Faro, Bruno, Martinciglio, Corneli, Segneri, Invidia, Emiliozzi, Dieni, Di Lauro, Cominardi, Ferraresi, Ciprini, Flati.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    di recente, in un incontro all'Inmi Spallanzani di Roma tra Francesco Vaia, direttore dell'Istituto, e Livio De Santoli, prorettore per la sostenibilità dell'Università Sapienza ed esperto di impianti di climatizzazione, si è sottolineata l'efficacia della ventilazione meccanica per aiutare le scuole ad affrontare al meglio l'emergenza Covid ed evitare la chiusura;

    si è auspicato che il Governo predisponga un «Piano Marshall» triennale per la messa a norma e l'adeguamento degli edifici scolastici, in particolare per diminuire la concentrazione del virus attraverso la ventilazione meccanica, fino a tre volte più efficace dell'aerazione naturale che non risulta in grado di provvedere ai corretti valori di ricambio d'aria esterna per la limitazione del rischio di contagio; assicurare un ricambio d'aria significativo e includere nella strategia di ventilazione sistemi adeguati di filtrazione d'aria, sistemi di riscaldamento dell'aria immessa, per il comfort ambientale e sistemi di recupero del calore per il risparmio energetico;

    inoltre che le nuove regole sulle quarantene scolastiche che annullano screening e tracciamento e mandano in aula alunni potenzialmente positivi asintomatici anche nelle classi degli alunni in fasce d'età non vaccinabili o con percentuali di vaccinazioni ancora molto basse, non prende in considerazione la presenza di minori particolarmente fragili, che non possono correre ulteriori rischi e che pertanto sono indotti a non frequentare la scuola in presenza;

    rilevato inoltre che la legge 11/2022 ha previsto l'emanazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione ed impianti fissi di aerazione;

   considerato che in Italia la Regione Marche ha finanziato in modo massivo l'intervento di ventilazione meccanica nelle scuole e che tale intervento, dove messo in atto, ha fornito risultati sino ad ora positivi e confortanti,

impegna il Governo

a predisporre un vero e proprio piano triennale per la messa a norma e l'adeguamento degli edifici scolastici, al fine di assicurare il ricambio dell'aria per diminuire la concentrazione del virus con la ventilazione meccanica attraverso l'utilizzo di fondi PNRR scuola e/o transizione ecologica, e nel contempo controllare che Linee Guida sulla qualità dell'aria a scuola, di prossima redazione, siano improntate alle ultime evidenze scientifiche in materia, il tutto per assicurare la didattica in presenza di tutti gli studenti e nel contempo proteggere i minori fragili e permettere loro la frequenza della scuola in presenza.
9/3434-A/7. Albano, Bucalo, Frassinetti, Ferro, Galantino, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    di recente, in un incontro all'Inmi Spallanzani di Roma tra Francesco Vaia, direttore dell'Istituto, e Livio De Santoli, prorettore per la sostenibilità dell'Università Sapienza ed esperto di impianti di climatizzazione, si è sottolineata l'efficacia della ventilazione meccanica per aiutare le scuole ad affrontare al meglio l'emergenza Covid ed evitare la chiusura;

    si è auspicato che il Governo predisponga un «Piano Marshall» triennale per la messa a norma e l'adeguamento degli edifici scolastici, in particolare per diminuire la concentrazione del virus attraverso la ventilazione meccanica, fino a tre volte più efficace dell'aerazione naturale che non risulta in grado di provvedere ai corretti valori di ricambio d'aria esterna per la limitazione del rischio di contagio; assicurare un ricambio d'aria significativo e includere nella strategia di ventilazione sistemi adeguati di filtrazione d'aria, sistemi di riscaldamento dell'aria immessa, per il comfort ambientale e sistemi di recupero del calore per il risparmio energetico;

    inoltre che le nuove regole sulle quarantene scolastiche che annullano screening e tracciamento e mandano in aula alunni potenzialmente positivi asintomatici anche nelle classi degli alunni in fasce d'età non vaccinabili o con percentuali di vaccinazioni ancora molto basse, non prende in considerazione la presenza di minori particolarmente fragili, che non possono correre ulteriori rischi e che pertanto sono indotti a non frequentare la scuola in presenza;

    rilevato inoltre che la legge 11/2022 ha previsto l'emanazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione ed impianti fissi di aerazione;

   considerato che in Italia la Regione Marche ha finanziato in modo massivo l'intervento di ventilazione meccanica nelle scuole e che tale intervento, dove messo in atto, ha fornito risultati sino ad ora positivi e confortanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un piano per gli edifici scolastici, al fine di assicurare il ricambio dell'aria per diminuire la concentrazione del virus con la ventilazione meccanica attraverso l'utilizzo di fondi PNRR scuola e/o transizione ecologica, e nel contempo controllare che le Linee Guida sulla qualità dell'aria a scuola, di prossima redazione, siano improntate alle ultime evidenze scientifiche in materia, il tutto per assicurare la didattica in presenza di tutti gli studenti e nel contempo proteggere i minori fragili e permettere loro la frequenza della scuola in presenza.
9/3434-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Albano, Bucalo, Frassinetti, Ferro, Galantino, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 l'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore;

    a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022, concernente l'individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

    in materia di validità delle certificazioni di esenzioni al vaccino contro il SARS-CoV-2 e della sua implementazione in formato digitale, si registrano notevoli problemi gestionali nella conversione delle certificazioni già in essere. Attualmente, la Circolare del Ministero della Salute del 17 febbraio 2022 parla di mera conversione in formato digitale e non di procedure «ex novo»;

    a causa dei notevoli ritardi nei sistemi connessi all'implementazione del QR code, i quali ancora non risultano implementati nei grandi centri,

impegna il Governo

a prorogare la validità delle certificazioni cartacee già esistenti, in ultrattività, alla definitiva implementazione del sistema o almeno fino al 31 marzo 2022.
9/3434-A/8. De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 l'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore;

    a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022, concernente l'individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

    in materia di validità delle certificazioni di esenzioni al vaccino contro il SARS-CoV-2 e della sua implementazione in formato digitale, si registrano notevoli problemi gestionali nella conversione delle certificazioni già in essere. Attualmente, la Circolare del Ministero della Salute del 17 febbraio 2022 parla di mera conversione in formato digitale e non di procedure «ex novo»;

    a causa dei notevoli ritardi nei sistemi connessi all'implementazione del QR code, i quali ancora non risultano implementati nei grandi centri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare la validità delle certificazioni cartacee già esistenti, in ultrattività, alla definitiva implementazione del sistema o almeno fino al 31 marzo 2022.
9/3434-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico all'articolo 3 tra le altre disposizioni, resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta;

    tenuto conto che di fatto saranno esclusi dalle attività sportive sia al chiuso che all'aperto migliaia di ragazzi dai 12 anni in su, una delle fasce che più di tutte ha risentito degli effetti psicofisici della pandemia;

    visto che negli ultimi due anni il quadro che emerge è un «malessere generalizzato» diffuso a causa delle misure restrittive che hanno costretto i ragazzi al confinamento sociale e ad una sostanziale riduzione dell'attività fisica e di socializzazione;

    l'attività motoria e ludica, svolta insieme ai propri pari, è benefica per la salute psico-fisica; la privazione di essa ha conseguenze sullo stile di vita, sull'appartenenza a gruppi, sul benessere psicofisico e, ovviamente, anche sul sistema immunitario,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità per i ragazzi dai 12 anni in su di poter effettuare attività sportiva anche senza il possesso di un certificato verde al fine di eliminare fenomeni discriminatori in base alla condizione vaccinale perché lesivi dei diritti dei minori.
9/3434-A/9. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    come indicato nelle premesse del decreto-legge medesimo, l'intero impianto normativo di restrizioni di libertà personale, cosiddetto «green pass» trova fondamento e legalità nella situazione di urgenza di cui alla proclamazione dello stato di emergenza inizialmente effettuata tramite delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

    la quasi totalità dei Paesi membri dell'Unione europea ha abrogato o è in procinto di abrogare le restrizioni legate all'utilizzo della certificazione green pass per la circolazione dei cittadini, ferma restando l'assenza di misure restrittive della libertà personale analoghe, per durata e diffusione, a quelle disposte dal Governo italiano;

    i Paesi membri in questione hanno nell'alveo di tale decisione, adottato pertinenti programmi di uscita ed abbandono del sistema di restrizioni, basato su date ed indicazioni specifiche anche per favorire ed agevolare l'organizzazione della vita dei cittadini, dell'economia e del turismo;

    al netto del termine dello stato di emergenza, in Italia, al 31 marzo 2022, non sono al momento previsti percorsi di uscita dal cosiddetto green pass, che anzi secondo alcuni consiglieri di riferimento del Governo dovrebbe venire prorogato in modo indefinito, nonostante il venire meno dei fondamenti normativi e legali che ne permettono la sussistenza ed in totale contraddizione con il dettato costituzionale;

    la situazione pandemica europea, l'impatto delle varianti in circolazione e la diffusione della campagna vaccinale in Italia ed in Europa forniscono tutti gli elementi per legittimare lo smantellamento del sistema green pass,

impegna il Governo:

   a smantellare il sistema di restrizione cosiddetto green pass con il termine dello stato di emergenza, rimuovendo a partire dal 31 marzo 2022 ogni restrizione legata al possesso di green pass cosiddetto Rafforzato;

   a non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo 2022;

   a definire una strategia di uscita con date vincolanti e perentorie per l'uscita dal sistema di restrizioni, avendo cura ed attenzione per le necessità delle attività economiche e del comparto turistico.
9/3434-A/10. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    come indicato nelle premesse del decreto-legge medesimo, l'intero impianto normativo di restrizioni di libertà personale, cosiddetto «green pass» trova fondamento e legalità nella situazione di urgenza di cui alla proclamazione dello stato di emergenza inizialmente effettuata tramite delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

    la quasi totalità dei Paesi membri dell'Unione europea ha abrogato o è in procinto di abrogare le restrizioni legate all'utilizzo della certificazione green pass per la circolazione dei cittadini, ferma restando l'assenza di misure restrittive della libertà personale analoghe, per durata e diffusione, a quelle disposte dal Governo italiano;

    i Paesi membri in questione hanno nell'alveo di tale decisione, adottato pertinenti programmi di uscita ed abbandono del sistema di restrizioni, basato su date ed indicazioni specifiche anche per favorire ed agevolare l'organizzazione della vita dei cittadini, dell'economia e del turismo;

    al netto del termine dello stato di emergenza, in Italia, al 31 marzo 2022, non sono al momento previsti percorsi di uscita dal cosiddetto green pass, che anzi secondo alcuni consiglieri di riferimento del Governo dovrebbe venire prorogato in modo indefinito, nonostante il venire meno dei fondamenti normativi e legali che ne permettono la sussistenza ed in totale contraddizione con il dettato costituzionale;

    la situazione pandemica europea, l'impatto delle varianti in circolazione e la diffusione della campagna vaccinale in Italia ed in Europa forniscono tutti gli elementi per legittimare lo smantellamento del sistema green pass,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento, sulla base dell'andamento epidemiologico, delle diverse limitazioni imposte per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 ivi comprese le certificazioni verdi.
9/3434-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    il testo in esame pone un ventaglio di restrizioni e oneri in capo ai cittadini di età superiore ai 50 anni, obbligandoli a sottoporsi a vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 fino al 15 giugno 2022 ed al possesso di certificazione green pass Rafforzata per l'accesso ai posti di lavoro;

    a fronte di questo obbligo e della approvazione di ulteriori strumenti di contrasto al COVID-19, come il vaccino Nuvaxovid, basato su tecnologia a base proteica, sulla falsariga dei vaccini antinfluenzali e dunque alternativo ai vaccini cosiddetti Pfizer e Moderna, basati su tecnologia MRna, le restrizioni non hanno previsto eventuali regimi di tutela o di accesso preferenziale per chiunque voglia sottoporsi a vaccinazione usufruendo di questo nuovo strumento, totalmente legale e legittimo in Italia e in Unione europea;

    al contempo, al crescere degli oneri a carico dei lavoratori, con l'obbligo vaccinale per i cittadini di età superiore a 50 anni e l'obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori appartenenti alla medesima classe di età, tali oneri non sono stati al contempo imposti nel caso dei percettori di cosiddetto reddito di cittadinanza;

    come noto, il sussidio di cui al reddito di cittadinanza è vincolato alla accettazione di offerte di lavoro, creando lo scenario in cui, almeno virtualmente, il lavoratore deve essere nelle condizioni di poter lavorare in qualsiasi momento;

    le vigenti disposizioni di cui al testo in esame, tuttavia, prevedono il paradosso per cui un lavoratore di età superiore ai 50 anni sprovvisto di green pass rafforzato è privato del proprio lavoro e del proprio stipendio, mentre chi percepisce il citato reddito non è sottoposto ad alcun tipo di restrizione, creando uno scenario che, peraltro, disincentiva la ricerca del lavoro;

    la sanzione prevista per chi non intende rispettare l'obbligo vaccinale è di 100 euro, comminata dall'Agenzia delle entrate in modalità del tutto automatica, accedendo ai dati personali dei cittadini italiani, secondo quanto previsto dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, che permette maggiore e più libero accesso e manipolazione dei dati personali dei cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni;

    non si comprende la motivazione per cui l'Agenzia delle entrate debba occuparsi di comminare sanzioni di natura e origine non fiscale, peraltro accedendo a dati sensibili dei cittadini, come la loro condizione sanitaria;

    il combinato disposto del testo in esame e del citato decreto-legge n. 139 del 2021 forniscono potenziale legalità a meccanismi di sanzione automatica del cittadino sulla base di eventuali riscontri in base a determinate situazioni personali, anche misure di cosiddetto credito sociale, mettendo a repentaglio la tutela costituzionale riservata proprio alla privacy dal combinato disposto e dalla moderna dottrina in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 14 e 15 della Costituzione italiana, ulteriormente corroborata dalla giurisprudenza nazionale ed europea nonché dalla normativa di matrice comunitaria, che vede la massima tutela della privacy nel Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

impegna il Governo:

   a sottoporre, fino al termine dello stato di emergenza, i percettori di reddito di cittadinanza ai medesimi obblighi vigenti in ambito vaccinale e sanitario per i lavoratori, con riferimento anche al possesso di certificazione green pass rafforzata per lavoratori di età superiore ai 50 anni;

   a permettere, in tutte le regioni italiane, ai cittadini di scegliere – compatibilmente con la propria condizione sanitaria e con le compatibilità vigenti in ambito di eventuali richiami – liberamente la tecnologia vaccinale a cui intendono sottoporsi a fronte dei vaccini a contrasto del COVID-19 attualmente approvati ed autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) dell'Unione europea e dall'Agenzia italiana del farmaco (AIEA);

   a rimodulare l'impianto sanzionatorio legato alla comminazione della sanzione per la mancata vaccinazione escludendo la possibilità di intervento automatizzato dell'Agenzia delle entrate, coinvolgendo controlli a campione e, in ogni caso, tutelando la privacy e la riservatezza dei cittadini alla luce degli elementi in premessa.
9/3434-A/11. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce nuove disposizioni in merito alle casistiche che determinano il passaggio dall'attività didattica in presenza a quella a distanza;

    i requisiti introdotti dalla legge per il passaggio all'attività didattica, seppur lievemente alleggeriti nei confronti degli alunni con età consona per badare da soli a sé stessi, sono ancora molto stringenti per i bambini nelle fasce di età che necessitano costantemente della figura di un adulto a loro supporto;

    tutto questo comporta la perdurante impossibilità per i genitori di avere una vita lavorativa senza interruzioni dovute alla sospensione delle attività didattiche in presenza;

    l'articolo richiamato, inoltre, non stabilisce alcune termine finale per la sua applicazione e pertanto è lecito dedurre che tale assetto sia scollegato dalla sussistenza dello stato di emergenza e che possa accompagnare le famiglie italiane almeno sino al termine del corrente anno scolastico;

    a seguito della contrarietà di maggioranza e Governo all'estensione dei congedi parentali per COVID-19 sino alla fine dell'anno scolastico, appare necessario ricorrere ad altri strumenti per sostenere le famiglie italiane affinché non sospendano l'attività lavorativa ogniqualvolta un proprio figlio incorra nella didattica a distanza,

impegna il Governo

ad adottare uno o più provvedimenti normativi affinché, per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza e per i periodi di svolgimento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, i genitori con figli conviventi minori di 14 anni e che siano lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, alle gestioni sostitutive o esclusive della stessa, nonché i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata, possano richiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da erogarsi mediante il libretto famiglia e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/3434-A/12. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce nuove disposizioni in merito alle casistiche che determinano il passaggio dall'attività didattica in presenza a quella a distanza;

    i requisiti introdotti dalla legge per il passaggio all'attività didattica, seppur lievemente alleggeriti nei confronti degli alunni con età consona per badare da soli a sé stessi, sono ancora molto stringenti per i bambini nelle fasce di età che necessitano costantemente della figura di un adulto a loro supporto;

    tutto questo comporta la perdurante impossibilità per i genitori di avere una vita lavorativa senza interruzioni dovute alla sospensione delle attività didattiche in presenza;

    l'articolo richiamato, inoltre, non stabilisce alcune termine finale per la sua applicazione e pertanto è lecito dedurre che tale assetto sia scollegato dalla sussistenza dello stato di emergenza e che possa accompagnare le famiglie italiane almeno sino al termine del corrente anno scolastico;

    a seguito della contrarietà di maggioranza e Governo all'estensione dei congedi parentali per COVID-19 sino alla fine dell'anno scolastico, appare necessario ricorrere ad altri strumenti per sostenere le famiglie italiane affinché non sospendano l'attività lavorativa ogniqualvolta un proprio figlio incorra nella didattica a distanza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare uno o più provvedimenti normativi affinché, per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza e per i periodi di svolgimento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, i genitori con figli conviventi minori di 14 anni e che siano lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, alle gestioni sostitutive o esclusive della stessa, nonché i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata, possano richiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da erogarsi mediante il libretto famiglia e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/3434-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

    con legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria nazionale sino al 31 marzo 2022;

    unitamente, e sino al termine dello stato di emergenza, è stato previsto l'accesso sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 conseguenti alla somministrazione dei vaccini ovvero ottenuti a seguito di guarigione (cosiddetto green pass rafforzato o Super green pass) a una serie di servizi, luoghi e attività (ristorazione al banco o al tavolo, alberghi e strutture ricettive, musei, mostre e altri centri e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, eventi sportivi);

    tali «necessità» trovano fondamento, secondo quanto dichiarato dal Governo, nella ancora persistente situazione epidemiologica la quale giustificherebbe anche l'obbligo di Super green pass per le suddette attività, dal quale; tuttavia conseguono limitazioni, discriminazioni e, non di meno, perplessità in ordine alla aderenza delle stesse al dettato costituzionale;

    invero, l'estensione del cosiddetto Super green pass a una serie di attività, lede, ancora una volta, i diritti fondamentali e sociali dei cittadini ma anche inficia la già precaria situazione economica cagionata dalla pandemia e da una serie di rincari alle utenze e alle materie prime;

    l'estensione del cosiddetto Super green pass, come requisito essenziale per l'esercizio delle succitate attività, limiterebbe diritti fondamentali rischiando di introdurre, altresì, effetti paragonabili ad una sorta di intollerabile «obbligo surrettizio generalizzato», che costituirebbe una grave violazione dell'articolo 32 Cost., perché farebbe venire meno l'opzione, che invece resterebbe con il green pass base, di fare i tamponi rispettando la scelta di non vaccinarsi, secondo una logica che va assumendo sempre più una natura «ricattatoria» che condiziona, limita e subordina diritti, servizi e attività;

    nel nostro ordinamento il possesso di tale «documento», e tutto ciò che sta conseguendo dalla sua natura certificatoria e dai suoi profili discriminatori, sta stravolgendo il principio della tutela della dignità umana e il principio dell'uguaglianza sostanziale; fondamenti giuridici e valoriali dei diritti sociali dei cittadini, così riconosciuti per il legame indissolubile con la collettività e in quanto richiedono un intervento statale per renderli effettivi;

    il Governo, non solo non ha evidentemente considerato in modo adeguato le forti criticità relative all'introduzione del cosiddetto super green pass, emerse anche dalle autorevoli opinioni di giuristi, medici e scienziati, espresse anche nel dibattitto pubblico, ma ha addirittura prorogato ed esteso tali norme,

impegna il Governo

ad abrogare la normativa in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.
9/3434-A/13. Sapia, Sarli, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Forciniti, Giuliodori.


   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato il decreto-legge n. 1 del 2022 che introduce «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

    il provvedimento introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass «rafforzato» per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo di green pass «ordinario» è invece previsto per coloro che accedono ai servizi pubblici, postali, bancari e finanziari, ai servizi alla persona e alle attività commerciali;

    la struttura commissariale, d'intesa con il Ministero della salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha sottoscritto un accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, per la vendita a prezzo calmierato delle mascherine di tipo FFP2 ad un prezzo di 75 centesimi. Le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria;

    tale cifra sarà garantita fino al 31 marzo 2022;

    non tutte le farmacie avranno l'obbligo di vendere le mascherine a 75 centesimi, tant'è che l'adesione è su base volontaria e verrà pubblicato un elenco contenente tutte le farmacie aderenti al protocollo d'intesa;

    l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 ha lo scopo di ridurre il livello di infezione e di trasmissione del contagio, infatti i luoghi dove si rende obbligatorio l'utilizzo sono:

     a) all'aperto e anche in zona bianca;

     b) in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto;

     c) su tutti i mezzi di trasporto, e dunque bus, metro, tram, treni e qualunque altro mezzo;

     d) per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 e che, sulla base della nuova normativa in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto al regime di autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo;

    la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le mascherine ad un prezzo calmierato, non dà la garanzia né che ci siano le quantità necessarie per far fronte all'obbligo normativo e né tantomeno che vi sarà un'adesione massiccia a livello nazionale, situazione questa che, ad oggi, non si è concretizzata al punto che la vendita delle mascherine di tipo FFP2 ad un prezzo calmierato non ha trovato alcuna diffusione capillare sul tutto il territorio nazionale. A tale riguardo è fondamentale garantire la disponibilità e il prezzo calmierato di predette mascherine specialmente per i piccoli comuni, per le isole minori e per le aree interne e montane del Paese;

    al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, è fondamentale che il prezzo dei predetti dispositivi sia fissato per legge a 50 centesimi di euro e, le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, dovranno essere soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria che disincentivi la vendita ad un prezzo superiore a quello imposto per legge,

impegna il Governo

ad introdurre una specifica misura normativa che imponga, per legge, il prezzo delle mascherine di tipo FFP2 a 50 centesimi di euro.
9/3434-A/14. Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    numerose sono state le lettere aperte inviate al Governo e ai Ministeri competenti da alcune associazioni scolastiche (in particolare la Rete Nazionale Scuola in presenza) per descrivere la drammatica situazione scolastica dopo due anni di continue restrizioni e spesso immotivate chiusure;

    è noto a tutti che la scuola sia uno degli ambienti pubblici maggiormente controllati, nel quale vigono protocolli di prevenzione estremamente rigidi ma funzionali, quali l'utilizzo delle mascherine, il distanziamento e l'igienizzazione;

    a ciò va aggiunto che la quasi totalità del personale scolastico, molti preadolescenti e ragazzi hanno dato un ampio contributo alla campagna vaccinale nel nostro Paese; in alcune Regioni la percentuale di minori vaccinati nella fascia 12/19 anni supera quasi il 90 per cento; attualmente i ragazzi che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anticovid si attesta intorno al 75 per cento, superando addirittura la fascia dei giovani trentenni;

    per molto tempo, prima del sopraggiunto subemendamento n. 20100, anche con il decreto-legge n. 1 del 2022, il Governo ha continuato a mantenere invariate le restrizioni in essere attuate prima che ci fossero i vaccini;

    è ormai evidente che la variante Omicron, seppur molto contagiosa, sia molto meno grave clinicamente e meno letale delle precedenti varianti del virus COVID-19, tant'è che oramai la si paragona ad un virus influenzale soprattutto per le fasce d'età che interessano la popolazione scolastica;

    i dati e le esperienze registrati sul campo, hanno dimostrato che nelle aule il contagio si propaga assai difficilmente e bisogna prendere atto del fatto che la precedente moltiplicazione dei tamponi, così come era stata prevista nel testo in esame, non era una scelta sensata né tantomeno sostenibile;

    sin dall'inizio della pandemia, quasi tutti i Paesi europei hanno optato per quarantene decisamente più brevi e hanno ridotto il ricorso ai tamponi solo per gli studenti sintomatici, prevedendo solo per questi ultimi la didattica a distanza e una quarantena obbligatoria minima;

    l'Agenzia per la sanità pubblica della Svezia addirittura non raccomanda la vaccinazione contro la COVID-19 per i bambini di età 5-11 anni senza patologie croniche, perché questi presentano un rischio molto più basso di contrarre una forma grave di SARS-CoV-2 rispetto agli adulti. In generale, più piccoli sono i bambini, minore è il rischio, mentre è ormai documentato il rischio di eventi avversi gravi come miocarditi e pericarditi negli adolescenti e nei giovani adulti, specie maschi;

    la scuola in presenza «ad intermittenza» ha prodotto e produce forte incertezza e instabilità soprattutto perché il mondo scolastico è vittima delle più svariate interpretazioni da parte delle singole Regioni del decreto in esame;

    costringere soggetti perfettamente sani a settimane intere di quarantene non ha più alcuna ragion d'esistere;

    sono molte le voci di pediatri e neuropsichiatri che hanno denunciato i gravi danni che la didattica a distanza comporta e si ricorda che in una pronuncia del Consiglio di Stato del primo aprile 2021 si afferma che: «....non appare una razionale motivazione la priorità assegnata alla precauzione sanitaria a fronte della grave compressione del diritto all'istruzione, anch'esso costituzionalmente tutelato...»;

    nelle precedenti settimane i protocolli attuati per il controllo dei casi di positività al COVID-19 all'interno degli Istituti scolastici sono stati insostenibili, non solo per gli uffici scolastici ma, altresì, per le ASL territoriali e per la rete dei pediatri e dei medici di base;

    a tal proposito, finalmente, il Consiglio dei ministri, dapprima con il decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 e poi con il sub emendamento n. 2.0100 al presente atto, ha eliminato la previsione dell'obbligo di sottoporre a continui test molecolari e antigenici tutti gli alunni asintomatici che nella loro classe abbiano dei compagni positivi. Ma tutto ciò non è ancora sufficiente, perché è stata prevista una misura ben peggiore, ossia la discriminazione tra alunni vaccinati e non vaccinati;

    seppur vero che gli studi sull'efficacia del vaccino hanno definitivamente dimostrato il beneficio dei vaccini COVID-19 nel ridurre la sintomatologia individuale e la gravità della malattia, con conseguente riduzione dei ricoveri in ospedale e in unità di terapia intensiva, tuttavia l'impatto della vaccinazione sulla trasmissibilità della SARS-CoV-2 mostrano una efficacia decisamente inferiore, specialmente con la variante Omicron;

    uno studio prospettico di coorte nel Regno Unito di Anika Singanayagam e colleghi, riguardante la trasmissione comunitaria della SARS-CoV-2 tra individui non vaccinati e vaccinati, ha mostrato che l'impatto della vaccinazione sulla trasmissione comunitaria delle varianti circolanti di SARS-CoV-2 non sembra essere significativamente diverso dall'impatto tra le persone non vaccinate;

    in una lettera aperta del garante dei minori di Trento, dott. Fabio Biasi, inviata al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Commissario del Governo e all'Autorità garante per l'infanzia, sono state prese di mira le cosiddette misure di contenimento della pandemia per quanto riguarda trasporti scolastici, accesso alle attività sportive e ricreative, mense, regole di accesso alle scuole di ogni ordine e grado e quarantene differenziate a seconda dello stato vaccinale degli studenti;

    in tale missiva si sottolinea come sia doveroso da parte di un Garante dei diritti dei minori dare voce a quelle che sono le espressioni di grave disagio e legittima protesta a causa delle ulteriori e gravi limitazioni dei diritti fondamentali della persona, nello specifico si legge che: «... i provvedimenti introdotti dall'esecutivo centrale, purtroppo con il generale sostegno delle autonomie locali, comportano in un continuo crescendo, gravi, violente e ingiustificate limitazioni ai diritti fondamentali di tantissimi ragazzi. (...) Il tutto viene scientemente alimentato da una perdurante e martellante narrazione mediatica tesa a indicare i bambini quali diffusori della malattia con conseguente loro colpevolizzazione – Ricordo che le persone non sono numeri anonimi e freddi da inserire in tabelle per far fronte a compiti decisionali. (...) Il solo pensiero di condizionare il diritto allo studio al possesso di un lasciapassare da dover esibire sui mezzi pubblici, per accedere alle attività sportive e culturali costituisce non solo una gravissima ferita allo spirito della carta costituzionale ma anche un insulto all'intelligenza della generalità dei consociati. Queste norme, espressione di un potere esecutivo che pretende di disporre autoritativamente delle vite delle persone fino nei minimi dettagli, hanno comportato un generale clima di smarrimento e una pericolosa frattura nelle relazioni tra i cittadini, minando severamente le basi costituzionali per la promozione della pacifica convivenza civile...»;

    anche il dott. Agostino Miozzo, ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, in un'intervista rilasciata a «La Stampa» il 07 febbraio 2022 ha stigmatizzato la discriminazione a scuola tra vaccinati e non vaccinati,

impegna il Governo:

   valutati gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

    consentire a tutta la popolazione scolastica di ogni ordine e grado, compreso il corpo docente e non, la frequenza dell'attività scolastica in presenza prescindendo dalla vaccinazione anti-Covid;

    eliminare per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, ove vi siano più di cinque casi di positività, l'obbligo di effettuazione di test antigenico o molecolare e di quarantena su tutta la classe o sezione, ma che questi vengano previsti solo per gli alunni sintomatici e previa valutazione e richiesta del pediatra o medico di medicina generale;

    rimuovere la discriminazione tra alunni vaccinati e non vaccinati nella gestione della quarantena e della didattica in presenza.
9/3434-A/15. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico le disposizioni introdotte nel corso dell'esame referente, modificano la disciplina che prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e quando si ricorre alla didattica digitale integrata;

   considerato che uno dei punti salienti del nuovo decreto è, senza dubbio, quello relativo alla distinzione, per quanto riguarda le misure per la scuola, fra alunni vaccinati e non, e che il Governo nel merito ha stabilito che: «con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza»;

    è di tutta evidenza che invece per i non vaccinati l'attività didattica prosegue in didattica digitale integrata;

    ci troviamo di fatto di fronte a una forte discriminazione tra studenti vaccinati e non vaccinati nella scuola che dovrebbe essere il più inclusivo di tutti i luoghi,

impegna il Governo

valutati gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a predisporre nuove norme per eliminare ogni forma di discriminazione tra studenti vaccinati e non vaccinati all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.
9/3434-A/16. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Ferro, Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    a seguito della predetta deliberazione, sono stati adottati numerosi provvedimenti normativi d'urgenza per fronteggiare le conseguenze della diffusione della COVID-19 e, lo stato di emergenza è stato di volta in volta prorogato, come da ultimo ha stabilito il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, recante, appunto, la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    il predetto decreto-legge ha fissato la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022,

impegna il Governo

a non prorogare lo stato di emergenza allo scadere del 31 marzo 2022 e ad adottare misure alternative al fine di eliminare le limitazioni oggi previste per la popolazione non vaccinata.
9/3434-A/17. Trano, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    in particolare, tra le disposizioni contenute nel decreto si fa spesso riferimento alla necessità di effettuazione di test per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

    nello specifico, l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 dispone quanto segue:

  «2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

   a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

   b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

   c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

   c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;

    ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e per le prescritte attività di tracciamento e sorveglianza, e in alternativa al più invasivo test rapido antigenico nasale, effettuato esclusivamente mediante tampone nasale, si potrebbe anche prevedere l'uso di un test altrettanto valido e meno invasivo ovvero il test salivare antigenico;

    in particolare, il test salivare antigenico prevede il campionamento attraverso un veloce prelievo a livello linguale o anche direttamente sulla saliva che il soggetto analizzato può campionare autonomamente in una provetta. In questo modo si eviterebbe il più invasivo prelievo a livello della mucosa nasale, pratica che spesso causa disagi a molte persone e in particolare a soggetti anziani, bambini o a persone con disabilità;

    in virtù della minore invasività del test nonché della sua pari sensibilità e maggiore rapidità di esecuzione rispetto al test antigenico rapido (elementi già certificati in molti Paesi europei) apparirebbe opportuno un intervento da parte del Governo volto a validare il test antigenico salivare come strumento alternativo al test rapido antigenico nasale;

    inoltre, appare necessario ampliare il numero delle strutture che erogano il servizio di effettuazione di questi test così da coprire maggiormente le aumentate necessità della popolazione evitando, al contempo, la formazione di lunghe file, assembramenti inopportuni e lunghe attese,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti di propria competenza volti a disporre l'inserimento del test salivare antigenico tra le condizioni attestate dalle certificazioni verdi COVID-19 disposte dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 prevedendo, ove necessario, l'erogazione del servizio anche per il tramite delle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.
9/3434-A/18. Gemmato, Foti, Ferro, Galantino, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    in particolare, tra le disposizioni contenute nel decreto si fa spesso riferimento alla necessità di effettuazione di test per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

    nello specifico, l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 dispone quanto segue:

  «2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

   a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

   b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

   c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

   c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;

    ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e per le prescritte attività di tracciamento e sorveglianza, e in alternativa al più invasivo test rapido antigenico nasale, effettuato esclusivamente mediante tampone nasale, si potrebbe anche prevedere l'uso di un test altrettanto valido e meno invasivo ovvero il test salivare antigenico;

    in particolare, il test salivare antigenico prevede il campionamento attraverso un veloce prelievo a livello linguale o anche direttamente sulla saliva che il soggetto analizzato può campionare autonomamente in una provetta. In questo modo si eviterebbe il più invasivo prelievo a livello della mucosa nasale, pratica che spesso causa disagi a molte persone e in particolare a soggetti anziani, bambini o a persone con disabilità;

    in virtù della minore invasività del test nonché della sua pari sensibilità e maggiore rapidità di esecuzione rispetto al test antigenico rapido (elementi già certificati in molti Paesi europei) apparirebbe opportuno un intervento da parte del Governo volto a validare il test antigenico salivare come strumento alternativo al test rapido antigenico nasale;

    inoltre, appare necessario ampliare il numero delle strutture che erogano il servizio di effettuazione di questi test così da coprire maggiormente le aumentate necessità della popolazione evitando, al contempo, la formazione di lunghe file, assembramenti inopportuni e lunghe attese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti di propria competenza volti a disporre l'inserimento del test salivare antigenico tra le condizioni attestate dalle certificazioni verdi COVID-19 disposte dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 prevedendo, ove necessario, l'erogazione del servizio anche per il tramite delle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.
9/3434-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Gemmato, Foti, Ferro, Galantino, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    in data 12 ottobre 2021, l'Agenzia italiana del farmaco ha diffuso il nono rapporto, ad oggi l'ultimo, sulla sorveglianza dei vaccini COVID-19;

    le pubblicazioni avvenivano a cadenza mensile e, la stessa Agenzia, le riteneva utili al fine di assicurare «sufficienti dati per garantire la robustezza delle analisi, della comparazione e delle valutazioni». Le pubblicazioni dei report successivi a quello di ottobre sarà su base non più mensile, bensì trimestrale, perché l'Agenzia stessa ha affermato che «... considerata la stabilità dell'andamento delle segnalazioni per i diversi vaccini, il rapporto di sorveglianza sarà pubblicato con cadenza trimestrale...»;

    considerando la trimestralità come tempo intercorrente, il decimo rapporto doveva essere pubblicato il 12 gennaio ultimo scorso;

    la stessa Agenzia afferma che: «... nessun prodotto medicinale può mai essere considerato esente da rischi...» e ancora: «... verificare che i benefici di un vaccino siano superiori ai rischi e ridurre questi al minimo è responsabilità delle Autorità sanitarie che regolano l'immissione in commercio dei prodotti medicinali...»;

    dal proprio sito internet l'AIFA informa che «... tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse raccolte nella Rete nazionale di farmacovigilanza sono regolarmente inviate a Eudravigilance...» le quali vengono poi trasmesse al database di Vigibase dell'organizzazione mondiale della sanità;

    ad una lettura dei dati, le segnalazioni presenti sulla banca dati europea risultavano più alte rispetto alle cifre rilasciate da AIFA lo scorso ottobre. In dettaglio, si rileva un incremento di segnalazioni per tutti i vaccini somministrati in Italia, ossia: Pfizer +11.262 segnalazioni, Moderna/Spikevax +6.128, Janssen +236 e Vaxevria/Astrazeneca +138;

    al fine di poter visionare i dati sulla farmacovigilanza, è necessario accedere al sistema RAM dove sono riportate le reazioni avverse ai vaccini. I dati aggiornati al 26 gennaio 2022, riporta le segnalazioni divise per singolo vaccino, mese di rilevazione, gravità della reazione, sesso, fascia d'età, descrizione dell'apparato interessato e per singola reazione avversa;

    alla data del 26 gennaio 2022, all'AIFA sono giunte 24.077 segnalazioni in più rispetto all'ultimo rapporto, il 64 per cento delle quali per il Comirnaty (Pfizer/Biontech) e il 30 per cento relativamente allo Spikevax (Moderna). Negli ultimi due mesi le segnalazioni relative allo Spikevax sono in forte crescita, arrivando a dicembre quasi a raggiungere il Comirnaty (2.775 del primo contro 3.132 del secondo);

    secondo i dati presenti sul sistema RAM, quasi una reazione su sei (16,7 per cento) viene classificata come «grave», rispetto ai precedenti dati era una reazione su quattordici (7,3 per cento). Le segnalazioni riguardano: miocardite (412 casi), pericardite (629), embolia polmonare (557), trombosi (349), trombocitopenia (407) e paralisi di Bell (239). Per quanto riguarda le segnalazioni con esito fatale sono 100 casi di morte improvvisa e 44 casi di morte;

    ad oggi l'AIFA aggiorna solo i grafici sulla farmacovigilanza i quali non forniscono una visione d'insieme, al contrario di ciò che avviene in altri Paesi europei dove tali dati, sulle reazioni avverse, vengono aggiornati costantemente fornendo una giusta chiave interpretativa che consente di porre in essere le adeguate politiche sanitarie di contrasto alla pandemia,

impegna il Governo

a rendere pubblici i dati sulle reazioni avverse dei vaccini in maniera più completa e trasparente e, ad aggiornare costantemente i dati, al fine di fornire elementi utili e importanti per indirizzare le opportune iniziative legislative e le appropriate azioni di politica sanitaria.
9/3434-A/19. Giuliodori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    mentre gli altri Stati, anche in ambito europeo, hanno addirittura annunciato l'abbandono delle certificazioni verdi e rallentamento o la fine delle restrizioni, l'Italia – tra i Paesi con più vaccinati in Europa – ha ridotto al minimo le attività consentite senza il possesso del green pass;

    in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 21 gennaio, il quarto provvedimento emanato in meno di un mese in tema di green pass, ha definito il perimetro delle attività ritenute necessarie «per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona», per l'accesso alle quali non viene richiesto il possesso di alcun tipo di «Certificazione verde COVID-19»: un supermercato dovrà, pertanto, verificare all'ingresso se ciascun cliente sprovvisto di green pass acceda al fine di acquistare beni utili a soddisfare esigenze alimentari e primarie, salvo poi non permettergli l'acquisto di certi, articoli nel caso in cui, al momento del pagamento, si scoprissero non essere conformi a tale giudizio; il tutto, con immaginabili ripercussioni negative sotto il profilo della gestione operativa del punto vendita, senza contare l'intollerabile criterio del tutto arbitrario – in ragione della genericità con cui è stata scritta la norma – riservato a chi è chiamato a effettuare i controlli al fine di stabilire cosa possa considerarsi o meno idoneo a soddisfare le esigenze primarie della persona;

    anche sul piano sostanziale «la toppa è peggiore del buco», dato che viene prevista la possibilità di accedere agli esercizi commerciali esenti dal green pass per «l'acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie» individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Pertanto, oltre a contraddire sul nascere il provvedimento stesso, tanto nella ratio quanto nel suo contenuto, si crea la condizione per cui, ad esempio, venga richiesto il possesso della certificazione verde per l'acquisto di un quaderno in una cartolibreria, mentre per il medesimo acquisto in un supermercato no;

    non si comprende, poi, come non sia stata ritenuta esigenza essenziale e primaria la «riscossione, presso gli sportelli delle Poste e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito»;

    era il 22 luglio scorso quando, a seguito del Consiglio dei ministri con cui era stata stabilita l'estensione dell'obbligo di green pass per l'accesso in svariati ambiti di attività, il Presidente del Consiglio affermava come tale strumento rappresentasse la «garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose»: la quarta ondata dei contagi che, speriamo, esserci lasciati alle spalle, unitamente al profilo qualitativo (in ragione delle sue versioni «base», «rafforzata» e «booster») e quantitativo (in ragione del suo crescente utilizzo in qualsiasi ambito della vita sociale e lavorativa) dell'impiego delle «Certificazioni verdi COVID-19» avvenuto negli ultimi mesi, suggeriscono nei fatti ben altro;

    il green pass non sembra essere, oggi più di ieri, strumento adeguato ad arginare il contagio e a soddisfare garanzie di sicurezza sotto il profilo sanitario e, anzi, ne appare avulso, anche in ragione dei citati paradossi applicativi, per abbracciare piuttosto una finalità deterrente rispetto alla scelta, del tutto legittima, sotto il profilo segnatamente giuridico, di coloro che hanno deciso di non sottoporsi a vaccinazione,

impegna il Governo:

   a garantire la vigenza delle disposizioni in materia di possesso della certificazione verde da COVID-19 esclusivamente fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022;

   ad apportare i necessari correttivi imposti dai paradossi applicativi generati dai numerosi provvedimenti, giuridici e amministrativi, in materia di certificazione verde da COVID-19.
9/3434-A/20. Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca norme legate al contenimento della pandemia: la generalizzazione (con decorrenza dal 1° febbraio 2022) dell'obbligo di vaccinazione, finora disposto per alcuni settori lavorativi (sanitario, scolastico, di sicurezza e difesa, penitenziario, di giustizia minorile e di comunità), a tutti coloro che abbiano più di cinquanta anni di età nonché al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche), inoltre esso prevede l'estensione (decorrente dal 15 febbraio 2022) della certificazione verde cosiddetta rafforzata per l'accesso ai luoghi di lavoro, con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni (ferma restando la condizione della certificazione verde non rafforzata per i soggetti di età inferiore);

    tutti coloro che sono guariti dal COVID-19 ora hanno un'immunità e una protezione naturale dalle nuove infezioni e dagli esiti più gravi. E queste persone in Italia sono ora davvero molte grazie alla variante Omicron, che è estremamente contagiosa, poiché una persona non vaccinata ne infetta, mediamente, altre 6 (contro le 15 del morbillo), ma lo fa in 4-5 giorni (contro i 12 del morbillo), per cui in 12 giorni infetta 216 persone (contro le 15 del morbillo);

    i Centers for Disease Control and Prevention, infatti, in un loro studio pubblicato a gennaio affermano che «la precedente infezione da SARS-CoV-2 conferisce protezione anche contro esiti gravi in caso di reinfezione» e che «durante l'ondata Delta l'immunità naturale era ben 6 volte più forte rispetto a quella da vaccinazione»;

    il CDC ha rilasciato dati che hanno dimostrato come l'immunità naturale sia stata 2,8 volte più efficace nel prevenire il ricovero e da 3,3 a 4,7 volte più efficace nel prevenire l'infezione da Covid rispetto alla vaccinazione. Dunque, «dopo due anni di raccolta di dati, la superiorità dell'immunità naturale rispetto all'immunità da vaccino è chiara», ha spiegato il dottor Marty Makary, medico e ricercatore di politiche sanitarie presso la John Hopkins University;

    «Abbiamo scoperto che tra 295 persone non vaccinate che in precedenza avevano il Covid, gli anticorpi erano presenti nel 99,9 per cento di loro fino a quasi due anni dopo l'infezione. Ed abbiamo anche scoperto che l'immunità naturale sviluppata da varianti precedenti riduceva il rischio di infezione con la variante Omicron», riferisce Makary;

    spiega infatti Makary: «se Omicron è il vaccino naturale per coloro che non hanno avuto accesso o non sono stati idonei al vaccino, che senso ha immunizzare coloro che sono già immuni?»;

    come spiegato dal dottor Makary, «Se sei vaccinato e poi hai avuto il Covid oppure hai preso il virus e poi sei stato vaccinato, la tua immunità non raddoppia, come qualcuno ingenuamente potrebbe pensare: aumenta solo del 3,8 per cento. Quindi l'immunità ibrida è più efficace, ma il vaccino da un livello di anticorpi aggiuntivo piccolo che svanirà in termini di protezione contro l'infezione. La tua protezione contro il ricovero e le malattie gravi è invece solida con l'immunità naturale»;

    uno studio quantitativo danese, pubblicato a dicembre dallo Statens Serum Institute, conferma che l'immunità naturale protegge meglio dalle infezioni rispetto ai vaccini;

    esso mostra che l'immunità indotta dal vaccino diminuisce rapidamente, a partire da poche settimane dopo la vaccinazione. Al traguardo dei cinque mesi, la protezione è ben al di sotto del 50 per cento. L'immunità naturale, al contrario, è robusta: un anno intero dopo l'infezione, la protezione è ancora superiore al 70 per cento;

    uno studio finanziato dal National Institutes of Health (NIH) del La Jolla Institute for Immunology ha rilevato «risposte immunitarie durevoli» nel 95 per cento dei 200 partecipanti fino a otto mesi dopo l'infezione. Uno dei più grandi studi fino ad oggi effettuati, pubblicato su Science a febbraio 2021, ha inoltre scoperto che, sebbene gli anticorpi siano un po' diminuiti in otto mesi, i linfociti B di memoria sono aumentati nel tempo e l'emivita dei linfociti T di memoria CD8+ e CD4+ suggerisce una presenza costante;

    già con l'ordine del giorno Mollicone 9/03467/016 il Governo si impegnava a «adottare iniziative volte a garantire che i soggetti che dimostrino l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 siano esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi, anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2 tramite test sui linfociti B a carico dello Stato»,

impegna il Governo

a garantire, attraverso ulteriori iniziative normative, l'esclusione dalle norme oggetto del provvedimento dei guariti da SARS-CoV-2 e chiunque dimostri immunità di memoria attraverso i test diagnostici riconosciuti dal ticket sanitario, dando attuazione all'ordine del giorno 9/03467/016.
9/3434-A/21. Mollicone, Vinci, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca norme legate al contenimento della pandemia: la generalizzazione (con decorrenza dal 1° febbraio 2022) dell'obbligo di vaccinazione, finora disposto per alcuni settori lavorativi (sanitario, scolastico, di sicurezza e difesa, penitenziario, di giustizia minorile e di comunità), a tutti coloro che abbiano più di cinquanta anni di età nonché al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche), inoltre esso prevede l'estensione (decorrente dal 15 febbraio 2022) della certificazione verde cosiddetta rafforzata per l'accesso ai luoghi di lavoro, con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni (ferma restando la condizione della certificazione verde non rafforzata per i soggetti di età inferiore);

    tutti coloro che sono guariti dal COVID-19 ora hanno un'immunità e una protezione naturale dalle nuove infezioni e dagli esiti più gravi. E queste persone in Italia sono ora davvero molte grazie alla variante Omicron, che è estremamente contagiosa, poiché una persona non vaccinata ne infetta, mediamente, altre 6 (contro le 15 del morbillo), ma lo fa in 4-5 giorni (contro i 12 del morbillo), per cui in 12 giorni infetta 216 persone (contro le 15 del morbillo);

    i Centers for Disease Control and Prevention, infatti, in un loro studio pubblicato a gennaio affermano che «la precedente infezione da SARS-CoV-2 conferisce protezione anche contro esiti gravi in caso di reinfezione» e che «durante l'ondata Delta l'immunità naturale era ben 6 volte più forte rispetto a quella da vaccinazione»;

    il CDC ha rilasciato dati che hanno dimostrato come l'immunità naturale sia stata 2,8 volte più efficace nel prevenire il ricovero e da 3,3 a 4,7 volte più efficace nel prevenire l'infezione da Covid rispetto alla vaccinazione. Dunque, «dopo due anni di raccolta di dati, la superiorità dell'immunità naturale rispetto all'immunità da vaccino è chiara», ha spiegato il dottor Marty Makary, medico e ricercatore di politiche sanitarie presso la John Hopkins University;

    «Abbiamo scoperto che tra 295 persone non vaccinate che in precedenza avevano il Covid, gli anticorpi erano presenti nel 99,9 per cento di loro fino a quasi due anni dopo l'infezione. Ed abbiamo anche scoperto che l'immunità naturale sviluppata da varianti precedenti riduceva il rischio di infezione con la variante Omicron», riferisce Makary;

    spiega infatti Makary: «se Omicron è il vaccino naturale per coloro che non hanno avuto accesso o non sono stati idonei al vaccino, che senso ha immunizzare coloro che sono già immuni?»;

    come spiegato dal dottor Makary, «Se sei vaccinato e poi hai avuto il Covid oppure hai preso il virus e poi sei stato vaccinato, la tua immunità non raddoppia, come qualcuno ingenuamente potrebbe pensare: aumenta solo del 3,8 per cento. Quindi l'immunità ibrida è più efficace, ma il vaccino da un livello di anticorpi aggiuntivo piccolo che svanirà in termini di protezione contro l'infezione. La tua protezione contro il ricovero e le malattie gravi è invece solida con l'immunità naturale»;

    uno studio quantitativo danese, pubblicato a dicembre dallo Statens Serum Institute, conferma che l'immunità naturale protegge meglio dalle infezioni rispetto ai vaccini;

    esso mostra che l'immunità indotta dal vaccino diminuisce rapidamente, a partire da poche settimane dopo la vaccinazione. Al traguardo dei cinque mesi, la protezione è ben al di sotto del 50 per cento. L'immunità naturale, al contrario, è robusta: un anno intero dopo l'infezione, la protezione è ancora superiore al 70 per cento;

    uno studio finanziato dal National Institutes of Health (NIH) del La Jolla Institute for Immunology ha rilevato «risposte immunitarie durevoli» nel 95 per cento dei 200 partecipanti fino a otto mesi dopo l'infezione. Uno dei più grandi studi fino ad oggi effettuati, pubblicato su Science a febbraio 2021, ha inoltre scoperto che, sebbene gli anticorpi siano un po' diminuiti in otto mesi, i linfociti B di memoria sono aumentati nel tempo e l'emivita dei linfociti T di memoria CD8+ e CD4+ suggerisce una presenza costante;

    già con l'ordine del giorno Mollicone 9/03467/016 il Governo si impegnava a «adottare iniziative volte a garantire che i soggetti che dimostrino l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 siano esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi, anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2 tramite test sui linfociti B a carico dello Stato»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire, attraverso ulteriori iniziative normative, l'esclusione dalle norme oggetto del provvedimento dei guariti da SARS-CoV-2 e chiunque dimostri immunità di memoria attraverso i test diagnostici riconosciuti dal ticket sanitario, dando attuazione all'ordine del giorno 9/03467/016.
9/3434-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Vinci, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato il decreto-legge n. 1/2022 che introduce «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

    il provvedimento introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass «rafforzato» per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo di green pass «ordinario» è invece previsto per coloro che accedono ai servizi pubblici, postali, bancari e finanziari, ai servizi alla persona e alle attività commerciali;

    il Governo sta continuando a puntare tutta la strategia di contenimento della pandemia sui vaccini, sulle restrizioni e sugli obblighi. Tuttavia, nonostante il Paese abbia vaccinato l'84.2 per cento della popolazione con una dose, il 77.3 per cento con due dosi e il 55.3 per cento con tre dosi, fino a pochi giorni fa contava una media settimanale di 180,000 casi giornalieri. Tale numero costituisce il record assoluto da inizio pandemia, quando i vaccini contro il COVID-19 non esistevano;

    alla luce dei dati citati è discutibile parlare di grande successo dei vaccini, come strumento per affrontare la pandemia;

    è opportuno ricordare che, in base alla definizione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per meritarsi il diritto di chiamarsi vaccini, queste inoculazioni dovrebbero prevenire la malattia infettiva. Di conseguenza, la logica suggerisce che l'aumento della percentuale delle vaccinazioni dovrebbe corrispondere ad una diminuzione dei casi totali;

    uno studio dell'università di Harvard, pubblicato sull'European Journal of Epidemiology), effettuato analizzando dati provenienti da 68 stati e 2947 contee degli USA, riporta che l'incremento dei casi di COVID-19 non è correlato alla percentuale di vaccinazione. Inoltre, riporta che quattro dei cinque Paesi con la più alta percentuale di vaccinazione del pianeta, compresa tra 84.3 per cento e 99.9 per cento, venivano identificati (al momento della pubblicazione) come Paesi ad alto rischio di contagio dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC);

    uno studio effettuato nel Regno Unito su casi di variante Delta, pubblicato sulla rivista The Lancet Infectious Diseases, riporta che i soggetti completamente vaccinati hanno una carica virale paragonabile a quella dei non vaccinati e possono trasmettere efficacemente il virus all'interno degli ambienti domestici, anche a contatti completamente vaccinati;

    un recente studio danese (in fase di preprint) ha addirittura riportato un'efficacia negativa della vaccinazione, dettagliando che i soggetti inoculati con il vaccino BNT162b2 di Pfizer e mRNA-1273 di Moderna avrebbero rispettivamente il 76.5 per cento e il 39.3 per cento di probabilità in più di contrarre la variante Omicron tre mesi dopo la vaccinazione;

    in un articolo di corrispondenza alla rivista The Lancet, il professore tedesco Günter Kampf lancia un appello agli alti ufficiali amministrativi, facendo notare che la frase «pandemia dei non vaccinati» non è giustificata dai dati e che quindi non sussiste alcun motivo per discriminare chi non si vaccina. Analogamente, in un articolo di corrispondenza alla rivista su The Lancet Infectious Diseases, lo specialista di malattie infettive, il professore Carlos Franco-Paredes, spiega che, nonostante la vaccinazione riduca le probabilità di insorgenza di sintomi gravi e di ricovero in terapia intensiva, non sembra ridurre la trasmissibilità e di conseguenza le politiche riguardanti l'obbligatorietà della vaccinazione andrebbero riviste;

    un gruppo di 40 psicologi, guidati dal dottor Gary Sidley, ha recentemente scritto alla commissione per la pubblica amministrazione e gli affari costituzionali del governo inglese, chiedendo l'apertura di un'inchiesta sulle pratiche di allarmismo, definite «irresponsabili e immorali», che sono state applicate durante la pandemia e che hanno avuto un grosso impatto psicologico sui cittadini;

    non è inverosimile che dopo due anni di obblighi, di restrizioni e di allarmismo mediatico, molte persone si sono talmente a aggrappate psicologicamente all'unica «ancora di salvezza» che gli è stata presentata, che si rifiutano subconsciamente di porsi il benché minimo dubbio sulla sua efficacia, arrivando addirittura a considerare una minaccia qualsiasi opinione contraria, per quanto affidabile;

    Albert Bourla, amministratore delegato della Pfizer, durante un'intervista su Yahoo Finance del 10 gennaio 2022, ha pronunciato pubblicamente le testuali parole, riferendosi alla protezione offerta dai vaccini contro la variante Omicron: «sappiamo che le due dosi del vaccino offrono una protezione molto limitata, se la offrono»;

    a seguito di un'inchiesta federale nell'ambito di un Freedom of Information act (FOIA), la Food and Drug Administration (FDA) ha richiesto prima 55 e poi 75 anni di embargo per rilasciare tutta la documentazione fornita dalla Pfizer per l'ottenimento dell'autorizzazione per uso d'emergenza del vaccino. La FDA ha chiesto tempo fino al 2096 per rilasciare dati che ha visionato e autorizzato in appena 108 giorni. La richiesta ha provocato le proteste anche di parte della comunità scientifica, come riporta un editoriale del prestigioso British Medical Journal,

impegna il Governo

a rivedere drasticamente la politica sanitaria adottata sin ora, al fine di allentare le restrizioni e rivedere tutta la normativa di riferimento sulla gestione della pandemia.
9/3434-A/22. Forciniti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato il decreto-legge n. 1 del 2022 che introduce «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole»;

    il provvedimento introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass «rafforzato» per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo di green pass «ordinario» è invece previsto per coloro che accedono ai servizi pubblici, postali, bancari e finanziari, ai servizi alla persona e alle attività commerciali;

    la struttura commissariale, d'intesa con il Ministero della salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha sottoscritto un accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, per la vendita a prezzo calmierato delle mascherine di tipo FFP2 ad un prezzo di 75 centesimi. Le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria;

    tale cifra sarà garantita fino al 31 marzo 2022;

    non tutte le farmacie avranno l'obbligo di vendere le mascherine a 75 centesimi, tant'è che l'adesione è su base volontaria e verrà pubblicato un elenco contenente tutte le farmacie aderenti al protocollo d'intesa;

    l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 ha lo scopo di ridurre il livello di infezione e di trasmissione del contagio, infatti i luoghi dove si rende obbligatorio l'utilizzo sono:

     a) all'aperto e anche in zona bianca;

     b) in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto;

     c) su tutti i mezzi di trasporto, e dunque bus, metro, tram, treni e qualunque altro mezzo;

     d) per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 e che, sulla base della nuova normativa in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto al regime di autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo;

    si rende necessario introdurre un tetto imposto per legge, 50 centesimi di euro, al costo delle mascherine di tipo FFP2 per tutelare le fasce più deboli della popolazione, perché vi sarà un inevitabile aumento della richiesta e ciò produrrà delle distorsioni di mercato,

impegna il Governo

ad acquistare tramite la centrale acquisti Consip le quantità necessarie di mascherine di tipo FFP2, al fine di poterle distribuire gratuitamente per quelle fasce della popolazione più deboli.
9/3434-A/23. Testamento.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

    dall'inizio della pandemia da COVID-19 le cure mancate a causa della conseguente emergenza condizionano la vita degli ospedali;

    il 31 gennaio è scaduto il termine, fissato dalla legge di Bilancio, entro cui le regioni dovevano presentare ai ministeri della Salute e dell'Economia i loro Piani per la rimodulazione delle liste d'attesa, vale a dire i programmi per spendere i complessivi 500 milioni di euro stanziati, per la seconda volta, per il recupero delle prestazioni non erogate a causa della pandemia;

    dalla fine del 2021 è ricominciata la sospensione degli interventi chirurgici programmati, compresi quelli oncologici, in una misura che la Società italiana di chirurgia valuta tra il 50 e l'80 per cento, con tanto di circolare ministeriale (del 18 dicembre 2021) che consentiva di rinviare le prestazioni definite non urgenti richiamando quella del marzo 2020, quando ancora nemmeno si capiva cosa fosse il COVID-19;

    le visite e gli screening oncologici rinviati porteranno a scoprire malattie e tumori in fase più avanzata, con tutto ciò che questo comporta in termini di vite umane e di costi;

    nella regione Lazio, stando ad un'inchiesta giornalistica i tempi di attesa per alcune visite specialistiche possono arrivare fino a 8-12 mesi, quelli per gli interventi non urgenti a sei mesi;

    in maniera generalizzata, in Italia persiste il problema dell'indisponibilità degli anestesisti, costretti a gestire l'eccezionale carico delle terapie intensive dovuto al COVID-19;

    secondo il giornale «Il Fatto Quotidiano», si potrebbe consentire alle regioni di aumentare la quota utilizzabile attraverso convenzioni con le strutture private, sia pure con un rigido controllo sugli standard qualitativi oltre al monitoraggio già previsto per gli ospedali pubblici, secondo le linee guida che una commissione ministeriale sta elaborando e dovranno essere approvate in Conferenza Stato-Regioni;

    ad ora, la legge prevede la possibilità di spendere in convenzione con i privati 150 dei 500 milioni che fanno parte della dotazione aggiuntiva di due miliardi di euro disposta per la Sanità;

    nell'anno 2021, alle regioni sono arrivati altri 600 milioni per il COVID-19, più altri 400 con l'ultimo decreto cosiddetto «Sostegni», per un totale di un miliardo di euro, a fronte di una richiesta pari al doppio del predetto importo;

    i dati del 2021 non sono ancora completi, ma con riguardo al 2020, in comparazione con le prestazioni del 2019 stando al 4° Report di Salutequità che ha rielaborato i dati della Corte dei conti, sono saltati oltre 1,3 milioni di ricoveri (il 17 per cento di quelli del 2019), circa metà medici e metà chirurgici, compresi oltre 500 mila urgenti, con diminuzione del 20 per cento degli impianti di defibrillatori e pacemaker e degli interventi cardiochirurgici maggiori;

    arrivano a meno 13 per cento i ricoveri per la chirurgia oncologica, meno 15 e 10 per cento rispettivamente per i ricoveri di radioterapia e chemioterapia, meno 30 per cento per i tumori della mammella, meno 20 per cento per i tumori, di polmone, pancreas e apparato gastrointestinale, meno 8 per cento per i trapianti d'organo, meno 50 per cento per i ricoveri pediatrici;

    nella fattispecie, stando a quanto riportato dal «Fatto Quotidiano» dello scorso 23 gennaio, si tratta di prestazioni non erogate nell'anno 2020, per un valore complessivo di quasi 6 miliardi di euro, dei quali i 500 milioni stanziati che, pur nell'ipotesi che le Regioni riescano a spenderli efficacemente, coprono solo una parte delle mancate cure;

    per la prima metà del 2021 un rapporto di CittadinanzAttiva, presentato a dicembre sulla base dei dati di Agenas, stima un calo complessivo delle prestazioni sanitarie nell'ordine del 17 per cento rispetto al 2018 e al 2019, contro il meno 50 per cento del 2020;

    in sostanza si sono accumulati ulteriori ritardi ai quali, negli ultimi mesi, anche in considerazione della diffusione della cosiddetta variante Omicron del nuovo coronavirus, con oltre 100 mila contagi giornalieri a partire dal gennaio 2022, se ne sono aggiunti altri;

    l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ha determinato un incremento delle spese dello Stato e, stando alle dichiarazioni degli esperti, un complessivo aumento della copertura vaccinale che, considerati anche i numerosi guariti, dovrebbe indurre il Governo a perseguire politiche differenti, se non opposte, in ordine alle limitazioni finora poste e ai contestuali obblighi vaccinali,

impegna il Governo

a individuare e disporre, già dai prossimi provvedimenti, le coperture finanziarie per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate a causa dell'ospedalizzazione per COVID-19, tanto per l'anno 2020 che per il periodo successivo.
9/3434-A/24. Cabras.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    l'articolo 1 del provvedimento novella in parte il decreto-legge 44/2021, prevedendo l'estensione dell'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass «rafforzato» per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo di green pass «ordinario» è invece previsto per coloro che accedono ai servizi pubblici, postali, bancari e finanziari, ai servizi alla persona e alle attività commerciali;

    dal 1° febbraio è possibile sanzionare una tantum (100 euro) coloro che non si sono sottoposti a vaccinazione;

    tale obbligo non trova conforto scientifico perché, ad oggi, le vaccinazioni non hanno prodotto gli effetti sciorinati dal Governo il quale ha affermato, in più occasioni, che il vaccino avrebbe consentito a noi tutti di tornare ad una vita normale, evento questo, purtroppo, smentito dai fatti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere l'obbligo vaccinale previsto per gli ultra cinquantenni.
9/3434-A/25. Maniero.


   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato il decreto-legge n. 1/2022 che introduce «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

    il provvedimento introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass «rafforzato» per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo di green pass «ordinario» è invece previsto per coloro che accedono ai servizi pubblici, postali, bancari e finanziari, ai servizi alla persona e alle attività commerciali;

    l'articolo 1 del provvedimento novella, in parte, il decreto-legge 44/2021 introducendo articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4-ter. L'articolo 4-quinquies, comma 4, prevede che: «...i lavoratori (...) nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, (...) o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata (...), non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati...»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere la previsione normativa con cui viene negato al lavoratore sprovvisto di green pass il compenso e/o l'emolumento spettante per la prestazione lavorativa.
9/3434-A/26. Costanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    l'articolo 1 introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione di norme sanzionatorie per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022, ovvero entro gli eventuali termini individuati per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo;

    i lavoratori sprovvisti di green pass saranno considerati assenti ingiustificati con sospensione della retribuzione e di tutti i compensi comunque denominati;

    la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici non corre questo rischio essendo la quota dei vaccinati al di sopra del 90 per cento, ma resta una minoranza di non vaccinati che, per quanto esigua, potrebbe mandare in crisi molti uffici che già si trovano in grossa difficoltà per la cronica carenza di risorse umane;

    a prescindere dal giudizio sulle scelte personali del singolo, comunque legittime, privare completamente un lavoratore dei mezzi di sostentamento è un atto sproporzionato e inaccettabile in uno Stato di diritto, specialmente in una fase in cui il costo della vita sta salendo alle stelle a causa dell'inflazione fuori controllo: c'è in gioco la sopravvivenza delle persone e di intere famiglie, specie se monoreddito;

    una recente sentenza del TAR del Lazio ha riconosciuto un «pregiudizio grave e irreparabile» nel privare dello stipendio un lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale;

    anche in considerazione degli evidenti segnali di miglioramento della situazione epidemiologica in Italia e nel resto del mondo, è giunto il momento di rivedere alcune disposizioni varate in una fase di estrema criticità emergenziale che ci stiamo lasciando alle spalle, valutando attentamente le gravi conseguenze sociali che quelle disposizioni possono determinare in una situazione di grande sofferenza economica e sociale come quella in cui versa oggi l'Italia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere lo stipendio ai lavoratori sospesi per inosservanza delle disposizioni in materia di obbligo vaccinale, al fine di garantire che nessun lavoratore venga lasciato senza mezzi di sostentamento.
9/3434-A/27. Ferro, Sapia, Deidda, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il procedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 21 gennaio ha definito il perimetro delle attività ritenute necessarie «per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona», per l'accesso alle quali non viene richiesto il possesso di alcun tipo di «Certificazione verde COVID-19»;

    nonostante l'obbligo del green pass, nonostante l'Italia, tra i Paesi con più vaccinati in Europa, sia anche l'unico a perseverare con l'obbligo della certificazione verde, riducendo al minimo le attività consentite senza il possesso della stessa, nonostante il persistente calo della curva epidemiologica delle ultime settimane, gli esercizi commerciali continuano ad essere soffocati da stringenti e stratificate misure restrittive, che ne limitano eccessivamente la libertà di impresa;

    oltre all'obbligo della certificazione verde, infatti, sono tutt'ora vigenti linee guida adottate con ordinanza del Ministero della salute in data 2 dicembre 2021, che impongono, altresì, l'indicazione della «capienza massima consentita degli spazi» da parte dei negozi e delle altre attività commerciali al dettaglio;

    tali prescrizioni appaiono eccessive e ingiustificate, anche alla luce dei recenti, incoraggianti, dati epidemiologici e, come detto, anche a fronte dell'imposizione della certificazione verde rafforzata per l'accesso a diverse tipologie di esercizi;

    oggi più che mai, appaiono indispensabili interventi correttivi volti ad agevolare la ripartenza a pieno regime delle attività economiche,

impegna il Governo:

   ad abrogare le linee guida del Ministero della salute dello scorso 2 dicembre, nella parte in cui impongono l'indicazione della «capienza massima consentita degli spazi» da parte dei negozi e delle altre attività/esercizi commerciali al dettaglio;

   ad escludere l'obbligo di distanziamento sociale per l'accesso ai negozi e alle attività/esercizi commerciali al dettaglio, ferme restando le disposizioni in materia di certificazione verde da COVID-19 e di impiego dei dispositivi di protezione individuale.
9/3434-A/28. Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il procedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 21 gennaio ha definito il perimetro delle attività ritenute necessarie «per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona», per l'accesso alle quali non viene richiesto il possesso di alcun tipo di «Certificazione verde COVID-19»;

    nonostante l'obbligo del green pass, nonostante l'Italia, tra i Paesi con più vaccinati in Europa, sia anche l'unico a perseverare con l'obbligo della certificazione verde, riducendo al minimo le attività consentite senza il possesso della stessa, nonostante il persistente calo della curva epidemiologica delle ultime settimane, gli esercizi commerciali continuano ad essere soffocati da stringenti e stratificate misure restrittive, che ne limitano eccessivamente la libertà di impresa;

    oltre all'obbligo della certificazione verde, infatti, sono tutt'ora vigenti linee guida adottate con ordinanza del Ministero della salute in data 2 dicembre 2021, che impongono, altresì, l'indicazione della «capienza massima consentita degli spazi» da parte dei negozi e delle altre attività commerciali al dettaglio;

    tali prescrizioni appaiono eccessive e ingiustificate, anche alla luce dei recenti, incoraggianti, dati epidemiologici e, come detto, anche a fronte dell'imposizione della certificazione verde rafforzata per l'accesso a diverse tipologie di esercizi;

    oggi più che mai, appaiono indispensabili interventi correttivi volti ad agevolare la ripartenza a pieno regime delle attività economiche,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità, compatibilmente con l'andamento della curva epidemiologica, di:

    abrogare le linee guida del Ministero della salute dello scorso 2 dicembre, nella parte in cui impongono l'indicazione della «capienza massima consentita degli spazi» da parte dei negozi e delle altre attività/esercizi commerciali al dettaglio;

    escludere l'obbligo di distanziamento sociale per l'accesso ai negozi e alle attività/esercizi commerciali al dettaglio, ferme restando le disposizioni in materia di certificazione verde da COVID-19 e di impiego dei dispositivi di protezione individuale.
9/3434-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha introdotto la certificazione verde COVID-19, green pass, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

    il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sodali ed economiche, all'articolo 3 prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo e definendo i luoghi per i quali è richiesto il green pass per lo svolgimento della propria vita socio-economica e, con l'articolo 4, ha apportato modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 52/2021 specificatamente la lettera e) recita che: «La certificazione verde COVID-19 rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione...»;

    la disposizione succitata non tiene affatto conto di una situazione che non è del tutto insolita o atipica, nel momento in cui non si fa alcun riferimento a quelle situazioni di contagio avvenute in maniera asintomatica;

    nello specifico chi ha contratto il virus in maniera asintomatica e avendolo scoperto perché si è sottoposto, per sua scelta, ad un tampone sierologico comprovante la presenza di una base anticorpale tale che la somministrazione del vaccino si sconsiglia, se non dopo un abbassamento della quantità degli anticorpi secondo le anamnesi mediche. Tali soggetti non hanno diritto ai green pass, causa della mancanza del test iniziale che certifichi l'infezione dal virus;

    i predetti soggetti si trovano in un limbo sanitario dove non possono sottoporsi alla vaccinazione perché ciò comporterebbe uno stress immunitario di cui non si dispone di una sufficiente letteratura scientifica da conoscerne gli effetti conseguenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a riconoscere ai soggetti illustrati in premessa il diritto al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte, a seguito della presentazione del risultato di un tampone sierologico che attesti la presenza di anticorpi in base ai range di riferimento post guarigione da COVID-19.
9/3434-A/29. Vianello.


   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato il decreto-legge n. 1/2022 che introduce «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

    le certificazioni verdi COVID-19 attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute) o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2);

    la certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido con esito negativo ha una validità, rispettivamente, di settantadue o di quarantotto ore dall'esecuzione del test;

    il lavoratore non esente, che è sprovvisto di green pass valido al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. Il lavoratore per i giorni di assenza ingiustificata perde dunque non solo la retribuzione ma anche tutti gli altri compensi e/o emolumenti ad essa connessi, come indennità di mansione, premi di produttività e buoni pasto;

    tra le condizioni tuttora indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provino una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche rispetto a chi ha effettuato le due dosi di vaccino;

    il solo titolo anticorpale IgG anti COVID-19, seppur protettivo, non è considerato un requisito per ottenere il green pass e non è motivo valido di esenzione dalla vaccinazione per le categorie lavorative per le quali è richiesta l'obbligatorietà;

    il sistema normativo attuale riconosce il green pass solo a coloro i quali sono guariti e a cui è stata dunque rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;

    non vengono presi in considerazione, ai fini del rilascio della certificazione verde, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico e non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati,

impegna il Governo:

   a introdurre il rilascio del green pass per quei soggetti che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, abbiano effettuato un sierologico che dimostri la presenza di una carica anticorpale al virus e che la lettura dell'anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino;

   a comunicare alle strutture ospedaliere e agli hub preposti alle vaccinazioni, il range di riferimento della carica anticorpale che dia l'esenzione alla vaccinazione per quei soggetti che presentino tali coefficienti di riferimento medico-scientifici.
9/3434-A/30. Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    l'articolo 1 introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni, con applicazione di specifiche norme sanzionatorie per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi individuati per la seconda dose del ciclo vaccinale primario c per la dose di richiamo;

    già dal 15 dicembre 2021 decorre l'obbligo vaccinale per specifiche categorie di lavoratori, fra cui il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, e degli Istituti penitenziari;

    come recita la norma, la vaccinazione costituisce requisito essenziale «per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati», ritenendosi esigibile, quindi, solo per il dipendente che presti attività lavorativa e non già nei casi in cui lo stesso non sia tenuto al materiale svolgimento del servizio come, ad esempio, in caso di legittima assenza per malattia o per i vari tipi di permesso, licenza, aspettativa o congedo previsti dai vari ordinamenti dei comparti interessati;

    tale interpretazione è stata confermata dallo stesso Ministro Lamorgese in sede di audizione al Senato quando, in ordine alla circolare del Capo della Polizia del 10/12/2021, ha affermato testualmente che

    «coloro che sono assenti devono produrre la certificazione, la motivazione dell'assenza, quindi non è che viene tolto lo stipendio a chi non rientra, non sarebbe possibile questo, cioè sarebbe stata una circolare al di fuori di quelle che sono le regole»;

    le disposizioni in materia di obbligo vaccinale del personale del comparto difesa, Sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, e degli Istituti penitenziari si inseriscono nel più ampio contesto delle disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, dell'articolo 2087 c.c. e del decreto legislativo n. 81 del 2008, come avvalorato dall'orientamento giurisprudenziale, che ha chiarito che le norme sull'obbligo vaccinale rispondono ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e si possono applicare solo a chi materialmente effettua prestazioni lavorative (Consiglio di Stato – Sezione III – 12/10/2021, n. 7045);

    un obbligo generalizzato, peraltro, potrebbe essere disposto solo con legge ex articolo 32 della Costituzione che prevede che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;

    nonostante ciò, alcune Amministrazioni dei comparti interessati dall'obbligo vaccinale, nelle disposizioni applicative interne della normativa in esame, stanno, di fatto, estendendo illegittimamente l'obbligo vaccinale a soggetti che non ne sono obbligati perché non prestano attività lavorativa, affermando, ad esempio, che «L'obbligo sussiste, generalmente, in capo al personale in Senato anche quando fruisce delle diverse forme di assenza», come si legge, ad esempio, al punto 4. della circolare 354509/2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza;

    parimenti, andrebbe chiarito che la previsione secondo cui per il periodo di sospensione per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale non sono, dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, nulla ha a che fare con le disposizioni di cui all'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale «Al militare durante la sospensione dall'impiego, disciplinare o precauzionale, compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà»: tale assegno ha indubbiamente natura alimentare e non retributiva, conformemente a quanto previsto dagli articoli 92, terzo comma, e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sugli impiegati civili dello Stato, come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito (tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 29 marzo 2010, n. 1781),

impegna il Governo:

   a garantire, anche con norma di interpretazione autentica, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e degli Istituti penitenziari al personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa;

   a garantire l'applicazione al medesimo personale durante il periodo di sospensione per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale delle disposizioni di cui all'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale «Al militare durante la sospensione dall'impiego, disciplinare o precauzionale, compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà».
9/3434-A/31. Prisco, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    l'articolo 1 introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione di norme sanzionatorie per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022, ovvero entro gli eventuali termini individuati per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo;

    nonostante il grave momento socio-economico che sta soffocando imprese e famiglie, alle prese con crisi di liquidità, rincari delle bollette e numerosi adempimenti per l'adozione delle richieste misure di contenimento dei contagi, il Governo ha scelto la strada di sanzionare gravemente lavoratori e imprese, rispettivamente per il mancato possesso di un green pass valido e per la mancata verifica dello stesso;

    la mancata ottemperanza alle prescrizioni sul green pass può incidere, peraltro, sulla sicurezza (es. assenza di lavoratori componenti di nuclei di emergenza), sulle responsabilità contrattuali (es. mancato rispetto dei termini di un appalto), sugli oneri a carico del datore di lavoro (es. sostituzione del lavoratore assente), sulle conseguenze a carico del lavoratore (es. sospensione dal lavoro, senza corresponsione di stipendio e di ogni altro emolumento, comunque denominato), sulla complessiva organizzazione del datore di lavoro (es. pianificazione di attività a medio-lungo termine);

    tali disposizioni di legge somigliano più ad un incomprensibile accanimento «terapeutico» nei confronti dei cittadini, ben oltre la «morte» dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, che a necessarie misure di contenimento dei contagi, soprattutto se si considera lo stato di avanzamento della campagna vaccinale: secondo il Report Vaccini Anti COVID-19 aggiornato al 21 febbraio, i cittadini con almeno una dose, più i guariti da al massimo 6 mesi sono il 93,88 per cento della popolazione over 12, mentre la percentuale dei cittadini con richiamo (booster) ammonta all'84,47 per cento della popolazione;

    in nome della tutela della salute, le istituzioni stanno volontariamente calpestando, oltre ogni limite, il principio costituzionale di cui all'articolo 4 della Costituzione che, ricordiamolo, recita testualmente: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini un diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»;

    alla luce di tali considerazioni, non si comprende la necessità di sanzionare pesantemente le imprese, chiamate a svolgere un lavoro di controllo che spetterebbe alle Prefetture, e i lavoratori, già gravemente penalizzati con sospensione della retribuzione e di ogni altro emolumento, comunque denominato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad abrogare le misure sanzionatorie previste per la violazione delle disposizioni di legge in materia di obbligo di certificazione verde da COVID-19 a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.
9/3434-A/32. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto in esame riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi;

    l'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere, sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino ovvero in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo;

    per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il limite di sei mesi;

    in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal 1° febbraio 2022 ai fini degli spostamenti tra diversi Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi in oggetto, generati in base ad un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di «un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi»), è pari a 270 giorni, mentre per un certificato verde relativo alla dose di richiamo si esclude qualsiasi termine finale;

    l'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce, nell'ambito della disciplina dei certificati verdi COVID-19, la terminologia di certificato verde COVID-19 di base (o green pass base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (o green pass rafforzato);

    lo stato di emergenza originariamente stabilito al 31 luglio 2020 e più volte prorogato, cessa il 31 marzo 2022;

    sono calati sensibilmente i contagi, i ricoveri e i decessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con un prossimo provvedimento di carattere normativo, nel rispetto della curva epidemiologica, l'abolizione al termine dello stato di emergenza, dell'obbligo di certificazioni verdi da COVID-19, in qualsiasi forma, nonché delle sanzioni amministrative e delle restrizioni ad esso connesse, fatta eccezione per le sanzioni amministrative connesse con l'obbligo vaccinale previsto per gli over 50 e dell'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e nei luoghi all'aperto laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
9/3434-A/33. Serritella, Martinciglio, Segneri, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Dieni, Bella, Iorio, Invidia, Papiro, Emiliozzi, Zolezzi, Flati, Ruocco, Di Lauro, Bruno, Faro, Corneli, Grippa, Caso, Barbuto, Cominardi, Ciprini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto in esame riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi;

    l'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere, sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino ovvero in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo;

    per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il limite di sei mesi;

    in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal 1° febbraio 2022 ai fini degli spostamenti tra diversi Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi in oggetto, generati in base ad un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di «un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi»), è pari a 270 giorni, mentre per un certificato verde relativo alla dose di richiamo si esclude qualsiasi termine finale;

    l'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce, nell'ambito della disciplina dei certificati verdi COVID-19, la terminologia di certificato verde COVID-19 di base (o green pass base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (o green pass rafforzato);

    lo stato di emergenza originariamente stabilito al 31 luglio 2020 e più volte prorogato, cessa il 31 marzo 2022;

    sono calati sensibilmente i contagi, i ricoveri e i decessi,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento, sulla base dell'andamento epidemiologico, delle diverse limitazioni imposte per fronteggiare l'emergenza COVID-19 ivi comprese le certificazioni verdi.
9/3434-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Serritella, Martinciglio, Segneri, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Dieni, Bella, Iorio, Invidia, Papiro, Emiliozzi, Zolezzi, Flati, Ruocco, Di Lauro, Bruno, Faro, Corneli, Grippa, Caso, Barbuto, Cominardi, Ciprini.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico si dispone in merito alle varie circostanze della vita pubblica in cui è fatto obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta;

    si agisce su disposizioni che ineriscono diversi settori, e vengono disposte sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di violazione dell'obbligo vaccinale;

    è di tutta evidenza, di conseguenza, che il green pass rafforzato è di fatto indispensabile per poter accedere ad una pluralità di servizi e di attività cui possono accedere solo le persone vaccinate o guarite dal COVID-19 compresi alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione;

    si tratta di una certificazione rilevante per la circolazione in tutti gli Stati, anche se diversamente regolamentata e purtroppo l'eterogeneità di norme presenti ne rende difficile l'applicazione tra i diversi Stati;

    la legislazione dell'UE è ampia e contribuisce a realizzare gli obiettivi che tutti gli Stati che vi aderiscono si prefiggono, sarebbe pertanto opportuno, in una materia così delicata e legata alla salute di tutti i cittadini, poter fare riferimento a delle disposizioni omogenee e uniformi su tutto il territorio europeo,

impegna il Governo

a promuovere nelle sedi opportune e con interventi puntuali, l'adozione di norme omogenee su tutto il territorio europeo in merito all'utilizzo, per gli spostamenti e per l'accesso alle attività pubbliche, della certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o riconosciuti equivalenti, per tutto il periodo di loro validità.
9/3434-A/34. Trancassini, Ferro, Galantino, Zucconi, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico si dispone in merito alle varie circostanze della vita pubblica in cui è fatto obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta;

    si agisce su disposizioni che ineriscono diversi settori, e vengono disposte sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di violazione dell'obbligo vaccinale;

    è di tutta evidenza, di conseguenza, che il green pass rafforzato è di fatto indispensabile per poter accedere ad una pluralità di servizi e di attività cui possono accedere solo le persone vaccinate o guarite dal COVID-19 compresi alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione;

    si tratta di una certificazione rilevante per la circolazione in tutti gli Stati, anche se diversamente regolamentata e purtroppo l'eterogeneità di norme presenti ne rende difficile l'applicazione tra i diversi Stati;

    la legislazione dell'UE è ampia e contribuisce a realizzare gli obiettivi che tutti gli Stati che vi aderiscono si prefiggono, sarebbe pertanto opportuno, in una materia così delicata e legata alla salute di tutti i cittadini, poter fare riferimento a delle disposizioni omogenee e uniformi su tutto il territorio europeo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto del diritto comunitario, di promuovere nelle sedi opportune e con interventi puntuali, l'adozione di norme omogenee su tutto il territorio europeo in merito all'utilizzo, per gli spostamenti e per l'accesso alle attività pubbliche, della certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o riconosciuti equivalenti, per tutto il periodo di loro validità.
9/3434-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Trancassini, Ferro, Galantino, Zucconi, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato il decreto-legge n. 1/2022 che introduce «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

    la certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido, con esito negativo, ha una validità rispettivamente di settantadue e di quarantotto ore dall'esecuzione;

    i testi salivari molecolari cercano il materiale genetico del virus nella saliva e danno il risultato in circa 8 ore, con un costo medio di 50 euro e sono validi per ottenere la certificazione verde;

    i test salivari molecolari con metodo «pooling» e analisi in laboratorio, sono invece test che analizzano simultaneamente più campioni (in media 5), abbattendo in questo modo tempo e costi, con un costo medio di 10 euro a parità di tempo d'attesa;

    i test salivari molecolari con il metodo «pooling» analisi da remoto, riescono a ridurre a circa due ore anche i tempi per il risultato, con un costo medio di 7 euro. Sul luogo del prelievo, i campioni di saliva vengono introdotti in un dispositivo collegato con un laboratorio di riferimento e certificato. Sensibilità e specificità sono superiori al 99 per cento, ma non sono diffusi in quanto non sono stati trasferiti i protocolli di messa a punto per lo screening su saliva per i laboratori pubblici e privati;

    il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano, lo scorso 15 novembre ha dichiarato all'Ansa che: «... non si è più parlato di test salivari probabilmente perché sono mancate indicazioni chiare su chi avrebbe dovuto sostenere la spesa. Di per sé la saliva è una buona matrice biologica per lo screening ma non per la diagnostica. Ai fini della richiesta del green pass sarebbe possibile sostituire il test antigenico rapido con un particolare tipo di test salvare molecolare, denominato “pooling” ossia un test che analizzi contemporaneamente più campioni e che segnala, in ciascun gruppo esaminato, l'eventuale presenta di casi positivi per un ulteriore verifica...»,

impegna il Governo

a introdurre i test salivari molecolari con metodo «pooling» e le analisi in laboratorio o da remoto quale alternativa agli antigenici rapidi.
9/3434-A/35. Spessotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato il decreto-legge n. 1 del 2022 che introduce «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

    la normativa finora adottata, nulla prevede per la concessione della certificazione verde per coloro i quali hanno già un'elevata protezione anticorpale a seguito di guarigione clinica o di infezione asintomatica. Ciò comporterebbe un alleggerimento degli hub vaccinali dando più possibilità a chi non ha protezione anticorpale di intervenire tempestivamente all'inoculazione del vaccino;

    alcuni esperti hanno spiegato che: «... uno dei pochi casi in cui ha senso fare il test sierologico è per chi ha fatto la doppia dose di vaccino anti Covid e poi ha avuto il virus...» Il motivo è duplice: da un lato perché, se si ha un surplus di anticorpi si può evitare di fare subito il vaccino; viceversa, se si fa parte della percentuale di soggetti che non sviluppano anticorpi, può essere comunque fondamentale fare quanto prima il vaccino nella speranza di avere una protezione anche minima, specie se si è fragili o immunodepressi;

    è opportuno sottolineare come gli studi su terza dose e richiami si fanno misurando gli anticorpi, che sono un chiaro correlato di protezione in vari lavori scientifici accreditatissimi e va osservato, purtroppo, come il Servizio sanitario nazionale non permetta ai cittadini di andare a misurare il livello di anticorpi gratuitamente;

    a novembre il Consiglio federale svizzero è stato un'apri pista in tal senso. Difatti ha deciso l'introduzione di un certificato COVID la cui durata, per le persone dichiarate guarite clinicamente, potrà essere prorogata a 12 mesi mentre per le persone con un test anticorpale positivo attuale (test sierologico) potranno ricevere un certificato verde valido per 90 giorni;

    l'obiettivo del Consiglio federale è stato quello di semplificare l'accesso al certificato da utilizzare, in particolare per le persone guarite. Dati scientifici attuali mostrano che le persone già infettate dal SARS-CoV-2 sono abbastanza protette dalle forme gravi della malattia e dalle ospedalizzazioni. La durata di validità dei certificati di guarigione può quindi essere prorogata a 12 mesi, mentre coloro i quali abbiano contratto la malattia in forma asintomatica potranno rinnovare la propria certificazione ogni tre mesi a seguito di test anticorpale (test sierologico) positivo recente che corrisponda agli standard dell'OMS, marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio certificato. Allo scadere di questi tre mesi la persona interessata potrà sottoporsi nuovamente a un test anticorpale. Se il risultato sarà ancora positivo, potrà essere emesso un nuovo certificato,

impegna il Governo:

   a concedere la certificazione verde a tutti coloro i quali siano già immuni poiché aventi protezione anticorpale dovuta a pregressa infezione da SARS-CoV-2, anche contratta in modo asintomatico e abbiano un certificato di avvenuta guarigione;

   a che, tali certificati verdi siano rilasciati a seguito di test anticorpale positivo corrispondente agli standard dell'OMS, con la marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio certificato;

   che la durata di validità dei certificati di guarigione venga prorogata a 12 mesi per i dichiarati guariti clinicamente, mentre la durata di validità del certificato per i guariti asintomatici venga limitata a 90 giorni allo scadere dei quali, la persona interessata dovrà sottoporsi nuovamente a un test anticorpale e qualora il risultato fosse ancora positivo sarà emesso un nuovo certificato verde;

   a porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale il test sierologico per il rilascio del conseguente green pass.
9/3434-A/36. Corda.


   La Camera,

   premesso che:

    Il TAR del Lazio, con decreto n. 726 pubblicato il 2 febbraio 2022, ha accolto l'istanza cautelare avanzata da un dipendente pubblico, sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per violazione degli obblighi in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde, in applicazione dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 172 del 2021, disponendone la restituzione degli stipendi arretrati;

    secondo la sentenza, «in relazione alla privazione della retribuzione e quindi allo fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile»;

    poiché tuttavia vengono sollevate anche questioni relativi a profili di illegittimità costituzionale delle norme che impongono la certificazione vaccinale ad alcune categorie di lavoratori pubblici, è stata fissata udienza per la trattazione collegiale, che deve ancora svolgersi;

    alle stesse conclusioni il Tar del Lazio è giunto con il decreto n. 919 pubblicato il 14 febbraio 2022, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti nei confronti di più di 20 militari non in regola con l'obbligo vaccinale e disponendone il reintegro in servizio;

    anche il Tar della Lombardia, secondo quanto riportato da un articolo del quotidiano «La Verità» del 15 Febbraio 2022, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 172 del 2021, che determina, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, anche qualora si tratti di lavoro a distanza, come nel caso in esame, per cui è stato impedito ad una psicologa di proseguire le sedute terapeutiche anche in via telematica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, alla luce dei decreti cautelari emanati dalla giustizia amministrativa, di disporre un piano per reintegrare tutti i lavoratori del pubblico e del privato sospesi per effetti della legislazione anti Covid vigente, onde evitare le eventuali future restituzioni degli arretrati retribuitivi, possibili risarcimenti dei danni subiti e di conseguenza ulteriori aggravi per la finanza pubblica.
9/3434-A/37. Gabriele Lorenzoni, Cominardi, Invidia, Segneri, Martinciglio, Bruno, Bella, Corneli, Dieni, Di Lauro, Emiliozzi, Faro, Flati, Iorio, Papiro, Serritella, Terzoni, Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    in particolare, l'articolo 1 introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato», generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni, specificando al successivo articolo 3 che «L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento»;

    le norme per accedere in Tribunale, estese anche agli avvocati, hanno provocato non poca confusione. I vertici degli uffici giudiziari hanno lavorato per interpretare le norme di nuova attuazione per garantire la migliore organizzazione degli ingressi nei Tribunali ed il regolare svolgimento delle attività, ma ne sono usciti due orientamenti;

    la confusione è stata generata da una diversa interpretazione delle norme, che certamente non spiccano per chiarezza e tecnica normativa, per cui alcuni Capi ufficio giudiziari hanno ritenuto vigente l'obbligo fin da sabato 8 gennaio, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, mentre secondo altri la previsione subordinava l'entrata in vigore dell'obbligo all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto ad individuare gli specifici settori per i quali l'obbligo non sussiste, trattandosi di «servizi ed attività» «necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona»;

    i procuratori generali che avevano l'ingrato compito di gestire la sicurezza degli ingressi hanno cercato una linea comune, senza trovarla, con una serie di situazioni di applicazione a scacchiera della normativa;

    in Italia, la culla del diritto, il Paese che crede di poter cambiare la società e il volto della giustizia con i fondi del Pnrr, la confusione nelle aule di giustizia regna sovrana e nessuno pensa a rimuovere tecniche legislative bizantine, che hanno l'unico evidente effetto di minare la certezza del diritto e aumentare la confusione dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), al fine di emanare una circolare di interpretazione unica, su tutto il territorio nazionale, sulle modalità di svolgimento delle attività nell'ambito degli uffici giudiziari, che vada nella direzione di una decisa attenuazione delle limitazioni all'attività processuale e amministrativa negli uffici giudiziari.
9/3434-A/38. Varchi, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    in particolare, l'articolo 1 introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato», generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni, specificando al successivo articolo 3 che «l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione Verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento»;

    l'obbligo di green pass per gli avvocati mette a rischio il diritto di difesa, come denunciato dallo stesso Cnf e dall'Organismo congressuale forense, intervenuti recentemente per chiedere al Governo un intervento chiarificatore sulle nuove norme per entrare nei tribunali riguardanti gli avvocati: «Abbiamo fatto i conti con una situazione mortificante. Sembra che in questo periodo si consideri l'avvocato un soggetto casuale, svilendo la sua delicata funzione. L'obbligo di green pass per i legali e i consulenti sta creando non pochi problemi. Corriamo un rischio concreto, vale a dire la difesa senza difensori. Non possiamo con questa serie di provvedimenti legati al contrasto alla pandemia ridurre il processo ad una farsa. Quanto sta accadendo fa emergere problematiche che si ripercuotono sul ruolo del difensore»;

    la novella è anche preoccupante nel merito perché crea un grave precedente: la frattura tra il cliente, al quale non è richiesto l'obbligo della certificazione verde, e l'avvocato; non si può pensare di avere la possibilità di un rappresentato senza un rappresentante, un tema tutto di principio, ma i principi sono quelli che quando si infrangono in situazioni di emergenza poi creano dei precedenti utilizzabili in altre situazioni;

    la schizofrenia normativa connessa all'emergenza pandemica, con tecniche legislative bizantine e oscure, che hanno l'unico micidiale effetto di minare la certezza del diritto e aumentare la confusione del cittadino, richiede la massima attenzione, affinché i principi del giusto processo e, in particolare, l'effettività della difesa, siano sempre preservati: i processi già incardinati non possono essere messi in pericolo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative volte a garantire l'accesso degli avvocati negli uffici giudiziari, senza l'obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19, al fine di espletare il proprio mandato e a garanzia del diritto di difesa.
9/3434-A/39. Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 21 gennaio ha definito il perimetro delle attività ritenute necessarie «per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona», per l'accesso alle quali non viene richiesto il possesso di alcun tipo di «Certificazione verde COVID-19»: un supermercato dovrà, pertanto, verificare all'ingresso se ciascun cliente sprovvisto di green pass acceda al fine di acquistare beni utili a soddisfare esigenze alimentari e primarie; il tutto, con immaginabili ripercussioni negative sotto il profilo della gestione operativa del punto vendita;

    la schizofrenia normativa ha creato la situazione kafkiana per cui, ad esempio, è richiesto il possesso della certificazione verde per l'acquisto di un quaderno in una cartolibreria, mentre per il medesimo acquisto in un supermercato no; senza certificato verde si può acquistare un giornale, un profumo o una pentola al supermercato ma non si può nei negozi specializzati, dove ci si fermerebbe il tempo necessario per gli acquisti, condividendo lo spazio con un numero inferiore di persiane;

    oltre al paradosso sotto il profilo logico, prima ancora di quello sanitario, non si può non riflettere sulle conseguenze negative sul piano economico per i piccoli esercizi commerciali, già martoriati dal perdurare del contesto pandemico, nonché dall'esponenziale aumento dei costi energetici: il tutto a vantaggio della grande distribuzione organizzata e del commercio on-line;

    è inaccettabile che per acquistare gli stessi prodotti sia richiesto il green pass se ci si rivolge alla distribuzione tradizionale, mentre non serve in un supermercato, favorendo, nei fatti, una concorrenza «sleale» ai danni dei negozi cosiddetti esercizi di vicinato, che già fanno salti mortali per sopravvivere tra calo dei consumi, crisi da Covid e caro bollette;

    Federconsumatori e Fiesa Confesercenti hanno tracciato una mappa della progressiva desertificazione degli esercizi di vicinato: solo le attività di vicinato operanti nel settore alimentare che tra gennaio 2018 e giugno 2019 hanno chiuso i battenti sono 3.313; mediamente, le clausure ammontano al 2 per cento degli esercizi esistenti, un trend proseguito anche nel corso del 2020, con un'ulteriore diminuzione della presenza di esercizi che operano nel settore del commercio al dettaglio di carni (- 0,7 per cento solo nel 2021) e di pane (-3,2 per cento);

    si stima che, di questo passo, nel 2025 la riduzione degli esercizi commerciali di piccole dimensioni operanti nel settore alimentare oscillerà tra il –6,9 per cento e il –8,4 per cento; tradotto in consistenze, le chiusure potrebbero attestarsi tra 9.544 e 11.462;

    l'accesso ai negozi avviene già in completa sicurezza grazie all'uso dei dispositivi di protezione individuale, all'igienizzazione delle mani, al distanziamento e al contingentamento delle entrate in base alle dimensioni del locale; tutte misure sufficienti a garantire un giusto compromesso tra le esigenze sanitarie e la tutela del lavoro;

    pur volendo considerare la certificazione verde un «male necessario» per uscire dalla pandemia, nonostante le complicazioni burocratiche, non è ammissibile che diventi un mezzo per creare imprese di serie A e B, con il rischio di tornare ai primi mesi dell'emergenza pandemica, quando un commerciante andava a dormire senza sapere se il giorno dopo avrebbe potuto aprire la bottega;

    a distanza di due anni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, siamo ancora in una fase emergenziale, a barcamenarci tra regole che fanno troppi distinguo, scaricando sui negozianti l'onere dei controlli;

    la crisi degli esercizi di vicinato è la crisi di un'intera comunità; è la messa in discussione di uno stile di vita e la scomparsa di un servizio primario per i cittadini, specialmente nei centri più piccoli,

impegna il Governo:

   considerati gli effetti applicativi della disciplina in esame, ad adottare le opportune iniziative volte ad escludere l'obbligo della certificazione verde da COVID-19 per l'accesso ai negozi e botteghe;

   ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche in materia di incentivi fiscali, a tutela degli esercizi di vicinato, al fine di arginare il rischio di desertificazione commerciale delle nostre città.
9/3434-A/40. Rampelli, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 21 gennaio ha definito il perimetro delle attività ritenute necessarie «per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona», per l'accesso alle quali non viene richiesto il possesso di alcun tipo di «Certificazione verde COVID-19»: un supermercato dovrà, pertanto, verificare all'ingresso se ciascun cliente sprovvisto di green pass acceda al fine di acquistare beni utili a soddisfare esigenze alimentari e primarie; il tutto, con immaginabili ripercussioni negative sotto il profilo della gestione operativa del punto vendita;

    la schizofrenia normativa ha creato la situazione kafkiana per cui, ad esempio, è richiesto il possesso della certificazione verde per l'acquisto di un quaderno in una cartolibreria, mentre per il medesimo acquisto in un supermercato no; senza certificato verde si può acquistare un giornale, un profumo o una pentola al supermercato ma non si può nei negozi specializzati, dove ci si fermerebbe il tempo necessario per gli acquisti, condividendo lo spazio con un numero inferiore di persiane;

    oltre al paradosso sotto il profilo logico, prima ancora di quello sanitario, non si può non riflettere sulle conseguenze negative sul piano economico per i piccoli esercizi commerciali, già martoriati dal perdurare del contesto pandemico, nonché dall'esponenziale aumento dei costi energetici: il tutto a vantaggio della grande distribuzione organizzata e del commercio on-line;

    è inaccettabile che per acquistare gli stessi prodotti sia richiesto il green pass se ci si rivolge alla distribuzione tradizionale, mentre non serve in un supermercato, favorendo, nei fatti, una concorrenza «sleale» ai danni dei negozi cosiddetti esercizi di vicinato, che già fanno salti mortali per sopravvivere tra calo dei consumi, crisi da Covid e caro bollette;

    Federconsumatori e Fiesa Confesercenti hanno tracciato una mappa della progressiva desertificazione degli esercizi di vicinato: solo le attività di vicinato operanti nel settore alimentare che tra gennaio 2018 e giugno 2019 hanno chiuso i battenti sono 3.313; mediamente, le clausure ammontano al 2 per cento degli esercizi esistenti, un trend proseguito anche nel corso del 2020, con un'ulteriore diminuzione della presenza di esercizi che operano nel settore del commercio al dettaglio di carni (- 0,7 per cento solo nel 2021) e di pane (-3,2 per cento);

    si stima che, di questo passo, nel 2025 la riduzione degli esercizi commerciali di piccole dimensioni operanti nel settore alimentare oscillerà tra il –6,9 per cento e il –8,4 per cento; tradotto in consistenze, le chiusure potrebbero attestarsi tra 9.544 e 11.462;

    l'accesso ai negozi avviene già in completa sicurezza grazie all'uso dei dispositivi di protezione individuale, all'igienizzazione delle mani, al distanziamento e al contingentamento delle entrate in base alle dimensioni del locale; tutte misure sufficienti a garantire un giusto compromesso tra le esigenze sanitarie e la tutela del lavoro;

    pur volendo considerare la certificazione verde un «male necessario» per uscire dalla pandemia, nonostante le complicazioni burocratiche, non è ammissibile che diventi un mezzo per creare imprese di serie A e B, con il rischio di tornare ai primi mesi dell'emergenza pandemica, quando un commerciante andava a dormire senza sapere se il giorno dopo avrebbe potuto aprire la bottega;

    a distanza di due anni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, siamo ancora in una fase emergenziale, a barcamenarci tra regole che fanno troppi distinguo, scaricando sui negozianti l'onere dei controlli;

    la crisi degli esercizi di vicinato è la crisi di un'intera comunità; è la messa in discussione di uno stile di vita e la scomparsa di un servizio primario per i cittadini, specialmente nei centri più piccoli,

impegna il Governo:

   considerati gli effetti applicativi della disciplina in esame, a valutare la possibilità, compatibilmente con l'andamento della curva epidemiologica, di adottare le opportune iniziative volte ad escludere l'obbligo della certificazione verde da COVID-19 per l'accesso ai negozi e botteghe;

   a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di assumere ogni iniziativa di competenza, anche in materia di incentivi fiscali, a tutela degli esercizi di vicinato, al fine di arginare il rischio di desertificazione commerciale delle nostre città.
9/3434-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la Certificazione Verde, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, spingendo ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    mentre gli altri Stati, anche in ambito europeo, hanno addirittura annunciato l'abbandono delle certificazioni verdi e l'allentamento o la fine delle restrizioni, l'Italia – tra i Paesi con più vaccinati in Europa – ha ridotto al minimo le attività consentite senza il possesso del green pass;

    l'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha imposto la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente, con la proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo 2022;

    nonostante ciò, diverse disposizioni di legge prorogano l'obbligo di certificazione per l'accesso a servizi e attività ben oltre il termine dello stato di emergenza, come nel caso dell'articolo 1 del decreto in esame che introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

    l'utilizzo di tali certificazioni e stato sostenuto e promosso dal Governo con l'obiettivo primario di spingere ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19;

    i cittadini italiani hanno risposto in modo più che solerte a tale appello arrivando ad un tasso percentuale di vaccinati over 12 – con ciclo completo – pari all'89,08 per cento; il tasso percentuale di vaccinati over 12 con almeno una dose di vaccino è pari al 91,19 per cento; tale percentuale aumenta al 93,96 per cento se ad essa si aggiunge il totale dei guariti da massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione (pari a 1.494.481 persone over 12). Infine, sono 37.077.283 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster) pari all'84,88 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale (dati Ministero della salute);

    anche i dati sull'andamento epidemiologico sono incoraggianti: nella giornata di ieri, il bollettino reso noto dal Ministero della salute ha registrato 60.029 contagi nelle ultime 24 ore (a fronte di 603.639 tamponi effettuati), con una percentuale di positivi del 9,9 per cento;

    i dati attuali certificano che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare la limitazione dei diritti costituzionali come la libertà di movimento sul territorio nazionale (articolo 16) con l'impiego del green pass rafforzato su mezzi pubblici locali; il diritto al lavoro (articolo 4) e alla retribuzione (articolo 36) con l'introduzione dell'obbligo al green pass rafforzato per gli over 50;

    l'anomalia della situazione italiana è stata stigmatizzata anche da Amnesty International che lo scorso 14 gennaio ha sollecitato il Governo a riconsiderare attentamente se prorogare le restrizioni oltre il 31 marzo 2022, in quanto «tutte le suddette misure di carattere emergenziale devono rispondere ai principi di necessità temporaneità e proporzionalità e non discriminazione»;

    come detto, in tutti gli altri Stati europei si sta progressivamente passando ad una fase di endemizzazione del COVID-19, accettando di convivere con lo stesso in una situazione diversa e «normalizzata»,

impegna il Governo

a limitare l'impiego della certificazione verde da COVID-19 rafforzata fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza.
9/3434-A/41. Bellucci, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso del biennio pandemico è emersa sempre più l'importanza del settore della ricerca medica e farmaceutica;

    in data 16 settembre 2021 l'Istat ha diffuso i dati del rapporto «Ricerca e sviluppo in Italia» riferiti al triennio 2019-2021, i quali hanno evidenziato che la spesa complessiva per ricerca e sviluppo (R&S) intra-muros, effettuata da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università, ammonta a circa 26,3 miliardi di euro, con un'incidenza percentuale sul Pil pari all'1,47 per cento;

    i dati Eurostat più recenti, relativi alla spesa in R&S del 2020, rivelano un investimento complessivo in R&S dei 27 Paesi dell'Ue, per il 2020, pari a 311 miliardi di euro, in leggero calo rispetto al 2019;

    la sopracitata pubblicazione di Eurostat ha evidenziato la crescita dell'intensità di R&Si, in rapporto al Pil, che è passata dal 2,2 per cento del 2019 al 2,3 per cento del 2020;

    seppur il dato complessivo Ue è influenzato dal diffuso calo del Pil, l'Italia resta in ritardo rispetto alla media Ue, con un'intensità degli investimenti, per il 2020, pari all'1,54 per cento, aumento minimo rispetto all'1,47 per cento del 2019;

    la lotta alla pandemia ha riportato in auge il tema del sostegno alla ricerca medica;

    l'industria farmaceutica italiana è ai primi posti nell'Unione europea insieme a Francia e Germania con un valore della produzione pari a 34 miliardi di euro;

    nonostante questi numeri formidabili il nostro Paese, rispetto a quanto fatto da Francia e Germania, non è stato in grado di portare sul mercato un vaccino SARS-CoV-2,

impegna il Governo

a sostenere la ricerca italiana attraverso il raggiungimento di un rapporto tra spese sostenute in R&S e Pil compatibile con gli obiettivi europei promuovendo anche accordi di partenariato tra le università italiane ed europee.
9/3434-A/42. Mantovani, Foti, Ferro, Galantino, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3-sexies del disegno di legge in esame, interviene sulla disciplina che disciplina i casi in cui, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 all'interno delle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, e quando si ricorre alla didattica digitale integrata;

    il suddetto articolo, specifica inoltre che agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni; la pandemia in atto, ha aggravato considerevolmente la situazione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Con oltre 1.300.000 prestazioni arretrate, infatti, i tempi d'attesa per una visita specialistica, un'indagine diagnostica o un intervento, sono praticamente triplicati rispetto al periodo pre COVID;

    è frequente che l'obbligo di quarantena di un bambino o un ragazzo conseguente alla presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 all'interno delle classi, gli impedisca di poter ricevere prestazioni mediche o sanitarie già programmate da tempo, con il rischio di ulteriori rinvii,

impegna il Governo

a prevedere che nelle classi in cui si siano riscontrati casi di positività al COVID, nel caso in cui l'alunno sia posto in quarantena, qualora in assenza di sintomi e a seguito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo effettuato almeno 5 giorni dopo il suo inizio, l'alunno medesimo possa essere autorizzato a interrompere la quarantena, laddove prevista, per motivi inerenti prestazioni mediche o sanitarie già programmate.
9/3434-A/43. Novelli, Bagnasco, Versace.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3-sexies del disegno di legge in esame, interviene sulla disciplina che disciplina i casi in cui, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 all'interno delle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, e quando si ricorre alla didattica digitale integrata;

    il suddetto articolo, specifica inoltre che agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni; la pandemia in atto, ha aggravato considerevolmente la situazione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Con oltre 1.300.000 prestazioni arretrate, infatti, i tempi d'attesa per una visita specialistica, un'indagine diagnostica o un intervento, sono praticamente triplicati rispetto al periodo pre COVID;

    è frequente che l'obbligo di quarantena di un bambino o un ragazzo conseguente alla presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 all'interno delle classi, gli impedisca di poter ricevere prestazioni mediche o sanitarie già programmate da tempo, con il rischio di ulteriori rinvii,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che nelle classi in cui si siano riscontrati casi di positività al COVID, nel caso in cui l'alunno sia posto in quarantena, qualora in assenza di sintomi e a seguito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo effettuato almeno 5 giorni dopo il suo inizio, l'alunno medesimo possa essere autorizzato a interrompere la quarantena, laddove prevista, per motivi inerenti prestazioni mediche o sanitarie già programmate.
9/3434-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Novelli, Bagnasco, Versace.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, prevede disposizioni volte a contenere la diffusione dei contagi del COVID-19, e gestire al meglio la pandemia;

    tra le norme contenute, alcune riguardano l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;

    dallo scorso 8 dicembre, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 2021, la capienza consentita agli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente è pari al cento per cento dei posti disponibili per il trasporto di persone munite di certificazione verde COVID; per le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, invece, il limite di riempimento è ancora fissato al cinquanta per cento dei posti disponibili;

    l'evoluzione del quadro epidemiologico, grazie anche ai positivi risultati della campagna vaccinale, è in progressivo miglioramento, come dimostra anche la decisione del Governo di eliminare dal 15 febbraio l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale all'aperto, così come ulteriori restrizioni;

    gli esercenti l'attività di noleggio con conducente sono stati tra le categorie più danneggiate dagli effetti economici negativi prodotti dalla pandemia da COVID-19, ed hanno per questo motivo necessità di tornare a svolgere volumi di attività che consentano loro una piena ripresa,

impegna il Governo

a consentire, fin dal prossimo 10 marzo, il ritorno al riempimento al cento per cento della capienza delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente con il rispetto dell'uso dei dispositivi di protezione individuale prescritti.
9/3434-A/44. Spena.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, prevede disposizioni volte a contenere la diffusione dei contagi del COVID-19, e gestire al meglio la pandemia;

    tra le norme contenute, alcune riguardano l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;

    dallo scorso 8 dicembre, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 2021, la capienza consentita agli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente è pari al cento per cento dei posti disponibili per il trasporto di persone munite di certificazione verde COVID; per le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, invece, il limite di riempimento è ancora fissato al cinquanta per cento dei posti disponibili;

    l'evoluzione del quadro epidemiologico, grazie anche ai positivi risultati della campagna vaccinale, è in progressivo miglioramento, come dimostra anche la decisione del Governo di eliminare dal 15 febbraio l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale all'aperto, così come ulteriori restrizioni;

    gli esercenti l'attività di noleggio con conducente sono stati tra le categorie più danneggiate dagli effetti economici negativi prodotti dalla pandemia da COVID-19, ed hanno per questo motivo necessità di tornare a svolgere volumi di attività che consentano loro una piena ripresa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire, fin dal prossimo 10 marzo, il ritorno al riempimento al cento per cento della capienza delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente con il rispetto dell'uso dei dispositivi di protezione individuale prescritti.
9/3434-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Spena.


   La Camera,

   premesso che:

    i provvedimenti adottati dal Governo nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, tra cui il decreto-legge n. 1 del 2022, attualmente all'esame dell'Aula per la conversione, hanno irrigidito ulteriormente le misure di contenimento della pandemia, anche attraverso l'estensione dell'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19;

    come già evidenziato nell'ordine del giorno n. 9/03467/046, accolto dal Governo in fase di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021, le suddette misure costituiscono un freno alla ripartenza di numerose attività economiche e produttive, sono fonte di gravi contrasti sociali e – soprattutto – non risultano più giustificate da un punto di vista sanitario e tecnico-scientifico, tenuto conto dell'attuale quadro epidemiologico e della percentuale elevatissima di soggetti vaccinati e/o guariti dall'infezione da SARS-CoV-2;

    da oltre un mese a questa parte, infatti, i dati relativi ai contagi, ai decessi e ai posti letto occupati in terapia intensiva confermano il calo netto e costante della curva epidemiologica, in Italia così come negli altri Stati europei;

    gli stessi rapporti giornalieri evidenziano che, nel nostro Paese, le persone guarite dall'infezione da SARS-CoV-2, in possesso di un'immunità naturale altamente protettiva, sono più di undici milioni a decorrere dall'inizio della pandemia. Tra l'altro, quest'ultimo dato è evidentemente sottostimato, non tenendo conto delle moltissime infezioni asintomatiche, mai intercettate dai sistemi di tracciamento;

    con riferimento, poi, alla percentuale di vaccinazione, con 133 milioni di dosi somministrate le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 48 milioni, pari all'89 per cento della popolazione italiana over 12;

    i dati sopra riepilogati confermano in maniera oggettiva che le misure restrittive e le disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 hanno ormai esaurito il loro scopo e non hanno ragione di essere mantenute in vigore oltre il 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza;

    la necessità di individuare una data ravvicinata per il superamento delle disposizioni in esame appare indispensabile anche alla luce delle decisioni che sono state prese in questo senso da molti altri Paesi europei, rispetto ai quali l'Italia – che può contare su un tasso di vaccinazione tra i più elevati – ha chiaramente il dovere di allinearsi,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, la cui cessazione è fissata al 31 marzo 2022, e contestualmente ad eliminare tutte le misure restrittive ad esso connesse, ivi incluse le certificazioni verdi COVID-19.
9/3434-A/45. Panizzut, Boldi, Claudio Borghi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Furgiuele, Giaccone, Durigon, Cavandoli, Murelli, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Raduzzi, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Vianello, Leda Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, sulle quali interviene il decreto-legge all'esame dell'Aula, stanno determinando gravi criticità in sede applicativa;

    a causa di una norma scritta male e applicata peggio, infatti, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario non vaccinati, nei confronti dei quali è stato adottato un provvedimento di sospensione, sono impossibilitati a riprendere l'attività, anche nel caso in cui siano guariti dall'infezione da SARS-CoV-2 nelle more della sospensione stessa;

    ciò è stato recentemente confermato dal Ministero della salute in risposta a una richiesta di chiarimenti appositamente formulata dalla Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli Odontoiatri: «ai sensi dell'articolo 4, comma 5, dei decreto-legge n. 44 del 2021 – si legge nella circolare del Ministero – la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo»;

    pertanto, conclude la circolare, «la guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione» (cfr. la circolare del Ministero della salute, Ufficio di gabinetto, prot. n. 2992 del 17 febbraio 2022);

    per effetto di quanto sopra, i medici, gli infermieri e gli altri esercenti le professioni sanitarie che sono guariti dal COVID-19 nel corso della sospensione non solo non potranno rientrare in attività, come invece dovrebbero a fronte dell'immunità naturale sviluppata, ma subiranno un prolungamento forzato della sospensione stessa; e ciò per almeno tre mesi, essendo questo il termine minimo a partire dal quale le persone guarite dal COVID-19 possono sottoporsi alla vaccinazione (cfr. la circolare prot. n. 8284 del 3 marzo 2021);

    la decisione di non revocare la sospensione dei professionisti guariti dal COVID-19, in possesso di un'immunità naturale altamente protettiva, appare totalmente irragionevole e ingiustificata, tanto più nell'attuale contesto emergenziale, che vede il Servizio sanitario nazionale alle prese con una carenza di personale senza precedenti,

impegna il Governo

a chiarire che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario guariti dal COVID-19 hanno diritto alla revoca dei provvedimenti di sospensione adottati nei loro confronti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021.
9/3434-A/46. Boldi, Potenti, Murelli, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, sulle quali interviene il decreto-legge all'esame dell'Aula, stanno determinando gravi criticità in sede applicativa;

    a causa di una norma scritta male e applicata peggio, infatti, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario non vaccinati, nei confronti dei quali è stato adottato un provvedimento di sospensione, sono impossibilitati a riprendere l'attività, anche nel caso in cui siano guariti dall'infezione da SARS-CoV-2 nelle more della sospensione stessa;

    ciò è stato recentemente confermato dal Ministero della salute in risposta a una richiesta di chiarimenti appositamente formulata dalla Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli Odontoiatri: «ai sensi dell'articolo 4, comma 5, dei decreto-legge n. 44 del 2021 – si legge nella circolare del Ministero – la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo»;

    pertanto, conclude la circolare, «la guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione» (cfr. la circolare del Ministero della salute, Ufficio di gabinetto, prot. n. 2992 del 17 febbraio 2022);

    per effetto di quanto sopra, i medici, gli infermieri e gli altri esercenti le professioni sanitarie che sono guariti dal COVID-19 nel corso della sospensione non solo non potranno rientrare in attività, come invece dovrebbero a fronte dell'immunità naturale sviluppata, ma subiranno un prolungamento forzato della sospensione stessa; e ciò per almeno tre mesi, essendo questo il termine minimo a partire dal quale le persone guarite dal COVID-19 possono sottoporsi alla vaccinazione (cfr. la circolare prot. n. 8284 del 3 marzo 2021);

    la decisione di non revocare la sospensione dei professionisti guariti dal COVID-19, in possesso di un'immunità naturale altamente protettiva, appare totalmente irragionevole e ingiustificata, tanto più nell'attuale contesto emergenziale, che vede il Servizio sanitario nazionale alle prese con una carenza di personale senza precedenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto della disciplina vigente e delle esigenze di prevenzione, di chiarire che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario guariti dal COVID-19 hanno diritto alla revoca dei provvedimenti di sospensione adottati nei loro confronti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021.
9/3434-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Boldi, Potenti, Murelli, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni in materia di obbligo vaccinale e impiego delle certificazioni verdi COVID-19, sulle quali interviene il decreto-legge all'esame dell'Aula, stanno determinando molteplici dubbi e criticità applicative, anche per quello che concerne la frequenza dei tirocini finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie;

    l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021, in effetti, ha esteso agli studenti impegnati nello svolgimento dei predetti tirocini l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19 comprensivo «della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute»;

    tale disposizione, nel rinviare genericamente alle circolari del Ministero della salute, delle quali è ormai praticamente impossibile tenere il conto e comprendere il contenuto, ha determinato una situazione di assoluta confusione nella quale viene spesso richiesto agli studenti, inclusi quelli in possesso di certificazione di esenzione, di adempiere all'obbligo vaccinale in maniera ancor più stringente e vincolante rispetto a quanto previsto in via generale dalla legge;

    per evitare quanto sopra e facilitare gli adempimenti di studenti, università e strutture coinvolte nella formazione, nel rispetto comunque di un elevato livello di sicurezza, si potrebbe semplicemente richiedere ai tirocinanti il possesso di una certificazione verde COVID-19 attestante la guarigione e/o la vaccinazione nei 6 mesi antecedenti il tirocinio, ferma restando la validità illimitata delle certificazioni rilasciate ai soggetti vaccinati con dose booster e ai soggetti guariti in seguito al ciclo vaccinale primario;

    del pari evidente, anche in un'ottica di tutela del diritto allo studio, è la necessità di assicurare la frequenza ai predetti tirocini da parte degli studenti in possesso di una controindicazione transitoria o permanente alla vaccinazione, per i quali si riscontrano casi di esclusione assolutamente da scongiurare,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di semplificare e attenuare nel senso di cui in premessa gli obblighi previsti dal decreto-legge n. 44 del 2021 ai fini della partecipazione degli studenti ai tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie;

   a salvaguardare, in ogni caso, la posizione degli studenti con una controindicazione transitoria o permanente alla vaccinazione, assicurando e verificando che sia garantita nei loro confronti la possibilità di prendere effettivamente parte ai predetti tirocini.
9/3434-A/47. Murelli, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula, come modificato in sede referente, reca disposizioni che incidono in maniera rilevante sulla vita quotidiana e sui bilanci delle famiglie, in particolare di quelle con figli in età scolare, prevedendo per questi l'obbligo di utilizzare le mascherine Ffp2 («fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe»), mantenendo tuttora la didattica a distanza («con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe») e imponendo, in molti casi, l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari per la diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2;

    secondo le stime operate dalle associazioni del mondo familiare, le spese collegate all'acquisto di mascherine Ffp2 e tamponi hanno assunto una dimensione insostenibile per moltissimi genitori, con un costo che può arrivare fino a 4.824 euro all'anno per un nucleo di 4 persone;

    per alleviare i costi delle misure restrittive che il decreto-legge in esame continua, in parte, ad addossare sulle famiglie sarebbe opportuno abolire il prima possibile le misure in questione e, comunque, automatizzare, nelle more di questa abolizione, il processo di erogazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021;

    in linea con la natura e la finalità dichiaratamente universalistica della misura, infatti, sarebbe opportuno – soprattutto in questo momento di difficoltà – prevedere un meccanismo di erogazione automatica dell'assegno unico a favore delle famiglie, in modo da garantire a tutti genitori con figli (almeno) l'importo minimo per esso stabilito e subordinare alla presentazione della domanda solamente l'erogazione degli assegni di importo maggiorato;

    tale soluzione consentirebbe anche di sgravare da numerosi e costosi adempimenti burocratici le famiglie e la macchina pubblica tenuta alla ricezione e all'esame delle domande,

impegna il Governo

a prevedere un meccanismo di erogazione automatica dell'assegno unico e universale per i figli a carico, volto a consentire l'erogazione degli assegni minimi a prescindere dalla presentazione della domanda da parte dei genitori.
9/3434-A/48. Cavandoli, Murelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula, come modificato in sede referente, reca disposizioni che incidono in maniera rilevante sulla vita quotidiana e sui bilanci delle famiglie, in particolare di quelle con figli in età scolare, prevedendo per questi l'obbligo di utilizzare le mascherine Ffp2 («fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe»), mantenendo tuttora la didattica a distanza («con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe») e imponendo, in molti casi, l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari per la diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2;

    secondo le stime operate dalle associazioni del mondo familiare, le spese collegate all'acquisto di mascherine Ffp2 e tamponi hanno assunto una dimensione insostenibile per moltissimi genitori, con un costo che può arrivare fino a 4.824 euro all'anno per un nucleo di 4 persone;

    per alleviare i costi delle misure restrittive che il decreto-legge in esame continua, in parte, ad addossare sulle famiglie sarebbe opportuno abolire il prima possibile le misure in questione e, comunque, automatizzare, nelle more di questa abolizione, il processo di erogazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021;

    in linea con la natura e la finalità dichiaratamente universalistica della misura, infatti, sarebbe opportuno – soprattutto in questo momento di difficoltà – prevedere un meccanismo di erogazione automatica dell'assegno unico a favore delle famiglie, in modo da garantire a tutti genitori con figli (almeno) l'importo minimo per esso stabilito e subordinare alla presentazione della domanda solamente l'erogazione degli assegni di importo maggiorato;

    tale soluzione consentirebbe anche di sgravare da numerosi e costosi adempimenti burocratici le famiglie e la macchina pubblica tenuta alla ricezione e all'esame delle domande,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un meccanismo di erogazione automatica dell'assegno unico e universale per i figli a carico, volto a consentire l'erogazione degli assegni minimi a prescindere dalla presentazione della domanda da parte dei genitori.
9/3434-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli, Murelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula interviene in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, in tale ambito, a fronte dell'ormai persistente calo della curva epidemiologica, appaiono indispensabili interventi correttivi volti a permettere la piena capienza degli impianti sportivi come già accade per i teatri, i cinema e i concerti;

    sin dal primo provvedimento con cui si è introdotto l'impiego di certificazioni verdi COVID-19, gli eventi sportivi aperti al pubblico sono stati inclusi fra le attività per accedere alle quali è obbligatorio il possesso della certificazione;

    l'introduzione di una norma così stringente era motivata dalla assoluta necessità di garantire la ripartenza in sicurezza delle attività in oggetto e quindi da un lato permettere a settori duramente colpiti dalla pandemia di vedere nuovamente muovere la propria economia e dall'altro permettere di recuperare la socialità la quotidianità dell'era pre-COVID agli italiani che pertanto l'avevano accolta positivamente;

    nonostante l'obbligo di possesso del green pass per i partecipanti agli eventi sportivi, le percentuali di capienza massima dei luoghi in cui essi si svolgono sono rimaste, ad oggi, assai limitate nonostante lo scenario epidemiologico sia in costante miglioramento e i dati clinici e la ricerca dimostrino che la presenza di una concentrazione seppur elevata di persone vaccinate in un luogo non causa alcun incremento dei contagi;

    inoltre, giova considerare che l'Italia è fra i pochissimi paesi europei ad imporre delle limitazioni così forti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare, al più presto, al 100 per cento il limite di capienza di stadi e palazzetti, nonché di palestre e piscine coperte previo obbligo di possedere il green pass rafforzato fino a quando detta previsione sarà in vigore.
9/3434-A/49. Belotti, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula interviene in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, in tale ambito, a fronte dell'ormai persistente calo della curva epidemiologica, appaiono indispensabili interventi correttivi volti ad agevolare la ripartenza delle attività scolastiche a pieno regime;

    ormai da diverse settimane a questa parte, i dati relativi ai contagi, ai decessi e ai posti letto occupati in terapia intensiva confermano il calo netto della curva epidemiologica, in Italia così come anche negli altri Stati europei;

    il picco della quarta ondata, sul presupposto del quale sono state adottate le misure restrittive all'esame dell'Aula, è ormai alle spalle e non vi sono fattori che lascino presagire un colpo di coda dello stesso, almeno da qui ai prossimi mesi;

    i dati sopracitati giustificano pienamente un alleggerimento delle misure di contenimento attualmente in vigore, a partire proprio dalle disposizioni sulla gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo;

    inoltre, è da notare come la normativa emergenziale continui a sviluppare delle criticità in ordine alla distinzione che si impone fra bambini di età compresa fra 6 e 11 anni vaccinati e non vaccinati;

    ai bambini fra i 6 egli 11 anni, come anche a quelli più piccoli, non è richiesto di possedere il green pass base o rafforzato per lo svolgimento di qualsivoglia attività quotidiana e, invece, ai fini della frequenza scolastica si applica una distinzione odiosa fra chi è stato vaccinato e chi no, laddove – evidentemente – la scelta di vaccinarsi esula dalla disponibilità del bambino;

    ai bambini non vaccinati, dunque, si arreca sia un pregiudizio materiale poiché si limita il loro diritto all'istruzione sia uno pregiudizio morale in quanto subiscono la violenza verbale dei compagni che li discriminano;

    in un'epoca in cui abbiamo finalmente riconosciuto quanto sia dannosa qualsiasi forma di discriminazione e abbiamo impegnato in primis la scuola a combatterla in ogni segmento, una disciplina che impone tale distinzione fra bambini come se si dovesse tracciare una linea fra buoni e cattivi, è semplicemente inaccettabile,

impegna il Governo

valutati gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, a valutare l'opportunità di abrogare, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina sulla gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo a far data dal primo aprile 2022, ovvero al termine dello stato di emergenza, in modo da permettere la piena normalizzazione delle attività didattiche per l'ultima parte dell'anno scolastico in corso.
9/3434-A/50. Racchella, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula interviene in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, in tale ambito, a fronte dell'ormai persistente calo della curva epidemiologica, appaiono indispensabili interventi correttivi volti ad agevolare la ripartenza delle attività scolastiche a pieno regime;

    ormai da diverse settimane a questa parte, i dati relativi ai contagi, ai decessi e ai posti letto occupati in terapia intensiva confermano il calo netto della curva epidemiologica, in Italia così come anche negli altri Stati europei;

    il picco della quarta ondata, sul presupposto del quale sono state adottate le misure restrittive all'esame dell'Aula, è ormai alle spalle e non vi sono fattori che lascino presagire un colpo di coda dello stesso, almeno da qui ai prossimi mesi;

    i dati sopracitati giustificano pienamente un alleggerimento delle misure di contenimento attualmente in vigore, a partire proprio dalle disposizioni sulla gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo;

    inoltre, è da notare come la normativa emergenziale continui a sviluppare delle criticità in ordine alla distinzione che si impone fra bambini di età compresa fra 6 e 11 anni vaccinati e non vaccinati;

    ai bambini fra i 6 egli 11 anni, come anche a quelli più piccoli, non è richiesto di possedere il green pass base o rafforzato per lo svolgimento di qualsivoglia attività quotidiana e, invece, ai fini della frequenza scolastica si applica una distinzione odiosa fra chi è stato vaccinato e chi no, laddove – evidentemente – la scelta di vaccinarsi esula dalla disponibilità del bambino;

    ai bambini non vaccinati, dunque, si arreca sia un pregiudizio materiale poiché si limita il loro diritto all'istruzione sia uno pregiudizio morale in quanto subiscono la violenza verbale dei compagni che li discriminano;

    in un'epoca in cui abbiamo finalmente riconosciuto quanto sia dannosa qualsiasi forma di discriminazione e abbiamo impegnato in primis la scuola a combatterla in ogni segmento, una disciplina che impone tale distinzione fra bambini come se si dovesse tracciare una linea fra buoni e cattivi, è semplicemente inaccettabile,

impegna il Governo

valutati gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, a valutare l'opportunità di riformulare, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina sulla gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo a far data dal primo aprile 2022, ovvero al termine dello stato di emergenza, in modo da permettere la piena normalizzazione delle attività didattiche per l'ultima parte dell'anno scolastico in corso.
9/3434-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Racchella, Cavandoli.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, atto Camera 3434,

   premesso che:

    tra le fragilità messe in evidenza dal COVID-19 rispetto al sistema sanitario nazionale rientra ampiamente la carenza di personale infermieristico;

    rispetto alla media dei Paesi europei, e riferendoci alla popolazione nel suo complesso, l'Italia presenta un gap di -3,93 infermieri ogni 1.000 abitanti, una carenza cioè di oltre 237.000 unità di personale;

    la carenza di personale infermieristico non ha tuttavia effetti solo con riferimento al sistema sanitario nazionale, perché la carenza si ripercuote anche sulle residenze sanitarie assistenziali, a cui mancano circa 100.000 Infermieri, aumentando così il rischio di chiusura,

   considerato che:

    al tema generale della carenza di personale si lega quello parimenti importante legato alle difficoltà lavorative in cui versa questa professione sanitaria;

    solamente nel 2021 sono pervenute più di 2.000 dimissioni del personale infermieristico regolarmente assunto, mentre circa 23.000 sono gli infermieri assunti con contratto di lavoro precario in ragione dell'emergenza epidemiologica non ancora stabilizzati;

    l'indennità specifica infermieristica riconosciuta nella scorsa legge di bilancio 2021, che avrebbe dovuto valorizzare e dare il giusto tributo alla categoria, non è mai assegnata, poiché vincolata al rinnovo (ancora non pervenuto) del contratto collettivo di comparto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità in un prossimo provvedimento di intervenire sul tema del personale infermieristico.
9/3434-A/51. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Covolo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    il provvedimento si pone in soluzione di continuità con le misure che i vari Governi che si sono succeduti, a partire dal mese di febbraio 2020, con la dichiarazione dello stato di emergenza, hanno previsto per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base all'evoluzione delle evidenze scientifiche;

    in particolare, nel corso di questi due anni sono state introdotte misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte ai cittadini;

    tali misure, se comprensibili nei primi mesi in cui nulla si conosceva sul virus e sui suoi effetti a lungo termine, non appaiono più giustificabili oggi, in cui non si può più parlare di «stato di emergenza» e con una campagna vaccinale che, stando a quanto riportato sul sito del Ministero della salute, ha raggiunto una copertura con almeno una dose più guariti da massimo 6 mesi, del 93,96 per cento della popolazione over 12;

    la scadenza dello stato di emergenza è stata ulteriormente prorogata con decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, e non sarebbero quindi giustificate ulteriori proroghe considerando l'impatto che hanno sulla vita degli italiani;

    lo stesso stato di avanzamento della campagna vaccinale con la somministrazione già dallo scorso 1° dicembre della dose «booster», con vaccino a m-RNA, non giustificano la scelta di una proroga dello stato di emergenza; né tale scelta può essere giustificata dalla eventuale necessità di una decretazione di urgenza, potendo fare ricorso ai decreti-legge, così come si è abusato nel corso dell'attuale legislatura,

impegna il Governo

a non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo 2022 e, conseguentemente, a non prorogare le disposizioni in materia di certificazione verde.
9/3434-A/52. Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    il provvedimento si pone in soluzione di continuità con le misure che i vari Governi che si sono succeduti, a partire dal mese di febbraio 2020, con la dichiarazione dello stato di emergenza, hanno previsto per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base all'evoluzione delle evidenze scientifiche;

    in particolare, nel corso di questi due anni sono state introdotte misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte ai cittadini;

    tali misure, se comprensibili nei primi mesi in cui nulla si conosceva sul virus e sui suoi effetti a lungo termine, non appaiono più giustificabili oggi, in cui non si può più parlare di «stato di emergenza» e con una campagna vaccinale che, stando a quanto riportato sul sito del Ministero della salute, ha raggiunto una copertura con almeno una dose più guariti da massimo 6 mesi, del 93,96 per cento della popolazione over 12;

    la scadenza dello stato di emergenza è stata ulteriormente prorogata con decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, e non sarebbero quindi giustificate ulteriori proroghe considerando l'impatto che hanno sulla vita degli italiani;

    lo stesso stato di avanzamento della campagna vaccinale con la somministrazione già dallo scorso 1° dicembre della dose «booster», con vaccino a m-RNA, non giustificano la scelta di una proroga dello stato di emergenza; né tale scelta può essere giustificata dalla eventuale necessità di una decretazione di urgenza, potendo fare ricorso ai decreti-legge, così come si è abusato nel corso dell'attuale legislatura,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento, sulla base dell'andamento epidemiologico, delle diverse limitazioni imposte per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 ivi comprese le certificazioni verdi.
9/3434-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta)Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico si dispone in merito alle varie circostanze della vita pubblica in cui è fatto obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta;

    si agisce su disposizioni che ineriscono diversi settori, e vengono disposte sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di violazione dell'obbligo vaccinale;

    i numeri della pandemia sono in netto miglioramento e in gran parte dei Paesi europei le autorità sanitarie stanno provvedendo a ridurre il peso delle restrizioni sulla vita sociale ed economica. Dai prossimi giorni sino alla fine di marzo i piani nazionali prevedono ulteriori e progressivi passi in avanti;

    l'Italia è ad oggi uno dei Paesi con più vaccinati in Europa e nonostante tutto continuano le restrizioni e le limitazioni ai servizi e alle attività pubbliche se non in possesso del cosiddetto green pass rafforzato e nonostante la proroga dello stato di emergenza sia disposto fino al 31 marzo 2022,

impegna il Governo

valutati gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a revocare gli obblighi vaccinali e ogni restrizione relativa a green pass – base o rafforzato – nei provvedimenti di prossima emanazione entro e non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
9/3434-A/53. Montaruli, Donzelli, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame avente ad oggetto urgenti misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, prevede nello specifico all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-quater, modificando il decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, l'obbligo vaccinale in due dosi di vaccino e in una dose di richiamo, a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

    l'emergenza sanitaria, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, quali restrizioni e chiusure obbligatorie, ha acuito drasticamente il tasso di mortalità delle imprese che, rispetto al 2019, risulta quasi raddoppiato per quelle del commercio e addirittura più che triplicato per i servizi di mercato;

    dai dati forniti dalla Confcommercio, nella sua analisi sulle chiusure delle attività nel 2020 per via dell'impatto che hanno avuto le misure anti-COVID sulle imprese e di conseguenza sulla nostra economia, risulta che il disastro economico registrato nel 2020 a causa della pandemia ha portato a ben 390 mila chiusure. Tra i settori più colpiti, nell'ambito del commercio, l'abbigliamento e calzature registrano un –17,1 per cento, ambulanti –11,8 per cento e distributori di carburante –10,1 per cento; nei servizi di mercato le maggiori perdite di imprese si registrano, invece, per agenzie di viaggio con un –21,7 per cento, bare ristoranti –14,4 per cento e trasporti –14,2 per cento;

    tutta la filiera del tempo libero dalle attività artistiche, sportive e di intrattenimento, fa registrare complessivamente un vero e proprio crollo con la sparizione di un'impresa su tre. Oltre 22 mila i pubblici esercizi, bar e ristoranti, che hanno chiuso a fronte delle 9.190 che hanno aperto, un saldo negativo di oltre 13 mila imprese. È quanto emerge dal rapporto ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio. Mille discoteche chiuse sulle 5.200 che operavano prima del COVID. Questo rende chiara l'idea dello stato in cui la pandemia ha costretto i titolari di locali di pubblico spettacolo, discoteche e sale da ballo con 30 mila posti di lavoro persi in 24 mesi. Il settore ha riaperto l'11 febbraio 2022 ma le prospettive non sono rosee e quali restrizioni saranno ancora imposte non è dato sapere. Utopia è pensare che un locale possa reggere per molto tempo una capienza al 50 per cento. Il differenziale tra costi di apertura, spese e incassi sarà a saldo negativo. Come associazione continueremo dunque a pressare il Governo attraverso tutti i nostri canali per tenere un faro acceso sul nostro settore anche da domani, quando magari si sarà spenta qualche telecamera perché abbiamo riaperto;

    per il 2021 è impossibile fare una fotografia esatta sui numeri effettivi delle chiusure, un po' per l'effetto delle moratorie sui mutui che tengono in vita anche aziende destinate al fallimento, un po' per il rallentamento generale dell'attività nei tribunali in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia;

    l'incertezza sulle prospettive economiche, l'aumento dell'indebitamento delle imprese, l'indebolimento patrimoniale e la nuova batosta sulle bollette nel frattempo intervenuti sollevano l'interrogativo di come si evolveranno i fallimenti nei prossimi mesi, quando saranno «ritirate» le misure di sostegno ed emergeranno i fallimenti «congelati»;

    la stangata finale per le imprese arriva con il balzo nel costo dell'energia, che metterà in crisi le aziende da Nord a Sud. Gli aumenti record di elettricità e gas costringono sempre più aziende a spegnere le macchine. La folle corsa dei prezzi dell'energia ha colpito l'economia mondiale, ma in Europa e in Italia, penalizzate dalla loro dipendenza dalle importazioni di gas, sta colpendo più duro. La tenaglia stringe da Nord a sud tutti i settori industriali: gli energivori come le grandi acciaierie, i cementifici e i ceramisti, ma ancora di più le aziende medie piccole, dalla meccanica all'alimentare, meno attrezzate a fronteggiare rincari senza precedenti. Nel primo trimestre di quest'anno le imprese saranno chiamate a pagare, rispetto al 2019 (anno pre-pandemia), ben 14,7 miliardi di euro in più di energia elettrica e gas. Togliendo a questo importo 1,7 miliardi di misure di mitigazione introdotte dal Governo nelle settimane scorse, nel primo trimestre 2022 le aziende dovranno farsi carico di un extra costo pari a 13 miliardi: una vera e propria stangata. È la stima elaborata dalla Cgia di Mestre, che giudica ancora insufficiente la prossima misura annunciata dal Governo;

    il Governo nelle ultime dieci settimane ha varato 5 decreti volti al contenimento dell'epidemia, introducendo l'estensione dell'obbligo di vaccinazione ad alcune categorie del pubblico impiego, la tipologia del green pass rafforzato che si ottiene solamente in seguito a vaccinazione o guarigione, necessario per accedere a talune attività o servizi, nonché l'utilizzo sempre più ampio delle certificazioni verdi COVID-19 nelle zone gialle o arancioni e la riduzione a nove mesi della validità del certificato verde da vaccinazione in contrasto con la durata della validità dello stesso per qualsiasi altra nazione europea;

    tali decreti hanno prodotto un impoverimento democratico e parlamentare, generando di fatto un vero e proprio diritto dell'emergenza, dal momento che le misure adottate al fine di contenere il contagio, risultano delle vere e proprie misure in deroga al diritto vigente, e finanche alle disposizioni di rango costituzionale,

impegna il Governo

valutati gli effetti applicativi della disciplina in esame, a revocare, attraverso ulteriori iniziative normative, ogni tipo di documento autorizzativo, quale il lasciapassare verde, denominato «green pass» per l'esercizio delle libertà costituzionali, civili ed economiche.
9/3434-A/54. Silvestroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame avente ad oggetto urgenti misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, prevede nello specifico all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-quater, modificando il decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, l'obbligo vaccinale in due dosi di vaccino e in una dose di richiamo, a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

    l'emergenza sanitaria, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, quali restrizioni e chiusure obbligatorie, ha acuito drasticamente il tasso di mortalità delle imprese che, rispetto al 2019, risulta quasi raddoppiato per quelle del commercio e addirittura più che triplicato per i servizi di mercato;

    dai dati forniti dalla Confcommercio, nella sua analisi sulle chiusure delle attività nel 2020 per via dell'impatto che hanno avuto le misure anti-COVID sulle imprese e di conseguenza sulla nostra economia, risulta che il disastro economico registrato nel 2020 a causa della pandemia ha portato a ben 390 mila chiusure. Tra i settori più colpiti, nell'ambito del commercio, l'abbigliamento e calzature registrano un –17,1 per cento, ambulanti –11,8 per cento e distributori di carburante –10,1 per cento; nei servizi di mercato le maggiori perdite di imprese si registrano, invece, per agenzie di viaggio con un –21,7 per cento, bare ristoranti –14,4 per cento e trasporti –14,2 per cento;

    tutta la filiera del tempo libero dalle attività artistiche, sportive e di intrattenimento, fa registrare complessivamente un vero e proprio crollo con la sparizione di un'impresa su tre. Oltre 22 mila i pubblici esercizi, bar e ristoranti, che hanno chiuso a fronte delle 9.190 che hanno aperto, un saldo negativo di oltre 13 mila imprese. È quanto emerge dal rapporto ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio. Mille discoteche chiuse sulle 5.200 che operavano prima del COVID. Questo rende chiara l'idea dello stato in cui la pandemia ha costretto i titolari di locali di pubblico spettacolo, discoteche e sale da ballo con 30 mila posti di lavoro persi in 24 mesi. Il settore ha riaperto l'11 febbraio 2022 ma le prospettive non sono rosee e quali restrizioni saranno ancora imposte non è dato sapere. Utopia è pensare che un locale possa reggere per molto tempo una capienza al 50 per cento. Il differenziale tra costi di apertura, spese e incassi sarà a saldo negativo. Come associazione continueremo dunque a pressare il Governo attraverso tutti i nostri canali per tenere un faro acceso sul nostro settore anche da domani, quando magari si sarà spenta qualche telecamera perché abbiamo riaperto;

    per il 2021 è impossibile fare una fotografia esatta sui numeri effettivi delle chiusure, un po' per l'effetto delle moratorie sui mutui che tengono in vita anche aziende destinate al fallimento, un po' per il rallentamento generale dell'attività nei tribunali in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia;

    l'incertezza sulle prospettive economiche, l'aumento dell'indebitamento delle imprese, l'indebolimento patrimoniale e la nuova batosta sulle bollette nel frattempo intervenuti sollevano l'interrogativo di come si evolveranno i fallimenti nei prossimi mesi, quando saranno «ritirate» le misure di sostegno ed emergeranno i fallimenti «congelati»;

    la stangata finale per le imprese arriva con il balzo nel costo dell'energia, che metterà in crisi le aziende da Nord a Sud. Gli aumenti record di elettricità e gas costringono sempre più aziende a spegnere le macchine. La folle corsa dei prezzi dell'energia ha colpito l'economia mondiale, ma in Europa e in Italia, penalizzate dalla loro dipendenza dalle importazioni di gas, sta colpendo più duro. La tenaglia stringe da Nord a sud tutti i settori industriali: gli energivori come le grandi acciaierie, i cementifici e i ceramisti, ma ancora di più le aziende medie piccole, dalla meccanica all'alimentare, meno attrezzate a fronteggiare rincari senza precedenti. Nel primo trimestre di quest'anno le imprese saranno chiamate a pagare, rispetto al 2019 (anno pre-pandemia), ben 14,7 miliardi di euro in più di energia elettrica e gas. Togliendo a questo importo 1,7 miliardi di misure di mitigazione introdotte dal Governo nelle settimane scorse, nel primo trimestre 2022 le aziende dovranno farsi carico di un extra costo pari a 13 miliardi: una vera e propria stangata. È la stima elaborata dalla Cgia di Mestre, che giudica ancora insufficiente la prossima misura annunciata dal Governo;

    il Governo nelle ultime dieci settimane ha varato 5 decreti volti al contenimento dell'epidemia, introducendo l'estensione dell'obbligo di vaccinazione ad alcune categorie del pubblico impiego, la tipologia del green pass rafforzato che si ottiene solamente in seguito a vaccinazione o guarigione, necessario per accedere a talune attività o servizi, nonché l'utilizzo sempre più ampio delle certificazioni verdi COVID-19 nelle zone gialle o arancioni e la riduzione a nove mesi della validità del certificato verde da vaccinazione in contrasto con la durata della validità dello stesso per qualsiasi altra nazione europea;

    tali decreti hanno prodotto un impoverimento democratico e parlamentare, generando di fatto un vero e proprio diritto dell'emergenza, dal momento che le misure adottate al fine di contenere il contagio, risultano delle vere e proprie misure in deroga al diritto vigente, e finanche alle disposizioni di rango costituzionale,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento, sulla base dell'andamento epidemiologico, delle diverse limitazioni imposte per fronteggiare l'emergenza COVID-19 ivi comprese le certificazioni verdi.
9/3434-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Silvestroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    il decreto-legge estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per alcune categorie dal precedente decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

    in particolare, il predetto obbligo è posto a carico di tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano cinquant'anni entro il prossimo 15 giugno, i quali, pertanto, possono accedere ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, solo esibendo il relativo cosiddetto green pass rafforzato e sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, qualora, alla data del 1° febbraio, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti con circolare del Ministero della salute o non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19;

    in considerazione della novità del vaccino anti-SARS-CoV-2 e della estensione della sua obbligatorietà, Fratelli d'Italia ha da sempre insistito per il riconoscimento di un indennizzo a favore di coloro che abbiano riportato a causa della predetta vaccinazione raccomandata lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica;

    dopo oltre un anno dall'avvio della campagna vaccinale, questo indennizzo è stato riconosciuto;

    infatti, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha finalmente previsto che l'indennizzo spetta anche in caso di reazione avversa al vaccino anti-SARS-CoV-2, inserendo il comma 1-bis nell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

    il relativo onere è valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute, che provvede ai pagamenti di propria competenza nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio;

    l'atteso intervento non è però sufficiente per almeno due ragioni;

    in primo luogo, mentre il relativo onere è valutato solo in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, appare opportuno istituire fin da subito un fondo di almeno un miliardo per indennizzare tutti coloro che possono soffrire eventuali reazioni avverse al vaccino;

    in secondo luogo, nel prevedere che con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni sulla base delle richiamate comunicazione, il citato articolo 20 non fissa un termine per la adozione dei relativi provvedimenti,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative per stanziare adeguate risorse economiche per far fronte alle richieste di indennizzo;

   ad adottare tempestivamente i decreti attuativi necessari per il riconoscimento del diritto all'indennizzo.
9/3434-A/55. Meloni, Lollobrigida, Gemmato.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    il decreto-legge estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per alcune categorie dal precedente decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

    in particolare, il predetto obbligo è posto a carico di tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano cinquant'anni entro il prossimo 15 giugno, i quali, pertanto, possono accedere ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, solo esibendo il relativo cosiddetto green pass rafforzato e sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, qualora, alla data del 1° febbraio, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti con circolare del Ministero della salute o non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19;

    in considerazione della novità del vaccino anti-SARS-CoV-2 e della estensione della sua obbligatorietà, Fratelli d'Italia ha da sempre insistito per il riconoscimento di un indennizzo a favore di coloro che abbiano riportato a causa della predetta vaccinazione raccomandata lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica;

    dopo oltre un anno dall'avvio della campagna vaccinale, questo indennizzo è stato riconosciuto;

    infatti, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha finalmente previsto che l'indennizzo spetta anche in caso di reazione avversa al vaccino anti-SARS-CoV-2, inserendo il comma 1-bis nell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

    il relativo onere è valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute, che provvede ai pagamenti di propria competenza nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio;

    l'atteso intervento non è però sufficiente per almeno due ragioni;

    in primo luogo, mentre il relativo onere è valutato solo in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, appare opportuno istituire fin da subito un fondo di almeno un miliardo per indennizzare tutti coloro che possono soffrire eventuali reazioni avverse al vaccino;

    in secondo luogo, nel prevedere che con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni sulla base delle richiamate comunicazione, il citato articolo 20 non fissa un termine per la adozione dei relativi provvedimenti,

impegna il Governo:

   ad adottare, all'esito del monitoraggio previsto dalla disposizione vigente, le opportune iniziative normative per stanziare adeguate risorse economiche per far fronte alle richieste di indennizzo;

   ad adottare tempestivamente i decreti attuativi necessari per il riconoscimento del diritto all'indennizzo.
9/3434-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Meloni, Lollobrigida, Gemmato.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» all'articolo 4 introduce l'obbligo, perfino per i bambini dai 6 anni di età, di indossare la mascherina Ffp2 a scuola;

    pertanto, in caso di positività i bambini sono costretti a indossare in classe, nei 10 giorni successivi e per un periodo di tempo che può raggiungere addirittura le 8 ore, delle mascherine altamente filtranti, non omologate per la loro età e con nessuna prova scientifica degli effetti sulla loro capacità polmonare;

    sono già comparsi sul mercato dispositivi di protezione per bambini che in realtà non rispettano nessun requisito previsto dagli standard tecnici di riferimento, visto e considerato che nemmeno le normative sono state adattate prendendo in considerazione i parametri respiratori dei più piccoli;

    in assenza di dati certi, il diritto alla salute dei ragazzi e bambini deve essere garantito allo stesso modo di quello all'istruzione che comunque continuerebbe a essere esercitato con altri dispositivi e con l'utilizzo di altre modalità che possano garantire la continuità delle lezioni,

impegna il Governo

valutati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, a considerare l'opportunità di sospendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'obbligo di mascherina Ffp2 per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età, limitando la normativa alla sola mascherina chirurgica.
9/3434-A/56. Suriano.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico si dispone in merito alle varie circostanze della vita pubblica in cui è fatto obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta;

    è di tutta evidenza, di conseguenza, che sottoporsi all'inoculazione diventa di fatto indispensabile per svolgere anche gli atti più semplici della vita quotidiana;

    nonostante la progressiva estensione generalizzata del green pass rafforzato, e la previsione di un all'allentamento delle restrizioni a livello europeo, in Italia ancora oggi sono ridotte al minimo le attività consentite senza il possesso del green pass e la certificazione verde attestante l'avvenuta vaccinazione non è, tuttavia, sufficiente per l'ingresso al pronto soccorso;

    l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, prevede, infatti, che, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare;

    a due anni di distanza dall'esplosione della pandemia e specie a fronte della generalizzazione dell'impiego della certificazione verde COVID-19 da guarigione o da vaccinazione, la previa sottoposizione al test per accedere al pronto soccorso come soluzione per prevenire il contagio crea evidenti disfunzioni;

    lo scorso 8 gennaio una donna incinta, vaccinata, si è presentata al pronto soccorso di Sassari lamentando forti dolori addominali e perdite, ma non è stata visitata, perché era sprovvista del tampone molecolare, indisponibile presso l'ospedale; pochi minuti dopo essere stata respinta all'ingresso, la donna ha abortito nel parcheggio della struttura sanitaria;

    è vero che, come anche la previsione richiamata comprova, né la guarigione né la vaccinazione impediscono il contagio; tuttavia, subordinare l'ingresso del paziente al pronto soccorso ad un preventivo test costringe a rallentare e posticipare cure con conseguenze in alcuni casi fatali;

    ad evitare tale rischio non è sufficiente la clausola di riserva sui casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, considerato che il pronto soccorso è proprio l'unità operativa dell'ospedale dedicata ai casi di emergenza;

    occorre pertanto predisporre un sistema diverso per assicurare allo stesso tempo l'accesso alle cure da parte del richiedente e la sicurezza all'interno degli ospedali;

    la salute è un diritto fondamentale da tutelare nei confronti di ciascun individuo, senza che il possesso o l'assenza dei requisiti per la certificazione verde COVID-19 ovvero il test possano costituire un titolo di preferenza ovvero un ostacolo nell'accesso ai luoghi di cura,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative per chiarire inequivocabilmente che il possesso o la mancanza dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi da COVID-19 non possono rilevare ai fini dell'accesso alle prestazioni terapeutiche e di soccorso e che la condotta consistente nel rifiuto di prestare le cure ovvero nell'omissione delle medesime è fonte di responsabilità penale;

   ad avviare uno studio atto ad individuare un sistema operativo in grado di assicurare le cure necessarie anche al paziente privo dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi da COVID-19 e al contempo idoneo a garantire la sicurezza negli ospedali e in ogni altro luogo di cura.
9/3434-A/57.Lollobrigida, Gemmato, Bellucci, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico si dispone in merito alle varie circostanze della vita pubblica in cui è fatto obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta;

    è di tutta evidenza, di conseguenza, che sottoporsi all'inoculazione diventa di fatto indispensabile per svolgere anche gli atti più semplici della vita quotidiana;

    nonostante la progressiva estensione generalizzata del green pass rafforzato, e la previsione di un all'allentamento delle restrizioni a livello europeo, in Italia ancora oggi sono ridotte al minimo le attività consentite senza il possesso del green pass e la certificazione verde attestante l'avvenuta vaccinazione non è, tuttavia, sufficiente per l'ingresso al pronto soccorso;

    l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, prevede, infatti, che, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare;

    a due anni di distanza dall'esplosione della pandemia e specie a fronte della generalizzazione dell'impiego della certificazione verde COVID-19 da guarigione o da vaccinazione, la previa sottoposizione al test per accedere al pronto soccorso come soluzione per prevenire il contagio crea evidenti disfunzioni;

    lo scorso 8 gennaio una donna incinta, vaccinata, si è presentata al pronto soccorso di Sassari lamentando forti dolori addominali e perdite, ma non è stata visitata, perché era sprovvista del tampone molecolare, indisponibile presso l'ospedale; pochi minuti dopo essere stata respinta all'ingresso, la donna ha abortito nel parcheggio della struttura sanitaria;

    è vero che, come anche la previsione richiamata comprova, né la guarigione né la vaccinazione impediscono il contagio; tuttavia, subordinare l'ingresso del paziente al pronto soccorso ad un preventivo test costringe a rallentare e posticipare cure con conseguenze in alcuni casi fatali;

    ad evitare tale rischio non è sufficiente la clausola di riserva sui casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, considerato che il pronto soccorso è proprio l'unità operativa dell'ospedale dedicata ai casi di emergenza;

    occorre pertanto predisporre un sistema diverso per assicurare allo stesso tempo l'accesso alle cure da parte del richiedente e la sicurezza all'interno degli ospedali;

    la salute è un diritto fondamentale da tutelare nei confronti di ciascun individuo, senza che il possesso o l'assenza dei requisiti per la certificazione verde COVID-19 ovvero il test possano costituire un titolo di preferenza ovvero un ostacolo nell'accesso ai luoghi di cura,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative per chiarire inequivocabilmente che il possesso o la mancanza dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi da COVID-19 non possono rilevare ai fini dell'accesso alle prestazioni terapeutiche e di soccorso e che la condotta consistente nel rifiuto di prestare le cure ovvero nell'omissione delle medesime è fonte di responsabilità penale;

   ad avviare uno studio atto ad individuare un sistema operativo in grado di assicurare le cure necessarie anche al paziente privo dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi da COVID-19 e al contempo idoneo a garantire la sicurezza negli ospedali e in ogni altro luogo di cura.
9/3434-A/57.(Testo modificato nel corso della seduta)Lollobrigida, Gemmato, Bellucci, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca in esame misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    recentemente il Governo ha previsto l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco fino alla cessazione dello stato di emergenza;

    l'introduzione di norme, come quella precedentemente descritta, è solo l'ennesimo tentativo fallimentare dell'attuale e precedente Governo di poter ridurre la catena di contagio, ricevendo in cambio solo danni per chi opera nel mondo del turismo e dei pubblici esercizi, i quali nel corso degli ultimi due anni di pandemia hanno dovuto combattere non solo contro le difficoltà economiche generate dal coronavirus, ma anche da norme adottate dal Governo e che risultano essere scientificamente non risolutive;

    il settore dei pubblici esercizi, che consta della presenza di oltre 300 mila imprese, è in estrema difficoltà. Tenendo da conto solo il mondo della ristorazione, nel 2020 i consumi sono calati del 37,4 per cento, pari a 32 miliardi di euro rispetto al 2019. A questi si deve poi aggiungere il 28 per cento dei consumi persi nel 2021 rispetto all'anno pre pandemia: altri 24 miliardi, per un totale di 56 miliardi di euro in meno spesi da famiglie e turisti (italiani e stranieri), all'interno dei pubblici esercizi;

    da elaborazioni sono circa 45 mila le imprese dei pubblici esercizi scomparse in soli 2 anni, 300 mila i lavoratori che invece hanno perso il proprio lavoro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 3, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a garantire, mediante il prossimo provvedimento utile, l'accesso nei pubblici esercizi e il relativo utilizzo dei servizi ivi presenti, mediante il cosiddetto «green pass base» alla stregua di ciò che accadrà a partire dal 1° marzo p.v. per l'ingresso dei turisti stranieri nel territorio nazionale.
9/3434-A/58. Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca in esame misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    recentemente il Governo ha previsto l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco fino alla cessazione dello stato di emergenza;

    l'introduzione di norme, come quella precedentemente descritta, è solo l'ennesimo tentativo fallimentare dell'attuale e precedente Governo di poter ridurre la catena di contagio, ricevendo in cambio solo danni per chi opera nel mondo del turismo e dei pubblici esercizi, i quali nel corso degli ultimi due anni di pandemia hanno dovuto combattere non solo contro le difficoltà economiche generate dal coronavirus, ma anche da norme adottate dal Governo e che risultano essere scientificamente non risolutive;

    il settore dei pubblici esercizi, che consta della presenza di oltre 300 mila imprese, è in estrema difficoltà. Tenendo da conto solo il mondo della ristorazione, nel 2020 i consumi sono calati del 37,4 per cento, pari a 32 miliardi di euro rispetto al 2019. A questi si deve poi aggiungere il 28 per cento dei consumi persi nel 2021 rispetto all'anno pre pandemia: altri 24 miliardi, per un totale di 56 miliardi di euro in meno spesi da famiglie e turisti (italiani e stranieri), all'interno dei pubblici esercizi;

    da elaborazioni sono circa 45 mila le imprese dei pubblici esercizi scomparse in soli 2 anni, 300 mila i lavoratori che invece hanno perso il proprio lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 3, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a garantire, mediante il prossimo provvedimento utile, l'accesso nei pubblici esercizi e il relativo utilizzo dei servizi ivi presenti, mediante il cosiddetto «green pass base» alla stregua di ciò che accadrà a partire dal 1° marzo p.v. per l'ingresso dei turisti stranieri nel territorio nazionale.
9/3434-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    le aziende italiane negli ultimi mesi stanno vivendo una forte crisi economica generata da molteplici fattori; oltre all'epidemia sanitaria infatti si è aggiunta anche una crisi delle materie prime, un forte aumento dei costi energetici e l'assenza nel trovare manodopera specializzata;

    l'aumento esponenziale dei contagi nel mese di gennaio e le misure restrittive varate dal Governo per il contenimento della pandemia hanno, inoltre, tenuto in autoisolamento decine di migliaia di lavoratori, lavoratori spesso non sostituibili per la difficoltà di trovare manodopera qualificata da assumere per periodi così brevi;

    le attuali norme legislative emanate per la gestione pandemica prevedono l'obbligo vaccinale sul posto di lavoro per il personale sanitario, scolastico, per i militari e le forze di polizia, compresa quella penitenziaria, e per tutti i lavoratori over 50 siano essi pubblici che privati;

    dall'entrata in vigore di tale obbligo vaccinale per le persone che hanno più di cinquant'anni di età ci sono ancora 1,331 milioni di «renitenti» all'immunizzazione anti Covid. Per essi il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa di 100 euro e dal 15 febbraio l'obbligo ad avere il green pass rafforzato (la certificazione verde che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione) per accedere ai luoghi di lavoro;

    diverse imprese a causa delle misure restrittive emanate per gli over 50 per l'accesso ai luoghi di lavoro rischiano di fatto di fermarsi e di non poter più assicurare lo svolgimento regolare della produzione e della distribuzione di beni e servizi,

impegna il Governo

a varare urgentemente misure economiche di sostegno alle imprese per i maggiori oneri derivanti dalle misure emanate sull'obbligo vaccinale, misure che hanno di fatto generato la sospensione lavorativa del personale non vaccinato in diverse aziende con la conseguente difficoltà in termini di produzione e organizzazione aziendale.
9/3434-A/59. Rachele Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    le aziende italiane negli ultimi mesi stanno vivendo una forte crisi economica generata da molteplici fattori; oltre all'epidemia sanitaria infatti si è aggiunta anche una crisi delle materie prime, un forte aumento dei costi energetici e l'assenza nel trovare manodopera specializzata;

    l'aumento esponenziale dei contagi nel mese di gennaio e le misure restrittive varate dal Governo per il contenimento della pandemia hanno, inoltre, tenuto in autoisolamento decine di migliaia di lavoratori, lavoratori spesso non sostituibili per la difficoltà di trovare manodopera qualificata da assumere per periodi così brevi;

    le attuali norme legislative emanate per la gestione pandemica prevedono l'obbligo vaccinale sul posto di lavoro per il personale sanitario, scolastico, per i militari e le forze di polizia, compresa quella penitenziaria, e per tutti i lavoratori over 50 siano essi pubblici che privati;

    dall'entrata in vigore di tale obbligo vaccinale per le persone che hanno più di cinquant'anni di età ci sono ancora 1,331 milioni di «renitenti» all'immunizzazione anti Covid. Per essi il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa di 100 euro e dal 15 febbraio l'obbligo ad avere il green pass rafforzato (la certificazione verde che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione) per accedere ai luoghi di lavoro;

    diverse imprese a causa delle misure restrittive emanate per gli over 50 per l'accesso ai luoghi di lavoro rischiano di fatto di fermarsi e di non poter più assicurare lo svolgimento regolare della produzione e della distribuzione di beni e servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure economiche a sostegno delle imprese per i maggiori oneri derivanti dalle misure emanate sull'obbligo vaccinale, misure che hanno di fatto generato la sospensione lavorativa del personale non vaccinato in diverse aziende con la conseguente difficoltà in termini di produzione e organizzazione aziendale.
9/3434-A/59. (Testo modificato nel corso della seduta)Rachele Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    in fase di discussione del provvedimento in esame risultano depositati, a firma del Gruppo Pd, interventi finalizzati ad incrementare le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021), per la sanificazione negli ambienti scolastici e per la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2;

    considerata l'urgenza, grazie ad un lavoro condiviso delle commissioni cultura di Camera e Senato e l'impegno assunto dal Governo, tali interventi risultavano inseriti in altri provvedimenti in approvazione;

    l'articolo 19, commi 1-3 del cosiddetto sostegni ter, disciplina, con uno stanziamento di 45 milioni di euro, la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti;

    l'articolo 13-ter, della legge 18 febbraio 2022, n. 11, introdotto da un emendamento del Gruppo PD; invita ad adottare entro il 20 marzo 2022 uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per definire da un lato le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e dall'altro gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici;

    risulta urgente, al fine di garantire una distribuzione di tali dispositivi di protezione, quali le mascherine FFP2 e l'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione, reperire risorse aggiuntive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive ad incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, finalizzate a stanziare gli interventi di adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione negli ambienti scolastici e per la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2.
9/3434-A/60.Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Prestipino, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.


   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia da COVID-19 continua a influenzare pesantemente il mondo del lavoro;

    gli ultimi provvedimenti governativi hanno confermato alcune delle tutele date a lavoratori e lavoratrici per contrastare gli effetti negativi del diffondersi dei contagi: risultano prorogate le procedure per accedere allo smart working semplificato e i congedi parentali retribuiti e non per i genitori con figli in quarantena;

    come già previsto in decreti precedenti, sarebbe stato urgente reintrodurre, come proposto da un emendamento a firma del Gruppo PD in commissione affari sociali, la possibilità, in caso di quarantena dei figli conviventi fino a 14 anni di età, di poter svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile oltre che ricorrere, in alternativa, al congedo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 2021, prorogato fino al 31 marzo 2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre la possibilità – in caso di quarantena dei figli fino a 14 anni di età – di poter svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile oltre che ricorrere, in alternativa, al congedo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 146 del 2021, prorogato fino al 31 marzo 2022.
9/3434-A/61.Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Viscomi, Mura, Lattanzio, Prestipino, Rossi, Nitti, Orfini, Ciampi.


   La Camera,

   premesso che:

    il tempo che occorre per guarire dal COVID-19 è differente da persona a persona: la maggior parte recupera completamente entro due mesi dopo l'infezione iniziale, mentre circa il 20 per cento dei pazienti COVID-19 – i cosiddetti Long-Haulers, «portatori a lungo termine» – manifestano disturbi e segni clinici correlati alla sindrome più a lungo;

    la Sindrome Post-COVID è definita dall'OMS come l'insieme delle conseguenze a lungo termine sulla salute causate dall'infezione da Coronavirus;

    con «Long Covid» si intende l'insieme dei disturbi e manifestazioni cliniche che permangono, dopo la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, a più di 2 mesi dall'infezione iniziale;

    secondo l'OMS, uno su quattro dei soggetti affetti da COVID-19 ha sintomi che persistono a distanza di quattro-cinque settimane dal riscontro della positività e uno su dieci presenta sintomi dopo dodici settimane;

    il cosiddetto Long Covid è sviluppato, per motivi non ancora noti, da alcuni pazienti che hanno contratto l'infezione da nuovo Coronavirus e rappresenta una condizione che può riguardare soggetti di tutte le età, che non necessariamente hanno manifestato sintomi clinici significativi durante la fase acuta dell'infezione;

    il cosiddetto Long Covid è una malattia sistemica che coinvolge vari organi, pertanto, i sintomi dei soggetti che ne sono affetti sono estremamente vari e spesso difficili da collegare tra loro che, quindi, possono presentarsi sia singolarmente che combinati, essere transitori, intermittenti o costanti e mutare durante il decorso;

    gli effetti più comuni riscontrati, che rappresentano una classificazione certamente non esaustiva, sono stanchezza e affaticamento, mal di testa, difficoltà di concentrazione e di riposo, dolori muscolari e articolari, tosse persistente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative al fine di stabilire, anche in accordo con i Servizi Sanitari regionali, le modalità attuati ve di uno screening della casistica per individuare sistemi di cura e di assistenza e fornire al Comitato Tecnico Scientifico i dati necessari per stilare un'elencazione scientifica, seppur non esaustiva, dei sintomi da Long Covid.
9/3434-A/62. Baldini, Frate, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione tra le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 subordina il diritto al lavoro per gli over 50 al possesso e all'esibizione della certificazione verde di vaccinazione o di avvenuta guarigione fino al 15 giugno 2022;

    i nuovi dati relativi all'andamento dei contagi, in netto miglioramento, hanno spinto in numerosi stati europei ad alleggerire il peso delle restrizioni sulla vita sociale ed economica dei propri cittadini. Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Svezia ma anche paesi come l'Austria, che hanno sempre mantenuto una linea rigorista, già dal mese di febbraio hanno avviato percorsi normativi per l'eliminazione di gran parte delle restrizioni introdotte, nonché l'eliminazione dell'utilizzo della certificazione verde;

    in Italia nella settimana compresa tra il 12-18 febbraio vi è stata una riduzione del 28,7 per cento dei nuovi positivi rispetto alla settimana del 5-11 febbraio. In calo sono anche le ospedalizzazioni e le terapie intensive, oggi sono occupate appena per il 10 per cento della capienza;

   considerando che:

    la scadenza dello Stato di emergenza nazionale è stata fissata al 31 marzo 2022;

    il possesso della certificazione per il lavoro costituisce una grave violazione dell'articolo 4 della costituzione italiana;

   in considerazione delle premesse e delle considerazioni esposte,

si impegna il Governo

a revocare e a non prorogare, a partire dal 1° aprile 2022, le restrizioni in essere, con particolare riguardo all'utilizzo del green pass.
9/3434-A/63. Raduzzi, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché misure per l'impiego delle certificazioni verdi, cosiddetto green pass;

    si assiste ormai quotidianamente ad un diverso andamento della curva epidemiologica, nel senso di un suo costante miglioramento, tale da giustificare una progressiva diminuzione delle limitazioni disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

    tra i settori che più necessitano di misure rapide e di sostegno vi è quello del turismo, fortemente colpito dalle limitazioni in parola;

    all'interno del settore turistico, chi più ha subito le conseguenze delle restrizioni sono stati gli alberghi, tanto che molte strutture non hanno più avuto la possibilità di riaprire e riprendere la relativa attività;

    lo stesso Ministro della salute, Roberto Speranza, ha firmato proprio ieri una nuova ordinanza con la quale si prevede che dal prossimo primo marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei valgano le stesse regole già vigenti per coloro che provengono dai Paesi europei. Per l'ingresso sul territorio nazionale sarà quindi sufficiente una delle condizioni del green pass base: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo;

    al fine di incentivare e sostenere il settore turistico, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle strutture alberghiere, si rende opportuno facilitare tali modalità prevedendo misure meno stringenti,

impegna il Governo

a garantire l'accesso alle strutture alberghiere presenti sul territorio nazionale senza l'obbligo di esibizione del cosiddetto super green pass, come già avviene per tutti i soggetti che arrivano in Italia da Nazioni sia europee che extra europee.
9/3434-A/64. Rotelli, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché misure per l'impiego delle certificazioni verdi, cosiddetto green pass;

    si assiste ormai quotidianamente ad un diverso andamento della curva epidemiologica, nel senso di un suo costante miglioramento, tale da giustificare una progressiva diminuzione delle limitazioni disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

    tra i settori che più necessitano di misure rapide e di sostegno vi è quello del turismo, fortemente colpito dalle limitazioni in parola;

    all'interno del settore turistico, chi più ha subito le conseguenze delle restrizioni sono stati gli alberghi, tanto che molte strutture non hanno più avuto la possibilità di riaprire e riprendere la relativa attività;

    lo stesso Ministro della salute, Roberto Speranza, ha firmato proprio ieri una nuova ordinanza con la quale si prevede che dal prossimo primo marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei valgano le stesse regole già vigenti per coloro che provengono dai Paesi europei. Per l'ingresso sul territorio nazionale sarà quindi sufficiente una delle condizioni del green pass base: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo;

    al fine di incentivare e sostenere il settore turistico, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle strutture alberghiere, si rende opportuno facilitare tali modalità prevedendo misure meno stringenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire l'accesso alle strutture alberghiere presenti sul territorio nazionale senza l'obbligo di esibizione del cosiddetto super green pass, come già avviene per tutti i soggetti che arrivano in Italia da Nazioni sia europee che extra europee.
9/3434-A/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Rotelli, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    estende, fino al 31 marzo 2022, l'impiego del green pass base per l'accesso ai servizi alla persona, per i colloqui negli istituti penitenziari e per l'accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona e a quasi tutto il personale della giustizia ad eccezione dei testimoni e delle parti del processo;

    la fine delle restrizioni per i vaccinati, anche in zona rossa, si frappone alla stretta per i soggetti non vaccinati che sono sottoposti a rigide limitazioni non potendo accedere ad una serie di servizi essenziali e non, senza l'esibizione del certificato vaccinale;

    il paradosso a cui stiamo assistendo, peraltro, è legato anche alla discriminazione tra italiani e turisti stranieri che possono tranquillamente arrivare in Italia con green pass base, soggiornare all'interno di alberghi e strutture ricettive, così come mangiare in tutti i ristoranti sia all'aperto che al chiuso;

    già l'idea di avere qualche milione di italiani in sostanziale lockdown perché sprovvisti di green pass sembra un'assurdità, ma vi è di più: la normativa sul vaccino e sul super green pass è così stringente da non consentire nemmeno l'espulsione dei clandestini;

    a Siracusa, per citare un esempio, ci sono 13 immigrati, molti di loro uomini gambiani e senegalesi che da giorni sono bloccati sull'isola siciliana perché senza vaccino e senza super green pass, e non possono lasciare il Paese;

    inaccettabile, discriminatorio e senza logica è anche l'estensione dell'obbligo di super green pass per i lavoratori italiani, mentre gli autotrasportatori provenienti dall'estero ne sono esentati;

    l'esigenza di contenere e minimizzare il rischio di contagio non giustifica una così forte disparità di trattamento, al punto tale da essere permissivi con i vettori esteri e da mantenere fermezza nei provvedimenti presi per i lavoratori italiani;

    stiamo assistendo ad un quotidiano aumento di incertezze, tensioni e preoccupazioni in un ambiente come quello del lavoro, del turismo e delle attività produttive già carico di rabbia e malcontento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a eliminare ogni forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri in merito alla esibizione del certificato vaccinale per l'accesso e la fruizione di ristoranti, alberghi, strutture ricettive, servizi alla persona ed attività essenziali e non, in particolare per l'accesso ai luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
9/3434-A/65. Sodano, Sgarbi, Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico, si estende l'obbligo vaccinale a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano cinquant'anni entro il prossimo 15 giugno, e si disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, consentendo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso ad alcuni servizi ed attività;

    tra tali servizi ed attività, cui è possibile accedere con certificazione da avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, guarigione o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, non sono ricompresi luoghi rilevanti per lo sviluppo della persona, tra cui i luoghi di cultura (musei, cinema e teatri), palestre ed impianti sportivi;

    dall'esame della relativa normativa, appare, infatti, che l'accesso a questi ultimi luoghi sia consentito ai titolari del green pass base solo in zona bianca;

    diversamente, nelle zone gialla, arancione e rossa, per la fruizione di tali servizi e lo svolgimento di queste attività occorre il green pass cosiddetto rafforzato;

    a fronte dell'evidente calo dei contagi, della campagna vaccinale massiva, nonché a fronte del fatto che l'effettuazione del test antigenico rapido o molecolare costituisce lo strumento più efficace per contrastare il contagio, sussistono i presupposti per prevedere che la certificazione verde COVID-19 da esito negativo del tampone sia sufficiente per l'ingresso nei predetti luoghi;

    si tratta di una previsione resa oltretutto indifferibile dalla necessità di rivitalizzare quei settori più duramente colpiti dalle restrizioni dovute alla pandemia, che hanno bisogno di ripartire il prima possibile, anche approfittando dell'inizio della stagione primaverile in cui il contagio naturalmente tende a diminuire,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per inserire anche i luoghi di esercizio delle attività ricreative, ivi compresi musei, teatri, cinema e palestre, tra quelli cui è possibile accedere solo con il possesso e l'esibizione del cosiddetto green pass base.
9/3434-A/66. Osnato, Rotelli, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico, si estende l'obbligo vaccinale a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano cinquant'anni entro il prossimo 15 giugno, e si disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, consentendo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso ad alcuni servizi ed attività;

    tra tali servizi ed attività, cui è possibile accedere con certificazione da avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, guarigione o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, non sono ricompresi luoghi rilevanti per lo sviluppo della persona, tra cui i luoghi di cultura (musei, cinema e teatri), palestre ed impianti sportivi;

    dall'esame della relativa normativa, appare, infatti, che l'accesso a questi ultimi luoghi sia consentito ai titolari del green pass base solo in zona bianca;

    diversamente, nelle zone gialla, arancione e rossa, per la fruizione di tali servizi e lo svolgimento di queste attività occorre il green pass cosiddetto rafforzato;

    a fronte dell'evidente calo dei contagi, della campagna vaccinale massiva, nonché a fronte del fatto che l'effettuazione del test antigenico rapido o molecolare costituisce lo strumento più efficace per contrastare il contagio, sussistono i presupposti per prevedere che la certificazione verde COVID-19 da esito negativo del tampone sia sufficiente per l'ingresso nei predetti luoghi;

    si tratta di una previsione resa oltretutto indifferibile dalla necessità di rivitalizzare quei settori più duramente colpiti dalle restrizioni dovute alla pandemia, che hanno bisogno di ripartire il prima possibile, anche approfittando dell'inizio della stagione primaverile in cui il contagio naturalmente tende a diminuire,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative per inserire anche i luoghi di esercizio delle attività ricreative, ivi compresi musei, teatri, cinema e palestre, tra quelli cui è possibile accedere solo con il possesso e l'esibizione del cosiddetto green pass base.
9/3434-A/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Osnato, Rotelli, Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico si dispone in merito alle varie circostanze della vita pubblica in cui è fatto obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta;

    il principio alla base del green pass cosiddetto rafforzato è il certificato rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione che di fatto sanciscono la presenza di anticorpi considerati capaci di attività neutralizzante, idonei a ridurre la circolazione del virus e lo sviluppo di varianti e a prevenire efficacemente l'insorgenza di patologie gravi e decessi;

    la presenza di questi anticorpi può essere rilevata attraverso l'esecuzione di un test diagnostico di tipo sierologico;

    qualora dai risultati del test sierologico emerga la presenza di anticorpi capaci di attività neutralizzante, devono ritenersi sussistenti le condizioni per il possesso del green pass rafforzato;

    di conseguenza, se la persona presenta gli anticorpi necessari e risulta in possesso di certificazione verde COVID-19 prossima alla scadenza, ricorrono i presupposti per prolungare la durata della validità del green pass; se la persona presenta gli anticorpi necessari e tuttavia non possiede la relativa certificazione, perché si è contagiata senza saperlo e quindi non le è stata rilasciata o perché è scaduta, sussistono i requisiti per riconoscerle il green pass rafforzato;

    si tratta di eventualità tutt'altro che infrequenti, considerato che la risposta immunitaria dell'organismo varia da persona a persona e che può essere più efficace di quella attesa,

impegna il Governo

a prevedere che il green pass cosiddetto rafforzato sia rilasciato anche a chi possieda certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di una sufficiente copertura di anticorpi certificata da un medico.
9/3434-A/67. Bignami, Lollobrigida, Ferro, Foti, Zucconi, Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    con il termine Post acute Covid syndrome (Pacs), più comunemente nota come sindrome «Long Covid», si indica l'insieme dei disturbi e delle manifestazioni cliniche che permangono dopo la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;

    un elevato numero di soggetti guariti continua a presentare, per settimane o addirittura mesi, sintomi persistenti, di cui la maggior parte analoghi a quelli manifestatisi durante la fase di infezione acuta; secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità tra il 10 per cento e il 20 per cento dei pazienti che è stato affetto da COVID-19 ha sperimentato tali sintomi;

    alcuni studi hanno evidenziato come tale condizione colpisca soprattutto le donne, le persone di età compresa tra i 35 e i 69 anni, coloro che lavorano nel settore sanitario o nell'assistenza sociale nonché quelle con disabilità o con altre particolari condizioni di salute;

    secondo la definizione recentemente fornita dall'OMS, la sindrome da «Long Covid» si verifica in individui con una storia di probabile o confermata infezione da SARS-CoV-2, di solito a 3 mesi di distanza dall'inizio del COVID-19 con sintomi che durano per almeno 2 mesi e non possono essere spiegati da una diagnosi alternativa;

    tale situazione rischia di avere un impatto significativo sulle attività quotidiane e lavorative dei soggetti affetti da disturbi e manifestazioni cliniche persistenti,

impegna il Governo

all'esito dell'eventuale elaborazione da parte del CTS dei dati necessari per stilare un'elencazione scientifica, seppur non esaustiva, dei sintomi da Long Covid, a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative, anche normative, volte a individuare, tanto dal punto di vista sindromico che da quello medico-legale, le eventuali forme di assistenza da erogarsi da parte dell'INPS ai lavoratori che risultino affetti da sindrome «Long Covid».
9/3434-A/68. Frate, Baldini, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce il cosiddetto obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età. A fronte della ritenuta tenuità della sanzione, il provvedimento all'esame rinforza per contro le penalizzazioni per la mancata vaccinazione nell'ambito lavorativo e dal 15 febbraio tutti lavoratori over 50 saranno obbligati a possedere ed esibire il super green pass (vaccinazione o guarigione) per accedere al proprio luogo di lavoro e nel caso di accesso in violazione dell'obbligo vaccinale, scatterà una sanzione che potrà andare da 600 a 1.500 euro. I lavoratori che non siano in possesso del super green pass saranno considerati assenti ingiustificati con decurtazione della retribuzione pur senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro;

    il provvedimento in esame estende inoltre l'obbligo di vaccinazione, dal 1° febbraio 2022, a prescindere dall'età, al personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

    il provvedimento, inoltre, estende fino al 31 marzo 2022 l'impiego del green pass base per l'accesso ai servizi alla persona, per i colloqui negli istituti penitenziari e per l'accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona e a quasi tutto il personale della giustizia ad eccezione dei testimoni e delle parti del processo. Estende a tutte le imprese (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) la possibilità di sospendere il lavoratore e sostituirlo anche per periodi superiori a dieci giorni lavorativi. Dispone inoltre la deroga al green pass rafforzato per coloro che abbiano il certificato di vaccinazione rilasciato dalla Repubblica di San Marino;

    disciplina altresì la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e per gli alunni che, sulla base di detta disciplina, sono tenuti all'auto sorveglianza sanitaria, introduce la gratuità dei tamponi con susseguente ristoro per le farmacie e per le strutture sanitarie;

    è evidente che il delicato sistema di obblighi e sanzioni sopradescritto richiede di essere conosciuto dalla collettività poiché, come ricorda una famosa locuzione latina, la legge non ammette ignoranza;

    la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 364 del 1988, ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma del codice penale che vieta l'ignoranza della legge penale nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità l'ignoranza inevitabile ossia quando la legge si presta ad una interpretazione controversa a causa della sua poca chiarezza; una sovrapposizione ravvicinata di disposizioni che vertono sulla stessa materia determina inevitabilmente poca chiarezza nella sua interpretazione;

    l'emergenza in essere ha reso inevitabile una sovrapposizione normativa e una stratificazione di disposizioni diverse proprio a causa della necessità, per il legislatore, di seguire la curva epidemiologica di un virus sconosciuto e di tener conto dei diversificati interessi e delle priorità che l'emergenza pandemica faceva emergere di volta in volta;

    ultimamente la numerosità dei decreti legge relativi al cosiddetto green pass e alla vaccinazione ha generato confusione non solo nella collettività ma anche negli addetti ai lavori. Ad esempio, sull'impiego del green pass il Parlamento negli ultimi due mesi ha esaminato ben 5 decreti-legge e per rispettare i tempi di conversione e per armonizzare le norme che altrimenti rischierebbero di subire modifiche tra loro incoerenti, il Governo ha operato, anche nel provvedimento all'esame un travaso tra i diversi decreti al limite di quanto generalmente consentito nella storia del legislatore;

    siamo in un ginepraio di norme e regole dalle quali sembra impossibile uscirne ed è inevitabilmente che si crei incoerenza tra le norme stesse: emblematico è stato il caso recente della scuola ove alla fine, ogni istituto ha cercato di barcamenarsi secondo una propria logica;

    su questo proliferare di norme sono intervenuti i diversi consessi giurisdizionali, dal Consiglio di Stato fino alla Corte Costituzionale e, invero, anche all'interno del Parlamento, il Comitato per la legislazione ha costantemente segnalato al Governo di evitare in futuro la modifica esplicita di disposizioni contenute in un decreto-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreto-legge, al fine di escludere forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere;

    la sovrapposizione anzidetta si è generata anche in relazione alla regolazione di secondo livello, non di rado irritualmente richiamate anche nelle norme di rango primario: sono numerose le circolari o le ordinanze emanate dai diversi dicasteri e anch'esse andrebbero coordinate e armonizzate in un'unica raccolta;

   considerato che:

    è dunque necessario garantire la certezza dei rapporti giuridici, la chiarezza del diritto e la qualità della regolazione e conseguentemente per fornire a tutti i cittadini la possibilità di accedere a norme chiare e concretamente conoscibili, caratterizzate da unicità e comprensibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare il Codice dell'emergenza COVID-19 recante il riordino e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari sull'emergenza COVID-19 con il fine di coordinare, semplificare e rendere omogeneo, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni vigenti sull'emergenza COVID-19, apportando le modifiche necessarie per assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e assicurando l'unitarietà, unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la comprensibilità della materia.
9/3434-A/69. Provenza, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione estende fino al 31 marzo 2022 l'impiego del green pass base per l'accesso ai servizi alla persona, per i colloqui negli istituti penitenziari e per l'accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona e a quasi tutto il personale della giustizia;

    disciplina inoltre la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e per gli alunni che, sulla base di detta disciplina, sono tenuti all'auto sorveglianza sanitaria, introduce la gratuità dei tamponi con susseguente ristoro per le farmacie e per le strutture sanitarie;

    a tale riguardo, come noto infatti durante i picchi epidemici della pandemia la richiesta di tamponi rapidi e molecolari si è fatta sempre più insistente da parte dei cittadini, soprattutto a seguito della predetta variante Omicron che è risultata molto più contagiosa delle varianti precedenti;

    la richiesta di tamponi comporta un sovraccarico di lavoro nei laboratori autorizzati e nelle farmacie contribuendo alla creazione di lunghissime attese sia telefoniche che fisiche da parte dei cittadini e di ritardo nell'invio dei risultati alla piattaforma del Ministero della salute con numerosi ritardi anche per quanto riguarda il rilascio del green pass, diventato strumento necessario alla libera circolazione dei soggetti;

   considerato che:

    ad oggi sono autorizzate all'esecuzione dei tamponi COVID-19 esclusivamente le farmacie e non le parafarmacie che invece chiedono da tempo di poter fornire la stessa prestazione. Secondo i dati forniti dalla Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane circa i due terzi dei tamponi COVID-19 vengono eseguiti presso le farmacie che sono 19.000 sul territorio italiano. Di queste meno della metà (circa 8.331) hanno aderito all'accordo che garantisce i test a prezzo calmierato;

    le parafarmacie sono ad oggi 4.700 e come le farmacie, sono dirette ed hanno al loro interno come dipendenti dottori farmacisti, dottori che potrebbero eseguire i tamponi COVID-19 contribuendo ad evadere le numerosissime richieste giornaliere e svolgendo un servizio che in epoca pandemica può essere considerato di pubblico interesse;

    a fronte della citata criticità più volte le forze politiche hanno chiesto l'inserimento delle parafarmacie tra i soggetti abilitati ad eseguire i tamponi, da ultimo con l'emendamento presentato dal Senato al decreto COVID lo scorso gennaio, emendamento tuttavia respinto in Commissione affari Costituzionali del Senato della Repubblica;

    detto intervento avrebbe permesso di arginare e contenere in maniera più efficace ed efficiente la diffusione della variante Omicron dando la possibilità a tutti i cittadini di accedere velocemente ad un servizio ormai diventato di pubblico interesse,

impegna il Governo

a valutare di assumere ulteriori interventi al fine di contrastare efficacemente il diffondersi della malattia, segnatamente attraverso l'utilizzo di strumenti di prevenzione e diagnosi quali i test antigenici COVID, a tal fine consentendo anche alle parafarmacie la somministrazione dei suddetti test diagnostici, limitatamente al termine temporale stabilito dalla dichiarazione di stato di emergenza e sue eventuali proroghe.
9/3434-A/70. Penna, Mammì, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 3-ter, disciplina la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, prevedendo in particolare che con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'auto sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo;

    il regime dell'auto sorveglianza consente l'attività educativa e didattica in presenza e prevede l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività;

    la disposizione in esame, inoltre, prevede che per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su sono tenuti ad indossare la mascherina FFP2;

   considerato che:

    con la conversione definitiva del decreto-legge 221 del 2021 è stata introdotta una misura per il contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per l'istituzione del Tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali; più in particolare il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, dovrà definire, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti;

    il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, all'articolo 19, prevede che, al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche. Per tale finalità il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 è incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022;

    la mascherina FFP2, fino al termine dello stato di emergenza del 31 marzo, è altresì obbligatoria su tutti i mezzi di trasporto, anche scolastico;

    le scuole continuano ad avere hanno enormi quantità e scorte di mascherine chirurgiche praticamente inutilizzate proprio perché per le ragioni e gli obblighi suesposti gli studenti, di fatto, sono tenuti ad indossare pressoché quotidianamente le mascherine di tipo FFP2 invece che le mascherine chirurgiche;

    il Protocollo di sicurezza nazionale del 14 agosto 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, prescrive l'uso di mascherine chirurgiche per gli alunni e non prevede per loro le FFP2 e la nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 698 del 6 maggio 2021, riportava il parere contrario del Comitato Tecnico Scientifico circa l'uso di mascherine FFP2 da parte degli studenti, sconsigliandone l'uso prolungato,

impegna il Governo

a riordinare le disposizioni relative alla prescrizione dei dispositivi di protezione individuale in ambito scolastico assicurando che vi sia corrispondenza anche con la distribuzione dei dispositivi idonei ed effettivamente impiegati dagli studenti e dai docenti presso le istituzioni scolastiche, evitando confusione e spreco nell'impiego delle mascherine chirurgiche e di tipo FFP2.
9/3434-A/71. Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 3-ter, disciplina la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, prevedendo in particolare che con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'auto sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo;

    il regime dell'auto sorveglianza consente l'attività educativa e didattica in presenza e prevede l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività;

    la disposizione in esame, inoltre, prevede che per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su sono tenuti ad indossare la mascherina FFP2;

   considerato che:

    con la conversione definitiva del decreto-legge 221 del 2021 è stata introdotta una misura per il contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per l'istituzione del Tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali; più in particolare il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, dovrà definire, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti;

    il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, all'articolo 19, prevede che, al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche. Per tale finalità il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 è incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022;

    la mascherina FFP2, fino al termine dello stato di emergenza del 31 marzo, è altresì obbligatoria su tutti i mezzi di trasporto, anche scolastico;

    le scuole continuano ad avere hanno enormi quantità e scorte di mascherine chirurgiche praticamente inutilizzate proprio perché per le ragioni e gli obblighi suesposti gli studenti, di fatto, sono tenuti ad indossare pressoché quotidianamente le mascherine di tipo FFP2 invece che le mascherine chirurgiche;

    il Protocollo di sicurezza nazionale del 14 agosto 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, prescrive l'uso di mascherine chirurgiche per gli alunni e non prevede per loro le FFP2 e la nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 698 del 6 maggio 2021, riportava il parere contrario del Comitato Tecnico Scientifico circa l'uso di mascherine FFP2 da parte degli studenti, sconsigliandone l'uso prolungato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riordinare le disposizioni relative alla prescrizione dei dispositivi di protezione individuale in ambito scolastico assicurando che vi sia corrispondenza anche con la distribuzione dei dispositivi idonei ed effettivamente impiegati dagli studenti e dai docenti presso le istituzioni scolastiche.
9/3434-A/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, prevede, in primo luogo, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 – finora disposto per alcuni settori lavorativi – per i soggetti di età superiore a cinquanta anni, nonché per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche);

    restano ferme le norme specifiche che stabiliscono l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto, tra cui rientra anche il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza;

    con decreto del Ministero dell'interno del 19 gennaio 2022 sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19;

    in particolare, tra i soggetti beneficiari del contributo sono individuati i coniugi e figli, genitori, fratelli e sorelle dei soli appartenenti alla polizia di stato, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti nelle circostanze sopra indicate, da cui rimangono esclusi i familiari degli appartenenti alla Polizia Locale deceduti per e nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    la mancata inclusione, tra i soggetti beneficiari del contributo, dei familiari dei 31 caduti della Polizia Locale genera una ingiustificata disparità di trattamento, a fronte delle stesse prestazioni rese ed a fronte degli stessi compiti e funzioni espletate, che appare in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione quanto al divieto di disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, con urgenza, le necessarie iniziative, anche normative, finalizzate a ricomprendere i coniugi e figli, genitori, fratelli e sorelle degli appartenenti alla Polizia Locale Italiana tra i beneficiari del contributo economico previsto in favore dei familiari del personale appartenente alle forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19, al fine di eliminare qualsiasi disparità di trattamento e irragionevole discriminazione nei confronti dei caduti della Polizia Locale.
9/3434-A/72. Galizia, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 3-ter. disciplina la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, prevedendo l'applicazione ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'auto sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), ovvero il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2;

    in sedere referente è stata aggiunta l'ulteriore disposizione secondo cui le istituzioni scolastiche sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali;

    sempre in sede referente, è stata aggiunta l'ulteriore disposizione che istituisce il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico;

    con il decreto cosiddetto «Sostegni bis» (decreto-legge n. 73 del 2021) sono state stanziate diverse risorse per il potenziamento dei servizi di neuropsichiatria infantile e per l'adolescenza attraverso l'assunzione di personale, e quindi anche di psicologi ed è stato istituito un «fondo per promuovere il benessere e la persona favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione»;

    con il medesimo provvedimento, all'articolo 58 comma 4-bis, si consente alle scuole di utilizzare parte delle risorse del un Fondo straordinario per il Covid anche per l'acquisto di servizi di «assistenza psicologica» mentre al successivo articolo 64, comma 12, si incrementano le risorse del fondo per le politiche giovanili, per la «prevenzione e il contrasto ai fenomeni di disagio giovanile attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale»;

    con la legge di bilancio 2022, all'articolo 1, comma 697, è stato incrementato il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    le predette misure intendono, come da più parti auspicato, contenere da un lato il contagio dal virus e dall'altro le gravi conseguenze e il rilevante disagio psicologico che i giovani studenti delle istituzioni scolastiche hanno vissuto e vivono a causa del restringimento o talvolta azzeramento delle relazioni sociali conseguenti alla attivazione della DAD o alle misure di lockdown o distanziamento;

    la vita dei giovani è stata stravolta e, attraverso una presenza costante di esperti, hanno bisogno di un supporto psicologico che li sappia guidare nella gestione delle emozioni critiche che la pandemia ha generato e che li sappia guidare nell'attivare la vita di relazione e socializzazione;

    è necessario che in ambito scolastico vi siano persone esperte che sappiano cogliere le problematiche emotive degli alunni correlate all'impatto psicologico della pandemia e sappiano offrire gli strumenti utili per affrontarle,

impegna il Governo

di istituire in ambito scolastico un servizio di assistenza psicologica per gli studenti ovvero di prevedere la figura dello psicologo scolastico, al fine di contenere gli impatti psicologici e di prevenire i fattori di rischio e di disagio degli studenti, connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, valutando anche la possibilità di realizzare progetti di collaborazione con gli psicologi dei consultori familiari.
9/3434-A/73. D'Arrando, Villani, Nappi, Corneli, Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 3-ter. disciplina la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, prevedendo l'applicazione ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'auto sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), ovvero il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2;

    in sedere referente è stata aggiunta l'ulteriore disposizione secondo cui le istituzioni scolastiche sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali;

    sempre in sede referente, è stata aggiunta l'ulteriore disposizione che istituisce il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico;

    con il decreto cosiddetto «Sostegni bis» (decreto-legge n. 73 del 2021) sono state stanziate diverse risorse per il potenziamento dei servizi di neuropsichiatria infantile e per l'adolescenza attraverso l'assunzione di personale, e quindi anche di psicologi ed è stato istituito un «fondo per promuovere il benessere e la persona favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione»;

    con il medesimo provvedimento, all'articolo 58 comma 4-bis, si consente alle scuole di utilizzare parte delle risorse del un Fondo straordinario per il Covid anche per l'acquisto di servizi di «assistenza psicologica» mentre al successivo articolo 64, comma 12, si incrementano le risorse del fondo per le politiche giovanili, per la «prevenzione e il contrasto ai fenomeni di disagio giovanile attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché Io sviluppo individuale»;

    con la legge di bilancio 2022, all'articolo 1, comma 697, è stato incrementato il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    le predette misure intendono, come da più parti auspicato, contenere da un lato il contagio dal virus e dall'altro le gravi conseguenze e il rilevante disagio psicologico che i giovani studenti delle istituzioni scolastiche hanno vissuto e vivono a causa del restringimento o talvolta azzeramento delle relazioni sociali conseguenti alla attivazione della DAD o alle misure di lockdown o distanziamento;

    la vita dei giovani è stata stravolta e, attraverso una presenza costante di esperti, hanno bisogno di un supporto psicologico che li sappia guidare nella gestione delle emozioni critiche che la pandemia ha generato e che li sappia guidare nell'attivare la vita di relazione e socializzazione;

    è necessario che in ambito scolastico vi siano persone esperte che sappiano cogliere le problematiche emotive degli alunni correlate all'impatto psicologico della pandemia e sappiano offrire gli strumenti utili per affrontarle,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere in ambito scolastico un servizio di assistenza psicologica per gli studenti, al fine di contenere gli impatti psicologici e di prevenire i fattori di rischio e di disagio degli studenti, connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, valutando anche la possibilità di realizzare progetti di collaborazione con gli psicologi dei consultori familiari.
9/3434-A/73. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Arrando, Villani, Nappi, Corneli, Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 hanno provocato un'emergenza sanitaria per COVID-19 cui è stata data una risposta immediata con una serie di misure urgenti fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020;

    sotto il profilo della figura professionale dei collaboratori farmacisti, il perdurare dello stato di emergenza coronavirus, ha messo in evidenza gli aspetti problematici che attengono a questo settore, ed in particolare la questione della modifica del Contratto nazionale dei farmacisti collaboratori risalente all'anno 2013;

    in data 7 settembre 2021 è stato siglato l'accordo tra Federfarma e i sindacati confederali relativo al rinnovo del contratto nazionale dei farmacisti collaboratori;

    tale accordo ha introdotto rilevanti modifiche rispetto al precedente contratto risalente all'anno che attengono a diversi aspetti alcuni dei quali riguardano il trattamento salariale e l'inquadramento professionale; sul primo punto è stato previsto un aumento dello stipendio di 80 euro lordi mensili, cui si affianca un'indennità per la sanità integrativa di 13 euro lordi mensili; sul versante dell'inquadramento professionale, l'accordo ha previsto l'istituzione di una figura che va oltre quella del farmacista collaboratore semplice e si colloca su un livello definito «Q2»; tale livello assisterà l'inquadramento di quei farmacisti che svolgono anche funzioni suppletive, come la gestione di servizi nella farmacia, ad esempio quelli di diagnosi, la quale, laddove riconosciuta, darà diritto a 70 euro mensili lordi aggiuntivi; per quel che riguarda la vaccinazione, nel nuovo contratto si prevede che il farmacista collaboratore abbia diritto a 2 euro lordi per ogni iniezione somministrata oppure, qualora il lavoratore lo preferisca, a un bonus annuale di 200 euro lordi; sono inoltre previsti la costituzione di una commissione, composta da parti sindacali e Federfarma, con il compito di valutare l'evoluzione della professionalità in funzione della prospettiva di promozione al livello «Q2» e l'istituzione di osservatori con la funzione di verificare il rispetto dei protocolli di tutela dei lavoratori nei confronti del Covid nell'esercizio della propria professione;

    di fronte a questo rinnovo del contratto nazionale il Movimento italiano farmacisti collaboratori (Mifc), che raggruppa circa 6 mila iscritti, ha sollevato dure critiche ed, in particolare il Presidente Michele Scopelliti, ha dichiarato di essere indignato e di giudicare le condizioni pattuite con Federfarma non rispettose della loro categoria; il Presidente ha, inoltre, affermato che gli 80 euro lordi sono ampiamente insufficienti, così come i 2 euro lordi per ogni iniezione somministrata;

    i motivi di insoddisfazione non sono solo di natura economica se si considera che non sarebbe stata accolta la principale istanza sollevata dall'associazione del farmacisti collaboratori ovvero il loro inquadramento da meri operatori commerciali, a figure sanitarie, che spetterebbe loro di diritto, essendo le farmacie, come ancor più è emerso nel corso della pandemia, presidi che svolgono un'importante operazione di affiancamento del Servizio sanitario nazionale;

    quanto sopra esposto, rappresenta alcune delle critiche sollevate in riferimento all'accordo siglato in data 7 settembre 2021 tra Federfarma e i sindacati confederali e per le quali si ritiene, pertanto, necessario intervenire al fine di tutelare la categoria dei farmacisti collaboratori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di accogliere le istanze sollevante dall'associazione farmacisti collaboratori dirette ad una modifica dell'accordo dagli stessi sottoscritti.
9/3434-A/74. Ruggiero, D'Arrando, Villani, Perconti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione del decreto-legge 1 del 2022, all'articolo 3-ter, inserito in sede referente con l'approvazione dell'emendamento governativo che ha fatto confluire nel presente decreto il decreto-legge n. 5 del 2022, disciplina la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

    in particolare, prevede che nella scuola primaria e nella scuola secondaria, rispettivamente dal quinto e dal secondo caso di positività nella stessa classe, proseguono l'attività didattica in presenza i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione con l'utilizzo della mascherina ffp2 mentre per i non vaccinati non esenti si prevede la didattica digitale integrata (ddi) per cinque giorni;

    al di là delle notevoli difficoltà che com'è noto la DDI causa nell'organizzazione dell'attività didattica, dovendosi contemporaneamente coinvolgere e far interagire alunni presenti e alunni a distanza, la previsione crea una irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti non vaccinati e i soggetti esenti da vaccinazione che conferma l'inidoneità della distinzione. Se si trattasse, infatti, di una scelta obbligata da ragioni sanitarie e non discriminatorie i soggetti esenti da vaccinazione sarebbero precauzionalmente tenuti a casa esattamente come coloro i quali non vaccinati per scelta dei genitori;

    l'importanza della campagna vaccinale nell'età pediatrica è notevole e indiscutibile ma non può non rilevarsi che il diritto all'istruzione non deve subire alcuna compressione se non per stretta necessità di tutela del diritto alla salute con cui va bilanciato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere la difformità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati nella gestione dei casi COVID nelle scuole primarie e secondarie.
9/3434-A/75. Bella, Zolezzi, Terzoni, Corneli, Bruno, Serritella, Iorio, Martinciglio, Faro, Papiro, Di Lauro, Dieni, Emiliozzi, Invidia, Gabriele Lorenzoni, Flati, Segneri, Roberto Rossini, Ruocco, Nappi, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, di conversione del decreto-legge 1 del 2022, all'articolo 3-ter, inserito in sede referente con l'approvazione dell'emendamento governativo che ha fatto confluire nel presente decreto il decreto-legge n. 5 del 2022, disciplina la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

    in particolare, prevede che nella scuola primaria e nella scuola secondaria, rispettivamente dal quinto e dal secondo caso di positività nella stessa classe, proseguono l'attività didattica in presenza i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione con l'utilizzo della mascherina ffp2 mentre per i non vaccinati non esenti si prevede la didattica digitale integrata (ddi) per cinque giorni;

    al di là delle notevoli difficoltà che com'è noto la DDI causa nell'organizzazione dell'attività didattica, dovendosi contemporaneamente coinvolgere e far interagire alunni presenti e alunni a distanza, la previsione crea una irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti non vaccinati e i soggetti esenti da vaccinazione che conferma l'inidoneità della distinzione. Se si trattasse, infatti, di una scelta obbligata da ragioni sanitarie e non discriminatorie i soggetti esenti da vaccinazione sarebbero precauzionalmente tenuti a casa esattamente come coloro i quali non vaccinati per scelta dei genitori;

    l'importanza della campagna vaccinale nell'età pediatrica è notevole e indiscutibile ma non può non rilevarsi che il diritto all'istruzione non deve subire alcuna compressione se non per stretta necessità di tutela del diritto alla salute con cui va bilanciato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere la difformità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati nella gestione dei casi COVID nelle scuole primarie e secondarie.
9/3434-A/75. (Testo modificato nel corso della seduta)Bella, Zolezzi, Terzoni, Corneli, Bruno, Serritella, Iorio, Martinciglio, Faro, Papiro, Di Lauro, Dieni, Emiliozzi, Invidia, Gabriele Lorenzoni, Flati, Segneri, Roberto Rossini, Ruocco, Nappi, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede la generalizzazione dell'obbligo di vaccinazione a tutti coloro che abbiano più di cinquanta anni di età nonché al personale di alcuni specifici ambiti; inoltre prevede l'estensione della certificazione verde cosiddetta rafforzata per l'accesso ai luoghi di lavoro, con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni ed amplia il novero di attività e servizi per l'accesso ai quali la certificazione verde sia richiesta quale requisito. Specifiche disposizioni sono dettate per la gestione dei casi di positività al virus nel sistema educativo, didattico e formativo, nonché per il tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica;

   considerato che

    alla luce delle esigenze dettate dal perdurante stato di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e al fine di contrastare gli effetti della situazione epidemiologica, sarebbe auspicabile che presso ciascuna azienda ed ente del Servizio sanitario nazionale venisse istituito il cosiddetto «servizio dell'Infermiere di Famiglia», con una propria articolazione organizzativa e funzionale afferente e diretta dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, in collaborazione con i Distretti Socio Sanitari e i Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta. Sarebbe altresì auspicabile che in ogni Casa della Comunità fosse istituita una Direzione delle Professioni Sanitarie, con articolazione organizzativa di Unità Operativa Complessa e il Servizio dell'Infermiere di Famiglia, con la presenza di 2 infermieri ogni 10.000 abitanti;

    al fine di riconoscere e valorizzare le competenze specialistiche dell'Infermiere di Famiglia sembrerebbe anche opportuno istituire, in collaborazione con le università, dei percorsi di formazione specialistica con Master universitari di I e II livello. Al fine di assicurare livelli di management e governance di presa in carico delle persone con fragilità e cronicità, delle dimissioni protette Ospedale-Territorio, con modelli organizzativi a gestione infermieristica, si rappresenta altresì l'opportunità di attivare degli appositi Dipartimenti delle Professioni Sanitarie, all'interno degli Ospedali di Comunità;

   considerato altresì che:

    sul territorio nazionale sono ancora poche le aziende sanitarie ed ospedaliere che hanno deliberato ed istituito la figura dell'Infermiere di Famiglia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare delle iniziative volte a rafforzare e consolidare i contenuti del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) che, all'articolo 1 comma 5, introduce l'Infermiere di Famiglia o di Comunità;

   a valutare l'opportunità di intervenire al fine di riconoscere e valorizzare le competenze specialistiche della figura professionale dell'Infermiere di Famiglia o di Comunità.
9/3434-A/76. Mammì, Villani, D'Arrando.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore con l'obiettivo di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia in corso;

    in particolare, l'articolo 3-bis (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) prevede che fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di green pass base; inoltre consente agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado di accedere ai mezzi di trasporto scolastico dedicato con l'obbligo di indossare le mascherine FFP2;

    il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria» ha introdotto, tra le altre misure, l'obbligo di possesso del cosiddetto «super green pass» per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;

    il cittadino munito di green pass, rilasciato a seguito di tampone negativo, è stato sottoposto a controllo per cui non rappresenta un pericolo per l'incolumità degli altri cittadini;

    sarebbe opportuno consentire a tutti i cittadini muniti di green pass, ottenuto anche successivamente a tampone negativo, di viaggiare sui mezzi pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, con successivi interventi, anche normativi, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità, a tutti i cittadini muniti di green pass, ottenuto anche successivamente a tampone negativo, di viaggiare sui mezzi pubblici di trasporto.
9/3434-A/77. Papiro, Serritella, Iorio, Bella, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Faro, Bruno, Martinciglio, Corneli, Segneri, Terzoni, Invidia, Emiliozzi, Dieni.


   La Camera,

   premesso che:

    la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è consentita alle farmacie aperte al pubblico;

    al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, a prezzi contenuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti utili, un Protocollo d'intesa con gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddette parafarmacie), che possono garantire la sicurezza degli assistiti, gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità telematiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
9/3434-A/78. Invidia.


   La Camera,

   premesso che:

    la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è consentita alle farmacie aperte al pubblico;

    al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, a prezzi contenuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, fino al 31 marzo 2022, gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico e sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possano effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. A tal fine, tali esercizi si avvalgono di modalità telematiche sicure approvate dal Ministero della salute per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigienici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-COV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento. Le modalità attraverso le quali deve essere effettuata la trasmissione dei dati sono approvate, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/3434-A/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Invidia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame prevede una serie di disposizioni dirette a contenere l'emergenza pandemica come la generalizzazione dell'obbligo di vaccinazione, finora disposto per alcuni settori lavorativi, a tutti coloro che abbiano più di cinquanta anni di età nonché al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; l'estensione della certificazione verde cosiddetta rafforzata per l'accesso ai luoghi di lavoro, con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni; l'ampliamento del novero di attività e servizi per l'accesso ai quali è richiesta la certificazione verde;

    la legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, commi 706 e 707, ha prorogato al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico;

    in particolare sono state prorogate al 31 marzo 2022: l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; le disposizioni che prevedono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente;

    la disposizione derogatoria ha confermato così il complesso delle norme agevolative previste dal decreto-legge n. 147 del 2020 per i medesimi soggetti che, pertanto, fino al 31 marzo 2022 potranno proseguire nella posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    con la fine dello stato di emergenza fissato al 31 marzo 2022, dal primo aprile gli esercizi di ristorazione, di somministrazione di pasti e di bevande, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia dovranno iniziare a pagare il Cup, il canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

    l'emergenza sanitaria ha comportato purtroppo anche una grave crisi economica che ha colpito in particolar modo i titolari di ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie;

    lo «spettro» del caro energia continua a fare paura alle imprese del commercio, della ricettività e della ristorazione che nel 2022 dovranno far fronte ad un aumento della bolletta energetica che per qualcuno sarà semplicemente non sostenibile,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, nei successivi provvedimenti legislativi, iniziative di competenza per prorogare ulteriormente l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale a favore delle

   aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico nonché tutte le altre norme agevolative prorogate con la legge di bilancio 2022 al fine di sostenere le attività commerciali e favorirne una graduale ripresa.
9/3434-A/79. Alaimo, Giarrizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente decreto-legge reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    l'articolo 3, recante l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, estende al 31 marzo 2022 l'impiego del cosiddetto «green pass» base, sia quanto ai luoghi nei quali va presentato, sia quanto ai soggetti tenuti ad averlo;

    l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni nella legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha individuato attività e luoghi dove è necessario l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione cosiddetto green pass rafforzato, sino al 31 marzo 2022;

    l'utilizzo di tali certificazioni è stato sostenuto e promosso dal Governo con l'obiettivo di incoraggiare la campagna di vaccinazione, riducendo contagi, ospedalizzazioni e lo sviluppo della malattia in forma grave;

    il nostro Paese e l'intera popolazione ha risposto in modo più che solerte e civile a tale appello arrivando ad un tasso percentuale di vaccinati over 12 – con ciclo completo – pari all'89 per cento; il tasso percentuale di vaccinati over 12 con almeno una dose di vaccino è pari al 91,18 per cento; tale percentuale aumenta al 93,92 per cento se ad essa si aggiunge il totale dei guariti da massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione. Infine, sono 36.992.247 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster), pari all'84,69 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale – fonte https[:]//www[.]governo[.3it/it/cscovidi9/report-vaccini/;

    i dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiologico, con un significativo calo dei contagi ed un notevole alleggerimento della pressione ospedaliera, tanto che l'orientamento del Governo sembrerebbe quello di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che pertanto cesserà il 31 marzo p.v.;

    alla luce del rinnovato contesto giuridico e sanitario, non pare più giustificabile l'ulteriore compressione dell'esercizio di diritti costituzionali, quali la libertà di circolazione (articolo 16); il diritto al lavoro (articolo 4) e alla retribuzione (articolo 36), nonché il diritto allo studio (articolo 34);

    gli stessi dati non giustificano, altresì, la permanenza delle limitazioni che riguardano i minorenni over 12 anni, ai quali è precluso lo svolgimento di attività fondamentali alla loro crescita psico-fisica, come lo sport o tutte quelle che favoriscono un'autentica socializzazione tra loro, a causa di scelte adottate dai loro genitori;

    tutte le decisioni intraprese dal Governo, sin dalla prima comparsa della pandemia, sono state ispirate ai principi di adeguatezza e proporzionalità, imponendo un sacrificio alle libertà individuali solo laddove giustificato e necessario a tutelare la salute collettiva, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione;

    alla luce di quanto illustrato, appare oggi ragionevole prevedere un percorso chiaro, con tempi certi di graduale allentamento di ogni misura restrittiva vigente consentendo una ri-espansione dell'esercizio di tutti i diritti costituzionali attualmente compressi, facendo sempre salve eventuali misure di contenimento ritenute opportune in ragione dell'evoluzione della curva epidemiologica e della pressione ospedaliera e tenuto conto della criticità di alcuni specifici contesti come, ad esempio, gli eventi di massa o talune specifiche attività che si svolgono in luoghi chiusi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a consentire, all'indomani della cessazione dello stato di emergenza, la ri-espansione dell'esercizio dei diritti costituzionali alla circolazione, al lavoro e allo studio, avviando subito, proprio in vista di quella data, un piano graduale per l'eliminazione dell'utilizzo del green pass in relazione all'esercizio di tali diritti, nonché ad adottare iniziative, anche legislative, volte ad allentare gradualmente anche le altre misure restrittive legate all'utilizzo del green pass in relazione alla fruizione di attività economiche e sociali, ove l'evoluzione della curva epidemiologica e i dati sulla pressione ospedaliera lo consentano, e tenendo conto della criticità di alcuni specifici contesti quali, ad esempio, gli eventi di massa o di talune specifiche attività che si svolgono in luoghi chiusi.
9/3434-A/80. Baldino, Davide Crippa, Carbonaro, Alaimo, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Azzolina, D'Orso, Bruno, Papiro, Serritella, Martinciglio, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Flati, Faro, Cominardi, D'Arrando, Emiliozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente decreto-legge reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    l'articolo 3, recante l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, estende al 31 marzo 2022 l'impiego del cosiddetto «green pass» base, sia quanto ai luoghi nei quali va presentato, sia quanto ai soggetti tenuti ad averlo;

    l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni nella legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha individuato attività e luoghi dove è necessario l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione cosiddetto green pass rafforzato, sino al 31 marzo 2022;

    l'utilizzo di tali certificazioni è stato sostenuto e promosso dal Governo con l'obiettivo di incoraggiare la campagna di vaccinazione, riducendo contagi, ospedalizzazioni e lo sviluppo della malattia in forma grave;

    il nostro Paese e l'intera popolazione ha risposto in modo più che solerte e civile a tale appello arrivando ad un tasso percentuale di vaccinati over 12 – con ciclo completo – pari all'89 per cento; il tasso percentuale di vaccinati over 12 con almeno una dose di vaccino è pari al 91,18 per cento; tale percentuale aumenta al 93,92 per cento se ad essa si aggiunge il totale dei guariti da massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione. Infine, sono 36.992.247 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster), pari all'84,69 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale – fonte https[:]//www[.]governo[.3it/it/cscovidi9/report-vaccini/;

    i dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiologico, con un significativo calo dei contagi ed un notevole alleggerimento della pressione ospedaliera, tanto che l'orientamento del Governo sembrerebbe quello di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che pertanto cesserà il 31 marzo p.v.;

    alla luce del rinnovato contesto giuridico e sanitario, non pare più giustificabile l'ulteriore compressione dell'esercizio di diritti costituzionali, quali la libertà di circolazione (articolo 16); il diritto al lavoro (articolo 4) e alla retribuzione (articolo 36), nonché il diritto allo studio (articolo 34);

    gli stessi dati non giustificano, altresì, la permanenza delle limitazioni che riguardano i minorenni over 12 anni, ai quali è precluso lo svolgimento di attività fondamentali alla loro crescita psico-fisica, come lo sport o tutte quelle che favoriscono un'autentica socializzazione tra loro, a causa di scelte adottate dai loro genitori;

    tutte le decisioni intraprese dal Governo, sin dalla prima comparsa della pandemia, sono state ispirate ai principi di adeguatezza e proporzionalità, imponendo un sacrificio alle libertà individuali solo laddove giustificato e necessario a tutelare la salute collettiva, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione;

    alla luce di quanto illustrato, appare oggi ragionevole prevedere un percorso chiaro, con tempi certi di graduale allentamento di ogni misura restrittiva vigente consentendo una ri-espansione dell'esercizio di tutti i diritti costituzionali attualmente compressi, facendo sempre salve eventuali misure di contenimento ritenute opportune in ragione dell'evoluzione della curva epidemiologica e della pressione ospedaliera e tenuto conto della criticità di alcuni specifici contesti come, ad esempio, gli eventi di massa o talune specifiche attività che si svolgono in luoghi chiusi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a consentire, all'indomani della cessazione dello stato di emergenza, la ri-espansione delle libertà costituzionali, limitate ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, avviando subito, proprio in vista di quella data, un piano graduale per l'eliminazione dell'utilizzo del green pass in relazione all'esercizio di tali diritti, nonché ad adottare iniziative, anche legislative, volte ad allentare gradualmente anche le altre misure restrittive legate all'utilizzo del green pass in relazione alla fruizione di attività economiche e sociali, ove l'evoluzione della curva epidemiologica e i dati sulla pressione ospedaliera lo consentano, e tenendo conto della criticità di alcuni specifici contesti quali, ad esempio, gli eventi di massa o di talune specifiche attività che si svolgono in luoghi chiusi.
9/3434-A/80. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldino, Davide Crippa, Carbonaro, Alaimo, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Azzolina, D'Orso, Bruno, Papiro, Serritella, Martinciglio, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Flati, Faro, Cominardi, D'Arrando, Emiliozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» (AC. 3434);

    nel nostro Paese la popolazione ha risposto in modo più che solerte all'appello alla vaccinazione, arrivando, per persone con età maggiore di 12 anni, a un tasso percentuale di vaccinati – con ciclo completo – pari all'89,03 per cento. Il tasso percentuale di vaccinati con almeno una dose di vaccino è pari al 91,18 per cento e tale percentuale aumenta al 93,92 per cento se a essa si aggiunge il totale dei guariti da non più di 6 mesi senza alcuna somministrazione. Inoltre, sono 36.992.247 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster) pari a 84,69 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale;

    negli ultimi giorni il numero dei contagi sta sempre più riducendosi; nella giornata di ieri, il bollettino reso noto dal Ministero della Salute ha registrato 24.408 contagi nelle ultime 24 ore con un tasso di occupazione delle terapie intensive sceso al 10 per cento,

    i dati attuali sembrano dimostrare che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare lo stato di emergenza e la limitazione di diritti costituzionali quali la libertà di movimento sul territorio nazionale, che è di fatto condizionato al possesso del green pass rafforzato su mezzi pubblici locali, il diritto al lavoro e alla retribuzione, limitato dall'introduzione dell'obbligo di green pass rafforzato per gli over 50 (ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1);

    si è, al contrario, determinata una discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati pur in possesso di un tampone che comprovi la negatività al COVID-19 e dunque l'assenza di un effettivo pericolo per la collettività,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame, al fine di adottare apposite misure normative volte a eliminare definitivamente l'obbligo vaccinale per ottenere la certificazione verde che sia essa base o rafforzata per coloro che sono guariti da SARS-CoV-2;

   a prevedere con un prossimo provvedimento di carattere normativo, l'abolizione dell'obbligo di certificazioni verdi da COVID-19 in qualsiasi forma.
9/3434-A/81. Emiliozzi, Terzoni, Papiro, Serritella, Iorio, Bella, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Faro, Bruno, Martinciglio, Corneli, Segneri, Invidia, Dieni, Di Lauro, Cominardi, Ciprini, Flati, Nappi.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» (AC. 3434);

    nel nostro Paese la popolazione ha risposto in modo più che solerte all'appello alla vaccinazione, arrivando, per persone con età maggiore di 12 anni, a un tasso percentuale di vaccinati – con ciclo completo – pari all'89,03 per cento. Il tasso percentuale di vaccinati con almeno una dose di vaccino è pari al 91,18 per cento e tale percentuale aumenta al 93,92 per cento se a essa si aggiunge il totale dei guariti da non più di 6 mesi senza alcuna somministrazione. Inoltre, sono 36.992.247 le persone che hanno compiuto la dose addizionale (il cosiddetto booster) pari a 84,69 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale;

    negli ultimi giorni il numero dei contagi sta sempre più riducendosi; nella giornata di ieri, il bollettino reso noto dal Ministero della Salute ha registrato 24.408 contagi nelle ultime 24 ore con un tasso di occupazione delle terapie intensive sceso al 10 per cento,

    i dati attuali sembrano dimostrare che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare lo stato di emergenza e la limitazione di diritti costituzionali quali la libertà di movimento sul territorio nazionale, che è di fatto condizionato al possesso del green pass rafforzato su mezzi pubblici locali, il diritto al lavoro e alla retribuzione, limitato dall'introduzione dell'obbligo di green pass rafforzato per gli over 50 (ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1);

    si è, al contrario, determinata una discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati pur in possesso di un tampone che comprovi la negatività al COVID-19 e dunque l'assenza di un effettivo pericolo per la collettività,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo e contestualmente a predisporre un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento, sulla base dell'andamento epidemiologico, delle diverse limitazioni imposte per fronteggiare l'emergenza COVID-19 ivi comprese le certificazioni verdi.
9/3434-A/81. (Testo modificato nel corso della seduta)Emiliozzi, Terzoni, Papiro, Serritella, Iorio, Bella, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Faro, Bruno, Martinciglio, Corneli, Segneri, Invidia, Dieni, Di Lauro, Cominardi, Ciprini, Flati, Nappi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione di Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 ha introdotto, in via «strutturale», l'estensione dell'obbligo di vaccinazione ad alcune categorie del pubblico impiego (personale scolastico, del comparto della difesa-sicurezza-soccorso pubblico, dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità); un ampliamento del novero di attività (o mezzi di trasporto) per accedere ai quali siano richieste le certificazioni verdi; una «differenziazione» di loro effetti, in tema di certificazioni verdi, a seconda che esse conseguano ad avvenuta vaccinazione o guarigione trattasi del cosiddetto green pass «rafforzato» ovvero a test, nelle zone gialle o arancioni (ed in via transitoria, per il periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2022, nelle zone bianche). Inoltre, lo stesso decreto ha disposto la riduzione a nove mesi (anziché dodici) della validità del certificato verde da vaccinazione;

   considerato che:

    in particolare, l'articolo 4 prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e si ricorre alla didattica a distanza, o alla didattica digitale integrata, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale. Come evidenziato in un comunicato stampa del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2021, la decisione presa dal Governo tiene conto, da un lato, dei dati sanitari e dell'evoluzione della pandemia, dall'altro, rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare in presenza, a garanzia di un'uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico. La nota congiunta del Ministero dell'istruzione e del Ministero della salute, Prot. 1218, del 6 novembre 2021, dispone che in presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici. Tuttavia, il monitoraggio e la prevenzione nelle scuole si rivela ancora insufficiente, anche in virtù del minor numero di vaccinati riscontrabile tra la popolazione scolastica,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati a integrare ed implementare le misure attualmente previste all'articolo 4 del provvedimento in esame, introdotte allo scopo di disciplinare, per gli alunni, i casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, tenendo conto delle specificità dei differenti contesti legati al grado d'istruzione, anche introducendo l'obbligo di esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare per alunni e docenti di rientro da gite scolastiche o reduci da periodi di assenza in virtù di altre attività extracurriculari.
9/3434-A/82. Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione di Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 ha introdotto, in via «strutturale», l'estensione dell'obbligo di vaccinazione ad alcune categorie del pubblico impiego (personale scolastico, del comparto della difesa-sicurezza-soccorso pubblico, dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità); un ampliamento del novero di attività (o mezzi di trasporto) per accedere ai quali siano richieste le certificazioni verdi; una «differenziazione» di loro effetti, in tema di certificazioni verdi, a seconda che esse conseguano ad avvenuta vaccinazione o guarigione trattasi del cosiddetto green pass «rafforzato» ovvero a test, nelle zone gialle o arancioni (ed in via transitoria, per il periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2022, nelle zone bianche). Inoltre, lo stesso decreto ha disposto la riduzione a nove mesi (anziché dodici) della validità del certificato verde da vaccinazione;

   considerato che:

    in particolare, l'articolo 4 prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e si ricorre alla didattica a distanza, o alla didattica digitale integrata, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale. Come evidenziato in un comunicato stampa del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2021, la decisione presa dal Governo tiene conto, da un lato, dei dati sanitari e dell'evoluzione della pandemia, dall'altro, rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare in presenza, a garanzia di un'uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico. La nota congiunta del Ministero dell'istruzione e del Ministero della salute, Prot. 1218, del 6 novembre 2021, dispone che in presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici. Tuttavia, il monitoraggio e la prevenzione nelle scuole si rivela ancora insufficiente, anche in virtù del minor numero di vaccinati riscontrabile tra la popolazione scolastica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati a integrare ed implementare le misure attualmente previste all'articolo 4 del provvedimento in esame, introdotte allo scopo di disciplinare, per gli alunni, i casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, tenendo conto delle specificità dei differenti contesti legati al grado d'istruzione, anche introducendo l'obbligo di esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare per alunni e docenti di rientro da gite scolastiche o reduci da periodi di assenza in virtù di altre attività extracurriculari.
9/3434-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta)Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone come obiettivo quello di proseguire la strategia di contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti uno strumento imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva;

    l'articolo 1 estende l'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro al fine di tutelare la salute pubblica e limitare la diffusione del contagio;

    la vaccinazione svolge un importante ruolo preventivo, insieme a tutti i dispositivi di sicurezza personali da utilizzare nella quotidianità e ad importanti figure che potrebbero agevolare il controllo e la sicurezza igienico-sanitaria;

    il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro opera come responsabile delle attività di prevenzione, dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici, nonché nei settori della sanità e dell'ambiente;

    il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, disciplina tale figura e ne descrive il relativo profilo professionale stabilendo, all'articolo 1, che il tecnico della prevenzione è l'operatore sanitario responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro e di igiene di sanità pubblica;

    in questo particolare momento storico, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, abbiamo compreso l'importanza della prevenzione e dell'esigenza di lavorare in condizioni di sicurezza, di igiene ambientale e di protezione individuale, per il bene della nostra salute e di coloro che ci circondano;

    nelle strutture pubbliche, anche non sanitarie, con un numero rilevante di dipendenti e aperte al pubblico e nelle quali, considerate l'entità delle attività e dei servizi, nonché la complessità dell'organizzazione, si presume che siano presenti una grande varietà di rischi da fronteggiare e un gran numero di adempimenti da soddisfare,

impegna il Governo

alla luce dell'importanza della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in questa fase di emergenza pandemica, a valutare l'opportunità di inserire nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio, inquadrandolo nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
9/3434-A/83. Licatini.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;

    con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture socio-sanitarie o alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

    inoltre, con l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 è stato esteso l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea nonché per i cittadini stranieri residenti nel territorio dello Stato, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

   considerato che:

    i vaccini COVID-19 attualmente impiegati in Italia hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata ai sensi del Regolamento (CE) n. 507 del 2006, trattandosi di farmaci che rispondevano ad esigenze mediche insoddisfatte ma per i quali non si disponeva ancora di dati completi su sicurezza ed efficacia (articolo 4 del citato regolamento);

    il Regolamento (UE) n. 1235 del 2010 ha introdotto nell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 726 del 2004 il concetto e l'ambito di applicazione del cosiddetto «monitoraggio addizionale» degli effetti avversi, ulteriormente modificato dal successivo Regolamento (UE) n. 1027 del 2012, che si applica tra l'altro ai medicinali con autorizzazione all'immissione in commercio condizionata;

    il primo ciclo vaccinale è stato licenziato sulla base di evidenze derivanti da sperimentazioni cliniche controllate e randomizzate in cieco;

    al contrario, le dosi di richiamo sono somministrate quasi esclusivamente sulla base di studi osservazionali;

    alcuni studi hanno evidenziato una maggiore frequenza di reazioni avverse anche gravi (ad esempio miocarditi) dovute alla somministrazione di seconde dosi – rispetto alle prime dosi – mentre i dati disponibili sulle dosi di richiamo e booster sono scarsi ed alcuni studi, per ora disponibili solo in preprint, evidenziano incidenza simile a quella delle seconde dosi;

    le dosi di richiamo destinate ai minori sono autorizzate da AIFA, ma non ancora approvate dall'EMA che ha iniziato il processo di revisione dati l'8 febbraio e ancora non si è espressa;

    si ricorda inoltre che la vaccinazione con Spikevax nei minori è stata sospesa già dallo scorso autunno in Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda e sospesa negli under-30 in Germania e Francia perché i dati mostravano un incremento ulteriore del rischio di miocardite e pericardite rispetto al Comirnaty;

    nell'aggiornamento sulla sicurezza del vaccino Comirnaty della Pfizer-BioNTech del 6 ottobre 2021, TEMA ha segnalato, ad esempio, rare reazioni severe da aggiungere al foglietto illustrativo quali eritema multiforme, parestesia e ipoestesia, nonché possibili nessi causali con glomerulonefrite e sindrome nefrosica;

    analogamente, nei più recenti aggiornamenti sulla sicurezza dei vaccini COVID-19 del 20 gennaio 2022, sono stati aggiunti ulteriori effetti avversi da segnalare nel foglio illustrativo e, precisamente, per il vaccino Spikevax la parestesia e per i vaccini Janssen e Vaxzevria la mielite trasversa;

    gli aggiornamenti sulla sicurezza dei vaccini COVID-19 del 20 gennaio 2022 e del 17 febbraio 2022 evidenziano inoltre per i vaccini Comirnaty e Spikevax una possibile correlazione con cambiamenti nel ciclo mestruale, quali amenorrea o cicli particolarmente abbondanti, nonché con la sindrome da permeabilità capillare;

    i safety signals provenienti dalla farmacovigilanza sono fondamentali per indagare quelle reazioni che seppur rare possono colpire alcuni soggetti, come la stessa EMA evidenzia nei suoi report periodici;

    pertanto, a tutela della salute dei soggetti che hanno riportato effetti negativi gravi conseguenti alla vaccinazione e, al contempo, per garantire una efficace valutazione delle sospette reazioni avverse gravi, tempestivamente segnalate al sistema di farmacovigilanza, e così favorendo anche un aumento di fiducia da parte dei cittadini nei confronti della campagna vaccinale,

impegna il Governo:

   a recepire gli aggiornamenti sugli effetti avversi, accertati o potenziali, indicati dall'Agenzia europea per i medicinali;

   a prevedere che il medico di medicina generale esegua una valutazione clinica per l'accertamento dell'effettiva idoneità alla seconda dose o successive dosi di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato documentate reazioni avverse gravi in seguito alla somministrazione, anche al di fuori dei casi previsti dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.
9/3434-A/84. Flati, Di Lauro, Papiro, Serritella, Bruno, Zolezzi, Iorio, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Emiliozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;

    con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture socio-sanitarie o alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

    inoltre, con l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 è stato esteso l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea nonché per i cittadini stranieri residenti nel territorio dello Stato, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

   considerato che:

    i vaccini COVID-19 attualmente impiegati in Italia hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata ai sensi del Regolamento (CE) n. 507 del 2006, trattandosi di farmaci che rispondevano ad esigenze mediche insoddisfatte ma per i quali non si disponeva ancora di dati completi su sicurezza ed efficacia (articolo 4 del citato regolamento);

    il Regolamento (UE) n. 1235 del 2010 ha introdotto nell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 726 del 2004 il concetto e l'ambito di applicazione del cosiddetto «monitoraggio addizionale» degli effetti avversi, ulteriormente modificato dal successivo Regolamento (UE) n. 1027 del 2012, che si applica tra l'altro ai medicinali con autorizzazione all'immissione in commercio condizionata;

    il primo ciclo vaccinale è stato licenziato sulla base di evidenze derivanti da sperimentazioni cliniche controllate e randomizzate in cieco;

    al contrario, le dosi di richiamo sono somministrate quasi esclusivamente sulla base di studi osservazionali;

    alcuni studi hanno evidenziato una maggiore frequenza di reazioni avverse anche gravi (ad esempio miocarditi) dovute alla somministrazione di seconde dosi – rispetto alle prime dosi – mentre i dati disponibili sulle dosi di richiamo e booster sono scarsi ed alcuni studi, per ora disponibili solo in preprint, evidenziano incidenza simile a quella delle seconde dosi;

    le dosi di richiamo destinate ai minori sono autorizzate da AIFA, ma non ancora approvate dall'EMA che ha iniziato il processo di revisione dati l'8 febbraio e ancora non si è espressa;

    si ricorda inoltre che la vaccinazione con Spikevax nei minori è stata sospesa già dallo scorso autunno in Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda e sospesa negli under-30 in Germania e Francia perché i dati mostravano un incremento ulteriore del rischio di miocardite e pericardite rispetto al Comirnaty;

    nell'aggiornamento sulla sicurezza del vaccino Comirnaty della Pfizer-BioNTech del 6 ottobre 2021, TEMA ha segnalato, ad esempio, rare reazioni severe da aggiungere al foglietto illustrativo quali eritema multiforme, parestesia e ipoestesia, nonché possibili nessi causali con glomerulonefrite e sindrome nefrosica;

    analogamente, nei più recenti aggiornamenti sulla sicurezza dei vaccini COVID-19 del 20 gennaio 2022, sono stati aggiunti ulteriori effetti avversi da segnalare nel foglio illustrativo e, precisamente, per il vaccino Spikevax la parestesia e per i vaccini Janssen e Vaxzevria la mielite trasversa;

    Gli aggiornamenti sulla sicurezza dei vaccini COVID-19 del 20 gennaio 2022 e del 17 febbraio 2022 evidenziano inoltre per i vaccini Comirnaty e Spikevax una possibile correlazione con cambiamenti nel ciclo mestruale, quali amenorrea o cicli particolarmente abbondanti, nonché con la sindrome da permeabilità capillare;

    i safety signals provenienti dalla farmacovigilanza sono fondamentali per indagare quelle reazioni che seppur rare possono colpire alcuni soggetti, come la stessa EMA evidenzia nei suoi report periodici;

    pertanto, a tutela della salute dei soggetti che hanno riportato effetti negativi gravi conseguenti alla vaccinazione e, al contempo, per garantire una efficace valutazione delle sospette reazioni avverse gravi, tempestivamente segnalate al sistema di farmacovigilanza, e così favorendo anche un aumento di fiducia da parte dei cittadini nei confronti della campagna vaccinale,

impegna il Governo:

   a recepire gli aggiornamenti sugli effetti avversi, accertati o potenziali, indicati dall'Agenzia europea per i medicinali;

   a valutare la possibilità di prevedere che il medico di medicina generale esegua una valutazione clinica per l'accertamento dell'effettiva idoneità alla seconda dose o successive dosi di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato documentate reazioni avverse gravi in seguito alla somministrazione, anche al di fuori dei casi previsti dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.
9/3434-A/84. (Testo modificato nel corso della seduta)Flati, Di Lauro, Papiro, Serritella, Bruno, Zolezzi, Iorio, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Emiliozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale situazione del personale sanitario ed in particolare infermieristico è drammatica sotto il profilo della carenza e della valorizzazione economica;

    come noto tutto il personale sanitario ha rappresentato un rilevante baluardo a difesa della salute pubblica e continua ad essere l'unico strumento per recuperare l'enorme ritardo accumulato nelle liste di attesa per le prestazioni sanitarie;

    il personale sanitario è sottoposto a turni massacranti e continua ad avere stipendi ben al di sotto della media europea;

    la Commissione europea, nel suo ultimo report sulla situazione italiana, sottolinea che nel nostro paese sono impiegati meno infermieri rispetto a quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale e il loro numero è inferiore del 25 per cento alla media Ue;

    le stime della Fnopi parlano di carenze pari a 63 mila unità e l'aumento dei contagi tra il personale sanitario ha determinato un'ulteriore carenza all'interno delle strutture di almeno il 20 per cento del personale;

    la differenza retributiva nel decennio 2009-2019 rileva un decremento del potere d'acquisto per il comparto sanitario non dirigente che va da un massimo di circa –2.850 euro per il personale del ruolo tecnico sanitario e un minimo, sempre in media, di –2.165 circa per il personale infermieristico;

    tale riduzione non è stata compensata neanche dalla legge di bilancio per l'anno 2021 che pure aveva previsto un incremento stipendiale, a decorrere dall'anno 2021 per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari che sono stati maggiormente coinvolti nell'emergenza susseguente alla pandemia in atto;

    le risorse anzidette infatti non sono state ancora liquidate a causa del rinvio che viene fatto alla contrattazione 2019-2021 che ha tempi ha tempi più lunghi rispetto alla scadenza naturale del 2021,

impegna il Governo

a riconoscere nuove risorse e indennità per il personale sanitario, assicurando condizioni lavorative e retribuzioni che siano in armonia con il livello di responsabilità e professionalità acquisito e in armonia, altresì con l'alto livello di fiducia che la collettività tutta ripone in esso.
9/3434-A/85. Sportiello, Nappi, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale situazione del personale sanitario ed in particolare infermieristico è drammatica sotto il profilo della carenza e della valorizzazione economica;

    come noto tutto il personale sanitario ha rappresentato un rilevante baluardo a difesa della salute pubblica e continua ad essere l'unico strumento per recuperare l'enorme ritardo accumulato nelle liste di attesa per le prestazioni sanitarie;

    il personale sanitario è sottoposto a turni massacranti e continua ad avere stipendi ben al di sotto della media europea;

    la Commissione europea, nel suo ultimo report sulla situazione italiana, sottolinea che nel nostro paese sono impiegati meno infermieri rispetto a quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale e il loro numero è inferiore del 25 per cento alla media Ue;

    le stime della Fnopi parlano di carenze pari a 63 mila unità e l'aumento dei contagi tra il personale sanitario ha determinato un'ulteriore carenza all'interno delle strutture di almeno il 20 per cento del personale;

    la differenza retributiva nel decennio 2009-2019 rileva un decremento del potere d'acquisto per il comparto sanitario non dirigente che va da un massimo di circa –2.850 euro per il personale del ruolo tecnico sanitario e un minimo, sempre in media, di –2.165 circa per il personale infermieristico;

    tale riduzione non è stata compensata neanche dalla legge di bilancio per l'anno 2021 che pure aveva previsto un incremento stipendiale, a decorrere dall'anno 2021 per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari che sono stati maggiormente coinvolti nell'emergenza susseguente alla pandemia in atto;

    le risorse anzidette infatti non sono state ancora liquidate a causa del rinvio che viene fatto alla contrattazione 2019-2021 che ha tempi ha tempi più lunghi rispetto alla scadenza naturale del 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare risorse e indennità per il personale sanitario, assicurando condizioni lavorative e retribuzioni che siano in armonia con il livello di responsabilità e professionalità acquisito e in armonia, altresì con l'alto livello di fiducia che la collettività tutta ripone in esso.
9/3434-A/85. (Testo modificato nel corso della seduta)Sportiello, Nappi, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico si dispone in merito alle varie circostanze della vita pubblica in cui è fatto obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta;

    si agisce su disposizioni che ineriscono il sistema educativo e scolastico, intervenendo sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, modificando la disciplina, recentemente regolamentata che prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività;

    è di tutta evidenza, di conseguenza, che il green pass rafforzato è di fatto indispensabile per svolgere anche gli atti più semplici della vita quotidiana e tra i servizi e le attività cui possono accedere solo le persone vaccinate o guarite dal COVID-19 continuano ad essere compresi alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi;

    la disposizione si applica indifferentemente a maggiorenni e minorenni;

    i numeri della pandemia sono in netto miglioramento e in gran parte dei Paesi europei le autorità sanitarie stanno provvedendo a ridurre il peso delle restrizioni sulla vita sociale ed economica. Dai prossimi giorni sino alla fine di marzo i piani nazionali prevedono ulteriori e progressivi passi in avanti;

    l'Italia è ad oggi uno dei Paesi con più vaccinati in Europa e nonostante tutto continuano le restrizioni e le limitazioni anche legate ai minorenni, il cui rischio sanitario è più basso rispetto agli adulti. Appare opportuno regolamentare specificatamente le condizioni per l'accesso a strutture e luoghi da parte dei minori,

    specie nel caso in cui viaggiano accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, ovvero se provenienti dall'estero,

impegna il Governo

con specifico riferimento ai minori provenienti dall'estero, a considerare ad ogni effetto di legge equipollente alla certificazione verde COVID-19 nazionale quella rilasciata dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o riconosciuti equivalenti, per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore al periodo di validità per lo Stato italiano.
9/3434-A/86. Vinci, Osnato, Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    nello specifico si dispone in merito alle varie circostanze della vita pubblica in cui è fatto obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta;

    si agisce su disposizioni che ineriscono il sistema educativo e scolastico, intervenendo sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, modificando la disciplina, recentemente regolamentata che prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività;

    è di tutta evidenza, di conseguenza, che il green pass rafforzato è di fatto indispensabile per svolgere anche gli atti più semplici della vita quotidiana e tra i servizi e le attività cui possono accedere solo le persone vaccinate o guarite dal COVID-19 continuano ad essere compresi alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi;

    la disposizione si applica indifferentemente a maggiorenni e minorenni;

    i numeri della pandemia sono in netto miglioramento e in gran parte dei Paesi europei le autorità sanitarie stanno provvedendo a ridurre il peso delle restrizioni sulla vita sociale ed economica. Dai prossimi giorni sino alla fine di marzo i piani nazionali prevedono ulteriori e progressivi passi in avanti;

    l'Italia è ad oggi uno dei Paesi con più vaccinati in Europa e nonostante tutto continuano le restrizioni e le limitazioni anche legate ai minorenni, il cui rischio sanitario è più basso rispetto agli adulti. Appare opportuno regolamentare specificatamente le condizioni per l'accesso a strutture e luoghi da parte dei minori,

    specie nel caso in cui viaggiano accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, ovvero se provenienti dall'estero,

impegna il Governo

con specifico riferimento ai minori provenienti dall'estero, a valutare la possibilità di considerare ad ogni effetto di legge equipollente alla certificazione verde COVID-19 nazionale quella rilasciata dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o riconosciuti equivalenti, per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore al periodo di validità per lo Stato italiano.
9/3434-A/86. (Testo modificato nel corso della seduta)Vinci, Osnato, Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    attualmente l'82,97 per cento della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 62,57 per cento ha fatto la terza dose;

    il successo della campagna di vaccinazione ha dato risultati evidenti: il 94 per cento della popolazione è protetto verso la malattia severa e il 70 per cento dalla infezione asintomatica o paudsintomatica;

    i dati della flash survey effettuata il 31 gennaio scorso dall'ISS ci mostrano come ormai la variante Omicron (nelle forme BA.1, BA.2 e BA.3) abbia la quasi totale circolazione nel Paese con il 99,1 per cento dei casi;

    tale variante sta portando alla graduale endemizzazione della malattia con immediato riscontro nell'incidenza sulle ospedalizzazioni che si sono ridotte sensibilmente e continuano a ridursi giornalmente;

    la certificazione verde COVID-19 introdotta con il decreto-legge 23 luglio 2021 e successive modificazioni ha dimostrato la sua efficacia, sia per il controllo dei soggetti obbligati alla vaccinazione sia per il potenziamento della campagna vaccinale;

    le misure relative alla quarantena e alla Didattica a Distanza nelle scuole – con l'isolamento degli alunni e dei docenti ridotto al minimo indispensabile, specie per i vaccinati – introdotte con il decreto-legge n. 5 del 2022 e confluite nel decreto in esame con l'emendamento 2.0100 del Governo hanno prodotto l'effetto desiderato;

    infatti, come riportato nel consueto monitoraggio del Ministero dell'Istruzione, relativo al periodo che va dal 7 al 12 febbraio – ovvero la prima settimana di entrata in vigore dell'aggiornamento del protocollo per la gestione del Covid in ambiente scolastico – i «gruppi classe» costretti a seguire in blocco le lezioni a distanza sono immediatamente scesi allo 0,3 per cento del totale. Concentrati peraltro nelle sezioni della scuola dell'infanzia, visto che negli altri gradi scolastici la Didattica a distanza per tutti;

    il Presidente Berlusconi ha dichiarato che «Come deciso in molti Paesi europei, è arrivato anche in Italia il momento di rendere meno stringenti le norme per contrastare la diffusione del Covid, di restituire un po' di libertà e serenità agli italiani, che hanno affrontato questa sfida difficilissima con serietà e grande spirito di sacrificio»;

    appare opportuno allentare le restrizioni a partire dal 31 marzo, in modo da restituire a molti settori ed imprese che si trovano in difficoltà la possibilità di risollevarsi dalla crisi dovuto all'emergenza sanitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, a partire dal 31 marzo 2022, di attuare la graduale dismissione della certificazione verde COVID-19 e l'abolizione delle misure di contenimento più stringenti dettate dall'emergenza sanitaria a partire dai contesti che, secondo gli esperti, risultano meno pericolosi per la salute pubblica.
9/3434-A/87. Mandelli, Baldelli, Barelli, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo all'esame dell'Aula prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

    in particolare l'articolo 1 stabilisce l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni fino al 15 giugno 2022, nonché l'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro, l'articolo 2 del testo prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, e l'articolo 2-bis interviene nuovamente sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19;

    inizialmente l'uso della certificazione verde è stato sostenuto e promosso dal Governo con l'obiettivo primario di incentivare la vaccinazione, un obiettivo raggiunto con successo. Secondo gli ultimi dati ufficiali, nel nostro paese il tasso percentuale di vaccinati over 12 con ciclo completo è pari all'88,63 per cento; il tasso percentuale di vaccinali over 12 con almeno una dose di vaccino è pari al 91,09 per cento; sono inoltre 37.077.283 le persone che hanno compiuto il cosiddetto booster;

    il numero dei contagi inoltre sta sempre più riducendosi: nella giornata di ieri, il bollettino del Ministero della Salute ha registrato 60.029 contagi nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 9,9 per cento;

    I dati attuali dimostrano dunque che non esiste alcun presupposto sanitario tale da giustificare la limitazione dei diritti costituzionali come il diritto al lavoro e alla retribuzione con l'introduzione dell'obbligo al green pass rafforzato per gli over 50;

    in tutti gli altri Stati europei, ad eccezione dell'Italia, si sta progressivamente passando ad una fase di convivenza con il COVID-19, accettando una situazione diversa ma normalizzata, soprattutto per scongiurare ulteriori danni sociali ed economici causati dalla pandemia,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni presenti nel provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ridurre progressivamente, ed entro il 31 marzo 2022, le restrizioni e qualsivoglia utilizzo del green pass;

   a eliminare totalmente l'impiego del green pass semplice e rafforzato, nonché gli obblighi vaccinali, entro il 31 marzo 2022, data in cui è prevista la fine dello stato di emergenza nazionale.
9/3434-A/88. Giannone.


   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia da COVID-19 ha reso evidente la necessità di potenziare e qualificare una nuova politica del farmaco e dei presidi, incentivando in modo decisivo, il coinvolgimento delle farmacie in quanto presidi territoriali, nonché attraverso un maggiore coinvolgimento delle parafarmacie che attualmente sono sottoutilizzate rispetto al loro potenziale d'azione sul territorio;

    sollecitazioni e proposte in tal senso giungono, da tempo, dalle associazioni delle farmacie nonché da quelle delle parafarmacie, che chiedono una maggiore responsabilizzazione diretta dei loro esercizi, attualmente impossibilitati a dispiegare il loro potenziale d'azione sul territorio,

impegna il Governo

a promuovere un tavolo presso il Ministero della salute con tutti i soggetti interessati, diretto ad esaminare le proposte di riorganizzazione della distribuzione dei farmaci e dei presidi sanitari, con particolare riferimento a quelli relativi al COVID-19, tenuto conto della necessità anche del coinvolgimento del settore delle parafarmacie, al fine di favorire l'incremento dei servizi ai cittadini.
9/3434-A/89. Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia da COVID-19 ha reso evidente la necessità di potenziare e qualificare una nuova politica del farmaco e dei presidi, incentivando in modo decisivo, il coinvolgimento delle farmacie in quanto presidi territoriali, nonché attraverso un maggiore coinvolgimento delle parafarmacie che attualmente sono sottoutilizzate rispetto al loro potenziale d'azione sul territorio;

    sollecitazioni e proposte in tal senso giungono, da tempo, dalle associazioni delle farmacie nonché da quelle delle parafarmacie, che chiedono una maggiore responsabilizzazione diretta dei loro esercizi, attualmente impossibilitati a dispiegare il loro potenziale d'azione sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un tavolo presso il Ministero della salute con tutti i soggetti interessati, diretto ad esaminare le proposte di riorganizzazione della distribuzione dei farmaci e dei presidi sanitari, con particolare riferimento a quelli relativi al COVID-19, tenuto conto della necessità anche del coinvolgimento del settore delle parafarmacie, al fine di favorire l'incremento dei servizi ai cittadini.
9/3434-A/89. (Testo modificato nel corso della seduta)Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede, in primo luogo, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

    restano ferme le norme specifiche che stabiliscono l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto; tra le categorie interessate vi sono: gli esercenti le professioni sanitarie; gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (USA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità;

    data la tipologia di lavoro che caratterizza la categoria, sarebbe opportuno estendere tale obbligo anche agli operatori della Distribuzione intermedia del farmaco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 a prescindere dall'età del soggetto anche agli operatori della Distribuzione intermedia del farmaco.
9/3434-A/90. Paolo Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5-ter riconosce, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica e in presenza di determinate condizioni (che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica), il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Tale disposizione stabilisce, inoltre, che per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscano titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile;

    l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 consente al lavoratore dipendente pubblico e privato che assiste persona con disabilità grave, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti ovvero deceduti o mancanti, di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa; detto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave; laddove la persona con disabilità grave sia il figlio il diritto in argomento è riconosciuto ad entrambi i genitori che ne possono fruire alternativamente;

    i disagi abitualmente patiti dai nuclei familiari con persone in condizioni di disabilità grave si sono aggravati a causa dell'emergenza pandemica e per alleviarne il peso lo Stato è intervenuto con l'art. 24 del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in seguito modificato dall'articolo 73 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 incrementando la durata del citato premesso retribuito di ulteriori complessive 12 giornate (fino al giugno 2020);

    almeno fino al perdurare dello stato di emergenza, oltre alla previsione di cui all'articolo 5-ter del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sarebbe opportuno da un lato aumentare i giorni di permesso retribuito di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 di almeno un giorno e dall'altro riconoscere detto permesso ad entrambi i genitori del figlio in condizioni di disabilita grave non alternativamente fino a tre giorni mensili ma distintamente (tre per ogni genitore) fino al raggiungimento di sei giorni mensili complessiva;

    tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare di un giorno il permesso mensile di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nonché a conoscere i giorni di permesso mensile ai genitori che assistano lo stesso figlio in condizioni di disabilità grave non in maniera alternativa (fino al raggiungimento di tre giorni mensili) ma distinta (tre per ogni genitore) ovvero fino al raggiungimento di complessiva giorni sei al mese.
9/3434-A/91. Casu.


   La Camera,

   considerato che:

    nelle prospettive di rilancio postpandemia del Sistema Italia il settore turistico rappresenta un fattore di decisiva importanza per il bilancio economico del paese, in considerazione della importante quota di PIL derivata dalle attività turistiche e dei risvolti occupazionali, permanenti e stagionali ad esse collegati;

    la cospicua incidenza nell'ambito del movimento turistico internazionale del turismo di ritorno, cosiddetto delle «radici», è alimentato prevalentemente ed in modo crescente dai milioni di connazionali residenti all'estero

    una nuova ordinanza del Ministro della Salute estenderebbe ai viaggiatori che arrivano dai paesi extra Ue le stesse regole che valgono per i paesi Ue e che pertanto per entrare in Italia basterà il green pass «base»;

    attualmente le caratteristiche necessarie affinché una certificazione vaccinale rilasciata da Autorità sanitarie estere sia considerata «equivalente» a una certificazione italiana o UE sono indicate dagli Uffici competenti del Ministero della salute italiano, con apposite circolari, a fronte di provvedimenti governativi;

    l'Italia riconosce come equivalenti, per l'uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE, come indicato nell'Ordinanza 22 ottobre 2021, Purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021;

    dal 23 settembre 2021, il Ministero della salute italiano ha riconosciuto con apposita circolare l'equivalenza – sul territorio nazionale – di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, e che a seguito di tale riconoscimento:

     a) i cittadini italiani (anche residenti all'estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati ai l'estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all'estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del green pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

     b) tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati al Pesterò con i vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il green pass (anche rafforzato), senza necessità di scaricare esattamente quest'ultimo;

     c) per poter essere riconosciute come equivalenti al green pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all'estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un'altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata;

    si registrano numerosi casi di cittadini stranieri o italiani vaccinati all'estero con vaccini riconosciuti che durante la loro permanenza in Italia si vedono rifiutare l'accesso a servizi pubblici e privati, compresi i trasporti, in quanto le certificazioni vaccinali estere – seppure rispondenti alle norme in vigore – possono essere presentate soltanto su supporto cartaceo (il QRCode di molti paesi Extra UE non è leggibile dai sistemi di controllo italiani),

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di attivare tutti gli strumenti necessari, anche di carattere informativo, al fine di consentire l'effettivo accesso, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il green pass (anche rafforzato) ai cittadini stranieri o italiani vaccinati all'estero che presentano la certificazione vaccinale estera anche soltanto su supporto cartaceo.
9/3434-A/92. La Marca.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 – recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 – è stato previsto che, a decorrere dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, sia consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;

   considerato che:

    nel corso dell'esame in Commissione il decreto-legge n. 1 del 2022 – a sua volta, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore – della cui conversione oggi si discute è stato emendato con l'introduzione dell'articolo 9-quater, il quale intende prevedere che, per gli spostamenti da e per le isole minori, fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico che intervenga per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, siano consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare;

   ritenuto che:

    appare opportuno prevedere immediatamente, o comunque dal 31 marzo 2022, che gli spostamenti da e per le citate isole minori, tenuto conto della brevissima durata del tragitto e dell'assoluta disparità di trattamento con i soggetti residenti nel resto della penisola che possono spostarsi con mezzi privati, siano consentiti a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione rispetto al possesso delle certificazioni verdi,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché, fin da subito, o comunque dal 31 marzo 2022, gli spostamenti da e per le citate isole minori, tenuto conto della brevissima durata del tragitto e dell'assoluta disparità di trattamento con i soggetti residenti nel resto della penisola che possono spostarsi con mezzi privati, siano consentiti a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione rispetto al possesso delle certificazioni verdi.
9/3434-A/93. Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 – recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 – è stato previsto che, a decorrere dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, sia consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;

   considerato che:

    nel corso dell'esame in Commissione il decreto-legge n. 1 del 2022 – a sua volta, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore – della cui conversione oggi si discute è stato emendato con l'introduzione dell'articolo 9-quater, il quale intende prevedere che, per gli spostamenti da e per le isole minori, fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico che intervenga per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, siano consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare;

   ritenuto che:

    appare opportuno prevedere immediatamente, o comunque dal 31 marzo 2022, che gli spostamenti da e per le citate isole minori, tenuto conto della brevissima durata del tragitto e dell'assoluta disparità di trattamento con i soggetti residenti nel resto della penisola che possono spostarsi con mezzi privati, siano consentiti a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione rispetto al possesso delle certificazioni verdi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa affinché, fin da subito, o comunque dal 31 marzo 2022, gli spostamenti da e per le citate isole minori, tenuto conto della brevissima durata del tragitto e dell'assoluta disparità di trattamento con i soggetti residenti nel resto della penisola che possono spostarsi con mezzi privati, siano consentiti a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione rispetto al possesso delle certificazioni verdi.
9/3434-A/93. (Testo modificato nel corso della seduta)Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, nuove misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e, in particolare, l'articolo 6 contiene alcune disposizioni riguardanti l'ambito formativo e scolastico;

    l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 ha evidenziato le difficili condizioni in cui versano le scuole italiane, che attraversano ormai da molti anni problematiche riguardanti principalmente l'edilizia scolastica;

    dai recenti dati rilevati dallo studio del Cdp Think Thank è emerso che il 15 per cento degli istituti scolastici presenta problemi nell'edilizia scolastica e gli istituti con maggiori carenze infrastrutturali risultano essere quelli ubicati nelle aree periferiche e nei comuni con una difficile situazione finanziaria;

    la necessità di dover ripensare e riadattare gli spazi e di adeguarsi alle nuove regole introdotte durante l'emergenza sanitaria ha interessato anche le scuole paritarie che, pur rappresentando la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, non risultano ancora del tutto equiparate alle scuole pubbliche, per cui restano escluse da molti finanziamenti e misure previste per le prime e non hanno peraltro potuto partecipare ai bandi per l'adeguamento energetico, ambientale ed antisismico degli edifici scolastici;

    le scuole paritarie hanno dovuto, come le altre, al fine di garantire i diritti fondamentali alla salute e all'istruzione, prevedere misure dirette al miglioramento delle infrastrutture digitali, all'assunzione di nuovo personale e a garantire tutte le procedure finalizzate alla continuità didattica, con un enorme sforzo finanziario, anche in considerazione del venir meno degli introiti legati alle rette poiché la maggior parte delle famiglie – impossibilitate a pagare l'intera retta – ha chiesto sconti, a causa delle gravi ripercussioni economiche conseguenti alla pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, alla luce di quanto esposto in premessa, di includere le scuole paritarie di ogni ordine e grado, tra i destinatari delle misure previste in materia di edilizia scolastica dal PNRR, da attuare entro il 2022, dirette tra l'altro alla riqualificazione di mense e palestre e alla messa in sicurezza degli edifici, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività in ambienti più salubri.
9/3434-A/94. Napoli, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    la predisposizione di misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 pareva aver trovato un suo assestamento, in vista della stagione invernale, con il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021;

    esso ha recato, in via «strutturale», l'estensione dell'obbligo di vaccinazione ad alcune categorie del pubblico impiego, come il personale scolastico, del comparto della difesa-sicurezza-soccorso pubblico, dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità;

    un ampliamento del novero di attività, 0 mezzi di trasporto, per accedere ai quali siano richieste le certificazioni verdi;

    una «differenziazione» di loro effetti, in tema di certificazioni verdi, a seconda che esse conseguano ad avvenuta vaccinazione 0 guarigione, cosiddetto green pass «rafforzato», ovvero a test, nelle zone gialle o arancioni ed in via transitoria, per il periodo 6 dicembre 2021*15 gennaio 2022, nelle zone bianche;

    la riduzione a nove mesi, anziché dodici, della validità del certificato verde da vaccinazione. La rapida progressione della variante Omicron del virus, connotata da maggiore diffusività, ha richiesto tuttavia un ricalibramento delle misure disposte dalla articolata sequenza di decreti legge, nella quale il decreto-legge n. 172 da ultimo si inscriveva;

    di qui il succedersi, in breve volgere di tempo, di tre ulteriori decreti legge: 11 decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021, infine il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022;

    si consideri che attualmente la variante Omicron è talmente leggera da avere prodotto un effetto immunizzante simile a quello ottenuto ricorrendo al vaccino. Di fatto, ha prodotto una sorta di immunizzazione di gregge, senza creare conseguenze gravi, dato che il rischio di finire in terapia intensiva è drasticamente ridotto, e permane solo se in associazione con diverse gravi patologie. Ciò significa che siamo fuori dalla fase grave della pandemia e il Covid sta diventando una normale influenza. Sarebbe quindi utile, vista la garanzia della tutela della salute, a fronte dei sacrifici fatti dagli italiani per riuscirvi, e alla luce della situazione attuale del virus, sostenere la popolazione dismettendo gradualmente e con prudenza tutte le misure non più necessarie, per far ripartire l'economia e garantire condizioni di vita normale;

    infatti le misure hanno prodotto gli effetti voluti poiché la situazione epidemiologica nel nostro Paese è in continuo miglioramento della situazione. L'incidenza dei casi Covid è scesa a 962 per 100 mila abitanti e anche l'indice Rt mostra una tendenza alla diminuzione intorno a 0,89 quindi ben sotto dell'unita, il tasso di occupazione di area medica e terapia intensiva è rispettivamente pari al 26,5 per cento e 13,4 per cento quindi si osserva una graduale anche se lenta diminuzione della pressione nelle strutture ospedalieri. «Anche con una elevata circolazione virale con omicron ormai prevalente al 99,1 per cento c'è una tendenza al miglioramento anche grazie al successo della campagna di vaccinazione»,

impegna il Governo

a predisporre una road map che indichi le tappe per una graduale eliminazione delle misure adottate, come l'uso di mascherine, le chiusure di attività, in particolare indicando la data di eliminazione dell'obbligo di green pass, in considerazione degli ottimi risultati raggiunti dal Governo per contrastare la pandemia, con particolare plauso per il successo ottenuto con la campagna di vaccinazione effettuata.
9/3434-A/95. Bond.