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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 31 marzo 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 31 marzo 2022.

  Adelizzi, Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Bitonci, Boldrini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carbonaro, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, Critelli, D'Attis, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Del Barba, Del Sesto, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Donzelli, Fantuz, Fassino, Fiano, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Invidia, Iovino, La Marca, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Maglione, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Paolini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pretto, Racchella, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sani, Sasso, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Serritella, Carlo Sibilia, Sisto, Speranza, Suriano, Sut, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Traversi, Valentini, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 marzo 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   LICATINI: «Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali per i condannati per reati ambientali commessi nell'esercizio della carica di sindaco» (3542);

   CASU e CIAGÀ: «Disposizioni per il contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito mediante l'applicazione delle tecniche di “spinta gentile”» (3543);

   ORRICO: «Interventi per la tutela, il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana, sociale ed economica del centro storico della città di Cosenza» (3544);

   TIRAMANI: «Modifica all'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di svolgimento delle riunioni della giunta comunale mediante videoconferenza» (3545).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FERRARI ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di istituzione della riserva delle Forze armate e di mobilitazione» (3159) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rixi.

  La proposta di legge SCUTELLÀ ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo e indennità di maternità e di congedo parentale, nonché agevolazione contributiva per l'assunzione di donne che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità» (3291) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Conte.

Trasmissione dal Senato.

  In data 30 marzo 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

   S. 1228. – Senatori LA PIETRA ed altri: «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz» (approvata dal Senato) (3546).

  In data 31 marzo 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 2533. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» (approvato dal Senato) (3547).

  Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la prima relazione della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 15 marzo 2022 (Doc. CCLXIII-bis, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché a tutte le altre Commissioni permanenti.

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 marzo 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2022) 136 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Svezia (COM(2022) 152 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 152 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022) 71 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 29 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 30 marzo 2022.

Trasmissione dalla Fondazione
Ugo Bordoni.

  Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 30 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Fondazione nell'anno 2021 (Doc. CVII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 30 marzo 2022, a pagina 16, prima colonna, decima riga, le parole: «e V» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BRUNO BOSSIO E MAGI; FERRARESI ED ALTRI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ED ALTRI; PAOLINI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12 LUGLIO 1991, N. 203, E ALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646, IN MATERIA DI DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI NEI CONFRONTI DEI DETENUTI O INTERNATI CHE NON COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA (A.C. 1951-3106-3184-3315-A)

A.C. 1951-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4-bis:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati»;

    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefìci, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»;

    3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui al comma 1-bis, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefìci il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo»;

    4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini della concessione dei benefìci» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;

    5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefìci di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado»;

    6) il comma 3-bis è abrogato;

   b) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza»;

   c) all'articolo 30-ter:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza»;

    2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «emesso dal magistrato di sorveglianza».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 4-bis:

    1) dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:

   «1-sexies. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche nei casi in cui tali detenuti o internati non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le circostanze previste dal comma 1-bis del presente articolo, purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione.»;

    2) al comma 2, le parole: «per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza e dal direttore dell'istituto penitenziario»;

    3) al comma 2-bis, le parole: «In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni» sono soppresse;

    4) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Con il provvedimento di concessione dei benefìci di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.»;

    5) il comma 3 è abrogato;

    6) al comma 3-bis:

   a) primo periodo, le parole: «Procuratore distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»;

   b) secondo periodo, le parole: «dalle procedure previste dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalla procedura prevista dal comma 2».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) le parole: “dallo stesso comma” sono soppresse;

   b) la parola: “ivi” è soppressa;

   c) le parole: “commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1-sexies e 2”».
1.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Ciaburro, Caretta, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 1, primo periodo, le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse.
1.210. Magi, Bruno Bossio, Raciti, Costa, Bartolozzi, D'Ettore, Vitiello, Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:

   «1-sexies. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche nei casi in cui tali detenuti o internati non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le circostanze previste dal comma 1-bis del presente articolo, purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione.».
1.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Ciaburro, Caretta, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, sostituire le parole: è sostituito dal seguente con le seguenti: è sostituito dai seguenti:

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

   al medesimo numero:

    capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ai detenuti e agli internati fino a: 323-bis del codice penale con le seguenti: , anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

   dopo il capoverso 1-bis aggiungere i seguenti:

  1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter o ai sensi dell'articolo 323-bis, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
  1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis.

   Al numero 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 1-bis con le seguenti: ai commi 1-bis e 1-bis.1.
1.700. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: dimostrino l'adempimento fino a: impossibilità di tale adempimento con le seguenti: intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali.
1.38. Varchi, Maschio, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti con le seguenti: la riparazione del danno conseguente.
1.48. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e con il contesto nel quale il reato è stato commesso.
1.42. Varchi, Maschio, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: e con il contesto con le seguenti: o con il contesto.
1.45. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: di sorveglianza.
1.300. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è competente il Tribunale di sorveglianza di Roma.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 5);

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Potenziamento della pianta organica del Tribunale di Sorveglianza di Roma)

  1. Per le finalità all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Roma è aumentata secondo le esigenze e priorità di assegnazione delle risorse definite con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.
1.200. Varchi, Maschio, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.
*1.66. Ferri, Annibali, Sarro, D'Ettore, Frate, Bagnasco, Bartolozzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.
*1.205. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi, D'Ettore, Bagnasco.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), primo periodo, sostituire le parole da: degli appartenenti al suo nucleo fino a personali o con le seguenti: accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni.
1.201. Vitiello, Annibali, Ferri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
1.301. La Commissione.

(Approvato)

  All'emendamento 1.702 della Commissione (nuova formulazione), sostituire le parole da: possono essere concessi fino alla fine del periodo con le seguenti: non possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
0.1.702.1. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, aggiungere in fine il seguente periodo: i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo dello speciale regime sia stato revocato o non prorogato.
1.702.(Nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: 2-bis, aggiungere le seguenti: primo periodo,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: e il secondo periodo è soppresso.
1.202. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefìci di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.
1.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio, il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e può altresì prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.
*1.11. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio, il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e può altresì prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.
*1.39. Varchi, Maschio, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) il comma 3 è abrogato.
1.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.».
1.302. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 1951-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni ivi indicate per la concessione dei benefìci. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del medesimo codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ivi indicate con le seguenti: indicate nello stesso articolo 4-bis.
2.300. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.105. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventisei.
*2.100. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventisei.
*2.106. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano ai fatti di reato commessi dopo la entrata in vigore della presente legge.
2.101. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è stato commesso prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  2. Ai condannati e agli internati che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione di cui al Capo VI della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 4-bis, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2), del medesimo codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per reati previsti dalle citate lettere.
2.0700. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 1951-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

  1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono inserite le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3
(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola d'invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.0100. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola d'invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3.0500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 1951-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1951-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    modificando la disciplina sull'accesso ai benefici penitenziari per i condannati a reati ostativi, l'intervento di riforma muove anche dalle esigenze di migliorare l'istituto della collaborazione di giustizia sul piano applicativo, posto che il contrasto alla criminalità organizzata risulta efficace nella misura in cui la collaborazione fornisca un utile supporto alle indagini e lo Stato predisponga un sistema di protezione dei collaboratori effettivamente funzionante;

    è notorio, da tempo, come il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia risulti, invece, afflitto da una serie di irragionevoli risvolti pratici sul versante del sistema dell'identità di copertura o cambiamento delle generalità rispetto al quale si denuncia come, più che proteggere il collaboratore, finirebbe per esporlo a maggiori rischi, disattendendo nella prassi la norma di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138 sulla Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa, la quale prevede che «nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione (...) le amministrazioni e gli enti competenti adottano idonei accorgimenti per impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo di lavoro delle località in cui gli interessati effettuano le prestazioni»;

    allo stato degli atti, la mancata attuazione della predetta disposizione non fa altro che indebolire la credibilità dell'istituto della collaborazione, in fatto diffondendo il convincimento che pentirsi non sia una buona scelta e che schierarsi definitivamente dalla parte dello Stato esponga a seri pericoli per sé e per i propri congiunti;

    ne deriva, dunque, che la riforma de qua, per poter funzionare, necessiterebbe di un concreto e contestuale intervento di miglioramento del sistema di protezione, posto che la riforma sull'accesso ai benefici penitenziari, oltre a muovere dalla necessità di impedire automatismi di sorta, nasce dall'ambiguità che l'istituto della collaborazione talora può soffrire, soprattutto quando indebolito dal punto di vista pratico;

    ciò, peraltro, si pone in linea con l'intervento di riforma che, se da un lato, si prefigge di eliminare ogni sorta di automatismo, dall'altro, prevede comunque il dovere di svolgere accertamenti specifici per la concessione dei benefici, con ciò ribadendo la necessità di distinguere tra chi collabora sinceramente e chi collabora senza alcuna reale intenzione di recidere i legami con la cosca ovvero senza alcun sincero momento di pentimento;

    tanto posto, è d'uopo ricordare come, con l'ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale abbia rimesso al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, ed è certo che, nell'ottica di un'adeguata politica criminale, si inserisca anche un più efficace sistema di protezione dei collaboratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere delle iniziative volte ad assicurare una più efficace attuazione del sistema protezione dei collaboratori di giustizia, in particolare dell'articolo 8 del decreto ministeriale 138 del 2005 sulla Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione, tenuto conto che un siffatto strumento, se adeguatamente funzionante, potrebbe assumere un ruolo strategico nel contrasto alla criminalità organizzata.
9/1951-A/1. Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    modificando la disciplina sull'accesso ai benefici penitenziari per i condannati a reati ostativi, l'intervento di riforma muove anche dalle esigenze di migliorare l'istituto della collaborazione di giustizia sul piano applicativo, posto che il contrasto alla criminalità organizzata risulta efficace nella misura in cui la collaborazione fornisca un utile supporto alle indagini e lo Stato predisponga un sistema di protezione dei collaboratori effettivamente funzionante;

    ne deriva, dunque, che la riforma de qua, per poter funzionare, necessiterebbe di un concreto e contestuale intervento di miglioramento del sistema di protezione, posto che la riforma sull'accesso ai benefici penitenziari, oltre a muovere dalla necessità di impedire automatismi di sorta, nasce dall'ambiguità che l'istituto della collaborazione talora può soffrire, soprattutto quando indebolito dal punto di vista pratico;

    ciò, peraltro, si pone in linea con l'intervento di riforma che, se da un lato, si prefigge di eliminare ogni sorta di automatismo, dall'altro, prevede comunque il dovere di svolgere accertamenti specifici per la concessione dei benefici, con ciò ribadendo la necessità di distinguere tra chi collabora sinceramente e chi collabora senza alcuna reale intenzione di recidere i legami con la cosca ovvero senza alcun sincero momento di pentimento;

    tanto posto, è d'uopo ricordare come, con l'ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale abbia rimesso al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, ed è certo che, nell'ottica di un'adeguata politica criminale, si inserisca anche un più efficace sistema di protezione dei collaboratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere delle iniziative volte ad assicurare una più efficace attuazione del sistema protezione dei collaboratori di giustizia, in particolare dell'articolo 8 del decreto ministeriale 138 del 2005 sulla Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione, tenuto conto che un siffatto strumento, se adeguatamente funzionante, potrebbe assumere un ruolo strategico nel contrasto alla criminalità organizzata.
9/1951-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia;

    l'articolo 1 del testo modifica la legge 26 luglio 1975, n. 35 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

    la Corte costituzionale, con sentenza n. 18 del 24 gennaio 2022, ha stabilito che la disposizione contenuta all'interno dell'articolo 41-bis O.P., che impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al carcere duro ed il proprio difensore, si pone in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione che sancisce il diritto di difesa;

    va rilevata la pericolosità dei detenuti in regime di 41-bis e l'attenzione ad essi riservata, al fine di garantire l'impermeabilità della corrispondenza, nonché l'importanza e la necessità di scongiurare il rischio che giungano, all'interno degli istituti, attraverso la corrispondenza, comunicazioni da parte di persone terze estranee, in particolare, fingendosi legali,

impegna il Governo

nell'adozione dei successivi provvedimenti legislativi, a valutare l'opportunità di introdurre misure volte alla previsione, per la corrispondenza indirizzata ai detenuti in regime di 41-bis, dell'attestazione sulla busta dell'avvenuta identificazione del mittente ad opera dell'Ufficio impugnazioni presente nel circondario del Tribunale da cui la corrispondenza viene spedita o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza o da un suo delegato, eccezion fatta per la corrispondenza con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenze in materia di giustizia.
9/1951-A/2. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia;

    l'articolo 1 del testo modifica la legge 26 luglio 1975, n. 35 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

    la Corte costituzionale, con sentenza n. 18 del 24 gennaio 2022, ha stabilito che la disposizione contenuta all'interno dell'articolo 41-bis O.P., che impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al carcere duro ed il proprio difensore, si pone in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione che sancisce il diritto di difesa;

    va rilevata la pericolosità dei detenuti in regime di 41-bis e l'attenzione ad essi riservata, al fine di garantire l'impermeabilità della corrispondenza, nonché l'importanza e la necessità di scongiurare il rischio che giungano, all'interno degli istituti, attraverso la corrispondenza, comunicazioni da parte di persone terze estranee, in particolare, fingendosi legali,

impegna il Governo

nell'adozione dei successivi provvedimenti a introdurre, per la corrispondenza indirizzata ai detenuti in regime di 41-bis, dai propri difensori, misure atte a garantire e documentare l'avvenuta identificazione dei difensori medesimi quali mittenti.
9/1951-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia;

    tra le altre, il provvedimento interviene in materia di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati cosiddetti ostativi, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario, che non collaborino con la giustizia, introducendo modifiche alla disciplina orientate a differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni;

    il fenomeno dell'associazionismo mafioso e delle sue infiltrazioni costituiscono una costante e grave emergenza che affligge il Paese da lungo tempo, ostacolandone la crescita economica e sociale, il progresso e l'ordine pubblico;

    come evidenziato da inchieste giornalistiche e giudiziarie, in Italia, come in altri Paesi europei sono attive realtà legate all'associazionismo di stampo mafioso di origine estera, come la cosiddetta mafia cinese e la cosiddetta mafia nigeriana;

    proprio quest'ultima, in Italia, si è espansa in modo particolarmente marcato a partire dagli armi '80, stringendo forti legami, tra le altre, con Cosa Nostra;

    in tal senso l'organizzazione della Direzione Investigativa Antimafia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno necessita di una ulteriore riorganizzazione tale da poter contrastare in modo più efficiente mafie di origine straniera,

impegna il Governo

a integrare la struttura organizzativa della DIA istituendo specifiche sezioni sul territorio per il contrasto all'attività eversiva e criminale di organizzazioni di stampo mafioso non italiane, con particolare riferimento ai casi in premessa.
9/1951-A/3. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia;

    tra le altre, il provvedimento interviene in materia di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati cosiddetti ostativi, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario, che non collaborino con la giustizia, introducendo modifiche alla disciplina orientate a differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni;

    il fenomeno dell'associazionismo mafioso e delle sue infiltrazioni costituiscono una costante e grave emergenza che affligge il Paese da lungo tempo, ostacolandone la crescita economica e sociale, il progresso e l'ordine pubblico;

    come evidenziato da inchieste giornalistiche e giudiziarie, in Italia, come in altri Paesi europei sono attive realtà legate all'associazionismo di stampo mafioso di origine estera, come la cosiddetta mafia cinese e la cosiddetta mafia nigeriana;

    proprio quest'ultima, in Italia, si è espansa in modo particolarmente marcato a partire dagli armi '80, stringendo forti legami, tra le altre, con Cosa Nostra;

    in tal senso l'organizzazione della Direzione Investigativa Antimafia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno necessita di una ulteriore riorganizzazione tale da poter contrastare in modo più efficiente mafie di origine straniera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità compatibilmente con l'effettiva necessità operativa e con le esigenze di finanza pubblica, di integrare la struttura organizzativa della DIA anche istituendo specifiche sezioni sul territorio per il contrasto all'attività di organizzazioni di stampo mafioso non italiane.
9/1951-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea affronta il tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per i cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, ai quali è attualmente precluso l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia;

    l'intervento legislativo risponde al monito giunto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021, con cui la Corte ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

    i delitti ostativi sono i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso ex articolo 416-bis e 416-ter del codice penale e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600, codice penale); induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-bis, comma 1, codice penale); produzione e commercio di materiale pornografico minorile (articolo 600-ter, commi 1 e 2, codice penale); tratta di persone (articolo 601, codice penale); acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602, codice penale); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies, codice penale); sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630, codice penale); delitti relativi all'immigrazione clandestina (articolo 12, testo unico immigrazione); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater, testo unico dogane); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74, testo unico stupefacenti);

    per effetto della legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Spazzacorrotti), al catalogo di reati ostativi sono stati aggiunti taluni delitti contro la pubblica amministrazione: peculato (articolo 314, codice penale); concussione (articolo 317, codice penale); corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318, codice penale); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319, codice penale); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter, codice penale); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater, codice penale); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320, codice penale); istigazione alla corruzione (articolo 322, codice penale); delitti di cui all'articolo 322-bis del codice penale per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate (il richiamo all'articolo 322-bis del codice penale va riferito ai delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);

    in caso di condanna per una delle fattispecie elencate, dunque, l'accesso a misure alternative sarà possibile solo a fronte dell'accoglimento, da parte del magistrato di sorveglianza, dell'istanza proposta dal condannato durante l'esecuzione della pena detentiva, accoglimento subordinato alla collaborazione del condannato a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale o alle nuove condizioni introdotte dalla presente legge;

    la scelta di inserire i reati contro la PA tra gli «ostativi» implica che agli stessi sia estesa la medesima presunzione di pericolosità sociale che concerne i condannati per gli altri delitti di cui all'articolo 4-bis della Legge n. 354 del 1975;

    la Corte costituzionale, infatti, ha avuto modo di spiegare che la presunzione di pericolosità sociale è la sola che può prevalere sul principio della finalità rieducativa della pena e quindi giustificare l'esclusione dai cosiddetti benefici; tuttavia, tale presunzione di pericolosità deve essere ragionevolmente fondata, dal momento che qualsiasi presunzione legale, «specie quando limita un diritto fondamentale della persona, viola il principio di eguaglianza se è arbitraria o irrazionale, cioè se non risponde a dati di esperienza generalizzati»;

    l'introduzione dei reati contro la PA tra gli ostativi sembra invece rispondere all'unico fine di ottenere un effetto di deterrenza; proprio su questo, con sentenza 149 del 2018 la Corte ha affermato il «principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»;

    peraltro le condotte collaborative indicate dall'articolo 323-bis (ovvero essersi efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati, e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite) sono state originariamente pensate per il fenomeno mafioso o per il crimine organizzato e risultano difficilmente compatibili con alcuni reati contro la PA quali il peculato, normalmente declinato in chiave monosoggettiva, o la concussione, rendendo la norma incongrua,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta a rivedere la disposizione di cui all'articolo 4-bis, al fine di escludere alcune fattispecie di reato tra cui, ad esempio, quelle richiamate nelle premesse.
9/1951-A/4. Magi, Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea affronta il tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per i cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, ai quali è attualmente precluso l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia;

    l'intervento legislativo risponde al monito giunto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021, con cui la Corte ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

    i delitti ostativi sono i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso ex articolo 416-bis e 416-ter del codice penale e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600, codice penale); induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-bis, comma 1, codice penale); produzione e commercio di materiale pornografico minorile (articolo 600-ter, commi 1 e 2, codice penale); tratta di persone (articolo 601, codice penale); acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602, codice penale); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies, codice penale); sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630, codice penale); delitti relativi all'immigrazione clandestina (articolo 12, testo unico immigrazione); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater, testo unico dogane); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74, testo unico stupefacenti);

    per effetto della legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Spazzacorrotti), al catalogo di reati ostativi sono stati aggiunti taluni delitti contro la pubblica amministrazione: peculato (articolo 314, codice penale); concussione (articolo 317, codice penale); corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318, codice penale); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319, codice penale); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter, codice penale); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater, codice penale); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320, codice penale); istigazione alla corruzione (articolo 322, codice penale); delitti di cui all'articolo 322-bis del codice penale per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate (il richiamo all'articolo 322-bis del codice penale va riferito ai delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);

    in caso di condanna per una delle fattispecie elencate, dunque, l'accesso a misure alternative sarà possibile solo a fronte dell'accoglimento, da parte del magistrato di sorveglianza, dell'istanza proposta dal condannato durante l'esecuzione della pena detentiva, accoglimento subordinato alla collaborazione del condannato a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale o alle nuove condizioni introdotte dalla presente legge;

    la scelta di inserire i reati contro la PA tra gli «ostativi» implica che agli stessi sia estesa la medesima presunzione di pericolosità sociale che concerne i condannati per gli altri delitti di cui all'articolo 4-bis della Legge n. 354 del 1975;

    la Corte costituzionale, infatti, ha avuto modo di spiegare che la presunzione di pericolosità sociale è la sola che può prevalere sul principio della finalità rieducativa della pena e quindi giustificare l'esclusione dai cosiddetti benefici; tuttavia, tale presunzione di pericolosità deve essere ragionevolmente fondata, dal momento che qualsiasi presunzione legale, «specie quando limita un diritto fondamentale della persona, viola il principio di eguaglianza se è arbitraria o irrazionale, cioè se non risponde a dati di esperienza generalizzati»;

    l'introduzione dei reati contro la PA tra gli ostativi sembra invece rispondere all'unico fine di ottenere un effetto di deterrenza; proprio su questo, con sentenza 149 del 2018 la Corte ha affermato il «principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»;

    peraltro le condotte collaborative indicate dall'articolo 323-bis (ovvero essersi efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati, e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite) sono state originariamente pensate per il fenomeno mafioso o per il crimine organizzato e risultano difficilmente compatibili con alcuni reati contro la PA quali il peculato, normalmente declinato in chiave monosoggettiva, o la concussione, rendendo la norma incongrua,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le fattispecie ricomprese nell'articolo 4-bis.
9/1951-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Magi, Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca modifiche all'ordinamento penitenziario per subordinare a specifiche condizioni l'accesso di condannati per gravi reati, prevalentemente associativi, ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale;

    con ordinanza n. 97 del 15 aprile 2021, la Corte Costituzionale ha, infatti, creato i presupposti per ammettere i mafiosi ergastolani che non collaborano con la giustizia al beneficio della liberazione condizionale, una volta espiati 26 anni di reclusione, decurtati di 45 giorni ogni semestre di pena scontato, in virtù dell'applicazione della liberazione anticipata, e dunque dopo circa un ventennio, scelta che di fatto cancella l'ergastolo ostativo;

    se appare apprezzabile l'aver rimesso al legislatore l'intervento normativo, il percorso motivazionale della Corte si è focalizzato in via preminente sul rapporto tra detenuto e la funzione rieducativa della pena, senza procedere a un bilanciamento con i plurimi principi costituzionali che vengono compromessi dalle condotte del mafioso ergastolano inserito in sodalizi secolari;

    in particolare, la punizione del mafioso ergastolano irriducibile (che commette omicidi, stragi, estorsioni, usure e altri gravissimi reati) e il suo percorso di rieducazione non possono essere ricondotti e valutati esclusivamente alla stregua del principio di rieducazione della pena, perché la sua condotta ha inciso e potrebbe continuare a incidere direttamente o indirettamente su di una amplissima gamma di principi e diritti di rango costituzionale fondamentali del vivere democratico e, in particolare, di quelli di libertà e di uguaglianza;

    la criminalità mafiosa, peraltro, si ingerisce ancor oggi progressivamente e surrettiziamente nella gestione delle imprese attraverso l'erogazione di prestiti e la successiva appropriazione delle imprese stesse a fronte dell'incapacità di onorare i debiti;

    i limiti alla possibilità di usufruire della liberazione condizionale per i condannati ergastolani mafiosi è una delle iniziative promosse da Giovanni Falcone durante la sua permanenza al Ministero della Giustizia, quale Direttore Generale degli Affari Penali;

    l'esperienza investigativa dell'ultimo cinquantennio ha certificato che si può fuoriuscire dal sodalizio solo con la morte o con la collaborazione, perché anche se «posati» (temporaneamente allontanati per colpe non così gravi da essere sanzionate con la morte) possono essere chiamati a operare, sicché la rieducazione dell'ergastolano mafioso non può funzionare per gli irriducibili e non può essere raggiunta la «prova positiva» circa l'interruzione di qualsiasi legame con la criminalità organizzata sino a che esiste il sodalizio in cui è inserito;

    l'approvazione del provvedimento in esame comporterà, inevitabilmente, uno sforzo maggiore da parte delle Forze dell'Ordine e, in particolare, della Guardia di Finanza per la tutela e il rafforzamento della legalità, che rischia di essere inclinata dalla concessione di benefici penitenziari anche ai soggetti detenuti in regime di cosiddetto 41-bis,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza per garantire un potenziamento degli organici e delle risorse in favore della Guardia di finanza per consentire di fronteggiare le maggiori attività che deriveranno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, fornendo gli strumenti idonei a contrastare in modo più efficace l'infiltrazione criminale nell'economia legale.
9/1951-A/5. Varchi, Maschio, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca modifiche all'ordinamento penitenziario per subordinare a specifiche condizioni l'accesso di condannati per gravi reati, prevalentemente associativi, ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale;

    con ordinanza n. 97 del 15 aprile 2021, la Corte Costituzionale ha, infatti, creato i presupposti per ammettere i mafiosi ergastolani che non collaborano con la giustizia al beneficio della liberazione condizionale, una volta espiati 26 anni di reclusione, decurtati di 45 giorni ogni semestre di pena scontato, in virtù dell'applicazione della liberazione anticipata, e dunque dopo circa un ventennio, scelta che di fatto cancella l'ergastolo ostativo;

    se appare apprezzabile l'aver rimesso al legislatore l'intervento normativo, il percorso motivazionale della Corte si è focalizzato in via preminente sul rapporto tra detenuto e la funzione rieducativa della pena, senza procedere a un bilanciamento con i plurimi principi costituzionali che vengono compromessi dalle condotte del mafioso ergastolano inserito in sodalizi secolari;

    in particolare, la punizione del mafioso ergastolano irriducibile (che commette omicidi, stragi, estorsioni, usure e altri gravissimi reati) e il suo percorso di rieducazione non possono essere ricondotti e valutati esclusivamente alla stregua del principio di rieducazione della pena, perché la sua condotta ha inciso e potrebbe continuare a incidere direttamente o indirettamente su di una amplissima gamma di principi e diritti di rango costituzionale fondamentali del vivere democratico e, in particolare, di quelli di libertà e di uguaglianza;

    la criminalità mafiosa, peraltro, si ingerisce ancor oggi progressivamente e surrettiziamente nella gestione delle imprese attraverso l'erogazione di prestiti e la successiva appropriazione delle imprese stesse a fronte dell'incapacità di onorare i debiti;

    i limiti alla possibilità di usufruire della liberazione condizionale per i condannati ergastolani mafiosi è una delle iniziative promosse da Giovanni Falcone durante la sua permanenza al Ministero della Giustizia, quale Direttore Generale degli Affari Penali;

    l'esperienza investigativa dell'ultimo cinquantennio ha certificato che si può fuoriuscire dal sodalizio solo con la morte o con la collaborazione, perché anche se «posati» (temporaneamente allontanati per colpe non così gravi da essere sanzionate con la morte) possono essere chiamati a operare, sicché la rieducazione dell'ergastolano mafioso non può funzionare per gli irriducibili e non può essere raggiunta la «prova positiva» circa l'interruzione di qualsiasi legame con la criminalità organizzata sino a che esiste il sodalizio in cui è inserito;

    l'approvazione del provvedimento in esame comporterà, inevitabilmente, uno sforzo maggiore da parte delle Forze dell'Ordine e, in particolare, della Guardia di Finanza per la tutela e il rafforzamento della legalità, che rischia di essere inclinata dalla concessione di benefici penitenziari anche ai soggetti detenuti in regime di cosiddetto 41-bis,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza per garantire un potenziamento degli organici e delle risorse di tutte le Forze di polizia ad ordinamento generale che saranno impegnate a fronteggiare le maggiori attività che deriveranno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, fornendo gli strumenti idonei a contrastare in modo più efficace i fenomeni criminali, rispettando il principio di equiordinazione tra diverse Forze di polizia e sempre nei limiti dei vincoli di finanza pubblica.
9/1951-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Varchi, Maschio, Ferro.