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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 11 aprile 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2022 (DOC. LVII, N. 5) E RELAZIONE AL PARLAMENTO PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243

Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) e Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 5 ore e 30 minuti.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 2 ore e 40 minuti
(discussione)
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto)
MoVimento 5 Stelle 27 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 23 minuti 10 minuti
Partito Democratico 21 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 20 minuti 10 minuti
Fratelli d'Italia 14 minuti 10 minuti
Italia Viva 13 minuti 10 minuti
Coraggio Italia 12 minuti 10 minuti
Liberi e Uguali 10 minuti 10 minuti
Misto: 20 minuti 20 minuti
  Alternativa 4 minuti 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'11 aprile 2022.

  Amitrano, Ascani, Barelli, Battelli, Bergamini, Bordonali, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carla Cantone, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colmellere, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Durigon, Fantuz, Fassino, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Invidia, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Loss, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Misiti, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Racchella, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sani, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Tofalo, Elisa Tripodi, Valente, Vignaroli, Leda Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Barelli, Battelli, Bergamini, Bordonali, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Cantini, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colmellere, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Durigon, Fantuz, Fassino, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Invidia, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Loss, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mancini, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Misiti, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Racchella, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Tofalo, Valente, Vignaroli, Leda Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 8 aprile 2022 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: «Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell'attività imprenditoriale. Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (3556).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica dell'assegnazione di disegno di legge a Commissione in sede consultiva.

  Su richiesta della VII Commissione (Cultura), il parere della medesima Commissione sul seguente disegno di legge – assegnato, in sede referente, alla XII Commissione (Affari sociali) – sarà acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del Regolamento:

  «Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza» (3533).

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2021 (Doc. LXVII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 5 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   Sentenza n. 88 del 9 febbraio-5 aprile 2022 (Doc. VII, n. 859), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 89 dell'8 marzo-5 aprile 2022 (Doc. VII, n. 860),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 32, 34 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge n. 126 del 2019, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta:

   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 90 del 25 gennaio-11 aprile 2022 (Doc. VII, n. 861),

   con la quale:

    dichiara che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che hanno votato per l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa;

    annulla per l'effetto la sentenza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi:

   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  sentenza n. 91 dell'8 marzo-11 aprile 2022 (Doc. VII, n. 862),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 105 e 146 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 9 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sezione prima:

   alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera pervenuta in data 7 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 5/2022 dell'11 marzo-5 aprile 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente le misure volte a sostenere le persone con disabilità nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – La gestione del fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 8 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 6/2022 del 22 marzo-5 aprile 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto concernente lo stato di realizzazione delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta «legge obiettivo»).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 4 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere dell'8 aprile 2022, ha trasmesso le note relative all'attuazione data alle risoluzioni conclusive DELMASTRO DELLE VEDOVE n. 8/00111, QUARTAPELLE PROCOPIO n. 8/00112 e alla risoluzione DI STASIO n. 7/00646, accolte dal Governo ed approvate dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 5 maggio 2021, sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan, nonché alle risoluzioni conclusive EMILIOZZI ed altri n. 8/00127, sulla crisi nella regione etiope del Tigrai, ORSINI ed altri n. 8/00133, sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua, e FASSINO n. 8/00139, sugli esiti della Presidenza italiana del G20 in vista del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (30-31 ottobre 2021), tutte accolte dal Governo ed approvate dalla medesima Commissione rispettivamente nelle sedute del 30 giugno 2021, del 4 agosto 2021 e del 27 ottobre 2021.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Buonconvento, frazione di Bibbiano (Siena), il 16 agosto 2021.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 e 8 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (COM(2021) 726 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati di mercato, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di un sistema consolidato di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti (COM(2021) 727 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM(2021) 756 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (COM(2021) 782 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia («Prüm II»), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021) 784 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/007 FR/Selecta (COM(2022) 35 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XI Commissione (Lavoro);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati (COM(2022) 113 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la prima relazione consuntiva, predisposta dalla Federazione italiana tennis, sulle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, riferita all'anno 2021 (Doc. XXVII, n. 29).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano.

  Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 7 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia di Bolzano, riferita all'anno 2021.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Campania.

  Il Garante del contribuente per la Campania, con lettera in data 8 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Campania, riferita all'anno 2021.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Daniela Mastrofrancesco, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direzione dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Ministero dell'interno.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2022, N. 17, RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE, PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E PER IL RILANCIO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI (A.C. 3495-A/R)

A.C. 3495-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 15, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1.1. Fra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1».

  All'articolo 16-bis, al comma 2, dopo le parole: GSE procede inserire le seguenti: , senza oneri a carico del proprio bilancio,

  All'articolo 19-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

   al comma 2, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

  All'articolo 19-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma l le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 41-bis, comma 1, capoverso 4-ter, sostituire le parole: disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8 con le seguenti: assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,.

A.C. 3495-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3495-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1.
(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 2.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 3.
(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

  1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 4.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

  1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Articolo 5.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

  1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 6.
(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  5. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 7.
(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano)

  1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.
  2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
  3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 1.

Articolo 8.
(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia)

  1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 14-sexies, è inserito il seguente:

   «14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;

   b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».

Capo II
MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA ENERGETICA

Articolo 9.
(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

Articolo 10.
(Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Articolo 11.
(Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale».

   b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

   «1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
   1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».

Articolo 12.
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

  1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».

Articolo 13.
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
per gli impianti
offshore)

  1. All'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,».
  2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore»;

   b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore,»;

   c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Articolo 14.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud)

  1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 15.
(Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
   6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.».

Articolo 16.
(Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avvia, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.
  2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.
  3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
  5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
  6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5.

Articolo 17.
(Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza)

  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis) anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Articolo 18.
(Ferrovie dello Stato Italiane)

  1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.».

  2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

Articolo 19.
(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio può curare anche l'esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero, possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).».

Articolo 20.
(Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
  2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali.
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 21.
(Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale)

  1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:

   a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

   b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;

   c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

   d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

  2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.
  3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

TITOLO II
POLITICHE INDUSTRIALI

Articolo 22.
(Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

  1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 23.
(Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)

  1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

  1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 301, dopo le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».

Articolo 25.
(Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

  1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni per l'anno 2022.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
  3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
  4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
  5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
  6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
  7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

TITOLO III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 26.
(Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e
dalle province autonome)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 27.
(Contributi straordinari agli enti locali)

  1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
  2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.
  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 28.
(Rigenerazione urbana)

  1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.
  3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni per l'anno 2025 e a 280 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
  6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno,»;

   b) al comma 51 è inserito, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».

  7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

TITOLO IV
ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 29.
(Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni e delle partecipazioni)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022».

  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.
  3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutati in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 30.
(Risorse relative all'emergenza COVID-19)

  1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  3. Per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati, come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 31.
(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)

  1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata da parte di soggetti o Enti privati.»;

   b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.».

  2. Agli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 32.
(Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

  1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinques, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 33.
(Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo)

  1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.».
  2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo.»;

   b) all'articolo 14:

    1) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;

    2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere la prova scritta, un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero di posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10.».

Articolo 34.
(Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»)

  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità.»;

    2) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;

    3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;

    4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

   b) all'articolo 6:

    1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

    2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;

   c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea»;

   d) all'articolo 9, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

   e) all'articolo 10, comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

   f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare a un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.»;

   g) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.».

  2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole «di legittimità», sono inserite le seguenti: «nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

Articolo 35.
(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-bis, è inserito il seguente:

   «Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione).1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Articolo 36.
(Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».

Articolo 37.
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
alle esposizioni universali)

  1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a»;

   b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.».

  2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quinto»;

   c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 38.
(Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale)

  1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.

Articolo 39.
(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

  1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 40.
(Sorveglianza radiometrica)

  1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

   a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

   b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

   c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

   d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

   3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

  2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

Articolo 41.
(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali
dei territori colpiti dal sisma 2016)

  1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 42.
(Disposizioni finanziarie)

  1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;

   b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

   c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

   d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

   e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 43.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A
(Articolo 40, comma 2)

«Allegato XIX
(Articolo 72, comma 3)

CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3

Articolo 1.
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato “decreto legislativo”, si applicano le seguenti definizioni:

   a) “bianco di riferimento”: campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;

   b) “carico”: il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;

   c) “controllo radiometrico esterno rispetto al carico”: la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale H*(d) o dell'equivalente di dose direzionale H'(d,Ω), in µSv/h, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto una predeterminata soglia di riferimento;

   d) “controlli doganali”: controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticità, all'accuratezza e validità di documenti;

   e) “fondo ambientale”: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;

   f) “formalità doganali”: tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;

   g) “grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito”: i luoghi in cui è esercitata l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;

   h) “materiali metallici di risulta”: rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche;

   i) “rottami metallici”: materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attività siderurgiche e metallurgiche;

   j) “sorveglianza radiometrica”: l'obbligo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;

   k) “strumentazione radiometrica fissa”: apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.

Articolo 2.
(Finalità)

  1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:

   a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;

   b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;

   c) i contenuti della formazione da impartire al personale;

   d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

Articolo 3.
(Ambito soggettivo di applicazione)

  1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d'importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.
  2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano:

   a) attività d'importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell'allegato 2;

   b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.

  3. Fatte salve le attività di controllo di cui al comma 4, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.
  4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresì nel caso di un'attività di controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.
  5. Con protocollo d'intesa tra le autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalità procedimentali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonché i criteri di selettività per l'attività di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalità rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.

Articolo 4.
(Ambito oggettivo di applicazione)

  1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalità esecutive previste dal presente allegato:

   a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalità disciplinate, a seconda della tipologia di attività esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;

   b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6;

   c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6.

  2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e i principali nodi di transito, riportato nell'allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 5.
(Criteri di sorveglianza radiometrica)

  1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalità di applicazione della medesima stabilite nell'articolo 6.
  2. La sorveglianza radiometrica consiste:

   a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;

   b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto a1 carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.

  3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco di riferimento, sono individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
  4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalità tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b).
  5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della consegna a destino.
  6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.
  7. Nell'ambito di una programmata attività di controllo di qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto.

Articolo 6.
(Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)

  1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

   a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;

   b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.

  2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:

   a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;

   b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.

  3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.
  4. I controlli di cui ai commi 1, 2 lettera a) e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.
  5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).
  6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).

Articolo 7.
(Attestazione della sorveglianza radiometrica)

  1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni:

   a) estremi del carico;

   b) tipologia de1 materiale metallico;

   c) provenienza;

   d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;

   e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;

   f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;

   g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);

   h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;

   i) risultati delle misure radiometriche effettuate;

   j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.

  2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attività per unità di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3.
  3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo è istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma l. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.
  4. Se il registro di cui al comma 3 è tenuto in formato elettronico devono essere effettuate almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui è memorizzato; il software dell'archivio informatico è progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate.

Articolo 8.
(Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche)

  1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:

   a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o società di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;

   b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;

   c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell'esperto di radioprotezione;

   d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.

  2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

Articolo 9.
(Informazione e formazione del personale)

  1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell'informazione e della formazione comprendono:

   a) concetti base in materia di radioprotezione;

   b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;

   c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;

   d) nozioni sul riconoscimento dei tipi più comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;

   e) modalità di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattività;

   f) modalità di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;

   g) modalità di esecuzione dei controlli;

   h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi.

Articolo 10.
(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

  1. Ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.
  2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.

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ALLEGATO B
(Articolo 42, comma 2)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

  MISSIONE/programma

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  2027

  2028

  2029

  2030

  2031

  2032

  23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

  1.886

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  280

  33

   23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

  1.186

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  280

  33

   23.1 Fondi da assegnare (1)

  700

  1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

  1.630

  1.130

  1.130

  1.640

  1.640

  1.180

  1.380

  1.380

  1.380

  –

  –

   1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

  1.630

  1.130

  1.130

  1.640

  1.640

  1.180

  1.380

  1.380

  1.380

  7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
  DELLE IMPRESE (11)

  1.000

  200

  –

   7.2 Interventi di sostegno tramite
   il sistema della fiscalità (9)

  1.000

  200

  TOTALE

  4.516

  1.730

  1.530

  2.040

  2.040

  1.580

  1.780

  1.780

  1.780

  280

  33

A.C. 3495-A/R – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia) – 1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:

   a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:

    1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

    3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

    4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

    5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

    7) articolo 1 del presente decreto;

   b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:

    1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

    2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    3) articolo 2 del presente decreto.

  2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
  3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
  4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Strategia nazionale contro la povertà energetica) – 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

  “6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.
  6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.
  6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.
  6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «del costo per KWh» sono sostituite dalle seguenti: «del costo per kWh»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022».

  All'articolo 6:

   al comma 2, la parola: «forfettaria» è sostituita dalla seguente: «forfetaria»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti», dopo le parole: «a bassissime emissioni inquinanti» sono inserite le seguenti: «nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V» e le parole: «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,»;

   al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti»;

   al comma 6, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;

   al comma 7, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

  All'articolo 7:

   al comma 1, la parola: «determinatasi» è sostituita dalla seguente: «determinata»;

   al comma 2, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «stabiliti»;

   al comma 3, le parole: «, è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
  3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

  All'articolo 9:

   al comma 1 è premesso il seguente:

  «01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

  “3-bis. Per ‘sito dell'impianto eolico’ si intende:

   a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni”;

   c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

  “3-quater. Per ‘altezza massima dei nuovi aerogeneratori’ (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)”»;

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

  “5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

  “9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione”.

  1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.
  1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:

   a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;

   b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.

  1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: “da fonte fossile di” sono sostituite dalle seguenti: da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano”;

   b) alla lettera c), alinea, le parole: o meno” sono soppresse».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Requisiti degli impianti termici) – 1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: “installati” sono inserite le seguenti: “pompe di calore a gas o”;

   b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: “installare” sono inserite le seguenti: “pompe di calore a gas o” e le parole: “e pompe di calore il cui rendimento sia” sono sostituite dalle seguenti: “e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento”.

  Art. 9-ter. – (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti) – 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

  Art. 9-quater. – (Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico) – 1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: “ancorché scadute, sono prorogate di diritto” sono sostituite dalle seguenti: “o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,”.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 10-bis. – (Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale) – 1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

  Art. 10-ter. – (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici) – 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

  “2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

   2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

   2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore”;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  “c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8”.

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

  “1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo”».

  All'articolo 11:

  al comma 1:

   la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: “realizzazione di sistemi di monitoraggio” sono inserite le seguenti: “, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”»;

   la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

    “1-septies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.

    1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

  «Art. 11-bis. – (Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli) – 1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

   a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;

   b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;

   c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;

   d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;

   e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;

   f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;

   g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo destinato alle nuove installazioni e al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;

   h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;

   i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;

   l) incentivare la rottamazione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;

   m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;

   n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;

   o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

   p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;

   q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;

   r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

  3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
  4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 12:

  al comma 1 sono premessi i seguenti:

  «01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: “ai sensi dell'articolo 20,” sono inserite le seguenti: “con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”.
  02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica»;

  03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico”;

   b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   “c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

    2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri”»;

  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

   “2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

   a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

   b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

   c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

   2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.

  1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

  «Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016»

  All'articolo 13:

   al comma 1, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse, dopo le parole: «n. 387,» sono inserite le seguenti: «il quarto periodo è soppresso, all'ultimo periodo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4”».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis. – (Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche) – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

    “1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.
    1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze”;

   b) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    “5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni”.

  2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) al quarto periodo, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le parole: “, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie” sono soppresse;

    2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: “La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata”;

   b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e, al secondo periodo, le parole: “strettamente necessari alla” sono sostituite dalle seguenti: “necessari per lo svolgimento di attività o la”;

   c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: “sia in fase di realizzazione delle opere,” sono inserite le seguenti: “compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,” e, al secondo periodo, le parole: “di tracciato” sono soppresse;

   d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: “realizzate con le migliori tecnologie esistenti” sono inserite le seguenti: “, compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,”;

   e) dopo il comma 4-quinquiesdecies è inserito il seguente:

    “4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi”;

   f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

    “9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale”».

  All'articolo 14:

   al comma 1, dopo le parole: «promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici,»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la “chimica verde” a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma».

  All'articolo 15:

  al comma 1:

   al capoverso comma 6-bis, le parole: «, ossia sonde geotermiche» sono soppresse;

   al capoverso comma 6-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale»;

   dopo il capoverso 6-ter è aggiunto il seguente:

    «6-quater. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    “1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1”»;

  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico».

  All'articolo 16:

   al comma 1, le parole: «ai clienti» sono sostituite dalle seguenti: «per i clienti», le parole: «il GSE» sono sostituite dalle seguenti: «il Gestore dei servizi energetici (GSE)» e la parola: «avvia» è sostituita dalla seguente: «avviano»;

   al comma 2:

    al primo periodo, la parola: «ricadenti» è sostituita dalla seguente: «situate» e le parole: «delle tempistiche massime» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi massimi»;

    al secondo periodo, la parola: «ricadono» è sostituita dalle seguenti: «sono situati», le parole: «considerate idonee» sono sostituite dalle seguenti «considerate compatibili»e dopo le parole: «28 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022»;

   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «oneri fiscali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, dopo la parola: «industriali» sono inserite le seguenti: «a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico».

   alla rubrica, le parole: «l'emergenza caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici».

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

  «Art. 16-bis. – (Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali) – 1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

  2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

  3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

   a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

   b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;

   c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità ai clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

   d) le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.

  4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 17:

   al comma 1:

   la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    “1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio”»;

   la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    “3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
    3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

     a) quanto ad euro 150 milioni, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

     b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

    3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio”».

  All'articolo 18:

   al comma 1, capoverso c-bis), le parole: «Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali»;

   al comma 2, dopo le parole: «di trasmissione nazionale» sono inserite le seguenti: «e di distribuzione»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

    “5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo”».

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili».

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

  «Art. 18-bis. – (Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità) – 1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: “in relazione all'andamento del mercato” sono aggiunte le seguenti: “e del reale costo di approvvigionamento della materia prima”».

  All'articolo 19:

  al comma 1:

   alla lettera a), dopo le parole: «comma 162» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 145,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 145»;

   alla lettera b), capoverso 8:

    al primo periodo, le parole: «che insistono sul medesimo immobile» sono sostituite dalle seguenti: «adottate per il medesimo immobile»;

    al quarto periodo, le parole: «del medesimo Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero».

  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 19-bis. – (Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili) – 1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
  2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

  3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresì promuovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
  4. Il Ministero della transizione ecologica assicura, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, il coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.

  Art. 19-ter. – (Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica) – 1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

   a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;

   b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

   c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).

   2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 19-quater. – (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici) – 1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza».

  All'articolo 20:

   al comma 1, le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Difesa Servizi S.p.A.»;

   al comma 3 dopo le parole: «Competente ad esprimersi in materia» sono inserite le seguenti: «culturale e».

  All'articolo 21:

   al comma 1, le parole: «all'articolo 4, del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del medesimo»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   “5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale”.

  3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

   “319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma”».

  All'articolo 22:

   al comma 1, le parole: «e riqualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla riqualificazione» e le parole: «il riconoscimento di incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di incentivi»;

   al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».

  Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

  «Art. 22-bis. – (Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale) – 1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2».

  All'articolo 23:

   al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».

  All'articolo 24:

   al comma 1, le parole: «legge 17 dicembre 2021, n. 301» sono sostituite dalle seguenti: «legge 17 dicembre 2021, n. 215» e le parole: «e conseguentemente emerga» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai quali conseguentemente risulti».

  All'articolo 25:

   al comma 1, dopo le parole: «di 150 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

   al comma 2, dopo le parole: «alla determinazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,»;

   al comma 3, le parole: «comma, 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   al comma 7, primo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;

   al comma 8, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 9, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».

  Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

  «Art. 25-bis. – (Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale) – 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, le parole: “A decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno 2019”;

   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

    “1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90”.

  2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.
  3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2».

  All'articolo 26:

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.
  
2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

  2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “alla data di entrata in vigore” sono inserite le seguenti: “della legge di conversione”»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Differimento di termini in materia di finanza regionale».

  All'articolo 27:

   al comma 2:

    al secondo periodo, le parole: «da destinare,» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;

    al terzo periodo,dopo le parole: «data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» ele parole: «sulle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni»;

   i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

  «3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
  4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
  
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio».

  All'articolo 28:

   al comma 4, le parole: «dal comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 si provvede», dopo le parole: «a 285 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 280 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,”;

   b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria”».

  Nel titolo IV, all'articolo 29 è premesso il seguente:

  «Art. 28-bis. – (Cooperative edilizie di abitazione) – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:

   “1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione”».

  All'articolo 29:

   al comma 1:

    alla lettera b), la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «novembre»;

    alla lettera c), la parola : «giugno» è sostituita dalla seguente: «novembre»;

   al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate» e le parole: «per l'anno 2022 e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, a».

  Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 29-bis. – (Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – 1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
  2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

  Art. 29-ter. – (Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA) – 1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   “2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022”».

  All'articolo 30:

   al comma 1, le parole: «all'articolo 122, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122 del»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   “3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.
   3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano”».

  All'articolo 31:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «può essere incrementata» sono inserite le seguenti: «mediante erogazioni»;

    alla lettera b), dopo le parole: «della salute» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal comma 1,»;

   alla rubrica, le parole: «e operatori» sono sostituite dalle seguenti: «e degli operatori».

  All'articolo 32:

   al comma 1, primo periodo, la parola: «sperimentale» è soppressa;

   al comma 2, primo periodo, la parola: «23-quinquesè sostituita dalla seguente: «23-quinquies»;

   alla rubrica, le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento».

  All'articolo 33:

   al comma 1, la parola: «richiesta» è sostituita dalla seguente: «richiesti»;

   al comma 2:

    alla lettera a), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto»;

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e le parole: «del medesimo profilo» sono sostituite dalle seguenti: «per il medesimo profilo»;

     al numero 2), le parole: «la prova scritta, un numero» sono sostituite dalle seguenti: «la prova scritta un numero» e le parole: «di posti» sono sostituite dalle seguenti: «dei posti».

  All'articolo 34:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 3), le parole: «del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,», le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «le disposizioni cui» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui»;

    alla lettera b), numero 3), capoverso 3), primo periodo, le parole: «dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'incarico»;

    alla lettera f), capoverso 1, le parole: «avviare a un procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «avviare un procedimento».

  All'articolo 35:

   al comma 1, capoverso Articolo 34-ter, comma 1:

    al primo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «e del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del codice di cui al decreto legislativo»;

    al secondo periodo, le parole: «in Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

  Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

  «Art. 35-bis. – (Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

   a) la tipologia di intervento;

   b) la tempistica;

   c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

   d) il livello progettuale richiesto;

   e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente».

  All'articolo 36:

   al comma 1 è premesso il seguente:

  «01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto, tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza”;

   b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: “settimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “ottavo periodo”, al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo” e dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC”;

   c) il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

  “2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione”;

   al comma 1, le parole: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bissono sostituite dalle seguenti: «l'autorità competente»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: “l'autorità competente,” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,” e, al secondo periodo, le parole: “l'autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,” e, al terzo periodo, le parole: “all'autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,”.

  1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

  “6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto”».

  All'articolo 37:

   al comma 1:

    alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “e di” sono sostituite dalle seguenti: “e a”»;

    alla lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

  All'articolo 38:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

  All'articolo 39:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente”».

  All'articolo 40:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «di risulta,» sono sostituite dalle seguenti: «di risulta» e le parole: «ed evitare» sono sostituite dalle seguenti: «e per evitare» e, al secondo periodo, le parole: «attività a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale attività di importazione»;

    alla lettera b):

     al capoverso 3:

      alla lettera a), dopo le parole: «di buona tecnica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

      alla lettera d), la parola: «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;

     al capoverso 3-bis, le parole: «dell'allegato XIX,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato XIX»;

    alla lettera c), capoverso 4, al primo periodo, la parola: «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e dello sviluppo economico» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  Nel titolo IV, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

  «Art. 41-bis. – (Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018) – 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunti i seguenti:

   “4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
   4-quater. Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego”».

  All'articolo 42:

   al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    «1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento”.

    1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

     a) al 31 dicembre 2022:

      1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

      2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;

     b) al 31 dicembre 2023:

      1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;

      2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

     c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

      1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

      2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

     d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;

   al comma 2, lettera d), dopo le parole: «utilizzo delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese».

  Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 42-bis. – (Disposizioni finali) – 1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: “Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento” e “Bonus sociale”.

  Art. 42-ter. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

  All'allegato A:

   nell'allegato XIX:

    all'articolo 1, comma 1:

     all'alinea, le parole: «nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;

     alla lettera c), le parole: «31 luglio 2020, n. 101» sono soppresse e le parole: «rispetto una» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a una»;

     alla lettera d), le parole: «del 9 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, del 9 ottobre 2013,»;

     alla lettera g), le parole: «l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale l'attività di importazione» e dopo le parole: «di cui all'allegato 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    all'articolo 4:

     al comma 2, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dei Ministeri»;

     al comma 3, le parole: «e i principali» sono sostituite dalle seguenti: «e dei principali»;

    all'articolo 5:

     al comma 3, le parole: «di riferimento, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento sono»;

     al comma 5, le parole: «consegna a destino» sono sostituite dalle seguenti: «consegna a destinazione»;

    all'articolo 6:

     al comma 4, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera a),»;

     al comma 6, dopo le parole: «comma 2, lettera a)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    all'articolo 7:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «di II grado» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   all'allegato 2:

    alla sezione «Prodotti semilavorati», voce «Lanierini/Nastri magnetici», la parola: «LANIERINI» è sostituita dalla seguente: «LAMIERINI».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: nel settore elettrico aggiungere le seguenti: , per un valore del PUN mensile superiore a 0,150 euro/kWh,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la parola: secondo aggiungere le seguenti: e terzo;

   al comma 2, dopo la parola: secondo aggiungere le seguenti: e terzo;

   al comma 3, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 6.000 milioni.
1.2. Vallascas.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le misure di cui al comma 1 si applicano, per la durata ivi prevista, anche alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW che siano destinate esclusivamente ad usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
1.3. Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 28 giugno 2014 n. 2014/C 200/01.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 3.120 milioni.
1.6. Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire le seguenti: per valori del prezzo virtuale di scambio (PSV) del gas metano superiori a 0,600 euro/smc;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 con le seguenti: del secondo e terzo trimestre 2022;

   al comma 2, sostituire le parole: 591,83 milioni di euro con le seguenti: 1,2 miliardi di euro;

   al comma 3:

    dopo la parola: secondo inserire le seguenti: e terzo;

    sostituire le parole: medesimo trimestre con le seguenti: medesimi trimestri;

    sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 500 milioni di euro.

   al comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 500 milioni.
2.5. Vallascas.

  Al comma 1, sostituire le parole: per usi civili ed industriali con le seguenti: per usi esclusivamente civili.
2.6. Vianello.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserire le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,;

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,»;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, valutati in 624,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42;

   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento.
2.1. Sodano.

  Al comma 1, dopo le parole: mesi di ovunque ricorrano, aggiungere la seguente: marzo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per le misure relative ai mesi di aprile, maggio e giugno, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42; per gli oneri aggiuntivi derivanti dall'estensione delle misure di cui al comma 1 al mese di marzo, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2.21. Raduzzi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono parimenti assoggettate alla medesima aliquota IVA del 5 per cento le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito dei Contratti Servizio Energia e dei Contratti Servizio Energia Plus di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 591,83 milioni con le seguenti: 599,83 milioni;

   b) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.777,53 milioni.
2.36. Vallascas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, ai prodotti energetici per usi civili e industriali sottoposti all'accisa di cui all'articolo 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente ai soli prodotti energetici per autotrazione di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, si applica per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'aliquota IVA del 4 per cento e la corrispondente accisa è ridotta del 40 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo può essere prorogata per un periodo di tre mesi sino al permanere dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022. Al fine di migliorare il sistema di controllo INFOIL, i titolari delle strutture di cui all'articolo 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'installazione di contatori quali-quantitativi, sia in ingresso che in uscita dalle strutture medesime ai fini della corretta misurazione dei flussi dei prodotti energetici. La vigilanza sull'attuazione del precedente periodo è demandata al Comando generale della Guardia di finanza che può disporre verifiche anche presso gli operatori del settore della produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti energetici per usi civili ed industriali per autotrazione.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: e degli oneri generali nel settore del gas con le seguenti: , delle accise e degli oneri generali nel settore del gas e dei prodotti energetici per uso civile e industriale.
2.15. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Riduzione degli oneri di sistema relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), le royalty afferenti alla produzione su terraferma di gas naturale, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), sono destinate al finanziamento di nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT).
2.031. Rizzetto, Lucaselli, Zucconi, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Riduzione temporanea delle imposte applicate su benzina e diesel)

  1. Per ridurre gli effetti della crescita dei prezzi di benzina e diesel, le imposte, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte fino al 30 giugno 2022 in misura pari a 40 centesimi di euro per litro di benzina e 30 centesimi di euro per litro di diesel.
  2. Agli oneri derivanti di cui al comma 1 si provvede: quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge della legge 196 del 2009 (cap. 2999), quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
2.010. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Limite massimo provvisorio al prezzo del carburante)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico, considerati i prezzi mediamente praticati ai distributori di carburanti e ai loro rivenditori, definisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli stessi distributori e dei loro rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 30 giugno 2022, la vendita di carburanti con un limite massimo di prezzo pari a 175 centesimi per litro di benzina e 165 centesimi per litro di diesel.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (cap. 2999), quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
2.011. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Riforma degli oneri generali di sistema)

  1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le Energie Rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» a: «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti».
2.02. Foti, Bignami, Maschio, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

  1. Le fatture emesse, per i consumi effettivi o stimati del secondo trimestre 2022, relative a prestazioni di servizi rese, nell'ambito di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, per la fornitura ad uso domestico di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2.04. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la parola: secondo inserire, ovunque ricorra, le seguenti: e terzo.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 800 milioni.
3.5. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, dopo le parole: in gravi condizioni di salute inserire le seguenti: certificate dal medico di famiglia o in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
3.9. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 600 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 600 milioni.
3.4. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 550 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 550 milioni.
3.3. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.
3.2. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)

  1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.
  4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. De Toma, Zucconi, Caiata, Lucaselli.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 con le seguenti: rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e successive modificazioni.
4.12. Butti, Foti, Bignami, Maschio, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 1, dopo le parole: 27 dicembre 2017, aggiungere le seguenti: e a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh,.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 700 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
4.1. Sodano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4.31. Raduzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle imprese produttive dell'industria cartaria, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 100 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive del settore cartario. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del beneficio per le imprese destinatarie.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dei commi 375, 376, 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
4.32. Raduzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 5 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive nel settore del vetro artistico di Murano. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti destinatari.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante la soppressione dei commi 761, 773, 781 e 782 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4.33. Raduzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese che esercitano l'attività di pesca, iscritte negli appositi registri istituiti presso le capitanerie di porto, i cui costi di carburante utilizzato per le imbarcazioni in navigazione, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
4.7. Silvestroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con altre agevolazioni, comunque denominate, aventi lo scopo di neutralizzare e/o ridurre gli incrementi dei costi della componente energia elettrica ed è riconosciuto solo alle imprese a forte consumo di elettricità che dimostrino di avere effettuato interventi di efficientamento energetico.
4.4. Vianello.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con le seguenti: in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4.34. Raduzzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
4.14. Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Sono abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e l'articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
4.3. Vianello.

  Sopprimere il comma 5-bis.
*4.200. Zolezzi, Davide Crippa, Masi, Sut, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Traversi, Terzoni, Varrica, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti.

  Sopprimere il comma 5-bis.
*4.201. Dori, Romaniello, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5.16. Raduzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con le seguenti: è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
5.17. Raduzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono escluse dal credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese operanti nei settori indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, elencati nell'allegato C al presente decreto.

  Conseguentemente, al presente decreto aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO C
(Articolo 5, comma 3-bis)

   NACE

   Classificazione Ateco

  06.10

   Estrazione di petrolio greggio

  06.20

   Estrazione di gas naturale

  14.20

   Confezione di articoli in pelliccia

  19.10

   Fabbricazione di prodotti di cokeria

  19.20

   Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

  20.11

   Fabbricazione di gas industriali

  22.22

   Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

  24.26

   Trattamento dei combustibili nucleari

  24.51

   Fusione di ghisa

  24.52

   Fusione di acciaio

  25.40

   Fabbricazione di armi e munizioni

  30.40

   Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

5.1. Vianello.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6.14. Raduzzi.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: o stabile organizzazione in Italia.
6.15. Raduzzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le seguenti: è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
6.16. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al protrarsi della situazione di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2022, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

   a) benzina e benzina con piombo: euro 0,0 per mille litri;

   b) gasolio usato come carburante: euro 0,0 per mille litri.
6.015. Silvestroni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Dal 1° aprile 2022 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.
6.032. Osnato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Per la fornitura di carburante e di energia elettrica utilizzati per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le aziende affidatarie, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale.
6.085. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori misure in favore del trasporto locale alimentato da combustibili alternativi)

  1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale, in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, promuovendo al contempo la promozione dello sviluppo della concorrenza, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di strumenti finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i fondi di cui al comma 1 avvalendosi di quota parte dei Fondi strutturali e di investimento europei di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse dei Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione dei Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei fondi.
  3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
  4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.
6.02. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione nel settore dell'autotrasporto e di incentivarne la sostenibilità di esercizio, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità e alimentazione alternativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed entro il limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  2. Per le medesime finalità, alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli anni 2023 e 2024 e nella misura del 10 per cento per gli anni 2025 e 2026 del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
6.083. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti, delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi e dello sviluppo della mobilità sostenibile a idrogeno)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di accelerare il “Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System”, di seguito ERTMS e il “Piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno”, elaborato dall'Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile, per garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale di classe “B” e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, nonché la riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti e la produzione dell'idrogeno e l'aumento della rete di alimentazione per favorire lo sviluppo della mobilità alternativa, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le stazioni di rifornimento ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale e la conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno del parco locomotori per il settore ferroviario.»;

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le risorse di cui al comma 1, sono destinate al finanziamento degli interventi della mobilità ad idrogeno, per la realizzazione di infrastrutture le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno.»;

   c) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «L'erogazione del contributo di cui al presente articolo, s'intende riservata per il 50 per cento delle risorse complessive previste dal fondo di cui al comma 1, per le imprese che operano nel settore dell'idrogeno e celle a combustibile, per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2-bis. Il suddetto decreto definisce i criteri e le modalità di riparto ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis.»;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
6.03. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno)

  1. Al fine di incentivare nuove forme di mobilità sostenibile nel territorio nazionale, nel quadro delle misure di riduzione delle emissioni indicate dalla Commissione europea nel 2020 e promuovere lo sviluppo e la competitività delle fonti energetiche interne e rinnovabili dell'idrogeno, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, per lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto stradale e ferroviario.
  2. Le finalità di cui al precedente comma, sono destinate rispettivamente:

   a) alla realizzazione di infrastrutture ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile;

   b) al finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi all'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione delle tratte da diesel, all'idrogeno, finalizzati alla realizzazione di treni a celle a combustibile, nonché all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

  3. Per una fase pilota di sei anni, a partire dalla alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema, sia dalle spese per i servizi di rete quali: trasmissione, distribuzione e misura dell'energia, del sistema elettrico nazionale.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi precedenti.
  5. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.04. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore della mobilità ferroviaria ad idrogeno)

  1. Al fine di accelerare l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno pulito nei trasporti, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo denominato «Fondo innovazione treni ad idrogeno per il trasporto pubblico locale» finalizzato a sostenere le imprese del settore e le start-up, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2023, per la realizzazione di elettrotreni alimentati ad idrogeno, al fine di incrementare i livelli di sviluppo per una piattaforma integrata di servizi di mobilità, secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di conversione della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 300 milioni di euro si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro relativamente all'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.05. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia elettrica utilizzati per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, anche ferroviario, sottoposti a obbligo di servizio pubblico, e di evitare l'insorgere delle condizioni che possono determinare pericoli per l'interruzione dei servizi, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione iniziale di 360 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 rispetto alla media dei costi sostenuti per l'acquisto dei carburanti e di energia elettrica per la trazione registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (EC) n. 1370/2007.
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al precedente comma, valutati in complessivi 360 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.084. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
  2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.086. Vallascas.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ad imprese, artigiani e lavoratori autonomi, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, quali il servizio taxi, il servizio di noleggio con conducente e il trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburanti consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.
6.020. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, a mezzo taxi, noleggio con conducente a mezzo autovetture e noleggio con conducente a mezzo autobus, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburante consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.
6.023. Butti, Foti, Bignami, Maschio, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «Euro VI», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «Euro VI», è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta pari:

   a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.027. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

ART. 7.

  Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
7.1. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro.
7.2. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.
7.3. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 65 milioni di euro.
7.4. Sapia, Vallascas, Vianello.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 14-septies», sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente,

   a) al medesimo comma 1, lettera b) sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022;

   b) aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8.16. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 14-septies», sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.
8.4. Rachele Silvestri, Foti, Butti, De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse;

   b-bis) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g-quater) è inserita la seguente:

   «g-quinquies) Fino al 30 giugno 2022 la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, alle condizioni di cui alla lettera c), al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».
8.17. Raduzzi.

  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis). All'articolo 13 dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.».
8.5. Caretta, Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise)

  1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;

   d) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;

   e) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;

   f) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;

   g) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;

   h) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri.

  2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al punto 10, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le parole: «negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi», sono sostituite dalle seguenti: «nei motori fissi»;

   b) il punto 16-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è soppresso.

Art. 8-ter.
(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti,» sono soppresse.

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è applicata con un'aliquota pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029.».

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2030, nell'articolo 62 del Testo unico di cui al comma 1, il comma 5-bis è abrogato.

Art. 8-quater.
(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

  1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole: «legge 30 novembre 2001, n. 418», sono aggiunte le seguenti: «la cui riduzione è rideterminata al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029.».
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2030, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono abrogati.
  3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le parole: «, negli impianti centralizzati per usi industriali e», sono soppresse;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

    «15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 70 euro per chilogrammo»;

   c) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:

    1. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 87 per chilogrammo;

    2. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 104 per chilogrammo;

    3. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 121 per chilogrammo;

    4. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 138 per chilogrammo;

    5. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 155 per chilogrammo;

    6. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 172 per chilogrammo;

   d) a decorrere dal 1° gennaio 2030, il punto 15-bis è soppresso.

Art. 8-quinquies.
(Disposizioni in materia di rinnovo del parco veicoli circolante)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 1031 è sostituito con il seguente:

   «1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2030, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da euro 0 a euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

    1) 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro;

    2) 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

    3) 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

   Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

   CO2 g/km 0-30:

    Contributo (euro):

     18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1a fascia);

     15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2a fascia);

     13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3a fascia);

     12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1a fascia);

     10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2a fascia);

     9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3a fascia).

   CO2 g/km 31-60:

    Contributo (euro):

     8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1a fascia);

     7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2a fascia);

     6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3a fascia);

     5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1a fascia);

     4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2a fascia);

     3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3a fascia)».

   b) dopo il comma 1031 sono aggiunti i seguenti:

   «1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma precedente in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.
   1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate nuovo di fabbrica alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3a fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3a fascia».

   c) al comma 1033, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel dovranno essere di fabbrica.»;

   d) al comma 1037, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le stesse modalità, gli operatori del settore che vendono l'usato recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta.».

  2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esteso agli anni compresi tra il 2023 ed il 2030 con una dotazione pari a 966,9 milioni di euro per il 2023, 1.273,6 milioni di euro per il 2024, 1.582,5 milioni di euro per il 2025, 1.626,4 milioni di euro per il 2026, 1.920,2 milioni di euro per il 2027, 2.177,1 milioni di euro per il 2028, 2.444,5 milioni di euro per il 2029 e 2.712 milioni di euro per il 2030. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-bis e 1031-ter del presente articolo.
  3. Agli oneri recati dal comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, pari a 966,9 milioni di euro per il 2023, 1.273,6 milioni di euro per il 2024, 1.582,5 milioni di euro per il 2025, 1.626,4 milioni di euro per il 2026, 1.920,2 milioni di euro per il 2027, 2.177,1 milioni di euro per il 2028, 2.444,5 milioni di euro per il 2029 e 2.712 milioni di euro per il 2030.

Art. 8-sexies.
(Crediti d'imposta per investimenti in specifici settori)

  1. In coerenza con gli obiettivi per la transizione ecologica di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», alle imprese indicate al comma 2 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 o dal regolamento generale di esenzione per categoria tempo per tempo vigente, sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari e impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle condizioni riportate di seguito:

   a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

   b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

   c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

   d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

  2. Alle misure indicate al comma 1 possono accedere le imprese operanti nei seguenti settori per investimenti fino a euro 3 milioni funzionali ai rispettivi processi produttivi:

   a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

   b) estrazione di idrocarburi;

   c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

   d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

   e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le disposizioni applicative, comprese quelle necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 2, lettere a) e b), 2 e 3, pari a euro 29,29 milioni per il 2023, euro 38,66 milioni per il 2024, euro 48,11 milioni per il 2025, euro 57,56 milioni per il 2026, euro 66,96 milioni per il 2027, euro 76,26 milioni per il 2028, euro 85,66 per il 2029 e 95,16 milioni euro per il 2030. I predetti importi rappresentano limite complessivo annuo per la fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.
8.01. Vianello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. In via eccezionale, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventisei settimane fruibili fino al 30 giugno 2022.
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Il periodo di integrazione salariale di cui al comma 1 non rileva ai fini dei limiti di cui agli articoli 4, 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
8.04. Caiata, Zucconi, De Toma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sui carburanti)

  1. I proventi derivanti dal gettito delle accise sui carburanti dovranno essere annualmente destinati fino al 31 dicembre 2030 per finanziarie incentivi destinati agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti di fonti rinnovabili ed alla sostituzione di caldaie alimentate a gas con impianti di riscaldamento basati sulla tecnologia della pompa di calore.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le condizioni e le modalità d'impiego delle risorse di cui al comma 1.
  3. Entro il 30 febbraio di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze informa le Camere dei risultati ottenuti dall'applicazione dei commi 1 e 2.
8.02. Vianello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia d'incentivi relativi agli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013»;

   b) al comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: «a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013»;

   c) al comma 16, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e, al 65 per cento, per le spese, sostenute dal 1 aprile 2022, relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di tecnologia a pompa di calore.”».
8.03. Vianello.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso comma 5, sopprimere le parole: , individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice,.
9.4. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: fermo restando aggiungere le seguenti: la conformità alla normativa urbanistica e antisismica e.
9.5. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti volti a ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi.
9.7. Vianello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Interventi in favore degli automobilisti)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti dovuti alla guerra in atto tra la Russia e l'Ucraina, ai prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, identificati ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come carburante per motori non si applicano le relative accise dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
9.02. Sodano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive)

  1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Ai fini dell'ottenimento del beneficio gli impianti devono essere installati da aziende certificate, con almeno due bilanci depositati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista per regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
  6. Ai fini dell'assegnazione delle risorse le imprese devono presentare apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica. La richiesta deve riportare la data di ottenimento del titolo autorizzativo, la potenza dell'impianto e il risparmio energetico conseguito con riferimento alla dimensione dell'azienda richiedente. Le domande sono registrate in base all'ordine cronologico di presentazione.
9.012. Lucaselli, De Toma, Foti.

ART. 10.

  Al comma 1 sostituire le parole: fino a 200 kW con le seguenti: fino a 999 kW.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: fino a 200 kW con le seguenti: fino a 999 kW.
10.1. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Piccole utilizzazioni locali)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica non superiore a 2.000 chilowatt termici per ciascun singolo pozzo, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla».

   b) il comma 4-bis) è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nella medesima falda acquifera, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili».
10.02. Fioramonti, Tasso.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Piccole utilizzazioni locali)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b) la parola: «complessiva» è soppressa;

   b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «termici», sono inserite le seguenti: «per ciascun singolo pozzo,».
10.01. Fioramonti.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.6. Rampelli, Foti, Zucconi, Butti, Caiata, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento ovunque ricorrano, con le seguenti: 5 per cento .
11.2. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

  1. La lettera a) dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogata.
12.3. Vianello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;».
12.1. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

  Al comma 1, alle parole: ivi inclusi premettere le seguenti: , come individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 20,.
12.2. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

  Al comma 1, sostituire le parole: di valutazione di impatto ambientale, con le seguenti: in materia ambientale, inclusa la valutazione di impatto ambientale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «si esprime» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimersi» e la parola «obbligatorio» è soppressa.
12.12. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

   «7-bis. La costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali sono esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
12.16. Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 13.

  Sopprimere il comma 2.
13.1. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023: con le seguenti: fino al 30 novembre 2027 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2027.
14.1. Vianello.

  Al comma 1, dopo le parole: Puglia, Sardegna e Sicilia aggiungere le seguenti: e nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: regioni del Sud aggiungere le seguenti: e nei territori colpiti dal sisma 2016.
14.3. Rachele Silvestri, Foti, Butti, De Toma, Zucconi, Caiata, Albano, Trancassini.

  Al comma 1, sostituire le parole: utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le seguenti: utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,.
14.5. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'installazione di pannelli fotovoltaici)

  1. Ai privati che vogliono installare impianti fotovoltaici al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, nonché al fine di incentivare il processo di transizione energetica, è previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 60 per cento dei costi totali sostenuti per l'installazione di pannelli fotovoltaici da utilizzare in 5 quote annuali.
  2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 non è soggetta a limitazioni legate alla situazione patrimoniale del richiedente, ai metri quadri e alla classe catastale dell'impianto di riferimento.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 14-ter.
(Patto energetico con il popolo italiano)

  1. Ai privati che vogliono installare impianti fotovoltaici al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, nonché al fine di incentivare il processo di transizione energetica, è previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi totali sostenuti per l'installazione di pannelli fotovoltaici, da utilizzare in 10 quote annuali. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro tre mesi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'energia effettivamente prodotta dell'impianto fotovoltaico non sia inferiore al 200 per cento del proprio fabbisogno energetico medio annuo;

   b) prevedere che l'energia prodotta in eccesso rispetto al reale fabbisogno energetico venga ceduta a titolo gratuito allo Stato per il tramite del Gestore dei Servizi Energetici.

   c) prevedere che la capacità produttiva dell'impianto sia certificata dal Gestore dei Servizi Energetici.

   d) prevedere che la manutenzione ordinaria dell'impianto sia affidata al privato e che i costi di sostituzione smaltimento dei pannelli esausti siano a carico dello Stato.

   e) prevedere che il privato possa usufruire al prezzo calmierato e bloccato del 10 per cento del valore di mercato dell'energia prodotta fino al soddisfacimento del proprio fabbisogno personale.

   f) prevedere che i contratti per la produzione e lo scambio di energia abbiano durata non inferiore ai vent'anni.

  2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 non è soggetta a limitazioni legate alla situazione patrimoniale del richiedente, ai metri quadri e alla classe catastale dell'impianto di riferimento.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
14.0200. Delmastro Delle Vedove.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione per lo sviluppo energetico per il settore idrogeno)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'idrogeno in modo efficiente nel sistema energetico nazionale e favorire la crescita, la competitività e l'innovazione di tale vettore nel sistema energetico ed industriale italiano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida che contengono i criteri direttivi volti a semplificare e rendere più efficaci le disposizioni vigenti, riducendo gli ostacoli normativi, per un riordino della disciplina in materia di diffusione di idrogeno nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definizione di norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno, orientate verso una semplificazione della regolamentazione amministrativa per la realizzazione d'impianti di produzione di idrogeno verde; b) regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete, orientati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità; c) definizione di un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine dell'indicazione di un prezzo ai consumatori, garantendo condizioni di concorrenza effettiva; d) definizione di misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno lungo i principali snodi di strade, autostrade e porti.
15.01. Vallascas.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16.2. Vianello.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: considerate compatibili nell'ambito con le seguenti: risultanti compatibili in applicazione.
16.200. Masi, Davide Crippa, Sut, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Traversi, Terzoni, Varrica, Zolezzi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di ridurre qualsiasi intervento esterno speculativo all'approvvigionamento energetico nazionale tutti i contratti stipulati dal Gruppo GME e dal Gruppo GSE sono pubblicati sul sito internet degli stessi e sono sottoposti al controllo amministrato dal CIPESS.
16.1. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)

  1. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: «delle isole Egadi» sono aggiunte le seguenti: «e del Golfo di Taranto».
16.01. Vianello.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia dovuta alle dipendenze delle fonti fossili e favorire la tutela ambientale)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti commi:

   «7-quater. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° maggio 2022, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis perdono efficacia.
   7-quinquies. I proventi del pagamento delle royalties di cui al comma 1 sono versati per l'anno 2022 con lo scopo di calmierare gli aumenti dei costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti è autorizzato ad apportare le dovute modifiche.
   7-sexies. A partire dal 1° gennaio 2023 i proventi dovuti al valore dell'aliquota di prodotto di gas e di olio prodotti annualmente in terraferma e in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, con lo scopo di gestire e realizzare nuove parchi e aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
   7-octies. A partire dal 1° maggio 2022 sia in terraferma che in mare, sono vietati il rilascio di nuove concessioni di coltivazione e nuovi permessi di ricerca e prospezione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.».
16.02. Vianello.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Bonifica dei siti di interesse nazionale)

  1. Al fine di favorire le bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità d'impiego delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
17.1. Vianello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a partire dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.
   3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis, nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
17.12. Patassini, Benamati, Cortelazzo, Sut, Lucchini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  «1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a partire dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 3-ter.
   3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il fondo denominato "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN", con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis, nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

   3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
17.400. Le Commissioni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 300 mila e le parole: 50 mila con le seguenti: 100 mila.
17.3. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), le parole: 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate sono sostituite dalle seguenti: 300 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate.
17.4. Raduzzi.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18.1. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

ART. 20.

  Sopprimere il comma 3.
20.5. Vianello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con le medesime risorse di cui al comma 1, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., prima di procedere all'installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, provvede alla verifica delle condizioni strutturali e della capacità di efficientamento energetico di quelli già installati su immobili ed edifici in uso al Ministero della difesa.
20.4. Corda, Vianello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Una quota derivante dai risparmi di spesa ottenuti dall'ottimizzazione e dall'efficientamento energetico degli immobili a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa è destinata alla copertura degli oneri previsti per gli interventi di manutenzione dei predetti immobili sui quali già insiste l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
20.1. Corda.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Una quota derivante dai risparmi di spesa ottenuti dall'ottimizzazione e dall'efficientamento energetico degli immobili a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa è destinata alla copertura degli oneri previsti per gli interventi di manutenzione dei predetti immobili sui quali già insiste l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
20.3. Corda, Vianello.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)

  1. Il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi Spa, allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dopo aver ripristinato le coperture dei tetti lesionati dalle precedenti concessioni fotovoltaiche che mettono a rischio la sicurezza del personale militare che vi opera e che l'energia prodotta vada utilizzata in autoconsumo per le strutture militari esistenti, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di conformità ai relativi principi di attuazione.
20.01. Corda.

ART. 21.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: , anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi,.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera b), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente;

   sopprimere la lettera d).
21.1. Vianello.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) Considerata la particolare sensibilità dei luoghi storici legati al Patrimonio Unesco della Valle dei Templi e la vulnerabilità dell'ecosistema circostante, in attesa di una puntale ricognizione sulla capacità di stoccaggio di gas naturale, sulle reali necessità del nostro Paese, nonché sulle nuove tecnologie e modalità di stoccaggio a basso impatto ambientale, il progetto di realizzazione del gassificatore di Porto Empedocle è sospeso.
21.3. Sodano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il Ministero della transizione ecologica, per ogni sito di stoccaggio sotterraneo, pubblica e aggiorna settimanalmente i dati inerenti le attività di stoccaggio e svuotamento del gas naturale correlati all'attività di monitoraggio dei fenomeni sismici nel raggio di 30 chilometri dai suddetti siti di stoccaggio sotterraneo.
  3-ter. Entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere una relazione tecnica ed una sintesi non tecnica aventi entrambe ad oggetto le misure di cui al comma 1 e i dati riferiti al comma 3-bis.
21.2. Vianello.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Potenziamento del settore energetico e delle fonti energetiche interne e rinnovabili)

  1. Al fine di incentivare la crescita economica e lo sviluppo della mobilità alternativa e delle celle a combustibile, attraverso l'uso dell'idrogeno verde a più bassa o nulla emissione carbonica, in considerazione degli obiettivi del Green Deal europeo e di decarbonizzazione entro il 2030, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di produzione di idrogeno, nonché la creazione di generatori e distributori, sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e delle spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 3 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

   a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione, che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

   b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

   c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro tre anni dalla notifica;

   d) notifiche dei progetti corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

   e) esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, garantita per un periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

   f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di dieci anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

   g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e il rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

  2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.
  3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente comma, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.
  4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato per le finalità di cui al presente articoli entro sessanta giorni di dall'entrata in vigore della in vigore della presente legge.
  5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale, d'intesa con l'Associazione Nazionale per l'idrogeno e celle a combustibile, per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente articolo, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.
  6. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite specifico atto legislativo. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno.
  7. L'esenzione di cui di cui al presente articolo si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
21.01. Vallascas.

ART. 22.

  Al comma 1, sostituire le parole: non inquinanti, con le seguenti: con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km.
22.1. Vianello.

  Al comma 1, dopo le parole: non inquinanti, aggiungere le seguenti: agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato.
22.4. Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro, con le seguenti: 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.500 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
22.11. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo a sostegno della diffusione degli impianti fotovoltaici nei condomini)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per il 2023 e 140 milioni di euro per il 2024, finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici nei condomini.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento, e per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro, delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di impianti fotovoltaici e relativi accumulatori fino ad un massimo di 10 chilowatt. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal condominio e deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla sua erogazione.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per il 2023 e 140 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
22.02. Colletti, Vallascas.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Promozione dell'idrogeno e delle tecnologie green)

  1. Al fine di promuovere interventi per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, associazioni del settore, partner governativi, istituzionali e industriali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministero delle infrastrutture e dalla mobilità sostenibili, un Piano nazionale strategico dell'idrogeno e delle tecnologie green, volto a favorire lo sviluppo la crescita economica e mitigare i cambiamenti climatici, che preveda l'istituzione di un Fondo per la promozione dell'idrogeno e delle tecnologie green, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2022-2024, utilizzato per finanziare i progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno e delle tecnologie green, ed in particolare i seguenti:

   a) infrastrutture dedicate all'idrogeno intese: stazioni di rifornimento di idrogeno, promozione degli hub per la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, impianti centralizzati oppure mediante elettrolisi dell'acqua in impianti centralizzati o in impianti on-site e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno e delle tecnologie green;

   b) le infrastrutture dedicate all'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale;

   c) le infrastrutture dedicate all'idrogeno per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, attraverso la dotazione di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar.

  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Piano di cui al comma precedente, dovrà contenere disposizioni per l'obbligatorietà dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 1, lettera b), individuati dalle regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro strategico nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista di questi distributori dovrà essere comunicata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 dicembre 2022.
  3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2021, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2021 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2016 al 2021, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2023 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
  4. Gli obblighi di cui al comma 2 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

   a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2020;

   b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1.000 chilometri.

  5. Il Fondo di cui al comma 1, può essere integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
23.02. Vallascas.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione della tecnologia dell'idrogeno verde per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, l'energia per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili tramite processi elettrolitici e per la sua distribuzione, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento del prodotto finale, per gli anni 2022 e 2023 è esentata dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. Le regole di tale esenzione, da concedere per un periodo transitorio ad un limitato numero di impianti con un definito assorbimento massimale di energia elettrica, sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da emanare entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
25.01. Vallascas.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno e per il finanziamento dei progetti per il trasporto ferroviario ad idrogeno)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un Fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.
  2. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui al comma precedente.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.02. Vallascas.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali per l'idrogeno)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e sostenere l'innovazione e l'efficienza delle fonti energetiche interne e rinnovabili le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro il 30 giugno 2022.
  2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno individuati dalle regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista di questi distributori dovrà essere comunicata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 settembre 2022.
  3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
  4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2021, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2021 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2023 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
  5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2022 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
  6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

   a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2021;

   b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000 chilometri.

  7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti di ciascuna regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2020 e 2021, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li trasmette alle regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.
  8. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le regioni possono prevedere che gli obblighi di cui ai commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia ed in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.
25.03. Vallascas.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo tecnologie emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 denominato: «Fondo tecnologie emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale» per l'istituzione e l'operatività di centri di eccellenza sulle tecnologie emergenti.
  2. Per le finalità dell'utilizzo delle risorse previste dal Fondo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione nazionale per l'idrogeno e celle a combustibile, prevede la costituzione di una fondazione, sottoposta a vigilanza congiunta, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca applicata, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo e dello sviluppo delle tecnologie individuate ai sensi del comma 3. Le attività e le funzioni della fondazione, sono rivolte con particolare riguardo ai settori delle tecnologie quantistiche, dell'idrogeno e delle tecnologie green, nonché alla creazione e sostenimento di una filiera industriale e commerciale che porti tali tecnologie sul mercato, strumentali alla promozione dello sviluppo economico del Paese, al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale e all'attuazione dei programmi europei, tra i quali Horizon Europe e Digital Europe. Con uno o più decreti, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità previste dal presente comma, anche ai fini della costituzione della fondazione.
  3. Con uno o più decreti, sono definite specificamente le tecnologie e i settori di intervento, gli obiettivi della fondazione, il modello organizzativo, gli organi e la relativa composizione, la disciplina delle attività di vigilanza.
  4. Lo statuto della fondazione è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della transizione ecologica. Con il medesimo decreto è individuato il patrimonio iniziale della fondazione che può essere incrementato da successivi apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, la fondazione instaura rapporti con l'Associazione nazionale per l'idrogeno e celle a combustibile, assicurando l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti nazionali di eccellenza.
  6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alle stesse sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
25.04. Vallascas.

ART. 27.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 322,6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 362,6 milioni di euro per l'anno 2022.
27.2. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3, dopo le parole: Ai comuni aggiungere le seguenti: in condizione di dissesto finanziario, nonché ai comuni.
27.6. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Contributi per efficientamento energetico)

  1. All'articolo 1, comma 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e le parole: «entro il 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2020 per l'anno 2021 ed entro il 30 aprile 2022 per l'anno 2022».
27.01. Costanzo, Vallascas.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Agevolazioni Tari)

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridistribuite, nell'anno 2022, ai medesimi comuni per le finalità di cui al comma 1».
27.02. Costanzo, Vallascas.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
*28.1. Vianello.
*28.2. Sodano.
*28.9. Villarosa.

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*29.02. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*29.01. Vallascas.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Indennità «caro-benzina»)

  1. Al fine di contrastare gli effetti dei rincari del prezzo alla pompa dei carburanti è riconosciuta, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 una indennità mensile ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato:

   a) indennità mensile di 250 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 8.265 euro;

   b) indennità mensile di 100 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 maggiore di 8.265 euro e non superiore a 25.000 euro;

   c) indennità mensile di 50 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 maggiore di 25.000 euro e non superiore a 40.000 euro.

  2. L'indennità di cui al comma 1 è finalizzata a sostenere le spese per il rifornimento di carburante di veicoli ed è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) presentazione di idonea documentazione attestante il possesso di una patente di guida valida da parte di almeno un componente del nucleo familiare;

   b) presentazione di certificato di proprietà del veicolo a motore rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) da parte di un componente del nucleo familiare.

  3.L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessiva di 1.300 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. Con successiva circolare INPS vengono riepilogati i requisiti necessari all'erogazione del beneficio e le indicazioni operative per la presentazione delle domande, oltre alle ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si compensa mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
29.05. Costanzo, Trano.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono sostituite con le parole: «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.»
  2. Agli oneri derivati al comma 1, si provvede mediante incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 2.000 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Conseguentemente, all'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, le parole: 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 8.269,53 milioni di euro per l'anno 2022, 4.240,6 milioni di euro;

   al comma 2, lettera a), le parole: 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 5.016 milioni di euro per l'anno 2022, 3.730 milioni di euro.
29.06. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;».
  2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «anche successive alla prima», sono aggiunte le seguenti: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
29.0400. Le Commissioni.

ART. 29-bis.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6.
29-bis.200. Fraccaro, Davide Crippa, Sut, Terzoni, Masi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Traversi, Varrica, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti.

ART. 30.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridistribuite, nell'anno 2022, ai medesimi comuni per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) per fronteggiare l'epidemia da COVID-19».
30.1. Costanzo, Vallascas.

ART. 31.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro, con le seguenti: 30 milioni di euro.
31.3. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
31.2. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
31.1. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.
31.4. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: del due per cento con le parole: dell'uno per cento.
31.5. Sapia, Vallascas, Vianello.

ART. 32.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 137, del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti parole: «5 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».
32.1. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro».
32.2. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».
32.3. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 137, del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «8 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «8 milioni di euro».
32.4. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «9 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «9 milioni di euro».
32.5. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23-quinquies, del decreto-legge n. 137, del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».
32.6. Sapia, Vallascas, Vianello.

ART. 33.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
33.3. Maschio, Varchi, Lucaselli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 2-bis», sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», secondo periodo, le parole: di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti: di cui al presente articolo;

   al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», è inserito, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti di cui al primo periodo, a decorrere dalla sospensione dal consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti e per tutta la durata della stessa, è sospesa l'iscrizione dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
33.1. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 2-bis», sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. L'avvocato e il praticante avvocato, per tutta la durata del contratto per addetto all'ufficio del processo, non può esercitare l'attività forense in uffici giudiziari compresi nel distretto di corte di appello nel quale ha esercitato la professione forense fino a prima dell'assunzione, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
  2-ter. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.
  2-quater. Gli avvocati e i praticanti avvocati che svolgono le funzioni di addetto all'ufficio del processo non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
  2-quinquies. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
33.2. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica con le seguenti: nel medesimo circondario o distretto in cui è addetto all'ufficio per il processo.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:

   «2-ter. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro della giustizia indica l'ente previdenziale per il versamento dei contributi maturati durante il rapporto di servizio a tempo determinato presso l'ufficio per il processo.»;
33.5. Varchi, Maschio, Lucaselli.

ART. 34.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1), sopprimere le parole: la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed.
34.1. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1), le parole: la parola: «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» sono sostituite dalle seguenti: sono soppresse le seguenti parole: «, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa,».
34.2. Colletti.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento delle pubbliche amministrazioni titolari o attuatrici del PNRR)

  1. Al fine di provvedere al tempestivo potenziamento delle pubbliche amministrazioni titolari o attuatrici degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prima di avviare le procedure di assunzione di personale devono utilizzare, fino al 31 dicembre 2026, le proprie graduatorie vigenti o quelle di altre amministrazioni con idonei aventi caratteristiche simili a quelle ricercate, nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sono tenute, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, la presenza, nelle proprie banche dati, di graduatorie vigenti utili di altre pubbliche amministrazioni.
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica mette a disposizione delle amministrazioni richiedenti le graduatorie, complete degli indirizzi degli idonei. Le amministrazioni provvedono allo scorrimento delle graduatorie o a effettuare la selezioni degli idonei per titoli e colloquio.
  4. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 da parte del Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni richiedenti possono procedere all'avvio della procedura concorsuale.
35.01. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

ART. 41.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
41.5. Trancassini, Rachele Silvestri, Albano, Prisco, Zucconi.