XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 12 aprile 2022.
Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Bordonali, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Cantini, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Dieni, Durigon, Fantuz, Fassino, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Invidia, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mancini, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Misiti, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tofalo, Valente, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 11 aprile 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CANCELLERI e MARTINCIGLIO: «Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica» (3557);
BELLUCCI ed altri: «Introduzione dell'articolo 28-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di equipaggiamenti militari di protezione da parte dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti, dei fotoreporter e dei videoperatori che esercitano la loro attività in zone di guerra o di conflitto armato» (3558).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
FRAGOMELI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e gli incarichi di Governo. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali» (3124) Parere della V Commissione;
POTENTI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse» (3450) Parere delle Commissioni V, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze)
BOLDI ed altri: «Introduzione dell'articolo 175-bis del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di tutela della concorrenza nell'ambito dei contratti di assicurazione sanitaria» (3549) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI, XII e XIV.
VII Commissione (Cultura)
RIZZETTO ed altri: «Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (3508) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio della pendenza di un procedimento civile ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.
In data 11 aprile 2022 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal Tribunale di Firenze – Seconda Sezione Civile, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento civile (il n. 17598/2019 RG – atto di citazione della dott.ssa Mariarita Signorini) nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale di Firenze sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 27).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 543).
Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (COM(2021) 723 final), alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (COM(2021) 724 final) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (COM(2021) 725 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni delle proposte e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi (COM(2021) 775 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla III Commissione (Affari esteri);
relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia (COM(2022) 26 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(2022) 51 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XIII Commissione (Agricoltura).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 11 aprile 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'Unione europea per prodotti tessili sostenibili e circolari (COM(2022) 141 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 141 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione di nomine ministeriali.
Il Ministero della cultura, in data 7 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 22 novembre 2017, n. 175, la comunicazione della nomina del dottor Domenico Barbuto, della dottoressa Donatella Ferrante e del dottor Carlo Testini a componenti del Consiglio superiore dello spettacolo.
Questa comunicazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (380).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 maggio 2022.
Atti di controllo e indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2022, N. 17, RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE, PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E PER IL RILANCIO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI (A.C. 3495-A/R)
A.C. 3495-A/R – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
in sede di esame di esame di «Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e con riferimento al capo I recante «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»; in particolare l'articolo 1 reca disposizioni in materia di contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. È da considerare che il pagamento del canone Rai tramite le bollette elettriche costituisce un onere improprio come rilevato dalla Commissione europea che ha evidenziato come il medesimo canone appesantisca troppo i costi dell'energia con relativo aggravio di spesa rispetto all'effettivo dovuto;
premesso che:
il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all'anno ed una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione;
dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):
è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica;
l'Unione europea riconosce che l'inserimento del canone Rai nelle bollette elettriche rappresenta un onere improprio rispetto al pagamento dell'energia elettrica e va dunque rimosso;
l'eliminazione del canone Rai dalla bolletta elettrica, è un impegno, a cui peraltro doveva darsi seguito entro il luglio 2021, che il Governo ha preso direttamente con l'Europa all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, affinché venga imposto il divieto per i venditori di elettricità di raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate all'energia;
il punto di arrivo è dunque quello di eliminare le spese non direttamente collegate ai costi dell'elettricità nell'ottica di una maggiore trasparenza, come avviene per i cosiddetti oneri di sistema sui quali è intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
la Commissione europea ha altresì evidenziato che il medesimo canone Rai appesantisce troppo i costi dell'energia e che pertanto le fatture collegate al consumo elettrico sono diventate molto più care rispetto all'effettivo dovuto;
in questo momento di particolare disagio economico e sociale per i cittadini è divenuto quanto mai necessario non appesantire ulteriormente i costi dell'energia elettrica con oneri impropri come il canone Rai e la necessità di trovare misure alternative al pagamento dello stesso che contrastino anche l'eventuale evasione del medesimo,
impegna il Governo
ad adottare misure normative dirette a scorporare il canone Rai dalle fatture relative al consumo elettrico al fine di non appesantire i costi dell'energia e non gravare ulteriormente sui consumatori che sono ormai in evidente difficoltà, nell'ottica di perseguire gli obiettivi così come rilevati ed imposti a questo Governo dalla Commissione europea, e di introdurre eventualmente anche disposizioni dirette ad evitare evasione del canone Rai.
9/3495-AR/1. Paxia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19-bis, prevede l'istituzione (il 16 febbraio) della giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, volta a promuovere la cultura del risparmio energetico e di risorse, attraverso la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili. In occasione di tale giornata, inoltre, le istituzioni pubbliche (coordinate dal Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri e dell'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e con la collaborazione di regioni ed enti locali) – presso gli edifici e gli spazi aperti di loro competenza – adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione, promuovendo incontri, convegni e interventi concreti, dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili;
il risparmio energetico risulta essere di fondamentale importanza al fine di ridurre e progressivamente eliminare la dipendenza dell'approvvigionamento del gas dalla Russia soprattutto a seguito degli eventi del 24 febbraio scorso;
il 7 aprile 2022 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui si richiede un embargo completo sulle importazioni di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas di provenienza russa;
in tale contesto di risparmio energetico, peraltro, a Roma il sindaco Gualtieri ha scelto di ridurre di due gradi la temperatura e anticipare di due ore lo spegnimento dei riscaldamenti negli uffici della capitale;
per ridurre e in prospettiva azzerare l'approvvigionamento energetico dalla Russia anche il contributo dei comportamenti individuali di ogni cittadino può essere fondamentale attraverso un meccanismo di scelta di autoriduzione energetica;
tale scelta di autoriduzione energetica non soltanto può rivelarsi la sanzione più efficace possibile per fermare l'invasione e la tragedia in atto ma con sguardo al futuro è tra i mezzi più virtuosi per contribuire alla riduzione di emissioni e alla transizione ecologica;
l'autoriduzione consegue obiettivi tanto più efficaci quanto più i cittadini siano posti in condizione di conoscere nei confronti di quale fonte di energia e origine dell'approvvigionamento tale scelta di autoriduzione sia destinata a produrre effetti;
l'opzione di autoriduzione necessita di essere sostenuta dalle istituzioni attraverso un'azione coordinata volta a rendere operativo un meccanismo che consenta una riduzione selettiva dei consumi individuali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di avviare procedure utili a consentire a tutti i cittadini e agli utenti di poter collegare, mediante dichiarazioni, le proprie disponibilità a una riduzione dei consumi energetici ad un'effettiva azione tesa a contribuire all'azzeramento di import di gas naturale proveniente dalla Russia.
9/3495-AR/2. Casu, Braga, D'Elia.
La Camera,
premesso che:
il prezzo del gas naturale che solo un anno fa era inferiore a 0,20 euro/Smc ha subito forti incrementi già a partire dal secondo semestre 2021 arrivando a sfiorare i 3,5 euro/Smc nello scorso mese di dicembre, ed è oggi, anche in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina, stabilmente posizionato su livelli attorno ad 1 euro/Smc;
i citati aumenti dei prezzi del gas impattano fortemente in particolare sulle imprese a ciclo termico, determinando incrementi dei costi insostenibili, di oltre 5 volte rispetto a quelli dei 12 mesi precedenti. Ad esempio, per il solo settore ceramico si stima per il 2022 un maggior costo degli approvvigionamenti energetici superiore a 750 milioni di euro, pari a un quinto del fatturato) con evidenti effetti sulla continuità delle produzioni e rischi perdita di posti di lavoro di qualità;
considerato che:
il provvedimento in esame introduce, all'articolo 16, una misura volta a «fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi»;
tale misura prevede l'impostazione di un programma di incremento della produzione di gas naturale delle concessioni in essere, di durata massima pari a dieci anni, da assegnare ai clienti finali industriali ad elevato consumo di gas con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, a condizioni definite e prezzi equi;
la concreta attuazione del programma di sviluppo della produzione nazionale di gas, che impegna il GSE a remunerare in modo equo i concessionari, richiederà tempi tecnici per l'elaborazione dei progetti, l'autorizzazione delle opere necessarie e la loro realizzazione occuperà quindi un arco temporale di diversi mesi;
è invece essenziale che la misura, come indicato nella rubrica dell'articolo, possa contribuire a fronteggiare l'emergenza dei costi del gas già in atto mediante idonee misure di anticipazione degli effetti a favore dei soggetti assegnatari, in attesa che sia fisicamente disponibile il gas nazionale addizionale;
il costo della misura anticipatoria, prevedendo l'attuazione della misura al 1° luglio 2022 e la disponibilità fisica del gas al 1° gennaio 2023, è stimato dal GSE in 250 milioni di euro;
il costo della misura anticipatoria può essere coperto dai futuri ricavi della misura, una volta disponibile il gas nazionale addizionale, tanto più risulti equo il prezzo di assegnazione,
impegna il Governo:
a introdurre idonee misure transitorie che, in attesa della disponibilità fisica del gas e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, assicurino ai soggetti assegnatari la possibilità di accedere alla regolazione finanziaria del differenziale tra il prezzo di acquisto medio del gas a mercato e il prezzo di assegnazione;
a costituire a tal fine un apposito Fondo, eventualmente da integrare con una parte dei futuri ricavi derivanti dall'assegnazione del gas una volta disponibile.
9/3495-AR/3. Fiorini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto in esame incrementa di 25 milioni di euro complessivi per l'anno 2022 il sostegno finanziario per l'autotrasporto, con una duplice finalità: compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e consentire la deduzione forfetaria di spese non documentate. Essa concede, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, secondo una modifica approvata nel corso dell'esame in Commissione e per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi;
tali interventi a favore del settore dell'autotrasporto non trovano, tuttavia, una misura corrispondente a favore del trasporto di merci e persone via acqua, presenti principalmente nella laguna di Venezia, dove il caro carburanti sta avendo impatti molto negativi al pari di quanto avviene per il trasporto su gomma,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure di sostegno a favore del trasporto di merci e persone via acqua, con particolare attenzione alla situazione della laguna di Venezia, analogamente a quanto già fatto a favore del settore dell'autotrasporto.
9/3495-AR/4. Pellicani.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea di «Contenimento dei costi dell'energia e rilancio delle politiche industriali» contiene previsioni diversificate riferite alla «Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee»;
il disegno di legge, però, non contiene alcuna previsione mirata ad includere nella disciplina del cosiddetto «Ecobonus» anche gli interventi aventi ad oggetto l'installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza nominale entro i 20 chilowatt e la contestuale o successiva integrazione con sistemi di accumulo della medesima potenza, così da orientare gli investimenti delle piccole e medie imprese verso interventi che garantiscano un maggiore autoconsumo da fonti rinnovabili;
ad oggi, le norme fiscali che agevolano l'installazione di impianti solari fotovoltaici di limitate dimensioni (in particolare l'articolo 16-bis TUIR e l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) non sono accessibili alle PMI ed escludono dal loro campo di applicazione oggettivo gli immobili destinati ad un uso diverso da quello abitativo;
appare, pertanto, necessario offrire la possibilità a tutti i contribuenti (inclusi gli esercenti di attività di impresa, arti e professioni sotto qualsiasi veste giuridica) e per qualunque tipologia di immobile (indipendentemente dalla categoria catastale) di poter diventare, in tutto o in parte, autonomo dal punto di vista energetico con l'accesso al cosiddetto «Sconto in fattura», previsto dall'articolo 121, comma 1, lettera a) decreto-legge n. 34 del 2021 in maniera tale che tale intervento risulti più sensibile alle difficoltà finanziarie delle realtà imprenditoriali, rispetto ad altre misure incentivanti che perseguono i medesimi obiettivi;
in ragione di ciò si ritiene opportuno che le detrazioni fiscali di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 siano applicabili anche per le spese di acquisto e posa in opera (su edifici esistenti) di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni chilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
al fine di ulteriormente incrementare lo sviluppo del fotovoltaico, tale detrazione potrà, quindi, essere riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni chilowattora di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
come deterrente contro comportamenti opportunistici dei fruitori di questa agevolazione, che potrebbero orientarsi verso l'istallazione di impianti solari fotovoltaici sproporzionati rispetto alle loro reali esigenze, al fine di generare un flusso di proventi dalla cessione dell'energia prodotta in eccesso si potrà subordinare tale detrazione alla cessione dell'energia prodotta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un intervento che preveda, con modalità e termini innanzi puntualizzati, che le detrazioni fiscali di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 siano applicabili anche per le spese di acquisto e posa in opera (su edifici esistenti) di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni chilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.
9/3495-AR/5. Aprile.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza alcuni contributi finanziari in favore degli enti locali destinati a diverse finalità;
in particolare, il comma 2 istituisce un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;
in aggiunta all'emergenza, nell'ultimo decennio, l'autonomia tributaria delle città metropolitane ha subìto una forte contrazione quale conseguenza della riduzione di gettito proveniente dalle imposte legate al mercato dell'auto (IPT ed RCauto);
è stata, inoltre, riscontrata un'ulteriore contrazione della capacità delle città metropolitane di erogare i servizi essenziali connessi alle funzioni fondamentali, in conseguenza del notevole incremento del contributo alla manovra di finanza pubblica posto a loro carico dal 2010 in poi ed in particolare dall'anno 2015 con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014;
la situazione sopra descritta non ha causato effetti omogenei a livello nazionale tra le città metropolitane, ma ha colpito prevalentemente quelle con maggiore dimensione demografica;
le basi imponibili connesse all'imposta RCauto hanno subito dal 2011 al 2021 una contrazione di oltre il 31 per cento (dati IVAS 2021). Tale effetto ha determinato, quindi, una maggiore incidenza sulle città metropolitane più popolose dove sono presenti un numero superiore di veicoli assicurati;
va altresì tenuto conto che i calcoli per il riparto delle manovre di finanza pubblica, ed in particolare quelli relativi alla legge n. 190 del 2014, hanno preso in considerazione valori di gettito dei tributi metropolitani afferenti alle annualità 2009-2011, periodo nel quale non si erano ancora manifestati gli effetti negativi relativi alla contrazione dei gettiti tributari. Per tale motivo, gli enti di maggiore dimensione demografica, che avevano un più elevato livello di gettito, hanno subito manovre di maggiore portata non riassorbite nei successivi esercizi;
occorre pertanto adottare iniziative urgenti finalizzate a ridurre l'impatto negativo sull'erogazione dei servizi di competenza delle città metropolitane generato sia dalla contrazione delle entrate proprie, sia dall'eccessiva entità del contributo alle manovre di finanza pubblica,
impegna il Governo
ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative urgenti finalizzate a riconoscere in favore delle città metropolitane, ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, con popolazione superiore a 3.000.000 di abitanti, per le quali il totale del concorso netto alla finanza pubblica per l'anno 2021, definito in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ridotto dalla voce «Recuperi per somme a debito» di cui all'allegato A al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2021, recante «Ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2021», sia superiore a 28 euro per abitante, un contributo annuale di 67 milioni a decorrere dal 2022 e, se compreso tra 15 euro e 28 euro per abitante, un contributo annuale di 35 milioni di euro a decorrere dal 2022.
9/3495-AR/6. Morassut, Fiano, D'Elia, Orfini, Madia, Mancini, Melilli, Piccoli Nardelli, Sensi, Prestipino, Verini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» contiene risposte strategiche ed indifferibili per la salvaguardia della tenuta sociale della comunità e del sistema produttivo italiano a fronte dell'impennata dei costi del settore elettrico e del gas naturale;
tra le norme, l'articolo 21 contiene previsioni per aumentare la sicurezza nelle forniture di gas naturale per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso l'autorizzazione al Ministro per la transizione ecologica all'adozione di misure volte a garantire, appunto, la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale;
è di questi giorni la notizia della volontà politica del Governo di operare un progressivo sganciamento italiano dal fabbisogno di gas russo, stante la difficoltosa situazione bellica e la inopportunità di mantenere commesse dalla Russia;
in una recente dichiarazione congiunta il presidente americano Joe Biden e la presidente della Commissione dell'Unione europea Ursula Von Der Leyen hanno annunciato un accordo per forniture aggiuntive all'Europa di gas naturale liquefatto (Gnl) da 15 miliardi di metri cubi entro l'anno, con l'obiettivo di arrivare a 50 miliardi di metri cubi in più entro il 2030;
a seguito di comunicazioni al Parlamento da parte del Ministro per la transizione ecologica è emersa la volontà del Governo italiano di aumentare lo stoccaggio e la rigassificazione del Gnl. Si apprende la volontà di reperire navi Fsru da ancorare in prossimità di porti, soluzioni realizzabili in 12-18 mesi per una capacità complessiva dai 16 ai 24 miliardi di metri cubi. A questi fini, la società Snam ha ricevuto l'incarico dal Governo per la collocazione di due-tre navi rigassificatori e Piombino è stata presa in considerazione come luogo da valutare tra i siti individuati per la collocazione di queste strutture galleggianti, in ragione di favorevoli condizioni di fondale marino;
il 31 marzo 2022 si teneva il primo incontro presso il comune di Piombino tra i dirigenti della società Snam, società investita della realizzazione dell'opera. Al tavolo, oltre al sindaco Francesco Ferrari, il presidente della regione Eugenio Giani, il presidente dell'autorità portuale Luciano Guerrieri e il comandante del porto Alberto Poletti;
il comune di Piombino è un territorio gravato da anni di presenza industriale ed, oggi, dalla crisi del comparto dell'acciaio che ne ha sostenuto per lungo tempo l'economia. Il progetto di riconversione e riqualificazione industriale (Prri) del polo industriale di Piombino fu approvato formalmente il 7 maggio 2015, è il punto di arrivo dell'accordo di programma per il rilancio dell'area di crisi industriale complessa, che è anche sede di un SIN la cui superficie totale è di circa 928,4 ettari a terra e 2015 ettari a mare;
alla notizia dell'attribuzione dello status di interesse strategico, con la possibile collocazione, pur provvisoria, della nave gasiera all'interno del porto di Piombino, consegue la necessità di conoscere ogni aspetto circa le possibili interferenze con le attività produttive insediate nel sito portuale ma, anche l'opportunità di un confronto con l'ente locale per investimenti nella riqualificazione ambientale, infrastrutturale ed occupazionale della città di Piombino a cominciare dalle necessarie bonifiche dei rifiuti industriali e dal rilancio della vocazione siderurgica in funzione della nuova fonte gasivora,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di attivare un tavolo di confronto tra il Governo ed il comune di Piombino oltre agli altri soggetti istituzionali, nel quale dare corso a più ampio impegno da parte dell'esecutivo.
9/3495-AR/7. Potenti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 3495 di conversione del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, si prefigge di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili;
i recenti sviluppi sul fronte internazionale devono portare ad un ripensamento del mix energetico italiano sul quale l'Italia dovrà puntare nel futuro prossimo, le biomasse possono fornire un supporto nella diversificazione degli approvvigionamenti riducendo la dipendenza energetica da altri Paesi;
le bioenergie, infatti, potrebbero arrivare a coprire fino al 68 per cento dell'energia da FER nel settore termico e fino al 37 per cento dei consumi termici finali lordi al 2030;
ad oggi le biomasse legnose impiegate nel settore del riscaldamento residenziale in forma di legna da ardere, pellet e cippato, sono una delle principali fonti energetiche rinnovabile impiegata nel nostro Paese, utilizzata da oltre un quarto delle famiglie italiane;
al tempo stesso dagli ultimi dati l'IVA rialzata sul pellet al 22 per cento, tramite la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), ha avuto come effetto collaterale negativo sia quello di colpire le famiglie che utilizzano questo combustibile per riscaldarsi in modo esclusivo o prevalente, che di portare ad un progressivo aumento dei fenomeni di evasione fiscale, nonché l'insorgere delle cosiddette «frodi carosello»;
le organizzazioni del settore stimano che in un mercato nazionale caratterizzato da un consumo complessivo annuo di oltre 3 milioni di tonnellate, di cui almeno 2,6 milioni di tonnellate di provenienza estera, è verosimile stimare che fra le 750.000 e 1 milione di tonnellate siano commercializzate eludendo il pagamento dell'Iva, per un valore economico annuo stimabile fra i 38 e 50 milioni di euro, a cui si aggiunge un ulteriore mancato gettito di tassazione indiretta che è ipotizzabile ritenere altrettanto ampio;
considerato che la profonda crisi che stiamo attraversando sta già avendo conseguenze drammatiche anche sul prezzo dell'energia, e che il Governo dovrà impegnarsi nel promuovere la diversificazione delle fonti rinnovabili per ridurre il tasso di dipendenza dalle fonti fossili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di ripristinare l'aliquota agevolata al 10 per cento anche per il consumo di pellet così da favorire la differenziazione degli approvvigionamenti energetici e sostenere le famiglie italiane, prevalentemente del ceto medio e basso, che si riscaldano utilizzando questo biocombustibile.
9/3495-AR/8. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 41 del decreto in esame estende al 2022 la disposizione che consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nel corso dell'esercizio, concessi ai comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze;
si tratta di una norma molto attesa dai comuni colpiti dal sisma e pur tuttavia si ritiene necessario adottare ulteriori e altrettanto fondamentali misure per il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dal sisma del centro Italia e per una messa in sicurezza antisismica degli immobili in tutto il Paese;
si tratta di misure che fino ad ora hanno dato buoni risultati e che sarebbe importante mantenere e rinnovare per consentire quel sostegno necessario per una ripresa duratura;
si tratta del credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici fino al 31 dicembre 2022; del rimborso TARI ai comuni del cratere del Centro Italia; dell'estensione della durata dei finanziamenti CDP per la ricostruzione privata; delle misure sul diritto allo studio per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 previste dal decreto n. 189 del 2016, della proroga del sisma bonus fino al 31 dicembre 2023 per tutti gli immobili e, in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della durata del Superbonus nei territori del cratere sismico del Centro Italia, dell'estensione ai comuni fuori cratere, interessati dagli eventi sismici, della disciplina relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, ai fini dell'accelerazione e semplificazione dell'attività di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, per i quali vi sia il nesso di causalità con i danni causati dai sismi verificatisi in Centro Italia nel 2016 e 2017; della sospensione dei mutui anche per il territorio di Ischia colpito dal sisma,
impegna il Governo:
a rinnovare la misura del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
al fine di assicurare ai comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017 ulteriore continuità nel garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far fronte anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
ad estendere la durata dei finanziamenti CDP per la ricostruzione privata;
a prevedere l'applicazione delle misure sul diritto allo studio previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
al fine di non paralizzare la messa in sicurezza del patrimonio abitativo italiano, a prevedere l'estensione della misura del cosiddetto «sisma bonus» al 31 dicembre 2023 per evitare un disallineamento temporale con gli altri incentivi per l'edilizia;
a prevedere, in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della durata del Superbonus nei territori del cratere sismico del Centro Italia, l'estensione ai comuni fuori cratere, interessati dagli eventi sismici, della disciplina relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, ai fini dell'accelerazione e semplificazione dell'attività di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, per i quali vi sia il nesso di causalità con i danni causati dai sismi verificatisi in Centro Italia nel 2016 e 2017;
ad estendere, per tutto il 2022, anche alla ricostruzione di Ischia, le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 che proroga a tutto il 2022 la sospensione dei mutui per i territori del sisma 2016 già disposta con il decreto-legge n. 189 del 2016.
9/3495-AR/9. Pezzopane, Melilli, Pellicani, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Rotta, Nardi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene «misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
l'Italia deve velocizzare la transizione verso le rinnovabili decuplicandone la velocità di sviluppo, spingendo sull'autoproduzione energetica, semplificando gli iter autorizzativi, aggiornando la normativa e mettendo al centro i territori. Ad oggi potremo essere un Paese modello sul fronte delle energie pulite e nella lotta alla crisi climatica e al quadro attuale di ritardo si è aggiunto il rincaro delle bollette che sta penalizzando le famiglie e le imprese;
le nostre riserve di gas e petrolio sono ben poca cosa, se anche le estraessimo tutte, agli attuali livelli di consumo non basterebbero neanche per un anno. Il gas nazionale non costa meno di quello importato perché questa materia prima è immessa nella stessa rete e scambiata in mercati organizzati come prodotto indistinto, indipendentemente dalla sua provenienza, a un prezzo che è influenzato solo dal rapporto tra offerta complessiva e domanda a livello europeo;
se l'Italia decidesse di aumentare la produzione interna di gas e petrolio ciò non inciderebbe minimamente sui costi dell'energia e arriverebbe fuori tempo massimo ovvero dopo la fine dell'inverno 2021-2022;
affrontare il caro bollette puntando sul gas, o su ipotetico ritorno al nucleare, va in direzione opposta rispetto agli impegni assunti sul clima a livello internazionale;
per intervenire sul caro bollette e non limitarsi a tamponare l'emergenza servirebbe altro: investire su rinnovabili, efficienza e risparmio energetici, sistemi di accumulo, innovazione, smart grid. E magari avviare davvero il taglio dei sussidi dannosi per l'ambiente. Del resto la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia, nel suo rapporto «Net Zero By 2050», sostiene la necessità di sospendere da subito ogni nuovo investimento in estrazione di petrolio e gas per centrare l'obiettivo della neutralità climatica a metà secolo;
per questi motivi e in attuazione del principio «chi inquina paga» è altrettanto importante intervenire, visto che attualmente sono a dir poco irrisori, anche sui canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana,
impegna il Governo:
ad aggiornare, adeguandoli alla media europea, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana nonché ad intervenire per la progressiva cancellazione entro il 2030 di tutti i sussidi ambientalmente dannosi eliminando da subito quelli diretti alle fossili e allo sfruttamento dei beni ambientali e rivedendo da subito anche la tassazione sui combustibili fossili per portare trasparenza e legare la fiscalità alle emissioni di gas serra;
a far conoscere il reale costo delle importazioni italiane di gas nonché quale percentuale dei contratti di fornitura è indicizzata al petrolio piuttosto che al gas e quali parametri sono quelli utilizzati per calcolare l'indicizzazione.
9/3495-AR/10. Muroni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
dal 1° gennaio 2022, come noto, si è verificato un aumento delle bollette di luce e gas senza precedenti: l'energia elettrica è aumentata del 55 per cento, mentre il gas ha subito un aumento del 41,8 per cento;
alla base di tali rincari vi è principalmente l'incremento record dei prezzi della materia prima (+37,3 per cento per l'energia) che si sommano ad un +3,3 per cento dei costi di dispacciamento e a un +15 per cento del prezzo per la perequazione dell'energia;
a fronte di tali aumenti sono stati adottati alcuni specifici provvedimenti, tra i quali, l'estensione della possibilità di rateizzare le bollette per i consumi energetici e il rafforzamento dei bonus sociali luce e gas riconosciuti in relazione alla soglia di Isee;
si ritiene che l'azione di contrasto a detti rincari debba essere più incisiva prevedendo un intervento complessivo che tuteli famiglie e imprese dagli effetti dell'incremento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;
a tal fine, si ritiene doveroso introdurre un ragionevole limite percentuale oltre il quale gli importi in bolletta non possono aumentare, destinando a tale manovra le risorse necessarie,
impegna il Governo
ad introdurre il limite del 4 per cento all'aumento delle fatture per i consumi di energia per usi civili e per usi industriali, mediante lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie da destinare in uno specifico fondo.
9/3495-AR/11. Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
nel testo del decreto energia decreto-legge n. 17 del 2022, in vigore dal 2 marzo, viene prevista l'assegnazione agli enti locali di un contributo straordinario di 250 milioni di euro per garantire la continuità dei servizi erogati;
considerato che per il riparto del fondo non si prevede un riferimento specifico all'aumento della spesa per le bollette, ma solo la relazione con i dati Siope, che, come noto, sono dati di cassa (pagamenti);
dato che il fondo sarà ripartito fra comuni (200 milioni) e città metropolitane e province (50 milioni) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 1° aprile (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto);
evidenziato che il riparto avverrà «in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal Siope-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici»;
dai dati Siope per l'anno 2021, risultano pagamenti per le voci di energia elettrica e gas per oltre 2 miliardi di euro e quindi il ristoro stimato rappresenterebbe poco meno del 10 per cento della spesa sostenuta nel 2021;
evidenziato altresì come tale impostazione, riferendosi solo ai dati Siope, non considererebbe le spese riferite ai canoni che interessano molte municipalità che hanno affidato la concessione del servizio di gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli edifici,
impegna il Governo
a estendere lo stanziamento in questione, oltre ai codici Siope specificamente interessati, anche ai canoni di concessione del servizio di gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli edifici.
9/3495-AR/12. Bignami.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene molteplici misure e nello specifico l'introduzione di interventi per il rilancio delle politiche industriali e contributi straordinari agli enti locali destinati a diverse finalità;
al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, l'articolo 9-ter, del decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto «Ristori», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 ha previsto la proroga delle agevolazioni per le concessioni di suolo pubblico;
nello specifico dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
inoltre, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei citati soggetti, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
per consentire una maggiore tutela della salute dei clienti, sarà necessario mantenere le linee guida proposte dalla Conferenza delle Regioni e adottate dal Ministero della salute con ordinanza ex articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, facendo in modo che i pubblici esercizi siano incentivati a svolgere il servizio — ad esempio ristorazione – nelle aree esterne ai locali. Tali disposizioni, pertanto, agevolando la conservazione delle attuali concessioni di suolo pubblico o il conseguimento di nuove, rispondono pienamente a tale ratio;
successivamente il decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 inerente Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi all'articolo 3-quinquies recante proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi, ha disposto che: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022»;
è opportuno evidenziare che i plateatici dei pubblici esercizi offrono, non solo elementi di vivibilità e attrattività delle strade delle nostre città e borghi, ma anche un presidio di legalità: pensando soprattutto al consumo serale di bevande alcoliche, è sempre meglio che esso avvenga in un luogo sicuro, sotto la sorveglianza garantita dal personale dei pubblici esercizi, piuttosto che in strada;
inoltre, con le riaperture delle attività commerciali agevolate da sempre minori restrizioni per i turisti che transitano nelle principali città italiane, sarebbe auspicabile per gli esercenti poter occupare lo spazio esterno ai locali, bar e ristoranti, estendendo le misure emergenziali adottate,
impegna il Governo
a garantire a livello nazionale la proroga della durata della possibilità di usufruire delle occupazioni di suolo pubblico emergenziali fino a dicembre 2022, in considerazione della recrudescenza dei contagi da Covid e la proroga, per la stessa durata, delle procedure agevolate per l'ottenimento delle osp emergenziali, in favore delle attività di ristorazione, compresi il commercio ambulante itinerante e le attività artigiane della ristorazione al fine di sostenere i settori più colpiti dalla crisi e promuoverne una rapida ripresa.
9/3495-AR/13. Trancassini, Zucconi, Osnato, Caiata.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 25 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare nel primo semestre dell'anno 2022, in relazione ai contratti in corso di esecuzione, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;
fra gennaio e dicembre – secondo l'ARERA – i prezzi medi mensili dei mercati all'ingrosso hanno registrato un aumento di quasi il 500 per cento per quanto riguarda il gas naturale e del 400 per cento circa per l'energia elettrica, un rincaro che si è riversato sui prezzi di vendita nel nostro Paese a partire dal secondo semestre 2021;
l'aumento dei costi di produzione derivato dal rincaro dell'energia e delle materie prime scaturito dal conflitto tra Russia e Ucraina, ha colpito duramente il tessuto economico nazionale e in particolare il comparto agroalimentare;
la fase di crisi ha spinto l'azienda Colussi di Petrignano di Assisi, una delle più importanti imprese alimentari dell'Umbria, a chiedere la cassa integrazione per le prossime tredici settimane a partire dal 4 aprile per i circa 300 lavoratori dello stabilimento;
lo scorso 31 marzo l'azienda ha incontrato la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali per illustrare le misure che saranno adottate per fare fronte alla straordinaria congiuntura economica nazionale e internazionale,
impegna il Governo
ad aprire tempestivamente un tavolo di crisi per la salvaguardia di una delle più importanti realtà imprenditoriali umbre nonché dei livelli occupazionali degli operatori della filiera del mercato agroalimentare.
9/3495-AR/14. Caparvi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del decreto in esame disciplina l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree che verranno considerate idonee a tal fine, anche ampliando i casi in cui già la legge definisce idonee alcune tipologie di aree;
l'esame in sede referente presso le commissioni riunite ambiente e attività produttive ha portato all'approvazione di diverse modifiche che incidono sulla disciplina delle aree idonee;
in particolare, tra le altre cose, si è intervenuti sulla disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato ed è stata integrata l'elencazione delle aree idonee individuate ope legis, con riguardi ai soli impianti fotovoltaici, con una serie di previsioni che toccano i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole e le aree interne agli impianti industriali, le aree adiacenti alle reti autostradali;
si ricorda che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 demanda ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica – da adottare di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata – la fissazione dei principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. I decreti devono essere adottati entro il 13 giugno 2022 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 199, intervenuta il 15 dicembre 2021);
ai sensi del successivo comma 4 del medesimo decreto legislativo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti interministeriali, le regioni dovranno individuare con propria legge le aree idonee. Nel caso di mancata adozione della legge, interviene lo Stato, in via sostitutiva;
è del tutto evidente che è fondamentale che il Governo e le regioni provvedano rapidamente alla individuazione delle aree idonee rispettando, o anticipando, i termini previsti da decreto legislativo n. 199 del 2021 al fine di accelerare la transizione del nostro Paese verso un modello energetico più sostenibile e sicuro, che diminuisca la nostra dipendenza dalle fonti fossili, a partire dal gas russo,
impegna il Governo
ad adottare senza indugi, e comunque perentoriamente entro i termini previsti dall'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo n. 199 del 2021, i decreti interministeriali che fissano i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
9/3495-AR/15. Braga.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
l'articolo 6 del provvedimento prevede interventi in favore del settore dell'autotrasporto tramite crediti d'imposta e nonostante il Governo abbia deciso di tagliare di 25 centesimi il prezzo di benzina e gasolio sino alla fine di aprile 2022, il combinato disposto dei provvedimenti non è evidentemente stato adeguato e proporzionato alla crisi che sta coinvolgendo oltre alle aziende di autotrasporti, i pescatori, gli agricoltori anche famiglie e liberi professionisti;
la guerra scatenata dalla Russia in Europa ha una durata imprevedibile, ma delle conseguenze ovvie per i prezzi dell'energia e dei carburanti che richiedono interventi strutturati e proporzionati da parte del Governo;
la straordinaria situazione che ha provocato l'aumento dei carburanti ha generato dal gennaio 2021 fino a marzo 2022 un extragettito per l'erario di oltre 1,5 miliardi di euro, che doveva essere utilizzato dal Governo per potenziare la riduzione delle accise sia in termini percentuali che di durata temporale;
gli agenti di commercio, i bus operator e i piccoli autotrasportatori italiani a differenza di molti colleghi europei, dispongono di servizi inferiori e subiscono costi fissi superiori, come in Olanda, in Germania e in buona parte della Spagna, dove le autostrade sono gratis, mentre le autostrade Nazionali hanno pedaggi tra i più cari d'Europa e per le tratte della A24 e A25 discriminatorie soprattutto per pendolari e studenti,
impegna il Governo
a provvedere all'azzeramento delle accise sui carburanti per la durata dello stato di emergenza per la guerra in Ucraina e congelare i costi dei pedaggi su tutta la rete Autostradale e prioritariamente sulle tratte della A24 e A25.
9/3495-AR/16. Silvestroni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone prime misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e misure strutturali in materia energetica volta a prevenire analoghe crisi, con effetti su famiglie e sistema produttivo nazionale;
gli aumenti dei costi energetici seguiti all'esplosione del conflitto russo-ucraino hanno ulteriormente portato le famiglie a limitare la propria capacità di spesa, e le imprese a subire un calo significativo delle vendite e l'aumento consistente dei costi di gestione;
nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni parlamentari sono state apportate modifiche migliorative al testo, in particolare alcune disposizioni volte a semplificare l'autoconsumo e la produzione energetica da fonte rinnovabile delle comunità energetiche, anche mediante la semplificazione dei procedimenti per l'istallazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra fino a 1 megawatt;
la direttiva europea RED II (2018/2001) sulla promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, riserva un ampio favore all'autoconsumo ed alle comunità di energia rinnovabile, definendo diversi strumenti di promozione, agevolazione e diffusione di tali configurazioni;
il decreto di recepimento introduce importanti elementi di novità rispetto a quanto stabilito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dando la possibilità di realizzare impianti per singola comunità energetica più grandi, fino a 1 megawatt di potenza massima;
le comunità energetiche rendono possibile lo scambio di energia rinnovabile, consentendo a cittadini, amministrazioni, piccole imprese e realtà locali di rendersi protagonisti dell'autonomia energetica, distribuendo vantaggi ambientali, economici e sociali sui territori,
impegna il Governo
a garantire il rapido completamento delle norme attuative e regolamentari per favorire la crescita dei sistemi di autoconsumo e di produzione da parte delle comunità energetiche rinnovabili.
9/3495-AR/17. Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori, Menga, Siragusa.
La Camera,
premesso che:
gli operatori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (Transmission System Operators, TSO) italiano e tunisino, TERNA e STEG, hanno iniziato a sviluppare un progetto per collegare la rete elettrica italiana e la rete elettrica tunisina alla fine degli anni 2000;
il 29 giugno 2007, il Governo italiano e il Governo tunisino hanno firmato una dichiarazione congiunta che incaricava STEG e TERNA di sviluppare un progetto che interconnettesse i sistemi elettrici dei due Paesi e a tal scopo, STEG e TERNA hanno costituito la società congiunta di diritto tunisino (50 per cento-50 per cento) ELMED Etudes Sarl con il mandato di eseguire tutti i necessari studi ed attività preliminari alla costruzione dell'infrastruttura elettrica;
da allora, sono stati svolti degli studi che hanno individuato come opzione preferenziale il collegamento in cavo sottomarino in corrente continua (HVDC) tra le stazioni di conversione realizzate nei pressi di Partanna (in Sicilia) e nella penisola di Cap Bon (in Tunisia), per una potenza nominale di 600 megawatt. Il 30 aprile del 2019 è stato stipulato un accordo intergovernativo tra Italia e la Tunisia per supportare lo sviluppo del progetto di interconnessione;
il 22 ottobre 2019 TERNA e STEG hanno siglato una dichiarazione d'interesse comune con l'obiettivo di intensificare la cooperazione industriale nell'ambito delle infrastrutture elettriche e in particolare del progetto l'interconnessione sottomarina da 600 megawatt in corrente continua che collegherà Italia e Tunisia. In accordo al regolamento (UE) 347 del 2013, il progetto è stato incluso nella terza lista dei progetti di interesse comune (PCI), pubblicata sul sito della Commissione europea e confermato, nel 2019, anche nella quarta lista;
la nuova interconnessione, vista la sua valenza strategica e geopolitica per l'intero bacino del Mediterraneo, ha ottenuto un finanziamento da parte della World Bank per l'attuazione di studi di fattibilità di dettaglio e di progettazione preliminare ad oggi in fase di svolgimento. Ciò premesso, in merito alla realizzazione del collegamento, si prevede, in attuazione del citato regolamento europeo, un momento di informazione e partecipazione della popolazione (confronta articolo 9 del richiamato regolamento europeo);
l'opera è stata infatti inserita nella lista dei progetti di interesse comune (PCI) dalla Commissione europea data la sua importanza strategica per la sicurezza e sostenibilità energetica dei due Paesi e per la realizzazione di una rete elettrica mediterranea che connetta i paesi del nord Africa fra di loro e con l'Europa, in ottica di piena integrazione dei mercati: l'opera è ritenuta di rilevanza strategica per il sistema elettrico di trasmissione del bacino mediterraneo e fornirà uno strumento addizionale per ottimizzare l'uso delle risorse energetiche tra Europa e nord Africa. La nuova interconnessione contribuirà ad un incremento dei benefici per il sistema elettrico italiano ed anche nel complesso all'intero sistema europeo in termini di sostenibilità, integrazione dei mercati e delle fonti rinnovabili;
il costo del progetto di interconnessione è attualmente stimato in circa 600 milioni di euro e i tempi previsti per la costruzione sono pari a circa quattro anni. La relazione tecnica evidenzia che l'accesso ai contributi pubblici europei è ritenuto essenziale per la realizzazione del progetto, che non riuscirebbe altrimenti a finanziarsi unicamente attraverso il differenziale di prezzo dell'energia elettrica fra Tunisia e Sicilia, e inoltre non sarebbe facilmente giustificabile, dal lato dell'Italia, sulla base delle analisi «costi-benefici» alle quali devono essere sottoposte le infrastrutture appartenenti alla rete di trasmissione nazionale, comprese le linee di interconnessione con l'estero;
per aumentare la sicurezza dei rispettivi sistemi elettrici nazionali, la sostenibilità energetica, anche al fine di importare energia prodotta in tali Paesi da fonti rinnovabili è necessario promuovere il partenariato pubblico/privato per assicurare la realizzazione dell'interconnessione anche alla luce del fatto che i finanziamenti europei dovrebbero coprire quasi la metà del costo totale dell'interconnessione, stimato in 600 milioni di euro circa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire per favorire il partenariato tra soggetti e istituzioni pubblici e privati che consenta la realizzazione dell'interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia.
9/3495-AR/18. Soverini, Benamati.
La Camera,
premesso che;
il provvedimento in esame, all'articolo 6, reca interventi in favore del settore dell'autotrasporto;
sono trascorsi più di tre anni dalla scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri;
è notizia delle ultime ore che per il prossimo 30 maggio è stato indetto un nuovo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale;
lo scorso 9 giugno 2021 il Governo ha accolto, con un parere favorevole senza riformulazioni, un ordine del giorno riferito al disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che impegna il Governo a promuovere ogni iniziativa, anche individuando le risorse finanziarie necessarie, che possa favorire il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, dando riscontro alle legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto pubblico locale;
ad oggi, nonostante gli impegni formalmente assunti dal Governo, non risulta avviata alcuna trattativa negoziale per il rinnovo del contratto collettivo in parola;
malgrado le risorse stanziate dal Governo a salvaguardia del settore, a seguito delle possibili conseguenze dell'emergenza pandemica per le aziende e sul servizio, le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale continuano a vedere negato il loro diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale,
considerato che:
rinnovare il Contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri significherebbe avviare quanto prima una riforma dell'intero settore utile ad avere una rete di trasporto pubblico più efficiente, capillare ed affidabile,
impegna il Governo
a promuovere iniziative ulteriori a sostegno del settore dell'autotrasporto anche a favore dei soggetti occupati nel settore, dando seguito agli impegni già assunti promuovendo, in particolare, le iniziative necessarie volte a favorire il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, dando soddisfazione alle legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto pubblico locale.
9/3495-AR/19. Rotelli.
La Camera,
premesso che:
con una potenza elettrica installata di circa 1.200 megawatt (MW), pari a una produzione di 2,4 miliardi di metri cubi di gas naturale l'anno, l'Italia è uno dei principali produttori di biogas in agricoltura; quarta al mondo dopo Germania, Cina e Stati Uniti;
in Italia sono operativi più di 1.500 impianti di biogas (di questi 1.200 in ambito agricolo) e potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre al 2030 fino a 8,5 miliardi di metri cubi di biometano, pari a circa il 12-13 per cento dell'attuale fabbisogno annuo di gas naturale;
grazie alla filiera del biogas-biometano, oltre che sulle emissioni climalteranti e sulla produzione di energia, si hanno impatti positivi sull'occupazione, visto che con 6,7 addetti per megawatt installato si tratta del settore a maggiore intensità occupazionale tra le rinnovabili;
il settore del biogas nell'ultimo decennio ha portato alla realizzazione di un parco di produzione da fonti rinnovabili perlopiù integrato nei cicli economici delle aziende agricole fino a costituire una parte funzionale delle aziende stesse;
questo tipo di impianti rivestono un ruolo importante nell'integrazione e nell'ottimizzazione dei processi produttivi in ambito agricolo, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi energetici e all'integrazione dei redditi delle imprese agricole, grazie al miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale del settore primario;
dare continuità alla produzione di biogas consente di sostenere lo sviluppo delle filiere agricole in linea con la strategia del Green Deal europeo e con le misure previste dal PNRR;
il parco installato a biogas elettrico, in attesa della pubblicazione del nuovo decreto di incentivazione dei piccoli impianti previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, deve poter continuare ad essere sostenuto per garantire una produzione efficiente di energia elettrica in un momento di grave crisi energetica del Paese;
il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, e, rappresentando il settore del biogas uno dei settori che ha maggiormente risposto agli stimoli di sviluppo dell'economia circolare, è necessario dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, attraverso la prosecuzione dell'attuale regime di incentivazione degli impianti di biogas di piccola taglia come definiti dal decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, con potenza non superiore a 1 megawatt,
impegna il Governo
a prorogare, nel primo provvedimento utile, l'incentivazione degli impianti di biogas di piccola taglia come definiti dal decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, con potenza non superiore a 1 megawatt, per un periodo di 5 anni.
9/3495-AR/20. Gavino Manca, Zardini, Soverini, Bonomo, Pellicani.
La Camera,
premesso che:
l'incremento esponenziale del prezzo prodotti energetici in Italia sta impattando significativamente nella vita di cittadini e imprese e come sappiamo gli aumenti hanno sia ragioni di carattere strutturale che dinamiche congiunturali come la ripresa dell'economia mondiale che ha innescato una spirale competitiva sugli approvvigionamenti e forti aumenti dei prezzi, il processo inflazionistico in atto ovunque, e ultima ma peraltro altamente impattante per quanto ci riguarda, la guerra in corso in Ucraina;
per la riduzione dei costi energetici sin dal terzo trimestre 2021 il Pd ha chiesto che si intervenisse e Governo e Parlamento sono intervenuti a più riprese per calmierare gli aumenti dei costi, attraverso l'abbattimento degli oneri generali e riducendo il carico fiscale e parafiscale sulle bollette per famiglie, piccole e medie imprese e imprese energivore, stanziando finora nel complesso circa 17,5 miliardi di euro, misure che con questo provvedimento in fase di approvazione vengono rinnovate per il secondo semestre 2022 e riguardano anche la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022;
ad oggi gli sgravi fiscali applicati alle bollette di gas ed energia non sono stati previsti ed applicati alle bollette del servizio di teleriscaldamento, modalità di riscaldamento che riguarda tutte quelle famiglie che hanno fatto la scelta di utilizzare un vettore energetico tra i meno inquinanti, che si avvale di calore di scarto, che altrimenti andrebbe disperso e che fornisce a contenere sia l'inquinamento da polveri sottili che il consumo di energia elettrica;
i sistemi di teleriscaldamento sono oggi una realtà consolidata nel nostro Paese, con oltre 330 reti in esercizio, per un'estensione complessiva di circa 5.000 chilometri e 9,6 gigawatt di potenza termica installata. I comuni serviti da almeno una rete sono oltre 280, in gran parte concentrati nelle regioni settentrionali; considerando il solo settore residenziale, queste reti soddisfano il 2 per cento circa della domanda complessiva di prodotti energetici per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Negli anni più recenti si sta peraltro diffondendo anche il servizio parallelo di teleraffrescamento, erogato attraverso una rete di distribuzione dedicata (ad acqua refrigerata) oppure attraverso gruppi ad assorbimento installati presso le utenze e alimentati dalla rete di teleriscaldamento;
alla fine del 2019 risultano complessivamente in esercizio, in Italia, 331 reti di teleriscaldamento così come definite nel rapporto GSE: i territori comunali in cui esiste almeno una rete sono 282, distribuiti in 13 regioni e province autonome del centro e nord Italia. L'estensione delle reti di teleriscaldamento si attesta poco al di sotto di 5.000 chilometri: di questi, il 50 per cento circa si concentra nei 113 comuni teleriscaldati della Lombardia e del Piemonte;
il decreto legislativo n. 102 del 2014 di recepimento della direttiva EED, così come modificato dal decreto legislativo n. 73 del 2020, fornisce la definizione di rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento (articolo 2, comma 1), adottata per perimetrare il fenomeno ai fini dell'elaborazione delle statistiche nazionali ufficiali inviate ad Eurostat: si tratta di un «Sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria»;
il regime Iva applicabile al servizio di fornitura di energia termica risulta attualmente disciplinato dal n. 122, della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che nella versione attualmente vigente stabilisce l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle «prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria»;
con la risoluzione n. 94/E del 10 maggio 2007, l'Agenzia delle entrate ha definito l'ambito applicativo della citata disposizione di cui al punto 122 della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificata dall'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La citata risoluzione, da un lato, ha specificato che l'aliquota agevolata del 10 per cento è applicabile oltre che alle prestazioni di servizi anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura di energia termica per uso domestico e, dall'altro, ha ristretto il campo di applicazione dell'aliquota agevolata all'energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Viene altresì precisato che possono quindi usufruire dell'aliquota Iva agevolata i contratti servizio energia che presentano i criteri minimali elencati nella circolare n. 273/E del 23 novembre 1998, con la conseguenza che il beneficio di cui trattasi potrà applicarsi alle prestazioni di servizi rese, nell'ambito del contratto servizio energia, per la fornitura di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
non pare quindi sussistere normativa ostativa all'applicazione alle bollette del teleriscaldamento delle medesime riduzioni fiscali previste dal Governo per le bollette del gas e dell'energia nel primo semestre 2022,
impegna il Governo
a prevedere nel primo provvedimento utile l'inserimento della misura della riduzione dell'IVA sul gas al 5 per cento anche alle bollette del servizio di teleriscaldamento.
9/3495-AR/21. Gribaudo, Bonomo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone misure urgenti per aiutare famiglie e imprese rispetto all'aumento dei costi vertiginosi delle bollette di gas e luce che stanno portando sentimenti di incertezza sull'economia mondiale, già compromessa dalla crisi globale e dalla pandemia;
la crisi dei prezzi energetici, esplosa a partire da luglio del 2021, mette in luce la necessità di accelerare sul processo di transizione verde previsto tra gli obiettivi del PNRR, affinché si possa condurre il nostro Paese all'indipendenza energetica e alla sua neutralità nel più breve tempo possibile;
il tessuto sociale ed economico, già fortemente provato dalla crisi pandemica, nel nuovo scenario conseguente al conflitto in Ucraina rischia di venir ulteriormente compromesso, anche a fronte di una grave instabilità economica che pesa su famiglie e imprese, aumentando situazioni di povertà e vulnerabilità energetica;
gli aumenti dei costi energetici seguiti all'esplosione del conflitto russo-ucraino hanno portato le famiglie a limitare la propria capacità di spesa, e le imprese a subire un forte calo delle vendite, accompagnato dall'aumento dei costi di gestione;
l'Italia si trova quest'anno a subire un incremento dei prezzi dell'energia del 93 per cento, tale da portare al 270 per cento l'aumento cumulato sul dato del 2019;
le valutazioni dell'Ocse e della Banca centrale europea hanno ribassato le previsioni di crescita per il 2022 di 1,5 punti. Andamenti che confermano le stime già diffuse da Confesercenti, che fissano al 2,6 per cento la crescita attesa per il Pil nel 2022, con una perdita di potere d'acquisto delle famiglie pari all'1,5 per cento;
un recente sondaggio IPSOS sui consumatori e SWG sulle imprese, ha posto in evidenza un quadro preoccupante: 9 italiani su 10, anticipando la stangata sulla bolletta, hanno iniziato a tagliare le spese comprimibili. Oltre due terzi (il 67 per cento) riduce le consumazioni al ristorante, il 53 per cento la spesa in abbigliamento, il 47 per cento le vacanze e una quota uguale i consumi culturali e di intrattenimento, con un 23 per cento che taglia la spesa alimentare e un 10 per cento quella legata alla salute;
tali ragioni inducono a ritenere necessaria l'introduzione di un sistema di ammortizzatore sociale straordinario, simile a quello adottato per legge nei casi di impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, fenomeno meglio noto come «Morosità incolpevole»;
al di là di misure emergenziali, come quelle proposte dal Governo e quindi di mero accompagnamento ad una modifica strutturale del mercato dell'energia, servono misure strutturali, che pongano al centro del sistema stesso il consumatore attivo, prevedendo strumenti di pianificazione sociale finalizzati a potenziare altri due strumenti di aiuto come il bonus sociale e la rateizzazione delle bollette, a tutela di tutti quei casi in cui i cittadini non riescono a far fronte al costo delle bollette, in quanto in situazioni di povertà energetica o in situazioni temporanee di vulnerabilità;
il problema dell'aumento dei prezzi energetici si interseca necessariamente con il riordino dei mercati e con l'armonizzazione delle norme e della regolazione, oltre che con tutti i programmati interventi temporanei di assistenza agli utenti domestici e alle famiglie in situazioni di difficoltà,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito di un prossimo provvedimento legislativo, l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo a favore degli utenti domestici cosiddetto in «morosità incolpevole», con un'adeguata dotazione finanziaria, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore degli utenti domestici in situazione di povertà energetica non rientranti provvisoriamente nella fascia dei bonus sociali, stabilendo criteri e condizioni per la sussistenza dello stato di morosità incolpevole.
9/3495-AR/22. Siragusa, Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo e interventi di politica industriale in settori fortemente connessi e influenzati dall'andamento del costo dell'energia;
l'articolo 7 destina contributi a fondo perduto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine e proroga fino al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
il settore sportivo, già colpito duramente dalle conseguenze della pandemia che ha imposto a palestre, piscine e altri luoghi di aggregazione chiusure prolungate, soffre particolarmente l'aumento dei costi dell'energia; molti gestori di impianti rischiano la chiusura o si trovano costretti ad aumentare le tariffe a carico degli utenti, spesso bambini e ragazzi per i quali l'attività sportiva non solo rappresenta un'occasione di socialità e di crescita ma è anche un efficace strumento di intervento in aree di disagio sociale ed economico, capace di contribuire allo sviluppo e alla socializzazione;
il caro bollette, pertanto, non solo minaccia la sopravvivenza di impianti sportivi, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, ma rischia, altresì, di precludere ai giovani la possibilità di praticare uno sport e costruire occasioni di aggregazione e condivisione o, peggio, di continuare terapie riabilitative;
in tale contesto, gli interventi di efficientamento energetico possono rappresentare uno strumento utile per ridurre i consumi di energia, e di conseguenza i relativi costi, aumentando contestualmente la competitività sul mercato degli impianti e la loro indipendenza energetica,
impegna il Governo:
ad incrementare per il 2022 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per intervenire sulle accise, prevedendo l'azzeramento temporaneo o, in subordine, agevolazioni a sostegno dei gestori degli impianti sportivi, con particolare riguardo agli impianti natatori;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per incentivare l'efficientamento energetico degli impianti sportivi.
9/3495-AR/23. Prisco.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo e interventi di politica industriale in settori fortemente connessi e influenzati dall'andamento del costo dell'energia;
la Basilicata è la più grande riserva petrolifera d'Italia: qui si estraggono il 70,6 per cento del petrolio e il 14 per cento del gas italiani;
ciò nonostante, la Basilicata accusa un gap infrastrutturale legato alla presenza di una rete viaria inadeguata, costituita dalle strade di fondovalle e da una rete viaria secondaria che collega i centri abitati, per lo più dislocati sui rilievi, su un territorio vasto e con bassa densità abitativa; di una rete ferroviaria obsoleta e poco sviluppata, dell'assenza di aeroporti che, di fatto, non consentono di sostenere lo sviluppo socio-economico dell'area; e non solo, perché negli anni i cittadini lucani hanno assistito ad un impoverimento del territorio, sul piano ambientale e paesaggistico, ma anche su quello sanitario, identitario e della coesione;
è indubbio che la morfologia del territorio, i collegamenti infrastrutturali e le relative distanze non garantiscono approvvigionamenti concorrenziali, così come è indubbio che l'energia ed il suo costo costituiscono non solo una penalizzazione per chi vive e lavora in Basilicata ma anche un deterrente per investimenti esterni;
appare, pertanto, importante prevedere misure compensative che determinino sconti fiscali sul consumo di prodotti energetici che lo stesso territorio contribuisce a produrre, come la proposta, di cui si discute da tempo, di istituire una zona franca energetica per la Basilicata, al fine di ridurre il costo delle accise sui prodotti energetici consumati in Basilicata da aziende e cittadini, nell'intento di compensare il ritardo di sviluppo di un'area geograficamente svantaggiata ed attenuare la diffusa percezione di uno sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali senza che ad esso corrisponda una concreta e duratura ricaduta sul territorio;
una proposta condivisa anche da Confindustria Basilicata, che ha sottolineato l'importanza che la stessa avrebbe in una regione con un contesto socio-economico deficitario per infrastrutture materiali e immateriali, con un tessuto produttivo rappresentato per circa il 90 per cento da piccole e medie imprese che faticano a concorrere su un mercato globale, investendo le risorse derivanti dalle estrazioni petrolifere per benefici indiretti ai cittadini, come, appunto, il miglioramento delle infrastrutture;
già in alcune realtà territoriali dell'Unione europea e della Repubblica italiana, con differenti motivazioni, sono state introdotte norme che consentono una riduzione differenziale delle accise, così consentendo di agevolare aree geograficamente isolate o soddisfare le accresciute esigenze finanziarie di regioni a forte autonomia politico-amministrativa;
ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di tale proposta, quantificati in circa 90 milioni di euro annui, si potrebbe, peraltro, provvedere con la sospensione della deducibilità dal reddito di esercizio delle royalties e dei canoni sostenuti dalle imprese per le attività di produzione di gas naturale, olio combustibile e petrolio (upstream),
impegna il Governo:
a riconoscere, anche in via sperimentale, ai residenti nella regione Basilicata da almeno un anno e alle imprese che hanno la propria sede legale e operativa sul territorio regionale lucano o all'interno dell'area Zes ionica riconducibile al porto di Taranto e in possesso di idonea certificazione ambientale, un contributo a fondo perduto pari all'aliquota nazionale di accisa sui consumi dei prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini della compensazione per il consumo di territorio subito per effetto dell'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
a rafforzare il monitoraggio sugli effetti delle estrazioni petrolifere sulla salute e sull'ambiente.
9/3495-AR/24. Caiata.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo e interventi di politica industriale in settori fortemente connessi e influenzati dall'andamento del costo dell'energia;
l'articolo 16 interviene in materia di produzione nazionale di gas naturale, per contrastare l'aumento del prezzo internazionale del gas, disciplinando l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas: la finalità è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
la mancanza di materie prime e i costi troppo elevati dell'energia, aggravato dal conflitto in Ucraina, hanno rappresentato una tempesta perfetta, come è stata definita, per alcuni settori, in particolare, come quello della ceramica, drammaticamente certificata dal rallentamento della produzione di alcune aziende del settore, che stanno spegnendo progressivamente i forni in cui avviene la cottura delle piastrelle;
una situazione allarmante confermata da Confindustria Ceramica, che teme «la serrata totale nel periodo di Pasqua» e chiede «al Governo Draghi di spingere con gli altri governatori dell'Unione europea affinché vengano bloccate le speculazioni di mercato in atto e calmierati i prezzi»;
l'emergenza in atto rende necessarie misure anticipatorie degli effetti, in quanto i tempi tecnici per l'approvazione dei piani, la realizzazione degli investimenti e l'espletamento delle diverse procedure saranno necessariamente lunghi e non compatibili con la drammatica crisi in atto;
quella che sta vivendo il settore della ceramica, con un ciclo produttivo fortemente energivoro, è, come detto, una tempesta perfetta: alle quotazioni impazzite del gas metano si aggiungono le forniture bloccate in Ucraina di argille, che rappresentano il 30 per cento della composizione delle piastrelle e che adesso si cerca in altri Paesi, come Turchia e addirittura Australia;
per un comparto che conta 19.600 dipendenti, che diventano 40 mila se si calcola l'indotto, uno stop totale della produzione avrebbe ricadute pesantissime sulla produzione e sull'occupazione;
il settore dell'industria ceramica italiana, un vanto del Made in Italy, che aveva chiuso il 2021 con una crescita del fatturato nell'ordine del +12 per cento rispetto al 2019, arrivando a superare i 6 miliardi di euro, esporta l'85 per cento della produzione nazionale; le imprese che aderiscono a Confindustria Ceramica esportano a livello mondiale circa 364 milioni di metri quadri di ceramica, di cui 3,2 milioni (lo 0,88 per cento) tra Russia e Ucraina;
prima della pandemia, la bolletta del gas naturale per il settore era di circa 250 milioni di euro, un valore che oggi è superiore al miliardo di euro; a cui si devono aggiungere incrementi del 400 per cento per l'elettricità ed altri, molto significativi, per materie prime, imballaggi e trasporti;
una vera transizione energetica sarà possibile solo se si evita alle imprese di perdere quote sui mercati internazionali, difendendo i livelli occupazionali ed evitando di delocalizzare,
impegna il Governo:
a garantire che il prezzo del gas riconosciuto ai concessionari, fissato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e sentita ARERA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge in esame, sia equo ed effettivamente in grado di consentire alle imprese di ricostruire, per alcuni anni, un prezzo medio delle forniture sostenibile;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per semplificare le procedure di accesso alle disposizioni di cui al citato articolo 16, favorendo la partecipazione delle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata e introducendo un criterio di priorità per i settori e le imprese a ciclo termico, per i quali il gas riveste posizione preminente nei consumi;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per attuare misure anticipatorie degli effetti delle disposizioni di cui al citato articolo 16 che garantiscano un ristoro immediato a sostegno dei settori a maggior consumo di gas;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per ripristinare il prelievo dalle riserve nazionali di gas.
9/3495-AR/25. Ferro.
La Camera,
premesso che:
nel contesto delle misure intraprese per la progressiva riduzione del costo delle bollette dell'energia elettrica e del gas, e in particolare nell'ambito della strategia tesa ad accelerare il tasso d'installazione delle fonti rinnovabili, sono state introdotte ulteriori semplificazioni nelle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti a fonti rinnovabili;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «decreto rilancio», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto Superbonus);
con la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il Governo ha prorogato fino al 2024 la maggior parte dei bonus edilizi, compreso il Superbonus, con rimodulazione dell'aliquota della detrazione, stabilendo che, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, spetti la detrazione nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
a seguito dell'introduzione da parte del Governo di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, oggetto poi di successivi interventi correttivi, si è determinato un sostanziale blocco del meccanismo di cessione del credito a banche e altri intermediari finanziari dei diversi bonus edilizi, rendendo di fatto impraticabile lo sconto in fattura da parte di fornitori ed imprese, con il fermo, in molti casi, dei cantieri edili già avviati o in fase di avvio per interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico degli edifici, anche per effetto dei rincari delle materie prime e della loro difficile reperibilità sul mercato;
in tale situazione, appare quanto mai verosimile che la verifica del 30 per cento dei lavori effettivamente eseguiti da parte di persone fisiche, che hanno dato avvio ad interventi edilizi su edifici unifamiliari, rischia di non poter essere accertata alla data del 30 giugno, determinando di fatto la perdita dei requisiti per poter beneficiare del sistema agevolativo del Superbonus,
impegna il Governo
a disporre, attraverso successivi interventi normativi, la proroga fino al 31 dicembre 2022 del beneficio del Superbonus 110 per cento per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, senza alcuna condizionalità collegata allo stato di avanzamento dei lavori, a garanzia di quei risparmiatori che hanno investito per migliorare la prestazione energetica della propria abitazione, anche mediante l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.
9/3495-AR/26. Menga, Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.
La Camera,
premesso che:
nelle sue dichiarazioni alla Camera che in risposta al «Question Time» sulla crisi energetica Mario Draghi ha indicato nella fusione termonucleare controllata una fonte per il futuro. Ha, inoltre, richiamato l'esperienza ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) che dovrebbe operare dal 2025 studiando la fisica e dimostrando le condizioni di stabilità dei plasmi. Successivamente poi ITER dovrà validare le soluzioni tecnologiche per il sistema di generazione del combustibile (trizio) e per la refrigerazione in modo da rendere fattibili reattori di potenza attorno agli anni '40/'50 di questo secolo;
l'Italia si è dotata di una Strategia energetica nazionale (SEN) prima, e di un Piano nazionale integrato energia e clima poi, che in sostanziale continuità di struttura vanno a definire i futuri scenari energetici nazionali sulla base delle scelte compiute nel passato, degli impegni europei – definiti dai vari pacchetti energia – e di quelli mondiali assunti con gli accordi per il clima nelle diverse Climate Change Conference (Cop) dell'ONU;
in maniera schematica possiamo vedere come il processo verso la decarbonizzazione dell'economia e dei sistemi energetici si possa suddividere in due parti. Una prima intermedia e transitoria, che dura sino a circa il 2030, seguita poi da un secondo periodo di lavoro più incisivo che arriverà sino al 2050 per raggiungere emissioni nette zero e decarbonizzazione totale di molti sistemi. In questo senso nella fase intermedia è previsto che il nostro sistema energetico si regga sulle energie rinnovabili e sull'uso del gas quale elementi di tenuta e bilanciamento della rete per la natura intermittente di quelle fonti. Ciò avendo anche previsto la fuoruscita dal carbone in tempi ragionevolmente brevi;
questo schema si basa dunque su una notevole penetrazione delle FER per il 2030 sia sui consumi finali (30 per cento) sia nel sistema elettrico (più del 55 per cento). Tale programma potrà e dovrà subire un'accelerazione anche in considerazione della situazione di guerra in Ucraina, che rende sempre più necessaria ridurre la nostra dipendenza dall'estero. Accelerazione da ottenersi principalmente mediante misure di semplificazione nell'istallazione e misure che portino alla diffusione dei contratti di fornitura a lungo termine, cosa che aiuterà nell'istallazione di questi impianti e aiuterà nel contenimento dei costi per cittadini ed imprese. Così come aiuterà nel contenimento dei costi nella sicurezza energetica lo sviluppo della produzione nazionale di gas;
tutto ciò, unito a meccanismi di formazione dei prezzi più ancorati ai costi di gestione e produzione alle diverse tecnologie, può aiutare nel periodo di transizione aggravato dalle esigenze indotte dall'attuale contingenza. Questa occasione, deve, però portarci a guardare oltre al 2030. L'ultima e più difficile parte del cammino verso la decarbonizzazione – con l'abbandono degli idrocarburi – renderanno le energie rinnovabili ed il nucleare due fonti primarie nel portafoglio energetico mondiale ed europeo. A quel punto, dagli anni Quaranta alla metà del secolo, il nucleare non sarà solamente la prosecuzione di quello odierno ma a partire degli Small Modular Reactor (SMR) e dalla disponibilità di reattori di IV Generazione e di reattori a fusione presenterà nuove possibilità. Entrambe quelle tecnologie, seppur con diverso grado, hanno aspetti ambientali assai più favorevoli rispetto alle tecnologie odierne eliminando, nel caso della fusione, o riducendolo ampiamente, nel caso della IV Generazione, il problema delle scorie radioattive;
su queste tecnologie l'Italia ha oggi un indiscusso ruolo di primo piano. Lo ha per la fusione, con la partecipazione importante ad ITER e ad EURO FUSION, con la realizzazione del DTT (Divertor Tokamak Test Facilkirty) e con le grandi competenze nei sistemi di gestione del trizio e di asportazione del calore nei sistemi a piombo-litio maturate degli enti di ricerca e dell'industria nazionale. Lo ha anche, però, nella IV Generazione a fissione nella versione refrigerata piombo, dove l'industria nazionale è leader indiscussa a livello europeo nella progettazione e sviluppo tecnologico di questi reattori. Sviluppo che già oggi vede aziende pubbliche e private lavorare in diversi paesi europei (ad esempio Romania e Regno Unito) per dimostrare la fattibilità tecnica di questi reattori: è quindi una grande opportunità per il Paese dal duplice punto di vista energetico e industriale ma occorre uno sforzo pubblico che sostenga anche quello privato in corso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sostenere i programmi di ricerca e sviluppo tecnologico a supporto dei sistemi a fusione e a fissione, del tipo quarta generazione, per consentire al Paese di mantenere una posizione all'assoluta avanguardia nel settore così da poter partecipare come protagonista industriale nello sviluppo di una fondamentale filiera energetica del futuro.
9/3495-AR/27. Benamati.
La Camera,
premesso che:
il prezzo del gas naturale che solo un anno fa era inferiore a 0,20 euro/Smc ha subito forti incrementi già a partire dal secondo semestre 2021 arrivando a sfiorare i 3,5 euro/Smc nello scorso mese di dicembre, ed è oggi, anche in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina, stabilmente posizionato su livelli attorno ad 1 euro/Smc;
i citati aumenti dei prezzi del gas impattano fortemente in particolare sulle imprese a ciclo termico, determinando incrementi dei costi insostenibili, di oltre 5 volte rispetto a quelli dei 12 mesi precedenti. Ad esempio, per il solo settore ceramico si stima per il 2022 un maggior costo degli approvvigionamenti energetici superiore a 750 milioni di euro, (pari a un quinto del fatturato) con evidenti effetti sulla continuità delle produzioni e rischi perdita di posti di lavoro di qualità;
il provvedimento in esame introduce, all'art. 16, una misura volta a «fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi»;
tale misura prevede l'impostazione di un programma di incremento della produzione di gas naturale delle concessioni in essere, di durata massima pari a dieci anni, da assegnare ai clienti finali industriali ad elevato consumo di gas con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, a condizioni definite e prezzi equi;
la concreta attuazione del programma di sviluppo della produzione nazionale di gas, che impegna il GSE a remunerare in modo equo i concessionari, richiederà tempi tecnici per l'elaborazione dei progetti, l'autorizzazione delle opere necessarie e la loro realizzazione occuperà quindi un arco temporale di diversi mesi;
è invece essenziale che la misura, come indicato nella rubrica dell'articolo, possa contribuire a fronteggiare l'emergenza dei costi del gas già in atto mediante idonee misure di anticipazione degli effetti a favore dei soggetti assegnatari, in attesa che sia fisicamente disponibile il gas nazionale addizionale;
il costo della misura anticipatoria, prevedendo l'attuazione della misura al 1° luglio 2022 e la disponibilità fisica del gas al 1° gennaio 2023, è stimato dal GSE in 250 milioni di euro;
il costo della misura anticipatoria può essere coperto dai futuri ricavi della misura, una volta disponibile il gas nazionale addizionale, tanto più risulti equo il prezzo di assegnazione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre idonee misure transitorie che, in attesa della disponibilità fisica del gas e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, assicurino ai soggetti assegnatari la possibilità di accedere alla regolazione finanziaria del differenziale tra il prezzo di acquisto medio del gas a mercato e il prezzo di assegnazione;
a costituire a tal fine un apposito Fondo, eventualmente da integrare con una parte dei futuri ricavi derivanti dall'assegnazione del gas una volta disponibile.
9/3495-AR/28. Rossi, Benamati.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto all'articolo 22-bis, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19;
il comma 2, dell'articolo 22-bis, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengano individuate le modalità di attuazione della disposizione;
l'articolo 31 del provvedimento in esame, prevede iniziative di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori sociosanitari, prevedendo l'incremento del citato fondo di 15 milioni di euro;
è alquanto singolare che, ad oggi, non risulti emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri circa le modalità di attuazione della disposizione, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 22-bis, e né, tantomeno, risulta finanziato il Fondo per l'anno 2021;
prevedere una disposizione di tale portata a cui non vi è un seguito attuativo, è come se la norma non ci fosse perché priva delle direttive attuative del provvedimento,
impegna il Governo
a dare piena e certa attuazione da quanto previsto dall'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, emanando a strettissimo giro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo della misura e a finanziare il citato fondo per l'anno 2021.
9/3495-AR/29. Sapia.
La Camera,
premesso che:
l'aumento vertiginoso dei prezzi del petrolio, aggravato dalla guerra in Ucraina, sta avendo effetti drammatici per la sostenibilità del settore della pesca nel nostro paese, già duramente colpito da due anni di pandemia;
l'aumento medio nell'ultimo un anno di oltre il 90 per cento del prezzo del gasolio sta infatti riducendo drammaticamente i margini di profitto e quindi la sostenibilità economica di un comparto che conta complessivamente 12 mila imprese e 28 mila lavoratori, con un vasto indotto collegato;
con gli attuali ricavi la maggior parte delle imprese di pesca, denunciano le associazioni di categoria, non riescono a coprire nemmeno i costi energetici oltre alle altre voci che gli armatori devono sostenere per la normale attività. Senza adeguate ed urgenti misure per calmierare il costo del carburante le imbarcazioni sono costrette a pescare in perdita se non addirittura a restare in banchina con gravi ripercussioni sulla filiera e sull'occupazione;
le imprese della pesca, per sensibilizzare il Governo su tale problematica, hanno indotto uno sciopero generale che si è prolungato per alcuni giorni nello scorso mese di marzo;
il caro gasolio del settore pesca e gli scioperi stanno avendo inoltre gravi riflessi negativi sull'intera filiera di vendita e trasformazione e sugli stessi consumatori; il costo del pesce è rincarato notevolmente mentre sono aumentate le importazioni di prodotto proveniente da paesi esteri (dove il gasolio è spesso disponibile a prezzi calmierati: in Tunisia e Algeria costa infatti un quarto del valore a cui viene acquistato attualmente in Italia);
valutato che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame riconosce alle imprese a forte consumo di energia (cosiddette «energivore») che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni competenti sono stati presentati emendamenti per inserire anche le imprese del settore della pesca, proprio in relazione a quanto espresso in premessa, tra i beneficiari dell'articolo 4;
tali proposte emendative non sono però state approvate;
il Governo è comunque intervenuto riconoscendo anche alle imprese della pesca un credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;
si tratta di un primo significativo intervento che stanzia risorse per i mesi pregressi ma che non è ancora sufficiente per sostenere il settore;
sono infatti necessari nuovi interventi urgenti per calmierare il prezzo del gasolio utilizzato dalle imprese della pesca durante la loro attività: ad oggi rischia infatti la chiusura l'80 per cento delle aziende;
va ricordato in questo contesto che oltre al caro gasolio il settore ha dovuto subire una progressiva riduzione delle giornate di pesca, arrivando a diminuire le uscite in mare a 120-130 giorni (a seconda delle dimensioni delle imbarcazioni) andando di fatto al limite della soglia di sostenibilità economica che le associazioni di categoria quantificano in 130 giorni,
impegna il Governo
ad intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per calmierare i prezzi del gasolio per le imprese del settore pesca, al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e della filiera.
9/3495-AR/30. Cenni.
La Camera,
premesso che:
il primo trimestre 2022 ha visto un incremento in bolletta del 55 per cento per l'energia elettrica e del 41,8 per il gas per le famiglie;
secondo stime del centro studi di Confindustria, nel 2022 il costo dell'energia per le imprese sarà di 37 miliardi di euro. Nel 2018 il conto finale era stato di 8 miliardi di euro, nel 2020 era già salito a 20 miliardi di euro;
l'Arera, l'autorità di regolazione del settore, ha reso noto che il prezzo spot del gas naturale al Ttf (il mercato di riferimento europeo per il gas naturale) è aumentato, da gennaio a dicembre di quest'anno, di quasi il 500 per cento;
in Italia il mercato dell'energia dipende ancora in gran parte dal gas e gli aumenti hanno quindi avuto delle ripercussioni immediate anche sul costo Pun, quindi sul prezzo della luce che gli utenti pagano in bolletta. I rincari in questo caso sono stati del 400 per cento. In particolare, la domanda di gas naturale è stata coperta per l'8 per cento dalla produzione nazionale e per il 92 per cento con il ricorso all'importazione;
sono quindi necessarie politiche energetiche capaci di calmierare i prezzi per famiglie ed imprese, privilegiando ad esempio la produzione nazionale le fonti rinnovabili e pulite;
valutato che:
quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;
nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 mt di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;
in Toscana, inoltre, sono già nove i comuni teleriscaldati (dove gli immobili sono riscaldati direttamente con i fluidi geotermici a bassa temperatura) tra le province di Pisa, Siena e Grosseto (oltre a Piancastagnaio: Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Monterotondo Marittimo, Montieri, Chiusdino, Radicondoli, Santa Fiora e altri impianti sono in fase di progettazione) per un totale di quasi 10 mila utenti residenziali e commerciali, 26 ettari di serre ed un importante comparto della filiera artigianale, agroalimentare e turistica;
gli effetti della geotermia in Toscana e le possibili ricadute sulla salute della popolazione locale sono al centro di studi regionali a partire dal 2008. Nei giorni scorsi, a distanza di oltre dieci anni di ricerche, è stata l'indagine «InVetta» a escludere correlazioni tra emissioni geotermiche e aspetti sanitari. Lo studio è stato curato dall'agenzia regionale di sanità nell'ambito del rapporto 2021 «Geotermia e salute in Toscana»;
la direttrice di Ars Toscana, Lucia Turco, ha illustrato lo studio, il primo a livello nazionale ed europeo, e le linee guida dell'indagine InVetta che ha coinvolto 2 mila persone, tra analisi delle urine e del sangue, spirometrie, misurazioni di parametri antropometrici e della pressione arteriosa, anamnesi sugli stili di vita. L'indagine sugli effetti dell'esposizione all'acido solfidrico (H2S) ha fatto emergere rischi ridotti sulla funzionalità respiratoria. Non è emersa nessuna associazione con malattie cardiocircolatorie, tumori, altre malattie croniche come il diabete o la tiroide. L'unica associazione significativa è con l'ipertensione ma sono in corso ulteriori approfondimenti;
preso atto che:
nel 2024 scadranno le attuali concessioni geotermiche creando inevitabilmente comprensibili interrogativi sugli investimenti futuri delle imprese concessionarie per gli impianti ed anche per le comunità locali relativamente al corretto sfruttamento della risorsa energetica (soprattutto sulla continuità delle «royalties» ad oggi concesse agli enti locali finalizzate prevalentemente al risanamento ambientale del territorio);
gli enti locali, tramite Anci, hanno da tempo rimarcato la necessità di preservare e incrementare la produzione da fonte rinnovabile geotermica attraverso un intervento normativo volto a prorogare le concessioni in essere, vincolando la proroga a determinate condizioni che coniughino l'interesse nazionale allo sviluppo delle comunità locali che si fanno carico della presenza degli impianti. Ed in particolare che:
l'attuale concessionario presenti un piano di investimenti finalizzati all'efficientamento impiantistico ed all'abbattimento degli impatti ambientali e paesaggistici;
il concessionario concordi con regioni ed enti locali interessati un piano di sviluppo locale, contenente anche misure di carattere non meramente patrimoniale, correlato al valore della concessione e della produzione;
per quanto concerne i nuovi impianti l'autorizzazione sia correlata di uno specifico piano di sviluppo sostenibile del territorio, concordato fra concessionario, regioni ed enti locali interessati il quale dettagli gli impegni del concessionario e le previste ricadute socio-economiche, ambientali ed occupazionali dirette ed indirette;
al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, una quota della produzione energetica sia destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore delle province o delle regioni interessate;
in questa direzione va segnalato che secondo il Cosvig (Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche) qualora le attuali concessioni venissero rinnovate a Enel green Power (attuale gestore) «avremmo la possibilità di avere altre 4 centrali da 40 megawatt ciascuna, e il costo dell'energia sarebbe un quarto di quello che arriva da altre fonti. Il gestore attuale delle centrali geotermiche di questa parte della Toscana, assicura che in 10 anni, con un investimento di 3 miliardi di euro, la regione potrebbe avere il 70 per cento del proprio fabbisogno energetico coperto dai vapori e dalle turbine delle fonti geotermiche»;
considerato che:
nel provvedimento in esame sono presenti norme per incentivare la produzione di energia da risorsa geotermica;
nel corso dell'esame parlamentare sono state inoltre apportate modifiche rispetto a tali tematiche. Rispetto alle problematiche sopracitate veicolate dall'Anci il Governo, pur invitando al ritiro gli emendamenti presentati, non ha comunque precluso futuri interventi per il settore;
l'attuale scenario internazionale, legato alla peculiarità localistiche della risorsa geotermica, determinano la necessità di coniugare il corretto sfruttamento della risorsa con le esigenze di programmazione degli investimenti dei soggetti concessionari e la corretta e sostenibile crescita economica e sociale dei territori coinvolti,
impegna il Governo:
ad inserire nel primo provvedimento utile norme che proroghino le concessioni geotermiche in essere, vincolando la proroga a determinate condizioni che coniughino l'interesse nazionale allo sviluppo delle comunità locali che si fanno carico della presenza degli impianti; prevedendo quindi che:
l'attuale concessionario presenti un piano di investimenti finalizzati all'efficientamento impiantistico ed all'abbattimento degli impatti ambientali e paesaggistici;
il concessionario concordi con regioni ed enti locali interessati un piano di sviluppo locale, contenente anche misure di carattere non meramente patrimoniale, correlato al valore della concessione e della produzione;
per quanto concerne i nuovi impianti l'autorizzazione sia correlata di uno specifico piano di sviluppo sostenibile del territorio, concordato fra concessionario, regioni ed enti locali interessati il quale dettagli gli impegni del concessionario e le previste ricadute socio-economiche, ambientali ed occupazionali dirette ed indirette;
al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetico, una quota della produzione energetica sia destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore delle province o delle regioni interessate.
9/3495-AR/31. Sani, Nardi, Cenni, Ciampi, Braga, Morani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone prime misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e misure strutturali in materia energetica volta a prevenire analoghe crisi, con effetti su famiglie e sistema produttivo nazionale;
gli aumenti dei costi energetici seguiti all'esplosione del conflitto russo-ucraino hanno ulteriormente portato le famiglie a limitare la propria capacità di spesa, e le imprese a subire un calo significativo delle vendite e l'aumento consistente dei costi di gestione;
la congiuntura economica caratterizzata da un eccezionale rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, insostenibile per gli utenti, ha consentito di incrementare sensibilmente i margini di profitto degli operatori del settore e delle aziende energetiche che hanno maggiormente beneficiato dell'aumento dei prezzi del gas, accumulando extraprofitti stimati in decine di miliardi;
si pone la necessità di introdurre meccanismi trasparenti in grado di determinare l'esatto ammontare di tali extraprofitti, in modo da adottare un idoneo strumento di prelievo, al netto degli oneri di sistema, sul valore risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto dello Smc di gas ed il prezzo di vendita finale all'utente domestico o commerciale, per far fronte all'eccezionale aumento del prezzo del gas per le imprese e i cittadini secondo principi di proporzionalità, eguaglianza e capacità contributiva,
impegna il Governo
a rendere pubblici i prezzi di acquisto della materia prima gas da parte delle società energetiche operanti sul territorio nazionale e i prezzi al dettaglio dei vari prodotti energetici commercializzati ai clienti finali, al fine della determinazione degli extraprofitti generati dagli aumenti.
9/3495-AR/32. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, reca «misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
risulta assolutamente necessario, a tal proposito, prevedere l'introduzione di misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
in sede di esame in Commissione è stato proposto un emendamento all'articolo 22 – respinto in votazione unica – volto a favorire l'utilizzo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile con l'istituzione di un fondo, presso il Ministero della transizione ecologica, avente dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per il 2023 e 140 milioni di euro per il 2024, finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici ed accumulatori nei condomini, destinando il fondo all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento e non superiore ad euro 20.000, che è stato respinto;
in considerazione della crisi economica post pandemica nonché delle azioni belliche in corso, sussiste l'urgenza di introdurre una misura volta a potenziare l'istallazione di impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili attraverso l'istallazione di pannelli solari termici, pannelli solari fotovoltaici e pannelli fotovoltaici con accumulo,
impegna il Governo
a riconoscere un credito di imposta del 100 per cento per l'acquisto e l'istallazione di pannelli solari termici, pannelli solari fotovoltaici e pannelli fotovoltaici con accumulo, da destinare sia ai condomini che alle case singole, per un minimo di quattro anni per dare stabilità all'incentivo adottato.
9/3495-AR/33. Colletti.
La Camera,
premesso che:
i tragici eventi bellici e le conseguenze sul sistema degli scambi internazionali e, in particolare, sul mercato delle fonti energetiche, avranno inevitabili conseguenze sul sistema produttivo nazionale, così come confermato dalle stesse previsioni governative in merito al rallentamento della crescita del Pil;
il provvedimento in oggetto, finalizzato al Contenimento dei costi dell'energia e rilancio delle politiche industriali, prevede un primo pacchetto di importanti misure specifiche per sostenere, in particolare, le imprese dei settori maggiormente energivori come gli articoli 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore) e 5 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale);
che misure di sostegno del reddito dei lavoratori delle imprese maggiormente colpite dalla crisi energetica sono state disposte dal decreto-legge 22 marzo 2022, n. 22, che prevedono un periodo aggiuntivo di cassa integrazione per le sole imprese energivore di interesse strategico;
appare necessario prevedere misure più ampie rivolte a tutte le imprese delle filiere che stanno maggiormente subendo gli effetti dell'impennata dei prezzi delle fonti energetiche,
impegna il Governo
ad adottare, con la massima urgenza, ogni misura utile volta a garantire il reddito dei lavoratori delle imprese energivore, costrette a ridurre la produzione per fronteggiare l'impennata dei prezzi delle fonti energetiche.
9/3495-AR/34. Bonomo.
La Camera,
premesso che:
nel quadro di un'azione di contrasto all'improvviso aumento del prezzo del gas si è deciso di imprimere una accelerazione alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e alle energie rinnovabili nella loro totalità;
l'incremento delle rinnovabili deve, però, confrontarsi con la realtà economica e imprenditoriale italiana;
per garantire uno sviluppo sempre più celere delle fonti alternative è necessario perseguire, parallelamente altri due obiettivi: ridurre al minimo il consumo di suolo, specialmente quello agricolo e coltivabile; rendere economicamente vantaggioso per le imprese il passaggio, anche solo parziale, alle fonti rinnovabili;
questo doppio binario può essere percorso consentendo alle aziende di mettere a disposizione le aree, le pertinenze e gli edifici della propria impresa per l'installazione di impianti fotovoltaici;
mediante il riconoscimento di un credito di imposta, le imprese avrebbero un immediato incentivo all'installazione, riducendo così il volume di suolo consumato e ammodernando gli impianti;
così facendo si ridurrebbe al minimo il consumo di suolo, atteso che, verrebbe utilizzata l'area già nella disponibilità della azienda e su cui insiste solitamente un capannone o una struttura asservita alla produzione. Si tratta di centinaia di migliaia di metri quadrati messi a disposizione dello sviluppo fotovoltaico, senza gravosi interventi edilizi;
l'incentivo, in combinato disposto alle semplificazioni di cui all'articolo 9 del decreto in conversione, consentirebbe non solo di diminuire i costi di produzione per le aziende, ma anche di rispettare le scadenze previste dai piani europei e dal Green New Deal,
impegna il Governo:
a riconoscere un credito di imposta pari al 60 per cento dell'investimento, recuperabile nelle 5 annualità successive, per gli impianti solari fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 chilowatt e fino a 200 chilowatt, realizzati sulle coperture di edifici industriali esistenti e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica;
a riconoscere un credito di imposta pari al 60 per cento dell'investimento totale anche nel caso in cui, contestualmente alla realizzazione dell'impianto, si sostituisca una copertura in eternit già esistente, a prevedere, con appositi interventi normativi, l'asseverazione della congruità delle spese, da presentare all'Agenzia delle entrate e riscossione prima dell'inizio dei lavori, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
9/3495-AR/35. Galli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge in esame prevede interventi in favore dell'autotrasporto, in considerazione della forte crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico e in particolare del gasolio per autotrazione;
l'articolo in questione, tuttavia, non tiene minimamente conto della specificità, in termini di costi e di modalità di svolgimento, che caratterizza il trasporto acqueo di merci in una realtà unica come quella della laguna di Venezia;
il trasporto merci nei rii interni e nei canali lagunari è assolutamente essenziale per la sopravvivenza della città e i lavoratori nel settore del trasporto merci acqueo, in assenza di alcun intervento specifico volto a sostenere la loro attività in questo periodo di crisi, rischiano di essere maggiormente penalizzati rispetto agli autotrasportatori su gomma, semplicemente a causa della realtà geomorfologica che caratterizza l'ambiente in cui operano e per la quale è stato anche previsto che la città di Venezia fosse destinataria di una legge speciale;
inoltre, la totale inerzia di interventi in quest'ambito avrebbe come immediata conseguenza un ulteriore aumento dei costi delle merci per i consumatori, danneggiando il turismo e aggravando il fenomeno dello spopolamento che da anni affligge la comunità in questione,
impegna il Governo
a tenere conto, nello stanziamento di risorse a favore del trasporto e dell'autotrasporto di merci nei prossimi provvedimenti, anche della realtà specifica che caratterizza le modalità di svolgimento del trasporto di merci acqueo nella laguna di Venezia, destinando ulteriori risorse specifiche.
9/3495-AR/36. Andreuzza, Fogliani, Bazzaro, Vallotto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
il conflitto tra Russia e Ucraina, e il relativo innalzamento dei costi di gas e petrolio, hanno reso ancor più evidente la necessità per la nostra Nazione di rendersi indipendenti dal gas russo, diversificare l'approvvigionamento energetico e stipulare nuovi accordi o potenziare quelli già presenti con i principali Stati produttori di materie prime in ambito energetico;
in tal senso il gasdotto EastMed (The Eastern Mediterranean pipeline), rappresenta uno dei progetti più ambiziosi che, mirando a convogliare il gas dai bacini di Israele e coinvolgendo Grecia, Cipro e Italia, potrebbe collegare il gas del Mediterraneo orientale all'Europa;
il progetto di quest'opera è stato sviluppato a partire dal 2008 ma, a causa di una serie di questioni geopolitiche, la sua realizzazione non ha mai preso ufficialmente il via. L'EastMed, infatti, venne progressivamente «accantonato» in favore del Nord Stream 2, considerato più confacente alle necessità europee, ma rilevandosi invece una decisione assolutamente infelice che ha evidenziato un approccio egoistico della Germania nei confronti degli altri partner europei oltre alla sottovalutazione di quanto fosse errato legarsi ancora più strettamente alle forniture russe;
con una lunghezza complessiva di circa 1900 chilometri, di cui oltre 1300 chilometri in mare a grandi profondità, EastMed collegherebbe Israele, Cipro e Creta, prima di attraversare 600 chilometri nella Grecia occidentale, attraverso il Peloponneso, per arrivare ai suoi ultimi 210 chilometri lungo la costa ionica e raggiungere l'Italia attraverso il futuro gasdotto Poseidon;
stando ai primi studi condotti da IGI Poseidon SA (joint venture partecipata pariteticamente dalla greca Depa SA e da Edison International Holding), azienda incaricata del progetto, si stima che EastMed sarebbe in grado di trasportare verso l'Europa circa 10 miliardi di metri cubi l'anno di gas, quantità che potrebbe potenzialmente raddoppiare;
lo sviluppo del progetto EastMed è stato trasversalmente sostenuto dalla Comunità europea e dai Paesi coinvolti dall'opera (Israele, Cipro e Grecia), tant'è che è stato inserito nella quinta lista dei progetti di interesse comune (Pei). Una scelta ribadita a inizio 2022 dal Parlamento europeo;
la realizzazione di EastMed, e il relativo collegamento alla nostra Nazione, porterebbe benefici molteplici all'Italia: diversificazione nell'approvvigionamento e minore dipendenza rispetto a dinamiche e crisi internazionali; ampliamento della presenza italiana nel Mar Mediterraneo; minori costi del bene visto che il gas via tubo risulta essere molto più performante rispetto al gas naturale liquefatto sia sotto il profilo del prezzo sia sotto quello della stabilità di approvvigionamento. Tale infrastruttura sarebbe, tra l'altro, anche adatta al trasporto dell'idrogeno, rispondendo dunque alla necessità di proseguire sulla strada della transizione energetica;
lo studio di fattibilità, messo in piedi dai partner del progetto, dovrebbe essere completato entro la fine del 2022. L'avanzamento del progetto, però, richiederebbe l'integrazione della firma del Governo italiano all'accordo internazionale già firmato dai Paesi coinvolti,
impegna il Governo:
ad aprire tutti i necessari tavoli di lavoro nazionali ed internazionali per la partecipazione e la completa realizzazione del gasdotto EastMed-Poseidon, garantendo tutte le iniziative di supporto, anche di carattere normativo, compresa la firma e la ratifica di accordi internazionali a riguardo;
ad avviare una strategia di diversificazione dell'approvvigionamento di gas naturale tramite contatti diplomatici, iniziative di diplomazia economica ed ulteriori progettazioni infrastrutturali internazionali con i partner dell'area mediterranea.
9/3495-AR/37. Zucconi.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono inserite diverse norme che novellano la normativa vigente in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
l'articolo 1-sexies (Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, detta disposizioni che consentono di sanare le lievi difformità edilizie presenti negli edifici ricompresi all'interno del perimetro geografico del cosiddetto «cratere sismico», come individuato dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, ed oggetto di richiesta di contributo per i danni derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
detta disposizione ha consentito di superare il requisito della cosiddetta «doppia conformità» richiesto dall'articolo 36 del Testo Unico dell'Edilizia in base al quale per ammettere la sanatoria occorre la conformità dell'opera abusiva alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento in cui l'amministrazione provvede. Come noto, infatti, gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica vigente; pertanto, non è ammissibile, in condizioni ordinarie, l'ipotesi di un permesso a costruire in sanatoria condizionato alla esecuzione di opere finalizzate a riportare il fabbricato abusivo alla legalità;
il requisito della «doppia conformità», nei limiti sopra esposti, è stato più volte affermato dalla Suprema Corte di cassazione (ex multis, Sez. Pen. IlI Sentenza n. 28666/2020, n. 51013/2015), dal Consiglio di Stato (ex multis, Sezione IV, 21 dicembre 2012, n. 6657; sezione IV, 2 novembre 2009, n. 6784) e financo dalla Corte costituzionale (sent. n. 101//2013);
l'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018 consente invece di raggiungere il requisito della conformità attraverso la realizzazione delle opere di ripristino dei danni prodotti dal sisma;
al fine di accelerare il processo di ricostruzione e garantire al contempo il rispetto dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, si rende necessario estendere anche agli edifici del cosiddetto «fuori cratere», distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016/2017, la disciplina relativa alla sanatoria delle difformità edilizie prevista per gli immobili ricompresi nei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
per le medesime ragioni, si rende parimenti necessario consentire l'applicazione del suddetto regime semplificatorio anche agli interventi edilizi su immobili danneggiati dagli ulteriori eventi sismici registratisi in Italia e per i quali non risulti ancora ripristinata l'agibilità;
tali condizioni sono ad oggi riscontrabili nei territori dei comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza per eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008;
l'estensione agli eventi sismici verificatisi a far data dall'anno 2008 è conforme alle previsioni di differente norma nazionale in tema di sisma bonus contenuta al comma 4-ter dell'articolo 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici) del decreto-legge n. 34 del 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
in assenza di modifiche alla norma non sarà possibile consentire l'integrale recupero del patrimonio abitativo danneggiato dai sismi e garantire il conseguente rientro della popolazione sfollata, la quale, il più delle volte, è anche beneficiaria di forme di assistenza alloggiativa a carico dello Stato;
il mancato ripristino dell'agibilità degli edifici ha inoltre conseguenze anche in ordine alla capacità contributiva dei proprietari con inevitabili ripercussioni in termini di minori tasse, imposte e tributi percepiti dallo Stato e dagli Enti Locali nei cui territori insistono gli immobili in argomento,
impegna il Governo,
ad estendere a tutti gli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 nei comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la disciplina di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55 relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, al fine di accelerare il processo di ricostruzione.
9/3495-AR/38. Albano, Trancassini, Prisco, Rachele Silvestri.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
nello specifico contiene, nell'ambito della finalità generale di progressiva riduzione del costo delle bollette dell'energia elettrica e del gas, e, in particolare, nell'ambito della strategia tesa ad accelerare il tasso di installazione delle fonti rinnovabili – anche attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi degli impianti – alcune modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che reca misure di semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili;
misure volte a sostenere sotto ogni profilo le piccole e medie imprese nazionali risultano necessarie oggi più che mai;
a seguito degli effetti economici negativi maturati a causa delle restrizioni del Governo per contenere la pandemia, un ulteriore rallentamento alla loro ripartenza proviene dall'incremento dei costi delle forniture energetiche, dovuto all'inasprimento del conflitto tra Ucraina e Russia;
nel tentativo di contrastare il drammatico fenomeno del caro bollette che colpisce famiglie e imprese, il Governo ha approntato solo soluzioni a breve termine, stanziando tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 circa 11 miliardi destinati ad aiutare le categorie considerate più in difficoltà: famiglie a basso reddito e piccole imprese o imprese;
tuttavia, tali misure si sono rivelate insufficienti a sopperire alle enormi difficoltà delle suddette realtà economiche;
quest'ultime infatti necessitano misure e sostegni di medio-lungo termine, che possano da un lato attutire i duri colpi inflitti dal rincaro energetico e dall'altro favorire gli investimenti in auto produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Le piccole e medie imprese sono infatti orientate a tali tipologie di intervento, nell'ottica di un ridimensionamento degli alti costi normalmente sostenuti per l'approvvigionamento energetico. Costi che, come è noto, sono divenuti insostenibili in questo particolare frangente storico;
a tal proposito, l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia potrebbero rappresentare una soluzione praticabile ed efficace per fronteggiare in maniera soddisfacente l'aumento dei costi energetici. Ad ogni modo, le piccole e medie imprese – le quali potrebbero interpretare un ruolo strategico anche in vista del conseguimento degli obbiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili – lamentano l'assenza di strumenti incentivanti dedicati ed accessibili;
per sostenere in modo stabile nel tempo, dunque, questa ripresa pericolosamente minacciata dal rincaro delle forniture energetiche,
impegna il Governo:
a istituire, al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile, un Fondo per il sostegno dell'autoconsumo tra le piccole e medie imprese, con risorse indirizzate alla copertura di una parte delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
a prevedere misure di sostegno specificamente dedicate alle piccole e medie imprese per incoraggiarne gli investimenti energetici da fonti rinnovabili.
9/3495-AR/39. Butti.
La Camera,
premesso che:
Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» all'articolo 3 reca misure per consentire all'ARERA di rideterminare, per il secondo trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
con il decreto 29 dicembre 2016, che modifica il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, sono stati innalzati sia il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati che è passato dal 20 al 30 per cento, sia il valore ISEE che è passato da 7.500,00 a 8.107,5 euro. L'ISEE per l'anno 2021 è pari a 8.265 euro;
il decreto ministeriale 28 dicembre 2007 all'articolo 1 fissa la platea dei beneficiari della misura agevolativa nei clienti domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'articolo 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e in quelli in grave condizione di salute, tale che detta condizione richieda l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica e ciò in ragione della maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature;
a differenza di quanto il Parlamento ha proceduto a dettare in materia di agevolazioni e misure di sostegno a determinate categorie di cittadini, il richiamato decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 e le successive modifiche non prevedono nessuna ulteriore agevolazione o l'innalzamento dell'ISEE per i nuclei familiari con persone con disabilità con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992;
la presenza di una persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, all'interno di un nucleo familiare è uno dei principali fattori di impoverimento della famiglia, considerando le maggiori spese di assistenza che questa deve sostenere,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile in materia energetica, che le agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008 e successive modificazioni, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, siano incrementate di una quota non inferiore al 20 per cento, aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, qualora nel nucleo familiare del cliente domestico siano conviventi una o più persone in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 che necessitino di un utilizzo costante di apparecchiature medico-terapeutiche o apparecchiature e sistemi per il riscaldamento o il condizionamento degli ambienti domestici, necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica o gas naturale.
9/3495-AR/40. De Toma.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 17 del 2022 prevede misure volte a contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas, oltre a misure strutturali in materia energetica, volte a prevenire crisi analoghe con effetti depressivi sul sistema produttivo nazionale;
analogamente ad altri settori, quello dei giochi in concessione statale ha già subito pesanti effetti economici e finanziari dalle prescrizioni di integrale sospensione delle attività per l'emergenza epidemiologica per quasi 12 mesi tra il 2020 ed il 2021, che hanno determinato una drastica riduzione dei ricavi nell'ultimo biennio, a fronte di ristori non superiori al 2-3 per cento;
le attività maggiormente colpite sono quelle delle sale bingo, i cui esercenti devono far fronte ad incomprimibili costi per il mantenimento delle infrastrutture di esercizio delle concessioni, nel rispetto degli adempimenti convenzionali, tra i quali – in particolare – rilevanti costi energetici per le esigenze di salute e tutela dei consumatori e di sicurezza;
per l'ulteriore aggravamento dei costi di gestione dato dall'aumento degli oneri energetici di queste settimane, molte delle circa 200 sale bingo stanno interrompendo l'attività: è presumibile la imminente chiusura di sale fino ad un terzo delle attuali, con esigenza di ammortizzatori sociali e potenzialmente perdita del lavoro di almeno 3.000 occupati tra dipendenti dei concessionari ed indotto. L'interruzione di attività delle suddette sale avrebbe conseguentemente effetti anche sul gettito erariale diretto ed indiretto, senza considerare i costi per ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori, stimabili in oltre 30 milioni annui per la suddetta previsione di uscita dal lavoro;
a fronte dell'impossibilità da parte dell'Amministrazione di bandire nuove gare per la riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, l'articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone, per ogni singola sala, il versamento della somma mensile di euro 7.500 da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione;
l'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, a seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività. Tale formulazione giuridica genera tuttavia dubbi interpretativi sull'estensione della non debenza di suddetto canone per gli ulteriori periodi interessati da prescrizioni di sospensione fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, cessato il 31 marzo 2022;
i concessionari sono quindi tenuti, ai fini di una corretta gestione contabile, ad appostare le specifiche risorse in appositi fondi di riserva, sottraendole pertanto alla copertura degli ingenti costi di gestione, in primo luogo energetici oltre che occupazionali, proprio in un momento di così evidente debolezza economica;
da quanto rilevabile dal Bilancio dello Stato 2022-2024 (legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Stato di previsione dell'Entrata, cap. 2340), gli importi derivanti dalla corresponsione di suddetti canoni per i periodi di chiusura delle attività descritte non sono previsti negli importi di competenza, cassa od in forma di residui attivi,
impegna il Governo
alla luce del suddetto aumento dei costi di gestione dovuto all'incremento dei prezzi delle forniture energetiche, a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere l'esercizio delle concessioni delle sale bingo e la relativa occupazione, chiarendo la non debenza dei canoni di concessione relativamente a tutti i periodi di integrale chiusura per prevenzione epidemiologica.
9/3495-AR/41. Galantino, Foti.
La Camera,
premesso che:
il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso conta un totale di 6.000 imprese, 25 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2,5 miliardi annui di fatturato, 1.7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di ticket bus versati direttamente ai comuni;
il presente disegno di legge, prevede all'articolo 6, interventi in favore del settore dell'autotrasporto volti a garantire la sostenibilità d'esercizio delle imprese di trasporto merci, promuovendo altresì il loro processo di efficientamento energetico e l'utilizzo di veicoli di ultima generazione, a bassissime emissioni inquinanti, riconoscendo un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale liquefatto;
le gravi conseguenze che si sono susseguite dovute alla crisi sanitaria ed economica per COVID-19 prima e a fronte della grave crisi internazionale in atto in Ucraina oggi, hanno determinato un rilevante calo del flusso turistico oltre che un aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia, assestando un duro colpo al settore del trasporto su strada;
il trasporto turistico persone mediante noleggio con conducente, è stato escluso dalle aliquote agevolate previste dal decreto legislativo n. 26 del 2007 che, nel recepire la Direttiva 2003/96/CE, ha operato questo discrimine, mentre in Italia viene prevista un'accisa pari a 617 euro per mille litri, negli altri Stati membri a maggiore vocazione turistica dell'Unione europea, quali per esempio la Francia viene prevista un'accisa pari a 594 euro per mille litri e la Spagna ove si è stabilito un importo di 379 euro per mille litri, altresì l'onere minimo europeo è pari a 330 euro per mille litri. Tali Stati, inoltre, riconoscono rimborsi per i rifornimenti effettuati sul proprio territorio nazionale da parte di operatori avente la sede legale in un diverso Stato membro, a riguardo, la Commissione europea ha rilasciato il documento di lavoro denominato Valutazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che nella fattispecie relativa all'efficacia nell'armonizzazione delle normative nazionali sulla tassazione delle diverse fonti di energia, ha rilevato come gli Stati membri abbiano adottato politiche energetiche molto diversificate, individuando il rischio di una crescente distorsione della concorrenza nel mercato unico, pertanto le imprese italiane di bus turistici hanno scontato e scontano un deficit concorrenziale con le imprese degli altri grandi paesi a vocazione turistica, pertanto le imprese italiane di bus turistici hanno scontato e scontano un deficit concorrenziale con le imprese degli altri grandi paesi a vocazione turistica,
impegna il Governo:
a prevedere un intervento, nel prossimo provvedimento normativo utile, volto a ridurre ed allineare l'imposizione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione «euro VI» delle categorie M2 e M3 per il trasporto turistico di persone mediante autobus ai regimi di tassazione dei principali Stati europei;
a prevedere, inoltre, un intervento normativo, riconoscendo alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus con mezzi di trasporto quantomeno di ultima generazione Euro VI, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi.
9/3495-AR/42. Mantovani, Foti, Zucconi.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame contiene, tra le diverse materie trattate, interventi di carattere fiscale per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, i cui listini hanno subito un'impennata soprattutto a causa delle speculazioni causate dalle tensioni internazionali e l'invasione russa in Ucraina;
il provvedimento intende contrastare anche il caro carburanti, il cui rialzo dei prezzi non accenna a fermarsi con la benzina e il diesel che qualche settimana fa avevano raggiunto la cifra record di, rispettivamente, 2,122 euro al litro e 2,137 euro al litro;
l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio si ripercuote sulle famiglie non solo direttamente per i rifornimenti di carburante, ma anche a causa dei rincari generalizzati che stanno subendo quasi tutti i beni a causa del vertiginoso incremento del costo dei trasporti;
con riferimento al costo dei carburanti, in particolare della benzina, bisogna ricordare che oltre il sessanta per cento del prezzo finale alla pompa è rappresentato da accise e IVA;
al fine di garantire un adeguato sostegno ai consumatori rispetto agli incrementi dei costi, è necessario valutare l'adozione di iniziative strutturali volte a ridurre l'incidenza di tali aumenti anche intervenendo sul relativo carico fiscale,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative necessarie all'introduzione di un meccanismo di compensazione in base al quale il maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi sia reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.
9/3495-AR/43. Osnato, Foti.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi mesi il prezzo dell'energia è aumentato in maniera esorbitante. Come sottolineato dall'Autorità di regolazione per energia reti ambiente, nel primo trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si è registrato un aumento del 131 per cento sulla luce e del 94 per cento sul gas;
nelle ultime settimane il tema energia è stato al centro del dibattito politico, anche grazie ad una incessante campagna mediatica sul tema dei rincari in bolletta e a forti dinamiche speculative, alimentate prima dall'aumento dei prezzi di acquisto del gas fossile sui mercati internazionali, in seguito alla ripartenza dell'economia mondiale dopo il COVID-19 e alle tensioni internazionali sfociate nella drammatica guerra in Ucraina. Tali dinamiche hanno imposto un'accelerazione verso la transizione energetica del nostro Paese, come unica soluzione per uscire dalla dipendenza dal gas, a partire da quello della Russia;
diverse sono le leve su cui agire, in primis l'implementazione dei nuovi impianti a fonti rinnovabili, la proroga dei bonus edilizi esistenti legati agli interventi di risparmio energetico, una strategia per efficienza e innovazione nei cicli produttivi, l'aumento delle risorse in tema di mobilità sostenibile e la semplificazione dei procedimenti amministrativi per tutti gli interventi riguardanti la transizione ecologica;
il risparmio energetico è un caposaldo di qualsiasi seria politica nazionale, è una leva fondamentale, gratuita e subito attuabile per contribuire alla riduzione dei consumi, delle bollette e delle emissioni climalteranti. Riducendo di due gradi la temperatura nelle nostre case ed eliminando gli sprechi, ad esempio, possiamo risparmiare fino a 4 miliardi di metri cubi di metano l'anno;
il settore residenziale, stando ad alcune stime recenti, è responsabile in Europa di circa il 30 per cento dei consumi finali di energia e in Italia al 2019 si attestava al 27 per cento;
il caro bollette sta di fatto minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà l'intero Paese ed in particolar modo quelle aree che già stavano attraversando forti situazioni di crisi economica dettata da molteplici fattori pregressi, come i territori colpiti dai recenti eventi sismici;
l'articolo 14 del decreto-legge n. 17 del 2022 introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023,
impegna il Governo
ad estendere ai territori colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 il contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica previsto dall'articolo 14 del provvedimento in esame.
9/3495-AR/44. Rachele Silvestri.
La Camera,
premesso che:
il decreto in conversione del 1° marzo 2022, n. 17 reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
a seguito dell'inizio del conflitto militare tra Russia e Ucraina è emersa la necessità per il nostro paese di rendersi autonomo dal punto di vista energetico, eliminando la dipendenza dal gas russo;
a Porto Empedocle, ad esempio, torna ad avanzarsi l'idea di realizzare un rigassificatore, un progetto di natura industriale da realizzare in Zona Kaos, proprio a ridosso della Valle dei Templi Patrimonio dell'Umanità sulle argille azzurre di Pirandello;
questo scempio ambientale, oltre ad essere una mera speculazione, in alcun modo è risolutivo rispetto all'attuale emergenza gas che sta investendo il nostro Paese, senza contare che i tre rigassificatori attualmente esistenti in Italia sono attivi solo al 30 per cento delle loro potenzialità;
il progetto, già bocciato dal Tar del Lazio, poi dalla Commissione Europea per la Concorrenza, e da ultimo anche da un referendum promosso dalla Città di Agrigento su iniziativa del partenariato, con voto unanime negativo di circa 8.000 cittadini, manca anche delle necessarie autorizzazioni, considerato che è scaduto il decreto di autorizzazione rilasciato dall'Assessorato all'Energia della Regione Siciliana, così come scaduto è il Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC. di Agrigento;
nel progetto originale non vengono considerate le esigenze di sicurezza a tutela dei centri abitati vicini all'impianto, previste dalla normativa Seveso per impianti «a rischio di incidente rilevante». Il rigassificatore disterebbe circa 300 metri dalla Città di Porto Empedocle (oltre 18.000 abitanti e a pochi metri da una scuola materna) e si situerebbe a ridosso della città di Agrigento;
le evidenze scientifiche suggeriscono di contrastare l'ignobile progetto che, oltre ad essere pericoloso, è estremamente dannoso per l'ambiente perché produttore di emissioni inquinanti;
si stimano enormi danni anche per tutto l'ecosistema marino e la produttività del mare perché, per essere stipato in nave, il gas naturale deve essere trasportato in forma liquida a una temperatura di –160°C, per poi ripassare allo stato gassoso: processo realizzato attraverso il prelievo di acqua di mare per riscaldare i radiatori nei quali circola il GNL;
i timori riguardano un aspetto collaterale al rigassificatore, ovvero il rilascio in mare di biocidi da parte della nave che trasporta metano, solitamente utilizzati per evitare che gli organismi marini, come cozze o idroidi, colonizzino i tubi e ostruiscano l'impianto;
è evidente che lì dove avviene lo scarico di acqua fredda si verifichino dei cambiamenti della fauna, come la sostituzione di popolazioni di pesci da acqua calda con quelli da acqua fredda. L'acqua di mare utilizzata per scaldare il gas liquefatto, che si trova ad una temperatura di –160°C, e rilasciare metano gassoso, ritorna al mare più fredda di alcuni gradi, abbassandone conseguentemente la naturale temperatura;
la comunità agrigentina ritiene la realizzazione di tale opera una grave offesa al buon senso, in un territorio ad alta propensione turistico-culturale, con dati assai importanti sul piano delle presenze che hanno raggiunto il milione di frequentatori della millenaria Valle dei templi;
da un punto di vista economico, si stima una spesa di oltre 800 milioni di euro da parte di Enel di risorse pubbliche, in un territorio ad altissimo ritardo economico e con un enorme tasso di disoccupazione, per un impianto dannoso e pericoloso per l'ambiente, per i beni culturali, per le comunità e per l'economia –:
impegna il Governo:
a sospendere la realizzazione di progetti come quello del rigassificatore di Porto Empedocle, perché pericolosi ed estremamente dannosi per l'ambiente, per i beni culturali, per le comunità e per l'economia e ad individuare una soluzione alternativa per risolvere l'emergenza e la dipendenza del nostro Paese dal gas russo, salvaguardando un patrimonio Unesco come la Valle dei Templi.
9/3495-AR/45. Sodano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, agli articoli da 1 a 8, misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;
il notevole aumento del costo dell'energia elettrica e del gas ha colpito in particolar modo gli Enti Locali, costretti a ricercare nella parte corrente dei propri bilanci le risorse necessarie a far fronte ad una situazione che presenta evidenti caratteri di eccezionalità;
sono note le difficoltà in cui da anni versano i bilanci degli Enti Locali, gravati tra l'altro da una sempre crescente spesa per i servizi sociali;
appare allora necessario affiancare, alle misure già adottate a beneficio delle imprese energivore e per le imprese a forte consumo di gas, un sostegno finanziario agli enti locali che consenta di sostenere gli aumenti in parola;
è inoltre opportuno, nelle more del reperimento delle risorse a ciò necessarie, consentire agli Enti Locali di impiegare liberamente i realizzati avanzi di amministrazione per adempiere agli impegni finanziari connessi all'aumento del costo degli approvvigionamenti energetici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e prima dell'approvazione del rendiconto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre, al fine di fronteggiare le conseguenze dell'eccezionale aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, misure di sostegno a favore degli Enti Locali, consentendo inoltre a tali Enti di impiegare liberamente, per far adempiere ai conseguenti impegni finanziari, i realizzati avanzi di amministrazione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e prima dell'approvazione del rendiconto di gestione.
9/3495-AR/46. Benigni.
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
le REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sono state introdotte a partire dal 2012 in sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, i quali sono stati chiusi definitivamente il 31 marzo 2015. Tali strutture sanitarie accolgono gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi;
l'articolo 32 del provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
in data 24 giugno 2021, la Corte Costituzionale con un'ordinanza (n. 131/2021) disponeva un'istruttoria sulle difficoltà di applicazione delle misure di sicurezza relative alle REMS;
nello specifico, la Consulta interveniva per i profili concernenti la mancata previsione in capo al Ministero della giustizia di poteri relativi all'organizzazione e al funzionamento delle Residenze. Nei 14 punti elencati nell'ordinanza si richiedeva al Ministero della giustizia, al Ministero della salute, alla Conferenza delle Regioni e all'Ufficio Parlamentare di Bilancio, di chiarire se ci fossero forme di coordinamento tra i due Ministeri, le ASL e i dipartimenti di salute mentale, volte all'effettiva esecuzione, in ambito regionale e nazionale, dei ricoveri nelle REMS e fosse previsto il potere sostitutivo del Governo nel caso in cui vi fosse un'incapacità riscontrata di assicurare la tempestiva esecuzione della disposizione normativa (articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011, riguardante disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari);
l'intervento della Corte venne sollecitalo da un. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, due aveva disposto il ricovero di un imputato in una residenza per l'esecuzione di una misura di sicurezza. A distanza di quasi un anno dal provvedimento, la misura era rimasta ineseguita a causa della carenza di posti disponibili nelle REMS della Regione Lazio. Il giudice aveva allora sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina sulle REMS, che affida ai sistemi sanitari regionali una competenza esclusiva nella gestione delle misure di sicurezza privative della libertà personale disposte dal giudice penale. Secondo il giudice, questa disciplina, sollevando il Ministro della giustizia da ogni responsabilità in materia, contrastava in particolare con la sua «competenza costituzionale in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia», prevista dall'articolo 110 della Costituzione;
a seguito delle risposte ricevute ai 14 punti elencati nell'ordinanza, la Corte Costituzionale emetteva la sentenza n. 22/2022, con cui ricostruiva la normativa sulle REMS e gli effetti applicativi della stessa, evidenziando l'urgente necessità di una complessiva riforma di sistema, che assicuri un'adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza. Infatti nella sentenza si legge che la normativa applicata, «... nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche presenta numerosi profili di frizione con i principi costituzionali, che il legislatore deve eliminare al più presto...». Nella sentenza si afferma anche la necessità di realizzazione, funzionamento e potenziamento sull'intero territorio nazionale delle REMS, che assicurino una risposta immediata, uniforme e strutturale in grado di garantire interventi alternativi adeguati rispetto alle necessità di cura e alla tutela della collettività. Un adeguato coinvolgimento del Ministro della giustizia nell'attività di coordinamento, monitoraggio, funzionamento delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale attivabili nel quadro della diversa misura di sicurezza della libertà vigilata, nonché nella programmazione del fabbisogno finanziario, anche in vista dell'eventuale potenziamento quantitativo delle strutture esistenti o degli strumenti alternativi. Da ultimo, la Corte ha sottolineato che: «.. .non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia...»;
ciò che è emerso dall'istruttoria disposta dalla Corte Costituzionale è che sono tra 670 e le 750 le persone attualmente in lista d'attesa per l'assegnazione ad una REMS; che i tempi di attesa sono di circa 10 mesi, ma anche molto più lunghi in altre regioni;
la ricostruzione puntuale della normativa fatta dalla Corte, ricorda che le REMS: «...sono state concepite dal legislatore, nel 2012, come strutture residenziali caratterizzate da una logica radicalmente diversa dai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), caratterizzati da una logica esclusivamente custodiale. Le REMS, pensate invece in funzione di un percorso di progressiva riabilitazione sociale, sono strutture di piccole dimensioni che devono favorire il mantenimento o la ricostruzione dei rapporti con il mondo esterno, alle quali il malato mentale può essere assegnato soltanto quando non sia possibile controllarne la pericolosità con strumenti alternativi, per esempio con l'affidamento territoriali per la salute mentale. L'assegnazione alle REMS resta nell'ordinamento italiano una misura di sicurezza, disposta dal giudice penale non solo a scopo terapeutico ma anche per contenere la pericolosità sociale di una persona che ha commesso un reato. Ciò comporta la necessità di rispettare i principi costituzionali sulle misure di sicurezza e sui trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva di legge: ossia l'esigenza che sia una legge dello Stato a disciplinare la misura, con cui deve essere eseguita. Al contrario, oggi la regolamentazione delle REMS è solo in minima parte affidata alla legge; in gran parte è rimessa ad atti normativi secondari e ad accordi tra Stato e autonomie territoriali, che rendono fortemente disomogenee queste realtà da Regione a Regione. A causa dei suoi gravi problemi di funzionamento il sistema non tutela in modo efficace né i diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni, che il soggetto affetto da patologie psichiche potrebbe nuovamente realizzare, né il diritto alla salute del malato, il quale non riceve i trattamenti necessari per aiutarlo a superare la propria patologia e a reinserirsi gradualmente nella società...»;
la Corte ha tuttavia ritenuto di non poter dichiarare illegittima la normativa in questione, perché da una simile pronuncia deriverebbe «l'integrale caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG», con la conseguenza di «un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti»;
l'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011 ha disposto lo stanziamento di 55 milioni di euro annui a partire dal 2013 da distribuire tra le Regioni, destinandoli sia al funzionamento delle nuove REMS, sia al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali e ambulatoriali per la salute mentale. Dal 2021, tale stanziamento è stato incrementato di 1 milione di euro dall'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha previsto l'incremento con la finalità «di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011», e di rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle REMS;
il comma 2, dell'articolo 32 del provvedimento in esame, prevede che a decorrere dal 2025 si può incrementare il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011;
alla luce della di quanto illustrato in premessa, appare evidente che così come sono strutturate le REMS sul territorio nazionale, nonché la relativa normativa di riferimento che è gravata da una serie di frizioni costituzionali, non consentono di poter dare seguito compiuto allo scopo per le quali sono state create,
impegna il Governo:
ad incrementate in modo consistente e strutturale le risorse finanziarie necessarie al funzionamento delle REMS, che non può ridursi all'incremento di 1 milione di euro così come previsto dal 2021, ma che sia almeno nell'ordine di 5/10 milioni di euro annui rinvenienti dalla riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia;
a valutare gli effetti applicativi della normativa di riferimento e ad adottare iniziative normative volte a dare seguito alla sentenza n. 22/2022 della Corte Costituzionale.
9/3495-AR/47. Leda Volpi.
La Camera,
premesso che:
il comma 29-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aveva incrementato per l'anno 2021 di 500 milioni il totale delle risorse già assegnate ai comuni per gli anni 2020-2024 per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
i contributi sono stati attribuiti per fascia di popolazione, così come stabilito dagli allegati da A) a G) al decreto del gennaio 2020, che hanno previsto una suddivisione dei Comuni in 7 fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018;
il raddoppio di risorse per l'anno 2021 era stato visto con favore dalle amministrazioni comunali, ma ha avuto effetto per la sola annualità 2021,
impegna il Governo
a estendere anche al 2022 l'aumento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni e previste per investimenti in efficientemente energetico degli edifici comunali e per lo sviluppo territoriale sostenibile.
9/3495-AR/48. Costanzo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, reca una serie di misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che hanno determinato un incremento dei costi delle bollette elettriche e del gas, unitamente ad alcune misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica di medio-lungo periodo, volte a prevenire che altre crisi analoghe all'attuale, possano determinare gli stessi effetti sulle famiglie e il sistema produttivo nazionale;
il provvedimento d'urgenza in particolare, prevede una serie di interventi per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, (come si evince peraltro dal titolo) con lo scopo di semplificare la materia energetica e il riordino della legislazione vigente;
al riguardo, in tema di promozione di energia rinnovabile connessa allo sviluppo del vettore energetico idrogeno, il medesimo disegno di legge di conversione, non contempla tuttavia, significative misure finalizzate allo sviluppo di tale vettore energico, nonostante anche in ambito europeo, sia stato oramai da tempo confermato, come l'idrogeno pulito rappresenti un posto centrale nell'economia climaticamente neutra del futuro, il cui ruolo dell'Europa è considerato quale pioniere mondiale per sostenere tale fonte di crescita energetica;
alle numerose disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, attraverso le proposte emendative approvate, (volte a semplificare le procedure normative, per l'installazione di impianti di produzione per l'energia rinnovabile) non si riscontrano infatti, misure rappresentative, in grado di accelerare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dell'idrogeno pulito per l'intera economia, all'interno del processo di decarbonizzazione e delle decisioni adottate in sede comunitaria, sebbene il Governo, in diverse occasioni avesse sostenuto come l'idrogeno rappresenti una fonte energetica rinnovabile, strategica per la decarbonizzazione del trasporto pesante;
in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa pertanto la necessità di prevedere anche per l'idrogeno, interventi effettivi e indicativi, in grado di favorirne lo sviluppo in modo efficiente all'interno del sistema energetico nazionale e favorire la crescita, la competitività e l'innovazione di tale vettore nel sistema energetico ed industriale italiano, garantendo al contempo un quadro di norme semplici e strutturali, capaci di consentire agli operatori del settore di lavorare in maniera sicura ed efficiente,
impegna il Governo
a prevedere entro la fine della legislatura, l'introduzione di norme in favore dell'idrogeno, contenenti linee guida volte a semplificare e rendere più efficaci le disposizioni vigenti, riducendo gli ostacoli normativi, per un riordino delle norme tecniche di sicurezza della produzione, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno, per la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno lungo i principali snodi di strade, autostrade e porti, nonché la regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete, orientati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità.
9/3495-AR/49. Vallascas.
La Camera,
premesso che:
l'aumento di prezzo del gas in questo ultimo anno non è stato principalmente determinato dalla carenza dell'offerta bensì da precisi meccanismi di valutazione del costo dell'idrocarburo;
fino agli anni 2009-10, il modello prevalente di pricing nel mercato del gas sono stati i «contratti a lungo termine» (gas long term) contenenti prezzi indicizzati sulla base di medie mobili a quelli dei prodotti petroliferi e clausole take-or-pay;
in seguito, questo modello inizia a indebolirsi a causa di diversi fattori (tra i quali, le pressioni dei regolatori) che spingono ad una revisione del sistema dei prezzi verso quella che viene definita gas-to-gas competition e introducendo nelle formule di prezzo riferimenti alle quotazioni agli hub;
l'Europa ha quindi deciso di deregolamentare il settore del gas e ha introdotto il cosiddetto mercato spot, in cui il prezzo del gas viene determinato da un indice finanziario, il TIF, che dipende da una borsa virtuale che ha sede ad Amsterdam. Il valore del gas cambia ogni giorno non necessariamente in base alle reali quantità di combustibile disponibile, ma in base a convenienze puramente finanziarie;
in Italia i costi riconosciuti ai venditori per l'approvvigionamento della materia prima sono determinati dall'Autorità (ARERA) sulla base dei prezzi registrati nei relativi mercati all'ingrosso da cui i venditori si approvvigionano direttamente. I prezzi che si registrano al TIF sono peraltro normalmente allineati ai prezzi dei principali hub europei, incluso quello italiano (PSV);
ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento del gas, l'articolo 13 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge n. 27/12, ha previsto che, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili ai valori europei, l'ARERA, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, è tenuta ad introdurre progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato, prevedendo anche che, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, tramite i mercati organizzati gestiti dal Gestore dei mercati energetici (GME), di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, i mercati di riferimento da considerare siano quelli europei;
l'articolo 1 del decreto-legge n. 73/07, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, prevede che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio e definisca transitoriamente, ovvero sino a quando resterà in vigore il servizio di tutela, in base ai costi del servizio, i prezzi di riferimento per le forniture di gas naturale ai clienti domestici che le imprese di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, devono includere tra le proprie offerte commerciali;
più precisamente, le modalità di determinazione delle componenti del prezzo di tutela del gas naturale in vigore sono state definite dall'Autorità (ARERA) con le delibere 124/2013/R/gas e 196/2013/R/gas, in esito al processo di transizione graduale come previsto anche dal summenzionato articolo 13 della legge n. 27/12. Quest'ultimo, come sopra ricordato, dispone che, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti domestici, l'Autorità faccia riferimento ai valori europei, nelle more del pieno sviluppo del mercato italiano del gas;
nonostante il costo alla vendita del gas all'utenza sia quindi determinato dal prezzo del gas sul mercato spot, è anche noto come molti operatori acquistino regolarmente il gas con contratti a lungo termine (gas long term) con costi inferiori a quelli spot;
Eni ha nel suo portafoglio importanti contratti di approvvigionamento gas long term, destinati prevalentemente al mercato italiano, in primis quello con la russa Gazprom recentemente rinegoziato e di durata fino al 2036, quello con l'algerina Sonatrach, la cui durata nel 2019 è stata estesa fino al 2029, ed il contratto gas dalla Libia. A queste fonti di import di lungo termine, si aggiungono poi i volumi derivanti dalle produzioni nazionali;
nonostante parte degli acquisti di gas da parte ENI siano legati a contratti a lungo termine, lo stesso gas viene poi rivenduto ai cittadini e alle imprese italiane, attraverso la regolamentazione dell'ARERA, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato;
tale meccanismo ha da una parte creato enormi incassi a società come ENI, basati sulla differenza di costo tra i quantitativi prelevati con contratti a lungo termine – oppure dall'approvvigionamento nazionale dei giacimenti italiani – e quelli poi rivenduti a cifre più alte e vicine ai prezzi spot di mercato,
impegna il Governo
a farsi promotore in ambito internazionale affinché il costo del gas non sia più soggetto al TTF – che dipende da una borsa virtuale soggetta a speculazioni – e che il costo del gas rivenduto a cittadini e imprese si basi sull'effettivo costo di acquisto da parte degli operatori e intermediari, evitando quindi extraprofitti sulle tasche di cittadini e imprese.
9/3495-AR/50. Vianello.
La Camera,
premesso che:
il sistema portuale è il fulcro delle attività legate all'economia marittima del nostro Paese, rappresentando uno degli snodi fondamentali del commercio nazionale e internazionale, della circolazione delle persone e delle merci;
il trasporto marittimo rappresenta però anche una quota importante e crescente delle emissioni di gas a effetto serra e i porti (spesso inseriti in contesti densamente abitati) devono fronteggiare delle criticità anche in relazione alle comunità limitrofe;
in particolare, i temi di maggiore conflitto riguardano l'inquinamento prodotto dalle navi ferme in banchina, il rumore e l'inquinamento acustico e ambientale prodotto dalla movimentazione delle merci e dalle altre attività nell'area portuale;
il «cold ironing» (chiamato anche «onshore power supply» o «shore-side electricity») consiste nel fornire energia alle imbarcazioni durante la fase di sosta in porto tramite una connessione elettrica con la terraferma;
in tal modo le imbarcazioni possono spegnere i motori ausiliari (generalmente alimentati a gasolio) mentre l'energia fornita dalla rete elettrica assicura la continuità dei servizi di bordo come refrigerazione, illuminazione, funzionamento pompe, e altro;
le infrastrutture di «cold ironing» permettono di ridurre le emissioni inquinanti, il rumore e le vibrazioni generate dai motori delle navi ormeggiate, migliorando così il benessere della popolazione che vive in prossimità delle aree portuali, dei lavoratori dei porti e dei passeggeri;
il contenimento dell'impatto ambientale dell'attività portuale nel suo complesso è determinante per la sostenibilità di tali aree;
il 90 per cento dei porti europei si trova in aree urbane e la gestione della qualità dell'aria, dell'acqua, dei rifiuti, dei rumori e del consumo di energia è un punto cruciale per le Autorità del Sistema Portuale e delle Amministrazioni;
al fine di permettere e favorire un corretto sviluppo del «cold ironing» è necessario intervenire per correggere quanto previsto dalla normativa vigente che considera il «cold ironing» alla stregua di una ordinaria fornitura di energia elettrica, comportando quindi l'applicazione della normativa fiscale e di settore nonché della regolazione prevista per la generalità dei clienti finali;
il servizio di «cold ironing» presenta, invece, caratteristiche peculiari che lo rendono paragonabile a quello di ricarica pubblica per i veicoli elettrici, quest'ultima considerata dalla stessa normativa DAFI come un «servizio omnicomprensivo» di cui la fornitura di energia elettrica rappresenta solo una delle componenti;
infatti, anche nel caso del «cold ironing» oltre all'energia elettrica sono fornite prestazioni accessorie e funzionali all'utilizzo di tale tecnologia quali ad esempio le attività di connessione e disconnessione delle imbarcazioni al sistema elettrico, effettuate da personale specializzato, la manutenzione, la gestione attiva del sistema di ricarica in base alle imbarcazioni da alimentare (ad esempio fornendo energia a 50 o 60 Hz);
l'estensione anche al «cold ironing» della qualifica di «servizio» – in analogia a quanto già avvenuto nel caso della mobilità elettrica – comporterebbe alcune importanti semplificazioni rispetto all'applicazione di una normativa e regolazione generali di settore, con impatti significativi per lo sviluppo ed il concreto utilizzo di tale tecnologia,
impegna il Governo
il Governo ad adottare le iniziative di competenza affinché si addivenga a considerare, dal punto di vista normativo, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto alla stregua di una componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per le attività di ricarica dei veicoli elettrici.
9/3495-AR/51. Spessotto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede che, in materia di interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari, la detenzione del 110 per cento spetti per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
la norma in questione offre il fianco a dubbi interpretativi relativamente alla nozione d'intervento complessivo (concetto diverso dalla nozione d'intervento complessivo agevolato) che sembra suggerire che l'importo su cui calcolare il 30% comprenda tutte le opere da compiere (anche quelle fuori dal beneficio), come sostenibile alla luce della Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 791/2021 che (seppur riferito ad un'altra ipotesi) conferma «che, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 per cento dell'intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici»;
a tale scopo, si deve tenere presente che i lavori di ristrutturazione di un bene possono includere sia interventi oggetto di bonus sia interventi fuori dal campo di applicazione del beneficio;
chiara, pertanto, è l'irragionevolezza dell'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che limita la detrazione solo ad una parte dei possibili interventi su di un immobile, ma al contempo prevede nel conteggio del tetto del 30 per cento anche i costi per le lavorazioni estranee alla misura in esame;
inoltre, le limitazioni del 30 giugno 2022 e del 31 dicembre 2022 non sono contemplate dalla citata disposizione con riferimento agli interventi effettuati dai condomini, dai singoli condomini e dai proprietari e/o dai comproprietari degli edifici plurifamiliari costituiti da 2 a 4 unità immobiliari, la cui detrazione scade il 31 dicembre 2025 e ammonta al 110 per cento (per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023), al 70 per cento (per le spese sostenute nell'anno 2024) ed al 65 per cento (per le spese sostenute nell'anno 2025);
non si può negare che l'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 preveda un'immotivata disparità di trattamento;
alla luce delle considerazioni che precedono appare chiaro che la norma in menzione debba essere rivista al duplice fine di abolire il tetto del 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2022 (non potendo considerare sufficiente la proroga bimestrale del termine citato) e di abrogare il limite del 30 dicembre 2022 (equiparando dal punto di vista temporale la scadenza degli interventi sugli immobili unifamiliari alla scadenza di quelli nei condomini e sugli edifici plurifamiliari);
infine, si ritiene che sia necessario ripristinare la libera cedibilità del credito d'imposta, non ritenendo sufficiente il solo incremento del numero delle operazioni possibili,
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative di competenza che saranno ritenute necessarie affinché si addivenga:
1. alla definitiva abrogazione della norma (meglio individuata in premessa) che condiziona la possibilità di detenzione del 110 per cento delle spese sostenute di interventi su unità immobiliari unifamiliari, all'effettuazione (entro il 30 giugno 2022) dei lavori nella misura minima del 30 per cento dell'intervento complessivo;
2. all'estensione al 31 dicembre 2023 del beneficio della detraibilità del 110 per cento delle spese sostenute (fino a tale data) per interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari;
3. al ripristino della cedibilità senza limiti dei crediti d'imposta derivanti dall'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3495-AR/52. Raduzzi.
La Camera,
considerato che:
il decreto-legge n. 17 del 2022 è intervenuto liberalizzando la installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti di copertura degli edifici siti nei borghi e nei centri storici;
è saltata, infatti, la limitazione contenuta nel vecchio testo del comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011), che prevedeva la necessità di autorizzazione in caso di intervento sui tetti di tutti i centri storici (articolo 136, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 42 del 2004);
la necessità dell'autorizzazione rimane solo per gli edifici dei centri storici oggetto di vincoli ministeriali «individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141» che, come è noto, rappresentano solo l'1 per cento circa dei centri storici dei comuni italiani;
è necessario preservare la bellezza e l'identità dei centri e borghi storici italiani, anche per evitare pesanti ripercussioni sull'industria del turismo e della cultura,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente, anche con un provvedimento normativo, per chiarire che gli impianti fotovoltaici non devono essere realizzati in modo da pregiudicare la bellezza dei paesaggi urbani che caratterizzano tutti i centri e i borghi storici italiani, anche se non oggetto di appositi vincoli ministeriali.
9/3495-AR/53. Cabras.
La Camera,
considerato che:
il decreto-legge n. 17 del 2022 è intervenuto rimuovendo il precedente divieto e consentendo allo Stato di finanziare centrali fotovoltaiche private sul 10 per cento della superficie coltivata dalle aziende agricole, rendendo meno conveniente, per i coltivatori, coltivare le proprie terre;
la scelta governativa di incentivare economicamente la potenziale perdita del 10 per cento di produzione agricola nazionale per avere più energia da fonti rinnovabili metterà ancora più in ginocchio l'industria italiana di trasformazione dei prodotti agricoli che già ha serie difficoltà a rifornirsi, vista la carenza di cereali a seguito della drammatica guerra in Ucraina e i costi in continua crescita;
è necessario preservare la capacità produttiva agricola nazionale, anche per evitare pesanti ripercussioni sull'industria alimentare e sui consumatori,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente, anche con un provvedimento normativo, per aumentare la produzione agricola nazionale e prevedere che possa essere incentivata la realizzazione di pannelli fotovoltaici a copertura del suolo agricolo solo se la produzione agricola nazionale non sia in diminuzione rispetto a quella dell'anno precedente.
9/3495-AR/54. Maniero.
La Camera,
considerato che:
il decreto-legge n. 17 del 2022 aumenta le aree dichiarate idonee per legge di cui al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che il testo attualmente in esame le aumenta ulteriormente;
il decreto legislativo n. 199 del 2021 prescrive che entro metà giugno il Ministero della transizione ecologica debba produrre le Linee guida per individuare le aree idonee e quelle che invece non lo sono;
il provvedimento in esame, sottraendo pezzi di territorio alla futura pianificazione del Ministero della transizione ecologica, non consente di avere un approccio unitario ma solo particellare al tema delle aree idonee e sottrae il potere pianificatorio delle regioni, che invece il decreto legislativo n. 199 del 2021 preservava, in modo costituzionalmente corretto;
si rende necessario, per i prossimi due mesi, non compromettere la corretta pianificazione degli impianti per le energie da fonti rinnovabili,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente, anche con un provvedimento normativo, per disporre la moratoria della installazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulle aree dichiarate idonee per legge, fino alla emanazione delle linee guida che il Ministero della transizione ecologica deve emanare entro il 16 giugno 2022.
9/3495-AR/55. Testamento.
La Camera,
considerato che:
il decreto-legge n. 17 del 2022 dispone la semplificazione di alcune regole sulla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, senza un quadro di pianificazione a monte, contravvenendo così al principio «prima la pianificazione e poi la semplificazione»;
il decreto legislativo n. 199 del 2021 prescrive che entro metà giugno il Ministero della transizione ecologica debba produrre le Linee guida per pianificare e individuare le aree idonee e quelle che invece non lo sono;
l'obbligo di provvedere alla pianificazione delle aree idonee alla installazione degli impianti è previsto dal 2018, con la direttiva europea Red II, e l'Italia ha già avuto una notifica di apertura di procedura di infrazione;
gli operatori del settore necessitano di regole certe e di sapere con anticipo quali siano le aree idonee e quali non lo siano;
si rende pertanto necessario che il Ministero della transizione ecologica produca con anticipo rispetto al termine del 16 giugno le sue linee guida,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente per provvedere alla emanazione, da parte del Ministero della transizione ecologica, delle linee guida sulle aree idonee alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il corrente mese di aprile.
9/3495-AR/56. Giuliodori.
La Camera,
considerato che:
il decreto-legge n. 17 del 2022 dispone la semplificazione delle regole sulla installazione di impianti eolici offshore, senza un quadro di pianificazione a monte, contravvenendo così al principio «prima la pianificazione e poi la semplificazione»;
il decreto legislativo n. 199 del 2021 prescrive che entro metà giugno il Ministero della transizione ecologica debba produrre la pianificazione dello spazio marittimo nazionale con la individuazione delle aree idonee alla installazione degli impianti eolici e di quelle che invece non lo sono;
l'obbligo di provvedere alla pianificazione dello spazio marittimo nazionale e dei suoi utilizzi ai fini produttivi vige, da apposita Direttiva europea, dal 2014 ma ad oggi ancora il Governo non vi ha provveduto;
nelle more di tale pianificazione gli operatori del settore incontrano enormi difficoltà nella individuazione degli spazi marittimi idonei alla installazione degli impianti eolici offshore, rallentando la produzione di energia da fonti rinnovabili, così importanti soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente per provvedere alla emanazione del decreto di pianificazione dello spazio marittimo nazionale con la individuazione delle aree idonee alla installazione di impianti eolici offshore, entro il corrente mese di aprile.
9/3495-AR/57. Trano.
La Camera,
considerato che:
il decreto-legge n. 17 dei 2022 dispone, fra l'altro, il potenziamento della pubblica amministrazione anche attraverso l'anagrafe dei dipendenti pubblici e nuovi programmi assunzionali;
l'utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni da parte di enti pubblici che devono assumere del personale viene considerata una buona pratica dalla Corte dei Conti, sia per accelerare le assunzioni e sia perché si risparmiano milioni di euro nella organizzazione e svolgimento delle prove concorsuali;
è necessario disciplinare la procedura per lo scorrimento e la obbligatorietà dell'utilizzo delle graduatorie soprattutto per quegli enti pubblici titolari o realizzatori di programmi, come il PNRR, che hanno dei rigidi termini di attuazione, incompatibili con i lunghi tempi per le procedure concorsuali,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente, anche con appositi provvedimenti normativi, per disciplinare la procedura di attingimento dalle graduatorie delle altre pubbliche amministrazioni e per renderla obbligatoria nei casi di enti titolari o realizzatori di interventi previsti dal PNRR che abbiano urgenza di assumere personale a tempo indeterminato.
9/3495-AR/58. Forciniti.
La Camera,
considerato che:
il decreto-legge n. 17 del 2022 disciplina, fra l'altro, il contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale attraverso l'utilizzo del demanio militare per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
in diverse caserme, tuttavia, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ha prodotto danni alla struttura degli edifici;
il demanio militare è sovente in stato di degrado a causa della mancanza delle risorse economiche necessarie per la sua corretta manutenzione;
appare pertanto congruo destinare parte dei risparmi di spesa ottenuti dall'efficientamento energetico degli immobili e edifici in uso al Ministero della difesa per sostenere le spese di manutenzione del demanio militare,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente, anche con appositi provvedimenti normativi, per prevedere che i risparmi di spesa ottenuti dall'efficientamento energetico degli immobili ed edifici in uso al Ministero della difesa siano utilizzati per sostenere le spese da realizzare per interventi di manutenzione per quelli sui quali è già stata realizzata l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
9/3495-AR/59. Corda.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del decreto-legge in esame interviene sulla disciplina del Fondo nuove competenze, ampliando il novero dei datori di lavoro che possono accedere alle risorse del Fondo includendovi coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale;
la legge n. 845 del 1978 ha istituito il mutuo soccorso per sussidio di disoccupazione e ha previsto, all'articolo 25, che le aziende versino all'INPS lo 0,30 per cento della contribuzione dei propri dipendenti per destinarlo eventualmente alla loro formazione;
l'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, ha istituito i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, quali organismi volti a finanziare gli interventi di formazione continua di lavoratrici e lavoratori delle aziende che scelgono di aderirvi;
la Circolare del Ministero del Lavoro n. 36 del 2003 ne regolamenta il funzionamento;
una volta avvenuta l'adesione (sempre facoltativa) l'INPS trasferisce le risorse versate dall'azienda, ai sensi del richiamato articolo 25, al Fondo interprofessionale scelto dalla stessa ai fini dello svolgimento di azioni di formazione continua in favore dei propri dipendenti;
la legge n. 2/2009, all'articolo 19, comma 7-bis e la successiva legge n. 33 del 2009 all'articolo 7-ter, comma 10, hanno apportato modifiche al quadro normativo di riferimento, incidendo sulla disciplina che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali, segnatamente sul fronte delle adesioni/revoche e degli effetti finanziari che da queste conseguono, anche in termini di mobilità tra i Fondi medesimi;
come previsto dalla circolare Inps n. 107 del 1° ottobre 2009, infatti, l'adesione è revocabile e la mobilità tra Fondi sono possibili durante l'intero anno solare. Precedentemente, era previsto il termine del 31 ottobre di ogni anno per esprimere le adesioni e/o le revoche, con la conseguente decorrenza degli effetti delle modifiche dal 1° gennaio dell'anno successivo;
tale modifica ha nel tempo inciso sulle dinamiche concorrenziali interne al sistema dei Fondi, amplificando il fenomeno di spostamento di aziende da un Fondo all'altro, talora anche più volte in uno stesso anno. Tale circostanza rileva anche sul fronte della gestione del Fondi, soprattutto in termini di impostazione dei bilanci preventivi annuali e strutturazione della programmazione annuale degli Avvisi, che normalmente tiene conto, in fase di predisposizione, della platea delle aziende aderenti, per dimensione, settore e collocazione geografica. Da annoverare tra gli effetti gravosi della modifica, poi, vi è la complessità derivante dalla gestione dei dati, anche in rapporto alla tempistica utilizzata dall'INPS;
i Fondi, pur essendo connotati da una forma giuridica di diritto privato, devono considerarsi alla stregua di organismi di diritto pubblico, essendo pertanto tenuti ad applicare le pertinenti disposizioni legislative, soprattutto relativamente all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica che soddisfino i requisiti di trasparenza, imparzialità, proporzionalità e parità di trattamento;
inoltre, il comma 722, articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ha disposto che: «Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua»;
il comma 242, articolo 1 della legge di bilancio 2022, nel riattribuire le risorse sottratte ai Fondi (ai sensi del citato comma 722) per finanziare piani formativi per lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, demanda a un decreto ministeriale il «rimborso» di tali somme senza però entrare nel merito dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse e per la verifica dell'utilizzo delle risorse stesse;
per di più, le linee guida dell'ANPAL non consentono di impegnare per gli avvisi pubblici somme che non siano già nella disponibilità dei Fondi. Alla luce di ciò, una ripartizione del suddetto «rimborso» che segua criteri differenti da quelli attualmente usati alimentare i Fondi costringerebbe gli stessi a sottrarre risorse alla loro consueta programmazione, con evidenti ripercussioni sulla possibilità per le aziende iscritte di svolgere attività di formazione per i propri dipendenti;
inoltre, dalle disposizioni di cui al citato comma 242, non è chiaro se per «rimborso» si intenda il reintegro ex ante delle risorse ai Fondi, nel limite delle quote a ciascuno spettanti, prevedendo un monitoraggio dedicato al termine di ogni annualità, oppure se il riconoscimento delle risorse sia previsto ex post al termine di ogni annualità, previa verifica dell'utilizzo delle stesse in coerenza con le finalità del comma 242;
dal punto di vista procedurale, poi, considerato che gli avvisi pubblici di diversi Fondi già prevedono tra i destinatari i lavoratori indicati dal comma 242, la disposizione non chiarisce se siano rendicontabili i lavoratori formati rientranti in dette categorie, indipendentemente dall'obbligo di emanare avvisi dedicati oppure se si prevede un collegamento tra le risorse attribuite ai Fondi ed il prossimo avviso Anpal relativo al «Fondo Nuove Competenze» –,
impegna il Governo:
ad adottare, al fine di evitare effetti distorsi vi nella gestione dei Fondi e meccanismi di concorrenza difformi dalla natura stessa dei Fondi, iniziative volte a reintrodurre la possibilità di adesione e revoca ad un Fondo una sola volta durante l'anno, stabilendo un termine al più tardi nel mese di dicembre per far decorrere gli effetti finanziari a far data dal mese successivo;
ad indicare, nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al richiamato comma 242, l'attuale criterio di alimentazione dei Fondi quale criterio di ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma.
9/3495-AR/60. Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
a fronte degli aumenti straordinari dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, quasi triplicati fra gennaio e settembre 2021, in particolare nei Paesi con un mix energetico fortemente dipendente dal gas naturale come l'Italia, i governi nazionali stanno adottando misure straordinarie per mitigare l'impatto del rialzo sui consumatori e sulle imprese;
ne conviene, che i fortissimi aumenti del prezzo del gas naturale hanno a loro volta trascinato i prezzi dell'energia elettrica, prodotta ancora oggi in larga parte con impianti che utilizzano questo combustibile;
le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) forniscono un assetto più strutturato e funzionale alla componente pubblica del sistema di produzione ed erogazione dei servizi per le persone in ogni fascia d'età, nell'ottica della più ampia integrazione socio-sanitaria; in particolare, le medesime Aziende si caratterizzano come enti multiservizi per garantire maggiore economicità e miglioramento della qualità degli interventi attraverso la riorganizzazione dell'offerta pubblica di servizi che, con gli altri soggetti pubblici e privati, costituisce la rete integrata dei servizi territoriali;
non già nel periodo emergenziale COVID-19 predette strutture, nonostante le difficoltà finanziarie e organizzative, hanno garantito attività civiche, solidaristiche e d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita;
pur tuttavia, negli ultimi mesi la loro operatività è stata fortemente impattata nell'erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari visto l'aumento delle spese fisse di gestione;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 961 dell'articolo 1, ha disposto che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a comuni, province e città metropolitane e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;
un'eventuale inclusione delle Aziende di servizi alla persona (Asp) alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 avrebbe il fine di riconoscere un vantaggio economico per l'Ente in sede di programmazione finanziaria per i prossimi esercizi da dedicare nel suo complesso alle spese di investimento in attività di volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere alle Aziende di servizi alla Persona (ASP) che garantiscono servizi e essenziali in ambito sanitario, la possibilità di accedere alla rinegoziazione dei mutui prevista per gli Enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9/3495-AR/61. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca all'articolo 29-bis disposizioni in merito all'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle previste per gli interventi edilizi;
in particolare, si prevede che banche e intermediari, ove abbiano esaurito le possibili cessioni, possano effettuarne una ulteriore in favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente; nell'ambito del quadro normativo relativo agli interventi di riqualificazione energetica e alle misure antisismiche sugli edifici, l'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34/2020 (cosiddetto «Decreto Rilancio») circoscrive l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo medesimo: l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione sopracitata è circoscritto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
nella sopramenzionata disciplina di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 rientrano anche gli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi;
ad oggi, risultano numerosi stabili condominiali al cui, interno sono situati locali di proprietà delle amministrazioni comunali che, per effetto della legislazione vigente, non beneficiano delle suddette agevolazioni fiscali e si trovano, quindi, nella paradossale condizione di dover sostenere direttamente i costi relativi ai lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico, con notevoli aggravi sui bilanci comunali; l'impossibilità per i comuni di sostenere direttamente le spese, senza beneficiare di alcuna agevolazione fiscale, per la maggior parte dei casi costituisce un ostacolo, impedendo l'utilizzo della misura incentivante del 110 per cento per l'intero condominio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'accesso ai benefici del Superbonus 110% anche ai comuni proprietari di locali situati, in parte minoritaria, negli edifici condominiali.
9/3495-AR/62. Boniardi, Gusmeroli, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
nell'ultimo anno il Governo, al fine di fronteggiare la vorticosa ed inarrestabile impennata dei prezzi dell'energia e di garantirne l'accessibilità economica alla fornitura, soprattutto alle categorie di clienti cc.dd. «vulnerabili», ha adottato una serie di misure straordinarie nel rispetto dell'avviata transizione ecologica e dei relativi investimenti;
secondo un report depositato il 14 febbraio u.s. nel corso di un'audizione in Senato dall'Arera, nel primo trimestre 2022, si è registrato, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, un aumento dei prezzi del 131 per cento sulle utenze domestiche di energia elettrica luce e del 94 per cento su quelle del gas. Nei soli primi due mesi del 2021, i prezzi medi mensili dei mercati all'ingrosso hanno registrato un aumento di quasi il 500 per cento per quanto riguarda il gas naturale e del 400 per cento circa per l'energia elettrica, un rincaro che si è riversato sui prezzi di vendita nel nostro Paese a partire dal secondo semestre 2021. Il prezzo dell'energia elettrica nei principali mercati spot europei è aumentato di oltre il 200 per cento nel 2021 rispetto al 2020 e di oltre il 100 per cento rispetto al 2019. Sempre nel 2021 il prezzo del gas naturale negli hub europei si è attestato su una media annua di 48 €/MWh, contro i circa 10 €/MWh del 2020, mentre per quanto riguarda l'energia elettrica il prezzo, nel 2021, si è attestato a 125,46 €/MWh contro i 38,92 €/MWh del 2020.Spagna, Francia e Germania hanno registrato, nel 2021, prezzi medi pari, rispettivamente, a 111,93 €/MWh, 109,17 C/MWh e 96,85 €/MWh. Nel nostro Paese, dove gli impianti a ciclo combinato alimentati a gas naturale rappresentano la tecnologia marginale in circa il 50 per cento delle ore, il prezzo spot dell'energia elettrica, nel 2021, si è attestato a 125,46 €/MWh (che si confronta con 38,92 C/MWh nel 2020 e 52,32 €/MWh nel 2019);
l'Arera ha inoltre dichiarato che data la forte volatilità dei prezzi che contraddistingue il periodo in corso rende particolarmente difficile il ricorso ad elementi di previsione affidabili;
lo stesso ministro della transizione ecologica ha in più occasioni, anche presso sedi istituzionali, posto l'accento sull'inaccettabile livello di speculazione sul prezzo del gas dal quale, a cascata, viene determinato il prezzo dell'energia elettrica da qualunque fonte derivi;
a fronte del suddetto contesto speculativo il governo ha adottato fino ad oggi un timido approccio, limitandosi a prevedere, all'interno del decreto-legge con il quale ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, un contributo, a titolo di prelievo straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore;
la relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento riporta che il contributo sarebbe suscettibile di dar luogo ad incassi erariali stimati in 3.980,00 milioni di euro, andando ad incidere su una base imponibile costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese con un incremento uguale o superiore al 10 per cento e almeno pari a 5 milioni di euro;
si tratta di un intervento una tantum su extra profitti realizzati in un arco temporale di soli 6 mesi, ed è pertanto prevedibile che rapportando l'operazione all'intero anno, l'incremento della base imponibile sarebbe di gran lunga superiore ai 40 miliardi di euro stimati e, di conseguenza la percentuale di prelievo risulterebbe a consuntivo di molto inferiore al 10 per cento;
la risposta, inoltre, appare inadeguata alla dimensione delle sofferenze e dell'insostenibile aumento dei costi, palesando ancora una volta una triste realtà, ossia che la responsabilità sociale dell'impresa si ferma di fronte a extra dividendi maturati senza alcun merito. Di contro, la drammatica situazione avrebbe richiesto un prelievo più incisivo e coraggioso, in grado generare un importante gettito erariale da destinare a misure atte a sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'impennata dei costi dell'energia e dalle conseguenze della guerra;
una risposta adeguata da parte del governo potrebbe arrivare, prima di ipotizzare uno scostamento del deficit dall'obiettivo programmato, attingendo al totale dei 40 miliardi di euro di extraprofitti accumulati dalle imprese del settore energetico, inspiegabilmente e colpevolmente recuperati soltanto in piccola parte, per mettere in campo interventi immediati per il taglio delle tasse o dei contributi sui redditi da lavoro e per i rimborsi dei maggiori costi per le imprese, così da proteggere il potere d'acquisto dei lavoratori e gli utili delle imprese in sofferenza,
impegna il Governo
ad elevare sensibilmente, nelle more della normalizzazione dei prezzi del gas, dell'energia elettrica e delle materie prime, la percentuale del contributo straordinario sugli extraprofitti realizzati dalle imprese operanti nel settore energetico, destinando il maggiore gettito ad interventi di sostegno alle famiglie e ai settori in crisi.
9/3495-AR/63. Fassina, Timbro, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento rappresenta l'ultimo di una serie di interventi straordinari varati dal Governo nell'ultimo anno al fine di fronteggiare, pur nel rispetto di un contesto normativo preesistente, dell'avviata transizione ecologica e dei relativi investimenti, la vorticosa ed inarrestabile impennata dei prezzi dell'energia e di garantirne l'accessibilità economica alla fornitura, soprattutto alle categorie di clienti cc.dd. «vulnerabili»;
a seguito del recepimento della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in conformità a quanto previsto dalle norme sulla liberalizzazione del settore elettrico il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi GSE Spa) ha costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 7 del 1999 una società per azioni denominata «Acquirente Unico» che fosse garante della disponibilità e della fornitura di energia elettrica, e della previsione della domanda di energia elettrica. La missione della Società, fino a luglio 2007, consisteva nel garantire la fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi ai clienti del mercato vincolato, affinché potessero beneficiare delle opportunità derivanti dalla liberalizzazione del settore;
successivamente in fase di completamento della liberalizzazione del mercato elettrico, avvenuta con la legge 3 agosto 2007, n. 125, ad «Acquirente Unico» è stato attribuito il compito di approvvigionare l'energia elettrica per il servizio di maggior tutela, che a sua volta si riferisce alla vendita di energia elettrica da parte delle imprese di distribuzione, svolto anche attraverso apposite società espressamente dedicate (esercenti, appunto, la maggior tutela), a favore dei clienti domestici che hanno scelto di non recedere dal precedente contratto di fornitura e delle imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
l'articolo 30 della legge n. 99 del 2009, che detta misure per l'efficienza del settore energetico, prevedendo l'emanazione di provvedimenti che favoriscano l'ulteriore apertura del mercato riducendone la rigidità strutturale, ha attribuito al GSE anche la gestione economica del mercato del gas naturale e affidando, con il comma 5 del medesimo articolo, ad «Acquirente Unico» il ruolo di fornitore di ultima istanza (FUI), con la funzione di garantire l'approvvigionamento del gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, consentendo a questi di beneficiare di condizioni negoziali identiche a quelle dei grandi consumatori;
con la Direttiva (UE) 2019/944 relativa a nuove norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, l'Unione Europea ha inteso dettare norme ai Paesi membri al fine di:
a) disciplinare il regime di determinazione dei prezzi dell'energia elettrica da parte dei Paesi membri, attraverso l'adozione di provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e l'implementazione di un assetto concorrenziale in cui i prezzi di fornitura siano esclusivamente basati sul mercato (market based), seppur con richiami agli obblighi di servizio pubblico e al servizio universale;
b) assicurare la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili, ricorrendo a politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica che garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione, che siano trasparenti, non discriminatori, verificabili, limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;
c) provvedere affinché a tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, alle piccole imprese venga garantito su tutto il rispettivo territorio il servizio universale, ossia il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori, attraverso la designazione di un fornitore di ultima istanza;
d) imporre ai gestori dei sistemi di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete a determinate condizioni e tariffe prestabilite e regolate;
e) in risposta alla suddetta impennata e volatilità dei prezzi dell'energia elettrica e del gas all'ingrosso ulteriormente amplificata dall'invasione dell'ucraina da parte dell'esercito russo, la Commissione europea, nell'esprimere forti preoccupazioni rispetto al suo impatto sui consumatori, in particolare su quelli più vulnerabili, ha adottato le comunicazioni COM/2021/660 e COM/2022/108 con le quali conferma agli Stati membri il ricorso a meccanismi di regolamentazione e trasferimento dei prezzi che contribuiscano a proteggere i consumatori e l'economia, ed in grado di erogare prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, a breve termine, o di fornire sostegno per migliorare l'efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato, sotto forma di pagamenti forfettari, anche al fine di incentivare la riduzione del consumo di energia e di investire nel risparmio energetico. Inoltre possono adottare misure di salvaguardia per evitare i distacchi dalla rete energetica o differire temporaneamente i pagamenti, laddove i consumatori incontrano difficoltà a breve termine a pagare le bollette;
f) nell'osservare il suddetto quadro regolatorio gli Stati membri devono accertarsi la loro road map non pregiudichi gli obiettivi più ampi della politica energetica dell'UE, e contestualmente assicuri il proseguimento della transizione verso la piena concorrenza del mercato, evitando che il livello di quest'ultima già raggiunto sia gravemente compromesso;
a decorrere dall'entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 125 del 2007, tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica sul mercato aderendo a una delle offerte proposte dalle società di vendita. Essendo l'energia elettrica un bene primario, verso il quale vige una profonda asimmetria tra venditori e consumatori, il legislatore ha introdotto una forma di garanzia per tutti quei clienti (domestici e micro imprese) che non hanno sottoscritto un'offerta del mercato libero e che si sostanzia nella continuità della fornitura (servizio universale) e nel prezzo tutelato;
poiché il mercato libero dovrà compiere ulteriori passi verso l'effettiva concorrenza ed efficienza, è previsto che tale maggior tutela rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022 per le micro imprese e fino a gennaio 2024 per i clienti domestici;
la soprarichiamata Direttiva (UE) 2019/944, prevede, finché non si raggiungono le condizioni di piena concorrenza, l'intervento pubblico di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici e alle micro imprese, e che gli Stati membri garantiscano il servizio universale a tutti i clienti domestici. Da ciò discende che il servizio di maggior tutela è coerente con il dettato normativo europeo;
il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta, come si è visto, dalla società «Acquirente Unico», che acquista, sui mercati all'ingrosso, l'energia elettrica necessaria per soddisfare il fabbisogno di tutti i clienti in maggior tutela, ed al medesimo prezzo di acquisto, cede l'energia alle imprese di distribuzione che, a loro volta, la erogano al cliente, secondo un sistema che non prevedendo alcun ricarico sui prezzi trasferisce al cliente finale i prezzi del mercato all'ingrosso ai quali è aggiunta solo la copertura dei costi operativi del servizio;
il perdurare della condizione rialzista sui mercati, offre l'occasione per riflettere sulla validità del meccanismo di determinazione dei prezzi della maggior tutela, che discende da scelte regolatorie, che potrebbe assumere un carattere di maggiore flessibilità, in funzione delle condizioni di mercato che si prefigurano nella realtà. In particolare, definendo in modo ottimale la determinazione delle condizioni economiche della tutela, quest'ultima può diventare uno strumento di politica economica volta al contenimento dei prezzi, a seconda delle esigenze del Paese, consentendo al Governo di destinare le risorse pubbliche per altri scopi, piuttosto che al sostegno della spesa;
ultima in ordine di adozione è la comunicazione COM/2022/138, che risponde all'appello dei leader europei riunitisi a Versailles lo scorso 11 marzo 2022, e che tra le varie opzioni proposte, una incide a livello di prezzi retail, stabilendo che gli Stati membri possono prendere in considerazione la creazione di un modello di aggregatore, in base al quale un soggetto acquisterebbe l'elettricità a condizioni commerciali favorevoli e la metterebbe a disposizione di alcune categorie di consumatori al di sotto del prezzo di mercato, trasferendo i vantaggi ai consumatori, essenzialmente sovvenzionando la differenza tra i prezzi al dettaglio più bassi e quelli all'ingrosso più alti. Ancora, secondo la Comunicazione, un modo per proteggere i consumatori domestici, in particolare i poveri e i vulnerabili, (ma anche le micro imprese) sarebbe quello di ricorrere ad un «modello aggregatore», in base al quale un ente controllato dallo Stato acquista l'elettricità sul mercato e la mette a disposizione di determinate categorie di consumatori – direttamente o attraverso i fornitori – a prezzi inferiori ai prezzi correnti di mercato, basati ad esempio su uno strike price, un modello che ricorda da vicino il ruolo operato da Acquirente Unico nel servizio di maggior tutela,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere che, ai fini di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 la funzione di approvvigionamento di energia elettrica per i clienti domestici vulnerabili e in condizioni di povertà energetica come definiti dal comma 1 del medesimo decreto legislativo, venga svolta, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, da Acquirente Unico Spa, secondo procedure di mercato e nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, anche tenendo contro degli obiettivi nazionali finalizzati alla transizione energetica, in base agli indirizzi del Ministero della Transizione Ecologica che con proprio decreto, può affidare ad Acquirente Unico Spa anche il servizio di vendita ai clienti finali.
9/3495-AR/64. Timbro, Bersani, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, fra le misure volte a fronteggiare suddetto aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas, all'articolo 27 prevede alcuni contributi finanziari in favore degli enti locali destinati a diverse finalità fra cui garantire la continuità dei servizi erogati dagli stessi, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;
considerato che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ai commi 1-5 dell'articolo 13 interviene sull'utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 e al comma 6 estende al 2022 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dall'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
la sopracitata disposizione attribuisce agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, in deroga alle disposizioni recate dal TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo la facoltà per gli enti territoriali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, determinate quote dell'avanzo vincolato di amministrazione,
impegna il Governo
a consentire agli Enti locali la facoltà di utilizzo dell'avanzo libero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la copertura anche dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
9/3495-AR/65. Pastorino, Fornaro, Timbro.
La Camera,
considerato che:
l'articolo 16, disciplina l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas;
la disposizione si applica alle aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, e ha l'effetto di accrescere la produzione nazionale di gas. Ne deriva una ulteriore sostanziale riduzione delle possibilità di pesca nelle zone di mare dove si svolgono tali attività;
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996 quota parte delle aliquote del prodotto delle coltivazioni – cosiddette royalties – che le società di estrazione degli idrocarburi versano allo Stato è destinato a misure di «sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale» nei comuni ove si svolgono le attività estrattive;
tale previsione è stata attuata attraverso la sottoscrizione di «Protocolli d'Intesa» siglati dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla singola regione interessata dal giacimento, la quale successivamente la trasferisce ai comuni dei territori interessati. Si tratta quindi di risorse sulle quali grava un vincolo di destinazione e che costituiscono, per le attività danneggiate, una forma di compensazione,
le Regioni hanno successivamente attuato le misure mediate la sottoscrizione di ulteriori strumenti negoziali con i comuni e le rappresentanze delle attività economiche coinvolte;
per quel che riguarda il settore della pesca, il Dipartimento delle politiche europee del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiarito che l'erogazione questo a comparto di quota parte delle royalties non ha la caratteristica dell'aiuto di Stato, in quanto è finalizzata a compensare l'effettivo svantaggio per la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca;
in questi mesi il settore ittico è ulteriormente colpito dalla crescita dei prodotti energetici. Nel marzo del 2022 i pescherecci italiani hanno sospeso la propria attività per una settimana contro il caro-gasolio;
appare pertanto opportuno intraprendere con urgenza le azioni necessarie a sostenere settore della pesca, in particolare ove queste non comportino maggiori oneri di finanza pubblica,
impegna il Governo
ad adottare le misure, anche legislative, necessarie a consentire che la quota parte delle royalties versate dalle compagnie di estrazione degli idrocarburi e vincolata dagli strumenti negoziali al ristoro della riduzione delle possibilità di pesca, sia sollecitamente erogata alle marinerie aventi diritto.
9/3495-AR/66. Torromino.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame contiene misure in favore dell'autotrasporto concedendo tra l'altro un credito d'imposta per la trazione dei mezzi di ultima generazione;
l'Italia si differenzia molto rispetto agli altri Paesi europei, come, ad esempio, la Spagna che prevede un'accisa pari a 379 euro per mille litri e la Francia, ove si è stabilito un importo di 594 euro per mille litri. L'onere minimo europeo è 330 euro per mille litri. Tali Stati, inoltre, riconoscono rimborsi per i rifornimenti effettuati sul proprio territorio nazionale da parte di operatori avente la sede legale in un diverso Stato membro;
per il trasporto turistico di persone mediante autobus i regimi di tassazione dei principali Stati europei sono molto inferiori rispetto a quelle stabilite dall'Italia (pari a 617 euro per mille litri), ovvero alle categorie che hanno riconosciuto un rimborso pari a 214,18 per mille litri di prodotto (articolo 5, decreto-legge n. 452 del 2001). Tale aliquota è già applicata al settore del trasporto merci e ad altri segmenti del trasporto passeggeri;
è opportuno sostenere il settore dell'autotrasporto turistico delle persone, individuato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, favorendo altresì l'impiego nell'esercizio dell'attività di veicoli a basso impatto ambientale, in linea con le politiche in tal senso perseguite dal Governo;
è necessario sostenere la ripresa di tale comparto, considerato che il contesto del mercato internazionale sarà di forte concorrenza e le imprese italiane, laddove perdurasse tale elevata imposta, subirebbero un evidente svantaggio competitivo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di allineare l'imposizione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione «euro VI» delle categorie M2 e M3 per il trasporto turistico di persone mediante autobus, individuato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, ai regimi di tassazione dei principali Stati europei.
9/3495-AR/67. Giacomoni.
La Camera,
considerato che:
l'articolo 27 del provvedimento autorizza alcuni contributi finanziari in favore enti locali destinati a diverse finalità. In particolare il comma 2 istituisce un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;
con l'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato rifinanziato con 1.500 milioni di euro il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali – istituito dall'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio) e successivamente rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
con l'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 (sostegni ter) si è stabilito che le risorse di tale Fondo possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione;
molti comuni italiani in questi giorni sono alle prese con i rincari delle forniture di energia elettrica e gas a seguito degli aumenti tariffari scattati a partire dall'ottobre 2021. Rincari significativi che si sono manifestati con le fatture dell'ultimo bimestre 2021 e per i quali i comuni non avevano impegnato a sufficienza nei capitoli di spesa del bilancio;
poiché i comuni in molti casi non hanno sufficienti disponibilità si configura un'ipotesi di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 Tuel comma 1, lettera e), derivanti da situazioni che esulano la responsabilità degli amministratori degli enti,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di consentire agli enti locali l'utilizzo delle somme residue del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui al comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la copertura delle maggiori spese per utenze di energia elettrica e gas, integrando le risorse previste dal comma 2 dell'articolo 27 del provvedimento in esame.
9/3495-AR/68. Cortelazzo.
La Camera,
considerato che:
l'Italia dipende per oltre il 42 per cento dal gas, contro la media europea del 21 per cento e, pur riconoscendo la sua attuale importanza nel processo di transizione energetica, abbiamo la necessità strategica di ridurre la nostra dipendenza dal gas a velocità doppia rispetto agli altri Paesi europei;
il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di biogas, ma non ha adottato misure in favore dello sviluppo dell'utilizzo delle biomasse nonostante il fatto che questa facciano pienamente parte delle fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021;
Germania, Francia e Spagna prevedono al 2030 di produrre il 68 per cento dell'energia termica da biomassa e la Commissione europea ha chiesto all'Italia una maggiore ambizione nella termica rinnovabile;
oggi in Italia utilizziamo solo 18 per cento dell'accrescimento boschivo, che corrisponde a 7,90 MTEP Se utilizzassimo il 67 per cento (media europea) otterremmo 30 MTEP che coprirebbero il 70 per cento dei 43,5 MTEP termici oggi consumati;
per quanto riguarda le biomasse la superficie boscata italiana si è triplicata dal 1951, raggiungendo 12 milioni di ettari, sui 30,1 milioni totali del Paese, ma si utilizza come fonte rinnovabile solo il 18 per cento dell'accrescimento;
l'Italia è il primo importatore europeo di materia prima legnosa. La gestione sostenibile delle foreste migliora la capacità di assorbimento del carbonio. In Austria la capacità di assorbimento della CO2 è triplicata rispetto all'Italia che dispone di una insolazione molto superiore e ha grande disponibilità di acqua,
impegna il Governo:
nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, ad adottare provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia da biomasse, prevedendo la modifica delle condizioni di accesso agli incentivi previsti dal capo II del Titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
al fine di ottimizzare e mantenere il parco di generazione energetica esistente, e garantire la certezza di accesso agli operatori, a introdurre modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 tramite le quali siano adottati, in favore degli impianti a biomasse per i quali gli incentivi sono in scadenza negli anni 2023-2027, specifici incentivi per l'adeguamento ai parametri di sostenibilità di cui al medesimo articolo 42.
9/3495-AR/69. Sessa.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di biogas che è annoverato a pieno titolo tra le fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021 attuativo della direttiva UE 2018/2001, sulla promozione di queste fonti energetiche;
in particolare l'articolo 12-bis, inserito in sede referente, propone di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali, purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dall'articolo 184-bis del Codice dell'ambiente, e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016;
l'Italia dipende per oltre il 42 per cento dal gas, contro la media europea del 21 per cento e di palesa la necessità strategica di ridurre la nostra dipendenza dal gas importato. In questo senso assume grande importanza la produzione di biogas, che rappresenta peraltro un tassello fondamentale dell'economia circolare. L'Italia è il quarto produttore mondiale di biogas con 2.000 impianti di cui il 77 per cento realizzato con residui di origine agricole;
l'articolo 11 del decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede incentivi in materia di biogas e, nel PNRR, la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas;
è opportuno introdurre ulteriori disposizioni che incentivino l'installazione, l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti a biogas in ambito agricolo, nonché la loro connessione ai sistemi e agli impianti di distribuzione o il loro utilizzo per la generazione elettrica,
impegna il Governo:
a prevedere, in sede di individuazione dei nuovi incentivi per la produzione di biogas, la prosecuzione del regime previsto dal comma 954 dell'articolo della legge n. 145 del 2018, nel rispetto dei parametri di sostenibilità individuati e del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, valutando la possibilità di incrementare i limiti di potenza ammessi e la composizione dell'alimentazione degli impianti;
a definire modalità semplificate e automatiche per il potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati, che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto;
a introdurre disposizioni il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete.
9/3495-AR/70. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Bond, Sandra Savino.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni che incentivano la installazione da fonti rinnovabili, con inevitabili riflessi sui suoli agricoli. In particolare, in attesa dell'individuazione delle aree idonee da parte delle regioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono considerate idonee all'installazione degli impianti esclusivamente fotovoltaici, anche a terra, le aree in cui sono già presenti impianti senza variazione dell'area occupata, le aree classificate agricole, prive di vincoli e limitrofe a zone a destinazione produttiva, nonché (articolo 12, comma 1-quater) le aree per le quali, «alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione»;
di fatto si trasformano tutte le aree agricole, tranne quelle vincolate o quelle già dichiarate non idonee, in «aree idonee», per le quali il provvedimento in esame semplifica fortemente i procedimenti autorizzatori;
per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonte rinnovabile l'articolo 20 comma 3 del decreto legislativo n. 199 del 2021 cosiddetto RED II, prevede che occorre tener conto tra l'altro, delle «esigenze di tutela delle aree agricole verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili». Il successivo comma 5 prevede la «minimizzazione degli impatti sull'ambiente e sul territorio»;
per il 2030 il Pniec si prefigge una percentuale di energia da Per nei consumi finali lordi di energia pari al 30 per cento, da perseguire tra l'altro con la triplicazione della produzione da fotovoltaico. Questo comporta la necessità di installare circa 45 Gigawatt (GW) di nuova potenza FV, rispetto agli oltre 22 GW installati a giugno 2021. Peraltro la Strategia nazionale climatica al 2050 inviata dal Governo a fine gennaio 2021 a Bruxelles prevede una crescita esponenziale della capacità solare, che dovrebbe passare dagli attuali 22 GW a «200-300 GW» (pagina 7);
secondo Italia Solare il potenziale realisticamente installabile su tetti e coperture entro il 2030 è cifrabile in 15-20 GW. Peraltro, con costi da 2,5 a 4,5 superiori all'istallazione a terra. Questo significa che circa il 50 per cento della nuova capacità fotovoltaica (circa 22 GW pari a 22.000 Megawatt) dovrà essere realizzata a terra. Considerata la produttività media 1 MW ogni 2 ettari (fonte: Italia Solare) è necessaria una superficie di 44.000 ettari (440 kmq). Estendendo questo metro di misura alla previsione della Strategia nazionale climatica al 2050 a quella data è potenzialmente necessaria un'area tra 2.000 e 4.000 kmq di terreno essenzialmente agricolo;
il rapporto statistico GSE sul solare fotovoltaico del luglio 2021 non riporta il dato degli spazi attualmente occupati dagli impianti a terra;
detti impianti devono essere utility scale, cioè di taglia sufficientemente grande da renderli competitivi senza il sostegno di incentivi e in grado di garantire la bancabilità degli investimenti. Inoltre, è preferibile che siano collocati in aree facilmente raggiungibili e facilmente collegabili alla rete. Ne consegue che, in particolare nel settore del fotovoltaico industriale, gigantismo degli impianti e la tendenza ad occupare i terreni agricoli migliori e non quelli marginali previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021;
il 22 marzo 2022, per fronteggiare la crisi per la guerra in Ucraina, l'Unione europea ha dato all'Italia il via libera alla semina in Italia di ulteriori 200.000 ettari di terreno per una produzione aggiuntiva di mais e di grano duro e tenero, distogliendoli dal riposo obbligatorio e dalla rotazione delle colture. Secondo Coldiretti la superficie coltivabile potrebbe aumentare fino a raggiungere 1.000.000 di ettari in più (10 mila kmq);
il fotovoltaico industriale deve affrontare seriamente il problema del consumo di suolo agricolo. Attualmente qualsiasi terreno agricolo, salvo che non vi sia qualche forma di tutela MIC o MEPAAF appare occupabile, anche in attualità di coltura. A titolo di esempio, sulla base delle richieste di autorizzazione presentate ai rispettivi Uffici regionali 70 kmq della provincia di Viterbo e 166 kmq della Puglia, due aree notoriamente ubertose, sono oggetto di richieste per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra,
impegna il Governo
in considerazione delle sempre più pressanti necessità alimentari che il Paese è chiamato ad affrontare, ad adottare misure volte a garantire il rispetto dei contenuti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché dei contenuti dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, in materia di individuazione delle «aree idonee» all'installazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, al fine di preservare i terreni agricoli migliori, anche con riferimento ai requisiti di fertilità, irrigabilità, attualità di coltura, destinando alla produzione energetica i terreni agricoli marginali o inutilizzati in quanto non idonei all'attività agricola.
9/3495-AR/71. Anna Lisa Baroni, Spena, Nevi, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
La Camera,
considerato che:
il decreto-legge n. 17 del 2022 prevede misure volte a contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas, oltre a misure strutturali in materia energetica, volte a prevenire crisi analoghe con effetti depressivi sul sistema produttivo nazionale;
analogamente ad altri settori, quello dei giochi in concessione statale ha già subito pesanti effetti economici e finanziari dalle prescrizioni di integrale sospensione delle attività per l'emergenza epidemiologica per quasi 12 mesi tra il 2020 ed il 2021, che hanno determinato una drastica riduzione dei ricavi nell'ultimo biennio, a fronte di ristori non superiori al 2-3 per cento;
le attività maggiormente colpite sono quelle delle sale bingo, i cui esercenti devono far fronte ad incomprimibili costi per il mantenimento delle infrastrutture di esercizio delle concessioni, nel rispetto degli adempimenti convenzionali, tra i quali in particolare rilevanti costi energetici per il funzionamento della struttura e delle macchine e quelli per garantire per le esigenze di salute e tutela dei consumatori e di sicurezza;
per l'ulteriore aggravamento dei costi di gestione dato dall'aumento degli oneri energetici di queste settimane, molte delle circa 200 sale bingo stanno interrompendo l'attività: è presumibile la imminente chiusura di sale fino ad un terzo delle attuali, con esigenza di ammortizzatori sociali e potenzialmente perdita del lavoro di almeno 3.000 occupati tra dipendenti dei concessionari ed indotto. L'interruzione di attività delle suddette sale avrebbe conseguentemente effetti anche sul gettito erariale diretto ed indiretto, senza considerare le uscite per ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori, stimabili in oltre 30 milioni annui per la suddetta previsione di uscita dal lavoro;
a fronte dell'impossibilità da parte dell'Amministrazione di bandire nuove gare per la riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, l'articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone, per ogni singola sala, il versamento della somma mensile di euro 7.500 da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione;
l'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, a seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività. Tale formulazione giuridica genera tuttavia dubbi interpretativi sull'estensione della non debenza di suddetto canone per gli ulteriori periodi interessati da prescrizioni di sospensione fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022;
da quanto rilevabile dal Bilancio dello Stato 2022-2024 (legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Stato di previsione dell'Entrata, cap. 2340), gli importi derivanti dalla corresponsione di suddetti canoni per i periodi di chiusura delle attività descritte non sono previsti negli importi di competenza, cassa od in forma di residui attivi;
i concessionari sono quindi tenuti, ai fini di una corretta gestione contabile, ad appostare le specifiche risorse in appositi fondi di riserva, sottraendole pertanto alla copertura degli ingenti costi di gestione, tra i quali quelli energetici che sono divenuti pressoché insostenibili, proprio in un momento di evidente debolezza economica,
impegna il Governo
alla luce del suddetto aumento dei costi di gestione dovuto all'incremento dei prezzi delle forniture energetiche, a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere l'esercizio delle concessioni delle sale bingo e la relativa occupazione, chiarendo la non debenza dei canoni di concessione relativamente a tutti i periodi di integrale chiusura per prevenzione epidemiologica.
9/3495-AR/72. D'Attis.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo e interventi di politica industriale in settori fortemente connessi e influenzati dall'andamento del costo dell'energia;
in materia di rigenerazione urbana, l'articolo 28 dispone una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione M5C2-2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a favore dei progetti dei comuni con almeno 15.000 abitanti, ritenuti ammissibili ma non finanziati, finalizzati a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
la modifica normativa, come sappiamo, è stata introdotta al fine di finanziare quegli investimenti candidati dagli enti che erano stati esclusi in seguito all'applicazione del criterio dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato sulla base di 7 indicatori: «incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, (...); incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o percettore di pensione per precedente attività lavorativa» (fonte ISTAT);
pur condividendo la finalità di realizzare tutti gli interventi ammissibili a finanziamento, non è accettabile la scelta di definanziare per 40 milioni di euro l'annualità 2022 destinata alla progettazione degli enti locali, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 28;
oggi più che mai, si avverte l'urgenza di definire un perimetro entro cui ancorare interventi che devono essere finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale e in tale ottica il tema della rigenerazione urbana può rappresentare un'opportunità di rinascita e di ripresa economica dell'Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, ma solo se orientata, attraverso puntuali finanziamenti e progetti tali da garantire l'attivazione di processi innovativi nella vita delle città e, soprattutto, delle comunità;
la carenza di progetti esecutivi rappresenta una delle principali criticità nella realizzazione del PNRR, testimoniata anche dalle frequenti proroghe degli avvisi rivolti agli enti locali che per mancanza di progetti hanno presentato istanze inferiori alle risorse disponibili (es. Avviso Asili Nido e scuole per l'infanzia),
impegna il Governo:
a integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge in esame con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili e salvaguardare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per supportare, anche dal punto di vista tecnico, i comuni a intercettare le risorse economiche disponibili e a presentare progetti ammissibili.
9/3495-AR/73. Giovanni Russo.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
il testo in esame risponde all'esigenza sopravvenuta a seguito del rincaro dei costi dell'energia e delle materie prime conseguente anche al conflitto bellico tra Russia e Ucraina;
sul punto, la crescita dei prezzi dei beni energetici al consumo, secondo ISTAT, è passata dal +45.9 per cento di febbraio al +52.9 per cento di marzo 2022, corrispondente anche ad un maggiore consumo energetico dovuto alla ripresa industriale conseguente al rimbalzo successivo alla crisi pandemica da COVID-19;
secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (LEA), la maggior parte dell'elettricità nazionale italiana deriva dall'impiego di gas naturale (42 per cento circa), di cui la produzione italiana è in grado di contribuire solo nella misura del 3-4 per cento, sopperendo al resto delle importazioni con gas proveniente da Russia, Algeria e Azerbaijan;
secondo dati elaborati nel Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI), nel sottosuolo italiano sono presenti circa 350 miliardi di metri cubi di gas naturale, valore che con riferimento alle riserve certe, ammonta a quantità comprese tra i 70 ed i 90 miliardi di metri cubi;
stime del Ministero dello sviluppo economico in riferimento al 2021 indicano come a fronte di un consumo complessivo di 76,1 miliardi di metri cubi di gas, solo 3,34 siano estratti in Italia a fronte di una estrazione media, tra anni '90 e 2000, con picchi di 20 miliardi di metri cubi annui;
a legislazione vigente, un incremento dell'estrazione di gas può portare ad una produzione annua, nel breve periodo, di circa 10 miliardi di metri cubi;
stante il ruolo di assoluta rilevanza del gas nella produzione di energia elettrica, le oscillazioni di prezzo del gas naturale hanno riportato chiare ripercussioni su vari distretti manifatturieri ed industriali: metallurgia, prodotti chimici, gomma e plastica, elettronica, farmaceutica, industrie tessili, cartiere, pelletteria, legno, minerali, coke, industria alimentare;
la dipendenza da parte italiana sul gas russo è tale che, come stimato da Banca d'Italia, una totale interruzione delle forniture di gas dalla Federazione russa porterebbe a, almeno nel breve periodo, un crollo del PIL dello 0.5 per cento nel 2022 e nel 2023, con un incremento dell'inflazione all'8 per cento sempre nel 2022, anche a seguito delle ripercussioni a catena che un ulteriore incremento dei costi energetici avrebbe su cittadini e imprese;
tale scenario rende improcrastinabile l'elaborazione di una strategia di approvvigionamento energetico tale da ridurre la dipendenza dell'Italia da partner energetici extra europei;
come riportato a mezzo stampa, dopo l'entrata in vigore del PITESAI, il Ministero della transizione energetica ha emanato numerosi provvedimenti di rigetto di istanze di permessi di ricerca a terra e in mare, portando al blocco di 42 su 45 permessi per cercare nuovi giacimenti di gas;
a causa del PITESAI, dei 108 giacimenti di gas oggi attivi, 20 concessioni saranno revocate, 36 saranno soggette a verifica e 31 saranno soggetti a limiti sugli investimenti;
in quanto oltre il 70 per cento delle istanze di ricerca a terra e in mare ricade in aree definite come «non idonee» ai sensi del PITESAI, le prospettive di estrazione e produzione energetica nazionali sono sempre più ridotte a fronte di partner internazionali, nell'area del Mare Adriatico, come la Croazia, che procedono noncuranti a estrazioni petrolifere e di gas in aree confinanti se non coincidenti con quelle di interesse nazionale italiano,
impegna il Governo a:
a) incrementare la produzione nazionale di gas naturale, anche rivedendo lo strumento del PITESAI, ai fini di ridurre gli oneri ed i costi in capo ai cittadini e con la finalità di raggiungere una maggiore sovranità energetica;
b) aprire i necessari tavoli internazionali coi Paesi limitrofi che fanno uso dei giacimenti naturali di risorse in aree condivise con il territorio italiano come l'area del Mare Adriatico;
c) incrementare il quantitativo di rigassificatori su suolo nazionale in modo da poter convertire maggiore GNL e diversificare ulteriormente i fornitori energetici nazionali.
9/3495-AR/74. Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
la recente guerra tra Russia e Ucraina ha reso improcrastinabile l'esigenza strategica di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico nazionale;
secondo le più recenti stime, l'Italia dipende per oltre il 40 per cento dal gas naturale proveniente dalla Federazione russa, esponendola a fluttuazioni di mercato potenzialmente letali per l'intero sistema-Paese;
i biocombustibili legnosi oltre a rappresentare un veicolo di sostenibilità che contribuisce all'abbattimento delle emissioni di CO2, alla manutenzione del patrimonio boschivo e a generare un lavoro ed occupazione, sono essenziali per diversificare il mix energetico nazionale;
secondo le più recenti stime in materia, il costo di produzione di 1 MWh di energia termica con biomasse legnose oscilla tra i 24 e i 72 euro, quello con le fonti fossili tra i 103 e i 146 euro, ed il contributo dell'energia prodotta da biomasse legnose coprirebbe il 20 per cento dei consumi termici finali lordi e circa il 40 per cento delle fonti energetiche rinnovabili (PER) nel settore termico, pari a circa 146 GW di potenza installata, portando ad una riduzione delle importazioni di gas naturale di almeno 13 miliardi di metri cubi annui;
l'Italia è il secondo Paese dell'Unione europea per copertura forestale del proprio territorio nazionale, eppure l'80 per cento circa del fabbisogno italiano di legno è coperto da importazioni, anche a causa della mancanza di adeguati impianti di trasformazione e di filiere strategiche di elaborazione del legno;
le principali criticità sono costituite dalla frammentazione della proprietà degli appezzamenti boschivi, che ne rende poco conveniente la gestione, e la mancanza di una industria di prima lavorazione, ormai completamente insediata presso competitor stranieri;
il settore mobili arredo italiano, nonostante una chiusura positiva dell'anno 2021, soffre in modo sistemico di maggiori costi di produzione derivanti dalla dipendenza da processi di lavorazione di legno straniero e sta incontrando sempre maggiori difficoltà a causa del rincaro dei costi di materie prime ed energia;
la creazione di una filiera del legno ad alta concentrazione tecnologica con apposite infrastrutturazioni logistiche è in grado di rilanciare le aree montane, data l'elevata presenza di materia legno, e di poter creare filiere strutturate che coinvolgano sia il mondo produttivo del legno, spaziando dall'arredo all'edilizia, sia la produzione energetica, andando a creare nuove prospettive occupazionali e riducendo la dipendenza da fonti energetiche provenienti dall'estero, a vantaggio delle aree montane medesime;
nonostante le bioenergie possano sostituire, secondo le più recenti stime, oltre quattro milioni di caldaie alimentate da fonti fossili, il loro utilizzo è stato inspiegabilmente escluso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
in tal senso il piano europeo REPowerEU, indirizzo strategico elaborato per incrementare la sovranità energetica europea, può costituire un importante vettore di cambiamento all'interno dei Paesi membri, nonostante anch'esso abbia sottovalutato il ruolo ricoperto dall'energia prodotta da biomasse legnose;
allo stato attuale, oltre 16,6 milioni di tonnellate di biomasse legnose sono destinate, ogni anno, alla produzione di energia termica, con un fatturato che raggiunge i 4 miliardi di euro e che può incrementare, dando origine a nuovi posti di lavoro e ad una riduzione dei costi per i consumatori, instaurando un modello di circolarità ad alta sensibilità sociale, economica ed ambientale,
impegna il Governo a:
a) incrementare il ricorso alle biomasse legnose come fonte di energia rinnovabile in ottica di indipendenza energetica e diversificazione delle fonti energetiche, anche tramite integrazione delle iniziative legate al PNRR ed a REPowerEU;
b) creare centrali di acquisto collettive per la materia prima legno, incrementando il ricorso a tronchi e legno nazionale, anche tramite la creazione di filiere integrate di lavorazione del legno aventi come centro nevralgico le aree montane, e finalizzate a mettere a sistema filiere produttive, di trasformazione nonché di produzione energetica;
c) disporre un sistema di aliquote agevolate per i biocombustibili, in riferimento particolare al ricorso alle biomasse legnose;
d) sostenere investimenti da parte di industrie di prima lavorazione del legno finalizzate anche alla realizzazione di impianti di produzione di pellet e per la realizzazione di moderni impianti tecnologici a biomasse per la produzione di calore.
9/3495-AR/75. Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo e interventi di politica industriale in settori fortemente connessi e influenzati dall'andamento del costo dell'energia;
gli articoli 33 e 34 dettano misure «urgenti» in materia di giustizia, tra le quali, disposizioni relative alle assunzioni presso l'ufficio del processo, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR e, in particolare, la previsione dell'incompatibilità tra l'attività prestata nell'ufficio del processo e la professione forense;
sono state definitivamente approvate le graduatorie di merito e dei vincitori, per ciascun Distretto di Corte di appello e per la Corte di Cassazione, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale con il profilo di addetto all'ufficio del processo e l'immissione in possesso dei vincitori negli uffici;
l'articolo 1, comma 7-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. consentiva, invece, la possibilità di esercitare le professioni senza alcuna incompatibilità, disponendo testualmente «Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
oltre agli evidenti profili di illegittimità per l'introduzione di una norma ex post e con effetto retroattivo, a danno di professionisti che avevano già acquisito dei diritti, la novella legislativa non chiarisce a quale ente previdenziale dovranno essere versati i contributi maturati durante il rapporto di servizio a tempo determinato,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di chiarire i riflessi previdenziali delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge in esame per i professionisti assunti a tempo determinato presso l'ufficio per il processo.
9/3495-AR/76. Maschio, Varchi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo e interventi di politica industriale in settori fortemente connessi e influenzati dall'andamento del costo dell'energia; in particolare, si mira ad incrementare la produzione nazionale di energia rinnovabile e i risparmi energetici;
lo scorso 10 marzo è stata sbloccata la realizzazione di sei parchi eolici in Puglia, Basilicata e Sardegna per 418 megawatt complessivi: metà della potenza media da rinnovabili installata ogni anno negli ultimi sette anni; altri sette parchi per quasi 350 mw totali avevano ricevuto il via libera all'inizio di dicembre, seguiti da alcune decine di impianti fotovoltaici: in tutto sono stati «disincaghati» progetti per 1,4 gigawatt;
un'accelerazione che resta però insufficiente per raggiungere gli almeno 8 gw all'anno necessari all'Italia per sommare alla capacità «green» attuale altri 70 gw di potenza entro il 2030; condizione necessaria non solo per abbassare il costo delle bollette e sganciarsi dagli idrocarburi russi, ma anche per ridurre le emissioni del 55% entro la fine del decennio rispetto ai livelli del 1990;
nel report «Scacco alle rinnovabili», Legambiente ha calcolato che per ottenere il via libera per realizzare un impianto eolico finora ci sono voluti in media 5 anni, contro i 6 mesi previsti dalla normativa, per le lungaggini della burocrazia, per lo stop da parte di amministrazioni locali e regionali, Sovrintendenze, ma anche per la mancanza di un quadro normativo unico e certo e linee guida ormai obsolete;
incrociando le statistiche di Terna relative allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel triennio 2010-2013, il consulente energetico internazionale e membro del comitato scientifico di Legambiente, ha calcolato che se lo sviluppo di solare ed eolico fosse andato avanti con lo stesso incremento annuale medio (5.900 MW l'anno), l'Italia avrebbe potuto ridurre i consumi di gas metano di 20 miliardi di metri cubi l'anno, diminuendo le importazioni di gas dalla Russia del 70 per cento: in otto anni, l'Italia avrebbe potuto installare almeno 50mila mw, aggiuntivi rispetto a quelli oggi esistenti, mentre l'energia elettrica aggiuntiva ammonterebbe a +90 TWh (TeraWattora) l'anno;
in particolare, sono tre gli iter autorizzativi per le rinnovabili: comunicazione al Comune per piccoli impianti, Procedura abilitativa semplificata (Pas) di competenza del Comune e, oltre determinate soglie, l'Autorizzazione Unica (Au), rilasciata generalmente dalle Regioni, mentre la competenza è dello Stato per gli impianti a mare (off shore); mentre alcune Regioni, però, prevedono una competenza combinata con le Province, altre delegano totalmente e la storia si complica se all'Autorizzazione Unica va accompagnata la Valutazione di impatto ambientale per ottenere così il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) o, se la competenza è statale, il Pua (Provvedimento unico ambientale): un iter infinito, con un sistema intricato di ruoh e deroghe,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, per una riorganizzazione e semplificazione della normativa in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, volta, in particolare, a ridurre i tempi di autorizzazione.
9/3495-AR/77. Varchi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo e interventi di politica industriale in settori fortemente connessi e influenzati dall'andamento del costo dell'energia;
l'emergenza energetica, e in particolare del settore del gas, si fa più complessa di giorno in giorno, a livello nazionale, europeo e mondiale e tutti noi siamo pienamente consapevoli della gravità di questa emergenza e del rischio per molti settori essenziali;
il superamento dell'emergenza sarà possibile solo attraverso il ripristino di un adeguato livello produttivo di gas domestico che consentirebbe di contribuire alla diversificazione degli approvvigionamenti favorendo una sicurezza energetica in linea con la Transizione;
la valorizzazione del gas domestico comporterebbe, in particolare, la disponibilità di energia potenzialmente a prezzi più competitivi rispetto a quelli dei contratti con fornitori stranieri; una riduzione delle emissioni clima-alteranti legate al trasporto, di oltre sei volte più alte nel caso dei volumi provenienti dall'estero; il contenimento della bolletta energetica; la capacità di intaccare significativamente l'attuale dipendenza dalle forniture russe e, non da ultimo, investimenti sul territorio, promuovendo occupazione e crescita delle imprese italiane;
l'efficacia di un'azione decisiva per la sicurezza energetica dell'Italia, però, è legata a stretto giro all'efficienza del contesto normativo e del processo autorizzativo, che attualmente rende difficile sviluppare le importanti risorse domestiche;
l'approvazione del «Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee» (il cosiddetto PiTESAI), che doveva fornire un quadro di regole sui luoghi dove è possibile svolgere l'attività di valorizzazione delle risorse del sottosuolo, ha, di fatto, introdotto una serie di ulteriori criticità e incertezze che limitano fortemente l'attività di esplorazione e produzione di gas naturale;
come spiegato da Assorisorse, una nota associazione di riferimento per le aziende del settore minerario, geotermico, idrocarburi e gas naturale, dal punto di vista delle esplorazioni di idrocarburi, il PITESAI ha revocato 42 titoli su 45 (tra istanze e permessi di ricerca), comportando «di fatto» l'azzeramento delle attività future, sia a terra che a mare; delle 123 concessioni minerarie attualmente in essere (di cui 108 relative al gas) oltre il 70 per cento ricade in aree definite come «non idonee» e in questo modo «si limitano fortemente le prospettive di produzione per effetto delle incertezze sulla possibilità di effettuare nuovi investimenti»;
secondo l'associazione che aderisce a Confindustria, se si osserva il solo potenziale estrattivo nazionale, esso ammonta a 112 miliardi di metri cubi (con un ulteriore potenziale di 50 miliardi), dei quali 46 miliardi certi, 46 miliardi probabili e 20 miliardi possibili: cifre superiori ai consumi interni che nel 2021 si sono attestati a 76 miliardi di metri cubi e ben oltre i 5 miliardi prefissati dal provvedimento in esame;
l'attuale emergenza va affrontata con azioni che producano soluzioni nell'immediato ma anche con un piano strutturato e strategico per evitare che si ripetano in futuro situazioni di criticità o per mitigarne sensibilmente gli effetti; aumentare la produzione domestica di gas naturale costituisce una leva importante, anche se non la sola, per alleviare l'attuale fase critica contribuendo alla riduzione delle bollette e alla sicurezza energetica, senza dimenticare gli effetti positivi sull'ambiente legati alla riduzione delle emissioni rispetto al gas importato, i positivi impatti occupazionale e il contributo sulla bilancia commerciale e sul PIL nazionale,
impegna il Governo
ad apportare i necessari correttivi al «Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee» (PiTESAI) al fine di salvaguardare e potenziare le attività di estrazione del gas domestico.
9/3495-AR/78. Rampelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si prefigge l'obiettivo di adottare misure volte al contenimento del costo dell'energia elettrica e allo sviluppo delle energie rinnovabili;
le disposizioni ivi contenute, però, rischiano di non risultare adeguate al fine dell'efficientamento energetico e alla produzione di energia rinnovabile secondo le reali esigenze del Paese alla luce del protrarsi del conflitto attualmente in corso tra Ucraina e Federazione Russa;
all'articolo 14, infatti, viene previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'efficienza energetica, ma limitatamente alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
al fine di raggiungere concretamente quanto previsto dal provvedimento in esame, pertanto, è necessario adottare misure ulteriori e più incisive, in modo tale da calmierare effettivamente i prezzi legati all'acquisto di energia elettrica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare uno o più atti normativi al fine di garantire l'erogazione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 60 per cento dei costi totali sostenuti per l'installazione di impianti fotovoltaici da utilizzare in 5 quote annuali per tutti i soggetti indicati in premessa al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e che tale erogazione non sia soggetta a limitazioni legate alla situazione patrimoniale del richiedente, ai metri quadri e alla classe catastale dell'impianto di riferimento.
9/3495-AR/79. Donzelli, Delmastro Delle Vedove.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si prefigge l'obiettivo di adottare misure volte al contenimento del costo dell'energia elettrica e allo sviluppo delle energie rinnovabili;
le disposizioni ivi contenute, però, rischiano di non risultare adeguate al fine dell'efficientamento energetico e alla produzione di energia rinnovabile secondo le reali esigenze del Paese alla luce del protrarsi del conflitto attualmente in corso tra Ucraina e Federazione Russa;
all'articolo 14, infatti, viene previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'efficienza energetica, ma limitatamente alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
al fine di raggiungere concretamente quanto previsto dal provvedimento in esame, pertanto, è necessario adottare misure ulteriori e più incisive, in modo tale da calmierare effettivamente i prezzi legati all'acquisto di energia elettrica per tutti i soggetti privati residenti in Italia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare uno o più atti normativi al fine di garantire l'erogazione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei costi totali sostenuti per l'installazione di pannelli fotovoltaici da utilizzare in 10 quote annuali per tutti i soggetti indicati in premessa al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e che tale erogazione non sia soggetta a limitazioni legate alla situazione patrimoniale del richiedente, ai metri quadri e alla classe catastale dell'impianto di riferimento, a patto che l'impianto installato garantisca una produzione energetica non inferiore al 200 per cento del reale fabbisogno energetico medio annuo, con l'obbligo per il soggetto beneficiario di cedere a titolo gratuito allo Stato per il tramite del Gestore dei Servizi Energetici l'energia prodotta in eccesso rispetto al reale fabbisogno energetico.
9/3495-AR/80. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.
La Camera,
premesso che
il disegno di legge in esame reca conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
il provvedimento in esame, pur riconoscendo sostegni al mondo dell'industria, non prevede misure a favore della categoria tra le più colpite prima dalle restrizioni dovute alla pandemia ed ora dall'aumento dei costi energetici che è quella dei rappresentanti e degli agenti di commercio;
in Italia gli agenti di commercio sono circa 230 mila, che intermediano quasi il 70 per cento del Pil nazionale, utilizzando ogni giorno la propria auto, percorrendo, in media, 40 mila chilometri all'anno a testa;
si tratta di una tra le categorie più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia e ora, con i costi del carburante saliti del 30 per cento, i ritardi nelle forniture dovute alla mancanza di materie prime e al pesante incremento dei costi di trasporto, rischia la paralisi per tutta la filiera del commercio che ruota attorno alla loro attività;
è del tutto evidente che vadano introdotte iniziative specifiche a sostegno degli agenti di commercio,
impegna il Governo
ad adottare opportune misure volte ad assicurare un tempestivo sostegno economico in favore della categoria degli agenti e dei rappresenti di commercio, particolarmente colpita dall'aumento dei costi del carburante.
9/3495-AR/81. Zennaro.
La Camera,
premesso che:
il piano d'azione del Green Deal – patto con il quale l'Unione Europea si è impegnata ad azzerare le proprie emissioni di CO2 entro il 2050 – incentiva un utilizzo più efficiente delle risorse energetiche per lo sviluppo di un modello economico più circolare e sostenibile;
a tal proposito, il biometano rappresenta un'alternativa di risorsa energetica valida e innovativa in quanto, a differenza di altre fonti rinnovabili, richiede limitati investimenti nelle infrastrutture e, in merito al rilascio di emissioni di anidride carbonica, è una fonte considerata «neutrale» in quanto prodotta attraverso la digestione di biomasse derivanti da sottoprodotti, scarti da lavorazioni industriali e materiale organico;
per tale ragione, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita rilevante della produzione e dell'utilizzo di biometano, crescita che sta ricevendo una forte spinta anche dagli incentivi messi a disposizione dall'unione Europea che ha l'obiettivo di rendere economicamente sostenibile l'impiego di questa risorsa di grande importanza nella corsa a una produzione di energia più rinnovabile;
tra i vari prodotti utilizzabili per la produzione di biometano avanzato attualmente non sono inseriti i cosiddetti SOA (Sostanze di Origine Animale) di categoria 3 così come definiti dal Reg CE n. 1069/2009 e del Reg. CE 142/2011 (e relativa normativa di attuazione) quali gli scarti di lavorazione delle industrie casearia, dolciaria, e altro);
l'impiego di tali sottoprodotti o scarti di lavorazione che non sono esplicitamente indicati nelle tabelle del DM 10/10/2014 e DM 2/3/2018 esclude la possibilità agli impianti di produzione di accedere ai sistemi di incentivazione;
i SOA di categorie 1 e 2 (prodotti dal punto di vista igienico sanitario sono molto più pericolosi), sono inseriti tra i prodotti utilizzabili per la produzione di biometano non avanzato,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per inserire nella tabella A di cui all'Allegato 3 parte A dei DM 10/10/2014 e DM 2/3/2018 la dicitura «SOA cat. 3 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio».
9/3495-AR/82. Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
Torino è una città che può vantare molte eccellenze infrastrutturali, in particolare nel campo energetico e dei trasporti, che fanno della realtà metropolitana torinese una delle più integrate ed avanzate del nostro Paese;
il teleriscaldamento a Torino rappresenta il primo sistema di produzione di calore con circa 500 chilometri di doppie tubazioni interrate di mandata e ritorno, per servire una volumetria di complessivi 54 milioni di metri cubi, corrispondenti a 550.000 abitanti;
grazie all'entrata in servizio della centrale di cogenerazione Torino Nord, che consente di teleriscaldare ulteriori 15 milioni di metri cubi, si è consolidato il primato di Torino quale città più teleriscaldata d'Italia, e nel contempo anche d'Europa;
il Teleriscaldamento risponde al doppio requisito di maggiore sostenibilità ambientale e di riciclo delle materie prime utilizzate (l'acqua nel caso di specie);
nel gennaio del 2021 la spesa del riscaldamento con il gas di una «famiglia tipo» era di circa 250 euro che è diventata di 440 euro nel gennaio 2022, aumentando di quasi 190 euro; per gli utenti del teleriscaldamento, prendendo come riferimento le medesime bollette di gennaio, i costi salgono dai 226 euro del 2021 ai 476 euro del 2022, con un aumento di 250 euro mensili;
gli utenti finali del teleriscaldamento non hanno quindi, sino ad ora, beneficiato di misure dirette di contenimento della spesa energetica da parte del Governo, diversamente da quanto avvenuto per le medesime categorie di utenti serviti nel medesimo mercato (mercato del calore) dai vettori energetici alternativi per la produzione di calore (energia elettrica e gas);
l'aggravio di spesa sopportato da famiglie e imprese servite dal teleriscaldamento nel terzo trimestre 2021 e nel primo trimestre 2022 ha contribuito a generare una condizione di difficoltà diffusa e generalizzata che gli utenti manifestano giornalmente agli operatori e che richiede l'adozione di misure urgenti ed efficaci, mirate a contenere tale aggravio al fine di scongiurare una situazione di criticità non più sostenibile per l'intero settore, considerato il contesto di mercato penalizzante rispetto ai vettori energetici alternativi (gas), che ha visto peraltro irrimediabilmente compromesse le campagne di vendita 2021/2022,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per estendere i benefici della riduzione dell'aliquota Iva dal 10 al 5 per cento anche agli utenti del teleriscaldamento, sinora esclusi dagli sgravi previsti dal Governo contro i rincari di gas ed energia.
9/3495-AR/83. Maccanti, Benvenuto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
La Camera,
premesso che:
l'Unione Europea, con la Direttiva europea RED II (2018/2001/UE), oltre a rendere vincolanti gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, biocarburanti e governance energetica, ha definito il concetto di Comunità Energetiche, in prospettiva di decentramento e localizzazione della produzione energetica attraverso il coinvolgimento di cittadini «prosumers», attività commerciali e imprese del territorio, con l'obiettivo di produrre, consumare e scambiare energia in un'ottica di autoconsumo e collaborazione;
in Italia, con l'articolo 42-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (in vigore dal 15 dicembre 2021), che recepisce la direttiva europea RED II sull'uso delle FER, in linea con gli obiettivi del PNRR, si è inteso attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare le comunità energetiche rinnovabili, nell'ambito del percorso di crescita sostenibile e di transizione energetica, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (-55% di emissioni climalteranti rispetto al 1990) e 2050 (net-zero);
già dalla stessa definizione di comunità energetica le amministrazioni comunali sono chiamate ad avere un ruolo attivo. La comunità energetica, infatti, deve avere come obiettivo quello di «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità» e riveste la natura giuridica di «associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro». Le comunità di energia rinnovabile sono collocate, pertanto, dal legislatore in un perimetro no profit e orientate ad un più ampio beneficio ambientale e sociale, che travalica i confini della singola comunità energetica e si estende alla comunità locale di riferimento;
le comunità energetiche e l'autoconsumo possono favorire la coesione sociale, consentendo l'accesso all'energia ai soggetti indigenti, sostituendo così forme di sussidio diretto nel pagamento della bolletta. Esse possono essere utilizzate dai Comuni come forme di social housing, che prevedono la condivisione dell'energia prodotta, promuovendo forme di solidarietà elettrica e l'abbattimento dei costi energetici per i cittadini in difficoltà;
esse possono costituire strumento di supporto all'associazionismo locale e al terzo settore, strumento di rilancio dei distretti di commercio o delle aree artigianali, nonché strumento di riqualificazione, anche urbanistica, di determinate zone;
i Comuni possono quindi agevolare, nel rispetto della normativa di riferimento, l'utilizzo di coperture di edifici pubblici e di terreni non agricoli, per favorire l'installazione di impianti asserviti a forme di autoconsumo collettivo;
il PNRR, nell'ambito della missione 2, promuove le comunità energetiche e l'autoconsumo, destinando in particolare risorse a Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, per prevenire fenomeni di spopolamento,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per istituire un tavolo tecnico permanente, tra Governo ed Enti Locali, quale strumento idoneo a sostenere il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore, al fine di promuovere le comunità energetiche rinnovabili e/o le forme di autoconsumo collettivo, nell'ambito del percorso di crescita sostenibile e di transizione energetica;
a favorire la semplificazione delle procedure, evitando aggravi di costi per consulenze in capo ai soggetti partecipanti;
a destinare risorse anche ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per favorire le comunità energetiche rinnovabili e/o le forme di autoconsumo collettivo.
9/3495-AR/84. Covolo, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che,
a Parma, la rete di teleriscaldamento ha iniziato la sua estensione nei primi anni del 2000 e attualmente copre circa il 30 per cento del territorio servendo calore a circa 60.000 abitanti con una rete di 103 km di doppia tubazione;
tale infrastruttura energetica, consente di eliminare emissioni nell'atmosfera e ridurre l'inquinamento, è alimentata dall'impianto di cogenerazione di Via Lazio supportato dall'impianto termico di Parco Farnese, ad acqua surriscaldata a 120°, e dall'impianto Campus Universitario che serve una rete in isola ad acqua a 90°;
le più recenti normative europee individuano nello sviluppo del teleriscaldamento uno degli strumenti principali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;
l'aggravio di spesa sopportato dalle famiglie parmigiane e imprese servite dal teleriscaldamento nel terzo trimestre 2021 e nel primo trimestre 2022 ha contribuito a generare una condizione di difficoltà diffusa e generalizzata che richiede l'adozione di misure urgenti ed efficaci mirate a contenere tale aggravio al fine di scongiurare, anche considerati gli attuali scenari energetici non incoraggianti in termini di previsione futura della spesa, una situazione di criticità non più sostenibile per l'intero settore;
a tale riguardo va altresì sottolineato come, in particolare, l'asimmetria di intervento sino ad ora adottata in materia di IVA implichi difficoltà crescenti anche per gli operatori del teleriscaldamento i quali si trovano ad agire in un contesto di mercato penalizzante rispetto ai vettori energetici alternativi (gas), e che ha visto peraltro irrimediabilmente compromesse le campagne di vendita 2021/2022,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per estendere i benefici della riduzione dell'aliquota Iva dal 10 al 5 per cento anche agli utenti del teleriscaldamento, sinora esclusi dagli sgravi previsti dal governo contro i rincari di gas ed energia.
9/3495-AR/85. Cavandoli, Tombolato, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge, oggetto di conversione, prevede misure per l'efficienza, la riconversione e per la semplificazione strutturale energetica, a favore di imprese e delle famiglie, volte a contrastare i rincari nel settore nonché a sostenere le filiere produttive in sofferenza;
il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», cosiddetta RED II, ha stabilito, fra l'altro, specifiche disposizioni di semplificazione per l'installazione di impianti FER;
in particolare, il citato decreto legislativo, interviene sulla disciplina di snellimento delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti PER, già avviata con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
secondo quanto previsto al punto 13.1, lettera j) delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (decreto ministeriale del 10 settembre 2010), il procedimento unico di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 deve essere corredato da «l'impegno, alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale»;
considerato che:
a partire dalla fine del 2021 sono stati sbloccati numerosi impianti di energia per una potenza totale di 1.407,3 MW (1,407 GigaWatt) da fonti rinnovabili;
il conflitto in atto tra Russia e Ucraina ha reso impellente la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento e, in tal senso, le fonti rinnovabili rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare la produzione nazionale, avendo come obiettivo anche la transizione energetica;
l'evolversi e il perdurare della attuale situazione emergenziale in materia energetica potrebbero richiedere l'adozione di ulteriori misure volte a sostenere ed implementare il fronte delle energie rinnovabili;
sarebbe opportuno conciliare le esigenze dei territori con una situazione emergenziale energetica di grandi proporzioni, a tal fine procedendo ad interventi di armonizzazione degli interessi centrali e locali coinvolti e di snellimento burocratico,
impegna il governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a prevedere che in assenza di una specifica e puntuale definizione da parte della Regione competente in ordine ai tempi e alle modalità di prestazione della garanzia fideiussoria, la mancata corresponsione della stessa non costituisca motivo di decadenza del titolo autorizzatorio per la realizzazione e l'esercizio degli impianti FER, e ne sia consentito il deposito ai fini del riconoscimento della proroga delle autorizzazioni uniche regolarmente rilasciate, in tal modo favorendo la chiusura dei numerosissimi contenziosi in essere.
9/3495-AR/86. Aresta.
La Camera,
premesso che;
il decreto-legge, oggetto di conversione, prevede, inter alia, misure tese a mitigare gli aumenti dei costi delle materie prime energetiche, contrastando i rincari nel settore e sostenendo le filiere produttive in sofferenza;
oltre alla termovalorizzazione, una ulteriore possibilità di recupero di energia da rifiuti non preparati per il riutilizzo e non riciclabili è la produzione di un Combustibile Solido Secondario (CSS) da utilizzare in impianti produttivi in sostituzione di combustibili fossili;
in particolare, ai sensi dell'allegato C, parte IV, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), l'operazione «RI» consiste nell'attività di recupero energetico tramite utilizzazione del rifiuto quale combustibile o altro mezzo per produrre energia, includendo in tali attività l'utilizzo dei rifiuti come combustibile normale o accessorio in impianti industriali volti alla produzione di energia o di materiali (ad esempio centrali elettriche o cementifici);
l'articolo 237-duodecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 2, prescrive che gli impianti di incenerimento e coincenerimento siano progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell'atmosfera non superino rispettivamente i valori di cui, rispettivamente, all'allegato 1 paragrafo A ed all'allegato 2 paragrafo A sempre del Titolo III-bis alla parte IV TUA;
inoltre, il decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013, meglio noto come Decreto End-of-Waste, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di CSS, individua le condizioni di stoccaggio, di movimentazione e di utilizzo all'interno dei processi industriali e in particolare nel settore del cemento nonché i valori limite di emissioni per gli impianti di coincenerimento, prevedendo gli opportuni sistemi di misurazione e controllo delle emissioni e individuati i criteri in base ai quali alcune tipologie di CSS cessano di essere rifiuti e sono da considerare un prodotto a tutti gli effetti;
compete alle Regioni rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) che autorizza l'esercizio di una installazione in cui sono svolte una o più attività tra quelle riportate nell'allegato VIII, alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità ai requisiti di cui al Titolo III-bis della Parte II medesima e nella quale vengono indicati i limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno che variano a seconda dell'impianto e dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione;
in Italia, secondo quanto indicato dall'Assodazione italiana tecnico economica cemento (AITEC) sono 50 i cementifici presenti sul territorio (forse il più alto numero di impianti per singolo Paese in Europa) da cui l'elevata domanda di combustibile per l'alimentazione degli altoforni che rende molto allettante la scelta di bruciare i rifiuti, creando un volume di affari molto sostanzioso e nel contempo rendendo assai appetibile il ricorso al CSS quale soluzione ai problemi di gestione dei rifiuti per molte amministrazioni locali;
in base al rapporto dell'International society of doctors for environment (ISDE), i cementifici sono installazioni industriali ad alto impatto ambientale ritenute altamente inquinanti (qualunque sia il combustibile utilizzato) ed i limiti per le emissioni di questi impianti sono più elevati e soggetti a deroghe rispetto a quelli degli inceneritori propriamente detti. Rispetto ad un inceneritore classico, infatti, l'ISDE indica che un cementificio emette il triplo di anidride carbonica, il triplo di polveri sottili, da 10 a 30 milligrammi al metro cubo, il sestuplo di ossidi di azoto, da 200 a 800-1.200 milligrammi al normal metro cubo, il sestuplo di anidride solforosa, da 50 a 300, identica quantità di acido cloridrico (10 milligrammi al normal metro cubo), il settuplo di carbonio organico totale, da 10 a 10- 70 milligrammi al normal metro cubo;
in tale contesto di forti emissioni inquinanti assai spesso si accompagna la mancanza o carenza di un efficace sistema integrato di controlli ambientali a livello nazionale;
risulta necessario, pertanto, anteporre il preminente principio di precauzione a tutela della salute collettiva e della salvaguardia dell'ambiente, sia con riguardo alle emissioni in atmosfera, che contribuiscono al cambiamento climatico in atto da cui derivano enormi danni all'economia e alla popolazione, che con riferimento all'inquinamento idro-geologico del territorio e al contrasto a comportamenti che vanno oltre la legalità consistenti non solo nel traffico e nello smaltimento illecito dei rifiuti, ma anche nella possibilità di mescolare nelle ecoballe rifiuti non consentiti a legislazione vigente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative per il monitoraggio ad hoc delle predette autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «RI» come combustibile o come altro mezzo per produrre energia operato dagli impianti di produzione di cemento, anche considerando il ricorso al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (Recer) di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero ad altro registro appositamente istituito.
9/3495-AR/87. Micillo, Masi, Sut, Zolezzi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Alemanno, Carabetta, Di Lauro, Maraia, Chiazzese, Fraccaro, Terzoni, Traversi, Varrica, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, oggetto di conversione, prevede, misure volte a contrastare i rincari nel settore energetico e a sostenere le filiere produttive in sofferenza;
in particolare, l'articolo 14 introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea;
il citato contributo è concesso fino al 30 novembre 2023 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza l'applicazione dei limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e di cui all'articolo 34 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000);
la norma, pertanto, non contempla la possibilità, da parte delle imprese localizzate nelle regioni interessate dalla misura, di poter usufruire dell'opzione della cessione, per intero, del credito o dello sconto sul corrispettivo effettuato dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
si tratta infatti di strumenti fondamentali di supporto alle imprese in difficoltà che, in una fase di contrazione economica come quella attuale, rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate e di veder pregiudicata la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi e non,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tese ad introdurre l'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura per i contributi sotto forma di crediti d'imposta riconosciuti alle regioni del mezzogiorno per investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
9/3495-AR/88. Masi, Chiazzese, Orrico.
La Camera,
premesso che
il Titolo I del provvedimento in esame introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili;
l'articolo 9 e successivi del provvedimento in esame prevedono semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ed in particolare per gli impianti fotovoltaici;
in particolare nell'ambito della strategia tesa ad accelerare il tasso di installazione delle fonti rinnovabili – anche attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi degli impianti – si prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ad accezione degli impianti che insistono su aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico;
considerato che
il fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello sviluppo economico, rivolto a micro, piccole e medie Imprese, e professionisti appartenenti a qualsiasi settore garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa fino ad un massimo dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria e fino ad un importo massimo garantito per beneficiario di 2,5 milioni di euro;
in occasione dell'emergenza COVID-19 il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto «Decreto Liquidità») ha previsto semplificazioni delle procedure di accesso, un incremento delle coperture della garanzia e un ampliamento della platea dei beneficiari per imprese e professionisti che affrontano le conseguenze dell'epidemia da COVID-19;
le misure previste dal decreto «Liquidità» (articolo 13, comma 1 del suddetto decreto-legge) per il Fondo di garanzia sono state recentemente prorogate fino al 30 giugno 2022 con le modifiche introdotte dalla legge n. 234 del 2021 (legge di Bilancio per il 2022), a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Commissione Europea con la comunicazione dell'11 gennaio 2022;
ora tuttavia la nuova emergenza energetica sta mettendo a dura prova la continuità produttiva di numerose imprese;
i primi provvedimenti emergenziali assunti dal Governo ed in particolare il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (cosiddetto decreto «Sostegni-ter»), si sono concentrati sui meccanismi di riduzione dei costi delle energia elettrica quali l'annullamento degli oneri generali di sistema, per il primo trimestre 2022, a favore delle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese cosiddette energivore, l'introduzione di un meccanismo di compensazione per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi;
tuttavia per fronteggiare la nuova «crisi energetica» oltre alle opportune misure adottate per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno necessariamente funzione calmierante, appare necessario prevedere anche interventi volti a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili e il sostegno degli investimenti in impianti per l'autoproduzione da impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, anche in termini di accelerazione dei processi autorizzativi, prevedendo forme di estensione delle agevolazioni previste dal cosiddetto «Decreto liquidità» anche a favore dei soggetti che provvedono all'installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'introduzione di procedure semplificate, un incremento delle risorse previste e un ampliamento dell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale, a favore di quelle imprese e quei professionisti che provvedono all'installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili.
9/3495-AR/89. Davide Aiello.
La Camera,
premesso che:
gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta elettrica volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati dal Legislatore, che attengono allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ma anche a misure di politica sociale e di politica industriale correlate ai sistemi energetici;
con la riforma degli oneri generali di sistema, dal 1° gennaio 2018, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito la nuova struttura tariffaria degli oneri, suddividendoli in due raggruppamenti; la componente Asos, che include oltre il 99 per cento degli oneri relativi al finanziamento alle fonti rinnovabili e assimilate; e la componente Arim che include tutti gli altri oneri generali;
relativamente alla componente Asos, una parte degli incentivi alle rinnovabili si riduce, se si alza il prezzo unico nazionale, cosiddetto PUN, grazie ai meccanismi di feed-in premium e feed-in tariff, in cui il Gestore dei servizi energetici ritira commercialmente l'energia elettrica immessa in rete dai produttori al prezzo stabilito dal rispettivo regime incentivante e la rivende, per la parte correttamente programmata al prezzo di mercato zonale;
tanto la componente tariffaria Asos che la componente Arim, poste a carico dei clienti finali per l'acquisto dell'energia elettrica con apposite voci in bolletta, vanno ad alimentare il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) tramite cui è assicurata la copertura degli oneri derivanti dalle diverse tipologie di beneficio a favore delle fonti energia rinnovabile (PER) elettriche;
come testimoniato da ARERA in più occasioni nel corso di audizioni parlamentari, l'aumento dei prezzi di mercato registrato finora ha comportato una corrispondente riduzione del fabbisogno dell'onere Asos. Nel complesso, il miglioramento ha implicato una riduzione del fabbisogno di trasferimento di risorse alla CSEA ovvero una garanzia circa la disponibilità di risorse per il bilancio dello Stato da destinare ad ulteriori eventuali interventi;
considerato che:
se al crescere del prezzo unico nazionale (PUN) diminuisce il fabbisogno a copertura degli oneri generali di sistema (in particolare, la componente Asos), visti gli elevati incrementi di prezzo registrati nell'ultimo periodo sui mercati dell'energia, è ragionevole ipotizzare che il fabbisogno economico per azzerare tali oneri sia notevolmente diminuito;
secondo quanto riportato da ARERA nella memoria 48/2022/I/com, depositata nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti tenutasi l'8 febbraio u.s., la componente Arim si stima pesare circa 2,3 miliardi di euro all'anno;
quanto invece alla componente Asos, il PUN medio stimato sul 2021 da ARERA, è stato pari a 121,87 €/MWh, corrispondente ad un fabbisogno atteso Asos sul 2021 pari 10,6 miliardi di euro (dati ARERA, delibera aggiornamento oneri 31 gennaio 2022 – Allegato A);
il PUN medio stimato sul 2022 da ARERA è pari a 175,96 €/MWh, corrispondente ad un fabbisogno atteso Asos sul 2022 pari a 8,2 miliardi di euro (dati ARERA delibera aggiornamento oneri 31 gennaio 2022- Allegato A), quindi in diminuzione di circa 2,4 miliardi di euro rispetto all'anno precedente;
stando a quanto appena riportato, il fabbisogno economico per azzerare gli oneri generali di sistema per i primi due trimestri del 2022 dovrebbe essere diminuito da circa 6,4 miliardi di euro a 5,2 miliardi di euro e, pertanto, avendo il Governo stanziato 6 miliardi di euro per l'azzeramento, è ipotizzabile che siano state trasferiti a CSEA circa 0,8 miliardi di euro in più rispetto al fabbisogno, risorse non utilizzate e, quindi, tuttora potenzialmente disponibili;
laddove si consideri che il PUN medio reale relativo al I trimestre 2022 è stato di circa 250 €/MWh, ovvero superiore al PUN stimato di circa 75 €/MWh, potrebbe essere ragionevole presumere che il fabbisogno economico per l'azzeramento degli oneri generali di sistema nell'intero anno 2022 si sia ulteriormente ridotto di almeno 2,5 miliardi di euro e, quindi, di almeno 1,2 miliardi di euro sui primi due trimestri del 2022;
l'articolo 1-bis, introdotto da un emendamento dei Relatori approvato nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni congiunte Vili Ambiente e X Attività produttive, ha stabilito che, entro il 16 maggio p.v., ARERA è tenuta a rendicontare circa l'utilizzo delle risorse destinate ai fini del contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, e distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico,
impegna il Governo
verificato e quantificato con esattezza l'avanzo di risorse da parte di ARERA citato in premessa, a valutare l'opportunità di porre in essere, per quanto di sua competenza, ogni iniziativa utile ad assicurare che le risorse stesse siano destinate a coprire finanziariamente ulteriori misure di contrasto alla povertà energetica.
9/3495-AR/90. Davide Crippa, Sut, Masi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, misure fondamentali in grado di farci attraversare questa emergenza determinata dagli effetti congiunti della ripresa economica post – Covid e dell'andamento al rialzo dei mercati dei prodotti energetici, un quadro aggravato ulteriormente dagli effetti della guerra in Ucraina;
il provvedimento mira a sostenere la ripresa economica e a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego, stanziando cospicue risorse per fronteggiare il caro energia e sostenere le filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase;
per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto in esame, interviene su settori che sono interessati da grandi trasformazioni in corso, infatti, l'articolo 14 del provvedimento, introduce un contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Mezzogiorno attraverso risorse pari a 145 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 da destinare ad imprese meridionali a copertura dei costi supplementari necessari per conseguire un elevato grado di efficienza energetica e per l'auto produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) nell'ambito delle strutture produttive, inoltre, l'articolo 39, incrementa di 200 milioni di euro per il 2022 la dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital, uno strumento essenziale per sostenere le politiche di investimento delle aziende italiane attraverso l'acquisizione da parte di SIMEST di quote di minoranza nel capitale di società estere partecipate da aziende italiane;
l'aumento del costo delle materie prime e dei generi di prima necessità, la crisi e le difficoltà di interi settori produttivi hanno pesanti ripercussioni sulle imprese ma incidono negativamente anche sui lavoratori, famiglie monoreddito e sui pensionati, un'incidenza notevole che andrà arginata poiché nell'attuale contesto, forti tensioni si confermino anche per l'aumento dei prezzi di frumento e mais (+89,4 per cento e +96,2 per cento), olio di girasole (+182 per cento), per il fertilizzante urea e nitrato di ammonio (+396 per cento), l'acciaio non riesce a riassorbire l'aumento registrato dopo lo scoppio del conflitto (+208,3 per cento), il prezzo del nickel continua a caratterizzarsi per elevata volatilità (+154,3 per cento), alluminio e rame restano a livelli particolarmente elevati (+106 per cento e +71,2 per cento), oltre all'aumento dei prezzi energia e carburante, l'aumento delle materie prime, a oltre un mese dall'inizio del conflitto, si mantengono su livelli più alti di quelli di inizio febbraio 2022 e soprattutto ben superiori rispetto al periodo pre-pandemia;
sebbene gli interventi di mitigazione dell'aumento dei costi energetici messi in campo dal Governo siano ora indispensabili, a fronte di rincari troppo violenti e improvvisi, tali misure non potranno essere prorogati indefinitamente, il provvedimento in esame fa fronte agli attuali rincari, imposti dalle drammatiche tensioni geopolitiche ma le difficoltà negli approvvigionamenti, nel reperire materie prime, l'aumento esponenziale del costo dell'energia e del carburante, l'inflazione, sono fattori di una economia emergenziale che sta mettendo in ginocchio non solo le imprese e molti settori industriali in difficoltà di approvvigionamento essenziale per le produzioni, ma tali conseguenze ha gravi ricadute sulle fasce più deboli quali i lavoratori monoreddito nonché i lavoratori precari e i pensionati;
per far fronte alla situazione di grave emergenza economica determinata dalla crisi energetica in atto e sostenere la liquidità del sistema produttivo, già fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto alla pandemia da COVID-19, è altresì importante e fondamentale che le misure emergenziali siano accompagnate da misure immediate mirate sulle accise che gravano soprattutto sui carburanti e sull'IVA volte a sostenere sia le imprese sia le fasce dei consumatori più colpiti dai forti rincari,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di potenziare gli investimenti nel percorso di transizione energetica che includano altresì incentivi per l'innovazione tecnologica, il rispetto dell'ambiente, nonché misure selettive mirate al sostegno economico e occupazionale per le imprese, famiglie vulnerabili e pensionati che oggi rappresentano le categorie più colpite dall'aumento dei prezzi sia energetici che alimentari.
9/3495-AR/91. Amitrano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in questione, all'articolo 22, riguardante l'introduzione di misure finalizzate alla riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in conformità agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali. Inoltre, nella stessa norma è previsto che l'individuazione degli interventi ammissibili al finanziamento del fondo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e dei criteri e delle modalità di riparto di tali risorse venga demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;
allo stato attuale è necessario adottare misure ulteriori finalizzate a facilitare e velocizzare l'acquisizione di mezzi destinati al rinnovo del trasporto pubblico locale da parte degli enti territoriali, facendo in modo che le stesse stazioni appaltanti conferiscano alle aziende aggiudicatarie, contestualmente all'esito delle procedure per l'aggiudicazione delle forniture dei mezzi, un contributo a titolo di acconto sul totale del costo da sostenere per l'acquisto dei mezzi. In tal modo verrebbe incentivata anche una filiera nazionale per la produzione di autobus destinati al rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale, con conseguenti benefici sul piano occupazionale, produttivo ed industriale. Nel corso della pandemia in particolare, è emersa in maniera prepotente l'urgenza di incrementare la disponibilità di autobus per contenere gli effetti del contagio, ma, soprattutto, la transizione ecologica non può prescindere dal potenziamento del trasporto pubblico locale, soprattutto nel Mezzogiorno, limitando l'utilizzo dei veicoli privati e, di conseguenza, i fattori di inquinamento,
impegna il Governo:
a valutare l'adozione di provvedimenti che consentano alle stazioni appaltanti quali enti territoriali e Consip, già all'esito delle procedure per l'aggiudicazione delle forniture dei mezzi destinati al rinnovo del trasporto pubblico locale, di conferire alle aziende aggiudicatarie un contributo a titolo di acconto pari ad una quota del costo totale da sostenere per l'acquisto dei mezzi medesimi.
9/3495-AR/92. Maraia.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge, oggetto di conversione, nell'ambito delle misure per i territori colpiti dal sisma 2016, all'articolo 41, estende all'esercizio 2022 il differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni del cratere, nonché alle Province in cui questi ricadono, come già previsto per gli esercizi precedenti;
tuttavia, i territori colpiti dai sismi che hanno interessato dal 2016 i territori del centro Italia, necessitano di ulteriori misure che garantiscano stabilità e continuità alla ripresa economica e sociale e al rilancio delle attività produttive, unitamente al complesso degli interventi necessari per completare il percorso di ricostruzione e di messa in sicurezza degli immobili danneggiati e la prevenzione sismica e idrogeologica del territorio;
si rende, pertanto, necessario e urgente un intervento normativo che garantisca: un'ulteriore proroga del credito di imposta per investimenti da parte delle imprese del cratere di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8; l'estensione, anche per l'anno 2022, della disposizione di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine di sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI dovuta all'esenzione applicata agli immobili inagibili, in modo da assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani senza gravare sugli utenti degli immobili non interessati dal sisma; la continuità del meccanismo dei finanziamenti di CDP per le famiglie e le imprese danneggiate dagli eventi sismici, prorogando i termini ultimi di disponibilità dell'autorizzazione di spesa destinata a dare copertura al rimborso dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata concessi ai soggetti beneficiari e rendendo la misura di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 costante fino al 2048; una disciplina nazionale unitaria per le sanatorie edilizie riferite a lievi difformità nell'ambito degli interventi di ricostruzione e riparazione degli edifici privati, per i quali sia riscontrato il nesso di causalità con i danni causati dai sismi; il regolare svolgimento dell'attività didattica anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 mediante la proroga del regime derogatorio di cui all'articolo 18-bis decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le aree del sisma Centro Italia e per i comuni colpiti dal sisma sull'isola di Ischia,
impegna il Governo:
a prevedere, nel prossimo provvedimento legislativo utile, apposite misure e adeguate risorse economiche, anche a valere sui fondi disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, per i territori colpiti dal sisma del 2016-2017, volte a prorogare il credito di imposta per investimenti da parte delle imprese del cratere di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;
a garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani estendendo per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020; ad assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, prorogando all'anno 2048 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
a prevedere una disciplina nazionale unitaria per le sanatorie edilizie riferite a lievi difformità nell'ambito degli interventi di ricostruzione e riparazione degli edifici privati;
a garantire lo svolgimento dell'attività didattica per le aree del sisma Centro Italia e dal sisma dell'isola di Ischia, mediante la proroga delle misure di cui all'articolo 18-bis decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
9/3495-AR/93. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Emiliozzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 del provvedimento modifica l'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 in tema di misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia civile;
nello specifico, si prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo, ma non vengono risolte la lacuna normativa e le conseguenti incertezze in ordine al regime previdenziale applicabile agli avvocati vincitori del concorso, i quali paventano un possibile pregiudizio al loro status previdenziale, a causa della cancellazione dell'iscrizione alla Cassa Forense che sarebbe conseguenza automatica (ex lege) della sospensione dall'albo;
tale nuova causa di sospensione dall'albo, peraltro, potrebbe comportare effetti pregiudizievoli per gli avvocati in relazione al conseguimento di quei titoli che richiedono quale requisito un'anzianità di iscrizione all'albo: per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, ad esempio, è richiesto, in base alla nota del CNF del 2 marzo 2022, tra gli altri requisiti, l'aver frequentato negli ultimi cinque anni un corso di specializzazione, oppure, in alternativa, l'aver maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione che presuppone un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati – ininterrotta e senza sospensioni – di almeno otto anni. Anche per richiedere l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti è richiesta, com'è noto, una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati; sarebbe, quindi, opportuno introdurre normativamente un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, stabilendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dal suddetto articolo, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate, nonché prevedere che il periodo di sospensione, ex articolo 33, venga comunque computato ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione e di effettivo e continuativo esercizio della professione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate, prevedendo che il versamento dei contributi maturati in relazione al rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione avvenga in favore di Cassa Forense ovvero, in alternativa, consentendo, con modalità non onerose per l'avvocato beneficiario, la successiva ricongiunzione dei periodi previdenziali;
a valutare l'opportunità di prevedere che il periodo di sospensione ex articolo 33 venga comunque computato ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione e di effettivo e continuativo esercizio della professione.
9/3495-AR/94. D'Orso, Giuliano, Saitta, Ascari, Scutellà.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame in Commissione, tra le proposte emendative presentate alcune, in riferimento a modifiche direttamente connesse all'autoconsumo di energie rinnovabili hanno ricevuto la loro approvazione favorendo l'autoconsumo diretto fino a dieci chilometri permettendo il collegamento diretto tra impianto e utente finale;
la modifica mira a semplificare ulteriormente lo sviluppo delle rinnovabili nazionali in modalità autoconsumo;
nello scorso mese di gennaio le associazioni del settore hanno lanciato al governo un appello affinché definisca un piano strutturale della mobilità elettrica con l'obiettivo di non interrompere il trend positivo che ha visto, negli ultimi anni, una crescita nelle consegne di vetture emissioni zero,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative volte a reintrodurre, almeno per l'anno 2022, la detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, valutando altresì la possibilità di incrementare l'aliquota di detrazione nonché di introdurre la possibilità che la summenzionata detrazione possa essere ceduta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari.
9/3495-AR/95. Grippa, Chiazzese, Sut.
La Camera,
premesso che
secondo il report della «Lancet Commission on pollution and health» del 2017, ogni anno muoiono nel mondo 9 milioni di persone per inquinamento e 200 mila persone per le guerre, si muore 45 volte più di inquinamento che di guerra;
legiferare durante una crisi bellica senza tenere conto dei rischi da incrementato inquinamento può voler dire peggiorare notevolmente la mortalità assoluta;
risparmiare energia in settori non vitali e magari dove l'energia usata in eccesso crea disagio è una priorità. L'inquinamento luminoso è sempre più importante nel nostro Paese che risulta secondo l'Atlante mondiale dell'inquinamento luminoso come il Paese del Gruppo dei 20 con il territorio più colpito da questa forma di inquinamento. Secondo i dati della società Terna sui consumi elettrici, nel 2018 l'Italia ha consumato 5,9 miliardi di kilowattora (kWh), equivalenti a 5,9 gigawattora (GWh), per l'illuminazione pubblica, pari all'1,97 per cento dei consumi di energia elettrica. I dati sul consumo dei privati non sono disponibili, ma esso si stima attorno al 50 per cento del consumo pubblico. Possiamo dunque dedurre che il consumo pro capite annuo sia di circa 101 kWh per la sola parte pubblica. Considerando 0,5 chilogrammi di anidride carbonica (CO2) per ogni kWh prodotto dalle fonti fossili in Italia, il processo comporta l'emissione di quasi 3 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Ridurre il consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica a 15 kWh annui per abitante porterebbe a un risparmio di oltre 5 miliardi di kWh e di 2,5 milioni di tonnellate di CO2, e, per quanto riguarda i soli costi elettrici, di circa un miliardo di euro annui. Un ulteriore obiettivo è la riduzione dell'inquinamento luminoso, una forma di alterazione ambientale che ha, notoriamente, effetti limitanti sulla percezione del cielo notturno e sulle osservazioni astronomiche. L'inquinamento luminoso ha anche importanti conseguenze biologiche ed ecologiche: per gli organismi viventi, che si sono adattati, nella loro lunghissima storia evolutiva, alle condizioni naturali di luminosità, la grande quantità di luce artificiale che viene immessa nell'ambiente è un fattore nuovo e problematico. Essa incide su molte specie animali attraverso un effetto attrattivo che causa il dirottamento dalle traiettorie normalmente seguite negli spostamenti giornalieri e nelle migrazioni stagionali, distoglie da attività vitali come l'alimentazione e la riproduzione ed espone al rischio di mortalità diretta, che può risultare estremamente alto in termini numerici;
sembra sostenibile e accettabile socialmente la riduzione strutturale dei consumi di energia elettrica e la riduzione dell'inquinamento luminoso con obiettivi di consumo totale e/o pro-capite annuo per l'illuminazione esterna pubblica e privata, da raggiungere in ogni comune tenendo come dato di partenza quello del consumo rilevato nel 2019: entro il 31 Dicembre 2023 un consumo inferiore al 70 per cento o, in alternativa, inferiore al valore di 70 kWh pro-capite per arrivare gradualmente entro il 31 dicembre 2031 a un consumo inferiore al 20 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 20 kWh pro-capite;
l'entità dei sussidi e degli incentivi alle energie rinnovabili sembra non sufficientemente razionale, in particolare non si tiene conto dei seguenti criteri:
a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;
b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;
c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta;
e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria;
durante le audizioni e la discussione del presente decreto è emerso come vi siano anomalie di frequenza e tensione legate alla produzione energetica eolica o solare e condizioni varie che influenzano seriamente il funzionamento delle reti, portandole vicino ai loro limiti e risultano casi di energia eolica prodotta e non immessa in rete anche in quantità importanti per il sovraccarico delle linee di trasmissione esistenti; risulta che manca una dorsale adeguata di trasporto dell'energia rinnovabile in particolare in direzione Sud-Nord con rischio di spreco dell'energia stessa, risulta una rete fisicamente e tecnologicamente obsoleta che potrebbe inficiare nuove installazioni impiantistiche,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di ridurre progressivamente i consumi per l'illuminazione pubblica, impostando un cronoprogramma di riduzione dei consumi del 30 per cento a fine 2023 fino alla riduzione del 80 per cento al 2031, in ottica di sovranità energetica sostenibile;
a valutare l'opportunità di tarare gli incentivi alle fonti rinnovabili mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, avvalendosi del sistema ISPRA-SNPA, basandosi su un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali la filiera delle matrici, l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati, il rischio di alterazione della flora batterica del suolo derivato dagli spandimene, con particolare riferimento alle bioenergie;
a valutare l'opportunità di implementare la sicurezza e l'efficienza della rete di trasporto e trasmissione dell'energia in Italia, con particolare riferimento alla realizzazione di una dorsale Sud-Nord (dorsale Adriatica per esempio) per ottimizzare l'utilizzo della attuale energia rinnovabile prodotta e per consentire l'utilizzo dell'energia rinnovabile prodotta in futuro.
9/3495-AR/96. Zolezzi.
La Camera,
premesso che:
la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021, che ha definito l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus, nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021 –2027, ha determinato la riclassificazione delle regioni Marche e Umbria da regioni più sviluppate a regioni «in transizione»;
infatti il tessuto sociale ed economico delle regioni Marche e Umbria non solo ha subito le ripercussioni del sisma, ma si è dimostrato particolarmente fragile sia per ragioni demografiche e geografiche, sia per la composizione delle imprese, molte delle quali di piccole e medie dimensioni; queste ultime sono state particolarmente toccate dalle crisi finanziarie tra il 2008 e il 2011 e dalle politiche di cosiddetto dumping sociale, con dismissioni per delocalizzare in altri Stati, ma anche in altre regioni italiane;
nel quadro della disciplina comunitaria, quando le incentivazioni assumono la qualità di aiuti di Stato, esse sono governate, nella loro intensità ed estensione territoriale, anche dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. Per tali motivi solo singole aree del territorio marchigiano e umbro potranno di volta in volta essere assistite, ai sensi della lettera c) dell'articolo 107 del TFUE, ove tale possibilità sarà prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
in risposta all'interrogazione a risposta orale 3/02231 del 28/04/2021 a firma di Terzoni, Cattoi, e Gallinella, sull'argomento dell'estensione dei benefici fiscali rivolti alle imprese nelle regioni svantaggiate il sottosegretario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dalila Nesci aveva assicurato che «sarà, dunque, in futuro, sempre più opportuno valutare criteri di effettiva deprivazione socio-economica dei territori, per perimetrare gli interventi, con un'attenzione dunque particolare anche per Umbria e Marche, come abbiamo inteso fare con la misura di ausilio alla progettazione territoriale»;
il Governo ha espresso parere positivo sull'Ordine del Giorno 9/03099/125, del 18/05/2021 presentato in assemblea a firma Terzoni, Ciprini, Cattoi, Gallinella, Emiliozzi, Rossini, Cataldi sul Progetto di legge 3099 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», volto ad impegnare il Governo a:
a) «intraprendere iniziative di competenza, dal punto di vista fiscale, economico, sociale e in termini di investimenti diretti, a favore dei cittadini, delle aziende e del territorio, per assicurare alle regioni che stanno entrando nella categoria europea di “transizione” di cui in premessa, politiche nazionali coerenti con quanto deciso su scala europea sulla base di indicatori oggettivi e per rispettare il principio secondo il quale la politica di coesione è volta a ridurre la disparità di sviluppo fra le regioni ed eguagliare le opportunità socio-economiche»;
b) «adottare iniziative, in considerazione del trend degli indicatori in costante peggioramento, volte a estendere i benefìci fiscali ed economici destinati alle regioni del Sud del Paese alle nuove regioni “in transizione” elencate in premessa, vista la presenza di altre regioni “in transizione” che già ne beneficiano, così da rendere omogenee le misure economiche e fiscali tra le regioni italiane senza discriminazione.»;
ad oggi, nonostante plurimi emendamenti depositati su diversi atti, a parte le ovvie conseguenze sulla programmazione dei fondi comunitari, nella quale il Governo era comunque obbligato a seguire l'evoluzione delle decisioni della Commissione, rispetto alle politiche strettamente nazionali è stato definito un unico provvedimento a favore delle due regioni in questione, quello relativo ai fondi destinati agli enti locali per la progettazione nell'ambito della coesione territoriale grazie all'articolo n. 12 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e comunque non su iniziativa Governativa ma approvando un emendamento a prima di firma Terzoni;
anche nel provvedimento in esame sono previsti, all'articolo n. 14, benefici fiscali esclusivamente per le regioni del sud, misure che, in ossequio a quanto sopra esposto e alle stesse posizioni del Governo sopra richiamate, dovrebbero essere rivolte anche alle imprese di Marche e Umbria, almeno in determinate aree che il Governo doveva determinare,
impegna il Governo:
a estendere nel primo provvedimento utile i benefici fiscali previsti dall'articolo 14 per gli investimenti rivolti all'autoconsumo anche alle aziende delle regioni Umbria e Marche, anche con perimetrazione di aree specifiche ai sensi della lettera c) dell'articolo 107 del TFUE;
a estendere anche ai territori delle regioni Umbria e Marche tutte le misure relative a benefici fiscali e agli investimenti aventi come beneficiari gli enti pubblici e le imprese delle aree svantaggiate, attraverso i prossimi provvedimenti ivi compresa la Legge di Bilancio in via di definizione.
9/3495-AR/97. Terzoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 37 del provvedimento concerne disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali;
come noto, in data 16 agosto 1972, Stefano Mariottini, un giovane sub dilettante romano, si immerse nel mar Ionio a 230 metri dalle coste di Riace Marina e rinvenne a 8 metri di profondità le statue dei due guerrieri che sarebbero diventate famose come i Bronzi di Riace;
tra quattro mesi sarà il giorno del cinquantennale dello storico ritrovamento che assume un significato ed una valenza fondamentale a livello nazionale per la Calabria, per l'Italia intera, ma anche a livello internazionale; .
al mondo infatti esistono cinque statue di bronzo risalenti al V sec. A.C, la sala del Museo Archeologico di Reggio Calabria ne contiene due: i Bronzi di Riace. Può, dunque, considerarsi uno degli spazi più importanti esistenti al mondo;
ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione;
l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;
l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
la Corte costituzionale – nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i Bronzi di Riace meritano di essere riconosciuti come monumento nazionale in quanto rivestono, altresì, un valore testimoniale, esprimendo un collegamento identitaria, o civico, di significato distintivo eccezionale;
le celebrazioni per il cinquantenario dovrebbero essere anche l'occasione per valorizzare l'intero territorio di Reggio Calabria e per incentivare quel turismo che per la Regione – e l'Italia nel suo complesso, il Mezzogiorno, in particolare – è «volano di sviluppo»;
a quattro mesi dall'anniversario, tuttavia, non esiste ancora una bozza di programma delle attività celebrative che, peraltro, avrebbero potuto coinvolgere anche altre città italiane;
iniziative da parte del Governo sono imprescindibili al fine valorizzare la bellezza culturale del Paese, e a partire proprio dal Mezzogiorno che, nel turismo, ha il suo punto di forza, nonché il suo tallone di Achille, se non adeguatamente tutelato e valorizzato;
il Museo interessato, secondo il Direttore, Carmelo Malacrino – come da lui riferito, in data 19 marzo 2022, ai microfoni del Tg Rai Calabria – «soffre di una drammatica carenza di personale (30 unità su 95), al punto da rendere difficile, se non impossibile, la normale gestione e programmazione delle varie attività [...] Dunque celebrare adeguatamente la ricorrenza senza le professionalità necessarie appare una missione difficile da portare a termine»;
ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», «il Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;
a tale cifra si aggiunge quella del PNRR che, per il capitolo Cultura – terza componente della Missione 1 – ha stanziato 6, 675 miliardi al fine di incrementare il livello di attrattività del sistema turistico e culturale del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali;
a tali investimenti si sommano quelli del Piano Strategico Grandi attrattori culturali, per 1,460 miliardi di euro, finalizzati al finanziamento di 14 interventi di tutela, valorizzazione e promozione culturale, di cui 53.000 euro sono destinati al Museo del Mediterraneo – Waterfront di Reggio Calabria,
impegna il Governo:
a destinare congrue risorse economiche alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e al Museo Archeologico della città per celebrare il cinquantenario del Bronzi di Riace, attraverso la realizzazione di eventi, e la gestione di manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale, con un evento conclusivo da tenersi, in data 16 agosto 2022, a Reggio Calabria;
a prevedere una Cabina regia, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che verifichi e garantisca un iter snello per lo stanziamento e l'utilizzo delle relative risorse, favorendo la realizzazione delle finalità illustrate.
9/3495-AR/98. Dieni.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
in particolare, l'articolo 29-bis del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali – tra cui quelle previste per gli interventi edilizi e per il mediante sconto in fattura e cessione del credito;
l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio) consente, in origine per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica – in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi – sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;
successivamente, con il decreto-legge Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022) e poi con il decreto-legge n. 13 del 2022, si è ulteriormente intervenuti sulla disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell'emergenza da COVID-19: attualmente la cessione del credito per i bonus edilizi può essere effettuata solo una volta, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, oppure a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, oppure a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
le politiche di rilancio dell'economia e della transizione ecologica stanno attraversando un momento di grande difficoltà legato al blocco delle liquidazioni del superbonus 110 per cento che si ripercuote inevitabilmente su tutto il sistema produttivo e sulla solidità economica delle imprese e delle ditte che si trovano esposte finanziariamente;
alcuni rallentamenti denunciati dagli operatori interessati nelle procedure delle cessioni del credito da parte del sistema bancario e i ritardi riscontrati dell'amministrazione finanziaria stanno mettendo in serio pericolo l'esistenza stessa di numerose imprese della filiera delle costruzioni che si sono adoperate ad anticipare ai clienti gli incentivi pubblici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, con successivi provvedimenti, anche di natura normativa, le necessarie iniziative volte a proseguire nello sforzo di assicurare alle imprese, senza ritardi, concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito d'imposta legati al Superbonus, ai bonus edilizi e anche ai nuovi bonus introdotti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 per far fronte ai rincari dell'energia che rischiano di paralizzare il mercato dell'edilizia e dunque ostacolare la ripresa ed il rilancio economico del Paese.
9/3495-AR/99. Papiro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca principalmente misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, al fine di mitigarne l'impatto su famiglie e imprese, nonché misure volte a favorire la transizione verde e a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas;
in particolare, l'articolo 3 del provvedimento in esame rafforza le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica già riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, al fine di contemperare l'aumento dei prezzi energetici;
tra le categorie particolarmente colpite dal caro bollette rientra anche quella appartenente allo spettacolo viaggiante, settore già fortemente penalizzato dalla pandemia da COVID-19, a causa della interruzione dell'attività dovuta alla pandemia e agli alti costi di riapertura;
con la deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/EEL dell'ARERA, sono state adottate disposizioni urgenti in materia di determinazione dei consumi per le connessioni temporanee destinate a usi di abitazione per far fronte alle forti criticità connesse all'elevato impatto economico derivante dall'attuazione delle disposizioni in materia di misura dei consumi per le utenze alimentate mediante tali connessioni;
i consumi di energia elettrica per usi di abitazione, nei casi di connessioni temporanee, possono essere molto elevati, in quanto il fabbisogno energetico di tali abitazioni è soddisfatto prevalentemente attraverso la fornitura di energia elettrica e la situazione attualmente risulta aggravata dalla pandemia energetica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le necessarie iniziative finalizzate all'equiparazione della tariffa ad uso domestico già prevista per le abitazioni in muratura di cui alla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/EEL dell'ARERA anche alle abitazioni su due ruote ad uso dello spettacolo viaggiante, al fine di ridurre i costi dell'energia sopportati da tale settore e promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante già duramente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/3495-AR/100. Galizia, Tuzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, oggetto di conversione, prevede, misure volte a contrastare i rincari nel settore energetico, a sostenere le filiere produttive in sofferenza nonché, in considerazione dell'evoluzione del conflitto bellico tra Russia e Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza energetica nazionale, di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale;
in particolare, l'articolo 21, al comma 1, lettera a), dispone che le misure che dovranno essere adottate dal Ministro della transizione ecologica per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale sono finalizzate ad ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;
lo stoccaggio del gas naturale è, infatti, un processo mediante il quale è possibile conservare il gas naturale in giacimenti esauriti. Si tratta di un servizio necessario per ottimizzare l'utilizzo della rete nazionale dei gasdotti, assicurando al contempo flessibilità di fornitura a fronte di variazioni della domanda (stoccaggio commerciale) e risposta a situazioni di mancanza/riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema nazionale, per esempio quando si presentano condizioni climatiche estreme o in caso di interruzioni dell'approvvigionamento dai gasdotti (stoccaggio strategico);
il ciclo di stoccaggio è composto principalmente da due fasi: l'iniezione, che avviene nel periodo estivo quando il consumo è basso, e l'erogazione, che si pratica durante il periodo invernale, quando il consumo è più elevato. In questa fase il gas viene ritirato attraverso il pozzo e, dopo aver transitato negli impianti della centrale per specifici trattamenti, è immesso nella rete di distribuzione. Il compressore nelle fasi di iniezione ed erogazione garantisce che il gas venga immesso alla giusta pressione nel giacimento o nella rete di trasporto nazionale;
l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e la necessità di consentire il più ampio riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 20222023 potrebbe condurre a considerare eventuali ipotesi di sovrapressione;
rileva, a tal fine, citare il diniego autorizzativo, lo scorso 2020, del Ministero dello Sviluppo economico sulla richiesta di prove di iniezione in sovrappressione nel giacimento di gas naturale di San Potito nel comune di Bagnacavallo (Ravenna), motivato dalla circostanza che il sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale è già caratterizzato da una capacità in termini di volumi di gas stoccabile piuttosto elevata e pertanto il nostro fabbisogno energetico non avrebbe nessun tipo di vantaggio dai progetti in sovrappressione perché non inciderebbero sulla richiesta di gas nel periodo di maggiore richiesta,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, affinché il livello di riempimento di ogni singolo stoccaggio presente nel territorio nazionale non superi la soglia del 100 per cento della relativa capacità di stoccaggio nazionale disponibile, soprattutto alla luce di eventuali pericoli di sicurezza legati a tali operazioni, quali possibili inneschi di sismicità riferibili alla operatività con livelli di sovrappressione mai autorizzati sul suolo italiano.
9/3495-AR/101. Sut.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame è volto alla conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
il provvedimento in particolare, dispone misure strutturali e di semplificazione in materia energetica volte a supportare la necessità di ridurre progressivamente la dipendenza delle economie avanzate dal petrolio, a causa della recente invasione russa in Ucraina e delle conseguenti problematiche geopolitiche;
come suggerito dall'Agenzia Internazionale dell'energia (AIE), risulta necessario attuare una serie di cambiamenti per limitare ed efficientare l'uso delle automobili soprattutto nelle grandi città, anche attraverso iniziative delle aziende in grado di contribuire a tal fine, promuovendo ulteriormente le modalità di lavoro agile, (cosiddetto smart working) e congiuntamente la limitazione dei viaggi di lavoro, dai cui effetti deriverebbe una riduzione del consumo di petrolio pari a circa 700 mila barili;
la pubblica amministrazione al riguardo, deve contribuire al cambiamento e aumentare le competenze nella progettazione d'interventi volti all'efficienza energetica; da diversi anni si approfondiscono infatti, iniziative di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici cosiddette: «smart city», il cui concetto si fonda sull'utilizzo di energie rinnovabili e di devolution energetica per le città, sebbene i risultati conseguiti siano attualmente complessivamente modesti;
risulta urgente e necessario pertanto, accompagnare le amministrazioni pubbliche verso un nuovo approccio di illuminazione pubblica efficiente, diagnosi energetica degli edifici, anche attraverso il sostegno di campagne di comunicazione e sensibilizzazione di turismo a basso impatto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità d'introdurre nel corso della legislatura, iniziative anche di tipo normativo, finalizzate alla promozione dell'attività di lavoro agile (cosiddetto smart working) in maniera permanente, svincolata dal contesto emergenziale per cui era si era resa necessario, al fine di determinare un consistente risparmio energetico nonché a incentrare le politiche e i relativi finanziamenti pubblici per sviluppare infrastrutture e innovazioni basate su un cambio di modello dello sviluppo economico legato alla green economy e all'efficienza energetica.
9/3495-AR/102. Cancelleri.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, reca una serie di misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas, introducendo interventi strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo, volta a prevenire che altre crisi analoghe all'attuale, possano determinare gli stessi effetti sulle famiglie e il sistema produttivo nazionale;
il provvedimento d'urgenza in particolare, attraverso gli articoli 19 e aggiuntivi, (introdotti nel corso dell'esame in sede referente, a seguito di una serie di proposte emendative approvate) affronta numerosi aspetti per il miglioramento della prestazione e dell'efficienza energetica, finalizzati a contenere gli incrementi dei consumi nazionali in crescita rispetto al 2020, nonché iniziative in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici;
al riguardo, a seguito del conflitto internazionale in corso in Ucraina, (i cui negativi effetti hanno tra l'altro, determinato una gravissima crisi energetica) risulta urgente e necessario intervenire, diversificando le fonti di approvvigionamento di gas anche attraverso altri Paesi, al fine di ridurre i rischi di carenza, così come più volte sostenuto recentemente anche dal Ministro della transizione ecologica Cingolani, in diverse occasioni; al contempo appare altresì urgente e indifferibile avviare un piano d'emergenza, come quello adottato in Germania, in grado ridurre gli spechi di energia per gestire le forniture energetiche ridotte;
a tali fine, si evidenzia come nei luoghi turistici nazionali o comunque di grande affluenza, (nonostante il freddo) numerosi esercizi commerciali, svolgono l'attività di vendita con le porte d'accesso dei locali completamente aperte; tale fenomeno, che in diversi comuni, ha provocato nei mesi scorsi diverse reazioni da parte degli enti locali interessati, (che hanno disposto ordinanze e regolamenti per migliorare la qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni) rappresenta evidentemente un modo di esercitare l'attività lavorativa, che contrasta con l'esigenza d'incremento della gestione energetica e di allineamento degli standard mirati a garantire la sostenibilità e la salvaguardia della salute;
analoghi comportamenti, che ostacolano le buone pratiche di efficientamento energetico, si rinvengono anche nei confronti degli esercizi commerciali e centri commerciali, le cui insegne luminose restano accese durante l'intera notte, rendendo sostanzialmente inutili le iniziative come la coibentazione delle pareti, nonostante recentemente alcune catene di grande distribuzione come la COOP, hanno dichiarato che provvederanno all'interruzione dell'illuminazione delle insegne di notte, nel caso non sia necessario;
in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa fra l'altro, come i consumi energetici oltre che all'aumento del fabbisogno energetico, (sostenuto in larghissima parte attraverso forniture straniere) spesso si traducono in un maggiore inquinamento dell'ambiente dovuto alla produzione, nel caso in cui tale approvvigionamento, derivi da fonti fossili, che peggiorano la qualità dell'ambiente e dell'aria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nel corso dei successivi provvedimenti, ulteriori interventi, anche di tipo normativo in aggiunta a quelli già introdotti, al fine di promuovere misure di contenimento del consumo energetico nazionale, sia nella rete distributiva, che per quanto riguardano, i consumi degli edifici pubblici e il contrasto a pratiche energivore inutili e dannose, come quelle esposte in premessa.
9/3495-AR/103. Zanichelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del decreto-legge, oggetto di conversione, reca disposizioni inerenti il contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale;
l'articolo 22 del citato decreto-legge, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico volto a favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;
considerato che:
la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, commi 107 e 108 reca disposizioni in tema di Green Mobility della pubblica amministrazione;
in particolare il comma 107 dispone che: «Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione dei rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.»;
il tema delle autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni è stato affrontato, in ripetute occasioni, da differenti disposizioni di legge e regolamento e da varie direttive ministeriali, con l'intento di razionalizzare il regime giuridico e le modalità di utilizzazione dei veicoli basandosi sul principio di trasparenza e di mobilità sostenibile oltre che con il fine di ridurre i costi delle amministrazioni per questo servizio e la promozione al solo acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale o a basso consumo energetico;
l'8 aprile 2021 è stato accolto l'ordine del giorno a prima firma Rizzo n. 9/02915-A/016 con il quale si impegnava il Governo a provvedere, in via prioritaria, all'acquisto di veicoli ibridi o elettrici nel caso in cui l'amministrazione necessiti di dismettere e approvvigionare autovetture di servizio o di rappresentanza istituzionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in tempi brevi e per quanto di competenza, di dare seguito all'ordine del giorno citato in premessa e, quindi, attuare le disposizioni di cui ai commi 107 e 108 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, coerentemente con gli obiettivi strategici in tema di sviluppo sostenibile del Paese e della tutela ambientale.
9/3495-AR/104. Rizzo.
La Camera,
premesso che:
il prezzo del gas naturale che solo un anno fa era inferiore a 0,20 euro/Smc ha subito forti incrementi già a partire dal secondo semestre 2021 arrivando a sfiorare i 3,5 euro/Smc nello scorso mese di dicembre, ed è oggi, anche in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina, stabilmente posizionato su livelli attorno ad 1 euro/Smc;
i citati aumenti dei prezzi del gas impattano fortemente in particolare sulle imprese a ciclo termico, determinando incrementi dei costi insostenibili, di oltre 5 volte rispetto a quelli dei 12 mesi precedenti. Ad esempio, per il solo settore ceramico si stima per il 2022 un maggior costo degli approvvigionamenti energetici superiore a 750 milioni di euro, pari a un quinto del fatturato) con evidenti effetti sulla continuità delle produzioni e rischi perdita di posti di lavoro di qualità;
considerato che:
il provvedimento in esame introduce, all'articolo n. 16, una misura volta a «fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi»;
tale misura prevede l'impostazione di un programma di incremento della produzione di gas naturale delle concessioni in essere, di durata massima pari a dieci anni, da assegnare ai clienti finali industriali ad elevato consumo di gas con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, a condizioni definite e prezzi equi;
la concreta attuazione del programma di sviluppo della produzione nazionale di gas, che impegna il GSE a remunerare in modo equo i concessionari, richiederà tempi tecnici per l'elaborazione dei progetti, l'autorizzazione delle opere necessarie e la loro realizzazione occuperà quindi un arco temporale di diversi mesi;
è invece essenziale che la misura, come indicato nella rubrica dell'articolo, possa contribuire a fronteggiare l'emergenza dei costi del gas già in atto mediante idonee misure di anticipazione degli effetti a favore dei soggetti assegnatari, in attesa che sia fisicamente disponibile il gas nazionale addizionale;
il costo della misura anticipatoria, prevedendo l'attuazione della misura al 1° luglio 2022 e la disponibilità fisica del gas al 1° gennaio 2023, è stimato dal GSE in 250 milioni di euro;
il costo della misura anticipatoria può essere coperto dai futuri ricavi della misura, una volta disponibile il gas nazionale addizionale, tanto più risulti equo il prezzo di assegnazione,
impegna il Governo:
a introdurre idonee misure transitorie che, in attesa della disponibilità fisica del gas e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, assicurino ai soggetti assegnatari la possibilità di accedere alla regolazione finanziaria del differenziale tra il prezzo di acquisto medio del gas a mercato e il prezzo di assegnazione;
a costituire a tal fine un apposito Fondo, eventualmente da integrare con una parte dei futuri ricavi derivanti dall'assegnazione del gas una volta disponibile.
9/3495-AR/105. Ascari.
La Camera,
premesso che:
l'indice Fao sui cereali è salito del 17,1 per cento in marzo su febbraio, in gran parte per le attese sul mercato di minori spedizioni dai porti del Mar Nero. In particolare il grano tenero – da cui si fanno farine per il pane, la pizza e la pasticceria – solo nel mese di marzo è rincarata del 20 per cento in quanto gli operatori anticipano già il crollo della produzione ucraina nel prossimo anno (una delle più importanti al mondo) e minori esportazioni anche dalla Russia. Per le stesse ragioni gli oli vegetali sono rincarati del 23 per cento in marzo. Si iniziano poi a notare aumenti significativi nei prodotti come i latte e derivati (più 2,6 per cento) e le carni (più 4.8 per cento), ciò in quanto i mangimi come il mais aumentano notevolmente a causa della guerra e rappresentano circa la metà o più dei costi degli allevamenti;
l'Ucraina fornisce all'Unione europea il 57 per cento delle sue importazioni di mais, il 42 per cento dei semi di colza e il 47 per cento dei semi di girasole, tutti destinati a diventare mangime per animali. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura ha lanciato l'allarme: fino al 30 per cento delle aree agricole in Ucraina non saranno seminate o non saranno raccolte quest'anno a causa del conflitto. Ma la crisi non riguarda solo l'Europa: «Tutto questo sta colpendo i più poveri e gettando i semi dell'instabilità politica e dei disordini in tutto il mondo», ha detto il segretario generale Onu Antonio Guterres, che ha evidenziato come 45 Paesi africani importino almeno un terzo del loro grano dall'Ucraina e dalla Russia e 18 di loro ne importano almeno il 50 per cento. Questi paesi includono Egitto, Congo, Burkina Faso, Libano, Libia, Somalia, Sudan e Yemen;
è doveroso intraprendere con ogni sforzo tutte le iniziative realmente perseguibili in sostegno dell'Ucraina che possono far cessare le ostilità della Russia contro la stessa Ucraina e mettere fine alla ingiustificata guerra di invasione che la Federazione Russa insieme alla Bielorussia hanno operato verso la nazione Ucraina. Nell'ambito di tali iniziative potrebbero essere ricomprese azioni perseguibili necessarie alla ricostruzione delle opere distrutte dai bombardamenti russi ed alla ripresa dell'economia dell'Ucraina. Segnalamento per quanto riguarda la continuità delle produzioni agricole;
il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è stato interamente ridelineato dalla legge n. 124 del 2014, stabilendo il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è «parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia»; in tale prospettiva la legge 125/2014 ha modificato il nome stesso del Ministero degli Affari esteri in Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);
gli obiettivi della cooperazione indicati dalla legge n. 125 del 2014 sono: lo sradicamento della povertà; la riduzione delle disuguaglianze; l'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, compresa l'eguaglianza di genere e le pari opportunità; la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai processi di pacificazione;
le attività di cooperazione pubblica allo sviluppo, si articolano in: iniziative in ambito multilaterale, attraverso la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali; partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea, collaborando sia alla definizione della politica europea di sviluppo, sia all'esecuzione e alla gestione di tali programmi tramite la nuova Agenzia per la cooperazione allo sviluppo; iniziative a dono, nell'ambito di relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia italiana per la cooperazione internazionale; iniziative finanziate con crediti concessionali erogati dalla società Cassa depositi e prestiti a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati; partenariato territoriale, ossia iniziative attuate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali; interventi internazionali di emergenza umanitaria per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni e per consentire rapidamente la ripresa dei processi di sviluppo; contributi ad iniziative della società civile,
impegna il Governo
anche al fine di scongiurare nell'immediato e nel lungo periodo l'ulteriore incremento dei prezzi dei cereali, dei mangimi e delle derrate alimentari ad essi correlate, a intraprendere misure volte a ridurre l'impatto della crisi sulla sicurezza alimentare globale e a valutare l'opportunità di programmare una organica iniziativa di sostegno alla ripresa ed allo sviluppo dell'Ucraina in conseguenza delle distruzioni subite dall'aggressione bellica della Russia, attivando il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo ed avviando misure di sostegno capaci di consentire la ripresa e la continuità della piena capacità di produzione agricola della nazione ucraina, nel quadro dell'impegno complessivo dell'Unione europea.
9/3495-AR/106. Gallinella.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone prime misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e misure strutturali in materia energetica volta a prevenire analoghe crisi, con effetti su famiglie e sistema produttivo nazionale;
l'articolo 4 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 e ne disciplina l'utilizzo;
a tale articolo, in sede referente, è stato aggiunto il comma 5-bis che prevede una disposizione transitoria per l'utilizzo di impianti di produzione di cemento autorizzati alle operazioni di recupero di rifiuti «RI», principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, in deroga ai vigenti atti autorizzativi;
numerosi studi scientifici dimostrano come la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare in merito alla emissione di diossine/composti organici clorurati e metalli pesanti, in particolare mercurio, enormemente pericolosi per la salute umana,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, la fine di prevedere in un prossimo provvedimento legislativo l'abrogazione delle deroghe introdotte in sede referente per l'utilizzo di impianti di produzione di cemento autorizzati alle operazioni di recupero di rifiuti «RI» e il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e controllo ambientali su tali impianti.
9/3495-AR/107. Dori, Romaniello, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.
La Camera,
premesso che:
il prezzo dell'energia elettrica nei primi tre mesi dell'anno risulta essere raddoppiato (+55 per cento) e poco meno ha fatto il gas (+41,8 per cento), rispetto al trimestre precedente;
durante un'audizione innanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, anche l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (A.R.E.R.A.) avrebbe rappresentato come tali incrementi risultino ancor più significativi se comparati con i prezzi dello scorso anno evidenziando, in particolare, che il prezzo di riferimento per l'energia elettrica, per il cliente tipo, è aumentato da 20,06 centesimi di euro per kWh nel primo trimestre 2021 a 46,03 centesimi di euro per kWh nel primo trimestre 2022. Analogo discorso per il servizio di fornitura gas naturale ove, nei medesimi intervalli di tempo, si registra un aumento da 70,66 centesimi di euro per metro cubo a 137,32 centesimi di euro;
tale aumento oggi risulta insostenibile non solo per le fasce di popolazione più fragili, ma anche per molte imprese ed enti locali;
alla luce di quanto rappresentato, è necessario segnalare il particolare disagio che si riversa sui bilanci degli enti locali: a tal proposito si evidenzia che il costo delle utenze è una delle principali voci che gravano sulla parte corrente dei bilanci comunali le cui spese per il mantenimento della pubblica illuminazione sono aumentate esponenzialmente. A ciò si aggiunga l'aumento del costo del servizio di fornitura del gas che impatta non solo sul riscaldamento degli uffici comunali strettamente intesi, ma anche su ciascun immobile di proprietà comunale o in suo uso esclusivo quali, solo per citarne alcuni in ottica esemplificativa, edifici scolastici, sedi di associazioni e centri sportivi che contribuiscono a generare l'aumento dei costi;
anche il rincaro del carburante si scontra con le logiche di contenimento della spesa pubblica: si pensi al quotidiano rifornimento di carburante che devono effettuare gli scuolabus per garantire il servizio di trasporto scolastico, le autovetture ed i mezzi in dotazione ai cantonieri ed agli uffici tecnici comunali per effettuare sopralluoghi per manutenzione del territorio nonché quelli destinati ai servizi di polizia locale per garantire sicurezza e prevenzione;
le spese aumentano da più fronti e i bilanci comunali di parte corrente sono gravemente compromessi, a tal punto che anche l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), insieme ad altre associazioni ed organizzazioni di categoria, si sono attivati nel denunciare il grido d'allarme dei Sindaci che, presto o tardi, si potrebbero trovare costretti a tagliare la spesa rinunciando a servizi essenziali per il cittadino al fine di rispettare gli equilibri di bilancio (ex pareggio) e non mandare l'ente che legalmente rappresentano in dissesto finanziario;
parimenti da attenzionare sono gli oneri riflessi che da ciò derivano: il caro energia impatterà anche sui bilanci dei nuclei familiari maggiormente bisognosi e, conseguentemente, contribuiranno ad aumentare le richieste di supporto e presa in carico da parte dei servizi sociali che, si ricorda, sono finanziati, quasi in maniera esclusiva, dai bilanci comunali;
è altresì necessario evidenziare che gli enti locali sottoscrivono convenzioni di fornitura di energia elettrica in regime Consip che, ormai da qualche tempo, non consente più la sottoscrizione della convenzione a prezzo fisso. Necessariamente, dunque, la scelta, forzata, da parte dell'amministrazione pubblica di sottoscrivere la predetta convenzione con prezzi di importo variabile espone i bilanci comunali ad una stabilità decisamente precaria. L'attuale scenario non consente possibilità di scelta ai Comuni, in quanto ogni altro acquisto al di fuori della piattaforma Consip, dove la domanda della Pubblica Amministrazione e l'offerta delle imprese si incontrano, potrebbe indurre la Corte dei Conti ad una formale contestazione di danno erariale all'amministrazione procedente, salvo che questi non dimostri che l'acquisto avvenuto al di fuori del mercato delle pubbliche amministrazioni sia economicamente più vantaggioso, il che appare alquanto improbabile;
stando ai dati forniti dall'istituto per la finanza e l'economia locale (I.F.E.L.) soltanto 224 comuni italiani su oltre 7900, detengono quote di partecipazione nelle società che erogano servizi di fornitura luce e gas e, pertanto, in grado di veder crescere le proprie entrate in maniera proporzionale alla crescita dei rincari;
oltre il 97 per cento dei comuni italiani quindi risulta fortemente penalizzato dal punto di vista finanziario e, considerando che il costo delle utenze incide sulla parte corrente dei bilanci comunali, la situazione è particolarmente allarmante se si tiene ulteriormente conto del fatto che la maggior parte dei predetti bilanci rispetta gli equilibri esclusivamente attraverso l'applicazione di oneri di urbanizzazione in parte corrente;
tale situazione è ben nota al legislatore a tal punto che, ai sensi dell'art. 1, comma 737, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è stata innalzata la percentuale di applicazione degli oneri di urbanizzazione nella parte corrente dei bilanci comunali dall'80% sino, addirittura, al 100 per cento dell'entrata ab origine prevista a finanziamento della spesa in conto capitale, permettendo maggiore flessibilità agli enti locali al fine di evitare situazioni di dissesto finanziario;
l'attuale scenario è disastroso ed alle Amministrazioni comunali restano ben poche strade percorribili: qualora l'imposizione fiscale non abbia raggiunto i limiti massimi previsti dalla legge vi è possibilità di generare maggior gettito fiscale aumentando le aliquote dei tributi locali come addizionale comunale all'Irpef ovvero imposta municipale propria (I.M.U.) e garantendo, dunque, maggiori entrate all'ente, che tuttavia penalizzerebbe i cittadini in maniera non accettabile alla luce delle difficoltà economiche che gli stessi devono affrontare. Peraltro l'aumento delle aliquote non essendo percorribile al fine di non gravare ulteriormente i cittadini già in difficoltà risulta nella pratica anche impossibile quando la percentuale applicata risulta pari all'aliquota massima prevista dalle leggi in materia sicché il rischio è quello di chiudere i bilanci in disavanzo e dichiarare il dissesto finanziario;
la dichiarazione di dissesto, di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dell'Amministrazione Comunale è una procedura ben diversa dal fallimento di una privata impresa, in quanto non è possibile determinare l'estinzione del Comune stesso essendo necessario garantire la continuità delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione della Repubblica italiana;
senza un celere e significativo intervento da parte del Governo italiano è possibile che un numero importante di comuni, entro la conclusione dell'esercizio, si trovi costretto ad attivare la procedura per dichiarare il predissesto finanziario, scenario assolutamente da evitare,
impegna il Governo:
a istituire un apposito fondo garantendo le necessarie coperture economiche da trasferire ai Comuni italiani al fine di contribuire all'abbattimento dei costi derivanti dai rincari dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas consentendo, dunque, agli stessi di poter svolgere le funzioni proprie previste dalla legge;
a elaborare una graduatoria dei comuni italiani che fanno richiesta del contributo di cui al punto precedente utilizzando, quali criteri guida, l'estensione territoriale del comune, il numero degli abitanti, l'assenza di quote di partecipazione nelle società che forniscono i servizi di fornitura di energia elettrica e/o gas, le spese certificate relative alle predette utenze sulla base dell'ultimo rendiconto di gestione disponibile, la virtuosità delle Amministrazioni sulla base degli investimenti effettuati nell'ultimo quinquennio per il contenimento e l'efficientamento energetico;
a trasferire il contributo ai comuni in maniera proporzionale alla posizione assunta nella graduatoria di cui al punto precedente sino all'esaurimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al punto n. 1);
a valutare la possibilità di sostenere le spese derivanti dalle penali derivanti dalla rinegoziazione dei mutui ovvero dall'estinzione totale o parziale degli stessi da parte dei comuni che si pongano l'obiettivo di ridurre l'indebitamento e, conseguentemente, alleggerire la parte corrente del bilancio comunale;
ad attivarsi presso Consip affinché si trovino soluzioni condivise alternative volte a garantire un contenimento dei costi.
9/3495-AR/108. Montaruli.
La Camera,
premesso che:
con apposita nota recentemente trasmessa, Confindustria ha lamentato l'impennata della quotazione del gas e dunque del prezzo dell'energia elettrica – con incrementi che hanno toccato finanche punte del 700 per cento – segnalando l'insostenibilità di tali aumenti per tutte le imprese italiane, nonché l'insufficienza delle misure assunte al riguardo, finora, dal Governo;
in particolare, la citata organizzazione ha rappresentato come tale aumento costituisca una grave minaccia per il sistema produttivo del Paese, tale da poter provocare la chiusura di molte aziende, le quali devo affrontare altresì l'importante e persistente crescita del prezzo delle materie prime;
l'aggravio dei costi colpisce ovviamente anche la Sardegna e la Sicilia, il cui sistema produttivo già sconta le diseconomie strutturali e storiche dell'insularità: nelle citate regioni, infatti, si rischia di raggiungere oltre il miliardo di euro di carico aggiuntivo complessivo, con effetti dirompenti sulla tenuta delle imprese e della relativa occupazione, tali da richiedere la riproposizione di un servizio di compensazione energetico di superinterrompibilità, a vantaggio delle aziende energivore dei territori delle due isole, al fine anche di riequilibrare la misura dell'interconnector virtuale operante solo per le aziende delle regioni peninsulari, già rinnovata per il prossimo triennio;
infatti, com'è noto, la citata misura non riguarda le industrie energivore situate nelle due isole, alle quali, per ragioni varie – in particolare a fronte della volontà dell'Alcoa di usufruire nel 2009 di una misura a breve termine, in vista del futuro abbandono dell'area – fu invece dedicato, dall'articolo 1, del decreto-legge n. 3 del 2010, il servizio di superinterrompibilità;
poiché, già dal 2018, le citate aziende insulari risultavano già fortemente penalizzate, con costi praticamente doppi rispetto alle ulteriori industrie situate nella penisola, tale situazione, alla luce dei citati aumenti, appare ancora più drammatica, considerato anche che la Portovesme srl ha già fermato la linea di produzione dello zinco tradizionale, inviando in cassa integrazione oltre 400 lavoratori;
per le ragioni suindicate, appare assolutamente necessario ripristinare la citata misura della superinterrompibilità, prevedendo una remunerazione marginale almeno tripla rispetto a quella conseguente all'interrompibilità ordinaria;
non potendo considerarsi la citata misura definitamente risolutiva della situazione in esame, appare altresì necessario implementare un sistema elettrico insulare «chiuso», che consenta di destinare la produzione rinnovabile primariamente in favore delle produzioni industriali energivore collocate nelle due isole maggiori, in forza di apposito contratti pluriennali –,
impegna il Governo
ad adottare, al fine di compensare il caro energia che sta colpendo la Sardegna e la Sicilia, se del caso, riproponendo, almeno fino alla realizzazione del cavo Tyrrhenian link, il servizio di superinterrompibilità già reso sul territorio per garantire la sicurezza nell'esercizio della rete di trasmissione nazionale, in ottemperanza alle istruzioni impartite al riguardo dalla Terna Spa in relazione alle esigenze di gestione del sistema elettrico insulare e nazionale.
9/3495-AR/109. Deidda, Varchi, Bucalo.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del presente decreto introduce misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico e del gas naturale;
in particolare l'articolo 9 introduce semplificazioni per l'installazione degli impianti fotovoltaici;
«L'attuale crisi energetica ha messo in evidenza la fragilità di un sistema energetico largamente basato sulle importazioni di fonti fossili e in particolare di gas... Possiamo raggiungere risultati ambiziosi scegliendo come priorità gli edifici più energivori e premiando chi più riduce i consumi, e aiutando chi oggi sta più soffrendo la crisi con interventi negli edifici di edilizia residenziale pubblica e dove vivono le famiglie in condizioni di povertà energetica. In questo modo in pochi anni possiamo ottenere un risultato superiore alla costruzione di un nuovo gasdotto ma con benefici in termini di lavoro in Italia e riduzione delle bollette per le famiglie che possono arrivare all'80 per cento» è quanto dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, durante la presentazione del nuovo studio Elemens «Dal Gas alle rinnovabili. Scenari e benefici economici dalla decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici» elaborato per Legambiente e Kyoto Club,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere un credito d'imposta al 100 per cento strutturale a tutti i cittadini e microimprese che decideranno di installare degli impianti solari fotovoltaici e termici, sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, connessi alla rete elettrica e la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati agli impianti già agevolati.
9/3495-AR/110. Villarosa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza alcuni contributi finanziari in favore degli enti locali destinati a diverse finalità;
in particolare, il comma 2 autorizza un contributo straordinario agli enti locali finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas;
a tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;
il suddetto fondo viene ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare, tenendo conto della spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, secondo i dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
lo stanziamento, pur accolto con favore dagli enti locali, rischia, anche per l'incertezza del quadro internazionale, di non essere sufficiente in relazione all'esigenza di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento di funzioni fondamentali;
per questo motivo, al fine di evitare che gli equilibri di bilancio già molto difficili da raggiungere dopo la crisi sanitaria, siano ottenuti con un aumento di tariffe o imposte comunali oppure mediante una significativa riduzione dei servizi per i cittadini,
impegna il Governo:
a continuare ad adottare, nei prossimi provvedimenti, iniziative urgenti finalizzate a sostenere gli enti locali in relazione all'aumento di spesa per utenze di energia elettrica e gas, anche eventualmente autorizzando l'impiego delle risorse non utilizzate dei fondi istituiti per assicurare agli enti locali l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/3495-AR/111. Fragomeli, Berlinghieri, Benamati, Ubaldo Pagano, D'Elia, De Luca.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza alcuni contributi finanziari in favore degli enti locali destinati a diverse finalità;
in particolare, il comma 2 autorizza un contributo straordinario agli enti locali finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas;
a tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;
il suddetto fondo viene ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare, tenendo conto della spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, secondo i dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
lo stanziamento, pur accolto con favore dagli enti locali, rischia, anche per l'incertezza del quadro internazionale, di non essere sufficiente in relazione all'esigenza di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento di funzioni fondamentali;
per questo motivo, al fine di evitare che gli equilibri di bilancio già molto difficili da raggiungere dopo la crisi sanitaria, siano ottenuti con un aumento di tariffe o imposte comunali oppure mediante una significativa riduzione dei servizi per i cittadini,
impegna il Governo
a continuare ad adottare, nei prossimi provvedimenti, iniziative urgenti finalizzate a sostenere gli enti locali in relazione all'aumento di spesa per utenze di energia elettrica e gas garantendo la possibilità di utilizzare a tal fine l'avanzo di amministrazione.
9/3495-AR/112. Berlinghieri, Benamati, Fragomeli, Ubaldo Pagano, D'Elia, De Luca.
La Camera,
considerato che:
il decreto-legge n. 17 del 2022 ha comportato modifiche alla disciplina sulle autorizzazioni degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili;
l'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, prevede la primazia del diritto del paesaggio e dell'identità culturale che esso esprime, rispetto al diritto di impresa;
la bellezza del paesaggio italiano è una delle maggiori ricchezze del nostro paese e rappresenta una delle prime fonti di ricchezza e occupazione, attraverso l'industria del turismo e della cultura;
l'impatto paesaggistico delle torri eoliche e di ettari di centrali fotovoltaiche deve essere attentamente valutato dalle amministrazioni competenti e quando tale impatto sia favorevole o sfavorevole al paesaggio tale valutazione deve essere vincolante per il prosieguo dell'iter amministrativo;
attualmente, tuttavia, il parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 non è vincolante rendendo le autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici privi di una azione amministrativa efficace ai fini della tutela del patrimonio culturale,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente, anche con un provvedimento normativo, per rendere vincolanti i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici sulle aree oggetto di installazione di impianti eolici e fotovoltaici estensivi.
9/3495-AR/113. Sarli, Ehm, Suriano.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame, n. 17 del 2022, al Capo II, ed in particolare all'articolo 9, recante semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, e all'articolo 10 recante definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50Kw e fino a 200KW, affronta il tema dell'energia rinnovabile a zero emissioni;
fino all'anno 2012, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di tutti gli edifici esistenti spettava una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in quote annuali di pari importo;
l'applicazione dell'agevolazione comprendeva l'installazione di pannelli fotovoltaici da parte delle imprese;
occorre ripristinare una simile agevolazione, ossia un credito d'imposta, sia essa IRES o IRPEF, in favore delle imprese che installano pannelli fotovoltaici o termici su immobili strumentali alla propria attività, siano essi di proprietà o utilizzati a fronte di un regolare contratto di locazione, per le spese sostenute per l'acquisto e installazione dei pannelli e degli eventuali accumulatori e delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica;
tale beneficio oltre a ridurre le imposte a carico delle imprese per gli anni cui verrebbe ripartito il credito l'imposta, produrrebbe benefici sull'incremento della produzione di energia pulita da fonti rinnovabili, compensando i costi a carico dello Stato sia con l'aumento dei ricavi dal gettito erariale in forma di imposte dirette ed indirette sia con l'incremento del volume d'affari da parte delle aziende che producono e installano pannelli fotovoltaici,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative dirette a prevedere un credito d'imposta in favore delle imprese che installano pannelli fotovoltaici o termici su immobili strumentali alla propria attività, siano essi di proprietà o utilizzati a fronte di un regolare contratto di locazione, per le spese sostenute per l'acquisto e installazione dei pannelli e degli eventuali accumulatori e per le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica.
9/3495-AR/114. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 41 reca disposizioni per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017;
i territori colpiti dal sisma, spesso ubicati in aree periferiche di centri urbani, sono sottoposti ad un forte pericolo di abbandono degli immobili e delle attività d'impresa, rischiando la desertificazione;
gli investimenti da parte delle imprese sono indispensabili per la rivitalizzazione di aree industriali, artigianali e commerciali nei territori colpiti dal sisma e, pertanto, per evitare che rimangano immobili abbandonati è necessario mettere in campo interventi di recupero e ammodernamento che consentano una ripresa e il conseguente ripopolamento dei territori;
l'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico nei medesimi territori, nonché dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato e delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni interessati dal sisma, ha concesso alle medesime imprese 33 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, nella forma di contributi, a condizione che le stesse imprese abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
l'articolo 20 del medesimo decreto-legge 189 del 2016, al fine di sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici ha riservato 35 milioni di euro della contabilità speciale per la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni terremotati, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate in tali territori;
al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma occorre adottare maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse previste dai suesposti articoli, nel senso di poter utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 189/2016, per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge 189/2016 ovvero attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità che dovranno essere approvati dal Ministero dell'economia e finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, dirette a permettere l'utilizzo delle economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 201, per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge 189/2016, ovvero attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità che dovranno essere approvati dal Ministero dell'economia e finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
9/3495-AR/115. D'Eramo, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 prevede l'emanazione di un apposito decreto per l'individuazione dei casi di liberalizzazione o di realizzazione con procedure abilitative semplificate, degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici nonché alla produzione di energia elettrica;
nell'ambito dell'esame del provvedimento in sede referente sono stati ampliati i casi in cui l'installazione degli impianti geotermici possa essere considerata attività di edilizia libera;
inoltre, con appositi emendamenti sono state fate salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo e sono stati ricompresi nel superbonus 110 per cento gli interventi di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici;
tali norme dimostrano una particolare sensibilità del Governo e del Parlamento per il contributo che possa fornire la geotermia alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
nella regione Toscana la geotermia è stata utilizzata come fonte di energia sin dagli anni 50; il Piano di Indirizzo Energetico Regionale prevede in Toscana lo sviluppo della geotermia a media entalpia fino alla potenza di 100 MW;
nella provincia di Pisa un anno fa è stata scoperta la disponibilità di fluidi geotermici utili per la produzione di energia elettrica in aree del territorio comunale di Montecatini Valdicecina, nell'area collinare ad ovest di Montecatini, finora utilizzata soltanto in parte; con tale scoperta la provincia di Pisa conferma la sua vocazione ad essere la più rinnovabile d'Italia, potendo presentarsi come sede delle innovazioni tecnologiche più avanzate in tema di energie rinnovabili;
le rilevazioni elettromagnetiche a bassissime frequenze hanno rilevato che le temperature di tali fluidi, troppo basse per il classico sfruttamento del vapore, sono invece ottimali per essere utilizzate dai nuovi sistemi energetici «a ciclo binario» ove il fluido geotermico viene re-iniettato immediatamente nel pozzo, senza sottrazioni di acqua e senza emissioni in atmosfera con un ciclo ad impatto zero;
sono state individuate alcune aree in cui la temperatura dei fluidi misurata o stimata raggiunge i 250°C a profondità variabili tra i 1.000 e 2.000 metri rispetto al piano di campagna; lo sfruttamento di tale temperatura potrebbe produrre almeno 25 milioni kWh di energia elettrica, in grado di coprire il fabbisogno domestico di 30mila persone,
impegna il Governo
ad adottare tutte le opportune iniziative per lo sviluppo della geotermia in Italia, privilegiando e semplificando l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche più avanzate, senza emissioni in atmosfera e ad impatto zero, e fornendo un contributo di grande valore alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche utilizzando il know-how sviluppato dal notevolissimo tessuto di aziende hi-tech della provincia di Pisa e di tutta la regione Toscana.
9/3495-AR/116. Ziello, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 25 del decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, reca disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione in relazione ai contratti in corso di esecuzione, attraverso l'incremento della dotazione del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi» al fine di coprire i rincari eccezionali che si stanno determinando anche nel primo semestre del 2022;
al momento, nessun incentivo è stato previsto per le concessioni in corso di esecuzione, almeno con riguardo alla possibilità di rivedere i prezzi dei materiali per la parte eccedente il cinque per cento di rincaro rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta ed in ogni caso non superiore ad un anno;
il DEF 2022 illustrato all'esito del Consiglio dei ministri dello scorso 6 aprile stima un netto ridimensionamento delle aspettative di crescita del Paese, dovuto sostanzialmente all'inflazione e al peggioramento delle variabili esogene, tra le quali spiccano i prezzi elevati delle materie prime e dell'energia, secondo una tendenza che negli ultimi mesi ha subito un'impennata ma che era già iniziata per effetto della ripresa economica post-pandemia da COVID-19;
l'impatto negativo del conflitto in Ucraina sulla fiducia delle famiglie e delle imprese ha contribuito ad aggravare il taglio alla previsione della crescita reale del Paese per il 2022;
dal lato delle imprese con lavori in corso di esecuzione, in particolare, il problema del caro-prezzi dei materiali sta già rallentando i cantieri delle società che effettuano i lavori appaltati dai concessionari di lavori pubblici, anche di quelli del settore delle telecomunicazioni, centrali per la realizzazione delle opere finanziate con il PNRR,
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento normativo utile, una soluzione che consenta anche ai concessionari di lavori pubblici e servizi in corso di esecuzione, in particolare per quelli del settore delle telecomunicazioni, di fare fronte agli incrementi dei costi delle materie prime sia dal lato dell'Amministrazione concedente sia dal lato dei propri fornitori, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, al fine di scongiurare il rischio di forte rallentamento dei cantieri e quindi di ritardi sui progetti di infrastrutturazione anche in fibra ottica del Paese.
9/3495-AR/117. Zanella, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17, reca importanti disposizioni per il rilancio delle politiche industriali;
in Italia si utilizzano circa 7 milioni di cartucce per stampanti ogni anno e di queste solo un milione vengono raccolte e recuperate dai produttori, utilizzando sistemi prevalentemente individuali;
le cartucce di inchiostro per stampanti sono composte da un'ampia varietà di materiali principalmente basati su plastica, gomma e metallo, tutti materiali riciclabili;
le cartucce di stampa vecchie o esaurite possono accumularsi rapidamente, soprattutto se si possiede più di una stampante. Con oltre 350 milioni di cartucce e toner che finiscono nelle discariche ogni anno, un corretto riciclaggio delle cartucce è più importante che mai;
risulta sorprendente che ancora oggi quasi il 90 per cento delle cartucce vuote utilizzate nelle case vengano smaltite insieme ai rifiuti domestici;
la raccolta di questa tipologia di rifiuti è dunque insoddisfacente perché disomogenea;
si rende necessario un servizio capillare di raccolta e trattamento delle cartucce e toner esausti e, più in generale, dei «consumabili esausti» (dei quali fanno parte, oltre ai toner, anche vaschette, developer, bottiglie, cpu e pezzi di ricambio) svolto in nome e per conto dei produttori di stampanti, attraverso metodi trasparenti e sicuri e nel rispetto dell'ambiente e delle norme poste a tutela dello stesso;
le cartucce per stampanti e i toner esausti ritirati possono infatti essere avviati a trattamento con garanzia di totale recupero delle materie prime, che possono venire reintrodotte nel processo produttivo;
nel nostro Paese, a differenza della gran parte degli altri stati europei, non è possibile utilizzare il sistema postale per la raccolta e la spedizione delle cartucce per stampanti e dei toner esausti;
il servizio postale, attraverso apposite convenzioni con i produttori di stampanti e toner nonché responsabili del corretto recupero o smaltimento dei toner esausti, potrebbe agevolare l'innalzamento della percentuale di trattamento e riutilizzo di tali materiali facilitandone la raccolta, previa distribuzione nell'ambito della confezione del prodotto anche dell'apposita scatola o involucro da utilizzare per la spedizione del toner esausto,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo dirette a stabilire le modalità che i produttori di stampanti e toner e i loro clienti devono seguire per poter utilizzare anche nel nostro paese il servizio postale per la raccolta e la spedizione di cartucce per stampanti e toner esausti, come avviene nella gran parte degli altri stati europei.
9/3495-AR/118. Murelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
la regione Piemonte ha annunciato sulla stampa l'intenzione di affiancare all'utilizzo del gas l'utilizzo di biomassa a filiera corta con caldaie di ultima generazione, per il teleriscaldamento, raggiungendo una quota del 15 per cento delle proprie necessità in cinque anni;
gli studi effettuati con l'aiuto di alcuni operatori di società energetiche dimostrano la possibilità di diminuire in questo modo la dipendenza energetica dalle fonti fossili tradizionali per circa un milione di persone, garantendo la mitigazione dell'emissione di CO2;
si tratta di impianti poco impattanti che, grazie ai nuovi filtri, permettono l'abbattimento non solo di CO2, ma anche delle polveri sottili e di ossidi di azoto raggiungendo le emissioni del gas metano;
il progetto prevede di partire in tempi brevi e avere le prime centrali in 18 mesi o, al massimo, in due anni;
in questo modo, integrando il piano energetico regionale delle FER con il teleriscaldamento a biomasse legnose, la regione Piemonte potrebbe raggiungere una indipendenza energetica riducendo del 4 per cento all'anno la dipendenza del gas che attualmente ha raggiunto costi proibitivi,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative nei prossimi provvedimenti di carattere normativo per attribuire incentivi alle regioni che intendono raggiungere la propria indipendenza energetica attraverso reti di teleriscaldamento che utilizzano le biomasse legnose a filiera corta, con caldaie di ultima generazione, allo scopo di ridurre la dipendenza dal gas metano e uscire dall'attuale emergenza energetica.
9/3495-AR/119. Gastaldi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
il futuro del settore idrico integrato calabrese è in bilico poiché la regione non potrà raggiungere in tempi brevi la gestione unitaria del servizio idrico integrato;
So.Ri.Cal S.pA è la Società Risorse Idriche Calabresi ed è una Società a partecipazione mista a prevalente capitale pubblico regionale: il 53,5 per cento appartiene alla regione Calabria e il 46,5 per cento ad Acque di Calabria s.p.a. che è controllata dalla Multinazionale Veolia; alla So.Ri.Cal è stata affidata la gestione, il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento degli schemi idrici di grande adduzione, accumulo e potabilizzazione trasferiti alla regione Calabria dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno, nonché lo svolgimento del servizio idropotabile all'ingrosso in favore di tutti i comuni calabresi;
So.Ri.Cal dovrebbe diventare in tempi celeri una Società interamente pubblica per poter avere in affidamento il Servizio Idrico Integrato regionale;
infatti, la volontà della regione Calabria è quella di trasformare So.Ri.Cal in società pubblica, facendola uscire dallo stato di liquidazione volontaria in cui versa dal 2012, attraverso l'acquisto delle quote del socio privato che da anni ormai ha manifestato la volontà di uscire dalla compagine societaria cedendo le quote alla cifra simbolica di un Euro. Il fondo governativo tedesco (FMS) a cui So.Ri.Cal deve ancora circa 80 milioni di euro in virtù di un finanziamento ricevuto nel 2008 (che originariamente era di circa 240 milioni di euro) ha pignorato le azioni del socio privato e, affinché So.Ri.Cal diventi interamente pubblica ed esca dallo stato di liquidazione, FMS deve dare le autorizzazioni necessarie;
a seguito dell'aumento esponenziale del costo dell'energia, secondo le previsioni nel corso del 2022, So.Ri.Cal dovrà affrontare un aumento maggiore del 50 per cento, rispetto ai costi del 2021, e ciò peggiora di molto la situazione regionale;
la Calabria è tra le poche regioni a non rispettare la normativa nazionale e, se non si adegua alle regole entro il prossimo mese di giugno, rischia di perdere le risorse per riammodernare le reti idriche, per rifare gli acquedotti e per mettere ordine nel variegato settore della depurazione, mettendo in crisi tutto il Paese;
infatti, in assenza dell'affidamento del servizio idrico integrato, la regione Calabria rischia di non far raggiungere le condizioni abilitanti al Paese Italia per l'accesso ai fondi europei, come previsto dal PNRR;
occorre individuare risorse per raggiungere l'affidamento unitario del servizio idrico integrato regionale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per prevedere un apposito stanziamento in favore della regione Calabria volto a compensare le perdite connesse ai rincari energetici e a realizzare le finalità richiamate in premessa, permettendo al nostro Paese di raggiungere le condizioni abilitanti per accedere ai fondi europei come previsto dal PNRR.
9/3495-AR/120. Furgiuele, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29-bis del decreto-legge in esame, inserito in sede referente, modifica la disciplina dell'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica mediante sconto in fattura e cessione del credito;
la normativa sul cosiddetto Superbonus stabilisce che, ai fini del rilascio delle asseverazioni, il tecnico abilitato stipuli una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata;
la previsione di un massimale pari all'importo dei lavori non appare corretta in quanto si crea una potenziale «sovrassicurazione» che non ha fondamenti tecnici, costringendo il professionista ad un trasferimento del rischio superiore al necessario;
per assurdo, con l'attuale impostazione, i beneficiari dovrebbero addirittura sperare che venga contestata la propria pratica per un errore imputabile all'asseveratore, in modo da poter richiedere il risarcimento per l'intero ammontare dei lavori e non solo per le cifre portate in detrazione;
appare più corretto che questa copertura si limiti alle cifre che godono di incentivi, lasciando che e le altre cifre, che non godono di incentivi, vengano coperti con le normali procedure assicurative previste per le specifiche attività svolte e che tale cifra non vada a erodere il massimale della polizza dedicata al Superbonus,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di limitare la suddetta copertura assicurativa dedicata al Superbonus alle cifre che godono degli incentivi previsti.
9/3495-AR/121. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del decreto in esame autorizza la spesa annua di 2,6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024, allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia) in Liguria. Inoltre, dal 2025 si prevede l'incremento di 1 milione di euro dello stanziamento statale indirizzato alle REMS, attualmente pari a 55 milioni di euro;
il contenuto dell'articolo appare del tutto estraneo rispetto ai contenuti del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali; da ultimo il 22 marzo scorso il Comitato per la legislazione ha esortato il Governo e il Parlamento ad avere cura «di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, evitando la commistione e la sovrapposizione nello stesso atto normativo di oggetti e finalità eterogenei»; al contrario, una possibile riforma della legge 81/2014 dovrebbe partire dalla discussione di una proposta di legge specifica sul tema, quale è ad esempio l'A.C. 2939 a mia prima firma, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di imputabilità e di misure alternative alla detenzione per le persone con disabilità psicosociale»;
quanto al contenuto dell'articolo 32, esso appare in contrasto con le finalità della legge 81/2014 che considera da privilegiare, piuttosto che il ricovero in Rems, misure non detentive per assicurare i percorsi di cura e riabilitazione;
la norma disattende, o quantomeno applica in modo del tutto parziale, anche la recente sentenza della Corte Costituzionale su questo argomento (22/2022); la Corte raccomanda infatti «un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio», indispensabili anche per offrire una alternativa alla detenzione in Rems, confermata come extrema ratio;
per tali ragioni erano all'esame delle Commissione alcuni emendamenti che proponevano di destinare i finanziamenti previsti dall'articolo 32 al potenziamento dei servizi e delle strutture territoriali dei Dipartimenti di Salute Mentale, la cui riformulazione si è limitata ad espungere dal testo di legge la dicitura «sperimentale» per la REMS di Calice al Cornoviglio;
considerato che la Liguria non presenta problemi di liste d'attesa per l'esecuzione di misure non detentive per assicurare i percorsi di cura e riabilitazione, l'applicazione di tale disposizione porterà a disattendere il principio della territorialità per l'effettuazione delle assegnazioni e dei trasferimenti di cui all'articolo 3-ter, comma 3, lettera c), del dl 211/2011, come modificato da ultimo per effetto della legge n. 81 del 2014;
è inoltre da segnalare che su tale misura non risulta essere stato consultato l'Organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari di recente istituzione (DM Salute 22 settembre 2021),
impegna il Governo
a consultare l'Organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in merito ad ogni futura misura in merito e a rispettare il principio della territorialità della presa in carico dei malati psichici autori di reato da parte dei servizi di salute mentale delle Asl.
9/3495-AR/122. Magi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);
dalla loro introduzione i provvedimenti di agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione, prima, e di efficientamento energetico, poi, hanno rivestito un ruolo via via crescente nel mercato delle costruzioni. L'ultimo provvedimento legislativo che riguarda questa forma di stimolo, il citato decreto Rilancio del maggio 2020 ha previsto, sia nell'ambito dell'efficienza energetica che della sicurezza antisismica, non solo una aliquota di detrazione del 110 per cento ma anche la possibilità dello sconto in fattura del fornitore e, soprattutto, la cessione del credito di imposta anche alle banche per tutti gli interventi incentivati (comprese quindi operazioni di ristrutturazione edilizia). Dalla pubblicazione in Gazzetta ad oggi, si sono rincorsi decreti attuativi, interpelli all'Agenzia delle Entrate, circolari interpretative, decreti-legge di semplificazione, ecc. Le misure di semplificazione hanno ottenuto nel corso del tempo un ampliamento ulteriore della platea dei beneficiari e, soprattutto, dei cantieri, tanto che molti degli interventi che precedentemente venivano svolti senza agevolazioni fiscali, con gli strumenti di cessione del credito e sconti in fattura, vengono assorbiti nell'ambito dei lavori incentivati;
nel 2020 le nuove norme non determinano effetti rilevanti in termini di investimenti, ma permettono a domanda ed offerta di prendere le dovute misure e di organizzarsi e il meccanismo, obiettivamente complesso, è entrato nel vivo (apertura dei cantieri) nella primavera del 2021;
il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha ulteriormente modificando la disciplina, introducendo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In particolare, per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
l'aumento dei prezzi dei materiali, il blocco della cessione del credito che da novembre 2021 ha comportato una tale confusione applicativa da rallentare, quasi bloccare, il settore dell'edilizia, determinando preoccupazione e incertezza nella programmazione a medio-breve termine e quindi la paralisi dei cantieri, i numerosi passaggi burocratici da rispettare per poter beneficiare del bonus, rendono necessaria una misura che consenta una maggiore flessibilità temporale per poter concludere i lavori;
in risposta ad un atto di sindacato ispettivo dei giorni scorsi il governo ha risposto che si stanno valutando gli estremi di una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l'espletamento degli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022 in corso di predisposizione;
la volontà di intervento è stata anche ribadita in sede di esame in commissione durante il quale è emersa la disponibilità, da parte del governo, di intervenire nel prossimo provvedimento già previsto una volta che sia concluso l'iter approvativo del DEF;
una prima evidenza della volontà di intervenire sul tema è stata la modifica in commissione approvata con il parere favorevole del governo, una modifica all'articolo 121 del decreto rilancio che consente la quarta cessione del credito, cosa richiesta da proposte di modifica trasversali e che consentirà da subito una prima ripresa dei cantieri;
è necessario che a tale modifica faccia seguito al più presto la proroga, almeno al 30 settembre del termine attualmente previsto del 30 giugno 2022, per consentire di utilizzare il superbonus per i lavori nel caso delle unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, fermo restando che la percentuale indicata è riferita all'intervento complessivo dei lavori da effettuarsi e non ai singoli lavori,
impegna il Governo:
a prorogare il termine attualmente previsto dal comma 28, lettera e) della Legge di Bilancio 2022 per le abitazioni unifamiliari;
all'esito del tavolo attualmente in corso, a specificare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, che la percentuale del 30 per cento dell'intervento complessivo sia riferita al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell'intervento;
a valutare la possibilità di cessione dei crediti, di cui all'articolo 121 del Decreto rilancio, a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni, consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste, ma anche prima;
a valutare la possibilità di prevedere il frazionamento del credito da parte delle banche qualora esso sia ceduto ai propri correntisti anche in maniera frazionata per importo e annualità.
9/3495-AR/123. Rotta, Nardi, Squeri, Federico, Masi, Lucchini, Benamati, Cortelazzo, Gagliardi, Colucci, Plangger, Ermellino, Terzoni, Binelli, Pellicani, Torromino, Fregolent, Scanu, Timbro, Muroni, Sut, Bonomo, Gavino Manca, D'Elia, Mazzetti, Deiana, Porchietto, Fragomeli, Pezzopane, Chiazzese, Orrico, Perconti, Palmisano, Patassini, Galli, Polidori, Sessa, Morassut.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame all'articolo 14 introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
si tratta di una misura importante ma assolutamente insufficiente, sia per l'esiguità delle risorse appostate a tal fine, sia perché limitata alle sole regioni del sud;
a tal fine è utile ricordare che la costruzione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo e sistemi di accumulo da parte delle imprese sui propri terreni industriali (sia sui tetti che nel terreno dello stabilimento) non richiede un processo autorizzativo lungo, in quanto i terreni sono già adibiti ad uso industriale e l'allaccio alla rete elettrica di media tensione è spesso già previsto;
inoltre, la costruzione di tali impianti permette di ovviare a problemi legati al consumo di suolo e all'impatto paesaggistico degli altri tipi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
considerando che le tempistiche per la costruzione degli impianti di autoproduzione sono di circa 2 mesi per impianti da 200Kw, di 4-6 mesi per impianti da 500Kw e di 6-8 mesi per impianti da IMW, una simile misura consentirebbe alle aziende di ridurre il costo dell'energia già nel 2022 e di limitare il ricorso al gas per la produzione di energia elettrica durante il prossimo inverno, quando tale risorsa potrebbe scarseggiare;
al tempo stesso è necessario considerare che i sistemi di accumulo dell'elettricità generata da fonti rinnovabili sono ancora la componente più costosa (circa 500.000 euro per MWh per gli impianti industriali) ma necessaria per sfruttare a pieno le potenzialità di tali fonti energetiche che sono per loro natura intermittenti;
nel corso del 2021, infatti, sono stati installati poco più di 700 MWh di sistemi di accumulo;
infine, considerando che la nuova potenza di impianti fotovoltaici negli anni passati era inferiore a 16W e ipotizzando che le imprese, a causa del caro energia, installino ulteriori 2GW nel corso del 2022 per l'autoconsumo, si ritiene necessario agevolare l'acquisto di almeno 2GWh di capacità di accumulo, che si stima richiederebbe un fondo ad esaurimento per un totale di 800 milioni di euro,
impegna il Governo
a destinare nel primo provvedimento utile idonee risorse al credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo per i nuovi impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo da parte delle imprese, prevedendo altresì che esso copra almeno il 70 per cento delle spese sostenute e che sia usufruibile da tutte le imprese operanti sul territorio nazionale.
9/3495-AR/124. Ruffino, Angiola, Napoli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo e interventi di politica industriale in settori fortemente connessi e influenzati dall'andamento del costo dell'energia;
l'articolo 3 dispone, per il II trimestre 2022, che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus sociale elettricità e gas e bonus disagio fisico elettricità) siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura;
il rincaro delle bollette di questi mesi è solo l'ultimo episodio di una serie di drammatici eventi che sta minando concretamente la nostra economia, la nostra organizzazione sociale e la convivenza pacifica all'interno di una cornice di regole democratiche: già nel 2019 la nostra economia non brillava e in molti parlavano chiaramente di pericolo recessione per l'Italia; un anno dopo è arrivata l'emergenza pandemica da COVID-19, che ha creato una crisi generale non solo sanitaria, ma anche sociale ed economica; oggi, con l'aggressione russa all'Ucraina si guarda attoniti al ritorno della guerra in Europa, con tutte le ripercussioni economiche, sociali, finanziarie e umane, tra le quali c'è anche il problema delle forniture energetiche ai Paesi dell'Unione europea, che in gran parte dipendono proprio dalla Russia;
secondo la CGIA di Mestre, che cita il Rapporto 2020 dell'Oipe (Osservatorio italiano sulla povertà energetica), in Italia le famiglie a rischio di povertà energetica, cioè impossibilitati a procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici come il riscaldamento, il raffrescamento, l'illuminazione, l'utilizzo di elettrodomestici, sono circa 4 milioni, soprattutto nelle regioni meridionali, dove la frequenza della povertà energetica oscilla tra il 24 e il 36 per cento delle famiglie;
un maggior rischio è associato anche all'ampiezza del nucleo familiare. Sull'intero territorio nazionale, la quota di famiglie numerose in povertà energetica è più del doppio rispetto a quella relativa ai nuclei con un solo componente, e circa quattro punti superiore rispetto a quelli con due componenti; le famiglie più a rischio sono quelle con un elevato numero di componenti, vivono in abitazioni datate e in cattivo stato di conservazione;
tale drammatica situazione è stata confermata anche dal governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, ricordando che le stime della Banca Mondiale sugli effetti della pandemia sulla povertà assoluta «dicono che entro la fine dell'anno ci saranno oltre 100 milioni di persone che torneranno in stato di povertà estrema» e se l'Istat ha di recente certificato che alla fine dell'anno scorso erano 5,6 milioni gli italiani sotto la soglia di povertà, secondo il Centro studi Unimpresa questo valore nel 2022 potrebbe toccare quota 10 milioni creando un serio problema alle prospettive di sviluppo del Paese;
in particolare, in Italia, secondo Visco, si è registrato un forte arretramento dei redditi, tanto che nel 2019 questi erano ai livelli di inizio secolo con un aumento delle famiglie definite in povertà assoluta; una condizione che «aumenta la crescita del disagio e un ristagno delle opportunità»,
impegna il Governo
ad assumere, nei prossimi provvedimenti, ogni iniziativa di competenza per attuare un Piano nazionale a sostegno delle famiglie in povertà energetica.
9/3495-AR/125. Bellucci.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
l'articolo 22 del provvedimento in esame in materia di «Conversione, ricerca e sviluppo del settore automotive» è finalizzato a favorire la transizione verde nella filiera del settore automotive, prevedendo l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico;
l'articolo 22, al comma 1, tra gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo non ricomprende alcuna misura per supportare la diffusione di colonnine di ricarica elettrica, con particolare riguardo all'ambito privato, lasciando così incompleto il quadro di politiche pubbliche a sostegno della filiera;
al fine di sostenere e facilitare la transizione verso modelli di mobilità più sostenibili, con particolare riguardo alla mobilità elettrica, accanto a misure di incentivazione all'acquisto di veicoli non inquinanti, è fondamentale prevedere contestualmente misure a supporto dello sviluppo del sistema infrastrutturale necessario ad alimentare gli stessi veicoli per cui sono riconosciute le misure incentivanti;
inoltre, la misura agevolativa fiscale di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 che riconosceva ai contribuenti fino al 31 dicembre 2021 una detrazione dall'imposta lorda al 50 per cento delle spese di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica elettrica private non è stata riconfermata per l'anno 2022,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative, con necessità e urgenza, volte a supportare l'elettrificazione dei contesti urbani attraverso misure agevolative per l'acquisto e la posa in opera delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici nell'ambito privato;
ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte allo snellimento dei processi burocratici delle gare di appalto relative alle infrastrutture di ricarica elettrica.
9/3495-AR/126. Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il costo dell'energia è diventato una drammatica emergenza nel Mondo e ancor di più nel nostro Paese quasi privo di risorse energetiche proprie;
le imprese e le famiglie si trovano ad affrontare continui aumenti di spesa legati spesso a speculazioni o a politiche internazionali che vedono il nostro Paese coinvolto solo marginalmente senza una rilevante capacità d'intervento;
le ridotte risorse energetiche di natura fossile possono trovare, almeno in parte, nelle fonti rinnovabili una alternativa per soddisfare i consumi interni e quindi calmierare i prezzi del mercato dell'energia;
l'Italia nei decenni passati era all'avanguardia nella realizzazione di centrali idroelettriche e ancora oggi vi sono numerosi progetti riguardanti la realizzazione di dighe sull'intero territorio nazionale, tre solo in Emilia-Romagna, tra le quali la diga di Vetto nel reggiano per la quale sono già stati recentemente stanziati diversi milioni per lo studio di fattibilità da realizzarsi a breve;
l'idroelettrico può essere quindi una delle fonti rinnovabili in grado di portare un contributo concreto e duraturo alla produzione autonomo di energia del nostro Paese,
impegna il Governo
a favorire con idonei provvedimenti l'incremento dello sfruttamento delle fonti di energia idroelettrica.
9/3495-AR/127. Vinci.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, tra le quali va annoverata, ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021, la fonte idroelettrica. Essa rivesta grande importanza nel processo di transizione energetica in quanto ha prodotto nel 2020 46,7 Twh pari al 40,2 per cento del totale della produzione da fonte rinnovabile (GSE rapporto 2020);
secondo il Registro Italiano Dighe, le grandi dighe (invasi di 1.000.000 m3, altezza oltre 15m) sono 532 diffuse soprattutto sull'arco Alpino e nelle Isole. Di queste 497 sono in attività e sono date in concessione soprattutto per la produzione di energia idroelettrica (306) cui seguono gli usi irriguo potabile e industriale. Il settore dà lavoro a oltre 15mila operatori in possesso di una elevata specializzazione;
l'articolo 11-quater del decreto-legge n. 135 del 2018, modificando l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ha stabilito la regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche, disponendo che le Regioni procedano, alla scadenza del regime concessorio, all'assegnazione in favore di nuovi concessionari mediante gare ad evidenza pubblica, con accesso di operatori stranieri;
nella relazione del gennaio scorso sulla sicurezza energetica il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) ha sollevato perplessità sul disegno di legge sulla concorrenza, all'esame del Senato, per aver aperto le gare per le concessioni idroelettriche a «operatori esteri ma in un regime di non reciprocità poiché gli altri Paesi europei applicano un regime protezionistico»;
dopo l'annullamento della UE di tutte le procedure di infrazione in materia di concessioni nel settore idroelettrico, negli altri Paesi dell'Unione si registrano situazioni in cui le concessioni non hanno scadenza o comunque sono assegnate con procedure non competitive; la crescita dei prezzi energetici e la crisi generata dal conflitto in corso in Ucraina, impongono la necessità di modificare il mix di generazione energetica nazionale, nell'ambito del quale la generazione elettrica da fonte idroelettrica riveste un ruolo di primaria importanza;
il Piano Energia Clima, pur prevedendo che in sede di rinnovo delle concessioni si privilegerà la riqualificazione degli impianti idroelettrici, stabilisce tra gli obiettivi al 2030 del settore elettrico una crescita contenuta della potenza idroelettrica (49,3 Twh pag. 56 e 58 del Piano). Né il recepimento della Direttiva RED II ((UE) 2018/2001), né il Piano per la transizione ecologica appaiono tenere sufficientemente conto delle specificità e delle potenzialità del settore idroelettrico nazionale;
nell'ambito della regionalizzazione si rilevano modalità di regolazione e di messa a gara delle grandi derivazioni idroelettriche del tutto difformi tra regione e regione;
negli ultimi anni, lo stratificarsi di previsioni normative non coerenti ha ingenerato incertezza nel settore, bloccando i necessari investimenti. Secondo gli operatori del settore la sola proroga delle attuali concessioni per almeno 10 anni potrebbe attivare investimenti per 8 miliardi,
impegna il Governo
al fine rafforzare la sicurezza energetica nazionale, a prevedere l'adozione linee guida nazionali contenenti criteri equi, trasparenti e omogenei, cui le regioni sono tenute ad attenersi in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 comma 1-bis del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9/3495-AR/128. Porchietto, Squeri.
La Camera,
premesso che:
il numero di terminali di rigassificazione per i quali son in corso progetti nelle nostre regioni costiere è limitato, ma, in termini assoluti, l'apporto di ogni singolo impianto come capacità di trasporto di gas naturale è sicuramente rilevante;
la realizzazione di investimenti negli impianti, nelle reti e nelle infrastrutture energetiche costituisce una priorità per il sistema energetico nazionale ma la realizzazione dei progetti è ancora gravata da aspetti alquanto problematici;
le procedure amministrative necessarie all'avvio e alla realizzazione del progetto presentano ancora per gli investitori tempi lunghi, costi specifici elevati e criteri ed esiti piuttosto incerti e non uniformi sul territorio nazionale;
gli stessi enti e le amministrazioni con competenze nei settori dell'energia non dispongono di un quadro dettagliato ed aggiornato relativamente ai progetti di investimento e alla loro evoluzione, con potenziale pregiudizio per le attività di controllo e di programmazione;
la disciplina del processo autorizzativo nel caso dei terminali è complicata dalla presenza di procedimenti diversi la cui applicabilità dipende dalla localizzazione del terminale oggetto di autorizzazione non essendoci un percorso unico di autorizzazione;
la procedura autorizzatoria prevede la possibilità, prevista dall'articolo 8 della Legge n. 340 del 2000, di escludere la VIA per impianti da realizzarsi interamente su siti industriali preesistenti, sostituita dalla presentazione al Ministero dell'ambiente di uno studio di compatibilità ambientale, sui cui il Ministero deve pronunciarsi entro 60 giorni;
è tuttavia necessario in ogni caso ottenere autorizzazioni e nulla osta da parte di una pluralità di soggetti (autorità portuale, Agenzia delle Dogane, Ministero dell'ambiente, ecc.) e si deve inoltre affrontare il potere di veto della Regione;
nel caso dei terminali, l'obiettivo sembra particolarmente lontano dall'essere raggiunto dal momento che, a fronte di una dozzina di progetti tra autorizzati ed in via di autorizzazione, la legge prevede ben quattro possibili percorsi autorizzativi, che comunque non racchiudono al loro interno tutte le autorizzazioni richieste, in particolare il decreto di compatibilità ambientale e l'intesa regionale;
persiste quindi un'evidente indeterminatezza dei tempi procedurali, soprattutto a causa della disciplina delle autorizzazioni ambientali ed è sempre più urgente introdurre disposizioni che consentano all'Italia di dotarsi celermente di nuovi rigassificatori, dal momento che l'attuale procedura richiede almeno quattro anni di pratiche burocratiche e che, nella fase di emergenza in corso, i rigassificatori attualmente funzionanti sono solo tre;
durante l'esame del decreto energia nelle commissioni Ambiente e Attività produttive, il Governo ha riconosciuto la fondatezza dell'esigenza di una semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di rigassificazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 alle procedure autorizzatorie per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione o per l'ampliamento di quelli esistenti o, in alternativa, di valutare l'opportunità di prevedere una semplificazione dell'iter di autorizzazione.
9/3495-AR/129. Gagliardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto in esame prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'eccezionale incremento dei costi dell'energia; in particolare tale compensazione è prevista per le imprese energivore che abbiano subito, nel primo trimestre 2022, un incremento del costo per kWh, superiore al 30 per cento rispetto a quello relativo al medesimo periodo dell'anno 2019;
a queste imprese viene attribuito un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente consumata nel secondo trimestre 2022;
il credito d'imposta viene riconosciuto alle imprese energivore anche per la spesa sostenuta dalle medesime imprese per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022;
è importante notare che tale beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo di benefici, tenuto conto anche del fatto che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo effettivamente sostenuto dall'impresa;
considerato che:
l'incremento del costo dell'energia elettrica, ha colpito anche imprese – non considerate «energivore» – già duramente provate dal lungo periodo di pandemia, in particolare, tra queste, le imprese del settore turistico ricettivo, termale e degli impianti di risalita che, dopo avere subito due anni di crisi per l'emergenza COVID, devono ora sostenere un eccezionale incremento di costi per il consumo di energia elettrica, un onere che rischia di compromettere l'operatività e la stessa esistenza delle medesime imprese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di estendere il credito d'imposta a favore delle imprese energivore di cui all'articolo 4 del presente decreto anche alle imprese del settore turistico ricettivo, termale e degli impianti di risalita.
9/3495-AR/130. Scanu.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, prevede numerose disposizioni volte a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, aumentare l'autosufficienza energetica e fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia;
un ruolo importante per contribuire ad aumentare l'autosufficienza energetica del nostro Paese e garantire una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, può venire da una migliore rete di impianti finalizzati al recupero energetico dei rifiuti non riciclabili, seppur nel pieno rispetto degli obiettivi UE in materia di economia circolare, che prevede una percentuale di riciclaggio entro il 2035 per almeno il 65 per cento dei rifiuti urbani, e una riduzione dello smaltimento in discarica, che dovrà scendere al 10 per cento sempre entro il 2035. Questi dati ci dicono che un ruolo decisivo dovrà essere svolto da un maggiore sviluppo degli impianti di recupero energetico;
ricordiamo che tra le misure previste dal PNRR in materia di economia circolare si evidenziano in particolare gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti (M2-C1.1-I.1.1), quantificati in 1,5 miliardi di euro; il recente Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, non esclude affatto il ricorso alla termovalorizzazione, ma prevede che ogni Regione debba garantire la piena autonomia per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati. Unica eccezione per questi, con la possibilità di stabilire accordi al di là dei confini regionali (macroarea), è la termovalorizzazione;
il Nord del Paese ha un ciclo integrato dei rifiuti che grazie a un parco impiantistico sostanzialmente ben sviluppato riduce in modo significativo l'utilizzo della discarica mentre quote considerevoli di rifiuti prodotte nelle aree del Centro e nel Mezzogiorno vengono trattate in impianti localizzati in altre aree, soprattutto nell'Italia settentrionale;
circa il 65 per cento della complessiva capacità di trattamento autorizzata per gli impianti di recupero della frazione organica biodegradabile è operativa al Nord dove c'è anche circa il 70 dei termovalorizzatori;
una rete integrata adeguata di impianti di smaltimento e per il recupero energetico dei rifiuti permetterebbe di trovare collocazione a quei rifiuti o scarti difficilmente valorizzabili altrimenti. È evidente che una adeguata impiantistica finalizzata anche al recupero energetico dei rifiuti consente di ridurre in modo significativo il conferimento dei medesimi rifiuti nelle discariche. Un conferimento che, ricordiamo, non deve superare il 10 per cento dei rifiuti indifferenziati; è bene sottolineare che gli scarti non riciclabili se non gestiti opportunamente, sono un problema per il nostro Paese. Da troppo tempo la cronica carenza di impianti adeguati a chiudere il ciclo e per il recupero energetico della quota di rifiuti non riciclabili, in mancanza dei quali questi rifiuti finiscono per prendere la strada dell'esportazione;
ne emerge che servono anche termovalorizzatori per recuperare energia dai rifiuti non recuperabili altrimenti, distribuiti in modo coerente con i fabbisogni sul territorio in modo da limitare gli impatti ambientali, sia dello smaltimento in discarica, o peggio illegale, sia del trasporto dei rifiuti su lunghe distanze,
impegna il Governo
ad avviare tutte le iniziative volte a favorire l'economia circolare, accelerando la realizzazione dell'impiantistica indispensabile al recupero e trattamento dei rifiuti, anche con riguardo agli impianti per il recupero energetico di quella quota percentuale residuale di rifiuti non interessati dal riciclo, e nel rispetto degli obiettivi UE di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti medesimi.
9/3495-AR/131. Mazzetti, Cortelazzo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni volte a semplificare ed accelerare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, anche ai fini di aumentare l'autosufficienza energetica del nostro Paese;
l'articolo 14 prevede tra l'altro misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, dirette alle regioni del Mezzogiorno;
uno dei problemi che devono essere tenuti in considerazione nell'aumento delle aree da destinare alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, è certamente quello legate al consumo del suolo, soprattutto se è suolo agricolo;
in Puglia, per esempio, il 75 per cento degli impianti fotovoltaici, invece che essere installato sui tetti, è costruito a terra, contro una media italiana del 42 per cento. Dunque la percentuale di terreni coperti artificialmente dai pannelli è pari al 2,5 per cento rispetto a una media nazionale che non raggiunge l'1 per cento,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative normative necessarie a dare priorità rispetto alle nuove installazioni, agli interventi di ammodernamento e repowering per il potenziamento energetico di impianti già esistenti ma sottoutilizzati o dismessi, anche al fine di contribuire a contenere il consumo di ulteriore suolo e sostenere comunque lo sviluppo di fonti rinnovabili.
9/3495-AR/132. Giannone.
La Camera,
premesso che:
da molti mesi forti rincari dell'energia di questi mesi stanno colpendo fortemente le famiglie, e le attività produttive e le imprese del nostro Paese. Queste ultime vedono conseguentemente indebolita la propria competitività sui mercati esteri e l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche rischia seriamente di frenare l'economia italiana;
all'aumento del costo dell'energia, si aggiunge il costo dei materiali che colpisce maggiormente il settore delle costruzioni, e che sta mettendo in ginocchio il settore delle costruzioni, dei servizi è delle forniture;
l'attuale elevato aumento dei prezzi di materiali per il settore delle costruzioni sta mettendo a rischio molti cantieri in corso e sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi, e che nel caso del settore delle costruzioni è ormai decennale;
tutti questi rincari eccezionali rischiano di frenare gli interventi già in corso e di mettere a rischio quelli previsti dal Recovery Pian, qualora non si intervenga con maggiore determinazione; lo straordinario aumento dei prezzi dei materiali rischia fortemente di rallentare se non bloccare buona parte dei lavori pubblici in corso,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative volte a dare soluzione alle forti criticità esposte in premessa e sostenere conseguentemente il settore delle costruzioni, con particolare riguardo al settore dei lavori pubblici;
a introdurre le necessarie misure e correttivi alla normativa vigente, al fine di riconoscere alle imprese gli incrementi eccezionali che intervengono nel corso dell'esecuzione dell'appalto; a prevedere che nei casi in cui le difficoltà di reperimento dei materiali impediscono, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, i ritardi sono considerati causa di forza maggiore, e, qualora impediscano di ultimare nel termine contrattuale l'opera, ciò costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai fini del riconoscimento di una proroga, ove richiesta.
9/3495-AR/133. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 25 del provvedimento in esame ha introdotto una speciale disciplina compensativa per contratti in corso di esecuzione, finalizzata a fronteggiare gli incrementi eccezionali dei prezzi del primo semestre 2022;
le misure adottate, tuttavia, non appaiono sufficienti, posto che ripropongono un sistema compensativo datato, che trova la sua matrice storica nell'articolo 133 del Codice previgente (decreto legislativo n. 163 del 2006), e, pertanto, chiaramente pensato per operare in tempi «di pace»: in contesti economici, cioè, caratterizzati da stabilità, nei quali gli aumenti colpivano solo un numero limitato di materiali e le imprese, conseguentemente, potevano sopportarne i relativi extracosti, sia pure per qualche mese;
non è, invece, immaginabile applicare tali meccanismi in un momento straordinario come quello attuale, contraddistinto da aumenti – spesso a tripla cifra – della stragrande maggioranza dei fattori della produzione, materiali da costruzione inclusi;
inoltre, la procedura prevista per il riconoscimento degli extra costi si conferma lenta e farraginosa, richiedendo mesi e mesi per giungere alla conclusione;
nessuna impresa, grande, media o piccola, può sostenere questo impatto, e il rischio di un generalizzato blocco dei lavori in corso, e del fallimento del programma infrastrutturale del PNRR, è imminente, anche considerato che le misure varate arrivano solo sino al 30 giugno 2022;
le aziende si trovano nell'oggettiva impossibilità di effettuare una corretta programmazione dei lavori, spesso di durata pluriennale, né di pensare alle giuste strategie aziendali e all'organizzazione dei fattori della produzione;
a queste problematiche si somma anche quella dell'inadeguatezza dei prezziari sulla base dei quali sono stimate e saranno bandite le opere di prossimo affidamento.
occorre, quindi, mettere in campo strategie nuove ed immediate, che consentano rapidamente di mettere in sicurezza, anzitutto, i contratti in corso di esecuzione, le cui offerte siano state fatte nel 2020 o prima, ristabilendo l'equilibrio contrattuale, nonché quelli di prossimo affidamento;
vi è, poi, il problema degli Accordi Quadro già aggiudicati e/o contrattualizzati sulla base di prezzari risalenti al 2020 o antecedentemente, i cui contratti attuativi saranno affidati nei prossimi mesi; è evidente, infatti, che sarà impossibile, per le imprese, nell'attuale contesto economico, eseguire lavori per i prossimi quattro anni, in assenza di un adeguamento dei prezzi contrattuali,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza tutte le iniziative opportune a sostenere le imprese rispetto alle difficoltà scaturite dall'aumento dei prezzi e dalla scarsità dei materiali, sia con riferimento ai contratti già in essere, sia con riferimento ai lavori di prossimo affidamento, in particolare prevedendo:
un aggiornamento straordinario dei prezzari in uso e da porre a base di gara, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, e la contestuale applicazione – per i lavori residui – di una formula di revisione dei prezzi, per garantire il costante allineamento del contratto alle fluttuazioni del mercato;
per gli Accordi Quadro già aggiudicati sulla base di prezzari non aggiornati di adottare iniziative affinché abbia luogo un aggiornamento dei progetti prima della stipula dei contratti attuativi;
l'istituzione di un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, anche al fine di collaborare nel lavoro di redazione delle linee guida per l'adozione dei nuovi prezzari regionali;
l'esonero da responsabilità per causa di forza maggiore, nel caso di ritardi e/o inadempimenti dovuti agli aumenti dei costi in atto e alle difficoltà di reperimento dei materiali.
9/3495-AR/134. Foti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
i territori di Civitavecchia e Brindisi ospitano da tanti anni centrali per la produzione di energia elettrica che hanno nel tempo contribuito, in maniera sostanziale, a garantire l'approvvigionamento energetico nazionale;
per entrambe le centrali (attualmente alimentate a carbone) è prevista un'imminente dismissione per decarbonizzazione entro il 2025, senza alcuna ulteriore opzione di conversione;
il percorso di transizione ecologica, in linea con la cornice comunitaria, va promosso, supportato ed incoraggiato;
la transizione ecologica comporta dei costi materiali e di impatto sociale, sia diretti che relativi all'indotto, con possibili risvolti negativi sul tessuto imprenditoriale e sui livelli occupazionali del territorio;
è basilare garantire una progettualità di qualità per il futuro di queste aree, con un intervento dello Stato volto a riconoscere una particolare attenzione a zone che, per decenni, hanno ospitato gli impianti energetici di interesse nazionale,
impegna il Governo
nei prossimi provvedimenti utili a riconoscere la speciale peculiarità delle aree di Civitavecchia e Brindisi, attraverso un sostegno concreto ai percorsi di riconversione green e di attrazione di nuovi investimenti compatibili.
9/3495-AR/135. Battilocchio, D'Attis.
La Camera,
premesso che:
l'Italia ha un fabbisogno annuale di gas tra i 70 e gli 85 miliardi di metri cubi;
il 60 per cento dell'energia elettrica nazionale è prodotta tramite il gas;
soltanto poco più del 5 per cento del gas naturale è estratto direttamente in Italia, la restante parte è importata e circa il 45 per cento proviene dalla Russia, giungendo attraverso il gasdotto Bratstvo, e si allaccia alla rete nazionale tramite il passo del Tarvisio;
l'aumento delle materie prime e delle fonti energetiche in generale e la guerra Russo/Ucraina pongono pesantemente a rischio la politica energetica nazionale;
la possibile interruzione di gas dalla Russia ci pone nella condizione di ricercare urgentemente fonti alternative, in grado di rimpiazzarlo nei tempi più brevi possibili;
è senz'altro opportuno il tentativo posto in essere dall'esecutivo di individuare fornitori alternativi e di incrementare l'importazione da quei fornitori storici che sono in grado, per le loro capacità estrattive e per il parziale sottoutilizzo delle linee di gasdotto di aumentare le loro forniture;
parallelamente alla sottoscrizione di nuovi contratti e nelle more degli incrementi di flusso dei gasdotti esistenti, una fonte alternativa può essere determinata dalle forniture di GNL resesi disponibili da parte degli USA;
al momento, sono in funzione tre impianti per la rigassificazione del metano in arrivo via nave (a Rovigo, Livorno e La Spezia). Complessivamente possono trattare fino a 60 milioni di metri cubi al giorno e viaggiano al momento (in periodo invernale) attorno a 40 milioni;
nell'immediato, però, con l'incremento delle forniture e l'adeguamento dei gasdotti che potrà entrare a regime non prima di tre anni, tale capacità di trattamento potrebbe risultare insufficiente;
in ogni caso avere una linea stabile di rifornimento di gas liquefatto, potrebbe ancora portarci, nel lungo periodo e se dovessero venir meno le forniture russe, ad essere un nuovo hub europeo del GNL, riproponendosi in tal modo quella occasione che il nostro paese ha perso nei primi anni duemila, quando i gassificatori oggi in funzione sono stati progettati e costruiti, decidendo di non sfruttare la posizione nel Mediterraneo e scegliendo la soluzione minimale che proponeva di realizzare solo 4 rigassificatori per il fabbisogno italiano e che sono stati solo parzialmente realizzati,
impegna il Governo:
ad attivarsi, al fine di garantire la lavorazione e immissione in rete delle eventuali maggiori quote di gas GNL, per redigere un piano che sia teso all'ampliamento delle capacità di trattamento degli impianti di rigassificazione attualmente operanti sul territorio nazionale, tanto on-shore che offshore e che individui, all'esito di una ricognizione delle richieste di autorizzazione attualmente in via di definizione, la possibilità di apertura e relativa localizzazione di nuovi impianti, definendo anche, ove possibile, un attendibile cronoprogramma di entrata in funzione a regime;
a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento legislativo, nuove norme che dispongano per la progettazione, autorizzazione e realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione, ovvero per l'ampliamento di quelli esistenti, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, prevedendo la nomina di Commissari sul modello Genova e garantendo il concreto e sostanziale snellimento delle procedure burocratiche.
9/3495-AR/136. Fregolent, Moretto, Paita.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto il Superbonus al 110 per cento quale agevolazione finalizzata, non solo alla crescita e al sostegno alle famiglie, ma anche alla realizzazione degli obiettivi di riqualificazione energetica, decarbonizzazione e di conseguente transizione ecologica;
il comma 9, lettera b), del predetto articolo ha previsto tale detrazione anche per le unità immobiliari unifamiliari che rappresentano realtà altamente diffuse nel territorio nazionale;
la legge di bilancio per il 2022, (30 dicembre 2021, n. 234) con l'articolo 1, comma 28, lettera e), ha previsto, quale ulteriore requisito ai fini dell'accesso al Superbonus che, per gli interventi sulle unifamiliari siano stati effettuati i lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2022;
tale circostanza, non solo complica un quadro normativo incerto e già oggetto di numerose modifiche ma rischia di pregiudicare alla base l'obiettivo di efficientamento energetico previsto dalla misura anche per le difficoltà che si vengono a creare in capo a persone fisiche e imprese in ordine alla progettazione e alla programmazione degli interventi;
il termine del 30 giugno, peraltro, appare ancor più ingiustificato laddove si consideri che la misura prevede un decalage per la detrazione fino al 2025 e per soggetti che versano in condizioni sostanzialmente analoghe a quelle dei titolari di un'unità immobiliare unifamiliare, che affrontano un impegno economico assai più gravoso in termini economici e di rischi;
nel corso dell'esame in commissione sono stati presentati, segnalati e discussi numerosi emendamenti volti a eliminare o prorogare detto termine (come l'emendamento 28.3 Del Barba), proprio a conferma della problematicità della previsione,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative legislative necessarie ad eliminare il termine del 30 giugno 2022 previsto per gli interventi riguardanti le unità unifamiliari e per valutare l'allineamento dei due regimi agevolativi previsti per i condomini e per le predette unità in un'ottica di uniformazione della disciplina che garantisca certezza ed efficacia per una misura imprescindibile ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti in sede europea, prevedendo in subordine una proroga del predetto termine.
9/3495-AR/137. Del Barba, Fregolent, Moretto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede modifiche agli articoli 11 e 14 del nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione all'assunzione di addetti all'ufficio per il processo e la procedura per il loro reclutamento, nell'ambito del supporto delle linee di progetto ricomprese nel PNRR;
introduce altresì l'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell'attività di addetto all'ufficio del processo, imponendo la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per l'intero periodo di lavoro;
al contempo, per le assunzioni nell'ambito dei progetti di attuazione del PNRR, al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità, il decreto già richiamato, al comma 7-ter dell'articolo 1 stabilisce, in via generale, che ai professionisti non è richiesta la cancellazione dall'albo, dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza;
per gli iscritti negli elenchi di personale dotato di alta specializzazione istituiti presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, non si applica neanche il divieto, previsto dal comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
alcune le modifiche introdotte in sede di conversione hanno previsto per i praticanti avvocato la possibilità di cumulare il periodo lavorativo effettuato in qualità di addetto all'ufficio per il processo con il periodo di pratica forense svolto prima dell'assunzione al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica
per gli avvocati che già esercitano la professione e che hanno superato la selezione per l'ufficio del processo la rinuncia in termini di sviluppo professionale appare invece particolarmente onerosa, anche in considerazione della disparità di trattamento rispetto alle altre casistiche relative all'attuazione del PNRR sopra richiamate e della natura a tempo determinato del contratto sottoscritto con la P.A.;
appare quindi opportuno introdurre meccanismi di stabilizzazione per tali unità di personale, anche per evitare di disperdere risorse preziose che possono garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa e all'esercizio della funzione giurisdizionale,
impegna il Governo
a rimuovere, nel primo provvedimento legislativo utile, l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego presso l'Ufficio del processo per chi opti per il regime a tempo parziale, analogamente con quanto già previsto per altri comparti della P.A., nonché a prevedere che dopo due anni e sette mesi di servizio tale personale possa essere assunto a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, così da non disperdere un capitale umano di competenze e professionalità che non possono che valorizzare e migliorare l'efficacia della predetta amministrazione.
9/3495-AR/138. Vitiello.
La Camera,
premesso che:
il fabbisogno nazionale di gas è coperto per circa il 40 per cento da forniture provenienti dalla Russia;
sino al deflagrare del conflitto in Ucraina, i Paesi dell'Unione europea importavano 155 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia; nel corso degli ultimi nove anni l'Italia ha aumentato il proprio approvvigionamento di gas dalla Russia, con un incremento di circa 1,5 miliardi di euro tra il 2013 e il 2021 – pari al 19,7 per cento, innalzando la dipendenza relativa dal 37,1 per cento al 46,6 per cento;
la guerra in Ucraina e le conseguenti misure adottate per diminuire la dipendenza dell'Italia dal gas russo hanno comportato l'urgenza di adottare interventi finalizzati a diversificare gli approvvigionamenti dall'estero e incentivare la produzione interna di fonti di energia;
secondo le stime rese note dal governo l'Italia necessita di circa 29 miliardi di metri cubi di gas per sostituire le forniture russe;
le strategie individuate dal governo contemplano, oltre ad accordi con altri paesi fornitori, peraltro caratterizzati da una precaria stabilità politica, il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili e nuovi rigassificatori, di cui uno o due mobili nelle more della realizzazione di impianti off shore;
i tempi necessari per ottenere risultati concreti non sono immediati: gli accordi con gli altri Paesi fornitori prevedono forniture crescenti nel tempo, ma non sufficienti a coprire il fabbisogno, i rigassificatori mobili non entreranno in funzione prima del secondo semestre 2023, così come serviranno anni prima di beneficiare degli esiti del potenziamento sulle energie da fonti rinnovabili;
in Italia risultano esserci 1298 pozzi di estrazione di gas, di cui 752 pozzi di completamente inattivi, in particolare nell'Adriatico. Dai pozzi produttivi non eroganti potrebbero essere estratti nel giro di alcuni mesi circa 30 miliardi di metri cubi di gas;
secondo alcune stime sarebbero circa 140 i miliardi di metri cubi di gas estraibile nel sottosuolo terrestre e marino, mentre nel 2021 sarebbero stati estratti solo 3,34 metri cubi di gas;
dal 2000 ad oggi l'estrazione di gas nel mare Adriatico è scesa da 17 miliardi di metri cubi a 800 milioni. Tale calo è dovuto a ragioni economiche – i costi di estrazione si sono col tempo rivelati superiori al costo di importazione – e a ragioni di natura amministrativa legata alle mancate procedure autorizzatorie;
il 28 dicembre 2021 il Ministro della transizione ecologica ha approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) che definisce le aree in cui è consentita l'attività di ricerca e produzione di idrocarburi;
a seguito dell'entrata in vigore del PiTESAI sono stati emanati numerosi provvedimenti di rigetto delle istanze di permessi di ricerca, con decine di revoche che coinvolgono il 70 per cento dei siti in funzione;
dei 108 giacimenti di gas attivi solo 21 potranno proseguire l'attività senza preclusioni, mentre 20 saranno soggetti a revoca delle autorizzazioni, 36 saranno soggetti a verifica e 31 a limitazioni che di fatto bloccheranno gli investimenti;
al contempo Paesi che si affacciano sull'Adriatico, quali la Croazia, la Slovenia, l'Albania e la Grecia, hanno aumentato le estrazioni di gas da pozzi nell'Adriatico o avviato procedure per intraprendere attività estrattive;
nel Documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2022 leggiamo che «è plausibile ipotizzare che un completo blocco del gas russo causerebbe ulteriori aumenti dei prezzi, che influirebbero negativamente sul PIL e spingerebbero ulteriormente al rialzo l'inflazione»,
impegna il Governo:
ad adottare i provvedimenti necessari a potenziare l'estrazione di gas dai pozzi già attivi e rendere possibile la ripresa dell'attività estrattiva dei pozzi non eroganti più produttivi e attivabili in breve tempo;
a rivedere i provvedimenti di revoca che stanno di fatto bloccando le attività estrattive e le esplorazioni;
ad adottare ogni misura finalizzata a perseguire la maggiore autonomia possibile dell'Italia nella copertura del fabbisogno di gas.
9/3495-AR/139. Novelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame ha ad oggetto la conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (c.d. decreto energia);
in particolare, l'articolo 25 del predetto decreto-legge dispone l'incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e reca disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, tra cui l'acciaio;
lo scoppio della guerra in Ucraina ha aggravato una situazione di tensione sul fronte delle materie prime siderurgiche già in atto a partire dallo scoppio della pandemia;
il blocco della navigazione nel Mar Nero infatti ha interrotto in particolare l'attività di approvvigionamento di rottame, ghisa e bramme di acciaio che dal porto di Mariupol raggiungeva l'Italia;
a rendere il quadro dell'offerta ancora più tesa sono giunte le sanzioni imposte dall'Occidente nei confronti della Russia che hanno di fatto indotto le banche europee a rallentare la concessione delle lettere di credito alle imprese italiane e le dogane italiane a rallentare l'entrata di materiale in arrivo dalla Russia anche nel caso in cui non sia oggetto di sanzioni;
in un contesto di tale gravità le acciaierie europee hanno innalzato fortemente i prezzi degli acciai con i laminati piani (utilizzati nelle costruzioni carpenterie/settore navale/settore auto) che nel giro di 1 mese sono passati da 900 a 1400 euro la tonnellata. Ancora più critica la situazione in cui versa il comparto dell'inox (utilizzato negli elettrodomestici, cucine, attrezzature ospedaliere) con la tipologia 304 che veleggia intorno ai 6000 euro la tonnellata (il triplo rispetto il 2020);
la condizione di estrema carenza del mercato si scontra con l'impossibilità da parte del mercato di potersi autoregolare in ragione dell'esistenza delle misure di salvaguardia imposte dall'Unione Europea. Tali misure che prevedono il pagamento di un dazio del 25 per cento in caso di superamento della quota di acciaio imposta su base trimestrale vennero applicate in una fase di mercato pre-pandemica caratterizzata dalla sovraccapacità produttiva e quindi molto diversa rispetto a quella attuale. Ma oggi suddetti limiti non hanno alcun senso economico se non quello di gonfiare i profitti delle acciaierie a danno delle imprese utilizzatrici;
pertanto al fine di poter contribuire ad allentare la morsa della carenza di offerta e dunque anche al raffreddamento dei prezzi siderurgici,
impegna il Governo
ad attivarsi in sede europea al fine di impedire che il pagamento del dazio del 25 per cento in caso di superamento della quota di acciaio imposta in un momento pre-pandemico di mercato, possa applicarsi in questa fase, con grave pregiudizio per le imprese utilizzatrici.
9/3495-AR/140. Lollobrigida, Foti, Ferro, Zucconi, Galantino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 41 reca disposizioni per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017, con la sospensione senza sanzioni ed interessi del pagamento dei mutui in scadenza con cassa depositi e prestiti per l'anno 2022;
i territori colpiti dal sisma, spesso ubicati in aree periferiche di centri urbani, sono sottoposti ad un forte pericolo di abbandono degli immobili e delle attività d'impresa, rischiando la desertificazione;
gli investimenti da parte delle imprese sono indispensabili per la rivitalizzazione di aree industriali, artigianali e commerciali nei territori colpiti dal sisma e, pertanto, per evitare che rimangano immobili abbandonati è necessario mettere in campo interventi di recupero e ammodernamento che consentano una ripresa e il conseguente ripopolamento dei territori;
l'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico nei medesimi territori, nonché dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato e delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni interessati dal sisma, ha concesso alle medesime imprese 33 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, nella forma di contributi, a condizione che le stesse imprese abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
è dimostrato che al fine di sostenere le diverse aree colpite dal sisma sul territorio nazionale sono necessari investimenti mirati e ponderati sulle singole comunità in base alle esigenze di ciascuna, avvalendosi dei fondi di bilancio presenti nelle contabilità speciali dei singoli commissari;
l'articolo 20 del medesimo decreto-legge 189 del 2016, al fine di sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici ha riservato 35 milioni di euro della contabilità speciale per la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni terremotati, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate in tali territori,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, dirette a permettere l'utilizzo delle economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 201, per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità che dovranno essere approvati dal Ministero dell'economia e finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
a prorogare per il 2022 il credito d'imposta per investimenti per le imprese del cratere di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
ad estendere anche per l'anno 2022 della disposizione di cui all'articolo 57, comma, 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Specificatamente, si prevede una compensazione autorizzata dal Commissario straordinario a favore dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017 e, per sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI;
ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici del centro Italia, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, a derogare per l'anno scolastico 2023/2024 al numero di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
ad estendere la durata dei finanziamenti CDP per la ricostruzione privata;
a prevedere, al fine di non paralizzare la messa in sicurezza del patrimonio abitativo italiano, l'estensione della misura del cosiddetto «sisma bonus» al 31 dicembre 2023 per evitare un disallineamento temporale con gli altri incentivi per l'edilizia;
a prevedere, in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della durata del Superbonus nei territori del cratere sismico del Centro Italia;
ad estendere la disciplina relativa alla richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, per le lievi difformità edilizie, ai fini dell'accelerazione e semplificazione dell'attività di ricostruzione e riparazione, agli edifici privati, che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, ubicati anche al di fuori dei crateri;
ad estendere, per tutto il 2022, anche alla ricostruzione di Ischia, le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 che proroga a tutto il 2022 la sospensione dei mutui per i territori del sisma 2016 già disposta con il decreto-legge n. 189 del 2016. A prevedere per il 2022 per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.
9/3495-AR/141. Patassini, Dara, Cortelazzo, Castiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto in esame prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'eccezionale incremento dei costi dell'energia; in particolare tale compensazione è prevista per le imprese energivore che abbiano subito, nel primo trimestre 2022, un incremento del costo per kWh, superiore al 30 per cento rispetto a quello relativo al medesimo periodo dell'anno 2019; a queste imprese viene attribuito un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente consumata nel secondo trimestre 2022;
il credito d'imposta viene riconosciuto alle imprese energivore anche per la spesa sostenuta dalle medesime imprese per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022;
tale beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo di benefici, tenuto conto anche del fatto che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo effettivamente sostenuto dall'impresa;
considerato che:
l'incremento del costo dell'energia, ha colpito anche associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) già duramente provate dal lungo periodo di pandemia, che devono ora sostenere un eccezionale incremento di costi per il consumo di energia elettrica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di estendere il credito d'imposta a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte nel registro del CONI.
9/3495-AR/142. Marin.
La Camera,
premesso che:
come denunciato dall'Anci, se il Governo non interverrà con un adeguato sostegno ai comuni per consentire di fronteggiare il caro-energia, gli stessi saranno costretti a ridurre i servizi, aumentare le imposte locali e tagliare il personale, mettendo così a rischio anche l'attuazione del Pnrr;
era all'esame delle Commissioni un emendamento, presentato da diversi gruppi della maggioranza, che consentiva per il 2022 l'utilizzo dell'avanzo libero per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, sul quale purtroppo c'è stato il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
così come è stato fatto negli ultimi due anni a fronte dell'emergenza epidemiologica, a fronte dell'emergenza energetica è quanto mai opportuno consentire ai comuni virtuosi l'utilizzo degli avanzi di bilancio, anche considerando che il problema del caro energia non verrà superato in tempi brevi, a maggior ragione a seguito delle scelte adottate a livello europeo, e che ad esso si aggiunge il problema della crescita dell'inflazione;
l'Anci ha calcolato che per far fronte all'aumento del costo dell'energia per comuni e province servirebbe un miliardo di euro; per il momento il Governo ha stanziato a tal fine circa 200 milioni,
impegna il Governo
a destinare ai comuni, nel primo provvedimento utile, risorse idonee a far fronte all'aumento dei costi dell'energia, consentendo altresì a tale scopo l'utilizzo degli avanzi di bilancio.
9/3495-AR/143. Napoli, Ruffino, Angiola.