XVIII LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 1059-A/R
Pdl 1059-A/R – Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività
• Seguito dell'esame: 5 ore.
Relatore per la maggioranza | 20 minuti |
Relatore di minoranza | 10 minuti |
Governo | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti |
Interventi a titolo personale |
37 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 3 ore e 8 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 33 minuti |
Lega – Salvini premier | 30 minuti |
Partito Democratico | 25 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 22 minuti |
Fratelli d'Italia | 16 minuti |
Italia Viva | 15 minuti |
Coraggio Italia | 13 minuti |
Liberi e Uguali | 12 minuti |
Misto: | 22 minuti |
Alternativa | 6 minuti |
Azione – +Europa – Radicali Italiani | 3 minuti |
MAIE-PSI-Facciamo eco | 3 minuti |
Centro Democratico | 2 minuti |
Europa Verde – Verdi Europei | 2 minuti |
Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC | 2 minuti |
Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea | 2 minuti |
Minoranze Linguistiche | 2 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 20 aprile 2022.
Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Cantini, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Dieni, Durigon, Fassino, Flati, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mancini, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Misiti, Molinari, Molteni, Morelli, Mulé, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Picchi, Pignatone, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Siragusa, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tofalo, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Cantini, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, Dadone, Daga, De Maria, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Di Giorgi, Luigi Di Maio, Dieni, Durigon, Fassino, Flati, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mancini, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulé, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Picchi, Pignatone, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Siragusa, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tofalo, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 19 aprile 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
TRIZZINO: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche» (3561);
VITO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di finanziamenti da parte di Stati esteri o di entità ad essi riconducibili nei riguardi di partiti o di esponenti politici italiani» (3562);
RIZZETTO: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche» (3563).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
I Commissione (Affari costituzionali)
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUPI ed altri: «Modifiche agli articoli 41, 45, 47 e 53 della Costituzione, in materia di iniziativa economica privata e di prelievo fiscale» (485) Parere delle Commissioni VI, X e XI;
DE MARIA: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'istituzione della giunta metropolitana e in materia di indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco metropolitano» (3339) Parere della V Commissione;
DE ANGELIS ed altri: «Disposizioni per la celebrazione della figura di Maria Bergamas» (3517) Parere delle Commissioni IV, V e VII.
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'anno 2021, predisposta dalla medesima Autorità (Doc. XLV, n. 5).
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, in data 14 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 95 del 9 marzo-14 aprile 2022 (Doc. VII, n. 865),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 726 del codice penale, come sostituito dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309»:
alla II Commissione (Giustizia).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 96 del 23 marzo-14 aprile 2022 (Doc. VII, n. 866),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 153 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Messina:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 100 del 23 febbraio-19 aprile 2022 (Doc. VII, n. 867),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 30, commi primo e terzo, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio:
alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, autorizzate in data 3 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, autorizzate, in data 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettere in data 13 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
l'ordinanza 7 febbraio 2022, recante indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione degli eventi denominati: «Mediterraneo, frontiera di pace. Incontro di riflessione e di spiritualità» e «Conferenza internazionale dei sindaci – Mar Mediterraneo ponte per il dialogo»;
l'ordinanza 11 marzo 2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D'Aosta;
l'ordinanza 18 marzo 2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Calabria, Lazio, Marche e Sardegna;
l'ordinanza 25 marzo 2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella regione Sardegna.
Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Il Ministro della salute, con lettere in data 13 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 28 febbraio-6 marzo 2022, nonché il verbale della seduta dell'11 marzo 2022 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 7-13 marzo 2022, nonché il verbale della seduta del 18 marzo 2022 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 14-20 marzo 2022, nonché il verbale della seduta del 25 marzo 2022 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.
Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell'asilo (COM(2021) 890 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 19 aprile 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo sul trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova (COM(2022) 168 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 168 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 1° aprile 2022, le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Ordinanza della Corte (Decima sezione) del 1° marzo 2022, cause riunite C-306/19, C-512/19, C-595/19 e da C-608/20 a C-611/20, Milis Energy Spa contro Presidenza del Consiglio dei ministri e altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Ambiente – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 16 e 17 – Princìpi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Trattato sulla Carta dell'energia – Articolo 10 – Applicabilità – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno (Doc. XIX, n. 148) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 3 marzo 2022, causa C-590/20, Presidenza del Consiglio dei ministri e altri contro UK e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione. Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima della data della sua entrata in vigore e proseguite dopo la data di scadenza del termine di trasposizione (Doc. XIX, n. 149) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali).
Comunicazione concernente
una procedura d'infrazione.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 13 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una comunicazione concernente gli sviluppi della procedura d'infrazione n. 2011/2215, avviata per violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche preesistenti di rifiuti in Italia, con riferimento all'invio di una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla predetta procedura d'infrazione.
Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Manuela Dagnino, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2022 (DOC. LVII, N. 5)
Doc. LVII, n. 5 – Risoluzione sulla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012
RISOLUZIONE
La Camera,
premesso che:
la Relazione al Parlamento, annessa al Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stata presentata ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
la Relazione aggiorna gli obiettivi di finanza pubblica e il relativo piano di rientro del saldo strutturale verso l'Obiettivo di Medio Termine (OMT), alla luce del mutato quadro macroeconomico e di finanza pubblica, illustrato nella Relazione e in misura più dettagliata nel Documento di economia e finanza 2022;
la ripresa del percorso di convergenza verso l'OMT sarà perseguita secondo il profilo indicato nella Relazione e secondo le modalità illustrate nel DEF 2022,
autorizza il Governo
ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella Relazione citata in premessa.
(6-00221) «Davide Crippa, Molinari, Serracchiani, Barelli, Boschi, Marin, Fornaro, Schullian, Lupi, Magi, Ermellino».
Doc. LVII, n. 5 – Risoluzioni relative al Documento di economia e finanza 2022
RISOLUZIONI
La Camera,
esaminato il Documento di economia e finanza 2022;
premesso che:
nello scenario programmatico, il Governo ha deciso di confermare l'obiettivo di rapporto tra deficit e PIL del Documento Programmatico di Bilancio, pari al 5,6 per cento del PIL per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023 e al 3,3 per cento per il 2024;
dato il contesto geopolitico in forte mutamento e data la necessità di considerare anche il prezzo del gas tra le variabili esogene, è probabile che tali stime si rivelino errate;
la tavola R1 del presente documento già mostra l'errore di previsione per il 2021, dimostrato dagli scostamenti tra la previsione di settembre e i dati di consuntivo pubblicati dall'ISTAT a marzo, e, già rispetto alle stime recenti della Commissione europea, la crescita del PIL tendenziale per il 2022 risulta meno accentuata;
l'evolversi del conflitto tra Russia e Ucraina avviene in una cornice di incertezza riguardo sia la durata sia gli esiti;
tra gli eventuali scenari, si è già ipotizzato, nel Programma di Stabilità, che il prezzo del gas risulti nel 2022 più elevato rispetto a quello indicato nel DEF del 37 per cento (69 per cento nel 2023), il prezzo del petrolio del 9 per cento (4,5 per cento nel 2023) e quello dell'elettricità del 30 per cento;
nell'ipotesi di interruzione dei flussi di gas dalla Russia, il tasso di crescita del PIL risulterebbe inferiore rispetto a quello illustrato nello scenario tendenziale di 0,8 punti percentuali nel 2022 e di 1,1 punti nel 2023, con uno scenario ancor più catastrofico secondo cui l'incremento dei prezzi delle materie energetiche, la minore disponibilità di gas per le utenze domestiche e la riduzione della domanda estera concorrerebbero a determinare una contrazione del tasso di crescita del PIL rispetto allo scenario tendenziale di 2,3 punti percentuali nel 2022 e di 1,9 punti percentuali nel 2023;
tuttavia, nonostante siano riportate tali prospettive, nel Programma Nazionale di Riforma non se ne tiene conto, mantenendo gli obiettivi e le misure fissate già lo scorso anno nel Pnrr, di cui è tutt'altro che scontata la compiuta e corretta realizzazione, e ignorando totalmente, altresì, nuovi periodi di restrizioni dovute all'eventuale riacuirsi della pandemia da SARS-CoV-2;
il rialzo dell'inflazione, dovuto alla crescita dei prezzi dei beni energetici – nel contesto di una ripresa della domanda mondiale di combustibili – ha prodotto un aumento dei prezzi dei beni, maggiore rispetto a quella dei servizi;
il documento in esame già rileva una solo parziale riattivazione della produzione, la quale non ha assecondato a sufficienza il robusto recupero della domanda, innescando pressioni sulla capacità esistente – peraltro accompagnato a interruzioni nelle catene di fornitura e conseguenti scarsità di materiali – e alimentando tendenze inflazionistiche;
a marzo l'Istat rileva un consistente peggioramento sugli ordini e sulle vendite per le imprese dei servizi di mercato e del commercio al dettaglio;
i dati congiunturali di inizio anno, precedenti all'insorgere del conflitto, segnalavano già un indebolimento della crescita della produzione industriale, e le ultime indagini congiunturali di marzo denotano un netto peggioramento della fiducia degli operatori;
il clima di fiducia dei consumatori, in riduzione da dicembre del 2021, è arretrato sensibilmente a marzo (a 100,8 dal 112,4 di febbraio), riflettendo gli esiti incerti della guerra in Ucraina;
il Programma di Stabilità indica, nell'analisi del quadro macroeconomico, una ripresa dei consumi delle famiglie (5,2 per cento), tuttavia ancora insufficiente a recuperare i livelli pre-crisi;
l'impatto del rialzo dei prezzi energetici su imprese e famiglie, nonostante gli interventi finanziati con la Legge di bilancio 2022 e i successivi provvedimenti del Governo, inciderà sul potere d'acquisto delle famiglie;
il ripiegamento dell'indice di fiducia spinge i consumatori a rivedere le scelte d'acquisto, invertendo il trading up attuato nel 2021 e adottando strategie di risparmio, evitando gli sprechi e gli acquisti non necessari, e privilegiando negozi, marchi e prodotti meno costosi, con ripercussioni evidenti sulle piccole e medie imprese italiane e sugli artigiani – l'ossatura dell'economia italiana – che operano nella produzione e vendita di generi alimentari, abbigliamento e molti altri prodotti;
IRI prevede che l'inflazione crescerà tra il 4,2 per cento e il 5,8 per cento su base annua, comportando un aumento dei prezzi dei prodotti di largo consumo che, a parità di carrello della spesa, costringerà gli italiani a spendere dall'1,6 per cento al 2,2 per cento in più rispetto al 2021;
tale istituto stima che nel 2022 le famiglie spenderanno dai 125 ai 200 euro in più per continuare a fare la spesa al supermercato, con un aumento degli incassi di una cifra compresa tra 1,2 e 1,7 miliardi di euro per la grande distribuzione, ma con una perdita dal 2,5 per cento al 3,6 per cento dei volumi venduti;
a livello distributivo, ciò si traduce in un inasprimento della concorrenza orizzontale: i primi cinque retailer controllano il 57 per cento del mercato (+6 per cento rispetto al 2019), i primi cinque discounter sono arrivati al 17 per cento (+2,5 per cento) e tre catene sono entrate tra le prime 10 nazionali, a discapito delle categorie già citate;
nel DEF, le misure fiscali indicate non sarebbero in grado di porre adeguato rimedio a tali distorsioni, né a favore della competitività delle piccole e medie imprese, né per obiettivi di equità sociale, né a favore delle famiglie con redditi medi e bassi;
tra gli interventi previsti a riduzione della pressione fiscale, è stata avviata dal 1° gennaio 2022 la revisione dell'IRPEF con la rimodulazione delle aliquote e dei corrispondenti scaglioni e la riorganizzazione della disciplina sulle detrazioni per reddito da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensioni;
per ridurre l'evasione fiscale, sono previste misure per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia dei controlli – cosiddetto «tax compliance»;
dalle stime su entrate tributarie e contributi sociali, lo Stato nel 2022 incasserà 38 miliardi in più, risorse che al momento non prevede di utilizzare efficacemente;
lo stesso Governo stima che l'impennata dei prezzi sia anche il frutto di una speculazione che, per poche aziende, produrrebbe almeno 40 miliardi di euro di profitti straordinari: un dato inaccettabile se si considera che il prezzo di tali profitti grava sui lavoratori;
non è possibile confidare esclusivamente nelle dinamiche del mercato, quale rimedio a lungo termine a effetti economici frutto di comportamenti che con il mercato hanno poco a che fare, e che sembrano essere il risultato di una distorsione provocata da un sistema di oligopolio di distributori di prodotti energetici;
la recente Legge di bilancio, per contenere gli aumenti dei prezzi energetici, ha attribuito contributi straordinari, sotto forma di crediti d'imposta, alle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energetica nel primo e nel secondo trimestre 2022 e per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre dell'anno 2022;
per i consumi di gas è prorogata per il secondo trimestre 2022 la riduzione al 5 per cento dell'IVA sulle somministrazioni per combustione per usi civili e industriali, e la diminuzione delle aliquote degli oneri generali di sistema;
per gli utenti domestici economicamente svantaggiati o che versano in gravi condizioni di salute, vengono rideterminate anche per il secondo trimestre le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e le compensazioni per la fornitura di gas naturale;
al fine del contenimento dei prezzi dei carburanti, sono ridotte le aliquote di accisa su benzina e gasolio per un breve periodo di trenta giorni;
il Pnrr, inoltre, indica la necessità di ricorrere al passaggio da combustibili fossili ai combustibili ricavati da fonti rinnovabili come idrogeno, bioenergie e carburanti sintetici, l'elettrificazione e il ricorso a cattura e stoccaggio della CO2 residua, riorientando, infine, le aliquote di accisa dei prodotti energetici in modo da spostare il carico fiscale alle attività più inquinanti;
nel Documento vi è il riferimento alla dismissione dell'uso del carbone entro il 2025 per favorire l'uso delle fonti rinnovabili, il cui uso dovrebbe raggiungere il 72 per cento nel 2030;
il Piano di Transizione Ecologica porta l'obiettivo nazionale di emissioni al 2030 intorno a 256 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, ipotizzando uno sforzo ulteriore nelle politiche di risparmio energetico, soprattutto nei settori dei trasporti e dell'edilizia, e un'elettrificazione del sistema dell'energia primaria, nella prospettiva di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette nel 2050;
tali indicazioni non sono accompagnate, tuttavia, da previsioni di riforme strutturali che possano consentire la realizzazione degli obiettivi auspicati, e le misure adottate non conducono a soluzioni definitive tali da favorire una netta inversione di rotta della politica energetica, alternativa alle politiche che hanno contraddistinto gli ultimi decenni e che hanno causato una dipendenza dell'Italia sempre più insostenibile, tenendo presente che il 40 per cento del gas naturale consumato in Italia è importato dalla Russia;
lo scorso anno, il numero di occupati, rilevato dalla contabilità nazionale, è cresciuto dello 0,6 per cento, dopo il calo del 2,1 per cento registrato nel 2020, con un tasso di occupazione ancora inferiore rispetto ai livelli pre-crisi, pari al 58,2 per cento;
a prescindere dagli ultimi avvenimenti e nonostante i recenti miglioramenti, per diversi segmenti della popolazione, permangono difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, con deboli margini di recupero dell'occupazione femminile, e tra i giovani l'incidenza del lavoro a termine sul totale dell'occupazione dipendente è passata dal 19 per cento del 2004 al 36,8 per cento del 2019, già prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria;
nella fase prebellica, il dato occupazionale era caratterizzato da una vera e propria esplosione di contratti precari e part-time involontari;
il DEF, non tenendo conto di una possibile recessione derivante dalla crisi energetica e non prevedendo investimenti importanti sulla formazione, né ulteriori sgravi fiscali a favore del lavoro giovanile, prevede, per il quadriennio 2022-25, una diminuzione del tasso di disoccupazione, che scenderebbe dal 9,5 per cento del 2021 all'8,7 nell'anno in corso per poi attestarsi all'8,0 per cento;
in Italia più di un lavoratore su dieci si trova in situazione di povertà, e, secondo l'ISTAT, la povertà assoluta è tornata a crescere, raggiungendo il livello più elevato dal 2005, superando i 5,6 milioni di individui nel 2020, con una maggiore concentrazione al Sud, tra i giovani e tra le famiglie di soli stranieri;
il gruppo di lavoro «Interventi e misure di contrasto alla povertà lavorativa» istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha recentemente presentato una proposta di riforma che include la garanzia di minimi salari adeguati: una riforma di cui ancora non si conoscono i caratteri;
il Reddito di cittadinanza costituisce una indispensabile garanzia di un reddito minimo e la possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, anche se non sono mancate le difficoltà di individuazione di un nuovo impiego: l'INPS sottolinea che il 70 per cento dei beneficiari che hanno iniziato a percepire il reddito di cittadinanza tra aprile e giugno del 2019 è risultato essere ancora destinatario dell'assegno nel secondo semestre del 2021;
in tale contesto, risulta secondaria e ulteriormente pregiudizievole per i lavoratori, i giovani e le famiglie, la discussione sull'aumento delle spese militari, considerando inoltre che la manovra in esame comporta già un aumento dell'indebitamento netto di circa 23,2 miliardi nel 2022, 29,6 miliardi nel 2023, 25,6 miliardi nel 2024 e 30,6 miliardi nel 2025, indebitamento che graverà sulle future generazioni;
all'unità che si riscontra a livello europeo nella individuazione delle sanzioni, non corrisponde una medesima unità nel fronteggiare gli impatti della guerra e delle sanzioni, così come la definizione unitaria della politica di difesa;
in relazione al conflitto bellico in atto in Ucraina, sono state adottate misure d'urgenza finalizzate ad assicurare la partecipazione di personale militare italiano all'iniziativa della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF);
tale scelta non corrisponde alle esigenze attuali del nostro Paese e non migliora il quadro geopolitico internazionale, né aiuta particolarmente la popolazione ucraina nella lotta di difesa dei suoi confini, della sua sovranità e della libera autodeterminazione del proprio popolo;
l'Italia è all'ultimo posto dei Paesi dell'Unione europea in tema di investimenti in istruzione e ricerca;
investire su istruzione, università e ricerca costituisce un presupposto imprescindibile per modernizzare il nostro Paese e per offrire alle giovani generazioni gli strumenti adeguati per il loro sviluppo professionale;
il Governo, su tale ambito, ha operato un ulteriore e progressivo disinvestimento (dal 4 per cento del PIL del 2020 al 3,5 per cento nel 2025);
l'intero sistema scolastico vive da anni una condizione di estrema crisi: organici docenti e ATA sottodimensionati, precarizzazione del lavoro, edifici fatiscenti e in molti casi non a norma, aule e strumentazioni inadeguate;
nel 2020, in Italia, quasi 1 cittadino su 10 ha dichiarato di aver rinunciato – per motivi legati a difficoltà di accesso – a visite o accertamenti, pur avendone bisogno, e nel 2019 la quota era pari al 6,3 per cento;
la spesa per la sanità sarà ridimensionata di un punto di PIL in tre anni: nel 2022 le risorse equivarranno al 7 per cento del PIL (-0,2 per cento rispetto all'anno precedente), per ridursi al 6,6 per cento nel 2023, 6,3 per cento nel 2024, e arrivare infine al 6,2 per cento nel 2025;
i due anni di pandemia hanno dimostrato quanto gli investimenti sul comparto sanitario e socio-assistenziale siano prioritari, sia per garantire a tutti il diritto alla salute – e, ancor prima, alla vita – sia perché, senza un efficiente servizio sanitario, è a rischio la stabilità dell'intero sistema economico e sociale del Paese;
infine, il DEF indica, tra i provvedimenti collegati, il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che si propone di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;
in particolare, l'articolo 6 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali;
il provvedimento renderà sostanzialmente residuale la forma di gestione in autoproduzione (cosiddetto «in house providing»), ossia l'autorganizzazione del servizio, compresa la vera e propria gestione pubblica: gli enti locali che opteranno per l'autoproduzione del servizio dovranno «giustificare» il mancato ricorso al mercato mediante una motivazione anticipata e qualificata, sottoponendola al giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
ciò produrrà conseguenze sulle scelte future e sulle gestioni in essere da parte delle pubbliche amministrazioni su servizi pubblici essenziali;
inoltre, in tale provvedimento, si prevedono «premialità» volte a favorire le aggregazioni tra aziende, con il chiaro scopo di favorire le grandi società multiservizi quotate in Borsa, che diventeranno i soggetti monopolisti a tempo indefinito, in palese contraddizione con l'obiettivo di favorire la concorrenza – più volte sottolineato nel DEF;
tali disposizioni condizionerebbero la qualità e i prezzi della fornitura di beni vitali, universali e indisponibili come l'acqua, con servizi pubblici che si troverebbero a dipendere da scelte di carattere privatistico ed individuale, e da logiche volte a produrre profitto, a discapito dell'efficienza;
dal provvedimento, inoltre, emerge chiaramente la volontà di affidare tali servizi al libero mercato, anche grazie alla previsione dell'onere – in capo agli enti locali – di produrre una semplice relazione sulla qualità del servizio e sugli investimenti effettuati,
impegna il Governo:
a conseguire i saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto rispetto al PIL, nonché il rapporto programmatico debito/PIL, nei termini indicati nel quadro programmatico del Documento di economia e finanza, e a realizzare l'implementazione delle riforme strutturali indicate;
a dedicare specifica attenzione alle incognite e agli elementi di rischio insiti nel quadro economico internazionale e valutare come il loro materializzarsi possa ripercuotersi sull'economia italiana;
a porre adeguato rimedio ai pregiudizi sui consumi che l'attuale crisi produrrà;
ad adoperarsi per produrre misure adeguate a favore della competitività delle piccole e medie imprese, dell'equità sociale, e a sostegno delle famiglie con redditi medi e bassi;
ad adottare ulteriori interventi per un allargamento della tassazione sugli extra profitti;
ad adottare la misura straordinaria, finora mai adottata, della tassazione sulle grandi ricchezze: anche solo l'introduzione di un'imposta pari all'1 per cento sui grandi patrimoni – ad esempio sopra 1,3 milioni di euro (il 5 per cento più ricco dei contribuenti) – assicurerebbe già un gettito potenziale di 6 miliardi di euro;
a fronteggiare gli impatti della guerra e delle sanzioni, così come adoperarsi al fine di individuare una politica europea unitaria di difesa, senza destinare alcuna risorsa all'aumento di produzione e acquisto di armamenti né a investimenti sull'esercito;
a destinare maggiori risorse sulla sanità, istruzione, università e ricerca, e operare un taglio del cuneo contributivo-fiscale, grazie al maggior gettito fiscale derivante da una tassa sui grandi patrimoni, dal risparmio di spesa sul riarmo, dalle maggiori entrate tributarie e dai maggiori contributi sociali – citati in premessa;
a tal fine, ad ampliare l'organico docenti e ATA, e destinare ulteriori risorse per la riqualificazione degli edifici scolastici;
a liberalizzare maggiormente l'accesso alle professioni sanitarie e alla facoltà universitaria di Medicina, ad ampliare gli investimenti per l'edilizia sanitaria e per l'acquisto di strumenti tecnologici a favore delle strutture sanitarie e ospedaliere, prevedendo la stabilizzazione del personale assunto in emergenza durante la pandemia da SARS-CoV-2, con contratti a termine;
a valutare l'opportunità di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per tutelare i redditi più bassi: il potenziamento della decontribuzione sui redditi fino a circa 25.000 euro, l'ampliamento della platea dei beneficiari della cosiddetta «quattordicesima» per i pensionati, l'indicizzazione della detrazione per lavoro e pensioni, un bonus fiscale per il 2022 anche legato al ritorno del fiscal drag, vincolare in parte le risorse del Pnrr al lavoro stabile eliminando gli incentivi che non siano rivolti a contratti a tempo indeterminato, prevedere ulteriori sgravi contributivi per i giovani e finanziamenti più sostenuti alla formazione; adeguare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro all'inflazione;
ad accompagnare alla «tax compliance» una seria lotta all'evasione che assicuri trasparenza dei redditi e delle ricchezze, a partire dalla riforma del catasto;
a rivedere gli obiettivi del Pnrr, alla luce del rialzo dell'inflazione, anticipando alcuni obiettivi del cronoprogramma e finalizzando maggiormente le risorse;
a garantire che l'erogazione delle risorse pubbliche sia condizionata alla tutela e alla crescita occupazionale a tempo indeterminato;
a realizzare riforme strutturali tali da favorire una netta inversione di rotta della politica energetica, nel segno di una sempre maggiore indipendenza dell'Italia rispetto agli altri stati;
a sostenere ancor più efficacemente e rapidamente la transizione ecologica e lo sviluppo delle energie rinnovabili, spostando ulteriormente il carico fiscale dal lavoro alle attività più inquinanti e maggiormente dannose per l'ambiente;
ad assicurare che il Gruppo di lavoro «Interventi e misure di contrasto alla povertà lavorativa» istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenti a breve la riforma che includa la garanzia di minimi salari adeguati;
a migliorare l'efficacia dell'istituto del Reddito di cittadinanza, correggendo l'ambito e i requisiti di applicazione, puntando a incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro, e prevenendo frodi;
a cogliere appieno tutte le opportunità connesse alle risorse finanziarie che saranno poste a disposizione dal Pnrr;
a garantire agli enti locali un recupero delle proprie funzioni sull'offerta di servizi pubblici, come il servizio idrico;
a valutare l'opportunità di eliminare dall'elenco dei provvedimenti collegati, il disegno di legge sulla concorrenza.
(6-00218) «Suriano, Sarli, Ehm, Benedetti».
La Camera,
esaminato il Documento di economia e finanza 2022,
premesso che:
il Documento di economia e finanza 2022 evidenzia il rallentamento dell'economia italiana rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) 2021 del settembre scorso e nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), rallentamento imputato principalmente al peggioramento del quadro economico generale conseguente alle forti, tensioni sui mercati delle risorse energetiche e delle materie prime determinate dalla pandemia e alla guerra russo-ucraina, alla conseguente inflazione e alla minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia rispetto alle previsioni di settembre 2021;
partendo da una stima ISTAT di crescita del PIL reale nel 2021 pari al 6,6 per cento (più elevato del 6 per cento previsto nella NADEF), nel quadro tendenziale la crescita prevista del PIL per il 2022 scende al 2,9 per cento, rispetto al +4,7 per cento delle previsioni dello scorso settembre, con una diminuzione stimata pari a 1,8 punti percentuali nell'arco di pochi mesi; un rallentamento di mezzo punto percentuale nella crescita prevista del PIL è atteso anche per il 2023 (dal 2,8 per cento al 2,3 per cento);
peraltro il dato 2022 beneficia di un effetto di trascinamento del 2,3 per cento derivante dal buon andamento dell'economia nel 2021; relativamente al 2021, pur in presenza di una marcata ripresa dell'attività, a fine anno il PIL trimestrale si collocava 0,3 punti al di sotto della fase pre-crisi; le previsioni d'inverno della Commissione, pubblicate a febbraio prima dell'aggressione militare all'Ucraina, certificavano che il PIL dell'Unione europea era tornato al livello pre-crisi già a metà 2021, mentre per l'Italia il divario con il 2019 si sarebbe chiuso nel corso del 2022;
pur avendo registrato nel 2021 una leggera crescita occupazionale (+0,6 per cento) e prevedendo anche per l'anno in corso un incremento dell'1,3 per cento, il mercato del lavoro italiano è ancora molto distante dai livelli pre-crisi, considerando che, con riferimento al 2021, in termini di monte ore lavorate, nonostante il +8 per cento fatto registrare, si evidenzia un gap di circa 1,9 miliardi di ore lavorate in meno rispetto al 2019;
preoccupante appare il forte aumento del tasso d'inflazione, previsto al 5,8 per cento nel 2022 rispetto all'1,7 per cento dell'anno precedente e alla stima dell'1,6 per cento prevista nella Nota di aggiornamento al DEF del settembre scorso, che mette in serio pericolo la tenuta dei bilanci di famiglie e imprese a causa della sensibile perdita di potere di acquisto e della contrazione dei margini di profitto;
nello scenario prospettato dal DEF la ripresa dei consumi non è tenuta in alcuna considerazione quale elemento propulsivo della ripresa post-pandemica;
la carenza di materiali e componenti dovuta alle criticità delle catene di approvvigionamento globali evidenziatesi negli ultimi due anni e i forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi impattano fortemente sui costi di produzione delle imprese, minimizzandone i margini di profitto e ostacolandone i piani di produzione, mettendo a serio rischio non solo la ripresa ma la loro stessa sopravvivenza;
le imprese italiane continuano inoltre a dover sopportare un costo del lavoro molto elevato e superiore alla media europea, essendo stato molto limitato e insufficiente l'intervento di riduzione posto in essere dal Governo con l'ultima legge di bilancio;
in questo quadro generale, in continuo peggioramento, mentre la Germania sta programmando interventi per cento miliardi di euro per sostenere le imprese attraverso linee di credito emergenziali, interventi sull'equity e sovvenzioni per compensare gli aumenti dei costi, il DEF programma di spenderne appena cinque, senza indicare soluzioni per la sostenibilità del debito;
rispetto all'aprile 2021, periodo di approvazione da parte del Parlamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la situazione internazionale e geopolitica ha subito inaspettati e repentini cambiamenti che hanno impattato negativamente sul quadro economico nazionale e internazionale;
l'impatto del caro materiali sulle opere pubbliche in Italia è pari complessivamente a dieci miliardi, di cui tre per il Pnrr, che rischia di non poter essere realizzato se non si introducono, al più presto, strumenti analoghi a quelli previsti in altri Stati europei che prevedono un meccanismo automatico di revisione dei prezzi;
il rincaro dei costi energetici ha indotto il Governo a prevedere la concessione di crediti di imposta in grado di «sterilizzare» in misura parziale i maggiori oneri e la riduzione del fatturato delle imprese; probabilmente, in futuro, la stessa misura sarà adottata per far fronte alla necessità di sostenere le imprese italiane maggiormente colpite dalle conseguenze della guerra e dalle sanzioni imposte alla Russia; tale meccanismo se risulta essere particolarmente efficace per ottenere liquidità nel breve termine, determina, simmetricamente, una sensibile riduzione della capacità delle banche all'acquisto dei predetti crediti, soprattutto se considerati unitariamente ai bonus dell'edilizia, ove si ricorra alla limitazione delle cessioni e della libera circolazione dei crediti stessi;
un ulteriore tema al quale il Documento in esame non sembra attribuire il giusto rilievo è quello della liquidità delle imprese e dei numerosissimi fenomeni da sovra-indebitamento che ne stanno mettendo a rischio la stessa sopravvivenza;
le ultime rilevazioni dell'indagine Bank lending survey (BLS) della Banca d'Italia, pur «confermando l'allentamento per tutto il corso dell'anno dei criteri di accesso al credito», evidenziano come a ciò «si accompagna, nell'ultimo trimestre, un lieve irrigidimento delle condizioni dei prestiti già approvati risultante dal maggiore margine richiesto dagli istituti creditizi per i finanziamenti più rischiosi, riconducibile all'indebolimento congiunturale dell'ultimo trimestre dell'anno»;
per fronteggiare la crisi legata alla pandemia e la conseguente crisi di liquidità, il livello di indebitamento delle imprese è considerevolmente aumentato, in particolare nel corso del 2020, segnando una leggera flessione solo lo scorso anno;
come evidenziato nel Focus «Garanzie pubbliche» presente nel DEF 2022, al 31 dicembre 2021 le garanzie complessivamente concesse dallo Stato ammontavano a 282,3 miliardi, pari al 15,9 per cento del PIL, e anche per l'anno in corso, i dati preliminari per il mese di gennaio diffusi dalla Banca d'Italia mostrano una ripresa della crescita dei prestiti alle imprese (+0,9 per cento su base tendenziale);
in prospettiva, il graduale venir meno delle misure di sostegno all'economia potrà comportare nei prossimi mesi un aumento dei rischi d'insolvenza delle imprese, alle prese con una possibile nuova crisi di liquidità dovuta al combinato disposto dell'aumento generalizzato dei prezzi trainati dal caro-energia e dell'affievolimento degli interventi posti in essere dal Governo in campo di moratorie e garanzie pubbliche;
l'elevato costo del lavoro e l'alto livello della tassazione continuano a spingere le imprese italiane alla delocalizzazione all'estero;
la delocalizzazione ha progressivamente indebolito le potenzialità del Made in Italy, distruggendo buona parte del tessuto produttivo di qualità fatto di piccole e medie imprese, con le annesse ripercussioni sul livello generale di disoccupazione, a favore di grandi multinazionali che inevitabilmente puntano alla standardizzazione del prodotto;
nella sua tragicità, la pandemia e la guerra hanno portato alla luce la strategicità di alcuni settori produttivi attualmente delocalizzati e ha dimostrato cosa può succedere a una Nazione membro del G8 e seconda potenza manifatturiera d'Europa nella sciagurata ipotesi in cui siano interrotte le catene di approvvigionamento di materie prime e semilavorati;
l'improvvisa ripresa dell'inflazione, contrariamente a quanto previsto nel DEF 2021 e nella NADEF 2021, ha provocato un deciso innalzamento della pressione fiscale pari a 0,7 punti percentuali rispetto al 2020, raggiungendo così il livello record del 43,5 per cento;
l'incremento della pressione fiscale nel 2021 è dovuto a un balzo significativo del gettito tributario proveniente dalle imposte indirette, mentre il gettito delle imposte dirette e le entrate contributive sono cresciuti in maniera meno che proporzionale rispetto al PIL;
in particolare, secondo i dati Istat ripresi nel DEF, le imposte indirette hanno fatto registrare un aumento del 13,8 per cento rispetto al 2020 contribuendo all'aumento della pressione fiscale per 0,9 punti di PIL, mentre le imposte dirette sono aumentate del 6,5 per cento, in calo di 0,1 punti di PIL, e le entrate contributive sono cresciute del 6,7 per cento in calo anch'esse di 0,1 punti di PIL;
peraltro il DEF riporta un'analisi della pressione fiscale effettiva calcolata tenendo conto di alcune agevolazioni fiscali contabilizzate dall'Istat, in linea con le regole statistiche internazionali, come misure di spesa, non tenendo conto invece che, stante un'elevata quota di economia sommersa e illegale in Italia, la pressione fiscale reale, il sacrificio cioè realmente imposto alla collettività che opera nell'economia emersa, è di gran lunga più elevato di quello ufficialmente registrato dall'Istat per tutta l'economia;
il Programma Nazionale di Riforma contenuto nel DEF 2022, conferma che «la riforma fiscale è tra le azioni chiave da intraprendere per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese»;
i principali fattori di criticità della fiscalità del nostro Paese sono certamente costituiti dall'eccessivo numero degli adempimenti e dall'estrema complessità della normativa che, per effetto delle continue modifiche cui è sottoposta (fenomeno ancora più accentuato dalla disciplina emergenziale degli ultimi due anni), ha prodotto un sistema fiscale sempre più disorganico, irrazionale e difficile da interpretare;
il livello di indebitamento di imprese e famiglie è fortemente aumentato nel biennio 2020/2021 per far fronte alla crisi di liquidità innescata dalla pandemia, aggravata dall'impennata dei prezzi energetici in corso da metà 2021 e ancor più acuita dal conflitto in corso in Ucraina;
in particolare, i debiti di famiglie e imprese nei confronti del fisco non riguardano soltanto le cartelle esattoriali, ovvero i debiti tributari affidati al concessionario della riscossione, ma è ben più ampia, comprendendo ad esempio i cosiddetti avvisi bonari e le liti fiscali pendenti che, oltre a ingolfare il sistema della riscossione, risultano spesso difficilmente riscuotibili;
in questa situazione, nel 2021 oltre il quaranta per cento degli aventi diritto alle definizioni agevolate previste non è stato in grado di adempiere nemmeno ai versamenti dovuti, decadendo dall'istituto;
ciò comporta la necessità, ancor prima di una riforma fiscale, di una organica riforma del sistema della riscossione, come previsto nella Delega fiscale, avviata con l'eliminazione dell'aggio sulle cartelle esattoriali prevista dalla legge di bilancio 2022, che abbia nella ristrutturazione complessiva del debito fiscale una priorità;
l'indebitamento delle famiglie, al 31 dicembre 2021, ammontava complessivamente a 574,8 miliardi (+21,9 miliardi sul 2020) con un importo medio per nucleo familiare di 22.237 euro e con un aumento di 851 euro rispetto al 2020; una situazione grave soprattutto per «il rischio di usura» a carico di famiglie, piccole imprese e partite Iva, soggetti economicamente più deboli, a rischio povertà ed esclusione sociale, che richiederebbe un intervento di sostegno da parte dello Stato, anche ricorrendo al microcredito e incentivando e ampliando il ricorso al «Fondo per la prevenzione» dell'usura;
il Consiglio dei ministri del 13 aprile 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure volte all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e che include, tra le altre misure, l'anticipo al 30 giugno, rispetto alla data del 2023 precedentemente prevista, delle nuove sanzioni (multa di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione) per commercianti, autonomi e professionisti che non accettano pagamenti digitali o con POS, prevedendo anche l'obbligo di invio al Fisco di tutti gli scontrini relativi a operazioni con pagamento digitale;
nello stesso decreto è prevista anche, per le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale rientranti nel regime forfettario agevolato, l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica a partire dal prossimo 1° luglio;
queste misure costituiscono un aggravio in termini di costi e di adempimenti per categorie già fortemente colpite da due anni di pandemia, in presenza, per altro, di una prevista frenata dell'economia nazionale rispetto alle attese, come indicato nello stesso Documento in esame;
gli obblighi sempre più pressanti riguardanti i pagamenti elettronici rientrano nella strategia di cashless posta in essere dai Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, e che trova nella limitazione imposta per legge all'utilizzo del contante il suo punto fondante;
in una situazione come quella attuale, tuttavia, nel pieno di un conflitto bellico interno all'Europa, con forti ripercussioni geopolitiche e con una guerra informatica combattuta parallelamente a quella militare, è messa a forte rischio la cyber-sicurezza nazionale;
tra i settori economici nazionali più colpiti figura sicuramente quello dei servizi e, in particolare, di tutte le attività a maggiore contatto con la clientela e il turismo, che ha penalizzato a livello globale tutti gli Stati a rilevante vocazione turistica;
secondo i dati dell'osservatorio Federalberghi, nel 2021 l'Italia ha registrato una diminuzione di 148 milioni di presenze negli esercizi ricettivi; per fare un raffronto con il 2019, l'ultimo anno prepandemico, è come se si fosse cancellato un pernottamento su tre; considerando i soli turisti stranieri, la perdita riguarda uno su due per un totale di 115 milioni di presenze estere perse;
quasi la metà delle aziende dei comparti legati al turismo come un serio rischio di chiusura delle attività, con particolare riferimento alle agenzie di viaggio, ai tour operator, alle imprese del trasporto aereo, come anche nei settori della ristorazione e di tutte le aziende dell'indotto dei settori cosiddetti tourism related;
anche il sistema agroalimentare italiano ha subito gravi ripercussioni a causa del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, e oggi interi settori dell'agroalimentare, come pastifici e panifici, devono far fronte al raddoppio del prezzo del grano e alla penuria dello stesso che stanno derivando dalla guerra e dalla drammatica riduzione della produzione canadese;
inoltre, secondo le elaborazioni del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), la variazione percentuale dei costi legati a componenti come fertilizzanti e gasolio ha superato rispettivamente il 170 per cento ed il 129 per cento, ha portato complessivamente ad un rincaro annuale dei costi correnti per le aziende agricole stimato di oltre 15.700 euro, valore che arriva a sfiorare i 99.000 euro nelle aziende che allevano granivori;
complessivamente, secondo i dati del CREA, i costi per le imprese agricole ammonteranno a nove miliardi di euro;
con riferimento al tema della salute, il DEF appena presentato sembra aver rinunciato all'aumento degli investimenti sul sistema sanitario auspicato e programmato durante l'emergenza pandemica, prevedendo per il 2025 una riduzione di 1,2 punti di PIL della spesa rispetto al 2020 e tornando, di fatto, sotto ai livelli di spesa pre-Covid;
l'Italia attraversa da molti anni un «inverno demografico», che si traduce in un crollo significativo delle nascite e in un progressivo invecchiamento della popolazione, confermato anche da questo DEF, che riporta dati ISTAT relativi alla diminuzione delle nascite dell'1,3 per cento rispetto al 2020 e quasi del 31 per cento rispetto al 2008;
tra le principali conseguenze dell'invecchiamento della popolazione vi sono le ripercussioni in termini di calo della produttività conseguente alla contrazione della forza lavoro, l'aumento della spesa pensionistica e della spesa sanitaria, e i connessi rischi in merito alla sostenibilità del debito pubblico;
il peso del debito pubblico condiziona in modo decisivo l'economia nazionale, impedendo investimenti strategici nel sostegno di settori di prioritario interesse nazionale e l'efficientamento delle reti infrastrutturali e dei servizi pubblici di supporto all'economia;
l'Italia si trova in una situazione emergenziale di estrema difficoltà, con centinaia di migliaia di lavoratori e imprese messi a durissima prova dalla pandemia e dalle illogiche politiche di restrizioni cui i Governi succedutisi negli ultimi due anni hanno costretto le imprese di ogni genere e i professionisti;
le politiche economiche e le misure sanitarie confuse messe in campo sinora hanno inciso in maniera determinante sul crollo del PIL anche a causa della generale situazione di incertezza che hanno generato;
a ciò si aggiunga la questione migratoria, trattata solo marginalmente dal DEF sotto il profilo della gestione dell'accoglienza, che ha visto, nel 2021, l'arrivo via mare di 67.040 migranti, quasi il doppio rispetto ai 34.154 dell'anno precedente; i minori stranieri non accompagnati giunti sul nostro territorio sono stati 9.478, il doppio rispetto ai 4.687 del 2020;
secondo il Rapporto annuale del Centro Astalli ancora oggi circa due migranti su tre sono ospitati nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), mentre solo una piccola parte risiede presso il Sistema dell'accoglienza diffusa (SAI),
impegna il Governo:
perseguire politiche espansive finalizzate a sostenere imprese e lavoratori colpiti dalla crisi post-pandemica, dai rincari delle materie prime e dell'energia, anche conseguenti alla guerra russo-ucraina;
ad adottare interventi a sostegno dell'industria manifatturiera e, più in generale, dei settori e delle filiere produttive legate, a livello di esportazioni, alla Russia e fortemente penalizzate dalle sanzioni economiche imposte a quest'ultima, prevedendo ristori adeguati;
ad adoperarsi a livello europeo per la costituzione di un Fondo, alimentato da risorse europee, volto a compensare gli Stati maggiormente colpiti dalle sanzioni economiche adottate nei confronti della Russia;
ad adottare le opportune iniziative in ambito europeo per prolungare la sospensione del Patto di stabilità e crescita almeno fino al 2026, considerando che le condizioni successive allo scoppio della guerra e l'aggravamento della crisi in corso impongono di ritardare la disattivazione della clausola di salvaguardia prevista per il 2023;
a rafforzare il quadro di sostegno alle imprese diretto al rafforzamento dei processi di innovazione via transizione digitale ed economia green ma anche a quelli finalizzati alla nascita e al sostegno del tessuto produttivo caratterizzato da micro e piccole imprese;
a definire, nell'ambito delle politiche sul lavoro e a tutela delle imprese italiane, un piano di interventi volto a favorire e incentivare l'occupazione, anche mediante meccanismi premiali per le imprese ad alta intensità occupazionale, ritenendo imprescindibile, in particolare in questa fase di profonda sofferenza, il superamento definitivo delle previsioni introdotte con il decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto decreto dignità), la cui rigidità normativa rappresenta un freno per il mercato del lavoro; al contempo, a prevedere l'abolizione dei costi connessi ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, al fine di evitare una perdita di competitività e produttività per le imprese italiane con conseguente ulteriore contrazione dell'occupazione;
ad adoperarsi per il completamento di un sistema di tutele che permetta di estendere ai lavoratori autonomi le misure già previste per i lavoratori dipendenti, avviato con l'introduzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa;
a incrementare e rinnovare le vigenti misure di contrasto al caro energia almeno fino alla fine del 2022;
a mettere in atto una strategia di contrasto al caro energia, procedendo ad una diversificazione degli approvvigionamenti, attraverso l'incremento della produzione di gas nazionale e biometano, l'incremento delle importazioni dai gasdotti meridionali, e un maggior ricorso al gas naturale liquefatto;
a redigere un Piano nazionale per l'indipendenza energetica;
ad attivarsi a livello europeo per arginare manovre speculative sui mercati energetici attraverso una regolamentazione coordinata dei prezzi a livello comunitario con l'obiettivo di un prezzo comune regolato del gas, che tuteli l'Europa sul piano della sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività industriale da manovre speculative e da condizioni economiche abnormi rispetto agli approvvigionamenti, ampliando infine gli interventi finalizzati a ridurre la dipendenza energetica nei Paesi dell'Unione;
ad attivarsi presso le competenti sedi europee per una revisione del meccanismo Emission trading scheme in materia di emissioni inquinanti, affinché siano adottate tutte le misure, compatibili con il mercato, per limitare gli effetti speculativi recenti derivanti dalla fissazione dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2;
a ridurre e rimodulare l'alto livello di tassazione dell'energia che, non rispettando il principio «chi inquina paga», penalizza maggiormente le piccole imprese, come nel caso dell'elettricità, e a incrementare le agevolazioni sulle componenti parafiscali della bolletta elettrica per i settori «energivori»;
a rafforzare le misure di supporto alla liquidità e agli investimenti, attraverso il potenziamento, almeno per tutto il 2022, del sistema delle garanzie pubbliche, a partire dal Fondo di garanzia per le PMI, adoperandosi inoltre per una revisione del temporary framework della Commissione europea in tema di aiuti di Stato, in primo luogo al fine di consentire un significativo allungamento della durata delle garanzie concedibili almeno fino a 15-20 anni;
a prevedere interventi di sostegno in favore dei soggetti economicamente più deboli, quali famiglie, piccole imprese e partite IVA, anche attraverso strumenti che favoriscano il ricorso al microcredito e al Fondo per la prevenzione dell'usura;
a rimuovere i limiti alla libera circolazione dei crediti d'imposta e a semplificare le procedure di cessione degli stessi stante la normativa anti frode vigente, prevedendo anche che la cessione possa essere frazionata per importo e annualità, nonché operata anche da soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni, senza i predetti limiti;
a consentire che la quota di credito d'imposta non utilizzabile nell'anno, in quanto eccedente rispetto alla capacità di utilizzo (in compensazione) dell'avente diritto, possa essere fruita negli anni successivi anche oltre le annualità previste dalla normativa vigente;
a prorogare almeno fino al 30 settembre 2022, la realizzazione del trenta per cento dell'intervento complessivo relativo agli interventi agevolati eseguiti dalle persone fisiche su unità immobiliari unifamiliari;
a promuovere la semplificazione della normativa sulle opere pubbliche, in particolare in relazione alle opere previste nel Pnrr, e dotare le Amministrazioni coinvolte delle capacità progettuali e manageriali necessarie;
al fine di agevolare la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a prevedere un aggiornamento straordinario dei preziari da porre alla base di gara, in modo da tener conto della crisi congiunturale internazionale e inserire nei contratti una vera clausola di revisione dei prezzi in linea con le migliori esperienze internazionali e così garantire il costante allineamento alle fluttuazioni del mercato;
nell'ambito della riforma della materia fiscale, a prevedere interventi di riduzione dell'imposizione gravante su famiglie e imprese ed escludere dalla delega fiscale la revisione degli estimi catastali o altre misure che vadano a incidere sulle rendite;
a prevedere, sempre in materia fiscale, l'introduzione di una flat tax incrementale, una più decisa lotta all'evasione e una più efficiente tassazione delle multinazionali, realizzando meccanismi virtuosi e conseguendo una riduzione dell'imposizione fiscale complessiva che costituisce freno alla ripresa dei consumi e della filiera produttiva;
a proseguire la riduzione della pressione fiscale iniziata con la legge di Bilancio 2022, per quel che concerne il sistema delle imprese, eliminando l'IRAP a carico di società di persone e studi associati con la trasformazione del tributo, a parità di gettito, in relazione ai soggetti IRES in una sovraimposta sull'IRES;
con riferimento alla semplificazione degli adempimenti fiscali a carico di famiglie e imprese, ad agire per la razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali;
a prevedere strumenti volti a consentire a famiglie e imprese di saldare, senza aggravi, i propri debiti fiscali, individuando adeguate modalità di definizione agevolata del debito complessivo accumulato;
a rinviare l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti rientranti nel regime forfettario agevolato, al fine di alleggerire il carico che tale obbligo comporta, sia in termini di adempimenti e sia di costi, per lavoratori autonomi, partite IVA, artigiani e commercianti;
a rinviare, per commercianti, autonomi e professionisti, l'applicazione delle sanzioni previste legate alla mancata accettazione di pagamenti digitali o con POS;
a eliminare, almeno temporaneamente, il vigente limite all'utilizzo del contante, sia per agevolare la ripresa economica, sia in virtù della elevata allerta riguardante la cyber-sicurezza nazionale alla luce della guerra informatica connessa al conflitto russo-ucraino;
ad adottare iniziative di contrasto alla delocalizzazione, e a elaborare e mettere in atto strategie efficaci per il reshoring delle nostre aziende, anche adoperandosi per la creazione di un Fondo Comune volto alla rilocazione e al rimpatrio delle attività strategiche localizzate anche solo parzialmente all'esterno dei confini europei;
a calmierare, nel breve periodo, il costo dei carburanti utilizzati dalle imprese agricole e dalle filiere agroalimentari per tutti i processi di lavorazione agricola, almeno per l'anno 2022 o anche successivamente, qualora perdurino gli aumenti del costo del gasolio agricolo, valutando anche la revisione del regime di sussidi ambientalmente dannosi (SAD) per ridurre ulteriormente gli oneri sui carburanti usati dalle filiere;
a intervenire presso l'Unione europea affinché sia sviluppato un piano europeo di monitoraggio del grano tenero, mais e oleosi in tutela delle produzioni agricole nazionali soggette a squilibri e speculazioni sul prezzo delle materie prime e dei cereali;
a introdurre misure strutturali per il sostegno della natalità e della famiglia, proteggendo la maternità, potenziando i servizi territoriali destinati alla cura dei bambini e agevolando le famiglie con figli sotto il profilo della fiscalità;
in campo sanitario, a dare impulso alla ricerca medica e a proseguire nell'incremento degli investimenti, anche a lungo termine, nel settore;
ad operare nel senso di un rafforzamento del sistema sanitario nazionale, in sinergia con il sistema delle regioni, specie nel potenziamento della medicina del territorio e di prossimità, anche sviluppando sistemi di telemedicina;
a stanziare maggiori risorse a sostegno della scuola, dell'università e della ricerca considerato che la spesa pubblica per l'istruzione, sia in percentuale del PIL che in percentuale della spesa pubblica totale è tra le più basse dell'Unione europea.
(6-00219) «Lollobrigida, Meloni, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».
La Camera,
premesso che:
il Documento di economia e finanza 2022 (DEF 2022), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 aprile, aggiorna le previsioni di finanza pubblica per il periodo 2022-2025 e definisce le linee principali di politica economica del Paese dei prossimi anni;
il DEF 2022, nell'aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica, tiene conto del fatto che la situazione attuale sia meno favorevole rispetto a quella delineata lo scorso settembre in occasione della pubblicazione della Nota di aggiornamento 2021;
il peggioramento del quadro economico è determinato non solo dall'aumento dei contagi da Covid-19 causato dalla diffusione della variante Omicron, ma anche da diverse variabili esogene quali quelle connesse alla crisi ucraina, l'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, l'andamento dei tassi d'interesse, la minor crescita prevista dei mercati di esportazione dell'Italia, che hanno ridotto la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli investitori;
alla luce dell'attuale situazione di incertezza, la previsione tendenziale è caratterizzata da notevoli rischi al ribasso, tra cui la possibile interruzione degli afflussi di gas naturale dalla Russia, per cui si ipotizza che la crescita media annua del PIL potrebbe attestarsi al 2,3 per cento nel 2022 e all'1,9 per cento nel 2023;
la decisione del Governo di confermare gli obiettivi programmatici di disavanzo testimonia l'attenzione verso la sostenibilità della finanza pubblica, ma anche verso la crescita economica. L'esecutivo, che ha già risposto al repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica, ribadisce inoltre la massima determinazione e rapidità nella predisposizione, qualora si verifichi un peggioramento dello scenario economico, di nuovi interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese;
per quanto concerne l'andamento degli altri indicatori di finanza pubblica, il 2021 ha registrato un deficit della PA nettamente inferiore alle attese. Le nuove proiezioni mostrano disavanzi della PA inferiori a quanto previsto per il 2022-2024 nello scenario programmatico della NADEF 2021, soprattutto per quanto riguarda il 2022. Ciò riflette una dinamica delle entrate tributarie e contributive superiore alle previsioni e una dinamica della spesa sotto controllo. I recenti provvedimenti di calmierazione del costo dell'energia sono stati compensati in modo tale da non influire sull'indebitamento netto. L'indebitamento netto tendenziale della PA, indicato al 5,1 per cento del PIL per quest'anno rispetto al 4,4 per cento dello scorso settembre, è previsto ridursi negli anni successivi fino al 2,7 per cento nel 2025. Sono invece confermati gli obiettivi per il disavanzo contenuti nella NADEF 2021: 5,6 per cento del PIL nel 2022, 3,9 per cento nel 2023, 3,3 per cento nel 2024 e 2,8 per cento nel 2025;
considerato che:
la differenza tra l'indebitamento netto programmatico e quello tendenziale, pari a 0,5 punti percentuali di PIL per quest'anno, 0,2 punti nel 2023 e 0,1 punti nel 2024 e nel 2025, determina un margine di manovra per nuove misure espansive;
lo spazio di manovra dello 0,5 per il 2022, pari a oltre 10,5 miliardi di euro, sarà utilizzato dal Governo per finanziare un nuovo provvedimento di sostegno a famiglie e imprese, da varare entro il mese di aprile;
l'impatto sul PIL del predetto pacchetto di aiuti all'economia è stimato pari a 0,2 punti percentuali di PIL nel 2022 e 0,1 nel 2023. Di conseguenza, tenendo conto di tali interventi, il tasso di crescita del PIL previsto nel quadro programmatico è lievemente superiore al tendenziale ed è pari al 3,1 per cento nel 2022, e al 2,4 per cento nel 2023, con riflessi positivi sulla crescita dell'occupazione, mentre le previsioni per i due anni successivi rimangono invariate al primo decimale;
il rapporto debito/PIL – che nella NADEF 2021 era fissato, al lordo dei sostegni, al 149,4 per cento per il 2022, al 147,6 per cento nel 2023 e al 146,1 per cento nel 2024 – è fissato per il 2022 al 147 per cento;
il DEF 2022 chiarisce che la proiezione di finanza pubblica a legislazione vigente non comprende le cosiddette «politiche invariate», che coprono una serie di spese cui si potrebbe dover dar corso nei prossimi anni in considerazione di impegni internazionali o fattori legislativi, dal rifinanziamento di missioni internazionali al finanziamento di futuri rinnovi contrattuali nella PA. Nel Documento viene precisato che «Allo scopo di coprire adeguatamente tali esigenze, si opererà una revisione della spesa corrente che produca risparmi crescenti nel tempo senza pregiudicare l'erogazione di servizi pubblici e l'attuazione delle politiche sociali»;
la complessiva azione del Governo, come definita anche ai sensi della presente risoluzione, deve essere attuata comunque nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
impegna il Governo:
a conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto rispetto al prodotto interno lordo (PIL), nonché il rapporto programmatico debito/PIL, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nel DEF 2022;
a proseguire, in uno spirito di collaborazione con il Parlamento, nell'iter dei disegni di legge indicati nel DEF 2022, attribuendo priorità a quelli contenenti riforme abilitanti per il PNRR;
ad utilizzare gli spazi derivanti dalla manovra per nuove iniziative espansive disponendo ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia nonché mediante la revisione del sistema dei prezzi di riferimento e dei carburanti, assicurando altresì la necessaria liquidità alle imprese mediante la concessione di garanzie anche alla luce della nuova comunicazione della Commissione n. 2022/C 131 I/01 sul nuovo quadro contemporaneo degli aiuti di Stato nonché ai settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze. Prevedere, in favore degli enti territoriali, risorse dirette a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia anche mediante l'utilizzo di flessibilità di bilancio. Continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario. Adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime sia per i lavori in corso di esecuzione che per quelli di prossimo affidamento prioritariamente con riferimento ai progetti individuati nel PNRR. Rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini;
a monitorare, in tempo reale, l'andamento della situazione macroeconomica e dei principali indicatori congiunturali al fine di valutare, qualora si verifichi un peggioramento dello scenario economico conseguente al perdurare degli effetti negativi, l'applicazione di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di prevedere interventi di sostegno, del tutto simili a quelli messi in campo durante l'emergenza pandemica, per le famiglie, i lavoratori e per quella parte del comparto produttivo particolarmente colpita dalle conseguenze della crisi in Ucraina, nonché ad avviare altresì con urgenza un confronto costruttivo per l'istituzione di un Fondo energetico europeo straordinario, quale strumento, a disposizione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, a supporto della lotta al caro energia, al fine di garantire una maggiore autonomia sul fronte energetico;
a improntare la logica propria degli strumenti deflattivi del contenzioso anche alla valutazione delle effettive possibilità per il contribuente di far fronte al proprio debito erariale, per trovare il corretto punto di equilibrio tra interessi erariali e salvaguardia della continuità aziendale e al potenziamento del sistema di riscossione, attraverso la destinazione di maggiori risorse strumentali e di personale e di maggiori poteri di indagine e controllo periodico al soggetto riscossore, nonché prevedendo l'implementazione di banche dati interoperabili, aumentando anche la frequenza di aggiornamento di quelle già disponibili, evitando in tal modo la generazione di un nuovo magazzino dei crediti fiscali inesigibili;
a prorogare il termine attualmente previsto dal comma 28, lettera e), dell'articolo 1, della legge di bilancio 2022 per le abitazioni unifamiliari, specificando che la percentuale del 30 per cento dell'intervento complessivo sia riferito al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell'intervento, valutando la possibilità di prevedere, da parte delle banche, il frazionamento del credito, qualora esso sia ceduto ai propri correntisti, anche in maniera frazionata per importo e annualità; a valutare la possibilità di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto rilancio a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste, ma anche prima;
a rafforzare le misure previste volte a sostenere l'istruzione, l'Università e la ricerca, garantendo risorse adeguate da destinare al comparto scuola nonché ai comparti della cultura e del turismo colpiti duramente nella fase pandemica; a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili, ancorché finanziarie e professionali, ivi incluso il finanziamento dei cicli di specializzazione, per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, compresa la domiciliarità, la medicina territoriale, l'assistenza e la terapia domiciliare, il potenziamento, l'adeguamento e rinforzo delle strutture ospedaliere e per il rafforzamento della governance dei distretti socio-sanitari, dando peraltro attuazione all'assistenza territoriale di prossimità con i relativi costi aggiuntivi. Prevedere la sterilizzazione dei disavanzi sanitari Covid 2021 e 2022 valutando l'opportunità di spalmare i relativi oneri almeno in dieci anni, compatibilmente agli obiettivi di finanza pubblica indicati dal DEF 2022;
a proseguire nell'attuazione del Green New Deal, conformemente agli impegni dell'Unione europea in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, così da individuare un piano industriale impiantistico del Paese, con particolare riferimento ad idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica e verso l'economia circolare, anche ponendo in essere interventi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili al fine di garantire il conseguimento e potenziamento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione fissati dal Piano nazionale integrato di energia e clima in via di aggiornamento;
ad adottare interventi in favore del settore dei trasporti e della logistica nonché ulteriori interventi in favore del settore della Pesca e dell'Agricoltura, incrementando le risorse di cui all'articolo 2, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 9 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, anche al fine di indennizzare i relativi operatori della filiera colpita dalle restrizioni di ordine sanitario e alimentare;
a rafforzare il dialogo con le organizzazioni sindacali, datoriali e del lavoro autonomo volto ad aumentare da una parte la produttività delle imprese e dall'altra a sostenere il lavoro promuovendo misure di sgravi fiscali o contributivi; ad adottare tutte le iniziative necessarie per innalzare e rendere più sostenibile la crescita economica, incrementando gli investimenti pubblici e privati, gli incentivi alla ricerca ed innovazione, l'occupazione e il tasso di aumento della produttività anche attraverso un sostegno da parte della Commissione europea;
ad adottare le iniziative necessarie a risolvere le emergenti problematiche di carattere sociale rafforzando le misure per affrontare la povertà alimentare ampliando anche il bonus sociale e le crescenti disparità generazionali, territoriali, di genere e salariali, con interventi finalizzati ad invertire il trend demografico del Paese, anche dando piena attuazione agli interventi previsti dal family act. A favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e delle donne anche proseguendo con le misure di esonero contributivo, nonché rafforzando gli interventi a sostegno della ripresa economica nel Sud e nelle altre aree svantaggiate del Paese, al fine di evitare che la crisi innescata dall'emergenza sanitaria accentui le disparità fra le diverse aree del Paese. Ad intervenire nella semplificazione del funzionamento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del fondo per la morosità incolpevole, che muova da una preventiva azione di monitoraggio sulle modalità e sui tempi di utilizzo delle risorse e sull'efficacia della loro pregressa gestione, definendo criteri uniformi e omogenei nella quantificazione e nel riparto delle stesse e individuando modalità procedurali atte a renderne tempestiva l'erogazione nei confronti dei soggetti aventi diritto, al fine di porre in essere una effettiva azione di contrasto del disagio abitativo e pervenire ad una adeguata definizione delle politiche abitative nel nostro Paese;
a promuovere una revisione sostanziale dello stesso meccanismo del Patto di Stabilità e Crescita, che tenga conto delle esigenze di ripresa socio-economica in ciascun Stato membro, a partire dal mantenimento dell'attivazione della clausola generale di salvaguardia, ove necessario, anche nel corso del 2023, per consentire agli Stati membri di continuare ad adottare le necessarie misure di flessibilità di bilancio finalizzate a ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della grave crisi economica; a sostenere il Governo nel suo sforzo in sede europea per una modifica delle regole fiscali che prenda atto della necessità di privilegiare semplicità e flessibilità e incentivo alla controciclicità, ai fini non solo della stabilizzazione macroeconomica, ma della promozione della crescita e della coesione.
(6-00220) «Torto, Bitonci, Ubaldo Pagano, Pella, Del Barba, Pettarin, Fassina, Colucci».
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative volte a superare le criticità registratesi nell'attività della società Sogin, anche mediante il potenziamento delle competenze dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) – 3-02896
FREGOLENT, BENDINELLI, MARCO DI MAIO, UNGARO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:
l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) è l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom;
l'Ispettorato assorbe tutte le funzioni in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione già attribuite dalla legislazione nazionale;
l'attività di Sogin, la società pubblica che si occupa della dismissione degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, ha fatto registrare numerose e gravi criticità a tal punto che è stata sollevata l'opportunità di commissariare l'ente;
la Guardia di finanza ha perquisito gli uffici di Nucleco, società controllata da Sogin focalizzata sulla gestione dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività, allo scopo di acquisire documenti relativi al progetto Cemex (l'impianto di condizionamento dei rifiuti liquidi che verrà realizzato a Saluggia) e ai contratti con la società slovacca Javys (per la spedizione di rifiuti radioattivi all'estero);
Sogin avrebbe dovuto completare nel 2014 la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia entro il 1987, anno del referendum sul nucleare, ed ultimare entro il 2019-2020 lo smantellamento di tutte le strutture nucleari. Nonostante dal 2010 a oggi Sogin abbia utilizzato 4 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, risulta che abbia completato solo il 35 per cento dei lavori previsti, non mettendo in sicurezza i rifiuti maggiormente problematici e non avendo iniziato lo smantellamento delle parti nucleari degli impianti;
per quanto riguarda il piano industriale, Sogin nel 2017 ha rimandato il brownfield (le aree contaminate ma riconvertibili) al 2036, ma la società ha completato meno della metà dei lavori previsti nel periodo 2018-2020, ed il 40 per cento di quelli per il biennio 2020-2021;
la Commissione europea ha deciso di inserire il nucleare all'interno di una lista di attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale;
Sogin, ad avviso degli interroganti, si è fino ad oggi dimostrata inefficiente rispetto alla dismissione degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, e dunque appare necessario affidare la gestione degli impianti nucleari e dei rifiuti radioattivi ad una autorità indipendente, qualificata, trasparente ed efficiente, riorganizzando a tal fine l'Isin –:
quali iniziative intenda adottare in relazione alle criticità della Sogin espresse in premessa e se non ritenga, in questo contesto, di dover adottare iniziative per aumentare le competenze in capo all'Isin, al fine di affidare a tale autorità la gestione diretta delle scorie e dei rifiuti radioattivi.
(3-02896)
Iniziative volte a definire un piano strutturale per l'industria automobilistica – 3-02897
BENAMATI, BONOMO, D'ELIA, GAVINO MANCA, NARDI, SOVERINI, ZARDINI, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
la filiera dell'automotive ancora oggi risulta trainante per l'industria nazionale in termini di fatturato, occupazione e capacità di innovazione;
l'Italia, rispetto ai volumi produttivi degli anni Settanta è caratterizzata da una minore produzione di autoveicoli ma anche da una forte componentistica prima assente e permane uno dei Paesi in cui la mobilità privata è maggiormente diffusa (circa 6,6 italiani su 10 posseggono un'auto) ma il parco autoveicoli è fra i più vecchi, insicuri ed inquinanti d'Europa;
l'epidemia sanitaria da Covid-19 ha bloccato le vendite e messo tutto il settore a rischio, situazione che è stata ulteriormente acuita dall'aumento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime: le immatricolazioni nazionali erano di circa 1 milione e 900 mila vetture nel 2019 e, pur in presenza di robusti incentivi, sono passate a 1 milione e 380 mila nel 2020 e a 1 milione e 460 mila nel 2021;
per far fronte alla crisi in atto, Governo e Parlamento, con un'azione di politica industriale fortemente voluta dal PD, hanno introdotto una serie di incentivi per l'acquisto di auto nuove, coniugando l'azione positiva dell'eliminazione di vetture circolanti altamente inquinanti e l'incremento della sicurezza del parco circolante con il deciso sostegno al settore ed all'occupazione;
ad oggi la situazione permane ancora fosca sia per i ritardi nella ripresa delle misure di incentivazione quanto per la carenza di materie prime e semilavorati che rallenta la produzione;
grazie ai 3-4 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza allocati su batterie, semiconduttori e idrogeno e al «decreto Energia» che prevede una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, sono state finalmente appostate le risorse necessarie per un progetto di ripresa del settore dell'auto in Italia;
occorre un progetto industriale quindi, e non solo di sostegno alla domanda, che coinvolga anche Stellantis – maggior produttore nazionale – valorizzando gli investimenti in stabilimenti come Melfi, Mirafiori, sulla Gigafactory, su nuovi modelli e più in generale su tutta la componentistica auto nella complessa fase della transizione ecologica –:
quali iniziative abbia in animo il Governo per dotare il Paese di un piano strutturale ed organico sull'industria dell'automobile, in considerazione delle risorse già stanziate, degli obiettivi di transizione ecologica e della necessità di rafforzare il tessuto produttivo e della componentistica e di difendere l'occupazione.
(3-02897)
Iniziative di competenza per sostenere il tessuto produttivo nazionale in relazione all'incremento del prezzo dei carburanti – 3-02898
FORNARO e TIMBRO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha, tra le altre conseguenze, acuito la crisi energetica che si era già manifestata prima del conflitto, con notevole aumento dei costi dell'energia che hanno inciso e incideranno direttamente sui redditi delle famiglie e il sistema delle imprese, nonché alimenteranno la spirale inflativa;
tra gli eccezionali incrementi dei prezzi dei prodotti energetici vi è stato quello dei carburanti, cosiddetto caro benzina;
poco più di un mese fa il prezzo della benzina in modalità self era arrivato ad una media nazionale di 2,219 euro/litro e mentre al servito era di 2,328 euro/litro, il prezzo del diesel si era attestato ad un costo superiore alla benzina con una media al self di 2,225 euro/litro e di 2,342 euro/litro al servito;
stessi vertiginosi aumenti segnavano i prezzi praticati per il Gpl e il metano auto;
le complessive azioni del Governo dirette ad affrontare la crisi energetica, anche contrastando fenomeni speculativi, comunque tuttora in atto, hanno raffreddato le spinte al rialzo, inoltre l'intervento sulle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, contenuto nel decreto-legge n. 21 del 2022, ha ridotto al momento i prezzi dei carburanti che rimangono comunque di molto superiori al periodo precrisi;
la rilevazione dell'11 aprile 2022 della media settimanale dei prezzi dal 4 al 10 aprile 2022 pubblicata sul sito del Ministero della transizione ecologica, in base ai dati comunicati dai gestori al servizio Osservaprezzi del Ministero dello sviluppo economico, mostrano una media nazionale del prezzo della benzina al self-service di 1,767 euro/litro e di 1,911 euro/litro per la benzina al servito, mentre quelli del diesel si attestavano rispettivamente a 1,759 euro/litro per il self-service e a 1,904 euro/litro per il servito;
sempre dal servizio Osservaprezzi del Ministero dello sviluppo economico attraverso il servizio di ricerca dei costi per impianto si riscontrano sensibili differenze del prezzo dei carburanti praticati da distributori operanti nelle stesse aree limitrofe e in diversi casi dalla stessa compagnia, differenze di prezzi che variano, prendendo come riferimento la benzina al self-service, da circa 1,700 euro/litro a oltre 2,00 euro/litro sino a raggiungere in alcuni casi sempre in aree limitrofe il prezzo di 2,229 euro/litro –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato, nell'ambito della più complessiva azione del Governo diretta ad affrontare le eccezionali conseguenze della crisi energetica, intenda adottare per sostenere il tessuto produttivo, garantendo una maggiore uniformità dei prezzi dei carburanti praticati dai distributori.
(3-02898)
Intendimenti in ordine all'elaborazione di un piano volto a contrastare la delocalizzazione delle imprese – 3-02899
EHM e SURIANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
l'acuirsi della pandemia da Covid-19 e la grave crisi che ne è conseguita hanno accelerato il fenomeno delle delocalizzazioni delle imprese;
Gkn di Campi Bisenzio – leader dell'automotive – nel luglio 2021, ha avviato il licenziamento di 422 operai, optando – pur con profitti in attivo – per la delocalizzazione dell'azienda nell'est Europa;
lo stabilimento della Wyeth Lederle S.p.a. di Catania, filiale della multinazionale Pfizer – anch'essa con profitti in attivo – ha annunciato alla fine del 2021 il mancato rinnovo di 210 contratti di lavoro, ha avviato la cessazione di 50 contratti di somministrazione e ha rinviato la decisione per altri 60 dipendenti che resteranno in azienda fin quando non verrà installato un macchinario semiautomatico che richiederà meno personale per la produzione;
analogamente, Caterpillar di Jesi, a dicembre 2021, ha annunciato il licenziamento di 169 dipendenti a tempo indeterminato e 67 con contratto interinale, poiché, secondo i vertici dell'azienda, spostare la produzione favorirebbe un risparmio del 25 per cento dei costi;
i caratteri comuni di tale fenomeno consistono in finanziamenti pubblici per il rilancio del sistema produttivo italiano, di cui aziende estere beneficiano, attraverso notevoli vantaggi fiscali;
esse beneficiano dei finanziamenti statali investendo sul territorio, tuttavia – dopo qualche anno, una volta esauriti i finanziamenti pubblici e al fine di conseguire maggiori profitti – operano licenziamenti a tappeto, con la chiusura contestuale degli stabilimenti sul territorio italiano e spostano la propria attività in altri Paesi, per godere dei relativi benefici economici;
il Governo, a conoscenza di quanto esposto, nel dicembre 2021, con riferimento al caso della Gkn di Campi Bisenzio, ha depositato presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica un emendamento riguardante le aziende con più di 250 dipendenti, che prevede una tenue mitigazione dei licenziamenti;
di ben altra portata sono le proposte di legge depositate dal senatore Mantero e dall'interrogante, che prevedono un piano di continuità occupazionale dei lavoratori e della produttività del sito;
nel 2021 sono stati aperti, presso il Ministero dello sviluppo economico, tavoli di confronto con le aziende in questione, dai quali si è giunti soltanto a soluzioni di compromesso al ribasso per i lavoratori ivi impiegati –:
se via sia l'intenzione di elaborare un piano che sia in grado di arginare le delocalizzazioni, valutando altresì soluzioni alternative per il prosieguo dell'attività lavorativa degli operai vittime di licenziamenti.
(3-02899)
Iniziative di competenza per sostenere il sistema produttivo e imprenditoriale dei territori di Civitavecchia e Brindisi in relazione alla prossima dismissione delle centrali per la produzione di energia elettrica ivi ubicate – 3-02900
BATTILOCCHIO e D'ATTIS. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
i territori di Civitavecchia e Brindisi ospitano da tanti anni centrali per la produzione di energia elettrica che hanno nel tempo contribuito, in maniera sostanziale, a garantire l'approvvigionamento energetico nazionale;
per entrambe le centrali (attualmente alimentate a carbone) è prevista un'imminente dismissione per decarbonizzazione entro il 2025, senza alcuna ulteriore opzione di conversione;
il percorso di transizione ecologica, in linea con la cornice comunitaria, va promosso, supportato ed incoraggiato;
la transizione ecologica comporta dei costi materiali e di impatto sociale, sia diretti che relativi all'indotto, con possibili risvolti negativi sul tessuto imprenditoriale e sui livelli occupazionali del territorio;
è basilare garantire una progettualità di qualità per il futuro di queste aree, con un intervento dello Stato volto a riconoscere una particolare attenzione a zone che, per decenni, hanno ospitato gli impianti energetici di interesse nazionale –:
se e attraverso quali iniziative il Ministro interrogato intenda riconoscere la speciale peculiarità delle aree di Civitavecchia e Brindisi e se intenda adottare opportune iniziative di competenza per mettere in campo programmi specifici di sostegno concreto al tessuto produttivo dei due territori e di attrazione di nuovi investimenti.
(3-02900)
Iniziative volte a estendere i contributi per la valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte alle riserve del programma Mab dell'Unesco – 3-02901
BARATTO. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte, l'articolo 7, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto «Sostegni-bis», ha istituito un fondo, con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici, delle città d'arte e dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'Unesco;
il Ministero del turismo il 4 marzo 2022 ha pubblicato un «Avviso pubblico riguardante l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio dell'umanità e dei comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'Unesco»;
le città destinatarie sono circa 260 che potranno avvalersi di differenti quote del Fondo: 58,8 milioni di euro a favore dei comuni classificati dall'Istat come «comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica», nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, con l'esclusione del comune di Roma Capitale della Repubblica; 4,9 milioni di euro a favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'Unesco; 9,8 milioni di euro a favore del comune di Roma Capitale, destinati a interventi di valorizzazione turistica della città; 1,5 milioni di euro, finalizzati allo svolgimento delle attività di assistenza amministrativa ai comuni;
il fondo è riservato esclusivamente ai comuni localizzati nei 58 siti italiani iscritti nell'elenco dei patrimoni dell'umanità;
accanto a questi, tuttavia, esiste un riconoscimento ugualmente importante e di straordinario rilievo ambientale e turistico facente capo ad Unesco, le cosiddette Riserve Mab (20 in Italia), siti di interesse ambientale e naturalistico, nei quali si è sviluppata una filiera turistica di altissimo livello orientata alla sostenibilità;
tali riserve e le decine di comuni localizzati nel loro territorio sono rimasti esclusi dai benefici del citato fondo, pur avendo patito largamente gli effetti legati alla pandemia –:
quali iniziative intenda assumere al fine di estendere le misure di agevolazione e i contributi per la valorizzazione turistica previsti dal Fondo di cui in premessa anche alle 20 riserve «Mab Unesco» site nel territorio nazionale.
(3-02901)
Elementi e iniziative in merito alla disciplina dell'ingresso dei turisti stranieri in Italia in vista della stagione estiva – 3-02902
MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
la stagione estiva è ormai alle porte e i dati più recenti mostrano un ritorno dei turisti nel nostro Paese;
attualmente sono ancora in vigore le misure per gli ingressi in Italia disposte dal Ministro della salute con ordinanza 22 febbraio 2022 e successivamente prorogate fino al 30 aprile 2022 con ordinanza 29 marzo 2022, secondo cui tutti i viaggiatori, per entrare in Italia, devono obbligatoriamente:
a) compilare prima della partenza il Plf e presentarlo a chiunque sia deputato ai controlli;
b) presentare una delle certificazioni verdi COVID-19 o altra certificazione riconosciuta come equivalente (completamento ciclo vaccinale oppure guarigione oppure tampone);
c) aver completato il ciclo vaccinale;
d) prova di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
e) test antigenico rapido o molecolare rispettivamente entro le 48 o 72 ore prima dell'ingresso in Italia;
le stringenti modalità di accesso, però, non trovano molti parallelismi fuori dai confini italici. Diversi Paesi stranieri, infatti, consentono un più facile accesso ai turisti;
si pensi, a mero titolo esemplificativo, a Paesi come l'Inghilterra, ove le autorità hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli arrivi nel Regno Unito a partire dalle ore 04.00 del 18 marzo 2022. Decisioni simili sono state prese anche in Europa da nazioni come la Repubblica Ceca e la Polonia, con cancellazione di ogni tipo di restrizione per i cittadini appartenenti all'Unione europea. Israele, Cuba, Arabia Saudita, Giordania, sono solo alcuni degli esempi di nazioni che prevedono un ingresso libero;
è evidente che questa rigidità di protocolli da parte dell'Italia rischia di rendere il nostro Paese meno competitivo spingendo i turisti a preferire ed optare per altre mete con gravi conseguenze per il comparto turistico nazionale;
questo è un momento di ripresa per il settore ed è necessario supportare il turismo ed il made in Italy, soprattutto in vista della bella stagione, facilitando l'afflusso di turisti in entrata dagli altri Paesi e favorendo la capacità attrattiva delle nostre mete senza ulteriori limitazioni –:
se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda fornire informazioni in merito alle regole di ingresso in Italia successivamente al 30 aprile 2022 e se si intendano adottare iniziative al fine di sostenere la ripresa del settore turistico, per ridurre o eliminare gli adempimenti previsti per l'ingresso di stranieri in Italia.
(3-02902)
Iniziative di competenza per il rilancio del lavoro stagionale turistico – 3-02903
AMITRANO, MASI, INVIDIA, PALLINI, BARZOTTI, SEGNERI, COMINARDI, CIPRINI, DAVIDE AIELLO, TUCCI, TRIPIEDI e MANZO. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
il turismo è il settore che ha registrato i maggiori danni economici per effetto della pandemia Covid-19;
tutta la filiera turistica, dalla ricettività alla ristorazione, dai tour operator e agenzie di viaggio ai servizi di balneazione, ha avuto un lungo blocco e, secondo uno studio del Centro studi turistici per Assoturismo, l'emergenza porterà a chiudere l'anno con una riduzione delle presenze di oltre 260 milioni (60 per cento), che si prevede si tradurrà in una perdita negli introiti di oltre 29 miliardi di euro;
imprenditori del settore del turismo e associazioni di categoria hanno lamentato anche l'assenza di lavoratori stagionali;
Ilfattoquotidiano.it ha realizzato un'inchiesta a puntate evidenziando la precarietà dei lavori stagionali, caratterizzati da stipendi troppo bassi, non sempre regolari e con turni lunghi e sfiancanti e l'aggiunta di ore in nero al contratto regolare di venti ore, decisi unilateralmente dal titolare;
in alcuni casi la retribuzione è di 1.300 mese per undici ore di lavoro al giorno, in altri casi il contratto è di sei ore, di cui 800 riportati sul cedolino, mentre 400 in contanti fuori dalla busta paga;
negli ultimi anni, si è assistito a interventi normativi e chiarimenti relativi alle modalità di utilizzo dei contratti stagionali da parte delle imprese;
gli interroganti ritengono che sia indispensabile sostenere le imprese turistiche e i lavoratori stagionali, giacché la pandemia ha evidenziato che questi aspetti rappresentano priorità ineludibili per la sicurezza di qualunque Paese e la stabilità della sua economia –:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere in materia per supportare il rilancio del lavoro stagionale turistico, di concerto con gli altri soggetti istituzionali interessati e le regioni.
(3-02903)
Elementi in ordine alla carenza di personale nel settore turistico, anche con riferimento a eventuali correlazioni con l'erogazione del reddito di cittadinanza – 3-02904
LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
le imprese turistiche e ricettive hanno subito negli ultimi anni un grave pregiudizio, soprattutto a causa delle misure restrittive adottate dal Governo al fine di contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ma anche a causa dell'aumento dei costi energetici e delle materie prime dovuto al conflitto tra Ucraina e Russia;
l'ultimo dei problemi in ordine temporale che rischia di ripercuotersi sulle imprese del settore è rappresentato dalla carenza di personale, registrata dalle associazioni di categoria ed evidenziata in particolare da Federturismo, che attribuisce la ritrosia dei lavoratori ad essere assunti dalle imprese del settore alla malsana concorrenza che si è venuta a determinare tra reddito da lavoro, soprattutto se a carattere temporaneo o interinale, e fruizione del reddito di cittadinanza;
il reddito di cittadinanza, introdotto durante il primo Governo Conte, è stato originariamente concepito per agevolare l'inserimento professionale dei disoccupati; tuttavia, la misura, come è dimostrato da uno studio dell'INPS, è risultata non solo del tutto inefficace, ma ha paradossalmente costituito il maggiore deterrente per accettare una nuova occupazione; addirittura il 70 per cento di coloro che hanno iniziato a percepire il beneficio tra aprile e giugno del 2019 lo godeva ancora nel secondo semestre del 2021;
sul lato imprenditoriale il fallimento di tale normativa ha prodotto un incremento delle difficoltà di reperire il personale, in un contesto di parziale ripresa della domanda dei servizi turistici, minando in tal senso le aspettative di recupero delle imprese stesse;
la perversa «concorrenza» tra lavoro e reddito di cittadinanza ha riguardato particolarmente i profili professionali di livello esecutivo, cioè quelle ipotesi in cui il livello retributivo previsto dal CCNL di settore e il valore del reddito non presentano una differenza abbastanza ampia da incentivare il soggetto beneficiario del sussidio ad optare per un'assunzione, soprattutto stagionale, considerata la natura temporanea di gran parte dell'attività turistica; né le misure sanzionatorie, anche per la carenza di controlli, hanno impedito il verificarsi di tale uso distorto del beneficio economico;
sembra che nella prossima stagione turistica mancheranno circa 250 mila addetti, causando l'impossibilità di fornire servizi adeguati e la perdita di flussi turistici, rischi insostenibili per l'Italia che da sempre annovera il turismo tra le principali risorse economiche del Paese –:
a quante unità ammonti la carenza di personale nel settore turistico, soprattutto in vista della prossima stagione estiva, e quale sia la correlazione tra tale carenza di addetti e la misura del reddito di cittadinanza.
(3-02904)
PROPOSTA DI LEGGE: CORDA ED ALTRI: NORME SULL'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ SINDACALE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO NORMATIVO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 875-B)
A.C. 875-B – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)
1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».
2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.
6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.
A.C. 875-B – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Princìpi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei princìpi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti princìpi:
a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;
b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;
e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.
3. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
A.C. 875-B – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone l'iscrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.
2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. Con le medesime modalità il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.
4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.
5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.
6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nella materia di cui al comma 5.
A.C. 875-B – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Limitazioni)
1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:
a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;
g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.
A.C. 875-B – Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;
b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
e) alle pari opportunità;
f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:
a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «civile e militare»;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o le licenze»;
c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o l'aspettativa per infermità e per motivi privati».
A.C. 875-B – Articolo 6
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.
2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
a) informazione e consultazione degli iscritti;
b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.
3. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.
A.C. 875-B – Articolo 7
ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.
4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.
A.C. 875-B – Articolo 8
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)
1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:
a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.
3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.
A.C. 875-B – Articolo 9
ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)
1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.
2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 può essere concesso senza oneri per l'amministrazione nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
7. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
11. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.
12. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.
13. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
15. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.
17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.C. 875-B – Articolo 10
ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 10.
(Diritto di assemblea)
1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:
a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;
b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.
2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.
5. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
A.C. 875-B – Articolo 11
ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Procedure di contrattazione)
1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge.
2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di Stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di Stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:
a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
A.C. 875-B – Articolo 12
ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Obblighi informativi)
1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.
A.C. 875-B – Articolo 13
ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 13.
(Rappresentatività)
1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.
2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.
5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
A.C. 875-B – Articolo 14
ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 14.
(Tutela e diritti)
1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13:
a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;
d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.
A.C. 875-B – Articolo 15
ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 15.
(Informazione e pubblicità)
1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».
A.C. 875-B – Articolo 16
ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 16.
(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.
e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.C. 875-B – Articolo 17
ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 17.
(Giurisdizione)
1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) è aggiunta la seguente:
«m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta».
4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 8 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.
5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:
a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
b) il luogo dove è sorta la controversia;
c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.
7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge.
A.C. 875-B – Articolo 19
ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 19.
(Abrogazioni e norme transitorie)
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.
A.C. 875-B – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;
la proposta in esame intende dare seguito alla sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui dispone che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»;
al netto delle decisioni della Corte, è gravato sul legislatore l'onere di individuare, anche attraverso un opportuno confronto con i soggetti portatori di interesse, un equilibrato e dinamico bilanciamento tra valori, principi e regole costituzionali, che richiede una ponderazione complessiva degli elementi di interesse;
contestualmente al testo in esame, è necessario fornire adeguati strumenti di preparazione e formazione sindacale per agevolare l'esercizio della libertà sindacale medesima,
impegna il Governo
a prevedere che le scuole di formazione, di base e le accademie militari organizzino corsi di formazione sindacale a favore dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, riconosciute rappresentative a livello nazionale.
9/875-B/1. Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;
la proposta in esame intende conferire un quadro regolamentare chiaro in merito all'esercizio della libertà sindacale per il personale delle Forze armate, dando seguito alla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale;
il provvedimento mira a colmare un vuoto normativo, in aderenza alla raccomandazione espressa dalla Corte costituzionale, la quale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha anche sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali;
in tal senso il provvedimento deve proporre un regime di normalità, compatibilmente agli interessi in gioco, quale anche quello rappresentato dalla possibilità di poter stipulare convenzioni con patronati o enti a questi assimilabili per il rilascio di documentazioni fiscali in modalità agevolata,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito delle attività propedeutiche all'entrata in vigore del testo in esame, la possibilità di stipula di convenzioni con i patronati o enti a questi assimilabili per il rilascio di documentazioni fiscali in modo agevolato e con costi calmierati.
9/875-B/2. Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento al nostro esame fa riferimento alle cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, introducendo il rispetto del «principio di parità di genere» nell'assegnazione di tali cariche, senza indicare percentuali o vincoli particolari,
impegna il Governo
a intendere tale principio come principio di carattere generale, non in numero assoluto ma in relazione alla reale consistenza del due generi nelle Forze Armate.
9/875-B/3. Fantuz, Ferrari, Piccolo, Gobbato, Castiello, Boniardi, Pretto, Lorenzo Fontana, Zicchieri, Scoma.
La Camera,
premesso che:
la lettera i) del comma 1 dell'articolo 4, in materia di limitazioni, reca un divieto per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge;
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 reca, fra le competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti,
impegna il Governo
a confermare che per le associazioni professionali tra militari di natura sindacale sussiste il divieto di intrattenere rapporti o correlazioni con associazioni sindacali civili, evidenziando tuttavia che il testo all'esame riconosce loro la possibilità di offrire, in proprio, ai soli iscritti, servizi di consulenza fiscale o previdenziale.
9/875-B/4. Ferrari, Fantuz, Boniardi, Piccolo, Lorenzo Fontana, Pretto, Gobbato, Castiello, Zicchieri, Scoma.
La Camera,
premesso che:
la lettera i) del comma 1 dell'articolo 4, in materia di limitazioni, reca un divieto per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge;
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 reca, fra le competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti,
impegna il Governo
a vigilare affinché nel rispetto del dettato normativo per le associazioni professionali tra militari di natura sindacale sia rispettato il divieto di intrattenere rapporti o correlazioni con associazioni sindacali civili, evidenziando tuttavia che il testo all'esame riconosce loro la possibilità di offrire, in proprio, ai soli iscritti, servizi di consulenza fiscale o previdenziale.
9/875-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari, Fantuz, Boniardi, Piccolo, Lorenzo Fontana, Pretto, Gobbato, Castiello, Zicchieri, Scoma.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame utilizza formulazioni lessicali pressoché identiche nel riferirsi a categorie e Corpi delle Forze Armate, oltre che per una questione di correttezza nel legiferare anche per dare omogeneità al testo ed evitare interpretazioni future non pertinenti;
ciononostante il testo contiene all'articolo 5, comma 1, una formulazione lessicale diversa dal corpo dell'intervento normativo, per indicare i medesimi soggetti,
impegna il Governo
a perseguire l'uniformità delle espressioni letterali e delle definizioni nel testo attraverso gli strumenti di propria competenza, anche attraverso l'attuazione della delega.
9/875-B/5. Boniardi, Ferrari, Piccolo, Fantuz, Pretto, Lorenzo Fontana, Gobbato, Castiello, Zicchieri, Scoma.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame utilizza formulazioni lessicali pressoché identiche nel riferirsi a categorie e Corpi delle Forze Armate, oltre che per una questione di correttezza nel legiferare anche per dare omogeneità al testo ed evitare interpretazioni future non pertinenti;
ciononostante il testo contiene all'articolo 5, comma 1, una formulazione lessicale diversa dal corpo dell'intervento normativo, per indicare i medesimi soggetti,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di perseguire l'uniformità delle espressioni letterali e delle definizioni nel testo attraverso gli strumenti di propria competenza, anche attraverso l'attuazione della delega.
9/875-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Boniardi, Ferrari, Piccolo, Fantuz, Pretto, Lorenzo Fontana, Gobbato, Castiello, Zicchieri, Scoma.