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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 27 aprile 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO

Pdl n. 3437 – Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 7 minuti 39 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 3 minuti 3 ore e 16 minuti
MoVimento 5 Stelle 38 minuti 35 minuti
Lega – Salvini premier 37 minuti 32 minuti
Partito Democratico 35 minuti 26 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 34 minuti 23 minuti
Fratelli d'Italia 32 minuti 17 minuti
Italia Viva 32 minuti 15 minuti
Coraggio Italia 31 minuti 14 minuti
Liberi e Uguali 31 minuti 12 minuti
Misto: 33 minuti 22 minuti
  Alternativa 9 minuti 6 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 5 minuti 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 5 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 4 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

Ddl di ratifica n. 3418, 3441, 3440, 3324, 3323 e 3040

Tempo complessivo: 2 ore, per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 14 minuti
Lega – Salvini premier 11 minuti
Partito Democratico 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 9 minuti
Fratelli d'Italia 15 minuti
Italia Viva 6 minuti
Coraggio Italia 5 minuti
Liberi e Uguali 5 minuti
Misto: 20 minuti
  Alternativa 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Pdl cost. n. 716-A – Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica

Seguito dell'esame: 7 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 1 minuto
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 29 minuti
MoVimento 5 Stelle 49 minuti
Lega – Salvini premier 44 minuti
Partito Democratico 36 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 33 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 22 minuti
Coraggio Italia 20 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 25 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Pdl cost. n. 2238-A – Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica

Seguito dell'esame: 7 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 3 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 37 minuti
MoVimento 5 Stelle 51 minuti
Lega – Salvini premier 45 minuti
Partito Democratico 37 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 34 minuti
Fratelli d'Italia 24 minuti
Italia Viva 22 minuti
Coraggio Italia 21 minuti
Liberi e Uguali 18 minuti
Misto: 25 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Mozione n. 1-00609 e abb. - iniziative a sostegno del settore agroalimentare in relazione alla crisi ucraina

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 25 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 19 aprile 2022

Mozione n. 1-00540 e abb. - Iniziative in materia di energia nucleare di nuova generazione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 25 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 28 marzo 2022

Mozione n. 1-00618 – iniziative per la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 25 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione

Pdl n. 243-3357-A – Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista

Seguito dell'esame: 7 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 3 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 37 minuti
MoVimento 5 Stelle 51 minuti
Lega – Salvini premier 45 minuti
Partito Democratico 37 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 34 minuti
Fratelli d'Italia 24 minuti
Italia Viva 22 minuti
Coraggio Italia 21 minuti
Liberi e Uguali 18 minuti
Misto: 25 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Pdl 183-B – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 39 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 16 minuti
MoVimento 5 Stelle 35 minuti
Lega – Salvini premier 32 minuti
Partito Democratico 26 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 23 minuti
Fratelli d'Italia 17 minuti
Italia Viva 15 minuti
Coraggio Italia 14 minuti
Liberi e Uguali 12 minuti
Misto: 22 minuti
  Alternativa 6 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Mozione n. 1-00586 e abb. - Iniziative in materia di disciplina di bilancio e governance economica dell'Unione europea

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 25 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 21 marzo 2022

Mozione n. 1-00557 e abb. - iniziative normative volte al ripristino della festività nazionale del 4 novembre per la celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 25 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 19 aprile 2022

Pdl 1059-A/R – Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 37 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 8 minuti
MoVimento 5 Stelle 33 minuti
Lega – Salvini premier 30 minuti
Partito Democratico 25 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 22 minuti
Fratelli d'Italia 16 minuti
Italia Viva 15 minuti
Coraggio Italia 13 minuti
Liberi e Uguali 12 minuti
Misto: 22 minuti
  Alternativa 6 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 aprile 2022.

  Ascani, Ascari, Azzolina, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Berlinghieri, Berti, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Corda, Davide Crippa, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Di Giorgi, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Flati, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Madia, Maggioni, Magi, Mancini, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pignatone, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Saitta, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Rachele Silvestri, Siragusa, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Ascari, Azzolina, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Berlinghieri, Berti, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Corda, Davide Crippa, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Di Giorgi, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Flati, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Galizia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Madia, Maggioni, Magi, Mancini, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Saitta, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Rachele Silvestri, Siragusa, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 aprile 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   VARCHI ed altri: «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante per delitti commessi in danno di arbitri e giudici di gara nelle manifestazioni sportive» (3575);

   CIABURRO ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di occupazione abusiva di immobili» (3576).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  CIRIELLI: «Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e disciplina delle funzioni e dell'organizzazione dei corpi di polizia locale» (436) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  ZOFFILI ed altri: «Disposizioni concernenti l'impiego del lievito madre fresco» (3526) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare
di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 21 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il rendiconto della gestione finanziaria del medesimo Ufficio per il 2021 (Doc. VIII-bis, n. 9), che sarà pubblicato quale allegato al conto consuntivo della Camera dei deputati per il medesimo anno.

Trasmissione dal Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica.

  Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data odierna, ha trasmesso la Relazione sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica, approvata nella seduta svoltasi in pari data.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXXIV, n. 9).

Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 27 aprile 2022 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal Tribunale di Bergamo – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) nei confronti della deputata Alessia Morani affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale di Bergamo sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 28).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 26 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 8/2022 del 31 marzo-21 aprile 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente i finanziamenti per la ricerca nell'agricoltura biologica.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'anno 2021 (Doc. LXXV, n. 6).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Nettuno (Roma) il 31 maggio 2020.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 aprile 2022, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il seguito del documento finale della III Commissione (Affari esteri) della Camera (atto Camera Doc. XVIII, n. 37) in merito alla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La strategia dell'Unione europea per la cooperazione nella regione indo-pacifica (JOIN(2021) 24 final).

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 aprile 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati al fine di modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2022) 166 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 166 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2022) 179 final), che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici e dal regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2022) 182 final), che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2022) 183 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 183 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) .../2022 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2022) 171 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 22 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FERRARI ED ALTRI; DEIDDA ED ALTRI; GIOVANNI RUSSO ED ALTRI; DEL MONACO ED ALTRI; DEL MONACO ED ALTRI; FERRARI ED ALTRI: DISPOSIZIONI DI REVISIONE DEL MODELLO DI FORZE ARMATE INTERAMENTE PROFESSIONALI, DI PROROGA DEL TERMINE PER LA RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE, ESCLUSO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, E DELL'AERONAUTICA MILITARE, NONCHÉ IN MATERIA DI AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI. DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE (A.C. 1870-1934-2045-2051-2802-2993-A)

A.C. 1870-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1870-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  sia approvato l'emendamento 1.500 (Nuova versione) della Commissione.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.1013, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1870-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare)

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-ter, comma 1, alinea, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2214-bis, comma 4, 2221-bis, comma 1, alinea, 2224, comma 1, lettera a), 2229, comma 6, 2233-bis, comma 1, alinea, 2236-bis, comma 1-quater, 2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2030»;

   b) agli articoli 2206-bis, comma 1, lettera c), e 2224, comma 1, lettera b), la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2031».

  2. Con riferimento alla scadenza dei termini stabiliti ai sensi del comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare)

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2214-bis, comma 4, 2221-bis, comma 1, alinea, 2224, comma 1, lettera a), 2229, comma 6, 2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

   b) all'articolo 2209-ter, comma 1, alinea, le parole: «2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

   c) all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2033»;

   d) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»;

   e) all'articolo 2224, comma 1, lettera b), le parole: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034».

  Conseguentemente

   all'articolo 4, comma 1:

    alla lettera b), capoverso Art. 1792, comma 5, sostituire le parole: volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati con le seguenti: volontari in ferma prefissata triennale;

    sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'articolo 1798, comma 1, le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 1791» sono sostituite dalle seguenti: «del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente»;

   all'articolo 5, comma 1, lettera f), capoverso Art. 2262-quater:

    alla lettera a), alinea, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025;

    alla lettera b), alinea, sostituire la parola: 2025 con la seguente: 2026;

   all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: per i volontari in ferma prefissata con le seguenti: corrisposto ai volontari in ferma prefissata ai sensi degli articoli 1792 e 546 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;

   all'articolo 9:

    comma 1:

     alla lettera a), sostituire le parole da: 2030, ferme fino a: a 150.000 unità con le seguenti: 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate;

     alla lettera b), sostituire la parola: 2030 con la seguente: 2033;

     sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;

     alla lettera d) sostituire le parole: complementare, in attività in campo logistico e con le seguenti: complementare e in attività in campo logistico nonché;

     sopprimere la lettera e);

     alla lettera g), sostituire le parole: per disciplinare con le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire;

     sopprimere le lettere h) e i);

     alla lettera l), sopprimere il numero 2);

    comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Gli schemi dei decreti legislativi aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,

   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

  Art. 9-bis.(Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro 46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408 per l'anno 2024, euro 46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per l'anno 2026, euro 131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno 2028, euro 131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno 2030, euro 131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno 2032, euro 131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno 2034, euro 180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno 2036, euro 184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno 2038, euro 188.081.288 per l'anno 2039, euro 188.200.993 per ciascuno degli anni 2040 e 2041, euro 189.256.667 per l'anno 2042 e a euro 191.085.984 a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
  2. In relazione alla riduzione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa n. 35 del 20 dicembre 2021.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.500.(versione corretta) La Commissione.

(Approvato)

A.C. 1870-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare)

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 798-bis, comma 1:

    1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

     «1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;

     2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;

     3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti»;

    2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

     «1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;

     2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata;

     3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata»;

   b) l'articolo 2207-bis è abrogato.

A.C. 1870-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata)

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al libro quarto, titolo II, capo VII:

    1) alla sezione I è premessa la seguente:

«Sezione 0I
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

   Art. 696-bis. – (Denominazione e durata delle ferme)1. I volontari in ferma prefissata si distinguono in:

   a) volontari in ferma prefissata iniziale;

   b) volontari in ferma prefissata triennale.

   2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha la durata pari a tre anni.
   3. La durata delle ferme di cui al comma 2 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 704»;

    2) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Volontari in ferma prefissata iniziale»;

    3) l'articolo 697 è sostituito dal seguente:

   «Art. 697. – (Requisiti)1. Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

   a) età non superiore a ventiquattro anni;

   b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

   c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

   2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualità di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2a classe, per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare.»;

    4) all'articolo 698, alla rubrica e al comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

    5) all'articolo 699, comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno dodici mesi»;

    6) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Volontari in ferma prefissata triennale»;

    7) l'articolo 700 è sostituito dal seguente:

   «Art. 700. – (Requisiti)1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

   a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

   b) età non superiore a ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo;

   c) superamento con esito positivo del corso basico di formazione iniziale.

   2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili sono riservati:

   a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento;

   b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in misura non superiore al 30 per cento.

   3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati:

   a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701;

   b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che abbiano completato la relativa ferma da più di dodici mesi, di età non superiore a trenta anni compiuti.

   4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1, alinea.
   5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1a classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare»;

    8) l'articolo 701 è sostituito dal seguente:

   «Art. 701. – (Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale)1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa»;

    9) all'articolo 702, comma 1, alinea, le parole: «di un anno e quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziale e triennale»;

    10) all'articolo 703:

     10.1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti,»;

     10.2) il comma 2 è abrogato;

     10.3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate»;

    11) l'articolo 704 è sostituito dal seguente:

   «Art. 704. – (Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente)1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

   a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

   b) aver riportato una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio.

   2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalità di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente.
   3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri definiti con il decreto di cui al comma 2.
   4. I volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato o perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata sino ai termini di seguito indicati:

   a) data di scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955;

   b) data di definizione del procedimento, per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

   5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 4 possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini per ciascuno indicati:

   a) se hanno riacquistato l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo giudizio;

   b) se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento;

   c) se il procedimento disciplinare si è concluso senza l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

   6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere del termine di cui al comma 4, lettera a), non hanno riacquistato l'idoneità al servizio militare incondizionato o sono riconosciuti temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
   7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato come servizio prestato in ferma prefissata triennale»;

   b) all'articolo 706, il comma 2 è abrogato;

   c) all'articolo 707, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata;»;

   d) all'articolo 781, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I volontari in ferma prefissata della Marina militare conseguono le categorie, le specialità o le qualificazioni a loro assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base»;

   e) all'articolo 842:

    1) al comma 3, le parole: «quadriennale e in rafferma biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»;

    2) al comma 3-ter, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

   f) all'articolo 930, comma 1-bis, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) volontari in ferma prefissata triennale esclusi dall'immissione in servizio permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato»;

   g) l'articolo 954 è sostituito dal seguente:

   «Art. 954. – (Rafferme dei volontari)1. I volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.
   2. La rafferma di cui al comma 1 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma prefissata triennale.
   3. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa»;

   h) all'articolo 957, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

    «e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di infermità dipendente da causa di servizio»;

   i) all'articolo 958:

    1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Entro il dodicesimo mese di servizio i volontari in ferma prefissata iniziale possono presentare domanda di proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1»;

    2) al comma 3, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

    3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi del comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi nello stesso anno dalla stessa Forza armata»;

   l) all'articolo 960:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il volontario in ferma prefissata ha conseguito la qualifica di “insufficiente” ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi»;

    2) al comma 2, le parole: «di un anno» sono soppresse;

   m) all'articolo 978, comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

   n) all'articolo 988:

    1) al comma 2, le parole «e il trattamento economico» sono soppresse;

    2) al comma 3:

     2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale»;

     2.2) al quarto periodo, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

   o) all'articolo 1302, comma 1, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

   p) l'articolo 1303 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1303. – (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti)1. I volontari in ferma prefissata triennale conseguono il grado di graduato o corrispondente, con decorrenza dalla data di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente»;

   q) all'articolo 1501:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore a 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni di Forza armata. Per i volontari in ferma prefissata triennale i permessi possono anche essere detratti dalle ore di recupero compensativo»;

    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I volontari in ferma prefissata che prestano servizio nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero della festività»;

   r) all'articolo 1502:

    1) al comma 1, lettera a):

     1.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

     1.2) al numero 2), la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

     1.3) il numero 3) è abrogato;

    2) al comma 1, lettera b):

     2.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

     2.2) al numero 2), la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

     2.3) il numero 3) è abrogato;

    3) al comma 2, le parole: «numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;

    4) al comma 4:

     4.1) alla lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 2204» sono sostituite dalle seguenti: «o rafferma»;

     4.2) alla lettera b), le parole: «quadriennale e in rafferma biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»;

    5) al comma 7, le parole: «il mese di giugno dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno»;

    6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si applica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

   s) all'articolo 1503:

    1) al comma 2:

     1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale»;

     1.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) fino a dodici mesi per i volontari in ferma prefissata triennale»;

     1.3) la lettera d) è abrogata;

     1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma»;

    2) al comma 6, lettera b):

     2.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

     2.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono più dovuti»;

   t) all'articolo 1504:

    1) al comma 1, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

    2) il comma 3 è abrogato.

  2. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole «in ferma prefissata di un anno» sono inserite le seguenti: «e dei volontari in ferma prefissata iniziale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata)

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso Art. 697, comma 1, lettera a), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trenta.
3.100. Vietina.

  Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso Art. 700, comma 1, lettera b), sostituire le parole: ventotto anni compiuti, elevata a ventinove con le seguenti: trentatré anni compiuti, elevata a trentacinque.
3.101. Vietina.

  Al comma 1, lettera a), numero 10), dopo il capoverso 10.1) aggiungere il seguente:

   10.1-bis) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

    alla lettera a), la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «80»;

    alla lettera b), la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «80»;

    alla lettera c), la parola: «45» è sostituita dalla seguente: «70»;

    alla lettera d), la parola: «60» è sostituita dalla seguente: «70»;

    alla lettera e), la parola: «45» è sostituita dalla seguente: «70».
3.102. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), numero 10.3), capoverso comma 3, sopprimere il primo e il terzo periodo;
3.500. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 11) aggiungere il seguente:

    12) dopo l'articolo 705 è aggiunto il seguente:

«Art. 705-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento presso altre pubbliche amministrazioni)

  1. Al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro degli idonei non vincitori dei concorsi delle carriere iniziali delle Forze Armate, le relative graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
  2. A tali graduatorie è possibile attingere per la copertura di posti vacanti in altre pubbliche amministrazioni, previa individuazione del corrispondente livello di inquadramento, ove ciò sia compatibile con le esigenze funzionali delle medesime amministrazioni.
  3. Alle medesime graduatorie può farsi riferimento anche per la copertura di posti vacanti presso i Corpi di polizia municipale e provinciale, sempre previa individuazione del corrispondente livello di inquadramento.».
3.103. Cirielli.

  Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole: comma 1-bis con le seguenti: comma 1-bis.1;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso a-bis), dopo la parola: triennale aggiungere le seguenti: che, avendo completato la ferma, sono;
3.501. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) all'articolo 1014, comma 1, lettera b), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
3.104. Cirielli.

  Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   t) all'articolo 2199, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatta salva la riserva di posti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fino al 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 703 del presente codice, i posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo militare della Croce rossa, della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.».
3.105. Cirielli.

A.C. 1870-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata)

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1791 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1791. – (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata)1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2a classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
   2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di 50 euro.
   3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:

   a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;

   b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente»;

   b) l'articolo 1792 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1792. – (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata)1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attività giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non dà luogo a recupero ed è compensato mediante la corresponsione di una indennità forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennità è ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati.
   2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalità previste dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo.
   3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti.
   4. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati nelle misure fisse ivi previste.
   5. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennità di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
   6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennità di rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
   7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.
   8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento»;

   c) l'articolo 1793 è abrogato;

   d) all'articolo 1798, comma 1:

    1) la parola: «nette» è sostituita dalla seguente: «lorde»;

    2) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   e) all'articolo 1799:

    1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale».

  2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «o in rafferma annuale» sono inserite le seguenti: «e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati»;

   b) la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

A.C. 1870-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata)

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2198 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 2198-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma)1. I bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possono essere emanati sino al 31 dicembre 2022.
   2. I partecipanti ai reclutamenti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 697.
   3. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata di 1 anno (VFP1) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del presente codice.
   4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata di un anno in qualità di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2a classe, per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare.
   5. I volontari in ferma prefissata di un anno reclutati ai sensi del comma 1 possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.
   6. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 28 aprile 2014, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2014, come modificato dal decreto del Ministro della difesa 13 luglio 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2017.
   7. La durata della ferma e della rafferma di cui al presente articolo può essere prolungata, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma quadriennale.
   8. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui all'articolo 700.
   9. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonché:

   a) se volontari in ferma prefissata di un anno, gli articoli 703, 957, comma 1, lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis, 978, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2, lettera a);

   b) se volontari in rafferma annuale, gli articoli 703, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2, lettera b).

   10. I decreti di cui ai commi 3 e 6 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa.
   Art. 2198-ter. – (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma) – 1. I concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere banditi sino al 31 dicembre 2024.
   2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:

   a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

   b) età non superiore a trent'anni compiuti.

   3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 nonché la possibilità di bandire concorsi straordinari destinati ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del presente codice.
   4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1a classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare.
   5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda:

   a) a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente all'anno 2017;

   b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019;

   c) a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nell'anno 2020.

   6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5 i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.
   7. Le modalità e i criteri di ammissione alle rafferme di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, alle rafferme biennali, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui di cui al primo periodo sono ammessi alla rafferma con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.
   8. I volontari in rafferma conseguono il grado di graduato o corrispondente, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
   9. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalità di immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma biennale, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al primo periodo è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
   10. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nell'anno 2021 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9 e, se idonei, conseguono il grado di graduato o corrispondente con decorrenza dal giorno successivo alla data di completamento della ferma quadriennale.
   11. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalità stabilite all'articolo 704.
   12. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.
   13. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il periodo di temporanea inidoneità al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, è computato fino alla misura massima di diciotto mesi.
   14. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale:

   a) la durata della licenza ordinaria, di cui all'articolo 1502, comma 1, è la seguente:

    1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni;

    2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni;

   b) il periodo di temporanea inidoneità al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, è computato fino alla misura massima di dodici mesi per la rafferma biennale ovvero di sei mesi per la rafferma annuale;

   c) è possibile fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione è posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel limite massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.

   15. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonché:

   a) se volontari in ferma prefissata quadriennale, gli articoli 703, 842, commi 3 e 3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504;

   b) se volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale, gli articoli 842, commi 3 e 3-ter, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504.

   16. I decreti di cui ai commi 3, 7, 9 e 12 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa»;

   b) gli articoli 2199, 2201 e 2202 sono abrogati;

   c) l'articolo 2204 è sostituito dal seguente:

   «Art. 2204. – (Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti) – 1. Sino all'anno 2024, per i volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, e sino all'anno 2026, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla procedura per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o rafferma può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto di cui all'articolo 2207»;

   d) all'articolo 2204-ter:

    1) al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1,» sono soppresse;

    2) il comma 2 è abrogato;

   e) all'articolo 2224, comma 1, alinea, le parole: «di cui all'articolo 954» sono soppresse;

   f) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-bis sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 2262-ter. – (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma)1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale:

   a) sino al 31 dicembre 2022, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente:

    1) pari al 64 per cento, per i volontari in ferma prefissata di un anno;

    2) pari al 74 per cento, per i volontari in rafferma annuale;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, è attribuito il trattamento economico di cui agli articoli 1791, comma 1, e 1792, comma 1;

   c) si applica l'articolo 1791, comma 2, se prestano servizio nei reparti alpini;

   d) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennità di impiego operativo;

   e) durante la licenza straordinaria di convalescenza, se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo e, a decorrere dal quarto mese, non è più dovuta.

   2. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni.
   Art. 2262-quater. – (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma)1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale:

   a) sino al 31 dicembre 2024:

    1) è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente;

    2) per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta un'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al primo periodo, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo primo periodo, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti;

    3) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego;

    4) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennità di impiego operativo;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2025:

    1) è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 1791, comma 3;

    2) per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, si applica l'articolo 1792, comma 2;

    3) cessa la corresponsione dell'indennità di cui alla lettera a), numero 2);

    4) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego;

    5) si applica l'articolo 1792, comma 5, per le indennità di impiego operativo;

   c) durante la licenza straordinaria di convalescenza, di cui all'articolo 1503, comma 6, se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga di cui alla lettera a), numero 1), ovvero il trattamento economico di cui alla lettera b), numero 1), sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono più dovuti.

   2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo cessa la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, lettera a), numero 2).
   3. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata)

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 2198-ter, aggiungere il seguente:

   «Art. 2198-quater.(Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Sino al 31 dicembre 2024, i volontari di cui agli articoli 2198-bis e 2198-ter continuano a beneficiare delle riserve dei posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilite dall'articolo 703, comma 1, entro i limiti di età previsti per l'accesso alle predette carriere dai rispettivi ordinamenti vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo. Le riserve di cui al primo periodo continuano a non operare nei confronti dei volontari in rafferma biennale.»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: 2199, aggiungere le seguenti: 2200,
5.500. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 1870-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali)

  1. Nelle more dell'adeguamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

   a) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai volontari in ferma prefissata iniziale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo III, capo I, sezione I, del citato regolamento riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno;

   b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai volontari in ferma prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata triennale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo XI, riferite, rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale.

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto per i volontari in ferma prefissata, ove ne ricorrano i presupposti, è fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Fermo restando quanto previsto per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate dall'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 10), della presente legge, all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «anni 26» sono sostituite dalle seguenti: «anni 24»;
6.500. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 1870-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonché dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente)

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 627, comma 7:

    1) le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

    2) le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

   b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare»;

   c) all'articolo 630:

    1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

     1.2) alla lettera b), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;

     1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;

     1.4) alla lettera d), le parole da: «caporal maggiore capo scelto» a: «primo aviere capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato»;

    2) al comma 1-bis:

     2.1) le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

     2.2) le parole: «: qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare»;

     2.3) le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e corrispondenti»;

   d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola: «sottocapo» è sostituita dalle seguenti: «comune scelto»;

   e) all'articolo 632, comma 1:

    1) alla lettera s), le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

    2) alla lettera t), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;

    3) alla lettera u), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;

    4) alla lettera v), le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

   f) all'articolo 840, comma 2-bis:

    1) all'alinea, le parole: «I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti»;

    2) alla lettera d), le parole: «al grado» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica»;

   g) all'articolo 841:

    1) al comma 1, la parola: «posseduto» è sostituita dalle seguenti: «e della qualifica posseduti»;

    2) al comma 2-bis, alinea, le parole: «I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I graduati aiutanti, e corrispondenti»;

   h) all'articolo 1084-bis, ai commi 4 e 5, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «relativa al corrispettivo grado apicale»;

   i) all'articolo 1283, comma 1-bis, le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare»;

   l) all'articolo 1306:

    1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

     1.2) alla lettera b), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;

     1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;

     1.4) alla lettera d), le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

    2) al comma 1-bis:

     2.1) le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»;

     2.2) le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare»;

   m) all'articolo 1307:

    1) al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

    2) ai commi 1 e 2, le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;

    3) ai commi 2 e 3, le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;

    4) al comma 3, le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

   n) all'articolo 1307-bis:

    1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante e di sottocapo aiutante»;

    2) alla rubrica, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»;

    3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati e gradi corrispondenti»;

   o) all'articolo 1308, comma 3, alinea, le parole: «sottocapo di 1a classe scelto» sono sostituite dalle seguenti: «sottocapo scelto»;

   p) all'articolo 1323-bis:

    1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»;

    2) alla rubrica, dopo le parole: «sergenti maggiori capo» sono inserite le seguenti: «e gradi corrispondenti»;

    3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, dopo le parole: «sergenti maggiori capi» sono inserite le seguenti: «e gradi corrispondenti»;

   q) all'articolo 2197-quater, comma 2, le parole: «sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori aiutanti e qualifiche»;

   r) all'articolo 2197-sexies, comma 2, le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e qualifiche»;

   s) all'articolo 2209-septies, comma 3, lettera c), le parole: «o della qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti,»;

   t) all'articolo 2254-ter:

    1) alla rubrica, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»;

    2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante e corrispondenti»;

   u) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

   v) all'articolo 2255-bis:

    1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

    2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole: «nel grado di caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «nel grado di graduato capo»;

     2.2) alle lettere a), b), c) e d), le parole: «caporal maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi»;

    3) al comma 2, le parole: «caporal maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi e gradi corrispondenti»;

   z) all'articolo 2255-ter:

    1) alla rubrica e ai commi 1, secondo periodo, 2, alinea, 2-ter e 2-quinquies, alinea, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante o di sottocapo aiutante»;

    2) alla rubrica e ai commi 1, primo periodo, e 2-quater, alinea, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»;

    3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), 2-bis, 2-ter e 2-quinquies, lettere a), b), c) e d), le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati, e gradi corrispondenti,»;

    4) al comma 2-quater, alinea, la parola: «speciali» è sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante e di sottocapo aiutante»;

   aa) all'articolo 2262-bis:

    1) al comma 8-bis:

     1.1) all'alinea:

      1.1.1) le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti»;

      1.1.2) la parola: «gradi» è sostituita dalla seguente: «qualifiche»;

     1.2) alla lettera a), le parole: «caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e»;

     1.3) alla lettera b), le parole: «sergenti maggiori capi con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori aiutanti»;

    2) al comma 8-ter:

     2.1) all'alinea, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti»;

     2.2) alla lettera a), le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 7.
(Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonché dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente)

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Marina militare aggiungere le seguenti: ; brigadiere capo qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

  Conseguentemente, al medesimo articolo, medesimo comma, lettera c), numero 2.2), dopo le parole: Marina militare aggiungere le seguenti: ; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
7.500. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 1870-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali)

  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1042, comma 1:

    1) alla lettera c), dopo le parole: «da cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»;

    2) alla lettera d), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «brigadier generale o»;

   b) dopo l'articolo 1094 è inserito il seguente:

   «Art. 1094-bis. – (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli)1. All'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalità di cui all'articolo 710 del regolamento, è conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente.
   2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente».

A.C. 1870-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

   b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2030, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

   c) previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a 5.000 unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

   d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

   e) previsione della possibilità, per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

   f) previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

   g) previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

   h) integrazione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

   i) aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei concorsi per le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale;

   l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:

    1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;

    2) la costituzione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, complessivamente pari a 450 unità di ufficiali medici in servizio permanente e a 675 unità di marescialli, graduati e appuntati e carabinieri in servizio permanente da destinare alle professioni sanitarie, ripartito nei rispettivi corpi e ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

    3) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;

   m) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per le materie di sua competenza. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

A.C. 1870-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base a principi e criteri direttivi;

    tra questi criteri vi è la ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

    un ulteriore criterio prevede un incremento organico, non superiore a diecimila unità, di volontari in ferma prefissata nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento,

impegna il Governo

a rimodulare la ripartizione, nell'esercizio della delega, del numero delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, nel numero massimo dell'incremento organico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del provvedimento.
9/1870-A/1. Ferrari, Boniardi, Fantuz, Piccolo, Gobbato, Pretto, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Scoma.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle Forze armate, è emerso un calo nelle richieste di entrare nella carriera militare come Volontario in Ferma Prefissata;

    il provvedimento al nostro esame vuole rendere complessivamente più appetibile la professione militare nelle carriere iniziali, anche attraverso il miglioramento del trattamento economico (retribuzione, indennità compensative e recuperi) e dello stato giuridico, così valorizzando le ferme attraverso una maggiore spinta motivazionale; tale carriera risulta tanto più desiderabile per una più ampia platea di giovani con caratteristiche diverse l'uno dall'altro,

impegna il Governo

a considerare, nell'esercizio della delega, l'accesso alla carriera militare anche per le persone affette da celiachia.
9/1870-A/2. Murelli, Bianchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea introduce un differimento temporale per il conseguimento dell'obiettivo organico di 150 mila unità di militari prevista per il 2024 e, contestualmente, una riforma delle carriere iniziali, volta a razionalizzare le figure professionali nella categoria dei Volontari di Truppa. Il Governo, inoltre, è delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di procedere nel completamento del processo di riforma della Difesa in senso unitario e interforze, anche alla luce del mutato contesto internazionale e delle attuali nuove esigenze delle forze armate, in termini qualitativi e quantitativi;

    anche il settore della previdenza del personale militare rappresenta una tematica che attende, oramai da quasi un trentennio, una riforma che individui misure volte a riconoscere, alle donne e agli uomini in divisa, una previdenza dedicata, in ragione delle peculiarità del loro status;

    in tale contesto va ad inquadrarsi la materia degli obblighi contributivi per i militari in ferma provvisoria. La circolare INPS n. 96 del 2014 chiarisce che tra esercito e personale di leva, breve o prolungata, intercorre un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di impiego ex articolo 878, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare. Ne consegue che non si figura tra l'esercito e il volontario un rapporto di lavoro che possa essere ricondotto nell'area della subordinazione riferita al rapporto di impiego con l'applicazione delle conseguenti disposizioni in materia di trattamento di fine servizio. Il Ministero della difesa è unicamente obbligato al versamento dei contributi ai fini pensionistici per il personale militare volontario in servizio temporaneo, sia per la parte a carico del datore di lavoro, sia per quella a carico del lavoratore;

    la categoria dei militari di ferma volontaria non ha quindi l'obbligo di iscrizione al fondo di previdenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del testo unico delle norme delle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e, pertanto, non ha il diritto a conseguire del TFS. La mancanza di un rapporto di impiego in senso stabile non consente neanche l'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguentemente non deve essere versato il relativo contributo pari allo 0.35 della retribuzione contributiva e pensionabile;

    il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, intervenendo in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3/02543 sul caso del primo caporal maggiore dei lagunari, Matteo Vanzan, morto nell'operazione denominata «Antica Babilonia» a Nassiriya (Iraq), che ha visto negare ai genitori il riconoscimento da parte dell'INPS del trattamento di fine servizio proprio in quanto, all'epoca del decesso, militare di ferma volontaria, ha chiarito che «solo un intervento normativo volto ad equiparare, ai finì dei trattamenti pensionistici i militari in cosiddetta ferma breve ai militari in servizio permanente, potrebbe per il futuro evitare il verificarsi di situazioni che appaiono sostanzialmente ingiuste nei confronti di un servitore dello Stato che ha pagato il suo servizio con il sacrificio della vita»,

impegna il Governo

ad intervenire mediante lo strumento normativo più appropriato, al fine di affrontare questa evidente lacuna, questa sperequazione, che si è venuta a determinare con l'attuale ordinamento.
9/1870-A/3. Caon.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 9, lettera l), punto 2 del testo unico in oggetto si prevede la costituzione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, complessivamente pari a 450 unità di ufficiali medici;

    allo stesso articolo 9, lettera l), punto 3 si prevede inoltre per i medici militari e il personale delle professioni sanitarie la possibilità di poter esercitare l'attività libero professionale intramuraria sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministro della salute, il Ministero dell'economica e delle finanze e le regioni;

    è unanime il giudizio lusinghiero per l'operato del personale sanitario medico e non assunto in ferma prefissata nelle varie regioni italiane e dalle varie Forze Armate;

    la professione di Militare e incompatibile, in base all'articolo 894 del c.o.m., con l'esercizio di altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali;

    è, altresì, incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di Amministratore, Consigliere, Sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fini di lucro;

    fermi restando i divieti indicati dal predetto articolo, è tuttavia possibile individuare alcune ipotesi per le quali è previsto svolgere delle attività extraprofessionali da parte di Militari senza che le stesse arrechino pregiudizio agli interessi tutelati dalle norme di divieto. A tal proposito si rimanda alla circolare n. M-D GMIL_04_0396572 CIRC./III/9^/5^ emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 31 luglio 2008 e successive integrazioni;

    tra le incompatibilità è compresa l'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, condizione che rischia, persistendo, di causare la perdita o il depauperamento di risorse professionali addestrate e operative con ottimi risultati;

    al fine di scongiurare tale grave pregiudizio è necessario e opportuno consentire lo svolgimento e/o il proseguo del servizio di ferma prefissata con l'iscrizione e la frequenza delle scuole di specializzazione medica, così come è permesso al personale medico in ferma permanente;

    è sempre più pressante la richiesta di collaborazione tra Amministrazioni locali, Aziende Sanitarie e Sanità militare,

impegna il Governo

ad ogni opportuna azione al fine di mettere fine all'incompatibilità tra il servizio di Ufficiale medico in ferma prefissata e l'ottenimento della specializzazione medica introducendo la possibilità di rinuncia alla rispettiva borsa ma la permanenza in servizio.
9/1870-A/4. Deidda, Galantino, Giovanni Russo, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    per l'anno scolastico 2021-2022 sono stati indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi centonovantotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica con la seguente ripartizione di posti per forza armata, sede e ordine di studi:

     a) posti cento per il concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, così ripartiti:

      1) «Nunziatella» di Napoli:

     3° liceo classico: posti venti;

     3° liceo scientifico: posti trenta;

      2) «Teuliè» di Milano:

     3° liceo classico: posti venti;

     3° liceo scientifico: posti trenta;

    presso la Scuola militare «Nunziatella» di Napoli saranno ammesse, sino ad un massimo di quindici concorrenti vincitrici di sesso femminile, individuate in ordine di graduatoria di merito al termine del concorso, tra coloro che hanno espresso la preferenza di assegnazione a tale sede. Resta salva l'ammissione delle rimanenti, risultate comunque in graduatoria in posizione utile, alla Scuola militare «Teuliè» di Milano;

     b) posti sessanta per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», così ripartiti:

      1) 3° liceo classico: posti venti;

      2) 3° liceo scientifico: posti quaranta;

     c) posti trentotto per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», così ripartiti:

      1) 3° liceo classico: posti diciotto;

      2) 3° liceo scientifico: posti venti;

    l'attività nelle suddette scuole militari è apprezzata per la qualità dell'istruzione ma anche per la qualità della vita e i rapporti che si creano per gli stessi studenti;

    le scuole militari non offrono, anche se è superfluo ribadirlo, una formazione utile per poi accedere eventualmente nelle Accademie ma offrono una preparazione per affrontare al meglio qualsiasi percorso universitario e/o professionale;

    il grande apprezzamento per gli istituti militari è dimostrato dai numeri degli aspiranti partecipanti alla prova preselettiva che raggiunge il migliaio per appena pochi posti a disposizione;

    sarebbe auspicabile prevedere un graduale aumento dei posti disponibili in ogni istituto militare,

impegna il Governo

a valutare, in uno dei futuri provvedimenti, l'aumento dei posti a concorso disponibili nelle scuole militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare.
9/1870-A/5. Galantino, Deidda, Giovanni Russo, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana conta circa 19.314 unità di volontari mobilitabili con precetto di tipo militare, con compiti di emergenza in tempo di pace e in guerra, da sempre impegnati in prima linea in attività di grande rilievo sociale ed umanitario. Basti pensare che durante il 2020, al fine di affrontare l'emergenza COVID-19, sono stati impiegati ben 9713 militari volontari del Corpo militare della CRI;

    una recente circolare dell'INPS (Circ. n. 13 del 5 febbraio 2021) ha inopinatamente inciso sull'operatività dei volontari della Croce Rossa Italiana. La Circolare, infatti, ha sospeso l'applicazione del diritto alla tutela del posto di lavoro quando si presti servizio a favore della collettività per i volontari del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, diritto che invece è statuito per norma dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (recante «Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi») e che corrisponde al più generale principio della salvaguardia del posto di lavoro, e della corrispondente indennità, per i lavoratori dipendenti di imprese private che, per qualunque esigenza nelle Forze Armate, vengano richiamati alle armi;

    tale principio è peraltro perfettamente operante, a titolo esemplificativo, a favore dei volontari della protezione civile (ex articolo 39, comma 1, decreto legislativo n. 1/2018) e a favore dei volontari del Corpo nazionale del soccorso Alpino e speleologico del Club alpino italiano (ex articolo 1 legge 162/1992);

    soprattutto – ma non solo – fino a quando perdureranno le conseguenze della pandemia, appare indispensabile garantire la continuità nell'erogazione dei servizi che il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana è in grado di fornire in qualsiasi tipo di emergenza,

impegna il Governo

a ripristinare la piena operatività del diritto statuito dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, volto alla tutela del posto di lavoro e della corrispondente indennità per i lavoratori che, per qualunque esigenza nelle Forze Armate, vengano richiamati alle armi, diritto inopinatamente compresso dalla circolare Inps citata in premessa, che sta mettendo in pericolo l'operatività del volontariato prestato a favore della collettività dalla prestigiosa organizzazione dei volontari della Croce Rossa Italiana.
9/1870-A/6. Gregorio Fontana, Maria Tripodi.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca disposizioni del modello di Forze armate interamente professionali di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;

    tra le altre, il testo dispone la delega al Governo per la revisione del modello dello strumento militare nazionale;

    per quanto riguarda il meccanismo dei volontari in firma permanente, nel corso dell'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, sviluppatasi nel corso del 2019, è emersa l'inadeguatezza dell'attuale meccanismo basato sui VFPI (Volontari ferma prefissata di 1 anno) e VFP4 (4 anni) con successivi periodi di rafferma (che potevano far arrivare il volontario a 11 anni di servizio totali) e con annessi meccanismi di passaggio al Servizio permanente;

    la riforma prevede un riassetto del sistema con due ferme, una prefissata iniziale di 3 anni ed una prefissata triennale, al termine della quale tutti i volontari (in possesso di determinati requisiti) sono immessi nel ruolo dei volontari in Servizio permanente;

    in tal senso occorre menzionare come il Libro Bianco del Ministero della difesa del 2015 indicasse come necessario un abbassamento dell'età media del personale delle FFAA nel suo complesso:

    l'articolo 9 del testo in esame dispone la delega per la revisione dello strumento militare nazionale, prevedendo l'introduzione di una «riserva ausiliaria dello Stato», non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze di autorità militari individuate dal Ministero della difesa, richiamabile in tempo di guerra o in caso di grave e crisi internazionale, ovvero (in forma complementare) in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare;

    nel caso italiano, anche alla luce del recente impiego delle FFAA nelle operazioni di soccorso, la misura potrebbe porre eccessiva enfasi sui compiti legati alla quarta missione delle FFAA ovvero la salvaguardia delle istituzioni e l'assistenza nelle pubbliche emergenze;

    sul punto, la proposta in esame non valorizza il personale civile, sulla falsariga di quanto invece avviene in Paesi simili all'Italia dove se ne fa ampio uso, con relative economie ed efficientamento delle risorse,

impegna il Governo

ad adottare, anche nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di cui al testo in esame, tutte le iniziative necessarie a ridurre l'età media del personale FFAA, anche sulla base del citato Libro Bianco del 2015, nonché a elaborare misure di maggiore coinvolgimento del personale civile nel quadro operativo delle attività di soccorso ai fini di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili per la gestione delle FFAA.
9/1870-A/7. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca disposizioni in materia di reclutamento dei volontari nelle Forze Armate, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati;

    l'attuale modello di reclutamento del personale volontario nelle Forze Armate risale al 2000, in conseguenza alla abolizione della coscrizione obbligatoria;

    il nuovo modello, tuttavia, ha comportato un innalzamento dell'età media del personale della difesa e difficoltà dal punto di vista di inserimento dei volontari al termine del proprio periodo di ferma;

    al contempo, le Forze Armate sono state impiegate in modo sempre più ampio nelle attività di pronto intervento sul territorio, anche al seguito di eventi emergenziali alluvionali ed ambientali di forte impatto;

    sono molteplici i territori nei quali è sempre più necessario, come evidenziato dalle varie crisi alluvionali che nel corso del 2021 hanno colpito il Nordovest italiano;

    il testo in esame reca disposizioni in materia di collocamento dei volontari congedati,

impegna il Governo

a disporre, anche nell'ambito dei provvedimenti attuativi di successiva emanazione del testo in esame, le necessarie misure per permettere modalità di inserimento dei volontari congedati in formazioni dedite alle attività di primo soccorso ed intervento nei contesti di grandi emergenze.
9/1870-A/8. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca disposizioni in materia di reclutamento dei volontari nelle Forze Armate, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati;

    l'attuale modello di reclutamento del personale volontario nelle Forze Armate risale al 2000, in conseguenza alla abolizione della coscrizione obbligatoria;

    il nuovo modello, tuttavia, ha comportato un innalzamento dell'età media del personale della difesa e difficoltà dal punto di vista di inserimento dei volontari al termine del proprio periodo di ferma;

    al contempo, le Forze Armate sono state impiegate in modo sempre più ampio nelle attività di pronto intervento sul territorio, anche al seguito di eventi emergenziali alluvionali ed ambientali di forte impatto;

    sono molteplici i territori nei quali è sempre più necessario, come evidenziato dalle varie crisi alluvionali che nel corso del 2021 hanno colpito il Nordovest italiano;

    il testo in esame reca disposizioni in materia di collocamento dei volontari congedati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito dei provvedimenti attuativi di successiva emanazione del testo in esame, le necessarie misure per permettere modalità di inserimento dei volontari congedati in formazioni dedite alle attività di primo soccorso ed intervento nei contesti di grandi emergenze.
9/1870-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni relative in particolare alla riforma del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze Armate, alla proroga del termine per la riduzione delle dotazioni militari e alla delega al Governo per la revisione dello strumento militare;

    nonostante la miriade di appelli e petizioni lanciate on line, risulta ancora non risolta, né tanto meno presa in considerazione, la problematica del mancato riconoscimento della «Nuova assicurazione sociale per l'impiego» (NASpI) in favore del personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma ovvero in ferma volontaria annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4);

    la NASpI è l'indennità mensile di disoccupazione istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che viene concessa in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015;

    in base alla disciplina vigente tale indennità spetta ai lavoratori, pubblici e privati, con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione;

    l'INPS nega il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione al personale militare di cui sopra partendo dal presupposto che la stessa è rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti e non anche ai volontari in ferma prefissata poiché essi, ai sensi dell'articolo 878 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'Ordinamento militare», sono considerati in servizio temporaneo e non forniti di rapporto di impiego;

    l'assunto dell'INPS, tuttavia, non può trovare condivisione per una serie di motivi. In primo luogo i volontari in ferma prefissata rappresentano senza ombra di dubbio lavoratori precari delle Forze Armate, dunque a tempo determinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione;

    una mera differenza terminologica tra «rapporto di servizio temporaneo» e «rapporto di lavoro subordinato» non può privare il personale militare congedato senza demerito dopo tanti anni di servizio, di un beneficio economico utile al proprio sostentamento e della famiglia fino al successivo collocamento lavorativo;

    ed ancora, occorre avere riguardo alla sostanza del rapporto di lavoro, prescindendo dal nomen juris. A tal proposito, il rapporto di lavoro che sussiste tra il personale de quo e l'amministrazione si connota delle caratteristiche proprie del lavoro subordinato atteso che i VFP1 e VFP4 sono alle rigide dipendenze gerarchiche stabilite dal Codice dell'Ordinamento militare e dal Testo unico delle disposizioni in materia di Ordinamento militare, devono rispettare le direttive e gli ordini emanati dai diretti responsabili in comando e, ricorrendone i presupposti, la loro eventuale insubordinazione o la mancata esecuzione di ordini (lavorativi) legittimi possono costituire un reato militare;

    a parere di chi scrive, quindi, occorre intervenire al fine di arginare le varie problematiche che attanagliano il mondo del lavoro del personale militare, in particolare attuando riforme in grado di stabilizzare il personale precario delle Forze Armate, attribuendo i medesimi, diritti di cui godono gli altri lavoratori subordinati alle dipendenze delle pubbliche amministrazione, tra cui altresì il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione;

    i VFP1 e VFP4 rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra Nazione, altamente qualificata, formata e specializzata anche negli scenari più operativi, come le missioni all'estero (ad esempio in Afghanistan);

    sacrificano la loro vita e si impegnano in prima linea per la difesa e la sicurezza del territorio nazionale, anche oltre confine, ritrovandosi dopo anni di servizio, a volte anche dieci anni, privi di un'occupazione stabile in assoluto precariato sociale, economico e lavorativo;

    questo personale che per anni ha indossato con onore la divisa per difendere la Patria è tra i pochi a cui, in attesa di successivo ricollocamento nel mercato del lavoro, non viene riconosciuta la disoccupazione;

    le condizioni di precariato lavorativo e instabilità economica hanno contribuito, a partire dal 2016, alla riduzione di giovani che intendono arruolarsi come volontari, comportando gravi problemi di reclutamento nei ranghi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere per il personale in ferma prefissata la possibilità di percepire gli assegni di disoccupazione al momento del congedo.
9/1870-A/9. Cirielli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni concernenti, sia la riforma del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, sia la riforma della legge n. 244 del 2012 sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare;

    lo Stato Maggiore della Difesa, con lettera del 26 febbraio 2021 Prot. nr. 38070, ha modificato la circolare, n. 2938 del 2016, recante «Norme per la vita e il servizio interno di caserma», abrogando la disposizione che tutelava gli ufficiali e sottufficiali che hanno compiuto i 50 anni di età dallo svolgimento di servizi non armati, della durata di 24 ore o che comportino la permanenza nell'istallazione per l'intero arco notturno;

    l'articolo 627 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) stabilisce che «Il personale militare è inquadrato in quattro categorie gerarchicamente ordinate: a) ufficiali; b) sottufficiali; c) graduati; d) militari di truppa», categoria, quest'ultima, che comprende, oltre ai militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale ed aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari;

    il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, all'articolo 1, commi 5, 6, e 7, prevede che ai militari delle varie categorie che rivestono il grado apicale (marescialli, sergenti e graduati) può essere attribuita una qualifica che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta. Nello specifico, tale previsione riguarda coloro che: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilità; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;

    il Cocer Esercito in più occasioni ha chiesto l'aggiornamento della circolare 2938, così come il Sindacato Itamil Esercito ha denunciato che la circolare non tiene conto delle nuove figure delle Qualifiche Speciali introdotte con il recente riordino delle carriere;

    il Dicastero della Difesa, in più occasioni, ha giustificato la scelta con l'intento di attribuire un riconoscimento economico, che, però, da solo, non premia l'anzianità e l'esperienza maturata sul campo delle qualifiche speciali del ruolo Graduati «veterani» con oltre 27 anni di servizio;

    il concorso straordinario ex 958 e il passaggio in categorie superiori ha svecchiato il ruolo dei Graduati notevolmente rispetto al passato;

    secondo alcune segnalazioni dei Graduati sul Fesi ed altri indennizzi per il domandante di Squadra esisterebbero sperequazioni economiche a danno dei Graduati delle Trasmissioni che non prevedono i comandanti di squadra negli organici, a differenza delle altre specialità dell'Esercito,

impegna il Governo:

   ad aggiornare la circolare n. 2938 alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, al fine di tutelare il benessere la dignità dei Graduati ed in particolare delle qualifiche speciali dell'Esercito;

   a garantire, con lo stesso criterio utilizzato per le altre categorie, l'anzianità di servizio e il grado acquisito con incarichi di maggiore responsabilità, valutando ed interpretando in chiave positiva quanto disposto dal decreto legislativo sul riordino delle carriere 2017.
9/1870-A/10. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame dispone in materia di riforma del sistema del reclutamento, nonché di revisione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, al fine di disporre di uno strumento militare più efficace ed efficiente;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2022, prevede un intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, a Pisa – area Coltano, impegnati nell'attività di antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche a rischio, nonché delle attività delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali delle forze armate;

    tale intervento è individuato come «opera destinata alla difesa nazionale», ai sensi dell'articolo 233, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al quale si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

   considerato che:

    la decisione sarebbe stata dettata dalla necessità di ubicare i reparti dell'Arma dei carabinieri citati in strutture più funzionali allo scopo di migliorare l'efficienza operativa e la capacità addestrativa;

    l'intervento sarebbe ritenuto strategico tenuto conto della vicinanza all'aeroporto militare di Pisa e di altre importanti aree militari presenti sul territorio toscano, come la base americana di Camp Darby, il Comando delle Forze speciali dell'Esercito (COMFOSE), il Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM);

    la frazione di Coltano è ubicata all'interno del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, una vasta area naturale protetta che rischia di essere gravemente compromessa dalla costruzione delle opere militari citate, in particolare alloggi, edifici di servizio, poligoni di tiro, eliporto, infrastrutture per gli addestramenti, uffici, autolavaggi e magazzini;

    con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 è stato introdotto il principio fondamentale della tutela dell'ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi;

   considerato, altresì, che:

    la tutela ambientale è una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, dunque, la costruzione di tale struttura che graverebbe su un'area protetta non risulterebbe coerente né con il dettato costituzionale né con gli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo

a rivedere la soluzione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2022, a tal fine individuando un altro sito consono alla realizzazione della infrastruttura militare in oggetto.
9/1870-A/11. Ricciardi, Brescia.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame dispone in materia di riforma del sistema del reclutamento, nonché di revisione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, al fine di disporre di uno strumento militare più efficace ed efficiente;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2022, prevede un intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, a Pisa – area Coltano, impegnati nell'attività di antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche a rischio, nonché delle attività delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali delle forze armate;

    tale intervento è individuato come «opera destinata alla difesa nazionale», ai sensi dell'articolo 233, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al quale si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

   considerato che:

    la decisione sarebbe stata dettata dalla necessità di ubicare i reparti dell'Arma dei carabinieri citati in strutture più funzionali allo scopo di migliorare l'efficienza operativa e la capacità addestrativa;

    l'intervento sarebbe ritenuto strategico tenuto conto della vicinanza all'aeroporto militare di Pisa e di altre importanti aree militari presenti sul territorio toscano, come la base americana di Camp Darby, il Comando delle Forze speciali dell'Esercito (COMFOSE), il Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM);

    la frazione di Coltano è ubicata all'interno del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, una vasta area naturale protetta che rischia di essere gravemente compromessa dalla costruzione delle opere militari citate, in particolare alloggi, edifici di servizio, poligoni di tiro, eliporto, infrastrutture per gli addestramenti, uffici, autolavaggi e magazzini;

    con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 è stato introdotto il principio fondamentale della tutela dell'ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi;

   considerato, altresì, che:

    la tutela ambientale è una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, dunque, la costruzione di tale struttura che graverebbe su un'area protetta non risulterebbe coerente né con il dettato costituzionale né con gli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la soluzione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2022, a tal fine individuando un altro sito consono alla realizzazione della infrastruttura militare in oggetto.
9/1870-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Ricciardi, Brescia.


MOZIONI GADDA, BALDINO, BONOMO, GENTILE, TOCCALINI, FORNARO, SCHULLIAN, LUPI, LAPIA, MAGI E TASSO N. 1-00573 (NUOVA FORMULAZIONE), GADDA ED ALTRI N. 1-00573, BALDINO ED ALTRI N. 1-00611, BONOMO ED ALTRI N. 1-00612, BELLUCCI ED ALTRI N. 1-00619, GENTILE ED ALTRI N. 1-00625 E DORI ED ALTRI N. 1-00636 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    il Servizio civile universale svolge un ruolo significativo nel servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria nella promozione del valori fondativi della Repubblica Italiana assicurando lo sviluppo della cittadinanza attiva, della solidarietà nonché dell'inclusione e della coesione sociale, anche attraverso la salvaguardia del patrimonio della Nazione, con particolare riferimento all'ambiente. Valori che, come dimostra l'attuale scenario di guerra in Ucraina, non si possono mai dare per scontati, ma vanno di giorno in giorno costruiti, soprattutto con le nuove generazioni, non solo a livello nazionale, ma anche nel contesto europeo;

    si pone altresì l'obiettivo di contribuire alla educazione e formazione civica, sociale, culturale e professionale del giovani di età tra i 18 e i 28 anni che vi partecipano, attraverso l'opportunità di sperimentare fattivamente la bellezza e il valore del volontariato, donando il propria tempo e le proprie potenzialità al servizio della comunità;

    la riforma del Servizio civile, approvata nella XVII legislatura, ha rappresentato un punto di svolta storico sul fronte normativo e soprattutto dal punto di vista culturale, grazie alla transizione verso un modello di tipo universalistico, e assegna a tale istituto una dimensione europea in termini di integrazione con gli indirizzi comunitari e sul piano fattuale, promuovendo anche esperienze e progettualità per i ragazzi nei diversi Paesi dell'Unione;

    la recente pubblicazione della «Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nell'anno 2018» predisposta per la relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1998, n. 230, evidenzia lo stato del Servizio civile universale in Italia nell'anno di avvio della riforma del servizio; come mostra il rapporto, tra i settori maggiormente interessati si notano l'assistenza, l'educazione e la promozione culturale e dello sport e una netta prevalenza di donne, rappresentando esse il 60,82 per cento dei giovani coinvolti;

    la riforma del Terzo settore approvata nella medesima legislatura e che sta entrando nella sua piena fase operativa con l'avvio del Registro unico nazionale valorizza il ruolo degli enti del terzo settore e dell'economia sociale nella comunità in una ottica di co-programmazione e co-programmazione con enti locali ed istituzioni; il decreto legislativo n. 40 del 2017 ha altresì posto le basi per definire una prospettiva moderna e strutturale dell'istituto di Servizio civile universale con l'obiettivo di farlo diventare uno dei pilastri su cui poggiare la crescita dei ragazzi, rendendoli cittadini più consapevoli e capaci di affrontare le sfide sociali e culturali in atto proprio grazie all'impegno all'interno della comunità presso enti del terzo settore o istituzioni;

    la Consulta nazionale per il Servizio civile universale, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, è un importante organismo permanente di consultazione composto da enti selezionati iscritti all'albo del Servizio civile universale, dai rappresentanti delle regioni e dei comuni e da una rappresentanza degli operatori volontari e del coordinamento tra enti; la piena operatività della Consulta rappresenta un valido supporto proprio nella fase di uscita dal regime transitorio della riforma nella direzione di un sistema strutturale di servizio civile;

    il Servizio civile universale consente di avvicinare i giovani all'articolato e capillare mondo del terzo settore, che quotidianamente è impegnato in molteplici attività di interesse generale soprattutto a sostegno delle persone più fragili – essendo composto da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative e imprese sociali, fondazioni – oltre a rinsaldare il loro legame con le istituzioni, anche attraverso progetti promossi da enti pubblici. Il Servizio civile universale è concretamente, infatti, palestra di solidarietà, e consente ai giovani di confrontarsi con realtà spesso ignorate e li aiuta a sperimentare, all'interno di progetti predisposti con queste finalità, la costruzione di una società più inclusiva e aperta;

    nonostante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbia messo a dura prova l'intero sistema Paese, il Servizio civile universale ha saputo reinventarsi, assicurando, nel rispetto delle misure di sicurezza introdotte per il contenimento della diffusione del virus, la continuità delle attività di supporto e assistenza alla comunità attraverso l'introduzione di nuove e alternative-modalità di gestione dei progetti;

    la procedura di selezione dei ragazzi volontari mediante colloquio è un passaggio importante del percorso, che consente anche agli enti coinvolti di valorizzare le motivazioni dei giovani ed inserirli nei percorsi più opportuni; lo scorso anno, per valutare le oltre 100 mila richieste pervenute, furono impiegati 97 giorni; risulta fondamentale, pertanto, che i tempi a disposizione degli enti per esperire la procedura di selezione dei volontari siano adeguati a garantire qualità e attenzione ai ragazzi, anche alla luce delle migliaia di richieste da valutare;

    proprio per la sua importanza, il Servizio civile universale è stato inserito in due missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la missione uno, su «Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura», e la missione cinque, relativa agli obiettivi e traguardi di «Inclusione e Coesione»;

    in entrambi i casi, grazie alla presenza di un quadro normativo ormai stabile e strutturato in materia, si ambisce a un potenziamento del Servizio civile universale da realizzare attraverso l'incremento del numero di giovani che possano esservi coinvolti e l'innalzamento della qualità del programmi e dei progetti, il tutto finalizzato alla realizzazione di un percorso di formazione volto ad accrescere le loro conoscenze e competenze, nonché a favorire lo sviluppo della loro personalità in ambito relazionale, professionale e sociale;

    il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando rivolto agli operatori volontari per la partecipazione ai progetti degli enti di servizio civile universale, iscritti all'albo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, ammessi in esito al precedente avviso del 31 dicembre 2020. Tale bando, relativo a 56.205 operatori volontari è stato integrato di ulteriori 8.126 posizioni aggiuntive grazie al reperimento di risorse rinvenienti da economie di gestione, pari ad oltre 43,4 milioni di euro, in tal modo, sono stati finanziati ulteriori 102 programmi (92 in Italia e 10 all'estero) e i posti effettivamente disponibili per gli operatori volontari sono divenuti 64.331, il più alto numero previsto da un bando nella storia del Servizio civile;

    nonostante gli sforzi profusi e l'incremento degli stanziamenti, il bando offre ancora una disponibilità inferiore di circa 20.000 unità; la definizione di servizio civile nella sua dimensione di universalità dovrebbe risultare un obiettivo primario nella fase di attuazione della riforma, proprio alla luce delle decine di migliaia di giovani che annualmente vengono escluse da questa opportunità pur vedendosi la domanda approvata dal Dipartimento e, pertanto, un incremento delle risorse che consenta l'accoglimento della complessità delle domande appare una sicura priorità, così come appare prioritario integrare – come avvenuto per i bandi 2020 e 2021 – i fondi residui dell'annualità precedente, con il conseguente scorrimento della graduatoria e il finanziamento di ulteriori posizioni; dei citati 64.331 posti disponibili, oltre 1.000 posti riguardano giovani volontari destinati ad operare nell'ambito dei programmi di «servizio civile digitale» ammessi al finanziamento dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e dal Dipartimento per la trasformazione digitale;

    nel 2021 l'Accordo tra il Ministero per le politiche giovanili e il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sottoscritto il 14 dicembre ultimo scorso, ha dato vita al Servizio civile digitale con un investimento pari a 55 milioni di euro per il triennio 2022-2024 e, parimenti, il Protocollo d'intesa sottoscritto il 6 agosto 2021 tra il Ministero per le politiche giovanili e il Ministero della transizione ecologica, ha attivato il Servizio civile ambientale, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per la prima annualità, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    in particolare, il Servizio civile digitale prevede il coinvolgimento nel triennio 2021-2023 di circa 9.700 operatori volontari e almeno 100 enti, con l'obiettivo di contribuire a garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di alfabetizzazione digitale superando il divario attualmente esistente, nonché di sviluppare un nuovo quadro di relazioni fra il cittadino e le istituzioni;

    uno studio dell'INAPP (Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche) svolto in collaborazione con il Forum nazionale del Terzo settore e Arci Servizio civile, presentato nel maggio 2021, ha evidenziato che il Servizio civile innalza i livelli di occupazione e occupabilità, riduce il tasso di inattività, aiuta a riorientare le scelte professionali dei giovani che vi partecipano: tra i dati emersi, quello relativo al fatto che a due anni dall'esperienza di Servizio civile risultano occupati 6 operatori volontari su 10; le politiche per il lavoro delineate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inoltre, mirano a potenziare il Servizio civile universale anche in un'ottica di valorizzazione degli operatori volontari, promuovendo lo sviluppo di competenze che potrebbero generare maggiori opportunità in termini occupazionali per le nuove generazioni;

    ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, la programmazione del Servizio civile universale, necessaria alla individuazione dei fabbisogni del territorio attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale e pianificazione degli interventi necessari a soddisfarli, spetta allo Stato in virtù della finalità primaria della difesa della Patria propria dell'istituto e deve essere realizzata, in sinergia con le regioni, per piani triennali e non più annuali. A tale mutato orizzonte di programmazione triennale, e per dare piena attuazione alla caratteristica di universalità definita dalla riforma, dovrebbe corrispondere una maggiore stabilità di risorse in grado di garantire agli enti una migliore capacità di definizione dei progetti;

    l'attuale quadro legislativo rende necessaria l'adozione di interventi legislativi puntuali, specifici e condivisi, volti a migliorare, rafforzare e valorizzare l'attuazione del decreto legislativo n. 40 del 2017; interventi di revisione organica della disciplina di riferimento potrebbero ritardare ulteriormente la piena implementazione del servizio civile universale,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per prevedere sin dal prossimo disegno di legge di bilancio, lo stanziamento di risorse strutturali per il Fondo nazionale per il servizio civile universale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tali da assicurare l'accesso al servizio di tutti i volontari richiedenti e prevederne un incremento progressivo, in raccordo con la programmazione triennale e ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie;

2) ad adottare iniziative per garantire la partecipazione di tutti i giovani, agevolando, in particolare, quelli con minori opportunità, nonché quanti abbandonano il percorso scolastico e non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro, affinché il servizio civile diventi una leva di inclusione sociale effettiva;

3) ad adottare iniziative finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione dei bandi per i progetti degli enti e dei procedimenti amministrativi del sistema di servizio civile, al contempo rafforzando i meccanismi di verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

4) ad assicurare una efficace attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che, ai sensi della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, ha operato una revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure:

5) ad adottare iniziative per definire lo status giuridico dell'operatore volontario durante il servizio civile all'estero;

6) ad adottare iniziative per valorizzare percorsi di pace attraverso la sperimentazione prevista per i Corpi civili di pace, con la pubblicazione dell'avviso per i progetti della terza annualità;

7) ad intensificare la mobilità dei giovani operatori volontari e a rafforzare le opportunità di svolgimento del servizio civile nei Paesi esteri, in particolare in ambito europeo, anche attraverso accordi bilaterali specifici tenendo conto delle esigenze di sicurezza;

8) a favorire la formazione on-line in modalità sincrona e asincrona per la formazione degli operatori volontari e del personale degli enti accreditati, promuovendone la formazione e garantendone l'aggiornamento continuo anche attraverso il costituendo Centro nazionale del servizio civile;

9) ad adottare le iniziative necessarie ad assicurare, in linea con quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nella definizione dei programmi e dei progetti del servizio civile universale con gli enti territoriali;

10) a rafforzare il ruolo di consultazione, riferimento e confronto svolto dalla Consulta nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, valorizzando il ruolo della collaborazione quale elemento imprescindibile, con particolare riguardo al Piano triennale di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

11) ad adottare iniziative per assicurare il massimo coinvolgimento degli enti del Terzo settore e della Consulta nazionale nella programmazione e organizzazione a livello territoriale dei progetti, nella definizione di scelte relative alle modalità operative e alle tempistiche per l'accesso ai bandi, per le procedure di selezione dei volontari, nonché per ogni altro aspetto che possa incidere sull'organizzazione e l'efficacia dell'azione degli enti stessi, prevedendo, nel rispetto della garanzia della riduzione dei tempi, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sentita la Consulta nazionale, tempistiche congrue per la presentazione dei programmi e per esperire la procedura di selezione dei volontari da parte degli enti;

12) ad adoperarsi, anche nell'ambito della Conferenza Stato-regioni e d'intesa con le rappresentanze degli enti del Terzo settore e con la Consulta, per la definizione di un sistema di attestazione e, laddove possibile, di certificazione delle competenze acquisite dai volontari nel corso dell'esperienza del servizio civile, ai fini del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo, pur confermando la netta distinzione tra le finalità del servizio civile universale e le politiche attive per il lavoro;

13) ad assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017, la stipula di un protocollo nazionale quadro e successivi accordi bilaterali fra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, e le regioni e le province autonome:

14) a definire una misura di analisi di impatto in merito agli interventi svolti dagli enti del servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana, da operarsi in piena autonomia da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;

15) ad adottare iniziative per prevedere l'utilizzo di piattaforme istituzionali digitali al fine di promuovere l'informazione e l'attivazione delle misure a favore dei giovani, anche con funzione di banca dati delle competenze formali e non formali acquisite e del curriculum vitae digitale individuale, in accordo con il Ministero per il lavoro e le politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con le regioni e le province autonome:

16) ad assicurare la puntuale attuazione alla disposizione di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che prevede che «il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale».
(1-00573) (Nuova formulazione) «Gadda, Baldino, Bonomo, Gentile, Toccalini, Fornaro, Schullian, Lupi, Lapia, Magi, Tasso».


   La Camera,

   premesso che:

    il Servizio civile universale svolge un ruolo significativo nel servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria nella promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana assicurando lo sviluppo della cittadinanza attiva, della solidarietà nonché dell'inclusione e della coesione sociale, anche attraverso la salvaguardia del patrimonio della Nazione con particolare riferimento all'ambiente;

    si pone altresì l'obiettivo di contribuire alla educazione e formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani di età tra i 18 e i 28 anni che vi partecipano, attraverso l'opportunità di sperimentare fattivamente la bellezza e il valore del volontariato, donando il proprio tempo e le proprie potenzialità al servizio della comunità;

    la riforma del Servizio civile, approvata nella XVII legislatura, ha rappresentato un punto di svolta storico sul fronte normativo e soprattutto dal punto di vista culturale, grazie alla transizione verso un modello di tipo universalistico, e assegna a tale istituto una dimensione europea in termini di integrazione con gli indirizzi comunitari e sul piano fattuale, promuovendo anche esperienze e progettualità per i ragazzi nei diversi Paesi dell'Unione;

    la recente pubblicazione della «Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nell'anno 2018» predisposta per la relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1998, n. 230, evidenzia lo stato del Servizio civile universale in Italia nell'anno di avvio della riforma del servizio; come mostra il rapporto, tra i settori maggiormente interessati si notano l'assistenza, l'educazione e la promozione culturale e dello sport e una netta prevalenza di donne, rappresentando esse il 60,82 per cento dei giovani coinvolti;

    la riforma del Terzo settore approvata nella medesima legislatura e che sta entrando nella sua piena fase operativa con l'avvio del Registro unico nazionale valorizza il ruolo degli enti del terzo settore e dell'economia sociale nella comunità in una ottica di co-programmazione e co-programmazione con enti locali ed istituzioni; con il decreto legislativo n. 40 del 2017 ha altresì posto le basi per definire una prospettiva moderna e strutturale dell'istituto di Servizio civile universale con l'obiettivo di farlo diventare uno dei pilastri su cui poggiare la crescita dei ragazzi, rendendoli cittadini più consapevoli e capaci di affrontare le sfide sociali e culturali in atto proprio grazie all'impegno all'interno della comunità presso enti del terzo settore o istituzioni;

    la Consulta nazionale per il Servizio civile universale, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, è un importante organismo permanente di consultazione composto da enti selezionati iscritti all'albo del Servizio civile universale, dai rappresentanti delle regioni e dei comuni e da una rappresentanza degli operatori volontari e del coordinamento tra enti; la piena operatività della Consulta rappresenta un valido supporto proprio nella fase di uscita dal regime transitorio della riforma nella direzione di un sistema strutturale di servizio civile;

    il Servizio civile universale consente di avvicinare i giovani all'articolato e capillare mondo del terzo settore, che quotidianamente è impegnato in molteplici attività di interesse generale soprattutto a sostegno delle persone più fragili – essendo composto da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative e imprese sociali, fondazioni – oltre a rinsaldare il loro legame con le istituzioni, anche attraverso progetti promossi da enti pubblici. Il Servizio civile universale è concretamente, infatti, palestra di solidarietà, e consente ai giovani di confrontarsi con realtà spesso ignorate e li aiuta a sperimentare, all'interno di progetti predisposti con queste finalità, la costruzione di una società più inclusiva e aperta;

    nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 abbia messo a dura prova l'intero sistema Paese, il Servizio civile universale ha saputo reinventarsi, assicurando, nel rispetto delle misure di sicurezza introdotte per il contenimento della diffusione del virus, la continuità delle attività di supporto e assistenza alla comunità attraverso l'introduzione di nuove e alternative modalità di gestione dei progetti;

    la procedura di selezione dei ragazzi volontari mediante colloquio è un passaggio importante del percorso, che consente anche agli enti coinvolti di valorizzare le motivazioni dei giovani ed inserirli nei percorsi più opportuni; lo scorso anno, per valutare le oltre 100 mila richieste pervenute, furono impiegati 97 giorni; risulta fondamentale, pertanto, che i tempi a disposizione degli enti per esperire la procedura di selezione dei volontari siano adeguati a garantire qualità e attenzione ai ragazzi, anche alla luce delle migliaia di richieste da valutare;

    proprio per la sua importanza, il Servizio civile universale è stato inserito in due missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la missione uno, su «Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura», e la missione cinque, relativa agli obiettivi e traguardi di «Inclusione e Coesione»;

    in entrambi i casi, grazie alla presenza di un quadro normativo ormai stabile e strutturato in materia, si ambisce a un potenziamento del Servizio civile universale da realizzare attraverso l'incremento del numero di giovani che possano esservi coinvolti e l'innalzamento della qualità dei programmi e dei progetti, il tutto finalizzato alla realizzazione di un percorso di formazione volto ad accrescere le loro conoscenze e competenze, nonché a favorire lo sviluppo della loro personalità in ambito relazionale, professionale e sociale;

    in linea con gli obiettivi di digitalizzazione prefissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è stato istituito un programma quadro sperimentale di Servizio civile digitale, il quale prevede il coinvolgimento nel triennio 2021-2023 di circa 9.700 operatori volontari e almeno 100 enti, con l'obiettivo di contribuire a garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di alfabetizzazione digitale superando il divario attualmente esistente, nonché di sviluppare un nuovo quadro di relazioni fra il cittadino e le istituzioni;

    le politiche per il lavoro delineate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), inoltre, mirano a potenziare il Servizio civile universale anche in un'ottica di valorizzazione degli operatori volontari, promuovendo lo sviluppo di competenze e garantendo maggiori opportunità in termini occupazionali per le nuove generazioni, favorendo così l'incontro tra il sistema di istruzione ed il mercato del lavoro;

    ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, la programmazione del Servizio civile universale, necessaria alla individuazione dei fabbisogni del territorio attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale e pianificazione degli interventi necessari a soddisfarli, spetta allo Stato in virtù della finalità primaria della difesa della Patria propria dell'istituto e deve essere realizzata, in sinergia con le regioni, per piani triennali e non più annuali. A tale mutato orizzonte di programmazione triennale, e per dare piena attuazione alla caratteristica di universalità definita dalla riforma, dovrebbe corrispondere una maggiore stabilità di risorse in grado di garantire agli enti una migliore capacità di definizione dei progetti;

    per la realizzazione di 2.818 progetti sul territorio nazionale e all'estero, nel corso del 2021 è stato pubblicato un bando per la selezione di circa 56.000 operatori volontari, i quali rappresentano soltanto il 40 per cento dell'effettiva disponibilità manifestata dai giovani. Tale bando purtroppo offre una disponibilità inferiore di circa 20 mila unità, rispetto alle 76 mila posizioni che il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale aveva vidimato come finanziabili; la definizione di servizio civile nella sua dimensione di universalità dovrebbe risultare un obiettivo prioritario nella fase di attuazione della riforma, proprio alla luce delle decine di migliaia di giovani che annualmente vengono escluse da questa opportunità pur vedendosi la domanda approvata dal Dipartimento;

    è fondamentale, dunque, come avvenuto per il bando 2020, l'integrazione nel più breve tempo possibile dell'attuale bando con i fondi residui dell'annualità precedente, con il conseguente scorrimento della graduatoria e il finanziamento di ulteriori posizioni;

    le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) impongono un intervento organico sulla disciplina del Servizio civile universale, la quale non può che ambire alla sua promozione e valorizzazione, nonché a una sua più capillare strutturazione e capacità di co-programmazione con terzo settore ed enti locali che dia forza, completezza e compiutezza al progetto di trasformazione sociale di cui esso è innervato,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per prevedere lo stanziamento di risorse strutturali per il Fondo nazionale per il Servizio civile universale istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tali da assicurare l'effettiva universalità degli accessi al servizio;

2) ad adottare iniziative per definire lo status giuridico dell'operatore volontario durante il servizio all'estero nonché le condizioni di tutela della sicurezza degli operatori volontari in zone a rischio;

3) ad adottare iniziative per prevedere forme di didattica on-line in modalità sincrona e asincrona per la formazione degli operatori volontari e del personale degli enti accreditati, promuovendone la formazione e garantendone l'aggiornamento continuo anche attraverso il costituendo Centro nazionale del servizio civile;

4) ad adottare le iniziative necessarie ad assicurare, in linea con quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nella definizione della programmazione e organizzazione a livello territoriale mediante forme di co-programmazione e co-progettazione;

5) a rafforzare il ruolo di consultazione, riferimento e confronto svolto dalla Consulta nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

6) ad adottare iniziative per garantire agli enti, sentita la Consulta nazionale, tempi adeguati per esperire la procedura di selezione dei volontari;

7) ad adottare iniziative per coordinare con le regioni eventuali modalità di certificazione delle competenze e stanziare risorse aggiuntive qualora tale servizio qualificato fosse richiesto direttamente agli enti;

8) ad assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017, la stipula di un protocollo nazionale quadro e successivi accordi bilaterali fra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, e le regioni e le province autonome;

9) a relazionare al Parlamento con maggiore puntualità circa l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile, ai sensi di quanto previsto all'articolo 20 della legge 8 luglio 1998, n. 230;

10) a nominare con urgenza il direttore dell'ufficio per il Servizio civile universale considerando l'importanza di tale ruolo per il buon funzionamento del dipartimento e tenuto conto che la posizione è vacante dal 16 giugno 2021.
(1-00573) «Gadda, Boschi, Rosato, Marco Di Maio, Fregolent, Ungaro, Occhionero, Vitiello, Moretto, Noja, Annibali, Ferri, D'Alessandro, Migliore, Paita, Frate, Baldini, Toccafondi, Librandi, Nobili, Colaninno».


   La Camera,

   premesso che:

    il Servizio civile universale, istituito con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

    gli ambiti di attività in cui si estrinsecano le finalità del Servizio civile universale concernono: l'assistenza, la protezione civile, il patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, l'educazione e promozione paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, il patrimonio storico, artistico e culturale, l'educazione e promozione culturale e dello sport, l'agricoltura in zona di montagna, l'agricoltura sociale e la biodiversità, la promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, la promozione e tutela dei diritti umani, la cooperazione allo sviluppo, la promozione della cultura italiana all'estero e il sostegno alle comunità di italiani all'estero;

    il Servizio civile universale, riconosciuto dalla legislazione italiana come strumento di apprendimento non formale dei giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, rappresenta una «palestra di cittadinanza attiva» ed un'importante occasione di formazione civica per gli operatori volontari che maturano conoscenze e competenze;

    il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando rivolto agli operatori volontari per la partecipazione ai progetti degli enti di Servizio civile universale, iscritti all'albo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, ammessi in esito al precedente avviso del 31 dicembre 2020. Tale bando, relativo a 56.205 operatori volontari, è stato integrato di ulteriori 8.126 posizioni aggiuntive grazie al reperimento di risorse rinvenienti da economie di gestione, pari ad oltre 43,4 milioni di euro; in tal modo, sono stati finanziati ulteriori 102 programmi (92 in Italia e 10 all'estero) e i posti effettivamente disponibili per gli operatori volontari sono divenuti 64.331, il più alto numero previsto da un bando nella storia del Servizio civile;

    di questi, oltre 1.000 posti riguardano giovani volontari destinati ad operare nell'ambito dei programmi di «Servizio civile digitale» ammessi al finanziamento dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e dal Dipartimento per la trasformazione digitale;

    nel 2021, infatti, è stata avviata la sperimentazione del Servizio civile digitale e del Servizio civile ambientale, condivisa con gli enti in sede di Consulta nazionale. Il Servizio civile digitale è nato dall'accordo tra i due Ministri, per le politiche giovanili e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sottoscritto il 14 dicembre 2021 – che prevede un investimento pari a 55 milioni di euro per il triennio 2022-2024; il Servizio civile ambientale, come da protocollo d'intesa, sottoscritto il 6 agosto 2021, tra i Ministri per le politiche giovanili e della transizione ecologica, prevede uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per la prima annualità;

    uno studio dell'Inapp (Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche), svolto in collaborazione con il Forum nazionale del terzo settore e Arci Servizio civile, presentato nel maggio 2021, ha evidenziato che il Servizio civile innalza i livelli di occupazione e occupabilità, riduce il tasso di inattività e aiuta a riorientare le scelte professionali dei giovani che vi partecipano. Tra i dati emersi, vi è quello relativo al fatto che, a due anni dall'esperienza di servizio civile, risultano occupati 6 operatori volontari su 10;

    in ragione della sua strategicità, il Servizio civile universale è stato inserito in due missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza: la missione 1 su «digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura» e la missione 5 relativa agli obiettivi e traguardi di «inclusione e coesione»;

    in tale contesto, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale è responsabile dell'attuazione degli interventi a cui sono ascritti complessivi 650 milioni di euro per il periodo 2021-2023, dei quali 400 milioni relativi a risorse per progetti in corso e 250 milioni relativi a nuovi progetti da realizzare; il Dipartimento, in qualità di amministrazione centrale, titolare di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è chiamato al rispetto di precisi obiettivi e tempistiche in termini di attuazione, monitoraggio e rendicontazione;

    nel corso dell'emergenza pandemica, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha comunque assicurato lo svolgimento delle procedure e la regolare conclusione dei procedimenti amministrativi, grazie anche alla piena collaborazione di tutti i soggetti coinvolti;

    in coerenza e continuità con le finalità e gli obiettivi assegnati al Servizio civile universale dal decreto legislativo n. 40 del 2017 e al fine di sostenere compiutamente il progetto di potenziamento del servizio medesimo, come previsto dalla missione 5, componente C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata definita una strategia di sviluppo che ha previsto l'attivazione di un progetto di collaborazione con l'Ocse e l'istituzione del «Centro nazionale di formazione per il Servizio civile universale», con sede nel comune de L'Aquila;

    l'istituzione del Centro ha lo scopo di garantire omogeneità, consolidamento e qualità dei processi organizzativi e formativi del Servizio civile, al fine di armonizzare e consolidare i processi di formazione degli operatori volontari e del personale degli enti accreditati e, al contempo, di rafforzare il percorso di crescita e sviluppo dei territori e delle comunità abruzzesi colpiti dal sisma del 2009;

    nel 2021 il Servizio civile ha compiuto 20 anni, tanti ne sono passati da quel 6 marzo 2001 in cui, con la legge n. 64, è nato il Servizio civile nazionale. Nel 2017, sempre il 6 marzo, il Servizio civile, con il decreto legislativo n. 40, si è evoluto in universale. Il primo bando, emanato nel 2001, prevedeva la selezione di 396 volontari; l'ultimo vedrà in servizio, nel corso del 2022, oltre 64 mila giovani operatori volontari,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative, anche normative, ove necessario, finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi del Servizio civile;

2) ad adottare iniziative per garantire la partecipazione di tutti i giovani, agevolando, in particolare, quelli con minori opportunità affinché il Servizio civile diventi una leva di inclusione sociale effettiva, nonché ad agganciare chi abbandona il percorso scolastico e non riesce ad inserirsi nel mondo del lavoro;

3) ad adottare iniziative per estendere a nuovi settori di intervento e a nuovi ambiti i progetti offerti dal Servizio civile universale, al pari di quanto è stato compiuto di recente con il Servizio civile digitale ed ambientale;

4) ad incentivare una più stretta collaborazione con le regioni e, parimenti, ad assumere a sistema le best practice territoriali;

5) a dare impulso alla valorizzazione e al riconoscimento delle competenze degli operatori volontari e, più in generale, a tutti quegli strumenti che possono produrre un beneficio per i giovani;

6) ad adottare iniziative per definire, con le regioni e le province autonome, le modalità di certificazione delle competenze, prevedendo adeguate risorse;

7) ad intensificare la mobilità dei giovani operatori volontari e a rafforzare le opportunità di svolgimento del Servizio civile nei Paesi esteri, in particolare di ambito europeo;

8) a definire una misura di analisi di impatto in merito agli interventi svolti dagli enti del Servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana;

9) ad adottare iniziative per prevedere l'utilizzo di piattaforme istituzionali digitali al fine di promuovere l'informazione e l'attivazione delle misure a favore dei giovani, anche con funzioni di banca dati delle competenze formali e non formali acquisite e del curriculum vitae digitale individuale.
(1-00611) «Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Orso, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Tuzi».


   La Camera,

   premesso che:

    il Servizio civile universale è finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Valori che, come dimostra l'attuale scenario di guerra in Ucraina, non si possono mai dare per scontati ma vanno di giorno in giorno costruiti, soprattutto con le nuove generazioni, non solo a livello nazionale, ma anche nel contesto europeo. Il rischio di una sorta di «assuefazione» alla democrazia contribuisce a ingenerare fenomeni di disaffezione, insoddisfazione e distacco nei confronti delle istituzioni politiche;

    la formazione dello spirito civico e la promozione dell'impegno nei confronti della comunità sono il presupposto per una vigorosa società civile e, più precisamente, di un ricco e multiforme tessuto associativo. La partecipazione associativa, specialmente ad associazioni in grado di produrre fiducia intersoggettiva, capacità di cooperazione e interesse per le sorti della società, rappresenta un antidoto nei confronti del ripiegamento privatistico e una risorsa per lo sviluppo del «capitale sociale», quale requisito ineludibile per una sana democrazia;

    sono almeno una sessantina, nel mondo, i Paesi che attribuiscono una qualche forma di riconoscimento istituzionale a esperienze e attività definibili come «Servizio civile»;

    nel nostro Paese, il primo a parlare di Servizio civile fu il filosofo italiano della non violenza Aldo Capitini, quale forma alternativa al servizio militare e come addestramento della popolazione alle tecniche della non violenza, in modo da lasciare maturare nei cittadini la scelta democratica per uscire definitivamente dall'ideologia totalitaria, e strumento di democratizzazione della società;

    come noto, con la recente riforma della legge 6 giugno 2016, n. 106, e il successivo decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a seguito di un ampio confronto con gli enti, le organizzazioni di rappresentanza dei giovani e le diverse amministrazioni interessate, gli ambiti in cui è possibile svolgere il Servizio civile universale sono: a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero;

    si stima che dal 2001 siano stati coinvolti in progetti di Servizio civile oltre 700 mila giovani, dei quali circa il 65 per cento ragazze e tutti su base volontaria;

    come recita il capo III del decreto legislativo n. 4 del 2017, significativamente intitolato «I soggetti del Servizio civile universale», serve una collaborazione paritaria tra lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti di Servizio civile universale e i rappresentanti dei volontari attraverso la Consulta, fatta salva la responsabilità di sintesi finale del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

    fondamentale per il conseguimento delle finalità del Servizio civile è lo strumento della programmazione degli interventi e delle iniziative portate avanti dagli enti iscritti all'albo e del confronto nella sede di rappresentanza della Consulta nazionale del Servizio civile universale, nel rispetto dei principi della partecipazione, della concertazione, della coprogrammazione e della coprogettazione;

    va registrato positivamente lo stanziamento, per il 2022, di risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di intervento pari a oltre 311 milioni di euro, di cui il 40 per cento è destinato alle regioni del Mezzogiorno, così come lo specifico rimborso per le misure aggiuntive, previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017, quali, ad esempio, l'attività di tutoraggio e l'inclusione di giovani con minori opportunità;

    parimenti, è un risultato importante l'incremento di ulteriori 8.481 posizioni (8.307 in Italia e 174 all'estero), per 102 programmi (92 in Italia e 10 all'estero), portando a 64.686 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di Servizio civile, la cifra più alta di sempre da quando è stato istituito, nel 2001, il nuovo Servizio civile su base volontaria, anche se tale cifra è ancora lontana dall'obiettivo delle 76.000 posizioni stimate finanziabili nel 2021 dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

    a riprova della sua strategicità, il Servizio civile universale ha trovato puntuale riconoscimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia nella missione «digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura» sia nella missione «inclusione e coesione»; in linea con gli obiettivi di digitalizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato istituito un programma quadro sperimentale di Servizio civile digitale, con l'obiettivo di contribuire a garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di alfabetizzazione digitale e il coinvolgimento nel triennio 2021-2023 di circa 9.700 operatori volontari;

    tali importanti scenari devono essere accompagnati da un costante e collaborativo confronto con la rappresentanza degli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e dei giovani volontari, a cominciare dalle scelte relative alle modalità operative e alle tempistiche per l'accesso ai bandi, per le procedure di selezione dei volontari, nonché per ogni altro profilo che possa incidere sulla programmazione dell'attività degli enti e sulle aspettative dei giovani;

    al contempo, anche sul piano ordinamentale, il settore ha visto, recentemente, l'affermarsi di un nuovo quadro normativo di cui si sta sperimentando il primo impatto e del quale non risultano ancora sufficientemente verificati gli effetti, basti pensare che le Relazioni sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del Servizio civile, predisposta ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono riferite agli anni 2018 e 2019, ovvero ai primi anni di entrata in vigore della riforma del 2017;

    al riguardo, ha destato non poca sorpresa tra le rappresentanze dei soggetti interessati l'ipotesi di un ulteriore intervento di revisione ordinamentale, che rischierebbe di rendere nuovamente indeterminato il contesto normativo in cui saranno chiamati ad operare gli enti, che recentemente hanno già dovuto adeguarsi alla soppressione della programmazione dei piani annuali, operata dall'articolo 40 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

    a tale riguardo è prioritario che, nell'ambito di un costante e collaborativo confronto, inizi subito l'attività del gruppo della Consulta nazionale del Servizio civile per la costruzione della proposta di piano triennale 2023-2025, sul quale fra l'altro è richiesta l'intesa Governo-regioni e pubblica amministrazione;

    l'adeguatezza e la costanza delle risorse al finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile universale, così come la stabilità nel medio-lungo termine del quadro ordinamentale, rappresentano il presupposto per un'efficace programmazione dell'attività degli enti iscritti all'albo, nel pieno rispetto dello spirito collaborativo che ha ispirato la riforma del 2017,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per prevedere, sin dal prossimo disegno di legge di bilancio, stanziamenti strutturali ordinari per il Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in misura tale da assicurare l'effettiva fruizione del diritto di tutti i volontari richiedenti all'accesso al servizio e con una base minima annua di almeno 60.000 posizioni, per arrivare progressivamente al conseguimento dell'obiettivo di almeno 100.000 volontari ammessi ogni anno;

2) prendendo spunto dalla positiva iniziativa della nascita del Servizio civile italo-francese, con l'accordo del 15 febbraio 2022, volto a promuovere la mobilità e lo scambio tra i giovani volontari italiani e francesi per progetti dei due Paesi, ad adoperarsi per l'allargamento di tale esperimento anche con gli altri partner europei;

3) ad adottare iniziative per valorizzare percorsi di pace attraverso la sperimentazione prevista per i corpi civili di pace, con la pubblicazione dell'avviso per i progetti della terza annualità, che avrebbe già dovuto essere in corso;

4) ad adottare, per quanto di competenza, iniziative normative volte a delineare lo status giuridico dell'operatore volontario durante il servizio all'estero, con particolare riguardo al sistema di tutele e di sicurezza che deve accompagnare i nostri giovani volontari all'estero, soprattutto operanti in zone a rischio;

5) ad adoperarsi, anche nell'ambito della Conferenza Stato-regioni e d'intesa con le rappresentanze degli enti del terzo settore, per la graduale definizione di un sistema di attestazione delle competenze tipiche del Servizio civile, tra le quali quelle di cittadinanza e soft skyll oppure trasversali oppure strategiche, acquisite dai volontari nel corso dell'esperienza del Servizio civile, volto a valorizzare la formazione acquisita anche ai fini di un possibile successivo utilizzo delle evidenze delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, pur confermando la netta distinzione tra le finalità del Servizio civile universale e le politiche attive per il lavoro;

6) ad adottare iniziative per assicurare il massimo coinvolgimento preventivo, nel pieno rispetto del principio di coprogrammazione e coprogettazione sancito dalla riforma del 2017, degli enti del terzo settore e della Consulta nazionale non solo nella programmazione e organizzazione a livello territoriale dei progetti, ma anche ai fini della definizione di scelte relative alle modalità operative e alle tempistiche per l'accesso ai bandi, per le procedure di selezione dei volontari, nonché per ogni altro aspetto che possa incidere sull'organizzazione e sull'efficacia dell'azione degli enti;

7) ad adottare iniziative per semplificare le procedure dei bandi per i progetti degli enti, rafforzando i meccanismi di verifica ex post di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 40 del 2017;

8) ad assicurare la puntuale attuazione della disposizione di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del Servizio civile universale»;

9) ad adottare indirizzi per favorire la sperimentazione e l'adozione di nuove metodologie di formazione in presenza, a distanza e mista, relativamente alla formazione degli operatori volontari e del personale degli enti accreditati, alla formazione in capo agli enti iscritti all'albo del Servizio civile universale, promuovendone la formazione e garantendone l'aggiornamento continuo anche attraverso il costituendo Centro nazionale di formazione.
(1-00612) «Bonomo, Gribaudo, Lepri, Ceccanti, Carnevali, Boldrini, Bruno Bossio, Zardini, D'Elia, Fiano, Berlinghieri, De Filippo, Quartapelle Procopio».


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito della riforma della leva militare obbligatoria, con la legge 6 marzo 2001, n. 64, il legislatore ha istituito il Servizio civile nazionale, finalizzato a «concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari», poi riformato con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e trasformato nel Servizio civile universale;

    la riforma del 2017, approvata a seguito di un ampio confronto con tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione e nell'attuazione del servizio civile, rappresenta il raggiungimento di importanti obiettivi politici sia sul piano della partecipazione della società civile al processo normativo, sia nel raccordo dell'istituto con obiettivi e prospettive europee e sia, infine, nel prevederne l'universalità di accesso per tutti i giovani che volessero parteciparvi;

    ai sensi della sua legge istitutiva il servizio civile universale è «finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione»;

    gli ambiti in cui è possibile svolgere il servizio civile universale sono: a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero;

    nel quadro delineato, il Servizio civile rappresenta, oggi più che mai, una reale e concreta occasione per i giovani di mettersi in gioco, di sperimentare le loro capacità, di mettere in pratica quanto hanno imparato a scuola, ma anche di fare un primo passo nel mondo del lavoro, che per alcuni è spesso inaccessibile, come certificano i dati: i centri di servizio per il volontariato solo nel 2020, nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica, hanno incontrato oltre tremila giovani proprio in attività di orientamento e accompagnamento sul Servizio civile universale;

    tuttavia, circostanze recenti sembrano ostacolarne attuazione e sviluppo, con grave pregiudizio sia degli operatori volontari sia della comunità a favore della quale il servizio è prestato, segnalate, in particolare dal Forum del terzo settore, dalla Conferenza nazionale enti per il Servizio civile e dal Forum nazionale Servizio civile;

    le tre realtà hanno segnalato importanti criticità, quali la modifica della programmazione triennale, con la cancellazione di quelle annuali, l'assenza di un finanziamento triennale e l'apertura di un vuoto procedurale nel quale resta il solo Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

    peraltro, già nello scorso mese di dicembre, all'indomani della pubblicazione del decreto che ha individuato i programmi di intervento e i relativi progetti per il nuovo bando, le reti del terzo settore avevano lanciato l'allarme, evidenziando come a fronte di 76.639 posizioni valutate positivamente dal Dipartimento politiche giovanili e dal Servizio civile universale, risultassero stanziate risorse per appena 54.181 posizioni;

    numerose criticità sono state riscontrate anche in merito al ricorso ai residui finanziari del 2021 per ampliare i posti per i giovani, e sul tema della certificazione delle competenze acquisite, così come salgono vertiginosamente le segnalazioni di provvedimenti necessari all'operatività quotidiana delle organizzazioni e dei giovani, fermi da settimane;

    si è assistito altresì ad una sostanziale assenza della campagna informativa che il Dipartimento è tenuto a realizzare, lasciandone ai soli enti l'attuazione e mettendo così a rischio la presentazione della domanda da parte dei giovani;

    tra gli adempimenti affidati agli enti dalla norma vi, altresì, è la procedura di selezione dei giovani, attualmente equiparata ad un concorso pubblico, mediante valutazione dei titoli e un colloquio motivazionale;

    tale processo di selezione, che implica significative responsabilità e oneri per gli enti, rappresenta un passaggio importante del percorso, perché consente di valorizzare le motivazioni dei giovani ed inserirli nei percorsi più opportuni;

    risulta fondamentale, come ha poi disposto il Tar Lazio, che i tempi a disposizione degli enti per poter esperire la procedura di selezione dei candidati siano adeguati a garantire qualità e attenzione ai ragazzi, anche alla luce delle migliaia di richieste da valutare annualmente, oltre che per poter assicurare agli enti il rispetto degli adempimenti connessi ad una procedura concorsuale pubblica;

    ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, la programmazione del Servizio civile universale, necessaria alla individuazione dei fabbisogni del territorio attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale e la pianificazione degli interventi necessari a soddisfarli, spetta allo Stato in virtù della finalità primaria della difesa della Patria propria dell'Istituto, e deve essere realizzata, in sinergia con le regioni, per piani triennali e non più annuali;

    a tale mutato orizzonte di programmazione triennale, per dare piena attuazione alla caratteristica di universalità definita dalla riforma, dovrebbe corrispondere una maggiore stabilità delle risorse e delle regole di funzionamento dell'intero sistema, in grado di garantire agli enti una migliore capacità di definizione dei progetti;

    il finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017, avviene quasi esclusivamente a valere sulle risorse pubbliche individuate annualmente in legge di bilancio, alle quali possono sommarsi eventuali fonti comunitarie, come nel caso della misura «garanzia giovani» e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e ciò ne determina una precarietà strutturale, che incide principalmente sulla sua identità di Istituto universale, al quale i giovani dovrebbero poter aspirare con certezza ogni anno, ma anche sugli investimenti dell'intero sistema di istituzioni ed enti a vario titolo coinvolti;

    il decreto legislativo n. 40 del 2017 ha altresì posto le basi per definire una prospettiva moderna e strutturale dell'Istituto di Servizio civile universale con l'obiettivo di farlo diventare uno dei pilastri su cui poggiare l'educazione e la crescita delle nuove generazioni, rendendoli cittadini più consapevoli e capaci di affrontare le sfide sociali e culturali in atto proprio grazie all'impegno all'interno della comunità presso gli enti del terzo settore o le istituzioni;

    la Consulta nazionale per il Servizio civile universale, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, è l'organismo permanente di «consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale», composto dagli enti e dai coordinamenti di enti maggiormente rappresentativi, dai rappresentanti delle regioni e dei comuni e dalla Rappresentanza nazionale degli operatori volontari;

    la Consulta ha sempre rappresentato per il Dipartimento, il Governo ed il Parlamento un riferimento imprescindibile per il confronto, l'attuazione e lo sviluppo del servizio civile, non ultimo nella fase di recente riforma, assicurando collaborazione e sostenibilità, organizzativa ed economica, agli obiettivi politici;

    la recente «Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nell'anno 2019» predisposta per il Parlamento dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, evidenzia il corretto funzionamento dell'Istituto, rilevando, in un contesto che vede quotidianamente impegnati migliaia di enti e decine di migliaia di giovani, appena il due per cento di sanzioni applicate agli enti per irregolarità di gestione a valle delle ispezioni effettuate dal Dipartimento, e un solo contenzioso tra giovani e Dipartimento relativo alle attività di selezione svolte dagli enti su oltre centomila candidature, a testimonianza di un sistema che funziona correttamente ed efficacemente, sia in ordine all'attuazione dei progetti che al coinvolgimento dei giovani;

    l'ipotesi di un ulteriore intervento di revisione normativa proposto dalla Ministra Dadone ha destato non poca sorpresa tra le rappresentanze dei soggetti interessati, in quanto rischierebbe di rendere nuovamente indeterminato il contesto organizzativo in cui saranno chiamati ad operare gli enti ed i giovani, costringendo il sistema a recepire continue modifiche e ad agire esclusivamente sulla base di sperimentazioni, ovvero senza la necessaria stabilità e senza poter valutare, neanche nel breve periodo, l'impatto delle riforme appena introdotte;

    sul piano contenutistico, forte è la preoccupazione che il disegno di legge spinga verso una qualificazione del servizio civile sempre più orientato alle politiche attive del lavoro, travisando le finalità che la normativa attribuisce ad esso e con il rischio che obiettivi incoerenti con la natura del servizio civile e con le possibilità organizzative degli stessi enti promotori (no-profit e pubblici) disattendano le aspettative dei giovani e aumentino la disaffezione verso le istituzioni;

    l'adeguatezza e la costanza delle risorse di finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile universale, così come la stabilità nel medio-lungo termine del quadro ordinamentale rappresentano il presupposto per un'efficace programmazione dell'attività degli enti iscritti all'Albo, nel pieno rispetto dello spirito collaborativo che ha ispirato la riforma del 2017;

    al riguardo, fondamentali per il conseguimento delle finalità del servizio civile sono lo strumento della programmazione e l'effettivo e costante confronto con la Consulta nazionale del Servizio civile universale, nel rispetto dei principi della partecipazione e leale collaborazione previsti dal nostro ordinamento,

impegna il Governo:

1) a ristabilire una doverosa ed efficace interlocuzione con le regioni e con gli enti del terzo settore, secondo quanto stabilito, tra gli altri, dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in relazione ad ogni questione concernente la predisposizione e l'attuazione dei programmi di intervento;

2) ad adottare iniziative per portare a piena attuazione la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2017, favorendo la stabilità del quadro normativo di riferimento;

3) ad adottare iniziative per prevedere lo stanziamento triennale di risorse strutturali per il Fondo nazionale per il Servizio civile universale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, coerenti con la durata del documento di Piano triennale e tali da assicurare l'effettiva universalità degli accessi al servizio, e a ripristinare anche la programmazione annuale;

4) ad adottare iniziative per rafforzare il ruolo di consultazione, riferimento e confronto svolto dalla Consulta nazionale per il servizio civile, valorizzando il ruolo della collaborazione quale elemento imprescindibile per una piena e corretta attuazione del servizio civile, con particolare riguardo al Piano triennale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

5) ad adottare iniziative volte a definire lo status giuridico dell'operatore volontario durante il servizio all'estero, nonché, nel rispetto delle condizioni di tutela della sicurezza degli operatori volontari in zone a rischio, l'attuazione dei progetti all'estero del bando 2021;

6) ad adottare iniziative per garantire agli enti, sentita la Consulta nazionale, tempistiche congrue per la definizione del ciclo annuale della programmazione degli interventi, a cominciare dalla definizione e dal deposito dei programmi, e per esperire la delicata procedura di selezione dei volontari;

7) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire un potenziamento del numero di operatori volontari da impiegare nei progetti in cui si articolano i programmi di intervento del Servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
(1-00619) «Bellucci, Ferro, Gemmato, Prisco, Montaruli, Deidda, Galantino, Giovanni Russo, Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Mantovani».


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito della riforma della leva militare obbligatoria, con la legge 6 marzo 2001, n. 64, il legislatore ha istituito il Servizio civile nazionale, finalizzato a «concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari», poi riformato con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e trasformato nel Servizio civile universale;

    la riforma del 2017, approvata a seguito di un ampio confronto con tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione e nell'attuazione del servizio civile, rappresenta il raggiungimento di importanti obiettivi politici sia sul piano della partecipazione della società civile al processo normativo, sia nel raccordo dell'istituto con obiettivi e prospettive europee e sia, infine, nel prevederne l'universalità di accesso per tutti i giovani che volessero parteciparvi;

    ai sensi della sua legge istitutiva il servizio civile universale è «finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione»;

    gli ambiti in cui è possibile svolgere il servizio civile universale sono: a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero;

    nel quadro delineato, il Servizio civile rappresenta, oggi più che mai, una reale e concreta occasione per i giovani di mettersi in gioco, di sperimentare le loro capacità, di mettere in pratica quanto hanno imparato a scuola, ma anche di fare un primo passo nel mondo del lavoro, che per alcuni è spesso inaccessibile, come certificano i dati: i centri di servizio per il volontariato solo nel 2020, nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza pandemica, hanno incontrato oltre tremila giovani proprio in attività di orientamento e accompagnamento sul Servizio civile universale;

    peraltro, già nello scorso mese di dicembre, all'indomani della pubblicazione del decreto che ha individuato i programmi di intervento e i relativi progetti per il nuovo bando, le reti del terzo settore avevano lanciato l'allarme, evidenziando come a fronte di 76.639 posizioni valutate positivamente dal Dipartimento politiche giovanili e dal Servizio civile universale, risultassero stanziate risorse per appena 54.181 posizioni;

    tra gli adempimenti affidati agli enti dalla norma vi, altresì, è la procedura di selezione dei giovani, attualmente equiparata ad un concorso pubblico, mediante valutazione dei titoli e un colloquio motivazionale;

    tale processo di selezione, che implica significative responsabilità e oneri per gli enti, rappresenta un passaggio importante del percorso, perché consente di valorizzare le motivazioni dei giovani ed inserirli nei percorsi più opportuni;

    risulta fondamentale, come ha poi disposto il Tar Lazio, che i tempi a disposizione degli enti per poter esperire la procedura di selezione dei candidati siano adeguati a garantire qualità e attenzione ai ragazzi, anche alla luce delle migliaia di richieste da valutare annualmente, oltre che per poter assicurare agli enti il rispetto degli adempimenti connessi ad una procedura concorsuale pubblica;

    ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, la programmazione del Servizio civile universale, necessaria alla individuazione dei fabbisogni del territorio attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale e la pianificazione degli interventi necessari a soddisfarli, spetta allo Stato in virtù della finalità primaria della difesa della Patria propria dell'Istituto, e deve essere realizzata, in sinergia con le regioni, per piani triennali e non più annuali;

    a tale mutato orizzonte di programmazione triennale, per dare piena attuazione alla caratteristica di universalità definita dalla riforma, dovrebbe corrispondere una maggiore stabilità delle risorse e delle regole di funzionamento dell'intero sistema, in grado di garantire agli enti una migliore capacità di definizione dei progetti;

    il finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017, avviene quasi esclusivamente a valere sulle risorse pubbliche individuate annualmente in legge di bilancio, alle quali possono sommarsi eventuali fonti comunitarie, come nel caso della misura «garanzia giovani» e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e ciò ne determina una precarietà strutturale, che incide principalmente sulla sua identità di Istituto universale, al quale i giovani dovrebbero poter aspirare con certezza ogni anno, ma anche sugli investimenti dell'intero sistema di istituzioni ed enti a vario titolo coinvolti;

    il decreto legislativo n. 40 del 2017 ha altresì posto le basi per definire una prospettiva moderna e strutturale dell'Istituto di Servizio civile universale con l'obiettivo di farlo diventare uno dei pilastri su cui poggiare l'educazione e la crescita delle nuove generazioni, rendendoli cittadini più consapevoli e capaci di affrontare le sfide sociali e culturali in atto proprio grazie all'impegno all'interno della comunità presso gli enti del terzo settore o le istituzioni;

    la Consulta nazionale per il Servizio civile universale, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, è l'organismo permanente di «consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale», composto dagli enti e dai coordinamenti di enti maggiormente rappresentativi, dai rappresentanti delle regioni e dei comuni e dalla Rappresentanza nazionale degli operatori volontari;

    la Consulta ha sempre rappresentato per il Dipartimento, il Governo ed il Parlamento un riferimento imprescindibile per il confronto, l'attuazione e lo sviluppo del servizio civile, non ultimo nella fase di recente riforma, assicurando collaborazione e sostenibilità, organizzativa ed economica, agli obiettivi politici;

    la recente «Relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nell'anno 2019» predisposta per il Parlamento dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, evidenzia il corretto funzionamento dell'Istituto, rilevando, in un contesto che vede quotidianamente impegnati migliaia di enti e decine di migliaia di giovani, appena il due per cento di sanzioni applicate agli enti per irregolarità di gestione a valle delle ispezioni effettuate dal Dipartimento, e un solo contenzioso tra giovani e Dipartimento relativo alle attività di selezione svolte dagli enti su oltre centomila candidature, a testimonianza di un sistema che funziona correttamente ed efficacemente, sia in ordine all'attuazione dei progetti che al coinvolgimento dei giovani;

    l'adeguatezza e la costanza delle risorse di finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile universale, così come la stabilità nel medio-lungo termine del quadro ordinamentale rappresentano il presupposto per un'efficace programmazione dell'attività degli enti iscritti all'Albo, nel pieno rispetto dello spirito collaborativo che ha ispirato la riforma del 2017;

    al riguardo, fondamentali per il conseguimento delle finalità del servizio civile sono lo strumento della programmazione e l'effettivo e costante confronto con la Consulta nazionale del Servizio civile universale, nel rispetto dei principi della partecipazione e leale collaborazione previsti dal nostro ordinamento,

impegna il Governo:

1) a proseguire l'efficace interlocuzione con le regioni e con gli enti del terzo settore, secondo quanto stabilito, tra gli altri, dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in relazione ad ogni questione che concerne la predisposizione dell'attuazione dei programmi di intervento;

2) ad adottare iniziative per addivenire ad un'efficace ed ottimale attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2017;

3) ad adottare iniziative per prevedere lo stanziamento triennale di risorse strutturali per il Fondo nazionale per il Servizio civile universale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, coerenti con la durata del documento di Piano triennale, tenendo conto anche delle progettazioni annuali, e tali da assicurare l'effettiva universalità di accessi al servizio;

4) ad adottare iniziative per rafforzare il ruolo di consultazione, riferimento e confronto svolto dalla Consulta nazionale per il servizio civile, valorizzando il ruolo della collaborazione quale elemento imprescindibile per una piena e corretta attuazione del servizio civile, con particolare riguardo al Piano triennale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

5) ad adottare iniziative volte a definire lo status giuridico dell'operatore volontario durante il servizio all'estero;

6) ad adottare iniziative, sentita la Consulta nazionale, al fine di prevedere tempistiche congrue per la presentazione di programmi e per esperire le procedure di selezione dei volontari da parte degli enti;

7) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire un potenziamento del numero di operatori volontari da impiegare annualmente nel Servizio civile universale.
(1-00619) (Testo modificato nel corso della seduta) «Bellucci, Ferro, Gemmato, Prisco, Montaruli, Deidda, Galantino, Giovanni Russo, Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Mantovani».


   La Camera,

   premesso che:

    il Servizio civile universale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, è finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria e contribuisce, attraverso progetti di interesse generale promossi e realizzati da enti pubblici e del terzo settore con il coinvolgimento di soggetti di età compresa tra i 18 e i 28 anni, all'educazione civica e sociale delle giovani generazioni nel solco e per la promozione dei valori costituzionali;

    i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del Servizio civile universale sono: l'assistenza, la protezione civile, il patrimonio ambientale e la riqualificazione urbana, il patrimonio storico, artistico e culturale, l'educazione e la promozione culturale e dello sport, l'agricoltura in zona di montagna, l'agricoltura sociale e la biodiversità, la promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, la promozione e la tutela dei diritti umani, la cooperazione allo sviluppo, la promozione della cultura italiana all'estero e il sostegno alle comunità di italiani all'estero;

    ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che ha operato una revisione della disciplina in materia di Servizio civile nazionale, è stata istituita la Consulta nazionale, un organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il Servizio civile universale, composto da 23 soggetti tra cui gli enti e i coordinamenti di enti maggiormente rappresentativi, i rappresentanti delle regioni, i rappresentanti dell'Anci e i rappresentanti degli operatori volontari annualmente eletti dai giovani in servizio;

    l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, ha modificato la composizione della Consulta, senza però prevedere l'ampliamento del numero dei rappresentanti dei giovani, riducendo, in tal modo, il peso e l'importanza del loro ruolo in seno all'organismo;

    a ciò si aggiunga che nel 2021 il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale non ha avviato le procedure elettive per il rinnovo dei rappresentanti regionali e nazionali dei giovani in servizio, aggravando il deficit di rappresentatività sopra menzionato;

    per quanto concerne il profilo economico, il Servizio civile universale è finanziato da un apposito fondo, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale affluiscono risorse pubbliche annualmente individuate con la legge di bilancio. Non vi è, dunque, una previsione finanziaria strutturale che ne assicurerebbe la continuità nel tempo e che favorirebbe i necessari investimenti da parte delle istituzioni coinvolte e degli enti iscritti all'albo;

    invero, l'adeguatezza e la costanza di risorse strutturali per il finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile universale, unitamente alla stabilità nel medio-lungo termine del quadro ordinamentale, rappresentano il presupposto per un'efficace programmazione del Servizio civile universale e delle attività degli enti iscritti all'albo, a beneficio dei territori su cui ricadono gli interventi e dei giovani che vi partecipano;

    il Servizio Civile universale, essendo strumento di intervento strategico e flessibile e per come utilizzato in programmi sperimentali, quali, ad esempio «Garanzia Giovani», ha trovato riconoscimento anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia nella missione «Digitalizzazione, innovazione, Competitività, Cultura», sia nella missione «Inclusione e Coesione», in base ai quali, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione, è stato istituito un programma quadro sperimentale di Servizio civile digitale con l'obiettivo di contribuire a garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di alfabetizzazione digitale e il coinvolgimento nel triennio 2021-2023 di circa 9.700 operatori volontari;

    il processo di digitalizzazione deve caratterizzare, innanzitutto, l'organizzazione del Servizio civile universale attraverso un maggiore utilizzo degli strumenti informatici per gli aspetti di gestione e di metodologie formative che se ne avvalgono, si tratta di strumenti per favorire, da un lato, la conoscenza e le competenze digitali dei giovani in servizio civile e, dall'altro, per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati dall'Agenda 2030 dell'Onu,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per dare piena attuazione alla riforma introdotta dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che, ai sensi della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, ha operato una revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;

2) ad adottare iniziative volte a prevedere adeguati rifinanziamenti annuali del Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in modo tale da assicurare l'effettiva partecipazione di tutti i volontari richiedenti accesso al Servizio, con una base minima annua di almeno 60.000 posizioni, per arrivare progressivamente al conseguimento dell'obiettivo di almeno 100.000 volontari ammessi ogni anno;

3) ad adottare iniziative per rafforzare il ruolo di consultazione, riferimento e confronto svolto dalla Consulta nazionale per il Servizio civile, prevedendo al suo interno l'inserimento di due membri designati dal Consiglio nazionale dei giovani e valorizzando il ruolo della collaborazione quale elemento imprescindibile, con particolare riguardo al piano triennale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

4) ad adottare iniziative volte a garantire agli enti coinvolti tempi congrui per la definizione del ciclo annuale di programmazione degli interventi e per esperire la procedura di selezione dei volontari.
(1-00625) «Gentile, Sarro, Calabria, Milanato, Tartaglione, D'Attis, Maria Tripodi, Battilocchio, Orsini, Aprea, Pentangelo, Casino, Casciello, Saccani Jotti, Rosso, Palmieri, Perego Di Cremnago, Torromino, Rospi, Cappellacci, Pittalis, Cassinelli, Bagnasco, Giacometto, Zangrillo, Sessa, Mazzetti, Caon, Anna Lisa Baroni, Rotondi, Siracusano, Cannizzaro, Pella, Marrocco, Rossello, Versace, Nevi, Cristina, Labriola».


   La Camera,

   premesso che:

    con decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è stato istituito il servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;

    tra i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale vi è la promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

    negli ultimi anni nella società civile si sono consolidate esperienze importanti di promozione di attività e iniziative di volontari e operatori di pace nelle aree di conflitto;

    nel 2007 presso il Ministero degli affari esteri ha avuto riconoscimento il Tavolo degli interventi civili di pace (ICP) formato dalle più importanti organizzazioni della società civile italiana con lo scopo di promuovere il coordinamento e l'organizzazione delle attività di prevenzione dei conflitti e di peace building in diversi Paesi;

    il Tavolo degli interventi civili di pace ha avuto un importante ruolo nel sistematizzare le coordinate teoriche, operative e metodologiche delle attività e degli interventi dei Corpi civili di pace;

    la legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) attraverso un finanziamento di 9 milioni di euro, destinati alla formazione e alla sperimentazioni della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, ha istituito in via sperimentale i Corpi civili di pace;

    attualmente i Corpi civili di pace (CCP) rappresentano un progetto interno al programma del Servizio civile universale (SCU);

    gli interventi civili di pace si configurano come azione civile, non armata e nonviolenta di operatori professionali e volontari che, come terze parti, sostengono gli attori locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti, con l'obiettivo di promozione di una pace positiva, intesa come cessazione della violenza, ma anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale;

    di fronte alle atrocità della guerra in Ucraina, l'idea di rilanciare i Corpi civili di pace acquisisce oggi una straordinaria urgenza, perseguendo l'obiettivo di lavorare su soluzioni alternative all'uso della forza, anche militare, per la risoluzione dei conflitti. A tale scopo si pone l'urgenza di dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace con un intervento normativo specifico che sia in grado di dare riconoscimento e sostegno ad un'esperienza che ha una sua specificità ed esigenza precipua;

    nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale di programmazione 2020-2022 del Servizio civile universale e in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro della transizione ecologica, per la realizzazione del «Servizio civile ambientale» finalizzato a preparare i giovani ad affrontare le sfide della rivoluzione verde e della transizione ecologica, valorizzando l'istituto del servizio civile universale, è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il programma quadro sperimentale del «Servizio Civile Ambientale», al cui finanziamento sono destinate risorse relative al 2021;

    il 25 gennaio 2022 il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile Universale ha reso pubblico l'avviso per la presentazione dei programmi d'intervento di Servizio civile universale per l'anno 2022, suddiviso nelle sezioni «Servizio civile universale – Ordinario», «Servizio civile universale – Digitale» (SCD) e «Servizio civile universale – Ambientale» (SCA), da parte di enti di servizio civili iscritti all'albo di servizio civile universale;

    relativamente alla sezione Sca, di carattere sperimentale, i programmi di intervento per circa 1.200 operatori volontari finalizzati all'attuazione del citato Programma quadro di sperimentazione del «Servizio civile ambientale», al cui finanziamento sono destinate le risorse relative all'anno 2021, possono essere presentati entro il 29 aprile 2022,

impegna il Governo:

1) ad adottare, per quanto di competenza, iniziative normative volte a dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace, riconoscendone pienamente il valore di prevenzione e trasformazione dei conflitti, nella difesa non armata e nonviolenta alternativa all'uso della forza, anche alla luce del conflitto armato in corso in Ucraina;

2) ad adottare iniziative per estendere i nuovi settori di intervento e a nuovi ambiti i progetti offerti dal Servizio civile ambientale, andando oltre la fase sperimentale e incrementando già dal prossimo Piano triennale i posti per gli operatori volontari che decidono di impegnarsi in tale ambito d'intervento.
(1-00636) «Dori, Romaniello, Menga, Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Fioramonti, Fratoianni, Ehm, Suriano, Sarli, Benedetti».


   La Camera,

   premesso che:

    con decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è stato istituito il servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;

    tra i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale vi è la promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

    negli ultimi anni nella società civile si sono consolidate esperienze importanti di promozione di attività e iniziative di volontari e operatori di pace nelle aree di conflitto;

    nel 2007 presso il Ministero degli affari esteri ha avuto riconoscimento il Tavolo degli interventi civili di pace (ICP) formato dalle più importanti organizzazioni della società civile italiana con lo scopo di promuovere il coordinamento e l'organizzazione delle attività di prevenzione dei conflitti e di peace building in diversi Paesi;

    il Tavolo degli interventi civili di pace ha avuto un importante ruolo nel sistematizzare le coordinate teoriche, operative e metodologiche delle attività e degli interventi dei Corpi civili di pace;

    la legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) attraverso un finanziamento di 9 milioni di euro, destinati alla formazione e alla sperimentazioni della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, ha istituito in via sperimentale i Corpi civili di pace;

    attualmente i Corpi civili di pace (CCP) rappresentano un progetto interno al programma del Servizio civile universale (SCU);

    gli interventi civili di pace si configurano come azione civile, non armata e nonviolenta di operatori professionali e volontari che, come terze parti, sostengono gli attori locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti, con l'obiettivo di promozione di una pace positiva, intesa come cessazione della violenza, ma anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale;

    di fronte alle atrocità della guerra in Ucraina, l'idea di rilanciare i Corpi civili di pace acquisisce oggi una straordinaria urgenza, perseguendo l'obiettivo di lavorare su soluzioni alternative all'uso della forza, anche militare, per la risoluzione dei conflitti. A tale scopo si pone l'urgenza di dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace con un intervento normativo specifico che sia in grado di dare riconoscimento e sostegno ad un'esperienza che ha una sua specificità ed esigenza precipua;

    nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale di programmazione 2020-2022 del Servizio civile universale e in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro della transizione ecologica, per la realizzazione del «Servizio civile ambientale» finalizzato a preparare i giovani ad affrontare le sfide della rivoluzione verde e della transizione ecologica, valorizzando l'istituto del servizio civile universale, è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il programma quadro sperimentale del «Servizio Civile Ambientale», al cui finanziamento sono destinate risorse relative al 2021;

    il 25 gennaio 2022 il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile Universale ha reso pubblico l'avviso per la presentazione dei programmi d'intervento di Servizio civile universale per l'anno 2022, suddiviso nelle sezioni «Servizio civile universale – Ordinario», «Servizio civile universale – Digitale» (SCD) e «Servizio civile universale – Ambientale» (SCA), da parte di enti di servizio civili iscritti all'albo di servizio civile universale;

    relativamente alla sezione Sca, di carattere sperimentale, i programmi di intervento per circa 1.200 operatori volontari finalizzati all'attuazione del citato Programma quadro di sperimentazione del «Servizio civile ambientale», al cui finanziamento sono destinate le risorse relative all'anno 2021, possono essere presentati entro il 29 aprile 2022,

impegna il Governo:

1) ad adottare, per quanto di competenza, iniziative volte a dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace, riconoscendone il valore nell'educazione e nell'esercizio della difesa non armata e nonviolenta e nella prevenzione dei conflitti;

2) ad adottare iniziative per estendere i progetti offerti dal Servizio civile ambientale, andando oltre la fase sperimentale e incrementando già dal prossimo Piano triennale i posti per gli operatori volontari che decidano di impegnarsi in tale ambito d'intervento.
(1-00636) (Testo modificato nel corso della seduta) «Dori, Romaniello, Menga, Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Fioramonti, Fratoianni, Ehm, Suriano, Sarli, Benedetti».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alla previsione tendenziale delle entrate tributarie relativamente all'esercizio 2022 e all'operatività del Fondo destinato a interventi di riforma fiscale di cui alla legge di bilancio 2021 – 3-02911

   MARATTIN, UNGARO, DEL BARBA, MARCO DI MAIO, FREGOLENT, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, commi 3-5, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto un meccanismo di alimentazione del Fondo speciale per dare attuazione a interventi in materia di riforma fiscale, istituito dal comma 2 della medesima legge, basato sull'attribuzione allo stesso Fondo delle risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

   in sede di prima applicazione del meccanismo, nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021, le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo registrato nel 2018 sono state quantificate in 4.357 milioni di euro, inizialmente allocate al miglioramento dei saldi tendenziali del 2021; in sede di legge di bilancio per il 2022, tuttavia, il Governo ha discrezionalmente deciso di alimentare il Fondo speciale con 6 miliardi di euro nel 2022 e 7 miliardi di euro a decorrere dal 2023 (utilizzati poi dall'articolo 1, commi 2 e 3, della suddetta legge di bilancio);

   nella risposta all'interrogazione n. 3-02696 il Governo ha confermato che la stessa tendenza registrata nel 2018 al miglioramento della tax compliance si è consolidata nel 2019, ma che tuttavia l'esatta quantificazione delle risorse destinabili al Fondo per l'attuazione della riforma fiscale dovrà essere verificata dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2022 in relazione alle previsioni tendenziali formulate nel documento di economia e finanza 2022, come previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 178 del 2020;

   il documento di economia e finanza 2022 (sezione II, «Analisi e tendenze della finanza pubblica», pagine 5-6) riporta che nel 2021 le entrate tributarie della pubblica amministrazione sono risultate superiori di ben 15.544 milioni di euro (4.985 milioni da maggiori imposte dirette e 10.441 milioni da maggiori imposte indirette) rispetto a quanto riportato nella nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio per il 2022 e che su tale situazione si è impostato il quadro macroeconomico tendenziale per il 2022 –:

   se e di quanto il documento di economia e finanza 2022 abbia incrementato la previsione tendenziale relativa alle entrate tributarie nell'esercizio 2022 in relazione all'ultimo aggiornamento e se, a parere del Ministro interrogato, l'attuale condizione posta dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 178 del 2020 non comporti la perdita di ogni automatismo tra miglioramenti della tax compliance e riduzione di pressione fiscale, in quanto rende possibile incorporare i miglioramenti strutturali delle entrate tributarie già nella predisposizione del tendenziale di finanza pubblica all'interno del documento di economia e finanza del terzo anno successivo all'esercizio che si sta verificando, perdendo quindi l'automatismo sopra menzionato e lasciando così alla successiva nota di aggiornamento al documento di economia e finanza meramente il compito di certificare l'assenza della condizione prevista dallo stesso comma 5.
(3-02911)


Iniziative volte a sostenere famiglie e imprese, alla luce delle difficoltà determinate dalla crisi energetica e dall'aumento dei prezzi – 3-02912

   LUPI, COLUCCI, SANGREGORIO e TONDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'attuale crisi energetica e le conseguenze della guerra in corso in Ucraina stanno provocando problemi gravi per molte famiglie e imprese italiane, causando danni economici e sociali che richiedono soluzioni urgenti;

   il Governo ha ridotto le previsioni di crescita prevista per il 2022 (nello scenario programmatico) dal 4,7 per cento previsto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 al 3,1 per cento, a causa dell'incertezza sui recenti sviluppi russo-ucraini, del rapido aumento dei prezzi delle materie prime (energetiche, alimentari, metallurgiche e altre) e dell'incremento dell'inflazione dall'1,6 per cento previsto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 al 5,8 per cento del documento di economia e finanza pubblicato di recente;

   secondo le previsioni dell'Unione nazionale consumatori, a fine 2022 una coppia con due figli avrà speso 2.303 euro in più rispetto al 2021. Scendendo più nel dettaglio, le famiglie con due bambini spenderanno in media 1.052 euro in più per luce, gas e acqua, 594 euro per i trasporti e 434 euro per le spese di generi alimentari e prodotti per la casa;

   il numero di persone in condizione di povertà in Italia nel 2021 si è attestato secondo l'Istat a 5,6 milioni, un dato che rischia di aggravarsi notevolmente a fronte della riduzione del potere d'acquisto dovuto all'inflazione e, in particolare, ai rincari sui beni di prima necessità;

   le aziende di diversi settori dell'economia italiana, quali l'automotive, il turismo e la produzione di macchinari industriali, come segnalano i dati di marzo 2022 comunicati da Fim Cisl, Confturismo Confcommercio e Radar Swg, stanno affrontando drastiche riduzioni delle loro capacità produttive e diminuzioni considerevoli nei volumi di attività, ma non hanno ancora ricevuto sostegni adeguati;

   il Governo ha iniziato a intervenire soprattutto sui settori più colpiti dalla crisi energetica e sul costo dell'energia, assumendo iniziative per ridurre i prezzi dei carburanti e dei consumi delle utenze di elettricità e gas e promuovendo misure ad hoc specialmente per le aziende energivore –:

   quali nuove iniziative di competenza intenda adottare e se queste possano includere misure, quali l'estensione della platea delle famiglie beneficiarie del bonus bollette, innalzando la soglia Isee da 12.000 a 30.000 euro, e il taglio dell'aliquota Iva dal 10 per cento al 5 per cento su alcuni prodotti alimentari – come riso, caffè, zucchero, latte, pesce, carne e prosciutto – fino al 31 dicembre 2022, e sostegni, anche fiscali, dedicati alle aziende non energivore appartenenti ai settori più colpiti dalla crisi in corso, come l'automotive, il turismo e i produttori di macchinari industriali.
(3-02912)


Iniziative nei confronti della compagnia aerea Ita Airways per salvaguardare i livelli occupazionali del personale già adibito ai servizi di call center di Alitalia nel quadro di un corretto sistema di relazioni industriali – 3-02913

   MURA, MICELI, BRUNO BOSSIO, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI, SERRACCHIANI, VISCOMI, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il 20 aprile 2022, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, era stato convocato un apposito tavolo con i sindacati, i vertici di Ita Airways, Covisian, Almaviva, il Presidente della Regione Siciliana e il sindaco del comune di Palermo, per affrontare la vertenza dei dipendenti Covisian e per scongiurarne il licenziamento, a seguito della revoca dei servizi di call center da parte della compagnia aerea;

   l'incontro non si è potuto tenere a causa dell'assenza della dirigenza di Ita Airways, il cui capitale sociale è totalmente dello Stato, in spregio delle più elementari forme di rispetto istituzionale e di responsabilità nei confronti delle centinaia di lavoratori che rischiano di perdere la propria occupazione, nonché del rispetto della clausola sociale sottoscritta da Covisian e Ita il 21 ottobre 2022;

   secondo quanto riferito dagli esponenti sindacali, anziché partecipare all'incontro, con una lettera inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ita Airways ha comunicato di aver proceduto all'assunzione diretta di circa 150 lavoratori per i servizi di call center, di cui il 50 per cento proveniente da Alitalia in amministrazione straordinaria e gli altri da fuori, così escludendo tutti gli attuali 543 lavoratori;

   i vertici della compagnia aerea hanno motivato la mancata partecipazione all'incontro ministeriale con la rottura unilaterale da parte di Covisian del contratto di fornitura del call center di Ita Airways, considerandosi parte lesa. Una motivazione che non può non lasciare esterrefatti e che, ad avviso degli interroganti, induce il dubbio che Ita possa aver ritenuto che il tavolo incardinato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non assicurasse la necessaria terzietà;

   non è la prima volta che la dirigenza della nuova compagnia aerea si distingue per comportamenti eccepibili sotto il profilo delle relazioni industriali, così come segnalato con precedente atto di sindacato ispettivo n. 5-07341, in cui si segnalavano comportamenti discriminatori nei confronti delle lavoratrici, atti che avevano portato a una class action e che il tribunale di Roma ha accolto, condannando la società;

   appare davvero inaccettabile che siffatte condotte possano caratterizzare l'operato di un'azienda strategica del nostro Paese, per di più se azienda a totale controllo pubblico, quasi che la dirigenza si ritenesse al di sopra delle leggi o in qualche modo legittimata ad agire senza indirizzi –:

   quali urgenti iniziative e indirizzi di competenza intenda adottare per assicurare soluzioni che, garantendo la continuità occupazionale dei lavoratori occupati nell'ex call center Alitalia, ripristinino relazioni industriali nella compagnia aerea in linea con la nostra tradizione giuridica e sociale.
(3-02913)


Iniziative in relazione alla tassazione degli extra-profitti registrati in alcuni settori produttivi, al fine di finanziare misure di sostegno ai redditi da lavoro e alle imprese in crisi – 3-02914

   FASSINA, FORNARO e PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha, tra le altre conseguenze, acuito la crisi energetica, già in corso prima del conflitto, con notevole aumento dei costi diretti ed indiretti per famiglie e imprese, e che alimenta una forte spinta inflativa, nonché una sensibile diminuzione delle aspettative di crescita come rilevato nel documento di economia e finanza;

   a fronte del suddetto contesto il Governo ha adottato fino ad oggi un timido approccio, limitandosi a prevedere la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante e un contributo, a titolo di prelievo straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore;

   la risposta appare inadeguata alla dimensione delle sofferenze e degli insostenibili effetti dei costi energetici e, quindi, insufficienti nel generare un importante gettito erariale da destinare a misure di soccorso all'economia reale;

   gli oneri di finanza pubblica determinati da un ulteriore scostamento del bilancio dello Stato dall'obiettivo programmato sono ampliati dall'aumento dei tassi di interesse conseguente alla restrizione della politica monetaria annunciata ed attuata dalla Banca centrale europea –:

   se il Governo intenda adottare iniziative in relazione agli extra-profitti determinatisi negli ultimi mesi in alcuni settori per utilizzare il maggiore gettito per misure selettive di sostegno ai redditi da lavoro e alle imprese in crisi, anche con la finalità di raffreddare la spirale inflativa.
(3-02914)


Iniziative per lo scostamento dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in relazione all'esigenza di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dalla crisi energetica e internazionale – 3-02915

   TORTO, GALLO, DAVIDE CRIPPA, BALDINO, SAITTA, OLGIATI, ARESTA, MARTINCIGLIO, TUZI, FEDERICO, GRIPPA, MASI, INVIDIA, RUGGIERO, GAGNARLI, BERTI e LOVECCHIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo il documento di economia e finanza 2022, il peggioramento del quadro economico è determinato dall'aumento dei contagi da COVID-19, ma anche da variabili connesse alla crisi ucraina, all'aumento dei prezzi di energia, alimentari e materie prime, all'andamento dei tassi d'interesse, alla minor crescita prevista dei mercati di esportazione dell'Italia;

   la previsione tendenziale è caratterizzata da rischi al ribasso, per cui si ipotizza che la crescita media annua del prodotto interno lordo potrebbe attestarsi al 2,3 per cento nel 2022;

   la decisione del Governo di confermare gli obiettivi programmatici di disavanzo testimonia l'attenzione verso la sostenibilità della finanza pubblica, ma anche verso la crescita economica;

   l'Esecutivo, che ha già risposto all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi, ha ribadito la massima determinazione e rapidità nella predisposizione, qualora si verifichi un peggioramento dello scenario economico, di nuovi interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese;

   come riportato nel documento di economia e finanza, la differenza tra l'indebitamento netto programmatico e quello tendenziale, pari a 0,5 punti percentuali di prodotto interno lordo per il 2022, determina un margine di manovra per nuove misure espansive che sarà utilizzato dal Governo per finanziare un provvedimento di sostegno all'economia, da varare prossimamente;

   a fronte della crisi pandemica, il Governo ha presentato finora sei relazioni al Parlamento (cinque nel corso del 2020 e una nel 2021) con richiesta di autorizzazione per lo scostamento del saldo di bilancio strutturale dagli obiettivi programmatici stabiliti, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012;

   con le risoluzioni parlamentari al documento di economia e finanza (n. 6-00220 alla Camera dei deputati e n. 6-00218 al Senato della Repubblica), il Governo si è impegnato a monitorare, in tempo reale, l'andamento della situazione macroeconomica e dei principali indicatori congiunturali al fine di valutare, qualora si verifichi un peggioramento dello scenario economico conseguente al perdurare degli effetti negativi, l'applicazione di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di prevedere interventi di sostegno, del tutto simili a quelli messi in campo durante l'emergenza pandemica, per le famiglie, i lavoratori e per quella parte del comparto produttivo particolarmente colpita dalle conseguenze della crisi in Ucraina –:

   se il Governo non ritenga di presentare al Parlamento una relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, al fine di incrementare le risorse per una prossima manovra espansiva volta a sostenere famiglie e imprese rispetto alle conseguenze della crisi energetica e del conflitto in Ucraina.
(3-02915)


Iniziative, anche in sede europea, per contrastare l'inflazione e restituire potere d'acquisto alle famiglie – 3-02916

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in Italia continua inesorabilmente a salire il tasso d'inflazione, che nel mese di marzo 2022 ha segnato un aumento dell'1,2 per cento su base mensile e del 6,7 per cento su base annua (un valore così alto secondo l'Istat non si era più registrato sin dal 1991), mentre nell'eurozona l'inflazione a marzo 2022 è salita al 7,5 per cento, dal già elevato 5,9 per cento di febbraio 2022;

   il documento di economia e finanza 2022, approvato la scorsa settimana dal Parlamento, rileva come le forti tensioni sui mercati delle risorse energetiche e delle materie prime determinate dalla pandemia e dalla guerra russo-ucraina e il conseguente aumento dell'inflazione stiano determinando un significativo rallentamento dell'economia rispetto alle previsioni contenute nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza di settembre 2021 e nel documento programmatico di bilancio;

   su base annua l'inflazione nel 2022 dovrebbe attestarsi al 5,8 per cento, un valore altissimo rispetto all'1,7 per cento del 2021 e alla stima dell'1,6 per cento prevista nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che sta mettendo in serio pericolo la tenuta dei bilanci di famiglie e imprese a causa della sensibile perdita di potere di acquisto e della contrazione dei margini di profitto;

   lo stesso allarme è stato lanciato proprio ieri anche dalla Banca centrale europea, che nelle anticipazioni del suo Bollettino ha evidenziato come l'aumento dei prezzi sia «vento contrario per la ripresa dei consumi» e, in particolare, come i rincari dei prezzi dell'energia vadano a colpire con più forza le famiglie più povere, costringendo i nuclei ad attingere ai propri risparmi per fronteggiare l'aumento delle spese;

   l'improvvisa ripresa dell'inflazione ha provocato un deciso innalzamento della pressione fiscale nel 2021 e un balzo significativo del gettito tributario proveniente dalle imposte indirette –:

   quali urgenti iniziative intenda assumere, anche in ambito europeo, per contrastare l'aumento dell'inflazione e per restituire potere d'acquisto alle famiglie, anche destinando il maggiore introito fiscale a provvedimenti di sostegno alle famiglie in difficoltà.
(3-02916)


Iniziative in materia di cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali – 3-02917

   CATTANEO, D'ATTIS, MAZZETTI, GIACOMETTO e PORCHIETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il mercato delle cessioni dei crediti nel primo trimestre 2022 ha superato quota 40 miliardi di euro. Gran parte di questi crediti (oltre 35 miliardi di euro) è finita alle banche, una massa che ormai è difficile da gestire in relazione alla capienza fiscale del sistema;

   tutto il mercato delle cessioni dei crediti legati ai bonus fiscali (a partire dal «superbonus 110 per cento») viaggia verso il blocco totale, per l'impossibilità di accettare nuove richieste di cessione;

   gli ostacoli per i contribuenti che volevano cedere sono andati progressivamente aumentando. Il decreto-legge «sostegni ter» (il 27 gennaio 2022) ha ridotto a uno il numero dei trasferimenti possibili;

   da gennaio 2022 sono seguite diverse modifiche, che però ad avviso degli interroganti non hanno portato ancora a un punto di equilibrio sostenibile per tutti i diversi attori. Il decreto-legge n. 17 del 2022, appena convertito in legge, ha consentito di attivare una quarta cessione, che tuttavia si sta rivelando insufficiente a riattivare la circolazione dei crediti;

   nella risoluzione al documento di economia e finanza approvata dal Parlamento, il Governo si è impegnato a prorogare oltre il 30 giugno 2022 i termini per il raggiungimento del 30 per cento dei lavori per le case unifamiliari e villette per accedere al «superbonus 110 per cento»;

   questo, però, non ha risolto i problemi legati alla cessione del credito: si scontano infatti due limiti;

   il primo è che il trasferimento è possibile solo «in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni»: cioè quando il contatore abbia già raggiunto quota tre cessioni. Di fatto, si limita uno degli obiettivi principali della norma, che era quello di consentire agli istituti di scaricare una parte dei crediti, trasferendoli ai propri correntisti;

   il secondo limite è legato alla disposizione del decreto-legge «sostegni ter», nella quale si prevede che a partire dal 1° maggio 2022 scatterà il divieto di cessioni frazionate. Le banche potranno allora cedere solo crediti in blocco, costringendo chi li acquista a smaltirli secondo la loro pluriennale scansione originaria;

   i blocchi sopra delineati rischiano di mettere in difficoltà le aziende che operano sul mercato –:

   quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo in merito alle questioni delineate in premessa, in particolare per quel che riguarda la possibilità di consentire sempre la cessione banca-correntista, e non solo al quarto passaggio, e di depotenziare il divieto di cessione frazionata.
(3-02917)


Iniziative in relazione alle prestazioni erogate dal Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti «ex Fissa» – 3-02918

   CARELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il comma 103 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 stabilisce che: «Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi»; mentre il comma 113 dispone che: «Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'Inpgi, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'Inps, coordinati dal direttore generale dell'Inps, con il compito di pervenire all'unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022» e che il comitato esercita tali funzioni fino al 30 giugno 2022;

   il «Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti», dove gli editori versano il contributo obbligatorio «con le stesse modalità previste per le assicurazioni sociali obbligatorie», eroga la cosiddetta «ex fissa», prestazione previdenziale integrativa di natura contrattuale;

   si stima siano oltre 2.000 i giornalisti in attesa di ricevere questa prestazione, per un importo lordo vicino ai 140 milioni di euro, di cui circa 50 milioni di imposte;

   il fondo «ex fissa» è stato considerato previdenza e non retribuzione differita sia dalla Corte dei conti nelle relazioni sui bilanci Inpgi 1996-2019, sia dalla Corte di cassazione con sentenza n. 6137 del 9 marzo 2017; sulla base della Convenzione del 15 luglio 1985, i datori di lavoro devono versare al Fondo un contributo addizionale dell'1,50 per cento;

   da aprile 2009 le parti sociali hanno introdotto presso Inpgi un Fondo contrattuale addizionale (0,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui 0,50 per cento a carico del datore e 0,10 per cento a carico del giornalista) a contabilità separata;

   tale Fondo dovrebbe avere una dotazione attiva di circa 40 milioni di euro; non è nota la situazione reale dei crediti per indennità «ex fissa» maturati dai giornalisti prima e dopo il 1^ gennaio 2015, quando è entrato in vigore l'accordo del 24 giugno 2014 di gestione speciale –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per salvaguardare il risparmio dei giornalisti beneficiari del Fondo integrativo «ex fissa».
(3-02918)


Chiarimenti in merito all'efficacia del reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro – 3-02919

   MOLINARI, DURIGON, GIACCONE, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il reddito di cittadinanza, introdotto dal decreto-legge n. 4 del 2019 come misura di contrasto alla povertà, si è rivelato fallimentare nel suo intento, creando distorsioni nel mercato del lavoro e ammanchi nelle casse dello Stato;

   è oramai quasi quotidiana, infatti, la notizia dei diversi furbetti del reddito di cittadinanza; l'ultima, in ordine temporale, risale al 14 aprile 2022 allorquando l'Arma dei carabinieri ha reso noto in un comunicato che dal 1° gennaio 2021 a febbraio 2022 oltre 5 milioni di euro sono stati percepiti indebitamente da ben 955 persone che non avevano titolo per beneficiare del reddito di cittadinanza;

   nella regione Lazio «su 2.504 persone controllate che beneficiavano del reddito di cittadinanza ne sono state denunciate 543, con un ammontare complessivo di redditi indebitamente percepiti pari a 3.116.522 euro». «In Toscana, su 1.810 persone controllate 153 sono risultate prive dei requisiti previsti dalla normativa» e la truffa è stata pari a «636.998 euro. Nelle Marche sono state 67 le persone denunciate su 1.447 controllate, con 450.075 euro di redditi indebitamente percepiti». In Sardegna «su 3.260 persone controllate quelle denunciate sono state 163, con 863.670 euro di redditi indebitamente percepiti». In Umbria «su 554 persone controllate dai carabinieri 29 sono risultate prive dei requisiti, con 178.075 euro di redditi percepiti indebitamente»;

   la misura così concepita non solo si presta a raggiri e truffe, ma rappresenta anche un deterrente nella ricerca di nuova occupazione e, in specie per il settore del turismo, un vero e proprio freno al lavoro stagionale;

   lo stesso Ministro del turismo, Garavaglia, in occasione della seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea alla Camera dei deputati il 20 aprile 2022, ha confermato la difficoltà degli operatori del settore turistico-ricettivo di reperire personale – sembrerebbe manchino circa 250 mila unità – «soprattutto nei casi di rapporto di lavoro temporaneo o stagionale in cui l'ammontare dei redditi e l'instabilità del rapporto di lavoro non risultano sempre allettanti a fronte del reddito di cittadinanza percepito»; addirittura «c'è chi preferisce fare i tre giorni a chiamata e non andare proprio per non perdere il reddito di cittadinanza» –:

   in quali termini il reddito di cittadinanza si sia rivelato misura di politica attiva del lavoro ovvero quale sia il numero dei percettori ricollocati e di essi quanti i giovani fino a 26 anni.
(3-02919)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 1762 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: VALENTE ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATISTICHE IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2805)

A.C. 2805 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge è volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

A.C. 2805 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Obblighi generali di rilevazione)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.
  2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, con appositi provvedimenti. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT è il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato.
  3. La relazione annuale di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
  4. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
  5. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

   a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;

   b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

  6. L'ISTAT assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

A.C. 2805 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Relazione al Parlamento sull'attività
dell'ISTAT)

  1. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.

A.C. 2805 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Strutture sanitarie e rilevazioni dati)

  1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e rilevando:

   a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;

   b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;

   c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2805 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)

  1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.
  3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

   a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;

   b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

   c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;

   d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;

   e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;

   f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

   g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

   h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;

   i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;

   l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;

   m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;

   n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;

   o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;

   p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

   q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

   r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

   s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;

   t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;

   u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

   v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

   z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;

   aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

   bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

   cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

   dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

  4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.
  5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

A.C. 2805 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Rilevazioni del Ministero della giustizia)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

   a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché alla persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

   b) con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo.

A.C. 2805 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(ISTAT e centri antiviolenza)

  1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini della relazione di cui all'articolo 2. Le indagini devono evidenziare:

   a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima;

   b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;

   c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

  2. I dati rilevati nell'ambito delle indagini di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.
  3. Al fine di non gravare sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1.

A.C. 2805 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, disciplina la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, con la finalità di poterne monitorare il fenomeno ed elaborare efficaci politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo;

    si prevede, tra l'altro, che l'Istat e il Sistema Statistico Nazionale realizzino un'indagine triennale sulla violenza contro le donne, al fine di produrre delle stime disaggregate sui diversi tipi di violenza. Non solo quindi dati sulla violenza fisica, ma anche sulla violenza sessuale, psicologica, economica, compresi gli atti persecutori;

    nelle scorse settimane è stata avviata una campagna di sensibilizzazione dal titolo «Dateci i dati!» promossa dal Centro «Informare un'h», impegnato sui temi della disabilità al femminile, a cui hanno aderito anche altre associazioni come la FISH e la UILDM, per chiedere che i dati e le statistiche sulla violenza di genere, siano disaggregati per la disabilità, e rilevino informazioni anche sull'accessibilità dei luoghi e dei servizi antiviolenza;

    la questione è fondamentale, perché le donne con disabilità sono esposte alla violenza di genere più delle altre donne, e la mancanza di dati statistici impedirebbe di definire politiche di contrasto alla violenza specifiche per le loro caratteristiche. La rilevazione sull'accessibilità dei centri antiviolenza e delle case rifugio avrebbe invece lo scopo di individuare le barriere di varia natura che le donne con disabilità incontrano nell'accedere a questi servizi, e definire un piano di abbattimento delle stesse barriere,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative affinché i dati e le statistiche sulla violenza di genere siano disaggregati anche per la variabile della disabilità, e rilevino inoltre informazioni sull'accessibilità dei luoghi e dei servizi antiviolenza, al fine di individuare le barriere di varia natura che le donne con disabilità incontrano nell'accedere a questi servizi, per poter definire conseguentemente un piano di abbattimento delle medesime barriere;

   a garantire che anche gli operatori e operatrici dei centri antiviolenza e delle case rifugio, raccolgano dati disaggregati anche per la disabilità nel momento della presa in carico delle vittime di violenza.
9/2805/1. Versace, Bagnasco, Spena, Marrocco, Novelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo all'esame dell'Aula avente oggetto: «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere» è un provvedimento strategico per la prevenzione della violenza contro le donne, la protezione delle vittime e la punizione degli autori, in linea con le disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul del 2011 che l'Italia ha ratificato con la legge n. 77/2013;

    in particolare l'articolo 2 del testo rubricato «Obblighi generali di rilevazione» prevede che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità – si avvalga per la conduzione di indagini campionarie dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN);

    pertanto l'ISTAT e il SISTAN devono realizzare, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale;

    il grave ritardo italiano in relazione alla mancanza di maggiori e più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza subita dalle donne, in tutti gli ambiti, è stato più volte sottolineato dalle istituzioni europee;

    per anni le richieste della Corte di Strasburgo e del Comitato dei ministri sono state disattese, nonostante quanto raccomandato dalla «Convenzione di Istanbul» e dal rapporto del Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, pubblicato all'inizio del 2020, nonché dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere;

    il provvedimento in esame colma, almeno parzialmente, l'indicata lacuna tramite la previsione della citata indagine campionaria con cadenza triennale, lasso di tempo che potrebbe tradursi in una sostanziale inefficacia della previsione de qua, stante la rapida evoluzione dei fenomeni in questione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a realizzare le rilevazioni statistiche almeno con cadenza biennale anziché triennale, considerato quanto chiesto dall'Europa.
9/2805/2. Giannone.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere disciplinando, in particolare, la raccolta di dati e di informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo;

    l'articolo 2, in particolare, dispone che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) realizzino, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale;

    al fine di sistematizzare la raccolta dei dati sulla violenza di genere, l'articolo 4 introduce, inoltre, l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e, in particolare, per le unità operative di pronto soccorso, di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;

    con la medesima finalità, l'articolo 5 istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo alle informazioni che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;

    dette disposizioni in materia di rilevamento dati si rivelano essenziali per poter sviluppare politiche adeguate di prevenzione della violenza contro le donne, protezione delle vittime e punizione degli autori, in adesione rispetto ai prìncipi contenuti nella Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – meglio nota come «Convenzione di Istanbul» – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e ratificata dall'Italia tramite la legge 27 giugno 2013, n. 77. Per strutturare una risposta efficace al drammatico problema della violenza sulle donne non si può prescindere, infatti, dalle indagini statistiche che permettano di valutare la reale incidenza del fenomeno;

    dalla lettura del provvedimento in esame si rileva come, relativamente al sistema di rilevamento, manchi un riferimento espresso alle vittime di violenza che versano in circostanze di particolare vulnerabilità quali le donne con disabilità;

    il provvedimento contiene solo alcuni riferimenti a condizioni di particolare vulnerabilità, nel comma 3 dell'articolo 5, ove, in merito alla relazione tra l'autore e la vittima del reato, si specifica che tale relazione è rilevata, tra gli altri, anche per i reati di abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale e di circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

    in realtà, l'intersezione del fattore del genere con quello della disabilità pone problematiche specifiche che un tale approccio rischia di tralasciare: le donne con disabilità, infatti, possono subire, oltre alle diverse forme di violenza di genere (fisica, psicologica, sessuale, economica), anche violenze specifiche quali, ad esempio, l'uso improprio dei farmaci, l'autorizzazione dei trattamenti sanitari da parte di terzi – tra i quali gli aborti e le sterilizzazioni forzati – ovvero il danneggiamento o la sottrazione degli ausili per l'autonomia;

    il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità; a tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società;

    in linea con i princìpi espressi nella predetta Convenzione, la pianificazione di interventi specifici volti a prevenire e contrastare la violenza sulle donne con disabilità richiede innanzitutto descrivere il fenomeno stesso raccogliendo in maniera sistematica i dati statistici relativi alle vittime di violenza di genere in condizioni di disabilità;

    allo stato attuale, gli unici dati probabilistici sulla violenza di genere ai danni di persone con disabilità sono quelli raccolti dall'ISTAT nel 2014: se il 31,5 per cento delle donne senza limitazioni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita, la percentuale sale al 36,6 per cento per le donne con disabilità; il rischio di subire stupri o tentati stupri è doppio per le donne con disabilità (10 per cento) rispetto a quelle senza limitazioni (4.7 per cento);

    il 31,4 per cento delle donne con gravi limitazioni ha subito violenza psicologica dal partner attuale, mentre per le altre donne la percentuale è del 25 per cento; infine, anche rispetto allo stalking prima o dopo la separazione, si registra una sensibile differenza tra le donne che lo hanno subito: la percentuale è del 21,6 per cento per le donne con gravi limitazioni mentre per le donne senza limitazioni è del 14,3 per cento; in data 15 ottobre 2019, la Camera dei deputati ha approvato la mozione 1/00243, a cui sono state abbinate le mozioni 1/00262,1/00263 e 1/00264, che prevede una serie articolata di impegni del Governo finalizzati al contrasto e alla prevenzione della discriminazione multipla nei confronti delle donne con disabilità;

    tra questi, l'impegno di cui alla lettera i) richiede al Governo di «promuovere strumenti e procedure di rilevamento e valutazione della diffusione, della gravità e delle conseguenze del fenomeno della discriminazione multipla ai danni delle ragazze e delle donne con disabilità, nonché dell'efficacia degli strumenti di prevenzione e di contrasto messi in campo dalle istituzioni»;

    per attuare azioni e politiche mirate per le donne disabili appare dunque necessario prevedere che i dati sulla violenza di genere raccolti con il sistema istituito dalla proposta di legge in esame siano disaggregati anche in funzione della disabilità, colmando una lacuna che altrimenti sì ripercuoterebbe sulla fase di elaborazione di tali politiche di contrasto al fenomeno,

impegna il Governo

ad adottare, anche in fase attuativa del provvedimento in esame, le iniziative necessarie all'adozione di strumenti e procedure di rilevamento e valutazione della diffusione, della gravità e delle conseguenze del fenomeno della violenza di genere ai danni delle ragazze e delle donne con disabilità, come, ad esempio, la disaggregazione dei dati anche per la variabile delle diverse disabilità.
9/2805/3. Noja.