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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 25 maggio 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO

Pdl n. 2493-2804 – Disciplina del volo da diporto o sportivo

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 7 minuti 1 ora e 14 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 3 minuti 5 ore e 26 minuti
MoVimento 5 Stelle 38 minuti 59 minuti
Lega – Salvini premier 37 minuti 53 minuti
Partito Democratico 35 minuti 44 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 34 minuti 40 minuti
Fratelli d'Italia 32 minuti 28 minuti
Italia Viva 32 minuti 26 minuti
Coraggio Italia 31 minuti 24 minuti
Liberi e Uguali 31 minuti 21 minuti
Misto: 33 minuti 31 minuti
  Alternativa 10 minuti 10 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 5 minuti 4 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 5 minuti 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti 3 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

Pdl cost. n. 3531 e abb. – Modifica all'articolo 33 della Costituzione,
in materia di attività sportiva

Discussione sulle linee generali: 9 ore e 30 minuti.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 35 minuti
Gruppi 7 ore e 5 minuti
MoVimento 5 Stelle 51 minuti
Lega – Salvini premier 49 minuti
Partito Democratico 48 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 48 minuti
Fratelli d'Italia 46 minuti
Italia Viva 46 minuti
Coraggio Italia 46 minuti
Liberi e Uguali 45 minuti
Misto: 46 minuti
  Alternativa 14 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 7 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 7 minuti
  Centro Democratico 4 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 4 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 4 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti

Mozione n. 1-00444 e abb. - iniziative in materia di prevenzione e cura delle malattie
oncologiche, anche nel quadro del Piano europeo di lotta contro il cancro

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione

Mozione n. 1-00536 - iniziative per una strategia nazionale per la prevenzione del suicidio

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione

Mozione n. 1-00540 e abb. - Iniziative in materia di energia nucleare di nuova generazione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 28 marzo 2022

Mozione n. 1-00618 e abb. - Iniziative per la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 9 maggio 2022

Mozione n. 1-00639 e abb. - Iniziative volte ad incrementare le misure per il contrasto della peste suina africana e per il sostegno della filiera suinicola

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 9 maggio 2022

Mozione n. 1-00586 e abb. - Iniziative in materia di disciplina di bilancio e
governance economica dell'Unione europea

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 21 marzo 2022

Pdl 1059-A/R – Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 37 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 8 minuti
MoVimento 5 Stelle 33 minuti
Lega – Salvini premier 30 minuti
Partito Democratico 25 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 22 minuti
Fratelli d'Italia 16 minuti
Italia Viva 15 minuti
Coraggio Italia 13 minuti
Liberi e Uguali 12 minuti
Misto: 22 minuti
  Alternativa 6 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e del 24 giugno 2022

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 10 minuti.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti 5 minuti
Gruppi 1 ora e 50 minuti
(discussione)
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto)
MoVimento 5 Stelle 17 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 16 minuti 10 minuti
Partito Democratico 13 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 12 minuti 10 minuti
Fratelli d'Italia 9 minuti 10 minuti
Italia Viva 8 minuti 10 minuti
Coraggio Italia 8 minuti 10 minuti
Liberi e Uguali 7 minuti 10 minuti
Misto: 20 minuti 20 minuti
  Alternativa 4 minuti 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 25 maggio 2022.

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Ceccanti, Ciampi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ehm, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Paolini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tucci, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Ceccanti, Ciampi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ehm, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Paolini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tucci, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 maggio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BELOTTI: «Disciplina degli sport elettronici o virtuali (e-sport) e delle connesse attività professionali ed economiche» (3626);

   PATELLI: «Modifiche all'articolo 108 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di istituzione del ruolo unico degli investigatori speciali del Ministero dell'interno» (3627).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 24 maggio 2022 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie:

   «Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane» (3628).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri):

  BORGHESE: «Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero» (3214) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura)

  MOLLICONE: «Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica» (3599) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  S. 2317. – Senatori NENCINI ed altri: «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti» (approvata dal Senato) (3624) Parere delle Commissioni I e V.

   VIII Commissione (Ambiente)

  PRISCO: «Disposizioni per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione del lago Trasimeno» (3336) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti)

  ANZALDI: «Modifica all'articolo 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, concernente la riscossione del canone di abbonamento alle radioaudizioni» (3600) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

  LUCASELLI: «Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di atti persecutori, nonché istituzione di un fondo per l'indennizzo delle vittime» (563) Parere delle Commissioni I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro)

  S. 2318. – «Delega al governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» (approvato dal Senato) (3625) Parere delle Commissioni I, V, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica dell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma dell'articolo 72 del Regolamento, le seguenti proposte di legge – già assegnate, rispettivamente, alla VI Commissione (n. 3337) e alla X Commissione (nn. 1239, 2411 e 2739) – sono assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), che ne hanno fatto richiesta:

   MOR ed altri: «Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione» (1239) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   PORCHIETTO ed altri: «Disposizioni per la promozione delle start-up di elevato contenuto tecnologico e agevolazioni per favorire l'accesso delle medesime al mercato del capitale di rischio» (2411) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   CENTEMERO ed altri: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione» (2739) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;

   CARABETTA: «Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali agli investimenti in start-up innovative» (3337) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 25 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 11/2022 del 28 aprile-24 maggio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Bari.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 25 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, riferita agli anni 2020 e 2021 (Doc. CXVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 maggio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Sesta relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2022) 243 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (COM(2022) 156 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 29 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 maggio 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE PER UNA COOPERAZIONE BILATERALE RAFFORZATA, FATTO A ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021 (A.C. 3423-A)

A.C. 3423-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

A.C. 3423-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

A.C. 3423-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Trattato stesso.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Ordine di esecuzione)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La piena e intera esecuzione del Trattato è comunque subordinata alla risoluzione di qualsivoglia controversia relativa ai confini tra i due Stati.
2.50. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Montaruli.

(Inammissibile)

A.C. 3423-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3423-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3423-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    in data 26 novembre 2021 è stato firmato il «Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata» tra Italia e Francia. Tra i vari punti, aspetto preminente della cooperazione frontaliera sarà lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti ferroviari, stradali e marittimi, con particolare riguardo, in ragione degli aspetti ambientali, alla mobilità ferroviaria transalpina. Speciale rilievo rivestiranno in quest'ambito le Conferenze intergovernative settoriali;

    l'articolo 10 del Trattato sulla Cooperazione transfrontaliera prevede di strutturare la politica transfrontaliera italo-francese attraverso l'istituzione di un Comitato di cooperazione frontaliera; il territorio di frontiera delle «Alpi del mare» è stato oggetto di significative progettazioni volte ad efficientare i collegamenti, ma soprattutto a valorizzare la naturale vocazione turistica dell'area attraverso la linea ferroviaria (più di 100 chilometri su rotaie);

    il «Treno delle Meraviglie» (linea Cuneo – Ventimiglia – Nizza), è da sempre considerato un gioiello di ingegneria ferroviaria: per attraversare le Alpi Marittime sono stati realizzati arditi ponti che attraversano da un lato all'altro le strette valli Roya e Vermenagna e numerose gallerie scavate nella montagna;

    la riattivazione completa della Cuneo-Nizza, dopo le lunghe e costose riparazioni post-belliche, nel 1979, è già stata simbolo della rinata amicizia tra italiani e francesi;

    nonostante la spettacolarità e funzionalità per collegare il Piemonte alla Liguria di ponente e alla Costa Azzurra dopo gli anni 80, l'infrastruttura non è stata considerata, nei fatti, di interesse strategico tanto da ricadere nelle responsabilità di governi regionali e locali sia in Italia che in Francia, producendo ritardi nei processi decisionali;

    nel 2018, dopo l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di cui l'Italia si è fatta carico, sono ripartite alcune corse giornaliere, ma il dipartimento francese delle «Alpes Maritimes» ha istituito corse in bus tra Tenda e Menton, meno care rispetto al treno;

    il Programma di lavoro italo – francese, collegato al Trattato, al punto 10 prevede di: approvare la nuova Convenzione intergovernativa che inquadri le modalità di manutenzione corrente e di sfruttamento della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia e intraprendere azioni comuni per un rapido ripristino dell'infrastruttura di questa linea e per il suo adeguamento ai fini del ritorno a livelli di servizi commerciali adeguati;

    terminare i lavori del tunnel di Tenda, proseguendo lo stretto coordinamento all'interno della commissione intergovernativa competente e tra le autorità incaricate della ricostruzione delle infrastrutture colpite dalla tempesta Alex-Brigitte,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi per perseguire, entro l'anno corrente, l'approvazione della nuova Convenzione intergovernativa, all'interno della quale siano chiarite in maniera efficace ed esaustiva le responsabilità in materia di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia;

   a istituire e sperimentare celermente il meccanismo per il rilevamento e l'analisi degli ostacoli alla cooperazione previsto nell'ambito del Programma di lavoro, individuando possibili soluzioni per allineare l'avanzamento dei lavori del tunnel Tenda e garantire l'organizzazione di servizi transfrontalieri adeguati di trasporto merci e persone verso le zone toccate dalla tempesta Alex-Brigitte.
9/3423-A/1. Gribaudo, Fassino, Quartapelle Procopio, Fornaro, Di Muro.


   La Camera,

   premesso che:

    in data 26 novembre 2021 è stato firmato il «Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata» tra Italia e Francia. Tra i vari punti, aspetto preminente della cooperazione frontaliera sarà lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti ferroviari, stradali e marittimi, con particolare riguardo, in ragione degli aspetti ambientali, alla mobilità ferroviaria transalpina. Speciale rilievo rivestiranno in quest'ambito le Conferenze intergovernative settoriali;

    l'articolo 10 del Trattato sulla Cooperazione transfrontaliera prevede di strutturare la politica transfrontaliera italo-francese attraverso l'istituzione di un Comitato di cooperazione frontaliera; il territorio di frontiera delle «Alpi del mare» è stato oggetto di significative progettazioni volte ad efficientare i collegamenti, ma soprattutto a valorizzare la naturale vocazione turistica dell'area attraverso la linea ferroviaria (più di 100 chilometri su rotaie);

    il «Treno delle Meraviglie» (linea Cuneo – Ventimiglia – Nizza), è da sempre considerato un gioiello di ingegneria ferroviaria: per attraversare le Alpi Marittime sono stati realizzati arditi ponti che attraversano da un lato all'altro le strette valli Roya e Vermenagna e numerose gallerie scavate nella montagna;

    la riattivazione completa della Cuneo-Nizza, dopo le lunghe e costose riparazioni post-belliche, nel 1979, è già stata simbolo della rinata amicizia tra italiani e francesi;

    nonostante la spettacolarità e funzionalità per collegare il Piemonte alla Liguria di ponente e alla Costa Azzurra dopo gli anni 80, l'infrastruttura non è stata considerata, nei fatti, di interesse strategico tanto da ricadere nelle responsabilità di governi regionali e locali sia in Italia che in Francia, producendo ritardi nei processi decisionali;

    nel 2018, dopo l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di cui l'Italia si è fatta carico, sono ripartite alcune corse giornaliere, ma il dipartimento francese delle «Alpes Maritimes» ha istituito corse in bus tra Tenda e Menton, meno care rispetto al treno;

    il Programma di lavoro italo – francese, collegato al Trattato, al punto 10 prevede di: approvare la nuova Convenzione intergovernativa che inquadri le modalità di manutenzione corrente e di sfruttamento della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia e intraprendere azioni comuni per un rapido ripristino dell'infrastruttura di questa linea e per il suo adeguamento ai fini del ritorno a livelli di servizi commerciali adeguati;

    terminare i lavori del tunnel di Tenda, proseguendo lo stretto coordinamento all'interno della commissione intergovernativa competente e tra le autorità incaricate della ricostruzione delle infrastrutture colpite dalla tempesta Alex-Brigitte,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi per perseguire, entro un anno, l'approvazione della nuova Convenzione intergovernativa, all'interno della quale siano chiarite in maniera efficace ed esaustiva le responsabilità in materia di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia;

   a istituire e sperimentare celermente il meccanismo per il rilevamento e l'analisi degli ostacoli alla cooperazione previsto nell'ambito del Programma di lavoro, individuando possibili soluzioni per allineare l'avanzamento dei lavori del tunnel Tenda e garantire l'organizzazione di servizi transfrontalieri adeguati di trasporto merci e persone verso le zone toccate dalla tempesta Alex-Brigitte.
9/3423-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Gribaudo, Fassino, Quartapelle Procopio, Fornaro, Di Muro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021;

    i confini tra Italia e Francia nella zona del massiccio del Monte Bianco sono da tempo oggetto di una controversia internazionale, riguardante la cima del Monte Bianco e la zona del Colle del Gigante – Punta Helbronner, di rilievo per l'Italia come punto di arrivo della funivia proveniente da Courmayeur e come sito dello storico rifugio Torino;

    questa controversia nasce dalle cartografie ufficiali francesi in cui i confini di Stato vengono tracciati in violazione dei trattati internazionali; sia il Trattato di Torino del 24 marzo 1860 (con la «Convenzione di delimitazione delle frontiere» del 7 marzo 1861), sia il Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, stabiliscono, infatti, che la frontiera tra l'Italia e la Francia corre sullo spartiacque, ovvero sulla linea displuviale nel massiccio del Monte Bianco; in base a questa impostazione il confine passa sulla cima del Monte Bianco e sulla displuviale del Colle del Gigante, lasciando una consistente porzione di Punta Helbronner e tutta la zona circostante il rifugio Torino nel territorio italiano;

    nonostante ciò, le autorità francesi hanno assunto decisioni amministrative prevedendo l'inclusione nel territorio francese sia della vetta del Monte Bianco sia di una estesa zona nell'area del Colle del Gigante;

    la situazione si era aggravata già nel 2015 a seguito dell'apertura al pubblico dell'impianto funiviario italiano denominato «Skyway Monte Bianco» (che collega Courmayeur con Punta Helbronner) e del successo commerciale ottenuto in concorrenza con l'omologo impianto francese di Chamonix. Su incarico del sindaco di Chamonix, senza alcuna concertazione con le autorità italiane, sono stati istallati dei sistemi di chiusura al cancello che il gestore funiviario italiano aveva posizionato sulla terrazza del rifugio Torino per motivi di sicurezza, impedendo il diretto accesso dal rifugio al Ghiacciaio del Gigante e alle cime del massiccio. Anche grazie all'interrogazione presentata all'epoca dal senatore Aldo Di Biagio, si giunse ad un accordo tra i due Paesi, con il quale si stabiliva che in futuro nessuna parte avrebbe intrapreso atti unilaterali sulle porzioni di territorio interessate;

    questo accordo è stato violato dai comuni di Chamonix e di Saint-Gervais che, con un'ordinanza congiunta, il 27 giugno 2019 hanno vietato il sorvolo in parapendio in tutta la zona circostante la vetta del Monte Bianco, invadendo anche il territorio ricadente sotto la sovranità italiana;

    l'istituto geografico militare, ricevuta la segnalazione dell'ordinanza dalla Guardia di finanza di Entrèves (Courmayeur), ha informato il Maeci, invitando la Farnesina ad attivarsi per trovare una soluzione, e la Procura di Aosta ha aperto un fascicolo, mentre il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha inoltrato la documentazione alla regione Valle d'Aosta, chiedendo di fissare un incontro per discutere la questione;

    nell'ottobre 2020, in risposta a un'interrogazione presentata dal Gruppo di Fratelli d'Italia il Governo ha confermato che il provvedimento francese «è stato adottato senza la previa consultazione né la previa informazione delle autorità locali italiane, contrariamente a quanto concordato a livello tecnico nel 2016 e nel 2018 in sede di commissione mista italo-francese per la manutenzione del tracciato dei confini» e che, conseguentemente, il Ministero degli affari esteri «ha subito proceduto a rappresentare formalmente e con fermezza alle autorità francesi la tradizionale posizione italiana riguardo alla linea di confine, sia come reazione alla “violazione dei confini e della sovranità nazionale” effettuata simbolicamente dal provvedimento amministrativo delle autorità locali francesi, sia con l'obiettivo di evitare che possa essere invocata in futuro una presunta acquiescenza italiana alle pretese francesi, tale da pregiudicare la nostra posizione»;

    nella medesima occasione il Governo ha, altresì, dichiarato che «continuerà a seguire la questione con la controparte francese nelle sedi opportune, a livello sia politico che tecnico, al fine di addivenire quanto prima possibile ad una soluzione soddisfacente della questione»;

    tale soluzione non solo non è stata raggiunta ma è lontana dall'essere approntata e si teme che il Trattato del quale si chiede la ratifica possa pregiudicare una rapida risoluzione della controversia,

impegna il Governo

a promuovere nelle opportune sedi e nell'ambito della cooperazione iniziative volte alla rapida risoluzione di qualsivoglia controversia relativa ai confini tra i due Stati.
9/3423-A/2. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Montaruli.


   La Camera

impegna il Governo

a promuovere nelle opportune sedi e nell'ambito della cooperazione iniziative volte alla rapida risoluzione di qualsivoglia controversia relativa ai confini tra i due Stati.
9/3423-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Montaruli.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Posizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale rispetto all'invio di ulteriori armamenti all'Ucraina – 3-02985

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   nelle scorse settimane il Presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha dichiarato a più riprese la contrarietà del suo partito all'invio di armi all'Ucraina: «il MoVimento 5 Stelle si è dichiarato favorevole ad aiutare militarmente l'Ucraina sin dall'inizio, ma è stata una decisione molto sofferta (...) dopo tre invii di armi, l'Italia ha già dato il suo contributo. Ora deve impegnarsi per sforzi diplomatici più intensi, si deve evitare un'escalation militare»;

   in tal senso il MoVimento 5 stelle si è espresso anche nell'ambito dell'informativa urgente resa dal Presidente del Consiglio dei ministri giovedì 19 maggio 2022, nell'aula della Camera dei deputati: «Dopo tre decreti sull'invio di mezzi e strumenti di difesa militare, riteniamo indispensabile, Presidente, un confronto politico per analizzare i risultati oggi raggiunti e disegnare in modo unitario un nuovo quadro di intervento»;

   la linea di Governo stabilita a inizio marzo 2022 sulla guerra all'Ucraina prevedeva un sostegno politico, economico e militare alla difesa di Kiev e la risoluzione, a prima firma del capogruppo del MoVimento 5 stelle alla Camera dei deputati Davide Crippa e sottoscritta da tutti i partiti approvata il 1° marzo 2022 dall'Assemblea della Camera dei deputati, ha impegnato il Governo alla «cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione»;

   in una recente intervista al quotidiano spagnolo El Pais il Presidente Conte ha smentito l'ipotesi di una diversità di vedute con il Ministro interrogato, anch'egli esponente di spicco del MoVimento 5 Stelle, affermando che: «Anche il Ministro degli esteri sta lavorando in questa direzione ed è convinto degli sforzi diplomatici per arrivare a un cessate il fuoco» –:

   quale sia la posizione del Ministro interrogato rispetto all'invio di ulteriori armamenti all'Ucraina.
(3-02985)


Intendimenti in ordine alla sospensione dei procedimenti di revoca di contributi statali assegnati ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche, nonché in ordine alla semplificazione del relativo sistema di monitoraggio – 3-02986

   MOLINARI, BELOTTI, BITONCI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, BELLACHIOMA, CLAUDIO BORGHI, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, PATASSINI, PATERNOSTER, BORDONALI, DI MURO, FOGLIANI, IEZZI, INVERNIZZI, RAVETTO, STEFANI, TONELLI, ZIELLO, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con la legge di bilancio per il 2020 era stata prevista, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza di strade ed edifici pubblici, abbattimento delle barriere architettoniche;

   i dati sui lavori delle opere finanziate andavano inseriti dai comuni nel sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche – Mop» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni – Bdap»;

   l'inizio lavori per i contributi del 2020 era fissato entro il 15 novembre 2020, mentre per quelli del 2021 entro il 31 dicembre 2021;

   l'assegnazione era prevista per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio, per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio;

   migliaia di comuni stanno ricevendo una comunicazione dalla direzione centrale della finanza locale in cui si comunica l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca del finanziamento ricevuto;

   i progetti di cui si chiede la revoca del finanziamento sono ben 4.770 riferiti a circa 3.000 comuni: per alcuni vengono revocati i contributi sia del 2020 che del 2021, per un importo totale di ben 498.030.000 euro;

   le causali addotte si riferiscono a: avvio delle opere oltre i termini previsti, parziale o mancato utilizzo nei termini previsti del finanziamento concesso non risultando Cup associati al citato finanziamento, errato inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio previsto;

   secondo diverse amministrazioni comunali in molti casi i dati richiesti sono stati inseriti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni e, considerati i numeri delle infrazioni contestate, è difficile ipotizzare un numero così elevato di comuni inadempienti;

   i sindaci lamentano anche la complessità delle procedure burocratiche, anche in considerazione degli organici ridottissimi degli enti locali, in particolare dei piccoli comuni –:

   se intenda adottare iniziative per la sospensione dei procedimenti di revoca contestualmente all'avvio di una verifica del sistema Banca dati delle pubbliche amministrazioni e di un tavolo di confronto tecnico con Anci e Uncem per la semplificazione delle procedure burocratiche per la registrazione dei lavori pubblici.
(3-02986)


Tempi per la conclusione della valutazione delle istanze relative al Fondo nuove competenze – 3-02987

   CARELLI. —Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   al fine di contrastare gli effetti economici dell'epidemia causata dal COVID-19 e, in particolare, considerati l'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, l'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2020 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2020, Anpal (Agenzia nazionale politiche attive lavoro) ha emanato pubblico avviso per rendere note le modalità per l'accesso al Fondo nuove competenze; l'obiettivo del fondo è consentire ai lavoratori di adattare le loro competenze ai cambiamenti nella carriera professionale; ma la vera novità è che la formazione viene accompagnata da una rimodulazione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, per tutti i lavoratori interessati allo sviluppo del proprio capitale umano;

   grazie alla stretta collaborazione tra imprese e sindacati, che devono sottoscrivere uno specifico accordo, il fondo finanzia una sorta di reddito per il lavoratore in formazione a carico del Fondo sociale europeo, attraverso il Piano operativo nazionale Sistemi di politiche attive dell'occupazione (Pon Spao), e delle regioni, attraverso i Piani operativi regionali e i fondi interprofessionali; stante l'importanza di tale fondo e dell'opportunità che esso rappresenta per le imprese e per i lavoratori, non si comprendono le ragioni del ritardo circa la comunicazione di ammissione a istruttoria e valutazione delle istanze di finanziamento presentate entro il 30 giugno 2021, secondo quanto previsto dal decreto del commissario straordinario Anpal n. 27 del 1° febbraio 2022, e le ragioni del ritardo nell'erogazione dei saldi per le imprese ammesse al finanziamento che hanno regolarmente trasmesso il rendiconto dell'attività già dai mesi di giugno-luglio 2021;

   ad oggi, infatti, quasi la totalità delle imprese che hanno presentato istanza nel mese di maggio 2021 sono in attesa di risposta, così come sono in attesa anche le imprese che hanno presentato richiesta di saldo –:

   quando suddette imprese riceveranno risposta circa l'approvazione della domanda e le richieste di saldo dei pagamenti, ormai giacenti da un anno, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, perché solo con azioni e risposte chiare e mirate si potrà non solo snellire la burocrazia, ma, soprattutto, consentire a tale strumento di essere davvero funzionale allo scopo per il quale è stato istituito.
(3-02987)


Iniziative urgenti per il contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro, anche nell'ottica della definizione di un'organica disciplina in materia – 3-02988

   DE LORENZO e FORNARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   i dati contenuti nell'ultimo report dell'Inail sull'andamento degli infortuni sui luoghi di lavoro relativo al primo trimestre 2022 evidenziano un incremento rispetto al pari periodo del 2021: gli incidenti avvenuti in occasione di lavoro, esclusi quindi quelli occorsi nel tragitto tra l'abitazione e il posto di lavoro, sono passati dai 115.286 del 2021 ai 176.545 del 2022 (+53,1 per cento);

   i dati relativi alle morti sui luoghi lavoro continuano ad essere drammatici: nel primo trimestre 2022 sono stati 138 gli infortuni con esito mortale;

   si condivide quanto affermato dal Ministro interrogato che, per assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico, occorre intervenire ribaltando l'attuale modello di competizione basato sull'abbassamento del costo del lavoro e su dinamiche quantitative che espongono di più al rischio i lavoratori;

   si apprezzano le iniziative del Governo e del Ministro interrogato dirette non solo ad incrementare il numero degli ispettori, ma anche ad una diversa e meno settoriale formazione che superi le problematiche derivanti dalle competenze attribuite agli enti e agli istituti di vigilanza, prendendo anche atto dell'impegno del Ministro interrogato di risolvere in tempi brevi i problemi derivanti dalla mancata corresponsione di alcune indennità;

   per assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro appare significativa la scelta di aver previsto, con riferimento agli interventi programmati per l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la promozione di politiche partecipate di contrasto del rischio infortunistico mediante ulteriore qualificazione dei compiti ascritti all'Inail, che, in sede di sottoscrizione di protocolli d'intesa con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati, dovrà supportare la progettazione di programmi di formazione, l'attivazione di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la realizzazione di ricerche e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza del lavoro, nonché l'implementazione di modelli di organizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;

   nonostante gli interventi del Governo, come dimostrano i dati sopra riportati, la situazione rimane drammatica –:

   quali ulteriori iniziative il Ministro interrogato e il Governo intendano adottare per contrastare anche nell'immediato il crescente fenomeno degli infortuni sul lavoro e se non ritengano necessario un intervento di natura normativa diretto a definire un'organica e innovativa disciplina in materia.
(3-02988)


Iniziative per il collocamento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'operatività del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – 3-02989

   D'ARRANDO, INVIDIA, BARZOTTI, PALLINI, CIPRINI, COMINARDI, DAVIDE AIELLO, SEGNERI, TUCCI e TRIPIEDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'impianto della legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha istituito, all'articolo 13, comma 4, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, ha radicalmente modificato l'approccio del collocamento delle persone disabili, ponendole in una posizione diversa da quella di soggetti semplicemente destinatari di assistenza e facendole assurgere a cittadini titolari di un vero e proprio diritto al lavoro;

   l'indagine della Corte dei conti, che ha riguardato gli esercizi dal 2014 al 2021 del suddetto fondo, evidenzia che, a fronte del dato complessivo di lavoratori assunti nel periodo considerato (2016-2021), pari a 11.882 unità, la maggior parte ha una riduzione della capacità lavorativa compresa fra il 67 ed il 79 per cento (4.806). Più basso risulta essere il numero dei lavoratori assunti (4.223) con grado elevato di disabilità (maggiore del 79 per cento). Decisamente più contenuto si mostra il dato complessivo dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, pari a 2.853, che rappresentano il 24 per cento del totale dei lavoratori disabili assunti nel periodo, dei quali poco più di mille a tempo determinato e la restante quota a tempo indeterminato;

   sulla base delle risultanze dell'indagine in parola, sarebbe emerso un utilizzo non efficiente delle fonti che concorrono al finanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e che consisterebbero nel riversamento delle entrate derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro per l'esonero dall'obbligo assunzionale e nei versamenti effettuati da privati a titolo spontaneo e solidale;

   tale inefficienza riguarderebbe le asimmetrie informative che comportano la mancata coincidenza dei dati in possesso delle amministrazioni interessate, con evidenti ricadute in termini di trasparenza della gestione e di controllo dei risultati;

   alla carenza di concertazione nella gestione del fondo in oggetto non avrebbe sopperito adeguatamente neppure l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che ha il compito di predisporre il programma biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per dare concreta attuazione al collocamento mirato per le persone con disabilità, avendo cura di programmare, attraverso il coordinamento e la concertazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre componenti istituzionali, le risorse necessarie per il finanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
(3-02989)


Intendimenti del Governo in merito a interventi integrativi e correttivi della disciplina in materia di assegno unico e universale per i figli a carico – 3-02990

   LEPRI, CARNEVALI, DELRIO, SIANI, DE FILIPPO, BERLINGHIERI, FIANO e LORENZIN. — Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, relativo all'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, è complessivamente rispettoso e coerente con i principi e i criteri direttivi, generali e specifici, contenuti nella legge delega. Il relativo parere votato in Commissione evidenziava, peraltro, alcune residue criticità che non sono state recepite nel testo finale approvato in Consiglio dei ministri. Tra le diverse illustrate, si evidenziano le seguenti:

    a) alcuni cittadini italiani residenti all'estero non ottengono l'assegno unico, mentre prima potevano fruire delle detrazioni per carichi di famiglia e/o di assegni al nucleo familiare;

    b) le famiglie con figli disabili risultano maggiormente tutelate prima della maggiore età ma non dopo; ciò in quanto gli assegni al nucleo familiare non cessavano per i maggiorenni;

    c) si potrebbe direttamente erogare al secondo percettore la relativa maggiorazione, per rendere meglio percepibile l'incentivo alla ricerca o al mantenimento del lavoro;

    d) la questione delle detrazioni per figli a carico, abrogate dai 18 fino a 21 anni ma mantenute nell'età successiva, merita una coerente evoluzione;

    e) la maggiorazione transitoria di cui all'articolo 5 dovrebbe valere in modo integrale almeno per un triennio, per poi gradualmente decrescere; si chiedeva, inoltre, di valutare un innalzamento della soglia Isee sopra la quale non scatta tale salvaguardia;

    f) manca la previsione delle modalità di istituzione della commissione prevista all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge delega, che ha l'obiettivo di concedere deroghe ai criteri previsti, a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti;

    g) appare eccessivo il peso attribuito alla prima casa entro il calcolo della componente patrimoniale dell'Isee –:

   quali siano le determinazioni del Governo sui temi in questione e su altri rivelatisi critici e meritevoli di correttivi, in applicazione dell'articolo 5, comma 2, della legge delega, secondo il quale il Governo può, entro un anno, adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, ciò anche al fine di valutare un'iniziativa legislativa sui temi verso i quali il Governo ritenga di non intervenire con decreto legislativo.
(3-02990)


Tempi per l'adozione dei decreti attuativi della legge n. 32 del 2022 in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia e iniziative volte a risolvere le criticità conseguenti all'applicazione della normativa sull'assegno unico e universale per i figli a carico – 3-02991

   MARROCCO, BAGNASCO, VERSACE, SPENA e CALABRIA. — Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   il 6 aprile 2022 è stata approvata la legge n. 32 di delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

   se con la precedente legge n. 46 del 2021 è stato introdotto l'assegno unico per figli a carico e, quindi, un intervento diretto di tipo monetario alle famiglie con figli, con la suddetta legge delega n. 32 del 2022 (cosiddetto Family act) si interviene, soprattutto, attraverso tutte quelle iniziative normative finalizzate anche indirettamente a sostenere le famiglie e la genitorialità;

   approvando la legge n. 46 del 2021 sull'assegno unico e, successivamente, la legge n. 32 del 2022, Parlamento e Governo hanno così dato un importantissimo impulso alle politiche nazionali di sostegno alle famiglie con figli, contribuendo a spingere verso l'alto la natalità nel nostro Paese;

   la legge n. 32 del 2022 prevede numerose deleghe al Governo per il sostegno alla natalità e la valorizzazione della famiglia, che si concretizzeranno quando saranno approvati ed emanati i futuri decreti legislativi volti all'adozione, al riordino e al potenziamento della legislazione a sostegno della famiglia e della genitorialità;

   un ulteriore obiettivo della legge delega n. 32 del 2022 è quello di sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei figli e di favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori, in particolare quello femminile;

   purtroppo, i tempi previsti per l'emanazione dei medesimi decreti che attueranno la legge n. 32 del 2022 sono anche di due anni ed è indispensabile che detti decreti attuativi vengano approvati definitivamente entro la fine della XVIII legislatura per riuscire a introdurre tutti quegli strumenti di sostegno all'educazione dei figli, di incentivazione del welfare a sostegno della genitorialità e di valorizzazione del lavoro femminile;

   inoltre, è indispensabile correggere, laddove necessario, la legge n. 46 del 2021 sull'assegno unico, al fine di garantire che nessun nucleo familiare con figli possa essere penalizzato rispetto alla normativa previgente la medesima legge. È, altresì, necessario avviare una campagna informativa sulla legge n. 46 del 2021, in quanto sono ancora troppi i nuclei familiari che non conoscono la legge sull'assegno unico e non hanno, quindi, fatto domanda per ottenere i benefici –:

   quali siano i tempi previsti per l'approvazione dei decreti attuativi della legge n. 32 del 2022, indispensabili per garantire realmente il sostegno alle famiglie con figli a carico, e se non ritenga di adottare iniziative volte a intervenire sulla legge n. 46 del 2021 sull'assegno unico e universale per risolvere le criticità esposte in premessa.
(3-02991)


Dati relativi al cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza e misure per il rafforzamento di tale strumento di sostegno – 3-02992

   ANNIBALI, DEL BARBA, FREGOLENT, MARCO DI MAIO, UNGARO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   con un emendamento di Italia Viva al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «rilancio», è stato istituito, all'articolo 105-bis, il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, con l'assegnazione di uno stanziamento, per il 2020, pari a 3 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

   le leggi di bilancio per il 2021 e il 2022 (sempre grazie ad emendamenti di Italia Viva) hanno disposto ulteriori incrementi delle risorse finanziarie a sostegno della misura. In particolare, l'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto un incremento di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si sono aggiunti, per l'anno 2022, gli ulteriori cinque milioni di euro stanziati dall'articolo 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   al fine di provvedere alla definizione dei criteri per la ripartizione, su base regionale, delle risorse stanziate dal fondo, è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020, che ha definito il reddito di libertà quale contributo economico, erogato dall'Inps a favore delle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia;

   con la circolare Inps 8 novembre 2021, n. 166, l'Istituto ha illustrato nel dettaglio la disciplina del beneficio, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un'unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori;

   con il messaggio 7 dicembre 2021, n. 4352, l'Inps ha comunicato che tutte le domande presentate, fino al 31 dicembre 2021, ma non accolte per esaurimento delle risorse disponibili, saranno considerate valide e, in caso di ulteriori finanziamenti nel corso del 2022, potranno essere esaminate e liquidate secondo l'ordine cronologico di presentazione;

   l'implementazione di tale misura di sostegno ai percorsi di libertà e autonomia delle donne è uno strumento fondamentale per il contrasto alla violenza economica, che deve essere sostenuto e potenziato e anche corretto qualora vi fossero delle criticità nella sua erogazione –:

   quale sia il numero delle donne vittime di violenza che hanno usufruito, sino ad oggi, del reddito di libertà e se siano previste azioni per il suo rafforzamento.
(3-02992)


Misure a favore del comparto agricolo e del settore della pesca in relazione all'aumento dei costi delle materie prime e alle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina – 3-02993

   TASSO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il nostro Paese è nel pieno di una crisi senza precedenti che determina un violento impatto sui sistemi di produzione agricola e sull'esercizio della pesca, che – a causa del COVID e dell'invasione russa dell'Ucraina, che ha destabilizzato i mercati a danno degli agricoltori, delle filiere di approvvigionamento, dei pescatori e, di conseguenza, della filiera della pesca – crea notevoli problemi di liquidità in tutti i settori citati e in quello dell'industria alimentare;

   è noto che diverse aziende agricole, allevamenti ed imprese di pesca versano in situazioni critiche da essere costrette alla cessazione dell'attività, ma circa un terzo del totale nazionale – i dati sono in costante aggiornamento – si trova comunque, in questo momento, a dover lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dell'aumento dei costi, con rincari per gli acquisti di concimi, mangimi, imballaggi, gasolio, attrezzi e macchinari;

   un ruolo di rilievo, nella crisi, lo riveste l'incertezza sui prezzi di vendita con le quotazioni in balia delle speculazioni di mercato;

   nell'ambito del settore agricolo, l'Ucraina è un importante fornitore per l'Italia di mais, soia e grano, alimentando rispettivamente le filiere zootecnica, della pasta e dei prodotti da forno;

   mais e soia sono presenti in tutte le razioni zootecniche per bovini da latte, da carne, suini e pollame da carne o ovaiole. La mancanza di queste tre importanti commodity rischia di impattare sia sulle produzioni agroalimentari d'eccellenza (pasta, salumi, formaggi e altre), ma anche sulle produzioni comuni di carne, latte e pane;

   nell'ambito del settore pesca, il depauperamento delle risorse marine, con conseguente calo delle catture, e le misure a tutela della fauna ittica, spesso ritenute sperequative dai pescatori italiani, hanno un impatto economico-sociale sull'intero settore, che ormai da anni mostra una progressiva contrazione, ma anche enormi disuguaglianze tra l'attività delle grandi flotte multinazionali e quella delle piccole realtà locali. A tutto ciò si aggiungono i rincari di gasolio, macchinari ed attrezzature;

   da più parti si levano richieste di ascolto al Ministero da parte di operatori dei settori dell'agricoltura e della pesca, che non si riconoscono nelle associazioni di categoria attualmente accreditate –:

   quale sia il punto della situazione, in considerazione anche delle misure adottate, e quali ulteriori iniziative intenda mettere in campo per fronteggiare questa emergenza, che necessita, oltre che degli interventi emergenziali e strutturali, anche di un continuo colloquio non solo con le associazioni di categoria, ma anche con quegli operatori che da tali categorie non si sentono rappresentati.
(3-02993)


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 OTTOBRE 2003, N. 288 (A.C. 3475-A)

A.C. 3475-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3475-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , nonché il trattamento economico, equiparandolo a quello del direttore generale;

  All'articolo 1, comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: dell'inquadramento con le seguenti: dell'eventuale inquadramento;

   dopo le parole: promuovere altresì aggiungere le seguenti: , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424,;

   sopprimere le seguenti parole: e riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.10 e 1.15, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3475-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati «IRCCS», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003:

   a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ad integrazione dei compiti di cura e di assistenza svolti, nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età;

   b) procedere, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 288 del 2003, alla revisione dei criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale, del carattere scientifico, differenziando e valorizzando gli Istituti monotematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per un'unica specializzazione disciplinare, e politematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per più aree biomediche integrate, introducendo criteri e soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca, secondo standard internazionali, e all'attività clinica e assistenziale, assicurando che tali attività siano correlate a quelle svolte in qualità di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovraregionale per area tematica, nonché alla partecipazione alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale, e allineando su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente;

   c) prevedere, altresì, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione concernenti, in via prioritaria, la collocazione territoriale dell'istituto medesimo, l'area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria, e garantendo un'equa distribuzione nel territorio nazionale, stabilendo inoltre che, in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale, purché il trasferimento non riguardi strutture afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non sia prevista la verifica di compatibilità di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto gli IRCCS, per le attività di ricerca e di sperimentazione effettuate, costituiscono poli di attrazione a livello nazionale e internazionale e non solo per una specifica area territoriale;

   d) disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo princìpi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale;

   e) prevedere che, ai fini del riconoscimento di nuovi IRCSS proposti dalle regioni, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi di prestazioni dei medesimi istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale;

   f) regolamentare, per gli IRCSS aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, che devono essere dotate di capacità operative di alto livello, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;

   g) disciplinare la costituzione, la governance, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla lettera a), anche multidisciplinari, sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei princìpi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i partners scientifici e industriali nazionali e internazionali;

   h) promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCSS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell'istituto e nell'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per assicurare un'azione più efficace nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento;

   i) prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli standard e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003;

   l) disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico nel senso di rendere compatibile il predetto incarico con l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza, nonché il trattamento economico, equiparandolo a quello del direttore generale;

   m) individuare i requisiti di comprovata professionalità e di competenza, anche manageriale, dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, correlati alla specificità dei medesimi istituti, assicurando l'assenza di conflitti di interessi e fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio sindacale;

   n) procedere, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, con facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al comma 428 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale; promuovere altresì la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università e riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

   o) assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrità della ricerca stabiliti a livello internazionale, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo standard internazionali e la previsione di regole comportamentali, compresa l'adesione a un codice di condotta, che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse, nonché nel rispetto dei princìpi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una maggiore integrazione con i comitati etici regionali;

   p) prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCSS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di spin off e di start up, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del partner scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza;

   q) disporre il coordinamento della disciplina vigente in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'accordo ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
  4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) disporre norme che istituiscano meccanismi di adeguamento annuale dei finanziamenti agli IRCCS per le relative attività che consentano l'aumento o la diminuzione delle risorse in misura proporzionata all'aumento o alla diminuzione del numero degli istituti riconosciuti, nonché prevedere modalità di finanziamento annuali e pluriennali che consentano una adeguata programmazione delle attività di ricerca;.
1.1.(ex 1.169.) Gemmato, Bellucci, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tali attività aggiungere le seguenti: avvengano nell'ambito delle risorse del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei sistemi sanitari regionali e.
1.2.(ex 1.11.) Testamento.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: territorio nazionale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla presenza degli IRCCS nelle regioni meridionali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: comunale con le seguenti: provinciale o della città metropolitana.
1.15. Trizzino.

(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) disciplinare le modalità di accesso dei pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale e nell'esclusivo rispetto dei budget assegnati in sede di riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale, condizionando il pagamento delle ulteriori prestazioni erogate al preventivo riconoscimento delle stesse da parte delle regioni di provenienza dei pazienti, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari regionali, l'equilibrato riparto delle risorse tra strutture sanitarie pubbliche e IRCCS convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché la conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito delle risorse assegnate dal Servizio sanitario nazionale;.
1.3.(ex 1.13.) Testamento.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che nelle regioni in cui insistono IRCCS una quota parte, pari ad almeno il 10 per cento, delle nuove risorse destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sia destinata agli IRCCS con equa ripartizione tra gli istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato; prevedere che, in considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, possa assegnare direttamente fino alla metà di tale quota;.
1.4.(ex 1.175.) Ferro, Bellucci, Gemmato.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , nonché il trattamento economico, equiparandolo a quello del direttore generale;.
1.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato.
1.5.(vedi 1.167.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: con facoltà fino a: Servizio sanitario nazionale con le seguenti: riducendo a cinque il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, e disponendo nelle piante organiche degli IRCCS il ruolo del dirigente ricercatore, con contratto a tempo indeterminato, al quale si può accedere a seguito degli anni di servizio previsti solo se in possesso di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.
1.6.(vedi 1.174.) Gemmato, Bellucci, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: dell'inquadramento con le seguenti: dell'eventuale inquadramento;

   dopo le parole: promuovere altresì aggiungere le seguenti: , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424,;

   sopprimere le seguenti parole: e riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità.
1.501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e secondo gli indicatori dell'European Research Council (ERC).
1.7.(ex 1.168.) Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: direzione generale aggiungere le seguenti: , la direzione sanitaria.
1.8.(ex 1.171.) Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: e di formazione.
1.9.(ex 1.172.) Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: nonché prevedere la costituzione di un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) regionale in sostituzione dei CIV afferenti ai singoli IRCCS presenti sui territori regionali.
1.10.(ex 1.173.) Gemmato, Bellucci, Ferro.

A.C. 3475-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

    come si evince dalla relazione al provvedimento tale delega «trae origine dalle azioni di riforma previste dal PNRR e, più precisamente, dalla componente 2 concernente “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale” della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie»;

    la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee;

    attualmente gli IRCCS presenti sul nostro territorio sono in tutto 52 di cui 30 in regime privato e la loro ubicazione non è uniforme su tutto il territorio nazionale, presentando una forte disparità tra le regioni del Sud e quelle del Nord;

    uno dei principi della delega per il riconoscimento degli IRCCS è il criterio di localizzazione territoriale dell'istituto e quello del bacino minimo di riferimento per ciascuna area tematica, ciò al fine di rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica IRCCS maggiormente oggettiva e più coerente con le necessità dei diversi territori;

    in particolare il criterio della localizzazione territoriale è indicato come prioritario e si prevede altresì il criterio della equa distribuzione degli IRCCS sul territorio nazionale;

    la possibilità di riconoscere ulteriori IRCCS nonché il fatto che questi ormai devono operare a livello sovraregionale per esprimere al meglio le proprie potenzialità è un dato di fondamentale per mantenere elevati gli standard del nostro sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo

a predisporre in sede di adozione del decreto legislativo delegato tutte le misure normative e, ove possibile, economiche, necessarie all'istituzione di nuovi IRCCS, soprattutto nelle aree carenti, prevedendo, tra le varie misure incentivanti, anche un affiancamento della durata almeno triennale tra IRCCS già esistenti e strutture che ambiscono al conseguimento della qualifica di IRCCS, finalizzato a supportare e accompagnare le realtà che già erogano prestazioni di alta specialità affinché possano raggiungere i requisiti mancanti ma necessari al riconoscimento sul fronte della ricerca scientifica, prevedendo, ove possibile, a favore degli IRCCS che effettuano l'affiancamento, meccanismi di premialità, anche a valere sui fondi della ricerca.
9/3475-A/1. Siani, Stumpo, Misiti, Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

    come si evince dalla relazione al provvedimento tale delega «trae origine dalle azioni di riforma previste dal PNRR e, più precisamente, dalla componente 2 concernente “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale” della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie»;

    la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee;

    attualmente gli IRCCS presenti sul nostro territorio sono in tutto 52 di cui 30 in regime privato e la loro ubicazione non è uniforme su tutto il territorio nazionale, presentando una forte disparità tra le regioni del Sud e quelle del Nord;

    uno dei principi della delega per il riconoscimento degli IRCCS è il criterio di localizzazione territoriale dell'istituto e quello del bacino minimo di riferimento per ciascuna area tematica, ciò al fine di rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica IRCCS maggiormente oggettiva e più coerente con le necessità dei diversi territori;

    in particolare il criterio della localizzazione territoriale è indicato come prioritario e si prevede altresì il criterio della equa distribuzione degli IRCCS sul territorio nazionale;

    la possibilità di riconoscere ulteriori IRCCS nonché il fatto che questi ormai devono operare a livello sovraregionale per esprimere al meglio le proprie potenzialità è un dato di fondamentale per mantenere elevati gli standard del nostro sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di predisporre in sede di adozione del decreto legislativo delegato tutte le misure normative e, ove possibile, economiche, necessarie all'istituzione di nuovi IRCCS, soprattutto nelle aree carenti, prevedendo, tra le varie misure incentivanti, anche un affiancamento della durata almeno triennale tra IRCCS già esistenti e strutture che ambiscono al conseguimento della qualifica di IRCCS, finalizzato a supportare e accompagnare le realtà che già erogano prestazioni di alta specialità affinché possano raggiungere i requisiti mancanti ma necessari al riconoscimento sul fronte della ricerca scientifica, prevedendo, ove possibile, a favore degli IRCCS che effettuano l'affiancamento, meccanismi di premialità, anche a valere sui fondi della ricerca.
9/3475-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Siani, Stumpo, Misiti, Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula, reca una delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), attraverso uno o più decreti legislativi da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti al comma 1, dalle lettere da a) a q) e nel rispetto di quanto previsto al comma 5, che sancisce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    la lettera n), in particolare, prevede di procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), all'articolo 1, commi da 422 a 434;

    le disposizioni dettate dai suddetti commi hanno determinato una complessa situazione nell'ambito degli IRCCS e degli IZS. È stata prevista, in particolare, una procedura di stabilizzazione del personale precario della ricerca biomedica costituito da medici, veterinari, biologi ed altre figure della dirigenza sanitaria e del comparto, con una impropria collocazione di figure della dirigenza sanitaria nell'area contrattuale del comparto. Ciò ha determinato oggettive problematiche per l'avvio e la conclusione delle procedure previste da tali norme, ma soprattutto ha fortemente demotivato i ricercatori che si sono visti espulsi dall'area professionale e contrattuale di cui sono oggettivamente parte;

    sarebbe auspicabile prevedere la revisione delle procedure di stabilizzazione definitiva del personale rispettivamente nell'area del comparto e della dirigenza per i ricercatori. Secondo l'Associazione dei medici e dirigenti sanitari italiani (Anaao-Assomed), le disposizioni di cui al comma 428 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 danno al riguardo una indicazione generica e non applicabile. Inoltre, considerato quanto previsto dal comma 431 dello stesso articolo, che prevede come requisito per l'accesso alla dirigenza sanitaria al termine del percorso il conseguimento del titolo di specializzazione e preso atto che le disposizioni di tale comma non sono state oggetto di applicazione per l'indeterminatezza della previsione stessa, sarebbe opportuna una riformulazione che dia certezza applicativa. In tal modo si supererebbe il permanente stato di precarietà dei rapporti, dando applicazione concreta alle disposizioni contenute nella legge n. 205 del 2017. Ciò consentirebbe alla ricerca biomedica italiana di raggiungere un assetto di stabilità coerente con i livelli qualitativi storici del settore e con il quadro internazionale e ridurrebbe considerevolmente il livello di precariato presente tra il personale degli IRCCS,

impegna il Governo

nell'adozione dei decreti legislativi attuativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a valutare l'opportunità di intervenire con disposizioni integrative e correttive, in particolare, sui commi 428 e 431 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini di una revisione delle procedure di stabilizzazione definitiva del personale rispettivamente nell'area del comparto e della dirigenza per i ricercatori e in un'ottica di corretto utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
9/3475-A/2. Ianaro, Lorenzin.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di discussione del disegno di legge n. 3475-A, recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;

    considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera c), afferma il principio dell'equa distribuzione degli IRCCS nel territorio nazionale;

    considerato che la distribuzione territoriale attuale rivela una notevole concentrazione numerica di IRCCS nelle Regioni del Centro-Nord e la presenza ancora molto scarsa nelle Regioni meridionali, comprese le due Regioni insulari;

    ritenuto che la presenza di strutture qualificate nella ricerca sanitaria, in particolare traslazionale, costituisce un fattore molto rilevante di coesione e di impulso alla ripresa economica e sociale per l'intera Nazione,

impegna il Governo

a preservare, nell'attuazione della riforma, la presenza nelle Regioni meridionali e insulari degli IRCCS già riconosciuti e a promuovere la realizzazione di nuove strutture con i requisiti necessari al riconoscimento.
9/3475-A/3. Trizzino.


   La Camera,

   premesso che:

    il personale di ricerca degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici è interessato da molti decenni da una condizione di precariato del lavoro e allo stesso tempo è impegnato a progetti Fondamentali per la salute della collettività;

    la stessa realtà interessa gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) del territorio nazionale, che si distinguono per studi epidemiologici, diagnostici e di ricerca sperimentale nell'ambito del controllo e della sicurezza alimentare, settore che in Italia riveste un ruolo predominante;

    si tratta di circa 1300 ricercatori, complessivamente, molti dei quali con oltre dieci, venti, trenta anni di produttività scientifica,

impegna il Governo:

   a stabilire un dialogo con i sindacati e con i rappresentanti dei ricercatori precari per individuare misure in merito alla stabilizzazione dei precari ricercatori degli IRCCS pubblici e degli IZS;

   a valutare quindi l'opportunità di inserire nella prossima legge di bilancio misure finalizzate:

    all'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori precari degli IRCCS pubblici e degli IZS;

    a costruire un percorso con le regioni affinché si predisponga una pianta organica nazionale dei ricercatori degli IRCCS pubblici e degli IZS, in modo da poter determinare il fabbisogno di personale da assumere a tempo indeterminato;

    a garantire le tutele fondamentali alle donne ricercatrici, a partire dal congedo di maternità e dalla parità salariale.
9/3475-A/4. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;

    nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera n), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

    le disposizioni di cui al sopra citato articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge di bilancio 2018 non hanno sortito gli effetti sperati dal punto di vista della valorizzazione del personale della ricerca sanitaria e necessitano, conseguentemente, di essere modificate sotto alcuni aspetti se si vuole veramente dare impulso al settore, in armonia con quanto si prefiggono di fare il Piano nazionale di ripresa e resilienza («Pnrr») e il Programma nazionale della ricerca sanitaria 2020-2022 («Pnrs»);

    una prima criticità che affligge la disciplina vigente concerne il percorso in cui si articola la cosiddetta «piramide» dei ricercatori, la cui durata decennale (5+5) ha di fatto regolarizzato, anziché arginare, l'abuso dei contratti a termine, gettando le basi per una sorta di «precariato a vita» – com'è stato definito da più parti – con punte che raggiungono i trent'anni per il personale storico della ricerca sanitaria e una media nazionale che oltrepassa, ampiamente, i dieci anni di contratti atipici;

    in secondo luogo, occorre integrare la disciplina vigente nella parte in cui non contempla, accanto alle attuali figure della piramide, uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria;

    la mancata creazione di tale figura e l'impropria collocazione di tutto il personale nell'area contrattuale del comparto ha fortemente demotivato i ricercatori, ne ha mortificato il lungo percorso di studi e, ancora, ha ostacolato lo sviluppo della sinergia tra assistenza e ricerca, la cui importanza viene ribadita, in più punti, anche nell'ambito del disegno di legge all'esame dell'Aula;

    la necessità di ricercare una soluzione alla precarietà del personale della ricerca sanitaria è confermata anche dai dati illustrati da ARSI, Associazione Ricercatori in Sanità Italia, nel corso delle audizioni che si sono svolte sul disegno di legge in XII Commissione Affari sociali: su circa 1.800 ricercatori sanitari e collaboratori alla ricerca assunti, nell'anno 2019, con contratto a tempo determinato 5+5, infatti, solamente 1.290 sono rimasti in servizio, con una fuoriuscita di personale nei primi due anni di applicazione della «piramide» superiore al 25 per cento, assolutamente insostenibile nel lungo periodo;

    la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca,

impegna il Governo

   ad adottare iniziative volte ad assicurare, d'intesa con le regioni e previa copertura degli eventuali maggiori oneri, la valorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo a tale scopo, già nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio:

    a) la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

    b) l'istituzione, accanto alle attuali figure della piramide, di uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria, nell'ambito del quale sia valorizzato, tra i requisiti di accesso, il titolo di dottorato di ricerca;

    c) la riduzione del numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato di cui al citato articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

    d) l'adeguamento delle piante organiche degli IRCCS, con definizione, a regime, di una quota di personale addetto alla ricerca;

    e) l'individuazione di un percorso specifico attraverso il quale il personale della ricerca sanitaria accede alle scuole di specializzazione in soprannumero, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS stesso.
9/3475-A/5. Panizzut, Ruggiero, Carnevali, Bagnasco, Bellucci, Noja, Bologna, Stumpo, Lapia, Boldi, D'Arrando, De Filippo, Bond, Ferro, Baldini, Anna Lisa Baroni, De Martini, Lorefice, Ianaro, Brambilla, Gemmato, Rostan, Foscolo, Mammì, Lepri, Novelli, Lucaselli, Sapia, Lazzarini, Marzana, Pini, Versace, Trizzino, Paolin, Misiti, Rizzo Nervo, Patelli, Nappi, Siani, Sutto, Penna, Tiramani, Provenza, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (IRCCS);

    nella relazione illustrativa del disegno di legge, si riconosce l'esigenza di valorizzare gli istituti plurispecialistici, al fine di favorire la piena espressione del loro potenziale, in armonia con l'evoluzione della scienza medica, sempre più orientata verso un approccio multidisciplinare;

    nella medesima prospettiva, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera c), l'introduzione di criteri di valutazione riferiti alla localizzazione dell'istituto e al bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche;

    i suddetti principi e criteri direttivi aprono prospettive al riconoscimento di IRCCS operanti nell'ambito di ampie aree scientifiche, specializzati in ambiti di ricerca «nuovi» (non ancora contemplati tra quelli di afferenza degli Istituti attualmente riconosciuti) di interesse anche internazionale, come quelli aventi ad oggetto le patologie ambientali, secondo la definizione data dall'organizzazione mondiale della sanità («Oms»);

    l'inquinamento ambientale e, in particolare, quello atmosferico rappresenta una delle più grandi minacce per la salute umana in Italia, in Europa e nel mondo;

    secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, nell'anno 2019, circa il 97 per cento della popolazione europea che vive nelle aree urbane è stata esposta a livelli di particolato ritenuto dannoso per la salute dall'Oms;

    sempre con riferimento all'anno 2019, l'Italia risulta essere il primo Paese europeo per decessi prematuri dovuti all'inquinamento, con circa 63.700 morti premature legate al fenomeno;

    il danno economico legato all'inquinamento, stimato in costi sanitari e giorni di lavoro persi, oscilla, solo in Italia, tra i 50 e i 140 miliardi di euro all'anno ogni anno,

impegna il Governo

a promuovere il riconoscimento di IRCCS specializzati nelle patologie ambientali, in armonia con i principi e i criteri direttivi richiamati in premessa.
9/3475-A/6. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (IRCCS);

    nella relazione illustrativa del disegno di legge, si riconosce l'esigenza di valorizzare gli istituti plurispecialistici, al fine di favorire la piena espressione del loro potenziale, in armonia con l'evoluzione della scienza medica, sempre più orientata verso un approccio multidisciplinare;

    nella medesima prospettiva, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera c), l'introduzione di criteri di valutazione riferiti alla localizzazione dell'istituto e al bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche;

    i suddetti principi e criteri direttivi aprono prospettive al riconoscimento di IRCCS operanti nell'ambito di ampie aree scientifiche, specializzati in ambiti di ricerca «nuovi» (non ancora contemplati tra quelli di afferenza degli Istituti attualmente riconosciuti) di interesse anche internazionale, come quelli aventi ad oggetto le patologie ambientali, secondo la definizione data dall'organizzazione mondiale della sanità («Oms»);

    l'inquinamento ambientale e, in particolare, quello atmosferico rappresenta una delle più grandi minacce per la salute umana in Italia, in Europa e nel mondo;

    secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, nell'anno 2019, circa il 97 per cento della popolazione europea che vive nelle aree urbane è stata esposta a livelli di particolato ritenuto dannoso per la salute dall'Oms;

    sempre con riferimento all'anno 2019, l'Italia risulta essere il primo Paese europeo per decessi prematuri dovuti all'inquinamento, con circa 63.700 morti premature legate al fenomeno;

    il danno economico legato all'inquinamento, stimato in costi sanitari e giorni di lavoro persi, oscilla, solo in Italia, tra i 50 e i 140 miliardi di euro all'anno ogni anno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere il riconoscimento di IRCCS specializzati nelle patologie ambientali, in armonia con i principi e i criteri direttivi richiamati in premessa.
9/3475-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo delega il Governo al «riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (IRCCS);

    nell'ambito della suddetta operazione di riordino, si ritiene indispensabile la creazione di un sistema organizzativo omogeneo, in grado di garantire il potenziamento e il confronto costante delle performance raggiunte dai singoli IRCCS;

    in tale prospettiva, appare strategico individuare e realizzare infrastrutture di ricerca comuni a tutti gli Istituti, articolate nei seguenti settori:

    (i) Clinical Trial Center, per garantire una migliore efficienza nell'attivazione e nella conduzione degli studi clinici, nonché una funzionale interfaccia per ottimizzare la ricerca clinica. Il Clinical Trial Center costituisce un centro mirato a progettare e ad effettuare studi clinici con elevati standard qualitativi, a promuovere l'efficienza nel percorso di attivazione e a favorire l'ottimizzazione della gestione e del data management secondo buone pratiche;

    (ii) Grant Office, per lo sviluppo dell'attività scientifica all'interno degli IRCCS, in termini di attrazione di finanziamenti, capacità di fare rete e collaborazioni a livello nazionale e internazionale. L'attività del Grant Office, sinergica a quella del Clinical Trial Center, è orientata a supportare i ricercatori nell'intero percorso legato all'ottenimento di un grant, dalla ricerca dei bandi, allo sviluppo del progetto fino alla fase di monitoraggio e rendicontazione;

    (iii) Biobanche, per sviluppare l'innovazione scientifica in campo biomedico, anche in considerazione del ruolo rilevante che l'impiego di materiale biologico ha assunto, negli ultimi decenni, nell'ambito di esso. I campioni biologici, conservati secondo standard di elevata qualità, hanno consentito di chiarire i meccanismi molecolari e cellulari alla base delle patologie e, di conseguenza, hanno permesso alla ricerca biomedica di trasferire i risultati delle ricerche in nuove strategie di prevenzione, diagnosi e cura;

    gli IRCCS si configurano come strutture ideali per attività di Biobancaggio, proprio in forza della disponibilità coordinata di materiale biologico proveniente da specifiche casistiche cliniche (che viene collegato ad una serie di informazioni clinico patologiche verticali e longitudinali) e di garantire una funzionale realtà logistico-organizzativa;

    la situazione attuale degli IRCCS vede la presenza di biobanche solamente in 38 dei 51 Istituti riconosciuti in Italia. Inoltre, non tutte le succitate biobanche sono in possesso del riconoscimento previsto dalla vigente normativa. Diventa, pertanto, essenziale prevedere l'istituzione in tutti gli IRCCS di una biobanca di ricerca e di un biorepository (per i campioni previsti dagli studi clinici) che dovranno essere accreditati ai sensi della vigente normativa,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione nell'ambito degli IRCCS di infrastrutture di ricerca comuni, organizzate sulla base di criteri omogenei e articolate nei settori Clinical Trial Center, Grant Office e Biobanche, come definiti in premessa.
9/3475-A/7. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo delega il Governo al «riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (IRCCS);

    nell'ambito della suddetta operazione di riordino, si ritiene indispensabile la creazione di un sistema organizzativo omogeneo, in grado di garantire il potenziamento e il confronto costante delle performance raggiunte dai singoli IRCCS;

    in tale prospettiva, appare strategico individuare e realizzare infrastrutture di ricerca comuni a tutti gli Istituti, articolate nei seguenti settori:

    (i) Clinical Trial Center, per garantire una migliore efficienza nell'attivazione e nella conduzione degli studi clinici, nonché una funzionale interfaccia per ottimizzare la ricerca clinica. Il Clinical Trial Center costituisce un centro mirato a progettare e ad effettuare studi clinici con elevati standard qualitativi, a promuovere l'efficienza nel percorso di attivazione e a favorire l'ottimizzazione della gestione e del data management secondo buone pratiche;

    (ii) Grant Office, per lo sviluppo dell'attività scientifica all'interno degli IRCCS, in termini di attrazione di finanziamenti, capacità di fare rete e collaborazioni a livello nazionale e internazionale. L'attività del Grant Office, sinergica a quella del Clinical Trial Center, è orientata a supportare i ricercatori nell'intero percorso legato all'ottenimento di un grant, dalla ricerca dei bandi, allo sviluppo del progetto fino alla fase di monitoraggio e rendicontazione;

    (iii) Biobanche, per sviluppare l'innovazione scientifica in campo biomedico, anche in considerazione del ruolo rilevante che l'impiego di materiale biologico ha assunto, negli ultimi decenni, nell'ambito di esso. I campioni biologici, conservati secondo standard di elevata qualità, hanno consentito di chiarire i meccanismi molecolari e cellulari alla base delle patologie e, di conseguenza, hanno permesso alla ricerca biomedica di trasferire i risultati delle ricerche in nuove strategie di prevenzione, diagnosi e cura;

    gli IRCCS si configurano come strutture ideali per attività di Biobancaggio, proprio in forza della disponibilità coordinata di materiale biologico proveniente da specifiche casistiche cliniche (che viene collegato ad una serie di informazioni clinico patologiche verticali e longitudinali) e di garantire una funzionale realtà logistico-organizzativa;

    la situazione attuale degli IRCCS vede la presenza di biobanche solamente in 38 dei 51 Istituti riconosciuti in Italia. Inoltre, non tutte le succitate biobanche sono in possesso del riconoscimento previsto dalla vigente normativa. Diventa, pertanto, essenziale prevedere l'istituzione in tutti gli IRCCS di una biobanca di ricerca e di un biorepository (per i campioni previsti dagli studi clinici) che dovranno essere accreditati ai sensi della vigente normativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione nell'ambito degli IRCCS di infrastrutture di ricerca comuni, organizzate sulla base di criteri omogenei e articolate nei settori Clinical Trial Center, Grant Office e Biobanche, come definiti in premessa.
9/3475-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (IRCCS);

    nella relazione illustrativa del disegno di legge, si fa riferimento ai processi di evoluzione, transizione epidemiologica e deospedalizzazione del Servizio sanitario nazionale, dai quali deriva la necessità di apportare cambiamenti anche all'attuale assetto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

    in armonia con i processi sopra menzionati, si ritiene che gli IRCCS debbano diventare il punto di riferimento non solo per la cura e la ricerca che viene in essi svolta, ma anche per quella che, in virtù dell'evoluzione dell'assistenza, in un'ottica di transizione epidemiologica e di deospedalizzazione, è governata a livello territoriale;

    in questa prospettiva, appare necessario includere nelle reti di ricerca sotto l'egida delI'IRCCS anche le cure primarie, le quali rappresentano un formidabile ambito in cui fare ricerca accanto alla cura,

impegna il Governo

a promuovere l'inclusione e l'integrazione delle cure primarie nell'ambito delle reti di ricerca sotto l'egida degli IRCCS.
9/3475-A/8. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (IRCCS);

    nella relazione illustrativa del disegno di legge, si fa riferimento ai processi di evoluzione, transizione epidemiologica e deospedalizzazione del Servizio sanitario nazionale, dai quali deriva la necessità di apportare cambiamenti anche all'attuale assetto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

    in armonia con i processi sopra menzionati, si ritiene che gli IRCCS debbano diventare il punto di riferimento non solo per la cura e la ricerca che viene in essi svolta, ma anche per quella che, in virtù dell'evoluzione dell'assistenza, in un'ottica di transizione epidemiologica e di deospedalizzazione, è governata a livello territoriale;

    in questa prospettiva, appare necessario includere nelle reti di ricerca sotto l'egida dell'IRCCS anche le cure primarie, le quali rappresentano un formidabile ambito in cui fare ricerca accanto alla cura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere l'inclusione e l'integrazione delle cure primarie nell'ambito delle reti di ricerca sotto l'egida degli IRCCS.
9/3475-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula sottolinea la necessità di considerare, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, la collocazione territoriale dell'Istituto medesimo e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche [cfr. in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)];

    in armonia con i predetti criteri, si ritiene che la valutazione sottesa all'attribuzione della qualifica di IRCCS debba essere il più possibile protesa al rafforzamento dell'integrazione con le aziende sanitarie e ospedaliere, al fine di collegare direttamente le attività di cura e di assistenza da queste svolte agli esiti della ricerca operata dagli IRCCS;

    la ricerca clinica, per svilupparsi ed essere competitiva, deve essere caratterizzata da un costante interscambio, facendo convergere discipline diverse (mediche, infermieristiche, economiche, sociali, epidemiologiche, statistiche e informatiche) e, conseguentemente, attori diversi (IRCCS, Aziende Sanitarie, Università) quali nodi di un'unica rete,

impegna il Governo

a valorizzare gli IRCCS che siano anche centri di riferimento (hub) delle reti di patologia e che mostrino una marcata tendenza alla multidisciplinarietà con altri settori legati alla prevenzione, alla promozione dei corretti stili di vita, alla presa in carico e al follow-up.
9/3475-A/9. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula sottolinea la necessità di considerare, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, la collocazione territoriale dell'Istituto medesimo e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche [cfr. in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)];

    in armonia con i predetti criteri, si ritiene che la valutazione sottesa all'attribuzione della qualifica di IRCCS debba essere il più possibile protesa al rafforzamento dell'integrazione con le aziende sanitarie e ospedaliere, al fine di collegare direttamente le attività di cura e di assistenza da queste svolte agli esiti della ricerca operata dagli IRCCS;

    la ricerca clinica, per svilupparsi ed essere competitiva, deve essere caratterizzata da un costante interscambio, facendo convergere discipline diverse (mediche, infermieristiche, economiche, sociali, epidemiologiche, statistiche e informatiche) e, conseguentemente, attori diversi (IRCCS, Aziende Sanitarie, Università) quali nodi di un'unica rete,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare gli IRCCS che siano anche centri di riferimento (hub) delle reti di patologia e che mostrino una marcata tendenza alla multidisciplinarietà con altri settori legati alla prevenzione, alla promozione dei corretti stili di vita, alla presa in carico e al follow-up.
9/3475-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (IRCCS);

    il Ministero della salute ha promosso, nel corso degli anni, la costituzione di Reti strutturate tra gli IRCCS, con la finalità di mettere a fattor comune le risorse presenti negli Istituti in termini di competenze scientifiche, cliniche, sperimentali, biotecnologiche e di tecnologie avanzate;

    per favorire la diffusione delle informazioni sull'attività clinico-scientifica e coordinare azioni di rilevanza internazionale, volte ad aumentare il prestigio e la competitività del settore, risulta indispensabile promuovere un rafforzamento del network tra gli IRCCS;

    un accenno a tale necessità si rinviene anche nei criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e g), del disegno di legge all'esame dell'Aula,

impegna il Governo:

   a promuovere il rafforzamento delle reti tra gli IRCCS e la diffusione delle informazioni sull'attività clinico-scientifica, prevedendo a tale scopo, in particolare e tra l'altro:

    a) l'implementazione di una piattaforma di centri di ricerca, raggruppati per macroaree, per la cura delle differenti patologie, di facile accesso per i cittadini-pazienti;

    b) l'internalizzazione della reti tematiche tra IRCCS attraverso progetti di ricerca mirati, competitivi e sostenibili;

    c) la creazione di strumenti di condivisione delle ricerche e delle performance, quali la predisposizione di piattaforme su siti istituzionali, come quello del Ministero della salute, per la diretta e trasparente condivisione dei dati afferenti alle ricerche e agli studi attivati e l'utilizzo delle risorse.
9/3475-A/10. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (IRCCS);

    il Ministero della salute ha promosso, nel corso degli anni, la costituzione di Reti strutturate tra gli IRCCS, con la finalità di mettere a fattor comune le risorse presenti negli Istituti in termini di competenze scientifiche, cliniche, sperimentali, biotecnologiche e di tecnologie avanzate;

    per favorire la diffusione delle informazioni sull'attività clinico-scientifica e coordinare azioni di rilevanza internazionale, volte ad aumentare il prestigio e la competitività del settore, risulta indispensabile promuovere un rafforzamento del network tra gli IRCCS;

    un accenno a tale necessità si rinviene anche nei criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e g), del disegno di legge all'esame dell'Aula,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di bilancio, a promuovere il rafforzamento delle reti tra gli IRCCS e la diffusione delle informazioni sull'attività clinico-scientifica, prevedendo a tale scopo, in particolare e tra l'altro:

    a) l'implementazione di una piattaforma di centri di ricerca, raggruppati per macroaree, per la cura delle differenti patologie, di facile accesso per i cittadini-pazienti;

    b) l'internalizzazione della reti tematiche tra IRCCS attraverso progetti di ricerca mirati, competitivi e sostenibili;

    c) la creazione di strumenti di condivisione delle ricerche e delle performance, quali la predisposizione di piattaforme su siti istituzionali, come quello del Ministero della salute, per la diretta e trasparente condivisione dei dati afferenti alle ricerche e agli studi attivati e l'utilizzo delle risorse.
9/3475-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

    gli IRCCS si caratterizzano come poli di eccellenza e centri di riferimento per le attività di ricerca e, al contempo, in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari effettuando anche prestazioni di ricovero e cura di alta specialità e rappresentano uno strumento dinamico per la promozione, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e terapie innovative in ambito sanitario e biomedico;

    per la qualità delle prestazioni erogate e per l'alta specializzazione che li caratterizza, gli IRCSS rappresentano un punto di riferimento per l'intero Sistema sanitario nazionale, garantendo cure specializzate e d'eccellenza anche per le cd. malattie rare;

    i circa cinquanta IRCCS presenti sul territorio nazionale sono tutt'altro che collocati in maniera uniforme: diverse zone del Paese sono sprovviste di IRCCS e spesso i pazienti sono costretti persino alla mobilità interregionale per raggiungere tali poli di eccellenza;

    l'articolo 1, comma 1, lettera d), del provvedimento è stato oggetto di ampia discussione in sede di commissione, all'esito del quale è stato espunto il riferimento al «budget di spesa» complessivo delle regioni quale limite all'accesso alle prestazioni di alta specialità erogati dagli IRCCS a pazienti residenti in regione diversa da quella in cui essi si trovano;

    le comprensibili esigenze di compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica o le eventuali difficoltà economiche di alcune regioni non possono rappresentare una limitazione per il diritto di ciascun cittadino a ricevere le cure adeguate, posto che il diritto alla salute è interesse anche della collettività e rappresenta l'unico diritto espressamente definito «fondamentale» dalla nostra Carta costituzionale;

    lo stesso articolo 5 della Costituzione ricorda come la Repubblica sia «una e indivisibile» e da ciò deriva che non si possano tollerare sperequazioni territoriali che finirebbero inevitabilmente per pregiudicare il diritto alla salute e il principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

   a assicurare a ciascun cittadino la libera scelta per l'accesso agli IRCSS secondo criteri di prossimità, ma anche di qualità e specificità delle cure alle quali deve essere sottoposto;

   a assicurare la collaborazione tra gli IRCSS e le reti di cura anche territoriale al fine di garantire ai pazienti con malattie rare o con cronicità complessa di accedere a cure adeguate direttamente presso il proprio domicilio, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, secondo criteri di sicurezza.
9/3475-A/11. Noja.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

    gli IRCCS si caratterizzano come poli di eccellenza e centri di riferimento per le attività di ricerca e, al contempo, in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari effettuando anche prestazioni di ricovero e cura di alta specialità e rappresentano uno strumento dinamico per la promozione, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e terapie innovative in ambito sanitario e biomedico;

    per la qualità delle prestazioni erogate e per l'alta specializzazione che li caratterizza, gli IRCSS rappresentano un punto di riferimento per l'intero Sistema sanitario nazionale, garantendo cure specializzate e d'eccellenza anche per le cd. malattie rare;

    i circa cinquanta IRCCS presenti sul territorio nazionale sono tutt'altro che collocati in maniera uniforme: diverse zone del Paese sono sprovviste di IRCCS e spesso i pazienti sono costretti persino alla mobilità interregionale per raggiungere tali poli di eccellenza;

    l'articolo 1, comma 1, lettera d), del provvedimento è stato oggetto di ampia discussione in sede di commissione, all'esito del quale è stato espunto il riferimento al «budget di spesa» complessivo delle regioni quale limite all'accesso alle prestazioni di alta specialità erogati dagli IRCCS a pazienti residenti in regione diversa da quella in cui essi si trovano;

    le comprensibili esigenze di compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica o le eventuali difficoltà economiche di alcune regioni non possono rappresentare una limitazione per il diritto di ciascun cittadino a ricevere le cure adeguate, posto che il diritto alla salute è interesse anche della collettività e rappresenta l'unico diritto espressamente definito «fondamentale» dalla nostra Carta costituzionale;

    lo stesso articolo 5 della Costituzione ricorda come la Repubblica sia «una e indivisibile» e da ciò deriva che non si possano tollerare sperequazioni territoriali che finirebbero inevitabilmente per pregiudicare il diritto alla salute e il principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

   nel rispetto della programmazione regionale, ad assicurare a ciascun cittadino la libera scelta per l'accesso agli IRCSS secondo criteri di prossimità, ma anche di qualità e specificità delle cure alle quali deve essere sottoposto;

   a assicurare la collaborazione tra gli IRCSS e le reti di cura anche territoriale al fine di garantire ai pazienti con malattie rare o con cronicità complessa di accedere a cure adeguate direttamente presso il proprio domicilio, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, secondo criteri di sicurezza.
9/3475-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Noja.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alla specialità;

    oltre ad essere collegato alla manovra di finanza pubblica 2022-2024, il disegno di legge delega si pone in attuazione della Missione 6, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) concernente «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale» e deve trovare attuazione attraverso l'adozione dei decreti legislativi entro il 31 dicembre 2022;

    al fine di migliorare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale nonché di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie, è prevista la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico di tali Istituti e delle politiche di ricerca del Ministero della salute;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera n), del disegno di legge delega individua, tra i principi e criteri direttivi, la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università, escludendo però il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS privati che applichino al proprio personale il contratto di diritto pubblico,

impegna il Governo

al fine di evitare che venga applicata un'irragionevole disparità di trattamento e che l'attrattività degli istituti di diritto privato risulti penalizzata, a prevedere anche la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici e gli IRCCS privati che applichino al proprio personale il contratto di diritto pubblico.
9/3475-A/12. Marco Di Maio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alla specialità;

    oltre ad essere collegato alla manovra di finanza pubblica 2022-2024, il disegno di legge delega si pone in attuazione della Missione 6, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) concernente «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale» e deve trovare attuazione attraverso l'adozione dei decreti legislativi entro il 31 dicembre 2022;

    al fine di migliorare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale nonché di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie, è prevista la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico di tali Istituti e delle politiche di ricerca del Ministero della salute;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera n), del disegno di legge delega individua, tra i principi e criteri direttivi, la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università, escludendo però il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS privati che applichino al proprio personale il contratto di diritto pubblico,

impegna il Governo

al fine di evitare che venga applicata un'irragionevole disparità di trattamento e che l'attrattività degli istituti di diritto privato risulti penalizzata, a valutare l'opportunità di prevedere anche la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici e gli IRCCS privati che applichino al proprio personale il contratto di diritto pubblico.
9/3475-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Marco Di Maio.


   La Camera,

   premesso che:

    gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti ospedalieri nazionali di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

   considerato che:

    la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», ove è prevista, entro il 2022, l'entrata in vigore di un decreto legislativo per il riordino della rete degli Irccs al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie; inoltre il provvedimento all'esame, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    la legge di bilancio 2022, ha previsto la stabilizzazione del personale sanitario a tempo determinato, assunto nel corso della pandemia da Covid, con una anzianità di servizio di almeno 18 mesi;

    già precedentemente, l'articolo 1 comma 424 della legge n. 205 del 2017 ha previsto uno stanziamento pari ad euro 90 milioni annui (a decorrere dal 2021), per la copertura dei contratti del CCNL Comparto Sanità Sezione Ricerca Sanitaria;

    attualmente, sono 1290 le unità di personale impiegate presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) con contratto a tempo determinato;

    con il nome «Piramide della ricerca sanitaria», nel 2019 è stato istituito un percorso di formazione rivolto a giovani professionisti desiderosi di intraprendere la carriera di ricercatore o di collaboratore alla ricerca; tale percorso è basato su contratto a tempo determinato di 5 anni eventualmente prorogabile di altri 5 anni, tuttavia, tali contratti nella pratica vengono prorogati con una media tra 5 e 30 anni, alimentando in tal modo il fenomeno della precarietà per le figure della ricerca sanitaria pubblica e ponendosi in contrasto con la Direttiva Europea 1999/70, dove è chiarito che «i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori»;

   considerato ancora che:

    la possibilità di assumere ricercatori a tempo indeterminato risulta indispensabile anche per la competitività degli IRCCS a livello nazionale ed internazionale, e pertanto si reputa necessario prevedere un adeguamento delle piante organiche degli IRCCS che includa anche una quota di personale addetto esclusivamente alla ricerca;

    sempre al fine di valorizzare le ligure dei ricercatori stessi, si reputa opportuno prevedere il riconoscimento dei titoli acquisiti ai fini concorsuali e di carriera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, istituendo tinche un ruolo per la dirigenza della ricerca sanitaria, ritenendosi necessaria una valutazione sulla possibilità di prevedere per i ricercatori uno sviluppo di carriera nella dirigenza degli IRCCS, attualmente non prevista dalla vigente normativa e dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di presentare alla prima favorevole occasione – anche in sede di esame della prossima legge di bilancio una proposta normativa volta allo stanziamento di risorse per consentire la stabilizzazione del personale ricercatore sanitario e il personale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, impiegati presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) pubblici italiani del Comparto Sanità;

   a valutare l'opportunità di adottare delle opportune iniziative di carattere normativo volte a valorizzare la figura dei ricercatori sanitari attraverso la riduzione del numero degli anni di servizio previsti dai contratti di lavoro a tempo determinato nei casi in cui i suddetti ricercatori abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati prima dei 10 anni, in vista di una loro collocazione all'interno degli enti del Servizio sanitario nazionale con contratti a tempo indeterminato e con riconoscimento dei titoli acquisiti ai fini concorsuali e di carriera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

   a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria e per introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria.
9/3475-A/13. Mammì, Ruggiero, D'Arrando, Lorefice, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

    la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», ove è previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

    dunque, la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee; il provvedimento all'esame, pertanto, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   considerato che:

    il provvedimento consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    in particolare la lettera m) è volta a garantire comprovata competenza e professionalità anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS pubblici e, esclusivamente degli organi scientifici, degli IRCCS privati tenendo conto della peculiarità dei predetti istituti e nel contesto del SSN, tenuto conto altresì dell'assenza di conflitto di interesse e fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio sindacale;

    la relazione evidenzia che «gli organi degli IRCCS sono strumenti fondamentali per il sostegno e lo sviluppo armonioso e competitivo del sistema in ambito nazionale e internazionale e, pertanto, è necessario che la scelta dei componenti sia supportata da criteri oggettivi di professionalità e di competenza in relazione alle specificità di ciascun Istituto.»;

    appare auspicabile che sia meglio declinata la comprovata competenza e professionalità anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS, con criteri precisi come: l'avere compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, nonché avere acquisito i titoli, in management sanitario, o di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80,

impegna il Governo

a prevedere criteri precisi per meglio declinare la comprovata esperienza e professionalità per poter ambire al ruolo della governance degli IRCCS, anche al fine di rescindere il legame tra le nomine dei dirigenti della sanità e la politica, con l'intento di attuare la decisa separazione tra politica e amministrazione nella gestione del Servizio sanitario nazionale, in quanto negli ultimi anni, la commistione tra le due sfere rappresenta la causa più rilevante delle inefficienze in questo settore.
9/3475-A/14. Nappi, Ruggiero, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Misiti, Penna, Provenza, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

    la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», ove è previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

    dunque, la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee; il provvedimento all'esame, pertanto, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   considerato che:

    il provvedimento consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    in particolare la lettera m) è volta a garantire comprovata competenza e professionalità anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS pubblici e, esclusivamente degli organi scientifici, degli IRCCS privati tenendo conto della peculiarità dei predetti istituti e nel contesto del SSN, tenuto conto altresì dell'assenza di conflitto di interesse e fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio sindacale;

    la relazione evidenzia che «gli organi degli IRCCS sono strumenti fondamentali per il sostegno e lo sviluppo armonioso e competitivo del sistema in ambito nazionale e internazionale e, pertanto, è necessario che la scelta dei componenti sia supportata da criteri oggettivi di professionalità e di competenza in relazione alle specificità di ciascun Istituto.»;

    appare auspicabile che sia meglio declinata la comprovata competenza e professionalità anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS, con criteri precisi come: l'avere compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, nonché avere acquisito i titoli, in management sanitario, o di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere criteri precisi per meglio declinare la comprovata esperienza e professionalità per poter ambire al ruolo della governance degli IRCCS, anche al fine di rescindere il legame tra le nomine dei dirigenti della sanità e la politica, con l'intento di attuare la decisa separazione tra politica e amministrazione nella gestione del Servizio sanitario nazionale, in quanto negli ultimi anni, la commistione tra le due sfere rappresenta la causa più rilevante delle inefficienze in questo settore.
9/3475-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Nappi, Ruggiero, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Misiti, Penna, Provenza, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    in particolare, alla lettera b), il secondo principio prevede la revisione sia della procedura di riconoscimento del carattere scientifico che di revoca e conferma degli IRCCS;

    appare opportuno l'inserimento di una chiara indicazione – sia nell'ambito delle procedure di valutazione degli IRCCS per il mantenimento dei loro carattere scientifico, sia in quelle autorizzatorie di nuovi Istituti – sulla garanzia che il rapporto di lavoro del personale degli IRCCS di diritto privato sia disciplinato dal contratto Nazionale della Sanità Privata firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che al personale della ricerca venga garantito almeno analogo trattamento previsto per i ricercatori pubblici al fine di impedire il protrarsi di fenomeni di dumping contrattuale che impediscono la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore;

    gli IRCCS sono a tutti gli effetti inseriti – per le professionalità operanti e il conseguente carico sulla fiscalità generale attraverso i vari sistemi sanitari regionali – nelle prestazioni erogate dallo Stato, appare quindi ineludibile che venga applicata al personale in essi operante la disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del SSN stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

    l'evidente anomalia di una previsione di pari risultati a quelli pubblici, che siano ottenuti a scapito dei dirigenti medici e sanitari dipendenti, spesso costretti a turnazioni insostenibili e sottopagate, appare non tollerabile,

impegna il Governo

ad intervenire, per quanto di sua competenza, affinché sia garantita, con riguardo agli IRCCS di diritto privato, la parità di trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, con l'applicazione della disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del Servizio sanitario nazionale stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordino quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di impedire il protrarsi di fenomeni di dumping contrattuale che ostacolano la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore.
9/3475-A/15. Ruggiero, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    in particolare, alla lettera b), il secondo principio prevede la revisione sia della procedura di riconoscimento del carattere scientifico che di revoca e conferma degli IRCCS;

    appare opportuno l'inserimento di una chiara indicazione – sia nell'ambito delle procedure di valutazione degli IRCCS per il mantenimento dei loro carattere scientifico, sia in quelle autorizzatorie di nuovi Istituti – sulla garanzia che il rapporto di lavoro del personale degli IRCCS di diritto privato sia disciplinato dal contratto Nazionale della Sanità Privata firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che al personale della ricerca venga garantito almeno analogo trattamento previsto per i ricercatori pubblici al fine di impedire il protrarsi di fenomeni di dumping contrattuale che impediscono la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore;

    gli IRCCS sono a tutti gli effetti inseriti – per le professionalità operanti e il conseguente carico sulla fiscalità generale attraverso i vari sistemi sanitari regionali – nelle prestazioni erogate dallo Stato, appare quindi ineludibile che venga applicata al personale in essi operante la disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del SSN stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

    l'evidente anomalia di una previsione di pari risultati a quelli pubblici, che siano ottenuti a scapito dei dirigenti medici e sanitari dipendenti, spesso costretti a turnazioni insostenibili e sottopagate, appare non tollerabile,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di bilancio, a valutare la possibilità di intervenire, per quanto di sua competenza, affinché sia garantita, con riguardo agli IRCCS di diritto privato, la parità di trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, con l'applicazione della disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del Servizio sanitario nazionale stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordino quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di impedire il protrarsi di fenomeni di dumping contrattuale che ostacolano la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore.
9/3475-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruggiero, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

    la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», ove è previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

    il testo all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    in particolare, il primo, alla lettera a), mira al rafforzamento del ruolo degli IRCCS quali «Istituti di ricerca e cura» di rilevanza nazionale in cui si coniuga, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età, la finalità principale dell'eccellenza della ricerca clinica, traslazionale e del trasferimento tecnologico con la correlata finalità di cura e assistenza svolti;

    inoltre gli Istituti, che possono altresì derivare da realtà ospedaliere emergenti in relazione a patologie di rilievo nazionale e ad alta specialità clinica, possono ricevere la qualifica di IRCCS attraverso una procedura che riconosce il loro carattere scientifico. Tale riconoscimento conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale – che si aggiunge a quello regionale –, finalizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute;

    appare più che mai opportuno integrare l'attività di ricerca degli IRCCS con quella sulle patologie emergenti come la long Covid Syndrome, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra l'adolescenza e la prima fascia dell'età adulta;

    dunque appare auspicabile prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle succitate patologie croniche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato,

impegna il Governo:

   ad integrare l'attività di ricerca degli IRCCS nell'ambito preclinico, clinico, traslazionale, clinico-organizzativo nonché dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico, rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come la long Covid Syndrome, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra l'adolescenza e la prima fascia di età adulta;

   a prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle citate patologie croniche comprese, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato.
9/3475-A/16. D'Arrando, Ruggiero, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

    la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», ove è previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

    il testo all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    in particolare, il primo, alla lettera a), mira al rafforzamento del ruolo degli IRCCS quali «Istituti di ricerca e cura» di rilevanza nazionale in cui si coniuga, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età, la finalità principale dell'eccellenza della ricerca clinica, traslazionale e del trasferimento tecnologico con la correlata finalità di cura e assistenza svolti;

    inoltre gli Istituti, che possono altresì derivare da realtà ospedaliere emergenti in relazione a patologie di rilievo nazionale e ad alta specialità clinica, possono ricevere la qualifica di IRCCS attraverso una procedura che riconosce il loro carattere scientifico. Tale riconoscimento conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale – che si aggiunge a quello regionale –, finalizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute;

    appare più che mai opportuno integrare l'attività di ricerca degli IRCCS con quella sulle patologie emergenti come la long Covid Syndrome, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra l'adolescenza e la prima fascia dell'età adulta;

    dunque appare auspicabile prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle succitate patologie croniche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di:

    integrare l'attività di ricerca degli IRCCS nell'ambito preclinico, clinico, traslazionale, clinico-organizzativo nonché dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico, rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come la long Covid Syndrome, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra l'adolescenza e la prima fascia di età adulta;

    prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle citate patologie croniche comprese, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato.
9/3475-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Arrando, Ruggiero, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    con la Riforma si punta ad introdurre criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, con la valutazione basata su più ampi fattori (tra cui impact factor1, complessità assistenziale, indice di citazione), per garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza;

    inoltre, la riforma mira a collegare gli Istituti al territorio dove operano, definendo le modalità di individuazione di un ambito di riferimento per ciascuna area tematica, per rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori. Tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico con le imprese;

    in particolare, la lettera d) del provvedimento all'esame, introduce un principio che assicura l'accesso agli IRCCS, in quanto istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza del paziente, allo scopo di garantire un equo accesso dei cittadini alle prestazioni di alta specialità tipiche, per competenza e specializzazione tecnologica, degli IRCCS, che sono erogate da pochi centri di eccellenza nel Paese a beneficio della comunità nazionale, sempre nel rispetto dei princìpi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN;

    inoltre, nella considerazione che gli IRCCS a rilevanza nazionale necessitano di respiro sovraregionale per esprimere al meglio le proprie potenzialità, l'intento è quello di assicurare ai medesimi quel quid pluris che non dovrebbe avere un impatto sugli ordinari meccanismi della mobilità extraregionale ma che consentirebbe alla stessa di essere diversamente regolamentata, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti, al fine di consentire ai medesimi Istituti di garantire prestazioni di elevata complessità ai cittadini e di competere a livello internazionale;

    il principio di cui alla successiva lettera f) individua la necessità di disciplinare criteri e modalità di collaborazione tra le regioni, volte a valorizzare gli Istituti di diritto pubblico con sedi situate in più regioni e province autonome e riconosciute quali IRCCS: ad oggi infatti le regioni in cui sono situate le sedi secondarie degli IRCCS, seppur titolari della predetta qualifica, non sono nelle condizioni di poter riconoscere e valorizzare le medesime sedi; dunque valorizzare il modello hub-spoke, sede principale e sede secondaria di IRCCS, permetterebbe di condividere il know-how tra più realtà territoriali, consentendo lo sviluppo e la crescita delle stesse;

    seguendo lo stesso principio del modello hub-spoke, appare assolutamente auspicabile che le strutture territoriali dotate di alto livello qualitativo, anche monotematiche (non IRCCS) collaborino con gli IRCCS di riferimento, al fine di condividere i risultati ottenuti e dare l'opportunità all'utenza di essere seguita con i migliori protocolli messi a disposizione dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico capofila, nonché di essere parte dei risultati scientifici ottenuti, in tal modo ampliando la platea che beneficia della sperimentazione,

impegna il Governo

a promuovere la collaborazione tra gli istituti di eccellenza (non IRCCS) ed IRCCS collocati nel medesimo territorio, prevedendo che le strutture territoriali dotate di alto livello qualitativo, anche monotematiche (non IRCCS) collaborino con gli IRCCS di riferimento, al fine di condividere i risultati ottenuti e dare l'opportunità all'utenza di essere seguita con i migliori protocolli messi a disposizione dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico capofila, nonché di essere parte dei risultati scientifici ottenuti, in tal modo ampliando la platea che beneficia della sperimentazione.
9/3475-A/17. Villani, Ruggiero, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    con la lettera d) dell'articolo 1 viene delegata al Governo la disciplina delle modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo princìpi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale;

    la regione Molise è in Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario dal 2007 ed è commissariata dal 2009;

    la regione Molise è sede dell'istituto Neuromed, un IRCCS di rilevanza nazionale e di altissima specializzazione per patologie afferenti alla neurochirurgia, la neurologia e la neuro-riabilitazione che ogni anno attrae numerosissima utenza da fuori regione, rendendo la struttura di fondamentale importanza per l'intero contesto territoriale, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico;

    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021 è stato nominato quale commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario della Regione Molise il Presidente pro tempore della Giunta regionale Donato Toma, con l'indicazione, tra le altre, di provvedere alla sottoscrizione dei contratti interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria e di applicare correttamente le procedure di autorizzazione ed accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio;

    nel verbale della riunione del Tavolo di Monitoraggio per gli adempimenti regionali del 26 novembre 2021 sono riportate le seguenti affermazioni:

    «Tavolo e Comitato, ribadiscono la gravità della mancata sottoscrizione dei contratti per l'anno 2020, rimandano a quanto osservato nella riunione del 29 dicembre 2020 e nella riunione del 13 luglio 2021. Ricordano peraltro che tutta la normativa emergenziale con riferimento ai privati accreditati si poggia sul presupposto della sottoscrizione del contratto per l'anno 2020, in mancanza del quale non è applicabile. Chiedono urgenti aggiornamenti sulle iniziative della struttura commissariale. Richiamano altresì l'ingente riconoscimento economico avvenuto nel 2015 pari a 84 milioni di euro per le strutture a gestione diretta, cui era collegato il ritiro dei contenziosi e a cui avrebbe dovuto seguire anche un più leale dialogo istituzionale nell'ambito della normativa vigente. Ogni anno, invece, il contenzioso si ripresenta anche in numero incrementale. Tavolo e Comitato restano peraltro in attesa dei richiesti aggiornamenti da parte della struttura commissariale in merito al contenzioso riguardante la clausola di salvaguardia per i contratti degli erogatori privati, rimandano a quanto dettagliatamente osservato nel verbale della riunione del 13 luglio 2021 sulla questione.»;

    per quanto riguarda il Neuromed, con riferimento al consuntivo 2020, «il totale extrabudget fatturato e non contabilizzato è pari a 16,304 milioni di euro. Chiedono chiarimenti in merito alle differenze tra produzione e fatturato. L'extrabudget risulta accantonato.»;

    «Si chiedono altresì informazioni sulla ricezione delle note di credito richieste negli anni per l'extra-budget.»;

    «La struttura commissariale, nel corso della riunione, fa presente che [tale] operazione ha interessato anche la struttura Neuromed, in virtù delle note di riconoscimento dei crediti del 10 aprile 2019 per extrabudget per l'anno 2018 emesse dall'allora struttura commissariale sia per Fondazione/Gemelli sia per Neuromed. Su tali note, acquisite con protocollo n. 41/2019, Tavolo e Comitato si erano espressi nel verbale della riunione dell'11 aprile 2019 chiedendo la revoca delle note di riconoscimento dei crediti. Tavolo e Comitato, data la delicatezza della questione, chiedono urgentemente informazioni sull'effettivo pagamento di queste somme afferenti all'extrabudget a favore delle strutture accreditate Fondazione/Gemelli e Neuromed e ribadiscono la gravità del mancato governo delle prestazioni rese dai principali erogatori privati accreditati che continuano a produrre oltre i limiti del budget, gravando impropriamente sui conti del SSR. Peraltro ciclicamente le prestazioni extrabudget vengono pagate dalla struttura commissariale, contrariamente a quanto richiesto da anni da questi Tavoli in merito al corretto governo delle prestazioni rese dai privati accreditati, nel rispetto del fabbisogno e dell'appropriatezza. Richiamano altresì l'obbligatorietà degli accordi di confine per la regolazione delle prestazioni rese in mobilità. Richiamano infine la circostanza che tali strutture non stanno sottoscrivendo gli accordi contrattuali e continuano ad attivare contenziosi nei confronti della struttura commissariale e della Regione Molise. Si richiama la leale collaborazione da parte delle strutture private accreditate che erogano prestazioni a carico del servizio sanitario su concessione della regione che definisce i relativi fabbisogni e assegna i budget.»,

impegna il Governo:

   a promuovere la più rapida realizzazione degli accordi interregionali sulla mobilità sanitaria, specie per quelle regioni in piano di rientro, come il Molise, dove la produzione di un alto livello di mobilità attiva genera nell'immediato un problema di liquidità per il sistema sanitario regionale;

   nell'ambito della rideterminazione del fabbisogno per le regioni sede di IRCCS, con la finalità di garantire il libero accesso alle cure anche ai cittadini residenti fuori regione, le risorse trasferite dal Sistema Sanitario Nazionale dovranno essere definite anche sulla base del volume di mobilità attiva prodotta nell'anno precedente dagli stessi istituti;

   a prendere in seria considerazione la peculiarità della regione Molise, sede di un IRCCS d'eccellenza e fortemente attrattivo, ma estremamente sovradimensionato rispetto ad un ridotto bacino d'utenza regionale, numeri che non consentirebbero alla struttura di avere i volumi necessari per garantire l'eccellenza e la ricerca ma che comportano una evidente difficoltà nell'avere un corretto governo delle prestazioni rese dal privato accreditato da parte della Regione Molise, così come chiaramente evidenziato in sede di Tavolo di Monitoraggio.
9/3475-A/18. Federico, Ruggiero, Nappi, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    con la lettera d) dell'articolo 1 viene delegata al Governo la disciplina delle modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo princìpi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale;

    la regione Molise è in Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario dal 2007 ed è commissariata dal 2009;

    la regione Molise è sede dell'istituto Neuromed, un IRCCS di rilevanza nazionale e di altissima specializzazione per patologie afferenti alla neurochirurgia, la neurologia e la neuro-riabilitazione che ogni anno attrae numerosissima utenza da fuori regione, rendendo la struttura di fondamentale importanza per l'intero contesto territoriale, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico;

    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021 è stato nominato quale commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema sanitario della Regione Molise il Presidente pro tempore della Giunta regionale Donato Toma, con l'indicazione, tra le altre, di provvedere alla sottoscrizione dei contratti interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria e di applicare correttamente le procedure di autorizzazione ed accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio;

    nel verbale della riunione del Tavolo di Monitoraggio per gli adempimenti regionali del 26 novembre 2021 sono riportate le seguenti affermazioni:

    «Tavolo e Comitato, ribadiscono la gravità della mancata sottoscrizione dei contratti per l'anno 2020, rimandano a quanto osservato nella riunione del 29 dicembre 2020 e nella riunione del 13 luglio 2021. Ricordano peraltro che tutta la normativa emergenziale con riferimento ai privati accreditati si poggia sul presupposto della sottoscrizione del contratto per l'anno 2020, in mancanza del quale non è applicabile. Chiedono urgenti aggiornamenti sulle iniziative della struttura commissariale. Richiamano altresì l'ingente riconoscimento economico avvenuto nel 2015 pari a 84 milioni di euro per le strutture a gestione diretta, cui era collegato il ritiro dei contenziosi e a cui avrebbe dovuto seguire anche un più leale dialogo istituzionale nell'ambito della normativa vigente. Ogni anno, invece, il contenzioso si ripresenta anche in numero incrementale. Tavolo e Comitato restano peraltro in attesa dei richiesti aggiornamenti da parte della struttura commissariale in merito al contenzioso riguardante la clausola di salvaguardia per i contratti degli erogatori privati, rimandano a quanto dettagliatamente osservato nel verbale della riunione del 13 luglio 2021 sulla questione.»;

    per quanto riguarda il Neuromed, con riferimento al consuntivo 2020, «il totale extrabudget fatturato e non contabilizzato è pari a 16,304 milioni di euro. Chiedono chiarimenti in merito alle differenze tra produzione e fatturato. L'extrabudget risulta accantonato.»;

    «Si chiedono altresì informazioni sulla ricezione delle note di credito richieste negli anni per l'extra-budget.»;

    «La struttura commissariale, nel corso della riunione, fa presente che [tale] operazione ha interessato anche la struttura Neuromed, in virtù delle note di riconoscimento dei crediti del 10 aprile 2019 per extrabudget per l'anno 2018 emesse dall'allora struttura commissariale sia per Fondazione/Gemelli sia per Neuromed. Su tali note, acquisite con protocollo n. 41/2019, Tavolo e Comitato si erano espressi nel verbale della riunione dell'11 aprile 2019 chiedendo la revoca delle note di riconoscimento dei crediti. Tavolo e Comitato, data la delicatezza della questione, chiedono urgentemente informazioni sull'effettivo pagamento di queste somme afferenti all'extrabudget a favore delle strutture accreditate Fondazione/Gemelli e Neuromed e ribadiscono la gravità del mancato governo delle prestazioni rese dai principali erogatori privati accreditati che continuano a produrre oltre i limiti del budget, gravando impropriamente sui conti del SSR. Peraltro ciclicamente le prestazioni extrabudget vengono pagate dalla struttura commissariale, contrariamente a quanto richiesto da anni da questi Tavoli in merito al corretto governo delle prestazioni rese dai privati accreditati, nel rispetto del fabbisogno e dell'appropriatezza. Richiamano altresì l'obbligatorietà degli accordi di confine per la regolazione delle prestazioni rese in mobilità. Richiamano infine la circostanza che tali strutture non stanno sottoscrivendo gli accordi contrattuali e continuano ad attivare contenziosi nei confronti della struttura commissariale e della Regione Molise. Si richiama la leale collaborazione da parte delle strutture private accreditate che erogano prestazioni a carico del servizio sanitario su concessione della regione che definisce i relativi fabbisogni e assegna i budget.»,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:

    promuovere la più rapida realizzazione degli accordi interregionali sulla mobilità sanitaria, specie per quelle regioni in piano di rientro, come il Molise, dove la produzione di un alto livello di mobilità attiva genera nell'immediato un problema di liquidità per il sistema sanitario regionale;

    nell'ambito della rideterminazione del fabbisogno per le regioni sede di IRCCS, con la finalità di garantire il libero accesso alle cure anche ai cittadini residenti fuori regione, le risorse trasferite dal Sistema Sanitario Nazionale dovranno essere definite anche sulla base del volume di mobilità attiva prodotta nell'anno precedente dagli stessi istituti;

    prendere in seria considerazione la peculiarità della regione Molise, sede di un IRCCS d'eccellenza e fortemente attrattivo, ma estremamente sovradimensionato rispetto ad un ridotto bacino d'utenza regionale, numeri che non consentirebbero alla struttura di avere i volumi necessari per garantire l'eccellenza e la ricerca ma che comportano una evidente difficoltà nell'avere un corretto governo delle prestazioni rese dal privato accreditato da parte della Regione Molise, cosi come chiaramente evidenziato in sede di Tavolo di Monitoraggio.
9/3475-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Federico, Ruggiero, Nappi, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

    come si evince dalla relazione al provvedimento tale delega «trae origine dalle azioni di riforma previste dal PNRR e, più precisamente, dalla componente 2 concernente “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale” della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie»;

    la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

    nonostante tale riforma sia essenziale per il nostro sistema sanitario il provvedimento reca all'articolo 1, comma 5 un'espressa clausola di invarianza finanziaria che comporta che in sede di adozione del decreto legislativo attuativo questo debba avvenire attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio;

    se il processo di riordino costituisce sicuramente una tappa importante per il futuro della ricerca biomedica in Italia è altrettanto vero che questa non può dirsi epocale se deve essere compiuta ad isorisorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare con il primo provvedimento utile ulteriori risorse economiche e finanziarie atte a consentire un incremento del fondo per la ricerca corrente e finalizzata così da poter consentire agli IRCCS di poter continuare a svolgere la loro funzione di poli d'eccellenza nella ricerca biomedica nazionale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
9/3475-A/19. Lorenzin, Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

    come si evince dalla relazione al provvedimento tale delega «trae origine dalle azioni di riforma previste dal PNRR e, più precisamente, dalla componente 2 concernente “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale” della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie»;

    la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

    nonostante tale riforma sia essenziale per il nostro sistema sanitario il provvedimento reca all'articolo 1, comma 5 un'espressa clausola di invarianza finanziaria che comporta che in sede di adozione del decreto legislativo attuativo questo debba avvenire attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio;

    se il processo di riordino costituisce sicuramente una tappa importante per il futuro della ricerca biomedica in Italia è altrettanto vero che questa non può dirsi epocale se deve essere compiuta ad isorisorse,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di bilancio, a valutare l'opportunità di individuare con il primo provvedimento utile ulteriori risorse economiche e finanziarie atte a consentire un incremento del fondo per la ricerca corrente e finalizzata così da poter consentire agli IRCCS di poter continuare a svolgere la loro funzione di poli d'eccellenza nella ricerca biomedica nazionale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
9/3475-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Lorenzin, Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

    la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», ove è previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

    il testo all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    in particolare, il primo, alla lettera a), mira al rafforzamento del ruolo degli IRCCS quali «Istituti di ricerca e cura» di rilevanza nazionale in cui si coniuga, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età, la finalità principale dell'eccellenza della ricerca clinica, traslazionale e del trasferimento tecnologico con la correlata finalità di cura e assistenza svolti;

    inoltre gli Istituti, che possono altresì derivare da realtà ospedaliere emergenti in relazione a patologie di rilievo nazionale e ad alta specialità clinica, possono ricevere la qualifica di IRCCS attraverso una procedura che riconosce il loro carattere scientifico. Tale riconoscimento conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale – che si aggiunge a quello regionale –, finalizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute;

    appare più che mai opportuno integrare l'attività e gli obiettivi degli IRCCS con l'epidemiologia anche in termini di ricerca,

impegna il Governo

ad integrare l'attività e gli obiettivi degli IRCCS con l'epidemiologia anche in termini di ricerca, anche al fine di rafforzare i compiti di prevenzione e programmazione di cura e di assistenza e svolti dalla rete territoriale.
9/3475-A/20. Zolezzi, Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

    la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», ove è previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

    il testo all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

    in particolare, il primo, alla lettera a), mira al rafforzamento del ruolo degli IRCCS quali «Istituti di ricerca e cura» di rilevanza nazionale in cui si coniuga, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età, la finalità principale dell'eccellenza della ricerca clinica, traslazionale e del trasferimento tecnologico con la correlata finalità di cura e assistenza svolti;

    inoltre gli Istituti, che possono altresì derivare da realtà ospedaliere emergenti in relazione a patologie di rilievo nazionale e ad alta specialità clinica, possono ricevere la qualifica di IRCCS attraverso una procedura che riconosce il loro carattere scientifico. Tale riconoscimento conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale – che si aggiunge a quello regionale –, finalizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute;

    appare più che mai opportuno integrare l'attività e gli obiettivi degli IRCCS con l'epidemiologia anche in termini di ricerca,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di integrare l'attività e gli obiettivi degli IRCCS con l'epidemiologia anche in termini di ricerca, anche al fine di rafforzare i compiti di prevenzione e programmazione di cura e di assistenza e svolti dalla rete territoriale.
9/3475-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Zolezzi, Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame prevede numerosi principi e criteri direttivi finalizzati a modificare l'attuale normativa che regolamenta gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con l'obiettivo di riorganizzare la rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e migliorare la qualità e l'eccellenza del nostro Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il rafforzamento del rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

    tra i principi e criteri direttivi presenti nella delega, al comma 1, lettera n), si prevede, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'avvio della revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria, anche al fine di un loro inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale;

    la previsione contenuta nella suddetta lettera n), è particolarmente importante anche perché attualmente da tempo viene denunciata l'eccessiva precarietà dei giovani ricercatori che lavorano anche all'interno degli IRCCS. La media di anni di precariato è ad oggi, ampiamente sopra i 10 anni;

    è quindi necessario che la riforma introdotta dal disegno di legge in esame, affronti il tema della gestione delle dotazioni organiche della ricerca, laddove ad oggi si assiste ad un proliferare di contratti a termine, collaborazioni professionali, borse di studio e partita Iva; ma perché questo intervento di revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria e di riduzione del precariato non rimanga lettera morta, è indispensabile incrementare le relative risorse e i fondi per la ricerca con i quali in questi anni sono stati finanziati questi Istituti di ricerca e cura che in questi anni non sono aumentati;

    è evidente che sotto questo aspetto, la previsione contenuta in questa delega secondo la quale la Riforma degli IRCCS dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rappresenta un limite evidente,

impegna il Governo

a stanziare già nei prossimi provvedimenti utili, le necessarie risorse a regime da affiancare alla Riforma in esame, per poter finanziare adeguatamente la prevista revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria, e ulteriori misure previste dal provvedimento per gli IRCCS e la ricerca.
9/3475-A/21. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame prevede numerosi principi e criteri direttivi finalizzati a modificare l'attuale normativa che regolamenta gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con l'obiettivo di riorganizzare la rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e migliorare la qualità e l'eccellenza del nostro Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il rafforzamento del rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

    tra i principi e criteri direttivi presenti nella delega, al comma 1, lettera n), si prevede, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'avvio della revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria, anche al fine di un loro inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale;

    la previsione contenuta nella suddetta lettera n), è particolarmente importante anche perché attualmente da tempo viene denunciata l'eccessiva precarietà dei giovani ricercatori che lavorano anche all'interno degli IRCCS. La media di anni di precariato è ad oggi, ampiamente sopra i 10 anni;

    è quindi necessario che la riforma introdotta dal disegno di legge in esame, affronti il tema della gestione delle dotazioni organiche della ricerca, laddove ad oggi si assiste ad un proliferare di contratti a termine, collaborazioni professionali, borse di studio e partita Iva; ma perché questo intervento di revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria e di riduzione del precariato non rimanga lettera morta, è indispensabile incrementare le relative risorse e i fondi per la ricerca con i quali in questi anni sono stati finanziati questi Istituti di ricerca e cura che in questi anni non sono aumentati;

    è evidente che sotto questo aspetto, la previsione contenuta in questa delega secondo la quale la Riforma degli IRCCS dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rappresenta un limite evidente,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di bilancio, a valutare l'opportunità di stanziare già nei prossimi provvedimenti utili, le necessarie risorse a regime da affiancare alla Riforma in esame, per poter finanziare adeguatamente la prevista revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria, e ulteriori misure previste dal provvedimento per gli IRCCS e la ricerca.
9/3475-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Bagnasco, Versace, Novelli, Bond.