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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 27 giugno 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 giugno 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Coin, Colletti, Comaroli, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Elia, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Marattin, Marzana, Migliore, Minardo, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Perconti, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Vito, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amitrano, Annibali, Ascani, Baldelli, Barelli, Anna Lisa Baroni, Battelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Coin, Colletti, Comaroli, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Elia, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giglio Vigna, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Alessandro Pagano, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Perconti, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Vito, Zanettin, Zoffili.

Trasmissione dal Senato.

  In data 23 giugno 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 2598. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (approvato dal Senato) (3656).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MELONI ed altri: «Istituzione di un'Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione» (3541). Parere delle Commissioni III e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 583).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i commenti della Commissione europea sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2022/0079/I, relativa ai princìpi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con il metodo della produzione integrata – difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti – parte generale (legge della Regione Toscana 15 aprile 1999, n. 25).

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 giugno 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0390/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, concernente classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio, e al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul trasporto internazionale di merci e passeggeri – aumentare la quota del traffico ferroviario.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 e 24 giugno 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 226ª sessione del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda la prevista adozione dell'emendamento 48 dell'annesso 6, parte I, della convenzione sull'aviazione civile internazionale (COM(2022) 312 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione (COM(2022) 313 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Conferenza sul futuro dell'Europa – Dalla visione all'azione (COM(2022) 404 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 404 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (COM(2022) 296 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 23 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 giugno 2022.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni (COM(2022) 245 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (COM(2022) 249 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla quarta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'Unione europea per l'Unione della sicurezza (COM(2022) 252 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2022) 288 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione) (COM(2022) 650 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione) (COM(2022) 655 final).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera pervenuta in data 24 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di aprile e maggio 2022.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

  Il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con lettera pervenuta in data 24 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, aggiornata al mese di maggio 2022 (Doc. CXV, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2598 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3656)

A.C. 3656 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza; in seguito, il Governo è intervenuto con una serie di decreti-legge recanti «misure urgenti» relative al PNRR al fine dichiarato di semplificare, accelerare, «efficientare», snellire, a livello nazionale, le procedure e i tempi per l'attuazione del suddetto Piano;

    il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa resilienza (PNRR)», dichiarando la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi nonché di migliorarne le procedure di reclutamento entro il termine stabilito dall'accordo operativo sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    tale decreto-legge interviene su materie eterogenee, previste all'interno del PNRR, introducendo misure idonee a derogare e/o integrare le disposizioni sulla semplificazione dei concorsi pubblici, sul reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione (compreso l'aumento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio), sul conferimento di incarichi dirigenziali e professionali, su appalti e contratti pubblici, sull'organizzazione e sul funzionamento della giustizia e del sistema scolastico;

    tale intervento governativo, sembra stia utilizzando impropriamente il «pretesto» del PNRR per intervenire su materie e temi, che invece richiederebbero una riforma strutturale con il pieno e corretto coinvolgimento di tutte le istituzioni democratiche preposte, in primis il Parlamento nella sua interezza, rischiando così, al contempo, di violare principi costituzionali cardine sulla decretazione d'urgenza (articolo 77 Cost.), sulla divisione dei poteri tra organi dello Stato nonché sull'attribuzione di competenza tra Stato e Regioni e sul principio di leale collaborazione (articoli 117 e 120 Cost.);

    da tale provvedimento, pertanto, emergono molteplici profili di incostituzionalità anche a livello strutturale: coinvolgimento parziale e inadeguato del Parlamento, mancato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e degli enti locali all'interno dei processi decisionali (articolo 117 Cost.), scarsa considerazione dei vincoli previsti dall'articolo 81 Cost., che prevede l'obbligo di copertura finanziaria, istituzione di una serie di «Fondi» speciali con relative dotazioni e deroghe ai limiti spesa previsti;

    questo Governo, in continuità con i provvedimenti precedenti (sempre emanati mediante la «reiterazione» della decretazione d'urgenza, ledendo gravemente le prerogative del Parlamento), rischia di perpetrare gravi violazioni su materie, interessi e valori costituzionalmente riconosciuti, violando, altresì, i canoni di «ragionevolezza e proporzionalità», sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, intervenute a più riprese in maniera costante e uniforme, nel «bilanciamento» tra principi e diritti meritevoli di giusto riconoscimento e adeguata tutela;

    alle obiezioni nel merito della incostituzionalità di tale provvedimento si aggiunge l'aggravante, sul piano procedurale e metodologico, che ha visto il Governo sottrarre un tema così importante ad un dibattito aperto e trasparente e ad un contraddittorio pieno, elementi fondamentali e imprescindibili che dovrebbero sempre caratterizzare la normale dialettica parlamentare e democratica;

    la prassi che si è andata consolidando in questa «anomala» legislatura ha fatto registrare una pericolosa deriva del nostro ordinamento in senso monocamerale, in aperta violazione dell'articolo 70 della Costituzione che recita: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere», svilendo, di volta in volta, il ruolo di uno dei due rami del Parlamento con una grave ed incomprensibile compressione dei tempi dell'iter del decreto-legge anche da parte del Senato, precludendo così, a causa dell'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento, gravemente contrastante con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche;

    tale dinamica procedurale, divenuta ormai una consuetudine in aperto contrasto anche con le sentenze della Corte costituzionale in materia, risulta inaccettabile nel metodo e nel merito un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna al sistematico ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

    la decretazione d'urgenza dovrebbe costituire una deroga eccezionale al principio cardine, proprio dei moderni sistemi costituzionali, della divisione del potere legislativo, infatti, al fine di limitare e circoscrivere il pericolo di possibili abusi da parte del Governo, la nostra Costituzione, all'articolo 77, secondo comma, subordina l'utilizzo del decreto-legge alla preesistenza di una circostanza di fatto straordinaria che necessita di utilizzare, urgentemente, uno strumento legislativo di immediata efficacia;

    il decreto-legge in esame, al contrario, appare privo dei necessari presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, inoltre, numerose disposizioni introdotte (attraverso lo strumento del PNRR) riguardano materie del tutto eterogenee – reclutamento, formazione e organizzazione del personale della P.A. e della pubblica istruzione, potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), istituzione della Scuola di alta formazione dell'Istruzione, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione (che dovrebbe teoricamente promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, coordinare e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma che in realtà appare più come l'ennesimo organismo istituito ad hoc per distribuire ruoli e dispensare incarichi a spese pubbliche, senza un reale ed effettivo vantaggio per la collettività), organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, materia finanziaria e fiscale – tutto ciò in aperto ed evidente contrasto con l'articolo 15, comma 3, legge n. 400 del 1988, che disciplina la decretazione di urgenza;

    le sentenze della Corte costituzionale n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, innovando la giurisprudenza costituzionale in tema di presupposti della decretazione d'urgenza, considerano la non omogeneità del contenuto del decreto-legge un indice della possibile insussistenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza e, sulla base di tale premessa, analizzavano poi le singole disposizioni – o gruppi di disposizioni – tra loro disomogenee per accertare la mancanza o la presenza di quel requisito;

    il Parlamento si trova a subire così, ancora una volta, l'utilizzo, improprio e reiterato, della decretazione d'urgenza da parte del Governo, mediante l'emanazione di disposizioni tra loro non omogenee per materia e la cui efficacia non è immediata, come invece prevede la decretazione d'urgenza, ma è differita nel tempo, richiedendo l'emanazione di ulteriori provvedimenti per l'effettiva attuazione,

    l'eterogeneità delle materie in un decreto-legge, criterio di omogeneità ha costituito un cardine fondamentale nei percorsi argomentativi della Corte costituzionale, determina un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e un depauperamento della competenza legislativa propria delle Camere: per tale motivo l'utilizzo di tale strumento deve essere ponderato al fine di evitare abusi;

    in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ritiene illegittimo il decreto-legge il cui contenuto sia privo del vincolo dell'omogeneità esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge» debba essere specifico, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

    il Governo ha reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge, e che il totem della «crescita economica» o dei «fondi europei» siano sufficienti per legare tra loro disposizioni totalmente disomogenee;

    sul tema della decretazione d'urgenza, la stessa è divenuta ed accettata, al contrario di quanto previsto nella Costituzione, come un modo «ordinario» di legiferare, attraverso interventi su materie eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi;

    tale decreto, così come strutturato, si pone in aperta e grave violazione dei principi costituzionali citati in premessa, un tale intervento rischia di perpetrare, ancora una volta, l'uso strumentale della decretazione d'urgenza e del PNRR, con il reale intento, nemmeno troppo celato, di intervenire altrove o piuttosto in modo surrettizio sulle materie interessate,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3656.
N. 1. Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Raduzzi, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Vianello, Leda Volpi, Sodano, Piera Aiello, Benedetti, Sarli, Suriano.

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1022, n. 36, inerente ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    il decreto-legge contiene disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa i resilienza in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, infrastrutture, zone economiche speciali, logistiche semplificate, in materia di turismo, di giustizia, nonché in materia istruzione;

    si tratta di un provvedimento di assoluta rilevanza in quanto mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi disposti nel PNRR, le cui tappe fondamentali sono previste entro il 30 giugno 2022, ma che, a questo punto del suo iter legislativo, incorre purtroppo in alcune sostanziali e rilevanti criticità sotto il profilo del rispetto del nostro dettato costituzionale;

    sotto un primo aspetto, infatti, quello in esame è l'ennesimo provvedimento rispetto al quale si verifica una palese violazione della funzione legislativa come disciplinata dalla Costituzione, in primo luogo dall'articolo 70, laddove prevede che «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere», e, in secondo luogo dal comma primo dell'articolo 72 che sancisce il principio che ciascun disegno di legge «presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»;

    nell'esame del presente provvedimento entrambe queste previsioni sono state disattese, considerato che addirittura il Senato in prima lettura non ha potuto esaminarlo compiutamente a causa dei ritardi accumulati durante l'iter in Commissione;

    il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022, infatti, dopo un ciclo di audizioni in Senato durato un mese è stato esaminato nella parte emendativa solo a partire dalla seconda settimana di giugno, per giungere poi in Aula e, in seguito, all'altro ramo del Parlamento in estremo ritardo vista l'ormai imminente scadenza del 29 giugno, fatto che ha determinato la scelta di porre la questione di fiducia per l'approvazione del testo in Aula sia al Senato che alla Camera, dopo che, presso questo ramo del Parlamento, l'esame in Commissione è durato meno di una giornata e alcun emendamento è stato esaminato;

    è di tutta evidenza, quindi, che in alcuno dei due rami del Parlamento il testo del decreto-legge è stato oggetto di un compiuto e approfondito esame parlamentare, ma, anzi, è stato stravolto dalle numerosissime disposizioni inserite dalla stessa maggioranza di Governo che aveva elaborato il primo testo;

    il descritto modo di procedere, oltre a disattendere il principio del bicameralismo perfetto che ispira la nostra Costituzione, lede gravemente i diritti delle minoranze parlamentari, alle quali è del tutto preclusa la possibilità di partecipare in modo costruttivo e migliorativo all'esame del testo, ma anche quelle dei parlamentari tutti, che subiscono un'indebita compressione delle proprie prerogative di esercizio del libero mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione;

    i ritardi e continui rinvii che ormai quasi costantemente caratterizzano l'attività legislativa del Governo, allo stato, drammaticamente, l'unica ancora operante, e che risiedono nella impossibile unità d'intenti che caratterizza la maggioranza che lo sostiene, danneggia ovviamente anche la cittadinanza, vittima incolpevole di norme frutto di decisioni improvvisate e spesso illogiche, quando non addirittura incongruenti rispetto alla legislazione vigente;

    a tale riguardo, solo a titolo esemplificativo di un modus operandi purtroppo divenuto prassi, è necessario evidenziare che l'atteggiamento tenuto dal Governo in un processo di riforma così decisivo per il mondo della scuola come è quello disciplinato dal testo in esame, in cui ha agito senza un adeguato coinvolgimento né delle istituzioni scolastiche e delle associazioni del settore, né degli stessi parlamentari, nei processi di innovazione proposti, come anche la mancata dialettica sulle criticità rappresenta una violazione di tutti gli interessi legittimi degli operatori della scuola che purtroppo subiranno danni rilevanti, causati da una riforma inadeguata, che, in ultima analisi, danneggeranno gli studenti;

    un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale del provvedimento in esame è certamente ravvisabile anche nella evidente eterogeneità del contenuto rispetto al titolo, sensibilmente aggravata dalla lunghissima serie di disposizioni – d'iniziativa della maggioranza di Governo – approvate durante l'esame del testo in Senato;

    con specifico riferimento alle disposizioni aggiunte in corso di conversione dei decreto-legge la Corte costituzionale si è espressa a più riprese: «In proposito va richiamata la giurisprudenza di questa Corte con particolare riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordinanza n. 34 del 2013, nella quale si è chiarito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Ciò in ossequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, allo stesso articolo 77, secondo comma della Costituzione, il quale presuppone “un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario” (sentenza n. 22 del 2012)»;

    la medesima sentenza – n. 32 del 2014 – sottolinea poi che «Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge. La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (articolo 96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati e articolo 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). Diversamente, l'iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua»;

    occorre ricordare, altresì, come il criterio di omogeneità nel contenuto dei provvedimenti di decretazione d'urgenza rappresenta una delle condizioni imprescindibili che giustificano e al contempo limitano l'iniziativa legislativa del Governo sin dalla genesi degli stessi in tutte le argomentazioni della Corte costituzionale in merito alla legittima sussistenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza, di cui all'articolo 77 comma 2 della Costituzione;

    alla luce delle motivazioni sin qui esposte,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3656.
N. 2. Lollobrigida, Foti, Bucalo, Trancassini, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli, Rizzetto, Zucconi, Galantino.

A.C. 3656 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3656 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il decreto-legge, originariamente composto da 50 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 72 articoli; in termini di commi si è passati dai 159 originari a 280; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile alla ratio unitaria di disporre le misure necessarie per l'attuazione del PNRR, con riferimento anche al rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione e di semplificazione delle sue procedure, e con una particolare attenzione alla formazione e al reclutamento degli insegnanti; il provvedimento appare quindi qualificabile come «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari»; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare quindi «in concreto non pertinente»; in proposito andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità unitaria sopra individuata; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla finalità sopra descritta dell'articolo 18-ter in materia di gioco pubblico, del comma 2-bis dell'articolo 36 in materia di commissario straordinario per la fiera del libro di Francoforte del 2024 e dell'articolo 43, volto ad istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich;

   con riferimento alla ratio unitaria sopra delineata, molte disposizioni del provvedimento appaiono effettivamente finalizzate a dare attuazione a specifiche misure previste dal PNRR da realizzare entro giugno, settembre e dicembre 2022; si tratta in particolare degli articoli da 1 a 6 (riforma pubblico impiego, misura M1C1-56 del PNRR); dell'articolo 18 (tax compliance M1C1-103); dell'articolo 23 (incentivi fiscali per l'idrogeno M2C2-21, gestione rischi idrologici M2C4-1, scopi irrigui M2C4-4, servizi idrici integrati M2C4-2); dell'articolo 24 (semplificazione efficientamento energetico M2C3- 4); dell'articolo 28 (trasformazione PA e NEWCO, M1C1-10); dell'articolo 33 (riforma cold ironing M3C2-4); dell'articolo 44 (reclutamento insegnanti M4C1-3 e scuola di alta formazione personale scolastico M4C1-5); in un caso (articolo 42, riforma dell'insolvenza M1C1-31), si ritorna su una misura del Piano che aveva come scadenza dicembre 2021 e che aveva trovato entro quella data altre misure attuative (il decreto-legge n. 118 del 2021 e l'articolo 35-ter del decreto-legge n. 152 del 2021); al riguardo si ricorda che nel parere reso nella seduta del 17 novembre 2021 sul disegno di legge C. 3354 di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021 il Comitato ha raccomandato al Legislatore e al Governo di «avviare una riflessione sull'opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti per il futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un'adeguata istruttoria legislativa»; tale raccomandazione si è poi tradotta nell'ordine del giorno Butti n. 16, accolto dal Governo nel corso della discussione in Assemblea su quel provvedimento (seduta del 21 dicembre 2021);

   per il provvedimento sono state necessarie due distinte deliberazioni in Consiglio dei ministri il 13 e il 21 aprile 2022; tuttavia, la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» è avvenuta il 30 aprile a distanza di 17 giorni dalla prima deliberazione e di 9 giorni dalla seconda, al riguardo, come già segnalato dal Comitato in precedenti analoghe occasioni, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 280 commi, 47 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 15 DPCM, 23 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura; in 8 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 23 giugno a 6 giorni dal termine costituzionale per la conversione in legge (29 giugno); si tratta di una circostanza che va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; nel provvedimento in esame tale esigenza va considerata in particolare con riferimento all'esame in sede referente e in sede consultiva da parte delle competenti commissioni; in proposito si richiama la raccomandazione formulata dal Comitato da ultimo nel parere reso nella seduta del 16 maggio 2022, sul disegno di legge C. 3609 di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 5 andrebbe meglio specificato a quali «amministrazioni» si intenda fare riferimento per l'applicazione delle misure in materia di parità di genere; al comma 7 dell'articolo 6 andrebbe chiarito se la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea presso amministrazioni pubbliche con la Finalità di «potenziare le capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza» valga solo per le pubbliche amministrazioni attuatrici del Piano o per tutte le pubbliche amministrazioni; il comma 2-ter dell'articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica in materia di modifiche ai contratti pubblici; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 4 dell'articolo 9 abroga un oggetto (articolo 1, comma 5, lettera g), e un principio e criterio direttivo (articolo 2, comma 2, lettera g) della legge-delega n. 227 del 2021 in materia di disabilità, entrambi relativi al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (potenziamento che viene attuato dal medesimo articolo 9, comma 3); la modifica della legge-delega appare sostanzialmente in contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, che vieta al Governo di conferire, con decreto-legge, deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; in proposito si ricorda anche che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 ha attribuito ad altra disposizione del medesimo articolo 15 della legge n. 400 del 1988 (il comma 3 che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo) il valore di «esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione»;

   il comma 4-bis dell'articolo 14 reca modifiche frammentarie al regolamento di delegificazione recante struttura e funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR; DPR n. 76 del 2010), in contrasto con il paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

   il comma 6-bis dell'articolo 14 prevede l'adozione di un decreto di «natura non regolamentare», atto ritenuto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, «dalla indefinita natura giuridica» più disposizioni del testo (l'articolo 25 comma 2, l'articolo 27 comma 6, l'articolo 28 commi 2 e 7, l'articolo 30 lettera c) n. 2 e lettera h), l'articolo 37 commi 1 e 3, l'articolo 44 comma 1, lettera d), capoverso articolo 2-bis, comma 4 e lettera i), capoverso articolo 16-bis comma 4) presentano profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, si prevede l'adozione di DPCM su proposta o di concerto di singoli ministri; al riguardo, il Comitato ribadisce che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico: pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto o la proposta dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito «fuga dal regolamento», probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l'adozione di norme regolamentari;

   il provvedimento, nel testo originario presentato al Senato, è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

   ritiene che, per il rispetto degli articoli 16-bis e 96-bis del regolamento debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sopprimere l'articolo 14, comma 4-bis.

  Il Comitato osserva inoltre:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5; l'articolo 6, comma 7; l'articolo 7, comma 2-ter;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 14, comma 6-bis.

  Il Comitato raccomanda infine:

   abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione sull'opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti per il futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un'adeguata istruttoria legislativa;

   abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020; ciò con particolare riferimento alla necessità di tempi adeguati di esame da parte delle Commissioni competenti in sede referente e in sede consultiva, nell'interesse di una compiuta istruttoria legislativa e quindi di una migliore qualità della legislazione;

   abbiano cura il Legislatore e il Governo di evitare di intervenire con decreto-legge su norme di delega legislativa, in contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988; che vieta al Governo di conferire, con decreto-legge, deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

   provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988.

A.C. 3656 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 1.
(Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

  1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione».
  2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.

Articolo 2.
(Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:

   «Art. 35-ter. – (Portale unico del reclutamento) – 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56,di seguito “Portale”, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.
   2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.
   3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
   4. Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
   6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  2. Il Portale unico del reclutamento di cui al comma 1, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.
  4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.
  5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».
  6. All'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi 8 e 9 sono abrogati.
  7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di cui al comma 1. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalità di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56 è abrogato.

Articolo 3.
(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

   «Art. 35-quater. – (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale) – 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:

   a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

   b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

   c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;

   d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

   f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

   2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
   3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

  2. All'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 77, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati.
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole «all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
  4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.
  5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida.».
  6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:

   a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;

   b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

   c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.

  7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.

Articolo 4.
(Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)

  1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito, il seguente:

   «1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.»;

   b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.».

  2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a)..

Articolo 5.
(Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)

  1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.

Articolo 6.
(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

  1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1, è soppresso;

   b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».

  2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
  3. Al fine di non pregiudicarne la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
  4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole «per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di polizia».
  5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui al proprio personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma.».

  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  7. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.
  8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».

Articolo 7.
(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) al comma 6-bis le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;

    2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.»;

   b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e» sono soppresse;

   c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale” della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il medesimo decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo.».

  2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo le parole «A tale fine i comuni interessati comunicano» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 luglio 2022,».

Articolo 8.
(Disposizioni per FormezPA)

  1. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.
  2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 9.
(Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

  1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «a tempo determinato», sono aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».
  2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023.
  3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5, lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo 3, comma 2, sono abrogati.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.
  3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le amministrazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano».
  4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Articolo 11.
(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

  1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 179, è aggiunto il seguente:

   «179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018.».

Articolo. 12.
(Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

  1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede,» sono inserite le seguenti: «dal Vicepresidente,»;

   b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.
   4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il trattamento economico in godimento che è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e percepisce una indennità, comprensiva di rimborsi spese, nel limite massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le modalità di cui al precedente periodo. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno 2022 e 301.263 annui a decorrere dall'anno 2023»;

   c) all'articolo 11:

    1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023.»;

   d) all'articolo 12:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale.»;

    2) al comma 2, dopo le parole «di una sede distaccata» sono aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;

    3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della SNA, quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.»;

   e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.
   2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
   2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
   2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi.
   2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
   2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.
   2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»;

  2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere b), c) ed e), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 13.
(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale – 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale – n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale – n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.
  2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 14.
(Disposizioni in materia di Università e ricerca)

  1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis) Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.»

  6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

Articolo 15.
(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL)

  1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1. L'ANPAL è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale è assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.
   4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. È, altresì, autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche.
   4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.».

Articolo 16.
(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR)

  1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato per l'anno 2022 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 17.
(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

  1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022, di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 197 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.
  5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:

   a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Capo II
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

Articolo 18.
(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022».
  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino alle parole «o committente soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse.
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
  4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse.

Articolo 19.
(Portale nazionale del sommerso)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall'anno 2023 si provvede:

   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.
(Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

  1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:

   a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

   b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

   c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;

   d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

  2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21.
(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 22.
(Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto)

  1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.

Capo III
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

Articolo 23.
(Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)

  1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
  4. All'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua».
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole «sentita la Conferenza Stato-regioni» sono aggiunte le seguenti: «che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere»;

   b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte dell'amministrazione, dopo le parole «ripristino ambientale» sono inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali».

Articolo 24.
(Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».

  2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata con l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023; alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
  3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Agenzia.».

Articolo 25.
(Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

  1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera i) è abrogata.
  2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Articolo 26.
(Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)

  1. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 27.
(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

  1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS».
  2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:

   a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;

   b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;

   c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

   d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;

   e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

  4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:

   a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;

   b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;

   c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

   d) l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;

   e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.

  5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:

   a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

   b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

   c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;

   d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

  7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima», nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV
TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 28.
(Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.
  2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.
  3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.
  4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

   a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

   b) costituzione di nuove società;

   c) acquisizioni di partecipazioni in società;

   d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

   e) designazione di amministratori;

   f) proposte di revoca di amministratori;

   g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;

   h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

  6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.
  7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.
  8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

Articolo 29.
(Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

  1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali».

Articolo 30.
(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale)

  1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,» sono soppresse e, dopo le parole «al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,» sono inserite le seguenti: «al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»;

    2) al comma 3 le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato»; e le parole «le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI.»;

   b) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del»;

    2) alla lettera a-bis) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del»;

    3) alla lettera b) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del»;

    4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del» e dopo le parole «l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica» sono inserite le seguenti: «e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della ricerca»;

    5) alla lettera f), le parole «dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR)»;

   c) all'articolo 6:

    1) al comma 1, la lettera f) è abrogata;

    2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.»;

   d) all'articolo 7:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21,»;

    2) al comma 1, lettera e), le parole «, comitato di valutazione, e il direttore generale» sono soppresse;

    3) al comma 1, lettera h), le parole «al direttore generale,» sono soppresse;

    4) al comma 2, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato»; la parola «quattro» è sostituita dalla seguente «sei» e dopo le parole «dei quali uno designato» sono inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno»;

    5) al comma 3, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato»;

   e) all'articolo 9, comma 2:

    1) al primo periodo, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole «due membri supplenti sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»;

   f) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»;

   g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 4 le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato»;

    2) al comma 6, dopo le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o ministro o sottosegretario delegato»; e le parole «, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse;

   h) all'articolo 14 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.»;

   i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a), le parole «per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma 2-bis»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.»;

    3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto.»;

   l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.»;

    2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri»;

   m) all'articolo 17, comma 1, le parole «in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»;

   n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono inviati» sono inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri,».

  2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nella società CIRA, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
  4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), n. 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse.
  8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fermo restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero dell'università e della ricerca in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.

Articolo 31.
(Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, di 5 unità di personale non dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 508.102 euro per l'anno 2022 e in euro 1.016.204 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 32.
(Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

  1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

   a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole «interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;

    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

   b) all'articolo 64-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del SGD» sono inserite le seguenti: «nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto»;

   c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente:

   «l-ter) sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma.».

Capo V
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Articolo 33.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)

  1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4 Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.
  2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'autorità competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.
  4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall'articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.
  5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 34.
(Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 93, comma 7, le parole «decreto legislativo n. 231/2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,»;

   b) all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

Articolo 35.
(Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, anche suddivisi in lotti funzionali,».

Articolo 36.
(Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento.».
  2. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.».

Articolo 37.
(Disposizioni in materia di ZES e ZLS)

  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.».
  2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
  3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: «65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Capo VI
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

Articolo 38.
(Digitalizzazione agenzie «Tour Operator»)

  1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

Articolo 39.
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

  1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.».

Articolo 40.
(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU» per grandi eventi turistici)

  1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 420, dopo le parole «funzionali all'evento», sono inserite le seguenti: «, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento,»;

   b) al comma 421, dopo le parole «nella città di Roma» sono inserite le seguenti: «e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420»;

   c) al comma 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.»;

   d) al comma 426, dopo le parole «al comma 427» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

   e) al comma 427, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

   f) al comma 434, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento è integrata dal Ministro del turismo.»;

   g) al comma 438, dopo le parole «o agli enti locali interessati,» sono inserite le seguenti: «nonché, ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,»;

   h) al comma 441, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 41.
(Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico – scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

  1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

   «37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.
   37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
   37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, il comma 17 è sostituito dal seguente: «Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.».
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 42.
(Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2022» e le parole «ai commi 1-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 43.
(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  2. Hanno diritto all'accesso al Fondo alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
  3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

   a) la procedura di accesso al Fondo;

   b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto;

   c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

  5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
  6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VIII
ISTRUZIONE

Articolo 44.
(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;

   b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). – 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
   2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

   a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

   b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

   c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

   d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

   3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.»;

   c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

   «Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). – 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

   a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;

   b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

   c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

   2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai princìpi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»;

   d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

«Capo I-bis
PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALLA DOCENZA PER LE SCUOLE SECONDARIE

   Art. 2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale). – 1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico.
   2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
   3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
   4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.
   5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
   6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
   Art. 2-ter – (Abilitazione all'insegnamento). – 1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis.
   2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
   3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
   4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
   5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei partecipanti.»;

   e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5 – (Requisiti di partecipazione al concorso). – 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
   2. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
   3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   4. La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;

   f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Periodo di prova e immissione in ruolo»;

   g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

   «Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). – 1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.
   2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
   3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione.
   4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
   5. In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»;

   h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:

«Capo IV-bis
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

   Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione). – 1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

   a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei princìpi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente;

   b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

   c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter.

   2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
   3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.
   4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.
   5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
   6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
   7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
   8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.
   9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
   Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge fuori dell'orario di insegnamento. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, ove le stesse siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.
   2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

   a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

   b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi di cui al comma 4, del personale scolastico in linea con gli standard europei;

   c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio.

   3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì i programmi per attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
   4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.
   5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al primo periodo, nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire dall'anno scolastico 2026/2027, in misura pari a 1.600 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031, relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato. Il fondo di cui al primo periodo può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
   6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
   7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno decennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.
   8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.»;
   9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR;

   b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

   c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

   d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

   e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

   i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

   «Art. 18-bis(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). – 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
   2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
   3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.
   4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.»;

   l) sono introdotti gli allegati A e B, allegati al presente decreto.

Articolo 45.
(Valorizzazione del personale docente)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.»;

   b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

   «593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».

Articolo 46.
(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10:

    1) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole «risposta multipla» sono inserite le seguenti «o di una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025» e dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;

    2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte le seguenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico»;

    3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   «d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

   b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;

   e) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

   «10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;

   f) il comma 12 è abrogato;

   g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

   «21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025.».

Articolo 47.
(Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)

  1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.
  2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

  3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità»;

    2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;

   b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.
   2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;

   c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono sostituite dalle seguenti «euro 6.873.240», le parole «euro 9.861.360», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti «euro 11.486.360» e le parole «euro 2.340.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00».

  4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.068.362 per l'anno 2022, a euro 2.670.904 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.602.543 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48.
(Abrogazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR;

   b) l'articolo 13-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, relativo al sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate;

   c) l'articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalità per l'accertamento del tasso alcolemico;

   d) l'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, relativo ai certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.

Articolo 49.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 50.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Articolo 11, comma 1)

Tabella 1

Fascia demografica

Percentuale

  regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre

0.025%

  regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti

0.030%

  regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti

0.035%

  regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti

0.045%

  regioni con meno di 800.000

0.070%

Allegato 2
(articolo 44, comma 1, lettera l))

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

«Allegato A
(articolo 16-bis, comma 8)

  Tabella 1

  Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo

Quantità

  Direttore generale

1

  Dirigente II fascia

1

  Personale Area III F1

12

Allegato 3
(articolo 44, comma 1, lettera l))

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B
(articolo 16-ter, comma 8)

  1) Vincoli

   – il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;

   a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

   b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

   c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

  2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

  Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

   a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

   b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

   c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

    1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

    2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

    3. governance della scuola: teoria e pratica;

    4. leadership educativa;

    5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

    6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

    7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

    8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

    9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

    10. tecniche della didattica digitale.

  Le attività di cui alle lettere a), b) e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

A.C. 3656 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «competenze, capacità del personale» sono sostituite dalle seguenti: «competenze e capacità del personale» e dopo le parole: «della pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti»;

   al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e dopo le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono aggiunte le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

  All'articolo 2:

   al comma 1, capoverso Art. 35-ter:

    al comma 1, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «n. 56,di seguito» sono sostituite dalle seguenti: «n. 56, di seguito denominato»;

    al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto» e le parole: «un indirizzo PEC» sono sostituite dalle seguenti: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale»;

     al secondo periodo, la parola: «realizzata» è sostituita dalla seguente: «effettuata» e dopo le parole: «2-nonies, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

     al terzo periodo, le parole: «regolamento (UE) n. 2016/679» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679» e le parole: «del 27 aprile 2016 e del» sono sostituite dalle seguenti: «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

    dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale»;

    al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    al comma 4, le parole: «Il Portale è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo del Portale è esteso» e le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

   al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

   al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 7:

    al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane»;

    al secondo periodo, le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti».

  All'articolo 3:

   al comma 1, capoverso Art. 35-quater:

    al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «comma 5,» sono inserite le seguenti: «ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,»;

     alla lettera a):

      al primo periodo, dopo le parole: «lingua straniera» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»;

      il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini»;

      al terzo periodo, le parole: «e profondità» sono sostituite dalle seguenti: «e la profondità»;

     alla lettera c), la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «possano» e le parole: «lettera a» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

     alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «lavorative pregresse e pertinenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «scelta organizzativa dell'amministrazione procedente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

   al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 10 del», le parole: «n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76» e le parole: «5, 6, 7» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6 e 7»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 99-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53”;

   b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53”.

  3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “Presidenza del Consiglio dei ministri” sono inserite le seguenti: “, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.

  3-quater. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2, le parole: “quindici giorni”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “otto giorni” e, al comma 4, le parole: “entro quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro venti giorni”»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2022”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

  4-ter. A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

   al comma 6, dopo le parole: «delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo le parole: «è inserito» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico”»;

   al comma 2, le parole: «lettera a)..» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a).».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 4» e le parole: «Dipartimento delle pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le pari opportunità».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «All'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 30 del»;

    alla lettera a), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    alla lettera b):

     al capoverso 1-quater, le parole: «di cui al comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e», le parole: «corredata dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del» e le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

     al capoverso 1-quinquies, le parole: «o distacchi, sono» sono sostituite dalle seguenti: «o distacchi sono»;

   al comma 3, le parole: «non pregiudicarne la funzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudicare la propria funzionalità» e le parole: «i soggetti, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui»;

   al comma 5, capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: «al proprio personale impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie unità di personale impiegate» e, al secondo periodo, le parole: «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse;

   al comma 8, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022»;

   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

  «8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee”».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «6-bis» è inserita la seguente: «, alinea,»;

    alla lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione» e le parole: «con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) all'articolo 10, comma 1, le parole: “adeguato supporto alla” sono sostituite dalle seguenti: “adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di”»;

   al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “, entro il 30 luglio 2022,”»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: “d'ufficio o” sono soppresse.

  2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

  2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

  2-quinquies. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito dal seguente: “Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative”».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione) – 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR)”.

  2. Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR) è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a far data dal 1° gennaio 2023 e, dalla medesima data, cessa dalle sue funzioni il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che alla data del 31 dicembre 2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente, al funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo” sono sostituite dalle seguenti: “Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione”».

  All'articolo 8:

   al comma 3, le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1».

  All'articolo 9:

   al comma 5, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili»;

   alla rubrica, dopo la parola: «proroga» è inserita la seguente: «per».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «da almeno due anni» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”»;

   al comma 2, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «procedimento di cui» è inserita la seguente: «al»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale”.

  4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 11:

   al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n. 58,» è inserita la seguente: «e»;

   al comma 2, capoverso 179-bis, le parole: «predetta Agenzia, n. 107, in data» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Agenzia n. 107 del»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. All'articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale”».

  All'articolo 12:

   al comma 1:

    alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   “c-bis) il Vicepresidente, se nominato”»;

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 7, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  “4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

  4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni”»;

    dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato”»;

    alla lettera c), le parole: «all'articolo 11: 1) dopo il comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto»;

    alla lettera d), numero 3), le parole: «della SNA,» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola»;

    alla lettera e):

     al capoverso 2-ter, le parole: «delle sue attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività istituzionali della Scuola stessa»;

     al capoverso 2-septies, le parole: «dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis»;

    dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) all'articolo 14, al comma 2 è premesso il seguente:

  “1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023”;

   e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis è abrogato»;

   al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “Fino al 31 dicembre 2026,” sono soppresse»;

   al comma 3, le parole: «lettere b), c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti «lettere c), e) ed e-bis)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari ad euro 165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  All'articolo 13:

   al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» fino a: «n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;

   al comma 2, dopo le parole: «criteri di determinazione» sono inserite le seguenti: «della posizione».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche”;

   b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

   “l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale”.

  4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

   al comma 5:

    la numerazione del capoverso 1-bis) è sostituita dalla seguente: «1-bis.»;

    al capoverso 1-bis), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

  “Art. 15. – (Gruppi e settori scientifico-disciplinari) – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

  2. I gruppi scientifico-disciplinari:

   a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
   b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
   c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
   d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

  3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.

  4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

  5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro”.

  6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

  6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

  6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127” sono sostituite dalle seguenti: “decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

  6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, la parola: “frontale”, ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: “per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste”;
   b) al terzo periodo:

    1) la parola: “frontale” è sostituita dalle seguenti: “per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste”;

    2) dopo le parole: “della diversità dei” sono inserite le seguenti: “gruppi e dei”;

    3) le parole: “decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168”.

  6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

  “Art. 22. – (Contratti di ricerca)1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati ‘contratti di ricerca’, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

  2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

  3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

  4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

  5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

  6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

  7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

  8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

  9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

  6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: “master universitario di secondo livello” sono aggiunte le seguenti: “o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: “master universitario di secondo livello” sono inserite le seguenti: “o al contratto di ricerca”.

  6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

  6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando”;

   b) al comma 2:

    1) all'alinea, dopo le parole: “I destinatari” sono inserite le seguenti: “dei contratti di cui al comma 1”;

    2) alla lettera a), le parole: “settore concorsuale” sono sostituite dalle seguenti: “gruppo scientifico-disciplinare”;

    3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3”;

    4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   “d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato”;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto”;

   d) al comma 4, le parole: “di cui al comma 3, lettere a) e b),” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3”;
   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

  “5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione”;

   f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

  “5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento”;

   g) il comma 7 è abrogato;
   h) al comma 8:

    1) il primo periodo è soppresso;

    2) al secondo periodo, le parole: “lettera b),” sono soppresse;

   i) al comma 9, le parole: “, lettere a) e b),” sono soppresse;
   l) al comma 9-ter, le parole: “, lettera b),”, ovunque ricorrono, e la parola: “triennale” sono soppresse;
   m) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

  “9-quater. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”.

  6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: “, lettera b)” fino alla fine del comma sono soppresse;
   b) all'articolo 29, comma 5, le parole: “lettera b),” sono soppresse.

  6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  6-terdecies. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo.

  6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

  6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

  6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma 6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

  “Art. 24-ter. – (Tecnologi a tempo indeterminato) – 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

  2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.

  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis”.

  6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

  6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: “, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato” sono soppresse.

  6-vicies quater. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

  All'articolo 15:

   al comma 1:

    al capoverso 4-bis, le parole: «alla terza area funzionale, fascia economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area III, posizione economica»;

    al capoverso 4-ter, le parole: «e una spesa pari ad» sono sostituite dalle seguenti: «e ad»;

    al capoverso 4-quater, le parole: «n. 234.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 236».

  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 15-bis.(Disposizioni in materia di patronati) – 1. All'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale” sono soppresse.

  2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica, nel rispetto dell'articolo 64, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

  3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “È istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli istituti di patronato. Il finanziamento è erogato agli istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio”.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Art. 15-ter. – (Disposizioni concernenti l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza) – 1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato ‘Ufficio dell'Autorità garante’, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio”;

   b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

  “Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di personale) – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso”.

  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
   c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 16:

   al comma 1, le parole: «erogazione, monitoraggio e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione, al monitoraggio e al controllo», dopo le parole: «investimenti comunali» sono inserite le seguenti: «e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dopo le parole: «del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale» sono inserite le seguenti: «e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali» e la parola: «20» è sostituita dalla seguente «30»;

   al comma 2, le parole: «pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 653.132 per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,».

  Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 16-bis.(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio) – 1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

  “1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità”.

  2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001” sono sostituite dalle seguenti: “l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 e a euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Art. 16-ter. – (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa) – 1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.

  2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6-bis:

    1) al comma 7, le parole: “secondo anno” sono sostituite dalle seguenti: “terzo anno”;

    2) al comma 9, le parole: “ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “per i posti destinati al ruolo normale-comparto aeronavale”;

   b) all'articolo 35, comma 2-bis, la parola: “primo” è sostituita dalla seguente: “secondo”.

  Art. 16-quater.(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato) – 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di un contingente fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020.

  2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

   a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1;
   b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1.

  3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente del voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

  4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

  5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo».

  All'articolo 17:

   al comma 1, dopo le parole: «e di comunità» sono inserite le seguenti: «del Ministero della giustizia»;

   al comma 2, le parole: «per l'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022 e»

   al comma 4, dopo la parola: «F1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 7:

    alla lettera a), le parole: «delle proiezioni» sono soppresse;

    alla lettera b), le parole: «2029, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2029 ed euro».

  Nel capo I, dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 17-bis. – (Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione) – 1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 961 è sostituito dal seguente:

  “961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento”;

   b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti:

  “961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

   a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;
   b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;
   c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: ‘185’ sono aggiunte le seguenti: ‘(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)’;
   d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).

  961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 800:

    1) al comma 1, la parola: ‘4.204’ è sostituita dalla seguente: ‘4.537’;

    2) al comma 4, la parola: ‘60.617’ è sostituita dalla seguente: ‘60.653’;

   b) all'articolo 666, comma 3, la parola: ‘ventinovesimo’ è sostituita dalla seguente: ‘ventiseiesimo’;
   c) l'articolo 823 è sostituito dal seguente:

  ‘Art. 823. - (Organici dei generali e dei colonnelli) - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

    a) generali di corpo d'armata: 11;
    b) generali di divisione: 29;
    c) generali di brigata: 96;
    d) colonnelli: 538’;

   d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro I della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;
   e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 è inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;
   f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 è sostituito dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;
   g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo specchio A del quadro II della tabella 4 è inserito lo specchio A-bis del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;
   h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;
   i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro III della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;
   l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 è sostituito dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;
   m) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai seguenti:

  ‘2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio B).

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)’;

   n) al comma 1 dell'articolo 828:

    1) al primo periodo, la parola: ‘duecentosettantaquattro’ è sostituita dalla seguente: ‘trecentonovantanove’;

    2) alla lettera g), la parola: ‘139’ è sostituita dalla seguente: ‘244’;

    3) alla lettera i), la parola: ‘sessantaquattro’ è sostituita dalla seguente: ‘ottantaquattro’;

   o) dopo l'articolo 828 è inserito il seguente:

  ‘Art. 828-bis. – (Contingente per la tutela agroalimentare)1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 50 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

   a) generali di brigata: 0;
   b) colonnelli: 0;
   c) tenenti colonnelli: 0;
   d) maggiori: 0;
   e) capitani: 0;
   f) ufficiali inferiori: 0;
   g) ispettori: 34;
   h) sovrintendenti: 0;
   i) appuntati e carabinieri: 16’.

  961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Guardia di finanza:

   a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;
   b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;
   c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, la parola: ‘2027’ è sostituita dalla seguente: ‘2029’;

    2) al terzo periodo, la parola: ‘2027’ è sostituita dalla seguente: ‘2023’;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità’;

   d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla colonna 5, ‘Specialità Amministrazione’, il numero: ‘5’ è sostituito dal seguente: ‘6’;

    2) alla colonna ‘Organico’, il numero: ‘258’ è sostituito dal seguente: ‘297’;

   e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

  ‘1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità’.

  961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.

  961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, oltreché per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Amministrazione

e ruoli del personale

  Numero annuo di assunzioni straordinarie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

  Polizia di Stato

Ruolo degli Agenti
e Assistenti che espletano
funzioni di polizia

0

0

0

0

20

30

30

40

40

270

0

0

Arma dei carabinieri

Categoria ufficiali
- ruolo normale

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

(finoal2049

+4nel2050)

Categoria ufficiali
- ruolo tecnico

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

4

  (2nel2034)

Categoria ufficiali
- ruolo forestale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

  (finoal2055)

Contingente per la tutela
dell'ambiente
- ruolo ispettori

25

80

Contingente per la tutela
dell'ambiente
- ruolo appuntati e carabinieri

20

Contingente per la tutela
agroalimentare
- ruolo ispettori

34

Contingente per la tutela
agroalimentare
- ruolo appuntati e carabinieri

16

Ruolo appuntati e carabinieri

36

Guardia di finanza

Categoria ufficiali
- ruolo normale

6

6

6

6

6

6

  6

6

6

6

6

3

Categoria ufficiali
- ruolo tecnico-logistico-amministrativo

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

Ruolo appuntati
e finanzieri

50

62

65

65

0

0

0

0

0

0

0

0

Polizia penitenziaria

Ruolo Agenti/Assistenti

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

70

0

  961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

   a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:

    1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
    2) 8 unità per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
    3) 28 unità per l'anno 2024, di cui 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
    4) 4 unità per l'anno 2025, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
    5) 13 unità per l'anno 2026, di cui 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
    6) 7 unità per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
    7) 6 unità per l'anno 2031, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
    8) 20 unità per l'anno 2032, di cui 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;

   b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità;
   c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
   d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
   e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive 15 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco”.

  3. Dopo l'allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti gli allegati da 10 a 21, di cui all'allegato 1-bis annesso al presente decreto.

  Art. 17-ter.(Misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia) – 1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore a 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:

   a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;
   c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

    1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
    3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

  2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

  3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023.

  4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2022” e le parole da: “1.231” fino a: “e 123” sono sostituite dalla seguente: “120”.

  5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  6. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

  All'articolo 18:

   al comma 1 è premesso il seguente:

  «01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito” sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”»;

   al comma 2, le parole: «decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo» e le parole: «fino alle parole» sono sostituite dalle seguenti: «fino a»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 540 è sostituito dal seguente:

  “540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale”;

   b) al comma 544, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie”.

  4-ter. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “presente disposizione” sono inserite le seguenti: “. Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022”».

  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 18-bis. – (Misure per favorire l'attuazione del PNRR) – 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive”.

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

  4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

  5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

  6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE, un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 6, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4, entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 e ad euro 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

  8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

  10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027 non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies è abrogato.

  11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  12. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  “7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto”.

  Art. 18-ter. – (Disposizioni in materia di gioco pubblico) – 1. Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

  2. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   “7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi”.

  3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per l'anno 2023 e di euro 31.761.000 per l'anno 2024.

  4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, a euro 63.522.000 per l'anno 2023 e a euro 31.761.000 per l'anno 2024, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1».

  All'articolo 19:

   al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, le parole: «nazionale del lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale del lavoro e»;

   al comma 2, alinea, le parole: «a partire dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023,».

  Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

  «Art. 19-bis. – (Proroga del termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) – 1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”».

  All'articolo 20:

   al comma 1, dopo le parole: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» sono inserite le seguenti: «, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

  All'articolo 21:

   al comma 1, le parole: «di Ripresa e Resilienza» sono soppresse, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e dopo le parole: «ai traguardi e» è inserita la seguente: «agli»;

   al comma 2, le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: “si applicano” fino a: “sezione II” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e ”;
   b) i commi 3 e 4 sono abrogati».

  All'articolo 23:

   al comma 2, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti»;

   al comma 3, le parole: «delle accise» sono soppresse;

   al comma 4, dopo le parole: «quarto comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al».

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. All'articolo 38, comma 1, alinea, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: “produzione di idrogeno” sono inserite le seguenti: “e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,”.

  5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

  “9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse”».

  Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

  «Art. 23-bis. – (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse) – 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67, ai commi 1 e 2, dopo le parole: “produzione di energia elettrica da biogas” sono inserite le seguenti: “e biomasse di potenza fino ad 1 MW”».

  All'articolo 24:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 16 del decreto-legge» e le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;

    al capoverso 2-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla conclusione degli stessi»;

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e, al terzo periodo, le parole: «alla cui copertura» sono sostituite dalle seguenti: «al relativo onere»;

   al comma 3, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

  «5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA».

  Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

  «Art. 24-bis. – (Contributo a favore di impianti sportivi e piscine) – 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

  All'articolo 25:

    alla rubrica, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione».

  Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

  «Art. 25-bis. – (Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – 1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

  “5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi”».

  All'articolo 26:

   al comma 1, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «, previsti dall'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»;

   al comma 2, le parole da: «programma» fino a: «stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione»;

   alla rubrica, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo».

  Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

  «Art. 26-bis. – (Potenziamento del controllo in materia di reati ambientali) – 1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 318-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  “4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale”;

   b) all'articolo 318-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti”.

  2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 27:

   al comma 1, dopo le parole: «associate a rischi ambientali e climatici,» sono inserite le seguenti: «e delle zoonosi»;

   al comma 2, le parole: «protezione ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «protezione dell'ambiente»;

   al comma 3:

    alla lettera e), le parole: «sulla salute» sono sostituite dalla seguente: «sanitario»;

    dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo»;

   al comma 4, lettera e), la parola: «monitoraggio,» è sostituita dalle seguenti: «monitoraggio e»;

   al comma 5, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1», dopo le parole: «Trento e» è inserita la seguente: «di», le parole: «Regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)» e dopo le parole: «e del Consiglio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 6:

    all'alinea, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1»;

    alla lettera b), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;

    alla lettera c), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;

   al comma 8, dopo le parole: «delle finanze» è inserita la seguente: «del» e le parole: «n.1» sono sostituite dalle seguenti: «punto 1».

  All'articolo 28:

   al comma 1, le parole: «misura R 1.2» sono sostituite dalle seguenti: «Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» e le parole: «previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;

   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» sono inserite le seguenti: «la missione della società, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»;

   al comma 5, lettera a), le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000»;

   al comma 6, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «ai sensi del codice»;

   al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  «7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte degli Istituti di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura»;

   al comma 9, dopo la parola: «società» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «istituti partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti partecipanti».

  All'articolo 30:

   al comma 1:

    le parole: «ministro o sottosegretario delegato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;

    alla lettera d), numero 2), le parole: «, comitato» sono sostituite dalle seguenti: «, il comitato»;

    alla lettera i), numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'Autorità» sono inserite le seguenti: «di Governo»;

   al comma 2, le parole da: «nella società CIRA» fino a: «del 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «nel Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno»;

   al comma 3, le parole: «disposizioni in esso contenute» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo»;

   al comma 4, dopo la parola: «Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;

   al comma 5, dopo le parole: «organi dell'Agenzia spaziale italiana» sono inserite le seguenti: «, integrati ai sensi del comma 1, lettera d), numero 4),»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), numero 4), pari a euro 20.900 per l'anno 2022 e a euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e a 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

   al comma 6, le parole: «n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1)»;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da: “, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis”;
   b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

  “8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge”;

   c) all'articolo 62, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis”;
   d) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

  “3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi”.

  8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 7-novies è aggiunto il seguente:

  “7-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri”»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di codice dell'amministrazione digitale».

  All'articolo 31:

   al comma 1, dopo le parole: «88 e 89 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al», dopo la parola: «aerospaziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, la parola: «individuati» è sostituita dalla seguente: «individuata» e le parole: «comma 6, o dell'articolo 19, comma» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 o»;

   al comma 2, le parole: «da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,» sono sostituite dalle seguenti: «da espletare ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto,»;

   al comma 3, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».

  All'articolo 32:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento al riuso dei dati aperti,»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici”;
    2) all'ultimo periodo, dopo le parole: “titolari di funzioni pubbliche,” sono inserite le seguenti: “ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,”»;

    alla lettera b), dopo le parole: «comma 7, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale di cui al»;

    dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

   «c-bis) all'articolo 54, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica” sono inserite le seguenti: “, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche”;
   c-ter) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica”;

   c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) dopo la parola: “in specie” è inserita la seguente: “anche”;
    2) dopo le parole: “destinati ad ospitare” è inserita la seguente: “successivamente”;

   b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: “di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,” sono inserite le seguenti: “ove previsto,”.

  1-ter. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali».

  Nel capo IV, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

  «Art. 32-bis. – (Modifiche al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità) – 1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1, Componente 1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole: “funzioni di supporto” sono inserite le seguenti: “alla prevenzione e al contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,”;
   b) all'articolo 30-ter, comma 5, alinea, la parola: “Partecipano” è sostituita dalle seguenti: “Sono tenuti a partecipare”;
   c) all'articolo 30-ter, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   “a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

   d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), le parole: “ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)” sono soppresse;
   e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, le parole: “in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “con il decreto di cui all'articolo 30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

   f) all'articolo 30-ter, comma 7, le parole: “del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi” sono sostituite dalle seguenti: “commerciali di appartenenza”;
   g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies”;

   h) all'articolo 30-septies, comma 1, le parole: “Le somme versate dagli aderenti” sono sostituite dalle seguenti: “Le contribuzioni di cui all'articolo 30-sexies, comma 2,”;
   i) all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   “c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1”.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121».

  All'articolo 33:

   al comma 1, dopo la parola: «resilienza» il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «,», le parole: «Missione M3C2-4» sono sostituite dalle seguenti: «misura M3C2,» e dopo le parole: «dell'articolo 12 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;

   al comma 2, dopo la parola: «prevenzione» è inserita la seguente: «degli» e le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e»;

   al comma 3, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,» sono soppresse.

  Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 33-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale) – 1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 settembre 2022, è determinata l'entità del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022 secondo le medesime modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:

   a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Art. 33-ter. – (Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) – 1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi».

  All'articolo 34:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

    alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

    alla lettera b), le parole: «e l'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «, e l'adozione» e dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

  All'articolo 35:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

  “7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

   a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

    1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
    2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
    3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
    4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
    5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;

   b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

    1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
    2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
    3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
    4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
    5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro”».

  All'articolo 36:

   al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «alla soglia comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

   al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.» sono sostituite dalle seguenti: «Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per le attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese ospite d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

  2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti».

  All'articolo 37:

   al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 6,» sono inserite le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,» e dopo le parole: «è approvata» sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta commissariale,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: “decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303” sono inserite le seguenti: “, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”»;

   al comma 2, le parole: «decreto-legge 2 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 20 giugno», le parole: «“Contratti di sviluppo”» sono sostituite dalle seguenti: «denominato ‘contratto di sviluppo’,», la parola: «(FSC)» è soppressa, la parola: «CIPESS» è sostituita dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027» e le parole: «di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

   al comma 3, capoverso 65, le parole: «per le infrastrutture e la mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le parole: «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».

  Nel capo V, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 37-bis. – (Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile)–1. L'articolo 1677-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

  “Art. 1677-bis. – (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) – Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

  Art. 37-ter. – (Modifica all'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022) – 1. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  “1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”».

  All'articolo 38:

   al comma 1, dopo le parole: «dalle agenzie di viaggio e» è inserita la seguente: «dai»;

    la rubrica è sostituita dalla seguente: «Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator».

  All'articolo 40:

   al comma 1, le parole: «misura M1C3-35-Investimento» sono sostituite dalle seguenti: «misura M1C3, investimento»;

   al comma 2, lettera g), dopo la parola: «interessati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo la parola: «nonché» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

    alla rubrica, le parole: «EU” per grandi eventi turistici» sono sostituite dalle seguenti: «EU per grandi eventi turistici”».

  All'articolo 41:

   al comma 1:

    al capoverso 37-bis, le parole: «italiano di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale di statistica»;

    al capoverso 37-quater, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

   al comma 3, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «17. Il Comitato».

  All'articolo 43:

   al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fondo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

   al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefìci o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

   al comma 6, primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

  L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

  «Art. 44. – (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) – 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: “Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso”;
   b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

  “Art. 1. – (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti)1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

  2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

   a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
   b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica;
   c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
   d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

  3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre a indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale”;

   c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

  “Art. 2. – (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo)1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

   a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;
   b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
   c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

  2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai princìpi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da un'analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia”;

   d) dopo il capo I è inserito il seguente:

Capo I-bis

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

  Art. 2-bis. – (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale)1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4 sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

  2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

  3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

  5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

  6. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

  7. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Art. 2-ter. – (Abilitazione all'insegnamento)1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

  2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

  3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

  4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

  5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti”;

   e) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  “2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

   f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

  “Art. 5. – (Requisiti di partecipazione al concorso)1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

  3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

   g) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: “Periodo di prova e immissione in ruolo”;
   h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

  “Art. 13. – (Anno di prova e immissione in ruolo)1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

  2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

  3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

  4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

  5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo”;

   i) dopo il capo IV è inserito il seguente:

Capo IV-bis.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

  Art. 16-bis. – (Scuola di alta formazione dell'istruzione)1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola:

   a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei princìpi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
   b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
   c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
   d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

  2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

  3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale.

  4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

  5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

  6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

  7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

  8. La dotazione organica della Scuola è definita nella tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

  9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Art. 16-ter. – (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti)1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.

  2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

   a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8;
   b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;
   c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

  3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

  4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

  5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: ‘titolo,’ sono inserite le seguenti: ‘distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,’;
   b) al comma 335, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   ‘b-bis) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione’;

   c) dopo il comma 335 è inserito il seguente:

  ‘335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59’.

  7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

  8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.

  9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto.

  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonché a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1–Riforma 2.2 del PNRR;
   b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC ‘Per la Scuola’ 2014-2020;
   c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
   e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

   l) nel capo V, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

  “Art. 18-bis. – (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

  2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

  3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

  5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019.

  6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati”;

   m) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto».

  L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

  «Art. 45. – (Valorizzazione del personale docente) – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

   “b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;
   b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

   b) dopo il comma 593 è inserito il seguente:

  “593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservata alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica”.

  2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83 è inserito il seguente:

  “83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa”».

  L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

  «Art. 46. – (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10:

    1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: “nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva”;
    2) alla lettera b), dopo le parole: “prova orale” sono aggiunte le seguenti: “nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico”;
    3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   “d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

   b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

  “10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”;

   c) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:

  “10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili”;

   d) il comma 12 è abrogato;
   e) dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

  “21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), del presente articolo cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025”.

  2. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

  «Art. 47. – (Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione) – 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  2. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: “e culturale” sono inserite le seguenti: “, di spopolamento”;
   b) al comma 345:

    1) all'alinea, le parole: “il mese di marzo 2022” sono sostituite dalle seguenti: “il 15 luglio 2022”;
    2) alla lettera a), dopo le parole: “e culturale” sono inserite le seguenti: “, di spopolamento”.

  3. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR” sono sostituite dalle seguenti: “agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione”.

  4. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità”;
    2) al settimo periodo, le parole: “euro 2.340.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 2.640.000,00”;

   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  “2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

  2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione”;

   c) al comma 3, le parole: “6.573.240 euro” sono sostituite dalle seguenti: “euro 6.873.240”, le parole: “9.861.360 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “euro 11.486.360” e le parole: “2.340.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “euro 2.640.000”;
   d) al comma 4, la parola: “62.824.159,15” è sostituita dalla seguente: “82.824.159,15”.

  5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.

  8. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”.

  9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: “per la copertura” sono inserite le seguenti: “del 50 per cento”;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale”;

   c) al comma 3, dopo la parola: “concorso” sono inserite le seguenti: “e della procedura straordinaria”.

  10. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “al 31 agosto 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 agosto 2023”.

  11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021».

  All'articolo 48:

   al comma 1:

    alla lettera b), le parole: «, commi 2 e 3,» sono soppresse;

    dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) l'articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso».

  Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

  «Art. 48-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

  All'articolo 49:

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13.522.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Dopo l'allegato 1 è inserito il seguente:

«Allegato 1-bis
(articolo 17-
bis, comma 3)

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  Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Allegato 2
(articolo 44, comma 1, lettera m))

“Allegato A
(articolo 16-bis, comma 8)

  Dotazione organica della Scuola di alta formazione dell'istruzione

Ruolo

Quantità

  Direttore generale

1

  Dirigente II fascia

1

  Personale Area III F1

12

”.

Allegato 3
(articolo 44, comma 1, lettera m))

Allegato B
(articolo 16-ter, comma 9)

  1) Vincoli

   Il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle risorse assegnate, è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

   Per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.
   Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il Fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5.
   L'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

  2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

  Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

   a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
   b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'articolo 16-ter, comma 1;
   c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 7 e 8, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

    1) approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
    2) strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
    3) governance della scuola: teoria e pratica;
    4) leadership educativa;
    5) staff e figure di sistema: formazione tecnico-metodologica, socio-relazionale, strategica;
    6) inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
    7) continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
    8) potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
    9) profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
    10) tecniche della didattica digitale.

  Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Sopprimere il comma 6.
2.1. Caiata, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 3

  Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», comma 1, sopprimere la lettera e).
3.1. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater.», comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

   f) che i titoli possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale e che nella valutazione finale dei titoli, il dottorato di ricerca debba essere considerato in modo superiore rispetto al master di II livello.
3.2. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, in tutta la fase concorsuale, ogni candidato può visualizzare, al termine della prova scritta, ovvero della preselettiva, svolta tramite supporti digitali, senza necessità di ricorrere all'istituto giuridico dell'accesso agli atti, anche il file.log che renda noti tutti gli eventi della prova, nonché l'orario di ognuno. Per eventi della prova si intendono tutti gli input dati al dispositivo, durante lo svolgimento della stessa, ovvero agli eventi seguenti, compresi eventuali accessi e modifiche al file, dal termine della prova alla pubblicazione nell'area utente del candidato, nel portale di riferimento. La pubblicazione dell'esito della prova, nonché del file.log, dovrà avvenire entro e non oltre ventiquattro ore dal termine della stessa.
3.3. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».
3.4. Trano, Raduzzi.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 35-ter. – (Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico). – 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15, gli ufficiali dirigenti delle Forze armate, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e tutto il personale in qualunque forma dipendente del Ministero dell'interno nonché il personale della carriera dirigenziale penitenziaria non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza.»;

   al comma 2 sostituire le parole: di cui al comma 1, lettera a) con le seguenti: di cui al comma 1-bis;.
4.1. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente,sopprimere il comma 2.
4.2. Trano, Raduzzi.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-quater», dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'avvio delle predette procedure è subordinato alla previa immissione in ruolo delle unità di personale idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
6.1. Giovanni Russo, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera c), capoverso comma «2-bis», il Portale di progetto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni tecniche, operative e di sistema, indicate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, al fine di tutelare i dati ivi contenuti e il loro sistema di trasmissione ed evitare hackeraggi e/o esfiltrazione dei dati, blocco dei sistemi e per la messa in sicurezza dell'architettura informatica del Portale. All'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è attribuito, ai sensi del decreto-legge n. 82/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel Portale di progetto, che andranno a comporre la massa di informazioni utili e necessarie per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione.
7.1. Trano, Raduzzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 165, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal “PNRR”, Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

   b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal “PNRR”, il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

   c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-bis e dall'articolo 180 comma 6-bis.».
7.01. Varchi, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 8.

  Sopprimere il comma 2.
8.2. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: applicando il tasso dell'1 per cento su base annua con le seguenti: applicando il tasso dell'0,5 per cento su base annua.
8.1. Trano, Raduzzi.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Trano, Raduzzi, Colletti.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: le regioni a statuto ordinario inserire le seguenti: e i comuni;.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.;

   alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: delle regioni inserire le seguenti: e dei comuni.
11.1. Varchi, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: assumere con contratto a tempo determinato aggiungere le seguenti: , ovvero con contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato,.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso «179-bis», dopo le parole: di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire le seguenti: ovvero di contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,.
11.2. Rizzetto, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Ai fini dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, di cui al comma 2, il Ministero per il sud e la coesione territoriale, quale autorità politica delegata, vigila sull'operato delle regioni verificando l'esistenza della professionalità tecnica dei professionisti scelti. A tale fine, nelle commissioni valutatrici, è prevista la partecipazione anche in modalità telematica, di un dirigente in forza al Ministero ovvero di un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri quale autorità di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia per la coesione territoriale.
11.4. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, aggiungere la seguente:

  2.1. Ai fini dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, di cui al comma 2, il Ministero per il sud e la coesione territoriale, quale autorità politica delegata, vigila sull'operato delle regioni verificando l'esistenza della professionalità tecnica dei professionisti scelti. A tale fine, nelle commissioni valutatrici, è prevista la partecipazione anche in modalità telematica, di un dirigente in forza al Ministero ovvero di un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri quale autorità di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia per la coesione territoriale.
11.3. Trano, Raduzzi.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.2. Trano, Raduzzi, Colletti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis.
12.1. Ferro, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del mandato dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca)

  1. Al fine di mantenere la continuità operativa e il tempestivo avvio delle progettualità e attività strutturali, scientifiche e culturali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che terminano il loro mandato nell'anno 2022 sono confermati fino al 31 dicembre 2022.
14.01. Trano, Raduzzi.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

  1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma».
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.
16.01. Trano, Raduzzi.

ART. 18.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.
18.1. Albano, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
18.5. Trano, Raduzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: si applica a partire dal 1° luglio 2022 con le seguenti: si applica a partire dal 1° gennaio 2023.
18.4. Trano, Raduzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: , superiori a euro 25.000 euro con le seguenti: , superiori a euro 30.000 euro.
18.3. Trano, Raduzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: superiori a euro 25.000 con le seguenti: superiori a euro 30.000.
18.6. Trano, Raduzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1° luglio 2022, con le seguenti: 1° gennaio 2023.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.
18.2. Albano, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 1, comma 913, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole da «sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «possono essere utilizzate dai comuni e dalle città metropolitane per far fronte al rincaro dei prezzi, anche per opere migliorative dei progetti inseriti nei suddetti programmi, purché adeguatamente motivati».
21.01. Prisco, Bucalo, Trancassini.

ART. 22.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 40, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:

   «3-quinquies. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può concedere in affitto o comodato gratuito i beni immobili sequestrati anche a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), dal momento del sequestro e fino alla pronuncia della confisca definitiva. L'uso temporaneo del bene deve essere compatibile con la conservazione del bene medesimo e tale da non compromettere i diritti dei terzi»;

   b) dopo l'articolo 45-bis è inserito il seguente:

«Art. 45-ter.
(Registro dei beni confiscati)

   1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Registro dei beni confiscati, contenente l'elenco dei beni immobili e mobili, comprese le aziende, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
   2. Il Registro riporta tutti i dati identificativi dei beni, i dati relativi alla loro localizzazione e i dati relativi al valore economico.
   3. Il Registro è gestito dall'Agenzia, che ne cura il periodico aggiornamento, anche facendo seguito a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 45.
   4. Il Registro è reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Agenzia. I termini previsti per i procedimenti di assegnazione o di alienazione dei beni confiscati decorrono dalla data della pubblicazione nel Registro dei dati a essi relativi»;

   c) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati)

   1. Presso l'Agenzia è istituito l'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati, con il compito di favorire la condivisione delle informazioni concernenti le migliori prassi di gestione di tali beni da parte degli enti e delle associazioni cui essi sono assegnati, al fine di supportare tali enti e associazioni nell'impiego dei beni.
   2. Gli assegnatari dei beni confiscati trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni sulla concreta utilizzazione dei beni ai fini della loro pubblicazione nel sito internet dell'Osservatorio di cui al comma 1».
22.1. Lucaselli, Trancassini, Bucalo.

ART. 23.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi.
23.1. Rampelli, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.

  1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
23.01. Rampelli, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 25-bis.

  Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Misure a sostegno della raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche)

  1. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia circolare, in linea con quanto previsto dalla Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
25-bis.01. Trano, Raduzzi.

ART. 27.

  Al comma 2, dopo le parole: di seguito «SNPA» aggiungere le seguenti: e con le Aziende Sanitarie Locali, di seguito ASL,

  Conseguentemente, al comma 6:

   dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: e apposita procedura di informazione e consultazione con le parti economiche e sociali maggiormente rappresentative.;

   al secondo periodo, alinea, dopo le parole: con il SNPA inserire le seguenti: e con le ASL.
27.1. Lucaselli, Trancassini, Bucalo.

  Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, che tengano conto, in via prioritaria, della condizione sociale, economica e dei luoghi in cui si svolge la realizzazione della personalità del soggetto o dei soggetti, anche avvalendosi di sistemi informativi, funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione, all'interpretazione dei dati che dovranno essere anonimizzati al fine di elaborare modelli adattativi e predittivi;.
27.3. Trano, Raduzzi.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) la rete dei servizi per la salute mentale, con compiti di supporto tecnico-scientifico;

   e-ter) il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, con compiti di supporto tecnico-scientifico;

   e-quater) l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con compiti di supporto tecnico-scientifico.
27.6. Trano, Raduzzi.

  Al comma 5, dopo le parole: Trento e di Bolzano, inserire le seguenti: , acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti,.
27.4. Trano, Raduzzi.

  Al comma 5, dopo le parole: dati personali, inserire la seguente: anonimizzati,.
27.7. Trano, Raduzzi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,.
27.5. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai fini dell'attuazione del Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, SNPS, e dell'approccio integrato nella sua evoluzione «planetary health» con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, SNPA, e di quanto disposto dai successivi commi, è attribuito all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 82 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel SNPS, utili a migliorare, armonizzare le politiche e le strategie messe dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.
27.8. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 marzo 1947, n. 1068, è abrogato.
27.2. Trano, Raduzzi.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28.1. Trano, Raduzzi, Colletti.

ART. 32.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c.1) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
32.1. Butti, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c.1) All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché a ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura d'interessi pubblici.».
32.2. Butti, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c.1) All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, le parole: «all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi da 8 a 12-bis, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse.».
32.3. Butti, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 37.

  Al comma 4, sostituire le parole: Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con le seguenti: Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37.1. Varchi, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 44.

  Sopprimerlo.
44.45. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti»;.

  Conseguentemente, al medesimo comma,

   alla lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, sopprimere la lettera b);

   alla lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo;

   alla lettera d), capoverso «Art. 2-ter», sopprimere il comma 2;

   sopprimere la lettera e);

   alla lettera h), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I docenti in possesso di abilitazione sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.;

   alla lettera h), capoverso «Art. 13», sopprimere i commi 2, 3 e 4.
44.1. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 1 sostituire le parole: un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado con le seguenti: un percorso, cogestito tra università, AFAM e scuole del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado;.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
44.2. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche delle scuole pubbliche paritarie.
44.3. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 3 sopprimere il penultimo periodo.
44.4. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche. Nei 60 crediti formativi universitari o accademici, sono compresi i 24 crediti formativi universitari di cui al decreto del Ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616;.
44.48. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) un percorso universitario/accademico e di tirocinio attivo nelle scuole (o praticantato), con valutazione finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, corrispondente.
44.5. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) i cittadini che hanno conseguito il dottorato di ricerca ed anche i 24 crediti formativi universitari, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616, sono abilitati all'insegnamento per il settore disciplinare di afferenza della propria laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea di II livello.
44.49. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1 sopprimere la lettera c).
44.6. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole: test finale e.
44.50. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2, dopo la parola: specifico aggiungere le seguenti: , progettato e svolto in coordinamento con le scuole secondarie del Sistema nazionale di istruzione,.
44.7. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2 sostituire le parole: prova finale comprendente una prova scritta e con le seguenti: la discussione di una relazione del lavoro svolto dal corsista durante il tirocinio (o praticantato) e una prova finale costituita da.
44.8. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai professionisti in possesso delle lauree magistrali LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85, Scienze pedagogiche LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, che ne facciano richiesta, vengono convalidati i CFU già acquisiti nel proprio percorso di studi, i quali sono validi ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.
44.51. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. I CFU di cui al comma 1, lettera a), non possono essere acquisiti attraverso modalità telematiche in istituti privati.
44.46. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti con modalità telematiche.
44.52. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti al termine dei percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. I crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
44.53. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, dopo le parole: piani di studio aggiungere le seguenti: e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni.
44.9. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30 per cento di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento.
44.54. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 5 sostituire le parole: svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata con le seguenti: valutazione del percorso universitario e accademico.
44.10. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 5 sopprimere le parole da: , nella quale fino alla fine del comma.
44.11. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 7 sopprimere gli ultimi due periodi.
44.12. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 7 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
44.55. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-ter», al comma 1 sopprimere le parole: secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis.
44.13. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'articolo 2-bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.

  Conseguentemente al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1 dopo le parole: articolo 2-bis aggiungere le seguenti: in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter.
44.14. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 5», al comma 2 dopo le parole: indizione del concorso aggiungere le seguenti: , con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso.
44.15. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.
44.56. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 5», comma 4, alle parole: la partecipazione premettere le seguenti: sino al 31 dicembre 2024.
44.16. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 5», comma 4, sostituire le parole: statali con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale.
44.17. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
44.47. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.
44.18. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», comma 1, primo periodo, dopo le parole: abilitazione all'insegnamento aggiungere le seguenti: o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», sopprimere i commi 2 e 3.
44.19. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

   al medesimo periodo, sostituire le parole: a una valutazione con le seguenti: alla valutazione;

   al quarto periodo, sostituire le parole: il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile con le seguenti: il contratto di lavoro è risolto.
44.20. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», al comma 1, terzo periodo sopprimere le parole: a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al medesimo comma, penultimo periodo, sopprimere le parole: mancato superamento del test finale o;

   al comma 5, sopprimere le parole: del test finale e.
44.57. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», comma 1, terzo periodo, dopo le parole: funzioni di tutor aggiungere le seguenti: e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato.
44.21. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 2 con il seguente: I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 3.
44.22. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo con le seguenti: nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.
44.23. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.
44.24. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-bis», comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: , e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
44.25. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-bis», comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 con le seguenti: all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
44.26. Ferro, Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno triennale con le seguenti: annuale.
44.27. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegali.
44.28. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.
44.29. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
  4-bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi, in deroga all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.
  4-ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.
  4-quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-bis.
  4-quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.
44.30. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
  4-bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
  4-ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.
  4-quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
  4-quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.
44.31. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e diviene obbligatorio.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:

   al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo;

   al comma 10, sopprimere la lettera e).
44.32. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: svolte sulla base di una relazione presentata dal docente fino alla fine del periodo.
44.33. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.
44.34. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: almeno quinquennale con le seguenti: almeno triennale.
44.35. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

  9-bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie sono regolamentate dai CCNL di settore.
44.36. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 18-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e.
44.37. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e.
44.38. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 18-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , con oneri a carico dei partecipanti.
44.59. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «Art. 18-bis» aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.

  1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.
  2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.
  3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali.
44.39. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, che possono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2-bis. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi della presente disposizione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.
44.40. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera m), Allegato 3, Allegato B, sostituire il n. 1 con il seguente:

    1) Vincoli

     – l'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.
44.42. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera m), Allegato 3, Allegato B, sopprimere il n. 1) e l'ultimo periodo del n. 2.
44.41. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera m), Allegato 3, Allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole: commi 7 e 8 con le seguenti: commi 2, lettera a), 6 e 7.
44.43. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura», sono aggiunte le seguenti: «del 50 per cento»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

   c) al comma 3, dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», sono aggiunte le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili».
44.44. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Revisione delle classi di concorso)

  1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
44.01. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

ART. 45.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 593, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
45.1. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 593-bis», dopo le parole: stessa istituzione scolastica aggiungere le seguenti: , nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori.
45.2. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 121, primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse;

   b) al comma 123, le parole: «381,137 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «497, 911 milioni».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 116,774 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
45.3. Trano, Raduzzi.

ART. 46.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione.»;

   b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10.01. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».
46.1. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) ovunque ricorrano, le parole: «anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023».
46.5. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

   «d-ter) Fino al 1° gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto di insegnamento».
46.6. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c)

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).
46.2. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: «g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.».
46.4. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A regime tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, sono ammessi in soprannumero nei percorsi di cui all'articolo 44.
46.3. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

ART. 47.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 5 con la seguente: 10.
47.1. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
47.2. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Manutenzione scuole)

  1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con decreto ministeriale 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero dell'istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
47.01. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è aggiunto il seguente:

   «3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.».
47.02. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.