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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 7 luglio 2022

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO

Pdl n. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B – Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 39 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 16 minuti
Lega – Salvini premier 31 minuti
MoVimento 5 Stelle 27 minuti
Partito Democratico 26 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 24 minuti
Insieme per il futuro 19 minuti
Fratelli d'Italia 17 minuti
Italia Viva 16 minuti
Liberi e Uguali 12 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 4 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 3 minuti
  Coraggio Italia 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Pdl n. 2098-2247-2392-2478-2540 – Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

  Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

   discussione sulle linee generali: 7 ore;

   seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 6 minuti 39 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 4 minuti 3 ore e 16 minuti
Lega – Salvini premier 37 minuti 31 minuti
MoVimento 5 Stelle 36 minuto 27 minuti
Partito Democratico 35 minuti 26 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti 24 minuti
Insieme per il futuro 33 minuti 19 minuti
Fratelli d'Italia 32 minuti 17 minuti
Italia Viva 32 minuti 16 minuti
Liberi e Uguali 31 minuti 12 minuti
Misto: 33 minuti 24 minuti
  Alternativa 8 minuti 4 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 5 minuti 3 minuti
  Coraggio Italia 5 minuti 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti 2 minuti
  Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

Doc XXII, n. 63 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici
Interventi a titolo personale 1 ora e 6 minuti
Gruppi 5 ore e 4 minuti
Lega – Salvini premier 37 minuti
MoVimento 5 Stelle 36 minuto
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti
Insieme per il futuro 33 minuti
Fratelli d'Italia 32 minuti
Italia Viva 32 minuti
Liberi e Uguali 31 minuti
Misto: 33 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 5 minuti
  Coraggio Italia 5 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Mozione n. 1-00681 – iniziative a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali e delle case di riposo, con particolare riferimento all'aumento dei costi dell'energia e alla carenza di personale infermieristico

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
Lega – Salvini premier 43 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Insieme per il futuro 26 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 28 minuti
  Alternativa 5 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 4 minuti
  Coraggio Italia 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione

Mozione n. 1-00675 e abb. – iniziative volte al contrasto della siccità e ad un efficiente utilizzo delle risorse idriche

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
Lega – Salvini premier 43 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Insieme per il futuro 26 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 28 minuti
  Alternativa 5 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 4 minuti
  Coraggio Italia 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Ddl n. 3625 – Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

  Tempo complessivo: 16 ore, di cui:

   discussione sulle linee generali: 10 ore;

   seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori per la maggioranza 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Relatore di minoranza 10 minuti 10 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 32 minuti 42 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 8 minuto 3 ore e 43 minuti
Lega – Salvini premier 49 minuti 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 48 minuto 29 minuti
Partito Democratico 47 minuti 27 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 47 minuti 25 minuti
Insieme per il futuro 46 minuti 20 minuti
Fratelli d'Italia 53 minuti 36 minuti
Italia Viva 46 minuti 16 minuti
Liberi e Uguali 45 minuti 13 minuti
Misto: 47 minuti 24 minuti
  Alternativa 10 minuti 4 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 7 minuti 3 minuti
  Coraggio Italia 7 minuti 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 5 minuti 2 minuti
  Centro Democratico 3 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 3 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-00671 e abb. – iniziative per sopperire alla carenza di personale nei settori del turismo e dell'agricoltura e per sostenere le relative filiere produttive

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
Lega – Salvini premier 43 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Insieme per il futuro 26 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 28 minuti
  Alternativa 5 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 4 minuti
  Coraggio Italia 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 20 giugno 2022

Mozione n. 1-00540 e abb. – Iniziative in materia di energia nucleare di nuova generazione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
Lega – Salvini premier 43 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Insieme per il futuro 26 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 28 minuti
  Alternativa 5 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 4 minuti
  Coraggio Italia 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 28 marzo 2022

Mozione n. 1-00586 e abb. – Iniziative in materia di disciplina di bilancio e governance economica dell'Unione europea

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
Lega – Salvini premier 43 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Insieme per il futuro 26 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 28 minuti
  Alternativa 5 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 4 minuti
  Coraggio Italia 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 21 marzo 2022

Pdl 1059-A/R – Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 37 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 8 minuti
Lega – Salvini premier 29 minuti
MoVimento 5 Stelle 26 minuti
Partito Democratico 25 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 23 minuti
Insieme per il futuro 18 minuti
Fratelli d'Italia 16 minuti
Italia Viva 15 minuti
Liberi e Uguali 12 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 4 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 3 minuti
  Coraggio Italia 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Pdl n. 2493-2804-A – Disciplina del volo da diporto o sportivo

Seguito dell'esame: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 13 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 27 minuti
Lega – Salvini premier 54 minuti
MoVimento 5 Stelle 46 minuti
Partito Democratico 44 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
Insieme per il futuro 32 minuti
Fratelli d'Italia 28 minuti
Italia Viva 26 minuti
Liberi e Uguali 21 minuti
Misto: 36 minuti
  Alternativa 6 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 5 minuti
  Coraggio Italia 5 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Pdl cost. n. 1854 e abb. – Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica

Seguito dell'esame: 8 ore.

Relatori 40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 7 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 13 minuti
Lega – Salvini premier 51 minuti
MoVimento 5 Stelle 44 minuti
Partito Democratico 42 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 38 minuti
Insieme per il futuro 30 minuti
Fratelli d'Italia 27 minuti
Italia Viva 25 minuti
Liberi e Uguali 20 minuti
Misto: 36 minuti
  Alternativa 6 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 5 minuti
  Coraggio Italia 5 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Pdl n. 2307-2965 – modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati

Seguito dell'esame: 11 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 42 minuti
(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 28 minuti
Lega – Salvini premier 1 ora e 12 minuti
MoVimento 5 Stelle 1 ora e 4 minuti
Partito Democratico 1 ora e 1 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 56 minuti
Insieme per il futuro 44 minuti
Fratelli d'Italia 39 minuti
Italia Viva 36 minuti
Liberi e Uguali 29 minuti
Misto: 47 minuti
  Alternativa 10 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 7 minuti
  Coraggio Italia 7 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 5 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti

Pdl n. 105-194-221-222-717-920-2269-2981-3511 – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Seguito dell'esame: 10 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 27 minuti
(con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 33 minuti
Lega – Salvini premier 1 ora e 3 minuti
MoVimento 5 Stelle 56 minuti
Partito Democratico 53 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 49 minuti
Insieme per il futuro 38 minuti
Fratelli d'Italia 34 minuti
Italia Viva 32 minuti
Liberi e Uguali 25 minuti
Misto: 43 minuti
  Alternativa 9 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 6 minuti
  Coraggio Italia 6 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Pdl cost. n. 3353-B – modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità

Discussione sulle linee generali: 9 ore e 30 minuti.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 35 minuti
Gruppi 7 ore e 5 minuti
Lega – Salvini premier 50 minuti
MoVimento 5 Stelle 49 minuti
Partito Democratico 48 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 48 minuti
Insieme per il futuro 47 minuti
Fratelli d'Italia 46 minuti
Italia Viva 46 minuti
Liberi e Uguali 45 minuti
Misto: 46 minuti
  Alternativa 9 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 7 minuti
  Coraggio Italia 7 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 5 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti

Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 e progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022

  Tempo complessivo: 13 ore, di cui:

   discussione sulle linee generali: 7 ore;

   seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Deputati Questori 1 ora 30 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 3 minuti 55 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 47 minuti 4 ore e 10 minuti
Lega – Salvini premier 34 minuti 41 minuti
MoVimento 5 Stelle 33 minuti 35 minuti
Partito Democratico 33 minuti 34 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti 31 minuti
Insieme per il futuro 31 minuti 24 minuti
Fratelli d'Italia 31 minuti 21 minuti
Italia Viva 31 minuti 20 minuti
Liberi e Uguali 30 minuti 16 minuti
Misto: 32 minuti 28 minuti
  Alternativa 7 minuti 5 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 5 minuti 4 minuti
  Coraggio Italia 5 minuti 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 7 luglio 2022.

  Albano, Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bazzaro, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, Cristina, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, De Maria, De Menech, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Emiliozzi, Fantinati, Fassino, Ficara, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Fornaro, Foti, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Licatini, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Alessandro Pagano, Paita, Papiro, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pini, Prestipino, Provenza, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Sorte, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Torto, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bazzaro, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, Cristina, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, De Maria, De Menech, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Emiliozzi, Fantinati, Fassino, Ficara, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Fornaro, Foti, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Licatini, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Alessandro Pagano, Paita, Papiro, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pini, Prestipino, Provenza, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Sorte, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tateo, Torto, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 luglio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   VILLANI e NAPPI: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, nonché in materia di organizzazione delle attività di assistenza e riabilitazione oncologica» (3666);

   LICATINI: «Delega al Governo per l'inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nel comparto sicurezza e difesa e nelle Forze armate» (3667).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 6 luglio 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1377. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019» (approvato dal Senato) (3668).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):

  PORCHIETTO: «Disposizioni di semplificazione in materia di attività d'impresa, procedimenti giurisdizionali, rapporti di diritto privato e successioni, mediante l'attribuzione di funzioni sussidiarie agli esercenti professioni regolamentate» (621) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

  Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data odierna, ha trasmesso la «Relazione sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica», approvata nella seduta svoltasi in pari data.
  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXXIV, n. 10).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 27 giugno 2022, ha trasmesso i seguenti pareri relativi ad atti dell'Unione europea espressi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nella seduta del 1° giugno 2022, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:

   Parere n. 281 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final) – alla III Commissione (Affari esteri) e alla X Commissione (Attività produttive);

   parere sulle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della mobilità, in particolare della mobilità europea, di docenti e formatori nel corso della loro istruzione e formazione iniziale e continua (ST 7923/22) – alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 5 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 168 del 24 maggio-5 luglio 2022 (Doc. VII, n. 916),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) e dell'Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Basilicata n. 20 del 2021 e dell'Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dall'esercizio 2020;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Basilicata n. 20 del 2021 e dell'Allegato O alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Basilicata 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) e dell'Allegato O2 alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020;

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Basilicata n. 55 del 2021 e dell'Allegato O2 alla medesima legge regionale, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.11.7 dell'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla V Commissione (Bilancio);

  Sentenza n. 169 del 9 giugno-5 luglio 2022 (Doc. VII, n. 917),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'articolo 2262, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

   alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i commenti della Commissione europea sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2021/0612/I, relativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2021 (Doc. LIV, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2022) 288 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 luglio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 che concede alla Romania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (COM(2022) 314 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (COM(2022) 326 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (JOIN(2022) 12 final), corredata dai relativi allegati (JOIN(2022) 12 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Giulio Manieri Elia, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, nell'ambito del Ministero della cultura.
  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA (A.C. 3614-A)

A.C. 3614-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto è intervenuto sulla fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 dei decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21;

    è stato stabilito che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis;

    come osservato da Sole 24 Ore in un articolo di Roberto Lenzi del 5 luglio 2022, la misura Il decreto Aiuti taglia, se non addirittura azzera, i crediti d'imposta su gas ed energia elettrica per le imprese più danneggiate dall'attuale crisi economica;

    gli aiuti sotto forma di credito d'imposta per le spese di acquisto di gas ed energia elettrica (per le imprese non energivore mentre ne sono escluse le imprese energivore) diventano sottoposti alta normativa «de minimis»;

    questa scelta risulta opinabile in un periodo in cui le imprese hanno ottenuto contributi di questo tipo sia per il fondo di garanzia, sia per gli aiuti di Simest, oltre che per gli aiuti Inail Isi e i vari aiuti regionali;

    gli aiuti «de minimis», il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale ottenibile pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime, inoltre, gli stessi sono soggetti alla definizione di «impresa unica», per cui il tetto di 200 mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo;

    il regime «de minimis» era nato per concedere aiuti aggiuntivi in tempi «normali» a progetti di impatto minore. Lo strumento mal si adatta a incentivi che dovrebbero essere compensativi di costi imprevedibili. Nella pratica, ci sono imprese che avrebbero diritto a contributi che superano sensibilmente i 200 mila euro a trimestre, ma che a questo punto, con l'introduzione del regime «de minimis», potrebbero trovarsi a non avere diritto ad alcun credito d'imposta o, al massimo, a una piccola quota determinata dalla differenza tra 200 mila euro e quanto già occupato per altri aiuti «de minimis» nel periodo 2020-2022;

    sempre per il Sole 24 Ore «... l'onere del calcolo del risparmio teorico previsto va a carico del venditore. La norma introduce questa semplificazione se il venditore è lo stesso che riforniva l'impresa beneficiaria nel primo trimestre dell'anno 2019. Il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. Il comma 3-bis non tiene conto di quanto previsto dal comma 3-ter; infatti, il calcolo del venditore si limita a quanto spetterebbe all'impresa senza considerare il tetto degli aiuti “de minimis”. Proprio per questo, l'impresa dovrà rifare i calcoli tendendo conto dell'articolo 3-ter, riducendo così il credito d'imposta fino al plafond disponibile sul “de minimis”. Il calcolo da parte del venditore avviene ai fini della fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e per quelle che usufruiscono del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 21 (...)»;

    occorre non penalizzare le imprese, soprattutto in un momento di forte difficoltà come quello attuale,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con appositi provvedimenti normativi, per svincolare dal regime de minimis i crediti d'imposta su gas ed energia elettrica per le imprese più danneggiate dall'attuale crisi economica ed energetica e per risolvere, nel senso più favorevole alle imprese, la illustrata difficoltà interpretativa avente ad oggetto il comma 3-bis e il comma 3-ter dell'articolo 2 del provvedimento in esame.
9/3614-A/1. Maniero.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, si inserisce in un momento di grande incertezza per il potere d'acquisto delle famiglie e la capacità produttiva delle imprese, lo shock dei prezzi energetici continua a minare le prospettive di crescita nell'ambito dell'ecosistema imprenditoriale e occupazionale;

    in Italia ancor più che negli altri Paesi europei, gli enormi rincari di materie prime ed energia stanno impattando sui costi delle imprese e sui salari troppo bassi che rischiano di impoverire ulteriormente il lavoro e i lavoratori, accentuando maggiormente le diseguaglianze;

    il provvedimento, introduce sia misure a sostegno dei lavoratori, pensionati e altre categorie, entro determinate soglie reddituali (35.000 euro) sia a sostegno delle imprese per alleviare l'impatto della crisi economica derivanti dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina che ha causato conseguenze negative con il ritorno dell'inflazione e con l'aumento dei costi delle utenze sull'economia sia italiana che europea e che ha colpito maggiormente le categorie più esposte quali i lavoratori, le imprese e le famiglie;

    sul capitolo lavoro, le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del provvedimento, riguardano più specificatamente il bonus anti-inflazione di 200 euro a favore dei lavoratori, pensionati ed altre categorie professionalmente fragili;

   considerato che:

    l'eccezionalità della situazione attuale richiede interventi straordinari e pertanto il decreto in esame risponde a questa esigenza emergenziale nel breve-medio periodo ma con il perdurare del conflitto, l'aumento dell'inflazione con rischio stagflazione, l'interruzione delle catene di approvvigionamento, l'aumento dei tassi d'interesse, si riflettono negativamente anche in ambito lavorativo e occupazionale e in tal senso sarà necessario innovare il mondo del lavoro prestando anche attenzione ai confronti con gli altri Stati europei, in Italia ci sono «giacimenti occupazionali» ma occorre altresì investire maggiormente su un mercato del lavoro innervato sia da servizi efficienti sulla formazione, sia da strumenti di riattivazione sociale volti a tutelare i lavoratori e le lavoratrici a basso reddito;

    il provvedimento in esame ha previsto un contributo una tantum di 200 euro per i redditi medio bassi, una misura utile ma non sufficiente così come l'introduzione di misure importanti a sostegno delle imprese ma, i rincari dei prezzi dell'energia e delle altre materie prime, oltre a ridurre i margini della produttività delle imprese, rendendo in alcuni casi non più conveniente produrre, stanno erodendo il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori a basso reddito pertanto in una fase come questa con l'inflazione fra il 6-7 per cento sarà necessario prendere in considerazione misure che incidano sia sulla bassa retribuzione dei lavoratori, sia sull'onere del costo del lavoro sostenuto dall'impresa, leve fondamentali per far crescere i salari e sostenere le aziende, ritenuto inoltre che, la crescita del costo del lavoro senza la crescita della produttività non è più sostenibile ed è sempre più urgente, procedere con misure strutturali per proteggere il potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso l'aumento di quei salari che risultano sotto una certa soglia retributiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative volte a promuovere misure di qualità del lavoro e di tenuta del potere di acquisto di salari e stipendi che attualmente risultano legati al deterioramento del quadro economico a causa della guerra in Ucraina e della spirale inflazionistica, misure mirate sia sulla riduzione della pressione fiscale su redditi da lavoro per dare slancio all'aumento di quei salari troppo bassi e compressi dalla ripresa dell'inflazione che provoca discriminazioni e disuguaglianze, specialmente a livello retributivo, sia sulla riduzione fiscale relativa al costo del lavoro a beneficio delle imprese, al fine di rilanciare i consumi e recuperare altresì il potere di acquisto delle retribuzioni dei cosiddetti lavoratori svantaggiati.
9/3614-A/2. Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 40, comma 3, del presente provvedimento incrementa di 170 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario previsto per gli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;

    per le medesime finalità l'articolo 37-ter, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 consente di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, per l'anno 2022, non solo per ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica;

    nelle intenzioni dei proponenti la norma, deve intendersi riferita anche all'utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili che possono essere posti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019 e, in ogni caso, per la sola quota non coperta da altre assegnazioni statali;

    alcuni comuni, tuttavia, esprimono la necessità di una maggiore chiarezza in ordine alla interpretazione corretta da dare alla disposizione posto che la sua formulazione e la collocazione all'interno di uno specifico comma dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, potrebbe ingenerare dubbi in tal senso,

impegna il Governo

a chiarire, nel primo provvedimento utile, che la possibilità di utilizzare l'avanzo a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e dal gas riguarda sia l'avanzo libero di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia quello cosiddetto COVID di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
9/3614-A/3. Berlinghieri, Fragomeli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 40, comma 3, del presente provvedimento incrementa di 170 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario previsto per gli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;

    per le medesime finalità l'articolo 37-ter, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 consente di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, per l'anno 2022, non solo per ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica;

    nelle intenzioni dei proponenti la norma, deve intendersi riferita anche all'utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili che possono essere posti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019 e, in ogni caso, per la sola quota non coperta da altre assegnazioni statali;

    alcuni comuni, tuttavia, esprimono la necessità di una maggiore chiarezza in ordine alla interpretazione corretta da dare alla disposizione posto che la sua formulazione e la collocazione all'interno di uno specifico comma dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, potrebbe ingenerare dubbi in tal senso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire, nel primo provvedimento utile, che la possibilità di utilizzare l'avanzo a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e dal gas riguarda sia l'avanzo libero di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia quello cosiddetto COVID di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
9/3614-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Berlinghieri, Fragomeli.


   La Camera,

   premesso che:

    a oggi l'Italia importa materia prima legnosa come tronchi e semilavorati per l'80 per cento dei volumi trattati dall'industria del nostro Paese e questo espone gravemente le industrie nazionali del settore alle oscillazioni e agli shock di mercato, come la guerra attualmente in corso;

    il territorio nazionale è coperto per circa il 40 per cento della sua superficie da boschi e foreste in grandissima parte non curati e di conseguenza maggiormente soggetti a rischi idrogeologici, calamità naturali e incendi;

    a oggi viene prelevato meno del 30 per cento dell'accrescimento annuo del volume forestale;

    è stata approvata la Strategia Forestale Nazionale che prevede, tra le altre cose, una pianificazione forestale che tiene insieme tutti gli aspetti ambientali, economici e sociali;

   considerato che:

    in Italia la domanda di legname e di semilavorati è molto forte e proviene da aziende altamente sviluppate e all'avanguardia, mentre le imprese boschive e quelle di prima lavorazione sono nella quasi totalità microimprese, con scarsa capacità produttiva e con poca innovazione di prodotto,

impegna il Governo

a istituire presso il Ministro dello Sviluppo Economico un fondo finalizzato a favorire lo sviluppo industriale della filiera di estrazione e di prima lavorazione del legno così da incrementare la produzione e l'utilizzo di legname nazionale.
9/3614-A/4. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.


   La Camera,

   premesso che:

    a oggi l'Italia importa materia prima legnosa come tronchi e semilavorati per l'80 per cento dei volumi trattati dall'industria del nostro Paese e questo espone gravemente le industrie nazionali del settore alle oscillazioni e agli shock di mercato, come la guerra attualmente in corso;

    il territorio nazionale è coperto per circa il 40 per cento della sua superficie da boschi e foreste in grandissima parte non curati e di conseguenza maggiormente soggetti a rischi idrogeologici, calamità naturali e incendi;

    a oggi viene prelevato meno del 30 per cento dell'accrescimento annuo del volume forestale;

    è stata approvata la Strategia Forestale Nazionale che prevede, tra le altre cose, una pianificazione forestale che tiene insieme tutti gli aspetti ambientali, economici e sociali;

   considerato che:

    in Italia la domanda di legname e di semilavorati è molto forte e proviene da aziende altamente sviluppate e all'avanguardia, mentre le imprese boschive e quelle di prima lavorazione sono nella quasi totalità microimprese, con scarsa capacità produttiva e con poca innovazione di prodotto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministro dello Sviluppo Economico un fondo finalizzato a favorire lo sviluppo industriale della filiera di estrazione e di prima lavorazione del legno così da incrementare la produzione e l'utilizzo di legname nazionale.
9/3614-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.


   La Camera,

   premesso che:

    le Commissioni V e VI, riunite in sede referente, hanno approvato l'emendamento 37.02, con il quale – al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale a sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171 –, si stabilisce che il comune di Venezia può:

     integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari – da aggiornare periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente – per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione, rotazione, tenuto conto della funzione di integrazione al reddito della locazione breve per i soggetti che svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare;

     stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento di tale attività per oltre 120 giorni all'anno, anche non consecutivi, sia subordinato al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile;

   considerato che:

    l'esigenza di favorire e regolamentare a livello locale l'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche per finalità turistiche, è generalizzata e diffusa sul territorio nazionale;

    in relazione all'attività indicata, occorre assicurare una adeguata residenzialità nei centri storici, nel rispetto della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del patrimonio storico-artistico delle città;

   ritenuto che:

    le Amministrazioni comunali, a legislazione vigente, hanno già competenza a integrare i propri strumenti urbanistici al fine di individuare, per ambiti territoriali omogenei, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili ubicati nel territorio comunale, ivi compresi quelli residenziali presso i quali si svolge attività di locazione breve, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

    tuttavia, occorre individuare soluzioni omogenee, anche al fine di esercitare tali poteri nel rispetto, tra gli altri, dei principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, evocati ne citato emendamento 37.02,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, garantendo il coordinamento tra il Ministero del turismo e la Conferenza delle Regioni, per elaborare linee guida utili affinché le amministrazioni competenti esercitino i descritti poteri nel rispetto della normativa vigente e dei richiamati princìpi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, al fine di stabilire un corretto equilibrio nell'ambito del territorio comunale e contemperare le esigenze legate all'incremento dell'offerta di alloggi in locazione, con la necessità di assicurare una adeguata residenzialità nei centri storici e tutelare l'ambiente, l'ecosistema ed il patrimonio storico-artistico delle città.
9/3614-A/5. Paternoster, Bitonci, Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    le residenze sanitarie assistenziali sono strutture socio-sanitarie dedicate ad anziani non autosufficienti, che necessitano continuativamente di assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o specializzata;

    gli ospiti delle strutture sono tra i soggetti maggiormente colpiti dal COVID-19;

    l'Istituto superiore di sanità ha infatti stimato che circa il 40 per cento degli ospiti deceduti presso le RSA tra febbraio e marzo 2020 è stato causato dal COVID-19;

    le principali criticità riscontrate dagli operatori delle residenze sanitarie assistenziali sono state: la mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale (85,9 per cento); l'assenza di personale sanitario (35,1 per cento); la difficoltà nell'isolamento (24,9 per cento); la scarsità di informazioni sulle procedure da attuare per contenere le infezioni (17,7 per cento); la carenza di farmaci (11,9 per cento); le difficoltà di trasferire i pazienti COVID-19 in strutture ospedaliere (11,3 per cento); altro (6,8 per cento), come le difficoltà a reperire i DPI e l'impossibilità a eseguire i tamponi;

    l'emergenza epidemiologica ha dunque portato a un'esponenziale aumento dei costi di gestione delle strutture;

   considerato che:

    il Governo non ha mai predisposto specifici ristori economici nei confronti delle residenze sanitarie assistenziali;

    all'emergenza epidemiologica si sono negli ultimi mesi affiancati ulteriori problematiche che incidono sempre sui costi di gestione delle strutture;

    come è noto, infatti, già dalla fine del 2021 si è avuto un notevole rincaro delle bollette di luce e gas;

    le RSA sono indubbiamente tra i soggetti maggiormente colpiti dagli aumenti, necessitando le strutture di consumi elevati, sia in estate che in inverno, parimenti di luce e di gas, al fine di garantire le migliori cure dei propri ospiti;

    stiamo assistendo a un innalzamento delle temperature senza precedenti che incide inevitabilmente sui costi di gestione;

    ogni aumento dei costi di gestione incide sul bilancio delle residenze sanitarie assistenziale e finisce per ripercuotersi inevitabilmente sulle rette degli ospiti, per i quali devono comunque essere garantite le prestazioni assistenziali minime previste per legge;

    con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 sono stati stanziati per i rincari delle bollette circa 5,5 miliardi di euro stanziati per aiutare famiglie e aziende nel primo trimestre del 2022, ma, ancora una volta, le residenze sanitarie assistenziali non erano rientrate tra i destinatari di queste risorse: in occasione della conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 era stato presentato un ordine del giorno 9/03522/003, con cui il Governo, a seguito di una riformulazione, si impegnava «a valutare dal prossimo provvedimento utile strumenti di sostegno alle residenze sanitarie assistenziali, onde evitare che il rincaro delle bollette possa andare a incidere proprio su quei soggetti che necessitano di un maggiore supporto sociale»;

    ciononostante nessuna delle disposizione nel contenute decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il quale avrebbe dovuto proprio introdurre misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, ha come destinatari le residenze sanitarie assistenziali; è stata dunque del tutto evasa la richiesta contenuta nell'ordine del giorno 9/03522/003,

impegna il Governo

ad assumere, già dal prossimo provvedimento utile, tutte le iniziative di competenza che possano permettere di individuare ed integrare le risorse necessarie a garantire il corretto funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali, in ragione della funzione sociale di preminente importanza per il nostro Paese.
9/3614-A/6. Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    le residenze sanitarie assistenziali sono strutture socio-sanitarie dedicate ad anziani non autosufficienti, che necessitano continuativamente di assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o specializzata;

    gli ospiti delle strutture sono tra i soggetti maggiormente colpiti dal COVID-19;

    l'Istituto superiore di sanità ha infatti stimato che circa il 40 per cento degli ospiti deceduti presso le RSA tra febbraio e marzo 2020 è stato causato dal COVID-19;

    le principali criticità riscontrate dagli operatori delle residenze sanitarie assistenziali sono state: la mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale (85,9 per cento); l'assenza di personale sanitario (35,1 per cento); la difficoltà nell'isolamento (24,9 per cento); la scarsità di informazioni sulle procedure da attuare per contenere le infezioni (17,7 per cento); la carenza di farmaci (11,9 per cento); le difficoltà di trasferire i pazienti COVID-19 in strutture ospedaliere (11,3 per cento); altro (6,8 per cento), come le difficoltà a reperire i DPI e l'impossibilità a eseguire i tamponi;

    l'emergenza epidemiologica ha dunque portato a un'esponenziale aumento dei costi di gestione delle strutture;

   considerato che:

    il Governo non ha mai predisposto specifici ristori economici nei confronti delle residenze sanitarie assistenziali;

    all'emergenza epidemiologica si sono negli ultimi mesi affiancati ulteriori problematiche che incidono sempre sui costi di gestione delle strutture;

    come è noto, infatti, già dalla fine del 2021 si è avuto un notevole rincaro delle bollette di luce e gas;

    le RSA sono indubbiamente tra i soggetti maggiormente colpiti dagli aumenti, necessitando le strutture di consumi elevati, sia in estate che in inverno, parimenti di luce e di gas, al fine di garantire le migliori cure dei propri ospiti;

    stiamo assistendo a un innalzamento delle temperature senza precedenti che incide inevitabilmente sui costi di gestione;

    ogni aumento dei costi di gestione incide sul bilancio delle residenze sanitarie assistenziale e finisce per ripercuotersi inevitabilmente sulle rette degli ospiti, per i quali devono comunque essere garantite le prestazioni assistenziali minime previste per legge;

    con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 sono stati stanziati per i rincari delle bollette circa 5,5 miliardi di euro stanziati per aiutare famiglie e aziende nel primo trimestre del 2022, ma, ancora una volta, le residenze sanitarie assistenziali non erano rientrate tra i destinatari di queste risorse: in occasione della conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 era stato presentato un ordine del giorno 9/03522/003, con cui il Governo, a seguito di una riformulazione, si impegnava «a valutare dal prossimo provvedimento utile strumenti di sostegno alle residenze sanitarie assistenziali, onde evitare che il rincaro delle bollette possa andare a incidere proprio su quei soggetti che necessitano di un maggiore supporto sociale»;

    ciononostante nessuna delle disposizione nel contenute decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il quale avrebbe dovuto proprio introdurre misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, ha come destinatari le residenze sanitarie assistenziali; è stata dunque del tutto evasa la richiesta contenuta nell'ordine del giorno 9/03522/003,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad assumere, già dal prossimo provvedimento utile, tutte le iniziative di competenza che possano permettere di individuare ed integrare le risorse necessarie a garantire il corretto funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali, in ragione della funzione sociale di preminente importanza per il nostro Paese.
9/3614-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto rappresenta un importante strumento per contrastare gli effetti economici e, in particolare, quelli conseguenti dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, derivanti dalla crisi internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina, che tanti problemi stanno comportando per le famiglie e per le imprese;

    per quanto riguarda i settori produttivi, a subire le più gravi conseguenze sono, ovviamente quelle appartenenti ai cicli industriali cosiddetti «energivori»;

    in particolare, l'articolo 2 dispone l'incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, già riconosciuti dal decreto-legge n. 17 del 2022;

    tuttavia, tale disposizione non sembra tener conto della particolare condizione, di per sé già penalizzante, di alcuni territori, come la Sardegna, in cui il gas naturale non può essere utilizzato a causa della mancanza delle infrastrutture necessarie, costringendo le aziende a utilizzare fonti energetiche sostitutive;

    da anni, la Sardegna già sconta un progressivo impoverimento del proprio tessuto industriale e produttivo ed è notizia di queste ore della mobilitazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali del Sulcis per difendere la continuità produttiva e lavorativa dei 1.500 posti di lavoro della Portovesme S.r.l., in crisi proprio a seguito dell'aumento dei costi delle fonti energetiche;

    la mancata adozione di una specifica disposizione di attenuazione dei costi energetici per le imprese della Sardegna che non possono accedere all'utilizzo del gas per la mancanza materiale della rete di distribuzione in tanta parte del proprio territorio, finisce per rappresentare un involontario e inaccettabile incentivo alla delocalizzazione interna,

impegna il Governo

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti di sostegno del nostro sistema produttivo, specifiche misure che, al pari di quanto disposto per i restanti territori italiani, prevedano specifiche misure di attenuazione dei costi energetici delle imprese della Sardegna che non possono utilizzare il gas per la mancanza della rete di distribuzione di tale fonte energetica.
9/3614-A/7. Mura, Frailis, Gavino Manca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto rappresenta un importante strumento per contrastare gli effetti economici e, in particolare, quelli conseguenti dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, derivanti dalla crisi internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina, che tanti problemi stanno comportando per le famiglie e per le imprese;

    per quanto riguarda i settori produttivi, a subire le più gravi conseguenze sono, ovviamente quelle appartenenti ai cicli industriali cosiddetti «energivori»;

    in particolare, l'articolo 2 dispone l'incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, già riconosciuti dal decreto-legge n. 17 del 2022;

    tuttavia, tale disposizione non sembra tener conto della particolare condizione, di per sé già penalizzante, di alcuni territori, come la Sardegna, in cui il gas naturale non può essere utilizzato a causa della mancanza delle infrastrutture necessarie, costringendo le aziende a utilizzare fonti energetiche sostitutive;

    da anni, la Sardegna già sconta un progressivo impoverimento del proprio tessuto industriale e produttivo ed è notizia di queste ore della mobilitazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali del Sulcis per difendere la continuità produttiva e lavorativa dei 1.500 posti di lavoro della Portovesme S.r.l., in crisi proprio a seguito dell'aumento dei costi delle fonti energetiche;

    la mancata adozione di una specifica disposizione di attenuazione dei costi energetici per le imprese della Sardegna che non possono accedere all'utilizzo del gas per la mancanza materiale della rete di distribuzione in tanta parte del proprio territorio, finisce per rappresentare un involontario e inaccettabile incentivo alla delocalizzazione interna,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti di sostegno del nostro sistema produttivo, specifiche misure che, al pari di quanto disposto per i restanti territori italiani, prevedano specifiche misure di attenuazione dei costi energetici delle imprese della Sardegna che non possono utilizzare il gas per la mancanza della rete di distribuzione di tale fonte energetica.
9/3614-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Mura, Frailis, Gavino Manca.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali», è emersa con forza la necessita di intervenire, con misure specifiche, affinché la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti nel nostro Paese, dopo la crisi pandemica, siano sostenute con provvedimenti e misure idonee;

    al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte anche con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, il provvedimento stabilisce l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI);

    nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare, per conto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con enti, associazioni di categoria e istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati per accelerare la trasformazione nel settore dei trasporti all'insegna del digitale e della sostenibilità il sistema dei trasporti italiano;

    «il provvedimento, in coerenza con la nuova visione del Ministero e le strategie del Governo, semplifica le procedure per gli investimenti nelle infrastrutture, migliora la sicurezza e il funzionamento dei trasporti, tutelando maggiormente i diritti alla mobilità – così ha spiegato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini – per sostenere l'attuazione del PNRR alla luce dei processi di innovazione in alto nei settori di nostra competenza viene istituito all'interno del Mims un Centro di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, dell'innovazione tecnologica, con conseguente immissione di un nucleo di ricercatori e tecnologi che contribuiranno ad aumentare la qualità delle politiche di competenza del Ministero»;

    tra l'altro per il miglioramento della rete ferroviaria sono già in alto diversi provvedimenti, con ingenti finanziamenti, per accelerare l'attuazione del «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario», European Rail Traffic Management System (Etms);

    l'innovazione del sistema dei trasporti mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dall'Unione europea con le strategie connesse allo European Green Deal e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite;

    l'obiettivo principale è potenziare il trasporto su ferro di passeggeri e merci, aumentando la capacità e la connettività della rete ferroviaria, migliorando la qualità del servizio lungo i principali collegamenti nazionali, regionali e transfrontalieri;

    l'altra componente – intermodalità e logistica integrata – prevede interventi a per migliorare la sicurezza e la resilienza climatica/sismica di ponti e viadotti, utilizzando le soluzioni fornite dall'innovazione tecnologica e in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici sono finanziati interventi per lo sviluppo del sistema portuale;

    il Capo III, del provvedimento in esame, detta misure specifiche per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti con particolare attenzione all'articolo 26 che in materia di appalti pubblici di lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici destina 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 per l'anno 2023 e 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni per l'anno 2026;

    le disposizioni dell'articolo 26 si applicano anche agli appalti pubblici di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, di Anas S.p.A.,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire, apposite convenzioni con enti, associazioni di categoria e istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati con il CISMI per accelerare e supportare la trasformazione nell'intero settore dei trasporti all'insegna del digitale e della sostenibilità ambientale utilizzando tutte le risorse economiche disponibili.
9/3614-A/8. Longo, Borghese, Tasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto rappresenta un importante strumento per contrastare gli effetti economici e, in particolare, quelli conseguenti dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, derivanti dalla crisi internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina, che tanti problemi stanno comportando per le famiglie e per le imprese;

    in particolare, gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum finalizzata ad attenuare l'aumento dei costi energetici per le famiglie, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

    la platea dei lavoratori dipendenti interessati dal suddetto bonus, rinviando all'articolo 1, comma 121 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), coincide con quella a cui è stato riconosciuto il parziale esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio;

    l'articolo 4, comma 3 della legge n. 381 del 1991 riconosce alle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'esonero totale dal versamento dei contributi, tanto per la quota a loro carico che per quella in capo al lavoratore;

    l'assenza dei contributi a carico del lavoratore delle suddette cooperative e, di conseguenza, la mancata fruizione dello sgravio 0,80 per cento nel primo quadrimestre 2022, finisce per comportare l'esclusione dalla fruizione della richiamata indennità una tantum di 200 euro, escludendo proprio i lavoratori più fragili sotto il profilo economico e sociale;

    appare di tutta evidenza la necessità di individuare soluzioni che superino tale involontaria e irragionevole esclusione,

impegna il Governo

a individuare, per quanto di propria competenza, sin dal prossimo provvedimento di sostegno del reddito delle famiglie, apposite disposizioni finalizzate a estendere la richiamata misura indennità di contrasto dell'aumento delle fonti energetiche sul bilanci delle famiglie anche ai lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, impiegati presso le cooperative sociali.
9/3614-A/9. Rizzo Nervo, Carnevali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto rappresenta un importante strumento per contrastare gli effetti economici e, in particolare, quelli conseguenti dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, derivanti dalla crisi internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina, che tanti problemi stanno comportando per le famiglie e per le imprese;

    in particolare, gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum finalizzata ad attenuare l'aumento dei costi energetici per le famiglie, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

    la platea dei lavoratori dipendenti interessati dal suddetto bonus, rinviando all'articolo 1, comma 121 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), coincide con quella a cui è stato riconosciuto il parziale esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio;

    l'articolo 4, comma 3 della legge n. 381 del 1991 riconosce alle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'esonero totale dal versamento dei contributi, tanto per la quota a loro carico che per quella in capo al lavoratore;

    l'assenza dei contributi a carico del lavoratore delle suddette cooperative e, di conseguenza, la mancata fruizione dello sgravio 0,80 per cento nel primo quadrimestre 2022, finisce per comportare l'esclusione dalla fruizione della richiamata indennità una tantum di 200 euro, escludendo proprio i lavoratori più fragili sotto il profilo economico e sociale;

    appare di tutta evidenza la necessità di individuare soluzioni che superino tale involontaria e irragionevole esclusione,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare, per quanto di propria competenza, sin dal prossimo provvedimento di sostegno del reddito delle famiglie, apposite disposizioni finalizzate a estendere la richiamata misura indennità di contrasto dell'aumento delle fonti energetiche sul bilanci delle famiglie anche ai lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, impiegati presso le cooperative sociali.
9/3614-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Rizzo Nervo, Carnevali.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individua i «rottami ferrosi» come materia prima critica per la quale le operazioni di esportazione al di fuori della UE siano soggette a nuova procedura di notifica, in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche;

    anche i rottami non ferrosi (quali alluminio, rame, piombo, zinco, eccetera) sono materie prime critiche e strategiche per il Paese, in quanto rappresentano un serbatoio di risorse essenziali per il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali di economia circolare grazie alla infinita riciclabilità dei metalli (attualmente la produzione italiana di alluminio è al 100 per cento da riciclo) e decarbonizzazione grazie ai ridotti consumi energetici (per la produzione di materia prima riciclata occorre appena il 5 per cento di quelli necessari per la produzione del materiale primario);

    per soddisfare la futura e crescente domanda di metalli di base sarebbe essenziale mantenere la produzione all'interno dell'UE, sia di primario che di materiali riciclati, ai fini di ridurre la dipendenza da approvvigionamenti esteri e conseguire benefici sia dal punto di vista economico che ambientale;

    è urgente evitare la fuga di rottami al di fuori della UE, peraltro, nella gran parte dei casi, verso Paesi terzi che non adottano nei processi di trattamento dei rifiuti condizioni equivalenti di tutela ambientale, sociale e della salute umana;

    è necessario presidiare l'approvvigionamento sicuro di minerali e metalli di base fondamentali per la transizione energetica ed occorre preservare le catene del valore e diminuire la dipendenza da Paesi ovvero da partner commerciali inaffidabili;

    limitare la «fuga del rottame» sia ferroso che non ferroso ha quindi un valore strategico per l'Italia e rientra nell'interesse del Paese;

    nel provvedimento in esame, grazie all'emendamento riformulato 18.05 è stato prorogato al 30 settembre il monitoraggio nell'esportazione di rottami ferrosi fuori della UE: ora è necessario estendere norma all'alluminio, al rame, al nichel. È importante difendere queste nostre materie prime seconde in tempi di crisi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, previa verifica delle esigenze produttive nazionali e del connesso approvvigionamento di specifiche materie prime, di estendere la procedura di notifica di cui all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, a ulteriori materie prime critiche, fra le quali alluminio, rame e nichel.
9/3614-A/10. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, istituisce la figura del «soccorritore militare» (personale militare non sanitario) che interviene con immediatezza per il soccorso di un ferito, lo assiste fino all'arrivo del personale sanitario e provvede a un eventuale trasferimento dello stesso ferito presso una struttura sanitaria, esclusivamente nelle aree operative all'estero in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e sulle unità navali;

    nello specifico, i soccorritori sono militari, non appartenenti alla componente sanitaria, ma specificatamente formati per svolgere azioni mediche di fondamentale importanza in contesti sia nazionali sia internazionali, a seguito di incidenti o di eventi che coinvolgono la loro struttura di appartenenza;

    da tempo era richiesto un ulteriore intervento per il riconoscimento di capacità essenziali nello svolgimento del servizio parimenti alle dovute tutele legali nel caso di interventi e in generale una autonomia sanitaria, in termini sia di equipaggiamento sia appunto di intervento di urgenza;

    il provvedimento in esame, all'articolo 51, comma 8-bis, dispone che «Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle Forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la figura del “soccorritore militare per le forze speciali” che, in possesso di titolo conseguito con la frequentazione di appositi corsi di formazione, può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato»;

    è, inoltre, previsto che «Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per accedere alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali, di cui al comma 8-bis, nonché i limiti e le modalità di intervento»;

    l'esigenza del soccorritore dovrebbe essere estesa almeno a tutte le unità dell'Esercito e/o di altra Forza Armata orientate a operare con elevati livelli di autonomia tattica,

impegna il Governo

a prevedere, nei futuri provvedimenti, l'estensione dell'opportunità di prevedere la figura del soccorritore militare anche alle unità dell'Esercito e di altra Forza Armata chiamate a operare con elevati livelli di autonomia tattica.
9/3614-A/11. Deidda, Galantino, Giovanni Russo, Ferro, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, istituisce la figura del «soccorritore militare» (personale militare non sanitario) che interviene con immediatezza per il soccorso di un ferito, lo assiste fino all'arrivo del personale sanitario e provvede a un eventuale trasferimento dello stesso ferito presso una struttura sanitaria, esclusivamente nelle aree operative all'estero in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e sulle unità navali;

    nello specifico, i soccorritori sono militari, non appartenenti alla componente sanitaria, ma specificatamente formati per svolgere azioni mediche di fondamentale importanza in contesti sia nazionali sia internazionali, a seguito di incidenti o di eventi che coinvolgono la loro struttura di appartenenza;

    da tempo era richiesto un ulteriore intervento per il riconoscimento di capacità essenziali nello svolgimento del servizio parimenti alle dovute tutele legali nel caso di interventi e in generale una autonomia sanitaria, in termini sia di equipaggiamento sia appunto di intervento di urgenza;

    il provvedimento in esame, all'articolo 51, comma 8-bis, dispone che «Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle Forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la figura del “soccorritore militare per le forze speciali” che, in possesso di titolo conseguito con la frequentazione di appositi corsi di formazione, può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato»;

    è, inoltre, previsto che «Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per accedere alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali, di cui al comma 8-bis, nonché i limiti e le modalità di intervento»;

    l'esigenza del soccorritore dovrebbe essere estesa almeno a tutte le unità dell'Esercito e/o di altra Forza Armata orientate a operare con elevati livelli di autonomia tattica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei futuri provvedimenti, l'estensione dell'opportunità di prevedere la figura del soccorritore militare anche alle unità dell'Esercito e di altra Forza Armata chiamate a operare con elevati livelli di autonomia tattica.
9/3614-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Deidda, Galantino, Giovanni Russo, Ferro, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, con l'articolo 26, introduce misure di sostegno alle imprese per l'acquisto di materie prime;

    la crisi ucraina, infatti, ha gravemente colpito le imprese nazionali le quali, con l'aumento dei costi dei beni e dei rifornimenti energetici, si ritrovano in una profonda crisi che mette a rischio numerosi posti di lavoro;

    proprio sul versante occupazionale, tuttavia, si ravvisano serie difficoltà, per diverse aziende che operano sul territorio nazionale, nel reperimento di manodopera da impiegare nella realizzazione di opere pubbliche;

    tale carenza non solo rende difficoltoso il completamento di opere quali, a esempio. Il piano «aree bianche», per cui le imprese coinvolte hanno dovuto fare utilizzo della manodopera appartenente a società da esse controllate, richiedendo perfino un intervento del legislatore a tal fine, bensì mette a rischio anche l'esecuzione dei lavori previsti dalle gare del PNRR nei termini prestabiliti;

    giova ricordare, tuttavia, come nel nostro Paese vi siano circa 3,5 milioni di cittadini percettori del Reddito di Cittadinanza senza un impiego, i quali potrebbero essere Impiegati in quel progetti previsti dal PNRR con il duplice scopo di evitare le problematicità suesposte delle aziende, nonché al fine di porre rimedio agli effetti negativi che il sussidio ha comportato nei confronti del mondo del lavoro;

    risulta paradossale, infatti, come a fronte di numerosi cantieri aperti atti a realizzare opere utili al benessere e progresso dell'intera comunità che rischiano di non essere conclusi, vi sia contestualmente la presenza di milioni di cittadini senza alcun impiego i quali, ciononostante, continuano a percepire un sussidio a carico della comunità stessa,

impegna il Governo

ad adottare uno o più atti normativi al fine di impiegare i percettori del Reddito di cittadinanza attualmente senza impiego nei cantieri di opere pubbliche previsti dalle gare del PNRR.
9/3614-A/12. Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 25, istituisce un Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri al fine di «favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi» e, al comma 2, è prevista l'istituzione di una segreteria tecnica atta a supportare il Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri;

    alla suddetta segreteria vengono affidati, tra gli altri, compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimenti strutturate, all'adozione di metodologie uniformi e alla definizione di indicatori di performance degli investitori esteri stessi;

    trattasi di una disposizione il cui apprezzabile obiettivo è quello di invertire la tendenza delle imprese degli ultimi decenni di delocalizzare verso quei Paesi in cui vigono minori costi sul lavoro e un minor numero di vincoli di carattere burocratico;

    l'impiego sfrenato di tale pratica economica, infatti, ha fortemente contribuito a indebolire le nostre catene di rifornimento di beni primari essenziali, oltre che di prodotti finiti e semilavorati, così come dimostrato nel periodo più acuto della crisi pandemica, laddove si registrò una carenza cronica di tali beni;

    quella della delocalizzazione, inoltre, rappresenta un fenomeno dai dubbi profili morali laddove, oltre a ridurre drasticamente i posti di lavoro nei Paesi di provenienza, alimenta le economie di quelle nazioni, sovente rette da sistemi tutt'altro che democratici, in cui non sussistono tutele adeguate verso i lavoratori, spesso pagati con stipendi miserrimi e in cui non vengono rispettati nemmeno i diritti umani più basilari;

    nell'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento de quo, al fine di ovviare alle problematicità suesposte, si ravvisa la necessità di implementare, nei lavori di ricognizione di potenziali investitori strategici stranieri e di elaborazione di proposte di investimento strutturate, dei criteri di scelta che tengano debitamente conto delle caratteristiche giuridiche e politiche dei Paesi in questione, in modo tale da permettere la creazione di legami solidi con tutte quelle nazioni che condividono con l'Italia valori quali la democrazia, il rispetto della libertà di espressione, di associazione politica, dei diritti dei lavoratori e di libertà religiosa, nonché di tutela dell'ambiente, anche al fine di salvaguardare il nostro sistema produttivo da eventuali rappresaglie economiche da parte di quelle nazioni considerabili come rivali o non allineate alla nostra visione democratica,

impegna il Governo

a implementare, nello svolgimento dei compiti di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri assegnati alla segreteria tecnica, dei criteri di valutazione dei Paesi esteri che tengano debitamente conto del loro sistema giuridico nonché politico, al fine di rafforzare i legami commerciali e industriali con quelle nazioni che condividono con l'Italia un sistema democratico, rispettoso dell'ambiente e dei diritti fondamentali dell'uomo.
9/3614-A/13. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 25, istituisce un Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri al fine di «favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi» e, al comma 2, è prevista l'istituzione di una segreteria tecnica atta a supportare il Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri;

    alla suddetta segreteria vengono affidati, tra gli altri, compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimenti strutturate, all'adozione di metodologie uniformi e alla definizione di indicatori di performance degli investitori esteri stessi;

    trattasi di una disposizione il cui apprezzabile obiettivo è quello di invertire la tendenza delle imprese degli ultimi decenni di delocalizzare verso quei Paesi in cui vigono minori costi sul lavoro e un minor numero di vincoli di carattere burocratico;

    l'impiego sfrenato di tale pratica economica, infatti, ha fortemente contribuito a indebolire le nostre catene di rifornimento di beni primari essenziali, oltre che di prodotti finiti e semilavorati, così come dimostrato nel periodo più acuto della crisi pandemica, laddove si registrò una carenza cronica di tali beni;

    quella della delocalizzazione, inoltre, rappresenta un fenomeno dai dubbi profili morali laddove, oltre a ridurre drasticamente i posti di lavoro nei Paesi di provenienza, alimenta le economie di quelle nazioni, sovente rette da sistemi tutt'altro che democratici, in cui non sussistono tutele adeguate verso i lavoratori, spesso pagati con stipendi miserrimi e in cui non vengono rispettati nemmeno i diritti umani più basilari;

    nell'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento de quo, al fine di ovviare alle problematicità suesposte, si ravvisa la necessità di implementare, nei lavori di ricognizione di potenziali investitori strategici stranieri e di elaborazione di proposte di investimento strutturate, dei criteri di scelta che tengano debitamente conto delle caratteristiche giuridiche e politiche dei Paesi in questione, in modo tale da permettere la creazione di legami solidi con tutte quelle nazioni che condividono con l'Italia valori quali la democrazia, il rispetto della libertà di espressione, di associazione politica, dei diritti dei lavoratori e di libertà religiosa, nonché di tutela dell'ambiente, anche al fine di salvaguardare il nostro sistema produttivo da eventuali rappresaglie economiche da parte di quelle nazioni considerabili come rivali o non allineate alla nostra visione democratica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, nello svolgimento dei compiti di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri assegnati alla segreteria tecnica, criteri di valutazione dei Paesi esteri con riguardo a obiettivi di sviluppo strategico e commerciale al fine di promuovere la cooperazione internazionale nel rispetto reciproco dei valori comuni.
9/3614-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    le residenze sanitarie assistenziali, le Case di riposo, e analoghe strutture a carattere residenziale e semiresidenziale sia pubbliche che private sono luogo di qualità assistenziale, integrate ai servizi sanitario e di sostegno alle famiglie per la presa in carico e cura delle persone in condizioni di non autosufficienza;

    sono presidi di salute che hanno avuto conseguenze severe dall'impatto dell'epidemia da COVID non solo per la tenuta dei bilanci dovuti dalla riduzione dell'occupazione di posti letto ma anche per assolvere alle prescrizioni imposte per prevenire l'epidemia;

    una quota significativa dei contagi e dei decessi causati dal virus è avvenuta proprio all'interno di queste strutture considerando anche la fragilità delle persone che vi risiedono costringendo a regolamentare in maniera molto stringente anche ingressi dei nuovi degenti;

    per lunghi periodi durante la prima fase più cruenta della pandemia è stato vietato l'ingresso a nuovi pazienti all'interno delle strutture residenziali e successivamente solo con procedure molto complesse al fine di tutela la salute di tutti ai soggetti coinvolti è stato consentito il progressivo ripristino di tutte le attività sociosanitarie e assistenziali;

    la fase pandemica è stata un periodo difficile non solo per le famiglie che aspettavano di ricoverare i propri cari ma anche per le stesse strutture che hanno dovuto far fronte a gravi difficoltà economiche per i mancati introiti delle rette con conseguenti contraccolpi sulla tenuta occupazionale e finanziaria e con effetti che ancora oggi si ripercuotono sui bilanci delle singole strutture;

    ad aggravare questa situazione si sono aggiunti gli effetti del conflitto in Ucraina che ha comportato come conseguenza il rialzo dei costi energetici e delle materie prime colpendo non solo i bilanci delle famiglie ma tutti i settori dell'economia compreso quello degli enti che si dedicano dell'assistenza alle persone non autosufficienti;

    tutte le strutture residenziali hanno subito un aumento insostenibile delle bollette di luce e gas e secondo quando denunciato da Aris, Anaste, Agespi e Uneba l'aumento si aggira intorno ai 12 euro in più al giorno per posto letto, pari a 438.000 euro all'anno per una struttura con 100 posti letto; Tutti gli enti di terzo settore evidenziano che si è verificato negli ultimi mesi un incremento generalizzato dei beni e dei servizi, a partire dai costi energetici. I costi energetici nelle strutture sanitarie nel 2022 sono aumentati del 90 per cento o anche 100 per cento rispetto al 2021;

    in assenza di un celere intervento governativo, è forte il rischio di un generalizzato e pesante incremento delle rette sociali a carico dei cittadini o dei Comuni (per i meno abbienti) e per molte strutture di medie e piccole dimensioni, molto diffuse sul territorio nazionale, potrebbe trattarsi addirittura di una congiuntura tale da comprometterne la possibile sopravvivenza, impoverendo ulteriormente l'offerta già insufficiente di posti letto e servizi nell'ambito delle fragilità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di individuare nel primo provvedimento utile, l'inserimento delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate e contrattualizzate con il SSR tra i beneficiari degli aiuti per far fronte al rincaro delle bollette energetiche, considerando l'importanza del ruolo che hanno nell'assistenza e nell'erogazione delle prestazioni assistenziali sanitarie e socio-sanitarie alle persone non autosufficienti;

   a valutare l'opportunità di predisporre misure volte a ridurre i prezzi finali della fornitura di energia elettrica al fine anche di scongiurare un eventuale aumento delle rette che ricadrebbero solo sulle famiglie o sui Comuni.
9/3614-A/14. Carnevali.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame ha introdotto un bonus una tantum di 200 euro da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti a cui, stante le regole attualmente rese note dall'INPS, riguarderà circa 31,5 milioni di italiani con un finanziamento di 2,74 miliardi di euro;

    dall'attuale platea sono esclusi i circa 40 mila medici in formazione specialistica nonostante durante l'emergenza COVID abbiano lavorato nei reparti per l'assistenza e la cura dei malati;

    la loro esclusione dal bonus sembra sia dovuta al fatto che non siano inquadrati come lavoratori, nonostante siano laureati professionisti che compiono atti medici e attività mediche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere anche questa categoria di medici, per altro unici sanitari a non avere mai beneficiato di bonus relativi al COVID, tra coloro che possono usufruire del bonus una tantum di 200 euro.
9/3614-A/15. De Filippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo II reca disposizioni in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie;

    nella legge di bilancio 2018, legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, comma 154, è disciplinato il pensionamento anticipato per i lavoratori dei poligrafici. Suddetto comma consente, a determinate condizioni, l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi, sulla base della disciplina antecedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013;

    nello specifico, la disposizione consente l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in cassa integrazione straordinaria, «ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano collocati in mobilità», che abbiano cessato l'attività (anche in costanza di fallimento) e per le quali sia stata accertata la crisi aziendale (ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge n. 416 del 1981) sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015. Tali lavoratori possono pertanto avvalersi della normativa previdenziale a essi applicabile prima dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013;

    il trattamento pensionistico è riconosciuto dietro domanda all'istituto nazionale previdenza sociale (Inps), entro il 1° marzo 2018;

    tuttavia, con la circolare n. 89 del 1° agosto 2018, l'Inps ha fornito un'interpretazione restrittiva della suddetta disposizione, asserendo che per accedere al prepensionamento occorre che i lavoratori destinatari della norma «abbiano maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un'anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, ovvero un'anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2017, aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino a un massimo di 35 anni»;

    tale esplicazione esclude quanti, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità, criterio invece previsto nel testo della legge n. 205 del 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere tra i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità.
9/3614-A/16. Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 37, del provvedimento in esame, prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

    a seguito dell'esame in sede referente, è stato approvato, con ampia maggioranza, un articolo aggiuntivo, il 37-bis, che reca misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia;

    proprio in ragione della finalità di favorire l'incremento dell'offerta degli alloggi in locazione per uso residenziale e il ritorno nel centro storico di cittadini residenti, si prevede che il regolamento comunale debba essere aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente;

    affittare un appartamento per locazioni brevi, tramite le diverse piattaforme, sta cambiando la struttura dei centri storici, con il rischio di trasformarli in una sorta di hotel diffusi, senza più un radicamento con il territorio;

    dati più recenti, infatti, dimostrano che le case vacanza rappresentano oltre la metà (52 per cento) dell'offerta ricettiva turistica totale; il numero di case e appartamenti per le locazioni brevi è cresciuto del 58 per cento, da 68129 a 107366. Secondo quanto rilevato tali strutture sono aumentate in modo significativo anche in altre regioni dalla forte vocazione turistica;

    in Emilia-Romagna (+378 per cento) sono quasi quintuplicate, passando da 1700 a 8124, mentre nel Lazio (+238 per cento, da 1551 a 5235 ) e in Puglia (+212 per cento, da 498 a 1554) sono più che triplicate. Le case e gli appartamenti destinati alle locazioni brevi sono più che raddoppiati in Calabria (+157 per cento, da 143 a 368), Sardegna (+152 per cento, da 310 a 780) e Sicilia (+109 per cento, da 754 a 1574),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, mediante la revisione della disciplina delle locazioni "brevi di tipo turistico al fine di contrastare lo spopolamento dei centri storici e anche al fine di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale dei comuni di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, similmente a quanto previsto per la città di Venezia dall'articolo 37-bis del decreto in esame.
9/3614-A/17. Di Giorgi, Rizzo Nervo, Piccoli Nardelli, Rossi, Lattanzio, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi, Muroni, Fioramonti.


   La Camera,

   premesso che:

    il 15 ottobre del 2023 ricorrerà il centenario della nascita di Italo Calvino;

    per la ricorrenza è opportuno elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Italo Calvino, comprendente attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, al fine di promuovere in Italia e all'estero la conoscenza del pensiero e dell'opera dello scrittore;

    analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze (quali, a esempio, quella del quinto centenario dalla morte del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» o, ancora, quella del centenario della morte di Giacomo Puccini), si ritiene opportuno l'istituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Comitato promotore delle celebrazioni del centenario della nascita di Italo Calvino, con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Italo Calvino, comprendente attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, al fine di promuovere in Italia e all'estero la conoscenza del pensiero e dell'opera dello scrittore.
9/3614-A/18. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Nitti, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.


   La Camera,

   premesso che,

    in sede di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali», è emersa con forza la necessità di intervenire, con misure specifiche, affinché la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti nel nostro Paese, dopo la crisi pandemica, siano sostenute con provvedimenti e misure idonee;

    diversi emendamenti sono stati presentati al Capo III che reca misure specifiche per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, emendamenti, purtroppo, rimasti accantonati a causa dei tempi ristretti per una analisi approfondita degli stessi nelle commissioni referenti Bilancio e Finanze;

    di fatto alcuni di questi emendamenti non chiedevano altro che, negli appalti pubblici di lavoro in corso di esecuzione, fossero valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto delle materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, procedendo eventualmente a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo;

    al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte anche con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, il provvedimento stabilisce l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI);

    nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare, per conto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con enti, associazioni di categoria e istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati per accelerare la trasformazione nel settore dei trasporti all'insegna del digitale e della sostenibilità il sistema dei trasporti italiano;

    il provvedimento, in coerenza con la nuova visione del Ministero e le strategie del Governo, semplifica le procedure per gli investimenti nelle infrastrutture, migliora la sicurezza e il funzionamento dei trasporti, tutelando maggiormente i diritti alla mobilità – così ha spiegato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini – per sostenere l'attuazione del PNRR alla luce dei processi di innovazione in atto nei settori di nostra competenza viene istituito all'interno del Mims un Centro di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, dell'innovazione tecnologica, con conseguente immissione di un nucleo di ricercatori e tecnologi che contribuiranno ad aumentare la qualità delle politiche di competenza del Ministero,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di favorire, negli appalti pubblici di lavoro, banditi dagli enti locali, e in corso di esecuzione che siano valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto delle materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare prosecuzione dei contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione;

   a valutare l'opportunità di favorire la stipula di apposite convenzioni con enti locali, le associazioni di categoria e istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati con il CISMI per accelerare e supportare la trasformazione nell'intero settore della mobilità all'insegna del digitale e della sostenibilità ambientale utilizzando tutte le risorse economiche disponibili.
9/3614-A/19. Aprile.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, «Recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», nonostante il Capo I «Misure in materia di energia», articolo da 1 a 14, non c'è nessun riferimento al fenomeno positivo che, negli ultimi anni, si sta registrando nel nostro Paese, fatto di Amministrazioni pubbliche, imprese e territori che si muovono in tante direzioni diverse per realizzare impianti da fonti rinnovabili: dai piccoli impianti domestici alle comunità energetiche;

    oggi, grazie all'entrata in vigore del decreto-legge 162/19, articolo 42-bis e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE, i clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, «condividendola»;

    L'energia elettrica «condivisa» (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione;

    ai fini dell'accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le «Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa»: Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio: a) Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: b) Comunità di energia rinnovabile;

    un Gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni;

    una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

    in Italia, sono presenti almeno 1,35 milioni di impianti da fonti rinnovabili, distribuiti in tutti i Comuni italiani per una potenza complessiva di 60,8 GW, di cui appena 1,35 GW installata nel 2021 tra idroelettrico, eolico e fotovoltaico;

    in termini di produzione, il contributo complessivo portato dalle fonti rinnovabili al sistema elettrico italiano è arrivato, nel 2021 a 115,7 TWh, facendo registrare un incremento di appena 1,58 per cento rispetto al 2020;

    purtroppo il decreto in esame timidamente e solo per soggetti individuati all'articolo 9 – Ministero della difesa e Autorità di sistema portuale – dispone norme in materia di comunità energetiche rinnovabili, dimenticandosi sia delle comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sia le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

    oggi, le smart community rappresentano un cambio di paradigma e, se vogliamo, di mentalità, che va sostenuta, accolta e capita: il mercato italiano dell'energia ha le potenzialità per essere all'avanguardia in questo settore però bisogna incentivare ad abilitare, anche con norme specifiche, questa grande innovazione delle comunità energetiche al fine di supportare questo cambiamento epocale in atto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire provvedimenti atti a escludere sia le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sia le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.
9/3614-A/20. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia la moda costituisce uno dei comparti più iconici e produttivi per il made in Italy; la penisola, infatti, si classifica prima in termini di occupazione nel settore e in quelli a esso collegati;

    il comparto moda, una delle eccellenze italiane, traina circa l'8-10 per cento delle esportazioni nazionali con una capacità di creare valore aggiunto nel mercato interno di diversi miliardi di euro;

    un settore economico, nonché uno dei comparti industriali più importanti del Paese, che necessita di azioni concrete e sviluppo a seguito del contraccolpo subito dal COVID e dall'attuale conflitto;

    già solo prendendo a riferimento il periodo pandemico la moda italiana ha subito una perdita di fatturato rispetto al medesimo periodo, degli anni precedenti, di circa 20,6 miliardi di euro. Sul fronte della domanda interna, nel 2020 i consumi delle famiglie per vestiario e calzature hanno subito una contrazione di 12,6 miliardi di euro, con un calo del 19,7 per cento. Sui mercati esteri, le esportazioni della moda nel 2020 diminuirono di 11,2 miliardi di euro, pari a una caduta del 19,5 per cento, intensità quasi doppia rispetto alla media della manifattura (-10 per cento);

    nonostante ciò, nei brevi intervalli di ripresa, il comparto moda è riuscita a ottenere ottimi risultati che è stato possibile raggiungere grazie all'impegno e costanza degli operatori del settore. La ripresa a partire da gennaio 2021 del settore del tessile-abbigliamento, pelletteria e calzature, si è concretizzata con continuità sulla scorta della concretezza e capacità dell'artigianato italiano che ha saputo donare nuova linfa e ulteriore spinta al comparto. Artigiani e PMI hanno saputo sapientemente sfruttare gli incentivi riconosciuti dal Governo e le riaperture concretizzatesi grazie al costante lavoro del gruppo Lega e dei suoi Ministri;

    i dati del 2021 e i segnali positivi del 2022, seppur incoraggianti, devono essere necessariamente comparati al precedente periodo 2020 ove a causa della crisi sia registrata una fase di recessione e stagnazione. Certamente, i dati dimostrano con grande chiarezza la qualità e la concretezza del made in Italy e dell'artigianato del settore moda, che ha saputo mantenersi produttivo e competitivo nel mondo, nonostante le forti difficoltà. Non possiamo permettere che questo sforzo produttivo, commerciale ed economico venga disperso, anche alla luce dei posti di lavoro e dell'indotto che ruotano attorno al settore;

    purtroppo, l'inizio della stagione vedi la moda autunno inverno 2022/23 si è caratterizzata per la cancellazione di eventi e slittamento delle date e mancata partecipazione dei marchi più rappresentativi; si è registrato un inizio anno in contro tendenza rispetto alle stime effettuate. Si è constatata la cancellazione o il posticipo di diverse fiere, mentre sul fronte nazionale, marchi di primaria rilevanza hanno recentemente deciso di annullare la loro partecipazione a importanti eventi promozionali quali settimane della moda o fiere di riferimento;

    il settore moda necessita di uno supporto economico – aziendale, a ci affiancare gli sforzi per una migliore transizione ecologica ponendo le condotte di tutela ambientale al centro delle scelte di politica industriale; in tale quadro, le imprese sono chiamate a uno sforzo ulteriore che consenta di coniugare innovazione, sviluppo, produzione e sostenibilità ambientale;

    il mondo della moda da sempre ha cercato di unire queste due sfere, cercando un difficile equilibrio tra i diversi interessi. Alla luce degli scenari economico – politici che ci occupano non è più immaginabile che le imprese operino una transizione ecologica in assenza di un intervento collettivo che fornisca gli adeguati strumenti normativi. Permettere lo sviluppo dell'economia circolare e una produzione «green» del comparto moda, significa investire nel settore e predisporre azioni politiche e legislative adeguate a consentire all'ecosistema tessile di realizzare una realtà ecosostenibile lungo tutte le fasi del processo produttivo;

    senza un deciso intervento si rischia di compromettere definitivamente le filiere produttive del tessile abbigliamento, pelle, cuoio, calzature e occhialeria, annullando i risultati positivi del 2021/2022 facendo retrocedere il settore ai numeri del 2020,

impegna il Governo:

   a proseguire gli incontri del «tavolo della Moda» istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato ad affrontare la gestione dell'emergenza e progettare il rilancio del settore;

   a istituire un contributo a copertura totale, per un primo modulo espositivo, per la partecipazione a manifestazioni in Italia con qualifica di fiera internazionale a favore delle imprese artigiane e PMI del settore moda (tessile, abbigliamento, pelletteria, pellicceria, calzature, occhialeria e componenti per la realizzazione delle collezioni) per gli anni 2022/2023, iniziando da quelle già in programma nel calendario invernale;

   ad adottare iniziative a sostegno delle politiche di transizione ecologica permettendo alle filiere produttive del tessile abbigliamento, pelle, cuoio, calzature e occhialeria attuare una più efficace politica di tutela ambientale;

   a prevedere lo sviluppo e il supporto di attività e iniziative di riciclo e recupero dei prodotti o scarti di lavorazione, contestualmente incentivando l'economia circolare anche per mezzo di contributi e detassazione;

   a promuovere iniziative volte alla donazione di eccedenze di magazzino della distribuzione commerciale attraverso sgravi fiscali e crediti d'imposta a imprese che donano eccedenze di magazzino o raccolgono prodotti usati. Ciò consentirebbe, snellendo le procedure, di donare i beni assolvendo un ruolo sociale oltre che ambientale.
9/3614-A/21. Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia la moda costituisce uno dei comparti più iconici e produttivi per il made in Italy; la penisola, infatti, si classifica prima in termini di occupazione nel settore e in quelli a esso collegati;

    il comparto moda, una delle eccellenze italiane, traina circa l'8-10 per cento delle esportazioni nazionali con una capacità di creare valore aggiunto nel mercato interno di diversi miliardi di euro;

    un settore economico, nonché uno dei comparti industriali più importanti del Paese, che necessita di azioni concrete e sviluppo a seguito del contraccolpo subito dal COVID e dall'attuale conflitto;

    già solo prendendo a riferimento il periodo pandemico la moda italiana ha subito una perdita di fatturato rispetto al medesimo periodo, degli anni precedenti, di circa 20,6 miliardi di euro. Sul fronte della domanda interna, nel 2020 i consumi delle famiglie per vestiario e calzature hanno subito una contrazione di 12,6 miliardi di euro, con un calo del 19,7 per cento. Sui mercati esteri, le esportazioni della moda nel 2020 diminuirono di 11,2 miliardi di euro, pari a una caduta del 19,5 per cento, intensità quasi doppia rispetto alla media della manifattura (-10 per cento);

    nonostante ciò, nei brevi intervalli di ripresa, il comparto moda è riuscita a ottenere ottimi risultati che è stato possibile raggiungere grazie all'impegno e costanza degli operatori del settore. La ripresa a partire da gennaio 2021 del settore del tessile-abbigliamento, pelletteria e calzature, si è concretizzata con continuità sulla scorta della concretezza e capacità dell'artigianato italiano che ha saputo donare nuova linfa e ulteriore spinta al comparto. Artigiani e PMI hanno saputo sapientemente sfruttare gli incentivi riconosciuti dal Governo e le riaperture concretizzatesi grazie al costante lavoro del gruppo Lega e dei suoi Ministri;

    i dati del 2021 e i segnali positivi del 2022, seppur incoraggianti, devono essere necessariamente comparati al precedente periodo 2020 ove a causa della crisi sia registrata una fase di recessione e stagnazione. Certamente, i dati dimostrano con grande chiarezza la qualità e la concretezza del made in Italy e dell'artigianato del settore moda, che ha saputo mantenersi produttivo e competitivo nel mondo, nonostante le forti difficoltà. Non possiamo permettere che questo sforzo produttivo, commerciale ed economico venga disperso, anche alla luce dei posti di lavoro e dell'indotto che ruotano attorno al settore;

    purtroppo, l'inizio della stagione vedi la moda autunno inverno 2022/23 si è caratterizzata per la cancellazione di eventi e slittamento delle date e mancata partecipazione dei marchi più rappresentativi; si è registrato un inizio anno in contro tendenza rispetto alle stime effettuate. Si è constatata la cancellazione o il posticipo di diverse fiere, mentre sul fronte nazionale, marchi di primaria rilevanza hanno recentemente deciso di annullare la loro partecipazione a importanti eventi promozionali quali settimane della moda o fiere di riferimento;

    il settore moda necessita di uno supporto economico – aziendale, a ci affiancare gli sforzi per una migliore transizione ecologica ponendo le condotte di tutela ambientale al centro delle scelte di politica industriale; in tale quadro, le imprese sono chiamate a uno sforzo ulteriore che consenta di coniugare innovazione, sviluppo, produzione e sostenibilità ambientale;

    il mondo della moda da sempre ha cercato di unire queste due sfere, cercando un difficile equilibrio tra i diversi interessi. Alla luce degli scenari economico – politici che ci occupano non è più immaginabile che le imprese operino una transizione ecologica in assenza di un intervento collettivo che fornisca gli adeguati strumenti normativi. Permettere lo sviluppo dell'economia circolare e una produzione «green» del comparto moda, significa investire nel settore e predisporre azioni politiche e legislative adeguate a consentire all'ecosistema tessile di realizzare una realtà ecosostenibile lungo tutte le fasi del processo produttivo;

    senza un deciso intervento si rischia di compromettere definitivamente le filiere produttive del tessile abbigliamento, pelle, cuoio, calzature e occhialeria, annullando i risultati positivi del 2021/2022 facendo retrocedere il settore ai numeri del 2020,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    proseguire gli incontri del «tavolo della Moda» istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato ad affrontare la gestione dell'emergenza e progettare il rilancio del settore;

    istituire un contributo a copertura totale, per un primo modulo espositivo, per la partecipazione a manifestazioni in Italia con qualifica di fiera internazionale a favore delle imprese artigiane e PMI del settore moda (tessile, abbigliamento, pelletteria, pellicceria, calzature, occhialeria e componenti per la realizzazione delle collezioni) per gli anni 2022/2023, iniziando da quelle già in programma nel calendario invernale;

    adottare iniziative a sostegno delle politiche di transizione ecologica permettendo alle filiere produttive del tessile abbigliamento, pelle, cuoio, calzature e occhialeria attuare una più efficace politica di tutela ambientale;

    prevedere lo sviluppo e il supporto di attività e iniziative di riciclo e recupero dei prodotti o scarti di lavorazione, contestualmente incentivando l'economia circolare anche per mezzo di contributi e detassazione;

    promuovere iniziative volte alla donazione di eccedenze di magazzino della distribuzione commerciale attraverso sgravi fiscali e crediti d'imposta a imprese che donano eccedenze di magazzino o raccolgono prodotti usati. Ciò consentirebbe, snellendo le procedure, di donare i beni assolvendo un ruolo sociale oltre che ambientale.
9/3614-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del provvedimento in esame dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato, durante il quale si prevede un maggior afflusso di turisti e di fedeli – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, eccetera); la norma attribuisce al Commissario, sentita Regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;

    il Sindaco della Capitale, che assumerà il ruolo di commissario straordinario per lo smaltimento e recupero dei rifiuti fino al 2026, sottraendo la competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione in materie quali la pianificazione in materia di smaltimento dei rifiuti, ha manifestato in molti recenti incontri pubblici l'intenzione da parte del Comune di Roma di adottare il piano rifiuti includendo la realizzazione di un termovalorizzatore;

    il Lazio conta annualmente una produzione di 3 milioni di rifiuti, di cui 1,7 prodotti dalla città di Roma, che si trova ancora in stato di degrado in molte strade del centro e della periferia;

    Regione Lazio, nel suo ultimo piano regionale sui rifiuti, non ha incluso il termovalorizzatore tra i suoi obiettivi, piano redatto sulla base dei dati di uno studio sui flussi dei rifiuti e che recepisce le norme Ue e nazionali in materia, ma la disposizione in esame modificherebbe il perimetro dei poteri regionali, eludendo così le scelte contenute nel piano;

    gli inceneritori non eliminano i rifiuti ma li trasformano in cenere (circa il 20 per cento in peso rispetto a ciò che vi entra), fumi e gas climalteranti come l'anidride carbonica, non esimendo la pubblica amministrazione – così – dalla ricerca di una discarica di servizio, senza considerare l'aumento del traffico veicolare pesante necessario a trasferire centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, in un'area come Roma dove già la viabilità è problematica;

    i fumi contengono quantità rilevanti di diossine e altri composti inquinanti e dannosi per la salute, le cui emissioni sono significative soprattutto nelle fasi di accensione e spegnimento, quando non è possibile garantire una temperatura di combustione costante: l'inceneritore di Roma emetterebbe 600/700 grammi di CO2 ogni kWh prodotto;

    le emissioni ricadono in una vasta zona attorno all'inceneritore e quindi anche aree densamente abitate;

    nelle aree prossime al termovalorizzatore SILLA-2 di Milano la mortalità è del 71 per cento più alta rispetto a quelle non esposte;

    l'incendio di Malagrotta – generato dal combustibile da rifiuti stoccato e uscito dal TMB: l'elemento che serve per far andare avanti un inceneritore – dimostra quanto sia fondamentale prestare molta attenzione al ciclo dei rifiuti, innanzitutto operando la separazione dell'umido;

    l'inceneritore prevede una realizzazione costosa e tutt'altro che rapida, e rischia di rivelarsi, inoltre, un disincentivo alla raccolta differenziata, nella percezione del cittadino nei confronti di tale opera, ritenuta dai realizzatori estremamente vantaggiosa e poco dannosa per l'ambiente e la salute;

    mettere in campo un inceneritore significherebbe compromettere ogni forma di pianificazione e sostenibilità ambientale, a vantaggio dei profitti dei grandi operatori economici che si trovano sul mercato, a danni di comunità, dignità dei lavoratori ed efficienza dei servizi;

    l'Unione Europea non ha inserito l'incenerimento tra le tecnologie finanziabili (nella tassonomia) in ragione del fatto che tale pratica, non rispettando il principio «Do No Significant Harm», andrebbe contro la necessaria decarbonizzazione e, per questo, considerata «dannosa»;

    il Parlamento europeo ha manifestato la volontà di eliminare l'esenzione dell'incenerimento dei rifiuti dallo schema ETS già dal 2026;

    Regione Lazio, in direzione analoga a quanto intrapreso dalle istituzioni europee, ha deciso di puntare alla realizzazione di due impianti di biodigestione anaerobica per produrre biometano e compost dai rifiuti organici sono la frazione più importante della raccolta differenziata, migliorando la raccolta «porta a porta», mettendo contemporaneamente mano nell'organizzazione dell'AMA Roma S.p.A. - Raccolta, Trasporto, Trattamento, Riciclaggio e Smaltimento rifiuti;

    il Giappone ha puntato da tempo sulle tecnologie avanzate di smaltimento, analogamente in Italia Regione Toscana, insieme ad altre, stanno escludendo gli inceneritori, a chiaro beneficio dei cittadini e in coerenza con i principi dell'economia circolare;

    la politica intrapresa da queste regioni, da altre grandi città, dall'UE e da altre nazioni, è orientata ad una sempre più estesa raccolta differenziata - a Milano, ad esempio, la raccolta differenziata vanta la percentuale del 70 per cento del totale – che punta a minimizzare le quantità di residuo, residuo nel quale è quasi assente l'organico – da pretrattare adeguatamente, con impianti di Trattamento Meccanico, grazie ai quali si possono recuperare circa due terzi del totale, i quali, possono terminare in impianti di riciclo chimico: in questo caso, con il 90 per cento di emissioni in meno di CO2, si produrrebbero metanolo, idrogeno e nuovi polimeri;

    la separazione della frazione organica rappresenta quasi il 40 per cento dei rifiuti urbani, ed è in grado di dimezzare la quantità e l'impatto dell'indifferenziato: in tal caso l'impiantistica sarebbe improntata sul compostaggio aerobico dell'organico da un lato e dall'altro alla dismissione, delocalizzazione e riconversione dei Tmb a impianti di recupero materia, senza più produrre combustibile ma rigenerando quei rifiuti;

    Roma ha un grande margine di incremento della raccolta differenziata di qualità, a partire dalla separazione della frazione organica e attraverso la costruzione di impianti di piccole e medie dimensioni a basso impatto ambientale che lavorino materiale già differenziato e ad alto tasso di riciclo e recupero, come plastica, legno e carta,

impegna il Governo

considerati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, a valutare l'opportunità di eliminare, attraverso ulteriori iniziative normative, i poteri attribuibili al Commissario straordinario relativamente alla modifica del perimetro della competenza regionale in materia di pianificazione dello smaltimento e recupero dei rifiuti, in ossequio agli obiettivi indicati dalle istituzioni europee legati alla transizione ecologica, sostenibilità ambientale e tutela della salute della popolazione.
9/3614-A/22. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Vianello, Dori, Muroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento ha previsto, tra le varie misure di contrasto al caro energia, un'indennità una tantum di 200 euro per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori, tra cui gli operai agricoli e i lavoratori stagionali;

    specificatamente, l'articolo 32 prevede che l'indennità venga erogata in busta paga ai lavoratori dipendenti, e che venga erogata direttamente dall'INPS agli operai agricoli che nel corso del 2022 percepiscono la disoccupazione agricola di competenza del 2021, e ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che ne fanno domanda purché nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;

    per ottenere il beneficio economico in oggetto, per gli operai agricoli, un requisito indispensabile è costituito dall'appartenere alla categoria dei beneficiari della disoccupazione agricola di competenza del 2021, indennità copre i periodi di mancata occupazione nell'anno precedente;

    per quanto riguarda i requisiti di accesso di quest'ultima, è necessario essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda; sono anche richiesti almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio formato dall'anno di riferimento dell'indennità più l'anno che lo precede;

    essa spetta a operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, a operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell'anno, piccoli coloni, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;

    le federazioni sindacali hanno più volte ribadito che il bonus in oggetto costituisce una misura importante, tuttavia insufficiente per far fronte all'inflazione attuale, soprattutto se si considera che vi sarebbero circa 350.000 persone, operai agricoli a tempo determinato, che, a causa della mancanza dei requisiti illustrati sopra, quest'anno non beneficeranno della disoccupazione agricola, e, conseguentemente, nemmeno del contributo aggiuntivo di 200 euro previsto dal presente provvedimento;

    si tratta, spesso, di braccianti in stato di particolare povertà, che si trovano vittime di misure economiche irragionevoli che li pongono in uno stato di disparità di trattamento rispetto a tutte le altre categorie;

    l'articolo 36 della Costituzione stabilisce che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

    l'articolo 38 della Costituzione stabilisce che «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, (...), e disoccupazione involontaria»,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di allargare ulteriormente la platea dei beneficiari del contributo una tantum di 200 euro, anche a coloro che non percepiscono nel 2022 l'indennità di disoccupazione agricola.
9/3614-A/23. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    l'articolo 3 del testo in esame concede alle imprese esercenti le attività di trasporto merci (con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate) un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto;

    la misura di cui al citato articolo pertanto circoscrive il beneficio a un ambito ben definito e limitato, vale a dire quello dell'autotrasporto, già destinatario della disciplina prevista dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, relativa al rimborso delle accise del gasolio commerciale;

    si evidenzia che in sede referente sono state introdotte agevolazioni per il trasporto passeggeri, elemento che conferma l'urgenza di un intervento sistemico sul settore dei trasporti che si collochi ben oltre i limiti ed i comparti finora delimitati ed agevolati in via esclusiva;

    si evidenzia che già nell'ambito dei due provvedimenti in materia energetica che si sono avvicendati nel primo semestre del 2022 si è inteso introdurre delle misure di sostegno alle aziende operanti nell'autotrasporto, in ragione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

    in particolare, si tratta di misure finalizzate alla promozione della sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada: il carattere circoscritto di tali disposizioni ha amplificato la divaricazione in termini di attenzione e riconoscimenti sussistente tra imprese operanti nel trasporto di merci su strada che, in uno scenario emergenziale come quello in atto, dovrebbe essere assolutamente esorcizzata;

    tra i settori esclusi vi è quello della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca., il più colpito dal combinato disposto di emergenza pandemica ed i rincari correlati al caro-energia, in ragione della sussistenza anche su questo comparto, delle sofferenze determinatesi dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

    le limitazioni all'accesso ai benefici in premessa, sta generando una evidente discriminazione tra imprese che si occupano di trasporto e distribuzione, soprattutto correlata al tipo di trasporto, ai mezzi impiegati e alle aree in cui il trasporto viene eseguito: è frequente che, a fronte della riduzione della portata dei mezzi, corrisponda una crescita esponenziale del consumo di carburante e dei relativi costi, poiché il trasporto dovrà necessariamente avvenire con più veicoli per compensare la ridotta capacità dei mezzi di portata inferiore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, già nei prossimi provvedimenti affini per materia, di prevedere misure a tutela delle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale horeca, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale dei costi energetici e del carburante.
9/3614-A/24. Di Sarno.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina;

    l'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015, ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici c privati;

    tuttavia, alla luce della mutata congiuntura economica nazionale ed internazionale e della crisi dei prezzi del mercato edilizio, molti degli interventi avviati rischiano di non essere portati a termine;

    una soluzione potrebbe consistere nel riconoscere agli assegnatari delle risorse stanziate per il Programma straordinario, la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta e le economie relative ai progetti inseriti nel Programma medesimo di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per far fronte al rincaro dei prezzi, anche per opere migliorative dei progetti, purché tale utilizzo risulti adeguatamente motivato: alcuni Enti assegnatari hanno infatti accumulato risparmi che consentirebbero di fronteggiare la crisi del settore edilizio imposta dal caro materiali;

    tale possibilità è attualmente negata dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 913 della legge n. 145 del 2018 (Finanziaria 2019) che prevedono che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituire dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nei Programma, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di competenza e con apposite disposizioni normative, al fine di rimuovere il vincolo di inutilizzabilità delle risorse di cui all'articolo 1 comma 913 della legge n. 145 del 2018 per gli Enti assegnatari delle risorse stanziate per il Programma straordinario di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015.
9/3614-A/25. Prisco, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina;

    l'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015, ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici c privati;

    tuttavia, alla luce della mutata congiuntura economica nazionale ed internazionale e della crisi dei prezzi del mercato edilizio, molti degli interventi avviati rischiano di non essere portati a termine;

    una soluzione potrebbe consistere nel riconoscere agli assegnatari delle risorse stanziate per il Programma straordinario, la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta e le economie relative ai progetti inseriti nel Programma medesimo di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per far fronte al rincaro dei prezzi, anche per opere migliorative dei progetti, purché tale utilizzo risulti adeguatamente motivato: alcuni Enti assegnatari hanno infatti accumulato risparmi che consentirebbero di fronteggiare la crisi del settore edilizio imposta dal caro materiali;

    tale possibilità è attualmente negata dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 913 della legge n. 145 del 2018 (Finanziaria 2019) che prevedono che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituire dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nei Programma, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi, per quanto di competenza e con apposite disposizioni normative, al fine di rimuovere il vincolo di inutilizzabilità delle risorse di cui all'articolo 1 comma 913 della legge n. 145 del 2018 per gli Enti assegnatari delle risorse stanziate per il Programma straordinario di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015.
9/3614-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Prisco, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    tra le categorie che stentano a riprendersi dai gravi effetti economici, prima di oltre due anni di emergenza economica e, adesso, dell'invasione russa dell'Ucraina, figurano gli operatori commerciali su aree pubbliche, che oggi chiedono alle istituzioni un sostegno diretto per alleggerire i costi di gestione e aiutarli nella ripresa;

    un vero e proprio grido di allarme è stato lanciato da Giulio Terri, presidente di Anva Confesercenti (Associazione nazionale venditori ambulanti), davanti alla crescita senza sosta dei prezzi del carburante;

    uno tsunami dagli effetti non ancora quantificabili ma in grado di mettere in ginocchio le imprese del commercio ambulante nel giro di poco tempo: «La pandemia, le restrizioni e i lunghi mesi senza poter lavorare avevano già aperto delle crepe e causato una riduzione delle imprese sul territorio vicino al 20 per cento, pensavamo di aver finito invece ora quest'altra calamità: il caro benzina è il colpo di grazia e la cosa peggiore poi è che nessuno è in grado di dare certezze su quello che succederà da qui a qualche giorno. Lo stiamo vedendo con i prezzi ai distributori che aumentano nel giro di poche ore. L'azienda non è in grado di sopravvivere se non può programmare»;

    come spiegato da Terri, «Di media un ambulante si sposta cinque volte a settimana: con la benzina oltre i due euro si iniziano a fare delle scelte e tagliare i mercati meno convenienti»; decisioni non facili da prendere perché «gli incassi sono crollati e le piazze che si salvano molto poche. Spesso quelle migliori valgono 100 euro al giorno» e per fare quadrare i bilanci in periodo di gravi crisi economica le famiglie tagliano dove si può e il commercio non alimentare è la prima spesa di bilancio a essere sacrificata;

    tale drammatica situazione si innesta in una cornice di incertezza normativa che dura da oltre 10 anni, con il termine per il rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche scaduto il 29 giugno e numerosi comuni che stanno revocando i procedimenti di rinnovo aperti, rischiando il caos più completo;

    la direttiva europea sui servizi, nota come direttiva Bolkestein, tiene in ostaggio ormai da più di dieci anni un pezzo rilevante della nostra economia, rappresentata da quasi 200 mila imprese e 329 mila addetti, settori che, in questa lunga fase di incertezza, hanno visto precipitare rovinosamente il valore delle attività, con una perdita stimabile in 4,5 miliardi di euro; ma dietro ogni concessione ci sono famiglie, titolari e collaboratori, c'è gente che fa impresa e paga le tasse;

    in particolare, per il commercio ambulante, nel clima di incertezza generato dal recepimento della Bolkestein, il valore delle imprese nei principali mercati si è svalutato tra il 75 ed il 90 per cento; secondo le stime di Confesercenti, nel 2010 un valore medio di una attività era 50.000 euro, ora arriva a malapena a 10.000 e, considerando gli 8.000 mercati in Italia, la perdita aggregata è di oltre 3 miliardi di euro; inoltre, dal 2010 a oggi hanno chiuso oltre 20 mila attività, l'11 per cento del totale, e si sono persi circa 28 mila addetti,

impegna il Governo:

   a prorogare fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234;

   a bloccare, in via eccezionale, per il triennio 2022-2024, le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 106;

   a riaprire i termini per il rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche, analogamente a quanto già operato da alcune amministrazioni comunali, essendo il settore sottratto all'ambito di applicazione della Direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo.
9/3614-A/26. Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    tra le categorie che stentano a riprendersi dai gravi effetti economici, prima di oltre due anni di emergenza economica e, adesso, dell'invasione russa dell'Ucraina, figurano gli operatori commerciali su aree pubbliche, che oggi chiedono alle istituzioni un sostegno diretto per alleggerire i costi di gestione e aiutarli nella ripresa;

    un vero e proprio grido di allarme è stato lanciato da Giulio Terri, presidente di Anva Confesercenti (Associazione nazionale venditori ambulanti), davanti alla crescita senza sosta dei prezzi del carburante;

    uno tsunami dagli effetti non ancora quantificabili ma in grado di mettere in ginocchio le imprese del commercio ambulante nel giro di poco tempo: «La pandemia, le restrizioni e i lunghi mesi senza poter lavorare avevano già aperto delle crepe e causato una riduzione delle imprese sul territorio vicino al 20 per cento, pensavamo di aver finito invece ora quest'altra calamità: il caro benzina è il colpo di grazia e la cosa peggiore poi è che nessuno è in grado di dare certezze su quello che succederà da qui a qualche giorno. Lo stiamo vedendo con i prezzi ai distributori che aumentano nel giro di poche ore. L'azienda non è in grado di sopravvivere se non può programmare»;

    come spiegato da Terri, «Di media un ambulante si sposta cinque volte a settimana: con la benzina oltre i due euro si iniziano a fare delle scelte e tagliare i mercati meno convenienti»; decisioni non facili da prendere perché «gli incassi sono crollati e le piazze che si salvano molto poche. Spesso quelle migliori valgono 100 euro al giorno» e per fare quadrare i bilanci in periodo di gravi crisi economica le famiglie tagliano dove si può e il commercio non alimentare è la prima spesa di bilancio a essere sacrificata;

    tale drammatica situazione si innesta in una cornice di incertezza normativa che dura da oltre 10 anni, con il termine per il rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche scaduto il 29 giugno e numerosi comuni che stanno revocando i procedimenti di rinnovo aperti, rischiando il caos più completo;

    la direttiva europea sui servizi, nota come direttiva Bolkestein, tiene in ostaggio ormai da più di dieci anni un pezzo rilevante della nostra economia, rappresentata da quasi 200 mila imprese e 329 mila addetti, settori che, in questa lunga fase di incertezza, hanno visto precipitare rovinosamente il valore delle attività, con una perdita stimabile in 4,5 miliardi di euro; ma dietro ogni concessione ci sono famiglie, titolari e collaboratori, c'è gente che fa impresa e paga le tasse;

    in particolare, per il commercio ambulante, nel clima di incertezza generato dal recepimento della Bolkestein, il valore delle imprese nei principali mercati si è svalutato tra il 75 ed il 90 per cento; secondo le stime di Confesercenti, nel 2010 un valore medio di una attività era 50.000 euro, ora arriva a malapena a 10.000 e, considerando gli 8.000 mercati in Italia, la perdita aggregata è di oltre 3 miliardi di euro; inoltre, dal 2010 a oggi hanno chiuso oltre 20 mila attività, l'11 per cento del totale, e si sono persi circa 28 mila addetti,

impegna il Governo:

   compatibilmente con la disciplina comunitaria di riferimento, a valutare l'opportunità di:

    prorogare fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234;

    bloccare, in via eccezionale, per il triennio 2022-2024, le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 106;

    riaprire i termini per il rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche, analogamente a quanto già operato da alcune amministrazioni comunali, essendo il settore sottratto all'ambito di applicazione della Direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo.
9/3614-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    il decreto, se da un lato aiuta i cittadini più in difficoltà a causa degli effetti della crisi pandemica e dell'invasione bellica, dell'altro toglie attraverso la possibilità di aumenti di imposte locali con l'allargamento a tutti i comuni capoluogo delle misure per il riequilibrio finanziario;

    in particolare, l'articolo 43, commi da 2 a 7, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, come risultante sulla base del rendiconto 2020, prevede la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso;

    la sottoscrizione dell'accordo è, però, subordinata all'impegno del comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative, previste dalla legge di bilancio 2022, tra le quali figura l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef;

    nonostante nel corso dell'esame in sede referente sia stato previsto che nel caso di incremento dell'addizionale comunale Irpef esso non possa essere superiore a 0,4 punti percentuali rispetto al limite attualmente fissato allo 0,8 per cento, mentre l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non possa essere superiore a 3 euro per passeggero, l'aumento delle addizionali comunali IRPEF e la tassa di imbarco rappresenterebbero una vera e propria doccia fredda per i cittadini, già alle prese con i rincari delle bollette di luce e gas, con gli aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità e una conseguente perdita del potere d'acquisto tanto per salari e stipendi, quanto per le pensioni;

    i capoluoghi di provincia o di Città metropolitane che presentano un deficit pro capite superiore a 700 euro potranno, infatti, aumentare l'Addizionale Comunale IRPEF fino all'1,2 per cento, oltreché quelli con un debito pro capite superiore a 1.000 euro, potranno anche aggiungere o sostituire l'aumento con una tassa fino a 3 euro per chi si imbarca in porti o aeroporti;

    tale facoltà potrebbe tradursi, di fatto, in un aumento della pressione fiscale pari a oltre 72 euro medi pro capite per oltre 4,3 milioni di contribuenti, che risiedono in 23 città alle prese con il piano di rientro finanziario e che in prima battuta tocca essenzialmente i 14 comuni che nel 2020 hanno avuto un disavanzo pro capite superiore ai 500 euro, dislocati principalmente nel Centro e nel Mezzogiorno: a parte Alessandria, si tratta infatti di Rieti, Frosinone, Chieti, Salerno, Avellino, Andria, Lecce, Brindisi, Potenza, Vibo Valentia, Catanzaro, Agrigento e Nuoro, ma anche Napoli, Reggio Calabria, Torino e Palermo,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, per scongiurare il rischio di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero per i comuni che hanno sottoscritto un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, per il ripiano del disavanzo ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del provvedimento in esame.
9/3614-A/27. Ferro, Varchi, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    il decreto, se da un lato aiuta i cittadini più in difficoltà a causa degli effetti della crisi pandemica e dell'invasione bellica, dell'altro toglie attraverso la possibilità di aumenti di imposte locali con l'allargamento a tutti i comuni capoluogo delle misure per il riequilibrio finanziario;

    in particolare, l'articolo 43, commi da 2 a 7, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, come risultante sulla base del rendiconto 2020, prevede la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso;

    la sottoscrizione dell'accordo è, però, subordinata all'impegno del comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative, previste dalla legge di bilancio 2022, tra le quali figura l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef;

    nonostante nel corso dell'esame in sede referente sia stato previsto che nel caso di incremento dell'addizionale comunale Irpef esso non possa essere superiore a 0,4 punti percentuali rispetto al limite attualmente fissato allo 0,8 per cento, mentre l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non possa essere superiore a 3 euro per passeggero, l'aumento delle addizionali comunali IRPEF e la tassa di imbarco rappresenterebbero una vera e propria doccia fredda per i cittadini, già alle prese con i rincari delle bollette di luce e gas, con gli aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità e una conseguente perdita del potere d'acquisto tanto per salari e stipendi, quanto per le pensioni;

    i capoluoghi di provincia o di Città metropolitane che presentano un deficit pro capite superiore a 700 euro potranno, infatti, aumentare l'Addizionale Comunale IRPEF fino all'1,2 per cento, oltreché quelli con un debito pro capite superiore a 1.000 euro, potranno anche aggiungere o sostituire l'aumento con una tassa fino a 3 euro per chi si imbarca in porti o aeroporti;

    tale facoltà potrebbe tradursi, di fatto, in un aumento della pressione fiscale pari a oltre 72 euro medi pro capite per oltre 4,3 milioni di contribuenti, che risiedono in 23 città alle prese con il piano di rientro finanziario e che in prima battuta tocca essenzialmente i 14 comuni che nel 2020 hanno avuto un disavanzo pro capite superiore ai 500 euro, dislocati principalmente nel Centro e nel Mezzogiorno: a parte Alessandria, si tratta infatti di Rieti, Frosinone, Chieti, Salerno, Avellino, Andria, Lecce, Brindisi, Potenza, Vibo Valentia, Catanzaro, Agrigento e Nuoro, ma anche Napoli, Reggio Calabria, Torino e Palermo,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, per scongiurare il rischio di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero per i comuni che hanno sottoscritto un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, per il ripiano del disavanzo ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del provvedimento in esame.
9/3614-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferro, Varchi, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche, sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, all'articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cosiddetta Superbonus al 110 per cento; la disposizione interviene, altresì, sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti;

    tale novella, ampliando la platea dei cessionari d'imposta connessi ai bonus edilizia, rappresenta certamente un segnale, di attenzione, che ci si augura possa contribuire a sbloccare la situazione di migliaia di piccole imprese con 5.2 miliardi di crediti legati ai bonus edilizia incagliati nei cassetti fiscali, salvaguardando la sopravvivenza stessa delle aziende e di 47 mila posti di lavoro;

    nulla, invece, è stato previsto in materia di abrogazione dell'obbligo per le imprese di possedere un'attestazione SOA per operare nel mercato dei bonus edilizi; una barriera d'accesso anticoncorrenziale a scapito di 500.000 imprese che operano nel settore delle costruzioni;

    secondo Confartigianato, peraltro, il blocco dei crediti, le continue modifiche normative in materia di bonus edilizia e la volontà annunciata del Governo di non prorogare il Superbonus stanno colpendo proprio quel settore che, anche grazie a queste misure di sostegno, ha rimesso in moto il mercato del lavoro negli ultimi due anni;

    tra il primo trimestre 2020 e il primo trimestre 2022, infatti, le costruzioni hanno fatto registrare l'aumento di 176 mila addetti, a fronte del calo generalizzato di addetti nei servizi (-106 mila), nella manifattura (-41 mila), nell'agricoltura (-50 mila); a livello territoriale il maggiore incremento di occupazione nelle costruzioni si è registrato nel Mezzogiorno, con 101 mila addetti in più negli ultimi due anni, seguito dalla crescita di 71 mila occupati nel Nord Ovest;

    appare, pertanto, paradossale, se confermata, la scelta di bloccare strumenti che hanno consentito la creazione di lavoro, il rilancio della domanda interna e che dovrebbero favorire la transizione ecologica del nostro Paese,

impegna il Governo:

   ad attivare un tavolo istituzionale per individuare soluzioni equilibrate, che mettano al riparo dalle truffe in materia di bonus edilizi e, al contempo, definiscano provvedimenti certi, strutturali e sostenibili finalizzati a favorire la transizione green e il risparmio energetico;

   a rivedere le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 in materia di certificazione Soa, al fine di non escludere aprioristicamente dall'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020. n. 77 le piccole e medie imprese.
9/3614-A/28. Caiata, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 44 estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022;

    la direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, recepita dall'Italia con il decreto legislativo 7 aprile 2003 n. 85, disciplina norme minime comuni per in concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e, all'articolo 12, prevede l'obbligo per gli Stati membri di consentire alle persone che godono della protezione temporanea di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo;

    la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE in tal modo riconoscendo loro protezione temporanea;

    la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale fino ai 31 dicembre 2022;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, recante misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, all'articolo 2, consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l'accesso al mercato del lavoro;

    l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, all'articolo 7, ha previsto che lo svolgimento di attività lavorativa, sia in forma subordinata, sia autonoma, è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    in base all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, che comunque non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale, oltre ai cittadini italiani, i cittadini dell'UE, i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma titolati del diritto di soggiorno del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, ha definito e individuato in modo tassativo, nell'ambito dell'accesso al lavoro presso la pubblica amministrazione, i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; la consolidata giurisprudenza della Cotte di Giustizia a dell'Unione europea e del Consiglio di Stato, in linea con gli articoli 45, 51 e 62 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha ribadito che la riserva di nazionalità per determinati impieghi nell'ambito della pubblica amministrazione è legittima solo se si tratta di impieghi collegati all'esercizio di poteri autoritativi

    o alla salvaguardia di interessi generali in cui vi sia una partecipazione diretta e specifica all'esercizio delle potestà pubbliche che assume valenza prevalente;

    salvo l'articolo 34 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che, in deroga alla normativa vigente, ha introdotto la possibilità per i professionisti cittadini ucraini di accedere temporaneamente a qualifiche professionali sanitarie, non sono state modificate o introdotte ulteriori deroghe all'attuale disciplina sull'eccesso al lavoro pubblico; dunque, in base al quadro normativo vigente, tra i soggetti che beneficiano della sola protezione temporanea;

    il protrarsi, ed anzi l'aggravarsi, della situazione in atto in Ucraina ha determinato l'incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata, anche attraverso l'impiego di misure volte a promuovere ulteriormente l'inserimento professionale, sia pure temporaneo, dei cittadini ucraini residenti in Italia,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, al fine di consentire ai cittadini ucraini in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno in Italia per protezione temporanea di accedere a contratti di lavoro a termine o a incarichi libero-professionali anche nell'ambito della pubblica amministrazione.
9/3614-A/29. Cirielli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 44 estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022;

    la direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, recepita dall'Italia con il decreto legislativo 7 aprile 2003 n. 85, disciplina norme minime comuni per in concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e, all'articolo 12, prevede l'obbligo per gli Stati membri di consentire alle persone che godono della protezione temporanea di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo;

    la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE in tal modo riconoscendo loro protezione temporanea;

    la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale fino ai 31 dicembre 2022;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, recante misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, all'articolo 2, consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l'accesso al mercato del lavoro;

    l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, all'articolo 7, ha previsto che lo svolgimento di attività lavorativa, sia in forma subordinata, sia autonoma, è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    in base all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, che comunque non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale, oltre ai cittadini italiani, i cittadini dell'UE, i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma titolati del diritto di soggiorno del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, ha definito e individuato in modo tassativo, nell'ambito dell'accesso al lavoro presso la pubblica amministrazione, i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; la consolidata giurisprudenza della Cotte di Giustizia a dell'Unione europea e del Consiglio di Stato, in linea con gli articoli 45, 51 e 62 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha ribadito che la riserva di nazionalità per determinati impieghi nell'ambito della pubblica amministrazione è legittima solo se si tratta di impieghi collegati all'esercizio di poteri autoritativi

    o alla salvaguardia di interessi generali in cui vi sia una partecipazione diretta e specifica all'esercizio delle potestà pubbliche che assume valenza prevalente;

    salvo l'articolo 34 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che, in deroga alla normativa vigente, ha introdotto la possibilità per i professionisti cittadini ucraini di accedere temporaneamente a qualifiche professionali sanitarie, non sono state modificate o introdotte ulteriori deroghe all'attuale disciplina sull'eccesso al lavoro pubblico; dunque, in base al quadro normativo vigente, tra i soggetti che beneficiano della sola protezione temporanea;

    il protrarsi, ed anzi l'aggravarsi, della situazione in atto in Ucraina ha determinato l'incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata, anche attraverso l'impiego di misure volte a promuovere ulteriormente l'inserimento professionale, sia pure temporaneo, dei cittadini ucraini residenti in Italia,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, al fine di consentire ai cittadini ucraini in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno in Italia per protezione temporanea di accedere a contratti di lavoro a termine o a incarichi libero-professionali anche nell'ambito della pubblica amministrazione, nel rispetto della disciplina nazionale e purché in possesso dei requisiti previsti a legislazione vigente.
9/3614-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Cirielli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese c attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    da dicembre a gennaio, secondo i dati riportati da Aisam (Associazione italiana di scienze dell'atmosfera e meteorologia), l'Italia ha ricevuto l'80 per cento di pioggia e il 60 per cento di neve in meno rispetto alla media stagionale, facendo dell'inverno 2021-2022 il sesto più arido degli ultimi 63 anni; siccità che ha influito significativamente su molte arterie fluviali italiane, tra cui il Po, che ha raggiunto i livelli più bussi da trent'anni a questa parte e, come ha sottolineato Berselli, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, «è responsabile del 40 per cento del PIL nazionale (tramite l'agricoltura) e del 55 per cento della produzione idroelettrica»;

    come denunciato dalla Coldiretti, la siccità è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con danni stimati quest'anno pari a due miliardi di euro soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti, portando a cambiare anche le scelte di coltivazione sul territorio con un calo presumibile di diecimila ettari delle semine di riso a favore della soia e conseguente rilevante impatto economico, occupazionale ma anche ambientale;

    a preoccupare, in particolare, è la riduzione delle rese di produzione delle coltivazioni in campo come il grano che fa segnare quest'anno un calo del 15 per cento delle rese alla raccolta, ma in difficoltà ci sono girasole, mais e gli altri cereali, ma anche quella dei foraggi per l'alimentazione degli animali e di ortaggi e frutta che hanno bisogno di acqua per crescere, rischiando di aumentare, paradossalmente, la dipendenza dall'estero da dove arriva il 64 per cento del grano tenero che serve per pane, biscotti, dolci, il 47 per cento del mais per l'alimentazione delle stalle, il 44 per cento del grano duro per la pasta e il 27 per cento dell'orzo;

    il cambiamento climatico in atto ormai da anni ci impone di mettere in campo quanto prima azioni di adattamento, perché non possiamo permettere che zone intere della nazione restino senza risorse idriche adeguare e, dunque, senza reddito;

    già il rapporto 2020 del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), metteva in guardia contro «un generalizzato innalzamento della temperatura media» della Penisola che, nello scenario peggiore, avrebbe potuto raggiungere «+5°C entro il 2100»; in tutti gli scenari considerati, inoltre, aumenterà in Italia il numero di giorni caldi e secchi; questi dati hanno portato il Centro a concludere che «la probabilità del rischio da eventi climatici estremi è aumentata in Italia del 9 per cento negli ultimi vent'anni», con il 91 per cento dei nostri comuni a rischio per frane c alluvioni, e oltre sette milioni di persone che vivono o lavorano in aree considerate «ad alta pericolosità»;

    l'Italia risulta il Paese europeo con la più alta esposizione economica al rischio alluvionale: in uno scenario di aumento di temperatura pari a tre gradi al 2070, i costi diretti in termini di perdita attesa di capitale infrastrutturale si aggirerebbero tra gli uno e i 2,3 miliardi di euro annui nel periodo 2021 2050, c tra gli 1,5 e i 15,2 miliardi di euro annui nel periodo 2071-2100; per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni costiere, nello scenario peggiore si attendono costi fino a 900 milioni di euro al 2050, che potranno raggiungere 5,7 miliardi di euro a fine secolo; per il settore agricolo, particolarmente esposto a riduzioni nella resa a causa di fenomeni siccitosi e di scarsità idrica, è previsto un decremento di valore dei terreni agricoli valutabile tra gli 87 e 162 miliardi di euro entro fine secolo;

    in tale delicato contesto, le misure di adattamento sono dunque indispensabili; eppure, l'Italia non si è ancora dotata di un Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, un documento la cui elaborazione sarà avviata nel maggio 2016 – sulla base della Strategia nazionale di adattamento al clima (Snac) del 2015 e sui suoi rapporti scientifici del 2014 e la cui attuazione e ancora lontana da vedere la luce;

    il Piano, identificando sei differenti macro regioni climatiche italiane, fornisce un'analisi del rischio basata sulla stima della capacità di adattamento e dei potenziali impatti dei fenomeni meteorologici estremi a livello locale, proponendo una selezione delle azioni preferibili per i 18 settori già precedentemente identificati dalla Snac nel 2015;

    la bozza del Piano, elaborato su dati risalenti al 2015, è stata presentata nel 2017, ma da quel momento l'iter di approvazione si è arenato,

impegna il Governo:

   ad adottare urgentemente il Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) con i relativi impegni di finanziamento;

   ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di ridurre la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi e, conseguentemente, il rischio degli impatti dei cambiamenti climatici;

   a estendere le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del provvedimento in esame all'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività dell'agricoltura.
9/3614-A/30. Giovanni Russo, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese c attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    da dicembre a gennaio, secondo i dati riportati da Aisam (Associazione italiana di scienze dell'atmosfera e meteorologia), l'Italia ha ricevuto l'80 per cento di pioggia e il 60 per cento di neve in meno rispetto alla media stagionale, facendo dell'inverno 2021-2022 il sesto più arido degli ultimi 63 anni; siccità che ha influito significativamente su molte arterie fluviali italiane, tra cui il Po, che ha raggiunto i livelli più bussi da trent'anni a questa parte e, come ha sottolineato Berselli, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, «è responsabile del 40 per cento del PIL nazionale (tramite l'agricoltura) e del 55 per cento della produzione idroelettrica»;

    come denunciato dalla Coldiretti, la siccità è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con danni stimati quest'anno pari a due miliardi di euro soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti, portando a cambiare anche le scelte di coltivazione sul territorio con un calo presumibile di diecimila ettari delle semine di riso a favore della soia e conseguente rilevante impatto economico, occupazionale ma anche ambientale;

    a preoccupare, in particolare, è la riduzione delle rese di produzione delle coltivazioni in campo come il grano che fa segnare quest'anno un calo del 15 per cento delle rese alla raccolta, ma in difficoltà ci sono girasole, mais e gli altri cereali, ma anche quella dei foraggi per l'alimentazione degli animali e di ortaggi e frutta che hanno bisogno di acqua per crescere, rischiando di aumentare, paradossalmente, la dipendenza dall'estero da dove arriva il 64 per cento del grano tenero che serve per pane, biscotti, dolci, il 47 per cento del mais per l'alimentazione delle stalle, il 44 per cento del grano duro per la pasta e il 27 per cento dell'orzo;

    il cambiamento climatico in atto ormai da anni ci impone di mettere in campo quanto prima azioni di adattamento, perché non possiamo permettere che zone intere della nazione restino senza risorse idriche adeguare e, dunque, senza reddito;

    già il rapporto 2020 del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), metteva in guardia contro «un generalizzato innalzamento della temperatura media» della Penisola che, nello scenario peggiore, avrebbe potuto raggiungere «+5°C entro il 2100»; in tutti gli scenari considerati, inoltre, aumenterà in Italia il numero di giorni caldi e secchi; questi dati hanno portato il Centro a concludere che «la probabilità del rischio da eventi climatici estremi è aumentata in Italia del 9 per cento negli ultimi vent'anni», con il 91 per cento dei nostri comuni a rischio per frane c alluvioni, e oltre sette milioni di persone che vivono o lavorano in aree considerate «ad alta pericolosità»;

    l'Italia risulta il Paese europeo con la più alta esposizione economica al rischio alluvionale: in uno scenario di aumento di temperatura pari a tre gradi al 2070, i costi diretti in termini di perdita attesa di capitale infrastrutturale si aggirerebbero tra gli uno e i 2,3 miliardi di euro annui nel periodo 2021 2050, c tra gli 1,5 e i 15,2 miliardi di euro annui nel periodo 2071-2100; per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni costiere, nello scenario peggiore si attendono costi fino a 900 milioni di euro al 2050, che potranno raggiungere 5,7 miliardi di euro a fine secolo; per il settore agricolo, particolarmente esposto a riduzioni nella resa a causa di fenomeni siccitosi e di scarsità idrica, è previsto un decremento di valore dei terreni agricoli valutabile tra gli 87 e 162 miliardi di euro entro fine secolo;

    in tale delicato contesto, le misure di adattamento sono dunque indispensabili; eppure, l'Italia non si è ancora dotata di un Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, un documento la cui elaborazione sarà avviata nel maggio 2016 – sulla base della Strategia nazionale di adattamento al clima (Snac) del 2015 e sui suoi rapporti scientifici del 2014 e la cui attuazione e ancora lontana da vedere la luce;

    il Piano, identificando sei differenti macro regioni climatiche italiane, fornisce un'analisi del rischio basata sulla stima della capacità di adattamento e dei potenziali impatti dei fenomeni meteorologici estremi a livello locale, proponendo una selezione delle azioni preferibili per i 18 settori già precedentemente identificati dalla Snac nel 2015;

    la bozza del Piano, elaborato su dati risalenti al 2015, è stata presentata nel 2017, ma da quel momento l'iter di approvazione si è arenato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare il Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) con i relativi impegni di finanziamento;

   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza al fine di ridurre la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi e, conseguentemente, il rischio degli impatti dei cambiamenti climatici;

   a valutare l'opportunità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del provvedimento in esame all'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività dell'agricoltura.
9/3614-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Giovanni Russo, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    nello scenario economico italiano, aggravato dalle conseguenze del perdurare della pandemia sanitaria e, da ultimo, dagli effetti del conflitto bellico in Ucraina, con scenari di recessione alle porte dell'Europa, continua a porsi in primo piano la questione di un'Italia ancorata a due differenti velocità di sviluppo, sia in termini di divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, sia di disuguaglianze interne alle stesse aree del Mezzogiorno;

    è un dato di fatto che le regioni del sud Italia continuano a subire, con molta più forza, i segni della crisi economica, che rende questi territori particolarmente vulnerabili, come evidenziano i dati relativi alla disoccupazione giovanile e alla conseguente emigrazione, quelli relativi al reddito e alla povertà, le cui cause primarie possono essere rinvenute in una condizione complessiva del Mezzogiorno che è data dalle infrastrutture, dall'impianto economico produttivo e dalla crisi imprenditoriale;

    «Resto al Sud» è la rubrica di un incentivo che dal 2018 sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività in Abruzzo, Basilicata, Calabria. Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 comuni compresi nell'area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria), ma dovrebbe trasformarsi nell'impegno delle istituzioni, in primis nazionali, per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno, con interventi normativi e finanziari strutturali che pongano fine a uno stato di criticità finanziaria e di sistema che si protrae da troppi anni;

    le risorse stanziate per finanziare la citata misura ammontano a 1.250 milioni di euro, ma quando è stata introdotta l'agevolazione era rivolta ai soli under 36 per la creazione di attività imprenditoriali nelle regioni indicate nel decreto e prevedeva un contributo a fondo perduto del 35 per cento mentre la restante parte era coperta da un finanziamento a tasso zero;

    in meno di tre anni la misura ha finanziato oltre 10 mila progetti imprenditoriali nelle regioni meridionali, per un impatto occupazionale stimato, secondo l'ultimo bilancio diffuso da Invitalia, la società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce lo strumento, in 37.000 nuovi posti di lavoro, a cui si aggiungono, ovviamente, gli effetti moltiplicativi sull'indotto;

    «Resto al Sud» copre fino al 100 per cento delle spese, con un finanziamento massimo di 50 mila euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200 mila euro nel caso di società composte da quattro soci. Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo e pari a 60 mila euro. Il finanziamento è destinato all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali o all'ampliamento/diversificazione del business di imprese costituite dopo il 21 giugno 2017;

    se inizialmente il contributo a fondo perduto era del 35 per cento, successivamente è stato innalzato al 50 per cento e il restante 50 per cento assicurato attraverso un prestito erogato da una delle banche che hanno aderito alla convenzione Abi-Invitalia ed è garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito da Mediocredito Centrale;

    il «decreto Rilancio» ha introdotto una novità in base alla quale al completamento del programma di spesa, e a valle delle verifiche effettuare da Invitalia presso la sede del beneficiario, viene erogato, contestualmente al saldo, un ulteriore contributo interamente a fondo perduto, a valere sul circolante, pari a 15 mila euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale e fino a un massimo di 40.000 euro per le società;

    analogamente, anche la platea dei beneficiari si è allargata dagli iniziali under 46 ai successivi under 56 (legge bilancio 2021), così come è stata introdotta la possibilità di finanziare non solo attività imprenditoriali nel settore dei servizi e dell'artigianato ma anche attività professionali e quelle del settore del commercio;

    mentre, però, la platea dei beneficiari e, quindi, le domande sono aumentate, così come sono aumentati i contributi concessi, le risorse stanziate sono rimaste paradossalmente invariate;

    Resto a Sud, diversamente dal reddito di cittadinanza, non è un sussidio assistenziale ma è un incentivo alla crescita del numero di imprese in un territorio a rischio desertificazione come quello del Mezzogiorno, vista la crescente domanda di autoimpiego e i rilevanti effetti moltiplicativi sul tasso di occupazione,

impegna il Governo:

   a stanziare adeguate risorse destinate a finanziare e rendere pienamente operativa la misura «Resto al Sud» di cui al decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni, in considerazione dell'ampliamento della platea dei beneficiari e dei contributi concessi;

   ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a rendere strutturale la misura «Resto al Sud», investendo anche sulle risorse umane necessarie per selezionare i progetti meritevoli e aumentare il flusso di attività economiche nel Mezzogiorno.
9/3614-A/31. Varchi, Ferro, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    nello scenario economico italiano, aggravato dalle conseguenze del perdurare della pandemia sanitaria e, da ultimo, dagli effetti del conflitto bellico in Ucraina, con scenari di recessione alle porte dell'Europa, continua a porsi in primo piano la questione di un'Italia ancorata a due differenti velocità di sviluppo, sia in termini di divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, sia di disuguaglianze interne alle stesse aree del Mezzogiorno;

    è un dato di fatto che le regioni del sud Italia continuano a subire, con molta più forza, i segni della crisi economica, che rende questi territori particolarmente vulnerabili, come evidenziano i dati relativi alla disoccupazione giovanile e alla conseguente emigrazione, quelli relativi al reddito e alla povertà, le cui cause primarie possono essere rinvenute in una condizione complessiva del Mezzogiorno che è data dalle infrastrutture, dall'impianto economico produttivo e dalla crisi imprenditoriale;

    «Resto al Sud» è la rubrica di un incentivo che dal 2018 sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività in Abruzzo, Basilicata, Calabria. Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 comuni compresi nell'area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria), ma dovrebbe trasformarsi nell'impegno delle istituzioni, in primis nazionali, per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno, con interventi normativi e finanziari strutturali che pongano fine a uno stato di criticità finanziaria e di sistema che si protrae da troppi anni;

    le risorse stanziate per finanziare la citata misura ammontano a 1.250 milioni di euro, ma quando è stata introdotta l'agevolazione era rivolta ai soli under 36 per la creazione di attività imprenditoriali nelle regioni indicate nel decreto e prevedeva un contributo a fondo perduto del 35 per cento mentre la restante parte era coperta da un finanziamento a tasso zero;

    in meno di tre anni la misura ha finanziato oltre 10 mila progetti imprenditoriali nelle regioni meridionali, per un impatto occupazionale stimato, secondo l'ultimo bilancio diffuso da Invitalia, la società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce lo strumento, in 37.000 nuovi posti di lavoro, a cui si aggiungono, ovviamente, gli effetti moltiplicativi sull'indotto;

    «Resto al Sud» copre fino al 100 per cento delle spese, con un finanziamento massimo di 50 mila euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200 mila euro nel caso di società composte da quattro soci. Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo e pari a 60 mila euro. Il finanziamento è destinato all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali o all'ampliamento/diversificazione del business di imprese costituite dopo il 21 giugno 2017;

    se inizialmente il contributo a fondo perduto era del 35 per cento, successivamente è stato innalzato al 50 per cento e il restante 50 per cento assicurato attraverso un prestito erogato da una delle banche che hanno aderito alla convenzione Abi-Invitalia ed è garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito da Mediocredito Centrale;

    il «decreto Rilancio» ha introdotto una novità in base alla quale al completamento del programma di spesa, e a valle delle verifiche effettuare da Invitalia presso la sede del beneficiario, viene erogato, contestualmente al saldo, un ulteriore contributo interamente a fondo perduto, a valere sul circolante, pari a 15 mila euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale e fino a un massimo di 40.000 euro per le società;

    analogamente, anche la platea dei beneficiari si è allargata dagli iniziali under 46 ai successivi under 56 (legge bilancio 2021), così come è stata introdotta la possibilità di finanziare non solo attività imprenditoriali nel settore dei servizi e dell'artigianato ma anche attività professionali e quelle del settore del commercio;

    mentre, però, la platea dei beneficiari e, quindi, le domande sono aumentate, così come sono aumentati i contributi concessi, le risorse stanziate sono rimaste paradossalmente invariate;

    Resto a Sud, diversamente dal reddito di cittadinanza, non è un sussidio assistenziale ma è un incentivo alla crescita del numero di imprese in un territorio a rischio desertificazione come quello del Mezzogiorno, vista la crescente domanda di autoimpiego e i rilevanti effetti moltiplicativi sul tasso di occupazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di:

    stanziare adeguate risorse destinate a finanziare e rendere pienamente operativa la misura «Resto al Sud» di cui al decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni, in considerazione dell'ampliamento della platea dei beneficiari e dei contributi concessi;

    assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a rendere strutturale la misura «Resto al Sud», investendo anche sulle risorse umane necessarie per selezionare i progetti meritevoli e aumentare il flusso di attività economiche nel Mezzogiorno.
9/3614-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Varchi, Ferro, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in materia di contratti pubblici, il decreto reca, tra le altre, misure volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nonché a consentire ai concessionari di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico dei progetto esecutivo, in corso di approvazione a approvato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;

    resta assente un meccanismo di rinegoziazione, sebbene limitato nel tempo, dei prezzi per gli appalti pubblici di servizi e forniture attualmente in corso di esecuzione, più volte sollecitato: la crescita della inflazione che ha raggiunto il 7 per cento è un dato allarmante che impone, infatti, la rinegoziazione del contatti in essere e l'obbligo della revisione dei prezzi delle stagioni appaltanti, obbligo che vale per il codice dei contratti, per i lavori pubblici ma non per i servizi erogati;

    molti degli operatori del settore, come la ristorazione collettiva, stanno cercando di razionalizzare ulteriormente la loro organizzazione, ma per essere sostenibili e ad alto valore hanno bisogno di grandi numeri per lavorare e garantire determinati standard;

    si tratta spesso di servizi di pubblica utilità, come mense negli ospedali, nello scuole, per le forze dell'ordine e forze armate, che non possono permettersi di fermarsi nell'erogazione del servizio,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, per prevedere un meccanismo di rinegoziazione dei prezzi per gli appalti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, per fronteggiare l'eccessiva onerosità dei contratti, sopravvenuta a causa del periodo emergenziale e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.
9/3614-A/32. Maschio, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ma nella nostra nazione si sta verificando una recrudescenza dei contagi dovuti alle numerose varianti di COVID-19 che rischiano di condizionare l'effettività della ripresa ed in particolare di incidere sulle attività dei lavoratori fragili;

    come noto, a seguito di numerosi articoli giornalistici che motivavano tecnicamente la necessità di prorogare le tutele dei lavoratori fragili consentendo loro di poter proseguire la prestazione lavorativa in modalità agile o di smart working, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, queste sono state prorogate solo sino al 30 giugno 2022, tuttavia limitatamente ai soggetti di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, con il quale sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

    la legge 19 maggio 2022, n. 52 come è noto, è entrata in vigore il 25 maggio scorso e pertanto la decorrenza della proroga concessa sino al 30 giugno 2022, di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 10, opera a da detta data, lasciando scoperto il periodo dal 1° aprile sino al 24 maggio, poiché la retroattività non appare espressamente richiamata nella riformulazione della norma in esame proposta dal Governo e come noto la legge n. 400 del 1988, attraverso la previsione dell'articolo 15, comma 5, ha stabilito che il momento iniziale di efficacia degli emendamenti è il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, salvo che non sia diversamente disposto e, nel caso di specie, nulla viene detto circa la retroattività della norma di proroga;

    l'atto in esame, nonostante fossero stati presentati emendamenti nel corso di esame presso l'altro ramo del parlamento, per introdurre proprio la retroattività della proroga in forma espressa a far data dal 1° aprile 2022, giunge all'esame della Camera privo di qualsivoglia ulteriore proroga delle tutele per i lavoratori fragili oltre quanto già disposto al 30 giugno 2022 ma anche di qualsivoglia norma volta a colmare il lasso temporale dal 1° aprile al 24 maggio 2022;

    appare quindi necessario chiarire, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, tale aspetto onde evitare che possano verificarsi ulteriori danni a quei lavoratori fragili oggi esclusi da ogni forma di tutela della loro salute e dunque prevenire possibili contenziosi;

    inoltre, stante il preoccupante incremento dei contagi su scala nazionale, dovuti alle varianti del COVID, appare necessario prorogare, almeno sino a tutto il 2022, le tutele di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni;

    questo ordine del giorno deve essere preso in considerazione non come mera valutazione sull'opportunità o meno di disporre una tutela, ma va disposto in modo effettivo e concreto nel più breve tempo possibile onde salvaguardare la salute, se non la vita, dei lavoratori fragili maggiormente esposti al rischio di contagio;

    le previgenti tutele tuttavia non risulterebbero adottate nei confronti della pluralità del personale con fragilità delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo che le ha sollecitate o richieste, questo con grave lesione dei diritti della persona;

    al riguardo appare tacito che l'ordinamento militare debba uniformarsi al diritto generale dello Stato (C. Cost. n. 332/2000 e n. 445/2002) e, quindi, l'azione dell'Amministrazione debba essere, oltre che legale, anche ragionevole e protendere sempre per una valutazione del diritto Costituzionale preminente, in questo caso quello della massima tutela della salute del lavoratore fragile, anche se questi vesta la divisa, posto che la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli «cittadini militari» non recede di fronte alle esigenze della struttura militare (da ultimo, sent. n. 449 del 1999),

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile, e, comunque, nel più breve tempo possibile, ogni iniziativa necessaria, anche di carattere legislativo, per assicurare a tutti i lavoratori fragili precedentemente tutelati dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, una continuità delle tutele a far data dal 1° aprile 2022 sino alla data del 31 dicembre 2022, e ad applicare tutte le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo.
9/3614-A/33. De Toma, Zucconi, Ferro, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Dall'Osso.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ma nella nostra nazione si sta verificando una recrudescenza dei contagi dovuti alle numerose varianti di COVID-19 che rischiano di condizionare l'effettività della ripresa ed in particolare di incidere sulle attività dei lavoratori fragili;

    come noto, a seguito di numerosi articoli giornalistici che motivavano tecnicamente la necessità di prorogare le tutele dei lavoratori fragili consentendo loro di poter proseguire la prestazione lavorativa in modalità agile o di smart working, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, queste sono state prorogate solo sino al 30 giugno 2022, tuttavia limitatamente ai soggetti di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, con il quale sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

    la legge 19 maggio 2022, n. 52 come è noto, è entrata in vigore il 25 maggio scorso e pertanto la decorrenza della proroga concessa sino al 30 giugno 2022, di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 10, opera a da detta data, lasciando scoperto il periodo dal 1° aprile sino al 24 maggio, poiché la retroattività non appare espressamente richiamata nella riformulazione della norma in esame proposta dal Governo e come noto la legge n. 400 del 1988, attraverso la previsione dell'articolo 15, comma 5, ha stabilito che il momento iniziale di efficacia degli emendamenti è il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, salvo che non sia diversamente disposto e, nel caso di specie, nulla viene detto circa la retroattività della norma di proroga;

    l'atto in esame, nonostante fossero stati presentati emendamenti nel corso di esame presso l'altro ramo del parlamento, per introdurre proprio la retroattività della proroga in forma espressa a far data dal 1° aprile 2022, giunge all'esame della Camera privo di qualsivoglia ulteriore proroga delle tutele per i lavoratori fragili oltre quanto già disposto al 30 giugno 2022 ma anche di qualsivoglia norma volta a colmare il lasso temporale dal 1° aprile al 24 maggio 2022;

    appare quindi necessario chiarire, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, tale aspetto onde evitare che possano verificarsi ulteriori danni a quei lavoratori fragili oggi esclusi da ogni forma di tutela della loro salute e dunque prevenire possibili contenziosi;

    inoltre, stante il preoccupante incremento dei contagi su scala nazionale, dovuti alle varianti del COVID, appare necessario prorogare, almeno sino a tutto il 2022, le tutele di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni;

    questo ordine del giorno deve essere preso in considerazione non come mera valutazione sull'opportunità o meno di disporre una tutela, ma va disposto in modo effettivo e concreto nel più breve tempo possibile onde salvaguardare la salute, se non la vita, dei lavoratori fragili maggiormente esposti al rischio di contagio;

    le previgenti tutele tuttavia non risulterebbero adottate nei confronti della pluralità del personale con fragilità delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo che le ha sollecitate o richieste, questo con grave lesione dei diritti della persona;

    al riguardo appare tacito che l'ordinamento militare debba uniformarsi al diritto generale dello Stato (C. Cost. n. 332/2000 e n. 445/2002) e, quindi, l'azione dell'Amministrazione debba essere, oltre che legale, anche ragionevole e protendere sempre per una valutazione del diritto Costituzionale preminente, in questo caso quello della massima tutela della salute del lavoratore fragile, anche se questi vesta la divisa, posto che la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli «cittadini militari» non recede di fronte alle esigenze della struttura militare (da ultimo, sent. n. 449 del 1999),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nel primo provvedimento utile, e, comunque, nel più breve tempo possibile, ogni iniziativa necessaria, anche di carattere legislativo, per assicurare a tutti i lavoratori fragili precedentemente tutelati dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, una continuità delle tutele a far data dal 1° aprile 2022 sino alla data del 31 dicembre 2022, e ad applicare tutte le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo.
9/3614-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)De Toma, Zucconi, Ferro, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Dall'Osso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è finalizzato, nella sua totalità, a fornire misure di sostegno a diversi settori economici, comprendendo anche le imprese;

    i cambiamenti climatici in atto stanno dimostrando, giorno dopo giorno, il verificarsi di situazioni anomale in cui si alternano eventi meteorologici di portata devastante in termini di danni provocati a periodi prolungati di siccità, anch'essi in grado di determinare conseguenze negative nei confronti delle imprese e dei cittadini;

    in queste ultime settimane, considerato il persistere di una situazione drammatica di siccità, le Regioni hanno incontrato i rappresentanti del Governo e della Protezione civile al fine di capire come procedere per dare effettivo sostegno a tutti i soggetti coinvolti;

    i fronti sui quali concentrare l'attenzione sono diversi: in primis l'irrigazione, essendovi numerose colture che necessitano di una grande quantità d'acqua; non meno importante è la disponibilità dell'acqua potabile, la cui mancanza condiziona fortemente la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese; vi è poi il tema energetico, considerato che diverse centrali idroelettriche si sono trovate nella condizione di spegnere gli impianti visto il perdurare della siccità;

    la soluzione più immediata e di breve periodo appare quella di utilizzare il meno possibile l'acqua rimasta, tanto che diversi comuni hanno emesso ordinanze per il risparmio idrico,

impegna il Governo

a disporre i necessari interventi normativi volti a riconoscere un ristoro ovvero un credito di imposta nei confronti degli imprenditori agricoli e, più in generale, delle aziende che investono in efficientamento idrico.
9/3614-A/34. Rotelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è finalizzato, nella sua totalità, a fornire misure di sostegno a diversi settori economici, comprendendo anche le imprese;

    i cambiamenti climatici in atto stanno dimostrando, giorno dopo giorno, il verificarsi di situazioni anomale in cui si alternano eventi meteorologici di portata devastante in termini di danni provocati a periodi prolungati di siccità, anch'essi in grado di determinare conseguenze negative nei confronti delle imprese e dei cittadini;

    in queste ultime settimane, considerato il persistere di una situazione drammatica di siccità, le Regioni hanno incontrato i rappresentanti del Governo e della Protezione civile al fine di capire come procedere per dare effettivo sostegno a tutti i soggetti coinvolti;

    i fronti sui quali concentrare l'attenzione sono diversi: in primis l'irrigazione, essendovi numerose colture che necessitano di una grande quantità d'acqua; non meno importante è la disponibilità dell'acqua potabile, la cui mancanza condiziona fortemente la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese; vi è poi il tema energetico, considerato che diverse centrali idroelettriche si sono trovate nella condizione di spegnere gli impianti visto il perdurare della siccità;

    la soluzione più immediata e di breve periodo appare quella di utilizzare il meno possibile l'acqua rimasta, tanto che diversi comuni hanno emesso ordinanze per il risparmio idrico,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a disporre i necessari interventi normativi volti a riconoscere un ristoro ovvero un credito di imposta nei confronti degli imprenditori agricoli e, più in generale, delle aziende che investono in efficientamento idrico.
9/3614-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Rotelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (cosiddetto bonus 200 euro), al funzionamento della quale interviene, a distanza di poche settimane, in funzione correttiva anche l'articolo 36, comma 1, del decreto in materia di semplificazione fiscale;

    ai fini della erogazione della indennità una tantum l'articolo 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti nei «lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità», mentre l'articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;

    una questione di estrema importanza sotto il profilo dell'equità e ragionevolezza della misura riguarda l'applicazione dell'indennità una tantum ai lavoratori dipendenti ai lavoratori svantaggiati di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

    la legge 8 novembre 1991, n. 381, infatti, riconosce alle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'esonero totale dal versamento dei contributi, tanto per la quota a loro carico che per quella in capo al lavoratore; a beneficiare dell'agevolazione sono i dipendenti di cui all'articolo 4 comma 1 della stessa norma, in particolare, invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro esterno;

    l'assenza di contributi a carico del lavoratore e, di conseguenza, la mancata fruizione dello sgravio 0,80 per cento nel primo quadrimestre 2022, escluderebbe quindi tali soggetti dall'indennità una tantum di 200 euro, ponendo in essere una palese discriminazione nei confronti di soggetti più vulnerabili, che pur rispettando il limite della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e pur percependo redditi talvolta anche inferiori rispetto ad altri lavoratori e persino ai percettori del reddito di cittadinanza, vedono negarsi l'aiuto riconosciuto a tutti i lavoratori;

    l'esito interpretativo ed applicativo della norma in esame ed evidentemente in contrasto con la volontà di riconoscere l'indennità a tutti i lavoratori, senza distinzioni di sorta, e anche ad altre categorie di soggetti (salvi ovviamente, i parametri quantitativi individuati nella medesima disposizione); per giunta l'esclusione di una categoria di soggetti particolarmente fragili e svantaggiati, per qualificazione legislativa, appare irragionevole e paradossale, quindi in contrasto con l'articolo 3, della Costituzione,

impegna il Governo

ad apportare i necessari correttivi alla lettera delle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 affinché i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, non si vedano negata la relativa indennità, che dovrebbe essere destinata a tutti i lavoratori senza distinzioni alcune.
9/3614-A/35. Bellucci, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (cosiddetto bonus 200 euro), al funzionamento della quale interviene, a distanza di poche settimane, in funzione correttiva anche l'articolo 36, comma 1, del decreto in materia di semplificazione fiscale;

    ai fini della erogazione della indennità una tantum l'articolo 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti nei «lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità», mentre l'articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;

    una questione di estrema importanza sotto il profilo dell'equità e ragionevolezza della misura riguarda l'applicazione dell'indennità una tantum ai lavoratori dipendenti ai lavoratori svantaggiati di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

    la legge 8 novembre 1991, n. 381, infatti, riconosce alle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'esonero totale dal versamento dei contributi, tanto per la quota a loro carico che per quella in capo al lavoratore; a beneficiare dell'agevolazione sono i dipendenti di cui all'articolo 4 comma 1 della stessa norma, in particolare, invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro esterno;

    l'assenza di contributi a carico del lavoratore e, di conseguenza, la mancata fruizione dello sgravio 0,80 per cento nel primo quadrimestre 2022, escluderebbe quindi tali soggetti dall'indennità una tantum di 200 euro, ponendo in essere una palese discriminazione nei confronti di soggetti più vulnerabili, che pur rispettando il limite della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e pur percependo redditi talvolta anche inferiori rispetto ad altri lavoratori e persino ai percettori del reddito di cittadinanza, vedono negarsi l'aiuto riconosciuto a tutti i lavoratori;

    l'esito interpretativo ed applicativo della norma in esame ed evidentemente in contrasto con la volontà di riconoscere l'indennità a tutti i lavoratori, senza distinzioni di sorta, e anche ad altre categorie di soggetti (salvi ovviamente, i parametri quantitativi individuati nella medesima disposizione); per giunta l'esclusione di una categoria di soggetti particolarmente fragili e svantaggiati, per qualificazione legislativa, appare irragionevole e paradossale, quindi in contrasto con l'articolo 3, della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare i necessari correttivi alla lettera delle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 affinché i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, non si vedano negata la relativa indennità, che dovrebbe essere destinata a tutti i lavoratori senza distinzioni alcune.
9/3614-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Bellucci, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 51-ter del decreto-legge all'esame dell'Aula, inserito in sede referente, reca «Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2»;

    la norma in questione – recependo parzialmente le sollecitazioni dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier – differisce dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022 il termine per l'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, dalla cui violazione discende l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, disciplinata dall'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18;

    nel disporre il differimento del suddetto termine, tuttavia, la norma utilizza una formulazione poco chiara che potrebbe dare luogo a criticità in sede applicativa e vanificare gli effetti favorevoli dell'intervento sia per i cittadini sia per i medici e le aziende sanitarie coinvolte;

    come già rappresentato nell'atto di sindacato di ispettivo n. 4-12425, occorre evitare nella maniera più assoluta che i procedimenti sanzionatori avviati ai sensi delle predette disposizioni colpiscano i cittadini vaccinati, a prescindere dalla data in cui tale vaccinazione è stata effettuata, non potendosi certamente far ricadere sui cittadini stessi le inefficienze originate da un corpus di norme obiettivamente contraddittorie, stratificate nel tempo e a tratti incomprensibili per le stesse amministrazioni chiamate ad applicarle;

    allo stesso modo, occorre salvaguardare la posizione dei molti cittadini che non hanno eseguito la vaccinazione o completato, nei termini, il ciclo vaccinale o, ancora, ricevuto la somministrazione della dose booster, perché guariti dall'infezione da COVID-19;

    l'archiviazione dei procedimenti sanzionatori avviati automaticamente (e ingiustamente) nei confronti dei suddetti cittadini gioverebbe anche all'attività dei medici di famiglia e delle aziende sanitarie. In base alla normativa vigente, infatti, questi ultimi vengono direttamente coinvolti nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e costretti a condurre una verifica caso per caso, con un notevole spreco di tempo e risorse che potrebbero essere impiegati per l'assolvimento di altri e ben più importanti compiti, come lo smaltimento delle liste di attesa, il recupero degli screening, degli interventi chirurgici e, in generale, per l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza,

impegna il Governo:

   a promuovere, anche in applicazione dell'articolo 51-ter richiamato in premessa, l'archiviazione, la revoca e/o l'annullamento d'ufficio delle sanzioni e dei relativi procedimenti avviati nei confronti dei cittadini vaccinati o guariti dall'infezione da COVID-19, indipendentemente dal numero delle dosi somministrate e dalla data in cui la vaccinazione o la guarigione hanno avuto luogo;

   a prevenire, anche attraverso l'emanazione di apposite circolari, interpretazioni eccessivamente formalistiche della disciplina in esame, la cui implementazione risulterebbe lesiva dei diritti dei cittadini e controproducente per la stessa operatività degli ambulatori dei medici di famiglia e delle aziende sanitarie.
9/3614-A/36. Cavandoli, Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 51-ter del decreto-legge all'esame dell'Aula, inserito in sede referente, reca «Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2»;

    la norma in questione – recependo parzialmente le sollecitazioni dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier – differisce dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022 il termine per l'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, dalla cui violazione discende l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, disciplinata dall'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18;

    nel disporre il differimento del suddetto termine, tuttavia, la norma utilizza una formulazione poco chiara che potrebbe dare luogo a criticità in sede applicativa e vanificare gli effetti favorevoli dell'intervento sia per i cittadini sia per i medici e le aziende sanitarie coinvolte;

    come già rappresentato nell'atto di sindacato di ispettivo n. 4-12425, occorre evitare nella maniera più assoluta che i procedimenti sanzionatori avviati ai sensi delle predette disposizioni colpiscano i cittadini vaccinati, a prescindere dalla data in cui tale vaccinazione è stata effettuata, non potendosi certamente far ricadere sui cittadini stessi le inefficienze originate da un corpus di norme obiettivamente contraddittorie, stratificate nel tempo e a tratti incomprensibili per le stesse amministrazioni chiamate ad applicarle;

    allo stesso modo, occorre salvaguardare la posizione dei molti cittadini che non hanno eseguito la vaccinazione o completato, nei termini, il ciclo vaccinale o, ancora, ricevuto la somministrazione della dose booster, perché guariti dall'infezione da COVID-19;

    l'archiviazione dei procedimenti sanzionatori avviati automaticamente (e ingiustamente) nei confronti dei suddetti cittadini gioverebbe anche all'attività dei medici di famiglia e delle aziende sanitarie. In base alla normativa vigente, infatti, questi ultimi vengono direttamente coinvolti nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e costretti a condurre una verifica caso per caso, con un notevole spreco di tempo e risorse che potrebbero essere impiegati per l'assolvimento di altri e ben più importanti compiti, come lo smaltimento delle liste di attesa, il recupero degli screening, degli interventi chirurgici e, in generale, per l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, anche in applicazione dell'articolo 51-ter richiamato in premessa, l'archiviazione, la revoca e/o l'annullamento d'ufficio delle sanzioni e dei relativi procedimenti avviati nei confronti dei cittadini vaccinati o guariti dall'infezione da COVID-19, indipendentemente dal numero delle dosi somministrate e dalla data in cui la vaccinazione o la guarigione hanno avuto luogo.
9/3614-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli, Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente intervento normativo intende incrementare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2021-2027, con 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza.;

    il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana;

    l'articolo 56, comma 2 del provvedimento in esame reca disposizioni funzionali a operare le riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2014-2020, ai fini del reperimento delle risorse poste a copertura finanziaria degli oneri complessivi del provvedimento in esame e che tali riduzioni vengono imputate, in via prioritaria, a valere sulle risorse degli interventi definanziati per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)

    per le zone del cratere sismico del centro Italia è stato approvato il 14 settembre 2021 il CIS da 160 milioni di euro per 49 progetti selezionati dalle quattro Regioni del cratere 2016;

    i progetti rimasti senza finanziamento nelle zone del cratere sono diversi e tutti meritevoli di contributo per la realizzazione di quegli obbiettivi di sviluppo infrastrutturale di rilievo nazionale, interregionale e regionale, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese,

impegna il Governo

a riassegnare in via prioritaria le somme recuperate in conseguenza delle revoche per mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e riprogrammate annualmente dalla Cabina di regia alle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici degli ultimi anni al fine di finanziare i restanti progetti di coesione idonei ma non assegnatari di fondi.
9/3614-A/37. Rachele Silvestri, Trancassini, Albano, Prisco, Osnato, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32 del presente provvedimento stabilisce un'indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti;

    con sentenza n. 152 del 2020, la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di invalidità civile per i soggetti ai quali viene riconosciuta una inabilità del 100 per cento sia incrementata fino alla cifra minima di 516,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza;

    il contenuto della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale è stato recepito dall'art. 15 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

    le due principali Federazioni nazionali che tutelano i diritti delle persone con disabilità, Fand e Fish, denunciano che, per effetto di tale incremento, a partire dalla fine di gennaio 2022, l'Inps ha applicato decurtazioni, e in alcuni casi azzeramenti, sul versamento del reddito di cittadinanza alle persone disabili che lo percepiscono;

    i tagli, che riguardano anche i titolari di assegno sociale che hanno ricevuto gli aumenti, derivano dagli effetti dell'applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti di un nucleo familiare nel calcolo del reddito, creando, proprio nei confronti delle famiglie in condizioni di disagio per la presenza di persone disabili a carico, una intollerabile discriminazione;

    tale situazione sta provocando non pochi disagi a donne e uomini che hanno una invalidità civile al 100 per cento, costrette spesso a sopravvivere al limite dell'indigenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per i soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili al 100%, titolari di pensione, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza, sottraendo i trattamenti assistenziali dal calcolo degli stessi.
9/3614-A/38. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32 del presente provvedimento stabilisce un'indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti;

    con sentenza n. 152 del 2020, la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di invalidità civile per i soggetti ai quali viene riconosciuta una inabilità del 100 per cento sia incrementata fino alla cifra minima di 516,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza;

    il contenuto della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale è stato recepito dall'art. 15 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per i soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili al 100%, titolari di pensione, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza, sottraendo i trattamenti assistenziali dal calcolo degli stessi.
9/3614-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con dispositivi normativi volti a semplificare le procedure in materia di investimenti;

    la diffusione dei moderni mezzi di comunicazione ha fatto si che le infrastrutture delle telecomunicazioni ricoprissero un ruolo di importanza strategica nella società odierna, sono infatti quelle installazioni che permettono la fruizione della comunicazione attraverso le sue moderne interfacce, le comunicazioni avvengono oggi grazie e attraverso delle infrastrutture non meno fisiche di strade, rotaie o onde del mare;

    le infrastrutture di rete sono spesso annoverate tra quelle critiche, ossia quei sistemi vitali alla sopravvivenza dell'ordine costituito, funzionali alla sopravvivenza della nazione che costituiscono i servizi essenziali atti a garantire, la sopravvivenza del tessuto industriale basato sul libero mercato;

    nello specifico, l'utilizzo di un bene altrui per la realizzazione, l'esercizio di una infrastruttura e di un impianto di reti di comunicazione elettronica mobile a uso pubblico, mediante esproprio, è funzionale all'espletamento del servizio pubblico di telecomunicazione. In generale, la procedura di esproprio pubblico è già prevista dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche ma, a oggi, per difficoltà attuative non è di facile applicazione, al pari di quanto già avviene per altre opere di pubblica utilità quali gasdotti, elettrodotti e oleodotti;

    è di tutta evidenza la necessità di intervenire al fine di dare la giusta attuazione all'istituto e consentirne un utilizzo più semplice nell'interesse degli Enti locali e dei cittadini che usufruiscono dei servizi, e anche al fine di evitare l'aumento di contenziosi riguardanti le procedure di autorizzazione, che ostacolerebbero gli investimenti degli operatori finalizzati ad accelerare lo sviluppo delle reti ultraveloci sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a estendere la previsione normativa inerente l'espropriazione per pubblica utilità prevista per gli impianti di reti di comunicazione elettronica a uso pubblico e contenuta nel codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 51 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259), ai casi in cui detti impianti e opere risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, al fine di non gravare gli enti pubblici di farraginose procedure burocratiche e favorire al contempo il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR.
9/3614-A/39. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con dispositivi normativi volti a semplificare le procedure in materia di investimenti;

    la diffusione dei moderni mezzi di comunicazione ha fatto si che le infrastrutture delle telecomunicazioni ricoprissero un ruolo di importanza strategica nella società odierna, sono infatti quelle installazioni che permettono la fruizione della comunicazione attraverso le sue moderne interfacce, le comunicazioni avvengono oggi grazie e attraverso delle infrastrutture non meno fisiche di strade, rotaie o onde del mare;

    le infrastrutture di rete sono spesso annoverate tra quelle critiche, ossia quei sistemi vitali alla sopravvivenza dell'ordine costituito, funzionali alla sopravvivenza della nazione che costituiscono i servizi essenziali atti a garantire, la sopravvivenza del tessuto industriale basato sul libero mercato;

    nello specifico, l'utilizzo di un bene altrui per la realizzazione, l'esercizio di una infrastruttura e di un impianto di reti di comunicazione elettronica mobile a uso pubblico, mediante esproprio, è funzionale all'espletamento del servizio pubblico di telecomunicazione. In generale, la procedura di esproprio pubblico è già prevista dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche ma, a oggi, per difficoltà attuative non è di facile applicazione, al pari di quanto già avviene per altre opere di pubblica utilità quali gasdotti, elettrodotti e oleodotti;

    è di tutta evidenza la necessità di intervenire al fine di dare la giusta attuazione all'istituto e consentirne un utilizzo più semplice nell'interesse degli Enti locali e dei cittadini che usufruiscono dei servizi, e anche al fine di evitare l'aumento di contenziosi riguardanti le procedure di autorizzazione, che ostacolerebbero gli investimenti degli operatori finalizzati ad accelerare lo sviluppo delle reti ultraveloci sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la previsione normativa inerente l'espropriazione per pubblica utilità prevista per gli impianti di reti di comunicazione elettronica a uso pubblico e contenuta nel codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 51 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259), ai casi in cui detti impianti e opere risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, al fine di non gravare gli enti pubblici di farraginose procedure burocratiche e favorire al contempo il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR.
9/3614-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 29 dispone misure a favore di imprese esportatrici, prevedendo, al primo comma che le risorse del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, di cui al decreto-legge n. 251 del 1981, possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici al fine di fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina;

    i consorzi per l'internazionalizzazione, costituiti fin dagli anni settanta del secolo scorso, per rispondere all'esigenza di aggregare imprese di piccole dimensioni, produttrici di eccellenze del made in Italy e orientate a inserirsi sui mercati esteri, stanno attraversando una fase di grande criticità;

    vari interventi legislativi hanno accompagnato, nel corso degli anni, l'azione dei consorzi, assicurando a essi un valido sostegno, che ha consentito a molte micro e piccole imprese di inserirsi e consolidarsi, grazie all'azione dei consorzi di appartenenza, sui mercati internazionali;

    con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, all'articolo 14, comma 4-bis, è stata autorizzata la spesa di settecentomila euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 «a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»;

    ad oggi i citati fondi non sono stati utilizzati; sarebbe urgente e non più procrastinabile promuovere l'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare ai consorzi di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, la somma di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a), e di due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
9/3614-A/40. Osnato, Trancassini, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame di «Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» introduce all'articolo 6 delle modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021, al fine di semplificarne i procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

    tali modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 hanno lo scopo di agevolare ed accelerare lo sviluppo della produzione e del conseguente utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;

    alla luce dei nuovi obiettivi di efficienza energetica previsti dalla Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, e nello specifico all'Allegato IV, sono stati definiti i nuovi requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, in sostituzione dei requisiti di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

    l'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021 chiarisce come, decorso il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, risulta abrogato l'Allegato 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed entrano automaticamente in vigore i nuovi requisiti previsti dall'Allegato IV del decreto;

    i requisiti di cui all'Allegato IV si basano su criteri di valutazione delle performance non allineati alla vigente regolamentazione europea sull'eco-progettazione e sull'etichettatura energetica per gli impianti per riscaldamento e raffrescamento;

    diversamente dal regime del menzionato decreto legislativo n. 28 del 2011, ormai abrogato, non sono presenti riferimenti alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria e ai rispettivi requisiti minimi per gli impianti che accedono incentivi, il quale prevedeva invece il requisito di COP > 2,6;

    un allineamento dei criteri di valutazione delle performance nazionali a quelli vigenti nell'Unione innalzerebbe il livello medio delle performance energetiche dei nuovi prodotti installati, avvicinandole alle reali prestazioni in utenza;

    l'assenza di riferimenti ai requisiti minimi per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria comporterà significative ripercussioni sull'efficacia della misura agevolativa, tra le altre cose funzionale al raggiungimento degli obiettivi al 2030 di efficientamento energetico degli edifici, razionalizzazione dei consumi di energia e incremento della quota di energia da fonti rinnovabili,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni opportuna iniziativa atta a rivedere l'Allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 con lo scopo di:

   a) allineare i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e raffrescamento ai criteri di valutazione delle performance previsti dai Regolamenti europei sull'eco-progettazione (Regolamento (UE) n. 813/2013) e sull'etichettatura energetica (Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013);

   b) chiarire i requisiti minimi per l'accesso agli incentivi per l'acquisto e l'installazione di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, al fine di reintrodurre tra le tecnologie oggetto del decreto tali prodotti e quindi garantire il corretto impiego della misura agevolativa.
9/3614-A/41. Terzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame di «Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» introduce all'articolo 6 delle modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021, al fine di semplificarne i procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

    tali modifiche al decreto legislativo n. 199 del 2021 hanno lo scopo di agevolare ed accelerare lo sviluppo della produzione e del conseguente utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;

    alla luce dei nuovi obiettivi di efficienza energetica previsti dalla Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, e nello specifico all'Allegato IV, sono stati definiti i nuovi requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, in sostituzione dei requisiti di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

    l'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021 chiarisce come, decorso il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, risulta abrogato l'Allegato 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed entrano automaticamente in vigore i nuovi requisiti previsti dall'Allegato IV del decreto;

    i requisiti di cui all'Allegato IV si basano su criteri di valutazione delle performance non allineati alla vigente regolamentazione europea sull'eco-progettazione e sull'etichettatura energetica per gli impianti per riscaldamento e raffrescamento;

    diversamente dal regime del menzionato decreto legislativo n. 28 del 2011, ormai abrogato, non sono presenti riferimenti alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria e ai rispettivi requisiti minimi per gli impianti che accedono incentivi, il quale prevedeva invece il requisito di COP > 2,6;

    un allineamento dei criteri di valutazione delle performance nazionali a quelli vigenti nell'Unione innalzerebbe il livello medio delle performance energetiche dei nuovi prodotti installati, avvicinandole alle reali prestazioni in utenza;

    l'assenza di riferimenti ai requisiti minimi per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria comporterà significative ripercussioni sull'efficacia della misura agevolativa, tra le altre cose funzionale al raggiungimento degli obiettivi al 2030 di efficientamento energetico degli edifici, razionalizzazione dei consumi di energia e incremento della quota di energia da fonti rinnovabili,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa atta a rivedere l'Allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 con lo scopo di:

    a) allineare i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e raffrescamento ai criteri di valutazione delle performance previsti dai Regolamenti europei sull'eco-progettazione (Regolamento (UE) n. 813/2013) e sull'etichettatura energetica (Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013);

    b) chiarire i requisiti minimi per l'accesso agli incentivi per l'acquisto e l'installazione di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, al fine di reintrodurre tra le tecnologie oggetto del decreto tali prodotti e quindi garantire il corretto impiego della misura agevolativa.
9/3614-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Terzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame interviene sul contenimento dei prezzi dei prodotti del settore energetico nonché, per quanto riguarda il sostegno alle imprese, sono previste misure e interventi volti a migliorare la liquidità delle stesse;

    pur apprezzando quanto proposto per superare la fase emergenziale in corso, il provvedimento non ha recato sufficiente attenzione alle attività produttive del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, le quali necessiterebbero di misure dedicate quali, a titolo di esempio, un credito d'imposta destinato a compensare le perdite sui crediti subiti per porle al riparo dagli effetti negativi prodottisi a causa dell'emergenza epidemiologica, relativi agli anni 2020 e 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento idoneo allo scopo, misure a sostegno delle imprese del settore HORECA che versino in condizione di oggettiva e comprovata difficoltà causata da perdite su crediti, come narrato in premessa.
9/3614-A/42. Spena.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di facilitare la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, appare fondamentale intervenire su di un aspetto molto critico, ovvero la carenza di progetti avanzati da affidare rapidamente in modo da rispettate i tempi previsti dal Piano europeo;

    anche una recente indagine condotta dall'Ance presso le amministrazioni locali, con l'obiettivo di comprendere lo stato della progettazione degli investimenti finanziati con il PNRR, ha messo in luce proprio la sopra evidenziata difficoltà: i dati mostrano, infatti, che il 66 per cento degli interventi candidati e/o finanziati con il PNRR si trova allo stato alla progettazione preliminare;

    appare evidente che un maggiore sostegno all'attività di progettazione degli enti locali, da affiancare alle misure di potenziamento della capacità amministrativa degli enti stessi messe in campo, potrà contribuire ad accelerare la realizzazione delle iniziative,

impegna il Governo

a volere assumere, compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica, ogni utile iniziativa volta ad incrementare le risorse del Fondo progettazione enti locali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 51.
9/3614-A/43. Foti, Ferro, Zucconi, Galantino, Trancassini, Osnato, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il nostro Paese si trova davanti una grossa sfida, quella di ridurre rapidamente le emissioni dannose in atmosfera;

    le modifiche che dovranno essere apportate alla nostra produzione industriale e ai consumi delle famiglie avranno ricadute economiche e social i rilevanti;

    da molti decenni il nostro Paese è all'avanguardia nel settore della trasformazione di autoveicoli a GPL e Metano vantando alcune tra le aziende leader del settore a livello mondiale;

    l'utilizzo di gas metano e gpl per l'autotrazione è in grado di ridurre notevolmente l'impatto ambientale di quel settore tanto che negli ultimi anni è stato via via esteso anche agli autobus e ai mezzi pesanti adibiti a trasporto merci;

    ad oggi però soltanto alcune case automobilistiche offrono autoveicoli alimentati a GPL e Metano già di serie è solo su alcuni modelli;

    nel nostro Paese a riprova di ciò è stata redatta la Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I) sottoscritta già da molti comuni;

    è importante oggi sostenere questo settore d'eccellenza e in particolare i cittadini e le imprese di trasporti che vogliono ricorrere a queste fonti a basso impatto ambientale,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti risorse sotto forma di incentivi o detrazioni per i proprietari che vogliono ridurre l'impatto ambientale modificando gli autoveicoli, con omologazioni euro 5 o successive, dall'alimentazione di serie a quelle con carburanti per autotrazione GPL e Metano.
9/3614-A/44. Vinci, Rotelli, Trancassini, Osnato, Albano, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il nostro Paese si trova davanti una grossa sfida, quella di ridurre rapidamente le emissioni dannose in atmosfera;

    le modifiche che dovranno essere apportate alla nostra produzione industriale e ai consumi delle famiglie avranno ricadute economiche e social i rilevanti;

    da molti decenni il nostro Paese è all'avanguardia nel settore della trasformazione di autoveicoli a GPL e Metano vantando alcune tra le aziende leader del settore a livello mondiale;

    l'utilizzo di gas metano e gpl per l'autotrazione è in grado di ridurre notevolmente l'impatto ambientale di quel settore tanto che negli ultimi anni è stato via via esteso anche agli autobus e ai mezzi pesanti adibiti a trasporto merci;

    ad oggi però soltanto alcune case automobilistiche offrono autoveicoli alimentati a GPL e Metano già di serie è solo su alcuni modelli;

    nel nostro Paese a riprova di ciò è stata redatta la Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I) sottoscritta già da molti comuni;

    è importante oggi sostenere questo settore d'eccellenza e in particolare i cittadini e le imprese di trasporti che vogliono ricorrere a queste fonti a basso impatto ambientale,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere nei prossimi provvedimenti risorse sotto forma di incentivi o detrazioni per i proprietari che vogliono ridurre l'impatto ambientale modificando gli autoveicoli, con omologazioni euro 5 o successive, dall'alimentazione di serie a quelle con carburanti per autotrazione GPL e Metano.
9/3614-A/44(Testo modificato nel corso della seduta). Vinci, Rotelli, Trancassini, Osnato, Albano, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con misure finanziarie importanti per sostenere nell'immediato le famiglie e le imprese;

    il bonus di 200 euro è una misura introdotta dal Governo come aiuto per le famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi e dell'aumento dei costi dell'energia; il bonus verrà erogato direttamente dal datore di lavoro a lavoratori dipendenti privati e pubblici nel cedolino paga di luglio;

    il bonus è previsto dall'articolo 31 del decreto Aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022), in vigore dallo scorso 18 maggio;

    in particolare, la misura spetta ai lavoratori dipendenti, beneficiari dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 121, legge n. 234 del 2021 che non sono titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32 del decreto e che, nel primo quadrimestre 2022, hanno beneficiato dell'esonero contributivo 0,80 per cento a carico lavoratore previsto per il periodo gennaio-dicembre 2022 per almeno una mensilità;

    restano però esclusi da tale misura tutti i precari della scuola, docenti e ATA, supplenti annuali con il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, non avendo una «retribuzione» nel mese di luglio in quanto non più in servizio, non potranno ricevere direttamente l'indennità, in quanto i requisiti previsti dal «Decreto Aiuti» prevedono il riconoscimento del bonus solamente per chi è percettore di NASPI nel mese di giugno e non anche tutto il personale in NASPI dal mese di luglio,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a modificare la norma per prevedere che possano percepire il suddetto bonus anche tutti i precari della scuola, docenti e ATA, supplenti annuali con il contratto scaduto lo scorso 30 giugno.
9/3614-A/45. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con misure finanziarie importanti per sostenere nell'immediato le famiglie e le imprese;

    il bonus di 200 euro è una misura introdotta dal Governo come aiuto per le famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi e dell'aumento dei costi dell'energia; il bonus verrà erogato direttamente dal datore di lavoro a lavoratori dipendenti privati e pubblici nel cedolino paga di luglio;

    il bonus è previsto dall'articolo 31 del decreto Aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022), in vigore dallo scorso 18 maggio;

    in particolare, la misura spetta ai lavoratori dipendenti, beneficiari dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 121, legge n. 234 del 2021 che non sono titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32 del decreto e che, nel primo quadrimestre 2022, hanno beneficiato dell'esonero contributivo 0,80 per cento a carico lavoratore previsto per il periodo gennaio-dicembre 2022 per almeno una mensilità;

    restano però esclusi da tale misura tutti i precari della scuola, docenti e ATA, supplenti annuali con il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, non avendo una «retribuzione» nel mese di luglio in quanto non più in servizio, non potranno ricevere direttamente l'indennità, in quanto i requisiti previsti dal «Decreto Aiuti» prevedono il riconoscimento del bonus solamente per chi è percettore di NASPI nel mese di giugno e non anche tutto il personale in NASPI dal mese di luglio,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a modificare la norma per prevedere che possano percepire il suddetto bonus anche tutti i precari della scuola, docenti e ATA, supplenti annuali con il contratto scaduto lo scorso 30 giugno.
9/3614-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con misure finanziarie importanti per sostenere nell'immediato le famiglie e le imprese;

    gli articoli 31 e 32 del «decreto Aiuti» approvato a metà maggio riconoscono un bonus una tantum da 200 euro a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie. Sono circa 31,5 milioni i beneficiari, con un onere per lo Stato di 6,3 miliardi;

    in particolare, la misura spetta ai lavoratori dipendenti, beneficiari dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 121, legge n. 234 del 2021 che non sono titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32 del decreto e che, nel primo quadrimestre 2022, hanno beneficiato dell'esonero contributivo 0,80 per cento a carico lavoratore previsto per il periodo gennaio-dicembre 2022 per almeno una mensilità;

    l'articolo 33 fa riferimento al bonus partita IVA, ed istituisce allo scopo un fondo per 500 milioni di euro, tale bonus non sarà automatico e per averlo bisognerà presentare domanda: i tempi e la modalità di richiesta e si dovrà definire anche il requisito reddituale di accesso che non è quello di 35.000 euro previsto per altre categorie ammesse;

    secondo una denuncia di CNA bisogna considerare che la platea dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS interessate al bonus 200 euro partite IVA ammonta a 4.380.345, a cui occorre aggiungere circa 1.500.000 di professionisti iscritti presso le casse di previdenza private;

    ne conseguirebbe che, alla luce di questi dati, i 500 milioni di euro stanziati darebbero luogo ad una indennità di importo addirittura inferiore a 90 euro,

impegna il Governo

ad attuare urgentemente norme per parificare il bonus partita IVA a quello dei lavoratori dipendenti.
9/3614-A/46. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con misure finanziarie importanti per sostenere nell'immediato le famiglie e le imprese;

    gli articoli 31 e 32 del «decreto Aiuti» approvato a metà maggio riconoscono un bonus una tantum da 200 euro a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie. Sono circa 31,5 milioni i beneficiari, con un onere per lo Stato di 6,3 miliardi;

    in particolare, la misura spetta ai lavoratori dipendenti, beneficiari dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 121, legge n. 234 del 2021 che non sono titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32 del decreto e che, nel primo quadrimestre 2022, hanno beneficiato dell'esonero contributivo 0,80 per cento a carico lavoratore previsto per il periodo gennaio-dicembre 2022 per almeno una mensilità;

    l'articolo 33 fa riferimento al bonus partita IVA, ed istituisce allo scopo un fondo per 500 milioni di euro, tale bonus non sarà automatico e per averlo bisognerà presentare domanda: i tempi e la modalità di richiesta e si dovrà definire anche il requisito reddituale di accesso che non è quello di 35.000 euro previsto per altre categorie ammesse;

    secondo una denuncia di CNA bisogna considerare che la platea dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS interessate al bonus 200 euro partite IVA ammonta a 4.380.345, a cui occorre aggiungere circa 1.500.000 di professionisti iscritti presso le casse di previdenza private;

    ne conseguirebbe che, alla luce di questi dati, i 500 milioni di euro stanziati darebbero luogo ad una indennità di importo addirittura inferiore a 90 euro,

impegna il Governo

a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel decreto attuativo, la parificazione del bonus partita IVA a quello dei lavoratori dipendenti.
9/3614-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    lo scenario economico internazionale è stato caratterizzato nel corso degli ultimi mesi da una corsa eccezionale al rialzo nei prezzi delle materie prime, che hanno fatto registrare in molti casi picchi senza precedenti negli ultimi decenni;

    come sottolineato da Banca d'Italia, da diversi mesi l'inflazione è in deciso rialzo a livello globale in seguito alla crescita dei prezzi dell'energia sui mercati internazionali, specialmente quelli del petrolio e del gas;

   considerato che:

    l'articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici;

    si stabilisce che le medesime disposizioni siano applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali qualora non applichino i prezzari regionali;

    le disposizioni si applicano agli appalti di lavori, forniture e servizi stipulati nell'ambito del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

    l'articolo 26 incrementa la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

impegna il Governo:

   a monitorare l'andamento delle richieste di accesso al suddetto Fondo dall'entrata in vigore del provvedimento;

   ad aggiornare il Parlamento sul fabbisogno finanziario al fine di valutare ulteriori misure per favorire la ripresa economica e industriale del Paese.
9/3614-A/47. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure utili al rilancio dell'economia del Paese gravemente provata dall'emergenza pandemica e dalla crisi energetica innescata dal conflitto in Ucraina;

    l'introduzione di incentivi fiscali come il superbonus 110 per cento stanno dando un forte impulso al mondo delle costruzioni dopo la flessione registrata nei mesi della pandemia che ancora incide sulle imprese che assai spesso lesinano sulla sicurezza dei lavoratori;

    dallo studio pubblicato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell'Inail, dedicato retrospettivamente agli infortuni in edilizia nel quinquennio 2014-2018 e che offre indicazioni valide anche per il contesto attuale, emerge che nel settore edile l'incidenza degli infortuni è molto sopra la media e, con riguardo alle modalità di accadimento dei 607 infortuni selezionati, distinti in 292 mortali e 315 gravi, il 64 per cento degli infortuni è avvenuto in microimprese da 9 addetti, a infortunarsi di più sono i manovali italiani, i più frequenti sono le cadute di lavoratori dall'alto (54 per cento) seguiti da cadute di carichi sui lavoratori (12 per cento), la perdita di controllo di mezzi (7 per cento), che insieme rappresentano i 3/4 del campione esaminato;

    il settore delle costruzioni e delle manutenzioni ha da sempre fatto i conti con il rischio di caduta dall'alto, che, purtroppo, si conferma ancora una delle principali cause di infortuni mortali;

    in tale contesto appare pertanto cruciale l'installazione di sistemi anti caduta da installarsi sulle coperture e ovunque sussista un rischio di caduta dall'alto (ovverosia ogni qualvolta l'operatore si trovi ad agire ad un'altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile – articolo 117 decreto legislativo n. 81 del 2008);

    tale esigenza è andata di pari passo con un quadro normativo che ha visto parecchie evoluzioni nell'ultimo decennio, soprattutto per quanto riguarda le norme tecniche e la normativa regionale che ha abbracciato via via porzioni sempre più ampie del Paese, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che agli articoli 111, 115, 74 e 77 disciplinano l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione anti caduta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, il credito d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto.
9/3614-A/48. Belotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in fase di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

    per fronteggiare le difficoltà del settore sportivo a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19) già da marzo 2020 sono stati disposti diversi interventi;

    al fine di sostenere i lavoratori del settore e le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, sono intervenuti numerosi decreti-legge che, in alcuni casi, hanno rafforzato misure precedentemente disposte, in altri hanno introdotte nuove misure volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore;

    gli articoli 31 e 32 del provvedimento in esame riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

    in particolare, ai fini della erogazione della indennità una tantum, l'articolo 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti, mentre l'articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;

    i lavoratori del settore sportivo, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolgono un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;

    si ritiene urgente proseguire con interventi specifici a sostegno dei lavoratori sportivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere, nel primo provvedimento utile, tra le diverse categorie individuate ai fini dell'erogazione della indennità una tantum, di cui all'articolo 31 e 32, anche i lavoratori sportivi.
9/3614-A/49. Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure utili al rilancio dell'economia del Paese gravemente segnata, in ogni segmento prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina;

    in questo contesto diviene fondamentale anche il rilancio dell'ecosistema artistico italiano che potrà avvenire unicamente mettendo i professionisti dell'arte del nostro Paese nelle condizioni di competere per la prima volta con i loro colleghi europei;

    il commercio dell'arte è un settore strategico per un Paese con la storia artistico-culturale dell'Italia che impegna un grande numero di professionalità tanto che l'impatto economico annuale complessivo generato è pari a 3,78 miliardi di euro e 36.000 lavoratori sono coinvolti nel settore, come evidenzia lo studio «Arte – Il valore dell'industry in Italia», condotto da Nomisma in collaborazione con Intesa Sanpaolo e promosso dal Gruppo Apollo;

    l'uscita dall'unione Europea del Regno Unito, ovvero del Paese che copre più del 60 per cento del mercato europeo dell'arte, costituisce un momento di trasformazione dei rapporti di forza internazionali relativi alla circolazione delle opere e rappresenta un'opportunità senza precedenti per il nostro Paese;

    occorre creare un ecosistema che favorisca l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e network economico-culturali disponibili a lasciare il Regno Unito, senza abbassare la soglia di tutela nazionale, ma avvicinando la regolamentazione italiana al benchmark europeo, ammodernando e semplificando ulteriormente il sistema di regole per l'esportazione e per la stessa valorizzazione degli operatori e delle imprese previsti dal Codice dei Beni Culturali come modificato dalla legge n. 124 del 2017;

    ai fini della distinzione fra opere d'arte per cui è necessaria una procedura autorizzativa più rigorosa, è opportuno che l'Italia applichi le soglie di valore previste dalla normativa europea ed indicate nell'Allegato I al Regolamento 116/2009 CE, in modo che per tutte le opere al di sotto di tale soglia sia sufficiente un'autocertificazione. Considerando che molti Paesi UE si stanno adoperando per superare le soglie approvate dal Legislatore Unionale l'Italia dovrebbe già adeguarsi al livello minimo, adottato ormai anni fa dal Legislatore Europeo;

    fondamentale è pure semplificare la disciplina con riguardo alle opere degli autori non più viventi in modo che ne esista un'unica fattispecie e non molteplici spesso sovrapponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare il Codice dei Beni culturali in modo da istituire il Comitato permanente per la circolazione delle opere d'arte, a istituzionalizzazione ulteriore del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431; adottare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale che regoli l'attività degli uffici esportazione, onde evitare che si perpetuino prassi disomogenee tra differenti uffici periferici, e prevedere un termine perentorio entro cui l'autorità deve rilasciare il permesso di libera circolazione oltre il quale il permesso si riterrà accordato; uniformare la disciplina per la cessione delle opere degli autori non più viventi; implementare, presso il Ministero per la cultura, un registro online trasparente e pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale.
9/3614-A/50. Claudio Borghi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure utili al rilancio dell'economia del Paese gravemente segnata, in ogni segmento prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina;

    in questo contesto diviene fondamentale anche il rilancio dell'ecosistema artistico italiano che potrà avvenire unicamente mettendo i professionisti dell'arte del nostro Paese nelle condizioni di competere per la prima volta con i loro colleghi europei;

    il commercio dell'arte è un settore strategico per un Paese con la storia artistico-culturale dell'Italia che impegna un grande numero di professionalità tanto che l'impatto economico annuale complessivo generato è pari a 3,78 miliardi di euro e 36.000 lavoratori sono coinvolti nel settore, come evidenzia lo studio «Arte – Il valore dell'industry in Italia», condotto da Nomisma in collaborazione con Intesa Sanpaolo e promosso dal Gruppo Apollo;

    l'uscita dall'unione Europea del Regno Unito, ovvero del Paese che copre più del 60 per cento del mercato europeo dell'arte, costituisce un momento di trasformazione dei rapporti di forza internazionali relativi alla circolazione delle opere e rappresenta un'opportunità senza precedenti per il nostro Paese;

    occorre creare un ecosistema che favorisca l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e network economico-culturali disponibili a lasciare il Regno Unito, senza abbassare la soglia di tutela nazionale, ma avvicinando la regolamentazione italiana al benchmark europeo, ammodernando e semplificando ulteriormente il sistema di regole per l'esportazione e per la stessa valorizzazione degli operatori e delle imprese previsti dal Codice dei Beni Culturali come modificato dalla legge n. 124 del 2017;

    ai fini della distinzione fra opere d'arte per cui è necessaria una procedura autorizzativa più rigorosa, è opportuno che l'Italia applichi le soglie di valore previste dalla normativa europea ed indicate nell'Allegato I al Regolamento 116/2009 CE, in modo che per tutte le opere al di sotto di tale soglia sia sufficiente un'autocertificazione. Considerando che molti Paesi UE si stanno adoperando per superare le soglie approvate dal Legislatore Unionale l'Italia dovrebbe già adeguarsi al livello minimo, adottato ormai anni fa dal Legislatore Europeo;

    fondamentale è pure semplificare la disciplina con riguardo alle opere degli autori non più viventi in modo che ne esista un'unica fattispecie e non molteplici spesso sovrapponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere permanente il tavolo per la circolazione delle opere d'arte, di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431.
9/3614-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Claudio Borghi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure utili a sostenere il rilancio dell'economia italiana gravemente segnata dall'emergenza pandemica e dalla guerra in Ucraina;

    le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno sofferto particolarmente le chiusure imposte dal Governo per limitare i contagi da Coronavirus e sono state costrette prima ad una lunghissima sospensione di tutte le proprie attività e poi ad una ripresa timida con fortissime limitazioni in termini di partecipazione di pubblico e di atleti;

    il settore è in grave crisi e moltissime realtà, soprattutto quelle più piccole, rischiano la chiusura per l'impossibilità di reggere costi sempre crescenti a fronte anche di minore partecipazione di allievi a causa di difficoltà economiche delle famiglie e ritrosia rispetto al pericolo di contagio;

    al fine di sostenere nel migliore dei modi la ripartenza della pratica sportiva e dell'attività fisica nel periodo post-pandemia il Governo ha concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a condizione che l'importo complessivo dell'investimento realizzato non sia inferiore a 10.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, scadenza poi prorogata al 31 marzo 2022;

    tale misura si è rivelata di grande aiuto per il settore che pian piano sta cercando di ripartire, pertanto, sarebbe di vitale importanza poter contare ancora su questo incentivo alla sponsorizzazione delle attività sportive,

impegna il Governo

a ripristinare il credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti, per un importo complessivo non inferiore a 5.000 euro, in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni di ASD e SSD, in favore di lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali.
9/3614-A/51. Mariani, Belotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure utili a sostenere il rilancio dell'economia italiana gravemente segnata dall'emergenza pandemica e dalla guerra in Ucraina;

    le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno sofferto particolarmente le chiusure imposte dal Governo per limitare i contagi da Coronavirus e sono state costrette prima ad una lunghissima sospensione di tutte le proprie attività e poi ad una ripresa timida con fortissime limitazioni in termini di partecipazione di pubblico e di atleti;

    il settore è in grave crisi e moltissime realtà, soprattutto quelle più piccole, rischiano la chiusura per l'impossibilità di reggere costi sempre crescenti a fronte anche di minore partecipazione di allievi a causa di difficoltà economiche delle famiglie e ritrosia rispetto al pericolo di contagio;

    al fine di sostenere nel migliore dei modi la ripartenza della pratica sportiva e dell'attività fisica nel periodo post-pandemia il Governo ha concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a condizione che l'importo complessivo dell'investimento realizzato non sia inferiore a 10.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, scadenza poi prorogata al 31 marzo 2022;

    tale misura si è rivelata di grande aiuto per il settore che pian piano sta cercando di ripartire, pertanto, sarebbe di vitale importanza poter contare ancora su questo incentivo alla sponsorizzazione delle attività sportive,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a ripristinare il credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti, per un importo complessivo non inferiore a 5.000 euro, in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni di ASD e SSD, in favore di lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali.
9/3614-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Mariani, Belotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge in esame prevede l'assegnazione di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta alle imprese esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, al fine di far fronte agli eccezionali rincari registrati dai prezzi del gasolio; considerato che:

    le criticità rinvenibili nel settore dei veicoli aziendali, considerato nel suo complesso, quindi anche riguardo ai mezzi inferiori a 7.5 tonnellate, non sono attualmente riconducibili solo a fattori di natura economica, ma riguardano anche la sicurezza dei conducenti che prestano la propria opera lavorativa in completa solitudine, senza poter contare sulla sorveglianza vicina e diretta di altri soggetti che possano prestare soccorso immediato in caso di necessità. A tal proposito, sono sempre più frequenti i casi di cronaca di conducenti che vengono trovati riversi senza vita sul vano motore del proprio mezzo, perché non dotati di idonei dispositivi di sicurezza e impossibilitati ad accedere al telefono cellulare e chiamare i soccorsi. L'ultimo il 13 giugno 2022 quando un conducente di 45 anni, colto da malore improvviso, è morto in un parcheggio della zona industriale di Treviglio, in provincia di Bergamo;

    tragedie di questo tipo sono costantemente in aumento a causa del logorio e forte stress lavorativo cui sono sottoposti i conducenti, vittime delle serrate scadenze dei tempi lavorativi imposti dai tachigrafi, dell'imprevedibilità dei flussi di traffico e della carenza di parcheggi, tutti elementi che rendono complicata la programmazione della sosta e il riposo, costringendoli a fermarsi in luoghi poco frequentati e illuminati e rendendoli particolarmente vulnerabili in caso di malore improvviso;

   ritenuto che:

    a fronte di quanto esposto e nel solco di quanto già avviene per le altre categorie di «lavoratori isolati», sia necessario individuare con estrema urgenza misure di protezione adeguate anche per i conducenti, come ad esempio l'adozione di dispositivi Man Down, ad oggi già caratterizzati da livelli tecnologici talmente avanzati da consentirne la personalizzazione sulla base delle specifica attività svolta dal lavoratore e capaci di monitorare, oltre alla postura del lavoratore, anche ulteriori parametri, attivando automaticamente un allarme quando quest'ultimo, a causa ovviamente di un malore o di incidente, assume una posizione orizzontale o abbia delle disfunzioni degli altri parametri monitorati. Si tratta di dispositivi che sarebbero molto comodi perché in grado di comunicare segnali di allarme sulla rete GSM, nonché trasmettere le coordinate GPS dei lavoratori in pericolo, allertando, in caso di necessità, tempestivamente i soccorsi mediante indicazione dell'esatta posizione;

   ritenuto altresì che:

    le attuali forti criticità in tema di sicurezza dei conducenti siano legate anche a una normativa vigente fortemente carente da questo punto di vista. Se da una parte infatti il decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 prevede a carico del datore di lavoro tutta una serie di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di valutazione dei rischi, compresi quelli derivanti da particolari condizioni lavorative, come quelle appunto dei «lavoratori isolati», dall'altra il comma 2 dell'articolo 5 del decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388 fissa per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di fornire il pacchetto di medicazione e pronto soccorso, ma dal punto di vista del dispositivo realmente idoneo ad avviare in automatico e tempestivamente i soccorsi in caso di necessità, si fa riferimento solo a un generico «mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale»,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le necessarie modifiche normative al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, prevedendo adeguati dispositivi di protezione e soccorso per i conducenti di veicoli aziendali, come l'adozione del sistema «man down», in grado di garantire loro reale sicurezza e tempistiche immediate di soccorso a fronte delle mansioni lavorative complesse e logoranti che li rendono particolarmente vulnerabili a improvvisi malori, in molti casi, purtroppo, tragici.
9/3614-A/52. Testamento.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante la Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    l'articolo 13 del testo in discussione, reca, fra le altre cose, disposizioni in materia di Gestione dei rifiuti a Roma. In particolar modo al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, vengono affidate competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, demandando la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, elaborando e approvando il piano per la bonifica delle aree inquinate. Infine alla lettera d) del comma 1, si esplicita che il commissario straordinario, approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

    da quanto si apprende da notizie di stampa dello scorso 4 luglio, l'Asp di Palermo avrebbe intimato allo stesso Comune di Palermo la rimozione dei rifiuti nel minor tempo possibile poiché incomberebbe «un serio pericolo per la salute pubblica oltre che un degrado ambientale amplificato tra l'altro alle elevatissime temperature di questo periodo». Un'emergenza che interesserebbe non solo la città di Palermo ma l'intera area tra il Palermitano e il Trapanese, anche perché nonostante la riapertura della discarica della «Trapani servizi», la raccolta dei rifiuti procede in modo discontinuo a causa quantitativo limitato di rifiuti che la stessa può accogliere;

    a sostegno dei sindaci stretti nella morsa tra gli adempimenti normativi e le difficoltà operative, minacciati dalla grave situazione sul piano igienico e sanitario come nei casi specifici e al limite della sicurezza della salute di Carini e Bagheria nel Palermitano, e Alcamo, nel Trapanese, è intervenuto in questi giorni il prefetto di Palermo, dottor Giuseppe Forlani, convocando il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza al fine di adottare interventi urgenti, anche con il coinvolgimento della stessa Regione Sicilia, al fine di evitare che la situazione degeneri ulteriormente;

    ad aggravare la situazione, non solo le alte temperature degli ultimi giorni, ma i cumuli di rifiuti che vengono dati alle fiamme, discariche a cielo aperto che permangono, nonostante la dura iniziativa di repressione adottata dalle amministrazioni con sanzioni importanti combinate ai trasgressori;

    lo scorso 17 febbraio il presidente della Regione Sicilia, dichiarava che «In Sicilia ci sono 511 discariche dismesse, nonostante il significativo aumento della raccolta differenziata portiamo ancora troppa spazzatura negli impianti di smaltimento esistenti. Per questo abbiamo bisogno di trasformare i rifiuti in risorsa con i termoutilizzatori» e dal sito regionale emergerebbe che sarebbero sette le manifestazioni di interesse arrivate al 31 dicembre per la realizzazione di due termoutilizzatori, uno per l'area occidentale e uno per quella orientale della Sicilia, così come previsto dal Piano regionale dei rifiuti con un progetto di fattibilità che prevedrebbe il trattamento fino a 450 mila tonnellate all'anno ma con tempi di realizzazione di un impianto che si aggirerebbero fino ad un massimo di 57 mesi;

    la missione 2 del PNRR, ha fra gli obiettivi quello di arrivare almeno al 65 per cento di riciclo dei rifiuti urbani entro il 2035 e di limitarne lo smaltimento in discarica a non più del 10 per cento, come recepito dalla direttiva europea del «Pacchetto Economia Circolare» attraverso l'ammodernamento degli impianti di trattamento o la costruzione di nuovi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti finalizzate all'adozione di forme e strumenti straordinari del piano di gestione dei rifiuti della Regione Sicilia attraverso l'approvazione di progetti di nuovi impianti ivi compresi i termoutilizzatori.
9/3614-A/53. Trizzino.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante la Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    l'articolo 13 del testo in discussione, reca, fra le altre cose, disposizioni in materia di Gestione dei rifiuti a Roma. In particolar modo al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, vengono affidate competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, demandando la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, elaborando e approvando il piano per la bonifica delle aree inquinate. Infine alla lettera d) del comma 1, si esplicita che il commissario straordinario, approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

    da quanto si apprende da notizie di stampa dello scorso 4 luglio, l'Asp di Palermo avrebbe intimato allo stesso Comune di Palermo la rimozione dei rifiuti nel minor tempo possibile poiché incomberebbe «un serio pericolo per la salute pubblica oltre che un degrado ambientale amplificato tra l'altro alle elevatissime temperature di questo periodo». Un'emergenza che interesserebbe non solo la città di Palermo ma l'intera area tra il Palermitano e il Trapanese, anche perché nonostante la riapertura della discarica della «Trapani servizi», la raccolta dei rifiuti procede in modo discontinuo a causa quantitativo limitato di rifiuti che la stessa può accogliere;

    a sostegno dei sindaci stretti nella morsa tra gli adempimenti normativi e le difficoltà operative, minacciati dalla grave situazione sul piano igienico e sanitario come nei casi specifici e al limite della sicurezza della salute di Carini e Bagheria nel Palermitano, e Alcamo, nel Trapanese, è intervenuto in questi giorni il prefetto di Palermo, dottor Giuseppe Forlani, convocando il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza al fine di adottare interventi urgenti, anche con il coinvolgimento della stessa Regione Sicilia, al fine di evitare che la situazione degeneri ulteriormente;

    ad aggravare la situazione, non solo le alte temperature degli ultimi giorni, ma i cumuli di rifiuti che vengono dati alle fiamme, discariche a cielo aperto che permangono, nonostante la dura iniziativa di repressione adottata dalle amministrazioni con sanzioni importanti combinate ai trasgressori;

    lo scorso 17 febbraio il presidente della Regione Sicilia, dichiarava che «In Sicilia ci sono 511 discariche dismesse, nonostante il significativo aumento della raccolta differenziata portiamo ancora troppa spazzatura negli impianti di smaltimento esistenti. Per questo abbiamo bisogno di trasformare i rifiuti in risorsa con i termoutilizzatori» e dal sito regionale emergerebbe che sarebbero sette le manifestazioni di interesse arrivate al 31 dicembre per la realizzazione di due termoutilizzatori, uno per l'area occidentale e uno per quella orientale della Sicilia, così come previsto dal Piano regionale dei rifiuti con un progetto di fattibilità che prevedrebbe il trattamento fino a 450 mila tonnellate all'anno ma con tempi di realizzazione di un impianto che si aggirerebbero fino ad un massimo di 57 mesi;

    la missione 2 del PNRR, ha fra gli obiettivi quello di arrivare almeno al 65 per cento di riciclo dei rifiuti urbani entro il 2035 e di limitarne lo smaltimento in discarica a non più del 10 per cento, come recepito dalla direttiva europea del «Pacchetto Economia Circolare» attraverso l'ammodernamento degli impianti di trattamento o la costruzione di nuovi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative urgenti finalizzate a supportare l'adozione di forme e strumenti straordinari del piano di gestione dei rifiuti della Regione Sicilia attraverso l'approvazione di progetti di nuovi impianti ivi compresi i termoutilizzatori.
9/3614-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Trizzino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare all'articolo 26 si prevedono alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Tuttavia, nelle procedure di revisione dei prezzi e di revisione contrattuale, non si prevedono specifiche disposizioni in relazione ai contratti pubblici di servizi e forniture; a fronte della drammatica situazione che stanno vivendo gli operatori del settore dei servizi, si ritiene necessario introdurre un principio che riconosca una causa di forza maggiore, qualora il forte aumento dei prezzi dei vettori energetici o delle materie prime o la loro indisponibilità stia causando gravi difficoltà nell'esecuzione del contratto. In tali casi, dunque, va sollevato da responsabilità l'appaltatore, anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti. Dal riconoscimento di tale principio va altresì attribuita la possibilità di rinegoziazione per ricondurre in equilibrio il contratto, da considerarsi alterato per il verificarsi degli eventi predetti che non potevano essere presi in considerazione al momento della sua conclusione. Ciò dunque consentirebbe la prosecuzione del rapporto contrattuale nell'interesse di tutte le parti;

    anche in deroga ad ogni altra disposizione vigente, per i contratti pubblici di servizi e forniture vanno applicati specifici meccanismi di revisione dei prezzi contrattuali affinché vengano adeguati ai mutamenti del mercato. Ciò anche per escludere che il blocco di importanti segmenti nell'ambito degli appalti pubblici, possa incidere negativamente sulla riuscita del PNRR. Al riguardo, si potrebbe ancorare la revisione dell'andamento dei prezzi agli indici ISTAT esistenti che rilevino l'anomalo incremento dei prezzi di alcune materie prime e dei vettori energetici verificatosi nel corso degli ultimi due anni,

impegna il Governo

ad introdurre specifiche misure volte a riconoscere il principio di rinegoziazione e revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture, al fine di riparare alle gravi difficoltà sopravvenute in relazione all'esecuzione dell'accordo contrattuale, che sono causate dall'aumento dei prezzi dei vettori energetici o delle materie prime o dalla loro indisponibilità. Ciò anche per fronteggiare l'intervenuto squilibrio tra prestazione e controprestazione.
9/3614-A/54. Rizzetto, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, eccetera). La norma attribuisce al Commissario, sentita la regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle 2 leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;

    la disposizione di legge è un cavallo di Troia per consentire al sindaco di Roma di realizzare, tra gli altri, l'annunciato termovalorizzatore, consentendogli, appunto, di ricorrere a procedure straordinarie che possano superare il vincolo imposto dal Piano regionale, orientato, invece, al progressivo superamento degli impianti di termovalorizzatori;

    realizzare un inceneritore a Roma non è una scelta condivisibile perché, prima ancora di discutere se è ambientalmente sostenibile, si tratta di una scelta anti-moderna e che va in direzione ostinata e contraria rispetto alla necessità di far entrare finalmente la Capitale d'Italia nell'era moderna dell'economia circolare, dopo che tutti per decenni si sono crogiolati nell'inanità: in questi anni, infatti, nessuno ha realizzato un impianto per il recupero dei rifiuti, né si è lavorato per alzare il livello di qualità della deficitaria raccolta differenziata;

    in particolare, sul fronte della raccolta differenziata grandi cambiamenti non sembrano esserci stati: più della metà dei rifiuti a Roma non viene riciclata, con conseguenze anche sul piano economico. Secondo le stime più recenti, nel 2020 Ama, la società che gestisce la raccolta c lo smaltimento dei rifiuti nella capitale, ha speso quasi 130 milioni di euro per trattare fuori dalla città circa l'80 per cento dei rifiuti indifferenziati e il Lazio, secondo i dati Ispra, è la seconda regione italiana, dopo la Campania, per quantità di rifiuti esportati all'estero;

    realizzare l'inceneritore entro il Giubileo è poco più che una boutade, ma l'emergenza è invece vera: nel 2020 la città metropolitana di Roma ha prodotto quasi 2,2 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con circa 510,7 chilogrammi per ogni abitante, il quarto dato più alto tra le 14 città metropolitane, dietro a Bologna, Firenze e Venezia. Rispetto a queste tre città metropolitane, Roma è però più indietro nella raccolta differenziata: nel 2020 si è differenziato il 50,4 per cento dei rifiuti urbani prodotti, contro il 73,6 per cento di Venezia, il 67,6 per cento di Firenze e il 66,3 per cento di Bologna; se si prende in considerazione solo la città di Roma, i dati scendono ancora; nel 2020, infatti, nella sola Capitale la percentuale della raccolta differenziata è stata pari al 43,8 per cento, contro il 45,2 per cento del 2019 e il 42 per cento del 2016;

    nel 2022 siamo ancora all'anno zero per i rifiuti a Roma e chiunque ci abiti lo sa bene: dal degrado delle strade in centro e in periferia, ai cinghiali attratti dai cumuli di rifiuti accanto ai cassonetti, il disastro della Capitale è sotto gli occhi di tutti;

    di fronte a questo, la proposta avanzata è di un impianto obsoleto che non è affatto né «verde» (o come si usa dire) né di «nuova generazione», come propagandato: non è affatto green, e non perché lo sostenga il sottoscritto o Legambiente, ma perché lo dice l'Europa che non ha inserito l'incenerimento tra le tecnologie finanziabili (nella tassonomia) in ragione del fatto che tale pratica, non rispettando il principio «Do No Significant Harm», andrebbe contro la necessaria decarbonizzazione e, per questo, considerata «dannosa»;

    la conferma che chi guarda agli inceneritori guarda al passato è ribadita, peraltro, dalla recente scelta del Parlamento europeo che vuole eliminare l'esenzione dell'incenerimento dei rifiuti dallo schema ETS già dal 2026: una scelta che praticamente raddoppierebbe il costo di una tonnellata di rifiuti trattata in quell'impianto; costo che si scaricherebbe sulle tasche dei cittadini attraverso la TARI;

    per gli effetti sull'ambiente, le questioni da prendere in considerazione sono due: in media, un inceneritore produce tra i 150 e i 250 chilogrammi di cosiddette «ceneri pesanti» ogni tonnellata di rifiuto trattata, ossia circa un quinto dei rifiuti bruciati devono essere a loro volta smaltiti, perché non possono essere bruciati; per quanto riguarda il futuro inceneritore di Roma, che secondo gli annunci brucerà 600 mila tonnellate di rifiuti all'anno, stiamo così parlando di circa 120 mila tonnellate di rifiuti da smaltire dopo la fase di incenerimento; una parte di queste scorie e scarti, come i materiali ferrosi, può a sua volta essere recuperata, ma il resto finisce in discarica; il secondo punto riguarda le emissioni di anidride carbonica: bruciare rifiuti negli inceneritori causa necessariamente il rilascio di CO2 nell'atmosfera e di altre sostanze,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a garantire che il Piano di gestione dei rifiuti del sindaco sia vincolato agli obiettivi del PNRR e, quindi, ai principi dell'economia circolare.
9/3614-A/55. Rampelli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, eccetera). La norma attribuisce al Commissario, sentita la regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle 2 leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;

    in particolare, sul fronte della raccolta differenziata grandi cambiamenti non sembrano esserci stati: più della metà dei rifiuti a Roma non viene riciclata, con conseguenze anche sul piano economico. Secondo le stime più recenti, nel 2020 Ama, la società che gestisce la raccolta c lo smaltimento dei rifiuti nella capitale, ha speso quasi 130 milioni di euro per trattare fuori dalla città circa l'80 per cento dei rifiuti indifferenziati e il Lazio, secondo i dati Ispra, è la seconda regione italiana, dopo la Campania, per quantità di rifiuti esportati all'estero,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a garantire che il Piano di gestione dei rifiuti del sindaco sia vincolato agli obiettivi del PNRR e, quindi, ai principi dell'economia circolare.
9/3614-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo le stime preliminari rese pubbliche dall'ISTAT, nel mese di giugno 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell'1,2 per cento su base mensile e dell'8,0 per cento su base annua (da +6,8 per cento del mese precedente);

    l'inflazione galoppante non riguarda solo ed esclusivamente il gas ed i prodotti petroliferi, ma gli aumenti si sono fatti più forti anche per il carrello della spesa: i prezzi hanno toccato livelli che non si vedevano da 36 anni. I beni di prima necessità come il pane, la pasta e altri beni alimentari costano molto di più e questo ci indica come si stia riducendo il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni;

    la normativa IVA risulta sempre più complicata ed articolata e tale complessità non risparmia i beni di prima necessità, in particolare, per quanto riguarda il settore della panificazione come ha sostenuto l'Agenzia delle entrate con risposta all'interpello n. 546 del 16 agosto 2021, ai fini della corretta tassazione IVA, il punto fermo resta la legge n. 580 del 1967, ovvero una legge promulgata da più di mezzo secolo;

    è, pertanto, assolutamente necessario che il Governo ed il Parlamento riaprano la discussione sulla normativa Iva in materia di beni di prima necessità e degli altri beni di natura alimentare che sono le principali voci del bilancio delle famiglie italiane,

impegna il Governo

a considerare la difficoltà che stanno vivendo le famiglie italiane ed intervenire attraverso una radicale riduzione delle aliquote Iva sui beni alimentari portandole ad un valore non superiore all'1 per cento ed utilizzare a copertura delle mancate entrate nel bilancio dello stato i proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale nonché le nuove entrate sulla tassazione delle aziende che hanno avuto extraprofitti grazie alla crisi energetica ad alla pandemia ancora in atto.
9/3614-A/56. Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emendamento n. 51.08 dei relatori, ha prorogato l'intera disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 44 del 1° aprile 2021, a carico degli ultracinquantenni non vaccinati, dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022;

    in relazione ai ritardi relativi alla disponibilità dei vaccini, in particolare di Novavax numerosi cittadini hanno adempiuto all'obbligo vaccinale successivamente al 1° febbraio 2022;

    i contribuenti, pur essendosi sottoposti alla vaccinazione obbligatoria a partire dal mese di marzo, hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero della salute, la cartella sull'avvio del procedimento sanzionatorio per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale;

    in sede referente sono stati modificati i termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle differiscono, come già detto, dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022 il termine di riferimento per le varie fattispecie di obbligo, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista, pari a cento euro;

    viene anche differito da centottanta a duecentosettanta giorni il termine – decorrente dalla trasmissione da parte dell'azienda sanitaria locale dell'attestazione dell'inadempimento – entro il quale l'Agenzia delle entrate Riscossione provvede alla notifica dell'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo;

    appare evidente che tale disposizione draconiana, come del resto tutta la normativa in materia di politica sanitaria adottata dal Governo, sia anticostituzionale oltre a violare il diritto comunitario che dispone diversamente e che più volte è stato stigmatizzato dallo scrivente nei precedenti ordini del giorno, che hanno fotografato l'abominio giuridico operato con la normativa riguardante la pandemia,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte a eliminare la sanzione prevista di 100 euro, sia per i non vaccinati e sia per coloro che hanno adempiuto dopo il 1° febbraio, e il differimento temporale al 15 giugno – termine di riferimento per le vane fattispecie di obbligo, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

   nel rispetto dello statuto del contribuente, a prevedere la sanatoria della sanzione per tutti i contribuenti che abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale;

   ad adottare le necessarie iniziative in favore dei contribuenti che hanno adempiuto al pagamento della sanzione, disponendo il rimborso immediato dell'intero importo versato.
9/3614-A/57. Trano, Cabras, Giuliodori, Costanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III – Disposizioni in relazione alla crisi ucraina – del disegno di conversione in legge in esame, introduce misure di assistenza e sostegno in favore delle persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e dei suoi progressivi sviluppi;

    il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, autorizza, fino al 31 dicembre 2022, le cessioni, a titolo gratuito, di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'ucraina;

    l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto della cessione è stato definito con decreto del Ministro della difesa e sull'allegato contenente il dettaglio della fornitura è stato apposto il vincolo di segretezza;

   considerato che:

    fino al 31 dicembre 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale;

    sono giunte in Italia circa 120.000 persone in fuga dal conflitto di cui 61.659 sono donne e 39.742 minori;

    secondo l'articolo 11 della Costituzione italiana: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali»;

    la normativa nazionale vieta l'esportazione ed il transito di materiali di armamento verso Paesi in stato di conflitto armato,

impegna il Governo:

   a sospendere la concessione o qualsiasi atto di autorizzazione per l'esportazione di mezzi, materiale, equipaggiamenti militari e armi letali;

   a presentare una relazione che indichi la tipologia e la quantità di armi, ad oggi già cedute alle autorità governative dell'ucraina, ed il relativo valore economico delle forniture militari;

   a incrementare le misure e le risorse destinate all'attività di accoglienza e sostegno delle persone provenienti dall'Ucraina e per gli aiuti umanitari da destinare alle popolazioni dei territori in conflitto;

   a sostenere un nuovo percorso di negoziazione e mediazione tra le parti in conflitto per una cessazione immediata delle atrocità della guerra.
9/3614-A/58. Corda, Benedetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 disciplina la realizzazioni di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da collegare alla rete di trasporto esistente;

    tali infrastrutture sono sottoposte ad autorizzazione che deve essere adottata a seguito di un procedimento unico, da concludersi nel termine di 120 giorni. Si ricorda – poiché non previsto dall'art. 5 in oggetto – che il commissario straordinario non può rilasciare «un procedimento unico» inerente l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di rigassificazione di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007 senza l'intesa con la Regione e per tanto tale mancanza risulterebbe incostituzionale;

    sempre in tema di procedimento unico, si ricorda che la procedura di Valutazione d'impatto Ambientale è fondamentale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

    la disposizione prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 alimenta di nuova linfa vitale la politica di sfruttamento delle fonti fossili senza alcun coordinamento con i tempi e gli obiettivi della transizione ecologica;

    infatti, la norma in questione è stata formulata in modo tale da rendere permanente e strutturale la realizzazione degli impianti sopra menzionati, incluse le connesse infrastrutture, ritenendo sufficiente a soddisfare l'obbligo di privilegiare le fonti rinnovabili il generico e fumoso inciso contenuto nel primo comma che recita «fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale». Invero la norma rende l'approvvigionamento da fonti fossili come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti» facendo usufruire le suddette fonti fossili dello stesso regime delle fonti di energia rinnovabile regolato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni e integrazioni, tale previsione stabilita dall'articolo 5 in oggetto è inspiegabile rispetto ad una transizione ecologica che dovrebbe decarbonizzare l'energia e non favorire processi energetici a base di carbonio come quello delle fonti fossili;

    inoltre, il terzo comma della disposizione in menzione, previa valutazione della Commissione europea, estende ai progetti relativi agli impianti di stoccaggio rigassificazione l'esenzione in materia di valutazione d'impatto ambientale e quindi l'Autorizzazione Unica potrebbe essere sprovvista di VIA;

    detta esclusione espone l'ambiente al rischio di danni in quanto le amministrazioni competenti non potranno più avvalersi di uno strumento appositamente finalizzato a valutare specificamente l'incidenza che la realizzazione di un'infrastruttura possa avere sull'integrità ambientale a maggior ragione quando sono presenti aree protette compresi i Parchi Nazionali e i Santuari dei Cetacei;

    è notoria la differenza tra l'analisi operata in sede di valutazione d'impatto ambientale (che persegue specificatamente lo scopo sopra richiamato) e la disamina compiuta in sede autorizzatoria che si concentra su altri aspetti, come quelli gestionali degli impianti; in tal senso TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 1345 dell'8 novembre 2011);

    con riferimento specifico ai rigassificatori, nell'audizione informale del 5 aprile 2022 presso la Commissione Affari esteri della Camera, il Ministro Cingolani ha anticipato l'installazione di due rigassificatori galleggianti di media taglia, da 5 miliardi di metri cubi. Secondo il Ministro uno dei due in particolare è destinato ad essere collocato a Piombino, ove – sulla base di un accordo preliminare tutt'ora introvabile e comunque non definitivo – dovrebbe restare per un tempo limitato di un paio di anni in banchina, per poi essere collocato offshore non appena realizzate le necessarie tubazioni. In merito giova ricordare che la presunta e ritardata installazione di un rigassificatore offshore a Piombino avverrebbe in un'area dove insistono sia l'arcipelago toscano, parco nazionale di inestimabile valore sia il santuario dei cetacei, zone di rilevante importanza internazionale e strategiche per il Paese;

    nonostante le disposizioni del comma 4, non viene menzionata neanche la valutazione di impatto sanitario (VIS), che – in base all'articolo 23, comma 2, del decreto n. 152 del 2006 – il proponente è tenuto a trasmettere seguendo le linee guida adottate con decreto del Ministero della salute del 27 marzo 2019;

    la nomina del Commissario da parte del Presidente del Consiglio è in contrasto con l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 («Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri») che prevede che alla nomina dei Commissari straordinari di Governo si proceda con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

    ai sensi del comma 5, entro il termine di 30 giorni dalla nomina del Commissario di Governo, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. Limitatamente per Piombino la nomina del Commissario Giani è avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e non con decreto del Presidente della Repubblica, l'8 giugno 2022 e che per tanto alla data attuale il proponente dovrebbe aver già inviato la suddetta documentazione al Commissario ma che al momento tale presunta documentazione di fatto non risulta pubblicata in alcun sito web governativo statale né regionale o comunale;

    al fine di azzerare il rischio di impresa per le multinazionali di rigassificazione che gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1, è istituito, dal comma 8, un Fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'intero periodo dal 2024 al 2043. Il Fondo è ideato al fine di garantire con risorse pubbliche la remunerazione degli investimenti sostenuti dalle imprese in questione, poiché dovrà coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo d'acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi (già) riconosciuta dalla vigente regolazione tariffaria dell'ARERA (Delibera 474/2019/R/gas). Tale disposizione rappresenta un nuovo ed ulteriore Sussidio Ambientalmente Dannoso (SAD) a favore di multinazionali che operano nel gas e pagato dai cittadini che sono già provati dagli aumenti vertiginosi delle bollette dovuti sempre dall'approvvigionamento del gas;

    il comma 10 prevede che in ogni caso, le opere e le connesse infrastrutture, nell'ambito delle relative procedure di affidamento ricorre sempre il caso d'urgenza per cui i lavori procedono anche in assenza dell'informazione antimafia mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria;

    infine sempre al comma 10 si prevede di non realizzare l'istituto del dibattito pubblico sui progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio derogando quindi l'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

    nonostante le ripetute dichiarazioni del Governo sulla necessità di importare ulteriore gas, nei fatti nei primi 5 mesi del 2022 l'Italia ha esportato oltre 1,4 miliardi di metricubi, quantitativo per l'esportazione mai registrato prima dal nostro Paese con un aumento del 476,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 e nel solo mese di maggio 2022 l'aumento di esportazione è stato del 669,2 per cento rispetto a maggio 2021,

impegna il Governo:

   considerati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, ad adottare tutte le iniziative (anche normative) di competenza, affinché:

    siano promossi in modo determinato e duraturo l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili, in ossequio al pacchetto «for 55%» che si riferisce all'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030;

    sia immediatamente eseguito un azzeramento dell'esportazione del gas verso Paesi esteri che non trova giustificazione vista la dichiarata necessità enunciata dal Governo di ulteriore approvvigionamento dall'estero di gas naturale per il nostro Paese;

    sui singoli progetti non venga inviata alla Commissione europea la richiesta di esenzione della VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale) permettendo quindi il procedimento completo, altresì venga realizzata la VIS (Valutazione d'impatto Sanitario), e al fine di una integrazione e raccordo con la pianificazione nazionale già esistente, tali impianti oggetto dell'articolo 5 siano concepiti a seguito delle analisi della suddetta pianificazione e quindi sottoposti a VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

    si valuti con dibattito pubblico la possibilità di disposizioni differenti e alternative alla installazione dei rigassificatori affinché, in linea con gli obiettivi della transizione ecologica ma soprattutto per diminuire l'approvvigionamento e il consumo di combustibili fossili – non soltanto dalla Russia – sia aggiornato il Piano che permette la decarbonizzazione in linea, se non più ambizioso, la mobilità elettrica, lo stoccaggio di energia, la stabilizzazione della rete elettrica nazionale pronta a conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
9/3614-A/59. Vianello, Benedetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo, nel corso degli ultimi mesi, ha ripetutamente modificato la normativa sulla cessione dei crediti legati ai bonus edilizi;

    da ultimo, l'articolo 29-bis del decreto Energia (decreto-legge n. 17 del 2022) aveva elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili. In particolare, veniva offerta la possibilità di un'ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali avessero concluso un contratto di conto corrente;

    l'ultima modifica all'articolo 14, lettera b), del decreto aiuti, consente alle sole banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993), di effettuare la cessione del credito a «favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;

    la nuova disposizione si applica anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti. Gli obiettivi indicati dal Governo rimangono però lontani dall'essere conseguiti;

    in particolare l'attuale testo non risolve alcune delle questioni più urgenti. Rimane irrisolta la problematica dei crediti incagliati riferiti alle cessioni ed agli sconti in fattura inviati all'Agenzia Entrate dal primo gennaio 2021 e la dicotomia impresa/privato nel frazionamento dei crediti d'imposta. Ma il vero freno alla ripresa del settore edilizio è rappresentato dalla previsione della responsabilità in solido per il cessionario del credito;

    la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, ('Agenzia delle Entrate, prevede espressamente a carico del cessionario «il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito». Tale previsione implica che il soggetto cessionario debba ripetere i controlli, aggiungendo un ulteriore adempimento che difficilmente gli operatori economici vorranno accollarsi, sancendo così il colpo di arresto finale a qualsiasi velleità di ripresa del settore,

impegna il Governo:

   considerati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, a prevedere con la massima urgenza i correttivi al provvedimento, e in particolare modificare il decreto-legge n. 50 del 2022 al fine di:

   ristabilire la previsione della cessione multipla dei crediti oltre la quarta;

   prevedere l'esclusione della responsabilità in solido per i cessionari;

   favorire l'ampliamento del plafond dei crediti ai privati e superare la dicotomia di trattamento del credito d'imposta tra soggetti privati ed imprese.
9/3614-A/60. Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 presenta una serie di criticità che ne impongono un'integrale rivisitazione. Ad esempio prevede numerose deroghe al Codice dell'Ambiente non considerando che vi sono normative che sono di stretta derivazione eurounitaria;

    la disposizione in esame non indica l'obbligo per il Commissario di rispettare i criteri previsti dall'UE e dall'ordinamento italiano affinché i rifiuti siano trattati nel rispetto della gerarchia quadro (articolo 4 direttiva 98/2008) dando priorità alle seguenti operazioni a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, e solo in fase residuale e previa giustificazione al d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento. Come specificato, il recupero (d) è gerarchicamente superiore al recupero energetico;

    non è prevista una VAS per la redazione del piano comunale per Roma Capitale contrariamente a quanto disposto dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

    al fine conseguire il massimo risultato nel minor tempo possibile (vista la disastrosa situazione sanitaria ed ambientale che non permette ritardi), appare opportuno (se non doveroso) porre l'obiettivo del raggiungimento entro il 30 giugno 2023 del 65 per cento di raccolta differenziata e dell'applicazione della tariffazione puntuale alle utenze – al fine di conseguire il principio «chi inquina paga» premiando i cittadini virtuosi e penalizzando i furbetti – pena la decadenza dell'incaricato dal ruolo di Commissario;

    il testo della norma non menziona espressamente gli impianti di incenerimento e co-incenerimento, ma appare opportuno vietarne espressamente la realizzazione in quanto gli inceneritori non sono alternativi alla discarica ma complementari;

    si deve prevedere l'obbligo di modificare gli impianti di trattamento meccanico e trattamento meccanico biologico al fine di favorire il riciclo ed il recupero dei materiali (parte secca) e non più il loro invio agli inceneritori;

    si deve procedere all'abrogazione della parziale immunità del Commissario dalla responsabilità per danno erariale, al fine di evitare immotivati trattamenti di favore e disincentivare comportamenti illeciti;

    infine, si deve prevedere l'obbligo di aggiornamento semestrale alla Camere sullo stato dell'attività commissariali in tema di rifiuti,

impegna il Governo:

  considerati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, ad adottare tutte le iniziative (anche normative) di competenza, affinché l'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 sia modificato in modo tale da prevedere:

   l'obbligo per il Commissario di rispettare i criteri previsti dall'UE e dall'ordinamento italiano affinché i rifiuti siano trattati nel rispetto della gerarchia quadro dando priorità alle seguenti operazioni: a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, e solo in fase residuale e previa giustificazione al d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento;

   l'obiettivo del raggiungimento entro il 30 giugno 2023 del 65 per cento di raccolta differenziata e dell'applicazione della tariffazione puntuale alle utenze, pena la decadenza dell'incaricato dal ruolo di Commissario;

   il divieto di realizzare impianti di incenerimento e co-incenerimento;

   l'obbligo di modificare gli impianti di trattamento meccanico e trattamento meccanico biologico al fine di favorire il riciclo ed il recupero dei materiali (parte secca) e non più il loro invio agli inceneritori;

   l'abrogazione della parziale immunità del Commissario dalla responsabilità per danno erariale;

   l'obbligo per il Commissario di aggiornamento semestrale alla Camere sullo stato dell'attività commissariali in tema di rifiuti.
9/3614-A/61. Leda Volpi.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento normativo in esame è diretto anche ad aumentare e semplificare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    il decreto legislativo n. 199 del 2021 prescrive, in ottemperanza alla Direttive europea Red II del 2018, che entro il 15 giugno il Ministero della transizione ecologica avrebbe dovuto pubblicare le Linee guida per individuare le aree idonee per la installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e quelle che invece non lo sono;

    il Ministero della transizione ecologica ha violato questo termine, aggravando ancora di più la procedura di infrazione attualmente in itinere contro l'Italia a causa del ritardo nel recepimento della Direttiva Red II;

    la dipendenza dal gas russo e dalle fonti fossili in generale sono temi di una urgenza tale, sia per quanto riguarda la risoluzione della guerra in Ucraina che per quanto concerne la lotta ai cambiamenti climatici, da dover far considerare prioritario, al Governo, il rispetto di questi termini,

impegna il Governo

a pubblicare entro il mese di luglio 2022 le Linee guida per individuare le aree idonee e non idonee per la installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come prescritto dal decreto legislativo n. 199 del 2021.
9/3614-A/62. Giuliodori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è intervenuto anche sul tema delle locazioni brevi nel centri storici, in particolare di Venezia;

    la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è l'obiettivo della cosiddetta «Legge speciale per Venezia», legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel loro complesso, definiscono gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le competenze dei diversi soggetti istituzionali coinvolti;

    l'articolo 37-bis del presente decreto, costituisce una gravissima violazione di un diritto costituzionalmente protetto come è quello di proprietà, negando il suo esercizio più elementare;

    nelle cosiddette locazioni brevi non rientrano solo quelle ad uso turistico, ma anche quelle di soggetti che hanno necessità di risiedere in un determinato luogo per brevi periodi per esempio per necessità di lavoro, studio o assistenza a familiari o malati;

    l'articolo 37-bis del presente decreto non permetterà di raggiungere il dichiarato obiettivo di favorire l'incremento degli affitti di lunga durata e il ripopolamento della città di Venezia poiché le cause della fuga dei residenti dai centri storici sono molteplici e complesse e ridurle al solo aspetto degli affitti brevi è quantomeno semplicistico e del tutto fuorviante;

    occorre approfondire in sede parlamentare le vere cause di questo fenomeno, al fine di adottare misure per non svuotare le città storiche dei propri abitanti che siano calibrate in relazione alle situazioni delle singole città (ci sono città come Venezia, con 30 milioni di turisti all'anno, ma c'è anche Bologna con 3 milioni, fino alle opposte situazioni di abbandono dei numerosi «borghi fantasma» di cui e ormai disseminato il paesaggio appenninico) ponendo in essere non misure punitive come quelle previste dall'articolo 37-bis del presente decreto; bensì politiche incentivanti e tutte le opportune iniziative utili ad arrestare questo fenomeno;

    le misure da adottare, quindi, devono dare conto delle singole differenze e si devono muovere entro la cornice di tutela tracciata dal Codice per i Beni Culturali e il Paesaggio;

    l'obiettivo deve essere anche quello di limitare il fenomeno di accaparramento, da parte di grandi società immobiliari, di appartamenti nelle città storiche e di incentivare la funzione residenziale nei centri storici anche dando la possibilità ai piccoli proprietari privati di avere tutele e norme semplificate per locare a terzi i propri immobili per brevi e lunghi periodi, e così integrare le proprie risorse economiche permettendogli anche di continuare a vivere in quel centro storico,

impegna il Governo

a porre in essere atti urgenti, anche a carattere normativo, che agevolino il ripopolamento dei centri storici.
9/3614-A/63. Spessotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, contiene una pluralità di misure, che si presume possano determinare effetti socioeconomici positivi e durevoli per il sistema-Paese;

    il provvedimento, che si caratterizza ancora una volta per una composizione, generalmente confusa e disomogenea delle norme, destando perplessità anche con riferimento alle misure aventi carattere finanziario, prevede, con riferimento al settore energia, una serie d'interventi per incentivarne la produzione e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, anche da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo in alcuni casi sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

    in tale ambito, la Missione 2 del PNRR, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», che si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, (in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea) prevede alla componente 2 (M2C2) Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno e di impianti innovativi (incluso off-shore);

    al riguardo, si evidenzia come se da un lato, le dichiarazioni del Governo ed in particolare del Ministro della transizione ecologica in tema di sviluppo e di crescita della tecnologia legata all'idrogeno, siano state numerose e dettagliate, dall'altro non sono seguiti interventi normativi effettivi, finalizzati ad incentivare l'uso dell'idrogeno nelle sue diverse applicazioni, su cui peraltro c'è una collaborazione strutturata a livello europeo;

    la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili in particolare legate all'implementazione dell'idrogeno, quali entità controllate dai soci o dai membri basate sulla partecipazione volontaria e aperta (che hanno il diritto di impegnarsi in generazione, distribuzione, fornitura, consumo, servizi di efficienza energetica o servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici) rappresenta a tal fine, un'opportunità innovativa e pertinente, al fine di incrementare le quote di sviluppo dell'idrogeno favorendone la diffusione negli ambiti territoriali;

    consentire alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese situate nei comuni con popolazione a bassa e media densità abitativa delle regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di accedere alle risorse di un fondo (da istituire, presso il Ministero della transizione ecologica) finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, (non superiore al 50 per cento delle spese sostenute) per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili legate all'idrogeno e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità, rappresenta, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, una decisione economica determinante, al fine di creare le basi per una crescita verso gli obiettivi green,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero della transizione ecologica, un fondo ad hoc per le finalità in premessa citate, consentendo al contempo, ai soggetti proprietari di impianti rinnovabili connessi all'implementazione dell'idrogeno, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, attraverso il Gestore dei servizi energetici (GSE) di trasferire la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
9/3614-A/64. Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, contiene una pluralità di misure, che si presume possano determinare effetti socioeconomici positivi e durevoli per il sistema-Paese;

    il provvedimento, che si caratterizza ancora una volta per una composizione, generalmente confusa e disomogenea delle norme, destando perplessità anche con riferimento alle misure aventi carattere finanziario, prevede, con riferimento al settore energia, una serie d'interventi per incentivarne la produzione e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, anche da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo in alcuni casi sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

    in tale ambito, la Missione 2 del PNRR, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», che si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, (in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea) prevede alla componente 2 (M2C2) Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno e di impianti innovativi (incluso off-shore);

    al riguardo, si evidenzia come se da un lato, le dichiarazioni del Governo ed in particolare del Ministro della transizione ecologica in tema di sviluppo e di crescita della tecnologia legata all'idrogeno, siano state numerose e dettagliate, dall'altro non sono seguiti interventi normativi effettivi, finalizzati ad incentivare l'uso dell'idrogeno nelle sue diverse applicazioni, su cui peraltro c'è una collaborazione strutturata a livello europeo;

    la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili in particolare legate all'implementazione dell'idrogeno, quali entità controllate dai soci o dai membri basate sulla partecipazione volontaria e aperta (che hanno il diritto di impegnarsi in generazione, distribuzione, fornitura, consumo, servizi di efficienza energetica o servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici) rappresenta a tal fine, un'opportunità innovativa e pertinente, al fine di incrementare le quote di sviluppo dell'idrogeno favorendone la diffusione negli ambiti territoriali;

    consentire alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese situate nei comuni con popolazione a bassa e media densità abitativa delle regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di accedere alle risorse di un fondo (da istituire, presso il Ministero della transizione ecologica) finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, (non superiore al 50 per cento delle spese sostenute) per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili legate all'idrogeno e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità, rappresenta, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, una decisione economica determinante, al fine di creare le basi per una crescita verso gli obiettivi green,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad istituire presso il Ministero della transizione ecologica, un fondo ad hoc per le finalità in premessa citate, consentendo al contempo, ai soggetti proprietari di impianti rinnovabili connessi all'implementazione dell'idrogeno, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, attraverso il Gestore dei servizi energetici (GSE) di trasferire la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
9/3614-A/64.(Testo modificato nel corso della seduta)Vallascas.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in oggetto è intervenuto anche sul tema del reperimento del personale della pubblica amministrazione;

    l'utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni da parte di enti pubblici che devono assumere del personale viene considerata una buona pratica dalla Corte dei conti, sia per accelerare le assunzioni e sia perché si risparmiano milioni di euro nella organizzazione e svolgimento delle prove concorsuali;

    la deliberazione n. 290/2019/PAR del 26 settembre 2019 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto ha evidenziato che «la giurisprudenza amministrativa costante ritiene che la modalità di reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie rappresenti la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso un'eccezione che richiede un'apposita e approfondita motivazione, al fine di dar conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico»;

    un modo efficace per diffondere la buona pratica dell'utilizzo delle graduatorie di altre P.A. è quello di rendere obbligatoria la preliminare verifica che, per gli stessi profili professionali ricercati, vi siano già idonei in graduatorie vigenti di altre P.A., da poter utilizzare;

    la obbligatorietà della verifica preventiva è già prevista per i corsi concorsi della SNA per dirigenti, i cui idonei non vincitori devono essere assunti dalle P.A. prima che queste possano esperire un concorso ex novo, come previsto dal comma 4 dell'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    questa norma va estesa a tutte le graduatorie per evitare ingiustificabili disparità di trattamento, visti gli altissimi standard utilizzati dalle P.A. per la selezione pubblica dei dirigenti di seconda fascia, che comportano anche tempi di attesa mediamente molto lunghi per avere una graduatoria definitiva e fanno di queste graduatorie degli strumenti preziosi a disposizione del potenziamento della P.A.;

    è da circa 20 anni che i cittadini aspettano che questa materia sia regolamentata come prescritto dall'articolo 9 della legge n. 3 del 2003 che obbliga il Ministro della Funzione pubblica, d'intesa con il MEF, ad approvare un regolamento che stabilisca «le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione»,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con gli appositi provvedimenti normativi prescritti dall'articolo 9 della legge n. 3 del 2003, per estendere la obbligatorietà della previa verifica di disponibilità di personale dirigenziale idoneo, a tutte le graduatorie vigenti e non solo per quelle della SNA di cui al comma 4 dell'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3614-A/65. Forciniti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede «misure economiche e umanitarie in relazione alla crisi ucraina»;

    l'articolo 6 dispone l'estensione del bonus sociale elettricità e gas in favore di una platea di beneficiari, elevando, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione;

    il bonus sociale per il disagio economico è ancorato a limiti reddituali e necessita dell'ISEE;

    i limiti reddituali per il bonus sociale sono riferiti al cittadino e/o nucleo familiare con le seguenti specifiche: deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure deve appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure deve appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

    la situazione economica del nostro Paese presenta segni di una stagflazione incipiente che sta erodendo sempre di più la capacità d'acquisto delle famiglie e dei singoli e, l'elevazione dei limiti reddituali in via temporanea, avrà solo un effetto tampone perché le stime di crescita per il 2022 sono state riviste tutte al ribasso e il tasso di inflazione è all'8,8 per cento. A ciò si aggiunge l'incertezza dell'esito del conflitto russo-ucraino di cui, ad oggi, non si conoscono quali saranno gli ulteriori effetti negativi in merito alla riduzione del potere d'acquisto, nonché dell'erosione sempre maggiore del risparmio privato,

impegna il Governo:

   a innalzare il valore soglia dell'ISEE di 12.000 euro a 15.000 euro (nuovo parametro di riferimento), rendendo tale misura strutturale e non temporanea;

   a innalzare il valore dell'ISEE per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico dall'attuale indicatore ISEE che è non superiore a 20.000 euro, a 25.000 euro (nuovo parametro di riferimento), rendendo anche questa misura strutturale e non temporanea.
9/3614-A/66. Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto Sostegni-bis), prevede «misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile», ha innalzato all'80 per cento, fino al 31 dicembre 2022, la garanzia concessa dal «Fondo Prima Casa» per i finanziamenti ai giovani fino a 36 anni di età e con ISEE non superiore a 40 mila euro, per l'acquisto della prima casa nel caso in cui il mutuo superi l'80 per cento del prezzo dell'immobile;

    la norma è senza dubbio uno strumento necessario perché permette ai giovani di accedere ai mutui per l'acquisto dell'abitazione e necessita, pertanto, di un ampliamento del periodo di applicazione, anche alla luce delle recenti vicende belliche riguardanti l'Ucraina, cui si aggiunge il tasso di inflazione che ha toccato la percentuale dello 8,8 per cento e il momento di stagflazione che il nostro sistema economico sta attraversando;

    alla luce di quanto illustrato in precedenza, bisogna aggiungere la stretta nelle concessioni dei mutui che le banche sempre meno concedono,

impegna il Governo:

   a prorogare fino al 31 dicembre 2023, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2022, la garanzia concessa dal «Fondo Prima Casa», al fine di produrre degli effetti significativi che, allo scadere della garanzia, verrebbero contratti in considerazione della brevità temporale della misura;

   ad adottare le necessarie e urgenti iniziative affinché il sistema creditizio italiano conceda i mutui nell'ambito del «Fondo Prima Casa».
9/3614-A/67. Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

    in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    l'articolo 22, rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese, elevandola per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale;

    la pandemia da COVID-19 ha impresso un'accelerazione nei consumi sui mercati digitali e al tempo stesso ha posto chiaramente in evidenza le logiche del mercato globale per cui una quantità di beni prodotti in Italia vengono spesso imitati fraudolentemente su altri mercati internazionali;

    l'OCSE ha dimostrato che l'Italia è il terzo Paese su scala mondiale ad essere maggiormente colpito dalla contraffazione, ciò significa danni per 32 miliardi carico delle imprese per le sole violazioni dei marchi, con un effetto sulla competitività e sulle entrate fiscali che per questi motivi sono diminuite di 10.3 miliardi con oltre 88.000 posti di lavoro persi in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, nel primo provvedimento utile, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima.
9/3614-A/68. Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con contributi e finanziamenti straordinari a sostegno delle imprese, per assicurare interventi volti a migliorate la liquidità delle stesse, oltre che a favore dei lavoratori;

    l'Agenzia delle Entrate ha ritardato di molto il rilascio degli strumenti tecnici necessari a portare a termine gli adempimenti; basti considerare che i dati relativi ai modelli delle dichiarazioni precompilate 730 e Redditi PF hanno un mese di ritardo rispetto al calendario fiscale e che la stessa situazione si registra per gli adempimenti relativi agli ISA, il cui applicativo è stato pubblicato il 3 maggio e le cui istruzioni sono state pubblicate solo il 25 del mese stesso;

    occorre sottolineare inoltre la mancata uscita, ad oggi, della guida alla dichiarazione dei redditi PF e all'applicazione del vasto di conformità, che nel 2021 era stata rilasciata con la circolare 7/E del 25 giugno 2021;

    in questo contesto è chiaro che i contribuenti e professionisti, per poter ottemperare correttamente a quanto il fisco richiede, saranno costretti ad utilizzare la scadenza del 22 agosto, con conseguente maggiorazione da aggiungere agli importi dovuti a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022;

    le Associazioni nazionali (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, UNAGRACO, SIC, UNGDCEC e UNICO) in un comunicato congiunto hanno evidenziato le molteplici criticità che caratterizzano la stagione dichiarativa 2022 sottolineando che si sono registrate difficoltà operative che hanno determinato dei ritardi, le cui conseguenze hanno interessato anche il lavoro delle software house e condizionato l'operatività degli stessi studi professionali e che tutto ciò rende necessario un differimento dei termini di versamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA in scadenza al 30 giugno 2022,

impegna il Governo

ad attuare tempestivamente gli interventi normativi necessari e che prevedano lo spostamento delle scadenze di pagamento fissate per il 30 giugno e citate in premessa, senza applicate la maggiorazione prevista.
9/3614-A/69. Albano, Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con contributi e finanziamenti straordinari a sostegno delle imprese, per assicurare interventi volti a migliorate la liquidità delle stesse, oltre che a favore dei lavoratori;

    l'Agenzia delle Entrate ha ritardato di molto il rilascio degli strumenti tecnici necessari a portare a termine gli adempimenti; basti considerare che i dati relativi ai modelli delle dichiarazioni precompilate 730 e Redditi PF hanno un mese di ritardo rispetto al calendario fiscale e che la stessa situazione si registra per gli adempimenti relativi agli ISA, il cui applicativo è stato pubblicato il 3 maggio e le cui istruzioni sono state pubblicate solo il 25 del mese stesso;

    occorre sottolineare inoltre la mancata uscita, ad oggi, della guida alla dichiarazione dei redditi PF e all'applicazione del vasto di conformità, che nel 2021 era stata rilasciata con la circolare 7/E del 25 giugno 2021;

    in questo contesto è chiaro che i contribuenti e professionisti, per poter ottemperare correttamente a quanto il fisco richiede, saranno costretti ad utilizzare la scadenza del 22 agosto, con conseguente maggiorazione da aggiungere agli importi dovuti a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022;

    le Associazioni nazionali (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, UNAGRACO, SIC, UNGDCEC e UNICO) in un comunicato congiunto hanno evidenziato le molteplici criticità che caratterizzano la stagione dichiarativa 2022 sottolineando che si sono registrate difficoltà operative che hanno determinato dei ritardi, le cui conseguenze hanno interessato anche il lavoro delle software house e condizionato l'operatività degli stessi studi professionali e che tutto ciò rende necessario un differimento dei termini di versamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA in scadenza al 30 giugno 2022,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad attuare tempestivamente gli interventi normativi necessari e che prevedano lo spostamento delle scadenze di pagamento fissate per il 30 giugno e citate in premessa, senza applicate la maggiorazione prevista.
9/3614-A/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Albano, Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto n. 50 del 2022, all'articolo 10, contiene disposizioni in materia di valutazioni ambientali;

    i parchi e le riserve naturali sono contesti ambientali molto apprezzati da naturalisti e turisti che ogni anno vi giungono numerosi; essi rappresentano anche un'ottima opportunità per lo sviluppo turistico locale, sono visitati annualmente da migliaia di famiglie e bambini per svolgere attività ricreative quali passeggiate, escursioni e trekking. In tale ambito, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio mostra un particolare interesse per la natura e la salvaguardia delle sue risorse naturali;

    infatti, nella località di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio Marina (CZ), tra il fosso di Cupido e il torrente di Alaca, c'è un tratto di costa lungo 4 km con un'estensione nell'entroterra di circa 670 ettari, che non conosce la contaminazione umana. Qui, i rumori, i profumi e i colori sono quelli della natura selvaggia, che si caratterizza per la presenza della vegetazione spontanea e fauna selvatica con le oltre 300 specie di piante autoctone censite;

    la spiaggia con le sue bellissime dune e l'entroterra ancora integri risultano essere il «luogo del cuore» più votato a sud di Napoli dai cittadini Italiani che hanno partecipato al censimento del FAI sponsorizzato da IntesaSanpaolo;

    tale riserva naturale è habitat ideale per esemplari di fauna protetta, per la nidificazione dalla specie di tartaruga marina «caretta caretta»; si tratta della tartaruga d'acqua più comune del Mar Mediterraneo, che oggi purtroppo è in via d'estinzione;

    occorre preservare per le generazioni future tale area, proteggendone la bellezza e la biodiversità di eccezionale valore,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'istituzione, d'intesa con la regione Calabria e sentiti gli enti locali interessati, del Parco di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, che dovrà comprendere una porzione di area interna alla più vasta area delimitata tra il fosso Cupido e il torrente Alaco, nel comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.
9/3614-A/70. Furgiuele.


   La Camera,

   premesso che:

    con una potenza elettrica Installata di circa 1.200 Megawatt (MW), pari a una produzione di 2,4 miliardi di metri cubi di gas naturale l'anno, l'Italia è uno dei principali produttori di biogas in agricoltura; quarta al mondo dopo Germania, Cina e Stati Uniti;

    in Italia sono operativi più di 1.500 impianti di biogas (di questi 1.200 in ambito agricolo) e potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre al 2030 fino a 8,5 miliardi di metri cubi di biometano, pari a circa il 12-13 per cento dell'attuale fabbisogno annuo di gas naturale;

    grazie alla filiera del biogas-biometano, oltre che sulle emissioni climalteranti e sulla produzione di energia, si hanno impatti positivi sull'occupazione, visto che con 6,7 addetti per MW installato si tratta del settore a maggiore intensità occupazionale tra le rinnovabili;

    il settore del biogas nell'ultimo decennio ha portato alla realizzazione di un parco di produzione da fonti rinnovabili perlopiù integrato nei cicli economici delle aziende agricole fino a costituire una parte funzionale delle aziende stesse;

    questo tipo di impianti rivestono un ruolo importante nell'integrazione e nell'ottimizzazione dei processi produttivi in ambito agricolo, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi energetici e all'integrazione dei redditi delle imprese agricole, grazie al miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale del settore primario;

    dare continuità alla produzione di biogas consente di sostenere lo sviluppo delle filiere agricole in linea con la strategia del Green Deal europeo e con le misure previste dal PNRR;

    il parco installato a biogas elettrico, In attesa della pubblicazione del nuovo decreto di incentivazione dei piccoli impianti previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, deve poter continuare ad essere sostenuto per garantire una produzione efficiente di energia elettrica in un momento di grave crisi energetica del Paese;

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti, e, rappresentando il settore del biogas uno dei settori che ha maggiormente risposto agli stimoli di sviluppo dell'economia circolare, è necessario dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, attraverso la prosecuzione dell'attuale regime di incentivazione degli impianti di biogas di piccola taglia come definiti dal decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, con potenza non superiore a 1 MW,

impegna il Governo

a prorogare, nel primo provvedimento utile, l'incentivazione degli impianti di biogas di piccola taglia come definiti dal decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, con potenza non superiore a 1 MW, per un periodo di 5 anni.
9/3614-A/71. Gavino Manca, Zardini, Soverini, Bonomo, Pellicani.


   La Camera,

   premesso che:

    con una potenza elettrica Installata di circa 1.200 Megawatt (MW), pari a una produzione di 2,4 miliardi di metri cubi di gas naturale l'anno, l'Italia è uno dei principali produttori di biogas in agricoltura; quarta al mondo dopo Germania, Cina e Stati Uniti;

    in Italia sono operativi più di 1.500 impianti di biogas (di questi 1.200 in ambito agricolo) e potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre al 2030 fino a 8,5 miliardi di metri cubi di biometano, pari a circa il 12-13 per cento dell'attuale fabbisogno annuo di gas naturale;

    grazie alla filiera del biogas-biometano, oltre che sulle emissioni climalteranti e sulla produzione di energia, si hanno impatti positivi sull'occupazione, visto che con 6,7 addetti per MW installato si tratta del settore a maggiore intensità occupazionale tra le rinnovabili;

    il settore del biogas nell'ultimo decennio ha portato alla realizzazione di un parco di produzione da fonti rinnovabili perlopiù integrato nei cicli economici delle aziende agricole fino a costituire una parte funzionale delle aziende stesse;

    questo tipo di impianti rivestono un ruolo importante nell'integrazione e nell'ottimizzazione dei processi produttivi in ambito agricolo, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi energetici e all'integrazione dei redditi delle imprese agricole, grazie al miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale del settore primario;

    dare continuità alla produzione di biogas consente di sostenere lo sviluppo delle filiere agricole in linea con la strategia del Green Deal europeo e con le misure previste dal PNRR;

    il parco installato a biogas elettrico, In attesa della pubblicazione del nuovo decreto di incentivazione dei piccoli impianti previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, deve poter continuare ad essere sostenuto per garantire una produzione efficiente di energia elettrica in un momento di grave crisi energetica del Paese;

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti, e, rappresentando il settore del biogas uno dei settori che ha maggiormente risposto agli stimoli di sviluppo dell'economia circolare, è necessario dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, attraverso la prosecuzione dell'attuale regime di incentivazione degli impianti di biogas di piccola taglia come definiti dal decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, con potenza non superiore a 1 MW,

impegna il Governo

  a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, e fermo restando che dalla disciplina non deve derivare la socializzazione dei costi in bolletta, incentivi per impianti di biogas di piccola taglia nel «decreto incentivi» di prossima adozione ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021.
9/3614-A/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Gavino Manca, Zardini, Soverini, Bonomo, Pellicani.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (A.C. 3614);

   premesso che:

    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche a dettare disposizioni in materia di energia;

    l'Italia soffre la dipendenza energetica da Paesi come la Russia, primo fornitore di gas per il nostro Paese;

    l'Italia sconta scelte politiche che, nel corso degli ultimi decenni, non hanno portato allo sviluppo di un piano energetico nazionale che avesse quale obbiettivo l'autosufficienza energetica o almeno una minore dipendenza dall'estero sul fronte dell'approvvigionamento, cui il Governo in carica, pur nella difficile congiuntura economica in conseguenza del conflitto, sta cercando di porre rimedio in un quadro che resta di emergenza;

    tra gli ultimi provvedimenti adottati, si segnala il decreto-legge 10 marzo 2022, n. 11, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

    l'articolo 9 del citato decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17 detta disposizioni volte a semplificare l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici. In particolare la nuova norma prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, non sia più subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ad accezione degli impianti che ricadono in aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali;

    l'applicazione della citata norma, atta a semplificare l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, si scontra, spesso, con le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei piani paesaggistici adottati da amministrazioni locali e regionali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a chiarire che la disposizione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17, contenente disposizioni atte a semplificare l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, supera eventuali disposizioni in senso contrario contenute negli strumenti urbanistici e nei piani paesaggistici adottati da amministrazioni locali e regionali, nonché a chiedere a dette amministrazioni di aggiornare i propri strumenti urbanistici e piani paesaggistici al fine di adeguarli alla nuova disciplina.
9/3614-A/72. Sandra Savino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1-bis dell'articolo 39 del provvedimento in esame, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ha prorogato al prossimo 30 novembre i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, i versamenti Iva, i versamenti delle imposte sui redditi, nonché i versamenti delle trattenute operate in qualità di sostituto di imposta, prevedendone il versamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre;

    quello dello sport è uno tra i settori che economicamente ha subito i maggiori danni prima dalle ripercussioni negative prodotte dalla pandemia da COVID-19 ed ora dall'aumento dei costi energetici,

impegna il Governo

a continuare a sostenere il settore dello sport italiano prevedendo un'ulteriore misura di proroga dei versamenti a favore di federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in occasione della prossima legge di bilancio per l'anno 2022.
9/3614-A/73. Pella, Barelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1-bis dell'articolo 39 del provvedimento in esame, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ha prorogato al prossimo 30 novembre i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, i versamenti Iva, i versamenti delle imposte sui redditi, nonché i versamenti delle trattenute operate in qualità di sostituto di imposta, prevedendone il versamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre;

    quello dello sport è uno tra i settori che economicamente ha subito i maggiori danni prima dalle ripercussioni negative prodotte dalla pandemia da COVID-19 ed ora dall'aumento dei costi energetici,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a continuare a sostenere il settore dello sport italiano prevedendo un'ulteriore misura di proroga dei versamenti a favore di federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in occasione della prossima legge di bilancio per l'anno 2022.
9/3614-A/73. (Testo modificato nel corso della seduta)Pella, Barelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34-bis del provvedimento in esame, novellando l'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, ha previsto che le offerte congrue previste dall'istituto del reddito di cittadinanza possano essere proposte ai percettori del beneficio direttamente dai datori di lavoro privati;

    tale disposizione, come dimostrato dal parere favorevole espresso dal governo agli emendamenti che ne proponevano l'inserimento nel decreto-legge in esame e il voto ampiamente maggioritario a favore dei medesimi, ha come finalità quella di rendere più efficiente il ricollocamento al lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza;

    le modalità attuative della norma sono state demandate da un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

ad adottare nei termini previsti il decreto attuativo del comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019.
9/3614-A/74. Zangrillo, Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito dell'assegnazione delle frequenze 5G tramite procedura di gara svolta nell'anno 2018 gli operatori assegnatari debbono versare una rata di circa 4,8 miliardi di euro complessivi entro il 30 settembre 2022;

    lo scenario economico, rispetto a quello del 2018, è profondamente mutato a seguito delle conseguenze prodotte prima dalla pandemia da COVID-19 e da ultimo dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina;

    il versamento in un'unica soluzione della rata prevista per il 2022 potrebbe incidere in maniera fortemente negativa sulla capacità economica degli operatori assegnatari delle frequenze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una rateizzazione pluriennale dalla rata prevista per l'anno 2022 con l'applicazione di una maggiorazione percentuale annua sugli importi previsti a titolo di compensazione.
9/3614-A/75. D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso degli anni è stato fortemente incoraggiata, con provvedimenti vari, la scelta di puntare sul metano da autotrazione, quale fonte di energia ecologica ed a basso costo;

    a partire dal mese di settembre 2021 si è assistito, come è noto ad un aumento esponenziale del costo del metano da autotrazione, letteralmente raddoppiato, come del resto quello per altri scopi, industriali e civili, passando da circa 0,8 euro al Kg fino ai recenti picchi di circa 1,8 euro al kg;

    nel periodo relativo al primo trimestre 2022 non sono state previste specifiche agevolazioni fisciali per l'utilizzo iperestensivo del metano;

    a mero titolo esemplificativo, tale situazione, con evidente aumento dei costi, sta incidendo anche sui bilanci delle tante società municipalizzate che hanno scelto di investire, nella cornice di cui sopra, sul metano da autotrazione per garantire il servizio pubblico essenziale di TPL,

impegna il Governo

a riconoscere, nel primo provvedimento utile, una estensione delle agevolazioni fiscali, inserendo il codice ATECO 49 31 00 nell'elenco allegato al decreto ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, ricomprendendolo quindi nelle agevolazioni fiscali previste o a valutare l'opportunità di riconoscere sgravi fiscali ulteriori per le aziende che utilizzando il metano per svolgere servizi pubblici essenziali.
9/3614-A/76. Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso degli anni è stato fortemente incoraggiata, con provvedimenti vari, la scelta di puntare sul metano da autotrazione, quale fonte di energia ecologica ed a basso costo;

    a partire dal mese di settembre 2021 si è assistito, come è noto ad un aumento esponenziale del costo del metano da autotrazione, letteralmente raddoppiato, come del resto quello per altri scopi, industriali e civili, passando da circa 0,8 euro al Kg fino ai recenti picchi di circa 1,8 euro al kg;

    nel periodo relativo al primo trimestre 2022 non sono state previste specifiche agevolazioni fisciali per l'utilizzo iperestensivo del metano;

    a mero titolo esemplificativo, tale situazione, con evidente aumento dei costi, sta incidendo anche sui bilanci delle tante società municipalizzate che hanno scelto di investire, nella cornice di cui sopra, sul metano da autotrazione per garantire il servizio pubblico essenziale di TPL,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a riconoscere, nel primo provvedimento utile, una estensione delle agevolazioni fiscali, inserendo il codice ATECO 49 31 00 nell'elenco allegato al decreto ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, ricomprendendolo quindi nelle agevolazioni fiscali previste o a valutare l'opportunità di riconoscere sgravi fiscali ulteriori per le aziende che utilizzando il metano per svolgere servizi pubblici essenziali.
9/3614-A/76. (Testo modificato nel corso della seduta)Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, reca disposizioni urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

    l'indennità una tantum di 200 euro è pensata per ridurre l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia per una serie di categorie (lavoratori, pensionati, percettori di Reddito di Cittadinanza) e nella gran parte dei casi assolve a questa funzione. Tuttavia i requisiti per il diritto e le modalità di richiesta e percezione presentano alcune criticità;

    in particolare, l'articolo 31 individua i beneficiari dell'indennità nei lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 hanno beneficiato, anche solo per un mese, dello sgravio contributivo dello 0.8 per cento introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, legge n. 234 del 2021). La misura è erogata una sola volta (anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro) tramite il datore di lavoro, con la mensilità di luglio 2022;

    alcuni lavoratori con una retribuzione lorda mensile inferiore a 2.692 euro mensili, e quindi potenzialmente destinatari della misura, nel corso dei primi 4 mesi dell'anno potrebbero aver percepito una indennità INPS in luogo della retribuzione (ad esempio: in congedo straordinario, o in malattia con indennità completamente pagata da INPS senza integrazione a carico del datore, in congedo di maternità-parentale senza integrazione);

    inoltre, ci sono lavoratori che nei primi 4 mesi dell'anno sono stati collocati in ammortizzatore sociale a zero ore con pagamento diretto dell'integrazione salariale tramite Inps o anticipazione della stessa da parte del datore di lavoro;

    molti part time ciclici verticali, infine, sospendono la propria attività lavorativa nel corso del mese di giugno 2022, per esempio gli addetti ai servizi mensa e pulizie in ambito scolastico. Tali lavoratori hanno la retribuzione erogata nel mese di luglio, ma è riferita alle competenze di giugno,

impegna il Governo

  a prevedere, con il primo provvedimento utile:

   che il diritto alla una tantum, in assenza della contribuzione a carico del lavoratore e quindi della relativa decontribuzione dello 0,8 per cento, sia previsto in presenza di una qualsiasi retribuzione lorda mensile inferiore a 2.692 euro mensili;

   che i lavoratori che nei primi quattro mesi dell'anno sono stati collocati in ammortizzatore sociale a zero ore abbiano diritto all'indennità e conseguentemente indicare il soggetto erogatore, INPS o datore di lavoro, nel caso in cui a luglio continuasse ad insistere l'ammortizzatore sociale;

   la possibilità di pagamento della indennità una tantum tramite tutte le erogazioni del mese di luglio, ricomprendendo in esse anche quelle relative alle competenze di giugno 2022 con pagamento differito al mese successivo.
9/3614-A/77. Fassina, Ziello, Berardini, Baratto, Biancofiore, Borghese, De Girolamo, Parisse, Piccolo, Rizzone, Scanu, Tasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, reca disposizioni urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

    l'indennità una tantum di 200 euro è pensata per ridurre l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia per una serie di categorie (lavoratori, pensionati, percettori di Reddito di Cittadinanza) e nella gran parte dei casi assolve a questa funzione. Tuttavia i requisiti per il diritto e le modalità di richiesta e percezione presentano alcune criticità;

    in particolare, l'articolo 31 individua i beneficiari dell'indennità nei lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 hanno beneficiato, anche solo per un mese, dello sgravio contributivo dello 0.8 per cento introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, legge n. 234 del 2021). La misura è erogata una sola volta (anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro) tramite il datore di lavoro, con la mensilità di luglio 2022;

    alcuni lavoratori con una retribuzione lorda mensile inferiore a 2.692 euro mensili, e quindi potenzialmente destinatari della misura, nel corso dei primi 4 mesi dell'anno potrebbero aver percepito una indennità INPS in luogo della retribuzione (ad esempio: in congedo straordinario, o in malattia con indennità completamente pagata da INPS senza integrazione a carico del datore, in congedo di maternità-parentale senza integrazione);

    inoltre, ci sono lavoratori che nei primi 4 mesi dell'anno sono stati collocati in ammortizzatore sociale a zero ore con pagamento diretto dell'integrazione salariale tramite Inps o anticipazione della stessa da parte del datore di lavoro;

    molti part time ciclici verticali, infine, sospendono la propria attività lavorativa nel corso del mese di giugno 2022, per esempio gli addetti ai servizi mensa e pulizie in ambito scolastico. Tali lavoratori hanno la retribuzione erogata nel mese di luglio, ma è riferita alle competenze di giugno,

impegna il Governo

  compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, con il primo provvedimento utile:

   che il diritto alla una tantum, in assenza della contribuzione a carico del lavoratore e quindi della relativa decontribuzione dello 0,8 per cento, sia previsto in presenza di una qualsiasi retribuzione lorda mensile inferiore a 2.692 euro mensili;

   che i lavoratori che nei primi quattro mesi dell'anno sono stati collocati in ammortizzatore sociale a zero ore abbiano diritto all'indennità e conseguentemente indicare il soggetto erogatore, INPS o datore di lavoro, nel caso in cui a luglio continuasse ad insistere l'ammortizzatore sociale;

   la possibilità di pagamento della indennità una tantum tramite tutte le erogazioni del mese di luglio, ricomprendendo in esse anche quelle relative alle competenze di giugno 2022 con pagamento differito al mese successivo.
9/3614-A/77. (Testo modificato nel corso della seduta)Fassina, Ziello, Berardini, Baratto, Biancofiore, Borghese, De Girolamo, Parisse, Piccolo, Rizzone, Scanu, Tasso.


   La Camera,

   premesso che:

    con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 64 del 13 agosto 2021 è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 500 unità di personale non dirigenziale, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico e ingegneristico-gestionale, da destinare al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alle strutture delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza deputate all'attuazione del Piano di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

    per gli oneri derivanti dall'assunzione dei funzionari in argomento è stata autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sul bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

    la formula del contratto a tempo determinato e la conseguente incertezza sul futuro di tali rapporti di lavoro stanno spingendo numerosi dipendenti, già formati, a rassegnare le proprie dimissioni dall'impiego nel momento in cui trovano un'occupazione più stabile, anche in ragione della concomitanza con l'espletamento di numerose procedure concorsuali a tempo indeterminato per l'accesso ai ruoli di diverse amministrazioni, con conseguente sostituzione dei dimissionari con altri funzionari da formare ex novo, mediante lo scorrimento delle graduatorie finali di merito (tre delle quali ormai esaurite);

    tale fenomeno sta creando notevoli difficoltà alle amministrazioni destinatarie del citato personale, le quali non solo non sono ancora riuscite a coprire integralmente i 500 posti banditi, ma sono costrette ad affrontare un continuo avvicendamento di funzionari che pregiudica il buon andamento dell'azione amministrativa e la funzionalità delle strutture interessate;

    il Ministro Franco ha rappresentato questa problematica nel corso dell'audizione sullo stato di attuazione del PNRR dinanzi alle Commissioni parlamentari congiunte 5a, 6a, 14a del Senato della Repubblica e V, VI e XIV della Camera dei deputati del 23 febbraio 2022, imputando l'elevato numero di rinunce e differimenti della presa di servizio alla scarsa attrattività di un contratto a tempo determinato, alle difficoltà a trovare una sistemazione logistica adeguata a Roma ed alle opportunità di lavoro offerte da aziende o altre istituzioni, più convenienti in termini di stabilità e remunerazione e suggerendo di individuare dei correttivi finalizzati a rendere più attrattive queste posizioni;

    questa tendenza sembra destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi a causa della conclusione di diverse procedure concorsuali pubbliche per posizioni a tempo indeterminato nella seconda parte di quest'anno; – i funzionari in questione svolgono un ruolo cruciale per la realizzazione, nei tempi previsti, degli interventi del PNRR e per il soddisfacente conseguimento dei connessi target e milestone, condizione necessaria per l'erogazione delle rate semestrali da parte dell'Unione europea;

    le numerose dimissioni dei funzionari, dovute principalmente alla precarietà di queste posizioni lavorative, mettono a repentaglio la realizzazione degli interventi previsti dal Piano e il rispetto degli impegni assunti con le istituzioni europee;

    da organi di stampa si è appreso che nei giorni scorsi il Governo intendesse riformulare l'emendamento 14,071 al provvedimento in discussione al fine di prevedere un meccanismo di stabilizzazione dei predetti funzionari;

    l'emendamento, tuttavia, non risulta essere stato effettivamente riformulato e nel testo licenziato dalle Commissioni riunite V e VI non vi è traccia di una analoga previsione;

    stabilizzando il predetto personale si assicurerebbe la necessaria continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano di titolarità delle amministrazioni centrali,

impegna il Governo

ad introdurre, nel prossimo provvedimento utile, un meccanismo che preveda la stabilizzazione in tempi certi dei suddetti funzionari PNRR nei ruoli delle amministrazioni di appartenenza, allo scopo di arginare la dispersione delle risorse acquisite e prevenire i connessi rischi per la realizzazione degli interventi del Piano e il conseguimento dei relativi target e milestone alle scadenze previste.
9/3614-A/78. Faro.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame disciplina tra l'altro la cessione del credito dei bonus fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Con le modifiche apportate in commissione si è stabilito che alle banche e agli intermediari finanziari, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti e che tale cessione è possibile anche per le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

    tali disposizioni sono state adottate per sbloccare i crediti incagliati che sono costituiti, per la gran parte da lavori anticipati da parte delle imprese, le quali confidavano sul legittimo affidamento di poter cedere il credito acquisito alle banche e che ora invece rischiano gravi ripercussioni dal punto di vista finanziario se la situazione non dovesse sbloccarsi;

    il 26 maggio scorso il ministero dell'economia ha comunicato che risultavano in quel momento giacenti nei cassetti fiscali 5,1 miliardi di euro di crediti ceduti. L'entità maggiore bloccata risultava essere quella derivante dalla prima cessione e dallo sconto in fattura;

    il sistema di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico è stato modificato ben 16 volte nel corso degli ultimi due anni. In particolare, per l'articolo 121, relativo all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si contano 11 modifiche rispetto al testo originario;

    non sono mai stati oggetto di modifica invece i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 sui controlli in materia di illecita fruizione del credito d'imposta e delle successive cessioni, nei quali si prevede che l'amministrazione finanziaria dispone controlli sulla legittimità di tali crediti ai sensi dell'articolo 31 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (accessi, ispezioni, verifiche, invito al contribuente a fornire documenti, utilizzo della Guardia di finanza per le ispezioni);

    il comma 4 precisa che «I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto», mentre il comma 6 prevede che per il recupero dell'importo, «in presenza di concorso nella violazione», sussiste anche «la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei successivi cessionari»;

    il 23 giugno 2022 l'Agenzia delle entrate (ADE) ha diramato la circolare 23/E nella quale si esplicita il contenuto della norma che regola la responsabilità del cessionario ribadendo che questa riguarda le «ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione». Tale responsabilità va individuata con riferimento agli elementi di ogni singola istruttoria;

    e inoltre «che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale»;

    il 24 giugno l'ABI ha diramato una propria circolare nel quale riepilogando le disposizioni su esposte, chiarisce ai propri associati che «la verifica circa la responsabilità in solido del singolo cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali..., deve essere particolarmente elevato e qualificato.»;

    sul tema della responsabilità in solido la Circolare n. 180/E del 1998 dell'Agenzia delle Entrate delimita il concetto di concorso colposo nella violazione: insufficiente attenzione o di Inadeguata organizzazione rispetto ai doveri imposti dalla legge fiscale; atteggiamenti o decisioni avventate; insufficiente conoscenza degli obblighi dovuta a un difetto di diligenza;

    è indubbio che vi sia stata assoluta diligenza da parte del cessionario se questo ha acquisito tutti i documenti e fatto eseguire tutti i controlli indicati dall'Agenzia delle Entrate per i controlli delle detrazioni. Tuttavia è altrettanto indubbio che in un prossimo futuro in presenza di illeciti altrui, i verificatori richiederanno ai cedenti la prova che, al tempo, non fossero nelle condizioni di individuare gli illeciti. In difetto di questa attività, scatterà la responsabilità solidale;

    giova ricordare che con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, l'ADE ha esplicitato che la presenza del credito d'imposta sulla Piattaforma dell'Agenzia delle Entrate non Implica in alcun caso il riconoscimento della sua esistenza e dell'effettiva spettanza della detrazione da cui lo stesso trae origine,

impegna il Governo:

   a chiarire i contenuti delle circolari ADE n. 16/E del 29 novembre 2021 e 23/E del 23 giugno 2022, alla luce di quanto esposto in premessa, tenendo conto degli effetti che interpretazioni e modalità applicative non corrette possono avere sul mercato delle cessioni del credito legato ai bonus edilizi e sulla massa di 5 miliardi di crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese;

   a chiarire che il cessionario che acquista un credito da bonus edilizio da una banca non dovrà ripetere l'attività di due diligence già esperita dall'istituto di credito con diligenza qualificata;

   a favorire la riapertura del mercato delle cessioni dei crediti d'imposta a promuovendo la stipula di uno specifico accordo tra Governo, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto a garantire la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e a individuare il perimetro in cui va delimitata l'affidabilità dei cedenti.
9/3614-A/79. Mazzetti, Foti, Terzoni, Gentile, Giacometto, Porchietto, Martino, Cattaneo, D'Attis, Squeri, Nevi, Caon, Palmieri, Pittalis, Marrocco, Torromino, Sessa, Casciello, Bagnasco, Rosso, Rostan, Cassinelli, Butti, Rachele Silvestri, Rospi, Trancassini.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge in esame, all'articolo 22, rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese, elevandola per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale;

   considerato che: la pandemia da COVID-19 ha impresso un'accelerazione nei consumi sui mercati digitali e al tempo stesso ha posto chiaramente in evidenza le logiche del mercato globale per cui una quantità di beni prodotti in Italia vengono spesso imitati fraudolentemente su altri mercati internazionali;

    l'OCSE ha dimostrato che l'Italia è il terzo Paese su scala mondiale ad essere maggiormente colpito dalla contraffazione, ciò significa danni per 32 miliardi carico delle imprese per le sole violazioni dei marchi, con un effetto sulla competitività e sulle entrate fiscali che per questi motivi sono diminuite di 10.3 miliardi con oltre 88.000 posti di lavoro persi in Italia;

    un recente studio realizzato da INDICAM e ANCMA ha evidenziato che il 25 per cento delle inserzioni presenti sui principali marketplace elettronici sono illecite, con punte che sfiorano il 40 per cento nel caso dei portali del far-east. Lo stesso studio dimostra che l'utilizzo di strumenti di brand protection professionali da parte delle aziende riduce fino ad azzerare la presenza di copie sul web,

impegna il Governo

a riconoscere, nel primo provvedimento utile, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portati online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima.
9/3614-A/80. Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    il disegno di legge in esame, all'articolo 22, rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese, elevandola per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale;

   considerato che: la pandemia da COVID-19 ha impresso un'accelerazione nei consumi sui mercati digitali e al tempo stesso ha posto chiaramente in evidenza le logiche del mercato globale per cui una quantità di beni prodotti in Italia vengono spesso imitati fraudolentemente su altri mercati internazionali;

    l'OCSE ha dimostrato che l'Italia è il terzo Paese su scala mondiale ad essere maggiormente colpito dalla contraffazione, ciò significa danni per 32 miliardi carico delle imprese per le sole violazioni dei marchi, con un effetto sulla competitività e sulle entrate fiscali che per questi motivi sono diminuite di 10.3 miliardi con oltre 88.000 posti di lavoro persi in Italia;

    un recente studio realizzato da INDICAM e ANCMA ha evidenziato che il 25 per cento delle inserzioni presenti sui principali marketplace elettronici sono illecite, con punte che sfiorano il 40 per cento nel caso dei portali del far-east. Lo stesso studio dimostra che l'utilizzo di strumenti di brand protection professionali da parte delle aziende riduce fino ad azzerare la presenza di copie sul web,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di riconoscere, nel primo provvedimento utile, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portati online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima.
9/3614-A/80. (Testo modificato nel corso della seduta)Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene all'articolo 32 disposizioni in materia di riconoscimento di una indennità una tantum in favore di pensionati e altre categorie di soggetti;

    sarebbe necessario estendere il sostegno anche al personale precario della scuola, con contratti con scadenza a giugno 2022, che a luglio non sarà percettore di stipendio, né a giugno di indennità di disoccupazione, non rientrando così nelle categorie di beneficiari individuati dell'articolo 32,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, mediante successivi provvedimenti, nei limiti delle risorse disponibili, ad estendere l'indennità prevista dal menzionato articolo 32, su domanda, anche ai soggetti titolari di incarichi temporanei con contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 15 ovvero al 30 giugno 2022, in qualità di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
9/3614-A/81. Del Sesto, Casa.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    il caro energia non è un elemento temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato anche da molti analisti i quali sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; ne consegue, che il caro bollette potrebbe indebolire la ripresa economica post COVID, oltre che ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo, mettendo in estrema difficoltà famiglie, aziende, liberi professionisti e giovani imprenditori;

    gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto, a un canone ridotto rispetto a quello di mercato, a cittadini che si trovano in una situazione di disagio economico; infatti, il canone d'affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è commisurato alle caratteristiche dell'abitazione e alla condizione economica del nucleo familiare;

    occorre pertanto incentivare e agevolare le modalità di erogazione del bonus gas nel caso di forniture centralizzate che prevalentemente servono alloggi di edilizia residenziale pubblica, in cui si concentrano storicamente molti utenti deboli; inoltre, un'eventuale misura in tal senso avrebbe il duplice scopo di semplificare, da un lato, le modalità a carico di tali utenti e dall'altro di evitare che il bonus sociale vada a sovrapporsi ad analoghe misure di sostegno che, per esempio, gli ex IACP erogano a favore di utenti deboli per il pagamento delle spese condominiali, senza che ve ne sia consapevolezza,

impegna il Governo

a prevedere, nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o di enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, che i bonus sociali di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, vengano riconosciuti all'ente cui sono intestate le utenze, che provvede a contabilizzarli a credito del cittadino.
9/3614-A/82. Tarantino.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    il caro energia non è un elemento temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato anche da molti analisti i quali sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; ne consegue, che il caro bollette potrebbe indebolire la ripresa economica post COVID, oltre che ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo, mettendo in estrema difficoltà famiglie, aziende, liberi professionisti e giovani imprenditori;

    gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto, a un canone ridotto rispetto a quello di mercato, a cittadini che si trovano in una situazione di disagio economico; infatti, il canone d'affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è commisurato alle caratteristiche dell'abitazione e alla condizione economica del nucleo familiare;

    occorre pertanto incentivare e agevolare le modalità di erogazione del bonus gas nel caso di forniture centralizzate che prevalentemente servono alloggi di edilizia residenziale pubblica, in cui si concentrano storicamente molti utenti deboli; inoltre, un'eventuale misura in tal senso avrebbe il duplice scopo di semplificare, da un lato, le modalità a carico di tali utenti e dall'altro di evitare che il bonus sociale vada a sovrapporsi ad analoghe misure di sostegno che, per esempio, gli ex IACP erogano a favore di utenti deboli per il pagamento delle spese condominiali, senza che ve ne sia consapevolezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o di enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, che i bonus sociali di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, vengano riconosciuti all'ente cui sono intestate le utenze, che provvede a contabilizzarli a credito del cittadino.
9/3614-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta)Tarantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, reca «misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (3614);

    il testo normativo individua processi di contenimento dei prezzi energetici per consumatori ed imprese, misure per la decarbonizzazione ed altre connesse alla capacità strategica nazionale, ed inducono quindi ad insistere per ulteriori modifiche normative capaci di risolvere, almeno medio tempore, una questione ben delineata. Tale situazione, in particolare la sicurezza degli approvvigionamenti e la necessità di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti proprie disponibili nel territorio nazionale, è ben evidenziata dal documento conclusivo intitolato «Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica» adottato il 13 gennaio 2022 dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, nonché dal trend dei costi energetici che si sta delineando con assoluta chiarezza in questi ultimi mesi;

    la necessità di contenere l'incremento dei costi energetici passa anche per scelte di assetto di medio-lungo periodo per il settore della produzione di energia da fonte geotermica, altrimenti in progressiva fase di decremento in ragione delle incertezze del quadro regolatorio e della intrinseca caratteristica della risorsa che necessita di sistematici interventi di coltivazione, e dei relativi investimenti, per rimanere almeno costante in termini di produzione elettrica. L'energia elettrica prodotta da quella fonte contribuisce al bilancio elettrico nazionale per oltre il 2,5 per cento del totale, ed ha a suo favore di essere già «in produzione» ed esclusivamente italiana, in quanto legata a monopolio naturale collegato ad infrastrutture dichiarate strategiche ai sensi di legge poiché, per parte rilevante, le infrastrutture di coltivazione sono qualificate come attivo di rilevanza strategica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180 in combinato disposto con le altre norme citate in premessa. Caratteristica tipica dell'energia elettrica da geotermia è la costanza produttiva ossia la capacità di produrre senza periodi peak/off-peak per un tempo totale di produzione che si aggira intorno al 90/95 per cento del tempo totale, quindi con funzione di stabilizzazione delle fluttuazioni della rete elettrica e della produzione da fonti incostanti e con capacità di riserva analoga a quella degli invasi idroelettrici;

    con un adeguato piano di investimenti, nel medio periodo, il geotermico potrebbe agevolmente raggiungere, e forse anche superare, la soglia del 5 per cento circa della produzione elettrica nazionale. Tale produzione di energia elettrica può quindi essere configurata come uno strumento di «calmiere» del prezzo generale dell'energia, in quanto contribuisce fattivamente a ridurre le necessità di importazione della risorsa elettrica, da qualunque fonte essa sia generata, dall'estero e pertanto incide come freno sistemico all'incremento del prezzo medio-lungo periodo del settore della produzione di energia da fonte geotermica altrimenti in progressiva fase di decremento in ragione delle incertezze del quadro regolatorio e della intrinseca caratteristica della risorsa che necessita di sistematici interventi di coltivazione, e dei relativi investimenti, per rimanere almeno costante in termini di produzione elettrica;

    con il decreto legislativo n. 22 del 2010 si autorizzavano le Regioni (in sostanza solo Regione Toscana) ad operare un riallineamento della scadenza delle concessioni ad alta entalpia geotermica in essere, a quella definitiva prevista appunto per il 31 dicembre 2024. La volontà di procedere ad una liberalizzazione delle concessioni di coltivazione dell'alta entalpia con assegnazione tramite procedure ad evidenza pubblica appare scarsamente conciliabile con le condizioni tecnico-scientifiche ed ingegneristiche indispensabili e con quelle geologiche degli unici due reservoir geotermici ad alta entalpia davvero coltivabili e coltivati in Italia. Pur non volendo pretendere una gestione della risorsa ad alta entalpia esclusivamente da parte di un soggetto pubblico, rilevi il fatto che l'unico soggetto avente competenze alla coltivazione ed unico soggetto allo stato dell'arte capace di realizzare l'interesse primario alla produzione di energia elettrica da quella fonte è Enel. Una prova indiretta di questa affermazione, la si rinviene nel fatto che dopo oltre dodici anni dalla piena liberalizzazione della risorsa geotermica avvenuta col decreto legislativo n. 22 del 2010 non ci siano esempi di impianti geotermici per produzione di energia elettrica non gestiti da Enel in tutta Italia;

    da segnalare come il novellato di cui all'articolo 6 del decreto in esame veda i nuovi commi da 2-bis a 2-septies che, tra le altre, prevede l'istituzione di un tavolo paritetico con regioni ed enti locali per aggiornare la normativa in materia di geotermia. Tale previsione lascia intravedere tempistiche incerte sui tempi e modi di intervento rispetto alla durata dei rapporti concessori;

    al di là, quindi, del positivo ampliamento dei poteri di Governo sugli assetti societari nelle attività di coltivazione di risorse geotermiche, si rende necessario costruire un orizzonte temporale di sfruttamento da parte del soggetto concessionario utile ad evitare gravi situazioni di impasse degli investimenti che comporterebbe danni diretti ai campi geotermici già in coltivazione (a partire addirittura dal breve/medio periodo), con riduzione progressiva della produzione elettrica e con diminuzione della capacità/stabilità della produzione;

    pare indispensabile intervenire sul testo del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nel suo articolo 7 che reca «allineamento delle concessioni di coltivazione» ed in particolare, sulla durata delle concessioni di cui al comma 1 del medesimo articolo al fine di confermare in capo al concessionario originario un orizzonte temporale utile a concretizzare piani di investimento pluriennali programmati unitamente agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo. Appare infine opportuno che tali obiettivi debbano dispiegarsi sulla scorta di linee guida da adottarsi d'intesa con gli Enti locali interessati e sulla base di regolamentazione da emanarsi previamente da parte delle Regioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire ad ulteriore supporto del settore geotermico, e precisamente, con un prolungamento degli attuali titoli di coltivazione esistenti per un tempo commisurato ai termini per gli ammortamenti effettivi degli investimenti del piano industriale definito e concordato con Regione Toscana ed Enti Locali interessati.
9/3614-A/83. Potenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, reca «misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (3614);

    il testo normativo individua processi di contenimento dei prezzi energetici per consumatori ed imprese, misure per la decarbonizzazione ed altre connesse alla capacità strategica nazionale, ed inducono quindi ad insistere per ulteriori modifiche normative capaci di risolvere, almeno medio tempore, una questione ben delineata. Tale situazione, in particolare la sicurezza degli approvvigionamenti e la necessità di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti proprie disponibili nel territorio nazionale, è ben evidenziata dal documento conclusivo intitolato «Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica» adottato il 13 gennaio 2022 dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, nonché dal trend dei costi energetici che si sta delineando con assoluta chiarezza in questi ultimi mesi;

    la necessità di contenere l'incremento dei costi energetici passa anche per scelte di assetto di medio-lungo periodo per il settore della produzione di energia da fonte geotermica, altrimenti in progressiva fase di decremento in ragione delle incertezze del quadro regolatorio e della intrinseca caratteristica della risorsa che necessita di sistematici interventi di coltivazione, e dei relativi investimenti, per rimanere almeno costante in termini di produzione elettrica. L'energia elettrica prodotta da quella fonte contribuisce al bilancio elettrico nazionale per oltre il 2,5 per cento del totale, ed ha a suo favore di essere già «in produzione» ed esclusivamente italiana, in quanto legata a monopolio naturale collegato ad infrastrutture dichiarate strategiche ai sensi di legge poiché, per parte rilevante, le infrastrutture di coltivazione sono qualificate come attivo di rilevanza strategica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180 in combinato disposto con le altre norme citate in premessa. Caratteristica tipica dell'energia elettrica da geotermia è la costanza produttiva ossia la capacità di produrre senza periodi peak/off-peak per un tempo totale di produzione che si aggira intorno al 90/95 per cento del tempo totale, quindi con funzione di stabilizzazione delle fluttuazioni della rete elettrica e della produzione da fonti incostanti e con capacità di riserva analoga a quella degli invasi idroelettrici;

    con un adeguato piano di investimenti, nel medio periodo, il geotermico potrebbe agevolmente raggiungere, e forse anche superare, la soglia del 5 per cento circa della produzione elettrica nazionale. Tale produzione di energia elettrica può quindi essere configurata come uno strumento di «calmiere» del prezzo generale dell'energia, in quanto contribuisce fattivamente a ridurre le necessità di importazione della risorsa elettrica, da qualunque fonte essa sia generata, dall'estero e pertanto incide come freno sistemico all'incremento del prezzo medio-lungo periodo del settore della produzione di energia da fonte geotermica altrimenti in progressiva fase di decremento in ragione delle incertezze del quadro regolatorio e della intrinseca caratteristica della risorsa che necessita di sistematici interventi di coltivazione, e dei relativi investimenti, per rimanere almeno costante in termini di produzione elettrica;

    con il decreto legislativo n. 22 del 2010 si autorizzavano le Regioni (in sostanza solo Regione Toscana) ad operare un riallineamento della scadenza delle concessioni ad alta entalpia geotermica in essere, a quella definitiva prevista appunto per il 31 dicembre 2024. La volontà di procedere ad una liberalizzazione delle concessioni di coltivazione dell'alta entalpia con assegnazione tramite procedure ad evidenza pubblica appare scarsamente conciliabile con le condizioni tecnico-scientifiche ed ingegneristiche indispensabili e con quelle geologiche degli unici due reservoir geotermici ad alta entalpia davvero coltivabili e coltivati in Italia. Pur non volendo pretendere una gestione della risorsa ad alta entalpia esclusivamente da parte di un soggetto pubblico, rilevi il fatto che l'unico soggetto avente competenze alla coltivazione ed unico soggetto allo stato dell'arte capace di realizzare l'interesse primario alla produzione di energia elettrica da quella fonte è Enel. Una prova indiretta di questa affermazione, la si rinviene nel fatto che dopo oltre dodici anni dalla piena liberalizzazione della risorsa geotermica avvenuta col decreto legislativo n. 22 del 2010 non ci siano esempi di impianti geotermici per produzione di energia elettrica non gestiti da Enel in tutta Italia;

    da segnalare come il novellato di cui all'articolo 6 del decreto in esame veda i nuovi commi da 2-bis a 2-septies che, tra le altre, prevede l'istituzione di un tavolo paritetico con regioni ed enti locali per aggiornare la normativa in materia di geotermia. Tale previsione lascia intravedere tempistiche incerte sui tempi e modi di intervento rispetto alla durata dei rapporti concessori;

    al di là, quindi, del positivo ampliamento dei poteri di Governo sugli assetti societari nelle attività di coltivazione di risorse geotermiche, si rende necessario costruire un orizzonte temporale di sfruttamento da parte del soggetto concessionario utile ad evitare gravi situazioni di impasse degli investimenti che comporterebbe danni diretti ai campi geotermici già in coltivazione (a partire addirittura dal breve/medio periodo), con riduzione progressiva della produzione elettrica e con diminuzione della capacità/stabilità della produzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire ad ulteriore supporto del settore geotermico, eventualmente anche con un prolungamento degli attuali titoli di coltivazione esistenti per un tempo commisurato ai termini per gli ammortamenti effettivi degli investimenti del piano industriale definito e concordato con Regione Toscana ed Enti Locali interessati.
9/3614-A/83. (Testo modificato nel corso della seduta)Potenti.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame mette in campo una serie di interventi per il contenimento dei costi energetici;

    l'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare;

    l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario;

    a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 66 del 2014 per gli imprenditori agricoli in regime di prevalenza è stato introdotto un nuovo sistema di prelievo fiscale relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, stabilendo in ogni caso l'esclusione della «quota incentivo» della tariffa omnicomprensiva dal nuovo regime di tassazione;

    l'assenza di una specifica disciplina relativa alle modalità di scorporo della quota incentivo, non soggetta a tassazione, ha dato luogo a innumerevoli contenziosi;

    al fine di favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive,

impegna il Governo

ad adottare gli atti necessari affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa omnicomprensiva, la quale non è soggetta a tassazione.
9/3614-A/84. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Romanò.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame mette in campo una serie di interventi per il contenimento dei costi energetici;

    l'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare;

    l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario;

    a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 66 del 2014 per gli imprenditori agricoli in regime di prevalenza è stato introdotto un nuovo sistema di prelievo fiscale relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, stabilendo in ogni caso l'esclusione della «quota incentivo» della tariffa omnicomprensiva dal nuovo regime di tassazione;

    l'assenza di una specifica disciplina relativa alle modalità di scorporo della quota incentivo, non soggetta a tassazione, ha dato luogo a innumerevoli contenziosi;

    al fine di favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli atti necessari affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa omnicomprensiva, la quale non è soggetta a tassazione.
9/3614-A/84. (Testo modificato nel corso della seduta)Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Romanò.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    l'articolo 3-bis, del provvedimento all'esame, proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca;

    il suddetto articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, introduceva un credito di imposta a favore a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;

    il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

    l'articolo 3-bis del decreto-legge all'esame si è reso necessario al fine di fornire un supporto al settore della pesca, il quale è stato fortemente colpito dagli effetti del caro carburanti causato dalle tensioni internazionali ed in particolar modo dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante;

    il settore ittico infatti, già provato duramente dagli effetti della pandemia, si trova oggi a dover fronteggiare il nuovo ostacolo dell'aumento del gasolio agricolo che impatta pesantemente sui bilanci delle imprese, dove la voce «carburante», che prima incideva per il 40 per cento, ora supera il 70 per cento;

    ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti anche sulle imprese agricole, anche alla luce dell'ulteriore sforzo produttivo a cui le stesse sono chiamate per il prostrarsi della guerra,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti ad estendere a tutto l'anno 2022 il beneficio di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività.
9/3614-A/85. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Romanò.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    l'articolo 3-bis, del provvedimento all'esame, proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca;

    il suddetto articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, introduceva un credito di imposta a favore a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;

    il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

    l'articolo 3-bis del decreto-legge all'esame si è reso necessario al fine di fornire un supporto al settore della pesca, il quale è stato fortemente colpito dagli effetti del caro carburanti causato dalle tensioni internazionali ed in particolar modo dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante;

    il settore ittico infatti, già provato duramente dagli effetti della pandemia, si trova oggi a dover fronteggiare il nuovo ostacolo dell'aumento del gasolio agricolo che impatta pesantemente sui bilanci delle imprese, dove la voce «carburante», che prima incideva per il 40 per cento, ora supera il 70 per cento;

    ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti anche sulle imprese agricole, anche alla luce dell'ulteriore sforzo produttivo a cui le stesse sono chiamate per il prostrarsi della guerra,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti ad estendere a tutto l'anno 2022 il beneficio di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività.
9/3614-A/85. (Testo modificato nel corso della seduta)Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Romanò.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    l'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare;

    il decreto del MiPAAF 25 marzo 2022 fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura «Parco Agrisolare», a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR che saranno assegnate ai progetti nel periodo 2022-2024, e che si concretizza quale contributo per il settore agricoltura per investimenti in impianti fotovoltaici da installare su edifici e fabbricati a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale;

    il decreto ministeriale stabilisce che per le imprese agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare; il limite è ristretto quindi ai soli consumi elettrici e non al fabbisogno complessivo dell'impresa;

    la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale, un limite che rischia di rivelarsi un boomerang anche per il raggiungimento degli obiettivi di spesa. Gli interventi devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp;

    questa misura, che appartiene alle iniziative di rilancio del paese inserite nelle 6 missioni PNRR, riguarda l'obiettivo di contribuire a dare impulso a una compiuta transizione ecologica, in questo caso aumentando la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale soluzione ha assunto un ruolo strategico tanto più ora, quando il conflitto Russia-Ucraina ha evidenziato la necessità di procedere verso un'autonomia energetica e di materie prime per non essere soggetti a restrizioni e speculazioni sui prezzi e il limite dell'autoconsumo riduce le potenzialità della misura; per questo è importante utilizzare tutte le superfici che un'azienda ha a disposizione;

    c'è una forte aspettativa e grande interesse da parte delle imprese agricole su questa misura perché i contributi potranno coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell'eternit e amianto sui tetti (ove presente), migliorando la coibentazione e l'aerazione;

    al momento non ci sono aggiornamenti in merito alla tempistica con cui si procederà all'emanazione del relativo bando di assegnazione delle risorse. A tal proposito, ricordiamo che come disposto dall'articolo 13 del medesimo decreto, gli aiuti delle tabelle 1A (produzione agricola primaria) e 2A (trasformazione di prodotti agricoli) entreranno in vigore solo successivamente all'approvazione formale della misura da parte della Commissione europea; approvazione che non è ancora pervenuta,

impegna il Governo

a interloquire con la Commissione europea, e di conseguenza a modificare il decreto ministeriale del 25 marzo 2022 al fine di superare la deroga dal vincolo dell'autoconsumo come elemento fondante richiesto per l'accesso all'incentivo per l'istallazione di pannelli fotovoltaici da parte delle aziende agricole.
9/3614-A/86. Gastaldi, Loss, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Manzato, Romanò.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    l'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare;

    il decreto del MiPAAF 25 marzo 2022 fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura «Parco Agrisolare», a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR che saranno assegnate ai progetti nel periodo 2022-2024, e che si concretizza quale contributo per il settore agricoltura per investimenti in impianti fotovoltaici da installare su edifici e fabbricati a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale;

    il decreto ministeriale stabilisce che per le imprese agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare; il limite è ristretto quindi ai soli consumi elettrici e non al fabbisogno complessivo dell'impresa;

    la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale, un limite che rischia di rivelarsi un boomerang anche per il raggiungimento degli obiettivi di spesa. Gli interventi devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp;

    questa misura, che appartiene alle iniziative di rilancio del paese inserite nelle 6 missioni PNRR, riguarda l'obiettivo di contribuire a dare impulso a una compiuta transizione ecologica, in questo caso aumentando la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale soluzione ha assunto un ruolo strategico tanto più ora, quando il conflitto Russia-Ucraina ha evidenziato la necessità di procedere verso un'autonomia energetica e di materie prime per non essere soggetti a restrizioni e speculazioni sui prezzi e il limite dell'autoconsumo riduce le potenzialità della misura; per questo è importante utilizzare tutte le superfici che un'azienda ha a disposizione;

    c'è una forte aspettativa e grande interesse da parte delle imprese agricole su questa misura perché i contributi potranno coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell'eternit e amianto sui tetti (ove presente), migliorando la coibentazione e l'aerazione;

    al momento non ci sono aggiornamenti in merito alla tempistica con cui si procederà all'emanazione del relativo bando di assegnazione delle risorse. A tal proposito, ricordiamo che come disposto dall'articolo 13 del medesimo decreto, gli aiuti delle tabelle 1A (produzione agricola primaria) e 2A (trasformazione di prodotti agricoli) entreranno in vigore solo successivamente all'approvazione formale della misura da parte della Commissione europea; approvazione che non è ancora pervenuta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di interloquire con la Commissione europea, e di conseguenza a modificare il decreto ministeriale del 25 marzo 2022 al fine di superare la deroga dal vincolo dell'autoconsumo come elemento fondante richiesto per l'accesso all'incentivo per l'istallazione di pannelli fotovoltaici da parte delle aziende agricole.
9/3614-A/86. (Testo modificato nel corso della seduta)Gastaldi, Loss, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Manzato, Romanò.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    l'articolo 53 – attraverso una novella – autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia;

    il comma 2-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, attuino le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/60510;

    il medesimo comma 2-bis, dispone inoltre che il Commissario, per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, si avvalga delle risorse «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2022;

    a gennaio, il prezzo dell'acciaio è aumentato del +54 per cento rispetto ai livelli pre COVID. In ragione dell'incremento del prezzo dell'acciaio, occorrerebbe incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, che non appare più adeguata al raggiungimento delle finalità previste dal decreto-legge n. 4 del 2022,

impegna il Governo

ad incrementare, nel prossimo provvedimento utile, anche di natura economica, la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio, a realizzare le finalità previste dal decreto-legge n. 4 del 2022.
9/3614-A/87. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Romanò.


   La Camera,

   esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   premesso che:

    l'articolo 53 – attraverso una novella – autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia;

    il comma 2-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, attuino le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/60510;

    il medesimo comma 2-bis, dispone inoltre che il Commissario, per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, si avvalga delle risorse «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2022;

    a gennaio, il prezzo dell'acciaio è aumentato del +54 per cento rispetto ai livelli pre COVID. In ragione dell'incremento del prezzo dell'acciaio, occorrerebbe incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, che non appare più adeguata al raggiungimento delle finalità previste dal decreto-legge n. 4 del 2022,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad incrementare, nel prossimo provvedimento utile, anche di natura economica, la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio, a realizzare le finalità previste dal decreto-legge n. 4 del 2022.
9/3614-A/87. (Testo modificato nel corso della seduta)Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Romanò.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    agli articoli 19 e 20 si interviene, in particolare, per rafforzare il settore agricolo ed agroalimentare, attraverso rispettivamente il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché attraverso l'estensione delle garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici; ricordato che nelle prime due settimane di conflitto, secondo i dati riportati dalle Analisi e statistiche energetiche e minerarie del Ministero della transizione ecologica (MiTE) – Direzione generale infrastrutture e sicurezza (https://dgsaie.mise.gov.it/) il costo del carburante è aumentato del 42 per cento, con effetti facilmente intuibili sulla tenuta delle imprese in termini economici e finanziari;

    ritenuto che, al fine di dare ulteriore sostegno a tutto il comparto, sarebbe auspicabile inserire delle semplificazioni burocratiche, ancorché finanziarie e fiscali, per le imprese agricole e della pesca e dell'acquacoltura;

    considerata inoltre l'importanza di disporre di immediata liquidità per le imprese agricole e della pesca e dell'acquacoltura, fondamentale per fronteggiare la crisi prodotta dal perdurare dell'emergenza pandemica tuttora in atto e dall'incremento dei costi energetici e di produzione in genere prodotti dal conflitto russo-ucraino, e ritenuto che i contributi economici erogati da parte della Pubblica Amministrazione giocano un ruolo centrale; valutato quindi importante, in tale contesto, semplificare la gestione del documento unico di regolarità contributiva al fine di non impedire da parte della Pubblica Amministrazione l'ammissibilità delle istanze di contributo anche per quelle imprese che non risultano momentaneamente in regola con il versamento dei contributi in favore degli enti previdenziali ed assistenziali,

impegna il Governo

  a valutare la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, e senza cancellazione dell'eventuale debito, del valore preclusivo del documento unico di regolarità contributiva per quelle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e della pesca e dell'acquacoltura che non risultano in regola con il versamento dei contributi in favore degli enti previdenziali ed assistenziali, prevedendo che il mancato rilascio del suddetto certificato non impedisca da parte della Pubblica Amministrazione l'ammissibilità delle istanze di contributo finalizzate a sostenere le imprese che stanno subendo ancora gli effetti perduranti della pandemia cui si stanno aggiungendo quelli altrettanto gravi prodotti dalla crisi ucraina.
9/3614-A/88. Cadeddu.


   La Camera,

   premesso che:

    con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 64 del 13 agosto 2021 è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 500 unità di personale non dirigenziale, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico e ingegneristico-gestionale, da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alle strutture delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza deputate all'attuazione del Piano di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

    per gli oneri derivanti dall'assunzione dei funzionari in argomento è stata autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sul bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

    la formula del contratto a tempo determinato e la conseguente incertezza sul futuro di tali rapporti di lavoro stanno spingendo numerosi dipendenti, già formati, a rassegnare le proprie dimissioni dall'impiego nel momento in cui trovano un'occupazione più stabile, anche in ragione della concomitanza con l'espletamento di numerose procedure concorsuali a tempo indeterminato per l'accesso ai ruoli di diverse amministrazioni, con conseguente sostituzione dei dimissionari con altri funzionari da formare ex novo, mediante lo scorrimento delle graduatorie finali di merito (tre delle quali ormai esaurite);

    tale fenomeno sta creando notevoli difficoltà alle amministrazioni destinatarie del citato personale, le quali non solo non sono ancora riuscite a coprire integralmente i 500 posti banditi, ma sono costrette ad affrontare un continuo avvicendamento di funzionari che pregiudica il buon andamento dell'azione amministrativa e la funzionalità delle strutture interessate;

    il Ministro Franco ha rappresentato questa problematica nel corso dell'audizione sullo stato di attuazione del PNRR dinanzi alle Commissioni parlamentari congiunte 5a, 6a, 14a del Senato della Repubblica e V, VI e XIV della Camera dei deputati del 23 febbraio 2022, imputando l'elevato numero di rinunce e differimenti della presa di servizio alla scarsa attrattività di un contratto a tempo determinato, alle difficoltà a trovare una sistemazione logistica adeguata a Roma ed alle opportunità di lavoro offerte da aziende o altre istituzioni, più convenienti in termini di stabilità e remunerazione e suggerendo di individuare dei correttivi finalizzati a rendere più attrattive queste posizioni;

    questa tendenza sembra destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi a causa della conclusione di diverse procedure concorsuali pubbliche per posizioni a tempo indeterminato nella seconda parte di quest'anno;

    i funzionari in questione svolgono un ruolo cruciale per la realizzazione, nei tempi previsti, degli interventi del PNRR e per il soddisfacente conseguimento dei connessi target e milestone, condizione necessaria per l'erogazione delle rate semestrali da parte dell'Unione europea;

    le numerose dimissioni dei funzionari, dovute principalmente alla precarietà di queste posizioni lavorative, mettono a repentaglio la realizzazione degli interventi previsti dal Piano e il rispetto degli impegni assunti con le istituzioni europee;

    da organi di stampa si è appreso che nei giorni scorsi il Governo intendesse riformulare l'emendamento 14.071 al provvedimento in discussione al fine di prevedere un meccanismo di stabilizzazione dei predetti funzionari;

    l'emendamento, tuttavia, non risulta essere stato effettivamente riformulato e nel testo licenziato dalle Commissioni riunite V e VI non vi è traccia di una analoga previsione;

    stabilizzando il predetto personale si assicurerebbe la necessaria continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano di titolarità delle amministrazioni centrali,

impegna il Governo

ad introdurre, nel prossimo provvedimento utile, un meccanismo che preveda la stabilizzazione in tempi certi dei suddetti funzionari PNRR nei ruoli delle amministrazioni di appartenenza, allo scopo di arginare la dispersione delle risorse acquisite e prevenire i connessi rischi per la realizzazione degli interventi del Piano e il conseguimento dei relativi target e milestone alle scadenze previste.
9/3614-A/89. Marco Di Maio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede il riconoscimento nel mese di luglio 2022 di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore, tra gli altri, dei lavoratori dipendenti, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

    il comma 9 dell'articolo 32 prevede che anche i percettori di NASpI nel mese di giugno 2022 abbiano diritto a un'indennità una tantum di pari importo;

    il personale assunto a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2022 non ricade dunque in nessuna delle due categorie sopra richiamate in quanto a giugno non percepiva ancora la NASpI, essendo ancora sotto contratto, e a luglio non percepisce più alcuno stipendio;

    vi è una categoria particolarmente colpita da questo evidente paradosso, ovvero quella dei lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno, che è, come universalmente noto, una tipologia di contratto molto diffusa nel settore per le sue peculiarità, tanto che, secondo stime sindacali, per il 2022 ha riguardato 150.000 soggetti,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile l'erogazione del contributo di cui in premessa anche ai soggetti ivi richiamati, con particolare ma non esclusiva attenzione al personale della scuola.
9/3614-A/90. Toccafondi, Frate, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede il riconoscimento nel mese di luglio 2022 di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore, tra gli altri, dei lavoratori dipendenti, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

    il comma 9 dell'articolo 32 prevede che anche i percettori di NASpI nel mese di giugno 2022 abbiano diritto a un'indennità una tantum di pari importo;

    il personale assunto a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2022 non ricade dunque in nessuna delle due categorie sopra richiamate in quanto a giugno non percepiva ancora la NASpI, essendo ancora sotto contratto, e a luglio non percepisce più alcuno stipendio;

    vi è una categoria particolarmente colpita da questo evidente paradosso, ovvero quella dei lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno, che è, come universalmente noto, una tipologia di contratto molto diffusa nel settore per le sue peculiarità, tanto che, secondo stime sindacali, per il 2022 ha riguardato 150.000 soggetti,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere nel primo provvedimento utile l'erogazione del contributo di cui in premessa anche ai soggetti ivi richiamati, con particolare ma non esclusiva attenzione al personale della scuola.
9/3614-A/90. (Testo modificato nel corso della seduta)Toccafondi, Frate, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 37 del provvedimento in esame tratta di locazioni immobiliari;

    purtroppo si registrano sempre più casi di occupazione abusiva di alloggi, spesso perpetrati con violenza ed inganno, a danno dei legittimi proprietari, come riportato anche da trasmissioni televisive a rilevanza nazionale e altri media;

    il dato è particolarmente allarmante sia per le conseguenze sul tessuto economico, sia, soprattutto, perché spesso le vittime sono persone anziane, malate o in altra condizione di particolare disagio socio economico;

    frequentemente i disonesti e i delinquenti che occupano gli immobili vi restano per un tempo molto lungo e quando li lasciano i legittimi proprietari devono far fronte a danni, spesso ingenti, e constatare il furto degli oggetti preziosi ivi custoditi;

    la legge 15 luglio 2009, n. 94, ha attenuato le conseguenze penali del reato di violazione di domicilio che ha fatto pensare ad un affievolimento del reato e dell'interesse a perseguirlo, alimentando un pericoloso «senso d'impunità» che sembra caratterizzare l'animus di coloro che commettono questo reato;

    detta riforma ha dunque reso più difficile per le forze dell'ordine e la magistratura opporsi efficacemente al fenomeno,

impegna il Governo

a prevedere forme di ristoro economico a chi abbia subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, aumentando al contempo l'efficacia della normativa vigente consentendo nei casi più gravi l'arresto obbligatorio del reo e la restituzione immediata dell'immobile all'avente diritto e l'arresto facoltativo nelle ipotesi più lievi, attraverso la modifica dell'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) e degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (arresto in flagranza).
9/3614-A/91. Anzaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 37 del provvedimento in esame tratta di locazioni immobiliari;

    purtroppo si registrano sempre più casi di occupazione abusiva di alloggi, spesso perpetrati con violenza ed inganno, a danno dei legittimi proprietari, come riportato anche da trasmissioni televisive a rilevanza nazionale e altri media;

    il dato è particolarmente allarmante sia per le conseguenze sul tessuto economico, sia, soprattutto, perché spesso le vittime sono persone anziane, malate o in altra condizione di particolare disagio socio economico;

    frequentemente i disonesti e i delinquenti che occupano gli immobili vi restano per un tempo molto lungo e quando li lasciano i legittimi proprietari devono far fronte a danni, spesso ingenti, e constatare il furto degli oggetti preziosi ivi custoditi;

    la legge 15 luglio 2009, n. 94, ha attenuato le conseguenze penali del reato di violazione di domicilio che ha fatto pensare ad un affievolimento del reato e dell'interesse a perseguirlo, alimentando un pericoloso «senso d'impunità» che sembra caratterizzare l'animus di coloro che commettono questo reato;

    detta riforma ha dunque reso più difficile per le forze dell'ordine e la magistratura opporsi efficacemente al fenomeno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme di ristoro economico a chi abbia subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, aumentando al contempo l'efficacia della normativa vigente consentendo nei casi più gravi l'arresto obbligatorio del reo e la restituzione immediata dell'immobile all'avente diritto e l'arresto facoltativo nelle ipotesi più lievi, attraverso la modifica dell'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) e degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (arresto in flagranza).
9/3614-A/91. (Testo modificato nel corso della seduta)Anzaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    il recente periodo siccitoso, che dura ormai da mesi ha seriamente compromesso la funzionalità e l'utilizzo dei nostri bacini e delle riserve nazionali;

    la situazione appare critica da settimane, con una piovosità che si attesta, in termini quantitativi ad oltre 40-50 per cento in meno quest'anno rispetto alle medie degli ultimi anni;

    anche in termini di precipitazioni nevose, queste sono state fino al 70 per cento in meno rispetto alla media e vi fiumi come il Po che hanno una portata fino all'80 per cento in meno;

    mentre la situazione generale è di carenza di risorsa idrica, in alcune aree diventa impattante sulla produzione agricola, ittica, e perfino dell'energia elettrica;

    secondo la relazione dell'AEA (Agenzia europea dell'ambiente), lo stress idrico è in aumento in tutte le regioni ed inoltre il cambiamento climatico provocherà un aumento della gravità e della frequenza delle siccità in futuro, esacerbando lo stress idrico, soprattutto nei mesi estivi;

    secondo la professoressa Jacqueline McGlade, direttore esecutivo dell'AEA, sarà necessario quanto prima diminuire la domanda e ridurre al minimo la quantità di acqua che estraiamo aumentando l'efficienza del suo uso;

    alla luce delle considerazioni sopra riportate parrebbe assai utile la messa in opera sul territorio nazionale di cisterne di raccolta acque piovane per abitazioni e palazzi, da utilizzare per uso irriguo dei relativi giardini e per le altre attività quali lavaggi o uso industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in un prossimo provvedimento legislativo, di individuare strumenti atti ad incentivare la messa in opera su tutto il territorio nazionale di cisterne di raccolta di acque piovane, eventualmente asservite da pompe di distribuzione, al fine di incentivare l'economia circolare e il riutilizzo delle acque provenienti da precipitazioni.
9/3614-A/92. Vitiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in fase di conversione tratta diffusamente della grave crisi energetica europea e nazionale derivante dal conflitto Russo-Ucraino e definisce una serie di procedure di semplificazione per l'approvvigionamento energetico e la realizzazione di impianti per la produzione di energia e biocarburanti;

    il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, prevedeva una serie di misure ed incentivi per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di produzione di biometano e altri biocarburanti;

    a seguito dell'emanazione del citato decreto Ministeriale, una serie di aziende, ma anche di enti pubblici, attivavano procedure e consistenti investimenti per ottenere impianti all'avanguardia che, per quanto riguardava e riguarda gli enti locali, spesso avrebbero consentito di chiudere il ciclo dei rifiuti, garantendo anche la produzione di carburanti biologici sul loro territorio;

    il regime di incentivazione applicabile agli impianti di produzione di biometano, di cui al citato decreto ministeriale del 2 marzo 2018, si applica anche ai nuovi impianti e agli impianti esistenti convertiti alla produzione di biometano, purché la data di entrata in esercizio o di conversione sia successiva alla sua entrata in vigore e non sia successiva al 31 dicembre 2022;

    tuttavia, in considerazione della complessità e delle tempistiche dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione o conversione ed entrata in esercizio di tali impianti di produzione, che sono stati ulteriormente e gravemente rallentati dalle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi in corso e dei ritardi connessi con l'emergenza sanitaria, rischiano di vanificare una enorme quantità di investimenti e di aprire un cospicuo numero di contenziosi, in considerazione del fatto che alcune autorizzazioni e valutazioni di impatto ambientale sono state rilasciate e che molte di queste attività, come già accennato, sono state oggetto di procedura ad evidenza pubblica e che, relativamente ad esse, spesso, è perfino stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice;

    risulta cristallino che, ove vi siano stati cospicui investimenti dopo la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 marzo 2018, siano stati rilasciati, autorizzazioni e valutazioni di impatto ambientale, oppure qualora siano state esplicate procedure ad evidenza pubblica e siano stati sottoscritti i relativi contratti con le amministrazioni aggiudicatrici, che, ove si continuasse ad applicare a tali casi la disciplina di cui al decreto ministeriale del 2018, non si opererebbe alcun allargamento della platea, in quanto sarebbero impianti che avrebbero già diritto a tale disciplina ma che non possono entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2022 a seguito dei rallentamenti anche dovuti a due anni di pandemia di cui oltre sei mesi di quasi esclusivo lockdown;

    a seguito delle considerazioni fin qui poste risulta evidente come l'eventuale applicazione a questo ristretto numero di casi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, costituirebbe una novella di puro carattere formale e amministrativo, nulla innovando rispetto alla platea e insuscettibile di alterare la valutazione già espressa con decisione europea e tale da non configurare una modifica di un aiuto che era già esistente e rivolto alla medesima platea di soggetti i quali, pur volendo completare il programma di entrata in esercizio e accedere al programma di aiuti previsto, ne sono stati impossibilitati per eventi non dipendenti dalla loro volontà;

    infatti, da una eventuale estensione temporale e soltanto a favore di tale ristretto numero di soggetti, non deriva alcuna modifica dei criteri, alcun incremento del numero dei beneficiari, alcuna proroga del regime, poiché la durata massima del periodo di fruizione è comunque fissata in 10 anni dall'entrata in esercizio;

    al contrario, il mancato adeguamento del termine per quei soggetti i quali si trovino in un'avanzata fase dell'iter autorizzativo o, ancor peggio, in avanzata fase dell'iter di procedure di gara ad evidenza pubblica, costituirebbe una palese violazione del principio del «legittimo affidamento», anche aprendo una fase di contenziosi che, in ogni caso, a prescindere dall'esito, impedendo certamente la realizzazione degli impianti, metterà a serio rischio gli obiettivi energetici e ambientali che sarebbe invece necessario confermare e superare soprattutto in considerazione della particolare contingenza nella quale l'Italia si trova,

impegna il Governo:

   a prevedere disposizioni che consentano, in considerazione della complessità e delle tempistiche dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione o conversione ed entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano, ulteriormente rallentati dalle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi in corso e dei ritardi connessi con l'emergenza sanitaria, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, anche ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia soltanto stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, a condizione che le opere degli impianti di produzione di biometano, come definiti dall'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, siano ultimate entro il 31 dicembre 2023 e ne sia stata data comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

   a prevedere, altresì, che sia consentita, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, ai progetti per la realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano che siano stati oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice e a condizione che le opere degli impianti di produzione di biometano, come definiti dall'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, siano ultimate entro il termine previsto dall'Allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologia n. 396 del 28 settembre 2021 per il completamento degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, e ne sia data comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
9/3614-A/93. Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in fase di conversione tratta diffusamente della grave crisi energetica europea e nazionale derivante dal conflitto Russo-Ucraino e definisce una serie di procedure di semplificazione per l'approvvigionamento energetico e la realizzazione di impianti per la produzione di energia e biocarburanti;

    il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, prevedeva una serie di misure ed incentivi per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di produzione di biometano e altri biocarburanti;

    a seguito dell'emanazione del citato decreto Ministeriale, una serie di aziende, ma anche di enti pubblici, attivavano procedure e consistenti investimenti per ottenere impianti all'avanguardia che, per quanto riguardava e riguarda gli enti locali, spesso avrebbero consentito di chiudere il ciclo dei rifiuti, garantendo anche la produzione di carburanti biologici sul loro territorio;

    il regime di incentivazione applicabile agli impianti di produzione di biometano, di cui al citato decreto ministeriale del 2 marzo 2018, si applica anche ai nuovi impianti e agli impianti esistenti convertiti alla produzione di biometano, purché la data di entrata in esercizio o di conversione sia successiva alla sua entrata in vigore e non sia successiva al 31 dicembre 2022;

    tuttavia, in considerazione della complessità e delle tempistiche dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione o conversione ed entrata in esercizio di tali impianti di produzione, che sono stati ulteriormente e gravemente rallentati dalle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi in corso e dei ritardi connessi con l'emergenza sanitaria, rischiano di vanificare una enorme quantità di investimenti e di aprire un cospicuo numero di contenziosi, in considerazione del fatto che alcune autorizzazioni e valutazioni di impatto ambientale sono state rilasciate e che molte di queste attività, come già accennato, sono state oggetto di procedura ad evidenza pubblica e che, relativamente ad esse, spesso, è perfino stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice;

    risulta cristallino che, ove vi siano stati cospicui investimenti dopo la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 marzo 2018, siano stati rilasciati, autorizzazioni e valutazioni di impatto ambientale, oppure qualora siano state esplicate procedure ad evidenza pubblica e siano stati sottoscritti i relativi contratti con le amministrazioni aggiudicatrici, che, ove si continuasse ad applicare a tali casi la disciplina di cui al decreto ministeriale del 2018, non si opererebbe alcun allargamento della platea, in quanto sarebbero impianti che avrebbero già diritto a tale disciplina ma che non possono entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2022 a seguito dei rallentamenti anche dovuti a due anni di pandemia di cui oltre sei mesi di quasi esclusivo lockdown;

    a seguito delle considerazioni fin qui poste risulta evidente come l'eventuale applicazione a questo ristretto numero di casi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, costituirebbe una novella di puro carattere formale e amministrativo, nulla innovando rispetto alla platea e insuscettibile di alterare la valutazione già espressa con decisione europea e tale da non configurare una modifica di un aiuto che era già esistente e rivolto alla medesima platea di soggetti i quali, pur volendo completare il programma di entrata in esercizio e accedere al programma di aiuti previsto, ne sono stati impossibilitati per eventi non dipendenti dalla loro volontà;

    infatti, da una eventuale estensione temporale e soltanto a favore di tale ristretto numero di soggetti, non deriva alcuna modifica dei criteri, alcun incremento del numero dei beneficiari, alcuna proroga del regime, poiché la durata massima del periodo di fruizione è comunque fissata in 10 anni dall'entrata in esercizio;

    al contrario, il mancato adeguamento del termine per quei soggetti i quali si trovino in un'avanzata fase dell'iter autorizzativo o, ancor peggio, in avanzata fase dell'iter di procedure di gara ad evidenza pubblica, costituirebbe una palese violazione del principio del «legittimo affidamento», anche aprendo una fase di contenziosi che, in ogni caso, a prescindere dall'esito, impedendo certamente la realizzazione degli impianti, metterà a serio rischio gli obiettivi energetici e ambientali che sarebbe invece necessario confermare e superare soprattutto in considerazione della particolare contingenza nella quale l'Italia si trova,

impegna il Governo:

   a introdurre, compatibilmente con la disciplina europea in materia, disposizioni che consentano, in considerazione della complessità e delle tempistiche dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione o conversione ed entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano, ulteriormente rallentati dalle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi in corso e dei ritardi connessi con l'emergenza sanitaria, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, anche ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia soltanto stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, a condizione che le opere degli impianti di produzione di biometano, come definiti dall'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, siano ultimate entro il 31 dicembre 2023 e ne sia stata data comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

   a valutare di prevedere, altresì, che sia consentita, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, ai progetti per la realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano che siano stati oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice e a condizione che le opere degli impianti di produzione di biometano, come definiti dall'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, siano ultimate entro il termine previsto dall'Allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologia n. 396 del 28 settembre 2021 per il completamento degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, e ne sia data comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
9/3614-A/93. (Testo modificato nel corso della seduta)Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 51, comma 6 fornisce una interpretazione autentica relativa alle sedi distaccate della Scuola superiore della magistratura;

    il legislatore aveva a suo tempo disposto la chiusura di numerose sedi insulari distaccate di tribunale, portando ad un aggravio sul piano delle esigenze di economicità, di certezza della pena e di celere definizione delle pendenze;

    tra le conseguenze negative della chiusura, vi sono le possibili ricadute sul piano dei ritardi nella celebrazione delle udienze, se non l'impossibilità di procedere, in considerazione per esempio del fatto che le parti e i testimoni, spesso organi dello Stato, dovrebbero impegnare intere giornate per raggiungere la sede dei tribunali presso la terraferma;

    il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto con l'articolo 10 il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate dei Tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto, Livorno rispettivamente, presso le sedi di Lipari, Ischia e Portoferraio, la cui scadenza è stata successivamente prorogata più volte, l'ultima delle quali con la legge 28 febbraio 2020, n. 8, al 31 dicembre 2022,

impegna il Governo

ad adottare, al fine di scongiurare le ricadute negative quali quelle evidenziate in premessa, tutti i provvedimenti ritenuti idonei per il mantenimento oltre la data attualmente prevista delle sezioni distaccate dei Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Napoli e Livorno nelle sedi, rispettivamente, di Lipari, Ischia e Portoferraio.
9/3614-A/94. Ferri, Vitiello, Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31 del provvedimento in esame prevede il riconoscimento di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, in favore dei lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero contributivo introdotto nella legge di bilancio per il 2022;

    in particolare, la suddetta legge, all'articolo 1, comma 121, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

    per i lavoratori del settore industriale l'indennità di malattia è corrisposta direttamente dal datore di lavoro e, pertanto, contribuisce alla determinazione della retribuzione imponibile, determinando potenzialmente il superamento del tetto di 2.692 euro previsto dalla disposizione di cui sopra e compromettendo così la possibilità di poter beneficiare dell'esonero contributivo e di conseguenza dell'indennità una tantum,

impegna il Governo

al fine di evitare tale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori che percepiscono analoga retribuzione, ad estendere con il primo provvedimento utile l'indennità una tantum pari a 200 euro anche ai lavoratori del settore industriale e altri che si dovessero trovare in analoga situazione.
9/3614-A/95. Frate, Baldini, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31 del provvedimento in esame prevede il riconoscimento di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, in favore dei lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero contributivo introdotto nella legge di bilancio per il 2022;

    in particolare, la suddetta legge, all'articolo 1, comma 121, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

    per i lavoratori del settore industriale l'indennità di malattia è corrisposta direttamente dal datore di lavoro e, pertanto, contribuisce alla determinazione della retribuzione imponibile, determinando potenzialmente il superamento del tetto di 2.692 euro previsto dalla disposizione di cui sopra e compromettendo così la possibilità di poter beneficiare dell'esonero contributivo e di conseguenza dell'indennità una tantum,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di evitare tale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori che percepiscono analoga retribuzione, ad estendere con il primo provvedimento utile l'indennità una tantum pari a 200 euro anche ai lavoratori del settore industriale e altri che si dovessero trovare in analoga situazione.
9/3614-A/95. (Testo modificato nel corso della seduta)Frate, Baldini, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 5-bis dell'articolo 26, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di un milione di euro, per il 2022, per interventi sulla strada statale 36 «del lago di Como e dello Spinga», in relazione all'evento olimpico di Milano-Cortina 2026;

    l'autorizzazione di spesa riguarda il tratto dal km 49+000 al km 49+800 ed è volta a migliorare il progetto attuale del Quarto ponte della Statale 36 accanto al Terzo ponte Alessandro Manzoni in vista delle Olimpiadi invernali 2026;

    sono necessarie tuttavia ulteriori risorse per il completamento dell'opera nei termini prefissati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, nel prossimo provvedimento utile, lo stanziamento attuale per gli interventi di adeguamento sulla strada statale 36 con ulteriori risorse pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022.
9/3614-A/96. Fragomeli.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia gli anziani (oltre 17 milioni di persone) vivono quotidianamente crescenti esigenze finanziarie dovute all'insufficienza delle pensioni a coprire i costi per cure e per l'assistenza sanitaria e domiciliare o per sostenere economicamente i figli in difficoltà per le conseguenze della crisi. Appare quindi ormai inderogabile la necessità di fornire anche a questo segmento della società un supporto pubblico per agevolare l'accesso al credito. In particolare, una ricerca specificatamente dedicata di Fondazione Cariplo (Quaderno 26 del 2017) aveva stimato in circa 1,4 milioni il numero di famiglie con un reddito lordo inferiore ai 20.000 euro annui e con un immobile di proprietà di valore superiore a 200.000 euro che però non risulta fungibile al fine di un incremento della liquidità disponibile. Negli ultimi anni, visti gli impatti della pandemia e delle recenti tensioni che hanno portato ad un incremento dei prezzi, la quantità di famiglie che hanno necessità di un supporto finanziario è certamente aumentato;

    il presente provvedimento reca, al Titolo II misure in materia di politiche sociali, e in particolare, al Capo I, misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini;

    in linea con le disposizioni del provvedimento in esame, le esigenze di supporto alle famiglie potrebbero essere soddisfatte attraverso una più ampia diffusione di misure finanziarie capaci di rendere «liquida», anche parzialmente, la prima casa, come i prestiti ipotecari vitalizi che costituiscono l'unica alternativa alla vendita «irreversibile» della nuda proprietà dell'abitazione dell'anziano, che risulta peraltro una soluzione non assistita da alcuno standard di trasparenza e controllo delle condizioni riservate agli anziani;

    va evidenziato, infatti, che, il prestito ipotecario vitalizio costituisce un finanziamento garantito da un immobile, che consente al proprietario di convertire immediatamente parte del valore dell'immobile in una somma liquida disponibile al fine di soddisfare le esigenze personali o familiari, rimanendo pienamente proprietario e senza che lo stesso sia tenuto a lasciare l'abitazione,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare le difficoltà delle persone anziane nel pagare i servizi alla persona e a mantenere la proprietà della prima casa, aggravate negli ultimi anni pesantemente dal susseguirsi delle crisi economiche, dell'emergenza epidemiologica e del recente rincaro dei prezzi dei beni necessari, ad istituire, nell'ambito del Fondo prima casa, una sezione dedicata alla concessione di una garanzia pubblica per il mantenimento della casa nella terza età, agevolando un fisiologico sviluppo del prestito vitalizio e con esso un'adeguata inclusione finanziaria degli ultrasessantenni, nonché, consentendo al contempo ai sottoscrittori di ottenere condizioni più favorevoli.
9/3614-A/97. Buratti.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia gli anziani (oltre 17 milioni di persone) vivono quotidianamente crescenti esigenze finanziarie dovute all'insufficienza delle pensioni a coprire i costi per cure e per l'assistenza sanitaria e domiciliare o per sostenere economicamente i figli in difficoltà per le conseguenze della crisi. Appare quindi ormai inderogabile la necessità di fornire anche a questo segmento della società un supporto pubblico per agevolare l'accesso al credito. In particolare, una ricerca specificatamente dedicata di Fondazione Cariplo (Quaderno 26 del 2017) aveva stimato in circa 1,4 milioni il numero di famiglie con un reddito lordo inferiore ai 20.000 euro annui e con un immobile di proprietà di valore superiore a 200.000 euro che però non risulta fungibile al fine di un incremento della liquidità disponibile. Negli ultimi anni, visti gli impatti della pandemia e delle recenti tensioni che hanno portato ad un incremento dei prezzi, la quantità di famiglie che hanno necessità di un supporto finanziario è certamente aumentato;

    il presente provvedimento reca, al Titolo II misure in materia di politiche sociali, e in particolare, al Capo I, misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini;

    in linea con le disposizioni del provvedimento in esame, le esigenze di supporto alle famiglie potrebbero essere soddisfatte attraverso una più ampia diffusione di misure finanziarie capaci di rendere «liquida», anche parzialmente, la prima casa, come i prestiti ipotecari vitalizi che costituiscono l'unica alternativa alla vendita «irreversibile» della nuda proprietà dell'abitazione dell'anziano, che risulta peraltro una soluzione non assistita da alcuno standard di trasparenza e controllo delle condizioni riservate agli anziani;

    va evidenziato, infatti, che, il prestito ipotecario vitalizio costituisce un finanziamento garantito da un immobile, che consente al proprietario di convertire immediatamente parte del valore dell'immobile in una somma liquida disponibile al fine di soddisfare le esigenze personali o familiari, rimanendo pienamente proprietario e senza che lo stesso sia tenuto a lasciare l'abitazione,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di fronteggiare le difficoltà delle persone anziane nel pagare i servizi alla persona e a mantenere la proprietà della prima casa, aggravate negli ultimi anni pesantemente dal susseguirsi delle crisi economiche, dell'emergenza epidemiologica e del recente rincaro dei prezzi dei beni necessari, ad istituire, nell'ambito del Fondo prima casa, una sezione dedicata alla concessione di una garanzia pubblica per il mantenimento della casa nella terza età, agevolando un fisiologico sviluppo del prestito vitalizio e con esso un'adeguata inclusione finanziaria degli ultrasessantenni, nonché, consentendo al contempo ai sottoscrittori di ottenere condizioni più favorevoli.
9/3614-A/97. (Testo modificato nel corso della seduta)Buratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, contiene una pluralità di disposizioni che intervengono in diversi ambiti, riconducibili in numerose materie socioeconomiche, che si affiancano agli altrettanti diversi provvedimenti d'urgenza già approvati o in corso di conversione, per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    al riguardo, in base a quanto previsto dagli avvisi dei bandi PNRR di recente pubblicazione, concernenti la missione n. 1 – «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», si evidenzia che i comuni che hanno già ricevuto un finanziamento attraverso fondi pubblici europei o nazionali, non possono ottenere ulteriori finanziamenti, ivi compresi quelli erogati con il PNRR;

    in tale ambito si rileva altresì, come i finanziamenti ricevuti fino ad oggi dagli enti locali, (se rapportati a quelli di stabiliti di recente a livello europeo) com'è noto, non risultano soddisfacenti, atteso che, come denunciato da numerose amministrazioni locali, i costi degli interventi autorizzati con i precedenti finanziamenti rappresentano, in concreto, solo una modesta parte, (spesso la metà) dei costi autorizzati con gli interventi finanziati con il PNRR;

    nonostante i chiarimenti resi dalla Ragioneria dello Stato con la circolare del 31 dicembre 2021 n. 33, (per cui la materia deve ritenersi informata, non al «divieto di cumulo», ma al divieto di «doppio finanziamento», da intendersi quale divieto di superamento con uno o più finanziamenti del 100 per cento del costo dell'intervento) si evidenzia come la situazione complessiva, appare per numerose amministrazioni locali complessa e penalizzante, con riferimento all'esclusione dei finanziamenti del PNRR, le cui decisioni appaiono inique e sproporzionate;

    molte delle amministrazioni locali dichiarano infatti, di essere state escluse dai finanziamenti del PNRR, soltanto per il motivo di essere state beneficiarie di risorse ricevute in precedenza, senza che nei relativi bandi si sia tenuto conto della natura e degli effettivi impatti dei precedenti finanziamenti, minimi rispetto a quelli erogati con il PNRR;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa pertanto la necessità di riconsiderare i criteri e le procedure, relativi all'estensione della partecipazione dei bandi di gara, affinché gli enti locali esclusi, possano aderire anche ai progetti previsti per i finanziamenti del Recovery fund, al fine di rafforzare il processo di modernizzazione e di sviluppo delle comunità territoriali locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare le osservazioni in premessa citate, nel senso di una rivisitazione dei criteri e delle procedure previste, per l'assegnazione dei finanziamenti stabiliti all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di consentire la partecipazione anche per quei comuni esclusi, i quali nonostante siano stati destinatari di pregressi finanziamenti, hanno realizzato, in modo puntuale ed efficace, interventi di minore impatto rispetto a quelli consentiti dagli stanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma ugualmente efficaci ed importanti per l'economia locale.
9/3614-A/98. Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, contiene una pluralità di disposizioni riferibili a molteplici materie e ambiti di competenza, il cui impianto normativo nel corso dell'esame in sede referente, è stato ampiamente arricchito di contenuti, ivi compresa la rifusione nel testo del provvedimento del decreto-legge n. 80 del 2022, attraverso l'approvazione di un emendamento dei relatori;

    il provvedimento in particolare, con riferimento al settore energia, prevede una serie di misure fra le quali, in primo luogo sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, oltre ad altri interventi di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

    in ambito energetico, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevede in particolare agli articoli 8, 14 e 32, una serie di misure di regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia, di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti d'incentivazione settoriali e di modalità di interazione con il sistema energetico, le cui disposizioni richiedono l'emanazione di decreti attuativi dei Ministeri competenti, oltre che un intervento dell'ARERA, necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni indicate dai suesposti articoli;

    la pubblicazione dei predetti attuativi in tempi rapidi, risulta indispensabile e necessaria, al fine di completare le norme indicate in precedenza e renderle effettive, nei confronti delle imprese e le famiglie, i cui interventi in una materia quale l'energia, appaiono quanto mai fondamentali, alla luce dei nuovi scenari geo-economici internazionali, determinati dal conflitto bellico in corso fra l'Ucraina e la Russia, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di energia e clima al 2030 e al 2050,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di emanare in tempi rapidi, i decreti attuativi indicati dagli articoli 8 e 14, nonché ad intervenire nell'ambito delle proprie competenze, nei riguardi dell'ARERA, affinché l'Autorità di regolazione adotti i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 riportato in premessa;

   a realizzare campagne d'informazione e di comunicazione in favore delle comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumo collettivo, valorizzandone sia l'impatto ambientale e sociale, che il ruolo nel processo di acquisizione dell'indipendenza energetica del Paese e dell'Unione europea, (oltre che i vantaggi economici per le famiglie, le imprese e i soggetti che fanno parte delle configurazioni previste dagli articoli 30 e 31 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

   a mettere a disposizione per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, oltre a quanto previsto nell'attuale decreto oggetto di conversione, le superfici e i tetti degli edifici pubblici, che risultano idonei allo scopo, di proprietà o nelle disponibilità di Enti e amministrazioni dello Stato quali, a titolo d'esempio, INAIL e INPS;

   a promuovere infine, azioni analoghe a quelle indicate dalla precedente lettera c) da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9/3614-A/99. Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, contiene una pluralità di disposizioni riferibili a molteplici materie e ambiti di competenza, il cui impianto normativo nel corso dell'esame in sede referente, è stato ampiamente arricchito di contenuti, ivi compresa la rifusione nel testo del provvedimento del decreto-legge n. 80 del 2022, attraverso l'approvazione di un emendamento dei relatori;

    il provvedimento in particolare, con riferimento al settore energia, prevede una serie di misure fra le quali, in primo luogo sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, oltre ad altri interventi di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

    in ambito energetico, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevede in particolare agli articoli 8, 14 e 32, una serie di misure di regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia, di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti d'incentivazione settoriali e di modalità di interazione con il sistema energetico, le cui disposizioni richiedono l'emanazione di decreti attuativi dei Ministeri competenti, oltre che un intervento dell'ARERA, necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni indicate dai suesposti articoli;

    la pubblicazione dei predetti attuativi in tempi rapidi, risulta indispensabile e necessaria, al fine di completare le norme indicate in precedenza e renderle effettive, nei confronti delle imprese e le famiglie, i cui interventi in una materia quale l'energia, appaiono quanto mai fondamentali, alla luce dei nuovi scenari geo-economici internazionali, determinati dal conflitto bellico in corso fra l'Ucraina e la Russia, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di energia e clima al 2030 e al 2050,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di emanare in tempi rapidi, i decreti attuativi indicati dagli articoli 8 e 14, nonché ad intervenire nell'ambito delle proprie competenze, nei riguardi dell'ARERA, affinché l'Autorità di regolazione adotti i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 riportato in premessa;

   a valutare l'opportunità di realizzare campagne d'informazione e di comunicazione in favore delle comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumo collettivo, valorizzandone sia l'impatto ambientale e sociale, che il ruolo nel processo di acquisizione dell'indipendenza energetica del Paese e dell'Unione europea, (oltre che i vantaggi economici per le famiglie, le imprese e i soggetti che fanno parte delle configurazioni previste dagli articoli 30 e 31 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

   a valutare l'opportunità di mettere a disposizione per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, oltre a quanto previsto nell'attuale decreto oggetto di conversione, le superfici e i tetti degli edifici pubblici, che risultano idonei allo scopo, di proprietà o nelle disponibilità di Enti e amministrazioni dello Stato quali, a titolo d'esempio, INAIL e INPS;

   a valutare l'opportunità di promuovere infine, azioni analoghe a quelle indicate dalla precedente lettera c) da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9/3614-A/99. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, contiene una pluralità d'interventi, finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico e produttivo dagli effetti determinati dalla pandemia e successivamente dal conflitto in corso tra l'Ucraina e la Russia;

    il provvedimento d'urgenza in particolare, per quanto concerne le politiche fiscali e finanziarie, prevede una serie di misure agevolative tra le quali si segnalano: l'applicazione dell'aliquota agevolata del 5 per cento, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, (per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas) l'incremento di alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico per gli investimenti in beni strumentali immateriali e per la «formazione 4.0» per le piccole e medie imprese, nonché disposizioni di proroga in materia del cosiddetto superbonus e modifiche alla cessione del credito e norme transitorie;

    al riguardo, si evidenzia che, con riferimento alla normativa prevista in materia del cosiddetto superbonus 110 per cento, sebbene abbia rappresentato una leva economica importante e necessaria per il sistema-Paese, è stata tuttavia caratterizzata nel recente passato, da una serie di decisioni normative contraddittorie e penalizzanti, che hanno determinato incertezza negli operatori del settore, sia dal punto di vista procedurale, sia in particolare con riferimento alla cedibilità del credito di imposta;

    in considerazione delle persistenti difficoltà finanziarie, causate dai ritardi e dalle complicazioni normative sopraggiunte nel corso degli ultimi mesi, si ravvisa pertanto la necessità di consentire alle imprese edili e ai professionisti interessati dalla cessione del credito, di applicare la liquidazione IVA «per cassa», nei casi in cui l'imposta sulle cessioni di beni/prestazioni di servizi diventi esigibile (e pertanto deve essere versata all'erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi per le operazioni relative agli incentivi fiscali previsti dal cosiddetto superbonus 110 per cento;

    la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, in grado di consentire un'opzione valida e necessaria per le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, (unitamente ai soggetti professionisti) è finalizzata in particolare, alla tutela della gestione dei lavori edili stanziati e non versati ancora dagli istituti di credito o dagli enti privati interessati, nonché a preservare un meccanismo normativo prezioso quale quello della monetizzazione dei bonus edilizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nonché con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, a prevedere nel corso del prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una norma ad hoc, volta a consentire alle imprese edili e i professionisti interessati dagli incentivi fiscali previsti dal Superbonus 110 per cento, la possibilità di optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
9/3614-A/100. Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14, del provvedimento in esame introduce norme di proroga del cosiddetto Superbonus 110 per cento, nonché modifiche alla cessione del credito;

    in particolare, la disposizione, come modificata in sede di esame presso le Commissioni congiunte V Bilancio e VI Finanze, interviene sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti diversi dai consumatori, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile, precisando che tale possibilità riguarda anche le cessioni effettuate precedentemente l'entrata in vigore della legge di conversione;

    la modificazione introdotta supera quindi quanto attualmente disposto, «liberando» la cessione del credito, ora non più unicamente in favore dei correntisti della banca ovvero dei correntisti della banca capogruppo, qualificabili come «clienti professionali», bensì possibile nei confronti di tutti i soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti «retail»;

   considerato che:

    la Commissione banche ha avviato un'indagine sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi. «A seguito di numerose segnalazioni ed esposti ricevuti, – si legge in una nota – l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha deliberato di inviare alle principali banche significant nazionali un questionario per verificare l'operatività del sistema bancario italiano. L'indagine conoscitiva avviata riguarda i crediti relativi al Superbonus 110 per cento e ad altri bonus oggetto delle normative che si sono susseguite negli ultimi anni»;

    la disciplina del Superbonus 110 per cento, sebbene stia dando grande slancio al settore edile, pone i committenti, ma anche i professionisti e tutti i soggetti coinvolti, al centro di una serie di verifiche relative, tra l'altro, ai presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali;

    il tema che più desta preoccupazione tra i soggetti coinvolti nel Superbonus 110 per cento è legato ai controlli che verranno predisposti da parte dell'Agenzia dell'Entrate e, di conseguenza, all'accertamento delle responsabilità e degli eventuali danni. A riguardo, si esprime la circolare numero 23 dello scorso 23 giugno dell'Agenzia delle Entrate, con alcuni chiarimenti in merito soprattutto ai profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti, nonché circa il livello di diligenza richiesta che – si legge nella circolare – dipende dalla natura del cessionario;

    l'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) prevede che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni;

    inoltre, il comma 6, dello stesso articolo, stabilisce che tale recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato il cosiddetto sconto in fattura e dei cessionari. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità solidale ex articolo 2055 del codice civile che, in tema di Superbonus, assume caratteri estremamente trasversali che dimostrano quanto i committenti/beneficiari rappresentino, in realtà, l'anello più debole della catena;

    Confartigianato ha denunciato che con «5.175 milioni di euro incagliati nei cassetti fiscali delle imprese – di cui 3.684 milioni (il 71,2 per cento) per il Superbonus e 1.491 milioni (28,8 per cento) per gli altri bonus edilizi – la loro inesigibilità costerebbe la perdita di 46.912 addetti nelle micro e piccole imprese»; sempre Confartigianato che ha poi calcolato l'impatto sull'occupazione nelle costruzioni del blocco della cessione crediti: «si ridurrebbe del 40 per cento l'aumento di occupazione creato nel settore delle costruzioni nell'ultimo anno»;

   valutato che:

    le Procure hanno già sequestrato gran parte dei conti correnti delle società che si sono cedute in modo truffaldino i crediti e, pertanto, dato per scontato che tali società hanno a loro volta ceduto i crediti in cambio di denaro, recuperando le somme sequestrate qualora venga confermata giudizialmente la responsabilità penale di tali soggetti, si troverebbero le risorse economiche al fine di garantire copertura finanziaria a norme di tutela del beneficiario incolpevole,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che per i cessionari di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge di conversione in esame, non si applichi la responsabilità in solido di cui all'articolo 121, comma 6, del medesimo decreto ed altresì che la necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 121, del citato decreto, sia sempre dimostrata, nel caso in cui l'acquirente dagli intermediari finanziari non abbia mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto.
9/3614-A/101. Sut, Fraccaro, Masi, Federico, Torto, Gallo, Currò, Martinciglio, Ziello, Berardini, Pella, Lorenzin, Stumpo, Cataldi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    agli articoli 19 e 20 si interviene, in particolare, per rafforzare il settore agricolo ed agroalimentare, attraverso rispettivamente il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché attraverso l'estensione delle garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici;

    considerato che, queste misure si inseriscono in un quadro più ampio di disposizioni finalizzate ad aumentare la produzione agricola nazionale, a seguito della crisi che ha colpito il settore agricolo in seguito allo scoppio del conflitto russo-ucraino;

    ritenuto che, in questo contesto appare necessario rafforzare anche la forza lavoro nel settore, magari intervenendo sulle norme che limitano la possibilità di lavorare a chi, essendo andato in pensione nel rispetto delle disposizioni di cui di cui all'articolo 14 comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successivi aggiornamenti (quota 100 e 102), non ha ancora compiuto 67 anni, requisito minimo per il pensionamento della legge Fornero;

    valutato che tale intervento avrebbe certamente lo scopo di dare ulteriore sostegno al settore anche in relazione alle diverse deroghe oggi consentite per aumentare la produzione agricola nazionale, quale ad esempio la coltivazione dei terreni seminativi precedentemente messi a riposto, cosiddetto set-aside,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, anche attraverso necessarie modifiche normative, affinché sia consentito ai pensionati con meno di 67 anni di età, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 14 comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successivi aggiornamenti (quota 100 e 102), di lavorare in campo agricolo in qualità di CD o LAP non limitando le proprie prestazioni al lavoro autonomo occasionale.
9/3614-A/102. Pignatone.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    l'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale»;

    il progetto, affidato a Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno «sportello unico» di prossimità situato nel territorio del comune;

    il progetto Polis accelererà la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di un punto di accesso dislocato e sicuro nei territori più difficilmente raggiungibili per la diffusione e la fruibilità dei servizi digitali tra i cittadini superando il digital divide. L'intervento coinvolgerà infatti 4.800 Uffici Postali in 4.764 Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nel 100 per cento delle 72 aree interne del Paese;

    a fronte di un tale, ambizioso, progetto sarebbe necessaria, anche considerando le caratteristiche del nostro Paese, una maggiore focalizzazione dell'intervento sui comuni più piccoli periferici e ultra-periferici, ovvero quelli dove l'accesso ai servizi rappresenta una vera e propria emergenza;

    infatti, se l'obiettivo di Polis è di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in relazione ai piccoli centri urbani e alle aree interne del Paese, è fondamentale partire da chi è più indietro contribuendo a colmare il gap digitale e a garantire un immediato rilancio di questi centri, anche in considerazione del rischio spopolamento,

impegna il Governo

ad intervenire, anche attraverso le necessarie modifiche normative, affinché il progetto Polis dia particolare attenzione ai comuni periferici e ultra periferici al fine di garantire realmente la coesione economica, sociale e territoriale nel Paese e scongiurare così lo spopolamento di tali aree.
9/3614-A/103. Bilotti.


   La Camera,

   premesso che:

    tra principali finalità del provvedimento vi è quella di sostenere – nell'immediato – le imprese, i lavoratori, le famiglie, gli enti territoriali e le altre amministrazioni pubbliche, a fronte dei costi addizionali dovuti ai rialzi dei prezzi delle materie prime e dell'approvvigionamento energetico, nonché a fronte delle ripercussioni economiche negative dovute alla crisi bellica in Ucraina;

    in particolare, l'articolo 14 del provvedimento in esame reca misure relative al cosiddetto Superbonus e modifiche alla cessione del credito, prevedendo una proroga di tre mesi per il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti;

    inoltre, tra le misure del Titolo II, Capo V, vi sono quelle riguardanti la disciplina europea sull'antiriciclaggio e la relativa vigilanza europea affidata all'Autorità bancaria europea (ABE): il comma 1 dell'articolo 50 reca infatti modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, che attua nell'ordinamento nazionale la disciplina sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (normativa antiriciclaggio o Anti-money laundering – AML);

    al fine di promuovere il funzionamento efficiente del quadro dell'Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), la Commissione europea ha proposto l'istituzione di una nuova Autorità antiriciclaggio europea, iniziativa che rientra nel pacchetto di proposte legislative della Commissione europea presentato dalla Commissione il 20 luglio 2021 volte a rafforzare le norme dell'UE in materia;

    data la natura transfrontaliera della criminalità, la nuova autorità dovrebbe apportare un contributo forte e utile alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tra gli altri compiti, contribuirà all'armonizzazione e al coordinamento delle prassi di supervisione nel settore finanziario e in quello non finanziario, alla supervisione diretta dei soggetti finanziari a rischio elevato e transfrontalieri e al coordinamento delle unità di informazione finanziaria;

    oltre all'incremento dei reati correlati al COVID-19, quali frodi, crimini informatici, cattivo incanalamento e sfruttamento dei fondi pubblici e dell'assistenza finanziaria internazionale, sono stati di recente riscontrati nel nostro Paese fenomeni di frode particolarmente rilevanti anche nell'ambito dell'applicazione dei bonus edilizi;

    l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno individuato, secondo quanto dichiarato nell'audizione in Senato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini il 10 febbraio 2022, un ammontare complessivo di crediti di imposta inesistenti sui bonus edilizi e sul bonus locazioni e botteghe per 4,4 miliardi di euro;

    proprio l'applicazione di misure antifrode dovrebbe favorire la corretta circolazione di crediti di imposta, motivo per cui il Governo ed il Parlamento sono prontamente intervenuti al fine di salvaguardare gli interessi dell'erario e dei contribuenti. Allo stesso tempo, è importante garantire il corretto esercizio delle facoltà riconosciute ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali e l'interesse degli operatori al funzionamento del mercato dei crediti, evitando di pregiudicarne la circolazione;

    nel più ampio ambito delle Autorità e delle Agenzie decentrate negli Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ospita, attualmente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), con sede a Parma e la Fondazione europea per la formazione (Etf), con sede a Torino, mentre si riscontra un livello generale di sotto rappresentanza in merito all'assenza, su suolo italiano, di agenzie europee di carattere giuridico e finanziario, nonostante operino nel nostro Paese comunità finanziarie e di alti studi giuridici ed economici di grande rilevanza;

    d'altra parte, l'Italia si presenta oggi come uno Stato membro all'avanguardia, nel contesto europeo, nell'ambito del contrasto ai traffici illeciti di denaro e al riciclaggio, fenomeni in costante crescita e molto allarmanti per le dimensioni e le caratteristiche assunte, oltre ad aver acquisto una consolidata esperienza di investigazione e analisi in questo campo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, nelle opportune sedi istituzionali, nazionali ed europee, tutte le necessarie iniziative di competenza finalizzate a sostenere la designazione dell'Italia quale Paese candidato a sede ospitante dell'istituenda Autorità europea antiriciclaggio e a promuoverne la candidatura in ragione dell'esperienza maturata dal nostro Paese nella lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo domestico ed internazionale, nonché dell'efficacia delle attività delle singole autorità italiane competenti in materia di antiriciclaggio.
9/3614-A/104. Galizia.


   La Camera,

   premesso che:

    tra principali finalità del provvedimento vi è quella di sostenere – nell'immediato – le imprese, i lavoratori, le famiglie, gli enti territoriali e le altre amministrazioni pubbliche, a fronte dei costi addizionali dovuti ai rialzi dei prezzi delle materie prime e dell'approvvigionamento energetico, nonché a fronte delle ripercussioni economiche negative dovute alla crisi bellica in Ucraina;

    in particolare, l'articolo 14 del provvedimento in esame reca misure relative al cosiddetto Superbonus e modifiche alla cessione del credito, prevedendo una proroga di tre mesi per il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti;

    inoltre, tra le misure del Titolo II, Capo V, vi sono quelle riguardanti la disciplina europea sull'antiriciclaggio e la relativa vigilanza europea affidata all'Autorità bancaria europea (ABE): il comma 1 dell'articolo 50 reca infatti modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, che attua nell'ordinamento nazionale la disciplina sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (normativa antiriciclaggio o Anti-money laundering – AML);

    al fine di promuovere il funzionamento efficiente del quadro dell'Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), la Commissione europea ha proposto l'istituzione di una nuova Autorità antiriciclaggio europea, iniziativa che rientra nel pacchetto di proposte legislative della Commissione europea presentato dalla Commissione il 20 luglio 2021 volte a rafforzare le norme dell'UE in materia;

    data la natura transfrontaliera della criminalità, la nuova autorità dovrebbe apportare un contributo forte e utile alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tra gli altri compiti, contribuirà all'armonizzazione e al coordinamento delle prassi di supervisione nel settore finanziario e in quello non finanziario, alla supervisione diretta dei soggetti finanziari a rischio elevato e transfrontalieri e al coordinamento delle unità di informazione finanziaria;

    oltre all'incremento dei reati correlati al COVID-19, quali frodi, crimini informatici, cattivo incanalamento e sfruttamento dei fondi pubblici e dell'assistenza finanziaria internazionale, sono stati di recente riscontrati nel nostro Paese fenomeni di frode particolarmente rilevanti anche nell'ambito dell'applicazione dei bonus edilizi;

    l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno individuato, secondo quanto dichiarato nell'audizione in Senato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini il 10 febbraio 2022, un ammontare complessivo di crediti di imposta inesistenti sui bonus edilizi e sul bonus locazioni e botteghe per 4,4 miliardi di euro;

    proprio l'applicazione di misure antifrode dovrebbe favorire la corretta circolazione di crediti di imposta, motivo per cui il Governo ed il Parlamento sono prontamente intervenuti al fine di salvaguardare gli interessi dell'erario e dei contribuenti. Allo stesso tempo, è importante garantire il corretto esercizio delle facoltà riconosciute ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali e l'interesse degli operatori al funzionamento del mercato dei crediti, evitando di pregiudicarne la circolazione;

    nel più ampio ambito delle Autorità e delle Agenzie decentrate negli Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ospita, attualmente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), con sede a Parma e la Fondazione europea per la formazione (Etf), con sede a Torino, mentre si riscontra un livello generale di sotto rappresentanza in merito all'assenza, su suolo italiano, di agenzie europee di carattere giuridico e finanziario, nonostante operino nel nostro Paese comunità finanziarie e di alti studi giuridici ed economici di grande rilevanza;

    d'altra parte, l'Italia si presenta oggi come uno Stato membro all'avanguardia, nel contesto europeo, nell'ambito del contrasto ai traffici illeciti di denaro e al riciclaggio, fenomeni in costante crescita e molto allarmanti per le dimensioni e le caratteristiche assunte, oltre ad aver acquisto una consolidata esperienza di investigazione e analisi in questo campo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, nelle opportune sedi istituzionali, nazionali ed europee, nel contesto della sua strategia volta ad assicurare un'adeguata presenza degli organismi europei sul territorio nazionale, tutte le necessarie iniziative di competenza finalizzate a sostenere la designazione dell'Italia quale Paese candidato a sede ospitante dell'istituenda Autorità europea antiriciclaggio e a promuoverne la candidatura in ragione dell'esperienza maturata dal nostro Paese nella lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo domestico ed internazionale, nonché dell'efficacia delle attività delle singole autorità italiane competenti in materia di antiriciclaggio.
9/3614-A/104. (Testo modificato nel corso della seduta)Galizia.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni in materia di spesa pubblica e in materia di pubblica amministrazione;

    in particolare, il comma 8 dell'articolo 51 apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

    l'intero periodo di emergenza pandemica ha visto le Forze armate nel loro complesso e le Forze di polizia impegnate in materia di ordine e sicurezza, soccorso alla popolazione utilizzando tutti gli assetti disponibili;

    al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e adeguare il numero di dipendenti delle forze dell'ordine e della polizia penitenziaria in particolare, sarebbe opportuno prevedere di accelerare le assunzioni del predetto personale valutando l'opportunità di avvalersi dello scorrimento delle esistenti graduatorie degli idonei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di autorizzare, con successivi interventi, anche normativi, il processo di assunzione aggiuntiva di personale delle Forze dell'ordine e della polizia penitenziaria, valutando, in particolare, l'opportunità di avvalersi dello scorrimento delle esistenti graduatorie degli idonei al fine di accelerarne il processo di assunzione, garantire il normale turnover del personale ed incrementare l'organico.
9/3614-A/105. Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame interviene con misure finanziarie a sostegno delle sale cinematografiche, in particolare portando la misura del credito d'imposta riconosciuto al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale nonché stanziando 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive;

    la pandemia, com'è noto, ha drammaticamente contribuito alla crisi strutturale del settore anche per la maggiore diffusione che hanno avuto le piattaforme di streaming e per il cambiamento delle abitudini degli utenti;

    il sostegno al comparto deve quindi poter contare su un sistema di regole che tuteli l'esclusività del servizio, si pensi al lasso di tempo che deve trascorrere dalla proiezione dei film italiani e stranieri in sala alla diffusione sulle piattaforme di streaming. Attualmente è previsto, per i soli film italiani che abbiano beneficiato di contributi pubblici, l'obbligo di permanenza in sala per novanta giorni prima della distribuzione sulle piattaforme di streaming,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere a centottanta giorni, per un periodo transitorio pari ad almeno trentasei mesi, le finestre di distribuzione cinema, e di estenderne l'applicazione sia ai film italiani che stranieri anche non beneficiari di finanziamenti pubblici.
9/3614-A/106. Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame interviene con misure finanziarie a sostegno delle sale cinematografiche, in particolare portando la misura del credito d'imposta riconosciuto al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale nonché stanziando 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive;

    la pandemia, com'è noto, ha drammaticamente contribuito alla crisi strutturale del settore anche per la maggiore diffusione che hanno avuto le piattaforme di streaming e per il cambiamento delle abitudini degli utenti;

    il sostegno al comparto deve quindi poter contare su un sistema di regole che tuteli l'esclusività del servizio, si pensi al lasso di tempo che deve trascorrere dalla proiezione dei film italiani e stranieri in sala alla diffusione sulle piattaforme di streaming. Attualmente è previsto, per i soli film italiani che abbiano beneficiato di contributi pubblici, l'obbligo di permanenza in sala per novanta giorni prima della distribuzione sulle piattaforme di streaming,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le finestre di distribuzione cinema, e di estenderne l'applicazione sia ai film italiani che stranieri anche non beneficiari di finanziamenti pubblici.
9/3614-A/106. (Testo modificato nel corso della seduta)Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    quanto alle politiche sociali, il provvedimento in esame prevede, agli articoli 31 e 32, il riconoscimento di una indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

    in particolare, ai fini della erogazione della indennità una tantum, l'articolo 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti, mentre l'articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;

    la platea dei soggetti beneficiari dell'indennità una tantum, secondo fonti INPS, dovrebbe riguardare circa 31,5 milioni di italiani, con un finanziamento di 2,74 miliardi di euro;

    tuttavia, da questa platea attualmente sarebbero esclusi i circa 40 mila medici sottoscrittori di contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;

    considerando che anche i giovani medici specializzandi hanno offerto un contributo determinante nelle fasi più acute di contrasto alla diffusione del Sars-CoV-2, dimostrando di essere una delle colonne portanti del Sistema Sanitario Nazionale, offrendo il proprio contributo nei reparti COVID-19 per l'assistenza e la cura dei malati fin dall'insorgere della pandemia, ma anche offrendo il proprio sostegno alle successive attività della campagna vaccinale;

    la loro apparente esclusione parrebbe dovuta ad un vulnus normativo che non ne consentirebbe l'inquadramento contrattuale alla stregua dei lavoratori, nonostante si tratti di laureati professionisti chiamati a compiere atti medici e attività mediche;

    l'inclusione dei sopracitati medici, unici sanitari che oltretutto non hanno mai beneficiato di bonus relativi all'emergenza sanitaria da COVID-19, costituirebbe un atto dovuto sia come riconoscimento del contributo da essi offerto finora, sia per consentirgli di fronteggiare gli effetti economici della crisi conseguente allo scoppio del conflitto in Ucraina, subiti anche dai giovani professionisti appartenenti a questa categoria;

    inoltre, si ritiene doveroso che venga riconosciuto anche ai medici specializzandi un incentivo economico per il grande lavoro svolto e i rischi che hanno corso durante l'emergenza sanitaria, considerando anche che i medici specializzandi percepiscono unicamente una borsa di studio ministeriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, di estendere le indennità una tantum previste agli articoli 31 e 32 del provvedimento in esame, ai medici titolari di contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modifiche.
9/3614-A/107. Mammì.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di discussione del provvedimento in titolo nelle Commissioni referenti è stata approvata con l'articolo 34-bis la disposizione che consente ai datori di lavoro privati di proporre «direttamente» al beneficiario del Reddito di cittadinanza una offerta di lavoro;

    la suddetta disposizione prevede inoltre che, in caso di rifiuto a un'«offerta congrua, a chiamata diretta», il datore di lavoro privato comunichi tale rifiuto al Centro dell'impiego, ai fini della decadenza dal beneficio del Reddito di cittadinanza;

   valutato che:

    i beneficiari di reddito di cittadinanza sono tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro e ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare, accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue;

    la congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate;

    il Ministro del lavoro dovrà definire, con proprio decreto, le modalità di comunicazione e di «verifica» della mancata accettazione dell'offerta congrua;

   considerato che:

    secondo gli ultimi dati disponibili sul sito del Ministero del lavoro relativi al Monitoraggio periodico dell'attuazione delle assunzioni personale a tempo indeterminato presso i Centri per l'impiego nell'ambito del piano straordinario di potenziamento avviato nel 2019, la maggior parte delle regioni è in ritardo nell'espletamento delle relative procedure;

    in circa un terzo delle regioni non sono stati approvati i piani regionali attuativi del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) finanziato, con 4,4 miliardi di euro dal Pnrr (4,9 miliardi con fondi React Eu);

    i percettori di reddito di cittadinanza sono un'utenza debole e il loro reinserimento nel circuito lavorativo va orientato, accompagnato e sostenuto nel tempo e, in questo senso, i centri per l'impiego e gli orientatori al lavoro sono figure fondamentali;

    in Italia non esiste una legge sulla rappresentanza sindacale, né una normativa sul salario minimo legale e i lavoratori poveri corrispondono a circa 4,6 milioni di dipendenti,

impegna il Governo:

   ad attuare le seguenti misure:

    a) garantire che, nel rispetto della legge istitutiva del reddito di cittadinanza, l'offerta di lavoro rispetti dei criteri minimi in termini di durata, salario e coerenza con riferimento alla professionalità del percettore del reddito di cittadinanza;

    b) limitare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-bis del provvedimento in esame, in coerenza con quelle previste nel decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 42, per un periodo non superiore a dicembre 2022 e comunque non oltre il completamento del piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego;

    c) coinvolgere l'ispettorato del lavoro nella procedura di verifica della congruità dell'offerta di lavoro rifiutata dal percettore di reddito di cittadinanza, prevedendo l'applicazione di sanzioni, in caso di segnalazioni mendaci al Centro dell'impiego da parte del datore di lavoro privato;

    d) condizionare lo stanziamento delle risorse GOL in favore delle regioni all'effettiva attuazione del Piano di rafforzamento del Personale presso i CPI, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

    e) emanare senza ulteriore ritardo una normativa sul salario minimo che completi il quadro della contrattazione collettiva, in modo da garantire un salario minimo adeguato e dignitoso, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.
9/3614-A/108. Barzotti, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di discussione del provvedimento in titolo nelle Commissioni referenti è stata approvata con l'articolo 34-bis la disposizione che consente ai datori di lavoro privati di proporre «direttamente» al beneficiario del Reddito di cittadinanza una offerta di lavoro;

    la suddetta disposizione prevede inoltre che, in caso di rifiuto a un'«offerta congrua, a chiamata diretta», il datore di lavoro privato comunichi tale rifiuto al Centro dell'impiego, ai fini della decadenza dal beneficio del Reddito di cittadinanza;

   valutato che:

    i beneficiari di reddito di cittadinanza sono tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro e ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare, accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue;

    la congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate;

    il Ministro del lavoro dovrà definire, con proprio decreto, le modalità di comunicazione e di «verifica» della mancata accettazione dell'offerta congrua;

   considerato che:

    secondo gli ultimi dati disponibili sul sito del Ministero del lavoro relativi al Monitoraggio periodico dell'attuazione delle assunzioni personale a tempo indeterminato presso i Centri per l'impiego nell'ambito del piano straordinario di potenziamento avviato nel 2019, la maggior parte delle regioni è in ritardo nell'espletamento delle relative procedure;

    in circa un terzo delle regioni non sono stati approvati i piani regionali attuativi del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) finanziato, con 4,4 miliardi di euro dal Pnrr (4,9 miliardi con fondi React Eu);

    i percettori di reddito di cittadinanza sono un'utenza debole e il loro reinserimento nel circuito lavorativo va orientato, accompagnato e sostenuto nel tempo e, in questo senso, i centri per l'impiego e gli orientatori al lavoro sono figure fondamentali;

    in Italia non esiste una legge sulla rappresentanza sindacale, né una normativa sul salario minimo legale e i lavoratori poveri corrispondono a circa 4,6 milioni di dipendenti,

impegna il Governo:

   ad attuare le seguenti misure:

    a) garantire che, nel rispetto della legge istitutiva del reddito di cittadinanza, l'offerta di lavoro rispetti dei criteri minimi in termini di durata, salario e coerenza con riferimento alla professionalità del percettore del reddito di cittadinanza;

    b) monitorare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-bis del provvedimento in esame anche in vista di eventuali modificazioni;

    c) coinvolgere l'ispettorato del lavoro nella procedura di verifica della congruità dell'offerta di lavoro rifiutata dal percettore di reddito di cittadinanza, prevedendo l'applicazione di sanzioni, in caso di segnalazioni mendaci al Centro dell'impiego da parte del datore di lavoro privato;

    d) porre in essere ogni utile iniziativa per accelerare la definizione delle procedure concorsuali per il rafforzamento dei centri per l'impiego;

    e) promuovere interventi per la garanzia di un salario minimo adeguato e dignitoso in conformità con quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione.
9/3614-A/108. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi economica indotta dalla Pandemia e aggravata dal conflitto in Ucraina impone l'implementazione del sostegno pubblico per le fasce più deboli del tessuto sociale e imprenditoriale in vista dell'aumento di prezzi oltremodo spropositato anche per l'acquisto dei beni di prima necessità. Si consideri che secondo uno studio di Allianz Trade, presentato al G7 di Stoccarda, dopo aver registrato un aumento dei prezzi dei generi alimentari nel 2021 del +31 per cento, si prevede una ulteriore crescita dei prezzi, fino ad un +23 per cento, nel 2022, a causa dell'aumento dei costi delle materie prime come il carburante, l'elettricità e i fertilizzanti. Inoltre, secondo dati Istat nel I trimestre del 2022 la pressione fiscale è salita al 38,4 per cento, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto ai primi tre mesi del 2021;

    a differenza degli anni Settanta l'aumento dei prezzi è avvenuto in assenza di un aumento di salari e di contenimento del costo del lavoro. Al contrario in Italia si è assistito alla diminuzione del salario medio annuale, mentre in altri Paesi, ad esempio nei paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), è più che triplicato;

    la situazione per i giovani, che sono il nostro futuro, non è confortante; i dati Eurostat del 2020 rivelano che in Italia lo stipendio medio per la fascia tra i 18 e i 24 anni è di 15.858 euro. Apparentemente sembra vicino alla media europea di 16.825 euro ma se lo confrontiamo con quello di Paesi che hanno un costo della vita simile al nostro i risultati sono sconfortanti. Tra i 18 e i 24 anni si guadagnano in media 23.858 euro in Germania, 19.482 in Francia, 23.778 nei Paesi Bassi e 25.617 in Belgio. Solo in Spagna i giovani hanno un reddito medio inferiore al nostro: 14.085 euro. Il divario si ritrova anche a livello di disoccupazione: in Germania è al 10,1 per cento, in Francia al 9,9 per cento, in Spagna al 28,8 per cento, nei Paesi Bassi al 14 per cento e in Belgio al 16,7 per cento;

    analizzando i dati di lungo periodo la situazione appare ancora peggiore. Infatti, secondo una ricerca di OpenPolis, nei Paesi europei Ocse l'Italia è l'unico Stato che tra il 1990 e il 2020 che ha avuto una decrescita nei salari annuali medi, pari al –2,9 per cento. La Spagna, che è al penultimo posto, è comunque cresciuta del 6,2 per cento. Nei paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) il salario medio annuale invece è più che triplicato (fonte: https://www.openpolis.it/numeri/litalia-e-lunico-paese-europeo-in-cui-i-salari-sono-diminuiti-rispetto-al-1990/);

    i decreti sin qui adottati dal Governo, seppur condivisibili nel merito e negli intenti, appaiono non idonei a risolvere le cause delle attuali emergenze; i dati economici anche globali sono in palese peggioramento e l'eventualità assolutamente concreta di un'ulteriore riduzione delle forniture di gas dalla Russia non lascia ben sperare per il futuro;

    è opinione unanime che l'inflazione che sta affliggendo l'Europa è alimentata da un'inaccettabile speculazione sui prezzi di alcune materie prime, in particolare legate all'energia e ai fattori di produzione. Per questo si rivela necessario scoraggiare la speculazione finanziaria con una tassazione di sfavore e introdurre un sistema di prezzi amministrati per alcuni beni fondamentali, come gas e carburanti;

    in tale contesto e senza ulteriori interventi il bonus di 200 euro stanziato per i redditi fino a 35 mila euro si rivela palesemente insufficiente rispetto a una perdita di potere d'acquisto che per una famiglia media italiana dovrebbe attestarsi oltre i 1.200 euro, equivalenti a un mese di stipendio. Con la conseguenza che le famiglie meno abbienti rischiano di avere problemi addirittura per l'acquisto dei beni di prima necessità, il cui prezzo nel frattempo è aumentato;

    sempre in tale contesto le piccole e medie imprese, soprattutto quelle che fanno significativo consumo di carburante necessario per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, ad esempio i pescatori e gli autotrasportatori, rischiano di chiudere con evidenti ulteriori gravissime ripercussioni sull'economia e sul mercato del lavoro;

    si manifestano, pertanto, necessarie delle misure strutturali per adeguare i salari all'aumento dei prezzi, dato che il problema inflazione non sarà un fenomeno temporaneo, nonché per agevolare ulteriormente l'economia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    a) prorogare il sostegno dei 200 euro per stipendi (o redditi autonomi) più bassi per almeno sei mesi, in attesa dell'istituzione del cosiddetto «salario minimo»;

    b) ridurre l'IVA al 4 per cento per i beni di prima necessità;

    c) riconoscere un credito d'imposta per piccole e medie imprese per l'acquisto di energia e carburanti;

    d) intervenire concretamente contro la speculazione finanziaria con gli strumenti ritenuti più idonei.
9/3614-A/109. Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi economica indotta dalla Pandemia e aggravata dal conflitto in Ucraina impone l'implementazione del sostegno pubblico per le fasce più deboli del tessuto sociale e imprenditoriale in vista dell'aumento di prezzi oltremodo spropositato anche per l'acquisto dei beni di prima necessità. Si consideri che secondo uno studio di Allianz Trade, presentato al G7 di Stoccarda, dopo aver registrato un aumento dei prezzi dei generi alimentari nel 2021 del +31 per cento, si prevede una ulteriore crescita dei prezzi, fino ad un +23 per cento, nel 2022, a causa dell'aumento dei costi delle materie prime come il carburante, l'elettricità e i fertilizzanti. Inoltre, secondo dati Istat nel I trimestre del 2022 la pressione fiscale è salita al 38,4 per cento, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto ai primi tre mesi del 2021;

    a differenza degli anni Settanta l'aumento dei prezzi è avvenuto in assenza di un aumento di salari e di contenimento del costo del lavoro. Al contrario in Italia si è assistito alla diminuzione del salario medio annuale, mentre in altri Paesi, ad esempio nei paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), è più che triplicato;

    la situazione per i giovani, che sono il nostro futuro, non è confortante; i dati Eurostat del 2020 rivelano che in Italia lo stipendio medio per la fascia tra i 18 e i 24 anni è di 15.858 euro. Apparentemente sembra vicino alla media europea di 16.825 euro ma se lo confrontiamo con quello di Paesi che hanno un costo della vita simile al nostro i risultati sono sconfortanti. Tra i 18 e i 24 anni si guadagnano in media 23.858 euro in Germania, 19.482 in Francia, 23.778 nei Paesi Bassi e 25.617 in Belgio. Solo in Spagna i giovani hanno un reddito medio inferiore al nostro: 14.085 euro. Il divario si ritrova anche a livello di disoccupazione: in Germania è al 10,1 per cento, in Francia al 9,9 per cento, in Spagna al 28,8 per cento, nei Paesi Bassi al 14 per cento e in Belgio al 16,7 per cento;

    analizzando i dati di lungo periodo la situazione appare ancora peggiore. Infatti, secondo una ricerca di OpenPolis, nei Paesi europei Ocse l'Italia è l'unico Stato che tra il 1990 e il 2020 che ha avuto una decrescita nei salari annuali medi, pari al –2,9 per cento. La Spagna, che è al penultimo posto, è comunque cresciuta del 6,2 per cento. Nei paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) il salario medio annuale invece è più che triplicato (fonte: https://www.openpolis.it/numeri/litalia-e-lunico-paese-europeo-in-cui-i-salari-sono-diminuiti-rispetto-al-1990/);

    i decreti sin qui adottati dal Governo, seppur condivisibili nel merito e negli intenti, appaiono non idonei a risolvere le cause delle attuali emergenze; i dati economici anche globali sono in palese peggioramento e l'eventualità assolutamente concreta di un'ulteriore riduzione delle forniture di gas dalla Russia non lascia ben sperare per il futuro;

    è opinione unanime che l'inflazione che sta affliggendo l'Europa è alimentata da un'inaccettabile speculazione sui prezzi di alcune materie prime, in particolare legate all'energia e ai fattori di produzione. Per questo si rivela necessario scoraggiare la speculazione finanziaria con una tassazione di sfavore e introdurre un sistema di prezzi amministrati per alcuni beni fondamentali, come gas e carburanti;

    in tale contesto e senza ulteriori interventi il bonus di 200 euro stanziato per i redditi fino a 35 mila euro si rivela palesemente insufficiente rispetto a una perdita di potere d'acquisto che per una famiglia media italiana dovrebbe attestarsi oltre i 1.200 euro, equivalenti a un mese di stipendio. Con la conseguenza che le famiglie meno abbienti rischiano di avere problemi addirittura per l'acquisto dei beni di prima necessità, il cui prezzo nel frattempo è aumentato;

    sempre in tale contesto le piccole e medie imprese, soprattutto quelle che fanno significativo consumo di carburante necessario per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, ad esempio i pescatori e gli autotrasportatori, rischiano di chiudere con evidenti ulteriori gravissime ripercussioni sull'economia e sul mercato del lavoro;

    si manifestano, pertanto, necessarie delle misure strutturali per adeguare i salari all'aumento dei prezzi, dato che il problema inflazione non sarà un fenomeno temporaneo, nonché per agevolare ulteriormente l'economia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di:

    a) prorogare il sostegno dei 200 euro per stipendi (o redditi autonomi) più bassi per almeno sei mesi;

    b) ridurre l'IVA al 4 per cento per i beni di prima necessità;

    c) riconoscere un credito d'imposta per piccole e medie imprese per l'acquisto di energia e carburanti;

    d) continuare l'opera di contrasto alla speculazione finanziaria con gli strumenti ritenuti più idonei.
9/3614-A/109. (Testo modificato nel corso della seduta)Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    nelle commissioni riunite V e VI è stato introdotto l'articolo 40-bis volto a consentire, per il solo anno 2022 e per i soli importi accertati per competenza nell'esercizio 2022, che i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas;

    il comma 12-bis dell'articolo 142 citato dispone che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità siano attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni e il successivo comma 12-ter prevede che tali enti destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

    l'articolo 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispone altresì una quota di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti locali per le violazioni previste dallo stesso codice della strada, con specifico uso di destinazione per la manutenzione e sicurezza stradale per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento eccetera;

    dai dati riferiti all'anno 2019, prima del periodo di lockdown imposto nell'anno 2020 che ha visto un calo dell'incidentalità, sulle strade italiane si sono registrati 172.183 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 3.173 decessi e 241.384 feriti. In media, rispettivamente, 472 incidenti, 9 morti e 661 feriti ogni giorno;

    dai medesimi dati risulta che il 73 per cento degli incidenti stradali è avvenuto in città, occorre, dunque, che si continui ad investire nella realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, evitando di utilizzare tali risorse per altre finalità,

impegna il Governo:

   a non prorogare la norma citata in premessa oltre l'anno 2022 con futuri provvedimenti normativi;

   a prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative destinate a copertura delle spese per energia elettrica e gas siano riferite a quote diverse da quelle che hanno destinazione specifica per la sicurezza stradale.
9/3614-A/110. De Lorenzis, Grippa, Barbuto, Carinelli, Luciano Cantone, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», prevedendo misure di semplificazione delle procedure autorizzative, stabilisce che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

    in sede di conversione del decreto-legge in esame è stata introdotta una disposizione che modifica l'articolo 12, comma 4-bis citato, prevedendo che per gli impianti diversi da quelli elencati (impianti alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e impianti fotovoltaici) il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione unica, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, ampliando così le fattispecie per cui è possibile procedere anche in assenza di disponibilità del suolo su cui verranno realizzati impianti ed opere connesse;

    con specifico riferimento agli impianti a biomassa, in sede interpretativa, è intervenuto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in cui è disposto con l'art. 65, comma 5 che «Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali»;

    alla luce di tale ultima norma, la modifica introdotta nel disegno di legge in oggetto non si riferirebbe quindi, tra gli altri, agli impianti diversi da quelli a biomasse ma esclusivamente, sempre avendo riferimento a questo tipo di impianti, a quelli situati in aree diverse da quelle classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare, al pari di quanto avvenuto con l'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, una norma di interpretazione autentica che escluda chiaramente dall'ambito di applicazione della disposizione di modifica dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, così come prevista nel disegno di legge in oggetto, gli impianti a biomasse indipendentemente dal luogo ove ne sia prevista la realizzazione.
9/3614-A/111. Federico, Di Lauro, Micillo, Penna, Traversi, Varrica, Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito delle recenti modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici è consentita con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in regime di attività edilizia libera. In presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali tale disposizione si applica ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;

    a tale riguardo si rileva che i pannelli integrati svolgono anche funzione di copertura in sostituzione di tegole o coppi. La loro installazione presuppone la rimozione della copertura esistente, con ulteriore aggravio di costi, rispetto al pannello fotovoltaico tradizionale;

    si apprende che alcuni comuni nei propri strumenti urbanistici permettono nei centri storici l'installazione delle sole tegole fotovoltaiche in luogo dei più collaudati, oltre che più efficienti e più economici pannelli solari montati in aderenza alla falda del tetto, in quanto considerati elementi di disturbo al paesaggio;

    tuttavia, recenti studi rilevano che le tegole fotovoltaiche, per la loro conformazione, sono realizzate in silicio amorfo o film sottile, il quale non raggiunge le rese del pannello convenzionale presentando per contro costi inaccessibili al pubblico medio (inter alia, lo studio «Tecnologie fotovoltaiche innovative per ridurre il costo dell'elettricità», di Cosimo Gerardi, dove si afferma che «I moduli a film sottile raggiungono efficienze minori e hanno il problema della tossicità del cadmio o della poca disponibilità di indio che è un elemento raro. Inoltre, il film sottile richiede anche l'utilizzo di materiali, come vetro, incapsulante e materiali per l'interconnessione, molto specifici e non standardizzabili, rendendo difficile abbassare i costi complessivi di produzione»);

   considerato che:

    ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario, pertanto non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali che condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come «intrusioni»;

    con la sentenza n. 3969 del 9 giugno 2020, il Consiglio di Stato ha chiarito che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili impone una motivazione «particolarmente stringente» perché si possa opporre un eventuale diniego di compatibilità paesaggistica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Ciò anche perché – ricordano i giudici d'appello – la produzione di energia elettrica da fonte solare «è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici»;

    in sintesi, secondo il Supremo Consesso della giustizia amministrativa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica non può non tenere conto della pubblica utilità, di cui possono essere espressione anche opere realizzate dai privati. Ancor più nei casi – come quello di specie – in cui l'opera in questione, oltre ad essere incentivate su larga scala, è ormai considerata elemento normale del paesaggio, tanto dall'ordinamento quanto dalla sensibilità collettiva. Sicché, la sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non può configurare ex se un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la loro presenza sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo. Anche il TAR Lombardia, nella recente sentenza n. 296/2021, ha ribadito che «i pannelli fotovoltaici rappresentano ormai un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva»;

    appare, inoltre, necessario distinguere fra impianti al servizio di singoli edifici e impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili che nel quadro normativo europeo sono ormai un «soggetto giuridico» ben definito, al fin di individuare un regime semplificato per l'installazione degli impianti in tale ambito,

impegna il Governo

ad apportare le necessarie modifiche normative che consentano di facilitare e accelerare l'installazione di pannelli fotovoltaici in aderenza ai tetti degli edifici, nonché di quelli a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, anche nei centri storici, tenendo conto dei recenti pronunciamenti della giustizia amministrativa nonché della funzione collettiva e di utilità sociale svolta dalle comunità energetiche rinnovabili e dagli enti del terzo settore nel contribuire al raggiungimento in tempi brevi dell'autosufficienza energetica.
9/3614-A/112. Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 13 del decreto-legge in esame viene introdotta una disposizione, con riferimento al territorio di Roma, volta a trasferire al commissario straordinario per il Giubileo 2025, per il periodo del relativo mandato, le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal codice dell'ambiente, quali l'adozione del piano rifiuti, la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, nonché l'eventuale approvazione di progetti di nuovi impianti, non esclusi quelli di incenerimento dei rifiuti;

    il Regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852 entrato in vigore il 12 luglio 2020, in tema di attività eco-compatibili, alla luce del principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), definisce le attività che rispondono ai criteri di sostenibilità. Con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, vengono escluse quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

    in attuazione dei principi generali che regolano la gestione dei rifiuti e che indicano i relativi criteri di priorità (gerarchia dei rifiuti) contenuti negli articoli 178 e 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della legge regionale 9 luglio 1998 n. 27, il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio, alla luce della ricognizione e verifica dei fabbisogni, ritiene che non vi sia necessità di ulteriori impianti di incenerimento dei rifiuti ed anzi evidenzia che nei prossimi anni la quantità destinata all'incenerimento sarà addirittura inferiore all'attuale, spingendosi quindi a prevede la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio regionale e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti, in applicazione dell'articolo 15, comma 1-bis, della citata legge regionale e della «Strategia Rifiuti Zero» che costituisce il riferimento programmatico del Piano,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti del territorio di Roma in regime commissariale ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento in esame, vengano assunte scelte compatibili con i criteri e i principi di sostenibilità ambientale indicati in premessa escludendo soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento dei rifiuti o comunque tali da incidere negativamente sulla qualità dell'aria e dei suoli.
9/3614-A/113. Flati, Baldino, Bella, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Sut, Federico, Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, dal contenuto assai ampio, (con disposizioni riferibili a molteplici materie e ambiti di competenza) contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico e produttivo nazionale, dagli effetti determinati in precedenza dalla pandemia e successivamente dal conflitto bellico in corso tra l'Ucraina e la Russia;

    nel quadro degli interventi in materia di politiche fiscali e finanziarie, il provvedimento affronta numerosi ambiti, attraverso misure d'incentivazione per le famiglie e le imprese, finalizzate a fronteggiare le gravi conseguenze derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e quindi delle bollette energetiche e dei beni alimentari, che hanno contribuito negativamente (insieme ad altri fattori) all'aumento dell'inflazione in generale, al fine di favorire la ripresa di un sistema economico messo a dura prova dalle circostanze in precedenza indicate;

    in tale ambito, gli effetti economico-finanziari determinati dagli scandali giudiziari bancari, avvenuti nel corso degli ultimi anni, nei riguardi di migliaia di risparmiatori, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa, nonostante gli interventi di sostegno introdotti nel corso della presente legislatura, volti a indennizzarli attraverso l'istituzione del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, rischiano di aggravare ulteriormente la situazione economica delle categorie dei soggetti coinvolti, anche e soprattutto alla luce degli scenari macroeconomici attuali, che non inducono a trasmettere fiducia per le famiglie e le imprese;

    al riguardo, si evidenzia che la Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, con il compito fondamentale di esaminare le domande d'istruttoria per l'ammissione all'indennizzo del FIR, resterà in carica fino al prossimo 31 luglio 2022, come previsto dall'articolo 1, commi 63-69 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – legge di bilancio 2022, sebbene attualmente siano ancora numerose le domande inevase da parte di tanti risparmiatori, (successori e familiari entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili, le cui richieste necessitano pertanto di essere valutate con un periodo di tempo più congruo;

    risulta conseguentemente urgente e indispensabile, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, prevedere una proroga dell'attività della suddetta Commissione, in considerazione dei compiti indispensabili ad essa attribuiti, ai fini dell'indennizzo (oltre che la professionalità ed esperienza accademica dei componenti, presso l'arbitro bancario e finanziario e organi giurisdizionali) previsto, valutato che in caso contrario, si determinerebbero gravissime conseguenze per l'erogazione dei pagamenti previsti e pertanto dei risparmiatori coinvolti, la cui dotazione del Fondo risulta attualmente ancora elevata,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza un intervento normativo, volto a prorogare la durata della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), la cui scadenza è prevista il prossimo 31 luglio 2022, in considerazione delle necessità in premessa evidenziate.
9/3614-A/114. Businarolo, Zanichelli, Zanettin, D'Ettore, Buratti, Ferraresi.


   La Camera,

   premesso che:

    quanto alle politiche sociali, il provvedimento in esame, prevede agli articoli 31 e 32 il riconoscimento di una indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

    l'articolo 10, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, prevede la proroga del lavoro agile per i dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili al 30 giugno 2022;

    i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, in considerazione dell'andamento della pandemia, si trovano ad essere oltremodo penalizzati, in quanto le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori,

impegna il Governo

a prorogare, dal 30 giugno 2022 fino alla fine dell'anno 2022, la possibilità del lavoro agile per i dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, che vanno adeguatamente tutelati alla luce dell'andamento della pandemia da COVID-19.
9/3614-A/115. D'Arrando, Barzotti, Corneli, Elisa Tripodi.


   La Camera,

   premesso che:

    è di tutta evidenza che la proroga del lavoro agile nella Pubblica amministrazione non possa non costituire un fondamentale tassello in termini di miglioramento della produttività, riduzione dell'assenteismo, nonché riduzione dei costi per gli spazi fisici, ponendosi quale valido sostegno alle necessità del mondo produttivo e del lavoro;

    tale proroga costituisce, altresì, un'opportunità per i lavoratori, i cui benefici risultano altrettanto concreti, come la riduzione dei tempi e costi di trasferimento (con conseguente risparmio delle emissioni di CO2), miglioramento dell'equilibrio tra vita privata e lavoro, nonché aumento della motivazione e della soddisfazione nello svolgimento della prestazione di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procrastinare il termine, al 31 dicembre 2022, per la rimodulazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/3614-A/116. Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    quanto alle politiche sociali, il provvedimento in esame, prevede agli articoli 31 e 32 il riconoscimento di una indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

    l'articolo 10, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, prevede la proroga del lavoro agile per i dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili al 30 giugno 2022;

    i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, in considerazione dell'andamento della pandemia, si trovano ad essere oltremodo penalizzati, in quanto le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori,

impegna il Governo

a prorogare, dal 30 giugno 2022 fino alla fine dell'anno 2022, la possibilità del lavoro agile per i dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, che vanno adeguatamente tutelati alla luce dell'andamento della pandemia da COVID-19.
9/3614-A/116. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame introduce norme di proroga del cosiddetto Superbonus 110 per cento, nonché modifiche alla cessione del credito;

    la disciplina degli incentivi in edilizia, sebbene stia dando grande slancio al settore edile, a fronte delle continue modifiche normative di cui è stata oggetto, sta anche mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle imprese nel mercato dei bonus nei termini in cui la stessa è legata all'abolizione dell'obbligo di possesso della attestazione SO A recentemente introdotta dal legislatore (si veda l'articolo 10-bis, del decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 51/2022);

    secondo quanto riportato dai Presidenti di Confartigianato, Cna e Casartigiani, in una lettera aperta inviata a Deputati e Senatori delle Commissioni Bilancio, Finanze, Lavori pubblici, Attività Produttive di Camera e Senato e ai Capigruppo di Camera e Senato, infatti, le continue modifiche alle norme sugli incentivi in edilizia rischiano di bloccare definitivamente i lavori di riqualificazione degli edifici tagliando fuori dal mercato oltre il 90 per cento delle imprese;

    a decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori Superbonus e quelli che accedono alle opzioni alternative con importi superiori ai 516 mila euro, dovranno essere eseguiti da imprese che dimostrino il possesso della qualificazione cosiddetta SOA, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le imprese devono dimostrare di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione;

    la disposizione di cui al citato articolo 10-bis, per quanto abbia l'obiettivo di contrastare possibili usi distorti e speculativi degli incentivi da parte di imprese non attestate e senza alcun indice di affidabilità, e quindi ispirata al condivisibile principio di garantire sicurezza, trasparenza e qualità dei lavori, di fatto sembra essersi rivelata una barriera anticoncorrenziale: le confederazioni sottolineano infatti come negli ultimi 20 anni, il mero possesso delle attestazioni SOA non ha garantito, negli appalti pubblici, la qualità e la sicurezza dei lavori;

   valutato che:

    il settore delle costruzioni rappresenta il motore della ripresa economica e, in questo drammatico periodo di congiuntura negativa, ha giocato un ruolo anticiclico,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, un incremento da 516 mila euro a 1.033.000 euro dell'importo dei lavori per i quali, ai fini dell'accesso ai benefici fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
9/3614-A/117. Chiazzese.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento oggetto di conversione prevede misure volte a contrastare i rincari nel settore energetico per i consumatori finali, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse tese a prorogare o introdurre ex novo un mix di misure atte a sostenere le famiglie e le imprese gravate dagli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale quali, inter alia, l'annullamento transitorio degli oneri di sistema, il potenziamento dei bonus sociali per i soggetti che versano in gravi difficoltà economiche, la riduzione dell'IVA sul gas destinato a usi civili ed industriali, fino al credito d'imposta a favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale;

    i prezzi di gas naturale ed energia per famiglie e imprese sono notevolmente cresciuti tra gennaio del 2021 e aprile 2022, a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime. Tale crescita, scaturita da un aumento dei costi del mercato all'ingrosso legato anche a varie forme di speculazione, si è ulteriormente aggravata con il conflitto tra Russia e Ucraina che ha spinto le quotazioni a livelli da record;

    come noto, nell'ultimo decennio si sono sviluppati mercati spot europei, tra i quali il principale è il TTF olandese quale indice di riferimento sui prezzi del gas utilizzato per fissare i valori di vendita al consumatore finale. I prezzi fissati nei citati mercati rappresentano, pertanto, il prezzo di riferimento per gli operatori e costituiscono segnali di prezzo sensibili all'eccesso di offerta o di domanda che caratterizza il sistema;

    per ridurre i contraccolpi della crisi energetica, calmierare il prezzo del gas e fissare un prezzo in coerenza con il reale costo d'importazione dello stesso, proteggere i clienti finali da condizioni di prezzo senza precedenti e tutt'altro che transitorie è auspicabile introdurre, a livello nazionale e in via transitoria, un price cap di riferimento per i contratti di fornitura degli approvvigionamenti di gas quale massimale al prezzo di scambio tra gli operatori e nuovo prezzo di riferimento;

    un prezzo medio di approvvigionamento di riferimento, infatti, potrebbe essere usato quale indice temporaneo, per tutto il periodo di emergenza, sulla base del quale aggiornare i prezzi del gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nonché determinare le eventuali misure compensative per la remunerazione delle perdite economiche, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, da riconoscere ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea è che subiscano perdite cumulate certificate,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, tese a consentire all'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente di definire, per il quarto trimestre 2022, un prezzo di riferimento per il mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che rifletta il costo medio del parco di generazione nazionale, assumendo una quota di energia rinnovabile non inferiore a quella riferita all'intera produzione elettrica nazionale, valorizzata secondo le previsioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in modo che tale prezzo di riferimento costituisca l'importo massimo di valorizzazione delle offerte accettate sui mercati elettrici.
9/3614-A/118. Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento oggetto di conversione prevede misure volte a contrastare i rincari nel settore energetico per i consumatori finali, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse tese a prorogare o introdurre ex novo un mix di misure atte a sostenere le famiglie e le imprese gravate dagli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale quali, inter alia, l'annullamento transitorio degli oneri di sistema, il potenziamento dei bonus sociali per i soggetti che versano in gravi difficoltà economiche, la riduzione dell'IVA sul gas destinato a usi civili ed industriali, fino al credito d'imposta a favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale;

    i prezzi di gas naturale ed energia per famiglie e imprese sono notevolmente cresciuti tra gennaio del 2021 e aprile 2022, a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime. Tale crescita, scaturita da un aumento dei costi del mercato all'ingrosso legato anche a varie forme di speculazione, si è ulteriormente aggravata con il conflitto tra Russia e Ucraina che ha spinto le quotazioni a livelli da record;

    come noto, nell'ultimo decennio si sono sviluppati mercati spot europei, tra i quali il principale è il TTF olandese quale indice di riferimento sui prezzi del gas utilizzato per fissare i valori di vendita al consumatore finale. I prezzi fissati nei citati mercati rappresentano, pertanto, il prezzo di riferimento per gli operatori e costituiscono segnali di prezzo sensibili all'eccesso di offerta o di domanda che caratterizza il sistema;

    per ridurre i contraccolpi della crisi energetica, calmierare il prezzo del gas e fissare un prezzo in coerenza con il reale costo d'importazione dello stesso, proteggere i clienti finali da condizioni di prezzo senza precedenti e tutt'altro che transitorie è auspicabile introdurre, a livello nazionale e in via transitoria, un price cap di riferimento per i contratti di fornitura degli approvvigionamenti di gas quale massimale al prezzo di scambio tra gli operatori e nuovo prezzo di riferimento;

    un prezzo medio di approvvigionamento di riferimento, infatti, potrebbe essere usato quale indice temporaneo, per tutto il periodo di emergenza, sulla base del quale aggiornare i prezzi del gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nonché determinare le eventuali misure compensative per la remunerazione delle perdite economiche, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, da riconoscere ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea è che subiscano perdite cumulate certificate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, tese a consentire all'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente di definire, per il quarto trimestre 2022, un prezzo di riferimento per il mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che rifletta il costo medio del parco di generazione nazionale, assumendo una quota di energia rinnovabile non inferiore a quella riferita all'intera produzione elettrica nazionale, valorizzata secondo le previsioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in modo che tale prezzo di riferimento costituisca l'importo massimo di valorizzazione delle offerte accettate sui mercati elettrici.
9/3614-A/118. (Testo modificato nel corso della seduta)Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a contrastare i rincari nel settore energetico per i consumatori finali, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse tese a prorogare o introdurre ex novo una serie di disposizioni atte a sostenere le famiglie e le imprese, su cui maggiormente si sono riverberati gli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale;

    con il proseguimento della crisi ucraina, la destabilizzazione dei mercati nazionali ed internazionali nonché l'ondata inflativa globale, il prezzo delle materie prime energetiche non accenna a diminuire, con gravi e prolungate ripercussioni su tutte le categorie sociali, soprattutto le famiglie più fragili;

    al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha istituito, per l'anno 2022, un contributo straordinario a titolo di prelievo solidaristico a carico di soggetti operanti nel settore energetico (cosiddetto «extraprofitto»);

    tuttavia, il summenzionato prelievo, la cui ratio risiede nell'ottenere entrate garantite per la copertura finanziaria di disposizioni normative atte a ridurre il costo dei rincari di energia e gas per i clienti finali, basa l'imponibile sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

    risulta auspicabile, pertanto, al fine di dare continuità al periodo di riferimento come attualmente vigente per il cosiddetto extra profitto nonché per proseguire nel contenimento dei prezzi del gas naturale soprattutto per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico recuperando le risorse finanziarie necessarie, prevedere, almeno per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 ed il 31 luglio 2022, un prelievo straordinario, non inferiore al 20 per cento, sugli extraprofitti a carico dei soggetti che importano volumi di gas naturale a prezzi molto più bassi di quelli applicati nella vendita finale,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative normative tese a introdurre, al fine di dare continuità al periodo di riferimento come attualmente vigente per il cosiddetto extra profitto di cui in premessa, un contributo straordinario a carico dei soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano e contenere ulteriormente, attraverso lo stanziamento delle risorse così reperite, i prezzi del gas naturale per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico.
9/3614-A/119. Masi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a contrastare i rincari nel settore energetico per i consumatori finali, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse tese a prorogare o introdurre ex novo una serie di disposizioni atte a sostenere le famiglie e le imprese, su cui maggiormente si sono riverberati gli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale;

    con il proseguimento della crisi ucraina, la destabilizzazione dei mercati nazionali ed internazionali nonché l'ondata inflativa globale, il prezzo delle materie prime energetiche non accenna a diminuire, con gravi e prolungate ripercussioni su tutte le categorie sociali, soprattutto le famiglie più fragili;

    al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha istituito, per l'anno 2022, un contributo straordinario a titolo di prelievo solidaristico a carico di soggetti operanti nel settore energetico (cosiddetto «extraprofitto»);

    tuttavia, il summenzionato prelievo, la cui ratio risiede nell'ottenere entrate garantite per la copertura finanziaria di disposizioni normative atte a ridurre il costo dei rincari di energia e gas per i clienti finali, basa l'imponibile sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

    risulta auspicabile, pertanto, al fine di dare continuità al periodo di riferimento come attualmente vigente per il cosiddetto extra profitto nonché per proseguire nel contenimento dei prezzi del gas naturale soprattutto per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico recuperando le risorse finanziarie necessarie, prevedere, almeno per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 ed il 31 luglio 2022, un prelievo straordinario, non inferiore al 20 per cento, sugli extraprofitti a carico dei soggetti che importano volumi di gas naturale a prezzi molto più bassi di quelli applicati nella vendita finale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative normative tese a introdurre, al fine di dare continuità al periodo di riferimento come attualmente vigente per il cosiddetto extra profitto di cui in premessa, un contributo straordinario a carico dei soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano e contenere ulteriormente, attraverso lo stanziamento delle risorse così reperite, i prezzi del gas naturale per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico.
9/3614-A/119. (Testo modificato nel corso della seduta)Masi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, oggetto di conversione, prevede misure volte a contrastare i rincari nel settore energetico per i consumatori finali, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse tese a prorogare o introdurre ex novo una serie di disposizioni atte a sostenere le famiglie e le imprese gravate dagli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale;

    a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime, i prezzi di gas naturale ed energia per famiglie e imprese sono notevolmente cresciuti tra gennaio del 2021 e aprile 2022. La difficile situazione geopolitica determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina, la destabilizzazione dei mercati nazionali ed internazionali nonché l'ondata inflativa globale hanno, poi, contribuito ad innalzare ulteriormente il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, trainato prevalentemente dall'aumento record dei prezzi del gas, aggravando sempre più la condizione economica di molte categorie sociali, soprattutto le famiglie più fragili, e il tessuto produttivo italiano;

    nella memoria ARERA 111/2022/I/COM del 22 marzo 2022,l'Autorità ricorda che le modalità di determinazione delle componenti del prezzo di tutela del gas naturale in vigore sono state definite con le delibere 124/2013/R/gas e 196/2013/R/gas, in esito al processo di transizione graduale come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge n. 27/12, con il quale si è disposto, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili, che si faccia riferimento ai valori europei, nelle more del pieno sviluppo del mercato italiano del gas;

   considerato che a partire dalla seconda metà del 2021 le variazioni fatte registrare dal TTF sono risultate superiori a quelle dei prezzi dei flussi doganali, maggiormente corrispondenti all'andamento del mercato reale, anche considerando che gli operatori sottoscrivono contratti pluriennali, non soggetti a fluttuazioni di breve periodo, sarebbe auspicabile sospendere, sino alla fine dello stato di emergenza, l'efficacia del summenzionato articolo 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e far sì che l'ARERA determini il prezzo del gas naturale sulla base del prezzo medio di importazione doganale per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, compensando al contempo eventuali maggiori costi sostenuti dai singoli operatori che forniscono il citato servizio,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile e tempestiva iniziativa di carattere normativo tesa a mitigare le tariffe del gas naturale per i clienti finali citati in premessa mediante la sospensione, sino al 31 dicembre 2022, dell'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e la determinazione da parte di ARERA di un prezzo medio del gas naturale basato sul prezzo medio di importazione doganale.
9/3614-A/120. Penna.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, oggetto di conversione, prevede misure volte a contrastare i rincari nel settore energetico per i consumatori finali, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse tese a prorogare o introdurre ex novo una serie di disposizioni atte a sostenere le famiglie e le imprese gravate dagli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale;

    a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime, i prezzi di gas naturale ed energia per famiglie e imprese sono notevolmente cresciuti tra gennaio del 2021 e aprile 2022. La difficile situazione geopolitica determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina, la destabilizzazione dei mercati nazionali ed internazionali nonché l'ondata inflativa globale hanno, poi, contribuito ad innalzare ulteriormente il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, trainato prevalentemente dall'aumento record dei prezzi del gas, aggravando sempre più la condizione economica di molte categorie sociali, soprattutto le famiglie più fragili, e il tessuto produttivo italiano;

    nella memoria ARERA 111/2022/I/COM del 22 marzo 2022,l'Autorità ricorda che le modalità di determinazione delle componenti del prezzo di tutela del gas naturale in vigore sono state definite con le delibere 124/2013/R/gas e 196/2013/R/gas, in esito al processo di transizione graduale come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge n. 27/12, con il quale si è disposto, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili, che si faccia riferimento ai valori europei, nelle more del pieno sviluppo del mercato italiano del gas;

   considerato che a partire dalla seconda metà del 2021 le variazioni fatte registrare dal TTF sono risultate superiori a quelle dei prezzi dei flussi doganali, maggiormente corrispondenti all'andamento del mercato reale, anche considerando che gli operatori sottoscrivono contratti pluriennali, non soggetti a fluttuazioni di breve periodo, sarebbe auspicabile sospendere, sino alla fine dello stato di emergenza, l'efficacia del summenzionato articolo 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e far sì che l'ARERA determini il prezzo del gas naturale sulla base del prezzo medio di importazione doganale per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, compensando al contempo eventuali maggiori costi sostenuti dai singoli operatori che forniscono il citato servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile e tempestiva iniziativa di carattere normativo tesa a mitigare le tariffe del gas naturale per i clienti finali citati in premessa.
9/3614-A/120. (Testo modificato nel corso della seduta)Penna.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 15 del provvedimento in esame contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno subito le conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto in Ucraina, autorizzando SACE a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, per finanziamenti alle imprese finalizzati a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con copertura entro limiti inversamente proporzionali al fatturato dell'impresa e al numero di dipendenti; l'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese –subordinatamente alla previa approvazione della Commissione europea – per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e alla guerra in Ucraina. Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e prevedono il rilascio di garanzie a titolo gratuito a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione 0 del consumo energetici;

    il provvedimento prevede che le imprese dimostrino il danno subito per via della crisi. Inoltre, la norma fa riferimento solo alle ripercussioni negative direttamente legate al conflitto e alla crisi energetiche, mentre la misura, alla luce di quanto consentito dal Quadro Temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito della guerra in Ucraina dovrebbe valere anche per quelle indiretti;

    in occasione delle misure emergenziali messe in atto durante la crisi pandemica, il Fondo di Garanzia per le PMI ha dimostrato di funzionare con grande efficacia a copertura delle operazioni di finanziamento a PMI e a mid-cap, garantendo più di 2,7 milioni di operazioni per un importo di quasi 250 miliardi di euro;

    con specifico riferimento alle mid-cap, nel corso della pandemia queste hanno fatto ampio ricorso alla garanzia del Fondo (oltre 16 mila operazioni) fin quando la legge ha consentito loro tale opzione (febbraio 2021). Le mid-cap sono infatti imprese che, per quanto più strutturate delle PMI, hanno caratteristiche molto simili a queste ultime nella relazione con il mondo bancario ed esigenze finanziarie che possono essere più facilmente coperte dal Fondo,

impegna il Governo

a rafforzare gli interventi in favore delle imprese colpite dagli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia utilizzando tutti gli spazi consentiti dal Quadro Temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito della guerra in Ucraina, semplificando le procedure di accesso alle garanzie, ampliando gli interventi anche alle imprese che abbiano subito danni indiretti dalla crisi in Ucraina, potenziando l'intervento del Fondo di Garanzia, anche mediante ampliamento dell'accesso alle imprese strutturate come holding e prorogando fino a fine 2022 la misura che consente al Fondo di garantire rinegoziazioni, anche tramite allungamenti, di finanziamenti in essere non già garantiti, scaduta a fine giugno 2022.
9/3614-A/121. Calabria, Porchietto.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 15 del provvedimento in esame contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno subito le conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto in Ucraina, autorizzando SACE a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, per finanziamenti alle imprese finalizzati a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con copertura entro limiti inversamente proporzionali al fatturato dell'impresa e al numero di dipendenti; l'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese –subordinatamente alla previa approvazione della Commissione europea – per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e alla guerra in Ucraina. Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e prevedono il rilascio di garanzie a titolo gratuito a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione 0 del consumo energetici;

    il provvedimento prevede che le imprese dimostrino il danno subito per via della crisi. Inoltre, la norma fa riferimento solo alle ripercussioni negative direttamente legate al conflitto e alla crisi energetiche, mentre la misura, alla luce di quanto consentito dal Quadro Temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito della guerra in Ucraina dovrebbe valere anche per quelle indiretti;

    in occasione delle misure emergenziali messe in atto durante la crisi pandemica, il Fondo di Garanzia per le PMI ha dimostrato di funzionare con grande efficacia a copertura delle operazioni di finanziamento a PMI e a mid-cap, garantendo più di 2,7 milioni di operazioni per un importo di quasi 250 miliardi di euro;

    con specifico riferimento alle mid-cap, nel corso della pandemia queste hanno fatto ampio ricorso alla garanzia del Fondo (oltre 16 mila operazioni) fin quando la legge ha consentito loro tale opzione (febbraio 2021). Le mid-cap sono infatti imprese che, per quanto più strutturate delle PMI, hanno caratteristiche molto simili a queste ultime nella relazione con il mondo bancario ed esigenze finanziarie che possono essere più facilmente coperte dal Fondo,

impegna il Governo

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a rafforzare gli interventi in favore delle imprese colpite dagli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia utilizzando tutti gli spazi consentiti dal Quadro Temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito della guerra in Ucraina, semplificando le procedure di accesso alle garanzie, ampliando gli interventi anche alle imprese che abbiano subito danni indiretti dalla crisi in Ucraina, potenziando l'intervento del Fondo di Garanzia, anche mediante ampliamento dell'accesso alle imprese strutturate come holding e prorogando fino a fine 2022 la misura che consente al Fondo di garantire rinegoziazioni, anche tramite allungamenti, di finanziamenti in essere non già garantiti, scaduta a fine giugno 2022.
9/3614-A/121. (Testo modificato nel corso della seduta)Calabria, Porchietto.


   La Camera,

   premesso che;

    l'emergenza da COVID-19 ha messo a dura prova il settore cinematografico, sia nel ramo della produzione che in quello relativo alla diffusione delle opere, rappresentando uno degli ambiti maggiormente colpiti;

    secondo uno studio di Cinetel il mercato cinematografico italiano ha registrato un calo degli incassi rispetto al 2020; negli anni legati alla pandemia di oltre il 70 per cento in meno;

    in risposta alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati diversi gli interventi a sostegno del settore del cinema e dell'audiovisivo e hanno riguardato; l'incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo; l'innalzamento delle aliquote massime di alcuni crediti di imposta destinati alle imprese del settore e, al contempo, la stabilizzazione di alcune disposizioni introdotte per il 2020, finalizzate a garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai medesimi crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime;

    l'articolo 23 del provvedimento in esame, inoltre, introduce a sostegno del settore di credito di imposta alle sale cinematografiche e stanzia per l'anno 2022 10 milioni di euro volti a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive;

    il settore sta vivendo una crisi vera che riguarda nello specifico le sale cinematografiche;

    riteniamo urgente un impegno da parte dell'esecutivo e del parlamento ad introdurre disposizioni volte a disciplinare il periodo minimo intercorrente tra la prima diffusione delle opere audiovisive in sala cinematografica e le successive diffusioni su altri mezzi (cd. finestre cinematografiche), in un'ottica di rafforzamento del ruolo delle sale cinematografiche nel settore audiovisivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, disposizioni volte a disciplinare il periodo minimo intercorrente tra la prima diffusione delle opere audiovisive in sala cinematografica e le successive diffusioni su altri mezzi (cd. finestre cinematografiche), in un'ottica di rafforzamento del ruolo delle sale cinematografiche nel settore audiovisivo.
9/3614-A/122. Prestipino, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.


   La Camera,

   premesso che;

    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma del Centro Italia, che ora si trova in una situazione di tripla emergenza in seguito all'emergenza terremoto, l'emergenza pandemica dal COVID-19 e quella da caro materie energetiche; in particolare per far rimuovere l'economia, occorre sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici;

    l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso ai comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, fino al 31 dicembre 2021, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;

    occorre prorogare almeno fino al 31 dicembre 2022 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017; la limitata efficacia della misura risulta nei fatti superata dal permanere e della gravità di una situazione di forte criticità economica e sociale, che ha comportato anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, come disposta dal disegno di legge Bilancio 2022;

    peraltro, le risorse stanziate per il 2021 non sono state utilizzate e non risulta ancora operativa la norma relativa all'anno 2021 e, pertanto, risulta sufficiente lo stanziamento di risorse economiche già esistente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per prorogare al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, allineandolo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno, allo scopo di trattenere l'imprenditoria locale nonostante il contesto di elevatissima incertezza e difficoltà dovuta alla situazione di tripla emergenza in seguito all'emergenza terremoto, l'emergenza pandemica dal COVID-19 e quella da caro materie energetiche.
9/3614-A/123. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che;

    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma del Centro Italia, che ora si trova in una situazione di tripla emergenza in seguito all'emergenza terremoto, l'emergenza pandemica dal COVID-19 e quella da caro materie energetiche; in particolare per far rimuovere l'economia, occorre sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici;

    l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso ai comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, fino al 31 dicembre 2021, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;

    occorre prorogare almeno fino al 31 dicembre 2022 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017; la limitata efficacia della misura risulta nei fatti superata dal permanere e della gravità di una situazione di forte criticità economica e sociale, che ha comportato anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, come disposta dal disegno di legge Bilancio 2022;

    peraltro, le risorse stanziate per il 2021 non sono state utilizzate e non risulta ancora operativa la norma relativa all'anno 2021 e, pertanto, risulta sufficiente lo stanziamento di risorse economiche già esistente,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare di adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per prorogare al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, allineandolo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno, allo scopo di trattenere l'imprenditoria locale nonostante il contesto di elevatissima incertezza e difficoltà dovuta alla situazione di tripla emergenza in seguito all'emergenza terremoto, l'emergenza pandemica dal COVID-19 e quella da caro materie energetiche.
9/3614-A/123. (Testo modificato nel corso della seduta)Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, il capo II del decreto-legge in corso di conversione contiene misure a sostegno della liquidità delle imprese;

    queste misure sono state introdotte per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

    la mutata congiuntura economica nazionale ed internazionale, però, non può rappresentare solo l'occasione per l'approvazione di misure palliative, ma deve costituire il momento per avviare interventi di sostegno di tipo strutturale anche se di pronta attuazione per dare una risposta sicura alle nostre imprese che da oltre due anni aspettano di essere risollevate dal rischio di fallimento e per assicurare così al nostro Paese una crescita stabile;

    a tal fine l'obiettivo prioritario cui gli sforzi delle istituzioni devono tendere è incentivare il lavoro, correggendo le distorsioni radicate nella legislazione vigente. Infatti, mentre l'articolo 1 della nostra Costituzione afferma che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, assistiamo al paradosso che proprio il lavoro è fortemente scoraggiato sia perché costoso per le imprese e poco redditizio per i lavoratori, a causa dell'elevata percentuale del cuneo fiscale, sia perché ulteriormente ostacolato dalla malsana concorrenza creata dal reddito di cittadinanza;

    per creare rapidamente le condizioni per cui le imprese possano assumere e siano messe in grado di affrontare la grave situazione in cui si trovano, appare necessario diminuire gli oneri connessi al costo del lavoro. Nello specifico, una soluzione potrebbe consistere nella previsione di una super-deduzione del costo del lavoro per le imprese che hanno un'alta percentuale di manodopera in rapporto al loro fatturato, rendendo così conveniente assumere,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte ad agevolare le nuove assunzioni, attraverso il riconoscimento di una superdeduzione del costo del lavoro sostenuto dalle imprese che generano nuova occupazione.
9/3614-A/124. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Bignami, Foti, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 31 e 32 del provvedimento in esame riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. In particolare, ai fini della erogazione della indennità una tantum, l'articolo 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti, mentre l'articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;

    è necessario inserire nel novero dei beneficiari dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32, anche la categoria dei collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall'ulteriore crisi energetica, e ingiustamente rimasti esclusi dalla norma; la categoria dei collaboratori sportivi, da sempre soggetta a precariato, è stata infatti duramente colpita, in particolare con lo scoppio della pandemia COVID-19 e le conseguenti misure restrittive, così come l'intero comparto,

impegna il Governo

a prevedere opportune iniziative volte ad inserire i collaboratori sportivi che non rientrano tra i beneficiari dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del provvedimento in esame, tra i percettori della somma di 200 euro riconosciuta alle altre categorie di lavoratori.
9/3614-A/125. Barelli, Pella, Versace.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 31 e 32 del provvedimento in esame riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. In particolare, ai fini della erogazione della indennità una tantum, l'articolo 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti, mentre l'articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;

    è necessario inserire nel novero dei beneficiari dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32, anche la categoria dei collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall'ulteriore crisi energetica, e ingiustamente rimasti esclusi dalla norma; la categoria dei collaboratori sportivi, da sempre soggetta a precariato, è stata infatti duramente colpita, in particolare con lo scoppio della pandemia COVID-19 e le conseguenti misure restrittive, così come l'intero comparto,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere opportune iniziative volte ad inserire i collaboratori sportivi che non rientrano tra i beneficiari dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del provvedimento in esame, tra i percettori della somma di 200 euro riconosciuta alle altre categorie di lavoratori.
9/3614-A/125. (Testo modificato nel corso della seduta)Barelli, Pella, Versace.


   La Camera,

   premesso che,

    il decreto in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    agli articoli 19 e 20 si interviene, in particolare, per rafforzare il settore agricolo ed agroalimentare, attraverso rispettivamente il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché attraverso l'estensione delle garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici;

    in tale contesto di sostegno e potenziamento, particolare attenzione merita la filiera pataticola; In Italia, la patata rappresenta, dopo il pomodoro, la principale produzione orticola. La coltivazione della patata è diffusa capillarmente nel Paese ed avviene anche negli ambienti pedo – climatici più complessi, dove non esistono valide alternative colturali. Gli elevati costi di produzione – variabili, a seconda degli areali, dai 10 ai 12.000 €/ha – generano un indotto che contribuisce alla creazione di posti di lavoro, anche nelle aree economicamente più svantaggiate del Paese;

    l'impiego ridotto di mezzi chimici, inoltre, consente alla patata di essere già allineata con l'obiettivo posto dalla nuova PAC di accrescere il livello di ambizione ambientale nell'agricoltura UE;

    l'attuale contesto geo – politico e post – pandemico sta determinando una maggiorazione dei costi di produzione, lavorazione, conservazione e logistici che stanno erodendo la marginalità in tutti i livelli della filiera;

    annualmente si assiste ad un decremento delle superfici investite a patata che costringe gli operatori a ricorrere all'importazione di prodotto estero – anche da Paesi terzi – per soddisfare il fabbisogno nazionale, con minori garanzie in termini di origine, tracciabilità e sicurezza alimentare per il consumatore;

    l'intero comparto, a partire dalle singole aziende agricole, per restare competitivo ed attrattivo sul mercato deve continuare ad innovarsi a livello tecnico e tecnologico, vocandosi in maniera sempre maggiore al tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale;

    di fronte a tale contesto, è importate sottolineare che il settore della patata, negli ultimi dieci anni, non ha beneficiato di alcuna forma di contributo e/o sostegno pubblico,

impegna il Governo

ad adottare e attuare un «Piano Strategico nazionale per il settore pataticolo», anche inserendolo nel più ampio contesto del Fondo per la competitività delle filiere agricole, che permetta al comparto pataticolo di rafforzarsi e potenziarsi, al fine di superare le difficoltà indicate in premessa e anche al fine di vocarsi in maniera sempre maggiore al tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
9/3614-A/126. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che,

    il decreto in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    agli articoli 19 e 20 si interviene, in particolare, per rafforzare il settore agricolo ed agroalimentare, attraverso rispettivamente il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché attraverso l'estensione delle garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici;

    in tale contesto di sostegno e potenziamento, particolare attenzione merita la filiera pataticola; In Italia, la patata rappresenta, dopo il pomodoro, la principale produzione orticola. La coltivazione della patata è diffusa capillarmente nel Paese ed avviene anche negli ambienti pedo – climatici più complessi, dove non esistono valide alternative colturali. Gli elevati costi di produzione – variabili, a seconda degli areali, dai 10 ai 12.000 €/ha – generano un indotto che contribuisce alla creazione di posti di lavoro, anche nelle aree economicamente più svantaggiate del Paese;

    l'impiego ridotto di mezzi chimici, inoltre, consente alla patata di essere già allineata con l'obiettivo posto dalla nuova PAC di accrescere il livello di ambizione ambientale nell'agricoltura UE;

    l'attuale contesto geo – politico e post – pandemico sta determinando una maggiorazione dei costi di produzione, lavorazione, conservazione e logistici che stanno erodendo la marginalità in tutti i livelli della filiera;

    annualmente si assiste ad un decremento delle superfici investite a patata che costringe gli operatori a ricorrere all'importazione di prodotto estero – anche da Paesi terzi – per soddisfare il fabbisogno nazionale, con minori garanzie in termini di origine, tracciabilità e sicurezza alimentare per il consumatore;

    l'intero comparto, a partire dalle singole aziende agricole, per restare competitivo ed attrattivo sul mercato deve continuare ad innovarsi a livello tecnico e tecnologico, vocandosi in maniera sempre maggiore al tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale;

    di fronte a tale contesto, è importate sottolineare che il settore della patata, negli ultimi dieci anni, non ha beneficiato di alcuna forma di contributo e/o sostegno pubblico,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare e attuare un «Piano Strategico nazionale per il settore pataticolo», anche inserendolo nel più ampio contesto del Fondo per la competitività delle filiere agricole, che permetta al comparto pataticolo di rafforzarsi e potenziarsi, al fine di superare le difficoltà indicate in premessa e anche al fine di vocarsi in maniera sempre maggiore al tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
9/3614-A/126. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    agli articoli 19 e 20 si interviene, in particolare, per rafforzare il settore agricolo ed agroalimentare, attraverso rispettivamente il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché attraverso l'estensione delle garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici;

    il comparto agricolo nazionale sta vivendo un periodo di crisi sempre più urgenti e concatenate: dalla pandemia alle tensioni commerciali internazionali, dal rincaro delle materie prime alle fluttuazioni dei mercati, dall'immagazzinamento crescente di produzioni agricole da parte di Paesi in via di forte sviluppo demografico, come l'India e la Cina, all'attuale conflitto in Ucraina;

    a livello europeo e nazionale si moltiplicano le iniziative di policy volte a richiedere sforzi sistematicamente maggiori in termini di sostenibilità ambientale e riduzione dell'impiego di input agricoli, così come le richieste di consumatori e strategie di sicurezza alimentare di rafforzare la qualità e la quantità di prodotti alimentari;

    l'impiego di seme certificato, primo anello di molte produzioni agricole, rappresenta un supporto chiave del comparto primario e dei settori collegati per valorizzare il Made in Italy agricolo, assicurando il miglioramento quali-quantitativo di colture strategiche quali mais, legumi e soia, la riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici, la tracciabilità delle produzioni e la riduzione dell'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, in linea con gli obiettivi green della prossima PAC e di miglioramento qualitativo delle colture legate al Fondo per la competitività delle filiere;

    il Fondo per la competitività delle filiere – rafforzato attraverso le risorse addizionali per i contratti di filiera introdotte dal Fondo complementare del PNRR con un volume di 1,2 miliardi di Euro – ha l'ambizione di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali, migliorando qualitativamente la produzione agricola nazionale;

    la Legge sementiera 1069/1971, aggiornata attraverso il decreto legislativo 20/2021, già prevede l'obbligatorietà di certificazione delle sementi dei cereali (tra cui frumento duro e tenero, mais), per le foraggere (tra cui pisello e favino proteico), per le oleaginose e quelle da fibra (tra cui la soia);

    il Fondo «grano duro» di cui al decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 prevede da anni meritoriamente l'impiego obbligatorio di sementi certificate per l'accesso allo stesso, riconoscendone il valore di miglioramento qualitativo delle produzioni con positive ricadute – anche in termini di redditività – lungo tutta la filiera, dalla produzione agricola alla trasformazione alimentare;

    secondo dati ISMEA, l'impiego di sementi certificate in luogo dell'autoproduzione in azienda avrebbe un impatto di maggiorazione dei costi lievissima per le aziende agricole, pari a circa €20/ha, a fronte di significativi benefici in termini di aumento delle rese – e quindi della redditività – e dei risparmi in termini di minore impiego di input agricoli,

impegna il Governo

a supportare, non solo attraverso possibili risorse finanziarie, la collaborazione tra CREA e le industrie semenziere, al fine di migliorare la ricerca di base sulle varietà vegetali per sostenere il miglioramento della quantità e della qualità produttiva delle colture maidicole, leguminose e di soia coltivate in Italia, nonché in particolare al fine di contribuire ad aumentare la sicurezza alimentare del nostro Paese.
9/3614-A/127. Gallinella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    agli articoli 19 e 20 si interviene, in particolare, per rafforzare il settore agricolo ed agroalimentare, attraverso rispettivamente il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché attraverso l'estensione delle garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici;

    il comparto agricolo nazionale sta vivendo un periodo di crisi sempre più urgenti e concatenate: dalla pandemia alle tensioni commerciali internazionali, dal rincaro delle materie prime alle fluttuazioni dei mercati, dall'immagazzinamento crescente di produzioni agricole da parte di Paesi in via di forte sviluppo demografico, come l'India e la Cina, all'attuale conflitto in Ucraina;

    a livello europeo e nazionale si moltiplicano le iniziative di policy volte a richiedere sforzi sistematicamente maggiori in termini di sostenibilità ambientale e riduzione dell'impiego di input agricoli, così come le richieste di consumatori e strategie di sicurezza alimentare di rafforzare la qualità e la quantità di prodotti alimentari;

    l'impiego di seme certificato, primo anello di molte produzioni agricole, rappresenta un supporto chiave del comparto primario e dei settori collegati per valorizzare il Made in Italy agricolo, assicurando il miglioramento quali-quantitativo di colture strategiche quali mais, legumi e soia, la riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici, la tracciabilità delle produzioni e la riduzione dell'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, in linea con gli obiettivi green della prossima PAC e di miglioramento qualitativo delle colture legate al Fondo per la competitività delle filiere;

    il Fondo per la competitività delle filiere – rafforzato attraverso le risorse addizionali per i contratti di filiera introdotte dal Fondo complementare del PNRR con un volume di 1,2 miliardi di Euro – ha l'ambizione di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali, migliorando qualitativamente la produzione agricola nazionale;

    la Legge sementiera 1069/1971, aggiornata attraverso il decreto legislativo 20/2021, già prevede l'obbligatorietà di certificazione delle sementi dei cereali (tra cui frumento duro e tenero, mais), per le foraggere (tra cui pisello e favino proteico), per le oleaginose e quelle da fibra (tra cui la soia);

    il Fondo «grano duro» di cui al decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 prevede da anni meritoriamente l'impiego obbligatorio di sementi certificate per l'accesso allo stesso, riconoscendone il valore di miglioramento qualitativo delle produzioni con positive ricadute – anche in termini di redditività – lungo tutta la filiera, dalla produzione agricola alla trasformazione alimentare;

    secondo dati ISMEA, l'impiego di sementi certificate in luogo dell'autoproduzione in azienda avrebbe un impatto di maggiorazione dei costi lievissima per le aziende agricole, pari a circa €20/ha, a fronte di significativi benefici in termini di aumento delle rese – e quindi della redditività – e dei risparmi in termini di minore impiego di input agricoli,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a supportare, non solo attraverso possibili risorse finanziarie, la collaborazione tra CREA e le industrie semenziere, al fine di migliorare la ricerca di base sulle varietà vegetali per sostenere il miglioramento della quantità e della qualità produttiva delle colture maidicole, leguminose e di soia coltivate in Italia, nonché in particolare al fine di contribuire ad aumentare la sicurezza alimentare del nostro Paese.
9/3614-A/127. (Testo modificato nel corso della seduta)Gallinella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia vanta riserve accertate comprese tra i 70 e 90 miliardi di metri cubi, cui corrisponde una produzione di poco più di 3 miliardi metri cubi annui, pari a circa il 4 per cento del fabbisogno annuo;

    all'inizio degli anni novanta l'Italia realizzava estrazioni per circa 20 miliardi di metri cubi, capace di soddisfare larga parte del fabbisogno nazionale, ridottasi drasticamente a causa di scelte politiche che nel tempo hanno penalizzato le estrazioni nazionali arrivando, all'inizio di questa legislatura, al blocco dei trivellamenti e alla cessazione dell'esplorazione di nuove risorse sia nei giacimenti esistenti che nei nuovi siti estrattivi individuati come capienti;

    tale scelta è stata confermata da tutti i Governi e da tutte le forze politiche che ne hanno fatto parte, le quali, votando i provvedimenti funzionali al blocco, hanno proseguito sulla strada della penalizzazione delle estrazioni di gas naturale nazionale;

    questa situazione penalizza fortemente il nostro sistema produttivo e industriale, oltre che le famiglie italiane, costringendo a fronteggiare prezzi sempre giù insostenibili, ulteriormente aggravati dal quadro internazionale e dal conflitto in Ucraina;

    nonostante le richieste proveniente da pressoché tutte le categorie, oltre che da Fratelli d'Italia, a seguito della pubblicazione del Pitesai, sussistono ancor oggi limitazione all'attività estrattiva che si traducono di fatto in un blocco delle stesse, determinando una situazione surreale se si considera che in numerosi casi quegli stessi giacimenti non sfruttanti dall'Italia sono invece interessati da pozzi installati dalla Croazia,

impegna il Governo:

   a dare immediatamente corso alla ripresa dell'attività estrattiva del gas naturale mediante sfruttamento delle riserve nazionali, garantendo un orizzonte temporale non inferiore a quindici anni per garantire alle imprese impegnate nell'attività estrattiva medesima di ammortizzare adeguatamente i costi di intervento e di aggiornamento tecnologico utili alla estrazione dei gas;

   a destinare alle imprese e alle famiglie italiane il gas così estratto, al fine di mitigare il crescente incremento dei prezzi, riducendo la dipendenza di approvvigionamento internazionale.
9/3614-A/128. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    nel 2021 il settore HoReCa ha visto perdite per oltre il 49 per cento del proprio fatturato rispetto al 2019;

    l'esplosione della crisi ucraina ha aggravato tale scenario di forte disagio per imprese e consumatori, con un incremento costante dei costi fissi, tra cui energia e carburanti, da cui è seguito un rincaro dei materiali e del costo della vita, affiancato da un incremento del tasso d'inflazione ormai superiore all'8 per cento;

    l'attuale scenario economico, che indica un prospettarsi sempre più concreto di una recessione economica globale nell'autunno 2022, porta da un lato ad una ripresa dei consumi, fisiologica in quanto rimbalzo rispetto alla crisi di saturazione del periodo COVID, e dall'altro un blocco dei consumi, dovuto sia alle impossibilità dei consumatori di mantenere un determinato stile di vita, che al continuo rincaro del costo della vita;

    la perdita di potere d'acquisto delle aziende del settore HoReCa, ha portato contraccolpi ulteriormente negativi anche sulle aziende operanti nell'ambito della distribuzione, le quali hanno registrato importanti perdite sui crediti maturati;

    in risposta a tale situazione di crisi, nell'ambito del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito un fondo per sostenere il settore HoReCa, dal quale, tuttavia, sono state escluse le aziende della distribuzione, di cui ai codici ATECO 46.34 e 46.39, le quali, come ogni realtà economica legata al settore, necessitano di sostegno economico in una fase delicata e di profonda incertezza dello scenario economico,

impegna il Governo

a predisporre, anche nell'ambito degli atti di emanazione conseguenti al testo in esame, o comunque nel primo provvedimento utile, il riconoscimento alle aziende della distribuzione del settore HoReCa, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
9/3614-A/129. Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    nel 2021 il settore HoReCa ha visto perdite per oltre il 49 per cento del proprio fatturato rispetto al 2019;

    l'esplosione della crisi ucraina ha aggravato tale scenario di forte disagio per imprese e consumatori, con un incremento costante dei costi fissi, tra cui energia e carburanti, da cui è seguito un rincaro dei materiali e del costo della vita, affiancato da un incremento del tasso d'inflazione ormai superiore all'8 per cento;

    l'attuale scenario economico, che indica un prospettarsi sempre più concreto di una recessione economica globale nell'autunno 2022, porta da un lato ad una ripresa dei consumi, fisiologica in quanto rimbalzo rispetto alla crisi di saturazione del periodo COVID, e dall'altro un blocco dei consumi, dovuto sia alle impossibilità dei consumatori di mantenere un determinato stile di vita, che al continuo rincaro del costo della vita;

    la perdita di potere d'acquisto delle aziende del settore HoReCa, ha portato contraccolpi ulteriormente negativi anche sulle aziende operanti nell'ambito della distribuzione, le quali hanno registrato importanti perdite sui crediti maturati;

    in risposta a tale situazione di crisi, nell'ambito del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito un fondo per sostenere il settore HoReCa, dal quale, tuttavia, sono state escluse le aziende della distribuzione, di cui ai codici ATECO 46.34 e 46.39, le quali, come ogni realtà economica legata al settore, necessitano di sostegno economico in una fase delicata e di profonda incertezza dello scenario economico,

impegna il Governo

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a predisporre, anche nell'ambito degli atti di emanazione conseguenti al testo in esame, o comunque nel primo provvedimento utile, il riconoscimento alle aziende della distribuzione del settore HoReCa, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
9/3614-A/129. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    come noto, nell'ambito della politica di cessione della banda dei 700 MHz per liberare le frequenze da utilizzare per la connettività mobile 5G, la riassegnazione delle frequenze televisive per i canali del digitale terrestre comporta l'utilizzo di televisori o decoder compatibili con la nuova modalità di trasmissione dei canali;

    la nuova principale modalità di trasmissione dovrebbe prevedere il ricorso al sistema digitale terrestre, tecnologia che tuttavia richiede una infrastrutturazione di rete che in Italia non è presente in modo armonico ed uniforme, con molte aree, con riferimento alle aree interne, montane e rurali, dove lo switch-off sta comportando una sostanziale impossibilità per i cittadini di poter utilizzare l'apparecchio televisivo;

    tale sperequazione, ennesima di ambito digitale a danno delle aree montane, riguarda almeno 500 Comuni, per circa 2 milioni di persone, che rischiano di trovarsi del tutto escluse dal servizio televisivo, nonostante paghino regolarmente tasse ed imposte;

    il fatto che gli enti locali siano i proprietari degli impianti di trasmissione scarica su di essi il costo di una transizione per la quale non dispongono delle risorse adatte, anche in ottica di diffusione e ricorso a tecnologie satellitari;

    l'impianto di antenna richiesto dal digitale terrestre è analogo a quello utilizzato per le trasmissioni analogiche, quindi già presente in Italia, nel caso di impianti particolarmente datati è tuttavia necessario un aggiornamento degli impianti, fattispecie stimata da AGCOM essere necessaria almeno nel 30 per cento dei casi;

    il fatto che gli enti locali siano i proprietari degli impianti di trasmissione scarica su di essi il costo di una transizione per la quale non dispongono delle risorse adatte, anche in ottica di diffusione e ricorso a tecnologie satellitari;

    il costo di adeguamento di un impianto è molto oneroso, di circa 15.000 euro, e vi sono enti che possiedono anche più di dieci impianti;

    la copertura del digitale terrestre in tutta Italia è al momento incompleta e non totalmente affidabile, in quanto vi sono numerose aree soggette a ricezione ridotta o inesistente sia per condizioni climatiche che per condizioni orografiche e fisiche, come nel caso delle aree interne, montane e rurali, dove per l'appunto 500 Comuni, per circa 2 milioni di abitanti, si trovano di fatto escluse dal servizio televisivo,

impegna il Governo:

   a predisporre, anche nell'ambito degli atti di emanazione conseguenti al testo in esame:

   a) misure di sostegno economico per i piccoli Comuni sui quali gravino costi di adeguamento degli impianti di trasmissione, nonché interventi che garantiscano l'adeguamento delle infrastrutture e la fruibilità del servizio televisivo entro il 2023;

   b) il mantenimento, esclusivamente nelle aree a forte disagio di cui in premessa e nelle more dell'adeguamento e della diffusione delle infrastrutturazioni necessarie per accedere al digitale terrestre, della modalità di trasmissione dei canali televisivi previgente;

   c) la sospensione, limitatamente ai cittadini impossibilitati ad accedere ai servizi televisivi, dell'imposizione del canone RAI sino ad un congruo adeguamento degli impianti e della ricezione del segnale sul territorio.
9/3614-A/130. Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    come noto, nell'ambito della politica di cessione della banda dei 700 MHz per liberare le frequenze da utilizzare per la connettività mobile 5G, la riassegnazione delle frequenze televisive per i canali del digitale terrestre comporta l'utilizzo di televisori o decoder compatibili con la nuova modalità di trasmissione dei canali;

    la nuova principale modalità di trasmissione dovrebbe prevedere il ricorso al sistema digitale terrestre, tecnologia che tuttavia richiede una infrastrutturazione di rete che in Italia non è presente in modo armonico ed uniforme, con molte aree, con riferimento alle aree interne, montane e rurali, dove lo switch-off sta comportando una sostanziale impossibilità per i cittadini di poter utilizzare l'apparecchio televisivo;

    tale sperequazione, ennesima di ambito digitale a danno delle aree montane, riguarda almeno 500 Comuni, per circa 2 milioni di persone, che rischiano di trovarsi del tutto escluse dal servizio televisivo, nonostante paghino regolarmente tasse ed imposte;

    il fatto che gli enti locali siano i proprietari degli impianti di trasmissione scarica su di essi il costo di una transizione per la quale non dispongono delle risorse adatte, anche in ottica di diffusione e ricorso a tecnologie satellitari;

    l'impianto di antenna richiesto dal digitale terrestre è analogo a quello utilizzato per le trasmissioni analogiche, quindi già presente in Italia, nel caso di impianti particolarmente datati è tuttavia necessario un aggiornamento degli impianti, fattispecie stimata da AGCOM essere necessaria almeno nel 30 per cento dei casi;

    il fatto che gli enti locali siano i proprietari degli impianti di trasmissione scarica su di essi il costo di una transizione per la quale non dispongono delle risorse adatte, anche in ottica di diffusione e ricorso a tecnologie satellitari;

    il costo di adeguamento di un impianto è molto oneroso, di circa 15.000 euro, e vi sono enti che possiedono anche più di dieci impianti;

    la copertura del digitale terrestre in tutta Italia è al momento incompleta e non totalmente affidabile, in quanto vi sono numerose aree soggette a ricezione ridotta o inesistente sia per condizioni climatiche che per condizioni orografiche e fisiche, come nel caso delle aree interne, montane e rurali, dove per l'appunto 500 Comuni, per circa 2 milioni di abitanti, si trovano di fatto escluse dal servizio televisivo,

impegna il Governo:

   a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di predisporre, anche nell'ambito degli atti di emanazione conseguenti al testo in esame:

   a) misure di sostegno economico per i piccoli Comuni sui quali gravino costi di adeguamento degli impianti di trasmissione, nonché interventi che garantiscano l'adeguamento delle infrastrutture e la fruibilità del servizio televisivo entro il 2023;

   b) la sospensione, limitatamente ai cittadini impossibilitati ad accedere ai servizi televisivi, dell'imposizione del canone RAI sino ad un congruo adeguamento degli impianti e della ricezione del segnale sul territorio.
9/3614-A/130. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende adottare misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti;

    il caro energia colpisce tutti i settori, e non risparmia nemmeno il comparto della logistica dove sia per quella su gomma che quella su ferro si fanno sentire gli impatti dei rincari;

    secondo l'ISTAT, in Italia, a giugno, l'inflazione è stata superiore dell'1,2 per cento rispetto al mese precedente e dell'8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: è il dato più alto dal 1986;

    ad aumentare, come atteso, sono stati soprattutto i prezzi dell'energia, che sono cresciuti del 48,7 per cento rispetto a un anno fa;

    il caro carburanti ha obbligato l'esecutivo a introdurre misure a sostegno delle attività maggiormente penalizzate da questo fenomeno al fine di garantirne la sopravvivenza e ridurre gli impatti dei rincari sul consumatore finale;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone una serie di strumenti per produrre un incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese al fine di limitare le conseguenze dei rincari sul prezzo di energia elettrica e di gas naturale;

    tra le aziende maggiormente energivore ci sono anche quelle legate al trasporto su ferro di merci e persone;

    il trasporto su rotaia è uno dei verticali su cui poggia il PNRR sia per quanto riguarda il trasporto passeggeri che per quello che concerne le merci;

    gli obiettivi climatici impongono una riduzione delle emissioni così come previsto dal pacchetto europeo «Fit for 55» e queste non possono prescindere da un cambio di passo in tutto il comparto della mobilità e, di riflesso della logistica;

    le aziende del trasporto su ferro non acquistano l'energia direttamente dai trader presenti sul mercato, ma attraverso le modalità definite dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 che prevede la fornitura del servizio di corrente di trazione da parte del gestore dell'infrastruttura a cui le imprese corrispondono il relativo importo;

    il fenomeno dell'aumento del costo dell'energia elettrica da trazione ferroviaria ha assunto proporzioni tanto rilevanti da richiedere un urgente intervento di supporto, per continuare a garantire la competitività dell'intero settore,

impegna il Governo

a prevedere, nei futuri provvedimenti dedicati all'emergenza energetica e al sostegno dei settori esposti a tale shock, degli interventi, anche mediante credito d'imposta, utili a garantire, viste le peculiari modalità d'acquisto dell'energia previste dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, misure adeguate al superamento del caro energia da parte delle imprese del trasporto ferroviario che utilizzano materiale di trazione alimentato a corrente.
9/3614-A/131. Mantovani, Foti, Osnato, Trancassini, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende adottare misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti;

    il caro energia colpisce tutti i settori, e non risparmia nemmeno il comparto della logistica dove sia per quella su gomma che quella su ferro si fanno sentire gli impatti dei rincari;

    secondo l'ISTAT, in Italia, a giugno, l'inflazione è stata superiore dell'1,2 per cento rispetto al mese precedente e dell'8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: è il dato più alto dal 1986;

    ad aumentare, come atteso, sono stati soprattutto i prezzi dell'energia, che sono cresciuti del 48,7 per cento rispetto a un anno fa;

    il caro carburanti ha obbligato l'esecutivo a introdurre misure a sostegno delle attività maggiormente penalizzate da questo fenomeno al fine di garantirne la sopravvivenza e ridurre gli impatti dei rincari sul consumatore finale;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone una serie di strumenti per produrre un incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese al fine di limitare le conseguenze dei rincari sul prezzo di energia elettrica e di gas naturale;

    tra le aziende maggiormente energivore ci sono anche quelle legate al trasporto su ferro di merci e persone;

    il trasporto su rotaia è uno dei verticali su cui poggia il PNRR sia per quanto riguarda il trasporto passeggeri che per quello che concerne le merci;

    gli obiettivi climatici impongono una riduzione delle emissioni così come previsto dal pacchetto europeo «Fit for 55» e queste non possono prescindere da un cambio di passo in tutto il comparto della mobilità e, di riflesso della logistica;

    le aziende del trasporto su ferro non acquistano l'energia direttamente dai trader presenti sul mercato, ma attraverso le modalità definite dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 che prevede la fornitura del servizio di corrente di trazione da parte del gestore dell'infrastruttura a cui le imprese corrispondono il relativo importo;

    il fenomeno dell'aumento del costo dell'energia elettrica da trazione ferroviaria ha assunto proporzioni tanto rilevanti da richiedere un urgente intervento di supporto, per continuare a garantire la competitività dell'intero settore,

impegna il Governo

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, nei futuri provvedimenti dedicati all'emergenza energetica e al sostegno dei settori esposti a tale shock, degli interventi, anche mediante credito d'imposta, utili a garantire, viste le peculiari modalità d'acquisto dell'energia previste dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, misure adeguate al superamento del caro energia da parte delle imprese del trasporto ferroviario che utilizzano materiale di trazione alimentato a corrente.
9/3614-A/131. (Testo modificato nel corso della seduta)Mantovani, Foti, Osnato, Trancassini, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 17 del 2022 dispone la semplificazione delle regole sulla installazione di impianti eolici offshore;

    in un'ottica di sfruttamento su larga scala dell'energia dei venti, installare aerogeneratori in siti marini presenta enormi vantaggi; c'è migliore quantità e qualità del vento, più continuo e più intenso, ma ci sono costi di costruzione lievemente maggiori;

    il primo impianto eolico offshore composto da 11 turbine eoliche (per un totale di 5 MW) è stato realizzato nel Mar Baltico al largo di Vindeby, in Danimarca, agli inizi degli anni Novanta, laddove oggi sono già in esercizio ovunque impianti da 3 MW a qualche GW, nei mari del Nord;

    sull'eolico offshore la Germania partiva da uno zero tondo nel 2002 per proiettarsi verso un 15 per cento di energia rinnovabile da offshore entro vent'anni: la Deutsche Energie-Agentur (Dena) affermò che l'eolico offshore è un'energia «fondamentale per il futuro energetico e climatico della Germania, entrando felicemente in una fase molto dinamica» inaugurando gli impianti nell'isola di Borkum e assegnando alla Prokon Nord Energiesystems GmbH il compito di impiantarne 200 entro il 2010;

    la prima e più grande formazione del nuovo millennio è stata inaugurata nel 2005 in acque britanniche, a Kentish Flats, e da sola genera 90 MW. Tanto per riprendere in mano lo studio alla base dell'esclamazione di stupore degli inglesi, anche escludendo le aree di mare critiche (quelle entro i 5 km di costa; quelle con fondali più bassi di 10 metri e più alti di 50; quelle con traffico intenso di navi; le aree militari...) il loro potenziale energetico da eolico offshore è di circa 230 TWh all'anno;

    uno studio del 2012 di Environmental Research Letters dal titolo «Short-term ecological effects of an offshore wind farm in the Dutch coastal zone», ha dimostrato come le installazioni eoliche offshore nel Mare del Nord abbiano avuto impatti trascurabili sull'habitat naturale e sulla fauna, e altri studi hanno provato che le turbine eoliche non disturbano i volatili;

    il tema dell'eolico offshore è importante sia per il percorso di decarbonizzazone dell'Italia che è in netto ritardo sugli obiettivi Ue, sia per un discorso di nuove filiere industriali,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative di carattere normativo volte al sostegno dell'eolico offshore;

   ad adottare iniziative volte al sostegno delle procedure di installazione delle rinnovabili nel rispetto del paesaggio, utilizzando forme innovative di rigenerazione urbana.
9/3614-A/132. Mollicone, Rampelli, Albano, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 17 del 2022 dispone la semplificazione delle regole sulla installazione di impianti eolici offshore;

    in un'ottica di sfruttamento su larga scala dell'energia dei venti, installare aerogeneratori in siti marini presenta enormi vantaggi; c'è migliore quantità e qualità del vento, più continuo e più intenso, ma ci sono costi di costruzione lievemente maggiori;

    il primo impianto eolico offshore composto da 11 turbine eoliche (per un totale di 5 MW) è stato realizzato nel Mar Baltico al largo di Vindeby, in Danimarca, agli inizi degli anni Novanta, laddove oggi sono già in esercizio ovunque impianti da 3 MW a qualche GW, nei mari del Nord;

    sull'eolico offshore la Germania partiva da uno zero tondo nel 2002 per proiettarsi verso un 15 per cento di energia rinnovabile da offshore entro vent'anni: la Deutsche Energie-Agentur (Dena) affermò che l'eolico offshore è un'energia «fondamentale per il futuro energetico e climatico della Germania, entrando felicemente in una fase molto dinamica» inaugurando gli impianti nell'isola di Borkum e assegnando alla Prokon Nord Energiesystems GmbH il compito di impiantarne 200 entro il 2010;

    la prima e più grande formazione del nuovo millennio è stata inaugurata nel 2005 in acque britanniche, a Kentish Flats, e da sola genera 90 MW. Tanto per riprendere in mano lo studio alla base dell'esclamazione di stupore degli inglesi, anche escludendo le aree di mare critiche (quelle entro i 5 km di costa; quelle con fondali più bassi di 10 metri e più alti di 50; quelle con traffico intenso di navi; le aree militari...) il loro potenziale energetico da eolico offshore è di circa 230 TWh all'anno;

    uno studio del 2012 di Environmental Research Letters dal titolo «Short-term ecological effects of an offshore wind farm in the Dutch coastal zone», ha dimostrato come le installazioni eoliche offshore nel Mare del Nord abbiano avuto impatti trascurabili sull'habitat naturale e sulla fauna, e altri studi hanno provato che le turbine eoliche non disturbano i volatili;

    il tema dell'eolico offshore è importante sia per il percorso di decarbonizzazone dell'Italia che è in netto ritardo sugli obiettivi Ue, sia per un discorso di nuove filiere industriali,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

   ad adottare iniziative di carattere normativo volte al sostegno dell'eolico offshore;

   ad adottare iniziative volte al sostegno delle procedure di installazione delle rinnovabili nel rispetto del paesaggio, utilizzando forme innovative di rigenerazione urbana.
9/3614-A/132. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Rampelli, Albano, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso del dibattito parlamentare sul provvedimento in esame è stata approvata una modifica alla disciplina delle cessioni dei crediti d'imposta derivanti da detrazioni fiscali, recata all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020;

    in particolare, tale modifica consente alle banche e alle società appartenenti a gruppi bancari di cedere in ogni momento il credito a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto «Codice del consumo»), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente ovvero con la banca capogruppo;

    è quindi superata la previsione introdotta dall'articolo 14 dello stesso decreto-legge n. 50 del 2022, in base alla quale, per i predetti soggetti qualificati la cessione era sempre possibile a favore dei propri correntisti, qualificabili come «clienti professionali» ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

    risulta altresì introdotto un nuovo comma 1-bis che dispone la decorrenza delle suddette novità a partire dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto; tale generica formulazione sembra consentire l'applicazione delle nuove disposizioni alle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura trasmesse all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° maggio 2022, data di riferimento per l'applicazione delle disposizioni relative alla quarta cessione dei crediti da parte degli istituti bancari a favore dei propri «correnti professionali»;

    la modifica normativa tuttavia non risolve le criticità inerenti i cd. «crediti incagliati», cioè quelli che, alla data del 30 aprile 2022, risultavano già a disposizione delle banche per l'acquisto ma che non sono più stati oggetto di compravendita;

    detti crediti, infatti, rientrano tra quelli per cui è applicabile la disciplina di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto «Decreto Sostegni-ter»), convertito con modifiche nella legge n. 25 del 2022, secondo la quale, a partire dal 17 febbraio 2022, sono cedibili una sola volta a chiunque, incluse banche ed intermediari finanziari, e 2 ulteriori volte solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative volte a ritenere applicabili le disposizioni di cui al suddetto comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, a tutte le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura trasmesse all'Agenzia delle entrate a partire dal 17 febbraio 2022.
9/3614-A/133. Zucconi, Foti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 14 del decreto-legge contiene disposizioni su incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

    negli ultimi anni, sono state variamente introdotte misure volte a promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché misure di transizione ed efficientamento energetico, che favoriscono la produzione di energia pulita e sostenibile e la riduzione dei costi legati al suo consumo, aumentati in maniera vertiginosa con lo scoppio della guerra in Ucraina;

    però, a fronte di questi vantaggi, la tecnologia fotovoltaica sconta il limite che i relativi impianti consentono di consumare l'energia elettrica autoprodotta soltanto nel momento stesso in cui questa viene generata;

    il rimedio a questo limite è offerto dalle cosiddette «batterie di accumulo»: l'impianto fotovoltaico con accumulo, infatti, consente di immagazzinare quella parte di energia elettrica autoprodotta che non viene utilizzata al momento della sua produzione;

    al fine di consentire il più largo sviluppo di questi sistemi e, quindi, degli impianti fotovoltaici, appare opportuno introdurre misure specificamente rivolte a favorire l'installazione di sistemi di accumulo negli impianti esistenti,

impegna il Governo

a prevedere il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'installazione di sistemi di accumulo da integrarsi negli impianti solari fotovoltaici esistenti.
9/3614-A/134. Gemmato, Trancassini, Osnato, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 14 del decreto-legge contiene disposizioni su incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

    negli ultimi anni, sono state variamente introdotte misure volte a promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché misure di transizione ed efficientamento energetico, che favoriscono la produzione di energia pulita e sostenibile e la riduzione dei costi legati al suo consumo, aumentati in maniera vertiginosa con lo scoppio della guerra in Ucraina;

    però, a fronte di questi vantaggi, la tecnologia fotovoltaica sconta il limite che i relativi impianti consentono di consumare l'energia elettrica autoprodotta soltanto nel momento stesso in cui questa viene generata;

    il rimedio a questo limite è offerto dalle cosiddette «batterie di accumulo»: l'impianto fotovoltaico con accumulo, infatti, consente di immagazzinare quella parte di energia elettrica autoprodotta che non viene utilizzata al momento della sua produzione;

    al fine di consentire il più largo sviluppo di questi sistemi e, quindi, degli impianti fotovoltaici, appare opportuno introdurre misure specificamente rivolte a favorire l'installazione di sistemi di accumulo negli impianti esistenti,

impegna il Governo

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'installazione di sistemi di accumulo da integrarsi negli impianti solari fotovoltaici esistenti.
9/3614-A/134. (Testo modificato nel corso della seduta)Gemmato, Trancassini, Osnato, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 5, nell'ambito delle misure volte a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale interviene in materia di rigassificatori galleggianti;

    in particolare, il testo definisce i rigassificatori come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti», e stabilisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina di un apposito Commissario straordinario del Governo;

    nell'ambito delle comunicazioni rese nella seduta del 3 maggio 2022 all'Assemblea della Camera, il Ministro della transizione ecologica aveva ricordato l'incremento previsto dell'importazione di Gas Naturale in forma liquefatta (GNL), attraverso il coinvolgimento di Qatar, Angola, Nigeria e Mozambico, prevedendo la realizzazione di nove infrastrutture nazionali galleggianti di rigassificazione, per circa 12 o 15 miliardi di metri cubi, e la massimizzazione dell'utilizzo dei terminali GNL già a disposizione (Panigaglia, Livorno e Rovigo), che, normalmente, vengono usati al 60 per cento, con circa 5 o 6 miliardi in più di metri cubi di produzione;

    con particolare riferimento alle unità galleggianti, il Ministro ha, inoltre, espresso la necessità che «il primo rigassificatore galleggiante entri in funzione entro l'inizio del 2023» per poter sostituire la parte di gas allo stato gassoso che probabilmente verrà a mancare, mentre il secondo «dovrebbe essere messo in funzione entro la fine del 2023, o al massimo all'inizio del 2024»;

    il comma quarto del medesimo articolo 5 dispone, inoltre, che le amministrazioni interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse, debbano attribuire a esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine temporale prescritto;

    il coinvolgimento delle amministrazioni locali tuttavia non può essere limitato ai soli adempimenti di competenza ma deve essere certamente esteso a una più ampia consultazione delle stesse da parte del Governo, al fine di effettuare un'analisi preliminare sugli eventuali effetti e rischi anche futuri, e sulle modalità per tutelare i cittadini residenti nei Comuni interessati e in quelli limitrofi rispetto alle problematiche emerse,

impegna il Governo

a istituire appositi tavoli di concertazione tra le amministrazioni interessate, sia a livello centrale che locale, dai progetti di realizzazione dei rigassificatori galleggianti, al fine di analizzare e verificare rischi di danni nell'immediato e nel futuro e garantire l'adozione delle misure volte a scongiurarli.
9/3614-A/135. Lollobrigida, Zucconi, Galantino, Ferro, Foti, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 5, nell'ambito delle misure volte a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale interviene in materia di rigassificatori galleggianti;

    in particolare, il testo definisce i rigassificatori come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti», e stabilisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina di un apposito Commissario straordinario del Governo;

    nell'ambito delle comunicazioni rese nella seduta del 3 maggio 2022 all'Assemblea della Camera, il Ministro della transizione ecologica aveva ricordato l'incremento previsto dell'importazione di Gas Naturale in forma liquefatta (GNL), attraverso il coinvolgimento di Qatar, Angola, Nigeria e Mozambico, prevedendo la realizzazione di nove infrastrutture nazionali galleggianti di rigassificazione, per circa 12 o 15 miliardi di metri cubi, e la massimizzazione dell'utilizzo dei terminali GNL già a disposizione (Panigaglia, Livorno e Rovigo), che, normalmente, vengono usati al 60 per cento, con circa 5 o 6 miliardi in più di metri cubi di produzione;

    con particolare riferimento alle unità galleggianti, il Ministro ha, inoltre, espresso la necessità che «il primo rigassificatore galleggiante entri in funzione entro l'inizio del 2023» per poter sostituire la parte di gas allo stato gassoso che probabilmente verrà a mancare, mentre il secondo «dovrebbe essere messo in funzione entro la fine del 2023, o al massimo all'inizio del 2024»;

    il comma quarto del medesimo articolo 5 dispone, inoltre, che le amministrazioni interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse, debbano attribuire a esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine temporale prescritto;

    il coinvolgimento delle amministrazioni locali tuttavia non può essere limitato ai soli adempimenti di competenza ma deve essere certamente esteso a una più ampia consultazione delle stesse da parte del Governo, al fine di effettuare un'analisi preliminare sugli eventuali effetti e rischi anche futuri, e sulle modalità per tutelare i cittadini residenti nei Comuni interessati e in quelli limitrofi rispetto alle problematiche emerse,

impegna il Governo

a istituire appositi tavoli di confronto tra le amministrazioni interessate, sia a livello centrale che locale, dai progetti di realizzazione dei rigassificatori galleggianti, al fine di analizzare e verificare rischi di danni nell'immediato e nel futuro e garantire l'adozione delle misure volte a scongiurarli.
9/3614-A/135. (Testo modificato nel corso della seduta)Lollobrigida, Zucconi, Galantino, Ferro, Foti, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del decreto-legge contiene disposizioni ai fini dell'incremento delle aliquote di alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, a fronte degli incrementi dei costi attuali che rischiano di compromettere la stessa sopravvivenza delle imprese e arrestare la nostra economia;

    le imprese interessate sono quelle non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e quelle a forte consumo di gas naturale, cosiddette gasivore, nonché quelle non gasivore;

    nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione è stato approvato un emendamento presentato dalla maggioranza dei gruppi, il comma 3-bis, che ha lo scopo di semplificare le modalità di fruizione del contributo, attribuendo l'onere del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta al fornitore, se sia lo stesso che ha fornito l'impresa beneficiaria nel primo trimestre dell'anno 2019;

    la riformulazione dell'emendamento effettuata dal Governo ha introdotto nell'articolo 2 un ulteriore comma, il 3-ter, che prevede che gli aiuti alle imprese sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis;

    tuttavia, tale tipologia di regime è nata per concedere contributi aggiuntivi a progetti di impatto minore in tempi «normali»;

    infatti, ai fini dell'impellente necessità di ripresa economica, con le modifiche introdotte con il Sesto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, la Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 30 giugno 2022, tale Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e di aumentare gli importi degli aiuti concedibili, come già previsto per il periodo della pandemia da COVID-19 e, fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti intrapresi dalle imprese per accelerare le transizioni verde e digitale, anche tenendo conto il conflitto Russia-Ucraina;

    i crediti d'imposta introdotti dall'articolo 2 sono previsti per il secondo trimestre del 2022 e, pertanto, il comma 3-bis impone una limitazione non richiesta dai vigenti regimi temporanei europei per gli aiuti di Stato, decisi sia per la pandemia da COVID-19 sia per il conflitto tra Russia e Ucraina;

    inoltre il citato comma 3-ter oltre a rendere inattuabile la semplificazione prevista dal comma 3-bis, poiché l'impresa dovrebbe rifare il calcolo dell'ammontare del credito d'imposta effettuato dal fornitore per poter tenere conto del regime de minimis, vanificherebbe i crediti d'imposta concessi dal Governo e poi potenziati dai vari decreti-legge approvati dal Parlamento, comportando una vera sofferenza per le imprese, con effetti gravissimi e spesso deleteri, a fronte dell'anomalo incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas che, peraltro, rappresentano un'emergenza straordinaria alla quale si impongono risposte straordinarie, che il regime de minimis non può garantire anche in ragione del fatto che molte delle imprese hanno già raggiunto il relativo limite, a prescindere dal beneficio in questione,

impegna il Governo

considerati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, a non introdurre limitazioni più stringenti rispetto a quelle previste a livello europeo adottando le opportune iniziative per la soppressione del sopraccitato comma 3-ter dell'articolo 2 nel primo veicolo utile.
9/3614-A/136. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Micheli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 comma 3-ter sottopone il credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas ed energia elettrica alla normativa de minimis, che comporta un massimale ottenibile pari a 300 mila euro, calcolato su base triennale, considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime;

    i costi dell'energia costituiscono la «tempesta perfetta» che sta travolgendo le imprese ad alta intensità energetica del manifatturiero nazionale, che è tra i settori trainanti dell'economia circolare indicati nel PNRR;

    alla luce di quanto consentito dal Quadro Temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito della guerra in Ucraina, appare possibile ampliare l'intervento a sostegno dei costi energetici al di là dei limiti consentiti dalla regola del de minimis,

impegna il Governo

a riconsiderare i contenuti dell'articolo 2, comma 3-ter, in considerazione dell'evidenza che l'applicazione del limite del de minimis ai consumi energetici delle imprese energivore o ad alta intensità energetica rende del tutto insufficiente il sostegno dello Stato in tale ambito.
9/3614-A/137. Porchietto.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 51, il comma 8-ter prevede l'istituzione della «qualifica» del «soccorritore militare per le forze speciali», in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione. Più in particolare, al successivo comma 8-quater, si prevede che: «con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute [...], sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonché i limiti e le modalità»;

    in precedenza, il 27 luglio 2021, il Governo ha accolto favorevolmente le due Risoluzioni conclusive di dibattito n. 7-00689 a prima firma Rizzo e n. 8/00129 a fama Perego Di Cremnago relative all'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali;

    la risoluzione Rizzo, accolta senza modifiche, impegnava il Governo ad istituire «un tavolo tecnico per la definizione, anche attraverso la modifica del protocollo di intesa del 2008, delle funzioni di soccorso che possono essere assegnate al soccorritore militare che opera presso le Forze speciali dei Corpi armati, in ragione della frequenza al corso Nato Special Operations Combat Medic (Nsocm) o a un corso equivalente e delle specifiche modalità d'impiego e di intervento delle stesse Forze speciali» mentre la risoluzione a firma dell'On. Perego chiedeva di «istituire, attraverso opportune iniziative amministrative, la figura del soccorritore militare per le forze speciali, alla luce delle peculiarità dell'ordinamento militare»;

   premesso altresì che;

    la figura del soccorritore militare compare per la prima volta nel testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 «Proroga della parte cip azione italiana a missioni internazionali». L'articolo 4, comma 9, dispone: «nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita, nei casi di urgenza, ed emergenza, l'effettuazione di manovre per il sostegno di base ed avanzato delle funzioni vitali, e per il supporto di base ed avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato. Negli stessi casi di urgenza ed emergenza, in assenza di personale sanitario, ai militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, formati quali soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della, difesa, e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;

    solo un mese prima, il Protocollo d'Intesa tra Ministero della difesa e l'allora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, siglato a Roma il 17 novembre 2008, si era prefissato lo scopo di regolamentare il percorso formativo e i compiti del soccorritore militare con l'obiettivo di fornire sufficiente «autonomia sanitaria», attraverso procedure standardizzate, fino all'arrivo del personale sanitario e lo sgombero in una struttura sanitaria;

    il succitato articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, è stato successivamente abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e confluisce nell'articolo 213, comma 1, lettera b), di cui al codice dell'ordinamento militare, disciplinando le speciali competenze della figura del soccorritore militare a cui è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto dal Protocollo d'intesa descritto;

    gli operatori delle Forze Speciali (Tier 1 e Tier 2) che svolgono la loro attività per il Comando Operativo di Vertice Interforze (COFS), vengono selezionati per partecipare in ambito NATO del progetto NSOCM e di un ulteriore progetto SOCM in ambito statunitense;

    i percorsi formativi destinati agli operatori delle Forze Speciali, svolti all'estero e che prevedono corsi avanzati e di maggiore durata rispetto ai previsti corsi nazionali, si svolgono secondo programmi di eccellenza e la frequenza di moduli teorico-pratici di livello universitario e post- universitario in un contesto formativo di scambio internazionale. Tali corsi eccedono le effettive possibilità di intervento sul campo loro consentite dalla normativa vigente e sono le medesime limitazioni previste per quelli, con periodi di formazione inferiore destinati al militare combattente non facente parte delle unità di élite;

   considerato inoltre che:

    il conflitto in Ucraina e i molteplici quadranti geografici nei quali insistono perduranti stati di crisi ci consegnano un quadro caratterizzato da una diffusa instabilità e imprevedibilità, in cui sarà necessario tener conto non solo di minacce di tipo tradizionale, ma anche di tipo non convenzionale, definite asimmetriche o ibride;

    in occasione del summit di Madrid del giugno 2022 i leader Alleati hanno adottato il nuovo Concetto Strategico nel quale si ribadisce che la NATO svolge i tre compiti fondamentali di deterrenza e difesa, prevenzione e gestione delle crisi e sicurezza cooperativa affermando che l'area euro-atlantica non è in pace poiché la sicurezza è minata dalla concorrenza strategica e dall'instabilità pervasiva e il terrorismo rimane una minaccia persistente;

    l'Italia partecipa a numerose missioni internazionali; molte di queste sono in ambito NATO, con un impiego delle unità molto parcellizzato, soprattutto per quel che concerne i reparti delle Forze Speciali e dove gli assetti sanitari non sempre possono essere immediatamente disponibili;

   considerato altresì che:

    il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, riconobbe valida nel 2008 l'esigenza della Difesa, seppur in deroga alla normativa vigente e nei limiti già definiti, di istituire la figura del soccorritore militare e introdusse all'articolo 7 del Protocollo, di cui in premessa, la possibilità di revisione e aggiornamento del testo, su richiesta delle parti;

    appare evidente che il conseguimento di una «qualifica», così come indicato dall'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge in parola in fase di conversione, comporta una aspettativa e una formazione di livello superiore che non può ritenersi soddisfatto nella forma e nella sostanza da una proposta che non sia equivalente a quella posta in essere in ambito NATO,

impegna il Governo:

   a garantire il riconoscimento della qualifica di soccorritore militare delle Forze Speciali all'operatore che ha frequentato il corso Nato Special Operations Combat Medic (NSOCOM) o un corso equivalente, nella forma e nella sostanza, affinché si creino le giuste condizioni di eccellenza per proiettare 1 nostri operatori delle Forze speciali agli, stessi livelli di sicurezza dei nostri alleati sia in termini di capacità operativa sul campo ma anche di riconoscimento internazionale della qualifica;

   a prevedere la regolamentazione e l'approvazione del percorso formativo NSOCOM, o di un corso equivalente nella forma e nella sostanza, nonché i conseguenti compiti e limiti previsti per il Soccorritore Militare delle Forze Speciale, nel decreto ministeriale di cui al comma 8-quater del decreto-legge in corso di conversione.
9/3614-A/138. Rizzo, Aresta, Scagliusi, Vacca, Alaimo, Del Grosso, Di Stasio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede misure per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e delle filiere forestali;

    è stato sottoscritto a Bologna, durante il G7 Ambiente del 9 giugno 2017, dal Ministro Galletti e dai Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, l'Accordo di bacino padano per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria;

    le misure congiunte di bacino padano individuate dall'Accordo, strutturali e temporanee, sono state prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazioni veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche;

    in diversi comuni sono entrate in vigore una serie di misure per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. In particolare, sono state adottate limitazioni di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...), con una classe di prestazione emissiva che superi determinate soglie;

    tali disposizioni hanno riguardato anche la sospensione, il differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale (barbecue) di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10;

    i fortissimi aumenti delle bollette di luce e gas degli ultimi mesi, causati dal trend di forte crescita delle quotazioni internazionali delle materie prime energetiche porteranno a partire dal prossimo autunno una nuova sensibile richiesta di riscaldamento domestico attraverso biocombustibili ottenuti da materia organica compressa o biomassa (legna, pellet);

    il pellet è un combustibile ecologico che non aumenta l'anidride carbonica nell'aria;

    l'Italia, con un consumo di circa 3,4 milioni di tonnellate di pellet, è di gran lunga il primo paese a livello europeo per numero di apparecchi domestici installati, e il 99 per cento di questi è costituito da stufe, inserti e termocamini, cucine e caldaie con potenza inferiore a 35 kW, mentre solo l'1 per cento è composto da caldaie di potenza superiore;

    il consumo di pellet in Italia va attribuito soprattutto al segmento del riscaldamento residenziale (95 per cento);

    con la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stato introdotto l'aumento dell'aliquota Iva sul pellet che è passata dal 10 per cento al 22 per cento, mentre per la legna da ardere è rimasta invariata al 10 per cento. L'Italia è diventata così uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Dagli ultimi dati disponibili è emerso che l'incremento dell'IVA sul pellet, abbia avuto come effetto collaterale negativo anche un progressivo aumento dei fenomeni di evasione fiscale,

impegna il Governo

a prevedere fin da ora deroghe immediate alle disposizioni sulle limitazioni di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa previste dall'Accordo di bacino padano, nonché a sterilizzare l'IVA per il consumo di pellet al fine di consentire un risparmio alle famiglie, anche in considerazione dell'aumento abnorme dei prezzi dell'energia registrato negli ultimi mesi.
9/3614-A/139. Costanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con un contributo straordinario previsto in favore degli enti locali, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti medesimi in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica;

    il provvedimento in esame, all'articolo 40 dispone l'aumento dei fondi da destinare al contributo straordinario, previsto per gli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;

    nonostante il previsto aumento, è di tutta evidenza che le risorse messe a disposizione di fatto renderebbero accessibile l'intera cifra solo per pochi enti;

    i problemi degli enti locali sono emersi nel corso delle audizioni presso le Commissioni Bilancio e Finanze, e il Ministro dell'economia e delle finanze ha assicurato che ulteriori risorse saranno stanziate «con il prossimo decreto-legge e, comunque, prima della pausa estiva»;

    gli enti locali vivono una situazione difficile e a fronte dell'aumento dei costi spesa si troveranno costretti a tagliare servizi e spesa di carattere sociale,

impegna il Governo

a disporre, con il prossimo provvedimento utile e, comunque, prima della pausa estiva, un ulteriore incremento delle risorse assegnate a province, comuni e città metropolitane, nell'ambito del contributo straordinario di cui al decreto-legge n. 17 del 2022.
9/3614-A/140. Galantino, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con un contributo straordinario previsto in favore degli enti locali, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti medesimi in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica;

    il provvedimento in esame, all'articolo 40 dispone l'aumento dei fondi da destinare al contributo straordinario, previsto per gli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;

    nonostante il previsto aumento, è di tutta evidenza che le risorse messe a disposizione di fatto renderebbero accessibile l'intera cifra solo per pochi enti;

    i problemi degli enti locali sono emersi nel corso delle audizioni presso le Commissioni Bilancio e Finanze, e il Ministro dell'economia e delle finanze ha assicurato che ulteriori risorse saranno stanziate «con il prossimo decreto-legge e, comunque, prima della pausa estiva»;

    gli enti locali vivono una situazione difficile e a fronte dell'aumento dei costi spesa si troveranno costretti a tagliare servizi e spesa di carattere sociale,

impegna il Governo

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a disporre, con il prossimo provvedimento utile e, comunque, prima della pausa estiva, un ulteriore incremento delle risorse assegnate a province, comuni e città metropolitane, nell'ambito del contributo straordinario di cui al decreto-legge n. 17 del 2022.
9/3614-A/140. (Testo modificato nel corso della seduta)Galantino, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materie di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 31 del predetto decreto riconosce ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, una somma a titolo di indennità per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;

    in tema di rapporto tra lavoratori dipendenti e datori di lavoro, il rapporto «Taxing Wages 2022» dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dimostra che in Italia il cuneo fiscale, cioè la differenza tra il costo per il datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal dipendente, nel 2021 è stato pari al 46,5 per cento, ponendo l'Italia al quinto posto su 38 Paesi contemplati nella classifica, a fronte di una media OCSE del 34,6 per cento;

    tale valore del 46,5 per cento si ottiene sommando il 15,3 per cento di incidenza dell'imposta sui redditi (media OCSE 13 per cento), il 7,2 per cento di contributi a carico del lavoratore (media OCSE 8,2 per cento) ed il 24 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (media OCSE 13,5 per cento);

    un lavoratore medio, in Italia, percepisce una retribuzione netta pari al 70 per cento circa del salario lordo, contro il 75,4 per cento medio OCSE;

    sempre secondo dati OCSE, il salario medio di un lavoratore italiano è diminuito del 2,9 per cento dal 1990 al 2020 (unico Paese del gruppo OCSE ad avere una variazione negativa nel periodo di riferimento), mentre nel medesimo periodo in Germania e Francia, Paesi competitor dell'Italia, è stato registrato un aumento di circa il 30 per cento;

    la costante crescita dell'indice dell'inflazione costituisce un elemento erosivo del potere d'acquisto dei cittadini italiani, con un incremento dell'indice del 4,7 per cento tra 2015 e 2021, valore che ha raggiunto l'8,1 per cento nel mese di maggio 2022, come confermato da Eurostat;

    si configura come necessario, non solo una riorganizzazione di Irpef, Ires, Irap e Iva, ma anche un muscolare intervento di riduzione del cuneo fiscale, che garantisca una riduzione dell'onere a carico del datore di lavoro, con ordine prioritario per i salari più bassi, in quanto comporterebbe una riduzione del costo del lavoro in proporzione più alta,

impegna il Governo

a garantire l'abbattimento del costo del lavoro del 50 per cento, entro il primo provvedimento utile e comunque entro la prossima manovra di bilancio, da finanziarsi attraverso l'istituzione di un Fondo di 5000 milioni di euro finalizzato alla riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
9/3614-A/141. Trancassini, Lollobrigida, Montaruli, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Foti, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del presente decreto proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento ed interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile;

    il Governo, nella seduta numero 663 dell'Assemblea del 24/03/2022, ha accolto il mio Ordine del giorno n. 9/03522/076 con la quale veniva chiesto di prevedere la possibilità di ulteriori cessioni per tutti i crediti generati solamente da interventi previsti grazie all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto «Superbonus 110 per cento», affinché venisse garantito il completamento dei lavori avviati con le norme vigenti alla data della nascita del credito stesso o comunque antecedenti al 7 febbraio 2022;

    la presidente di Ance, Federica Brancaccio, dichiara al Sole 24 Ore il 14 giugno 2022: «Il week end è stato drammatico: le lettere inviate dalle banche alle imprese in queste ore confermano che, nonostante il decreto-legge Aiuti sembrasse aver trovato una soluzione, il blocco dell'acquisto dei crediti continua. Sulla nostra chat interna arrivano una valanga di messaggi di imprese disperate: spero sia chiaro che stiamo rischiando decine di migliaia di fallimenti. Bisogna ricordare che gran parte della crescita del 2021, e anche del 2022, l'ha fatta l'edilizia. Capiamo i problemi di finanza pubblica, che si vanno acuendo, ma fermare il Paese non può essere la soluzione. Per non parlare dell'attuazione del Pnrr: se non monetizziamo i bonus che le imprese hanno in pancia arriveremo all'attuazione del Superbonus con il settore decimato»;

    il presidente di ANEPA Confartigianato, Stefano Crestini a Repubblica.it: «Siamo al paradosso: ci sono migliaia di imprese che rischiano di fallire per crediti. Quando il Superbonus è andato a regime non c'era questa sensazione di pericolo. Si contrattualizzava il lavoro, poi si caricava il credito nelle piattaforme e si vendeva. Da un momento all'altro il meccanismo si è fermato, anche i soggetti pubblici come Poste e Cdp hanno chiuso. Come si può biasimare un imprenditore che ha firmato un contratto per una villetta o un installatore di caldaie che ha realizzato tanti micro-interventi con lo sconto in fattura e ora è a corto di soldi? L'urgenza, in ogni caso, è far ripartire le cessioni per scongiurare il fallimento di migliaia di imprese artigiane e il blocco dei cantieri avviati»;

    come denunciato dalla CNA, per non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti, quasi un'impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6 per cento rinvia tasse e imposte e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori. Dall'analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti dall'indagine della CNA emerge che le imprese con giro d'affari di 150 mila euro detengono 57 mila euro di crediti nel proprio cassetto fiscale (38,2 per cento). Alla crescita del fatturato l'incidenza tende a scendere pur restando rilevante: un'impresa con 750 mila euro di ricavi sconta 200 mila euro di crediti bloccati. Il 47,2 per cento delle imprese dichiara di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti mentre il 34,4 per cento lamenta tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi. Per la cessione dei crediti, le imprese della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7 per cento), a seguire Poste (22,6 per cento), poi società di intermediazione finanziaria (5,1 per cento). Davanti a norme incerte e continui stop and go gli intermediari finanziari hanno bloccato gli acquisti e ad oggi i crediti in attesa di accettazione superano i 5 miliardi e di questi circa 4 miliardi si riferiscono a prime cessioni o sconti in fattura;

    come più volte segnalato la situazione è quindi grave in quanto il blocco del mercato dei crediti edilizi trova le imprese con i cassetti fiscali pieni di crediti generati da interventi preventivati e avviati alle volte anche prima delle norme introdotte dal decreto «Sostegni-ter» che non possono più monetizzare per la sospensione o il blocco degli acquisti di molti istituti finanziari che hanno esaurito il proprio spazio fiscale,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza, anche alla luce dell'ordine del giorno approvato nel marzo 2022, interventi normativi che permettano a tutti i crediti generati da interventi avviati con il cosiddetto «Superbonus 110 per cento» prima del 27 gennaio 2022 la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza vincoli numerici.
9/3614-A/142. Villarosa.


   La Camera,

   premesso che:

    il comparto edile e artigiano del nostro Paese versa in condizioni di forte criticità, non più sostenibili nemmeno nel brevissimo periodo; la cifra dei crediti edilizi non accettati dalle banche, secondo le stime del Governo, ammonterebbe a 5 miliardi di euro, mentre secondo la Confederazione nazionale artigianato (CNA), sarebbero pari a 2,6 miliardi di euro i crediti fiscali relativi al «superbonus 110 per cento» anticipati, attraverso lo sconto in fattura, che le aziende non riuscirebbero più a incassare;

    a fronte di queste cifre, sempre la CNA parla di 33.000 imprese artigiane a rischio di fallimento, con una potenziale perdita di 150.000 posti di lavoro, di oltre 60.000 aziende che, pur avendo un cassetto fiscale pieno di crediti, si trovano oggi senza liquidità; quasi un'impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori; il 30 per cento rinvia tasse e imposte; una su cinque non riesce a erogare gli stipendi;

    il patrimonio di crediti bloccati sta mettendo in crisi di liquidità migliaia di imprese, con una crescente tensione nei rapporti tra banche e mondo delle imprese, che si vedono ormai costantemente negata la disponibilità all'acquisto dei crediti da parte di pressoché tutti gli istituti: una situazione che ha bloccato il settore e centinaia e centinaia di milioni di euro già preventivati per ristrutturare il patrimonio immobiliare;

    tale scenario è il risultato, tra l'altro, delle continue restrizioni applicate al superbonus in numerosi e successivi interventi di modifica da parte del Governo e della maggioranza;

    dal mese di maggio 2020 ad oggi, sono infatti intervenute oltre 13 modifiche normative della misura, che hanno portato a un mutamento, a parere degli interroganti incomprensibile e contraddittorio, delle regole dell'incentivo, creando forti disagi per cittadini ed imprese;

    le recenti modifiche normative, a ben vedere, hanno portato a un contenimento del meccanismo di cessione del credito, dando luogo a una situazione di incertezza che ha portato gli stessi istituti di credito a interrompere la gestione dei crediti accumulati; il blocco ha riguardato non solo le agevolazioni del superbonus, ma anche il «bonus facciate» e l'ecobonus al 65 per cento;

    molti privati si ritrovano in uno stato di incertezza, in quanto non possono più cedere il credito al raggiungimento degli stati di avanzamento dei lavori successivi alle modifiche normative che hanno bloccato il meccanismo; questo ha comportato, al contempo, che molti condomini hanno dovuto sospendere i lavori iniziati da molto tempo, senza avere alcuna certezza sul prosieguo dei lavori, e con il rischio di superare i termini previsti a livello legislativo per fruire delle agevolazioni;

    stante l'attuale scenario e il continuo mutamento della normativa in materia, gli istituti di credito sono restii allo sbloccare l'assorbimento e gestione dei crediti, almeno sino alla completa conversione in legge della decretazione di urgenza, che richiede oltre un mese di iter per un'effettiva attuazione; per riparare alla gravissima situazione servirebbe, come già avvenuto in passato, un rifinanziamento dell'incentivo e una proroga di tempo per effettuare le cessioni del credito maturato agli istituiti bancari,

impegna il Governo

a intervenire con urgenza al fine di garantire la tenuta delle attività afferenti al settore dell'edilizia, sbloccando il meccanismo di cessione dei crediti dei bonus edilizi, e per evitare che la crisi di liquidità delle imprese artigiane ed edili si traduca nel fallimento per centinaia di aziende, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro.
9/3614-A/143. Montaruli, Lollobrigida, Foti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame interviene, tra l'altro sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti;

    il comma 3 dell'articolo 57 del provvedimento in esame precisa inoltre che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;

    tali modifiche sono state necessarie per sbloccare i crediti ceduti che, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'economia risultavano a fine maggio pari a 5,1 miliardi di euro; si tratta in particolare di crediti anticipati da parte delle imprese che non hanno trovato il fisiologico sbocco sugli istituti di credito e che rendono difficile in alcuni casi la continuazione dell'attività d'impresa;

    in questa fase è necessario favorire la riapertura del mercato delle cessioni dei crediti d'imposta anche individuando i limiti e le responsabilità in capo ai soggetti professionali cui è demandata l'attività di controllo;

    con circolare 23/E del 23 giugno 2022, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione del Superbonus in particolare rilevando «che la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito. Occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all'operazione illecita»;

    questa interpretazione rischia di penalizzare il cessionario in buona fede che acquisisce i crediti e pertanto potrebbe bloccare la filiera della cessione; è indubbio che vi sia stata assoluta diligenza da parte del cessionario se questo ha acquisito tutti i documenti e fatto eseguire tutti i controlli indicati dall'Agenzia delle Entrate per i controlli delle detrazioni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, che gli intermediari finanziari attestino la verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta a favore dei soggetti che acquistano i crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 così che il cessionario che acquista un credito non dovrà ripetere l'attività già esperita dall'istituto di credito superando così l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate nella Circolare 23/E dello scorso giugno;

   a istituire un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per raggiungere accordi, con ABI – Associazione bancaria italiana. Cassa depositi e prestiti s.p.a. Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni imprenditoriali rappresentative dei settori interessati, per garantire la riapertura del mercato delle cessioni dei crediti.
9/3614-A/144. Dal Moro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame interviene, tra l'altro sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti;

    il comma 3 dell'articolo 57 del provvedimento in esame precisa inoltre che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;

    tali modifiche sono state necessarie per sbloccare i crediti ceduti che, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'economia risultavano a fine maggio pari a 5,1 miliardi di euro; si tratta in particolare di crediti anticipati da parte delle imprese che non hanno trovato il fisiologico sbocco sugli istituti di credito e che rendono difficile in alcuni casi la continuazione dell'attività d'impresa;

    in questa fase è necessario favorire la riapertura del mercato delle cessioni dei crediti d'imposta anche individuando i limiti e le responsabilità in capo ai soggetti professionali cui è demandata l'attività di controllo;

    con circolare 23/E del 23 giugno 2022, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione del Superbonus in particolare rilevando «che la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito. Occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all'operazione illecita»;

    questa interpretazione rischia di penalizzare il cessionario in buona fede che acquisisce i crediti e pertanto potrebbe bloccare la filiera della cessione; è indubbio che vi sia stata assoluta diligenza da parte del cessionario se questo ha acquisito tutti i documenti e fatto eseguire tutti i controlli indicati dall'Agenzia delle Entrate per i controlli delle detrazioni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, che gli intermediari finanziari attestino la verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta a favore dei soggetti che acquistano i crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 così che il cessionario che acquista un credito non dovrà ripetere l'attività già esperita dall'istituto di credito superando così l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate nella Circolare 23/E dello scorso giugno;

   a valutare l'opportunità di istituire un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per raggiungere accordi, con ABI – Associazione bancaria italiana. Cassa depositi e prestiti s.p.a. Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni imprenditoriali rappresentative dei settori interessati, per garantire la riapertura del mercato delle cessioni dei crediti.
9/3614-A/144. (Testo modificato nel corso della seduta)Dal Moro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, composto da 59 articoli per un totale di 251 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria dell'adozione di misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti;

    l'articolo 13 del decreto all'esame dell'aula dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025, limitatamente al periodo del suo mandato, delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente, come adozione del piano di gestione dei rifiuti, la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti e l'approvazione dei nuovi impianti di trattamento e smaltimento;

    la norma su richiamata attribuisce al Commissario, ai fini dell'esercizio dei propri compiti tramite, il potere di provvedere tramite ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;

    le Direttive (UE) 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018, cosiddetto Pacchetto Economia Circolare UE del 2018, recepito nel TUA con il decreto legislativo n. 116 del 2020, definisce in maniera integrata le politiche europee in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, con nuovi obiettivi giuridicamente vincolanti per il riciclaggio dei rifiuti e la riduzione dello smaltimento in discarica;

    le scelte europee di escludere l'incenerimento dei rifiuti dalla tassonomia Europa (Regolamento (UE) 2020/852) e l'imminente (al più tardi dal 2028) eliminazione dell'esenzione degli inceneritori dallo schema ETS rendono ancora meno conveniente dal punto di vista economico la scelta di realizzare nuovi impianti d'incenerimento per il trattamento del Rifiuto Urbano Residuo;

    con Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 5 agosto 2020 è stato approvato, ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (TUA) il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, quale strumento principale di programmazione attraverso il quale la Regione, in coerenza con il quadro normativo vigente di livello europeo, definisce in maniera integrata le politiche di gestione dei rifiuti perseguendo l'obiettivo di decommissioning dal 2030 dell'incenerimento e prediligendo il recupero di materia a quello energetico,

impegna il Governo

ad esercitare un rigoroso controllo sulle scelte che saranno adottate dal Commissario per il Giubileo 2025 in materia di rifiuti, con riferimento al territorio di Roma capitale, verificandone la coerenza con il quadro europeo del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare e dei suoi obiettivi vincolanti, nonché con il vigente quadro programmatico regionale del Lazio in materia di rifiuti.
9/3614-A/145. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, composto da 59 articoli per un totale di 251 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria dell'adozione di misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti;

    il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nell'anno in corso, ampliando ed estendendo alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

    nel corso dell'esame in sede referente è stato trasferito nel disegno di legge di conversione del decreto in esame, il contenuto del decreto-legge n. 80 del 2022, volto a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, per il terzo trimestre 2022, mediante l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche;

    agli oneri derivanti dall'adozione di queste e di altre misure, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, invece che attingendo dal contributo straordinario sugli extraprofitti;

    sebbene con l'articolo 55 del provvedimento in esame sono stati modificati alcuni aspetti applicativi di detto contributo straordinario, introdotto con il decreto-legge n. 21 del 2022, dovuto nel 2022 dalle imprese che esercitano attività nel settore energetico e che hanno beneficiato dello straordinario aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia già a partire dall'ultimo trimestre del 2021, gran parte degli extraprofitti rimangono ancora saldamente nelle casse delle imprese che hanno potuto accumulare margini di profitto più che raddoppiati e triplicati nell'ultimo anno,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative, anche di natura normativa, per elevare il contributo straordinario a carico dei soggetti operanti nel settore energetico nella misura del 100 per cento e disporre gli opportuni correttivi volti a garantire che tale prelievo serva a risarcire i consumatori dall'aumento dei prezzi al consumo del settore energetico e del gas.
9/3614-A/146. Menga, Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in esame novella la disciplina della VIA contenuta nella parte seconda del cosiddetto «codice dell'ambiente», decreto legislativo 152/2006;

    in particolare la lettera c) del comma 1 interviene sulla disciplina della proroga del provvedimento di VIA recata dall'articolo 25, comma 5, del Codice dell'Ambiente;

    viene introdotto nell'articolo 25, comma 5, un nuovo periodo che precisa che il provvedimento di proroga della VIA, «fatto salvo il mutamento del contesto ambientale di riferimento», non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario;

    il testo di legge non fornisce tuttavia alcun criterio per delineare il «mutamento del contesto ambientale», lasciando pertanto eccessiva libertà di interpretazione alle autorità procedenti, col rischio di un abbassamento di livello delle tutele ambientali;

    andrebbe chiarito se con «mutamento del contesto ambientale di riferimento» ci si riferisca a condizioni provocate, ad esempio, da calamità naturali come alluvioni, frane o terremoti;

    l'articolo 29-quater, comma 7, del citato Codice dell'ambiente, con riferimento alla procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale afferma: «In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies»;

    tale previsione risulta tuttavia inefficace e interpretata esclusivamente con riferimento a «circostanze aziendali» – nuove attività o modifiche a quelle esistenti – mentre non c'è alcun riferimento alle sempre più frequenti fragilità territoriali esterne all'azienda, intervenute nel corso del tempo con notevoli e gravi ripercussioni generali su vaste aree. Si verifica quindi che anche in occasione di un mutamento del contesto ambientale di riferimento di particolare gravità, come una frana, la richiesta del sindaco di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-quater, comma 7, del citato decreto legislativo può essere rigettata a priori senza entrare nel merito della situazione di fatto;

    in risposta a un interpello della Provincia di Cremona, il 4 aprile 2022 il Ministero della Transizione ecologica ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla c.d. VIA postuma. In particolare il Mite ha fornito chiarimenti in merito a «attività autorizzate/concesse prima dell'entrata in vigore della normativa in materia di VIA che ad oggi richiedono rinnovi tal quali, rinnovi con varianti, subentri e nuove concessioni». Nel caso specifico il Mite esclude la possibilità di una VIA postuma, salvo che il rinnovo dell'autorizzazione comporti «una modifica dell'operato e/o dell'attività esistente». Il Mite, quindi, non ha preso in considerazione l'ipotesi di una modifica sostanziale della situazione ambientale a seguito, ad esempio, di calamità naturali che, invece, dovrebbe rilevare al fine di consentire una VIA postuma;

    alla luce della risposta del Mite del 4 aprile scorso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, nonostante il verificarsi di eventi atmosferici eccezionali o di calamità naturali pare non sia attivabile alcuna VIA postuma, causando così un incredibile vuoto normativo, proprio là dove si verificano situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, impedendo di fatto un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo, la tutela dell'ambiente e l'iniziativa economica privata, a vantaggio solo di quest'ultima,

impegna il Governo:

   a chiarire, anche con interventi di natura normativa, il significato dell'espressione «mutamento del contesto ambientale di riferimento» introdotta nell'articolo 25, comma 5, del Codice dell'ambiente;

   a prevedere, con successivi interventi di natura normativa che, in caso di «mutamento del contesto ambientale di riferimento» di particolare gravità, anche a seguito di calamità naturali, la richiesta del sindaco di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-quater, comma 7, del Codice dell'Ambiente comporti una Valutazione di Impatto Ambientale, anche per l'attività concesse prima dell'entrata in vigore e del recepimento della prima direttiva in materia di VIA, direttiva 85/335/CE, corrispondente al 3 luglio 1988;

   a disciplinare, con successivi interventi di natura normativa, con riferimento alla VIA e all'Autorizzazione integrata ambientale, il caso di eventi atmosferici eccezionali e di calamità naturali che causano un grave mutamento del contesto ambientale di riferimento o di pericolo per la salute pubblica.
9/3614-A/147. Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in esame novella la disciplina della VIA contenuta nella parte seconda del cosiddetto «codice dell'ambiente», decreto legislativo 152/2006;

    in particolare la lettera c) del comma 1 interviene sulla disciplina della proroga del provvedimento di VIA recata dall'articolo 25, comma 5, del Codice dell'Ambiente;

    viene introdotto nell'articolo 25, comma 5, un nuovo periodo che precisa che il provvedimento di proroga della VIA, «fatto salvo il mutamento del contesto ambientale di riferimento», non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario;

    il testo di legge non fornisce tuttavia alcun criterio per delineare il «mutamento del contesto ambientale», lasciando pertanto eccessiva libertà di interpretazione alle autorità procedenti, col rischio di un abbassamento di livello delle tutele ambientali;

    andrebbe chiarito se con «mutamento del contesto ambientale di riferimento» ci si riferisca a condizioni provocate, ad esempio, da calamità naturali come alluvioni, frane o terremoti;

    l'articolo 29-quater, comma 7, del citato Codice dell'ambiente, con riferimento alla procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale afferma: «In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies»;

    tale previsione risulta tuttavia inefficace e interpretata esclusivamente con riferimento a «circostanze aziendali» – nuove attività o modifiche a quelle esistenti – mentre non c'è alcun riferimento alle sempre più frequenti fragilità territoriali esterne all'azienda, intervenute nel corso del tempo con notevoli e gravi ripercussioni generali su vaste aree. Si verifica quindi che anche in occasione di un mutamento del contesto ambientale di riferimento di particolare gravità, come una frana, la richiesta del sindaco di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-quater, comma 7, del citato decreto legislativo può essere rigettata a priori senza entrare nel merito della situazione di fatto;

    in risposta a un interpello della Provincia di Cremona, il 4 aprile 2022 il Ministero della Transizione ecologica ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla c.d. VIA postuma. In particolare il Mite ha fornito chiarimenti in merito a «attività autorizzate/concesse prima dell'entrata in vigore della normativa in materia di VIA che ad oggi richiedono rinnovi tal quali, rinnovi con varianti, subentri e nuove concessioni». Nel caso specifico il Mite esclude la possibilità di una VIA postuma, salvo che il rinnovo dell'autorizzazione comporti «una modifica dell'operato e/o dell'attività esistente». Il Mite, quindi, non ha preso in considerazione l'ipotesi di una modifica sostanziale della situazione ambientale a seguito, ad esempio, di calamità naturali che, invece, dovrebbe rilevare al fine di consentire una VIA postuma;

    alla luce della risposta del Mite del 4 aprile scorso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, nonostante il verificarsi di eventi atmosferici eccezionali o di calamità naturali pare non sia attivabile alcuna VIA postuma, causando così un incredibile vuoto normativo, proprio là dove si verificano situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, impedendo di fatto un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo, la tutela dell'ambiente e l'iniziativa economica privata, a vantaggio solo di quest'ultima,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di chiarire, anche con interventi di natura normativa, il significato dell'espressione «mutamento del contesto ambientale di riferimento» introdotta nell'articolo 25, comma 5, del Codice dell'ambiente;

   a prevedere, con successivi interventi di natura normativa che, in caso di «mutamento del contesto ambientale di riferimento» di particolare gravità, anche a seguito di calamità naturali, la richiesta del sindaco di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-quater, comma 7, del Codice dell'Ambiente comporti una Valutazione di Impatto Ambientale, anche per l'attività concesse prima dell'entrata in vigore e del recepimento della prima direttiva in materia di VIA, direttiva 85/335/CE, corrispondente al 3 luglio 1988;

   a disciplinare, con successivi interventi di natura normativa, con riferimento alla VIA e all'Autorizzazione integrata ambientale, il caso di eventi atmosferici eccezionali e di calamità naturali che causano un grave mutamento del contesto ambientale di riferimento o di pericolo per la salute pubblica.
9/3614-A/147. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con contributi e finanziamenti straordinari a sostegno delle imprese, per assicurare interventi volti a migliorare la liquidità delle stesse, oltre che a favore dei lavoratori;

    l'Italia sta affrontando un'emergenza idrica senza soluzione di continuità da Nord a Sud; i pochi millimetri di pioggia caduti nel mese di giugno non sono stati, infatti, minimamente sufficienti ad evitare le conseguenze di una crisi i cui possibili effetti sono sotto gli occhi di tutti;

    sono a rischio, miliardi di euro di produzioni agroalimentari e decine di migliaia di posti di lavoro. Inoltre, i piani di emergenza ipotizzati sembra contemplino il razionamento dell'acqua anche per usi domestici; ad essere colpito dalla siccità è l'intero territorio nazionale;

    si tratta di una situazione pesante, dunque, in un momento già difficile a causa della guerra in Ucraina e dei forti rincari nel carrello della spesa; nel Piano nazionale di ripresa e resilienza M2C4-Linea d'investimento 4.1 – sono previsti investimenti in infrastrutture idriche prima per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico;

    tuttavia, occorrono investimenti tempestivi dal momento che l'estate 2022, è annunciata essere tra le più calde degli ultimi 20 anni,

impegna il Governo

a fornire sostegno economico immediato al comparto agroalimentare in ragione dei sempre più frequenti episodi di siccità, attivando gli interventi normativi necessari e atti ad istituire il «Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità», con dotazione di 10 milioni di euro.
9/3614-A/148. Silvestroni, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nello specifico interviene con contributi e finanziamenti straordinari a sostegno delle imprese, per assicurare interventi volti a migliorare la liquidità delle stesse, oltre che a favore dei lavoratori;

    l'Italia sta affrontando un'emergenza idrica senza soluzione di continuità da Nord a Sud; i pochi millimetri di pioggia caduti nel mese di giugno non sono stati, infatti, minimamente sufficienti ad evitare le conseguenze di una crisi i cui possibili effetti sono sotto gli occhi di tutti;

    sono a rischio, miliardi di euro di produzioni agroalimentari e decine di migliaia di posti di lavoro. Inoltre, i piani di emergenza ipotizzati sembra contemplino il razionamento dell'acqua anche per usi domestici; ad essere colpito dalla siccità è l'intero territorio nazionale;

    si tratta di una situazione pesante, dunque, in un momento già difficile a causa della guerra in Ucraina e dei forti rincari nel carrello della spesa; nel Piano nazionale di ripresa e resilienza M2C4-Linea d'investimento 4.1 – sono previsti investimenti in infrastrutture idriche prima per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico;

    tuttavia, occorrono investimenti tempestivi dal momento che l'estate 2022, è annunciata essere tra le più calde degli ultimi 20 anni,

impegna il Governo

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a fornire sostegno economico immediato al comparto agroalimentare in ragione dei sempre più frequenti episodi di siccità, attivando gli interventi normativi necessari e atti ad istituire il «Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità», con dotazione di 10 milioni di euro.
9/3614-A/148. (Testo modificato nel corso della seduta)Silvestroni, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    nel Capo del provvedimento dedicato agli enti territoriali vi sono norme straordinarie di sostegno in favore delle Città Metropolitane e delle province, in particolare, l'articolo 40, comma 3 e 41 e 43;

    nonostante gli interventi del provvedimento, permangono criticità nel comparto dovute alla necessità, dopo la crisi sanitaria, di fronteggiare nuove emergenze legate alla situazione internazionale;

    si tratta, ancora una volta, di fattori esogeni che incidono e rendono difficile la chiusura dei bilanci e insufficienti le risorse stanziate,

impegna il Governo

a provvedere, nel prossimo provvedimento d'urgenza, ad aumentare le risorse di parte corrente del fondo di cui all'articolo 41, comma, 1 in misura non inferiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.
9/3614-A/149. Bitonci, Torto, Fragomeli, Pella, Faro, Pettarin, Fassina.


   La Camera,

   premesso che:

    il cosiddetto Superbonus 110 per cento è una misura di incentivazione introdotta dal decreto-legge «Rilancio» 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, prevedendo per il cittadino che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero, beneficiando di una detrazione del 110 per cento che si applica sulle spese sostenute;

    attraverso lo sconto in fattura, mediante l'operabilità di tale istituto, l'impresa ha anticipato per conto dello Stato un beneficio al cliente, facendo affidamento sulla possibilità, prevista dalla legge, di recuperare il valore della prestazione attraverso la cessione a terzi;

    per la cessione a terzi dei crediti, le imprese della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7 per cento), a seguire Poste (22,6 per cento), e alle società di intermediazione finanziaria (5,1 per cento);

    la misura – oltre a costituire un acceleratore al processo di transizione ecologica ed energetica – ha prodotto risultati positivi sul sistema economico, per le maggiori entrate fiscali e l'aumento del numero di imprese e posti di lavoro, con conseguente crescita dei consumi e acquisti collaterali alle agevolazioni edilizie;

    il Governo, tuttavia, in più occasioni, ha manifestato perplessità sull'equità della misura, decidendo, anche con il provvedimento in esame, di non prorogarne la durata per le spese che saranno sostenute dopo la fine del 2022;

    nell'ultimo anno si sono succedute modifiche all'istituto, relativamente alla scadenza, ai presupposti e ai beneficiari, provocando una forte incertezza normativa, a causa della quale gli intermediari finanziari hanno deciso di bloccare gli acquisti;

    a seguito del blocco della cessione dei crediti, sulla base dei dati pubblicati da CNA, circa 33.000 imprese artigiane si trovano a rischio fallimento – e oltre 60.000 sono in crisi – con conseguente perdita di 150.000 posti di lavoro nella filiera delle costruzioni;

    all'inizio del mese di giugno, CNA ha stimato che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura, e non monetizzati attraverso una cessione, ammontavano a quasi 2,6 miliardi di euro;

    la consistenza dei crediti bloccati si attesta a circa il 15 per cento del totale, con le imprese artigiane che si trovano con il cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità;

    dall'analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti emerge che le imprese con giro d'affari entro i 150.000 euro detengono la media di 57.000 euro di crediti nel proprio cassetto fiscale (38,2 per cento), mentre le imprese che producono fino a 750.000 euro di ricavi scontano circa la media di 200.000 euro di crediti bloccati;

    il 47,2 per cento delle imprese dichiara di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti, mentre il 34,4 per cento lamenta tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi;

    la confederazione ha svolto un'indagine campione interpellando circa 2.000 imprese; il 48,6 per cento) di queste parlano di rischio fallimento mentre il 68,4 per cento prospetta il blocco dei cantieri attivati;

    per non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti, quasi un'impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6 per cento rinvia tasse e imposte e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori;

    oltre il 90 per cento delle imprese è convinta che, senza una soluzione per svuotare i cassetti fiscali, si determinerà il mancato avvio di nuovi cantieri, con ripercussioni negative sull'intera filiera e sull'economia, nonché sul programma di riqualificazione energetica degli immobili;

    ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili – ha definito drammatico l'attuale stallo;

    Confartigianato ha dichiarato che «le imprese si sono affidate con fiducia ad un meccanismo varato dal legislatore, hanno anticipato l'acquisto di materiali, pagato il personale dipendente, versato tasse e contributi in cambio di benefici fiscali che avrebbero dovuto monetizzarsi grazie alla loro ulteriore cessione e che ora, invece, si ritrovano in mano come se fossero carta straccia. Le aziende si trovano in difficoltà con i cantieri già avviati e con le commissioni future ed il rischio che in questo scenario si inseriscano le organizzazioni criminali non è lontano»;

    nella fase di crisi come quella illustrata, inoltre, emerge anche il tentativo di speculazione da parte di società finanziarie, disposte a comprare il credito per il Superbonus a 90 per cento – se non a molto meno – ottenendo un guadagno pari al 20 per cento: il doppio della commissione chiesta dalle banche pochi mesi fa,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere la proroga dell'istituto del cosiddetto Superbonus anche per le spese che saranno sostenute nell'anno 2023, ed attuare una serie di disposizioni normative in materia, tali da assicurare certezza sulle norme a favore dei soggetti coinvolti, incoraggiando l'operabilità dell'istituto;

   a valutare l'opportunità di scongiurare una gravissima crisi economica e sociale a causa delle dinamiche illustrate, operando un intervento straordinario, anche in accordo con CNA, ANCE e mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa, per giungere a una via risolutiva relativamente ai crediti bloccati, ora sulle spalle di imprenditori e artigiani;

   a valutare l'opportunità di individuare un meccanismo per il quale eventuali responsabilità correlate ai crediti ceduti non ricadano sul cessionario;

   a valutare l'opportunità di vigilare efficacemente e vanificare le distorsioni che si sono create, di carattere speculativo.
9/3614-A/150. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano.