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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 2 agosto 2022

TESTO AGGIORNATO AL 3 AGOSTO 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 2 agosto 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Berardini, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cubeddu, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Legnaioli, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Perantoni, Pettarin, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Suriano, Tabacci, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Berardini, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Legnaioli, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Perantoni, Pettarin, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Suriano, Tabacci, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per gli esercizi 2019 e 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 603).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 604).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi romani, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 605).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 606).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la relazione sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, aggiornata al mese di giugno 2022 (Doc. CLXVII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 28 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2021 (Doc. CLXIV, n. 45).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla XI (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla revisione della direttiva 96/53/CE relativa ai pesi e alle dimensioni dei veicoli pesanti.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1° agosto 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Relazione annuale all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2021 (COM(2022) 292 final), che è assegnata in sede primaria V Commissione (Bilancio);

  Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall'altra (COM(2022) 353 final e COM(2022) 354 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2022) 353 final – Annex e COM(2022) 354 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE (COM(2022) 338 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione di previsione strategica 2022 – Abbinamento tra transizione verde e transizione digitale nel nuovo contesto geopolitico (COM(2022) 289 final);

  Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (COM(2022) 361 final).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione della medesima Autorità sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al mese di giugno 2022 (Doc. CLIII, n. 9).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 28 luglio 2022, ha dato comunicazione della proroga della nomina del dottor Tommaso Pellegrino a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 28 luglio 2022, ha dato comunicazione della proroga della nomina del dottor Agostino Casillo a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 28 luglio 2022, ha dato comunicazione della proroga della nomina della dottoressa Gabriela Scanu a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dell'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (406).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 1° ottobre 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (A.C. 3675)

A.C. 3675 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO I
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Capo I
CONTO DEL BILANCIO

Art. 1.
(Entrate)

  1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, nonché per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2021 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.000.389.859.404.
  2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2020 in euro 211.181.898.810,79, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2021.
  3. I residui attivi al 31 dicembre 2021 ammontano complessivamente a euro 212.961.585.156,37, così risultanti:

Somme versate

Somme rimaste
da versare

Somme rimaste
da riscuotere

Totale

(in euro)

  Accertamenti ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

923.653.384.773,96

29.742.538.173,54

46.993.936.456,50

1.000.389.859.404,00

  Residui attivi dell'esercizio 2020 ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

31.758.751.770,25

18.434.817.447,44

117.790.293.078,89

167.983.862.296,58

  212.961.585.156,37

A.C. 3675 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Spese)

  1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2021 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.059.984.864.286,76.
  2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2020 in euro 196.916.533.981,17, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2021.
  3. I residui passivi al 31 dicembre 2021 ammontano complessivamente a euro 188.265.446.500,11, così risultanti:

Somme pagate

Somme rimaste
da pagare

Totale

(in euro)

  Impegni ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

1.001.762.695.545,51

58.222.168.741,25

1.059.984.864.286,76

  Residui passivi dell'esercizio 2020 ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

46.443.325.893,55

130.043.277.758,86

176.486.603.652,41

188.265.446.500,11

A.C. 3675 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Disavanzo della gestione di competenza)

  1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2021, di euro 59.595.004.882,76, risulta stabilito come segue:
  (in euro)

  Entrate tributarie ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

523.789.726.961,00

  Entrate extra-tributarie ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

104.658.287.552,72

  Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

7.136.329.127,53

  Accensione di prestiti ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

364.805.515.762,75

      Totale entrate ....................................................................
      ....................................................................
      ....................................................................

1.000.389.859.404,00

  Spese correnti ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

693.340.010.708,07

  Spese in conto capitale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

129.915.386.319,76

  Rimborso di passività finanziarie ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

236.729.467.258,93

      Totale spese ....................................................................
      ....................................................................
      ....................................................................

1.059.984.864.286,76

      Disavanzo della gestione di competenza ....................................................................
      ....................................................................
      ....................................................................

59.595.004.882,76

A.C. 3675 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Situazione finanziaria)

  1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2021, di euro 373.407.021.680,09, risulta stabilito come segue:
  (in euro)

  Disavanzo della gestione di competenza ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

59.595.004.882,76

  Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 2020 ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

324.242.790.623,97

  Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2020:

  Accertati:

  al 1o gennaio 2021 ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

211.181.898.810,79

  al 31 dicembre 2021 ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

212.961.585.156,37

1.779.686.345,58

  Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2020:

  Accertati:

  al 1o gennaio 2021 ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

196.916.533.981,17

  al 31 dicembre 2021 ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

188.265.446.500,11

8.651.087.481,06

  Disavanzo al 31 dicembre 2021 ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

313.812.016.797,33

  Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2021 ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

373.407.021.680,09

A.C. 3675 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Allegati)

  1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo per l'esercizio 2021 sul conto della competenza, relative alle unità di voto dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione.

A.C. 3675 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Art. 6.
(Risultati generali della gestione patrimoniale)

  1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2021, resta stabilita come segue:
  (in euro)

  Attività

  Attività finanziarie ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

666.490.675.897,82

  Attività non finanziarie prodotte ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

330.051.361.089,51

  Attività non finanziarie non prodotte ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

4.483.006.202,83

1.001.025.043.190,16

  Passività

  Passività finanziarie ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

3.434.276.275.182,14

3.434.276.275.182,14

  Eccedenza passiva al 31 dicembre 2021 ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

2.433.251.231.991,98

A.C. 3675 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO II
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Art. 7.
(Rendiconto)

  1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 2021 è approvato nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.

Allegato 1

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Allegato 2

Immagine prelevata dal resoconto

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 (A.C. 3676-A)

A.C. 3676-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento del Governo Tab. 1.100.

A.C. 3676-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE E ANNESSE TABELLE

Art. 1.
(Disposizioni generali)

  1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono introdotte, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

PROPOSTA EMENDATIVA

TAB. 1.

  Allo stato di previsione dell'Entrata, apportare le seguenti variazioni:

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle persone fisiche) Unità di voto 1.1.1

  2022:

   CP: +4.173.000.000;
   CS: +4.502.000.000.

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle società) Unità di voto 1.1.2

  2022:

   CP: +8.078.000.000;
   CS: +8.371.000,000.

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Sostitutive) Unità di voto 1.1.3

  2022:

   CP: +366.000.000;
   CS: +366.000.000.

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Altre imposte dirette) Unità di voto 1.1.4

  2022:

   CP: –400.000.000;
   CS: –400.000.000.

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul valore aggiunto) Unità di voto 1.1.5

  2022:

   CP: +8.038.000.000;
   CS: +8.173.000.000.

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Registro, bollo e sostitutiva) Unità di voto 1.1.6

  2022:

   CP: +854.000.000;
   CS: +854.000.000.

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Accisa e imposta erariale sugli oli minerali) Unità di voto 1.1.7

  2022:

   CP: –496.000.000;
   CS: –496.000.000.

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Accisa e imposta erariale su altri prodotti) Unità di voto 1.1.8

  2022:

   CP: +797.000.000;
   CS: +797.000.000.

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Lotto) Unità di voto 1.1.10

  2022:

   CP: –1.000.000.000;
   CS: –1.000.000.000.

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposte gravanti sui giochi) Unità di voto 1.1.11

  2022:

   CP: –737.000.000;
   CS: –737.000.000.

   (Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Altre imposte indirette) Unità di voto 1.1.13

  2022:

   CP: +190.000.000;
   CS: +190.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   Missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 6 – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria – UdV 2.4, apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: –468.000.000;
   CS: –468.000.000.

   Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte – UdV 1.4, apportare le seguenti variazioni:

  2022:

   CP: +1.550.000.000;
   CS: +1.550.000.000.
Tab.1.100. Il Governo.

(Approvato)

LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ANNESSI ALLEGATI ED ELENCHI, SONO STATE APPROVATE NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO, CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI(1)


(1) Sono di seguito riportate esclusivamente le voci per le quali la Commissione ha approvato modificazioni e integrazioni alle variazioni proposte dal Governo.
Le parti modificate sono stampate in neretto.
Per le restanti parti delle Tabelle, nel testo del Governo, si rinvia allo stampato A.C. 3676.

TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in euro)

Unità di voto

Variazioni

Codice

Missione
Programma

alla previsione
di competenza

alla autorizzazione
di cassa

  23 Fondi da ripartire (33)

23.1

  Fondi da assegnare (33.1)

27.425.932
( 32.425.932)

27.425.932
( 32.425.932)

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA CULTURA
(in euro)

Unità di voto

Variazioni

Codice

Missione
Programma

alla previsione
di competenza

alla autorizzazione
di cassa

  1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

1.9

  Tutela del patrimonio culturale (21.15)

819.561
( - 4.180.439)

819.561
( - 4.180.439)

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI AL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA, FATTI A BRUXELLES IL 5 LUGLIO 2022 (A.C. 3687)

A.C. 3687 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

   a) Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia, fatto a Bruxelles il 5 luglio 2022;

   b) Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Regno di Svezia, fatto a Bruxelles il 5 luglio 2022.

A.C. 3687 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II dei Protocolli stessi.

A.C. 3687 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3687 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento prevede la Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia divenuta quanto mai necessaria con l'invasione russa dell'Ucraina;

    nell'ambito della discussione emersa in Aula che ha riguardato in maniera ampia anche le nostre relazioni europee, esprimiamo preoccupazione per la vertenza che riguarda la multinazionale finlandese Wärtsilä Italia SpA, leader nella fornitura di soluzioni per la generazione di energia per il settore marino e terrestre, che il 14 luglio scorso ha annunciato l'intenzione di cessare l'attività nel sito di San Dorligo della Valle, in Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di riportare in patria la produzione e con la conseguenza di determinare la perdita del posto di lavoro per un numero di 450 posti di lavoro;

    pur consapevoli che la stessa vertenza è già oggetto di un apposito tavolo di crisi convocato dal Ministero dello sviluppo economico, nonché, come dichiarato durante la discussione generale dal sottosegretario Amendola, che della questione ne sia già stata investita la Ministra finlandese degli Affari europei, e che la stessa azienda sia un'impresa privata, non pubblica;

    la ratifica del trattato in questione comporta necessariamente una intensificazione dei rapporti diplomatici tra il nostro Paese e la Finlandia, nell'ambito dei quali sarebbe opportuno avviare un'azione di sensibilizzazione presso le istituzioni finlandesi circa la possibilità di rivedere la chiusura del sito italiano,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di risolvere, nel rispetto della legislazione europea, la vertenza Wärtsilä di Trieste anche attraverso una qualche forma di intervento dello Stato, tenendo conto dell'interesse strategico nazionale della produzione dello stabilimento e anche del fatto che Francia e Germania avrebbero già annunciato in totale autonomia piani di salvataggio pubblico e nazionalizzazioni dei loro più importanti gruppi energetici, anche alla luce degli eventuali contributi e garanzie nazionali e regionali di cui l'azienda può aver beneficiato negli anni.
9/3687/1. Serracchiani, Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento prevede la Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia divenuta quanto mai necessaria con l'invasione russa dell'Ucraina;

    nell'ambito della discussione emersa in Aula che ha riguardato in maniera ampia anche le nostre relazioni europee, esprimiamo preoccupazione per la vertenza che riguarda la multinazionale finlandese Wärtsilä Italia SpA, leader nella fornitura di soluzioni per la generazione di energia per il settore marino e terrestre, che il 14 luglio scorso ha annunciato l'intenzione di cessare l'attività nel sito di San Dorligo della Valle, in Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di riportare in patria la produzione e con la conseguenza di determinare la perdita del posto di lavoro per un numero di 450 posti di lavoro;

    pur consapevoli che la stessa vertenza è già oggetto di un apposito tavolo di crisi convocato dal Ministero dello sviluppo economico, nonché, come dichiarato durante la discussione generale dal sottosegretario Amendola, che della questione ne sia già stata investita la Ministra finlandese degli Affari europei, e che la stessa azienda sia un'impresa privata, non pubblica;

    la ratifica del trattato in questione comporta necessariamente una intensificazione dei rapporti diplomatici tra il nostro Paese e la Finlandia, nell'ambito dei quali sarebbe opportuno avviare un'azione di sensibilizzazione presso le istituzioni finlandesi circa la possibilità di rivedere la chiusura del sito italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ogni iniziativa idonea a garantire la continuità produttiva dell'impresa Wärtsilä a tutelarne i lavoratori coinvolti, in considerazione della strategicità del settore.
9/3687/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento al nostro esame reca la ratifica ed esecuzione dei protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022;

    la ratifica di tale atto è fondamentale e urgente anche in risposta all'aggressione armata della federazione russa contro l'Ucraina, un Paese libero e democratico;

    durante l'esame in Commissione ed il dibattito generale in Assemblea è stata sollevata la questione della multinazionale finlandese Waertsilae che ha dichiarato di voler cessare l'attività produttiva di motori navali del sito di San Dorligo della Valle – Trieste;

    la filiera produttiva di questo settore rappresenta un asset strategico per il comparto della cantieristica navale e per l'economia del nostro Paese ed impatterà nell'immediato anche sui 450 dipendenti diretti oltre a quello dell'indotto;

    il Ministero dello sviluppo economico ha subito convocato i vertici della Waertsilae al Ministero, richiamando il principio della corporate responsability e le interlocuzioni sono ancora in corso;

    la ratifica del trattato in questione comporta necessariamente una intensificazione dei rapporti diplomatici tra il nostro Paese e la Finlandia, nell'ambito dei quali sarebbe opportuno avviare un'azione di sensibilizzazione presso le istituzioni finlandesi circa la possibilità di rivedere la chiusura del sito italiano,

impegna il Governo:

   a fare il possibile affinché Waertsilae ritiri la procedura in atto e mantenga la produzione nel sito triestino;

   a garantire comunque la produzione in Italia, in considerazione della strategicità del settore e utilizzando tutti gli strumenti al fine di recuperare i contributi pubblici garantiti a Waertsilae negli anni.
9/3687/2. Bubisutti, Panizzut, Moschioni, Billi, Cecchetti, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Snider, Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento al nostro esame reca la ratifica ed esecuzione dei protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022;

    la ratifica di tale atto è fondamentale e urgente anche in risposta all'aggressione armata della federazione russa contro l'Ucraina, un Paese libero e democratico;

    durante l'esame in Commissione ed il dibattito generale in Assemblea è stata sollevata la questione della multinazionale finlandese Waertsilae che ha dichiarato di voler cessare l'attività produttiva di motori navali del sito di San Dorligo della Valle – Trieste;

    la filiera produttiva di questo settore rappresenta un asset strategico per il comparto della cantieristica navale e per l'economia del nostro Paese ed impatterà nell'immediato anche sui 450 dipendenti diretti oltre a quello dell'indotto;

    il Ministero dello sviluppo economico ha subito convocato i vertici della Waertsilae al Ministero, richiamando il principio della corporate responsability e le interlocuzioni sono ancora in corso;

    la ratifica del trattato in questione comporta necessariamente una intensificazione dei rapporti diplomatici tra il nostro Paese e la Finlandia, nell'ambito dei quali sarebbe opportuno avviare un'azione di sensibilizzazione presso le istituzioni finlandesi circa la possibilità di rivedere la chiusura del sito italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ogni iniziativa idonea a garantire la continuità produttiva dell'impresa Wärtsilä a tutelarne i lavoratori coinvolti, in considerazione della strategicità del settore.
9/3687/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Bubisutti, Panizzut, Moschioni, Billi, Cecchetti, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Snider, Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022» è emersa la necessità di evidenziare che alle ore 8.30 dello scorso 14 luglio 2022 la Dirigenza della multinazionale «Wärtsilä» sita in Trieste, stabilimento storico di manodopera e motoristica italiana, ha inspiegabilmente comunicato attraverso una video conferenza di pochi minuti l'intenzione di cessare la produzione di motori navali nello storico sito di Bagnoli della Rosandra per delocalizzare e centralizzare tutto a Vaasa, in Finlandia, con l'obiettivo di «migliorare ulteriormente la competitività»;

    la presente procedura di licenziamento coinvolge circa 451 lavoratori altamente qualificati operanti nel sito triestino su un totale di 973 dipendenti, e riguarda inevitabilmente anche l'indotto stimato in alcune centinaia di lavoratori nonostante, proprio negli ultimi mesi, la società avesse avviato con il Ministero dello sviluppo economico una negoziazione per chiudere un accordo di innovazione e il conseguente accesso a fondi pubblici, «smentendo qualunque dismissione e assicurando un rinnovato interesse anche alla luce degli strumenti che il Ministero aveva messo a disposizione»;

    presso la sede del Ministero dello sviluppo economico si è svolto un incontro per revocare la procedura di licenziamento ma a quanto consta agli esponenti, la Società «Wärtsilä» non ha rivalutato le decisioni assunte;

    è evidente che il territorio triestino dovrà fronteggiare conseguenze economiche che incideranno negativamente sul sistema produttivo industriale che, gioco forza, spiegheranno effetti anche sul sistema produttivo italiano ed europeo; è pertanto necessario fronteggiare questa emergenza e attuare una politica economica idonea ad arginare logiche speculative che stanno mettendo in serio rischio le vite di circa 1000 persone, compreso l'indotto, in un territorio già in forte difficoltà;

    nel decreto-legge dignità prima e nella legge di Bilancio n. 234 del 2021 poi, si intercettano strumenti normativi che concorrono nella salvaguardia sia degli investimenti pubblici, sia dell'occupazione, una larga parte di chi professionalmente si occupa della materia giuslavoristica le considera norme «anti-delocalizzazione»:

    una procedura che si innesta sulla scelta operata da alcune realtà imprenditoriali, la cui dimensione occupazionale è ritenuta rilevante (più di 250 dipendenti), di chiudere per cessazione dell'attività una sede o uno stabilimento facendone derivare almeno 50 licenziamenti;

    le norme introdotte con la legge di Bilancio 2022 prevedono una procedimentalizzazione estrema della volontà di cessare l'attività – a prescindere dalla circostanza che si delocalizzi o meno – con il coinvolgimento dei sindacati e delle istituzioni;

    nel cosiddetto decreto Dignità si rinvengono strumenti finalizzati al recupero di provvidenze pubbliche erogate laddove la cessazione fosse intervenuta prima dei 5 anni dell'erogazione del finanziamento; entrambe possono definirsi come norme di responsabilizzazione sociale dell'impresa in cui si richiede – a torto o ragione – alla parte datoriale di ipotizzare soluzioni condivise utili a ridurre l'impatto sociale di scelte che hanno natura imprenditoriale;

    la ratifica del trattato in questione comporta necessariamente una intensificazione dei rapporti diplomatici tra il nostro Paese e la Finlandia, nell'ambito dei quali sarebbe opportuno avviare un azione di sensibilizzazione presso le istituzioni finlandesi circa la possibilità di rivedere la chiusura del sito italiano,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le misure idonee e necessarie per tutelare il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti e del tessuto produttivo del territorio di Trieste, attivando gli strumenti normativi necessari per la tutela in tutte le sedi istituzionali nazionali ed europee, per la difesa gli interessi socio-economici, sollecitando iniziative anche a livello europeo per evitare che gli Stati membri siano vittime di logiche speculative;

   a valutare l'opportunità di intervenire mediante gli strumenti normativi ritenuti necessari per il recupero delle sostanze pubbliche erogate.
9/3687/3. De Carlo, Sut, Olgiati.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022» è emersa la necessità di evidenziare che alle ore 8.30 dello scorso 14 luglio 2022 la Dirigenza della multinazionale «Wärtsilä» sita in Trieste, stabilimento storico di manodopera e motoristica italiana, ha inspiegabilmente comunicato attraverso una video conferenza di pochi minuti l'intenzione di cessare la produzione di motori navali nello storico sito di Bagnoli della Rosandra per delocalizzare e centralizzare tutto a Vaasa, in Finlandia, con l'obiettivo di «migliorare ulteriormente la competitività»;

    la presente procedura di licenziamento coinvolge circa 451 lavoratori altamente qualificati operanti nel sito triestino su un totale di 973 dipendenti, e riguarda inevitabilmente anche l'indotto stimato in alcune centinaia di lavoratori nonostante, proprio negli ultimi mesi, la società avesse avviato con il Ministero dello sviluppo economico una negoziazione per chiudere un accordo di innovazione e il conseguente accesso a fondi pubblici, «smentendo qualunque dismissione e assicurando un rinnovato interesse anche alla luce degli strumenti che il Ministero aveva messo a disposizione»;

    presso la sede del Ministero dello sviluppo economico si è svolto un incontro per revocare la procedura di licenziamento ma a quanto consta agli esponenti, la Società «Wärtsilä» non ha rivalutato le decisioni assunte;

    è evidente che il territorio triestino dovrà fronteggiare conseguenze economiche che incideranno negativamente sul sistema produttivo industriale che, gioco forza, spiegheranno effetti anche sul sistema produttivo italiano ed europeo; è pertanto necessario fronteggiare questa emergenza e attuare una politica economica idonea ad arginare logiche speculative che stanno mettendo in serio rischio le vite di circa 1000 persone, compreso l'indotto, in un territorio già in forte difficoltà;

    nel decreto-legge dignità prima e nella legge di Bilancio n. 234 del 2021 poi, si intercettano strumenti normativi che concorrono nella salvaguardia sia degli investimenti pubblici, sia dell'occupazione, una larga parte di chi professionalmente si occupa della materia giuslavoristica le considera norme «anti-delocalizzazione»:

    una procedura che si innesta sulla scelta operata da alcune realtà imprenditoriali, la cui dimensione occupazionale è ritenuta rilevante (più di 250 dipendenti), di chiudere per cessazione dell'attività una sede o uno stabilimento facendone derivare almeno 50 licenziamenti;

    le norme introdotte con la legge di Bilancio 2022 prevedono una procedimentalizzazione estrema della volontà di cessare l'attività – a prescindere dalla circostanza che si delocalizzi o meno – con il coinvolgimento dei sindacati e delle istituzioni;

    nel cosiddetto decreto Dignità si rinvengono strumenti finalizzati al recupero di provvidenze pubbliche erogate laddove la cessazione fosse intervenuta prima dei 5 anni dell'erogazione del finanziamento; entrambe possono definirsi come norme di responsabilizzazione sociale dell'impresa in cui si richiede – a torto o ragione – alla parte datoriale di ipotizzare soluzioni condivise utili a ridurre l'impatto sociale di scelte che hanno natura imprenditoriale;

    la ratifica del trattato in questione comporta necessariamente una intensificazione dei rapporti diplomatici tra il nostro Paese e la Finlandia, nell'ambito dei quali sarebbe opportuno avviare un azione di sensibilizzazione presso le istituzioni finlandesi circa la possibilità di rivedere la chiusura del sito italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ogni iniziativa idonea a garantire la continuità produttiva dell'impresa Wärtsilä a tutelarne i lavoratori coinvolti, in considerazione della strategicità del settore.
9/3687/3. (Testo modificato nel corso della seduta)De Carlo, Sut, Olgiati.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1923 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GIAPPONE, DALL'ALTRA, FATTO A TOKYO IL 17 LUGLIO 2018 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3325)

A.C. 3325 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

A.C. 3325 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 47 dell'Accordo stesso.

A.C. 3325 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3325 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 3208-B)

A.C. 3208-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3208-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A.C. 3208-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;

   b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

   c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del medesimo codice;

   e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

   f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

A.C. 3208-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

  1. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

   b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di crowdfunding, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

   c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

   d) individuare la CONSOB quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

   e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera c), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;

   f) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

   g) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3208-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.
  2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;

   b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, alla quale è attribuita la presidenza, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

   c) prevedere che alle sedute del Comitato assista una rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

   d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:

    1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;

    2) che, in caso di parità, il voto del presidente valga doppio;

    3) che le raccomandazioni di cui alla lettera l), nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera m), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;

    4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

   e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

   f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;

   g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

   h) attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;

   i) attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;

   l) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e prevedere che tali autorità motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;

   m) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni alle Camere, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato, aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

   n) prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;

   o) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;

   p) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

   q) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera p), siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applichino gli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

   r) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;

   s) apportare alle legislazioni di settore relative alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.

  3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23 ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria;

   b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a);

   c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);

   d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;

   e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari, con le modalità previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;

   g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano comunicati al cliente trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assumano efficacia; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

   h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;

   i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f) a h) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

   l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:

    1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera e);

    2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera f); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

   m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera l) siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;

   n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere l), numero 2), e m) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3208-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

   b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;

   c) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

   d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

   e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

A.C. 3208-B – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

   b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;

   c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;

   d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;

   e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;

   f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;

   g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3208-B – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

  1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

   b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

   c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

   d) individuare le autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

   e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

   f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3208-B – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

   b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;

   d) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;

   e) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;

   f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   g) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

   h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute.

A.C. 3208-B – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;

   b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;

   c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;

   d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;

   e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

A.C. 3208-B – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

   b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

   c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

   d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;

   e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali;

   f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;

   g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

   h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

   i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;

   l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché delle campagne comunicative di sensibilizzazione;

   m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

A.C. 3208-B – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

   b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

   c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;

   d) attribuire all'Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;

   e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

   f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

  1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

  2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);

  3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);

  4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE);

  5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

  6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);

  7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

  8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

  9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);

  10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

  11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

  12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

  13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE);

  14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE).

A.C. 3208-B – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 ;

   premesso che:

    l'articolo 20 contiene i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti relative all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, all'attività di trasporto su strada di merci e persone, alle violazioni e sanzioni afferenti alla predetta attività, nonché in materia di condizioni di lavoro dei conducenti;

   considerato che:

    in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, i conducenti professionisti che effettuano trasporti occasionali di passeggeri con autobus sono soggetti alle stesse norme relative all'organizzazione di orario di lavoro e periodi di guida, di interruzioni e periodi di riposo degli autotrasportatori che effettuano il trasporto di merci;

    tuttavia, tali norme non sempre sono adatte al settore del trasporto occasionale di persone, il quale molto spesso deve far fronte a specifiche esigenze dei conducenti di autobus e pullman nell'organizzazione dell'orario di lavoro;

    la specificità operativa del settore del turismo in autobus deriva dalla sua elevata stagionalità, che prevede tour di diversa durata, anche in orario notturno e nei weekend. Vi sono pertanto in tale settore esigenze specifiche in termini di tempi di guida e di riposo per gli autisti professionisti. Ad esempio, gli autisti del turismo in autobus trascorrono molto meno tempo alla guida rispetto agli autotrasportatori poiché il lavoro richiede brevi periodi di guida interrotti da diverse pause, anche sulla base delle specifiche esigenze dei turisti trasportati;

   valutato che:

    la Commissione europea ha organizzato sul tema dal 23 novembre 2021 al 15 febbraio 2022 una consultazione pubblica il cui scopo era quello di verificare la conformità delle norme del regolamento (CE) n. 561/2006 alle peculiarità del settore del trasporto occasionale di passeggeri con autobus. La Commissione valuterà, sulla base degli esiti di tale consultazione, se proporre misure per modificare il quadro regolatorio entro il quarto trimestre 2022;

    il riconoscimento delle differenze intrinseche tra i servizi di trasporto merci e passeggeri su strada e un corretto adeguamento del quadro giuridico dell'Unione europea alle specifiche esigenze degli autisti di autobus e pullman nel segmento turistico potrebbero risolvere una serie di problematiche riscontrate dalla Commissione europea e sintetizzabili in: elevati costi di regolazione, soprattutto per le compagnie più piccole; difficoltà nel garantire il rispetto del quadro regolatorio; differenziazioni normative fra gli operatori del trasporto passeggeri nazionale e internazionale; aumento dello stress lavorativo dei conducenti, per la difficoltà di conciliare le esigenze dei passeggeri e il rispetto delle regole, il che potrebbe mettere a rischio la sicurezza stradale;

    al fine di tutelare la sicurezza del lavoratore e dei passeggeri, ad esempio potrebbe essere previsto normativamente l'obbligo del doppio autista a bordo nel caso di lavoro notturno; per venire incontro alle esigenze dei turisti, si potrebbe prevedere una deroga una tantum alle 15 ore di disponibilità giornaliera durante i tour di più giorni; si potrebbe estendere anche al singolo servizio occasionale di trasporto nazionale di passeggeri la cosiddetta «deroga di 12 giorni» già prevista per il singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri dall'articolo 8, paragrafo 6-bis del regolamento (CE) n. 561/2006 sopra richiamato,

impegna il Governo

a rappresentare, in sede europea, le specifiche esigenze del trasporto occasionale di passeggeri con autobus in relazione alle future proposte regolamentari inerenti i periodi di guida e di riposo per i conducenti di tale comparto.
9/3208-B/1.Fregolent.