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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 15 settembre 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. LVII-BIS, N. 6

Doc. LVII- bis , n. 6 - Relazione al Parlamento predisposta ai sensi
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

• Tempo complessivo: 3 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 20 minuti
Interventi a titolo personale 15 minuti
Gruppi 2 ore e 10 minuti
Lega – Salvini premier 19 minuti
MoVimento 5 Stelle 16 minuti
Partito Democratico 16 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 14 minuti
Insieme per il futuro – Impegno civico 12 minuti
Fratelli d'Italia 11 minuti
Italia Viva 10 minuti
Liberi e Uguali- Articolo 1 – Sinistra italiana 8 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 4 minuti
  Coraggio Italia 3 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 15 settembre 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Berardini, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Di Stasio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Magi, Mammì, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Orlando, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pettarin, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Terzoni, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Berardini, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Magi, Mammì, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Orlando, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pettarin, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Terzoni, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

  La proposta di legge BIANCHI ed altri: «Istituzione di un regime fiscale incentivante per i lavoratori residenti nelle aree di confine e dipendenti da imprese aventi sede nelle medesime aree» (971) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Snider.

  La proposta di legge SIANI: «Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di diagnosi autoptica istologica e molecolare nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile» (3192) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Sarli.

Modifica del titolo
di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1397, d'iniziativa della deputata Pini, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di requisiti per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa nell'area di ginecologia e ostetricia».

  La proposta di legge n. 1642, d'iniziativa dei deputati Giorgis ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici».

  La proposta di legge n. 3452, d'iniziativa dei deputati BITONCI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Introduzione del capo IV-bis del titolo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di transazione finalizzata alla conciliazione degli accertamenti tributari».

Ritiro di proposte di legge.

  In data 6 settembre 2022 il deputato Paolo Russo ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   PAOLO RUSSO: «Organizzazione del settore dell'archeologia subacquea nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia subacquea» (157).

  In data 6 settembre 2022 la deputata Sandra Savino ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   SANDRA SAVINO: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di esclusione dei trattamenti di invalidità dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente» (844).

  In data 8 settembre 2022 la deputata Incerti ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   INCERTI: «Disciplina dell'attività di enoturismo» (376).

  In data 9 settembre 2022 il deputato Cirielli ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   CIRIELLI: «Proroga dell'autonomia finanziaria e amministrativa dell'autorità portuale di Salerno» (138).

  In data 12 settembre 2022 il deputato Enrico Borghi ha comunicato di ritirare, anche a nome dei cofirmatari, la seguente proposta di legge:

   ENRICO BORGHI ed altri: «Incremento di contributi concessi al Club alpino italiano e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico» (216).

  Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 14 settembre 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 2685. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» (approvato dal Senato) (3704).

  Sarà stampato e distribuito.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione.

  In data 29 agosto 2022 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale» (3662).

Trasmissione dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

  Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data 19 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la «Relazione sull'attività svolta dal 10 febbraio al 19 agosto 2022» (doc. XXXIV, n. 12).

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, con lettera in data 15 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera istitutiva approvata dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2021, la relazione finale, approvata nella seduta del 15 settembre 2022.

  Tale documento sarà stampato e distribuito (doc. XXII-bis, n. 4).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

   Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, con lettera in data 15 settembre 2022, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 – la relazione sull'attività svolta dalla Commissione, approvata dalla medesima commissione nella seduta del 15 settembre 2022.

   Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXII-bis, n. 3).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

  La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, con lettera in data 15 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 luglio 2020, n. 107, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 15 settembre 2022 (doc. XXIII, n. 31).

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettere in data 7 settembre 2022, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 – le sottoindicate relazioni approvate dalla medesima Commissione in pari data. Tali documenti saranno stampati e distribuiti con il numero di seguito riportato:

   Relazione finale sulla depurazione delle acque reflue urbane nella regione Sicilia (doc. XXIII, n. 25);

   Relazione finale sui flussi illeciti paralleli e abbandono di rifiuti, (doc. XXIII, n. 26);

   Relazione finale su rifiuti tessili e indumenti usati (doc. XXIII, n. 27);

   Relazione finale sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche. Analisi dei dati (doc. XXIII, n. 28);

   Relazione finale sul mercato illegale delle buste di plastica-shopper (doc. XXIII, n. 29).

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettere in data 15 settembre 2022, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 – le sottoindicate relazioni approvate dalla medesima Commissione in pari data. Tali documenti saranno stampati e distribuiti con il numero di seguito riportato:

   Relazione finale sull'attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente (doc. XXIII, n. 32);

   Relazione finale sulla situazione delle bonifiche e della gestione dei rifiuti presso gli impianti ex ILVA-Taranto e nelle aree contermini (doc. XXIII, n. 33);

   Relazione finale sul traffico illecito di rifiuti in Tunisia (doc. XXIII, n. 34);

   Relazione finale sugli aspetti ambientali della gestione di miniere e cave (doc. XXIII, n. 35);

   Relazione conclusiva (doc. XXIII, n. 36).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby prince».

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby prince», con lettera in data 15 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della delibera istitutiva approvata dalla Camera dei deputati il 12 maggio 2021, la relazione finale, approvata nella seduta del 15 settembre 2022.

  Tale documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXII-bis, n. 2).

Trasmissione dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2016 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una rimodulazione del quadro delle attività e del budget del progetto relativo al polo agroalimentare di sviluppo sostenibile nel distretto di Namaacha – Mozambico dell'Associazione universitaria per la cooperazione internazionale (AUCI) ONLUS.

  Questa comunicazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Fastweb Spa concernente il Piano annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (procedimento n. 183/2022).

  Questo decreto è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizione, in relazione alla notifica delle società ASM International NV e LPE Spa, avente a oggetto l'acquisizione da parte di ASM International NV del 100 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto di LPE Spa (procedimento n. 308/2022).

  Questo documento è stato trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 agosto 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che sono state autorizzate, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2019 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, varianti non onerose del progetto relativo alla lotta alla malnutrizione e al miglioramento della situazione nutrizionale nei distretti di Mindouli in risposta alla crisi umanitaria della regione del Pool – Repubblica del Congo dell'associazione Comunità promozione e sviluppo (CPS) ONLUS.

  Questa comunicazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 9 settembre 2022, ha trasmesso una relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII-bis, n. 6).

  Questa relazione, in data 9 settembre 2022, è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiornata al 30 aprile 2022, predisposta dalla medesima Autorità (Doc. CLVII, n. 5).

  Questa relazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

  Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 2 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per l'anno 2021, corredato della relazione illustrativa.

  Questa documentazione è stata trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 1° agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 47/2022 del 28 luglio-1° agosto 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente lo stato di attuazione del PNRR – I semestre 2022.

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Difesa Servizi Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 607).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 608).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 609).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Sport e salute Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 610).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 611).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Ferrovie dello Stato italiane Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 612).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società generale di informatica (SOGEI Spa), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 613).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 48/2022 del 15 giugno-2 agosto 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il sistema degli ammortizzatori sociali: la NASpI e il DIS-COLL.

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal
Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 17 febbraio al 29 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono stati trasmessi alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 19 maggio al 6 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono stati trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 1° agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2021 e il 15 marzo 2022.

  Questa documentazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal
Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 20 luglio e 11 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 620-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  Questi decreti sono stati trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro, autorizzate, in data 20 luglio e 8 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio)

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, autorizzate, in data 9 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Ordine mauriziano, riferita all'anno 2021.

  Questa relazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0515/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di regolamento relativo all'inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'elenco delle biomasse di cui all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Questa comunicazione è stata trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 agosto 2022, ha trasmesso la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, predisposta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente l'inconveniente grave occorso a un aeromobile presso l'elisuperficie dell'ospedale civile di Baggiovara (Modena) l'11 maggio 2019.

  Questo documento è stato trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° settembre 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0552/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al progetto di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo delle carte tachigrafiche nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

  Questa comunicazione è stata trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° settembre 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0553/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

  Questa comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca, aggiornata al mese di giugno 2022 (Doc. CLIV, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 1° agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 7-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la prima relazione sull'attività svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 2 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il decreto ministeriale 21 luglio 2022, recante proroga dell'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

  Questo decreto è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 3 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Accademia nazionale dei Lincei, riferita all'anno 2021, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal
Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di performance collegati, aggiornata al 30 giugno 2022 (Doc. CCLIX, n. 3).

  Questa relazione è stata trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, la relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2021 e al primo semestre del 2022 (Doc. CCXXXIII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal
Ministro per le politiche giovanili.

  Il Ministro per le politiche giovanili, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, le relazioni sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale, riferite rispettivamente all'anno 2020 (Doc. CLVI, n. 4) e all'anno 2021 (Doc. CLVI, n. 5).

  Queste relazioni sono state trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal
Ministro per le disabilità.

  Il Ministro per le disabilità, con lettera in data 8 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la documentazione concernente le conclusioni della sesta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità, svoltasi a Roma il 13 dicembre 2021 (Doc. LXXIX-bis, n. 1).

  Questo documento è stato trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2021 (Doc. CCXL, n. 17).

  Questa relazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 14 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 100 del 1990, recante norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero, riferita all'anno 2021 (Doc. LXXXV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 14 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, riferita all'anno 2021 (Doc. CXXI, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal
Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 9 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376 del 2000, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, riferita all'anno 2021 (Doc. CXXXV, n. 5).

  Questa relazione è stata trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 9 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, riferita all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2020 (Doc. CXLII, n. 5).

  Questa relazione è stata trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2021.

  Questo documento è stato trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 luglio e 10, 11 e 22 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono state trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022) 209 final) – alla II Commissione (Giustizia), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (COM(2022) 296 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19 (COM(2022) 334 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (COM(2022) 349 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IV Commissione (Difesa) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (COM(2022) 204 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è stata trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla revisione del pacchetto sui controlli tecnici dell'Unione europea in materia di sicurezza dei veicoli.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione da
Cassa depositi e prestiti Spa.

  Il presidente e l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Spa, con lettera in data 3 agosto 2022, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, la relazione concernente gli interventi effettuati tramite il Patrimonio Destinato nell'ambito del quadro normativo temporaneo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, aggiornata al 30 giugno 2022 (Doc. XXVII, n. 35).

  Questa relazione è stata trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

  Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 29 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, riferito all'anno 2021 (Doc. CCXXXVII, n. 5).

  Questo documento è stato trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

  Il direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con lettera in data 15 agosto 2022, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia nell'anno 2021, predisposta ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  Questa relazione è stata trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 4 al 7 luglio 2022, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Doc. XII, n. 1180) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (Doc. XII, n. 1181) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (Doc. XII, n. 1182) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Doc. XII, n. 1183) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione (Doc. XII, n. 1184) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (Doc. XII, n. 1185) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (Doc. XII, n. 1186) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti (Doc. XII, n. 1187) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

   Risoluzione sulla relazione 2021 della Commissione sulla Serbia (Doc. XII, n. 1188) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sulla relazione 2021 della Commissione sul Kosovo (Doc. XII, n. 1189) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sui veti nazionali volti a minare l'accordo fiscale globale (Doc. XII, n. 1190) – alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione sulla situazione dei difensori dei popoli indigeni e dell'ambiente in Brasile, inclusa l'uccisione di Dom Philips e Bruno Pereira (Doc. XII, n. 1191) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla situazione nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan in Tagikistan (Doc. XII, n. 1192) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, nel periodo dal 4 agosto al 13 settembre 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   alla II Commissione (Giustizia):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione sull'applicazione e sul funzionamento della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie («LED») (COM(2022) 364 final);

   alla III Commissione (Affari esteri):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali del Fondo europeo di sviluppo 2021 (COM(2022) 321 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi (COM(2022) 362 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 362 final – Annex). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 10 agosto 2022;

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno in merito all'adozione di norme per la navigazione interna (COM(2022) 394 final);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia riguardo all'integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 sullo stoccaggio del gas nell'acquis della Comunità dell'energia (COM(2022) 395 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 395 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (COM(2022) 397 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 397 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese (COM(2022) 402 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 402 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro in materia di cooperazione allo sviluppo (COM(2022) 403 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 403 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione della Repubblica dell'Azerbaigian all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (COM(2022) 410 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 410 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'eliminazione della categoria dell'olio d'oliva vergine corrente dall'allegato B  dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (COM(2022) 411 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 411 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione del Regno dell'Arabia Saudita all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (COM(2022) 413 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 413 final – Annex);

  Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per una convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (COM(2022) 414 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 414 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio che approva la modifica degli allegati I, II e III dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale (COM(2022) 418 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 418 final – Annexes 1 to 3);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica del regolamento interno a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno (COM(2022) 420 final);

  Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra (COM(2022) 425 final e COM(2022) 426 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2022) 425 final – Annex e COM(2022) 426 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione (COM(2022) 428 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 428 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) (COM(2022) 430 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 430 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (COM(2022) 435 final);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (COM(2022) 436 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 436 final – Annex);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (COM(2022) 437 final);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 106a sessione e in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino in occasione della sua 79a sessione in merito all'adozione di modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (codice ESP 2011) e dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) (COM(2022) 439 final);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato XV (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo (COM(2022) 445 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 445 final – Annex);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo (COM(2022) 446 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 446 final – Annex);

  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (COM(2022) 557 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 settembre 2022;

  Proposta di decisione del Consiglio sulla sospensione totale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa (COM(2022) 661 final);

  Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Un partenariato strategico con il Golfo (JOIN(2022) 13 final);

  Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (JOIN(2022) 21 final/3), corredata dai relativi allegati (JOIN(2022) 21 final/3 – Annexes 1 to 12);

  Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (JOIN(2022) 30 final/2);

   alla V Commissione (Bilancio):

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (COM(2022) 223 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 223 final – Annexes 1 to 2);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2021 (COM(2022) 323 final);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi (COM(2022) 469 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 469 final – Annex);

   alla VI Commissione (Finanze):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto da parte dell'Autorità bancaria europea dei requisiti relativi all'ubicazione della sua sede (COM(2022) 387 final);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul trattamento del capitale delle controparti centrali nel quadro dello strumento della svalutazione e conversione a norma del regolamento (UE) 2021/23 (COM(2022) 393 final);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti usati come carburante per motori conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (COM(2022) 398 final);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (COM(2022) 408 final);

   alla VII Commissione (Cultura):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali – 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 (COM(2022) 424 final);

   alla VIII Commissione (Ambiente):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2022 – Conformarsi alle politiche ambientali per invertire la rotta (COM(2022) 438 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 438 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2022 – Relazione per paese – Italia (SWD(2022) 275 final);

   alla X Commissione (Attività produttive):

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Risparmiare gas per un inverno sicuro (COM(2022) 360 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 360 final – Annex);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al consiglio sull'attuazione del programma energetico europeo per la ripresa e sul Fondo europeo per l'efficienza energetica (COM(2022) 385 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 385 final – Annex);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Seconda relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (COM(2022) 433 final);

   alla XI Commissione (Lavoro):

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (COM(2022) 399 final);

   alla XII Commissione (Affari sociali):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sintesi della relazione riassuntiva sul funzionamento del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (COM(2022) 412 final)

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia europea per l'assistenza (COM(2022) 440 final);

  Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili (COM(2022) 441 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 441 final – Annex);

  Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla revisione degli obiettivi di Barcellona in materia di educazione e cura della prima infanzia (COM(2022) 442 final);

   alla XIII Commissione (Agricoltura):

  Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2022) 415 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 415 final – Annex);

  Relazione della Commissione al Consiglio – Relazione 2016-2020 sull'attuazione del regime di aiuti nazionali a lungo termine a favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia e della Svezia in applicazione della decisione C(2009) 3067 modificata dalle decisioni C(2009) 9122, C(2013) 2809, C(2015) 2790 e dalla decisione (UE) 2018/672 per quanto riguarda la Finlandia, e dalla decisione C(2010) 6050 e dalla decisione (UE) 2018/479 della Commissione per quanto riguarda la Svezia (COM(2022) 419 final);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione e sulla situazione dei produttori di banane dell'Unione dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane, ivi compresa una valutazione preliminare del funzionamento del «Programme d'Options Spécifiques à l'Eloignement et à l'Insularité» (POSEI) nel preservare la produzione di banane nell'Unione (COM(2022) 427 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 427 final – Annex);

  Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (COM(2022) 429 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 429 final – Annex);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – 15ª relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Esercizio 2021 (COM(2022) 447 final);

  Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per quanto riguarda l'acciuga (COM(2022) 448 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 448 final – Annex);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – 15ª relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo di garanzia – Esercizio finanziario 2021 (COM(2022) 449 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 429 final – Annexes 1 to 4);

  Decisione di esecuzione della Commissione del 7.9.2022 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Proteggere il patrimonio rurale e la sicurezza e l'approvvigionamento alimentari dell'Unione europea» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2022) 6193 final);

   alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Relazione della Commissione – Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea – Relazione annuale 2021 (COM(2022) 344 final);

  Relazione della Commissione – Relazione annuale 2021 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2022) 366 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 366 final – Annexes 1 to 3);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2015-2020 sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione a favore degli ex agenti temporanei o contrattuali e degli assistenti parlamentari che si trovino senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un'istituzione dell'Unione europea (COM(2022) 388 final);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui lavori dei comitati nel 2021 (COM(2022) 443 final);

   alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (COM(2022) 434 final);

   alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2022) 383 final);

   alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sulle attività dell'Unione europea in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e monitoraggio di Orizzonte Europa e Orizzonte 2020 nel 2021 (COM(2022) 389 final);

  Proposta di raccomandazione del Consiglio sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze (COM(2022) 391 final);

   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del fondo per l'innovazione, compreso il riesame di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 (COM(2022) 416 final);

  Relazione della Commissione – Relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione europea per il 2020 (COM(2022) 417 final);

  Decisione di esecuzione della Commissione del 7.9.2022 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Dotare tutte le case europee di un impianto fotovoltaico da 1 kW e di turbine eoliche da 0,6 kW utilizzando finanziamenti europei erogati solo dai comuni» (Fiecare casă europeană dotată 1 kw fotovoltaic şi 0,6 kw eolieni pe bani UE numai prin primărie), a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2022) 6108 final).

  La Commissione europea, in data 4 agosto 2022, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia («Prüm II»), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021) 784 final/2), che sostituisce il documento COM(2021) 784 final, già assegnato, in data 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

  La Commissione europea, in data 7 settembre 2022, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta (COM(2022) 409 final/2), che sostituisce il documento COM(2022) 409 final, già assegnato, in data 29 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (COM(2022) 381 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 4 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 agosto 2022.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 2 agosto al 13 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (COM(2022) 223 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali del Fondo europeo di sviluppo 2021 (COM(2022) 321 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2021 (COM(2022) 323 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19 (COM(2022) 334 final);

   Relazione della Commissione – Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea – Relazione annuale 2021 (COM(2022) 344 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul quadro di monitoraggio per l'8° programma di azione per l'ambiente: misurare i progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi prioritari del programma per il 2030 e il 2050 (COM(2022) 357 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (COM(2022) 359 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Risparmiare gas per un inverno sicuro (COM(2022) 360 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi (COM(2022) 362 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione sull'applicazione e sul funzionamento della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie («LED») (COM(2022) 364 final);

   Relazione della Commissione – Relazione annuale 2021 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2022) 366 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (COM(2022) 381 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2022) 383 final);

   Proposta di raccomandazione del Consiglio sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze (COM(2022) 391 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2022) 415 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (COM(2022) 429 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per quanto riguarda l'acciuga (COM(2022) 448 final);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (COM(2022) 557 final);

   Proposta di decisione del Consiglio sulla sospensione totale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa (COM(2022) 661 final);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Un partenariato strategico con il Golfo (JOIN(2022) 13 final).

Annunzio di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 2 settembre 2022, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono state inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 1° agosto 2022, causa C-319/21, Agecontrol Spa contro ZR Lidl Italia Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Venezia. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Ortofrutticoli freschi imballati – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Controllo di conformità – Trasporto verso un punto vendita della medesima società di commercializzazione – Documento di accompagnamento – Indicazione del Paese di origine (Doc. XIX, n. 164) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 1° agosto 2022, causa C-332/20, Roma Multiservizi Spa e Rekeep Spa contro Roma Capitale e Autorità garante della concorrenza e del mercato. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Appalti pubblici – Contratti di concessione – Costituzione di una società a capitale misto – Aggiudicazione a tale società della gestione di un «servizio scolastico integrato» – Designazione del socio privato in base a una procedura di appalto – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 38 – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 58 – Applicabilità – Criteri in house – Requisito di una partecipazione minima del socio privato al capitale della società a capitale misto – Partecipazione indiretta dell'amministrazione aggiudicatrice al capitale del socio privato – Criteri di selezione (Doc. XIX, n. 165) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Sentenza della Corte (Decima sezione) del 1° agosto 2022, causa C-422/21, Ministero dell'interno contro T.O. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Comportamenti gravemente violenti – Diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili – Portata – Revoca delle condizioni materiali di accoglienza (Doc. XIX, n. 166) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Sentenza della Corte (Grande sezione) del 1° agosto 2022, cause riunite 14/21 e 15/21, Sea Watch eV contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, condotta da un'organizzazione non governativa (ONG) a scopo umanitario – Regime applicabile alle navi – Direttiva 2009/16/CE – Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – Competenze e poteri spettanti, rispettivamente, allo Stato di bandiera e allo Stato di approdo – Ispezione e fermo delle navi (Doc. XIX, n. 167) – alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 20 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità, riferita all'anno 2021 (Doc. CXLI, n. 5).

  Questa relazione è stata trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 20 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, il rapporto riguardante il monitoraggio sull'evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, aggiornato al 19 luglio 2022.

  Questo documento è stato trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità
di regolazione dei trasporti.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con lettera in data 7 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità, aggiornata al 15 giugno 2022 (Doc. CCXVI, n. 4).

  Questa relazione è stata trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 8 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 3 del 2022, approvata con delibera n. 370 del 27 luglio 2022, concernente l'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  Questo documento è stato trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 2 del 2022, approvata con delibera n. 334 del 20 luglio 2022, concernente l'articolo 47 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  Questo documento è stato trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 19, 20 e 28 luglio e 2, 3, 8 e 16 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Aurigo (Imperia), Casamicciola Terme (Napoli), Castelletto Molina (Asti), Cologno Monzese (Milano), Mandatoriccio (Cosenza), Nervesa della Battaglia (Treviso), Novi Ligure (Alessandria), Omegna (Verbano Cusio Ossola), Soragna (Parma), Terracina (Latina), Ticengo (Cremona), Tricarico (Matera), Ventimiglia (Imperia) e Vernole (Lecce).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 5 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Brunate (Como), Campi Bisenzio (Firenze), Correggio (Reggio Emilia), Nove (Vicenza), Ottaviano (Napoli), e Roccaforzata (Taranto).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla
Regione Trentino-Alto Adige.

  Il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, con lettera in data 26 luglio 2022, ha trasmesso un voto, approvato dal Consiglio regionale della medesima Regione il 18 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, volto a sollecitare il sostegno dell'Italia al Trattato per la proibizione delle armi nucleari.

  Questo documento è stato trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, con lettera in data 26 luglio 2022, ha trasmesso un voto, approvato dal Consiglio regionale della medesima Regione il 15 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, volto a chiedere alle Camere interventi per eliminare le disparità nell'ambito del fondo di previdenza complementare.

  Questo documento è stato trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Regione
autonoma della Sardegna.

  La Regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 26 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della Regione di scioglimento del consiglio comunale di Assemini.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  La Regione autonoma della Sardegna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 5 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, aggiornato al 31 maggio 2022, relativo alla contabilità speciale n. 6314, concernente l'emergenza conseguente all'eccezionale diffusione degli incendi boschivi a partire dall'ultima decade del mese di luglio del 2021, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 2021, nonché copia del piano dei relativi interventi e una relazione sullo stato di attuazione dei medesimi interventi.

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Regione Piemonte.

  La Regione Piemonte, con lettera pervenuta in data 3 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, riferita all'anno 2021.

  Questa relazione è stata trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla
Regione Valle d'Aosta.

  La Presidenza della Regione Valle d'Aosta, con lettera in data 13 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, la deliberazione della Giunta regionale di scioglimento del consiglio comunale di Saint-Oyen.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante del
contribuente per le Marche.

  Il Garante del contribuente per le Marche, con lettera in data 28 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nelle Marche, riferita all'anno 2021.

  Questa relazione è stata trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina governativa.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del prefetto dottoressa Maria Grazia Nicolò a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 5 agosto al 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono state trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

   alla dottoressa Angela Stefania Lorella Adduce, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla dottoressa Luisa D'Arcano, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   al dottor Giampiero Riccardi, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   al dottor Carmine di Nuzzo, l'incarico di direzione del Servizio centrale per il PNRR, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   al dottor Giuseppe Parise, l'incarico ad interim di direzione dell'Ufficio di Gabinetto, nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

  alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione:

   al dottor Giuseppe Pierro, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

  alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

   all'ingegnere Tommaso Colabufo, l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia;

  alla XII Commissione (Affari sociali) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della salute:

   al dottor Stefano Lorusso, l'incarico di direttore della Direzione generale programmazione sanitaria,

   al dottor Ugo Della Marta, l'incarico di direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

  Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettere pervenute in data 11 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali concernenti:

   la conferma del presidente della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli;

   la nomina del dottor Silvano Greco a componente del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli;

   la nomina del dottor Bruno Berni a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG);

   la nomina del dottor Vito Fernicola e del professor Giovanni Betta a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).

  Questi decreti sono stati trasmessi alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministero dell'istruzione, con lettere pervenute in data 16 e 17 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali di nomina della dottoressa Cristina Grieco a presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e di revoca dell'incarico, conferito alla medesima dottoressa Grieco, di componente del predetto consiglio di amministrazione.

  Questi decreti sono stati trasmessi alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 agosto 2022, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Francesco Cottone, di direttore della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Massimiliano Nardocci, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, nell'ambito del Ministero dell'istruzione.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare
su una proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (114).

  Questa richiesta, in data 12 settembre è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 10 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sull'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2022 (415).

  Questa richiesta, in data 10 agosto 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura). Il termine per l'espressione del prescritto parere è stato fissato al 9 settembre 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato «Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101», relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare (416).

  Questa richiesta, in data 11 agosto 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa). Il termine per l'espressione del prescritto parere è stato fissato al 20 settembre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio). Il termine per l'espressione dei prescritti rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario è stato fissato al 31 agosto 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano (417).

  Questa richiesta, in data 11 agosto 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa). Il termine per l'espressione del prescritto parere è stato fissato al 20 settembre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio). Il termine per l'espressione dei prescritti rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario è stato fissato al 31 agosto 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato «MCO/MLU Classe DORIA», relativo al mantenimento delle capacità operative – Mid Life Update dei cacciatorpediniere della Classe Doria (418).

  Questa richiesta, in data 11 agosto 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa). Il termine per l'espressione del prescritto parere è stato fissato al 20 settembre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio). Il termine per l'espressione dei prescritti rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario è stato fissato al 31 agosto 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato «Ammodernamento del carro ARIETE» (419).

  Questa richiesta, in data 11 agosto 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa). Il termine per l'espressione del prescritto parere è stato fissato al 20 settembre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio). Il termine per l'espressione dei prescritti rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario è stato fissato al 31 agosto 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa (420).

  Questa richiesta, in data 11 agosto 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa). Il termine per l'espressione del prescritto parere è stato fissato al 31 agosto 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal segmento volo Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa (421).

  Questa richiesta, in data 6 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato «GLORIA – Global RPAS Insertion Architecture», relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) negli spazi aerei nazionali (422).

  Questa richiesta, in data 6 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato «Nuove unità anfibie», relativo all'acquisizione di 3 nuove unità anfibie, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari (423).

  Questa richiesta, in data 6 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato «SDR-EVO», relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo Software Defined Radio(424).

  Questa richiesta, in data 6 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato «Sistema satellitare ottico di III generazione», relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio (425).

  Questa richiesta, in data 6 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre», relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento (426).

  Questa richiesta, in data 6 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato «High Altitude Platform Systems» (427).

  Questa richiesta, in data 6 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano (428).

  Questa richiesta, in data 6 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato «Brigata di manovra multi-dominio (BMMD)», relativo al potenziamento della capacità Intelligence, Surveillance, Reconnaisance (ISR) dell'Esercito italiano (429).

  Questa richiesta, in data 6 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della «famiglia di sistemi d'arma della componente pesante» (Armored Infantry Combat System – AICS) dell'Esercito italiano (430).

  Questa richiesta, in data 6 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2022. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre 2022.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (431).

  Questa richiesta, in data 13 settembre 2022, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 28 ottobre 2022.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 9 settembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di documento recante gli indirizzi e il piano degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025 (432).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 ottobre 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna

DISEGNO DI LEGGE: S. 2685 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI (APPROVATO DAL SENTATO) (A.C. 3704-A)

A.C. 3704-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3704-A – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

  esaminato il disegno di legge n. 3704-A e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 44 articoli per un totale di 136 commi, risulta incrementato a 72 articoli per un totale di 210 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alle distinte finalità di contenere il costo dell'energia e dei carburanti, di contrastare l'emergenza idrica, di adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione, accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali e, infine, di contrastare gli effetti della crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive; al riguardo, si segnala in primo luogo la difficoltà di individuare un perimetro del provvedimento, in ragione del concorso delle diverse finalità sopra richiamate; in secondo luogo, si invita comunque ad approfondire la coerenza con le finalità del provvedimento dell'articolo 22-bis (disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco); dell'articolo 28 (misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissioni televisive); dell'articolo 34, commi 3 e 4 (Olimpiadi Milano – Cortina 2026); articolo 35-bis (stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza); articolo 37-bis (disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare); articolo 40 (edilizia penitenziaria): articolo 41-bis (disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria); articolo 42-bis (disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS); nel testo trasmesso dal Senato era inoltre presente una disposizione (articolo 41-bis dell'a.c. 3704), relativa al trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni, per la quale pure sarebbe stato necessario un approfondimento sulla coerenza con le finalità del provvedimento ma che è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 210 commi, 26 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 6 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; 11 decreti ministeriali e 9 provvedimenti di altra natura; in sei casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e in due casi è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 7 dell'articolo 14 prevede che, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della locuzione «ove sia messo a rischio», al fine di disciplinare in modo più preciso i presupposti cui è collegato l'esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche facendo riferimento a valori oggettivi o precise scadenze; analoghe considerazioni valgono con riguardo al comma 7 dell'articolo 32, che prevede che in caso di «ritardo o inerzia da parte delle regioni o degli enti locali, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma», il Presidente del Consiglio dei ministri può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere e, in caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari; l'articolo 27-bis autorizza il Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un master plan per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire l'effettiva portata normativa della disposizione ed in particolare se il Commissario straordinario non possa procedere all'adozione di un master plan anche in assenza di un'apposita previsione legislativa; l'articolo 37-ter, comma 1, lettera b), nel prevedere l'istituzione, per la fase di avvio della Legislatura, di un Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica, dispone che di tale organo facciano parte «i membri del Comitato (parlamentare per la sicurezza della Repubblica) della precedente Legislatura che siano stati rieletti in una delle due Camere»; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare se si intenda fare riferimento solo ai componenti del Comitato in carica alla fine della Legislatura o anche a parlamentari che siano stati componenti del Comitato in precedenza nel corso della Legislatura;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    più disposizioni del testo presentano profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che rimane allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; in particolare, il comma 1 dell'articolo 32 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «anche su eventuale proposta del Ministero (rectius: Ministro) dello sviluppo economico», mutuando così una procedura tipica dei regolamenti; il successivo comma 5 prevede che il Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area di interesse strategico nazionale, sia nominato con DPCM, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha raccomandato di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019);

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 14, comma 7 e dell'articolo 27-bis, dell'articolo 32, comma 7 e dell'articolo 37-ter, comma 1, lettera b);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 32, commi 1 e 5;

  il Comitato raccomanda infine:

   abbiano cura il Governo e il Parlamento di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, «evitando la commistione e la sovrapposizione nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei».

A.C. 3704-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO.

Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1.
(Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)

  1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

   a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

   b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo 2.
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

   «2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

   a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

   b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

   d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

   e) di età superiore ai 75 anni.

   2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.».

Articolo 3.
(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

  1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
  2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Articolo 4.
(Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 5.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 6.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

  1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
  2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
  6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 7.
(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 8.
(Disposizioni in materia accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:

   a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

   b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.
  3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente articolo, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
  3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
  4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.
  6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 10.
(Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unità di missione:

   a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;

   b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;

   c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.».

Articolo 11.
(Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità)

  1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata al 30 giugno 2023.
  2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
   7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti.».

  3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La stessa Autorità può avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle società da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.».
  4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ultimo periodo, dopo le parole «Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «, delle società da esso controllate».

Articolo 12.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Capo II
MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA

Articolo 13.
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.
  2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.
  3. Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2.
  4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 14.
(Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)

  1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.
  3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
  5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.
  6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.
  7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 15.
(Stato di emergenza derivante da deficit idrico)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.».

Capo III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 16.
(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».
  4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. entro il 30 settembre 2022.
  5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
  6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023.
  7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;

   b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».

  8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «fino ad un massimo di 5.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».
  9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

Articolo 17.
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici)

  1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;

   c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia Romagna, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
  5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
  6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro 600.000 euro per l'anno 2022. All'onere pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
  7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 è autorizzato a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

Articolo 18.
(Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.».

  2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, dopo le parole «L'AIFA determina» sono inserite le seguenti «, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento,».
  3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 581, della legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ad AIFA apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Articolo 19.
(Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-ter, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;

   b) al comma 7:

    1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022», le parole: «per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole: «al 1° gennaio 2020» sono aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022»;

    2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.».

Capo IV
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SALUTE E ACCOGLIENZA

Articolo 20.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

  1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 21.
(Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

   a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;

   b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 22.
(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

  1. L'indennità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.
  2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza entro il 1° luglio 2022»;

   b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»;

   c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilità espresse dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla più corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo e terzo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.».

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2 si provvede quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 38 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 23.
(Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

  1. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 24.
(Iniziative multilaterali in materia di salute)

  1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

   a) alla partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;

   b) al contrasto della pandemia di COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 25.
(Bonus psicologi)

  1. All'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 26.
(Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «15.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unità»;

    2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, è reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».

Articolo 27.
(Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)

  1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 28.
(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva)

  1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro è destinata per l'anno 2022 all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
  3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è innalzato fino ad un importo di 50 euro.

Capo V
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE STRATEGICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 29.
(Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.)

  1. All'articolo 11-quater, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «i cui proventi» sono inserite le seguenti: «, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9».

Articolo 30.
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

   «1-quinquies. INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 900.000.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto a 100.000.000 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, quanto a 100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «45 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.»;

   b) al comma 7, dopo le parole: «infrastrutture informatiche oggetto di gestione» sono inserite le seguenti: «, i contratti, i rapporti attivi e passivi», dopo le parole: «ogni altra pertinenza, che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della società» sono sostituite dalle seguenti: «alla società»;

   c) al comma 7-bis, dopo le parole: «beni mobili, immobili,» sono aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».

Articolo 32.
(Aree di interesse strategico nazionale)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.
  2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed è preceduto:

   a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;

   b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

  3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere istituito nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.
  6. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  8. Il soggetto di cui al comma 4 è competente anche ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto.
  9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalità ivi previste.

Articolo 33.
(Procedimento autorizzatorio accelerato regionale)

  1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

   «Art. 27-ter(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). – 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
   2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.
   3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.
   4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.
   5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
   6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.
   7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.
   8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.
   9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
   10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui al comma 11.
   11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.
   12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
   13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
   14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Articolo 34.
(Revisione prezzi Fondo complementare – Olimpiadi Milano-Cortina)

  1. All'articolo 26 del decreto–legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente:

   «7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:

    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

    2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

    3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

    4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

    5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

    6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

    7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

    8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

    9) l'accantonamento relativo al Ministero salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

  3. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

   «Art. 2 (Comitato Organizzatore). – 1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
   2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.
   3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:

   a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;

   b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;

   c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

   4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).
   6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  4. All'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le parole: «adeguamento della pista olimpica di bob e slittino “Eugenio Monti” di Cortina d'Ampezzo» sono inserite le seguenti: «e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné.».

Articolo 35.
(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico)

  1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

   a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;

   b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 36.
(Fondo Unico Nazionale Turismo)

  1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
  2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 37.
(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

  1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

   «Art. 7-ter (Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. L'autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
   3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.
   4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure intelligence di cui al presente articolo.
   5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.
   6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».

Capo VI
ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Articolo 38.
(Norme in materia di istruzione)

  1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) il secondo periodo è soppresso;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;

    3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;

   b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.
   4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.»;

   c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di cui al comma 4-bis».

Articolo 39.
(Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies quater è sostituito dal seguente:

   «6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
   “4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”.».

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 40.
(Edilizia penitenziaria)

  1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;

   c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria».

  2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

Articolo 41.
(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

  1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2021, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché da destinare alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42.
(Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51:

   a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;

   b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.

  2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 43.
(Disposizioni finanziarie)

  1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022, 1.149,9 euro per l'anno 2023, 91,82 euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;

   b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;

   c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

   d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico;

   e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

   f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

   g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 43, comma 1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

  MISSIONE/programma

2022

  23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

500

  23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

400

  23.1 Fondi da assegnare (1)

100

  1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

700

  1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

700

  7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

530

  7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

530

TOTALE

1.730

Allegato 2
(articolo 43, comma 3)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

228.300

184.748

119.970

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

505.647

  494.848

438.645

– CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

  2024

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

  305.300

  249.748

  177.170

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

582.672

559.848

495.845

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

»

A.C. 3704-A – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «valore ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «valore soglia dell'ISEE», dopo le parole: «decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente (ARERA)»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas».

  All'articolo 2:

   al comma 1, capoverso 2-bis.1, dopo le parole: «al comma 2-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 3:

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: “30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
  2-ter. Le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 4:

   alla rubrica, dopo la parola: «Azzeramento» è inserita la seguente: «degli».

  All'articolo 5:

   al comma 4, dopo le parole: «di euro» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo»;

   al comma 2, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»;

   al comma 5, le parole: «dell'anno 2022 si rifornisca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2022, si rifornisca» e le parole: «è riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»;

   al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati».

  All'articolo 8:

   al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

   alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

  All'articolo 9:

   al comma 3, al primo periodo, le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili» e, al secondo periodo, dopo la parola: «redatta» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

   al comma 9, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori) – 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis”;

   b) il comma 3 è abrogato.

  2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

  Art. 9-ter.(Disposizioni urgenti in materia di sport) – 1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

  All'articolo 10:

   al comma 1, lettera a), le parole: «comma 198 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 198 e seguenti»;

   al comma 2, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla legge».

  All'articolo 11:

   al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «e 7» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi”».

  All'articolo 12:

   al comma 2, alla parola: «86,3» sono premesse le seguenti: «valutati in».

  All'articolo 13:

   al comma 2, dopo le parole: «Le regioni e» è inserita la seguente: «le»;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   al comma 4, dopo la parola: «2004» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 14:

   al comma 2, le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente»;

   al comma 6, le parole: «per durata» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole da: «decreto legislativo» fino a: «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».

  All'articolo 16:

   al comma 3, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;

   al comma 4, le parole: «a SOSE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa»;

   al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 243-bis del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al» e le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari.

  6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti–Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

  6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

  6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

  6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

  6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022»;

   al comma 9, la parola: «CONI» è sostituita dalle seguenti: «Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)»;

   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

  «9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  “8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
  8-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”.

  9-ter. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021”.

  9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  9-quinquies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime”».

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

  «Art. 16-bis. – (Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo) – 1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera».

  All'articolo 17:

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «regione Emilia-Romagna», le parole: «di euro di» sono sostituite dalla seguente: «di», le parole: «1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024», dopo le parole: «8 milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro» e la parola: «allestimenti» è sostituita dalle seguenti: «agli allestimenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «corrispondente riduzione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 6, al primo periodo, le parole: «di euro 600.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 600.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «All'onere pari a» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere, pari a»;

   al comma 7, le parole: «è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma del 2009».

  All'articolo 18:

   al comma 1, capoverso 9-bis, al primo periodo, le parole: «2017, 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018» e, al secondo periodo, le parole: «Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   al comma 3, le parole: «ad AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)».

  All'articolo 19:

   alla rubrica, dopo la parola: «riparto» è inserita la seguente: «delle».

  All'articolo 20:

   al comma 1, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

   al comma 2, alle parole: «a 1.654 milioni» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «indebitamento netto a 1.166 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a 1.166 milioni».

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

  «Art. 20-bis.(Misura urgente per il settore della cultura) – 1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: “, il direttore artistico e il traduttore” sono sostituite dalle seguenti: “e il direttore artistico”».

  All'articolo 21:

   al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «le minori spese» sono sostituite dalle seguenti: «quota parte delle minori spese».

  Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

  «Art. 21-bis. – (Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni) – 1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

  “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”».

  All'articolo 22:

   al comma 2, lettera c), al primo periodo, le parole: «9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «19 maggio 2020» e le parole: «dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis» e, al terzo periodo, le parole: «incompatibilità espresse» sono sostituite dalle seguenti: «incompatibilità disposte»;

   al comma 3, le parole: «comma 1e» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 e», le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede,» e dopo le parole: «38 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,».

  Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

  «Art. 22-bis. – (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021”e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021”, nonché, per le indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.
  2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data».

  All'articolo 23:

   alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».

  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 23-bis. – (Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14) – 1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: “fino al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.
  2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Art. 23-ter.(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) – 1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965”;
   b) al comma 2, le parole: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965”.

  2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.
  3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 24:

   al comma 3, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

  Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

  «Art. 24-bis.(Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) – 1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro” sono sostituite dalle seguenti: “e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro”.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute».

  All'articolo 25:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C al presente decreto»;

   al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   alla rubrica, la parola: «psicologi» è sostituita dalle seguenti: «per l'assistenza psicologica».

  Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

  «Art. 25-bis. – (Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato) – 1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: “31 agosto 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”».

  All'articolo 26:

   al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «accoglienza profughi» sono sostituite dalle seguenti: «accoglienza dei profughi».

  All'articolo 27:

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti».

  Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

  «Art. 27-bis.(Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di “Alessandria Smistamento”) – 1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di “Alessandria Smistamento”, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un master plan che interessa tutta l'area di “Alessandria Smistamento”, volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano».

  All'articolo 28:

   alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

  All'articolo 29:

   al comma 1, dopo le parole: «comma 9» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 30:

   al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo la parola: «1.000.000.000» è inserita la seguente: «di»;

   al comma 2, dopo la parola: «2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «900.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «900.000.000 di euro,» e le parole: «100.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000.000 di euro,»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale».

  Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

  «Art. 31-bis. – (Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR) – 1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015”.
  2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”».

  All'articolo 32:

   al comma 1, secondo periodo, la parola: «Co2» è sostituita dalla seguente: «CO2»;

   al comma 2, lettera a), le parole: «pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 400.000.000 di euro»;

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «può essere istituito» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere istituiti» e, al secondo periodo, le parole: «può essere individuato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere individuati»;

   al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «o proponente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152»;

   al comma 6, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario di cui al comma 5»;

   al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «n. 152 del 2006,» sono inserite le seguenti: «come introdotto dal presente decreto,» e, al secondo periodo, le parole «o provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «o i provvedimenti» e dopo le parole: «articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

   al comma 8, dopo le parole: «, comma 4,» è inserita la seguente: «del».

  All'articolo 33:

   al comma 1, capoverso Art. 27-ter:

    al comma 5, le parole: «di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi,»;

    al comma 6, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti»;

    al comma 7, le parole: «Nel termine di» sono sostituite dalla seguente: «Entro»;

    al comma 8, dopo le parole: «articolo 8 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

    al comma 9, dopo le parole: «provvedimento di VIA» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

    al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «143 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e, al quarto periodo, le parole: «n. 400 del 1988» sono sostituite dalle seguenti: «23 agosto 1988, n. 400»;

    al comma 12, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo la parola: «rimborsi» è inserita la seguente: «di»;

   alla rubrica, dopo la parola: «autorizzatorio» è inserita la seguente: «unico».

  Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 33-bis.(Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali) – 1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.
  2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

  Art. 33-ter.(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

  “1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ‘in presenza di concorso nella violazione’ sono inserite le seguenti: ‘con dolo o colpa grave’. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

  Art. 33-quater.(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) – 1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   “b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”».

  All'articolo 34:

   al comma 1, capoverso 7-quater, al secondo periodo, dopo le parole: «900 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «400 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e, al terzo periodo, dopo la parola: «secondo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 2, lettera c):

    all'alinea, le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali”»;

    al numero 9), dopo la parola: «Ministero» è inserita la seguente: «della»;

   alla rubrica, le parole: «Revisione prezzi Fondo complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili».

  Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

  «Art. 34-bis. – (Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica) – 1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

   b) alla rubrica, dopo la parola: “concessioni” sono inserite le seguenti: “e di affidamenti”».

  Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

  «Art. 35-bis.(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 36:

   al comma 1, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo unico nazionale per il turismo».

  All'articolo 37:

   al comma 1, capoverso Art. 7-ter:

    al comma 3, dopo le parole: «articolo 88 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

    al comma 4, dopo la parola: «Repubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «misure» è inserita la seguente: «di»;

    al comma 5, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

  Nel capo V, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 37-bis. – (Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare) – 1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 131 è aggiunto il seguente:

  “Art. 131-bis. – (Ente circoli della Marina militare) – 1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.
  2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

  Art. 37-ter.(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza) – 1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, comma 1, le parole: “nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura” sono sostituite dalle seguenti: “nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,”;

   b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

  “Art. 30-bis. – (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica) – 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.
  2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.
  3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo”.

  Art. 37-quater. – (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici del Ministero della difesa, per i quali si applicano i princìpi e le modalità di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche del direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica”».

  All'articolo 38:

   al comma 1, lettera b):

    al capoverso 4-bis:

     al primo periodo, le parole: «accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti: «essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando»;

     al secondo periodo, le parole: «alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento,» sono sostituite dalle seguenti: «al beneficio di cui al precedente periodo» e le parole: «8 mila» sono sostituite dalla seguente: «8.000»;

     al terzo periodo, le parole: «qualificato esperto» sono sostituite dalle seguenti: «stabilmente incentivato» e le parole: «di suddetta qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto incentivo»;

     al quinto periodo, le parole: «la qualifica di docente esperto» sono sostituite dalle seguenti: «lo stabile incentivo»;

     al settimo periodo, dopo le parole: «nelle more dell'aggiornamento contrattuale,» sono inserite le seguenti: «per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo,» la parola: «cicli» è sostituita dalla seguente: «percorsi» e le parole: «diventa prevalente» sono sostituite dalle seguenti: «diventano prevalenti»;

    al capoverso 4-ter, le parole: «alla qualifica di docente esperto» sono sostituite dalle seguenti: «alla stabile incentivazione», la parola: «esperto», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «stabilmente incentivato» e le parole: «32 mila» sono sostituite dalla seguente: «32.000».

  Nel capo VI, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

  «Art. 39-bis. – (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) – 1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato mediante le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

   a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

   b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

  3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame».

  All'articolo 40:

   al comma 2, alinea, dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,».

  All'articolo 41:

   al comma 1, le parole: «il superamento» sono sostituite dalle seguenti: «al superamento» e dopo le parole: «articolazioni ministeriali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  Nel capo VII, dopo l'articolo 41 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 41-bis.(Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni) – 1. Al Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al Comandante generale della Guardia di finanza, al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al Capo di stato maggiore della Difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante del comando operativo di vertice interforze, al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ai Capi dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Capi dipartimento dei Ministeri, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Segretari generali dei Ministeri è attribuito, anche in deroga al limite di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, un trattamento economico accessorio per ciascuno di importo determinato, nel limite massimo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Art. 41-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria) – 1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: “in tirocinio,” sono sostituite dalla seguente: “affidatario,”.
  2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito”;

   b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: “alla data del 15 luglio 2022” sono soppresse».

  Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 42-bis.(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS) – 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

  “4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS”.

  Art. 42-ter.(Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali) – 1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “di cui al comma 51” sono inserite le seguenti: “ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448”.

  Art. 42-quater.(Progetto Guaranteed Loans Active Management – GLAM) – 1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato “Fondo”, anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, la società AMCO – Asset Management Company S.p.A., di seguito denominata “AMCO”, è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.
  2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo dell'AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte dell'AMCO. Si applica il primo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i commi secondo e terzo, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-quinquies e i commi secondo e terzo dell'articolo 2447-septies del codice civile. Non si applicano all'AMCO, con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui al titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgere in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.
  3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.
  4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7.1, commi 3, limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. L'AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, l'AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti dall'AMCO sui quali sono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.
  6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili all'AMCO per le attività di cui al presente articolo.
  7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.

  Art. 42-quinquies. – (Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR) – 1. Al fine di attuare l'Investimento 2 “Innovazione e tecnologia della microelettronica” incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'Investimento 2 della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, determinati in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi da 1069 a 1074 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

  Art. 42-sexies.(Impiego all'estero di personale dell'AISE) – 1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.

  Art. 42-septies. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

  All'articolo 43:

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «euro 14.701,73» sono sostituite dalle seguenti: «14.701,73 milioni di euro», le parole: «1.149,9 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.149,9 milioni di euro» e le parole: «91,82 euro» sono sostituite dalle seguenti: «91,82 milioni di euro»;
    alla lettera d), le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali”» e le parole: «accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «accantonamento relativo al Ministero»;
    alla lettera e), le parole: «45 milioni nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2024».

  All'allegato 1 sono premessi i seguenti:

«Allegato A
(articolo 22-bis, comma 1)
Tabella C
(articolo 262)

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Allegato B
(articolo 22-bis, comma 3)

Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41

Anno

Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente

2022

453.145,87

2023

264.541,40

2024

210.385,89

2025

311.863,18

2026

378.476,04

2027

402.386,75

2028

418.457,22

2029

414.950,43

2030

402.164,61

2031

374.661,32

Allegato C
(articolo 25, comma 1-bis)
“Tabella
C
(articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

  Regione o provincia autonoma

  Quota d'accesso anno 2021

  Importi complessivi

  PIEMONTE

  7,37%

  1.843.142

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  52.870

  LOMBARDIA

  16,78%

  4.194.967

  BOLZANO

  0,87%

  217.565

  TRENTO

  0,91%

  226.947

  VENETO

  8,20%

  2.049.062

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,07%

  518.405

  LIGURIA

  2,67%

  666.328

  EMILIA-ROMAGNA

  7,55%

  1.886.685

  TOSCANA

  6,31%

  1.577.100

  UMBRIA

  1,49%

  371.835

  MARCHE

  2,57%

  643.083

  LAZIO

  9,59%

  2.398.525

  ABRUZZO

  2,19%

  546.703

  MOLISE

  0,51%

  127.860

  CAMPANIA

  9,27%

  2.317.825

  PUGLIA

  6,58%

  1.644.935

  BASILICATA

  0,93%

  232.470

  CALABRIA

  3,14%

  785.945

  SICILIA

  8,06%

  2.014.103

  SARDEGNA

  2,73%

  683.645

  100,00%

  25.000.000

”».

A.C. 3704-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «valore ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «valore soglia dell'ISEE», dopo le parole: «decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente (ARERA)»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas».

  All'articolo 2:

   al comma 1, capoverso 2-bis.1, dopo le parole: «al comma 2-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 3:

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: “30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
  2-ter. Le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 4:

   alla rubrica, dopo la parola: «Azzeramento» è inserita la seguente: «degli».

  All'articolo 5:

   al comma 4, dopo le parole: «di euro» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo»;

   al comma 2, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»;

   al comma 5, le parole: «dell'anno 2022 si rifornisca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2022, si rifornisca» e le parole: «è riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»;

   al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati».

  All'articolo 8:

   al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

   alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

  All'articolo 9:

   al comma 3, al primo periodo, le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili» e, al secondo periodo, dopo la parola: «redatta» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

   al comma 9, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori) – 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis”;

   b) il comma 3 è abrogato.

  2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

  Art. 9-ter.(Disposizioni urgenti in materia di sport) – 1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

  All'articolo 10:

   al comma 1, lettera a), le parole: «comma 198 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 198 e seguenti»;

   al comma 2, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla legge».

  All'articolo 11:

   al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «e 7» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi”».

  All'articolo 12:

   al comma 2, alla parola: «86,3» sono premesse le seguenti: «valutati in».

  All'articolo 13:

   al comma 2, dopo le parole: «Le regioni e» è inserita la seguente: «le»;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   al comma 4, dopo la parola: «2004» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 14:

   al comma 2, le parole: «energia reti e ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti e ambiente»;

   al comma 6, le parole: «per durata» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole da: «decreto legislativo» fino a: «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».

  All'articolo 16:

   al comma 3, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;

   al comma 4, le parole: «a SOSE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa»;

   al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 243-bis del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al» e le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari.
  6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti–Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.
  6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.
  6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.
  6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022»;

   al comma 9, la parola: «CONI» è sostituita dalle seguenti: «Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)»;

   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

  «9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  “8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce”.

  9-bis.1. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

  9-ter. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021”.
  9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  9-quinquies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime”».

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

  «Art. 16-bis. – (Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo) – 1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera».

  All'articolo 17:

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «regione Emilia-Romagna», le parole: «di euro di» sono sostituite dalla seguente: «di», le parole: «1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024», dopo le parole: «8 milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro» e la parola: «allestimenti» è sostituita dalle seguenti: «agli allestimenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «corrispondente riduzione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 6, al primo periodo, le parole: «di euro 600.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 600.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «All'onere pari a» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere, pari a»;

   al comma 7, le parole: «è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma del 2009».

  All'articolo 18:

   al comma 1, capoverso 9-bis, al primo periodo, le parole: «2017, 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018» e, al secondo periodo, le parole: «Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   al comma 3, le parole: «ad AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)».

  All'articolo 19:

   alla rubrica, dopo la parola: «riparto» è inserita la seguente: «delle».

  All'articolo 20:

   al comma 1, la parola: «compresa» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

   al comma 2, alle parole: «a 1.654 milioni» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «indebitamento netto a 1.166 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a 1.166 milioni».

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

  «Art. 20-bis.(Misura urgente per il settore della cultura) – 1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: “, il direttore artistico e il traduttore” sono sostituite dalle seguenti: “e il direttore artistico”».

  All'articolo 21:

   al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «le minori spese» sono sostituite dalle seguenti: «quota parte delle minori spese».

  Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

  «Art. 21-bis. – (Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni) – 1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

  “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”».

  All'articolo 22:

   al comma 2, lettera c), al primo periodo, le parole: «9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «19 maggio 2020» e le parole: «dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis» e, al terzo periodo, le parole: «incompatibilità espresse» sono sostituite dalle seguenti: «incompatibilità disposte»;

   al comma 3, le parole: «comma 1e» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 e», le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede,» e dopo le parole: «38 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,».

  Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

  «Art. 22-bis. – (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021”e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021”, nonché, per le indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.
  2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data».

  All'articolo 23:

   alla rubrica, dopo la parola: «Rifinanziamento» è inserita la seguente: «del».

  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 23-bis. – (Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14) – 1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: “fino al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.
  2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Art. 23-ter.(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) – 1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965”;

   b) al comma 2, le parole: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965”.

  2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.
  3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 24:

   al comma 3, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

  Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

  «Art. 24-bis.(Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) – 1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro” sono sostituite dalle seguenti: “e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro”.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute».

  All'articolo 25:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C al presente decreto»;

   al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   alla rubrica, la parola: «psicologi» è sostituita dalle seguenti: «per l'assistenza psicologica».

  Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

  «Art. 25-bis. – (Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato) – 1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: “31 agosto 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”».

  All'articolo 26:

   al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «accoglienza profughi» sono sostituite dalle seguenti: «accoglienza dei profughi».

  All'articolo 27:

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti».

  Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

  «Art. 27-bis.(Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di “Alessandria Smistamento”) – 1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di “Alessandria Smistamento”, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un master plan che interessa tutta l'area di “Alessandria Smistamento”, volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano».

  All'articolo 28:

   alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

  All'articolo 29:

   al comma 1, dopo le parole: «comma 9» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 30:

   al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo la parola: «1.000.000.000» è inserita la seguente: «di»;

   al comma 2, dopo la parola: «2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «900.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «900.000.000 di euro,» e le parole: «100.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000.000 di euro,»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale».

  Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

  «Art. 31-bis. – (Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR) – 1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015”.
  2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”».

  All'articolo 32:

   al comma 1, secondo periodo, la parola: «Co2» è sostituita dalla seguente: «CO2»;

   al comma 2, lettera a), le parole: «pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 400.000.000 di euro»;

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «può essere istituito» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere istituiti» e, al secondo periodo, le parole: «può essere individuato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere individuati»;

   al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «o proponente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152»;

   al comma 6, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario di cui al comma 5»;

   al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «n. 152 del 2006,» sono inserite le seguenti: «come introdotto dal presente decreto,» e, al secondo periodo, le parole «o provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «o i provvedimenti» e dopo le parole: «articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

   al comma 8, dopo le parole: «, comma 4,» è inserita la seguente: «del».

  All'articolo 33:

   al comma 1, capoverso Art. 27-ter:

    al comma 5, le parole: «di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi,»;

    al comma 6, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti»;

    al comma 7, le parole: «Nel termine di» sono sostituite dalla seguente: «Entro»;

    al comma 8, dopo le parole: «articolo 8 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

    al comma 9, dopo le parole: «provvedimento di VIA» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

    al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «143 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e, al quarto periodo, le parole: «n. 400 del 1988» sono sostituite dalle seguenti: «23 agosto 1988, n. 400»;

    al comma 12, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo la parola: «rimborsi» è inserita la seguente: «di»;

   alla rubrica, dopo la parola: «autorizzatorio» è inserita la seguente: «unico».

  Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 33-bis.(Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali) – 1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.
  2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

  Art. 33-ter.(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

  “1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ‘in presenza di concorso nella violazione’ sono inserite le seguenti: ‘con dolo o colpa grave’. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

  Art. 33-quater.(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) – 1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   “b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”».

  All'articolo 34:

   al comma 1, capoverso 7-quater, al secondo periodo, dopo le parole: «900 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «400 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e, al terzo periodo, dopo la parola: «secondo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 2, lettera c):

    all'alinea, le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali”»;

    al numero 9), dopo la parola: «Ministero» è inserita la seguente: «della»;

   alla rubrica, le parole: «Revisione prezzi Fondo complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili».

  Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

  «Art. 34-bis. – (Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica) – 1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

   b) alla rubrica, dopo la parola: “concessioni” sono inserite le seguenti: “e di affidamenti”».

  Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

  «Art. 35-bis.(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 36:

   al comma 1, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo unico nazionale per il turismo».

  All'articolo 37:

   al comma 1, capoverso Art. 7-ter:

    al comma 3, dopo le parole: «articolo 88 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

    al comma 4, dopo la parola: «Repubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «misure» è inserita la seguente: «di»;

    al comma 5, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

  Nel capo V, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 37-bis. – (Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare) – 1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 131 è aggiunto il seguente:

  “Art. 131-bis. – (Ente circoli della Marina militare) – 1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.
  2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

  Art. 37-ter.(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza) – 1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, comma 1, le parole: “nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura” sono sostituite dalle seguenti: “nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,”;

   b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

  “Art. 30-bis. – (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica) – 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.
  2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.
  3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo”.

  Art. 37-quater. – (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici del Ministero della difesa, per i quali si applicano i princìpi e le modalità di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche del direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica”».

  All'articolo 38:

   al comma 1, lettera b):

    al capoverso 4-bis:

     al primo periodo, le parole: «accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti: «essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando»;

     al secondo periodo, le parole: «alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento,» sono sostituite dalle seguenti: «al beneficio di cui al precedente periodo» e le parole: «8 mila» sono sostituite dalla seguente: «8.000»;

     al terzo periodo, le parole: «qualificato esperto» sono sostituite dalle seguenti: «stabilmente incentivato» e le parole: «di suddetta qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto incentivo»;

     al quinto periodo, le parole: «la qualifica di docente esperto» sono sostituite dalle seguenti: «lo stabile incentivo»;

     al settimo periodo, dopo le parole: «nelle more dell'aggiornamento contrattuale,» sono inserite le seguenti: «per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo,» la parola: «cicli» è sostituita dalla seguente: «percorsi» e le parole: «diventa prevalente» sono sostituite dalle seguenti: «diventano prevalenti»;

    al capoverso 4-ter, le parole: «alla qualifica di docente esperto» sono sostituite dalle seguenti: «alla stabile incentivazione», la parola: «esperto», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «stabilmente incentivato» e le parole: «32 mila» sono sostituite dalla seguente: «32.000».

  Nel capo VI, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

  «Art. 39-bis. – (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) – 1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato mediante le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

   a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

   b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

  3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame».

  All'articolo 40:

   al comma 2, alinea, dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,».

  All'articolo 41:

   al comma 1, le parole: «il superamento» sono sostituite dalle seguenti: «al superamento» e dopo le parole: «articolazioni ministeriali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  Nel capo VII, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

  Art. 41-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria) – 1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «in tirocinio,» sono sostituite dalla seguente: «affidatario,».
  2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito»;

   b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 15 luglio 2022» sono soppresse.

  Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 42-bis.(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS) – 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

  “4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS”.

  Art. 42-ter.(Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali) – 1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “di cui al comma 51” sono inserite le seguenti: “ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448”.

  Art. 42-quater.(Progetto Guaranteed Loans Active Management – GLAM) – 1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato “Fondo”, anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, la società AMCO – Asset Management Company S.p.A., di seguito denominata “AMCO”, è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.
  2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo dell'AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte dell'AMCO. Si applica il primo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i commi secondo e terzo, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-quinquies e i commi secondo e terzo dell'articolo 2447-septies del codice civile. Non si applicano all'AMCO, con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui al titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgere in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.
  3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.
  4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7.1, commi 3, limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. L'AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, l'AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti dall'AMCO sui quali sono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.
  6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili all'AMCO per le attività di cui al presente articolo.
  7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.

  Art. 42-quinquies. – (Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR) – 1. Al fine di attuare l'Investimento 2 “Innovazione e tecnologia della microelettronica” incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'Investimento 2 della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, determinati in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi da 1069 a 1074 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

  Art. 42-sexies.(Impiego all'estero di personale dell'AISE) – 1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.

  Art. 42-septies. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

  All'articolo 43:

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «euro 14.701,73» sono sostituite dalle seguenti: «14.701,73 milioni di euro», le parole: «1.149,9 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.149,9 milioni di euro» e le parole: «91,82 euro» sono sostituite dalle seguenti: «91,82 milioni di euro»;

    alla lettera d), le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali”» e le parole: «accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «accantonamento relativo al Ministero»;

    alla lettera e), le parole: «45 milioni nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2024».

  All'allegato 1 sono premessi i seguenti:

«Allegato A
(articolo 22-bis, comma 1)
Tabella C
(articolo 262)

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Allegato B
(articolo 22-bis, comma 3)

Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41

Anno

Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente

2022

453.145,87

2023

264.541,40

2024

210.385,89

2025

311.863,18

2026

378.476,04

2027

402.386,75

2028

418.457,22

2029

414.950,43

2030

402.164,61

2031

374.661,32

Allegato C
(articolo 25, comma 1-bis)
“Tabella
C
(articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

  Regione o provincia autonoma

  Quota d'accesso anno 2021

  Importi complessivi

  PIEMONTE

  7,37%

  1.843.142

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  52.870

  LOMBARDIA

  16,78%

  4.194.967

  BOLZANO

  0,87%

  217.565

  TRENTO

  0,91%

  226.947

  VENETO

  8,20%

  2.049.062

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,07%

  518.405

  LIGURIA

  2,67%

  666.328

  EMILIA-ROMAGNA

  7,55%

  1.886.685

  TOSCANA

  6,31%

  1.577.100

  UMBRIA

  1,49%

  371.835

  MARCHE

  2,57%

  643.083

  LAZIO

  9,59%

  2.398.525

  ABRUZZO

  2,19%

  546.703

  MOLISE

  0,51%

  127.860

  CAMPANIA

  9,27%

  2.317.825

  PUGLIA

  6,58%

  1.644.935

  BASILICATA

  0,93%

  232.470

  CALABRIA

  3,14%

  785.945

  SICILIA

  8,06%

  2.014.103

  SARDEGNA

  2,73%

  683.645

  100,00%

  25.000.000

”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 euro».

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire le parole: 2.420 milioni di euro con le seguenti: 2.800 milioni di euro;

   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1280 milioni di euro con le seguenti: 1660 milioni di euro.
1.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2.420 milioni di euro con le seguenti: 2.520 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 2), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

   all'articolo 24:

   al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   al comma 2, sopprimere la lettera b).
1.10. Raduzzi, Cabras.

ART. 2.
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) le cui utenze sono ubicate in aree interne, montane e svantaggiate;
2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 3.
(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 dicembre.
3.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

  Sopprimere il comma 2.
3.1. Tasso.

ART. 5.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al «pellet» è ridotta al 5 per cento.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.
5.100. Gabriele Lorenzoni, Elisa Tripodi, Sut.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.
5.101. Gabriele Lorenzoni, Elisa Tripodi, Sut.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie tramite l'esenzione IVA su alcuni prodotti alimentari)

  1. Per mitigare gli effetti del caro vita sulle famiglie derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e per rendere accessibile a ognuno una alimentazione sana e sostenibile, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di ortofrutta, ortaggi e frutta, frumento, farina, frutta secca, basilico, rosmarino, salvia, margarina, marmellate e confetture con ingredienti 100% vegetali, pelati e conserve di pomodoro, olio di oliva, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo, riso, altri cereali minori, prodotti, anche lavorati, con ingredienti 100% vegetali, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l'aumento al 22% dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su cessioni di latte fresco, burro, formaggio, latticini, carne e frattaglie, lardo, ossa, strutto, pesce, latte conservato e yogurt, miele, cera d'api, uova, salsicce, salumi e insaccati, estratti di sughi e conserve di carne e pesce.
*5.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie tramite l'esenzione IVA su alcuni prodotti alimentari)

  1. Per mitigare gli effetti del caro vita sulle famiglie derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e per rendere accessibile a ognuno una alimentazione sana e sostenibile, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di ortofrutta, ortaggi e frutta, frumento, farina, frutta secca, basilico, rosmarino, salvia, margarina, marmellate e confetture con ingredienti 100% vegetali, pelati e conserve di pomodoro, olio di oliva, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo, riso, altri cereali minori, prodotti, anche lavorati, con ingredienti 100% vegetali, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l'aumento al 22% dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su cessioni di latte fresco, burro, formaggio, latticini, carne e frattaglie, lardo, ossa, strutto, pesce, latte conservato e yogurt, miele, cera d'api, uova, salsicce, salumi e insaccati, estratti di sughi e conserve di carne e pesce.
*5.0102. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis.
(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione)

  1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore ad un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 33 per cento del prodotto tra:

   a) la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla Deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

   b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

  2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.
  3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:

   a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;

   b) il prezzo medio di importazione di cui al comma 1, lettera a) e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

   c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.
5.0100. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis.
(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)

  1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo di importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del Gas Naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.
5.0101. Davide Crippa.

ART. 6.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   sostituire, ovunque ricorrano le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento;

   sostituire, ovunque ricorrano le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
6.1. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 7.
(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 194,41 milioni di euro con le seguenti: 388,82 milioni di euro.
7.3. Trano, Cabras.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «e gli altri intermediari finanziari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le compagnie petrolifere».
7.1. Trano, Cabras.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare ulteriori misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca.
7.2. Trano, Cabras.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore delle PMI agricole e della pesca)

  1. Al fine di compensare le esigenze di liquidità derivanti dagli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale, è concesso un contributo a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Moratoria finanziamenti PMI agricole e della pesca)

  1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.02. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rifinanziamento cambiale agraria)

  1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.03. Trano, Cabras.

ART. 8.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione degli extraprofitti)

  1. La variazione positiva delle operazioni attive e passive delle società energetiche sono sottoposte al pagamento di un'aliquota pari al 43 per cento, da versare all'erario dello Stato.
  2. Il gettito derivante dalla tassazione di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato all'ulteriore contenimento dei prezzi del gas e dell'energia a favore delle famiglie.
8.0100. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.

ART. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

  Al comma 8, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi precedenti.

  Conseguentemente

   al comma 9, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi precedenti.

   dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, i maggiori oneri di gestione delle imprese di trasporti che operano in regime di libero mercato dovuti all'incremento esponenziale del costo dei carburanti, le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, paragrafo 11-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9.1. Trano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di tassazione dei voli effettuati da aerei privati)

  1. Gli aerei privati sono tassati nella quota di 0,6 euro per chilometro percorso.
  2. Il gettito derivante dalla tassazione di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato a ulteriori agevolazioni fiscali a favore delle attività di trasporto meno inquinanti.
9.0100. Sarli, Benedetti, Ehm, Suriano.

ART. 11.
(Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazioni delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano europeo denominato «REPOWER EU», dall'imposta lorda delle persone fisiche e delle persone giuridiche è detraibile un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000,00 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un idoneo titolo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di installazione di impianti di energia solare fotovoltaica e solare termica.
  2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'autorizzazione e installazione degli impianti.
  3. Al credito derivante dall'incentivo di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
  4. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.01. Siragusa, Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano.

ART. 13.
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono chiedere un'anticipazione aggiungere le seguenti: nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti:100 milioni di euro.
13.1. Trano, Cabras.

ART. 16.
(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. Il comma 687, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
16.2. Trano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. Al fine di supportare economicamente i Comuni, contribuendo alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il contributo giornaliero per ospite, erogato dal Ministero dell'Interno tramite le Prefetture, è stabilito nella misura massima di 60,00 euro, IVA inclusa.
16.1. Spessotto, Trano.

ART. 18.
(Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)

  Al comma 1, capoverso 9-bis, sopprimere le parole:

   Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.
18.1. Trano, Cabras.

ART. 19.
(Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)

  Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

Capo III-bis
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E DI REVISIONE DI ALTRE NORME ORDINAMENTALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 19-bis.
(Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Socio – Sanitario Nazionale)

  1. L'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 Settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al Commissariamento per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, provvedono, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito internet istituzionale, da trasmettere, altresì, al Ministero della Salute, alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, attingendo dall'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie, nonché del requisito inderogabile dell'età anagrafica non superiore a 65 anni alla data della nomina».

Art. 19-ter.
(Disposizioni correttive ai commi 1 e 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171)

  1. Il comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171, è modificato come di seguito:

   «1. Le Regioni nominano i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale attingendo, in via esclusiva, agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171. A tal fine, la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul proprio sito internet istituzionale l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione appositamente costituita, con decreto dirigenziale, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione redige una graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, con attribuzione dei relativi punteggi, e propone al Presidente della regione o al Commissario ad acta per l'Attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari Regionali, una rosa di candidati dichiarati idonei, non superiore a tre, nell'ambito della quale viene scelto il soggetto cui conferire l'incarico.
   Qualora venisse scelto il secondo o il terzo soggetto ricompreso nella rosa, il Presidente della Regione, o il Commissario ad acta, dovranno adeguatamente motivare la scelta.
   Nella rosa proposta non possono essere ricompresi coloro i quali abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte, anche non consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale».

  2. Il comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171, è modificato come di seguito:

   «2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e delle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, unitamente al curriculum vitae dell'interessato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi gestionali e di salute.
   La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero nelle ipotesi di decadenza o di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, nel rispetto delle norme ordinamentali vigenti. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto, con gli stessi criteri e requisiti previsti per la nomina dei direttori generali, tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale».

Art. 19-quater.
(Disposizioni in materia di costituzione del Servizio Socio Sanitario Nazionale e del Fondo Socio Sanitario Nazionale)

  1. Nel rispetto dei princìpi dettati dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, nonché dell'articolo 117 della Costituzione, nella novella recata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, lo Stato promuove e disciplina l'integrazione, su tutto il territorio nazionale, dei servizi sanitari con i servizi sociali e socio-assistenziali, prevedendo risorse certe e costanti nel tempo, da attribuire alle singole Regioni, sulla base dei dati epidemiologici di morbilità, di comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio-economica, rilavabili dal «Piano Nazionale della prevenzione» e dal «Piano Sociale nazionale». 2. Il «Piano nazionale della salute» ed il «Fondo Sanitario nazionale» assumono, rispettivamente, la denominazione di «Piano Socio-Sanitario nazionale e di Fondo Socio Sanitario nazionale».
  3. Nel «Fondo Socio Sanitario nazionale» confluiscono le risorse del Fondo Sanitario Nazionale e del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. In sede di riparto del Fondo Socio Sanitario nazionale, l'assegnazione delle risorse finanziarie dovrà essere finalizzata al finanziamento delle prestazioni sanitarie, sociali e socio assistenziali. Con uno più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente articolo, nonché i criteri di riparto delle risorse finanziarie in favore delle Regioni.
  3. Le Regioni provvedono, previa intesa in seno alla Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ad adottare i relativi «Piani Socio-Sanitari regionali, che sostituiranno i Piani Sanitari regionali».
  4. I Servizi Sanitari Regionali assumono la denominazione di Servizi Socio Sanitari Regionali.
  5. Le Regioni provvedono, altresì, a definire i criteri organizzativi e gestionali dei servizi socio-sanitari integrati, compresa l'assistenza domiciliare, mediante opportuno collegamento con i servizi della rete ospedaliera, implementando e/o incrementando le procedure delle dimissioni ospedaliere protette, soprattutto in favore dei soggetti con accertata vulnerabilità sanitaria, sociale e/o responsività minimale.

Art. 19-quinquies.
(Disposizioni in materia di servizi socio sanitari integrati)

  1. Nel processo di rete integrata territoriale dei servizi sanitari, sociali e socio assistenziali, da ricondurre, sotto il profilo organizzativo e gestionale, alle Unità Operative Complesse di Cure Primarie, dovranno essere coinvolte, sotto l'aspetto operativo, le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), ricomprendenti il personale medico convenzionato con il Servizio Socio Sanitario Nazionale, il personale dirigenziale dipendente dello stesso SSSN, le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, sociali e della riabilitazione.

Art. 19-sexies.
(Istituzione del Fondo per la Perequazione Infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali)

  1. Al fine di rendere realmente uniforme su tutto il territorio nazionale, la fruizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), superando la sperequazione infrastrutturale rilevata nelle varie Regioni, soprattutto in quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento, occorre procedere alla perequazione infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali. Con uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è istituito, nell'ambito delle risorse previste per il Fondo Socio Sanitario Nazionale, il Fondo per la Perequazione Infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali.

Art. 19-septies.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale del Servizio Socio Sanitario Nazionale)

  1. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale socio-sanitaria, con particolare riferimento all'ambito dell'emergenza-urgenza, le regioni, comprese quelle soggette al piano di rientro dai disavanzi del SSSR ed al commissariamento, possono, in linea con quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e s. m. i., nonché dalle relative discipline contrattuali, attuare processi di mobilità, infra ed interregionale, del personale dipendente delle Aziende dei Servizi Socio-Sanitari Regionali, con utilizzazione del personale medesimo, in relazione alle reali e comprovate esigenze organizzative della rete medesima.
  Le Aziende dei Servizi Socio-Sanitari Regionali non potranno attivare procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di eventuali posti vacanti, prima dell'attuazione delle procedure di mobilità infra ed interregionale del personale necessario.

Art. 19-octies.
(Disciplina della gestione delle liste di attesa)

  1. In considerazione delle criticità palesate dal sistema di gestione delle liste di attesa, che si riflettono inevitabilmente sulla fruizione dei livelli essenziali di assistenza, vengono richiamate, in termini di assoluta precettività, le disposizioni recate dall'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, circa la tempistica di erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, con l'obbligo per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Nazionale, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), in caso di superamento dei tempi di attesa codificati, di erogare le prestazioni in regime di Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), senza maggiori o nuovi oneri per i cittadini. L'accertata inosservanza delle suddette disposizioni costituisce per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Nazionale, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, motivo di decadenza dall'incarico e dell'instaurazione delle procedure di addebito erariale.

Art. 19-novies.
(Nuovo Ordinamento delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere Universitarie)

  1. Ai fini di dell'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche e patrimoniali, i presidi ospedalieri non ricompresi nelle aziende ospedaliere ed incorporati nelle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502/92, e s.m.i., sono scorporati dalle predette ASST e riaggregati in Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), secondo ambiti territoriali predefiniti dalle Regioni e Province Autonome, con appositi provvedimenti legislativi. Alle disposizioni di cui al presente articolo soggiacciono anche le regioni soggette al piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento.
  Sono fatte salve le disposizioni legislative in materia di disciplina dei rapporti tra il Servizio Socio-Sanitario nazionale e l'università, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517/99, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalle Regioni alle Aziende Ospedaliere Universitarie dovrà avvenire soltanto a seguito della stipula di appositi protocolli didattici ed assistenziali tra le università e le regioni, comprese le regioni sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari ed al commissariamento, in applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 517 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni.
  È fatto obbligo alle aziende ospedaliere universitarie, anche ai fini dell'instaurazione dei rapporti disciplinati dagli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo n. 517/99, ferma restando, in ogni caso l'organizzazione di natura dipartimentale, di ricomprendere, tra le articolazioni assistenziali, l'UOC di pronto soccorso, nonché le articolazioni afferenti al DEA di secondo livello, nel rispetto della disciplina regolamentare recata del decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70.
  Al di fuori dei rapporti disciplinati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni, sono da ritenersi illegittimi i trasferimenti di risorse finanziare dalle regioni alle aziende ospedaliere universitarie, con la configurazione di responsabilità di natura erariale per le regioni inadempienti. In considerazione del particolare status giuridico delle aziende ospedaliere universitarie, aventi autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, è fatto divieto di procedere, sotto il profilo giuridico e strutturale, ad accorpamenti tra le stesse AOU e le Aziende Ospedaliere.

Art. 19-decies.
(Criteri di riparto del Fondo Socio Sanitario Nazionale)

  1. A far data dall'entrata in vigore della presente Legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sono modificati i criteri di riparto del Fondo socio sanitario nazionale, che, a definitivo superamento dei criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 34, della Legge n. 662/1996, dovranno basarsi sul parametro connesso al dato epidemiologico di morbilità, comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio-economica, rilevato in ciascun ambito regionale, ivi compreso il dato relativo alle malattie croniche invalidanti.

Art. 19-undecies.
(Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie)

  1. Al fine di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001, la disciplina recata, nello specifico, dagli articoli 8-ter ed 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, assume valenza di norma precettiva non derogabile, di natura ordinamentale. A tale disciplina ordinamentale sono tenute ad uniformarsi le Regioni, ivi comprese quelle soggette ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento. Il commissario ad acta per l'attuazione dei disavanzi sanitari regionali non potrà, in alcun caso, modificare, con propri decreti, le norme di natura ordinamentale sancite dai citati articoli 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, e similari. Alla legislazione statale di natura ordinamentale è demandata, altresì, la disciplina relativa agli accordi contrattuali tra il SSN e le strutture pubbliche e private accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, e similari.

Art. 19-duodecies.
(Piani assunzionali straordinari in applicazione dell'articolo 14 della Legge n. 161/2014)

  1. Ai fini della completa e precettiva applicazione dell'articolo 14 della legge n. 161/2014, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed al commissariamento, sono autorizzate ad esperire le relative procedure assunzionali, con particolare riguardo all'ambito dell'emergenza-urgenza sanitaria.

Art. 19-terdecies.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19-quaterdecies.
(Norma abrogativa)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché tutte le norme incompatibili con la presente legge.
19.01. Trano, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Cabras.

(Inammissibile)

Art. 20.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

  1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
20.01. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

  1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
20.02. Trano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Riscatto periodi non coperti da contribuzione)

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: per il triennio 2019-2021 sono sostituite dalle seguenti: 2022-2025.
20.03. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Norme in materia di professioni sanitarie)

  1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 è aggiunto il seguente comma:

   «6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018».

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.
  3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del Fondo sanitario nazionale.
20.04. Trano.

ART. 23-ter
(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.)

  Dopo l'articolo 23-ter aggiungere i seguenti:

Art. 23-quater.
(Estensione in materia di tutele sociali a garanzia del diritto al lavoro in modalità «agile» per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)

  1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione

Art. 23 quinquies.
(Estensione in materia di tutele in favore dei lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

  1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 01 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 23-sexies.
(Estensione in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato)

  1. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2022.

Art. 23-septies.
(Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

  1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati inidonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 23-octies.
(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici)

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

   b) al quarto periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Art. 23-nonies.
(Estensione delle tutele in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77 sono prorogate fino al 30 giugno 2023. Il lavoratore che ne faccia richiesta al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, deve essere sottoposto a visita da parte del medico competente aziendale o del medico INAIL entro al massimo dieci giorni dalla richiesta medesima.
23-ter.01. Tasso.

  Dopo l'articolo 23-ter, aggiungere il seguente:

Art. 23-quater.
(Proroga del lavoro agile per lavoratori con funzioni di caregiver)

  1. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
23-ter.04. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 24.
(Iniziative multilaterali in materia di salute)

  Sopprimerlo.
24.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano, Cabras.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Iniziative in materia di sostegno ai lavoratori sospesi per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale)

   1. Al fine di supportare i lavoratori maggiormente colpiti dalle conseguenze sanzionatorie degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della parziale reintegrazione della retribuzione non corrisposta.
   2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo.
24.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Iniziative in materia di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)

  1. Al fine di supportare il personale docente del Ministero dell'Istruzione, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini di un aumento proporzionale degli stipendi.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.
24.3. Sapia, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera b) sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro;

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) alla costituzione della Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), dipartimento esterno e funzionalmente indipendente dal Ministero della Salute, che può collaborare con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ISTAT, Enti similari, fondazioni scientifiche, università, medici e tecnici terzi, per la ricerca e l'individuazione delle popolazioni che hanno subito inquinamenti ambientali, per la realizzazione di studi epidemiologici su aree microgeografiche della popolazione, per effettuare indagini specifiche volte a studiare la correlazione «causa-effetto» sulla salute di gruppi di popolazione aggregati e parziali di tali inquinanti, con un contributo di 80 milioni di euro da erogarsi nel 2022. Inoltre, la Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), ha il compito di comunicare le risultanze con nota urgente di trasmissione alla Ministero della Salute;

   e di attribuire ai singoli cittadini delle popolazioni a rischio una card gratuita con delle analisi mediche specifiche. La DISE opera per mezzo di un Direttore Generale nominato dal Ministero della Salute fra coloro che si sono distinti negli anni per meriti nello svolgimento di operazioni sanitarie a favore della ricerca epidemiologica di gruppi di popolazione o, in mancanza, fra coloro che risultano fortemente motivati su tematiche ambientali e sanitarie. Il Direttore Generale inoltre deve ottenere il parere favorevole congiunto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e deve rispondere a logiche di comprovata professionalità in ambito epidemiologico. La carica del Direttore Generale è di anni cinque e può essere riconfermato per complessivi anni cinque. Per le ulteriori necessità di spesa il DISE è finanziato dal Ministero della Salute.
24.4. Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti:

Art. 24.1.
(Iniziative in materia di salute a garanzia dei diritti dei lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministero della Salute 04 febbraio 2022 ed i lavoratori giudicati inidonei al lavoro in presenza dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.

Art. 24.2.
(Iniziative straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio per i militari «fragili»)

  1. Fino al 31 marzo 2023 il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo, ritenuto dai competenti servizi sanitari ad elevato rischio di gravi complicanze, in relazione a patologie e condizioni pre-esistenti, in caso di contagio da Sars-Cov-2 connesso allo svolgimento dei compiti lavorativi, qualora impossibilitato allo svolgimento della mansione in modalità agile, ha diritto ad essere dispensato temporaneamente dal servizio in presenza, anche ai soli fini precauzionali, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza.
  2. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 1 costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  3. Il periodo di esenzione dal servizio di cui al comma 1 si applica con effetto retroattivo a partire dal 01 aprile 2022 e sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Il lavoratore appartenente al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo che ritenga di trovarsi in una condizione di maggiore vulnerabilità a Sars-Cov-2 richiede al Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza di essere sottoposto ad accertamento sanitario eccezionale da parte dei competenti servizi sanitari, che accertano l'eventuale sussistenza della condizione di maggiore vulnerabilità del lavoratore a Sars-Cov-2. Il Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza provvede all'espletamento di tale accertamento sanitario eccezionale entro al massimo sette giorni dall'istanza del lavoratore.

Art. 24.3.
(Abrogazione della lista «super-fragili)»

  1.All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato.
  2.Il decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.
24.01. Tasso.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24.1.
(Indennità economiche nei confronti del personale civile e militare dello Stato operativo nel contrasto al Covid-19)

  1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466/1980 e dall'articolo 1, comma 562 e comma 563, della legge n. 266 del 2005.
24.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

ART. 25
(Bonus per l'assistenza psicologica)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25.1
(Integrazione di indennità di esclusività dei Dirigenti Sanitari Minsal)

  1. Il comma 2, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge, n. 4, del 2022 è sostituito dal seguente:

   «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»
25.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Ruolo sanitario AIFA)

  1. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.».

  2. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole:

   «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse.

  3. Al comma 2, articolo 21-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo:

   «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

  4. Al comma 3, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

   le parole: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», sono soppresse.

  5. Il comma 4, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.
25.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25.1
(Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti)

  1. È istituito un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
  2. Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanata la disciplina attuativa del presente articolo.
25.0100. Giannone, Ehm, Romaniello, Dall'Osso, Biancofiore, Siragusa.

ART. 27
(Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico).

  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto lacuale, marittimo e ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.
  3. All'articolo 37, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti produttori di armi da guerra,».
27.1. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27.1
(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)

   Sostituire l'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 con il seguente:

  1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.
  2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.
  3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
  4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.
  5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.
  6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca.
27.01. Trano, Benedetti, Siragusa.

ART. 30
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

  1.Gli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge del 16 dicembre 2019, n. 142 sono abrogati.
30.1. Vianello, Trano, Cabras, Romaniello, Sarli, Dall'Osso, Labriola.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

  1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, la disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura di un'unità produttiva situata nel territorio nazionale.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.
  3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'individuazione di una soluzione per ogni realtà produttiva coinvolta, da parte del Tavolo di Coordinamento, di cui al comma 1.
  4. L'impresa di cui all'articolo 1 è tenuta a dare comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
  5. La comunicazione preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura.
  6. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.
  7. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.
  8. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.
  9. Il piano di cui al comma 1 indica:

   a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

   b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

   c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

   d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

   e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

  10. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 8, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.
  11. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 8, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.
  12. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.
  13. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, e l'ANPAL, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.
  14. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarlo escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.
  15. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.
  16. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.
  17. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui al comma 19.
  18. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione del presente articolo, prima dell'approvazione del piano, e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale, sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.
  19. L'impresa comunica alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.
  20. La struttura per le crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano, avvalendosi dell'ANPAL relativamente alle azioni di cui al comma 9.
  21. Fermi gli effetti di cui al comma 18, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.
  22. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d'impresa la nomina di un commissario ad acta per il tempo necessario alla realizzazione del piano.
  23. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano, secondo quanto previsto dal comma 12, di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.
  23. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.
  24. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 1 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
  25. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
30.0100. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano.

ART. 31
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)

  Sopprimerlo.
31.1. Trano.

ART. 33
(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) le parole: «30 settembre 2022» sono sostituire dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.01. Raduzzi, Cabras, Romaniello.

ART. 33-ter
(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 33-ter.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 4 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
  3. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 4, in caso di opzione di cui al comma 1:

   a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

   b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  4. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

   a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del presente decreto;

   c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del presente decreto;

   d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

   f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del presente decreto;

   g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.

  5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge Pag. 7531 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  8. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
  9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.
33-ter.1. Villarosa, Romaniello, Raduzzi, Leda Volpi, Trano.

ART. 33-quater
(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili)

  Dopo l'articolo 33-quater, aggiungere il seguente:

Art. 33-quinquies.
(Incentivi per la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici e Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 2, dopo la lettera b-bis), sono aggiunte le seguenti:

   «b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

   b-quater) per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.»

   dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere b-ter) e b-quater), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'art. 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'art. 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
33-quater.01. Aprile.

  Dopo l'articolo 33-quater, aggiungere il seguente:

Articolo 33-quinquies.
(Incentivi per la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici e Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 2, dopo la lettera b-bis), sono aggiunte le seguenti:

   «b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

   b-quater) per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.»

   dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere b-ter) e b-quater), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'art. 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 43.
33-quater.02. Aprile.

  Dopo l'articolo 33-quater, aggiungere il seguente:

Art. 33-quinquies.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo», sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33-quater.03. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 36
(Fondo unico nazionale per il turismo)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Abrogazione di norme)

  1. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, è soppresso.
36.01. Trano.

ART. 37
(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

  All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) al primo periodo, le parole: «entro novanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.»;

   b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.»;

   c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».
37.01. Corda, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifica delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

  1. All'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «15 per cento»;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: «21 marzo 2021» con le parole «31 luglio 2022»;

   c) alla lettera c) sostituire le parole: «250.000» con le parole: «300.000»;

   d) alla lettera e), sostituire le parole: «dieci anni» con le parole: «quindici anni».
37.02. Corda, Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifica delle disposizioni in materia di impugnazione del ruolo)

  1. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'articolo 3-bis è soppresso.
37.03. Corda, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

ART. 38
(Norme in materia di istruzione)

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente)

  1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, verrà computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.
  2. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.
  3. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, verranno applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025.
38.01. Tasso.

Art. 41.
(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41.1.
(Modifica delle disposizioni in materia di misure cautelari)

  1. All'articolo 275-bis del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
41.01. Corda, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41.1.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 agosto 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 agosto 2021», e le parole «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
  2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1, sono assegnate ad un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'Economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le iniziative di sostegno alle fonti rinnovabili.
41.02. Fratoianni, Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

A.C. 3704-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca un rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas mediante la rideterminazione, da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), per il quarto trimestre dell'anno 2022, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    il decreto in esame prevede ulteriori bonus quali l'ampliamento del limite massimo di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 228 del 2021, per l'erogazione – da parte delle regioni e delle province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi;

    il provvedimento dispone l'ulteriore beneficio del bonus trasporti e l'estensione dell'esonero contributivo ai lavoratori che nel primo semestre 2022 non ne hanno beneficiato perché interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, quali ad esempio la maternità;

    tali benefici sono attivabili in base al reddito di chi ne fa necessariamente richiesta e sorge la necessità di evitare malfunzionamenti delle piattaforme a causa dell'eccessivo numero di domande da parte dei cittadini i cui redditi sono comunque dichiarati e verificabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta a rendere automatico l'accredito dei benefici riconosciuti in base alla fascia di reddito senza necessità della domanda al fine di evitare farraginosità e problemi di accesso alle piattaforme informatiche dovute al sovraffollamento delle richieste.
9/3704-A/1. Pettarin.


   La Camera,

   premesso che:

    una malattia viene definita rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita; nell'Unione europea, la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10.000 persone;

    il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000 ma il dato è destinato a mutare visto il continuo aggiornamento scientifico; secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro Paese, i malati rari sono 2 milioni e il 70 per cento sono bambini in età pediatrica;

    il Testo Unico sulle Malattie Rare – Legge 10 novembre 2021, n. 175 – è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2021 e garantisce l'uniformità della presa in carico sul territorio nazionale in termini diagnostici, terapeutici, e assistenziali dei malati rari;

    il 2021 è stato un anno cruciale per la tutela dei malati rari: oltre all'entrata in vigore del Testo Unico sulle Malattie Rare, il 16 dicembre l'ONU ha sancito, all'unanimità, l'approvazione della prima Risoluzione sulle Malattie Rare. Un segnale di attenzione deciso è stato dato anche nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, presentato il 30 aprile 2021, con lo stanziamento di 50 milioni di euro per la ricerca sulle malattie rare e altri 50 milioni sui tumori rari;

    in particolare, l'approvazione del Testo Unico sulle Malattie Rare è stato un grande traguardo di questa legislatura, trattandosi di una legge di iniziativa parlamentare che ha richiesto tre anni e mezzo di lavoro e che è riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una cornice normativa per la tutela di due milioni di malati e per le loro famiglie che da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze;

    il Testo Unico Malattie Rare rappresenta una prima risposta concreta che permetterà di proseguite e di vigilare con perseveranza al trasferimento dalle norme alla vita reale per migliorare la qualità di vita dei malati rari e delle loro famiglie, consolidando le buone pratiche sviluppate in questi anni e ascoltando attivamente tutti gli stakeholder coinvolti;

    il secondo traguardo sono i decreti attuativi e, con il Ministero della salute, non abbiamo mai smesso di lavorare. Molto è stato fatto e molto è necessario ancora fare. L'aggiornamento del piano nazionale malattie rare è pronto e necessita di essere pubblicato;

    medio tempore, si sta nominando il Comitato Nazionale Malattie Rare che spero possa agevolare gli indirizzi e i progetti per i malati rari;

    in questo scenario, è necessario non interrompere questa catena virtuosa: nel prossimo futuro, per garantire una concreta attuazione alla legge de qua sarà necessario sviluppare i bandi per la ricerca con i crediti d'imposta – previsto dalla nuova legge – e il fondo di solidarietà per le famiglie – finanziato dalla nuova legge – e si renderà necessario un lavoro congiunto del Ministero della salute con il Ministero università e delle ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    ci sono tante leggi approvate che hanno trovato completa attuazione nelle legislature successive e si auspica che tutte le forze politiche si impegnino anche nella prossima legislatura per proseguire il lavoro per i decreti attuativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto grazie al lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato Regioni e che rappresenta la linea di indirizzo per organizzare e realizzare i principi sanciti nel Testo Unico sulle Malattie Rare (legge 10 novembre 2021, n. 175).
9/3704-A/2. Bologna.


   La Camera,

   premesso che:

   in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    preso atto delle finalità che il provvedimento persegue, ovvero fronteggiare l'emergenza del caro energia e caro gas e, quindi, calmierare i rincari sulle bollette per famiglie ed imprese;

    evidenziata la preoccupazione espressa a livello nazionale dal Forum del Terzo settore per la mancanza di alcun ristoro e/o aiuto per le attività socio-assistenziali non profit; queste ultime, infatti, subiscono pesantemente le conseguenze della crisi energetica al pari delle imprese profit, con la differenza, tuttavia, che le «non-profit» non possono deporre il carico dell'aumento dei costi sui clienti;

    rilevato il grido d'allarme lanciato dalle comunità residenziali, come la casa alloggio Anffas-Lions Tosi Ravera di via Piombina a Sacconago, in merito alla dimenticanza dei settori più fragili e di chi se ne prende cura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire nel prossimo provvedimento recante misure agevolative in materia energetica in favore degli enti del terzo settore, prevedendo, tra l'altro, pagamenti dilazionati delle bollette.
9/3704-A/3. Bianchi, Tarantino.


   La Camera,

    in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

   premesso che:

    il provvedimento reca una serie di misure quali il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022, la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022, e altro, volte tutte a far fronte all'emergenza del caro energia e caro gas creatasi;

    dal mese di luglio 2021 sia la gestione dei settori dei Servizi Socio Sanitari (RSA) e non meno dei Servizi per l'Infanzia (Scuole dell'infanzia e asili nido) stanno pesantemente soffrendo del progressivo e insostenibile incremento dei costi derivati dall'aumento dei prezzi per le forniture energetiche (energia elettrica e gas);

    tali aumenti stanno incidendo per l'esercizio corrente, rispetto all'anno 2021, per 13/14 euro al giorno/ospite per le RSA e di 40 euro mese/bambino per quanto attiene le Scuole dell'infanzia e degli Asili nido, oltre il 20 per cento delle tariffe/rette pagate nel 2021 dagli utenti di questi servizi, come più volte denunciato dell'Unione Regionale Istituti per Persone Anziane del Veneto (URIPA);

    trattasi di un aggravio economico insostenibile, cui vanno ad assommarsi i costi di altri oneri di gestione per il contestuale aumento del tasso inflattivo su altri beni primari;

    a fronte dello scenario descritto risulta necessario che il Governo ponga urgentemente in essere intenrventi concreti allo scopo di evitare che gli Enti Gestori, sia pubblici che privati, riversino questi aumenti sulle rette a carico dei Familiari degli Ospiti e dei Genitori dei Bambini frequentanti i servizi dell'infanzia;

    detti aumenti, peraltro, finirebbero con l'investire anche gli Enti Locali che si troverebbero nella condizione di dover intervenire ulteriormente dinanzi all'impossibilità per molti utenti e famiglie di sostenere in proprio questi oneri,

impegna il Governo

a valutare d'intervenire tempestivamente, a favore delle RSA e dei Servizi per l'infanzia, sia pubblici che privati, per contenere il costo dell'energia (energia elettrica e gas), per scongiurare che tali costi ricadano sia sui Familiari degli ospiti delle RSA che sui Genitori dei Bambini frequentanti i servizi dell'infanzia.
9/3704-A/4. Paolin, Bianchi.


   La Camera,

   in sede di esame dei decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

   premesso che:

    il provvedimento reca una serie di misure urgenti per fronteggiare i forti aumenti del gas e dell'energia elettrica e le conseguenti ripercussioni su cittadini e imprese;

    tali aumenti, per strutture quali piscine e palaghiaccio, si aggirano oltre il 500 per cento di rincaro rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;

    alcune strutture, purtroppo, hanno già deciso di chiudere a causa dei costi di gestione proibitivi;

    è di lunedì 12 settembre la notizia della chiusura, decisa dall'amministrazione comunale, del palaghiaccio di Alleghe BL, attività storica nel cuore delle Dolomiti dove si dovrebbero svolgere le prossime olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026; dopo la bolletta di luglio da 53 mila euro, per il Comune tenere la struttura aperta era diventata una spesa insostenibile;

   considerato che:

    le predette strutture sono generalmente gestite da associazioni sportive dilettantistiche che non hanno scopo di lucro e fanno un servizio sociale indispensabile per il paese;

    nello specifico, il citato palaghiaccio dava la possibilità di fare sport ad oltre 100 bambini e ragazzi dell'intera vallata; in tal senso, lo stadio del ghiaccio ha sempre rappresentato un servizio per tutto l'Agordino, erogato volentieri dal Comune di Alleghe, da solo;

    visti gli appelli del Presidente della Federazione Italiana Nuoto che evidenzia come questi costi siano ingestibili (rif. «Il Tempo» del 05 settembre 2022),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire tempestivamente, a favore di piscine e palaghiacci, per contenere il costo dell'energia elettrica e del gas, al fine di scongiurare la chiusura di ulteriori strutture fondamentali per lo sport e consentire possibilmente la riapertura delle altre come quella menzionata in premessa.
9/3704-A/5. Badole.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, introduce attraverso l'articolo 32, la possibilità di istituire con apposito DPCM, aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica;

    al riguardo, il comma 1 del suesposto articolo dispone che, per i predetti fini, sono considerati di rilevanza strategica, i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cybersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di CO2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e anche dell'idrogeno, individuate dalla Commissione europea come catene strategiche del valore;

    a tal fine, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, è stato significativamente sostenuto dal Governo, (nonostante alcuni rinvii nelle misure inizialmente annunciate) per accelerare il processo di decarbonizzazione e della transizione energetica, anche alla luce dell'attuale congiuntura geopolitica ed economica internazionale, che impone ai Paesi europei scelte responsabili, nelle strategie di diversificazione degli approvvigionamenti e compensazione in materia energetica, (nel breve e medio periodo) per evitare la dipendenza energetica che si è progressivamente amplificata, anche per il considerevole aumento della quota di gas russo registratosi negli anni recenti;

    in tale ambito, i recenti decreti ministeriali emanati dai Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, concernenti investimenti pari a 530 milioni di euro previsti dal PNRR, per la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto ferroviario, (in ambito locale e regionale) e nel trasporto stradale (con particolare riferimento al trasporto pesante) e di 450 milioni di euro per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo della filiera dell'idrogeno verde, per la costituzione nel territorio italiano di hub, per la realizzazione di elettrolizzatori e tecnologie associate dalla capacità annua di almeno 1 GW, (in grado di soddisfare la domanda sempre più crescente di idrogeno verde entro il 2026) ribadiscono l'importanza di tale vettore energetico, non soltanto nel settore dei trasporti, ma anche in quello dell'industria: cosiddetto «hard to abate» (quale quello dell'acciaio, della chimica e del vetro, fra gli altri) e del terziario, nel processo di decarbonizzazione;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa pertanto l'urgenza e la necessità di sostenere ulteriormente il settore industriale connesso alla filiera dell'idrogeno verde, in particolare le PMI, al fine di sostenere la trasformazione energetica, l'uso delle fonti rinnovabili e le potenzialità espresse in tale contesto, affinché il nostro Paese possa diventare fra i più resilienti dal punto vista energetico, in coerenza peraltro con quanto previsto dalle recenti decisioni di revisione del Parlamento europeo, sulla direttiva RED II il Parlamento UE che ha alzato i target sull'idrogeno, in maniera più ambiziosa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, interventi normativi volti a sostenere le imprese per lo sviluppo delle progettualità legate all'idrogeno verde, (anche attraverso la realizzazione di impianti di elettrolisi) per implementare le misure (alcune di esse già previste) orientate al raggiungimento di obiettivi specifici in materia di decarbonizzazione e a nuove forme di energia sostenibile, lungo tutta la filiera dalla produzione, all'utilizzo, nei confronti dei processi industriali e dei comparti economici, nei quali la riduzione delle emissioni di carbonio risulta più complessa.
9/3704-A/6. Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge n. 833 del 1978, ha perso nel corso degli anni, la propria connotazione universalistica e solidaristica, frutto dell'applicazione degli articoli 3 e 32 della Carta costituzionale, per evolvere verso una concezione aziendalistica ed imprenditoriale, che ha progressivamente soppiantato il proprio obiettivo ispiratore, che vedeva il cittadino al centro dell'azione preventiva, diagnostica, terapeutica e riabilitativa, per assumere i connotati di una comune azienda, ispirata alla logica del pareggio del bilancio, con contrazione delle spese d'investimento;

    il principio universalistico della tutela della salute, inteso come interesse individuale e collettivo, ha dovuto, in virtù di disposizioni legislative di natura privatistica, soccombere al principio econometrico secondo cui i livelli essenziali in materia sanitaria sono subordinati agli alterni andamenti del ciclo economico e produttivo, in ossequio alle logiche imposte dai trattati dell'Unione europea e dalle altre disposizioni in ambito internazionale. In tale logica si innesta, a titolo di esempio, la legge costituzionale n. 1 del 2012, la quale, modificando gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, ha introdotto, nell'ordinamento legislativo della Repubblica Italiana, l'obbligo del pareggio di bilancio;

    la legge precitata, in ragione delle logiche puramente aziendalistiche ed econometriche, non prevede una revisione costante dei parametri di finanziamento aggiuntivo per il Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario pubblico non può essere concepito quale una macro articolazione a carattere statico, in considerazione del fatto che la salute dei cittadini è soggetta ad innovazione continua in materia diagnostica, terapeutica, farmaceutica, tecnologica e riabilitativa, che, giocoforza, richiede fonti continue di investimento. Per contro, l'attuale impostazione aziendalistica ha prodotto, quale diretta conseguenza, i Piani di rientro dal debito sanitario ed i relativi commissariamenti, ai sensi della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, nella novella legislativa recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, degli articoli 80, 83, 88, 88-bis, e seguenti, della legge n. 191 del 2009, e similari;

    gli effetti dei Piani di Rientro, ben lungi dal riportare in ordine i conti degli Enti del Servizio Sanitario pubblico, hanno prodotto un incremento del disavanzo, con contestuale taglio orizzontale ai livelli essenziali di assistenza ed all'aumento, come in alcune Regioni, soprattutto nel Meridione d'Italia, della mobilità sanitaria passiva interregionale. Si è assistito, e si assiste a tutt'ora, all'abnorme allungamento delle liste di attesa, con la mancata applicazione precettiva della disciplina in materia di attività libero professionale intramuraria, di cui alla legge n. 120 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni. Viene sistematicamente disatteso il disposto di cui all'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo n. 124 del 1998, in materia di gestione delle liste di attesa;

    in tale logica programmatica e gestionale, notevole risalto ha assunto la procedura di nomina degli organi gestionali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, sostanzialmente improntata, nonostante i vincoli di natura ordinamentale, a criteri di sostanziale fiduciarietà;

    una difforme applicazione, in materia sanitaria, delle disposizioni ordinamentali di rango costituzionale, di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione, ha generato, per effetto, conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni, con ricorso al Giudice delle leggi;

    sovrapposizioni legislative, anche di natura emergenziale, come l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, hanno di fatto snaturato i criteri dell'ordinamento giuridico del SSN, per quanto concerne le disposizioni riguardanti la nomina dei Direttori Generali e dei Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, che, pertanto, necessitano di essere ripristinate sotto il profilo ordinamentale;

    ai fini di un completo ed uniforme adeguamento ai princìpi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, si rende opportuno procedere all'integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali e socio assistenziali, trasformato il Servizio Sanitario Nazionale in Servizio Socio-Sanitario Nazionale, nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, nella novella recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

    sulla scorta dei dati epidemiologici della morbilità, compresi i dati relativi alle malattie croniche a carattere invalidante, della vulnerabilità sociale, degli indici di deprivazione socio-economica, rilevabili dal Piano Nazionale della Prevenzione e dal Piano Sociale Nazionale, occorre trasformare il Servizio Sanitario Nazionale in Servizio Socio Sanitario Nazionale, trasferendo risorse certe alle Regioni, comprese quelle sottoposte al Piano di rientro ed al commissariamento, in una prospettiva di superamento dei suddetti istituti normativi;

    va abolito il criterio di riparto del FSN, basato sul parametro capitario pesato della popolazione. Occorre dare valenza precettiva alle norme in materia di rispetto dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio, con particolare riferimento all'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo n. 124 del 1998;

    ai fini di un'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e patrimoniali, i presidi ospedalieri, non ricompresi nelle Aziende Ospedaliere ed incorporati nelle Aziende Socio-Sanitarie territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, vanno scorporati dalle predette ASST e riaggregati in Aziende Sanitarie Ospedaliere, secondo ambiti territoriali definiti dalla legislazione regionale. Vanno salvaguardate le disposizioni ordinamentali in materia di Aziende Ospedaliere Universitarie, di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999, che continueranno a conservare autonoma personalità giuridica di diritto pubblico ed a mantenere rapporti con le Regioni attraverso la stipula di protocolli didattici ed assistenziali;

    la disciplina ordinamentale in materia di autorizzazione sanitaria al funzionamento, di accreditamento, di accordi contrattuali – ex articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, deve rivestire il valore di legislazione inderogabile, cui devono soggiacere, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nella novella recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, anche le Regioni soggette a Piani di Rientro dai disavanzi sanitari – ex articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 – ed al Commissariamento – ex articolo 120, comma 2, della Costituzione;

    valore precettivo devono rivestire, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge n. 161 del 2014, prevedendosi, a tal fine, il ricorso a piani assunzionali straordinari, per far fronte alle criticità di personale sanitario utilizzato nel settore dell'emergenza/urgenza. In tale contesto, valenza imprescindibile va data, come detto, al criterio di reclutamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Socio-Sanitario Nazionale, mediante la revisione legislativa dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2017;

    appare, in particolare, necessario:

     ripristinare sotto il profilo ordinamentale, la nomina dei Direttori Generali e dei Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri enti del SSN, introducendo l'obbligo, da parte delle Regioni, ivi comprese quelle sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, previo avviso pubblico, alla nomina dei predetti direttori generali, attingendo dall'elenco nazionale dei soggetti idonei, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a modifica dell'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 92, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

     avviare le opportune iniziative col fine della costituzione del servizio socio sanitario nazionale e del Fondo socio-sanitario nazionale, promuovendo e disciplinando l'integrazione, su tutto il territorio nazionale, dei servizi sanitari con i servizi sociali e socio assistenziali. Analogamente, le Regioni costituiranno i servizi socio-sanitari regionali ed i Fondi socio-sanitari, trasformando i piani sanitari regionali in piani socio-sanitari regionali;

     coinvolgere nel processo di rete assistenziale integrata le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), ricomprendenti il personale medico a rapporto convenzionale, il personale dirigenziale dipendente dal SSN, le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, sociali c della riabilitazione;

     istituire il Fondo per la perequazione infrastrutturale dei servizi socio-sanitari regionali, a superamento della sperequazione assistenziale rilevata nelle varie Regioni, soprattutto in quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento;

     prevedere che le Regioni, ivi comprese quelle soggette al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento, possano, in linea con le disposizioni ordinamentali recate dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e similari, nonché con le discipline contrattuali di riferimento, attuare processi di mobilità, infra ed interregionale, finalizzati al reperimento del personale mancante, con particolare riferimento all'ambito esistenziale dell'emergenza-urgenza sanitaria;

     in relazione alla gestione delle liste d'attesa ed al superamento delle sperequazioni rilevate a livello regionale, provvedere alla piena applicazione, con carattere di vincolo, delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

     ai fini dell'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali, tecnologiche e patrimoniali, avviare lo scorporo dalle Aziende socio-sanitarie territoriali dei presidi ospedalieri non ricompresi nelle aziende ospedaliere e la loro riaggregazione nelle Aziende sanitarie ospedaliere, secondo ambiti territoriali predefiniti dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti legislativi, fatte salve le specifiche disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999;

     modificare i criteri di riparto del Fondo socio sanitario nazionale, i quali, a superamento definitivo delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, dovranno basarsi sul parametro connesso al dato epidemiologico di morbilità, comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio economica rilevato in ciascun ambito regionale, ivi compreso il dato relativo alle malattie croniche invalidanti;

     prevedere, normativamente per le regioni, l'inderogabilità dalle norme ordinamentali recate dall'articolo 8-ter, 8-quater ed 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 92, e similari, relative all'autorizzazione, all'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ed alla stipula degli accordi contrattuali;

     porre in essere le necessarie iniziative per la piena e totale applicazione dell'articolo 14 della legge n. 161 del 2014, in materia di procedure assunzionali straordinarie riferite all'ambito assistenziale dell'emergenza-urgenza sanitaria;

     provvedere all'abrogazione dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché di tutte le norme incompatibili con le norme richiamate nel presente atto di indirizzo,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina complessiva relativa al Servizio Sanitario Nazionale, tenendo conto di quanto illustrato in premessa, della recente vicenda pandemica e della crisi socio economica in corso.
9/3704-A/7. Trano, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge n. 833 del 1978, ha perso nel corso degli anni, la propria connotazione universalistica e solidaristica, frutto dell'applicazione degli articoli 3 e 32 della Carta costituzionale, per evolvere verso una concezione aziendalistica ed imprenditoriale, che ha progressivamente soppiantato il proprio obiettivo ispiratore, che vedeva il cittadino al centro dell'azione preventiva, diagnostica, terapeutica e riabilitativa, per assumere i connotati di una comune azienda, ispirata alla logica del pareggio del bilancio, con contrazione delle spese d'investimento;

    il principio universalistico della tutela della salute, inteso come interesse individuale e collettivo, ha dovuto, in virtù di disposizioni legislative di natura privatistica, soccombere al principio econometrico secondo cui i livelli essenziali in materia sanitaria sono subordinati agli alterni andamenti del ciclo economico e produttivo, in ossequio alle logiche imposte dai trattati dell'Unione europea e dalle altre disposizioni in ambito internazionale. In tale logica si innesta, a titolo di esempio, la legge costituzionale n. 1 del 2012, la quale, modificando gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, ha introdotto, nell'ordinamento legislativo della Repubblica Italiana, l'obbligo del pareggio di bilancio;

    la legge precitata, in ragione delle logiche puramente aziendalistiche ed econometriche, non prevede una revisione costante dei parametri di finanziamento aggiuntivo per il Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario pubblico non può essere concepito quale una macro articolazione a carattere statico, in considerazione del fatto che la salute dei cittadini è soggetta ad innovazione continua in materia diagnostica, terapeutica, farmaceutica, tecnologica e riabilitativa, che, giocoforza, richiede fonti continue di investimento. Per contro, l'attuale impostazione aziendalistica ha prodotto, quale diretta conseguenza, i Piani di rientro dal debito sanitario ed i relativi commissariamenti, ai sensi della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, nella novella legislativa recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, degli articoli 80, 83, 88, 88-bis, e seguenti, della legge n. 191 del 2009, e similari;

    gli effetti dei Piani di Rientro, ben lungi dal riportare in ordine i conti degli Enti del Servizio Sanitario pubblico, hanno prodotto un incremento del disavanzo, con contestuale taglio orizzontale ai livelli essenziali di assistenza ed all'aumento, come in alcune Regioni, soprattutto nel Meridione d'Italia, della mobilità sanitaria passiva interregionale. Si è assistito, e si assiste a tutt'ora, all'abnorme allungamento delle liste di attesa, con la mancata applicazione precettiva della disciplina in materia di attività libero professionale intramuraria, di cui alla legge n. 120 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni. Viene sistematicamente disatteso il disposto di cui all'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo n. 124 del 1998, in materia di gestione delle liste di attesa;

    in tale logica programmatica e gestionale, notevole risalto ha assunto la procedura di nomina degli organi gestionali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, sostanzialmente improntata, nonostante i vincoli di natura ordinamentale, a criteri di sostanziale fiduciarietà;

    una difforme applicazione, in materia sanitaria, delle disposizioni ordinamentali di rango costituzionale, di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione, ha generato, per effetto, conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni, con ricorso al Giudice delle leggi;

    sovrapposizioni legislative, anche di natura emergenziale, come l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, hanno di fatto snaturato i criteri dell'ordinamento giuridico del SSN, per quanto concerne le disposizioni riguardanti la nomina dei Direttori Generali e dei Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, che, pertanto, necessitano di essere ripristinate sotto il profilo ordinamentale;

    ai fini di un completo ed uniforme adeguamento ai princìpi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, si rende opportuno procedere all'integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali e socio assistenziali, trasformato il Servizio Sanitario Nazionale in Servizio Socio-Sanitario Nazionale, nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, nella novella recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

    sulla scorta dei dati epidemiologici della morbilità, compresi i dati relativi alle malattie croniche a carattere invalidante, della vulnerabilità sociale, degli indici di deprivazione socio-economica, rilevabili dal Piano Nazionale della Prevenzione e dal Piano Sociale Nazionale, occorre trasformare il Servizio Sanitario Nazionale in Servizio Socio Sanitario Nazionale, trasferendo risorse certe alle Regioni, comprese quelle sottoposte al Piano di rientro ed al commissariamento, in una prospettiva di superamento dei suddetti istituti normativi;

    va abolito il criterio di riparto del FSN, basato sul parametro capitario pesato della popolazione. Occorre dare valenza precettiva alle norme in materia di rispetto dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio, con particolare riferimento all'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo n. 124 del 1998;

    ai fini di un'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e patrimoniali, i presidi ospedalieri, non ricompresi nelle Aziende Ospedaliere ed incorporati nelle Aziende Socio-Sanitarie territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, vanno scorporati dalle predette ASST e riaggregati in Aziende Sanitarie Ospedaliere, secondo ambiti territoriali definiti dalla legislazione regionale. Vanno salvaguardate le disposizioni ordinamentali in materia di Aziende Ospedaliere Universitarie, di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999, che continueranno a conservare autonoma personalità giuridica di diritto pubblico ed a mantenere rapporti con le Regioni attraverso la stipula di protocolli didattici ed assistenziali;

    la disciplina ordinamentale in materia di autorizzazione sanitaria al funzionamento, di accreditamento, di accordi contrattuali – ex articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, deve rivestire il valore di legislazione inderogabile, cui devono soggiacere, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nella novella recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, anche le Regioni soggette a Piani di Rientro dai disavanzi sanitari – ex articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 – ed al Commissariamento – ex articolo 120, comma 2, della Costituzione;

    valore precettivo devono rivestire, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge n. 161 del 2014, prevedendosi, a tal fine, il ricorso a piani assunzionali straordinari, per far fronte alle criticità di personale sanitario utilizzato nel settore dell'emergenza/urgenza. In tale contesto, valenza imprescindibile va data, come detto, al criterio di reclutamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Socio-Sanitario Nazionale, mediante la revisione legislativa dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2017;

    appare, in particolare, necessario:

     ripristinare sotto il profilo ordinamentale, la nomina dei Direttori Generali e dei Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri enti del SSN, introducendo l'obbligo, da parte delle Regioni, ivi comprese quelle sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, previo avviso pubblico, alla nomina dei predetti direttori generali, attingendo dall'elenco nazionale dei soggetti idonei, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a modifica dell'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 92, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

     avviare le opportune iniziative col fine della costituzione del servizio socio sanitario nazionale e del Fondo socio-sanitario nazionale, promuovendo e disciplinando l'integrazione, su tutto il territorio nazionale, dei servizi sanitari con i servizi sociali e socio assistenziali. Analogamente, le Regioni costituiranno i servizi socio-sanitari regionali ed i Fondi socio-sanitari, trasformando i piani sanitari regionali in piani socio-sanitari regionali;

     coinvolgere nel processo di rete assistenziale integrata le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), ricomprendenti il personale medico a rapporto convenzionale, il personale dirigenziale dipendente dal SSN, le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, sociali c della riabilitazione;

     istituire il Fondo per la perequazione infrastrutturale dei servizi socio-sanitari regionali, a superamento della sperequazione assistenziale rilevata nelle varie Regioni, soprattutto in quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento;

     prevedere che le Regioni, ivi comprese quelle soggette al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento, possano, in linea con le disposizioni ordinamentali recate dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e similari, nonché con le discipline contrattuali di riferimento, attuare processi di mobilità, infra ed interregionale, finalizzati al reperimento del personale mancante, con particolare riferimento all'ambito esistenziale dell'emergenza-urgenza sanitaria;

     in relazione alla gestione delle liste d'attesa ed al superamento delle sperequazioni rilevate a livello regionale, provvedere alla piena applicazione, con carattere di vincolo, delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

     ai fini dell'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali, tecnologiche e patrimoniali, avviare lo scorporo dalle Aziende socio-sanitarie territoriali dei presidi ospedalieri non ricompresi nelle aziende ospedaliere e la loro riaggregazione nelle Aziende sanitarie ospedaliere, secondo ambiti territoriali predefiniti dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti legislativi, fatte salve le specifiche disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999;

     modificare i criteri di riparto del Fondo socio sanitario nazionale, i quali, a superamento definitivo delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, dovranno basarsi sul parametro connesso al dato epidemiologico di morbilità, comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio economica rilevato in ciascun ambito regionale, ivi compreso il dato relativo alle malattie croniche invalidanti;

     prevedere, normativamente per le regioni, l'inderogabilità dalle norme ordinamentali recate dall'articolo 8-ter, 8-quater ed 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 92, e similari, relative all'autorizzazione, all'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ed alla stipula degli accordi contrattuali;

     porre in essere le necessarie iniziative per la piena e totale applicazione dell'articolo 14 della legge n. 161 del 2014, in materia di procedure assunzionali straordinarie riferite all'ambito assistenziale dell'emergenza-urgenza sanitaria;

     provvedere all'abrogazione dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché di tutte le norme incompatibili con le norme richiamate nel presente atto di indirizzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina complessiva relativa al Servizio Sanitario Nazionale, tenendo conto di quanto illustrato in premessa, della recente vicenda pandemica e della crisi socio economica in corso.
9/3704-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Trano, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    nonostante ciò, l'articolo 43, che reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni di legge e la relativa copertura, ha previsto, di fatto, lo storno di circa 630 milioni di euro, iscritti in bilancio per l'attuazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico e non spesi nell'arco del 2022, che invece di essere utilizzati per rifinanziare e potenziare questo stesso strumento (nel 2022, o magari come risorse aggiuntive per il 2023), sono andati a riempire i vuoti di altre linee di bilancio; né conforta l'idea che «saranno comunque spesi per le famiglie», magari nella forma di riduzione del cuneo fiscale perché proprio questo è stato il problema delle politiche familiari in Italia negli ultimi anni, pensare che sostenendo gli individui si sostenessero automaticamente anche le famiglie;

    secondo quanto riportato nella relazione tecnica, tale riduzione sarebbe giustificabile in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, che dà evidenza della stima sulla base degli elementi disponibili alla predetta data di minori oneri valutati per l'anno 2022 rispetto alle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, per l'attuazione del cosiddetto Assegno unico;

    il Ministro Franco, dopo soli quattro mesi dall'attivazione della misura a favore delle famiglie, forse l'unica, ha parlato di «Risorse ridondanti, richieste sotto le attese», dimenticando le tante famiglie che non hanno presentato la domanda e non potranno avere diritto nemmeno agli arretrati;

    secondo i dati dell'Osservatorio sull'Assegno unico pubblicati dall'Inps i pagamenti alle famiglie sono stati di circa 4,8 miliardi di euro per il primo quadrimestre di vita della misura, che ha debuttato a marzo, con 5,3 milioni di richiedenti per 8,5 milioni di figli; circa il 46 per cento degli assegni pagati per figlio si riferisce a beneficiari appartenenti a nuclei con Isee inferiore ai 15.000 euro, mentre più del 20 per cento dei figli appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato Isee; l'importo medio per ciascun figlio è risultato di 145 euro, quello per nucleo di 232 euro al mese;

    i dati sull'assegno unico mostrano come sia stata una misura importante per le famiglie italiane, che potrebbe essere capace di rilanciare anche la natalità, se solo quelle risorse non fossero considerate «ridondanti», ma centrali nel dibattito pubblico, e se solo quelle risorse fossero state allocate per ricalibrare le situazioni in cui le famiglie ci hanno perso o per aumentare l'importo dell'assegno;

    prima di arrivare alla conclusione che le famiglie non hanno fatto richiesta perché quei soldi non servono, c'era da capire se tutte le famiglie sono davvero a conoscenza del fatto che per avere l'assegno unico devono farne richiesta e se tutte hanno fatto in tempo a presentarla;

    è evidente che qualcosa non ha funzionato se il 25 per cento degli aventi diritto non ha fatto richiesta dell'assegno unico per figli e, in questo, l'assenza di una corretta e capillare informazione rappresenta una delle cause: la semplicità sostanziale e procedurale è un requisito indispensabile per la riuscita di una seria politica di finanza pubblica, il che vale anche e soprattutto per le politiche di sostegno alla famiglia;

    un problema non indifferente dato che fino al 30 giugno scorso, peraltro, era possibile richiedere all'Inps anche gli arretrati dei mesi precedenti mentre, dal primo luglio, è possibile fare domanda solo per i mesi a seguire;

    l'assegno unico per i figli a carico è uno strumento che può finalmente aiutare a perseguire efficacemente due obiettivi di bene pubblico: da un lato restituire alle famiglie con figli un po' di quella equità fiscale che l'attuale sistema non garantisce, attraverso un sostegno diretto per ogni figlio; dall'altro, contribuire a rimettere in moto la natalità nel nostro Paese, arrivata ormai a dimensioni non più solo da «inverno demografico», ma da vero e proprio «suicidio demografico»;

    la riduzione degli stanziamenti per l'assegno unico in conseguenza della sua rallentata partenza richiede una riflessione in ordine più generale in merito ai criteri di gestione della finanza pubblica: le impellenze di gestione del debito pubblico sembrano aver fatto perdere la capacità di discernere le problematiche di gestione della spesa corrente di breve periodo rispetto agli investimenti sociali di lungo termine; sembrano aver fatto perdere, in altre parole, la giusta prospettiva di programmazione della spesa pubblica,

impegna il Governo

a riaprire i termini per chiedere all'Inps gli arretrati dell'assegno unico fino il 31 dicembre 2022, riallocando i 630 milioni di cui in premessa, iscritti in bilancio e non spesi nel 2022, per la piena attuazione e il potenziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021.
9/3704-A/8. Bellucci, Ferro, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    il caro bollette è destinato a esplodere in un'emergenza sociale che sta travolgendo anche le case di riposo, uno dei settori assistenziali più martoriati dall'emergenza pandemica;

    gli addebiti di luglio e agosto risultano essere più che triplicati a causa delle ormai note anomalie e speculazioni del mercato; un salasso da 28 mila 346 euro, di cui circa 23 mila per i costi della fornitura e 5 mila di Iva, se rapportato ai 9.872 euro di un anno fa; tutto ciò nonostante i consumi siano stati, seppure leggermente, inferiori;

    il presidente di Villa Belvedere di Crocetta del Montello, a una ventina di chilometri da Treviso, ha detto polemicamente: «Amministrare la cosa pubblica, oggi, è un po' come combattere una guerra senza armi. Se non paghiamo la bolletta, staccano l'ossigeno? Cosa dovremmo fare? In un trimestre se ne andranno 100 mila euro, che spendevamo in un anno»;

    non trattandosi di attività commerciale, la prospettiva è drammatica; le uniche entrate di queste strutture sono le rette degli ospiti e, quindi, è facile immaginare che presto aumenteranno le rette, a danno di anziani e famiglie, che non saranno in grado di assorbire i costi e si vedranno costretti a rinunciare a un'assistenza dignitosa per i propri cari;

    che si tratti di una situazione generalizzata è dimostrato dalle dichiarazioni di Roberto Volpe, presidente dell'Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza: «In Veneto le rette delle case di riposo (sono 346 e ospitano 35.588 anziani) rischiano un aumento di 400 euro al mese, proprio a causa del caro bollette. Non possiamo spegnere l'aria condizionata d'estate o il riscaldamento d'inverno, gli anziani non possono essere lasciati nell'afa o al freddo. Ho scritto al premier per chiedere un intervento urgente per le case di riposo, gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Per loro, infatti, l'energia elettrica è aumentata del 63 per cento da giugno a luglio 2022 e di un astronomico 1061 per cento da luglio 2020 a luglio 2022. Senza un aiuto le rette delle case di riposo potrebbero crescere di 13/14 euro al giorno per ospite e di 18/20 euro al mese per bambino delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. Equivalgono a più del 10 per cento delle tariffe attualmente pagate dagli utenti di questi servizi»,

impegna il Governo

a stanziare, nel primo provvedimento utile, adeguate risorse per far fronte alla crisi di liquidità delle case di riposo, asili nido e scuole dell'infanzia, a garanzia dei servizi essenziali erogati, anche valutando la possibilità di concedere una congrua rateizzazione delle bollette del secondo e quarto trimestre 2022.
9/3704-A/9. Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    finora sono stati stanziati circa 50 miliardi per far fronte alla crisi energetica e al caro bollette, che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, già duramente colpite da oltre due anni di misure di contenimento dei contagi da Covid-19;

    proprio per incentivare e promuovere i pubblici esercizi e le attività commerciali dopo il lockdown causato dal protrarsi dell'emergenza pandemica e acuito dalle conseguenze economiche dell'invasione bellica dell'Ucraina da parte della Russia, il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, aveva previsto una proroga dell'occupazione del suolo pubblico per dehors e tavolini già autorizzati fino al prossimo 30 settembre, fermo restando il pagamento del canone;

    in considerazione degli straordinari rincari energetici che rischiano di travolgere definitivamente le nostre attività commerciali, appare doveroso prorogare le autorizzazioni concernenti l'utilizzo temporaneo del suolo pubblico almeno sino a fine anno;

    permettere a bar, ristoranti e pubblici esercizi di continuare ad usufruire di tavoli e sedie all'aperto senza la necessità di presentare alcuna richiesta e senza che il Comune possa rifiutarsi, significa aggiungere un piccolo tassello al sostegno nella ripresa di un'intera categoria che da oltre tre anni sta facendo sacrifici enormi per sopravvivere al susseguirsi di una crisi economica che ancora oggi non vede la fine,

impegna il Governo

a prorogare, nel primo provvedimento utile, le autorizzazioni concernenti l'utilizzo temporaneo del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dai rincari energetici.
9/3704-A/10. Prisco, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    il presidente della Coldiretti ha lanciato l'allarme: la filiera agroalimentare italiana, dalla produzione agricola, all'industria di trasformazione sino alla distribuzione, si sta fermando con ripercussioni economiche e sociali facili da immaginare;

    a causa dei prezzi dell'energia, che non accennano ad arrestarsi e con valori 10 volte maggiori di molti concorrenti esteri e con la più grave siccità degli ultimi anni che ha drasticamente ridotto le nostre produzioni, i costi di produzione per le aziende del settore sono diventati ormai insostenibili e non scaricabili integralmente a valle su un consumatore sempre più in difficoltà a causa dell'inflazione che lo ha già costretto a comprimere significativamente gli acquisti di beni alimentari di prima necessità;

    a certificare la verità ci sono i numeri: oltre 70.000 imprese agricole (circa il 10 per cento del totale) che continuano a lavorare in perdita rischiano di chiudere e la stessa cosa sta succedendo a circa 20.000 aziende, soprattutto PMI, della trasformazione alimentare con conseguenze occupazionali sempre più gravi dimostrate anche dalla costante crescita della cassa integrazione in una filiera con 4 milioni di occupati;

    è necessario intervenire con urgenza per mantenere in attività un settore che la stessa Commissione europea nella recente Comunicazione sull'energia ha indicato come strategico, invitando gli Stati membri a tutelarlo prioritariamente,

impegna il Governo:

   a prevedere, nel primo provvedimento utile, per tutte le imprese della filiera agricola ed alimentare le stesse percentuali di credito di imposta previste per le imprese energivore;

   ad assicurare alle imprese agricole e di trasformazione alimentare l'assegnazione di energia a prezzi amministrati per il periodo strettamente necessario al superamento dell'emergenza.
9/3704-A/11. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    con l'inizio dell'anno scolastico, una delle voci di spesa obbligatorie più onerose per i bilanci dulie famiglie e l'acquisto dei libri di testo;

    secondo Federconsumatori, per ogni alunno si spenderanno mediamente 571,60 euro per il corredo scolastico (+4,3 per cento rispetto al 2021) e 481,04 euro per i libri (+2 per cento rispetto al 2021), confermandosi, quella per la scuola, così, una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie agli inizi di un nuovo anno che registra già un contesto di grave difficoltà, determinato dalle forti spinte inflattive, specialmente nel settore dell'energia;

    le spese sono particolarmente alte per gli alunni delle classi prime: uno studente di prima media spenderà mediamente per i libri di testo, più di due dizionari 443,03 (+3 per cento rispetto allo scorso anno); a tali spese vanno aggiunti 571,60 euro per il corredo scolastico ed i ricambi durante l'intero anno, per un totale di 1.014,63 euro, mentre un ragazzo di primo liceo spenderà per i libri di testo, più 4 dizionari 683,46 euro (+2 per cento rispetto allo scorso anno) e 571,60 euro per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.255,06 euro;

    tali importi risultano proibitivi per molte famiglie, a cui si aggiungono i costi ancor più onerosi da sostenere per l'acquisto di un pc, dei programmi e dei dispositivi necessari per un utilizzo didattico di tale strumento, divenuto ormai imprescindibile;

    costi così elevati incidono significativamente sul diritto allo studio dei ragazzi, così come avvenuto tristemente durante il lockdown, per gli alunni non in possesso di una connessione o dei dispositivi necessari per seguire le lezioni,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.
9/3704-A/12. Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    in particolare, l'articolo 16 reca una serie di misure a sostegno degli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica;

    un aiuto concreto e diretto potrebbe essere rappresentato dalla destinazione delle somme attribuite dallo Stato alla Regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, nell'esercizio 2022, per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario e a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

    i rincari dell'energia rischiano, infatti, di far saltare i bilanci delle aziende sanitarie e mettere a rischio la capacità di erogare i servizi;

    è necessario un intervento che permetta di sterilizzare nei bilanci gli effetti del costo extra dell'energia così come già fatto peraltro per l'emergenza Covid,

impegna il Governo:

   a destinare le somme attribuite dallo Stato alla Regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, nell'esercizio 2022, in compensazione, quale anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

   95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

   30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

   280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.
9/3704-A/13. Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    in particolare, l'articolo 16 reca una serie di misure a sostegno degli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica;

    un aiuto concreto e diretto potrebbe essere rappresentato dalla destinazione delle somme attribuite dallo Stato alla Regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, nell'esercizio 2022, per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario e a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

    i rincari dell'energia rischiano, infatti, di far saltare i bilanci delle aziende sanitarie e mettere a rischio la capacità di erogare i servizi;

    è necessario un intervento che permetta di sterilizzare nei bilanci gli effetti del costo extra dell'energia così come già fatto peraltro per l'emergenza Covid,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di destinare le somme attribuite dallo Stato alla Regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, nell'esercizio 2022, in compensazione, quale anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

   95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

   30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

   280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.
9/3704-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    in particolare, l'articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte; fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate;

    l'obiettivo della misura è certamente quello di proteggere i consumatori, impedendo agli operatori di adeguare le condizioni commerciali al nuovo scenario dei prezzi all'ingrosso, ma disincentivare il mercato libero dell'energia potrebbe non essere una buona idea;

    impedire qualsiasi correzione da parte dei venditori rischia di mettere a repentaglio la loro stessa sopravvivenza e in presenza di eventuali fallimenti, assisteremmo alla socializzazione, tramite bollette o maggiore spesa pubblica – che si tradurrebbe poi in più tasse – di eventuali aiuti di stato per evitare il default di tali operatori o per assorbire i costi di tali default; a ciò va aggiunto che l'uscita dal mercato di alcuni operatori restringerebbe l'offerta commerciale e le opportunità dei consumatori di ottenere risparmi di spesa;

    nella migliore delle ipotesi, invece, la misura creerebbe un disincentivo per i venditori ad adottare strategie di approvvigionamento che possano tradursi in un risparmio di costo per i clienti finali;

    il problema, peraltro, riguarda paradossalmente soprattutto coloro che in questi mesi hanno tenuto duro e hanno mantenuto offerte estremamente vantaggiose per i consumatori;

    l'ultimo rapporto dell'Authority per l'energia ha rilevato che, nel primo semestre del 2022, il 10 per cento delle offerte per l'energia elettrica più convenienti sul mercato libero ha permesso a un consumatore domestico tipo di risparmiare, rispetto ai prezzi regolati, tra gli 800 (per le offerte a prezzo fisso) e i 1.000 euro all'anno (per le offerte a prezzo variabile);

    la stessa Authority, analizzando i costi dell'importazione di gas naturale, ha rilevato che non c'è alcun indizio che i venditori stiano «facendo i furbi» rivendendo il metano a prezzi ingiustificati ed è, appunto, paradossale che siano proprio questi soggetti a essere implicitamente sanzionati;

    altrettanto paradossale anche l'altra conseguenza: gli operatori sarebbero scoraggiati dall'offrire prezzi bloccati; gli operatori sul mercato libero finirebbero con il promuovere maggiormente offerte a prezzo variabile che, come le offerte di tutela (ossia le offerte a prezzo regolato di luce e gas) trasferiscono al dettaglio le variazioni dei prezzi all'ingrosso e questo avverrebbe proprio mentre tutti si rendono conto che i prezzi regolati hanno imposto ai consumatori costi non necessari,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

   circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame ai soli clienti domestici;

   escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1, i preavvisi di variazione delle condizioni contrattuali economiche comunicati al termine della relativa validità.
9/3704-A/14. Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19 del decreto-legge all'esame dell'Aula reca disposizioni in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

    in particolare, il comma 1, lettera b), numero 1), della suddetta disposizione estende all'anno 2022, una norma transitoria già prevista per l'anno 2021, per effetto della quale:

    (i) il criterio di riparto ordinario – basato sul fabbisogno sanitario standard regionale, modulato in base alla pesatura della popolazione per classi di età – viene applicato solamente su una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari all'85 per cento, e non già sul totale di esso;

    (ii) la restante quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari al 15 per cento, viene ripartita sulla base della popolazione regionale residente al 1° gennaio 2021, a prescindere dalla pesatura della popolazione per classi di età;

    la decisione di neutralizzare la pesatura della popolazione ai fini del riparto di una rilevante quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale si pone in contrasto con le evidenze scientifiche e con il fondamentale principio di ragionevolezza sancito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

    è, infatti, risaputo – e non ci saremmo mai aspettati di doverlo rammentare – che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha enucleato dal principio di uguaglianza anche un generale principio di «ragionevolezza», alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera ragionevolmente differenziata situazioni diverse;

    nel caso di specie, a causa della novella soprarichiamata, si verifica un effetto opposto: vengono infatti trattate in maniera uguale situazioni oggettivamente disomogenee, come quelle che caratterizzano i bisogni di assistenza sanitaria della popolazione giovane e anziana;

    la norma finisce dunque per penalizzare in maniera del tutto paradossale proprio le regioni più anziane, nelle quali il fabbisogno di assistenza sanitaria è sicuramente maggiore, sottraendo ingenti e preziose risorse in un momento che risulta già di per sé estremamente delicato, anche in considerazione degli strascichi della pandemia da Covid-19 e dell'esigenza di recuperare l'arretrato di prestazioni sanitarie da essa causato;

    inoltre, la novella in esame si pone in palese violazione degli accordi intervenuti tra le regioni in sede di riparto 2021, nell'ambito dei quali era stata precisata la natura assolutamente transitoria e straordinaria della deroga operata per quell'anno e che ora viene invece estesa anche all'anno 2022;

    l'irragionevolezza della norma è stata immediatamente denunciata dai Presidenti di regione, incluse naturalmente quelle più duramente penalizzate da essa, come il Piemonte e la Liguria, i quali hanno espresso la loro forte contrarietà nei confronti di un intervento che disconosce, nei fatti, il bisogno di cure della popolazione anziana,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare le decisioni prese in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ripristinando l'applicazione del criterio basato sulla pesatura della popolazione per classi di età sull'intero ammontare di detto finanziamento.
9/3704-A/15. Boldi, Foscolo, Tiramani, Patelli, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Di Muro, Rixi, Viviani, Benvenuto, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Pettazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19 del decreto-legge all'esame dell'Aula reca disposizioni in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

    in particolare, il comma 1, lettera b), numero 1), della suddetta disposizione estende all'anno 2022, una norma transitoria già prevista per l'anno 2021, per effetto della quale:

    (i) il criterio di riparto ordinario – basato sul fabbisogno sanitario standard regionale, modulato in base alla pesatura della popolazione per classi di età – viene applicato solamente su una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari all'85 per cento, e non già sul totale di esso;

    (ii) la restante quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari al 15 per cento, viene ripartita sulla base della popolazione regionale residente al 1° gennaio 2021, a prescindere dalla pesatura della popolazione per classi di età;

    la decisione di neutralizzare la pesatura della popolazione ai fini del riparto di una rilevante quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale si pone in contrasto con le evidenze scientifiche e con il fondamentale principio di ragionevolezza sancito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

    è, infatti, risaputo – e non ci saremmo mai aspettati di doverlo rammentare – che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha enucleato dal principio di uguaglianza anche un generale principio di «ragionevolezza», alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera ragionevolmente differenziata situazioni diverse;

    nel caso di specie, a causa della novella soprarichiamata, si verifica un effetto opposto: vengono infatti trattate in maniera uguale situazioni oggettivamente disomogenee, come quelle che caratterizzano i bisogni di assistenza sanitaria della popolazione giovane e anziana;

    la norma finisce dunque per penalizzare in maniera del tutto paradossale proprio le regioni più anziane, nelle quali il fabbisogno di assistenza sanitaria è sicuramente maggiore, sottraendo ingenti e preziose risorse in un momento che risulta già di per sé estremamente delicato, anche in considerazione degli strascichi della pandemia da Covid-19 e dell'esigenza di recuperare l'arretrato di prestazioni sanitarie da essa causato;

    inoltre, la novella in esame si pone in palese violazione degli accordi intervenuti tra le regioni in sede di riparto 2021, nell'ambito dei quali era stata precisata la natura assolutamente transitoria e straordinaria della deroga operata per quell'anno e che ora viene invece estesa anche all'anno 2022;

    l'irragionevolezza della norma è stata immediatamente denunciata dai Presidenti di regione, incluse naturalmente quelle più duramente penalizzate da essa, come il Piemonte e la Liguria, i quali hanno espresso la loro forte contrarietà nei confronti di un intervento che disconosce, nei fatti, il bisogno di cure della popolazione anziana,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di riconsiderare le decisioni prese in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ripristinando l'applicazione del criterio basato sulla pesatura della popolazione per classi di età sull'intero ammontare di detto finanziamento.
9/3704-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Boldi, Foscolo, Tiramani, Patelli, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Di Muro, Rixi, Viviani, Benvenuto, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Pettazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il persistere dei rincari energetici e i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'intera Unione europea dovuti all'attuale situazione geopolitica, caratterizzata in primo luogo dal conflitto russo ucraino, diviene ancora più preoccupante con l'avvento dell'inverno e del conseguente aumento della necessità di energia per luce e riscaldamento, e può mettere in crisi la tenuta economica di famiglie e imprese;

    le misure sinora messe in campo dal Governo rispetto a tali problematiche appaiono significative ma non risolutive e si attende un intervento forte dell'Unione europea per l'adozione di misure che proteggano tutti gli Stati che a essa appartengono dalle drammatiche ripercussioni degli aumenti dei prezzi dei relativi prodotti;

    il Consiglio straordinario dei ministri europei dell'energia, riunitosi lo scorso 9 settembre con l'intenzione di trovare una «soluzione europea» al problema del rapido aumento dei costi dell'energia, e nel quale si è dibattuto dell'ipotesi di fissare un tetto al prezzo del gas si è concluso con un nulla di fatto e un ennesimo rinvio del problema alla fine del mese, nonostante già nel Regolamento (UE) 2022/1369 dell'8 agosto 2022, il Consiglio dell'Unione europea aveva reso noto che «la Commissione sta esaminando, insieme ai partner internazionali dell'Unione, modalità per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia, compresa la fattibilità di introdurre tetti temporanei ai prezzi all'importazione»;

    tuttavia, l'ostilità di fronte a questo progetto manifestato da alcuni Stati dell'Unione non dà adito a molte speranze di risolvere la questione relative alla possibilità di introdurre prezzi calmierati per il gas nella prossima riunione

    la mancanza di un accordo unanime nella riunione del 9 settembre conferma, purtroppo ancora una volta, l'incapacità dell'Unione di agire in modo unito e concreto a tutela di tutti i suoi Stati membri, ponendo il Governo italiano davanti all'urgenza di affrontare l'emergenza energetica in ambito nazionale;

    l'andamento del prezzo dell'elettricità, compresa quella prodotta da fonti rinnovabili, è legato a quello del gas, un sistema introdotto negli anni novanta ma che ora sta dimostrando tutti i suoi limiti posto che l'impennata del prezzo del gas sta determinando una crescita esponenziale anche di quello dell'elettricità;

    in tale quadro appare opportuno procedere al disaccoppiamento dei prezzi di energia e gas, al fine di consentire ai diversi fornitori un prezzo che dipenda dagli effettivi costi di produzione, un intervento già annunciato dallo stesso Presidente del Consiglio, che già in agosto aveva affermato che «questo legame che c'è tra il costo dell'energia elettrica prodotta con le rinnovabili, e quindi acqua, sole, vento, e il prezzo massimo del gas ogni giorno è un legame che non ha più senso»,

impegna il Governo:

   a proseguire con determinazione nella ricerca di una rapida soluzione europea alla crisi energetica, che si concretizzi nell'introduzione del cosiddetto price cap al prezzo del gas e nel disaccoppiamento del prezzo dell'energia prodotta dal gas dal prezzo dell'energia prodotta da altre fonti, e nell'adozione delle altre misure necessarie per proteggere famiglie e imprese di tutti gli Stati appartenenti all'Unione dalle ricadute della crisi energetica;

   in subordine, laddove l'Unione europea non dovesse adottare interventi risolutivi in tempi sostenibili, impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie a realizzare, in ambito nazionale, il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica prodotta dal gas da quello dell'energia prodotta da altre fonti.
9/3704-A/16. Meloni, Lollobrigida, Foti, Ferro, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturali e carburanti, nello specifico contiene una pluralità di interventi per fronteggiare l'emergenza energetica, dall'estensione agli ultimi mesi dell'anno del bonus sociale per luce e gas all'introduzione di tariffe agevolate per i clienti «vulnerabili»;

    le stime degli Uffici studi delle associazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani relative all'anno in corso per le realtà produttive italiane, prevedono che i rincari di gas e luce costeranno alle imprese oltre cento miliardi di euro, considerato un aumento del prezzo dell'energia elettrica di oltre il 200 per cento;

    le misure sin qui introdotte a contrasto della crisi energetica hanno in parte attenuato l'impennata dei costi energetici, ma occorre sostenere le imprese con misure ulteriori;

    esiste già uno strumento che può supportare le PMI nel superare questo temporaneo momento di difficoltà, il micro credito, istituto per il quale già con la legge di bilancio per il 2022 sono state apportate alcune modifiche alle norme che lo disciplinano, contenute nell'articolo 111 del Testo Unico Bancario, nel senso di: i) elevare l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di micro imprenditorialità a 75.000 euro, ii) consentire agli intermediari di micro credito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro, iii) elevare la durata dell'ammortamento fino a 15 anni, iv) escludere imitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati, v) eliminare il vincolo di anzianità delle imprese aprendo lo strumento anche ad imprese attive da oltre 5 anni;

    le predette modifiche al TUB avrebbero dovuto trovare seguito mediante il recepimento all'interno del DM 176/2014 da parte dei Ministeri competenti, ma, purtroppo, a oltre otto mesi dall'approvazione della norma di legge e nonostante le difficoltà per le imprese siano di nuovo drammatiche a causa dei rialzi del prezzo dell'energia, la stessa non è ancora operativa;

    il micro credito è uno strumento ad elevata utilità sociale per le imprese in quanto copre quella quota di mercato del credito ad oggi non pienamente presidiato dal sistema bancario;

    un secondo strumento immediatamente attuabile e ad elevata leva finanziaria è costituito dal contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati da Confidi, Operatori ex articolo 111 TUB ed Istituti di credito aventi come finalità il pagamento dilazionato delle fatture energetiche e garantiti al 100 per cento dal Fondo Centrale di garanzia ex legge 662/96. Si evidenzia come tale misura può sviluppare una leva finanziaria di 1 a 5 sui finanziamenti erogati per durate di 5 anni,

impegna il Governo:

   a dare immediata attuazione alle disposizioni di cui alla legge di bilancio per l'anno 2022 relativamente al novellato articolo 111 TUB prevedendo che, nelle more dell'approvazione delle modifiche al decreto ministeriale 176/2014, gli operatori di micro credito già iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possano operare immediatamente secondo quanto previsto dal novellato articolo 111 TUB al fine di assicurare gli aiuti necessari e urgenti per le imprese in difficoltà;

   a prevedere l'introduzione di un contributo finanziario dello Stato volto a ridurre i tassi di interesse sulle operazioni erogate dagli operatori ex articolo 111 TUB aventi come finalità il pagamento dilazionato delle fatture energetiche.
9/3704-A/17. Lollobrigida, Foti, Ferro, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    l'articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti da precedenti provvedimenti d'urgenza per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022, ma circoscritti alle sole imprese energivore e gasivore;

    l'allarme caro-bollette sta mettendo a rischio la sopravvivenza di famiglia e imprese, che si preparano ad affrontare un autunno davvero difficile e l'obiettivo di Europa e Governo deve essere lo stesso: alleggerire il peso delle bollette e garantire una boccata d'ossigeno a chi rischia di finire al collasso;

    secondo la CGIA di Mestre, rispetto al 2021, i rincari di luce e gas ammontano a 82,6 miliardi di euro; se si vuole mettere in sicurezza l'Italia entro la fine dell'anno, bisognerà trovare altre risorse e nuovi aiuti per famiglie e imprese soffocate dall'aumento dei prezzi di elettricità e gas;

    l'energia non può più essere oggetto di azioni speculative: luce e gas non possono essere quotati sul mercato come beni accessori, ma devono essere ricondotti nella categoria dei cosiddetti servizi essenziali; il mercato dell'energia deve rispondere a questi canoni, oltre che ai principi di sostenibilità ed equità;

    in attesa di una svolta a livello europeo, le istituzioni italiane devono lavorare ad una significativa riduzione dell'impatto dei costi dell'energia che restano molto elevati, per ridurre l'impatto delle prossime bollette su privati e aziende,

impegna il Governo

a introdurre un contributo, sotto forma di credito di imposta, a copertura dell'incremento dei costi delle bollette per utenze domestiche e non per il quarto trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
9/3704-A/18. Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    il testo è pervenuto all'esame della Camera dei Deputati dopo una prima fase di conversione in prima lettura presso il Senato della Repubblica;

    nell'ambito delle varie misure di contenimento dei rincari dei costi dell'energia è stato disposto un taglio delle accise sui carburanti con scadenza 5 ottobre 2022, successivamente prorogato sino al 17 ottobre 2022;

    come confermato dalle stime della Banca Centrale europea, la continua risalita dell'inflazione ha comportato una drastica erosione del potere d'acquisto dei cittadini, in particolar modo in Italia, dove ad una crescita dell'inflazione non è corrisposta negli anni, un aumento delle remunerazioni, andando ad aggravare tale fenomeno erosivo;

    sempre la Banca Centrale europea, nell'ambito delle stime sulla crescita dell'economia europea nel 2023 ha stimato una stagnazione nel primo quadrimestre dell'anno;

    il rimbalzo fisiologico dell'economia nazionale italiana successivo al COVID-19 non è sufficiente, stante l'attuale scenario critico, a contrastare l'emergere di un quadro tendenzialmente orientato ad una contrazione economica;

    la produzione industriale di luglio 2022, rispetto a giugno 2022, ha visto un aumento dello 0,4 per cento, valore che registra un regresso dell'1,4 per cento rispetto a luglio 2021, e nonostante l'andamento della produzione industriale mostri segnali di crescita con un aumento dell'1,3 per cento, nella media del periodo maggio-luglio, la produzione è diminuita dell'1,6 per cento rispetto al trimestre precedente;

    considerando che la BCE ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'Eurozona dal +2,1 per cento al +0,9 per cento, valore legato a scenari economici di stagnazione, sono numerosi i profili di rischio che possono impattare sul sistema-Paese Italia;

    al vaglio di questi elementi, i rincari dei carburanti costituiscono un danno ad ampio spettro per cittadini ed imprese, con particolare riferimento al mondo della logistica e dei trasporti, ma anche dell'agricoltura, ed in tal senso una estensione del taglio delle accise sino al 17 ottobre 2022 costituisce un intervento del tutto sproporzionato rispetto all'entità della crisi in alto,

impegna il Governo

a disporre, nell'ambito degli atti di attuazione del testo in esame, o negli atti emergenziali ad esso immediatamente successivi, la proroga del taglio disposto alle accise sui carburanti sino al termine dell'anno 2023.
9/3704-A/19. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    il provvedimento fa parte di una serie di decreti-legge emergenziali finalizzati a contenere il rincaro dei costi dell'energia e dell'inflazione su cittadini ed imprese;

    tra le altre, è stato previsto lo stanziamento di risorse per 400 milioni di euro destinati a comuni ed enti locali, divisi tra 350 milioni per i comuni e 50 milioni per città metropolitane e province, finalizzato ad affrontare i costi di utenze di energia elettrica e gas, con lo scopo di assicurare la continuità dei servizi erogati dalle citate Amministrazioni in relazione ai rincari delle utenze;

    con apposito decreto ministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze è stata finalizzata l'allocazione delle risorse;

    come sempre accade nel caso dell'allocazione di risorse finanziarie di fonte pubblica presso i comuni italiani, il criterio di distribuzione delle risorse adottato in via principale fa riferimento in via praticamente esclusiva alla classe demografica, ignorando tutte quelle tipicità, che nel caso delle utenze energetiche sono ancora più complesse, dovute alla diversità dei territori italiani;

    si rappresentano infatti costi legati alle utenze energetiche, anzitutto per il mero riscaldamento degli ambienti, radicalmente diversi tra comuni situati presso territori di mare e comuni situati nelle aree montane, elemento non tenuto di conto nell'ambito della allocazione delle risorse, così come l'estensione territoriale dei comuni, elemento fondamentale nell'ambito dell'illuminazione pubblica, in quanto superfici più ampie comportano costi maggiori;

    per quanto attiene al criterio della popolazione residente, questa non tiene conto di tutti quei piccoli comuni dove la popolazione effettivamente presente sul territorio cambia radicalmente in base agli afflussi turistici stagionali, dando luogo a valori che non corrispondono alle necessità effettive dei comuni medesimi, andando a penalizzare proprio i piccoli comuni a vocazione turistica;

    tale criticità si manifesta nell'ambito di qualsiasi attività di allocazione e distribuzione delle risorse verso i comuni, come ad esempio nel caso delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti verso le amministrazioni comunali o provinciali che abbiano deliberato la condizione di dissesto finanziario, o ancora dei contributi finalizzati all'esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    anche in questo caso si osserva una standardizzazione dell'impianto di allocazione e distribuzione delle risorse, sfalsando nei fatti la proporzionalità delle risorse allocate verso piccoli comuni a vocazione turistica rispetto ad altre amministrazioni,

impegna il Governo

a disporre, nell'ambito degli atti di attuazione del testo in esame, nonché negli atti ad esso successivi, ed in qualunque atto di distribuzione e allocazione delle risorse pubbliche verso comuni ed enti locali, l'adozione di criteri di ripartizione delle risorse parametrati anche sulle tipicità enucleate in premessa.
9/3704-A/20. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il caro energia sta causando una crisi economica senza precedenti;

    i dati estratti dalle bollette dicono che il prezzo dell'energia elettrica è sostanzialmente quintuplicato nel giro di 20 mesi, passando da 7 a 38 centesimi al chilowattora;

    ora i rincari energetici mettono a rischio altre aziende, 8-10 mila nell'anno solo a Roma, dice il direttore di Confcommercio Roma;

    l'aumento più considerevole in valore è il settore alberghiero (+55.000 euro) seguito da negozi di generi alimentari (+18.000 euro), da ristoranti (+8.000 euro), bar (+4.000 euro), e negozi non alimentari (+4.000 euro);

    su circa 12 mila bar e ristoranti in città poco più del 20 per cento sono in vendita (Nota della Fiepet Roma, Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici);

    secondo Agisi, sono almeno 15 le piscine a Roma che non riapriranno a inizio stagione;

    gli effetti del caro energia si stanno già facendo sentire sull'inflazione, ormai a Roma al 9 per cento;

    in agricoltura si registrano rincari dei costi che – ha sottolineato Coldiretti – vanno dal +170 per cento dei concimi al +90 per cento dei mangimi al +129 per cento per il gasolio fino al +300 per cento delle bollette per pompare l'acqua;

    l'impatto del caro energia avrà importanti ripercussioni sull'ecosistema dell'innovazione nazionale, a partire dalla produzione di tecnologia ad alto tasso di innovatività, fatta dalle PMI e dalle startup, e all'infrastrutturazione digitale;

    l'impatto del caro energia avrà importanti ripercussioni anche sul settore della carta e dell'editoria, così come della cultura,

impegna il Governo

ad adottare immediati provvedimenti per calmierare gli effetti del caroenergia per i settori dello spettacolo dal vivo, del cinema, del digitale, dello sport, delle PMI innovative.
9/3704-A/21. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la Manovra 2020 (Legge 27 dicembre 2019 numero 160, articolo 1 commi dal 219 al 224), ha disciplinato il bonus casa per le facciate con l'obiettivo di abbellire e riammodernare gli edifici delle città italiane, sostanziandosi in una detrazione d'imposta calcolata sulle spese di recupero o restauro delle facciate esterne di immobili esistenti, a prescindere dalla loro categoria catastale;

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche detto decreto Rilancio, ha introdotto nuove disposizioni in riferimento alla detrazione fiscale delle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismica, installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, incentivo così detto Superbonus 110 per cento;

    gli incentivi del cosiddetto «Ecobonus» si sono dimostrate poco utilizzate negli edifici condominiali delle città italiane sia per l'incompatibilità estetica del cosiddetto cappotto termico con il patrimonio storico ed estetico degli edifici, sia per la scarsità e onerosità dei materiali necessari;

    gli incentivi del cosiddetto «Bonus facciate» per gli edifici condominiali hanno avuto un discreto successo, pur richiedendo una maggiore partecipazione alla spesa da parte dei condomini, procurando un abbellimento delle facciate degli edifici che ne hanno usufruito, ma senza apportare alcun miglioramento all'efficienza energetica degli stessi;

    nessuna di tali misure considera o promuove chiaramente la cosiddetta «transizione energetica» che può considerarsi concretamente idonea a far fronte alla situazione contingente di emergenza degli approvvigionamenti di gas, dato che l'utilizzo di energia elettrica in luogo del gas per il riscaldamento dei condomini consentirebbe lo spostamento dei consumi verso un mix di fonti più bilanciato, economico e sostenibile, con conseguente impatto sia sulla riduzione dei consumi di gas sia sull'esposizione all'oscillazione dei prezzi del gas,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a promuovere con urgenza una nuova formula del bonus facciate che preveda e comprenda la sostituzione degli impianti centralizzati alimentati a gas naturale con Impianti, centralizzati o decentrati, alimentati con energia elettrica che abbiano impatto estetico nullo per l'estetica degli edifici, con un incremento del contributo o detrazione per il caso all'intervento venga abbinata l'installazione di pannelli fotovoltaici e/o solari termici sui tetti connessi agli impianti di riscaldamento elettrici centralizzati.
9/3704-A/22. Vinci, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nell'anno in corso, ampliando ed estendendo alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

    la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno determinando un grave impatto della spesa non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico del paese, con molte attività che si trovano a fronteggiare chiusure, almeno temporanee, di impianti produttivi;

    analogo impatto economico sta investendo il mondo del Terzo settore le cui organizzazioni di volontariato, non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale, che rappresentano un sistema di welfare sussidiario per le comunità territoriali, stanno sostenendo maggiori oneri per l'acquisto della componente energetica che, in alcuni casi ha subito incrementi di costo superiori al 50 per cento del prezzo medio riferito al medesimo periodo dello scorso anno;

    il decreto in esame reca un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, riferito alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l'acquisto e l'effettivo utilizzo dell'energia o il consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento in materia di aiuti economici e di contenimento del costo dell'energia il riconoscimento agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché agli enti ancora iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte alla relativa anagrafe, di un credito d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia e del gas naturale e di altre forme di sgravi fiscali, valutando la possibilità di riduzione dell'IVA e IRAP.
9/3704-A/23. Romaniello, Menga, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    il provvedimento oggetto di conversione prevede misure volte a contrastare i rincari nel settore energetico per i consumatori finali, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse tese a prorogare o introdurre ex novo un mix di misure atte a sostenere le famiglie e le imprese gravate dagli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale quali, il potenziamento dei bonus sociali per i soggetti che versano in gravi difficoltà economiche;

    in considerazione del perdurare dello stato di difficoltà in cui versano famiglie ed imprese per effetto dell'emergenza connessa alla crisi epidemiologica da COVID-19;

   considerato che i prezzi di gas naturale ed energia per famiglie e imprese sono notevolmente cresciuti tra gennaio del 2021 e settembre 2022, a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime. Tale crescita, scaturita da un aumento dei costi del mercato all'ingrosso legato anche a varie forme di speculazione, si è ulteriormente aggravata con il conflitto tra Russia e Ucraina che ha spinto le quotazioni a livelli da record,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, nel prossimo provvedimento utile tese a:

    1) portare i soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore ad un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 33 per cento del prodotto tra:

     a) la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla Deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

     b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio;

    2) favorire la restituzione degli importi precedentemente versati ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, si rivelerebbe il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza;

    3) destinare gli importi raccolti a seguito del punto 1), ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
9/3704-A/24. Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    il provvedimento oggetto di conversione prevede misure volte a contrastare i rincari nel settore energetico per i consumatori finali, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse tese a prorogare o introdurre ex novo un mix di misure atte a sostenere le famiglie e le imprese gravate dagli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale quali, il potenziamento dei bonus sociali per i soggetti che versano in gravi difficoltà economiche;

    in considerazione del perdurare dello stato di difficoltà in cui versano famiglie ed imprese per effetto dell'emergenza connessa alla crisi epidemiologica da COVID-19;

   considerato che i prezzi di gas naturale ed energia per famiglie e imprese sono notevolmente cresciuti tra gennaio del 2021 e settembre 2022, a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime. Tale crescita, scaturita da un aumento dei costi del mercato all'ingrosso legato anche a varie forme di speculazione, si è ulteriormente aggravata con il conflitto tra Russia e Ucraina che ha spinto le quotazioni a livelli da record,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, nel prossimo provvedimento utile tese a:

    1) portare i soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore ad un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 33 per cento del prodotto tra:

     a) la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla Deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

     b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio;

    2) favorire la restituzione degli importi precedentemente versati ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, si rivelerebbe il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza;

    3) destinare gli importi raccolti a seguito del punto 1), ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
9/3704-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, approvato dal Senato, contiene una pluralità di misure finalizzate a fronteggiare in particolare, l'emergenza energetica determinata dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, del gas e delle materie prime, a seguito del conflitto in corso in Ucraina, causato dall'aggressione russa lo scorso febbraio;

    al riguardo l'impianto normativo, si pone in linea di continuità con il precedente decreto-legge e con le azioni legislative e amministrative che il Governo ha portato avanti negli ultimi mesi, per far fronte alla grave crisi economica e finanziaria che il Paese sta attraversando, anche attraverso l'introduzione di misure fiscali finalizzate a sostenere le imprese e le famiglie, in evidente stato di difficoltà;

    nell'ambito del Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, che reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali, gli interventi previsti in materia di rilancio degli enti locali, sebbene nel complesso condivisibili, appaiono tuttavia insufficienti in particolare per le aree del Mezzogiorno, particolarmente colpite dagli effetti socioeconomici e produttivi, prima causati dalla pandemia e successivamente dalla crisi energetica in corso, in grado di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e consentire il rilancio delle aree del Mediterraneo;

    a tal fine, i territori della Regione siciliana, soprattutto quelli isolani, quali: Lampedusa, Linosa e Pantelleria, (il cui impatto dovuto agli sbarchi degli immigrati a cui si associano gli effetti della crisi in corso, ha particolarmente aggravato le condizioni complessive delle aree interessante, influendo anche sull'attività turistica) necessitano interventi urgenti, in grado di sostenere l'economia locale, dal rincaro energetico e ridurre il deficit strutturale di tali territori particolarmente fragili, al fine di garantire migliori prospettiva di crescita e di sviluppo;

    l'introduzione dei regime della zona franca doganale – ZFD, che consente d'introdurre e detenere nelle aree intercluse le merci non unionali in sospensione, dal pagamento dei diritti doganali, rappresenta al riguardo una misura di regime speciale, importante e indifferibile, al fine di favorire il commercio internazionale e lo sviluppo delle zone ad esse collegate, sia dal punto di vista commerciale che industriale, nei confronti dei territori isolani in precedenza richiamati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di autorizzazioni, l'introduzione di un intervento normativo volto a destinare i territori del Comune di Lampedusa e Linosa e del Comune di Pantelleria, a Zona Franca Doganale (ZFD), ai sensi dell'articolo 243 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.
9/3704-A/25. Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ha ulteriormente prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 la disposizione finalizzata a garantire il necessario supporto da parte del personale docente e ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) per affrontare l'emergenza pandemica e favorire il rispetto delle misure anti-contagio in ambito scolastico (cosiddetto «organico COVID»);

    la mancata conferma dell'organico COVID potrebbe comportare significativi problemi nelle scuole, in particolar modo qualora il numero dei contagi dovesse registrare un nuovo incremento nel periodo autunnale,

impegna il Governo

ad individuare le necessarie risorse per consentire la proroga al 31 dicembre 2022 dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
9/3704-A/26. Torto, Gallo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, l'assunzione da parte del Ministero della giustizia di personale amministrativo con contatto a tempo indeterminato, non dirigenziale, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive da impiegare nell'Area II-F1;

    dalla suddetta procedura sono esclusi ulteriori 358 operai attualmente in servizio presso il medesimo dicastero, con la stessa mansione e qualifica;

    pertanto, la disposizione introdotta dal suddetto articolo 17-ter esclude dalla procedura di stabilizzazione una consistente parte di operatori giudiziari, possessori dei titoli previsti dal bando di concorso, producendo effetti pregiudizievoli e, comunque, un trattamento discriminatorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, di stabilizzare tutti i 358 operatori giudiziari attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, rimasti esclusi dalla suddetta assunzione a tempo indeterminato.
9/3704-A/27. Buompane.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

    il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al +660 per cento rispetto al periodo pre-Covid, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori;

    la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, che vedranno un ingente impatto sulla spesa, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico. Invero, il costo delle bollette elettriche per aziende rispetto al 2019 è pressoché raddoppiato, pesando sui bilanci delle imprese italiane quasi 36 miliardi di euro di extra nel 2022, molte attività si sono trovate a fronteggiare chiusure, almeno temporanee, di impianti produttivi;

   considerato che:

    è necessario continuare a perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo, ma anche di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale;

    la crisi energetica in corso ha fatto emergere una serie di questioni e problemi strutturali e occorrono interventi immediati come lo stanziamento di risorse pubbliche per contenere il caro bollette e riforme coerenti con gli obiettivi di politica energetica per consentire un maggiore supporto al sistema produttivo italiano;

    a fronte della crisi pandemica, il Governo ha presentato finora sei Relazioni al Parlamento (cinque nel corso del 2020 e una nel 2021) con richiesta di autorizzazione per lo scostamento del saldo di bilancio strutturale dagli obiettivi programmatici stabiliti, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012;

    con la Risoluzione 6-00221, del 20 aprile 2022, il Governo si è impegnato a monitorare, in tempo reale, l'andamento della situazione macroeconomica e dei principali indicatori congiunturali al fine di valutare, qualora si verifichi un peggioramento dello scenario economico conseguente al perdurare degli effetti negativi, l'applicazione di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di prevedere interventi di sostegno, del tutto simili a quelli messi in campo durante l'emergenza pandemica, per le famiglie, i lavoratori e per quella parte del comparto produttivo particolarmente colpita dalle conseguenze della crisi in Ucraina,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una Relazione ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 243 del 2012, al fine di incrementare le risorse per una prossima manovra espansiva volta a sostenere famiglie e imprese rispetto alle conseguenze della perdurante crisi energetica.
9/3704-A/28. Francesco Silvestri, Ricciardi, Carabetta.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

    il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al +660 per cento rispetto al periodo pre-Covid, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori;

    la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, che vedranno un ingente impatto sulla spesa, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico. Invero, il costo delle bollette elettriche per aziende rispetto al 2019 è pressoché raddoppiato, pesando sui bilanci delle imprese italiane quasi 36 miliardi di euro di extra nel 2022, molte attività si sono trovate a fronteggiare chiusure, almeno temporanee, di impianti produttivi;

   considerato che:

    è necessario continuare a perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo, ma anche di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale;

    la crisi energetica in corso ha fatto emergere una serie di questioni e problemi strutturali e occorrono interventi immediati come lo stanziamento di risorse pubbliche per contenere il caro bollette e riforme coerenti con gli obiettivi di politica energetica per consentire un maggiore supporto al sistema produttivo italiano;

    sulla base della Comunicazione della Commissione europea «REPowerEU», con azioni europee comuni per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, il tema dell'energia è al centro del recente dibattito nazionale ed europeo, in particolare, i temi della dipendenza energetica dalla Russia, dell'emergenza dei prezzi dell'energia, del funzionamento del mercato interno dell'energia e dei prezzi del petrolio,

impegna il Governo:

   a scorporare il prezzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili da quello dell'energia da fonti fossili per ridurre il prezzo medio ed evitare che l'attuale crisi possa ripetersi;

   ad aumentare dal 25 al 40 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022;

   a introdurre una imposta sugli extraprofitti anche nei settori farmaceutico e assicurativo;

   a estendere, anche al quarto trimestre 2022, i crediti d'imposta introdotti dal Governo per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.
9/3704-A/29. Masi, Sut, Francesco Silvestri, Ricciardi, Carabetta.


   La Camera,

   premesso che:

    i prezzi di gas naturale ed energia per famiglie e imprese sono notevolmente cresciuti tra gennaio del 2021 e aprile 2022, a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime. Tale crescita, scaturita da un aumento dei costi del mercato all'ingrosso legato anche a varie forme di speculazione, si è ulteriormente aggravata con il conflitto tra Russia e Ucraina che ha spinto le quotazioni a livelli da record;

    come noto, nell'ultimo decennio si sono sviluppati mercati spot europei, tra i quali il principale è il TTF olandese quale indice di riferimento sui prezzi del gas utilizzato per fissare i valori di vendita al consumatore finale. I prezzi fissati nei citati mercati rappresentano, pertanto, il prezzo di riferimento per gli operatori e costituiscono segnali di prezzo sensibili all'eccesso di offerta o di domanda che caratterizza il sistema;

    per ridurre i contraccolpi della crisi energetica, calmierare il prezzo del gas e fissare un prezzo in coerenza con il reale costo d'importazione dello stesso, proteggere i clienti finali da condizioni di prezzo senza precedenti e tutt'altro che transitorie è auspicabile introdurre, a livello nazionale e in via transitoria, un price cap di riferimento per i contratti di fornitura degli approvvigionamenti di gas quale massimale al prezzo di scambio tra gli operatori e nuovo prezzo di riferimento;

    un prezzo medio di approvvigionamento di riferimento, infatti, potrebbe essere usato quale indice temporaneo, per tutto il periodo di emergenza, sulla base del quale aggiornare i prezzi del gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nonché determinare le eventuali misure compensative per la remunerazione delle perdite economiche, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, da riconoscere ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che subiscano perdite cumulate certificate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per introdurre, in via temporanea e per tutto il periodo di emergenza, un price cap nazionale di riferimento per i contratti di fornitura degli approvvigionamenti di gas naturale, soprattutto per attenuare i costi per famiglie e imprese e scongiurare ulteriori rialzi dei prodotti energetici.
9/3704-A/30. Carabetta, Sut, Masi, Francesco Silvestri, Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 5-septies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, prevede l'avvio di un nuovo concorso per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) ex LSU (lavoratori socialmente utili) che, «pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia»;

    il concorso dovrà essere indetto con decreto interministeriale, che dovrà essere emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

    in totale sono 590 i posti disponibili, residuati dalla precedente procedura selettiva;

    il Ministero dell'istruzione ha presentato ai sindacati la bozza del decreto per avviare la selezione, che ha ricevuto, il 17 marzo 2022, parere favorevole dal CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione);

    in base alla norma citata le assunzioni si sarebbero dovute effettuare a decorrere dal 1° settembre scorso, ma il testo del decreto non è ancora stato emanato,

impegna il Governo

a provvedere con la massima sollecitudine all'emanazione del decreto di cui in premessa, al fine di tutelare le legittime aspettative dei soggetti interessati e per evitare possibili problemi e disagi al sistema scolastico derivanti dalla mancanza di personale.
9/3704-A/31. Gallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico del Paese, per fronteggiare i gravissimi effetti produttivi, causati dall'impennata inflattiva determinata dall'aumento dei beni energetici e dalla crisi energetica, a seguito del conflitto in Ucraina scatenato dall'aggressione russa del febbraio scorso;

    al riguardo, il comparto agricolo rappresenta uno dei segmenti dell'economia nazionale, maggiormente colpito dagli aumenti dei costi dell'energia e dei materiali e dei rincari sulle materie prime, il cui impatto dovuto anche alle difficoltà nelle esportazioni, (motivato dall'impossibilità di garantire i trasporti a causa delle sanzioni occidentali) rischia di causare l'inevitabile cessazione per molte attività agricole, in particolare nella regione Emilia-Romagna;

    in ambito alimentare, la situazione che si sta prospettando per quanto riguarda il latte, risulta particolarmente allarmante, soprattutto nei confronti del Parmigiano Reggiano, i cui forti rincari rischiano di indurre gli allevatori a ridurre il numero del bestiame, diminuendo di conseguenza, anche il quantitativo di latte prodotto, incluso quello per la trasformazione in formaggio del Parmigiano- Reggiano;

    a tal fine, secondo la Confagricoltura Emilia-Romagna, i costi di produzione del latte per il Parmigiano Reggiano hanno subito un aumento pari al 40-50 per cento, (inclusi quelli della trasformazione pari al 35-45 per cento rispetto all'anno precedente) a cui si aggiunge anche l'incremento dei costi per il mantenimento delle stalle; la spesa per l'energia elettrica è inoltre aumentata da 24 a 76 euro al mese nel periodo 2021-2022, ed il gasolio agricolo da 15 a 35 euro, così come l'erba medica per l'alimentazione del bestiame da 56 a 96 euro per singolo capo;

    in relazione alle suesposte criticità, si ravvisa pertanto l'urgenza e la necessità di introdurre misure specifiche a sostegno del comparto, al fine di contenere in maniera significativa i costi energetici e mantenere al contempo, invariata la produzione agricola, attraverso interventi volti anche a potenziare il piano transizione 4.0, per sviluppare ulteriormente gli investimenti del settore agricolo, anche attraverso la cedibilità dei crediti fiscali, incentivando il ricorso a tecnologie innovative come quelle satellitari per l'utilizzo dell'acqua e dei fertilizzanti sostenibili e promuovendo al contempo, misure per il cambio generazionale e la promozione del meccanismo alternativo: «nutriform battery», oltre all'etichettatura e la valorizzazione dei prodotti DOP e IGT e la filiera corta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie, disponibili e i vincoli di bilancio, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, l'introduzione di un piano di misure finalizzato a garantire le disposizioni indicate in premessa al fine di sostenere, il comparto agricolo nazionale, in particolare quelle legate all'agroalimentare DOP come il Parmigiano Reggiano, ed evitare la cessazione delle attività produttive e commerciali, per migliaia di aziende, con inevitabili ripercussioni sul tessuto socio-economico nazionale.
9/3704-A/32. Zanichelli, Spadoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115», dispone misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industria;

    in particolare, l'articolo 5 del provvedimento in esame, prevede la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas a metano per combustione per uso civile e industriale senza, tuttavia, far riferimento ad una riduzione dell'IVA per il materiale «pellet» che, a seguito della modifica introdotta dal comma 711 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, è stata innalzata dal 10 al 22 per cento;

    il pellet è un combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine e di conseguenza durante il suo utilizzo non aumenta l'anidride carbonica nell'aria;

    il consumo di tale combustibile nel 2019 a livello nazionale, da fonti ISTAT, è stato stimato in circa 3,4 milioni di tonnellate, rispetto alle 1,5 milioni di tonnellate nel 2010 portando l'Italia tra i Paesi europei con il più alto consumo domestico di pellet di legno; sono, infatti, oltre due milioni le famiglie che usano questo biocombustibile per riscaldarsi e la metà di loro – circa il 4 per cento del totale delle famiglie italiane – lo impiega come fonte di riscaldamento unica o prevalente;

    in un momento così delicato dal punto di vista economico, mantenere l'IVA al 22 per cento su un bene considerato ormai necessario per le famiglie italiane, significherebbe avere un effetto depressivo sui consumi, disincentivando l'utilizzo di un biocombustibile che in molte zone d'Italia rappresenta l'unica alternativa alle più costose fonti energetiche fossili;

    vi è, inoltre, da evidenziare come gli effetti negativi del mantenimento dell'IVA all'aliquota del 22 per cento, si sono riscontrati non solo per i consumatori finali ma anche per l'industria, sia sul fronte della produzione e della distribuzione del pellet sia su quello di produzione dei sistemi di riscaldamento. Infatti, i produttori italiani di apparecchi domestici alimentati a pellet contribuiscono al prestigio del Made in Italy e sono oggi leader a scala internazionale, esportando oltre il 35 per cento in tutto il mondo e rappresentando più del 90 per cento delle vendite in Europa. Le pesanti e negative ripercussioni che subirebbe questo settore manifatturiero, sarebbe un grave danno se si considera che il compartimento del pellet è particolarmente significativo per l'industria italiana, con oltre 42.000 unità lavorative impiegate stabilmente, di cui oltre 20.000 direttamente nella produzione e distribuzione del biocombustibile;

    si rendono, pertanto, necessari interventi che mirino a calmierare i prezzi del combustibile derivato dai pellet al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane e, in particolare, delle famiglie che risiedono in regioni di montagna caratterizzata da inverni rigidi e freddi in cui il consumo di pellet è notevole diventando così un costo aggiuntivo al bilancio famigliare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nel primo provvedimento normativo utile, di ripristinare l'IVA agevolata al 10 per cento per il «pellet», al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane, oltre che evitare pesanti ripercussioni economiche sull'intero comparto manifatturiero derivante da tale biocombustibile.
9/3704-A/33. Elisa Tripodi, Sut, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi dell'energia, facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

    il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al + 660 per cento rispetto al periodo pre-Covid, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori;

    la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, che vedranno un ingente impatto sulla spesa, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

   considerato che:

    è necessario continuare a perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo, ma anche di lungo termine, come la decarbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale;

    la crisi energetica in corso ha fatto emergere una serie di questioni e problemi strutturali e occorrono interventi immediati come lo stanziamento di risorse pubbliche per contenere il caro bollette e riforme coerenti con gli obiettivi di politica energetica per consentire un maggiore supporto al sistema produttivo italiano;

    in tal senso, l'articolo 5 del provvedimento in esame, ha previsto la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas a metano per combustione per uso civile e industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento normativo utile, una riduzione dell'IVA al 5 per cento anche per il gas di petrolio liquefatti (GPL), usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
9/3704-A/34. Sut, Masi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori misure in materia di contenimento dei costi dell'energia;

    in particolare il citato decreto conferma, anche per il quarto trimestre del 2022, il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l'energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale ai titolari con Isee non superiore a 12 mila euro; sospende inoltre fino al 30 aprile 2023 l'efficacia di eventuali clausole contrattuali che consentano all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo, anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso; estende al quarto trimestre 2022 l'azzeramento degli oneri generali di sistema elettrico per tutti i contribuenti, sia le utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, sia le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e infine prevede per tutto l'anno l'applicazione dell'aliquota Iva del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;

    in considerazione dell'emergenza energetica in corso, la rateizzazione delle bollette risulta fondamentale per tutti i clienti finali, domestici e imprese, rappresentando un importante sostegno aggiuntivo per evitare il rischio di non poter saldare le fatture di luce e gas a causa di importi ben superiori alla media, a parità di consumi;

    si tratta, infatti, di una misura cruciale che necessita di essere prorogata almeno fino a dicembre 2022 senza che vengano applicati gli interessi a carico del cliente finale per il pagamento delle singole rate e le altre voci di spesa previste a legislazione vigente;

    la normativa vigente dispone che sulla somma delle bollette da rateizzare il cliente sia tenuto a pagare degli interessi e che, come tasso di riferimento, sia considerato quello fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE), calcolato dal giorno di scadenza della bolletta. Tuttavia, accanto a questa voce di spesa, vanno considerate anche il costo di gestione della pratica, che varia da fornitore a fornitore ed è specificato nelle condizioni generali di vendita (nel contratto di fornitura) o comunicato per tempo dal proprio gestore e il tasso di interesse addizionale, anche questo variabile in base al fornitore e che può essere pari allo zero per cento;

    il cliente finale (domestico o azienda che sia), pertanto, qualora opti per la rateizzazione delle bollette avrà un costo totale pari alla somma del debito da saldare e in più gli interessi e il costo di gestione della pratica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, nel prossimo provvedimento utile, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, tese ad estendere almeno fino a tutto il 2022 il periodo di rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, prevedendo che il pagamento delle singole rate non comporti l'applicazione di interessi a carico del cliente finale così come i costi di gestione delle relative pratiche.
9/3704-A/35. Emiliozzi.


   La Camera,

   in sede d'esame della proposta di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

   premesso che:

    la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni geopolitiche e di mercato eccezionali, aggravate da evidenti fenomeni speculativi, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

    la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, che vedranno un ingente impatto sulla spesa, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico. Invero, il costo delle bollette elettriche per aziende rispetto al 2019 è pressoché raddoppiato, pesando sui bilanci delle imprese italiane quasi 36 miliardi di euro di extra nel 2022, molte attività si sono trovate a fronteggiare chiusure, almeno temporanee, di impianti produttivi;

    in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

    contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico difficilissimo;

    il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ha previsto diverse misure per il sostegno alla liquidità delle imprese che, nel tempo, sono state prorogate;

    in mancanza di una ulteriore proroga, il rischio è che le piccole e medie imprese non possano riprendere i pagamenti, né vedersi erogare nuova liquidità, senza la garanzia pubblica sui prestiti, e ciò nonostante il perdurare di una gravissima crisi energetica che impatta negativamente sul sistema produttivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché si possa ulteriormente garantire la massima liquidità a favore delle piccole e medie imprese destinatarie di misure di accesso al credito e garanzie finanziarie di cui al cosiddetto decreto Liquidità summenzionato.
9/3704-A/36. Gubitosa, Ricciardi.


   La Camera,

   in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

   premesso che:

    l'articolo 33-ter del provvedimento in esame apporta modifiche alla disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo. 14 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto decreto Aiuti);

    in particolare, le citate migliorie integrano quanto previsto dall'articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2022, prevedendo che la responsabilità in solido si applichi al cessionario unicamente in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave;

    quanto sopra, risolve le problematicità che avevano determinato un segnale di arresto di sei mesi che aveva esposto a rischio fallimento il 45 per cento dei cantieri e rallentato o addirittura paralizzato gli interventi di riqualificazione degli immobili dei committenti; interventi ad oggi fondamentali per contrastare i rincari energetici delle famiglie;

    come noto, l'esplosione della guerra in Ucraina e lo smodato aumento delle commodities energetiche hanno mostrato la necessità nonché l'urgenza di incrementare gli investimenti nel risparmio energetico, anche al fine di consentire, in prospettiva, di contenere ed ottimizzare i consumi, di ridurre il costo dell'energia e di rispondere ai futuri shock dei prezzi;

    nel medio-lungo periodo, pertanto, risulta cruciale efficientare quanto più possibile gli edifici che, secondo stime recenti, costituiscono circa la metà dei costi energetici del nostro paese;

    allo scopo di consentire l'efficientamento energetico e i lavori antisismici sugli edifici unifamiliari che, a normativa vigente, per usufruire della misura agevolativa del Superbonus entro il 31 dicembre 2022, devono dimostrare di aver realizzato almeno il 30 per cento (SAL) dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, è auspicabile eliminare il predetto stato di avanzamento lavori e permettere alle stesse di usufruire della misura entro il citato 31 dicembre 2022, senza condizione alcuna;

    in tal modo potrebbero beneficiare del Superbonus, fino alla fine dell'anno, anche coloro che entro il 30 settembre non siano in grado di completare il 30 per cento dell'intervento complessivo,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, nel prossimo provvedimento utile, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, tese a consentire, per gli edifici unifamiliari, di fruire della misura agevolativa «Superbonus 110%»' fino al 31 dicembre 2022 senza dover dimostrare, al 30 settembre 2022, di aver realizzato almeno il 30 per cento dei lavori complessivi.
9/3704-A/37. Cancelleri, Zanichelli, Martinciglio, Sut.


   La Camera,

   premesso che:

    i Consorzi di bonifica, attraverso una struttura organizzativa e professionale consolidata e ad una ormai lunga esperienza, svolgono una funzione di grande e riconosciuta importanza: governano le acque artificiali della pianura irrigua, salvaguardano ampie zone e numerosi centri abitati da esondazioni e calamità naturali, assicurano l'irrigazione delle campagne e lo sviluppo dell'agricoltura, concorrono a tutelare l'ambiente e il paesaggio, assicurano l'esistenza di biotopi e di riserve naturali;

    i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono quindi un fondamentale ruolo di sostegno dell'agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al contempo, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica;

    l'attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione realizzate e gestite dai Consorzi viene eseguita in larga parte grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati, in gran parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è in gran parte a carico dei privati consorziati, mentre occorrono risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria necessaria ad adeguare gli impianti in relazione alla diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;

    nel nostro paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai Consorzi fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse Idriche, che consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cambiamenti climatici;

   valutato che:

    nell'attuale congiuntura storica, economica ed ambientale, caratterizzata da una siccità eccezionale nel contesto di una economia di guerra che richiede misure destinate a fare fronte al caro energia a favore delle imprese e delle utenze domestiche e a sostegno di filiere produttive, è quindi opportuno contenere l'aumento del costo delle bollette energetiche dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario che rischia di ricadere sulle imprese agricole per il sollevamento delle acque irrigue, e di riflesso sul costo dei prodotti alimentari per i consumatori, sui cittadini nonché sui proprietari consorziati tutti (agricoli, industriali, commerciali) per il sollevamento delle acque di scolo dai territori soggiacenti rispetto al livello del mare;

    la bolletta dell'energia elettrica, anche carico dei Consorzi di bonifica (e quindi dei cittadini) sta infatti assumendo dimensioni insostenibili: in media, il sistema consuma annualmente 600.000 MegaWattora, ognuno dei quali sul mercato libero, nel 2021, costava 125,46 euro, oggi invece è salito a 441,65 euro; a ciò si aggiunge un incremento del 30 per cento nei costi e nei consumi per il 2022, dovuto alla necessità di contrastare siccità ed alte temperature nelle campagne; il che significa una previsione di spesa complessiva pari a 344.487,000 euro, cioè circa 269.211.000 euro in più rispetto all'anno scorso; i costi dell'energia necessari per il funzionamento degli impianti idrovari ed irrigui, che incidono pesantemente sui contributi a carico dei consorziati, in alcuni periodi dell'anno devono funzionare a ciclo continuo sia per la difesa dalle acque che per l'irrigazione;

   preso atto che:

    nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, numero 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» sono presenti all'articolo 6 contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

    da tali contributi straordinari sono stati esclusi, nonostante la presentazione di appositi emendamenti nel corso del dibattito parlamentare, i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in questo contesto va rimarcato come fino ad oggi i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, in ragione della loro natura di enti non commerciali, siano rimasti sempre estromessi dall'applicazione dei ristori straordinari per il caro-bolletta nonostante la loro finalità di carattere economico, ambientale e sociale;

    appare quindi necessario, al fine mitigare l'inevitabile aumento dei contributi di bonifica e di irrigazione, l'estensione a favore dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile ed in relazione a quanto esposto in premessa, una norma specifica che preveda contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
9/3704-A/38. Cenni.


   La Camera,

   premesso che

    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia, economia, politiche sociali e industriali per affrontare l'emergenza determinata dall'aumento repentino del prezzo dei beni energetici;

    tale aumento ha colpito anche il settore dell'assistenza socio-sanitaria, in particolare le strutture che ospitano e si dedicano all'accoglienza degli anziani non autosufficienti e in generale delle persone disabili con il rischio di una possibile chiusura di alcune strutture, specialmente quelle più piccole;

    l'aumento dei prezzi dei beni energetici si ripercuote sui costi di gestione che inevitabilmente finisce per incidere sulle rette degli ospiti, per i quali devono comunque essere garantite le prestazioni assistenziali minime previste per legge;

    l'inflazione in crescita all'8,4 per cento, i costi energetici quasi triplicati e i corrispettivi nazionali e regionali per giornata di degenza sostanzialmente solo ritoccati, rischiano di tradursi nel preoccupante e fatale aumento delle rette per le famiglie o nell'interruzione dei servizi per insostenibilità dei bilanci;

    in Italia sono oltre 400 mila i posti residenziali di assistenza sociosanitaria, di cui circa 285 mila circa in RSA e queste realtà rappresentano una parte fondamentale della rete dei servizi di welfare a sostegno delle famiglie e delle fragilità;

    la crisi energetica si aggiunge a, due anni già difficilissimi per l'emergenza pandemica dove tali strutture sono state i presidi di salute che più hanno avuto conseguenze dall'impatto dell'epidemia. Costi di gestione elevati, riduzione dell'occupazione dei posti letto per rispettare le prescrizioni di prevenzione, carenza di personale dopo il riconoscimento della figura dell'infermiere di famiglia o di comunità e dalle possibilità di assunzioni delle aziende ospedaliere, sono solo alcuni degli aspetti che hanno portato alla crisi del settore dell'assistenza,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a stanziare, sin dal primo provvedimento legislativo utile e, già con il decreto Aiuti-ter in stato di prossima approvazione in Consiglio dei ministri, risorse sufficienti al fine di sostenere l'aumento delle bollette dovute ai rincari dei prezzi energetici il cui incremento dei costi ricadrebbe, altrimenti, sulle famiglie e sui comuni;

   a prevedere strumenti normativi che aggiornino almeno ogni due anni la quota sanitaria giornaliera riconosciuta dalle regioni alle strutture sociosanitarie accreditate, attraverso il FSN e il FSR.
9/3704-A/39. Carnevali.


   La Camera,

   premesso che

    i fumi dell'ILVA, oltre ad essere all'origine di numerose patologie gravi e decessi precoci, sono anche responsabili di pesanti danni all'ambiente e alle cose, nonché di gravi compressioni di diritti costituzionalmente garantiti come la proprietà, soprattutto nei quartieri più vicini agli stabilimenti;

    nel corso degli ultimi anni, molti residenti del quartiere Tamburi hanno proposto azioni risarcitorie per i danni connessi alle emissioni provenienti dallo stabilimento nei confronti di ILVA S.p.A., fondate sui danni sopportati per i maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di proprietà, aggrediti dal cosiddetta «polverino» proveniente dai parchi minerali posti a ridosso del quartiere, per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili e per il deprezzamento subito sempre a causa dell'inquinamento;

    ad oggi, numerose sentenze passate in giudicato riconoscono un risarcimento in media stimato in una somma pari al 20 per cento del valore di mercato degli immobili, tuttavia, soprattutto a causa delle modifiche normative apportate negli ultimi anni all'A.S. di ILVA S.p.A., tali indennizzi non sono mai stati riconosciuti;

    per tali ragioni, con i commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, si è provveduto a istituire un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022 al fine di riconoscere un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA;

    in particolare, si è sancito il diritto dei proprietari di immobili dei quartieri della città di Taranto in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni a carico di ILVA S.p.A. di ricevere un indennizzo nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa;

    le condizioni e le modalità per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo erano state demandate a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 73/2021;

    tuttavia, a oltre un anno di distanza dalla scadenza del citato termine il Ministero dello sviluppo economico non ha ancora adottato il necessario decreto attuativo e pertanto, oltre a lasciare insoddisfatte le legittime aspettative del proprietari di immobili dei quartieri della città di Taranto in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento, il rischio è quello di disperdere tutte le risorse destinate ai suddetti indennizzi,

impegna il Governo

ad emanare al più presto il decreto attuativo e a rifinanziare per gli anni 2022 e 2023 il fondo di cui ai commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021.
9/3704-A/40. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso della riunione del 23 giugno 2022, presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione, è stato illustrato il piano di riparto tra le regioni del Sud delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) relativo al ciclo di programmazione 2021/2027;

    si tratta di oltre 22 miliardi di euro, di cui 5,6 miliardi in favore della Campania, fondamentali per lo sviluppo del Mezzogiorno;

    nel corso dell'incontro non è stato fornito il dettaglio del riparto delle risorse tra le altre regioni (ossia quelle del Centro-Nord) le quali, secondo quanto comunicato dal DPCoe, dovrebbero comunque beneficiare di una dotazione complessiva intorno ai 6 miliardi di euro, che rappresenta circa 1/4 delle risorse assegnate alle regioni del sud;

    il riparto è stato condiviso dalle regioni del sud, presenti all'incontro, ma la delibera CIPESS con la quale esso deve essere formalizzato ad oggi, incomprensibilmente, non risulta ancora adottata;

    la mancata attribuzione dei 22 miliardi di euro del FSC determinerebbe un danno enorme per il Mezzogiorno, che ha assoluto bisogno delle risorse che gli spettano per colmare gap storici in termini di prestazioni, servizi, scuole, sanità, infrastrutture,

impegna il Governo

ad adottare immediatamente la delibera di riparto delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) relativo al ciclo di programmazione 2021/2027.
9/3704-A/41. De Luca, Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su alcuni importanti ambiti, recando urgenti ed indifferibili disposizioni in materia di contrasto al caro-energia e carburanti, sostegno agli enti territoriali, rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e rilancio degli investimenti;

    nello specifico, ponendosi in lodevole continuità con il cosiddetto decreto «Aiuti», sono stati rafforzati gli importanti strumenti di tutela già introdotti dall'Esecutivo per tutelare consumatori, imprese e famiglie dal grave rincaro dei costi dell'energia elettrica, ad esempio mediante il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (articolo 1), l'ulteriore sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti (articolo 3) oppure l'azzeramento, anche per il quarto trimestre del 2022, degli oneri generali di sistema (articolo 4);

    il provvedimento, d'altro canto, si inserisce in una strategia di più ampio respiro, finalizzata non solo a ridurre al minimo l'impatto della crisi sul tessuto produttivo e sociale, ma anche a perseguire la differenziazione delle fonti di approvvigionamento energetico;

    infatti, l'attuale contingenza economica, energetica e geo-politica impone, da un lato, di intervenire tempestivamente per assicurare a cittadini ed imprese ogni utile strumento di sostegno e, dall'altro, di assumere e portare avanti scelte strategiche che consentano al nostro Paese di affrancarsi dalla dipendenza energetica che lo attanaglia, resa ogni giorno più evidente e dannosa dalla riduzione delle forniture di gas provenienti dalla Russia;

    per questo motivo, l'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (il già citato decreto «Aiuti») – proprio «in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale» – ha espressamente qualificato come «interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti» le «opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione» prevedendo, inoltre, un procedimento autorizzativo accelerato di 120 giorni, avviato il 20 luglio e da concludersi, pertanto, il 20 novembre;

    tra queste, figura l'opera «FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti», da realizzarsi nel porto cittadino di Piombino, che possiede una capacità di rigassificazione annuale di circa 5 miliardi di standard di metri cubi di gas naturale – pari a circa un sesto della quantità di gas naturale oggi importata dalla Russia – ed uno stoccaggio di 170 mila metri cubi di Gas Naturale Liquefatto (GNL);

    l'industria del GNL è una filiera consolidata a livello globale: il gas naturale liquefatto viene prodotto, trattato, stoccato e rigassificato in tutto il mondo, almeno dalla metà del secolo scorso, ricorrendo a consolidate misure di sicurezza e controllo;

    nell'ottica di realizzare quanto più rapidamente possibile rimpianto di rigassificazione di Piombino, con proprio decreto dell'8 giugno 2022 ed ai sensi dell'articolo 5 del precitato decreto-legge Aiuti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato il Presidente della regione Toscana Commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, garantendo altresì forme di pubblicità idonee e coerenti con l'esigenza di definire rapidamente il procedimento autorizzatorio;

    l'attività della FSRU avrà emissioni atmosferiche ben al di sotto dei limiti normativi e non provocherà nocumento al paesaggio. Inoltre, secondo quanto certificato dalle simulazioni modellistiche condotte con l'università di Genova, il processo di rigassificazione di cui trattasi non comporterà alcun impatto neanche sulle attività di itticoltura localizzate nel golfo di Follonica;

    l'eccezionalità della situazione, l'urgenza di intervenire e l'impercorribilità di soluzioni alternative che consentano, in tempi ragionevoli e con le medesime garanzie in termini di efficienza e tutela dell'ambiente, di conseguire gli obiettivi di approvvigionamento senza gravare ulteriormente sul tessuto economico e sociale, già pesantemente fiaccato dalla pandemia e dalle conseguenze dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, non ammettono ambiguità;

    appare necessario, infatti, che tutte le forze politiche e parlamentari si stringano attorno all'Esecutivo e lo sostengano senza alcun tentennamento nella messa a terra di quelle scelte che, rimediando alla miopia dei decenni passati, ci consentiranno di garantire gli approvvigionamenti energetici del nostro Paese e, conseguentemente, la sua sicurezza nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, per garantire la tempestiva realizzazione dell'opera «FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti», non oltre la prossima primavera.
9/3704-A/42. Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati ISTAT, la condizione dell'affitto ha influito in maniera determinante sull'aumento della povertà e della precarietà: sono oltre 900 mila famiglie che vivono in un'abitazione in affitto e che si trovano in uno stato di povertà assoluta, quasi il 50 per cento del totale delle famiglie povere in Italia;

    inoltre, sono pendenti 150.000 sfratti esecutivi, di cui il 90 per cento per morosità, mentre 650 mila famiglie, utilmente collocate nelle graduatorie dei comuni, non dispongono ancora di un'abitazione adeguata;

    il provvedimento in esame, all'articolo 33-bis, prevede misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, ma non dispone alcun investimento economico in politiche di contrasto all'emergenza abitativa, né offre risposte adeguate e rapide a tutti coloro che si trovano senza abitazione;

    il Pnrr ha in programma di stanziare 450 milioni di euro per servizi di Housing temporaneo, per la presa in carico, per almeno sei mesi, di almeno 25 mila persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale, i quali dovrebbero ricevere un alloggio temporaneo grazie ai progetti di Housing First e stazioni di posta;

    il modello di Housing First prevede che «alla persona senza dimora si offra il passaggio diretto dalla strada alla casa, e un accompagnamento intensivo del servizio sociale che la supporti nel percorso di reintegrazione sociale e nel conseguimento del benessere soggettivo»;

    potenzialmente, Housing First potrebbe rappresentare un percorso valido per molti cittadini senza dimora;

    attuare una politica di Housing First si sostanzia nell'onere in capo ai comuni di reperire appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie, fino a 24 mesi per ognuno, attuando progetti personalizzati per ogni singola persona o famiglia, che li supportino nel raggiungimento di un maggior livello di autonomia, inclusa la ricerca di lavoro;

    l'approccio Housing First ha trovato nel nostro Paese un pieno riconoscimento nelle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, accolte dal Governo nel dicembre del 2015, ma i progetti attivi sul territorio nazionale sono ancora molto limitati e coinvolgono un numero di persone estremamente ridotto;

    il report di monitoraggio su 31 progetti Housing First attivi in Italia al 31 dicembre 2019, pubblicato nel dicembre 2020, ha contato 31 progetti in 9 Regioni e 29 città, per un totale di 292 persone assistite. Grossa parte di loro era senza casa (il 32 per cento) o senzatetto (il 27 per cento), il 25 per cento viveva in sistemazioni insicure e il 16 per cento viveva in sistemazioni inadeguate come roulotte, campi, addirittura grotte;

    quasi sempre, dietro ai progetti di Housing First vi sono cabine di regia coordinate dall'ente pubblico che, pur sempre in collaborazione con soggetti del privato sociale, portano avanti i progetti;

    il 93 per cento delle organizzazioni che portano avanti i progetti sono nel privato sociale è il restante 7 per cento ha natura pubblica. Gli enti ecclesiastici, rappresentano il 32 per cento degli enti aderenti al Network, con enorme peso della Caritas, seguiti dalle Cooperative sociali a scopo plurimo (13 per cento). Il 40 per cento dei progetti ha un budget tra i 5.000 e i 25.000 euro e solo 3 su 31 oltre i 151.000 euro. Quasi tutti i progetti utilizzano più fonti di finanziamento, in primis i Fondi privati di natura ecclesiale, come 1'8x1000, la Comunità Valdese, la CEI, (il 36 per cento), e i fondi comunali (17 per cento);

    secondo Caritas, «le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, nonché le diverse evidenze scientifiche in materia, indicano la necessità di un'accoglienza flessibile per tutto il tempo necessario, al fine dell'acquisizione di una autonomia sostenibile della persona. Fissare a priori un termine dell'accoglienza si scontra con la eterogeneità dei percorsi e dei vissuti delle persone in condizione di senza dimora che richiedono percorsi personalizzati e costantemente rimodulati sulla base dell'avanzamento del progetto definito con la persona beneficiaria dell'intervento di Housing First. Il PNRR propone percorsi a scadenza, ma questo ridurrebbe l'Housing First a una qualsiasi altra forma di accoglienza, annullandone l'approccio innovativo»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire immediatamente un fondo a favore dei comuni, per poter acquisire il patrimonio immediatamente disponibile degli Enti Previdenziali e degli altri enti pubblici, al fine di mettere a disposizione alloggi in affitto a favore di chi è stato sfrattato;

   a valutare l'opportunità di un intervento immediato per recuperare le circa 40.000 case popolari, ad oggi vuote e che urgono di interventi immediati di manutenzione, al fine di rendere gli alloggi abitabili, tornando a far scorrere le graduatorie, che, in alcune città, sono bloccate da anni;

   a valutare l'opportunità di tassare gli immobili sfitti;

   a valutare l'opportunità di reperire immediatamente gli alloggi da destinare al progetto Housing First.
9/3704-A/43. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.


   La Camera,

   premesso che:

    Acciaierie d'Italia S.p.A. è un'azienda italiana, società a partecipazione statale al 50 per cento, costituita da Am Invest Co Italy e Invitalia, che si occupa prevalentemente della produzione e trasformazione dell'acciaio. Il principale stabilimento italiano è rappresentato dalle acciaierie di Taranto;

    la società, rinata nel 1989 come Ilva S.p.A., riprendeva la denominazione dalla Società Industria Laminati Piani e Affini (Ilva);

    il 1° novembre 2018, Ilva entrò a far parte del colosso franco-lussemburghese Arcelor Mittal;

    successivamente, nelle operazioni della filiale italiana di Arcelor Mittal, è subentrata una nuova azienda costituita da Am Invest Co Italy;

    ad aprile 2021, dopo l'entrata dell'agenzia governativa Invitalia nel capitale sociale della società, l'assemblea straordinaria ha deliberato l'aumento di capitale riservato ad Invitalia e ha sancito la modifica della ragione sociale di Am Invest Co Italy e delle sue controllate: la prima è divenuta Acciaierie d'Italia Holding, mentre Arcelor Mittal Italia è diventata Acciaierie d'Italia;

    l'articolo 30 del presente provvedimento introduce misure urgenti di sostegno al comparto siderurgico, autorizzando Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale e altri strumenti, al fine di ottenere un rafforzamento patrimoniale di «Acciaierie d'Italia Holding S.p.a.»;

    la norma intende assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Ilva, rientrando pienamente nella strategia di interesse nazionale, che si propone di raggiungere una produzione «zero emissioni» entro il 2050, coerentemente con quanto prescritto dalla Commissione europea;

    tra le realtà che fanno parte dell'indotto siderurgico nazionale, che ricevevano ordinazioni da parte dell'impianto di Taranto, vi è la società Sanac, precedentemente parte del gruppo Ilva;

    Sanac doveva essere acquisita da Arcelor Mittal, la quale, tuttavia, non mantenne successivamente gli accordi, preferendo acquistare dall'estero i refrattari, nonostante fossero di qualità peggiore e costassero il 15 per cento in più, e non pagando 30 milioni relativi a ordini precedenti;

    il Governo, ciò nonostante, non ha ancora assunto alcun impegno concreto;

    ad oggi, gli impianti fermi afferenti a Sanac, sul territorio nazionale, sono due su quattro, e, in assenza di nuovi ordini e del pagamento dei debiti, si prospettano chiusure definitive degli stabilimenti, in primis quello di Massa;

    Acciaierie d'Italia ha finora scelto di escludere Sanac dalla filiera dell'acciaio italiano, puntando su aziende private estere e facendo così crollare il fatturato dell'azienda;

    ad oggi, le due aste per l'acquisizione di Sanac Italia sono andate deserte e Acciaierie d'Italia si è ritirata dalle aste, nonostante gli impegni annunciati al fine di evitare il fallimento dell'azienda specializzata, leader finora nel mercato italiano;

    l'eventuale chiusura di tutti gli stabilimenti coinvolgerebbe 346 lavoratori, oggi in cassa integrazione, con le ricadute drammatiche su tutte le relative famiglie;

    l'assenza di una strategia industriale sul polo siderurgico di Taranto impatta sul tessuto produttivo del Paese, con conseguenze gravi sia per la produzione di acciaio, sia per l'ambiente, che per molte aziende del tessuto produttivo italiano, che risentono dell'inaffidabilità del gruppo di Acciaierie d'Italia, con ricadute drammatiche sull'occupazione,

impegna il Governo:

   a vincolare Invitalia alla sottoscrizione di un aumento di capitale che garantisca una ricapitalizzazione a maggioranza pubblica, al fine di dare una continuità dal punto vista produttivo, ambientale e di solidità economica, necessaria anche a garantire il tempestivo pagamento dei debiti nei confronti di Sanac, e la partecipazione di Acciaierie d'Italia al nuovo bando pubblico;

   a vincolare l'aumento del capitale sociale di Invitalia ad una politica aziendale orientata ad una riconversione industriale che si fonda sulle nuove tecnologie che rispettino maggiormente l'ambiente e siano garanzia di tutela della salute dei cittadini.
9/3704-A/44. Suriano, Ehm.


   La Camera,

   premesso che:

    Wartsila, azienda finlandese leader nelle tecnologie innovative, anche legate al ciclo di vita marino, grandi motori e cantieristica navale, operante sul territorio nazionale, ha annunciato, lo scorso 14 luglio il licenziamento di 451 operai del sito di Trieste, comparto motori 4 tempi, per delocalizzare a Vaasa, in Finlandia;

    secondo i sindacati, si tratterebbe di un nuovo caso di delocalizzazione in Italia, dopo che l'azienda avrebbe usufruito di oltre 60 milioni di finanziamenti pubblici mentre, secondo la stessa azienda si tratterebbero di 16,8 milioni;

    secondo dati riportati da Il Sole 24 ore, l'azienda avrebbe ricevuto 11,5 milioni di contributi pubblici, 30 milioni di euro di garanzie SACE nel 2017 per il superamento di una crisi produttiva, 20 milioni di euro di supporto pubblico per la dismissione di terreni e capannoni e la richiesta di 34 milioni di euro Pnrr;

    ad accelerare la chiusura, secondo i risultati trasmessi dal Ceo lo scorso 21 giugno, vi sarebbe la crisi in Ucraina, che avrebbe compromesso e rallentato l'attività del comparto triestino, la cui chiusura comporterà, secondo il Ceo, risparmi fino al 2025 di oltre 35 milioni di euro;

    la decisione riguardante la chiusura del comparto ha ricevuto sin da subito critiche di molte aziende italiane legate al settore navale e crocieristico e alle commesse avviate per la costruzione di nuove navi da crociera presso lo stabilimento di Monfalcone;

    secondo la norma anti delocalizzazioni, approvata nella legge di bilancio 2021 all'articolo 1, commi 224-236 della legge n. 234 del 2021, si prevedono 60 giorni di tempo per la presentazione del remedation plan, atto utile a mitigare l'impatto della chiusura dell'azienda, e altri 30 giorni di negoziazione per il raggiungimento di un accordo tra le parti;

    la chiusura del sito ha provocato dure reazioni da una parte del mondo della politica, schierata a sostegno dei lavoratori, mostrando perplessità sull'efficacia della legislazione italiana sul tema delle localizzazioni; l'azienda, nel corso del tavolo di crisi indetto lo scorso 27 luglio, ha mostrato totale chiusura alla possibilità auspicata dal Ministero sul mantenimento dei posti di lavoro in essere mediante la riconversione del sito in «Industria del mare», mostrando apertura esclusivamente verso la seconda ipotesi;

    sabato 3 settembre, a Trieste, si è tenuta la manifestazione che ha visto 15mila persone scendere in piazza in segno di vicinanza ai 450 lavoratori dell'azienda, più circa altrettanti occupati dall'indotto;

    Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste, contestando la comunicazione della procedura di licenziamento, e, per la prima volta in Italia, è stata posta in dubbio la costituzionalità della norma in materia di procedure di delocalizzazione, come ha spiegato anche l'assessora regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, invocando l'intervento della Corte costituzionale;

    la legge ora in vigore, inserita nella legge di bilancio 2022 e criticata fin dalla sua genesi da alcune organizzazioni dei lavoratori – su tutte dal Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio –, non ha la capacità di trattenere le aziende sul territorio nazionale, neanche nel caso si tratti di una società in salute e in utile, come Wartsila. Le attuali norme prevedono sanzioni troppo leggere per chi intende delocalizzare;

   di fatto, per l'azienda, è sufficiente comunicare per iscritto, con almeno 90 giorni di anticipo, l'avvio della procedura a sindacati, Regioni, Anpal e Ministero, spiegando le ragioni economiche, finanziarie, tecniche e organizzative alla base della decisioni, per poter localizzare senza rischiare contestazioni. In questo modo, come sostenuto anche dal Governo regionale, il diritto al lavoro non è difeso a sufficienza,

impegna il Governo

a bloccare immediatamente la procedura di licenziamento collettivo e la chiusura dello stabilimento, offrendo ogni strumento utile – di natura giuridica, economica e fiscale – che si ponga il fine di assicurare il diritto al lavoro di ogni cittadino, principio fondante dello Stato italiano, e di contrastare con efficacia il fenomeno delle delocalizzazioni, anche attraverso l'inasprimento delle sanzioni, finora inadeguate.
9/3704-A/45. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano.


   La Camera,

   premesso che:

    Wartsila, azienda finlandese leader nelle tecnologie innovative, anche legate al ciclo di vita marino, grandi motori e cantieristica navale, operante sul territorio nazionale, ha annunciato, lo scorso 14 luglio il licenziamento di 451 operai del sito di Trieste, comparto motori 4 tempi, per delocalizzare a Vaasa, in Finlandia;

    secondo i sindacati, si tratterebbe di un nuovo caso di delocalizzazione in Italia, dopo che l'azienda avrebbe usufruito di oltre 60 milioni di finanziamenti pubblici mentre, secondo la stessa azienda si tratterebbero di 16,8 milioni;

    secondo dati riportati da Il Sole 24 ore, l'azienda avrebbe ricevuto 11,5 milioni di contributi pubblici, 30 milioni di euro di garanzie SACE nel 2017 per il superamento di una crisi produttiva, 20 milioni di euro di supporto pubblico per la dismissione di terreni e capannoni e la richiesta di 34 milioni di euro Pnrr;

    ad accelerare la chiusura, secondo i risultati trasmessi dal Ceo lo scorso 21 giugno, vi sarebbe la crisi in Ucraina, che avrebbe compromesso e rallentato l'attività del comparto triestino, la cui chiusura comporterà, secondo il Ceo, risparmi fino al 2025 di oltre 35 milioni di euro;

    la decisione riguardante la chiusura del comparto ha ricevuto sin da subito critiche di molte aziende italiane legate al settore navale e crocieristico e alle commesse avviate per la costruzione di nuove navi da crociera presso lo stabilimento di Monfalcone;

    secondo la norma anti delocalizzazioni, approvata nella legge di bilancio 2021 all'articolo 1, commi 224-236 della legge n. 234 del 2021, si prevedono 60 giorni di tempo per la presentazione del remedation plan, atto utile a mitigare l'impatto della chiusura dell'azienda, e altri 30 giorni di negoziazione per il raggiungimento di un accordo tra le parti;

    la chiusura del sito ha provocato dure reazioni da una parte del mondo della politica, schierata a sostegno dei lavoratori, mostrando perplessità sull'efficacia della legislazione italiana sul tema delle localizzazioni; l'azienda, nel corso del tavolo di crisi indetto lo scorso 27 luglio, ha mostrato totale chiusura alla possibilità auspicata dal Ministero sul mantenimento dei posti di lavoro in essere mediante la riconversione del sito in «Industria del mare», mostrando apertura esclusivamente verso la seconda ipotesi;

    sabato 3 settembre, a Trieste, si è tenuta la manifestazione che ha visto 15mila persone scendere in piazza in segno di vicinanza ai 450 lavoratori dell'azienda, più circa altrettanti occupati dall'indotto;

    Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste, contestando la comunicazione della procedura di licenziamento, e, per la prima volta in Italia, è stata posta in dubbio la costituzionalità della norma in materia di procedure di delocalizzazione, come ha spiegato anche l'assessora regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, invocando l'intervento della Corte costituzionale;

    la legge ora in vigore, inserita nella legge di bilancio 2022 e criticata fin dalla sua genesi da alcune organizzazioni dei lavoratori – su tutte dal Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio –, non ha la capacità di trattenere le aziende sul territorio nazionale, neanche nel caso si tratti di una società in salute e in utile, come Wartsila. Le attuali norme prevedono sanzioni troppo leggere per chi intende delocalizzare;

   di fatto, per l'azienda, è sufficiente comunicare per iscritto, con almeno 90 giorni di anticipo, l'avvio della procedura a sindacati, Regioni, Anpal e Ministero, spiegando le ragioni economiche, finanziarie, tecniche e organizzative alla base della decisioni, per poter localizzare senza rischiare contestazioni. In questo modo, come sostenuto anche dal Governo regionale, il diritto al lavoro non è difeso a sufficienza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa per scongiurare la chiusura dello stabilimento, offrendo ogni strumento utile – di natura giuridica, economica e fiscale – che si ponga il fine di assicurare il diritto al lavoro di ogni cittadino, principio fondante dello Stato italiano, e di contrastare con efficacia il fenomeno delle delocalizzazioni, anche attraverso l'inasprimento delle sanzioni, finora inadeguate.
9/3704-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano.


   La Camera,

   premesso che:

   l'A.C. 3704 reca la conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

    in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 al Senato è stato approvato un emendamento che nel prevedere la valorizzazione delle professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, consente alle amministrazioni assegnatarie di poter procedere con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente;

   l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto che per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri emanasse un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico-gestionale, delle quali 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali;

    è molto importante che le amministrazioni centrali acquisiscano professionalità elevate che possono ulteriormente qualificare l'attività delle amministrazioni centrali grazie alle attività espletate nell'ambito del Pnrr;

    l'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto l'autorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, che gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia potevano procedere alla assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023;

    a seguito delle prove concorsuali di cui alle Gazzette Ufficiali nn. 27 del 6 aprile 2021 e 82 del 15 ottobre 2021 si è proceduto alla assunzione delle 2800 unità. Queste hanno rappresentato e rappresentano una importante risorsa sia per gli interventi di coesione previsti dall'unione europea che ai fini del Pnrr per i quali sarebbe auspicabile procedere alla loro stabilizzazione,

impegna il Governo

a prevedere alla stabilizzazione nei propri ruoli di tutti i 2800 tecnici assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.
9/3704-A/46. Stumpo, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha istituito, per l'anno 2022, un contributo straordinario a titolo di prelievo solidaristico a carico di soggetti operanti nel settore energetico (cosiddetto «extraprofitto») nella misura del 10 per cento, successivamente elevata al 25 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2022, la cui base imponibile è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

    si tratta di un intervento una tantum su extra profitti realizzati in un arco temporale di soli sette mesi, ed è pertanto prevedibile che rapportando l'operazione all'intero anno, l'incremento della base imponibile sarebbe di gran lunga superiore ai 40 miliardi di euro stimati e, di conseguenza la percentuale di prelievo risulterebbe a consuntivo di molto inferiore a quella attuale fissata al 25 per cento;

    la misura è inadeguata alla dimensione delle sofferenze delle famiglie e delle imprese. L'insostenibile aumento dei costi energetici, tra le cause principali della spirale inflattiva, richiede un prelievo più incisivo e coraggioso, in grado generare un importante gettito erariale da destinare al sostegno dei soggetti maggiormente colpiti;

    il prelievo in oggetto viene operato su profitti generati soprattutto da fenomeni speculativi che vanno immediatamente arginati, redistribuendo le risorse derivanti da questo ingiustificato arricchimento delle grandi compagnie del settore energetico alle famiglie e alle imprese che non sono in grado di sopportare il vertiginoso aumento del prezzo delle bollette di elettricità e gas;

    occorre una risposta adeguata da parte del governo per evitare che migliaia di imprese – soprattutto individuali, piccole e medie – cessino le loro attività o si indebitino oltremodo o aumentino considerevolmente i prezzi dei beni prodotti, perché non sono in grado di far fronte all'aumento dei costi energetici;

    allo stesso modo vanno sostenute le famiglie, già provate da due anni di pandemia, dalla perdita di potere d'acquisto di salari e pensioni, dall'aumento dell'inflazione e dalle ulteriori conseguenze economiche del conflitto in Ucraina, che oggi si ritrovano bollette con importi ingiustificati e ingiustificabili rispetto ai consumi;

    prima di ipotizzare uno scostamento del deficit dall'obiettivo programmato bisogna attingere al totale dei 40 miliardi di euro di extraprofitti accumulati dalle imprese del settore energetico, inspiegabilmente e colpevolmente recuperati soltanto in piccola parte, per mettere in campo interventi immediati per il taglio dei costi in bolletta per famiglie e imprese, così da proteggere il potere d'acquisto delle lavoratrici e lavoratori e l'operatività delle imprese in sofferenza;

    il prelievo sugli extraprofitti è uno strumento fondamentale e ispirato al necessario principio dell'equità, diventa quindi indispensabile che i soggetti che hanno beneficiato di profitti derivanti in grande misura da tendenze speculative, versino allo Stato quanto dovuto a partire dalle società a partecipazione pubblica. È quindi compito del Governo porre in essere ogni attività necessaria anche di natura normativa, oltre a quelle previste nel disegno di legge A.C. 3704 all'esame dell'Aula, per garantire in tempi rapidi e certi l'effettivo introito derivante dal suddetto prelievo così da poter reperire immediate risorse da destinare alla collettività. Così come è compito del Governo esercitare i diritti ad esso attribuiti nelle società a partecipazione pubblica affinché cessi ogni comportamento dilatorio,

impegna il Governo

nelle more della normalizzazione dei prezzi del gas, dell'energia elettrica e delle materie prime, di elevare il contributo straordinario ad una percentuale pari agli extraprofitti realizzati dalle imprese operanti nel settore energetico o quanto meno elevarla considerevolmente, destinando il maggiore gettito ad interventi di sostegno alle famiglie, ai settori produttivi in crisi e agli investimenti nelle fonti rinnovabili, ad adottare inoltre tutte le necessarie iniziative normative finalizzate a dare continuità al periodo di riferimento della base imponibile, nonché porre in essere ogni attività necessaria anche di natura normativa, per garantire in tempi rapidi e certi l'effettivo introito del contributo straordinario da parte delle società interessate a partire da quelle a partecipazione pubblica.
9/3704-A/47. Fratoianni, Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.


RELAZIONE AL PARLAMENTO PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 (DOC. LVII-BIS, N. 6)

Risoluzione

   La Camera,

   esaminata la Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,

autorizza il Governo

ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella citata Relazione.
(6-00229) «Molinari, Serracchiani, Francesco Silvestri, Barelli, Di Stasio, Lollobrigida, Boschi, Fornaro, Berardini, Pettarin, Schullian, Lupi, Magi, Lapia, Romaniello».