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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2018
117.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto n. 53).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato lo schema di schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che attua la delega conferita al Governo dalla legge 19 ottobre 2017, n. 155, allo scopo di operare un'ampia riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza;
   preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato;
  rilevato che:
   il provvedimento è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali;
   le modifiche normative che si sono succedute nel tempo hanno ampiamente modificato la normativa di base costituita dal regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, lasciando comunque invariate alcune disposizioni che risentono quindi di un'impostazione nata in un contesto temporale e politico ben lontano dall'attuale;
   la natura episodica ed emergenziale degli interventi riformatori della legge fallimentare ha inoltre generato rilevanti difficoltà applicative con conseguente incremento delle controversie in materia e rallentamento notevole dei tempi di definizione delle procedure concorsuali;
   non è stata condivisibilmente esercitata la delega in riferimento all'articolo 13, comma 2, della legge n. 155 del 2017, in quanto si sarebbe dovuto prevedere un diverso statuto del sequestro penale in base alla natura fisica o giuridica delle persone secondo motivazioni non chiare ai fini della differenziazione del regime giuridico; inoltre il principio di delega sulla prevalenza della procedura concorsuale in caso di sequestro contro enti appare contrario alle esigenze di repressione penale e tale quindi da consentire un esercizio solo parziale della delega in tema di sequestro;
   su quest'ultimo punto anche il Consiglio di Stato ha rilevato che l'eventuale esercizio della delega di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 155 del 2017 avrebbe introdotto un sistema caratterizzato dalla corretta prevalenza delle disposizioni penali su quelle concorsuali per le persone fisiche e il contrario per le persone giuridiche, con conseguenze immaginabili per il contrasto alle condotte di reato;
   non appare opportuno modificare la disciplina vigente relativa alle disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salva le necessità di coordinamento con la disciplina portata dallo schema di decreto legislativo;
  considerato che:
   all'articolo 13, gli indicatori significativi ai fini della crisi ivi previsti (rapporto fra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi) rischierebbero di risultare inattendibili, essendo preferibile a tal fine il riferimento ad aree di verifica più rilevanti, quali la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che Pag. 18l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
   all'articolo 16, relativo all'Organismo di composizione della crisi (OCRI), andrebbe consentita maggiore flessibilità nell'organizzazione degli uffici del referente attraverso cui può operare l'organismo, consentendo alle camere di commercio di svolgere tale attività in forma associata;
   all'articolo 17, relativo alla nomina e alla composizione del collegio da parte del referente, andrebbe meglio chiarito che, una volta ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, ovvero l'istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, la dichiarazione al collegio dei membri dell'OCRI in conformità all'articolo 2, comma 2, lettera o), si riferisce solo ai requisiti di indipendenza e non anche all'iscrizione nel registro dei revisori;
   all'articolo 25, andrebbe modificato il comma 2 in modo da prevedere che, quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice, se a seguito delle stesse viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena andrebbe ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicuri il soddisfacimento di almeno in quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro;
   all'articolo 26, andrebbe previsto che l'imprenditore deve avere all'estero non la sede principale, ma il centro degli interessi principali ai fini dell'assoggettamento ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, a condizione che abbia una dipendenza in Italia; ciò al fine di dare attuazione all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 155 del 2017, che impone di recepire, ai fini della competenza territoriale, la nozione di centro degli interessi principali del debitore, come definita dall'ordinamento dell'Unione europea, e di risolvere un contrasto interpretativo in ordine ai requisiti per radicare la giurisdizione (esistenza di beni in Italia o sede secondaria o dipendenza, come previsto dal Regolamento n. 848/2015);
   all'articolo 27, andrebbe coordinato il secondo comma con il primo in modo da chiarire che il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali è competente sia per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, sia per le controversie che ne derivano;
   all'articolo 44, relativo all'accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, andrebbe previsto che la nomina del commissario giudiziale è obbligatoria in presenza di istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale, in ragione degli indici di criticità economico-finanziaria rappresentati dalle predette istanze;
   all'articolo 46, relativo agli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo, andrebbe coordinata la rubrica con le disposizioni ivi recate che non riguardano il giudizio di omologazione e andrebbe introdotta la previsione, già presente nell'articolo 168 della legge fallimentare, secondo la quale, essendo concessione di ipoteca un atto di straordinaria amministrazione, la stessa deve essere autorizzata; Pag. 19
   all'articolo 54, in materia di misure cautelari e protettive, al comma 5, andrebbero disciplinati gli effetti conservativi delle stesse misure anche nel caso in cui il debitore, che aveva originariamente intrapreso la strada dell'omologazione di accordi di ristrutturazione, decida di presentare una proposta di concordato preventivo;
   all'articolo 55, relativo al procedimento per le misure cautelari e protettive, andrebbero disciplinate le conseguenze della mancata tempestiva adozione del decreto di conferma delle misure protettive prodottesi automaticamente con il deposito della domanda;
   all'articolo 67, relativo alla procedura di ristrutturazione dei debiti, andrebbe inserita una disposizione volta a favorire l'accesso del consumatore alle procedure di sovraindebitamento e a chiarire che il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa destinata a costituire l'abitazione principale è sottratto alle regole del concorso;
   all'articolo 68, che disciplina la presentazione della domanda e dell'attività dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), andrebbe inserita una previsione che consenta la piena funzionalità dell'istituto anche nei casi in cui nel circondario del tribunale competente non sia stato costituito un OCC, riconoscendo tali funzioni anche a un professionista o ad una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato;
   all'articolo 71, relativo all'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti, e all'articolo 81, relativo all'esecuzione del concordato minore, andrebbero coordinate le disposizioni ivi previste con il regolamento adottato con decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, e andrebbero chiariti i presupposti in presenza dei quali è consentito al giudice negare il compenso all'OCC;
   all'articolo 75, in materia di documentazione nel concordato minore, andrebbero inserite disposizioni volte ad allineare la disciplina dello stesso concordato minore alla disciplina dettata dall'articolo 100 per il concordato preventivo, considerato che si tratta in ogni caso di procedure concorsuali;
   all'articolo 80, sull'omologazione del concordato minore, andrebbe allineata la disciplina di tale istituto alla disciplina del concordato preventivo, con specifico riferimento ai debiti fiscali, e andrebbe eliminato il rinvio, incongruo rispetto agli imprenditori, all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   all'articolo 84, in materia di finalità del concordato preventivo, andrebbero previste modifiche volte a: chiarire che vi è continuità indiretta in caso di affitto stipulato prima del deposito della domanda di concordato solo se si tratti di contratto stipulato in vista della presentazione della domanda; a limitare la durata dell'obbligo di mantenimento della forza lavoro ad un anno dall'omologazione anziché a due dall'inizio della procedura, per evitare effetti disincentivanti; a precisare che l'obbligo in capo all'affittuario deve protrarsi anche dopo l'omologazione, in modo da evitare condotte opportunistiche;
   all'articolo 90, andrebbero coordinate le disposizioni ivi previste in materia di proposte concorrenti nel concordato preventivo con quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera c), in ordine all'apertura dello stesso concordato;
   all'articolo 99, in materia di finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione di debiti, andrebbe riprodotto quanto previsto dall'attuale disciplina della legge fallimentare Pag. 20che consente al debitore di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili anche in funzione di un concordato liquidatorio;
   all'articolo 116, in materia di trasformazione, fusione o scissione in caso di omologazione del concordato preventivo, andrebbe chiarito che le eventuali operazioni su capitale devono essere illustrate nel piano e non nella proposta e andrebbero previsti obblighi pubblicitari più incisivi al fine di accrescere le garanzie per gli eventuali opponenti;
   all'articolo 177, relativo alla locazione finanziaria, andrebbe coordinata la disciplina della locazione finanziaria nel fallimento alla disciplina del concordato preventivo per il calcolo del debito residuo e andrebbe semplificato il meccanismo di accertamento del passivo per i crediti del concedente nel caso non vi sia subentro nel contratto;
   all'articolo 211, in materia di esercizio di impresa del debitore, andrebbe prevista l'esclusione per le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici, trattandosi di possibilità prevista dal codice degli appalti pubblici non coerente con le finalità liquidatorie della procedura di liquidazione giudiziale e con i vincoli cui soggiace il curatore autorizzato a proseguire l'esercizio dell'impresa;
   all'articolo 222, andrebbe chiarita la disciplina dei crediti prededucibili, rendendo esplicito il collegamento con l'articolo 223 per quanto attiene all'incidenza dei debiti prededucibili sulle singole masse;
   all'articolo 272, relativo all'elenco dei creditori, all'inventario dei beni e al programma di liquidazione, si chiarisca quale sia il contenuto del programma di liquidazione e che lo stesso deve essere approvato dal giudice delegato;
   agli articoli 275 e 276, andrebbero richiamate le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale e andrebbe collegato l'effetto purgativo della vendita non alla chiusura della liquidazione, ma alla vendita del bene gravato;
   all'articolo 283, in materia di debitore incapiente, andrebbe specificato che la disposizione si applica solo nei casi in cui il debitore sia una persona fisica;
   all'articolo 285, relativo al contenuto del piano o dei piani di gruppo, andrebbe precisato in quali casi, dinanzi ad un concordato di gruppo, la disciplina della continuità aziendale possa essere applicata in via esclusiva sulla base di un criterio di prevalenza, attribuendo rilevanza alla misura dei flussi finanziari e prevedendo pertanto che quando i flussi complessivamente derivanti dalla continuità siano superiori ai flussi complessivamente derivanti dalla liquidazione di parte delle imprese del gruppo;
   all'articolo 287, in materia di liquidazione giudiziale del gruppo, andrebbe prevista la possibilità per il tribunale di nominare curatori diversi per le singole procedure, potendo sussistere casi di conflitto di interessi tra le imprese di un gruppo che rendono inopportuna l'unicità degli organi procedenti;
   ferma restando la disposizione di cui all'articolo 316, comma 1, appare opportuno mantenere la vigente disciplina della liquidazione coatta amministrativa, salvi gli opportuni coordinamenti;
   all'articolo 324, in materia di esenzione dai reati di bancarotta, appare opportuno inserire anche il richiamo all'articolo 99 del provvedimento;
   all'articolo 341, appare opportuno tenere conto dell'introduzione del comma 5 all'articolo 48 del provvedimento, prevedendo che le disposizioni previste dal comma 2, lettere a), b) e d) dell'articolo 341 siano estese anche ai casi di accordi di ristrutturazione omologati in assenza della necessaria maggioranza;Pag. 21
   all'articolo 351 appare opportuno al fine di assicurare le risorse necessarie per rendere possibile il funzionamento degli OCRI, di prevedere che ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio si provveda mediante versamento dei dirti di segreteria;
   all'articolo 356 appare opportuno intervenire al comma 2 per integrare una lacuna con riferimento all'iscrizione all'albo di quanto abbiano già svolto le funzioni di curatore alla data di entrata in vigore della riforma, rimettendo alla Scuola della Magistratura, allo scopo di garantire uniformità nella formazione, l'elaborazione delle relative linee guida;
   all'articolo 370, appare opportuno introdurre modifiche di coordinamento formale;
   all'articolo 378, relativo alla nomina degli organi di controllo, andrebbe previsto che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi (e non due esercizi consecutivi), non è superato alcuno dei predetti limiti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge delega n. 155 del 2017;
   all'articolo 380, recante disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici, andrebbero coordinate le disposizioni con le nuove norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
   all'articolo 384, la disposizione dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di escussione della fideiussione, come ivi novellata, andrebbe coordinata a quanto previsto all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;
   all'articolo 388, relativo all'entrata in vigore, andrebbe previsto anche l'articolo 376 tra le norme che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto e andrebbe precisata la disciplina applicabile fino al momento dell'adozione dei necessari decreti attuativi, in modo da assicurarne la più celere applicazione.

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) si preveda la difesa tecnica nel concordato minore;
   2) si mantenga la vigente disciplina della liquidazione coatta amministrativa, salvi gli opportuni coordinamenti e ferma restando la disposizione di cui all'articolo 316, comma 1;
   3) all'articolo 324, comma 1, si sostituiscano le parole: «dell'articolo 100 e dell'articolo 101» con le seguenti: «degli articoli 99, 100 e 101»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di mantenere ferma la scelta di mancato esercizio della delega in riferimento all'articolo 13, comma 2, della legge n. 155 del 2017 al fine di evitare gravi difetti di coordinamento del sistema;
   b) all'articolo 13, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo periodo con il seguente: «A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.»;
   c) valuti il Governo l'opportunità di estendere ai componenti dell'OCRI le medesime prerogative che il codice di procedura penale attribuisce ai difensori e che il decreto legislativo n. 28 del 2010 attribuisce ai mediatori, al fine di favorire un rapporto debitore ed organismo, indispensabile per il buon funzionamento del sistema dell'allerta;
   d) si valuti l'opportunità, all'articolo 16, comma 3, di aggiungere dopo le parole: «l'ufficio del referente» le seguenti: « che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio,»;Pag. 22
   e) si valuti l'opportunità, all'articolo 17, comma 5, di aggiungere dopo le parole: «comma 1, lettera o)» le seguenti: «, numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa»;
   f) all'articolo 25, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 2 con il seguente: «Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice, se a seguito delle stesse viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.»;
   g) si valuti l'opportunità, all'articolo 26, di prevedere che l'imprenditore deve avere all'estero non la sede principale, ma il centro degli interessi principali ai fini dell'assoggettamento ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, a condizione che abbia una dipendenza in Italia;
   h) al medesimo articolo 26, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, l'inefficacia del trasferimento della sede dell'impresa all'estero se intervenuta nell'anno antecedente alla domanda di accesso alla procedura;
   i) si valuti l'opportunità, all'articolo 27, di chiarire che il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali è competente sia per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, sia per le controversie che ne derivano;
   j) valuti il Governo, all'articolo 42, l'opportunità di prevedere che la cancelleria dia tempestiva comunicazione al debitore dell'acquisizione della documentazione di cui al primo comma;
   k) si valuti l'opportunità, all'articolo 44, comma 4, di sostituire le parole: «può essere disposta solo in presenza» con le seguenti: «deve essere disposta in presenza»;
   l) all'articolo 45, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica facendo riferimento alla «comunicazione» e non alla «notificazione», come peraltro previsto dalla stessa disposizione introdotta;
   m) si valuti l'opportunità, all'articolo 46, alla rubrica, di espungere il riferimento al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, non disciplinati dalla disposizione, e di specificare che i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione;
   n) all'articolo 52, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il concetto di garanzia con quello di tutela;
   o) si valuti l'opportunità, all'articolo 54, di chiarire, al comma 3, che le misure protettive possono essere richieste dall'imprenditore Pag. 23anche prima del deposito della domanda di omologazione e, al comma 5, che le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice, deposita domanda di apertura di concordato preventivo;
   p) si valuti l'opportunità, all'articolo 55, comma 3, di specificare che, se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto, cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma dell'articolo 54, comma 2;
   q) all'articolo 63, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine per l'adesione alla proposta di transazione fiscale, al fine di un coordinamento con quanto previsto all'articolo 48, comma 5;
   r) all'articolo 66, valuti il Governo l'opportunità di precisare i rapporti tra le diverse procedure che possono applicarsi alle fattispecie di cui al medesimo articolo e tra i diversi procedimenti che dalle stesse possano originarsi;
   s) si valuti l'opportunità, all'articolo 67, di inserire un comma dal seguente tenore: «È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.»;
   t) si valuti l'opportunità, all'articolo 68, di prevedere che, qualora nel circondario del tribunale competente non vi sia un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), i compiti e le funzioni attribuiti ad esso possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato;
   u) agli articoli 68, comma 3, e 78, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di eliminare le parole da: «A tal fine» fino alla fine del comma;
   v) si valuti l'opportunità, all'articolo 71, di precisare che il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso «tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore» e che può escludere il diritto al compenso solo se non approva il rendiconto;
   w) si valuti l'opportunità, all'articolo 75, di inserire un ulteriore comma dal seguente tenore: «Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.»;
   x) si valuti l'opportunità, all'articolo 80, di prevedere che il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione sul punto dell'OCC, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e che solo il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore;
   y) si valuti l'opportunità, all'articolo 81, di chiarire che il giudice, se approva il Pag. 24rendiconto, procede alla liquidazione del compenso «tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore» e che può escludere il diritto al compenso solo se non approva il rendiconto;
   z) si valuti l'opportunità, all'articolo 84: al comma 2, di sostituire le parole: «alla presentazione del ricorso» con le seguenti: «e purché in funzione della presentazione del ricorso» e le parole: «i successivi due anni» con le seguenti: «un anno dall'omologazione»; al comma 3, di sostituire le parole: «la metà dei lavoratori in forza» con le seguenti: «la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti»; al comma 4, di aggiungere dopo le parole: «il dieci per cento» le seguenti: «, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale,»;
   aa) si valuti l'opportunità, all'articolo 90, comma 1, di inserire dopo la parola: «data» la seguente: «iniziale»;
   bb) si valuti l'opportunità, all'articolo 99, comma 1, di inserire dopo le parole: «la continuazione dell'attività aziendale» le seguenti: «anche in funzione della liquidazione»;
   cc) si valuti l'opportunità, all'articolo 100, comma 2, primo periodo, di aggiungere dopo le parole: «al rimborso,» le seguenti: «alla scadenza convenuta,»;
   dd) all'articolo 107, valuti il Governo l'opportunità di non sottoporre alla sospensione feriale anche i termini previsti dal comma 4;
   ee) all'articolo 107, si valuti inoltre l'opportunità – ai fini del coordinamento con quanto previsto all'articolo 47, comma 1, lettera c) – di precisare che la data prevista ai commi 3 e 4 è la data iniziale stabilita per il voto; si valuti quindi l'opportunità di prevedere la medesima modifica anche agli articoli 104, commi 2 e 5, e 105, comma 1;
   ff) si valuti l'opportunità, all'articolo 116, di prevedere che le eventuali operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice devono essere illustrate nel piano e non nella proposta e che il tribunale, nel provvedimento di fissazione d'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione; andrebbe altresì previsto che tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni;
   gg) si valuti l'opportunità, all'articolo 177: al comma 1, di aggiungere dopo le parole: «valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale» le seguenti: «determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 13, primo periodo»; al comma 2, di sostituire le parole: «in sede di verifica del passivo e salvo conguaglio in sede di riparto sulla base del ricavato effettivo» con le seguenti: «dal giudice delegato»;
   hh) si valuti l'opportunità, all'articolo 211: al comma 2, di inserire dopo le parole: «può derivare un grave danno, purché» le seguenti: «la prosecuzione»; di inserire un ultimo comma dal seguente tenore: «Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.»;
   ii) all'articolo 216, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il giudice possa non disporre la vendita telematica quando essa possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori ovvero per il sollecito svolgimento della procedura;
   jj) si valuti l'opportunità, all'articolo 222, al comma 2, di fare salvo il disposto dell'articolo 223;
   kk) si valuti l'opportunità, all'articolo 269, comma 3, di sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sette», al fine di coordinare la disposizione con quanto previsto agli articoli 68 e 76;
   ll) all'articolo 270, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disciplina della liquidazione controllata con riferimento agli effetti dell'apertura sui rapporti Pag. 25giuridici pendenti, richiamando la disposizione generale contenuta nell'articolo 172 con le opportune modifiche che tengano conto dell'inesistenza del comitato dei creditori e della maggiore semplicità del procedimento;
   mm) si valuti l'opportunità, all'articolo 272, comma 2, di sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato»;
   nn) all'articolo 275, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente che il programma di liquidazione sia approvato dal giudice delegato;
   oo) si valuti l'opportunità, all'articolo 275, al comma 2, di inserire i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.»;
   pp) si valuti l'opportunità, all'articolo 276, comma 2, di sopprimere le seguenti parole: «e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.»;
   qq) si valuti l'opportunità, all'articolo 283, di specificare che il debitore è persona fisica;
   rr) si valuti l'opportunità, all'articolo 285, comma 1, di aggiungere il seguente periodo: «Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino»;
   ss) si valuti l'opportunità, all'articolo 287, comma 2, di chiarire che il tribunale nomina «salvo che sussistano specifiche ragioni» un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;
   tt) si valuti l'opportunità, all'articolo 341, di sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d)»;
   uu) si valuti l'opportunità, all'articolo 351, di aggiungere infine il seguente comma: «2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993»;
   vv) si valuti l'opportunità, all'articolo 356, di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, Pag. 26comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato»;
   ww) all'articolo 368, comma 4, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di eliminare al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come ivi sostituito, le parole: «o sottoposizione all'amministrazione straordinaria ?», al fine di evitare la ripetizione nella medesima disposizione della fattispecie in cui l'amministrazione straordinaria preveda la cessazione dell'attività;
   xx) si valuti l'opportunità, all'articolo 370, di introdurre le eventuali modifiche di coordinamento formale, in conseguenza della modifica della numerazione degli articoli del provvedimento;
   yy) si valuti l'opportunità, all'articolo 371, di sostituire le parole: «305, 309, 310, 311, 312, 313, e 314 del codice della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
   zz) all'articolo 377, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2 nei seguenti termini: All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura»;
   aaa) all'articolo 378, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «centoottanta giorni» con le parole: «dodici mesi»;
   bbb) si valuti l'opportunità, all'articolo 378, comma 1, di prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.»; si valuti altresì di prevedere un ulteriore comma dal seguente tenore: «All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole: “capi V e VI” sono sostituite dalle seguenti: “capi V, VI e VII”»;
   ccc) all'articolo 379, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 2484, primo comma, del codice civile, al numero 7-bis), ivi introdotto, anche il riferimento alla liquidazione controllata, considerato che anche tale procedura ha natura liquidatoria e determina la dissoluzione dell'impresa;
   ddd) si valuti l'opportunità, all'articolo 380, di sostituire il comma 1 con il seguente: «All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”»;
   eee) si valuti l'opportunità, all'articolo 384, comma 1: alla lettera b), di chiarire che la fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122; alla Pag. 27lettera c), di prevedere che il fideiussore possa ricevere anche dai contraenti la copia dell'atto di trasferimento;
   fff) si valuti l'opportunità, all'articolo 385, di sostituire il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come ivi inserito, con il seguente: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard»;
   ggg) si valuti l'opportunità, all'articolo 388, di prevedere anche l'articolo 376 tra le disposizioni che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto e di prevedere che «Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 384 e 385 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni».