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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2021
619.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 187

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)93 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi» (COM(2021)93 final);

   premesso che:

    l'obbligo di garantire la parità delle retribuzioni è sancito dall'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica della proposta di direttiva;

    la necessità di garantire la parità salariale è sancita anche nella direttiva 2006/54/CE che, come chiarito dalla Commissione, non è modificata o sostituita dalla nuova iniziativa, dato il suo più ampio ambito di applicazione per combattere la discriminazione basata sul sesso in materia di occupazione e impiego;

    la raccomandazione della Commissione 2014/124/UE indirizza agli Stati membri orientamenti che li aiutino a garantire un'applicazione migliore e più efficace del principio della parità retributiva;

    l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, anche in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, e il Pilastro europeo dei diritti sociali include tra i suoi principi la parità di trattamento tra donne e uomini e il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore;

    nonostante il quadro giuridico precedentemente delineato, l'effettiva attuazione del principio della parità salariale tra uomini e donne continua a incontrare una serie di ostacoli, come dimostra il dato sul divario retributivo di genere (gender pay gap) nell'Unione europea, che misura la differenza nella retribuzione oraria lorda, in base al quale le donne guadagnano in media il 14,1 per cento in meno all'ora rispetto agli uomini;

    il differenziale tra retribuzioni, che si amplifica se si considera il divario retributivo complessivo di genere, determina ripercussioni a lungo termine sulla qualità della vita delle donne, le espone a un maggiore rischio di povertà e perpetua il divario retributivo pensionistico;

   considerato che:

    i divari di genere nel mondo del lavoro persistono ancora in modo accentuato e la pandemia di COVID-19 ha reso più urgente affrontare questo problema, dato che la crisi ha colpito in modo particolare le lavoratrici;

   la proposta di direttiva assume pertanto una rilevanza cruciale e rappresenta una delle più importanti tra quelle preannunciate dalla Commissione europea nella Strategia per la parità di genere 2020-2025 e fa seguito a una valutazione del quadro giuridico dell'Unione europea sulla parità retributiva e a un ciclo di consultazioni pubbliche e indagini mirate, i cui risultati sono riportati nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta:

   la proposta risponde, altresì, all'invito che il Consiglio dell'UE ha rivolto alla Commissione di elaborare misure concrete per Pag. 188aumentare la trasparenza retributiva, nonché alla richiesta, avanzata dal Parlamento europeo alla Commissione medesima, di presentare disposizioni vincolanti sulla trasparenza delle retribuzioni e sul divario retributivo tra i generi;

   la proposta della Commissione si basa su un'armonizzazione minima dei sistemi degli Stati membri e consente loro, per un verso, di stabilire standard più elevati qualora decidano di farlo e, per l'altro, di affidarne l'attuazione alle parti sociali, a condizione che siano in grado di garantire la realizzazione dei risultati perseguiti dalla direttiva;

   rilevato che:

    il rispetto del diritto alla parità retributiva tra donne e uomini, sancito dal Trattato, richiede che i datori di lavoro dispongano di strutture retributive volte ad assicurare che le donne e gli uomini ricevano pari retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

    al fine di consentire ai lavoratori e ai datori di lavoro di valutare ciò che costituisce lavoro di pari valore, la proposta prevede che gli Stati membri stabiliscano strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, rispetto a una serie di criteri oggettivi che includono i requisiti professionali, di istruzione e di formazione, le competenze, l'impegno e le responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati;

    gli articoli 8 e 9 configurano una serie di obblighi concernenti la rendicontazione e la valutazione delle retribuzioni applicabili solo alle aziende con almeno 250 lavoratori, lasciando però agli Stati membri la possibilità di mantenere o stabilire norme più favorevoli per i lavoratori tramite una comunicazione più proattiva di informazioni e di relazioni sulle retribuzioni;

    segnalato che il disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, cosiddetta «Family act», in corso di esame parlamentare, che rientra tra le riforme di accompagnamento al Piano italiano per la ripresa e la resilienza, contiene misure rilevanti per la promozione della partecipazione al lavoro delle donne;

   considerato inoltre che occorre riconoscere il peso crescente che stanno acquisendo le misure di welfare aziendale che accompagnano le retribuzioni, attesa l'importanza di tali misure nell'ambito delle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

   sottolineata, altresì, la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:

    a) all'articolo 4, i criteri e le metodologie, volti a valutare e confrontare il valore dei diversi lavori, necessiterebbero di una migliore esplicitazione, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella relativa definizione;

    b) occorrerebbe, altresì, chiarire la previsione, di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo 4, che consente un confronto con un lavoratore di riferimento ipotetico, nel caso in cui non sia possibile individuare un lavoratore di riferimento reale, al fine di evitare incertezze interpretative e applicative che ne potrebbero derivare;

    c) gli adempimenti di cui agli articoli 8 e 9 dovrebbero essere estesi a una più ampia platea di destinatari, tenuto conto della composizione del tessuto economico e produttivo europeo e della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva.