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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 239

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   premesso che:

    la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che, alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva (UE) 2016/343, «con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario» in relazione ai soli articoli 4, 5 e 10 della direttiva;

    il recepimento della direttiva rappresenta una grande occasione per il nostro ordinamento per assicurare concretamente il rispetto della presunzione di innocenza; a tal fine, è opportuno identificare tutte le norme che possono ledere tale principio, sia nella lettera che nella loro interpretazione giurisprudenziale, alla luce del complesso delle disposizioni contenute nella direttiva;

    l'articolo 2 della direttiva definisce l'ambito di applicazione specificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento; il capo II, rubricato «presunzione di innocenza», oltre a prevedere che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (articolo 3), dispone all'articolo 4 in merito ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, prevedendo inoltre che gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo;

    sull'attuazione dell'articolo 4 della direttiva si concentra in particolare lo schema di decreto legislativo; nello specifico, l'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come «colpevole» prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni penali o disciplinari;

    il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, all'articolo 2, comma 1, lettera v) prevede che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato «pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

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    l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, con l'introduzione della possibilità per il procuratore della Repubblica di mantenere rapporti con gli organi di informazione, nei casi di «particolare rilevanza pubblica dei fatti», tramite conferenze stampa;

    lo stesso articolo 3 dello schema prevede che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita, oltre a quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, quando ricorrono «altri rilevanti ragioni di interesse pubblico»;

    l'articolo 5 della direttiva reca norme per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica: le modifiche apportate all'articolo 474 del codice di procedura penale appaiono quindi in linea con il disposto della direttiva;

    l'articolo 6 della direttiva sull'onere della prova prevede l'obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico, il diritto della difesa di produrre prove e che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato;

    l'articolo 7 della direttiva tutela il diritto al silenzio e il diritto a non autoincriminarsi: seppure si tratti di diritti riconosciuti nel nostro ordinamento, la giurisprudenza talvolta fa discendere dal loro esercizio effetti sulla commisurazione della pena, sulla concessione delle attenuanti e sulla riparazione per ingiusta detenzione;

    in riferimento all'articolo 8 della direttiva che disciplina il diritto di presenziare al processo, il disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale reca principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato proprio al fine di adeguarla alla direttiva oggetto di recepimento con il presente schema di decreto legislativo;

    l'articolo 10 prevede che gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) quanto all'attuazione dell'articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:

   all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole «esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa» aggiungere il seguente periodo: «La determinazione di procedere a conferenza stampa deve essere assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano»;

   all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire la parola «rilevanti» con la parola «specifiche»;

   all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire il comma 3-bis con il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia a fornire, tramite propri comunicati ufficiali oppure proprie conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3»;

   all'articolo 4, prevedere un procedimento più snello per la correzione dell'errore in riferimento alla salvaguardia della presunzione d'innocenza;

   2) quanto all'articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi, sia specificato all'articolo 314 del codice di procedura penale che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta Pag. 241 detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

   3) quanto all'articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-bis in merito all'istanza di correzione e di opposizione sostituendo le parole «al giudice che lo ha emesso» con le seguenti: «all'ufficio del giudice che lo ha emesso».

Pag. 242

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Atto n. 286.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

  si valuti l'opportunità di introdurre una normativa che possa adeguare gli strumenti di controllo e di repressione dei reati in riferimento alle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento.