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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 febbraio 2022
748.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 56

ALLEGATO 1

5-07576 Centemero: Chiarimenti in ordine alla qualificazione come diritto d'autore dei compensi dei giornalisti non dipendenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito al trattamento fiscale cui devono essere assoggettati i compensi percepiti da giornalisti non dipendenti per la redazione degli articoli.
  In particolare, gli Onorevoli evidenziano che, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno sono qualificabili come redditi da lavoro autonomo e, ai sensi dell'articolo 54, comma 8, del TUIR, sono soggetti ad una tassazione agevolata, applicandosi una riduzione del 25 per cento del loro ammontare a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 60 per cento del loro ammontare se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.
  Tanto premesso, gli Onorevoli segnalano che l'Agenzia delle entrate di Milano ha emesso una serie di avvisi di accertamento mediante i quali ha riqualificato i compensi per la redazione di un articolo di giornale percepiti dal giornalista non inquadrato in un rapporto di lavoro dipendente da «compensi per diritti d'autore» a «compensi di natura professionale», assoggettandoli, conseguentemente, a tassazione per il loro intero ammontare e non applicando il regime di cui al suddetto articolo 54, comma 8 del TUIR.
  Gli Onorevoli osservano le suddette contestazioni mosse dall'Agenzia delle entrate rappresentano un tentativo di abrogazione del beneficio fiscale spettante ad una categoria oggi colpita da una crisi senza precedenti e indotta a prestazioni saltuarie o comunque precarie, sempre più circoscritte alla creazione di testi d'ingegno.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere: «se e quali iniziative normative e/o interpretative intenda adottare per non aggravare ulteriormente le condizioni di sopravvivenza professionale dei giornalisti e risolvere le connesse criticità applicative di cui in premessa».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che, ai sensi dell'articolo 2575 del codice civile, formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
  Nell'ordinamento civilistico, il diritto d'autore, regolato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, gode di una particolare protezione, in considerazione degli aspetti peculiari che ne contraddistinguono l'esercizio e l'utilizzazione economica.
  Anche nel sistema tributario l'utilizzazione ai fini economici del diritto d'autore forma oggetto di una specifica disciplina, che investe sia l'Iva che le imposte sui redditi.
  Sotto il profilo della disciplina dettata ai fini delle imposte sui redditi, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR), costituiscono redditi di lavoro autonomo, tra gli altri, quelli «... derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguitiPag. 57 nell'esercizio di imprese commerciali».
  I suddetti redditi sono distinti dai redditi di lavoro autonomo disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo 53 del TUIR, che derivano dall'esercizio abituale di arti o professioni.
  Il successivo articolo 54 del TUIR, al comma 8, prevede con riferimento a detti proventi una tassazione agevolata, stabilendo che, ai fini IRPEF, i redditi «sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni».
  Ciò posto, come chiarito con la risoluzione 21 luglio 2008, n. 311 dell'Agenzia delle entrate, l'utilizzazione economica dei diritti d'autore è produttiva di reddito in base a criteri specifici di classificazione e di determinazione, diversi da quelli che disciplinano il reddito derivante dall'esercizio di un'attività professionale. Affinché la prestazione sia qualificabile come cessione di diritto d'autore e, quindi, imponibile ai sensi della normativa citata, è necessario che l'opera ceduta abbia i requisiti di originalità e creatività idonei ad inquadrare la fattispecie tra quelle disciplinate dalla legge n. 633 del 1941.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate sottolinea che è opportuno valutare, caso per caso, se un'opera risponda ai suddetti requisiti che consentono di ricondurre i proventi derivanti dalla sua utilizzazione economica tra i redditi di cui al richiamato articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR e, conseguentemente, giustificando l'applicazione del regime di deduzione forfetaria delle spese di cui al comma 8 del successivo articolo 54 del TUIR.

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ALLEGATO 2

5-07574 Martinciglio: Orientamenti del Governo in merito alla proroga del Superbonus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano i chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo in sede di risposta ad una precedente interrogazione in materia di contrasto alle frodi relative alla cessione dei bonus fiscali e, in particolare, all'applicazione dell'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 (Sostegni-ter) che ha escluso la facoltà di successiva cessione dei crediti.
  Ciò premesso, nell'evidenziare come in relazione alle situazioni venutesi a determinare in conseguenza delle recenti modifiche normative risulti urgente e necessario rivedere i termini di scadenza attualmente previsti al prossimo giugno e prevedere una proroga affinché i beneficiari possano usufruire con maggiore precisione delle misure agevolative, gli Interroganti chiedono di sapere «se non (si) convenga sia necessario consentire una proroga al fine di consentire il completamento dello stato di avanzamento dei lavori previsto per il superbonus 110».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Le misure di cui al decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 ed all'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022, introdotte in relazione alle opzioni disciplinate dagli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), rispondono all'esigenza di attuare un efficace presidio antifrode nell'ambito delle agevolazioni fiscali.
  Tale ambito è stato, invero, fortemente inciso da fenomeni di frode di entità particolarmente rilevante: ad oggi, l'attività di analisi e controllo condotta ha consentito all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di individuare in tale settore un ammontare complessivo di crediti d'imposta inesistenti pari a 4,4 miliardi di euro.
  Più in dettaglio, il legislatore è intervenuto, dapprima, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto Decreto anti-frodi, poi oggetto di rifusione nella legge di bilancio per il 2022) e, successivamente, con l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto Decreto Sostegni-ter), al fine di interrompere il perpetrarsi delle frodi più rilevanti, di salvaguardare gli ingenti interessi erariali in gioco, evitando al contempo che il denaro pubblico erogato sia distratto dagli autori degli illeciti per finalità di riciclaggio, nonché di garantire, in ultima istanza, il corretto esercizio delle facoltà che il Decreto Rilancio ha riconosciuto ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali in esame.
  Tanto premesso, si rappresenta che, anche a seguito di svariate sollecitazioni provenienti dalle varie forze politiche finalizzate a evitare che il divieto di plurime cessioni previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 potesse svilire la finalità di ripresa economica e crescita occupazionale sottesa alla disciplina della cessione dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto Rilancio, il Governo ha varato una bozza di decreto recante «misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili», firmato il 18 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Tale decreto dovrebbe intervenire per sbloccare il divieto di plurime cessioni del credito dei bonus edilizi prevedendo che il credito di imposta potrà essere ceduto, ma solo per un massimo di tre volte e solo a favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari, nonché che lo stesso credito non potrà formare oggetto di Pag. 59cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine, viene prevista l'introduzione di un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.
  Tale intervento mira, dunque, a contemperare l'esigenza di continuare a svolgere l'opera di monitoraggio e controllo nel settore edile, preziosa in quanto ha consentito l'emersione di ingenti frodi artatamente costruite mediante il meccanismo delle cessioni plurime di crediti inesistenti, con la finalità di sostenere la ripresa economica ed occupazionale all'esito della grave crisi innescata dall'emergenza epidemiologica.
  Ciò detto, con riferimento alla richiesta degli onorevoli interroganti circa l'opportunità di concedere una proroga ai termini individuati dall'articolo 1, comma 28 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) si rileva che la menzionata legge ha prorogato l'agevolazione denominata «Superbonus», di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo scadenze differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
  In particolare, ai sensi delle modifiche operate al citato articolo 119 dall'articolo 1, comma 28, della legge di bilancio 2022, il Superbonus spetta fino al 2025, con aliquote decrescenti in funzione dell'anno della spesa (dal 110 per cento al 65 per cento), per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, che effettuino gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate.
  Invece, per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari il Superbonus spetta con detrazione al 110 per cento fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  Inoltre, le proroghe in esame si applicano, nei limiti sopra indicati, anche alle disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus antisismico).

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ALLEGATO 3

5-07575 Osnato: Iniziative per la tutela e il rilancio della Banca del Sud SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al fine di corrispondere alle questioni poste dagli onorevoli interroganti è stata interpellata la Banca d'Italia, che ha fatto presente quanto di seguito esposto.
  L'articolo 70 del TUB (come modificato dal decreto legislativo n. 181 del 2015) prevede che la Banca d'Italia può disporre l'amministrazione straordinaria quando: (i) risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che altri interventi di vigilanza non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione, oppure (ii) sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero (iii) è richiesta dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria della banca.
  La Banca d'Italia, con decisione dell'11 giugno 2021, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca del Sud S.p.A. e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del citato articolo 70, comma 1, del TUB. Con il medesimo provvedimento sono stati nominati i Commissari straordinari, i componenti e il Presidente del Comitato di sorveglianza.
  Agli Organi straordinari, insediatisi il 12 giugno, sono stati demandati compiti di presidio del rischio di liquidità, nonché di ricerca di controparti di adeguato standing interessate a sviluppare in tempi rapidi una partnership in grado di assicurare il riassetto proprietario e l'apporto di mezzi patrimoniali atti a ricostituire il patrimonio aziendale; ciò, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di business, il rilancio operativo e il riposizionamento della banca sul mercato.
  In linea con i richiamati obiettivi della procedura straordinaria, i Commissari hanno definito una procedura formale e trasparente per la selezione di investitori interessati a una partnership, al fine di pervenire nel tempo più breve possibile a una lista ristretta di potenziali acquirenti.
  I Commissari hanno quindi definito un processo di selezione delle manifestazioni di interesse pervenute, basato tra l'altro sull'esame dell'integrità dei proponenti, sui contenuti economici delle offerte e sulla robustezza dei progetti industriali sottostanti, che sono stati vagliati in base ad alcuni criteri predefiniti. Ad esito di tale processo, i Commissari nel mese di settembre del 2021 hanno individuato l'offerta presentata da un'impresa d'investimento di diritto inglese, autorizzata e regolata dall'Autorità di Vigilanza prudenziale del Regno Unito. Il relativo progetto industriale è al momento all'attenzione delle Autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione per l'acquisizione del controllo di banche.

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ALLEGATO 4

5-07577 Sangregorio: Gestione da parte di Poste Italiane SpA delle richieste di cessione del credito derivante da Superbonus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'ambito complessivo delle agevolazioni fiscali in materia edilizia, come noto, è stato di recente fortemente interessato da fenomeni di frode di entità particolarmente rilevante, come emerso a seguito delle numerose indagini condotte sul territorio nazionale da diverse Procure della Repubblica.
  Il legislatore è quindi intervenuto, dapprima, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto decreto anti-frodi), e, successivamente, con l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto sostegni-ter), al fine di interrompere il perpetrarsi di detti illeciti e di salvaguardare gli ingenti interessi erariali in gioco, evitando al contempo che il denaro pubblico erogato sia distratto dagli autori degli illeciti per finalità di riciclaggio, nonché di garantire, in ultima istanza, il corretto esercizio delle facoltà che il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto decreto rilancio) ha riconosciuto ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali in esame.
  Alla luce delle predette necessarie evoluzioni normative e delle disposizioni introdotte dal richiamato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, gli operatori interessati, tra i quali Poste italiane, tenuti ad applicare a livello operativo molteplici conseguenti revisioni dei processi e dei sistemi, hanno rappresentato la necessità di disporre di tempi tecnici più ampi. Tali situazioni hanno generato e stanno generando i ritardi lamentati dagli onorevoli interroganti.
  Tanto premesso, nella considerazione della necessità prioritaria di rendere comunque più cogente, efficace e rapido il sistema dei controlli su tutti i processi interessati, si fa presente che il Governo è nuovamente intervenuto con misure urgenti (il decreto-legge è in corso di perfezionamento e sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale), finalizzate ad un più efficace contrasto dei comportamenti illeciti ed elusivi attraverso il potenziamento del sistema dei controlli e l'inasprimento delle sanzioni, contemperando altresì l'esigenza di non rallentare la realizzazione degli interventi, rendere più agevoli i processi operativi e corrispondere all'urgenza di liquidità delle imprese.
  L'evoluzione normativa e regolatoria appena descritta ha comportato inevitabilmente la revisione del processo e delle procedure che regolano l'acquisizione dei crediti d'imposta, al fine di garantire un continuo adeguamento del modello operativo, con il progressivo rafforzamento dei controlli antiriciclaggio e antifrode sempre messi in campo. Tali aggiornamenti della regolamentazione di riferimento hanno implicato, a livello operativo, molteplici revisioni del processo e dei sistemi che hanno richiesto e richiedono i necessari tempi tecnici di realizzazione.
  Poste Italiane, sentita in proposito, segnala che entro la metà del prossimo mese di marzo saranno, comunque, esitate tutte le istruttorie in corso.
  Con riferimento, da ultimo, alla fattispecie concreta prospettata dagli interroganti, Poste Italiane ha altresì, precisato che, in ogni caso, risulta comunque possibile recedere in ogni momento dal contratto di cessione del credito a Poste italiane secondo le modalità ivi indicate riacquisendo il proprio credito d'imposta ove si voglia cedere ad altro operatore.

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ALLEGATO 5

5-07578 Fragomeli: Disomogeneità dei requisiti richiesti per la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese del turismo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 7-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 che ha inserito, anche le agenzie di animazione per feste ed i villaggi turistici, tra i beneficiari delle risorse stanziate per il ristoro delle perdite subite dagli operatori del turismo.
  In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del turismo del 24 agosto 2021 sono state stabilite le modalità applicative concernenti la ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 182, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Successivamente con il decreto ministeriale del 30 settembre 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico relativo all'assegnazione ed erogazione dei contributi a favore dei predetti operatori del turismo.
  Tanto premesso gli Onorevoli rilevano che l'articolo 4 del menzionato avviso pubblico ha disposto che «l'erogazione del contributo ai beneficiari è effettuata subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa e alla verifica inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo le disposizioni vigenti».
  Questo vincolo, a parere degli Onorevoli interroganti, non sembra essere giustificato tenuto conto che l'articolo 1, comma 653 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha escluso espressamente per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate l'obbligo di verifica preventiva delle regolarità fiscale e contributiva del beneficiario.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di intraprendere le necessarie iniziative per garantire omogeneità di trattamento nell'applicazione della deroga introdotta dal cennato l'articolo 1, comma 653 della legge di bilancio per il 2022.
  Al riguardo, sentito il Ministero del turismo che ha emanato il decreto ministeriale contenente l'avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione dei contributi a favore degli operatori del turismo, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 impone alle amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica, di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 1, comma 653, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto una deroga alla suddetta disposizione, stabilendo che tali verifiche non sono necessarie per le erogazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate.
  Questa deroga non ha esentato le altre amministrazioni pubbliche dall'effettuazione di tali controlli prima di erogare i contributi destinati ai ristori.
  Pertanto, il Ministero del turismo, attualmente, sta erogando i ristori finanziati con il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel rispetto del descritto obbligo di verifica preventiva della regolarità contributiva e fiscale, come espressamente previsto nell'articoloPag. 63 4, comma 3, dell'avviso pubblico contenuto nel decreto del Ministro del turismo del 30 settembre 2021.
  Ciò premesso, il Ministero del turismo condivide l'esigenza, rappresentata dagli Onorevoli interroganti, di verificare la possibilità che la descritta deroga, prevista esclusivamente per l'Agenzia delle entrate, possa essere estesa, attraverso apposite iniziative normative, anche alle altre amministrazioni che erogano contributi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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ALLEGATO 6

5-07579 Ungaro: Iniziative per consentire la partecipazione in presenza degli azionisti alle assemblee delle società quotate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 («Decreto Cura Italia» o «Decreto»), contenente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come noto, sono state dettate specifiche disposizioni in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, anche allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all'epidemia da COVID-19. A tal fine, l'articolo 106 del Decreto Cura Italia, successivamente convertito in legge con modifiche, prevede deroghe alla disciplina di diritto societario comune, rimuovendo limiti normativi e statutari all'utilizzo di strumenti di partecipazione a distanza all'assemblea per le società con azioni quotate, per le banche popolari, per le banche di credito cooperativo, per le società cooperative e per le mutue assicuratrici. Detto articolo ha previsto altresì la facoltà dell'adozione del rappresentante designato ex articolo 135-undecies del TUF.
  Il medesimo articolo 106 è stato più volte prorogato in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria. Da ultimo, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cosiddetto decreto «Milleproroghe») ha prorogato la vigenza delle disposizioni speciali per lo svolgimento delle assemblee al 31 luglio 2022.
  Al riguardo, la CONSOB, interpellata in ragione della competenza in materia, ha precisato di aver fornito chiarimenti in ordine all'interpretazione delle misure introdotte dall'articolo 106, già nell'aprile del 2020, con la Comunicazione n. 3 del 2020 del 10 aprile 2020. In particolare, con tale Comunicazione, è stata richiamata l'attenzione degli operatori al fine di garantire che l'applicazione delle misure speciali sopra ricordate si inquadrassero comunque nel solco di un necessario contemperamento tra le esigenze rappresentate dalla disciplina speciale e la tutela dei diritti dei soci, previsti dalle norme generali non derogate. I chiarimenti riguardano, infatti, in particolare:

   l'identificazione degli azionisti anche quando votano o partecipano a distanza, la segretezza del voto espresso a distanza o per delega, la tutela dell'azionista in presenza di conflitti di interessi del delegato nonché, in generale, il corretto svolgimento della seduta assembleare tenuta con modalità di comunicazione a distanza;

   sono state fornite indicazioni utili ai fini dell'individuazione delle modalità più adatte a garantire ai soci l'esercizio di prerogative generalmente legate alla partecipazione fisica in assemblea anche nel caso in cui la società preveda esclusivamente la partecipazione per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies del TUF, in particolare con riferimento i) alla possibilità del socio di presentare proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno e di consentire agli altri soci di poter esprimere il proprio voto anche su tali proposte; ii) al diritto di ricevere risposte alle domande presentate prima dell'assemblea in tempi idonei a garantire che il voto possa essere espresso in modo consapevole;

   è stata richiamata l'attenzione dei soggetti che intendono svolgere una sollecitazione di deleghe di voto sulle materie all'ordine del giorno sul rispetto delle norme previste in materia, per garantire l'effettivo esercizio dei voti raccolti con tale procedimento anche nel caso in cui la società Pag. 65preveda esclusivamente la partecipazione per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies del TUF.

  La CONSOB ha monitorato dal 2020 le modalità di svolgimento delle assemblee societarie. Difatti, dall'ultima Relazione annuale sull'attività della Consob, è emerso che la quasi totalità delle assemblee tenute dalle società italiane con azioni quotate sul mercato regolamentato dopo l'adozione del Decreto Cura Italia si è svolta con la partecipazione esclusiva del rappresentante designato (tale modalità ha riguardato il 92 per cento delle assemblee tenutesi nel 2020 dopo l'adozione del citato Decreto e il 95 per cento delle assemblee tenutesi nel 2021). Le evidenze sulla partecipazione dei soci alle assemblee raccolte dalla Consob mostrano tuttavia come l'adozione di tale modalità non abbia inciso negativamente sulla partecipazione dei soci in termini di capitale sociale intervenuto all'adunanza: in particolare, la quota di capitale presente alle assemblee delle 100 società a più elevata capitalizzazione è cresciuta nell'ultimo biennio (la quota di capitale intervenuto in assemblea è stata pari al 74 per cento e 75 per cento, rispettivamente, nel 2020 e 2021) rispetto al 2019 (quando lo stesso dato era pari al 72 per cento).
  Con specifico riguardo alla proroga da ultimo prevista dall'articolo 106 del Decreto Cura Italia, nello stabilire che la medesima previsione sia applicabile alle assemblee che si terranno entro il prossimo 31 luglio, si è inteso rendere le speciali opzioni garantite della norma emergenziale utilizzabili anche nell'imminente stagione assembleare, posto che, se fosse stato allineato al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 marzo 2022), le imprese si sarebbero trovate, proprio in pendenza dell'approvazione dei risultati annuali del bilancio e della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, in una situazione di incertezza sulle modalità con cui sarebbe stato possibile svolgere l'assemblea annuale di bilancio. La ratio della normativa in esame è stata dettata dalla volontà di garantire alle imprese più ampia flessibilità nell'organizzazione dei lavori assembleati, fermo restando che le speciali modalità di svolgimento delle assemblee consentite dall'articolo 106 sono facoltative e che, pertanto, le stesse imprese hanno piena discrezionalità di prevedere le modalità di svolgimento delle prossime sedute assembleari, eventualmente anche ricorrendo alle regole ordinarie, qualora compatibili con i provvedimenti di contenimento dei contagi da COVID-19 di tempo in tempo vigenti. In assenza di ulteriori proroghe della disciplina in esame, le assemblee da tenersi successivamente al 31 luglio 2022 si svolgeranno secondo le modalità ordinarie, ai sensi delle norme contenute nel codice civile nonché delle disposizioni di attuazione dell'articolo 127 del TUF contenute nel Regolamento Emittenti (cfr. articoli 134 e 140 e seguenti), che prevedono la partecipazione fisica dei soci e, solo come eventuale modalità aggiuntiva, la partecipazione a distanza o tramite il rappresentante designato.

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ALLEGATO 7

5-07580 Cattaneo: Proroga per l'adeguamento delle apparecchiature per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al termine fissato per l'adeguamento dei registratori telematici alla versione software XML 7.0, fanno presente come, al 19 gennaio 2022, su un totale di dispositivi di trasmissione corrispettivi telematici all'Agenzia pari a 1.548.215 in servizio, 153.183 ancora dovevano installare l'aggiornamento mentre nel mese precedente circa 88.000 operatori si sono adeguati al nuovo standard.
  Gli Interroganti fanno, dunque, presente come dal 1° febbraio i file nella versione 6.0 vengono scartati con conseguente mancata trasmissione e come per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90 per cento dell'imposta corrispondente all'importo così come si prevede anche l'applicazione della sanzione amministrativa fino a 4000 euro per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.
  Gli Interroganti rilevano, inoltre, che a causa del protrarsi della situazione emergenziale da Covid-19 si sono determinati ritardi e ripercussioni anche sugli adeguamenti informatici in vari settori produttivi ancora in sofferenza, tra cui il settore del commercio.
  Tanto premesso, gli Onorevoli evidenziano che l'omessa applicazione di sanzioni non può essere considerata produttrice di maggiori oneri, altrimenti non si sarebbe potuto, con mero provvedimento Direttore dell'Agenzia delle entrate, posporre l'operatività della norma stessa.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se «(…) non ritenga opportuno provvedere a una ulteriore proroga per l'adeguamento degli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127/201, limitatamente all'installazione della versione aggiornata del software XML 7.0, consentendo la prosecuzione dell'invio dei dati dei corrispettivi con il software XML 6.0 e sospendendo l'applicabilità delle sanzioni, limitatamente a quelle derivanti dal mancato adeguamento del software».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  La questione è già stata affrontata in sede di esame dell'emendamento 3.412 all'A.C. 3431 («Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», cosiddetti DL MILLEPROROGHE).
  In tale occasione l'Agenzia delle entrate ha evidenziato alcune criticità che di seguito si riportano.
  La modifica del tracciato con cui i registratori telematici devono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate è stata introdotta con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2019 a seguito di confronti con le associazioni di categoria degli esercenti. In tale sede, si è, quindi, tenuto conto delle richieste rappresentate dalle associazioni volte a consentire la corretta registrazione di specifiche operazioni di cessione/prestazione (pagamenti con ticket, buoni monouso e multiuso, cessioni anticipate, ecc.). Con l'introduzione del nuovo tracciato, quindi, è stato possibile superare le criticità legate ad una non puntuale contabilizzazione e liquidazione Pag. 67dell'IVA, con possibili conseguenze in termini di versamento dell'imposta.
  Al fine di consentire un adeguamento graduale del software dei registratori telematici in esercizio su tutto il territorio nazionale, il citato provvedimento del 20 dicembre 2019 aveva previsto che l'adeguamento fosse realizzato entro il 1° luglio 2020. Con successivi provvedimenti del 30 giugno 2020, del 23 dicembre 2020, del 30 marzo 2021 e del 7 settembre 2021, in considerazione delle richieste delle associazioni di categoria motivate dai problemi legati all'emergenza epidemiologica, il termine per l'adeguamento è stato prorogato per ben quattro volte.
  A ottobre 2021, l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, agli esercenti che ancora inviavano i dati dei corrispettivi con tracciato non conforme, una comunicazione via PEC per segnalare la scadenza del 31 dicembre 2021, i rischi di incorrere in sanzioni, ed, inoltre, per evidenziare la possibilità che i file vengano scartati dopo tale data.
  Un'ulteriore proroga non appare, dunque, giustificabile considerato che gli esercenti hanno avuto circa due anni per effettuare l'adeguamento tecnico, tempo che peraltro coincide con la frequenza della verifica periodica del registratore da parte dei tecnici di laboratorio, atta a garantire la conformità della macchina alle regole tecniche in vigore.
  Fatta tale premessa, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria, si rappresenta che, nel caso in cui l'esercente – dopo il 1° gennaio 2022 – non avesse ancora adeguato il software del registratore telematico con la versione 7 del tracciato dei corrispettivi ma avesse correttamente memorizzato i dati e liquidato l'imposta, non incorrerebbe nella sanzione relativa alla mancata memorizzazione, bensì in quella relativa alla mancata trasmissione telematica e, dunque, nella sanzione amministrativa fissa pari a 100 euro per ciascuna mancata trasmissione.