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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2022
761.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione, e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (Nuovo testo C. 1650 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo della proposta di legge C. 1650, recante Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, come risultante dalle modifiche approvate dalla XIII Commissione in sede referente, e le abbinate proposte di legge;

   richiamati i contenuti dell'abbinata proposta di legge C. 2957 Parentela che prevede, all'articolo 5, comma 2, lettera b), l'inclusione, tra gli interventi individuati dal piano triennale a favore dei castagneti e delle castagne, crediti d'imposta in favore delle forme associative tra i produttori;

   rilevato che tale previsione non è confluita nel nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il nuovo testo della proposta di legge C. 1650 e abb., prevedendo tra le misure di sostegno del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva il riconoscimento di crediti d'imposta in favore delle forme associative tra i produttori.

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ALLEGATO 2

5-07710 Aprile: Applicazione delle disposizioni in materia di abolizione dell'IRAP alle persone fisiche esercenti attività professionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ai sensi del quale l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni a decorrere dal 2022, in tal modo mettendo fine, con specifico riferimento alle persone fisiche esercenti attività professionali, in assenza di autonoma organizzazione, a una querelle che ha dato origini a numerosi contenziosi a causa della poca chiarezza normativa in merito all'effettiva debenza dell'IRAP da parte di tale fascia di contribuenti, risolti in favore di coloro che hanno tempestivamente adito l'autorità Giudiziaria.
  Tuttavia l'onorevole lamenta che detta disposizione, non tenendo conto della situazione pregressa, ha creato una inaccettabile disparità di trattamento e, pertanto, lo stesso professionista, esentato dall'IRAP a partire dal 2022, dovrà continuare a coltivare inutili e costosi ricorsi tributari per vedersi riconoscere tale diritto anche per gli anni precedenti.
  Tale incongruenza è stata già portata all'attenzione della Camera dallo stesso onorevole con un ordine del giorno, accolto in data 21 febbraio 2022, in sede di esame dell'A.C. 3431.
  Pertanto, l'onorevole interrogante chiede «quali iniziative legislative il Ministro intenda adottare per prevedere che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 abbiano effetto retroattivo, fatte salve le prescrizioni già maturate, e se ritenga, medio tempore, di comunicare all'Agenzia delle entrate di soprassedere da qualsiasi tipo di riscossione relativamente ai detti tributi».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La disposizione di cui al citato comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo IRAP iniziato già con la legge Finanziaria per il 2008 e attuato, nel corso del tempo, mediante riduzione delle basi imponibili del tributo, con puntuali modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino ad arrivare, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato, che ha interessato successivamente, in parte, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche i soggetti che fanno ricorso all'assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato.
  La medesima legge n. 208 del 2015 ha previsto, altresì, l'esclusione dal tributo in favore dei soggetti che esercitano un'attività agricola e determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.
  Pertanto, l'esclusione soggettiva delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni conferma il progressivo ridimensionamento dell'IRAP anche alla luce di quanto annunciato dal disegno di legge di delega fiscale che, all'articolo 5, prevede, nell'ambito della revisione dell'imposizione personale (articolo 2 del disegno di legge) e dell'imposizione sul reddito d'impresa (articolo 3 del disegno di legge) un graduale superamento dell'IRAP.
  Giova evidenziare inoltre che, prima dell'intervento normativo adottato con la legge di bilancio, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, di fatto, erano già escluse dal tributo – il cui presupposto, per Pag. 65le persone fisiche, è costituito dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997) – ancorché dovessero dimostrare, ove richiesto, l'assenza del presupposto secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza.
  Alla luce di un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, sentenza della Cassazione a sezioni Unite del 10 maggio 2016, n. 9451) il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

   a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

   b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

  L'accertamento di tali condizioni, come evidenziato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 156/2001, e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto...» e deve, quindi, essere effettuato con una valutazione del caso concreto.
  Di conseguenza, per questi soggetti, alla luce della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l'esclusione dal tributo si estende ora a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione.
  Ne consegue, dunque, che le persone fisiche non saranno più soggette al tributo per le attività espletate sotto forma di imprese individuali o nell'esercizio individuale di arti e professioni.
  Tanto premesso, all'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio per il 2022 che introduce un'esclusione soggettiva dall'obbligo di versamento dell'IRAP non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.
  La menzionata riforma non determina una disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone.
  Fino al 2021, pertanto, non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce, come già evidenziato, questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.
  Alla luce dell'attuale quadro normativo e interpretativo non esista alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di riscossione relativamente con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

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ALLEGATO 3

5-07711 Alemanno: Iniziative per la riduzione dell'imposizione fiscale sui carburanti.

5-07712 Osnato: Iniziative per la riduzione dell'imposizione fiscale sui carburanti.

5-07714 Pastorino: Iniziative per la riduzione dell'imposizione fiscale sui carburanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'impennata dei prezzi dell'energia e del gas che ha determinato pesanti ripercussioni sulle imprese già in forte difficoltà nel mantenere la propria capacità produttiva e nel far fronte al pagamento delle spese relative alle utenze.
  Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti, al fine di contrastare un ingiustificato rialzo dei prezzi del carburante e tutelare cittadini e imprese, chiedono di sapere quali iniziative si intendono assumere per ridurre il peso fiscale degli aumenti del prezzo del carburante, anche considerando la possibilità di riversare il cosiddetto extra gettito IVA per la riduzione delle accise.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento alla possibilità di ridurre il carico fiscale relativo all'accisa sui prodotti energetici, come benzina e gasolio, impiegati come carburanti, si evidenzia che gli stessi sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise – TUA) con l'applicazione della relativa aliquota stabilita nell'allegato I accluso al medesimo TUA.
  Tale disciplina nazionale risulta coerente con quanto previsto dalla direttiva 2003/96/CE con la quale si stabilisce che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa armonizzata tutti i prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento.
  In tale contesto, inoltre, la medesima direttiva, in considerazione del buon funzionamento del mercato interno, stabilisce le aliquote minime unionali cui sottoporre i singoli prodotti energetici.
  Conseguentemente, un'eventuale riduzione dell'aliquota di accisa sui carburanti, come benzina e gasolio, dovrebbe essere stabilita in misura tale da rispettare gli anzidetti limiti imposti dalla normativa unionale.
  Gli Onorevoli prospettano la possibilità di ridurre la componente fiscale dell'accisa sui prodotti in parola ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
  La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possano essere diminuite le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle accise, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
  È opportuno rilevare che detta opzione può essere esercitata qualora si verifichino le particolari e specifiche condizioni enunciate nel comma 291 del summenzionato articolo 1 e purché, come stabilito nel successivoPag. 67 comma 292, le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
  Deve, comunque, precisarsi che, pur concorrendo l'accisa alla formazione del prezzo finale dei carburanti unitamente all'IVA e ovviamente al costo industriale, il prezzo dei tali prodotti è comunque liberamente determinato dalle compagnie petrolifere ed, in conseguenza, la «leva fiscale» non costituisce uno strumento determinante per la sua variazione: ad una riduzione dell'accisa non necessariamente corrisponde una riduzione di pari valore del prezzo finale del prodotto, come, d'altro canto, da un incremento della tassazione non deriva automaticamente un eguale aumento del prezzo finale.
  Infine, per quanto riguarda l'incidenza dell'IVA sul prezzo del carburante si fa presente che detta imposta è armonizzata nell'ambito dell'Unione europea e, pertanto, deve essere applicata in conformità alla direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva).
  In particolare, l'articolo 78 di detta direttiva prevede che nella base imponibile sono comprese anche le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi ad eccezione della stessa IVA. Da ciò consegue che anche l'accisa concorre alla determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di carburante. Per tali operazioni, inoltre, l'imposta è applicata con aliquota ordinaria poiché i carburanti non sono compresi tra i prodotti che possono essere assoggettati all'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 102 della direttiva Iva o ai sensi dell'allegato III della direttiva medesima.

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ALLEGATO 4

5-07713 Centemero: Iniziative per il riconoscimento di un credito d'imposta per l'anno 2022 alle imprese del settore dell'autotrasporto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la situazione economica in cui versa il comparto dell'autotrasporto a seguito della crisi del settore energetico e all'aumento dei prezzi del gas e dei carburanti in conseguenza del conflitto Russo-Ucraino.
  In particolare, nel rappresentare che la crisi energetica impatta anche sui settori dell'economia collegati alla filiera agroalimentare, con inevitabili effetti sulla spesa dei consumatori, gli Onorevoli interroganti auspicano il riconoscimento, per il 2022, alle imprese aventi sede legale in Italia esercenti attività logistica e trasporto merci in conto terzi, di un credito di imposta parametrato al costo di acquisto della materia prima al netto dell'IVA del gasolio necessario per la trazione dei mezzi a motore diesel, e di un taglio delle accise sulla benzina e dell'IVA su luce e gas, in via similare a quanto richiesto dall'Austria in deroga alla normativa europea di riferimento.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'introduzione di specifiche agevolazioni fiscali finalizzate ad alleviare gli oneri gravanti sulle imprese, se rivolte esclusivamente a un settore specifico dell'economia, come il comparto dell'autotrasporto, del trasporto merci in conto terzi e della logistica, potrebbe presentare profili di selettività che comporterebbero l'emersione di criticità con i principi europei in materia di aiuti di Stato.
  Appare peraltro il caso di segnalare che, al fine di consentire agli Stati membri di attenuare le conseguenze economiche derivanti dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina, la Commissione europea ha di recente inviato, per consultazione, un progetto di proposta di Quadro temporaneo di emergenza relativo a misure di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) e dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che contemplano tra l'altro anche l'utilizzo della leva fiscale.
  Ulteriori e più approfondite valutazioni riguardanti la proposta in commento, potranno pertanto essere effettuate qualora venisse adottato il suddetto Quadro temporaneo europeo in materia aiuti di Stato in subiecta materia.
  Tanto premesso, con riferimento alla possibilità di ridurre il carico fiscale relativo all'accisa sui prodotti energetici, come benzina e gasolio, impiegati come carburanti, si evidenzia che gli stessi sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise – TUA) con l'applicazione della relativa aliquota stabilita nell'allegato I accluso al medesimo TUA.
  Tale disciplina nazionale risulta coerente con quanto previsto dalla direttiva 2003/96/CE con la quale si stabilisce che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa armonizzata tutti i prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento.
  In tale contesto, inoltre, la medesima direttiva, in considerazione del buon funzionamento del mercato interno, stabilisce le aliquote minime unionali cui sottoporre i singoli prodotti energetici.
  Conseguentemente, un'eventuale riduzione dell'aliquota di accisa sui carburanti, come benzina e gasolio, dovrebbe essere stabilita in misura tale da rispettare gli anzidetti limiti imposti dalla normativa unionale.Pag. 69
  Per quanto riguarda la proposta afferente la riduzione dell'IVA su luce e gas, si rammenta che l'articolo 102 della direttiva IVA, prevede che «Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento».
  La previsione dell'articolo 102 risulta peraltro confermata nell'accordo raggiunto all'Ecofin del 7 dicembre 2021 sulla proposta di revisione delle aliquote IVA.
  In relazione a tali prodotti il legislatore nazionale può optare per l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, previa consultazione del Comitato IVA, in aggiunta alle fattispecie cui già attualmente è applicabile un'aliquota IVA inferiore rispetto a quella ordinaria.
  Si fa presente, inoltre, che l'applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale, per motivi ambientali, sarà consentita solo sino al 1° gennaio 2030.
  Nell'attuale situazione emergenziale, i competenti Servizi della Commissione, il 15 marzo 2021, hanno inviato una lettera a tutti gli Stati membri indicando che stanno seguendo con attenzione le attuali circostanze eccezionali causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e in particolare il subitaneo rialzo dei prezzi energetici.
  In previsione di un approccio condiviso, la Commissione con la medesima lettera invita a una ricognizione delle misure adottate in campo IVA e accise o misure accompagnatorie (crediti di imposta e sussidi) per mitigare l'effetto sui prezzi.
  Infine, per quanto riguarda l'incidenza dell'IVA sul prezzo del carburante si fa presente che detta imposta è armonizzata nell'ambito dell'Unione europea e, pertanto, deve essere applicata in conformità alla direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva).
  In particolare, l'articolo 78 di detta direttiva prevede che nella base imponibile sono comprese anche le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi ad eccezione della stessa IVA. Da ciò consegue che anche l'accisa concorre alla determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di carburante. Per tali operazioni, inoltre, l'imposta è applicata con aliquota ordinaria poiché i carburanti non sono compresi tra i prodotti che possono essere assoggettati all'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 102 della direttiva Iva o ai sensi dell'allegato III della direttiva medesima.

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ALLEGATO 5

5-07715 Fragomeli: Dati relativi agli effetti sui redditi da pensione delle misure introdotte dalla legge di bilancio per l'anno 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano come la legge di bilancio 2022 abbia previsto la revisione della tassazione ai fini IRPEF che ha interessato anche i redditi da pensione.
  Gli Onorevoli interroganti osservano che, nella medesima legge di bilancio 2022, è stata anche riavviata l'indicizzazione piena delle pensioni al costo della vita, indicandone le conseguenti rivalutazioni.
  Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono: «se il Governo ritenga di fornire una tabella esemplificativa, con esempi riferiti ai pensionati, che riporti l'aumento dell'assegno diviso per fasce di reddito, differenziando l'aumento determinato dalla riforma Irpef da quello determinato della perequazione e indicando per ogni fascia di reddito il numero corrispondente di soggetti interessati al fine di conoscere quale sia la quota delle complessive risorse stanziate effettivamente destinate ai pensionati».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che i commi 2 e 3 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), hanno apportato modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale e di stimolare la crescita economica del Paese.
  In particolare, oltre alla rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito per la determinazione dell'imposta lorda, è prevista anche una rimodulazione delle detrazioni spettanti per tipologia di reddito.
  In merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 sulla tassazione IRPEF, il Dipartimento delle Finanze ha effettuato le stime utilizzando il modello di microsimulazione Irpef basato sulle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili e con i redditi estrapolati all'anno 2022.
  Nell'ambito delle elaborazioni sono state effettuate alcune analisi redistributive con riferimento a specifiche categorie di contribuenti, classificandoli in base al livello del reddito complessivo Irpef e alla tipologia di reddito prevalente.
  Con riferimento a quest'ultima classificazione è stato osservato che sui 6,79 miliardi di risorse complessivamente impegnate a regime dall'intervento, ai contribuenti con reddito prevalente da pensione (circa 10,3 milioni di soggetti) sono stati destinati 2,17 miliardi (di cui circa l'82 per cento per effetto delle sole aliquote). Tali risorse hanno incrementato il reddito disponibile di questa categoria con un beneficio medio annuo di 210 euro circa.
  La tabella sottostante riporta la distribuzione dei contribuenti pensionati, delle risorse impegnate e del beneficio medio per classi di reddito complessivo.

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