Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 marzo 2022
764.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 32

ALLEGATO 1

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Pag. 33

Pag. 34

Pag. 35

Pag. 36

Pag. 37

Pag. 38

Pag. 39

Pag. 40

Pag. 41

Pag. 42

Pag. 43

Pag. 44

Pag. 45

Pag. 46

Pag. 47

Pag. 48

Pag. 49

Pag. 50

Pag. 51

Pag. 52

Pag. 53

Pag. 54

Pag. 55

Pag. 56

Pag. 57

Pag. 58

Pag. 59

Pag. 60

Pag. 61

Pag. 62

Pag. 63

Pag. 64

Pag. 65

Pag. 66

Pag. 67

Pag. 68

Pag. 69

Pag. 70

Pag. 71

Pag. 72

Pag. 73

Pag. 74

Pag. 75

Pag. 76

Pag. 77

Pag. 78

Pag. 79

Pag. 80

Pag. 81

Pag. 82

Pag. 83

Pag. 84

Pag. 85

Pag. 86

Pag. 87

Pag. 88

Pag. 89

Pag. 90

Pag. 91

Pag. 92

Pag. 93

Pag. 94

Pag. 95

Pag. 96

Pag. 97

Pag. 98

Pag. 99

Pag. 100

Pag. 101

Pag. 102

Pag. 103

Pag. 104

ALLEGATO 2

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;

   b) al comma 4 sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.661,41 milioni con le seguenti: 1691,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009.
1.1. Trano, Raduzzi.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: a favore delle imprese sono inserite le seguenti: e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate.
2.1. Rizzetto.

ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro;

   b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni;

  Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.661,41 milioni con le seguenti: 1.681,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009.
3.2. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: 93.11.2, inserire le seguenti: e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività.
3.4. Rizzetto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: 93.11.2 inserire le seguenti: 469000, 463000,.
3.1. Trano.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani Pag. 105promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.
  4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
3.3. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alla filiera della canapa)

  1. Al fine di sostenere la filiera della canapa, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

   «f) alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;

   b) all'articolo 2, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

   «h) infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere inalati senza combustione.»;

   c) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

   «3-bis. Le infiorescenze e i liquidi di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo sono assimilati rispettivamente ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), e ai prodotti liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A tali prodotti si applicano altresì il divieto di vendita ai minori di 18 anni di cui all'articolo del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.
   3-ter. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), è effettuata in via esclusiva dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al primo periodo è ammessa anche per il tramite di punti vendita specializzati, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Per i soli prodotti liquidi la vendita ai consumatori è effettuata anche dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
   3-quater. Per le infiorescenze di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo l'accisa è calcolata con aliquota di base pari al 23,5 per cento da applicarsi al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
   3-quinquies. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività.»
3.01. Trano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

  1. Il Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.
  2. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Pag. 106lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono inserite le seguenti: «utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione europea.».
  3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, viene istituito un fondo di 5 milioni di euro da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge.
3.02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 210 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le parole: 121,4 milioni di euro;

   b) sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le parole: 10 milioni di euro;

   c) sostituire le parole: 39,3 milioni di euro, con le parole: 78,6 milioni di euro;

   d) al comma 2, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, con le seguenti: dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

   e) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le parole: 121,4 milioni di euro;

   f) il comma 3, è sostituito dal seguente:

  «3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, si provvede per la quota parte occorrente, dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47».
4.1. Trano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 210 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   a) sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le parole: 121,4 milioni di euro;

   b) sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le parole: 10 milioni di euro;

   c) sostituire le parole: 39,3 milioni di euro, con le parole: 78,6 milioni di euro;

   d) al comma 2, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, con le seguenti: dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

   e) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le parole: 121,4 milioni di euro;

   f) il comma 3, è sostituito dal seguente:

  3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, si provvede per la quota parte occorrente, dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
4.2. Trano.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: a valere sulle risorse di cui al comma 1.
4.3. Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2.1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioniPag. 107 pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
  2.2. L'esonero di cui al comma 2.1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  2.3. L'esonero di cui al comma 2.1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.;

   b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, stimati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4.7. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: 2 milioni di euro, con le parole: 4 milioni di euro.
4.4. Trano.

  Sopprimere il comma 3-ter.
4.6. Trano, Raduzzi.

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: gennaio, febbraio e marzo 2022 con le seguenti: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022;

   b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.
  2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, Pag. 108comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: 128,1 milioni con le seguenti: 486,1 milioni.
5.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 con le seguenti: con riferimento al primo semestre del 2022;

   b) al comma 5 sostituire le parole: 128,1 milioni con le seguenti: 256, 2 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: 1.661,41 milioni con le seguenti: 1.789,51 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) quanto a 129,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009.
5.1. Trano, Raduzzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia rideterminazione del canone RAI per le imprese turistico ricettive e per i pubblici esercizi)

  1. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
5.01. Trano.

ART. 5-bis.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter

(Disposizioni in materia del canone RAI per le strutture ricettive, per i locali pubblici o aperti al pubblico)

  1. Per l'anno 2022, le strutture ricettive, nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
  2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate Fondi di bilancio» la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI, Radiotelevisione italiana Spa, delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
5-bis.01. Trano.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1.1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,Pag. 109 dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.».
6.1. Trano.

ART. 9.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni, con le parole: 40 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4 sostituire le parole: 20 milioni, con le parole: 40 milioni;

   b) al comma 5, sostituire le parole: 60 milioni, con le parole: 80 milioni.
9.1. Trano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

  1. In considerazione dei gravi effetti socioeconomici determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini dei versamenti della rottamazione-ter e dal saldo e stralcio, sono rimodulati secondo il successivo comma 2.
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre 2022.».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Ampliamento ambito soggettivo regime forfetario)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;

   b) al comma 57, lettera d), le parole: «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Pag. 110dicembre 1986, n. 917, ovvero» sono soppresse.
9.02. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 12.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 600 milioni;

   b) al comma 3 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 600 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: 1661,41 milioni con le seguenti: 2.161,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009.
12.1. Trano, Raduzzi.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Proroga moratoria per le PMI)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile» sono soppresse;

   b) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalla seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».
13.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)

  1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.02. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 13-ter.

  Sopprimerlo.
13-ter.1. Trano, Raduzzi.

Pag. 111

ART. 13-quater.

  Sopprimerlo.
13-quater.1. Trano, Raduzzi.

ART. 13-septies.

  Sopprimerlo.
13-septies.1. Trano, Raduzzi.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

  1. Al fine di garantire alle amministrazioni comunali un sostegno immediato e adeguato conseguente all'aumento delle spese del caro energia è istituito, a decorrere dal 2022, un fondo di 1 miliardo di euro finalizzato al loro ristoro.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
14.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Disposizioni per fronteggiare effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale, dovuti all'aumento, sostanziale, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
  3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale. Il contributo spetta su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2019. La seconda condizione è che contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del venti per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi Pag. 112di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.
  5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.
  6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.
  9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
14.02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

  1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia grave o che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, come disposto dal decreto ministeriale del Ministero della salute del 13 gennaio 2011, viene istituito un Fondo volto a contenere i costi dell'energia elettrica e del gas.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.03. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 15.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle imprese diverse da quelle di cui al comma 1, i cui costi per KWh della Pag. 113componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo bimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle maggiori spese sostenute per effetto dell'incremento del costo per KWh della media del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2022;

   b) al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
15.1. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
15.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 15-bis.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15-bis.1. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente decreto si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.
15-bis.2. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Tassazione agroenergia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
  3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona Pag. 114di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
  4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.
15-bis.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 19.

  Al comma 4, dopo le parole: finale del corso, inserire le seguenti: con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente,.
19.1. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio).

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 927, dopo le parole: «adempimenti tributari», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

   b) al comma 929, dopo le parole: «termine tributario», sono inserite le seguenti: «o contributivo»;

   c) al comma 939, dopo le parole: «termine tributario», sono inserite le seguenti: «e contributivo»;

   d) al comma 934, dopo le parole: «termini tributari», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

   e) al comma 935, dopo le parole: «copia dei mandati professionali», sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   f) dopo il comma 935, è inserito il seguente:

   «935-bis. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva – DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto.»;

   g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «adempimenti tributari», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

    2) dopo le parole: «mandati professionali», sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   h) al comma 937, dopo le parole: «mandati professionali», sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   i) al comma 938, dopo le parole: «adempimenti tributari», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

   l) al comma 939, dopo le parole: «mandato professionale», sono inserite le seguenti: «o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: «di tributi», sono inserite le seguenti: «o contributi», alla quarta riga, Pag. 115dopo le parole: «al tributo», sono inserite le seguenti: «o contributo».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
19.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 20.

  Al comma 1, dopo la parola: raccomandata inserire le seguenti: e resa obbligatoria per legge.
20.1. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'indennizzo previsto dal precedente periodo hanno diritto tutti i cittadini a prescindere dall'obbligatorietà della vaccinazione anti-COVID-19.
20.6. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto, altresì, ai soggetti tenuti all'obbligo vaccinale previsto per legge contro il COVID-19. Tale beneficio, è riconosciuto anche a coloro che hanno effettuato la somministrazione del medesimo vaccino prima dell'entrata in vigore dell'obbligo e che non rientravano in tale obbligo.
20.2. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Al comma 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2022 e in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32, nonché per gli oneri aggiuntivi, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20.7. Raduzzi.

  Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni e sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni;

   b) dopo le parole: anno 2023, inserire le seguenti: , 2024 e 2025,;

   c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2022, in 200 milioni di euro per l'anno 2023, in 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 32 e, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20.5. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni e sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.
20.3. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: anno 2023, inserire le seguenti: 2024 e 2025.

Pag. 116

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20.4. Trano, Sapia, Leda Volpi.

ART. 20-quater.

  Dopo l'articolo 20-quater, aggiungere il seguente:

Art. 20-quinquies.
(Disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000.
  2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20-quater.01. Colletti, Trano.

ART. 21.

  Al comma 1, lettera u), capoverso 15-undecies, lettera a), dopo le parole: cittadini italiani, inserire le seguenti: , ai cittadini stranieri residenti in Italia.
21.1. Trano, Sapia, Leda Volpi.

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 25 milioni e sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 75 milioni.
26.1. Trano.

  Al comma 2, dopo le parole: alimentari e forestali, inserire le seguenti: , da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni,.

  Conseguentemente, al comma, 3, secondo periodo, dopo le parole: alimentari e forestali, inserire le seguenti: , da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni,.
26.3. Trano.

  Al comma 2, sopprimere la parola: eventuale.
26.2. Trano.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere – ivi compresi gli agriturismo –, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo Pag. 117compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articolo 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
  5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.
26.4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

  1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 26-quinquies.

  Dopo l'articolo 26-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.
(Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

  1. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di giovani imprenditori agricoli in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
  2. Gli onorari notarili per gli atti di cui al precedente comma 1 sono ridotti ad un sesto.
  3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che gli acquirenti si impegnino nell'atto o con dichiarazione separata a condurre direttamente un'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai programmi regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1305 e n. 1303 e successive modificazioni.
  4. Ai fini del presente articolo sono qualificati come giovane imprenditore agricolo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente l'attivitàPag. 118 agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e:

   a) il cui titolare sia un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

   b) nel caso di società di persone e società cooperative, siano composte, per oltre la metà dei soci, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

   c) nel caso di società di capitali, almeno la metà degli amministratori sia costituita da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
26-quinquies.01. Trano.

ART. 27.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 15, è inserito il seguente:

   «15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022»;

   b) al comma 16, le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 13 a 15-bis».
27.1. Trano.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, ai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi relativi ai carburanti autotrazione, gravanti sulle imprese esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi, iscritte nell'albo nazionale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, viene riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato, per l'intero anno 2022.
  2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è, pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante per autotrazione del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021.
  3. La media dei prezzi di cui al comma precedente viene determinata in base alle pubblicazioni periodiche effettuate sul sito istituzionale del Ministero della Transizione ecologica.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  5. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente Pag. 119articolo sono definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
27.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28.1. Villarosa.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

Art. 28.
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

  1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: «CESSIONE DEI CREDITI FISCALI», al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.
  2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.
  3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
  4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti fiscali, nell'ambito della documentazione richiesta per la corretta applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione, emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.
  6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
28.9. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1-bis, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023» e le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
28.6. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 120

  Al comma 1-bis, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
28.10. Aprile.

  Al comma 1-bis, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
28.7. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), punto 1), sostituire le parole: cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima con le seguenti: con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) alla lettera a), punto 2), sostituire le parole: cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima con le seguenti: con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   c) alla lettera b), sostituire le parole: cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima con le seguenti: con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
28.2. Raduzzi.

Pag. 121

  Al comma 1-bis, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al punto 1), capoverso lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto;

   b) al punto 2), capoverso lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto.
28.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1-bis, lettera a), punto 3), sostituire le parole: non possono formare oggetto di cessioni parziali con le seguenti: possono formare oggetto di cessioni parziali.
28.3. Raduzzi.

  Al comma 1-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge della legge n. 196 del 2009, quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge medesima legge n. 196 del 2009 e, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
28.4. Raduzzi.

  Al comma 1-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28.5. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere i seguenti:

Art. 28.1.
(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

Art. 28.2.
(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

  1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
  2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisionePag. 122 dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

   a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

   b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

   c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.
28.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 28-bis.

  Sopprimere il comma 2.
*28-bis.1. Aprile.
*28-bis.2. Caiata, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 13-bis.1, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da sei mesi a due anni.
28-bis.3. Caiata, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 13-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti i rappresentanti dei collegi professionali interessati, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso da riferire ai fini delle asseverazioni.
28-bis.4. Caiata, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione anticorpale)

  1. Si esclude l'obbligatorietà della somministrazione di vaccinazione e si rilascia certificazione verde Covid-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite test sierologico quantitativo corrispondente agli standard dell'OMS con la marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio certificato, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico e sia a seguito di guarigione clinica da Covid-19, a prescindere dal tempo intercorso dal certificato attestante l'avvenuta guarigione. La certificazione verde avrà validità di tre mesi per i soggetti con positività anticorpale a seguito di infezione asintomatica. Questi ultimi dovranno rinnovare la certificazione verde ogni tre mesi, previa conferma della positività anticorpale al test sierologico quantitativo.
30.01. Trano, Sapia, Leda Volpi.

(Inammissibile)

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Proroga termini nel settore aerospaziale)

  1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area Pag. 123della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
31.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.