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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 aprile 2022
786.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 36

ALLEGATO

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da adottare: aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità,.
1.8. Butti, Dori, Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Bucalo, Bologna.

ART. 2.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

   «e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere comprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.»
*2.8. (Nuova formulazione) Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla, Bucalo, Rostan.
*2.9. (Nuova formulazione) Lorenzin, Siani, De Filippo, Carnevali, Ianaro, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.
*2.14. (Nuova formulazione) Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*2.16. (Nuova formulazione) Stumpo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

  1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C – posizione economica C1 e due di Area B – posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in 12 Pag. 37unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
  2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2.02. (Nuova formulazione) Provenza.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: il Ministro della salute, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità,.
*3.15. Dori, Butti, Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Bologna, Massimo Enrico Baroni.
*3.10. (Nuova formulazione) Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
4.10. Ianaro, Noja.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, sostituire le parole: all'articolo 10-quater, commi 4 e 5 con le seguenti: all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5.
4.8. (Nuova formulazione) Noja, Baldini.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, sopprimere le parole: fino al 30 aprile 2022;

    2) alla lettera a), alinea, premettere le seguenti parole: fino al 15 giugno 2022,;

    3) alla lettera b), premettere le seguenti parole: fino al 30 aprile 2022,;

    4) alla lettera c), premettere le seguenti parole: fino al 30 aprile 2022, e aggiungere, in fine, le parole: ; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Pag. 38

   c) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022.
*5.9. (Nuova formulazione) Carnevali.
*5.10. (Nuova formulazione) Bologna.
*5.20. (Nuova formulazione) Ianaro, Noja.
*5.4. (Nuova formulazione) Sportiello, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

ART. 7.

  All'articolo 7, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

   «1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive.»
7.9. (Nuova formulazione) D'Arrando, Dieni, Lorefice, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino, Carnevali, Noja, Boldi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: «prima dose di vaccino» sono sostituite dalle seguenti: «prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi» e al secondo periodo, le parole «ciclo vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,».
7.09. (Nuova formulazione) Claudio Borghi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Carnevali, Nappi, Bologna, Bagnasco, Rostan, Massimo Enrico Baroni, Sapia.

ART. 8.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il quarto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.
*8.62. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.
*8.46. (Nuova formulazione) Fassina, Fratoianni, De Lorenzo, Stumpo.
*8.44. (Nuova formulazione) Aprea, Bagnasco, Versace, Saccani Jotti, Casciello, Novelli, Palmieri, Bond, Brambilla.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sopprimere le parole: nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età;

   b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età con le seguenti: fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema Pag. 39integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
*9.10. (Nuova formulazione) Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.
*9.16. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.
*9.5. (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Baldino, Nappi, Villani, Massimo Enrico Baroni.
*9.15. (Nuova formulazione) Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
**9.4. Nappi, Villani, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.
**9.8. Bologna.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
*9.01. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.
*9.04. Noja, Baldini.
*9.05. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
*9.06. Carnevali.
*9.08. Bologna.
*9.09. Ferro, Bellucci, Gemmato.
*9.010. Sutto, Foscolo, Patelli, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani.

ART. 10.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

   Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
10.61. Gastaldi, Panizzut.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.
  1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022, le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantirePag. 40 la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 5.402.619 per l'anno 2022.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 9.702.619 per l'anno 2022 si provvede:

   a) quanto a euro 4.650.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 4.300.000 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per euro 350.000;

   b) quanto a euro 4.500.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   c) quanto a euro 552.619 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440.
*10.80. (ex 8.21) (Nuova formulazione) Casa.
*10.41. (Nuova formulazione) Timbro, Stumpo.
*10.4. (Nuova formulazione) Vizzini.
*10.34. (Nuova formulazione) Carnevali, Mura, Di Giorgi, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, De Filippo, Ianaro, Gribaudo, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.
*10.51. (Nuova formulazione) Ferro, Bellucci, Gemmato, De Toma, Bucalo.
*10.10. (Nuova formulazione) D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.
*10.77. (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo.
*10.29. (Nuova formulazione) Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.
*10.67. (Nuova formulazione) Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*10.66. (Nuova formulazione) Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*10.15. (Nuova formulazione) Invidia, Segneri, Baldino, Cominardi.
*10.2. (Nuova formulazione) Angiola, Trizzino.
*10.13. (Nuova formulazione) Alaimo, Giarrizzo, Baldino.
*10.76. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.
*10.40. (Nuova formulazione) Ianaro, Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.
*10.23. (Nuova formulazione) Noja, Colaninno.
*10.46. (Nuova formulazione) Bologna.
*10.81. (ex 10.03) (Nuova formulazione) Tasso, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 luglio 2022.
10.44. Bologna.

  Al comma 2, allegato B, numero 2, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 1 e 2.
10.53. (Nuova formulazione) Ferro, Bellucci, Gemmato, Bucalo.

  Al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3.

Pag. 41

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

   «5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
   5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021 e 2022”.»
*10.43. (Nuova formulazione) Stumpo.
*10.57. (Nuova formulazione) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*10.39. (Nuova formulazione) Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Ianaro.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.
10.48. Bologna.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.
*10.25. (Nuova formulazione) Noja, Colaninno, Carnevali, De Filippo, Ianaro, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Nappi, Provenza, Sportiello, Villani, Bologna.
*10.69. (Nuova formulazione) Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*10.28. (Nuova formulazione) Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.
*10.79. (ex 10.011) (Nuova formulazione) Tasso, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «, fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2023».
**10.17. Nappi, Villani, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.
**10.60. (Nuova formulazione) Paolin, Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto.
**10.31. (Nuova formulazione) Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.
**10.35. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini.
**10.82. (ex 10.04) (Nuova formulazione) Noja, Colaninno.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Medicina trasfusionale)

  1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantirePag. 42 la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020.
10.010. (Nuova formulazione) Carnevali, Ianaro.

ART. 12.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999».

  3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di formazione specifica in medicina generale.
*12.13. Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.
*12.17. (ex 10.64) (Nuova formulazione) Boldi, Panizzut, Di Muro, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*12.4. (Nuova formulazione) Grillo, Dieni, Baldino, Nappi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
12.15. Bologna, Carnevali.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: indirizzi forniti dal Ministero della salute, aggiungere le seguenti: nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2,.
13.21. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo.

Pag. 43

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
13.18. Braga.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanità.
13.15. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità.
13.10. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere la parola: 2-ter, .
14.2. Lorefice, Dieni, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)

  1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

   «402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

   a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

   b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

   c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitari, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale.

   d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

    1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e interventoPag. 44 precoce sui disturbi del neurosviluppo nell'ambito di un'attività di sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

    2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa».

  2. L'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
  3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

   «402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1 comma 182, della medesima legge».

  4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.05. (ex 3.02) (Nuova formulazione) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Villani, Carnevali, Noja, Bologna, Novelli, Massimo Enrico Baroni, Sodano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*14.02. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.
*14.04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.