ALLEGATO 1
Interrogazione n. 5-08309 Gadda: Iniziative urgenti volte a contrastare le conseguenze della siccità nel settore agricolo.
Interrogazione n. 5-08314 Ciaburro: Iniziative urgenti a favore del comparto agroalimentare per contenere i danni derivanti dalla siccità in atto.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati, considerata l'analogia delle questioni rappresentate nelle interrogazioni degli Onorevoli Ciaburro e Gadda, rispondo congiuntamente.
La situazione di crisi idrica in atto, unita alle altre temperature dell'ultimo periodo, è costantemente monitorata dal Ministero che sta lavorando alle opportune misure di emergenza, anche straordinarie, da concordare con le regioni interessate.
Riguardo agli strumenti già disponibili, ricordo gli interventi compensativi «ex-post» del Fondo di Solidarietà Nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali che possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004.
Ai fini di una copertura dai rischi climatici come la siccità, gli agricoltori avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative, agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.
Proprio per rispondere alle difficoltà legate ai sempre più frequenti eventi avversi legati al cambiamento climatico in corso, che rendono gli strumenti attualmente disponibili sempre meno efficaci, è stato previsto, nell'ambito del Piano strategico nazionale della politica agricola comunitaria per il periodo 2023-2027, un nuovo strumento di intervento «ex ante» sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale, cui potranno accedere tutte le imprese agricole, in grado di intervenire in caso di eventi catastrofali, come quello segnalato dall'interrogante, fornendo altresì un pronto ristoro per la ripresa economia e produttiva.
Tornando all'emergenza attuale, per dare una risposta alle imprese agricole che, per la campagna in corso, non beneficiano di coperture assicurative a fronte del rischio siccità, concorderemo con le regioni interessate le opportune iniziative politiche, come l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle attuali disposizioni di legge.
In merito alla possibilità di elaborare un piano straordinario, il Ministero, con i recenti programmi di finanziamento nazionali (tramite fondi europei e nazionali), ha destinato ingenti risorse agli interventi sulle infrastrutture irrigue collettive, per l'ammodernamento e l'efficientamento del servizio di irrigazione collettiva, per l'incremento delle disponibilità di acqua, per l'ottimizzazione delle reti e relativi sistemi di gestione e monitoraggio.
Questi fondi prendono in considerazione, in particolare, il fabbisogno di intervento nella fase del trasporto dell'acqua irrigua e di efficientamento del servizio idrico di irrigazione collettiva.
In particolare, il Programma comunitario PSRN 2014-2020 Investimenti irrigui si inserisce in due obiettivi tematici (Obiettivo tematico 5 e Obiettivo tematico 6) entrambi volti a promuovere azioni per affrontare con maggiore efficienza ed efficacia i cambiamentiPag. 367 climatici, in termini di rischio siccità e promuovere l'uso efficiente delle risorse con l'obiettivo di razionalizzare l'uso e il miglioramento della gestione delle acque ai fini irrigui.
Anche il PNRR contribuisce all'attuazione di questa strategia con riferimento all'efficientamento del sistema irriguo, attraverso uno specifico intervento nell'ambito della Componente 4 «Tutela del territorio e del patrimonio idrico», all'interno della Missione 2 del Piano che si riferisce alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica» ma non prevede finanziamenti di investimenti su invasi per evitare la sovrapposizione con le tipologie di interventi finanziati nell'ambito di investimenti della stessa Componente M2C4 proposti da altri Ministeri.
Inoltre, considerata l'importanza di preservare e tutelare l'acqua tramite una strategia che consenta, attraverso la realizzazione di infrastrutture per lo stoccaggio della risorsa idrica, di incrementare la capacità di conservazione della stessa, nel Piano Strategico della PAC potranno essere inserite tipologie di investimenti quali la realizzazione di piccoli invasi interaziendali realizzati da aziende agricole, come peraltro già attuato in alcuni Programmi di Sviluppo Regionali, o da Enti irrigui.
Detto questo faccio presente che proprio ieri, nel corso della riunione a Palazzo Chigi è stata assicurata la massima disponibilità del Governo per la dichiarazione dello stato di emergenza, delegando la Protezione civile ad avviare una specifica azione ricognitiva con le regioni.
In tale contesto, sono state individuate una serie di azioni strutturali, programmatorie e risarcitorie.
Per le azioni strutturali è stata promossa un'azione ricognitiva volta a verificare gli invasi su cui è possibile realizzare investimenti di efficientamento in tempi brevi, e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla realizzazione degli investimenti già programmati nel settore.
Per le azioni programmatorie sono state previste iniziative, anche legislative, per coordinare al meglio l'utilizzo della risorsa in condizioni di scarsità idrica.
Per le azioni risarcitorie, in coordinamento con le regioni sarà avviata un'azione ricognitiva volta alla verifica del reale fabbisogno in termini di indennizzi ai settori colpiti. In particolare, per il settore agricolo è necessario verificare per ogni settore produttivo, la reale portata del fenomeno, tenendo conto che i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro) sono in fase di raccolta, mentre riso e, soprattutto, mais, soia e ortofrutta, sono nella fase del ciclo produttivo in cui è massimo il fabbisogno irriguo.
In ogni caso, alla luce della gravità della situazione che ci troviamo ad affrontare, che si è ripetuta 5 volte negli ultimi 20 anni, riteniamo necessario programmare la realizzazione di nuovi invasi, per conservare l'acqua nei periodi in cui arriva in eccesso, soprattutto nelle aree del Paese in cui le crisi idriche sono più ricorrenti.
ALLEGATO 2
Interrogazione n. 5-08310 L'Abbate: Sull'adozione del decreto ministeriale finalizzato all'erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per l'agricoltura biologica
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati, in relazione alla richiesta dell'Onorevole interrogante evidenzio che il decreto recante le modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per l'agricoltura biologica, previa condivisione con il Tavolo tecnico dell'agricoltura biologica, è stato predisposto dal Ministero ed ha già ricevuto l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 maggio scorso.
Riguardo alla ripartizione del «Fondo per l'agricoltura biologica» rilevo che sono stati individuati le Filiere biologiche per un 40 per cento, i Distretti biologici per il 30 per cento e le Associazioni del biologico per un 30 per cento.
L'erogazione della predetta quota alle Associazioni del settore, distribuite su tutto il territorio nazionale, generando un forte impulso alla promozione, formazione e assistenza tecnica, favorisce la nascita e lo sviluppo delle filiere e dei distretti biologici, rafforzando la finalità del Fondo.
Infine comunico che, a seguito di alcune osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto è in fase di perfezionamento.
ALLEGATO 3
Interrogazione n. 5-08311 Spena: Iniziative urgenti a tutela della filiera suinicola al fine di contrastare i danni derivanti dalla diffusione della peste suina africana
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati, rilevo in premessa che il Ministero partecipa attivamente alle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC) predisposta dal Ministero della salute, che ha la primaria competenza in materia, al fine di adottare misure urgenti per il contrasto della peste suina africana (PSA), anche a seguito degli ultimi riscontri di positività in alcuni cinghiali rinvenuti nella regione Lazio.
Al fine di ridurre ogni eventuale rischio di coinvolgere direttamente gli allevamenti con conseguenti gravi ripercussioni non solo sul sistema zootecnico suinicolo, ma anche sul piano commerciale per le specifiche produzioni di carne e trasformati DOP, il Ministero si è immediatamente adoperato nell'impiego delle risorse economiche previste con il decreto-legge Sostegni Ter che istituisce due Fondi.
Mi riferisco, rispettivamente, al «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza», con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e al «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 25 milioni, destinati ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati e 10 milioni a favore dell'attività del Commissario straordinario alla Peste suina africana.
Rilevo al riguardo che lo scorso 29 aprile 2022 abbiamo emanato il Decreto ministeriale di ripartizione del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza», di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Il decreto riguardante il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, è in corso di predisposizione e sarà presentata in Conferenza Stato-regioni alla prima data utile del mese di luglio 2022.
Si segnala altresì, che gli Uffici dell'Amministrazione stanno ultimando il Decreto riguardante il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che sarà presentata in Conferenza Stato-regioni alla prima data utile del mese di luglio 2022.
Detto questo, considerati gli ultimi ritrovamenti di carcasse di cinghiali all'interno dell'area urbana di Roma e nel territorio della provincia di Rieti, si ritiene opportuno predisporre ogni azione utile per contrastare l'eventuale progressione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale. A tal fine, consapevoli che le iniziali risorse economiche impegnate all'uopo si dimostrano insufficienti dinanzi al progredire della malattia virale, il Ministero e il Governo sono fortemente motivati per rafforzare adeguatamente le previsioni finanziarie necessarie a contrastare e limitare i danni prodotti dalla Peste suina africana.
ALLEGATO 4
Interrogazione n. 5-08312 Golinelli: Sui tempi di adozione del decreto ministeriale in materia di indennizzo a favore degli allevatori degli animali da pelliccia
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante rilevo che, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero della transizione ecologica, stiamo provvedendo alla redazione del Decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincillà (Chinchilla laniger) e di qualsiasi specie di animali che abbiano la finalità di ricavarne pelliccia.
In particolare, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse economiche poste a disposizione degli allevamenti di animali da pelliccia, terranno conto sia delle strutture autorizzate a detenere gli animali (fermo restando il divieto di riproduzione), per il periodo necessario alla dismissione di ogni attività e comunque non oltre il 30 giugno 2022, sia di quelle strutture di allevamento che, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio n. 234 del 2022, dispongano ancora di un codice di attività, anche se non detengono animali.
Informo infine l'onorevole interrogante che sono in fase di determinazione gli indennizzi economici a favore di strutture autorizzate, differenti dagli allevamenti, per la detenzione dei suddetti animali da pelliccia, così come previsto dall'articolo 1, comma 984 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).
ALLEGATO 5
Interrogazione n. 5-08313 Cenni: Iniziative urgenti volte a contrastare i danni del Punteruolo Nero sulla produzione di fichi secchi di Carmignano
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo alla problematica relativa ai danni causati dal Punteruolo nero (Aclees taiwanensis) sulle piante di fico, rilevo quanto segue.
Il punteruolo nero, coleottero originario dell'Asia, è un fitofago di Ficus spp., di recente introduzione, che sta minacciando i frutteti di fichi dell'area mediterranea.
Dal centro Italia, area di primo rilevamento, si sta rapidamente diffondendo nelle regioni centro-settentrionali. Attualmente risulta diffuso in Lazio, Toscana (Isola d'Elba compresa), Liguria, Marche, Umbria, Veneto, Lombardia.
Pur rappresentando una minaccia per i vivai e i frutteti di fichi, ad oggi non sono disponibili dati esaustivi sull'effettivo impatto economico di questo parassita sulla produzione di fichi.
Le larve xilofaghe del punteruolo nero danneggiano i fichi scavando gallerie di alimentazione nel tronco e nelle radici superficiali, compromettendo il flusso del floema, provocando la morte delle piante in breve tempo. I danni degli alberi adulti sono di minore consistenza e riguardano frutti immaturi, foglie e gemme, ma su piante giovani possono defogliare in breve tempo tutta la pianta.
La gestione del fenomeno e l'attivazione di azioni di lotta e contenimento del Punteruolo sono, proprio per la natura dell'insetto, estremamente problematiche.
La questione è stata pertanto portata all'attenzione del Comitato Fitosanitario Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2021, per un primo confronto sulle più opportune strategie integrate di intervento e prevenzione da attuare sul territorio nazionale. È stata, inoltre, pubblicata nel portale del Servizio Fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it) una specifica scheda informativa inerente il fitofago.
Nel corso della riunione è emersa, in particolare da parte del Servizio della Regione Siciliana, la necessità di approfondire ulteriormente la questione anche in relazione ad un'ulteriore organismo nocivo che sta procurando gravi danni a carico delle coltivazioni di fico siciliane.
Il Comitato fitosanitario nazionale, pertanto, ha concordato di istituire uno specifico Tavolo tecnico-scientifico, la cui composizione è in corso di definizione, con l'obiettivo di approfondire i diversi organismi nocivi che stanno colpendo il genere Ficus nonché individuare specifiche misure di contrasto.
ALLEGATO 6
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione XIII,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;
premesso che:
il testo unificato in discussione, composto di 8 articoli, reca modifiche al D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.), in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati;
in particolare, il provvedimento consente a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione in forma individuale e per uso personale di 4 piante femmine di cannabis, senza bisogno di autorizzazione (articolo 1);
esso, inoltre: modifica la disciplina sanzionatoria penale della coltivazione, produzione, del traffico e della detenzione illeciti di cannabis (articolo 2) e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 4); introduce una disciplina autonoma della produzione, dell'acquisto e della cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti e psicotrope (articolo 3); reca modifiche alla disciplina relativa alle circostanze di cui tenere conto ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della cannabis, intervenendo sul comma 1-bis dell'articolo 75 del richiamato Testo unico (articolo 5,comma 1, capoverso lettera c)) ;
rilevato che:
la legge 16 maggio 2014, n. 79, nel modificare la tabella II del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, include tra le droghe c.d. leggere tutti i tipi di cannabis, senza consentire alcuna distinzione tra canapa Sativa, Indica, Ruderalis o ibride;
la legge 2 dicembre 2016, n. 242, ha successivamente consentito, all'articolo 2, la coltivazione, senza necessità di autorizzazione, delle varietà di canapa iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (Cannabis sativa L.), dalle quali è possibile ottenere una serie di prodotti specificamente elencati;
in tale elencazione andrebbero inclusi, per consentirne la commercializzazione, i prodotti solidi o liquidi, comprese le infiorescenze essiccate, destinati al fumo e all'inalazione, con una percentuale di tetraidroccannabinolo (THC) specificamente individuata con decreto ministeriale;
i prodotti derivati dalla canapa sativa destinati al fumo o all'inalazione potrebbero essere assimilati, quanto a regime giuridico, ai tabacchi lavorati e sottoposti a monopolio di Stato, effettuandosene la distribuzione e la vendita diretta ai consumatori esclusivamente attraverso i soggetti debitamente autorizzati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 7
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione XIII,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;
rilevato che:
l'articolo 3 del provvedimento concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta;
tale contributo è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture;
al fine di fornire un supporto al comparto agricolo e a quello pesca, già provati dagli effetti della pandemia e ora sensibilmente colpiti dall'incremento del costo del carburante causato dalle tensioni internazionali e di garantire alle imprese di tali comparti la liquidità necessaria alla prosecuzione della loro attività, dovrebbero essere introdotte nell'articolo in questione una misura aggiuntiva volta ad estendere a tutto l'anno in corso il credito di imposta di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, nonché disposizioni volte a calmierare il prezzo alla pompa del gasolio agricolo utilizzato dal comparto della pesca e acquacoltura;
considerato che:
l'articolo 19 del decreto-legge in esame rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022;
appare necessario introdurre nell'articolo in questione ulteriori misure a sostegno del comparto-agroalimentare, fortemente penalizzato dall'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime ascrivibile al conflitto in corso;
in particolare, dovrebbero essere inserite misure di agevolazione di carattere fiscale per il comparto apistico, attraverso la riduzione dell'IVA al 10 per cento per i servizi di impollinazione tramite api;
dovrebbero altresì essere introdotte disposizioni dirette ad assicurare il miglioramento quali-quantitativo di colture strategiche quali mais, legumi e soia, stanziando apposite risorse per sostenere, nell'ambito della sottoscrizione di nuovi contratti di filiera, l'acquisto e l'impiego di sementi certificate;
ritenuto che:
l'articolo 20, al comma 1, prevede che, previa autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022;
Pag. 374per favorire immediata liquidità alle imprese del settore agricolo e sostenerne la ripresa economica e produttiva, dovrebbe essere prevista la possibilità di accesso alle garanzie prestate a titolo gratuito dall'ISMEA, nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari;
dovrebbero altresì essere contemplate ulteriori misure per promuovere il ricambio generazionale nel settore agricolo, in particolare attraverso la concessione di garanzie, a titolo gratuito, da parte dello stesso ISMEA, relative a finanziamenti concessi per l'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 3, al fine di fornire un supporto al comparto agricolo e a quello della pesca, si valuti l'opportunità di introdurre disposizioni aggiuntive dirette a estendere a tutto l'anno in corso il credito di imposta di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022; si valuti altresì l'opportunità di prevedere misure volte a calmierare il prezzo alla pompa del gasolio agricolo utilizzato dal comparto della pesca e acquacoltura;
2) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di inserire ulteriori misure a sostegno del comparto-agroalimentare, quali, in particolare: a) l'applicazione dell'IVA del 10 per cento per i servizi di impollinazione tramite api; b) lo stanziamento di apposite risorse per sostenere, nell'ambito della sottoscrizione di nuovi contratti di filiera, l'acquisto e l'impiego di sementi certificate per le colture di mais, legumi e soia;
3) all'articolo 20, si valuti l'opportunità di inserire disposizioni aggiuntive volte a: a) prevedere, per le imprese del settore agricolo, la possibilità di accesso alle garanzie prestate a titolo gratuito dall'ISMEA, nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari; b) favorire l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani, prevedendo la concessione, da parte del medesimo ISMEA, di garanzie a titolo gratuito.