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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 febbraio 2019
147.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 39

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 26 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA, indi del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

  Luca CARABETTA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di ASSOESCo – Associazione italiana delle Energy Service Company.
(Svolgimento e conclusione).

  Roberto OLIVIERI, presidente di ASSOESCo – Associazione italiana delle Energy Service Company, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Andrea VALLASCAS (M5S).

  Roberto OLIVIERI, presidente di ASSOESCo – Associazione italiana delle Energy Service Company, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

  Luca CARABETTA, presidente, ringrazia il presidente di ASSOESCo e dichiara conclusa l'audizione.

Pag. 40

Audizione di rappresentanti di Assotermica – Associazione produttori di apparecchi e componenti per impianti termici.
(Svolgimento e conclusione).

  Federico MUSAZZI, segretario generale di Assotermica – Associazione produttori di apparecchi e componenti per impianti termici e Alberto MONTANINI, presidente di Assotermica – Associazione produttori di apparecchi e componenti per impianti termici, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Luca SQUERI (FI) e il presidente Gianluca BENAMATI.

  Alberto MONTANINI, presidente di Assotermica – Associazione produttori di apparecchi e componenti per impianti termici, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

  Gianluca BENAMATI, presidente, ringrazia i rappresentanti di Assotermica e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Assogasmetano – Associazione nazionale imprese distributrici metano autotrazione.
(Svolgimento e conclusione).

  Paolo VETTORI, presidente di Assogasmetano – Associazione nazionale imprese distributrici metano autotrazione, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Luca SQUERI (FI) e il presidente Gianluca BENAMATI.

  Paolo VETTORI, presidente di Assogasmetano – Associazione nazionale imprese distributrici metano autotrazione, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

  Gianluca BENAMATI, presidente, ringrazia il Presidente di Assogasmetano e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
C. 1468 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore, osserva che l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il governo italiano e quello del Niger, oggetto del disegno di legge di ratifica C. 1468 all'esame della Commissione, consta di un preambolo e dodici articoli.
  L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.
  L'articolo 2 attribuisce ai rispettivi Ministeri della difesa la responsabilità dell'elaborazione dei piani annuali e pluriennali Pag. 41e dell'organizzazione delle attività di cooperazione, prevedendo che eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e in Niger. Si stabiliscono i campi della cooperazione che, oltre alla politica di sicurezza e difesa, riguardano tra l'altro la ricerca, lo sviluppo, il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa, oltre questioni relative all'ambiente e concernenti le contaminazioni ambientali dovute alle attività militari. Sono definite le modalità della cooperazione che potrà avvenire, tra l'altro, mediante scambi di visite, di esperienze, di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, la partecipazione a corsi di formazione, seminari e analoghe iniziative organizzati presso organismi civili e militari della difesa, visite di navi o velivoli militari, nonché il sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della difesa.
  L'articolo 3 riguarda gli aspetti finanziari dell'Accordo e stabilisce, in particolare, che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.
  L'articolo 4 dispone in merito alla giurisdizione per reati commessi dal personale coinvolto. Si stabilisce tra l'altro che, nei casi in cui la parte ospitata sia coinvolta in reati per i quali la legislazione del Paese ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre pene contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della parte ospitata, tali sanzioni non saranno irrogate e se già irrogate non saranno eseguite.
  L'articolo 5 è relativo al risarcimento in caso di danni causati o subiti da una delle due parti.
  L'articolo 6, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed enumera le categorie di armamenti previsti: navi per uso militare; aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali; carri armati e veicoli per uso militare; armamento di medio e grosso calibro; bombe, mine (eccetto quelle anti-uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; materiali speciali blindati per uso militare; materiali specifici per l'addestramento; macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni; equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. Il reciproco approvvigionamento potrà realizzarsi mediante operazioni dirette tra i due stati, o anche tra società private autorizzate dai rispettivi governi, i quali si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi senza il preventivo assenso della Parte cedente; inoltre, come ricordato dalla relazione che accompagna il provvedimento, l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 18, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento. Si stabilisce che le attività nel campo dell'industria della difesa, della ricerca, dello sviluppo dell'equipaggiamento militare e del munizionamento possono essere realizzate nei seguenti modi: ricerca e sviluppo scientifico; scambio di esperienze nel campo della tecnologia; produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nelle aree identificate dalle Parti; supporto alle industrie della difesa e alle istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.
  L'articolo 7, anch'esso riguardante competenze specifiche della X Commissione, disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. Pag. 42
  L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.
  L'articolo 10 dispone che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno del compimento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa nel rispetto delle procedure nazionali e limitati agli scopi dell'Accordo e che l'Accordo stesso possa essere rivisto o emendato mediante uno scambio di note tra le Parti.
   L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previsti nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.
  Il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 dispone in merito alla copertura finanziaria necessaria all'attuazione delle attività derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo, mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, e stabilisce nel contempo che a eventuali maggiori oneri, derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo, di natura eventuale e non quantificabili, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 prevede infine che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Gianluca BENAMATI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.