COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 21 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.
La seduta comincia alle 8.50.
Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
Nuovo testo C. 1012.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento
Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IV Commissione Difesa, la proposta di legge C. 1012, recante «Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla IV Commissione.
Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, che si compone di 6 articoli, in linea generale rileva come essa disciplini le modalità per l'avvio, a partire dal 1o gennaio 2020, per l'avvio di un progetto sperimentale finalizzato a valutare la possibilità di svolgere percorsi formativi in ambito militare rivolti a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla medesima proposta di legge.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, scopo dell'iniziativa è offrire alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere direttamente, attraverso un periodo di permanenza di almeno sei mesi nelle Forze Pag. 8armate, i valori, la disciplina, la storia e la specificità dell'ordinamento militare, non solo ai fini di un arricchimento personale ma anche in vista del conseguimento di determinati benefici che la medesima proposta di legge collega allo svolgimento, con esito positivo, del percorso formativo svolto in ambito militare.
Al riguardo ricorda innanzitutto che la legge n. 331 del 2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano (resa effettiva dal 2004), con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e personale civile del Ministero della difesa. La nuova connotazione professionale e volontaria dello strumento militare si è realizzata, tuttavia, senza che sia stata abolita integralmente la coscrizione obbligatoria, che è stata soltanto «sospesa» e continua a trovare attuazione in casi eccezionali, quali lo stato di guerra, deliberato ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, o l'insorgere di una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
Passando a sintetizzare il contenuto delle singole disposizioni, l'articolo 1 della proposta di legge definisce le finalità dell'intervento legislativo, che sono quelle di assicurare ai cittadini italiani, di età compresa tra diciotto e ventidue anni, la possibilità di accedere a un percorso educativo e di formazione specializzato nelle Forze armate, su base volontaria, utilizzabile nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale, anche al fine di ridurre la distanza fra giovani e istituzioni.
In questa prospettiva l'intervento legislativo definisce un progetto sperimentale finalizzato a valutare la possibilità di svolgere percorsi formativi in tale ambito militare.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per progetto sperimentale di formazione in ambito militare s'intende un progetto, di durata semestrale e non retribuito, fatti salvi i riconoscimenti previsti dall'articolo 5 della medesima proposta di legge, rivolto a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, articolato proporzionalmente:
a) in corsi di studio in modalità e-learning;
b) permanenza presso le strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, equamente individuate su tutto il territorio nazionale dal Capo di Stato maggiore della Difesa ai sensi dell'articolo 3, comprese le scuole e le accademie militari;
c) in forme di apprendimento pratico, che consentano, ove possibile e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) comprensione del valore civico della difesa della patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione;
b) cognizione degli alti valori connessi alla difesa delle istituzioni democratiche del Paese attraverso lo strumento militare in Italia e all'estero;
c) approfondimento dei princìpi fondamentali che regolano l'ordinamento militare e la specificità dello status militare in ragione dei peculiari compiti assegnati al relativo personale e degli obblighi imposti per il loro assolvimento;
d) conoscenza, in maniera diversificata a seconda dell'età e del grado di istruzione dei partecipanti, delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, anche attraverso la partecipazione a seminari di studio con la partecipazione dei rappresentanti degli organismi facenti parte del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
e) studio dell'architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi che gravitano nello spazio cibernetico. Pag. 9Al fine di assicurare un elevato grado di conoscenza della minaccia cibernetica deve essere altresì valutata la possibilità di:
1) organizzare presso il Comando C4 difesa simulazioni di possibili attacchi cibernetici, coinvolgendo a tale fine personale dei Computer Emergency Response Team dello Stato maggiore della difesa, dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e della Scuola telecomunicazioni Forze armate di Chiavari;
2) assistere alle esercitazioni organizzate dal Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence dell'Alleanza Atlantica finalizzate a valutare le capacità di cooperazione delle organizzazioni partecipanti e perfezionare le procedure di scambio informativo in ambito nazionale e della NATO sui temi della difesa e sicurezza cibernetica;
f) acquisizione di conoscenze in tema di cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa europea (Pesco);
g) incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e l'eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza.
L'articolo 2, comma 1, affida al Presidente del Centro alti studi per la difesa (CASD), sentiti i direttori del Centro militare di studi strategici, delle scuole e delle accademie militari, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, il compito di presentare al Capo di Stato maggiore della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, uno studio concernente la possibilità di avviare il richiamato progetto sperimentale di formazione in ambito militare.
Ai sensi dell'articolo 3 il Capo di Stato maggiore della difesa, esaminato lo studio presentato dal Presidente del Centro alti studi per la difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, individua le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'amministrazione della difesa, equamente distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale e definisce un progetto formativo non retribuito, di durata semestrale, a carattere sperimentale da avviare e concludere nel 2020.
Sempre in base all'articolo 3, al termine del primo progetto formativo a carattere sperimentale è facoltà dell'Amministrazione della difesa di svolgere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, rivolto ai candidati risultati idonei alla precedente selezione svolta, senza nuove spese a carico del bilancio della Difesa, sulla base dei criteri di ammissione definiti con apposito decreto del Ministro della Difesa.
L'articolo 4 definisce i requisiti per la partecipazione al progetto sperimentale di formazione, che sono:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età compresa tra diciotto e ventidue anni;
d) assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare;
f) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;Pag. 10
h) non aver tenuto nei confronti delle istituzioni politiche dello Stato comportamenti che non diano garanzia di assoluta fedeltà alla Costituzione e alle esigenze di sicurezza nazionale;
i) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
L'articolo 5, comma 1, stabilisce che, al termine dello svolgimento del progetto sperimentale di formazione, l'amministrazione della difesa sarà tenuta a rilasciare un attestato che certifichi l'esito positivo del percorso formativo svolto.
In base al comma 2 l'attestato potrà essere utilizzato, all'atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate e costituirà, inoltre, titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento.
Il comma 3 prevede inoltre che lo svolgimento con esito positivo del progetto sperimentale di formazione in ambito militare consentirà, inoltre, l'acquisizione di crediti formativi universitari, nei termini stabiliti con apposita circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di individuare le più adeguate forme di valorizzazione del progetto sperimentale di formazione negli ambiti di competenza dell'Amministrazione della difesa.
L'articolo 5-bis prevede che, al termine dello svolgimento del progetto sperimentale, il Governo presenti al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi aventi le medesime finalità della legge. In tale occasione il Governo potrà indicare eventuali iniziative di carattere legislativo necessarie per la valorizzazione di futuri corsi e sul rilascio di attestati e certificazioni connessi al positivo completamento dei percorsi formativi.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il provvedimento riguardi innanzitutto la materia «difesa e Forze armate», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Assume inoltre rilievo, in particolare con riferimento alle finalità della proposta di legge e al riconoscimento di crediti formativi in ambito universitario, la materia «norme generali sull'istruzione», anch'essa di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. Ricorda, a tale ultimo riguardo, che la sentenza n. 200 del 2009 ha ricondotto alla materia «norme generali dell'istruzione», tra le altre cose, anche la definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione.
Per quel che attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali, rileva come il provvedimento consente l'accesso al progetto sperimentale di formazione ai cittadini italiani (come indicato dagli articoli 1 e 4).
Ai fini di una valutazione sotto questo profilo della disposizione, richiama la complessa natura del progetto sperimentale di formazione oggetto del provvedimento: il testo del provvedimento prevede infatti, da un lato, che la partecipazione al progetto consenta l'acquisizione di crediti formativi universitari (ai sensi dell'articolo 5, comma 3) e, dall'altro lato, l'accesso e la permanenza, nell'ambito del progetto di formazione, presso strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (ai sensi dell'articolo 2, comma 2), nonché la previsione che l'attestazione dello svolgimento con esito positivo del percorso formativo costituisca titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento (ai sensi dell'articolo 5, comma 3): in merito ricorda che l'accesso alle forze armate è riservato ai soli cittadini italiani.
Rammenta anche, per completezza, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 119 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità Pag. 11costituzionale della norma (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002) che escludeva gli stranieri legalmente residenti in Italia dall'accesso al servizio civile nazionale.
Nella sentenza la Corte ha ricordato che il servizio civile si qualifica come «come istituto a carattere volontario, al quale si accede per pubblico concorso. L'ammissione al servizio civile consente oggi di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria comunità, il che corrisponde, allo stesso tempo, ad un diritto di chi ad essa appartiene. In realtà, è lo stesso concetto di «difesa della Patria», nell'ambito del quale è stato tradizionalmente collocato l'istituto del servizio civile, ad evidenziare una significativa evoluzione, nel senso dell'apertura a molteplici valori costituzionali. Come già affermato da questa Corte, il dovere di difesa della Patria non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato. Accanto alla difesa militare, che è solo una delle forme di difesa della Patria, può dunque ben collocarsi un'altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (sentenza n. 228 del 2004). In coerenza con tale evoluzione, questa Corte ha già richiamato la necessità di una lettura dell'articolo 52 Cost. alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 Cost. (sentenza n. 309 del 2013). L'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare di per sé irragionevole. Inoltre, sotto un diverso profilo, l'estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l'inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo – oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà – anche come un'opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza. Come già affermato da questa Corte, l'attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell'ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). Occorre sottolineare, d'altra parte, che il godimento «dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano», è riconosciuto agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»). L'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza.»
Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato).
Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che il richiamo, contenuto nella proposta di parere della relatrice, alla sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, non sia conferente, considerato che la predetta sentenza riguarda la possibilità per i cittadini stranieri di accedere al servizio civile nazionale, laddove il provvedimento in esame prevede la creazione in via sperimentale di percorsi formativi in ambito militare.
Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, evidenzia come la proposta di parere favorevole da lei formulata non rechi osservazioni né condizioni sulla questione testé posta dal deputato Sisto, limitandosi esclusivamente a svolgere al riguardo alcune premesse.
Pag. 12Francesco Paolo SISTO (FI), preso atto delle precisazioni rese dalla relatrice, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 9.
INDAGINE CONOSCITIVA
Giovedì 21 marzo 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.
La seduta comincia alle 16.45.
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari».
Audizione del professor Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, e del professor Giampiero Di Plinio, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Chieti e Pescara.
(Svolgimento e conclusione).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, e del professor Giampiero Di Plinio, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Chieti e Pescara.
Avverte che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Ringrazia il Presidente Onida e il professor Di Plinio per aver accolto l'invito della Commissione e si scusa con loro per il ritardo dovuto al protrarsi dei lavori dell'Assemblea.
Chiede quindi cortesemente di contenere i loro interventi in circa dieci minuti ciascuno, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande.
Valerio ONIDA, Presidente emerito della Corte costituzionale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Giampiero DI PLINIO, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Chieti e Pescara, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Andrea CECCONI (Misto-MAIE), al quale rispondono Valerio ONIDA, Presidente emerito della Corte costituzionale, e Giampiero DI PLINIO, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Chieti e Pescara.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Francesco FORCINITI (M5S) e Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) e la deputata Valentina CORNELI (M5S).
Valerio ONIDA, Presidente emerito della Corte costituzionale, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Giampiero DI PLINIO, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Chieti e Pescara, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia il professor Onida e il professor Di Plinio e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 18.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
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