Corte costituzionale: sentenza n. 94/2014 sulla giurisdizione in materia di sanzioni della Banca d'Italia
16 April 2014
Con la sentenza n. 94 del 2014, depositata il 15 aprile, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale degli articoli 133, 134 e 135 del Codice del processo amministrativo (adottato con D.Lgs. 104/2010) nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia.
Come già affermato in relazione alla giurisdizione sulle sanzioni applicate dalla Consob (sentenza n. 162 del 2012), l’illegittimità deriva da un mancato rispetto dei criteri stabiliti nella legge di delega, che imponeva l'adeguamento, in materia di riparto di giurisdizione, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori (art. 44 della legge n. 69 del 2009).
In particolare, la Corte evidenzia che il legislatore delegato si è discostato dal consolidato orientamento delle sezioni uniti civili della Corte di cassazione (ordinanze n. 9600 e n. 9602 del 2006), che aveva stabilito che rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario (Corte d'appello) le controversie relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme in tema di intermediazione finanziaria, adottate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, richiamando il carattere vincolato e non discrezionale dell’attività sanzionatoria.
Peraltro, l'esigenza di modificare sul punto il Codice del processo amministrativo era stata già segnalata dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nel parere al Governo, reso il 12 settembre 2012, sullo schema di decreto correttivo del Codice. In tale parere, infatti, era presente una condizione nella quale, in considerazione della sentenza n. 162 del 2012 della Corte costituzionale, si chiedeva che l’art. 133, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 104 del 2010 fosse riformulato in modo da escludere dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell’articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Tuttavia, il Governo non ha accolto le indicazioni contenute nel parere parlamentare.
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