Il nuovo Codice dei contratti pubblici

20 April 2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il 19 aprile 2016, recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il decreto legislativo n. 50 del 2016, costituito da 220 articoli e da 25 allegati, oltre a disporre l'abrogazione del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative.

Nella medesima G.U. 91/2016 è stata inoltre pubblicata, attraverso un comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, la tabella di concordanza confronta per ogni articolo del nuovo Codice, il principio di delega recepito, il principio di direttiva attuato e la disciplina nazionale previgente. 

Per saperne di più:

  • sull'iter legislativo del decreto, comprensivo dell'esame parlamentare:

     - consulta tutta la documentazione predisposta dal Servizio studi sul nuovo Codice;

     - leggi il testo del parere approvato dalla Commissione Ambiente nella seduta del 7 aprile 2016;

     - leggi il testo dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina orgni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.