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Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
Modifiche allo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia

Nella XVII legislatura è stata approvata in via definitiva una legge costituzionale di modifica dello Statuto del Friuli Venzia Giulia in materia di enti locali, elettorato passivo e di iniziativa legislativa popolare.

 
Il contenuto delle modifiche allo Statuto
  • 4 dossier
23/02/2018

La legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, ha modificato lo Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 1 del 1963, in relazione ai seguenti aspetti:

  • soppressione delle province e conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale (articoli 2-4 e 7-12);
  • abbassamento da 25 a 18 anni del limite di età per poter essere eletti consigliere regionale (articolo 5);
  • diminuzione, da 15 mila a 5 mila, del numero di firme necessarie per l'iniziativa legislativa popolare (articolo 6).

L'articolo 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto, che definisce il territorio regionale al fine di registrare le modifiche amministrative intervenute, al fine di inserire correttamente tutte le attuali province della Regione. Nel nuovo testo, infatti, la regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste. Il provvedimento, col sopprimere il livello di governo delle province, delinea quindi un assetto istituzionale che contempla solo due livelli di governo: la regione ed i comuni, anche nella forma di città metropolitane.

Il Senato ha approvato in prima deliberazione il testo del progetto di legge costituzionale il 7 luglio 2015 e la Camera ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza apportarvi modifiche, il 2 febbraio 2016. Successivamente, il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 17 maggio 2016 e la camera il 19 luglio 2016.
 

Ai sensi dell'articolo 116, primo comma, della Costituzione gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale sono adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Peraltro, come stabilito dall'articolo 63 dello Statuto del Friuli-Venezia – a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 2 del 2001 - le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).

L'iniziativa, oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale. Le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

 

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