Il regime di aiuto finalizzato a sostenere la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali attraverso lo sviluppo di società cooperative è stato istituito dalla la legge 27 febbraio 1985 n. 49 ( cd.legge Marcora) e successivamente riformato dalla L. n. 57 del 2001 (artt. 12 e 17).
In particolare, la L. n. 49/1985 (così come modificato dall'art. 12, c. 2, della Legge n. 57/2001), ha previsto l'istituzione - in regime di contabilità speciale separata, presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro - di un Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominatoFoncooper (art. 1 e 7).
Le risorse e la gestione del Foncooper sono state successivamente devolute alle Regioni ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1998 e dal relativo D.P.C.M. attuativo 6 agosto 1999, il quale, ha disposto che rimanessero conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la concessione delle sovvenzioni del solo Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, sempre istituito dalla legge Marcora, all'articolo 17 (cfr. infra), ma non quelle del Foncooper.
Come evidenziato dalla Corte dei conti nel giudizio di parificazione sul Rendiconto 2015, del Foncooper rimane presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (ora Gruppo BNP Paribas) solo una sezione stralcio concernente le quote di rientro passate e le litispendenze passate.
Ai sensi dell'art. 4 della legge Marcora, i crediti derivanti dai finanziamenti concessi (ai sensi del sopra commentato art. 1) o i finanziamenti erogati dalle società finanziarie (ai sensi del successivo art. 17, cfr. infra) sono privilegiati.
Come già sopra accennato, la legge n. 49/1985 (art. 17, così come modificato e integrato dall'art. 12 della L. n. 57/2001, nonché dall'art. 1, comma 75, della legge di bilancio per il 2017, L. n. 232 del 2016) ha istituito – sempre presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione - un Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, prevedendo che le risorse dello stesso Fondo venissero utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione al capitale di società finanziarie appositamente costituite al fine di salvaguardare ed incrementare l'occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative, incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale appartenenti al settore di produzione e lavoro.
Le società finanziarie, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai princìpi di mutualità, essere in possesso di requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
La medesima legge Marcora, come da ultimo modificata dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 75, lettere a) e b), L. n. 232/2016) dispone che le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle società cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.
Inoltre, le medesime società finanziarie possono sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.
Attualmente, le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico sono:
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, co. 845, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito, all'art. 6, un nuovo regime di aiuto (c.d. "Nuova Marcora") - finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni - nell'ambito delle risorse – ascritte a tale finalità - sul Fondo per la crescita sostenibile.
Come evidenziato nelle premesse del D.M., il regime di aiuto è stato adottato in considerazione dell'esigenza di sostenere, su tutto il territorio nazionale:
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
L'intervento in questione si affianca a quello previsto dalla citata legge Marcora, in quanto il D.M. prevede che il finanziamento agevolato venga concesso dalle stesse società finanziarie partecipate dal Ministero (Soficoop sc e CFI Scpa) dello sviluppo economico (cfr. supra) alle quali è affidata l'attuazione degli interventi con capitale proprio, ai sensi della legge Marcora.
Il D.M. autorizza le società finanziarie a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato, a fronte della realizzazione di iniziative concesse al fine di sostenere:
a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.
I finanziamenti concessi:
a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro;
e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 per cento dell'importo del programma di investimento.
L'agevolazione è pari alla differenza tra le rate calcolate al tasso di attualizzazione e rivalutazione, vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelle da corrispondere al predetto tasso agevolato.
Il D.M. prevede che la concessione delle agevolazioni sia effettuata ai sensi dell'art. 17 del Regolamento europeo di esenzione per categoria (GBER - Reg. UE n. 651/2014) ovvero del Regolamento europeo sugli aiuti di Stato de minimis.
Il D.M. prevede, inoltre, che i finanziamenti agevolati non siano assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, privilegiati.
È comunque assicurato che, in relazione ai finanziamenti agevolati concessi a fronte dell'acquisto o della realizzazione di beni immobili, ovvero di interventi sui medesimi beni, la società finanziaria erogante acquisisca garanzia ipotecaria sul bene immobile oggetto di finanziamento, per un valore cauzionale non superiore all'importo del medesimo finanziamento agevolato.
Con Decreto Direttoriale del 16 aprile 2015 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell'intervento.
Quanto alle risorse finanziarie destinate all'intervento in esame, il D.M. ha disposto che le agevolazioni siano concesse utilizzando le risorse del Fondo per la crescita sostenibile iscritte nella Sezione del Fondo dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi.
A tal fine, il D.M. ha disposto:
Dunque, secondo quanto risulta dal sito istituzionale del MISE, le risorse trasferite per la concessione dei finanziamenti agevolati sono ammontate complessivamente a circa 9,8 milioni di euro. Tali risorse sono all stato quasi tutte erogate per la concessione di finanziamenti in corso.
La misura in esame (cd. Nuova Marcora) è stata rifinanziata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), la quale, all'art. 1, comma 74 incrementa il Fondo per la crescita sostenibile di cui al D.L. n. 83/2012 di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 destinandoli all'erogazione di finanziamenti agevolati a favore di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
Infine, la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, Sezione II) dispone un rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2018 (di 4 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020 e di 40 milioni per il 2021 e successivi) dell'autorizzazione di spesa concernente misure per l'accelerazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi di cui alla legge n. 400/1975.