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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 23 aprile 2018
4.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
COMUNICATO
Pag. 5

AUDIZIONI INFORMALI

  Lunedì 23 aprile 2018.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nell'ambito dell'esame del DL 30/2018: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) (C. 484 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 23 aprile 2018. — Presidenza del presidente Nicola MOLTENI. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e la Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Dorina Bianchi.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE.
Atto n. 6.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 6

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame, presentato in adempimento dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 2, della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), reca l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 25 novembre 2015. Essa disciplina la normativa sui pacchetti turistici e i servizi turistici collegati, abrogando la precedente direttiva 90/3124/CEE del Consiglio che, contenendo principi di carattere generale, si è rivelata uno strumento insufficiente a governare le dinamiche del settore. Si tratta di un intervento normativo richiesto da un segmento del mercato europeo, quello del turismo, che negli ultimi anni è stato investito da profondi cambiamenti. Osserva in particolare che l'offerta di servizi on line ha evidenziato la necessità di nuovi strumenti di regolazione e di tutela in materia di obbligo di informazione, responsabilità dei professionisti, protezione dei viaggiatori in caso di insolvenza di un organizzatore o di un venditore.
  Lo schema di decreto legislativo costituisce esercizio della delega che, come di consueto, viene attribuita dalla legge di delegazione europea 2016-2017 con riguardo alle direttive elencate in allegato, tra cui la direttiva (UE) n. 2015/2302 (inserita nell'allegato A), il cui termine di recepimento nell'ordinamento interno è fissato al 9 maggio 2018. La delega in oggetto – per effetto del meccanismo di scorrimento del termine, funzionale a consentire tempi adeguati per l'espressione del parere parlamentare e la valutazione delle indicazioni in esso recate – scade il 21 maggio 2018.
  La citata disposizione di delega fissa un termine di quaranta giorni, dalla data di trasmissione, per l'espressione del parere parlamentare. Segnala, peraltro, che, pur essendo stato già espresso, non è stato ancora trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni e, pertanto, ad oggi la Commissione, ancorché il termine per l'espressione del parere sia scaduto il 2 aprile 2018, non è nelle condizioni per concludere l'esame dell'atto. Si dovrà quindi concordare con il Governo un nuovo termine per l'espressione del parere che risulti coerente con quello previsto per l'esercizio della delega.
  Evidenzia quindi che, oltre che sui profili di merito, la Commissione speciale è chiamata ad esprimersi anche sui profili finanziari. Al riguardo, ove il Governo, non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, è tenuto a ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro venti giorni.
  Ritiene opportuno sottolineare che la direttiva (UE) n. 2015/2302 si propone di assicurare la tutela dei viaggiatori e lo sviluppo del mercato attraverso il passaggio da una «armonizzazione minima» a una «armonizzazione forte» delle normative nazionali. È stata perciò adottata una disciplina dettagliata e prescrittiva volta a definire un contesto di maggiore omogeneità normativa fra gli Stati membri. A questo proposito, notevole rilievo assume l'articolo 4 della direttiva 2015/2302, per cui gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel proprio ordinamento disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla direttiva stessa, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un diverso livello di tutela, salvo che la direttiva stessa non disponga altrimenti. Si profila, con il richiamo all'articolo 4, il cosiddetto divieto di gold plating, in base al quale la revisione della disciplina nazionale, in attuazione del diritto europeo, non può introdurre o mantenere livelli di regolazione ulteriori a quelli richiesti dalle direttive. Si evidenziano, dunque, le ragioni del legislatore europeo di conseguire un elevato grado di dettaglio nella elaborazione della direttiva, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità assai limitati.
  Considerate le finalità della direttiva europea, lo schema di decreto in esame ha inteso proporre un testo il più possibile Pag. 7fedele alla formulazione letterale della direttiva stessa: sono state introdotte modifiche del testo della direttiva solo laddove è stato necessario un adeguamento terminologico all'ordinamento interno, collocando singoli istituti giuridici nelle corrispondenti categorie del codice civile, per prevenire ambiguità lessicali e concettuali. Ne è derivato che sono state introdotte espressioni come «eccessivamente oneroso» in luogo di «costi sproporzionati» o «recesso» al posto di «annullamento» o, ancora, «inadempimento» per «inesatta esecuzione» coerentemente con il disposto dell'articolo 1218 del codice civile sull'inadempimento in materia di obbligazioni. In questo contesto l'atto in esame recepisce il duplice obiettivo di assicurare massima salvaguardia dei diritti dei viaggiatori e condizioni adeguate di concorrenzialità nel settore del turismo. È accolta, altresì, la distinzione della direttiva europea fra viaggiatori e consumatori, dal momento che si intende tutelare anche coloro che viaggiano per finalità lavorative.
  Tutto ciò premesso evidenzia quanto segue.
  Lo schema di decreto si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 sostituisce integralmente l'attuale Capo I, Titolo VI del Codice del turismo, non solo al fine di recepire la normativa di estremo dettaglio della direttiva, ma anche di considerare le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012 con riguardo allo stesso Codice del turismo rispettando il riparto di competenze tra Stato e regioni. A seguito della novella introdotta, il nuovo Capo I del Titolo VI del Codice del turismo è suddiviso in nove sezioni.
  La Sezione I (articoli da 32 a 33) disciplina le nuove regole dei contratti del turismo organizzato e le relative definizioni, senza sostanziali divergenze tra il testo proposto e i corrispondenti articoli 2 e 3 della direttiva. In particolare, l'articolo 32 delinea l'ambito di applicazione riguardante i pacchetti turistici e i servizi turistici. Da tali ambiti sono esclusi i pacchetti e servizi turistici di durata inferiore alle 24 ore, qualora non sia incluso l'alloggio, e la vendita o offerta in vendita occasionale a un numero modesto di viaggiatori da parte delle associazioni turistiche senza scopo di lucro, su cui incombono comunque oneri informativi a tutela del viaggiatore. L'articolo 33, sulla base delle definizioni contenute nella direttiva, indica quando una combinazione di servizi si configura come pacchetto turistico e specifica la nozione di servizi turistici collegati. Il pacchetto turistico è la combinazione, ad opera di un unico professionista, di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza. Tali servizi, pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga, devono essere acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore consenta al pagamento. Sono ricompresi nella nozione di pacchetto anche i contratti on line, i pacchetti su misura e i pacchetti cosiddetti «dinamici», ad eccezione delle semplici escursioni, dei contratti di business travel e dei viaggi organizzati dalle associazioni non riconosciute nel limite massimo di due all'anno. Sono pacchetti anche quelle combinazioni offerte dai villaggi turistici che comprendono alloggio, visite guidate, attività sportive e di animazione. Anche la crociera rientra nella definizione di pacchetto turistico. Per configurarsi un pacchetto turistico, non è necessario assicurare il servizio di trasporto. Viceversa, non sono servizi turistici a se stanti quelli che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico: ad esempio non rientrano come servizi turistici autonomi il trasporto del bagaglio durante il trasferimento dei passeggeri, le visite guidate e i tragitti su brevi distanze in genere o i trasferimenti tra albergo e aeroporto o stazione ferroviaria, i pasti, le bevande, la pulizia degli alloggi, l'accesso a strutture come piscine, saune, palestre e centri benessere riservati per i clienti di un albergo. I servizi turistici collegati sono servizi turistici acquistati con contratti distinti presso professionisti distinti, attraverso processi collegati di prenotazione on line, per i quali si prevede l'estensione Pag. 8degli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione al viaggiatore. Particolare rilievo assume la distinzione delle figure professionali del settore: «organizzatore», «venditore», «professionista», «viaggiatore». L'organizzatore del viaggio corrisponde normalmente a un tour operator, che provvede di norma a organizzare la combinazione degli elementi del pacchetto turistico da vendere sia direttamente sia attraverso altri soggetti. L'intermediario è il «venditore», figura già disciplinata dalla precedente formulazione del Codice del consumo, che si occupa della vendita di pacchetti turistici realizzati da un organizzatore. Infine, come anticipato, è utilizzato nello schema di decreto proposto il termine «viaggiatore» nell'obiettivo di comprendere anche chi viaggia per scopi professionali.
  La Sezione II (articoli da 34 a 37) riprende pressoché testualmente il disposto degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva, relativamente agli obblighi di informazione e al contenuto del contratto di pacchetto turistico. Tali obblighi hanno valore vincolante per le parti contraenti, a conferma della scelta della direttiva stessa di proporre un'armonizzazione decisa delle normative nazionali, riducendo quei margini di discrezionalità che inciderebbero negativamente sulla tutela dei viaggiatori e sulle condizioni di concorrenzialità del mercato.
  L'articolo 34 elenca le informazioni che sia l'organizzatore sia il venditore sono tenuti a fornire al viaggiatore prima della stipula del contratto. L'articolo 35 precisa il carattere vincolante delle informazioni di cui all'articolo precedente: tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate. Ogni eventuale modifica va comunicata prima della conclusione del contratto e il viaggiatore non è tenuto al pagamento di eventuali costi o spese non comunicati.
  L'articolo 36 precisa che i contratti di vendita di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si ammette, infatti, l'eccezione della forma non scritta del contratto, in considerazione anche della diffusione di contratti stipulati on line, sebbene copia del contratto debba essere sempre consegnata su supporto durevole al viaggiatore.
  L'articolo 37 detta norme in materia di onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione che ricade sul professionista e stabilisce il divieto di pubblicità ingannevole sul servizio offerto.
  La Sezione III (articoli da 38 a 41) riproduce le previsioni assai dettagliate contenute negli articoli da 9 a 12 della direttiva con riguardo alla disciplina delle modifiche al contratto di pacchetto turistico. L'articolo 38 consente al viaggiatore di cedere il contratto.
  L'articolo 39 limita le ipotesi di aumento del prezzo del contratto ai casi espressamente previsti.
  L'articolo 40 riserva all'organizzatore la possibilità, che deve essere prevista dal contratto, di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali diverse dal prezzo ove siano di scarsa importanza.
  L'articolo 41 disciplina il diritto di recesso dal contratto che può essere invocato dal viaggiatore in ogni momento prima dell'inizio dell'esecuzione del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
  La Sezione IV (articoli da 42 a 46) detta norme in materia di esecuzione del pacchetto turistico. Con l'articolo 42 si è dato rilievo all'applicazione dei principi di buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, e alla responsabilità per il fatto doloso o colposo degli ausiliari del debitore della prestazione (articolo 1228 del codice civile).
  L'articolo 43 dispone a favore del viaggiatore la riduzione del prezzo in presenza di difetti di conformità. Mentre non sono consentite limitazioni dell'obbligazione risarcitoria per danni alla persona, il comma 5 dell'articolo 43, nel recepire il disposto dell'articolo 14, comma 4, della direttiva, stabilisce che il contratto di Pag. 9pacchetto turistico possa prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. È indicato il termine di prescrizione in due anni, mentre il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive di norma in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. È consentito che l'organizzatore possa comunque avvalersi di eventuali limitazioni al risarcimento dei danni previste a favore del fornitore di servizi turistici da convenzioni internazionali.
  L'articolo 44 stabilisce le forme di comunicazione di cui può avvalersi il viaggiatore nei confronti del venditore o dell'organizzatore: il viaggiatore potrà indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore, il quale, a sua volta, dovrà inoltrare tempestivamente tali comunicazioni all'organizzatore. Ai fini del computo dei termini di prescrizione, la data in cui il venditore riceve le comunicazioni è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore.
  L'articolo 45 prevede, a carico dell'organizzatore, l'obbligo di prestare assistenza al viaggiatore relativamente ai servizi sanitari, all'assistenza consolare, nonché nelle comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
  L'articolo 46 disciplina la figura di «danno da vacanza rovinata», precisata anche da consolidata giurisprudenza.
  Le disposizioni della Sezione V (articoli da 47 a 48) si riferiscono, oltre che al caso di insolvenza, anche a quello di fallimento dell'organizzatore e del venditore, nell'obiettivo di assicurare adeguate forme di garanzia del viaggiatore.
  L'articolo 47 prevede l'obbligo assicurativo a favore del viaggiatore e a carico dell'organizzatore e del venditore per i danni derivanti dall'inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico. La garanzia in caso di insolvenza o fallimento dell'operatore di viaggio copre anche il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rimpatrio. Al fine di integrare il sistema di protezione del viaggiatore, merita specifica segnalazione il comma 9 dell'articolo 47 a norma del quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio della propria attività professionale, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.
  L'articolo 48 prevede il riconoscimento reciproco delle protezioni in caso d'insolvenza e procedure di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
  L'articolo 49 della Sezione VI applica le disposizioni degli articoli 47 e 48 ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati nella misura in cui un servizio turistico, che fa parte di un servizio turistico collegato, non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
  La Sezione VII (articoli da 50 a 51-quater) dello schema reca la disciplina della responsabilità del venditore di pacchetto turistico.
  L'articolo 50 introduce una disciplina specifica della responsabilità del venditore di pacchetto turistico, distinta rispetto a quella dell'organizzatore di viaggi. Viene precisato che il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale. Si tratta di norme volte a puntualizzare la responsabilità dell'agente intermediario nella vendita di pacchetti e nella prenotazione di servizi turistici, distinguendola Pag. 10dai profili di responsabilità dell'organizzatore di viaggi. L'intermediario di viaggi, a norma dell'articolo 51, è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione. Con la previsione normativa degli articoli 50 e 51 l'agente di viaggi risponde nei confronti del viaggiatore in base alle regole del mandato, mentre è considerato come organizzatore in caso si rendesse responsabile di particolari omissioni informative.
  L'articolo 51-bis introduce uno specifico obbligo per il venditore di indicare le proprie qualità di operatore economico, stabilendo che sia considerato come organizzatore in caso ometta di fornire le dovute informazioni al viaggiatore. A norma dell'articolo 51-ter, qualora l'organizzatore sia stabilito fuori dallo spazio economico europeo e non si conformi agli obblighi previsti, il venditore risponde alle obbligazioni contratte proprio in ragione delle finalità di tutela stabilite dall'articolo 51. Il termine di prescrizione del diritto del viaggiatore al risarcimento danni, disposto dall'articolo 51-quater, è di due anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatta eccezione per le previsioni esplicitamente menzionate.
  La Sezione VIII (articoli 51-quinquies e 51-sexies) reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 51-quinquies disciplina il diritto ad azioni di regresso e il diritto di surrogazione che possono essere esercitati dall'organizzatore e dal venditore. Si statuisce invece, all'articolo 51-sexies, l'inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore per cui, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, il viaggiatore non è vincolato da clausole contrattuali o proprie dichiarazioni che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i propri diritti.
  Nel dare attuazione all'articolo 25 della direttiva 2015/2302, la Sezione IX (articoli da 51-septies a 51-novies) prevede un puntuale apparato sanzionatorio. In particolare, l'articolo 51-septies elenca sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie, come la sospensione o la cessazione dell'attività. Sanzioni più pesanti sono previste in caso di reiterazione delle violazioni. L'articolo 51-novies puntualizza che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al Capo in oggetto, che rientrano nell'ambito delle competenze riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. L'articolo 51-septies, comma 8, statuisce che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni saranno destinati a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ai sensi dell'articolo 51-octies) è competente ad accertare la violazione delle disposizioni, a inibirne la continuazione e a eliminarne gli effetti, avvalendosi anche degli strumenti sanzionatori previsti dal Codice del consumo.
  L'articolo 2 dello schema di decreto modifica le disposizioni del Codice del consumo (decreto legislativo n. 2016 del 2005) aggiornando i riferimenti ivi contenuti al Codice del turismo con il recepimento della direttiva 2015/2302 e individuando le disposizioni del Codice del consumo che si applicano anche alla materia dei pacchetti turistici.
  L'articolo 3 fissa al lo luglio 2018 il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Conclude segnalando l'intenzione di voler acquisire memorie predisposte da soggetti interessati dal provvedimento, dei quali non è stata prevista l'audizione. Invita infine i colleghi che volessero formulare suggerimenti ai fini della redazione della proposta di parere a far pervenire in tempi brevi le proprie osservazioni.

Pag. 11

  Nicola MOLTENI, presidente, nel ricordare che il termine per la trasmissione del parere parlamentare sullo schema di decreto è scaduto il 2 aprile scorso e che il termine per l'esercizio della delega scadrà il 21 maggio prossimo, ritiene necessario concordare con il Governo una nuova data entro la quale la Commissione possa esprimere il parere sul provvedimento.

  Il Viceministro Luigi CASERO, riservandosi di intervenire nel merito del provvedimento nel prosieguo della discussione, con riferimento alla questione sollevata dal presidente, ritiene opportuno che la Commissione esprima il suo parere sul provvedimento entro l'8 maggio prossimo.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.
Atto n. 13.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, evidenzia che lo schema in esame, recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, costituisce attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 161 del 2017, di riforma del Codice antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011).
  Quanto al procedimento per l'esercizio della delega, l'articolo 33, comma 3, della legge n. 161 del 2017, prevede che lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e che, decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto sia emanato anche in mancanza del parere. In data 18 marzo 2018 il Governo ha trasmesso lo schema alle Camere, per l'espressione del parere, che deve essere reso dunque entro il 18 maggio 2018. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 161 del 2017 dispone inoltre che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
  Quanto al termine per l'esercizio della delega, esso è fissato al 18 maggio 2018 (e coincide dunque con quello di scadenza per l'espressione del parere parlamentare).
  Segnalando che il testo in esame consta di 6 articoli ed è volto ad intervenire su specifiche cause di incompatibilità, al fine di «evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria» (secondo quanto espresso dal citato articolo 33, al comma 3), fa presente quanto segue.
  L'articolo 1, lettera a), integra con due nuovi commi (4-bis e 4-ter) il contenuto dell'articolo 35 del Codice antimafia, il quale – nei procedimenti di prevenzione patrimoniale antimafia – prevede la nomina da parte del tribunale che dispone il sequestro, oltre che del giudice delegato alla procedura, anche di un amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura ed eventualmente di un suo coadiutore.
  In primo luogo il nuovo comma 4-bis – in attuazione dello specifico criterio direttivo di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), della legge delega – introduce nei citati procedimenti di prevenzione un sistema di Pag. 12incompatibilità alla nomina di amministratore giudiziario, o di suo coadiutore, derivante da legami di parentela o da rapporti amicali o di natura affettiva con magistrati addetti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l'incarico. Va precisato che si tratta di incompatibilità diverse da quelle cd. dirette, la cui disciplina è già prevista dall'articolo 35, comma 3, del Codice antimafia (in cui, cioè, l'incompatibilità sussiste tra il professionista e il magistrato che lo ha nominato).
  Secondo il nuovo comma 4-bis dell'articolo 35 del Codice, risultano ostativi alla nomina ad amministratore giudiziario (e coadiutore dello stesso) i seguenti legami o rapporti tra il professionista e il magistrato addetto all'ufficio giudiziario che conferisce l'incarico: il rapporto di coniugio, di unione civile o stabile convivenza; la parentela entro il terzo grado (es: tra zio e nipote); l'affinità entro il secondo grado (es: tra cognati); il rapporto di assidua frequentazione. Tale ultimo rapporto è specificamente definito dallo stesso comma 4-bis come quello derivante da una relazione sentimentale; da un rapporto di amicizia consolidato («stabilmente protrattosi nel tempo») e connotato da «reciproca confidenza», nonché il rapporto e frequentazione tra commensali abituali.
  Segnala al riguardo che non risulta disciplinato il caso in cui sussista un rapporto creditore-debitore tra il professionista nominato e il magistrato addetto all'ufficio giudiziario che conferisce l'incarico. Analogamente, non è disciplinata l'ipotesi di sopravvenienza delle cause di incompatibilità introdotte dallo stesso comma 4-bis.
  Il nuovo comma 4-ter dell'articolo 35 del Codice fornisce la definizione di ufficio giudiziario ai sensi del precedente comma 4-bis: mentre l'incompatibilità sussiste sempre in presenza di ufficio organizzato in sezione unica, nel caso di più sezioni, il riferimento all'ufficio va inteso alla sezione alla quale appartengono i componenti del collegio.
  Con specifico riferimento ai destinatari delle disposizioni introdotte, segnala che le stesse si applicano anche in relazione alla nomina dei medesimi professionisti in altri procedimenti previsti dallo stesso Codice antimafia e, in particolare, nell'amministrazione giudiziaria di beni personali (articolo 33) e aziendali (articolo 34); ciò, rispettivamente, in forza del rinvio alla disciplina dell'articolo 35 e a quella del Capo I del Titolo III del libro primo del Codice (in cui lo stesso articolo 35 è contenuto).
  L'articolo 1, lettera b), aggiunge al Codice antimafia i nuovi articoli 35.1 e 35.2.
  L'articolo 35.1 dispone l'obbligo per l'amministratore giudiziario di depositare entro due giorni dalla nomina, nella cancelleria del giudice che lo ha nominato, una dichiarazione che attesti l'assenza delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 4-bis dell'articolo 35. Al mancato deposito o alla successiva emersione di profili di incompatibilità consegue la sostituzione del professionista da parte del tribunale in via d'urgenza (comma 1). Viene inoltre stabilito – ai fini della prescritta vigilanza del presidente della Corte d'appello di cui al successivo articolo 35.2 – che l'amministratore giudiziario debba indicare l'esistenza dei legami o rapporti previsti dal nuovo comma 4-bis con magistrati che esercitano la funzione nel distretto di Corte d'appello ove pende il procedimento nel cui ambito è stato conferito l'incarico (comma 2).
  Analoga dichiarazione del coadiutore attestante l'assenza delle incompatibilità deve essere consegnata da questi all'amministratore giudiziario entro due giorni dalla nomina e, comunque, prima di iniziare la sua attività. Quest'ultimo, nelle successive 48 ore, la deposita nella cancelleria del giudice; in assenza di consegna della dichiarazione da parte del coadiutore o in caso di incompatibilità sopravvenuta, consegue anche qui l'impossibilità per l'amministratore giudiziario di avvalersi dell'apporto del coadiutore (comma 3).
  L'articolo 35.2 del Codice antimafia attua lo specifico criterio di delega che prevede la vigilanza del presidente della Pag. 13Corte d'appello sugli incarichi affidati ai professionisti. Tale vigilanza si concreta nella possibilità, per il presidente, di estrarre per via informatica i dati più rilevanti sulle incompatibilità contenute nelle dichiarazioni depositate dagli amministratori giudiziari. Quanto alla vigenza di tale disciplina, l'articolo 5, comma 2, dello schema in esame prevede che la stessa decorra dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalità dei sistemi di estrazione, con modalità informatiche ed in forma massiva dei dati necessari all'esercizio della funzione di sorveglianza.
  I successivi articoli del provvedimento estendono ad altri professionisti nominati in specifiche procedure, la disciplina introdotta dall'articolo 1 per gli amministratori giudiziari nei procedimenti di prevenzione.
  L'articolo 2 aggiunge un comma all'articolo 28 della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) per prevedere – anche per le nomine dei curatori fallimentari e dei loro coadiutori – l'applicazione della disciplina dell'incompatibilità, della dichiarazione e della vigilanza, introdotte dall'articolo 1 dello schema in esame. La modifica dell'articolo 28 consente l'analoga estensione della disciplina in oggetto anche alle nomine dei commissari e liquidatori giudiziali nominati nell'ambito di procedimenti di concordato preventivo.
  L'articolo 3 aggiunge un comma 3-bis all'articolo 8 della legge n. 270 del 1999, relativa alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Il nuovo comma stabilisce l'applicazione della disciplina dell'incompatibilità prevista dalle nuove disposizioni, anche per la nomina – da parte del tribunale – del commissario giudiziale a seguito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell'impresa; analoga disciplina va applicata ai coadiutori del commissario.
  L'articolo 4 estende anche al gestore della liquidazione e ai liquidatori nelle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, la nuova disciplina dell'incompatibilità, della dichiarazione e della vigilanza; sono a tal fine novellati gli articoli 7 e 14-quinquies della legge n. 3 del 2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
  L'articolo 5, al comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre al comma 2 differisce la vigenza delle disposizioni del nuovo articolo 35.2 del Codice antimafia, relative ai controlli del presidente della corte d'appello, mediante estrazione informatica.
  L'articolo 6 riguarda, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, non ha osservazioni da formulare alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica con riferimento alla neutralità finanziaria delle disposizioni relative all'estrazione dei fascicoli concernenti le dichiarazioni rese dai professionisti e del carattere ordinamentale delle altre disposizioni.
  In conclusione si dichiara disponibile a valutare eventuali suggerimenti che i commissari intendano avanzare, ai fini della predisposizione della proposta di parere, che sarà formulata nel prosieguo dell'esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate.
Atto n. 14.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 14

  Nicola MOLTENI, presidente e relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame, composto di sette articoli, è stato approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161. Ricorda che, ai sensi di tale disposizione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
  Nell'analisi di impatto della regolamentazione, allegata allo schema, si evidenzia che il provvedimento ha la finalità di evitare che aziende sequestrate o confiscate siano destinate a fallire. Si sottolinea, infatti, che, attualmente, il 90 per cento di tali aziende è destinato al fallimento, dal momento che esse spesso non sono competitive e, quindi, una volta riportate nel sistema legale, faticano a sopravvivere.
  Sotto il profilo procedurale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 34 della legge n. 161 del 2017, rammenta che la delega deve essere esercitata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 161. Qualora, come nel caso di specie, il termine per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega, o successivamente, è previsto un meccanismo di «scorrimento» sulla base del quale il termine di delega è prorogato di sessanta giorni. Il termine per l'esercizio della delega scade quindi il prossimo 18 maggio.
  La delega prevede, peraltro, il meccanismo del «doppio parere», in base al quale il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, ai fini dell'acquisizione di un nuovo parere da parte delle Commissioni, che si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione.
  Venendo ai principi e criteri direttivi della delega, fa presente che il comma 3 dell'articolo 34 della legge n. 161 del 2017 stabilisce, tra l'altro, che tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del Codice delle leggi antimafia. Quanto alle misure di sostegno ai lavoratori, dalle quali sono escluse specifiche categorie di soggetti, si prevede che anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del Codice delle leggi antimafia, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali, secondo tempi, modalità e copertura individuati dal Governo. Si specifica, inoltre, che la richiesta di copertura salariale riguarda – fatta eccezione per i soggetti esclusi dalle misure di sostegno – tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengano o abbiano intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti, anche precedenti, del tribunale o del giudice delegato. Si prevede, infine, che a seguito dell'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, quest'ultima abbia titolo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, a decorrere dalla medesima data di approvazione, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori Pag. 15adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro.
  Per l'attuazione della delega è previsto uno stanziamento annuo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020, reperiti a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Quanto al contenuto dello schema, rinviando per un'analisi più ampia alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala che l'articolo 1 prevede la possibilità di erogare, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nel triennio, un trattamento di sostegno al reddito pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività e fino alla loro assegnazione o destinazione. Tale trattamento è riconosciuto, limitatamente agli anni dal 2018 al 2020, per fattispecie in cui i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possano essere applicati per superamento dei limiti soggettivi ed oggettivi, stabiliti dalla relativa disciplina o per difetto delle condizioni di applicabilità da essa richieste, nel rispetto dello specifico limite di spesa, definito con il decreto ministeriale di cui al successivo articolo 7, comma 2. Per il periodo di godimento della misura è riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura della pensione, secondo la disciplina prevista per i trattamenti di integrazione salariale.
  Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il beneficio possa essere concesso anche in favore dei dipendenti per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi in materia di lavoro e di legislazione sociale, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività o con altri provvedimenti, anche precedenti, del tribunale o del giudice delegato. Il trattamento, ai sensi del successivo comma 3, è concesso in via provvisoria, secondo la suddetta procedura, anche prima dell'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, con decorrenza dall'autorizzazione, rilasciata dal giudice delegato, alla prosecuzione dell'attività da parte dell'amministratore giudiziario. Il medesimo trattamento cessa di essere corrisposto qualora la richiesta non sia reiterata da parte dell'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del suddetto programma. In base al comma 4, per le imprese gestite dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – cioè quelle per le quali il provvedimento di confisca sia stato emesso o confermato in giudizio di appello – il beneficio in esame può essere chiesto dalla medesima Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato.
  Il comma 5, in base al principio direttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), della legge n. 161 del 2017, prevede che non possano beneficiare dei trattamenti:
   i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, relativa ai delitti commessi avvalendosi delle associazioni mafiose oppure commessi al fine di agevolarne l'attività, o per reati ad essi connessi. Dal punto di vista della formulazione del testo segnala che il richiamato articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 è stato abrogato, a decorrere dal 6 aprile scorso, dal decreto legislativo n. 21 del 2018. Occorre, ora, fare riferimento all'articolo 416-bis.1 del codice penale;
   il soggetto proposto (cioè, il soggetto con riferimento al quale è stata proposta o disposta l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale); il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda. Sotto il profilo della formulazione Pag. 16della disposizione, anche alla luce dei criteri di delega, ritiene opportuno chiarire se i riferimenti a parti dell'unione civile, parenti, affini e conviventi riguardino solo il proposto o anche i lavoratori indagati ovvero imputati o condannati di cui alla lettera a) del medesimo comma 5. In tale ultimo caso, anche il riferimento al coniuge sembrerebbe doversi estendere ai soggetti di cui alla richiamata lettera a);
   lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

  Il trattamento cessa di essere corrisposto nel momento in cui si realizzino le condizioni di esclusione di cui al comma 5 ed è revocato, con effetto retroattivo, qualora tali condizioni siano accertate successivamente. La definizione delle modalità applicative della misura è rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.
  L'articolo 2 dello schema prevede, per il triennio 2018-2020, in favore dei lavoratori dipendenti «irregolari» individuati dal comma 2 dell'articolo 1, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto dall'amministratore giudiziario, in conformità al programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, e che non abbiano i requisiti di anzianità contributiva e lavorativa per accedere al trattamento della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego- NASpI, un'indennità mensile della durata di quattro mesi.
  Al riguardo, evidenzia che potrebbe valutarsi la congruità della limitazione del riconoscimento di tale indennità ai soli lavoratori «irregolari», considerando che potrebbero rientrare nella fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro anche lavoratori «regolari» che non possiedono i requisiti per l'accesso alla NASpI. Potrebbe, inoltre, valutarsi se occorra fare riferimento anche ai casi in cui la risoluzione del rapporto sia operata – anziché dall'amministratore giudiziario – dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  Evidenziando che l'importo dell'indennità riconosciuta è pari alla metà dell'importo massimo mensile del trattamento NASpI, pari, nel 2018, a 1.314,30 euro, segnala, sotto il profilo formale, che si dovrebbe richiamare il comma 2, anziché il comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
  L'indennità, priva di copertura pensionistica figurativa, è concessa dall'INPS, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato e nel rispetto dello specifico limite di spesa, definito con il decreto ministeriale di cui al successivo articolo 7, comma 2. Sono previste, inoltre, le stesse esclusioni soggettive e le stesse fattispecie di cessazione e di revoca stabilite per i trattamenti di cui all'articolo 1. Al riguardo osserva che potrebbe valutarsi, in via generale, l'opportunità di chiarire se l'indennità – analogamente alla NASpI – debba essere corrisposta solo a soggetti in stato di disoccupazione.
  L'articolo 3 dello schema modifica la disciplina dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per operazioni finanziarie, prevista dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge di stabilità 2016, in favore di alcune categorie di imprese sequestrate e confiscate, nonché in favore delle imprese che ne rilevino i complessi aziendali. La relazione illustrativa dello schema specifica che le novelle rientrano nell’àmbito della disciplina della delega, considerato che quest'ultima prevede la ricognizione delle norme vigenti in materia di incentivi alle imprese ed il loro coordinamento con le previsioni del codice delle leggi antimafia.
  Le norme oggetto di modifica recano, in particolare, uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2016-2019, destinato, in misura pari a 3 milioni di euro annui, a un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le Pag. 17piccole e medie imprese, per la concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per alcuni delitti e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti indiziati di determinati delitti, ovvero di imprese che rilevano i relativi complessi aziendali, nonché, in misura pari a 7 milioni di euro annui, a una specifica sezione del Fondo per la crescita sostenibile, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle medesime imprese.
  Con l'articolo in esame, si estende l'applicazione delle misure anche alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992.
  Tenuto conto delle abrogazioni e delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 1o marzo 2018, n. 21, efficaci a decorrere dal 6 aprile 2018, osserva che dovrebbe ora farsi riferimento all'articolo 240-bis del codice penale, all'articolo 85-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'articolo 301, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  Si specifica inoltre che nell’àmbito di applicazione della misura possono rientrare anche le imprese affittuarie o cessionarie delle aziende sequestrate o confiscate.
  Nella relazione illustrativa si evidenzia come l'attuale formulazione della normativa limiti sostanzialmente la tipologia di imprese assegnatarie alle cooperative sociali e alle cooperative di dipendenti costituite dai lavoratori delle imprese confiscate, contribuendo a determinare la ridotta operatività della misura e un modesto utilizzo delle risorse stanziate.
  Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati, le modifiche introdotte dallo schema stabiliscono che essi non possano avere un importo superiore a due milioni di euro e non possano avere una durata superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di preammortamento. Il decreto attuativo della disciplina vigente prevede, invece, che il finanziamento agevolato sia di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 700.000 euro, e comunque di importo non superiore all'ammontare delle attività complessivamente previste dal programma di sviluppo e alle capacità di rimborso dell'impresa beneficiaria. Per quanto attiene alla durata, il vigente decreto ministeriale stabilisce che la durata del finanziamento sia non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.
  L'articolo 4 dello schema prevede che, a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa sequestrata e confiscata, ai fini del rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), rilevino solo gli eventuali inadempimenti contributivi relativi al periodo successivo alla medesima data di approvazione.
  L'articolo 5 dello schema stabilisce che, a decorrere dall'emanazione del provvedimento per la prosecuzione o la ripresa dell'attività dell'impresa sequestrata e confiscata, i provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa relativi a contestazioni di illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale, commessi prima dell'adozione del provvedimento di sequestro dell'azienda, non siano opponibili nei confronti della amministrazione giudiziaria e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Come chiarito dalla relazione illustrativa, si tratta di una inopponibilità soggettiva, in quanto tali provvedimenti sanzionatori restano opponibili nei confronti dell'autore della violazione ovvero dei soggetti responsabili prima dell'adozione del provvedimento di sequestro.Pag. 18
  L'articolo 6 dello schema prevede che, all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento di uno dei benefìci di cui agli articoli 1, 2 e 3, l'amministrazione procedente dia comunicazione al prefetto competente per territorio, ai fini dell'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. In caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è inviata altresì specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS. L'amministrazione procedente, ai fini della valutazione delle suddette istanze, può chiedere informazioni all'amministratore giudiziario, all'Agenzia ed all'autorità giudiziaria, i quali possono trasmettere documentazione ed elementi anche di ufficio.
  L'articolo 7 dello schema reca le disposizioni di carattere finanziario, destinando ai sostegni al reddito nei casi di costanza e di cessazione dei rapporti di lavoro di cui agli articoli 1 e 2 gli stanziamenti previsti in sede di delega, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 6 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono ripartite tra le due tipologie di intervento con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Il medesimo decreto dovrà stabilire anche le procedure per assicurare il rispetto degli specifici limiti di spesa. In ogni caso, ferma la verifica dei requisiti necessari, le misure sono riconosciute in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande o di fruizione dei benefici. Alle disposizioni di cui all'articolo 3 si provvede, invece, a valere sulle risorse già stanziate a legislazione vigente. A tale ultimo proposito, ritiene necessario riformulare il comma 4 dell'articolo 7 del presente schema di decreto, richiamando espressamente – laddove vengono citate le risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n. 208 del 2015 – il rifinanziamento delle risorse medesime disposto dall'articolo 1, comma 612, della legge n. 232 del 2016.
  Per elementi di maggior dettaglio in merito ai profili di carattere finanziario, rinvia comunque alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Sottolineando infine l'importanza e la delicatezza della materia affrontata dallo schema di decreto legislativo in oggetto, auspica una rapida conclusione dell'esame del provvedimento e invita a tal fine i commissari a formulare in tempi brevi eventuali suggerimenti, ai fini della redazione della proposta di parere.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Vittorio FERRARESI (M5S), raccomandando lo svolgimento di un esaustivo esame del provvedimento, assicura che farà pervenire le osservazioni del proprio gruppo, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi ai finanziamenti agevolati e alle garanzie per operazioni finanziarie, di cui all'articolo 3, sottolineando in proposito come il supporto economico sia essenziale per rendere competitive le aziende sottoposte a sequestro o confisca.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), a nome del gruppo Forza Italia, preannuncia la presentazione di osservazioni sullo schema in esame.

  Nunzio ANGIOLA (M5S) sottolinea in particolare la necessità di riflettere sul rilancio competitivo delle aziende alle quali si riferisce il provvedimento in esame, le quali sono destinate a rimanere isolate se non instradate sulla via della legalità. A tal fine ritiene importante recepire i suggerimenti della società civile e consolidare la cooperazione interaziendale.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.