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19 novembre 2015:

Integrazione del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996 approvato dalla Giunta medesima nella seduta del 19 novembre 2015

1. Come già precisato nei punti 1.1 e 1.3 del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996, gli interventi sull'ordine dei lavori o per richiamo al Regolamento sono ammessi soltanto quando vertono in modo diretto e univoco sulla procedura che, nel momento in cui vengono proposti, è in corso di svolgimento (ad esempio, interventi per proporre una inversione dell'ordine del giorno, o per proporre il rinvio in Commissione di un provvedimento o l'accantonamento di un emendamento o il voto per parti separate, ovvero interventi per chiarire gli effetti preclusivi di una votazione).

2. Tutti gli altri richiami e interventi potranno svolgersi solo al termine della seduta. In via sperimentale e per ragioni di economia procedurale, al fine di contenere entro limiti ragionevoli la durata complessiva della fase degli interventi collocati a fine seduta ciascun intervento non potrà eccedere di regola i due minuti. Al medesimo fine, la Presidenza potrà ridurre ulteriormente tale tempo o differire lo svolgimento degli interventi ad altra seduta ove necessario in relazione al numero delle richieste o alle circostanze concrete (ad esempio, l'ora di conclusione della seduta). Il tempo complessivo destinato a tale fase, comunque non superiore a trenta minuti, è ripartito fra i Gruppi in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica, assicurando comunque a ciascun Gruppo un tempo minimo pari a due minuti.

3. Ferma restando l'ammissibilità degli interventi di fine seduta per sollecitare lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo già presentati, non potranno essere ammessi, neppure a fine seduta, interventi per la posizione di questioni attinenti all'indirizzo politico o al sindacato ispettivo per le quali debbono essere utilizzati gli strumenti parlamentari e le procedure (anche di Commissione) appositamente previsti: non si può, infatti, dare luogo surrettiziamente alla trattazione di temi che richiederebbero l'iscrizione di uno specifico punto all'ordine del giorno o che anticipino la discussione di argomenti suscettibili di iscrizione nel calendario dei lavori; e ciò anche per consentire ai deputati interessati di essere preventivamente informati del dibattito e di poterlo seguire.

4. Al fine di consentire alla Presidenza una valutazione circa l'ammissibilità dell'intervento e di rendere conoscibile l'oggetto delle richieste di intervento, è necessario che le richieste siano preventivamente comunicate alla Presidenza, con indicazione del relativo oggetto, entro due ore dall'inizio della fase pomeridiana della seduta ovvero, in caso di seduta solo antimeridiana, entro due ore dal suo inizio. Il Presidente o il Vicepresidente di turno potranno eccezionalmente consentire richieste di intervento tardive, in relazione al loro oggetto. Il Presidente o il Vicepresidente di turno negheranno la parola ove la richiesta non sia riferibile ai criteri sopra esposti o la toglieranno se, nel corso dell'intervento, i deputati se ne discostino.

5. Deroghe a questi criteri potranno essere ammesse soltanto previa consultazione (anche informale) dei Capigruppo, in presenza di ragioni di particolare urgenza o rilevanza politica o di questioni d'interesse generale (ad esempio, per commemorazioni di particolare rilievo). Vale comunque il principio in base al quale può prendere la parola solo un deputato per ciascun Gruppo. Resta altresì confermata l'inammissibilità di interventi volti a sindacare o esprimere comunque valutazioni sull'operato di altri organi costituzionali e dei loro membri.