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Unione europea e governance economica
Commissione: XIV Unione Europea
Unione europea: questioni istituzionali
Legge europea 2014

Il 23 luglio 2015 il Senato ha approvato definitivamente - senza modificazioni al disegno di legge già approvato dalla Camera - la legge europea 2014 (legge 29 luglio 2015, n. 115).

 
La legge europea
06/03/2018

La legge europea rappresenta, insieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In particolare, la legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Secondo quanto previsto all'articolo 30, comma 3 della legge n. 234 del 2012, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione (avviate tramite il sistema di comunicazione c.d. "EU Pilot", lo strumento di pre-contenzioso utilizzato dalla Commissione europea al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione).

Si ricorda che, in attuazione della legge n. 234 del 2012, sono state sinora approvate due leggi europee, entrambe riferite all'anno 2013: legge europea 2013 (6 agosto 2013, n. 97) e legge europea 2013-bis (30 ottobre 2014, n. 161).

 
Contenuto della legge europea 2014
06/03/2018

La legge europea 2014 (C. 2977) si compone di 30 articoli suddivisi in 12 capi, riferiti a specifiche materie. Le disposizioni approvate sono finalizzate a definire 24 procedure avviate dalla Commisione europea nei confronti dell'Italia, tra cui 14 procedure di infrazione e 11 casi di pre-contenzioso (EU Pilot).

L'articolo 1 interviene in materia di libera circolazione delle merci, abrogando la disciplina relativa alla commercializzazione degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, oramai obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale, e per tale motivo oggetto di contenzioso in sede europea.

L'articolo 2 interviene in materia di importazione di prodotti petroliferi da Paesi terzi, abrogando l'articolo 36, comma 6 del D.L. 83/2012 che assoggetta l'importazione ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Numerose disposizioni riguardano la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.

In particolare, l'articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, nonché per limitare ai soli apparati strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare la necessità di essere elencati nella licenza di esercizio, nonché di ottenere un'autorizzazione generale per l'affidamento dell'impianto e dell'esercizio, anche contabile, degli apparati.

L'articolo 4, in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), consente - attraverso una novella al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) - l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radio analogiche in onde medie anche a soggetti nuovi entranti.

L'articolo 5 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche. La disposizione modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche introducendo l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico e per l'AGCOM di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi. Inoltre, la disposizione interviene sulla disciplina normativa e sulla misura dei diritti amministrativi dovuti dalle imprese all'AGCOM e al MISE.

L'articolo 6 interviene sui Servizi di media audiovisivi rivedendo i criteri di esclusione dai limiti di affollamento pubblicitario dei trailers cinematografici di origine europea.

L'articolo 7 modifica le disposizioni del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), relative alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario, di indicare o eleggere un domicilio in Italia.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea, con l'obiettivo di chiudere due procedure di infrazione in materia.

L'articolo 9 in materia di viaggi, di vacanze e di turismo tutto compreso prevede che i contratti di turismo organizzato non siano più assistiti dal Fondo pubblico di garanzia del turismo, bensì da polizze assicurative private o da apposite garanzie bancarie, secondo modalità definite.

In materia di giustizia e sicurezza, l'articolo 10 apporta modifiche alla disciplina dell'immigrazione e dei rimpatri prevedendo che il cittadino extracomunitario, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge.

In materia di trasporti, l'articolo 11 interviene sui requisiti per il rilascio delle patenti di guida e sui requisiti richiesti agli esaminatori, nonché provvede all'eliminazione di alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti.

Gli articoli da 12 a 15 disciplinano la materia fiscale.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina dell'IVA all'importazione su merci di valore modesto, modificando il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di "valore trascurabile" di cui alle direttive 2006/79/UE e 2009/132/UE.

L'articolo 13 modifica in più punti il decreto-legge n. 331 del 1993 relativamente alla disciplina IVA degli acquisti e delle cessioni intracomunitari al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea circa la corretta determinazione del luogo di imposizione.

Al fine di dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, l'articolo 14 istituisce un Registro nazionale degli aiuti, destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti "de minimis" concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche.

L'articolo 15 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di interesse economico generale (SIEG), intendendosi come tali le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale. A tal fine, è novellata la legge n. 234 del 2012, nella quale si inserisce il nuovo articolo 45-bis, nell'ambito del Capo VIII, relativo agli Aiuti di stato.

Alcune disposizioni intervengono in materia di lavoro e di politica sociale.

L'articolo 16 contiene disposizioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina dei lavoratori marittimi, modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi.

L'articolo 18 consente ai cittadini dell'Unione europea (e ad altri soggetti specificamente individuati) di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le Organizzazioni internazionali, al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura aperta per contrasto della normativa italiana con il diritto dell'Unione europea.

In materia di salute pubblica e sicurezza alimentare, l'articolo 19 interviene sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina negli scambi intracomunitari, dando attuazione alla direttiva 2014/64/UE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, il cui termine di recepimento è fissato al 18 gennaio 2016. In particolare, la legge europea incide sulla tipologia delle informazioni minime da inserire nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e precisamente nell'Anagrafe bovina. 

L'articolo 20, in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizza il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a limitare o vietare, con l'assenso della Commissione europea, le coltivazioni OGM già autorizzate sul territorio nazionale. Ciò in attuazione delle misure transitorie previste dalla nuova direttiva OGM (2015/412/UE) che consente ora agli Stati membri di richiedere alla Commissione europea l'adeguamento dell'ambito geografico di coltivazione di OGM anche con riferimento alle autorizzazioni già concesse o richieste ai sensi della precedente direttiva 2001/18/UE.

Gli articoli da 21 a 24 contengono disposizioni in materia ambientale.

L'articolo 21 modifica la disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che la stessa può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura non vietati dalla direttiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.

L'articolo 22 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguarda gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero.

L'articolo 23 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Codice ambientale - decreto legislativo n. 152 del 2006). In particolare, si amplia l'ambito di applicazione della disciplina per far sì che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si stabilisce che la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea. Si introduce una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal Codice ambientale e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/UE. Sul punto, sono peraltro fatte salve le ipotesi di deroga previste dalla direttiva o da altre disposizioni della disciplina europea. Vengono poi modificate le definizioni di "riciclaggio organico" e di "accordo volontario" e corretto un errore materiale relativo agli obiettivi di riciclaggio. Infine, si modificano le norme in materia di presunzione di conformità ai requisiti essenziali per gli imballaggi per consentire un recepimento più puntuale della direttiva.

L'articolo 24 in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio regola le procedure di stoccaggio di biossido di carbonio, vietando lo stoccaggio trasfrontaliero.

Il Capo IX in materia di energia contiene gli articoli 25 e 26.

L'articolo 25 riguarda l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (posto dalla direttiva 2009/119/UE). La disciplina europea è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 249 del 2012, che introduce il vincolo aggiuntivo della detenzione sul territorio italiano di alcuni tipi di scorte, contestata dalla Commissione europea.

L'articolo 26 apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 di recepimento del cd. "terzo pacchetto energia" con riguardo al rafforzamento dei poteri dell'Autorità per l'energia e alla sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), nonché alla tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale. Le modifiche sono volte a superare una procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2009/72/UE relativa al mercato interno dell'energia elettrica, della direttiva 2009/73/UE relativa al mercato del gas, nonché per violazione dei Regolamenti (CE) 714/2009 e 715/2009 sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto di energia elettrica e gas.

In materia di protezione civile, l'articolo 27 reca disposizioni concernenti il meccanismo unionale di protezione civile, per assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC); si autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile e si affida al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di attivare e coordinare le predette risorse, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Gli articoli 28 e 29 apportano modifiche alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

L'articolo 28 introduce un nuovo articolo 41-bis volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

L'articolo 29 modifica in più punti le disposizioni della legge n. 234; in particolare, la disposizione interviene sulle norme contenute all'articolo 2 (Comitato interministeriale per gli affari europei), all'articolo 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dal Governo con la legge di delegazione europea) e all'articolo 36 (Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea).

Infine, l'articolo 30 reca la clausola di invarianza finanziaria, fatta eccezione per gli articoli 18 (Cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso organizzazioni internazionali) e 28 (Fondo per il recepimento della normativa europea).