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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Sabato 29 dicembre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 dicembre 2018.

  Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Galli, Garavaglia, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grillo, Grimoldi, Guidesi, Lollobrigida, Lorenzin, Lupi, Micillo, Molinari, Morelli, Picchi, Rampelli, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Zoffili.
(Alla ripresa notturna della seduta).

  Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Galli, Garavaglia, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grillo, Grimoldi, Guidesi, Lollobrigida, Lorenzin, Lupi, Micillo, Molinari, Morelli, Picchi, Rampelli, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 dicembre 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   DEIDDA ed altri: «Disposizioni perequative in favore del personale trasferito ai servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima del 21 novembre 1980» (1477).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 29 dicembre 2018 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico:
   «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea» (1478).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CECCANTI ed altri: «Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente la determinazione del quorum per la validità del referendum abrogativo» (727);
  RACITI: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di destinazione volontaria di una quota del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici» (940) Parere delle Commissioni V e VI.
   II Commissione (Giustizia):
  CARETTA ed altri: «Norme in materia di disturbo dell'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria» (923) Parere delle Commissioni I, V e XIII;
  ELVIRA SAVINO: «Introduzione degli articoli 572-bis e 572-ter del codice penale, concernenti il reato di imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita a un minore di anni sedici» (955) Parere delle Commissioni I e XII;
  BALDELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in materia di sanzione per la violazione del diritto dei passeggeri alla compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo» (1168) Parere delle Commissioni I, IX e XIV;
  BALDELLI ed altri: «Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di sanzioni per la violazione degli obblighi di assistenza ai viaggiatori in caso di ritardo o interruzione del viaggio ferroviario» (1272) Parere delle Commissioni I, IX e XIV;
  «Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (1455) Parere delle Commissioni I, IV, V, XI, XII e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  PEZZOPANE: «Modifiche alla disciplina concernente gli interventi per i territori dell'Abruzzo colpiti dal terremoto del 9 aprile 2009, in materia di contributi per la ricostruzione e il ripristino, di applicazione delle penali per il ritardo nella conclusione dei lavori, di fabbisogno del personale degli enti locali e di interventi per l'equilibrio della gestione finanziaria del comune dell'Aquila» (743) Parere delle Commissioni I, II, V e XI;
  ELVIRA SAVINO: «Disposizioni per la tutela della certezza degli investimenti privati nelle opere di rilevanza nazionale o regionale» (956) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, IX e X.

   IX Commissione (Trasporti):
  BALDELLI ed altri: «Disposizioni per garantire, attraverso la pubblicazione telematica, la trasparenza dell'utilizzazione dei proventi delle sanzioni per violazione dei limiti di velocità» (681) Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BOLDI ed altri: «Norme relative alle comunicazioni informative diffuse dalle strutture sanitarie private di cura e dagli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie» (1251) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  D'ALESSANDRO ed altri: «Legge quadro in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, lavorazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo nonché disposizioni fiscali» (794) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII e XIV.

   Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):
  VIETINA ed altri: «Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree» (866) Parere delle Commissioni I, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII e XIV.

Assegnazione del programma di lavoro della Commissione europea, del programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

  La comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018) 800 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 800 final – Annexes 1 to 5), di cui è stato dato annuncio nella seduta del 12 novembre 2018, il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18), di cui è stato dato annuncio nella seduta del 10 dicembre 2018, e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2), annunciata in data odierna, sono assegnati, per l'esame generale, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti nonché al Comitato per la legislazione.

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 13 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la prima relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Doc. CCXL, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro per la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 13 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la prima relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell'Istituto nazionale di statistica, riferita all'anno 2017 (Doc. CCXXXIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 19 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della medesima legge n. 186 del 1982, riferita all'anno 2017 (Doc. LXI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 27 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile, riferita all'anno 2017 (Doc. CLVI, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 24 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 28 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferita al primo semestre 2018 (Doc. LXXIV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 e 21 dicembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 – Relazione di sintesi 2018 sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2017 (COM(2018) 816 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 816 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità nel settore della politica dei visti (COM(2018) 855 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019 – Attuazione del piano d'azione predisposto dalla Commissione per ogni evenienza (COM(2018) 890 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che mo
difica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2018) 891 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018) 892 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La Commissione europea, in data 19 dicembre 2018, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui recenti sviluppi relativi alle monete in euro (COM(2018) 787 final/2) e del relativo allegato (COM(2018) 787 final/2 – Annex), che sostituiscono i documenti COM(2018) 787 final e COM(2018) 787 final – Annex, già assegnati, in data 7 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2018) 777 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dai regolamenti (UE) 2015/2120 e (UE) 2017/920 (COM(2018) 822 final);
   Comunicazione della Commissione riguardante gli orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione sulla trasparenza e sulla valutazione delle tariffe per le consegne transfrontaliere di pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione (COM(2018) 838 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio (COM(2018) 842 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esecuzione del regolamento (UE) n. 1260/2013 relativo alle statistiche demografiche europee (COM(2018) 843 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2018) 852 final).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in materia di concessioni e criticità concorrenziali.
  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze), alla VII Commissione (Cultura), alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera pervenuta in data 21 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa agli ostacoli nell'installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G.
  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1334-B)

A.C. 1334-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

PARTE II
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.
(Stato di previsione dell'entrata)

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 1 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2019, in 62.000 milioni di euro.
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
  5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni di euro.
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2019, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 2 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 3 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 4 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 ED ANNESSA TABELLA 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 5 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 7

ARTICOLO 7 ED ANNESSA TABELLA 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 6 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 8

ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 7 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 9

ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  7. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  9. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 8 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 ED ANNESSA TABELLA 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 9 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 11

ARTICOLO 11 ED ANNESSA TABELLA 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, è fissato in 136 unità.
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni del nono periodo del comma 2-bis dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 10 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
   a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 63;
    2) Marina n. 47;
    3) Aeronautica n. 64;
    4) Carabinieri n. 0;
   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 0;
    2) Marina n. 27;
    3) Aeronautica n. 9;
   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 103;
    2) Marina n. 30;
    3) Aeronautica n. 40;
    4) Carabinieri n. 80.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2019, come segue:
    1) Esercito n. 289;
    2) Marina n. 295;
    3) Aeronautica n. 245;
    4) Carabinieri n. 110.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:
    1) Esercito n. 406;
    2) Marina n. 374;
    3) Aeronautica n. 281.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:
    1) Esercito n. 500;
    2) Marina n. 207;
    3) Aeronautica n. 135.

  6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 11 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 13

ARTICOLO 13 ED ANNESSA TABELLA 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 12 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 14

ARTICOLO 14 ED ANNESSA TABELLA 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 13 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 15

ARTICOLO 15 ED ANNESSA TABELLA 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

  Per le modifiche apportate alla Tabella n. 14 si veda la seconda Nota di variazioni (stampato n. 1334/II).

A.C. 1334-B – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Totale generale della spesa)

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 869.498.990.905, in euro 876.920.606.557 e in euro 889.908.278.333 in termini di competenza, nonché in euro 904.314.459.689, in euro 889.037.175.700 e in euro 898.896.915.917 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.

A.C. 1334-B – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

  Per le modifiche apportate ai quadri generali riassuntivi si vedano le pagine CCLXXVII e seguenti.

A.C. 1334-B – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Disposizioni diverse)

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.
  18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2018. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2018.
  23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.
  25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
  27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  28. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai corpi di polizia. I decreti di cui al comma precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti.
  29. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2019 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
  33. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  34. In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

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A.C. 1334-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame sono inserite diverse norme che novellano la normativa vigente in materia di appalti;
    nel vecchio Codice dei Contratti del 2006, così come in quello vigente, i concessionari erano obbligati ad appaltare, tramite gara, un'aliquota dei lavori, servizi e forniture;
    nel corso del 2018 è intervenuto un parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato in materia di soggetti pubblici o privati titolari di concessioni;
    questa circostanza ha determinato una diversa interpretazione della norma che obbliga i concessionari pubblici e privati ad esternalizzare l'80 per cento delle forniture, dei lavori e dei servizi relativi alla concessione, mediante procedura di evidenza pubblica anche nei casi in cui l'attività venga svolta autonomamente dal concessionario;
    l'obbligo è stato esteso per via interpretativa anche ai lavori che le imprese concessionarie svolgono con i propri dipendenti: una imposizione incomprensibile ed irragionevole, non prescritta dalla direttive europee e censurata dalla stesso Consiglio di Stato, che l'ha ritenuta incostituzionale;
    se la norma non cambia molte società saranno costrette a trasformarsi in un sol colpo in piccole società appaltatrici, costrette a licenziare la maggior parte dei propri dipendenti, disperdere competenze e dequalificare servizi essenziali per la comunità, privandole altresì di quegli investimenti necessari per modernizzare le infrastrutture, con un abbassamento generale dei livelli di sicurezza;
    recentemente autorevoli membri del Governo in carica, consci dei veri pericoli dell'applicazione letterale dell'articolo 177 del Codice dei Contratti, hanno affermato che: «stiamo lavorando per garantire ai concessionari di continuare a lavorare con mezzi e maestranze proprie come suggerito anche nello stesso parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre idonei provvedimenti normativi atti a modificare il Codice dei Contratti al fine di garantire ai concessionari di continuare a lavorare con mezzi e maestranze proprie come peraltro suggerito anche dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato.
9/1334-B/1Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore dell'allevamento ovi-caprino vive uno stato di grave crisi in ragione: a) dell'estrema volatilità del prezzo del latte – che subisce forti oscillazioni non solo in senso temporale ma anche geografico; b) dell'eccessiva frammentarietà del sistema cooperativo che ne limita la capacità di adattamento all'andamento del mercato; c) dei bassi livelli di produttività determinati anche dalle condizioni climatiche sfavorevoli;
    tale crisi risulta con tutta evidenza anche dai bilanci economici delle aziende che, in particolare negli ultimi anni, hanno mostrato una forte sofferenza generale, non compensata neppure dalle misure di sostegno; infatti, dal confronto dei prezzi del latte all'origine riscontrati in Lazio, Toscana e Sardegna, nel triennio 2015/2017, elaborato dall'ISMEA, si evidenzia un significativo calo del prezzo in tutte le tre aree suindicate;
    il citato crollo del prezzo è stato determinato, in particolare, dalla sovrapproduzione di pecorino romano determinata dal prezzo elevato del medesimo alla vendita: tale ragione, infatti, ha incentivato i caseifici a concentrare le produzioni su tale prodotto, fino a saturare il mercato con conseguente crollo del prezzo che, come è ovvio, è ricaduto sul singolo pastore, anello più debole della filiera, il quale si è visto costretto così a dover subire le scelte commerciali errate dei grandi industriali;
    allo stato, non esiste alcun tipo di controllo diretto o indiretto sul prezzo dei fattori di produzione e quindi sulla remunerazione del latte, il quale, invece, continua ad essere imposto da una parte della filiera che, da un lato, non consente un'adeguata partecipazione del singolo allevatore alle scelte di mercato; dall'altro lato, pretende però di scaricare gli effetti negativi delle proprie scelte sui citati allevatori, spesso abusando della propria, superiore forza contrattuale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni necessario adempimento al fine di attivare un tavolo istituzionale, con la partecipazione di tutti gli operatori interessati, col compito di istituire un organismo terzo ed imparziale per il monitoraggio della produzione e, conseguentemente, per la programmazione delle scelte commerciali del comparto.
9/1334-B/2Deidda, Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema di continuità territoriale tra la Sardegna e la penisola garantisce il diritto fondamentale alla mobilità da e verso la Sardegna, con condizioni tendenzialmente omogenee di circolazione rispetto agli altri territori della penisola e ciò in conformità al diritto, anche costituzionalmente garantito, di libera circolazione;
    l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha trasferito in capo alla Regione Sardegna le funzioni relative alla continuità territoriale: Regione che, a decorrere dall'esercizio 2010, si è dunque dovuta far carico degli oneri derivanti dall'esercizio dei collegamenti operati in regime di continuità;
    attualmente il citato sistema è adottato in regime di imposizione di oneri di servizio pubblico, ai sensi del decreto ministeriale n. 61 del 2013, nel rispetto degli articoli 16 e 17 del Regolamento UE n. 1008/2008 e che recentemente la Giunta Regionale Sarda ha adottato un nuovo progetto definitivo di continuità territoriale che dovrebbe andare a sostituire il precedente – la cui convenzione è ormai scaduta – dopo il primo trimestre del 2019;
    tale nuovo, citato sistema prevede: da un lato, l'attivazione di collegamenti aerei in continuità esclusivamente verso gli aeroporti di Roma e Milano, restando così escluse le località minori di Bologna, Torino, Verona, Firenze, Napoli e Palermo; dall'altro lato, l'applicazione delle tariffe scontate esclusivamente in favore dei residenti;
    il citato programma è stato adottato dando seguito alle indicazioni imposte dall'Unione Europea, la quale attribuisce un'interpretazione restrittiva ai cosiddetti servizi minimi che devono essere garantiti per assicurare il diritto alla mobilità da e verso la Sardegna, anche al fine di consentire un adeguato sviluppo economico-sociale della medesima Regione;
    per un verso, la mancata previsione di tariffe scontate per tutti determinerà certamente un'ulteriore flessione negativa del flusso turistico e commerciale verso la Sardegna; per un altro verso, la mancata estensione del regime di continuità verso i cosiddetti «scali minori»;
    impedisce una proficua connessione della stessa Regione con l'intero territorio nazionale, con conseguente, ulteriore carico verso gli aeroporti di Roma e Milano, le cui rotte risultano allo stato già abbondantemente sature;
    anche nel corrente anno, in particolar modo nei periodi di maggior flusso, sono state riscontrate numerose problematiche negli spostamenti da e verso la penisola, a causa sia dell'esaurimento dei posti disponibili sui collegamenti aerei, comunque già limitati, verso le due destinazioni principali; sia dell'assenza di alternative valide per il raggiungimento della destinazione prescelta, determinata evidentemente dalla condizione di insularità;
    sia indispensabile porre in essere un'azione decisa e unitaria presso le istituzioni comunitarie, anche con l'attivazione di un tavolo tecnico presso il Ministero dei Trasporti, che veda il coinvolgimento di tutti i livelli di governo, col compito di modificare il nuovo sistema di continuità territoriale varato dalla Giunta Regionale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni necessario adempimento per l'attivazione di un tavolo tecnico tra Stato e Regione Sardegna al fine di rivedere l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per correggere il nuovo progetto di continuità territoriale varato dalla Giunta Regionale, se del caso anche intervenendo presso i competenti organismi comunitari, con la previsione, in particolare, delle seguenti modifiche: a) l'attivazione delle rotte in continuità anche verso i cosiddetti scali minori (nord est, regioni adriatiche, sud, Sicilia); b) l'introduzione di un'unica tariffa valida per ciascuna rotta, senza differenziazione tra residenti e non residenti (a tutela inoltre delle centinaia di migliaia di emigrati sardi); c) la compartecipazione dello Stato per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del citato sistema.
9/1334-B/3Montaruli, Deidda, Rotelli, Lollobrigida, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di forte maltempo che ha flagellato l'Italia dal Trentino all'alto Piemonte, dalla Liguria al Veneto fino al Sud Italia, oltre ad aver portato ad un triste conto delle vittime, ha generato danni giganteschi che le ultime stime sembrano calcolare nell'ordine dei miliardi. Le zone che chiaramente hanno risentito maggiormente di tali calamità naturali sono state quelle montane, dove i piccoli Comuni devono far fronte ai numerosi danni subiti e al rischio sempre alto dell'incombere di fenomeni di dissesto idrogeologico. Il rischio che occorre scongiurare dunque è quello di andare ad amplificare il fenomeno della desertificazione commerciale nei piccoli comuni montani che pian piano sta raggiungendo vette preoccupanti. La desertificazione commerciale nelle aree montane sembra infatti un fenomeno inarrestabile e per questo salvare i negozi e le attività imprenditoriali deve diventare una necessità sociale culturale ed economica;
    sono dunque necessari provvedimenti che puntino all'individuazione di misure fiscali agevolate per gli esercizi commerciali e le imprese presenti nelle aree montane e interne del Paese, così da compensare il naturale svantaggio geografico e territoriale, colmando un gap che rischia di avere conseguenze dirette molto negative, con un nuovo abbandono dei territori e un aumento della povertà. Tali agevolazioni darebbero di certo una grossa mano a quei comuni montani che necessitano maggiormente di aiuto in questo momento di grave difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riattivare, a partire dal 1o Gennaio 2019, le disposizioni previste all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevedeva la riduzione del 15 per cento delle accise sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E (zone di montagna), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
9/1334-B/4Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge n. 3 del 2018 il Legislatore ha inteso ordinare 17 professioni sanitarie, con storie formative eterogenee, operative da decenni all'interno del sistema sanitario;
    la succitata legge prevede che l'esercizio delle 17 professioni sanitarie sia consentito solo a chi è iscritto al relativo albo e che tale iscrizione è consentita solo a coloro che posseggono un titolo idoneo;
    di fatto si è in questo modo divisa la popolazione interessata in due gruppi dove nel primo sono inclusi coloro che possono iscriversi all'albo, ovvero i professionisti che oggi posseggono un titolo abilitante, equipollente o equivalente mentre nel secondo sono inclusi coloro che non possono iscriversi all'albo, ovvero coloro che potrebbero farlo se fossero messi nella condizione di richiedere e vedersi riconosciuta l'equivalenza, quelli che pur non potendo chiedere l'equivalenza hanno titoli che al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro erano ritenuti idonei e quelli che hanno esercitato al di là di quel che era loro consentito, cioè gli abusivi;
    appare evidente come la situazione delle tre fattispecie appartenenti al secondo gruppo presenti sostanziali differenze che richiedono la massima attenzione, in quanto gli abusivi non devono e non possono essere in alcun caso salvaguardati da Istituzioni e leggi dello Stato;
    nella legge di bilancio in esame si è ritenuto al comma 537 di fare ordine sulle situazioni succitate attraverso la previsione di soli elementi quantitativi – temporali e non anche qualitativi basati sul percorso formativo, sul titolo di studio conseguito, sulle modalità di accesso al mondo del lavoro, sull'inquadramento e sulla retribuzione;
    la genericità degli elementi temporali non accompagnata da elementi qualitativi potrebbe determinare una vera e propria sanatoria per i soggetti che hanno esercitato al di là di quel che era loro consentito, cioè gli abusivi che esercitano una professione sanitaria senza averne titolo,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere l'introduzione dei suddetti elementi qualitativi atti a salvaguardare solamente quei professionisti meritevoli che, pur non potendo oggi conseguire l'equivalenza, hanno titolo per proseguire nell'esercizio della professione e al tempo stesso impedire agli abusivi di trarre ingiusti, inconcepibili e immotivati vantaggi da questa situazione.
9/1334-B/5Bellucci, Bucalo, Ferro, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Maschio, Deidda, Prisco, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    la desertificazione commerciale è una delle conseguenze dello spopolamento delle aree interne e che occorre invertire la rotta per salvaguardare i territori dal dissesto socio-economico;
    è corroborato che il ripopolamento delle aree disabitate favorisce la riduzione sensibile del dissesto idro-geologico, comportando risparmi per le casse dello Stato in termini di interventi emergenziali a seguito di disastri,

impegna il Governo

a finanziare interventi a favore della lotta alla desertificazione commerciale delle montagne, in particolar modo attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le attività commerciali e d'impresa che operano nei territori dei comuni in cui operano non più di 5 esercizi commerciali.
9/1334-B/6Delmastro Delle Vedove, Silvestroni, Caretta, Ciaburro, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione per l'anno 2019 e i necessari stanziamenti di risorse;
    nella notte tra il 25 e il 26 dicembre nella zona di Catania si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.8, alla quale hanno fatto seguito altre scosse di minore intensità;
    il terremoto ha causato il ferimento di una trentina di persone, il crollo di alcuni edifici o di parti di essi e circa seicento sfollati;
    in seguito al terremoto, inoltre, risulta impraticabile l'autostrada che collega Catania a Messina, e uno spesso strato di cenere ha ricoperto anche tutte le altre strade della zona impedendone la percorribilità,

impegna il Governo

a prevedere l'immediata assegnazione di risorse straordinarie ai comuni colpiti dal sisma di cui in premessa per far fronte all'emergenza, soprattutto, in una prima fase, con particolare riferimento alla sistemazione e pulizia della rete viaria.
9/1334-B/7Lollobrigida, Meloni, Varchi, Bucalo, Prisco, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 1, ai commi 589 e 590, prevede la partecipazione dell'Italia a iniziative in sede internazionale e la promozione dell'Italia;
    in molte di queste occasioni internazionali è uso scambiarsi doni di rappresentanza;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2007 pubblicato (GU Serie Generale n. 39 del 15-02-2008) avente per oggetto «Disciplina del regime per i doni di cortesia ricevuti dai componenti del Governo» stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, gli altri membri del Governo e i loro congiunti ricevono, in ragione dell'ufficio che ricoprono pro tempore, in occasione di visite ufficiali o di incontri, da parte di autorità o di delegazioni italiane o straniere e che, secondo gli usi di cerimoniale, abbiano carattere protocollare d'uso e di cortesia possano trattenere personalmente dal 1 gennaio 2008 solo i doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro non sia superiore a 300,00 euro. Che i doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro sia superiore ai 300,00 euro e che, in relazione alla loro tipologia e specificità, possono essere destinati alle sedi ufficiali o di rappresentanza, restano nella disponibilità dell'amministrazione. Mentre i restanti doni, di valore superiore a 300,00 euro, sono destinati dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per iniziative aventi finalità umanitarie, caritatevoli, di assistenza e beneficenza;
    il firmatario del presente atto di indirizzo ha presentato istanza di accesso civico generalizzato ex articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 in data 11 settembre 2018, a cui ha fatto seguito la risposta del 20 settembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri DSS 0007272 P-23-2 in cui si invia l'elenco dei doni ricevuti e consegnati;
    la mattina del 24 dicembre il quotidiano «La Verità» ha pubblicato un servizio di inchiesta intitolato «Babbo Renzi si trasforma in babbo Natale e dona i regali di Stato del figlio ad amici e collaboratori» in cui si elencano numerosi doni che sarebbero stati ricevuti da Matteo Renzi dal valore superiore ai 300 euro, che non sono presenti nell'elenco consegnato al firmatario del presente atto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, secondo La Verità, «riciclati» da vari esponenti della famiglia Renzi a amici, dipendenti, collaboratori e amici di dipendenti e collaboratori;
    secondo la ricostruzione del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro alcuni di questi doni sarebbero usati per arredare l'appartamento di Matilde Renzi, sorella dell'ex Premier, e di suo marito Conticini (indagato a Firenze per riciclaggio nella cosiddetta inchiesta sui fondi Unicef) e alcuni doni sarebbero addirittura finiti nella casa di un pensionato dove lavora come collaboratrice domestica la moglie di Carlo Ravasio, «già dipendente della Eventi6 e consigliere delegato della cooperativa Mormodiv» «perquisito nella scorsa primavera nell'inchiesta che vede indagati Tiziano Renzi e Laura Bovoli per bancarotta fraudolenta»;
    recentemente la Procura di Firenze ha indagato Alessandro, Luca ed Andrea Conticini, quest'ultimo sposato con Matilde Renzi, sorella dell'ex Presidente del Consiglio e Segretario del Partito democratico Matteo Renzi;
    secondo i magistrati i fondi di alcune organizzazioni destinati ai bambini africani grazie alla società « Play Therapy Africa Ltd», circa 6,6 milioni di dollari, sarebbero invece serviti per l'acquisto di quote di alcune società della famiglia Renzi o di persone ad essa vicine;
    Andrea Conticini risulterebbe indagato per riciclaggio per gli acquisti, a nome del fratello Alessandro, di quote di tre società: la «Eventi 6» della famiglia Renzi, la « Quality Press Italia» e la « Dot Media» di Patrizio Donnini e di sua moglie Lilian Mammoliti, legati ai Renzi, operazioni che risalirebbero al 2011; fra le organizzazioni che avrebbero destinato fondi alla «Play Therapy Africa», insieme alla Fondazione Pulitzer, che attraverso la organizzazione no profit «Operation Usa» ha versato 5,5 milioni di dollari, ed altre organizzazioni umanitarie australiane, americane ed europee, che complessivamente hanno versato quasi 900 mila dollari, c’è anche l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, che ha donato 3,8 milioni di dollari;
    recentemente è stata estesa la procedibilità a querela di parte per reati contro il patrimonio privato, sancita dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, con il quale è stata data attuazione alla legge 23 giugno 2017 n. 103, reato contestato ad uno dei fratelli Conticini, ma finora nessuno dei donatori ha presentato denuncia;
    l'UNICEF in un comunicato pubblicato sul proprio sito web il 27 settembre 2018 ha confermato esplicitamente di non voler procedere con la querela;
    l'Italia risulta nella « top ten» mondiale degli Stati che versano contributi alle Nazioni Unite e, secondo quanto dichiarato recentemente dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ogni anno l'Italia versa all'ONU circa settecento milioni,
    il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/01334-AR/218 per la vicenda che riguarda i tre fratelli Conticini a vario titolo finiti in un'indagine per la presunta sottrazione di almeno 6,6 milioni di euro di Unicef e altre organizzazioni benefiche destinati al sostegno dei bambini in Africa. Quale controllo viene svolto per assicurare che gli esponenti di Governo che ricevono doni di rappresentanza rispettino quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2007;
    se corrispondesse al vero quanto riportato dalla stampa Matteo Renzi si sarebbe appropriato indebitamente di doni di proprietà della Presidenza del Consiglio dei ministri ricevuti anche in importanti incontri internazionali, causando oltre al danno economico anche un danno di immagine dell'Italia nel contesto internazionale,

impegna il Governo

a presentare un esposto-querela come eventuale parte lesa per chiedere agli organi competenti di verificare quanto riportato dalla stampa sui doni ricevuti da Matteo Renzi nella sua qualità di Presidente del Consiglio e non trattati come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2007 al fine di evitare che non si possa procedere, come per il caso UNICEF, in seguito al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36.
9/1334-B/8Donzelli, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per il 2019;
    la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ai commi da 853 a 861 dell'articolo 1, disciplina la concessione ai comuni di «contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio», determinando, al contempo il valore complessivo delle risorse a tal fine stanziate e stabilendo che «ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi»;
    ai fini dell'individuazione dei beneficiari dei contributi, in particolare, il comma 855 prevede che qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione sia effettuata «a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento»;
    stando alla legge n. 205 del 2017, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune per l'anno 2018 doveva essere determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo;
    il decreto direttoriale 29 gennaio 2018, emanato dal Ministero dell'interno, ha fissato alla data del successivo 20 febbraio il termine per la richiesta di contributo; con il decreto interministeriale del 13 aprile sono stati determinati gli enti beneficiari, e in data 16 aprile 2018 è stato predisposto il pagamento del primo acconto, pari al 20 per cento del contributo;
    scorrendo la graduatoria degli enti destinatari di contributo, tuttavia, si rileva come l'assegnazione delle risorse sia avvenuta in favore di tutti comuni che presentano un disavanzo molto elevato, i quali, invece, stando alla lettura del citato comma 855, avrebbero dovuto esserne esclusi;
    i comuni beneficiari, infatti, avrebbero dovuto essere quelli con la minor incidenza dell'avanzo sulle spese correnti dell'amministrazione e non quelli che presentano disavanzo, tanto meno se elevato;
    tale interpretazione appare tanto più condivisibile laddove si consideri che, diversamente, in presenza di disavanzo, la possibilità di ottenere il finanziamento sarebbe maggiore, andando quindi a premiare coloro i quali non abbiano fatto fronte ad una gestione virtuosa dell'ente;
    peraltro, la presenza di un avanzo di amministrazione, non potendo essere tenuta in considerazione ai fini del pareggio di bilancio, anche in ossequio ad altre norme restrittive, non può essere considerata a priori quale indubbio vantaggio per l'ente;
    l'interpretazione della norma, come emerge dalla redazione della graduatoria, oltre a porsi, per gli interroganti, in conflitto con il dato letterale, penalizza i comuni che fanno della buona amministrazione un punto di forza, pur in un contesto di grande difficoltà economica e finanziaria per i conti pubblici;
    il criterio adottato nell'assegnazione dei contributi appare, pertanto, a giudizio degli interroganti, non solo illegittimo ma altresì inopportuno sia rispetto alle necessità dei comuni «in attivo» penalizzati, sia rispetto alla, sicura, mancanza di valutazione sulle spese correnti, rendicontate alla gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento;
    gli enti locali sono già fortemente colpiti dal blocco del patto di stabilità e dagli ingenti contributi alla finanza pubblica cui sono stati sottoposti negli ultimi anni;
    il bando per l'erogazione dei contributi è stato rifinanziato per l'anno 2019,

impegna il Governo

alla luce del rifinanziamento della misura, a rivedere i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui in premessa, prevedendo di premiare i comuni con minor incidenza di avanzo e non quelli con disavanzo.
9/1334-B/9Luca De Carlo, Osnato, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 969 dell'articolo 1 del provvedimento in esame aumenta lo stanziamento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2019-2021, ridefinendo i destinatari delle risorse;
    in particolare, il comma in esame, come modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 81/2007, cd. «Fondo Letta»;
    a tal fine si modifica l'articolo 1, comma 1159, della legge di bilancio per il 2018, il quale, nel rifinanziare il Fondo per il triennio 2018-2020, ne aveva ridefinito la disciplina individuandone i beneficiari nei soli comuni della Regione Veneto appartenenti alle province di Belluno, Treviso e Venezia confinanti con la Regione Friuli Venezia-Giulia;
    le modifiche apportate sono volte a incrementare la dotazione del Fondo per le aree confinanti di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020, ed assegnando 20 milioni di euro per l'anno 2021, mentre nel testo iniziale il rifinanziamento era di 5 milioni per il 2019 e per il 2020 e di 10 milioni per il 2021;
    a seguito di tale rifinanziamento, il Fondo – gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto presso il bilancio della Presidenza stessa (cap. 446) con una dotazione pari a 5 milioni per il 2019 e a 10 milioni per il 2020 – risulta ora dotato di 15 milioni di euro per il 2019, di 16 milioni per il 2020 e di 20 milioni per il 2021;
    inoltre, le modifiche apportate hanno ridefinito i destinatari delle risorse del Fondo, tra i quali sono ora incluse tutte le aree «confinanti» con le regioni a statuto speciale e le province autonome,

impegna il Governo

a includere tra i destinatari delle risorse di cui in premessa, in qualità di aree confinanti, anche le unioni montane.
9/1334-B/10Osnato, Luca De Carlo, Silvestroni, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2010, con il decreto legislativo n. 59, l'Italia ha recepito la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein» o «direttiva servizi»;
    secondo un'interpretazione estensiva dell'articolo 2 della suddetta direttiva, l'applicazione della stessa è stata prevista in Italia anche nei confronti di:
    imprese turistico balneari e delle relative concessioni demaniali;
    imprese del commercio ambulante;
    porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto;
    guide turistiche;
    l'incertezza derivante da questa errata interpretazione grava da anni su queste categorie, con gravissime conseguenze sulle imprese e sugli operatori interessati, nonché su tutto l'indotto ad esse collegato;
    nel disegno di legge in esame è prevista l'esclusione del commercio ambulante dall'ambito di applicazione della suddetta Direttiva;
    nello stesso provvedimento viene disposta un'estensione di ulteriori tredici anni per le concessioni ad uso turistico-ricreativo attualmente in essere aventi scadenza il 31 dicembre 2020;
    tuttavia la suddetta misura non risolve in maniera definitiva le criticità sopra esposte;
    il disegno di legge in esame non prevede misure specifiche per le guide turistiche né per i porti turistici, gli approdi e i punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto,

impegna il Governo

ad individuare opportune soluzioni di carattere normativo volte ad escludere definitivamente dal campo di applicazione della Direttiva Servizi anche le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo, i porti turistici, gli approdi e i punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto.
9/1334-B/11Zucconi, Fidanza, Lollobrigida, Rizzetto, Rampelli, Silvestroni, Caretta, Ciaburro, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame non rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alla pesante pressione fiscale che grava sul settore immobiliare nella misura complessiva di 50 miliardi di euro all'anno;
    con l'incremento dei moltiplicatori catastali, voluto nel 2011 dal Governo Monti, il carico tributario locale è passato dai 9 miliardi delfici ai 21 miliardi dell'IMU: tuttavia, ben poco di concreto è stato fatto al riguardo dai Governi che si sono succeduti per ridurne il peso;
    se, dunque, quella del Governo Monti risulta essere stata una scelta del tutto sbagliata, l'avere mantenuto inalterata la pressione fiscale immobiliare costituisce una diabolica perseveranza da parte dei Governi Letta, Renzi (che, per altro, esentò dall'Imu la prima casa), Gentiloni e – oggi – Conte;
    gli effetti negativi che ha avuto l'aumento della pressione fiscale sia sugli immobili, sia sul settore delle costruzioni, sia su quello delle locazioni, sia – infine – sulle famiglie, è sotto gli occhi di tutti;
    vi è un dato al riguardo che appare sintomatico della crisi in cui versa il settore ed è quello relativo agli immobili ridotti in ruderi che rispetto a quelli del 2011 sono raddoppiati;
    non si deve neppure dimenticare che ci sono in Italia oltre 500.000 case costruite e non consegnate sia per il fallimento delle società edili, sia per la frenata del mercato. Dette abitazioni fanno in fretta, in assenza di adeguata manutenzione, a diventare fatiscenti, come del resto è già per la maggiore parte dell'usato messo in vendita;
    il numero degli occupati ridottosi, negli anni della crisi, di oltre 500.000 unità e le migliaia di imprese che hanno cessato l'attività attestano in quale drammatico stato versa il settore dell'edilizia;
    i dati forniti per il 2017 dal Consiglio Nazionale del Notariato ci dicono che il valore medio relativo alla compravendita dei fabbricati è diminuito di quasi il 15 per cento. Un dato che non può certo essere compensato da quello relativo al parziale recupero nel numero di compravendite, che più correttamente dovrebbero essere chiamate svendite;
    il disegno di legge in esame non introduce una nuova imposta patrimoniale, ma mantiene in vigore a tutti gli effetti quella introdotta – come detto – nel 2011: un'imposta che costa ai proprietari svariati miliardi di euro, ha nei fatti distrutto il risparmio immobiliare e provocato disastrosi effetti a catena su imprese, lavoro, consumi;
    il disegno di legge in esame introduce la cedolare secca per le locazioni commerciali (ancorché limitate nel tempo e nello spazio) ma nulla dispone in ordine all'auspicata stabilizzazione della stessa sia per gli immobili ad uso abitativo, sia per quelli ad uso commerciale, una misura quest'ultima indispensabile per impedire la desertificazione di vaste aree delle città, a partire dai centri storici, in cui il cartello prevalentemente esposto reca la scritta «affittasi». Non solo, ma neppure viene dato un minimo segnale ad un mercato immobiliare oramai asfittico eliminando – ad esempio – l'IMU oggi pretesa per i negozi, i capannoni e gli appartamenti in cui non risultano più allacciate le utenze;
    risulta fondamentale stabilizzare, altresì, gli incentivi statali vigenti per gli interventi di manutenzione, riqualificazione, efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio. E, sempre in tema di incentivi, se ne dovrebbero introdurre di fiscali per le permute immobiliari;
    nel disegno di legge in esame non risulta riproposta la norma che, «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria», vietava a regioni ed Enti locali di «deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato». Lo sblocco dei predetti aumenti assentito dal Governo mette a rischio, fra l'altro, il comparto dei contratti di locazione abitativa cosiddetti «concordati» – quelli, cioè, il cui canone è calmierato dagli accordi fra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini – rispetto ai quali, dal 2012, la tassazione locale si è addirittura quadruplicata, con l'Imu e poi con la Tasi, tant’è che, per limitare il danno, è stata ridotta l'aliquota della cedolare (al 10 per cento fino alla fine del 2019),

impegna il Governo

ad assumere, se del caso anche con successivi provvedimenti di carattere normativo, idonee iniziative volte a favorire la ripresa nel settore immobiliare che, da sempre, rappresenta un comparto fondamentale per la crescita del prodotto interno lordo, dell'occupazione e del benessere degli Italiani.
9/1334-B/12Foti, Butti, Trancassini, Osnato, Donzelli, Caretta, Ciaburro, Prisco, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in corso di approvazione prevede alcune importanti novità in tema di incentivi per l'acquisto di auto ecologiche. Allo stesso tempo vengono introdotte nuove tasse, proporzionali al livello delle emissioni, per chi acquista veicoli inquinanti;
    gli incentivi saranno riservati a chi comprerà una nuova auto elettrica o ibrida;
    ai fini di diminuire efficacemente la dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti, la Direttiva 2014/94/UE, recepita con decreto legislativo n. 257 del 16 Dicembre 2016, stabilisce la necessità di sviluppare infrastrutture di rifornimento/ricarica per una pluralità di carburanti alternativi, tra cui l'elettrico e il gas naturale compresso (GNC), di seguito denominato metano;
    i veicoli alimentati a metano sono quindi anch'essi riconosciuti dalla comunità scientifica come mezzi a basso impatto ambientale;
    la capillarità degli impianti di rifornimento a disposizione e le caratteristiche tecniche rendono il metano facilmente reperibile e adatto non soltanto agli spostamenti in tratte brevi o in aree urbane ma anche alle lunghe percorrenze;
    conseguentemente investire anche sul metano può consentire una transizione ecologica ancora più rapida ed efficace;
    il metano rappresenta una filiera in gran parte nazionale,

impegna il Governo

a prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che gli incentivi stanziati per l'acquisto di veicoli non inquinanti vengano estesi anche all'acquisto o al retrofitting di veicoli a metano.
9/1334-B/13Rotelli, Fidanza, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in corso di approvazione prevede disposizioni importanti in materia di ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
    il testo in votazione prevede, tra le altre misure, anche la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, con la correzione attuariale sulle pensioni cosiddette d'oro, al fine di destinare i risparmi di spesa agli «assegni» minimi e sociali;
    su detti tagli sarebbe necessario prendere in considerazione delle eccezioni, nello specifico per le forze armate che mettono da sempre la propria vita al servizio della difesa della Nazione. Nella passata legislatura è stato codificato il «principio di specialità», in base al quale le forze armate hanno sempre avuto un trattamento differenziato, nel pubblico impiego;
    si tratta di persone che rischiano costantemente la loro vita e l'incolumità personale per lavoro, sono sottoposti al codice penale militare, all'obbligo di intervenire anche libero dal servizio, e non possono sempre disporre appieno della propria vita privata, sempre subordinata ad esigenze straordinarie e impreviste di Servizio;
    militari e ufficiali fino agli anni novanta non avevano orario di servizio e potevano lavorare anche 12-13 ore al giorno senza straordinario. Per le Forze Armate è ingiusto parlare di pensioni d'oro, dal momento che nella loro carriera hanno sacrificato vita e famiglia per garantire la sicurezza dei cittadini;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del presente provvedimento, al fine di prevedere per le forze armate, a cui è stata sempre riconosciuta una specialità nel pubblico impiego, l'esclusione dal prelievo delle pensioni d'oro.
9/1334-B/14Cirielli, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    con la manovra di bilancio 2018, (legge 27 dicembre 2017 n. 205), le società cooperative sono state interessate da alcune importanti modifiche relative alle norme che regolano gli aspetti della governance;
    gran parte del tessuto imprenditoriale nazionale è rappresentato da medie e piccole cooperative le cui compagini sociali raramente superano i dieci soci. Le Società Cooperative interessate dalle modifiche normative, già storicamente sottocapitalizzate e con forti disequilibri economici, sono state costrette a ricorrere ad onerose pratiche notarili per l'adeguamento dei propri statuti;
    la norma attualmente in vigore crea una paradossale sperequazione tra le SRL e le cooperative. Nelle società a responsabilità limitata infatti, a fronte di fatturati ben più consistenti di quelli conseguiti dalle piccole Società Cooperative, è prevista la figura dell'Amministratore Unico, negata invece alle Società Cooperative;
    l'obbligo di nominare un consiglio di amministrazione di almeno tre soggetti crea nelle piccole cooperative situazioni di assurda sovrapposizione tra controllori e controllati. Ad esempio, in una cooperativa con cinque soci e un consiglio di amministrazione di tre soggetti, i tre amministratori si trovano contemporaneamente ad essere la maggioranza dell'assemblea dei soci che dovrebbe controllare il loro operato;
    i soci di Società Cooperative che stipulano con queste ultime contratti di lavoro subordinato subiscono una condizione di svantaggio se sono costretti a ricoprire il ruolo di amministratori. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale non riconosce a quei soci lavoratori che hanno ricoperto cariche all'interno delle Società Cooperative l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti per chi resta senza lavoro, quando il rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa viene a cessare per cause involontarie dal socio lavoratore, comportando dunque l'esclusione, per questa tipologia di lavoratori, dalla NASpi, la Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego, altrimenti detta indennità mensile di disoccupazione per lavoratori subordinati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la norma vigente con l'obiettivo di ripristinare, per le Società Cooperative la possibilità di nominare un Amministratore Unico per la gestione dell'impresa, nonché di nominare i propri organi amministrativi per un tempo non superiore a tre esercizi, ma con la possibilità per gli amministratori di essere rieleggibili.
9/1334-B/15Bucalo, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni per stimolare la crescita economica dell'Italia, dalla riduzione della pressione fiscale a misure per lo sviluppo e gli investimenti;
    in senso diametralmente opposto si pone la scelta prevista dalla legge di bilancio in esame di una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019 e, in misura minore, per gli anni successivi;
    il «prezzo Italia» della benzina, rilevato dal Ministero dello sviluppo economico il 10 settembre, è pari a 1,643 euro/litro, mentre quello del diesel è pari a 1,524 euro/litro, la cui componente fiscale pesa rispettivamente per il 62 per cento e per il 59 per cento;
    l'elevato costo del carburante, oltre ad erodere il potere d'acquisto dei salari e stipendi dei contribuenti, preoccupa perché è causa principale dell'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, per la lievitazione dei costi di distribuzione,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a ridurre l'ammontare del valore complessivo delle accise sui carburanti o, comunque, ad assicurare che il suo valore non possa superare la somma del valore del costo della materia prima e del margine lordo come individuati dalla normativa vigente.
9/1334-B/16Acquaroli, Osnato, Silvestroni, Caretta, Ciaburro, Prisco, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e contiene disposizioni specifiche in favore del Sud Italia;
    nell'ultimo decennio, nell'ambito del sistema infrastrutturale e dei trasporti nel Mezzogiorno si è assistito a una forte perdita di competitività, anche a causa del fatto che a fronte di un incremento della dotazione infrastrutturale nel Centro-Nord per autostrade, nel Mezzogiorno si è assistito ad una progressiva diminuzione tanto in termini quantitativi quanto qualitativi;
    inoltre, nello stesso periodo la dotazione ferroviaria ordinaria ha registrato una contrazione concentrata nel Mezzogiorno;
    il Sud della Nazione presenta, nel complesso, una dotazione infrastrutturale, in ferrovie e autostrade, addirittura inferiore rispetto ai paesi dell'est dell'Europa e ciò rappresenta un formidabile freno alla possibilità di esportare, di attrarre turisti, di crescere;
    il comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, dispone che a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018 sia destinato agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento, «o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva»;
    in forza di tale previsione attualmente è stato stabilito di destinare alle citate Regioni una quota sugli investimenti complessivi effettuati a livello nazionale pari al 34 per cento, che è, tuttavia, largamente insufficiente a recuperare il descritto divario con la parte settentrionale della Nazione e rilanciare i territori,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per destinare alle regioni meridionali il 50 per cento degli investimenti pubblici nazionali in luogo del 34 per cento attualmente previsto.
9/1334-B/17Maschio, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e contiene norme in materia di pensioni;
    negli ultimi anni in numerose strutture ospedaliere pubbliche si è manifestata una carenza di personale medico specialistico a causa del mancato espletamento dei concorsi, con conseguente perdita di professionalità da parte della sanità pubblica;
    il comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dispone che «il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno»;
    appare opportuno prevedere una deroga al requisito al limite massimo di età per sopperire alle citate carenze di personale,

impegna il Governo

a valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere la possibilità che i dirigenti medici, su richiesta, possano rimanere in servizio anche oltre il compimento del settantesimo anno di età, senza che questo dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
9/1334-B/18Ferro, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, in tema di politiche sociali e per la famiglia, il finanziamento e l'istituzione di fondi;
    in particolare, il comma 296 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2019 per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, riguardante il finanziamento degli incentivi fiscali per l'acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli;
    dal primo luglio del 2019, infatti, le auto che trasportano bambini di età fino a 4 anni dovranno essere equipaggiate con un dispositivo elettronico che avvisa della presenza dei passeggeri più piccoli;
    negli ultimi 10 anni ben 8 bambini sono deceduti in Italia perché dimenticati in auto, motivo per cui tale misura rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza stradale;
    quando si introduce un obbligo si devono prevedere anche tutele per le famiglie: secondo i dati Istat nel 2017 ci sono state 458.151 nuove nascite, ma, nonostante il calo della natalità degli ultimi anni, è dovere delle istituzioni garantire ogni sforzo possibile per aiutare le famiglie, che da gennaio dovranno dotarsi di seggiolini anti abbandono, a sostenere tale spesa ed evitare che anche solo un bambino venga dimenticato in auto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di autorizzare la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1o ottobre 2018.
9/1334-B/19Fidanza, Meloni, Lollobrigida, Rotelli, Caretta, Ciaburro, Prisco, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
    la legge di bilancio per il 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere da parte delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso l'attribuzione di un contributo ai fini della riduzione della contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale;
    tale disposizione, tuttavia, aveva durata per un solo anno, e riguardava una platea di datori di lavoro alquanto ristretta;
    oltre alla violenza fisica, sessuale e psicologica le donne subiscono sovente anche la cosiddetta «violenza economica», spesso presupposto per il verificarsi di tutte le altre violenze, perché rendendo la donna, e, spesso, i suoi figli, totalmente dipendente dal partner, le impedisce di affrancarsi dalle violenze;
    è assolutamente necessario, quindi, sostenere la creazione di percorsi lavorativi volti a supportare l'uscita dalla violenza fisica, e per superare la difficoltà di moltissime donne nel trovare un lavoro adeguato e condizioni di vita dignitose per sé e per i propri figli,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per prorogare la misura di cui in premessa, recata dalla legge n. 205 del 2017, estendendola, al contempo, a tutte le imprese.
9/1334-B/20Frassinetti, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame (C. 1334) recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, contiene diverse misure per la pubblica amministrazione, dalle assunzioni ordinarie e straordinarie ai rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 riguardanti molteplici categorie;
    le misure previste hanno interessato quasi tutti i comparti della pubblica amministrazione, attraverso incrementi di risorse, rinnovi della contrattazione collettiva nazionale e miglioramenti economici strutturali;
    non sono stati previsti rinnovi contrattuali, né sblocchi nei turnover nell'ambito del servizio sanitario nazionale, unico comparto della pubblica amministrazione che da più di dieci anni è sottoposto non solo al blocco del turnover, ma anche alla riduzione della spesa per il personale, impedendo così una corretta erogazione dei servizi sanitari;
    nel servizio sanitario nazionale ci sono molteplici figure professionali che, oltre a svolgere con dedizione e meticolosità il proprio lavoro sono sottoposte a rischi continui;
    oggi è fortemente a rischio la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, caratterizzato da un lato dai medici e dagli altri professionisti sottoposti al blocco del turnover e della contrattazione e dall'altra dai cittadini, che fanno fatica a muoversi in un sistema caratterizzato dall'obsolescenza dei servizi, delle strutture e delle apparecchiature;
    occorre investire nella Sanità per poter garantire la sostenibilità e la sopravvivenza del nostro Servizio sanitario nazionale, per questi motivi sono prioritari, tra le altre misure a sostegno del comparto, anche maggiori investimenti e lo sblocco del turnover,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di destinare le risorse necessarie al rinnovo dei contratti dei medici ospedalieri scaduto da 10 anni e al momento unico non rinnovato del comparto pubblico.
9/1334-B/21Gemmato, Caretta, Ciaburro, Bellucci, Prisco, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni in materia di politica estera, dalla razionalizzazione delle risorse e degli strumenti per la politica estera dell'Italia a una riduzione del contributo italiano all'ONU alla partecipazione italiana alle missioni internazionali;
    il «Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare», cosiddetto Global compact, viene presentata come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione, nata sulla spinta della Dichiarazione di New York, sottoscritta in sede ONU il 5 agosto 2016, e ne traccia gli obiettivi fondamentali;
    il Global compact è finanziato da contributi volontari dei governi al fondo delle Nazioni unite denominato UN Trust Fund, i cui donatori attualmente sono Brasile, Cile, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Repubblica di Corea, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia;
    il Global compact è un'iniziativa volontaria di adesione a un insieme di princìpi giuridici e nasce dalla volontà di promuovere flussi continui, utilizzando motivazioni sia economiche sia demografiche, e crea, inoltre, obblighi crescenti verso gli Stati in ordine ai servizi da fornire agli immigrati, anche a prescindere dal loro status di rifugiato, impedendo di perseguire penalmente chi fornisce assistenza indebita all'immigrazione;
    appare evidente, quindi, come il Global compact non sia altro che l'ennesimo tassello di un progetto volto ad annientare confini, culture ed in particolare le sovranità nazionali in tema di immigrazione;
    l'inaccettabile compromissione della sovranità nazionale in tema di immigrazione è evidente laddove viene sottratta agli Stati nazionali la gestione delle politiche migratorie e contro questo approccio immigrazionista già numerosi Stati si sono schierati a favore della sovranità nazionale;
    in ogni caso la sottoscrizione del complesso reticolato di impegni del Global compact, anche laddove genericamente formulati, è tale da comportare un'inaccettabile cessione di sovranità sul tema migratorio;
    l'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato il Global Compact sull'immigrazione al quale hanno aderito i 164 Paesi partecipanti alla conferenza di Marrakech: nella votazione al Palazzo di Vetro, l'Italia si è astenuta, insieme ad altri 11 Paesi, mentre sono stati 152 i voti a favore, e cinque quelli contrari, tra i quali quelli di Stati Uniti ed Ungheria;
    mentre l'Assemblea generale dell'Onu ha approvato il Global compact con l'astensione dell'Italia, il Governo ha deciso di non decidere, rinviando ogni decisione: l'Aula della Camera ha, infatti, approvato la mozione di M5S e Lega, che impegna il Governo a «rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia» «in seguito ad una ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata»;
    è inaccettabile che le migrazioni siano gestite da organismi sovranazionali senza alcun controllo democratico dei cittadini dei singoli Stati, e neanche può essere condivisa l'impostazione prettamente ideologica del Global compact che sancisce di fatto una sorta di «diritto a migrare»;
    l'Italia patirebbe il prezzo più caro di questa impostazione ideologica sul tema delle migrazioni per la sua posizione al centro del Mediterraneo che la configura fatalmente come gigantesco «molo naturale» per le rotte che provengono dall'Africa,

impegna il Governo

a non finanziare alcuna attività connessa alla sottoscrizione del Global compact e alle attività connesse all'attuazione dello stesso, e a non partecipare al trustfund di cui in premessa, volto a finanziare il Global compact.
9/1334-B/22Meloni, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in corso di approvazione ha trattato, tra le altre disposizioni anche il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche;
    negli ultimi anni sono intervenute, con risultati insoddisfacenti, molte disposizioni tese a fronteggiare la crisi del settore lirico sinfonico, in particolare prevedendo il riassetto della governance delle fondazioni e l'adozione di piani di risanamento ed erogando specifiche risorse, ciononostante non risulta ancora ridimensionata la crisi del settore dovuta in parte anche alla discontinuità ed al fallimento economico delle azioni del FUS;
    è improcrastinabile una riforma organica del settore che tenga conto della necessità di istituire un sistema adeguato di controlli e vigilanza, che trimestralmente possa relazionare al ministero e al Governo sullo stato economico delle stesse,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di una riorganizzazione del FUS, istituendo un Osservatorio per la vigilanza di gestione delle fondazioni lirico sinfoniche che trimestralmente relazioni al ministero e al parlamento sullo stato economico delle stesse, provvedendo ad erogare ulteriori e più adeguati finanziamenti rispetto alla dotazione attuale;
   a riorganizzare il FUS cambiando la denominazione in fondo per le arti e lo spettacolo dal vivo, a rivedere il sistema di selezione oggi effettuato con algoritmo e commissioni e a regolamentare le commissioni in modo da obbligare ad analisi esplicita nel merito di ogni progetto;
   a rivedere il sistema dei punteggi e ad attivare una riforma radicale che parta dal parlamento con l'abbinamento delle proposte delle varie forze politiche.
9/1334-B/23Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in corso di approvazione prevede alcune novità importanti in materia di scuola e università;
    gli Atenei hanno perso circa 15.000 docenti e ricercatori di ruolo dal 2008, sia per il blocco del turn-over, che per la predilezione dei passaggi di carriera rispetto al reclutamento di RTDb;
    tale tendenza e destinata ad accentuarsi nel prossimo futuro, dato che nel solo 2017 si sono avuti 1.709 pensionamenti, a fronte del reclutamento di soli 517 RTDb e di 1.284 passaggi di ruolo;
    il sistema universitario è fortemente incentrato sul precariato: attualmente importanza abbiamo 3.605 RTDa/m, 2.257 RTDb, 13.319 assegnisti di ricerca, e circa 20.000 tra co.co.co., docenti a contratto, partite Iva, ricercatori in attesa del rinnovo di contratto (che comunque continuano a fare ricerca), per un totale di circa 40.000 persone;
    non sono inoltre degni di nota il basso numero di RTD sul totale dei precari, e le percentuali di RTD che «tornano a casa» finito il contratto (65 per cento RTDa – 31 per cento RTDb): la progressione dottorato-assegno di ricerca-RTDa-RTDb si è rivelata fallimentare, ed ha portato solo ad un aumento della massa di precari, il cui numero in alcuni atenei supera quello del personale strutturato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le assunzioni di ricercatori universitari, alla luce del ruolo importante ricoperto dai ricercatori all'interno degli atenei italiani.
9/1334-B/24Prisco, Frassinetti, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni in materia di assunzioni di personale nel comparto sicurezza e difesa;
    nel territorio delle città italiane di maggiori dimensioni, come Roma, Napoli, Torino e Milano, insistono numerosi campi ed insediamenti abusivi di nomadi, all'interno dei quali si verificano con allarmante frequenza roghi che, data la natura dei materiali bruciati, esalano fumi tossici anche a poca distanza dai centri abitati, e rispetto ai quali le forze di polizia non intervengono nonostante l'individuazione dei fuochi sia del tutto agevole e spesso siano segnalati direttamente dai cittadini delle zone circostanti;
    il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, ha introdotto nel Codice dell'ambiente il reato di combustione illecita di rifiuti, in base al quale «chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica»;
    il medesimo decreto-legge, correlato all'emergenza ambientale della così detta terra dei fuochi, ha consentito ai Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari;
    lo stesso prefetto di Roma si è pronunciata favorevolmente a un intervento straordinario su alcune delle situazioni più critiche riguardo al fenomeno dei roghi tossici nella Capitale;
    negli ultimi anni, anche a causa dell'impunità con cui questi avvengono, il fenomeno dei roghi ha assunto una dimensione preoccupante, e intorno ai campi sono create delle vere e proprie «terre dei fuochi», siti ad alto inquinamento ambientale che contaminano i terreni e le acque e nelle zone di campagna, mettendo a rischio la produzione di generi alimentari e inquinando l'aria;
    il Governo ha previsto l'impiego delle forze armate per fronteggiare l'emergenza delle buche nel manto stradale della Capitale e non, invece, l'emergenza dei roghi tossici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità dell'impiego delle forze armate in operazioni di sicurezza e di controllo per la prevenzione dei delitti di criminalità ambientale anche ai prefetti delle città colpite dai fenomeni di cui in premessa, al fine di tutelare le popolazioni residenti e l'integrità ambientale.
9/1334-B/25Rampelli, Silvestroni, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    si ritengono urgenti e necessarie iniziative di sostegno delle aree del territorio nazionale che sono danneggiate dalla concorrenza di regimi più vantaggiosi vigenti negli Stati esteri confinanti, in termini di semplificazione amministrativa, burocratica e fiscale;
    in particolare, a causa di tali situazioni di svantaggio, le imprese adiacenti alla fascia confinaria operano con serie difficoltà e ciò induce molte delle stesse a delocalizzare pur di restare attive. È il caso, ad esempio, delle aree del Friuli Venezia Giulia a confine con stati esteri, dove tra le motivazioni che pregiudicano gli imprenditori del territorio si individua la pressione fiscale delle società di capitali che è superiore del 13 per cento rispetto alla Slovenia, differenza che si ritiene assurda se si considera che Italia e Slovenia sono entrambi Stati membri dell'Unione Europea e, dunque, tra regimi di tal genere non dovrebbe sussistere una sproporzione così imponente,

impegna il Governo

a salvaguardare le province del territorio nazionale che sono svantaggiate dalla concorrenza di regimi più vantaggiosi, in particolare quelli fiscali, che vigono negli Stati esteri confinanti, istituendo a sostegno delle stesse un Fondo per finanziare progetti di sviluppo economico.
9/1334-B/26Rizzetto, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure in materia sanitaria e di incremento di fondi diversi;
    l'articolo 38 della Costituzione garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In tal modo la Repubblica intende tutelare la dignità umana, nello spirito di solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo;
    le famiglie con almeno un disabile grave sono circa un milione e mezzo, pari a quasi il 7 per cento delle famiglie italiane;
    l'invecchiamento della popolazione ha fatto emergere due problemi principali a cui il sistema assistenziale italiano è chiamato con urgenza a fare fronte: da un lato è cresciuto il numero degli anziani che vivono soli o per i quali la rete dei sostegni familiari si è indebolita, dall'altro aumenta il numero di anziani esposti al rischio di perdere la loro autosufficienza fisica o psichica;
    è da considerarsi immorale che un invalido prenda 278 euro nella stessa Italia nella quale spendiamo circa 1000 euro per mantenere gli immigrati irregolari e dove raddoppiare le pensioni di invalidità, ferme a 270 euro è da considerarsi un atto di buonsenso e di giustizia sociale nei confronti di quei tantissimi cittadini italiani abbandonati e dimenticati dalle legislazioni precedenti;
    la disabilità, in Italia, secondo le stime dell'Istat (che risalgono al 2013) colpisce circa 3,2 milioni di italiani con più di 6 anni, con almeno una limitazione funzionale, e di questi, 2 milioni e 500 mila sono anziani, quindi sono particolarmente attese risposte sulle politiche e sugli interventi che le persone disabili e le loro famiglie aspettano da questo Governo;
    il raddoppio dell'assegno minimo per le pensioni di invalidità e sostegno alla disabilità è praticamente presente in tutti i programmi elettorali e in particolar modo chiaro in quello di Fratelli d'Italia;
    è evidente che le politiche per la disabilità e gli strumenti di cui beneficiano le persone con disabilità risultano inadeguati sotto il profilo economico e si rende necessario rendere più incisiva la protezione delle persone con disabilità prevedendo un generale rafforzamento dei fondi sulla disabilità e la non autosufficienza, prestando particolare attenzione al «dopo di noi»;
    seppur diversi e modulati in funzione della tipologia e della gravità, tutti gli strumenti di natura pensionistica, oltre a essere soggetti a limiti reddituali, prevedono oggi importi così ridotti da non adempiere «in concreto» a quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione Italiana: parliamo infatti di meno di 300 Euro al mese per la disabilità visiva, ancor meno per le altre forme di disabilità e che pertanto serve una consistente rivalutazione economica che faccia della pensione di invalidità lo «strumento cardine» con cui garantire alle persone con disabilità importante una vita dignitosa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare le risorse finanziarie necessarie a disporre il raddoppio delle pensioni di invalidità.
9/1334-B/27Silvestroni, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni per stimolare la crescita economica dell'Italia, dalla riduzione della pressione fiscale a misure per lo sviluppo e gli investimenti;
    in particolare, si prevede lo stanziamento di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole;
    del raddoppio della Cassia da Monterosi fino a Viterbo si parla ormai da circa cinquant'anni, tanto che l'opera è entrata di fatto nel novero delle grandi incompiute della provincia;
    il primo tratto che da Roma arrivava fino a Le Rughe fu iniziato nel lontano 1972, per poi fermarsi successivamente a Monterosi. La pratica del raddoppio ha ripreso il cammino nel 2001 per ottenere le varie autorizzazioni amministrative, con l'inclusione nella delibera del Cipe 121/2001 per il programma «Sistemi stradali e autostradali»; quindi nel 2008 la regione Lazio pubblicò il bando per l'affidamento dell'incarico per la «Progettazione definitiva e servizi connessi per i lavori di costruzione, del completamento e dell'adeguamento a quattro corsie della S.S. Cassia», nel tronco tra il km 41,300 (Monterosi) e il km 74,400 (innesto sulla trasversale Orte-Civitavecchia, presso attuale uscita Viterbo Sud);
    il progetto di un'arteria a 4 corsie per una larghezza totale di 22 metri e una lunghezza complessiva di circa 33 km, che transita esternamente ai centri abitati di Sutri, Capranica e Vetralla, si fregia di vari pareri sostanzialmente positivi, tra cui quelli dei ministeri dell'Ambiente e Beni culturali e quelli delle conferenze dei servizi presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
    la Regione Lazio concentra il 90 per cento delle prospettive economiche e produttive sulla capitale, che per tali motivi rappresenta un potente volano di sviluppo;
    migliorare i collegamenti con Roma, significherebbe offrire a Viterbo la possibilità di sfruttare al meglio un grande bacino di opportunità, che farebbe rinascere molte economie oggi in sofferenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare le risorse economiche necessarie per concludere l’iter amministrativo e costruire questa importante infrastruttura.
9/1334-B/28Trancassini, Rotelli, Silvestroni, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e contiene disposizioni specifiche per l'economia delle regioni meridionali;
    il ritardo che ancora attanaglia il Sud Italia sia rispetto alle regioni settentrionali sia rispetto al resto dell'Unione europea è chiaramente identificabile anche nella questione infrastrutturale;
    in particolare, le linee ferroviarie ad alta velocità e alta capacità, che attualmente in Italia coprono quasi novecento chilometri, non vanno oltre la Campania, escludendo totalmente le altre Regioni meridionali;
    questo influisce in maniera negativa sulle possibilità di sviluppo di tali aree, sulla loro competitività e sulla possibilità di attrarre turismo,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche di natura finanziaria, utile al completamento delle tratte ferroviarie per l'alta velocità e alta capacità nelle regioni meridionali, al fine di garantire il rilancio produttivo dei territori e l'accessibilità dei luoghi per i turisti.
9/1334-B/29Varchi, Silvestroni, Bucalo, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno della desertificazione delle Alte Terre del territorio italiano è in rapida espansione. I dati ISTAT sono sconfortanti e rappresentano un'Italia in cui circa 207 Comuni non hanno neanche un negozio. Il rischio di intraprendere un cammino di progressivo depotenziamento socioeconomico delle Alte Terre è particolarmente evidente nel caso di Comuni dalle ridotte dimensioni demografiche: la carenza di opportunità economiche e sociali, l'isolamento e la scarsa dotazione di servizi, quando uniti alla ridotta dimensione demografica, rendono infatti assai difficile invertire la spirale negativa che investe i territori marginali. I cittadini che risiedono in questi comuni infatti, pur subendo un carico fiscale identico, e spesso superiore agli altri cittadini, non sono in grado di recepire gli stessi benefici ed usufruire degli stessi servizi di quest'ultimi;
    le ingenti difficoltà che i cittadini delle Alte terre devono fronteggiare giornalmente generano perciò un meccanismo non virtuoso che non fa altro che aumentare il livello di disparità presente fra coloro che risiedono nei comuni montani ed il resto dei cittadini italiani. Per queste ragioni l'intervento pubblico in favore dei piccoli Comuni costituisce un'azione importante per contrastare il declino. Defiscalizzare le imprese del territorio montano è dunque di vitale importanza per far sì che tutte le attività produttive, esercizi commerciali, partite Iva, start up, ristoranti, alberghi, B&B, imprese agricole e artigianali possano continuare a svolgere il proprio lavoro e a generare ricchezza. Solo così si arginano spopolamento e abbandono, e si cerca di invertire il flusso che continua a portare a valle giovani e famiglie, aziende e opportunità di crescita socio-economica. Le Alte Terre necessitano dunque di misure fiscali vantaggiose, differenziate e peculiari, per esercizi commerciali e imprese presenti nelle aree montane e interne del Paese, così da compensare il naturale svantaggio geografico e territoriale, colmando un gap che rischia di generare conseguenze dirette molto negative, non solo nelle Alte Terre, ma anche a valle, con nuovo abbandono dei territori e aumento della povertà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'azzeramento delle imposte per imprese ed esercizi commerciali di particolari Comuni ad alta marginalità socioeconomica in base a criteri di altitudine, densità di popolazione e numero di attività economiche.
9/1334-B/30Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, i commi 772, 773, 774 e 775 prevedono, a decorrere dal 1o gennaio 2020, l'abrogazione delle norme sulle agevolazioni tariffarie per le spese di telefonia e di connessione dati per le imprese editoriali e radiotelevisive locali;
    il comma 810 dispone la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti erogati tramite il Fondo per il pluralismo a favore di determinate categorie imprese editrici di quotidiani e periodici; i diversi tagli operati dalla legge di bilancio peseranno per diverse decine di milioni di euro sul settore dell'editoria e della radiotele diffusione locale;
    tutta la filiera dell'informazione, malgrado l'ormai pluriennale clima di difficoltà, occupa oltre 60 mila addetti;
    i giornalisti dipendenti, secondo l'INPGI, sono stati circa 15.156 nel 2017, in calo del 15 per cento rispetto ai 17.860 del 2012. Nel solo 2017 le assunzioni di giornalisti sono state 724 a fronte di 1.523 cessazioni, con un saldo negativo di 799 unità;
    i giornalisti beneficiari della cassa integrazione sono passati dai 638 del 2013 ai 1.897 del 2017, triplicandosi, mentre quelli in solidarietà sono cresciuti dai 2.113 del 2013 ai 3.503 del 2017; i giovani giornalisti tra i 25 e i 34 anni sono i più colpiti dalla crisi con un tasso di occupazione pari solo al 53,3 per cento. Nella fascia 35-49 anni gli occupati sono invece il 55,3 per cento e in quella 50-64 anni il 62,2 per cento;
    secondo i dati diffusi da ADS-Accertamenti diffusione stampa ed elaborati da Data Media Hub, nel corso del 2017 il complesso dei 61 quotidiani monitorati ha venduto 902,45 milioni di copie, nel 2016 il medesimo volume di vendita era stato di 988,97 milioni di copie. Nel raffronto tra i due anni, nel 2017 sono state vendute 86,54 milioni di copie in meno, con una flessione annua dell'8,7 per cento. Il volume di vendite del mese medio nel 2017 è stato di 75,2 milioni di copie mentre nel 2016 era pari a 82,42 milioni; il dato riferito alle vendite del 2017 è in linea con quello dell'anno precedente quando la flessione complessiva rispetto al 2015 era stata di 94,90 milioni di copie pari a un –8,6 per cento;
    confrontando i dati di vendita del 2017 con quelli del 2012 il quadro si fa ancora più fosco, in 5 anni le copie vendute in meno sono state oltre 497 mila, un calo superiore al 36 per cento;
    non va meglio se si concentra l'attenzione sul valore del settore media in Italia. Nel 2008 la capitalizzazione totale delle aziende del segmento presso la Borsa italiana era pari a oltre 13 miliardi di euro, nel 2017 non si raggiungono i 7 miliardi;
    nonostante la crisi, il consumo di prodotti editoriali mantiene un ruolo rilevante nella società italiana, secondo i dati Audipress 2018 ogni giorno si raggiungono sono 25 milioni le letture di quotidiani per un totale di lettori che sfiora i 17 milioni;
    le misure adottate con la legge di bilancio rischiano di rappresentare il colpo di grazia per un settore già in difficoltà per la congiuntura economica non favorevole degli ultimi anni e per le difficoltà dovute all'adeguamento ai nuovi strumenti multimediali di diffusione dei contenuti,

impegna il Governo

ad adottare nuove misure in favore dell'editoria, al fine di proseguire nel sostegno economico del settore, e ad adottare disposizioni idonee, già nel breve periodo, a creare le condizioni per il sostegno all'occupazione degli addetti dell'informazione.
9/1334-B/31Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, interviene in merito alla Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale;
    Roma è la capitale della Repubblica, come sancito dall'articolo 114 della Costituzione, e con deliberazione del 7 marzo 2013, n. 8, l'Assemblea capitolina ha approvato lo Statuto di Roma Capitale, che costituisce l'atto fondamentale di esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa dell'Ente;
    il decreto legislativo e prevede che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo l'Assemblea capitolina disciplini l'esercizio delle predette funzioni con propri regolamenti «in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale»;
    l'approvazione dello Statuto ha rappresentato un contributo determinante nell'opera di completamento dell'assetto istituzionale di Roma Capitale, avviata con il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante le «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale», e destinata a proseguire con ulteriori interventi, in particolare sotto il profilo regolamentare, per l'armonizzazione del proprio ordinamento;
    appare necessario portare avanti l'opera di perfezionamento dello status di Roma Capitale, al fine di garantire il miglior assetto delle funzioni che la città, in qualità di Capitale della Repubblica, è chiamata a svolgere;
    Roma, al pari delle altre metropoli e capitali europee, deve essere in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti e, inoltre, di gestire i considerevoli flussi turistici che la interessano in ogni periodo dell'anno;
    la città di Roma, pertanto dovrebbe sempre essere dotata di risorse finanziarie sufficienti a far fronte prontamente alle particolari situazioni e agli eventi eccezionali che, in qualità di Capitale, è spesso chiamata ad affrontare,

impegna il Governo

a riconoscere la centralità della Capitale attraverso la previsione e lo stanziamento di fondi e risorse speciali, nonché ad assumere le iniziative necessarie a rafforzare le prerogative e i poteri di Roma in un quadro di maggiore attenzione alle problematiche di rilievo nazionale che inevitabilmente ricadono sulla città.
9/1334-B/32Butti, Lollobrigida, Silvestroni, Varchi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è estremamente grave e inedito;
    mai era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva già ottenuto la fiducia di questa Assemblea;
    un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la cosiddetta «quota 100»;
    un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    il provvedimento è stato votato direttamente dall'Assemblea del Senato senza che sia stato esercitato il dovuto e consapevole controllo sui contenuti e sul nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;
    ora si sta replicando la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    a pochissimi giorni dalle parole del Presidente della Repubblica, che ha ribadito, del Parlamento, «il ruolo centrale, che va rispettato e preservato», si sceglie di procedere, incuranti, in direzione opposta, una direzione che nel tempo, progressivamente, vuole condannare il Parlamento ad una sostanziale irrilevanza;
    siamo di fronte ad una procedura inaccettabile, che ferisce la nostra democrazia;
    l'articolo 1, commi 51 e 52, introdotto al Senato, abroga la riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici;
    in particolare, viene abrogato l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 che dispone la riduzione alla metà dell'IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti di: enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di « in house providing» e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;
    ad aggravare la citata previsione, si stabilisce che il calcolo dell'acconto per il 2019 sia effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall'introduzione delle nuove norme in commento;
    si tratta di una previsione che colpisce enti senza scopo di lucro, che non producono né distribuiscono utili, e che pertanto graverà sugli assistiti, ossia i soggetti più poveri e marginali;
    anziché sconfiggere la povertà, il Governo sembra volerla aggravare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di ristabilire, con un provvedimento d'urgenza, la vigente aliquota ridotta dell'IRES in favore degli enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari;
9/1334-B/33Delrio, Marattin, De Filippo, Fregolent, Serracchiani, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Cenni, Ceccanti, Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha esteso a partire dal prossimo anno il regime forfettario (imposta sostitutiva unica con aliquota del 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015) ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro semplificando le condizioni di accesso;
    l'articolo 1, comma 5, lettera c) del provvedimento in oggetto specifica che sono esclusi dal regime non solo gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione;
    questa esclusione netta potrebbe penalizzare moltissimi lavoratori autonomi che, per diversificare la loro attività o per ricercare ulteriori opportunità lavorative o professionali, sono attualmente soci di piccole società;
    secondo gli analisti del settore tale norma si ripercuoterà soprattutto sulle start-up (la tipologia di imprese che, per definizione, non è un'attività individuale, ma un progetto da perseguire in team e quindi la forma più diffusa della Srl);
    il numero di start-up innovative in Italia è in netto aumento. Durante l'ultimo anno, in particolare, si è registrata una crescita di circa il 30 per cento rispetto al precedente;
    le start-up nel nostro paese sono infatti quasi 9 mila, specializzate in ricerca e sviluppo, e con un'alta propensione all'investimento. Anche il capitale sociale sottoscritto dalle start-up è cresciuto, passando da poco più di 423 milioni di euro a 499 milioni di euro (con un aumento del 18 per cento). In media 56.097 euro a impresa;
    gli imprenditori hanno quindi sicuramente beneficiato delle agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche che sono state introdotte negli ultimi anni, come l'aumento al 30 per cento degli incentivi per gli investimenti in equity, il super ed iper ammortamento, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e la nuova modalità di costituzione digitale gratuita;
    con queste nuove norme verrebbe però messo a rischio un intero settore in crescita;
    appare quindi necessario specificare i parametri relativi al fatturato delle società che precludono ai soci la possibilità di beneficiare del regime forfettario introdotto dal provvedimento in esame al fine di rendere realmente perequativa la tassazione rispetto all'impresa detenuta in partecipazione, per evitare quindi che si applichino le stesse aliquote a professionisti soci di piccole e giovani start-up innovative rispetto ai soci di attività strutturate con solidi volumi di affari,

impegna il Governo

ad introdurre, relativamente all'articolo 1, comma 5, lettera c) del provvedimento in esame, parametri specifici alle citate «società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione» al fine di rendere la norma fiscalmente perequativa ed evitare che si applichino le stesse aliquote a professionisti soci di piccole e giovani start-up innovative rispetto ai soci di attività strutturate con solidi volumi di affari.
9/1334-B/34Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è qualcosa di estremamente grave e inedito, mai infatti era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio, un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la «Quota 100» in materia di pensioni; un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove ”esaminare” è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    ora si è voluta ripetere la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale (come hanno ampiamente sottolineato anche gli autorevoli auditi sulla materia della prescrizione in sede di esame del A.C. 1189) si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;
    nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;
    anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);
    sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;
    Nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto, si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;
    per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna;
    rilevato che il disegno di legge di bilancio taglia risorse al comparto giustizia a cominciare dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui finalità sono state, inoltre, estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili; tale Fondo, in base ad un intervento nella Sezione II del Bilancio, risulta infatti, per il 2019, definanziato di 10 milioni di euro, così pure per il 2020 e 2021,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile al ripristino integrale della dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale per ciascuno degli anni 2019-2021.
9/1334-B/35Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è qualcosa di estremamente grave e inedito, mai infatti era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio, un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la «Quota 100» in materia di pensioni; un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    ora si è voluta ripetere la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale (come hanno ampiamente sottolineato anche gli autorevoli auditi sulla materia della prescrizione in sede di esame del A.C. 1189) si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;
    inoltre, la delega relativa a specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri non è stata attuata;
    per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale, esterna;
    il disegno di legge di bilancio prevede il definanziamento di 900 mila euro del capitolo relativo alla rieducazione dei detenuti che riguarda per 500 mila euro le spese per lo svolgimento di attività di istruzione e scolastiche (articolo 19 OR) e per 400 mila euro lo svolgimento di attività culturali ricreative e sportive (articolo 27, comma 9, OR). Ciò, nonostante il Ministero abbia inserito la valorizzazione della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale, tra gli obiettivi strategici della propria azione;
    non sono previsti stanziamenti per gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri e, anzi, con un emendamento approvato in sede referente in commissione bilancio, è stato specificato che le assunzioni di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia non sono destinate alla prevenzione dei fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale in carcere e la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri,

impegna il Governo

a garantire la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale e a ripristinare i fondi destinati alla rieducazione dei detenuti nonché a incrementare le risorse finanziare e di organico per l'esecuzione penale esterna.
9/1334-B/36Bazoli, Verini.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è qualcosa di estremamente grave e inedito, mai infatti era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio, un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la «Quota 100» in materia di pensioni; un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    ora si è voluta ripetere la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    il Governo proroga ulteriormente fino al 1o agosto 2019 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, termine che era stato già prorogato al 19 aprile 2019 con la legge n. 93 del 2018 che ha convertito il decreto-legge n. 73 del 2018;
    la nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe acquistato efficacia il 26 luglio 2018; la disciplina della quale il Governo chiede, inspiegabilmente, la sospensione, non incide affatto sui presupposti per disporre le intercettazioni, anzi, potenziato questo efficace strumento investigativo per il contrasto ai più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, che il decreto legislativo ha individuato in tutti quei delitti per i quali già oggi è consentita l'intercettazione, assimilando, in piena attuazione della legge delega, i delitti contro la pubblica amministrazione a quelli di criminalità organizzata, quanto all'uso dello strumento intercettativo, realizzando con dati concreti quella politica di contrasto alla corruzione a cui il Governo in carica dichiara di volersi ispirare;
    si è anche potenziato il ricorso alle intercettazioni ambientali con trojan horse, dispositivi estremamente moderni e sofisticati che consentono un'intercettazione ambientale a larghissimo spettro e che possono, di fatto, simulare la nostra stessa presenza su un dispositivo elettronico, rispetto a quanto avevano affermato le Sezioni unite in assenza di una disciplina legislativa della materia, anzitutto per i delitti di mafia e di terrorismo e, ancora una volta, per i delitti contro la pubblica amministrazione, estendendone l'uso alle indagini per tutti i delitti per i quali è possibile disporre le intercettazioni, facilitandone l'operatività concreta per il contrasto dei delitti di mafia e terrorismo;
    si rinvia, proditoriamente e sottraendosi del tutto al confronto sul merito, una disciplina che invece è necessaria in quanto fa ordine, scandisce tempi e modi di utilizzazione del materiale intercettato, si preoccupa dei diritti delle persone, anche di quelle che non hanno voce, senza intaccare l'efficacia dello strumento, che, anzi, rafforza e potenzia in alcuni settori di contrasto criminale, depotenziando una riforma ben fatta, che è stata ampiamente e lungamente discussa in parlamento e con gli attori principali coinvolti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di predisporre tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché il ripristino dell'efficacia delle norme sospese relative alla disciplina delle intercettazioni venga garantito nel più breve tempo possibile.
9/1334-B/37Verini, Ferri, Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è estremamente grave e inedito;
    mai era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva già ottenuto la fiducia di questa Assemblea;
    un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con t numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la cosiddetta «quota 100»;
    un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    il provvedimento è stato votato direttamente dall'Assemblea del Senato senza che sia stato esercitato il dovuto e consapevole controllo sui contenuti e sul nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;
    ora si sta replicando la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    a pochissimi giorni dalle parole del Presidente della Repubblica, che ha ribadito, del Parlamento, «il ruolo centrale, che va rispettato e preservato», si sceglie di procedere, incuranti, in direzione opposta, una direzione che nel tempo, progressivamente, vuole condannare il Parlamento ad una sostanziale irrilevanza;
    siamo di fronte ad una procedura inaccettabile, che ferisce la nostra democrazia;
   considerato che:
    l'articolo 1, commi da 184 a 198, disciplinano la definizione agevolata dei debiti tributari: in sostanza, l'ennesimo condono fiscale, l'ultimo in ordine di tempo dopo i già numerosi contenuti nel decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2018, n. 136;
    le citate misure mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente dato seguito alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;
    inoltre, condoni e sanatorie recano un palese danno a carico del bilancio statale, determinate dalle minori entrate per l'erario e dalla riduzione della compliance fiscale, alimentata dall'aspettativa di ulteriori condoni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di emanare un provvedimento d'urgenza, nell'ambito delle proprie prerogative, volto a cancellare il condono di cui all'articolo 1, commi da 184 a 198, anche eventualmente prevedendone la disapplicazione.
9/1334-B/38Mancini, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è estremamente grave e inedito;
    mai era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva già ottenuto la fiducia di questa Assemblea;
    un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la cosiddetta «quota 100»;
    un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    il provvedimento è stato votato direttamente dall'Assemblea del Senato senza che sia stato esercitato il dovuto e consapevole controllo sui contenuti e sul nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;
    ora si sta replicando la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    a pochissimi giorni dalle parole del Presidente della Repubblica, che ha ribadito, del Parlamento, «il ruolo centrale, che va rispettato e preservato», si sceglie di procedere, incuranti, in direzione opposta, una direzione che nel tempo, progressivamente, vuole condannare il Parlamento ad una sostanziale irrilevanza;
    siamo di fronte ad una procedura inaccettabile, che ferisce la nostra democrazia; considerato che a seguito del maxiemendamento presentato al Senato, il ridimensionamento della manovra dal lato della spesa è operato sostanzialmente con la spesa in conto capitale;
    le riduzioni ammontano, infatti, a quasi 3,5 miliardi nel 2019: per il prossimo anno tali risultati derivano in larga misura da definanziamenti del Fondo sviluppo e coesione (-0,8 miliardi) e da ulteriori tagli ai trasferimenti alle Ferrovie dello Stato (già notevolmente ridotti nella versione iniziale della manovra, per un totale di circa 2,3 miliardi), nonché da riprogrammazioni dei Fondi di cofinanziamento nazionale (-0,85 miliardi);
    anche il Fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali contribuisce al reperimento di risorse, peraltro in maniera strutturale (0,7 miliardi annui a decorrere dal 2019);
    questi interventi rendono chiara la politica del Governo e della maggioranza: tagliare la spesa produttiva anziché quella improduttiva e aumentare la pressione fiscale, che per l'UPB salirà al 42,4 per cento nel prossimo anno dopo una costante diminuzione registrata negli ultimi anni grazie ai Governi guidati dal Partito democratico,

impegna il Governo

a provvedere al reintegro, sin dal primo provvedimento utile, delle risorse per investimenti relative alle Amministrazioni centrali, al Fondo di sviluppo e coesione, ai trasferimenti alle Ferrovie dello Stato, ai Fondi di cofinanziamento nazionale, ridotte a seguito delle modifiche apportate durante l'esame al Senato.
9/1334-B/39Pezzopane, Navarra, Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è estremamente grave e inedito;
    mai era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva già ottenuto la fiducia di questa Assemblea;
    un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la cosiddetta «quota 100»;
    un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    il provvedimento è stato votato direttamente dall'Assemblea del Senato senza che sia stato esercitato il dovuto e consapevole controllo sui contenuti e sul nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;
    ora si sta replicando la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    a pochissimi giorni dalle parole del Presidente della Repubblica, che ha ribadito, del Parlamento, «il ruolo centrale, che va rispettato e preservato», si sceglie di procedere, incuranti, in direzione opposta, una direzione che nel tempo, progressivamente, vuole condannare il Parlamento ad una sostanziale irrilevanza;
    siamo di fronte ad una procedura inaccettabile, che ferisce la nostra democrazia;
   considerato che:
    a seguito del maxiemendamento presentato al Senato, il miglioramento dei saldi nel biennio 2020-2021 è principalmente imputabile a maggiori entrate nette, cui il nuovo profilo delle clausole di salvaguardia contribuisce in maniera preponderante, con variazioni rispetto alla manovra iniziale di 9,4 miliardi nel 2020 e 13,2 nel 2021;
    il concorso delle clausole di salvaguardia su IVA e accise al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, già significativo nel testo iniziale del disegno di legge di bilancio, risulta pertanto ulteriormente aumentato, con l'aliquota ridotta dell'IVA che passerebbe dal 10 per cento del 2018 al 13 per cento dal 2020, mentre quella ordinaria dal 22 per cento addirittura al 26,5 per cento dal 2021;
    va peraltro ricordato che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza il Governo aveva affermato di non voler procedere alla applicazione delle suddette clausole anche negli anni successivi,

impegna il Governo

a provvedere, a partire dal primo provvedimento utile, al reperimento delle risorse necessarie alla cancellazione degli inasprimenti fiscali sull'IVA e sulle accise introdotti nel corso dell'esame al Senato al fine di evitare di alimentare un clima di sfiducia tra consumatori e imprese, con possibili effetti recessivi.
9/1334-B/40Rosato.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è qualcosa di estremamente grave e inedito, mai infatti era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio, un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la «Quota 100» in materia di pensioni; un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio del Senato non abbia effettuato neanche un voto; ora si è voluta ripetere la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    il Governo ha in questa legge di bilancio previsto una modifica al Codice dei contratti pubblici che innalza in modo molto rilevante la soglia di valore degli appalti pubblici entro la quale si potrà procedere tramite affidamenti diretti, facendola passare da 40 mila a 150 mila euro;
    l'effetto più devastante degli affidamenti diretti sarebbe nel campo dei servizi, in particolare dell'ingegneria e della progettazione. Rielaborando dati Oice, relativi al periodo gennaio-novembre 2018, il Sole 24 ore ha infatti stimato che la fascia di affidamento destinata a essere inghiottita nel buco nero della totale assenza di informazione riguardi oggi circa 4.500 appalti e rappresenti tra l'80 e l'85 per cento delle gare pubblicate. In definitiva per il Sole 24ore si può dire che le modifiche al Codice dei contratti pubblici cancellano, nel settore delle opere pubbliche, 15 mila gare e ne semplificano altre 4 mila a un livello di alta informalità;
    si tratta di una misura grave e preoccupante, che ha suscitato l'allarme dell'ANAC e dei sindacati e delle associazioni, come Libera, che in un comunicato ha espresso «forte preoccupazione per una riforma che fa fare un passo indietro in termini di prevenzione della corruzione e di rischio di infiltrazione mafiosa nelle commesse per lavori, servizi e forniture delle amministrazioni comunali – per più della metà degli appalti complessivi – vanificando le competenze e professionalità acquisite in questi anni dai dirigenti di tanti Comuni nelle procedure di appalto ad evidenza pubblica al fine di assicurare più trasparenza e integrità»;
    in particolare il presidente dell'Anac ha segnalato che sotto 150.000 euro non è prevista neanche la certificazione antimafia e c’è il rischio che la criminalità organizzata, al Nord come al Sud, ne approfitti;
    lo stesso Presidente della Commissione Antimafia Morra ha dichiarato «Con appalti senza gara a 150 mila euro si sottovaluta il rischio di favorire le organizzazioni mafiose. Non posso che esprimere grave preoccupazione. Questo innalzamento preoccupa tutte le realtà antimafia. Da Presidente della commissione Antimafia mi adopererò per promuovere modifiche»;
    le modifiche annunciate dal Presidente della Commissione Antimafia non si sono verificate e il Governo si appresta a varare una norma pericolosa in termini di permeabilità negli appalti pubblici da parte della criminalità mafiosa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di provvedere urgentemente, con un provvedimento ad hoc, a cancellare la norma che innalza la soglia di valore degli appalti pubblici entro la quale si potrà procedere tramite affidamenti diretti.
9/1334-B/41Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Verini.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è qualcosa di estremamente grave e inedito, mai infatti era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio, un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la «Quota 100» in materia di pensioni; un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    ora si è voluta ripetere la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;
    anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);
    sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;
    nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;
    si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;
    con il decreto ministeriale 20 ottobre 2015 è stata indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti per lo svolgimento dell'ulteriore anno di perfezionamento presso la struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»;
    la legge di bilancio per il 2017 prolungava di ulteriori 12 mesi, e dunque per tutto il 2017, la durata del periodo di perfezionamento che dovrà essere svolto nell'ufficio giudiziario ove il tirocinante è ad oggi assegnato e confermava che lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa è un titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. e in particolare per le procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia;
    attualmente il bacino dei cosiddetti tirocinanti conta circa 2000 lavoratori impiegati, di cui 850 direttamente inseriti nell'ufficio del processo,

impegna il Governo

a prorogare con un provvedimento ad hoc il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati.
9/1334-B/42Morani, Verini, Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    a causa delle frequenti modifiche alle normative sui tributi concernenti gli immobili si è creato un quadro normativo instabile e precario per quanto concerne il finanziamento delle funzioni e la perequazione fiscale degli enti locali;
    l'acuirsi della crisi economica aveva portato alla revisione del sistema alla base del decreto legislativo 23/2011, con l'istituzione di un Fondo di Solidarietà Comunale con la legge n. 228 del 2012, che tenesse conto sia di criteri perequativi come i costi e fabbisogni standard che di criteri compensativi che rimediassero alla soppressione del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio;
    ben 552 Comuni in Italia, dei quali 483 nelle Regioni a Statuto Ordinario, presentano il detto Fondo di Solidarietà negativo, nonostante l'apporto del ristoro TASI-IMU resosi necessario per le esenzioni IMU;
    oltre il 9 per cento di questi comuni è al di sotto dei 15 mila abitanti e in nessun caso superano 60 mila abitanti;
    in molti casi si tratta di piccoli comuni o di comuni a vocazione turistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere con fonti di rango legislativo o regolamentare e in sede di «Conferenza Stato – città ed autonomie locali» i criteri di calcolo e di ripartizione del Fondo in modo da creare una soglia al prelievo tale da non creare problemi di sostenibilità agli Enti comunali di dimensioni minore e a più spiccata vocazione turistica.
9/1334-B/43Ferri.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 875 del provvedimento in esame determina il contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il contributo al pagamento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia dovrà essere determinato da accordi bilaterali con lo Stato (entro il 31 gennaio 2019) ed è comunque definito in via provvisoria nel caso in cui non vengano raggiunti accordi;
    per la regione Sardegna, l'accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 (recepito dal decreto-legge 133/2014, articolo 42, commi 9-12), oltre a definire la misura del concorso alla finanza pubblica della regione, ha stabilito per essa il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2015;
    dal 2010 la Regione sostiene integralmente i costi della sanità, del trasporto pubblico locale e della continuità territoriale e dal 2012 concorre principalmente al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica attraverso gli accantonamenti disposti dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione al gettito statutariamente spettanti alla Regione;
    l'ammontare delle risorse sottratte al bilancio regionale con i predetti accantonamenti, pari a euro 3,5 miliardi dal 2012 al 2017, risulta con tutta evidenza eccessivo in relazione alle condizioni economiche dell'isola;
    a decorrere, dall'anno 2009 lo Stato per risanare i conti pubblici ha drasticamente ridotto i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province sarde;
    come anche riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 275/2007, la materia della finanza locale è devoluta alla competenza esclusiva della Regione in forza dell'articolo 3, comma primo, lettera b) dello Statuto speciale («Ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»);
    la Regione già finanzia ordinariamente la finanza locale con ingenti trasferimenti e assegnazioni specifiche, nel 2016, come da rendiconto generale della Regione parificato dalla Corte dei conti, la Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) ha inciso sul bilancio regionale per ben il 13,62 per cento sulla competenza e per il 15,52 per cento sulla cassa rappresentando la seconda voce del bilancio regionale;
    al fine di definire una nuova Intesa sul contributo alla finanza pubblica per il triennio 2018-2020 la Regione Sardegna ha presentato formalmente in data 24 marzo 2017 al Governo la sua richiesta di nuova Intesa con una forte riduzione degli accantonamenti basata su una attenta analisi della situazione economica della Regione che indica che il peso degli accantonamenti della Sardegna rispetto alla ricchezza prodotta nella regione è decisamente superiore alle altre RSS,

impegna il Governo:

   ad attivare un negoziato per la definizione di un nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna per:
   consentire una forte riduzione dell'ammontare degli accantonamenti disposti dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione, previsti per il prossimo triennio, per il contributo della regione Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica;
   arrivare ad una compiuta assunzione da parte della Regione delle funzioni riguardanti la «finanza locale» ancora esercitate dallo Stato;
   prevedere per la Sardegna, un tetto massimo alla possibilità di disporre a carico della Regione nuovi o maggiori contributi per il risanamento della finanza pubblica.
9/1334-B/44Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale;
    secondo gli ultimi dati ISTAT riferiti all'anno 2017 e pubblicati nel mese di novembre u.s. i bambini iscritti all'anagrafe per nascita sono stati 458.151 bambini, oltre 15 mila in meno rispetto al 2016 portando ad una diminuzione nell'arco di 3 anni di 45 mila unità;
    per far fronte a questa costante decrescita della natalità è necessario non solo riordinare e potenziare le misure di sostegno economico per i figli ma anche incrementare gli stanziamenti per la diffusione dei servizi per la primissima infanzia;
    a partire dal 2007 il legislatore italiano ha iniziato a prevedere finanziamenti straordinari utilizzando strumenti diretti e indiretti, che sono stati integrati con la programmazione dei fondi europei tra cui l'intervento più importante promosso negli ultimi anni è stato il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia istituito con la legge finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1259), che prevedeva un finanziamento statale e regionale triennale;
    negli stessi anni è stata promossa la sperimentazione nazionale delle sezioni Primavera, sezioni aggregate anche alle scuole dell'infanzia e finanziate dallo Stato, destinate ad accogliere bambini nella fascia di età 24/36 mesi nonché, dal 2011, infine, è stato promosso il Piano Azione Coesione (PAC), un intervento statale rivolto a quattro regioni del sud – Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – per finanziare, tra gli altri, anche i servizi per la prima infanzia;
    nel 2017, con il Decreto legislativo n. 65 del 13 aprile, è stata avviata la progressiva attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, istituito nell'ambito della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione conosciuta come la «Buona scuola» (legge n. 107 del 2015) «al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie»;
    per attuare questo sistema integrato, il Piano di azione nazionale pluriennale ha previsto una dotazione di 209 milioni di euro nel 2017, 224 milioni nel 2018 e 239 milioni l'anno a decorrere dal 2019 puntando così ad aumentare, in particolare, l'offerta dei servizi zero/tre, oggi molto disomogenea a livello territoriale (dal 39,9 per cento di copertura in Val d'Aosta al 6,4 per cento della Campania);
    nonostante tali interventi messi in campo negli ultimi dieci anni il settore dei servizi per la prima infanzia destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni non riesce ancora a garantire una offerta di qualità diffusa su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

   a predisporre un apposito provvedimento utile a confermare e rafforzare le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel decreto emanato sul sistema integrato in coerenza con le politiche europee e conformemente agli obiettivi definiti nel decreto legislativo n. 65/17 tra i quali il raggiungimento di almeno il 33 per cento della popolazione al di sotto dei 3 anni di età a livello nazionale, diffusione dei servizi educativi per l'infanzia in almeno il 75 per cento dei comuni, anche in forma associata, generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia per tutti i bambini tra 3 e 6 anni, l'inclusione di tutti i bambini con difficoltà, qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi e per l'infanzia, obbligo di formazione in servizio per il personale del sistema integrato, coordinamento pedagogico territoriale;
   a definire delle aree a priorità educativa nelle aree marginali del Paese e ad investire in modo mirato e diretto risorse nazionali e comunitarie destinate all'infanzia e al potenziamento del sistema integrato 0-6;
   a convocare la Commissione per l'educazione e l'istruzione zero-sei anni per l'emanazione delle linee guida pedagogiche prevista dal decreto legislativo 65/2017, di regolare lo sviluppo dell'intero sistema e monitorare l'uso corretto dei finanziamenti;
   a realizzare una campagna informativa efficace congiunta tra Miur e Ministero della Salute sull'importanza del nido e sui metodi per stimolare linguisticamente i bambini e le bambine nei primi mille giorni di vita.
9/1334-B/45Siani, De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è qualcosa di estremamente grave e inedito, mai infatti era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio, un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la «Quota 100» in materia di pensioni, un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    ora si è voluta ripetere la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    sul fronte della tutela, delle vittime di violenza contro le donne e in funzione preventiva in questa legge di bilancio poco o niente è stato fatto, appare invece necessario intervenire sul trattamento degli uomini violenti nella fase di esecuzione della pena, le cui modalità di espiazione, secondo l'articolo 27 della Costituzione, devono avere una funzione rieducativa;
    in modo particolare, per questa tipologia di reati, caratterizzati dalla abitualità delle condotte e della recidiva specifica estremamente elevata, il carcere, senza un trattamento specifico, si rivela inefficace. Espiata la pena, essi tendono infatti a commettere altri reati della stessa natura;
    per questo motivo, occorre prevedere all'interno degli istituiti penitenziari un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale;
    come sottolineato anche dal Presidente della sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano, dottor Roia, nella seduta n. 35 del 6 dicembre 2017 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere «Il trattamento degli uomini violenti è però fondamentale e l'esperienza ci mostra che questi uomini devono essere sottoposti ad un trattamento – uso il termine in maniera impropria, gergale, non scientifica – cioè ad un percorso che, in regime di detenzione, faccia loro capire che quello che hanno fatto costituisce un crimine. Molti uomini, infatti, ritengono di non avere fatto niente di grave; mentre il rapinatore sa di avere commesso una rapina, l'uomo che si trova in carcere ad espiare cinque o sei anni perché ha maltrattato la propria compagna e ha preteso da lei rapporti sessuali in assenza di volontà non è consapevole di avere commesso un reato; anzi, è alla compagna che attribuisce una sorta di cattiva azione che a lui fa trascorrere degli anni in carcere. In questi casi, quindi, la sanzione tende ad incattivire questa persona. Gli uomini non trattati fanno registrare un altissimo tasso di recidiva: quando escono dal carcere agiscono violenza o nei confronti della ex partner oppure nei confronti di altre donne. Da questo punto di vista, quindi, bisogna spendere delle risorse»,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a stanziare le risorse necessarie volte a garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva.
9/1334-B/46Annibali, Boschi, Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è qualcosa di estremamente grave e inedito, mai infatti era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio, un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la «Quota 100» in materia di pensioni; un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    ora si è voluta ripetere la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;
    anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico); sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale. Nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;
    il disegno di legge di bilancio prevede ulteriori assunzioni nel settore della giustizia,

impegna il Governo

a provvedere con un provvedimento ad hoc che intervenga a procedere alle assunzioni di cui in premessa prioritariamente ricorrendo allo scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, fino ad esaurimento della graduatoria stessa.
9/1334-B/47Miceli, Bazoli, Morani.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo approvato dal Senato della Repubblica è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato completamente stravolto rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio, il provvedimento, inoltre, è stato votato direttamente dall'Assemblea del Senato senza che sia stato esercitato il dovuto e consapevole controllo sui contenuti e sul nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;
    il Ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato che il Governo pensa di recuperare una parte del deficit attraverso la vendita degli immobili pubblici. A tal fine uno degli emendamenti inseriti in manovra durante l'esame in Senato, con il comma 431, dispone che, per favorire la valorizzazione degli immobili pubblici, nonché il rilancio degli investimenti nel settore, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi sono assentibili in via diretta;
    la suddetta disposizione consentirà a chi acquista immobili pubblici di cambiarne la destinazione d'uso utilizzando procedure rapide, come le autocertificazioni. In tal modo in un centro storico sarà semplice convertire gli edifici dismessi dallo stato in uffici, hotel o supermercati, tutte attività esistenti nelle «zone territoriali omogenee» su cui le strutture si trovano;
    con questa norma si consente, quindi, di demolire e ricostruire senza tener conto dell'antico tessuto edilizio e dell'identità dei luoghi, potendo scegliere tra destinazioni d'uso fra le più vantaggiose; spariscono le antiche botteghe e arrivano i fondi immobiliari, costruttori e banche, con il relativo impatto in termini di traffico e di congestionamento dei centri delle città;
    fra le città maggiormente interessate dal provvedimento ci sono Roma e Firenze. Solo nella Capitale, ad esempio, attualmente l'Agenzia del Demanio ha in vendita ben 88 immobili suddivisi tra edifici residenziali, negozi e caserme. Ma almeno un altro centinaio potrebbero essere interessati in futuro dalla procedura;
    come segnalato dagli esperti del settore «si tratta di un provvedimento gravissimo che mette a rischio gli assetti del centro storico di Roma e delle altre principali città italiane così per come le conosciamo. Una legge fatta per fare cassa che non tiene alcun conto di fattori storico-architettonici unici al mondo»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare, con la massima urgenza, la norma in oggetto per garantire il mantenimento della destinazione di uso degli immobili in dismissione necessari a preservare gli assetti urbanistici del centro storico della città di Roma e delle altre principali città italiane, considerata la loro rilevanza per la tutela dei fattori storico-architettonici degli immobili e del contesto urbano, allo scopo di scongiurare la perdita di un patrimonio unico al mondo che pregiudicherebbe gli interessi dell'intera comunità.
9/1334-B/48Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il Comitato Atlantico Italiano è un Ente che da oltre sessant'anni cura l'analisi, la formazione e l'informazione sui temi di politica estera, sicurezza e difesa, relativi alla NATO. Compito istituzionale del Comitato Atlantico Italiano è assicurare la presenza dell'Italia in seno all’Atlantic Treaty Association (ATA), organismo internazionale di raccordo tra la NATO e le pubbliche opinioni dei Paesi membri dell'Alleanza Atlantica;
    nel provvedimento in votazione è stato finanziato con 150 mila euro annui,

impegna il Governo

a monitorare con report annuali alle Camere la governance e le attività dello stesso istituito.
9/1334-B/49Quartapelle Procopio.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in oggetto, con una disposizione estemporanea introdotta nel corso dell'esame parlamentare, si è voluto adottare un discutibile meccanismo bonus-malus sull'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione, applicato in ragione dei diversi livelli di emissione di anidride carbonica;
    come testimoniato dai dati sulle immatricolazioni negli ultimi mesi, il settore della produzione automobilistica sta attraversando una difficile fase di assestamento e riprogrammazione, che vede impegnate le nostre imprese in importanti programmi di investimento pluriennale;
    la citata misura di incentivo e disincentivo, non verificata né con il sistema industriale né con le rappresentanze dei lavoratori, né con gli esperti del settore, ha registrato un coro unanime di critiche e preoccupazioni circa gli effetti di «spiazzamento» che potrebbe determinare sulle linee di produzione in essere e, conseguentemente, sui livelli occupazionali dei diversi stabilimenti di produzione esistenti sul nostro territorio;
    una misura definita come «miope che non aiuta a rinnovare il parco auto» (presidente di Federmeccanica) in grado di «unire imprese e lavoratori nella protesta» (comunicato Unrae) o, ancora, «l'ennesimo schiaffo all'industria nazionale e all'ambiente. Queste norme schizofreniche sono un danno per il Paese e i lavoratori» (segretario generale della Firn Cisl);
    in particolare, è forte la preoccupazione che la citata disposizione possa determinare sui livelli occupazionali in alcuni stabilimenti della produzione automobilistica nazionale che, in base alle attuali strategie aziendali, sono dedicati alla realizzazione di modelli di alta gamma,

impegna il Governo:

   ad avviare, prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema bonus-malus per l'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione, una immediata verifica con il sistema delle imprese della produzione automobilistica e con le organizzazioni sindacali del settore al fine di scongiurare che, un siffatto meccanismo, possa determinare effetti negativi sull'andamento delle vendite di autoveicoli di produzione nazionale e riduzione dei livelli occupazionali in alcuni, particolari, stabilimenti italiani;
   ad adottare ogni iniziativa utile che, anche sulla base delle indicazioni che dovessero derivare dalla suddetta verifica, possa rivedere la disposizione in questione, correggendone gli elementi distorsivi.
9/1334-B/50Lepri, Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è estremamente grave e inedito;
    mai era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva già ottenuto la fiducia di questa Assemblea;
    un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la cosiddetta «quota 100»;
    un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    il provvedimento è stato votato direttamente dall'Assemblea del Senato senza che sia stato esercitato il dovuto e consapevole controllo sui contenuti e sul nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;
    ora si sta replicando la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    a pochissimi giorni dalle parole del Presidente della Repubblica, che ha ribadito, del Parlamento, «il ruolo centrale, che va rispettato e preservato», si sceglie di procedere, incuranti, in direzione opposta, una direzione che nel tempo, progressivamente, vuole condannare il Parlamento ad una sostanziale irrilevanza;
    siamo di fronte ad una procedura inaccettabile, che ferisce la nostra democrazia; considerato che
    l'articolo 1, commi da 1118 a 1120, dispone l'accantonamento di una serie di voci di spesa per un ammontare complessivo di 2 miliardi di euro nel 2019, definendo una specifica procedura di monitoraggio dell'andamento dei conti pubblici;
    qualora il monitoraggio del mese di luglio 2019 rilevasse scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l'esercizio finanziario 2019 rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il 2019, sulla base delle risultanze della NADEF, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti sono confermati per il 2019 o resi disponibili;
    si pone, in sostanza, una ulteriore e gravosa clausola posta a garanzia dei conti pubblici senza che ne sia data adeguata rilevanza, grazie a un espediente contabile;
    si tratta, infatti, di accantonamenti di ingente importo: tra gli altri, 1,184 miliardi di euro sul Ministero dell'economia e delle finanze, oltre 100 milioni sul Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, 301,5 milioni di euro sul Ministero dei trasporti e delle infrastrutture;
    appare del tutto incerta l'effettiva sostenibilità in relazione alle esigenze di spesa delle amministrazioni interessate,

impegna il Governo

a provvedere, a partire dal primo provvedimento utile, al reperimento delle risorse necessarie ad assicurare il disaccantonamento delle risorse rese indisponibili ai sensi dei commi da 1118 a 1120, al fine di garantire la piena efficacia dell'azione delle amministrazioni coinvolte.
9/1334-B/51Boschi.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è qualcosa di estremamente grave e inedito;
    mai era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio;
    un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la «Quota 100» in materia di pensioni;
    un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio del Senato della Repubblica non abbia effettuato neanche un voto;
    il provvedimento è stato votato direttamente dall'Assemblea del Senato senza che sia stato esercitato il dovuto e consapevole controllo sui contenuti e sul nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;
    ora si vuole ripetere la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    a pochissimi giorni dalle parole del Presidente della Repubblica, che ha ribadito, del Parlamento, «il ruolo centrale, che va rispettato e preservato», si sceglie di procedere, incuranti, in direzione opposta, una direzione che nel tempo, progressivamente, vuole condannare il Parlamento ad una sostanziale irrilevanza;
    siamo di fronte ad una procedura inaccettabile, che ferisce la nostra democrazia; considerato che
    sulle tematiche relative alla necessità di intervenire in materia di investimenti, ambiente, territorio e lavori pubblici, si rileva che il provvedimento in esame mostra una rilevante assenza di progettualità e prospettiva di sviluppo sostenibile, resa ancor più evidente dal profluvio di norme organizzative che si mettono in campo;
    vengono, infatti, previsti due differenti organismi per gli investimenti pubblici: «Investitalia» e la «Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici», che si aggiungono alla «Cabina di regia Strategia Italia» di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in luogo di una gestione strutturata e ormai ben avviata realizzata dai Governi Renzi e Gentiloni;
    manca, tuttavia, l'unica cosa che serve realmente per far partire gli investimenti, ossia una reale visione strategica degli interventi urgenti, in primis in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche e di sviluppo sostenibile, volta ad assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili;
    nell'ottica di accelerare gli investimenti, sarebbe pertanto opportuno razionalizzare le strutture operative esistenti anziché procedere alla creazione di nuove strutture con ulteriori costi a carico della collettività e ingiustificabili ritardi per la messa in campo degli investimenti necessari,

impegna il Governo

a verificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, mediante apposito rapporto da inviare alle Commissioni parlamentari competenti, gli eventuali risultati conseguiti dalla «Cabina di regia Strategia Italia», da «Investitalia» e dalla «Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici», procedendo alla eventuale soppressione di tali organismi qualora il citato rapporto evidenzi risultati insoddisfacenti.
9/1334-B/52Critelli.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo la Svimez il Pil del Mezzogiorno, nel 2018 dovrebbe attestarsi intorno ad un più 0,8 per cento rispetto all'1,3 per cento del Centronord riaprendo così «la forbice» tra queste due aree territoriali;
    dopo 7 anni a partire dal 2016 il Pil del Mezzogiorno è tornato a crescere e negli ultimi due anni ha fatto registrare performance importanti in linea con il resto del Paese;
    le politiche adottate dai Governi Renzi e Gentiloni per il rilancio dell'economia del Sud hanno consentito che si raggiungessero questi risultati;
    gli analisti in queste settimane hanno evidenziato come uno dei punti deboli del provvedimento in esame sia proprio l'assenza di politiche economiche a sostegno del Mezzogiorno e vi è preoccupazione per un ormai certo rallentamento dell'economia meridionale che potrebbe compromettere i risultati fin qui conseguiti negli ultimi tre anni in termini di crescita e nuova occupazione;
    si evidenzia come in maniera tardiva e approssimativa sia stata ad esempio richiamata nel testo una importantissima misura come «Resto al Sud» a seguito delle preoccupazioni mostrate dal tessuto economico e produttivo meridionale circa un suo indebolimento;
    mancano del tutto misure a sostegno delle politiche industriali e sul rafforzamento della competitività dei territori meridionali;
    si registrano ritardi ad esempio nella definizione operativa delle Zone Economiche speciali introdotte con il Decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge dalla L. 3 agosto 2017 n. 123;
    il Governo erroneamente ritiene che le politiche per il Mezzogiorno si riassumano esclusivamente nel Reddito di Cittadinanza che ha visto nei saldi del testo in esame un forte ridimensionamento delle risorse rispetto agli annunci iniziali nonché rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati;
    tale approccio ideologico è sintomatico della considerazione che il Governo ha della questione Sud tutta in chiave quasi esclusivamente assistenzialistica;
    è sempre più marcata la disattenzione dell'Esecutivo rispetto ai patti per il Sud previsti dal Masterplan del 2016;
    si tratta di patti siglati dalle regioni e dalle città metropolitane del Sud che puntavano a ben 90 miliardi di investimenti in settori chiave come industria, formazione, ricerca, beni culturali, turismo, agricoltura,

impegna il Governo

ad assicurare il pieno rispetto dei patti sottoscritti con le regioni e le città metropolitane per il rilancio del Sud nonché a procedere rapidamente al varo degli attesi e più volte sollecitati provvedimenti per rendere operative le ZES, considerata la loro rilevanza per il rafforzamento delle aree portuali e retroportuali del Mezzogiorno, al fine di scongiurare un pericoloso rallentamento dell'economia che pregiudicherebbe i risultati conseguiti negli ultimi anni.
9/1334-B/53Viscomi, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il Servizio Civile Nazionale diventa Universale puntando in questo modo ad accogliere la totalità delle richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l'immissione nel mondo del lavoro;
    attraverso un percorso virtuoso i precedenti governi sono passati dai 896 giovani volontari del 2013, al numero «record» di 53.363 ragazze e ragazzi partiti volontari nell'anno 2018 a fronte di più di 100 mila richieste, con uno stanziamento di circa 300 milioni di euro;
    l'attuale legge di bilancio contiene uno stanziamento di soli 148 milioni, sufficienti a mala pena per la partecipazione di 20.000 volontari, meno della metà dell'anno precedente;
    al fine di continuare il percorso intrapreso verso la realizzazione di un Servizio Civile veramente universale sarebbe necessario uno stanziamento totale di almeno 400 milioni di euro,

impegna il Governo

ad individuare, nel primo provvedimento disponibile, risorse economiche adeguate a consentire un reale raggiungimento del Servizio Civile Universale per il maggior numero di volontari, venendo così incontro alle aspettative delle migliaia di giovani che annualmente vorrebbero partecipare a questa fondamentale esperienza di vita.
9/1334-B/54Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale;
    la piena inclusione sociale delle persone con disabilità è un problema ancora aperto nel nostro Paese nonostante l'Italia abbia ratificato, con legge 3 marzo 2009 n. 18, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006; diritti fondamentali quali il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo, all'autodeterminazione, malgrado i progressi raggiunti negli ultimi anni, devono ancora essere riconosciuti ad un numero elevato di cittadini ai quali occorre assicurare la possibilità di cogliere tutte le opportunità di cui godono gli altri individui;
    in particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione dell'ONU, gli Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l'altro, che «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»;
    a tutt'oggi, in Italia, il pieno godimento dei diritti fondamentali sanciti dal citato articolo 19 non è totalmente assicurato, essendo spesso limitata la partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica del nostro Paese a causa di barriere comportamentali, ambientali, culturali ed economiche;
    al fine di incidere effettivamente sugli ostacoli che impediscono la realizzazione dell'articolo 19 della Convenzione dell'ONU, occorre investire, in modo quantitativamente e qualitativamente adeguato, su misure di sostegno alle persone con disabilità in condizione di non autosufficienza che consentano loro, attraverso percorsi di autonomia e progetti di vita indipendente, di sviluppare il più possibile il proprio potenziale e che offrano un reale supporto alle loro famiglie, su cui attualmente grava il carico maggior delle attività di cura e di aiuto;
    per assicurare il massimo grado di equità, efficacia ed efficienza di tali misure, occorre che le stesse siano articolate secondo una valutazione multidimensionale delle necessità effettive del destinatario della prestazione, riconoscendolo come protagonista del proprio percorso di vita,

impegna il Governo

ad istituire, con un provvedimento ad hoc, in aggiunta alle misure già attualmente previste nel nostro ordinamento dell'indennità di accompagnamento o di quella di comunicazione, un assegno personale di cura di un importo graduato destinato specificamente alla realizzazione di progetti individualizzati per l'inclusione, l'autonomia, la vita indipendente di persone con disabilità grave, o per percorsi di deistituzionalizzazione delle stesse, o per il sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale, nonché ad assicurare che le condizioni per il riconoscimento e la graduazione di tale assegno siano stabiliti secondo criteri idonei a commisurare il grado di gravità, le condizioni e necessità specifiche e l'intensità del sostegno individuale necessario.
9/1334-B/55Noja, Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in oggetto non è prevista alcuna misura volta alla riduzione del superticket, ovvero i 10 euro che i cittadini devono pagare su ogni ricetta, per le prestazioni di diagnostica e specialistica, nonostante più volte il Ministro della salute abbia dichiarato essere un obiettivo di questo Governo, fin da questa legge di bilancio, la sua abolizione;
    la legge di bilancio 2018 (l'articolo 1, comma 804 della legge 27 dicembre 2017 n. 205) aveva previsto al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta (articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,

impegna il Governo

ad individuare le risorse economiche necessarie, per una effettiva abolizione del superticket sulle ricette relative alle prestazioni di diagnostica e specialistica garantendo così il diritto alla salute sancito dalla Costituzione a tutti i cittadini.
9/1334-B/56Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale;
    il provvedimento in esame ridetermina il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per il triennio 2019- 2021 subordinando l'accesso delle regioni all'incremento previsto per gli anni 2020 e 2021 rispetto al 2018 alla sottoscrizione di una specifica intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definendone le misure; all'inizio il riparto regionale del finanziamento sanitario pubblico avveniva sulla base della spesa storica, ossia sulla base della popolazione residente pesata, con pesi che tenevano conto del profilo dei consumi sanitari della popolazione residente, suddivisa per classi di età e sesso;
    il decreto legislativo 68/2011 su costi e fabbisogni standard in sanità introduce, rispetto al sistema di riparto fra le regioni delle risorse destinate ai livelli essenziali di assistenza in vigore dagli anni novanta, due innovazioni: il depotenziamento della ponderazione della quota capitaria per (sole) classi di età della popolazione e la individuazione di regioni benchmark;
    nonostante la modifica intervenuta, negli ultimi anni un insieme di fattori politici, economici e organizzativi hanno determinato il consolidamento di una condizione di frammentazione e difformità territoriali in cui a regioni in grado di assicurare servizi e prestazioni all'avanguardia se ne affiancano altre in cui è difficoltoso garantire anche solo i Livelli Essenziali di Assistenza e le disuguaglianze tra le persone si sono fatte sempre più evidenti con la conseguenza che non tutti riescono ad accedere alle cure di cui hanno bisogno nei territori in cui vivono;
    per ovviare a tale situazione diventa quindi necessario individuare criteri di riparto che consentano un riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione di indici di deprivazione che tengano conto, in particolare, delle difficoltà in cui versano le regioni meridionali e insulari,

impegna il Governo:

   a predisporre un apposito provvedimento utile ad adottare misure economiche e normative volte alla definizione di un sistema sanitario più equo che dia alle Regioni maggiormente in difficoltà, in particolare quelle del Sud, adeguati strumenti per fronteggiare le difficoltà strutturali e il gap di risorse che esse scontano rispetto a quelle del Nord per porre fine a quel meccanismo per cui le Regioni più ricche, avendo più possibilità di investimento, sono anche quelle più virtuose a scapito di quelle più povere, che vengono ancor più depauperate;
   ad intervenire affinché il criterio di deprivazione economica con un peso ponderato non inferiore al 10 per cento da valere sull'intera quota sia inserito quale criterio aggiuntivo nel riparto del Fondo sanitario nazionale al fine di ridurre la mobilità passiva tra le regioni le liste d'attesa.
9/1334-B/57Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    tra questi si segnala, senz'altro quella della condizione economica dei tanti percettori delle pensioni più basse. Nel cosiddetto «contratto di programma», alla base dell'accordo di Governo, compare la proposta di «un'integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di cittadinanza»;
    dal punto di vista finanziario si tratterebbe di una previsione del tutto irrealistica, anche alla luce del ridimensionamento delle risorse previste per tali interventi, e tenuto conto che il numero delle pensioni di importo fino a 500 euro ammonta ad oltre 4,5 milioni;
    dal punto di vista dell'equità contributiva rischierebbe di trasformarsi in una misura che potrebbe favorire comportamenti opportunistici e collusivi, incoraggiando il ricorso al lavoro irregolare;
    infatti, si finirebbe per equiparare o quasi la situazione reddituale di coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa con quella di coloro che, pur con esperienze lavorative frammentarie o parziali, hanno comunque lavorato per almeno 20 anni;
    l'esigenza di scongiurare tale appiattimento verso la soglia dei 780 euro necessita di misure correttive di tali effetti distorsivi, attraverso l'individuazione di una quota aggiuntiva da riconoscere ai percettori di trattamento pensionistico da contribuzione lavorativa di importo prossimo la suddetta soglia,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito della definizione delle misure per l'incremento delle pensioni più basse, disposizioni volte a assicurare una differenza netta di almeno 100 euro, rispetto alla soglia dei 780 euro mensili, in favore dei lavoratori che in ragione della loro carriera contributiva, almeno ventennale, hanno maturato o matureranno un trattamento pensionistico inferiore detto importo base.
9/1334-B/58Fragomeli.


   La Camera,
   premesso che:
    tra questi si segnala, senz'altro, la questione del futuro previdenziale per le giovani generazioni che possa garantire un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell'assegno pensionistico;
    sembrerebbe opportuno affrontare tale tema attraverso meccanismi che possano conseguire un regime di solidarietà intergenerazionale, che veda prioritariamente la partecipazione della fiscalità generale;
    le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie, non solo non affrontano il tema della previdenza per le giovani generazioni di lavoratori, ma proietta tutto il sistema pensionistico in una prospettiva di incertezza e di insostenibilità finanziaria di lungo termine,

impegna il Governo

a destinare, nell'ambito degli stanziamenti previsti in materia previdenziale, sin dal primo provvedimento utile, parte delle risorse per misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori che dovessero trovarsi con carriere lavorative discontinue e importi pensionistici inferiori a 1,5 volte il trattamento minimo INPS.
9/1334-B/59Zan, Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi.


   La Camera,
   premesso che:
    tra questi si segnala, senz'altro, la questione della prosecuzione della misura dell'APE sociale, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Senza la sua proroga, migliaia di lavoratori disoccupati, o quelli che assistono un congiunto disabile, o hanno una disabilità superiore al 74 per cento, o ancora hanno svolto attività gravose non avranno alcuna soluzione per andare in pensione prima dei termini previsti dalla riforma Fornero-Monti;
    peraltro, anche l'ipotizzata quota 100, non sembra possa rappresentare una valida soluzione di anticipazione pensionistica per le suddette categorie di lavoratori, in ragione della loro specifica condizione lavorativa o personale;
    allo stato delle cose, l'unica certezza è che, senza una proroga delle disposizioni che hanno introdotto l'Ape sociale, tali lavoratori non avranno alcuna possibilità di anticipare il pensionamento,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune disposizioni che consentano alle migliaia di lavoratori tutelati dall'Ape sociale di poter continuare ad avvalersi di tale istituto.
9/1334-B/60Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale;
    tra questi si segnala, senz'altro, la questione della proroga del regime della cosiddetta «opzione donna», introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, più volte prorogata dai precedenti Governi;
    tale strumento, pur comportando un significativo ridimensionamento del trattamento pensionistico, stante l'applicazione del calcolo contributivo anche sui periodi lavorativi antecedenti l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, rappresenta per tante lavoratrici un importante opportunità per lasciare anticipatamente il lavoro;
    l'ipotizzata ed ancora del tutto indefinita quota 100 non può minimamente rappresentare un'alternativa valida per le tante donne che vorrebbero avvalersi della citata «opzione donna»;
    a favore di tale misura, nel corso degli ultimi anni e anche nei mesi passati, c’è stata una forte mobilitazione delle donne, delle rappresentanti del Comitato Opzione Donna e delle organizzazioni sindacali. In risposta a tali sollecitazioni, secondo le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la proroga delle suddette disposizioni avrebbe trovato spazio nella legge di bilancio,

impegna il Governo

a dare positiva ed immediata risposta, sin dal primo provvedimento utile, alle legittime aspettative delle tante donne che hanno sollecitato la proroga strutturale delle disposizioni che consentono l'anticipo pensionistico, attraverso la cosiddetta «opzione donna».
9/1334-B/61Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale;
    in materia di contrasto alla povertà, dopo la pasticciata trattativa con la Commissione europea, si devono registrare tagli di circa due miliardi di euro rispetto agli stanziamenti originari, cui deve sommarsi il miliardo di euro per gli anni 2019 e 2020 destinato ai centri per l'impiego;
    esponenti di Governo hanno ripetuto più volte agli organi di informazione che nonostante i tagli al fondo per il reddito di cittadinanza, la platea degli aventi diritto, è stimabile in 6 milioni di persone;
    di dette risorse 2,5 provengono dai fondi già stanziati dal governo Gentiloni per il reddito di inclusione sociale;
    le previsioni iniziali del costo del reddito di cittadinanza effettuate dal Movimento 5 Stelle, in particolare nelle dichiarazioni e nel materiale della campagna elettorale per le elezioni politiche, erano di 17 miliardi di euro;
    anziché proseguire nell'azione di propaganda politica su un tema di tale rilevanza sociale, sarebbe ben più opportuno concentrare le esigue risorse realmente disponibili sulla prosecuzione e sul potenziamento del Reddito di Inclusione, strumento già operativo e sperimentato,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, misure volte ad incrementare le dotazioni finanziarie del reddito di inclusione di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
9/1334-B/62Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale;
    tra questi si segnala, senz'altro quella della condizione economica dei tanti percettori delle pensioni più basse;
    nel cosiddetto «contratto di programma», alla base dell'accordo di Governo, compare anche la proposta di «un'integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di cittadinanza». Una previsione del tutto irrealistica, anche alla luce del ridimensionamento delle risorse previste per tali interventi, e tenuto conto che il numero delle pensioni di importo fino a 500 euro ammonta ad oltre 4,5 milioni. La giusta esigenza di incrementare il reddito delle persone che percepiscono pensioni tanto basse non sembra raggiungibile, almeno nel breve e medio periodo, con misure di tale natura;
    ben più opportunamente e realisticamente si dovrebbe operare attraverso l'incremento della cosiddetta quattordicesima per le pensioni basse, introdotta dall'articolo 5, del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, misure volte ad incrementare gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 5, del decreto-legge 81 del 2007.
9/1334-B/63Lacarra, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale;
    tra questi si segnala, senz'altro, la necessità di rafforzare e rendere più efficiente il settore della pubblica amministrazione italiana, anche mediante un organico e adeguato piano assunzionale che consenta l'innesto di forze giovani e preparate, utili ad affrontare la sempre più complessa gestione delle funzioni dell'amministrazione statale;
    per mere esigenze di carattere finanziario, derivanti dal bisogno di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, il provvedimento in esame stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;
    tale disposizione, arreca un grave danno sia ai lavoratori che aspiravano legittimamente all'assunzione stabile presso gli uffici della pubblica amministrazione sin dal 1o gennaio sia ai medesimi uffici, che si trovano nella paradossale condizione, sempre che le norme sull'anticipo pensionistico siano emanate in tempi brevi, di avere organici scoperti, a causa dell'accesso alla pensione di migliaia di lavoratori e, al tempo stesso, della impossibilità di una loro sostituzione immediata a causa del blocco del turn over;
    emblematico a questo proposito è quanto dichiarato dal Presidente dell'Inps, che ha sottolineato la contraddittorietà della politica adottata su tali materie dal Governo, lamentando le difficoltà che il suo istituto incontrerà nel gestire le norme attuative che dovrebbero essere adottate in materia previdenziale e di reddito di cittadinanza;
    infatti, l'Inps potrebbe perdere fino a 4 mila dipendenti pensionandi e non potrà invece fare ricorso, se non in minima parte, alle 2600 assunzioni programmate per i primi mesi del 2019;
    allo scopo di non arrecare pregiudizio agli uffici pubblici, garantendo la loro piena efficienza, e di garantire, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'accesso di migliaia di giovani lavoratori nella pubblica amministrazione, è opportuno operare per sanare questa incresciosa situazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare, ripristinando la data del 1o gennaio 2019, il termine di decorrenza delle ordinarie facoltà assunzionali della pubblica amministrazione.
9/1334-B/64Madia, Viscomi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale;
    tra questi, la previdenza riveste una rilevanza particolare, stante la complessità della materia e la necessità di contemperare le legittime aspettative dei lavoratori a un trattamento pensionistico che consenta di affrontare con serenità gli anni più maturi e le esigenze di equilibrio del bilancio pubblico;
    dopo mesi di continui proclami da parte delle forze di maggioranza che sostengono questo Governo, ancora non è possibile sapere con esattezza quali misure saranno adottate in materia di anticipo del trattamento pensionistico;
    al contrario, una delle poche certezze è costituita dall'inserimento di una norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato del presente disegno di legge, che penalizza una vasta platea di pensionati: il comma 260, dispone, infatti, la piena rivalutazione automatica degli assegni pensionistici solo con riferimento ai trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, corrispondenti, quindi a circa 1520 euro;
    per i trattamenti superiori alla suddetta soglia la rivalutazione sarà progressivamente decurtata: a partire dal 3 per cento per gli assegni fino a 4 volte il minimo, fino ad arrivare al 60 per cento per gli assegni superiori a 9 volte il minimo;
    tale misura, colpendo milioni di pensionati, la maggior parte dei quali in possesso di un assegno pensionistico non superiore ai 2000/2500 euro lordi e, quindi, non certo ascrivibili alla categoria dei cosiddetti «pensionati d'oro», sembra operare in palese contraddizione con gli obiettivi indicati dal Governo e rappresenta un ulteriore prova delle sue incongruenze e della sua inaffidabilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di abrogare, sin dal primo provvedimento utile, la suddetta disposizione in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.
9/1334-B/65Serracchiani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, o non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale o crea situazioni di caos normativo a scapito dell'interesse generale;
    in particolare, durante l'esame al Senato, si sono introdotte norme che riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali viene consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, alla sola condizione che abbiano svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni e che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
    una misura che desta più che giustificate preoccupazioni circa l'efficacia e la qualità del nostro sistema sanitario, stante la difficoltà di verificare l'effettiva equipollenza dei titoli di studio comunque conseguiti entro il 2005, quali ad esempio «corsi regionali o di formazione specifica» con i diplomi universitari nonché l'eccessiva ristrettezza del periodo di esercizio effettivo della professione in un arco di tempo decennale;
    peraltro, non sembrano infondati nemmeno i rilievi circa la praticabilità dell'iscrizione in appositi elenchi speciali presso gli Ordini professionali da parte di chi, di fatto, ha finora esercitato senza titolo una professione sanitaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di rivedere, nel primo provvedimento utile, la norma in oggetto, per scongiurare una impropria sanatoria ope legis relativa all'esercizio delle professioni sanitarie, salvaguardando l'interesse generale della tutela della salute dei cittadini e, al tempo stesso, individuando misure che più appropriatamente possano consentire una verifica dei titoli e delle professionalità nonché garantire l'operatività sanitaria di riferimento.
9/1334-B/66Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale;
    tra questi si segnala, senz'altro quello del rinnovo e la copertura del contratto del personale della sanità, anche in considerazione del permanere del vincolo delle assunzioni, fermo alla spesa storica dell'anno 2004 ridotta dell'1,4 per cento nonostante il comparto della sanità sia rimasto l'unico comparto della pubblica amministrazione sottoposto non solo al blocco del turn over ma all'obbligo di riduzione di spesa per il personale anche se in questi anni, sia stato chiamato a profonde riforme organizzative indotte non solo dai vincoli economici, ma anche dal progredire delle conoscenze scientifiche e dalle opportunità offerte da nuovi farmaci e nuove tecnologie;
    una grave lacuna contro la quale tutte le sigle della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria hanno già indetto due giornate di sciopero nazionale,

impegna il Governo

ad individuare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, dando riscontro alle legittime aspettative di tali professionisti del servizio sanitario nazionale.
9/1334-B/67De Filippo.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo approvato dal Senato della Repubblica ha subito per quel che concerne le politiche a sostegno delle infrastrutture e dei trasporti un ulteriore, grave, peggioramento;
    particolarmente grave risulta l'ulteriore decurtazione a danno della missione 13 concernente il diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto che ha visto un decremento aggiuntivo che è andato a sommarsi ai 1.577 mln di euro già decurtati, rispetto al 2018, già previsti in prima lettura; risulta essere grave e pregiudizievole il definanziamento di ulteriori 600 mln per quanto riguarda le risorse iscritte nella Missione 13,Programma 13.8 del MEF «sostegno allo sviluppo del trasporto» in termini di competenza e cassa che per la quasi totalità della spesa concerne l'erogazione di risorse per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti e parte servizi per il trasporto ferroviario;
    questo ulteriore definanziamento rischia di compromettere definitivamente gli investimenti in un settore strategico per l'economia del Paese beffando persino il parere delle competenti commissioni parlamentari recentemente approvato in merito al Contratto di Programma per RFI in quanto con queste decurtazioni sarà impossibile mantenere fede agli impegni assunti con quel documento; solo per avere contezza delle dimensioni del taglio complessivo in materia di trasporto si fa presente che per il 2018 le risorse stanziate per il richiamato Programma 13.8 risultavano essere pari a 4.960 mln di euro;
    ulteriore preoccupazione desta la previsione di possibili 300 mln di euro di risparmi relativamente alla Missione 2, concernente il programma «Diritto alla mobilità» che, per come formulato, rischia entro l'anno di impattare negativamente su Regioni ed Enti Locali in quanto sul trasporto pubblico locale potrebbero essere costretti o a supplire con proprie risorse o ad effettuare tagli sui contratti di servizio con inevitabili conseguenze sulla qualità del servizio per l'utenza in un segmento della mobilità strategico;
    suddetti tagli non possono essere affatto nascosti dal tentativo di qualche «coriandolo» di finanziamento per qualche opera territoriale in quanto rispondono ad una logica priva di qualsiasi strategia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare quanto previsto dal presente provvedimento e a convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale alla presenza delle Regioni per assicurare il pieno rispetto degli impegni assunti con il contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana, nonché ad assicurare pieno sostegno per quel che concerne il rispetto degli impegni assunti dal precedente Governo in materia di trasporto pubblico locale.
9/1334-B/68Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame evidenzia numerosissime criticità per quel che riguarda investimenti e risorse in favore del settore dei trasporti;
    si rappresenta come il quadro complessivo sia ulteriormente peggiorato dopo il passaggio del Senato della Repubblica con un ulteriore definanziamento di 600 milioni di euro per il trasporto ferroviario;
    la «missione 13» concernente «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» presentava già in prima lettura, per il 2019, uno stanziamento complessivo pari a 8.062, 9 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di 8.361,7 milioni di euro del 2018; sul programma 13.6, Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, si registrano per l'anno 2019 minori investimenti con –30 milioni di euro e una previsione di –52 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021;
    tagli interessano anche il Cap. 1314 relativo al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale con un definanziamento su 10 anni;
    a destare preoccupazione è anche la previsione di un accantonamento pari a 300 milioni di euro relativamente alla Missione 2 concernente il programma Diritto alla mobilità che per come formulato rischia, entro il 2019, di tramutarsi in ulteriori tagli a valere sul fondo nazionale per il trasporto, e conseguentemente ad impattare negativamente sui servizi erogati da Regioni ed Enti Locali;
    il combinato disposto dei tagli sul rinnovo contrattuale e sulle risorse per i servizi messo in atto dal Governo nazionale rischia di mettere in ginocchio l'intero sistema del trasporto pubblico locale con ridimensionamento del diritto alla mobilità per l'utenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di riconsiderare le politiche adottate e conseguentemente a provvedere a riconoscere alle Regioni, alle Province e alle Città Metropolitane le risorse necessarie per l'effettivo mantenimento, a tutela del diritto alla mobilità dell'utenza, dei livelli di servizio nell'ambito del trasporto pubblico locale nonché ad assicurare il rispetto del contratto per gli addetti del servizio di tpl.
9/1334-B/69Gariglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento all'articolo 1 comma 1129 prevede per il comune di Venezia l'autorizzazione ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    si tratta di una misura che necessita di un adeguato regolamento che la recepisca;
    Venezia è una delle mete turistiche più attrattive del mondo;
    si tratta di un contributo che assumerà una rilevanza in termini finanziari non indifferenti per le casse comunali;
    non deve però tramutarsi in una mera gabella e probabilmente si sarebbe potuto affrontare in maniera più organica e meno estemporanea questa delicata materia magari prevedendo forme di compartecipazione su imposte nazionali già esistenti
    il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; Agli stessi comuni è data possibilità di prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; Occorre un percorso partecipato per la definizione dei suddetti paletti onde evitare criticità applicative e meccanismi distorsivi che penalizzerebbero la città,

impegna il Governo

a promuovere entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento un tavolo tecnico istituzionale allargato alle forze economiche e sociali della città di Venezia e delle isole minori della laguna per la definizione del regolamento applicativo prevedendo che la quota parte principale delle risorse venga destinata a misure a sostegno dei residenti nonché al contrasto del degrado e alla tutela del patrimonio storico e culturale del territorio.
9/1334-B/70Pellicani.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure introdotte nel testo del provvedimento in esame per quel che riguarda il mondo della informazione e la libertà di stampa destano molta preoccupazione;
    suddetta preoccupazione è ancor di più amplificata se rapportata ad alcune vicende che in queste giornate interessano alcune importantissime testate come nel caso de «La gazzetta del Mezzogiorno» e de «La Sicilia» a seguito delle vicende giudiziarie sulle attività dell'editore;
    nel pieno e assoluto rispetto dell'azione della magistratura si evidenzia la necessità di scongiurare il rischio di chiusura di realtà editoriali importantissime per il Mezzogiorno;
    l'amministrazione giudiziaria che è subentrata non può attingere alla leva finanziaria concessa a qualunque impresa. Da qui l'incertezza conseguente sul futuro aziendale;
    gli amministratori giudiziari hanno prospettato nei giorni scorsi un accordo biennale con un pesantissimo taglio lineare del costo del lavoro al 50 per cento ed è stato interrotto al momento il pagamento di stipendi e tredicesime;
    tale piano è stato contestato dai sindacati e dal Comitato di redazione della Gazzetta del Mezzogiorno i quali chiedono il rispetto degli obblighi previsti dal contratto e dalla legge sulle retribuzioni e di cercare una soluzione per il futuro dei 200 posti di lavoro di una testata giornalistica che ha 130 anni di storia;
    i giornalisti della Gazzetta hanno inviato una lettera-appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, evidenziando come «i tempi della Giustizia possano essere diversi, molto più lunghi, da quelli necessari ad uscire dallo stato di impasse nel quale il quotidiano si trova in questi giorni» e chiedendo semplicemente di «poter continuare a svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, possibilmente con la garanzia di una prospettiva che consenta di aggiungere ancora molti altri anni a quei centotrenta fin qui raggiunti»;
    per il giorno 28 dicembre è previsto un incontro presso la task force regionale per l'occupazione per affrontare la delicatissima questione;
    ha ottenuto un grandissimo successo la campagna di prenotazione di una copia in più del giornale in edicola per il giorno 29 dicembre con oltre 15 mila adesioni e con uno score ancora in aggiornamento a testimonianza di una vicinanza del giornale al territorio e di una solidarietà dei lettori verso la testata,

impegna il Governo

ad attivare in tempi rapidissimi un tavolo istituzionale di confronto con l'amministrazione giudiziaria e le organizzazioni di rappresentanza della stampa e dei lavoratori interessati per assicurare il prosieguo dell'attività della testata per l'importanza che essa riveste da trenta anni nell'ambito del panorama dell'informazione territoriale e nazionale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.
9/1334-B/71Losacco.


   La Camera,
   premesso che:
    la previsione al comma 128 del presente provvedimento di un contributo straordinario in favore della Regione Piemonte per la elettrificazione della linea ferroviaria Biella Novara evidenzia da parte del Governo la mancanza di una visione strategica per il trasporto ferroviario;
    si evidenzia come questo provvedimento porti come copertura delle diverse misure anche il taglio di risorse per tratte ferroviarie importanti come la Lucca-Pistoia che ha suscitato molte proteste sul territorio da parte delle istituzioni locali e delle organizzazioni di categoria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di rivedere la decisione assunta e di convocare in tempi rapidi un tavolo istituzionale per affrontare il prosieguo dei lavori lungo la tratta ferroviaria Lucca-Pistoia considerata la strategicità dell'intervento infrastrutturale per l'intero territorio Toscano.
9/1334-B/72Cantini.


   La Camera,
   premesso che:
    la misura introdotta al testo nel corso dei lavori al Senato in merito ai Lavoratori Socialmente Utili di cui al comma 446 rischia di non rispondere in maniera esaustiva alla oggettiva necessità di proseguire nel processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria;
    anche la mera proroga, in deroga, dei contratti in essere portata al 31 ottobre e non al 31 dicembre è un pessimo segnale circa le reali intenzioni dell'Esecutivo su questa delicatissima materia;
    sia le organizzazioni sindacali che le amministrazioni interessate, a partire dalla Regione Calabria hanno posto sul tavolo una serie di problematicità che necessitano di essere affrontate per evitare che la stabilizzazione possa bloccarsi;
    occorre un percorso garantito da un quadro di certezza giuridica per evitare che lavoratori e amministrazioni competenti possano trovarsi in difficoltà nel portare a compimento il percorso di stabilizzazione,

impegna il Governo

a convocare, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, un tavolo tecnico per assicurare un cronoprogramma, che preveda garanzie effettive fino al 31 dicembre 2019, finalizzato alla stabilizzazione, con percorsi per l'inquadramento anche in sovrannumero, della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria nonché a prevedere nel corso dell'anno la storicizzazione delle risorse in maniera tale da non dover più gestire in maniera emergenziale questo delicato processo.
9/1334-B/73Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame prevede al comma 102 una misura finalizzata a sostegno della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi come segway, hoverboard e monopattini;
    la misura introdotta grazie ad una proposta emendativa del gruppo parlamentare del PD prevede che vengano definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture modalità di attuazione e strumenti operativi per la sperimentazione;
    si tratta di una misura attesa e molto importante per la mobilità all'interno delle città,

impegna il Governo

a prevedere per la definizione del decreto attuativo della misura, entro i 30 giorni previsti dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento, il pieno coinvolgimento dell'ANCI nonché degli operatori di settore e che la quota per il suddetto fondo non sia inferiore al 33 per cento.
9/1334-B/74Nobili.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a materie di primaria importanza economica e sociale;
    particolare rilevanza riveste il tema relativo alla tutela del tessuto occupazionale e produttivo del nostro Paese, mediante l'adozione di interventi finalizzati a salvaguardarne le diverse specificità;
    il Governo, nonostante i tanti proclami e annunci di questi mesi, non sembra in grado di gestire situazioni complesse, che necessitano di capacità di indirizzo, di esperienza e finanche di buon senso;
    in tale ambito, le disposizioni contenute nel presente disegno di legge sono minime e rappresentano una prosecuzione di interventi adottati negli scorsi anni mentre per far fronte a queste tematiche occorrono misure innovative e sempre più incisive;
    la vicenda che riguarda la Italcementi, azienda leader nel settore dei materiali per le costruzioni, dal 2016 di proprietà della Heidelberg Cement Group, è a tal proposito emblematica e merita una particolare attenzione, con particolare riferimento ai siti bergamaschi, che ne rappresentano il cuore produttivo e di ricerca;
    nella scorsa legislatura, infatti, i governi a guida PD hanno adottato una serie di interventi normativi volti a supportare le aziende impegnate in piani industriali complessi e di lunga durata, al fine di preservare il posto di lavoro dei dipendenti;
    nel caso specifico di Italcementi, erano stati forniti tutti gli strumenti utili a consentire all'impresa di sviluppare il proprio piano di riorganizzazione aziendale senza ricorrere a misure traumatiche per i lavoratori, nella prospettiva di preservare e, nel lungo periodo, irrobustire i siti lombardi e bergamaschi;
    accanto alle misure di carattere legislativo, si era operato mediante un costante lavoro di monitoraggio dello sviluppo del piano industriale e una interlocuzione continua con la proprietà e le organizzazioni sindacali, nazionali e territoriali;
    a quanto risulta, purtroppo, il Governo in carica non sembra essere in grado di proseguire il lavoro intrapreso negli scorsi anni;
    l'accordo di cigs sottoscritto al Ministero del lavoro il 17 dicembre scorso, ha consentito, infatti, la prosecuzione della cassa integrazione guadagni straordinaria per 65 dipendenti della Italcementi;
    tuttavia, sono rimasti esclusi dal campo di applicazione dell'accordo, stante la mancata disponibilità dei vertici della Italcementi, contrari a una rimodulazione del piano di riorganizzazione aziendale, circa 180 lavoratori bergamaschi, che avevano aderito al piano sociale;
    nella seduta dell'8 dicembre scorso, il Governo aveva accolto un ordine del giorno del proponente, riguardante lo stesso tema, che lo impegnava a sostenere la tutela occupazionale dei dipendenti della Italcementi, favorendo un accordo tra le parti, utile al riconoscimento del rinnovo degli ammortizzatori sociali, unico strumento in grado di salvaguardarne il posto di lavoro e il reddito degli interessati nel corso della complessa fase di riorganizzazione aziendale;
    purtroppo, l'impegno del Governo, se tale è stato, non è bastato a evitare l'esclusione dal predetto accordo di cigs di quasi duecento persone;
    si reputa necessario operare al fine di sanare questa situazione,

impegna il Governo

ad adoperarsi con la massima urgenza al fine di valutare tutte le possibili soluzioni finalizzate a tutelare la continuità occupazionale dei 180 lavoratori bergamaschi della Italcementi.
9/1334-B/75Martina, Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a materie di primaria importanza economica e sociale;
    occorre inoltre evidenziare la superficialità con la quale è stata affrontata la redazione di alcune delle disposizioni normative di maggiore incidenza su alcune delle fasce più fragili della popolazione lavorativa italiana;
    emblematico è il caso riguardante la norma in materia di prosecuzione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, in deroga alla legislazione vigente, destinati ai lavoratori impiegati presso aziende operanti nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa;
    tale disposizione, che proroga l'efficacia di interventi legislativi adottati nella scorsa legislatura dai governi a guida PD, è stata inserita per due volte nel testo finale del disegno di legge in esame: il comma 282 e il comma 1136, lettera c), infatti, pur con modalità differenti, prevedono la possibilità di consentire alle regioni, nell'anno 2019, di destinare le residue risorse finanziarie stanziate negli scorsi anni, per le medesime finalità dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
    se si tiene conto che l'attuale comma 282, che dispone anche un ulteriore finanziamento per il 2019, era stato introdotto sin dalla versione originaria del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo alla Camera dei Deputati in prima lettura, e che il comma 1136, lettera c), costituisce invece il frutto dell'approvazione di un emendamento governativo presentato al Senato in seconda lettura, si comprende con chiarezza quale sia lo stato di confusione e di trascuratezza con il quale il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene abbiano gestito il più importante provvedimento parlamentare dell'anno,

impegna il Governo

ad adoperarsi per chiarire la portata normativa delle suddette disposizioni legislative, operando al fine di rendere più corretto, coerente, omogeneo il testo finale del provvedimento in oggetto nonché di scongiurare dubbi interpretativi derivanti dalla duplice formulazione della norma.
9/1334-B/76Scalfarotto, Serracchiani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a materie di primaria importanza economica e sociale;
    tra queste particolare rilevanza riveste il tema dell'accesso e della permanenza dei disabili nel mondo del lavoro;
    il provvedimento in oggetto non ha purtroppo tenuto conto della vicenda riguardante i docenti diplomati magistrali, assunti a tempo indeterminato in osservanza del computo delle quote di riserva che corrono il rischio di subire un grave e ingiustificato pregiudizio a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità, in quanto soggetti alla trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato, fino al 30 giugno 2019, e al tempo stesso impossibilitati, non essendo in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, a iscriversi all'elenco che concede il diritto alla riserva dei posti,

impegna il Governo

a tener conto della particolarità della vicenda riportata in premessa e della specificità del percorso contrattuale e lavorativo dei soggetti di cui in premessa, adoperandosi al fine di adottare le adeguate iniziative, anche di carattere legislativo, utili a salvaguardare il diritto dei suddetti lavoratori di poter beneficiare della riserva dei posti garantiti dalla disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili, in occasione della partecipazione ai concorsi per l'immissione in ruolo.
9/1334-B/77Berlinghieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta a temi di primaria importanza economica e sociale;
    tra questi si segnala, senz'altro, il caso dei cosiddetti esodati della riforma pensionistica Fornero-Monti una questione emersa sin dall'entrata in vigore della citata riforma e che, nel tempo, ha portato al varo di ben otto salvaguardie che hanno interessato complessivamente poco più di 142.000 lavoratori che si sono visti accolta la richiesta di pensionamento sulla base delle regole previgenti il citato decreto-legge n. 201 del 2011;
    nonostante lo sforzo per la riduzione del danno, non si è riusciti a concludere definitivamente il processo di salvaguardia di tutti i soggetti interessati. Anche la sinora solo ipotizzata intenzione di reintrodurre il meccanismo delle quote, fissandone la soglia al valore di 100, potrebbe non costituire la soluzione per coloro che sono rimasti esclusi dalle otto salvaguardie ad oggi adottate, pertanto appare necessario procedere alla formulazione della nona salvaguardia, previo confronto con le organizzazioni sindacali e con i comitati di rappresentanza degli esodati,

impegna il Governo

ad adottare, previo un approfondito confronto con le organizzazioni sindacali ed i comitati di rappresentanza dei lavoratori esodati, urgenti e circostanziate misure per la salvaguardia definitiva dei lavoratori che ancora risultano esclusi dalle procedure per l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti la riforma introdotta dal citato decreto «Salva Italia».
9/1334-B/78Gribaudo, Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è qualcosa di estremamente grave e inedito, mai infatti era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio, un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la «Quota 100» in materia di pensioni; un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto; ora si è voluta ripetere la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    per la prima volta dal 2012, in questa legge di bilancio non è previsto alcuno stanziamento per la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) al contrario di quanto avvenuto con la legge di Bilancio 2018 che ne ha previsto il rifinanziamento per complessivi 91,2 milioni e portando l'autorizzazione complessiva di spesa a favore della Strategia per le aree interne a circa 281 milioni di euro;
    dopo aver profondamente ridimensionato le risorse per i comuni con la vicenda connessa al bando periferie si continua a scardinare il sistema fin qui costruito che puntava su enti locali forti, su nuovi legami tra aree interne e aree urbane e sulla valorizzazione delle eccellenze territoriali;
    rilevato che le aree interne sono caratterizzate da indicatori di declino demografico, rarefazione dei servizi essenziali e abbandono del territorio e del patrimonio edilizio. Gli investimenti della SNAI sono finalizzati ad invertire queste dinamiche e riportare queste aree al centro del rilancio del Paese disegnando congiuntamente i servizi e il progetto di sviluppo in funzione dei fabbisogni e delle potenzialità locali,

impegna il Governo

ad integrare con il primo provvedimento utile le risorse per finanziare la Strategia Nazionale per le Aree interne assicurando la prosecuzione degli interventi necessari alla valorizzazione di tali territori e per l'allargamento della Strategia al resto del territorio montano e rurale del Paese che presenti le condizioni emerse durante la fase sperimentale, anche in vista del nuovo quadro di programmazione comunitaria 2020/2027.
9/1334-B/79Enrico Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    esistono nessi tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, ivi compreso il riciclaggio di denaro;
    la criminalità economica è spesso legata all'estorsione e all'usura, oltre che a forme di «pizzo», in cambio di paventata «sicurezza»;
    gli esercenti di attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o liberi professionisti spesso sono costretti ad aderire a richieste estorsive dopo aver subito danni a beni mobili o immobili di proprietà, ovvero lesioni personali, nonché danni economici alle proprie attività, dagli stessi soggetti che impongono loro tali richieste;
    per le imprese e gli esercenti coraggiosi, alcuni enti locali hanno istituito l'esenzione – parziale o totale – dal pagamento dei tributi locali a condizione che le vittime forniscano all'autorità giudiziaria elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione, nonché la cattura degli autori delle richieste estorsive, sempre che le stesse vittime non risultino sottoposte a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, né destinatarie di provvedimenti ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
    tale previsione, oltre a costituire un supporto per le vittime – incoraggiandole, peraltro, a denunciare – rappresenta una misura certamente dissuasiva rispetto alla stipula di accordi illeciti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prevedere misure di esenzione dai tributi locali, a livello strutturale in tutti gli enti locali, per gli esercenti di attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o liberi professionisti che subiscano danni a beni mobili o immobili di proprietà, ovvero lesioni personali, nonché danni economici alle proprie attività, che abbiano fornito all'autorità giudiziaria elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione, nonché la cattura, degli autori delle richieste estorsive.
9/1334-B/80Saitta, Suriano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», nell'allegato 28 della tabella dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ricomprende tutti gli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo;
    la nota di aggiornamento al Def, approvata dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2018, ha ribadito l'esigenza di continuare ad assicurare adeguati e graduali incrementi delle risorse destinate alle attività di cooperazione allo sviluppo, confermando l'impegno del Governo nel percorso di adeguamento delle risorse e stabilendo, per il triennio 2019-2021, i seguenti obiettivi di spesa intermedi: 0,33 per cento del RNL nel 2019, 0,36 per cento nel 2020 e 0,40 per cento nel 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche mediante interventi normativi, di prevedere stanziamenti congrui a favore della cooperazione allo sviluppo in modo da rispettare la progressione degli stanziamenti per l'Aps prevista dalla nota di aggiornamento al Def del 27 settembre 2018.
9/1334-B/81Suriano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e le capacità si resilienza energetica nazionale, istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
    l'istituzione di uno specifico fondo presso il ministero della Difesa rappresenta un importante risultato nell'ambito delle iniziative volte al rafforzamento delle capacità militari nel dominio cibernetico;
    da tempo, infatti, nei più autorevoli consessi nazionali, europei e internazionali la minaccia cibernetica viene reputata una minaccia insidiosa, capace di alterare e paralizzare le infrastrutture critiche di un Paese, al pari di un attacco operato con armi convenzionali; da qui la definizione dello spazio cibernetico come nuovo «dominio operativo» nel quale possono svilupparsi conflitti delicatissimi capaci di incidere sensibilmente sulle relazioni internazionali e geopolitiche tra Stati; a questo riguardo nelle conclusioni del vertice NATO di Varsavia del 2016 i Capi di Stato e di Governo dei paesi membri dell'Alleanza Atlantica, nel ribadire che la difesa cibernetica fa parte del compito principale della NATO di difesa collettiva (concetto già espresso nel summit della Nato a Newport, in Galles, lo scorso settembre 2014) hanno riconosciuto espressamente «il cyber spazio come dominio di operazioni in cui la NATO deve difendersi nel modo più efficace come fa in aria, a terra e in mare» (punto 70 delle conclusioni); nel vertice NATO di Bruxelles (11-12 luglio 2018) la NATO si è impegnata ad attuare pienamente il Cyber Defence Pledge adottato nel Summit di Varsavia, cruciale per rafforzare le difese nazionali e rafforzare la resilienza informatica;
    a livello nazionale, lo sviluppo di apposite capacità di cyber defence, anche attraverso la realizzazione di una apposita struttura di Comando e controllo in grado di pianificare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico in maniera efficace, veloce e distribuita, costituisce un obiettivo strategico indicato nei documenti che delineano l'architettura strategica nazionale in materia di difesa e sicurezza cibernetica;
    su questo argomento, lo scorso 26 luglio, la ministra della Difesa, in sede di illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero presso le Commissioni difesa congiunte della Camera e del Senato, ha fatto presente che sono stati avviati una serie di programmi di acquisizione per accedere a strumenti operativi ad alto contenuto tecnologico in grado di assicurare la protezione, la resilienza e l'efficienza delle reti e dei sistemi informativi gestionali e operativi della Difesa; ha inoltre sottolineato la necessità di continuare ad investire, al fine di potenziare ulteriormente le dotazioni strumentali e organizzative di protezione cibernetica e sicurezza informatica, incrementando progressivamente la capacità di contrastare in maniera efficace le minacce; ha infine sottolineato come sia imprescindibile il conseguimento di capacità operative che andranno a supportare il neocostituito Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC);
    a fronte della complessità, dell'intensità e della sofisticazione degli strumenti di attacco cibernetico appare sempre più necessario definire un asset strategico di contrasto che preveda altresì il costante monitoraggio della minaccia cibernetica, l'adeguamento tecnologico degli strumenti di risposta, lo sviluppo della ricerca, la formazione di personale d'eccellenza nel settore cibernetico al fine di ridurre al massimo quelle vulnerabilità del cyber space che costituiscono il punto debole del complessivo sistema digitale;
    occorre, inoltre, sensibilizzare maggiormente la collettività sui rischi connessi all'utilizzo dei sistemi di comunicazione digitali al fine di ottenere una maggiore consapevolezza in merito alla pericolosità di nuove forme di criminalità che agiscono, spesso con estrema facilità, nello spazio cibernetico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
    1. di avviare ogni iniziativa di propria competenza al fine di incrementare nel tempo le risorse da destinare all'istituendo Fondo per la Difesa cibernetica;
    2. in sede di primo utilizzo delle risorse del Fondo, di contemplare, tra i diversi interventi necessari, anche iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della difesa cibernetica tra i giovani e la formazione di personale d'eccellenza nel campo della difesa e della sicurezza cibernetica.
9/1334-B/82Iovino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» interviene con i commi da 675 a 684 delineando una articolata procedura per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime; si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne fissi nel dettaglio i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica e un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisca i princìpi ed i criteri tecnici per l'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime;
    nelle more dell'individuazione delle migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale, per garantire la continuità della fornitura di servizi e per motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati, si prevede, come disciplina transitoria, una proroga di quindici anni per le concessioni demaniali attualmente in essere;
    sulla materia delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreative si è intervenuti a più riprese, a partire dalla XVI Legislatura, lino a disporre, in attesa della revisione complessiva della legislazione nazionale in materia, la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, operata dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 179/2012; occorre in ogni caso ricordare che le aree demaniali in oggetto sono pubbliche e pertanto interesse primario ne rimane la tutela e la valorizzazione;
    a livello di Unione Europea in materia rileva la Direttiva 2006/1.23/CE Direttiva Servizi c.d. «Bolkestein»; parimenti rileva una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea che, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), ha stabilito che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente la proroga automatica delle concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assegnare quanto prima, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le concessioni demaniali marittime già concedibili ma non attualmente oggetto di concessione e successivamente tutte le concessioni previste dai commi citati attraverso procedure di evidenza pubblica che siano volte a salvaguardare l'ecosostenibilità e l'accessibilità delle spiagge, che mirino alla loro valorizzazione, alla diversificazione del servizio e alla tutela del territorio, premiando al contempo la competenza e la professionalità della piccola e media impresa del settore.
9/1334-B/83Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo normativo in oggetto reca numerose misure a favore dell'ambiente e della sostenibilità;
    con particolare riguardo alla superficie protetta nazionale riconosciuta che raggiunge il 10,5 per cento del nostro territorio, 1.465.681 ettari a terra e 71.812 a mare, emerge un patrimonio che tutela, sì, la biodiversità ma è anche un vettore economico da preservare e, possibilmente, ampliare; si tratta di 871 aree protette: 24 parchi nazionali; 147 riserve naturali statali; 27 aree marine; 134 parchi naturali regionali; 365 riserve naturali regionali; 171 ulteriori aree protette di diversa classificazione e denominazione;
    negli ultimi anni, si è assistito ad una progressiva riduzione delle risorse assegnate agli Enti Parco e agli enti di gestione delle Aree Marine Protette;
    stanziamenti adeguati sono necessari per l'ottimale funzionamento degli enti parco nazionali e delle aree marine protette al fine di garantire non solo la tutela dell'ambiente e della biodiversità, ma anche l'affermazione di un nuovo modello di sviluppo locale sostenibile, incentrato sulla tutela e valorizzazione della natura, delle attività economiche e delle tradizioni di cui sono espressione le comunità che vivono sul territorio, nonché sull'alleanza strategica e la collaborazione fra la cultura e la sensibilità ambientale con il coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni locali e degli stakeholders;
    proprio i parchi consentono di dare forte impulso all'innovazione ambientale e alla promozione di processi produttivi puliti e di qualità; come emerge da una relazione del Ministero dell'ambiente su «Professioni verdi, occupazione giovanile e nuova imprenditorialità: il ruolo della formazione nello sviluppo di competenze innovative a sostegno della green economy e dello sviluppo dei territori», nel settore agricolo, il 38 per cento delle imprese che risiedono nelle aree protette (vale a dire circa 5.000) ha ridotto l'impiego di energia e/o di acqua per unità di prodotto negli ultimi 3 anni, 1.100 imprese (8 per cento) hanno utilizzato energia da fonti rinnovabili negli ultimi tre anni e 1.800 imprese (14 per cento) investiranno in tecnologie ambientali;
    ne deriva che i fondi destinati alle aree protette rappresentano un vero e proprio investimento in grado di attuare un rilancio occupazionale, economico e turistico;
    occorre stanziare – in sede di programmazione pluriennale – risorse sufficienti a garantire un minimo di programmazione e una vera e propria attività di gestione delle aree protette, in modo da realizzare una governance efficace e un potenziamento della gestione e del funzionamento in particolare delle aree manine protette;
    la necessità di implementare le risorse finanziarie si rivela vieppiù urgente con riguardo all'ambiente marino, in considerazione dei livelli di degrado presenti in larga parte nelle coste del Paese, causati dall'inquinamento (impatto della plastica in generale), dall'urbanizzazione e dal trasporto marittimo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio, un intervento normativo ad hoc volto ad incrementare le risorse in favore della gestione e del funzionamento delle aree marine protette, al fine di valorizzare il patrimonio naturalistico italiano rappresentato dalle medesime aree e favorire il loro rilancio occupazionale, economico e turistico.
9/1334-B/84Vianello.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati Ispra 2018 sulla qualità dell'aria mostrano, anche per il 2018, per molti centri urbani superamento delle soglie stabilite per le polveri sottili (PM 10 e PM 2,5) e per altri inquinanti, conseguenti alle mutate condizioni climatiche e all'inquinamento locale (ozono per esempio); questi dati sono associati a morbilità e mortalità (84.000 decessi all'anno in Italia da superamento della soglia di inquinanti atmosferici in Italia secondo l'Agenzia Europea Ambientale) e a un costo economico in esternalità sanitarie ambientali che sfiora un terzo della spesa totale sanitaria nazionale (48 miliardi di euro su 150 in totale, all'anno secondo lo studio ECBA);
    il trasporto di persone e merci e il consumo energetico delle abitazioni e delle imprese rappresentano più della metà delle emissioni; è importante sottolineare che esistono sistemi di trasporto (in particolare pubblico) a emissioni minime e impianti di riscaldamento di abitazioni e imprese con minimo utilizzo di fonti fossili (solo per citarne alcuni, autoproduzione solare fotovoltaica e termica, caldaie ibride, cottura cibi con sistemi elettrici a induzione o sistemi analoghi);
    nei prossimi anni la Direttiva UE 2008/50 determinerà inevitabilmente l'applicazione all'Italia di pesanti sanzioni economiche, legate, in particolare, alla qualità dell'aria in Pianura Padana; queste potrebbero essere prevenute, ad esempio, mediante un importante piano di riconversione infrastrutturale e di gestione energetica; opere a elevata emissione di CO2 come i TAV Valsusa e Brescia Padova, autostrade (Mantova Cremona, TiBre e altre) dovrebbero essere sostituite con alternative quali il raddoppio di corridoi ferroviari (TiBre ferroviario, Cispadana ferroviaria, raddoppio ferrovia Mantova Cremona Codogno, intermodalità ferro-acqua presso il Porto di Valdaro e molte altre) che potrebbero migliorare la qualità di vita dei pendolari, potenziare la logistica e ridurre l'impatto ambientale del trasporto; altrettanto importante appare l'informazione tecnica e normativa sui metodi di risparmio energetico domestico, per le imprese e le pubbliche amministrazioni, in particolare per quanto concerne l'autonomia da fonti fossili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di attuare programmi informativi anche generalistici e scolastici in merito alle possibilità di autosufficienza energetica nazionale, di riduzione delle emissioni inquinanti e sugli effetti delle emissioni atmosferiche sul clima e sull'ecosistema; di considerare sempre il rapporto costi-benefici delle infrastrutture programmate anche con particolare attenzione alla riduzione delle esternalità sanitarie ambientali e al miglioramento della qualità di vita dei pendolari e della logistica sostenibile.
9/1334-B/85Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    Governo e Parlamento hanno ribadito nella legge di bilancio in esame la necessità di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso;
   considerato che:
    con l'ordinanza n. 4574/2018 del 24.04.2018, e su ricorso di numerosi comitati e associazioni, la I sezione del TAR Lazio ha rimesso alla valutazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la decisione se l'articolo 35 del DL 133/2014, come convertito, con modificazioni, in Legge n. 164/2014 e gli atti conseguenti, siano compatibili con la disciplina comunitaria, in particolare con le direttive 2008/98/CE e 2001/42/CE; la valutazione di compatibilità riguarda:
     1) la libera circolazione di rifiuti per lo smaltimento in inceneritori (infatti l'articolo 35 stabilisce che il trattamento di rifiuti provenienti da altre regioni può avvenire solo per la disponibilità autorizzata che residua dopo il soddisfacimento del fabbisogno regionale e dietro versamento di un contributo determinato dalla Regione nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale);
     2) la gerarchia dei rifiuti (che mette, in ordine di priorità: prima la prevenzione; poi la preparazione per il riutilizzo; il riciclaggio; il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e infine lo smaltimento);
     3) la Valutazione ambientale strategica (VAS), che il Governo non ha ritenuto di dover fare sull'intero Piano di impianti di incenerimento, delegando le Regioni a effettuare la VAS per gli impianti ricadenti sul proprio territorio;
    a tali presupposti giurisprudenziali, si aggiunge inoltre la «Comunicazione COM(2017)/34 del 26 gennaio 2017 della Commissione Europea concernente “Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare”, che è appunto incentrata sul recupero di energia dai rifiuti e sul suo ruolo nell'economia circolare; la citata Comunicazione prevede che: “la gerarchia dei rifiuti costituisce il pilastro portante della politica e della normativa dell'UE in materia di rifiuti ed è il fattore chiave per la transizione all'economia circolare. Il suo obiettivo principale è stabilire un ordine di priorità che riduca al minimo gli effetti nocivi sull'ambiente e ottimizzi l'efficienza delle risorse nella prevenzione e nella gestione dei rifiuti. Lo smaltimento, in discariche o tramite incenerimento, con un recupero di energia esiguo o nullo è di solito l'opzione meno favorevole ai fini della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra; viceversa, la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti offrono il maggiore potenziale di riduzione di tali emissioni”.
    Gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui (ad esempio capacità di incenerimento aggiuntive) potrebbero essere concessi soltanto in casi limitati e ben giustificati, laddove non sussista il rischio di sovraccapacità e gli obiettivi della gerarchia dei rifiuti siano pienamente rispettati»;
    inoltre, «il finanziamento pubblico non dovrebbe favorire la creazione di sovraccapacità, come gli inceneritori, per il trattamento di rifiuti non riciclabili. In proposito va ricordato che la quantità dei rifiuti non differenziati utilizzati come materia prima nei processi di termovalorizzazione dovrebbe diminuire a seguito degli obblighi di raccolta differenziata e dei più ambiziosi obiettivi di riciclaggio dell'UE»;
    per questi motivi, la Commissione europea, invita gli Stati membri a ridurre gradualmente il sostegno pubblico per il recupero di energia da rifiuti non differenziati;
   rilevata:
    la concreta possibilità che la Corte di Giustizia dell'Unione europea pervenga a nuova sentenza di condanna a carico dello Stato italiano, con gravi conseguenze d'ordine sistematico oltre che per le finanze pubbliche,

impegna il Governo

al fine di evitare nuove condanne in sede europea, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di proporre al Parlamento l'abrogazione dell'articolo 35 del DL 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, prevedendo in sostituzione, ove necessario, altra disposizione maggiormente conforme alle direttive 2008/98/CE e 2001/42/CE, con particolare riferimento alla gerarchia di smaltimento dei rifiuti, come determinata in sede comunitaria, allo scopo di evitare il ricorso alla termovalorizzazione anche mediante l'abolizione di ogni sostegno pubblico a tutte le pratiche di incenerimento dei rifiuti.
9/1334-B/86D'Ippolito.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2012/27/CE stabilisce che gli stati membri dovranno dotarsi di una strategia a lungo termine per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali e commerciali; la medesima direttiva prevede inoltre, all'articolo 3, che gli edifici pubblici governativi siano sottoposti a ristrutturazioni energetiche nella misura del 3 per cento all'anno della superficie coperta utile;
    la legge di bilancio 2019-2021 consente di usufruire di incentivi per l'efficienza energetica anche per tutto il 2019;
    il piano energia e clima dell'Italia – di prossima presentazione – individua – come obiettivo qualificato – una produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 30 del totale nel 2030;
    il piano punta a conseguire maggiore flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche;
    obiettivi rilevanti sono anche l'elettrificazione dei consumi e l'autoproduzione diffusa,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio;
   di integrare la strategia di incentivazione nel piano energia;
   di vincolare l'elettrificazione dei consumi all'autoproduzione, o comunque all'utilizzo di energia da fonte rinnovabile;
   di promuovere la certificazione iso 50001 per i comuni.
9/1334-B/87Ilaria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
    ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, la dotazione del suddetto Fondo risulta incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020;
    il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli sostiene i soggetti destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità determinata da cause sopravvenute previste in modo tassativo dal legislatore tali da incidere sulla capacità reddituale e da comportare conseguentemente l'impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione; gli Enti ai quali è affidata la concreta attuazione dell'intervento sono i Comuni ad alta tensione abitativa che, sulla base delle linee guida predisposte da ciascuna regione, pubblicano il bando comunale per l'accesso al fondo e provvedono all'espletamento delle procedure richieste; per poter accedere ai benefici del Fondo i cittadini in possesso dei requisiti previsti devono partecipare al bando pubblicato dal Comune di residenza presentando apposita domanda di contributo;
    tale Fondo rappresenta un fondamentale sostegno per le categorie sociali deboli in possesso di determinati requisiti, oltre che uno strumento capace di svolgere, il molo di ammortizzatore sociale in grado di ridurre le tensioni abitative presenti in numerose aree del Paese; tuttavia, da un monitoraggio dei dati acquisiti effettuato di concerto col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta che le risorse assegnate ai Comuni non sono state sempre integralmente erogate ai richiedenti per la riscontrata presenza di alcune criticità relative ai requisiti di accesso;
    sembrerebbe di ostacolo, in particolare, la previsione, tra i presupposti per l'accesso, di essere già destinatari di una intimazione di sfratto e la contestuale richiesta, tra le condizioni per l'erogazione, di allegare una dichiarazione rilasciata dal locatore che manifesti la disponibilità di quest'ultimo a sospendere o differire l'esecuzione dello sfratto di tanti mesi quante sono le mensilità «coperte» dal contributo ovvero di allegare un nuovo contratto di locazione regolarmente registrato o una dichiarazione di disponibilità alla stipula di un nuovo contratto; è evidente che per il soggetto che si trovi a non poter offrire alcuna garanzia di pagamento o solvibilità futura, ovvero che vada oltre il periodo coperto dalla misura, sia impossibile raccogliere le disponibilità suddette da parte del vecchio locatore, specie in un momento in cui quest'ultimo ha dovuto già affrontare anche le spese legali relative alla procedura di sfratto che difficilmente potrà recuperare, ed altrettanto difficile sarebbe reperire un nuovo locatore per le medesime ragioni;
    con decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata effettuata la revisione dei criteri e delle procedure di accesso ai suddetti contributi ma tali modifiche non sembrano aver reso la misura più efficiente ed efficace, forse anche perché non hanno inciso sui profili appena evidenziati; in particolare, intervenendo sull'articolo 3 del citato decreto ministeriale 30 marzo 2016 che disciplina i criteri per l'accesso ai contributi, si sarebbe dovuta sopprimere la lettera b) del primo comma che prevede che il richiedente debba essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida. Ciò in maniera tale da consentire al soggetto richiedente di poter beneficiare delle risorse per far fronte alla propria condizione di morosità incolpevole in un momento anteriore all'atto di intimazione di sfratto, anche al fine di favorire evidenti effetti deflattivi del contenzioso giudiziario,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche di carattere legislativo, alla revisionare dei criteri di accesso e delle modalità di funzionamento del suddetto Fondo, ai fini di una maggiore efficacia di questo importante strumento su tutto il territorio nazionale e del completo utilizzo delle risorse pubbliche già stanziate, prevedendo l'assegnazione dei contributi da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso in modo più aderente a quanto esposto in premessa e alla esigenza perseguita da tale misura di prevenire la perdita dell'alloggio o agevolare il passaggio a nuovo alloggio da parte del soggetto in momentanea difficoltà.
9/1334-B/88D'Orso.


   La Camera,
   premesso che:
    la carenza infrastrutturale relativa alla rete viaria della parte meridionale della regione Marche, con particolare riferimento al territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo, si è fatta, anche a causa dei recenti eventi sismici, alquanto critica;
    uno dei pochi collegamenti diretti tra le suddette province e Roma, nonché tra la sponda adriatica e quella tirrenica, è rappresentato dalla strada statale 4 «Salaria»;
    la via Salaria è attualmente interessata dai lavori di numerosi cantieri per il ripristino della viabilità soprattutto nell'area interessata dal sisma, il che è motivo di un notevole rallentamento della circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia;
    l'unica autostrada in prossimità delle suddette province che conduce a Roma è l'A24, la quale, tuttavia, non rappresenta un collegamento diretto e rapido, poiché ubicata all'interno della Regione Abruzzo, causando ai cittadini marchigiani notevoli disagi legati soprattutto agli spostamenti che devono effettuare per raggiungerla;
    la Pedemontana Marche – Abruzzo, che avrebbe il compito di collegare l'interno delle Marche con l'Abruzzo, con lo scopo di ridurre le carenze infrastrutturali, arrestare lo spopolamento delle aree interne e agevolare i commerci, è aperta al transito solo in alcuni punti;
    gli eventi sismici iniziati in data 24 agosto 2016 che hanno interessato buona parte del centro-Italia, hanno avuto ripercussioni fortemente negative sul tessuto economico e sociale delle province citate in termini di perdita di occupazione, di spopolamento e quindi di disgregazione sociale;
    nel 2016, è stata riconosciutaci sensi della disciplina in materia riordinata dal decreto-legge n. 83/2012, l'Area di Crisi Industriale Complessa Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno che coinvolge 53 comuni tra le province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo di cui 40 all'interno della Regione Marche e con circolare direttoriale n. 120340 del 21/09/2017, è stato attivato l'intervento d'aiuto ai sensi della Legge 181/1989;
    secondo una indagine del 2018 del Centro Studi CNA Marche, nei territori marchigiani colpiti dal sisma, sono 500 le imprese che sono state costrette a chiudere e che non hanno più riaperto con una perdita di circa 1.500 posti di lavoro;
    in questo quadro è chiaro come la carenza infrastrutturale sopra descritta, aggravata dagli effetti negativi dei recenti eventi sismici nei territori marchigiani colpiti, rallenti enormemente la circolazione delle persone e delle merci nell'aree interessate, danneggiandone il tessuto economico e sociale;
    nei territori delle province di Ascoli Piceno e di Fermo i danni provocati dal sisma del 2016 sono ben più gravi di quelli visibili e potrebbero aver innescato una situazione di graduale depauperamento socio economico;
    la carenza di infrastrutture nell'area costituisce un elemento di evidente ed ulteriore penalizzazione nel faticoso percorso di rinascita che le popolazioni dell'area stanno faticosamente ma con pervicacia portando avanti, un percorso che necessiterebbe di solide infrastrutture, connessioni e collegamenti logistici in modo da favorire la crescita esponenziale del flusso economico, commerciale e turistico, insieme a quella di rinascita economica e sociale, che ne deriverebbe;
    sono numerosi i comitati e le associazioni territoriali che, anche attraverso atti istituzionali, hanno più volte richiesto la possibilità di realizzare la cosiddetta «Ferrovia Salaria» o anche detta «Ferrovia dei Due Mari» risultante dal completamento dei tronchi preesistenti (Porto d'Ascoli – Ascoli; Antrodoco – Rieti; Fara Sabina-Roma, dal completo ripristino della Civitavecchia – Capranica – Orte, nonché dal completamento di opere minori) che permetterebbe il rapido collegamento tra la costa adriatica e quella tirrenica, le zone interne e Roma, per il prevalente utilizzo passeggeri, e delle ferrovie adriatica e tirrenica, tra le Marche meridionali e Civitavecchia, per il prevalente utilizzo merci,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, opportune iniziative affinché venga elaborato, anche con il coinvolgimento di Ferrovie dello Stato, uno studio di fattibilità, con un'analisi costi-benefici, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare, utilizzando anche i tratti ferroviari già esistenti e ubicati nel territorio reatino e romano, una linea ferroviaria che partendo dal territorio piceno lo colleghi a Roma, mettendo in comunicazione altresì il Mar Adriatico col Mar Tirreno, e che possa essere, tra l'altro, il volano per la rinascita socio economica dei territori delle province citate, interessati dagli eventi sismici iniziati in data 24 agosto 2016.
9/1334-B/89Rachele Silvestri, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la formazione professionale in Italia è caratterizzata essenzialmente dalla prevalenza delle ore di lezione in aula rispetto a quelle di pratica sul campo;
    nonostante gli sforzi di garantire la dimensione duale alla formazione professionale, questa si concretizza unicamente nell'obbligatorietà dei tirocini formativi ed esperienze connesse. In qualche caso gli enti di formazione certificati ed autorizzati titolari dei corsi dimostrano maggior capacità nel gestire la fase dell'accesso ai fondi piuttosto che quella della formazione vera e propria, che risulta di conseguenza non sempre all'altezza delle aspettative;
    esistono numerose altre forme di formazione che procedono con approcci diversi, maggiormente esperienziali. Ci si riferisce ad attività formative che si possono suddividere in due grandi categorie: in spazi chiusi (Teatro d'impresa, le simulazioni, i giochi di ruolo, campus e schools teorico-pratiche) o in spazi aperti (attività sportive, percorsi avventura, viaggi organizzati e in genere le attività in cui si è a contatto con la natura e all'aria aperta);
    queste diverse attività vengono incontro sia alle esigenze formative delle singole aziende, sia di quelle dei gruppi di aziende: passando per il vivere le esperienze che poi si intendono proporre si lavora sia per migliorare il team building che per potenziare le capacità personali nell'agire lavorativo;
    l'utilizzo della creatività, del design, della pittura, della scultura e delle nuove espressioni dell'identità culturale dei luoghi, costituiscono valide modalità per una formazione al passo coi tempi, capace di raggiungere l'obiettivo professionale che ci si è prefisso;
    sono numerose le realtà che in Italia si occupano di formazione esperienziale, una formazione che a differenza della tradizionale formazione d'aula, è caratterizzata dall'apprendimento attraverso le sensazioni e le emozioni, con una metodologia più immediata;
    nella formazione esperienziale l'apprendimento e le conoscenze vengono recepite in una fase motivazionale in cui le difese vengono meno e la mente diviene come una spugna atta a ricevere e a conservare tutti gli input positivi e negativi, e si concretizza nonché concentra sul comportamento, sul vissuto e sulle abilità dell'individuo;
    nel Parco nazionale dell'Alta Murgia, che ha ottenuto la Carta Europea del Turismo Sostenibile, sono stati compiuti, nel corso dell'ultimo anno, passi avanti significativi sul tema della formazione informale e all'aggiornamento continuo. Nel Patto ambientale Ecosistema Murgia del quale il Parco è sottoscrittore, in particolare, grande rilevanza è stata attribuita alla formazione esperienziale anche con riferimento all'obiettivo dello sviluppo della green economy;
    questo tipo di formazione può rappresentare una risorsa strategica per lo sviluppo del turismo, in special modo con riferimento alle forme di turismo responsabile e sostenibile che sono innegabilmente legate all'esperienzialità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, iniziative volte a sostenere gli enti e i territori che si stanno impegnando sulle tematiche del turismo sostenibile e della green economy e – in questo quadro – vogliono puntare su nuove modalità di formazione esperienziale, con particolare riferimento ai Parchi che hanno ottenuto la Carta Europea del Turismo Sostenibile.
9/1334-B/90Masi.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario un riordino legislativo della normativa relativa alle concessioni demaniali, in quanto le varie proposte sinora approvate hanno contribuito a creare una situazione confusa, non coerente con quanto disposto dalla direttiva europea;
    i pareri e le posizioni assunte dai vari organismi che si sono espressi in materia: – AGCM (Agenzia garante della concorrenza e del Mercato), segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008 – Commissione Europea, procedura d'infrazione n. 2008/4908 e messa in mora complementare del 5 maggio 2010 – Corte costituzionale, sentenze n. 180/2010 – n. 233/2010 – n. 340/2010 – n. 213/2011 – Consiglio di Stato – tra le più recenti, la sentenza n. 873/2018 – n. 5157/2018 – affermano l'obbligo di rispettare i dettami comunitari e la concorrenza;
    è necessario permettere ai concessionari balneari di operare in un quadro di certezza normativa; le modifiche approvate in Senato alla legge di Bilancio, hanno l'obiettivo di ricostituire un regime di chiarezza e di applicabilità della norma che regola e regolerà l'assegnazione delle concessioni balneari in base al principio di autotutela,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

   di definire perentoriamente come «periodo transitorio» il rinvio della scadenza delle concessioni demaniali balneari, al termine del quale verrà applicata inderogabilmente la direttiva Bolkestein con ricorso alle procedure di evidenza pubblica;
   di stabilire che al termine del periodo transitorio, necessario per l'ammortamento degli investimenti effettuati, i concessionari non abbiano più nulla a pretendere;
   di riconoscere – mediante procedura di evidenza pubblica – uguali opportunità a tutte le imprese interessate, eliminando tutti gli elementi distorsivi della libera concorrenza;
   di determinare la durata del periodo transitorio di ogni concessione in base all'ammontare dell'investimento totale ancora da ammortizzare risultante da documentazione fiscale e contabile;
   di ribadire con fermezza che il demanio marittimo, lacuale e fluviale, bene pubblico e patrimonio comune di tutti i cittadini, non subirà modificazioni, presenti o future, a vantaggio della privatizzazione;
   di rivedere in aumento, con decorrenza immediata, i canoni concessori balneari in modo da tener conto anche delle ingenti spese sostenute per i ripascimenti e il contrasto all'erosione che hanno gravato sulle finanze pubbliche (proprio perché sostenute per beni demaniali) ma che di fatto consentono il protrarsi delle attività private; si evitano così ingiuste discriminazioni rispetto ai canoni versati dai concessionari delle spiagge libere attrezzate;
   di fissare canoni concessori con aumenti progressivi in base alla durata e alla permanenza pregressa della concessione.
9/1334-B/91Ricciardi.


   La Camera,
   premesso che:
    nella notte tra il 25 e il 26 Dicembre u.s. una forte scossa di terremoto ha coinvolto l'area pedemontana di Zafferana Etnea in Sicilia, a causa dell'intensa attività vulcanica dell'Etna;
    diverse le aree urbane colpite vicine all'epicentro del sisma con danneggiamenti agli edifici e centinaia di sfollati a Zafferana Etna, Acireale, Aci Sant'Antonio, Santa Venerina e Viagrande; le zone colpite potrebbero essere molto più vaste; non è ancora disponibile una rilevazione chiara e completa degli uffici tecnici comunali su tutta l'area interessata;
    le unità del Genio militare svolgono un ruolo fondamentale in queste occasioni, fornendo, grazie ai loro mezzi ed equipaggiamenti, un contributo determinante, per le iniziali attività di rimozione delle macerie ed il ripristino delle vie di comunicazione;
    l'Esercito Italiano, con le attività di pattugliamento, è in grado inoltre di supportare le forze dell'ordine nel compito di vigilanza delle aree colpite anche in ottica anti sciacallaggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere iniziative di potenziamento tecnico-finanziario delle unità del Genio militare di supporto all'emergenza terremoto in Sicilia, nonché a fornire mezzi e uomini in coordinamento con le autorità preposte al fine di contrastare fenomeni di sciacallaggio e a tutela delle unità immobiliari rese inagibili nella zona colpita; di dotare di congrue misure finanziarie, finalizzate alla ricostruzione dei territori danneggiati dal terremoto, i comuni siciliani interessati.
9/1334-B/92Rizzo, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Casa, Chiazzese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Ficara, Giarrizzo, Licatini, Lombardo, Lorefice, Martinciglio, Marzana, Papiro, Paxia, Penna, Perconti, Pignatone, Raffa, Saitta, Scerra, Sodano, Suriano, Trizzino, Varrica.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo l'Agenzia delle Entrate i tributi da pagare a seguito di ravvedimento operoso non sono rateizzabili come quelli che derivano da avvisi bonari; è tuttavia possibile ravvedere in modalità frazionata il tardivo o l'omesso versamento pagando il dovuto a scadenze diverse e con differenti sanzioni in relazione al ritardo nel pagamento;
    in base alle circolari 23 giugno 2011, n. 67/E e 12 ottobre 2016, n. 42/E tale procedura è legittima e il ravvedimento operoso è valido a tutti gli effetti mentre secondo la giurisprudenza ultima (con le sentenze 13 settembre 2018, n. 22330 della Corte di Cassazione e meno recente del 24 settembre 2015, n. 19017) al fine del perfezionamento del ravvedimento la norma che lo disciplina (ovvero articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472) non ammette il ravvedimento operoso parziale, in quanto la stessa norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali;
    ne deriva che solo l'integrale adempimento degli obblighi predetti consente di beneficiare degli effetti dell'istituto di cui al citato articolo 13; pertanto secondo la Cassazione per beneficiare del ravvedimento in presenza di pagamento frazionato dovrebbe essere applicata una sanzione versata cumulativamente e non in momenti separati;
    qualora questo orientamento fosse condiviso dall'Agenzia delle Entrate, e inserito come modifica delle predette circolari, si determinerebbe un consistente numero di iscrizioni a ruolo e di cartelle esattoriali;
    le sentenze della Cassazione segnalano un vuoto normativo che è necessario colmare riconoscendo la validità delle circolari dell'Agenzia delle Entrate e della prassi consolidata a tutela della buona fede e dell'impegno del contribuente a regolarizzare la propria posizione fiscale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere, anche con successive modifiche normative, la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso «parziale» con versamento frazionato dei tributi dovuti purché questo avvenga nei tempi individuati e prescritti per legge dal citato articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997, applicando una sanzione riferita al versamento più tardivo sull'intero importo e interessi relativi all'intero periodo di ritardo.
9/1334-B/93Ruggiero.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 ha istituito, presso i tribunali e le corti d'appello, Sezioni specializzate nelle controversie d'impresa con competenza funzionale in materia di proprietà industriale ed intellettuale,
    del diritto antitrust, del diritto societario e degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria;
    sul piano della competenza territoriale l'articolo 4 del citato decreto prevede espressamente che le controversie di competenza dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione, siano assegnate alla sezione specializzata ubicata presso il relativo capoluogo regionale, alle sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate, invece, le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di Corte d'Appello;
    risulta evidente, pertanto, che, in tutti i casi, le sezioni specializzate hanno una competenza territoriale più ampia rispetto a quella degli uffici giudiziari presso cui sono incardinate, che si estende, in taluni casi, ben oltre i confini del distretto e coincide in altri casi con un ambito territoriale comprensivo di distretti ubicati in differenti regioni;
    per altro verso, l'articolo 22 delle Disp. Att. c.p.c., relativo alla distribuzione degli incarichi di CTU, dispone, invece, che ciascun Giudice debba affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico d'ufficio ai soli iscritti nell'albo istituito presso il Tribunale in cui i medesimi hanno la propria sede; qualora intenda conferire l'incarico a un consulente iscritto nell'albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, la stessa disposizione stabilisce che egli debba sentire il Presidente e indicare nel provvedimento i motivi di tale scelta;
    la combinazione delle summenzionate disposizioni, e le connesse difficoltà interpretative hanno favorito lo sviluppo di prassi, fortemente penalizzanti per alcuni professionisti, nella distribuzione degli incarichi e nella scelta dei CTU;
    in prevalenza, infatti, la scelta ricade sui soli iscritti nell'albo del Tribunale del capoluogo, con l'esclusione di quelli iscritti agli albi degli altri Tribunali, ancorché compresi nel territorio su cui insiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa;
    con la finalità precipua di ovviare a tali disparità di trattamento, nello spirito di garantire a tutti i professionisti un'equa ripartizione degli incarichi di CTU in materia di controversie d'impresa,
    a prescindere dal tribunale di riferimento ed escludendo, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un'iniziativa normativa ad hoc, volta a stabilire che, nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possano affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate, fermo restando che al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico.
9/1334-B/94Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività dei Tributaristi rientra tra quelle il cui esercizio non richiede l'obbligo di iscrizione in apposito albo professionale e, pertanto, risulta esonerata anche dall'obbligo di acquisizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'interno dell'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 179 del 2012 e all'articolo 16 del decreto-legge 185 del 2008;
    tuttavia, tali professionisti, come evidenziato anche dalla nota MISE U.0144948 del 19-04-2018, «sono effettivamente titolari di alcuni importanti adempimenti previsti da varie norme o firmatari di specifici protocolli d'intesa con alcune Amministrazioni che li abilitano a svolgere funzioni di tipo pubblicistico»; a titolo esemplificativo, essi sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali in nome e per conto dei rispettivi clienti e possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; sicché sarebbe ragionevole, in un'ottica di semplificazione ed informatizzazione dei rapporti fra PA ed operatori, inserirne i relativi indirizzi PEC nell'indice INI – PEC;
    l'estensione in parola è, allo stato dell'arte, impossibile, finanche su basi volontarie, in quanto le norme in materia INI-PEC consentono tassativamente il recepimento degli indirizzi PEC relativi ai soli professionisti appartenenti ad ordini e collegi professionali, con conseguente esclusione di tutte le altre figure professionali;
    la suddetta misura estensiva consentirebbe a tutti gli esercenti attività professionale, ai rispettivi clienti e alla Pubblica Amministrazione di beneficiare di un incremento di produttività, efficienza e modernizzazione senza alcun onere a carico delle finanze pubbliche,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di includere, nel novero dei soggetti obbligati all'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nell'indice di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 179 del 2012 e all'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008, anche i soggetti titolati a rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ed in generale tutti i professionisti esercenti l'attività di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.
9/1334-B/95Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 1334-B recante «Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» prevede, per il solo anno 2019, la riduzione, per le Università, delle facoltà assunzionali; queste non potranno effettuare, con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato: si prevede però, correttamente, la possibilità di prendere in servizio associati ex articolo 24 comma 5 della 240/2010, di effettuare assunzioni utilizzando facoltà assunzionali di anni diversi, nonché i bandi a valere sui punti organico 2018 e i bandi derivanti da risorse di piani di reclutamento straordinario o da risorse premiali;
    quindi, le misure citate, possono comunque consentire all'Università di svolgere l'opera di formazione delle classi dirigenti del futuro e l'attività di ricerca scientifica necessaria allo sviluppo del paese la quale rappresenta, per definizione, come ricorda Popper, il luogo naturalmente deputato a un'opera di falsificabilità delle teorie prevalenti, grazie alla quale un'ipotesi o una teoria ha carattere scientifico soltanto quando è suscettibile di essere smentita dai fatti dell'esperienza, garantendo quindi al meglio il processo, anche sociale, di rinnovamento e assicurando nella forma più efficace e necessaria al Paese il cambiamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare, gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa con specifico riferimento al settore universitario, al fine di adottare eventuali iniziative normative volte a dotare le Università di ulteriori risorse finanziarie per l'anno 2019, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica.
9/1334-B/96Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'A.C. 1334-B recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
   tenuto conto che:
    il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, reca misure atte a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, in modo da favorire i rapporti a tempo indeterminato, con lo scopo di ridurre il lavoro precario;
    nel 2013 la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 124/1999, ha inoltrato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea al fine di ottenere una pronuncia circa la compatibilità della disciplina – relativa al contratto a tempo determinato – con la Direttiva 1999/70/CE, riferita sia al lavoro pubblico che a quello privato;
    la Corte di Giustizia Europea, con la nota sentenza Mascolo (C. Giust. 28 novembre 2014, cause riunite nn. 22/2013, 61/2013, 418/2013), ha accertato l'abuso di contratti a termine dello Stato italiano;
    il precedente Governo è intervenuto con la legge 107/2015 – cosiddetta «Buona Scuola» –, prevedendo un piano di assunzioni straordinario finalizzato alla stabilizzazione dei precari mediante graduatorie o concorsi riservati;
    tra i vari effetti negativi della legge 107/2015, in questa sede è importante segnalare che da tale piano di stabilizzazione sono rimasti esclusi, senza alcuna motivazione, gli insegnanti di religione cattolica; una situazione grave ed incresciosa se si pensa che, su un totale di circa 25 mila docenti, oltre 15 mila sono assunti all'inizio di ogni anno scolastico con un contratto a tempo determinato; si tratta di diverse migliaia di docenti: una parte di essi, con il triste primato di oltre 25 anni di servizio precario, pur avendo superato il concorso del 2004, non è stata immessa in ruolo; gli altri, anch'essi con più di 36 mesi di servizio, per la maggior parte hanno insegnato sulla base di un incarico a tempo determinato da oltre 15 anni;
    dunque, doppiamente discriminati: perché soggetti a contratti a termine e perché esclusi dal piano di stabilizzazione;
    in tutti questi anni non si è mai addivenuti ad una soluzione;
    è necessario intervenire in modo risoluto e quanto prima, mettendo fine ad un precariato storico, perpetrato nel tempo a danno di migliaia di lavoratori;
    una possibile soluzione non può, in alcun modo, prescindere dall'anzianità di servizio e dai titoli che gli stessi, negli anni, hanno conseguito;
   considerato che:
    l'attuale Governo ha modificato il concorso semplificato per gli insegnanti con abilitazione, di cui al decreto legislativo 59/17 relativo alla formazione iniziale e al reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, il cosiddetto «FIT»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, individuando le necessarie risorse finanziarie, di un piano straordinario di assunzione esclusivamente per titoli e per servizio, al pari di quello predisposto dalle Province Autonome di Trento (concorso straordinario ex articolo 22 comma 4 legge Provinciale n. 18/2017) e Bolzano (Delibera Giunta Provinciale nr. 1421 19/12/2017), stante altresì la speciale abilitazione di cui gli insegnanti di religione sono in possesso in forza di quanto previsto ex articolo 36 Concordato Stato italiano e Santa Sede (parere Consiglio di Stato 04/03/1958), nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/1334-B/97Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'A.C. 1334-B recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
    in materia di istruzione terziaria e ricerca, il provvedimento incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di 20 milioni nel 2019 e di 58,63 milioni annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B a 1.000 ricercatori, nonché, per il 2019, di ulteriori 40 milioni, nonché il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di 10 milioni per il 2019;
   considerato che:
    nello specifico la dotazione dell'FFO nel 2019 sarà pari a 7.450 milioni (era 7.318 milioni nella legge di bilancio 2018) e raggiungerà 7.679 milioni nel 2021, mentre il FOE arriverà a 1.803 milioni (era pari a 1.697 milioni nel 2018). Il fondo per le borse di studio raggiungerà la cifra di 246 milioni (era pari a 236 milioni), con un incremento per il 2019 del FFO di 40 milioni, del FOE di 40 milioni e del fondo per le borse di studio di 10 milioni, per un totale di 90 milioni;
    il provvedimento in esame contiene misure che autorizzano le università statali, per il 2019, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, a stipulare contratti di ricerca a tempo determinato di tipo Bea bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale; si consente, inoltre, alle università «virtuose» facoltà di assunzione superiori al 100 per cento del ricambio generazionale (turn over), per gli anni 2019 e 2020, nel limite di spesa fissato; si riconosce, ancora, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo straordinario di 30 milioni annui per 10 anni dal 2019 al 2028;
    le numerose misure in favore dell'università e della ricerca contenute nel provvedimento in esame, testimoniano il grande sforzo ed impegno del Governo per un'università migliore e una ricerca di qualità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di rimodulare, attraverso ulteriori iniziative normative, gli accantonamenti di spesa nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti di tali rimodulazioni sui saldi di finanza pubblica, escludendo il settore dell'università e della ricerca dalle somme accantonate e rese
   disponibili qualora dal monitoraggio di luglio 2019 gli andamenti tendenziali dei conti pubblici non risultino coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019.
9/1334-B/98Melicchio.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'A.C.1334-B recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
    il comma 430 dell'articolo 1 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici; i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5; il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
    per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2020, il personale impegnato, per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi; alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    è urgente ed indifferibile permettere lo scorrimento delle precedenti graduatorie e concludere il procedimento di assunzione dei candidati idonei che hanno già superato le prove della procedura concorsuale di cui al Bando DDG n. 500 del 5 aprile 2018, procedura selettiva per titoli e colloquio ai sensi dell'articolo 1 commi 622-626 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzata a stabilizzare personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;
    la procedura concorsuale, attualmente, ha determinato una graduatoria di 469 «idonei», i posti accantonati sono 350 e l'assunzione di questi soggetti è stata invece autorizzata dal Mef soltanto per 305 posizioni, con grave disparità di trattamento per chi ha superato il concorso; si ritiene che la previsione di spesa erroneamente sia avvenuta sulla base di una «retribuzione unitaria lordo amministrazione su base annua, comprensiva della ricostruzione di carriera, nonché del compenso individuale accessorio»;
    è necessario garantire pari trattamento a tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 622-625 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che intervengono a sanare situazioni conseguenti all'utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata;
    sanare queste posizioni è vantaggioso anche per la Pubblica Amministrazione che continua comunque a dover far fronte alla carenza di collaboratori scolastici attraverso supplenze e stipula di convenzioni; evita inoltre di incorrere nel contenzioso che potrebbe sorgere per il mancato scorrimento delle graduatorie;
    45 posti dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici della provincia di Palermo, derivanti dalla differenza tra 350 posti precedentemente accantonati per la stipula delle convenzioni e le 305 assunzioni, sono stati comunque coperti mediante supplenze, determinando un costo complessivo annuo lordo per lo Stato pari ad euro 1.117.350 (45 posti x 24.830 euro, CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 compreso l'elemento perequativo) mentre gli altri 61 posti sono attualmente coperti mediante convenzione Consip, per un costo annuo stimato pari a euro 1.438.441 (61 posti x 23.581 euro, articolo 581, n. 98/2013); tutto ciò comporta che la spesa annua relativa all'assunzione, per l'a.s. 2019/2020, dei soggetti necessari a coprire tutti i rimanenti 106 posti attualmente ancora accantonati, sarebbe totalmente assorbita dai corrispondenti risparmi conseguibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché sia prorogata l'efficacia delle graduatorie di merito della procedura concorsuale di cui al D.d.g. n. 500 del 5 aprile 2018 del MIUR, nei limiti delle risorse di finanza pubblica disponibili ed in considerazione del risparmio di spesa che potrebbe derivarne.
9/1334-B/99Casa.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 1996, durante i lavori agricoli in un terreno della contrada «Tesoro» nei pressi di Adelfia in provincia di Bari, emergono i resti di una villa romana edificata probabilmente entro il II sec. d. C. e con preesistenze risalenti fino al IV sec. a. C.;
    le indagini rivelano subito l'eccezionalità del ritrovamento: si tratta infatti dell'unica villa romana in Puglia dotata di un impianto termale privato, con un'ampia natatio che segnala l'elevato ceto sociale dei residenti nella villa;
    della scoperta viene informata la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e si iniziano i lavori di scavo nella zona;
    la scoperta viene subito definita senza precedenti: non solo una costruzione del genere non ha uguali in tutta la Puglia, ma le sue caratteristiche contribuiscono a svelare aspetti della storia del territorio di cui si ha scarsa conoscenza e che riguardano il periodo della colonizzazione romana;
    i lavori proseguono per alcuni mesi, poi all'improvviso le indagini e la campagna di scavi si interrompono per carenza di fondi, nonostante il corpo della villa fosse ancora da riportare interamente alla luce e il terreno di contrada «Tesoro» riservasse ancora diverse zone da analizzare e da scoprire;
    a seguito dell'arresto dei lavori di scavo e dal momento che la mancanza di fondi non permetteva neppure lo stanziamento di risorse per la vigilanza, al fine di evitare l'esposizione dell'area all'attività dei tombaroli si occultano gli scavi con una copertura di mattoni e cemento piuttosto approssimativa, che col passare del tempo collasserà in alcuni punti;
    nel 1998 il comune di Adelfia adotta il Piano Regolatore, che prevede nella zona della contrada Tesoro un'area di espansione edilizia;
    la villa di contrada «Tesoro» risulta sotto vincolo della Soprintendenza, ma dal momento che ancora oggi la villa è interrata, gli esperti temono che col passare del tempo si potrebbe procedere a interventi di costruzione che danneggerebbero irreversibilmente la villa;
    ad oggi i lavori di scavo risultano ancora bloccati; nonostante gli appelli e le molteplici adesioni di personalità della cultura e della politica locale la villa continua ad essere interrata ed esposta al rischio di saccheggio e di deperimento irreversibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di sollecitare al più presto la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari e tutti gli enti locali coinvolti affinché venga istituito un tavolo tecnico che pianifichi un piano di interventi ed i finanziamenti volti a valorizzare e mettere in sicurezza l'area della villa romana rinvenuta in contrada «Tesoro» e a realizzare un progetto per una nuova campagna di scavi e il relativo reperimento di fondi.
9/1334-B/100Nitti, Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    come noto, dal 1o gennaio 2016 la Croce rossa italiana, ente pubblico non economico ai sensi del d.lgs. 178/2012, ha assunto la denominazione di Ente Strumentale alla C.R.I. di natura pubblica non più associativa, con la finalità di concorrere allo sviluppo dell'Associazione della Croce rossa italiana, persona giuridica di diritto privato, a cui, ai sensi del medesimo decreto di riordino, sono trasferite tutte le funzioni;
    l'Associazione della Croce rossa italiana è stata costituita il 29 dicembre 2015 con atto notarile cui è allegato lo statuto dell'Associazione medesima; gli organi dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana sono stati nominati con decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2015 e lo statuto dell'Ente è stato adottato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, 1o giugno 2016;
    nel mese di giugno 2018 il Ministero della salute ha trasmesso la Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), con dati riferiti al periodo 30 giugno – 31 dicembre 2017 (Doc. CCVI, n. 1), in attuazione dell'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto;
    il citato articolo 8 del decreto n. 178, al comma 5, ha disposto che il Ministro della salute informi il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal decreto n. 178; la relazione trasmessa in conformità di tale previsione, che riferisce in merito al secondo semestre della fase pre-liquidatoria dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana (ESACRI), sottolinea che si tratta del documento conclusivo dell'obbligo; come evidenziato preliminarmente dalla stessa relazione, infatti, il 31 dicembre 2017 si è completato il percorso di riorganizzazione dell'ESACRI e dal 1o gennaio 2018 ha preso avvio la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente;
    il documento ha illustrato le evoluzioni del quadro normativo conseguenti alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 178 del 2012 dall'articolo 16 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che hanno l'obiettivo esplicitato di consentire l'ordinato completamento del processo di riordino;
    nella relazione emerge la complessa problematica correlata alla gestione delle risorse umane nell'ambito del riordino della CRI e si riferisce che il personale in servizio al 31 dicembre 2008 era di 4.379 unità (oltre ad un significativo numero di interinali) e che le unità uscite dalla CRI prima e dall'Ente strumentale poi sono complessivamente 3.923, nonostante le circa 804 procedure di stabilizzazione concluse dal 2012 a oggi e le 186 unità inserite in primo inquadramento nel ruolo civile dell'ente strumentale al 1o ottobre 2017;
    il documento descrive anche le questioni inerenti il calcolo e le liquidazioni TFR/TFS e la copertura dei relativi importi e le problematiche determinatesi con riferimento alla collocazione del personale di cui al contingente appartenente al Corpo militare ex articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
    anche in riferimento alle risorse patrimoniali, dalla Relazione emergono diverse problematiche relative alle modalità di trasferimento del patrimonio dall'Ente all'Associazione CRI poiché i beni pervenuti attraverso negozi giuridici vincolati ad un determinato utilizzo e la mancanza di chiarezza normativa, come rilevato anche dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno reso difficoltoso procedere a detti trasferimenti di proprietà, anche in riferimento ai beni mobili (ad es. i mezzi di soccorso), a causa di susseguenti e rilevanti procedure onerose e carichi fiscali non considerati in fase di emanazione del decreto legislativo;
    la Relazione anzidetta se da un lato ha evidenziato la riduzione dei trasferimenti dall'altro ha anche sottolineato la rilevante attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi, in funzione di numerosi oneri «non previsti», con particolare riferimento anche ai numerosi contenziosi in essere;
    con provvedimento n. 7 del 16 febbraio 2018 il commissario liquidatore dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, ha segnalato e rappresentato che: una serie di procedimenti di ricollocazione del personale dell'Ente è ancora in atto, con tempistica allo stato indefinita, e che una quota di personale potrebbe essere collocato in disponibilità ai sensi dei citati articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001; sussiste, sempre con riferimento al personale, un contenzioso in atto nei confronti dell'Ente il cui esito è tuttora incerto;
    a fronte di quanto segnalato e rappresentato il commissario liquidatore dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana ha quindi richiesto un'assegnazione del finanziamento per 33.036.471 euro all'Ente stesso, per il relativo funzionamento (oneri prededucibili) in fase liquidatoria, ivi comprese quote a titolo di rischio, e per 24.004.637 euro in favore delle regioni – per il finanziamento dei trattamenti economici del personale trasferito dalla CRI e quindi dall'Ente ai sensi del richiamato articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012 – per cui residuano 60.089.085 euro per il finanziamento dell'Associazione Croce rossa;
    il commissario, nel precisare che, nell'ambito della spesa del personale, risulta necessario acquisire ulteriori elementi informativi in merito alla gestione contabile del trattamento di fine rapporto cumulato negli esercizi pregressi, ha chiesto anche un ulteriore finanziamento per la gestione corrente dell'Ente per voci di spesa ulteriori rispetto alle spese di personale funzionale alla gestione e non espressamente previste dal decreto legislativo n. 178 del 2012;
    sulla base delle richieste e segnalazioni anzidette, nell'ambito del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, per le finalità di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il finanziamento disponibile è stato determinato in 117.130.194 euro per l'anno 2018, risorse la cui necessità e disponibilità si ripresenterà nell'ambito del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale per il successivo anno 2019;
    la rilevante riforma legislativa della Croce Rossa aveva nei suoi presupposti iniziali: la valorizzazione dell'attività delle risorse volontaristiche; un assetto giuridico più conforme al principio di indipendenza Croce rossa; il risanamento della gestione con i necessari strumenti normativi, come era stato anche evidenziato dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione CRI per il 2005-2010; la riduzione nel tempo del contributo pubblico alla Croce rossa italiana e il ricollocamento del personale in esubero presso altre pubbliche amministrazioni;
    nel corso dell'anno 2017 sono intervenute talune evoluzioni del quadro normativo, in particolare con il decreto-legge 16 ottobre 2017 «Disposizioni urgenti per l'Associazione Croce rossa italiana» convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il precipuo scopo di trovare soluzioni e correttivi al lacunoso quadro normativo che di fatto non consentiva un completo e ordinato riordino della Croce rossa;
    giova ricordare che già l'Avvocatura Generale dello Stato ha avuto modo di segnalare più volte che la complessità del riordino discende in realtà da un intervento legislativo originario «non chiaro e lacunoso» nonché in considerazione della drastica riduzione del personale progressivamente transitato in mobilità presso altre PP.AA.;
    i presupposti iniziali e i susseguenti interventi normativi continuano a rivelare inefficacia e incongruenza nella misura in cui, di fatto, non appare né completato e né ordinato il processo di riordino, com'era nelle intenzioni del legislatore, a fronte dell'espressa necessità, emersa da ultimo anche nel corso dell'attuale sessione di bilancio, di sopperire a tale riordino, nuovamente attraverso rilevanti risorse pubbliche;
    appare dunque necessario ripensare il processo di riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana nell'ottica di recuperare la sua vocazione eminentemente pubblica nonché la base associativa e federale, prospettando la vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero della salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a recuperare la natura di ente pubblico non economico, a base associativa e federale, dell'Associazione della croce rossa italiana, attesa l'inefficacia del processo di privatizzazione che non ha assicurato il risanamento della gestione né la riduzione, nel tempo, del contributo pubblico alla Croce rossa italiana.
9/1334-B/101Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    rilevati, nel provvedimento all'esame, numerosi interventi concernenti la governance farmaceutica nonché interventi a sostegno delle farmacie e dei farmacisti che operano del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute individuale e collettiva;
    la legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale sulla concorrenza, ha introdotto rilevanti novità nella gestione delle farmacie, contemplando in particolare la titolarità dell'esercizio delle farmacie private in capo ai farmacisti iscritti all'albo forniti di idoneità, alle società di persone (cui possono partecipare anche soggetti non farmacisti), alle società di capitali (nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti o di società di capitali o di persone) e alle società cooperative a responsabilità limitata;
    la legge per il mercato e la concorrenza è una legge annuale che ha lo scopo da un lato di promuovere lo sviluppo della concorrenza e dall'altro di garantire la tutela dei consumatori;
    la tutela del consumatore, nel caso delle farmacie, coincide e si sovrappone con la più rilevante tutela della salute; la distribuzione e titolarità delle farmacie, così come l'intera normativa pubblicistica ad esse inerente rientra appieno nella materia del «diritto alla tutela della salute», costituzionalmente sancito e tutelato dall'articolo 32 Costituzione;
    l'articolo 28 della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (legge 833/1978) sancisce che «L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale»;
    la dottrina a riguardo ha sempre evidenziato come il farmacista e la stessa farmacia fossero al centro di una stretta connessione tra l'iniziativa economica e la tutela dell'articolo 32 della Costituzione, facendo derivare da tale motivo l'assoggettamento a vincoli del tutto peculiari; anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è stato più volte evidenziato il ruolo primario della distribuzione dei farmaci, sottolineando che «i farmacisti [...] a prescindere dalla qualificazione del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse»;
    per tali ragioni l'esercizio delle farmacie pur essendo espressione del diritto di iniziativa economica, non può essere esclusivamente considerato come un'attività commerciale, in ragione della sua stretta connessione con l'articolo 32 Costituzione, talché le sole regole di mercato, di capitali per giunta, non possono garantire in maniera esaustiva ed efficace il necessario bilanciamento dell'iniziativa economica e del diritto alla tutela della salute;
    il farmacista è il professionista sanitario cui lo Stato ha demandato la tutela del diritto alla salute, confidando nella vigilanza deontologica e sulla professionalità certificata dall'Ordine professionale cui il medesimo professionista è iscritto obbligatoriamente, a garanzia della tutela individuale e collettiva; differentemente, il soggetto meramente economico, per definizione, non è collocato nel quadro di tutele costituzionali innanzi descritte ed è proiettato, invece, nella logica esclusiva del profitto;
    appaiono altresì ingiustificati e privi di fondamento gli allarmi correlati a rischi occupazionali qualora, con un'auspicata novella legislativa, si garantisse che per le società di capitali i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti iscritti all'albo; dall'analisi dei dati disponibili presso gli Ordini dei farmacisti (ai quali, per legge, va comunicata ogni variazione di proprietà) risulta infatti che il trasferimento della proprietà della farmacia, in tutto o in parte, al capitale è avvenuto in modo residuale e solo da parte di farmacisti in situazioni economiche insostenibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative di carattere normativo volte a tutelare le farmacie quali presìdi di salute pubblica, assicurando che nelle società di capitali, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo.
9/1334-B/102Trizzino, Boldi.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 609 a 610 dell'articolo 1 del provvedimento in esame attribuiscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
    gli interventi finanziati sono finalizzati al contrasto degli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto;
   considerato che:
    con riferimento all'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalità in tutto il territorio nazionale, è necessario che il sistema dei trasporti e della logistica, di primaria importanza per la crescita del Paese, sia reso efficiente, anche attraverso lo svecchiamento massiccio del parco veicolare, tenuto conto che ci sono in circolazione ancora numeri piuttosto elevati di veicoli di vecchia generazione;
    allo stesso tempo, è di interesse dell'intera collettività che la mobilità sia efficace e sicura ma prioritariamente sostenibile dal punto di vista ambientale, tenuto conto che oltre il 50 per cento delle merci viene trasportato su strada,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un fondo per il rinnovo del parco veicolare merci che porti gradualmente alla sostituzione dei mezzi più obsoleti con mezzi dotati di più efficaci meccanismi di sicurezza, quali la cosiddetta frenata assistita, e a minore impatto ambientale, come i mezzi ad alimentazione ibrida, ai fini di assicurare una maggiore sicurezza nel trasporto su strada e un minore impatto ambientale, diminuendo così i costi esterni per la collettività.
9/1334-B/103Grippa, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca numerosi interventi a sostegno delle imprese nell'ambito dello sviluppo delle nuove tecnologie quale, al comma 78 dell'articolo 1, l'estensione della disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
    altrettanto rilevante è il comma 200 concernente il rifinanziamento della cosiddetta Nuova Sabatini di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024. Tale misura è volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali «Industria 4,0»;
    il comma 226 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico;
    attualmente vi sono numerose imprese beneficiarie di precedenti finanziamenti a sostegno di progetti di ricerca in campo scientifico, tecnologico, industriale e quota parte del finanziamento è stata concessa a titolo di credito agevolato e quindi da restituire in aggiunta ad un interesse;
    tra questi rilevano, in particolare, i finanziamenti agevolati erogati a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
    molti dei soggetti beneficiari, tuttavia, non sono attualmente nelle condizioni di restituire il dovuto e pertanto risultano gravati da ingenti debiti nei confronti dello Stato;
    tale debito non dipende da omesso versamento di imposte o sanzioni correlate, ma da omessa restituzione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca;
    le cause della mancata restituzione sono dovute non solo alla paralisi dell'economia reale conseguente alla crisi economica, ma anche all'impossibilità di tradurre in attività economica e remunerativa i risultati ottenuti dalla ricerca (che in molti casi hanno prodotto brevetti dalle enormi potenzialità sociali oltre che commerciali) per l'assenza del sostegno istituzionale, anche da un punto di vista normativo, nella fase di valorizzazione del progetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di concedere, in relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento, oppure che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
9/1334-B/104Donno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante ”Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, prevede all'articolo 1 comma 481 interventi al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e la stabilizzazione del contingente complessivo di volontari da avviare al servizio civile;
    all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si è prevista la sperimentazione dei corpi civili di pace per un triennio,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative, anche di carattere normativo, per stabilizzare la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o al fine di prorogarla per un ulteriore triennio anche utilizzando il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
9/1334-B/105Ehm.


   La Camera,
   premesso che:
    la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è dettata dall'articolo 20, comma 1 (come modificato dalla legge di bilancio per il 2018, n. 205/2017) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che, nell'ambito della più generale riforma del pubblico impiego, prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate;
    in particolare, per il triennio 2018-2020, il decreto legislativo sopracitato prevede la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore dello stesso possegga, tra i vari requisiti, che sia stato assunto attraverso con procedure concorsuali,

impegna il Governo

a voler considerare l'opportunità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prevedere che il requisito previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si intenda posseduto dal personale non dirigenziale che, in relazione alle medesime attività svolte, sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ovvero prevista in una disposizione di legge, anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.
9/1334-B/106Di Sarno.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, in attuazione di una legge delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 148/2011, ha disposto la soppressione di ben 30 tribunali e relative Procure, in quella che è stata comunemente definita riforma della geografia giudiziaria;
    tra i criteri che, l'allora Ministro della giustizia Paola Severino, aveva tenuto conto per giustificare la soppressione dei tribunali prescelti c'erano la specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, il tasso di impatto della criminalità organizzata oltre a parametri oggettivi quali l'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;
    già con il parere reso in data 31 luglio 2012 sullo schema di decreto legislativo, poi entrato in vigore quale decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dalla Commissione Giustizia del Senato della XVI Legislatura, si portava all'attenzione come nell'esercizio del potere di delega il Governo non si fosse strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati;
    nelle linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità, redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa;
    viene riconosciuto il valore dell'accesso alla giustizia come vicinanza dei tribunali ai cittadini ed inoltre prescrive che «dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia»;
    ad oggi a seguito delle scelte soppressive attuate il principio di prossimità, come il diritto di equo accesso alla giustizia, in alcune realtà sono stati decisamente disattesi a scapito soprattutto di zone ad alto tasso di criminalità, prive di adeguate infrastrutture e assolutamente carenti di mezzi di trasporto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di studiare le migliori soluzioni finalizzate all'apertura di quei tribunali soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria, che si trovano in territori in cui vi è un elevato tasso di impatto della criminalità organizzata e gravi carenze infrastrutturali e di collegamenti stradali, tali da rendere necessario un tempestivo intervento di ripristino.
9/1334-B/107Scutellà.


   La Camera,
   premesso che:
    i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge n. 341/1990, nonché quelli di specializzazione, i dottorati di ricerca, e, infine, in base a particolari condizioni, i diplomi rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale, possono essere riscattati, ai fini pensionistici, in tutto o in parte, a domanda dell'interessato, in uno dei regimi previdenziali di appartenenza;
    considerato che, tale strumento permette ai laureati di rendere più agevole l'accesso, alla pensione, poiché per il solo conseguimento delle lauree triennale e magistrale, il periodo di permanenza presso un ateneo è di 5 anni, poter inserire i predetti periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio contributivo non trascurabile;
    ai sensi dell'articolo 2 comma 5-bis, del decreto legislativo n. 184/1997 la suddetta facoltà può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, il cui onere di riscatto è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda ed in base all'aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo. Detto contributo è peraltro fiscalmente deducibile dall'interessato. Nel caso in cui l'interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19 per cento dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico;
    per i soggetti richiedenti, titolari di un'occupazione lavorativa, l'importo varia in base al reddito dei lavoratore, attestandosi ad oltre 50 mila euro;
    in base alla normativa vigente l'onere del riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995;
    per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto;
    in base alla normativa vigente, il costo di riscatto del periodo di studi per i soggetti richiedenti, titolari di un'occupazione lavorativa, l'importo varia in base al relativo reddito, attestandosi ad oltre 50 mila euro;
    tanto da renderlo spesso inaccessibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un intervento di modifica delle norme vigenti in materia, in modo tale da rendere meno oneroso il riscatto degli anni universitari, nonché per consentire l'accesso a detto strumento a un numero più elevato di persone che hanno la necessità d'integrare gli anni contributivi, ai fini della quiescenza.
9/1334-B/108Siragusa.


   La Camera,
   premesso che:
    i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto al Trattamento di fine servizio – in ragione dell'accantonamento disposto ex lege – non possono ottenerne la liquidazione immediatamente ed in unica soluzione, come era previsto dalla normativa ex articolo 26 del decreto presidenziale n. 1032/73, a causa della legislazione emanata in anni recenti di emergenza finanziaria, finalizzata alla riduzione della spesa pubblica;
   in particolare:
    l'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n. 79 del 1997 convertito nella legge 140 del 1997, come modificato sia dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sia dall'articolo 1 commi 484 e 485 della legge n. 147 del 2013 attualmente vigente stabilisce che: «il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro»;
    l'articolo 12 comma 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 in sede di conversione, nonché dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che: A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
     a) in un'unica soluzione, se l'importo al lordo della tassazione non supera 90.000 euro;
     b) in due rate se l'importo lordo si attesta tra i 90.000 e i 150.000 euro; in questo caso la prima rata sarà pari a 90.000 euro, e la seconda rata sarà pari alla cifra rimanente;
     c) in tre rate, se l'ammontare lordo è superiore a 150.000 euro; la prima rata sarà pari a 90.000 euro, la seconda rata a 60.000 euro, e la terza sarà pari all'importo mancante;
   considerato che:
    la normativa suindicata, che ha dilazionato e rateizzato il pagamento della indennità di buonuscita ai dipendenti statali, è stata sottoposta al vaglio della Consulta con diverse ordinanze incidentali che ne evidenziavano la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale;
    le ordinanze hanno rilevato quanto segue:
    la violazione del principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, e di violazione dell'articolo 36 della Costituzione, caratterizzandosi la buonuscita come «retribuzione differita» (pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale);
    detto differimento, giustificato «a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici», in funzione del contenimento della dinamica della spesa corrente, ha assunto un carattere strutturale, non essendo previsto per un limitato arco temporale, seppure giustificato, anch'esso, «a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici», in funzione del contenimento della dinamica della spesa corrente; inoltre modifica sensibilmente in peius il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, in quanto determina una perdita patrimoniale certa;
    è, del resto, fatto notorio, che il pubblico dipendente, in molti casi, si propone – proprio attraverso l'integrale ed immediata percezione del trattamento di fine rapporto – di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita quali l'acquisto di una casa, le spese per il matrimonio di un figlio, alla necessità di cure mediche, eccetera, ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo (come l'estinzione di un mutuo);
    non appare dunque appropriato che il datore di lavoro, approfittando della coincidenza tra questo suo ruolo e quello di Legislatore, dilazioni dei pagamenti che sono dovuti nella loro interezza, a fronte del prelievo operato, e contestualmente rivoluzioni, da un giorno all'altro, le regole in ordine alle modalità di quantificazione dell'indennità di buonuscita, ledendo il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
    inoltre «viene completamente svuotata la capacità autorganizzativa della pubblica amministrazione, che dovrebbe normalmente potersi esprimere anche in riferimento allo stato economico del personale, secondo i generali principi espressi dall'articolo 97 della Costituzione»;
    in ragione della mancata previsione di interessi per la dilazione del pagamento, si deroga persino dalla disciplina delle obbligazioni pecuniarie;
   valutato che:
    le norme in parola sono state emanate in un diverso arco di tempo, in ragione della crisi economica e finanziaria imposta agli Stati dalle determinazioni UE circa il pareggio di bilancio;
    ciò che è rilevante è la natura strutturale delle citate modifiche legislative che anziché essere transeunti, temporanee e consentanee allo scopo cui sono finalizzate le legislazioni emergenziali, hanno di fatto reso strutturali restrizioni, dilazioni e riduzioni di spesa,

impegna il Governo

ai fini della valutazione della correttezza del cosiddetto bilanciamento di interessi che il legislatore è tenuto ad effettuare tra l'interesse pubblico al perseguimento della riduzione del deficit di bilancio ed il rispetto dei diritti soggettivi dei lavoratori interessati, a valutare l'opportunità di procedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020 alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto del lavoro.
9/1334-B/109Vizzini.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 81/2017 reca un elemento di garanzia a favore del lavoratore autonomo, prevedendo che «in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività professionale per una durata superiore ai 60 giorni, il versamento degli oneri previdenziali e dei premi assicurativi sia sospeso per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino ad un massimo di due anni»;
    tale sospensione non esenta tuttavia il lavoratore autonomo dal pagamento del debito previdenziale maturato durante il periodo di sospensione, da restituire con tempistiche diluite e cioè «in rate mensili nell'arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito di futuri provvedimenti legislativi, l'annullamento, in caso di grave infortunio o malattia, di qualunque sanzione ovvero interessi di legge e interessi di mora, relativi al mancato adempimento previdenziale avente scadenza con termini perentori.
9/1334-B/110Segneri.


   La Camera,
   premesso che:
    dai dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'Assemblea generale svoltasi a Roma lo scorso 17 settembre, l'Italia è ancora il Paese europeo con il più basso rapporto medici/infermieri, rapporto che da uno a tre in alcune Regioni si riduce fino a sfiorare la parità;
    secondo quanto risulta dal conto annuale della Ragioneria dello Stato dell'anno 2016 il numero maggiore di perdite di tali figure professionali si è avuto nelle regioni sottoposte al piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria; infatti, solo in Campania, Lazio e Sicilia il numero complessivo di infermieri mancanti attualmente ammonta a circa 21.000 unità;
    dai dati delle rilevazioni statistiche forza lavoro dell'ISTAT la carenza di organico può essere quantificata in circa 54.000 infermieri e che entro il 2025, a causa dello squilibrio tra i pensionamenti e le nuove assunzioni, tale cifra arriverebbe a sfiorare, circa le 90.000 unità;
    tale situazione di grave mancanza di personale infermieristico specializzato comporta altresì una alterazione del giusto rapporto previsto tra il numero degli infermieri ed il numero dei pazienti, con conseguente aumento dei rischi per i pazienti;
   considerato che:
    nelle regioni del Sud la situazione occupazionale ancora una volta appare particolarmente difficile rispetto al resto del Paese;
    il disegno di legge di bilancio, ai commi 191-octies e seguenti ha previsto uno sblocco del turn over del personale medico e dirigenziale per il Servizio Sanitario Nazionale ma non ha previsto adeguate misure per supplire alla carenza di organico degli infermieri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di garantire un'efficiente funzionalità del Servizio sanitario nazionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di adottare le misure necessarie per assicurare lo sblocco del turn-over del personale infermieristico.
9/1334-B/111Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    da circa sette anni i comuni dell'Ovest Ticino della provincia di Novara, sono esclusi dal Comitato aeroportuale di Malpensa, a causa del decreto ministeriale, che impone un livello per le emissioni sonore, che esclude i comuni del novarese dai limiti previsti; considerato che:
    lo scorso settembre, senza alcuna diretta comunicazione agli enti locali piemontesi interessati, la maggior parte dell'attività di navigazione di rotta svolta a favore del traffico aereo civile, è stata indirizzata sugli scali della regione Piemonte, a causa della manutenzione della pista 35R e che dal prossimo 27 luglio fino al 27 ottobre 2019, l'aeroporto di Milano Linate, cesserà l'attività di navigazione aerea a causa dei lavori di manutenzione, indirizzando il traffico aereo quasi completamente sullo scalo di Malpensa; verificato che:
    le conseguenze della suesposta decisione, determineranno inevitabili aumenti dei livelli di inquinamento acustico e ambientale, nonché il disturbo della quiete pubblica, dei territori piemontesi coinvolti dall'incremento delle attività aeroportuali e di navigazione sull'aeroporto di Malpensa, come peraltro già rilevato dall'Arpa Piemonte,

impegna il Governo

a prevedere un intervento normativo volto ad assicurare la presenza della provincia di Novara, all'interno del Comitato aeroportuale di Malpensa, quale sede incaricata a stabilire le rotte aree, l'equilibrio e l'incidenza del numero dell'attività di navigazione aerea su Lombardia e Piemonte, come peraltro già deliberato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 25 luglio 2005.
9/1334-B/112Crosetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 620 prevede una riduzione delle risorse per il Maxxi di Roma di circa 1,5 milioni di euro la sindaca di Roma, appresa la notizia della riduzione degli stanziamenti ha dichiarato: «Il Maxxi insieme alla Galleria Nazionale e al Macro è protagonista sulla scena italiana ed internazionale e costituisce parte importante della vita culturale della Capitale»;
    secondo l'amministrazione capitolina dunque «il Maxxi non deve essere indebolito nella sua azione e ove ciò fosse prodotto dalla recente decisione si cercherà di stimolare il Governo ad adottare i necessari correttivi»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare, nel primo provvedimento utile, gli stanziamenti per il Maxxi e la Galleria nazionale di Arte Moderna.
9/1334-B/113Piccoli Nardelli, Ascani.


   La Camera,
   premesso che:
    per il progetto Maxxi L'Aquila, è previsto l'avvio della fase operativa per 2019;
    nella legge di bilancio 2018 era previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro;
    nel piano di fattibilità gestionale, trasmesso al MIBACT dalla Fondazione MAXXI il 6 luglio 2017, in attuazione degli impegni assunti con il protocollo sottoscritto con la DGAAP del Ministero il 7 dicembre 2016, era già indicato un importo di euro 1.709.767,48 come «piano finanziario minimo indispensabile, per quanto di responsabilità della Fondazione MAXXI (dunque, al netto degli oneri di manutenzione e gestione dell'edificio di Palazzo Ardinghelli)»;
    nell'accordo sottoscritto il 22 maggio 2018, tra il Segretario generale del MIBACT e la Fondazione MAXXI, all'articolo 2, comma 2, lettera b), è stato dichiarato che il Ministero «sostiene la gestione di MAXXI X L'AQUILA con un contributo annuale a carico del proprio bilancio (cap. 5514, azione 2, pg. 2), che fino al 2024 è stabilito in 2 milioni di euro»;
    da ultimo, nella nota di documentazione doverosamente trasmessa dalla Fondazione al Ministro dei beni e delle attività culturali nel mese di settembre 2018 è stato ulteriormente sottolineato che «il contributo annuale garantito dallo Stato per MAXXI L'AQUILA è di euro 2.000.000,00, per le annualità dal 2018 al 2024. Il piano di fattibilità presentato il 6 maggio 2017 indicava peraltro come condizione minima indispensabile per consentire il decollo del progetto MAXXI L'AQUILA un fabbisogno di euro 1.709.767,48. ... è dunque doveroso ... garantire un equilibrio gestionale entro il limite del contributo ricevuto. Al tempo stesso, già dal 2019 è indispensabile promuovere una energica azione di autofinanziamento (anzitutto attraverso sponsorizzazioni e mecenatismo) con la doppia finalità di avere risorse adeguate per un solido sviluppo del progetto culturale e di proiettarsi oltre il traguardo del 2024»;
    il comma 620 prevede una riduzione dello stanziamento di circa la metà delle risorse destinate al progetto Maxxi del capoluogo abruzzese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare nel primo provvedimento utile le risorse necessarie al progetto Maxxi dell'Aquila.
9/1334-B/114D'Alessandro, Ascani, Piccoli Nardelli, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 401, autorizza le università statali, per il 2019, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, a stipulare contratti di ricerca a tempo determinato di tipo Bea bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
    per le suddette disposizioni non sono previste risorse aggiuntive ma sono a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università,

impegna il Governo

a prevedere risorse aggiuntive ed adeguate, necessarie a stipulare i contratti di ricerca a tempo determinato di tipo Bea bandire le procedure per la chiamata di professori universitari come disposte dall'articolo 1, comma 401.
9/1334-B/115Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni, si è registrato, un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. «idonei non beneficiari»;
    il Fondo (cap. 1710 MIUR) è passato da uno stanziamento di euro 149,2 milioni per il 2013 a uno stanziamento di euro 234,2 milioni per il 2018, con un incremento percentuale del 57,0 per cento;
    inoltre, il decreto-legge n. 104 del 2013 (L. 128/2013: articolo 2) ha previsto che il 3 per cento delle somme nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (articolo 48, comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011) è destinata al medesimo Fondo;
    in riferimento alle risorse del Fondo integrativo per le borse di studio il provvedimento in esame, come presentato alle Camere, per il 2019 non registrava alcuna variazione di bilancio;
    l'articolo 1, comma 981, incrementa, in seguito ad una modifica apportata in commissione bilancio, un incremento di euro 10 milioni solo per il 2019,

impegna il Governo

ad individuare, attraverso opportune iniziative anche normative, ulteriori risorse da destinare al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
9/1334-B/116Ascani, Piccoli Nardelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 788, abroga le disposizioni istitutive del «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico;
    come evidenzia la relazione tecnica, la soppressione del Fondo comporta risparmi di spesa per euro 22 milioni nel 2019 ed euro 70 milioni annui a decorrere dal 2020,

impegna il Governo

a destinare i risparmi di spesa, determinati dall'articolo 1, comma 788, al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di sostenere il settore universitario.
9/1334-B/117Giorgis, Piccoli Nardelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 788, abroga le disposizioni istitutive del «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico;
    come evidenzia la relazione tecnica, la soppressione del Fondo comporta risparmi di spesa per euro 22 milioni nel 2019 ed euro 70 milioni annui a decorrere dal 2020,

impegna il Governo

a destinare, al fine di sostenere il settore universitario, i risparmi di spesa, determinati dall'articolo 1, comma 788, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).
9/1334-B/118Ceccanti, Piccoli Nardelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in considerazione del carico di lavoro che grava sui dirigenti che si trovano a gestire più di una istituzione scolastica, appare urgente autorizzare l'esonero dall'insegnamento del docente che svolge il ruolo di collaboratore;
    la metà delle scuole italiane ha un dirigente scolastico responsabile in almeno due scuole; in considerazione dei pensionamenti e delle aspettative, la previsione è che per il prossimo a.s. le scuole senza Dirigente arriveranno a circa 2500,

impegna il Governo

a prevedere, con apposito provvedimento, una norma che esoneri dall'insegnamento i collaboratori dei dirigenti scolastici reggenti.
9/1334-B/119Prestipino, Ascani, Piccoli Nardelli.


   La Camera,
   premesso che:
    le norme a sostegno del settore scolastico si traducono in riduzioni di spesa determinate da importanti modifiche di norme che andranno ad impattare negativamente sul settore;
    tra le misure finalizzate a garantire la continuità didattica sarebbe stato necessario prevedere una norma di incremento di almeno 40 mila unità dell'organico dell'autonomia;
    l'articolo 1, commi 728 e 729, incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa;
    la previsione di posti aggiuntivi non risponde alle reali esigenze e non consente l'estensione del tempo pieno da soddisfare l'intero fabbisogno;
    l'ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso opportune iniziative anche normative, al fine di rispondere alle reali esigenze del settore scolastico, risorse adeguate per avviare un piano strutturale di interventi finalizzato a garantire la continuità didattica, incrementando l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e ad estendere la disponibilità delle strutture e dei servizi, necessari all'ampliamento del tempo pieno.
9/1334-B/120Ciampi, Piccoli Nardelli, Ascani.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 810, dispone l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici. Inoltre, prevede il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti finalizzati, tra l'altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale, dell'innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale;
    la legge 26 ottobre 2016, n. 198 è una riforma approvata dal Parlamento con un consenso ampio, recependo anche proposte delle attuali forze di maggioranza;
    i contributi all'editoria previsti dalla legislazione attualmente vigente sono percepiti da cooperative di giornalisti, da giornali editi da minoranze linguistiche o associazioni di consumatori, e così via;
    si tratta cioè di voci editoriali piccole e molto piccole;
    abolendo i finanziamenti a questo tipo di prodotti, si danneggia il pluralismo dell'informazione;
    indebolire i giornali significa minare la democrazia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, che siano ristabilite le risorse di cui decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 al fine di tutelare a piena libertà di informazione e di stampa.
9/1334-B/121Anzaldi, Ascani, Piccoli Nardelli, Sensi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 359 e il comma 360-bis modificano l'attuale meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, il comma 359 dispone, anzitutto, che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute Spa sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a euro 410 milioni – del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive;
    in base al comma 360-bis, tuttavia, «gli importi» complessivamente destinati a CONI e Sport e salute spa, in relazione alle entrate effettivamente incassate e accertate in sede di legge di bilancio o di legge di assestamento, possono essere rimodulati annualmente con DPCM, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
    una riforma occulta che tocca proprio il cuore del mondo dello sport soprattutto non sussistono le ragioni per una iniziativa simile in un provvedimento legislativo già complesso come una legge di bilancio;
    i contributi previsti dalla legislazione attualmente vigente sono percepiti per il sostentamento delle associazioni sportive ecc;
    abolendo i finanziamenti al CONI, si danneggia il sistema sportivo stesso;
    indebolire lo sport a tutti i livelli significa abolire la terza agenzia educativa a livello nazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, che sia ristabilito lo stanziamento dei 370 milioni di euro per da Sport e Salute Spa, a CONI.
9/1334-B/122Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene all'articolo 1, comma 51 una norma, introdotta al Senato, che ha eliminato l'IRES agevolata per le società che non hanno scopo di lucro e si occupano di attività solidaristiche, come fondazioni di ricerca, enti di beneficenza, scolastici od ospedalieri e associazioni letterarie e scientifiche nonché per gli istituti autonomi case popolari;
    l'aumento di imposta per questi enti scatterà dal primo gennaio e porterà l'aliquota IRES dal 12 al 24 per cento;
    con la norma introdotta, dunque, tante attività di volontariato destinate ai più bisognosi non saranno più sostenibili e i circa 6.220 tra enti, istituti e associazioni, dalla Croce Rossa ai centri di ricerca come lo Ieo, dalla Caritas al don Gnocchi, dal Vidas alle federazioni dei disabili, dalle Misericordie alle piccole onlus si troveranno in gravissima difficoltà;
    tale previsione, dunque finirà per colpire quel mondo del volontariato, sia laico che cattolico, che da sempre si occupa dei soggetti più fragili, tra i quali senz'altro i minori, gli anziani o i disabili, e ciò appare particolarmente grave, in un momento di grossa difficoltà sotto il profilo sociale;
    peraltro tale norma è l'esito di scelte inique per nulla condivise con il Parlamento che, per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana, si è visto completamente spogliato della sua funzione, dei suoi diritti e dei suoi doveri,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di ripristinare con urgenza, nel primo provvedimento utile, e nell'ambito delle proprie prerogative, l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9/1334-B/123Pollastrini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, anche a seguito del travagliato iter parlamentare e degli stravolgimenti apportati nell'altro ramo del Parlamento, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia in prima lettura, non offre ancora risposta esaustiva e coerente a temi di primaria importanza economica e sociale;
    il tema del rafforzamento degli enti preposti alla gestione delle politiche attive del lavoro è solo parzialmente affrontato con misure che, impegnando ingenti risorse finanziarie nel solo biennio 2019-2020 e prevedendo un limitato incremento della dotazione organica dei centri per l'impiego, non appaiono sufficienti a soddisfare un intervento di lungo respiro, volto a realizzare anche nel nostro paese una rete di collocamento pubblico efficace ed efficiente, comparabile con quelle esistenti negli altri paesi europei;
    le storiche carenze organizzative dei centri per l'impiego esistenti sul territorio nazionale rischiano di aggravarsi laddove venisse introdotto, nei termini più volte annunciati solo mediaticamente, il cosiddetto reddito di cittadinanza, la cui gestione dovrebbe essere affidata interamente a dette strutture,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ogni misure utile, già in occasione del primo provvedimento disponibile, volta a rivedere le disposizioni in materia di centri per l'impiego, garantendo una più adeguata programmazione delle risorse finanziarie necessarie per assicurare una rete pubblica di collocamento all'altezza dei migliori standard europei, anche alla luce dei nuovi compiti che dovrebbero essergli affidati.
9/1334-B/124Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    la darsena Europa, con il nuovo terminal collegato alla rete viaria e ferroviaria/rappresenta il futuro del porto di Livorno;
    una volta conclusi i lavori il porto di Livorno costituirà uno dei più importanti terminal per le porta container di grandi dimensioni con capacità fino a 12 mila e 18 mila teus;
    siamo in una fase in cui la realizzazione delle nuove opere si sta per concretizzare con l'obiettivo di giungere al più presto alla nuova piattaforma logistica strategica per l'intero Paese;
    l'assenza, all'interno del provvedimento in esame, di misure strutturali a sostegno della portualità nonché il grave pregiudizio ideologico di una parte della maggioranza di Governo costituiscono elemento di preoccupazione per questa importantissima opera infrastrutturale,

impegna il Governo

a non frapporre ostacoli alla realizzazione dell'opera nonché a prevedere adeguate misure di sostegno al sistema portuale di Livorno per giungere nei tempi più rapidi possibili alla nuova darsena Europa quale strategico sbocco a mare del porto di Livorno al fine di rafforzare la competitività logistica del nostro Paese.
9/1334-B/125Andrea Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'accesso al cibo e ad una alimentazione sana e corretta è un diritto da tutelare e garantire, attraverso politiche pubbliche e, secondo un principio di sussidiarietà, anche attraverso la partecipazione attiva di altri soggetti quali ad esempio gli enti del terzo settore;
    la povertà alimentare riguarda purtroppo molti cittadini, anziani e famiglie con minori, a rischio di emarginazione sociale;
    l'opera quotidiana e capillare di migliaia di associazioni impegnate su questo fronte, consente di rispondere attraverso la distribuzione di generi alimentari alimenti ad un bisogno sociale crescente, e accompagnare tali cittadini verso un percorso di inclusione sociale;
    per rispondere a tale esigenza, gli enti del terzo settore approvvigionano i loro magazzini, gli empori solidali, le mense di solidarietà, attraverso diversi strumenti tra i quali si annoverano le donazioni di imprese agevolate attraverso la legge 166/2016, i fondi europei gestiti a livello nazionale da Agea, e il fondo nazionale per gli aiuti alimentari agli indigenti;
    tale fondo nazionale è stato istituito presso il MIPAAFT con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana;
    l'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha rifinanziato il Fondo per di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
    si rileva che nell'ultimo triennio, tali risorse sono sempre state incrementate anche in corso d'anno fino a giungere a 12 milioni di euro nell'anno 2015, 10 milioni di euro nell'anno 2016 e 9 milioni di euro nell'anno 2017;
    con la nuova legislatura non sono state aggiunte risorse ulteriori ai 5 milioni di euro definiti in modo strutturale dal 2017;
    il comma 668 dell'articolo 1, inserito dal Senato, ha disposto un incremento dello stanziamento, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti. Un incremento a soddisfare le aumentate esigenze segnalate dal Tavolo di coordinamento permanente sugli indigenti istituito presso Ministero delle politiche agricole;
    interrompere questo percorso e diminuire le risorse disponibili, rischia di indebolire le reti sociali sul territorio e lasciare senza sostegno molte persone indigenti, mentre ancora si devono definire i contorni del promesso reddito di cittadinanza;
    tra gli aumenti di imposte previsti dalla legge di bilancio per il 2019, uno dei più significativi è quello relativo al raddoppio della tassazione per le associazioni no profit che non hanno scopo di lucro e in particolare, per tutti gli enti che si occupano di assistenza sociale, sanità, beneficenza, istruzione, alloggio sociale. Il taglio del regime Ires ad aliquota agevolata del 12 per cento provocherà per questi soggetti giuridici un raddoppio del carico tributario nel 2019;
    la riforma del terzo settore ha introdotto la disapplicazione dell'agevolazione per gli enti che si iscriveranno nel registro unico nazionale. Ma in attesa che scattino gli specifici regimi forfettari previsti, gli enti non profit avrebbero potuto continuare a beneficiare del taglio dell'Ires al 12 per cento, la cui cancellazione farà invece scattare il regime di tassazione con aliquota ordinaria,

impegna il Governo

ad aumentare per il 2019 lo stanziamento a favore del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di dare continuità al sistema di aiuti alimentari evitando il ridimensionamento della distribuzione di alimenti ai più poveri.
9/1334-B/126Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    in Toscana nel comune di Monte Argentario, alcune piante sono state recentemente colpite da un batterio appartenente alla sottospecie Multiplex, differente da quello che ha colpito l'olivicoltura pugliese, una sottospecie finora mai rinvenuta in Italia;
    per contrastare la gravità dell'epidemia in atto e per limitare l'enorme rischio potenziale di espansione in Puglia e nelle altre regioni del Paese è necessaria l'applicazione di misure tempestive di contenimento;
    risulta pertanto non più rinviabile l'emanazione di un programma straordinario di intervento per limitare il rischio di espansione della Xylella, attraverso l'attuazione di misure fitosanitarie; piani di monitoraggio sull'intero territorio nazionale; il potenziamento della rete dei certificati; le ispezioni e i campionamenti effettuati da ispettori e agenti fitosanitari adeguatamente formati anche sulle strutture vivaistiche;
    il comma 660 dispone un incremento del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24/06/2016, n. 113 relativo al rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, un incremento inadeguato per fronteggiare l'emergenza fitosanitaria,

impegna il Governo

ad adottare entro trenta giorni un piano straordinario nazionale per il rilancio della coltura olivicola in grado di prevenire e limitare il rischio di espansione della Xylella, intervenendo più tempestivamente ed efficacemente di quanto fatto finora, rafforzando il coordinamento tra enti per prevenire e incrementare le risorse anche attraverso il Fondo di sviluppo e coesione e i fondi Ue.
9/1334-B/127Cenni, Gadda, Incerti, D'Alessandro, Cardinale, Dal Moro, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ai commi 654 e 655 prevede interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il sostegno delle attività agricole, per contrastare lo spopolamento e l'abbandono dei terreni agricoli situati in queste aree;
    gli articoli 3 e 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, insieme a quelli di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti
    le nuove tecnologie legate all'agricoltura di precisione contribuiscono ad aumentare l'occupazione di giovani in agricoltura, perché hanno bisogno di manodopera «digitalizzata»;
    nonostante queste iniziative meno dell'1 per cento della superficie coltivata è gestita con queste soluzioni;
    i problemi da risolvere per avviare un nuovo corso di promozione dell'innovazione risiedono nell'esiguità delle risorse disponibili, ma anche e soprattutto nella qualità dell'organizzazione del sistema, con particolare riferimento al miglioramento strutturale e al disegno delle politiche, in una chiave di crescente orientamento alla domanda,

impegna il Governo:

   a istituire un Piano nazionale delle aree rurali interne finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:
    a) promozione di misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
    b) attivazione e potenziamento del servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introduzione di incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;
    c) promozione di interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultra larga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;
    d) sostegno all'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;
    e) incentivazione di un'offerta agricola aggregata e della progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e/a¢reazione di distretti del cibo.
9/1334-B/128Incerti, Gadda, D'Alessandro, Cenni, Cardinale, Dal Moro, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non hanno avuto accesso alle nuove disposizioni sul super ed iper ammortamento per l'acquisto dei beni strumentali nuovi in quanto il sistema di determinazione del reddito non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;
    l'agricoltura 4.0, in Italia è una realtà con un mercato di 100 milioni di euro, il 2,5 per cento di quello globale che vale 3,5 miliardi di euro; si avvale di 300 nuove soluzioni tecnologiche, dai sensori ai droni in campo, al packaging intelligente o attivo, utilizzate lungo tutta la filiera;
    l'agricoltura 4.0 rappresenta uno strumento strategico per il futuro dell'impresa agricola permettendo il miglioramento delle prestazioni ambientali, con la riduzione dell'uso di fertilizzanti, fitofarmaci, acqua, combustibili fossili e una ottimale gestione del terreno;
   tenuto conto che:
    il settore agricolo deve essere destinatario degli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano nazionale industria 4.0 presentato dal Governo, in modo particolare per quanto riguarda il settore Agrifood,

impegna il Governo

a sostenere gli investimenti mirati nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura estendendo pienamente le misure di industria 4.0 al settore agricolo.
9/1334-B/129Cardinale, Critelli, Gadda, Cenni, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero rappresenta un asset strategico per il Paese nella prospettiva di una sua autorevole proiezione nella sfera globale e di una più organica promozione integrata del Sistema Italia nel mondo;
    essa risponde alla triplice esigenza di assecondare la ricerca di identità che proviene dalle generazioni di italo discendenti, collocate ormai in contesti interculturali, di soddisfare la domanda di apprendimento dell'italiano e della cultura che lo sottende, proveniente da una crescente area di «italsimpatia», di corrispondere ai bisogni formativi dei figli dei protagonisti delle nuove emigrazioni e delle nuove mobilità;
    con la legge 11 dicembre 2016 n. 232, articolo 1, comma 587 (legge di bilancio 2017) è stato istituito il «Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero», dotato di 150 milioni di euro distribuiti in 4 anni (20 milioni per il 2017, 30 per il 2018 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
    il comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge ha stabilito le modalità di ripartizione di tale Fondo pluriennale tra il MAECI, il MIUR e il MIBACT, che nel 2019 e nel 2020 potranno usufruire per le loro attività, per ciascuno degli anni indicati, rispettivamente di 36.250.000 euro, 6.750.000 euro e 7.000.000 euro;
    con tali risorse, già nei primi due anni trascorsi, è stato possibile sostenere in modo adeguato l'impegno della Dante Alighieri nel mondo e ristorare una serie di voci di investimento linguistico-culturale che a seguito dei tagli negli anni di risanamento finanziario si erano fortemente ridimensionati, mettendo in crisi attività e soggetti promotori;
    le risorse apportate dal Fondo sono state utilizzate, infatti, oltre che per le attività della Dante Alighieri, per il sostegno agli Istituti di cultura, per l'istituzione e il funzionamento delle cattedre di italianistica in università straniere, per borse di studio, per la promozione all'estero del nostro patrimonio artistico e culturale, per il sostegno delle arti creative, e per vari altri interventi;
    il ridimensionamento o l'interruzione improvvisa di queste attività comporterebbe una grave regressione di iniziative qualificanti e determinerebbe una condizione di minorità del nostro Paese nella concorrenza alla quale è esposto da parte di altri attori linguistici e culturali attivi sulla scena mondiale, oltre ad azzoppare una gamba fondamentale il sistema di promozione del Sistema Italia nel mondo,

impegna il Governo

a considerare con attenzione e disponibilità l'esigenza di dare continuità ai suaccennati interventi, prorogando il finanziamento del Fondo anche nel 2021, che nel bilancio triennale 2019-2021 risulta ancora scoperto.
9/1334-B/130Schirò, Ungaro, Carè, La Marca.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è estremamente grave e inedito;
    mai era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva già ottenuto la fiducia di questa Assemblea;
    un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la cosiddetta «quota 100»;
    un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto;
    il provvedimento è stato votato direttamente dall'Assemblea del Senato senza che sia stato esercitato il dovuto e consapevole controllo sui contenuti e sul nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;
    ora si sta replicando la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    a pochissimi giorni dalle parole del Presidente della Repubblica, che ha ribadito, del Parlamento, «il ruolo centrale, che va rispettato e preservato», si sceglie di procedere, incuranti, in direzione opposta, una direzione che nel tempo, progressivamente, vuole condannare il Parlamento ad una sostanziale irrilevanza;
    siamo di fronte ad una procedura inaccettabile, che ferisce la nostra democrazia;
   considerato che:
    l'articolo 1, commi 493-495, disciplina il Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018;
    il riferimento alle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, senza includere esplicitamente i casi di risoluzione (laddove avvenuta prima della liquidazione) come del resto originariamente previsto nel DDL di bilancio approvato dalla Camera dei deputati T8 dicembre scorso, rischia di escludere gli investitori colpiti dalla risoluzione – e solo successiva liquidazione – di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara,

impegna il Governo

a chiarire con un apposito provvedimento, nell'ambito delle proprie prerogative, che i requisiti previsti dal comma 494 per l'accesso alle prestazioni del Fondo includono anche gli investitori di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara nonostante alla data di messa in liquidazione delle suddette banche fossero stati estinti i loro diritti amministrativi e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a), punto i del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
9/1334-B/131Marattin.


   La Camera,
   premesso che:
    ciò che è accaduto nelle ultime settimane e sta accadendo in queste ore è qualcosa di estremamente grave e inedito, mai infatti era successo, nella storia dell'Italia repubblicana, che le istituzioni parlamentari fossero spogliate in modo così plateale del loro fondamentale ruolo;
    quello all'esame è un disegno di legge di bilancio il cui testo è stato radicalmente modificato, per non dire completamente stravolto, rispetto a quello che aveva ottenuto la fiducia dell'Aula di Montecitorio, un testo stravolto fin dalle fondamenta, da quei saldi che sono stati cambiati dopo una tormentata trattativa con l'Unione europea che ha smascherato l'improvvisazione con cui si è irresponsabilmente giocato con i numeri pur di portare avanti un'operazione di pura propaganda attorno a misure tuttora aleatorie come il reddito di cittadinanza e la «Quota 100» in materia di pensioni; un testo, quello attuale, che il Senato ha potuto esaminare, prima di votare la fiducia, solo per poche ore, dove «esaminare» è in realtà un termine del tutto improprio, considerando come la Commissione bilancio di Palazzo Madama non abbia effettuato neanche un voto; ora si è voluta ripetere la stessa procedura qui alla Camera, calpestando le prerogative dei deputati, di ognuno dei singoli rappresentanti che qui siedono, insistendo con protervia e senza il minimo rispetto delle istituzioni democratiche con una marcia a tappe forzate che deve servire a nascondere la confusione e i ritardi con cui il Governo si è mosso in queste settimane e in tutti questi mesi;
    il Governo in questa legge di bilancio ha previsto una manovra punitiva per i Comuni. Il Presidente dell'Anci segnala come con la manovra si privino gli enti locali di fondi dati per certi e di manovrabilità sulla spesa corrente e di come si tratti di una scelta incomprensibile;
    il conto fatto dagli addetti è salato: mancano oltre cento milioni dei 300 che spettano a 1.800 Comuni per un errore di calcolo nel passaggio dall'Imu alla Tasi, e non sono stati riconosciuti i 560 milioni relativi al taglio del decreto-legge 66;
    un grave danno è, inoltre, quello relativo alla manovrabilità degli amministratori, provocato dall'innalzamento della soglia di accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità; con queste norme non è possibile assicurare un percorso di progettazione e sviluppo delle opere pubbliche senza poter contare su risorse correnti adeguate, ma anzi dovendo fare i salti mortali per mantenere servizi essenziali di welfare locale;
    rilevato inoltre che per ripristinare la piena autonomia finanziaria quel che riguarda le province occorre riprendere coerentemente il percorso avviato con la legge 205/2017, che ha assegnato specifici fondi alle Province con la finalità di favorire la ripresa di una normale e corretta programmazione pluriennale, propedeutica e necessaria per l'esercizio ordinato delle funzioni fondamentali;
    si evidenzia che anche l'Uncem ha sollevato criticità relative alla mancanze di misure dell'economia dei comuni montani chiedendo in attuazione dell'articolo 16 della legge 97 del 1994, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per garantire le necessarie risorse agli enti locali e la correlata manovrabilità sulla spesa corrente, nonché a conseguire il pieno ripristino dell'ordinaria capacità di programmazione annuale e pluriennale nelle province mediante il reperimento delle necessarie risorse ed infine ad individuare a partire dalle 72 aree pilota della Strategia nazionale aree interne, le «zone franche montane» ove vengono adottate particolari misure e parametri per la fiscalità delle imprese.
9/1334-B/132De Menech, Enrico Borghi, Del Barba.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 51 dell'articolo 1 del provvedimento abroga il regime di favore fiscale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 601 del 1973 che dispone la riduzione alla metà dell'IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti degli enti non-profit, ossia gli enti ed istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, gli enti ospedalieri, gli enti di assistenza e beneficenza, gli istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro come corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali, ed enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione, ed infine degli istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di « in house providing»;
    la misura viene giustificata dal Governo per correggere i saldi della manovra, come richiesto dall'Unione europea, e con la necessità di recuperare risorse per il Reddito di cittadinanza e per la cosiddetta Quota 100 alle pensioni;
    da una prima stima, solo per il primo anno, il volontariato italiano andrà a versare un prezzo molto alto: circa 118 milioni di euro. Tra l'altro la disposizione sembra particolarmente penalizzante, soprattutto in relazione al periodo transitorio in cui si attende la piena entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore. La modifica, infatti, elimina un regime di favore, in un momento in cui le organizzazioni non profit sono in attesa della piena operatività delle regole fiscali della riforma del Terzo settore e che diventeranno efficaci solo con l'entrata in funzione del Registro unico nazionale e con l'autorizzazione della Commissione europea. Proprio per questo motivo, il Codice del terzo settore (decreto legislativo 117 del 2017) aveva rinviato a questo momento la disapplicazione della «mini Ires» per gli enti del Terzo settore, per traghettarli verso il nuovo regime senza cambiamenti nel trattamento fiscale;
    la riforma del terzo settore prevede per gli Ets, tra l'altro, la possibilità di determinare il reddito in via forfettaria, con coefficienti particolarmente favorevoli per il volontariato e l'associazionismo sociale (1 per cento e 3 per cento). Il decreto legislativo 117 del 2017 aveva mantenuto lo sconto Ires per gli enti che, pur operando in settori di rilevanza sociale per la collettività, sarebbero rimasti fuori dal Registro unico nazionale del Terzo settore (per mancanza, ad esempio, dei requisiti soggettivi). Con la manovra, invece, scatta anche per questi ultimi la tassazione ordinaria, senza possibilità di valorizzare in alcun modo l'assenza di scopo di lucro e la rilevanza sociale dell'attività prestata;
    la galassia del Terzo Settore conta cinque milioni e mezzo di volontari censiti dall'Istat (un italiano su sei, dai venti ai sessantaquattro anni), 343.432 organizzazioni senza fini di lucro e 812.706 dipendenti. Mediamente ognuno di quei cinque milioni di volontari regala a chi ne ha bisogno almeno tre ore alla settimana (senza contare quelle legate alle emergenze di un terremoto o un'alluvione) per un totale annuale di 858 milioni di ore di lavoro pagate a 10 euro l'ora. Pertanto con una esigua paga per tanti impagabili esempi di abnegazione, quel volontariato regala allo Stato oltre otto miliardi e mezzo di euro, cioè quasi settanta volte di più di quanto andrà a rosicchiare sull'Ires;
    oltre otto miliardi e mezzo di euro, cioè quasi settanta volte di più di quanto andrà a rosicchiare sull'Ires;
    ad esempio, una fondazione Onlus, sul solo reddito dei fabbricati istituzionali per un immobile con 120 posti letto, pagherà una maggiore imposta fra i sei mila e i dieci mila euro all'anno, aumento che si ripercuoterebbe certamente sulle rette che in questo momento gli enti interessati, dalle case di riposo alle scuole, stanno aggiornando per il 2019;
    è delle ultime ore la notizia che il Governo avrebbe promesso un cambio di rotta, rimediando al vulnus con il primo provvedimento utile,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare un provvedimento normativo urgente che ripristini il regime di favore fiscale di cui al soppresso articolo 6 del decreto del n. 601 del 1973
9/1334-B/133Fassina, Pastorino, Muroni, Boldrini, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di presidiare a livello nazionale, regionale e provinciale la condizione della donna nel mercato del lavoro, l'articolo 8 della legge n. 125 del 1991 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura della «Consigliera di parità», il cui ruolo è indispensabile nella strategia di intervento per sanzionare le discriminazioni e per incentivare le azioni positive;
    successivamente, con il decreto legislativo n. 196 del 2000 è stata dettata per le Consigliere di parità una nuova disciplina che ha affidato loro funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, da svolgere in qualità di pubblici ufficiali avendo l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria gli eventuali reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. Inoltre, per giurisprudenza consolidata, l'organismo è legittimato ad agire dinanzi al TAR nei confronti delle Giunte locali costituite con la sola presenza maschile, così come è legittimato alla costituzione di parte civile nei casi di molestie sessuali in ambito lavorativo;
    essendo pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno di volta in volta risolto – senza ricorrere ai giudici, ma per via conciliativa – discriminazioni, convocando gli amministratori delegati delle aziende, i datori di lavoro, che si presentavano perplessi, ma alla fine convinti dai loro avvocati che era meglio non fare diversamente, andando così a inaugurare una felice stagione che ha visto impegnate donne competenti (e quasi sempre capaci di essere anche indipendenti dalla politica) e quindi autonome nel loro operato ma per le quali, fin dall'inizio, non era previsto uno stipendio, ma un «ristoro», ossia un'indennità per il loro mancato lavoro nella professione o alle dipendenze a seconda dei casi;
    la funzione delle Consigliere di parità si svolge mediante: rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere e di violazioni della normativa in materia di parità; promozione di progetti di azioni positive e verifica di tali progetti; diffusione della conoscenza e scambio di buone prassi; verifica della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi istituzionali in tema di pari opportunità; sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità; promozione di politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro; partecipazione all'attività della Rete Nazionale delle Consigliere; richiesta alle direzioni provinciali del lavoro di informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro;
    le Consigliere di parità, inoltre, offrono un servizio di informazione, consulenza e assistenza su opportunità, buone prassi e diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di pari opportunità, gravidanza, maternità, paternità, molestie sessuali, con riferimento al mondo del lavoro. Su mandato della singola lavoratrice o del singolo lavoratore che lamenti una discriminazione, come primo passo promuovono un tentativo di conciliazione con il datore di lavoro; se la conciliazione non si raggiunge, ricorrono al Giudice del Lavoro; in ultima istanza possono agire in giudizio su delega della lavoratrice o del lavoratore. Collaborano con la Direzione Territoriale del lavoro per rilevare violazioni alla normativa antidiscriminatoria e promuovere azioni correttive. Mettono in campo progetti di azioni positive e politiche di sviluppo sul territorio per diffondere la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini e promuovere l'occupazione femminile. Cooperano con gli organismi di parità, con il mondo delle istituzioni, i sindacati e le associazioni nell'ambito di progetti e interventi che favoriscono l'occupazione delle donne, 1 ’imprenditorialità femminile e l'eliminazione delle disparità tra i sessi nel mondo del lavoro;
    la normativa vigente prevede tre figure di Consigliera di parità, diverse per bacino di intervento e non legate da rapporti gerarchici: la Consigliera regionale di parità, la Consigliera provinciale di parità (competenti nei rispettivi ambiti territoriali) e la Consigliera Nazionale di parità, operante presso il Ministero del Lavoro, ove coordina la Conferenza delle Consigliere regionali e provinciali di parità;
    l'articolo 13 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle Pari opportunità) stabilisce che, per essere nominate a seguito di pubblica selezione, le consigliere di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;
    fino a qualche anno fa la loro attività era finanziata attraverso un fondo vincolato che veniva ripartito tra regioni e province in base ai bacini di utenza. E nonostante la normativa di riferimento, il richiamato decreto legislativo n. 198 del 2006, prevedesse espressamente che dovessero essere assegnate adeguate risorse economiche alla figura delle Consigliere di parità, nel corso degli anni le risorse si sono via via assottigliate sino a diventare del tutto insufficienti a fronte di molto impegno svolto con grande competenza;
    il decreto legislativo n. 151 del 2015 – attuativo del «Jobs Act» che ha, tra l'altro, profondamente riformato la disciplina relativa all'iter di nomina, di durata e di limiti del mandato di Consigliera di parità – ha anche abrogato l'originaria previsione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006, istitutivo del Fondo nazionale per le attività di tutte le Consigliere competenti nei rispettivi ambiti territoriali le cui risorse venivano ripartite tra tutte secondo un criterio territoriale ancorato a parametri oggettivi e misurabili. Pertanto, attraverso un'operazione incomprensibile la nuova normativa limita le risorse del Fondo, che rimangono tutt'oggi esclusivo appannaggio della Consigliera Nazionale;
    il risultato è che attualmente il Fondo finanzia esclusivamente le attività, le indennità e i rimborsi spese della Consigliera Nazionale di Parità, mentre tutte le altre Consigliere territoriali possono contare – per i rimborsi spese e la remunerazione dei permessi, di tutte le spese relative alla costituzione in giudizio a tutela dei soggetti vittime di discriminazioni sui luoghi di lavoro, le spese relative al funzionamento e ai programmi di attività di conferenza e infine i compensi per le consulenze di esperti – solo sui relativi enti di designazione (Regioni, Città metropolitane, Enti di Area Vasta) che eventualmente possono provvedervi. Inoltre, si fa presente che il compenso per l'indennità di funzione delle consigliere territoriali è completamente inadeguato e financo umiliante: le consigliere provinciali percepiscono la cifra irrisoria di 68 euro lordi mensili, mentre quelle regionali arrivano a percepirne 90 lordi sempre mensili;
    a distanza di qualche anno le suddette modifiche hanno profondamente inciso sulla figura istituzionale. A tal proposito, il report relativo al 2016 della consigliera nazionale di parità dott.ssa Francesca Bagni Cipriani dà un'idea dell'attuale stato delle cose: «Anche se nel 2017 la situazione,» scrive, «è in netto miglioramento, sono ancora molte le Consigliere che operano in regime di prorogatio», con conseguenze che si riflettono sull'attività stessa. «Le Consigliere di parità scadute a livello regionale sono 15 su 34, quelle in carica 19. A livello provinciale le consigliere nominate salgono a 198: 84 in carica e 114 scadute. In tutto, le consigliere con mandato scaduto rappresentano il 40 per cento nel Nord Italia e il 60 per cento nel Sud e Centro Italia. Senza contare che alcuni enti non hanno provveduto a rinominare nuove consigliere anche dopo le dimissioni delle precedenti e quindi ci sono posti vacanti che non vengono riempiti»;
    stante l'elevata qualificazione richiesta dalla normativa per lo svolgimento del ruolo istituzionale, l'incremento delle denunce per discriminazione pervenute presso gli uffici territoriali, le recenti sfide normative (Riforma della pubblica amministrazione, decontribuzione fiscale per le aziende che conciliano vita lavoro) e giudiziarie (costituzione presso i TAR per violazione dell'equilibrio di genere nelle Giunte locali, ovvero costituzione di parte civile per molestie sui luoghi di lavoro) che le Consigliere di parità sono chiamate a sostenere sui rispettivi territori e l'impossibilità per gli Enti territoriali di destinare loro una parte delle risorse proprie,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento volto a ripristinare il «Fondo per le attività delle consigliere di parità» nella sua originaria previsione e finanziato con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, al fine di consentire il pieno espletamento della loro funzione nei vari livelli territoriali e di rimuovere gli ostacoli che oggi sussistono a seguito della riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006.
9/1334-B/134Boldrini, Fornaro, Rostan, Muroni, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    nel Mezzogiorno d'Italia si registra, rispetto al Centro-Nord, una diffusione delle disuguaglianze ai più alti livelli d'Europa;
    il coefficiente di Gini, utilizzato per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del reddito e della ricchezza colloca l'Italia al penultimo posto in Europa, proprio a causa dei dati del Sud, che a sua volta è ultimo;
    la sperequazione tra Sud e Centro-Nord si evidenzia in modo particolare con i seguenti dati: blocco del reddito pro capite del Sud a circa il 56-57 per cento di quello del Nord; perdita al Sud di 510 mila posti di lavoro rispetto al 2008, a danno prevalentemente dei giovani, nel mentre, rispetto allo stesso anno, gli occupati delle regioni del Centro-Nord sono aumentati di 242 mila unità; aumento del numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione a 600 mila (nel Centro-Nord sono 470 mila); aumento del numero delle famiglie in povertà assoluta a 845 mila (145 mila in più del 2016), gran parte delle quali con un capo famiglia under 35 anni;
    è in corso al Sud una vera e propria rivoluzione demografica che, entro il 2070, determinerà la perdita di 5 milioni di abitanti, con un ridimensionamento del numero e di ruolo delle giovani generazioni e uno spopolamento incontenibile nelle zone interne che farà del Sud la zona più vecchia d'Italia e tra le più anziani d'Europa, con un'età media di 51,6 anni rispetto agli attuali 42;
    negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883 mila residenti, la metà aveva un'età tra i 15 e i 34 anni e un quinto di essi era laureato; ben 800 mila non sono più tornati;
    il Pil pro capite del sud è il 55,6 per cento di quello del Centro-Nord, la percentuale delle persone a rischio di povertà è al 33,8 per cento rispetto al 13,8 del Centro-Nord, quella giovanile è oltre il doppio;
    dal 2001 al 2016 l'aspettativa di vita al Sud, che attiene al tenore sociale nel suo complesso, è passata da +1 anno a –4 anni rispetto alla media nazionale;
    sul fronte dei servizi, tutti gli indicatori di qualità segnalano un divario crescente, con un riferimento marcato al socio-sanitario, alla cura, alla vivibilità, alla sicurezza e all'istruzione primaria che interessa i grandi e i piccoli centri del Sud rispetto al Centro-Nord;
    rilevato che rispetto a questo quadro di disuguaglianze:
    la quota di risorse ordinarie della Pubblica amministrazione centrale destinate al Mezzogiorno è, allo stato, di poco superiore al 28 per cento a fronte del 34,4 per cento di popolazione; mentre al Centro-Nord è del 71,6 per cento contro il 65,6 per cento di popolazione;
    nel 2016, la Pubblica amministrazione ha investito 35,2 miliardi di euro (il 2,2 per cento del Pil nazionale), tre miliardi in meno rispetto al 2015, taglio che ha riguardato essenzialmente le regioni meridionali;
    la legge di conversione del decreto 29 dicembre 2016 n. 243 ha sancito l'obbligo per le amministrazioni centrali di riservare al Sud un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale del 34 per cento, pari alla percentuale della popolazione residente;
    secondo i dati dell'Osservatorio sui conti pubblici: se il reddito pro capite del Sud fosse pari a quello del resto del Paese, sarebbe di 32.500 euro contro i 27.500 attuali (2016), quindi del 18 per cento più alto, quasi pari a quello della Francia, con un miglioramento del saldo tra entrate e uscite di 6-7 punti percentuali del Pil;
    il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, e sulla loro scia altre undici Regioni, si sono attivate per ottenere maggiori poteri e risorse;
    nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 22 dicembre, è stato approvato un cronoprogramma per arrivare, entro il 15 febbraio, alla firma dell'intesa tra il Governo e le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per la cosiddetta autonomia differenziata ovvero il trasferimento di nuove competenze con le relative risorse, a valere sul gettito fiscale generato dai rispettivi tenitori;
    secondo una nota sul «federalismo differenziato» dello Svimez, le richieste di autonomia avanzate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, «in assenza di riforme costituzionali», potrebbero innescare «un percorso verso un sistema confederale, nel quale alcune Regioni si fanno Stato, cristallizzando diritti di cittadinanza diversi in aree del Paese differenti» mettendo così a rischio l'unità nazionale;
    di fatto, il livello dei diritti dei cittadini di quelle regioni verrebbero garantiti a seconda del reddito dei loro residenti, a discapito delle Regioni del Sud, in aperta violazione con i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione;
    dal 2001 nessun Governo ha fissato i LEP, i Livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili, previsti dall'articolo 117, lettera m della Costituzione;
    senza i Lep diventa più agevole immaginare forme di distribuzione delle risorse legate alla ricchezza territoriale e di fatto discriminatorie,

impegna il Governo:

   a garantire nelle regioni meridionali investimenti da parte dello Stato e delle società pubbliche nella misura del 34 per cento delle somme disponibili, accantonandone i relativi importi in un fondo dedicato del bilancio;
   a non effettuare nessun trasferimento di poteri e risorse a una o più Regioni nell'ambito della cosiddetta autonomia differenziata finché non siano definiti e garantiti i LEP («livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» – articolo 117, lettera m della Costituzione) e ancorare il trasferimento di risorse sulle materie assegnate alle Regioni esclusivamente a oggettivi fabbisogni dei territori, escludendo ogni riferimento a indicatori collegati all'introito fiscale locale;
   a varare un piano speciale triennale per dotare le regioni del Sud degli standard dei servizi a livello della media nazionale;
   a disporre l'attuazione della «no tax area» per cinque anni per persone fisiche e imprese, con un reddito inferiore a 25 mila euro, ricadenti nei parchi nazionali e regionali e nelle aree protette delle regioni meridionali, limitatamente ai comuni che hanno subito negli ultimi dieci anni uno spopolamento superiore al 30 per cento dei residenti;
   a riconoscere un credito di qualificazione e specializzazione, per almeno due anni in favore dei neolaureati delle regioni meridionali, appartenenti a famiglie con un reddito complessivo inferiore a 25 mila euro, da attuare presso imprese, centri di ricerca e studi professionali.
9/1334-B/135Conte, Fornaro, Rostan, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ha previsto, in materia di collaborazioni organizzate dal committente, che, a far data dal 1o gennaio 2016, si dovesse applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
    nell'ambito del jobs act, questa previsione legislativa era giustamente finalizzata a impedire l'eccessivo ricorso da parte delle imprese di qualsiasi natura all'utilizzo dei co.co.co., al solo scopo di eludere le normative di legge e contrattuali sul lavoro subordinato;
    lo stesso articolo 2, al comma 2, lettera b), del citato Decreto legislativo n. 81/2015, tuttavia, confermando la normativa previgente, precisa che tale disposizione non dovesse trovare applicazione nei confronti delle «collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali»;
    di conseguenza, la sopra richiamata norma non ha potuto trovare applicazione nel settore giornalistico in quanto, quella giornalistica è una prestazione lavorativa che può essere esercitata soltanto da coloro che siano iscritti all'albo professionale dei giornalisti;
    occorre ricordare la differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, come è noto, che si basa sui requisiti della continuità di prestazione e della subordinazione, tutti presenti nella fattispecie del lavoro subordinato;
    la giurisprudenza, ormai copiosa e costante, ha affermato il principio che nel lavoro giornalistico, proprio in considerazione della natura professionale della prestazione, il requisito della subordinazione deve intendersi «affievolito» e, pertanto, sono proprio i requisiti della continuità e del coordinamento della prestazione a determinarne l'inclusione nell'ambito del lavoro subordinato;
    a ciò si aggiunga che la recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha confermato l'annullamento della delibera governativa sull'equo compenso nel settore giornalistico, ha evidenziato come il lavoro giornalistico sia sempre connotato «da alcuni caratteri del lavoro subordinato» e pertanto deve essere «meritevole di tutele assimilabili a quelle ad esse assicurate». Sempre il Consiglio di Stato, a sostegno dell'opportunità di una specifica tutela di qualsiasi forma di lavoro giornalistico, ha ulteriormente precisato che nel caso dell'editoria non sussistono quegli elementi di «committenza ampia e variegata» che giustificherebbero la liberalizzazione dei compensi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riportare correttamente, nell'ambito del comma 1 dell'articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 81/2015, anche le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano per oggetto prestazioni di lavoro di natura giornalistica, al fine di garantire la migliore tutela di chi esercita prestazioni lavorative di natura giornalistica.
9/1334-B/136Fornaro, Muroni, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'abusivismo edilizio è un fenomeno illegale consolidato, che distingue negativamente il nostro Paese dal resto d'Europa, dove è una realtà pressoché sconosciuta. Nonostante l'esistenza di una copiosa produzione normativa nazionale finalizzata a contrastarlo l'abusivismo sopravvive e prospera in Italia grazie alla sostanziale inerzia delle istituzioni preposte a contrastarlo – il rapporto tra ordinanze e demolizioni effettive di manufatti abusivi, infatti, è bassissimo – agli interessi, nelle aree dove il fenomeno è maggiormente concentrato, della criminalità organizzata e, non ultima, a una deficitaria programmazione urbanistica, che vede ancora oggi numerosi comuni, soprattutto nel Mezzogiorno, perfino sprovvisti del piano regolatore;
    Legambiente nel rapporto «Ecomafie 2017» ha stimato in 17.000 gli abusi commessi solo nel 2016 tra nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti;
    tra il 2003, ultimo anno in cui era possibile presentare la domanda di condono edilizio, e il 2011, il Centro ricerche economiche e sociali di mercato sull'edilizia e il territorio (CRESME) ha censito la cifra record di 258.000 immobili abusivi (tra nuove edificazioni e ampliamenti di rilevante entità) per un giro di affari illegale, basato sui valori immobiliari medi, che Legambiente ha calcolato in circa 18,3 miliardi di euro,
    se in Italia l'abusivismo edilizio è divenuto nel tempo un fenomeno endemico ciò dipende anche e molto dall'eredità «avvelenata» dei tre condoni edilizi generalizzati introdotti nel 1985, nel 1994 e nel 2003. È proprio la sequenza di tre condoni nazionali, insieme alla promessa periodicamente reiterata di nuove sanatorie, rappresentano un formidabile incentivo alla produzione di ulteriore cemento fuorilegge. A tal proposito si ricordano le norme contenute nel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 che di fatto introduce nel nostro ordinamento un quarto Condono edilizio anche se limitato a precise aree del nostro Paese;
    dalla lettura del nuovo rapporto Ecomafia 2018 emerge che il lavoro delle Forze dell'ordine nel 2017 ha portato alla luce 3.908 infrazioni sul fronte «ciclo illegale del cemento», una media di 10,7 ogni ventiquattro ore, e alla denuncia di 4.977 persone. Un dato in leggera flessione rispetto all'anno precedente, ma che testimonia come – dopo anni di recessione significativa – l'edilizia, e quindi anche quella in nero, abbia ricominciato a lavorare. Il 46,2 per cento dei reati si concentra nelle quattro regioni cosiddette a tradizionale presenza mafiosa, ossia Campania, Sicilia, Puglia e Calabria;
    anche in questa edizione del rapporto Ecomafia 2018 emerge che in Italia si continua a costruire abusivamente, in maniera irresponsabile: secondo le stime del Cresme, nel 2017 in Italia sarebbero state costruite circa 17.000 nuove case abusive. Spaziando dall'abusivismo classico, che risale alle stagioni delle pesanti speculazioni immobiliari e dell'assalto alle coste, a quello di nuova matrice, meno maestoso e appariscente, più nascosto ma sempre presente;
    rimane ancora molto da fare pure sul fronte delle demolizioni, dove solo pochi e impavidi sindaci hanno il coraggio di far muovere le ruspe, rischiando in prima persona. Più in generale, le poche demolizioni realizzate sono da attribuire al lavoro delle procure della Repubblica;
    in questo scenario l'abusivismo edilizio continua a prosperare, devastando il paesaggio e alimentando una vera e propria filiera del cemento illegale (dalle cave agli impianti di calcestruzzo, fino alle imprese edili), che arricchisce in molti territori le casse delle ecomafie (in oltre metà dei casi di comuni sciolti per infiltrazione mafiosa ricorre tra le motivazioni la mancata repressione dell'abusivismo edilizio). Inoltre, nei cantieri del mattone illegale il lavoro nero è la regola, la sicurezza semplicemente non esiste e i materiali utilizzati sono di pessima qualità. Tutto questo fa sì che oggi l'abusivismo edilizio e la sua mancata repressione costituiscano un fattore rilevante di insicurezza abitativa per centinaia di migliaia di italiani che vivono in case mal costruite e realizzate in zone ad alto rischio sismico e idrogeologico;
    a questo consumo di suolo abusivo si aggiunge anche un consumo di suolo «legale». Leggendo i dati del Rapporto ISPRA-SNPA sul «Consumo di Suolo in Italia 2018» emerge che è un consumo di suolo ad oltranza quello che in Italia continua ad aumentare anche nel 2017, nonostante la crisi economica. Tra nuove infrastrutture e cantieri (che da soli coprono più di tremila ettari), si invadono aree protette e a pericolosità idrogeologica sconfinando anche all'interno di aree vincolate per la tutela del paesaggio – coste, fiumi, laghi, vulcani e montagne – soprattutto lungo la fascia costiera e i corpi idrici, dove il cemento ricopre ormai più di 350 mila ettari, circa l'8 per cento della loro estensione totale (dato superiore a quello nazionale di 7,65 per cento);
    la superficie naturale si assottiglia di altri 52 km quadrati negli ultimi 365 giorni. In altre parole, costruiamo ogni due ore un'intera piazza Navona;
    quasi un quarto (il 24,61 per cento) del nuovo consumo di suolo netto tra il 2016 e il 2017, avviene all'interno di aree soggette a vincoli paesaggistici. Di questo, il 64 per cento si deve alla presenza di cantieri e ad altre aree in terra battuta destinate, in gran parte, alla realizzazione di nuove infrastrutture, fabbricati – non necessariamente abusivi – o altre coperture permanenti nel córso dei prossimi anni. I nuovi edifici, già evidenti nel 2017, soprattutto nel Nord Italia, rappresentano il 13,2 per cento del territorio vincolato perso nell'ultimo anno;
    spostandosi sul fronte del dissesto idrogeologico, il 6 per cento delle trasformazioni del 2017 si trova in aree a pericolosità da frana – dove si concentra il 12 per cento del totale del suolo artificiale nazionale – ed oltre il 15 per cento in quelle a pericolosità idraulica media;
    il consumo di suolo non tralascia neanche le aree protette: quasi 75 mila ettari sono ormai totalmente impermeabili, anche se la crescita in queste zone è ovviamente inferiore a quella nazionale (0,11 per cento contro lo 0,23 per cento);
    proprio alla luce di questi ultimi dati sconfiggere l'abusivismo edilizio non solo darebbe un impulso per iniziare a ridurre il consumo di suolo, almeno quello abusivo, nel nostro Paese ma significa anche: ripristinare la legalità e sottrarre guadagni illeciti alla criminalità organizzata riaffermando il primato delle regole come passo necessario anche per riscattare il nostro Paese dalle sue annose difficoltà economiche; mettere in sicurezza il territorio e chi vi abita; liberare il paesaggio dai manufatti illegali aggiungendo valore al principale prodotto turistico che abbiamo: la bellezza del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare lo stanziamento di congrui fondi destinati al Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive nonché, attraverso l'adizione di specifica normativa, l'attribuzione del potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio ai Prefetti e che tal proposito si avvale delle risorse del suddetto Fondo.
9/1334-B/137Muroni, Fornaro, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    con la manovra finanziaria 2011 (legge 111 del 15 luglio 2011) è stato introdotto il cosiddetto super-ticket sulle prestazioni sanitarie;
    si tratta di un ticket regionale aggiuntivo che prevede un costo di 10 euro sulle ricette di diagnostica e visite specialistiche ambulatoriali, non obbligatorio, la cui applicazione è lasciata alla scelta delle singole regioni, in aggiunta al ticket ordinario;
    alcune regioni hanno deciso di applicarlo pienamente, altre invece prevedono un importo variabile a seconda del reddito e altre ancora hanno deciso di non applicarlo;
    si è parlato ripetutamente di abolizione del super-ticket ma il provvedimento in esame non contiene alcuna misura in questo senso;
    il fatto che il super-ticket risulti vigente in alcune Regioni e non vigente in altre determina una grave disparità in materia di accesso alle prestazioni dei cittadini a seconda del luogo di residenza,

impegna il Governo

a definire d'intesa con le regioni un atto, anche di natura legislativa, finalizzato all'abolizione del cosiddetto super-ticket in maniera uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini italiani parità di accesso alle prestazioni sanitarie.
9/1334-B/138Rostan, Muroni, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in tema di esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, alla lettera c) prevede che sono esentati dal pagamento del pedaggio «i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici»;
    la Circolare n. 3973 del 5 agosto 1997 del Ministero dei Lavori Pubblici stabilisce che l'esenzione del pedaggio autostradale è ad oggi concessa soltanto quando si tratti di un veicolo immatricolato a nome delle Associazioni di volontariato, adibito al soccorso, impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizi ed infine provvisto dell'apposito contrassegno previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 1994,

impegna il Governo:

   a modificare la disciplina vigente in tema di esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale al fine di equiparare l'esenzione prevista per i veicoli con targa CRI ai veicoli delle organizzazioni di volontariato così come definite dall'articolo 32 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, prevalentemente impegnate nelle attività di interesse generale (di cui all'articolo 5 del citato Codice n. 117 del 2017) socio sanitarie, di soccorso, di emergenza urgenza e di protezione civile;
   a valutare l'opportunità di fornire dei dispositivi Telepass in comodato d'uso gratuito, senza aggravi burocratici ed organizzativi, da installare sui veicoli delle associazioni di volontariato, modificando o integrando le concessioni in essere su tutte le autostrade italiane, senza oneri per il bilancio dello Stato.
9/1334-B/139Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    le frequenze fisse bidirezionali sono delle frequenze utilizzate, in particolare, dagli operatori di telecomunicazioni per ponti radio finalizzati all'erogazione di molteplici servizi;
    rispetto a tali frequenze, l'articolo 2, comma 3, dell'allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, definisce – per l'erogazione dei contributi statali – un metodo di calcolo progressivo a scatti basato su dei coefficienti di correzione che tengono conto del numero di collegamenti comunicati dalle imprese al Ministero dello sviluppo economico;
    il citato metodo di calcolo prevede quattro categorie di imprese, in base al numero dei rispettivi collegamenti fissi bidirezionali, e – essendo stato pensato per un contesto di mercato completamente diverso da quello attuale – appare eccessivamente penalizzante per le piccole imprese, le quali mediamente hanno meno di 150 collegamenti e quindi per la gran parte dei loro collegamenti viene applicato un coefficiente di correzione che prevede dei costi maggiori rispetto a quello applicato per le imprese con oltre 80 collegamenti, ovvero le grandi realtà nazionali che hanno decine di migliaia di collegamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare i summenzionati meccanismi di calcolo, oggi vigenti per l'erogazione dei contributi statali, in modo da bilanciare il pagamento di questi ultimi, distribuendoli sulla totalità degli operatori e sgravando leggermente gli operatori più piccoli.
9/1334-B/140Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    la non completa applicazione del CCNL comparto enti locali per il triennio 2016-2018 per via del contenzioso in essere lascia tuttora irrisolta la questione riguardante i profili professionali dei giornalisti operanti presso le medesime amministrazioni;
    tali figure, infatti, verrebbero indubbiamente penalizzate dall'applicazione delle specifiche disposizioni contrattuali previste dall'articolo 18-bis del CCNL del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018, specie con riguardo alla eventuale esclusione della possibilità di riallineamento degli stipendi del personale cui è attualmente applicato il CNLG ai minimi contrattuali stabiliti nella contrattazione collettiva del settore privato;
    l'ipotesi di un inquadramento giuridico ed economico più sfavorevole rischia di dar luogo a contenzioso, con maggior oneri a carico delle amministrazioni;
    tale rischio è ancora più concreto per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerata l'autonomia normativa che le contraddistingue; le criticità potrebbero essere superate prefigurando una sorta di ruolo ad esaurimento per i giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni medesime alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e con specifico riguardo alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome un'applicazione transitoria della normativa riconosciuta dai singoli ordinamenti sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto esposto in premessa.
9/1334-B/141Donina, Capitanio, Iezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    già in sede di prima lettura del provvedimento, con odg n. 9/1334-AR/194, a firma congiunta Lega- M5S, il Governo si era impegnato «a valutare l'opportunità di prevedere per coloro che svolgono l'attività di comunicatore professionale, sia nel settore privato che nell'ambito della pubblica amministrazione, l'iscrizione all'Inpgi in via esclusiva e sostitutiva delle corrispondenti forme generali di previdenza e assistenza obbligatoria, con salvaguardia dei trattamenti previsti dalle predette forme assicurative ove più favorevoli»;
    tale previsione scaturisce dalla necessità di fornire alle nuove figure professionali sviluppatesi nel mondo della comunicazione e dell'informazione uno specifico riconoscimento anche sotto il profilo previdenziale;
    i giornalisti ed i cosiddetti «comunicatori professionali», infatti, sia pure distinti per competenze, sono figure affini per l'ambito settoriale in cui operano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare l'impegno già assunto con l'odg n. 9/1334-AR/194 citato in premessa nell'ambito del preannunciato provvedimento in materia pensionistica attuativo della disposizione di cui al comma 139 dell'articolo unico del provvedimento.
9/1334-B/142Murelli, Centemero, Pallini, Tripiedi, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Tucci, Vizzini, Siragusa, Cubeddu, Bilotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 891 dell'articolo unico del provvedimento prevede l'istituzione presso il Mit di un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti già esistenti ovvero per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po;
    l'assegnazione delle relative risorse è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in favore delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'Anas SpA;
    in proposito si ricorda l'importanza, quale infrastruttura essenziale per i residenti della zona, del ponte sul Po che collega Colorno (PR) e Casalmaggiore (CR), chiuso dal settembre 2017 e con il traffico riversatosi sul ponte Viadana-Boretto, quasi raddoppiando il numero dei veicoli che quotidianamente transitano per le tangenziali viadanesi;
    altrettanta rilevanza riveste il ponte San Michele (o ponte Röthlisberger dal nome del progettista che lo fece costruire tra il 1887 e il 1889) tra Paderno e Calusco d'Adda, sulla linea ferroviaria Seregno- Bergamo, chiuso dal 15 settembre scorso sia alla circolazione ferroviaria che a quella stradale per pericolo di cedimento della struttura;
    inoltre, nella provincia di Pavia, il ponte della Becca sulla ex strada statale 617, costruito tra il 1910 e il 1912 sulla confluenza tra i fiumi Ticino e Po e non più percorribile dai mezzi pesanti, presenta annualmente problematiche importanti e imprevedibili che obbligano alla chiusura per settimane ai fini della manutenzione straordinaria, creando ripetuti disagi alle comunicazioni e dispendio significativo di risorse per la messa in sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attribuire carattere prioritario e di urgenza ai ponti citati in premessa.
9/1334-B/143Cavandoli, Centemero, Lucchini, Ferrari, Vinci, Tombolato, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Comaroli, Dara.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112 ha definito «sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico» indicando tale principio come criterio direttivo per la disciplina regolamentare al fine di promuovere il passaggio del medium radiofonico alla tecnologia digitale;
    la tecnologia radiofonica digitale (T-DAB) presenta molteplici aspetti positivi sia per i cittadini che possono così usufruire di un servizio a ricezione gratuita e libera di alto livello qualitativo con un'offerta formidabile di programmi e servizi, sia per il sistema paese che potrà razionalizzare l'utilizzo delle risorse con un'elevata efficienza radioelettrica e una rilevante riduzione dell'impatto ambientale;
    si rende necessario sostenere il definitivo avvio delle predette diffusioni in Italia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    1) provvedere alla effettiva assegnazione delle frequenze comprese nella banda III prioritariamente al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale T DAB, così da permettere una rapida copertura di servizio dell'intera popolazione italiana da parte delle imprese private e della concessionaria pubblica per il servizio radiotelevisivo;
    2) conseguire tutti gli accordi internazionali possibili con i Paesi limitrofi all'Italia per incrementare ulteriormente la dotazione di frequenze a disposizione del predetto servizio di radiodiffusione da parte degli operatori italiani.
9/1334-B/144Cecchetti, Capitanio, Maccanti.


   La Camera,
   premesso che:
    Il comma 508 introduce disposizioni che evitano, per i sistemi per i quali già è in vigore un accordo di sorveglianza cooperativa al quale partecipa la Banca d'Italia, i costi connessi con la predisposizione, stipula e mantenimento nel tempo di un Memorandum of Understanding;
    in tal modo si dà maggiore certezza giuridica all'estensione delle protezioni conferite dalla Settlement Finality Directive, mitigando i rischi e i costi connessi con eventuali contenziosi e si assicura una soluzione tempestiva e certa alla problematica, evitando alle banche di avviare il trasferimento della propria attività di regolamento in cambi presso altre giurisdizioni con conseguente perdita per l'erario del gettito fiscale sui proventi derivanti, direttamente o indirettamente, da tali attività;
    in particolare, il citato comma 508 riguarda il Continuous Linked Settlement (CLS) che è un'infrastruttura di mercato americana nata nel 2002 su spinta dei principali regolatori come iniziativa privata delle maggiori banche mondiali, che ha come funzione quella di eliminare il rischio di regolamento delle operazioni in cambi. È un sistema di regolamento di importanza sistemica in quanto regola tramite i suoi 68 membri la stragrande maggioranza delle operazioni effettuate tra banche nelle 18 divise principali incluse nel sistema;
    attualmente CLS è «designato» ai sensi della direttiva 98/26/CE dal Regno Unito. Le banche italiane aderenti diretti al sistema CLS si avvalgono della «designazione» inglese per regolare le transazioni in divise. Con Brexit, CLS non potrà godere più dello status di sistema designato secondo la direttiva in questione. Essere designato a fini della Settlement Finality Directive assicura che gli effetti dell'insolvenza di un membro di CLS in un qualsiasi stato membro non pregiudichino il regolamento definitivo della transazione ed il netting. L'assenza di questa garanzia sarebbe stata fonte di numerosi rischi per tutti i partecipanti e avrebbe creato incertezza giuridica. Con la perdita dello stato di sistema designato di CLS, vista la reale assenza di alternative sul mercato, sarebbe stato di fatto impossibile per le Banche procedere al regolamento delle transazioni in divisa tramite sistemi alternativi;
    tale disposizione trae origine dalla circostanza che in data 29 marzo 2017, il Regno Unito ha formalizzato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del TUE (Brexit);
    secondo quanto previsto dal citato articolo 50 del TUE, sono state avviate dall'UE le trattative negoziali volte alla definizione di un accordo sulle modalità del recesso;
    l'esito del negoziato, tuttora in corso, appare allo stato incerto, potendo concludersi anche senza il raggiungimento di un accordo sulle condizioni per l'uscita del Regno Unito dall'UE (così detto no deal scenario);
    la circostanza sopra rappresentata avrà quale conseguenza che, a decorrere dal 30 marzo 2019, la normativa europea cesserà di trovare applicazione nei confronti del Regno Unito, che diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo;
    la predetta eventualità è suscettibile di incidere, tra gli altri, sul principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni in ambito europeo, con la conseguenza che gli operatori britannici non potranno più prestare servizi finanziari nel territorio dell'UE avvalendosi delle preesistenti abilitazioni (regime di passaporto);
    il mancato perfezionamento, a livello dell'Unione europea, di un accordo sul recesso può determinare significative ricadute anche sull'operatività delle sedi di negoziazione italiane, le quali non potranno continuare a consentire l'accesso, in qualità di membri/partecipanti, agli operatori inglesi divenuti soggetti extra-UE, con conseguenti potenziali effetti pregiudizievoli anche in termini di liquidità dei mercati;
    nel contesto sopra rappresentato, appare pertanto opportuna la definizione, in ambito nazionale, di misure volte a disciplinare in modo ordinato la fase di transizione al nuovo assetto riveniente dalla Brexit nell'ipotesi di un no deal scenario, in un'ottica di generale tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati,

impegna il Governo

tenuto conto dell'evoluzione delle trattative negoziali avviate dall'UE ai sensi dell'articolo 50 del TUE, ad adottare le iniziative più appropriate, anche attraverso interventi legislativi a carattere transitorio, per mitigare i possibili impatti per il sistema finanziario italiano – in caso di mancato raggiungimento dell'accordo sulle modalità di uscita del Regno Unito dall'UE – a salvaguardia dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della continuità operativa nella prestazione dei servizi finanziari.
9/1334-B/145Comaroli, Vanessa Cattoi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 536-bis dell'articolo unico del provvedimento in esame, assicura, per l'anno 2019, la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale sulla base degli importi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, confermando anche le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo da parte dell'Agenzia delle entrate;
    i Comuni montani colpiti dall'ondata di maltempo del 29 ottobre scorso non possono più fondare le loro previsioni di bilancio sulle entrate del Titolo III derivanti dalla vendita del legname, in conseguenza dello sradicamento e abbattimento di parte cospicua del patrimonio boschivo;
    tra questi Comuni, vi sono anche quelli dell'Altopiano di Asiago/Sette Comuni, che in base agli attuali parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 hanno già un saldo finale negativo che comporta ulteriori prelievi del gettito IMU;
    venendo a mancare le entrate del Titolo III, tali Comuni sarebbero costretti ad aumentare le previsioni di entrata del Titolo I, colpendo i cittadini per due volte: sia perché sono stati privati di un patrimonio che apparteneva alle comunità di riferimento, sia perché verrebbe aumentato il carico tributario a loro danno;
    l'Ordinanza di Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 vincola già gli introiti provenienti dagli alberi abbattuti al rimboschimento e ripristino ambientale;
    sarebbe pertanto auspicabile prevedere per i Comuni che non possono finanziare la spesa corrente con le previsioni di entrata del Titolo III, afferenti alla gestione del patrimonio boschivo, la destinazione di quota-parte dei 1.885,6 milioni destinati ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, ovvero consentire agli stessi la possibilità di trattenere il gettito IMU, ai fini del finanziamento della spesa corrente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire quanto ipotizzato in premessa.
9/1334-B/146Covolo, Cavandoli, Centemero, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore termale versa da oltre dieci anni in situazione di gravissima difficoltà, talché è divenuto di fondamentale ed improcrastinabile importanza dare supporto ad un settore economico che interessa 60 mila lavoratori, 150 Comuni, 380 Aziende;
    il vigente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali è prossimo alla scadenza (31 dicembre 2018);
    si sono succedute nel tempo numerose previsioni di legge che destinavano risorse finanziarie per l'adeguamento triennale delle tariffe termali, destinazione reiterata da ultimo, per il triennio 2016-2018, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di bilancio 2016, articolo 1, comma 566 e 567);
    parlamentari di tutti gli schieramenti hanno proposto di inserire nel progetto di legge di Bilancio 2019 una norma che vincolasse all'interno del Fondo Sanitario Nazionale 5 milioni per l'incremento delle tariffe termali per il triennio 2019-2021;
    tale previsione non avrebbe comportato risorse aggiuntive e che, nell'ambito della quota di Fondo Sanitario Nazionale destinata alle cure termali, pari a circa lo 0,001 per cento, ne sarebbe risultata vincolata una parte infinitesimale (lo 0,00004 per cento circa) per le tariffe predette;
    dal 1o gennaio 2019 è previsto il taglio delle prestazioni economiche accessorie dell'INPS ed INAIL di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, taglio che comporterebbe una sostanziale riduzione dell'assistenza sanitaria a favore degli assicurati dei predetti Istituti e non produrrebbe alcun risparmio, generando anzi un aggravio di spesa immediato e determinando insormontabili difficoltà ad alcune importanti realtà termali che negli anni si sono specializzate nell'assistenza degli assicurati dell'INPS e dell'INAIL e che sono distribuite su tutto il territorio nazionale;
    il risparmio atteso dal taglio delle predette prestazioni, stimato intorno ai 5 milioni di euro, sarebbe del tutto vanificato dalle minori entrate e dalle maggiori spese a cui le Amministrazioni dovrebbero far fronte (minore IVA per spese di permanenza presso il centro termale che si ridurrebbe per 1,2 milioni di euro; minori contributi sociali per 1,8 milioni; le imposte sul reddito dell'esercizio si assottiglierebbero di 9 milioni di euro; riduzione dell'occupazione di circa 400 unità con maggiore spesa per la NASPI di 4,6 milioni; maggiori oneri a carico del SSN per almeno 21 milioni);
    parlamentari di tutti gli schieramenti hanno proposto di inserire nel progetto di legge di Bilancio 2019 una norma che prorogasse per il triennio 2019-2021 l'erogazione delle prestazioni predette, nelle more del completamento della complessiva rivisitazione dell'insieme delle prestazioni termali erogate agli assicurati INPS e INAIL, attraverso la conseguente modifica dei LEA ed il loro inserimento nell'Accordo nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 323/00;
    tale previsione non avrebbe comportato risorse aggiuntive, considerato che la proroga delle prestazioni economiche INPS e INAIL, sarebbe dovuta avvenire con risorse da reperire all'interno dei rispettivi bilanci;
    le proposte di cui sopra, ancorché ampiamente condivise anche dal Governo, non hanno trovato spazio né nel maxiemendamento né nella stesura finale del testo, essenzialmente per questioni relative al peculiare ordine dei lavori parlamentari e contingentamento del numero di emendamenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    1. individuare con tempestività nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, una specifica destinazione di almeno 5 milioni di euro annui per il triennio 2019/2021, per consentire alle Regioni il rinnovo dello stesso accordo e la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale per un ulteriore triennio, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 4 della L. 24.10.2000 n. 323, fornendo anche uno specifico impulso all'avvio del tavolo negoziale;
    2. a consentire, nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL, l'erogazione delle prestazioni economiche accessorie di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, per il triennio 2019-2021.
9/1334-B/147Cantalamessa, Furgiuele, Andreuzza, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 131 destina all'aeroporto di Reggio Calabria 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di consentire i lavori di ristrutturazione;
    il successivo comma 133 assegna per gli anni del triennio 2019-2021 all'aeroporto di Crotone al fine di assicurare la continuità territoriale;
    l'aeroporto di Lamezia Terme – si ricorda – è il solo aeroporto in Calabria con scalo internazionale che da anni attende i fondi per la realizzazione della nuova aerostazione;
    lo scalo Lametino – si evidenzia – ha chiuso Novembre con 1.629 movimenti (+ 19,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2017), 182.789 passeggeri transitati (+ 10,9 per cento) e 100 tonnellate cargo (+200,5 per cento), mentre Reggio Calabria ha avuto 454 movimenti (+1,6 per cento), 30.232 passeggeri (-7,5 per cento) e 1,4 tonnellate cargo;
    in altri termini nel 2018, esclusi ancora i dati relativi al mese di Dicembre, l'aeroporto internazionale lametino ha registrato 21.105 movimenti (+ 2,9 per cento), 2.569.009 passeggeri (+ 7,8 per cento) e 930 tonnellate cargo (+1,5 per cento), mentre quello reggino si attesta a 5.873 movimenti (+ 18.2 per cento), 322.894 passeggeri (7,2 per cento) e 17,7 tonnellate cargo (-53,7);
    è pertanto necessaria la realizzazione del nuovo terminal aeroportuale, atteso che l'attuale risulta oramai troppo piccolo per contenere i passeggeri che quotidianamente vi transitano;
    il progetto della nuova aerostazione risale oramai a qualche anno fa, così come anche i finanziamenti stanziati dall'Unione Europea, tuttavia insufficienti per avviare i lavori di ampliamento del nuovo terminal,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per l'ampliamento dello scalo lametino alla luce di quanto esposto in premessa.
9/1334-B/148Furgiuele, Sasso, Cantalamessa, Capitanio, Cecchetti, Patassini, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    la legislazione vigente, per come modificata nel 2015, prevede l'esenzione dal pagamento del bollo per le sole auto di interesse storico con anzianità di immatricolazione superiore ai trent'anni;
    prima del 2015, la predetta esenzione si applicava anche ai veicoli ultraventennali;
    il comma 1048 del disegno di legge di bilancio 2019 ripristina l'esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli di interesse storico di anzianità compresa tra i 20 e i 29 anni, ma nella misura del 50 per cento rispetto al dovuto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di ripristinare tempestivamente il regime di esenzione al 100 per cento – previsto prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) – per i veicoli di interesse storico ultraventennale.
9/1334-B/149Tombolato, Donina, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Zordan.


   La Camera,
    considerata la necessità di promuovere la piena sicurezza dei motociclisti e di tutelare quest'ultimi dalla possibilità che, in caso di incidenti, riportino gravi danni fisici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre una specifica agevolazione fiscale per i motociclisti per l'acquisto di dispositivi di protezione certificati e marchiati CE.
9/1334-B/150Morelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 255 dell'articolo 1, istituisce il Fondo per il reddito di cittadinanza;
    tale misura è secondo le previsioni del Governo ancorata alla condizione di povertà assoluta e alle politiche attive dei lavoro, in caso di disoccupazione;
    dalla formulazione normativa non emerge con chiarezza se la misura in oggetto riguarderà l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che ha istituito la Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi), indennità mensile di disoccupazione, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione Aspi e MiniAspi in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1o maggio 2015;
    si ricorda che l'indennità Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Non possono, altresì, accedere alla prestazione: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi. Chi intende, inoltre, avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, allo stato attuale delle cose può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della Naspi;
    la Naspi viene erogata mensilmente ai richiedenti aventi diritto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Se la durata della Naspi è inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure, per definire esplicitamente se con l'attuazione della misura del reddito di cittadinanza la NASPI resterà in vigore oppure no.
9/1334-B/151Della Frera, Zangrillo, Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    il ddl di bilancio introduce disposizioni in materia di ricerca scientifica e di università;
    gli ultimi dati in materia di trasferimento tecnologico delle principali università italiane indicano che in Italia esistono 1.373 spinoff iscritte al registro delle startup innovative e tra queste il 90 per cento è generato in ambito accademico;
    per quanto riguarda la costituzione di start-up nel nostro Paese, nella maggior parte dei casi le università si sono dotate di incubatori in tal senso, hanno fatto rete in alcuni casi proprio per fornire ai propri studenti e dottorandi un tale servizio;
    queste imprese, provenendo dal mondo della ricerca, presentano una base tecnologica e innovativa molto solida e di solito, non agiscono esclusivamente nell'ambito del digitale ma a più ampio raggio;
    per quanto ancora incompleto per la mancanza di informazioni esaurienti, le startup nate da incubatori universitari sembrano presentare qualità e capacità, anche in termini economici, rilevanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche risorse da destinare al sostegno degli investimenti delle università italiane quali incubatori di spin-off e start-up innovative al fine di favorire la nascita e la crescita di start-up universitari, valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e accademico rafforzando gli strumenti di collaborazione stabili utili per coniugare ricerca ed innovazione.
9/1334-B/152D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    la partecipazione piena e sostenuta alle attività culturali e artistiche, lungo tutta l'arco della vita, fin dai primi passi, contribuisce a raggiungere e a mantenere una condizione di benessere, essenziale per la buona salute fisica e mentale; evidenze cliniche e ricerche scientifiche lo dimostrano ormai da decenni in modo specifico e autorevole, attestando il valore di un approccio alla salute nel quale i temi dello sviluppo umano diventano parte integrante delle strategie di prevenzione e di cura, come raccomanda anche l'OMS-Organizzazione mondiale della Sanità. Nella stessa direzione si muove la nuova Agenda per la cultura europea;
    studi internazionali hanno documentato l'efficacia della partecipazione culturale e i conseguenti minori costi in termini di spesa sanitaria e socio-assistenziale diretta, in particolare con riferimento all'invecchiamento attivo, alla terza e quarta età – caratterizzate dalla rottura delle reti sociali –, alla qualità della vita dei malati;
    ampia oggi è ancora la fascia di popolazione che non partecipa ad alcuna attività culturale, da coinvolgere per contrastare i rischi in termini di inadeguatezza delle competenze rispetto agli scenari in evoluzione e conseguenti ricadute in termini di qualità della vita e benessere percepito;
    la numerosità delle sperimentazioni che si stanno conducendo con successo da anni in alcune aree del nostro Paese (dall'arte negli ospedali, al ruolo delle esperienze culturali per l'accompagnamento dei malati di Alzheimer e dei loro caregiver, per fare alcuni esempi) hanno ormai raggiunto una fase di maturità tale da potersi trasformare in pratiche e protocolli condivisibili;
    evidentemente insufficienti e sporadiche le misure adottate con il provvedimento in esame: ad esempio, il comma 482 reca disposizioni in materia di gestione di Carta famiglia prevedendo per il relativo sviluppo oneri per 1 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 a carico del Fondo famiglia, quindi senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
    parimenti inadeguata la misura, seppure apprezzabile nell'intento, dell'incremento del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, per l'importo di a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019- 2021 previsto dai commi 483-484: ad oggi, infatti, l'Italia è uno dei pochi Paesi Europei ove per i caregiver non sono previste sufficienti tutele, soprattutto da un punto di vista previdenziale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di creare un tavolo nazionale permanente, al quale siedano il Ministero della Salute, il MiBAC, il Miur, il Ministero per la Famiglia e la Disabilità, la Conferenza Stato-Regioni-Città, con il compito di predisporre un documento strategico per il coordinamento delle iniziative e degli studi afferenti l'invecchiamento attivo, alla terza e quarta età e di seguirne periodicamente gli sviluppi.
9/1334-B/153Orsini.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 22 dicembre 2018 è stato sottoscritto un accordo tra Stato e Regione in materia di Finanza Pubblica;
    in considerazione che il predetto accordo interviene in materia di finanza locale con particolare riferimento al ristoro delle ex province regionali ma non tratta il caso degli enti deficitari, in dissesto o con piano di riequilibrio approvato;
   considerato che in Sicilia 28 comuni sono in una situazione di dissesto finanziario e 23 in fase di pre dissesto;
   considerato che in Sicilia la ex Provincia di Siracusa ha già dichiarato il dissesto e che almeno altre 4 (Catania, Enna, Messina, Trapani) ex Province si apprestano a dichiararlo nel corso del 2019,

impegna il Governo:

   ad adottare con immediatezza misure di sostegno agli enti locali siciliani finalizzate scongiurare ipotesi di dissesto finanziario degli stessi;
   ad anticipare nell'anno 2019 le misure previste nell'accordo a favore degli enti di Area di Vasta della Regione Siciliana;
   a rispettare tassativamente tutti gli impegni assunti e sottoscritti nell'accordo tra lo Stato e per esso il Governo e la Regione Siciliana in materia di Finanza Pubblica.
9/1334-B/154Bartolozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dà la facoltà alle lavoratrici in stato di gravidanza, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
    in pratica la durata del congedo di maternità resta confermata a cinque mesi, ma la lavoratrice è libera di utilizzare questi mesi, restando al lavoro fino al termine del nono mese, e facendo dunque iniziare il periodo di astensione obbligatoria successivamente al parto;
    se da un lato, detta disposizione, amplia le facoltà della donna lavoratrice di decidere quando utilizzare il congedo maternità, dall'altro rischia fortemente di rendere più vulnerabili le lavoratrici laddove è maggiore il lavoro precario e comunque laddove sono meno tutelate,

impegna il Governo

a valutare bene gli effetti applicativi della norma di cui in premessa, anche al fine verificare se le modalità di utilizzo dei cinque mesi di congedo maternità, non indeboliscano le tutele delle lavoratrici, soprattutto di quelle più precarie.
9/1334-B/155Rossello.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 810 dell'articolo 1, come introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone una progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici;
    non appare sufficiente a garantire un adeguato livello di pluralismo la previsione, contenuta nel medesimo intervento, in favore di progetti finalizzati, tra l'altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale, dell'innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale, sempre a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
    l'intervento di progressiva abolizione dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche o di imprese editrici di quotidiani e periodici è esplicitamente disposto nelle more della revisione organica della disciplina di settore, di fatto segnando la fine di tali contributi; tale disposizione si combina, non senza preoccupazioni, con quella recata dai commi da 440 a 443 del medesimo articolo che prevede la soppressione delle riduzioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici e radiotelevisive;
    come se non bastasse, l'intervento in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive recato dai commi da 1101 a 1111, anch'esso introdotto al Senato, colpisce duramente l'emittenza locale andando a modificare, con la novella operata dal comma 1101 all'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2005, prevedendo l'eliminazione della riserva di un terzo della capacità trasmissiva per le emittenti locali finora in vigore, senza peraltro prevedere alcun ristoro adeguato che ne garantisca una prospettiva di sviluppo, ma anche meramente di sopravvivenza, in termini di capacità trasmissiva nonché economica;
    il settore dell'emittenza radiotelevisiva privata locale è un comparto che, oltre a rappresentare un essenziale baluardo per quanto concerne il pluralismo dell'informazione, dà lavoro a circa 5000 persone tra cui tanti giornalisti;
    appare evidente che una informazione di qualità e un pluralismo dell'informazione effettivo passino necessariamente anche da politiche di sostegno, tutela e promozione del settore editoriale e radiotelevisivo che non può essere sostituito tout court da social network e servizi digitali;
    la restrizione dei tempi di discussione e di esame ritagliati dalla maggioranza e dal Governo al provvedimento in titolo ha di fatto frustrato le prerogative parlamentari riducendole ad un mero esercizio di stile. Tale atteggiamento rende ancora più necessario un impegno forte e convinto per salvaguardare e promuovere la libertà e la trasparenza dell'informazione soprattutto di fronte alla evidente volontà di «imbavagliare» quanto più possibile la libera stampa e il pluralismo dell'informazione;
    al fine di dare comunque una prospettiva di sviluppo del comparto radiotelevisivo locale è necessario che la quota parte del Fondo di competenza del Ministero dello sviluppo economico sia incrementata, rispetto ai 50 milioni di euro attuali, che sia garantito alle stesse imprese radiotelevisive il mantenimento della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 recante i criteri di riparto della quota Mise del Fondo,

impegna il Governo:

   ad assumere le idonee iniziative volte a tutelare la libertà di stampa e il pluralismo dell'informazione, e a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 810, al fine di optare in luogo dell'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche e alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui al richiamato comma 810, per la riformulazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse da destinare comunque al comparto editoriale e radiofonico;
   nelle more della revisione organica della normativa di settore, nonché in vista dell'applicazione della disciplina in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive, anche in seguito al rilascio della banda 700, ad adottare le necessarie misure volte a salvaguardare i livelli occupazionali, la continuità aziendale e il futuro dell'intero comparto radiotelevisivo locale, in termini finanziari e soprattutto di capacità trasmissiva, prevedendo l'incremento della quota parte del Fondo di competenza del Ministero dello sviluppo economico, garantendo altresì il mantenimento della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 richiamato in premessa.
9/1334-B/156Zanella, Rosso, D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 586 dell'articolo 1 istituisce un Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo;
    l'Italia ha introdotto il numero unico 112 adottando il modello organizzativo di call center «laico», verso il quale sono convogliate tutte le chiamate effettuate dai numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118: dopo aver effettuato un'intervista telefonica e localizzato il chiamante, l'operatore «laico» indirizza la chiamata alla centrale operativa di competenza (forze dell'ordine, Vigili del fuoco o emergenza sanitaria). Il doppio passaggio della chiamata di soccorso allunga i tempi almeno del doppio, ma anche del triplo o più, e costringe chi chiama a sottoporsi a due interviste, la prima da parte del centralinista 112 e la seconda con l'operatore del servizio competente, 113, 115 o 118;
    l'impiego nelle centrali 112 di personale cosiddetto «laico», ovvero senza adeguata conoscenza o esperienza delle situazioni di emergenza, e spesso privo di conoscenza del territorio, è frequente causa di errori, sia nella valutazione delle situazioni, sia nella localizzazione dell'evento e conseguente invio del soccorso;
    nelle regioni in cui è stato attivato il NUE 112 si susseguono numerose segnalazioni di disservizi derivanti da allungamento dei tempi di risposta, localizzazioni errate, inoltro delle chiamate ai servizi sbagliati, episodi anche gravi ed è probabile che vi siano stati esiti letali;
    il documento «Scheda Integrazioni al Disciplinare Tecnico Standard» del 19 gennaio 2018 del Ministero dell'interno dispone alcune misure con l'obiettivo dichiarato di migliorare efficienza e efficacia delle risposte alle richieste di soccorso: definisce una tempistica massima per le risposte alle chiamate da parte delle centrali uniche 112 e per il trasferimento di queste alle centrali di competenza, dispone l'adozione di procedure di certificazione a norma ISO 9001, istituisce un sistema di monitoraggio centrale e periferico che si prevedeva potesse andare a regime a settembre 2018 e prevede alcune soluzioni temporanee, quali ad esempio risponditori automatici per far fronte a casi eccezionali di iper-afflusso di chiamate;
    con l'adozione di tali misure è in ogni caso mantenuto il sistema che utilizza il doppio passaggio di chiamata, che di per sé è causa di allungamento dei tempi e che aumenta il rischio di perdita del contatto con il richiedente soccorso, e l'affidamento della prima risposta in evenienze delicate e di possibile pericolo per la vita a personale privo di esperienza specifica;
    nell'attuale contingenza economica va evidenziato l'incremento di spesa che il modello organizzativo adottato ha comportato e ancor più comporterà nel futuro, sia in conto capitale sia in spesa corrente, visto che alle Centrali operative di IIo livello di polizia, carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria si aggiungono quelle del NUE, con i relativi ingenti costi per la logistica, per le tecnologie e per il personale. Quest'ultimo è calcolato a regime in 2.000 unità (decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14) che sono aggiuntive e non sostitutive degli operatori delle Centrali operative di IIo livello,

impegna il Governo

ad adottare misure finalizzate ad una revisione del modello di risposta alle chiamate di emergenza attualmente adottato, attraverso la reintroduzione dei numeri di emergenza precedentemente utilizzati che garantirebbero personale qualificato e risparmio di risorse.
9/1334-B/157Biancofiore.


   La Camera,
   premesso che:
    gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari, secondo i dati del Rapporto Italia 2017, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un pet: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;
    secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto; queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato « pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali;
    tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;
    ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi: detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari; i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;
    è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,

impegna il Governo

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro.
9/1334-B/158Fascina, Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica innovativa istituita dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e disciplinata dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;
    tale metodologia, a norma dell'articolo 4 della citata legge si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di 2o grado, ai quali permette di «alternare» momenti di formazione in aula e in azienda o altra struttura ospitante; con il riordino dell'istruzione del secondo ciclo, messo a regime dal nuovo ordinamento degli istituti professionali, dei tecnici e dei licei, previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, l'alternanza ha compiuto un'ulteriore tappa istituzionale: nei nuovi regolamenti è richiamata come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare dei diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico;
    la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ha ribadito l'importanza di affiancare al sapere, il saper fare, intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi;
    la partnership con le imprese può favorire l'innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all'acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo l'orientamento, la cultura dell'autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie;
    la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro è nata dalla necessità di dare agli studenti, alle scuole e alle strutture ospitanti, uno strumento per facilitare la gestione dell'alternanza e collegare i sistemi informativi del Ministero con il Registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro, semplificando l'incontro tra domanda e offerta;
    ulteriore obiettivo di tale piattaforma è facilitare la stipula degli adempimenti amministrativi previsti (convenzione, patto formativo, etc.), oltre a consentire di salvare modelli di convenzioni e progetti formativi per futuri utilizzi in modo che la gestione dei processi sia più semplice;
    la piattaforma, inoltre, eroga gratuitamente la formazione sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato e-learning, riconoscendo quattro ore come formazione e facendo risparmiare alle scuole importanti risorse economiche;
    permette, infine, agli studenti e alle strutture ospitanti, la valutazione dei percorsi, sia da un punto di vista delle esperienze che delle competenze acquisite,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di dare ulteriore sviluppo al progetto della piattaforma dell'alternanza scuola lavoro valutando, altresì, l'opportunità di reperire nuove risorse.
9/1334-B/159D'Attis, Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito di accordi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le società autostradali aderenti all'iniziativa, nel 2014 fu introdotta un'agevolazione sul pedaggio autostradale fino al 20 per cento per i pendolari titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass (in particolare Telepass family e Telepass business), ovvero ai possessori del Telepass ricaricabile;
    trattandosi di una iniziativa a termine, la riduzione era prevista dal 1o febbraio 2014, sino al 31 dicembre 2015;
    dopo varie proroghe, la riduzione è stata applicata sino al 31 dicembre 2017; l'agevolazione è riservata a persone fisiche titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass (in particolare Telepass Family e Telepass Business), ovvero ai possessori del Telepass ricaricabile. Condizione per usufruire dell'agevolazione è che gli apparati Telepass siano abbinati a veicoli di classe A. Gli utenti Telepass sopra definiti possono usufruire dell'agevolazione se, nell'arco di un mese e per non più di due volte al giorno:
    nel sistema chiuso, effettuano percorrenze di una determinata tratta autostradale con percorso massimo di 50 chilometri (con origine e destinazione fissa dichiarata al momento della richiesta dell'agevolazione);
    nei sistemi aperti, utilizzano uno o in alternativa due stazioni attraversate durante il transito e dichiarate al momento della predetta richiesta;
    l'agevolazione consiste nella riduzione del pedaggio, applicata in misura progressiva, da un minimo dell'1 per cento (in caso di 21 transiti/mese) fino ad un massimo del 20 per cento (in caso di 40 transiti/mese), ed è applicata per un massimo di due viaggi al giorno, compresi i festivi, e non è cumulabile con altre agevolazioni/iniziative di modulazione tariffaria già in essere. Sino a 20 transiti mensili non viene applicato nessuno sconto. A partire dal 21o transito, lo sconto sarà pari all'1 per cento su tutti i transiti effettuati e crescerà linearmente (2 per cento del pedaggio complessivo per 22 transiti effettuati, 3 per cento per 23, e così via) fino al 20 per cento del pedaggio complessivo che scatta al 40o transito. Dal 41o transito e fino al 46o, lo sconto sarà sempre del 20 per cento su tutti i transiti effettuati. Per i transiti successivi al 46o si pagherà la tariffa intera;
    tale iniziativa, almeno economicamente, agevola chi per lavoro è costretto giornalmente a spostarsi da una città all'altra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare prosecuzione all'agevolazione, elevando la percorrenza massima prevista dei 50 chilometri ed eliminando i limiti di transiti mensili per accedere allo sconto.
9/1334-B/160Giacometto, Bignami.


   La Camera,
   premesso che:
    l'assegno di ricerca è uno strumento volto a finanziare un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca – un Progetto – stipulato tra un'Università o un Ente di Ricerca e un vincitore di un concorso in possesso di specifiche competenze e requisiti, individuato a seguito di una procedura di selezione sulla base di un bando appositamente emanato;
    in questi anni gli assegni di ricerca vengono sostenuti economicamente soprattutto da parte delle stesse strutture universitarie dove gli assegnisti di ricerca operano e i finanziamenti provengono da: fondi derivanti dalle sperimentazioni; fondi europei; privati; associazioni di volontariato; Fondazioni o Enti (es.: AIRC, fondazioni bancarie...); Aziende (farmaceutiche o altro);
    è imminente la scadenza della proroga di 2 anni per la cumulabilità degli assegni di ricerca, fissata in 4 anni dall'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» cosiddetta legge Gelmini – e successivamente innalzata a 6 anni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito dalla legge n. 11 del 2015;
    il decreto-legge 192 del 2014, convertito dalla legge 11 del 2015, infatti, non modifica la durata complessiva massima dei contratti per assegni di ricerca, ricercatore a tempo determinato di tipo a e ricercatore a tempo determinato di tipo b, fissata dall'articolo 22, comma 9, della legge n. 240 del 2010 in 12 anni; migliaia di assegnisti rischieranno seriamente di essere espulsi dall'università, dopo sei anni di lavoro e senza alcuna concreta prospettiva di carriera nel mondo della ricerca;
    nel 2016, a fronte di 13 mila assegnisti, sono stati banditi appena mille contratti da RTD a (che non danno alcuna garanzia di stabilità) e meno di 500 passaggi da RTDa a RTDb, che sono gli unici contratti che consentono l'assunzione come professori;
    il comma 400 ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 20 milioni di euro nel 2019 e di 58,63 milioni di euro annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (articolo 24, comma 3, lettera b), legge n. 240 del 2010) a 1000 ricercatori, nonché, per il 2019, di ulteriori 40 milioni di euro (comma 979);
    sono, inoltre autorizzate le università statali, per il 2019, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, a stipulare contratti di ricerca a tempo determinato di tipo Bea bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori secondo le proiezioni elaborate nella VI indagine ADI sul post-doc, con le cifre del reclutamento attuale, più del 93 per cento di ricercatori non strutturati sarà costretto ad abbandonare l'università al termine di percorsi di lavoro precario,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati ad ampliare la durata complessiva massima dei contratti per assegni di ricerca RTDb e RTDa, nonché ad estendere le facoltà assunzionali anche ai ricercatori TDa, al fine di garantire continuità dell'attività di ricerca ai numerosi assegnisti.
9/1334-B/161Musella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non contiene alcuna misura relativa al contestatissimo superticket, se non un generico impegno – previsto al comma 516 – circa la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure; dunque, detto superticket, allo stato, è vigente in alcune Regioni, mentre risulta abolito in altre;
    tale stato di cose, non solo evidenzia una grave disparità di trattamento dei cittadini a seconda della Regione di residenza in materia di accesso alle prestazioni, ma implica, altresì, importanti negative ricadute sulla spesa sanitaria delle singole Regioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative finalizzate a favorire l'abolizione del cosiddetto superticket in maniera uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini italiani parità di accesso alle prestazioni sanitarie.
9/1334-B/162Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    la presenza di bande musicali in Italia è stimata in circa 6.000 gruppi e in media un organico strumentale è formato da 30 elementi, il che vuol dire circa 180.000 strumentisti;
    la sopravvivenza della banda musicale in Italia, giuridicamente inquadrata come «associazione non riconosciuta», è a rischio: infatti, i soci allievi delle bande, a differenza di quanto avviene per associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza di altre realtà;
    l'unica agevolazione prevista per le bande musicali è contenuta nell'articolo 67, comma 1 lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni, che permette di usufruire della collaborazione di direttori artistici e collaboratori tecnici, con un tetto esentasse di 10.000 euro annui, ma che in realtà si sta tentando, a vari livelli, di eliminare, con conseguente aggravio delle spese di gestione e, quindi, con il grave rischio di chiusura delle bande;
    è sufficiente pensare che il costo medio di uno strumento musicale ammonta a circa 1.500 euro (clarinetto 1.000, trombone 1.800, oboe 2.500, fagotto 4-5.000 euro, timpani 5.000, eccetera): rispetto a un bilancio economico annuo di 20.000 euro (media italiana) ed alla mole di attività svolte, si capisce immediatamente quanto il volontariato sia la sola risorsa che permette alle bande di proseguire la loro attività;
    il decreto legislativo n. 117 del 2017 – Codice del terzo settore – ha disposto l'esclusione delle associazioni culturali dalla futura applicazione dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni volte a ripristinare il regime fiscale dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 del quale potevano godere le bande musicali prima dell'esclusione avvenuta a seguito dell'approvazione del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
9/1334-B/163Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    la famiglia, istituzione fondamentale della nostra società, riveste un ruolo importantissimo non solo riguardo la procreazione, l'allevamento e l'educazione dei figli, ma anche riguardo la produzione e il consumo di beni e servizi e la diffusione delle tradizioni culturali;
    secondo il rapporto Istat, infatti, l'Italia è al penultimo posto, fra i Paesi europei, per quantità di risorse destinate alle famiglie sotto forma di benefici e di sostegno del reddito a tutela della maternità e della paternità, delle famiglie numerose, di assegni familiari e altri trasferimenti ovvero per asili nido o strutture residenziali per l'assistenza a minori o anziani;
    le famiglie sono gravate, in particolare, da problematiche relative agli elevati costi di mantenimento dei figli, alle difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare (soprattutto per le donne), agli elevati costi delle abitazioni, in affitto o in proprietà, nonché al sistema fiscale che, non tenendo in conto il numero dei componenti il nucleo familiare, non ne comprende le esigenze; le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni ci hanno consegnato una società caratterizzata da una popolazione anziana sempre più numerosa e caratterizzata da un tasso di natalità sempre più esiguo;
    detta dinamica demografica ha generato, a sua volta, importanti ripercussioni, oltre che sul piano sociale, anche sul piano economico concorrendo a causare una conseguente riduzione del Prodotto Interno lordo (PIL) e un aumento del debito pubblico; un calo degli investimenti, nazionali e internazionali, e un indebolimento delle politiche monetarie;
    oggi la nostra società è pervasa, oltre che ad una crisi economica molto grave, anche ad una crisi dei valori fondanti di ogni comunità – quali l'assunto che una famiglia è costituita da un padre e da una madre cui spetta il compito di cura ed educazione dei figli; ciò provoca ulteriori e maggiori difficoltà allo sviluppo delle famiglie;
    la modernizzazione dello Stato e l'allargamento dei diritti legittimi di ciascuno non possono essere attuati mediante nocumento ai diritti costituzionalmente riconosciuti alle famiglie;
    in Italia, nonostante risulti essere molto forte il desiderio di maternità, le nascite all'interno di coppie giovani si sono attestate su un solo figlio, generato in età tardiva;
    detto tasso di natalità, il più basso in Europa, potrebbe compromettere il naturale ricambio generazionale nel nostro Paese;
    le dinamiche demografiche, con una preoccupante riduzione delle nascite e il conseguimento di sempre più promettenti aspettative di vita, rischiano di determinare la rottura del patto intergenerazionale e un progressivo indebolimento della funzione della famiglia quale fondamentale rete di protezione sociale a costo zero;
    il nostro sistema fiscale non tiene conto che la capacità contributiva delle famiglie è fortemente influenzata dalla presenza dei figli e dalla necessità che uno dei due coniugi possa dedicare del tempo alla cura e alla crescita dei figli medesimi tralasciando l'attività lavorativa;
    i servizi socio educativi (asili nido) oggi presenti sul territorio nazionale, pubblici e privati, sono di gran lunga inferiori alla domanda e rappresentano una realtà del tutto disomogenea e ancora molto lontana dagli obiettivi stabiliti dalle norme europee;
    evidentemente insufficienti e sporadiche le misure adottate con il provvedimento in esame: ad esempio, il comma 482 reca disposizioni in materia di gestione di Carta famiglia prevedendo per il relativo sviluppo oneri per 1 milione di euro annui per il triennio 2019-2021 a carico del Fondo famiglia, quindi senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
    del resto anche il cosiddetto «Bonus bebè», prorogato con il decreto fiscale per il solo anno 2019 non pare sufficiente, quando sarebbero stati necessaria – quale concreta misura di sostegno per le famiglie – almeno una durata triennale;
    anche le risorse da destinare al provvedimento ammonteranno a 204 milioni per il 2019 e a 240 milioni per il 2020;
    si tratta di un contributo da 960 euro l'anno (80 euro al mese) per le famiglie con Isee fino a 25 mila euro, con assegno raddoppiato nell'ipotesi di Isee sotto i 7 mila euro;
    altro timido passo in avanti deve individuarsi nell'aumento del 20 per cento «per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019», incremento che si applica sia all'assegno «base» sia a quello raddoppiato per le famiglie più in difficoltà;
    tra l'altro, si rammenta il comma 488 che implementa in modo assai esiguo – da euro 1.000,00 a 1.500 euro, per undici mensilità – l'importo del buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, beneficio utilizzabile anche per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche;
    la misura appare ancora una volta insufficiente al fine di dare un reale impulso e sostegno alla genitorialità,

impegna il Governo:

   ad attuare, pur nella salvaguardia dei diritti di tutte le persone, in ogni forma e modo e con ogni mezzo idoneo, i valori e i diritti fondanti della nostra società e della famiglia così come dettati dalla Costituzione;
   ad adottare idonee e strutturali misure normative ed economiche atte ad incrementare adeguatamente la quota di bilancio dello Stato da destinare esclusivamente alle politiche di sostegno alle famiglie;
   a valutare l'opportunità di rendere strutturali, e dunque efficaci, le misure a sostegno della natalità, quali il «bonus bebè», rendendone la sua durata almeno triennale;
   ad adottare idonee e strutturali misure normative ed economiche atte a garantire effettivamente un concreto sostegno alla formazione di nuove famiglie e che possano consentire lo svolgimento delle funzioni proprie della maternità e della paternità anche attraverso idonei servizi socio educativi per l'infanzia (garantendone l'attuazione e l'uniformità su tutto il territorio nazionale) e riconoscimenti previdenziali per i lavori di cura;
   ad adottare idonee e strutturali misure normative ed economiche atte a sostenere le famiglie in maniera continuativa nella cura e nell'educazione dei figli, in ragione del numero degli stessi e, conseguentemente rimodulare, elevandone l'importo, il buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati e/o per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini fino a tre anni di età, affetti da gravi patologie croniche;
   ad adottare idonee e strutturali misure normative ed economiche atte a favorire la crescita della natalità;
   ad adottare idonee e strutturali misure normative ed economiche atte a sostenere una politica alloggiativa degli acquisti e degli affitti che agevoli le giovani famiglie.
9/1334-B/164Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 89 e 90 dell'articolo 1 nel testo in esame, recano disposizioni relative al canone RAI per uso privato nonché alle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016, cosiddetto extra gettito, derivante dalle nuove modalità di riscossione del canone, con l'addebito dello stesso nella bolletta elettrica;
    le eventuali maggiore entrate, di cui all'articolo 1, comma 160 della legge n. 208 del 2015 (Stabilità 2016), secondo le modifiche recate dal disegno di legge, saranno riversate per una quota pari al 50 per cento alla stessa RAI e per quota analoga all'Erario a decorrere dal 2017 e non più come previsto a normativa vigente solo per gli anni 2017 e 2018;
    tale importo è destinato a tre tipologie di interventi: a) ampliamento della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione del canone RAI per persone di età pari o superiore ai 75 anni; b) finanziare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione a sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiotelevisiva locale, fino a 125 milioni di euro; c) finanziare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale;
    i commi da 1101 a 1110 dell'articolo 1 novellano la disciplina vigente in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive contenuta dai commi 1030 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; tale riorganizzazione è connessa allo sviluppo della tecnologia digitale nonché al relativa procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cosiddetta asta 5G);
    gli introiti derivanti dall'asta 5G, si sono rivelati ben maggiori rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018;
    il comma 101 dell'articolo 1 dispone il riconoscimento alla RAI – Radiotelevisione Italiana Spa di un contributo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale. Tali risorse non sono espressamente finalizzate a sostenere l'utenza nella delicata fase di transizione del sistema radiotelevisivo verso il digitale;
    la transizione al digitale, come segnalato anche dall'Autorità Garante per le Comunicazioni, può rappresentare, se non adeguatamente condotta, un rischio di restringimento dell'accesso ai servizi radiotelevisivi e di isolamento informativo, a danno dei cittadini utenti, dovuto principalmente al fatto che circa il 90 per cento dei dispositivi sarà tecnologicamente obsoleto,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a destinare, nel complesso della transizione del sistema radiotelevisivo verso il digitale, una somma non inferiore a 30 milioni di euro annui, a valere sui maggiori introiti derivanti dall'asta 5G, almeno per la durata del triennio 2019-2021, per il finanziamento di adeguate campagne di comunicazione verso l'utenza nonché a prevedere, nell'ambito del medesimo stanziamento, un contributo finanziario a fondo perduto in favore dell'acquisto di nuovi dispositivi televisivi e di decodifica del segnale da parte degli utenti.
9/1334-B/165Rosso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia nel 2016 dispone, secondo i dati Eurostat, di 16.788 km di rete ferroviaria, distribuita per 7.533 Km nel Nord, 3.457 nel Centro ed i restanti 5.730 nel Mezzogiorno. In rapporto alla superficie territoriale, emerge che, a fronte di dati per il Nord ed il Centro sostanzialmente in linea con paesi europei come Austria, Regno Unito e Danimarca, la dotazione del Mezzogiorno risulta, ancora una volta, inferiore;
    nell'area meridionale della penisola ci sono infatti 45 km di ferrovie per 1.000 Kmq di superficie, a fronte dei 65 del Nord e dei 59 del Centro;
    un gap rispetto al resto d'Italia che non può essere ignorato e che rende urgente prendere in considerazione lo sviluppo di una rete ferroviaria dell'alta velocità che non si fermi a Salerno ma che possa raggiungere Reggio Calabria in tempi rapidi;
    attualmente la tratta Salerno-Reggio Calabria contempla tempi di percorrenza medi di 5 ore e mezza con ovvi limiti di viaggio;
    l'obiettivo dovrebbe essere quello di dimezzare i tempi di tragitto e consentire una maggiore facilità di spostamento pendolare in entrambi le direzioni;
    affinché le politiche infrastrutturali possano produrre effetti sul livello degli investimenti e sulla crescita economica, occorre rimuovere gli ostacoli che impediscono la spesa effettiva delle risorse disponibili e, al tempo stesso, dare continuità alle scelte intraprese sostenendo e alimentando le misure, finanziarie e normative, previste,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un piano infrastrutturale che colleghi attraverso l'alta velocità, Salerno a Reggio Calabria, con tempi di percorrenza allineati agli altri grandi paesi europei.
9/1334-B/166Santelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'aeroporto di Reggio Calabria, con una movimentazione di circa 500 mila passeggeri annui, rappresenta uno snodo fondamentale e strategico per lo sviluppo, turistico e commerciale, di tutta l'area metropolitana di Reggio e di Messina;
    attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 che elenca gli aeroporti di carattere strategico del Sud Italia, contempla solo, per la regione Calabria quello di Lamezia Terme e non quello di Reggio Calabria;
    sarebbe opportuno avviare un'intesa tra il Ministero dei trasporti ed infrastrutture e la Conferenza Stato Regioni per ricomprendere anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli di carattere «strategico»,

impegna il Governo

ad avviare un percorso di confronto con la conferenza Stato Regioni per addivenire quanto prima ad un accordo che contempli anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli ritenuti di carattere «strategico», anche al fine dello stanziamento di adeguate risorse finanziarie.
9/1334-B/167Cannizzaro.


   La Camera,
   premesso che:
    gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso ad una migliore miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio;
    il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato: ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (comma 164); analoga assunzione nel triennio citato riguarda 35 dirigenti di istituto penitenziario (commi 308-310); il comma 311 , aggiunto nel corso dell'esame in Senato, prevede l'assunzione nel triennio 2019-2021 di 7 direttori di istituti penitenziari minorili, aumentando la relativa dotazione organica e demandando al Ministero l'individuazione degli istituti penitenziari qualificati come uffici di livello dirigenziale;
    i commi da 377 a 380 prevedono l'assunzione nell'anno 2019, dei magistrati ordinari vincitori del concorso, già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;
    al contempo, l'organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 600 unità e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso annuale per un massimo di 200 posti;
    unitamente a tali misure viene, inoltre, autorizzata l'assunzione per il triennio 2019-2021 di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali (20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over (comma 320), nonché di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 (comma 321);
    i commi 328 e 319 prevedono l'implemento di un contingente di personale amministrativo presso l'Avvocatura Generale dello Stato pari a 91 unità (di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale) nonché l'ampliamento dell'organico di 10 unità, rispettivamente, degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato;
    il comma 322 autorizza l'ampliamento delle dotazioni organiche dei referendari della Corte dei Conti, fissando un tetto massimo di spesa al fine di agevolare la definizione dei processi giuscontabili:
    Si segnala, infine, l'autorizzazione di specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, allo scopo di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari e per le necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario (comma 382);
    con particolare riguardo alla riqualificazione di personale dell'amministrazione giudiziaria, viene rideterminata l'autorizzazione di spesa destinata a sostenere tale processo, con risorse a valere sul fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario;
    altro intervento concerne l'ampliamento delle finalità del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (istituito con la legge di bilancio 2018): tali finalità sono infatti estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. Tale Fondo, in base ad un intervento nella Sezione II del Bilancio, risulta tuttavia, per il 2019, definanziato di 10 milioni di euro;
    analogo definanziamento di 10 milioni di euro riguarda il 2010 e il 2021 (comma 591). Sempre nella Sezione II sono previsti una serie di significativi definanziamenti pari a una riduzione di spesa di 57,2 milioni di euro, anch'essi di grave impatto sull'efficienza del sistema giudiziario. Trattasti, in particolare, di meno 10 milioni per ogni anno nel triennio del fondo per la riforma del processo penale, di 5 milioni per ogni anno del triennio per le spese di gestione e il funzionamento del sistema informativo, di 4,2 milioni nel 2019 del fondo per il recupero e l'efficienza del sistema giudiziario che diventano –4,1 nel 2029 e –3,8 nel 2021; a ciò vanno aggiunte le decurtazioni per le spese relative al personale comandato per un totale di 30 milioni nel triennio e quelle per le spese degli uffici giudiziari pari ad ulteriori 30 milioni nel triennio;
    emerge, altresì, la decurtazione di altri 9 milioni per le spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni,

impegna il Governo:

   ad implementare le suddette voci al fine di rendere realmente efficiente l'apparato giudiziario le cui endemiche carenze di organico sono nota concausa della lunghezza dei processi che grava sul nostro Paese, non ultimo, anche in termini di competitività;
   a chiarire i criteri di rideterminazione delle piante organiche e dei tempi reali delle assunzioni autorizzate dai citati commi.
9/1334-B/168Costa.


   La Camera,
   premesso che:
    le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;
    il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;
    le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;
    sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

   a garantire, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;
   a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;
   a promuovere, anche attraverso lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie, campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.
9/1334-B/169Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia investe in istruzione il 4 per cento del Pil, circa un punto percentuale meno della media europea;
    inoltre, il nostro Paese investe appena l'1,3 per cento in ricerca e sviluppo, ben al di sotto degli obiettivi del 3 per cento posti dalla strategia Ue per il 2020; particolarmente limitato è l'apporto della ricerca pubblica di base e applicata;
    nell'ambito degli accantonamenti disposti dalla presente legge per eventuali correzioni di spesa che si dovessero rendere necessarie nel 2019, viene disposto l'accantonamento di 100 milioni di euro destinati alla ricerca, all'istruzione e al diritto allo studio universitario e post universitario;
    l'eventuale taglio complicherebbe ulteriormente il quadro della ricerca e dell'istruzione nel nostro Paese. Tale decisione ridurrebbe le potenzialità di crescita e innovazione, compromettendo la carriera in Italia di migliaia di ricercatori e comprimendo il diritto allo studio di migliaia di studenti provenienti da famiglie meno abbienti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di individuare, anche attraverso successivi provvedimenti normativi, misure alternative a quanto disposto dall'allegato 3 della presente legge relativamente all'accantonamento di 100 milioni di euro della dotazione del MIUR, al fine di evitare una compressione del diritto allo studio in Italia, un danno alla ricerca e all'intero sistema di formazione universitaria e post-universitaria.
9/1334-B/170Carfagna.


   La Camera,
   considerato che:
    il comma 12 del provvedimento eleva dal 20 al 40 per cento la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta su immobili strumentali. A tal fine viene modificato l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, che dispone la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, mantenendo peraltro l'indeducibilità dell'IMU a fini IRAP;
    secondo alcune interpretazioni della norma sarebbero escluse dall'applicazione della citata deducibilità gli immobili commerciali,

impegna il Governo

a chiarire che la deducibilità del 40 per cento dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta su immobili strumentali, si applica anche agli immobili utilizzati dalle attività commerciali.
9/1334-B/171Spena.


   La Camera,
   considerato che:
    il ponte San Michele, noto anche come ponte di Calusco-Paderno, è una delle infrastrutture principali per l'attraversamento dell'Adda e collegamento fondamentale tra la Bergamasca e il Lecchese. E inoltre un elemento viario di importanza strategica per raggiungere la provincia di Milano e il capoluogo lombardo;
    nella serata del 14 settembre 2018, a seguito di una indagine strutturale, Rete ferroviaria italiana ha ritenuto opportuno interdire il passaggio sul ponte sia per i treni che per le macchine, fino a quando non saranno assicurate le necessarie condizioni di sicurezza, valutando in due anni i tempi di risanamento e rimessa in pristino;
    in relazione ai disagi sopportati dalle popolazioni locali e dal tessuto economico del territorio conseguenti alla chiusura alla circolazione del suddetto ponte occorre una previsione di ristoro finalizzata a migliorare il servizio di trasporto pubblico integrato e per evitare che si verifichino ripercussioni negative per il settore economico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere sin dalla prossima manovra di bilancio misure per le imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché agli artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte;
   a rafforzare, per quanto di sua competenza servizi di trasporto pubblico locale e di attraversamento per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza.
9/1334-B/172Benigni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio reca l'istituzione del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, nonché l'istituzione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali;
    la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende in buona misura anche dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e privati. Sulle grandi opere infrastrutturali si misura la capacità del Governo di guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema connesso, integrato con il resto dell'Europa e capace di creare crescita;
    nel Paese si è ormai diffusa una grave preoccupazione, come dimostrano le conclusioni della manifestazione degli industriali nella città di Torino dello scorso 3 dicembre: numerose opere di importanza strategica per il Paese, già pianificate, risultano al momento ancora non avviate per un immobilismo che non può essere tollerato;
    nella provincia di Bergamo è indispensabile che il Governo sia a fianco della Regione per un piano straordinario di interventi infrastrutturali di consolidamento e rifacimento. C’è in gioco il cruciale rafforzamento dell'interconnessione con l'Europa: il completamento della Pedemontana lombarda permetterà di raggiungere più agevolmente la Germania, che costituisce il primo mercato di riferimento dell'esportazione bergamasca. E, inoltre, necessario che il Governo sia presente anche per la concretizzazione della Gronda ferroviaria est, da Seregno a Levante, snodo fondamentale per gli interscambi commerciali da e verso la Lombardia;
    è indispensabile inoltre che il Governo non lasci da sola la provincia bergamasca nel fondamentale rafforzamento della viabilità interna, sia su strada che su ferro: la variante di Cisano Bergamasco; la variante di Trescore Balneario; la dorsale dell'isola; il raddoppio ferroviario tra Ponte San Pietro e Montello; il collegamento tra Calusco d'Adda e Terno d'isola: sono tutte opere che evidenziano l'importanza strategica della connessione ramificata all'interno del territorio;
    inoltre, tra le opere infrastrutturali oggetto di pianificazione del Ministero delle Infrastrutture nella scorsa Legislatura, era annoverata la fondamentale opera di rinforzo sia viario che su ferro dei collegamenti con l'aeroporto di Orio al Serio. Il programma cargo aereo per Bergamo Orio al Serio, che nel Collegato 2018 del MIT veniva incluso tra gli interventi volti a sostenere le attività del trasporto aereo di merci con una pianificazione finanziaria programmata fino al 2030, non è annoverato nel provvedimento oggi in discussione. Eppure si tratta di un cargo city strategico per il supporto alle attività di export di rilevanza internazionale e un volano fondamentale per l'economia dell'intera regione Lombardia,

impegna il Governo

a stanziare, fin dal prossimo Collegato alla manovra 2019, adeguati finanziamenti volti allo sviluppo delle infrastrutture della provincia di Bergamo, e a dare concreta e celere attuazione alla fase esecutiva della progettazione disposta dal Collegato alla Manovra 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rafforzamento sia viario che su ferro per i collegamenti con l'aeroporto per Bergamo Orio al Serio, al fine di dotare il territorio bergamasco di un sistema infrastrutturale connesso, integrato con il resto dell'Europa e capace di creare crescita, sia in termini di forza lavoro che in termini di scambi commerciali.
9/1334-B/173Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio prevede la costituzione di un fondo salva banche che garantirà ad alcune categorie di soci ed obbligazionisti un ristoro, peraltro solo parziale, del danno subito, con il limite del 30 per cento del capitale e tetto di euro 100.000,00 per gli azionisti e del 95 per cento per gli obbligazionisti;
    si tratta di un intervento del tutto parziale al quale è necessario affiancare ulteriori disposizioni di carattere più generale;
    oggi azioni ed obbligazioni subordinate di Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Carichieti e Cassa di Risparmio di Ferrara non possono essere dedotte fiscalmente in sede di liquidazione del capitali gain, in quanto non negoziabili sul mercato (perché ovviamente non trovano compratori);
    è importante quindi adottare una normativa che consenta a tutti coloro che non potranno beneficiare del fondo e comunque per la parte non oggetto di ristoro, almeno di dedurre fiscalmente le perdite subite a causa del default delle banche,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta a prevedere una misura straordinaria di deducibilità fiscale delle minusvalenze su azioni ed obbligazioni prodotte dalla crisi di Veneto Banca S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Carichieti, e Cassa di Risparmio di Ferrara e delle altre banche previste dal fondo di ristoro.
9/1334-B/174Zanettin, Marin, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio, all'articolo 1, al comma 489 e seguenti, istituisce e reca la disciplina del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità;
    la disposizione trae origine da una proposta emendativa depositata sin dalla prima lettura alla Camera dal firmatario del presente atto di indirizzo: si tratta quindi di un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità, oltre che alla prevenzione dell'uso indebito del contrassegno di parcheggio per disabili;
    il fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro per il solo anno 2019; sarebbe opportuno prevedere un incremento delle risorse (almeno fino a 10 milioni di euro annui), nonché disporre un finanziamento quantomeno triennale del Fondo,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere un incremento delle risorse assegnate al Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, e ad assegnare allo stesso una copertura triennale.
9/1334-B/175Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene norme in materia di pubblico impiego e di rafforzamento delle forze di polizia;
    il Trattamento di fine servizio (TFS) — maturato dal lavoratore a seguito dell'accantonamento disposto ex lege nell'arco della vita lavorativa era immediatamente liquidato in unica soluzione ex articolo 26 del decreto del presidente della Repubblica n. 1032/73;
    la riduzione della spesa pubblica, determinata dalla crisi finanziaria, ha portato alla promulgazione di atti normativi, che di fatto diluiscono nel tempo il diritto del dipendente pubblico al percepire il TFS;
    in tale ambito la liquidazione del TFS per i dipendenti del comparto Difesa e Sicurezza è effettuata a far data dal 2014, da parte dell'Inps, utilizzando tre diverse modalità:
    un termine breve di 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del dipendente;
    un termine di 12 mesi in caso di raggiungimento dei limiti di età, estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso, pensionamento conseguito con l'anzianità contributiva massima;
    un termine di 24 mesi in caso di dimissioni volontarie, recesso da parte del datore di lavoro – licenziamento o destituzione;
    per legge, l'incasso finale del TFS può essere ulteriormente ritardato di tre mesi. La legge di stabilità 2014 ha, inoltre, apportato cambiamenti relativi alla rateizzazione del TFS che a partire dal lo gennaio 2014, se supera i 50.000 euro, viene erogato a rate;
    la Corte Costituzionale ha stabilito che le disposizioni restrittive in materia di trattamento economico e normativo del pubblico impiego devono essere temporanee e avere lo scopo di fare fronte alla crisi della finanza pubblica (sentenza numero 178/2015)
    il TFS fa parte a pieno titolo del trattamento economico e normativo del pubblico impiego. Non possono comunque considerarsi strutturali misure che limitano i diritti soggettivi dei dipendenti pubblici ed in particolare degli appartenenti al comparto Difesa e sicurezza, che mettono quotidianamente a rischio la vita per la tutela della pubblica incolumità,

impegna il Governo

a prevedere disposizioni normative e regolamentari che riducano i tempi di fruizione del TFS da parte dei dipendenti del pubblico impiego ed in particolare per i dipendenti del comparto Difesa e Sicurezza.
9/1334-B/176Napoli, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata prevista l'assunzione straordinaria, nell'arco di un quinquennio a decorrere dal 2018, di un contingente di personale del ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché l'incremento di 300 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;
    il comma 295, della legge n. 205 del 2017, riserva, nel limite massimo del trenta per cento, le predette assunzioni al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, anche in deroga al limite di età previsto per l'assunzione del medesimo personale volontario, a condizione che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
    con decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018 il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha avviato la speciale procedura di reclutamento riservata al personale volontario. Nel bando si prevede che la domanda per accedere alla procedura è riservata «...al personale volontario che, alla data del 1o gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo...»;
    dalla lettura del bando sembrerebbe che possono partecipare alla procedura i Vigili volontari gli iscritti ai comandi e gli iscritti alle strutture periferiche, ma non possano parteciparvi gli iscritti ai distaccamenti volontari;
    nelle stabilizzazioni precedenti potevano partecipare tutti i volontari, c'era un solo elenco di possibili candidati e non c'era distinzione tra distaccamenti di assegnazione,

impegna il Governo

ad emanare una disposizione esplicativa che chiarisca che possono partecipare alla procedura di reclutamento emanate ai sensi del comma 295, della legge n. 205 del 2017, anche i vigili volontari iscritti ai distaccamenti volontari, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge 205/2017.
9/1334-B/177Ruffino, Napoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame provvede ad una parziale riforma della governance dello sport italiano;
    il 26 dicembre 2018 nel corso della partita Inter-Napoli, si sono verificati a Milano, ultimi di una lunga, funesta serie, episodi di violenza al di fuori dello stadio, che hanno portato alla morte di una persona ed episodi di razzismo all'interno dello stadio, nei confronti di un giocatore della squadra ospite;
    lo sport italiano e il mondo del calcio italiano non hanno nulla a che spartire con il razzismo e la violenza e non hanno alcun legame con chi fingendosi tifoso, attenta e infanga i valori sportivi di solidarietà, universalità, eguaglianza e rispetto dell'altro e dell'avversario, che non è mai un nemico;
    tali valori, internazionalmente riconosciuti, permeano l'intero movimento sportivo italiano. In tutte le Federazioni o società sportive aderenti al Comitato Olimpico Nazionale, dirigenti e allenatori condividono e propugnano i principi olimpici e sulla base di questi svolgono quotidianamente il proprio ruolo con gli atleti, i giovani e i praticanti;
    lo spirito competitivo dello sport è la condivisione di una stessa passione e degli stessi sacrifici per arrivare al risultato migliore possibile per ognuno di noi. Il tifo è, e deve essere, una espressione positiva di sostegno alla propria squadra e ai propri campioni,

impegna il Governo

ad adottare tutte le decisioni, le strategie e le risorse finanziarie necessarie per combattere senza tregua i comportamenti violenti e razzisti, che non hanno cittadinanza nel calcio e nel mondo sportivo italiano e che turbano le manifestazioni sportive, a discapito dei veri tifosi e delle squadre stesse e degli atleti.
9/1334-B/178Marin, Barelli, Bendinelli, Cortelazzo, Pettarin, Baratto, Carrara, Pella, Aprea, Zanettin, Bond, D'Attis, Prestigiacomo, Pittalis.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministero dello sviluppo economico è chiamato ad attuare politiche e programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante la stipula di appositi Accordi di programma tramite i quali vengono realizzati e condivisi i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. In tale ambito la legge 15 maggio 1989, n. 181, provvede al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore;
    la riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989 sia nelle aree di crisi complessa sia alle aree di crisi non complessa, nelle quali c’è comunque un impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;
    nel mese di novembre 2017 la regione Toscana e il Ministero dello sviluppo economico hanno firmato l'accordo triennale di programma per il rilancio dell'area di crisi industriale non complessa di Massa Carrara, con uno stanziamento di 10,43 milioni di euro, di cui 5,43 a carico del Ministero dello sviluppo economico e 5 della regione Toscana;
    in considerazione dell'aggravarsi della crisi, con delibera 10 dicembre 2018 la Regione Toscana, sulla base di una iniziativa avviata dal comune di Massa, ha approvato l'invio al Ministero per lo Sviluppo Economico dell'istanza di riconoscimento (ai sensi del decreto ministeriale del 31 gennaio 2013, attuativo del decreto-legge 83 del 2012) di area di crisi industriale complessa per la provincia di Massa Carrara, corredata dalla relazione predisposta da IRPET sulla situazione socio-economica della Provincia, integrativa della documentazione prodotta nella precedente istanza del 2014, quale conferma dello status di area di crisi industriale complessa già riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 99 del 2009,

impegna il Governo

a procedere alla sollecita verifica dell'istanza approvata dalla regione Toscana il 10 dicembre 2018, relativa al riconoscimento di area di crisi industriale complessa alla provincia di Massa Carrara e a dare corso agli impegni già assunti con l'accordo triennale di programma del novembre 2017.
9/1334-B/179Bergamini.


   La Camera,
   premesso che:
    In Sicilia si è verificato un grave sisma nella notte tra Natale e Santo Stefano, causato dalle stesse faglie di quello che colpì la Regione nel 1984;
    infatti, quello registrato alle ore 3, 19 del 26 dicembre, è considerato dall'Ingv come uno dei terremoti più energetici mai registrati sul vulcano. L'evento sismico, di magnitudo pari a 4.8, è stato ampiamente avvertito dalle popolazioni residenti in quasi tutto il comprensorio catanese, provocando danni, feriti e sfollati nelle aree prossime all'epicentro, situato tra i comuni di Viagrande, Trecastagni e Aci Bonnacorsi. Per gli esperti il sisma è legato all'attivazione della faglia Fiandaca e della faglia di Pennisi, due delle strutture più meridionali del sistema tettonico delle Timpe;
    Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catena e Santa Venerina i comuni più colpiti. A Fieri, frazione di Zafferana Etnea, sono state danneggiate tutte le Chiese, mentre nella Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale, sono crollati il campanile e la statua di Sant'Emidio. Chiuso per ore il tratto tra Acireale e Giarre dell'autostrada Catania-Messina per lesioni sull'asfalto, e anche la tratta ferroviaria lungo la litorale ionica;
    ingenti i danni alle abitazioni, fortunatamente nessuna vittima. I feriti sono 28, 11 le persone giunte in ospedale in ambulanza, 10 quelle ancora ricoverate, mentre migliaia sono gli sfollati costretti a dormire fuori dalle case crollate;
    a causa della gravità degli eventi, la Giunta regionale siciliana, su proposta del Presidente della Regione, ha prontamente dichiarato lo stato di calamità nazionale e approvato un Piano regionale straordinario antisismico che prevede una ricognizione, da parte della Protezione civile regionale e del Genio civile, degli edifici strategici e per valutarne il grado di sicurezza in caso di terremoto. Contestualmente è stata avanzata al governo centrale la richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza, insieme alla richiesta delle risorse necessarie per i primi interventi;
    non è ancora noto l'effettivo ammontare dei danni, perché i sopralluoghi sono solo all'inizio,

impegna il Governo:

   a intervenire con urgenza dichiarando lo stato di emergenza, impegnandosi a stanziare le risorse necessarie per affrontare i primi interventi necessari;
   a valutare l'esatta entità dei danni, pubblici e privati, e reperire le risorse necessarie a ripristinare urgentemente le condizioni di normalità.
9/1334-B/180Germanà.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati del disegno di legge di bilancio 2019, è stata approvata una proposta emendativa tesa ad incrementare il finanziamento da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare;
    nel nostro Paese le malattie cardiovascolari (ictus, ipertensione e malattie ischemiche cardiache e periferiche) sono la prima causa di morte, pari a circa il 44 per cento secondo dati ISTAT;
    l'ipercolesterolemia è un fattore causale dell'aterosclerosi e delle relative complicanze. Tuttavia, come risulta da una recente ricerca GFK Eurisko, solo il 40 per cento dei pazienti è consapevole del rischio legato all'ipercolesterolemia;
    il nuovo rapporto della Commissione indipendente dell'OMS, pubblicato nel 2018, chiede ai Governi un'azione urgente ed un impegno politico di alto livello, per ridurre l'incidenza delle malattie croniche del 30 per cento. In particolare, si richiede ai Governi di includere la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili nelle proprie politiche sanitarie;
    la configurazione dell'attuale sistema di presa in carico non consente di identificare percorsi ad hoc per pazienti che, in ragione dell'esposizione ad un alto rischio di incorrere ad un successivo evento cardiovascolare, necessitano di percorsi dedicati ed in, grado di assicurare l'aderenza terapeutica ed il raggiungimento di livelli target di colesterolo LDL in tempi rapidi al fine di garantire una effettiva riduzione delle recidive cardiovascolari,

impegna il Governo:

   a definire politiche tese a garantire maggiore attenzione alla prevenzione secondaria del paziente a rischio anche attraverso il Piano Nazionale di Prevenzione in discussione presso il Ministero della Salute;
   a valorizzare il coinvolgimento delle associazioni per promuovere maggior consapevolezza del paziente post-infartuato rispetto alle patologie cardiovascolari e alle sue cause, con particolare riferimento all'ipercolesterolemia.
9/1334-B/181Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 248 della legge di bilancio 2019, prevede la proroga degli ammortizzatori sociali ex articolo 1, comma 139 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    Per le procedure inerenti agli ammortizzatori in deroga per gli anni 2017 e 2018 relative alle aziende che, pur avendone i requisiti in quanto presenti in area di crisi complessa, per mero errore formale non sono state ricomprese, è fondamentale comunque assicurare le piene garanzie per i lavoratori. Tale intervento non comporta ulteriori oneri in quanto si tratta di fattispecie già contemplate dagli interventi di cassa integrazione,

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli atti necessari affinché, qualora alla data del 31 dicembre 2018 residuino risorse di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure volte alla richiesta degli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2017 e 2018 possano essere attivate anche a carattere retroattivo e scongiurare il pericolo che ci siano lavoratori esclusi da tale procedimento.
9/1334-B/182Cappellacci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo reca numerose disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e più in generale in materia previdenziale;
    più specificatamente l'ambito pensionistico, ivi compresa la disciplina dei contributi previdenziali, è toccato in svariate disposizioni contenute dai commi 255, 256, 260, 261-268, 273, 279, 284, 706 e 965-966 dell'articolo 1, molte delle quali introdotte nel corso dell'esame al Senato; in particolare le disposizioni recate dai commi dal 261 al 268 riducono la perequazione automatica dei trattamenti previdenziali prolungando ancora per il triennio 2019-2021 la riduzione dell'adeguamento delle pensioni colpendo già quelle di importo pari a circa 1.500,00 euro lordi mensili;
    ai sensi della normativa vigente, l'INPS eroga diverse tipologie di prestazioni pensionistiche: le une in base alla gestione o al fondo di appartenenza degli iscritti e ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge; le altre in base alle peculiari condizioni economiche. Le due tipologie sono rispettivamente definite come pensioni da contributi da lavoro dipendente o autonomo e pensioni sociali, oggi sostituite dall'assegno sociale;
    le cosiddette pensioni da lavoro sono quindi prestazioni economiche erogate, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e iscritti alla Gestione Separata. Di queste fanno parte la pensione di vecchiaia e quella anticipata, come introdotte dalle modifiche apportate dalla c.d. riforma Monti-Fornero, nonché le pensioni supplementari, quelle di inabilità, le misure di anticipo pensionistico (APE volontario o sociale); di accompagnamento alla pensione (cosiddetti esodi) e assegni straordinari di sostegno al reddito; le misure sperimentali come il regime «Opzione donna» e il beneficio per i lavoratori precoci;
    la cosiddetta pensione sociale, dal 1o gennaio 1996 sostituita dall'assegno sociale, è una prestazione economica assistenzialistica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge; la condizione paradossale in cui si versano oggi i pensionati in Italia è che, a seguito delle continue rimodulazioni della disciplina dell'adeguamento dei trattamenti previdenziali all'indice dei prezzi, peraltro ulteriormente confermata per il triennio 2019-2021 dall'attuale Governo, i soggetti che ricevono una pensione quale prestazione derivante dal versamento di contributi da lavoro si trovino, a ricevere un importo pensionistico, in proporzione, paragonabile a quello di chi non ha mai lavorato; fermo restando il diritto delle fasce più deboli della popolazione di beneficiare di un trattamento pensionistico sociale, appare necessario intervenire per incrementare le pensioni da contributi da lavoro dipendente o autonomo,

impegna il Governo

ad assumere tempestive iniziative normative, anche in occasione degli interventi in materia pensionistica da attuare ai sensi del comma 256 dell'articolo 1, al fine di prevedere l'incremento delle prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente o autonomo, anche attraverso il ricorso all'applicazione di aliquote di rivalutazione ai prezzi superiori al 100 per cento per recuperare il potere di acquisto perso nel corso degli anni da parte dei pensionati italiani.
9/1334-B/183Fatuzzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 906 dell'articolo 1, come introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a quattro dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali;
    tale intervento si frappone in rottura rispetto ad una prassi consolidatasi dal 2014 quando il limite ordinariamente stabilito dall'articolo 222 del TUEL, entro la misura massima dei tre dodicesimi delle entrate, è stato aumentato a cinque dodicesimi dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2014 e poi annualmente prorogato fino, da ultimo, al 31 dicembre 2018;
    la scelta operata nel corso dell'esame al Senato rischia di rappresentare un grave problema per gli enti locali come, a titolo esemplificativo, per il caso dell'ente Provincia di Verbano Cusio Ossola che si ritroverà non coperta l'anticipazione in utilizzo al 31 dicembre 2018, con il conseguente blocco dei pagamenti da parte dell'ente,

impegna il Governo

ad assumere le tempestive iniziative normative al fine di permettere agli enti locali il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.
9/1334-B/184Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 478 a 480 dell'articolo 1, come introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    in particolare il comma 478 proroga e rifinanzia, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo, mentre i commi 479 e 480 prorogano per il medesimo periodo il credito d'imposta concesso alle fondazioni bancarie per i versamenti al predetto Fondo, riducendolo dal 75 al 65 per cento degli importi versati ed abbassando il relativo limite di spesa da 100 a 55 milioni di euro annui;
    il Fondo istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 392 a 395) è alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie alle quali viene riconosciuto un credito d'imposta, pari ai sensi della normativa vigente al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018; attualmente i minori in condizione di povertà assoluta nel nostro Paese sono oltre 1,2 milioni, un dato preoccupante che ha pesanti ricadute anche sul piano educativo. In tal senso il richiamato Fondo ha rappresentato finora un valido strumento per il sostegno delle fasce più povere tra i minorenni. A titolo esemplificativo basti pensare che alla fine del 2016, cioè al termine del primo anno di sperimentazione, sono stati pubblicati i primi due bandi, uno rivolto alla Prima Infanzia (0-6 anni) con la selezione di ben 80 iniziative sostenute con 62,2 milioni di euro, e uno all'Adolescenza (11-17 anni) nel quale sono state approvate 69 iniziative regionali e 17 aventi un territorio di intervento multiregionale; nel corso del 2017, invece, è stato pubblicato il bando Nuove Generazioni (5-14 anni), finanziato con 60 milioni di euro, chiusosi nel febbraio 2018, ha raccolto 432 proposte attualmente in fase di valutazione. Tutti progetti volti a contrastare l'abbandono scolastico in adolescenza che, coinvolgendo oltre 2.700 organizzazioni tra soggetti del Terzo settore, scuole ed enti locali vedono la partecipazione del corpo docente e educativo in percorsi di formazione e istruzione di giovani adolescenti dentro e fuori la scuola,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie misure per rilanciare la progettualità e l'operatività del Fondo di cui in premessa, ampliando la percentuale del credito di imposta nonché il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, rispettivamente al primo e al secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, al fine di promuovere un'ancora più efficace politica di contrasto all'abbandono scolastico, anche attraverso l'implementazione di sistemi di monitoraggio delle attività svolte al fine di rendere più performanti i progetti promossi dal Fondo stesso.
9/1334-B/185Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio all'esame dell'Aula, contiene diverse disposizioni in materia di politiche sociali e di welfare;
    proprio con riguardo alle politiche di welfare, si confermano del tutto insufficienti le politiche e le risorse finanziarie messe in campo in questi anni per il sostegno alle famiglie e alle politiche per l'infanzia;
    per quanto riguarda le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, uno dei problemi strutturali dell'Italia è l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e l'offerta di asili nido;
    la carenza cronica di strutture e di servizi socio-educativi per l'infanzia, continuano a rappresentare uno dei problemi strutturali del nostro Paese;
    va peraltro evidenziato come un reale sostegno al reddito e al potere d'acquisto dei nuclei familiari più in difficoltà e a maggior rischio povertà ed esclusione sociale, non può non prevedere una efficace politica di sostegno alla famiglia quale, appunto, l'implementazione degli asili nido e delle strutture per l'infanzia, laddove attualmente si conferma troppo spesso insufficiente e con una distribuzione sul territorio nazionale fortemente squilibrata,

impegna il Governo

a prevedere adeguate risorse finanziarie finalizzate all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e a sanare la forte disomogeneità e disparità territoriale che caratterizza detta offerta.
9/1334-B/186Versace, Carfagna, Gelmini, Aprea, Pedrazzini, Mandelli, Brambilla, D'Attis, Novelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    dal Rapporto di Legambiente «Mal'aria 2018-L'Europa chiama, l'Italia risponde ?», emerge che, nel 2017, in ben 39 capoluoghi di provincia italiani è stato superato, almeno in una stazione ufficiale di monitoraggio di tipo urbano, il limite annuale di 35 giorni per le polveri sottili con una media giornaliera superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Le prime posizioni della classifica sono tutte appannaggio delle città del Nord, a causa delle condizioni climatiche che hanno riacutizzato l'emergenza nelle città dell'area del bacino padano. Tutto questo si traduce inevitabilmente in problemi di salute, costi per il sistema sanitario e impatti rilevanti sugli ecosistemi;
    un anno fa, la Commissione europea ha pubblicato delle proposte legislative per abbassare le emissioni inquinanti delle autovetture, proponendo di ridurre del 30 per cento le emissioni di anidride carbonica nel 2030 in rapporto al livello fissato per il 2021, con un obiettivo intermedio del 15 per cento nel 2025;
    l'1 ottobre scorso, il Ministro dell'Ambiente Costa dichiarava che, insieme agli altri ministeri coinvolti (ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ministero dell'Economia e ministero dello Sviluppo economico), «stiamo lavorando per finanziare un nuovo trasporto alternativo, elettrico, con la strutturazione di questo, cioè economie e parco mezzi pubblici, per favorire la soluzione dei problemi»,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse, quale contributo statale, al fine di accelerare l'adozione di misure di prevenzione e riduzione delle concentrazioni di inquinanti con particolare riferimento al miglioramento della qualità dell'aria, prioritariamente nelle aree urbane, attraverso: un incremento della mobilità sostenibile e condivisa; una migliore e più diffusa rete di ricariche elettriche; il passaggio a modalità di trasporto pubblico a più basse emissioni; l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati.
9/1334-B/187Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, incrementa gli stanziamenti per la definizione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, allo scopo di prevederne un aumento; l'incremento riguarda le risorse destinate alla formazione di nuovi medici;
    detto incremento, seppur positivo, è comunque insufficiente a garantire un numero congruo di contratti relativi alle borse di specializzazione;
    peraltro si sottolinea che sono consistenti le risorse che sono stanziate annualmente per i contratti di formazione specialistica medica, e che non vengono utilizzate. Attualmente infatti, non vengono utilizzate, e quindi si perdono, mediamente oltre 500 borse di specializzazione l'anno,

impegna il Governo

a garantire che le risorse stanziate annualmente per i contratti di formazione specialistica medica, e non utilizzate, vengano per la maggior parte riassegnate per il finanziamento dei suddetti contratti di formazione specialistica dei medici.
9/1334-B/188Pedrazzini, Mugnai, Minardo, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio all'esame dell'Aula, contiene numerose disposizioni in materia ambientale;
    con la legge 28 giugno 2016, n. 132, è stato istituito il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; la suddetta legge disciplina il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le funzioni dell'ISPRA ricomprendono, fra l'altro, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che costituiscono standard qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale;
    al Sistema nazionale viene affidata un'articolata serie di funzioni: indirizzo, coordinamento tecnico, controllo, monitoraggio, ricerca, consulenza tecnica e formazione;
    nonostante le importanti funzioni che l'Ispra e le Agenzie ambientali sono tenute a svolgere la legge a previsto che il tutto dovesse avvenire senza maggiori oneri a carico dello Stato,

impegna il Governo

a stanziare le necessarie maggiori risorse a favore dell'Ispra e delle Agenzie ambientali per le attività di controllo e monitoraggio ambientale e sanitario, in quanto le risorse attuali sono assolutamente insufficienti a garantire loro lo svolgimento delle attività istituzionali.
9/1334-B/189Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    numerose disposizioni che intervengono in materia sanitaria nonché su diverse criticità ambientali ad essa collegate;
    sotto questo aspetto ricordiamo che l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei. Ministri, adottata il 30 novembre 1990; per quanto attiene lo stato di salute della popolazione di quel territorio, è in atto una sorveglianza epidemiologica per monitorare la critica situazione sanitaria della popolazione della città di Taranto; vale la pena sottolineare che tra i tanti studi sanitari, il Progetto «Sentieri» ha evidenziato come la mortalità per tutte le cause, tutti i tumori, apparato circolatorio, respiratorio e digerente rivela, in entrambi i generi, eccessi rispetto al riferimento regionale;
    è da anni che la l'Azienda sanitaria locale di Taranto denuncia l'assoluta carenza e inadeguatezza di mezzi e del personale a disposizione, rispetto alle reali necessità e ai bisogni del territorio,

impegna il Governo:

   a prevedere, anche in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano consentire all'Azienda Sanitaria locale di Taranto, le indispensabili attività di sorveglianza nella popolazione, il monitoraggio epidemiologico;
   a prevedere, di concerto con gli enti territoriali, l'implementazione dei programmi di aggiornamento per il personale medico della ASL di Taranto, con particolare riguardo ai medici pediatri, anche al fine di garantire una efficace e costante sorveglianza epidemiologica in conseguenza delle interazioni nell'area di Taranto tra inquinamento ambientale ed effetti sulla salute dei cittadini.
9/1334-B/190Labriola, D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge di bilancio all'esame dell'Aula, sono contenute numerose disposizioni riguardanti le infrastrutture e la rete viaria del nostro Paese;
    in questo ambito si segnalano alcune importanti infrastrutture viarie che insistono sul territorio della regione Basilicata e che, per motivi diversi, necessitano da anni di lavori di completamento e di adeguamento;
    la strada statale n. 407 «Basentana», collega la città di Matera, designata «Capitale della cultura 2019» con l'autostrada A1, con il capoluogo di regione Potenza e con l'area del Metapontino; ricordiamo che la suddetta strada statale n. 407 è tra le opere infrastrutturali strategiche previste dal Dossier Matera Capitale europea 2019;
    la «basentana», necessita da anni di manutenzione straordinaria nonché di un potenziamento degli attuali standard di percorribilità e di sicurezza stradale;
    un'altra importante arteria stradale è sicuramente la strada statale n. 655 «Bradanica», una infrastruttura che si snoda tra la regione Puglia e la Basilicata per collegare i capoluoghi di Provincia di Matera e Foggia, e da circa 50 anni ancora incompiuta;
    detta arteria stradale fu inizialmente finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno ma in tutti questi anni i lavori non hanno portato al completamento dell'intera opera. Questi lunghi anni di mancato completamento sono un emblema del fallimento della gestione pubblica delle opere infrastrutturali,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative e le risorse finanziarie necessarie al fine di consentire gli indispensabili interventi di manutenzione straordinaria nonché di potenziamento degli attuali standard di percorribilità e di sicurezza stradale della strada statale n. 407 «Basentana», nonché i lavori per il completamento della strada statale n. 655 «Bradanica».
9/1334-B/191Casino, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge di bilancio all'esame dell'Aula, sono contenute numerose disposizioni che intervengono su diverse criticità ambientali e conseguentemente sanitarie; sotto questo aspetto, vi sono aree urbane del territorio nazionale nelle quali è più critica la situazione di compromissione di una o più matrici ambientali, soprattutto a causa del fatto che coesistono contemporaneamente diverse criticità ambientali quali un livello mediamente elevato di inquinamento dell'aria, la presenza di insediamenti industriali sottoposti ad AIA e quindi ad alto impatto ambientale e sanitario, nonché la presenza di siti inquinati a rilevanza nazionale oggetto di indispensabili interventi di bonifica ambientale;
    è evidente che la coesistenza di dette criticità ambientali comporta anche un rischio più elevato per la salute della popolazione residente dette aree urbane;
    l'attuale normativa ambientale non prevede il riconoscimento di queste aree urbane ambientalmente complesse, sulle quali insistono e interagiscono più criticità ambientali importanti,

impegna il Governo

ad avviare le opportune iniziative legislative volte a riconoscere, quali aree ambientali complesse, quelle aree urbane nelle quali coesistono contemporaneamente diverse criticità ambientali quali un livello mediamente elevato di inquinamento dell'aria, la presenza di insediamenti industriali sottoposti ad AIA, nonché la presenza di siti inquinati di interesse nazionale; a prevedere per le suddette aree urbane, in ragione della coesistenza di dette criticità ambientali e di un conseguente rischio più elevato per la salute pubblica, specifici contributi volti a consentire alle amministrazioni interessate di implementare gli interventi per un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario; per favorire la mobilità pubblica a più basse emissioni; per la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati; per gli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree SIN; nonché per ridurre le più pericolose emissioni inquinanti dagli impianti industriali presenti.
9/1334-B/192Nevi, Gelmini, Giacometto, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 1, commi 892, 893 e 894 circa 1.800 comuni si vedranno applicare un taglio di oltre il 36 per cento sul trasferimento compensativo IMU/Tasi che negli anni dopo una iniziale previsione di 625 milioni di euro era stato quantificato dal Ministero dell'economia e delle finanze in circa 485 milioni di euro e che nel 2017 e 2018 era stato compensato ai comuni destinatari in soli 300 milioni di euro e che il provvedimento oggi in discussione in aula lo riduce all'importo di soli 190 milioni di euro;
    che il contributo compensativo il cui stanziamento è necessario ed indiscutibile trattandosi di minor gettito direttamente riconducibile a modificazioni della disciplina dei tributi comunali operata dai diversi governi precedenti all'attuale (abolizione IMU sull'abitazione principale e istituzione della Tasi) che hanno impedito ai comuni di cui sopra di Comuni di mantenere inalterato il gettito acquisito nel regime originario e che teneva conto dei numerosi tagli ai trasferimenti ai comuni succedutesi negli ultimi 10 anni;
    che le entrate derivanti dal regime fiscale finanziavano la parte corrente dei bilanci dei comuni interessati e quindi i servizi direttamente erogati ai cittadini, e perciò come naturale che sia anche il contributo compensativo era utilizzato dai comuni con le medesime finalità;
    che il comma 892 non solo riduce lo stanziamento da 300 a 190 milioni di euro ma vincola i comuni ad utilizzarli solo per il «finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale»;
    che il combinato disposto dei commi 892, 893 e 894 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2019 rischia di determinare l'impossibilità per moltissimi comuni di approvare i bilanci preventivi 2019 senza ricorrere o alla chiusura di molteplici servizi ai cittadini o all'inasprimento delle tariffe fino ad importi insostenibili per le comunità da loro amministrate,

impegna il Governo:

   ad adottare, entro il mese di gennaio 2019, iniziative anche di tipo legislativo di necessità ed urgenza che ristabiliscano l'importo minimo di 300 milioni di euro come ristoro delle criticità del fondo «IMU/Tasi» lasciando la libera determinazione dell'utilizzo di tali somme ai comuni oggetto del provvedimento;
   in subordine, a svincolare i comuni dall'utilizzo solo in parte capitale dei 190 milioni di euro stanziati al comma 892 dell'articolo 1.
9/1334-B/193Polidori, Nevi.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame incrementa il ruolo organico della Magistratura ordinaria di 600 unità, tramite più concorsi da 200 posti, da bandire in ciascuno degli anni del prossimo triennio, e detta disposizioni volte ad assumere, per il triennio 2019-2021 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari;
    gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, operanti nell'ambito del circondario del relativo Tribunale, hanno competenza su un territorio avente una popolazione di 1.086.277 abitanti (media nazionale delle Procure ordinarie circondariali 351.911 abitanti), sono fortemente carenti in relazione alle dotazioni delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo;
    presso gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo sono in servizio il 79 per cento dei magistrati assegnati in pianta organica e l'83 per cento del personale amministrativo previsto – dal confronto tra gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo con quelli delle altre 108 Procure presso i Tribunali circondariali (non distrettuali) emergono i seguenti dati:
    (A) rapporto tra numero di reati / magistrati in pianta organica: risultano 1.029 reati per magistrato. La media nazionale è di 891. La Procura di Bergamo è la ventisettesima su 109 per carico di lavoro;
    (B) rapporto tra numero di reati / personale amministrativo in pianta organica: risultano 362 reati per amministrativo. La media nazionale è di 216. La Procura di Bergamo è la seconda su 109 per carico di lavoro;
    (C) rapporto tra popolazione / magistrati in pianta organica: risultano 57.192 residenti per giudice, mentre la media nazionale è di 35.850. La Procura di Bergamo è la quinta su 109 per detto indice;
    (D) rapporto tra popolazione / personale amministrativo in pianta organica: risultano 20.166 residenti per amministrativo. La media nazionale è di 8.627. La Procura di Bergamo è la seconda su 109 per detto indice;
    (E) rapporto tra personale amministrativo in pianta organica / magistrati in pianta organica: risultano 2,84 amministrativi per magistrati. La media nazionale è di 5,13. La Procura di Bergamo è la quarta su 109 per detto indice,

impegna il Governo

alla luce delle considerazioni espresse in premessa, ad individuare le risorse finanziarie per rafforzare la dotazione organica degli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, attribuendo un numero di magistrati e di addetti amministrativi, che entreranno in servizio in base al provvedimento in esame, tale da ridurre le serie criticità evidenziate, individuando un criterio oggettivo per la distribuzione del nuovo personale tendente a riequilibrare lo sbilanciamento di rapporti evidenziato in premessa.
9/1334-B/194Sorte.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame dispone in materia di agevolazioni fiscali per la ricerca e lo sviluppo, anche industriali;
    il regime del « patent box» favorisce la ricerca e lo sviluppo, consentendo di beneficiare dell'esclusione dalla base imponibile dell'Ires e dell'Irap di una quota progressiva (30 per cento nel 2015, 40 per cento nel 2016 e 50 per cento nel 2017) del reddito derivante dall'utilizzo, dalla vendita o dalla cessione in licenza di alcune tipologie di beni immateriali quali brevetti industriali, disegni e modelli, software protetto da copyright, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo commerciale, industriale o scientifico, giuridicamente tutelabili;
    tale regime è regolato dal decreto ministeriale Ministero dello sviluppo economico-Ministero dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017 adottato in attuazione dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificata dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
    le aziende hanno accolto favorevolmente il provvedimento sin dalla sua istituzione; in particolare il comparto delle aziende farmaceutiche, settore in cui stava aumentando la tendenza a delocalizzare la proprietà intellettuale, con una perdita di entrate per l'erario ma soprattutto per il Paese in termini di conoscenza e competenza;
    alle 788 società di capitali, di persone e ditte individuali che hanno beneficiato della detassazione di marchi e brevetti nelle dichiarazioni 2016 (redditi 2015) si sono aggiunti altri 435 soggetti che hanno ottenuto il via libera del Fisco per utilizzare la detassazione del 50 per cento nel 2017. Nell'ottobre 2018 la stampa ha reso noto che importanti aziende – tra cui Pirelli, Findus, Ferrari – hanno già sottoscritto l'accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate per l'accesso all'agevolazione fiscale del « patent box», per gli anni di imposta 2015-2019;
    tuttavia molte aziende, pur avendo presentato istanza, non rigettata, sono in attesa, da tempo, di sottoscrivere gli accordi con l'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

ad adottare misure di natura regolamentare volte a garantire tempi certi per la definizione delle istanze di accesso al regime del patent box di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
9/1334-B/195Fiorini.


   La Camera,
   considerato che:
    la Regione Veneto ha reso noti i dati sui danni prodotti dagli eccezionali eventi atmosferici intervenuti a cavallo dei mesi di ottobre e novembre 2018, valutati in 1 miliardo di euro. La pioggia caduta in due soli giorni in provincia di Belluno ha sfiorato i 700 millimetri;
    si registrano 100.000 ettari di boschi danneggiati e occorreranno 5 anni per ripristinare le aree forestali e rimuovere gli alberi caduti. 400 km di strade agrosilvopastorali sono state danneggiate e sono impraticabili;
    2.000 tratti di strade di competenza ANAS/Veneto Strade sono stati interrotti; nella provincia di Belluno sussistono tutt'ora strade bloccate da dissesti idrogeologici e caduta piante. Si stimano necessari interventi di ripristino su almeno 100 km della rete stradale;
    170.000 sono state utenze scollegate tra Belluno e Venezia nei giorni dell'evento e nei successivi. Si registrano un migliaio gli edifici danneggiati in tutta la Regione, 200 in modo strutturale. Compromesse tutte le abitazioni delle aree golenali dei fiumi del Veneto. Centinaia gli evacuati. L'acquedotto di Rocca Pietore in provincia di Belluno, è stato distrutto;
    sono andati perduti 1,5 milioni di metri cubi di materiale sabbioso nei 120 km di litorale; l'evento rischia di compromettere la prossima stagione turistica;
    la rete di monitoraggio di ARPAV della provincia di Belluno è stata completamente rasa al suolo, comprese le teleferiche e le stazioni;
    il 19 dicembre 2018 il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso a Bruxelles il fascicolo relativo alla stima dei danni e dei costi causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato gran parte del territorio italiano dal 1o ottobre e fino al 5 novembre 2018, al fine di attivare il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), destinato a sostenere gli Stati membri dell'Unione europea colpiti da catastrofi naturali. L'intervento di Bruxelles presumibilmente non supererà i 300 milioni di euro;
    l'impatto economico determinato dagli eccezionali eventi meteorologici ammonta complessivamente a oltre 6,2 miliardi di euro: di questi, 4,5 miliardi sono i danni diretti (di cui 3,1 relativi a danni a edifici e infrastrutture pubbliche e oltre 1,3 miliardi riferiti a danni a edifici privati e attività produttive), mentre ammontano a 1,7 miliardi i costi relativi alle spese di prima emergenza;
    l'articolo 24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018 istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze per investimenti delle regioni colpite dal maltempo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico. A queste somme si aggiungono i poco più di 50 milioni appostati dal Consiglio dei Ministri nei primi giorni dell'emergenza a valere sul Fondo Protezione civile;
    il provvedimento in esame contiene alcune disposizioni di ristoro (proroga adeguamento antincendio strutture turistiche e voucher per il recupero del legname nelle aree colpite), necessarie ma ancora insufficienti per contrastare l'emergenza. Rispetto a un danno di 6,2 miliardi, la somma complessiva degli interventi sopra delineati non arriva al miliardo di euro,

impegna il Governo

a individuare in un prossimo provvedimento ulteriori misure di ristoro per le regioni colpite dagli eccezionali eventi atmosferici intervenuti a cavallo dei mesi di ottobre e novembre 2018, con particolare riferimento alla provincia di Belluno che appare quella maggiormente colpita.
9/1334-B/196Bond.


   La Camera,
   considerato che:
    con riferimento alle concessioni demaniali attualmente in essere, il comma 682 dell'articolo 1 stabilisce la durata ex-lege di quindici anni delle concessioni a carattere turistico ricreativo disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto n. 400 del 1993, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    tale norma ha integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, alcune tipologie di concessioni, definite «a scopo turistico ricreativo» relative a; 1) gestione di stabilimenti balneari; 2) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande; 3) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 4) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; 6) esercizi commerciali;
    le società sportive riconosciute dal CONI gestiscono numerose aree demaniali marittime, lacuali e fluviali. Non appare chiaro se le disposizioni di cui al comma 682, si estendano anche alle concessioni demaniali gestite da associazioni sportive. In tale ambito è opportuno estendere, per motivi di equità, la proroga quindicennale anche alle concessioni relative ad aree demaniali lacuali e fluviali gestite dalle suddette società sportive,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni, anche interpretative, che estende la proroga quindicennale di cui al comma 682 dell'articolo 1, anche alle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite dalle società sportive riconosciute dal CONI.
9/1334-B/197Barelli.


   La Camera,
   considerato che:
    la possibilità di crescita e di sviluppo, in particolare per le micro e piccole imprese, può essere indubbiamente rappresentata anche dalla partecipazione agli appalti pubblici;
    da più parti e in modo trasversale, negli ultimi mesi, si è aperto il dibattito sulla necessità di promuovere e supportare i cosiddetti «appalti a chilometro zero», volti a sostenere le aziende di prossimità rispetto al luogo di esecuzione dell'opera pubblica o del servizio da erogarsi;
    il comma 13 dell'articolo 95 del Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede: «Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero». Tale formulazione, sebbene contenente il riferimento alla filiera corta e al chilometro zero, appare caratterizzata da eccessiva discrezionalità rispetto al riconoscimento e alla valorizzazione delle imprese di prossimità,

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere la possibilità, per le stazioni appaltanti, di riservare, per importi di appalto non eccessivi, la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa nel territorio di riferimento dell'appalto stesso.
9/1334-B/198Battilocchio, Vietina.


   La Camera,
   considerato che:
    dal 1o gennaio 2019 entrerà in vigore in Italia il regime della fatturazione elettronica;
    nel nostro Paese questo sistema di fatturazione sarà esteso obbligatoriamente anche al tessuto imprenditoriale commerciale ed artigiano della piccola impresa;
    da più parti e in modo assolutamente trasversale sono state espresse preoccupazioni, in particolare per gli aggravi burocratici ed economici che potrebbero derivare, per le micro, piccole e medie imprese e per i titolari di Partita Iva, dall'introduzione della fatturazione elettronica;
    criticità e problemi si verificheranno soprattutto nelle aree montane, già penalizzate dalla crisi economica e dall'assenza di un sistema di connessione efficiente;
    i lavori per la banda larga, in molte zone montane, non sono mai nemmeno iniziati e numerose aree del nostro Paese sono di fatto non connesse o connesse a bassa velocità;
    non si reputa equo domandare, a chi non ha ancora una connessione efficiente, di adeguarsi a regole che mettono in difficoltà anche le aziende attrezzate e servite delle grandi città,

impegna il Governo

a prevedere, per gli anni 2019 e 2020, la facoltatività dell'adozione del regime di fatturazione elettronica per le imprese e le Partite Iva operanti nei Comuni montani.
9/1334-B/199Bignami, Vietina.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame contiene misure in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, nonché misure per il rafforzamento del sistema delle idrovie;
    il canale navigabile Padova-Venezia, della lunghezza di 27 chilometri e mezzo, è compreso tra l'area dell'Interporto di Padova (Zona Industriale) e termina in Laguna, in corrispondenza di un preesistente canale chiamato Dogaletto. L'idrovia, incompiuta in quanto priva della parte centrale, oggi è visibile in due tratti, a valle di Padova, e nella parte terminale del suo percorso. Attualmente l'idrovia non è stata scavata nel tratto compreso tra la Cunetta di Brenta e il Canale Novissimo, derivazioni del Brenta che avrebbe dovuto incrociare a raso;
    recentemente l'idrovia è tornata al centro del dibattito per la possibilità di essere utilizzata come scolmatore delle piene del Bacchiglione (in particolare dopo l'alluvione del 2010) e del Brenta. La diversione dal Brenta di 350 metri cubi al secondo consentirebbe di far defluire a valle di Vigonovo, senza esondazioni, piene con portate al colmo in arrivo a Limena fino a 1900-2000 metri cubi al secondo, mitigando sensibilmente il rischio idraulico cui è attualmente esposta una parte importante del territorio;
    nel febbraio 2016 la Conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta ha approvato e inviato all'Autorità di Bacino, una mozione che chiede l'inserimento dell'idrovia fra le opere da progettare e iniziare entro il 2021, con riferimento al Piano di bacino approvato, in via definitiva, nel dicembre 2015. Peraltro la legge n. 16 del 2000, che ratificava l'accordo europeo sulle grandi vie navigabili d'importanza internazionale, includeva nella lista di vie navigabili d'importanza nazionale il canale Venezia-Padova;
    nel corso dell'istruttoria del 2016 gli uffici della Regione hanno sentito anche i rappresentanti dell'autorità portuale di Venezia, ed è emerso che l'iter relativo alla realizzazione del porto d'altura di Venezia al largo di Malamocco si trovava in fase alquanto avanzata. Questo aspetto rende ancora più ragionevole il percorso per realizzare il canale scolmatore dell'idrovia Padova-Venezia limitatamente funzione di valvola di sfogo dei corsi d'acqua Bacchiglione, Piovego, Muson e Brenta;
    i rischi di esondazione del sistema fluviale dell'area padano veneta sono sempre più frequenti non solo per la crescente cementificazione dei suoli, ma anche per le crescente presenza di fenomeni climatici estremi,

impegna il Governo

ad individuare le adeguate risorse finanziarie necessarie per realizzare, in coordinamento con la Regione Veneto, il canale scolmatore dell'idrovia Padova Venezia, destinato a regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta, nel tratto che percorre le province di Vicenza, Padova e Venezia, quale opera necessaria per la messa in sicurezza dell'area padano veneta.
9/1334-B/200Caon.


   La Camera,
   considerato che:
    il comma 122 dell'articolo 1 prevede l'istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali a decorrere dal 2019, dotato di 2.780 milioni di euro per Fanno 2019, di 3.180,2 milioni per l'anno 2020, di 1.255 milioni per l'anno 2021, di 1.855 milioni per l'anno 2022, di 2.255 milioni per l'anno 2023, di 2.655 milioni per l'anno 2024, di 2.755 milioni per l'anno 2025, di 2.590 milioni per l'anno 2026, di 2.445 milioni per l'anno 2027, di 2.245 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni per l'anno 2032, di 2.150 milioni per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2034;
    le modifiche apportate dal Senato hanno portato alla soppressione di una serie di finalizzazioni originariamente previste del Fondo, tra le quali la prevenzione del rischio sismico;
    con riferimento al fischio sismico i commi 833 a 838 dell'articolo 1 destinano una cifra pari a 3,7 miliardi di euro complessivi che vanno alle regioni per gli anni dal 2019 al 2022 da dividersi tra diverse finalizzazioni: prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; interventi nel settore della viabilità e dei trasporti; interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale; messa in sicurezza degli edifici pubblici ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico, interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione,

impegna il Governo

a fissare la quota del Fondo di cui al comma 122 da destinare alla prevenzione del rischio antisismico.
9/1334-B/201Mandelli.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame disciplina il concorso delle regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica e provvede all'assegnazione di risorse alle regioni medesime ai sensi della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base del riparto delle competenze tra Stato e regioni previsto dall'articolo 117 delle Costituzione;
    in tale ambito l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che tali regioni possano richiedere – su propria iniziativa e con successiva legge statale approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere – ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nell'ambito dell'organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché delle materie di competenza concorrente;
    il 22 ottobre 2017 si è svolta in Veneto una consultazione referendaria regionale per conoscere il parere degli elettori della regione circa l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale. Per l'efficacia della consultazione era richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto (ha votato il 57,2 per cento) e l'esito è stato che il 98,1 per cento degli elettori ha scelto una maggiore autonomia. Analoghe consultazioni hanno interessato la Lombardia e l'Emilia Romagna;
    nella parte conclusiva della XVII Legislatura la Regione Veneto ha avviato negoziati con il Governo per arrivare a un'intesa sull'attribuzione di un'autonomia differenziata in più materie; il Governo Gentiloni, in data 28 febbraio 2018, ha accolto e firmato una pre-intesa con la Regione Veneto per la concessione di maggiore autonomia su alcune determinate materie, quali: la tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema, la tutela della salute, l'istruzione, la tutela del lavoro e i rapporti internazionali e con l'Unione europea. Analoghi accordi sono stati siglati con la Lombardia e l'Emilia Romagna;
    il 12 giugno 2018, il presidente della Regione Veneto ha avanzato una nuova richiesta per ottenere maggiore autonomia su un totale di ben 23 competenze, nonché, di poter trattenere i 9 decimi del gettito riscosso all'interno del territorio regionale;
    il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha più volte annunciato che la nuova intesa si sarebbe conclusa entro il 22 ottobre 2018, ovvero la data dell'anniversario del referendum;
    il 26 novembre 2018 i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno inviato una della richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri per il completamento del percorso delle tre regioni verso una maggiore autonomia, secondo un modello di regionalismo differenziato;
    nella lettera congiunta trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri i tre presidenti di regione ritengono che «siano mature le condizioni perché si possa addivenire finalmente alla sottoscrizione delle corrispettive intese» e chiedono che «come previsto, questa ulteriore fase possa essere conclusa dal Consiglio dei ministri in tempi rapidi e certi, per portare poi alla redazione dei conseguenti disegni di legge sui quali sarà chiamato ad esprimersi il Parlamento», la formalizzazione dell'intesa comporterà anche la formazione di una commissione Stato-regione che determinerà «le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie»;
    l'iter conclusivo del percorso per l'attivazione del regionalismo differenziato, deve terminare con la redazione dei disegni di legge governativi che recepiscono l'intesa sottoscritta con la Regione, da sottoporre all'attenzione del Parlamento,

impegna il Governo

a procedere con sollecitudine nel percorso delineato dall'articolo 116 terzo comma della Costituzione.
9/1334-B/202Bendinelli, Bond, Cortelazzo, Baratto.


   La Camera,
   considerato che:
    la legge 6 ottobre 2017, n. 158 ha disposto «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;
    l'articolo 3, comma 1, della suddetta legge ha istituito il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni;
    tale Fondo risulta ad oggi del tutto inadeguato rispetto all'attuazione dei principi richiamati nella stessa legge, in particolare, ad assicurare priorità agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, a partire dalla messa in sicurezza e manutenzione del territorio, nonché riduzione del rischio idrogeologico;
    attualmente la dotazione del Fondo ammonta a complessivi 160 milioni di euro da ripartire nel settennato 2017-2023, per gli oltre seimila Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti quali potenziali destinatari,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, un rifinanziamento di detto Fondo e, da subito, una accelerazione dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 1, comma 4 e dall'articolo 3, comma 2 dalla legge n. 158 del 2017, al fine di pervenire ad una rapida attuazione dei principi contenuti nella stessa legge ed alla erogazione delle risorse comunque stanziate per la realizzazione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
9/1334-B/203Pella.


   La Camera,
   considerato che:
    con il decreto-legge n. 119/2018 e con il provvedimento in esame si è provveduto a chiudere le partite fiscali pregresse, in attesa dell'avvio della flat tax, prevista dal programma di Governo;
    in tale ambito, con decreto-legge n. 93/2016 è stata prevista la prima «rottamazione» per i ruoli (cartelle esattoriali) formatisi fino al 31/12/2015, da regolarizzare con 5 rate scadenti il 31/07/2017 – 30/09/2017 – 30/11/2017 – 30/04/2018 – 30/09/2018. Coloro che hanno aderito a questa Rottamazione, ma avevano cartelle rateizzate non in regola col pagamento delle rate al 31/12/2016 ebbero il diniego alla medesima «rottamazione»;
    con decreto-legge n. 148/2017 fu prevista la «rottamazione-bis» che permetteva:
     a) Ai contribuenti che non avevano aderito alla prima «rottamazione» di accedere con questa nuova e per i ruoli (cartelle esattoriali) formati sino al 30/09/2017 da regolarizzare in 5 rate di pari importo scadenti il 31/07/2018 – 30/09/2018 –31/10/2018 – 30/11/2018 – 28/02/2019;
     b) Ai contribuenti che avevano aderito alla prima «rottamazione» ed avevano avuto il diniego, di poter essere riammessi alla Rottamazione a condizione del pagamento entro il 31/07/2018 delle rate di eventuali piani di rateizzo decaduti e non in regola al 31/12/2016, ottenendo un nuovo piano di Rottamazione in 3 rate scadenti il 31/10/2018 – 30/11/2018 – 28/02/2019.
    con decreto-legge n. 119/2018 è prevista la «rottamazione-ter» che permette ai contribuenti di poter sanare i ruoli (cartelle esattoriali) formati sino al 31/12/2017 in 18 rate di cui la prima del 20 per cento al 31/07/2019, la seconda del 20 per cento al 30/11/2019 e la restante somma in 4 rate da versare in più anni. Vi accedono anche:
     a) i contribuenti che non hanno onorato anche in toto la prima «rottamazione»;
     b) i contribuenti che avevano aderito alla «rottamazione-bis» e non avevano pagato le prime 3 scadenze con la condizione di versarle entro il 07/12/2018 per essere ammessi;
    viceversa i contribuenti che sono stati riammessi alla «rottamazione» versando quanto richiesto entro il 31/07/2018, se non hanno versato il 07/12/2018 la 1A rata scaduta il 31/10/2017, non potranno beneficiare della «rottamazione-ter»;
    appare evidente la diversità di trattamento per i contribuenti, in quanto coloro che non hanno pagato niente della prima «rottamazione» potranno usufruire per il pagamento del dovuto del trattamento previsto dalla norma agevolativa prevista dalla «rottamazione-ter»; mentre quelli che hanno pagato per intero le 5 rate previste dalla prima «rottamazione» ed hanno pagato altresì somme (rate scadute) dovute al 31/12/2016 (motivo per cui non erano stati ammessi alla prima «rottamazione»), ma non hanno potuto pagare la 1A rata scadente il 31/10/2018, prorogata per il pagamento al 07/12/2018, non potranno usufruire delle agevolazioni (pagamento in 5 anni) della «rottamazione-ter» che consentirebbe loro di regolarizzare finalmente la loro posizione debitoria,

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti per garantire la parità dei contribuenti, tenendo conto di quanto esposto in premessa.
9/1334-B/204Cattaneo, Cappellacci.


   La Camera,
   premesso che:
    Roma è la capitale della Repubblica, come sancito dall'articolo 114 della Costituzione; la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», all'articolo 24, detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane; l'articolo citato identifica Roma Capitale quale «ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione»;
    ai sensi del medesimo articolo a Roma Capitale, oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
     a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
     b) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
     c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
     d) edilizia pubblica e privata;
     e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
     f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
     g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione.
    La regione Lazio non ha ancora emanato la legge regionale necessaria per devolvere a Roma Capitale i poteri di propria competenza nelle materie elencate dalla legge citata;
    il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, disciplina le «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale», e prevede che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, l'Assemblea capitolina disciplini l'esercizio delle predette funzioni con propri regolamenti «in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale»;
    con deliberazione del 7 marzo 2013, n. 8, l'Assemblea capitolina ha approvato lo Statuto di Roma Capitale, che costituisce l'atto fondamentale di esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa dell'ente;
    l'approvazione dello Statuto ha rappresentato un contributo determinante nell'opera di completamento dell'assetto istituzionale di Roma Capitale, avviata con il decreto legislativo n. 156 del 2010 e destinata a proseguire con ulteriori interventi, in particolare sotto il profilo regolamentare, per l'armonizzazione del proprio ordinamento;
    appare necessario portare avanti l'opera di perfezionamento dello status di Roma Capitale, al fine di garantire il miglior assetto delle funzioni che la città, in qualità di capitale della Repubblica, è chiamata a svolgere;
    Roma, al pari delle altre metropoli e capitali europee, deve essere in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti;
    la città di Roma ospita la sede delle più importanti istituzioni nazionali, quali il Parlamento, il Governo e la Presidenza della Repubblica, nonché la sede apostolica della Chiesa cattolica, e ciò comporta un consistente afflusso di turisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, che si aggiunge a quello dei lavoratori pendolari;
    la città di Roma, pertanto, dovrebbe sempre essere dotata di risorse finanziarie sufficienti a far fronte prontamente alle particolari situazioni e agli eventi eccezionali che, in qualità di capitale, è spesso chiamata ad affrontare;
    il Ministero per le Infrastrutture e trasporti, in considerazione «della particolare autonomia e del ruolo di Roma Capitale» a fronte di «una situazione manutentiva della viabilità della città che soffre di decenni di mancati interventi» e di una «situazione così grave da mettere a serio rischio la sicurezza della mobilità», aveva stimato in 180 milioni di euro la somma da erogare direttamente a Roma Capitale: 60 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
    i commi 932 e successive, aggiunti nel corso dell'esame al Senato hanno previsto che la Difesa concorra con Roma capitale, nei casi emergenziali, per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità (commi 932 e successive);
    la dotazione finanziaria assegnata a Roma Capitale ammonta a soli 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa;
    il successivo comma 933 autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali;
    altri interventi sono previsti per piano di rientro del disavanzo di Roma Capitale;
    misure sporadiche, insufficienti che non consentono alla nostra Capitale di concorrere sul piano dell'efficienza e della modernità con le altre capitali europee,

impegna il Governo:

   a riconoscere la centralità della capitale attraverso la previsione e lo stanziamento di fondi e risorse speciali e l'implementazione di quelli destinati a sanare la viabilità urbana;
   ad assumere le iniziative necessarie a rafforzare le prerogative e i poteri di Roma in un quadro di maggiore attenzione alle problematiche di rilievo nazionale che inevitabilmente ricadono sulla città;
   ad adottare ogni iniziativa, per quanto di competenza, affinché siano trasferiti poteri e risorse utili a dare concreta attuazione al dettato normativo e costituzionale rispetto alla città di Roma Capitale.
9/1334-B/205Calabria.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici», anch'essa spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio) e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
    la prima sezione (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio;
    per quanto attiene al comparto della Difesa si segnalano una serie di interventi di riduzione e riprogrammazione di investimenti ad un settore strategico per il Paese;
    nello specifico si osserva, in via generale, che la manovra finanziaria per il 2019, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente una diminuzione delle spese finali del Ministero della Difesa di 254,6 milioni di euro;
    si prevedono sia riduzioni delle spese militari per 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per ulteriori 531 milioni di euro nel periodo 2019-2031, sia la riprogrammazione di talune spese inscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e relative a programmi di investimento di interesse per la Difesa in corso di esecuzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riprogrammare, e non ridurre, le spese per investimenti iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e afferenti alle autorizzazioni di spesa relative agli European fighter aircraft (EFA) e al programma di sviluppo di unità navali della classe FREMM al fine di salvaguardare un comparto fondamentale per l'assetto del Paese.
9/1334-B/206Maria Tripodi, Vito.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici», anch'essa spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio) e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
    la prima sezione (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio;
    le misure introdotte nel presente provvedimento non sono in grado di tutelare a sufficienza il comparto sicurezza, lasciando dunque un settore strategico per il Paese soltanto a mere logiche di propaganda;
    risultano irrisorie le risorse stanziate per il rinnovo dei contratto di lavoro, così come sono insufficienti per i decreti correttivi concernenti il riordino delle carriere;
    si rende, pertanto, necessario un urgente intervento finalizzato a incrementare le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere un adeguato incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito del comparto sicurezza e difesa nonché per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2019-2021 e per i miglioramenti economici del medesimo personale.
9/1334-B/207Perego Di Cremnago, Vito.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici», anch'essa spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio) e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
    la prima sezione (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio;
    per quanto attiene al comparto della Difesa si segnalano una serie di interventi di riduzione e riprogrammazione di investimenti ad un settore strategico per il Paese;
    la spesa complessiva del Ministero della Difesa per il 2019, secondo quanto previsto nel presente provvedimento, ammonta a 21.426 milioni di euro;
    tenuto conto che il PIL previsionale per il 2019 è pari a 1.822.100 milioni di euro, il rapporto Risorse Difesa/PIL è pari all'1,18 per cento;
    nel rispetto di quanto fissato dal rapporto NATO, si ritiene opportuno aumentare la dotazione finanziaria complessiva del Ministero della Difesa in misura tale da elevare il rapporto Risorse Difesa/PIL, dall'1,18 per cento al 2 per cento incrementando la dotazione finanziaria del Ministero della Difesa di ulteriori 11 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere un aumento della dotazione finanziaria complessiva del Ministero della Difesa in misura tale elevare il rapporto risorse Difesa/PIL, dal 1,18 per cento al 2 per cento così come richiesto in ambito NATO.
9/1334-B/208Ripani, Vito.


   La Camera,
   premesso che:
    la partecipazione piena e sostenuta alle attività culturali e artistiche, lungo tutta l'arco della vita, fin dai primi passi, contribuisce a raggiungere e a mantenere una condizione di benessere, essenziale per la buona salute fisica e mentale;
    evidenze cliniche e ricerche scientifiche lo dimostrano ormai da decenni in modo specifico e autorevole, attestando il valore di un approccio alla salute nel quale i temi dello sviluppo umano diventano parte integrante delle strategie di prevenzione e di cura, come raccomanda anche l'OMS- Organizzazione mondiale della Sanità. Nella stessa direzione si muove la nuova Agenda per la Cultura europea;
    studi internazionali hanno documentato l'efficacia della partecipazione culturale e i conseguenti minori costi in termini di spesa sanitaria e socio-assistenziale diretta, in particolare con riferimento all'invecchiamento attivo, alla terza e quarta età – caratterizzate dalla rottura delle reti sociali –, alla qualità della vita dei malati;
    ampia oggi è ancora la fascia di popolazione che non partecipa ad alcuna attività culturale, da coinvolgere per contrastare i rischi in termini di inadeguatezza delle competenze rispetto agli scenari in evoluzione e conseguenti ricadute in termini di qualità della vita e benessere percepito;
    la numerosità delle sperimentazioni che si stanno conducendo con successo da anni in alcune aree del nostro Paese, (dall'arte negli ospedali, al ruolo delle esperienze culturali per l'accompagnamento dei malati di Alzheimer e dei loro caregiver, per fare alcuni esempi) hanno ormai raggiunto una fase di maturità tale da potersi trasformare in pratiche e protocolli condivisibili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di creare un tavolo nazionale permanente, al quale siedano il Ministero della Salute, il MiBAC, il Miur, il Ministero per la Famiglia e la Disabilità, la Conferenza Stato-Regioni-Città, con il compito di predisporre un documento strategico per il coordinamento delle iniziative e degli studi afferenti l'invecchiamento attivo, alla terza e quarta età e di seguirne periodicamente gli sviluppi.
9/1334-B/209Angelucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il ddl di bilancio introduce disposizioni volte a riconoscere un credito di imposta per le erogazioni liberali finalizzate a sostenere interventi di bonifica su edifici e terreni pubblici volti, tra l'altro, anche alla rimozione dell'amianto;
    nonostante sia stata da anni riscontrata la pericolosità dell'amianto per la salute umana, che la sua messa al bando risalga al 1992 e che sia ormai noto a tutti che per ammalarsi basta una minima esposizione alle fibre di questo composto minerale che agisce silenziosamente e subdolamente, al punto di presentare rischi anche per soggetti non direttamente esposti ma che vengono in contatto con persone che frequentano luoghi in cui si riscontra la presenza dell'amianto, questa sostanza è ancora presente in moltissime scuole italiane;
    i dati in merito al numero di istituti scolastici nei quali si può riscontrare la presenza di fibre d'amianto sono preoccupanti: nel marzo 2018 i dati parlavano di 2.400 scuole per una platea di 35 mila alunni e 50 mila tra personale docente e non docente,

impegna il Governo

ad assumere in via prioritaria iniziative di natura legislativa volte a destinare risorse finanziarie per definire nel breve tempo l'anagrafe degli istituti scolastici in cui si riscontra la presenza dell'amianto e a prevedere adeguati interventi di bonifica.
9/1334-B/210Mazzetti, Ruffino, Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il ddl di bilancio introduce disposizioni in materia di sport;
    è ormai noto che praticare lo sport sin da piccoli determina ricadute positive sia sulla salute che a livello sociale ed economico;
    la pratica di una attività sportiva contribuisce al benessere psico-fisico delle persone e per quanto riguarda i ragazzi in età scolare, essa rappresenta anche un modello educativo denso di contenuti etici e morali, ispirati al rispetto per sé stessi e per gli altri, all'osservanza delle regole, al senso della crescita personale ottenuta con tenacia e con pazienza mediante l'impegno e l'esercizio;
    favorire la pratica sportiva manifesta i propri effetti positivi sul sistema Paese anche dal punto di vista economico in quanto si ripercuote nel medio e lungo periodo sia sulle spese della sanità pubblica che sul benessere sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi volti ad ampliare la platea dei destinatari delle norme in materia di detrazioni fiscali per le spese sostenute dalle famiglie, per i ragazzi da tre a diciotto anni, per la pratica sportiva nonché l'entità delle relative risorse a tal fine destinate.
9/1334-B/211Pettarin, Marin, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il ddl di bilancio al comma 51 dell'articolo 1, introduce disposizioni volte a rivedere la normativa in materia di aliquota agevolata sull'IRES;
    la norma estenderà i suoi effetti sul segmento del no profit rappresentato dagli enti che operano all'interno del sistema scolastico di istruzione definite scuole paritarie;
    in particolar modo saranno colpite al provvedimento le scuole materne e dell'infanzia di proprietà e gestione delle parrocchie, così come quelle che sono state create e tenute in vita dalla Congregazioni religiose maschili e femminili;
    la norma determinerà aggravi di spesa che renderanno ancora più profondo e netto la disparità di trattamento riservata per enti diversi nonostante questi agiscano, sulla base di una norma dello Stato, nella cornice del sistema nazionale di istruzione e di questo rappresentino una parte importante,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni indicate in premessa al fine di adottare iniziative legislative volte a prevederne l'abrogazione anche al fine di valorizzare e di riconoscere la rilevanza ai fini del sistema educativo e formativo nazionale delle istituzioni scolastiche paritarie.
9/1334-B/212Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il ddl di bilancio introduce disposizioni volte a definire interventi e finanziamenti finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale,

impegna il Governo

ad assumere in via prioritaria iniziative volte a garantire la sicurezza e la messa a norma degli edifici che ospitano istituzioni scolastiche con particolare attenzione agli interventi di rispristino e controllo dei solai e dei controsoffitti al fine di prevenire crolli e di garantire l'incolumità delle studentesse e degli studenti anche prevedendo il finanziamento di indagini diagnostiche tenendo conto delle segnalazioni dei dirigenti scolastici e degli enti locali competenti.
9/1334-B/213Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il ddl di bilancio introduce disposizioni volte a rivedere la normativa in materia di agevolazioni fiscali per gli enti che svolgono attività di volontariato, nel senso di prevedere l'abrogazione dell'aliquota agevolata dell'IRES;
    in particolare, gli interventi previsti nel ddl di bilancio stabiliscono che l'aliquota utilizzata per il calcolo dell'Ires per alcune associazioni che operano nel terzo settore non sarà più del 12 per cento ma salirà al 24 per cento per gli enti non commerciali: enti di assistenza e beneficenza, enti ospedalieri, istituti di studio e istruzione senza fini di lucro, accademie, corpi scientifici, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche nonché gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e gli enti con le stesse finalità sociali;
    l'ampio universo delle associazioni di volontariato coinvolge enti di natura diversa attivi nei più svariati settori di intervento che rappresentano una ricchezza e una risorsa straordinaria per il Paese, quale specifica modalità di espressione della cittadinanza attiva, quale patrimonio di esperienze portatrici di valori etici e morali di rilevanza fondamentale in una società democratica e civile;
    gli enti che operano nel settore del volontariato non perseguono scopo di lucro e si propongono esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che svolgono anche attraverso la gestione di un patrimonio a tali interventi finalizzato e spesso derivante da donazioni di privati cittadini;
    l'attività svolta dagli enti e dalle associazioni di volontariato riguardano i settori più deboli della società, intervengono dove le istituzioni pubbliche non riescono ad arrivare sia in termini di emarginazione sociale che più semplicemente di erogazione capillare di servizi;
    un intervento siffatto avrà ripercussioni non soltanto sulla riduzione delle attività e degli interventi erogati ma anche sui livelli occupazionali derivante da queste attività;
    il prezzo più caro lo pagheranno le realtà più deboli economicamente e più bisognose di assistenza tanto più laddove è meno forte l'organizzazione dei pubblici servizi determinando, di conseguenza, anche, una forte crisi del sentimento di solidarietà sociale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare, nel più breve tempo possibile, ulteriori iniziative normative volte a modificare quanto previsto dal ddl di bilancio in materia di tassazione degli enti e delle associazioni di volontariato nel senso di reintrodurre la previgente normativa in materia di aliquote fiscali, al fine di valorizzare e potenziare tali attività e di riconoscere il pieno valore sociale delle Onlus.
9/1334-B/214Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Aprea, Barelli, Bignami, Marin, Mugnai, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 482, detta nuove disposizioni sul funzionamento e finalità del Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'articolo 1, commi da 1250 a 1252 della legge finanziaria 2007), introducendo ulteriori misure in tema di conciliazione vita-lavoro e sostegno alle famiglie; a tale proposto è evidente come il tempo pieno nella scuola costituisca uno dei maggiori servizi alle famiglie, nonché un importante strumento di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica;
   considerato che la mensa scolastica è una prestazione fondamentale per garantire l'esistenza del tempo pieno a scuola, al quale ogni bambino deve avere la possibilità di accedere;
    nell'ambito delle misure introdotte, mancano, però, disposizioni ovvero un richiamo al tempo pieno e alla ristorazione scolastica che, come sopra detto, sono uno dei principali servizi alle famiglie che rivestono un ruolo fondamentale ai fini del contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica che vede protagoniste, purtroppo, molte aree d'Italia;
    la ristorazione scolastica si inserisce, nei fatti, all'interno del più ampio percorso educativo scolastico;
    l'esperienza della mensa, infatti, ha un profondo valore educativo, in quanto fornisce la possibilità di educare gli studenti al rispetto per il cibo, alla buona e sana alimentazione, alla convivialità, al rispetto della diversità, alle regole della convivenza civile;
    permette, inoltre, agli studenti di avere costantemente un pasto nutrizionalmente valido e bilanciato, essendo i menù elaborati da esperti nutrizionisti in base alle linee guida del Ministero della salute, e validati dalle ASL di competenza;
    purtroppo la metà degli alunni (circa il 49 per cento) delle scuole primarie e secondarie di primo grado non ha accesso alla mensa scolastica e le modalità di accesso o di esenzione spesso contribuiscono a aumentare le disuguaglianze, a scapito delle famiglie più svantaggiate;
    in 9 regioni italiane oltre il 50 per cento degli alunni, non ha la possibilità di accedere al servizio mensa; tra queste, cinque regioni registrano anche la percentuale più elevata di classi senza tempo pieno;
    il quadro nazionale si presenta molto disomogeneo e la forbice tra Nord e Sud si distanzia sempre più: sono infatti sette le regioni insulari e del Meridione che registrano il numero più alto di alunni che non usufruiscono della refezione scolastica: Sicilia (81,05 per cento), Molise (80,29 per cento), Puglia (74,11 per cento), Campania (66,64 per cento), Calabria (63,78 per cento), Abruzzo (60,81 per cento) e Sardegna (51,96 per cento);
    ad oggi la mensa è ancora considerata un servizio a domanda individuale, legato alle esigenze di bilancio dei singoli comuni, e non è riconosciuta come un servizio pubblico essenziale;
    solo alcuni comuni prevedono l'esenzione totale legata a qualche tipo di svantaggio sociale, e non tutti riconoscono un'esenzione parziale alle famiglie in situazione di povertà, sotto una certa soglia ISEE, differente da comune a comune;
    sarebbe quindi opportuno dedicare specifiche risorse al tema, attraverso l'istituzione di un fondo per la gratuità delle mense scolastiche, che ha dunque l'obiettivo di consentire a ciascun bambino la possibilità di accedere al servizio,

impegna il Governo:

   a valutare – nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica – la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta destinare quote del fondo di cui al citato comma 482 all'adozione di misure atte a garantire ai bambini e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, destinando tali risorse, in via principale, a consentire l'accesso in mensa ai bambini e agli studenti le cui famiglie presentano un valore ISEE rientrante nelle fasce di esenzione previste dai comuni;
   ad avviare tavoli di concertazione affinché le amministrazioni comunali delle scuole primarie che inseriscono il tempo pieno, nel rispetto dell'autonomia scolastica, provvedano ad indire gare pubbliche per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica, secondo i criteri previsti dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9/1334-B/215Elvira Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede un innalzamento del tetto massimo (dal 5 per cento all'8 per cento dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle cosiddette Casse previdenziali, agevolabili ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che possono essere destinati agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio di lungo termine (PIR);
   considerato che:
    il risparmio privato degli italiani ammonta a circa 4.400 miliardi di euro. Un italiano su due ha i propri risparmi liquidi. Sono infatti 2200 i miliardi investiti a breve termine, di cui oltre 1.400 miliardi sono liquidi nei conti correnti. Tenere il proprio risparmio in liquidità, non investirlo, vuol dire rinunciare ad un potenziale guadagno e soprattutto significa non sostenere la nostra economia e non supportare le nostre imprese;
    la crisi e l'incertezza in questi anni se da un lato hanno fatto crescere la propensione al risparmio, dall'altro hanno frenato i consumi delle famiglie e bloccato gli investimenti delle imprese;
    i piani di risparmio a lungo termine possono sortire effetti positivi: a) per le famiglie italiane che sono le più risparmiatrici al mondo, perché detassando gli utili di natura finanziaria aumentano i rendimenti dei loro risparmi; b) per le imprese perché possono disporre di risorse senza dover passare per il sistema bancario, che sappiamo sta attraversando una profonda crisi; per le banche che vedranno alleggerirsi la loro esposizione verso le imprese e quindi anche il rischio dei crediti deteriorati; per le libere professioni perché i PIE, spingeranno migliaia di piccole e medie imprese a quotarsi in borsa e per farlo avranno bisogno della consulenza di commercialisti, avvocati, notai;
    nel corso della discussione in sede referente del provvedimento esame sono stati depositati alcuni emendamenti finalizzati ad elevare dal 5 per cento fino al 10 per cento il tetto stabilito per gli investimenti effettuati da casse previdenziali o fondi pensione, limitatamente alla sottoscrizione dei PIR, nonché di ampliare i limiti individuali di 30.000 euro annui e di 150.000 euro complessivi previsti per le persone fisiche, portando il primo limite a 100.000 euro e il secondo a 500.000 euro. Inoltre, è stato proposto che venisse modificato il comma 89 della legge di bilancio 2017 al fine di: 1) prevedere che le somme indicate dal precedente comma 88 della legge di bilancio 2017 (ovverosia le somme destinate dalle casse previdenziali, ovvero gli enti di previdenza obbligatoria, ai PIR) debbano essere investite in azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse da tali predette imprese (lettera a)); 2) includere tra gli investimenti agevolati di cui al comma 89 le quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia, nonché i titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996. Infine è stato proposto di semplificare le regole per l'emissione, a da parte delle PMI italiane, di azioni o obbligazioni oggetto dei meccanismi agevolativi e di introdurre una agevolazione tributaria nella forma di una riduzione dell'aliquota di imposta dal 26 per cento al 12,5 per cento per le obbligazioni il cui emittente non sia rappresentato da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo di tali emissioni;
    si evidenzia, inoltre, che l'avvio dei cosiddetti PIR, da gennaio 2017, ha contribuito in maniera determinante a portare capitale di rischio a favore delle PMI italiane: in particolare ne hanno beneficiato le PMI che si sono quotate all'AIM Italia, mercato borsistico creato da Borsa Italiana e che oggi vede i seguenti dati (fine Agosto 2018): 114 società quotate; 27 PMI che si sono quotate nel 2018; oltre 800 milioni di euro raccolti per capitalizzare le imprese quotate nel solo 2018; oltre 3 miliardi di denaro raccolto dalla creazione dell'AIM (2008) ad agosto 2018;
    infine si evidenzia che i problemi normativi e operativi sono emersi sulla disciplina dei PIR applicati alle Casse di Previdenza sono riconducibili al fatto di: 1) non aver ricompreso gli OICR PIR Compliant negli investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 89 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017); 2) non aver escluso in modo le Casse di Previdenza dall'applicazione del principio di unicità dei PIR previsto per le persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 112 della legge 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017,

impegna il Governo:

   a valutare con particolare attenzione la possibilità di adottare ogni iniziativa di carattere normativo finalizzata per dare seguito ai contenuti delle proposte emendative evidenziate in premessa, aumentando le risorse che i risparmiatori privati ed istituzionali possono investire nei piani di risparmio a lungo termine, semplificando e riducendo i costi per consentire alle PMI di quotarsi e di emettere obbligazioni; e infine, consentendo ai PIR la possibilità di sottoscrivere anche quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali e, infine, titoli di Stato;
   a valutare con particolare attenzione l'opportunità di adottare ogni iniziativa di carattere normativo volta a risolvere i problemi normativi e operativi che sono emersi sulla disciplina dei PIR applicati alle Casse di Previdenza esposti in premessa.
9/1334-B/216Giacomoni, Bignami, Baratto, Martino, Benigni, Cattaneo, Angelucci.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020 – è stato introdotto il finanziamento di attività di ricerca (5 milioni) da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare;
   considerato che:
    la spesa per la salute in Italia cresce di circa il 2,7 per cento per anno, in gran parte per le malattie croniche non trasmissibili (NCD), le principali delle quali sono le malattie cardiovascolari e le malattie tumorali, e che si prevede per il 2040 un raddoppio di queste spese, difficilmente sostenibile per la finanza pubblica. Governo, vari Ministeri e Conferenza Stato-Regioni, in sintonia con la UE, hanno approvato leggi e documenti d'indirizzo rispetto a questo problema. Essi prevedono il prioritario sviluppo di attività di prevenzione e l'impiego intensivo di nuove tecnologie (sanità digitale, nuove modalità organizzative, utilizzo di nuove metodologie di comunicazione). Alla realizzazione di tali indicazioni e finalità il presente intervento finanziario intende contribuire;
    si segnala per quanto concerne le attività di prevenzione primaria cardiovascolare che nei Paesi membri dell'Unione europea i morti per malattie cardiovascolari sono ogni anno oltre 2 milioni e rappresentano il 42 per cento del totale dei decessi. Oltre agli stili di vista scorretti dovuti alla alimentazione inappropriata e alla insufficiente attività fisica, nella popolazione italiana sono presenti, e in grande crescita, ulteriori fattori di rischio anch'essi collegati agli scorretti stili di vita, come il diabete, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia. Tali fattori di rischio sono evitabili e le fasi iniziali delle principali malattie cardiovascolari sono reversibili attraverso l'adozione di appropriati interventi. Si calcola che il maggiore fattore di rischio, il diabete, affligga circa 48 milioni di adulti nell'Unione europea, mentre è stimata la prevalenza della condizione di prediabete, reversibile, in oltre 3 milioni di cittadini italiani affetti da tale condizione. La prevenzione attraverso l'identificazione dei soggetti a rischio, l'adozione di modifiche dello stile di vita e di una appropriata informazione ai soggetti interessati (prevenzione cardiovascolare primaria) ha portato negli anni ad una diminuzione nella crescita di tali malattie dimostrando l'efficacia di tali interventi. Il settore della prevenzione è finalizzato a mantenere sani i soggetti a rischio (screen and treat) rispetto alla erogazione assai più costosa di servizi sanitari di cura ai soggetti ammalati; esso rappresenta un'area in cui poco si è investito in ricerca nel nostro paese. I principali fattori limitanti l'estensione di queste attività a una ampia fascia della popolazione italiana sono i costi, l'adozione di efficaci modalità organizzative e l'impiego sistematico di moderni mezzi di comunicazione tra medico e paziente (telemedicina). Il contributo finanziario straordinario previsto da questa legge di bilancio per il 2019 per queste finalità è indirizzato a promuovere studi «sul campo» in condizioni di « real life», ben diversi da quelli realizzati con studi controllati su soggetti altamente selezionati, così da consentire un abbattimento dei costi di tali programmi, e rendere fattibile la loro applicazione ad una più larga fascia della popolazione italiana. A tal fine risulta necessario identificare modalità organizzative basate su nuove tecnologie informatiche (telemedicina) e sul coinvolgimento di ampio numero di medici appositamente formati nel settore dell'assistenza di base. Il programma di fattibilità sotto definito prevede quindi (i) la partecipazione al suo sviluppo di Co.S. un consorzio di 27 cooperative che comprendono circa 2000 medici di base operanti nel servizio sanitario nazionale, distribuiti su tutto il territorio nazionale, con oltre 2.000.000 di assistiti. Tale Consorzio può apportare rilevanti informazioni e contributi basati sulla esperienza da esso acquisita nello sviluppo di simili programmi, attualmente nella fase pilota, già finanziati su base competitiva per importi assai limitati, attraverso contratti di ricerca ottenuti dallo stesso Consorzio da parte del Ministero della salute e del Ministero per lo sviluppo economico (MISE). Il programma di fattibilità prevede altresì per la sua definizione l'intervento della Società italiana per la salute digitale e di telemedicina;
    ciò premesso, per consentire l'utilizzo di significative esperienze, competenze e programmi già in corso sulla prevenzione primaria cardiovascolare, per accelerare i tempi previsti per l'avviamento del presente programma e al fine di non disperdere in interventi a pioggia i finanziamenti previsti,

impegna il Governo:

   a) a identificare nell'ambito della rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) afferenti alla rete cardiovascolare un gruppo di istituti afferenti a tale rete impegnati nello sviluppo della tematica della prevenzione primaria cardiovascolare; gli istituti partecipanti sono da identificare dal Ministero della salute (i) sulla base delle rispettive linee di ricerca già approvate dal Ministero nello specifico settore della prevenzione primaria cardiovascolare e le cui attività siano già in corso o (ii) che hanno in corso programmi di ricerca finalizzati, già approvati e finanziati dallo stesso Ministero, che prevedono lo svolgimento di specifiche attività di prevenzione primaria cardiovascolare;
   b) a costituire un gruppo di progetto formato dai direttori scientifici di tali istituti, dal Presidente, o da un suo delegato, del Consorzio Sanità di medici di medicina Generale (Co.S) dal Presidente della Società Italiana per la Salute Digitale e la Telemedicina o da un suo delegato e da un rappresentante della Fondazione Romeo e Enrica Invernizzi di Milano che ha già finanziato significative attività in questo campo;
   c) a considerare in questo programma i seguenti elementi: (i) definizione della categoria dei soggetti a rischio da coinvolgere nello studio (ii) definizione dei dati sanitari di interesse per la prevenzione primaria cardiovascolare; (iii) sviluppo ed utilizzo di programmi informatici per la determinazione delle classi di rischio dei soggetti coinvolti nello studio; (iv) meccanismi e nuove metodologie a basso costo basati sulla telemedicina finalizzati all'acquisizione, la trasmissione e l'elaborazione, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, di dati di interesse per la prevenzione primaria cardiovascolare direttamente dagli studi dei medici di medicina generale, da poliambulatori, da centri diagnostici, da farmacie, da laboratori analisi e da presidi ospedalieri; (iv) sviluppo ed applicazione di nuove metodologie per l'interazione tra pazienti e medici di base; (v) sviluppo ed applicazione di programmi di formazione del personale sanitario, medici, infermieri e altro personale del servizio Sanitario Nazionale nel settore della prevenzione primaria cardiovascolare; (vi) valutazione di programmi in corso presso il Center of Diseases Control and Prevention di Atlanta (USA) per lo scambio di informazioni e la possibile condivisione della struttura dei programmi proposti (vii) definizione dei costi attesi per lo sviluppo di un piano di prevenzione cardiovascolare di interesse nazionale in relazione alla numerosità dei soggetti partecipanti;
   d) a prevedere meccanismi di finanziamento e rendicontazione da parte del Ministero della salute attraverso gli istituti della rete cardiovascolare coinvolti nel progetto tali da consentire l'indispensabile partecipazione e il contributo di soggetti esterni impegnati nello sviluppo del progetto;
   e) a prevedere forme di collaborazione per la partecipazione all'iniziativa da parte di Fondazioni o altri Enti ed istituzioni impegnati nel settore;
   f) a presentare il progetto di fattibilità alla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera, al massimo entro quattro mesi dalla disponibilità dei fondi assegnati dalla presente legge di bilancio alla missione «ricerca e innovazione» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica» del Ministero della salute;
   g) ad attivare il suddetto studio tenendo conto di osservazioni, richieste ed integrazioni eventualmente formulati dalla stessa Commissione.
  In secondo luogo, per quanto concerne gli interventi, sempre previsti nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e nel Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020 nel settore della terapia avanzata delle malattie tumorali per i quali è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2019 da destinare agli IRCCS della Rete Oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T si impegna il Governo a:
   1) identificare nell'ambito della rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) afferenti alla rete oncologica cardiovascolare gli istituti afferenti a tale rete già impegnati nello sviluppo di metodologie CAR-T o che prevedano attività in corso ad esse collegate nel settore dello sviluppo di FAB o molecole single-chain da identificarsi dal Ministero della salute in base a programmi di ricerca finalizzata in corso già approvati e finanziati dallo stesso Ministero per questo settore;
   2) costituire un gruppo di progetto formato dai direttori scientifici di tali istituti; dal direttore scientifico dell'IRCCS Bambino Gesù di Roma; da un rappresentante o da un suo delegato dell'Ospedale S. Gerardo-Fondazione Tettamanti di Monza; dal Direttore della società Molmed o da un suo delegato, tutte istituzioni che già dispongono di una officina farmaceutica approvata dall'AIFA per l'applicazione della tecnologia CAR-T e/o che hanno in corso studi clinici di fase 1 su tale argomento; il gruppo di progetto è integrato da un rappresentante dell'istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR di Napoli che ha in corso attività correlate sullo sviluppo di molecole FAB bi-funzionali dirette ad antigeni presenti nelle cellule tumorali;
   3) prevedere la partecipazione allo studio di fattibilità di due rappresentanti di istituti della rete oncologica del Ministero della salute che prevedono la messa in funzione entro un anno, anche attraverso opportuni accordi con soggetti terzi, di officine farmaceutiche idonee allo sviluppo di terapie CAT-T e la loro applicazione alla cura di soggetti per i quali sono previste tali terapie;
   4) prevedere meccanismi di finanziamento e rendicontazione da parte del Ministero della salute attraverso gli istituti della rete oncologica coinvolti tali da consentire l'indispensabile partecipazione ed il contributo di soggetti esterni allo sviluppo del progetto; prevedere contributi o altre forme di finanziamento da parte di Fondazioni o altri Enti terzi interessati per la partecipazione all'iniziativa;
   5) presentare il progetto di fattibilità alla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera, al massimo entro quattro mesi dalla disponibilità dei fondi assegnati dalla presente legge di bilancio a questo progetto alla missione «ricerca e innovazione» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica» del Ministero della salute;
   g) attivare il suddetto studio tenendo conto di osservazioni, richieste ed integrazioni eventualmente formulati dalla stessa Commissione.
9/1334-B/217Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Anna Lisa Baroni, Cannatelli, Cristina, Fatuzzo, Ferraioli, Mandelli, Rossello, Squeri, Zanettin, Casino, Fasano, Ruffino, Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di bilancio 2019 (AS 981) il Governo ha presentato un emendamento, poi recepito nel maxiemendamento sul quale è stata votata la fiducia, per l'istituzione di un’«imposta sui servizi digitali»;
    tale imposta dovrebbe esclusivamente avere l'obiettivo di:
    tassare i profitti realizzati sul territorio nazionale da operatori globali – quali ad esempio Facebook, Google, Apple – a lungo sfuggiti al fisco;
    ricostituire il level playing field tra operatori nazionali e globali del medesimo settore;
    secondo lo studio « Software & web companies» di Mediobanca (2017), tra il 2012 e il 2016 i grandi operatori digitali – escluso Apple – avrebbero eluso circa 46 miliardi di euro di tasse a livello globale, Italia compresa, grazie alla scelta sistematica di paradisi fiscali e al ricorso a complessi sistemi di triangolazione;
    per i principali Over the Top (OTT), nel solo 2016 il «risparmio» sarebbe stato di 3,6 miliardi di euro per Microsoft, di 2,5 per Alphabet (la capogruppo di Google) e di 1,5 per Facebook;
    una contestazione fiscale nei confronti di Facebook è stata chiusa di recente con il pagamento allo Stato italiano di 100,4 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2016;
    nel 2017 tra Agenzia delle Entrate e Google è stato raggiunto un accordo relativo alle contestazioni riguardanti il periodo 2002-2015 per un totale di 306 milioni di euro;
    nel 2015 Apple ha pagato 318 milioni di euro per sanare irregolarità fiscali riscontrate nell'arco di un periodo di almeno cinque anni;
    in forza delle crescenti richieste di equità di trattamento fiscale per tutti gli attori dello stesso mercato, siano essi nazionali, comunitari o extracomunitari, il legislatore italiano è intervenuto in passato in materia di tassazione dei redditi riconducibili alle multinazionali della digital economy;
    con la legge n. 205 del 2017, articolo 1 comma 1011 a comma 1019 (Legge di Bilancio 2018) è stata introdotta una imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici e rese nei confronti di soggetti residenti, qualificabili sostituti di imposta, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel territorio dello Stato. Tale previsione normativa, che comunque si applicava anche alle imprese italiane, non è stata mai attuata e ora abrogata dalla disposizione presente nel disegno di Legge di Bilancio in esame;
    così come già nella Legge di Bilancio 2018 anche quanto stabilito nell'articolo 1 commi 35 a 52 del presente disegno di Legge di Bilancio costituisce, a contraddizione e negazione delle motivazioni della istituzione di una web tax finalizzata all'asserito ristabilimento del corretto level playing field, il mantenimento di sostanziale disparità a favore degli operatori digitali globali;
    ciò in quanto oltre agli OTT, i «soggetti passivi dell'imposta» ottenuta applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre saranno le imprese nazionali, individuabili con sicurezza negli editori, che faticosamente cercano di ristabilire una corretta competizione sui servizi digitali rispetto a quanto proposto dagli OTT e che saranno sottoposti a una «doppia tassazione» che vanificherà tutti gli sforzi sinora posti in essere per concorrere sul mercato digitale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con successivi provvedimenti normativi d'urgenza al fine di definire criteri e categorie precise che si applichino ai soggetti esercenti attività d'impresa che generino ricavi esclusivamente da servizi digitali.
9/1334-B/218Marrocco, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, convertito dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, non è riuscito a soddisfare pienamente le esigenze delle regioni interessate e delle loro popolazioni;
    la pressione fiscale ha concesso ai comuni e agli abitanti dei Comuni terremotati solamente un'attenuazione di natura temporanea;
    si registrano ancora strade non praticabili, macerie riverse al suolo e centri storici interdetti ai cittadini per motivi di sicurezza; le pratiche amministrative sono in buona parte ferme o procedono a rilento per motivi derivanti dagli eventi occorsi;
    un numero elevato di persone ha visto la propria abitazione, o bene immobile, crollare o subire danni tali da richiedere per l'abitabilità considerevoli lavori di consolidamento e di straordinaria manutenzione. Molti di questi beni oramai inesistenti o non fruibili sono stati acquistati a fronte di un mutuo,

impegna il Governo

a valutare la fattibilità di un intervento che possa prevedere che per i beni acquistati mediante mutuo concesso da istituti finanziari o banche, cioè di beni non ancora in pieno possesso del debitore, di poter sterilizzare il mutuo stabilendo che l'importo dovuto sia estinto ponendo la somma concessa dal mutuo per un terzo a carico del debitore, un terzo a carico dell'istituto finanziario/banca e un terzo a carico dello Stato.
9/1334-B/219Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di Bilancio introduce norme che incidono sul sistema dei contributi a sostegno dell'editoria; a tal fine definisce la progressiva riduzione, fino alla completa abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici;
    il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione innovato con legge n. 198 del 2016 era destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale e che la stessa legge n. 198 del 2016 aveva già ridefinito e ristretto il campo di applicazione e la platea dei beneficiari dei contributi diretti alle imprese editrici escludendo esplicitamente dal finanziamento organi di informazione di partiti, movimenti politici e sindacali; periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;
    la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici è stata rivista recentemente con decreto legislativo n. 70 del 2017, in attuazione della delega di cui alla legge n. 198 del 2016;
    già in occasione dell'esame di quel provvedimento fu evidenziata la pesante situazione di crisi in cui versa il settore che vede da anni ridursi il numero di copie vendute e gli investimenti pubblicitari; il corrispondente incremento della vendita dell'editoria online non supplisce in alcun modo allo stato di crisi;
    ormai da anni si assiste ad una continua contrazione delle risorse pubbliche destinate al settore e che il sostegno è rivolto soprattutto alla piccola editoria che è meno strutturata industrialmente, ma più presente nelle realtà territoriali locali, svolgendo un ruolo di voce alternativa rispetto ai giornali nazionali;
    queste realtà sono concreta espressione del pluralismo dell'informazione e che per favorire e garantire tale pluralità e l'indipendenza dell'informazione non si può prescindere dal prevedere un sistema di sostegno al settore, soprattutto alle piccole realtà territoriali che non possono competere con i grandi gruppi editoriali;
    la tutela del pluralismo informativo si fonda sul principio della libertà di manifestazione del pensiero che trova esplicita tutela nell'articolo 21 della Costituzione, principio che prevede sia il diritto attivo di informare che il diritto passivo di essere informati e di accedere alle informazioni e che tale diritto può essere garantito soltanto attraverso la garanzia di una reale e concreta pluralità delle fonti di informazione che è l'unica che assicura la circolazione reale delle idee;
    le imprese del settore editoriale, soprattutto quelle di dimensioni più piccole, hanno bisogno di un sistema di regole certe per definire la propria politica imprenditoriale, il volume degli investimenti e del capitale umano coinvolto;
    l'importanza di una editoria libera e plurale chiederebbe da parte del Governo interventi tesi a favorire l'equilibrio delle aziende e di sostenerne il loro buon stato di salute,

impegna il Governo

in considerazione di quanto espresso in premessa in merito alla natura e alle dimensioni delle imprese destinatarie dei contributi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nonché alla tipologia di pubblico cui la loro attività è destinata, a rimandare alla definizione di una legge quadro la disciplina del settore prevedendo anche il coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati dalla definizione degli interventi.
9/1334-B/220Casciello, Gelmini, Marrocco.


   La Camera,
   premesso che:
    la disciplina in materia di medicina fiscale e medici fiscali delle liste speciali, è recata all'articolo 5, commi 12 e 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
    con i successivi decreti ministeriali 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000 e 8 maggio 2008, emanati ai sensi del richiamato articolo 5, comma 13 si è proceduto alla riorganizzazione delle liste speciali dei medici fiscali (articolo 5, comma 12) stabilendone i criteri di formazione e reintegrazione delle stesse, delle graduatorie, dei punteggi, di incompatibilità, delle modalità di svolgimento del servizio, dei compensi e rimborsi per i medici fiscali delle liste speciali, dei rimborsi per la gestione del servizio da parte INPS, dei meccanismi di tutela del ruolo di terzietà del medico fiscale di lista a tutela del medico stesso e della salute del lavoratore (commissioni miste);
    per colmare il vuoto normativo e contrastare la perdurante precarietà in cui versano i medici di lista prevista nelle premesse del DM 8 maggio 2008, con l'articolo 4 comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le liste speciali sono state trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici fiscali inseriti nelle suddette liste prima del 31 dicembre 2007. Per tali professionisti è prevista, da parte dell'INPS, l'assegnazione in via prioritaria delle visite di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia;
    ai sensi degli articoli 18 e 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017, di attuazione della legge delega n. 124 del 2015 (cosiddetta «riforma Madia»), è stato istituito il Polo Unico per le visite fiscali, con la previsione dell'impiego dei medici fiscali attualmente adibiti al servizio e con la previsione del prioritario ricorso alle liste speciali ad esaurimento di cui al richiamato articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge n. 101 del 2013, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni;
    i medici fiscali delle liste speciali ad esaurimento adempiono ormai da circa 30 anni e con rilevanti performance, come dimostrano i dati pubblicati da INPS, agli accertamenti medico-legali di controllo sugli assenti dal lavoro per malattia nel settore privato e dal 1o settembre 2017, con l'istituzione del Polo Unico, anche nel settore pubblico, grazie alla propria professionalità ed esperienza maturata negli anni e grazie alle disposizioni della normativa vigente che garantisce un servizio efficiente ed efficace nel rispetto del ruolo di terzietà del medico e della salvaguardia della salute e dei diritti dei lavoratori,

impegna il Governo:

   a individuare tempestivamente le risorse finanziarie necessarie ad avviare un percorso di stabilizzazione dei medici fiscali ricorrendo alle risorse finanziarie previste ai sensi del decreto legislativo n. 75/2017, a quelle previste da INPS nel settore privato nonché alle risorse provenienti dai rimborsi dei datori di lavoro privati;
   a provvedere alla conferma dello status attuale dei medici fiscali delle liste ad esaurimento, garantendo la corretta applicazione della normativa in materia di medicina fiscale e dell'efficacia del servizio e di uso proprio dei fondi pubblici da parte di INPS, scongiurando che le stesse risorse possano essere impiegate, attraverso il ricorso ai medici convenzionati esterni per le visite di invalidità civile, che determinerebbe una riduzione di efficacia del servizio della medicina fiscale ed un incremento della spesa pubblica di indennità di malattia.
9/1334-B/221Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 261 a 268 dell'articolo 1, come introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono a decorre dal 1o gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell'importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo;
    la richiamata misura rappresenta di fatto l'alternativa alla bislacca proposta di legge presentata alla Camera dei deputati, n. 1071 a prima firma dei due capigruppo di maggioranza, D'Uva (M5S) e Molinari (Lega) recante Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4.500 euro mensili, meglio noto come «taglio alle pensioni d'oro» che è naufragata nell'aula della Commissione Lavoro nonostante fosse stata votata la procedura d'urgenza dall'Aula di Montecitorio;
    i risparmi stimati derivanti dalle richiamate disposizioni appaiono pressoché irrilevanti ai fini della concorrenza agli oneri di spesa pubblica, come si evince dalla stessa Relazione tecnica allegata che indica gli effetti annui compresi tra 76,1 e 89,9 milioni di euro. La debolezza finanziaria dell'intervento appare altresì lampante, oltre che preoccupante, se confrontata con la disposizione di cui al precedente comma 260 che reca nel triennio 2019-2021 la riduzione, del tutto arbitraria, della rivalutazione dei trattamenti previdenziali andando a colpire la ben più vasta platea di pensioni dagli importi ben più ridotti: vengono infatti colpite già le fasce di trattamenti appena superiori a 1.500 euro lorde mensili;
    nello specifico, le riduzioni di cui ai commi 261-268 si applicano ai trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e a carico della gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
    risultano esclusi dall'ambito di applicazione delle richiamate riduzioni, ai sensi del comma 142-quinquies, i trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo, ciononostante resta poco chiaro se i trattamenti liquidati dalla gestione separata INPS (che eroga trattamenti liquidati integralmente secondo il sistema contributivo) sia da considerarsi esclusa dall'ambito di applicazione della norma;
    almeno fino alla prima metà degli anni ’80 la Corte costituzionale, con riguardo alla possibilità per il legislatore di modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, riconosce al lavoratore il diritto a «una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa», tanto che la stessa Corte precisa che «proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta»;
    con l'innalzamento della spesa pubblica e il fenomeno delle cosiddette baby-pensioni la Corte interviene al fine di ridurre e finanche invertire le spinte espansionistiche del sistema pensionistico puntando a valorizzare il principio della compatibilità economica e finanziaria, riconoscendo in maniera innovativa al legislatore la discrezionalità di determinare l'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della effettiva disponibilità finanziaria, purché nel contenere la spesa ricorrendo a misure retroattive e peggiorative del trattamento queste non risultino manifestatamente irrazionali (sentenze n. 73 del 1992, n. 485 del 1992 e n. 347 del 1997);
    la Corte ha avuto modo di affermare quel patto tra generazioni e quel principio di proporzionalità tra il contributo e il beneficiato insiti nel sistema previdenziale italiano laddove «i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi»; affermando al tempo stesso che i medesimi contributi «danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali» (sentenze n. 173 del 1986, n. 501 del 1988 e n. 96 del 1991);
    verso la fine degli anni ’90 la Corte esclude l'esistenza di un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, ribadendo la discrezionalità del legislatore di intervenire senza frustrare in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza del diritto (sentenze n. 822 del 1998, n. 211 del 1997, n. 416 del 1999);
    nei primi anni 2000 la Corte affermava che «il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita» (sentenza n. 30 del 2004 e ordinanza n. 166 del 2006); con l'inasprimento della crisi economico-finanziaria registratasi a partire dal 2008 e a seguito degli interventi normativi che il legislatore ha ritenuto adottare al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio, la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, con cui si introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1o agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5 per cento per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro (sentenza n. 116 del 2013). Secondo la Corte, infatti, quel contributo di solidarietà aveva natura tributaria e doveva essere commisurato alla capacità contributiva, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, definendola pertanto come trattamento discriminatorio;
    infine con sentenza n. 173 del 2016 la Corte costituzionale respingeva varie questioni di costituzionalità relative al contributo di solidarietà sulle pensioni di importo più elevato introdotto dall'articolo 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013 (Stabilità 2014), escludendone quindi la natura tributaria e ritenendolo legittimo poiché improntato alla solidarietà previdenziale purché: a) si tratti di un contributo di solidarietà interno al sistema previdenziale, del tutto eccezionale per via dalla crisi contingente e grave del sistema stesso, incidente sulle pensioni più elevate; b) sia un prelievo sostenibile; c) rispetti i principi di proporzionalità e di progressività; d) sia una misura una tantum; e) sia comunque sostenibile poiché applicato solo sulle pensioni più elevate;
    ulteriore intervento peggiorativo sul trattamento pensionistico si è avuto con la disposizione di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta Legge Fornero) che ha imposto un contributo di solidarietà per gli anni 2012-2017;
    le varie disposizioni note come «contributo di solidarietà» così come introdotte tra gli anni 2011 e 2012 sono state tutte giustificate con l'eccezionale crisi economico-finanziaria e la necessità impellente di garantire l'equilibrio finanziario e il riallineamento dei conti pubblici. Tutte condizioni che stante quanto comunicato dal Governo in sede di prima presentazione del disegno di legge in esame non sono emerse, anzi, le stime sull'andamento del Pil per i prossimi anni erano del tutto entusiastiche;
    vieppiù, il ricorso ad un contributo di solidarietà di questo tipo sembra invece necessario solo ed esclusivamente sulla base della volontà, cieca, del Governo di stanziare somme rilevanti per misure propagandistiche, in particolar modo quella denominata reddito di cittadinanza, istituendo un Fondo di oltre 7 miliardi nel 2019 e di oltre 8 miliardi negli anni successivi. Un fondo le cui risorse non è dato di sapere in quale modo e secondo quali criteri saranno impiegate, né quando,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prevedere che la durata della misura di riduzione del trattamento pensionistico ai sensi dei commi da 261 a 268 dell'articolo 1 sia ridotta a tre anni, al fine di individuare più idonee e efficaci misure di bilanciamento della spesa pubblica che non si riducano ad essere un mero strumento propagandistico evitando così che misure volte alla perequazione e al perseguimento dell'equilibrio finanziario non rischino di trascendere in misure di mera rivalsa sociale.
9/1334-B/222Zangrillo.


   La Camera,
   premesso che:
    i piccoli Comuni montani rappresentano una ricchezza del territorio italiano, presidio fondamentale per intere comunità che ancora scelgono di vivere in aree logisticamente svantaggiate. Su un totale di 7954 comuni italiani, 3449 sono montani e, di questi, 3069 hanno meno di 5.000 abitanti: pur rappresentando i 3/5 della superficie nazionale, i territori montani ospitano solo 1/5 della popolazione, situazione che mette in evidenza la tendenza allo spopolamento a favore delle aree metropolitane;
    la presenza di servizi, infrastrutture e negozi di vicinato costituisce un fattore determinante per la permanenza delle popolazioni nei territori montani. Gli esercizi commerciali nelle piccole comunità rappresentano infatti un punto di riferimento, sono luoghi di aggregazione della collettività, sono espressione di ordine sociale, culturale ed economico;
    purtroppo, nei territori montani del nostro Paese, si continuano a registrare preoccupanti tendenze alla rarefazione commerciale: numerose attività sono costrette a chiudere a causa dell'elevata tassazione e della bassa rimuneratività, mentre le politiche sanitarie sembrano sempre più viaggiare verso la centralizzazione dei servizi con la conseguenza di far venire meno la vitalità di questi territori sempre più in difficoltà anche sotto il profilo degli investimenti per le infrastrutture e del fare fronte al problema del dissesto idrogeologico;
    negli ultimi anni i territori montani, nonostante gli intenti positivi per una loro valorizzazione, hanno conosciuto un disagio economico e sociale sempre più profondo, a causa della crisi impietosa che ha colpito le aziende, del progressivo taglio di servizi strategici, della carenza di infrastrutture, della trasformazione del mondo agricolo e del conseguente spopolamento. I territori della montagna, infatti, appaiono inseriti, per la gran parte, in un contesto di seria marginalità e di profondo svantaggio e pagano lo scotto di una difficoltà intrinseca che non appare superabile senza un decisivo intervento pubblico;
    già nel 2016 l'Uncem aveva di fatto segnalato come numerosi comuni montani fossero a rischio desertificazione unitamente alla difficoltà di garantire continuità alle attività già esistenti;
    a fronte di fattori negativi si registra, nel contempo, un ritorno al settore primario e alla montagna in particolare da parte dei giovarli che scelgono di avviare produzioni piccole e medie come si rileva dal Rapporto montagne Italia 2017 presentato alla Camera dei deputati a cura della Fondazione Montagne Italia (costituita da Uncem e Federbim); un rapporto che fotografa la voglia di vita e di rinascita della montagna italiana che deve pertanto trovare, nelle Istituzioni, il sostegno e l'appoggio necessario per un suo deciso rilancio;
    La legge 97 del 1994 all'articolo 1 recita: «La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali»,

impegna il Governo:

   ad assumere provvedimenti di carattere normativo volti a individuare sgravi fiscali e soluzioni di alleggerimento burocratico per chi possiede o intenda avviare o potenziare un'attività, aprire un negozio o una partita IVA in un Comune montano;
   ad adottare ogni iniziativa utile per l'istituzione di «zone a fiscalità di vantaggio» e «zone franche montane» le cui agevolazioni possano essere previste per attività e imprese operanti nei territori montani e il cui personale dipendente, almeno per l'85 per cento, risieda all'interno del sistema locale di lavoro.
9/1334-B/223Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici», anch'essa spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio) e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
    la prima sezione (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio;
    il decreto-legge n. 91 del 2017, all'articolo 4, ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come «meno sviluppate» o «in transizione», definendone le procedure e le condizioni;
    la Sicilia è tra le regioni meno sviluppate, con PIL pro capite inferiori al 75 per cento della media europea, insieme a Calabria, Basilicata, Puglia e Campania;
    la Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee, definite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013;
    con il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni, dalle legge 17 dicembre 2018, n. 136, è stata istituita la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto attribuendo la competenza della stessa sui porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria;
    l'idea di istituire una Autorità di sistema portuale dello Stretto era stata già avanzata dal gruppo Forza Italia attraverso una proposta di legge, presentata il 27 aprile 2018, a prima firma della presentatrice del presente atto di indirizzo, al fine di valorizzare le enormi potenzialità della città di Messina come cuore pulsante del Mediterraneo e dell'area metropolitana dello Stretto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, anche in successivi provvedimenti normativi, all'istituzione della Zona Economica Speciale per l'Area portuale dello Stretto di Messina al fine di rilanciare lo sviluppo economico e sociale del territorio.
9/1334-B/224Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 255 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato alla successiva introduzione, con appositi provvedimenti normativi, delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza;
    la norma prevede inoltre che, fino alla data di entrata in vigore delle misure in esame del presente comma continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del reddito di inclusione (Rei) di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 147 (2.198 milioni nel 2019), le quali concorrono al raggiungimento del predetto limite di spesa complessivo. Le risorse relative al Rei sono quindi accantonate in pari misura per le finalità originarie nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza;
    dalla formulazione normativa non emerge con chiarezza se la misura in oggetto riguarderà l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che ha istituito la Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi), indennità mensile di disoccupazione, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione Aspi e Mini-Aspi in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1o maggio 2015;
    si ricorda che l'indennità Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Non possono, altresì, accedere alla prestazione: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi. Chi intende, inoltre, avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, allo stato attuale delle cose può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della Naspi;
    la Naspi viene erogata mensilmente ai richiedenti aventi diritto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Se la durata della Naspi è inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione; verificatisi tra il 10 maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpi 2012. La durata della Naspi, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (articolo 43, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). Se la durata della Naspi è inferiore a quattro mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Aspi e Mini-ASpi 2012. La durata della Naspi così calcolata, se supera di dodici settimane quella calcolata senza l'inclusione di detti periodi, è prolungata fino ad un massimo di quattro mesi (articolo 43, comma 4-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come innovato dal decreto legislativo n. 145 del 2016);
    l'indennità Naspi introdotta con il Jobs Act è da tempo oggetto di una forte battaglia da parte dei lavoratori e dei sindacati per via di una modalità di calcolo e di durata che allo stato attuale penalizza diverse categorie ed è in particolare fortemente incisiva in termini negativi per i lavoratori del settore turismo, commercio e servizi, i cui contratti brevi – ridottisi ormai alla sola stagione estiva – rischiano in tanti casi di non essere più sufficienti neppure per maturare i requisiti essenziali al percepimento della Naspi;
    richieste e proposte di correzione del sussidio sono state avanzate sinora, senza esito risolutivo, sia al precedente che all'attuale Governo. Rimane, altresì, irrisolta la problematica evidenziata da numerosi lavoratori stagionali per i quali si palesa una drammatica condizione economica, specie nel periodo invernale, e sussiste un'emergenza sociale a causa delle conseguenti difficoltà in essere per tante famiglie;
    si consideri che, in alcune realtà territoriali nella quali il turismo è la principale fonte di economia, come nel caso della regione Sicilia, e dove le condizioni climatiche, ambientali e strutturali favoriscono politiche principalmente finalizzate alla ricettività, tuttavia in questi anni il periodo di impiego dei lavoratori del settore turismo si è progressivamente ridotto a pochi mesi – in media ad 8 al massimo e per lo più a 6 – e in molti casi, i lavoratori non riescono nemmeno a maturare i requisiti contrattuali minimi, essenziali per poter percepire l'indennità di Naspi, unica fonte di sostentamento a decorrere dal momento in cui le aziende chiudono (per la maggior parte a fine di ottobre) e riaprono poi l'anno successivo (in primavera);
    allo stato attuale, molti lavoratori rischiano di finire in una condizione di povertà e i riflessi negativi dell'attuale sistema di calcolo della Naspi, rischiano inoltre, di determinare dinamiche altrettanto negative in ambito pensionistico. La Naspi è stata oggetto – sia per quanto concerne il Governo precedente che quello in attività – di una serie di richieste correttive, anche da parte dei sindacati, rimaste inascoltate, sino anche a petizioni popolari, relative alla revisione della Naspi e con istanze per la modifica della riforma pensionistica, alla luce delle prevedibili difficoltà che molti lavoratori avranno in futuro per l'accesso alla pensione, nel quadro delle relative stime previsionali sugli importi ad essi spettanti all'atto della futura conclusione per anzianità del periodo lavorativo,

impegna il Governo

a prevedere esplicitamente, con i prossimi provvedimenti legislativi ritenuti opportuni per i lavoratori stagionali richiamati in premessa, ovvero quelli del settore turismo, commercio e servizi, il mantenimento nell'ordinamento giuridico del loro diritto a richiedere e percepire la Naspi, proprio in ragione del lavoro stagionale svolto, connotato da contratti brevi, spesso ridottisi alla sola stagione estiva, rischiando così di non poter più maturare il diritto al percepimento della Naspi, rimanendo, nei periodi di riposo forzato, senza la possibilità di avvalersi di alcuna politica attiva del lavoro o se intenda prevedere, nei prossimi provvedimenti legislativi ritenuti idonei allo scopo, a estendere il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza anche ai lavoratori stagionali del comparto turistico, attualmente esclusi dal diritto di richiedere tale misura.
9/1334-B/225Mugnai, Scoma.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame in prima lettura del ddl-Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020 è stato introdotto il finanziamento di attività di ricerca da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare;
    il fumo favorisce l'insorgere di diverse patologie, principalmente a carico dell'apparato respiratorio e dell'apparato cardio-vascolare, e nei paesi sviluppati viene considerato causa prima nella mortalità evitabile: aumenta la possibilità di malattie cardiache, ictus, arteriosclerosi e malattie vascolari periferiche;
    numerosi provvedimenti sono stati adottati nel tempo per limitare i danni provocati dal fumo, fino ad arrivare al divieto totale di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati e di apposite sale all'uopo riservate;
    a gennaio 2014, sono stati posti ulteriori limiti antifumo, in particolare non è più concesso fumare in auto in presenza di minori o donne incinte, non è più consentito fumare presso le cliniche ospedaliere e i centri di ricerca, verrà multato chi sorpreso a gettare mozziconi di sigaretta a terra, e inoltre vengono inasprite le pene per coloro che vendono tabacco ai minori;
    molto si sta cercando di fare in termini di informazione sugli effetti nocivi del fumo, sia attivo che passivo, soprattutto verso i giovani e, contestualmente, serie limitazioni sono state poste alla possibilità di pubblicizzare anche le sigarette elettroniche; a questo si aggiunge la previsione che almeno il 65 per cento dei pacchetti di sigarette venduti debbano essere rivestiti da immagini shock che propongano gli effetti dannosi del fumo;
    a fronte di un gettito stimato in circa 12,8 miliardi di euro derivante dalla tassazione sulle sigarette e il tabacco, si stima che lo Stato italiano spenda circa 10 miliardi nella cura delle malattie che si originano dal fumo nelle sue più varie modalità;
    rappresenta un importante e significativo segnale di sostegno la previsione nella legge di bilancio del finanziamento ad hoc destinato ai gruppi che svolgono in Italia ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione delle malattie tumorali e del diabete e allo sviluppo di terapie mediante tecnologie antitumorali CAR-T e ai gruppi impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolari;
    la ricerca scientifica ha infatti compiuto importanti passi avanti per la cura dei tumori e di altre malattie, principalmente a carico del sistema cardiovascolare, individuando nuove cure fortemente innovative e nuovi approcci terapeutici che utilizzano le terapie cellulari;
    per quanto riguarda l'effetto del fumo sulle malattie cardiovascolari si ricorda che ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono più di 4,3 milioni di persone in Europa e sono causa del 48 per cento di tutti i decessi (54 per cento per le donne, 43 per cento per gli uomini);
    numeros