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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 5 febbraio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 febbraio 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 febbraio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   COSTA: «Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti il divieto di concessione dei benefìci penitenziari» (1564);
   SANTELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 613.1 del codice penale, in materia di manipolazione mentale, e istituzione di un fondo per l'erogazione di elargizioni alle vittime del reato» (1565);
   PAITA: «Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico» (1566);
   FERRI: «Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di sospensione dei trattamenti previdenziali nei confronti dei condannati dei quali sia stata dichiarata la latitanza» (1567).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 4 febbraio 2019 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Disposizioni in materia di prevenzione e di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole d'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (1568).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1015, d'iniziativa dei deputati SARLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito, nonché disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo».

  La proposta di legge n. 1020, d'iniziativa del deputato BIGNAMI, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di iscrizione nel catasto dei manufatti installati nel mare territoriale e di assoggettamento degli stessi alle imposte locali sugli immobili».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  UNGARO ed altri: «Istituzione dell'Ufficio nazionale contro il razzismo e la discriminazione» (1058) Parere delle Commissioni II e V.

   II Commissione (Giustizia):
  RUFFINO: «Modifica all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di efficacia della firma apposta da persona affetta da cecità» (1052) Parere delle Commissioni I e XII;
  COSTA: «Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati» (1206) Parere delle Commissioni I e V.

   VI Commissione (Finanze):
  BIGNAMI: «Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di iscrizione nel catasto dei manufatti installati nel mare territoriale e di assoggettamento degli stessi alle imposte locali sugli immobili» (1020) Parere delle Commissioni I, V, VIII e X;
  CANCELLERI: «Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica» (1053) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado» (1485) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  CENNI ed altri: «Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione» (1549) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio):
  FARO ed altri: «Modifica all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di introduzione del principio di partecipazione per la formazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Istituzione del Fondo per la democrazia partecipativa» (1046) Parere delle Commissioni II, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
  BIGNAMI: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di onere della prova nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti» (1062) Parere delle Commissioni I e V.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti):
  BERGAMINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo dei big data, su eventuali violazioni della disciplina per la protezione dei dati personali, nonché sulla manipolazione di dati conservati su piattaforme informatiche o comunque su supporto tecnologico e dei servizi telematici per la realizzazione di reti sociali virtuali» (220) Parere delle Commissioni I, V e X.

Trasmissione dalla Corte dei conti

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1o febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia nazionale dei Lincei, per gli esercizi 2016 e 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 112).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1o febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 113).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 27 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo luglio-settembre 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

  Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 31 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Questo decreto è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, autorizzate, in data 28 e 30 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018) 894 final).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1o e 4 febbraio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   documento di riflessione – Verso un'Europa sostenibile entro il 2030 (COM(2019) 22 final), corredato dai relativi allegati (COM(2019) 22 final – Annexes 1 to 3), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo (COM(2019) 34 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   parere della Commissione sulla richiesta di modificare il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti presentata dalla Banca europea per gli investimenti l'11 ottobre 2018 (COM(2019) 36 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (COM(2019) 38 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 38 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 11 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 febbraio 2019;
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti patrimoniali (CRR) e direttiva 2013/36/UE (CRD IV)] (COM(2019) 39 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 39 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella 14a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda l'elezione del segretario generale dell'OTIF per il periodo dall'8 aprile 2019 al 31 dicembre 2021 (COM(2019) 56 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema di allarme n. 11-12/2018 (COM(2019) 73 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 73 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  La proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019) 64 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 1o febbraio 2019, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1o febbraio 2019.

  La Commissione europea, in data 4 febbraio 2019, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione 2019 sul meccanismo di allerta (preparata conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri) (COM(2018) 758 final/2), che sostituisce il documento COM(2018) 758 final, già assegnato, in data 27 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2018) 862 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio (COM(2019) 14 final);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla soppressione dei dazi sui beni industriali (COM(2019) 16 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019) 48 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (COM(2019) 49 final).

Trasmissione dalla Regione Emilia-Romagna

  La Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere in data 30 e 31 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per l'anno 2018, relativi:

  alla contabilità speciale n. 5942, concernente le attività connesse alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 2015 e n. 350 del 2016;
   alla contabilità speciale n. 6080, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 15 dicembre 2017 nei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 2018;
   alla contabilità speciale n. 6097, concernente le attività connesse ai primi interventi di protezione civile in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi in varie aree della regione Emilia-Romagna nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 533 del 2018.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Piemonte.

  Il Garante del contribuente per il Piemonte, con lettera in data 18 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Piemonte, riferita all'anno 2018.

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 989 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1550)

A.C. 1550 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 135/2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», originariamente composto da 12 articoli, a seguito dell'esame in prima lettura al Senato, risulta incrementato a 28 articoli complessivi; in termini di commi, si è passati dai 39 commi iniziali a 152 commi complessivi;
    la pluralità delle materie oggetto del provvedimento rende a dir poco evidente il mancato rispetto del requisito dell'omogeneità. Nonostante la Presidenza del Senato, nella seduta del 28 gennaio 2019, abbia ritenuto non ammissibili al voto in Assemblea 62 degli 85 emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, il testo contiene disposizioni che non appaiono riconducibili alle già ampie finalità contenute nel preambolo del provvedimento, ovvero quella di adottare misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro; quella di superare criticità riscontrate nella realtà sociale quali il sovraffollamento delle strutture carcerarie e la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici; quella di modernizzare l'azione pubblica e informatizzare i rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;
    vi sono infatti diverse disposizioni in materia tributaria e in materia di materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; sono presenti norme in materia di fatturazione elettronica, spesa farmaceutica, concorsi per assunzioni di agenti della polizia di Stato, disposizioni in materia di contrasto all'evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line, norme che riguardano il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, nonché in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;
    nel provvedimento è inoltre confluito il contenuto di due decreti-legge in corso di conversione, il decreto-legge n. 143 del 2018, attualmente all'esame della Camera (disegno di legge C. 1478), recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e il decreto-legge n. 2 del 2019, attualmente all'esame del Senato (disegno di legge S. 1002), recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi. Al riguardo, come evidenziato anche nella documentazione elaborata dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, nonostante si tratti di un modo di procedere non privo di precedenti ma costantemente censurato dal Comitato per la legislazione, va rilevata più di una criticità anche alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alla necessaria omogeneità delle leggi di conversione dei decreti-legge;
    dall'elenco delle finalità e dei temi affrontati è evidente quindi come il contenuto del decreto-legge si presenti come disorganico ed eterogeneo, caratterizzandosi altresì per l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, ponendosi pertanto in contrasto con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
    il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce infatti uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da ultimo fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. Il vincolo dell'omogeneità è infatti implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione, in quanto espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di diretta attuazione dei principi costituzionali relativi alla decretazione d'urgenza;
    la pluralità di ambiti materiali disciplinati dal decreto-legge in esame difficilmente possono infatti considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale – tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 – affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario;
    il testo si presenta quindi come un provvedimento omnibus, esempio di come il Governo «del cambiamento» utilizzi – come fatto dagli Esecutivi che lo hanno preceduto – lo strumento della decretazione d'urgenza in maniera assolutamente arbitraria e intollerabile, che desta più di una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento, ponendosi di fatto in continuità con una odiosa prassi di continuo ricorso alla decretazione d'urgenza;
    è inoltre importante rilevare come su diverse disposizioni manchino del tutto i presupposti di necessita e urgenza sanciti dall'articolo 77 della Costituzione. D'altra parte, si tratta di norme che sarebbe stato sicuramente più opportuno inserire all'interno di un disegno di legge destinato a seguire l'ordinario iter parlamentare, non solo per le forti perplessità riguardo all'evidente assenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, ma anche riguardo alla natura delle norme stesse, che non sono di diretta applicazione;
    infatti per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 39 commi originari, 5 rinviano a provvedimenti successivi; dei 152 commi complessivi, il rinvio a provvedimenti attuativi è presente in 12 commi;
    lo stesso approfondito e puntuale parere del Comitato per la legislazione evidenzia la confusione e la superficialità della tecnica normativa utilizzata per moltissime disposizioni. Alcune norme modificano disposizioni da poco entrate in vigore, creando ulteriore caos normativo, dovuto all'approccio superficiale e frettoloso con il quale evidentemente si sono approvate solo poco tempo prima norme del tutto sbagliate;
    altre disposizioni del provvedimento presentano un richiamo non appropriato delle diverse fonti normative: su tutte, basta citare il comma 3-quinquies dell'articolo 6, che rimanda in toto ad un regolamento ministeriale la determinazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in contrasto con la riserva, sia pure relativa, di legge in tale materia stabilita in via generale dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 e confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda da ultimo la sentenza n. 4114 del 2016);
    un'altra incongruenza è riscontrabile nell'articolo 4, che, come risulta dalla sua rubrica, sembrerebbe intervenire in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti debitori della pubblica amministrazione, mentre in realtà, dopo le modifiche introdotte dal Senato, il riferimento alla pubblica amministrazione non appare più aver ragion d'essere;
    sul contenuto del decreto-legge, sussistono poi diverse criticità: le stesse misure volte a correggere le incongruenze della legge di bilancio, dovranno essere inevitabilmente a loro volta corrette. Si evidenzia innanzitutto la criticità dell'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, che dovrebbe modificare la norma che estende l'intero pagamento dell'IRES agli enti del Terzo settore. Tale disposizione, infatti, non dispone la semplice abrogazione di una norma errata, vale a dire quella introdotta dalla legge di bilancio che aumentava il prelievo fiscale a carico dei predetti enti, ma di un posticipo dell'entrata in vigore di tale disposizione, che avrà luogo solo all'atto dell'introduzione di nuove misure di favore di cui dovrebbero beneficiare gli enti medesimi, con ciò determinando una situazione di evidente incertezza. Inoltre, la previsione del divieto di cumulo tra il trattamento fiscale agevolato ripristinato dal presente provvedimento e non meglio precisate altre agevolazioni potrebbe creare nel prossimo futuro non pochi problemi applicativi;
    inoltre, l'articolo 11, al comma 2-bis, modifica i requisiti previsti dall'originario bando di concorso per quanto riguarda lo scorrimento della graduatoria degli idonei per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato. La norma approvata dal Senato autorizza l'assunzione di 1.851 nuovi agenti di polizia che non abbiano compiuto i 26 anni d'età e che siano in possesso di un diploma di scuola superiore. Diversamente il bando di concorso originario prevedeva la partecipazione al concorso per coloro che non avessero superato il trentesimo anno di età ed in possesso della licenza media come titolo di studio. È quindi inaccettabile la modifica delle regole in itinere, soprattutto quando queste ultime penalizzano giovani e meritevoli candidati che hanno già acquisito l'idoneità e che da molto tempo aspettano con fiducia di poter prendere servizio;
    va inoltre rilevato che, anziché prevedere l'istituzione nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sarebbe stato meglio risolvere il problema alla radice, prevedendo misure volte a ridurre i ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese. Sarebbe stato altresì opportuno introdurre una norma volta a differire l'efficacia delle misure in materia di fatturazione elettronica, la cui applicazione sta penalizzando soprattutto i piccoli commercianti;
    di fatto, il testo del decreto-legge affronta solo marginalmente numerosi temi che avrebbero avuto bisogno di un confronto con l'opposizione parlamentare; è opportuno altresì rilevare come nell'esame di decreti-legge – che costituiscono di fatto testi omnibus – compresso nel termine dei sessanta giorni dati per la loro conversione, la Camera che non riceve il provvedimento in prima battuta risulta fortemente penalizzata, venendo posta nelle condizioni di non poter introdurre alcuna modifica, neppure marginale; in tal modo, tra l'altro, si elude sostanzialmente il bicameralismo paritario previsto dalla Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1550.
N. 1. Sisto, Mandelli, Barelli, Tartaglione, Occhiuto.

A.C. 1550 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
  3. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni)

  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
  3. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra:
   a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e;
   b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

  4. La garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.
  5. La garanzia della sezione speciale può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3.
  6. La garanzia della sezione speciale è concessa a fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché i casi di revoca della stessa. Lo stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio in linea con i valori di mercato della garanzia.
  8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.
(Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rimborsato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il terzo periodo è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, è restituita nel corso del 2019.

Art. 3.
(Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15 è abrogato.

Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;
   b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;
   c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».

  2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570.».
  3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.».
  4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5.
(Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

  1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
   « c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
   c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
   c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 6.
(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

  1. Dal 1o gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

  2. Dal 1o gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
   a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
   b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
   c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  3. Dal 1o gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

Art. 7.
(Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria)

  1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono assegnate le seguenti funzioni:
   a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;
   b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;
   c) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

  2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.
  3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonché l'ordine di priorità degli stessi, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.

Art. 8.
(Piattaforme digitali)

  1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
  2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
  3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. Le attività di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
  5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   « 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato.».

Art. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
  4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca)

  1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.
  2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)

  1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
   a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
   b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Art. 12.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1550 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”;
   b) il comma 52 è sostituito dai seguenti:
  “52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.
  52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà. È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
  8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi) – 1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: “non possono” fino a: “improcedibile” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021”;
   b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: “restanti rate” sono inserite le seguenti: “il 28 febbraio, il 31 maggio”.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 è sostituito dal seguente:

  “193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1o dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo”.

  3. All'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”».

  All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» sono inserite le seguenti: «come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,».

  All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi sesto e settimo sono abrogati.
  1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.
  1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “I produttori, gli importatori e i grossisti” sono sostituite dalle seguenti: “I produttori e gli importatori”;
   b) il comma 2 è abrogato.

  1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: “entro venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro dieci giorni”. La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 14 è abrogato;
   b) al comma 15, dopo le parole: “entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,” sono inserite le seguenti: “fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,”;
   c) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

  “17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10”.

  1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, dopo le parole: “entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,” sono inserite le seguenti: “fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,”;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  “6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2”.

  1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   “a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno”.

  1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.
  1-decies. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante “Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari”, sono abrogati.
  1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
  1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: “con rappresentanza diretta nel CNEL” sono inserite le seguenti: “e quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore”.
  1-terdecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  “4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI”.

  1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, le parole: “quattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di etichettatura) – 1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

  “3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definiti, per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.
  3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018. La difformità fra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali d'informazione”;
   c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;
   d) ai commi 6 e 12, le parole: “dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”;
   e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

  “10. Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231”;
   f) al comma 11, le parole: “del primo dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”.

  2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui è data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Art. 3-ter. – (Semplificazioni per le zone economiche speciali – ZES e per le zone logistiche semplificate – ZLS) – 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
   “a) l'attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;
   a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà;
   a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano, ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali e urbanistico-paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento;
   a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è altresì approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;
   a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;
   a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta”.

  2. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

  3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

  “64. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Art. 3-quater.(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese) – 1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, il secondo periodo è soppresso.
  2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
  3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, ed è trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  4. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.

  Art. 3-quinquies. – (Agibilità per lavoratori autonomi dello spettacolo) – 1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

  “Art. 6. – 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
  2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo”;
   b) all'articolo 10, il terzo comma è abrogato».

  All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

  “Art. 560. – (Modo della custodia) – Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
  Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.
  Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
  Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
  Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
  Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
  Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.
  Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586”».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017) – 1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
  3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.
  4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
   a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
   b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
   c) al convivente more uxorio;
   d) ai genitori;
   e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
   f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

  6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
  7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
  8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

  «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
  3-ter. Dal 1o gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
  3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 8:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonché l'operatività della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.
  1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.
  1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizione delle strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonché di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni richieste ed i relativi compensi.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per esigenze indifferibili»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale»;
    dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 8-bis. – (Misure di semplificazione per l'innovazione) – 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  “2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione, da parte dell'operatore di rete alla soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.
  2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1o ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo”;
   b) all'articolo 8, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  “4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
   c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.

  2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: “conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree” sono aggiunte le seguenti: “un'istanza unica”;
   b) al comma 6, dopo le parole: “Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi” sono inserite le seguenti: “e delle eventuali opere civili”;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  “7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa documentazione tecnica”.

  3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso B.10 è sostituito dal seguente:

  “B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione”.

  4. All'articolo 26 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 è rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune”.

  5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: “entro sessanta giorni dalla richiesta” sono inserite le seguenti: “, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga,”.

  Art. 8-ter. – (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract) – 1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
  2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 365 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020”;
   b) al comma 687, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
  3. Per le finalità di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le modalità di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che è ridenominato allo scopo “Fondo per payback 2013-2017”.
  4. L'accertamento di cui al comma 3 è compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dalle regioni interessate, ed è effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito dell'accertamento è data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA.
  5. L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA è tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti all'attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.
  6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea) – 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, le parole: “presso la rimessa” sono sostituite dalle seguenti: “presso la sede o la rimessa” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici”;
   b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa”;
   c) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente”;
   d) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione”;
   e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

  “4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa”;
   f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  “4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.
  4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso”.

  2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
  7. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.
  8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.
  9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli».

  All'articolo 11, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:
   a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;
   c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);
   d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

  2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 149, il secondo periodo è soppresso;
   b) al comma 151:
    1) all'alinea, le parole: “pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro”;
    2) alla lettera a), le parole: “quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019” sono sostituite dalle seguenti: “quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021”.

  2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019”;
   b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1o luglio 2019”.

  2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione,” sono soppresse».

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 11-bis. – (Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali) – 1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “30 giugno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.
  2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
  3. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.
  4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “Per gli anni dal 2018 al 2020” sono soppresse.
  5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente”.

  6. I comuni, le province e le città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.
  7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “entro il termine del 15 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine del 30 dicembre 2019”.
  8. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:

  “895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
  895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;
   b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze”.

  9. Nelle more dell'intesa di cui al punto 5 dell'accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è integrato di 71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 15.
  10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 126, le parole: “31 gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “15 marzo 2019”, le parole: “20 febbraio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2019” e le parole: “10 marzo 2019” sono sostituite dalle seguenti: “15 aprile 2019”;
   b) ai commi 824 e 842, le parole: “dai commi 98 e 126” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 98”;
   c) al comma 875, le parole: “31 gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “15 marzo 2019”.

  11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
  12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
  13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
  14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.
  15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.
  16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
  17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  19. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1 dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

  Art. 11-ter. – (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) – 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.
  2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.
  3. Il PiTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di centoventi giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.
  4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
   a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
   b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
   c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
   d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

  5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.
  7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri, valutati in 134.000 euro in ragione d'anno, si provvede, ai sensi del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.
  8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
  9. A decorrere dal 1o giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:
   a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
   b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
   c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

  10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:
   a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

  11. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.
  12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti per far fronte agli oneri di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.
  13. Alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applica l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

  Art. 11-quater. – (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche) – 1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:
   a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

  “1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.
  1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
   a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;
   b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
   c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
   d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
   e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:
    1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
    2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
   f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;
   g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;
   h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;
   i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
   l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
   m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:
    1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;
    2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;
    3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;
   o) la previsione, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
   p) le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

  1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1o agosto 2002, n. 166.
  1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.
  1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
  1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.
  1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”;
   b) i commi 2, 4, 8-bis e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati;
   c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.

  Art. 11-quinquies. – (Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) – 1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.
  2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 11-sexies. – (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) – 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: “ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima”.
  2. All'articolo 4, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima”.

  Art. 11-septies. – (Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano) – 1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, le parole: “non superiore” sono sostituite dalla seguente: “pari”.
  2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:
   a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
   b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio».

A.C. 1550 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni)

  Al comma 1, sostituire le parole: iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, con le seguenti: annua, a decorrere dall'anno 2019, di euro 150.000.000, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: in favore delle piccole e medie imprese (PMI), con le seguenti: in favore delle imprese.
1. 11. Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, con le seguenti: annua, a decorrere dall'anno 2019, di euro 100.000.000, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 12. Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, con le seguenti: euro 100.000.000;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. Al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 13. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000 con le seguenti: euro 100.000.000.
1. 14. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000 con le seguenti: euro 75.000.000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
in favore delle piccole e medie imprese (PMI) con le seguenti: in favore delle micro piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.;
   al comma 2, sostituire le parole: alla PMI con le seguenti: a micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico;
   al comma 4, sostituire le parole: la PMI beneficiaria con le seguenti: la MPMI iscritta al registro delle imprese o il professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico;
   al comma 5, sostituire le parole: da parte della PMI beneficiaria con le seguenti: da parte della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico;
   al comma 6, sostituire le parole: della PMI beneficiaria con le seguenti: della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico»;
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-quater. Per far fronte ai maggior oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 17. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000 con le seguenti: euro 75.000.000.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
   8-quater. Per far fronte ai maggior oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 18. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 50.000.000 con le seguenti: euro 70.000.000.
1. 9. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: in favore delle piccole e medie imprese (PMI) aggiungere le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
   al medesimo comma, sostituire le parole: e sono con la seguente: anche;
   al comma 2, sopprimere la parola: aziendali;
   al comma 2, sostituire le parole: alla PMI beneficiaria con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari;
   al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dalla PMI beneficiaria con le seguenti: dalla PMI e dal professionista beneficiari;
   al comma 4, sostituire le parole: PMI beneficiaria con le seguenti: PMI e il professionista beneficiari;
   al comma 5 sostituire le parole: della PMI beneficiaria con le seguenti: della PMI e del professionista beneficiari;
   al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: alla lettera b) del comma 3 con le seguenti: al comma 1;
   al comma 6, sostituire le parole: della PMI beneficiaria con le seguenti: della PMI e del professionista beneficiari.
   alla rubrica, sopprimere le parole: creditrici delle pubbliche amministrazioni.
1. 1. Mandelli, Porchietto, Fiorini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a valere sulle disponibilità del medesimo fondo,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: e sono con le seguenti: anche;
   al comma 2, sopprimere la parola: aziendali;
   al comma 2, dopo le parole: inadempienze probabili aggiungere le seguenti: o sofferenze;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000 l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi contrattuali maturati sino alla predetta data.»;
   al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: alla lettera b) del comma 3 con le seguenti: al comma 1.
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
   alla rubrica, sopprimere le parole: creditrici delle pubbliche amministrazioni.
1. 15. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a valere sulle disponibilità del medesimo fondo,;

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
1. 16. Fassina, Fornaro, Bersani.

  Al comma 1, sostituire le parole: piccole e medie imprese (PMI) con le seguenti: micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
1. 5. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, dopo le parole: piccole e medie imprese (PMI), aggiungere le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

  Conseguentemente:
   ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
alla PMI beneficiaria, con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari.
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 2. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, dopo le parole: piccole e medie imprese (PMI), aggiungere le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla PMI beneficiaria, con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari.
*1. 3. Fassina, Fornaro, Bersani.

  Al comma 1, dopo le parole: piccole e medie imprese (PMI), aggiungere le seguenti: e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

  Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla PMI beneficiaria, con le seguenti: alla PMI e al professionista beneficiari.
*1. 4. Barelli, Porchietto, Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono in difficoltà con le seguenti: si trovino in una situazione documentata di obiettiva difficoltà economica e finanziaria.
1. 6. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle rate;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali;
   al comma 2, dopo le parole: classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come aggiungere le parole: sofferenze o;
   al comma 6, sostituire le parole: in misura non superiore a un quarto del suo importo con le seguenti: in misura massima determinata dal comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo»;
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come «sofferenze» o «inadempienze probabili»;
  6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo e 6.;
   alla rubrica, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e del settore dell'edilizia.
*1. 10. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle rate;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali;
   al comma 2, dopo le parole: classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come aggiungere le parole: sofferenze o;
   al comma 6, sostituire le parole: in misura non superiore a un quarto del suo importo con le seguenti: in misura massima determinata dal comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo»;
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come «sofferenze» o «inadempienze probabili»;
  6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo e 6.;
   alla rubrica, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e del settore dell'edilizia.
*1. 7. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o titolari di crediti nei confronti del soggetto appaltatore per mancato pagamento dei lavori eseguiti.
1. 19. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
1. 20. Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli interventi di garanzia, a condizioni di mercato, di cui al comma 1, sono riconosciuti anche al limite percentuale del sub-appalto e il pagamento alle PMI sub appaltatrici avviene in modo diretto.
1. 21. Fassina.

  Al comma 2, sostituire le parole: alla PMI con le seguenti: a micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
1. 22. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come aggiungere le seguenti: «sofferenze» o;
   al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: in misura non superiore a un quarto del suo importo con le seguenti: in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7 e, comunque, non superiore a un quarto del suo importo»;
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 e F42 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come «sofferenze» o «inadempienze probabili»;
  6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 lettera a), 4, 5 primo e secondo periodo,».
   alla rubrica 1, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e del settore dell'edilizia.
1. 23. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. I crediti certificati vantati dai soggetti di cui al comma 1 verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione delle rate non rimborsate dei finanziamenti contratti con banche e intermediari. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000, l'importo residuo delle rate non rimborsate del finanziamento di cui al comma 2, alla data di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data».
1. 24. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: euro 2.500.000 con le seguenti: euro 3.000.000.
1. 8. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: il minore tra: fino a: data e b).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.
1. 25. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 4, sostituire le parole: la PMI beneficiaria con le seguenti: la MPMI iscritta al registro delle imprese o il professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
1. 26. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 30 anni.
1. 27. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 5, sostituire le parole: da parte della PMI beneficiaria con le seguenti: da parte della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
1. 28. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: da adottare, aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 30. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nelle transazioni commerciali tra enti locali e piccole e medie imprese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo anticipazioni di liquidità per pagamento debiti enti locali», con una dotazione di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  7-ter. Il fondo di cui al comma 7-bis, finalizzato al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, è destinato agli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che congiuntamente:
   a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;
   c) presentino residui attivi;
   d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

  7-quater. Gli enti locali debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 7-bis entro 20 giorni dalla data di effettiva erogazione della stessa.
  7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni di liquidità – che in ogni caso non costituiscono indebitamento – nonché alle modalità per la loro concessione e rimborso, entro un periodo massimo di 2 anni dalla data di effettiva erogazione o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.
  7-sexies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 36. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  7-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole «servizi indispensabili», sono aggiunte le seguenti: «comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
   b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: «servizi locali indispensabili», sono inserite le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
   c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lavoro subordinato», sono inserite le seguenti: «e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
1. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli Interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  7-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: «servizi indispensabili», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
   b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: «servizi locali indispensabili», sono inserite le seguenti: «comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
   c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «lavoro subordinato», sono inserite le seguenti: «e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
1. 35. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
1. 32. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 8-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) le rette versate dalle famiglie per le attività di istruzione e formazione svolte nell'ambito del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e del sistema integrato di istruzione 0-6 anni di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 dagli enti ecclesiastici delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato non costituiscono reddito derivante da attività commerciale.
1. 33. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 8-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 8-bis:
  8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000 o alle attività di cui al sistema integrato di istruzione 0-6 anni di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di spesa di 60 milioni a decorrere dal 1 gennaio 2020 relativamente al periodo di imposta 2019.

  Conseguentemente, al comma 8-ter:
   sostituire le parole: 157,9 milioni con le seguenti: 217,9 milioni;
   sostituire le parole: 131 milioni con le seguenti: 191 milioni;
   sostituire le parole: 77,9 milioni con le seguenti: 137,9 milioni.
1. 34. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-quater. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri.
1. 41. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le parole: nonché disposizioni, in materia di microcredito.
1. 37. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. Al fine di promuovete la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e per il microcredito.
1. 40. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «riscossione delle somme iscritte a ruolo», sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».
1. 38. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa.».
1. 39. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Semplificazione degli adempimenti relativi alle erogazioni pubbliche)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 125:
   1) le parole: «e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati, e le società da loro partecipate» sono sostituite dalle seguenti: «e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati»;
   2) le parole: «incarichi retribuiti» sono soppresse;
   3) i periodi dal secondo all'ultimo sono sostituiti dal seguente: «Per le imprese che ricevono vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo, vale il regime di pubblicità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico»;
   b) Al comma 126 le parole: «mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni sono fornite in una dichiarazione distinta dal bilancio, redatta secondo una metodologia di rendicontazione autonoma e contrassegnata dal riferimento alla presente disciplina. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la dichiarazione è messa a disposizione dell'organo di controllo entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese a cura degli amministratori stessi. La responsabilità di garantire che la dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente articolo compete agli amministratori, ai quali, se omettono di depositare la dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254».
   c) Al comma 127 le parole: «degli incarichi retribuiti» sono soppresse;
   d) Dopo il comma 128 è aggiunto il seguente: «128-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 125 a 128. Le sanzioni di cui ai commi 125 e 126 si applicano dall'esercizio successivo all'entrata in vigore dal suddetto decreto».
1. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, dopo le parole: «cedente il credito» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso trimestralmente a norma dell'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
1. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure di semplificazione per le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare)

  1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 3, al comma 1 è inserito in fine il seguente periodo: «Le attività di somministrazione di alimenti e bevande rientrano tra quelle strumentali ed accessorie all'esercizio di impresa artigiana purché l'attività di produzione sia prevalente rispetto a quella di vendita, in base al positivo accertamento del maggior tempo impiegato nella preparazione e trasformazione degli alimenti, nonché del maggior reddito derivante dall'attività artigiana principale».
  2. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 4, il comma 2-bis è abrogato.
1. 05. Fassina, Bersani, Fornaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Semplificazioni per le imprese del settore balneare)

  Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente: «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
1. 06. Prestigiacomo, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Semplificazioni in materia di tariffe postali agevolate)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo».
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente».
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.
1. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Attuazione dell'articolo 8 dello Statuto del contribuente in materia di compensazione delle partite di credito e debito verso la P.A., ivi compresi i crediti di fornitura).

  1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Compensazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i soggetti detentori di crediti in carico alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi quelli certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, per i quali siano decorsi i termini per la liquidazione, di cui alla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, possono compensare anche parzialmente tali importi con le somme a qualsiasi titolo dovute alle amministrazioni medesime. Resta l'obbligo del debitore di saldare la parte residua nei termini e con le modalità di legge, contrattuali e convenzionali previste.
  2. Sono compensabili le partite di credito e debito in essere con amministrazioni diverse. A tal fine il creditore, in sede di pagamento delle somme dovute alle pubbliche amministrazioni, dichiara il credito che intende compensare, avvalendosi di una specifica certificazione obbligatoriamente emessa dall'amministrazione debitrice, anche per il tramite del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE Plus).
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.».

  2. Al fine di sopperire alle deficienze di cassa delle amministrazioni, derivanti dall'attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è costituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un Fondo di compensazione per le partite di debito e credito relative al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, cui sono assegnati 10 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, oltre ad una dotazione di risorse proprie stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima, non minore di 10 miliardi di euro. Il Fondo opera sino a concorrenza delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.
  3. Il Fondo, avvalendosi del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE Plus), eroga alle amministrazioni le cui entrate si siano ridotte in conseguenza del regime di compensazione le somme corrispondenti alla copertura delle mancate entrate. Per tale servizio al Fondo è corrisposto un interesse pari al tasso d'interesse legale, oltre a quanto previsto, in caso di compensazione dei crediti di fornitura, degli interessi per ritardato pagamento previsti dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, posto a carico dell'amministrazione il cui ritardo di pagamento ha generato la compensazione, che è tenuta alla restituzione alla Cassa delle somme anticipate al momento in cui le risorse siano rese disponibili. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e le altre amministrazioni eroganti possono ridurre i trasferimenti alle amministrazioni in ritardo di pagamento sino a concorrenza di quanto spettante alla Cassa.
  4. Il Fondo opera secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 in quanto compatibili. Resta salva la possibilità di cessione di crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, prevista ai sensi dell'articolo 37 medesimo. A tal fine per l'anno 2019 la dotazione del Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato su tali crediti di cui al comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, citato, è incrementata di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse individuate dal comma 2.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 2, 3 e 4. Con il medesimo decreto sono individuate le misure da adottare nel caso in cui le risorse erogate siano superiori a quelle disponibili.
  6. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «verificano, anche in via telematica,» sono aggiunte le seguenti: «entro il termine di 30 giorni,»;
   b) le parole: «, non procedono al pagamento è», sono sostituite dalle seguenti: «procedono alla compensazione per un numero di cartelle il cui valore si avvicini al dovuto, oltre il quale».

  7. Al comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di compensazioni che presentano profili di rischio, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento o di richieste di compensazione di cui agli articoli 17, 17-bis, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  8. Sino alla definitiva implementazione del SIOPE, sono applicabili le disposizioni sulla ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 10.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021:
   a) a valere sulle disponibilità del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura pari a 4.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
   b) mediante variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare una riduzione di spesa pari a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competente per materia, sono disposte le variazioni di cui al primo periodo.
1. 0100. Baldelli, Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.01.

  1. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
1. 0101. Cunial.

ART. 1-bis.
(Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi)

  Sopprimerlo.
1-bis. 1. Boschi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 3, comma 23, le parole: «7 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2019».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera 0a) del comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
1-bis. 4. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che la perdita della riduzione relativa a tutte le tipologie di agevolazione fiscale e contributiva, compresi esoneri, bonus e incentivi occupazionali, in materia di lavoro in tutti i settori produttivi, non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta, in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza.
1-bis. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni» sono soppresse.
1-bis. 9. Spena, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 19, lettera e), sono aggiunte infine le parole: «, ad esclusione degli esercenti arti o professioni».

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni con le seguenti:, ad esclusione degli esercenti arti o professioni;
1-bis. 8. Acquaroli.

  Al comma 3, dopo le parole: comma 57, aggiungere le seguenti: la lettera d) è abrogata e alla.
1-bis. 10. Giacomoni, Spena, Bignami, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 59, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e A/10»
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, nel limite di 350 milioni di euro dal 2019, si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle disposizioni del successivo comma 3-quater.
  3-quater. Entro il 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese fino a 350 milioni di euro annui. Qualora i provvedimenti previsti dal primo periodo non siano adottati o siano adottati per un importo inferiore a quello ivi indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a tale anno, ed entro il 15 marzo 2020, per la previsione relativa agli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle misure delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1-bis. 2. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».
1-bis. 6. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'interno del proprio sistema di recupero crediti l'Inps, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, invia, in ogni caso, degli avvisi bonari, finalizzati a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente.
1-bis. 7. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 5, dopo le parole: «devono essere versate» sono aggiunte le seguenti: «nella misura pari all'80 per cento dell'importo dovuto,».
1-bis. 100. Baratto, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Autocertificazione del contribuente creditore delle Pubbliche Amministrazioni relativa all'inesistenza di debiti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni al fine di ottenere il pagamento per beni e servizi forniti alle stesse e norme penali applicabili al contribuente in caso di dichiarazioni mendaci).

  1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole «riscossione delle somme iscritte a ruolo» sono inserite le seguenti, «fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445».
1-bis. 02. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Tutela del creditore nella certezza dei tempi di pagamento mediante emissione obbligatoria della fattura a garanzia del riconoscimento degli interessi di mora e modifiche al Codice civile relative alla verifica e pagamento dell'opera).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa».

  2. All'articolo 1665 del Codice civile, il terzo comma è sostituito con il seguente:
«Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro trenta giorni, l'opera si considera accettata.»
1-bis. 05. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Cumulo e totalizzazione dei contributi in materia pensionistica per professionisti iscritti a ordini o collegi professionali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, per garantire la migliore efficienza amministrativa e contabile nell'erogazione delle prestazioni di welfare).

  1. Al decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, articolo 5, comma 2, le parole: «delle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli Enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun Ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388.».
  2. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.
1-bis. 06. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2018, è prorogato al 2 dicembre 2019. La ripresa della riscossione dei tributi non versati nel periodo di sospensione dal 14 agosto 2018 al 2 dicembre 2019 avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2019. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal citato decreto ministeriale 6 settembre 2018, sono effettuati entro il mese di dicembre 2019.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede si provvede nei limiti di 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. 08. Mulè, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Previsione di un periodo transitorio per le attestazioni SOA in corso di validità).

  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
  «14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 14, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione di cui all'articolo 83, comma 2, le attestazioni in corso di validità possono essere utilizzate oltre i termini di scadenza di cui all'articolo 76, comma 5 del decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per un massimo di 12 mesi, qualora su istanza dell'operatore economico qualificato la SOA accerti i seguenti requisiti:
   a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
   b) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari dell'ultimo anno, calcolata ai sensi dell'articolo 79, comma 2, letta b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
   c) differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno tre esercizi tra gli ultimi cinque;
   d) continuità nell'iscrizione in Cassa Edile laddove sia qualificato per l'esecuzione di lavorazioni merceologicamente riconducibili all'edilizia e per le quali sia prevista l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia;
   e) non sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero non abbia depositato la relativa istanza, ovvero si trovi in stato di fallimento.

  In tal caso, il corrispettivo riconosciuto alla SOA è pari al venti per cento della tariffa di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in cui N e C sono rispettivamente il numero delle categorie e la sommatoria degli importi delle classifiche possedute dall'impresa indicate nella precedente attestazione.
  Al momento della consegna dei lavori, l'affidatario che utilizza l'attestazione ai sensi del presente comma dichiara la disponibilità di personale e attrezzature per l'esecuzione dell'appalto.
1-bis. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Semplificazioni per le imprese del settore balneare).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, dopo la parola: «giudiziari» sono inserite le seguenti: «e amministrativi», le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2019».

  2. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:
  «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

  3. Nelle more della generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, dal 1o gennaio 2019 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.400.
1-bis. 010. Buratti.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Semplificazioni per le imprese del settore balneare).

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:
  «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
*1-bis. 01. Zucconi, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Semplificazioni per le imprese del settore balneare).

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:
  «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.’ 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
*1-bis. 07. Ripani, Mugnai, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di servizi di vigilanza privata)

  1. All'allegato D recante «dei singoli servizi di vigilanza privata» del DM 269/2010, punto 3.1.3, voce «Trasporto valori per somme fino a euro 100.000» le parole: «da una guardia giurata» sono sostituite dalle seguenti: «da due guardie giurate».
  2. All'allegato D recante «Dei singoli servizi di vigilanza privata» del DM 269/2010, punto 3.1.3, voce «Trasporto valori per somme da euro 100.000 fino a euro 500.000» le parole: «due guardie particolari» sono sostituite dalle seguenti: «tre guardie particolari».
  3. All'allegato D recante «Dei singoli servizi di vigilanza privata» del DM 269/2010, punto 3.1.3, voce «Trasporto valori per somme da euro 500.000 e fino a euro 1.500.000» il periodo: «Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad esempio valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da due guardie giurate» è sostituito dal seguente: «Anche nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad esempio valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio è svolto da tre guardie giurate».
  4. All'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015 n. 56, comma 1, lettera g), punto 10, capoverso a) le parole «due guardie giurate» sono sostituite dalle seguenti: «tre guardie giurate».
  5. All'allegato D sezione III del DM 269/2010 recante «Dei singoli servizi di vigilanza privata», al capoverso 3.a dopo le parole: «per mezzo delle dipendenti guardie giurate» sono aggiunte le seguenti: «, la cui presenza è sempre assicurata nel numero minimo di due unità,”
1-bis. 0100. Vietina, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

ART. 2.
(Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per l'efficientamento delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)

  Al fine di garantire maggiori prestazioni e celerità al raggiungimento degli obiettivi correlati alla disattivazione ed allo smantellamento dei siti nucleari nonché alla realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla riforma della società Sogin Spa, prevedendone modalità di funzionamento e criteri per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, basati specificamente sui princìpi di efficacia, economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla nomina di un commissario e di un vicecommissario per la società Sogin Spa i quali durano in carica fino alla completa riorganizzazione della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla medesima data.
2. 01. Foti, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 3.
(Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro)

  Sopprimere il comma 1.
3. 4. Fragomeli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 30 giugno 2019».
3. 3. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. All'articolo 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1o luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta.».

  1.2. Agli oneri derivanti dal comma 1.1., si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.
3. 55. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. All'articolo 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1o luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta.».

  1.2. Agli oneri derivanti dal comma 1.1., si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 56. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  1.2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 84. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 80. Gadda, Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo, Losacco, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi», sono inserite le seguenti: «di importo complessivo superiore a 10.000 euro».
3. 89. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2021.
3. 44. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono aggiunte, in fine, le parole: «Entro dieci giorni dall'adozione della modulistica regionale, le regioni la trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa».
3. 27. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse.
3. 28. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:
  1-quater.1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
  «705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

  1-quater.2. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater.bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.
3. 40. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Le denunce sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi. Per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuper i di imposizione contributiva per gli anni pregressi. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge.
3. 8. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale»;
   b) sopprimere la lettera e).
3. 13. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Per le violazioni sanabili delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale commesse dalle imprese agricole, dalle quali derivi l'irrogazione di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. 14. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Agli oneri derivanti dal presente, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dai 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 15. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 6, dopo la lettera: «d-quinquies)» è aggiunta la seguente: «d-sexies) alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni.»;
   b) Il comma 8 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.».
3. 42. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Al fine di favorire la commercializzazione di prodotti agricoli e di trasformazione provenienti da attività di agricoltura sociale, il comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 agosto 2015, n. 141 è sostituito dal seguente: «2.1 comuni favoriscono la valorizzazione dei prodotti provenienti da attività di agricoltura sociale mediante misure idonee a consentirne la commercializzazione, nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in sagre, fiere, mercatini ed esposizioni, compatibilmente con gli spazi disponibili.».
3. 43. Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Limitatamente agli eventi climatici avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018, le agevolazioni derivanti dal riconoscimento dello stato di calamità sono concesse alle imprese agricole, con effetto immediato, anche in assenza del decreto ministeriale di riconoscimento dello stato di calamità, a condizione che la Regione abbia certificato, per le imprese agricole danneggiate, la perdita di almeno il 50 per cento della produzione. In presenza delle condizioni di cui al precedente periodo è sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno ventiquattro mesi, per le aziende agricole danneggiate. La regione è autorizzata ad anticipare, fino a quattro mesi, i tempi di erogazione dei contributi del Piano di sviluppo rurale e ulteriori contributi di competenza regionale, per le aziende agricole che ne facciano richiesta e che siano beneficiarie dei contributi stessi, e per le quali la regione abbia certificato la perdita di almeno il 50 per cento della produzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, 12 milioni per l'anno 2020, e 8 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 48. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: «Il titolare dell'impresa», sono inserite le seguenti: «coltivatrice diretta».
3. 16. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
3. 18. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017, gli eventi avversi di «gelo e brina» sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
3. 7. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
3. 19. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari. Agli oneri derivanti presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 20. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.
3. 21. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente.».
3. 22. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di retarsi avvalgono delle garanzie prestatela ISMEA.
3. 23. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.».
3. 25. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 26. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater.1. L'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri.
3. 39. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:
  1-sexies.1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di start-up universitarie, valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e accademico rafforzando gli strumenti di collaborazione stabili utili per coniugare ricerca ed innovazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un fondo denominato «Fondo incubatori universitari spin off e start-up», con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Possono accedere al Fondo gli atenei e gli enti di ricerca, anche costituiti in rete, al fine di attivare progetti di ricerca e di sostenere la costituzione di start up innovative, a partecipazione prevalente universitaria direttamente connesse con il mondo della ricerca universitaria.
  1-sexies.2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione delle risorse del Fondo tra le università. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
3. 49. D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Ruffino.

  Sopprimere il comma 1-octies.
3. 87. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1-undecies, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
3. 24. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 1-undecies, aggiungere il seguente:
  1-undecies.1. Per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.
3. 10. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-undecies, aggiungere il seguente:
  1-undecies.1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 11. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-duodecies, aggiungere i seguenti:
  1-duodecies.1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
  1-duodecies.2. Ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
  1-duodecies.3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.
  1-duodecies.4. Nel caso di procedura relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza redatta ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, può richiedere all'ufficio marittimo competente una attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento.
3. 85. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-duodecies, aggiungere il seguente:
  1-duodecies.1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.
3. 86. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Sopprimere il comma 1-terdecies.
3. 91. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1-terdecies, sostituire il capoverso: «4-bis» con il seguente:
  «4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una micro, piccola o media impresa (MPMI), come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, iscritta al registro delle imprese ovvero un professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono costituite dai soggetti di cui al presente comma».
3. 5. Moretto.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: « b),» sono soppresse;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  1-sexiesdecies. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati.
3. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.».
  1-sexiesdecies. Alle minori entrate di cui al comma 1-quaterdecies-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 62. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
  1-sexiesdecies. Il decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, di cui al comma 1-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.
*3. 41. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
  1-sexiesdecies. Il decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, di cui al comma 1-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.
*3. 64. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 75. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: «Il titolare dell'impresa», sono inserite le seguenti: «coltivatrice diretta».
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 76. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 77. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 69. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 68. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  1-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 71. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «30 giugno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  1-sexiesdecies. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO 1

  Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) Tempi Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 Revisione entro il 31 dicembre 2019 Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 Revisione entro il 31 dicembre 2020 Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 Revisione entro il 31 dicembre 2021 Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 Revisione entro il 31 dicembre 2022 Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 Revisione entro il 31 dicembre 2023 Trattori agricoli immatricolati dopo il 1o gennaio 2019 Revisione al 5o anno entro la fine del mese di prima immatricolazione
3. 72. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  1-quinquiesdecies. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.
  1-sexiesdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-quaterdecies-1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
3. 81. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Con riferimento alle vigenti procedure di semplificazione e telematizzazione di rilascio del DURC, documento unico di regolarità contributiva, gestito dall'Inps, ai fini della verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le necessarie modifiche alla normativa nonché le modalità di semplificazione delle procedure di telematizzazione gestite dall'Inps, al fine di:
   a) favorire la comunicazione delle aziende e dei professionisti con l'istituto, garantendo la necessaria interlocuzione diretta con il personale competente;
   b) prevedere una revisione degli attuali automatismi, anche conseguenti alle procedure informatizzate, al fine di limitare i casi per i quali eventuali irregolarità o scoperture che possono dar luogo alla perdita di agevolazioni, debbano essere notificate al datore di lavoro entro un termine congruo al fine di consentire al medesimo soggetto di avere un confronto con l'istituto;
   c) garantire una proporzionalità tra l'infrazione commessa e la relativa sanzione;
   d) elevare il limite di debito al di sotto del quale l'azienda è considerata comunque regolare, al fine di escludere la possibilità di perdere i benefici per scoperture di lieve entità.
3. 6. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, le parole: «fino al 31 dicembre 2018», sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
3. 30. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo.».
3. 32. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,», sono soppresse;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: « d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.».
3. 33. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: «Al contratto di lavoro subordinato», con le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, al contratto di lavoro subordinato.».
3. 34. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «Il contratto può essere rinnovato», sono sostituite con le seguenti: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il contratto può essere rinnovato».
3. 35. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Il nuovo soggetto determinatosi a seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali.».
3. 78. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte in fine le parole: «o un condominio».
3. 47. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.
3. 52. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «ai professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
3. 53. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «ai professionisti» sono aggiunte le seguenti: «e a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2013».
3. 54. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogate.
3. 58. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 215 inserire il seguente:
  «215-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 214 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2020».
3. 57. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 54-bis, comma 17, lettera e) sostituire le parole: «della giornata» con: «delle ventiquattro ore.».
3. 59. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.
3. 61. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
3. 63. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.».
3. 65. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente.».
3. 66. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.
3. 67. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
3. 70. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: «all'imprenditore agricolo professionale», sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,».
3. 73. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
3. 74. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 1, comma 3, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 1o febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «delle tariffe dell'energia elettrica» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli impianti che adottino misure per l'efficientamento della produzione o per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;».
3. 79. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. Per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.
3. 82. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quinquiesdecies. All'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte in fine le parole: «o un condominio».
3. 83. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

  1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato e al regime dei controlli dei settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata; b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole; c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
3. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
  705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 030. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
  705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 105-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*3. 02. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
  705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 105-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*3. 06. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Misure di semplificazione in materia agricola)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
3. 05. Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-bis. – L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:
  «54-bis. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

  6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
  7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le partì sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  54-ter.1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
3. 011. Rizzetto, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-bis. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:
  «54-bis.1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».
3. 013. Rizzetto, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) è premessa la seguente:
  «0a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
   b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente 139 della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale»;
   b) la lettera c) è soppressa.
3. 014. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) al comma 7, alinea, dopo le parole: «prestazione occasionale» sono inserite le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile».
3. 015. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle aziende alberghiere» aggiungere le seguenti: «, della ristorazione e dei pubblici esercizi».
3. 017. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comma 1, lettera c), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quindici».
3. 016. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disciplina del lavoro accessorio)

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
3. 018. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Disciplina del lavoro accessorio nel turismo)

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.
  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.
  6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.
  7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa ai versamenti dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
3. 012. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Revisione delle tariffe Inail)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1122 le lettere a) e b) sono soppresse;
   b) al comma 1051, le parole: «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)«, sono sostituite dalle parole: «di 1,85 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b).
3. 021. Fassina, Epifani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Modifiche in materia di contratti a termine)

  All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 apportare le seguenti modificazioni:
   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) esigenze connesse ad incrementi temporanei dell'attività ordinaria»;
   b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.
3. 023. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Abrogazione dello split payment)

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 025. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000)

  1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.
  3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.
  4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.
  6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.
  7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.
3. 026. Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «7. Per il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:
   a) dal 1o marzo 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
   b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
   c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
   d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

  È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1o gennaio 2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 038. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «7. Per il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:
   a) dal 1o marzo 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
   b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
   c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
   d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

  È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1o gennaio 2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 039. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, 11. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 040. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese in relazione alla fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 042. Gelmini, Giacomoni, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Riduzione di sanzioni applicabili in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: «Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
   a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
   b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
3. 028. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni – Codice della Navigazione)

  1. All'articolo 35, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione dopo la parola: «mare» e prima delle parole: «sono escluse» aggiungere le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative».
  2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  «2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
3. 07. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti:
  «3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.
  4. Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione.
3. 08. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Interventi in materia di balneazione)

  1. All'articolo 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: «Fino» le parole: «al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi» sono sostituite dalle seguenti: «alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e», dopo la parola: «contenzioso» sono aggiunte le seguenti: «pendente alla data del 29 novembre 2018 e» e dopo le parole: «sono sospesi» sono aggiunte le seguenti: «Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
3. 09. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  1. L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
*3. 03. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  1. L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
*3. 04. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  1. L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
*3. 022. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: «giudiziari» aggiungere le seguenti: «e amministrativi», dopo la parola: «data» sostituire le parole: «del 30 settembre 2013» con le seguenti: «del 23 ottobre 2018» e dopo le parole: «in favore dello Stato dei canoni» aggiungere la virgola e le parole: «imposte accessorie» nonché al comma 733 sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2019».
  2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
3. 010. Fidanza, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.

  1. Il comma 916 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dai seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano: a) a partire dal 1o gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti; b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti; c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti; d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati. 916-bis. A decorrere dalle medesime date di cui al comma 916 l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
3. 020. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Montaruli, Prisco, Donzelli, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
  «1. I commi 909, 915, 916, 917 e 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati»
3. 019. Zucconi, Silvestroni, Lucaselli, Montaruli, Prisco, Donzelli, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1o gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.
3. 024. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Esterometro)

  1. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
3. 027. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

  All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale»
   b) sopprimere la lettera e).
3. 029. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Inversione contabile IVA filiera della carne)

  All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 6, dopo la lettera «d-quinquies)» è aggiunta la seguente: «d-sexies) alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni.»;
   b) Il comma 8 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.
3. 031. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Determinazione rendita catastale immobili destinati a destinazione produttiva)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.
  2. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 1 possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1.
  3. L'Agenzia delle entrate, Direzione generale del territorio, provvede alle conseguenti rideterminazioni delle rendite catastali, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 032. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Semplificazione adempimenti prevenzione incendi per gli agriturismi)

  1. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
3. 034. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Modifiche al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 83: 1. al comma 3, lettera e), le parole «gli atti e i contratti» sono sostituite dalle seguenti «gli atti, contratti e le erogazioni”. 2. il comma 3-bis è abrogato, b) all'articolo 91, il comma l-bis è abrogato.
3. 035. Gadda.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Semplificazione della denuncia aziendale)

  1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
  2. Le denunce di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.
  3. Per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.
  4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge.
3. 036. Incerti, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3. 1.
(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete).

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si applicano ai comuni italiani situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.
3. 0100. Ciaburro, Caretta.

ART. 3-bis.
(Disposizioni in materia di etichettatura)

  Al comma 1, lettera b) capoverso 3, dopo la parola: provenienza aggiungere le seguenti: o del paese di origine.

  Conseguentemente, al medesimo comma,
    alla medesima lettera:
  capoverso 3-bis, ovunque ricorra, dopo la parola:
provenienza aggiungere le seguenti: o del paese di origine;

  capoverso 3-ter, ovunque ricorra, dopo la parola: provenienza aggiungere le seguenti: o del paese di origine;
   alla lettera e), capoverso 10, dopo la parola: provenienza aggiungere le seguenti: o del paese di origine.
3-bis. 100. Cunial.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-ter aggiungere il seguente:
  3-quater. Con decreto di cui al comma 3 sono indicate le categorie specifiche di prodotti per i quali è stabilito l'obbligo di riportare nella etichettatura, anche tramite appositi ed evidenti simboli grafici, le modalità corrette di smaltimento, la loro incidenza negativa in caso di abbandono nell'ambiente e l'avvertimento che contengano polimeri di origine sintetica.
3-bis. 101. Nardi.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  1. L'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
3-bis. 05. Ferro, Luca De Carlo, Caretta.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159).

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83:
    1) al comma 3, lettera e), le parole: «gli atti ed i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti, i contratti e le erogazioni».
    2) Il comma 3-bis è abrogato.
   b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato
3-bis. 04. Ferro, Caretta, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Sgravi contributivi per giovani agricoltori)

  1. All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 24 milioni di euro per l'anno 2019, 27 milioni di euro per l'anno 2020 e 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3-bis. 02. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Sgravi contributivi per giovani agricoltori)

  1. All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 24 milioni di euro per l'anno 2019, 27 milioni di euro per l'anno 2020 e 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3-bis. 0100. Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale»;
   b) sopprimere la lettera e).
**3-bis. 03. Ferro, Caretta, Luca De Carlo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale»;
   b) sopprimere la lettera e).
**3-bis. 0101. Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
  705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno la metà dei soci per le società di persone o la metà degli amministratori per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3-bis. 01. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 3-ter.
(Semplificazioni per le zone economiche speciali – ZES e per le zone logistiche semplificate – ZLS)

  Al comma 1, capoverso, lettera a-bis) sostituire le parole: sono adottati con le seguenti: possono essere adottati anche.
3-ter. 4. De Luca.

  Al comma 1, capoverso, lettera a-ter) dopo le parole: che opera inserire le seguenti: nel rispetto degli indirizzi formulati dal predetto Comitato.
3-ter. 5. De Luca.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a-quinquies:
3-ter. 2. Boschi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a-quinquies) con la seguente:
  a-quinquies) ulteriori procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud, delegato per la coesione territoriale, previa delibera del Consiglio dei ministri.
3-ter. 3. Boschi.

  Al comma 1, capoverso, lettera a-quinquies) aggiungere in fine le seguenti parole: la regione disciplina le modalità di attuazione del regime d'aiuto e le tipologie di beneficiari.
3-ter. 6. De Luca.

  Al comma 1, capoverso, lettera a-sexies) sopprimere la parola: intercluse.
3-ter. 7. De Luca.

  Al comma 1, capoverso, lettera a-sexies) sostituire le parole: da ciascun Comitato di Indirizzo con le seguenti: dalla Regione sentito il Comitato di indirizzo di riferimento.
3-ter. 8. De Luca.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai fini dell'attuazione delle agevolazioni previste in materia di ZES, le regioni in cui sono istituite le Zone Economiche Speciali sono autorizzate a disporre le riduzioni di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in deroga ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 5, anche differenziando selettivamente per le nuove iniziative produttive, per settori di attività, per categorie di soggetti passivi e per aree geografiche».
3-ter. 9. De Luca.

  Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
  4-bis. Al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) la lettera b) è soppressa;
    2) alla lettera d) le parole: «le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti» sono soppresse;
    3) alla lettera e), dopo le parole: «ad adottare» sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla promulgazione del decreto di cui all'articolo 7,»;
    4) la lettera f) è soppressa;
    5) alla lettera g), le parole: «possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «verranno».
    6) alla lettera h), le parole: «, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse» sono soppresse;
   b) all'articolo 7 le parole: «sette anni e superiore a quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni», e le parole: «fino a un massimo di ulteriori sette anni,» sono soppresse.
3-ter. 1. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter-1.
(Istituzione della Zona economica speciale «Parco degli appennini Meridionali»)

  1. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) denominata «Parco degli appennini Meridionali» comprendente i Parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.
  2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli appennini meridionali.
  3. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove l'autorizzazione dell'UE per le Aree Protette insistenti nel Parco degli appennini Meridionali, prevista dal decreto-legge 91/20171 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «arrestare la perdita di biodiversità», «garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
  4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove l'autorizzazione in sede UE per le Aree Protette, il Community Led Local Development CLLD, previsto dagli artt. 32-35 del Regolamento UE N. 1303/2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.
  5. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua una «No-Tax – Area» per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.
  6. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in Comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili.
  7. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-ter. 01. Conte, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter-1.
(Misure a favore delle imprese agricole)

  1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nei territori della Regione Puglia dal 26 febbraio al primo marzo 2018, le imprese agricole che hanno subito danni dagli eccezionali avversi eventi meteorologici e alluvionali che – hanno interessato 1'intero territorio della Regione Calabria nei mesi di novembre e dicembre 2018, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei territori della Provincia di Matera e di Potenza nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  2. Le regioni Puglia, Calabria e Basilicata possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. 02. Benedetti, Tasso, Vitiello.

ART. 3-quater.
(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis. – (Sezione Commercio)1. È istituita, nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria, una specifica sezione denominata Sezione Commercio (AT-SC), atta alla raccolta dei dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari di tutte le attività alloggiative, commerciali e assimilabili, così come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Tabella A – Sezione I.
  2. La Sezione Commercio (AT-SC) gestisce tutti i dati inerenti alle anagrafiche societarie e delle ditte individuali di cui al comma 1, comprensive di partita IVA e/o codice fiscale, matricole INPS del personale dipendente, nonché i relativi dati di tutte le licenze amministrative e sanitarie.
  3. Nella banca dati di cui al comma 2 le Amministrazioni procedenti, nel giorno di avvio di attività ispettiva, riportano la materia del controllo, e, entro cinque giorni dalla conclusione, indicano il relativo esito.
  4. Alla Sezione Commercio accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutti i soggetti che, per motivi di ufficio, possono disporre controlli nel luogo di effettivo esercizio al fine di verificare se altro soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio non abbia in corso ovvero abbia già compiuto attività ispettiva nei trenta giorni antecedenti. In caso positivo, si possono richiedere eventuali ulteriori dati non presenti in Sezione all'ente procedente o differire il controllo presso il luogo di esercizio nei successivi quarantacinque giorni.
  5. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le sole verifiche o controlli fiscali ai fini IVA o imposte dirette, continuano a consultare e implementare esclusivamente la Sezione accertamento e contenzioso dell'Anagrafe Tributaria, secondo le modalità vigenti, indicando nella Sezione Commercio (AT-SC) esclusivamente avvio, luogo di svolgimento e termine dell'intervento. Laddove, invece, i predetti soggetti procedano a verifiche o controlli per altre finalità istituzionali, escluse quelle di Polizia Giudiziaria, consultano e implementano la Sezione Commercio (AT-SC).
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le prescrizioni tecniche e le modalità per l'accesso e l'alimentazione della Sezione Commercio (AT-SC),
  7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-quater. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: «idroelettrici ed eolici» con le seguenti: «e idroelettrici» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del comune dove insistono gli impianti, un importo pari a 1,5 euro per kW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».
3-quater. 2. Benamati.

  Dopo l'articolo 3-quater aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1
(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio).

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
  «Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
   a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
   b) dopo la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
   c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato».

  L'articolo 15-bis è soppresso.

  2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
   1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;
   2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;
   3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

  1-ter. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
  1-quater. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 1), 2), o 3) del comma 1-bis è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

  3. All'articolo 56 del al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere a) e b) sono riformulate come segue: « a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata.»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.».

  4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente. «Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4.»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale.»;
   c) al comma 4 le parole «Corte d'appello» sono sostituite dalle parole «Corte di cassazione».

  5. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere a) e b) le parole: «due terzi» sono sostituite dalle parole: «un terzo».”.
3-quater. 01. Delmastro delle Vedove, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

ART. 3-quinquies.
(Agibilità per lavoratori autonomi dello spettacolo)

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Riforma dei codici ATECO per garantire identiche possibilità e condizioni di partecipazione ad imprenditori e liberi professionisti in gare e appalti pubblici)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ateco che la partita iva.
3-quinquies. 02. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.

  «1. Il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato».
3-quinquies. 04. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Semplificazioni in materia di cedolare secca)

  1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si interpreta nel senso che, la proroga sussiste solo nel caso in cui non sia previsto, contrattualmente o per legge, il tacito rinnovo.
3-quinquies. 05. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Semplificazioni in materia di cedolare secca)

  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reddito degli immobili, per cui non è stata presentata la comunicazione di cui al presente comma relativa alla risoluzione del contratto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi riferita all'anno di risoluzione o cessazione anticipata del contratto ed indipendentemente dalla loro percezione, concorre a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, sino alla data di presentazione della comunicazione stessa».
3-quinquies. 06. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta)

  1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
    2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite da: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite da: «cinque giorni»;
   c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.»;
   d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

  2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3-quinquies. 07. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Semplificazione e riduzione degli oneri e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese del settore agroalimentare)

  1. È istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un tavolo interistituzionale al quale partecipano anche le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei professionisti del settore agroalimentare. Tramite il tavolo di cui al periodo precedente, il Governo promuove la sottoscrizione di accordi e intese al fine di coordinare le attività delle amministrazioni pubbliche finalizzate alla semplificazione e riduzione degli oneri e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese del settore agroalimentare.
  2. Entro il 30 settembre 2019 il tavolo interistituzionale di cui al comma 1 approva l'Agenda per la semplificazione e la riduzione degli oneri e dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese del settore agroalimentare, nella quale sono contenute le linee di indirizzo e di intervento condivise tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni e le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore interessato. Sulla base degli indirizzi dell'Agenda, il Governo è tenuto ad adottare, entro il 31 dicembre 2019, uno o più regolamenti volti a semplificare e ridurre gli oneri e i procedimenti amministrativi gravanti sulle imprese del settore agroalimentare.
  3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, l'omissione, il ritardo o l'errore nelle comunicazioni di dati che, per altro canale, siano già stati resi disponibili alla Pubblica Amministrazione da parte delle aziende del settore agroalimentare non è sanzionabile.
3-quinquies. 08. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

ART. 4.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione)

  Sopprimere il comma 2.
*4. 4. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 22. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 quarto comma sopprimere le parole: in accordo con il custode,.
4. 9. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Rossello, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 quarto comma sostituire le parole: in accordo con il custode, con le seguenti:, su semplice richiesta del custode.
4. 10. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole: sentiti il custode e il debitore, con le seguenti:, sentite le parti interessate,.
4. 11. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole:, sentiti il custode e il debitore, con le seguenti:, sentiti il custode, il debitore e il creditore procedente.
4. 12. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma dopo le parole: il diritto di vista aggiungere le seguenti: del custode e.
4. 13. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, sesto comma sopprimere le parole:, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare,.
4. 15. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sopprimere la parola: adeguatamente
4. 14. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole: per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, con le seguenti: per colpa o dolo del debitore, dei membri del suo nucleo familiare e di terzi che vi abbiano avuto libero accesso.
4. 16. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma sostituire le parole: , per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, con le seguenti: , anche per colpa o dolo di terzi che vi abbiano avuto libero accesso.
4. 17. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma dopo le parole: o quando l'immobile non è aggiungere la seguente: abitualmente.
4. 19. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso articolo 560 sesto comma dopo le parole: o quando l'immobile non è aggiungere la seguente: permanente.
4. 18. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Sarro, Zanettin, D'Ettore, Ruffino, Fiorini.

  Al comma 2, capoverso «Art. 560», settimo comma, dopo le parole: Al debitore inserire le seguenti: e al terzo nominato custode.
4. 27. Bazoli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.
  4-ter. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 4-bis possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 4-bis.
  4-quater. L'Agenzia delle entrate, Direzione generale del territorio, provvede alle conseguenti rideterminazioni delle rendite catastali, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 7. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.
  4-ter. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 4-bis possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 4-bis.
  4-quater. L'Agenzia delle entrate, Direzione generale del territorio, provvede alle conseguenti rideterminazioni delle rendite catastali, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 8. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: »Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire l'escomio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico».
*4. 21. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: «Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire l'escomio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico».
*4. 5. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «608-ter (Esecuzione attuata dall'avvocato del procedente) I titoli esecutivi di rilascio di beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del procedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data dell'escomio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.
  Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma».
**4. 20. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «608-ter (Esecuzione attuata dall'avvocato del procedente) I titoli esecutivi di rilascio di beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del procedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data dell'escomio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.
  Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma».
**4. 6. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. (Modifiche al codice di procedura civile per la deflazione del contenzioso) 1. Al primo comma dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile le parole: «Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo il deposito della relazione definitiva, il giudice, su istanza di parte, formula con ordinanza proposta transattiva o conciliativa».
  2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole «un anno».
  3. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione» sono sostituite dalle seguenti: «ove l'avvocato si accolli i rischi e gli oneri della procedura a favore del proprio cliente».
  4. All'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il comma 4 è soppresso.
4. 01. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 4-bis.
(Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017)

  Aggiungere in fine, i seguenti commi:
  10-bis. I fabbricati coinvolti negli eventi franosi verificatisi il 25 e il 29 gennaio 2019 nel comune di Pomarico sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata scadente nel 2019 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-bis. 1. Rosato, De Filippo.

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Disposizioni per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende colpite da eventi atmosferici eccezionali)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Disposizioni urgenti in favore dei familiari delle vittime decedute a seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

  1. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi il 9 aprile 2009 nel territorio della Regione Abruzzo e a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  2. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle vittime, individua i familiari delle vittime di cui al comma 1 e determina la somma spettante. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
   a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
   b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
   c) ai genitori;
   d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
   e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
   f) al convivente more uxorio.

  4. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).
  5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono corrisposte le elargizioni di cui al comma 2.
  6. Le elargizioni di cui al comma 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. 04. Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2019 è assegnato un contributo pari a 10 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-bis. 05. Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

ART. 5.
(Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Norme di semplificazione e di accelerazione delle procedure negli appalti pubblici).

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera»;
   b) all'articolo 80:
    1) al comma 1, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
    2) al comma 5, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità; c-bis) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, non contestate in giudizio, ovvero confermate all'esito di un giudizio; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; c-ter) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione»;
    3) la lettera f-bis è soppressa;
   c) all'articolo 105:
    1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80» e sopprimere la lettera d);
    2) al comma 6, primo periodo, le parole: «È obbligatoria l'indicazione della» sono sostitute dalle seguenti: «Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una», al secondo periodo, le parole: «la tema dei subappaltatori» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale tema di subappaltatori», al terzo periodo, le parole: «Nel bando o nell'avviso di gara» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di richiesta di indicazione del tema, nel bando o nell'avviso di gara»;
   d) all'articolo 174:
    1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «In sede di offerta gli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di offerta agli operatori economici», e la parola: «indicano» è sostituita dalle seguenti: «può essere chiesto di indicare»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.»;
   e) all'articolo 151, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Per assicurare la funzione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con altri enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1»;
   f) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 7,» inserire le seguenti: «e con esclusivo riferimento alle attività non svolte con personale o mezzi propri,».

  2. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
  2-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche ai contratti di lavori già sottoscritti e a quelli affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere.
5. 4. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8».
5. 5. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1 premettere i seguenti:
  01. All'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto alla fine del penultimo periodo il seguente: «il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara».
  1-bis. All'articolo 24, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo dopo le parole: «sono previste» sono aggiunte le seguenti parole: «a pena di nullità» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «L'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 216, comma 2, predispone contratti-tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, anche con riferimento alle migliori pratiche internazionali, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento e non discriminazione e di assicurare un corretto sviluppo del rapporto contrattuale fra stazione appaltante e soggetto affidatario dell'incarico».
5. 7. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto alla fine del comma il seguente periodo: «Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) i titolari degli incarichi inerenti le suddette prestazioni devono dimostrare una qualificazione tecnico-professionale rapportata alla tipologia e alla caratteristica del contratto e desumibile da analoghe esperienze pregresse».
  01-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. L'incentivo per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione è riconosciuta ai tecnici in possesso degli stessi requisiti di capacità tecnico-professionali che sarebbero stati richiesti a soggetti terzi alla stazione appaltante in caso di affidamento esterno di tali attività».
5. 6. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di project management in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 100 milioni di euro, secondo le modalità di cui al precedente periodo».
5. 8. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «degli inviti e».
5. 13. Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
  «5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1o luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore.».

  Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le parole: sotto soglia comunitaria.
5. 14. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
  «5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1o luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore.».
5. 9. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1 premettere il seguente comma:
  01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative».
5. 15. Fassina.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  2-bis. All'articolo 59, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo le parole: «rispetto all'importo complessivo dei lavori» sono aggiunte le parole: «o per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35».
5. 16. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:
  «Art. 66-bis. (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni). 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 61, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti».
5. 10. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti non possono indire gare in pendenza di un ricorso amministrativo inerente lo stesso intervento oggetto della procedura che si intende indire».
  01-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla fine è aggiunto il seguente periodo: «La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine che non può essere superiore al periodo assegnato ai concorrenti doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara, al termine di presentazione delle offerte».
5. 11. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 73 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali. Tali spese, documentate dalla stazione appaltante negli atti di gara, non possono comunque superare l'1 per cento dell'importo del contratto, se di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa europea e lo 0,50 per cento se il contratto è di importo superiore a detta soglia».
5. 12. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 80, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia gli operatori economici che hanno risarcito integralmente il danno eventualmente derivato dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che si sono dotate di misure di autodisciplina non sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di appalto.».
5. 1. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 83, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 alla fine della lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il livello di adeguatezza della copertura assicurativa contro i rischi professionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 106, comma 9, è definito con riguardo ad un massimale della polizza che non può essere richiesto in misura superiore al valore del servizio da affidare».
5. 17. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 95, comma 10-bis del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 la parola: «30» è sostituita con la parola: «20».
5. 18. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 103 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma 11, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'ammontare della garanzia definitiva, sia pari o inferiore a 3000 euro la stessa non è dovuta».
5. 19. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è soppressa.
5. 20. Fassina.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 162 a 170 sono soppressi.
5. 21. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso.
*5. 22. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso.
*5. 23. Fassina.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 90.000 euro e inferiore a 200.000 euro».
5. 24. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica i tempi entro i quali, ai sensi dell'articolo 178 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicherà i bandi di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza nei successivi tre anni, ovvero i tempi, i modi con i quali e le motivazioni – ai sensi dell'articolo 192, comma 2 dello stesso codice – per le quali seguirà procedure diverse dalla gara.
5. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pubblica la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per il 2017 e comunica la data entro la quale pubblicherà quella per il 2018.
5. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016).

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso»;
   b) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi;
   c) all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 1 quarto periodo, dopo le parole: «tra gli altri dipendenti in servizio» aggiungere le seguenti parole: «anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato, nonché della Centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito nominare un RUP individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice»;
   d) all'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «soggetti aggregatori» sopprimere la parola: «regionali»;
   e) all'articolo 59, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 1, sono soppressi il terzo, quarto e quinto periodo. È aggiunto infine il seguente periodo: «Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto: a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 8; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 7. I commi 1-bis e 1-ter sono abrogati»;
   f) all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato solo in presenza di complessità tecnica dell'appalto»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. I lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo; in tale ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; c) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
   g) all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il Rup o la Commissione di gara procedono alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo del taglio delle ali, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale»;
   h) all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modifiche:
    1) al comma 4, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80» e sopprimere la lettera d);
    2) al comma 6,
   a) al primo periodo, le parole: «È obbligatoria l'indicazione della» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una»;
   b) al secondo periodo, le parole: «la terna di subappaltatori» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale terna di subappaltatori»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Nel bando o nell'avviso di gara» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di richiesta di indicazioni della terna, nel bando o nell'avviso di gara».
5. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici)

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
   a) al comma 1, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse;
   b) al comma 5, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse.

  2. Al comma 6 dell'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
   a) al primo periodo le parole: «È obbligatoria l'indicazione della» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una»;
   b) al secondo periodo le parole: «la terna dei subappaltatori» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale tema di subappaltatori»;
   c) al terzo periodo le parole: «Nel bando o nell'avviso di gara» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di richiesta di indicazione del tema, nel bando o nell'avviso di gara».

  3. Al comma 2 dell'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: «indicano» è sostituita dalle seguenti: «può essere chiesto di indicare».
5. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Appalto integrato)

  1. All'articolo 59 del Decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate la seguenti modifiche:
   1) al comma 1, dopo il secondo periodo, sono eliminate tutte le parole da: «Fatto salvo» fino a: «comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis»;
   2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il contratto ha ad oggetto:
   a) la sola esecuzione;
   b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice».

  2. È soppresso il comma 4-bis dell'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50.
5. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazione della fase di programmazione e del ruolo del CIPE)

  Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. All'articolo 202, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «, previo parere del CIPE»;
   b) al comma 5, sopprimere le parole da: «assegnate dal CIPE» fino alla fine del comma;
   c) al comma 6, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» e dopo le parole: «per la successiva riallocazione da parte del», sopprimere le parole: «CIPE, su proposta del».

  2. All'articolo 214, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera f), le parole: «anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto.» sono sostituite dalle seguenti: «formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.» e, al secondo periodo, le parole: «è acquisito sul progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «è acquisito sul progetto di fattibilità economica»;
   b) la lettera g), è sostituita dalla seguente: «g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;».

  3. All'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 200 milioni di euro, nell'ambito, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore».
  4. All'articolo 216, al comma 1-bis, le parole: «sono approvati secondo la disciplina previgente» sono sostituite dalle seguenti: «, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori.».
5. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa ed altre disposizioni. Fondi speciali)

  1. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono soppresse le seguenti parole: «e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie».
  2. Alla lettera a) le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi».
  3. La lettera b) è soppressa.
5. 03. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di semplificazione delle procedure per il riconoscimento degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

  1. Il comma 2 dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che, dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, i fondi ivi istituti fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
5. 04. Fassina.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Soppressione dell'obbligo di indicare in gara la terna di nominativi dei subappaltatori)

  1. Al Decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) all'articolo 80:
    a) al comma 1, le parole: «anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
    b) al comma 5, le parole: «anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse.
   2) all'articolo 105, è soppresso il comma 6.
5. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modulistica standard per gli sportelli unici delle attività produttive)

  1. Al fine di uniformare la modulistica utilizzata presso lo Sportello unico delle attività produttive di ogni comune, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, adotta la modulistica standard che ciascuna amministrazione comunale deve utilizzare per quanto attiene le comunicazioni relative all'inizio, alla cessazione e alla variazione dei dati di un'attività produttiva.
5. 08. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

ART. 6.
(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « d) l'articolo 14, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116»;

  Conseguentemente,
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri carico e scarico le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, ovvero con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito di un circuito di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)»;
  «2-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno»;
    al comma 3-ter sostituire le parole: di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 con le seguenti: di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 consolidato con le disposizioni previste dai precedenti commi 2-bis e 2-ter nonché dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni dalla legge del 4 aprile 2012 n. 35 e dall'articolo 60 comma 3 della legge 28 dicembre 2015 n. 221,.
6. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dal 1o gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 3-bis a 3-sexies.
6. 8. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi, gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
6. 1. Gagliardi, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Casino, Labriola, Cortelazzo, Giacometto, Ruffino, Mazzetti.

  Al comma 3, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, che deve in ogni caso garantirne la completa realizzazione e la piena operatività entro il termine del 30 giugno 2019;.

  Conseguentemente, al comma 3-ter dopo le parole: decreto di cui al comma 3-bis aggiungere le seguenti: «la cui completa realizzazione è comunque garantita ai sensi del comma 3 entro il termine del 30 giugno 2019.
6. 11. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, dopo le parole: rifiuti pericolosi aggiungere le seguenti:, esclusi gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 dipendenti e indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3-quinquies e 3-sexies.
6. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, dopo le parole: rifiuti pericolosi aggiungere le seguenti:, esclusi gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 dipendenti e indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006.
6. 10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Il comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni è sostituito dal seguente. Considerato quanto stabilito dal Regolamento UE 1013 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni relativo alla spedizione di rifiuti, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), ma costituiscono una fase del percorso da indicarsi nel formulario di trasporto di cui al precedente comma 1. In questa fase di trasporto il soggetto gestore dell'impianto di terminalizzazione è responsabile della corretta movimentazione secondo la normativa prevista in generale per le merci, senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti.
6. 3. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole da: «non superino le quarantotto ore» sino a fine periodo con le parole: «non superino i quindici giorni».
6. 4. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti.

  Al comma 3-bis, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 2. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 3-quater, sopprimere il primo periodo, e al secondo periodo dopo le parole: sono determinati gli aggiungere le seguenti: eventuali.
6. 12. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere i commi 3-quinquies e 3-sexies.
6. 13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-septies. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinato ad essere utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  2. I criteri specifici per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione e includono:
   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

  3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per specifiche tipologie di rifiuto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
  4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.
  5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.
  6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto».
6. 6. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di organizzazione di trasporto pubblico regionale e locale)

  1. Alla lettera b) comma 3-quater, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, le parole: «sul piano della sostenibilità ambientale» sono sostituite dalle seguenti parole: «favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi, oppure a trazione elettrica, nonché favorendo la trasformazione delle linee ferroviarie regionali delle città metropolitane con metropolitane leggere».
6. 09. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:
  3-septies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, le quote di accantonamento relative ai costi, di chiusura delle discariche e di gestione post chiusura, deducibili ai fini del reddito d'impresa, si intendono comprensive della componente di capitalizzazione composta, calcolata allo scopo di valutare il tempo di effettivo sostenimento dei costi, ove contabilizzata. È fatto in ogni caso divieto di restituzione anche tramite compensazione delle maggiori imposte eventualmente versate.
  3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-septies si provvede entro un limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle disponibilità del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo.
6. 7. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-septies.
(Interpello)

  1. Le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono presentare istanza di interpello al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ottenere una risposta a quesiti di ordine generale riguardanti l'applicazione della normativa nazionale in materia ambientale.
  2. L'istanza di interpello è trasmessa telematicamente mediante posta elettronica certificata alla direzione generale competente ai sensi del Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2014, n. 142, all'indirizzo pubblicato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3. L'istanza di interpello contiene il quesito, che consiste nell'indicazione delle specifiche disposizioni normative in merito alle quali sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione e applicazione, l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente e una sintetica relazione accompagnata eventualmente dalla documentazione non in possesso del Ministero.
  4. Il Ministero risponde alle istanze di cui al comma 1 nel termine di centoventi giorni mediante posta elettronica certificata. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora la risposta non sia comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorie difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.
  5. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio diverso da quello competente ai sensi del comma 2, quest'ultimo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, notiziandone il richiedente. In tal caso, il termine di cui al comma 4 inizia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente.
  6. La direzione generale competente del Ministero, in conformità all'articolo 3-sexies del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpelli di cui al presente articolo nell'ambito della sezione Informazioni ambientali di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le tariffe da applicare alle istruttorie necessarie al rilascio delle risposte di cui al comma 4 da parte del Ministero.».
6. 01. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi includono:
   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

  3. In mancanza di criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
  4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.
  5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.
  6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che abbia cessato di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto».
6. 02. Braga, Benamati, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.».
6. 03. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Per le cessazioni della qualifica di rifiuto non regolate ai sensi dei precedenti commi, in attesa del recepimento della Direttiva 2018/851/UE, le Autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono sia nel rinnovo delle autorizzazioni, sia per le nuove autorizzazioni, nel rispetto delle condizioni del comma 1 e applicando i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 6 della citata Direttiva. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformi alle condizioni di cui al comma 1».
6. 04. Orlando, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.».
6. 05. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) Al comma 3 sostituire le parole: «dal 2012 al 2018» con le seguenti: «dal 2012 al 2019».
6. 011. De Luca.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore)

  1. L'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:
   «a) il periodo da: “con esclusione” fino a: “pericolosi” è sostituito dal seguente: “compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”».

  2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente modifica:
   «b) il periodo da: “con esclusione” fino a: “decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” è sostituito dal seguente: “compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”».
6. 08. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Vigilanza sui siti di discarica)

  1. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate e già messe a disposizione a tale scopo.
  2. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
6. 010. Labriola, Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

  1. Il termine per la conclusione delle procedure relative all'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è fissato in due anni dalla presentazione della relativa istanza e includono anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.
  2. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.
  3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di repowering, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per un ulteriore anno.
  4. I termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. 012. Braga, Benamati, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

  1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disposte correzioni e integrazioni dei regolamenti contemplati dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di prevedere che le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscano a tutti gli effetti le attività delle amministrazioni pubbliche competenti.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con la nuova disciplina.
6. 015. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Accorpamento dei controlli della pubblica amministrazione sulle imprese)

  1. Al fine di garantire che i controlli sulle imprese si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva e per assicurare la contestualità dei controlli svolti da più uffici, evitando ogni duplicazione non necessaria, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del governo, i sindaci e tutti gli enti preposti, stipulano intese per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli sulle imprese.
  2. Le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori economici interessati hanno diritto di essere audite prima della stipula definitiva delle intese di cui al comma precedente.
6. 016. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e delle Infrastrutture, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno due anni consecutivi nella medesima azienda».
6. 07. Zucconi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'area del comprensorio individuato con la scheda del federalismo demaniale VEB0676, denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina», già oggetto di richiesta da parte del Comune di Chioggia, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, la predetta amministrazione applica le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
6. 013. Pellicani.

ART. 7.
(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

  Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2019 con le seguenti: a decorrere dal 1o luglio 2019.
7. 1. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:
  3-bis. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge.
7. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia)

  1. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'effettivo pagamento dell'onorario deve avvenire entro novanta giorni dall'emissione del decreto.».
7. 01. Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Silvestroni.

ART. 8.
(Piattaforme digitali)

  Sopprimerlo.
8. 1. Boschi.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2020 con le seguenti: Dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al comma 1-quater, primo periodo sostituire le parole: delle strutture con le seguenti: dalle strutture e sopprimere le parole da:, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 fino alla fine del comma.
8. 6. Moretto, Madia, Giacomelli, Bruno Bossio, Migliore, Paita.

  Al comma 1-quater sostituire le parole: delle strutture con le seguenti: dalle strutture e sopprimere le parole da:, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 fino alla fine del comma.
8. 9. Giacomelli, Bruno Bossio, Madia, Migliore, Moretto, Paita.

  Al comma 1-quater sostituire le parole:, da nominare ai sensi dell'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti:. Gli esperti sono nominati attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate anche in ambito europeo e internazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente: 1-quater. In considerazione della natura di dati sensibili afferenti alla materia in oggetto, l'Autorità nazionale anticorruzione provvede, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, ad emanare apposite linee guida per lo svolgimento delle procedure di selezione ad evidenza pubblica.
8. 8. Madia, Migliore, Bruno Bossio, Moretto, Paita.

  Al comma 1-quater sostituire le parole:, da nominare ai sensi dell'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti:. Gli esperti sono nominati attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate anche in ambito europeo e internazionale.
8. 7. Bruno Bossio, Madia, Giacomelli, Migliore, Moretto, Paita.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quater1. Non possono essere chiamati a far parte del contingente di esperti di cui al comma precedente i soggetti che, nei 5 anni precedenti, abbiano svolto, personalmente o nell'ambito di aziende, incarichi o attività professionali ovvero assunto la carica di componente di organi di indirizzo politico per partiti o movimenti politici nonché se le suddette attività sono state finanziate o comunque retribuite da un organismo di natura politica.
8. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE.».
8. 4. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1050 è sostituito dal seguente:
  «1050. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita, ferme le disposizioni Unionali in materia e quelle compatibili dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, l'attuazione del comma 1049, nonché, senza oneri a carico dello Stato, l'implementazione, nel CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, di un sistema centralizzato di prenotazione, basato sulla rete degli operatori di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per le revisioni dei veicoli trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate da effettuare presso i soggetti privati abilitati in forza del comma 1049 stesso».
8. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione dei termini per il rilascio dei titoli autorizzativi nelle zone sismiche necessari all'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 94, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla richiesta» sono aggiunte le seguenti: «ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità».
8. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni per le autorizzazioni di tratti stradali soggetti a nullaosta dell'ente proprietario)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei comune. Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito».
8. 02. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 8-bis.
(Misure di semplificazione per l'innovazione)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter), ultimo periodo, sostituire le parole: si considerano con la seguente: sono.
8-bis. 2. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*8-bis. 3. Occhiuto, Mandelli, Ruffino.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*8-bis. 4. Lucaselli, Silvestroni, Zucconi.

ART. 8-ter.
(Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract)

  Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 8-quater.
(Accertamento dell'identità fisica e digitale attraverso l'utilizzo della carta d'identità elettronica)

  1. La carta d'identità elettronica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-viciester del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è lo strumento che assicura il riconoscimento dell'identità fisica e digitale del cittadino.
  2. L'identità digitale del cittadino basata sulla carta di identità elettronica assolve ai compiti e alle funzioni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014. La carta d'identità elettronica è strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
  3. Il riconoscimento dell'identità fisica del cittadino può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica e la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
  4. Le autorità di pubblica sicurezza sono dotate di strumenti hardware e software e delle necessarie autorizzazioni per la verifica delle impronte digitali riportate nella carta d'identità elettronica, al fine di garantire l'immediato riconoscimento della persona per accertamenti legati a questioni di pubblica sicurezza o a controlli di routine.
  5. In caso di smarrimento o di furto dei documenti, ove sia necessario l'accertamento dell'identità di una persona priva di documenti, si procede accedendo agli schedari previsti dall'articolo 290 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e confrontando i dati anagrafici e l'elemento biometrico rilevati con i dati dichiarati della persona interessata.

Art. 8-quinquies.
(Verifica dell'identità da parte di intermediari ed esercenti attività finanziaria)

  1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui agli articoli 11 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 8-quater, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 8-sexies.
(Verifica dell'identità da parte dei professionisti e dei revisori contabili)

  1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti ai professionisti e ai revisori contabili di cui agli articoli 12, 13 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 8-quater, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 8-septies.
(Verifica dell'identità da parte di soggetti addetti al recupero del credito, alla custodia e al trasporto di denaro contante, titoli o valori, nonché alla mediazione immobiliare)

  1. Gli obblighi di adeguata identificazione indicati dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spettanti ai professionisti e ai revisori contabili di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica ai sensi dell'articolo 8-quater, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art. 8-octies.
(Operatori delle telecomunicazioni)

  1. Gli operatori obbligati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, all'identificazione dei titolari dei contratti di connettività devono garantire la compatibilità delle procedure di identificazione e di autenticazione per l'accesso ai servizi con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica secondo le specifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

Art. 8-novies.
(Siti sensibili)

  1. L'accesso a porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ed altri siti sensibili può avvenire mediante accertamento dell'identità fisica secondo le modalità indicate dall'articolo 8-quater.

Art. 8-decies.
(Timbratura e verifica della presenza sul luogo di lavoro)

  1. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti con il regolamento di attuazione della presente legge, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, la timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro è effettuata utilizzando la carta d'identità elettronica.
  2. Presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione, a decorrere dai termini stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 1, la carta d'identità elettronica può essere utilizzata per effettuare verifiche sull'effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, richiedendone l'utilizzo per l'accesso a postazioni di lavoro e locali.

Art. 8-undecies.
(Accesso ai servizi)

  1. I servizi in rete, erogati dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e dai privati che richiedano l'identificazione della persona interessata e la verifica della titolarità all'accesso, devono essere compatibili con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica secondo le specifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
8-ter. 02. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-quater.
(Impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose)

  1. Gli obblighi di identificazione indicati agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, svolti dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, quelli svolti dai professionisti e dai revisori contabili di cui allo stesso articolo 3, comma 4, nonché quelli svolti dai soggetti di cui allo stesso articolo 3, commi 5, 6 e 7, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-viciester del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
  2. Ai fini del presente articolo, la carta d'identità elettronica di cui al comma 1 costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
8-ter. 01. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-quater.
(Riconoscimento dei titoli di studio ottenuti nel Regno Unito)

  1. Ai titoli di studio del settore della formazione superiore e universitaria ottenuti sul territorio del Regno Unito e rilasciati da istituzioni universitarie accreditate in tale sistema estero a cittadini italiani e loro congiunti emigrati, si applicano tutte le procedure vigenti in tema di riconoscimento dei titoli di studio esteri secondo quanto stabilito dalla legge 11 luglio 2002, n. 148 e successivi regolamenti.
8-ter. 03. Ungaro.

ART. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti.
9. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nell'ambito della Struttura interregionale sanitari convenzionati, è stabilito che per il personale medico di medicina generale, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nell'assegnazione dei «punti residenza» si faccia riferimento all'ultimo comune italiano di residenza prima dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che i requisiti necessari fossero posseduti all'atto del trasferimento del medico all'estero.
9. 5. Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di attività della medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali.
*9. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di attività della medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali.
*9. 6. Rostan, Fassina.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. È introdotta, d'intesa con il Ministero della Salute, il Ministero dell'interno e le Regioni, una nuova Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) dedicata agli italiani all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, per il controllo e la regolare erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi dei regolamenti UE 883/2004 e 987/2009, e finalizzata alla riduzione degli abusi delle prestazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale all'estero.
9. 4. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

  1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti, sono sostituite dalle seguenti: ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
9. 04. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) I commi da 537 a 542 sono sostituiti dai seguenti:
  «537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, pur avendone titolo, non hanno avuto accesso ai percorsi di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, secondo i termini del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal rispettivo titolo di studio purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Gli iscritti agli elenchi speciali devono conseguire il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo entro 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 538, pena la decadenza dall'iscrizione all'elenco stesso.
  538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 537 del presente articolo.
  539. Per esercitare le attività previste e regolamentate dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 è necessaria l'iscrizione agli Albi professionali di cui alla legge n. 3 del 2018 per i titoli che la normativa di cui alla legge n. 42 del 1999 e successive modifiche e integrazioni dichiara equipollenti o equivalenti. Coloro che esercitano qualsiasi attività secondo le previsioni di cui al comma 539 della legge n. 145 del 2018 possono iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 537 della medesima legge entro il termine di 36 mesi. Gli iscritti ai suddetti elenchi speciali che abbiano sostenuto un percorso compensativo, laddove necessario, ovvero una prova abilitante, da disciplinare con apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del Ministero della Salute, di concerto con il MIUR e con la Federazione nazionale TRSMPSTRP, sentita la Conferenza Stato-Regioni, possono transitare all'Albo tenuto presso il medesimo Ordine di appartenenza.
  540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al 537, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non determina alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli e non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro i quali intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati e siano in possesso delle caratteristiche di cui al comma 537, il temporaneo non possesso dell'equivalenza del proprio titolo ad un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria ex legge n. 43 del 2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di cinque anni di cui al comma 537.
  541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43. All'Articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La definizione dei profili di operatore di interesse sanitario di cui al comma 2 avviene mediante uno o più Accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La definizione delle funzioni caratterizzanti i profili di operatore di interesse sanitario avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni sanitarie già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

  542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato. Sono altresì abrogati, il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 10 febbraio 1974 e l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio.1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118. All'articolo 99 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 è altresì abrogata la frase «compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori».
9-bis. 4. Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al numero 114) dopo le parole: «prodotti omeopatici» sono aggiunte le seguenti: «e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco»;
   b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:
  «114-bis) integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia».
9-bis. 8. Rostan, Fassina.

  Sopprimere il comma 2.
9-bis. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, Boschi.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai soggetti residenti o che operano nei territori dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, nonché per i soggetti residenti o che operano nei territori dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016).
9-bis. 1. Spena, Bignami, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire un'efficace erogazione dei servizi sanitari, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «degli anni dal 2013 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2018»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2018, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2018, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento».
   c) al comma 3-ter dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli obiettivi relativi all'assunzione di personale a tempo indeterminato possono essere aggiornati nel caso in cui le Regioni risultino adempienti nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza».
9-bis. 5. De Filippo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e i farmaci orfani, con fatturato fino a una soglia di 30 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento».
9-bis. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2018, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi nove anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
9-bis. 6. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  «14-bis. Al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nel triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione».
9-bis. 7. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni in materia sanitaria)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 537 della è sostituito dal seguente:
  «537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, pur avendone titolo, non hanno ancora avuto accesso ai percorsi di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, secondo i termini del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, possono svolgere in via transitoria le attività riservate alla professione per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché entro tale termine ottengano il riconoscimento di equivalenza ed abbiano svolto negli ultimi dieci anni per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, le medesime attività.»;
   b) dopo il comma 537 è inserito il seguente:
  «537-bis. I soggetti di cui al comma 537 sono iscritti, a domanda e previa presentazione del titolo posseduto, in elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. In assenza del riconoscimento di equivalenza di cui al comma 537 al termine del terzo anno essi sono cancellati dai relativi elenchi e cessano di svolgere le attività riservate alla professione sanitaria.»;
   c) il comma 538 è sostituito dal seguente:
  «538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 537 del presente articolo, nonché stabilite le modalità operative di riapertura dei procedimenti di riconoscimento dell'equivalenza, la data di decorrenza dell'obbligo di iscrizione ai suddetti elenchi e le modalità per la comprova dello svolgimento delle attività dei dieci anni di cui al comma 537. Agli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono attribuiti compiti e funzioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.»;
   d) il comma 539 è sostituito dal seguente:
  «539. Per esercitare le attività previste e regolamentate dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 è necessaria l'iscrizione agli albi professionali di cui alla legge n. 3 del 2018 per i titoli che la normativa di cui alla legge n. 42 del 1999 e successive modifiche e integrazioni dichiara equipollenti o equivalenti. Coloro che esercitano qualsiasi attività secondo le previsioni di cui al comma 539 della legge n. 145 del 2018 possono iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 537 della medesima legge entro il termine di 36 mesi. Gli iscritti ai suddetti elenchi speciali che abbiano sostenuto un percorso compensativo, laddove necessario, ovvero una prova abilitante, da disciplinare con apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del Ministero della Salute, di concerto con il MIUR e con la Federazione nazionale TRSM-PSTRP, sentita la Conferenza Stato-Regioni, possono transitare all'Albo tenuto presso il medesimo Ordine di appartenenza.»;
   e) il comma 540 è sostituito dal seguente:
  «540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 537, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non determina alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli e non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro i quali intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati e siano in possesso delle caratteristiche di cui al comma 537, il temporaneo non possesso dell'equivalenza del proprio titolo ad un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria ex legge n. 43 del 2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di tre anni di cui al comma 537.»;
   f) il comma 541 è sostituito dal seguente:
  «541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43.
  All'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La definizione dei profili di operatore di interesse sanitario di cui al comma 2 avviene mediante uno o più Accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La definizione delle funzioni caratterizzanti i profili di operatore di interesse sanitario avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni sanitarie già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.»;
   g) il comma 542 è sostituito dal seguente:
  «542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato. Sono altresì abrogati il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 10 febbraio 1974 e l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118. All'articolo 99 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 è altresì abrogata la frase “compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori”».
9-bis. 09. Bellucci.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

  1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
9-bis. 02. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Superamento del blocco al trattamento accessorio)

  All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1 gennaio 2019».
9-bis. 03. Rostan, Fassina.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Norme per la semplificazione della diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti).

  1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 a condizione che:
   a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;
   b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);
   c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziare, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).

  2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:
   a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri, delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;
   c) l'esclusione dell'obbligo e il presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea:
   d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
   e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui al medesimo articolo 9-bis, con le seguenti differenze:
    1) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 9-bis si applica per importi non superiori a 100.000 euro annui;
    2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti, ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro;
    3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;
f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell’hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera a) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
   h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

  3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera b) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.
  4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e) del comma 1, vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto di conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1.
9-bis. 011. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9-bis. 017. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9-bis. 018. Gelmini, Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 10 comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 sostituire le parole: «Per il primo semestre del periodo di imposta 2019» con le seguenti: «Per il periodo di imposta 2019».
9-bis. 015. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, nell'alinea del comma 1 le parole: «primo semestre del» sono abrogate.
9-bis. 016. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «50.000 euro».
  2. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.
9-bis. 021. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-bis. 020. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 2 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2019.
9-bis. 022. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Norme perla semplificazione della trasmissione telematica di dichiarazioni e trasmissioni)

  1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impegno alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente può riguardare anche più dichiarazioni o comunicazioni riferite ad un periodo non superiore, a due anni, tacitamente rinnovabile.
9-bis. 012. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Esenzione fatturazione elettronica per aziende agricole)

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 non si applicano alle aziende agricole
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-bis. 0100. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Esenzione fatturazione elettronica per le transazioni tra privati)

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 non si applicano alle transazioni tra privati.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-bis. 0101. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Esenzione fatturazione elettronica per aziende e partite IVA risiedenti in zona montana, pedemontana e svantaggiata)

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 non si applicano alle aziende e partite IVA risiedenti in zona montana, pedemontana e svantaggiata.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-bis. 0102. Cunial.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni in tema di fatturazione e detrazione dell'IVA)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nel secondo periodo, le parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono abrogate.
9-bis. 019. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

ART. 10.
(Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. 6. Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
10. 13. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto, il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
  2-ter. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P. cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129».
10. 12. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente
  2-bis. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
10. 9. Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Rossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il personale docente dell'università e della ricerca:
   a) in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;
   b) a tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
10. 14. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei Fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi.
10. 10. Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 9, dell'articolo 6 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: «L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.», aggiungere le seguenti: «Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono compiti assistenziali ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato in sede di conversione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno.»
10. 100. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999. n. 4, il cui soggiorno in Italia non sia superiore a centocinquanta giorni. La relativa dichiarazione di presenza è sottoscritta altresì dal legale rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga con ciò a comunicare senza indugio al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. La dichiarazione di presenza di cui al presente comma viene presentata a mezzo posta elettronica certificata a cura della filiazione, secondo le modalità tecniche stabilite dal. Ministero dell'Interno con proprio decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla dichiarazione di presenza si applica il contributo previsto dal comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.
10. 101. Fitzgerald Nissoli, Aprea, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Zanella, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1
(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale ordinanza, le amministrazioni pubbliche prendono a riferimento la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse amministrazioni pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8 del 2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.
  2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.
10. 01. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

  1. All'articolo 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2-bis, è abrogato.
10. 02. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

  1. All'articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, purché le predette società assumano come oggetto sociale gli scopi indicati all'articolo 2602 del codice civile».
10. 04. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

  1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato.e al regime dei controlli del settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
   b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole;
   c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.».
10. 03. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

ART. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

  Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici con le seguenti: ed anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
10-bis. 10. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della Regione che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile, per il vettore, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altre Regioni, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019»;

  Conseguentemente,

  al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori delle Regioni in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio che deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo ed orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; d) dati generici del fruitore del servizio.»;

  al comma 1, alla lettera f), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune», con le seguenti: «all'interno della Regione»;

  al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni di cui al primo periodo vengono assimilate a quelle previste dall'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10-bis. 22. Mulè, Ruffino.

  Al comma 1, a lettera b), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: È possibile per il vettore disporre di con le seguenti: Le Regioni stabiliscono per il vettore la possibilità di.
10-bis. 25. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sostituire le parole: Provincia o area metropolitana, ovunque ricorrano, con la seguente: Regione.
10-bis. 11. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: Provincia o area metropolitana con la seguente: Regione;

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera f), sostituire le parole: della Provincia o dell'area metropolitana, con la seguente: della Regione.
10-bis. 27. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso di cumulo di più autorizzazioni la sede operativa può essere unica e situata a scelta in uno dei comuni dei quali si dispone l'autorizzazione.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:

  sostituire la lettera e) con la seguente: e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate al vettore, presso la sede o la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Di norma l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo da parte del conducente di comprovare, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, gli estremi della prenotazione del servizio e uscita dalla rimessa.»;
  sostituire la lettera f) con la seguente: f) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può anche avvenire senza il rientro in rimessa quando, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, il conducente ha più servizi in agenda oltre il primo. Potrà aggiungere altre prenotazioni in giornata, ricevute direttamente dalla propria clientela e/o da altre aziende NCC, al fine di ottimizzare il lavoro. Nel corso di specifici servizi, quali particolari eventi e tour di più giorni, il rientro alla rimessa potrà avvenire alla conclusione del programma previsto»;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) all'articolo 8 il comma 3 è abrogato.
   sopprimere il comma 2.
10-bis. 30. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: sole regioni aggiungere la seguente: Basilicata.
10-bis. 9. Losacco.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: Sicilia e Sardegna con le seguenti: Abruzzo, Basilicata Calabria, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia e Umbria,.
10-bis. 34. Mulè, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Entro il 15 giugno 2019 le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per particolari aree o tipologie di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Qualora le Regioni non provvedano entro i termini previsti, ad esse non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.
10-bis. 26. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: b-bis) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei comuni in cui sono presenti il servizio taxi e quello di noleggio con conducente, le regioni stabiliscono, ciascuna per il territorio di competenza, il parametro percentuale del rapporto tra autorizzazioni di servizio taxi e autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente. Nei comuni dove non è attivo il servizio taxi le regioni stabiliscono, ciascuna per il territorio di competenza, il numero massimo delle imprese di noleggio con conducente e i criteri cui devono adeguarsi i regolamenti Comunali, prevedendo anche per le imprese di noleggio con conducente la possibilità di ricorrere a veicolo sostitutivo;
   b-ter) all'articolo 5-bis il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai taxi e alle imprese di noleggio con conducente è parimenti consentito l'accesso non oneroso alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali di ciascun comune italiano, fatti salvi i casi in cui è previsto il divieto di accesso per entrambe le categorie. I comuni provvedono a svolgere le verifiche preliminari attraverso il registro informatico pubblico nazionale per evitare la comminazione di indebite sanzioni. Gli eventuali errori sono sanati in autotutela.»;
   b-quater) all'articolo 5-bis il comma 2 è abrogato.
10-bis. 33. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5-bis comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli accessi ai territori, di cui al presente comma, non è comunque ammessa alcuna disparità di trattamento tra il servizio noleggio con conducente e il servizio taxi».
10-bis. 12. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire la lettera e) con la seguente: e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede o la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. I veicoli da noleggio con conducente, liberi da servizio, sostano normalmente nelle proprie rimesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche fuori dalla Regione il cui Comune ha rilasciato il titolo autorizzativo. La documentazione della prenotazione può avvenire con qualsiasi mezzo, sia convenzionale che informatico.»;
   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso».
10-bis. 36. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani, Ruffino.

  Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: o la sede aggiungere la seguente: e.
10-bis. 13. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: di ogni singolo con la seguente: del.
10-bis. 14. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ritorno alle stesse aggiungere le seguenti: al termine di tutti i servizi ricevuti con prenotazioni nel giorno di riferimento.
10-bis. 15. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: della Provincia o dell'area metropolitana con le seguenti: della Regione.
10-bis. 16. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1, alla lettera e), capoverso 4, terzo periodo, e alla lettera f), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: area metropolitana con le parole: città metropolitana.
10-bis. 37. Foti, Prisco, Donzelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1 lettera e), capoverso comma 4, sostituire le parole da: Nel servizio fino alla fine del capoverso con le seguenti: Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di esibire, in caso di controlli, le prenotazioni ricevute, anche con e su strumenti elettronici. Le prenotazioni devono essere conservate con strumenti tecnologici e/o cartacei per i quindici giorni successivi dal ricevimento.
10-bis. 17. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.
10-bis. 8. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera f) comma 4-ter dopo la parola: cliente aggiungere le seguenti: e/o del cliente del committente.
10-bis. 19. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 1, lettera f), capoverso, 4-ter, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando, dopo l'arrivo a destinazione dell'ultimo utente registrato, il vettore riceve una o più prenotazioni aggiuntive effettuate presso la sede mentre lo stesso sta percorrendo il tragitto di ritorno verso la rimessa, a condizione che ciascuna prenotazione aggiuntiva sia debitamente registrata dal vettore sul foglio di servizio prima dell'inizio del relativo tragitto.
10-bis. 7. Bruno Bossio.

  Al comma 1, alla lettera f) dopo il capoverso comma 4-ter aggiungere il seguente: 4-quater. Nel caso di servizio svolto con natanti, le regioni, ai fini della tutela del patrimonio artistico e ambientale, integrano tali disposizioni sulla base della specificità di cui all'articolo 8 comma 2.
10-bis. 29. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 2 sostituire le parole: il 30 giugno 2019 con le seguenti: duecentosettanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10-bis. 35. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani, Ruffino.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'adozione del decreto di cui al comma 2.
10-bis. 6. Bruno Bossio.

  Al comma 4, sostituire le parole: dal novantesimo con le seguenti: dal duecentosettantesimo.
10-bis. 23. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani, Ruffino.

  Al comma 4 sostituire le parole: dal novantesimo con le seguenti: dal centottantesimo.
10-bis. 20. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione in legge del presente decreto.
10-bis. 18. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, sono bloccati i Bandi Pubblici per il rilascio autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
10-bis. 31. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 8 dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e trasporti aggiungere le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze.
10-bis. 28. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, per i titolari di licenza di autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciata da un Comune fuori dalla Regione in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, fermo restando l'obbligo di previa prenotazione, il servizio può iniziare e terminare da luogo diverso dalla rimessa quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore previamente contratto in una delle forme libere e prescritte dal codice civile e/o da normativa speciale rispetto alla tipologia contrattuale prevista per detti contratti e/o per i contraenti. Nel caso in cui la forma contrattuale non sia prevista in forma scritta il vettore ed il cliente devono redigere il contratto in esecuzione in forma scritta apponendovi la data certa, nei modi previsti dall'articolo 2740 codice civile, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge. Parimenti dicasi per apporre la data certe su scritture private già stipulate in forma scritta senza data certa. I contratti, se previsto da norme civili e/o fiscali o da normativa speciale già in vigore e antecedente al presente decreto, dovranno essere anche regolarmente registrati. L'originale o copia del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.
10-bis. 21. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: la data di entrata in vigore del presente decreto con: la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione in legge del presente decreto.
10-bis. 3. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: quando fino alla fine del comma.
10-bis. 2. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: con data certa fino a: regolarmente registrato.
10-bis. 24. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Sozzani, Ruffino.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: con data certa fino alla fine del comma, con le seguenti:, da esibire a richiesta.
10-bis. 32. Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 9 sopprimere l'ultimo periodo.
10-bis. 4. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: del contratto aggiungere le seguenti: previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
10-bis. 5. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: a bordo della vettura.
10-bis. 1. Paita, Bruno Bossio, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Moretto.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa)

  1. I commi 23-bis e 23-ter dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
10-bis. 01. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

  1. Al fine di consentire la conclusione del «Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico» e per assicurare, al contempo, l'aggiornamento e la piena efficacia della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nel territorio dei Campi Flegrei, le funzioni precedentemente assegnate al Commissario di governo – ex articolo 11, comma 18, legge 887 del 22/12/1984, sono esercitate, senza soluzione di continuità, direttamente dalla regione Campania, nella persona del Presidente o di un suo incaricato, e con oneri a carico della regione medesima, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della programmazione unitaria.
  2. Ai fini del presente articolo, la regione Campania, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla gestione commissariale, e continua ad avvalersi dell'apposita struttura esistente, senza l'utilizzo di poteri straordinari, mantenendo la contabilità speciale derivante dalla gestione commissariale straordinaria prevista dalla ex legge n. 887 del 1984, sino al completamento degli interventi previsti nel programma, di cui Accordo di Programma (prot. RGS IGEDIV n. 158809) del 29 novembre 2006.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico dello Stato.
10-bis. 02. De Luca.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 03. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Iva agevolate per i veicoli destinati ai disabili)

  1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018- 2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 04. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Estensione della disciplina delle detrazioni dall'imposta lorda IRES ai veicoli ad uso promiscuo)

  1. All'articolo 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sopprimere le seguenti parole: «e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 05. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.

  Dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

  1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato e al regime dei controlli del settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
   b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole;
   c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
*10-bis. 06. Ferro, Luca De Carlo, Caretta.

  Dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

  1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato e al regime dei controlli del settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
   b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole;
   c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
*10-bis. 0100. Fornaro, Fassina.

ART. 11.
(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)

  Premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;
   b) al comma 26, secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
   c) al comma 28 le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019».
11. 7. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis). per il personale del SSN con riferimento alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1o gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2.
11. 25. Rostan, Fassina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1o marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1o settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 12 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.
11. 10. Aprea, Casciello, Marrocco, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Paolo Russo, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «c) alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle previste dai contratti collettivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2».
11. 5. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «c) per il personale del SSN, alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1o gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2».
11. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «c) alle risorse attribuite per il personale del SSN da provvedimenti legislativi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle risorse costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente 1o gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al comma 2 del presente articolo».
11. 14. Mandelli, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.».
11. 30. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A partire dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA).».
11. 29. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per garantire agli Assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni contenute nell'articolo 1 commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.».
11. 32. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, all'articolo 44 del decreto legislativo 95/2017, dopo il comma è aggiunto il seguente: «9-bis. I vincitori del concorso interno bandito con P.D.G. in data 3 aprile 2008 (bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 15 giugno 2008) al termine del corso di formazione sono nominati vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza giuridica della qualifica dal 1o gennaio 2010. Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio anche in posizione soprannumeraria riassorbibile.».
11. 33. Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della salute, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare misure volte a sanare la disparità di trattamento tra i pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ed ex dipendenti della pubblica amministrazione e pensionati del settore privato residenti in paesi extra europei e in paesi con i quali non sono in vigore Accordi o Convenzioni in caso di rientro in Italia. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della salute e delle associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative degli iscritti all'AIRE. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
11. 16. Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  «2.1. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate dalle regioni, ove previsto dalla legge regionale, è inquadrato nei ruoli delle Province e delle Città metropolitane ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle regioni, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni in materia di personale dipendente della pubblica amministrazione.
11. 26. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 2-bis, sopprimere le lettere b) e c).
11. 22. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 2-bis, lettera b), sopprimere le parole da: purché in possesso sino alla fine della lettera, e alla lettera c) sostituire le parole: dei requisiti con le parole: del requisito.
11. 28. Silvestroni, Prisco, Ferro, Zucconi, Lucaselli, Lollobrigida, Donzelli, Deidda.

  Al comma 2-bis, lettera b) sopprimere dalle parole: purché in possesso fino alla fine della lettera.
*11. 12. Ferri.

  Al comma 2-bis, lettera b) sopprimere dalle parole: purché in possesso fino alla fine della lettera.
*11. 34. Ferro, Prisco, Deidda, Donzelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Lollobrigida, Cirielli.

  Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole da: purché in possesso sino alla fine della lettera, con le seguenti: purché in possesso dell'idoneità psico-fisica.
11. 27. Prisco, Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: alla data del 1o gennaio 2019.
11. 24. Occhionero, Fassina.

  Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole da:, alla data del 1o gennaio 2019 fino alla fine della lettera con le seguenti: dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.
*11. 18. Fiano, Migliore, Pezzopane, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Carnevali, Benamati, Berlinghieri, Bonomo, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Carla Cantone, Ciampi, Dal Moro, De Filippo, De Maria, De Luca, Di Giorgi, Frailis, Fregolent, Giacomelli, Incerti, Lacarra, Madia, Gavino Manca, Morassut, Moretto, Mura, Nobili, Paita, Pagani, Piccoli Nardelli, Rossi, Sensi, Siani, Topo, Zan, Rosato.

  Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole da:, alla data del 1o gennaio 2019 fino alla fine della lettera con le seguenti: dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.
*11. 1. Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Silvestroni, Lollobrigida, Donzelli, Deidda, Ferro, Prisco.

  Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole da:, alla data del 1o gennaio 2019 fino alla fine della lettera con le seguenti: dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.
*11. 100. Cappellacci, Cassinelli, Novelli, Palmieri, Squeri, Maria Tripodi, Giacometto, Pella, Biancofiore, Pettarin, Saccani Jotti, Tartaglione, Gagliardi, Ruffino.

  Al comma 2-bis, lettera b), dopo le parole: dei requisiti di cui all'articolo 6, aggiungere le seguenti:, comma 1, lettere a), c), ed e).
11. 15. Cassinelli, Novelli, Palmieri, Squeri, Maria Tripodi, Giacometto, Pella, Biancofiore, Pettarin, Saccani Jotti, Tartaglione, Ruffino.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:
  2-sexies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 399 è soppresso.
  2-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-sexies, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 2. Boschi.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies. Al comma 360 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque, fino al 30 aprile 2019,».
11. 21. De Luca.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies. L'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «362. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, vigenti al 31 dicembre 2018, rimangono efficaci fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla completa assunzione dei vincitori. Con riferimento alle assunzioni di unità di personale da parte delle amministrazioni statali, ai fini della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa relativa all'indizione di nuovi concorsi, il Dipartimento della Funzione pubblica adotta iniziative per favorire il previo scorrimento delle graduatorie di cui al periodo precedente, anche di differenti amministrazioni, per il medesimo profilo o per profili analoghi».
11. 17. Ungaro, Madia.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies. Al fine di agevolare la più ampia accessibilità al mondo del lavoro, i concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione del fabbisogno di personale e della capacità assunzionale effettuata d'intesa con il Dipartimento per la Funzione pubblica nell'ambito di specifici progetti di riqualificazione della Pubblica Amministrazione (RIPAM), e le conseguenti assunzioni, sono effettuati senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. 19. De Luca.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 dopo il periodo: «sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso» sono aggiunte le parole: «fatta salva la facoltà di prevedere nel bando il numero di eventuali idonei, in misura non superiore al cinque per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, per esigenze assunzionali che sopraggiungano entro l'arco del triennio dall'approvazione della graduatoria».
11. 20. De Luca.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari tra Stato e regione Sicilia in merito al prelievo effettuato a titolo di concorso alla finanza pubblica, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle specifiche disposizioni legislative, i Liberi Consorzi Comunali e le Città metropolitane della Sicilia, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli Enti intermedi:
   a) predisposizione, per l'anno 2018, di un Bilancio di previsione solo annuale;
   b) utilizzo ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione e per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo 267 del 2000.

  2. Nel caso in cui l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), non risultasse interamente sufficiente a garantire il pareggio finanziario e gli equilibri ivi indicati, e nel caso di sussistenza di disavanzo di amministrazione, è consentito altresì, ai predetti Enti intermedi, di decurtare il contributo alla finanza pubblica (ex articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), di competenza del 2018, di una quota pari allo squilibrio finanziario rilevato nell'esercizio 2018, da stanziarsi nel bilancio di previsione 2019 e il cui onere viene assunto a carico della regione siciliana.
  3. In attesa della completa attuazione di quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Sicilia, gli enti di cui al comma 1, dall'anno 2018, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche in assenza di bilancio, sono autorizzati ad effettuare le necessarie variazioni di entrate e uscite necessarie per l'utilizzo di dette risorse. Nel corso della gestione provvisoria per l'anno 2019, i predetti Enti applicano quanto disposto dall'articolo 163 del decreto legislativo 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato, incluse le eventuali variazioni intervenute per effetto del precedente comma.
11. 07. Siracusano, Germanà, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni – Codice della Navigazione aggiungere il seguente comma:
  «3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.
11. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Semplificazione delle procedure autorizzative energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili)

  1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche al fine di rapportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono considerate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti e esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei Comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa».
11. 012. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: «giudiziari» aggiungere le parole: «e amministrativi», dopo la parola: «data» sostituire le parole: «del 30 settembre 2013» con le seguenti: «del 23 ottobre 2018» e dopo le parole: «in favore dello Stato dei canoni» aggiungere la virgola e le parole: «imposte accessorie» nonché al comma 733 sostituire la parola: «2014» con la parola: «2019».
  2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
11. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: «Fino» sostituire le parole: «al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi» con le seguenti: «alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e», dopo la parola: «contenzioso» aggiungere le seguenti: «pendente alla data del 29 novembre 2018 e» e dopo le parole: «sono sospesi» aggiungere le seguenti: «Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
11. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

  Art. 11.1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici,» sono eliminate le parole: «o di forniture»;
   b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori» sono eliminate le parole: «servizi e forniture» e aggiunte le parole: «di importo pari o superiore a 150.000 euro»;
   c) al comma 1, al primo periodo, sono eliminate le parole: «di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni».
11. 04. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1o gennaio 2019.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».
11. 014. Mandelli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è abrogato.
11. 05. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Modifiche all'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in materia di ZTL)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 103 è sostituito dal seguente:
  103. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  9-bis. Limitatamente alle zone a traffico limitato, i comuni possono consentirvi l'accesso libero ai veicoli a zero emissioni. Per la definizione, categorizzazione, riconoscibilità e rintracciabilità dei veicoli a zero emissioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso la Conferenza Unificata un Tavolo di confronto tra Governo, Regioni, Enti locali.
11. 011. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, capoverso «24-ter», comma 1, le parole: «, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti,” sono soppresse.
11. 010. Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

ART. 11-bis.
(Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali)

  Al comma 2, sopprimere le parole: per i comuni privi di posizioni dirigenziali.
*11-bis. 2. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Al comma 2, sopprimere le parole: per i comuni privi di posizioni dirigenziali.
*11-bis. 39. Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, sostituire le parole da: all'utilizzo parziale delle risorse fino alla fine, con le seguenti: all'applicazione delle misure di cui decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia società a partecipazione pubblica.
11-bis. 21. Madia.

  Sopprimere il comma 3
11-bis. 28. Marattin.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.
11-bis. 15. Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. Nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli enti intermedi:
   a) predisposizione, per gli anni 2018 e 2019, di un bilancio di previsione solo annuale;
   b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
   c) nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2019, i predetti enti applicano quanto contenuto nel comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge del 19 giugno 2015, n. 78.

  3-ter. Nei casi in cui l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui al punto b) del comma precedente non risultasse interamente sufficiente a garantire il pareggio finanziario e gli equilibri ivi indicati, è consentito, altresì, ai predetti enti intermedi, di procedere, alla predisposizione di un bilancio solo annuale con obbligo di coprire lo squilibrio risultante secondo le modalità indicate nell'articolo 188 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
11-bis. 35. Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Nel biennio 2019-2020, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 provvede al monitoraggio delle disposizioni di cui all'articolo 1, coma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di valutarne l'impatto sugli equilibri di bilancio, la corretta ed uniforme applicazione da parte degli enti locali e la possibilità di rendere la disposizione permanente.
11-bis. 29. Marattin.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205, le parole: otto mesi sono sostituite dalle parole: dodici mesi.
11-bis. 45. Ferro, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019.»
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente.

  5-bis. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11-bis. 30. Marattin.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 892 le parole «da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.» sono soppresse.
   b) i commi 894 e 895 sono soppressi;
   c) dopo il comma 895 sono inseriti i seguenti:
  «895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
  895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;
   b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
11-bis. 31. Marattin, Fragomeli.

  Al comma 8, capoverso «895-bis.», sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per gli anni 2019, 2020 e 2021.
11-bis. 43. Prisco, Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. A decorrere dal 2019 i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne definiscono il perimetro, anche al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, e ne istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi.
  8-ter. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del territorio provinciale. Nel caso in cui, in applicazione della disciplina previgente, le regioni abbiano individuato ambiti o bacini di dimensione inferiore, le stesse provvedono ad adeguarne il perimetro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le procedure concorrenziali di affidamento già avviate. In caso di violazione del presente comma, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  8-quater. Le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta della modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 1.
  8-quinquies. Nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.
  8-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 1-sexies non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.
  8-septies. Gli enti locali aderiscono agli enti di governo di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro istituzione o designazione. Qualora non lo facciano, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro sessanta giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
11-bis. 27. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.
  8-ter. Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di, unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  8-quater. La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e dell'Unione delle Province Italiane (UPI). Il fabbisogno di personale delle Regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.
  8-quinquies. Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.
  8-sexies. Qualora la spesa complessiva per il personale, omnicompresiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.
  8-septies. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 60. Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
  8-octies. Per le finalità di cui al comma 8-quater è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A.
  8-novies. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-octies, pari a 500 mila euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  8-decies. A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.
11-bis. 33. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per l'anno 2019 è attribuito ai comuni un contributo di 564 milioni di euro che confluisce nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 564 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede:
   a) quanto a 364 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11-bis. 23. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, a decorrere dall'anno 2019, di 12 milioni di euro annui.
  8-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 8-bis, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11-bis. 32. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «entro il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio dell'anno dell'esercizio di riferimento»;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.
11-bis. 25. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 2019 è pari almeno all'85 per cento dell'importo».
11-bis. 24. Marattin.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole «All'articolo 233-bis, comma 3» sono aggiunte le seguenti parole «e all'articolo 232, comma 2».
11-bis. 10. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola «vincolata,» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.».
11-bis. 11. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 8 inserite il seguente:
  8-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «quattro dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti «cinque dodicesimi».
*11-bis. 8. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «quattro dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti «cinque dodicesimi».
*11-bis. 22. Miceli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 921 è soppresso.
11-bis. 26. Marattin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.
11-bis. 9. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 892 sono soppresse le parole da: «da destinare» sino alla fine del periodo.
11-bis. 42. Prisco, Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 892 le parole da: «da destinare» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle parole: «da destinare al finanziamento di piani di sicurezza finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altri beni di proprietà comunale».
11-bis. 41. Prisco, Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 874, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «derivante» aggiungere la parola: «anche».

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: e delle Regioni.
11-bis. 5. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1015, è sostituito dal seguente:
  «1015. Gli enti locali possono determinare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione “Fondi e Accantonamenti” ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. La percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 75 per cento, se il rapporto tra l'ammontare totale delle riscossioni e l'ammontare degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti ad esclusione dei trasferimenti di altre amministrazioni pubbliche, stati esteri, organizzazioni internazionali e Unione europea, calcolato sull'anno 2018, è superiore al medesimo rapporto calcolato sulle medie degli aggregati indicati registrati nel triennio 2015-2017. L'ente locale può adottare in sede previsionale la misura più favorevole se la condizione di cui al periodo precedente è verificata in sede di preconsuntivo, fermo restando l'obbligo di adeguamento sulla base del riscontro dei dati del rendiconto di gestione. In alternativa, la facoltà di cui al secondo periodo è consentita agli enti che hanno annullato o ridotto di almeno il dieci per cento il ricorso all'anticipazione di tesoreria rispetto al triennio di riferimento.»;
   b) il comma 1016 è sostituito dal seguente:
  «1016. Per l'esercizio 2020 si applica il disposto del comma 1015, assicurando la percentuale di cui al primo periodo del medesimo comma, nella misura minima dell'85 per cento, riducibile all'80 per cento nel caso sia verificata la condizione di cui al secondo comma. La condizione di cui al secondo periodo del citato comma 1015 si calcola con riferimento all'esercizio 2019 e al triennio 2016-2018».
  I commi 1017 e 1018 sono abrogati.
11-bis. 38. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «quattro dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque dodicesimi».
11-bis. 37. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la progressione delle percentuali minime di accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alle norme pro tempore vigenti è recepita nei princìpi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurando che la percentuale di accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo sia comunque determinata in misura non superiore rispetto all'analoga misura stabilita per l'accantonamento al bilancio di previsione.
11-bis. 36. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  19-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni 2016, 2017 e 2018, dagli enti stessi o dai soggetti abilitati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione agevolata del 40 per cento dell'importo dovuto, con contestuale esclusione delle relative sanzioni.
  19-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, dandone notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale:
   a) il numero delle rate da corrispondere ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1, nonché la loro scadenza che, in ogni caso, non può essere inferiore a trentasei mesi;
   b) le modalità con cui il debitore è tenuto a manifestare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza nella quale il debitore è tenuto a indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente locale dovrà trasmettere ai debitori la comunicazione nella quale indicare l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  19-quater. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 19-ter sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della suddetta istanza.
  19-quinquies. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  19-sexies. Al fine di garantire il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, l'applicazione della definizione agevolata di cui ai precedenti commi da 19-bis a 19-quinquies è da considerare facoltativa quando i citati enti locali ritengano inopportuno il ricorso alla stessa tenuto conto del grado di compliance normalmente registrato e dell'efficacia delle azioni di recupero dell'evasione condotte sul territorio. Le città metropolitane e i comuni possono comunque rinunciare all'applicazione della definizione agevolata solo con delibera motivata da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  19-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, corrispondenti al 60 per cento del totale dell'attivo dello stato patrimoniale delle città metropolitane e dei comuni che hanno applicato la definizione agevolata di cui al medesimo articolo, si provvede, anche al fine di cancellare definitivamente i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità dei citati enti locali e di favorire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei loro bilanci, mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
11-bis. 34. Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. Per entrate vincolate si intendono i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi.
11-bis. 46. Ferri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
11-bis. 40. Trancassini, Prisco, Acquaroli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. All'articolo 195, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per entrate vincolate si intendono i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali sia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono stati concessi».
11-bis. 20. Ciampi, Cenni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese per investimenti strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.«;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese per investimenti strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
11-bis. 4. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-sexies) è sostituita dalla seguente:
  «gg-sexies) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere».
11-bis. 47. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  19-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2, le parole: 31 dicembre 2018 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2019;
   b) al comma 3, le parole: dal 2012 al 2018 sono sostituite dalle seguenti: dal 2012 al 2019.
11-bis. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è apportata la seguente modificazione:
   a) al comma 26, le parole: e 2018 sono sostituite dalle seguenti:, 2018 e 2019; inoltre dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.
11-bis. 12. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: in mercati regolamentari, sono inserite le seguenti:, ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema.
11-bis. 18. Cortelazzo, Bond, Baratto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021, sono sostituite dalle seguenti: il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021,l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018.

  19-ter. Dall'attuazione del comma 19-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11-bis. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1. All'articolo 1, comma 449 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti applicazioni:
   a) le parole: il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021, sono sostituite dalle seguenti: il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018.
11-bis. 19. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  20. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: all’articolo 233-bis, comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: e all'articolo 232, comma 2.
11-bis. 3. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Squeri, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. Al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: otto mesi sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi.
11-bis. 7. Occhiuto, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-bis. Al comma 153 lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel comma 523-bis richiamato, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, con le parole: società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato.
   b) aggiungere infine le seguenti parole: Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema.
11-bis. 17. Cortelazzo, Bond, Baratto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
  2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
11-bis. 01. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in predissesto)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.
11-bis. 02. Fassina, Pastorino, Fornaro, Conte, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Ingiunzioni).

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
   a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;
   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
11-bis. 0100. Meloni, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.

  1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 2017» e le parole: «degli enti locali per l'esercizio 2017» sono soppresse;
   b) al comma 2, lettera a) l'anno: «2018» è sostituito con l'anno «2019»;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.”.
11-bis. 0101. Lollobrigida, Meloni.

ART. 11.ter.
(Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)

  Sopprimerlo.
11-ter. 6. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 2, dopo le parole: con particolare riferimento, aggiungere le seguenti: agli impatti ambientali significativi.
*11-ter. 9. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Al comma 2, dopo le parole: con particolare riferimento, aggiungere le seguenti: agli impatti ambientali significativi.
*11-ter. 18. Muroni, Fassina.

  Sopprimere i commi dal 4 al 13.
11-ter. 5. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
11-ter. 1. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 6 e 13.
11-ter. 16. Pagani, Marco Di Maio.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con esclusione delle attività di prospezione e ricerca nelle aree già interessate da accordi di programma contenenti studi e misure specifiche ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale. Il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) tiene conto e incorpora le previsioni di tali accordi.
11-ter. 17. Benamati, Pagani, Marco Di Maio.

  Al comma 8, quinto periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.
11-ter. 2. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 9 e 10.
11-ter. 8. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. A decorrere dal 1 giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:
   a) Permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   b) Permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
   c) Permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
   d) Permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   e) Concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   f) Concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
   g) Concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.329 euro per chilometro quadrato;
   h) Concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41.316 euro per chilometro quadrato.
  A decorrere dal 1o giugno 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione, viene aggiunta la sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato.
11-ter. 13. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. A decorrere dal 1o giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma e nella piattaforma continentale italiana sono incrementati moltiplicando l'importo applicato nell'anno 2018 per un fattore pari a cinque volte. Inoltre, sono incrementate del 50 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versate alle entrate del bilancio dello Stato per essere, con successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi concernenti le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
11-ter. 14. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Al comma 10 sopprimere le parole: Al venir meno della sospensione di cui al comma 6.
11-ter. 3. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 19 n. 625, sostituire le parole: «7 per cento» e «4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «20 per cento» e «10 per cento» e le parole: «1'gennaio 1997», con le seguenti: «1o giugno 2019».
11-ter. 15. Benedetti, Tasso, Vitiello

  Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
11-ter. 4. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sopprimere il comma 13.
11-ter. 7. Gagliardi, Mazzetti, Mandelli, D'Ettore, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati;
  13-ter. Al comma 6-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I progetti di opere e interventi» sono aggiunte le parole: «per la prospezione e».
  13-quater. Al comma 6-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate le parole: «relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5».
11-ter. 19. Muroni, Fassina.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 11, settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 5 e 6 e al comma 6-bis, sono soppresse le parole: «relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5».
11-ter. 10. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 38, comma 6-bis del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I progetti di opere e interventi» sono aggiunte le seguenti: «per la prospezione e».
11-ter. 11. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 10 è abrogato.
*11-ter. 12. Benedetti, Tasso, Vitiello.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 10 è abrogato.
*11-ter. 21. Muroni, Fassina.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente articolo:

Art. 11-ter.
(Modifica al decreto-legge n. 133 del 2014)

  1. L'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.
11-ter. 02. Muroni, Fassina.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente articolo:

Art. 11-ter.1.
(Predisposizioni del Piano delle aree)

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1.1. La Conferenza Unificata, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  2. Nella predisposizione del piano delle aree, di cui al comma 1, deve essere presente un'analisi del valore ecologico, sociale ed economico delle aree, rapportato al valore economico ed energetico delle attività estrattive previste e degli impatti attesi, nonché una analisi che, assumendo un criterio di valutazione ambientale strategica, definisca con precisione a quali stress ambientali siano già sottoposte le aree oggetto di valutazione, in modo da evitare che ulteriori misure di impatto possano sommarsi e cumularsi su ecosistemi già gravati da attività antropiche inquinanti.
11-ter. 04. Muroni, Fassina.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Modifiche alla disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

  1. Nelle more di una complessiva revisione della disciplina in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono privi di efficacia i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi in mare, adottati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del predetto provvedimento e quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, dopo l'articolo 452-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 452-bis.
(Divieto di utilizzo della tecnica dell'airgun).

  1. È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell’airgun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica una ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro».
  3. Dal 10 gennaio 2019 è annullata l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell’airgun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 quantificato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e sue proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-ter. 03. Muroni, Fassina.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.1.
(Introduzione nuovi valori delle royalties)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sostituire le percentuali: «10 per cento» e «7 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e le parole: «dal 1o gennaio 1997» con le seguenti: «dal 1o febbraio 2019».
11-ter. 01. Muroni, Fassina.

ART. 11-quater.
(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

  Sopprimerlo.
*11-quater. 1. Foti, Butti, Trancassini, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Sopprimerlo.
*11-quater. 6. Paolo Russo, Squeri, Barelli, Bignami, Germanà, Ruffino.

  Sopprimerlo.
*11-quater. 13. Muroni, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in caso di regolare funzionamento aggiungere il seguente periodo: Nelle regioni a statuto ordinario passano, senza compenso, in proprietà delle relative province qualora le province stesse siano confinanti sia con Regioni a Statuto speciale che con Stati esteri.
11-quater. 7. Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, funzionali a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto n. 1775 del 1933, riconoscendo per questi ultimi un corrispettivo commisurato al valore industriale residuo, inteso come valore di ricostruzione a nuovo al netto dell'ordinario degrado.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
11-quater. 4. Enrico Borghi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, funzionali a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto n. 1775 del 1933.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
11-quater. 2. Enrico Borghi.

  Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, sopprimere le parole: con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
11-quater. 5. Enrico Borghi.

  Al comma 1, lettera a), ultimo periodo sostituire le parole: con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1-ter con le seguenti: riconoscendo per questi ultimi un corrispettivo commisurato al valore industriale residuo, inteso come valore di ricostruzione a nuovo al netto dell'ordinario degrado.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).
11-quater. 3. Enrico Borghi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni cedono le opere di cui al primo periodo alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, sul cui territorio insistono le medesime opere.

  Conseguentemente:
   a) al capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: Le regioni, aggiungere le seguenti: e le province di cui al comma 1, ultimo periodo;
   b) al capoverso «comma 1-ter», alinea, sostituire le parole: Le regioni disciplinano con legge, con le seguenti: Le regioni, sentite le province interessate, disciplinano con legge;
   c) al capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, con le seguenti: corrispondono semestralmente alle regioni, o alle province di cui al comma 1, ultimo periodo, un canone, determinato con legge regionale, sentite le province interessate e.
11-quater. 11. De Menech, Enrico Borghi, Del Barba, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole:, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio delle province interessate e.
11-quater. 8. De Menech, Enrico Borghi, Del Barba, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole:, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio dei comuni interessati e.
11-quater. 9. Enrico Borghi, De Menech, Del Barba, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio degli enti locali interessati e.
11-quater. 10. Del Barba, De Menech, Enrico Borghi, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: per almeno il 60 per cento alle province, con le seguenti: per almeno l'80 per cento alle province, ai comuni.
11-quater. 12. Enrico Borghi, De Menech, Del Barba, Moretto, Benamati.

  Dopo l'articolo 11-quater aggiungere il seguente:

Art. 11-quater. 1.

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile» sono sostituite dalle parole «in caso di generazione e generazione combinata di energia elettrica e calore utile»;
   b) alla lettera a) della tabella di cui al comma 1 le parole «Oli vegetali non modificati chimicamente» sono sostituite dalle parole con «Bioliquidi, ovvero i prodotti energetici di cui ai codici NC da 1507 a 1515 e 1518»;
   c) alla lettera a) della tabella di cui al comma 1, alla seconda colonna, le parole «0,194 kg per kWh» sono sostituite dalle parole «0,232 kg per kWh (*)»;
   d) in calce alla tabella di cui al comma 1 aggiungere i seguenti periodi «(*) coefficiente calcolato sulla base di un PCI convenzionale di 37,0 MJ/kg. È data la facoltà, in alternativa, per le Officine elettriche in assetto cogenerativo, dove l'energia chimica contenuta nel bioliquido utilizzato nell'officina è convertita in energia termica esclusivamente a seguito del recupero del calore prodotto dai gruppi elettrogeni costituenti l'officina elettrica, di fare istanza all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane al fine di adottare consumi specifici medi determinati con la metodologia di cui alla norma UNI 11163:2018 e/o a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con l'operatore.».
11-quater. 01. Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 11-quater aggiungere il seguente:

Art. 11-quater. 1.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, comma 6, dopo la lettera d-quater) è aggiunta la seguente: « d-quinquies) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione».
11-quater. 02. Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 11-quater, inserire il seguente:

Art. 11-quater. 1.
(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

  1. L'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è rilasciata entro due anni dalla presentazione della relativa istanza e include anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.
  2. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.
  3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di repowering, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per ulteriore un anno.
  4. I termini per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11-quater. 03. Mazzetti, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

ART. 11-quinquies.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A valere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto i mandati da computarsi per l'applicazione delle norme relative all'ineleggibilità di cui agli articoli 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e 3 della legge 12 luglio 2017, n. 113, anche in sede di prima applicazione, sono esclusivamente quelli consecutivi tra loro, di durata superiore ai due anni, espletati dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a seguito di elezioni celebrate ai sensi della medesima legge o della legge 12 luglio 2017, n. 113.
11-quinquies. 2. De Luca.

ART. 11-sexies.
(Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le associazioni e le fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, possono accedere al Registro unico nazionale del terzo settore a condizione che adeguino i propri statuti alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 entro 24 mesi dalla data di iscrizione.».
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le associazioni e le fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, possono acquisire la qualifica di impresa sociale a condizione che adeguino i propri statuti alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 entro 24 mesi dalla data di iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese».
11-sexies. 1. De Filippo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
  «a-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexies. 2. Novelli, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
  «a-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11-sexies. 3. Novelli, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo parole «le associazioni di promozione sociale,» sono inserite le seguenti: «le associazioni combattentistiche e d'arma,»;
   b) al comma 2, prima delle parole «Non sono enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 1».
11-sexies. 4. Pagani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali,» sono inserite le seguenti: «comprese le comunità italiane all'estero,»;
   b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Sono equiparate alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le associazioni di diritto italiano o straniero, aventi sede in Italia, che operano e che sono presenti con proprie articolazioni in almeno tre Paesi europei e due Paesi extraeuropei da almeno tre anni»:
   c) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, da realizzare sia nel territorio italiano sia tra le comunità italiane all'estero».
11-sexies. 100. Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori, Ruffino.

ART. 11-septies.
(Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano).

  Sopprimere il comma 1.
11-septies. 1. Noja.

  Dopo l'articolo 11-septies aggiungere il seguente:

Art. 11-octies.
(Assunzione personale nei comuni)

  1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  2. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2019 non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  3. Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberi.

11-septies. 01. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11-septies, aggiungere il seguente:

Art. 11-octies.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 810 è soppresso.
11-septies. 02. Sensi.

  Dopo l'articolo 11-septies, aggiungere il seguente:

Art. 11-octies.

  1. A decorrere dall'anno 2020 la quota che i Comuni da 1001 a 5000 abitanti destinano al Fondo di Solidarietà Comunale, di cui al comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di un importo corrispondente alla spesa sostenuta dall'ente nel bilancio precedente per oneri connessi al servizio relativo allo sgombero neve.
11-septies. 03. Ciaburro, Caretta, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.