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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 11 giugno 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 giugno 2019.

  Amitrano, Ascari, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Barba, Del Monaco, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Nobili, Parolo, Patassini, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 giugno 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SIRACUSANO e SANTELLI: «Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione della prova» (1902);
   GAGLIARDI ed altri: «Modifica all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare» (1903);
   FRAGOMELI ed altri: «Disposizioni per la semplificazione della tassazione immobiliare mediante l'unificazione dell'imposta comunale sugli immobili e l'abolizione del tributo per i servizi indivisibili» (1904).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   VII Commissione (Cultura):
  MANDELLI: «Modifica all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso programmato ai corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche» (1558) Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.
   XII Commissione (Affari sociali):
  CARÈ ed altri: «Disposizioni in materia di corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini italiani residenti all'estero» (1712) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI e XI.
   Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
  LIUZZI ed altri: «Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio» (1054) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 6 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 161).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 6 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club provinciali e locali, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 162).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 163).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 giugno 2019, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   sentenza della Corte (Nona sezione) del 2 maggio 2019, causa C-309/18, Lavorgna Srl contro Comune di Montelanico e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La Corte ha dichiarato che i princìpi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i princìpi di trasparenza e di proporzionalità non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice (Doc. XIX, n. 41) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza della Corte (Sesta sezione) dell'8 maggio 2019, causa C-305/18, Associazione Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus e Movimento Legge Rifiuti Zero per l'Economia Circolare – Aps contro Presidente del Consiglio dei ministri e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La Corte ha dichiarato che il principio della «gerarchia dei rifiuti», di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, alla luce dell'articolo 13 di tale direttiva, non osta a una normativa nazionale che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni della direttiva che prevedono obblighi più specifici, e che gli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafi 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull'ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva (Doc. XIX, n. 42) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza della Corte (Seconda sezione) dell'8 maggio 2019, causa C-53/18, Antonio Pasquale Mastromartino contro Commissione nazionale per le società e la borsa. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La Corte ha dichiarato che gli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché i princìpi di non discriminazione e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella in esame nel procedimento principale, un divieto temporaneo di esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non rientra né nell'ambito di applicazione di detta direttiva, né in quello degli articoli 49 e 56 del TFUE, e neppure in quello dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità, e che pertanto le predette norme e i predetti princìpi non ostano a un divieto siffatto (Doc. XIX, n. 43) – alla VI Commissione (Finanze);
   sentenza della Corte (Prima sezione) dell'8 maggio 2019, causa C-712/17, ENSA Srl contro Agenzia delle entrate – direzione regionale Lombardia – ufficio contenzioso. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla commissione tributaria regionale per la Lombardia. La Corte ha dichiarato che, in una situazione in cui vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei princìpi di neutralità e di proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che indicano l'IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un'operazione inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito d'imposta risultante da tale obbligo qualora l'emittente della fattura, che non era in buona fede, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale, mentre i princìpi di proporzionalità e di neutralità dell'IVA, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell'IVA è punita con una sanzione pari all'importo della detrazione effettuata (Doc. XIX, n. 44) – alla VI Commissione (Finanze);
   sentenza della Corte (Prima sezione) dell'8 maggio 2019, causa C-494/17, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contro Fabio Rossato e Conservatorio di musica F.A. Bonporti. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Trento. La Corte ha dichiarato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso (Doc. XIX, n. 45) – alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante per la protezione dei dati personali.

  Il Garante per la protezione dei dati personali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, riferita all'anno 2018 (Doc. CXXXVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Garante del contribuente per l'Abruzzo.

  Il Garante del contribuente per l'Abruzzo, con lettera in data 29 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Abruzzo, per l'anno 2018.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1248 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI RIGENERAZIONE URBANA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1898)

A.C. 1898 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,
   premesso che:
    non si può non evidenziare l'assoluta incongruità del tempo che la Camera dei deputati ha a disposizione per l'esame del presente decreto-legge, che è giunto in questo ramo del Parlamento dopo ben quarantanove giorni dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri;
    un provvedimento che tra l'altro nel corso dell'esame presso il Senato è stato completamente riscritto in particolare in un ambito molto delicato come quello della revisione del codice degli appalti con la previsione di una «sospensione» di alcune sue parti per un arco temporale di due anni e che interviene sui subappalti, sul massimo ribasso, sull'appalto integrato, centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, questioni che meriterebbero un adeguato approfondimento anche sulla base di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte dai diversi soggetti istituzionali e sociali chiamati ad esprimersi in VIII Commissione;
    il provvedimento, così come modificato, interviene quindi su aspetti estremamente importanti e delicati, le cui criticità, riportate già in ambito di audizione, paleseranno effetti negativi sin dai prossimi mesi;
    il Governo ha ritenuto di intervenire con la riscrittura dell'articolo 1 sulla disposizione che prevede una soglia per il subappalto, che nella versione originaria era fissata al 50 per cento e che oggi viene sospesa per due anni e medio tempore ridotta al 40 per cento; una scelta molto grave perché abbassa i controlli nel subappalto in settori a particolare rischio di infiltrazione della criminalità organizzata ed espone a grandi rischi la sicurezza dei lavoratori;
    non si può non evidenziare come l'emendamento che ha radicalmente riscritto un decreto-legge a dieci giorni dalla sua scadenza testimoni tutta la debolezza di una maggioranza di Governo, mentre il disegno di legge delega di riforma complessiva del codice degli appalti rimane bloccato al Senato;
    l'attuale Esecutivo mina un sistema di legalità in un ambito delicatissimo; ad esempio, ciò che viene individuato con la formula «minor prezzo» altro non è che il massimo ribasso, e in questo modo qualsiasi lavoro fino a 5 milioni di euro, può essere affidato indistintamente o con la regola del massimo ribasso o con il sistema dell'offerta più vantaggiosa; ciò porterà le stazioni appaltanti a non fare alcuno sforzo per cercare la qualità e a utilizzare sempre la fattispecie del massimo ribasso con tutto ciò che ne consegue e che è stato ben rappresentato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
    il divieto di appalto integrato si sospende per due anni, gli obblighi di qualificazione per l'istituto del general contractor vengono cancellati, è introdotta la previsione di nomina di numerosi commissari straordinari che potranno operare in totale deroga rispetto alla disciplina degli appalti;
    la moltiplicazione delle figure commissariali prevista dal provvedimento e la contestuale previsione di attribuzioni derogatorie delle norme di legge ai commissari nominati discrezionalmente dal Governo si pone in palese contrasto con il principio di legalità e rischia di portare alla costituzione di una vera e propria amministrazione parallela, non regolata dalla legge, priva della necessaria imparzialità e alle dipendenze dirette dell'Esecutivo;
    nel nostro ordinamento costituzionale vige ancora il principio di legalità e, ad avviso dei firmatari del presente atto, il tentativo del Governo di aggirarlo, riservandosi la nomina di soggetti che opereranno al di fuori della legge, rischia di esporre cittadini e territori ad atti arbitrari di commissari di diretta nomina politica, senza alcuna garanzia a tutela della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, consegnando a pochi l'integrità del paesaggio, la salubrità dell'ambiente e la salute dei cittadini;
    anche in un passato neppure lontano è già stata dimostrata la pericolosità di procedure accelerate e semplificate proprio per le grandi opere, che più possono mettere a rischio se mal progettate, mal realizzate o realizzate nel sito sbagliato, la tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali. In fondo era proprio questa impostazione che il nuovo codice appalti approvato nel 2016 aveva inteso superare;
    tutto questo per la «propaganda» di Governo avrebbe come finalità quello di velocizzare le opere, ma in realtà non viene affrontata una sola criticità che riguardi effettivamente la riduzione dei tempi sui quali non è stato fatto alcuno sforzo di semplificazione;
    la previsione normativa sull’end of waste, che per il Governo doveva essere una misura risolutrice è stata fortemente criticata dalle imprese, che hanno rilevato come essa non risolva il tema delle autorizzazioni rilasciate e rischi di aprire conflitti e contenziosi di difficile risoluzione;
    il messaggio devastante per il Paese è che in nome della realizzazione delle opere bisogna allargare le maglie, deregolamentare, andare in deroga alla legalità;
    l'esiguità del tempo a disposizione impedisce pertanto ogni possibilità di intervenire sul testo per modificarlo ponendo correttivi alle misure introdotte pregiudicando la funzione parlamentare,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1898.
N. 1. Braga, Morassut, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Enrico Borghi, Fiano.

A.C. 1898 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA

Articolo 1.
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23:
    1) al comma 3, primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
    2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
   « 3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»;
    3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   « 5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefìci per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.»;
    4) al comma 6, le parole «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica» e le parole «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale»;
    5) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
   « 11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
   11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.»;
   b) all'articolo 24:
    1) al comma 2, le parole «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
    2) al comma 7, primo periodo, le parole «o delle concessioni di lavori pubblici» sono soppresse, al secondo periodo, le parole «, concessioni di lavori pubblici» sono soppresse ed, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.»;
   c) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
   d) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita», al secondo periodo, le parole «Con le medesime linee guida» sono sostituite dalle seguenti «Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
   e) all'articolo 35:
    1) al comma 9, lettera a), la parola «contemporaneamente» è soppressa;
    2) al comma 10, lettera a), la parola «contemporaneamente» è soppressa;
    3) al comma 18, le parole «dei lavori», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione»;
   f) all'articolo 36:
    1) al comma 2, lettera b), le parole «e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori»;
    2) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
    3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.»;
    4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   « 5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.»;
    5) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:
   « 6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
   6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
   6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.»;
    6) al comma 7, primo periodo, le parole «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle», al secondo periodo, le parole «Nelle predette linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «Nel predetto regolamento», le parole «nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale» sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
    7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
   « 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»;
   g) all'articolo 37, comma 4, la parola «procede» è sostituita dalle seguenti: «può procedere direttamente e autonomamente oppure»;
   h) all'articolo 47:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.»;
    2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   « 2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.»;
   i) all'articolo 59:
    1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.»;
    2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
   « 1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.»;
   l) all'articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.»;
   m) all'articolo 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
   « 3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.»;
   n) all'articolo 80:
    1) al comma 1, le parole «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
    2) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
    3) al comma 3, primo periodo, le parole «in caso di società con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro» e, al secondo periodo, dopo le parole «quando è intervenuta la riabilitazione» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale»;
    4) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;
    5) al comma 5, alinea, le parole «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse e la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»;
    6) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
   « 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
   a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
   b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
   c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
   10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.»;
   o) all'articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,», e, al terzo periodo, le parole: «di dette linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «di detto regolamento»;
   p) all'articolo 84:
    1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
    2) al comma 2, primo periodo, le parole «L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati»;
    3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»;
    4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
    5) al comma 8, primo periodo, le parole «Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano», sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina» e al secondo periodo, le parole «Le linee guida disciplinano» sono sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»;
    6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
    7) al comma 11, le parole «nelle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
   q) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole «dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»;
   r) all'articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
   s) all'articolo 95:
    1) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   « b-bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.»;
    2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
    3) al comma 10-bis, il secondo periodo è soppresso;
    4) il comma 15 è sostituito dal seguente:
   « 15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
   t) all'articolo 97:
    1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
   «2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
   a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
   b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
   c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
   d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
   2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
   a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
   b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
   c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);
   d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
   e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
   2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.»;
    2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.»;
    3) al comma 3-bis, le parole «Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato»;
    4) al comma 8, primo periodo, le parole «alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere», sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede», dopo le parole «individuata ai sensi del comma 2», sono inserite le seguenti: «e commi 2-bis e 2-ter.», e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.»;
   u) all'articolo 102, comma 8, primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
   v) all'articolo 105:
    1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.»;
    2) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
    3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80»;
    4) al comma 4, la lettera d) è abrogata;
    5) il comma 6 è abrogato;
    6) al comma 13, la lettera a), è abrogata e alla lettera c) le parole «e se la natura del contratto lo consente» sono soppresse;
   z) all'articolo 111:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate»;
    2) al comma 2, secondo periodo, le parole «Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
   aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,»;
   bb) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.»;
   cc) all'articolo 146, comma 4, primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
   dd) all'articolo 174:
    1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.»;
   ee) all'articolo 177, comma 2, primo periodo, le parole «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019»;
   ff) all'articolo 183, dopo il comma 17, è inserito il seguente:
   « 17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.»;
   gg) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
   hh) all'articolo 197:
    1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»;
    2) il comma 3 è abrogato;
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.»;
   ii) all'articolo 199:
    1) al comma 2, primo periodo, le parole «alla SOA» sono sostituite dalle seguenti: «all'amministrazione»;
    2) al comma 4, primo periodo, le parole «del decreto di cui all'articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» e il secondo periodo è soppresso;
   ll) all'articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «sessanta giorni»;
   mm) all'articolo 216:
    1) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
   « 1-ter. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.»;
    2) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
    3) al comma 4-bis, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.»;
    4) al comma 14, primo periodo, le parole «delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»;
    5) al comma 27-bis, primo periodo, le parole «delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies».
    6) il comma 27-sexies è sostituito dal seguente:
   « 27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.»;
    7) dopo il comma 27-septies, è aggiunto il seguente:
   « 27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

  4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
   b) al comma 5, primo periodo, le parole «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'impugnazione»;
   c) al comma 7, primo periodo, le parole «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «I nuovi»;
   d) al comma 9, le parole «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza» sono soppresse;
   e) al comma 11, primo periodo, le parole «Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10».

  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.
(Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

  1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'articolo 110 è sostituito dal seguente:
   «Art. 110. – (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione) – 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
   2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
   3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.
   4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
   5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
   6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
   7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.
  4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 104, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
   b) all'articolo 186-bis:
    1) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.»;
    2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.».

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 65:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Alla denuncia devono essere allegati:
   a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
   b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.»;
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.»;
    4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:
   « 6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:»;
    5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
   « 7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.»;
    6) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
   « 8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.»;
   b) all'articolo 67, il comma 8-bis, è sostituito dal seguente:
   « 8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
   c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
   « 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
   4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
   5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.»;
   d) dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:
   «Art. 94-bis. – (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) – 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
   a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
    2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
   b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
    2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
   c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
   2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
   3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
   4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di al comma 1, lettera b) o lettera c).
   5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
   6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.».

Articolo 4.
(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)

  1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
  3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  4. I Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.
  5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.
  6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.
  7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013 e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalità e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.
  8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:
   a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi stessi;
   b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;
   c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attività relative al «Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda» subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La Regione Campania può affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce «Lioni-Grottaminarda», anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.
  12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Articolo 5.
(Norme in materia di rigenerazione urbana)

  1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione:
   a) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole «possono prevedere» sono sostituite dalla seguente: «introducono»; e le parole «e possono dettare» sono sostituite dalla seguente: «nonché»;
   b) all'articolo 2-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   « 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
   1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.».

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL'AREA ETNEA

Articolo 6.
(Ambito di applicazione e Commissari straordinari)

  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati «eventi».
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.
  3. I Commissari straordinari, di seguito denominati «Commissari», assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.
  4. Gli interventi e i piani discendenti dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357, nonché degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Articolo 7.
(Funzioni dei Commissari straordinari)

  1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
   a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati nominati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;
   b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili privati di cui all'articolo 9, nonché coordinano la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
   c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determinano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stimano il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
   d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 13;
   e) detengono e gestiscono le contabilità speciali a loro appositamente intestate;
   f) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
   g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
   h) espletano ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;
   i) provvedono, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, a dotare i comuni di cui all'allegato 2 di un piano di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai comuni di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;
   l) provvedono alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nelle contabilità speciali, intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e all'articolo 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilità speciali di cui all'articolo 8.

  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 8.
(Contabilità speciali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.
  2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania; euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso.
  3. A ciascun Commissario è intestata una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 9.
(Ricostruzione privata)

  1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
  2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo 12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:
   a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico e idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;
   b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;
   c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
   d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
   e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

  3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua entità, e gli eventi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Articolo 10.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalità stabiliti con atti adottati dal Commissario ai sensi dell'articolo 7, comma 2, possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi per le seguenti tipologie di immobili:
   a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
   b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
   c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

  2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
   a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
   c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
   d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
   e) dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

  3. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.
  4. Il contributo concesso è al netto di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.
  5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 17, comma 3.
  6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
  7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
  8. La concessione del contributo è annotata nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
  9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
  10. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.

Articolo 11.
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

  1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, sono finalizzati a:
   a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2016, n. 477;
   b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
   c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Articolo 12.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

  1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2, ai comuni di cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
   a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile o l'ordinanza di sgombero;
   b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
   c) l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.

  2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il corrispondente titolo edilizio.
  3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al Commissario competente.
  4. Il Commissario competente o un suo delegato concede il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
  5. Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
  6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.
  7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di detta istanza.

Articolo 13.
(Ricostruzione pubblica)

  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'allegato 1, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, si provvede a:
   a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili in contabilità speciale di cui all'articolo 8;
   b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 8;
   c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale di cui all'articolo 8. I piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana;
   d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i Commissari individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  4. Le regioni territorialmente competenti nonché gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.
  5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
  6. Sulla base delle priorità stabilite dai Commissari e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.
  7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità.
  8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approvano definitivamente i progetti esecutivi e adottano il decreto di concessione del contributo.
  9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 14.
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

  1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
   a) la Regione Molise;
   b) la Regione Siciliana;
   c) il Ministero per i beni e le attività culturali;
   d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   e) l'Agenzia del demanio;
   f) i comuni di cui all'allegato 1;
   g) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
   i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   l) le Province o Città metropolitane.

Articolo 15.
(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

  1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 50.

Articolo 16.
(Legalità e trasparenza)

  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
  2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli eventi di cui al presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si provvede per euro 500 mila annui con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e per euro 500 mila annui con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 17.
(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

  1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire né aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente trasmettendone altresì copia al Commissario. I Commissari possono effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
  3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.
  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.
  5. L'affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definita dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  6. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Articolo 18.
(Struttura dei Commissari straordinari)

  1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.
  2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, è composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unità dirigenziale di livello non generale, e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unità dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.
  3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:
   a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
   b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
   c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.

  4. Con uno o più provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili può essere riconosciuta:
   a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
   b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

  5. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.
  6. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Articolo 19.
(Interventi volti alla ripresa economica)

  1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui all'allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania, sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Articolo 20.
(Sospensione dei termini)

  1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società né del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno 2020 ed euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 29.
  3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, le competenti autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  4. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, un contributo per ciascuna contabilità fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimento all'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL'ABRUZZO NELL'ANNO 2009, DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2016 E 2017 E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA NEL 2017

Articolo 21.
(Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro.»;
   b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «2 milioni di euro», sono aggiunte le seguenti: «e di 500 mila euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

Articolo 22.
(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

  1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera a), le parole «nella misura massima di cento unità» sono soppresse;
   b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale»;
   c) al comma 7, lettera c), dopo le parole «Commissario Straordinario» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari».

  2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «per le esigenze di cui al comma 1» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche stipulando contratti a tempo parziale»;
   b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e» sono soppresse e le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea»;
   c) il comma 3-quinquies è abrogato.

  3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,» sono inserite le seguenti: «è assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e».
  4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, la parola «cessazione» è sostituita dalla seguente «riduzione».

Articolo 23.
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
   « 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.».
   b) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
   « 4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito “B” o “C”, i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.»;
   c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13 è sostituito dal seguente: « 13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30.»;
   d) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.»;
   e) all'articolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale,» e il comma 6 è sostituito dal seguente:
   « 6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.».

Articolo 24.
(Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo)

  All'articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole «presenza di amianto» sono inserite le seguenti: «oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
   b) al comma 13-ter, le parole «per un periodo non superiore a trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

Articolo 25.
(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino a «dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,»;
   b) al comma 998, le parole «regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» e le parole «definite le modalità di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole «stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 26.
(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

  1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   « f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.»;
   b) all'articolo 28, comma 1, alla lettera c), le parole «delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale».

  2. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 139 individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

Articolo 27.
(Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

  1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:
   «Art. 18-bis. – (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno) – 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 unità dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 19.».

Articolo 28.
(Modifiche al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»)

  1. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:
   « ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali;
   ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;
   ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso degli eventi previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
   ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;
   ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;»;
   b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
   « h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;»;
   c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
   « g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come definito ai sensi dell'articolo.»;
   d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
   « a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;»;
   e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) è abrogata;
   f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, è aggiunto il seguente:
    «12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;
   g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
   « 4-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che sono applicabili ai servizi svolti.».

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:
   a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert come definito all'articolo 1 comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l’ erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
   b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-quater), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
   c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dell'opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
   d) le modalità di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-alert di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
   e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
   f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;
   g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

  3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per «apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora» si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio.

Articolo 29.
(Norma di copertura)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione «Politiche economiche-finanziare e di bilancio e di tutela della finanza pubblica», Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nei medesimi anni.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato I

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

Provincia di Campobasso:
  1. Acquaviva Collecroce;
  2. Campomarino;
  3. Castelbottaccio;
  4. Castelmauro;
  5. Guardiafilera;
  6. Guglionesi;
  7. Larino;
  8. Lupara;
  9. Montecilfone;
  10. Montefalcone del Sannio;
  11. Montemitro;
  12. Montorio nei Frentani;
  13. Morrone del Sannio;
  14. Palata;
  15. Portocannone;
  16. Rotello;
  17. San Felice del Molise;
  18. San Giacomo degli Schiavoni;
  19. San Martino in Pensilis;
  20. Santa Croce di Magliano;
  21. Tavenna.

Provincia di Catania:

  1. Aci Bonaccorsi;
  2. Aci Catena;
  3. Aci Sant'Antonio;
  4. Acireale;
  5. Milo;
  6. Santa Venerina;
  7. Trecastagni;
  8. Viagrande;
  9. Zafferana Etnea.

Allegato II

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si applica l'articolo 7, comma 1, lettera i) del presente decreto

Provincia di Campobasso:
  1. Acquaviva Collecroce;
  2. Castelmauro;
  3. Guardiafilera;
  4. Montecilfone.

Provincia di Catania:
  1. Aci Bonaccorsi;
  2. Aci Catena;
  3. Aci Sant'Antonio;
  4. Acireale;
  5. Milo;
  6. Santa Venerina;
  7. Trecastagni;
  8. Viagrande;
  9. Zafferana Etnea.

A.C. 1898 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare) – 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
   a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
   b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
   c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
  2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
  3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.
  4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
  5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
  6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
  7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
  8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
  9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.
  10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
  11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
  12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
  13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.
  14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
  15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.
  16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto”.
  17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:
  “6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
  6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”.
  18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
  19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  “3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”.
  20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23:
    1) al comma 3:
     1.1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,”;
     1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: “decreto”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “regolamento”;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefìci per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa”;
    3) al comma 6:
     3.1) dopo le parole: “paesaggistiche ed urbanistiche,” sono inserite le seguenti: “di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,”;
     3.2) le parole: “di studi preliminari sull'impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica”;
     3.3) le parole: “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale”;
    4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
  “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
  11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.”;
   b) all'articolo 24:
    1) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
    2) al comma 5, terzo periodo, le parole: “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”;
    3) al comma 7:
     3.1) al primo periodo, le parole: “o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse;
     3.2) al secondo periodo, le parole: “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse;
   c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità”;
   d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
   e) all'articolo 31, comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: “L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita”;
    2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,”;
    3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
   f) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: “all'articolo 36, comma 2, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),”;
   g) all'articolo 35:
    1) al comma 9, lettera a), la parola: “contemporaneamente” è soppressa;
    2) al comma 10, lettera a), la parola: “contemporaneamente” è soppressa;
    3) al comma 18, le parole: “dei lavori”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”;
   h) all'articolo 36:
    1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”;
    2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
   “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
   c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”;
    3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   “d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8”;
    4) il comma 5 è abrogato;
    5) al comma 7:
     5.1) al primo periodo, le parole: “L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”;
     5.2) al secondo periodo, le parole: “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e le parole: “, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale” sono soppresse;
     5.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
    6) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”;
   i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “vigente normativa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; gli archeologi”;
   l) all'articolo 47:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”;
   m) all'articolo 59:
    1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”;
    2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  “1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”;
   n) all'articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
   o) all'articolo 80:
    1) al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;
    2) al comma 3, al primo periodo, le parole: “in caso di società con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo, dopo le parole: “quando è intervenuta la riabilitazione” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale”;
    3) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   “b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;
    4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
   “c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”;
    5) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
  “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
   a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
   b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
   c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
  10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso”;
   p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies” e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”;
   q) all'articolo 84:
    1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;
    2) al comma 2, primo periodo, le parole: “L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono altresì individuati”;
    3) al comma 4, lettera b), le parole: “al decennio antecedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”;
    4) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies”;
    5) al comma 8, al primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e, al secondo periodo, le parole: “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”;
    6) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,”;
    7) al comma 11, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies”;
   r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: “dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.”;
   s) all'articolo 89, comma 11:
    1) al terzo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,”;
    2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
   t) all'articolo 95:
    1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   “b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;
    2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
    3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”;
   u) all'articolo 97:
    1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  “2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
   a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
   b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
   c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
   d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
  2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
   a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
   b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
   c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
   d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
   e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
  2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia”;
    2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.”;
    3) al comma 3-bis, le parole: “Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato”;
    4) al comma 8, al primo periodo, le parole: “alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede” e dopo le parole: “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e dei commi 2-bis e 2-ter” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”;
   v) all'articolo 102, comma 8:
    1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,”;
    2) il terzo periodo è soppresso;
   z) all'articolo 111:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”;
    2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
   aa) all'articolo 146, comma 4:
    1) al primo periodo, le parole: “Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,”;
    2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
   bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”;
   cc) all'articolo 183, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
  “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione”;
   dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
   ee) all'articolo 197:
    1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.”;
    2) il comma 3 è abrogato;
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale”;
   ff) all'articolo 199:
    1) al comma 2, primo periodo, le parole: “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti: “all'amministrazione”;
    2) al comma 4, al primo periodo, le parole: “del decreto di cui all'articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo è soppresso;
   gg) all'articolo 216:
    1) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies”;
    2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “del decreto di cui all'articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies”;
    3) il comma 27-sexies è sostituito dal seguente:
  “27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente”;
    4) dopo il comma 27-septies è aggiunto il seguente:
  “27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”.
  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
  22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
   b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'impugnazione”;
   c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”;
   d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza” sono soppresse;
   e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”.
  23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.
  25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:
   a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;
   b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;
   c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.
  26. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1o gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”.
  28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.
  29. Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa.
  30. Per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132».

  All'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 110:
    al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 108» sono inserite le seguenti: «del presente codice»;
    al comma 4, dopo le parole: «Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161,» sono inserite le seguenti: «anche ai sensi del»;
   al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «2-bis) al quinto comma, la lettera b) è abrogata».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis.(Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: “ed anche assistiti” sono sostituite dalle seguenti: “anche se assistiti”;
   b) al comma 6, le parole: “in misura non superiore a un quarto del suo importo” sono sostituite dalle seguenti: “in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7”.
  2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
  “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
   a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
   b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
   c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
  L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
  3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: “limiti indicati al terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “limiti indicati al secondo comma”».

  All'articolo 3:
   al comma 1:
    alla lettera a) è premessa la seguente:
   « 0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   “c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”»;
    alla lettera a):
     al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «allo sportello unico» sono aggiunte le seguenti: «tramite posta elettronica certificata (PEC)»;
     al numero 3), capoverso 4, dopo le parole: «Lo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
     al numero 4), capoverso 6, dopo le parole: «deposita allo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
     al numero 5), capoverso 7, dopo le parole: «lo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) all'articolo 67:
    1) al comma 7, le parole: “in tre copie” sono soppresse e dopo le parole: “che invia” sono inserite le seguenti: “tramite posta elettronica certificata (PEC)”;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”»;
    alla lettera c), capoverso 3, le parole: «, e dagli altri elaborati» sono sostituite dalle seguenti: «e accompagnato dagli altri elaborati»;
    alla lettera d), capoverso Art. 94-bis:
     al comma 1, alinea, le parole: «di cui a capi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai capi»;
     al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
    «1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g)»;
     al comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
    «1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)»;
     al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
    «3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;»;
     al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,», al secondo periodo, le parole da: «comunque» fino a: «elencazioni o» sono soppresse, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) e, al terzo periodo, le parole: «di adeguamento delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento alle stesse»;
     al comma 4, le parole: «di al comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma»;
    dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti».

  All'articolo 4:
   al comma 1, dopo le parole: «ritenuti prioritari» sono inserite le seguenti: «, individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i princìpi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006»;
   al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità e le deroghe di cui al presente comma, nonché quelle di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;
   al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «possono avvalersi» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
   al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «può avvalersi» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6-ter. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
  6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato “Nuovo Ponte Nord”, la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   al comma 7, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, n. 147,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'abbattimento delle barriere architettoniche»;
   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto “PNire 3”, a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
   al comma 9, le parole: «articolo 107, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 107, terzo comma»;
   dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente:
  “148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017”.
  12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente”.
  12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  “In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età”.
  12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2021”;
   b) al comma 9, le parole: “con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2021”.
  12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: “nodo stazione di Verona” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)”.
  12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti “Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole”, “Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi” e “Potenziamento Genova-Campasso” sono unificati in un Progetto unico, il cui limite di spesa è definito in 6.853,23 milioni di euro ed è interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione è recepita nell'aggiornamento del contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili degli interventi “Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole” e “Potenziamento Genova-Campasso” e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento “Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi” ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. È autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della “Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi”, mediante utilizzo delle risorse già assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla procedura vigente».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis. – (Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio) – 1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti”;
   b) dopo il comma 859 è inserito il seguente:
  “859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attività preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019”.
  Art. 4-ter. – (Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso) – 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
  2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.
  3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.
  4. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:
   a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
   b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;
   c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza o con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
  5. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
  6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.
  7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS Spa nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
  8. È costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai presidenti delle amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché da un rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.
  10. Per la specificità del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), al fine di garantire la tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attività del Commissario straordinario cui compete altresì la messa in sicurezza delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dall'attività del Commissario straordinario. La messa in sicurezza delle attività preesistenti, quali le gallerie autostradali e i laboratori, è garantita dagli interventi determinati dal Commissario straordinario.
  11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.
  12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
  14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.
  Art. 4-quater. – (Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile) – 1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021:
   a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;
   b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi;
   c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.
  2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.
  Art. 4-quinquies. – (Misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria) – 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo, anche in deroga a quello previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per provvedere all'ammissione al finanziamento.
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri per il supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Il finanziamento, erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera in qualità di Commissario ad acta.
  4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza, nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che siano ritenuti prioritari, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire all'aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del presente articolo.
  6. Agli interventi di cui ai commi 1 e 5 non si applicano le disposizioni per la risoluzione degli accordi previste dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.
  8. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del presente decreto.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera.
  Art. 4-sexies. – (Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.
  Art. 4-septies. – (Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso) – 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.
  3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e programmate, finalizzate al superamento delle procedure di infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti agli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico nonché la dotazione finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.
  5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.
  6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.
  7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: “decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” sono inserite le seguenti: “, o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni”;
   b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: “nell'ambito delle aree di intervento” sono inserite le seguenti: “nonché del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al personale di cui il Commissario si avvale può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.”.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 5:
   al comma 1:
    la lettera a) è soppressa;
    alla lettera b), le parole da: «dello stesso decreto» fino a: «380 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
    è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  « 1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, è rifinanziata per l'importo di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  1-ter. Le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonché dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella missione “Casa e assetto urbanistico”, programma “Politiche abitative, urbane e territoriali”, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

  Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 5-bis.(Disposizioni in materia di ciclovie interurbane)–1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “delle autostrade ciclabili” sono sostituite dalle seguenti: “di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2”;
   b) le parole: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 agosto 2019”.
  Art. 5-ter. – (Norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale) – 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
   b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
  Art. 5-quater. – (Proroga di mutui scaduti) – 1. Al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018 e che pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.
  Art. 5-quinquies. – (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1o settembre 2019, la società per azioni denominata “Italia Infrastrutture Spa”, con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla società su un conto di tesoreria intestato alla medesima società, appositamente istituito, con le modalità previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto della società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il consiglio di amministrazione.
  2. La società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della società stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della società medesima.
  3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020”;
   b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Art. 5-sexies. – (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate) – 1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile è ubicato. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.
  2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Art. 5-septies. – (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) – 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

  All'articolo 6:
   al comma 3, dopo le parole: «attraverso specifici piani» sono inserite le seguenti: «di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e».

  All'articolo 7:
   al comma 1:
    alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati nonché il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici»;
    alla lettera i), dopo le parole: «a dotare i comuni di cui all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «, per i quali non siano già stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per l'adozione dei medesimi strumenti,»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. Per le attività di cui al comma 1, i Commissari possono avvalersi altresì dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8».

  All'articolo 8:
   al comma 3, le parole: «Comuni di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «comuni di cui all'allegato 1».

  All'articolo 10:
   al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nel supplemento ordinario» sono inserite le seguenti: «n. 123»;
   al comma 3, dopo le parole: «dal giudice penale» sono inserite le seguenti: «o dall'autorità amministrativa», le parole: «dall'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'autorità amministrativa competente».

  All'articolo 11:
   al comma 1, lettera a), le parole da: «decreto del Ministero» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016».

  All'articolo 12, comma 1:
   alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base del prezzario regionale in vigore»;
   alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento».

  All'articolo 13:
   al comma 2, lettere a) e c), le parole: «in contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle contabilità speciali»;
   al comma 3, terzo periodo, le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «possono applicarsi»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, i Commissari possono provvedere direttamente agli interventi inseriti nella programmazione e già oggetto di finanziamento per i quali l'ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14»;
   al comma 8, dopo le parole: «congruità economica degli stessi» sono inserite le seguenti: «e acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono indicate le modalità di attuazione del comma 6, nonché di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante apposita conferenza di servizi».

  All'articolo 14:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualità di centrale di committenza, secondo le modalità di cui all'articolo 7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma l il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8».

  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
  «Art. 14-bis. – (Disposizioni concernenti il personale dei comuni) – 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
  2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della città metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.
  4. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
  5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non può andare oltre, anche in caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
  6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
  7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilità per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa».

  All'articolo 16:
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nel quadro delle misure dirette a rendere più incisiva l'azione della Polizia di Stato nelle attività di contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui al comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è inserito il seguente:
  “Art. 68-bis. – (Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale) – 1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1o luglio e dal 1o gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.
  2. Alle promozioni aventi decorrenza dal 1o luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati agli scrutini aventi decorrenza dal 1o gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno”».

  All'articolo 17:
   al comma 1, le parole: «non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «non si trovino in condizioni»;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo».

  All'articolo 18:
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente non spetta alcun compenso»;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2»;
   al comma 6, le parole: «della provincia di Catania» sono sostituite dalle seguenti: «della città metropolitana di Catania»;
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:
   a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;
   b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8».

  All'articolo 19:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «ricadenti nella città metropolitana di Catania,» sono soppresse, dopo le parole: «per l'anno 2020,» sono inserite le seguenti: «ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso,» e la parola: «annuo» è soppressa.

  Nel capo II, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:
  «Art. 20-bis.(Disposizioni in materia di bilanci) – 1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».

  All'articolo 21:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;
    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.”»;
   al comma 2, dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «e a 10 milioni di euro per l'anno 2020»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   «2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: “entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2019”».

  All'articolo 22:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”»;
   al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e dai vice commissari» è aggiunto il seguente periodo: «. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;
   al comma 2:
    alla lettera a) sono premesse le seguenti:
   « 0a) al comma 1, primo periodo, le parole: “, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono soppresse;
   0b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  “1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma”»;
   la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “per le esigenze di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto”»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole: “e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti” sono soppresse»;
  dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  « 4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “ al personale in servizio al 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del contingente di cui al presente comma”».

  Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
  «Art. 22-bis. – (Estensione dei benefìci della zona franca urbana ai professionisti) – 1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: “Le imprese” sono inserite le seguenti: “e i professionisti”;
   b) al comma 3, dopo le parole: “alle imprese” sono inserite le seguenti: “e ai professionisti”;
   c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.”;
   d) al comma 5, dopo le parole: “alle imprese” sono inserite le seguenti: “e ai professionisti”;
   e) al comma 6, le parole: “dalle imprese beneficiarie” sono sostituite dalle seguenti: “dalle imprese e dai professionisti beneficiari”».

  All'articolo 23:
   al comma 1:
    alla lettera a), il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;
    alla lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «“B” o “C”» sono inserite le seguenti: «o “E” limitatamente a livello operativo “L4”» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con ordinanza commissariale sono definiti le modalità e i criteri per la regolamentazione di quanto disposto dal presente comma.»;
    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   « b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:
  “Art. 4-quater. – (Strutture abitative temporanee ed amovibili) – 1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ‘È ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
   b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti ’agibile con provvedimenti’, ’parzialmente agibile’ e ’inagibile’ delle schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti ’B’, ’C’ ed ’È delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011”»;
    dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:
    1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli interventi di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione.”;
    2) all'ultimo periodo, le parole: “al precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “ai precedenti periodi”»;
    dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
   « e-bis) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  “7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale”;
   e-ter) all'articolo 48:
    a) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.”;
    b) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.”»;
    è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato un contributo di euro 5 milioni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
  «Art. 23-bis.(Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia) – 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020”;
   b) al comma 1, alinea, le parole: “e 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “, 2018/2019 e 2019/2020” e dopo le parole: “siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1” sono inserite le seguenti: “nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia”;
   c) al comma 1, lettera a), le parole: “e 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “, 2018/2019 e 2019/2020”;
   d) al comma 2, le parole: “ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020”;
   e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
   “b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”».

  All'articolo 24:
   al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.».

  All'articolo 25:
   al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”» sono inserite le seguenti: «, le parole: “, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,” sono soppresse»;
   al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare,».

  All'articolo 26:
   al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) all'articolo 28:
    1) al comma 1, alinea, le parole da: “Al fine di” fino a: “citato articolo 25,” sono sostituite dalle seguenti: “Con delibera del Consiglio dei ministri”;
    2) al comma 1, lettera c), le parole: “delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale”;
    3) il comma 2 è abrogato»;
   al comma 2, le parole: «legge 16 novembre 2018, n. 139» sono sostituite dalle seguenti: «legge 16 novembre 2018, n. 130,»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

  Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
  «Art. 26-bis. – (Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) – 1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: “a tal fine attivati e ” sono sostituite dalle seguenti: “a tal fine attivati o ”.
  2. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata a decorrere dal 1o gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019».

  All'articolo 28:
   al comma 1:
    alla lettera c), capoverso g-bis), le parole: «ai sensi dell'articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;
    alla lettera g), capoverso 4-bis, le parole: «sempre che sono» sono sostituite dalle seguenti: «sempre che siano»;
   al comma 4, la parola: «comportano» è sostituita dalle seguenti: «devono comportare»;
   al comma 5, dopo le parole: «un veicolo nuovo della categoria M» sono inserite le seguenti: «e N», le parole: «, dei dispositivi di telefonia mobile» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1o gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore».

  Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
  «Art. 28-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

  All'articolo 29:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

  Nella rubrica del capo III, le parole: «del Centro Italia negli anni 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016».

  All'allegato I:
   la denominazione è sostituita dalla seguente: «Allegato 1»;
   la parola: «Guardiafilera» è sostituita dalla seguente: «Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania» sono sostituite dalle seguenti: «Città metropolitana di Catania».

  All'allegato II:
   la denominazione è sostituita dalla seguente: «Allegato 2»;
   la parola: «Guardiafilera» è sostituita dalla seguente: «Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania» sono sostituite dalle seguenti: «Città metropolitana di Catania».

A.C. 1898 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare)

  Sopprimere i commi da 1 a 18.
1. 11. Muroni, Occhionero.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
1. 12. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2020 con le parole: fino al 31 dicembre 2022.
1. 13. Foti, Butti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 14. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 15. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 16. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**1. 17. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**1. 18. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 105, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sostituire le parole: «non può superare la quota del 30 per cento» con le seguenti: «non può superare la quota del 20 per cento».
1. 19. Muroni, Occhionero.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Entro il 30 novembre di ciascun anno 2019 e 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione per valutare l'efficacia e gli effetti in generale della sospensione per gli anni 2019 e 2020 delle misure di cui al comma 1, al comma 3, comma 4, al comma 6, al comma 7, al comma 10, al comma 11, al comma 15 e al comma 18.
1. 20. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 novembre 2020 con le seguenti: 30 novembre di ogni anno del biennio 2019-2020 e sopprimere le parole: per gli anni 2019 e 2020.
1. 21. Muroni, Occhionero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario».
1. 22. Muroni, Occhionero.

  Sopprimere il comma 6.
1. 23. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere il comma 7.
1. 24. Muroni, Occhionero.

  Sopprimere il comma 8.
1. 25. Muroni, Occhionero.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: progetti definitivi con le seguenti: progetti esecutivi.

  Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
1. 26. Muroni, Occhionero.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: possono richiedere con la seguente: richiedono.
1. 27. Muroni, Occhionero.

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 28. Muroni, Occhionero.

  Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.
1. 29. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 11, sostituire le parole: di ogni natura con le seguenti: di natura tecnica con l'esclusione di quelle concernenti l'importo dei lavori nonché le valutazioni di impatto ambientale, paesaggistico e quelle relative alla salvaguardia dei beni culturali.
1. 30. Muroni, Occhionero.

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole da: possono essere scelti dalle parti fino a: tutti componenti devono essere approvati dalle parti con le seguenti: sono scelti uno per parte e il terzo componente è indicato dall'ANAC.
1. 31. Muroni, Occhionero.

  Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: salva diversa volontà delle parti stesse.
1. 32. Muroni, Occhionero.

  Sopprimere il comma 15.
1. 33. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Per gli interventi di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 1-bis, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. L'approvazione esclusiva da parte del soggetto aggiudicatore delle predette varianti è consentita ove le stesse non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi.
1. 2. Sozzani, Mulè.

  Al comma 15, sopprimere le parole da: dal soggetto aggiudicatore fino a: in caso contrario sono approvate.
1. 34. Muroni, Occhionero.

  Al comma 15, aggiungere infine il seguente periodo: L'approvazione esclusiva da parte del soggetto aggiudicatore delle predette varianti è consentita ove le stesse non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi.
1. 1. Sozzani, Mulè.

  Al comma 16, capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nonché ai subappaltatori.
1. 35. Muroni, Occhionero.

  Al comma 16, capoverso 2-bis, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
1. 36. Muroni, Occhionero.

  Al comma 17, sostituire i commi 6-bis e 6-ter con il seguente:
  6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.
1. 37. Muroni, Occhionero.

  Al comma 17, sopprimere il comma 6-ter.
1. 38. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 17, al capoverso 6-ter aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel ricorso all'affidamento diretto per l'acquisto di beni e servizi, motivato con l'unicità delle conoscenze e capacità tecniche in capo al fornitore prescelto, la verifica sull'infungibilità della prestazione compete alla stazione appaltante.
1. 39. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere il comma 18.
1. 40. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 41. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 42. Muroni, Occhionero.

  Al comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il proponente dichiara quali attività intenda subappaltare entro il predetto limite.
1. 43. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.
1. 44. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire il comma 19, con il seguente:
  19. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
  «Art. 184-ter. (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:
   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
   3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
   4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto- legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.
   5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.
   6. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatosi emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.».
1. 9. Mazzetti, Cortelazzo, Giacometto, Casino, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Sozzani.

  Al comma 19, apportare le seguenti modifiche:
    1) alinea, sostituire le parole: «è sostituito dal seguente» con le seguenti: «è sostituito dai seguenti»;
    2) al comma 3:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: «quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti»;
   b) dopo il secondo periodo inserire, di seguito, le seguenti parole: «, o in alternativa, laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi del comma 2, sono concesse caso per caso sulla base delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati di cui al successivo comma 3-bis»;
   c) dopo il terzo periodo aggiungere le seguenti parole: «Restano valide le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   d) al quarto periodo sostituire le parole: «possono essere emanate» con le seguenti: «sono emanate»;
    3) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: 3-bis. I criteri dettagliati per l'applicazione delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali includono:
   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
1. 45. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 19, apportare le seguenti modifiche capoverso, comma 3:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: «quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti»;
   b) dopo il terzo periodo aggiungere le seguenti parole: «Restano valide le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1. 46. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 19, capoverso, comma 3 sopprimere le parole: quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.
1. 47. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 19, capoverso, comma 3, al quarto periodo sostituire le parole: possono essere emanate con le seguenti: sono emanate.
1. 48. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 19, aggiungere alla fine del capoverso comma 3 il seguente periodo: Fino all'aggiornamento dei suddetti allegati, a cui provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto da adottare, sentite l'ISPRA e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano fertilÌ2zanti, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209,211 e di cui al Titolo III bis, parte seconda del presente decreto sono rilasciate e rinnovate dalle autorità competenti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d) della direttiva 2008/98/UE, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, nonché dei requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e) dello stesso articolo.
1. 49. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere i commi 22 e 23.
1. 50. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere il comma 22.
1. 10. Rampelli.

  Sostituire il comma 23 con il seguente:
  23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non conclusi con sentenza passata in giudicato.
1. 6. Nevi, Polidori, Sozzani.

  Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario.
1. 7. Cortelazzo, Giacometto, Casino, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Ruffino, Sozzani.

  Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli strumenti finanziari l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al comma 153 lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel comma 523-bis richiamato, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: “società in house delle amministrazioni centrali dello Stato”, con le parole: “società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato”.
   b) aggiungere infine le seguenti parole: “Al fine di favorire gli interventi dei Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema”.
1. 5. Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Le amministrazioni, anche avvalendosi di università, enti di ricerca pubblici e privati e qualificati esperti del settore, promuovono corsi di formazione e aggiornamento continuo del personale preposto alle procedure a evidenza pubblica. Ove presenti, le amministrazioni aderiscono a convenzioni apposite stipulate da Consip. Per tali finalità, è istituito un fondo dedicato pari a 5 milioni di euro. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, con proprio regolamento determina le modalità di allocazione del fondo.
1. 4. Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti commi:
  «1-ter. Fermo restando l'esercizio del controllo di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi e passivi, o che ne determinano la cessazione anticipata, che gravano sulla finanza pubblica, di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 di euro. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, operanti sulla base di contratti di programma finanziati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi e passivi, o che ne determinano la cessazione anticipata per qualsiasi ragione, che gravano sulla finanza pubblica, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tali casi possono essere sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.
  1-quater. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), e dal comma 1-ter, i termini di cui al comma 2 sono dimezzati e non è ammessa la registrazione con riserva. Per gli atti sottoposti al controllo di cui al comma 1-ter, resta esclusa la gravità della colpa anche nell'ipotesi di scadenza del termine per la registrazione.»
1. 3. Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Programma straordinario di assunzioni di personale tecnico da parte delle stazioni appaltanti pubbliche)

  1. Al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di disporre di personale tecnico adeguato per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, per la funzione di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, personale al quale applicare per queste attività l'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera aa) della presente legge, le stesse sono autorizzate ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2 a loro attribuite. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al turn-over del personale delle pubbliche amministrazioni.
  2. Viene istituito un Fondo per il programma straordinario di assunzioni di cui al comma 1 (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale Fondo sono attribuite, a decorrere dall'anno 2020, le risorse derivanti dalle maggiori entrate in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3, e comunque nel limite annuale di 100 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione di tali risorse tra le stazioni appaltanti pubbliche centrali e territoriali destinando a quest'ultime almeno l'ottanta per cento delle risorse del Fondo stesso.
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore Immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9»;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n, 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800o000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».
1. 01. Muroni, Occhionero.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

  1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente: «Art. 19-bis (Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità) – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.
  3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo in caso in cui il Proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà».
1. 02. Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Casino, Mazzetti, Sozzani.

  Al comma 20, alla lettera a) premettere la seguente;
   0a) all'articolo 3, comma 1:
    1) alla lettera qq):
   a) dopo le parole «lotto funzionale» sono aggiunte le seguenti: «negli appalti e nelle concessioni di lavori»;
   b) le parole «o servizio generale» sono soppresse;
    2) dopo la lettera qq) sono inserite le seguenti:
   qq-bis) «lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di servizi», uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di un servizio generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità all'intervento, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'imprese;
   qq-ter) «lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di forniture», uno specifico oggetto di appalto 0 di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di una fornitura generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità dell'acquisto, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e dei raggruppamento temporaneo d'imprese».
1. 51. Cortelazzo, Giacometto, Gagliardi, Casino, Mazzetti, Ruffino, Labriola, Sozzani.

  Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: senza ulteriore consumo di suolo.
1. 85. Cunial, Benedetti.

  Al comma 20, lettera a), numero 1), sopprimere i numeri 1.1) e 1.2).
1. 52. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera a) numero 1, numero 1.2, capoverso comma 3-bis dopo le parole progetto esecutivo aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle murature di tompagno delle opere ricadenti nelle zone sismiche ad alto e medio rischio ( Zone 1,2,3 ), per le quali murature, pur non rientranti tra le parti strutturali, necessitano della redazione ed approvazione di apposito progetto esecutivo in virtù delle previste verifiche di connessione alla struttura dell'opera per effetto dell'azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati».
1. 53. Sozzani, Mulè.

  Al comma 20, lettera a) dopo il numero 1, inserire il seguente:
    1-bis) Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «La facoltà di cui al comma precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contatto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8».
1. 54. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera a), numero 3), sopprimere il punto 3.3).
1. 55. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:
    3-bis) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono aggiunte le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;
   b) dopo le parole: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica,» sono inserite le seguenti: «, nonché sulla base della contabilità ambientale territoriale, che tenga altresì conto del livello di consumo di suolo e dei servizi ecosistemici persi».
1. 56. Cunial, Benedetti.

  Al comma 20, sopprimere l lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma 20, lettera gg), numero 4), sopprimere le seguenti parole: 24, comma 2 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso il suddetto regolamento non venisse emesso nel termine di 180 giorni, i suddetti provvedimenti e linee guida manterranno ancora la loro efficacia».
1. 57. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, apportare la seguente modificazione:
   a) sopprimere la lettera b);
1. 58. Cunial, Benedetti.

  Al comma 20, alla lettera b) sopprimere il numero 3).
1. 59. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, alla lettera b) al numero 3, sopprimere il numero 3.1).
1. 60. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, alla lettera b) al numero 3, sopprimere il numero 3.2).
1. 61. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera b), dopo il numero 3 aggiungere i seguenti:
  4. Al comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara».
  5. Al comma 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: «sono previste», sono aggiunte le seguenti: «a pena di nullità».
1. 62. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  4. Al comma 8-bis aggiungere il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti non possono richiedere prestazioni ulteriori rispetto a quelle poste a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara. Laddove ciò fosse ritenuto necessario all'operatore economico sono riconosciute, in base a quanto stabilito il precedenza, il relativo compenso».
1. 63. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20 sopprimere la lettera c).
*1. 64. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20 sopprimere la lettera c).
*1. 65. Butti, Foti, Trancassini.

  Al comma 20 sostituire lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 26:
    1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
   a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI GEI EN ISO/IEC 17020;
   b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
   c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UM EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.»;
1. 66. Fidanza, Butti, Foti, Trancassini.

  Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 26, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) Alla lettera b), dopo le parole «sistema interno di controllo di qualità» sono inserite le seguenti: «, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo della qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001»;
    2) Alla lettera c) dopo le parole «sistema interno di controllo di qualità» sono inserite le seguenti: «, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001».
*1. 67. Buratti.

  Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 26, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) Alla lettera b), dopo le parole «sistema interno di controllo di qualità» sono inserite le seguenti: «, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo della qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001»;
    2) Alla lettera c) dopo le parole «sistema interno di controllo di qualità» sono inserite le seguenti: «, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001».
*1. 68. Butti, Foti, Trancassini.

  Al comma 20, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente sopprimere il comma 22.
1. 8. Cortelazzo, Mazzetti, Giacometto, Casino, Gagliardi, Labriola, Ruffino, Sozzani.

  Al comma 20, sopprimere la lettera d).
1. 69. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: «tra gli altri dipendenti in servizio» aggiungere le seguenti parole: «anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice».
1. 70. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20 sopprimere la lettera e).
1. 71. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, sostituire la lettera e), con la seguente:
   e) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce», sono sostituite dalle seguenti: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro il 30 settembre 2019, definisce».
1. 72. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera e), alla fine aggiungere il seguente punto:
  4. Al comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di project management in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 20 milioni di euro, secondo le modalità di cui al presente comma.
1. 73. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) All'articolo 31, comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di project management in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 20 milioni di euro, secondo le modalità di cui al presente comma».
1. 74. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20 sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, al medesimo comma 20, sopprimere la lettera g) ed h).
1. 75. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  «10-bis. I requisiti di ammissione alla procedura di affidamento sono in ogni caso definiti con riguardo al valore dei singoli lotti, ovvero con riferimento al valore complessivo dei lotti suscettibili di aggiudicazione considerando quelli per i quali il concorrente presenta l'offerta».
1. 76. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera g), al punto 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 30 per cento;.
1. 77. Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Al comma 20, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
    3-bis) dopo il comma 18, inserire il seguente:
  18-bis. L'appaltatore e, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria destinano a fondo di garanzia dei pagamenti in favore dei subappaltatori una somma non inferiore al trenta per cento dell'anticipazione di cui al comma 18. Detta somma può essere liberata soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'ultimo SAL.
1. 78. Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Casino, Gagliardi, Sozzani.

  Al comma 20, lettera h), al numero 1) premettere il seguente:
    01) al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) con riferimento agli enti del SSN, per affidamenti di importo inferiore a 80.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;.
1. 79. Casino, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Sozzani.

  Al comma 20, lettera h), capoverso b) sostituire le parole: a 150.000 euro con le parole: a 200.000 euro.
1. 80. Trancassini, Butti, Foti.

  Al comma 20, lettera h), sopprimere i numeri 1), 2) e 3).
1. 81. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera h), sopprimere i numeri 2) e 3).
1. 82. Trancassini, Butti, Foti.

  Al comma 20, lettera h), punto 2), capoverso c-bis, sostituire le parole: 350.000 con le parole: 200.000.
1. 83. Rampelli.

  Al comma 20, lettera h), sopprimere il numero 4).
1. 84. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera h), numero 4), sostituire il capoverso: 5. con il seguente: 5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta.
1. 86. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
    4-bis) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale o provinciale per una quota non superiore al 50 per cento».
1. 87. Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Giacometto, Gagliardi, Casino, Labriola, Sozzani.

  Al comma 20, lettera h), sopprimere il numero 5).
1. 88. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera h), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
    5-bis) Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento.»
*1. 89. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 20, lettera h), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
    5-bis) Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento.»
*1. 90. Ruffino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Labriola, Sozzani.

  Al comma 20, lettera h), sopprimere il numero 6).
**1. 91. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera h), sopprimere il numero 6).
**1. 92. Cunial, Benedetti.

  Al comma 20, lettera h) sostituire il numero 6, con il seguente:
  6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo.
1. 93. Pezzopane.

  Al comma 20, lettera h), numero 6), capoverso comma 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tetto massimo del punteggio economico stabilito dalla stazione appaltante, di cui all'articolo 95, comma 10-bis, è ridotto al 15 per cento. Il tetto massimo del punteggio da attribuire al requisito di cui all'articolo 95, comma 6, lettera g) è stabilito entro il limite del 30 per cento.
1. 94. Sozzani, Mulè.

  Al comma 20, lettera h), numero 6), dopo il capoverso comma 9-bis, aggiungere il seguente:
  9-ter. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento.
1. 95. Cortelazzo, Gelmini, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Casino, Labriola, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

«Art. 36-bis.

   1. Al fine di rispettare i princìpi del Green public procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2
1. 96. Trancassini.

  Al comma 20, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) all'articolo 40 al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017».
1. 97. Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Mazzetti, Giacometto, Gagliardi, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera h) inserire la seguente:   h-bis) dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

   I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non sono obbligati a ricorrere alla stazione unica appaltante e alla nomina del responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle procedure di appalto».
1. 98. Trancassini.

  Al comma 20, sopprimere la lettera l).
1. 99. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera l), sopprimerei numero 1).
*1. 100. Cunial, Benedetti.

  Al comma 20, lettera l), sopprimerei numero 1).
*1. 101. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera l), numero 1, sopprimere le parole: senza che ciò costituisca subappalto.
1. 102. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera l), sopprimere il numero 2).
1. 103. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera l), sostituire il numero 2), con il seguente:
    2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
  2-ter. Anche nelle gare di affidamento dei contratti di cui all'articolo 145, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica.»
1. 104. Trancassini.

  Al comma 20, lettera l), punto 2), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
  «2-ter. Per i consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per i contratti di cui all'articolo 145, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica».
1. 105. Giacometto, Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «responsabilità solidale del mandatario», sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di cui al presente comma»;

  Conseguentemente, alla lettera gg), dopo il numero 3), inserire il seguente:
    «3-bis) dopo il comma 10, è aggiunto li seguente:
  10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere».
1. 106. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:
   il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».
   al secondo periodo, dopo le parole: «responsabilità solidale del mandatario» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di cui al presente comma».
1. 107. Labriola, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera:
   « l-bis) all'articolo 48, dopo il comma 19-ter è aggiungere il seguente comma:
  19-quater. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19-ter si applicano anche alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56».
1. 108. Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Ruffino, Casino, Giacometto, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera l) inserire la seguente:
   l-bis) all'articolo 51, comma 1, secondo periodo, alle parole: «Le stazioni appaltanti motivano» premesse le seguenti: «In caso di appalti di servizi e forniture di valore inferiore ad euro 5.000.000,».
1. 109. Cortelazzo, Giacometto, Gagliardi, Casino, Mazzetti, Ruffino, Labriola, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) all'articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle micro imprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative».
1. 110. Cortelazzo, Ruffino, Casino, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Giacometto, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) all'articolo 48, dopo il comma 19-ter è aggiunto il seguente: «19-quater. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del presente articolo si applicano anche alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56».
1. 111. Trancassini, Butti, Foti.

  Al comma 20, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) all'articolo 77, il comma 3 è sostituito dal seguente: «I Commissari sono, nominati dalle Stazioni appaltanti sulla base del proprio curriculum in relazione all'oggetto specifico dell'appalto e tenuto conto del principio di rotazione».
1. 112. Rampelli.

  Al comma 20, lettera m), premettere il presente numero:
    01) al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: «Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto: a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente contenuti di cui all'articolo 23 comma 8; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7; c) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati». Conseguentemente sopprimere i numeri 1 e 2 della lettera m) e il numero 3) della lettera gg).
1. 113. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera m), punto 1), dopo le parole: è aggiunto, in fine, il seguente inserire il seguente periodo: Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo anche nel caso della manutenzione ordinaria sulla base del progetto esecutivo semplificato di cui all'articolo 23, comma 3-bis.
1. 114. Rampelli.

  Al comma 20, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) All'articolo 61, comma 6, dopo la parola: «debitamente motivati», sono aggiunte le seguenti: «e non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice».
1. 115. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera m), inserire la seguente:
   m-bis) all'articolo 63, al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di urgenza motivata da finalità atte a soddisfare conclamate ed indifferibili esigenze cliniche e/o di tutela dell'incolumità pubblica, gli enti del SSN possono prescindere dalla consultazione degli operatori economici, affidando mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico».
1. 116. Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Mazzetti, Giacometto, Gagliardi, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   « m-bis) all'articolo 73, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali».
1. 117. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) all'articolo 77, comma 2, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine non superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte. Il mancato rispetto di tale termine è oggetto di valutazione ai fini del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38».
1. 118. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera o), dopo il punto 2) inserire il seguente:
    2-bis) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande».
1. 119. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera o), numero 2), dopo le parole «al primo periodo,» aggiungere le seguenti: «dopo le parole legale rappresentanza», le parole: «ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,» sono soppresse e;
   b) alla lettera t), numero 1), dopo le parole «al comma 3,» aggiungere le seguenti «alla lettera a), dopo le parole «assistenziale e scolastica,» sono aggiunte le seguenti: «i contratti relativi ai servizi di vigilanza privata, guardiania e portierato,» e».
1. 120. Cortelazzo, Ruffino, Casino, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

  Al comma 20, lettera o), numero 3), capoverso lettera b), dopo le parole: concordato preventivo aggiungere le seguenti: o che abbia presentato domanda di concordato preventivo.
1. 121. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera o), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
    4-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «5-bis. In quanto compatibile, si applica quanto previsto dall'articolo 83, comma 9».
1. 124. Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Al comma 20, lettera o), numero 5, capoverso 10-bis, secondo periodo, sostituire le parole: la durata dell'esclusione è pari a con le seguenti: la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a.
1. 122. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, alla lettera o), numero 5), capoverso capoverso 10-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 123. Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Al comma 20, sopprimere la lettera p).
1. 125. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, sostituire la lettera p), con la seguente:
   p) all'articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole: «da adottare, su proposta dell'Anac entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice», sono sostituite dalle seguenti: «da adottare, su proposta dell'Anac entro il 30 settembre 2019,».
1. 126. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 83, al comma 7, è aggiunto il seguente periodo: «Anche ai sensi di quanto previsto all'Allegato XVII del presente codice, per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti, a seguito dell'avvenuto svolgimento della prestazioni contrattuale, emettono a favore dell'operatore economico singolo o raggruppato un certificato di buona esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base di modelli emessi dall'ANAC, e ne inviano copia digitale alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici. A tale certificato, in possesso della suddetta Banca dati, fanno riferimento le stazioni appaltanti ai fini della successiva verifica dei requisiti di capacità tecnica relativi ai servizi e alle forniture svolte nel periodo di riferimento previsto nel bando di gara».
1. 127. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 83, comma 9, dopo le parole: «della domanda» aggiungere le parole: «e dell'offerta tecnica ed economica».
1. 128. Giacometto, Ruffino, Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Casino, Sozzani.

  Al comma 20, lettera q), numero 1), è premesso il seguente punto:
    01) al comma 1, le parole: «di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «di importo pari o superiore a 258.000 euro».
1. 129. Ruffino, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

  Al comma 20, lettera q), sopprimere i numeri 2), 3) 4), 5), 6), e 7).
1. 130. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 2).
1. 131. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 3).
*1. 132. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 3).
*1. 133. Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Ruffino, Casino, Giacometto, Sozzani.

  Al comma 20, lettera q), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) Al comma 4, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   « b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti, di cui è consentito l'impiego temporalmente illimitato ai fini della qualificazione. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;».

  Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, del medesimo articolo 84, aggiungere i seguenti commi:
  «4-ter. L'adeguata capacità economica e finanziaria di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:
   a) da idonee referenze bancarie;
   b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore cinquanta per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
   c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articoio 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
   4-quater. L'adeguata idoneità tecnica di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:
   a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 83, comma 2;
   b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quarantacinque per cento di quello della classifica richiesta;
   c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al venti per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al venticinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al trenta per cento dell'importo della qualificazione richiesta».
1. 134. Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Casino, Labriola, Giacometto, Sozzani.

  Al comma 20, lettera q), al numero 3), sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: dieci anni.
1. 135. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera q), dopo il numero 3), inserire il seguente:
    3-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. In caso di perdita dell'attestazione, o suo ridimensionamento, l'affidatario mantiene la titolarità del contratto, ad eccezione del caso in cui nei suoi confronti sia stata disposta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; in tal caso, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto».
1. 136. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera q), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
    3-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «il possesso di certificazioni di sistemi di qualità» sono aggiunte le seguenti: «per importi pari o superiori alla soglia comunitaria e.»
1. 137. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Casino, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Sozzani.

  Al comma 20, lettera g), sopprimere il numero 4).
1. 138. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 5).
1. 139. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 6).
1. 140. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera q), sopprimere il numero 7).
1. 141. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera q), dopo il numero 7) inserire il seguente:
    7-bis) il comma 12 è soppresso.
1. 142. Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Casino, Labriola, Giacometto, Sozzani.

  Al comma 20, sopprimere la lettera r).
1. 143. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, sopprimere la lettera s).
1. 144. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera t), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3 aggiungere alla fine il seguente periodo: Nei contratti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti prevedono l'inserimento negli atti di gara di una soglia di sbarramento espressa come punteggio minimo che le offerte tecniche devono raggiungere al fine di potere essere valutate anche sotto il profilo economico. Laddove tale soglia non risulti superata il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.
1. 145. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, alla lettera t), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera a)».
1. 146. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

  Al comma 20, lettera t), numero 2), sostituire le parole: le lettere a) e c) sono abrogate, con le seguenti: la lettera c) è abrogata.
1. 147. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Gagliardi, Casino, Labriola, Sozzani.

  Al comma 20, lettera t), al numero 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:
   « b-ter) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde».
1. 148. Cortelazzo, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Casino, Sozzani.

  Al comma 20, lettera u) sopprimere il numero 3).
1. 149. Cunial, Benedetti.

  Al comma 20, sopprimere la lettera u).
1. 150. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera u), sopprimere i numeri 1), 3) e 4).
1. 151. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera u), sopprimere il numero 1).
1. 153. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, alla lettera u), sopprimere il numero 2).
1. 154. Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

  Al comma 20, lettera u), sopprimere il numero 3).
1. 155. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera u), al numero 3, sopprimere le parole: 2-ter.
1. 156. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera u), numero 2), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
1. 157. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera u), sopprimere il numero 4).
1. 158. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera u), numero 1), capoverso 2-ter, dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono aggiunte le seguenti:, sentita l'Anac,.
1. 159. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
   u-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26.».
1. 160. Buratti.

  Al comma 20, sopprimere la lettera v).
1. 161. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, alla lettera v), sopprimere il punto 3).
1. 162. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, sostituire la lettera v), con la seguente:
   v) all'articolo 102, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Anac» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Anac».
1. 163. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
   v-bis) all'articolo 105, il comma 16 è abrogato.
1. 164. Trancassini.

  Al comma 20, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
   u-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e dei costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26.».
1. 165. Fidanza, Trancassini, Butti, Foti.

  Al comma 20, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
   v-bis) all'articolo 105, il comma 16 è abrogato.
1. 166. Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
   v-bis) all'articolo 105, dopo comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. Al fine di consentire alla stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 13, l'appaltatore nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la mandataria, in occasione della presentazione delle fatture relative a ciascun SAL, sono tenute a dare prova dell'integrale corresponsione ai subappaltatori di quanto spettante per le prestazioni da queste rese fino al SAL precedente.».
1. 167. Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Mazzetti, Giacometto, Casino, Gagliardi, Sozzani.

  Al comma 20, sopprimere la lettera z).
1. 168. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera z), sostituire il numero 1), con il seguente: 1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'Anac» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019, su proposta dell'Anac» e sopprimere il numero 2).
1. 169. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
   z-bis) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 113-bis. – (Termini di pagamento. Clausole penali)1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento.
   2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
   3. I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
   4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.».
1. 170. Cortelazzo, Mazzetti, Gagliardi, Labriola, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

  Dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
   z-bis) al comma 2 dell'articolo 113, dopo le parole: «prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti,», aggiungere le parole: «ovvero la cui struttura tecnica non sia a carico della finanza pubblica».
1. 171. Ferro, Foti, Butti, Trancassini.

  Al comma 20, sopprimere la lettera aa).
1. 172. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:
   aa-bis) All'articolo 157, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  «4. Ai fini della individuazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, le stazioni appaltanti prendono in considerazione un periodo non inferiore ai 15 anni precedenti la data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara.».
1. 173. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, sopprimere la lettera bb).
1. 174. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, sopprimere la lettera cc).
1. 175. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, alla lettera cc), premettere la seguente:
   0cc) all'articolo 183, dopo il comma 16, aggiungere il seguente: «La procedura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo può trovare applicazione anche per opere o servizi già inseriti nella programmazione delle amministrazioni».
1. 176. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera cc), al capoverso 17-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di esecuzione diretta dei lavori da parte del proponente, nella proposta sono indicati gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti di cui al comma 8, fatta salva la possibilità di loro sostituzione nel caso di successiva perdita dei requisiti medesimi, nonché, in deroga all'articolo 110, in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, e di amministrazione straordinaria, ovvero nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
1. 177. Cortelazzo, Mazzetti, Giacometto, Labriola, Ruffino, Casino, Gagliardi, Sozzani.

  Al comma 20, sopprimere la lettera dd).
1. 178. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, sopprimere la lettera ee).
1. 179. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera ee), sopprimere il numero 1).
1. 180. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera ee), al numero 1), sostituire le parole: con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 21-octies, con le seguenti: con le linee guida dell'Anac e sopprimere i numeri 2) e 3).
1. 181. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera ee), sopprimere il numero 2).
1. 182. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera ee), sopprimere il numero: 3).
1. 183. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera ee), numero 3), capoverso «4», aggiungere il seguente periodo: I compensi da corrispondere ai ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1. 184. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, sopprimere la lettera ff).
1. 185. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera ff), aggiungere le seguenti:
   «ff-bis) all'articolo 202:
    1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: “previo parere del CIPE” sono soppresse;
    2) al comma 5, ultimo periodo, le parole “, assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze” sono soppresse;
    3) al comma 6, al primo periodo, le parole: “di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze” sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole “del CIPE, su proposta” sono soppresse;
   ff-ter) all'articolo 214, comma 2:
    1) alla lettera f), al primo periodo, le parole: “anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto” sono sostituite dalle seguenti: “formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori” e all'ultimo periodo, la parola: “definitivo” è sostituita dalle seguenti: “di fattibilità tecnica ed economica”;
    2) alla lettera g), le parole “propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili” sono sostituite dalle seguenti: “assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture”»;

  Conseguentemente, alla lettera gg), al numero 1), premettere il seguente:
    «01) al comma 1-bis, le parole: “sono approvati secondo la disciplina previgente” sono sostituite con le seguenti: “, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatoli”».
1. 186. Cortelazzo, Gelmini, Ruffino, Labriola, Giacometto, Gagliardi, Casino, Mazzetti, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera, ff), è aggiunta la seguente:
   ff-bis) All'articolo 211, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui tutte le parti vi abbiano espressamente aderito, i motivi e i profili oggetto del parere vincolante, a pena d'improcedibilità, non possono essere riproposti innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa».
1. 187. Gelmini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera ff), inserire la seguente:
   ff-bis) all'articolo 212, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ne fanno parte, in ogni caso, i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
1. 188. Labriola, Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Casino, Giacometto, Sozzani.

  Al comma 20, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:
   ff-bis) All'articolo 213, comma 2, dopo le parole: «contratti-tipo» sono aggiunte le seguenti: «di appalto e subappalto».
1. 189. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera ff) inserire la seguente:
   ff-bis) all'articolo 213, comma 3, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:
   «h-ter) vigila sui contratti di subappalto stipulati tra la stazione appaltante e l'appaltatore.».
1. 190. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, sopprimere la lettera gg).
1. 191. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, alla lettera gg), al punto 1) premettere il seguente:
    01) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere.».
1. 192. Ruffino, Cortelazzo, Labriola, Casino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Sozzani.

  Al comma 20, lettera gg), sopprimere i numeri 1) e 2).
1. 193. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera gg), sopprimere il numero 2).
1. 194. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera gg), sopprimere il numero 3).
1. 195. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera gg), numero 3), capoverso 27-sexies, dopo le parole: presente disposizione aggiungere le seguenti: per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria.
1. 196. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera gg), sopprimere il numero 4).
1. 197. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera gg), numero 4), sostituire il capoverso 27-octies con il seguente:
  21-octies. Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonché previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, restano in vigore tutti i provvedimenti attuativi, decreti e linee guida già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento tiene conto e ove possibile recepisce i provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, che restano comunque in vigore fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.
1. 198. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera gg), numero 4) capoverso 27-octies primo periodo, sostituire le parole: entro centoottanta giorni con le seguenti: un anno e le parole: sentita la Conferenza Stato regionicon le seguenti: previo parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni, dell'Anac, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari e le parole da: di cui agli articoli 24, fino alla fine, con le seguenti: rimangono in vigore. Nel regolamento unico di cui al presente comma, sono inserite, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, le linee guida e i decreti adottati dall'Anac in attuazione del presente codice».
1. 199. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera gg), numero 4), al capoverso 27-octies, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,.
1. 200. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera gg), numero 4), capoverso 27-octies, prima delle parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato inserire le seguenti: l'ANAC e sentita.
1. 201. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera gg), numero 4), capoverso 27-octies primo periodo sopprimere le parole: 89, comma 11 e 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2,.
1. 202. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, lettera gg), numero 4), capoverso 27-octies secondo periodo sopprimere le seguenti parole: Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione al terzo periodo dopo le parole: i) i lavori riguardanti i beni culturali inserire le seguenti: Il Regolamento recepisce i contenuti delle linee guida vigenti sulle materie indicate al precedente periodo.
1. 203. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 20, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
   gg-bis) dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:
  «216-bis. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente Codice».
1. 204. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Labriola, Ruffino, Sozzani.

ART. 2.
(Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

  Al comma 1, capoverso «Art. 110», sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto progressivamente interpellato in sede di offerta».

  Conseguentemente
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 dell'articolo 110 è sostituito dal seguente:
  “2. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dal soggetto progressivamente interpellato in sede di offerta”.
   al comma 3, dopo le parole: dell'articolo 372 del predetto decreto aggiungere le seguenti: come modificato dal comma 1-bis del presente articolo».
2. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, capoverso «Art. 110», sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se l'impresa non è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle retribuzioni dei dipendenti.
2. 2. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 2-bis.
(Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici)

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Abrogazione dello split payment)

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2-bis. 01. Giacometto, Labriola, Gagliardi, Cortelazzo, Ruffino, Casino, Mazzetti, Sozzani.

ART. 3.
(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente:
    6) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  «9. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
   10. Il presente articolo non si applica per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c), n. 1».
3. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 67:
    1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;
    2) al comma 5 sono soppresse le parole: «con la copertura dell'edificio»;
    3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale ne trasmette copia all'ufficio tecnico regionale. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62»;
    4) al comma 8-bis sopprimere le parole: «e lettera c), n. 1)».
3. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, alla lettera c), le parole: i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: sono sostituite dalle seguenti: i commi 1, 3,4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda eseguire gli interventi individuati nell'articolo 94-bis, ad eccezione di quelli previsti nel comma 1 lettera c), è tenuto a dame preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, dei direttore dei lavori e del costruttore».
3. 4. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) alla fine del comma 1 dell'articolo 94 sono aggiunte le parole: «salvo quanto previsto al successivo articolo 94-bis».
3. 5. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d), capoverso «Art. 94-bis», al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3);
   b) alla lettera d), capoverso «Art. 94-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 2. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità;

  1. gli interventi di nuova costruzione, di adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assumere rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche.
3. 7. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», comma 1, (sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di costruzioni esistenti che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) punto 1;
    2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2).
3. 8. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, alla lettera d) capoverso «Art. 94-bis», nel comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3).
3. 9. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Art. 94-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 10. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: e per i lavori di cui al comma 1, lettera a), punti 1 e 2, riguardanti i progetti di ricostruzione, riparazione, miglioramento sismico degli edifici, pubblici e privati, danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009.
*3. 11. Trancassini, Butti, Foti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «e per i lavori di cui al comma 1, lettera a), punti 1 e 2, riguardanti i progetti di ricostruzione, riparazione, miglioramento sismico degli edifici, pubblici e privati, danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009».
*3. 12. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).
3. 6. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 94-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  7. Le Regioni possono disciplinare, nelle eventuali normative regionali di recepimento della presente legge, in relazione alle specificità di gestione precedenti e per un periodo transitorio massimo di due anni, le modalità di presentazione di varianti in corso d'opera per le pratiche avviate precedentemente alla entrata in vigore della presente legge e le modalità di gestione delle pratiche relative ad opere pubbliche, già appaltate, che dovessero essere assoggettate ad un regime diverso a seguito della entrata in vigore della presente legge.
3. 13. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica)

  1. Al fine di agevolare gli enti locali nell’ affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n, 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
  2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
3. 01. Giacometto, Gagliardi, Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Casino, Mazzetti, Sozzani.

ART. 4.
(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)

  Sopprimerlo.
*4. 1. Muroni, Occhionero.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari e lo trasmette per il parere alle Commissioni parlamentari competenti che si devono esprimere entro quindici giorni dalla data della trasmissione di tale elenco al Parlamento. Superato tale termine il parere sull'elenco degli interventi infrastrutturali prioritari si ritiene acquisito».
4. 3. Muroni, Occhionero.

  Sopprimere i commi da 1 a 5.
4. 4. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ritenuti prioritari con le seguenti: che presentino evidenti e non giustificati ritardi per l'avvio o la prosecuzione e la conclusione dei lavori.
4. 5. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ritenuti prioritari con le seguenti: in grave e non giustificato ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori e al loro relativo stato di avanzamento.
4. 6. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 7. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Commissari straordinari sono individuati fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e di comprovata esperienza e professionalità maturata nel settore degli interventi infrastrutturali, anche presso imprese pubbliche o private.
4. 8. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole da: provvedono all'eventuale rielaborazione fino alla fine del comma con le seguenti: provvedono all'avvio o alla prosecuzione e conclusione dei lavori nel rispetto dei progetti già approvati, del cronoprogramma dei lavori e del relativo stato di avanzamento.
4. 9. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla parola: rilasciati.
4. 10. Cunial, Benedetti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
*4. 11. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
*4. 13. Muroni, Occhionero.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei beni culturali e paesaggistici e la tutela ambientale ed anche allo scopo di rendere effettiva la possibilità delle autorità competenti di concludere i relativi procedimenti entro i termini stabiliti dal comma 2 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2-ter. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al turn-over del personale delle pubbliche amministrazioni.
  2-ter. A decorrere dall'anno 2020, al fine di realizzare le assunzioni di cui al comma 2-bis, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati ciascuno ad una spesa annuale non superiore a 15 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-quater.
  2-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9»;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

  2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore, rispettivamente, alla data delle assunzioni di cui al comma 2-bis, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. 12. Muroni, Occhionero.

  Al comma 3, sopprimere le parole: possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «in deroga alte disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e nel».
4. 16. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea con le seguenti:, fermo restando quanto previsto al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
4. 15. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e.
4. 14. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 4 sostituire le parole: anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi con le seguenti: Gli eventuali risparmi di spesa conseguiti attraverso l'attività di cui al presente comma possono essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di ulteriori interventi su dighe e delle infrastrutture idriche che necessitino di interventi di messa in sicurezza.
4. 17. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previo esperimento infruttuoso dell'interpello di cui al medesimo articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di Regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, motivata, dalia rilevanza, dalla necessità e dall'urgenza dell'intervento, può nominare un Commissario straordinario per la realizzazione dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
  5-ter. Per le procedure di affidamento dei lavori per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, il Commissario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici delle regioni, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
  5-quater. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei lavori di cui al comma 5-bis costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  5-quinquies. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo. 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4. 22. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 6, dopo le parole: sicurezza stradale e adeguata mobilità sono aggiunte le seguenti: sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro.
4. 18. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 6-bis, sopprimere le parole da: Il commissario può avvalersi fino a: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 19. Pellicani.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole da: Il commissario può avvalersi fino a: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: il Commissario per gli obiettivi di cui al presente comma si avvale del personale dipendente del Consorzio Venezia Nuova, di Thetis e di Comer.
4. 20. Pellicani.

  Al comma 6-ter, sostituire le parole da: sono ripartite per le annualità fino alla fine del comma con le seguenti: a tale scopo, per la ripartizione delle annualità 2018 e 2019, il Comitato è convocato entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge.
4. 21. Pellicani.

  Al comma 7, sostituire le parole: sono da intendersi conclusi i con le seguenti: sono da intendersi ancora non conclusi i progetti finanziati relativi ai e sostituire le parole da: si provvede alla ricognizione fino alla fine del comma, con le seguenti: sono adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di semplificazione delle procedure e della documentazione, ivi compresa la riapertura dei relativi termini, necessarie per l'assegnazione ai Comuni dei finanziamenti per i progetti inseriti nelle graduatorie dei programmi «6.000 campanili» e «Nuovi progetti di intervento».
4. 23. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali,.
4. 24. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 7-bis, dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. 25. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 7-ter, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.
4. 26. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento dei lavori di costruzione, completamento e adeguamento a quattro corsie della Strada statale Cassia, nel tronco tra il km 41,300 e il km 74,400. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 27. Rotelli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della Strada Statale 675 «Umbro-Laziale», nel tratto finale Orte-Civitavecchia, pari alla lunghezza di 18 chilometri, utilizzando i fondi stanziati dal CEPE con delibera n. 121/2001, anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 30. Rotelli, Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 12-ter, dopo le parole: allorché detti decreti aggiungere le seguenti: siano emanati in conformità al parere favorevole sulla legittimità dello schema di atto esaminato, reso dall'Avvocatura generale dello stato a richiesta dell'amministrazione procedente e.
4. 28. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:
  12-novies. Al fine di completare gli interventi per la messa in sicurezza del viadotto che collega il quartiere Capodimonte al centro della città di Benevento, denominato ponte San Nicola, è autorizzata in favore del Comune di Benevento la spesa di euro 1,5 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 29. Casino, Labriola, Cortelazzo, Ruffino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Sozzani.

  Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:
  12-novies. Sono ritenuti prioritari ai sensi del comma 1, gli interventi di cui all'allegato III. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco di cui all'allegato III al presente decreto può essere eventualmente modificato e integrato.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato II aggiungere il seguente:
   Allegato III – Elenco degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali (Articolo 4, comma 12-novies)
   Corridoi internazionali TEN-T
   Valichi alpini
   Tratte ferroviarie internazionali
4. 31. Giacometto, Ruffino, Gagliardi, Casino, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani.

  Dopo il comma 12-octies aggiungere i seguenti:
  12-novies. Al fine di evitare il blocco dei cantieri, di tutelare i lavoratori e di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo salva-cantieri. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici, di lavori di importo pari o superiore ad euro 200.000,00 a base d'appalto, e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 a base d'appalto. Il predetto contributo, non gravante in alcun modo sull'aggiudicatario, rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine dell'aggiudicazione definitiva. La destinazione del contributo al Fondo è esclusa nell'ipotesi di gare aggiudicate da Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni. Le risorse del Fondo sono destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese subappaltatrici e sub- fornitrici nell'ipotesi di apertura di una procedura di crisi carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalle stesse.
  12-decies. Le imprese di cui al comma 12-novies segnalano all'amministrazione aggiudicatrice i casi di mancata corresponsione dei corrispettivi loro dovuti per i lavori e le prestazioni maturati nei confronti dell'appaltatrice prima della presentazione della domanda di apertura della procedura di crisi da parte della stessa. L'amministrazione aggiudicatrice, ovvero su suo incarico il contraente generale, verifica la spettanza ed entità dei crediti insoddisfatti entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione da parte dei richiedenti; tale documentazione, trasmessa a cura dell'amministrazione ovvero del contraente generale all'appaltatore deve ritenersi idonea alla prova dei crediti ove non specificamente contestata entro quindici giorni. Per i crediti ancora non corrisposti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'amministrazione aggiudicatrice anticipa il contributo nella misura di cui al comma 12-nonies, provvedendo al versamento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda al Fondo, previa verifica effettuata secondo le modalità previste dal precedente periodo. Le somme versate sono rimborsate a carico del Fondo. Per le somme corrisposte ai creditori, il Fondo è surrogato nel credito nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di crisi. Tale credito dovrà essere soddisfatto in via prioritaria rispetto all'ulteriore credito vantato dalle imprese beneficiarie delle risorse di cui al comma 12-novies.
  12-undecies. Ferma l'immediata operatività delle disposizioni di cui ai commi 12-novies e 12-decies dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la determinazione delle modalità operative del Fondo è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni da tale data.
4. 32. Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Acquaroli.

ART. 4-bis.
(Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, di Consip S.p.A. e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, di Invitalia S.p.A, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
  1-ter. Decorsi i 90 giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare tutti i lavori di cui ai comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
  1-quater. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione ad uso scolastico per almeno 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
4-bis. 1. Ruffino, Cortelazzo, Giacometto, Gagliardi, Casino, Labriola, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico è definito, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano triennale di interventi, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021» e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
4-bis. 2. Gagliardi, Casino, Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Giacometto, Mazzetti.

ART. 4-ter.
(Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

  Al comma 2, dopo le parole: non superiore aggiungere le seguenti: al doppio.
4-ter. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-ter.1. – 1. Al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi relativi al terzo megalotto della SS. 106 Jonica, di cui alla delibera Cipe 3/2018, nonché di tutti gli interventi necessari per l'ammodernamento e messa in sicurezza su tutto il tracciato, a partire dal 1o luglio 2019 è nominato, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i presidenti delle regioni Calabria, Basilicata e Puglia, un Commissario straordinario di Governo.
4-ter. 0200. Bruno Bossio.

ART. 4-quinquies.
(Misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria)

  Al comma 1 dopo la parola: prioritari aggiungere le seguenti: e in congruità con i fabbisogni della programmazione sanitaria.
4-quinquies. 1. Carnevali.

  Sopprimere il comma 2.
4-quinquies. 2. Carnevali.

  Al comma 3 sopprimere le parole: sul quale il Commissario straordinario opera in qualità di Commissario ad acta.
4-quinquies. 3. Carnevali.

  Al comma 4 sostituire le parole: il Commissario straordinario con le seguenti: la regione, con il sentito del Ministero della salute,
4-quinquies. 4. Carnevali.

ART. 4-septies.
(Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso)

  Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:

Art. 4-octies.
(Piano straordinario dì interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

  1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
  2. Una quota parte del fondo di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019- 2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4-septies. 01. Muroni, Occhionero.

ART. 5.
(Norme in materia di rigenerazione urbana)

  Sopprimerlo.
*5. 1. Muroni, Occhionero.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere il comma 1.
5. 3. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   « 0a) il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
  1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile costituzionalmente orientate e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie ai soli limiti di distanza del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, solo in caso di nuova costruzione a seguito di abbattimento e ricostruzione su stesso sedime e con rispetto delle volumetrie esistenti, nel rispetto delle distanze legittime preesistenti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici di specifiche aree territoriali comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario, che non siano in contrasto con il decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e che siano orientate ad un arresto del consumo di suolo, con priorità del riuso del patrimonio esistente e delle aree dismesse.»;

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) sostituire la parola: «possono» con: «devono»;
    2) alla lettera a) dopo le parole: «esistenti» aggiungere le seguenti: «e misure di svantaggio»;
    3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse.».
5. 17. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   « 0a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo le parole: “tramite la riduzione” sono aggiunte le seguenti: “del consumo del suolo,”»;

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;
    2) alla lettera a), dopo la parola: «esistenti,» sono aggiunte le seguenti: «e misure di svantaggio»;
    3) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:
   « b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse.».
5. 18. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo le parole: «tramite la riduzione» sono aggiunte in fine le seguenti: «senza ulteriore consumo di suolo».
5. 4. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: «derogatorie» è sostituita dalla seguente: «integrative».
5. 5. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei livelli quantitativi minimi stabiliti agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
5. 6. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «possono prevedere» sono sostituite dalla seguente: «introducono» e le parole: «e possono dettare» sono sostituite dalla seguente: «nonché».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b-bis).
5. 9. Mazzetti, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Casino, Prestigiacomo, Sozzani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 7. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-bis.(Deroghe al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444) – 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e alle, disposizioni del medesimo decreto sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi nell'ambito della formazione o revisione di strumenti urbanistici anche a carattere attuativo, comunque denominati dalla normativa regionale e funzionali ad un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali, nonché per gli interventi in diretta attuazione dei piani urbanistici generali siti in centri storici e ambiti urbani consolidati individuati da comuni
   1-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati nonché degli altri standard di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto, per questi ultimi, di quanto già eventualmente esistente nell'ambito oggetto di intervento.
   1-ter. L'intervento di demolizione e ricostruzione è comunque consentito nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuato assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Qualora non vi sia coincidenza anche parziale con l'area di sedime dell'edificio preesistente, la ricostruzione è effettuata nel rispetto delle distanze vigenti per le parti eventualmente non coincidenti con l'area di sedime. Nei limiti delle normative regionali in materia di edilizia, con riferimento alle distanze tra edifici è altresì consentita la sopraelevazione nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
   1-quater. Fino alla approvazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fatte salve le disposizioni regionali vigenti ove più favorevoli, nel caso di interventi di sopraelevazione e di interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale variazione della volumetria è consentito, anche in caso di sopraelevazione, il mantenimento della distanza originaria degli edifici antistanti pur se inferiori a dieci metri e l'eventuale modifica della stessa purché in misura non inferiore, a quella preesistente.».
5. 11. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Giacometto, Casino, Sozzani.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) sostituire la parola: «possono» con: «devono»;

  Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse.
5. 10. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «1-bis».
5. 8. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
5. 12. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
   b-ter) all'articolo 6, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 dopo la lettera e-quinquies è inserita la seguente: « e-sexies) l'installazione di pergolati, di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo, così come definite dalla norma EN UNI 13561 e dalla EN UNI 1932».
5. 13. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Gagliardi, Labriola, Giacometto, Casino, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
   b-ter) All'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le parole: «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque» sono soppresse.
5. 14. Cortelazzo, Gagliardi, Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Casino, Sozzani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di proseguire la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, e in particolar modo di favorire la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori, il Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è trasformato nel Comitato nazionale permanente per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori.
  1-ter. La composizione, la nomina dei componenti e il funzionamento del Comitato restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015.
  1-quater. I comuni interessati trasmettono i progetti di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il 30 giugno di ciascun anno.
  1-quinquies. Il Comitato valuta i progetti dei comuni sulla base dei criteri già definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015 e tra questi la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale dei minori mediante l'impiego di edifici dismessi e inutilizzati per iniziative sociali, sportive e culturali a favore degli stessi, ove tali strutture siano ubicate in zone adatte a tali scopi.
  1-sexies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  1-septies. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere contenente un'indicazione analitica dei progetti presentati e quelli finanziati.
  1-octies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-sexies, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 15. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gagliardi, Giacometto, Casino, Sozzani.

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini, di tutelare l'ambiente e salvaguardare il paesaggio, si stabilisce che il recupero ovvero l'abbattimento totale o parziale di edifici abbandonati e degradati e la riqualificazione di situazioni di degrado ambientale e sociale, che comportano pericoli per la salute, per la sicurezza dei cittadini, per l'ambiente, costituiscono attività di pubblica utilità e di interesse generale.
   Ai fini del precedente comma i comuni nei propri piani regolatori individuano le aree e gli edifici, anche non conclusi, degradati o abbandonati, che devono essere oggetto di recupero e riqualificazione ai fini della tutela della salute, della sicurezza e del paesaggio.
   Si considerano abbandonati gli edifici dismessi da 24 mesi e quelli in costruzione e non conclusi, con termine massimo dei lavori consentito dalla legge scaduto da 24 mesi.
   Con atto dei Ministeri competenti, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono determinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
5. 16. Prisco, Foti, Butti, Trancassini, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
   Art. 5.1.
   Dopo l'articolo 18, della legge n. 1150 del 1942 aggiungere il seguente:
   «Art. 18-bis.
   1. I Comuni possono prevedere misure alternative all'esproprio, ai fini della attuazione delle previsioni relative alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici e ai fini di interventi di rigenerazione urbana, rinnovo edilizio, riqualificazione urbanistica.
   2. Tali misure alternative possono consistere nella permuta di beni immobili con quote edificatorie da attuarsi all'interno dei piani urbanistici vigenti e senza ulteriori previsioni edificatorie su suoli non impermeabilizzati o non edificabili.
   3. Le Regioni con propria legge regolano le misure di cui al presente articolo nel rispetto del principio concorrente della legislazione in materia urbanistica e sulla base del principio di buon andamento e di imparzialità sancito dall'articolo 97 della Costituzione italiana, affinché esse siano applicate garantendo il conseguimento del reciproco interesse tra i soggetti privati e le amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alla valutazione patrimoniale, dei beni reciprocamente conseguiti e alla efficacia delle forme di pubblicità dei provvedimenti».
5. 01. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 5-quinquies.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture)

  Sopprimerlo.
*5-quinquies. 1. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimerlo.
*5-quinquies. 3. Cortelazzo, Gelmini, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Prestigiacomo, Sozzani.

  Sopprimere il comma 2.
5-quinquies. 4. Paita, Braga.

  Al comma 2, dopo le parole: apposite convenzioni aggiungere le seguenti: previo parere Anac.
5-quinquies. 5. Paita, Braga.

  Al comma 2, dopo le parole: di elevata professionalità aggiungere le seguenti: inseriti in apposito elenco pubblico validato da ANAC al fine di contrastare ogni possibile forma di conflitto di interessi.
5-quinquies. 6. Paita, Braga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale della SS 1 Aurelia, con particolare riferimento all'intervento di adeguamento della SS 1 tratta Grosseto-Capalbio, sono stanziati 150 milioni per l'anno 2019 e 300 milioni per il 2020. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, articolo 1, della legge n. 145 del 2018.
5-quinquies. 8. Ripani, D'Ettore, Mugnai, Mandelli, Prestigiacomo, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale della SS 1 Aurelia, con particolare riferimento all'intervento di adeguamento della SS1 tratta Grosseto-Capalbio, sono stanziati 150 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, articolo 1, della legge n. 145 del 2018.
5-quinquies. 7. Ripani, D'Ettore, Mugnai, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire la conclusione dei lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E 78), sono stanziati 200 milioni per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per il 2020. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, articolo 1, della legge n. 145 del 2018.
5-quinquies. 10. Mugnai, Ripani, D'Ettore, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire la conclusione dei lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E 78), sono stanziati 200 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, articolo 1, della legge n. 145 del 2018.
5-quinquies. 9. Mugnai, Ripani, D'Ettore, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale SS 148 Pontina, sono stanziati 100 milioni per l'anno 2019, e 150 milioni di euro per l'anno 2020.
   All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 95, articolo 1, della legge 145 del 2018.
5-quinquies. 11. Spena, Mandelli, Giacomoni, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:
  Art. 5-quinquies.1.

  1. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS4 Salaria sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5-quinquies. 01. Trancassini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 5-quinquies. 1.

  1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5-quinquies. 02. Trancassini.

ART. 5-sexies.
(Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate)

  Sopprimerlo.
*5-sexies. 1. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimerlo.
*5-sexies. 2. Mazzetti, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Casino, Sozzani.

  Sopprimerlo.
*5-sexies. 3. Foti, Butti, Trancassini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: edifici condominiali aggiungere le seguenti: o altri immobili.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: edifici condominiali aggiungere le seguenti: o altri immobili.
5-sexies. 4. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: L'amministratore giudiziario deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 71-bis del Codice Civile, la certificazione UNI 10801:2016 ed almeno cinque anni di esperienza quale amministratore di condominio. Analogo requisito devono possedere gli amministratori non giudiziari per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza di impianti o strutture condominiali, laddove l'assemblea all'uopo convocata per tre volte non delibera.
5-sexies. 5. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 5-septies.
(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990.nr.347, dopo il comma 3, e aggiunto il seguente:
  «3-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494.»
5-septies. 01. Gagliardi, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente: «484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre , 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
5-septies. 011. Fidanza.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente: «484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
5-septies. 02. Labriola, Gagliardi, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. All'articolo 39 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  «2-bis. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».
5-septies. 03. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. Al comma 1, articolo 49, del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione sopprimere le seguenti parole: «senza alcun compenso o rimborso».
5-septies. 04. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Gagliardi, Labriola, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente: «A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore».
5-septies. 05. Cortelazzo, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Labriola, Giacometto, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Navigazione)

  1. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo la parola: «mare» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative»;
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.»
*5-septies. 06. Fidanza.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Navigazione)

  1. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo la parola: «mare» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative»;
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.»
*5-septies. 014. Gagliardi, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Labriola, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Navigazione)

  1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Navigazione –, è aggiunto il seguente comma: «La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».
5-septies. 07. Fidanza.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Navigazione – sopprimere le seguenti parole: «senza alcun compenso o rimborso».
5-septies. 08. Fidanza.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» con le parole: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79».
*5-septies. 010. Fidanza.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» con le parole: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79».
*5-septies. 012. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Gagliardi, Labriola, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. Dopo il comma 2, dell'articolo 49 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni. – Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti commi:
  «2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di giorni.
   2-ter. Si considera gessata la concessione alla sua effettiva cessazione».
**5-septies. 013. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Gagliardi, Labriola, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. Dopo il comma 2, dell'articolo 49 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni. – Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti commi:
  «2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di giorni.
   2-ter. Si considera gessata la concessione alla sua effettiva cessazione».
**5-septies. 09. Fidanza.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021».
  3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.
  4. Il Comitato di cui al comma 3, provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 141.
5-septies. 015. Cortelazzo, Labriola, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5-septies. 016. Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214:
    1) al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera: « d) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.»;
    2) al comma 3 la lettera b) è soppressa.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5-septies. 017. Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. A decorrere dal 1o giugno 2019, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano, approvando entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure amministrative previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40 per cento dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5-septies. 018. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. Al comma 1 dell'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera: « l-quinquies) il 50 per cento dell'Imu e della Tasi effettivamente versate sugli immobili posseduti dal contribuente».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 miliardi di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5-septies. 019. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.

  1. All'articolo 16, comma 1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 378 milioni di euro l'anno a partire dal 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 378 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5-septies. 020. Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Detrazioni fiscali per interventi di adeguamento antisismico)

  1. All'articolo 16, comma 1-bis, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5-septies. 021. Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Organizzazione degli Uffici delle Autorità di Sistema Portuale)

  1. Il comma 1, alinea, dell'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Presso ciascun porto già sede di Autorità portuale ovvero presso ciascun capoluogo di provincia, l'Autorità di sistema portuale costituisce un proprio ufficio territoriale a cui è preposto il Segretario generale di cui all'articolo 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le Autorità di sistema portuale o le soppresse Autorità, con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti:».
  2. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-septies. 022. Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)
   All'articolo 1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Le parole «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle parole «entro il 31 ottobre»;

   b) Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni – punto 5.4.10.
5-septies. 023. Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

  1. All'articolo 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 dopo le parole «destinazione a scopo edificatorio» è aggiunto il seguente periodo: «Non configura lottizzazione abusiva ai sensi del presente comma l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».
5-septies. 024. Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Gagliardi, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 149, comma 1, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.».
5-septies. 025. Giacometto, Labriola, Gagliardi, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di applicazione della TARI ai campeggi)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 659 è aggiunto il seguente:
  «659-bis. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per il periodo di effettiva apertura, o ad uso non continuativo, ma ricorrente, applicando un'unica misura tariffaria all'intero complesso se sullo stesso insistono diverse attività che anche se svolte in locali o su aree aventi specifica destinazione, non hanno rilevanza autonoma ed esterna rispetto al servizio globale reso.»;
   b) al comma 659, la lettera c) è soppressa.

  2. dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-septies. 026. Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.
(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)

  1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: «A partire dall'anno 2020 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».
5-septies. 027. Ungaro, Braga.

ART. 7.
(Funzioni dei Commissari straordinari)

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e realizzano.
7. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 8.
(Contabilità speciali)

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con le seguenti: euro 60 milioni per l'anno 2022.
8. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario delegato con proprio provvedimento definisce le condizioni per la concessione di anticipazioni dei contributi di cui al comma precedente.
8. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 9.
(Ricostruzione privata)

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
9. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 10.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
10. 2. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, alle lettere a), b), c), dopo le parole: comprese le finiture interne ed esterne, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni.
10. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
10. 4. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
10. 5. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   « a-bis) dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, risultavano non adibite ad abitazione principale e non locate».
10. 3. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti aggiungere le seguenti: dei muri di contenimento, di recinzione e della viabilità ed accessibilità interna delle aziende.
10. 6. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 12.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

  Al comma 4, sostituire le parole: e ritenuta congrua con le seguenti: e, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, pari al 100 per cento dei costi di riparazione o ricostruzione.
12. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 7, sostituire le parole: «sul bene oggetto di richiesta di contributo» con le seguenti: «sul bene immobile danneggiato o distrutto.» e le parole: «il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso» con le seguenti: «la presentazione della domanda per la concessione dei contributi è sospesa» e le parole: «l'erogazione dei contributi è subordinata» con le seguenti: «il procedimento per l'erogazione dei contributi è subordinato».
12. 2. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 13.
(Ricostruzione pubblica)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  «10-bis. Al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 sono aggiunte le parole: “e, per l'annualità 2020, dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 per progetti inerenti la realizzazione o l'adeguamento di vie di fuga, la demolizione di costruzioni pericolanti e relative riqualificazioni urbane, la realizzazione di presidi di protezione civile”.»
*13. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  «10-bis. Al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 sono aggiunte le parole: “e, per l'annualità 2020, dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 per progetti inerenti la realizzazione o l'adeguamento di vie di fuga, la demolizione di costruzioni pericolanti e relative riqualificazioni urbane, la realizzazione di presidi di protezione civile”.»
*13. 2. Muroni, Occhionero.

ART. 14-bis.
(Disposizioni concernenti il personale dei comuni)

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche stipulando contratti a tempo parziale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo;
14-bis. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela dei lavoratori dei cantieri)

  1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: «La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto.»
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.
  3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 (GU n. 125 dell'1 giugno 2015) in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del medesimo Decreto.
16. 01. Pezzopane.

ART. 18.
(Struttura dei Commissari straordinari)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera 28 dicembre 2018 con le seguenti: e di 20 unità per l'emergenza di cui alla delibera 28 dicembre 2018.
18. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della Città Metropolitana di Catania)
   1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della Città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.
   2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. A tal fine i Comuni trasmettono al Commissariò una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel Comune come quantificati dalle schede di rilevazione AeDES».
18. 02. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Raciti, Benamati.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della Città Metropolitana di Catania)
   1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della Città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. A tal fine i Comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel Comune come quantificati dalle schede di rilevazione AeDES.»
18. 01. Pella, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Sozzani.

ART. 20-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci)

  Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

Art. 20-ter.
(Interventi in favore delle imprese a seguito della chiusura del tratto di strada della strada statale 3bis «Tiberina» – E45)

  1. Alle imprese con sede operativa nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria definite ai sensi del comma 2-ter, che nel periodo dal 16 dicembre 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. Le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, anche con il supporto di Unioncamere e Uniontrasporti, individuano con proprio decreto le aree maggiormente interessate ai fini dell'accesso alla misura di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al Capo II, rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla chiusura del tratto di strada della strada statale 3bis «Tiberina» (E45).
20-bis. 01. D'Ettore, Vietina, Mugnai, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Sozzani.

ART. 21.
(Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Contributo straordinario)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui.»;
   b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «2 milioni di euro», sono aggiunte le seguenti: «e di 500 mila euro, trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
21. 2. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis.1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):
    1) dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»;
    2) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»;
    3) dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera: « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere»;
   b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009»;
   c) all'articolo 14, comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: «vice commissario d'intesa con il Sindaco», viene aggiunta la frase: «indipendentemente dall'ubicazione degli stessi».

  1-ter. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 67-ter, al comma 5, terzo periodo, le parole: «al personale in servizio al 30 settembre 2018» sono soppresse, e all'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate»;
   b) dopo il comma 7 dell'articolo 67-quater è aggiunto il seguente comma: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  1-quater. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2.
   Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».

  1-quinquies. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo, nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n.108 del 18/04/2012; L. 125 del 15/08/2015. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle partì, comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni»;
   b) al comma 13, dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77» aggiungere le seguenti: «e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».

  1-sexies. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,», dopo la parola: «autorizzazione» è inserita la seguente: «generale» e aggiungere, in fine, le parole: «e liberatoria del Comune».
  1-septies. Per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prevista fino al 31 dicembre 2025 la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., nonché la sospensione dei pagamenti derivanti dell'applicazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché la sospensione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria relativa ai tributi comunali.
  1-octies. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o privata», le parole: «ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti» sono soppresse e dopo la parola: «pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o privata».
  1-novies. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro quattrocentottanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro ottocentocinquanta giorni»».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 12 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
   b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
21. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2010 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b-bis), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7- bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
21. 3. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto.
*21. 4. Trancassini, Butti, Foti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto.
*21. 5. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
21. 6. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al, comma 2-bis, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2019 con le seguenti: entro ottocentocinquanta giorni.
21. 7. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. I comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto.
21. 8. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il comune dell'Aquila e i comuni del Cratere)

  1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo: «n. 504» è inserito il seguente periodo: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario».
  2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: «Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente» è inserito il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.».
  3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 77 del 26 giugno 2009 aggiungere la lettera: « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».
  4. Al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge n. 77 del 26 giugno 2009 al terzo periodo, dopo le parole: «vice commissario d'intesa con il Sindaco» aggiungere le seguenti parole: «indipendentemente dall'ubicazione degli stessi».
  5. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-quater della legge n. 134 del 7 agosto 2012 inserire il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
  6. L'articolo 11, comma 5-bis, della legge n. 125 del 2015 è sostituito dal seguente: «Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo.».
  2. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.
  3. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario dei contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5% sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.
  4. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.
  5. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.
  6. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:
   OPCM 3978 dell'8 novembre 2011;
   OPCM 4013 del 23 marzo 2014;
   D.C.D. n. 108 del 18 aprile 2012;
   L. 125 del 15 agosto 2015.

  7. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.
  8. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.
  9. Al comma 443 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è eliminato l'inciso: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» e dopo la parola autorizzazione è inserita la parola: «generale» ed alla fine sono aggiunte le parole: «e liberatoria del comune».
21. 01. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009.».
21. 014. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza Permanente», presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della regione, dell'ente parco e del comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione delia Conferenza Permanente.
  2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.
  3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: «uso scolastico e universitario», le parole: «uso pubblico,»;
   b) al comma 9-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le parole: «31 dicembre 2021»;
   c) al comma 9-bis, dopo le parole: «applicando per l'affidamento di lavori, servizi» aggiungere le seguenti: «compresi i servizi di ingegneria e di architettura»;
   d) al comma 9-ter, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono» con le parole: «ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi».

  4. L'articolo 1, lettera f), punto 2) del presente decreto-legge non si applica nei processi di ricostruzione pubblica a seguito di eventi sismici.
  5. All'articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosidetta white list) di cui all'articolo 1, comma 52, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  6. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32.
  7. All'articolo 3, comma 4, del presente decreto, aggiungere, in fine, le parole: «e per i lavori di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), riguardanti i progetti di ricostruzione, riparazione, miglioramento sismico degli edifici, pubblici e privati, danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009».
21. 02. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza Permanente», presieduto dal Provveditore interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.
  2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.
  3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: «uso scolastico e universitario», con le seguenti: «uso pubblico,»;
   b) al comma 9-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;
   c) al comma 9-bis, aggiungere le parole: «compresi i servizi di ingegneria e di architettura» dopo le seguenti: «applicando per affidamento di lavori, servizi»;
   d) al comma 9-ter, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono» con le parole: «ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi».

  4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9.
*21. 04. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme per l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza Permanente», presieduto dal Provveditore interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.
  2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.
  3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: «uso scolastico e universitario», con le seguenti: «uso pubblico,»;
   b) al comma 9-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;
   c) al comma 9-bis, aggiungere le parole: «compresi i servizi di ingegneria e di architettura» dopo le seguenti: «applicando per affidamento di lavori, servizi»;
   d) al comma 9-ter, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono» con le parole: «ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi».

  4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 32 comma 9.
*21. 08. Trancassini, Butti, Foti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ri-costruzione privata post sisma 2009 per il Comune del L'Aquila e i Comuni del Cratere)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
   «a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):
  1. dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»;

  2. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»;
  3. dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: «e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere«.
   b) all'articolo 14, comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: «vice commissario d'intesa con il Sindaco», viene aggiunta la frase: «indipendentemente dall'ubicazione degli stessi»».

  2. Al decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 7, dell'articolo 67-quater è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  3. Al decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015 n. 125, all'articolo 11, il comma 5-bis, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune de L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:
   -OPCM 3978 dell'8/11/2011
   -OPCM4013 del23/3/2014
   -D.C.D. n. 108 del 18/4/2012
   -L. 125 del 15/8/2015.
   Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».

  4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» e dopo la parola: «autorizzazione» è inserita la seguente: «generale» e aggiungere, in fine, le parole: «e liberatoria del Comune».
**21. 07. Trancassini, Butti, Foti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ri-costruzione privata post sisma 2009 per il Comune del L'Aquila e i Comuni del Cratere)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
   «a) all'articolo 3, comma 1, lettera a):
  1. dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»;

  2. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»;
  3. dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: «e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere«.
   b) all'articolo 14, comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: “vice commissario d'intesa con il Sindaco”, viene aggiunta la frase: “indipendentemente dall'ubicazione degli stessi”».

  2. Al decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 7, dell'articolo 67-quater è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  3. Al decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015 n. 125, all'articolo 11, il comma 5-bis, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune de L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:
   -OPCM 3978 dell'8/11/2011
   -OPCM4013 del23/3/2014
   -D.C.D. n. 108 del 18/4/2012
   -L. 125 del 15/8/2015.
   Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».

  4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» e dopo la parola: «autorizzazione» è inserita la seguente: «generale» e aggiungere, in fine, le parole: «e liberatoria del Comune».
**21. 03. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   « a) dopo le parole: «lettere a), b)«sono aggiunte le seguenti: “, c) e d),”;
   b) dopo le parole: “prodotti agricoli e alimentare” sono aggiunte le parole: “nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti o: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,”».
21. 06. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno, 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «corrispondente», la frase «al personale in servizio al 30 settembre 2018» è soppressa;
   b) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate».
21. 011. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui antecedente comma».
21. 05. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

  1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti lettere:
   «a) L'AQUILA – AVEZZANO – T. AVEZZANO;
   b) L'AQUILA – AVEZZANO – P.R. AVEZZANO;
   c) L'AQUILA-LANCIANO-T. LANCIANO;
   d) L'AQUILA – LANCIANO – P.R. LANCIANO;
   e) L'AQUILA – SULMONA – T. SULMONA;
   f) L'AQUILA – SULMONA – P.R. SULMONA;
   g) L'AQUILA – VASTO-T. VASTO;
   h) L'AQUILA-VASTO-P.R. VASTO».

  2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.
  3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.
  4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.
  5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.
21. 09. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sospensione di termini in materia di giustizia)

  1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:
  «3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici dei 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della Giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative Procure della Repubblica».

  2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.
21. 010. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)

  1. All'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77» aggiungere le seguenti: «e, limitatamente a questi ultimi, per le soie verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).».
21. 013. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)

  1. All'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   « a) al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: “interventi di ricostruzione pubblica” sono aggiunte le seguenti: “o privata”;
   b) al comma 40, ultimo periodo, le parole: “ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti” sono soppresse.
   c) al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola: “pubblica” sono aggiunte le seguenti: “o privata”».
21. 012. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

ART. 22.
(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

  Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
  01-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sesto periodo, le parole: «con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «01-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.
   01-ter. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-bis.».
22. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 01 aggiungere il seguente:
  01-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:
  «1.1. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6o periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.
   02-bis. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispettò di quanto fissato al comma 01-bis.».
22. 3. Nevi, Cortelazzo, Polidori, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) al comma 7-bis, è soppressa la parola: «pubblici»;
   c-ter) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.
   8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
*22. 4. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) al comma 7-bis, è soppressa la parola: «pubblici»;
   c-ter) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.
   8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
*22. 5. Nevi, Cortelazzo, Polidori, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) al comma 7-bis, è soppressa la parola: «pubblici»;
   c-ter) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.
   8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
*22. 7. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 7-bis, la parola: «pubblici» è soppressa;

  Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e finanze. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
22. 6. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
  «50-bis. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta».
22. 9. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 2, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», inserire le parole: «e di mille unità per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
22. 12. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 2, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile», inserire le seguenti: «e di polizia locale».
22. 13. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 2, lettera 0b), le parole: fino a 200 unità sono sostituite con le seguenti: fino a 400 unità e le parole da: 4,150 milioni di euro fino a: l'anno 2020 sono sostituite con le seguenti: 8,300 milioni di euro per l'anno 2019 e 16,600 milioni per l'anno 2020.
*22. 10. Trancassini, Butti, Foti, Prisco.

  Al comma 2, lettera 0b), sostituire le parole: fino a 200 unità con le seguenti: fino a 400 unità e le parole da: 4,150 milioni di euro fino a: l'anno 2020 sono sostituite con le seguenti: 8,300 milioni di euro per l'anno 2019 e 16,600 milioni per l'anno 2020.
*22. 11. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al comma 2, dopo la lettera 0b), aggiungere la seguente:
   0b) al comma 1, primo periodo, e al comma 1-bis, dopo le parole: «, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», inserire le parole: «e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160».
22. 14. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta».
22. 15. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 2, lettera a), dopo parole: a tempo parziale aggiungere le seguenti: con scadenza successiva al 31 dicembre 2020.
22. 16. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)
   1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in house delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
   2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.
   3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione».
*22. 17. Nevi, Cortelazzo, Polidori, Sozzani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)
   1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in house delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
   2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.
   3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione».
*22. 18. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
22. 21. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».
22. 19. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
22. 20. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di permettete lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
22. 22. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ai contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2017, nonché ai contratti di lavoro stipulati da altri soggetti privati in attuazione di convenzioni sottoscritte con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni, si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87.
22. 23. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, come convertito nella legge n. 77 del 2009, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, in deroga ai vincoli assunzionali per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018 ed assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale, nonché per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012.

  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012 pari ad euro 4.068.152,52 a decorrere dal 2019 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività.
22. 24. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 34, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico-amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.
  4-quater. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 34, si procede ad una nuova estrazione a campione.
22. 28. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Al comma 29 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: «elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti», sono da intendersi: «elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».
22. 26. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
22. 01. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza Permanente», presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.
  2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.
  3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo periodo, prima delle parole: «uso scolastico e universitario», aggiungere le seguenti: «uso pubblico,»;
   b) al comma 9-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2021;
   c) al comma 9-bis, dopo le parole: «applicando per l'affidamento di lavori, servizi» aggiungere le seguenti: «compresi servizi di Ingegneria e di architettura»;
   d) al comma 9-ter, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono» con le seguenti: «ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi».

  4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32.
  5. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: «La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto».
  6. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.
  7. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d) del medesimo decreto.
22. 02. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-ter.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

   1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione temporanea della sede di segreteria a classe demografica superiore.
   2. La richiesta promossa dalla Giunta comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla ricezione con proprio decreto, alla riclassificazione temporanea. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
   3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale».
22. 03. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 22-bis
(Estensione dei benefìci della zona franca urbana ai professionisti)

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 50-ter. – (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione temporanea della sede di segreteria a classe demografica superiore».

  2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla ricezione con proprio decreto, alla riclassificazione temporanea. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale.
22-bis. 01. Muroni, Occhionero.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Tutela dei lavoratori dei cantieri)

  1. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: «La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto.».
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.
  3. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera d), del medesimo decreto.
22-bis. 02. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

ART. 23.
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1 dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis, Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento.».
*23. 2. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1 dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis, Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento.».
*23. 9. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, nonché per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.».
23. 3. Trancassini, Prisco, Acquaroli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Anche per gli incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:».
23. 10. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere le seguenti parole: degli incarichi di progettazione e dopo il primo periodo è aggiunto il periodo che segue: Trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distratti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del».
23. 12. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire, le parole: l'affidamento degli incarichi di progettazione, con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al comma 2, lettera a), l'affidamento degli incarichi di progettazione.
23. 11. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
   a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti»;
   a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160,»;
   a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo, determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea» e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo tecnico»;
   a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  « 1-quinquies). Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione, delle attività tecniche ed amministrative».
*23. 13. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
   a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti»;
   a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160,»;
   a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo, determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea» e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo tecnico»;
   a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  « 1-quinquies). Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione, delle attività tecniche ed amministrative».
*23. 8. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti:
   0b) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160,»;
   0b. 1) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni», sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalla normativa europea», e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico», sono sostituite dalle seguenti: «di tipo tecnico»;
   0b. 2) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
    «1-quinquies) Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative;».
23. 14. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti:
   0b) all’articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al sesto periodo, sono soppresse le parole: «con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico»;
    2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1.1. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.
   1.2. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1.1.».
23. 1. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti:
   0b) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni» sono sostituite con le seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea» e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico» sono soppresse.
*23. 4. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti:
   0b) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni» sono sostituite con le seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea» e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico» sono soppresse.
*23. 6. Trancassini, Butti, Foti.

  Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
   0b) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.».
**23. 5. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
   0b) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.».
**23. 7. Trancassini, Butti, Foti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: con esito «B» o «C» o «E» limitatamente a livello operativo «L4».
23. 26. Trancassini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e di tutti gli adempimenti.
23. 15. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: di tutti gli adempimenti conseguenti aggiungere le seguenti:, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciale.
*23. 16. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: di tutti gli adempimenti conseguenti aggiungere le seguenti:, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciale.
*23. 17. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: di tutti gli adempimenti conseguenti aggiungere le seguenti:, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciale.
*23. 27. Martino, Cortelazzo, Pella, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis.1) All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».
**23. 18. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis.1) All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».
**23. 31. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis.1) All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».
**23. 37. Ruffino, Pella, Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire il capoverso articolo 4-quater, con il seguente:
  Art. 4-quater.

  1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all'articolo 4-ter, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile.
  2. Le spese relative all'installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
  3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l'installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:
   a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;
   b) il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (GAS);
   c) il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo comune;
   d) il richiedente intenda fattivamente ricostruire l'immobile dichiarato inagibile;
   e) la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore a 60 mq;
   f) il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma e a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio dello stesso;
   g) il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile;
   h) nel sito individuato dal richiedente per l'installazione della struttura abitativa temporanea e amovibile deve sussistere la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria. Gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.

  5. I soggetti che vogliano richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo devono presentate all'ufficio comunale competente il progetto con allegata la documentazione di seguito elencata:
   a) istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;
   b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 novembre 2016, n. 405 (Ulteriori interventi urgenti di Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016), attestante la classificazione E dell'immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;
   c) dimostri di aver presentato istanza all'Ufficio speciale per la ricostruzione per l'ottenimento del decreto di ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente, indicando le cause ostative;
   d) dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4, lettera g);
   e) eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera g);
   f) dichiarazione asseverata del tecnico che dimostri la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria, e che non siano necessarie opere di urbanizzazione a carico del comune per la fruibilità del bene;
   g) relazione tecnica sullo smaltimento dei reflui e il rispetto delle normative di settore;
   h) relazione tecnica sulle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e con relativa quantificazione economica.

  6. L'ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascia l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4.
  7. Nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti, l'ufficio comunale competente invierà al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida, la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia.
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali, predispone le linee guida per il corretto inserimento paesaggistico delle strutture abitative temporanee, volte alla definizione delle cantieristiche e dei requisiti minimi necessari delle stesse e finalizzate all'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove necessario. La Regione promuove, altresì, intese finalizzate all'individuazione di procedure in via d'urgenza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al periodo precedente.
23. 58. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:
   b-bis.1) dopo l'articolo 4-quater, è inserito il seguente:
  Art. 4-quinquies.
(Espropriazione aree SAE)

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
23. 19. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
   b-bis.1) all'articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
*23. 20. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
   b-bis.1) all'articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
*23. 35. Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

  Al comma 1, alla lettera b-ter), premettere la seguente:
   0b-ter) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c);
   b) al comma 2, dopo la lettera è inserita la seguente:
   f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei cinque anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
   c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
  «10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso».
23. 24. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, alla lettera b-ter), premettere la seguente:
   0b-ter) all'articolo 6:
   a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).»;
   b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   « e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti, all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali»;
   c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
  «10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso».
23. 23. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, alla lettera b-ter) premettere la seguente:
   0b-ter) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   « a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c);
   b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
   c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
  10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso».
*23. 25. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, alla lettera b-ter) premettere la seguente:
   0b-ter) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   « a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c);
   b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
   c) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
  10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso».
*23. 36. Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

  Al comma 1, alla lettera b-ter) premettere la seguente:
   0b-ter) All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) per gli immobili ad uso produttiva strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c)»;
   b) al comma 2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   « e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali».
23. 32. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, alla lettera b-ter), premettere la seguente:
   0b-ter) All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015».
*23. 22. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, alla lettera b-ter), premettere la seguente:
   0b-ter) All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015».
*23. 34. Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:
   b-quater) All'articolo 6, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  2-ter. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011.
**23. 21. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:
   b-quater) All'articolo 6, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  2-ter. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011.
**23. 33. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, alla lettera c), premettere la seguente:
   0e) all'articolo 6, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il calcolo del contributo deve garantire, per ciascun anno, l'aggiornamento dei prezzi in misura non inferiore al 25 per cento annuo per ciascuna fascia considerata».
23. 46. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
23. 42. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con le seguenti:
   c) all'articolo 18, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma»;
   c-bis) all'articolo 18, comma 6, al terzo periodo, dopo la parola: «disciplina» è inserita la seguente: «anche»;
   c-ter) all'articolo 18, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti infine i periodi che seguono: «Agli oneri, derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo».
23. 40. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 6, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. L'impresa esecutrice è individuata dal beneficiario dei contributi solo tra le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di ci all'articolo 30, comma 6. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo».
23. 41. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 6, comma 10, sopprimere le parole: «ovvero entro due anni dal compimento di detti interventi» sono soppressi e il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'articolo 30».
23. 43. Morgoni, Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 13 fino alla fine della lettera con le seguenti: 13. L'impresa esecutrice è individuata dal beneficiario dei contributi solo tra le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.
23. 39. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 8, il comma 1-bis è abrogato.
*23. 28. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 8, il comma 1-bis è abrogato.
*23. 44. Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 8 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:
   a) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;
   b) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;
   c) alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

  4-ter. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4-bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.
23. 47. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, e completata la relativa istruttoria emettono conseguente provvedimento di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
23. 49. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) all'articolo 13, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
  6-ter. Per gli edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, non ricadenti nell'elenco dei comuni danneggiati dal medesimo sisma, ma ricadenti negli allegati 1 e 2, che hanno subito un aggravamento del danno a seguito degli eventi sismici del 2016, possono essere finanziati con le modalità di cui all'articolo 14. La richiesto di contributo può sommarsi ad eventuali finanziamenti insufficienti, finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino per l'utilizzo del bene, che l'ente ha eventualmente ottenuto.
23. 57. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 14, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 o degli elenchi tenuti dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe dell'articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera.
23. 56. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere le seguente:
   d-ter) all'articolo 14, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «11-bis. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui al presente articolo, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti».
23. 29. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 15, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
23. 55. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: «o agli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico»;
   d-ter) all'articolo 18, comma 6, le parole: «, determinati, sulla base di appositi criteri di rimuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,» sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di rimuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.»;
   d-quater) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma.
23. 54. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungete la seguente:
   d-bis) all'articolo 16, comma 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale caso, l'atto di adozione del vincolo dovrà essere modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata».
23. 53. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 16, comma 4, dopo le parole: «che necessitano» sono inserite le seguenti: «anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione».
*23. 52. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 16, comma 4, dopo le parole: «che necessitano» sono inserite le seguenti: «anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione».
*23. 61. Baldelli, Polverini, Nevi, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) all'articolo 18, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,» sono soppresse;
   b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma.
**23. 51. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) all'articolo 18, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,» sono soppresse;
   b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma.
**23. 60. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere il seguente:
   d-bis) All'articolo 31, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'addendum al contratto di appalto con indicazione delle imprese subappaltatrici le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
23. 50. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-ter) all'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione mi apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;

  1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1-bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «incrementabile fino al 12,5» sono sostituite dalle seguenti: «incrementabile fino al 14,5»;
   al comma 5, secondo periodo, le parole: «il contributo massimo è pari al 7,5» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo massimo è pari al 9,5 per cento».
23. 59. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

  1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1-bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in ma delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione.
    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «incrementabile fino al 12,5» sono sostituite dalle seguenti: «incrementabile fino al 14,5»;
    3) al comma 5, secondo periodo, le parole: «il contributo massimo è pari al 7,5» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo massimo è pari al 9,5 per cento».
   e-bis) all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:
   a) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;
   b) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alla lettera a);
   c) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

  4-ter. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3 ,con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4-bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge n. 241/90 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.
   e-ter) il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è abrogato.
   e-quater) al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 sono soppresse le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» rispetto a quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
   e-quinquies) al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «che necessitano» sono inserite le seguenti: «anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Accelerazione della ricostruzione nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
23. 67. Nevi, Cortelazzo, Polidori, Sozzani.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungete la seguente:
   e-bis) all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo, le parole: «incrementabile fino al 12,5» sono sostituite dalle seguenti: «incrementabile fino al 14,5», e al secondo periodo, le parole: «il contributo massimo è pari al 7,5» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo massimo è pari al 9,5 per cento».
   e-ter) agli oneri derivanti dalla lettera e-bis), valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23. 65. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:
   e-bis.1) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con fattività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

  3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003) n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria.
23. 30. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) all'articolo 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativa alla cessazione dello Stato di emergenza.
23. 62. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) alle lettere a), b), c) del comma 2 dell'articolo 6 si applicano le disposizioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015.
23. 66. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
   e-bis 1) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenziirregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo «Sportello unico» la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente, esercita azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa.
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

  3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria.
*23. 64. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
   e-bis 1) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo «Sportello unico» la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente, esercita azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa.
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

  3-ter. L'obbligo di iscrizione alle casse edili/edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria.
*23. 68. Muroni, Occhionero.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3-bis dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, anche in data successiva agli eventi sismici, e comunque prima della data di richiesta del contributo».
23. 45. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2019, in deroga all'articolo 1, comma 187, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 possono utilizzare il risultato di amministrazione dell'anno 2018, anche qualora esso non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, nel limite dell'importo corrispondente alle entrate derivanti da donazioni.

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
23. 75. Morgoni, Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'affidamento dei lavori, pubblici sotto la soglia comunitaria di cui 35 del decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.
23. 69. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 1, aggiungete il seguente:
  1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento.
23. 70. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite con le seguenti: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del».
*23. 74. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite con le seguenti: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del».
*23. 77. Trancassini, Butti, Foti, Prisco.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite con le seguenti: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del».
*23. 78. Martino, Cortelazzo, Sozzani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 1-sexies, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, si applicano altresì agli edifici non ricompresi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora vi sia l'esistenza di un nesso causale tra i danni subiti dai medesimi e gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni.
23. 72. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017, la parola «2019» è sostituita da «2021».
23. 76. Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono soppressi: il punto 1-bis e, al punto 2, la lettera b-ter.
23. 73. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Alla rubrica sopprimere la parola: pubblica.
23. 79. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 23-bis.
(Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia)

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

   Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «che ospitano alunni sfollati» inserire le seguenti: «ovvero anche nei casi di istituzione di nuovi corsi o indirizzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, autorizzati dai singoli piani scolastici regionali».
23-bis. 06. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere seguente:

Art. 23-ter.

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»;
   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»;
   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 219/2020».
23-bis. 07. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 23-bis aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:
  3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

  3.5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
23-bis. 02. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Cortelazzo, Gelmini, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

  1. Al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni. Dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono soppresse.
23-bis. 01. Nevi, Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

  1. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
    2) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
    3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «  d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata».
23-bis. 03. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
23-bis. 04. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Dopo l'articolo 23-bis, inserire il seguente:

Art. 23-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

  1. Al fine di sopperire con urgenza alla attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 dei decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 dei consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.
  2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
  3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.
  4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria. Il corso di formazione straordinario è realizzato in collaborazione con l'ANCI e l'UPI, su proposta del Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, in attuazione dell'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:
   a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;
   b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

  6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.
  7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
23-bis. 05. Cenni.

ART. 24.
(Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo)

  Dopo la lettera a) aggiungete la seguente:
   a-bis) alla frazione di rifiuto di cui al comma 11, derivante dalla separazione e cernita delle frazioni recuperabili, è attribuito il Codice CEr 17.09.04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903) se essa non contiene più amianto oltre i limiti fissati al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 verificati con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013 per quanto riguarda il campionamento e dal regolamento (UE) n. 1357/ 2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.
24. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo le parole: «entro il 1o giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di cessazione dello stato emergenziale», e le parole: «a decorrere dal 1o giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di cessazione dello stato emergenziale»;
   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  3. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «19 per cento» e le parole: «6 per cento», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «22 per cento» e «9 per cento»;
   b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e all'11 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019»
   c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 16 per cento a decorrere dal 30 giugno 2019».
24. 01. Trancassini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
24. 02. Trancassini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
24. 03. Trancassini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

   1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria».
24. 04. Trancassini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di amianto)

  1. All'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, le parole: «2016, 2017, 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2016 al 2020».
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
24. 05. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati, Paita.

ART. 25.
(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016,2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'istituto del Credito Sportivo. Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo.».

  Conseguentemente:
   alla rubrica inserire, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di finanza locale e di contabilità;
   all'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole da: 55 milioni fino a: 2022 e 2023 con le seguenti: 65 milioni di euro per l'anno 2019, a 94,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 99,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
   b) alla lettera b) sostituire le parole da: 15 milioni di euro fino a: 59,990 milioni di euro con le seguenti: 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 69,990 milioni di euro.
25. 4. Baldelli, Polverini, Nevi, Pella, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Polidori, Sozzani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato le alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'istituto del Credito Sportivo. Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di finanza locale e di contabilità.
25. 5. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 2, aggiungete i seguenti:
  2-bis. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
25. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai pagamenti di somme per i trasferimenti dallo Stato ai comuni e dalle regioni ai comuni si applica il termine di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Lo stesso termine deve essere rispettato per il rimborso delle anticipazioni effettuate dai comuni per interventi urgenti di messa in sicurezza di strutture ed edifici pubblici e privati effettuati con procedura di somma urgenza in conseguenza di eventi sismici. Il mancato rispetto del termine costituisce danno erariale.
25. 2. Mulè, Nevi, Polidori, Sozzani.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dai secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata a decorrere dal 1o gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  2. Per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020,10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
25. 01. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

  1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67- septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
25. 02. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

ART. 26.
(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera f) sostituire le parole: in altra località del territorio regionale con le seguenti: in altra località del territorio comunale o in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.
26. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera f) sostituire le parole: in altra località del territorio regionale con le seguenti: in altra località del territorio comunale o in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso numero 2, sostituire le parole: delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale con le seguenti: in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.
26. 1. Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere i numeri 1) e 3).
26. 4. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b), capoverso numero 2, sostituire le parole: delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale con le seguenti: in ambito regionale purché in località ricadenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.
26. 3. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
26. 6. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni successivi».
26. 7. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 2, sostituire le parole: e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro con le seguenti: e comunque nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
26. 8. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 2, sostituire le parole: e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro con le seguenti: e comunque nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge il Commissario straordinario individua con propria ordinanza criteri e modalità di concessione di forme di ristoro anche per le attività economiche e commerciali interessate;
   dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
26. 9. Paita.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2.1. Al fine di garantire alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con il provvedimento del Commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che a causa del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, hanno dovuto sostenere maggiori spese consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, il ristoro delle maggiori spese affrontate è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristora, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore imprese e ai liberi professionisti delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità.

  2.2 Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
26. 11. Paita, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. Al fine di garantire la piena ripresa economica a seguito dell'evento calamitoso riguardante il crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, nel Fondo centrale di garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese colpite dal crollo. La garanzia può coprire fino all'80 per cento del finanziamento concesso da una banca convenzionata, così come può, in misura dell'80 per cento, la controgaranzia ad una garanzia rilasciata da un confidi convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una banca convenzionata.

  2.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 2.1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
26. 10. Paita, Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 aprile 2019» e all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2019».

  2.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
26. 12. Paita, Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante «disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», al comma 1, nella frase «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato», la lettera «e» è sostituita dalla lettera «o».
26. 13. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 109 del 2018, d'intesa con il Commissario delegato, può utilizzare le economie derivanti dall'articolo 4-ter del medesimo decreto, per le misure destinate alla tutela occupazionale è produttiva delle attività economiche interessate dall'evento relativo al viadotto sul Polcevera, ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 6-bis della legge della Regione Liguria n. 39 del 2007, istitutiva dei P.R.I.S. (Programmi Regionali di Intervento Strategico).
26. 14. Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

ART. 26-bis.
(Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  Dopo l'articolo 26-bis aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Zona franca urbana per i comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Nei comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita, in analogia con quanto già disposto all'articolo 1, comma da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il relativo periodo d'imposta, una zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzata.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della Zona franca di cui al comma 1 che rispettino le seguenti caratteristiche:
   a) siano definibili micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed abbiano avuto nel 2017 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
   b) appartengano ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56,79, 93, 95 e 96;
   c) fossero già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, purché detta data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
   d) svolgano la propria attività all'interno della zona franca, avendo la propria sede principale o un'unità locale all'interno della zona franca stessa, e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al successivo comma 3;
   e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non siano in liquidazione volontaria, concordato o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli Aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «  de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «  de minimis» nel settore agricolo.
  4. Il rispetto dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 è attestato, all'atto della richiesta del beneficio, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono beneficiare, nel rispetto dei regimi di cui al comma 3, del limite previsto al comma 6, nonché delle risorse finanziarie disponibili, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per ciascun periodo d'imposta;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Le esenzioni sono concesse fino al 31 dicembre 2022.
  7. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35. Le somme di cui al primo periodo non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate in quello successivo, per le medesime finalità, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.
26-bis. 01. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

Art. 26-ter.
(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021»;
   b) al comma 1 le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021»;
   c) al comma 1, lettera a) le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021»;
   d) al comma 2 le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021»;
   e) al comma 5 le parole: «4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021»;
   f) al comma 5 lettera b-ter) le parole: «quanto a euro 900.000 nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 900.000 in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
26-bis. 03. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.

  1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure.
26-bis. 02. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati, Paita.

ART. 27.
(Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono soppressi il punto 1-bis e la lettera b-ter) del punto 2.
27. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Per favorire la ripresa economica nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, si prevede l'emanazione di un successivo decreto finalizzato a disciplinare la concessione e l'erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l'attrattività e l'offerta turistica dei territori.
27. 01. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Cortelazzo, Sozzani.

ART. 28.
(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»)

  Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
*28. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
*28. 2. Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g-bis) le modalità e i criteri del ristoro agli operatori di telecomunicazioni coinvolti nella realizzazione della piattaforma.
**28. 3. Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Casino, Sozzani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g-bis) le modalità e i criteri del ristoro agli operatori di telecomunicazioni coinvolti nella realizzazione della piattaforma.
**28. 4. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  5-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.
  5-quater. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono I diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  5-quinquies. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  5-sexies. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 5-bis, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*28. 5. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  5-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.
  5-quater. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  5-quinquies. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  5-sexies. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 5-bis, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*28. 200. Mollicone.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  5-ter. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  5-quater. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  5-quinquies. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 5-bis, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28. 6. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre del 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
28. 7. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pezzopane, Orlando, Pellicani, Verini, Benamati.