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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 26 novembre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 novembre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 novembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SIRAGUSA e MACINA: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza» (2269);
   SIRAGUSA: «Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero» (2270).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 221).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 222).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernenti:
   l'incidente occorso a un aeromobile in località Ornaro (Rieti), in data 28 settembre 2016;
   l'inconveniente grave occorso a un aeromobile in località aeroporto di Verona Villafranca, in data 1o luglio 2018.

  Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 20 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa delle ammende, riferita all'anno 2018, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è stata trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 15 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 53/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Sisma Abruzzo – assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata – annualità 2020» - alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 61/2019 del 1o agosto 2019, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – modifica di una prescrizione della delibera CIPE n. 84/2017 relativa al cronoprogramma della linea ferroviaria AV/AC (Alta velocità/Alta capacità) Verona. Vicenza» - alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 novembre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97, sulla missione di sorveglianza rafforzata effettuata in Romania il 25 settembre 2019 (COM(2019) 910 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (COM(2019) 912 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 2019 (COM(2019) 913 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 ottobre e 19 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2019) 453 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti e sui loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti per gli anni 2016-2017 (COM(2019) 454 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE) (COM(2019) 464 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581 final).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenza 10 gennaio 2019, Ajmone Marsan e altri contro Italia, n. 21925/15, in materia di diritto a un ricorso effettivo e alla ragionevole durata del processo. Constata la violazione del diritto alla durata ragionevole del processo (articolo 6 § 1 della Convenzione), in relazione ad un procedimento amministrativo, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, durato 25 anni, volto all'annullamento della delibera n. 2443 del 29 aprile 1986 della Giunta della Regione Lazio, modificativa dell'inquadramento professionale-amministrativo dei ricorrenti, con effetti sui livelli di retribuzione (Doc. XX, n. 14) – alla XI Commissione (Lavoro);
   sentenza 24 gennaio 2019, Knox contro Italia, n. 76577/13, in materia di diritto a un processo equo. Constata la non violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo materiale e la violazione del medesimo articolo sotto il profilo procedurale, oltre alla violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 c) e) della Convenzione, per non avere la ricorrente beneficiato di un'indagine che potesse chiarire i fatti e le eventuali responsabilità in relazione agli episodi denunciati, per la limitazione dell'accesso della ricorrente all'assistenza legale durante l'audizione del 6 novembre 2007 alle 5.45 e per la violazione del diritto della ricorrente ai servizi gratuiti di un interprete (Doc. XX, n. 15) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 24 gennaio 2019, Cordella e altri contro Italia, n. 54414/13, 54264/15, in materia di diritto al rispetto della vita privata. Constata la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione, in relazione agli effetti delle emissioni dello stabilimento Ilva S.p.a., specializzato nella produzione e lavorazione dell'acciaio, sull'ambiente e sulla salute della popolazione locale, avendo le autorità nazionali omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata, e per la mancanza nell'ordinamento italiano di vie di ricorso utili ed effettive, tali da permettere di ottenere misure dirette al disinquinamento delle aree interessate dalle emissioni nocive dello stabilimento Ilva (Doc. XX, n. 16) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, n. 22350/13, in materia di libertà di espressione. Constata la violazione dell'articolo 10 della Convenzione, in relazione alla sproporzione – rispetto al fine legittimo perseguito dai giudici nazionali – della sanzione penale inflitta ad un direttore di un quotidiano nazionale per diffamazione e omesso controllo di quanto pubblicato sul giornale dallo stesso diretto, con conseguente ingerenza sulla libertà di espressione non «necessaria in una società democratica» (Doc. XX, n. 17) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   sentenza 14 marzo 2019, Arnaboldi contro Italia, n. 43422/07, in materia di diritto ad un processo equo. Constata la violazione degli articoli 6 § 1 e 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, in relazione al mancato pagamento di indennità espropriativa da parte di società sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria e poi messa in stato di liquidazione, in ragione della mancanza di risorse economiche del debitore privato, con conseguente lesione del diritto a una protezione giudiziaria effettiva e al rispetto dei beni del ricorrente (Doc. XX, n. 18) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 6 giugno 2019, Condominio Porta Rufina contro Italia, n. 14346/05, in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, relativo alla protezione della proprietà, in relazione all'occupazione d'urgenza di un terreno non seguita da un formale atto conclusivo della procedura – con integrazione di una fattispecie contrastante con il principio di legalità in quanto non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica – e definisce la misura dell'indennizzo spettante per la perdita della proprietà (Doc. XX, n. 19) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 6 giugno 2019, Mideo contro Italia, n. 19169/02, in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relativo alla protezione della proprietà, in relazione all'occupazione d'urgenza di un terreno per la realizzazione di opere di pubblica utilità non seguita da un formale atto conclusivo della procedura – con integrazione di una fattispecie contrastante con il principio di legalità in quanto non assicura un sufficiente grado di certezza giuridica – nonché dell'articolo 6 § 1 della Convenzione), sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo, essendo il procedimento principale durato in primo grado dal 1992 al 2002 (Doc. XX, n. 20) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 13 giugno 2019, Marcello Viola contro Italia, n. 77633/16, in materia di divieto di trattamenti disumani e degradanti. Constata la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, in relazione alla condanna del ricorrente, in applicazione del regime del reato continuato, alla pena del cosiddetto «ergastolo ostativo», il quale, secondo la Corte, limita eccessivamente la possibilità di un riesame della pena inflitta, nella prospettiva della risocializzazione dell'interessato (Doc. XX, n. 21) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 18 luglio 2019, R.V. e altri contro Italia, n. 37748/13, in materia di allontanamento dei figli minori dalla residenza familiare. Constata la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in relazione all'allontanamento dei figli minori della ricorrente dalla residenza familiare e alla proroga dei provvedimenti di affidamento temporaneo dei medesimi per oltre dieci anni, senza l'uso dell’«eccezionale diligenza» che deve essere esercitata nelle cause riguardanti il benessere di minori (Doc. XX, n. 22) – alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 novembre 2019, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   sentenza della Corte (Seconda sezione) del 24 ottobre 2019, causa C-212/18, Prato Nevoso Termo Energy Srl contro Provincia di Cuneo e ARPA Piemonte. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico – Articolo 6, paragrafi 1 e 4 – Cessazione della qualifica di rifiuto – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Articolo 13 – Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili – Utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia elettrica (Doc. XIX, n. 66) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza della Corte (Nona sezione) del 17 ottobre 2019, causa C-569/18, Caseificio Cirigliana Srl e altri contro Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 4, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Concorrenza leale – Mozzarella di Bufala Campana DOP – Obbligo di separare gli spazi di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» (Doc. XIX, n. 67) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   sentenza del Tribunale (Decima sezione) del 24 ottobre 2019, causa C-515/18, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro Regione autonoma della Sardegna. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Trasporto per ferrovia – Contratti di servizio pubblico – Aggiudicazione diretta – Obbligo di previa pubblicazione di un avviso riguardante l'aggiudicazione diretta – Portata (Doc. XIX, n. 68) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 13 novembre 2019, a pagina 4, prima colonna, ultima riga, dopo la parola: «V,» deve intendersi inserita la seguente: «VI,».

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 25 novembre 2019, a pagina 9, seconda colonna, alle righe terza e quarta, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» si intendono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI (A.C. 2211-A)

A.C. 2211-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 3-bis.580, 3-bis.581, 3-bis.582, 3-bis.583 e 3-bis.584.

A.C. 2211-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo e sopprimere le parole da: e a strutture in calcestruzzo fino alla fine della lettera medesima.

  All'articolo 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e.

  All'articolo 3-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti:, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 9-septies, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 9-novies, comma 1, lettera c), numero 2), capoverso b-quinquies), sostituire le parole: del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Sopprimere l'articolo 9-undecies.

  All'articolo 9-septiesdecies, al comma 1, capoverso articolo 24-bis, sopprimere il comma 4.

  All'articolo 9-vicies semel, comma 2, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante il Fondo unico per lo spettacolo con le seguenti: utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

  All'articolo 9-vicies bis, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel limite di spesa di euro aggiungere le seguenti: 830.000 per l'anno 2019, di euro;
   al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nel limite di euro aggiungere le seguenti: 830,000 per l'anno 2019, di euro;
   al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) all'articolo 14-bis, comma 2, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2019, 2020 e 2021»;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 1, lettere c) e d) pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  All'articolo 9-vicies quater, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  All'articolo 9-duodetricies, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 15 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:
   al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  All'articolo 9-tricies, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.21, 1.23, 1-bis.10, 1-bis.11, 1-bis.44, 1-ter.21, 2.36, 2.61, 2.64, 2.67, 2.500, 2.512, 2.552, 3.49, 3-bis.582, 3-quinquies.500, 5.511, 6.500 e sugli articoli aggiuntivi 1-ter.036, 2-bis.019, 2-bis.021, 2-bis.022, 2-bis.023, 2-bis.024, 3.051, 3.0500, 3-ter-0500, 3-quinquies.048, 3-sexies.055, 3-sexies.060, 3-sexies.063, 3-sexies.0550, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLAOSTA
  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2211-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
   « 4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;
   b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.

  2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.».

Articolo 3.
(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
   «Articolo 12-bis. – (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). – 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
   2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1, secondo il seguente ordine di priorità:
   a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
   b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);
   c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;
   d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).
   3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.».

Articolo 4.
(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;
   b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite le seguenti: «, o da imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50»;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   «7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni.».

Articolo 5.
(Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: «La predetta misura è estesa anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17.».

Articolo 6.
(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

  1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole da « colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

Articolo 7.
(Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'assistenza alla popolazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34 comma 7-bis».
  2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.».

Articolo 8.
(Proroga di termini)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo e al secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo e al quarto anno»;
   b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».

  2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
  3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari complessivamente a 13,95 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,39 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,66 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 15,55 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:
   a) quanto a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9.
(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)

  1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti parole «nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse nei limiti di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2211-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis. – (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) – 1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”.
  Art. 1-ter.(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  “1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento”».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    alla lettera a) sono premesse le seguenti:
   «0a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011” sono inserite le seguenti: “e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015”;
   0a-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011” sono inserite le seguenti: “e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015”;
   0a-ter) al comma 2, lettera c), dopo le parole: “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011” sono inserite le seguenti: “e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015”;
   0a-quater) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  “2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti titolati suddetti con modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Resta a carico del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo l'obbligo di dimostrare di aver avvisato gli altri proprietari o soggetti titolati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata”»;
    alla lettera a), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «bassa capacità strutturale» sono aggiunte le seguenti: «e a strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche. Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, le superfici utili sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”»;
   al comma 2, capoverso 3.1, terzo periodo, le parole: «non può essere mutata» sono sostituite dalle seguenti: « deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità».
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) – 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 31 marzo 2020”».

  All'articolo 3:
   al comma 1, capoverso Articolo 12-bis:
    al comma 1, al quarto periodo, dopo le parole: «al fine di acquisire» sono inserite le seguenti: «, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e», le parole: «permesso a costruire» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di costruire» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi di cui al comma 1-bis»;
    dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione»;
    il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato “elenco A”, e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato “elenco B”. Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:
   a) con riferimento all'elenco A:
    1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
    2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;
    3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);
   b) con riferimento all'elenco B:
    1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;
    2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1)»;
    al comma 3, primo periodo, le parole: «almeno sul 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « , mediante sorteggio, in misura pari ad almeno il 20 per cento».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 3-bis. – (Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016) – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.
  2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
  Art. 3-ter. – (Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi) – 1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
  Art. 3-quater. – (Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) – 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio”.
  Art. 3-quinquies. – (Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 0,55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,47 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Art. 3-sexies. – (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) – 1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “sei”».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
   alla lettera b), le parole: «da imprese» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso imprese»;
   dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: “La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti”».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) – 1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l’addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati”».

  All'articolo 5:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La predetta misura è estesa, in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ‘E’, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo”».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici) – 1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.
  2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefìci possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.
  3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefìci di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico».

  All'articolo 8:
   al comma 1:
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019 e 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo e al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”»;
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) al comma 2-bis, le parole: “per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.
  1-ter. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   al comma 3, le parole: « 1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «Art. 9. – (Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere) – 1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
  2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2, e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 9-bis. (Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) – 1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “non superiore a 20.000 abitanti,” sono inserite le seguenti: “e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,”.
  Art. 9-ter. – (Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) – 1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a):
     1.1) al numero 1), le parole: “peak ground acceleration-PGA” sono sostituite dalle seguenti: “accelerazione ag”;
     1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”;
     1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”;
    2) alla lettera b):
     2.1) al numero 1), le parole: “nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)” sono sostituite dalle seguenti: “nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3”;
     2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)”.
  Art. 9-quater. – (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39) – 1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
  “5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76”.
  Art. 9-quinquies. – (Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) – 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
  Art. 9-sexies. – (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) – 1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi”.
  Art. 9-septies. – (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) – 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro”;
   b) al quinto periodo, le parole: “Per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2019 e 2020”.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le somme stanziate dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  Art. 9-octies. – (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) – 1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES – Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento”.
  Art. 9-novies. – (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) – 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) all'alinea, le parole: “2018/2019 e 2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”;
    2) alla lettera a), le parole: “2018/2019 e 2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”;
    3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   “a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;
   b) al comma 2, le parole: “ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022”;
   c) al comma 5:
    1) all'alinea, le parole: “ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022”;
    2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:
    “b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”.
  Art. 9-decies. – (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8) – 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto ‘Casa Italia’, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia”.
  Art. 9-undecies. – (Modifica all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)– 1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali di cui al comma 1, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni dell'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
  Art. 9-duodecies. – (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91) – 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: “Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia” sono inserite le seguenti: “nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,”.
  2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.
  Art. 9-terdecies. – (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) – 1. Al comma 40 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: “interventi di ricostruzione pubblica” sono inserite le seguenti: “o privata”;
   b) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o privata”.
  Art. 9-quaterdecies. – (Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   “i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020”.
  Art. 9-quinquiesdecies. – (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  “3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste”.
  Art. 9-sexiesdecies. – (Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
  “13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29”.
  Art. 9-septiesdecies. – (Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:
  “Art. 24-bis. – (Piano di ricostruzione) – 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.
  2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:
   a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;
   b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;
   c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.
  3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  4. Al fine di perseguire il contenimento del consumo di suolo, con ordinanza del Commissario straordinario sono stabilite misure premiali di incremento del contributo per incentivare le soluzioni di sistemazione abitativa degli aventi titolo mediante l'acquisto di un'unità immobiliare esistente, legittimamente assentita. Il piano di ricostruzione disciplina le modalità attuative del presente comma relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi.
  5. Le aeree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione”.
  Art. 9-duodevicies. – (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: “da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario” sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: “il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “i piani di cui al comma 2”.
  3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.
  Art. 9-undevicies. – (Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
  “6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto”.
  Art. 9-vicies. – (Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività”.
  Art. 9-vicies semel. – (Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) – 1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “Per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2019 e 2020”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante il Fondo unico per lo spettacolo.
  3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
  Art. 9-vicies bis. – (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) – 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    “1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:
    a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
    c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);
    d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
    e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)”;
   b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive”;
   c) all'articolo 14-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8”;
   d) all'articolo 18:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: “10 unità” sono sostituite dalle seguenti: “15 unità”;
    2) al comma 6:
     2.1) le parole: “euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021”;
     2.2) le parole: “per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021”.
  Art. 9-vicies ter. – (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009) – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.
  Art. 9-vicies quater. – (Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012) –1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 1.253.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  Art. 9-vicies quinquies. – (Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) – 1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  Art. 9-vicies sexies. – (Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili) – 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  Art. 9-vicies septies. – (Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici) – 1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
  2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.
  Art. 9-duodetricies. – (Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016) – 1. A decorrere dall'anno 2021, il Commissario straordinario può destinare, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo mediante la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;
   e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.
  2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Il programma di sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica ai fini dell'approvazione e dell'assegnazione delle risorse.
  3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Art. 9-undetricies. – (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) – 1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018.
  Art. 9-tricies. – (Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016) – 1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
   a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;
   b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  Art. 9-tricies semel. – (Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25) – 1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2020, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
  2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare la rata del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relativa all'anno 2017 e dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.
  3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa della rata del corrispettivo sospesa ai sensi del comma 2. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa».

A.C. 2211-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2024».
1. 10. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi».
1. 11. Trancassini, Foti, Butti, Deidda.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato, su esplicita conferma del Commissario straordinario, fino alla data di cui al periodo precedente, e nel limite delle risorse previste ai sensi del presente comma, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014. n. 190».
1. 23. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. È demandata al Commissario Straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell'avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione. Tale piattaforma dovrà consentire la generazione automatica della documentazione a corredo della pratica di ricostruzione secondo i modelli univoci predisposti dalla struttura commissariale e la loro gestione fino al completamento dell’iter previsto dalle singole ordinanze. Tale piattaforma è adottata con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto in accordo con i consigli nazionali delle professioni tecniche. La realizzazione e la gestione del sistema trova copertura nella contabilità speciale assegnata al Commissario».
1. 21. Mazzetti, Nevi, Polidori, Cortelazzo, Gelmini, Baldelli, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1. 22. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Caiata, Deidda, Gemmato, Frassinetti, Montaruli, Zucconi.

ART. 1-bis.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: «sentiti» è sostituita dalle seguenti: «previa intesa con».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
1-bis. 3. Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
1-bis. 7. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
*1-bis. 10. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
*1-bis. 11. Mazzetti, Cortelazzo, Gelmini, Battilocchio, Polverini, Barelli, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
*1-bis. 44. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 1-ter.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1-ter. 501. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1-ter. 551. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1-ter. 553. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile»
**1-ter. 500. Braga, Buratti, Pellicani, Morgoni, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile»
**1-ter. 15. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile»
**1-ter. 552. Trancassini.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sesto periodo, le parole: «con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1.1. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sesto periodo, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con la stessa modalità possono essere utilizzate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 50, comma 8, e all'articolo 50-bis del presente decreto e quelle previste dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
   1.2. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1.1».
1-ter. 21. Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Prisco.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
  «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi precedenti avviene mediante quote percentuali tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
1-ter. 25. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale)1. Il Commissario straordinario regolamenta con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità, il medesimo Commissario può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo 3 ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno».
1-ter. 031. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Inserimento dell'articolo 4-quinquies nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 4-quinquies.(Espropriazione aree SAE)1. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, possono acquisire al loro patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, tramite esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
   2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al comma 1 è proporzionato alla reale compressione del diritto di proprietà in considerazione delle effettive caratteristiche peculiari delle aree occupate la cui destinazione urbanistica è stata forzatamente modificata, sulla base della destinazione definita dallo strumento urbanistico vigente.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
   4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi. A tal fine, le aree saranno ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con oneri a carico del bilancio delle Regioni territorialmente competenti.
   5. Qualora i comuni valutassero di astenersi dall'effettuare gli espropri, potranno erogare ai proprietari delle aree richiamate al comma 1 un indennizzo di occupazione pari al valore del diritto di superficie calcolato sulla base della durata attesa dell'occupazione. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3.».
1-ter. 036. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il contributo per la riparazione o per la ricostruzione dei beni immobili danneggiati costituiti da più unità immobiliari, determinato attraverso appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riferito all'unità strutturale e può essere impiegato nell'immobile nel suo complesso indipendentemente dalle singole unità che lo hanno parametricamente generato. Ai soli fini del credito di imposta la ripartizione dei costi per la ricostruzione verrà eseguita sulla base delle superfici utili nette delle singole unità immobiliari».
1-ter. 037. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a-quater) con la seguente:
   0a-quater) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere avanzata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo di posta elettronica certificata»;
*2. 510. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a-quater) con la seguente:
   0a-quater) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere avanzata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo di posta elettronica certificata»;
*2. 511. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
(Approvato)

  All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo e sopprimere le parole da: e a strutture in calcestruzzo fino alla fine della lettera medesima.
2. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale» con le seguenti: «elementi strutturali di elevato spessore ovvero di bassa capacità strutturale e bassa resistenza».
2. 13. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:
    1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;
    2) la progettazione venga eseguita in BIM;
    3) i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D».
2. 26. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.».
*2. 30. Mazzetti, Barelli, Cortelazzo, Gelmini, Battilocchio, Polverini, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.».
*2. 76. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.».
**2. 32. Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Gelmini, Battilocchio, Polverini, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Barelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.».
**2. 33. Foti, Trancassini, Butti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 10-bis è abrogato.

  Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) il comma 10-quater è sostituito dal seguente:
  «10-quater. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2».
2. 36. Trancassini, Foti, Butti, Zucconi.

  Sopprimere il comma 2.
2. 46. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti, Deidda.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
  «3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti pubblici secondo le seguenti modalità:
   a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
   b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le forniture e i servizi, mediante consultazione, da parte del Rup, di almeno tre operatori economici idoneamente qualificati, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori, iscritti negli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;
   c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata con invito di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base degli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;
   d) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto ad almeno:
    1) 20 operatori economici, per affidamenti di importo fino ad 1 milione di euro;
    2) 30 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore ad 1 milione e fino a 2,5 milioni di euro;
    3) 40 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore a 2,5 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   e) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario».
   «3-bis.01. In ogni caso, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati».
   «3-bis.02. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 3-bis, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il RUP selezione gli operatori da invitare con il seguente criterio: 50 per cento delle imprese selezionate fra tutte quelle “non locali” inserite nell'elenco delle stazioni appaltanti o del soggetto attuatore, 10 per cento scelte tra le imprese “locali” aventi sede nella provincia dove si eseguono i lavori, 40 per cento scelte tra le imprese “locali” aventi sede nelle 10 province del cratere sismico (L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Perugia e Temi). Ove l'elenco costituito presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore non contenga un numero di imprese “non locali” idonee a garantire il raggiungimento del numero minimo degli operatori da invitare, il Rup seleziona le imprese mancanti tra quelle “locali”. Per impresa “locale” si intende quella che ha la sede legale e/o operativa, come risultante dalla Camera di Commercio, in una delle province del cosiddetto “cratere” alla data dell'evento sismico (24 agosto 2016)».
   «3-bis.03. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ciascun soggetto attuatore o soggetto delegato, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara di cui al presente articolo, istituisce un elenco di operatori economici qualificati, in relazione ai diversi lavori oggetto degli interventi, suddivisi per fasce di importo e tipologia di lavorazioni, con aggiornamento periodico».
   «3-bis.04. Tutti gli operatori economici invitati alle procedure di cui ai commi precedenti devono essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto.
   In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal comma 3-bis deve essere rivolto ad operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6.1 lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
   «3-bis.05. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del prezzo più basso, prevedendo nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 3-bis.06, sempre che l'appalto non presenti carattere transfrontaliere e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.
   3-bis. 06. Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3-octies. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere a), b), c) e d), da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora si collochi tra i numeri 7 e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c); qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera d. I metodi sono i seguenti:
   a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;
   b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per eccesso a tale media;
   c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;
   d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10% e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15 per cento, l'incremento sarà del 20 per cento.
   Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara».
   «3-bis.07. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.»
2. 500. Mazzetti, Nevi, Baldelli, Polidori, Cortelazzo, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 2, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso 3.1, aggiungere il seguente:
  «3.2. Nei casi di affidamento di partenariato pubblico privato, anche con riferimento ai casi previsti dall'ordinanza commissariale n. 47 del 10 gennaio 2018, per interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici e di riqualificazione urbana, il limite della contribuzione pubblica del 49 per cento previsto dagli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene elevato ad un massimo del 70 per cento esclusivamente nel caso in cui si combinino contemporaneamente le seguenti condizioni:
   a) l'assegnazione dell'affidamento avvenga nel periodo di vigenza dello stato di emergenza;
   b) il partenariato pubblico privato sia delimitato nei comuni delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
2. 552. Latini.

  Al comma 2, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso 3.1, aggiungere il seguente:
  «3.2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, anche con riferimento ai casi previsti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 47 del 10 gennaio 2018, per interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici e di riqualificazione urbana, il limite della contribuzione pubblica del 49 per cento previsto dagli articoli 165, comma 2 e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 può essere elevato ad una percentuale massima pari al 70 per cento esclusivamente nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
   a) l'affidamento avvenga nel periodo di vigenza dello stato di emergenza;
   b) il contratto di partenariato pubblico privato sia riferito ai comuni delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
2. 512. Cataldi.

  Al comma 2, capoverso 3.1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: e universitari.
2. 49. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, capoverso 3.1, secondo periodo aggiungere, in fine, le parole: «ovvero che al fine di favorire l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche, nonché l'impiego di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, non sia preferibile individuare altri siti».

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 2:
   alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera» aggiungere le seguenti: «, nonché richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma»;
   alla lettera b):
    sopprimere il numero 1);
    al numero 2), sostituire le parole: «di cui al numero 1)» con le seguenti: «di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a)».
2. 53. Fregolent, D'Alessandro, Del Basso De Caro, Occhionero.

  Al comma 2, capoverso 3.1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero che al fine di favorire l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche, nonché l'impiego di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, non sia preferibile individuare altri siti»;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo
2. 54. Fregolent, D'Alessandro, Del Basso De Caro, Occhionero.

  Al comma 2, capoverso 3.1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Se gli edifici rientrano tra quelli dichiarati di interesse culturale e tutelati ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o di pari interesse e siano individuati in specifici elenchi censiti negli strumenti urbanistici, sono vietati interventi di demolizione e ricostruzione.
2. 55. Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 2, capoverso 3.1, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 57. Trancassini, Foti, Butti, Deidda.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  «3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera»;
   b) al comma 4, la parola: «sentiti» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».
2. 64. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  «3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 o degli elenchi tenuti dalle Prefetture, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe dell'articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese operanti nel perimetro del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera».
2. 67. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  «3-bis.2 Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera».
2. 61. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di ricostruzione in zona agricola)

  1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, e ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
*2. 04. Trancassini, Prisco, Foti, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di ricostruzione in zona agricola)

  1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, e ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
*2. 06. Nevi, Spena, Mazzetti, Gelmini, Baldelli, Barelli, Cortelazzo, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Marrocco, Rotondi.

ART. 2-bis.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «dell'autorizzazione sismica» sono sostituite dalle seguenti: «e di quanto previsto dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
2-bis. 13. Mazzetti, Baldelli, Barelli, Cortelazzo, Gelmini, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
*2-bis. 500. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
*2-bis. 501. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 8-ter – (Regime semplificato per danni lievi) – 1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 del presente decreto, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della “scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità”, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 3, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.
   6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.
   7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono dettagliati con apposita ordinanza.
   8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 7.
   9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

   Art. 8-quater. – (Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se seguire l’iter previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-ter. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.
   2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, lettera a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.
   3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».
**2-bis. 019. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 8-ter – (Regime semplificato per danni lievi) – 1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 del presente decreto, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della “scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità”, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 3, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.
   6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.
   7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono dettagliati con apposita ordinanza.
   8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 7.
   9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

   Art. 8-quater. – (Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se seguire l’iter previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-ter. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.
   2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, lettera a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.
   3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».
**2-bis. 021. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)

   1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2».
*2-bis. 022. Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Baldelli, Gelmini, Spena, Battilocchio, Polverini, Barelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)
   1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2».
*2-bis. 023. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)
   1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2».
*2-bis. 024. Foti, Trancassini, Butti.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Modifiche all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le verifiche in corso di esecuzione sono volte all'accertamento che le previsioni del progetto che ha ottenuto la concessione del contributo, eventualmente adeguate con varianti in corso d'opera, siano effettivamente state eseguite. Non sono da considerarsi varianti le modifiche o integrazioni disposte dal direttore dei lavori contenute entro il 10 per cento dell'importo dei lavori e che non comportano la necessità di acquisizione di autorizzazioni o permessi per essere realizzate.».
2-bis. 0551. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 12-ter. – (Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili) – 1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
  2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima dell'attestazione ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo alla pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso.
*3. 44. Mazzetti, Nevi, Polidori, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 12-ter. – (Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili) – 1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
  2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima dell'attestazione ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo alla pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso.
*3. 45. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
  «Art. 12-ter. – (Mutamento di destinazione d'uso – delocalizzazione parziale – contributo per non ricostruzione – adeguamento ISTAT)1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. È altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.
  2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area deve essere non pericolosa e non suscettibile di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.
  3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo l'indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT».
3. 49. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)
   1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993 n. 724, 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».
*3. 50. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)
   1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993 n. 724, 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».
*3. 51. Polidori, Pella, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)
   1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993 n. 724, 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».
*3. 52. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, premettere le parole: Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12,
**3. 10. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, premettere le parole: Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12,
**3. 12. Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Gelmini, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 2 aggiungere le seguenti: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. 510. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: previa verifica fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: su richiesta dei soggetti beneficiari, effettuano entro 15 giorni, una valutazione preventiva in merito alla legittimazione degli stessi, alla definizione del livello operativo e alla congruità del contributo concedibile. I contenuti della valutazione sono vincolanti ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile o in base ai contenuti della valutazione preventiva.
3. 8. Foti, Trancassini, Butti.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La concessione avviene: a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene; b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: La conferenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni in essa formati.
3. 13. Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Nevi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La concessione avviene: a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità e autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene; b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità, stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.
3. 14. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: conformità edilizia e urbanistica con le parole: consistenza edilizia.
3. 15. Trancassini, Foti, Butti, Zucconi.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile.
*3. 21. Prisco, Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile.
*3. 550. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La conferenza regionale termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni degli enti competenti.
3. 23. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma aggiungere le seguenti: o con varianti non sostanziali che non incidono sulla volumetria dell'edificio.
3. 553. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3-bis.
3. 532. Trancassini.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
3. 501. Trancassini, Bond.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
3. 534. Trancassini.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene; b) Sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.
3. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: la Conferenza regionale oltre a svolgere le attività di cui al comma 1, eventualmente necessarie con le seguenti: l'amministrazione comunale competente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione con le seguenti: dell'amministrazione comunale competente.
3. 552. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 2, alinea, sostituire la parola: è con le seguenti: può essere.
3. 554. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole da: il seguente ordine di priorità fino alla fine del comma, con le seguenti: l'ordine di priorità stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. 26. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: ordine di priorità con la seguente: elenco.
3. 27. Golinelli, D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con le seguenti: fino al 20 per cento.
3. 33. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*3. 500. Buratti, Pellicani.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*3. 600. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*3. 505. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Articolo 12-bis, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: concessione del contributo aggiungere le seguenti: per un massimo di sessanta giorni.
3. 34. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. In attuazione dell'articolo 12, comma 6, con, provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le proroghe dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi, anche ai fini del recepimento ed attuazione da parte dagli addetti ai lavori, pubblici e privati, delle disposizioni di cui al presente articolo».
3. 40. Marchetti, D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

  1. Al fine di consolidare e favorire ulteriori investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 35 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste percentuali di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al fine di evitare che le somme stanziate restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 051. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

  1. Al fine di sostenere le aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:
   a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
   b) al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
   c) la quota di finanziamento per gli anni 2020 e 2021, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le regioni interessati promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostengo alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera c) del comma 2-bis.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. 056. Spena, Nevi, Gelmini, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino, Cortelazzo, Baldelli, Polidori.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di repressione dell'abusivismo edilizio)

  1. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, istituito dal comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
  2. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è esercitato dal prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l’iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 1.
  3. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.
  4. Al maggiore onere derivante dal comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2022 si provvede mediante quota parte fino a concorrenza del relativo importo derivante dalla soppressione al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del numero 110 (prodotti fitosanitari) di cui alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento» e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», la soppressione del numero 19, fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.
3. 0500. Muroni, Stumpo.
(Inammissibile)

ART. 3-bis.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere le seguenti: a cui partecipano gli ordini professionali interessati,.
3-bis. 580. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: straordinari di ricostruzione sino a: dal 2016 con le seguenti: straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, tra quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge.
3-bis. 500. Trancassini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis fino alla fine del periodo, con le seguenti: maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge.
3-bis. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale.
3-bis. 581. Mazzetti, Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: maggiormente colpiti fino alla fine del periodo, con le seguenti: colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016.
3-bis. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  All'articolo 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e.
3-bis. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, predisposti dal competente ufficio speciale per la ricostruzione,.
3-bis. 552. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ufficio speciale per la ricostruzione, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei medesimi Programmi,.
3-bis. 582. Mazzetti, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in tutto o in parte aggiungere la seguente: lesionati,.
3-bis. 553. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e configurazione degli esterni aggiungere le seguenti: oppure con varianti non sostanziali.
3-bis. 554. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per l'adeguamento in materia di rendimento energetico.
3-bis. 583. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per le quali sono ammesse eventuali deroghe alle distanze stabilite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
3-bis. 584. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analoghi programmi contenenti la disciplina di autorizzazione in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificamente predisposti per il solo territorio compreso nel Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, limitatamente agli edifici pubblici o privati che abbiano subito danni gravi o gravissimi a causa dei quali siano stati dichiarati totalmente inagibili e per la cui ricostruzione sia prevista la demolizione. A tal fine sono comunque qualificati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui si debbano apportare delle necessarie variazioni di sagoma e sedime, fatta salva l'autorizzazione paesaggistica ed i casi in cui il vincolo implichi la conservazione della sagoma del bene o di parte di esso.
3-bis. 501. Pentangelo, Cortelazzo, Polidori, Baldelli, Nevi, Mazzetti, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

ART. 3-ter.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.1.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 37, comma 4, e 38».
*3-ter. 0501. Buratti, Pellicani.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.1.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 37, comma 4, e 38».
*3-ter. 0600. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.1.
(Varianti in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri)

  1. Con ordinanza commissariale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo per i progetti avviati con riguardo alle varianti in aumento nei limiti del trenta per cento in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri, richieste alla data antecedente al 19 settembre 2019 ai sensi dell'ordinanza n. 8 dell'11 giugno 2019.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere nei limiti di 40 mila euro, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione.
3-ter. 0500. Baldelli, Cortelazzo, Nevi, Polidori, Mazzetti, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

ART. 3-quater.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: «5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
3-quater. 550. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
3-quater. 035. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
*3-quater. 036. Foti, Trancassini, Butti.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
*3-quater. 037. Ruffino, Mazzetti, Polidori, Baldelli, Gelmini, Spena, Nevi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

ART. 3-quinquies.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché nei comuni della fascia ionica lucana, ricchi di testimonianze della Civiltà Magno-Greca, colpiti dagli eventi meteorologici del 12 novembre 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 0,55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,47 milioni, con le seguenti: 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni.
3-quinquies. 500. Casino.

  All'articolo 3-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti:, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-quinquies. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.1.
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «2019/2020» sono aggiunte le seguenti: «2020/2021».
3-quinquies. 048. Trancassini, Foti, Butti.

ART. 3-sexies.

  Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.1.
(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2020 e 2021. Con ordinanza del Commissario straordinario, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati, nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
   4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4».
3-sexies. 055. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.1.
(Istituzione della Zona Economica Speciale Sisma)

  1. All'articolo 25, dopo il comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio dei soggetti che effettuano investimenti nel territorio della ZESS e che hanno sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliscono la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno, dei medesimi comuni.
   2-ter. Gli investimenti di cui al comma 2-bis sono volti a garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico».

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.
3-sexies. 060. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:
  3-sexies. 1. – (Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) – 1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
  2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.».
3-sexies. 0550. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.1.

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, infine, il seguente:
  «Art. 25-bis.1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dal 1o gennaio 2020, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
   2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perderà il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».
3-sexies. 063. Trancassini, Foti, Butti.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 marzo 2019.
4. 500. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo a lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 “Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi” del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi.».
4. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati.».
4. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 4-bis.

  Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, sopprimere le parole:, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare.
4-bis. 500. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso 6, terzo periodo, dopo le parole: l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono aggiungere le seguenti: avere sede legale ed operativa nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e devono.
4-bis. 501. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso 6, sopprimere l'ultimo periodo.
4-bis. 502. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente;

Art. 4-ter.
(Modifiche all'articolo 32, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 32, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure urgenti in materia di autorità nazionale anticorruzione)
   1. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti e sulle procedure di cui all'articolo 32, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  “3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età.”
   2. In fase di prima applicazione del comma 3-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.».
4-bis. 0500. Macina, Dori, Ilaria Fontana, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Sabrina De Carlo, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Cataldi, Perantoni.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in deroga ai limiti fino alla fine del comma, con le seguenti: a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e, per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento, di edifici dichiarati inagibili con esito «E», essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo.
*5. 500. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole da: in deroga ai limiti fino alla fine del comma, con le seguenti: a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e, per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento, di edifici dichiarati inagibili con esito «E», essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo.
*5. 510. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole da: in deroga ai limiti fino a con esito «E» con le seguenti: anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2015, n. 229.
5. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in deroga ai limiti fino a 15 dicembre 2016, n. 229, con le seguenti: anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17. La stessa si applica, senza alcun limite di età, ai territori dei Comuni sopracitati.
5. 501. Morgoni.

  Al comma 1, sopprimere le parole: che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E».
5. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le parole:, includendo nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese.
5. 5. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei predetti territori tale misura si applica anche ai professionisti e operatori del commercio.
*5. 505. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei predetti territori tale misura si applica anche ai professionisti e operatori del commercio.
*5. 3. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche ai professionisti da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese, e comunque non si applicano i limiti di età previsti dal medesimo comma 2.
5. 4. Mazzetti, Polidori, Ruffino, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, alle parole: «dell'artigianato, dell'industria» sono premesse le seguenti: «dell'agricoltura,».
5. 15. Golinelli, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il regime di aiuto istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è esteso anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
5. 511. Giuliodori, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi.

ART. 5-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
5-bis. 500. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: colpiti dal sisma con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: allegati 1 e 2 con le seguenti: 1, 2 e 2-bis.
6. 4. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: colpiti dal sisma con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
6. 5. Prisco, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnati alle Province e ai Comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30/12/2008 e n. 3724 del 26 marzo 2010 e Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018 sono assegnate alle Province e ai Comuni per il completamento delle opere.
  2-bis. I singoli Comuni beneficiari delle misure previste dalla Legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla medesima legge nell'articolo 8, riguardante l'articolazione degli interventi di ricostruzione e riparazione, nell'articolo 9, riguardante i contributi e finanziamenti per la ricostruzione, nonché nell'articolo 22, riguardante la ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: colpiti dal sisma aggiungere le seguenti: e completamento delle ricostruzioni nei territori colpiti da eventi sismici.
6. 500. Maraia.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i soggetti che eseguono le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi e relative prove.
7. 18. Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo quanto sopra, in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cosiddetto SAL zero. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario.
7. 2. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Polidori, Gelmini, Baldelli, Battilocchio, Casino, Giacometto, Labriola, Polverini, Calabria, Barelli, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni, dell'annualità 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  «6-quater. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.».
7. 5. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito 0 le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USB di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n. 140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14.».
7. 7. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo.».
*7. 15. Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Gelmini, Baldelli, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo.».
*7. 570. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le limitazioni di cui al primo periodo non si applicano agli incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo.».
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7.1. Al fine di coadiuvare le attività di Progettazione e Direzione Lavori, il Professionista incaricato può avvalersi, anche non in forma subordinata, della collaborazione di tecnici che operano sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità tecnica, restando valido quanto stabilito dal comma 4. Per i pagamenti dei suddetti collaboratori si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.».
7. 16. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del «SAL zero». All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario.
7. 17. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
  «13-bis. Possono beneficiare della definitiva assegnazione dei moduli prefabbricati provvisori, utilizzati per la delocalizzazione nel settore agricolo e zootecnico delle attività produttive principali al fine di garantirne la continuità, gli assegnatari ai sensi del presente articolo, titolari delle stesse attività e proprietari dell'area di sedime, a fronte del pagamento degli oneri concessori relativi. La definitiva assegnazione è condizionata alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica di ciascun intervento, mediante il ricorso alla Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'articolo 16 comma 4.».
7. 0501. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 3, lettera a) dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario Straordinario del Governo è autorizzato ad integrare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, personale impiegato presso la struttura commissariale, di cui alla presente lettera, con ulteriori unità individuate tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che viene conseguentemente collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.».
7. 0505. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e: «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e: «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020.».
7. 0550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-ter) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».
8. 18. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 48, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2022»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la sospensione di cui al presente comma, è estesa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge n. 147 del 2013».
8. 26. Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Nevi, Spena, Polidori, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma. 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
8. 45. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 gennaio 2020 con le seguenti: dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza.
8. 47. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 gennaio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020.

  Conseguentemente, al comma 4:
   sostituire le parole: 16, 54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: 17,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2021
   aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
8. 0560. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
8. 50. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2023.
8. 56. Acquaroli, Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico.».
8. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
*8. 62. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
*8. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
**8. 500. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
**8. 501. Ilaria Fontana, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata alla permanenza dello stato di emergenza»;
   b) al comma 3-bis, ultimo periodo, le parole: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati per una durata non superiore al 31 dicembre 2020».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 047. Baldelli, Polidori, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 050. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 051. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole «8,300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «24,900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nel limite di 16,600 milioni di euro per l'annualità 2020 e di 24,900 milioni per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 057. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «500»;
   b) le parole: «8,300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20,750 milioni»;
   c) è aggiunto infine il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi»
8. 060. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi».
8. 0559. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, primo periodo, le parole: «previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto», sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale quanto disposto dall'articolo 53 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018».
8. 046. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, primo periodo, le parole: «previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto», sono sostituite con le seguenti: «qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale quanto disposto dall'articolo 53 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018».
8. 08. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è inserito il seguente;
   «3-octies. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
8. 012. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale dei profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
   5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».
8. 015. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Introduzione dell'articolo 50-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter – (Stabilizzazione personale nei comuni completamente distrutti) –.
   1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-bis, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa sul personale nonché alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono stabilizzati presso le Regioni di appartenenza e dislocati nei medesimi Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis.».
8. 016. Calabria, Baldelli, Gelmini, Labriola, Cortelazzo, Barelli, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Ruffino, Mazzetti, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter (Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti). – 1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi e comunque nel limite delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata nel limite di 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
   2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8. 017. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
   1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una ’zona rossa’, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3.»
8. 020. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nel presente decreto per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis».
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
8. 026. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. I mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ai comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. Possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione i mutui che alla data del 1o gennaio 2020 presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successivi al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.

  2. La rinegoziazione avrà effetto dalla annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016.
8. 035. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Mutui Cassa depositi e prestiti)

  1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1o gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
8. 0556. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.
8. 041. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1o gennaio 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
8. 0570. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale assunto a tempo determinato)

  1. Al personale assunto a tempo determinato anche con contratti di collaborazione, per esigenze di ricostruzione pubblica e privata connessa agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, relativamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
8. 044. Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gelmini, Polidori, Spena, Nevi, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Personale in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
8. 045. Baldelli, Polidori, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometti, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016 e 2017)

  1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione per i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in deroga a quanto già previsto dagli artt. 6, 7, 8 e a tutte le norme incompatibili con tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria sia per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma, viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, è inserito il seguente:
  «1-novies. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei Comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici e per i quali siano state redatte schede AEDES con esito “B”, “C” o “E” al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché per garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 13 del DL. 189/2016 può optare per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.
   Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal DL. 189/2016. il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:
   a. Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro 400.000;
   b. Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:
    I. Sino al 100 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;
    II. Sino al 95 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;
    III. Sino al 90 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.
   Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10 per cento degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.
   Analogamente a quanto previsto dall'Art. 10 della legge n. 34/2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla Legge 90/2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei Comuni delegati ai sensi del DL. 32/2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'istituto di Credito da Lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'istituto di credito.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
8. 0551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;».
9. 0139. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Allo scopo di rafforzare la caratterizzazione del territorio in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose dal rischio idrogeologico-ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e l'utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito in legge n. 26, il 26 febbraio 2010.
  2. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo» di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni.
9. 010. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 028. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
*9. 031. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
*9. 0166. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**9. 035. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**9. 040. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Gelmini, Cortelazzo, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Bonus sisma)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:
  «1-novies. A decorrere dal lo gennaio 2020, per gli interventi di adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore, effettuati su immobili appartenenti alla categoria catastale D 2 e localizzati nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la spesa massima ammissibile è elevata da 96.000 euro a 200.000 euro».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0553. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016)

  1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni e in deroga a quanto già previsto dagli articoli 6, 7 e 8 e a tutte le norme incompatibili con tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, è inserito il seguente:
  «1-novies. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nonché nei comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici e per i quali siano state redatte schede AEDES con esito “B”, “C” o “E” al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni può optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.
   Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:
   a) Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro 400.000;
   b) Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:
    I. Sino al 100 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;
    II. Sino al 95 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;
    III. Sino al 90 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.
   Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10 per cento degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.
   Analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 34 del 2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla legge 90/2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei comuni delegati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'Istituto di Credito da lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'istituto di credito.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
9. 0111. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1.

  1. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui sia già presente una scheda Fast, la scheda Aedes, corredata della succitata documentazione, può essere presentata contestualmente al progetto o domanda di contributo».

  2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, è conseguentemente prorogato fino al 31 dicembre 2019 e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza medesima.
9. 084. Marchetti, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Paolini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario», con le seguenti: «ad uso pubblico»;
   b) al comma 9-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2022»;
   c) al comma 9-bis, dopo le parole: «applicando per l'affidamento di lavori, servizi», aggiungere le seguenti: «, compresi i servizi di ingegneria e di architettura,»;
   d) al comma 9-ter, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono» con le parole: «ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi».
9. 051. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente: «Art. 43-bis. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non sono obbligati a ricorrere alla stazione unica appaltante e alla nomina del responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle procedure di appalto.».
9. 057. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole; «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
9. 067. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1.

  1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2023,».
9. 072. Colletti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 073. Paolo Russo, Carfagna, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sarro, Pentangelo, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Cosimo Sibilia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Proroga della vita tecnica impianti di risalita Regioni Marche ed Abruzzo)

  1. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.»
9. 0283. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1
(Misure in materia di zona franca urbana sisma Centro Italia – Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 al comma 745 le parole: «all'allegato 2» sono sostituite con le seguenti: «agli allegati 1 e 2».
  2. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro anni successivi»;
   c) al comma 6, le parole: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021»;
   d) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero notificate entro il 31 dicembre 2017 qualora la riduzione del 25 per cento del fatturato decorra dalla data dell'ordinanza sindacali di sgombero considerando i 120 giorni successivi raffrontati con lo stesso periodo del 2015».
9. 0510. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 12 anni successivi»; al secondo periodo le parole «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio».
9. 076. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 12 anni successivi»; al secondo periodo le parole «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente: «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiarie.».
9. 0580. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 anni successivi»; al secondo periodo le parole: «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse previste annualmente dalla legge di Bilancio».
9. 0420. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  4-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
*9. 074. Trancassini, Prisco, Foti, Butti, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  4-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
*9. 075. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.».
**9. 0270. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.».
**9. 077. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.».
**9. 081. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita con la seguente:
   « a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune»;
   b) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   «e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,», sono inserite le seguenti: «indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,».
9. 0138. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata». Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di parametri che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
   c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
   e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

  4-quater. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività. 1 soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa. Le imprese possono godere dei benefici di cui al presente articolo alle seguenti condizioni:
   a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;
   b) almeno il 90 per cento del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

  4-quinquies. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione. Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici. Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi. La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non confermi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.
9. 0273. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 750 è aggiunto il seguente:
  «750-bis. Fatto salvo il manifesto interesse da parte dell'amministrazione comunale al trasferimento, anche in parte, della proprietà delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, in applicazione del comma 750, da destinare ad utilizzazioni di pubblico interesse, nelle aree e beni tutelati ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario straordinario, al cessare dello stato di emergenza e il completamento delle attività di ricostruzione post-terremoto dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, provvede, con oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, alla rimozione di tutte le Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, comprese le relative opere di urbanizzazione, realizzate su terreni occupati a titolo temporaneo, allo scopo della riduzione in pristino dello stato delle aree e dei beni tutelati e la restituzione ai proprietari delle aree nello stato in cui versavano al momento dell'occupazione, nel rispetto delle apposite ordinanze a suo tempo emanate dai comuni.»
9. 0300. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9. 088. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

  1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» di seguito Supporto.
  2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
  4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 0306. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. All'articolo 22 comma 2 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto» sono soppresse.
9. 0348. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare.
9. 0123. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
9. 0124. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
*9. 083. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
*9. 0364. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
9. 082. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
9. 0597. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, adotta un provvedimento necessario ad espletare tutti gli adempimenti di legge necessari, sentite le regioni, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e le istituzioni del territorio, per la istituzione di una Zona Economica Speciale alle aree di cui i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche in deroga alla normativa attualmente in vigore sulla materia, articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017.
9. 0114. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Edilizia residenziale pubblica)

  1. Le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica a far data dal 24 agosto 2016.
  2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, con priorità per gli edifici dichiarati inagibili e quelli oggetto di messe insicurezza per incolumità i cui proprietari o sono inadempienti o irreperibili, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potrà prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi SAE e anche per i nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.
  Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, con i fondi previsti per l'edilizia residenziale pubblica.
9. 0385. Latini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

  1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
   a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
   b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;
   c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex articoli 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex articolo 99, comma 12 L.F.
9. 0110. Golinelli, Patassini, Cavandoli, Dara, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Latini, Marchetti, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Procedure per il completamento dell'esame delle domande di sanatoria edilizia)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le amministrazioni comunali dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n. 189, nonché le amministrazioni comunali interessate dal presente decreto-legge trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 32, commi 13 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti informazioni:
   a) il numero totale delle domande di sanatoria edilizia presentate, il numero delle domande evase, il numero delle domande in via di esame e il numero di quelle ancora in attesa di essere esaminate;
   b) un piano comunale che prevede criteri e modalità per l'evasione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle domande di sanatoria edilizia in attesa di essere esaminate alla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, le amministrazioni comunali trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio una relazione sull'attuazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera b).
9. 0501. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Istituzione del fascicolo del fabbricato)

  1. Le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo in collaborazione con i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1.2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n. 189, nonché le regioni e le amministrazioni comunali interessate dal presente decreto-legge entro il 31 dicembre 2020, adottano in via sperimentale misure limitatamente alle aree sopra riportate, l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale, di proprietà privata che abbia avuto accesso ai contributi, di cui al presente decreto-legge, per la ristrutturazione o ricostruzione post terremoto.
  2. Le regioni di cui al comma 1 del presente articolo adottano anche le disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.
  3. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti la costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, l'attestato di Prestazione Energetica (APE), registra gli interventi di adeguamento antisismico, le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:
   a) la localizzazione del bene immobile;
   b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
   c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
   d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
   e) la situazione catastale storica e corrente;
   f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
   g) gli interventi di adeguamento antisismico;
   h) l'attestato di Prestazione Energetica (APE);
   i) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica e idrogeologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
   l) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
   m) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

  4. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale.
  5. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dal proprietario dell'immobile.
  6. Il professionista di cui al comma 5 trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile, dai rischi sismici e idrogeologici, ovvero che evidenzi rilievi critici e della relazione tecnica di certificazione energetica che ne attesti la prestazione energetica (APE).
  7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:
   a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;
   b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti, con particolare attenzione ai rischi sismici e geologici, senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori; Il termine non può essere comunque, superiore a un anno;
   c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

  8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.
  9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.
  10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal lo gennaio 2019, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente disposizione.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.
  12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicate, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.
  13. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico dei contribuenti.
  14. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite massimo di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2021 e 2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0500. Muroni, Stumpo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Carta di identità del territorio)

  1. Ai fini della messa in sicurezza sismico e idrogeologico del territorio e del patrimonio edilizio nazionale relativo ai territori colpiti da eventi sismici di cui al presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo in collaborazione con i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n. 189, nonché le altre regioni e amministrazioni comunali interessate dal presente decreto-legge entro il 31 dicembre 2020, avviano in via sperimentale misure limitatamente alle aree sopra riportate, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare dei territorio di cui al presente articolo. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni interessate. Le amministrazioni precedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2020.
  2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:
   a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;
   b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico o idrogeologico;
   c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;
   d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;
   e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;
   f) le rilevazioni e le analisi effettuate;
   g) la mappatura dell'abusivismo edilizio tramite anche l'utilizzo dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate che devono contenere tutte le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

  3. Le Regioni di cui al comma 1 del presente articolo provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.
  4. Agli oneri di cui dal presente articolo nel limite massimo di 1 milione di euro per il biennio 2020-2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dello stanziamento del speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2620 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0502. Muroni, Stumpo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

  1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

  2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
9. 0106. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Incentivi per la promozione e sviluppo delle attività economiche giovanili contro lo spopolamento delle aree colpite da sismi)

  1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile e contribuire a fermare il grave fenomeno dello spopolamento dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso nei comuni colpiti da eventi sismici, di cui a presente decreto-legge, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i cinque periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile;
   d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
   e) conservazione della natura, di tutela del capitale naturale idonei a raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e della Rete Natura 2000;
   f) mobilità sostenibile e percorsi pedonali e ciclabili sicuri;
   g) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  4. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte fino a concorrenza del relativo importo derivante dalla soppressione al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del numero 110 (prodotti fitosanitari) di cui alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento» e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», la soppressione del numero 19, fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.
9. 0391. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Fondo per lo sviluppo demografico dei comuni del cratere)

  1. Al fine di salvaguardare il tessuto sociale, evitare lo spopolamento e favorire lo sviluppo demografico dei comuni indicati agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze un «Fondo per lo sviluppo demografico dei comuni del cratere» con la dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 3, i cittadini residenti ed i cittadini che intendono spostare la propria residenza nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto, con Ministero dell'interno e dello sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.
9. 0399. Trancassini, Prisco, Acquaroli, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali» con una dotazione di 45 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  6. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. 0127. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
9. 0125. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0412. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni per la famiglia)

  1. Ai nuclei familiari residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità.
9. 0551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
9. 0552. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure di informazione)

  1. I Commissari straordinari in carica, nominati per lo stato di emergenza o per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici sul territorio nazionale, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini del ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità naturali.
9. 0411. Valbusa, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-bis.

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Assunzione di personale presso gli Uffici Territoriali del Governo)

  1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, per gli anni 2020 e 2021, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'area III, fascia F/1 e all'area seconda, fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Il Ministero dell'interno determina con proprio provvedimento i profili professionali e il numero delle unità di personale, nel limite massimo di 50 unità, da assegnare a ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per le esigenze di cui al precedente comma.
  3. Le assunzioni sono effettuate con ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti dalle Amministrazioni pubbliche.
  4. Agli oneri conseguenti alle iniziative assunzionali di cui ai precedenti commi, pari a 2.000.704,5 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quando a 704,5 euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quando a 2.000.000 euro per l'anno 2020 e 2.000.704,5 euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-bis. 0550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

  1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*9-bis. 0103. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

  1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*9-bis. 0551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-septies.

  All'articolo 9-septies, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-septies.700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 9-octies.

  Dopo l'articolo 9-octies aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.1.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

  1. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 1 milione di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito agli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9-octies. 0550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-octies aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.1.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni del colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 500.000 euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9-octies. 0551. Cavandoli, Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Patassini.

  Dopo l'articolo 9-octies aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.1.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009)

  1. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 500.000 euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9-octies. 0552. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo l'articolo 9-octies aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.1.
(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

  1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
*9-octies. 097. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9-octies aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.1.
(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

  1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
*9-octies. 0553. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- novies.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso « a-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente eventuali accorpamenti avverranno solo su base volontaria.».
9-novies. 500. Trancassini.

  All'articolo 9-novies, comma 1, lettera c), numero 2), capoverso b-quinquies), sostituire le parole: del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-novies. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 9- decies.

  Sopprimerlo.
9-decies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-decies aggiungere il seguente:

Art. 9-decies. 1.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

  1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento agli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo nel 2009, le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Vento nel 2012, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 e 2017, l'isola di Ischia nel 2017, la provincia di Campobasso e la città metropolitana di Catania nel 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» di seguito Supporto.
  2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
  4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-decies. 0550. Patassini, Cavandoli, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9-decies aggiungere il seguente:

Art. 9-decies. 1.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

  1. Ai sensi è per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio 2012, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» di seguito Supporto.
  2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
  4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-decies. 0551. Cavandoli, Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Patassini.
(Inammissibile)

ART. 9- undecies.

  Sopprimere l'articolo 9-undecies.
*9-undecies. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Sopprimerlo.
*9-undecies. 500. Buratti, Pellicani.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
9-undecies. 501. Pellicani, Buratti.

ART. 9- terdecies.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici».
*9-terdecies. 501. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici».
*9-terdecies. 503. Ilaria Fontana, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'ultimo periodo, sono aggiunte in fine le parole: «e privata».
**9-terdecies. 502. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'ultimo periodo, sono aggiunte in fine le parole: «e privata».
**9-terdecies. 600. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

ART. 9-septiesdecies.

  All'articolo 9-septiesdecies, al comma 1, capoverso Art 24-bis, sopprimere il comma 4.
9-septiesdecies. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 9-vicies semel.

  All'articolo 9-vicies semel, comma 2, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante il Fondo unico per lo spettacolo con le seguenti: utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
9-vicies semel. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Sopprimere il comma 3.
9-vicies semel. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-vicies bis.

  All'articolo 9-vicies bis, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel limite di spesa di euro aggiungere le seguenti: 830.000 per l'anno 2019, di euro;
   al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nel limite di euro aggiungere le seguenti: 830.000 per l'anno 2019, di euro;
   al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) all'articolo 14-bis, comma 2, le parole: anni 2019 e 2020 sono sostituite dalle seguenti: anni 2019, 2020 e 2021;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-vicies bis. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 9-vicies ter.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e in quelli fuori cratere)

  1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo ammissibile, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adotta il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le modalità procedimentali stabilite con apposito provvedimento dell'Ufficio. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, articolo 4.
  2. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati previa istruttoria documentale, tecnica ed economica da parte dell'ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa-verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori.
  3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125.
  4. Le procedure di nomina dei commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
  5. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 è abrogato.
  7. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di integrazioni trasmessa dall'ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai beneficiari del diritto al contributo senza che questi provvedano anche per il tramite dei professionisti incaricati della progettazione, il compenso del rappresentante legale del consorzio, del procuratore speciale, del commissario nominato dal comune competente, dell'amministratore di condominio o del rappresentante delle parti comuni nonché dei professionisti incaricati della progettazione è decurtato di un importo pari al 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L'eventuale penale è applicabile più volte nel medesimo procedimento nel caso di reiterazione della richiesta di integrazioni sino al limite massimo del 20 per cento del compenso astrattamente spettante al legale rappresentante ed ai professionisti incaricati della progettazione.
9-vicies ter. 0570. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».
9-vicies ter. 0571. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Priorità nell'ambito della conclusione dei processi di ricostruzione privata)

  1. Con uno o più provvedimento adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, il Titolare dell'ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere definisce su base trimestrale l'ordine di priorità delle attività istruttorie, ivi disponendo la prioritaria definizione dei progetti tali da consentire il rientro della popolazione nelle abitazioni principali in misura non inferiore ai due terzi delle istanze presentate, con essi contemperando gli interessi connessi alla valorizzazione dei centri storici in misura pari ad un terzo delle istanze presentate.
9-vicies ter. 0572. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  2. Agli oneri, derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9-vicies ter. 0550. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga dello Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
9-vicies ter. 0551. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n. 147)

  1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: «Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.».
9-vicies ter. 0552. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9-vicies ter. 054. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9-vicies ter. 0224. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. 1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9-vicies ter. 0553. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

  1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
9-vicies ter. 0554. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
9-vicies ter. 0555. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

  1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2022.»;
   b) al comma 7-bis, le parole: «2019» sono ovunque sostituite con le seguenti: «2022».

  2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9-vicies ter. 0556. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

ART. 9- vicies quater .

  All'articolo 9-vicies quater, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9-vicies quater. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-vicies quater. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- vicies quinquies .

  Al comma 2, sostituire le parole: utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-vicies quinquies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-vicies sexies.

  Al comma 1, sostituire le parole: utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-vicies sexies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

  1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti de minimis dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo.
9-vicies sexies. 0550. Cestari, Cavandoli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Zoffili, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Risorse per spese di funzionamento)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-vicies sexies. 0551. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   « a) dopo le parole: “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti parole: “, c) e d),”;
   b) dopo le parole: “prodotti agricoli e alimentari,” sono aggiunte le parole: “nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,”».
9-vicies sexies. 0552. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui al comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.».
9-vicies sexies. 0555. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

  1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributi dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
9-vicies sexies. 0553. Cestari, Cavandoli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Zoffili, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Proroga FINTECNA)

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   « a) al primo periodo, le parole: “negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021”».

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9-vicies sexies. 0554. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

ART. 9- vicies septies .

  Al comma 1, sopprimere le parole: fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla differenza tra il trattamento economico spettante al segretario comunale nominato ai sensi del comma 1 e quello previsto per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, si provvede a valere sul fondo per i segretari in disponibilità.
*9-vicies septies. 500. Buratti, Pellicani.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla differenza tra il trattamento economico spettante al segretario comunale nominato ai sensi del comma 1 e quello previsto per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, si provvede a valere sul fondo per i segretari in disponibilità.
*9-vicies septies. 501. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito dal presente articolo e almeno fino al 31 dicembre 2024 in deroga, nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i dipendenti di ruolo del comparto Funzioni Locali di categoria D o i dirigenti di ruolo che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni ed il ruolo formale di vicesegretari, e che hanno il diploma di laurea per l'accesso al «corso concorso» per segretari, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia corrispondente in cui hanno svolto l'incarico dell'albo dei segretari comunali e provinciali della Regione di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il numero delle iscrizioni in deroga in ciascuna delle Regioni coinvolte dal sisma.
9-vicies septies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- duodetricies .

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-duodetricies.
(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, come integrata ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, una quota fino al 4 per cento delle risorse assegnate nell'anno precedente per la ricostruzione pubblica, ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

  2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo che individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito di detto programma di sviluppo sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  3. Al funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-duodetricies. 504. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  All'articolo 9-duodetricies, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 15 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9- undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante;
   al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9-duodetricies. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «1. A partire dall'anno 2020 il Commissario Straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 può destinare, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, una quota fino al 4 per cento dell'importo di spesa per la ricostruzione pubblica assegnato nell'anno precedente, alla realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:»;

  Conseguentemente, al comma 2:
   al primo periodo, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro trenta giorni;
   sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito di detto programma di sviluppo sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9-duodetricies. 500. Morgoni, Buratti, Pellicani.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «1. Per l'anno 2020, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 può destinare, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, una quota fino al 4 per cento dell'importo di spesa per la ricostruzione pubblica assegnato nell'anno precedente, alla realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:»;

  Conseguentemente, al comma 2:
   al primo periodo, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro trenta giorni
   sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito di detto programma di sviluppo sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229..
9-duodetricies. 502. Buratti, Pellicani.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio inserire le seguenti: della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9-duodetricies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di connettività aggiungere le parole: e di rete.
9-duodetricies. 501. Melilli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: compito di definire con le seguenti: le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, ciascuna nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, definiscono autonomamente

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
9-duodetricies. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- undetricies.

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Dell'importo di cui al comma 1, una quota pari a 21 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
9-undetricies. 501. Baldelli, Polidori, Cortelazzo, Nevi, Mazzetti, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dell'importo di cui al comma 1, una quota pari a 10,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
*9-undetricies. 504. Pellicani, Buratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dell'importo di cui al comma 1, una quota pari a 10,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
*9-undetricies. 505. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

ART. 9- tricies.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un programma speciale con le seguenti: programmi speciali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dall'Opificio delle pietre dure e con le seguenti: per la regione Marche dall'Accademia di Belle Arti di Macerata, per la Regione Umbria dall'Accademia di Belle Arti di Perugia, per la Regione Abruzzo dall'Accademia di Belle Arti de L'Aquila, per la Regione Lazio;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con le seguenti: le istituzioni di cui al comma 1.
9-tricies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le parole: riconoscendo priorità di accesso, a parità di requisiti, ai residenti nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.
9-tricies. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  All'articolo 9-tricies, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
9-tricies. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le opere d'arte di cui al presente articolo durante il periodo di restauro non possono essere spostate dalle regioni di originaria provenienza. I controlli in ordine al presente comma sono a carico delle sovrintendenze ai BBCC territorialmente competenti.
9-tricies. 552. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-tricies, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies.1
(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)

  1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
9-tricies. 0500. Mandelli, Cortelazzo, Polidori, Baldelli, Nevi, Mazzetti, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

ART. 9-tricies semel.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» è aggiunto il seguente: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto, per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà»;
   c) all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. All'articolo 67-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  3. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.
*9-tricies semel. 07. Lucaselli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» è aggiunto il seguente: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto, per l'abitazione principale, nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà»;
   c) all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   «e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. All'articolo 67-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  3. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.
*9-tricies semel. 0500. Buratti, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» è aggiunto il seguente: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto, per l'abitazione principale, nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà»;
   c) all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. All'articolo 61-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».
   3. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.
*9-tricies semel. 0504. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici)

  1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, è prorogata la sospensione dei predetti termini fino al 31 dicembre 2019.
  2. I predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, saranno effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2020.
  3. L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, per le attività con sede legale od operativa nei territori dei Comuni della Provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018.
  4. Ai Comuni della Provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, tenuto conto della carenza di risorse finanziarie determinata dalla sospensione dei propri tributi, è assegnata una anticipazione di liquidità pari al 50 per cento della riscossione dei tributi locali avvenuta nel 2018 da restituire in dieci anni.
  5. Ai Comuni della Provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, per gli anni 2019, 2020 e 2021 è sospesa l'efficacia e i relativi oneri finanziari derivanti dal Servizio di Salvaguardia sulle forniture energetiche.
  6. Ai Comuni della Provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, per gli anni 2019, 2020 e 2021 non si applicano i commi dal n. 858 al n. 871 della Legge 145/2018.
9-tricies semel. 0503. Luciano Cantone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.

(Disposizioni per i comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018)

  1. Per i comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 16 agosto 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Agli oneri della presente norma si provvede nel limite di 2.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-tricies semel. 0505. Federico, Testamento, Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
*9-tricies semel. 0222. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Gallinella, Emiliozzi, Cataldi.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
*9-tricies semel. 0550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9-tricies semel. 0507. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.